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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8597/2025 del 01-04-2025

... si è costituita con controricorso, replicando in diritto in merito alla validità della spedizione della cartella da un indirizzo non contenuto nei registri ufficiali tratti dall'“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (###”. 4. Va premesso che l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, 600, ancorché conten uto in testo normativ o recante “### comuni in mat eria di accertamento delle imposte sui red diti” deve ritenersi applicabile anche in riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi. Tale ampia delimitazione del perimetro applicativo della regola in questione è del resto confermat a da consolidata prassi giurisprudenziale in tal senso (ex plu rimis: Cass. 22/04/2024, 10761). 4.1. Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., 5 di 6 che anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa costit uisca adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso e sul ricorso incidentale iscritti al n. 9685/2022 R.G., rispettivamente proposti da: ###' ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'### . (ADS###) -controricorrente nonchè ### & C. ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (F ###) unitam ente all'avvocato ### (###) -controricorrente e ricorrente incidentale 2 di 6 avverso la senten za della ### tributaria regionale dell'### sede ###/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal #### 1. L'### delle ### - ### Agente della ### della ### di ### ha ingiunto alla cont ribuente, odierna controricorrente e ricorrente incidentale, il pagamento della somma di euro 89.161,00, a titolo di omesso versamento dell'### (I.M.U .), relativa a n. 4 avvisi di acc ertamento emessi dal Comune di ### di ### 2. La società contribuente ha impugnato la suindicata cartella esattoriale, nonché gli avvisi di accertamento prodromici alla stessa, contestando l'omessa notifica da parte dell'Ente impositore degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, con conseguente prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, nonché la sopravvenuta decadenza del potere impositivo per gli anni 2012 e 2013 in capo al Comune di ### di ### Inoltre, ha eccepit o la nullità della notifica a m ezzo PEC della cartella di pagamento, siccome proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in alcun ###.  3. L'### delle ### - ### la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che i fatti che hanno indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa cred itoria sarebbero ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore e non all'Ente di riscossione.  4. Con sentenza n. 184/2021, depositata in data ###, la ### di ### ha accolto il rico rso 3 di 6 dichiarando la nullità in via derivata della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti.  5. ### di ### di ### ha impugnato la sentenza di primo grado, sollevando un'unica censura di difetto e insufficienza della motivazione, derivante dal mancato esercizio dell'ordine di esibizione degli avvisi di accertamento sulla bas e dei quali è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, che sono stati depositati in allegato all'atto di gravame. La contribuente ha formulato appello incidentale e si è costituito l'ente della riscossione.  6. ### ha respinto l'appello, sulla assorbente considerazione che la not ifica de gli avvisi di accertamento, att i presupposti dell'impugnata cartella di pagamento, effe ttuata a mezzo di messo comunale, non fosse stata seguita dalla lettera raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica di cui all'art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890.  7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune impositore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'### delle ### Parte contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contenente unico motivo di ricorso.  8. Successivamente parte controricorrente ### & C.  ### ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preli minare deve essere an alizzata la eccezione di inammissibilità del ricorso.  ### è del tutto generica e non consente di comprendere a cosa si riferisca e quali siano le doglianze formulate nel corso del giudizio. È dunque inammissibile (Cass. 22/03/2025, n. 7662).  2. Con unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. Gli avvis i di accertamento 4 di 6 sarebbero stati regolarmente notificati alla società contribuente, e la norma posta a fondamento della decisione, relativa alla notifica degli avvisi di accertame nto de lle imposte sui redditi, non sarebbe applicabile alle notifiche in materia di tributi locali, sicché la notifica sarebbe valida anche se il ricevente non fosse stato il legale rappresentante della società.  2. La società contribuente ha sollevato eccezioni di inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza (art. 366, comma 6, c.p.c.) e dell'esistenza di precedenti conformi (art. 360 bis c.p.c.) ed ha formulato ricorso incidentale, deducendo ai sensi dell'art.  360 c. 1, n. 3 c.p.c., la falsa e/o erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del D.L.  179/2012 per omesso rilevamento de ll'inesistenz a della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale impugnata.  3. La difesa erariale si è costituita con controricorso, replicando in diritto in merito alla validità della spedizione della cartella da un indirizzo non contenuto nei registri ufficiali tratti dall'“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (###”.  4. Va premesso che l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, 600, ancorché conten uto in testo normativ o recante “### comuni in mat eria di accertamento delle imposte sui red diti” deve ritenersi applicabile anche in riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi. 
