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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17928/2021 del 23-06-2021

... ###. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., trattandosi di questione di diritto di particolare importanza: "In caso di raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di evasione di cui al comma 2 dell'art. 12, del d.l. 78/2009 (investimenti e attività finanziarie detenuti negli ### a regime fiscale privilegiato), con applicazione retroattiva del comma 2 bis, dell'art. 2, del medesimo d.I., stante la natura procedimentale della relative previsioni, non è consentita l'applicazione cumulativa anche della proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, non coprendo il condono tombale di cui all'art. 9 della legge n. 289 del redditi conseguiti all'estero non dichiarati, per i quali era dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, quinto comma, della stessa legge. Va, invece, considerato, ai fini della decadenza dal potere impositivo della ### il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'###. 15. Il quarto motivo del ricorso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3657/2015 R.G. proposto da ### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.  ### dall'Avv. ### e dall'Avv. ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in ### via dei ### n. 39 - ricorrenti principali - contro ### rappresentato e difeso, in forza di procura conferita margine ### . RGN ### del ricorso, dall'Avv. ### con il quale elettivamente domicilia in ### alla via della ### in ### n. 33, presso l'Avv. ### ' -ricorrente-incidentale nonchè ### delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato e presso i cui uffici domicilia in ### alla Via dei ### n. 12.  - controricorrente - avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### 3176/45/2014, depositata il 16 giugno 2014. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal ### D'####: 1.### tributaria regionale della ### accoglieva l'appello proposto dall'### delle entrate avverso la sentenza della ### tributaria provinciale di ### (n.50/43/2013), che aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, presentati da #### e ### contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, quali eredi di ### per l'anno 2002, essendo stata rinvenuta documentazione presso il tutore della deceduto ### da cui emergeva il versamento di due assegni per l'importo complessivo di euro 1.050.000,00, emessi da una banca estera in favore del conto corrente denominato" ###, acceso presso la banca ### di ### (###, riconducibile appunto al ### La riprese a tassazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, senza irrogazione delle sanzioni in quanto non trasmissibili agli eredi. I contribuenti avevano sostenuto che, in realtà, gli importi dei versamenti per euro 1.050.000,00 si riferivano a dazioni di pagamento sottratte a tassazione in quanto relative ad una cessione di quote societarie, per un prezzo superiore a quello indicato nel contratto definitivo di cessione, trattandosi, dunque di somme ### D'#### di provenienza italiana, con esclusione della provenienza estera del reddito. Il giudice d'appello evidenziava che la presunzione di produzione all'estero di redditi ivi depositati, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, poteva essere vinta solo da idonea prova contraria da parte dei contribuenti, i quali, invece, non avevano fornito documentazione sufficiente. In particolare, rilevava che le cifre del prezzo che sarebbe stato occultato in relazione alla cessione di quote societarie, avvenuta in ### non corrispondevano all'importo dei versamenti che erano stati rinvenuti sul conto corrente "###, riconducibile al de cuius. 
Tra l'altro i versamenti dell'importo complessivo di euro 1.050.000,00, erano inferiori alla somma che sarebbe derivata dall'occultamento di quanto ottenuto con la cessione delle quote societarie pagate per euro 1.196.634,0, per una differenza di euro 146.134,00, che non poteva certo essere ritenuto un mero arrotondamento. Tra l'altro il soggetto ordinante era "### presso la ### di ### Nessun riferimento vi era, invece, all'acquirente delle quote societarie oggetto della transazione commerciale, sig. 
Giussani. Una volta accertata la provenienza estera delle somme ne conseguiva l'impossibilità di ricomprendere tali redditi nella definizione agevolata di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002. ### aveva aderito al "condono tombale" per gli anni dal 1997 al 2002, ma l'art. 9 della legge n. 289 del 2002 escludeva espressamente dalla definizione i redditi esteri. Tali redditi potevano essere definiti solo ai sensi dell'art. 8, comma quinto, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%, mediante dichiarazione integrativa che, però, il soggetto contribuente non aveva presentato. Si applicava la proroga biennale dei termini per l'accertamento, quindi, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009 e, in pendenza dei termini per effettuare tale accertamento, era stato emanato il d.l. n. 78 2009 che, art. 12, prevedeva il "raddoppio" dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dell'art. 12 del medesimo decreto legge.  2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione ### e ### depositando memoria scritta.  3. Analogo ricorso per cassazione viene proposto da #### '#### 4. L'### delle entrate resiste con separati controricorsi ai due distinti ricorsi per cassazione.  ### 1.Anzitutto, si provvede alla riunione "formale", ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due procedimenti, trattandosi di impugnazione distinte avverso la medesima sentenza.  1.2.Inoltre, il ricorso per cassazione presentato congiuntamente da ### e ### in qualità di eredi di ### spedito per la notifica il 28 gennaio 2015 e notificato ad ### il 2 febbraio 2015 ed alla ### delle entrate il 4 febbraio 2015, deve essere qualificato ricorso principale.  1.3. Il ricorso per cassazione articolato da ### anch'egli erede di ### spedito per la notifica il 30 gennaio 2015, deve essere qualificato come ricorso incidentale.  1.4.Invero, per questa Corte, nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. ###). 
Si è anche chiarito che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, ### i D'#### indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (Cass., sez. L, 20 marzo 2015, n. 5695).Pertanto, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2020, n. 448).  1.5. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti principali ### e ### quali eredi di ### deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289 del 2009-ai sensi dell'art. 160, primo comma, n. 3, c.p.c.". Invero, i ricorrenti, sin dal ricorso originario, hanno evidenziato che le somme rinvenute sul conto corrente "###, intestato ai de cuius, ### costituivano redditi sorti in ### quali corrispettivi in nero, derivanti dalla cessione di quote da parte di ### Non si trattava, quindi, di redditi conseguiti all'estero. Pertanto, era del tutto legittimo il condono di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2009, essendo, quindi, validi i condoni effettuati sia dalla persona fisica del de cuius, sia dalla compagine societaria ### s.r.I., di cui ### era amministratore. Trattandosi di condono "tombale", ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2009, quindi ricomprendente anche le somme corrisposte in nero dall'acquirente delle quote #####, poi rinvenute sul conto corrente in ### ne consegue che entrambi non fossero più passibili di avvisi di accertamento.  2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della "violazione e falsa applicazione dell'art. 8, quinto comma, legge 289 del 2002, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". Invero, nel ricorso introduttivo i contribuenti hanno ritenuto inapplicabile la procedura di condono di cui all'art.  8, quinto comma, legge n. 289 del 2002, che, con riferimento ai redditi esteri, non dichiarati in ### prevedeva il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%, mediante dichiarazione integrativa. Il giudice d'appello nel ritenere che i redditi potevano essere definiti ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 289 del 2002, non avrebbe, dunque, considerato che tale definizione "integrativa" era esclusa dalla circostanza che i redditi "nazionali" erano definibili ed erano stati definiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2009.  3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la "violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c." in quanto, anche in questo caso, i contribuenti sin dal ricorso introduttivo avevano eccepito l'inapplicabilità della proroga biennale dei termini di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002 (due anni in più), essendo intervenuta decadenza dell'### finanziaria dal potere di accertamento. Non è, poi, possibile cumulare i prolungamenti previsti da due successive disposizioni di legge e, in particolare, prima, dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 (proroga biennale) e, successivamente, dall'art. 12, comma 2- bis del d.l. n. 78 del 2009 (raddoppio dei termini), come del resto affermato dalla sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 della Corte costituzionale. Inoltre, la proroga biennale non può essere utilizzata dai soggetti che non si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui alla legge n. 289 del 2002, mentre, nella specie, il ### aveva aderito al condono tombale di quell'art. 9 della legge n. 289 del 2002.  4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 2009. Violazione del principio della irretroattività sancito dall'art. 3 della legge n. 212 2000 (statuto del contribuente) e del principio generale contenuto nell'art. 11 delle preleggi #### (disposizioni sulla legge in generale, provate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". In particolare, si evidenzia l'irretroattività della presunzione legale relativa di evasione di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009. Inoltre, trattasi di redditi di impresa, realizzati in ### non riconducibili ai redditi conseguiti all'estero, con conseguente validità del condono tombale di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, presentato dai contribuenti.  5. Con il primo motivo di ricorso incidentale per cassazione ### deduce la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78 del 2009, dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 3, primo comma, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, 3, c.p.c.". Invero, il giudice d'appello ha errato nel ritenere che l'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 2009, entrato in vigore il 1 luglio 2009, potesse applicarsi in via retroattiva alla detenzione di attività finanziarie all'estero nell'anno 2002.La norma ha una chiara portata sostanziale, sicché non può che operare per gli anni d'imposta successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009.  6. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, degli articoli 7,8, 9 e 10 della legge n. 289 del 2002, dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.". Nelle controdeduzioni del giudizio di appello il ### ha riproposto anche il motivo di ricorso relativo alla decadenza dell'### dal potere accertativo, in quanto la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, non era applicabile alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tali questioni sono state proposte come appello incidentale avverso la sentenza della ### tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente. In realtà, non v'è stata alcuna violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. quattro del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. La proroga biennale di quell'art. 10 della legge n. 289 del 2002 non riguarda le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, che non erano regolarizzabili ai sensi della legge 289 del 2002. ###. 8, quinto comma, della ### D' razio RGN ### legge n. 289 del 2002 consentiva di definire i redditi prodotti all'estero con il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%, ma ciò non rileva, in quanto l'istituto del condono di cui all'art. 8 (integrativa semplice) non consentiva ai soggetti persone fisiche non tenuti alla redazione delle scritture contabili di regolarizzare eventuali omissioni riguardanti monitoraggio fiscale. Pertanto, le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale non potevano essere oggetto di condono per cui, con riguardo alla mancata compilazione del quadro RW, relativa al periodo d'imposta 2002, non operava la proroga biennale dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 2002. Nel 2009, quando era entrato in vigore il d.l. n. 78 del 2009, l'### era già decaduta dal potere di contestare a ### l'eventuale omessa o infedele compilazione del quadro RW relativo al 2002, violazione commessa nel 2003 e contestabile, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione, ossia entro il 31 dicembre 2008. ###. 12, comma secondo, del d.l. n. 78 del 2009 non poteva trovare, dunque, applicazione alla fattispecie in esame.  7. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, dell'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009 e del loro combinato disposto, in relazione all'art.  160, primo comma, n. 3, c.p.c.". Infatti, non è consentito applicare alla medesima fattispecie, prima il prolungamento stabilito dall'art. 10 della legge 289 2002 e, poi, quello stabilito dall'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 2009. Il susseguirsi ininterrotto di norme che prolunghino i termini ordinari di accertamento renderebbe irragionevolmente lunghi tempi dello stesso. Inoltre, art. 10 della legge n. 289 del 2002 opera solo "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge" e, quindi, per coloro che non si sono avvalsi di alcuna delle predette disposizioni agevolative ed è, pertanto, in applicabile al caso in esame, avendo il de cuius aderito al condono tombale di quell'art. 9 della citata legge.  8. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente incidentale deduce la "illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, ### D'#### nella misura in cui pone in capo all'erede del contribuente un onere probatorio impossibile da assolvere", in quanto il decesso di ### ha reso impossibile all'erede di fornire la prova contraria per superare la presunzione prevista dall'art. 12, comma secondo, del d.l. n. 78 2009, con applicazione determina, quindi, una grave insanabile violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della costituzione e del principio della capacità contributiva di quell'art. 53 della costituzione.  9. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la "violazione dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c." in quanto il giudice d'appello muove dall'erronea interpretazione dell'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009. In realtà, tale norma si limita a stabilire che i capitali detenuti in ### a regime fiscale privilegiato in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale "si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione". La norma, quindi, non introduce alcuna presunzione di produzione all'estero ditali redditi.  10. I motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale, ed i motivi primo e quinto del ricorso incidentale, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati.  10.1. Invero, la prima questione da dirimere attiene alla natura dei redditi rinvenuti sul conto corrente estero "### intestato al de cuius ### essendo indispensabile accertare se trattasi di redditi prodotti in ### e, successivamente, trasferiti all'estero, quindi non assoggettabili al condono tombale di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, oppure se rappresentano redditi esteri sottratti a tassazione in ### in quanto non dichiarati dal contribuente nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2002.  10.2. I dati di fatto pacifici sono rappresentati dalla presentazione da parte del de cuíus ### della dichiarazione di condono tombale di cui all'art.  9 della legge n. 289 del 2002, con riferimento a tutti i redditi dell'anno 2002. Il medesimo condono è stato effettuato anche dalla società ### s.r.I., di cui il ### era amministratore. Inoltre, è altrettanto pacifico, come risulta peraltro dall'avviso di accertamento trascritto integralmente ricorso per cassazione presentato da ### che la ### di ### ha svolto indagini ### D' razio RGN ### di polizia giudiziaria nell'ambito di due procedimenti penali (n. 2817/09 e 7587/2010) aperti dinanzi alla ### della Repubblica di ### con autorizzazione all'utilizzazione dei dati ai fini fiscali. Sono stati acquisiti documenti presso la dott.ssa ### del ### tutrice di ### come da nomina del tribunale di ### del 27 gennaio 2005, da cui risultano due distinte di versamento e relativi estratti conto in relazione al conto corrente denominato "### n. 0172-213922-8, riconducibile al de cuius, ### presso la banca ### di ### Un assegno è stato versato in data 29 aprile 2002, per la somma di euro 600.000 e l'altro è stato versato in data 18 luglio 2002 per la somma di euro 450.000,00, per complessivi euro 1.050.000,00.  10.3. Da tali elementi di fatto emerge inequivocabilmente, come affermato dal giudice d'appello, che nell'anno 2002 ### non ha dichiarato al fisco, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, i redditi provenienti dall'estero. Va però corretta la motivazione del giudice d'appello, che ha fondato il proprio assunto sulla sussistenza della presunzione legale relativa di cui all'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009.  11.Invero, l'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (contrasto ai paradisi fiscali), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede al comma 1 che "le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli ### aderenti alla ### per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in ### aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambìo di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra ###. 
