testo integrale
SENTENZA sul ricorso 3669-2021 proposto da: C.N.P.A.F. - ### E ### FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro - ######## in qual ità di eredi di ### F #### A ########## tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ### CASELLATO, ##### rivalutazione redditi e calcolo pensione R.G.N. 3669/2021 Cron.
Rep.
Ud. 14/05/2025 PU - ####### tutti in qualità di eredi di ##### (in proprio), ######### tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ### CASELLATO, ### - controricorrenti - avverso la senten za n. 601/2020 della CORTE D'### O di ### depositata il ### R.G.N. 1088/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2025 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### uditi gli avvocati A ####### 1.La Corte d'appello di ### ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di #### (e di seguito, i suoi eredi ##### o, ###, ########## di ### (e di seguito, i suoi eredi ### di ### epadula #### di ### epadula #### di ####, ##### i, ##### volta alla riliquidazione della pensione 3 di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo dell'indice medio annuo ### dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo dell'indice medio annuo ### dell'an no 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 19 81 (pari al 18,7%), come fat to invece dalla ### di ### za e ### za ### La Corte territoriale, richiamando propri precedenti di merito su casi analoghi, ha ritenuto che l'art.27, ult. co. L. n.576/80 si applichi anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non possa essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggior importo d ella contrib uzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. ### della ### che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva -precisa la Cortenon risulterebbe applicabile retroattiv amente, siccome approvato nel 2006. Infine, la Corte ha respinto la domanda della ### di condanna al pagamento delle differenze contributive dovute in relazione al maggio r indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato. 2. Avverso la sentenza, la ### ricorre per quattro motivi, a cui i professionisti (e successivamente, per ### e ### di ### i loro eredi costituiti in giud izio, come in rubrica) resist ono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. A seguito di infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie. 4 4. ### della ### ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 5. In camera di consiglio, il collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la ### deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 2 7 L. n.5 76/80, non ché del combinato disposto degli artt. 2 e 10 L. n.576/80, ed art. 2116 c.c., per non av ere la Corte ritenut o che la rivalutazi one decorresse dal 1980.
Con il secondo motivo di ricorso, la ### deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10 e 19 L. n.576/80, per avere la Corte riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980.
Con il terzo motivo di ricorso, la ### deduce, ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p .c. , la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 2116 c.c., de gli artt.2 , 10, 19 L. n.576/80 e dell'art.3, co.9 L. n.335/95, e art. 66 L.247/2012, in relazione al ### della ### 16.12.2005, approvato nel 2006, per avere la Corte erroneamente validato ai fini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parzia le. ### era applicabile ai cont roricorrenti con decorrenza pensionist ica successiva al 2006 e, comunque, quanto da esso stabilito era già deducibile dall'art.2 L. n.576/80 (su effettiva iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici).
Con il quarto motivo di ricorso, la ### deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione 5 degli artt.2, 10, 11, 19 L. n.576/80, dell'art. 3, co.9 L. n.335/95, ed art. 66 L.247/2012 per avere la Corte respinto la domanda della ### di pagamento dei contributi non pagati, negando che si trattasse di omissione contributiva. 2. Preliminarme nte vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente. Per un verso, il rico rso è suff icientemente specifico nell'indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza imp ugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata. Per altro verso, il richiamo all'art.360-bis, n.1 c.p .c. appare inconfere nte posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l'orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso. 3. Il primo motivo è infondato. 4. In fattis pecie an aloghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell'art.2 L. n.576/80 in ragi one di un a diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 2760 9/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell'art.27, co.4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base dell a variazione de ll'indice ### registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979. 4.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la ### l'art.27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo 6 (principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata della legge, e quindi dal 1980. 4.2 - Si deve qu i aggiungere che tale int erpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sez ioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferiment o l'indice ### del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza h a riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sez ioni unite ha nno affermato che la rival utazione della pensione avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalu tazione intervenuta nell'anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della ### emessa lo stesso anno 7 del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente. 5. Nel caso di specie , invece, si t ratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della ### (commi 1 e 3 dell'art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. 5.1 - Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell'art.27, in base al quale la prima tabella di cui all'art.15, co.2 -ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della ### entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei d ati ### è redatta entro quat tro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi red atta entro 4 mesi d ecorrenti dal 12.10 .80, ovvero entro il ###, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio ### registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice ### del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81. 5.2 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della ### ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della ### invero, ha valore meramente ricognitivo della va riazione ### registrata nell'anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto da ll'art.27, co.4, in tema d i decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da quest a Corte nelle 8 citate pronunce nn. 9698/10, e 16585/2 3, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art.27, co.4 L. n.576/80. 6. Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosi la Corte d'app ello attenuta al seguente p rincipio di diritto: “In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo de lla media di riferimen to ai fin i delle pension i di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigor e della le gge n.576/80 ai sensi dell'art.27, co.4 della stessa legge, e qui ndi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ### dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980”. 7. Il second o e qu arto motivo possono essere t rattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati. 7.1 - Occorre in primo luogo esaminare il tema dell'omissione contributiva, ovvero dell'inade mpimento della obblig azione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta (indice medio ### del 1980) e la riv alutazione invece applicat a dalla ### (indice medio ### del 1981).