Tale ampia delimitazione del perimetro applicativo della regola in questione è del resto confermat a da consolidata prassi giurisprudenziale in tal senso (ex plu rimis: Cass. 22/04/2024, 10761).  4.1. Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., 5 di 6 che anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa costit uisca adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).  (Cass. 20/09/2022, n. 27446).  5. ### ha dunque fatto corretta applicazione della norma in questione.  6. Tale considerazione è dirimente e assorbente di ogn i altra questione, ivi compreso il ricorso incidentale condizion ato proposto dalla contribuent e e le cor relate e ccezioni di inammissibilità (in relazione anche al dedotto difetto di autosufficienza).  6.1. Va rammentato, in pro posito, che - per dichiarar e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in seguito al rigetto di que llo principale - è necessario verificare pre liminarmente l'ammissibilità del ricorso incidentale stesso, atteso che l'assorbimento del ricorso inci dentale condizio nato, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (considerato con dizionante), implica comunque un esame dell'impugnazione condizionata sotto tale profilo.  6.2. Diversamente, se il ricorso incidentale è inammissibile sin dall'inizio, la subordinazione dell'in teresse a i mpugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non impone al giudice di legittimità l'esercizio del proprio potere-dovere di rilevarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente dalle eccezioni delle parti (Cass. n. 6542 del 2/04/2004, n. 6542).  6.3. Una volta constatata l'ammissibilità del ricorso incidentale, senza nean che entrare nel merito d elle doglianze inciden tali, tale implicita statuizione è di per sé idonea a giustificare la mancanza di (una pronuncia di) accertamento dei presupposti per la condanna al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 6 di 6 7. Il ricorso va dunque respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.  8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna delle parti intimate costituite.  9. In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali, nei confronti del ricorrente principale, per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. 
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Liberati Alessio

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11950/2025 del 07-05-2025

... del licenziamento perché, esclusa la lesione del diritto di difesa, veniva ritenuto provato l'addebito e reputata proporzionata la misura espulsiva irrogata. 5. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione ### affidando le prop rie difese a due motivi. ### di ### resiste con controricorso. 6. Il rappresentante del ### ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 7. La causa giunge in decisione all'esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del controricorrente ed il rappresentante del ###, che si è richiamato alle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. 3 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2967 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Si censura l'operato della Corte d'appello per non aver dato corso alle richieste istruttorie già formulate nella prima fase innanzi al Tribunale e reiterate in sede di reclamo. 1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché, come evidenziato anche dal ###, non evidenzia la decisività delle (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17945/2024 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio digitale -ricorrente contro Comune di ### i, in perso na del ### pro tempo re, rappresentato e difeso dall'Avv. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 462/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal ### udito il ###, in persona del ### che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. ###, per il controricorrente.  ### 2 di 4 1. Il Tribunale di ### aveva respinto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato a ### dal Comune di ### in data 27 aprile 2018, disattese le eccezioni preliminari riguardanti la tardiva contestazione ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ritenuti provati, sulla base dell' istruttoria testimoniale e documentale svolta, gli addebiti mossi, avendo il dipendente, in qualità di «assegnatario da parte dell'amministrazione pubblica di una carta carburante “### Fuel” per il rifornimento esclu sivo dell'automezzo comunale ### targato ### utilizzato la stessa nel periodo compreso tra il 2016 e il 2017 in maniera abnorme, per scopi esulanti da quelli per i quali gli era stata consegnata».  2. Tale sentenza, reclamata dall'interessato, veniva riformata dalla Corte d'appello di Palermo in ragione della ravvisata fondatezza del primo motivo di gravame relativo alla violazione del principio di immediatezza della contestazione, con ordine di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e correlate pronunce risarcitorie.  3. Questa Corte, adita dall'ente locale, cassava con rinvio la decisione con sent enza n. 10284 del 18 aprile 2023, per tempestività della contestazione.  4. Riassunta la causa innanzi alla Corte d'appello di Palermo, veniva respinta l'originaria impug nazione del licenziamento perché, esclusa la lesione del diritto di difesa, veniva ritenuto provato l'addebito e reputata proporzionata la misura espulsiva irrogata.  5. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione ### affidando le prop rie difese a due motivi. ### di ### resiste con controricorso.  6. Il rappresentante del ### ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.  7. La causa giunge in decisione all'esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del controricorrente ed il rappresentante del ###, che si è richiamato alle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. 3 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2967 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Si censura l'operato della Corte d'appello per non aver dato corso alle richieste istruttorie già formulate nella prima fase innanzi al Tribunale e reiterate in sede di reclamo.  1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché, come evidenziato anche dal ###, non evidenzia la decisività delle richieste istruttori e, tanto più a fronte dell'articolata e comp iuta ricostruzione in fatto cond otta ne lla sentenza im pugnata in ordine alla sussistenza del fatto contestato. 
