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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2940/2024 del 27-06-2024

... sul punto, che: «…non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. ### nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé: allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile. ### parte, che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione sul conto emerge con evidenza dal seguente (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: - dr.ssa ### D'### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr.ssa ### - ### - ha deliberato di pronunziare la presente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1991/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola, I Sezione Civile n. 544/2018 pubblicata il 13 marzo 2018, vertente TRA la ### S.p.A. (codice fiscale ###1), (incorporante, a seguito di fusione, la ### di ### S.p.A.), elettivamente domiciliata in Napoli ###, alla ### da ### n. 45, presso lo studio dell'avv.  ### de ### (codice fiscale #####), che la rappresenta e difende in virtù della procura generale alle liti, a ministero del notaio ### del 29 ottobre 2010, rep.  115840, racc. N. ### appellante E ### (codice fiscale ##### T), elettivamente domiciliato in Napoli ###, alla ### di ### n. 263, presso lo studio dell'avv. ### (codice fiscale ##### V), che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.1. Si premette che in data 19 luglio 1989, ### accendeva presso la ### di ### S.p.A.., filiale di ### il c/c ###, in cui, immediatamente, trovava regolamento, anche quanto all'addebito delle competenze, una linea di credito sotto la forma di apertura di credito. 
Dal 7 marzo 1992 la banca gli accordava anche una seconda linea di finanziamento, questa organizzata come sconto cambiario, anch'essa regolata sul c/c di corrispondenza ### quanto all'addebito delle competenze. 
Sino al 31 marzo 1993 le competenze relative alle operazioni di sconto furono descritte in estratto conto come «spese», mentre dall'1 aprile 1993 la descrizione fu «competenze di sconto». 
Dall'1 aprile 1993, per unilaterale iniziativa della banca, il c/c ###, senza subire soluzione di continuità o vicenda novativa, fu distinto con n. 1060830; la numerazione rimase invariata sino al 31 dicembre 2008, data in cui, per nuova iniziativa della banca e ancora senza subire soluzione di continuità o vicenda novativa, il rapporto fu distinto con ###1. 
Gli archivi della banca, interrogati in data 27 luglio 2009, esponevano che il c/c ###1 era ancora in essere e versava in condizione di saldo debitore per € 82.770,83. 
I.2.Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2009, ### conveniva in giudizio la ### di ### S.p.A. (che, per effetto di varie vicende, descritte in citazione, era subentrata nella proprietà e nell'esercizio del ramo di azienda di cui erano parte i su indicati rapporti) deducendo che: -con riguardo al c/c di corrispondenza, acceso in data anteriore all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (il 19 luglio 1989) e alle linee di finanziamento che in esso avevano trovato regolamento (operazioni di sconto cambiario intervenute sino al 9 luglio 1992 e apertura di credito), l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo: 1. alla misura ultra legale degli interessi ad esso addebitati; 2. alla misura inferiore a quella legale degli interessi ad esso spettanti; 3. all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto; 4. all'addebitabilità delle spese bancarie; 5. alla disapplicabilità del principio dispositivo della valuta effettiva; 6. alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito di esso correntista; - mentre, con riguardo alle operazioni di sconto cambiario successive al 9 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria), la nullità totale, per difetto di forma scritta, dei singoli contratti di sconto cambiario, ovvero, in subordine, la nullità parziale dei detti contratti per omessa indicazione del disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in ulteriore subordine, la nullità parziale dei contratti per avvenuta determinazione del disciplinare economico mercé rinvio agli usi.   Ed aggiungeva che, per l'intero corso delle relazioni commerciali, gli enti bancari succedutisi nella titolarità del rapporto: - avevano addebitato gli interessi a un tasso ultralegale mai convenuto per iscritto e sempre superiore anche a quello previsto dalla L. 154/'92 e dal D.Lgs. 385/93; - avevano accreditato gli interessi in misura sempre inferiore a quella legale, nonché a quella prevista dalla L. 154/'92 e dal D.Lgs. 385/'93; - avevano addebitato le spese (di gestione e/o tenuta conto) e le commissioni (di massimo scoperto e per la lavorazione effetti) quantunque mai convenuti, tampoco per iscritto, e non pubblicizzati all'interno dei locali dell'### -avevano antergato i giorni valuta favorevoli alla banca e postergato i giorni valuta favorevoli ad esso correntista; - avevano sottoposto a trimestrale capitalizzazione le competenze a debito di esso correntista (cfr. pag. 1 -26 dell'atto di citazione di primo grado). 
Tanto premesso, l'attore assumendo che “la rielaborazione del c/c ###1 dal sorgere del rapporto al 27/8/2009 compiuta con elisione / correzione delle illegittimità in alto evidenziate, avrebbe indicato che, al 27/7/2009, esso correntista non era debitore della banca delle somme esposte a suo debito dalle scritture del c/c (€ 82.770,83), risultando invece un saldo effettivo attivo per € 110 mila ovvero, per quella diversa somma, maggiore o minore” ritenuta di giustizia, domandava all'adito Tribunale di: A) “con riferimento al conto corrente n. ###1 [già n. 1060830 e già n. ###], ed alle linee di finanziamento che in esso hanno trovato regolamento, per le causali in atto indicate che qui si abbiano per ripetute e trascritte, accertare e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito del correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito del correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito del correntista, all'addebitabilità delle spese di gestione conto ed alla disapplicazione del principio dispositivo della valuta effettiva”; B) “per l'effetto, accertare e dichiarare che tutti gli ### succedutisi nella titolarità del rapporto, con riferimento alle esposizioni scritturate nel conto corrente n. ###1 [già 1060830 e già n. ###], non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, ed in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, avevano obbligo di accreditare gli interessi spettanti al correntista in misura pari a quella legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni di massimo scoperto, non avevano diritto di addebitare spese, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze passive, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva”; C) “in ogni caso, con riferimento a tutte le operazioni di sconto cambiario registrate sul conto corrente n. ###1 [già n. 1060830 e già n. ###] a far data dallo 09.07.1992, accertare e dichiarare la nullità totale - per difetto di forma scritta - ovvero la nullità parziale - per omessa indicazione del disciplinare economico che sarebbe stato applicato ovvero, ed, in subordine, per sua determinazione mercè rinvio agli usi di piazza dei contratti costitutivi di tutte le singole operazioni di sconto cambiario in esso registrate”; D)”per l'effetto, accertare e dichiarare che gli ### succedutisi nella titolarità della relazioni commerciali in argomento non avevano diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, ed in subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, non avevano diritto di addebitare commissioni e spese, non avevano diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito, avevano l'obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori in base al principio dispositivo della valuta effettiva”; I. per effetto delle statuizioni di cui ai capi I e II, rideterminato il saldo del conto corrente n. ###1 [già n. 1060830 e già n. ###] dal dì dell'impianto al 27.07.2009, effettuato il ricalcolo secondo quanto in atto indicato anche attraverso la rideterminazione delle competenze contabilizzate ed addebitate in conto per commissioni, spese ed interessi relative alle operazioni di sconto cambiario [e così: 1. mercè omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione delle competenze a debito; 2. mercè omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto; 3. mercè omissione dell'addebito delle spese; 4. mercè omissione dell'addebito delle commissioni per la lavorazione degli effetti accolti allo sconto; 5. mercè addebito degli interessi a carico del sig.  ### al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali; 6. mercè accredito degli interessi a favore del sig. ### al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali; 7. mercè computo dei numeri debitori e creditori secondo il principio della valuta effettiva], accertare e dichiarare che, al 27.07.2009, il sig. ### era creditore della ### di ### S.p.A. di € 110.000, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'###mo Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia; per l'effetto condannare la ### di ### S.p.A. a pagare nelle mani del sig. ### la su indicata somma di euro 110.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'###mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre gli accessori infra indicati: a. interessi corrispettivi dal 27.07.2009 al dì della notifica del presente atto; b. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento; c.  capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale; d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza di parte attrice alla categoria economica socialmente significativa dei ‘creditori imprenditori' e che, ad esso, il denaro costa non meno del 10 % in ragione di anno; II.condannare la ### di ### S.p.A. alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali ed accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone” (cfr. pag.  26-29 dell'atto di citazione di primo grado).
I.3. ### di ### S.p.A. si costituiva eccependo la nullità della citazione, la prescrizione e l'infondatezza delle domande; a tal riguardo, deduceva l'esistenza di contratti scritti, che indicava esser validamente regolatori dei rapporti, e depositava documenti. 
