testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12551/2023 R.G. proposto da: ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati #### (###) e ### (###) -ricorrente contro ### E ### L, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvoca to #### (###) -controricorrente 2 di 27 nonchè contro ### -intimato avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 1397/2022 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal ### Udito il P.G. che, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rige tto del ricorso ed in subordin e per la rimessione d ella questione alla ###.
Uditi i difensori delle parti. ### 1.La società ### srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della ### per il Comune di ####, notificava alla società ### per l'### spa gli avvisi di accertam ento ### nn. 1549-727-591 rispettivamente per gli anni 2013-2014-2015, per un ammontare complessivo di € 21 8.120,00 a titolo di tassa, oltre sanzioni ed interessi, per effetto dell'occupazione del soprassuolo comunale del Comune di ### zio media nte cavalcavia autostradal i in gestione al predetto ente.
La società ### pe r l'### s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l'assenza dei presupp osti di cui ag li articoli 38 e 39, d.lgs. 15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell'occupazione del suolo comunale effe ttuata dalla società in regi me di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cu i all'articolo 49, comma 1, let tera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507.
I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ### S.p.A. con sent enza che veniva appella ta dalla società contribuen te, la 3 di 27 quale ribadiva il diritto all'esenzione dalla tassa, essendo soggetto che opera in regime di concessione. ### issione tributaria regionale della ### resp ingeva il gravame affermando che < il presupposto impositivo è costituitoai sensi d egli art t. 38 e 39 del d.l gs n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura di spazi e d aree, anche soprastanti o sottostanti il suol o, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico… ai fini della ### rileva il fatto in sé dell a predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione o autorizzazione... Non ricorre pertanto nel caso di specie il presupposto per l'esenzione di cui all'art. 4 9, lett.a) del d.lgs 507/93, atteso che l'occupazione non è riconducibile direttamente allo Stato, m a alla società concessionaria del servizi o autostradale..” La contribue nte ricorre per la cassazione della sent enza nr. 1397/04/2022 della Corte di ### di II grado della #### n. 4, d epositata il 1° dicembre 20 22 1034/01/2021, svolgendo due motivi.
Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria. ### è rimasto intimato. La ricorre nte ha depositato memorie illustrativ e nelle quali richiama le pronunce ammin istrative che si sono occupate dell'argomento (### Stato, sentenze nume ri 10010-10011- 10012-10013-10014-10015-10015- 10017-10018 del 22/11/20 23 e n. 10130/2023 del 27/11/23) in materia #### generale, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso ed in via sub ordinata ha chi esto la rimessione al ### per l'eventuale rinvio alle S.U. 4 di 27 MOTIVI DI DIRITTO 1. In via p reliminare , osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle ### se solo si cons ideri che le principali temat iche qui dedot te, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumere voli volte affrontate e risolte da questa Corte (n on solo dalla Se zione ### ma anche d alla ### ione Civile nella contigua materia ###, ta nto che devono fin d'o ra escludersi - fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto - i re quisiti di un contrasto i nterpretat ivo o di u n ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione. 2.Con la prima censu ra si ded uce la <<viola zione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“Provvedimento per la costruzione di autostrade e strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, n . 729 (“Piano di nuove cost ruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt.1-2-6-7-8-12) e 28 marzo 1968, n. 385 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 24 lugli o 1961, n.729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”); in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. >>.
La ricorrente assume che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto al la disponibilità gene ralizzata per volontà della ### né per concessione del Comune, né per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione de ll'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a ### - che la ### concessionaria agisce come esecutrice della volontà statale, intervenuta nella gestione dell'impianto in un momento successivo alla acquisizione del suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizzazione del tracciato autostradale , con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l'occupazione posta in essere dal concessionario, atteso che la realizzazione del tracciato avviene 5 di 27 secondo diritto e leggi statali; - che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell'art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, qu anto in quella successiv a della relativa gestione e manutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente (prima ### ora ### e che la costruzione dell'autostrada è stata, in particolare, stabilita con risal enti leggi dello ### o (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 lug lio 1961, n. 729; - che, di conseguenza, l o spazio soprastante la strada comunale così come lo spazio occupato dai pontoni non appartiene più ai ### in quan to la costruzione dell'autostrada è riconducibile alla volontà dello ### alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, n. 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l'### il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo ### ed attuato dall'allora concedente ### e che i tracciati autostradali sono stati approvati dallo ### approvazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ex art. 1 1 della legge 729/1961 ; con la conseguenza che per effe tto di det te leggi, spaz i ed aree determinate dal tracciato sono state sott ratte d'autorità all'uso generalizzato della comunità territoriale.
