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Corte di Cassazione, Ordinanza del 04-03-2025

... recupero del credito). In tal guisa non può che esser disattesa la p rospettazione del curatore controricorrente secondo cui “il credito che la ### del ### assume di vantare si cristallizzava in un periodo successivo all'apertura del fallimento” (così controricorso, pag. 4; così memoria del controricorrente, pag. 1). 10. Per altro verso, in ordine al secondo profilo di censura addotto con il motivo in esame, non può non attribuirsi valenza alla circostanza per cui il giudice delegato ave va fatto luogo all'ammissione del credito de quo a gitur benché per il minor importo di euro 76.997,37 (corrispondente al quantum delle fatture per il cui pagamento si erano riscontrate anomalie: cfr. decret o impugnato, pag. 4). Cosicché sovviene l'elaborazi one di questa Corte in tema di giudicato endofallimentare riflessa, peraltro, dagli insegnamenti ### n. 27282 del 22.10.2024 e n. 15825 del 6.6.2024. 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatti (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 8519 - 2016 R.G. proposto da: ### del ### - ### s.p.a. - p.i.v.a.  ### / c.f. ### - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato ### e dell'avvocato ### che hanno indicato i rispetti indirizzi p.e.c. e che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. 
RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della “S.L.M.” s.p.a., in persona del dottor ### elettivamente domiciliato in ### alla via ### de' ### n. 60, pre sso lo studio dell'avvoc ato ### che lo rappre senta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. 
CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari dei 1/2.3.2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 del consigliere dott. #### 1. Con ric orso ex art. 101 l.fall. in da ta 2.4.2015 “###” s.p.a.  domandava l'ammissione al passivo del fallimento della “S.L.M.” s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza del 12.10.2012. 
Premetteva che la “### del ### - ### Centrale” s.p.a.  aveva ammesso la società poi fa llita ad intervento agevolativo ex lege 598/1994 con rif erimento al finanziamento alla medesima società accordato dalla “### dei ### di Calabria” (cfr. ricorso, pag. 2). 
Premetteva dunque che la “### del ### - ### Centrale” aveva erogato alla banca finanziatrice la somma di euro 351.335,63 a titolo di contributi in conto capitale ed in conto interessi (cfr. ricorso, pag. 2). 
Indi esponeva che “S.L.M.” non aveva dato riscontro dell'integrale tracciabilità delle spese inerenti al programma di investimento oggetto dell'agevolazione ex lege n. 598/1994, sicché con lettera del 7.6.2013, ricevuta dal curatore del fallimento, la “### del ### - ### Centrale” aveva avviato il procedimento di revoca del contributo (cfr. ricorso, pag. 3). 
Esponeva altresì che il “### - ### Calabria” aveva in data ### deliberato la revoca parziale del contributo, atta a comportare, nondimeno, l'integrale restituzione di quanto erogato (cfr. ricorso, pagg. 3 - 4). 
Chiedeva pertanto, “### Sud”, l'ammissione al passivo per gli importi di euro 420.501,06 in privilegio - di cui euro 401.815,59 a titolo di restituzione del beneficio ed euro 18.684,7 7 per ag gio di riscos sione - e di euro 5,88 in chirografo per spese di notifica. 3 2. Il giudice delegato ammetteva il credito in privilegio per il minor importo di euro 76.997,37 (cfr. ricorso, pag. 5).  3. “### Sud” s.p.a. proponeva opposizione. 
Resisteva il curatore del fallimento della “S.L.M.” s.p.a. 
Adduceva, peraltro, che la pretesa c oncerneva un credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento, quindi inopponibil e alla procedura (cfr. decreto impugnato, pag. 2).  4. Con decreto dei 1/2.3.2016 il Tribunale di Castrovillari rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese. 
Evidenziava in primo luogo il tribunale che l'azionato credito era sorto in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento. 
Evidenziava invero che s ia l'avvio del procedimento di revoca sia il provvedimento di revoca ris alivano, rispettivamente, al 7.6.2013 ed al 16.6.2014, quindi ad epoca successiva alla declaratoria di fallimento. 
Evidenziava in secondo luogo che il provvedimento di revoca integrale era senz'altro viziato, siccome era stato assunto in esito a procedimento avviato ai fini della revoca parziale dell'agevolazione, “per anomalie relative al pagamento di fatt ure per un ammontare co mplessivo pari a 76.997,3 7” (così decret o impugnato, pag. 4), corrispondente all'importo per il quale era stata già disposta l'ammissione al passivo. 
Evidenziava dunque che non sussi steva “coincidenza tra l'oggetto della comunicazione di avvio del p rocedimento e l'oggetto del provve dimento conclusivo” di revoca (così decreto impugnato, pagg. 4 - 5), sicché il medesimo provvedimento di revoca, in quanto illegittimo, era senz'altro suscetti bile di disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., “risultando irrimediabilmente compressa la possibilità per la curatela di esplicare attività collaborativa - 4 difensiva volta ad influire sull'esercizio del potere pubblicistico” (così decreto impugnato, pag. 5). 
Evidenziava in terzo luogo che il disconoscimento della pretesa creditoria in ordine ai diritti d'aggio e di notifica si giustificava - pur al di là dell'illegittimità della pretesa creditoria principale - siccome “l'attività di riscossione aveva avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, con con segna del ruolo al concessionario in data ###” (così decreto impugnato, pag. 5).  5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “### del ### - ### Centrale” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. 
