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Tribunale di Grosseto, Ordinanza del 04-04-2023

... pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 689/2020, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna i resistenti e a l pagamento in favore dell'Avv. de ll'importo di 3.647,80 euro, ciascuno entro i limiti della propria quota ereditaria per le ragioni di cui in motivazione; 2) pone definitivamente le spese di lite a carico dei resistenti e li condanna in solido al rimborso in favore del ricorrente della somma di 164,85 euro a titolo di spese e della somma di 1.300,00 euro a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge. Si comunichi. Grosseto, 04.04.2023 IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. Dott.ssa ##### (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.V.G. n. 689/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Sezione Civile Il collegio composto dai ### - Dott.ssa ### - Presidente - Dott. ### - Giudice rel.  - Dott. ### - Giudice nella causa pendente tra AVV. rappresentata e difesa dall'Avv. #### RICORRENTE e rappresentati e difesi dall'Avv. ### RESISTENTI visto il provvedimento del Giudice Delegato del 28.03.2023; premesso che con decreto presidenziale n. 51/2022 del 15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato al Giudice Dott. ### quale relatore; letti gli atti e i documenti depositati; ha emesso la seguente ORDINANZA ### 14 D. LGS. N. 150/2011 ### ricorrente domanda la condanna dei resistenti, quali eredi di ### al pagamento dell'importo di 28.691,68 euro, ciascuno per la propria quota ereditaria, a ### titolo di compensi per l'attività professionale prestata nel giudizio n. 1052/2016 R.G.  svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto. 
Sul punto, deve osservarsi che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e a provare il titolo giuridico su cui si fonda il credito nonché l'esigibilità e l'entità dello stesso, potendo allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ. S.U.  13533/2001). 
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta pacifico tra le parti che l'Avv.  a bbia prestato assistenza legale ai signori ### di cui i resistenti sono eredi, ### e ### nell'ambito del giudizio n. 1052/2016 R.G. svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto. 
Risulta in particolare che l'Avv. nell'interesse dei propri assistiti, si sia costituito in detto giudizio, promosso da nelle forme del rito sommario di cognizione nei confronti di e avente ad oggetto un'opposizione avverso un precetto dell'importo di 5.821,36 euro, con comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell'opposizione (cfr. all. 1 fasc.  ricorrente), ha partecipato all'udienza di comparizione del 04.04.2017 e a quella di discussione conclusiva del 19.09.2017, depositando altresì note finali in vista della discussione della causa (cfr. verbali di causa in fasc. ricorrente). 
Risulta che con ordinanza del 03.04.2018 il Tribunale di Grosseto ha rigettato le domande di condannandolo altresì alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti (cfr. all. 3 fasc. ricorrente). 
Ciò posto, sussiste il diritto dell'Avv. a ottenere il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta nel suddetto giudizio in favore di S ignori, ### e ### In ordine all'entità del compenso, questo, laddove non sia pattuito dalle parti, è determinato secondo le tariffe professionali vigenti (art. 2233 c.c.). 
Nel caso in cui il compenso sia relativo all'attività giudiziale del professionista, esso deve essere liquidato in base alle tariffe vigenti al momento della conclusione dell'incarico [...] ### professionale e della liquidazione operata dall'organo giudicante (cfr. Cass. Civ.  241/2016). 
Ciò risulta confermato altresì dall'art. 1 del D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore per la regolazione delle tariffe professionali forensi. 
Nel caso di specie, in assenza di un preventivo accordo tra il difensore il proprio assistito in relazione all'entità del compenso spettante, occorre avere riguardo alle tariffe professionali vigenti. 
Sul punto, deve ritenersi applicabile al caso di specie il D.M. n. 55/2014, entrato in vigore il ###, essendo stato definito il procedimento cui si riferisce il compenso per cui è causa con ordinanza del 03.04.2018 del Tribunale di Grosseto. 
Ebbene, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”. Inoltre, secondo lo stesso disposto “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Deve inoltre, rilevarsi che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.M. n. 55/2014, il compenso è liquidato per fasi; il compenso relativo alle fasi di introduzione attiene alle attività inerenti a “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”; quello relativo alla fase istruttoria attiene alle attività concernenti “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”. 
Infine, deve rilevarsi che ai fini della liquidazione del compenso in favore del difensore, il valore della causa si determina ai sensi del codice di procedura civile. 