Si deduce, inoltre, che l'attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete aut ostradal e in origine appartenenti al demanio comunale, ha dete rminato la perdita di potere impositivo da p arte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanz a che i ### no n hanno in passato imposto la ### per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione;- che il passaggio dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisionale sulla delimitazione degli spazi da occupare, sulla 6 di 27 durata dell'occupazione che sono elementi invece disciplinati dalla citata ### stipulata tra la società e l'### convenzione che costituisce l'unico titolo giuridico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di ### zio e porre in essere l'occupazione che si vorrebbe tassare ; - che le leggi cit ate non possono ritenersi superate dalla normativa in materia ### in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/1961 hanno sottratto agli enti territoriali le volumetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, mentre l'art. 38 d.lgs. 507/1998 disciplina la ### per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali; - che la natura demaniale dell'opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di t erreno contigue alle autostrade, il tutto confermato dal codice della strada - d.lgs n. 285/1992 - che, agli artt. 16- 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradal i; - che, la riferibilit à allo S tato della individuazione del tracciato della re te autostradale escl ude l'assimilazione tra la fattisp ecie sub iudice e l'occupazione di impianti adibiti a pubb lici servizi in regime d i concessione amministrativa di cui all'art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è stabilita d al concessionario al momen to della richiesta al Comune per l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici. 3.La prima articolata censura deve essere disattesa. 3.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l'art. 11 legge 729/1 961 - disciplina integralmente abro gata dall'art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 1 1 era già stat o abrogato dalla legge n . 327/2001) - prevedeva che <### dei progetti esecuti vi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica 7 di 27 utilità nonché di ind ifferibilità ed urgenza a tut ti gli e ffetti di legge…..Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463». 3.2.La testuale previsi one normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - smentisce l'articolata argomentazion e della ricorrente sia in relazione alla dedo tta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine alla ritenuto diverso ambito di a pplicazione della no rmativa ### relegata - secondo gli intendim enti dell'ist ante - alle «aree residue», non sottratte alla disponibilità dell'ente. 3.3. La dichiarazione di pubblica utilità rappresentava, difatti, solo il mom ento iniziale della procedura espropriativa - anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che ha regolato in modo organico la materia espropriativa anche con riferimento ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello ### e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs. 507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d. 1175/1931. 8 di 27 3.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo ### de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui alla normativa che regola la materia e spropriativa, se condo la quale era ed è n ecessaria l'adozion e del decret o di e sprop rio, provvedimento che, nella specie, risulta del tutto omesso e la cui mancanza dimostra, contrar iamente a quanto assunto d alla società, la perman enz a della t itolarità in capo al Comune di ### sulle strade comunal i e sull'area ad e sse sovrastante; sotto altro ver sante, la circostanz a che gli enti territorial i nulla oppongano alla realizzazione delle infrastrutture sul loro territorio non denota per ciò solo la legittimità dell'attività di occupazione, la quale permane abusiva ovvero di fatto in quanto non assentita dal Comune. ###. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprie tari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possi bile app artenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo ### quali gli enti territoriali, senza tacere che la cit ata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provve dimento concessorio ne ll'ip otesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 15162/2024; n. 15167/2024; Cass. n. 15186/2024; Cass. n. 15204/2024; n. 2283/2024). 3.5. In definitiva, la realizz azione dell'autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa Corte second o la quale: “…sebbene la realizzazion e dell a rete autostradale sia stata prevista ed approvata con pro vvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento 9 di 27 della proprietà delle strade interessate allo ### ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” ( v.
Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l'attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale. 3.6. Da qui la non condi visibilità de ll'argomentazione co ntenuta nelle sentenze del ### di ### citate nelle memorie difensive di parte rico rrente, secondo cui “sono e scluse dall'ambito applicativo del ### le occupazi oni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'en te locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo … “, atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedent i, il ### ne non ha perso la tito larità sulla strada e sull'area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo sui beni che indubbiamente appartengono al suo demanio. 3.7. A detto ragi onament o, invero espresso per sillog ismo a contrario non del tutto lineare, osta in primo luogo la circostanza che in p resenza della dichiara zione di pubblica u tilità originariamente adottata dal legislatore, il ### non aveva il potere di assentire o m eno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, in quanto i beni d emaniali avre bbero dovuto essere espropriati -previa sdemanial izzazione - dallo ### o dall'ente da esso preposto, con l'ovvia conseguenza che, in assenza della definizione della procedura espropriativa, il ### ha subito 10 di 27 l'occupazione di fatto dei beni demaniali rispetto ai quali permane il potere impositivo. 3.8. La disciplina ### n on fa alcun riferimento agli atti d i concessione alla stregua dei quali viene gestita l'opera che occupa il demanio comunale che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti; il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici, contenuto nel comma 2 dell'art. 38 d.lgs. n. 507 /1993, non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del su olo. Argoment i a sostegno della con clusione appena esposta si traggono anche dall'art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione. 3.9. Il tit olo convenzionale in capo alla socie tà ricorrente concessionaria, aven te ad oggetto la realizz azione e la gestione della rete auto stradale, concerne, poi, il rapporto tra le relative parti, ma non può interferire con il regime fiscale dell'occupazione; l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e va, du nque, assog gettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d .lgs. n. 507 d el 1993 , in quanto la società concessionaria è l'e secutrice dell a proget tazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gest ire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, an che la gestione di e sso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello 11 di 27 sfruttamento dei beni. Del resto, la concessione dello ### per la costruzione e la g estione dell 'autostrada, attraverso un provvedimento concessorio, legittimava API a gestire m anufatti autostradali e a ricavarne un profit to, ma non escludeva « la necessità di richiedere al ### l'autorizzazione ad occupare le aree di perti nenza d ell'ente territoriale e non esclude [va] soprattutto l'obbligo di corrispon dere il canone, ove l'ente abbia optato per tale corrispettivo in luogo del tributo di finanza locale (###» (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 2394/2024); non esiste, per vero, u n tertium genus di occu pazione: o l'occupazione è assentita dall'ente locale, per mezzo dell'atto di concessioneautorizzazione di cui all'articolo 39, d.lgs. 15.11. 1993, n.507, ovvero, qualora insussistente tale atto - per qualsiasi ragione -, l'occupazione è definibile come occupazione di fatto; in tale solco interpretativo si è da sempre attestata la giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa spaz i vuoti o terze vie tra l'occupazione assentita dall'ente locale m ediante l'atto di concessione - autorizzazione e quella non coper ta da tal e provvedimento amministrativo, individuando come occupazioni di fatto tutte quelle che non ricadono nell'ambito della prima categoria(così Cass., VI/T., 25 luglio 2018, n. 19693 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 1° dicembre 2022, n. ###). 3.10. ### natura demaniale delle strade comunali - inferibile dagli artt. 822, secondo comma, c.c. e 22 della legge 2248/1865 - secondo cui «è proprie tà dei comu ni il suolo d elle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, g li spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pub blico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...» che prevedono una presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. n. 15 03/2020; Cass. n. 27054/2021; Cass.n. 9157/2021; Cass. n. 2795/2017; Cass. n. ###/2009; S.U., n. 5522/1996)) - 12 di 27 non risulta esser venuta meno in ragione della natura demaniale dell'autostrada, in assenza di un provvedime nto abl ativo del demanio comunale. 3.11. Deve certamente rico noscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata. (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell'art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terren o, ossia la zona esistente in pro fondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1983), ma anche all'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza d i un p onte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/197 6). La presunzione di demanialità anche all'area sovrastante si desume dall'art. 22 l. 2248 del 1865 e d opera sulla base di due presuppost i, uno di natura spaziale nel senso che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica ( n. 4975/ 2007), l'altra di natura funzionale, vale a dire deve integrare la funzione viaria ( Cass. n. 8876/2011; n. 238/200 4).
Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023). 3.12. Non risulta, poi, coerente con la disposizione codicis tica appena citata, la te si sostenuta dal ### lio di S tato e fatta propria dalla società ### secondo la quale lo ### avrebbe devoluto l'intero patrimonio territoriale agli enti locali; ciò in quanto l'art. 822 c. c. individua i be ni che apparteng ono al demanio accidentale dello ### riunendo in una unica categoria le strade, 13 di 27 le autostrade e le strade ferrate. Le strade cui si fa riferimento in detta disposizione sono le strade nazionali di cui alla legge sui lavori pubbli ci n. 2248/1865, all. F, artt. 9 e ss. che avevano, all'epoca, uno scopo esclu sivamente militare , congiungendo le principali città del ### e l'elenco delle st rade nazionali do veva essere approvato con decreto reale. Ma, accanto a que ste, la stessa legge enumera le strade provinciali, quelle comunali e quelle vicinali, appartenenti rispettivamente alla ### al ### ed ai prop rietari dei fondi, così distingue ndo ab origi ne il demanio statale dal demanio comunale o pro vinciale, il che dimostra che detta ripartizione non discende dalla devoluzione del patrimonio statale agli enti te rritoriali, come so stiene la ricorrente, bensì origina dal sistema codicistico. 4. Sotto altro versante, l'obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovend o l'ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno. 4.1. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/ 2022, n. 212 7; Cass. del 2 /07/ 2020, n. 13598) s econdo cui «il vincolo di inedificabilità preva le sulla pianific azione e programmazione urbanistica….dovend osi ritenere che l'area corrisponde nte alla fasci a di rispe tto (area sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna po tenzialità edif icatoria in vi rtù di disposizioni di legge come è dato de sumere an che dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupaz ione di suolo pu bblico, ancorata questa all'occupazione di beni p ubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonchè alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pub blico, ovvero in rela zione 14 di 27 all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell'area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr. Cass. n. 1 7495/2008 ; Cass., 11/3/ 1996, 1996; Cass., 19/5/1988, n. 3523; Cass. n. 15162/2024, n. 15162; Cass. n. 28341/2019; Cass. n. ###/2022). 5. Con il motivo formulato in via subordinata, la società ### denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art.49, comma 1, lett. a), d.lgs. n.507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art.1 d.lgs. n.461/1999, in relazione all'art.360, primo comma, n.3), cod. proc. civ.>>; per avere err oneamente il Collegio d'appell o escluso l'esenzione riservata alle occupazioni disp oste dal lo ### sul rilievo che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della re te, quanto in quella successiva della re lativa gestione e manutenzione, è svolta in modo autonomo, ancorchè in realtà essa sia rig idamente vi ncolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'en te concedente sia per qu anto concerne le tariffe che pe r quanto riguarda i bilanci e le at tività sociali (prima ### ora ### e comu nque persegue fin alità di interesse generale, il che legittima l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507 del 1993.
Si obietta che sia irrilevante l'attuale natura dell'ente ricorrente - essendo indifferent e che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo ### per tale via, l'autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento d ella comun ità locale, e, pertanto, trova applicazione l'art. 49 d.lgs. 507/1993.