Il curatore del fallimento della “S.L.M.” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.  6. La ricorrente ha depositato memoria. 
Del pari il curatore controricorrente ha depositato memoria.  ### 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 l.fall. e dell'art.  11, 3° co., d.l. n. 516/1994, convertito nella legge n. 598/1994. 
Deduce, da un canto, che ha errato il Tribunale di Castrovillari a disconoscere la natura concorsuale dell'azionato credito. 
Deduce invero che il credito è maturato, allorché la “S.L.M.”, in sede ###è stata in grado di dimostrare la tracciabilità delle spese inerenti al programma di investimento oggetto dell'agevolazione” (così ricorso, pag. 7). 5 Deduce dunque che il fatto costitutivo della pretesa restitutoria si identifica con l'attività ispettiva cui la ### ha fatto luogo, attività ispettiva iniziata e conclusasi in epoca anteriore al fallimento (cfr. ricorso, pag. 8). 
Deduce, d'altro canto, che le moti vazioni dell'impu gnato dictum sono in contraddizione con il decreto assunto dal g.d., il quale ha disposto l'ammissione al passivo seppur per la minor somma di euro 76.997,37, così opinando nel senso che il credito è insorto “con l'avverarsi della mancata destinazione dei finanziamenti erogati alle finalità prescritte dalla norma” (così ricorso, pag. 8).  8. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.  9. Per un verso, è sufficiente, in ordine al primo dei due profili di censura veicolati dal mezzo in esame, la reiterazione dell'insegnamento di questa Corte. 
Ovvero dell'insegnamento secondo cui, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fr uizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, quindi, non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'### nistrazione , “ex leg e” e fin dal mo mento dell'erogazione; di conseguenza, è irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina (cfr. Cass. (ord.) 15.5.2023, n. 13152. 
Si v eda anche Cass. (ord.) 13.5.2020, n. 8882, secondo cui la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di "concessione di garanzia", per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.  n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza 6 che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato “ex lege” dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseg uenza, intendere la revoca del contributo solo come condi zione affinché si possa agire per il recupero del credito). 
In tal guisa non può che esser disattesa la p rospettazione del curatore controricorrente secondo cui “il credito che la ### del ### assume di vantare si cristallizzava in un periodo successivo all'apertura del fallimento” (così controricorso, pag. 4; così memoria del controricorrente, pag. 1).  10. Per altro verso, in ordine al secondo profilo di censura addotto con il motivo in esame, non può non attribuirsi valenza alla circostanza per cui il giudice delegato ave va fatto luogo all'ammissione del credito de quo a gitur benché per il minor importo di euro 76.997,37 (corrispondente al quantum delle fatture per il cui pagamento si erano riscontrate anomalie: cfr. decret o impugnato, pag. 4). 
Cosicché sovviene l'elaborazi one di questa Corte in tema di giudicato endofallimentare riflessa, peraltro, dagli insegnamenti ### n. 27282 del 22.10.2024 e n. 15825 del 6.6.2024.  11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. 
Deduce che il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca parziale del contributo ed al quale, in aderenza alle linee di principio fissate dal “### - ### Calabria” nella riunione del 19.9.2012, ha fatto 7 seguito l'obbligo di restituzione totale dell'agevolazione, è stato comunicato con lettere dell'1.1 2.2014 e del 3.11.2015 al cu ratore del fallimento, le cui prerogative difensive, quindi, non sono state in alcun modo compromesse ( ricorso, pag. 10). 
Deduce del resto che il curatore del fallimento è stato più volte ed invano sollecitato a prender parte al procedimento, conclusosi con il provvedimento di revoca, m ercé il deposito di docum entazione idonea a dimostrare l'effettiva destinazione delle somme erogate e nondimeno il curatore non ha dato alcun riscontro alle sollecitazioni rivoltegli (cfr. ricorso, pag. 11). 
Deduce comunque che l'oggetto del procedimento e del provvedimento finale non sono affatto diversi (cfr. ricorso, pag. 10).  12. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.  13. Il mezzo in disamina si correla ai passaggi motivazionali svolti dal Tribunale di Castrovillari in secondo luogo. 
E nondimeno si tratta di argomenti motivazionali svolti ad abundantiam (“a prescindere dalle argomentazioni che precedono (aventi certamente carattere assorbente), (…)”: così decreto impugnato, pag. 4). 
Cosicché esplica valenza l'elaborazione di questa Corte s econdo cu i è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635; Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755).  14. In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto del Tribunale di Castrovillari dei 1/2.3.2016 va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa 8 composizione anche ai fini della regolam entazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.  civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n. 13152/2023 dapprima menzionata.  P.Q.M.  La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa in rela zione al medesimo motivo il decreto del Tribunale di Castrovil lari dei 1/2.3.2016 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte 