Ciò posto, tenuto conto delle attività concretamente svolte dal difensore nel suddetto giudizio e in precedenza illustrate e dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigenti nonché della natura e della complessità della causa in cui il ricorrente ha prestato assistenza legale (vertente in materia di opposizione preventiva all'esecuzione); tenuto conto che il valore della controversia nel caso di specie debba desumersi dal valore del credito per cui si procede (art. 17 c.p.c.), avendo avuto ad oggetto il giudizio n. 1052/2016 R.G. un'opposizione preventiva all'esecuzione fondata su un precetto inerente a un credito di 5.821,36 euro (cfr. ricorso di in atti), il collegio ritiene ragionevole liquidare in favore del ricorrente, per l'attività di assistenza prestata in favore dei propri assistiti nel giudizio civile sopra richiamato svoltosi dinanzi al Tribunale di Grosseto l'importo di 2.500,00 euro. 
Sull'importo suddetto devono essere riconosciute le spese generali al 15%, la C.P.A. al 4% e l'IVA al 22%, sicché l'importo complessivo spettante all'odierno ricorrente è pari a 3.647,80 euro. 
Ciò posto, gli odierni resistenti invocano la parziarietà dell'obbligazione di pagamento del compenso dovuto al ricorrente, deducendo di essere tenuti solo per un terzo dell'importo complessivo, pari alla quota dovuta da ### e quindi ciascuno in ### via ereditaria per un terzo del predetto importo e dunque per 1/9 dell'importo complessivo. 
Sul punto il collegio osserva che l'obbligazione dei signori #### e ### è da considerarsi solidale ai sensi dell'art. 1292 Invero, il credito dell'odierno ricorrente scaturisce dalla medesima fonte dell'obbligazione (l'espletamento dell'incarico professionale) e ricorre l'unicità della prestazione dovuta (desumibile dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 secondo cui l'avvocato che difende più parti ha comunque diritto a un unico compenso), dovendosi peraltro presumersi la solidarietà passiva in caso di più obbligati tenuti alla medesima prestazione in base a un'unica fonte dell'obbligazione (art. 1292 c.c.). 
Dunque, il ricorrente vanta nei confronti dei suddetti assistiti un credito di natura solidale, di cui può esigere l'intero da ciascun debitore solidale. 
Nondimeno, deve rilevarsi che gli odierni resistenti sono pacificamente gli eredi di ### che è uno dei condebitori solidali. 
Ai sensi dell'art. 1295 c.c. l'obbligazione solidale si divide tra gli eredi di uno dei condebitori in proporzione delle rispettive quote. 
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità “con la morte di un debitore, in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con i debitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria” (Cass. Civ. n. 13291/1999; Cass. Civ. n. 22426/2014). 
In sostanza, all'esito della morte di uno dei debitori in solido, permane il vincolo solidale tra gli eredi del debitore deceduto e gli altri condebitori solidali, ma riceve una limitazione, nel senso che ogni erede rimane solidalmente obbligato con gli altri condebitori solidali originari solo sino alla concorrenza della propria quota ereditaria, calcolata sull'intera prestazione. Ne consegue che il creditore potrà agire contro ciascuno degli eredi solo per la frazione dell'intera prestazione che sia proporzionale alla quota ereditaria di ciascuno, senza che si crei tra gli eredi alcun vincolo di solidarietà. ### Nel caso di specie, ciò importa che gli odierni resistenti rispondono del debito solidale solo entro i limiti delle rispettive quote ereditarie che, per stessa prospettazione dei resistenti, non contestata dal ricorrente, sono pari a un terzo ciascuna, sicché gli stessi vanno condannati al pagamento dell'importo sopra indicato nei limiti ciascuno della propria quota ereditaria pari a un terzo, salvo il diritto di regresso verso gli altri condebitori in solido. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalle parti e del valore della controversia.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G.  n. 689/2020, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna i resistenti e a l pagamento in favore dell'Avv.  de ll'importo di 3.647,80 euro, ciascuno entro i limiti della propria quota ereditaria per le ragioni di cui in motivazione; 2) pone definitivamente le spese di lite a carico dei resistenti e li condanna in solido al rimborso in favore del ricorrente della somma di 164,85 euro a titolo di spese e della somma di 1.300,00 euro a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge. 
Si comunichi. 
