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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 1631/2026 del 12-02-2026

... dell'associazione ### si rileva che, in ossequio al principio di diritto enunciato più volte dalla Suprema Corte ( tra tutte cfr Cassazione civile, sez. I, sentenza 21/07/2005 n. 15324) l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., fa piena prova, per quanto concerne: provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, dichiarazioni delle parti, fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sulla scorta di tale premessa, secondo una lettura ermeneutica corretta ed ispirata a criteri logico-sostanziali, la stessa Suprema Corte ha chiarito che “non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”. Ebbene, nel caso di specie, appare chiara la fede privilegiata riconducibile in capo alla PA per i motivi teste riportati e le affermazioni da questi riportate nel verbale fanno fede fino a (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, distinto al 51281/2024 RGAC e passato a decisione all'udienza giorno 12.02.2026 e vertente tra ### “BAYLA” (C.F. ###) in persdel legale rapp.nte pt , elettivamente domiciliat ###presso lo studio del ### avv ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E ### in persona del ### p.t., (C. F. ###; P. IVA ###) elettivamente domiciliata in ### presso gli uffici dell'###, via del ### di ### n. 21, rappresentata e difesa dal ### delegato Dott.ssa #### all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. 
L.689/81 ###: come da verbale del 12.2.2026 ### ricorso ritualmente depositato nella ### di questo ### la ricorrente chiedeva che venissero annullate o riformate le determinazioni dirigenziali ingiuntiva distinte ai nn 17291/2024/8/1/1
Pag. 2 e 17292/2024/8/1/1 del 21.05.2024, adottate sulla base dei verbali di accertamento di violazione n. ###/2019; ###/2019; n. ###/2019, ###/2019; ###/2019; n. ###/2019; n. ###/2019, elevati dalla P.L.R.C. per violazione dell'art. 4 della D.A.C. n. 50/2014. 
Lamentava la ricorrente la nullità ed illegittimità delle determinazioni dirigenziali in quanto erronee, abnormi e ingiuste. 
Parte ricorrente, in particolare, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art 8 e 8 bis L.689/1981 in quanto le sette contestazioni elevate erano state comminate nella stessa giornata e a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, in relazione alla medesima violazione di cui all'art 2 della ### n.50/2014 e per il medesimo cartellone pubblicitario. Rappresentava, inoltre, la ricorrente che l'### avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela di cui alla L. 241/90 e revocare le due ### impugnate con ricalcolo dell'importo da corrispondere. 
Disposta la comunicazione ricorso, si costituiva ### a mezzo del funzionario delegato, che depositava gli atti in proprio possesso e chiedeva il rigetto della domanda attesa la correttezza degli importi calcolati sulla base dell'emissione di due ### A seguito della prima udienza di comparizione del 19.02.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21.05.2025, con termine per note. 
Visto il provvedimento di riassegnazione del fascicolo a questo Giudice di ### l'udienza veniva rinviata al giorno 12.02.2026. 
All'udienza del 12.02.2026 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura dispositivo a seguito di camera di consiglio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte. 
Giova in primo luogo rilevare che i sette verbali impugnati di ### 412,00 l'uno (oltre le spese di notifica), sono stati elevanti nelle stesse giornate, ossia il ### e l'11.10.2019, a distanza di pochi minuti
Pag. 3 l'una dall'altra, dal medesimo personale del ### di ### di ### dell'U.P. XII del ### di Via di ### n. 43, ( Sigg.ri ### e ### e ### C.) e in vie limitrofe alla sede dell'associazione ricorrente per la violazione dell'art.  4 della ### n. 50/2014 del ###, sanzionato ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 507/1993 e riguardante l'istallazione di manifesti pubblicitari. Segnatamente: verbale n. ### del 4.10.2019 h. 10:55 in ### alla ### per ### verbale n. ### del 4.10.2019 h. 11:00 in ### alla Via dei ### per ### verbale n. ### del 4.10.2019 n. 11:05 in ### alla Via degli ### per Via del ### verbale n. ### del 4.10.2019 h. 11:15 in ### in Via del ### per Via dei ### verbale n. ### dell'11.10.2019 h. 11:10 in ### prossimità Via della ### verbale n. ### dell'11. 10.2019 h. 11:35 in ### alla Via della ### per ### verbale n. ### dell'11.10.2019 h. 11;40 in Via della ### prossimità Via dei ### Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente proponeva ricorso avverso i suddetti verbali e, in particolare: un ricorso avverso i verbali nn. ###, ###, ### e ### del 4.10.2019; ed un ulteriore ricorso avverso i verbali nn.  ###, ### e ### dell'11.10.2019. Atti trasmessi rispettivamente con raccomandate a/r del 7.10.2020 nn.  ###-0 e ###-1 e ricevuti da ### in data ### e 14.01.2020.  ### resistente informava l'associazione ### che sarebbe stato possibile presentare uno scritto integrativo onde consentire aggiungere a quanto già rappresentato nel proprio ricorso ulteriori elementi descrittivi (cfr. comunicazioni allegate in atti).