Al comma 2, si dispone che "in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute degli ### o territori a regime fiscale privilegiato..., in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli finì fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate".  ### '#### 11.1.Per questa Corte l'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, ha carattere sostanziale, sicché non può trovare applicazione a fattispecie, come quella in oggetto, verificatesi prima del 1 luglio 2009, non avendo efficacia retroattiva (Cass., sez. 6-5, 18 settembre 2020, n. 19446; Cass., sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 4984; Cass., sez. 6-5, 28 febbraio 2019, n. 5885; Cass., sez. 5, 30 gennaio 2019, n. 2562; Cass., sez. 5, 21 dicembre 2018, n. ###; Cass., sez. 6-5, 2 febbraio 2018, n. 2662; Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, nn. 29632 e 29633; Cass., sez.5, 28 novembre 2019, n. ###). 
Pertanto, tale disposizione non può trovare applicazione con riferimento all'atto impugnato che si riferisce all'anno 2002.  11.2.Si è tuttavia ribadito, segnatamente nelle ultime pronunce sopra richiamate, quanto già specificamente affermato ìn tema di lista ### dalle citate ordinanze gemelle nn. 8605 e 8606 del 2015, che l'### finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un "unico indizio", se grave preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica. 
Pertanto, premesso che, come già chiarito in precedenza (Cass., sez. 6-5, ord.  13 maggio 2015, n. 9760), la c.d. scheda clienti non può essere valutata alla stregua di foglio anonimo, l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in paese estero a fiscalità privilegiata secondo il ### facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della lista ### incombe al contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista ### (Cass., sez. 5, n. 4984/2020 cit.).  11.3. Pertanto, i due assegni, di importo elevatissimo, versati da parte di un ordinante straniero, "###, presso la ### dì ### e poi trasferiti sul conto della banca svizzera, costituiscono un indizio particolarmente grave della sussistenza di redditi di fonte estera, non dichiarati dal contribuente nell'anno 2002.  11.4. Il giudice d'appello, poi, con motivazione congrua e logica, suffragata dall'esame degli elementi istruttori in atti, ha ritenuto che i contribuenti non abbiano fornito la prova contraria. Ne è possibile chiedere a questo giudice una nuova rivalutazione dei fatti, già compiuta in modo attento e accurato dal giudice d'appello, non consentita in questa sede ###particolare, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai contribuenti, nell'anno 2002 è stato stipulato un contratto preliminare di cessione di quote della società ### s.r.l. da parte di ### suo amministratore, per la somma di lire 5 miliardi, pari ad euro 2.582.285,00, in favore di ### Con tale scrittura privata, ### si impegnava a pagare la somma complessiva in modo rateale: lire 400 milioni alla firma del preliminare, quale caparra confírmatoría; lire 1 miliardo entro 10 giorni dalla firma del preliminare, quindi entro il 18 aprile 2002; lire 1 miliardo entro la fine di giugno 2002; lire 2.600.000.000,00 al momento del rogito notarile. ### definitivo di cessione è stato stipulato il 4 dicembre 2002, con cessione da parte di ### s.r.l. dell'intera sua quota di compartecipazione nella società immobiliare ### s.r.I., alla ### S.r.l., per la somma di lire 2.682.994.462,00, pari ad euro 1.385.651,00. Pertanto, la somma che non risulta pagata in favore della ### pari ad euro 1.196.634,00 (la differenza tra la somma concordata nel preliminare pari ad euro 2.582.285,00 meno la somma effettivamente risultante dal contratto definitivo pari ad euro 1.385.151,00), sarebbe stata in realtà trasferita presso il conto corrente svizzero e corrisponderebbe alla somma dei due assegni versati, il primo il 29 aprile 2002, per la somma di euro 600.000 ed il secondo, il 18 luglio 2002, per la somma di euro 450.000. La differenza sarebbe, dunque, di appena 146.000,00.  11.6. Il giudice d'appello, però, come detto, ha esaminato in modo puntuale la documentazione ed è giunto ad evidenziare la differenza tra le somme risultanti dagli assegni versati sul conto corrente estero svizzero di ### e quelle conseguite dalla ### s.r.l. a seguito della stipulazione del contratto definitivo di cessione di quote societarie. In particolare, secondo la ### regionale "la differenza di euro.... 1.196.334 non corrisponde alla cifra del versamento sul conto del ### di ### parì ad euro (600.000,00 + 450.000,00) 1.050.000,00", con la precisazione che "non si tratta di una differenza (euro 146.334,00) che può essere ritenuta un arrotondamento". 
Inoltre, la ### regionale ha evidenziato che non vi è nessuna prova della "provenienza italiana" delle somme, in quanto dai documenti risulta che "gli importi complessivi di euro 1.050.000,00 versati sul conto "### blu", infatti, ### D' razio RGN ### risultano tratti presso ### di ### ordinante il soggetto di ###. Si è anche aggiunto che "nessun riferimento all'acquirente delle quote societarie oggetto della transazione, sig. ### viene rilevato nella documentazione bancaria, né i contribuenti portano elementi che possono giustificare il collegamento del soggetto estero che ha effettuato i versamenti con il citato ### soggetto che si pretende essere il pagatore delle somme occultate al fisco italiano".  12. Va anche chiarito che il condono tombale cui ha aderito ### come pure la società ### S.r.l., per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, non ha sicuramente coperto i redditi di provenienza estera, ossia i due assegni versati per la somma complessiva di euro 1.050.000,00 presso la banca ### di chiasso, sul conto personale "### intestato a ### 12.1. Invero, l'art. 9 della legge n. 289 del 2002 (definizione automatica per gli anni pregressi) prevede, a I comma 1, "i contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8, concernente, a pena di decadenza, tutti i periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002". Tuttavia, sempre nel comma 1 dell'art. 9, si legge che "non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate".  ###. 8, quinto comma, della legge n. 289 del 2002 (integrazioni degli imponibili per gli anni pregressi), stabilisce che "per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento". 
Inoltre, l'art. 14 della legge n. 289 del 2002 (regolarizzazione delle scritture contabili) dispone che "le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché #### le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse". 
Al secondo comma dell'art. 14 si precisa che "sulla base delle quantità e valori evidenziati sensi del comma 1, í soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni dell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002... le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciutì ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio".  12.2.Pertanto, non è condivisibile quanto affermato dai ricorrenti in ordine alla piena validità del condono tombale effettuato dalla de cuius ### ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, in quanto non sono stati ricompresi in tale dichiarazione integrativa i redditi di provenienza estera. Con riferimento a tali redditi, conseguiti all'estero, il de cuius avrebbe dovuto optare per la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, quinto comma, della legge n. 289 del 2009; ma ciò non è avvenuto.  12.3. Peraltro, la circolare dell'### delle entrate n. 25 E del 30 aprile 2003 scolpisce la nozione di redditi "conseguiti" all'estero. 
Al paragrafo 2.2. si legge che il reddito conseguito all'estero "si qualifica in relazione al fondamentale criterio che trattasi di reddito che, indipendentemente dalla sua fonte di produzione, sia percepito all'estero da parte dello stesso soggetto che accede alla sanatoria, o da parte di un soggetto fittiziamente adesso interposto". 
I presupposti per ritenere sussistente un reddito conseguito all'estero, imponibile in ### sono: derivazione dei redditi da qualsiasi fonte, quindi redditi di fonte sia italiana che estera; "percezione" dei redditi direttamente all'estero, sicché non rientrano in tale nozione i reddìti incassati in ### nonché quelli imputati , ### '#### per competenza e ancora non manifestatisi monetariamente in ### percezione dei redditi da parte dello stesso soggetto titolare dei redditi che si avvale della regolarizzazione, con la precisazione che tale presupposto non è integrato nel caso in cui attività siano confluite in un conto estero intestato a un soggetto terzo rispetto al contribuente-società (ad esempio, amministratore); costituzione di attività o realizzazione di investimenti all'estero, attraverso i redditi percepiti all'estro, con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte. In assenza di uno di tali presupposti, il reddito non corrispondente a tale definizione è pertanto da intendersi conseguito in ### non ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 5, e quindi regolarizzabile, per esempio, con il condono tombale di quell'art. 9. 
Nella specie, sussistono tutti i presupposti, perché si tratta di redditi "percepiti" direttamente all'estero, tra l'altro, da parte dello stesso soggetto titolare dei redditi che si avvale della regolarizzazione. Infatti, ### il de cuius, si è avvalso della regolarizzazione in ### con la richiesta di condono di cui all'art. 9 della legge n. 289 2009 ed è lo stesso soggetto intestatario del conto estero su cui sono confluite le somme ("###).  13. Il terzo motivo del ricorso principale ed i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.  13.1. Invero, l'art. 10 della legge n. 289 del 2002 (proroga di termini), come modificato dall'art. 5-bis del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, così come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, prevede che "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di quell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.  13.2 Effettivamente, il contribuente non poteva usufruire del condono di cui all'art. 9 della legge 289/2002, con riferimento ai redditi "conseguiti" all'estero, dovendo utilizzare la definizione di cui all'art. 8, comma 5, della legge 289/2002 ### '#### (cfr. art. 9, primo comma, "non possono essere oggetto di definizione automatica.. .i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8"). 
Per questa Corte, peraltro, in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dall'art. 10 della I. n. 289 del 2002, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge (Cass., sez. 5, 19 dicembre 2019, ###; Cass., sez. 5, 23 luglio 2010, n. 17395).11 meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell'### finanziaria all'accertamento e alla riscossione delle imposte (Cass., sez. 5, 11 agosto 2016, n. 16964). Infatti, secondo la Corte costituzionale la ratio dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, che provvede a prorogare gli ordinari termini previsti per l'esercizio del potere di accertamento, non ha natura punitiva, ma è rivolta a consentire agli uffici una migliore organizzazione del lavoro in vista dell'esame delle istanze di definizione, al fine di evitare inutili ritardi e disservizi dell'ordinario disbrigo delle pratiche (Corte cost., 22 ottobre del 2008, n. 356). 