In questo senso, si richiama il consolidato indirizzo secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idon ea a dimo strare circostanze tali d a invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. L, 01/07/2024, n. 18072; in senso conforme, Cass. Sez. 1, 29/11/2024, n. ###).  2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ad una prassi dell'ufficio nell'utilizzo delle carte carburanti.  2.1. Anche tale censura, come pure osservato dal ###, non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, atteso che non si deduce l'omessa valutazione di un fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, bensì di una valutazione giuridica in ordine all'asserita rilevanza esimente della prassi addotta, peraltro espressamente esaminata e superata nella sentenza impugnata. 4 di 4 2.2. Inoltre, la d oglianza risulta pure preclusa dalla configurabilità nella specie della cd. doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sian o fondate sul me desimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti p rincipali ogge tto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice ( Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724).  3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.  4. Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.  20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legitti mità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Fedele Ileana

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 24925/2025 del 09-09-2025

... inadempiut o (in parte) l'obb ligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione e ssere semp re “effettivamente” versata. 13 Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l'assenza della regola di automatici tà delle prest azioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la ### abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la p rescrizione contribut iva entro il sistema dell'### il la voratore non ha comunque d iritto ad ottenere la prestazione dall'Inp s, quanto piuttosto il risarcimento dei danni. 11. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo e quarto motivo, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizion e, per gli accertamenti conseguenti all'applicazione del seguente principio di diritto: “ In tem a di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo del la pensione di ve cchiaia, ai sensi d ell'art. 2 l. n.576/80, sono quelli (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 3669-2021 proposto da: C.N.P.A.F. - ### E ### FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro - ######## in qual ità di eredi di ### F #### A ########## tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ### CASELLATO, ##### rivalutazione redditi e calcolo pensione R.G.N. 3669/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/05/2025 PU - ####### tutti in qualità di eredi di ##### (in proprio), ######### tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ### CASELLATO, ### - controricorrenti - avverso la senten za n. 601/2020 della CORTE D'### O di ### depositata il ### R.G.N. 1088/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2025 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###.  ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### uditi gli avvocati A ####### 1.La Corte d'appello di ### ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di #### (e di seguito, i suoi eredi ##### o, ###, ########## di ### (e di seguito, i suoi eredi ### di ### epadula #### di ### epadula #### di ####, ##### i, ##### volta alla riliquidazione della pensione 3 di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo dell'indice medio annuo ### dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo dell'indice medio annuo ### dell'an no 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 19 81 (pari al 18,7%), come fat to invece dalla ### di ### za e ### za ### La Corte territoriale, richiamando propri precedenti di merito su casi analoghi, ha ritenuto che l'art.27, ult. co. L. n.576/80 si applichi anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non possa essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggior importo d ella contrib uzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. ### della ### che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva -precisa la Cortenon risulterebbe applicabile retroattiv amente, siccome approvato nel 2006. Infine, la Corte ha respinto la domanda della ### di condanna al pagamento delle differenze contributive dovute in relazione al maggio r indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato.  2. Avverso la sentenza, la ### ricorre per quattro motivi, a cui i professionisti (e successivamente, per ### e ### di ### i loro eredi costituiti in giud izio, come in rubrica) resist ono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.  3. A seguito di infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie. 4 4. ### della ### ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.  5. In camera di consiglio, il collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la ### deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 2 7 L. n.5 76/80, non ché del combinato disposto degli artt. 2 e 10 L. n.576/80, ed art. 2116 c.c., per non av ere la Corte ritenut o che la rivalutazi one decorresse dal 1980. 
Con il secondo motivo di ricorso, la ### deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10 e 19 L. n.576/80, per avere la Corte riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980. 
Con il terzo motivo di ricorso, la ### deduce, ai sensi dell'art.  360 co.1 n.3 c.p .c. , la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 2116 c.c., de gli artt.2 , 10, 19 L. n.576/80 e dell'art.3, co.9 L. n.335/95, e art. 66 L.247/2012, in relazione al ### della ### 16.12.2005, approvato nel 2006, per avere la Corte erroneamente validato ai fini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parzia le. ### era applicabile ai cont roricorrenti con decorrenza pensionist ica successiva al 2006 e, comunque, quanto da esso stabilito era già deducibile dall'art.2 L. n.576/80 (su effettiva iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici). 
Con il quarto motivo di ricorso, la ### deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione 5 degli artt.2, 10, 11, 19 L. n.576/80, dell'art. 3, co.9 L. n.335/95, ed art. 66 L.247/2012 per avere la Corte respinto la domanda della ### di pagamento dei contributi non pagati, negando che si trattasse di omissione contributiva.  2. Preliminarme nte vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente. Per un verso, il rico rso è suff icientemente specifico nell'indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza imp ugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata. Per altro verso, il richiamo all'art.360-bis, n.1 c.p .c. appare inconfere nte posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l'orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso.  3. Il primo motivo è infondato.  4. In fattis pecie an aloghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell'art.2 L. n.576/80 in ragi one di un a diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 2760 9/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell'art.27, co.4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base dell a variazione de ll'indice ### registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979.  4.1 - Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la ### l'art.27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo 6 (principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.  4.2 - Si deve qu i aggiungere che tale int erpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sez ioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferiment o l'indice ### del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza h a riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sez ioni unite ha nno affermato che la rival utazione della pensione avviene sulla base dell'indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalu tazione intervenuta nell'anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l'anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della ### emessa lo stesso anno 7 del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente.  5. Nel caso di specie , invece, si t ratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della ### (commi 1 e 3 dell'art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.  5.1 - Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L.  n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell'art.27, in base al quale la prima tabella di cui all'art.15, co.2 -ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della ### entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei d ati ### è redatta entro quat tro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi red atta entro 4 mesi d ecorrenti dal 12.10 .80, ovvero entro il ###, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio ### registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice ### del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.  5.2 - Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della ### ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della ### invero, ha valore meramente ricognitivo della va riazione ### registrata nell'anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto da ll'art.27, co.4, in tema d i decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da quest a Corte nelle 8 citate pronunce nn. 9698/10, e 16585/2 3, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art.27, co.4 L. n.576/80.  6. Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosi la Corte d'app ello attenuta al seguente p rincipio di diritto: “In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo de lla media di riferimen to ai fin i delle pension i di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigor e della le gge n.576/80 ai sensi dell'art.27, co.4 della stessa legge, e qui ndi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ### dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980”.  7. Il second o e qu arto motivo possono essere t rattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati.  7.1 - Occorre in primo luogo esaminare il tema dell'omissione contributiva, ovvero dell'inade mpimento della obblig azione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta (indice medio ### del 1980) e la riv alutazione invece applicat a dalla ### (indice medio ### del 1981). 