Grosseto, 04.04.2023 IL PRESIDENTE 

IL GIUDICE
EST. Dott.ssa #####


causa n. 689/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M

Tribunale di Genova, Sentenza n. 1466/2024 del 14-05-2024

... “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere ogni attorea domanda in quanto pretestuosa, illegittima e/o del tutto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di esborsi e compensi professionali”. Per la convenuta : “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso e previo accoglimento, se del caso, delle formulande istanze istruttorie: 1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4, del cod. civ.; 2) nel merito: respingere tutte le domande formulate contro la ###ra ed i convenuti, siccome inammissibili, improbate, e/o comunque infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio dovuti per legge, oltre oneri generali, Iva e C.p.A.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### DECISIONE. ### 3 1. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice 1.1) ###.ra in qualità di procuratrice generale del ### (procura a rogito notarile sub all. a), con atto di citazione del 28.06.2021, conveniva davanti a questo Tribunale i sigg.ri in proprio e in qualità di tutore di , e , a ffinché ve nisse c ostituita, una servitù di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 7031/2021 promossa da: , in qualità di procuratore generale di rappresentata e difesa dall'Avv. ### contro , in proprio e nella qualità di erede della ###ra rappresentato e difeso dall'Avv. ### , in p roprio e n ella p ropria q ualità d i e rede d ei ###ri e rappresentata e difesa dall'Avv.  ### de ### e dall'Avv. ### OGGETTO: domanda di costituzione di servitù ### Per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 3102 fgl22 ### attualmente di proprietà (in proprio ed in qualità di erede dei ###ri e ) - e segnatamente sulla striscia di terreno destinata a strada che dipartentesi dalla via del ### attraversa il mappale 3102 fgl.22 su cui insiste sino a raggiungere il mapp. 2575 fgl 22 ### - , e sui fondi mapp. 1796 e 2575 fgl. 22 ### attualmente di proprietà (in proprio ed in qualità di erede di ), a favore dei fondi fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ###, e 107,109, 1929, 113 e 1333 ### attualmente di proprietà determinando la indennità che l'attore proprietario dei fondi ### 2 dominanti dovrà corrispondere ai proprietari dei fondi serventi nella misura quantificata dal ###. pari a € 1.826,14 per la proprietà e € 4.092,08 per la proprietà ; - rigettare le avversarie eccezioni e domande anche istruttorie laddove riproposte; In via istruttoria: - per il denegato e non creduto caso in cui sia ex adverso contestata la provenienza e/o il contenuto del doc. n. 22 parte attrice, si reiterano le istanze di prova orale per interpello e teste ( ) avanzate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. parte attrice depositata; - per il denegato e non creduto caso in cui si dia ingresso, previa rimessione in istruttoria, alle istanze di prova orale ex adverso dedotte, integralmente contestate, si reiterano le istanze di prova orale per testi dedotte nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. parte attrice depositata, in controprova al capitolo 2 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. avversaria. 
Vinte le spese e gli onorari di causa e con condanna delle parti convenute a corrispondere all'attore ex art. 96 c.p.c. una somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto del comportamento processuale dei convenuti, della ricostruzione dei luoghi di causa ad opera dei medesimi, difforme dalla realtà verificata anche dal CTU e della iperbolica quantificazione contenuta nelle osservazioni congiunte dei ### di parte convenuta, datate 28.12.2023, dell'indennità e specificamente, ad opera della convenuta in € 567.000,00 (da € 81.000,00 x 7) e ad opera del convenuto in € 966.875,00 (da € 138.125,00 x 7) a fronte della quantificazione effettuata dal ### pari a € 1.826,14 per la proprietà e € 4.092,08 per la proprietà ”. 
Per il convenuto : “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere ogni attorea domanda in quanto pretestuosa, illegittima e/o del tutto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di esborsi e compensi professionali”. 