Per la Corte, dunque, la proroga è "diretta a tutelare il preminente interesse dell'amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell'agevolazione medesima". 
Nella specie, il contribuente, con specifico riferimento ai redditi "conseguiti" all'estero, non si è avvalso della definizione automatica di cui all'art. 8, comma 5, della legge n. 289 del 2002, avendo dovuto, invece, dichiarare tali redditi con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 6 per cento.  13.3. Con riferimento, poi, alla dedotta violazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (" decadenza e prescrizione"), in relazione all'atto di contestazione delle sanzioni di cui all'art. 16 oppure all'atto di irrogazione delle stesse, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto ### D'### //f #### per l'accertamento dei singoli tributi, si rileva che, trattandosi di eredi del contribuente deceduto, le sanzioni non sono trasmissibili e non sono state contemplate nell'avviso di accertamento.  14. Con riferimento poi alla cumulabilità della proroga biennale di quell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, con il "raddoppio dei termini" di quell'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, deve evidenziarsi che il raddoppio deì termini di cui all'art. 12 trova applicazione anche retroattiva, avendo contenuto processuale.  14.1.Invero, l'art. 12, comma 2 bis, del d.l. 78/2009, dispone sul punto che "per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'art.  43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazìoni, sono raddoppiati".  14.2.Per questa Corte (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632), infatti, la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli ### o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore ### i D'#### (il 10 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in ### o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2.  14.3. Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 25 giugno 2011 ha evidenziato "per completezza" che "non rientrano, pertanto, nel computo dei termini da raddoppiare ai sensi delle disposizioni denunciate né la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, né il diverso raddoppio dei termini dei medesimi primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 previsto, nell'ambito degli interventi antievasione e antielusione internazionale nazionale, dal comma 2-bis dell'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78". Si è aggiunto, che "nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'### finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possono concorrere a rendere irragionevolmente lunghi tempi di accertamento". 
Tuttavia, deve evidenziarsi che l'anno di imposta è il 2002, sicché, anche applicandosi esclusivamente il "raddoppio" dei termini di cui all'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 2009, il termine di scadenza dell'avviso di accertamento sarebbe stato l'anno 2011. Infatti, il termine di quattro anni di cui all'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, all'epoca vigente, avrebbe portato il termine alla data del 31 dicembre 2007 (4 anni, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi), con il raddoppio si giunge alla data del 31 dicembre 2011. La dichiarazione per l'anno 2002, infatti, deve essere presentata nell'anno 2003, che costituisce il dies a quo per il computo del primo quadriennio. 
La "singola normativa più favorevole per l'### e dunque quella del "raddoppio" dei termini di cui all'art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009.  ### di accertamento, relativo all'anno 2002, è stato notificato in data 19 dicembre 2011, quindi nel rispetto del "raddoppio" dei termini di cui agli articoli #### 43 d.P.R. n. 600 del 1973, e 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 2009 (il termine finale di decadenza dal potere di accertamento era il 31 dicembre 2011). 
Né si può ritenere, come prospettato dai ricorrenti nella memoria, che, poiché il termine "breve" di decadenza dal potere impositivo era scaduto (per l'anno di imposta 2002) nel dicembre 2007, non poteva essere applicato il "raddoppio" dei termini che era stato introdotto solo dall'art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78. 
In realtà, per la Corte Costituzionale (sentenza 25 luglio 2011, n. 247), che si è pronunciata sulla analoga fattispecie di "raddoppio" per le condotte costituenti reato di cui al d.l. 223/2006 (art. 37 comma 25), i termini "raddoppiati" non costituiscono una proroga di quelli ordinari, ma sono termini "fissati direttamente dalla legge". Non si innestano, dunque, sui termini ordinari "brevi", ma operano autonomamente. Pertanto, è irrilevante che i fatti posti a base dell'avviso di accertamento siano stati verificati, e siano quindi "venuti in rilievo", successivamente al decorso del termine "breve", quindi dopo il dicembre 2007, con notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il ###. 
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., trattandosi di questione di diritto di particolare importanza: "In caso di raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di evasione di cui al comma 2 dell'art. 12, del d.l.  78/2009 (investimenti e attività finanziarie detenuti negli ### a regime fiscale privilegiato), con applicazione retroattiva del comma 2 bis, dell'art. 2, del medesimo d.I., stante la natura procedimentale della relative previsioni, non è consentita l'applicazione cumulativa anche della proroga biennale di cui all'art.  10 della legge n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, non coprendo il condono tombale di cui all'art.  9 della legge n. 289 del redditi conseguiti all'estero non dichiarati, per i quali era dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, quinto comma, della stessa legge. Va, invece, considerato, ai fini della decadenza dal potere impositivo della ### il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'###.  15. Il quarto motivo del ricorso incidentale è infondato.  ### i D'#### 15.1. Anzitutto, si rileva che la questione di costituzionalità è irrilevante ai fini del decidere, in quanto non v'è stata alcuna lesione del diritto di difesa degli eredi di ### ai sensi dell'art. 24 Cost. Quest'ultimo, è stato infatti sottoposto a tutela giudiziale con sentenza del tribunale di ### del 2005, sicché tutta la documentazione necessaria per la difesa in giudizio si trovava presso la tutrice. Tanto è vero, che gli assegni versati sul conto corrente "### che si trovava presso la ### in chiasso, sono stati rinvenuti dagli organi accertatori proprio presso la tutrice. 
La questione è anche manifestamente infondata, sia sotto il profilo della violazione del diritto di difesa di quell'art. 24 della ### sia in relazione alla pretesa violazione dell'art. 53 della ### in ordine al principio di capacità contributiva. 
Va premesso che le sanzioni tributarie sono intrasmissibile agli eredi, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (Cass., sez. 5, 24 luglio 2019, n. 19988, per la quale in trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie è una questione rilevabile d'ufficio dal giudice; Cass., sez. 5, 15 ottobre 2018, 25644, in relazione alle soprattasse, anche se trasmissibili agli eredi), come peraltro accaduto nella specie, ove l'### finanziaria nell'avviso di accertamento ha escluso la sussistenza di sanzioni nei confronti degli eredi ("senza l'irrogazione di sanzioni art. 8 decreto legislativo n. 472/97"). 
Si è, poi, ritenuto che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti di imposizione tributaria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è legittimo l'avviso di accertamento notificato all'erede, che rinvii integralmente al prodromico processo verbale ricevuto in copia e sottoscritto dal "de cuius", senza che sia necessario allegarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa dell'impresa e come tale presumibilmente in possesso dell'avente causa (Cass., sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26527). 
Inoltre, non v'è violazione del principio di capacità contributiva di quell'art. 53 della ### Infatti, gli eredi, cui si trasferisce la relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita (Cass., sez. 5, 29 febbraio 2008, 5473), possono, però, accettare l'eredità con beneficio d'inventario. In tal caso, 7 ### D'#### ia limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (Cass., sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., sez. 5, 21 febbraio 2008, n. 4419). 
Per questa Corte, a sezioni unite, del resto, ia giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia '"an" che il "quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed ### e l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d'inventario, adducendo la propria responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ("ex" art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell'intera imposta, e non di quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se così non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilità dell'erede accettante con beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al "de cuius", sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitività dell'avviso di liquidazione (Cass., sez.un., 15 aprile 2005, 7792). 
Né, peraltro, il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento è interrotto dal decesso del contribuente e dal subentro dell'erede nel rapporto giuridico tributario, perché tali eventi non incidono sull'esercizio della potestà impositiva (Cass., sez. 6-5, 6 marzo 2019, n. 6432, in tema di ###. 
Il raddoppio dei termini, quindi, non determina alcuna violazione né del diritto di difesa degli eredi, né del principio di capacità contributiva, sia perché si L.  ### D'#### presume che gli eredi siano nella disponibilità della documentazione del de cuius e siano in grado, quindi, di difendere i loro diritti, sia perché, una volta accertata l'eredità, senza beneficio d'inventario, i loro averi aumentano in proporzione ai beni facenti parte del compendio ereditario, con conseguente necessità del pagamento delle imposte anch'essa in misura proporzionale a tale aumento, secondo il principio di progressività.  16. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti principali, in solido tra loro, e del ricorrente incidentale, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.  P.Q. M.  rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. 
Condanna i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale a rimborsare in favore della ### delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano, quanto ai ricorrenti principali, in solido tra loro, in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito, e quanto al ricorrente incidentale, in complessivi C 4000,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di© siglio del 27 aprile 2021 22 

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33944/2023 del 05-12-2023

... ###, dal momento che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che qu ella situazione soggett iva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -23- Un. 19/12/2018, n. ###; 6/06/2017, n. 13976; 3/07/2012, 11075). Nell'ambito della giurisd izione amministrativa, spetta d'altronde al Consiglio di St ato, in qualità di giudice di ultim a istanza, il compito di garantire , nello specifico ordinament o di settore, la conformità de l diritto interno a quello d ell'### se del caso avvalendosi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, mentre l'eventuale lesione del principio di effettività della tutela, derivante da decisioni adot tate dal Giudice amministrativo in pregiudizio di situazioni giuridic he soggettive protette dal diritto dell'### può essere fatta valere con altri strumenti, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che risulti (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 18153-2022 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ####. VESALIO, 22, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -2- unitamente agli avvocati #### I giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ###, elettivamente domiciliato in #### 44, p resso lo studio dell'avvo cato ### CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la senten za n. 1 580/2022 del ### depositata il ###; Lette le conclusioni del Pu bbli co Ministero, in person a del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Lette le memorie delle parti; Udita la relazione d ella causa svolta nella pubb lica udienza del 07/11/2023 dal ###. ### Udito il ### nella persona del ### dott. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Uditi gli avvocati ### e ### per delega dell'avvocato ### per la ricorrente, e gli avvocati ### e ### per il controricorrente; #### ne di ### propone va ricorso d inanzi al ### domandando: - in via principale, condann arsi il ### della vi a ### s.r.l. all'esecuzione della bonifica dell'area standard ed al ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -3- successivo trasferimento dell'area in favore del ### - in via subordinata, condannarsi il ### al pagamento della somma di € 1.151 .633,3 7 in favore del ### somma occorrente per la bonifica dell'area, ovvero alla maggiore o minore somma risultan te in corso di causa, e, conseguen tement e, pronunciarsi sentenza costituiva ex art. 293 2 c.c. per il trasferimento della proprie tà dell'area standard in fav ore del ### medesimo. 
Deduceva che le parti avevano stip ulato una conv enzione urbanistica riguardante l'attu azione del piano di lottizzazione denominato "PL ###", rimasta inadempiuta da parte della società intimata, quanto alla mancat a bonifica di un'area che d oveva essere poi ceduta gratuitamente al ### Con sentenza n. 839/2021, il giudice adito ha accolto la domanda principale ed ha condannato il ### nto a t rasferire le aree promesse in cessione secondo quanto previsto nella convenzione, previa loro bonifica a cura e spese del ### medesimo. 
La senten za era impugnata dal ### che ha reiterato l'eccezione di dife tto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cod. proc. amm., trattandosi di obbligazioni de rivanti da st rumenti convenzionali ricompresi tra gli accordi sost itutivi di provvedimen ti amministrativi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 41 del 1990 in materia urbanistica ed edilizia, nonché le altre cont estazioni mosse in primo grado. 
Nella resisten za del ### di ### il Consiglio d i Stato con la sentenza n. 1580 del 4 marzo 2022 ha rigettato l'appello. 
Quanto all'eccezione di difetto di gi urisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la do manda concerneva ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -4- obblighi di bonifica estranei al perimetro de lle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione, così che la stessa riguardava diritti soggettivi e non interessi legittimi, la sentenza osservava che l'obbligo d i bonifica era stato assunto in sede convenzionale dalla società originariamente in bonis, sia pure in via eventuale, ed era dunque divenuto parte di un più complesso regolamento convenzionale, dal quale scaturiscono le singole obbligazioni di adempimento. Ino ltre la g iurisprudenza amministrativa, in materia di convenzioni urbanist iche e di convenzioni di lottizzazione, è consolidata nel senso che il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, trattandosi di materia di giurisd izione esclu siva espressamente prevista dalla legge (art. 133, c.p.a.). 
Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem, il CDS osservava che parte appe llante si era limitata a riprodurre sinteticame nte l'eccezione senza svolgere alcuna critica al capo di sentenza con cui il ### nel respingere l'eccezione stessa, aveva argomentato nel senso dell'in opp onibilità, rispetto ai giudizi ordinari, delle statuizioni rese dal giudice fallimentare con contenuto negatorio dell'inserimento di un credito nella massa passiva del fallimento. 
Per un altro verso, invece, la decisione de l giudice fallimentare (limitata al solo effetto del mancato inserimento del credito nella massa passiva) non ostava all'accertamento dell'esistenza d el credito medesimo, anche eventualmente in una misura diversa o per un titolo giuridico diverso, essendo anzi precipuo interesse del creditore anche l'ammissione tardiva del credito. 
Ad ogni modo, nel caso di specie ricorreva uno sp ecifico titolo giuridico convenzionale sulla base del quale azionare le pretese ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -5- concernenti il preteso inadem pimento rispetto alle obbligaz ioni reciprocamente assunte dalle parti stipulanti. 
In merito al terzo motivo di appello, secondo cui sarebbe stato impossibile condannare il ### to ad un facere (nella specie, l'esecuzione degli obblighi di bonifica previsti in convenzione) che trova la propria o rigine in un credito o in un inadempimento anteriore alla dichiarazione di ### con la possibilità invece di invocare il potere di scioglimento del curatore di cui all'art. 72, del r.d. 16 marzo 1942 , n. 267, la sentenza rilevava che la soluzione del ### era condivisi bile, alla luce d ell'indirizzo consolidato della giurispruden za amministrativa, ch e, anche di recente, aveva ricostruito le obbligazioni concernenti l'obbligo di bonifica, in termini pubblicis tici di obbligazioni ex lege (Ad. 
Plenaria n. 3/20 21), e ciò anche in ragione del fatto che si trattava di obbligazioni convenzionali. 
Era, poi , disatteso il motivo di appello relativo alla mancata evocazione in giud izio dei precedenti proprietari dell'area , non potendo agli stessi ascriversi la qu alità di contro interessati, né essendo dato attribuire loro la qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società fallita. 
In ordine al quinto motivo, che investiva la legittimazione passiva del ### nto rispetto alle domande di condanna formulate dal ### la sentenza reputava decisivo il rilievo per cui, nel caso all'esame, era inconferente il richiamo al principio "chi inquina paga" ed alle regole in materia di obblighi di bonifica dei suoli, in quanto il ### aveva agito per l'esecuzione (non di obblighi di bonifica discendenti dalla legge, bensì) di un obbligo convenzionale volontariamente assunto dalla società, nella piena consapevolezza, quanto meno, della possibilità che la bonifica del ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -6- sito potesse rendersi necessaria prima della cessione delle aree a standard, essendo richiamata in convenzione la presenza in loco di una ex cava "ritombata". 
In ordine al sesto motivo incentrato sul problema della scomputabilità delle somme già incamerate dal ### a titolo di fidejussione, il CDS lo reputava ina mmissibi le, in qua nto la sentenza del Tar aveva condannato il ### alla sola esecuzione delle opere di bonifica ed al successivo trasferimento delle aree a termini d ella convenzione, men tre aveva espressamente escluso il compimento delle opere di urbanizzazione concernenti le alb erature, gli spazi a verde e il laghetto (art. 6 della convenzione), in quanto già garantito dall'escussione della fideiussione. 
Quanto alla presunta "genericità" della domanda di condanna del ### si osservava che la socie tà, allora in bonis , aveva spontaneamente assunto l'obbligo di bonificare l'area, sicché era sfornita di idoneo suppo rto la prospettazione dell'appellante per cui spe tterebbe al ### di provvedere ad un piano di caratterizzazione preliminare dell'are a, trattandosi comunque di attività rientranti negli obblighi assunti dalla società con la sottoscrizione della convenzione. 
Era, infin e, disatteso anche l'ultimo motivo, con il quale si invocavano i principi eurounitari in materia di obbligo di bonifica da fatto illecito (danno ambientale), che non potevano attagliarsi alla vicend a in esame in cui vi era una ass unzione di impegni contrattuali nell'ambito di un più ampio regolamento convenzionale, anziché del danno ambientale da fatto illecito. 
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per cassazione dal la curatela del falli mento della ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -7- S.r.l. sulla base di tre motivi.  ### di ### ha resistito con controricorso. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 Cost., degli artt. 7 e 133 del c.p.a., con difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere p er sconfinamento nella giurisdizione di merito del giudice fallimen tare. Violazione del principio di unità della giurisdizione. Violazione dell'art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale (art. 111, co. 8, Cost., art. 362 c.p.c. ed art. 110 c.p.a.). 
Si evidenzia che, successivamente all'acquisto delle aree da parte della società, quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mon za, e che il ### ave va avanzat o domanda di insinuazione al passivo, che però era stata disattesa dal GD, con provvedimento del 22 novembre 2016, che n on era stato fatto oggetto di opposizione da parte dell'ente locale. 
Solo a seguito di tale decisione è stato intrapreso il giudizio dinanzi al GA, così che si palesa erronea l'affermazione del CDS secondo cui non vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 
A tal fine si sottol inea il carattere ne goziale d elle obbligazioni scaturenti dalla convenzione conclusa con l'ente locale, per come deve reputarsi imposto dal dettato dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con il richiamo alle norme in materia di contratti ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 
Ciò determina che la richiesta di adempimento di tali obblighi è attratta dalla compet enza del giudice fall imentare, senza che possa assumere rilievo la diversa previsione di cui all'art. 133, co. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -8- 1, lett. a) ed f), del c.p.a., in quanto le obbligazioni oggetto di causa non derivano da un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo, ma sono frutto di un accordo privatistico. 
In via subordinata, il mezzo di gravame deduce che, ove anche ipotizzabile la giurisdizione esc lusiva, la stessa deve essere negata stante la vis actractiva della procedura concorsuale, alla quale aveva prestato adesione anche il ### avanzando domanda di insinuazione al passivo. 
Ne deriva che anche le obbligazioni oggetto del presente giudizio andavano fatte valere e sclusivamente dinanz i al Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, e ciò anche in considerazione della richiesta di condanna ad un facere della curatela. 
Ancora, si evidenzia che l'intervenuto diniego dell'ammissione al passivo spiega efficacia pre clusiva d ella successiva domanda avanzata dinanzi al ###, e ciò in quanto, anche a voler ammettere che si potesse addiven ire ad un'amm issione con riserva del credito assogg ettato alla giurisdizione del GA, la mancata ammissione con tale modalità, con un provvedimento di diniego non impugnato in sede fallimentare, preclude comunque che la sentenza emessa possa poi essere fatta valere nei confronti della curatela.  2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Come già in passato affermato (cfr. Cass. S.U. n. 23542/2015), la nozione di eccesso di potere giurisdizionale costituisce categoria, di fonte giurisprudenzia le, utile al fine di risolvere questioni di giurisdizione (con riferimento all'impug nativa di pronunce del Consiglio di Stato v. ex plurimis Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 1823; 23 dicembre 2014, n. 27341; 16 luglio 2014, n. 16239; Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -9- 17 aprile 20 14, n. 89 93; 7 aprile 2014, n. 8056; 16 gennaio 2014, n. 774; e con riferimento all'impugnativa di pronunce della Corte dei conti v., altresì ex plurimis, Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22951; 3 aprile 2014, n. 7847), che si colloca sul crinale della distinzione tra il settimo e l'ottavo comma dell'art. 111 della ### Infatti, la generalità del sindacato di legittimità si coniuga con il regime differenziato delle pronunce di due giudici speciali di antica tradizione: l'ottavo comma dell'art. 111 Cost. prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motiv i inerenti alla giurisdizione. Nel solco della distinzione tra il generale sindacato di legitt imità del settimo comma dell'ar t. 111 ed il sindacato limitato alle question i di giurisdizione si inserisce la categoria dell'eccesso di potere giurisd izionale e più in generale dei c.d.  limiti esterni del potere giurisdizionale. 
Tuttavia, la più recente elaborazione di q uesta Corte, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sente nza 6/2018, ha ristretto l'ambito a pplicativ o di tale figura, affermandosi che (cfr. Cass. S.U. n. 27770/ 2020) in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, ###, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneu tiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudica ndo" o "in procedend o", senz a che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'inte rpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -10- In tal senso va dato seguito a quanto affermato da Cass. S.U.  8588/2022, che ha ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difet to assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosidd etta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neg hi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difett o relativo di giurisd izione, riscontrabile quando dett o giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione sp eciale, ovvero negandola sull'erro neo presupposto che appartenga ad altri giudic i, senza che t ale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 d el 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/201 9, Cass., S.U. , 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019 , Cass., S.U., 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020 , Cass., S.U., 18259/2021; Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U.  28954/2023). 
Alla luce de i suddetti p rincipi, si p alesa evidentemente privo di fondamento il mezzo di impugnazione nella parte in cui invoca la ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -11- giurisdizione del GO sul presupposto che gli obblighi inadempiuti avrebbero natura meramente privat istica, ed esulere bbero dal novero di quelli sc aturenti da accordi integrativi o sost itutivi di provvedimento amministrativo, peraltro in materia urbanistica ed edilizia, come detto attribuiti alla giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del c.p.a. 
Al riguardo d eve partirsi d all'accertament o operato dal ### secondo cui l'obbligo di curare la bonifica delle aree, di cui era stato previsto in convenzione il trasferimento al ### è parte integrante del regolamento scaturente dalla convenzione urbanistica intercorsa tra le parti in causa, così che la pretesa del ricorrente di assegnare a tale specifico obbligo un carattere autonomo rispetto a quelli post i in via principale dalla convenzione, oltre che no n risultare supportata da un'adeguat a censura alla soluzione erme neutica del GA, appare final izzato a contestare una valutazione del giudice amministrativo che appare incensurabile, alla luce del tenore delle previsioni convenzionali, che consentono effettivamente di annettere all'obbligo azionato in questo giudizio carattere meramente integrativo degli obblighi suscettibili di essere imposti in consegue nza dell'adozione de l provvedimento in sostituzione del quale venne co nclusa la convenzione de qua. 
Una volta, quindi, ricondot ta anche l'obbligazione ogg etto della domanda del ### tra quelle suscettibili d i rientrare in un accordo di cui all'ar t. 11 della legg e n. 241/1990, risulta incensurabile l'affermazione della sent enza gravata secondo cui sussiste la giurisdizione esclusiva del GA. 
Questa Corte ha, anche di recente, affermato che in tema di riparto di giurisdizione, e pur dopo le modifiche apportate dalla l. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -12- n. 15 de l 2005 all'art. 11 l. n. 241 del 1990, spe tta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relativ e agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in mat eria concessoria, poiché, co me precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n . 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione d el potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggett ati al sindacato del giudice a cui appart iene la cognizione sull'esercizio di tale potere. (Cass. S.U. n. 27768 del 04/12/2020, nonché da ultimo, Cass. S.U. n . 7055 del 09/03/2023). 
Il principio è stato poi ribadito con specifico riferimento al rispetto degli obblighi nascenti da convenzioni stipulate tra comuni ed altri enti, pubblici o privati, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 de l 2010, e correlati all'esecuzione di un accordo integrativo o sostitutivo di un provvedim ento amministrativo, nella specie, in materia urbanistica (Cass. S.U. n . 6962 del 17/03/2017), ovvero nel caso in cui la convenzione urbanistica sia volta a dis cipli nare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici (Cass. S.U.  19914 del 05/10/2016; in senso sostanzialmente conforme, S.U. n. 24419/2010; Cass. S.U. n. 24009/2007). 