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Abete Luigi

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16505/2025 del 25-11-2025

... sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### del Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: - accoglie il ricorso presentato dal sig. ### e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo sullo stesso gravante di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autonoma ### con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso; - spese compensate. Così deciso in ### nella camera di consiglio del Tribunale di ### in data #### estensore ###ssa ###ssa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: - Dott.ssa ### - Dott.ssa ### rel.  - Dott.ssa ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51793 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA - ### nato a ### il ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; -ricorrente
E - ### nata a ### il ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; -resistente
NONCHÉ con l'intervento del ###; -interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.  CONCLUSIONI: all'udienza del 04.11.2025 le parti precisavano le conclusioni. 
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### il Tribunale di ### dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo l'accordo rassegnato dalle parti (all'udienza del 17.01.2024), secondo il quale veniva revocato l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ### economicamente autonomo, e confermata la somma di € 150 mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne ### non autonoma, oltre il 50% delle spese straordinarie. 
In data ### il ricorrente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedeva fosse disposto, attesa la raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne ### la revoca del contributo paterno per il suo mantenimento ### more della notificazione del presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, la signora ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1181/2024 (N.R.G. 57130/2024) emesso dal Tribunale di ### il 25 gennaio 2024, ottenuto dal sig.  ### per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e ### il giudizio di opposizione si concludeva in data ### con un accordo (conciliazione n. cronol. 3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, cfr. all. 7 memorie depositate in data ###) ove le parti definivano i loro rapporti prevedendo, nel verbale di conciliazione (cronol n. 3592/2025), che “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni ### e ### ormai autosufficienti”. 
Si costituiva nel presente giudizio la signora ### la quale, contestando tutto quanto dedotto dall'ex marito, deduceva che la figlia ### terminato il percorso di studi, aveva iniziato a svolgere lavori saltuari e/o part time come commessa, continuando a vivere con la madre e il fratello ### nella casa familiare. Tanto premesso, parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni assunte in sede divorzile. 
All'udienza del 04.11.2025 il ### letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione. 
Il ricorrente, attesa l'avvenuta conciliazione, in modifica delle conclusioni originariamente rassegnate, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese legali e ai sensi dell'art. 96 co. 1), 3) e 4) c.p.c. essendosi opposta alla domanda di revoca dell'assegno per la figlia nonostante il contenuto del verbale di conciliazione. 
Osserva il ### ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti. 
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre circa la raggiunta autosufficienza economica della figlia ### maggiorenne. 
La ragazza, come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalle dichiarazioni rese dalle parti, dopo aver conseguito la laurea triennale in ### e ### del ### e dell'Ambiente, ha altresì frequentato proficuamente un ulteriore corso universitario di ### grafica, ha iniziato a svolgere lavori saltuari part time come commessa, da ultimo ha un impiego part-time e a tempo determinato come commessa, con stipendio netto mensile di € 800 (con scadenza nel dicembre 2025).  dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 04.11.2025 è emerso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la quota del 50% delle spese straordinarie, le parti, accordandosi, avevano concluso nel senso che entrambi i figli erano diventati autonomi (cfr. accordo di conciliazione n. cronol.  3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, all. 7 memorie depositate in data ###): “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni ### e ### ormai autosufficienti”. 
Orbene, avuto riguardo delle dichiarazioni di entrambe le parti, è indubbio che l'età della ragazza, la circostanza che la stessa, terminato il percorso di studi, abbia deciso di entrare nel mondo del lavoro, siano circostanze tali da comportare la revoca del contributo per il suo mantenimento.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il ### ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto ( Cass. n. ###/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018). Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ( Cass. civ. 14.12.2018 n. ###; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221). ### il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v.  anche Cass. n. 12952/2016).  ### ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo gravante sul sig. ### di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ### con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso (gennaio 2025). 
Con riguardo alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della controparte alle spese di lite il Collegio, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alle varie circostanze relative ai figli, avuto altresì riguardo alla perdurante precarietà lavorativa della figlia ### e alle dichiarazioni rese da parte resistente, dispone che le stesse debbano essere compensate.  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al 51793/2024 R.G.A.C., con l'intervento del ###, in modifica della sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### del Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: - accoglie il ricorso presentato dal sig. ### e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo sullo stesso gravante di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autonoma ### con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso; - spese compensate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del Tribunale di ### in data #### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 51793/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Albano Filomena