Per la convenuta : “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso e previo accoglimento, se del caso, delle formulande istanze istruttorie: 1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, comma 4, del cod. civ.; 2) nel merito: respingere tutte le domande formulate contro la ###ra ed i convenuti, siccome inammissibili, improbate, e/o comunque infondate in fatto e diritto. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio dovuti per legge, oltre oneri generali, Iva e C.p.A.”. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### DECISIONE. ### 3 1. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice 1.1) ###.ra in qualità di procuratrice generale del ### (procura a rogito notarile sub all. a), con atto di citazione del 28.06.2021, conveniva davanti a questo Tribunale i sigg.ri in proprio e in qualità di tutore di , e , a ffinché ve nisse c ostituita, una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 3102 fgl 22 ### attualmente di proprietà - - e segnatamente sulla striscia di terreno destinata a strada che dipartentesi dalla via del ### attraversa il mappale 3102 fgl.22 su cui insiste sino a raggiungere il mapp. 2575 fgl 22 ###, e sui fondi mapp. 1796 e 2575 fgl. 22 ### attualmente di proprietà e , a favore dei fondi fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ###, 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### attualmente di proprietà determinando la misura della indennità che l'attore proprietario dei fondi dominanti avrebbe dovuto corrispondere ai proprietari dei fondi serventi.  1.2) A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva che i fondi di proprietà del signor (r iconosciuto invalido al 100% ai sensi della legge 104/1992 (all. 11a e b))., non avrebbero avuto accesso carrabile alla pubblica via e avrebbero accesso solo pedonale, da sentiero pedonale vicinale ### (da non confondere con la carrabile ### che parte dalla via carrabile ### (nei pressi del civ. 19 e senza spazi pubblici di parcheggio), sentiero assai ripido, stretto, con fondo sconnesso non in muratura, ma in terra e pietre, dissestato e in pessime condizioni di manutenzione, privo di illuminazione, non suscettibile di ampliamento.  2. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive di parte convenuta 2.1) Si costituiva in giudizio il ### in proprio e nella qualità di erede della ###ra chiedendo la reiezione delle domande formulate da parte attrice e deducendo quanto segue: 2.1.1) la legislazione dettata in materia di accessibilità agli immobili destinati ad uso abitativo per portatori di handicap non sarebbe applicabile a fabbricati che non rappresentino edifici di nuova costruzione e che non costituiscano effettiva ed attuale abitazione del soggetto portatore di handicap: nel caso di specie, gli immobili di proprietà non sarebbero pacificamente rientrati tra quelli di nuova costruzione e il signore vivrebbe, come da lui stesso ammesso anche nell'atto di citazione, in un diverso appartamento sito in ### 2.1.2) i fondi del ### non sarebbero interclusi, ma sarebbero serviti da altri accessi carrabili siti ove la strada comunale pedonale ### si innesta sui mappali ### 4 1333 e 113 di proprietà attrice, talché le domande ex artt. 1051 e 1052 c.c. non potrebbero trovare accoglimento; 2.1.3) l'art. 1051 quarto comma c.c. esclude l'applicabilità dei commi precedenti nei casi in cui il passaggio debba essere costituito su aree cortilizie o giardini: nel caso di specie, la zona su cui parte attrice pretende che venga costituita una servitù di passaggio a suo favore attraverserebbe zone di cortile adiacenti agli immobili di proprietà 3. Esposizione delle domande, eccezioni e difese di parte convenuta 3.1) Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la ###ra , in proprio e nella qualità di erede dei ###ri e , chiedendo la reiezione di tutte le domande attoree.  3.2) In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c.  in quanto parte attrice avrebbe omesso di illustrare la causa petendi posta a fondamento della propria domanda.  3.3) Quanto alla domanda ex art. 1051 c.c. formulata dai ###ri deduceva che i loro fondi non sarebbero interclusi in quanto la strada pedonale ### passerebbe proprio per i terreni del ### 3.4) Aggiungeva, altresì, che i mappali 1333 e 113 godrebbero già di una servitù pedonale e carrabile (sub doc. 1 - atto notarile).  3.5) Rappresentava che il di lei padre, ### , avrebbe a suo tempo costruito la strada carrabile, su cui parte attrice pretende di avere una servitù, al solo scopo di poter raggiungere la propria abitazione: si tratterebbe di un tracciato molto stretto e scosceso, non adatto al passaggio di un numero elevato di veicoli e soprattutto non percorribile contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia, talché permettere anche ai ###ri di fruirne comprometterebbe la funzione per cui lo stesso sarebbe stato progettato e realizzato.  3.6) Infine, eccepiva che il percorso come indicato e suggerito da parte attrice passerebbe troppo vicino agli immobili dei convenuti, arrecando un evidente pregiudizio.  