I.4. Il Tribunale disponeva una CTU contabile, cui seguiva una relazione integrativa (depositata il 10 giugno 2014), nella quale il consulente così concludeva: - rideterminando i rapporti con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, con esclusione della capitalizzazione e con applicazione degli interessi al tasso legale codicistico sino al 9/7/1992 e, da quel dì, al tasso b.o.t. ex art. 5 L. 154/'92 ed ex art. 117, co. 7, D.Lgs.  385/'93, “il saldo della relazione commerciale chiude con un credito del ### verso la banca: a. di € 2.234,75 tenendo conto della prescrizione senza distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e quindi rideterminando il rapporto dal 12/8/1999 al 30/6/2009 (cfr. pag. 7 della relazione peritale: € 74.398,39 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 2.234,75 saldo effettivo attivo al 30/6/2009); b. di € 39.201,65 senza tener conto della prescrizione e quindi rideterminando il rapporto dal 19/7/1989 al 30/6/2009 (cfr. pag. 5 della relazione peritale: €111.365,29 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 39.201,65 saldo effettivo attivo al 30/6/2009)”.   I.5. All'udienza del 23 settembre 2014, parte attrice impugnava l'elaborato peritale: in particolare, criticava il trattamento riservato alle competenze di sconto, che, nella ricostruzione peritale, erano state addebitate nella medesima misura rilevabile dagli estratti conto e non erano state sottratte a capitalizzazione trimestrale. All'uopo, stigmatizzava che gli addebiti per spese e commissioni per la lavorazione degli effetti accolti allo sconto erano da escludere; che gli interessi, ove rideterminabili, erano da applicare al tasso legale codicistico ovvero, in subordine, al tasso fissato dagli artt. 5 L. 154/92 e 117 D.Lgs. 385/93; mentre erano da escludere in caso di impossibilità di ricondizionamento; che la base di computo degli interessi andava determinata applicando il principio dispositivo della valuta effettiva; che tutte le competenze di sconto andavano sottratte a capitalizzazione.   I.6.Il Tribunale convocava il C.t.U. per chiarimenti e, all'udienza del 19 febbraio 2015, lo incaricava di rideterminare lo stato del c/c tenendo conto dei rilievi di parte attrice. Il C.t.u.  depositava l'integrazione il 9 luglio 2015, in cui così concludeva: - “rideterminando i rapporti con esclusione degli addebiti per spese e commissioni, incluse quelle per la lavorazione degli effetti accolti allo sconto, applicando gli interessi, inclusi quelli per le operazioni di sconto, al tasso legale codicistico sino al 9/7/1992 e da quel dì, al tasso fissato dall'art. 5 della Legge 154/92 e dall'art. 117 del D.Lgs. 385/93, applicando il principio dispositivo della valuta effettiva, escludendo la capitalizzazione, la relazione commerciale espone alla data del 30/6/2009 un credito del ### verso la banca: c. di € 55.550,26 tenendo conto della prescrizione e senza operare alcuna distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e quindi rideterminando il rapporto dal 12/8/1999 al 30/6/2009 (cfr. pag. 3 della relazione peritale: € 127.713,90 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 55.550,26 saldo effettivo attivo al 30/6/2009)1; d. di € 181.197,79 senza tener conto della prescrizione e quindi rideterminando il rapporto dal 19/7/1989 al 30/6/2009 (cfr. pag. 3 della relazione peritale: € 253.361,42 differenza a favore del correntista - € 72.163,64 saldo finale ### al 30/6/2009 = € 181.197,79 saldo effettivo attivo al 30/6/2009)”. 
I.7.All'udienza del 14 novembre 2017, precisate le conclusioni, la causa era introitata in decisione. 
Con sentenza n. 544/ 2018 con cui il Tribunale di ### così provvedeva: a) “accerta e dichiara che, nel corso del rapporto di conto corrente n. ###1 (già n. 1060830 e già n. ###), la banca ha addebitato interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 1284 c.c., nonché commissioni, spese e valute non validamente pattuite”; b) “accerta e dichiara che la banca ha addebitato sul conto corrente n. ###1 (già n. 1060830 e già n. ###), intrattenuto con ### maggiori competenze non dovute e che alla data del 30.06.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di € 253.361,422; c) “rigetta le ulteriori domande, di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni, proposte dall'attore”; d) “condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 8.964,25 di cui €. 1.169,25 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”; e) “pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di CTU” (cfr. pag. 11 della sentenza).   II.1. Avverso detta sentenza - con atto notificato il 4 aprile 2018- l'### S.p. A.(incorporante, tra le altre, la ### di ### S.p.A.), promuoveva appello, chiedendo alla adita Corte di volere: 1.“In riforma dell'impugnata sentenza (sent. n. 544-2018; ### RGN 7026-2009) dichiarare la prescrizione decennale ritualmente eccepita da ### (già ### di ### nel giudizio di primo grado delle rimesse solutorie eseguite dall'appellato sul conto corrente numero 400401601 (già 1060830 ed in precedenza n. ###)”;.   2. “All'esito dichiarare che il suddetto conto corrente (numero 400401601), alla data del 30.06.2009, presentava un saldo a credito dell'appellato correntista nella misura di euro 7.781,06”; 3.”Condannare la controparte appellata al pagamento, in favore di ### delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello). 
II.2. Con comparsa del 25 luglio 2018, si costituiva ### il quale deduceva l'infondatezza del primo motivo di appello, in tema di “eccezione di prescrizione”, e la parziale fondatezza del secondo motivo in tema di “errata valutazione delel risultanze peritali”,. Pertanto così concludeva: - “in parziale adesione all'avverso appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che alla data del 30 giugno 2009 il saldo del conto corrente ###1 era a credito del correntista per l'importo di €uro 181.197,79 con conferma di tutte le altre decisioni e di tutte le rationes decidendi contenute nella gravata sentenza”; - “respingere ogni altra ragione dell'avverso appello, perché infondata quando non inammissibile”; - “condannare la ### s.p.a. alla refusione delle spese e dei compensi legali relativi a questo grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.   II.3. Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 22 febbraio 2024, svolta con modalità cartolare, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni ex art.  190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, che è venuto a scadere il 13 maggio 2024. 
La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.### di ### all'esito della espletata CTU contabile e delle successive relazioni a chiarimenti, respinta la domanda di ripetizione dell'indebito (trattandosi di un rapporto di conto corrente affidato ancora aperto) ha accolto in parte la domanda proposta da ### nei confronti della ### di ### S.p.A. di accertamento del saldo, osservando che: - l'eccezione di nullità della citazione è infondata perchè l'attore ha indicato espressamente le condotte all'origine della domanda; anche le analitiche e puntuali difese svolte dalla convenuta dimostrano che non v'è stata violazione del contraddittorio e/o del diritto di difesa; - l'eccezione di prescrizione (della domanda di accertamento del saldo e di rettifica) è infondata perchè quando, come nella fattispecie in esame, non è contestata l'esistenza del contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta; sicché, spettava alla banca, che ha eccepito la prescrizione, allegare e provare le rimesse, aventi, invece, natura solutoria; nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale; - in relazione al rapporto bancario oggetto di lite, sorto in epoca antecedente all'anno 1992, il tasso di interesse da applicare, stante l'assenza di contratto scritto e, dunque, di valida convenzione di interessi superiori al limite legale, resta esclusivamente quello codicistico; - stante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/'99, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può applicarsi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'anno 2000; la capitalizzazione è stata illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della ### del 9/2/2000, perché manca la prova di una specifica pattuizione con condizione di reciprocità; nel descritto scenario, non è applicabile al rapporto alcuna capitalizzazione né infrannuale né annuale; - anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto è stata illegittima; a tacer d'altro, la commissione di massimo scoperto non risulta in alcun modo convenuta tra le parti; - anche per le operazioni di sconto regolate nel conto corrente è riscontrabile la mancanza di qualsivoglia pattuizione tra le parti circa l'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni e spese, di capitalizzazione e di deroga al principio dispositivo della valuta effettiva; talchè le competenze di sconto sono state correttamente rielaborate dal C.t.u. ricalcolando gli interessi al tasso legale e eliminando gli addebiti per capitalizzazione, spese, commissioni e valute; - «pertanto, alla luce dei principi e delle considerazioni dinanzi svolte, -e, quindi, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per tutta la durata dei rapporti, senza applicazione di alcuna capitalizzazione, senza computare gli importi addebitati a titolo di ### applicando gli interessi al tasso legale, può accertarsi, in accoglimento della domanda sul punto formulata da parte attrice, che il conto corrente ###01, presenta, alla data del 30.06.2009, un saldo a credito del correntista pari ad € 253.361,42»; - la domanda di risarcimento del danno non va accolta, perché è stata formulata in modo generico e non è stata dimostrata la ricorrenza di alcun danno a carico dell'attore.  2.Con il primo motivo di appello - rubricato “illogica e contraddittoria motivazione, ingiusta ed irragionevole e reiezione dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata da ### S.p.A.” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello)- la ### S.p.A. (nella quale è stata fusa per incorporazione anche la ### di ### S.p.A) si duole che il ### pur avendo accolto le domande di parte attrice solo parzialmente (nella specie, ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito ed accolto la domanda di accertamento del saldo) comunque abbia respinto l'eccezione di prescrizione da essa opposta “ritenendola infondata per mancata allegazione di quelle rimesse solutorie che tuttavia erano state individuate nello stesso elaborato peritale” (cfr. pag.  12 dell'atto di appello) ovvero “reputandola infondata attribuendo a tutte le rimesse indagate la natura ripristinatoria” e ciò facendo errata applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte secondo il quale “ l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte che ne abbia allegato il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (...) non si vede, dunque, per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dall'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare) quando nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata” (cfr. pag.. 13 dell'atto di appello), cioè “si deve escludere che la banca convenuta in ripetizione fosse onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie, e dunque dell'indicazione degli importi con cui la società correntista avesse provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite dell'affidamento” (cfr. pag. 14 del citato atto di appello).   Di contro, deduce l'appellante l'assoluta validità e fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale opposta in quanto “sollevando la prescrizione decennale del diritto vantato dall'attore l'### (...) aveva opposto nella comparsa di costituzione, il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare, con formale manifestazione della volontà di avvalersene, senza avere alcun obbligo di descrivere analiticamente le rimesse ovvero le poste contabili prescritte , stante l'assenza di un corrispondete onere a carico dell'istante” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello).   Il motivo va respinto per le ragioni di seguito esposte.  2.1. Premesso che ove il rapporto bancario sia ancora in essere (conto corrente assistito da un apertura di credito) il correntista non può proporre azione di ripetizione dell'indebito ma potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti contra legem si basano ed accertare l'effettivo saldo di conto corrente, come depurato da tutti gli addebiti illegittimi, e l'importo complessivo di essi, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di reddito nei limiti del fido accordatogli, nel caso in esame, il Giudice, in linea con l'opinione consolidata della Suprema Corte sul tema, correttamente ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito del ### perchè “di pagamento ### potrà parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compreso interessi non dovuti e , perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” : evenienza, quest'ultima, non in essere alla data di introduzione del presente giudizio. 