Non è condivis ibile l'id ea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini de l calcolo della prestazione secondo il metod o retributivo, è determinante non il reddit o dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini ### rivalutato. 
Che la rivalutazi one (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest'ul timo ascend a a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge 9 chiaramente dall'impianto della legge n.576. Ai sensi dell'art.16, co.4, in fatti, il contributo soggettiv o minim o (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ### Per il contributo soggettivo di cui all'art.10, co.1 L . n.576/8 0, invece, l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel su o riferimento al limite di reddit o di cui all'art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l'im porto del contri buto (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).  7.2 - Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a q uella da considerare (18 ,7% anz iché 21,1%), si deve concludere per l'esistenza di u na violazione de ll'obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà.  7.3 - ### nemmeno può essere “sanato” dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all'art.10, co.1, lett.  b), nonché il contributo integrativo dell'art.11. Nel caso di specie rileva l'inadempimento all'obbligazione contributiva di cui alla sola lett era a) dell'art .10, e ssendo tale obbligazione l'unica rilevante ai fini del dirit to e d ella misura de lla pensione di vecchiaia (si veda l'art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell'art.10, co.1).  8. La dife sa di parte cont roricorrente argomenta poi che inadempimento non vi sarebbe in quanto, all'epoca, fu pagato il 10 contributo come richiesto dalla ### sulla base della rivalutazione dei redditi operata dall a ### sicché non vi sarebbe stato un errore addebitabile, stante la buona fede.  8.1 - Premesso che la g iurisprudenza di qu esta Corte h a affermato che l'errore ci rca la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una min or misura dell 'obbligo contribut ivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 ove si t ratti di e rrore non vincib ile con la dovuta diligenz a (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass. 7729/ 04), va detto che tale profilo att iene non all'inadempim ento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art.  1218 8.3 - Vertendosi in tema di resp onsabilità cont rattuale, al creditore basta allegare l'inade mpimento ( v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tem a della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.  9. Detto che vi fu inadempimento all'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento ### incida sulla misura della pensione.  9.1 - Ai sensi d ell'art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni an no di effetti va iscrizione e contribuzione”, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisic he (###, risultanti da lle dichiarazioni relative ai quindici an ni solari ante riori alla maturazione del diritto a pensione. 11 9.2 - Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, 15643/18, Cass.###/19, Cass.694/21) ha avut o modo di affermare, in relazione all' “effettiva contribuzione” dell'art.2, che essa no n significa “i ntegrale”, con la conseg uenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'ann ualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribu zione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vi ge per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie “prendendo come base il reddito sul qu ale è stato effettivamente pagato il contributo” ( in tal senso cfr. a nche Cass. 26962/2013). Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull'art.2 L.  n.773/82, che ha un testo identic o a quello dell'art.2 L .  n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contrib uzione”), ha affermato che l'aggettivo “effettiva” «introduce un parametro di commisuraz ione dell a pensione alla contribuzione "effettivamente" versata».  10. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini ### è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi. Tale conclusion e non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell'auto matismo della prestazione pensionisticala misura del reddito denunciato ai fini ### è da 12 rapportare ai contribut i effet tivamente versati. Se, come ne l caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor perce ntuale è quell a da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo , viene men o il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in te rmini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calco late secondo il meto do contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai soste nuto ch e esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenz a di contributi dovu ti e tu ttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria - quali sono il contributo soggettivo, di cui all'art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell'art.11- conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense.  10.1 - Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell'assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiut o (in parte) l'obb ligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione e ssere semp re “effettivamente” versata. 13 Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l'assenza della regola di automatici tà delle prest azioni dà ragione dell'irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la ### abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art.2116 c.c. una volta maturata la p rescrizione contribut iva entro il sistema dell'### il la voratore non ha comunque d iritto ad ottenere la prestazione dall'Inp s, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.  11. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo e quarto motivo, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizion e, per gli accertamenti conseguenti all'applicazione del seguente principio di diritto: “ In tem a di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo del la pensione di ve cchiaia, ai sensi d ell'art. 2 l.  n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazion e su tali re dditi di un coefficiente di rivalutazione ### inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensi one di vecch iaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi ri valutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché seco ndo quello maggiore dovuto”.  12. Il terzo motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato.  12.1 - È in ammissibile laddove deduce la violazione del ### della ### adottato il ###, e approvato nel 2006. Second o costante orientament o di questa Corte, i ### adottati dalla ### allo scopo d i disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni 14 previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all'ipotesi in cui venga dedotta u na violazione dei can oni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 (Cass.8592/25, Cass.27541/20). 