4. Esposizione dello svolgimento processo 4.1) All'udienza del 12 gennaio 2022 la causa veniva interrotta per la morte di 4.2) All'esito della riassunzione del giudizio, ad opera di parte attrice, si costituivano qua le erede di , , 4.3) Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti depositavano le proprie memorie istruttorie e il Giudice, con ordinanza del 16.01.2023, rigettava le istanze di prova orale e ammetteva #### 5 4.4) ###. , tecnico d'ufficio, depositava la propria relazione peritale in data ### e, successivamente, depositava l'integrazione richiesta in ordine alla sussistenza di eventuali percorsi alternativi rispetto alla soluzione già prospettata ed alla quantificazione degli indennizzi eventualmente spettanti ai proprietari dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1053 4.5) All'udienza in trattazione scritta del 15.02.2024, ritenuta superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  5. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa illustrazione della causa petendi 5.1) Si osserva in diritto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. SSUU n. 8077 del 22.05.2012) la nullità della citazione si configura, a norma dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, causa petendi.  5.2) I ###ri esponevano ampiamente le ragioni poste a fondamento della domanda formulata in giudizio deducendo che i propri fondi sarebbero interclusi e che la situazione di salute del ### - invalido riconosciuto al 100 % - avrebbe richiesto la costituzione di una servitù pedonale e carrabile per consentirgli di raggiungere agevolmente i fabbricati di sua proprietà.  5.3) ### i convenuti hanno preso compiutamente posizione sulle domande e relativi fatti costitutivi svolgendo ampie contestazioni.  5.4) Pertanto l'eccezione va rigettata.  6. Sulla domanda di costituzione coattiva di servitù ai sensi dell'art. 1051 6.1) I convenuti, con una prima serie di eccezioni, contestano che i fondi di proprietà del ### siano effettivamente interclusi, deducendo, al contrario, che gli stessi godrebbero di diversi accessi, sia pedonali che carrabili, in particolare tenendo conto della strada comunale denominata ### la quale addirittura attraverserebbe i mappali di parte attrice.  6.2) Sul punto, occorre precisare che il ### non ha mai negato l'esistenza di tracciati di collegamento fra i propri fondi e la pubblica via; allo stesso tempo, tuttavia, evidenziava le criticità di tali sentieri: sarebbero per lo più percorribili esclusivamente a piedi e, comunque, presenterebbero numerosi ed insormontabili ostacoli per un soggetto invalido al 100 % come l'attore stesso.  6.3) Pertanto, il ### agiva in giudizio affinché venisse costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile che gli potesse permettere agevolmente di raggiungere i propri fabbricati e terreni 6.4.) Sotto tale profilo non può trascurarsi che l'art. 1051 c.c. ammette la possibilità di costituire coattiva di passaggio non solo nel caso di interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o ### 6 disagio (interclusione assoluta), ma anche nel caso di difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa).  6.5) Sotto tale profilo la più recente giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Cass. n. 3858/2016 e Cass. n. 7938/2017) ha affermato che, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici.  6.6) Così, è stato anche chiarito (cfr. Cass. n. 14104/2012 e Cass. n. 8817/2018) che, dopo la menzionata pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, deve intendersi sopravvenuto un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, protetti soprattutto dagli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.  6.7) Da qui consegue che la relativa tutela del titolare del fondo servente deve essere garantita, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando rimanga (v.  n. 29422/2021) accertata l'inaccessibilità o l'estrema gravosità - se non impossibilità, in concreto - dell'accesso da parte di qualsiasi portatore di disabilità (o di persona con ridotta capacità motoria) indentificantesi con un soggetto convivente con il titolare del fondo servente, essendo irrilevante che la disabilità interessi direttamente proprio quest'ultimo.  6.8) il CTU ha messo in debita evidenza che gli accessi alla via pubblica di cui attualmente il fondo di proprietà attrice dispone non permettono l'accesso carrabile e, comunque, consentono, per le loro precarie condizioni, un difficoltoso accesso pedonale reso all'attore ancora più arduo dalle sue personali condizioni di salute (trattandosi di portatore di handicap con difficoltà di locomozione come risulta dal documento prodotto sub doc. 11 allegato alla citazione).  6.9) ### neppure può ritenersi che non vi sia un apprezzabile interesse dell'attore a raggiungere agevolmente i fondi di sua proprietà avendo riscontrato il CTU che “per la maggior parte” sono “coltivat### ad uliveto ed al loro interno” vi è “una abitazione identificata catastalmente con i mappali 2257 e 2258”.  