Non è condivis ibile l'id ea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini de l calcolo della prestazione secondo il metod o retributivo, è determinante non il reddit o dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini ### rivalutato.
Che la rivalutazi one (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest'ul timo ascend a a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge 9 chiaramente dall'impianto della legge n.576. Ai sensi dell'art.16, co.4, in fatti, il contributo soggettiv o minim o (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ### Per il contributo soggettivo di cui all'art.10, co.1 L . n.576/8 0, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel su o riferimento al limite di reddit o di cui all'art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'im porto del contri buto (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione). 7.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a q uella da considerare (18 ,7% anz iché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di u na violazione de ll'obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà. 7.3 - ### nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell'art.11. Nel caso di specie rileva l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lett era a) dell'art .10, e ssendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del dirit to e d ella misura de lla pensione di vecchiaia (si veda l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art.10, co.1). 8. La dife sa di parte cont roricorrente argomenta poi che inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il 10 contributo come richiesto dalla ### sulla base della rivalutazione dei redditi operata dall a ### sicché non vi sarebbe stato un errore addebitabile, stante la buona fede. 8.1 - Premesso che la g iurisprudenza di qu esta Corte h a affermato che l'errore ci rca la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una min or misura dell 'obbligo contribut ivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 ove si t ratti di e rrore non vincib ile con la dovuta diligenz a (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass. 7729/ 04), va detto che tale profilo att iene non all'inadempim ento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 8.3 - Vertendosi in tema di resp onsabilità cont rattuale, al creditore basta allegare l'inade mpimento ( v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tem a della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio. 9. Detto che vi fu inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento ### incida sulla misura della pensione. 9.1 - Ai sensi d ell'art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni an no di effetti va iscrizione e contribuzione”, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisic he (###, risultanti da lle dichiarazioni relative ai quindici an ni solari ante riori alla maturazione del diritto a pensione. 11 9.2 - Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, 15643/18, Cass.###/19, Cass.694/21) ha avut o modo di affermare, in relazione all' “effettiva contribuzione” dell'art.2, che essa no n significa “i ntegrale”, con la conseg uenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'ann ualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribu zione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vi ge per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendo come base il reddito sul qu ale è stato effettivamente pagato il contributo” ( in tal senso cfr. a nche Cass. 26962/2013). Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art.2 L. n.773/82, che ha un testo identic o a quello dell'art.2 L . n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contrib uzione”), ha affermato che l'aggettivo “effettiva” «introduce un parametro di commisuraz ione dell a pensione alla contribuzione "effettivamente" versata». 10. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini ### è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi. Tale conclusion e non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell'auto matismo della prestazione pensionisticala misura del reddito denunciato ai fini ### è da 12 rapportare ai contribut i effet tivamente versati. Se, come ne l caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor perce ntuale è quell a da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo , viene men o il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in te rmini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calco late secondo il meto do contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai soste nuto ch e esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenz a di contributi dovu ti e tu ttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, di cui all'art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell'art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense. 10.1 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiut o (in parte) l'obb ligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione e ssere semp re “effettivamente” versata. 13 Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l'assenza della regola di automatici tà delle prest azioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la ### abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la p rescrizione contribut iva entro il sistema dell'### il la voratore non ha comunque d iritto ad ottenere la prestazione dall'Inp s, quanto piuttosto il risarcimento dei danni. 11. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo e quarto motivo, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizion e, per gli accertamenti conseguenti all'applicazione del seguente principio di diritto: “ In tem a di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo del la pensione di ve cchiaia, ai sensi d ell'art. 2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazion e su tali re dditi di un coefficiente di rivalutazione ### inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensi one di vecch iaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi ri valutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché seco ndo quello maggiore dovuto”. 12. Il terzo motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato. 12.1 - È in ammissibile laddove deduce la violazione del ### della ### adottato il ###, e approvato nel 2006. Second o costante orientament o di questa Corte, i ### adottati dalla ### allo scopo d i disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni 14 previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all'ipotesi in cui venga dedotta u na violazione dei can oni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 (Cass.8592/25, Cass.27541/20).
Ora, il mot ivo, pu r citando nella rubrica l'art.1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il ### amento come norma direttamente violata (art.360, co.1, n.3 c.p.c.). 12.2 - Il mot ivo è poi infondato laddo ve deduce che, anche senza l'appli cazione del ### , l'azzeramento dell'annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuz ione sarebbe desumibile dall'art.2 L. n.576/80.
Contro tale esegesi dell'art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronun ciata questa Corte ( Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass. ###/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conte ggiare per intero l'annualità ai fini dell'anzianità contributiva. 13. In conclusione, vanno accolti il secondo e quarto motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso e, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appe llo di ### o in di versa 15 composizione anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Roma, deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025