Pag. 4 In virtù di ciò, la ricorrente trasmetteva una unica memoria integrativa, a mezzo pec, in data ### ( “nota integrativa dello scritto difensivo presentato contro i verbali della ### di ### nn. ###, ###, ### dell'11.10.2019 notificati il ### - ### / ### del 21.09.2021 Vs. Rif. 2021004740, ricevuto con racc. ###-5 nonché Nota integrativa dello scritto difensivo presentato contro i verbali nn. ###, ###, ### e ### del 4.10.2019 notificato il ### - ### / ### del 21.09.2021 Vs. Rif. 2021004764 ricevuto con racc.  ###-4, unitamente ai documenti allegati” ### in atti) In data ###, pervenivano le due ### di ### impugnate, le quali, seppur accogliessero le istanze della ricorrente per la determinazione del pagamento “con riguardo a tutti i verbali per i quali ricorrono le condizioni”, con applicazione del cumulo giuridico, come previsto dall'art. 8 L. 689/1981 (concorso omogeneo), effettuavano il calcolo della sanzione con previsione del pagamento nella misura ridotta aumentata del suo triplo e maggiorata del 20%, per un importo totale di ### 3.023,40. 
Dal carteggio in atti emerge che la ricorrente inviava, per mezzo del proprio legale, istanza in autotutela con pec del 12.07.2024 (###: QB/2024/### cfr all F di parte ricorrente).  ### a propria difesa deduce che le due ### sono state emesse a seguito dei due distinti ricorsi presentati dall'istante. Difatti, un primo ### da cui è scaturita la ###. 17292/2024 del 21/05/2024 il cui importo è di euro 1.511,70, comprensiva di euro 1483,20 (a cui è stato applicato il cumulo giuridico, con il calcolo della sanzione, che prevede il pagamento della misura ridotta, nel caso di specie euro 412,00, aumentata del suo triplo e maggiorata del 20%) più le spese di euro 28,50; ed un secondo ### da cui è scaturita la ###. 17291/2024 del 21/05/2024, il cui importo è di €. 1.511,70, comprensiva di €. 1483,20 (a cui è stato applicato il cumulo giuridico, con il calcolo della sanzione, che prevede
Pag. 5 il pagamento della misura ridotta, nel caso di specie euro 412,00, aumentata del suo triplo e maggiorata del 20%) più le spese di €. 28,50. 
Orbene, in merito alle contestazioni elevate nei confronti dell'associazione ### si rileva che, in ossequio al principio di diritto enunciato più volte dalla Suprema Corte ( tra tutte cfr Cassazione civile, sez. I, sentenza 21/07/2005 n. 15324) l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., fa piena prova, per quanto concerne: provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, dichiarazioni delle parti, fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sulla scorta di tale premessa, secondo una lettura ermeneutica corretta ed ispirata a criteri logico-sostanziali, la stessa Suprema Corte ha chiarito che “non può essere attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”. 
Ebbene, nel caso di specie, appare chiara la fede privilegiata riconducibile in capo alla PA per i motivi teste riportati e le affermazioni da questi riportate nel verbale fanno fede fino a querela di falso così come disposto dagli art. 2699 e 2700 del codice civile. 
Fatta questa premessa, va altresì rilevato che, nel caso di specie, trova applicazione il combinato disposto dell'art. 8 della L.689/81 Infatti “ ….l'art.8 della l. 689/81 statuisce, al primo comma, che, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, “chi con un'azione od un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo”. La disposizione appena riprodotta estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, tipizzato inizialmente in sede penale: pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione, vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso
Pag. 6 eterogeneo), l'autore degli illeciti verrà sanzionato soltanto con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. 
Sulla scorta di ciò, rileva questo decidente che le determinazioni impugnate risultano essere erronee in ragione del fatto che la PA anziché determinare in capo alla ricorrente l'ingiunzione della sanzione nel minimo edittale o, comunque, nella somma non maggiore di ### 1.236,00, in applicazione del principio della unicità giuridica dell'azione illecita e della disciplina del cumulo giuridico, ha irrogato il pagamento di una importo addirittura superiore alla somma degli importi ingiunti nei verbali contestati. 
Stante quanto sopra il ricorso può trovare accoglimento nella misura in cui, essendo accertato e confermato dalla stessa resistente il concorso omogeneo e il cumulo giuridico, la corretta applicazione dell'art 8 della L.n. 689/1981 comporta la rimodulazione della sanzione al minimo edittale pari ad ### 1.236,00 ossia l'importo di un verbale (### 412,00) aumentato del suo triplo, senza la maggiorazione del 20% . 
Pertanto, la sanzione andrà applicata e comminata nell'importo su indicato. 
Vista la reciproca parziale soccombenza, si ritiene che le spese di lite vadano compensate tra le parti P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### nella persona della Dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla procedura in epigrafe indicata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e ridetermina la sanzione pecuniaria dovuta in € 1.236,00; - Spese compensate. 
Così è deciso in ### lì 12.02.2026 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 51281/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Depalma