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 1118/2024 del 20-11-2024

... definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo; - condanna parte opponente, ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidando tali spese in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge; - condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 500,00 ex art. 96 c.p.c.; - visto l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile, dà atto che l'opponente è tenuto a versare all'entrata di bilancio dello Stato una somma pari al contributo unificato. Così deciso in ### 20 novembre 2024 Si dà atto che della sentenza è stata data lettura al termine dell'udienza alle ore 23.50 e che la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale e viene immediatamente depositata. Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1045/2023 TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile ###'udienza del 20 novembre 2024 alle ore 10.25, innanzi al giudice dott.ssa ### è presente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Alle ore 10.25 nessuno è presente per parte opposta. 
Il procuratore di parte opponente discute oralmente la causa e chiede che venga decisa. 
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Il Giudice dott.ssa ###esito della camera di consiglio, alle ore 23.50, assenti le parti, allontanatesi dall'aula, viene data lettura della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1045 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno tra ### nato a ### l'1.8.1960 e residente in #### alla via dei ### n. 12 (c.f.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 12, giusta procura allegata in atti (pec: ###) opponente contro #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### nonché elettivamente domiciliat ###### Via della ### n.35, come da procura in atti (pec: ###) opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in data ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ### avversava il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo ed avente ad ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 oggetto il pagamento della somma di € 9.541,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 41040 intrattenuto presso BCC con successiva apertura di credito n. 15585. 
A fondamento della spiegata opposizione, finalizzata alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente nonché alla revoca del provvedimento monitorio, parte opponente deduceva che il debito risultava riferito a diversa persona, ### quanto all'apertura di credito e che l'esposizione debitoria vantata risultava sfornita della necessaria prova, assenti i necessari estratti conto riferiti al rapporto di conto corrente effettivamente intrattenuto dall'opponente con BCC di ### e ### oggi denominata BCC della ### e per il quale asseriva in via generica sussistenti anomalie per applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto nonché anatocismo, concludendo dunque come in atti con richiesta del favore delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della ### deducendo l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione promossa della quale chiedeva pertanto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo avversato previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., chiedendo altresì la vittoria delle spese di lite e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. 
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 8/2023, veniva assegnato termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, e, all'esito negativo della stessa, dichiarato chiuso il procedimento per assenza della parte opponente chiamata in mediazione, venivano concessi i richiesti termini, da parte opponente, ex art. 183 c.p.c. 
Alla successiva udienza, dato atto che alcuno dei procuratori delle parti aveva provveduto al deposito di memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 20 novembre 2024, presente il solo procuratore di parte opponente, la decisione veniva riservata all'esito della camera di consiglio.  2. ### è infondata e deve essere, pertanto, rigettata. 
Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle ### della Cassazione 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007). 
Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). 
Ebbene, posto che, come già osservato in sede di ordinanza del 5.12.2023, le doglianze di parte opponente quanto al difetto di legittimazione passiva risultano prive di pregio atteso che l'allegazione che debitore della pretesa creditoria sia il sig. “Fabio” in luogo di “Massimo” ### è risultata pretestuosa e strumentale in quanto originata da un mero errore materiale nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta ove, solo con riferimento alla narrazione dell'apertura di credito, quest'ultima ha erroneamente scritto “Fabio”, in luogo di “Massimo”, tuttavia riferendosi sempre al sig. ### quanto al credito vantato e risultando sottoscritti dal medesimo ### tutti i documenti depositati in atti nonché riferendo sempre a quest'ultimo il rapporto complessivamente intrattenuto con l'istituto di credito opposto, si osserva che infondate si sono rivelate anche le generiche doglianze in ordine all'esecuzione del rapporto nonché, in particolare, quanto alle dedotte carenze documentali a conforto della pretesa creditoria di controparte atteso che, diversamente da quanto paventato da parte ### parte opposta ha provveduto al deposito di idonea e completa documentazione relativa alla pretesa creditoria (contratto conto corrente, apertura di credito, estratti conto relativi a tutto il rapporto bancario intercorso, solleciti, certificazione ex art. 50 Tub) così dimostrando l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il deposito dei titoli posti a base della domanda nonché delle scritture contabili di riferimento (in atti e già depositati nel fascicolo del procedimento monitorio). 
Deve, pertanto, concludersi per il rigetto dell'opposizione promossa con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate e secondo i valori compresi tra i minimi e i medi vista la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non svolta, seguono la soccombenza. 
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. attesa la radicale infondatezza della domanda avanzata così come emergente già dalla documentazione prodotta, oltre all'assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria a supporto di quanto dedotto, e alla circostanza che, promossa l'opposizione a decreto ingiuntivo e richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente nulla ha depositato né articolato apparendo, dunque, l'azione promossa meramente ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 defatigatoria delle legittime aspettative di parte opposta e risultando pertanto integrata la colpa grave, ragione per la quale si ritiene di condannare parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma, liquidata in via equitativa, di € 500,00. 
Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8, comma 4 bis d.lgs.  28/2010 nella formulazione ratione temporis applicabile, sottoposta l'odierna causa al rito ante ### quanto all'obbligo di parte opponente di versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, attesa la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo; - condanna parte opponente, ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidando tali spese in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge; - condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 500,00 ex art. 96 c.p.c.; - visto l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile, dà atto che l'opponente è tenuto a versare all'entrata di bilancio dello Stato una somma pari al contributo unificato. 
Così deciso in ### 20 novembre 2024 Si dà atto che della sentenza è stata data lettura al termine dell'udienza alle ore 23.50 e che la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale e viene immediatamente depositata.   Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00