Così come del pari è stata riaffermata la giurisdizione esclusiva del GA, a i sensi delle citate norme , nell'i potesi in cui la controversia abbia ad ogg etto il risarciment o dei d anni, od in subordine l'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'inosservanza da parte d i una soci età privat a degli obb lighi di un accordo di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -13- programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima aveva successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un'intera zona industria le, trattandosi di causa inerente all'esecuzione di un acc ordo da qua lificarsi come integrati vo o sostitutivo di provvedimenti amministrativ i di tali enti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, 104, (Cass. S.U. n. 18192 del 29/07/2013). 
Inoltre, e ciò rileva anche in vista della disamin a del s econdo motivo di ricorso, qualora il privato abbia sottoscritto u n atto d'obbligo per il trasferimento di aree alla P.A. nell'ambito di un accordo di urbanizzazione, il giudice amministrativo può emettere la senten za costitutiva ex art. 29 32 cod. civ., pur non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 cod. proc. amm., sia perché, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 ###, il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua g iurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli accordi provvedimen tali si applica no "i principi del codice civil e in materia di obbli gazioni e contratti”, come per l'appunto invocato da parte ricorren te (Cass. S.U. n. 4 683 de l 09/03/2015). 
Tanto meno può configurare una que stione di giurisdizione, nel senso sopra riportat o, l'interferenza della dom anda oggetto di causa con la con temporane a pendenza della procedura concorsuale in danno della società contraente.  ### in disparte il pacifico concorso t ra l'accertamento dei crediti in sede concorsuale e la giurisdizione esclusiva del giudice tributario per l‘accertamento dei crediti vantati nei confronti del soggetto fallito, questa Corte, proprio traendo spunto dalle ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -14- conclusioni raggiunte in punto di rapporti con il giudice tributario, ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" in vestite le sezioni unite dell a Co rte di Cassazione (Cass. n. 789 del 29/01/1999), soluzione questa poi successivamente ripresa anche in relazione ai rapporti con l'accertamento di crediti devoluti alla g iurisdizion e del giudice contabile (Cass. S.U. n. 11073 del 03/07/201 2; Cass. S.U.  12370/2008), nonché in merito ai rapporti con la g iurisdizione tributaria (Cass. S.U. n. 20545/2008; Cass. n. ###/2022; n. 11199/2023). 
Deve, quindi, escludersi che la penden za di una procedura concorsuale spieghi efficacia attrattiva anche per le controversie devolute alla giurisdizione di un giu dice speciale, né su tale conclusione può influire la circostanza che il ### proprio in vista della ammissione al passivo, se del caso con riserva, avesse avanzato un'istanza in tal senso, non potendosi da tale opzione inferire una, peraltro inammissibile, rinuncia alla giurisdizione del giudice speciale, a differe nza di quanto invece è dato ri cavare quanto al riparto fra giud ice ital iano e giudice stranie ro ( S.U. n. 1021 9/2006) o in altri casi, previsti specificamente da norme sovranazionali (art. 23, Reg. CE 44/2001; vedi Cass. S.U. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -15- n. 8895/ 2017) o convenzioni internazionali (es. art. 17, ###, 27.9.1968). 
Non appare poi pertinente, come anche sottolineato dal ###, il principio che afferma l'inammissibilità del motivo di appello con il quale si contesti la giurisdizione, per la parte che abbia adìto qu el giudice e sia risulta to, poi, soccombe nte nel merito, atteso che lo st esso si fonda, non sull a precedente accettazione della giurisdizione, bensì sul difetto di soccombenza su tale punto (Cass. Se z. un., ###/2019 ; 6281/20 19; ###/2018; 122439/2018; 309/2017; 21260/2016), così che se risulta inammissib ile l'impugnazione per difetto del presupposto della soccombenza, non è però impedita la facoltà di adire altro giudice ritenuto dotato di giurisdizione da parte di quello stesso attore che aveva in precedenza fatto ricorso ad altro giudice. 
In relaz ione al diverso profi lo della m ancata impugnazione del rigetto della rich iesta di insinuazione al passivo, ed alla sua efficacia preclusiva, occorre, in primo luogo, sottolineare come la sentenza impugnata abb ia evidenziato che l'analoga c ensura mossa in sede di appello fosse del tutto gen erica, il che ne determinava la sostanziale inammiss ibilità ( affermazione questa non specificamente censurata). 
Ma anche in relazione al profilo della preclusione, pur a fronte di un diniego di ammissione al passivo , alla coltivazione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione, il motivo di ricorso, pur nella consapevolezza d el pacifico orientamen to di questa Corte, che neg a rilevanza e sterna al provvedim ento emesso dal GD, sul presupposto della sua valenza preclusiva solo in sede e ndofallim entare (cfr. ex multis, Cass. n. 27709 del 03/12/2020; Cass. n. 11808 del 12/04/2022; Cass. n. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -16- 3957/2018; Cass. n. 12638 del 09/06/20 11), insist e su tale preteso effetto pr eclusivo derivante dal diniego di amm issione, con la conseguente impossibilità di poter far poi valere il giudicato formatosi in senso favorevole al ### dinanzi al GA. 
Trattasi, però, di qu estione che evidenteme nte esu la da quelle idonee a rientrare tra quelle di giurisdizione, in quanto investe, non già il profilo della sussistenza della potestas iudicandi in capo ad un plesso giurisdizionale, secondo quanto previsto dalla legge, ma la possibilità che della pronuncia emessa la parte beneficiaria possa trarre effettiva utilità in sede concorsuale.  3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art.  24, 113 e 103 ###, nonché degli art. 7 e 133 del c.p.a., con violazione dei limiti e sterni della giu risdizione per eccesso di potere per sconfinamento nella potestà del legislatore. Violazione dell'art. 133 c.p.a. e dif etto relativo d i giurisdizione per sconfinamento nella giurisdizione di me rito del giudice fallimentare (art. 111 co. 8, ###, e 110 c.p.a.). 
Si lamenta che siano stati disattesi i motivi di appello con i quali si faceva valere l'inammissibilità di una condanna ad un facere nei confronti della curatela (quanto all'obbligo di eseguire la bonifica delle aree da trasferire al ###. 
Si sotto linea che il richiamo in sentenza ai principi affer mati dall'### del CDS nella decisio ne n. 3 del 2 021 evidenzia l'invasione da parte del GA delle prerogative del potere legislativo. 
Pur ten endo conto delle differenze tra la vicenda in esame e quella delibata dall'### (posto che nel caso oggetto del ricorso in esame si tratta di obbligo di bonifica assunto in via contrattuale), l'interpretazione delle norme, nel senso di reputare ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -17- ammissibile una condanna della curatela ad eseguire la bonifica, implicherebbe una valutazione comparativa tra gli in teressi pubblici e quelli dalla m assa dei cre ditori, compito che invece compete al legislatore. 
In tal modo viene individuata in capo al curatore una responsabilità di tipo oggettivo, scelta che anche in questo caso non potrebbe che essere rimessa alla legge, e non al giudice. 
Infine, anche a voler valorizz are la natura convenzionale dell'obbligo di bonifica, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della scelta del curatore di sciogliersi dalla convenzione ai sensi dell 'art. 72 l. fall., scelta che d eve invece repu tarsi ammissibile per l'obbligo di b onifica, che non rientra tra quelli afferenti alle opere di urbanizzazione, ma costituisce un obbligo di natura meramente privatistica, per il quale va preser vata la possibilità del curatore di liberarsene.  4. Anche tale motivo deve essere disatteso. 
Ed, infatti, nel richiamare quanto sopra evi denziato ci rca l'ammissibilità per il GA, in sede di giurisdizione e sclusiva, di emettere anche sentenze di condanna ad un facere nei confronti del privato (e quindi anche della curatela), deve escludersi che la condanna alla bonifica delle aree da trasferire al ### involga una questione di giurisdizione, nei termini sopra riportati.  ### ha, infatti, richiamato il principio affermato da Consiglio di Stato, ### ple naria, 26 gennaio 2021, n. 3, a mente del quale ricade sulla cu ratela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'ar t. 192 d.lgs. n. 152-2006 gravando i relativi costi sulla massa fallimentare, che ha altresì sottolineato come tale conclusione è conforme sia al d iritto interno che al diritto comunitario - direttiva n. 2008/98/CE - così ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -18- che il curator e, qual e gestore dei beni im mobili inquinati, ha l'obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell 'inventario ex artt. 87 e ss. L.F., a prescindere dall'accertamento dell'e sistenza di un nesso di causalità tra la condot ta e il danno, ed ha, al riguardo, altre sì precisato che in caso di m ancanza di riso rse in cap o alla procedura si attivan o i med esimi strumenti ordinari azionabili laddove il soggetto o bbligato (fallito o meno, imp renditore o meno), che versi in una tale situazione, non vi provveda. 
Pur a voler ipotizzare che tale regola, nella sua assolutezza, possa porsi in parte i n cont rasto con qu anto di recente precisato da queste ### (Cass. S.U. n. 3077/20 23, secondo cui a carico d el proprietario/ gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l'inquinamento, n on può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art.  253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la sal ute o per l'ambiente, intesa come risch io sufficienteme nte probabile; ne consegue che al proprietario che non abbia causato l'inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. pe r la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -19- contemplando, a tale proposito, la speci fica p osizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione ne i confronti del responsabile dell'inquinamento (in base al principio “chi inqu ina paga” di cui alla ### ttiva 2004/35 /CE), a titolo di dolo o colpa, con la conseguen za che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tal e si tuazione sia stat o responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendo si addossare al proprietario incolpevole dell'inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza), va però evidenziato che trattasi di precisazione, quella da ult imo riportata nella massima richiamata, che non app are suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, in cui l'obbligo di bonifica non viene fatto discendere direttamente dalla legge, ma da u n impegno espressamente assunto in via convenzionale. 
Oltre a doversi ribadire che la pretesa del ricorrente di scorporare tale obbligazione dalle altre assunte con l‘accordo concluso con il ### è frutto di una personale valutazione, espressame nte disattesa dal ### così che la denuncia di errone ità d ella conclusione del GA vale a denu nciare un error in iudi cando, insuscettibile di determinare l'insorgenz a di una questione di giurisdizione, la pretesa erroneità dell a ammissib ilità di una condanna della curatela ad eseguire la boni fica implica analogamente una denuncia di un error in iudicando. In tal senso rileva che il principio affermato dal GA non può essere inquadrato tra le ipo tesi di eccesso di potere giu risdizionale per in vasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, atteso che nel caso in esame non p uò sostenersi che il giudice specia le abbia ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -20- applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produz ione normativa che non gli compete, essendosi piuttost o limitato ad interpre tare il quadro normativo di riferimento, in quant o reputato suscettibile di estendere la possibilità di condanna all'esecuzione delle opere di bonifica anche nei confront i della curatela falli mentare, conclusione questa che, ove anche in astratto reputata erronea, potrebbe al più configurare un error in iudi cando, ma n on una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa. 
La med esima sorte accomuna poi anche l'ulteriore censura che investe l'impossibi lità per il curatore di potersi avvalere della facoltà di cui all'art. 72 l. fall., avendo il CDS aderito al proprio orientamento maggioritario che, appunt o, esclude che possa invocarsi la n orma in q uestione per consentire al curatore di potersi sciogliere dal le obbligazioni scaturenti anche da convenzioni urbanistiche, assunte ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. 
Nella giurisprudenza ammnistrativa è, infatti, divenuto prevalente l'orientamento a mente del quale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2018, n. 4251) il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stip ulata dalla società fallita, in quanto, anche a v oler ricono scere la “ratio” derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile “vulnus” derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali ass unti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tal i esigenze non possono essere enfatizzate fin o al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -21- una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a q uelli sottesi all'esecuzione di un a prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati (in senso analogo, T.A.R. Catania, (### sez. II, 11/02/20 20, n.323 , che sott olinea come la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un "conte nuto contratt uale" sostanzialmente definito dalla legge e d agli atti di pianificaz ione, di modo che non può configurarsi una "autonomia", e dunque una "disponibilità" delle obbligazioni assunte con la convenzione d a parte dell'amministrazione, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali; ### (###, sez. I, 4 giugn o 2013 , n. 899; T.A.R. Genova, (### sez. I, 11/02/2011, n.264). 