Ha invece ha accolto la domanda di rideterminazione del saldo effettivo al netto delle appostazioni illegittime operate a vario titolo dalla banca ad una certa data. 
Invero, la circostanza che il correntista non possa conseguire la restituzione dei pagamenti indebiti per i quali è decorso l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. non incide sull'accertamento del reale saldo del conto corrente, che deve in ogni caso compiersi senza alcun limite temporale, stante l'imprescrittibilità dell'azione di nullità sancita dall'art. 1422 c.c., mediante l'eliminazione, sulla scorta della documentazione prodotta, di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca in virtù di clausole nulle, dall'inizio alla fine del rapporto. 
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza 3858/21, ha avuto modo di chiarire, sul punto, che: «…non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. ### nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé: allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile. ### parte, che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa annotazione sul conto emerge con evidenza dal seguente passaggio della… sentenza delle ### di questa Corte n. 24418/2010…, che non ha inteso affermare nulla di diverso: ”…il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso…“. È evidente quindi che, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto. Tale conclusione è anche conforme con quanto affermato dalla ### nella sentenza n. 78 del 2012, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della L. 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 61 (di conv. del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225). In particolare, la Corte Costituzionale, al punto 12, nell'interrogarsi sul significato della norma censurata che, con riguardo alle operazioni bancarie in conto corrente, aveva individuato, con effetto retroattivo, il dies a quo della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa, ha così osservato: ”In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perchè il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità -con azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.)- del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto…“. In conclusione, proprio perchè la rettifica di una annotazione in conto corrente non è un diritto a se stante, ma soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito dell'esercizio di un diritto (azione finalizzata ad accertare l'illegittimità del titolo su cui l'annotazione si fondava), oltre ad essere infondata la pretesa della banca di ottenere la prescrizione di un ”diritto alla rettifica“, è, altresì, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla banca, parimenti erroneamente impostata sulla costruzione della rettifica delle partite incluse nel conto corrente bancario quale diritto a sé stante soggetto ad un termine di prescrizione». 
Nondimeno va rilevato che, secondo gli ultimi arresti della Cassazione: “In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (cfr. Cass. n. 9756/2024). 
In tale caso però, secondo la citata pronuncia, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, e dunque affidato, incombe sulla banca convenuta, anzitutto l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'effettuazione da parte del cliente di rimesse a copertura di un passivo eccedente il limite dell'affidamento, come tali aventi natura solutoria. 
In altre parole in condizioni di conto corrente affidato con apertura di credito, la banca convenuta che eccepisce la prescrizione è tenuta ad indicare, seppure in via generica, che esistono rimesse solutorie, ad affermarne l'esistenza, anche se non è tenuta ad indicarle singolarmente. Tale allegazione è richiesta dal principio dispositivo che informa il processo civile, perchè la consulenza anche quando percipiente deve pur sempre fondare sui fatti dedotti dalla parte. 
Di contro, nella specie, il ### ha provato documentalmente l'esistenza di un contratto di apertura di credito per sè idoneo a qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, mentre la banca non ha neppure, genericamente, eccepito o richiesto di provare che nel corso del rapporto affidato con apertura di credito la correntista avesse utilizzato in maniera irregolare il conto sconfinando dalla facilitazione creditizia, ovvero non ha mai allegato una condizione di sconfino. 
Pertanto, sul punto (laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca dell'azione di restituzione “non avendo quest'ultima soddisfatto l'onere probatorio si di essa gravante”) la decisione impugnata va confermata.   3.Col secondo motivorubricato “errata valutazione delle risultanze probatorie con particolare riferimento alla CTU contabile” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello) -la ### S.p.A.  lamenta che: a) la sentenza abbia accertato l'esistenza di un saldo a credito del correntista alla data del 30 giugno 2009 per € 127.713,90 ( con applicazione dei termini di prescrizione decennale relativamente al periodo 12.08.1999 al 30.06.2009) e per € 253.361,42 ( senza prescrizione decennale relativamente all' al 30.06.2009), sommando erroneamente il saldo finale ricostruito (saldo ricalcolato rispettivamente di € 7.781,76 e € 181.197,79) al saldo finale banca ( rispettivamente di € 72.163,64). All'opposto, assume che “l'importo costituente il saldo negativo per il correntista a quella data (30.06.2009) ammontante ad euro 72.163,64 non poteva in alcun modo essere sommato alle già eseguite rideterminazioni dello stesso saldo (con prescrizione decennale e senza prescrizione decennale” (cfr. pag.  17 dell'atto di appello). Pertanto il Giudice avrebbe dovuto porre “nel ragionamento decisorio il saldo del conto corrente rideterminato dal consulente al netto dell'esposizione contabile al 30.06.2009, pari ad euro 72.163,64, nella duplice ipotesi di calcolo (quindi euro 7.781,06 con prescrizione decennale ed euro 181.197,79 senza prescrizione decennale)” (cfr. pag. 17 -18 dell'atto di appello); b)con riguardo alle competenze di sconto, che il C.t.U., «anziché procedere al ricalcolo come ordinato dal giudice in ordine alle sole operazioni testimoniate dai documenti acquisiti nel fascicolo processuale, eseguiva l'indistinta rideterminazione di tutte le operazioni di sconto, estendendo il ricalcolo finanche a quelle operazioni prive di necessario supporto documentale», radiando, con riguardo ad alcune di esse, tutti gli interessi, che, dunque, non applicava nemmeno al tasso legale; talchè il ### «omettendo gravemente di rilevare il macroscopico errore di calcolo, …» aveva «sostanzialmente riconosciuto addirittura la gratuità delle operazioni di sconto»; c) «così decidendo» il Giudice era «incorso finanche nella violazione del principio previsto dall'art. 112 cpc, posto che la controparte … aveva reclamato unicamente la restituzione delle competenze di sconto ultralegali (in quanto non pattuite nella forma scritta di cui all'art. 117 TUB) e giammai la restituzione di tutti gli oneri di sconto medio tempore addebitati». 
I rilievi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 
Va respinto il rilievo sub b) perchè: 1) difetta di specificità, in quanto la ### S.p.A. ha mancato di indicare quali operazioni di sconto, tra le molteplici dedotte in giudizio e rielaborate dal C.t.u. (oltre 150), furono caratterizzate dalla totale radiazione degli interessi oggetto di censura; 2) è infondato, in quanto le competenze di sconto furono rielaborate dal C.T.U., a seguito di incarico integrativo del 19 febbraio 2015, nella relazione peritale dell'8/7/2015 (alla cui bozza dell'11 giugno 2015, peraltro ### di ### s.p.a. non presentò osservazioni), in cui l'ausiliario ha dato atto di aver sostituito il tasso legale ai tassi ultralegali addebitati negli estratti conto (cfr. pag. 2 della relazione depositata l' 8 luglio 2015: «la scrivente CTU ha individuato gli effetti accolti allo sconto, ha eliminato gli addebiti per spese e commissioni per la lavorazione degli stessi, ha ricalcolato gli interessi al tasso legale utilizzando come base di computo quello della valuta effettiva e li ha sottratti al processo di capitalizzazione»). 
In realtà, le commissioni per la lavorazione degli effetti, sono state eliminate, gli interessi, invece, sono stati riaddebitati dal C.T.U. al tasso legale sulla scorta della valuta effettiva e senza capitalizzazione. 
Va respinto il rilievo sub c) perchè il Giudice non ha violato, né nella forma né nella sostanza, il principio che vuole corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Non nella forma, perché il Giudice ha statuito che le competenze di sconto andavano rielaborate «ricalcolando gli interessi al tasso legale» (cfr. pag. 10 della sentenza) neppure nella sostanza, perché il C.t.u., nell'eseguire i calcoli, si è attenuto al criterio della rideterminazione degli interessi al tasso legale codicistico, e ciò in accoglimento della domanda proposte dal ### nell'atto di citazione di primo grado; Va invece accolto, perchè fondato, il rilievo sub a) Effettivamente, il ### ha accertato l'esistenza di un saldo a credito del correntista di € 253.361,42 alla data del 30 giugno 2009, laddove, invece, la relazione peritale dell'8 luglio 2015, alla stregua dei criteri di calcolo individuati nella sentenza - senza prescrizione, senza applicazione di alcuna capitalizzazione, senza … ### applicando gli interessi al tasso legale - lo riportava come pari + € 181.197,78. 
Del resto anche la difesa dell'appellato , nella comparsa conclusionale depositata in primo grado aveva indicato che la ### di ### S.p.A. dovesse essere condannata al pagamento in favore del ### di € 181.197,79 oltre compensi legali e accessori indicati in citazione e non della diversa e maggiore somma poi riportata in sentenza dal primo Giudice. 
Per tale ragione, la decisione va sul punto emendata. 
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla ### S.p.A. e in parziale riforma della sentenza appellata, si accerta che il conto corrente 400401601 alla data del 30 giugno 2009 presentava un saldo a credito di ### di € 181.197,78 4.Il parziale accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza appellata impongono una rinnovata liquidazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi, atteso che: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. N. 1775/ 2017). 
Dette spese seguono la soccombenza e e pertanto vanno poste a carico della banca e liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa ( da ragguagliare nella specie al decisum quindi allo scaglione di valori compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) della natura dell'affare delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.  PQM definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ### S.p.A. (incorporante la ### di ### S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore - con citazione notificata il 4 aprile 2018 nei confronti di ### avverso la sentenza pronunziata dal ### di ### I Sezione Civile, n. 544/2018 pubblicata il 13 marzo 2018, così decide: A) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, accerta che il c/c n. ###1 presso la ### di ### S.p.A, filiale di ### (ora ### S.p.A.), intestato a ### alla data del 30 giugno 2009 presentava un saldo a credito del correntista di € 181.197,79; B) condanna la ### S.p.A a pagare in favore di ### - con distrazione all'avv. ### le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; C) pone definitivamente a carico della ### S.p.A. le spese della CTU espletata in primo grado. 
Così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.  ### estensore Il Presidente dr.ssa ### dr.ssa ### D'### 

