REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: - dr.ssa ### D'### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr.ssa ### - ### - ha deliberato di pronunziare la presente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1991/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola, I Sezione Civile n. 544/2018 pubblicata il 13 marzo 2018, vertente TRA la ### S.p.A. (codice fiscale ###1), (incorporante, a seguito di fusione, la ### di ### S.p.A.), elettivamente domiciliata in Napoli ###, alla ### da ### n. 45, presso lo studio dell'avv. ### de ### (codice fiscale #####), che la rappresenta e difende in virtù della procura generale alle liti, a ministero del notaio ### del 29 ottobre 2010, rep. 115840, racc. N. ### appellante E ### (codice fiscale ##### T), elettivamente domiciliato in Napoli ###, alla ### di ### n. 263, presso lo studio dell'avv. ### (codice fiscale ##### V), che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.1. Si premette che in data 19 luglio 1989, ### accendeva presso la ### di ### S.p.A.., filiale di ### il c/c ###, in cui, immediatamente, trovava regolamento, anche quanto all'addebito delle competenze, una linea di credito sotto la forma di apertura di credito.
Dal 7 marzo 1992 la banca gli accordava anche una seconda linea di finanziamento, questa organizzata come sconto cambiario, anch'essa regolata sul c/c di corrispondenza ### quanto all'addebito delle competenze.
Sino al 31 marzo 1993 le competenze relative alle operazioni di sconto furono descritte in estratto conto come «spese», mentre dall'1 aprile 1993 la descrizione fu «competenze di sconto».
Dall'1 aprile 1993, per unilaterale iniziativa della banca, il c/c ###, senza subire soluzione di continuità o vicenda novativa, fu distinto con n. 1060830; la numerazione rimase invariata sino al 31 dicembre 2008, data in cui, per nuova iniziativa della banca e ancora senza subire soluzione di continuità o vicenda novativa, il rapporto fu distinto con ###1.
Gli archivi della banca, interrogati in data 27 luglio 2009, esponevano che il c/c ###1 era ancora in essere e versava in condizione di saldo debitore per € 82.770,83.
I.2.Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2009, ### conveniva in giudizio la ### di ### S.p.A. (che, per effetto di varie vicende, descritte in citazione, era subentrata nella proprietà e nell'esercizio del ramo di azienda di cui erano parte i su indicati rapporti) deducendo che: -con riguardo al c/c di corrispondenza, acceso in data anteriore all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (il 19 luglio 1989) e alle linee di finanziamento che in esso avevano trovato regolamento (operazioni di sconto cambiario intervenute sino al 9 luglio 1992 e apertura di credito), l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo: 1. alla misura ultra legale degli interessi ad esso addebitati; 2. alla misura inferiore a quella legale degli interessi ad esso spettanti; 3. all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto; 4. all'addebitabilità delle spese bancarie; 5. alla disapplicabilità del principio dispositivo della valuta effettiva; 6. alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito di esso correntista; - mentre, con riguardo alle operazioni di sconto cambiario successive al 9 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria), la nullità totale, per difetto di forma scritta, dei singoli contratti di sconto cambiario, ovvero, in subordine, la nullità parziale dei detti contratti per omessa indicazione del disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in ulteriore subordine, la nullità parziale dei contratti per avvenuta determinazione del disciplinare economico mercé rinvio agli usi. Ed aggiungeva che, per l'intero corso delle relazioni commerciali, gli enti bancari succedutisi nella titolarità del rapporto: - avevano addebitato gli interessi a un tasso ultralegale mai convenuto per iscritto e sempre superiore anche a quello previsto dalla L. 154/'92 e dal D.Lgs. 385/93; - avevano accreditato gli interessi in misura sempre inferiore a quella legale, nonché a quella prevista dalla L. 154/'92 e dal D.Lgs. 385/'93; - avevano addebitato le spese (di gestione e/o tenuta conto) e le commissioni (di massimo scoperto e per la lavorazione effetti) quantunque mai convenuti, tampoco per iscritto, e non pubblicizzati all'interno dei locali dell'### -avevano antergato i giorni valuta favorevoli alla banca e postergato i giorni valuta favorevoli ad esso correntista; - avevano sottoposto a trimestrale capitalizzazione le competenze a debito di esso correntista (cfr. pag. 1 -26 dell'atto di citazione di primo grado).
Tanto premesso, l'attore assumendo che “la rielaborazione del c/c ###1 dal sorgere del rapporto al 27/8/2009 compiuta con elisione / correzione delle illegittimità in alto evidenziate, avrebbe indicato che, al 27/7/2009, esso correntista non era debitore della banca delle somme esposte a suo debito dalle scritture del c/c (€ 82.770,83), risultando invece un saldo effettivo attivo per € 110 mila ovvero, per quella diversa somma, maggiore o minore” ritenuta di giustizia, domandava all'adito Tribunale di: A) “con riferimento al conto corrente n. ###1 [già n. 1060830 e già n. ###], ed alle linee di finanziamento che in esso hanno trovato regolamento, per le causali in atto indicate che qui si abbiano per ripetute e trascritte, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito del correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito del correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito del correntista, all'addebitabilità delle spese di gestione conto ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva”; B) “per l'effetto, accertare e dichiarare che tutti gli ### succedutisi nella titolarità del rapporto, con riferimento alle esposizioni scritturate nel conto corrente n. ###1 [già 1060830 e già n. ###], non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, ed in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, avevano obbligo di accreditare gli interessi spettanti al correntista in misura pari a quella legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni di massimo scoperto, non avevano diritto di addebitare spese, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze passive, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva”; C) “in ogni caso, con riferimento a tutte le operazioni di sconto cambiario registrate sul conto corrente n. ###1 [già n. 1060830 e già n. ###] a far data dallo 09.07.1992, accertare e dichiarare la nullità totale - per difetto di forma scritta - ovvero la nullità parziale - per omessa indicazione del disciplinare economico che sarebbe stato applicato ovvero, ed, in subordine, per sua determinazione mercè rinvio agli usi di piazza dei contratti costitutivi di tutte le singole operazioni di sconto cambiario in esso registrate”; D)”per l'effetto, accertare e dichiarare che gli ### succedutisi nella titolarità della relazioni commerciali in argomento non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, ed in subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni e spese, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori in base al principio dispositivo della valuta effettiva”; I. per effetto delle statuizioni di cui ai capi I e II, rideterminato il saldo del conto corrente n. ###1 [già n. 1060830 e già n. ###] dal dì dell'impianto al 27.07.2009, effettuato il ricalcolo secondo quanto in atto indicato anche attraverso la rideterminazione delle competenze contabilizzate ed addebitate in conto per commissioni, spese ed interessi relative alle operazioni di sconto cambiario [e così: 1. mercè omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione delle competenze a debito; 2. mercè omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto; 3. mercè omissione dell'addebito delle spese; 4. mercè omissione dell'addebito delle commissioni per la lavorazione degli effetti accolti allo sconto; 5. mercè addebito degli interessi a carico del sig. ### al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali; 6. mercè accredito degli interessi a favore del sig. ### al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali; 7. mercè computo dei numeri debitori e creditori secondo il principio della valuta effettiva], accertare e dichiarare che, al 27.07.2009, il sig. ### era creditore della ### di ### S.p.A. di € 110.000, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'###mo Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia; per l'effetto condannare la ### di ### S.p.A. a pagare nelle mani del sig. ### la su indicata somma di euro 110.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'###mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre gli accessori infra indicati: a. interessi corrispettivi dal 27.07.2009 al dì della notifica del presente atto; b. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento; c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza di parte attrice alla categoria economica socialmente significativa dei ‘creditori imprenditori' e che, ad esso, il denaro costa non meno del 10 % in ragione di anno; II.condannare la ### di ### S.p.A. alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali ed accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone” (cfr. pag. 26-29 dell'atto di citazione di primo grado).
I.3. ### di ### S.p.A. si costituiva eccependo la nullità della citazione, la prescrizione e l'infondatezza delle domande; a tal riguardo, deduceva l'esistenza di contratti scritti, che indicava esser validamente regolatori dei rapporti, e depositava documenti.
I.4. Il Tribunale disponeva una CTU contabile, cui seguiva una relazione integrativa (depositata il 10 giugno 2014), nella quale il consulente così concludeva: - rideterminando i rapporti con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, con esclusione della capitalizzazione e con applicazione degli interessi al tasso legale codicistico sino al 9/7/1992 e, da quel dì, al tasso b.o.t. ex art. 5 L. 154/'92 ed ex art. 117, co. 7, D.Lgs. 385/'93, “il saldo della relazione commerciale chiude con un credito del ### verso la banca: a. di € 2.234,75 tenendo conto della prescrizione senza distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e quindi rideterminando il rapporto dal 12/8/1999 al 30/6/2009 (cfr. pag. 7 della relazione peritale: € 74.398,39 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 2.234,75 saldo effettivo attivo al 30/6/2009); b. di € 39.201,65 senza tener conto della prescrizione e quindi rideterminando il rapporto dal 19/7/1989 al 30/6/2009 (cfr. pag. 5 della relazione peritale: €111.365,29 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 39.201,65 saldo effettivo attivo al 30/6/2009)”. I.5. All'udienza del 23 settembre 2014, parte attrice impugnava l'elaborato peritale: in particolare, criticava il trattamento riservato alle competenze di sconto, che, nella ricostruzione peritale, erano state addebitate nella medesima misura rilevabile dagli estratti conto e non erano state sottratte a capitalizzazione trimestrale. All'uopo, stigmatizzava che gli addebiti per spese e commissioni per la lavorazione degli effetti accolti allo sconto erano da escludere; che gli interessi, ove rideterminabili, erano da applicare al tasso legale codicistico ovvero, in subordine, al tasso fissato dagli artt. 5 L. 154/92 e 117 D.Lgs. 385/93; mentre erano da escludere in caso di impossibilità di ricondizionamento; che la base di computo degli interessi andava determinata applicando il principio dispositivo della valuta effettiva; che tutte le competenze di sconto andavano sottratte a capitalizzazione. I.6.Il Tribunale convocava il C.t.U. per chiarimenti e, all'udienza del 19 febbraio 2015, lo incaricava di rideterminare lo stato del c/c tenendo conto dei rilievi di parte attrice. Il C.t.u. depositava l'integrazione il 9 luglio 2015, in cui così concludeva: - “rideterminando i rapporti con esclusione degli addebiti per spese e commissioni, incluse quelle per la lavorazione degli effetti accolti allo sconto, applicando gli interessi, inclusi quelli per le operazioni di sconto, al tasso legale codicistico sino al 9/7/1992 e da quel dì, al tasso fissato dall'art. 5 della Legge 154/92 e dall'art. 117 del D.Lgs. 385/93, applicando il principio dispositivo della valuta effettiva, escludendo la capitalizzazione, la relazione commerciale espone alla data del 30/6/2009 un credito del ### verso la banca: c. di € 55.550,26 tenendo conto della prescrizione e senza operare alcuna distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e quindi rideterminando il rapporto dal 12/8/1999 al 30/6/2009 (cfr. pag. 3 della relazione peritale: € 127.713,90 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 55.550,26 saldo effettivo attivo al 30/6/2009)1; d. di € 181.197,79 senza tener conto della prescrizione e quindi rideterminando il rapporto dal 19/7/1989 al 30/6/2009 (cfr. pag. 3 della relazione peritale: € 253.361,42 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 181.197,79 saldo effettivo attivo al 30/6/2009)”.
I.7.All'udienza del 14 novembre 2017, precisate le conclusioni, la causa era introitata in decisione.