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Giudice di Pace di Nola, Sentenza n. 2977/2024 del 28-04-2025

... l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 24 maggio 2024, la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, distinto dal numero ###, elevato il 30 aprile 2024, notificato il 20 maggio 2024, per la violazione dell'articolo 142, comma 8 del c.d.s. perché << …. superava di oltre 10 KM/H e di non oltre 40 KM/H i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicoli pari a km/h 130,00. ### è stata commessa il giorno 30/04/2024, …. in direzione sud dell'####, ### nel tratto lungo km 15,299. ……, e la stazione di uscita …. sita nel territorio del comune di ### provincia di Napoli ….. >> ( testuale nel suddetto accertamento ). ### s.r.l. eccepiva l'illegittimità del menzionato accertamento per l'errata applicabilità al sistema ### della tolleranza del 5%, nonché per l'omessa taratura dello strumento di rilevazione elettronicae per la nullità della omologa. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del suddetto accertamento di violazione delle norme del c.d.s., previa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### dottoressa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3491 / 2024 del ### degli affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 30 dicembre 2024, avente a oggetto opposizione ai sensi della ### numero 689 del 1981, vertente TRA ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A.:###, con sede #######, alla ### 1, elettivamente domiciliata in ####, alla ### 5, nello studio dell'avvocato ### C.F.:###, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax ### o all'indirizzo pec ###, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio; ### di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla ###. Vespucci,172; ###'udienza del 30 dicembre 2024, la ricorrente s.r.l. concludeva per l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il 24 maggio 2024, la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, distinto dal numero ###, elevato il 30 aprile 2024, notificato il 20 maggio 2024, per la violazione dell'articolo 142, comma 8 del c.d.s. perché << …. superava di oltre 10 KM/H e di non oltre 40 KM/H i limiti massimi di velocità previsti per quella categoria di veicoli pari a km/h 130,00. ### è stata commessa il giorno 30/04/2024, …. in direzione sud dell'####, ### nel tratto lungo km 15,299. ……, e la stazione di uscita …. sita nel territorio del comune di ### provincia di Napoli ….. >> ( testuale nel suddetto accertamento ).  ### s.r.l. eccepiva l'illegittimità del menzionato accertamento per l'errata applicabilità al sistema ### della tolleranza del 5%, nonché per l'omessa taratura dello strumento di rilevazione elettronicae per la nullità della omologa. 
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del suddetto accertamento di violazione delle norme del c.d.s., previa sospensione dell'esecutività dello stesso. 
Instauratosi il contraddittorio, la ### S.r.l. insisteva per l'accoglimento del ricorso.  ### di Napoli disertava il dialogo processuale. 
Precisate le conclusioni, esaminata la documentazione in atti, questo giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza. 
Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia della ### di Napoli, benchè ritualmente a essa notificato, a cura della cancelleria, il decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti. 
Ancora in via preliminare rileva osservare che va dichiarata l'ammissibilità del ricorso essendo stato, lo stesso, depositato telematicamente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del menzionato verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada. 
Rileva osservare che va dichiarata la competenza di questo giudice a conoscere dell'opposizione de qua, sussistendo la competenza ratione materia, per valore e per territorio del giudice adito, subito avvertendosi che la competenza per territorio va individuata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ### n. 150 dell'1 settembre 2011, nel giudice del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi intendere con tale espressione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, il luogo nel quale la violazione è stata accertata ( Cass. SS. UU. n. 4130 del 1988 ), che nel caso ora in rassegna è nel tenimento del Comune di ### e, pertanto, rientra nella competenza territoriale del Giudice di ### di ### Sul punto rileva osservare che la Corte di Cassazione con ordinanza n.9486/2012 ha affrontato la delicata questione della competenza per impugnare gli accertamenti di violazione elevati in base alle rilevazioni del tutor. La Suprema Corte ha affermato che “ in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S.. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'articolo 81 c.p. è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione ”. Invece, il criterio da utilizzare per determinare la competenza è quello della porta di uscita del sistema ### E infatti: “ l'articolo 22, comma 1, della L. 24/11/1981 n.689 e l'articolo 204 bis del c.d.s. dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Epperò, la violazione accertata con il sistema ### c.d. Tutor, si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. Autovelox, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due ### diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il Giudice competente a conoscere dell'opposizione potrà utilmente farsi ricorso all'articolo 9 c.p.p. laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale ( ossia con riferimento al luogo in cui il reato è stato consumato ), è competente il Giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada tra due ### limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di ### dove è situata la porta di uscita del sistema ### ”, che nel caso in esame è sita nel territorio del Comune di ### Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta. 
Fondata è l'eccezione di nullità dell'accertamento di violazione delle norme del codice della strada per l'errata applicabilità al sistema ### della tolleranza del 5%. Il tutor non misura la velocità istantanea come l'autovelox, ma quella media in un tratto di strada collocato tra due punti determinati ove sono situati gli strumenti di rilevazione, non può applicarsi la stessa percentuale di tolleranza del 5% prevista per l'autovelox, bensì una riduzione diversa come precisato dall'articolo 345 disp. att. al c.d.s., difettando all'attualità ogni precisazione normativa in merito. 
Invero, sebbene nel verbale notificato, alla velocità risultata e contestata si applichi sempre la riduzione del 5%, come previsto D.M.29/10/1997, detta riduzione è palesemente illegittima, in quanto non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall'autovelox, che, invece, consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'articolo 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada. Infatti, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il ### in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al tutor deve applicarsi la riduzione prevista dal citato articolo 345, comma 3, disp. att.; ciò comporta che, in difetto di precisazione normativa, non può essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia, va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge, prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diversa dalle postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex articolo 142 violato; in ogni caso in cui venga applicato tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio ( riduzione del 5% ) non previsto per legge. 
Fondata è l'eccezione di illegittimità del suddetto accertamento per la mancata omologazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, atteso che per la validità dell'accertamento della infrazione a seguito di rilevazione elettronica è necessaria una valida ed efficace omologazione del dispositivo, non essendo sufficiente una mera approvazione ministeriale, subito osservandosi che omologazione e approvazione non sono sinonimi. 
Parimenti fondata è l'eccezione di omessa taratura dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, sulla scorta del principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 118 del 18 giugno 2015. 
Sul punto, la Corte Costituzionale, nell'or citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 comma 6 del D.lgs. n. 285/1992 ( ### della ### ), nella parte in cui << non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura >>, precisando che << appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti ed a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazione della tensione di alimentazione ……. il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate >> e, infine, ha aggiunto << la costante interpretazione dell'articolo 45 da parte della Corte di Cassazione si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento >>. 
Ne consegue che, con riferimento allo strumento di rilevazione elettronica della velocità << l'eventuale mancanza della taratura, di per sé, costituisce prova del difetto di funzionamento del suddetto strumento >>. 
Orbene, alla luce dell'or citata sentenza, nel caso ora in esame, agli atti manca la prova delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, secondo le modalità prescritte, non avendo, la P. A. opposta, offerto alcuna prova al riguardo. 
Ne consegue l'illegittimità del menzionato accertamento di violazione delle norme del c.d.s. non potendosi riconoscere la correttezza e, pertanto, l'attendibilità dell'accertamento effettuato da uno strumento di rilevazione elettronico non sottoposto a taratura. 
Assorbiti gli altri motivi del ricorso. 
Per i superiori rilievi, l'opposizione va accolta. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel ### del Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.  P. Q. M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della ### di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza e deduzione disattese, così provvede: 1 ) accoglie l'opposizione; 2 ) condanna la ### di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in € 200,00, di cui € 50,00 per spese ed € 150,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione, ex articolo 93 c.p.c., a favore dell'avvocato ### Così deciso in ### il 30 dicembre 2024 Il Giudice di