causa n. 1045/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mastropasqua Caterina

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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 358/2025 del 26-11-2025

... costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### dichiara la contumacia del Ministero dell'### e delle ### - ### dello Stato - ### dello Stato - ### dello Stato di ### rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla creditrice opposta; accerta e dichiara che l'### delle ### - ### non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito complessivo pari a €4.360,33 portato dalle cartelle ###228607000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 18/04/2024; n. ###221834000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 20/06/2024 e n. ###242451000, notificata il ###, annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del giorno 1 luglio 2024 rigetta l'opposizione per la restante parte; - 9 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 Condanna l'### delle entrate - ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. per compensi professionali ed € 145,50 per rimborso spese vive; lascia a carico (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ###.G. n. documento in com.jniwrapper.win3 2.automation.olecont ainer TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 695 dell'anno 2024 promossa da ### (avv. ### ) CONTRO ### - ### (avv. #### ) Si da atto che sono presenti l'avv. ### e per ### presente personalmente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per ### - ### I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice Dott.ssa ### - 2 - Tribunale di ###.G. n. 695/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA In composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 695 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### nato a #### il 26 gennaio 1959 (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ###
TA pec: ### CONTRO ### - ### (C.F. ###) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. #####'#### - ### - ### - Ragioneria ###: ### all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare - 3 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 ###: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO In data ###, l'### delle entrate - ### ha notificato a ### l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt.  72-bis e 48 - bis DPR n. 602/1973 oggi opposto. 
In forza del predetto atto, sono state assoggettate a pignoramento fino alla concorrenza di € 6.682,86 le somme dovute dal Ministero dell'### e delle ### - ### dello Stato - ### dello Stato - ### dello Stato di ### in quanto quest'ultimo ha segnalato di essere debitore del ricorrente della somma di € 37.856,56 in favore dell'istante. 
Il suddetto pignoramento si fonda sulle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n### notificata il ###; cartella di pagamento n. ###217371000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###600263000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###925009000 notificata il ### cartella di pagamento ###228607000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###221834000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###242451000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###684577000 notificata il ### cartella di pagamento n. ### notificata il ### cartella di pagamento n. ### notificata il ### - 4 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 cartella di pagamento n. ###435936000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###218368000 notificata il ###. 
Avverso il suddetto atto di pignoramento ha proposto opposizione all'esecuzione il ### rappresentando al Tribunale di avere proposto impugnazione innanzi alla competente Corte di ### di ### avverso i singoli atti, alcuni dei quali sono già stati annullati con sentenza mentre altri sono ancora sub iudice. 
Si costituiva l'### delle ### - ### contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, chiedendo il rigetto del ricorso. 
All'esito dell'udienza del 31 maggio 2024, il Tribunale ha ritenuto l'opposizione fondata allo stato solo per la cartella ###228607000 e l'ha sospesa limitatamente alla cartella suddetta assegnando termine perentorio fino al 18.10.2024 per l'introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, Con successivo atto di citazione notificato all'Agente della ### l'odierno attore ha introdotto il giudizio di merito chiedendo all'adito ### bunale di “###'ON.LE TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) In accoglimento della presente opposizione, voglia estendere integralmente, ovvero in subordine confermare, la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, sussistendone i presupposti### improcedibile, illegittima e/o inammissibile la procedura esecutiva promossa dall'### delle ### - ### stante che l'importo pignorato risulta non dovuto, quanto meno nella maggior parte, così come statuito dalle sentenze tributarie allegate in atti. 3) Ritenere e - 5 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 dichiarare, per le suesposte specifiche causali, improcedibili e/o inammissibili e/o improponibili le domande avverse e/o con qualunque statui-zione illegittimo e/o nullo o comunque inefficace, in via subordinata anche parzialmente, sia l'esecuzione proposta, che gli eventuali atti prodromici alla stessa, ed in ogni caso infondate le richieste avanzate, con ogni consequenziale opportuno provvedimento. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. 