La critica della ricorrente, oltre che incentrarsi sulla necessità di dover scindere l'obbligo di provvedere alla bonifica delle aree dalle altre obbligazion i scaturenti dalla convenzione, il cui conte nuto sarebbe conformato dalla stessa legge, sicché per quella in esame rimarrebbe ferma la radice privatistica, e quindi la facoltà di cui all'art. 72 l. fall., affermazione questa che però risulta negata dal giudice amministrativo con pronuncia, come detto, non censurabile in que sta sede ###questo caso volta alla denuncia d i un preteso error in iudi cando, e precisamente in ordine all'interpretazion e dei li miti posti dalla legge fallimen tare ed al suo ambito di applicazione, se nza che però l'errore, ove anche sussistente, possa reputarsi in grado di evidenziare un'invasione da parte del GA nella sfera riservata al legislatore.  5. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 24, 113 e 103 ###, degli artt. 7 e 133 del c.p.a., stante il d iniego di ### 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -22- giurisdizione per omessa rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia. 
Si rileva che, essendo stato reputato possi bile addivenire al la condanna del curatore all'esecuzione della bo nifica delle aree, risultano altresì violate le regole comunitarie in materia di inquinamento ambientale, ponendosi il relativo obbligo a carico di chi non sia responsabile della contaminazione del sito.  ### ha omesso, tuttavia, di sollevare la questione pregiudiziale della compatibilità della regola imposta con le norme comunitarie eludendo così la domanda di giustizia avanzata dalla curatela. 
Inoltre, la soluzione raggiunta dal giudice amministrativo viene di fatto a determinare una dilatazione dei tempi di definizione della procedura concorsuale, in contrasto del pari con la disciplin a comunitaria che mira alla massima efficienza delle procedure de quibus ed al loro rapido espletamento. 
Il motivo è inammissibile. 
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la negazione in concreto di tutela alla situazio ne soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretaz ione delle norme sostanziali nazionali o dei princi pi del diritto europeo da parte del Giudice amministrativo, non concreta un eccesso di potere giurisdizionale per omissio ne o rifiuto di giurisdizione, tale da giust ificare il ricorso ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, ###, dal momento che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che si verifica invece nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che qu ella situazione soggett iva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -23- Un. 19/12/2018, n. ###; 6/06/2017, n. 13976; 3/07/2012, 11075). Nell'ambito della giurisd izione amministrativa, spetta d'altronde al Consiglio di St ato, in qualità di giudice di ultim a istanza, il compito di garantire , nello specifico ordinament o di settore, la conformità de l diritto interno a quello d ell'### se del caso avvalendosi del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, mentre l'eventuale lesione del principio di effettività della tutela, derivante da decisioni adot tate dal Giudice amministrativo in pregiudizio di situazioni giuridic he soggettive protette dal diritto dell'### può essere fatta valere con altri strumenti, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che risulti grave e manifesta (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2018, n. ###; 17/11/2015, n . 23460; 4/02/2014, 2403). 
Peraltro, il principio più volte confermato da queste ### (Cass., S.U., n. ###/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), circa l'insindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, ###, delle violazioni del diritto dell'### europ ea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze p ronunciat e dagli organi di vertice dell e magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è stato ritenuto compatibile con il dirit to dell'### come interpretato dalla giurispruden za costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di lim itazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività dell a tu tela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli ### l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti ricon osciuti dall'### Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -24- Trattasi di affermazioni che hanno poi ricevuto l'avallo da parte della stessa Corte di ###.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, ### emessa prop rio sul rinvio pregiudiziale disposto dall'ordinan za n. 19598/2020 di que ste ### sentenz a che ha ritenuto no n contrastante con il diritto dell'### una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza naziona le, precluda la possibilità di contestare, nell'ambit o di u n ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale su premo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'### di una sentenza del suprem o organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., 1454/2022; Cass. S.U. n. 1996/2022; Cass. S.U. n. 5121/2022; Cass. S.U. n. 11455/2022; Cass. S.U. n. 11547/2022; Cass. S.U.  n. 11549/2022; Cass. S.U. n. 970/2023). 
Da ultimo, queste ### con la decisione n. 25503/2022, nel definire il procedimento che aveva occasionat o la citata ordinanza interlocutoria n . 19598/2020, hanno preso att o dell'arresto della Corte di Giustizia, e tenuto conto dei limiti posti alla denuncia del vizio di eccesso di potere giurisdizionale, quali segnati dalla cit ata sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 (che, dichi arando inammissibile un a questione di costituzionalità proposta dalle stesse ### per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio d i Stato, ne i casi di violazione di norme dell'### come interpretate dal la Corte di Giustizia), hanno reputato il relativo motivo inammissibile.  6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.  7. Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2022 n. 18153 sez. SU - ud. 07-11-2023 -25- 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi del l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurie nnale dello Stato - ### di stabilità 20 13), che h a aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso; Condanna parte ricorrente al rimborso d elle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 7 novembre 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Criscuolo Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26486/2024 del 10-10-2024

... all'applicabilità dell'art. 1957, cod. civ., e al riconosciuto diritto di ### di agire anche dopo lo spirare della garanzia; avverso questa decisione ricorre per cassazione la ### per lo sviluppo della cooperazione di credito s.p.a., articolando quattro motivi; resiste con controricorso la società ### s.p.a., mentre è rimasto intimato ### Rilevato che con il primo motivo si prosp etta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte d i appello avrebbe motivato in modo irresol ubilmente contraddittorio ovvero logicamente indecifrabile prima constatando che la garanzia copriva i debiti alle singole scadenze convenute, e dopo concludendo che queste ultime erano irrilevanti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1599, 1941, cod. civ., 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di conside rare che anche l'autonomia delle singo le prestazioni di somministrazione avrebbe dovuto imporre la conclusione per cui la garanzia ope rava solo per quelle già scadu te nel mom ento dello spirare temporale della stessa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11576/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 2, presso lo studio dell'avvocato ### (####) rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ### 47, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende 2 di 7 -controricorrente nonché contro ### -intimato avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 5075/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal ### Rilevato che la ### t ### s.p.a. conveniva in giudizio la ### per lo sv iluppo del la coo perazione di credito s.p.a., chiedendo l'accertamento del l'obbligazione fideiussoria di quest'ultima per l'esposizione debitoria di ### M uratore nei confronti della dedu cente per la fornitura d i prodotti petroliferi e accessori in relazione alla gestione di un distributore di carburanti; la banca , per quanto ancora q ui di utilit à, resisteva eccependo che si trattava di debiti in parte non ancora esigibili e in altra parte derivanti da forniture e rogate dopo la scade nza della garanzia, e chiamava in giudizio ### il Tribun ale, davanti al quale resisteva anche il chiamato, rigettava la domanda osservando che si trattava in buona parte di crediti a scadenza successiva rispetto a quella della fideiussione, e per la resid ua parte di ammontare inferiore al risu ltato controcredito di ### a titolo d i bonus di fine g estione, che dunque era titolo per una compensazione; la Corte di appello riformava la decisone osservando che la garanzia copriva le obbligazioni assunte nella vigenza della stessa, sicché all'operativ ità dell'impegno fideiussorio non osta vano le 3 di 7 successive scadenze per i pagamenti indicate nelle fatture, come confermato dalla rinuncia del garante all'applicabilità dell'art. 1957, cod. civ., e al riconosciuto diritto di ### di agire anche dopo lo spirare della garanzia; avverso questa decisione ricorre per cassazione la ### per lo sviluppo della cooperazione di credito s.p.a., articolando quattro motivi; resiste con controricorso la società ### s.p.a., mentre è rimasto intimato ### Rilevato che con il primo motivo si prosp etta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte d i appello avrebbe motivato in modo irresol ubilmente contraddittorio ovvero logicamente indecifrabile prima constatando che la garanzia copriva i debiti alle singole scadenze convenute, e dopo concludendo che queste ultime erano irrilevanti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1599, 1941, cod. civ., 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di conside rare che anche l'autonomia delle singo le prestazioni di somministrazione avrebbe dovuto imporre la conclusione per cui la garanzia ope rava solo per quelle già scadu te nel mom ento dello spirare temporale della stessa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare sia che, essendovi stata contestaz ione delle fattu re, queste ultime non avrebbero potuto essere rite nute prova dei relativi cediti , trattandosi di atti di parte, si a che, p er converso, non era stat a contestato il controcredito eccepito in compensazione da ### per il bonus di fine gestione; 4 di 7 con i l quarto mo tivo si prosp etta la violazione e falsa applicazione degli art. 1957, cod. civ., 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe posto a base della motivazione la prima norma richiamata senza che fosse dedotta dalle parti e in modo inconferente, avendo essa riguardo alla tutela del fideiussore e non all'individuazione dell'esatto contenuto de llo specifico contratto e della sua portata quanto alla delimitazione dell'o ggetto della garanzia; Considerato che il prim o, il secondo e il quarto di rico rso, da e saminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; parte ricorrente non riporta il compiuto tenore del contratto, decisivo per apprezz arne la ricostruzione fatta, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., 27/12/2019, n. ### e succ. conf.); la scrittura rinvenibile in atti, non a caso, per un verso indica l'impegno del garante di farsi tale «delle obbligazioni che la ditta individuale ### Giuseppe…assumerà nei conf ronti della ###.» (pag. 1), e pe r altro verso specifica che «la garanzia opererà…ogni qual volta la ###.non sarà soddisfatta…delle proprie ragioni di cedit i alle single scadenze convenute» ( stessa pag. 1); il negozio legittimava quindi la plausibile interpretazione data dalla Corte territo riale secondo cui per delimitare l'oggetto della fideiussione era necessario aver riguardo all'insorge nza ### delle obbligazioni del debitore principale, e non alla scadenza dei singoli de biti, che, diversamente, avrebbero reso “operativa”, ovvero esigibile la prestazione fideiussoria; la parte n on artico la censure sulla descritt a ermeneutica negoziale, ipotizzando una con traddittorietà motivazionale inesistente alla luce di quanto appena osservato; 5 di 7 rispetto a essa nulla sposta, per logica prima che in diritto, la prospettata autonomia delle singole ragioni creditorie di ### a tutto ciò poi si salda l'osservazione della Corte di appello per cui la ricostruzione operata era inoltre coerente con la pattuita rinuncia del fideiussore alla facoltà di opporre la decadenza ex art.  1957, cod. civ., in rapp orto allee sca denze debitorie q uali scaglionate: in tal modo, come eviden te, il Collegio di me rito ha solo e d overosamen te vagliato tutti gli elementi emergenti dalle clausole contrattuali per definire l'oggetto della garanzia; il terzo motivo è inammissibile; quanto al debito garant ito, il ricorrente rimanda agli atti processuali senza riportare il t enore d elle pretese contest azioni, con violazione del principio di specificità del ricorso codificato nel menzionato art. 366, n. 6, cod. proc. civ., (Cass., Sez. U., n. ### del 2019, cit.); per completezza va rimarcato che, anc he volend o scandagliare gli atti processuali disponibili, si riescono a rinvenire solo contestazioni generiche, che divengono più circostanziate solo per opporre in compensazione il controcredito di cui si sta per dire, fermo, però, tali “contestazioni” risultano e ssere state rivolte, anche in appello, da ### e, alle cui deduzioni la ban ca si richiamava con atti non riscontrabili nel fascicolo di parte ricorrente depositato presso questa Corte; e così, an alogamen te, quanto al controcredito, parte ricorrente nulla riporta per pale sare quando e come la stessa avrebbe formulato l'eccezione, an cora una volta violando il requisito di specificità di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; dev'essere ribadito che sono perciò inammissibili le censure fondate su atti e documen ti del giud izio di me rito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali at ti e documenti, senza riprodurli nel ricorso o vvero, laddo ve riprodotti, senz a fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con 6 di 7 riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla docume ntazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di ren derne possibile la verific a e l'esame, ovvero ancora senza p recisarne la collocazione ne l fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., n. ### del 2019, cit.; cfr., sull'impossibilità di utilizzare a tal fine anche la sentenza impugnata, trattandosi di un requisito del gravame della parte che deve dimostrar e la sua specifica concludenz a, non potend o pertanto essere integrato in sede di scrutinio giudiziale, Cass., U., 28 novembre 2018, n. ###) mancando, inoltre, la contestazione delle fatture, e poggiando il ricono scimento dei crediti non solo su di esse ma anch e sul contratto oggetto di annessa garanzia e sul conseguente qu anto pacifico rapporto, viene meno la concludenza pure di questa parte della censura in parola; le sp ese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorren te società ### s.p.a., seguono la soccombenza; non è a farsi luo go a pro nun zia in o rdine alle spese del giudizio di cassazione in favore d ell'altro intimato, non a vendo il medesimo svolto attività difensiva.  P.Q.M.  La Corte d ichiara in ammissibile il ricorso, ### la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore della ricorrente. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 d el 2002, la Corte dà atto della su ssistenz a dei presupp osti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se 7 di 7 dovuto e nella misura d ovuta, d ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Porreca Paolo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34909/2023 del 13-12-2023