causa n. 1991/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Marielda, D'Ambrosio Aurelia

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 782/2024 del 12-06-2024

... dell'azione esecutiva avuto riguardo al diritto di usufrutto sull'immobile alienato, trattandosi di diritto destinato ad estinguersi con la morte del titolare e quindi, già per questo, difficilmente assoggettabile ad esecuzione forzata. Aggiungeva che non poteva ritenersi dimostrata la capienza del patrimonio residuo, anche tenuto conto della complessiva posizione debitoria del disponente, desumibile pure dall'avvio della procedura di liquidazione. Con riferimento al profilo soggettivo evidenziava che il requisito della scientia damni in capo all'alienante era desumibile dal fatto che l'atto era stato concluso successivamente alla notifica del titolo giudiziale fonte del diritto, mentre la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'acquirente poteva ricavarsi dalla sussistenza dello (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai Magistrati Dott.ssa ###ssa ### rel. est.  #### emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 483/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art.  127 ter C.P.C., del giorno 7.05.2024, vertente TRA ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in ### P.zza Porta Caldari n. 26 nonché presso l' indirizzo di posta elettronica certificata ### in forza di procura allegata al fascicolo telematico. 
APPELLANTI E ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in #### n. 4/a, in forza di procura in calce all'atto introduttivo di primo grado. 
APPELLATA NONCHE' AVV.  ### nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione del sig. ### giusta nomina conferita, con provvedimento di apertura della procedura di liquidazione n. 6/2021 del Tribunale di Lanciano del 27.10.2021, con domicilio eletto in #### alla ### 41, presso e nello studio dell'avv. ### del foro di ### che la rappresenta e difende in forza di mandato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in forza dell'autorizzazione ricevuta dal Giudice del Tribunale di ### APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 103/2023 del Tribunale di ### pubblicata il ###- azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Conclusioni delle parti: Per gli appellanti: “Voglia l'adita Corte d'Appello di L'### contrariis reiectis: -In via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda svolta dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado, siccome nulla, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto; -in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore, che si dichiara antistatatio.” Per l'appellata ### “-dichiarare improcedibile e/o inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai signori ### e ### per tutti i motivi ex ante rappresentati, in riferimento alla sentenza n. 103/2023 nell'ambito del procedimento n. 518/2019 RG emessa dal Tribunale di ### confermando, per l'effetto, in toto la sentenza di primo grado anche nella parte in cui veniva stabilita la condanna delle spese e competenze di lite in favore della ###ra ### e carico degli odierni appellanti.  -in ogni caso con vittoria e compensi di entrambi i due gradi del giudizio, oltre accessori di legge e successive occorrende, da distrarsi in favore del deducente procuratore, che si dichiara antistatario”. 
Per l'appellato liquidatore della liquidazione del patrimonio di ### “a) rigettare l'appello proposto da ### e ### con atto di citazione notificato in data 27 aprile 2023, b) rigettare ogni ulteriore richiesta c) e per l'effetto confermare in toto la sentenza n 203/2023 emanata dal Tribunale di ### in data ### e notificata agli appellanti in data ###; d) in ossequio dell'art. 2655 c.c. ordinare di mandare al ### di ### la annotazione della emananda sentenza.  e) con vittoria di spese e competenze tutte le giudizio”.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 518/2019 -promosso da ### contro ### e ### (al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 dell'atto pubblico in data ### con il quale il primo aveva venduto alla seconda la nuda proprietà degli immobili indicati nell'atto medesimo riservandosi l'usufrutto vitalizio per il prezzo di € 45.000,00), giudizio nell'ambito del quale si erano costituiti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea ed era inoltre intervenuto il liquidatore della liquidazione del patrimonio di ### al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo oggetto di causa nei confronti della procedura di liquidazione e quindi della massa dei creditoriil Tribunale di ### così statuiva: “-dichiara improcedibile l'azione revocatoria ex art. 2901 proposta dall'attrice ### - accoglie l'azione revocatoria ex art. 2901 proposta dal liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio di ### e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della procedura, dell'atto di compravendita del 21 dicembre 2017, per atto del notaio ### di ### rep. 73589, racc. 20018, stipulato da ### e ### - visto l'art. 2655 c.c., manda al ### dei ### territorialmente competente per l'annotazione della presente sentenza; - condanna i convenuti ### e ### a rifondere, in solido, a ### le spese del giudizio che si liquidano in complessivi 2.356,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi per 545,00 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, ed alla procedura di liquidazione del patrimonio di ### in persona del nominato liquidatore, le spese del giudizio che si liquidano in complessivi 1.453,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge”.  1.1. Il Tribunale dava atto che a sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto: - di essere titolare di un credito dell'importo di € 67.140,00, oltre accessori, nei confronti del sig. ### e di altri condebitori in solido, in forza di ordinanza n. 519/2016 emessa dal Tribunale di ### ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data ###; - che in forza di detto titolo esecutivo aveva notificato precetto, senza esito, al ### ed agli altri condebitori solidali; - che aveva promosso azione esecutiva avente ad oggetto locale commerciale inidoneo a soddisfare le ragioni creditore di essa opponente, stante l'intervento di ulteriori creditori tra cui la ### S.p.A. per un credito di € 229.995,95 (al riguardo rappresentava l'avvenuta fissazione all'incanto del predetto immobile con prezzo base d'asta pari ad € 224.000,00 inidoneo a soddisfare anche il credito privilegiato vantato dalla banca); - che il condebitore ### aveva versato in suo favore l'importo di € 33.570,00; - che con l'atto di disposizione posto in essere dal ### in data successiva all'emissione e notifica del titolo esecutivo, il predetto aveva leso la garanzia patrimoniale generica; - che nella specie sussistevano i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c..  1.2. Dava ancora atto che si erano costituiti in giudizio i convenuti contestando la domanda attorea, sul rilievo dell'insussistenza nella specie dei presupposti oggettivi e soggettivi per la proposizione dell'azione revocatoria, in particolare deducendo: - l'insussistenza dell'eventus damni in ragione del valore ascrivibile al diritto di usufrutto vitalizio riservatosi dal ### e la congruità del prezzo attribuito alla nuda proprietà venduta alla sorella; - la capienza del patrimonio residuo; - l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta ### stante l'insufficienza del solo rapporto di parentela tra le parti.  1.3. Dava ancora atto che nel corso dello svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni era intervenuta in giudizio la procedura di liquidazione del patrimonio di ### agendo ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della procedura di liquidazione e quindi in favore della massa dei creditori del richiamato atto pubblico a rogito notaio ### del 21.12.2017.  1.4. Ciò detto rilevava in primo luogo come la domanda dell'attrice ### dovesse essere dichiarata improcedibile, mentre doveva essere accolta la domanda proposta dall'intervenuto liquidatore del patrimonio di ### Spiegava che nella specie dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per la declaratoria di interruzione del giudizio, stante il carattere eccezione dell'art. 43 della legge fallimentare e stante la costituzione in giudizio del liquidatore del patrimonio con conseguente prosecuzione dell'azione incardinata dalla attrice ### Richiamati i principi affermati in giurisprudenza con riferimento all'ipotesi in cui, promossa al singolo creditore l'azione per far dichiarare inopponibile nei suoi confronti un atto di disposizione compiuto dal debitore, sopravvenga il fallimento (principi secondo cui il subentro del curatore, nell'interesse della massa dei creditori, determina il venire meno della legittimazione ad agire dell'attore originario, onde la domanda da sui proposta diviene improcedibile, mentre dal punto di vista oggettivo si determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia atteso che la domanda viene estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori). 
Evidenziava che poiché è consentito al liquidatore di proseguire, se pendenti, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore, si determina un fenomeno successorio ex art. 110 c.p.c. con subentro del liquidatore nella posizione dell'originario attore e prosecuzione di un'azione che mantiene tutti i caratteri originari, atteso che non mutano le condizioni e l'esigenza di tutelare la posizione del creditore individuale resta assorbita in quella della massa che la ricomprende.  1.5. Quanto all'azione promossa dal liquidatore, subentrato nel giudizio, rilevava come, essendo riscontrabile un'ipotesi di successione nel processo da parte del liquidatore intervenuto, doveva ritenersi che lo stesso, per un verso, era vincolato alle preclusioni maturate, per altro verso, poteva beneficiare della posizione processuale del creditore che aveva originariamente introdotto il giudizio.  1.6. Rilevava che la sussistenza del credito fatto valere dall'originaria creditrice (anteriore al compimento dell'atto dispositivo) doveva ritenersi incontestata e che ravvisabile doveva ritenersi l'eventus damni, alla luce della difficoltà ed incertezza dell'esazione del credito, in considerazione dell'avvenuta sostituzione degli immobili con il denaro ed alla maggiore difficoltà dell'azione esecutiva avuto riguardo al diritto di usufrutto sull'immobile alienato, trattandosi di diritto destinato ad estinguersi con la morte del titolare e quindi, già per questo, difficilmente assoggettabile ad esecuzione forzata. 
Aggiungeva che non poteva ritenersi dimostrata la capienza del patrimonio residuo, anche tenuto conto della complessiva posizione debitoria del disponente, desumibile pure dall'avvio della procedura di liquidazione. 
