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Tribunale di Matera, Sentenza n. 624/2025 del 12-12-2025

... del debitore che non siano sottoposti a vincoli d'indisponibilità: solo i beni effettivamente oggetto di sequestro possono risultare indisponibili ai fini esecutivi. I diritti del creditore ipotecario trovano, quindi, un limite solo rispetto alle res sottoposte a sequestro preventivo, ma restano intatti per quanto concerne i beni non vincolati da tali provvedimenti. Nel caso di specie il pignoramento immobiliare è ricaduto sui seguenti beni: a) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 11, cat. A/10, p. T, vani 3.5; b) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00; ovvero su beni oggetto di ipoteca volontaria, non gravati da sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca. Pertanto, tutte le argomentazioni riportate nel ricorso introduttivo sono del tutto inconferenti al caso de quo poiché i beni pignorati non sono gravati da alcun sequestro preventivo penale. Si ribadisce, infatti, che in presenza di un sequestro preventivo è, comunque, possibile (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MATERA Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ### 428/2025, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza dell'11.12.2025 TRA ### (###), con l'avvocato ### (###) in proprio ex articolo 86 c.p.c. 
CONTRO ### (###) e per essa, quale mandataria, la ### S.p.A. (C.F. e P.IVA e n. iscrizione nel Registro delle ### di ####), con l'avvocato #### (###) * * * * * * * * * * 
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno discusso e deciso ex articolo 281 sexies c.p.c. come da note difensive depositate, che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive deduzioni e conclusioni, anche in senso istruttorio. 
Pag. 2 La decisione è depositata in conformità all'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.  1. 
Parte opponente contesta il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente e anche solo di preannunciare l'esecuzione in ragione dei seguenti motivi: a) sussistenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per cui il credito sarebbe del tutto inesigibile in sede civile; b) illegittimità della decadenza dal beneficio del termine per essere pendente la procedura del sequestro preventivo; c) sussistenza delle clausole abusive contrarie ai patti ### Nello specifico, l'opponente deduce che, sussistendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, gravante su alcuni beni dell'odierno debitore - ancorché non sui cespiti, poi, pignorati - l'odierno creditore non avrebbe nemmeno potuto procedere alla notifica dell'atto di precetto. 
Sul punto, è d'uopo citare un importante inciso, enucleato in Cass. 27111/2025, in ragione del quale opinare nel senso dell'inammissibilità della presente opposizione. 
La Corte della nomofilachia ha, infatti, precisato che “… può seriamente dubitarsi dell'interesse (art. 100 c.p.c.) dell'esecutato - titolare dell'immobile attinto dalla misura cautelare penale e, quindi, in posizione analoga (e non ### 3 contrapposta) a quella del creditore procedente - a far valere la pretesa insussistenza, in ragione del sequestro penale, del diritto di proseguire l'azione esecutiva mediante il rimedio dell'opposizione esecutiva su di un bene che - nella sua stessa prospettazione - più non gli appartiene (e, dunque, è in dubbio l'ammissibilità stessa dell'opposizione; in proposito: Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8684, Rv. 643706-01; Cass. Sez. 3, 29/11/2022, n. ###, Rv.  666278-01) …”. Tanto è assai significativo, atteso che, se è vero, come peraltro sostiene la difesa opponente, che “la regola è che il bene sequestrato/confiscato è acquisito al patrimonio dello Stato “senza oneri e pesi” (cfr. p. 6 memoria difensiva conclusiva e ultime note d'udienza), è innegabile che difetti, come messo acutamente in luce dalla Suprema Corte, l'interesse ad agire dell'opponente dato che, nella sua stessa prospettazione, il bene più non gli appartiene. Pur tuttavia, proprio perché è pacifico che il pignoramento abbia colpito beni non interessati dal sequestro, si impone lo scrutinio delle censure enucleate.  ###, a garanzia del contratto di mutuo fondiario, ha concesso alla ### del ### S.p.A. ipoteca volontaria, in relazione ai propri diritti, per la complessiva somma di € 570.000,00 sui seguenti immobili: a) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 11, cat. A/10, p. T, vani 3.5; b) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 37, cat. C/2, p. 7, mq. 99,00; c) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00. 
Pag. 4 La predetta ipoteca volontaria è stata iscritta in data ### presso l'### del ### - ### provinciale di ### - ### di ### al n. 9271 R.G. e n. 1777 R.P. (cfr. doc. 5 parte opposta). 
Successivamente, in data ###, il sub 37 relativo all'immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159, cat. C/2, sottoposto all'ipoteca volontaria sopra menzionata, è stato soppresso originando l'immobile censito nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg.  71, part.lla 2159, sub 63, cat. A/2, vani 6 (cfr. doc. 5 bis parte opposta). 
In data ### (cfr. doc. 8 parte opposta) è stato trascritto sequestro preventivo penale, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali n. 1020/2020 ### (2363/2017 R.G.N.R.) sui beni immobili, di proprietà dell'opponente (oggetto della già menzionata ipoteca volontaria), di seguito descritti: 1) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 63 (ex 37), cat. A/2 (ex C/2), vani 6; 2) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00. 
In data ### (cfr. doc. 9 parte opposta) è stata annotata la revoca parziale del sequestro sul bene immobile di proprietà dell'opponente (oggetto di ipoteca volontaria), di seguito descritto: piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. 
C/6, p. ###, mq. 36,00. 
Pag. 5 Con lettera del 20.9.2024 (cfr. doc. 7 parte opposta), ### S.p.A., quale mandataria di ### S.p.A., ha disposto, con effetto immediato, la decadenza dal beneficio del termine del mutuo fondiario intimando, al contempo, nel termine di 15 giorni, il pagamento dell'importo di € 160.301,43. 
In data ### è stato notificato atto di precetto col quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 161.581,15 ( doc. 2 parte opposta) e in data ### (cfr. doc. 4 - 14) è stato notificato pignoramento immobiliare avente ad oggetto i seguenti beni: a) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 11, cat. A/10, p. T, vani 3.5; b) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00. 
Trattasi, invero, di due beni oggetto di ipoteca volontaria non gravati da sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca. Tale precisazione è assai importante ai fini del decidere. 
Parte ricorrente insiste sulla circostanza che, sussistendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca gravante su alcuni beni dell'odierno debitore oggetto d'ipoteca - ma non sui beni, poi, pignorati - l'odierno creditore non avrebbe potuto nemmeno procedere alla notifica dell'atto di precetto. 
Il precetto è un atto di intimazione con cui si preannuncia una futura esecuzione non ancora iniziata: il primo atto del processo esecutivo è, infatti, il pignoramento. La notifica del precetto è, dunque, un atto prodromico rispetto al pignoramento e non è di per sé incompatibile con la sussistenza di un vincolo cautelare reale, in quanto il precetto si limita ### 6 a mettere in mora il debitore e a preannunciare l'azione esecutiva che non necessariamente dovrà interessare beni immobili, ben potendo il creditore, benché assistito da garanzia immobiliare reale, scegliere di procedere con un'esecuzione mobiliare o presso terzi. Peraltro, quand'anche si intendesse procedere su beni immobili, il precetto, di per sé, non produce ancora effetti diretti sul bene sottoposto a sequestro preventivo e tanto perché l'esecuzione, col semplice precetto, non può dirsi iniziata. 
Se è vero che la misura cautelare reale, quale il sequestro preventivo, limita la disponibilità del bene al fine di tutelare interessi pubblicistici, è altrettanto pacifico che tale vincolo non esclude la possibilità per il creditore di notificare il precetto (e, dunque di preannunciare un'esecuzione). La sussistenza di un sequestro preventivo - ma non è il nostro caso atteso che i beni pignorati non sono avvinti da tale vincolo - impedisce l'azione esecutiva individuale, ma non può certo dirsi che renda del tutto inesigibile tout court in sede ###altri termini, la notifica dell'atto di precetto è formalmente possibile anche su un bene sottoposto a sequestro preventivo, in quanto il precetto è solo un atto di intimazione prodromico e non già il primo atto dell'esecuzione. 