causa n. 3491/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Esposito

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 597/2026 del 13-02-2026

... figli la nuda proprietà riservandosi entrambi il diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili stessi con reciproco diritto di accrescimento; 4) I coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che l'atto notarile predetto verrà sottoscritto in adempimento del presente accordo di separazione e divorzio cumulativo e sarà stipulato avanti al ### residente in ####, iscritta nel ### dei ### di #### e ### fermi restando, anche a seguito della sottoscrizione del predetto atto notarile, il godimento della casa familiare riservato al #### e il mantenimento a carico degli stessi degli obblighi di pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, come disciplinato al superiore punto 2); 5) I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente atto, anche al fine di godere dell'esenzione prevista nell'art. 195 d.lgs. 1 agosto 2025 n. 123 (già art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74) che l'accordo di natura patrimoniale di cui ai superiori punti 3) e 4) è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale; 6) ###ra ### si impegna a rilasciare, entro la data del 15/1/2026, la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti personali, impegnandosi a mutare e a comunicare (leggi tutto)...

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V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO -###- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.###ssa #### ha pronunciato la seguente ### nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis 51 c.p.c.  depositato in data ### da 1) ### a ### il ### Cittadina: italiana ### Fisc. ### residente in ### alla via ### 62 con l'Avv. ### (c.f. ###) presso il quale ha eletto domicilio telematico (###) e 2) ### nato a #### il ### cittadino: italiano ### Fisc.### residente in ### alla via ### 62 con l'Avv. ### (c.f. ###) presso il quale ha eletto domicilio telematico (###) i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data ### nel Comune di #### - trascritto nei ### dello ### del Comune di ### al n. 0455 Registro 03 Parte 2 ###, ### 1999 in regime di comunione dei beni.  con i seguenti figli: ### nata a ### il ###, cittadina italiana ### nato a ### il ###, cittadino italiano ### I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data ### contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I figli ### e ### entrambi maggiorenni, resteranno nella casa familiare sita a #### 62, con il padre, #### che ne conserverà il godimento (oltre al godimento del box sopra citato sito in ### 64) in considerazione delle patologie da cui risulta affetto (morbo di ### e maculopatia senile precoce); 2) #### si farà integralmente carico delle utenze relative alla casa familiare e al box (luce, gas, telefono, abbonamenti internet..) delle spese ordinarie necessarie e/o di prima necessità a favore dei figli nonchè delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile stesso e del box, mentre le spese condominiali straordinarie dei medesimi beni resteranno a carico dei coniugi nella misura del 50%; 3) I coniugi si impegnano altresì e si obbligano reciprocamente sin d'ora a perfezionare entro il ###, relativamente alla casa familiare e al box, sopra meglio identificati, atto notarile di trasferimento a favore dei figli ### e ### in parti eguali, senza corrispettivo, dei propri rispettivi diritti reali immobiliari e relative quote di proprietà sui beni stessi, come sopra indicato, e in particolare, trasferendo in favore dei figli la nuda proprietà riservandosi entrambi il diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili stessi con reciproco diritto di accrescimento; 4) I coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che l'atto notarile predetto verrà sottoscritto in adempimento del presente accordo di separazione e divorzio cumulativo e sarà stipulato avanti al ### residente in ####, iscritta nel ### dei ### di #### e ### fermi restando, anche a seguito della sottoscrizione del predetto atto notarile, il godimento della casa familiare riservato al #### e il mantenimento a carico degli stessi degli obblighi di pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, come disciplinato al superiore punto 2); 5) I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente atto, anche al fine di godere dell'esenzione prevista nell'art. 195 d.lgs. 1 agosto 2025 n. 123 (già art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74) che l'accordo di natura patrimoniale di cui ai superiori punti 3) e 4) è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale; 6) ###ra ### si impegna a rilasciare, entro la data del 15/1/2026, la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti personali, impegnandosi a mutare e a comunicare il cambio di residenza presso il Comune di ### 7) ###ra ### a fronte degli impegni assunti dal #### di cui ai superiori punto 1) e 2) corrisponderà direttamente a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### e ### in quanto non ancora economicamente autosufficienti, sulle rispettive carte posta pay intestate ai medesimi e in misura eguale, l'importo di € 350,00 (### trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica; importo che sarà versato anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dalla data di omologa della separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ### 8) ###.ra ### terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “### spese extra assegno” approvate dal Tribunale di ### e dalla Corte d'appello di ### in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.  9) Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese straordinarie di competenza di ciascun genitore. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio ###, con i relativi giustificativi, entro il giorno 15 di ogni mese e il pagamento ad opera del genitore tenuto al rimborso dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo il ricevimento della richiesta scritta. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario successivo; 10) I coniugi si danno reciprocamente atto che le deduzioni fiscali e/o i rimborsi fiscali relativi a tutte le spese pagate al 50% dai genitori, verranno suddivisi fra gli stessi al 50% ed inserite nelle rispettive dichiarazioni dei redditi; 11) Con l'uscita della ###ra ### dalla casa familiare e comunque entro e non oltre il ###, il conto corrente presso BancoPosta n. ### intestato a ### e ### verrà chiuso e le eventuali attività e/o passività (crediti e/o debiti) esistenti su detto conto verranno suddivise nella misura pari al 50% tra i coniugi; 12) I coniugi si danno reciprocamente atto che la ###ra ### si farà integralmente carico di tutti i relativi costi e oneri (ad esempio polizza assicurativa, bollo auto, revisione, manutenzione) relativamente all'auto elettrica ### e provvederà al rimborso a favore del #### delle eventuali ricariche elettriche presso il box di ### 64, sopra citato; mentre il #### relativamente all'autoveicolo ### X intestata al figlio ### si farà integralmente carico di tutti i relativi costi e oneri (ad esempio polizza assicurativa, bollo auto, revisione, manutenzione); 13) I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa, ora per allora, sui rispettivi ### 14) I coniugi dichiarano e danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente l'uno nei confronti dell'altro ad avanzare richieste di mantenimento a qualsiasi titolo; 15) I coniugi danno atto di avere già regolato tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione per quanto statuito al precedente punto 11) e dalle presenti condizioni di separazione; 16) I coniugi regoleranno tra loro nella misura del 50% le spese e competenze legali tutte del presente procedimento. 
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. 
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo datato 19/12/2025,con le modifiche ai punti 6 e 11 del medesimo ricorso introduttivo, ove i coniugi hanno dato atto di aver già ottemperato alle relative previsioni contenute in detti punti [in particolare:- punto 6, in quanto la ###ra ### in ottemperanza a quanto concordato, ha già lasciato la casa familiare trasferendosi presso la casa della propria madre, ###ra ### in #### 136, di proprietà di quest'ultima, ove non sosterrà oneri di natura abitativa e asporterà i propri beni ed effetti personali entro e non oltre il ###, data nella quale verranno consegnate le chiavi con facoltà per il #### a far data dal 1/3/2026 di liberare l'immobile da eventuali beni o oggetti non ancora asportati appartenenti alla moglie; - punto 11, stante l'avvenuta chiusura e ripartizione tra loro nella misura del 50% delle giacenze attive sul conto corrente presso BancoPosta n. ### intestato a ### e ###. 
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.  ### della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. 
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. 
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. 
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il ### in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del ### affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. 
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.  P.Q.M.  Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) ### la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di #### il 29 maggio 1999; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte; 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti; 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza; 5) Spese di lite al definitivo; 6) Manda alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di ### anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.  7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del ###ssa ### Così deciso in ### il #### Est. ###ssa ###ssa M.### per acquiescenza alla sentenza ### _____________ ### n. 1/2026

causa n. 1/2026 R.G. - Giudice/firmatari: De Lauretis Fiorella, Maria Laura Amato, Valentina Maderna