Ciò, in quanto la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha chiarito che l'indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del 15 di 27 regime proprietario non deve portare a forme di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privata non produce l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esi stenti neg li stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ottobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, ### der ###. Pertanto, la disciplina applicabile al bene oggett o in concessione n on può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello ### In via su bordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l'applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastru tture pubbliche, di un trat tamento differenziato nei rapporti con gli ent i locali , in funz ione della natu ra pubblica o privata del concessionario. 5. Il motivo è privo di pregio. 5.1.La mera pianificazione della costruzione delle autostrade e la localizzazione del tracciato, ivi inclusi i cavalcavia, ad opera dello ### non rende la concessionaria la sua longa manus per la realizzazione di un servizio ad essenzia le rilevanza pub blica: le concessioni autostradali rientrano in un modo di gestione dei beni pubblici, ai sensi del secondo comma dell'art. 822 c.c. (che recita «le autostrade sono aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali») affidato a terzi rispetto alla gestione diretta de llo ### che de ve sempre sottostare alla finalizzazione dell'interesse ge nerale (quello pubblico), ovvero al perseguimento del bene della vita che si appresta ad essere considerato in funzione del benessere collettivo ( cfr. S.U. n. 1543 del 21 gennaio 2019). 5.2. Per vero, la ### titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica, non rappresenta 16 di 27 la longa manus dello ### perseguendo, in autonomia, un proprio fine di lucro, ricavando da lla gestione il diritt o di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, a null a rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritorne rà al termin e della concessione (Cass. 11886/ 2017; Cass. n. 1 1689/17), contando, invece, ai fini ch e interessano, la sottrazione dello spazio sovrast ante il suolo comunale occupato dal predetto tracciato, come tal e oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/19 93; sottrazione d i per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comun ale rico nducibi li proprio e soltanto all'occup azione infrast rutturale sovrastante (v.
Cass. 18385/19 ed altre). 5.3. Il concessionario non può esser e considerato longa manus dell'### pubblica neppure laddove ricorrano i requisiti dell'in house providing , come config urati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare allorquando ricorrano i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'amministrazione sulle proprie strutture) e d ella destinazione dell'oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affid ati dall'ammin istrazione aggiudicatrice controllante o da soggett i dalla stessa controllati( cfr. art. 178 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice degli appalti, abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Cass. n. 25614/2024).
Il control lo pubblico domin ante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispett o agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, non incide su ll'alterità soggettiva d ella società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posi zioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un., n. 7759/ 17; n. 21299/17 ; n. 7222 /18 e, in 17 di 27 particolare, Cass. n. 53 46/19, Cass. n. 21658/21; Cass. 2164/2024; Cass. n. 464/2024; Cass. n. 2 463/20 24, n. 24 63 secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gest ione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occup azioni di suolo attuate da parte di quest'ultima). 5.4.La natura privatistic a della società ricorr ente è stata confermata dall'arresto delle ### unite (### U., n. 5594/2020) secondo le quali la concessionaria aut ostradale «è un operator e economico privato n on inquadrabile come o rganismo di diritt o pubblico ex art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/2016; non si tratta, infatti, di soggetto la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo ### dagli enti pubblici t erritoriali o da altri organ ismi di diritto pubblico opp ure la cui gestione è soggett a al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigi lanza è costituito da membri d ei quali più della metà è designata dallo ### da gli enti pubblici t erritoriali o da altri organismi di diritto pubblico». 6. Quanto alla disciplina fondativa della ### di cui al d.lvo 507/93 - nella formulazione qui applicabile ratione temporis e per quanto più attiene alla fattispecie di causa si richiamano e recepiscono, in proposito, i numerosissimi ed anche assai recenti precedenti di questa Corte in cont roversie concer nenti la To sap (cfr., tra le ultime, Cass. n. 15171/ 2024; Cass., n. 151 86/2024; Cass. 15162/2024; Cass. n. 17173/2024; Cass. n. 15201 /2024; 15204/2024; Cass. n. 16387/2024; Cass. n. 2164/2024; Cass. 2255/2024; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 2498/2 024; Cass. n. 18 di 27 2512/2024 e le tante altre ivi citate ); analoga men te, in tema di ### molteplici sono stati gli arresti di questa Corte, sempre di segno negativo per le aspettative della parte contribuente (cfr., tra le t ante, Cass. n. 16395/2 021; Cass., n . 22219/2 023; Cass. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023; Cass. n. 13051/2023; Cass. 10345/2023; Cass. n. 20708/2024; Cass.n. 25614/24). 6.1.Ricapitolando, dunque, i principi affermati d a questa Corte possono così sintetizzarsi:- il presupposto impositivo della ### è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n . 