... motivo del ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: l'art. 2 4 di 8 comma 2-quater della legge n. 89/2001 deve essere interpreta to distinguendo per la parte appellata, che ha proposto la domanda di equa ripara zione, il termine da scomputare avendo rig uardo al momento della notifica dell'im pugnazione ove questa sia stata proposta con ricorso. 2. Gli attuali controricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di a ppello, la quale, nella costituzione del Ministero della Giustizia, ha, con decreto n. cronol. 1568/2022 del 18 agosto 2022, accolto il ricorso in prece denza formulato d agli originari ricorrenti (poi riassumenti), condannando il citato Ministero al pagamento: - della somma di euro 2.400,00, “iure successionis” e nei limiti della rispettiva quota ereditaria, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, a favore d i ### , ### e Mo saico ### quali eredi di ### - della somma di euro 3.000, 00 a f avore di ognuno d egli altri originari ricorrenti; - dei 2/3 delle spese giudiziali, compensato il residuo terzo. 3. Avverso detto decreto emesso all'esito del giudizio di riassunzione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24365/2022) proposto da: ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall'Avvocat ura ### dello Stato; - ricorrente - contro ######### L ########################## DE ####### F ########### R.G.N. 24365/2022 C.C. 7/12/2023 ### 2 di 8 TAMAR, ######################, D'######### A ####### P ############### A ##### A ####### DI ###### M #### A, ######### , ###### O, ########### E, ######, #### D'### O, ######## D #### elettivamente domiciliati in #### 68, presso lo studio dell'a vvocato ### che li rappresenta e difende; - controricorrenti - 3 di 8 avverso il decreto n. cronol. 1568/2022 della Corte di appello di ### del 18 agosto 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal ### relatore ### letta la memoria depositata dalla difesa dei controricorrenti.  ### 1. Gli odierni controricorrenti, con ricorso ex art. 2 Legge n. 89/2001 depositato presso la Corte d'Appello di ### chiedevano che venisse accertata e dichiarata la violaz ione dell' art. 6 par. 1 della ### dei ### dell'### sotto il profilo d el mancato rispetto del termine ragionevole di un giudizio in materia di lavoro svoltosi in tre g radi, e, conseg uentemente, che fosse riconosciuto il loro d iritto all'ott enimento di un'equa rip arazione, a norma del disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001.  ### sigliere delegato della citata Corte di appello, con d ecreto monocratico del 9 gennaio 2 017, ing iungeva a l Ministero della Giustizia di pagare, per il suddetto titolo, la somma di euro 3.300,00, a fav ore di ciascuno dei controricorrenti ind icati in epigra fe, ad eccezione degli eredi d i ### (dece duto il 2 gennaio 2015), ai quali veniva liquidata, nel com plesso, la somm a di euro 2.700,00. 
Con decreto n. 9833/2017 l'adita Corte d'Appello di ### respingeva l'opposizione del Ministero avverso il suddetto decreto. 
Con ricorso p er cassazione il Ministero d ella giustizia impugnava il citato decreto colle giale della Corte d'appello di ### con r icorso affidato a tre motivi, cui resistevano i controricorrenti. 
Questa Corte, con ordinanza n. 25490/2 021, accoglieva il primo motivo del ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: l'art. 2 4 di 8 comma 2-quater della legge n. 89/2001 deve essere interpreta to distinguendo per la parte appellata, che ha proposto la domanda di equa ripara zione, il termine da scomputare avendo rig uardo al momento della notifica dell'im pugnazione ove questa sia stata proposta con ricorso.  2. Gli attuali controricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di a ppello, la quale, nella costituzione del Ministero della Giustizia, ha, con decreto n. cronol. 1568/2022 del 18 agosto 2022, accolto il ricorso in prece denza formulato d agli originari ricorrenti (poi riassumenti), condannando il citato Ministero al pagamento: - della somma di euro 2.400,00, “iure successionis” e nei limiti della rispettiva quota ereditaria, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, a favore d i ### , ### e Mo saico ### quali eredi di ### - della somma di euro 3.000, 00 a f avore di ognuno d egli altri originari ricorrenti; - dei 2/3 delle spese giudiziali, compensato il residuo terzo.  3. Avverso detto decreto emesso all'esito del giudizio di riassunzione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Ministero della Giustizia, resistito con un congiunto controricorso da tutti gli intimati, illustrato da memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il p rim o motivo il ### o ricorrente ha denunciato - ai sensi d ell'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c. - la nullità del decreto impugnato per anomalia m otivazionale e/ o per motivazione perplessa, nonché per insanabile contra ddittorietà intrinseca della motivazione stessa, con riferimento agli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, c.p.c. 5 di 8 Deduce il ricorrente che la Corte di appello, dopo aver individuato la durata irragionevole del giudizio presupposto in anni 4 per tutti i ricorrenti, odierni controricorrenti (da ridursi a 3 per gli eredi di ###, ha contraddittoriamente ed ir ragionevolment e applicato il criterio di calcolo secondo cui il moltiplicatore annuo di euro 600,00 andasse rapportato ad anni 5 di durata non ragionevole con riguardo a tutti i ricorrenti e ad anni 4 per i suddetti eredi, ragion per cui, a favore d i ciascun ricorrent e, avrebbe dovuto es sere liquidato, a titolo di equo indennizzo, l'importo di euro 2.400, 00 e non di euro 3000,00 (e così per gli eredi del ### avrebbe dovuto essere riconosciuta la somma di euro 1800, 00 e non di euro 2.400,00, da dividere “pro quota”).  2. Con il second o motivo il M inistero ricorrente lamenta - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 4, 392 e 112 c.p.c., essendosi la Corte laziale, quale giudice di rinvio, limitata a statuire solo sul primo motivo del prece dente motivo del ricorso per cassazione accolto, obliterando l'esame degli altr i due motivi dichia rati assor biti con l'ordinanza di questa Corte n. 25490/2021, con i quali erano stati - rispettivamente - dedotti l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia per il mancato scomputo d i period i di ritardo non dipendenti dall'### e l'omesso esame di un ulteriore fatto decisivo, avuto riguardo alla pretermissione della valutazione di una serie di parametri di rilievo normativo di segno riduttivo nella determinazione del moltiplicatore annuo.  3. Con il terzo ed ultimo motivo il ### ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, poiché la Corte di appello, nel decreto 6 di 8 impugnato, si era limitato - in relazione all'an debeatur - a motivare solo con riferimento ai periodi di stasi processuale intercorsi tra le diverse fasi, mancando, però, di motivare in ordine alle diverse fasi dello svolgiment o del giudizio presupp osto e, segnatament e, delle due fasi di merito.  4. Rileva, in via preliminare, il collegio che vanno disattese tutte le eccezioni pregiu diziali di inammissibilità del ricorso sollevate nell'interesse dei controricorrenti, risultando il ricorso rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 366, comma 1, c.p.c., non ricadendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 3 60-bis c.p. c. e non essendo confondibili i tipi di censure effettiv amente pr oposte indipendentemente dall'esattezza o meno d ei riferimenti numerici contenuti nell'art. 360, comma 1, c.p.c.  5. Osserva, poi, il collegio che il sec ondo e terzo motivo vann o esaminati per prim i sotto il profil o logico-giuridico, poiché - ove accolti - sarebbe consequenzia le procedere alla rideterminazione della dura ta irragionevole del giudiz io presupposto ai fini della individuazione della legittima misura dell' equo indennizzo da liquidare. 
Essi sono , tuttavia, manifestamente infondati poiché la Corte di rinvio ha, comunque, statuito anche sui due motivi che erano stati dichiarati assorbiti con la precedente ordinanza della Cassazione (v.  pag. 8 del decreto im pugnato), rivalutand o lo svolgimento complessivo per intero del giudiz io presupposto (determinando la sua dura ta per il periodo ritenuto rag ionevole e per quello da considerarsi irragionevole , procedendo, di conseguenza, alla liquidazione dell'equo indennizz o ritenuto spettante ai ricorrent i), così non incorrendo in alcun vizio di motivazione con riferimento alle necessarie rivalutazioni da compiere in sede di rinvio. 7 di 8 6. E', inve ce, fondato il p rimo motivo, dal moment o che la Corte laziale, quale giudice di rinvio, è pervenuto - partendo da un presupposto esatto circa la corretta individuazione in concreto della durata irragionevole del giudizio presupposto - a liquid are erroneamente l'equo indennizzo, siccome riconosciuto in una misura non corrispond ente all'applicazione del criterio riconducibile al considerato moltiplicatore (av endo moltiplicato l'importo d i euro 600,00, ad anno, per 5 anni a nziché per 4 anni e, solo con riferimento agli eredi del ### per 4 anni invece che per 3 anni).  7. Pertanto , in accoglimento del primo motivo del r icorso, previa cassazione sul punto del decreto impugnato, la causa - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - può essere direttamente decisa nel merito nella presente sede di legittimità, rideterminando l'equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole del giudizio presupposto di anni 3 (e non 4) per gli eredi di ### nella misura complessiva di euro 1.800,00 e nella misura di euro 2.400,00, per ognuno degli altri originari ricorrent i (odierni controricorrenti), avuto riguardo a ll'accertata durata irra gionevole dello stesso giudizio presupposto nell'ordine di anni 4 (e non 5).  8. In dipendenza dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri due; cassa il decreto impug nato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sullo stesso, riduce l'equo indennizzo spettante in favore di ognuna delle parti controricorrenti nella misura di euro 2.400,00, salvo che per gli eredi di ### nei cui riguardi l'equo indennizzo è ridotto ad euro 1.800,00. 8 di 8 Compensa per intero le spese del giudizio di cassazione. 
Così d eciso nella camera d i consiglio della Sec onda ### civile 

causa n. 24365/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Manna Felice, Carrato Aldo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33787/2025 del 23-12-2025

... alcuno spazio per invocare ip otetiche violazioni del diritto dell'### europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). Osserva il ### egio che il d ifferimento dell'entrata in v igore della normativa di cui al d. lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislator e nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. 12 Non si pone, perciò, alcu na questione di rin vio pregiudizial e e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. Sicché i rilievi dei ricorrenti contenuti specificamente nel quarto motivo, sui quali si (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2645/2022 R.G. proposto da: #### E ####### , #### A, ##### I, ####, ######################### D'### D'#### DE #### O, #### S #####, ########. 
R.G. 2645/2022 Cron. 
Rep. 
C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 ####### D'#### F ########## S ############################### E, ###################### CHRISTOPH, #### A, ###################, ################ ANNUNZIATO, ### , #### I, ##############, ### 3 MALGORZATA, ### tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ### e ### elett ivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrenti contro #####'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E ##### E ### rappresentati e difesi dall'###, elettivament e domiciliati presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrenti avverso la ### della CORTE D 'APPELLO di ROMA n. 4504/2021 depositata il ###. 