Anche in questa fase si è costituita in giudizio l'### delle ### - ### eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria e chiedendo nel merito il rigetto delle domande in considerazione del corretto operare dell'Ente riscossore. 
Terminate le verifiche preliminari ex art 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato del Ministero dell'### e delle ### - ### dello Stato - ### dello Stato - ### dello Stato di ### rimasto contumace. 
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la discussione all'udienza odierna all'esito della quale è stata trattenuta in decisione. 
Così brevemente descritti i fatti di causa deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla difesa della creditrice opposta, risultando evidente dal tenore delle difese svolte che l'opponente non ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'estinzione del credito portato dalle cartelle di pagamento in questione per intervenuta prescrizione dello - 6 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 stesso, ma ha piuttosto contestato l'esistenza del diritto in capo all'### di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del predetto credito stante l'annullamento delle cartelle di pagamento ###228607000, ###221834000, e ###242451000 e la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di ### di ### per le cartelle nn.  ### notificata il ###, ###217371000, notificata il ###, e ###925009000, notificata il ###. 
Venendo al merito della proposta opposizione, l'esame della produzione documentale versata in atti, con particolare riferimento alle sentenze della Corte di ### di ### evidenzia la fondatezza della proposta opposizione limitatamente al credito portato dalle cartelle: n. ###228607000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 18/04/2024; n. ###221834000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 20/06/2024 e n. ###242451000, notificata il ###, annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del giorno 1 luglio 2024. 
Com'è noto, infatti, in quanto presupposto fondamentale dell'esecuzione forzata, il titolo esecutivo deve esistere sin dall'inizio del processo esecutivo: a nulla rileva che il titolo esecutivo venga ad esistenza successi- 7 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 vamente, in caso di sua originaria mancanza al momento di avvio del procedimento ### il titolo esecutivo deve permanere esistente per tutta la pendenza del processo esecutivo, dal momento della notificazione dell'atto di precetto fino a quello del completamento e dell'esaurimento della procedura esecutiva. 
La mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo deve essere fatta valere con lo strumento dell'opposizione a precetto o all'esecuzione ex art. 615; inoltre, la questione della sopravvenuta caducazione del titolo, che rende illegittima l'esecuzione forzata dal momento in cui la caducazione stessa si è verificata, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo di opposizione. 
La necessità che un titolo esecutivo sia posto a fondamento dell'esecuzione forzata e che, salvo interventi titolati, permanga sino alla conclusione della stessa, è alla base del principio per il quale in sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare, dal punto di vista logico, per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e deve essere compiuto anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (cfr da ultimo in tal senso Cass. ### dell'11 dicembre 2018) La pendenza del giudizio di impugnazione delle cartelle nn.  ### notificata il ###, ###217371000, notificata il ###, e ###925009000, notificata il ###, inidonea da sola ad - 8 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 inficiare l'efficacia esecutiva delle cartelle in questione, giustifica la condanna dell'### delle ### - ### all'integrale pagamento delle spese di lite sostenute da ### liquidate in dispositivo con separato decreto.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### dichiara la contumacia del Ministero dell'### e delle ### - ### dello Stato - ### dello Stato - ### dello Stato di ### rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla creditrice opposta; accerta e dichiara che l'### delle ### - ### non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito complessivo pari a €4.360,33 portato dalle cartelle ###228607000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 18/04/2024; n. ###221834000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 20/06/2024 e n. ###242451000, notificata il ###, annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del giorno 1 luglio 2024 rigetta l'opposizione per la restante parte; - 9 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 Condanna l'### delle entrate - ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. per compensi professionali ed € 145,50 per rimborso spese vive; lascia a carico della parte opponente le spese occorse per la citazione del terzo non costituito Ministero dell'### e delle ### deciso in ### all'udienza del 26/11/2025.  