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 956/2026 del 23-01-2026

... in data ###, assumendo l'inesistenza originaria del diritto a procedere ad esecuzione forzata stante la proposizione avverso i prodromici verbali di ricorso amministrativo, oltre ad altre eccezioni. Va preliminarmente rilevato che la legittimazione attiva e passiva delle parti risulta dalla ordinanza oggetto di impugnazione e non è stata contestata. Va altresì preliminarmente dichiarata la contumacia dei resistenti, regolarmente evocati in giudizio e non costituitosi. ### è ammissibile e tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, essendo stata presentata nel termine decorrente dalla notificazione dell'intimazione opposta. Giova precisare che il ricorrente, procuratore di se stesso, ha presentato ricorso al ### avverso i verbali di accertamento, sottesi alla intimazione ad adempiere oggetto del giudizio de quo, entrambi i ricorsi sono stati regolarmente inviati all'### prefettizia. ### non ha adottato alcuna ordinanza-ingiunzione né ordinanza di archiviazione entro i termini previsti dall'art. 204, comma 1, C.d.S. (60 + 150 giorni). Ai sensi dell'art. 204 C.d.S., il mancato provvedimento del ### nel termine comporta l'accoglimento del ricorso amministrativo. (leggi tutto)...

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 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI SETTIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di Napoli nella persona del Giudice di ### Dott. ### ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19311\2025, del ###, ###. #### procuratore di se stesso domiciliato, ai fini del presente procedimento in Napoli alla ### n. 10 presso lo ### i quali ai sensi della vigente normativa dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo pec: ### -ricorrente. 
CONTRO ### s.r.l., in persona del l.r.p.t., PI ### con sede ###### al ### dell'### n.24, resistente -contumace. 
NONCHE' ### - ### - ### in persona del ### pt CF ### pec: ###, resistente contumace.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo in applicazione del nuovo testo dell'art. 132 comma ### n. 4 cpc come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n.69/2009, sicchè i riferimenti specifici della vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili strettamente rilevanti ai fini della presente decisione.
All'udienza tenutasi nella data sotto indicata, il giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura. 
Giova premettere che con l'opposizione all'ingiunzione ovvero al verbale irrogativo della sanzione viene introdotto un giudizio tendente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l'amministrazione opposta ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio. 
Deve, inoltre, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare l'intrinseco fondamento, sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica. 
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento ###7 per l'importo complessivo di € 272,20, emessa dalla società ### s.r.l., notificata allo istante il 04 aprile 2025. ### richiesto risulta riconducibile al presunto omesso pagamento del ### d'infrazione del ### della ### 1) Verbale. n. A###/23 del 02.01.2023 e notificato in data ###; 2) n. T### del 13.01.2023 e notificato in data ###; 3) n. A### del 24.01.2023 e notificato in data ###, assumendo l'inesistenza originaria del diritto a procedere ad esecuzione forzata stante la proposizione avverso i prodromici verbali di ricorso amministrativo, oltre ad altre eccezioni. 
Va preliminarmente rilevato che la legittimazione attiva e passiva delle parti risulta dalla ordinanza oggetto di impugnazione e non è stata contestata. 
Va altresì preliminarmente dichiarata la contumacia dei resistenti, regolarmente evocati in giudizio e non costituitosi.  ### è ammissibile e tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, essendo stata presentata nel termine decorrente dalla notificazione dell'intimazione opposta. 
Giova precisare che il ricorrente, procuratore di se stesso, ha presentato ricorso al ### avverso i verbali di accertamento, sottesi alla intimazione ad adempiere oggetto del giudizio de quo, entrambi i ricorsi sono stati regolarmente inviati all'### prefettizia.  ### non ha adottato alcuna ordinanza-ingiunzione né ordinanza di archiviazione entro i termini previsti dall'art. 204, comma 1, C.d.S. (60 + 150 giorni). 
Ai sensi dell'art. 204 C.d.S., il mancato provvedimento del ### nel termine comporta l'accoglimento del ricorso amministrativo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è assolutamente univoca, infatti, il silenzio del ### integra un accoglimento del ricorso e determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria (Cass. Civ., Sez. II, n. 4614/2019;
Civ., Sez. II, n. 13331/2018; Cass. Civ., Sez. II, n. 11380/2011). ### perde definitivamente il potere di emettere successivamente un'ordinanza-ingiunzione (Cass. Civ., Sez. II, n. 7899/2016). Ne deriva che il verbale di accertamento relativo all'infrazione deve ritenersi caducato, con impossibilità per l'### di riattivare il procedimento sanzionatorio. È pacifico che, una volta verificatosi l'accoglimento del ricorso per silentium, il potere sanzionatorio è definitivamente esaurito. 
In tale situazione, ogni atto successivo, compresa l'ingiunzione di pagamento, risulta radicalmente illegittimo. 
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che la ### - e per essa il concessionario incaricato della riscossione, anche se soggetto privato - non può più pretendere il pagamento della sanzione, essendo venuto meno il presupposto giuridico della pretesa (Cass. Civ., Sez. II, n. 5603/2017; Cass. Civ., Sez. II, n. 22041/2017; Cass. Civ., Sez. II, n. 26198/2020). 
Conforme anche la giurisprudenza di merito.  ### opposta, pertanto, risulta illegittima in quanto fondata su verbali ormai estinti. 
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, il ricorso è fondato e merita pieno accoglimento. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  PQM Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dal sig. Avv. ####, nei confronti del ### di ### in persona del legale rappresentante p.t, e di ### in persona del legale rappresentante protempore, così provvede: 1) accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento numero ###7 per l'importo complessivo di € 272,20, emessa dalla società ### s.r.l., notificata allo istante il 04 aprile 2025, dichiarando estinto l'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative oggetto del procedimento; 2) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in € 150,00, di cui € 50,00 per spese ed € 100,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.P.A., a favore dell'avv.to ### Così deciso in ### il #### Dott.