Il sequestro preventivo, poi, non comporta una limitazione generalizzata dell'intero patrimonio del debitore, ma incide soltanto sui beni specificamente individuati e sottoposti a tale vincolo. 
I cespiti non oggetto di sequestro rimangono, infatti, nella piena disponibilità giuridica e materiale del titolare; pertanto, il creditore ipotecario conserva la possibilità di agire esecutivamente sui beni non sequestrati, in quanto essi non sono soggetti a vincoli che ne impediscano la pignorabilità o l'alienazione. Infatti, il pignoramento e le azioni ### 7 esecutive possono riguardare tutti i beni del debitore che non siano sottoposti a vincoli d'indisponibilità: solo i beni effettivamente oggetto di sequestro possono risultare indisponibili ai fini esecutivi. I diritti del creditore ipotecario trovano, quindi, un limite solo rispetto alle res sottoposte a sequestro preventivo, ma restano intatti per quanto concerne i beni non vincolati da tali provvedimenti. 
Nel caso di specie il pignoramento immobiliare è ricaduto sui seguenti beni: a) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 11, cat. A/10, p. T, vani 3.5; b) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00; ovvero su beni oggetto di ipoteca volontaria, non gravati da sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca. 
Pertanto, tutte le argomentazioni riportate nel ricorso introduttivo sono del tutto inconferenti al caso de quo poiché i beni pignorati non sono gravati da alcun sequestro preventivo penale. Si ribadisce, infatti, che in presenza di un sequestro preventivo è, comunque, possibile procedere al pignoramento di altri beni di proprietà della stessa persona che non siano stati colpiti dalla misura cautelare reale, poiché l'effetto impeditivo del sequestro riguarda i soli beni oggetto del vincolo e non l'intero patrimonio del soggetto. Quanto alla giurisprudenza citata dall'opponente nelle memorie conclusive, si osserva come la stessa riguarda beni avvinti dal sequestro e non liberi come quelli che vengono in rilievo nella specie, di talché risulta del tutto inconferente.  2. 
Pag. 8 Quanto all'asserita illegittimità della decadenza dal beneficio del termine per essere pendente un sequestro preventivo, si osserva quanto segue. 
Non si riscontrano motivi per cui opinare nel senso che l'istituto di credito non possa esercitare la decadenza dal beneficio del termine e agire per il recupero del credito, in presenza di un sequestro preventivo penale sull'immobile. La misura, infatti, non determina automaticamente la risoluzione del contratto di mutuo, né impedisce alla banca di tutelare il proprio credito in caso di inadempimento del mutuatario. 
Come previsto dall'art. 1186 c.c., la banca può pretendere l'immediata restituzione della somma residua qualora il debitore sia divenuto insolvente o non abbia mantenuto le garanzie promesse. La decadenza dal beneficio del termine può essere intimata anche in presenza di eventi esterni, come il sequestro, che incidano sulla fiducia nell'adempimento del mutuatario. In concreto, la banca può notificare l'atto di precetto e, decorsi inutilmente dieci giorni, procedere al pignoramento o all'espropriazione forzata dell'immobile, salvo che il sequestro penale (e non è questo il caso) ne impedisca la vendita coattiva.  ###. 1186 c.c. e la giurisprudenza (Cass. 11437/2022) confermano che la banca può richiedere il pagamento immediato dell'intero debito in caso di insolvenza; la presenza di sequestro penale non priva la banca di tale rimedio. 
Nel caso di specie, il pignoramento immobiliare è ricaduto su beni non gravati da sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca; il sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca è stato trascritto per fatti imputabili al ricorrente; parte opponente si è resa inadempiente nel pagamento delle rate di mutuo. 
Pag. 9 Non si comprende, dunque, perché l'istituto di credito, di fronte ad un reiterato inadempimento, non avrebbe potuto comunicare la decadenza dal beneficio del termine con richiesta di pagamento dell'intero debito, solo perché su alcuni beni è stata trascritta la misura cautelare reale. Si evidenzia, inoltre, come il contratto di mutuo fondiario all'art. 10 lett.  c) preveda come causa di risoluzione e decadenza “il verificarsi di protesti, procedimenti conservativi od esecutivi, od ipoteche giudiziali…”. 
Pertanto, è del tutto legittima la decadenza dal beneficio del termine intimata al debitore. 
Quanto alla raccomandata A.R. del 20.9.2024, avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del termine con contestuale richiesta di pagamento del debito, si osserva che vi è prova che sia stata ricevuta ( doc. 7 parte opposta). La raccomandata e il certificato di consegna riportano il medesimo numero (id est ###-4). 
Ad abundantiam, si evidenzia anche come il contratto di mutuo preveda all'art. 10 la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente decadenza dal beneficio del termine, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento e che tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni. ### S.p.A.  ha certificato l'inadempimento di parte ricorrente sin dal 31.1.2023, mentre l'opponente va ben oltre poiché fa risalire il suo inadempimento al gennaio 2021 (cfr. p. 4 libello introduttivo).  3. 
Con riferimento alla sussistenza di clausole abusive contrarie ai patti ### si osserva, in senso dirimente, che l'opponente non è un fideiussore ma la parte mutuataria; va da sé che l'eccezione sollevata risulti del tutto inconferente.  4. 
Pag. 10 Parte opponente contesta l'efficacia probatoria del certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, ad abundantiam, da ### S.p.A. 
Occorre, invero, rilevare come parte ricorrente si sia limitata ad una contestazione solo di tipo formale - “il ridetto documento non ha alcun valore certificatorio e nessuna efficacia probatoria” (cfr. pag. 2 note ex art.  127 ter c.p.c. depositate il ###) e non sostanziale, con l'ineluttabile conseguenza che la “non contestazione cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente irrilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr.  Sentenza n. 10031/2004). Tuttavia, occorre sottolineare come, nel caso di specie, il titolo posto a base del precetto è costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato in forma pubblica. Sul punto si evidenzia che, quando il credito trae origine da un contratto di mutuo, la ### opposta non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficiente, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento. È, infatti, onere del debitore fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.  5. 
In punto di richieste istruttorie, si rileva quanto segue. 
È inammissibile la richiesta formulata ex articolo 210 c.p.c. 
Pag. 11 È stato, infatti, sostenuto che l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., deve riguardare “documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde” (Cass., sez. lav., 25 maggio 2004, n. 10043). La richiesta deve indicare in modo specifico le partite rilevanti ai fini della controversia e deve contenere comunque un'indicazione sufficientemente specifica del documento da esibire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 disp. att.  c.p.c., e dei contenuti rilevanti ai fini della decisione. 
Invero, ciò che è assai dirimente ai fini del rigetto di tale istanza e di quella finalizzata all'esperimento di una c.t.u. contabile è il fatto che tali richieste sono del tutto inconferenti ai fini del decidere atteso che, come enucleato dallo stesso, opponente, il thema decidendum riguarda specificatamente questioni afferenti all'an della pretesa creditoria.  6. 
In caso di pubblicazione della presente sentenza al di fuori del suo alveo processuale, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'individuazione dei soggetti coinvolti.  7. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto. La fase di trattazione ed istruttoria sarà, invece, liquidata secondo i parametri minimi, essendo stata la causa decisa a livello documentale e in punto di diritto. Le spese dell'intera dimensione cautelare devono ritenersi assorbite in quelle del merito, ### 12 attesa la sostanziale identità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, le quali non hanno determinato alcun altro sforzo difensivo.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da ### contro ### ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente ### al pagamento delle spese di giudizio sostenute da ### che si liquidano in € 11.628,00 (2.552 + 1.628 + 2.835 + 4.253) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge. 
Così deciso in ### il 12 dicembre 2025.   ### 