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 695/2024


causa n. 695/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina Stabile

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 1309/2025 del 31-10-2025

... pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede: 1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate: ### per il primo grado di giudizio in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, ### per il presente grado di giudizio in euro 286,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge. Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della ### di ### in data 21 ottobre 2025. ###. ### Dr. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott. ###. ### relatore Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1023/### vertente tra ### S.R.L. (P. Iva ###) con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### D'### nato ad #### il ### (c.f.: ###), residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f.: ###) del ### di ### ed elettivamente domiciliat #######, C.so Matteotti n°31 ( pec: ###); -parte appellante e ### S.r.l., con sede ###- incrocio ### C. F. e P. IVA ###, in persona dell'### legale rappresentante pro-tempore, ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, C.F. ### ( pec: ###, fax 075/5720151) che la rappresenta e difende; -parte appellata ### delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. 
Fatto e diritto 1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.  2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinatasenza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15). 
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di appello che attengono alla verifica della sussistenza dei presupposti (in fatto ed in diritto) per l'esercizio dell'eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata in primo grado dall'appellante e non esaminata come tale dal primo giudicante.  3.In punto di diritto la Cassazione ha chiarito quanto segue: • Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”; • Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20719: “Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”.  4.La Corte condivide i richiamati principi per cui, nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). 
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 ed ulteriori già indicate). 
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore l'onere di provare l'intero ed esatto adempimento.  5.Va ulteriormente chiarito che l'eccezione d'inadempimento è tesa a paralizzare un inadempimento di apprezzabile gravità. Tale ultima espressione non ha il significato tecnico ad esso riconducibile ma assurge a strumento di valutazione della correttezza della reazione nel contesto di un giudizio di proporzionalità.
Ed in effetti il vaglio giurisprudenziale va condotto secondo il criterio di buona fede fondato su tre elementi, quello cronologico, quello di causalità e quello di proporzionalità. 
Quest'ultimo va delimitato all'interno del perimetro dell'uso normale del diritto, contrapposto all'abuso del diritto in cui si sostanzia la violazione della buona fede. 
In altri termini buona fede e gravità dell'inadempimento sono criteri che convergono nel legittimare l'eccezione quando sia rimedio proporzionato e dunque necessario a tutelare uno degli interessi fondamentali sottesi alla conclusione del contratto.  6.Nella presente fattispecie l'appellante ha sollevato l'eccezione di inadempimento allegando la non conformità della etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati e venduti dall'appellata.  ### di inadempimento appare compiutamente allegata e circoscritta tanto che la parte ha fatto anche svolgere due apprezzabili accertamenti peritali sulla non corretta etichettatura dei prodotti alimentari oggetto di contenzioso.  7.Occorre subito chiarire che, in forza dell'art. 8 del ### n. 1169/2011, il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o, se tale operatore non è stabilito nell'### l'importatore nel mercato dell'### Detta previsione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo ### che, nell'elenco delle informazioni obbligatorie, prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. La norma UE è poi richiamata e trasfusa nell'art. 2 del Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231 8.Dunque nella presente fattispecie unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti era l'appellata cioè colei che assicurava la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. 