causa n. 19311/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Giugliano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2284/2026 del 12-02-2026

... 350 bis cpc) del 12/02/2026 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 07 luglio 2024, l'### proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 63/2024 del 2.01.2024, con la quale il Giudice di ### di Napoli aveva parzialmente accolto la domanda da lei proposta contro il ### condannando quest'ultimo al pagamento del solo importo di euro 139,92, oltre interessi, di cui alla fattura n. 1637 del 4/05/2015, riguardante il servizio di manutenzione ascensore reso nel periodo del secondo quadrimestre del 2015. A sostegno del gravame contestava l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il Giudice di ### non aveva riconosciuto per l'intero il pagamento delle somme portate nella fattura n. 2219 del 6/7/2015, emessa per il pagamento del medesimo servizio per il periodo successivo sino alla scadenza contrattuale del 31.08.2018, pur avendo riconosciuto tale scadenza al 31 luglio 2016. Lamentava, pertanto, che sulla base dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice appellato, avesse in ogni caso diritto al pagamento delle mensilità per il servizio relativamente al periodo dal settembre 2015 a luglio 2016, pari a complessivi euro (leggi tutto)...

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N. 15949/2024 Reg.Gen.Aff.Cont. 
TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 12 FEBBRAIO 2026 ###.G. ###. 15949 DEL### 2026 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. 
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni. 
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello e nella persona della dott.ssa ### in data 12 febbraio 2026 pronuncia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15949 del ### dell'anno 2024 e vertente TRA ### srl C.F. e P. IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### n°32 preso lo studio dell'avv.  ### (pec: ###lmail), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ### E ### in persona dell'### pro tempore, cod. fisc. nr.  ###, elettivamente domiciliato in ### di Napoli ###, alla ### n. 4, presso lo studio dell'avv. ### (.e.c. ###) , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti ### Oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/2024, pubblicata il ###, non notificata emessa dal Giudice di ### di Napoli, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 46896/16. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 07 luglio 2024, l'### proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 63/2024 del 2.01.2024, con la quale il Giudice di ### di Napoli aveva parzialmente accolto la domanda da lei proposta contro il ### condannando quest'ultimo al pagamento del solo importo di euro 139,92, oltre interessi, di cui alla fattura n. 1637 del 4/05/2015, riguardante il servizio di manutenzione ascensore reso nel periodo del secondo quadrimestre del 2015. 
A sostegno del gravame contestava l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il Giudice di ### non aveva riconosciuto per l'intero il pagamento delle somme portate nella fattura n. 2219 del 6/7/2015, emessa per il pagamento del medesimo servizio per il periodo successivo sino alla scadenza contrattuale del 31.08.2018, pur avendo riconosciuto tale scadenza al 31 luglio 2016. 
Lamentava, pertanto, che sulla base dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice appellato, avesse in ogni caso diritto al pagamento delle mensilità per il servizio relativamente al periodo dal settembre 2015 a luglio 2016, pari a complessivi euro 726,00. 
Per tali motivi chiedeva al Tribunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni: “ piaccia all'###mo Tribunale adito, in riforma delle parti della sentenza gravata di cui ai motivi,accogliere il presente appello e conseguentemente riformi la sentenza n° 63/2024, in parte qua, al n° 2 del PQM nella parte in cui dichiara “rigetta il resto” emessa dal Giudice di ### di Napoli, in persona del Giudice avv. ### e per l'effetto accolga la domanda della ### srl e condanni il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento in favore della ### srl della somma di € 726,00 oltre quella di € 139,92 già accertata; ### il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento delle spese del giudizio di appello.   Costituito in giudizio, l'appellato ### resisteva all'avverso appello deducendone l'inammissibilità ai sensi dell'art art 342 c.p.c. e 345 c.p.c., nonché in ogni caso la relativa infondatezza nel merito.   Riferiva il ### che il GdP aveva ritenuto correttamente non dovuti gli importi della fattura n. 2219 del 6/7/2015, in quanto illegittimamente emessa per il pagamento a solo titolo di penale dei canoni di manutenzione successivi alla disdetta inoltrata dal ### in data ###: invero il Gdp aveva considerato, sulla base delle pattuizioni intercorse tra le parti, diverse da quelle dedotte dall'appellante, tempestiva tale disdetta sicché alcuna penale aveva correttamente ritenuto essere dovuta. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 ### concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di Napoli di dichiarare inammissibile l'appello ed in ogni caso di rigettarlo. 