507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi na tura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostant i il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei ### o delle ### che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'u so pubblico, con ciò rilevando il fatto ogge ttivo d ella predetta occupaz ione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si 19 di 27 configura l'occupazione da parte dello ### La società autostradale non è, difatti, lo ### né un ente territoriale e non rientra nel novero degli enti di cui all'art. 87 cit., poiché costituita in forma societaria e per finalità di lucro , il che la esclude dai soggetti esenti indicati all'art. 49 cit .; dovendo ribadirsi che l'esenzione non o pera ove l'occupazione sia asc rivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica in quanto è det ta società ad eseguire la costruzione dell'opera di cui ha la gestione economica e f unzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritornerà la gest ione al termine della concessione (tra le tante 16395/2021; Cass. n.19693/18; Cass. n.25300 /17) e risultando del tutto inconferente e priva di deci sività la predicata natura demaniale dell'autostrada (Cass. n.19693/18 cit.; n.11886/17) ovvero il dedotto interesse ge nerale (dell'ente territoriale e della collettività) persegu ito dall'attivit à di gestione della infrastruttura (Cass. n. 22489/2017; Cass. n. 21102/2019), come si chiarirà nei paragrafi che seguono. 6.2. A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di propriet à del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che non agis ce quale mero sostituto dell o ### n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 20708/2024; Cass.n.11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/ 2018). Infatti, la d edotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione della ### da parte d el ### e, secondo cu i, nel periodo di durata dell a concessione, la società disponeva del viado tto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizz ava la 20 di 27 condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di ### Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di ### anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza dell'imposta in capo alla concessionaria e occupante API , ment re risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscuss a circostanza che la società n e disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione». 6.3. Non rileva, du nque, la rico nducibilità del l'occupazione allo ### dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile «[…] con la natura di stretta interpret azione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o age volazioni (cfr., tra le molte , più d i recente, Cass. Sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869; Cass. Sez. 5, 26 marzo 2014, n . 7037, presupposto in terpretativo cond iviso da ultimo anche da Corte cost . 20 novembre 20 17, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento a lla tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbliche, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo ### e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula ch e l'occupazione, quale presupposto del tribut o, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass., Sez. 5, 6 agosto 2009 , n. 18041) […]»; né è dirimente la dedotta assenz a di pot eri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del ### giacchè tale limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione, senza tacere che la citata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nell'ipotesi di fisiologico espletamento 21 di 27 del rapporto (cfr. Cass. n. 19694/2018; Cass n.18385/2019; n.28341/2019; Cass. Civ., n. 20974/2020; Cass. n. 3 85/202 2; Cass. n.6568/2022; Cass. n. 4116/2023, e, in tema di ### tra le tante, Cass. 22219/202 3,; Cass. n. 22183/2023; Cass. 15010/2023; Cass. nn. 13051 e 10345 del 2023; Cass. 2283/2024). 6.4. Nemmeno rileva per il legislatore tributario la d estinazione ovvero le finalità pubbliche dell'opera che <occupa> la strada comunale; la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perse guimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del pro fitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la ###, n . 1516 2/2024 ; ### n. ###/2022; ### n.16395/2021; ### n. 19693/2018, in tema di ###. 6.5. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al tributo, con facoltà di eventu ale previsione di specia li agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “ occupazioni ritenute di part icolare i nteresse pubblico e in particolare p er quell e aventi fin alità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo ### dalle regioni , province, comuni e loro consorzi, da enti re ligiosi pe r l'esercizio di culti am messi nello ### da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del ### della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a 22 di 27 dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in c ui ne si a prevista, al l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>. 6.6.In altri termini, irrilevante agli effetti dell'art. 49, lett. a), per questo rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante, il riferimento all'interesse pubbl ico dell'opera potrebbe rilevare ag li effetti dell'art. 49, lett . e), che viceversa dà rilie vo all'interesse acquisitivo dell'ente territo riale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può comp etere a norma del l'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al ### (### 11 giugno 2004, 11175; ### 13 febbraio 2015, n. 29 21; ### n.2 5300 del 25/10/2017). 6.