causa n. 428/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo Franco

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1085/2025 del 11-12-2025

... in sostanza tali accordi non potevano disporre dei diritti futuri di natura matrimoniale, essendo questi indisponibili; pertanto, dovevano essere considerati illeciti per causa (cfr.sent.Cass.n.28483/2022); il Tribunale, inoltre, non aveva fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi nella nota sent. S.U.n.18287/2018 in virtù della quale il riconoscimento dell'assegno divorzile si fondava su una finalità sia assistenziale che compensativaperequativa; in particolare, era rilevante la componente assistenziale che era espressione della solidarietà post-coniugale; la sua età (48 anni) e il suo stato di salute incidevano significativamente sulla capacità reddituale, configurando limitazioni oggettive, tra cui rilevanti difficoltà nella funzionalità delle mani, tali da ostacolare l'accesso al lavoro; poteva solo svolgere lavori occasionali, compatibili con le condizioni di salute certificate, i cui proventi unitamente al sostegno economico dei familiari, evidenziavano una situazione economica precaria, suscettibile di integrazione mediante un contributo dell'ex coniuge; le mutate condizioni economiche e di salute rispetto alla separazione, legittimavano il (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### sezione civile La Corte di Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### dr. ### di Corte di Appello dr. ### di ### d.ssa ### rel.est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n.134/2025 #### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in #### al corso ### n.209- appellante E ### rappresentato e difeso dall'avv.### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### alla via A.Gramsci n.18- appellato ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n.3106/24 pubblicata il ### e notificata il ###.  Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accolta la domanda di assegno divorzile e che ### fosse obbligato a versarle un assegno divorzile di € 200,00 oltre adeguamento ### il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado, oltre accessori; per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e con la condanna dell'appellante ex art.96 cpc, se ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti. 
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 13 novembre 2025 e della successiva ordinanza del 27 novembre 2025.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### adiva il Tribunale di ### chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con ### in data ###, dal quale erano nati i figli ### il ###, ### il ### e ### il ###, specificando di essersi separata consensualmente in virtù di un accordo del 20/1/2023 omologato con decreto n. 3214/2023 del 23/3/2023.  Chiedeva, inoltre, che fosse riconosciuta in suo favore la somma mensile di E 200,00 a titolo di assegno divorzile.   A sostegno di tale richiesta dichiarava di non percepire più il reddito di cittadinanza e di svolgere solo lavori saltuari, tanto di dover essere aiutata dalla sua famiglia di origine e che il resistente risultava impiegato presso il panificio “### Pastai” di ### con una retribuzione mensile tra E 1.200,00 ed E 1.300,00.   ### si costituiva in giudizio, non opponendosi al divorzio, ma chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile, sostenendo che la ricorrente fosse autonoma economicamente.   Deduceva di aver sempre sostenuto da solo il mantenimento dei figli e precisava che ### era già autosufficiente, ma non poteva contribuire alle spese perché metteva da parte i soldi per acquistare una casa, ### era occupato in modo saltuario ed ### era ancora studente universitario.   Aggiungeva di avere spese fisse per un finanziamento con rata mensile pari a E 232,72 e una polizza assicurativa con una rata mensile di E 79,42.  Rappresentava, inoltre, che la ### avesse intrapreso una nuova relazione stabile, circostanza che a suo giudizio escludeva il diritto all'assegno.   Il Tribunale, con la sentenza impugnata, emetteva le seguenti statuizioni: pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti ed ordinava che la sentenza fosse trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per gli adempimenti successivi; rigettava la domanda di assegno divorzile; compensava integralmente le spese di lite.   In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni: la ricorrente non aveva comprovato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile; richiamava, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui spettava al coniuge richiedente dimostrare che lo squilibrio economico tra le parti derivasse da scelte condivise nel corso del matrimonio, che avessero determinato un apprezzabile sacrificio personale e professionale in favore della famiglia; la mera disparità reddituale né l'agiatezza dell'altro coniuge costituivano elementi sufficienti per il riconoscimento dell'assegno (sent. Cass. n.21234/2019); nel concreto, la parte attrice dichiarava di non percepire più il reddito di cittadinanza, di svolgere lavori saltuari retribuiti tra € 100,00 e € 150,00 mensili, di corrispondere € 250,00 per il canone di locazione, nonché di possedere un'autovettura e di avere, inoltre, un'invalidità del 50%; le dichiarazioni rese non erano attendibili in quanto i redditi indicati non erano verosimilmente sufficienti a coprire le spese sostenute e non erano compatibili con la proprietà dell'autovettura; inoltre l'invalidità, pur riconosciuta, non comprometteva in modo integrale la capacità lavorativa; difettava, comunque, qualsiasi prova di un sacrificio personale riconducibile al progetto di vita matrimoniale.  ### ha proposto appello avverso tale sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda di assegno divorzile deducendo che: in sede ###aveva richiesto alcun assegno di mantenimento, perché all'epoca era economicamente autosufficiente, mentre dal 1° gennaio 2024 non percepiva più il reddito di cittadinanza, a seguito della sua abolizione, e non possedeva i requisiti per accedere al reddito di inclusione; si sostentava con piccoli lavori occasionali e ricorreva spesso all'aiuto economico della famiglia di origine; soffriva di varie patologie fisiche — artrosi polidistrettuale, tunnel carpale bilaterale operato a destra, esiti di isteroannessiectomia, gastrite cronica e protusione discale — per le quali le era stata riconosciuta un'invalidità civile del 50% in sede di visita presso la ### di ### in data 13 luglio 2023; abitava in un appartamento sito in ### a ####, di proprietà della società ### S.r.l., per il quale corrispondeva un canone mensile di € 250,00, anche grazie al contributo economico dei familiari; l'ex coniuge, di contro, lavorava come dipendente del pastificio “### Pastai” di ####, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, come dallo stesso dichiarato in primo grado; la sua rinuncia all'assegno di mantenimento in sede ###le precludeva di poter richiedere l'assegno divorzile in quanto secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione gli accordi stipulati in sede ###vincolavano il giudice del divorzio e non impedivano l'accertamento di eventuali successivi mutamenti delle condizioni patrimoniali e personali delle parti; in sostanza tali accordi non potevano disporre dei diritti futuri di natura matrimoniale, essendo questi indisponibili; pertanto, dovevano essere considerati illeciti per causa (cfr.sent.Cass.n.28483/2022); il Tribunale, inoltre, non aveva fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi nella nota sent.  S.U.n.18287/2018 in virtù della quale il riconoscimento dell'assegno divorzile si fondava su una finalità sia assistenziale che compensativaperequativa; in particolare, era rilevante la componente assistenziale che era espressione della solidarietà post-coniugale; la sua età (48 anni) e il suo stato di salute incidevano significativamente sulla capacità reddituale, configurando limitazioni oggettive, tra cui rilevanti difficoltà nella funzionalità delle mani, tali da ostacolare l'accesso al lavoro; poteva solo svolgere lavori occasionali, compatibili con le condizioni di salute certificate, i cui proventi unitamente al sostegno economico dei familiari, evidenziavano una situazione economica precaria, suscettibile di integrazione mediante un contributo dell'ex coniuge; le mutate condizioni economiche e di salute rispetto alla separazione, legittimavano il riconoscimento dell'assegno divorzile.   ### si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello, affermando che: dal giorno in cui la moglie se ne era andata via di casa e, quindi dal 18 maggio 2021 provvedeva in via esclusiva all'educazione, al mantenimento e a tutte le esigenze dei figli #### e ### conviventi con lui; sosteneva tutte le spese necessarie— dal vitto all'abbigliamento, fino agli oneri universitari — oltre al pagamento di un finanziamento con rata mensile di € 232,72, in scadenza il 15 ottobre 2030, e di una polizza assicurativa auto dal costo mensile di € 79,42; non era proprietario di beni immobili e il suo reddito da lavoro dipendente non gli consentiva ulteriori esborsi, tanto meno in favore dell'ex coniuge; la ### non aveva titolo per ottenere l'assegno divorzile, non risultando affetta da condizioni di salute tali da impedirle lo svolgimento di un'attività lavorativa; il mero squilibrio economico o la difficoltà finanziaria dell'appellante non costituivano, di per sé, elementi idonei a fondare la richiesta, in assenza di un nesso causale tra lo squilibrio e le scelte condivise in costanza di matrimonio; l'appellante conviveva stabilmente con altro uomo sin dal 18 maggio 2021, configurando un legame affettivo duraturo, caratterizzato da reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, circostanza rilevante ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile; le dichiarazioni dell'ex coniuge erano inattendibili perché le spese che sosteneva facevano presumere l'esistenza di entrate ulteriori e non dichiarate; ### è fondato e come tale va accolto. 
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile ai sensi dell'art 5 legge divorzio va valutato in primis se il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni non imputabili. 
Il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il reddito della ### fosse diventato esiguo per la perdita del reddito di cittadinanza, ma ha ritenuto che le sue dichiarazioni non fossero attendibili perché se era vero che guadagnava solo 100,00- 150,00 E al mese non poteva sostenere i costi di un fitto mensile pari a 250,00 E e soprattutto non poteva mantenere un'auto di sua proprietà. 
In realtà la ### che dopo la perdita del reddito di cittadinanza è arrivata a percepire circa 3000,00 E all'anno aveva riferito che riusciva ad andare avanti grazie all'aiuto della sua famiglia di origine, il che è sufficiente per ritenere che le dichiarazioni siano probanti.  ### non ha un reddito adeguato e può procurarsi un reddito in maniera molto contenuta perché ha una serie di patologie che non escludono , ma incidono in modo significativo sullo svolgimento di attività lavorative di carattere manuale.
In ogni caso la ### ha anche dedotto che non era stata applicata la nota sent.S.U.18287/2018 in virtù della quale in sede di riconoscimento dell'assegno divorzile rilevano anche il criterio compensativo e quello perequativo. 
Sotto tale profilo va detto che nella sentenza censurata è stato anche affermato che non era stato dimostrato che la disparità di reddito fosse l'effetto di scelte di vita concordate, che uno dei coniugi avesse per tali scelte sacrificato aspettative professionali e reddituali per dedicarsi intermente alla famiglia e che lo squilibrio economico non fosse sufficiente per l'attribuzione dell'assegno divorzile. 
Ne consegue che l'assegno divorzile è stato rigettato in relazione al criterio compensativo e a quello assistenziale. 
Nulla è stato detto in relazione al criterio perequativo soprattutto se si condivide quella giurisprudenza di legittimità secondo cui il predetto criterio va disgiunto da quello compensativo; invero mentre la funzione compensativa serve a compensare delle rinunce ad occasioni professionali e reddituali, quella perequativa serve a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione di vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (cfr. sent. Cass. n.16803/25; sent.  n.10726/25; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent.  n.7011/25).   La prova può essere presunta e nel caso di specie la ### ha cresciuto ben tre figli e il matrimonio è durato 28 anni. 
Quanto alle condizioni economiche dell'appellato va evidenziato che: non è provato che il finanziamento documentato sia stato stipulato per ragioni familiari; dagli ultimi estratti conto risulta che lo stipendio del ### è pari a circa 1600,00 E; solo l'ultimo figlio frequenta l'università, mentre il secondogenito effettua lavori occasionali e il primo ha raggiunto l'indipendenza economica.  ### ha solo dedotto e non provato che l'ex coniuge conviva stabilmente con un altro uomo che percepisca un reddito; anzi la ### ha contestato quanto affermato da controparte ed ha esibito il certificato di residenza per dimostrare che vive da sola presso la sua abitazione.
La Corte ritiene equo quantificare l'assegno divorzile in E 150,00 E al mese da corrispondere entro il 5 di ogni mese da parte dell'appellato a favore della ### Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 1101,1 E- 5200,00 E- sulla base di un valore pari a 3600,00 E ovvero pari a due annualità dell'assegno divorzile ex art.13 Ic cpcvalori minimifase introduttivafase dello studio e fase decisionaleper la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).   PQM La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza determina in E 150,00 E l'assegno divorzile a carico di ### e a favore di ### da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ### 2) condanna l'appellato a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellante e per la stessa, in quanto ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.  ### 4 dicembre 2025 ### d.ssa ### dr.

causa n. 134/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Sordi, Pizzillo Marcella