Con riferimento al profilo soggettivo evidenziava che il requisito della scientia damni in capo all'alienante era desumibile dal fatto che l'atto era stato concluso successivamente alla notifica del titolo giudiziale fonte del diritto, mentre la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'acquirente poteva ricavarsi dalla sussistenza dello stretto vincolo di parentela tra le parti (fratello e sorella) oltre che dal fatto si risiedere nello stesso immobile (ancorché in diversi appartamenti), fatto che rendeva poco verosimile che la sorella non fosse a conoscenza della situazione debitoria del fratello.  2. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione gli originari convenuti, chiedendo la riforma della sentenza, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame, con i quali hanno denunciato: 1) ### e/o errata applicazione dell'art. 110 c.p.c. e dell'art. 81 c.p.c.; 2) ### e/o errata applicazione dell'art. 2901 omesso adempimento dell'onere della prova gravante sul liquidatore; 3) ### e/o errata valutazione delle prove documentali fornite dagli odierni appellanti per non aver ritenuto provato che il patrimonio residuo del debitore alienante, all'epoca del compimento dell'atto dispositivo del 21.12.2017, era tale da soddisfare le ragioni dei creditori; 4) ### e/o errata valutazione delle prove documentali fornite dagli odierni appellanti per non aver ritenuto provata la buona fese del terzo acquirente; 5) ### e/o errata applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.  3. Nel presente grado di giudizio si sono costituite sia l'appellata ### che l'appellata procedura di liquidazione, entrambe resistendo al gravame, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.  4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.09.2023, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ### ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 7.05.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. 
Come detto anche l'udienza del 7.05.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 9.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.  5.1. Con tale motivo gli appellanti denunciano che erroneamente il primo giudice ha ascritto il subentro del liquidatore nominato nella procedura di liquidazione del patrimonio di ### all'istituto della successione ex art. 110 c.p.c. ovvero all'istituto della sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., nonostante la mancanza di identità di azioni tra il liquidatore ed il singolo creditore. 
Rilevano che l'azione fatta valere dal primo non è identica a quella fatta valere dal secondo, considerato che nel primo caso si chiede che l'inefficacia venga dichiarata nei confronti del singolo creditore, mentre nel secondo caso si chiede che l'inefficacia venga dichiarata nei confronti della massa. 
Spiegano pertanto che erroneamente il primo giudice ha fatto riferimento al fenomeno della successione o della sostituzione processuale che richiedono identità di azioni con identità di petitum.  5.2. Rileva il ### che la decisione del primo giudice si rivela corretta e meritevole di essere condivisa alla luce della previsione dell'art. 14 decies. L. n. 3/2012 (composizione della crisi da sovraindebitamento), secondo cui “il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita e, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei debitori” e dei principi enunciati dalla Suprema Corte con riferimento alle ipotesi in cui, proposta un'azione revocatoria ordinaria da parte di un singolo creditore per far dichiarare inopponibile nei suoi confronti un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento del debitore. 
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito, per un verso, che il subentro del curatore, nell'interesse della massa dei creditori concorsuali, nell'ambito dell'attività ripristinatoria della par condicio creditorum implica il venir meno della legittimazione e dell'interesse dell'attore originario, onde la domanda da lui inizialmente proposta diviene improcedibile ( 13306/2018), per altro verso, che nel caso di prosecuzione, da parte del curatore, della lite già intrapresa dal singolo creditore e pendente al momento del fallimento del debitore, si realizza, dal punto di vista soggettivo, un subentro del curatore nella posizione processuale del singolo creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, mentre, dal punto di vista oggettivo, “un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore, viene estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti” sicché “effettuato il subentro del curatore nella lite, la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale vengono meno (restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori) e la domanda da lui proposta diviene improcedibile, perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore” (vedi, da ultimo, Cass. 27382/2022), per ulteriore verso, che “il curatore che intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per fare dichiarare inopponibile, nei suo confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicché l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c. poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2091 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori” ( 614/2016; Cass. 27382/2022).  6. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame.  6.1. Con tale motivo gli appellanti rilevano che il primo giudice, nel presupposto del tutto errato del subentro del liquidatore nella posizione del creditore individuale che aveva promosso l'azione, ha ritenuto il liquidatore non tenuto alla dimostrazione: a) della consistenza del credito vantato dai creditori; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore. 
Spiegano che nella specie il liquidatore non ha dimostrato, sotto il profilo oggettivo, né la preesistenza dei crediti ammessi al passivo alla stipulazione del contratto di compravendita di cui invoca la declaratoria di inefficacia, né la dolosa preordinazione dell'atto rispetto ai crediti successivamente sorti, né l'ammontare dei medesimi, né l'effettivo decremento della consistenza patrimoniale del sig. ### a seguito del predetto negozio giuridico e la conseguenziale inidoneità dei beni residui a garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie azionate in sede concorsuale, né sotto l'aspetto soggettivo della sussistenza della scientia damni in capo al sig. ### e della ###ra ### 6.2. ### richiamato quanto sopra osservato in sede di disamina del primo motivo di gravame e ribadito in questa sede che (analogamente a quanto avviene in caso di subentro del curatore fallimentare nella posizione del creditore che abbia promosso individualmente azione revocatoria), il liquidatore è subentrato nella posizione dell'attrice, con accettazione della causa in statu e terminis, si rileva che del tutto correttamente il primo giudice, nell'accogliere la domanda revocatoria, ha utilizzato le risultanze istruttorie presenti in atti, precisando inoltre che, vertendosi in ipotesi di continuazione di azione già incardinata, non venivano in considerazione gli oneri probatori che l'art. 66 L.F. prevede nel caso ai azione esercitata ab origine dal curatore. 
Nella specie oltretutto dagli disponibili, oltre ad emergere l'esistenza ed anteriorità del credito della sig.ra ### a tutela del quale aveva agito l'originaria attrice, emerge la sussistenza di plurimi altri debiti nei confronti di altri soggetti tutti anteriori all'atto dispositivo per cui è causa (vedi atti di intervento relativi alla procedura esecutiva immobiliare n. 13/2017 promossa dalla sig.ra ###.  7. Anche il terzo motivo di gravame deve essere disatteso.  7.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha errato nel ritenere adeguatamente provata la sussistenza di tutte le condizioni di legge previste per l'esercizio dell'azione revocatoria. 
Ribadiscono che, con l'atto di compravendita del 21.12.2017 a rogito del ##### si è limitato a vendere la sola nuda proprietà alla sorella ### riservando in suo favore il diritto d'usufrutto generale vitalizio, di tre unità immobiliari risalenti ai primi anni '80 facenti parte del medesimo fabbricato sito in ### alla ### n. 1 e costituite da un appartamento al primo piano e n. 2 locali garage, individuati ai sub. 22, 14 e 15 della particella 392 del ### 32 del N.C.E.U. 
Spiegano che il prezzo di vendita della richiamata nuda proprietà è stato fissato in € 45.000,00 e che tale somma è stata effettivamente pagata da ### al momento della stipula del contratto di compravendita in esame, per il tramite di assegno bancario non trasferibile individuato al n. ###-08 emesso dalla ### di ### della B.N.L. S.p.A. 
Rilevano che, trattandosi di revocatoria di atto a titolo oneroso, sarebbe stato onere della controparte dimostrare: I) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo; II) la consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore nel compiere l'atto dispositivo impugnato; ### la mala fede del terzo, intesa quale consapevolezza del fatto che con l'atto dispositivo si va a diminuire la consistenza delle garanzie patrimoniali spettanti al creditore. 
Con riferimento particolare all'elemento dell'eventus damni, rilevano che erroneamente il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tale elemento oggettivo, omettendo di considerare che all'epoca della stipula dell'atto dispositivo il patrimonio del debitore era pienamente sufficiente a soddisfare la pretesa creditoria dedotta in giudizio. 
Spiegano che con l'atto dispositivo il disponente aveva conservato il diritto di usufrutto pari al 70% del valore venale dell'intero (considerato che il ### aveva un'età di circa 50 anni) e che comunque lo stesso era proprietario di un ampio locale ad uso commerciale, composto da sala esposizione mercanzia e locale accessorio con superficie lorda di mq 223,00 e annessa corte esclusiva di pertinenza con superficie di mq 130,00 idoneo a soddisfare la pretesa creditoria oggetto di causa, atteso che il valore venale dell'immobile in questione era stato stimato alla data del 14.09.2017 in complessivi € 425.454,00 giusta perizia dell'immobile pignorato effettuata dal CTU nominato nella procedura esecutiva 13/2017 (quindi pienamente idoneo a soddisfare le regioni creditorie della ricorrente). 
Aggiungono che egli era altresì proprietario di due ulteriori unità immobiliari site in ### alla ### n. 1 identificate al ### rispettivamente ai sub 39 e 43 del fg. 32, particella 392 del ### Rilevano ad ogni buon conto che nella specie difetterebbe la prova della consapevolezza in capo ### di ledere le ragioni dell'originaria attrice, posto che all'epoca della stipula dell'atto traslativo era del tutto ignaro delle difficoltà che parte attrice avrebbe successivamente incontrato nel recupero del credito.  7.2. ### rileva in primo luogo che correttamente il primo giudice ha ritenuto la ravvisabilità dell'elemento oggettivo dell'eventus damni. 