Udita la relazi one sv olta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal #### 1. I dottori ### e gli altri medici indicati in epigrafe, unitamente ad altri che non sono più parti del giudizio odierno, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la ### del ### dei ministri, il ### della salute, il ### dell'istruzione e il ### o dell'economia e finanze, chiedendo che fo sse riconosciuto il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso. 
A sostegno della domanda esposero, tra l'altro, di essersi laureati in medicina e di aver co nseguit o ciascuno una diver sa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - di recepimento, tra l'altro, della diretti va 93/16/CE - un increment o del compenso in favore dei 4 medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall 'anno acc ademico 2006-2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relativ e somme, essen dosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l'anno accademico 2006-2007. 
Chiesero, poi, che, in applicazione dell'art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all'indicizzazione e alla ri valutazione triennale della borsa di studio. 
Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 
Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che l'importo dell'adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione dell'ipotizzata violazione delle norme comunitarie.  2. La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 giugn o 2021, ha rigettato entrambi gli appelli e ha compensato le ulteriori spese del grado. 
La Corte territ oriale ha rigettato la domanda principale dei medi ci rilevando che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di cassazione, il recepimento d elle direttive dell'### europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi validamente compiuto già con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991; ragione per cui l'aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere da ll'anno accademi co 2006 -2007 non faceva insorgere in capo a coloro i quali avevano frequentato i corsi in anni precedenti il diritto all'applicazi one retroattiva del la nuova e più favorevole disciplina. La direttiva 93/16/### d'altra parte, nulla aveva innovato rispetto al passato, posto che le direttive 75/326 e 75/363 CEE non co ntenevano alcuna definizione comunit aria del livello della remunerazione da considerare adeguato. 5 A tal e conclusione la Corte romana è pervenuta anche in base al rilievo che la prestazione di lavoro dei medici specializzandi non poteva essere equiparata a quella di un lavoratore subordinato. 
Quanto ai richiesti incrementi retributivi, costituiti dalla indicizzazione annuale e dalla rivalutazione triennale della borsa di studio, la Corte di merito ha rigettato la relativa domanda, richiamando la sentenza n. 18670 del 2017 di questa Corte.  3. Cont ro la sentenza della Corte d'ap pello d i ### propongono ricorso il dott. ### e gl i altri 139 medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a nove motivi. 
Resistono la ### del ### dei ministri e gli altri ### e con un unico controricorso. 
La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  e il ### non ha depositato conclusioni. 
I ricorrenti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta erroneità della sentenza impugnata per aver rigettato la domanda dei med ici relativa al riconoscimento del loro diritto al versamento dei contributi previdenziali e a percepire il migliore trattamento economico di cui all'art. 39 del d.lgs.  368 del 1999.  2. Con il sec ondo motivo di ricorso si lamenta erro neità della sentenza im pugnata per aver respinto la domanda volta al recupero dell'incremento annuo della remunerazione di cui all'ar t. 6 del d.lg s.  257 del 1991.  3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta erroneità della sentenza impugnata per aver respinto la domanda volta al recupero del la rideterminazione triennale della remunerazione di cui all'art. 6 del d.lgs.  257 del 1991. 6 4. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in ordine al diritto alla copertura previdenziale.  5. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per av er omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale prospettata a proposito del l'art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della ### 6. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità co stituzionale prospettata a proposit o dell' art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999 in riferimento all'art. 3 della ### 7. Con il settim o motivo di ricorso, “in via subordinata” si deduce “eccezione di leg ittimità costit uzionale dell'art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999” in re lazione all'art. 1 del Protocollo addizionale all a ### per violazione dell'art. 117 della ### 8. Con l'ottavo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchim ento senza causa, assumendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc.  civ. in relazione al n. 3) dell'art. 360 cod. proc. civ. ed ancora nullità della sentenza in relazione al n. 4) di tale norma.  9. Con il nono motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per aver disposto la condanna alle spese degli appellanti nella misura di euro 60.000 complessivi, assumendo violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cod. proc. civ., del d.m. n. 55 del 2014, dell'ar t. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice di rito.  10. ### osserva che i primi tre motivi di ricorso ripropongono, anche se con qu alche modesta diversità di sfumature, una serie d i questioni già esam inate da questa Corte in una serie in numerevole di pronunce. 7 Tali censure so stengono, in pratica, che, pacifica essendo l'identità delle prestazioni rese dai ricorrenti rispetto a quelle dei medici ospedalieri, lavoratori subordinati, il tra ttamento economico dovr ebbe essere il medesimo; e si rileva che soltanto con l'integrale attuazione del d.lgs.  368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell'### europea circa l'equa remunerazione dei med ici specializzandi. I ricorrenti aggiungono, poi, che, in base all'art. 6 del d.lgs.  n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio spetterebbero sia l'indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale.  10.1. Con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (seguita da numerosissime altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020 , n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, 21 gennaio 2021, n. 1114, 17 novembre 2021, n. ###, 16 settembre 2022, n. 27287, 30 aprile 2024, n. 11630, e 30 gennaio 2025, n. 2232) questa Corte ha affrontato un cas o identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento gi à assunto dalla ### one ### di questa Corte (v., tra le al tre, le sen tenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449).  10.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi. 
Con l'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardi vamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del ### stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l'anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso 8 programmato di inflazione, in cremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018). 
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decre to legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo un ico le precedenti direttive 75/362 e n. 75/363 CEE, con le rel ative successive modificazioni. Tale decreto - in seguito ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medici na e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (ini zialmente denominato “contratto di formazi one-lavoro” e poi “contratto di formazione-specialistica”, art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra ### (e ### e med ici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodi camente determinate da succes sivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo co ntratto, peraltro, come la ### di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione , non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, re stando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l'ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall'ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355). In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne oper ativo solo a decorrere dall'ann o 9 accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche intro dotte prima dall'art. 8 del decreto leg islativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizi oni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fin o all'anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici spe cializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.  10.3. Comp iuta questa breve premessa normativa, il cuore della questione sulla quale quest a Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia a vuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente diretti va; 3) se e quando lo Stato itali ano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. 
Le pronun ce di questa Corte in precedenza richiamate han no già risposto a tali domand e nei termini che la decisione odierna intend e ulteriormente confermare. Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stess a formulazione (si veda, in proposito, il primo ###, no n ha una portata innovati va, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionali tà e per maggi ore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli ### membri relativi ai termini per il recepimento delle difettive» di cui all'### parte B (così l'ultimo dei ###. È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'### alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcu na modificazione, nell'Al legato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla 10 scadenza del termine di adempimento del la direttiva del 19 82 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. 
Tuttavia - e questo è il punto fondamentale che gli odierni ricorrenti non hanno colto - lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la norm ativa dell'### e europea, infatti, non contiene, né potrebbe ess ere diversamente, alcuna defini zione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui sogl ia deve essere fissata dagli ### membri nell'ese rcizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 della ### o, il legislator e, «nel disporre il differ imento dell'applicazione delle disposizioni contenut e negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs.  n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'intro duzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia pi ù congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente discipl ina non fosse idonea in ordine al re cepiment o delle diretti ve ed a dare effettiva tutela al diritto ivi aff ermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all'ordinanza 6355 del 2018 , va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in me dicina e chirurgi a introdotto con il 11 decreto legislati vo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademi co 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribu zione, non possono pertanto ritenersi il prim o atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'or diname nto italiano agli obblig hi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi». 
Ragione per cui l'inad empimento dell'### a agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'### europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 in causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 in causa C-371/97, ###; e il d.lgs.  n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.  10.4. Al la luce di qu anto detto fin qu i, pare evidente che non c'è alcuno spazio per invocare ip otetiche violazioni del diritto dell'### europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). 
Osserva il ### egio che il d ifferimento dell'entrata in v igore della normativa di cui al d. lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art.  3 Cost. sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislator e nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno. 12 Non si pone, perciò, alcu na questione di rin vio pregiudizial e e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. Sicché i rilievi dei ricorrenti contenuti specificamente nel quarto motivo, sui quali si insiste particolarment e anche in memoria, non sono idonei a far sì che questa Corte si discosti da tale ormai fermissimo orientamento.  10.5. Le ulteriori censure aventi ad oggetto il rigetto della domanda di corresponsi one dell'incremento annuo della re munerazione al tasso programmato di inflazio ne e di rideterm inazione triennale della remunerazione medesima sono state anch'esse affrontate da questa Corte in una serie innumerevole di decisioni. 
La Corte d'appell o ha co rrettamente richiamato, in argomento, la giurisprudenza secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art.  6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con di sposizione confermata dal l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del ### sanitario nazionale desti nata al finanziamento delle borse di stu dio e d escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 1867 0, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da alt re successive, fra cui l'ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572, e le ordinanze 16 settembre 2022, n. 27287, e 23 novembre 2022, n. ###). 
È stato anche detto che il bloc co di tale increment o non può d irsi irragionevole, iscrivendosi in un a manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le ### sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la senten za 15 giugno 201 6, n. 12346, l'ordinanza 27 luglio 2017, 18670 e la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, nonché le ordinanze 19 ottobre 2020, n. 22633, 1° aprile 2021, n. 9104, e 22 marzo 2022, 9215). 13 Tale co stante orientamento ha rice vuto l'autorevole avallo delle ### di questa Corte con la recente sentenza 19 luglio 2024, 20006, alla quale l'odierna decisione intende adeguarsi integralmente. 
Non sussistono ragioni per discostarsi da quest'ormai pacifica giurisprudenza.  10.6. Consegue dall'insieme di tali argomenti che i primi tre motivi dell'odierno ricorso sono tutti inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., esistendo sul punto una giurisprudenza consolidata, che va ulteriormente confermata; come pu re è inammissibile il qu arto motivo, posto che le considerazioni svolte danno piena ragione del perché non si debba fare luogo ad un'ulteriore rimessione della questione alla Corte di giustizia dell'### europea.  11. I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo del ricorso possono darsi per assorbiti sulla base dell'ampia motivazione che precede, dalla quale emergono le ragioni per le quali non vi s ono margi ni per proporre questioni di legittimità costituzionale.  12. Residu a, infine, il nono motivo, che ha ad ogget to le spese processuali. 
A questo proposito, il ### osserva quanto segue. 
La censura, innanzitutto, è proposta in modo generico, perché in essa si osserva che la condanna all a somma di euro 60.000 più accessori sarebbe «del tu tto spropositata quanto illegittima», oltre a non essere sorretta «da alcuna motivazione». Andando oltre tali formule che appaiono di stile, nessuna concreta censura il moti vo pone circa l'eventual e superamento, nella liquidazione delle spese, dei massimi tariffari; tenendo presente che al caso in esame risultava applicabile lo scaglione di valore che va da euro 52.000 ad euro 260.000. 
Inesatto è, poi, l'ulteriore rilievo secondo cui la condanna alle spese avrebbe fatto seguito al rigetto delle domande degli odierni ricorrenti «pronunciato pur in presenza di una giurisprude nza sempre più 14 contrastante in materia», posto che nel 20 21, anno in cui la Corte d'appello ha pronunciato la sentenza im pugnata, la giurisprudenza di legittimità era già da tempo consolidata nel senso che oggi si è ulteriormente ribadito. 
Si può infin e aggiungere, ad abundan tiam, che, appl icando all a liquidazione delle spese i criteri fissati dalle ### di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 2660 3 (pun to 11.1.), la c ondanna inflitta dalla Corte d'appello non supera comunque i massimi tariffari.  13. Il ricorso, pertanto, è rigettato. 
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022, sopravvenuto a regolare le spese processuali. 
Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ri correnti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 34.000, più spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115, dà atto dell a sussisten za dei presupposti process uali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consi glio della ### della Corte di cassazione, il 21 novembre 2025.  ### 

causa n. 2645/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Cirillo Francesco Maria

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