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2138/2025 del 29-01-2025

... beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello ### e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs. 507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d. 1175/1931. 8 di 27 3.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo ### de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12551/2023 R.G. proposto da: ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati #### (###) e ### (###) -ricorrente contro ### E ### L, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvoca to #### (###) -controricorrente 2 di 27 nonchè contro ### -intimato avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 1397/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal ### Udito il P.G. che, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rige tto del ricorso ed in subordin e per la rimessione d ella questione alla ###. 
Uditi i difensori delle parti.  ### 1.La società ### srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della ### per il Comune di ####, notificava alla società ### per l'### spa gli avvisi di accertam ento ### nn. 1549-727-591 rispettivamente per gli anni 2013-2014-2015, per un ammontare complessivo di € 21 8.120,00 a titolo di tassa, oltre sanzioni ed interessi, per effetto dell'occupazione del soprassuolo comunale del Comune di ### zio media nte cavalcavia autostradal i in gestione al predetto ente. 
La società ### pe r l'### s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l'assenza dei presupp osti di cui ag li articoli 38 e 39, d.lgs.  15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell'occupazione del suolo comunale effe ttuata dalla società in regi me di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cu i all'articolo 49, comma 1, let tera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507. 
I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ### S.p.A.  con sent enza che veniva appella ta dalla società contribuen te, la 3 di 27 quale ribadiva il diritto all'esenzione dalla tassa, essendo soggetto che opera in regime di concessione.  ### issione tributaria regionale della ### resp ingeva il gravame affermando che < il presupposto impositivo è costituitoai sensi d egli art t. 38 e 39 del d.l gs n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura di spazi e d aree, anche soprastanti o sottostanti il suol o, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico… ai fini della ### rileva il fatto in sé dell a predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione o autorizzazione... Non ricorre pertanto nel caso di specie il presupposto per l'esenzione di cui all'art. 4 9, lett.a) del d.lgs 507/93, atteso che l'occupazione non è riconducibile direttamente allo Stato, m a alla società concessionaria del servizi o autostradale..” La contribue nte ricorre per la cassazione della sent enza nr.  1397/04/2022 della Corte di ### di II grado della #### n. 4, d epositata il 1° dicembre 20 22 1034/01/2021, svolgendo due motivi. 
Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria.  ### è rimasto intimato.   La ricorre nte ha depositato memorie illustrativ e nelle quali richiama le pronunce ammin istrative che si sono occupate dell'argomento (### Stato, sentenze nume ri 10010-10011- 10012-10013-10014-10015-10015- 10017-10018 del 22/11/20 23 e n. 10130/2023 del 27/11/23) in materia #### generale, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso ed in via sub ordinata ha chi esto la rimessione al ### per l'eventuale rinvio alle S.U.   4 di 27 MOTIVI DI DIRITTO 1. In via p reliminare , osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle ### se solo si cons ideri che le principali temat iche qui dedot te, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumere voli volte affrontate e risolte da questa Corte (n on solo dalla Se zione ### ma anche d alla ### ione Civile nella contigua materia ###, ta nto che devono fin d'o ra escludersi - fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto - i re quisiti di un contrasto i nterpretat ivo o di u n ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione.  2.Con la prima censu ra si ded uce la <<viola zione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“Provvedimento per la costruzione di autostrade e strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, n . 729 (“Piano di nuove cost ruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt.1-2-6-7-8-12) e 28 marzo 1968, n. 385 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 24 lugli o 1961, n.729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”); in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. >>. 
La ricorrente assume che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto al la disponibilità gene ralizzata per volontà della ### né per concessione del Comune, né per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione de ll'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a ### - che la ### concessionaria agisce come esecutrice della volontà statale, intervenuta nella gestione dell'impianto in un momento successivo alla acquisizione del suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizzazione del tracciato autostradale , con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l'occupazione posta in essere dal concessionario, atteso che la realizzazione del tracciato avviene 5 di 27 secondo diritto e leggi statali; - che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell'art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, qu anto in quella successiv a della relativa gestione e manutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente (prima ### ora ### e che la costruzione dell'autostrada è stata, in particolare, stabilita con risal enti leggi dello ### o (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 lug lio 1961, n. 729; - che, di conseguenza, l o spazio soprastante la strada comunale così come lo spazio occupato dai pontoni non appartiene più ai ### in quan to la costruzione dell'autostrada è riconducibile alla volontà dello ### alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, n. 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l'### il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo ### ed attuato dall'allora concedente ### e che i tracciati autostradali sono stati approvati dallo ### approvazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ex art. 1 1 della legge 729/1961 ; con la conseguenza che per effe tto di det te leggi, spaz i ed aree determinate dal tracciato sono state sott ratte d'autorità all'uso generalizzato della comunità territoriale. 
Si deduce, inoltre, che l'attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete aut ostradal e in origine appartenenti al demanio comunale, ha dete rminato la perdita di potere impositivo da p arte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanz a che i ### no n hanno in passato imposto la ### per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione;- che il passaggio dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisionale sulla delimitazione degli spazi da occupare, sulla 6 di 27 durata dell'occupazione che sono elementi invece disciplinati dalla citata ### stipulata tra la società e l'### convenzione che costituisce l'unico titolo giuridico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di ### zio e porre in essere l'occupazione che si vorrebbe tassare ; - che le leggi cit ate non possono ritenersi superate dalla normativa in materia ### in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/1961 hanno sottratto agli enti territoriali le volumetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, mentre l'art. 38 d.lgs. 507/1998 disciplina la ### per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali; - che la natura demaniale dell'opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di t erreno contigue alle autostrade, il tutto confermato dal codice della strada - d.lgs n. 285/1992 - che, agli artt. 16- 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradal i; - che, la riferibilit à allo S tato della individuazione del tracciato della re te autostradale escl ude l'assimilazione tra la fattisp ecie sub iudice e l'occupazione di impianti adibiti a pubb lici servizi in regime d i concessione amministrativa di cui all'art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è stabilita d al concessionario al momen to della richiesta al Comune per l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici.  3.La prima articolata censura deve essere disattesa.  3.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l'art. 11 legge 729/1 961 - disciplina integralmente abro gata dall'art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 1 1 era già stat o abrogato dalla legge n . 327/2001) - prevedeva che <### dei progetti esecuti vi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica 7 di 27 utilità nonché di ind ifferibilità ed urgenza a tut ti gli e ffetti di legge…..Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».  3.2.La testuale previsi one normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - smentisce l'articolata argomentazion e della ricorrente sia in relazione alla dedo tta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine alla ritenuto diverso ambito di a pplicazione della no rmativa ### relegata - secondo gli intendim enti dell'ist ante - alle «aree residue», non sottratte alla disponibilità dell'ente.  3.3. La dichiarazione di pubblica utilità rappresentava, difatti, solo il mom ento iniziale della procedura espropriativa - anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che ha regolato in modo organico la materia espropriativa anche con riferimento ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello ### e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs.  507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d.  1175/1931. 8 di 27 3.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo ### de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui alla normativa che regola la materia e spropriativa, se condo la quale era ed è n ecessaria l'adozion e del decret o di e sprop rio, provvedimento che, nella specie, risulta del tutto omesso e la cui mancanza dimostra, contrar iamente a quanto assunto d alla società, la perman enz a della t itolarità in capo al Comune di ### sulle strade comunal i e sull'area ad e sse sovrastante; sotto altro ver sante, la circostanz a che gli enti territorial i nulla oppongano alla realizzazione delle infrastrutture sul loro territorio non denota per ciò solo la legittimità dell'attività di occupazione, la quale permane abusiva ovvero di fatto in quanto non assentita dal Comune. ###. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprie tari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possi bile app artenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo ### quali gli enti territoriali, senza tacere che la cit ata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provve dimento concessorio ne ll'ip otesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 15162/2024; n. 15167/2024; Cass. n. 15186/2024; Cass. n. 15204/2024; n. 2283/2024).  3.5. In definitiva, la realizz azione dell'autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa Corte second o la quale: “…sebbene la realizzazion e dell a rete autostradale sia stata prevista ed approvata con pro vvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento 9 di 27 della proprietà delle strade interessate allo ### ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” ( v. 
Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l'attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale.  3.6. Da qui la non condi visibilità de ll'argomentazione co ntenuta nelle sentenze del ### di ### citate nelle memorie difensive di parte rico rrente, secondo cui “sono e scluse dall'ambito applicativo del ### le occupazi oni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'en te locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo … “, atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedent i, il ### ne non ha perso la tito larità sulla strada e sull'area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo sui beni che indubbiamente appartengono al suo demanio.  3.7. A detto ragi onament o, invero espresso per sillog ismo a contrario non del tutto lineare, osta in primo luogo la circostanza che in p resenza della dichiara zione di pubblica u tilità originariamente adottata dal legislatore, il ### non aveva il potere di assentire o m eno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, in quanto i beni d emaniali avre bbero dovuto essere espropriati -previa sdemanial izzazione - dallo ### o dall'ente da esso preposto, con l'ovvia conseguenza che, in assenza della definizione della procedura espropriativa, il ### ha subito 10 di 27 l'occupazione di fatto dei beni demaniali rispetto ai quali permane il potere impositivo.  3.8. La disciplina ### n on fa alcun riferimento agli atti d i concessione alla stregua dei quali viene gestita l'opera che occupa il demanio comunale che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti; il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici, contenuto nel comma 2 dell'art. 38 d.lgs. n. 507 /1993, non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del su olo. Argoment i a sostegno della con clusione appena esposta si traggono anche dall'art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.  3.9. Il tit olo convenzionale in capo alla socie tà ricorrente concessionaria, aven te ad oggetto la realizz azione e la gestione della rete auto stradale, concerne, poi, il rapporto tra le relative parti, ma non può interferire con il regime fiscale dell'occupazione; l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e va, du nque, assog gettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d .lgs. n. 507 d el 1993 , in quanto la società concessionaria è l'e secutrice dell a proget tazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gest ire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, an che la gestione di e sso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello 11 di 27 sfruttamento dei beni. Del resto, la concessione dello ### per la costruzione e la g estione dell 'autostrada, attraverso un provvedimento concessorio, legittimava API a gestire m anufatti autostradali e a ricavarne un profit to, ma non escludeva « la necessità di richiedere al ### l'autorizzazione ad occupare le aree di perti nenza d ell'ente territoriale e non esclude [va] soprattutto l'obbligo di corrispon dere il canone, ove l'ente abbia optato per tale corrispettivo in luogo del tributo di finanza locale (###» (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 2394/2024); non esiste, per vero, u n tertium genus di occu pazione: o l'occupazione è assentita dall'ente locale, per mezzo dell'atto di concessioneautorizzazione di cui all'articolo 39, d.lgs. 15.11. 1993, n.507, ovvero, qualora insussistente tale atto - per qualsiasi ragione -, l'occupazione è definibile come occupazione di fatto; in tale solco interpretativo si è da sempre attestata la giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa spaz i vuoti o terze vie tra l'occupazione assentita dall'ente locale m ediante l'atto di concessione - autorizzazione e quella non coper ta da tal e provvedimento amministrativo, individuando come occupazioni di fatto tutte quelle che non ricadono nell'ambito della prima categoria(così Cass., VI/T., 25 luglio 2018, n. 19693 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 1° dicembre 2022, n. ###).  3.10. ### natura demaniale delle strade comunali - inferibile dagli artt. 822, secondo comma, c.c. e 22 della legge 2248/1865 - secondo cui «è proprie tà dei comu ni il suolo d elle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, g li spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pub blico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...» che prevedono una presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. n. 15 03/2020; Cass. n. 27054/2021; Cass.n. 9157/2021; Cass. n. 2795/2017; Cass. n. ###/2009; S.U., n. 5522/1996)) - 12 di 27 non risulta esser venuta meno in ragione della natura demaniale dell'autostrada, in assenza di un provvedime nto abl ativo del demanio comunale.  3.11. Deve certamente rico noscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata. (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell'art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terren o, ossia la zona esistente in pro fondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1983), ma anche all'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza d i un p onte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/197 6). La presunzione di demanialità anche all'area sovrastante si desume dall'art. 22 l.  2248 del 1865 e d opera sulla base di due presuppost i, uno di natura spaziale nel senso che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica ( n. 4975/ 2007), l'altra di natura funzionale, vale a dire deve integrare la funzione viaria ( Cass. n. 8876/2011; n. 238/200 4). 
Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023).  3.12. Non risulta, poi, coerente con la disposizione codicis tica appena citata, la te si sostenuta dal ### lio di S tato e fatta propria dalla società ### secondo la quale lo ### avrebbe devoluto l'intero patrimonio territoriale agli enti locali; ciò in quanto l'art. 822 c. c. individua i be ni che apparteng ono al demanio accidentale dello ### riunendo in una unica categoria le strade, 13 di 27 le autostrade e le strade ferrate. Le strade cui si fa riferimento in detta disposizione sono le strade nazionali di cui alla legge sui lavori pubbli ci n. 2248/1865, all. F, artt. 9 e ss. che avevano, all'epoca, uno scopo esclu sivamente militare , congiungendo le principali città del ### e l'elenco delle st rade nazionali do veva essere approvato con decreto reale. Ma, accanto a que ste, la stessa legge enumera le strade provinciali, quelle comunali e quelle vicinali, appartenenti rispettivamente alla ### al ### ed ai prop rietari dei fondi, così distingue ndo ab origi ne il demanio statale dal demanio comunale o pro vinciale, il che dimostra che detta ripartizione non discende dalla devoluzione del patrimonio statale agli enti te rritoriali, come so stiene la ricorrente, bensì origina dal sistema codicistico.  4. Sotto altro versante, l'obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovend o l'ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno.  4.1. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/ 2022, n. 212 7; Cass. del 2 /07/ 2020, n. 13598) s econdo cui «il vincolo di inedificabilità preva le sulla pianific azione e programmazione urbanistica….dovend osi ritenere che l'area corrisponde nte alla fasci a di rispe tto (area sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna po tenzialità edif icatoria in vi rtù di disposizioni di legge come è dato de sumere an che dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupaz ione di suolo pu bblico, ancorata questa all'occupazione di beni p ubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonchè alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pub blico, ovvero in rela zione 14 di 27 all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell'area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr. Cass. n. 1 7495/2008 ; Cass., 11/3/ 1996, 1996; Cass., 19/5/1988, n. 3523; Cass. n. 15162/2024, n. 15162; Cass. n. 28341/2019; Cass. n. ###/2022).  5. Con il motivo formulato in via subordinata, la società ### denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art.49, comma 1, lett. a), d.lgs. n.507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art.1 d.lgs.  n.461/1999, in relazione all'art.360, primo comma, n.3), cod. proc.  civ.>>; per avere err oneamente il Collegio d'appell o escluso l'esenzione riservata alle occupazioni disp oste dal lo ### sul rilievo che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della re te, quanto in quella successiva della re lativa gestione e manutenzione, è svolta in modo autonomo, ancorchè in realtà essa sia rig idamente vi ncolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'en te concedente sia per qu anto concerne le tariffe che pe r quanto riguarda i bilanci e le at tività sociali (prima ### ora ### e comu nque persegue fin alità di interesse generale, il che legittima l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507 del 1993. 
Si obietta che sia irrilevante l'attuale natura dell'ente ricorrente - essendo indifferent e che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo ### per tale via, l'autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento d ella comun ità locale, e, pertanto, trova applicazione l'art. 49 d.lgs. 507/1993. 
Ciò, in quanto la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha chiarito che l'indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del 15 di 27 regime proprietario non deve portare a forme di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privata non produce l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esi stenti neg li stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ottobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, ### der ###. Pertanto, la disciplina applicabile al bene oggett o in concessione n on può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello ### In via su bordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l'applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastru tture pubbliche, di un trat tamento differenziato nei rapporti con gli ent i locali , in funz ione della natu ra pubblica o privata del concessionario.  5. Il motivo è privo di pregio.  5.1.La mera pianificazione della costruzione delle autostrade e la localizzazione del tracciato, ivi inclusi i cavalcavia, ad opera dello ### non rende la concessionaria la sua longa manus per la realizzazione di un servizio ad essenzia le rilevanza pub blica: le concessioni autostradali rientrano in un modo di gestione dei beni pubblici, ai sensi del secondo comma dell'art. 822 c.c. (che recita «le autostrade sono aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali») affidato a terzi rispetto alla gestione diretta de llo ### che de ve sempre sottostare alla finalizzazione dell'interesse ge nerale (quello pubblico), ovvero al perseguimento del bene della vita che si appresta ad essere considerato in funzione del benessere collettivo ( cfr. S.U. n. 1543 del 21 gennaio 2019).  5.2. Per vero, la ### titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica, non rappresenta 16 di 27 la longa manus dello ### perseguendo, in autonomia, un proprio fine di lucro, ricavando da lla gestione il diritt o di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, a null a rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritorne rà al termin e della concessione (Cass. 11886/ 2017; Cass. n. 1 1689/17), contando, invece, ai fini ch e interessano, la sottrazione dello spazio sovrast ante il suolo comunale occupato dal predetto tracciato, come tal e oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/19 93; sottrazione d i per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comun ale rico nducibi li proprio e soltanto all'occup azione infrast rutturale sovrastante (v. 
Cass. 18385/19 ed altre).  5.3. Il concessionario non può esser e considerato longa manus dell'### pubblica neppure laddove ricorrano i requisiti dell'in house providing , come config urati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare allorquando ricorrano i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'amministrazione sulle proprie strutture) e d ella destinazione dell'oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affid ati dall'ammin istrazione aggiudicatrice controllante o da soggett i dalla stessa controllati( cfr. art. 178 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice degli appalti, abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Cass. n. 25614/2024). 
Il control lo pubblico domin ante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispett o agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, non incide su ll'alterità soggettiva d ella società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posi zioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un., n. 7759/ 17; n. 21299/17 ; n. 7222 /18 e, in 17 di 27 particolare, Cass. n. 53 46/19, Cass. n. 21658/21; Cass. 2164/2024; Cass. n. 464/2024; Cass. n. 2 463/20 24, n. 24 63 secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gest ione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occup azioni di suolo attuate da parte di quest'ultima).  5.4.La natura privatistic a della società ricorr ente è stata confermata dall'arresto delle ### unite (### U., n. 5594/2020) secondo le quali la concessionaria aut ostradale «è un operator e economico privato n on inquadrabile come o rganismo di diritt o pubblico ex art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/2016; non si tratta, infatti, di soggetto la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo ### dagli enti pubblici t erritoriali o da altri organ ismi di diritto pubblico opp ure la cui gestione è soggett a al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigi lanza è costituito da membri d ei quali più della metà è designata dallo ### da gli enti pubblici t erritoriali o da altri organismi di diritto pubblico».  6. Quanto alla disciplina fondativa della ### di cui al d.lvo 507/93 - nella formulazione qui applicabile ratione temporis e per quanto più attiene alla fattispecie di causa si richiamano e recepiscono, in proposito, i numerosissimi ed anche assai recenti precedenti di questa Corte in cont roversie concer nenti la To sap (cfr., tra le ultime, Cass. n. 15171/ 2024; Cass., n. 151 86/2024; Cass. 15162/2024; Cass. n. 17173/2024; Cass. n. 15201 /2024; 15204/2024; Cass. n. 16387/2024; Cass. n. 2164/2024; Cass. 2255/2024; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 2498/2 024; Cass. n. 18 di 27 2512/2024 e le tante altre ivi citate ); analoga men te, in tema di ### molteplici sono stati gli arresti di questa Corte, sempre di segno negativo per le aspettative della parte contribuente (cfr., tra le t ante, Cass. n. 16395/2 021; Cass., n . 22219/2 023; Cass. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023; Cass. n. 13051/2023; Cass. 10345/2023; Cass. n. 20708/2024; Cass.n. 25614/24).  6.1.Ricapitolando, dunque, i principi affermati d a questa Corte possono così sintetizzarsi:- il presupposto impositivo della ### è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n . 507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi na tura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostant i il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei ### o delle ### che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'u so pubblico, con ciò rilevando il fatto ogge ttivo d ella predetta occupaz ione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si 19 di 27 configura l'occupazione da parte dello ### La società autostradale non è, difatti, lo ### né un ente territoriale e non rientra nel novero degli enti di cui all'art. 87 cit., poiché costituita in forma societaria e per finalità di lucro , il che la esclude dai soggetti esenti indicati all'art. 49 cit .; dovendo ribadirsi che l'esenzione non o pera ove l'occupazione sia asc rivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica in quanto è det ta società ad eseguire la costruzione dell'opera di cui ha la gestione economica e f unzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritornerà la gest ione al termine della concessione (tra le tante 16395/2021; Cass. n.19693/18; Cass. n.25300 /17) e risultando del tutto inconferente e priva di deci sività la predicata natura demaniale dell'autostrada (Cass. n.19693/18 cit.; n.11886/17) ovvero il dedotto interesse ge nerale (dell'ente territoriale e della collettività) persegu ito dall'attivit à di gestione della infrastruttura (Cass. n. 22489/2017; Cass. n. 21102/2019), come si chiarirà nei paragrafi che seguono.  6.2. A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di propriet à del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che non agis ce quale mero sostituto dell o ### n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 20708/2024; Cass.n.11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/ 2018). Infatti, la d edotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione della ### da parte d el ### e, secondo cu i, nel periodo di durata dell a concessione, la società disponeva del viado tto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizz ava la 20 di 27 condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di ### Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di ### anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza dell'imposta in capo alla concessionaria e occupante API , ment re risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscuss a circostanza che la società n e disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione».  6.3. Non rileva, du nque, la rico nducibilità del l'occupazione allo ### dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile «[…] con la natura di stretta interpret azione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o age volazioni (cfr., tra le molte , più d i recente, Cass. Sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869; Cass. Sez. 5, 26 marzo 2014, n . 7037, presupposto in terpretativo cond iviso da ultimo anche da Corte cost . 20 novembre 20 17, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento a lla tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbliche, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo ### e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula ch e l'occupazione, quale presupposto del tribut o, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass., Sez. 5, 6 agosto 2009 , n. 18041) […]»; né è dirimente la dedotta assenz a di pot eri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del ### giacchè tale limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione, senza tacere che la citata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nell'ipotesi di fisiologico espletamento 21 di 27 del rapporto (cfr. Cass. n. 19694/2018; Cass n.18385/2019; n.28341/2019; Cass. Civ., n. 20974/2020; Cass. n. 3 85/202 2; Cass. n.6568/2022; Cass. n. 4116/2023, e, in tema di ### tra le tante, Cass. 22219/202 3,; Cass. n. 22183/2023; Cass. 15010/2023; Cass. nn. 13051 e 10345 del 2023; Cass. 2283/2024).  6.4. Nemmeno rileva per il legislatore tributario la d estinazione ovvero le finalità pubbliche dell'opera che <occupa> la strada comunale; la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perse guimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del pro fitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la ###, n . 1516 2/2024 ; ### n. ###/2022; ### n.16395/2021; ### n. 19693/2018, in tema di ###.  6.5. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al tributo, con facoltà di eventu ale previsione di specia li agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “ occupazioni ritenute di part icolare i nteresse pubblico e in particolare p er quell e aventi fin alità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo ### dalle regioni , province, comuni e loro consorzi, da enti re ligiosi pe r l'esercizio di culti am messi nello ### da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del ### della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a 22 di 27 dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in c ui ne si a prevista, al l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>.  6.6.In altri termini, irrilevante agli effetti dell'art. 49, lett. a), per questo rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante, il riferimento all'interesse pubbl ico dell'opera potrebbe rilevare ag li effetti dell'art. 49, lett . e), che viceversa dà rilie vo all'interesse acquisitivo dell'ente territo riale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett.  a), può comp etere a norma del l'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al ### (### 11 giugno 2004, 11175; ### 13 febbraio 2015, n. 29 21; ### n.2 5300 del 25/10/2017).  6.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione trib utaria, posto che l'attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena auto nomia, della propria attività di impresa ( v. ### 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indiffere nte la strumentalità di tale utilizz azione alla realizzazione di un pubb lico in teresse, in assen za di specifica ipotesi di esenzione. Le caratte ristiche q uindi del sogg etto occupante, come titolare della concessio ne amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell'opera, per eseguire la quale procede all'occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attivi tà svolt a e del tipo di bene gestit o rende del tutto legittima e conforme a dirit to, in specie al comma secondo dell'articolo 38, d.lgs. 15.11 .1993, n.507 , la pretesa esercitata dall'amministrazione comunale(###, Sez. 1, 10 giugno 2021, 16395). 23 di 27 7. Non si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla ### ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com'è not o, non è assistita da alcun automatis mo, tan to da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino appunto i presuppost i di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in cau sa (tra le altre, v. ### SSUU n.14042/16; n. 26145/17; n. ###/17; Corte EDU 8 settembre 2015, ### spa c/ ###. Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (### e ### c/ ### spa), la ### ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio preg iudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevat a non è rile vant e, o che la disposizione del diritto dell'U nione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte dell a Corte, oppure che la corretta interpretazione de l diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la doverosità di questa verifica, il giudice n azionale è t enuto a motivare le ragioni del ravvisato esonero da rinvio pregiudiziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell'ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di ### izia e giudici naziona li e, d all'altro, nell'esercizio di u na funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione di questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l'estraneità della ### all'ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratic a ininfluenza del te ma esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto al le disposizioni del ### (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di ### Questione che recupererebb e teorica rilevanza allorquando l'e senzione (quand'anche davvero 24 di 27 qualificabile appunto come aiuto di S tato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale o perante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fat to di essere un a società ‘pubblica', ed a scapito di società concessionarie ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presuppost o unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economicoimprenditoriale dell'attività parimenti svo lta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ci ò il ragioname nto svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un rib altamento logi co di partenza, non pon endosi all'evide nza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritt o unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società pubbliche e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49 lett.a)) dall'altro. 
Dal mom ento che se la natura dell'attivit à in concreto sv olta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, men tre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predispost i dall'ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE potrebbe originarsi da un sistem a normativo nazionale che, come qu ello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente' svolta dallo ### nell'amb ito di potestà di tipo autoritativo. E' per questo che si è affermato (### n. 2396/17, così ### n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di ### 25 di 27 dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 5 49 del 1995 an che nei confron ti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evit are che le imprese pubb liche, ben efici arie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd.  servizi pubblici locali, che è un mercato aperto all a concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro -unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giu stizia UE, in clude quals iasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modali tà di funzionamento, laddove costituisce att ività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ### & ### ; 16/11/1995, ### des societes d'assu rances; 11/12/1997, ### 16/06/1987, Co mmissione vs. It alia; 01/07/2008, ### 26/03/2009, ###. Il che si raccorda sia con l a normativa fiscal e e uropea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art.  9, 51, ###, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, ###, 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i t ermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un 26 di 27 ente pubblico o u n raggruppamento di tali p ersone e /o enti ch e offra sul mercat o, rispet tivamente la realizzazione di l avori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, ###, n. 2004/18/CE)".  ### parte, la q uestione de lla possi bile interferenza dell'esenzione ### in parola con il diritto UE d ella concorrenz a non è nuova, in quan to già recentemente affron tata (v. ### 15204/24, con richiamo a ### n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che im ponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### dell'### a (v. ### Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### p er l'### non potrebbe benefici are dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche ###, Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”.  8.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.   9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  10. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte d ella ricorre nte, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.  P.Q.M.  la Corte 27 di 27 rigetta il ricorso; condanna ### per l'### S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della società ### s.r.l. nella misura di € 7.600,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. 
Dà at to che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. 
Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Balsamo Milena

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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 645/2025 del 27-11-2025

... sottoscritti ed implicanti rinunzia e/o transazione di propri diritti indisponibili; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le mansioni, gli orari ed il lavoro effettivamente prestato in favore della ### 2000 Soc. Coop. per il periodo dal 01.10.2016 al 31.10.2018 così come meglio specificato in narrativa, e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze economiche per un importo complessivo pari ad € 28.788,95 lorde per il periodo dal 01.10.2016 al 31.10.2018 (comprensivo di € 10.447,35 a titolo di differenza di TFR maturato dal luglio 2009 al settembre 2018) come risultante dai conteggi all'uopo predisposti dal consulente del lavoro, in applicazione del ### per i ### e ### lavoratori delle ### esercenti attività nel settore terziario e servizi, nello specifico in ambito di “### turismo e pubblici servizi”, livello 5, (ovvero altro ### risulterà applicabile in corso di causa) ovvero di quell'altra somma maggiore o minore comunque risultante dovuta in corso di causa, in ogni caso con rivalutazione ed interessi dalle singole date di maturazione dei crediti, nonché la conseguente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA ### Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 804 RG degli ### dell'anno 2022 e vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per procura alle liti RICORRENTE E CASA COMUNE 2000 ### sociale a responsabilità limitata, elettivamente domiciliata in ####, via V. Cantoni n°8, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per procura alle liti RESISTENTE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato il #### assumendo di aver lavorato ininterrottamente a favore della parte resistente per 9 anni, da luglio 2009 a ottobre 2018, presso il chiosco sito in ### sul ### di ### di ### in corrispondenza del civico n. 7, svolgendo varie mansioni (da quelle attinenti alla gestione del bar a quelle proprie della qualifica di spiaggino), pur essendo stato il rapporto lavorativo formalizzato con diversi contratti di lavoro (anche di apprendistato), chiedeva al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA 2 di 6 - dichiarare nullo, inefficace, illegittimo e comunque annullare ogni atto o dichiarazione eventualmente sottoscritti ed implicanti rinunzia e/o transazione di propri diritti indisponibili; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le mansioni, gli orari ed il lavoro effettivamente prestato in favore della ### 2000 Soc. Coop. per il periodo dal 01.10.2016 al 31.10.2018 così come meglio specificato in narrativa, e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze economiche per un importo complessivo pari ad € 28.788,95 lorde per il periodo dal 01.10.2016 al 31.10.2018 (comprensivo di € 10.447,35 a titolo di differenza di TFR maturato dal luglio 2009 al settembre 2018) come risultante dai conteggi all'uopo predisposti dal consulente del lavoro, in applicazione del ### per i ### e ### lavoratori delle ### esercenti attività nel settore terziario e servizi, nello specifico in ambito di “### turismo e pubblici servizi”, livello 5, (ovvero altro ### risulterà applicabile in corso di causa) ovvero di quell'altra somma maggiore o minore comunque risultante dovuta in corso di causa, in ogni caso con rivalutazione ed interessi dalle singole date di maturazione dei crediti, nonché la conseguente regolarizzazione contributiva presso i competenti ### previdenziali sulla base dell'effettiva retribuzione alla stessa spettante; - con vittoria di spese, competenze, onorari, CPA ed ### da distrarsi.  ### 2000 ### sociale a responsabilità limitata si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, deduceva che il ### applicato al rapporto di lavoro della ricorrente non è mai stato quello sulla scorta del quale è stata avanzata la domanda giudiziaria bensì quello delle cooperative sociali, nell'ambito del quale la ### era inquadrata nel livello ### (operaia specializzata). 
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.  2. Va premesso che, avendo il procuratore di parte ricorrente, all'udienza del 27/02/2023, rinunciato alla domanda attinente all'omissione contributiva, non si pone alcun problema di integrazione del litisconsorzio necessario alla luce del recente orientamento assunto sulla materia dalla S.C. (sentenza n. 8956 del 14 maggio 2020) e la decisione va limitata alle altre domande articolate nel ricorso.  TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA 3 di 6 3. Risultando la domanda attorea volta a richiedere il pagamento di differenze retributive discendenti dal presunto diritto al superiore inquadramento nel livello 5 del ### per i ### e ### lavoratori delle ### esercenti attività nel settore terziario e servizi, va rammentato che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (tra le tante, Cass. n. 8025/03; Corte appello ### sez. lav., 767/2019). 
Il lavoratore che affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore ha dunque l'onere di dedurre e dimostrare a) quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, b) quali le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta e quali i profili caratterizzanti, secondo tali disposizioni, la qualifica rivendicata, nonché c) la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle peculiari della qualifica superiore reclamata.  4. Stando così le cose, non può non essere rilevato che la clausola collettiva indicata da parte attrice quale elemento di comparazione rispetto alle mansioni in concreto svolte è stata chiaramente indicata nella declaratoria del livello 5 del ### per i ### e ### lavoratori delle ### esercenti attività nel settore terziario e servizi (cfr pagina 5 del ricorso) e proprio sulla base della asserita conformità tra le mansioni svolte nel corso del rapporto lavorativo e la declaratoria collettiva di riferimento è stata formulata la domanda di pagamento di differenze retributive. 
Ebbene, la resistente ha tempestivamente dedotto, nella memoria difensiva, che al rapporto di lavoro non è stato mai applicato il ### indicato nel ricorso bensì il ### sociali triennio 2017-2019, con inquadramento della lavoratrice al livello ### (ex 4° livello), corrispondente alla figura professionale dell'operaia specializzata. 
Tale circostanza non è stata contestata da parte ricorrente (con le ovvie conseguenze ex art.  116 c.p.c.) che, anzi, all'udienza del 27.02.2023, ha precisato di non aver avuto contezza in precedenza di quale fosse il ccnl applicato dalla società.  5. Ma, allora, non avendo parte attrice, alla prima udienza, richiesto l'autorizzazione del giudice a modificare la domanda ex art. 420, primo comma, c.p.c., allegando e provando la TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA 4 di 6 ricorrenza di gravi motivi - ma essendosi limitata a chiedere di produrre un nuovo conteggio formulato sulla base del ccnl indicato dalla società, senza alcuna istanza di modifica della domanda giudiziale avanzata, con richiesta di accertamento circa il diritto all'inquadramento in uno dei livelli indicati dal ### sociali triennio 2017-2019 in ragione della corrispondenza tra le mansioni svolte e quelle tipiche della declaratoria relativa al livello richiesto - , la domanda, così come proposta e cristallizzata nel ricorso introduttivo del giudizio, non può essere accolta, risultando all'evidenza infondato il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel livello 5 di un ### diverso da quello in concreto applicato al rapporto lavorativo. 
Né potrebbe il Giudice - come vorrebbe sostenere parte ricorrente nelle note conclusionali, citando massime giurisprudenziali inconferenti rispetto al caso di specie (perché attinenti al potere-dovere del giudice di acquisire d'ufficio ex art. 421 cpc un contratto collettivo, qualora vi sia contestazione circa la sua applicabilità, per superare una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere ovvero ai fini di individuare i parametri per la determinazione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.) - procedere d'ufficio a valutare la correttezza dell'inquadramento della ricorrente sulla base di clausole collettive contenute in un contratto diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda attorea, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 
Con la precisazione che non può valere a concludere diversamente la circostanza che nelle conclusioni del ricorso sia stata richiesta l'applicazione del ### per i ### e ### lavoratori delle ### esercenti attività nel settore terziario e servizi “ovvero altro ### che risulterà applicabile in corso di causa”: evidentemente tale generica indicazione non può consentire di ritenere ricompreso nella domanda attorea l'accertamento in ordine al diritto all'inquadramento in livelli differenti da quello richiesto sulla scorta di altri contratti collettivi, perché ciò determinerebbe una lesione del diritto di difesa, con violazione dei principi dettati dall'art. 414 c.p.c. (che impone la determinazione nel ricorso dell'oggetto della domanda nonché dei fatti e degli elementi sui quali la domanda stessa di fonda).  6. Per le medesime ragioni (ovvero in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) non appare neppure possibile che il Tribunale esamini d'ufficio la questione circa la compatibilità con il precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione determinata sulla scorta del ### applicato al rapporto. Ed, infatti, anche in questo caso, non può non essere evidenziato che a seguito delle deduzioni di parte resistente in ordine a quale fosse il ccnl TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA 5 di 6 realmente applicato al rapporto di lavoro al vaglio, parte ricorrente non ha chiesto di modificare la domanda (nei limiti consentiti dall'art. 420 c.p.c.) deducendo che la determinazione del trattamento retributivo sulla scorta di tale ccnl ha determinato una violazione dell'art. 36 Cost e, dunque, chiedendo la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali e l'applicazione di altro contratto collettivo del settore, da considerarsi quale parametro per la determinazione della retribuzione proporzionale e sufficiente (come noto, anche sulla scorta dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, il lavoratore può appellarsi “ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto” cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711).  7. Sotto altro profilo, va pure rilevato che parte ricorrente, limitandosi, in prima udienza, a chiedere di produrre un nuovo conteggio formulato sulla base del ccnl indicato dalla società ha pure omesso di richiedere la modifica della domanda deducendo - in ipotesidi aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante (in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato) sulla scorta del ### sociali triennio 2017-2019, per il livello ### - inquadramento che la società ha dedotto essere stato riconosciuto alla lavoratrice - e, dunque, domandando la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive computate sottraendo dal dovuto secondo i minimi tariffari previsti dal citato ccnl per il livello ### e le somme effettivamente percepite. 
Ne discende che, sempre in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non può neppure essere accertato un diritto di tal fatta, procedendo a verificare se sussistano differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella indicata dal #### sociali triennio 2017-2019, per il livello ###.  8. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono le domande attoree devono essere integralmente respinte.  9. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione, attesa la difficoltà per il lavoratore nel comprendere le conseguenze dell'errata indicazione del ccnl applicabile.  TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA 6 di 6 ### il ricorso. 
Spese compensate. 
Civitavecchia, 27/11/2025 

IL GIUDICE
Dott.ssa


causa n. 804/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Irene Abrusci

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12547/2025 del 04-12-2025

... dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”. Il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è disponibile per il suo beneficiario, il quale non può alienarla, rinunciarla o transigerla, né può trasmetterla ai propri eredi, i quali, piuttosto, in caso di morte del de cuius, divengono beneficiari iure successionis dei meri effetti economici della condizione posseduta in vita da loro congiunto. Nello stesso senso, di recente, la Corte d'Appello di ### ha ritenuto che “poiché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. (…). La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9203/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, la seguente SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c.  nella causa iscritta al n. r.g. 9203/2024 promossa da: ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , ###'#####'INTERNO tutti domiciliat ###### via dei ### 12, presso
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'### e il Ministero dell'### e delle ### chiedendo l'annullamento e la disapplicazione del provvedimento del 29/12/2022 prot. ###, notificato il ### con il quale il Ministero dell'### rigettava l'istanza finalizzata al riconoscimento dello stato di vittima del dovere ed alla concessione dei relativi benefici. 
A sostegno della domanda deduceva di essere è stato dipendente del Ministero della Giustizia, dipartimento di ### con la qualifica di ### della ### dal 1977 al 05/09/2014, di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza in data ###, mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### Rappresentava che a seguito dell'evento veniva trasportato presso il ### dell'### dove venivano riscontrate le seguenti lesioni: “### da arma da fuoco spalla sinistra” con prognosi di giorni venti s.c. per poi proseguire le cure presso l'### di ### in data ### veniva redatto il ### “C” per la dipendenza da causa di servizio di lesione traumatica, con la conseguente diagnosi: “Postumi recenti ferita arma da fuoco con sospetta lesione neurologica” e patologia giudicata dipendente e per causa diretta ed immediata del servizio con provvedimento del ### in data ###, veniva ricoverato per l'ingravescenza dell'ipofunzionalità a carico dell'arto superiore di sinistra e dimesso in data ### con la seguente diagnosi: “### dell'### di sinistra con modesta partecipazione della radice esterna del mediano da compromissione della corda secondaria laterale da ferita d'arma da fuoco alla spalla”; in data ### presentava istanza per l'ascrivibilità tabellare delle lesioni riportate e la ### del ### di ### di ### in data ### giudicava l'infermità ascrivibile alla categ. 8 Tab. “A” ai sensi del DPR 834/1981; con relazione medico legale a firma del dott. 
Bongiovanni veniva riscontrava una invalidità complessiva pari al 40%. 
Pertanto in data ### presentava istanza per il riconoscimento di “### del Dovere” ai sensi del DPR n. 510/1999 e DPR del 07/07/2006 e s.m.i. che tuttavia veniva rigettata con provvedimento del 29/12/2022 con la seguente motivazione: “la predetta istanza, datata 21 ottobre 2021, è improcedibile in quanto tardiva”.
In diritto deduceva l'imprescrittibilità del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato. 
Fissata l'udienza di discussione si costituivano in giudizio i ### convenuti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle ### e del Ministero della Giustizia, la prescrizione dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, la prescrizione dei benefici di carattere economico per essere stata l'istanza presentata in data ###, l'insussistenza della qualità di vittima del dovere ritenendo non straordinario l'evento per cui è causa ma conseguenza ordinaria delle attività di ### quindi concludevano per il rigetto del ricorso. 
All'udienza del 06.11.2024 questo Giudice disponeva la consulenza tecnica al fine di accertare il nesso causale tra le patologie del ricorrente e l'infortunio subito, nonché la misura percentuale della conseguente invalidità e rinviava all'udienza del 19.02.205 per il giuramento del ### all'udienza del 19.02.2025 seguiva il giuramento del Ctu incaricato e la causa veniva rinviata per discussione; in data ### veniva deposita la perizia tecnica; all'udienza del 24.09.2025 seguiva rinvio per discussione all'udienza del 17.11.2025 da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. 
Lette le note a trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.  *** 
Preliminarmente in ordine alle eccezioni sollevate dai ### convenuti occorre evidenziare che pur essendo stato emesso il provvedimento gravato dal Ministero dell'### il datore di lavoro del ricorrente è il Ministero della Giustizia, mentre il Ministero dell'### e ### provvede all'erogazione delle provvidenze economiche per cui è causa, con conseguente necessità di estendere il contraddittorio nei loro confronti. 
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.   Appare opportuno richiamare il testo della disciplina applicabile. La legge n 266 del 2005, art. 1 comma da 563 a 565 così dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.  564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.  565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ### dell'interno, di concerto con il ### della difesa e con il ### dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti…”. 
Nel caso di specie deve essere evidenziato che il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che con provvedimento del 30.06.1980 del ### veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della lesione e delle eventuali complicanze riportate a seguito di colpo da arma da fuoco.
Il ricorrente ha allegato altresì che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di “agente di Custodia” e mentre era in attività di servizio, nel corso di un intervento per la cattura di un detenuto evaso dalla ### “### Elena” di ### veniva colpito da un colpo di arma da fuoco partito dal mitra di una sentinella addetta alla sorveglianza, circostanze rimaste incontestate. 
Con il comma 563 sopra richiamato il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali a chi rimanga permanentemente invalido in alcune specifiche attività di servizio già valutate per sé più a rischio, ricomprendendo in esse tutti gli eventi avvenuti in conseguenza dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego. 
Come evidenziato dalla Cassazione, sez. ###, sentenza 7 marzo/4 maggio 2017, n. 10792 in relazione ad un agente di polizia penitenziaria deceduto a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente mentre era in servizio, “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U.  23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative.". Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto applicabile il comma 563, punto c), relativo agli eventi verificatisi "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato - fra gli altri casi - "nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Tali essendo anche le case circondariali, la sentenza non merita la censura mossa perché il sinistro si è verificato durante lo svolgimento, da parte del dante causa dell'odierno controricorrente, dell'ordinaria attività di vigilanza a tale infrastruttura”.  ### ed incontestato, pertanto, che l'evento si sia verificato in servizio, ritiene questo ### che il ricorrente debba essere considerato, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 563 della legge n 266 del 2005, essendosi il sinistro per cui è causa verificato “durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza di infrastrutture civili e militari”.  *** 
Tanto premesso deve essere respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dai ### convenuti, essendo l'accertamento dello status di vittima del dovere un diritto indisponibile. 
E' noto che, in linea generale, ai sensi dell'art. 2934 del c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”. 
Il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è disponibile per il suo beneficiario, il quale non può alienarla, rinunciarla o transigerla, né può trasmetterla ai propri eredi, i quali, piuttosto, in caso di morte del de cuius, divengono beneficiari iure successionis dei meri effetti economici della condizione posseduta in vita da loro congiunto.
Nello stesso senso, di recente, la Corte d'Appello di ### ha ritenuto che “poiché la posizione giuridica soggettiva inerente allo status di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. (…). La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale (o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di equiparato alle vittime del dovere attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva - a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale - che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda (…) ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R.  243/2006 che in mancanza della domanda si può procedere d'ufficio (…). Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto” (cfr. sentenza #### V, 2702/2021). 
Alla luce delle superiori considerazioni deve quindi ritenersi l'accertamento della condizione di vittima del dovere diritto indisponibile, ai sensi dell'articolo 2934 c.c., e, come tale, irrinunciabile e imprescrittibile, essendo soggetti al termine prescrizionale solo i benefici economici che in essa trovano il loro presupposto. 
Né vi è dubbio peraltro in ordine alla durata decennale, e non quinquennale, della prescrizione, come più volte statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità. 
In conclusione il provvedimento di rigetto del Ministero dell'### è illegittimo poiché la prescrizione in ogni caso non inciderebbe sull'accertamento dello status di vittima del dovere ma unicamente sui ratei dei benefici economici maturati oltre il decennio anteriore alla domanda amministrativa, presentata nel caso di specie in data ###.
Ritenuta per quanto sopra esposto la condizione del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed infondata l'eccezione di prescrizione, si è demandato ad un CTU medico-legale l'accertamento del nesso di causalità tra patologia e infortunio e sulla misura di invalidità in base ai criteri normativamente previsti. 
Orbene il ###.ssa Camilleri ha accertato la sussistenza del nesso causale tra le patologie di cui è affetto il ricorrente e l'infortunio subito così concludendo: “###esame della documentazione sanitaria in atti, dalle risultanze della visita eseguita e degli accertamenti disposti, il #### risulta affetto da: ### di ferita da arma da fuoco trapassata spalla sn con marcata sofferenza del nervo ulnare. 
Tale menomazione è conseguente all'infortunio occorso al ### e collegata da nesso di causalità diretta con questo”. 
Relativamente alla quantificazione dell'invalidità conseguente il consulente d'ufficio ha così concluso: “Per quanto attiene alla quantificazione in relazione ai benefici richiesti come vittima del dovere, che può configurarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della legge 266/05, comma 564, a parere della scrivente il danno derivante all'evento lesivo subito il ###, risulta quantificabile nella misura del 40% (quaranta percento), in base alle previsioni di cui agli art. 3 e 4 del DPR 181/09 così articolato: IC = DB + DM (IP - DB) = 21% + 14%+(26% - 21%) = 40%. La data di stabilizzazione alla percentuale superiore al 25% è indicabile alla data del 01/2/2005, coincidente con quella indicata dal pv del 23/01/2007 della ### della ### in sede di dipendenza da causa di servizio”. 
Deve pertanto ritenersi la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie da cui è affetto il ricorrente e l'infortunio occorso al medesimo con il riconoscimento di una invalidità nella misura del 40%, stabilizzata dal 01.02.2005. 
Ne consegue il diritto del ricorrente alle seguenti prestazioni richieste nelle conclusioni del ricorso: -elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata; - assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011. 
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono come di norma la soccombenza e vengono poste a carico in solido dei ministeri convenuti, così come le spese di ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione, del provvedimento del ### dell'### del 29/12/2022 prot. ###, dichiara il diritto del ricorrente, #### al riconoscimento dello status di vittima del dovere a mente dell'art. 1 comma 563 della legge 266/2005, al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva del 40% stabilizzata dal 01.02.2005 e del diritto all'iscrizione nell'elenco ex art. 3 comma 3 del DPR n. 243/2006; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione in favore del ricorrente dell'elargizione ex art.5, commi 1 e 5 L.206/2004 ed art. 34 L.222/2007 in ragione di € 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; condanna le amministrazioni resistenti per quanto di rispettiva competenza all'erogazione, come richiesto nelle conclusioni del ricorso, in favore del ricorrente dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00 di cui all'art. 5 comma 3 l. n. 206/04 con decorrenza dal mese di novembre 2011, oltre interessi legali; condanna in solido ### convenuti alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.130,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi, ponendo altresì a carico degli stessi le spese di ### liquidate con separato decreto.  ### 4 dicembre 2025

causa n. 9203/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Vetritto

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