Si premette che il riconoscimento dell'eventus damni non presuppone la valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, richiedendo soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore, non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito ### “in tema di azione revocatoria il requisito dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (da ultimo Cass. 20232/2023). 
Nel caso in disamina con l'atto dispositivo oggetto di causa, per un verso, vi è stata la trasformazione in denaro (€ 45.000,00), più difficile da aggredire, della parte del diritto dominicale costituito dalla nuda proprietà; per altro verso, vi è stato il mantenimento in capo al disponente del diritto di usufrutto, che, come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, in quanto destinato ad estinguersi con la morte del titolare, è più difficile che venga utilmente assoggetto ad esecuzione forzata, sicché è evidente che l'atto dispositivo posto in essere dall' appellante ### ha comportato una variazione qualitativa in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 7.3 Neanche risulta dimostrato che il patrimonio residuo del ### fosse capiente, atteso che -se è vero che il predetto era titolare anche di ulteriori beni (in particolare dell'immobile il cui valore venale era stato stimato alla data del 14.09.2017 in complessivi € 425.454,00 nell'ambito della procedura esecutiva alla quale esso era stato assoggettato)- è anche evidente come, al fine di escludere l'eventus damni, in ragione della consistenza e valore del patrimonio residuo, occorra tenere conto, non tanto del valore commerciale dei beni residui, ma del loro possibile valore di realizzo in sede esecutiva, ove solitamente si perviene alla vendita a seguito di vari ribassi del prezzo base ed ove l'importo realizzato è destinato a coprire in primo luogo le spese della procedura esecutiva. 
Nella specie vi è oltretutto la prova che, nell'ambito della procedura esecutiva, cui il bene era sottoposto al momento dell'atto dispositivo per cui è causa (nella quale, in epoca antecedente al compimento dell'atto dispositivo per cui è causa, erano intervenuti: - in data ### l'### delle ### per un credito di € 32.040,07 oltre accessori; - in data ### la ### S.p.A. per un credito garantito da ipoteca di € 229.995,95 oltre accessori; - in data #### per un credito di € 92.140,86 oltre accessori; - in data #### e ### per un credito di € 95.295,47 oltre accessori), è stata in seguito fissata la vendita all'incanto per un prezzo base d'asta di € 224.000,00 ed offerta minima di € 168.000,00, neanche sufficiente a soddisfare il credito della ### Anche la pesante posizione debitoria del ### nei confronti di altri soggetti (rilevabile dagli atti di intervento spiegati nella procedura esecutiva promossa dalla sig.ra ### e resa palese anche dall'avvio della procedura di liquidazione) è significativa dell'insufficienza del patrimonio residuo del ### a soddisfare il credito della originaria attrice e consente di confermare la presenza nella specie dell'eventus damni.  7.4. Privo di pregio risulta anche l'ulteriore rilievo secondo cui nella specie vi sarebbe il difetto di prova della consapevolezza in capo a ### di ledere le ragioni dell'originaria attrice. 
Al riguardo, vertendosi in ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito, l'elemento psicologico richiesto sia in capo al venditore che in capo all'acquirente è costituito dalla scientia damni, da intendersi come conoscenza, nel debitore e nel terzo, del pregiudizio che l'atto arreca agli interessi dei creditori, senza che sia necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore. 
Ciò detto si rileva come alcun dubbio possa nutrirsi in ordine alla sussistenza in capo al ### della conoscenza del pregiudizio che con l'atto dispositivo posto in essere nel dicembre 2017 avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, tenuto anche conto della consistenza della posizione debitoria nei confronti di vari soggetti.  8. Anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.  8.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha ritenuto la “partecipatio fraudis del terzo” in ragione dello stretto vincolo di parentela intercorrente tra le parti contrattuali (essendo alienante ed acquirente fratello e sorella) e del fatto che le stesse risiedessero nello stesso fabbricato.. 
Rilevano che in realtà abitano in diversi appartamenti e non hanno alcun rapporto di convivenza e/o coabitazione e, tanto meno, v'è mai stato coinvolgimento della sorella nella vita economico finanziaria del fratello. 
Rilevano che la buona fede della sorella sarebbe dimostrata dalla congruità del prezzo pagato per l'acquisto della nuda proprietà degli immobili oggetto di causa.  8.2. Al riguardo -ribadito che, vertendosi in ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico in capo al terzo, la conoscenza generica del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditorisi rileva che corretta e meritevole di essere pienamente condivisa in questa sede si rivela la valutazione compiuta sul punto dal primo giudice sulla scorta dello stretto rapporto di parentela esistente tra le parti (fratello e sorella), elemento questo dotato di alta valenza indiziante della conoscenza da parte di ### della grave situazione debitoria in cui versava il fratello, valenza nella specie rafforzata dal fatto che i due fratelli abitassero nello stesso fabbricato (sebbene in diverse unità immobiliari) situazione questa indicativa di assidua frequentazione e consuetudine tra gli stessi. 
Rileva peraltro il ### che a far ritenere la sussistenza in capo a ### della conoscenza della situazione debitoria del fratello, e della idoneità dell'atto a ledere le ragioni dei creditori dello stesso, concorrono ulteriori elementi, quali il fatto che l'atto dispositivo è stato posto in essere a distanza di pochi mesi dall'avvio della procedura esecutiva sul restante compendio immobiliare del ### come anche il peculiare contenuto dell'atto dispositivo avente ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà con mantenimento in capo all'alienante (più giovane dell'acquirente di quattro anni) del diritto di usufrutto vitalizio (contenuto atto rivelare che l'atto dispositivo fosse in realtà strumentale a rendere più difficile per i creditori del ### di soddisfarsi su quei beni).  9. Va infine disatteso l'ultimo motivo di gravame.  9.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il primo giudice li ha condannati al pagamento delle spese processuali in favore dell'originaria attrice e dell'intervenuta. 
In particolare, deducono che, dopo l'intervento del liquidatore, l'originaria parte attrice aveva contrastato l'eccezione di sopravvenuta improcedibilità dell'azione insistendo per l'accoglimento della domanda revocatoria in suo favore, sicché il primo giudice avrebbe dovuto condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di essi appellanti. 
In sede di comparsa conclusionale gli appellanti hanno anche invocato la condanna dell'appellata ### al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per avere la stessa resistito in modo temerario in giudizio.  9.2. Ritiene il ### che la sentenza di primo grado debba essere confermata anche con riferimento alla statuizione di condanna alle spese pronunciata a carico dei convenuti ed a favore dell'attrice originaria (limitatamente a quelle relative all'attività compiuta in epoca antecedente all'intervento del liquidatore del patrimonio del sig. ### dovendo in questa sede ribadirsi come l'improcedibilità della domanda originariamente promossa dall'attrice sia conseguita ad evenienza sopravvenuta in corso di causa, costituita dall'intervento della procedura liquidatoria per continuare, nell'interesse della massa, l'azione promossa dal creditore individuale, e come l'attività processuale inizialmente svolta e proseguita fino all'udienza di P.C. dall'originaria attrice sia stata del tutto legittima ed utile e la relativa azione fondata, mentre non vale ad escludere il diritto della ### al rimborso delle spese sostenute fino all'intervento della procedura liquidatoria il rilievo che in sede di comparsa conclusionale la stessa abbia insistito per l'accoglimento della domanda nei suoi confronti.  10. Venendo al regolamento delle spese del presente grado si osserva che le stesse debbono essere poste a carico degli appellanti, in base al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, da individuare -quanto all'appellata ### nel valore della statuizione di condanna al pagamento delle spese pronunciata in favore della stessa in primo grado (l'appello proposto nei confronti dell'appellata ### riguarda solo quella statuizione) e, quanto all'appellata procedura di liquidazione, nello scaglione compreso tra € 26.001,00 e 52.000,00. 
Non accoglibile risulta la richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dagli appellanti con riferimento ai rapporti con la procedura di liquidazione, basata sul rilievo che con la recente sentenza n. 278/2024 (resa in giudizio di gravame avverso altra sentenza di prime cure che già aveva dichiarato l'inefficacia del medesimo atto dispositivo nei confronti di altri creditori) la Corte ha dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo in argomento nei confronti della procedura liquidatoria del sig. ### sicché il ### si troverebbe esposto ad una nuova condanna nei confronti della procedura liquidatoria a fronte del medesimo atto di disposizione impugnato.  ### non può essere condivisa trattandosi di giudizi separati in cui la procedura liquidatoria ha svolto separate difese e depositato separati atti difensivi.  11. Va infine dato atto della sussistenza del presupposto processuale per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 215/2002 vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) RIGETTA l'appello; 2) ### gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell''avv. ### -difensore dell'appellata ### dichiaratosi antistatarioche liquida in complessivi € 1.923,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; ### gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'avv. ### nella sua qualità di liquidatore della procedura di liquidazione del sig. ### che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.  3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta. 
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 16.05.2024 ### rel. est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 483/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1478/2024 del 26-06-2024

... sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta (ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza 4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”). 5. Tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile da data successiva al deposito del ricorso in opposizione, dichiara irripetibili le spese di lite del giudizio di prima fase in ragione (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti; pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data ###, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente S E N T E N Z A nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2964/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.; T R A ### rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.  ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ### d'### via ### n. 59; RICORRENTE C O N T R O I.N.P.S.- ### della ### in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso la ### di ### via ### n. 7 bis; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024
RESISTENTE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: …### quindi, l'ammissibilità, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza nell'istante di uno stato patologico, da accertarsi anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora la rinnovazione, rientrante nella previsione normativa per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile; ### di conseguenza, l'### convenuto alla corresponsione in favore dell'istante dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che il ### riterrà congrua sulla scorta di quanto emergerà dagli atti processuali, oltre interessi legali e svalutazione monetaria; con vittoria di spese, con distrazione. 
PER L'### rigettare il ricorso avversario siccome infondato per i motivi di cui in narrativa. 
Vinte le spese. 
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ### ed affermando la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa. 
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l'### si costituiva tempestivamente in giudizio contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese. 
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza - celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.- la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.  2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall'### Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati, anche a mezzo di note medicolegali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall'### Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede ###avrebbe adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato le singole patologie sofferte, specie quella a carico dell'apparato osteoarticolare, cui andrebbero attribuite maggiori percentuali invalidanti.  2.1. Alla luce di tali rilievi, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott.ssa ### la quale, confermando le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 determinazioni del c.t.u. di prima fase, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità civile solo dal mese di febbraio 2023.  3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con pregresso episodio ischemico (nel 2012) e iniziali segni di deterioramento cognitivo (lieve rallentamento ideomotorio, turbe della memoria e del linguaggio); artrosi polidistrettuale con impegno funzionale di grado medio in soggetto in sovrappeso (BMI 28, 28 kg/m2); arteriopatia cronica ostruttiva agli arti inferiori; sindrome ansioso-depressiva di grado medio in trattamento farmacologico; edema di ### con conseguente disfonia”. 
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “In riferimento alla patologia neurologica caratterizzata da una ### cerebrale cronica in soggetto con pregresso episodio ischemico (nel 2012) e iniziali segni di deterioramento cognitivo (lieve rallentamento ideomotorio, turbe della memoria e del linguaggio), prendendo come riferimento con criterio analogico proporzionale le voci: “emiparesi (emisoma non dominante)” di cui al codice 7306 ed “esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria” di cui al codice 1101 e la voce “### cronica media” di cui al codice 3104 può ritenersi equo e adeguato il riconoscimento di un tasso di invalidità permanente del 30%. 
Per quanto riguarda la patologia osteoarticolare caratterizzata da manifestazioni di degenerazione artrosica polidistrettuale con moderato impegno funzionale, soprattutto a carico del rachide lombosacrale e delle mani, prendendo come riferimento con criterio analogico proporzionale le voci: “anchilosi radiocarpica” di cui al codice 7219 ed “anchilosi del rachide lombare” di cui al codice 7010 e tenuto conto che le ripercussioni funzionali accertate nell'istante sono ben lontane dal quadro dell'anchilosi, può ritenersi equo e adeguato il riconoscimento di un tasso di invalidità permanente del 30%. 
Per quanto riguarda, la sindrome depressiva, in considerazione del trattamento farmacologico assunto e di quanto documentato, prendendo come riferimento tabellare la voce “sindrome depressiva endorettiva media” di cui al codice 2205 e la voce “sindrome depressiva endoreattiva lieve” di cui al codice 2204, si può attribuire un tasso percentuale di invalidità del 20%. 
Un ulteriore tasso percentuale di invalidità dell'11% può essere riconosciuto per la disfonia secondaria all'edema di ### (infiammazione diffusa di entrambe le corde vocali) prendendo come riferimento la voce “### cronica media” di cui al codice 3104. 
Infine, non previsto esplicitamente dalle tabelle di legge, si può riconoscere un ulteriore tasso percentuale del 15% per le varicosità alle gambe non complicate da turbe trofiche e distrofiche prendendo come riferimento orientativo le valutazioni prospettate da ### e ### nel lavoro su “###à civile” ### ed. 
Pertanto, ai fini della stima dell'invalidità complessiva, utilizzando il “calcolo riduzionistico”, trattandosi di patologie solo in parte concorrenti tra loro, si perviene ad un tasso di invalidità complessivo pari al 75%, sufficiente a configurare il requisito sanitario previsto dalla vigente normativa per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024
In ordine alla decorrenza del requisito sanitario accertato, il c.t.u. ha precisato che “… tenuto conto del carattere evolutivo della patologia osteoarticolare e di quella neuropsichica, indubbiamente aggravata dal dolore per la morte del figlio, della ulteriore documentazione acquisita appare equo farla risalire a sei mesi prima della nostra visita (febbraio 2023), allorquando con alta probabilità tutte le infermità oggi accertate e incidenti in modo significativo sulla validità del soggetto, erano già presenti e sovrapponibili dal punto di vista qualitativo e quantitativo”.  3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale. 
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante. 
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato sussistente il presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di febbraio 2023.  4. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell'### al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento. 
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione. 
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta (ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza 4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).  5. Tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile da data successiva al deposito del ricorso in opposizione, dichiara irripetibili le spese di lite del giudizio di prima fase in ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione. 
Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell'### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024 P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal febbraio 2023; • Dichiara irripetibili le spese della fase di ### • Compensa le spese del giudizio di opposizione; • Pone le spese di c.t.u. a carico dell'### Manda alla ### per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.. 
Così deciso in ### lì 26/06/2024. 
Il Giudice Dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/06/2024