Con sentenza n. 544/ 2018 con cui il Tribunale di ### così provvedeva: a) “accerta e dichiara che, nel corso del rapporto di conto corrente n. ###1 (già n. 1060830 e già n. ###), la banca ha addebitato interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 1284 c.c., nonché commissioni, spese e valute non validamente pattuite”; b) “accerta e dichiara che la banca ha addebitato sul conto corrente n. ###1 (già n. 1060830 e già n. ###), intrattenuto con ### maggiori competenze non dovute e che alla data del 30.06.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di € 253.361,422; c) “rigetta le ulteriori domande, di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni, proposte dall'attore”; d) “condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 8.964,25 di cui €. 1.169,25 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”; e) “pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di CTU” (cfr. pag. 11 della sentenza). II.1. Avverso detta sentenza - con atto notificato il 4 aprile 2018- l'### S.p. A.(incorporante, tra le altre, la ### di ### S.p.A.), promuoveva appello, chiedendo alla adita Corte di volere: 1.“In riforma dell'impugnata sentenza (sent. n. 544-2018; ### RGN 7026-2009) dichiarare la prescrizione decennale ritualmente eccepita da ### (già ### di ### nel giudizio di primo grado delle rimesse solutorie eseguite dall'appellato sul conto corrente numero 400401601 (già 1060830 ed in precedenza n. ###)”;. 2. “All'esito dichiarare che il suddetto conto corrente (numero 400401601), alla data del 30.06.2009, presentava un saldo a credito dell'appellato correntista nella misura di euro 7.781,06”; 3.”Condannare la controparte appellata al pagamento, in favore di ### delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 25 luglio 2018, si costituiva ### il quale deduceva l'infondatezza del primo motivo di appello, in tema di “eccezione di prescrizione”, e la parziale fondatezza del secondo motivo in tema di “errata valutazione delel risultanze peritali”,. Pertanto così concludeva: - “in parziale adesione all'avverso appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che alla data del 30 giugno 2009 il saldo del conto corrente ###1 era a credito del correntista per l'importo di €uro 181.197,79 con conferma di tutte le altre decisioni e di tutte le rationes decidendi contenute nella gravata sentenza”; - “respingere ogni altra ragione dell'avverso appello, perché infondata quando non inammissibile”; - “condannare la ### s.p.a. alla refusione delle spese e dei compensi legali relativi a questo grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”. II.3. Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 22 febbraio 2024, svolta con modalità cartolare, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, che è venuto a scadere il 13 maggio 2024.
La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.### di ### all'esito della espletata CTU contabile e delle successive relazioni a chiarimenti, respinta la domanda di ripetizione dell'indebito (trattandosi di un rapporto di conto corrente affidato ancora aperto) ha accolto in parte la domanda proposta da ### nei confronti della ### di ### S.p.A. di accertamento del saldo, osservando che: - l'eccezione di nullità della citazione è infondata perchè l'attore ha indicato espressamente le condotte all'origine della domanda; anche le analitiche e puntuali difese svolte dalla convenuta dimostrano che non v'è stata violazione del contraddittorio e/o del diritto di difesa; - l'eccezione di prescrizione (della domanda di accertamento del saldo e di rettifica) è infondata perchè quando, come nella fattispecie in esame, non è contestata l'esistenza del contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta; sicché, spettava alla banca, che ha eccepito la prescrizione, allegare e provare le rimesse, aventi, invece, natura solutoria; nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale; - in relazione al rapporto bancario oggetto di lite, sorto in epoca antecedente all'anno 1992, il tasso di interesse da applicare, stante l'assenza di contratto scritto e, dunque, di valida convenzione di interessi superiori al limite legale, resta esclusivamente quello codicistico; - stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/'99, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può applicarsi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'anno 2000; la capitalizzazione è stata illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della ### del 9/2/2000, perché manca la prova di una specifica pattuizione con condizione di reciprocità; nel descritto scenario, non è applicabile al rapporto alcuna capitalizzazione né infrannuale né annuale; - anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto è stata illegittima; a tacer d'altro, la commissione di massimo scoperto non risulta in alcun modo convenuta tra le parti; - anche per le operazioni di sconto regolate nel conto corrente è riscontrabile la mancanza di qualsivoglia pattuizione tra le parti circa l'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni e spese, di capitalizzazione e di deroga al principio dispositivo della valuta effettiva; talchè le competenze di sconto sono state correttamente rielaborate dal C.t.u. ricalcolando gli interessi al tasso legale e eliminando gli addebiti per capitalizzazione, spese, commissioni e valute; - «pertanto, alla luce dei principi e delle considerazioni dinanzi svolte, -e, quindi, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per tutta la durata dei rapporti, senza applicazione di alcuna capitalizzazione, senza computare gli importi addebitati a titolo di ### applicando gli interessi al tasso legale, può accertarsi, in accoglimento della domanda sul punto formulata da parte attrice, che il conto corrente ###01, presenta, alla data del 30.06.2009, un saldo a credito del correntista pari ad € 253.361,42»; - la domanda di risarcimento del danno non va accolta, perché è stata formulata in modo generico e non è stata dimostrata la ricorrenza di alcun danno a carico dell'attore. 2.Con il primo motivo di appello - rubricato “illogica e contraddittoria motivazione, ingiusta ed irragionevole e reiezione dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata da ### S.p.A.” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello)- la ### S.p.A. (nella quale è stata fusa per incorporazione anche la ### di ### S.p.A) si duole che il ### pur avendo accolto le domande di parte attrice solo parzialmente (nella specie, ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito ed accolto la domanda di accertamento del saldo) comunque abbia respinto l'eccezione di prescrizione da essa opposta “ritenendola infondata per mancata allegazione di quelle rimesse solutorie che tuttavia erano state individuate nello stesso elaborato peritale” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello) ovvero “reputandola infondata attribuendo a tutte le rimesse indagate la natura ripristinatoria” e ciò facendo errata applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte secondo il quale “ l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte che ne abbia allegato il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (...) non si vede, dunque, per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dall'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare) quando nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata” (cfr. pag.. 13 dell'atto di appello), cioè “si deve escludere che la banca convenuta in ripetizione fosse onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie, e dunque dell'indicazione degli importi con cui la società correntista avesse provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite dell'affidamento” (cfr. pag. 14 del citato atto di appello). Di contro, deduce l'appellante l'assoluta validità e fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale opposta in quanto “sollevando la prescrizione decennale del diritto vantato dall'attore l'### (...) aveva opposto nella comparsa di costituzione, il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare, con formale manifestazione della volontà di avvalersene, senza avere alcun obbligo di descrivere analiticamente le rimesse ovvero le poste contabili prescritte , stante l'assenza di un corrispondete onere a carico dell'istante” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello). Il motivo va respinto per le ragioni di seguito esposte. 2.1. Premesso che ove il rapporto bancario sia ancora in essere (conto corrente assistito da un apertura di credito) il correntista non può proporre azione di ripetizione dell'indebito ma potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti contra legem si basano ed accertare l'effettivo saldo di conto corrente, come depurato da tutti gli addebiti illegittimi, e l'importo complessivo di essi, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di reddito nei limiti del fido accordatogli, nel caso in esame, il Giudice, in linea con l'opinione consolidata della Suprema Corte sul tema, correttamente ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito del ### perchè “di pagamento ### potrà parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compreso interessi non dovuti e , perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” : evenienza, quest'ultima, non in essere alla data di introduzione del presente giudizio.
Ha invece ha accolto la domanda di rideterminazione del saldo effettivo al netto delle appostazioni illegittime operate a vario titolo dalla banca ad una certa data.
Invero, la circostanza che il correntista non possa conseguire la restituzione dei pagamenti indebiti per i quali è decorso l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. non incide sull'accertamento del reale saldo del conto corrente, che deve in ogni caso compiersi senza alcun limite temporale, stante l'imprescrittibilità dell'azione di nullità sancita dall'art. 1422 c.c., mediante l'eliminazione, sulla scorta della documentazione prodotta, di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca in virtù di clausole nulle, dall'inizio alla fine del rapporto.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza 3858/21, ha avuto modo di chiarire, sul punto, che: «…non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. ### nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé: allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile. ### parte, che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione sul conto emerge con evidenza dal seguente passaggio della… sentenza delle ### di questa Corte n. 24418/2010…, che non ha inteso affermare nulla di diverso: ”…il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso…“. È evidente quindi che, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto. Tale conclusione è anche conforme con quanto affermato dalla ### nella sentenza n. 78 del 2012, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della L. 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 61 (di conv. del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225). In particolare, la Corte Costituzionale, al punto 12, nell'interrogarsi sul significato della norma censurata che, con riguardo alle operazioni bancarie in conto corrente, aveva individuato, con effetto retroattivo, il dies a quo della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa, ha così osservato: ”In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perchè il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità -con azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.)- del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto…“. In conclusione, proprio perchè la rettifica di una annotazione in conto corrente non è un diritto a se stante, ma soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito dell'esercizio di un diritto (azione finalizzata ad accertare l'illegittimità del titolo su cui l'annotazione si fondava), oltre ad essere infondata la pretesa della banca di ottenere la prescrizione di un ”diritto alla rettifica“, è, altresì, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla banca, parimenti erroneamente impostata sulla costruzione della rettifica delle partite incluse nel conto corrente bancario quale diritto a sé stante soggetto ad un termine di prescrizione».
Nondimeno va rilevato che, secondo gli ultimi arresti della Cassazione: “In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (cfr. Cass. n. 9756/2024).
In tale caso però, secondo la citata pronuncia, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, e dunque affidato, incombe sulla banca convenuta, anzitutto l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'effettuazione da parte del cliente di rimesse a copertura di un passivo eccedente il limite dell'affidamento, come tali aventi natura solutoria.
In altre parole in condizioni di conto corrente affidato con apertura di credito, la banca convenuta che eccepisce la prescrizione è tenuta ad indicare, seppure in via generica, che esistono rimesse solutorie, ad affermarne l'esistenza, anche se non è tenuta ad indicarle singolarmente. Tale allegazione è richiesta dal principio dispositivo che informa il processo civile, perchè la consulenza anche quando percipiente deve pur sempre fondare sui fatti dedotti dalla parte.
Di contro, nella specie, il ### ha provato documentalmente l'esistenza di un contratto di apertura di credito per sè idoneo a qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, mentre la banca non ha neppure, genericamente, eccepito o richiesto di provare che nel corso del rapporto affidato con apertura di credito la correntista avesse utilizzato in maniera irregolare il conto sconfinando dalla facilitazione creditizia, ovvero non ha mai allegato una condizione di sconfino.
Pertanto, sul punto (laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca dell'azione di restituzione “non avendo quest'ultima soddisfatto l'onere probatorio si di essa gravante”) la decisione impugnata va confermata. 3.Col secondo motivorubricato “errata valutazione delle risultanze probatorie con particolare riferimento alla CTU contabile” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello) -la ### S.p.A. lamenta che: a) la sentenza abbia accertato l'esistenza di un saldo a credito del correntista alla data del 30 giugno 2009 per € 127.713,90 ( con applicazione dei termini di prescrizione decennale relativamente al periodo 12.08.1999 al 30.06.2009) e per € 253.361,42 ( senza prescrizione decennale relativamente all' al 30.06.2009), sommando erroneamente il saldo finale ricostruito (saldo ricalcolato rispettivamente di € 7.781,76 e € 181.197,79) al saldo finale banca ( rispettivamente di € 72.163,64). All'opposto, assume che “l'importo costituente il saldo negativo per il correntista a quella data (30.06.2009) ammontante ad euro 72.163,64 non poteva in alcun modo essere sommato alle già eseguite rideterminazioni dello stesso saldo (con prescrizione decennale e senza prescrizione decennale” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello). Pertanto il Giudice avrebbe dovuto porre “nel ragionamento decisorio il saldo del conto corrente rideterminato dal consulente al netto dell'esposizione contabile al 30.06.2009, pari ad euro 72.163,64, nella duplice ipotesi di calcolo (quindi euro 7.781,06 con prescrizione decennale ed euro 181.197,79 senza prescrizione decennale)” (cfr. pag. 17 -18 dell'atto di appello); b)con riguardo alle competenze di sconto, che il C.t.U., «anziché procedere al ricalcolo come ordinato dal giudice in ordine alle sole operazioni testimoniate dai documenti acquisiti nel fascicolo processuale, eseguiva l'indistinta rideterminazione di tutte le operazioni di sconto, estendendo il ricalcolo finanche a quelle operazioni prive di necessario supporto documentale», radiando, con riguardo ad alcune di esse, tutti gli interessi, che, dunque, non applicava nemmeno al tasso legale; talchè il ### «omettendo gravemente di rilevare il macroscopico errore di calcolo, …» aveva «sostanzialmente riconosciuto addirittura la gratuità delle operazioni di sconto»; c) «così decidendo» il Giudice era «incorso finanche nella violazione del principio previsto dall'art. 112 cpc, posto che la controparte … aveva reclamato unicamente la restituzione delle competenze di sconto ultralegali (in quanto non pattuite nella forma scritta di cui all'art. 117 TUB) e giammai la restituzione di tutti gli oneri di sconto medio tempore addebitati».
I rilievi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
Va respinto il rilievo sub b) perchè: 1) difetta di specificità, in quanto la ### S.p.A. ha mancato di indicare quali operazioni di sconto, tra le molteplici dedotte in giudizio e rielaborate dal C.t.u. (oltre 150), furono caratterizzate dalla totale radiazione degli interessi oggetto di censura; 2) è infondato, in quanto le competenze di sconto furono rielaborate dal C.T.U., a seguito di incarico integrativo del 19 febbraio 2015, nella relazione peritale dell'8/7/2015 (alla cui bozza dell'11 giugno 2015, peraltro ### di ### s.p.a. non presentò osservazioni), in cui l'ausiliario ha dato atto di aver sostituito il tasso legale ai tassi ultralegali addebitati negli estratti conto (cfr. pag. 2 della relazione depositata l' 8 luglio 2015: «la scrivente CTU ha individuato gli effetti accolti allo sconto, ha eliminato gli addebiti per spese e commissioni per la lavorazione degli stessi, ha ricalcolato gli interessi al tasso legale utilizzando come base di computo quello della valuta effettiva e li ha sottratti al processo di capitalizzazione»).
In realtà, le commissioni per la lavorazione degli effetti, sono state eliminate, gli interessi, invece, sono stati riaddebitati dal C.T.U. al tasso legale sulla scorta della valuta effettiva e senza capitalizzazione.
Va respinto il rilievo sub c) perchè il Giudice non ha violato, né nella forma né nella sostanza, il principio che vuole corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Non nella forma, perché il Giudice ha statuito che le competenze di sconto andavano rielaborate «ricalcolando gli interessi al tasso legale» (cfr. pag. 10 della sentenza) neppure nella sostanza, perché il C.t.u., nell'eseguire i calcoli, si è attenuto al criterio della rideterminazione degli interessi al tasso legale codicistico, e ciò in accoglimento della domanda proposte dal ### nell'atto di citazione di primo grado; Va invece accolto, perchè fondato, il rilievo sub a) Effettivamente, il ### ha accertato l'esistenza di un saldo a credito del correntista di € 253.361,42 alla data del 30 giugno 2009, laddove, invece, la relazione peritale dell'8 luglio 2015, alla stregua dei criteri di calcolo individuati nella sentenza - senza prescrizione, senza applicazione di alcuna capitalizzazione, senza … ### applicando gli interessi al tasso legale - lo riportava come pari + € 181.197,78.
Del resto anche la difesa dell'appellato , nella comparsa conclusionale depositata in primo grado aveva indicato che la ### di ### S.p.A. dovesse essere condannata al pagamento in favore del ### di € 181.197,79 oltre compensi legali e accessori indicati in citazione e non della diversa e maggiore somma poi riportata in sentenza dal primo Giudice.
Per tale ragione, la decisione va sul punto emendata.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ### S.p.A. e in parziale riforma della sentenza appellata, si accerta che il conto corrente 400401601 alla data del 30 giugno 2009 presentava un saldo a credito di ### di € 181.197,78 4.Il parziale accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza appellata impongono una rinnovata liquidazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi, atteso che: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. N. 1775/ 2017).
Dette spese seguono la soccombenza e e pertanto vanno poste a carico della banca e liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa ( da ragguagliare nella specie al decisum quindi allo scaglione di valori compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) della natura dell'affare delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio. PQM definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### S.p.A. (incorporante la ### di ### S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore - con citazione notificata il 4 aprile 2018 nei confronti di ### avverso la sentenza pronunziata dal ### di ### I Sezione Civile, n. 544/2018 pubblicata il 13 marzo 2018, così decide: A) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, accerta che il c/c n. ###1 presso la ### di ### S.p.A, filiale di ### (ora ### S.p.A.), intestato a ### alla data del 30 giugno 2009 presentava un saldo a credito del correntista di € 181.197,79; B) condanna la ### S.p.A a pagare in favore di ### - con distrazione all'avv. ### le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; C) pone definitivamente a carico della ### S.p.A. le spese della CTU espletata in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2024. ### estensore Il Presidente dr.ssa ### dr.ssa ### D'###
causa n. 1991/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Marielda, D'Ambrosio Aurelia