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione trib utaria, posto che l'attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena auto nomia, della propria attività di impresa ( v. ### 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indiffere nte la strumentalità di tale utilizz azione alla realizzazione di un pubb lico in teresse, in assen za di specifica ipotesi di esenzione. Le caratte ristiche q uindi del sogg etto occupante, come titolare della concessio ne amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell'opera, per eseguire la quale procede all'occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attivi tà svolt a e del tipo di bene gestit o rende del tutto legittima e conforme a dirit to, in specie al comma secondo dell'articolo 38, d.lgs. 15.11 .1993, n.507 , la pretesa esercitata dall'amministrazione comunale(###, Sez. 1, 10 giugno 2021, 16395). 23 di 27 7. Non si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla ### ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com'è not o, non è assistita da alcun automatis mo, tan to da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino appunto i presuppost i di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in cau sa (tra le altre, v. ### SSUU n.14042/16; n. 26145/17; n. ###/17; Corte EDU 8 settembre 2015, ### spa c/ ###. Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (### e ### c/ ### spa), la ### ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio preg iudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevat a non è rile vant e, o che la disposizione del diritto dell'U nione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte dell a Corte, oppure che la corretta interpretazione de l diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la doverosità di questa verifica, il giudice n azionale è t enuto a motivare le ragioni del ravvisato esonero da rinvio pregiudiziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell'ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di ### izia e giudici naziona li e, d all'altro, nell'esercizio di u na funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione di questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l'estraneità della ### all'ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratic a ininfluenza del te ma esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto al le disposizioni del ### (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di ### Questione che recupererebb e teorica rilevanza allorquando l'e senzione (quand'anche davvero 24 di 27 qualificabile appunto come aiuto di S tato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale o perante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fat to di essere un a società ‘pubblica', ed a scapito di società concessionarie ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presuppost o unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economicoimprenditoriale dell'attività parimenti svo lta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ci ò il ragioname nto svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un rib altamento logi co di partenza, non pon endosi all'evide nza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritt o unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società pubbliche e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49 lett.a)) dall'altro.
Dal mom ento che se la natura dell'attivit à in concreto sv olta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, men tre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predispost i dall'ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE potrebbe originarsi da un sistem a normativo nazionale che, come qu ello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente' svolta dallo ### nell'amb ito di potestà di tipo autoritativo. E' per questo che si è affermato (### n. 2396/17, così ### n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di ### 25 di 27 dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 5 49 del 1995 an che nei confron ti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evit are che le imprese pubb liche, ben efici arie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto all a concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro -unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giu stizia UE, in clude quals iasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modali tà di funzionamento, laddove costituisce att ività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ### & ### ; 16/11/1995, ### des societes d'assu rances; 11/12/1997, ### 16/06/1987, Co mmissione vs. It alia; 01/07/2008, ### 26/03/2009, ###. Il che si raccorda sia con l a normativa fiscal e e uropea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, 51, ###, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, ###, 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i t ermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un 26 di 27 ente pubblico o u n raggruppamento di tali p ersone e /o enti ch e offra sul mercat o, rispet tivamente la realizzazione di l avori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, ###, n. 2004/18/CE)". ### parte, la q uestione de lla possi bile interferenza dell'esenzione ### in parola con il diritto UE d ella concorrenz a non è nuova, in quan to già recentemente affron tata (v. ### 15204/24, con richiamo a ### n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che im ponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### dell'### a (v. ### Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### p er l'### non potrebbe benefici are dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche ###, Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”. 8.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. 9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte d ella ricorre nte, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte 27 di 27 rigetta il ricorso; condanna ### per l'### S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della società ### s.r.l. nella misura di € 7.600,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Dà at to che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione