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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 353/2026 del 07-01-2026

... Diversamente da quanto opina il ricorrente, non sussiste un diritto alla costituzione della riserva mate matica autonomo da quello alla rendit a vitaliz ia, e le sezioni unite hanno escluso che la costituzione di riserva matematica sia un diritto imprescrittibile; il diritto alla rendita vitalizia, il cui presupposto sta nella costituzione della riserva matematica da parte del datore ovvero, in sua sostituzione, del lavoratore, si prescrive invece in dieci anni. Il dies a quo del diritto del lavoratore nei confron ti dell'### è però diverso e successivo rispetto a quello del datore, e decorre non dalla p rescrizione della pretesa contributiva dell'### ma dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro alla costituzione della rendita, ovvero nel complesso consid erando 25 anni d alla data di ciascuna annualità contributiva omessa (5 anni per la prescrizione del diritto dell'### 10 anni per la prescrizione del diritt o del dato re, 10 anni per la prescrizione del diritto del lavoratore). Nel caso di specie, trattandosi di contributi omessi nel periodo 1977-1980, con domanda di cost ituz ione di 4 rendita presentata all'Inp s in data 2013, deve dirsi maturato il termine di prescrizione. Resta (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6739-2022 proposto da: ### rappresentat o e difeso dagli avvocati ### ANDREONI, ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del suo ### te e legale rappresen tante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati #### PATTERI, ### D'### - controricorrente - avverso la sentenza n. 3047/2021 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 325/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal ###. #### vitalizia l.  n.1338/62 R.G.N. 6739/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/11/2025 CC ### La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ### volta all'accertamento del diritto alla costituzione di rend ita mediante versament o della riserva matematica necessaria in relazione ai contributi omessi dal datore di lavoro per il perio do 197 7-1980 e al conseguente diritto alla pensione di anzianità fondata su una contribuzione comprendente anche la quota versata in funz ione della rendita v italizia. ### i nizialmente aveva autorizzato il ver samento della riserva matematica e aveva erogato la pensione, poi però aveva revocato entrambi i provvedimenti. 
La Corte d'appello riteneva che il diritto alla costituzione di rend ita vitalizia fosse soggetto a pre scrizione decennale, decorsa nel caso di specie, con conseguente venir m eno dell'anzianità cont ributiva richiesta ai fini della pensione. 
Avverso la sentenza Vin cenzo ### ricorre per un motivo, illustrato da memoria.  ### resiste con controricorso. 
All'odierna adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.  ### l'unico motivo di ricorso ### de duce violazione dell'art.13 l. n.1338/62, in combinato disposto con l'art.38 Cost. Sostiene che il precedente citato dalla Corte d'app ello, ovvero Cass. S.U. 21302/17 , non sarebbe pertinente al caso di specie dove è il lavoratore a ch iedere la costituzione d ella riserva matematica e non, come nella fattispecie decisa dalle sezioni unite, ad agire contro il datore di lavoro affinché questi costituisca la riserva presso l'#### il ricorrente, il diritto 3 alla costituzione della riserva matematica non sarebbe soggetto a prescrizione. 
Il motivo è infondato. 
Questa a Corte, a sezioni unite (Cass. S.U. 22802/25), ha deci so un caso analogo al presente dove era il lavoratore a voler costituire la riserva matematica presso l'### ai fini della ren dita vitalizia, e x art.13, co.5 l.  n.1338/62. 
Diversamente da quanto opina il ricorrente, non sussiste un diritto alla costituzione della riserva mate matica autonomo da quello alla rendit a vitaliz ia, e le sezioni unite hanno escluso che la costituzione di riserva matematica sia un diritto imprescrittibile; il diritto alla rendita vitalizia, il cui presupposto sta nella costituzione della riserva matematica da parte del datore ovvero, in sua sostituzione, del lavoratore, si prescrive invece in dieci anni. 
Il dies a quo del diritto del lavoratore nei confron ti dell'### è però diverso e successivo rispetto a quello del datore, e decorre non dalla p rescrizione della pretesa contributiva dell'### ma dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro alla costituzione della rendita, ovvero nel complesso consid erando 25 anni d alla data di ciascuna annualità contributiva omessa (5 anni per la prescrizione del diritto dell'### 10 anni per la prescrizione del diritt o del dato re, 10 anni per la prescrizione del diritto del lavoratore). 
Nel caso di specie, trattandosi di contributi omessi nel periodo 1977-1980, con domanda di cost ituz ione di 4 rendita presentata all'Inp s in data 2013, deve dirsi maturato il termine di prescrizione. 
Resta peraltro salva, come ancora chiarito da Cass. S.U.  22802/25, l'ulteriore facoltà del lavoratore , introdotta dalla recente modifica apportata all'art.13 l. n.1338/62 dall'art.30 l. n.203/24, di chiedere la costituzione della rendita - questa volta con onere totalmente a suo carico, - quando si sia oramai prescritto il diritto del datore di lavoro a costituire la re ndita, ed anche quello del lavoratore di agire in sostituzione ex art.13, co.5. 
In conclusione, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione, attesa la dichiarazione ex art.152 c.p.c. prodotta e già positivamente valutata dalla Corte d'appello.  p.q.m.  La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il ri getto, dà at to dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Roma, nella camera di consiglio del 28.11.25 ### 

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Gnani Alessandro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13475/2024 del 15-05-2024

... la disciplina legale in consonanza ai principi di diritto sopra richiamati, ha giudicato non conforme alla stessa “non solo la lettera di assunzione del ### del tutto priva di indicazioni sulla collo cazione temporale dell'orario con riferimento al gi orno, alla settimana, al mese e all'anno (dato che precisa unicamente il numero complessivo delle ore da osservare alla settimana), ma anche la successiva integrazione del 24.4.2012 […] che, al tetto delle ore mensili, aggiunge il turno da oss ervare ###”, (sentenza d'appello, p. 7, terzo cpv.). 8 18. Parimenti corretta è l'interpretazione data dai giudici di merito alla disciplina dettata dal contratto collettivo. 19. È ver o che il c.c.n.l. introduce una compati bilità del lavoro part time con la prestazione secondo turni e detta una puntuale disciplina agli artt. 3 e 9. 20. ###. 3 (la cui rubrica concerne la “assunzione a tempo parziale”), al punto 1 prevede che “il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno”. Il medesimo articolo, al punto 4, prescrive: “nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 28556-2020 proposto da: ### - ### S.P.A., in persona del leg ale rappresentante pro temp ore, elettivamente domiciliata in #### 24, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unita mente agl i avvocati ### A #### - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 403/2020 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 1224/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dalla #### lavoro part time verticale R.G.N. 28556/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/02/2024 ### che: 1. La Corte d'Appello di ### ha respinto l'appello della società ### - ### spa, confermando la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di ### dipendente con mansioni di esattore pedaggi e contratto part time (di 80 ore mensili, divenute 96 dall'1.7.2015), aveva dichiarato ill egittime le clausole contrattuali sulla collocazione ora ria della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, aveva determinato le modalità tempor ali nella turnazione dalle 8.30 alle 12,30 e dalle 13.30 alle 17.30 nei giorni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 di ogni mese dell'anno e condannato la società al risarcimento del danno pari al 5% della retribuzione per il periodo di riferimento e fino al deposito del ricorso, oltre accessori.  2. La Corte territoriale ha premesso che il lavoratore era stato assunto il ### e nel contratto era riportata l'indicazione “tempo parziale verticale ore settimanali medie 19 ore”; che con lettera del 24.4.2012 il predetto è stato assegnato alla gestione riscossione automatica pedaggio, con orario mensile di 80 ore, poi aumentate a 96 ore, e l'indicazione del turno diurno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, con programmazione semestrale e dal 2012 annuale. Ha osservato che, in base alla disciplina legale (d .lgs. 61 del 2000 applicabile ratione temporis) e contrattuale (artt. 3 e 9 del c.c.n.l.), la collocazione temp orale del l'orario deve risultare dal cont ratto di lavoro e riguardare pure l'articolazione dei turni (giorno, settimana e mese dell'anno), affinché gli stessi siano conosciuti ex ante dal dipendente e non possano essere modificati unilateralmente dal datore di lavoro. Ha ritenuto non rispettosa della disciplina legale e contrattuale non solo la prima lettera di assunzione, del tutto 3 priva di indicazioni sulla collocazione temporale del l'orario con riferimento ai giorni, alle settimane, ai mesi e all'anno, ma anche la success iva int egrazione del 24.4.2012, che indica solo il tetto delle ore mensili e il turno da osservare. 
Ha respinto la censura in ordine al risarcimento del danno sottolineando la natura sanzionatoria del risar cimento previsto dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 61 del 2000, legato al disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione da parte datoriale delle modalità temporali della prestazione, e la legitti mità del ricorso alla liquidazione equi tativa, espressamente contemplata dal citato art. 8, comma 2.  3. Avverso tale sentenza la società ### - ### spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. ### ha resistito con controricorso. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  4. ### si è riservato di depositare l' ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Considerato che: 5. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.  360, pri mo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000 e dell'art. 5, d.lgs. n. 81 del 2015 nonché degli artt. 3, comma 4, 9, commi 4 e 10 del c.c.n.l. di settore, in punto di criteri di predeterminazione dei turni nel rapporto di lavoro a tempo parziale.  6. Con una prim a censura la societ à ricorrente critica la sentenza d'appello per aver ritenuto la fattispecie oggetto di causa disciplinata dal d.lgs. 61 del 2000 anziché dal d.lgs. 81 del 2015; sostien e che, a partire da giugno 2015, quest'ultimo decreto legislativo regola tutti i contratti part time, compresi quelli precedentemente stipulati e in corso, data l'assenza di norme transitorie e l'avvenuta abrogazione 4 del d.lgs. 61 del 2000; rileva che l'art. 5 del d.lgs. 81 del 2015 contemp la espressamente la possibilità, in cas o di lavoro su turni, di assolvere all'obbligo (previsto dal comma 2) di indicare nel contratto la collocazione temporale della prestazione attraverso un “rinvio a tu rni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”, senza una rigida predeterminazione e specifica indicazione dei turni in cui sarà inserito il dipendente; afferma che anche sotto la previgente normativa (d.lgs. 61 del 2000) era possibile (in quanto non vietato) indicare la collocazione temporale della prestazione mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite, mancando qualsiasi elemento di tipo letterale o sistematico che deponesse per la necessità di una rigida predeterminazione dei turni medesimi.  7. Con una seconda censura la società datoriale ribadisce la legittimità del contratto individuale anche rispetto al contratto collettivo di settore e sostiene che la Corte di merito ha er rato nel ritenere necessaria, in base al c.c.n.l., una rigida predeterminazione dei turni e nel considerare non applicabili i commi 4 e 10 dell'articolo 9 del c.c.n.l. Sostiene che tali disposizioni consentono, in caso di part time su turni, di inserire nel contratto un rinvio a schemi di turno in cui la prestazione a temp o parzial e verrà programmata in un secondo momento rispetto alla stipulazione del contratto, secondo le fasce orarie previste dallo stesso c.c.n.l., e che saranno comunicati al lavoratore su base mensile.  8. Il ricorso non è fondato.  9. In via di premessa, si ribadisce che il rapporto di lavoro a tempo parziale si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza del la riduzione quantitati va della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al lavoratore un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programm abilità, da parte del 5 medesimo, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribu zione complessiva che sia sufficiente (art. 36, primo comma, della ### a realizzare un'esistenza libera e dignitosa (v. Cass. n. 2382 del 1990; n. 17009 del 2014).  10. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 210 del 1992, ha sottolineato che la disciplina del part-time è finalizzata a garantire al lavoratore una dupl ice possibilità: sia di programmare e conciliare più lavor i a orario ridotto, allo scopo di ottenere una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e di gnitosa e precostituire un'adeguata posizione pensionistica, ai sensi degli artt. 36 e 38 Cost., sia di concili are il lavoro con la dimensione esistenziale extra-lavorativa, in modo da avere disponibilità del proprio tempo di vita. La Corte Cost. ha interpretato il dato norm ativo all'epoca vigente - l'art. 5, comma 2, decreto-legge. n. 726/1984 - in modo da renderlo esente da censure di costituzionalità, affermando che non vi è “alcuna ragione né alcuna possibili tà di attribuire alla norma […] un'interpretazione tale da consentire la pattuizi one di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell' ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'ann o non sia determinata - o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi - ma sia invece rimessa allo jus variandi del datore di lavoro». Ed ha categoricamente aggiunto che il legislatore ha escluso «l'ammissibilità di qualunque forma di contratto c.d. a chiamata o a comando (ove, con tali formule si intenda far riferi mento a rapporti nei quali il contra tto individuale consente al datore di lavoro di decidere in modo unilaterale quando utilizzare il singolo dipendente)”. 6 11. ### mpianto argomentativo di questa pronuncia rappresenta un riferimento im prescindibile anche nell a interpretazione del d.lgs. n. 61 del 2000, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, il cui art. 2, comma 2, al pari dell'art. 5, comma 2, della legge n. 863 del 1984, prescrive che “nel cont ratto di lavoro a tem po parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della coll ocazione temporale dell'or ario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.  12. Con la sentenza n. 17009 del 2014 questa S.C., esaminando una fattispecie regolata dal d.lgs. n. 61 del 2000 e re lativa al lavoro in turni, ha def inito “legittima … la proposta contrattuale che fin dall'origine determini su turni l'articolazione dell'orario, entro coor dinate temp orali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili” ed ha statuito che il contratto deve ritenersi validamente stipulato “ove il rapp orto di lavo ro part -time preveda una precisa e predeterminata artico lazione del la prestazione su turni, sì che il lavoratore sia posto in grado di conoscere con esattezza il temp o del suo impegn o lavorativo… rimanendo escluso il potere del datore di lavoro di variare l' orario lav orativo a suo arbitrio, senza alcuna preventiva concertazione, ovvero al di fuori delle modalità fissate dal d.lgs. n. 61 del 2000, art. 3…”.  13. Nel caso in esame, è pacifico che il lavoratore prestasse attività in virtù di un contratto di lavoro part -time di tipo verticale che, nel testo originario del 21.4.2011 conteneva l'indicazione “tempo parziale verticale ore settimanali medie 19 ore” e nel testo del 24.4.2012 la specificazione del numero di ore mensili (80 poi divenute 96) e la tipologia del turno (diurno: 8.30/12.30 - 13.30/17.30). 7 14. In via preli minare, non può co ndividersi la tesi dell a società ricorrente che vorrebbe il rapporto di lavoro in esame, sorto nel 2011, disciplinato dall'art. 5, d.lgs. 81 del 2015.  15. Questa Corte ha da tempo evidenziato che, in caso di successione di leggi non espressamente dichiarate retroattive, trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 11 delle preleggi e, pertanto, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipul azione del contratto e non a quella in vigore al momento della decisione (v. Cass. n. 24330 del 2009; n. 21724 del 2018; n. 25080 del 2018; n. 19418 del 2020; v. recentemente Cass., S.U.  5542 del 2023 , tutte in tema di contratto a tempo determinato). Nel caso di lavoro a tempo parziale, ai fini della decisione sui re quisiti di legittimità della clausola e sugli effetti che dal mancato rispetto degli stessi derivano, occorre fare riferimento alla legge applicabile all'epoca di conclusione per iscritto del contratto.  16. Il rapporto di lavoro per cui è causa è quindi disciplinato dalle previsioni del d.lgs. n. 61 del 2000, il cui art. 2, comma 2, prescr ive: “Nel contratto di lavoro a tempo parzial e è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della colloc azione temporale del l'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.  17. La Corte di merito, in terpretata la disciplina legale in consonanza ai principi di diritto sopra richiamati, ha giudicato non conforme alla stessa “non solo la lettera di assunzione del ### del tutto priva di indicazioni sulla collo cazione temporale dell'orario con riferimento al gi orno, alla settimana, al mese e all'anno (dato che precisa unicamente il numero complessivo delle ore da osservare alla settimana), ma anche la successiva integrazione del 24.4.2012 […] che, al tetto delle ore mensili, aggiunge il turno da oss ervare ###”, (sentenza d'appello, p. 7, terzo cpv.). 8 18. Parimenti corretta è l'interpretazione data dai giudici di merito alla disciplina dettata dal contratto collettivo.  19. È ver o che il c.c.n.l. introduce una compati bilità del lavoro part time con la prestazione secondo turni e detta una puntuale disciplina agli artt. 3 e 9.  20. ###. 3 (la cui rubrica concerne la “assunzione a tempo parziale”), al punto 1 prevede che “il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno”. Il medesimo articolo, al punto 4, prescrive: “nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della colloc azione temporale dell' orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno […] Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto quattro dell'art 9, la prestazione al tempo parziale”.  21. ###. 9 (con rubrica: “orario di lavoro”), al punto 4 si occupa del “p ersonale turnista” che “svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati” e il cui “orario contrattuale di 40 or e settimanali viene realizzato come segue: quattro giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06-14; 14-22”.  22. Se è qu indi legitti mo, in base alle disposizioni finor a richiamare, l'impiego del personale part time secondo turni, tuttavia, occorre che nella lettera di assunzione sia contenuta puntuale indicazione della “collocazione dell'orario nell'ambito del turno […] ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto quattro dell'art 9, la prestazione al tempo parziale”. 9 23. Com e rilevato nel la sentenza d'appello, gli schemi di turno di cui al punto 4 dell' art. 9 del c.c.n. l. sono quelli “continui ed avvicendati” in cui l'“orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: q uattro giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06- 14; 14-22” e in nessun modo il contratto del lavoratore ### si inserisce in questo schema, essendo strutturato come “part time 80 schema li bero” (cos ì indicato nella lettera del 24.4.2012, riporta ta a p. 7, ultimo cpv. della sentenza d'appello). Né è pertinente il richiamo della società al punto 10 del l'art. 9 del c.c.n.l., concernente la “turnazione dei riposi”, che non riguarda il personale part time, mancando qualsiasi rinvio a tale disposizione nell'art. 3 che regolamenta il lavoro a tempo parziale, anche attraverso specifici rinvii ad altre disposizioni del contratto collettivo.  24. Difettano quindi i dati necessari che dove vano essere inseriti nella lettera di assunzione quale “momento preclusivo per la indicazion e della collocazione della prestazione” (sentenza d'appello, p. 7, quinto cpv.), in merito alla “collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”.  25. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.  26. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criter io di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.  27. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U.  n. 4315 del 2020).  P.Q.M.  La Corte rig etta il ricorso. Condanna la ric orrente all a rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in 10 euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese fo rfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.  ### e dell'avv. ### antistatari. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso nell'adunanza camerale del 28 febbraio 2024  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Ponterio Carla

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Giudice di Pace di Catania, Sentenza n. 26/2026 del 04-01-2026

... l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre una volta che il creditore abbia assolto l'onere della prova a suo carico, il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche la particolare inversione dell'onere processuale dei ruoli delle parti che si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta inversione dell'onere della prova e dunque non vale ad esonerare colui che fa valere un proprio diritto dalla dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul convenuto opposto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria poiché l'onere probatorio non è modificato dalla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il convenuto opposto, formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale. Nel caso specifico, se non vi è dubbio in ordine all'assistenza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di pace di ### sezione seconda civile, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4468 del Ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da ### nata a #### il ###, residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### c.f. ###, presso il cui studio in ####, via ### n. 187, ha eletto domicilio; - attrice opponente - contro Avv. ### nata a #### il ###, con studio in ####, piazza ### 39, c.f. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### c.f. ###, presso il cui studio in ### via ### n. 297, ha eletto domicilio; - convenuta opposta - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. 
Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo n. 1288/2025 (R.G. n. 1287/2025) emesso in data ### su ricorso dell'avv. ### il Giudice di pace di ### ha ingiunto alla sig.ra ### di pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 1.797,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi professionali per l'attività giudiziale prestata quale difensore d'ufficio nel procedimento penale R.G.N.R. 11110/2019 - R.G. Trib. 3603/2024. 
Avverso tale decreto ha proposto tempestiva opposizione la sig.ra ### contestando l'effettivo svolgimento delle attività indicate in parcella e, comunque, l'esosità della somma richiesta rispetto alla reale entità della prestazione resa; in subordine ha ritenuto di offrire al solo fine di dirimere la controversia la somma di € 630,00 in aderenza al ### sottoscritto dal COA di ### per i processi che si concludono in udienza pre-dibattimentale ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (tabella 1). 
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. ### ha contestato la fondatezza della opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto. 
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 30.09.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione. 
Motivi della decisione Va anzitutto osservato che, in base al principio enunciato da S.U. 13533/2001, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre una volta che il creditore abbia assolto l'onere della prova a suo carico, il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Anche la particolare inversione dell'onere processuale dei ruoli delle parti che si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta inversione dell'onere della prova e dunque non vale ad esonerare colui che fa valere un proprio diritto dalla dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul convenuto opposto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria poiché l'onere probatorio non è modificato dalla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il convenuto opposto, formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale. 
Nel caso specifico, se non vi è dubbio in ordine all'assistenza legale quale difensore d'ufficio da parte dell'avv. ### occorre valutare se sia corretta la quantificazione degli importi operata dalla professionista, in relazione alle prestazioni effettivamente da lei poste in essere, sulla base delle specifiche allegazioni offerte. 
Ebbene, alla luce delle risultanze in atti può subito dirsi che l'attività professionale dell'avv. ### si è limitata alla sola fase decisoria. 
All'udienza del 07.10.2024, celebratasi nel procedimento penale R.G.N.R. 11110/2019 - R.G. Trib. 3603/2024, instauratosi nei confronti della sig.ra ### davanti alla ### del Tribunale di ### l'avv. ### nominata sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p. a motivo dell'imprevista assenza del difensore di fiducia, avv. ### ha compiuto in detta udienza il singolo atto processuale consistito nell'associarsi alla richiesta del P.M. di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 
Tale sostituzione del difensore di fiducia rientra nell'ambito delle attività oggetto della fase di decisione, stante il contenuto della stessa così come determinato dalla legge e, precisamente, dall'art.  12, comma 3, del D.M. 55/2014 come si indica in appresso: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. 
Certamente, dunque, anche l'attività del difensore in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p., è riferibile alla fase di decisione; si tratta dell'articolazione di una orale difesa che, seppur estrinsecatasi nel mero associarsi alla richiesta del P.M., costituisce comunque attività difensiva necessaria in sede di udienza di discussione avanti il Tribunale, cui segue - unicamente - la lettura del dispositivo da parte del giudicante. 
La parte opponente contesta la circostanza che l'avvocato avrebbe dovuto attenersi alla prassi, dovuta anche a ragioni di cortesia interprofessionale, per cui i sostituti di pronto reperimento non chiedono compensi. 
Deve ammettersi che sussiste la prassi tra difensori patrocinanti nel settore penale della sostituzione di colleghi avvocati alla stregua dell'art. 97, comma 4, c.p.p. e che, per tale sostituzione, sempre di prassi, non viene richiesto e corrisposto alcun compenso: ciò esattamente in lume del carattere limitato, seppur indispensabile, dell'attività svolta. 
Deve comunque rilevarsi che anche l'espletamento di tale attività professionale è - per legge - retribuita secondo i parametri contenuti nel citato decreto ministeriale. 
Tale prassi - non richiedere i pagamenti - non è tuttavia una consuetudine vera e propria: quanto una mera prassi di cortesia. 
La tesi di parte opponente, sul punto, va allora disattesa.
All'avv. ### spetta il compenso per la fase decisoria. 
Diversamente deve, invece, concludersi con riferimento alle attività connesse alla fase di studio: le ragioni sono indicate in appresso. 
La definizione della fase di studio è contenuta all'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 che ivi include “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscono l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”. 
Nessuna di queste attività è attribuibile all'avv. ### considerato un duplice ordine di ragioni: da un lato, che tale fase è necessariamente prodromica a tutte le successive (fase introduttiva, fase istruttoria o dibattimentale e fase decisionale) e che, dunque, non può che essere se mai riferita all'attività svolta dall'avv. ### nominato di fiducia dall'opponente; dall'altro, che la natura estemporanea e imprevista dell'incarico come sostituto d'udienza ex art. 97, comma 4, c.p.p. è già per ciò solo incompatibile con la fase di studio. 
Né può dirsi che, investita del caso, l'avvocato abbia svolto una attività di studio seduta stante. 
La natura sostanzialmente di richiamo alle conclusioni del P.M. (proscioglimento per prescrizione) renderebbe tale attività di studio comunque impalpabile, né liquidabile. 
La liquidazione del compenso al difensore patrocinante nell'ambito penale segue, alla pari di quella prevista per i patrocinanti nel civile, la determinazione per singole fasi di cui al citato decreto ministeriale. 
Tale quantificazione, seppur riducibile fino al 50% ovvero aumentabile fino all'80% in ossequio all'art.  12, comma 1, del D.M. citato, assume carattere prevalente rispetto altre eventuali diverse determinazioni adottate localmente a livello distrettuale per mezzo di intese raggiunte tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e gli organi giurisdizionali. 
Per questa ragione, i protocolli invocati dall'opponente non possono ritenersi vincolanti e, comunque, sovraordinati rispetto alle disposizioni legislative di riferimento. 
Questi protocolli dunque non possono sovrapporsi alla norma. 
Da un canto, si riferiscono a fori diversi; in secondo luogo, si tratta di accordi che pongono regole, rilevanti deontologicamente, a titolo di cortesia. 
Questo giudice ben può rideterminare il compenso dovuto all'avvocato. 
E' pur vero che parte opponente non ha svolto un conteggio specifico, indicando cioè una somma ### ritenuta dovuta. 
Tuttavia, ritiene questo giudice che, chiedendo di nulla pagare, in tale motivo di opposizione vi sia anche una domanda di pagare meno. Ciò in relazione al petitum. 
In relazione alla causa petendi, è pur vero che l'opposizione insiste su motivi diversi (mancanza assoluta di attività e modestia quantitativa, se non altro, dell'attività difensiva). 
La parte opponente ha dunque sottoposto a questo giudice anche un thema decidendum, relativo a migliore quantificazione del compenso. 
Infatti, ha indicato un valore, a suo avviso congruo, di € 630,00.  ### ha resistito in giudizio per il compenso di € 1.797,00, che deve dunque riferirsi, per le ragioni esposte, alla fase di decisione. 
Tale quantificazione è coerente con i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'attività penale (fase decisionale: € 1.418,00) che, seppur ridotti al 50%, comunque non supererebbero l'importo per il quale l'avvocato ha agito resistito in giudizio, limitatamente al quale rimane fermo il thema decidendum. 
Si rileva che il mancato opinamento dei compensi non è d'ostacolo all'accertamento del diritto di credito de quo agitur, ciò per espressa previsione di cui all'art. 636, comma 1, seconda parte, c.p.c., in base alla quale non è necessaria se la liquidazione è fatta secondo tariffe obbligatorie, fermo restando, poi, che è stata azionata la procedura monitoria. 
Il giudice dunque può rideterminare il compenso dovuto all'avv. ### Solo dovuta la fase decisoria, per quanto detto (non dovuta la fase di studio).  ### si è sostanzialmente associata alle conclusioni del P.M.; pertanto tale fase è liquidata vicino ai minimi pari ad € 709,00. 
In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 1288/2025 (R.G. n. 1287/2025) va revocato e, in accoglimento solo parziale della domanda della convenuta opposta, la sig.ra ### va condannata a pagare all'avv. ### la somma di € 709,00, cui va aggiunto il 15% per spese generali, il CPA e l'IVA (se dovuta), oltre interessi legali dal deposito del ricorso per ingiunzione. 
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, in base alla natura e al valore della controversia (determinato sulla somma attribuita alla parte vincitrice), all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate.  p.q.m.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezioni ed istanza disattese o assorbite, così provvede.  revoca il decreto ingiuntivo n. 1288/2025 (R.G. n. 1287/2025) emesso dal Giudice di pace ### in data ###; condanna l'opponente sig.ra ### a pagare all'opposta avv. ### la somma di € 709,00, cui va aggiunto il 15% per spese generali, il CPA e l'IVA (se dovuta), oltre interessi legali dal deposito del ricorso per ingiunzione; condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese del giudizio, liquidate in € 278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di pace dott.


causa n. 4468/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Lentulo

M
3

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 877/2024 del 25-07-2024

... prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BERGAMO Sez. monocratica del lavoro ###. 429 C.P.C. 
Il Giudice, dott.ssa ### all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 961/24 R.G. cui sono riunite le cause iscritte ai N. r.g. 996/24; r.g. 1008/24; r.g. 1043/24 promosse da ###### (Avv.ti I. ###, G. Rinaldi, W. Miceli, Zampieri) ### dell'### e del ### (dott.sse M. Albanese e G. Tabone) Repubblica Italiana Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso; ### ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del ### per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2018/19 al 2021/22 quanto all'### e per gli a.s.  2021/22 e 2023/23 quanto al ### I ricorrenti, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato negli a.s. dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2019/20 al 2023/24 quanto alla ### dal 2018/19 al 2021/22 quanto all'### e per gli a.s. 2021/22 e 2023/23 quanto al ### riferivano di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. 
I ricorrenti lamentavano quindi la violazione del principio di non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni. 
Si costituiva regolarmente in giudizio il Ministero dell'### resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.  ### negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.  ### riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.  ###, nell'eccepire la prescrizione quinquennale e nel contestare ulteriormente il diritto alla prestazione rispetto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 all'a.s. 2022/23 per la docente ### concludeva per il rigetto del ricorso. 
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati. 
La carta elettronica del docente, negata dal Ministero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (v. 
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso sostenendo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 che “il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M.  del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, per cui “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22).  ### di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss. l.  107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs.  165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento “pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.  1, comma 121, della l. n. 107/2015, che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 menziona i soli docenti di ruolo” (v. 
C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. E si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò pregiudicherebbe “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la ### del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato. 
In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “### del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Peraltro, nella situazione in esame, non è contestato che i ricorrenti siano attualmente inseriti nel sistema scolastico nei termini chiariti dalla Suprema Corte. 
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. 
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “### della carta” dispone quanto segue: “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.  ### di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. 
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### per l'anno scolastico successivo (ed in ogni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 caso, ogni anno scolastico la ### viene ricaricata dell'importo di € 500,00). 
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.  ###. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. 
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l.  124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (così, Cass. 29961/23). 
Tenuto conto delle annualità richieste, della data di decorrenza dei contratti e della data di ricezione delle diffide, nessuna prescrizione risulta maturata. 
Una precisazione va fatta per l'anno scolastico 2022/23 con riferimento alla docente ### poiché rispetto ad esso la normativa non esclude dal beneficio i docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile (art. 15 d.l. 69/23), prevedendo che in tal caso la carta sarebbe stata attribuita per via amministrativa, tant'è che il Ministero non contesta la sussistenza del diritto. 
Di conseguenza, rispetto a tale annualità, non essendovi stata lesione del principio di non discriminazione, fatto valere in questa sede ###deve far altro che presentare la richiesta della carta docente in via amministrativa, che è cosa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 diversa rispetto alla diffida stragiudiziale. 
Infatti, da una semplice consultazione del sito internet del Ministero dell'### si evince che per ottenere la carta docente è necessario registrarsi, ottenere le proprie credenziali e creare il “borsellino elettronico” ove vengono accreditati gli importi della cd. carta docente, ove spettanti, adempimento che evidentemente non è stato effettuato, pertanto il pagamento del beneficio avverrà all'esito dell'espletamento della procedura amministrativa. 
In conclusione, il Ministero dell'### e del ### va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico (riconosciuto in motivazione, con le effettuate precisazioni), bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione. 
Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/15. 
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il Ministero avrà facoltà di eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, l. 107/15. 
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione. 
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 69/24, quindi partendo da un compenso minimo di € 1.200,00, incrementato di € 200,00 per ogni ulteriore ricorrente.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 961/24 R.G. cui sono riunite le cause iscritte ai N. r.g. 996/24; r.g. 1008/24; r.g. 1043/24: 1) dichiara il diritto di ###### al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; 2) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l'ulteriore 50%. 
Bergamo, 24 luglio 2024 Il Giudice del ###.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/07/2024

causa n. 961/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertoncini Monica, Inzucchi Giuseppina

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4920/2021 del 23-02-2021

... assumendo la mescolanza di elementi di fatto e di diritto, l'assenza di indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, etc. 3.1. ### è certamente fondata quanto meno con riguardo al primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 74 disp.att. c.p.c., ult. co. art. 87, disp. att. e artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c. Si assume che il Tribunale abbia basato la sentenza su una serie di documenti che non erano stati regolarmente depositati e che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, avendo la ### solo tardivamente ottenuto di ricostruire il proprio fascicolo in spregio alle normative vigenti. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito della indicazione specifica degli atti fondanti ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non pone questa Corte in condizioni di esaminare la censura, essendosi omesso di indicare gli atti processuali nei quali i ricorrenti abbiano trattato la questione nei gradi di merito, nonché di indicare i verbali dai quali poter desumere la tardività della richiesta e perfino il fatto storico - negato da parte resistente - dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di parte. (leggi tutto)...

testo integrale

1980 ORDINANZA sul ricorso 25755-2018 proposto da: ##### 1 ### D'##### D'############## rappresentati e difesi dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in ### via ### 10, pec: a. Le 'CdaVVCCaliaJ - ricorrenti - contro ### (già ### BV), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ### LIMATOLA e ### ed elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dei medesimi in ### 257, pec: J*###:vac - controricorrente - avverso la sentenza n. 259/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella 2 camera di consiglio del 10/11/2020 dal ###. ### Considerato che: 1.11 Giudice di ### di ### con sentenza n. 338 del 2016, pronunciando su cause riunite proposte da vari soggetti titolari di utenze telefoniche ### nei confronti del gestore per i disservizi verificatisi nel Comune di ### e nella valle ### tra il 3 ed il 17 febbraio 2012 in conseguenza di fortissime nevicate abbattutesi sulla zona, con sentenza n. 16 del 24/6/2016, accolse le domande ritenendo che le interruzioni ingiustificate e senza preavviso costituissero fonte di responsabilità, in assenza di prova, da parte dell'operatore telefonico, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, danno che, a fronte di un evento costituito da un disservizio dovuto a fatto atmosferico eccezionale, si era concretizzato nel non essersi il gestore attivato tempestivamente per ripristinare il servizio. Il giudice riconobbe agli attori delle somme che liquidò in via equitativa.  ### propose appello rappresentando che il non esatto adempimento della prestazione era dipeso da impossibilità derivante da causa a sé non imputabile ed in particolare dalle reiterate e prolungate interruzioni dell'energia elettrica causate dalle eccezionali avverse condizioni atmosferiche dovute a nevicate abnormi.  2.11 Tribunale di Avellino, con sentenza n. 259 del 12/2/2018, ha accolto la tesi dell'appellante ritenendo esistente una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., dovuta ad eventi di forza maggiore talmente gravi da trovare ampio risalto nelle testate giornalistiche e nei mezzi di informazione e da richiedere l'intervento della ###. 
Tali eventi, connotati da imprevedibilità, eccezionalità e gravità, avevano interrotto il nesso eziologico tra l'evento ed il danno sofferto dalla clientela, anche alla luce della previsione contenuta nelle condizioni generali di contratto, 3 di una clausola di esonero da responsabilità del gestore per i casi in cui il servizio non fosse erogabile per motivi di forza maggiore. Anche l'espressa accettazione da parte degli utenti di tale clausola corroborava la tesi dell'esonero del gestore da responsabilità ai sensi dell'art. 1218 3.Avverso la sentenza, che ha altresì posto a carico degli utenti le spese del doppio grado, ### ed altri hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la ### con controricorso.  4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 C.p.C. 
Ritenuto che: 1. ### ritiene necessario esaminare prioritariamente una questione preliminare afferente alla validità della comunicazione di cancelleria -relativa alla presente adunanza - al legale difensore dei ricorrenti. Il difensore domiciliatario avvocato ### ha indicato nel ricorso il proprio codice fiscale ai sensi dell'art. 125 c.p.c., sicché si era domiciliata automaticamente nel proprio indirizzo di PEC figurante obbligatoriamente nel Reginde. Sicché, come era necessario a norma del combinato disposto dell'art. 366, ultimo comma, c.p.c. e 136, secondo comma, c.p.c., la Cancelleria ha proceduto all'individuazione della PEC dello stesso difensore nel Reginde (###) ed ha eseguito presso la relativa casella la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza. La comunicazione dell'avviso, tuttavia, è stata rifiutata dalla relativa casella di PEC dell'### (la ### ha attestato che la PEC è tornata sempre negativa) e la ### (peraltro dopo avere inutilmente tentato di telefonare allo studio dell'avvocato, con il risultato che il numero dava sempre occupato) ha proceduto ad eseguire la comunicazione a mezzo posta, ma essa è risultata tardiva, cioè si è perfezionata 1'8 ottobre 2020 e, dunque, senza l'osservanza del termine a difesa rispetto all'odierna adunanza. 
Ritiene il Collegio, peraltro, che detto ulteriore adempimento di cancelleria, di fronte al rifiuto della prima tempestiva comunicazione da parte della casella di 4 PEC del detto difensore, non risultava necessario, in quanto la comunicazione inviata e non andata a buon fine nella PEC del Reginde dell'### si deve ritenere non perfezionata per fatto imputabile al legale, inerente allo stato di detta casella di ### e dunque equivalente ad un rifiuto della stessa. 
A supporto di tale conclusione si pone la giurisprudenza di questa Corte relativa alla necessaria "non imputabilità" al difensore dell'esito negativo della comunicazione alla sua casella di PEC (si vedano: Cass., 6-3, n. 3164 dell'11/2/2020: "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la casella Pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi"; Cass., 6-5, n. 3965 del 18/2/2020: "la mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito"). 
La tardività della comunicazione a mezzo posta, dunque, non essendo dovuta tale ulteriore comunicazione è rimasta irrilevante.  ### rileva, inoltre, che nel ricorso l'### che non aveva indicato la propria ### ma, come s'è detto, aveva indicato il proprio codice fiscale, così rendendola individuabile nel Reginde, si era domiciliata in ### ed aveva inoltre, senza però indicare di volervisi domiciliare, espressamente dichiarato "per le comunicazioni i seguenti recapiti", facendo riferimento ad una PEC riferibile ad altro avvocato e ad un fax. Poiché detto avvocato, le cui generalità emergevano appunto solo dalla ### non risultava né in procura né come domiciliatario, il Collegio ritiene di doversi interrogare sul se l'unico difensore esercente in questa sede il ministero, cioè l'### abbia 5 inteso indicare come proprio domicilio la PEC di quell'altro difensore e, in caso di risposta positiva, sul se tale ipotetica domiciliazione si potesse ritenere idonea.  ### rileva che l'indicazione mancava e che, di fronte al chiaro tenore del già richiamato combinato disposto degli artt. 366, ultimo comma, e, soprattutto 136, secondo comma, là dove si fa riferimento alla trasmissione del biglietto di cancelleria relativo alle comunicazione "a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici", se quell'indicazione vi fosse stata sarebbe stata inefficace. 