causa n. 2964/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scialla Primavera, Olisterno Valentina

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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 405/2024 del 10-06-2024

... ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” La Corte di Cassazione, sempre nell'ordinanza citata, ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al (leggi tutto)...

R.G. n. 562 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - ### in persona del Giudice del ### dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da ### con il patrocinio dell'Avv.to ### RICORRENTE Contro Ministero dell'### e del ### - ### per la ### - codice fiscale ### - in persona del ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### OGGETTO: carta del docente ### come in atti ### della Decisione Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che di seguito si espone.  ###. 1comma 121 della ### 107/2015 stabilisce: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascuna anno scolastico puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024
I D.P.C.M. attuativi 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 (ex art. 122 ###/'15) hanno ribadito l'esclusione del beneficio dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. 
Nello specifico ### del 23 settembre 2015 sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. 
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 Sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e, più di recente, il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate ai fini del decidere. 
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della ### del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
In particolare, la ### ha evidenziato che “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla ### n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi” valorizzando il fatto che sia dalle norme interne che dalle previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
La Corte di Giustizia ha infine precisato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
In sostanza, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. ex multis ### Milano n.3006/'22). 
Ad analoghe conclusioni giunge la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) per l'effetto della quale è stato annullato, con efficacia inter partes, il D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della ### del docente. Anche in tale pronuncia si evidenzia che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”. 
In altre parole la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine. 
Sulla base dei principi esposti può dirsi accertato in linea astratta il diritto di parte ricorrente a beneficiare, secondo il meccanismo dai ### sopra richiamati, della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ciò previa disapplicazione da parte della stessa amministrazione e, ove questa non provveda autonomamente, da parte del giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, co. 121, ### 107/2015, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo) che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto ### Posto quanto sopra, in concreto risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti). 
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che la parte ricorrente è docente con contratto a tempo indeterminato presso l'### “A. Parma” di ####; Da ultimo, la Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha evidenziato che “5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L.  n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». 
Il nesso tra la ### e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto … È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … … l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.  124/1999). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. 
Nella suddetta ordinanza la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.” Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dall'amministrazione convenuta, la Corte di Cassazione ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” La Corte di Cassazione, sempre nell'ordinanza citata, ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Sulla base dei principi esposti il ricorso deve essere accolto accertando il diritto del ricorrente di ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2018/19. 
Conseguentemente l'### convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. 
Non può infatti disporsi una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal ### all'art. 1, co. 121, ### 107/2015. . 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 600,00 oltre spese generali, spese vive per euro 49,00 oltre accessori di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c.  P.Q.M.  definitivamente pronunziando, - accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2018/19 per l'importo di € 500,00; - per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.   - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 600,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. 
Busto Arsizio, 10/06/2024 il Giudice del ### dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2024

causa n. 562/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Molinari Maddalena, Molinari Franca

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Giudice di Pace di Frattamaggiore, Sentenza n. 733/2024 del 24-06-2024

... del 11.01.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a norma dell'art. 132 c.p.c., comma II, n. 4, omettendo di specificare l'integrale svolgimento del processo e rimandando agli atti di parte anche per quanto concerne le domande proposte, le eccezioni sollevate e le difese svolte. Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, l'attore conveniva in giudizio la ### S.p.A. per sentir emettere, per le ragioni indicate nell'atto, i seguenti provvedimenti: accertare e dichiarare che dal dicembre 2009 all'ottobre 2010 la società convenuta ha indebitamente percepito le somme di danaro con addebito sulla carta di credito ####87836 di cui è titolare il sig. ### e, (leggi tutto)...

N.RG 15686/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE Il Giudice di ### di Frattamaggiore, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15686/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza del 11.01.2024, TRA ### (###), residente in ####, via ### 12, elett. dom. in ####, via ### 7, presso lo studio dell'avv. ### (###), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.   ATTORE
E ### S.p.A. (###), con sede ###### via G. Negri, 1, in persona del procuratore speciale, dott. ### rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. ### (###), elett. dom. in Frattamaggiore ###, via ### 195, presso lo studio dell'avv. ### come in atti.   CONVENUTA CONCLUSIONI: come da atti difensivi e verbale d'udienza del 11.01.2024.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a norma dell'art. 132 c.p.c., comma II, n. 4, omettendo di specificare l'integrale svolgimento del processo e rimandando agli atti di parte anche per quanto concerne le domande proposte, le eccezioni sollevate e le difese svolte. 
Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, l'attore conveniva in giudizio la ### S.p.A. per sentir emettere, per le ragioni indicate nell'atto, i seguenti provvedimenti: accertare e dichiarare che dal dicembre 2009 all'ottobre 2010 la società convenuta ha indebitamente percepito le somme di danaro con addebito sulla carta di credito ####87836 di cui è titolare il sig. ### e, per l'effetto, condannare la ### S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 649,00 a titolo di ripetizione di indebito, otre interessi e svalutazione monetaria; con vittoria di spese e competenze da attribuire al procuratore anticipatario. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ### S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###. 
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, si riservava per la decisione. 
Preliminarmente, va affermata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice dimostrato di aver esperito la procedura di conciliazione prevista dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997 (cfr. verbale di mancato accordo, in atti). 
Nel merito, la domanda proposta è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Riguardo alla legittimazione delle parti, con riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, la legittimazione attiva e passiva spettano rispettivamente al solvens ed all'accipiens. 
La legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito spetta al soggetto che ha eseguito il pagamento non dovuto o cui sia legalmente riferibile il pagamento non dovuto. 
Parte attrice ha provato documentalmente i fatti esposti nell'atto di citazione. 
In particolare, i fatti allegati da parte attrice trovano riscontro nella documentazione prodotta ( estratti conto carta di credito ### n. ###87836). 
Parte attrice ha proposto una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo deducendo che sulla propria carta di credito sono state addebitate, dalla ### s.p.a., somme di denaro per € 649,00.  ### ha allegato che, nel periodo di riferimento, non era titolare di nessuna utenza telefonica con la società convenuta. 
La richiesta di ripetizione delle somme addebitate dalla convenuta trova il suo fondamento nell'inesistenza originaria e/o sopravvenuta di una legittima causa solvendi. 
Si osserva che l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento o perché la causa originaria del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ( n. 14084/2005). 
Parte attrice ha fornito la prova dell'addebito, peraltro non contestato. 
A tal proposito, si osserva che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art. 115 c.p.c.).
Ne consegue che la convenuta è tenuta al rimborso, in favore dell'attore, della somma richiesta di € 649,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Le altre doglianze restano assorbite. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base della tariffa professionale vigente, tenendo conto dell'attività prestata, delle questioni giuridiche trattate, della natura e del valore della causa, nonché delle spese vive desumibili dagli atti, oltre 15% per rimborso spese forfettarie.  P.Q.M.  Il Giudice di pace di Frattamaggiore, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da ### con atto di citazione notificato in data ###, nei confronti della ### S.p.A., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede: - accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la ### S.p.A. al pagamento, in favore di ### della somma di € 649,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che liquida in € 50,00 per spese ed € 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al difensore ex art. 93 c.p.c.   Così deciso in Frattamaggiore il 4 giugno 2024 Il Cancelliere Il Giudice di ####

causa n. 15686/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Di Noia Aniello

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