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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### dottoressa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3491 / 2024 del ### degli affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 30 dicembre 2024, avente a oggetto opposizione ai sensi della ### numero 689 del 1981, vertente TRA ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A.:###, con sede #######, alla ### 1, elettivamente domiciliata in ####, alla ### 5, nello studio dell'avvocato ### C.F.:###, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax ### o all'indirizzo pec ###, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio; ### di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla ###. Vespucci,172; ###'udienza del 30 dicembre 2024, la ricorrente s.r.l. concludeva per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 24 maggio 2024, la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, distinto dal numero ###, elevato il 30 aprile 2024, notificato il 20 maggio 2024, per la violazione dell'articolo 142, comma 8 del c.d.s. perché << …. superava di oltre 10 KM/H e di non oltre 40 KM/H i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicoli pari a km/h 130,00. ### è stata commessa il giorno 30/04/2024, …. in direzione sud dell'####, ### nel tratto lungo km 15,299. ……, e la stazione di uscita …. sita nel territorio del comune di ### provincia di Napoli ….. >> ( testuale nel suddetto accertamento ). ### s.r.l. eccepiva l'illegittimità del menzionato accertamento per l'errata applicabilità al sistema ### della tolleranza del 5%, nonché per l'omessa taratura dello strumento di rilevazione elettronicae per la nullità della omologa.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del suddetto accertamento di violazione delle norme del c.d.s., previa sospensione dell'esecutività dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio, la ### S.r.l. insisteva per l'accoglimento del ricorso. ### di Napoli disertava il dialogo processuale.
Precisate le conclusioni, esaminata la documentazione in atti, questo giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia della ### di Napoli, benchè ritualmente a essa notificato, a cura della cancelleria, il decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti.
Ancora in via preliminare rileva osservare che va dichiarata l'ammissibilità del ricorso essendo stato, lo stesso, depositato telematicamente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del menzionato verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada.
Rileva osservare che va dichiarata la competenza di questo giudice a conoscere dell'opposizione de qua, sussistendo la competenza ratione materia, per valore e per territorio del giudice adito, subito avvertendosi che la competenza per territorio va individuata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ### n. 150 dell'1 settembre 2011, nel giudice del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi intendere con tale espressione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, il luogo nel quale la violazione è stata accertata ( Cass. SS. UU. n. 4130 del 1988 ), che nel caso ora in rassegna è nel tenimento del Comune di ### e, pertanto, rientra nella competenza territoriale del Giudice di ### di ### Sul punto rileva osservare che la Corte di Cassazione con ordinanza n.9486/2012 ha affrontato la delicata questione della competenza per impugnare gli accertamenti di violazione elevati in base alle rilevazioni del tutor. La Suprema Corte ha affermato che “ in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S.. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'articolo 81 c.p. è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione ”. Invece, il criterio da utilizzare per determinare la competenza è quello della porta di uscita del sistema ### E infatti: “ l'articolo 22, comma 1, della L. 24/11/1981 n.689 e l'articolo 204 bis del c.d.s. dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Epperò, la violazione accertata con il sistema ### c.d. Tutor, si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. Autovelox, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due ### diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il Giudice competente a conoscere dell'opposizione potrà utilmente farsi ricorso all'articolo 9 c.p.p. laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale ( ossia con riferimento al luogo in cui il reato è stato consumato ), è competente il Giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada tra due ### limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di ### dove è situata la porta di uscita del sistema ### ”, che nel caso in esame è sita nel territorio del Comune di ### Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Fondata è l'eccezione di nullità dell'accertamento di violazione delle norme del codice della strada per l'errata applicabilità al sistema ### della tolleranza del 5%. Il tutor non misura la velocità istantanea come l'autovelox, ma quella media in un tratto di strada collocato tra due punti determinati ove sono situati gli strumenti di rilevazione, non può applicarsi la stessa percentuale di tolleranza del 5% prevista per l'autovelox, bensì una riduzione diversa come precisato dall'articolo 345 disp. att. al c.d.s., difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito.
Invero, sebbene nel verbale notificato, alla velocità risultata e contestata si applichi sempre la riduzione del 5%, come previsto D.M.29/10/1997, detta riduzione è palesemente illegittima, in quanto non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall'autovelox, che, invece, consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'articolo 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada. Infatti, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il ### in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al tutor deve applicarsi la riduzione prevista dal citato articolo 345, comma 3, disp. att.; ciò comporta che, in difetto di precisazione normativa, non può essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia, va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge, prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diversa dalle postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex articolo 142 violato; in ogni caso in cui venga applicato tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio ( riduzione del 5% ) non previsto per legge.
Fondata è l'eccezione di illegittimità del suddetto accertamento per la mancata omologazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, atteso che per la validità dell'accertamento della infrazione a seguito di rilevazione elettronica è necessaria una valida ed efficace omologazione del dispositivo, non essendo sufficiente una mera approvazione ministeriale, subito osservandosi che omologazione e approvazione non sono sinonimi.
Parimenti fondata è l'eccezione di omessa taratura dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, sulla scorta del principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 118 del 18 giugno 2015.
Sul punto, la Corte Costituzionale, nell'or citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 comma 6 del D.lgs. n. 285/1992 ( ### della ### ), nella parte in cui << non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura >>, precisando che << appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti ed a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazione della tensione di alimentazione ……. il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate >> e, infine, ha aggiunto << la costante interpretazione dell'articolo 45 da parte della Corte di Cassazione si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento >>.
Ne consegue che, con riferimento allo strumento di rilevazione elettronica della velocità << l'eventuale mancanza della taratura, di per sé, costituisce prova del difetto di funzionamento del suddetto strumento >>.
Orbene, alla luce dell'or citata sentenza, nel caso ora in esame, agli atti manca la prova delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, secondo le modalità prescritte, non avendo, la P. A. opposta, offerto alcuna prova al riguardo.
Ne consegue l'illegittimità del menzionato accertamento di violazione delle norme del c.d.s. non potendosi riconoscere la correttezza e, pertanto, l'attendibilità dell'accertamento effettuato da uno strumento di rilevazione elettronico non sottoposto a taratura.
Assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Per i superiori rilievi, l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel ### del Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. P. Q. M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della ### di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza e deduzione disattese, così provvede: 1 ) accoglie l'opposizione; 2 ) condanna la ### di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in € 200,00, di cui € 50,00 per spese ed € 150,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione, ex articolo 93 c.p.c., a favore dell'avvocato ### Così deciso in ### il 30 dicembre 2024 Il Giudice di
causa n. 3491/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Esposito