Ora, il mot ivo, pu r citando nella rubrica l'art.1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il ### amento come norma direttamente violata (art.360, co.1, n.3 c.p.c.).  12.2 - Il mot ivo è poi infondato laddo ve deduce che, anche senza l'appli cazione del ### , l'azzeramento dell'annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuz ione sarebbe desumibile dall'art.2 L. n.576/80. 
Contro tale esegesi dell'art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronun ciata questa Corte ( Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass. ###/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conte ggiare per intero l'annualità ai fini dell'anzianità contributiva.  13. In conclusione, vanno accolti il secondo e quarto motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso e, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appe llo di ### o in di versa 15 composizione anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione. 
Roma, deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Orio Attilio Franco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11373/2024 del 29-04-2024

... assumendo la qu alità di assicura to, ha comunque il diritto di p ercepire t ale indennizzo, tratt andosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società di leasing sulla base del suddetto vincolo contrattuale. La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del ben e assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegament o tra il contratto di assicurazione e d il contratto di finanzi amento, che estend e ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o de lla risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonom ia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di fu rto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'app endice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obblig ato per l'eccedenza, in base all'autonom o e dis tinto contratto di finanziamento (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610). 3.2. La corte territoriale ha dunque applicato correttamente il principio (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1757/2021 R.G. proposto da: ### A ### in persona del legale rappresent ante pro te mpore, elettivamente domiciliato in ### viale ### M ilizie, n. 96, presso lo st udio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e d ifende unitamente all'avvocato ### (###) giusta procura speciale in calce al ricorso.   -ricorrente contro #### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e 2 di 6 difende giusta procura speciale allegata al controricorso .   -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 765/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere dr.ssa #### 1. ### st radale ### conveniva la società ### d i ### avanti al T ribunale di Croto ne per chiedere la condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo assicurativo a seguito di furto di un autofurgone concesso in leasing dalla ### factoring s.p.a. 
Si costituiva resistendo la convenuta, eccependo il difetto di legittimazione dell'attore, posto che unica legittimata attiva era la proprietaria del veicolo ### come da appendice d i vincolo contenuta nella polizza.  1.2. Con sentenza del 18 aprile 2015 il Tribunale di Crotone rigettava la domanda.  2. Avverso tale sentenza ### stradale ### proponeva appello, in cui si costituiva resistendo la compagnia assicurativa, avanti alla Corte d'Appello di Catanzaro, la quale con sentenza 765/2020 del 10 giugno 2020 rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata.  3. Avverso la sentenza di appello S occorso stradale ### propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 
Resiste con controricorso la società ### 4. La trattaz ione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc.  La resistente ha depositato memoria illustrativa. 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “ex art.  360 n.5 cod. proc. civ. vizio di om essa motivazione su punto decisivo - conseguente nullita' della conferma della sentenza da parte del giudice d'appello”.  2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. violazione e falsa appl icazione art.  1891 cod. civ. - errata interpretazione dei fatti e della legge in relazione al consenso dell'assi curato - nullita' dell'eccezione di carenza di legitt imazione attiva - vizio di ultrapetizio ne in relazione all'affermazione dell'avvenu to pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato”.  3. Entrambi i motivi, che per la lor o stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. 
Questa Corte ha g ià avuto modo di affermare che “con la clausola di vinco lo le parti del contratto di assicurazion e individuano un beneficiario, il qual e avrà diritto all'indenn izzo assicurativo in caso di sinistro liquidabil e a termini di polizza. 
Come affermato dal la Corte regolatrice, nell a struttura del contratto assicurativo con la designazione del benefi ciario , il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credit o n ei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimon io dello stipulante o dell''assicurato e, pertan to, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la po testà d i agire cont ro l'assicuratore per ottenere, ad e vento avvenuto, la prestazione indennitaria”. (così Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8095). 
La clausola di vincolo comporta, dal pun to di vista processuale, che il cred ito all'inde nnizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in 4 di 6 capo al contrae nte. Dett a conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso d ella polizza, non p uò farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. 
Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo.  3.1. Sulla scorta de l collegamento ne goziale esiste nte fra il contratto di assicurazione e quell o di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qu alità di assicura to, ha comunque il diritto di p ercepire t ale indennizzo, tratt andosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società di leasing sulla base del suddetto vincolo contrattuale. 
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del ben e assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegament o tra il contratto di assicurazione e d il contratto di finanzi amento, che estend e ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o de lla risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonom ia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di fu rto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'app endice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obblig ato per l'eccedenza, in base all'autonom o e dis tinto contratto di finanziamento (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610).  3.2. La corte territoriale ha dunque applicato correttamente il principio di diritto seco ndo cui l'esistenza di un'append ice di vincolo in favore d el finanz iatore determina u na legittimazione 5 di 6 attiva esclusiva in capo all'istituto finanziatore.  4. Per il resto, le ulteriori asserzioni di parte ricorrente, pur nella formale in vocazione dei vizi di violaz ione e falsa applicazione di legge e di ultrapetizione, finiscono per sollecitare un inammissibile riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. 
Una censura di questo t ipo cozz a contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede d i legittimi tà una valutazione d elle prove ulteriore e diversa rispett o a que lla compiuta dal giud ice di merito, a nulla rilevand o ch e quelle prove p otessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, ### L, n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; L, n. 12 052 del 23 /05/2007, Rv. 59723 0; ### 1 , n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Cass., n. 5274 del 07/03/2007, Rv.  595448; Cass. n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Cass., L, n. 27 197 del 20 /12/2006, Rv. 59402 1; Cass., n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Cass., Sez. L, n. 124 46 del 25/05/2006, Rv. 589229; Cass., n. 9368 del 21/04/2006, Rv.  588706; Cass., Sez. L, n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486 e così vi a, sino a risal ire a Cass., Sez. 3, Senten za n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenut o per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"). 
La cor te territoriale ha va lutato le risultanze processual i e, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la documentazione in atti, complessivamente valutata, non è idonea a d imostrare l'avvenuto passaggio di prop rietà del veicolo oggetto di furto della ### g & ### oring s.p. a. alla ### stradale ### né a re ndere sotto altri p rofili 6 di 6 inapplicabile ovvero priva di efficacia la clausola contrattuale di vincolo.  5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.  6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controrico rrente, dell e spese del giudizio d i legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie n ella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, d a parte della ricorre nte, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Tassone Stefania

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34184/2024 del 23-12-2024

... l'assenza di nuove e distinte questioni di fatto e di diritto; ### per ciascun giudizio di primo grado e per ciascun giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, doveva essere liquidato un compenso pari ad euro 3.710,70 e per l'attività stragiudiziale un compenso, invece, pari ad euro 4 1.148,00; ### dai documenti prodotti risultavano tu ttavia versati ai professionisti compensi per complessivi euro 190.000, ossia un importo superiore ai compensi maturati secondo i parametri di legge sopra ricordati; ### occorreva conclusivamente rigettare la proposta opposizione. 2.Il decreto, pubblicato il ###, è stato impugnato dagli Avv.ti ### e ### atore ### con r icorso per cassaz ione, affidato a cinque motivi, cui ### di ### co operativa, in amministrazione straordinaria, ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. ### 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e degli artt. 2230, 1703 e 2697 c.c., nonché vizio di “travisamento delle prove ai sensi dell'art. 360, n. 5), c.p.c.”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe potuto ritenere provato il conferimento (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 15760-2020 r.g. proposto da: #### elettivamente domiciliati in ### 213, presso lo studio dell'avvocato #### (####) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###).  - ricorrenti - contro CITTA' ####.L., elettivamente domiciliata in ### 5, presso lo studio dell'avvocato #### (####) che la rappresenta e difende per procura in atti.  - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Tivoli, depositato in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal Consigliere dott. #### 1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Tivoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo, presentata ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., da parte degli Avv.ti ### e ### nei confronti di ### di ### cooperativa, in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento del g.d. del medesimo Tribunale, provvedimento con il quale erano state rigettate le richieste di ammissione al passivo della predetta a.s.  per crediti professionali.  2. ###.ti ### hini e ### e ### avevano infatti richiesto l'ammissione al passivo, deducendo di vantare nei confronti della società ora in a. s. un credito dell'importo com plessivo pari ad euro 1.245.692,83, di cui euro 1.052.299,66 in privilegio, quale residuo dei compensi asseritam ente concordati con la detta società e d ovuti per l'instaurazione di 49 giudizi, a venti tutt i ad oggetto l'im pugnativa della informativa interdittiva antimaf ia del 16.10.2014, em essa dalla ### della ### di ### e degli atti conseguenti.  