Non è stata offerta prova specifica che, per i prodotti in contestazione, l'etichettatura sia avvenuta ad opera dell'appellante in violazione delle richiamate prescrizioni come sarà chiarito in prosieguo di motivazione.  9.Va qui richiamato il fondamentale elemento probatorio costituito dal verbale dei ### di ### di accertamento e sequestro amministrativo (prodotto dall'appellante in primo grado) al cui contenuto si fa riferimento e che, per brevità, viene solo indicato dandone per probatoriamente acquisito ed utilizzato il contenuto. 10.Nel verbale vi è la specifica individuazione di prodotti irregolarmente etichettati sotto i marchi ### e ### riconducibili all'appellata. 
Sono anche specificamente indicate le varie irregolarità di etichettatura.  11.Così, ad esempio, nel caso della mancanza della parola “ingredienti” vi è violazione dell'articolo 18 de ### cit..: “ Elenco degli ingredienti 1. ### degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende”. 
La violazione è poi sanzionabile ex art. 5 Decreto legislativo del 15/12/2017 - N. 231. 
Le altre contestazioni analiticamente indicate nel verbale appaiono tutte di maggiore gravità di quella “formale” sopra scrutinata e sono autonomamente sanzionabili. 
Di talché, oltre al pregiudizio derivante dal sequestro della merce, sotto il profilo civilistico si poneva il problema di correggere le indicazioni errare od incomplete o comunque di ovviare alle rilevate criticità. 
Ed è indubbio che era la parte venditrice inadempiente che doveva trovare adeguate e tempestive soluzioni per rendere conforme a legge l'etichettatura dei prodotti alimentari a suo marchio da commercializzare al dettaglio. 
Non era certo la parte acquirente a doversi attivare per risolvere un problema che riconduceva a specifici obblighi di etichettatura gravanti sulla venditrice.  12.In tal modo resta accertato che l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante rispetta il criterio di proporzionalità valutato con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede. 
Non può infatti dubitarsi che il sequestro dei prodotti, le irregolarità di etichettatura, la mancanza di collaborazione da parte della venditrice a cui le inadempienze erano state contestate, abbiano avuto considerevole incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto ed abbiano influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito dalla parte appellante. 
In altri termini abbiano legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'acquirente.  13.La parte appellata creditrice (su cui gravano gli obblighi di etichettatura) non ha invece provato: • che l'etichettatura fosse regolare; • che l'etichettatura dei prodotti in sequestro fosse stata modificata o sostituita o comunque attribuibile alla debitrice; • di aver tempestivamente preso in carico le contestazioni dell'appellante ed essersi adoperata per risolvere le irregolarità. 
Vanno qui richiamati gli oneri probatori gravanti sulla creditrice che, davanti all'eccezione di inadempimento di controparte, era ed è onerata della prova di aver correttamente adempiuto.  14.Inoltre: • è irrilevante e comunque costituisce elemento induttivo non univoco il fatto che i NAS dei ### non abbiano riscontrato irregolarità nelle etichette dei prodotti presso lo stabilimento della ### srl trattandosi di prodotti e partite diverse da quelle sequestrate; • le fatture emesse dalla ### srl nei confronti dell'appellante per etichette ### appaiono elemento non decisivo perché non sussiste certezza che ad essere applicate ai prodotti sequestrati fossero proprio tali etichette e che vi sia stata sostituzione di esse a quelle che, per specifico obbligo normativo, l'appellata doveva applicare sui prodotti in contestazione.  15.Quanto all'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, riproposta nel presente grado dall'appellata, essa è infondata perché: • il difetto di etichettatura non è un vizio intrinseco del prodotto ma una violazione contrattuale, riferita ad obblighi legali, sottratta alla disciplina dei vizi; • in ogni caso la ragionevole certezza dei molteplici difetti di etichettatura è stata ragionevolmente raggiunta solo all'esito degli accertamenti peritali fatti svolgere dall'appellante sulla complessiva fornitura.  16.### è accolto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tanto in conseguenza dell'accertamento del legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'appellante. 
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo PQM ### definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede: 1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate: ### per il primo grado di giudizio in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, ### per il presente grado di giudizio in euro 286,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della ### di ### in data 21 ottobre 2025.   ###. ### Dr.

causa n. 1023/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pier Giorgio Palestini, Gianmichele Marcelli

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