Il giudizio si incardinava innanzi a questo Giudice il quale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9 febbraio 2026, con celebrazione sostituita dal deposito di note scritte, la decide con la presente sentenza.  ### è ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. 
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti ( invero uno) della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado, sicché l'appello in parte de qua è ammissibile. 
E' inoltre ammissibile l'appello anche ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Come, recentemente, chiarito dalla Suprema Corte la domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale ( v. Cass. n. 15880/2025). 
Non è, quindi, ammissibile, poiché da considerarsi nuova, la domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria, ma non quella sostitutiva che si ponga in rapporto di alternatività con la stessa ( connessione per incompatibilità), purché si basi sulla medesima vicenda sostanziale. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026
Nel caso di specie, la domanda tesa al pagamento dei canoni di manutenzione avanzata a titolo di corrispettivo, e non di penale, come da richiesta originaria, si mantiene in un rapporto di alternatività rispetto a quest'ultima, tanto da potere alla stessa solo sostituirsi e non aggiungersi, sicché deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Tanto chiarito, tuttavia l'appello è nel merito infondato non ravvisandosi il vizio logico denunciato dall'appellante nelle motivazioni della sentenza. 
Deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante in nulla contesta le statuizioni riportate nella pronuncia impugnata con riguardo: alla inutilizzabilità del documento prodotto dall'attrice (odierna appellante) a comprova dei rapporti tra le parti, poiché tempestivamente disconosciuto dal ### alla tempestività e, quindi, efficacia della disdetta dal contratto inviata dal ### in data ###; alla mancata debenza, di conseguenza, dei canoni di manutenzione a titolo di penale per il periodo da settembre 2015 e sino al 31/07/2018. Su tali accertamenti deve, quindi, ritenersi maturato il giudicato. 
Parte appellante sostiene tuttavia che, avendo il GdP individuato, sulla base del documento contrattuale prodotto dal condomini, la scadenza del contratto al 31/07/2016 ( anziché al 31/07/2018), avrebbe dovuto quanto meno riconoscere i corrispettivi dovuti sino a tale data.  ###, tuttavia, si basa su di una errata lettura della sentenza e degli accertamenti in essa riportati: il ### infatti, ha richiamato la scadenza contrattuale del 31/07/2016 quale data esatta ( siccome individuata sulla base del documento, prodotto dal ### e ritenuto utilizzabile) da cui computare i termini per la proposizione della disdetta. Su tali basi ha quindi ritenuto efficace la disdetta del 22/06/2015, sicché a quella data il contratto deve ritenersi risolto. Tanto con la giusta conseguenza per cui nulla è dovuto alla appellante, né a titolo di penale né a titolo di corrispettivo. 
Un eventuale servizio reso in assenza di contratto avrebbe potuto al più trovare riconoscimento ai sensi dell'art 2041 c.c., domanda tuttavia non proposta.  ### va quindi rigettato. 
Venendo al regolamento delle spese di lite va osservato che alcun motivo di impugnazione è stato formulato con riguardo alle spese di lite e va ricordato che la regola di definizione della questione sulle spese non per gradi, ma in ragione dell'esito complessivo della lite, vale solo nei casi in cui in sede di impugnazione vi sia riforma della pronuncia resa nei precedenti gradi, mentre qualora l'appello sia rigettato, come è nel caso di specie, la soccombenza va valutata solo in relazione ad esso. Vale infatti il principio per cui «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (C. 23226/2013; C. 14916/2020) ed ovviamente se ed in quanto tale motivo sia accolto ( v. Cass. n. ###/2022). 
In ossequio a tale principio, l'appellante, in quanto soccombente in secondo grado, va condannato al pagamento delle spese in favore dell'appellato, non dovendosi riguardare all'esito complessivo della lite. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale espletata. 
Il rigetto dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.  228/2012 P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) condanna parte appellante ### srl al pagamento delle spese di lite in favore di ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d, che liquida in euro 1701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del 15% come per ### con distrazione in favore dell'avv.to ### per dichiarato anticipo.  3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026

causa n. 15949/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Vollero Flora

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