3. Il g.d. av eva tuttavia rigettato le domande di insinuazione al passiv o, rilevando che non era stata fornita la prova di “alcun incarico professionale” e che, in relazione al profilo del quantum, non risultava “possibile individuare, per ciascuna posizione, gli scaglioni di riferimento ed i parametri applicati ai sensi d ella normativa sulla liquidazione dei compensi vigente ratione temporis” e non risultando provata neanche la “… utilità della prestazione”.  3. Proposta opposizione da parte degli odierni ricorrenti, il Tribunale, nella resistenza dell'amministrazione str aordinaria, ha ritenuto parzialmente fondata la proposta opposizione, rilevando che: ### non era stata fornita la dimostrazione dell'esistenza dell'allegato acco rdo tra i professionisti e la società in bonis, in base al quale, secondo la prospettazione degli opponenti, sarebbero dovuti essere corrisposti a quest'ultimi “un importo di euro 10.000 per ogni giudizio intrapreso e di un ulteriore importo di euro 10.000 per ogni 3 Ricorso p er motivi ag giunti e per app elli incidentali”; ### non rilevav ano, invero, per la prova di tale accordo, né la circostanza che la detta società avesse in passato pa gato alcune fatture di pa ri importo relative ai sopra ricordati giudizi, né l'ulteriore fatto che le notule emesse dai professionisti non fossero state contestate; ### p ur volendosi fornire alla mancata contestazione delle notule valore indiziario, tale indizio non era stato tuttavia corroborato da alcun altro elemento probatorio ed anzi risultava smentito dalla circostanza che erano state depositate in giudizio altre fatture di importo diverso rispetto al compenso asseritamente pattuito; ### il predetto accordo, peraltro, quand'anche dimostr ato come esistente, non sarebbe stato comunque opponibile alla procedura perché mancante di data certa; ### la domanda principale di ammissione al passivo doveva perta nto essere rigettata per difetto di prova del quantum; ### in ordine, poi, alla domanda subordinata di liquidazione del compenso secondo i parametri dettati dal D.M.  55/2014, occorreva determinare il quantum del compenso richiesto, secondo un parametro diverso da quello indicato dagli opponenti, dovendosi peraltro ritenere che la pr ova del mand ato professionale fosse evincibile dalla produzione in giudizio delle procure ad litem apposte a margine di ciascun atto introduttiv o dei sopra ricordati giudizi ammini strativi; ### occorreva sicuramente ricondurre le controversie, per le quali era stata richiesta la liquidazione del compenso, nel parametro del valore indeterminato, tuttavia di non “particolare importanza”, in assenza di una adeguata prova (da fornirsi da parte d egli opponenti) in ord ine alla na tura complessa degli inca richi ricevuti; ### occorreva pertanto individuare lo scaglione di valore da euro 26.000 ad euro 52.000, da applicarsi ai valori minimi, in ragione di quanto statuito dall'art. 4, comma 7, del predetto D.M., ed in considerazione del numero dei giudizi intentati aventi il medesimo oggetto, cui doveva essere applicata l'ulteriore riduz ione del 30% prevista d all'art. 4, comma 4, d el medesimo D.M., in conseguenza delle caratteristiche dei giudizi già richiamate e precipuamente per l'assenza di nuove e distinte questioni di fatto e di diritto; ### per ciascun giudizio di primo grado e per ciascun giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, doveva essere liquidato un compenso pari ad euro 3.710,70 e per l'attività stragiudiziale un compenso, invece, pari ad euro 4 1.148,00; ### dai documenti prodotti risultavano tu ttavia versati ai professionisti compensi per complessivi euro 190.000, ossia un importo superiore ai compensi maturati secondo i parametri di legge sopra ricordati; ### occorreva conclusivamente rigettare la proposta opposizione.  2.Il decreto, pubblicato il ###, è stato impugnato dagli Avv.ti ### e ### atore ### con r icorso per cassaz ione, affidato a cinque motivi, cui ### di ### co operativa, in amministrazione straordinaria, ha resistito con controricorso. 
I ricorrenti hanno depositato memoria.  ### 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c.  e degli artt. 2230, 1703 e 2697 c.c., nonché vizio di “travisamento delle prove ai sensi dell'art. 360, n. 5), c.p.c.”, sul rilievo che il Tribunale avrebbe potuto ritenere provato il conferimento dell'incarico professionale, presa contezza ed assunta la prova del mandato alle liti rilasciato ai legali e dopo aver anche considerato la prov a dell'attività svolta in ciascun g iudizio, attesa la corresponsione di quanto accertato documentalmente attraverso le fatture saldate e le notule non contestate.  1.1 Il motivo, così formulato, è all'evidenza inammissibile.  1.1.1 In realtà, le doglianze formulate dalla parte ricorrente, in una prima parte (cfr. ricor so pagg. 18-21), non si confrontano a ffatto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che si fonda in realtà, per quanto qui in d iscussione, non già sulla negazione d ell'esistenza di un mandato professionale (che anzi il Tribunale ha ritenuto dimostrato, in via indiziaria, sull'apprezzamento dell'allegata prov a documentale, e cioè il deposito in giudizio delle procure alle liti e delle notule attestanti i pagamenti parziali dei compensi professionali), quanto piuttosto sull'affermazione della mancata prova da parte degli odierni ricorrenti dell'esistenza di un patto scritto che avesse stabilito il compenso convenzionalmente (ed asseritamente) pattuito. 5 1.1.2 La seconda parte del primo motivo (cfr. ricorso pagg. 21-22) è invece inammissibile perché rivolge a questa Corte di legittimità un a impropr ia richiesta di riva lutazione d ella quaestio facti, in relaz ione alle modalità di accertamento del quantum debeatur, attraverso una riedizione del giudizio indiziario già operato dai giudici del merito, scrutinio che, con tutta evidenza, esula dal sindacato del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, anche: ### 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; v. inoltre: ### 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003).  2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.  2704 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che sarebbe dimostrato dagli atti che tra essi odierni ricorrenti e la società debitrice era stato pattuito un apposito accordo professionale che descriveva l'attività da svolgere e ne quantificava gli oneri riconosciuti e che in ragione di tale accordo i legali avevano ricevuto il pagamento parziale.  2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile. 
