... utilizzazione esclusiva di uno degli appartamenti in forza di diritto, di carattere reale o personale, che risulti dal titolo. In ipotesi di lastrico solare di uso esclusivo trova perciò applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art.
1126 c.c. La disciplina posta da tale norma prevede, invero, ai fini del riparto delle spese di riparazione e ricostruzione, il presupposto applicativo della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare (o Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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della terrazza a livello), di tal che, se l'uso del lastrico o del terrazzo, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'art. 1126 c.c. non opera”.
La sentenza di appello era quindi conforme ai principi di diritto enunciati ed era meritevole di conferma.
1. ### motivo di revocazione denuncia la violazione dell'art.
395 n. 4 c.p.c., per aver questa Corte travisato il contenuto del secondo motivo di ricorso, che non verteva sulla tardività, in appello, del deposito dei documenti, né solo sulla violazione del principio di non contestazione quanto alla conformazione della struttura dell'edificio e la sua articolazione in scale oggetto di (leggi tutto)...
causa n. 5771/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Valia Carmela, Bertuzzi Mario