Poiché l'ordinamento prevede che l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria avvenga automaticamente, cioè al di là della indicazione espressa della ### attraverso la ricerca nell'apposito registro, si deve ritenere che una domiciliazione presso PEC di un difensore diverso da quello che esercita il ministero difensivo possa avvenire solo se a tale difensore si attribuisca la qualifica di domiciliatario, mentre si deve escludere che il difensore esercente il patrocinio possa indicare per le comunicazioni la PEC di altro soggetto, pur esercente la professione di avvocato, senza qualificarlo come domiciliat ###sia indicato, come nel caso di specie, il conferimento della qualità di domiciliatario, sebbene agli effetti digitali, la mera indicazione di una PEC riferibile ad un avvocato diverso da quello esercente il patrocinio con la mera dichiarazione di voler ricevere ad essa le comunicazioni, si risolve in una sorta di legittimazione dell'unico difensore ad indicare una PEC diversa da quella a lui riferibile secondo gli appositi registri e ciò senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa ad una dichiarazione di domiciliazione.  ### ritiene, dunque, che nulla osti alla trattazione.  2.Parte resistente ha pregiudizialmente sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza o nullità della procura speciale per difetto dello ius postulandi assumendo che, pur risultando la procura speciale spillata all'originale del ricorso, non vi sarebbe traccia della suddetta procura nella 6 copia notificata del ricorso, non essendo sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della conformità della copia all'originale.  ### è infondata in quanto è da preferire l'orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione (Cass, L, n. 16540 del 19/7/2006)".  3. Parte resistente ha altresì sollevato un'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, 10 co.nn. 3, 4 e 6 c.p.c. assumendo la mescolanza di elementi di fatto e di diritto, l'assenza di indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, etc.  3.1. ### è certamente fondata quanto meno con riguardo al primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.  74 disp.att. c.p.c., ult. co. art. 87, disp. att. e artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c. Si assume che il Tribunale abbia basato la sentenza su una serie di documenti che non erano stati regolarmente depositati e che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, avendo la ### solo tardivamente ottenuto di ricostruire il proprio fascicolo in spregio alle normative vigenti. 
Il motivo è inammissibile per difetto del requisito della indicazione specifica degli atti fondanti ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non pone questa Corte in condizioni di esaminare la censura, essendosi omesso di indicare gli atti processuali nei quali i ricorrenti abbiano trattato la questione nei gradi di merito, nonché di indicare i verbali dai quali poter desumere la tardività della richiesta e perfino il fatto storico - negato da parte resistente - dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di parte.  7 4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 2697 c.c. assumendo che la sentenza impugnata abbia illegittimamente ritenuto esistente la causa di forza maggiore anziché argomentare nel senso, dai ricorrenti auspicato, dell'inconfigurabilità di una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione non potendo una nevicata in zona montana costituire, in pieno inverno, un evento atmosferico eccezionale. Nel caso di specie l'impossibilità assoluta della prestazione non sarebbe stata dimostrata dalla ### e l'effetto estintivo dell'obbligazione avrebbe dovuto coincidere con un fatto totalmente estraneo alla sfera di controllo dell'operatore. Il Tribunale non avrebbe neppure ottemperato al principio di riparto dell'onere probatorio perché avrebbe automaticamente desunto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dalla eccezionale nevicata verificatasi nella valle.  5. Con il terzo motivo di ricorso - omessa pronunzia e violazione degli articoli 1218, 1710, 1176 c.c. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - i ricorrenti censurano la sentenza per non aver motivato sulla diligenza o meno della condotta tenuta dall'operatore telefonico nel momento in cui venne a conoscenza dell'interruzione. Assumono che l'operatore, una volta venuto a conoscenza dell'evento interruttivo, avrebbe dovuto comunicare tempestivamente al cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione adottando provvedimenti atti a contenere i danni.  6. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili in quanto volti a sollecitare questa Corte ad un riesame dei fatti e delle prove e perché non correlati alla ratio decidendi. ### sentenza ha, infatti, ragionato facendo riferimento all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, alla diligenza tenuta dall'operatore e al factum principis che ha impedito il pieno ripristino di un servizio comunque erogato anche in situazione emergenziale, sia pur in modo non ottimale. 
I ricorrenti, anziché aggredire adeguatamente la ratio decidendi, si limitano a sostenere che il Tribunale abbia errato nel non presumere la colpa 8 dell'operatore come argomentato da questa Corte con sentenza Cass., 3 11914 del 10/6/2016, con la quale si è affermato che, in relazione ai rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, i doveri di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto impongono all'impresa esercente servizi di telefonia di comunicare tempestivamente al proprio cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni. 
La sentenza impugnata, come si è illustrato, ha dato atto della presenza di una causa di forza maggiore e dell'assenza di colpa in capo all'operatore telefonico che, pur sorpreso da un evento eccezionale, fece in modo di garantire nei limiti del possibile il funzionamento del servizio. Questa specifica ratio decidendi non è espressamente impugnata sicché da ciò si trae conferma della inammissibilità del motivo.  6. Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt.  1226 e 2059 c.c. e 112 c.p.c. - i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha ritenuto i danni neppure provati nell'an e nel quantum assumendo che la quantificazione avrebbe dovuto essere compiuta, come fatto dal giudice di / prime cure, sulla base di presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza. t 5.1 Il motivo resta assorbito per la sorte dei precedenti e comunque sarebbe stato, se scrutinabile, infondato in quanto, sia per il danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale, l'attore avrebbe dovuto fornire ed allegare la prova degli elementi costitutivi del medesimo e cioè sia del danno sia del nesso causale, non potendosi ovviare a tale onere né nel caso di liquidazione equitativa (Cass., 26/2/2003 n. 2874) né nel caso specifico del contratto di utenza telefonica rispetto al quale la giurisprudenza di questa Corte ha già richiesto in modo espresso la prova del danno, non potendo, dall'esistenza e dall'entità del disservizio, trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile (Cass., 3, n.27609 del 29/10/2019).  6. ### rileva, inoltre, che il presente ricorso presenta la medesima struttura di altro ricorso proposto dallo stesso difensore e deciso con 9 l'ordinanza n. ### del 2018, sostanzialmente con considerazioni non dissimili da quelle che qui si sono enunciate.  7. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. "raddoppio" del contributo unificato, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 °h. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale) a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del 10/11/2020 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Moscarini Anna

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