In r ealtà, il p agamento delle notule in via parziale è stato escluso dal Tribunale come “fatto equipollente” a dimostrare l'anteriorità del sopr a menzionato documento opposto alla procedura (ed asseritamente contenente l'accordo sul compenso), ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., documento di cui peraltro non si fa a lcuna menz ione nelle predette notule. Con l'evidente conseguenza che, anche in tal caso, le doglia nze articolate da lla p arte ricorrente sarebbero invero volte a far ripetere a questa Corte di legittimità un nuovo scrutinio di carattere indiziario sulla dimostrazione dell'esistenza o meno del predetto documento contenente il patto sui compensi professionali (scrutinio che per le ragioni già dette esula dal sindacato di legittimità), senza neanche contare che la mancata dimostrazione, “a monte” , dell'esistenza stessa d el documento assorbe ogni ulteriore discussione sul fa ttore succedaneo, “a valle”, della sua opponibilità alla procedura concorsuale.  3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del DM 55/2014, nonché per “travisamento di prova e omesso esame di fatti decisivi per i giudizi che sono stati oggetto di discussione tra le parti - art.  360, punto 5) c.p.c.”. 6 3.1 I ricorrenti contestano il decreto qui impugnato anche laddove il Tribunale aveva rigettato la domanda sub ordinata con la quale essi ricorrenti, ove ritenuto non provato l'accordo tra le parti, avevano chiesto l'ammissione al passivo dei compensi liquidati in base ai parametri indicati nel DM 55/2014, per le cause di v alore indetermina to di par ticolare importanza, sec ondo i prospetti di notula depositati.  3.1 Contestano, cioè, i ricorrenti la valutazione come “indeterminato basso” dello scaglione di liquidazione dei compensi professionali. Si sostiene che le cause non erano affatto semplici, erano state precedute da istanze cautelari ante causam (poi accolte) ed era stato impugnato dagli odierni ricorrenti anche il provvedimento prefettizio, presupposto legittimante gli atti oggetto di impugnazione, e cioè le interdittive antimafia.  3.2 Risulta evidente, anche in questo caso, la ragione dell'inammissibilità delle doglianze così formulate, che pretenderebbero, sotto l'egida applicativa, in primo luogo, del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., un nuovo apprezzamento di merito da parte di questa Corte e cioè che essa riveda la valutazione delle cause come appartenenti allo scaglione “indeterminato basso” ed a nche alla categoria “di non par ticolare importanza”, con dedu zioni che esulano dal perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità.  4. Il quarto mezzo deduce “violazione e falsa applicazione del DM 55/2014. 
Violazione dell'art. 36 Cost. e dell'ar t. 2233, com ma 2, c.c. - Violazione dell'art. 360, punto 5) c.p.c.: Travisamento di prova ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.  4.1 Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 
Con deduz ione generica e peraltro neanch e formulata in m odo autosufficiente, i ricorrenti contestano che si sia trattato di una ipotesi di “abuso del processo”, ex art. 4, 7° comma, D.M. 55/2014. 
Anche in questo caso le censure attingono profili di carattere fattuale e di apprezzamento della prova documentale, volti a lla determinaz ione del compenso dei professionisti, scrutinio che, come ripetuto più volte, esula dal sindacato del giudizio di legittimità, perché come tale implicante una rilettura degli atti istruttori, invece inibita a questa Corte. 7 5. I ricorrenti propong ono infine un quinto mezzo col quale denunciano “violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co mma 4, del DM 55/ 2014 - Travisamento delle prove ai sensi dell'art. 360 n. 5) c.p.c.”.  5.1 Si contesta cioè, da parte dei ricorrenti, la valutazione del Tribunale, in ordine all'apprezzamento delle cause come identiche. 
Ebbene, questo Collegio è cos tretto a rilevar e ancora un a v olta che le doglianze così articolate tentano di far ripetere al giudice di legittimità un nuovo apprezzamento della quaestio facti, non consentito in questa sede di giudizio. 
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
Le spes e del giudiz io di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.  23535 del 2019).  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Amatore Roberto

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