6.10) In particolare, richiamando quanto accertato dal nominato CTU (pagg. 7-8 della relazione agli atti): 6.10.1) la strada pedonale comunale ### ad oggi non dispone dei requisiti per essere ritenuta idonea al transito veicolare, data la larghezza ridotta, la sua attuale conformazione ed il precario assetto dei materiali con cui è realizzata; 6.10.2) il percorso carrabile già esistente di collegamento con ### è idoneo a consentire il tratto veicolare, tuttavia si interrompe prima di raggiungere i mappali di proprietà del ### ai quali, pertanto, si può arrivare solamente attraversando un terreno appartenente a terze parti (mappale 115) e proseguendo poi per un breve tratto sulla pedonale ### 6.11) Lo stesso CTU concludeva come segue: “### quante le possibilità sopra elencate, con la sola esclusione del tratto carrabile indicato alla lettera “e” - che collega Via del ### al sentiero pedonale ### -, attualmente non dispongono dei requisiti per essere ritenute idonee al transito veicolare. I motivi comuni che determinano l'attuale inidoneità risiedono nella ridotta larghezza, nell'irregolarità del fondo e nell'eccessiva pendenza” (pag. 9 della relazione agli atti).  6.12) Pertanto, all'esito della CTU ammessa, non pare vi possano essere dubbi sul fatto che i fondi di proprietà non abbiano alcun accesso carrabile alla via pubblica, né godano di accesso pedonale facilmente percorribile da soggetto invalido.  6.11) Pertanto si ritiene che, alla stregua delle risultanze istruttorie emerse dalla licenziata ### sussistano i presupposti per la costituzione coattiva a favore del fondo di proprietà attrice dell'invocata servitù di passaggio.  6.12) ### l'art. 1051 c.c., il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e reca il minore danno al fondo sul quale è consentito.  6.13) Pertanto, ai fini della determinazione della servitù di passaggio coattivo, occorre tener conto dei seguenti criteri: - il passaggio deve insistere sulla porzione di fondo che consente il raggiungimento più immediato alla strada pubblica; - il passaggio deve arrecare il minor danno possibile (inteso anche soltanto in termini di sottrazione di godimento) al proprietario del fondo su cui graverà.  6.14) Sulla scorta di tali criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il nominato CTU è stato chiamato a pronunciarsi, in primo luogo, sulla possibilità di ampliamento del tracciato già parzialmente esistente.  6.15) Considerate le numerose prescrizioni che andrebbero rispettate (elenco voci da 1 a 15 paragrafo b' di pag. 12 della relazione agli atti) e tenuto conto della complessità dello studio progettuale, che dovrebbe coinvolgere più figure professionali, degli ingenti costi per la realizzazione dei diversi studi di fattibilità, nonché dell'incertezza del buon esito circa l'approvazione di questi, il ### , in accordo con i ###, escludeva di poter procedere ad un ampliamento dei percorsi pedonali già esistenti tali da renderli carrabili.  6.16) ###, quindi, indicava quale percorso maggiormente congruenti con i parametri sopra esposti elaborati dalla giurisprudenza: ### 8 6.16.1) partendo dalla via pubblica, Via del ### tramite carrabile esistente di proprietà già gr avata da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del ### , per una lunghezza di circa metri 200,00, attraversando il mappale 3102; 6.16.2) proseguendo tramite carrabile esistente di proprietà , per una lunghezza di circa metri 52,00, attraversando il mappale 2575; 6.16.3) terminando tramite carrabile a “progetto” per una lunghezza di circa 33,00 metri, che dovrebbe transitare sui mappali 2575 e 1796 di proprietà della famiglia ; con arretramento del muro di delimitazione del piazzale posto a monte al fine di ricavare la superficie sottratta per il transito di parte attrice.  6.17) Precisava, altresì, che il progetto non prevederebbe un impatto ambientale di particolare rilevanza e che il dislivello fra il punto di partenza e quello di arrivo sarebbe di circa 4,00 metri.  6.18) In ordine ai percorsi alternativi individuati e proposti dai convenuti, il tecnico d'ufficio evidenziava come dette soluzioni presentassero numerose criticità, fra le quali una maggiore lunghezza dei tracciati, un notevole maggiore esborso di tipo economico e un maggior impatto dal punto di vista urbanistico che aumenterebbe l'aleatorietà circa la necessaria approvazione da parte del e degli organi preposti alla tutela urbanistica e paesaggistica (cfr. pagg. 2 - 4 dell'integrazione del 22.11.2023).  6.19) Inoltre il CTU evidenziava che il progetto come da lui impostato risulterebbe di minor impatto economico, oltre che urbanistico, avrebbe una lunghezza sensibilmente minore (inferiore alla metà rispetto ai tracciati proposti dai convenuti) e si svilupperebbe su un minimo dislivello, riducendo notevolmente quello che potrebbe essere l'impatto ambientale.  6.20) In ordine all'eccezione ex art. 1051, quarto comma, c.c., il tecnico d'ufficio segnalava come “il terreno di parte (### 3102, ### 22, ### B del Comune di ### su cui già insiste il tratto stradale in esame, non risulti come area cortilizia a diversi fabbricati, ma come appezzamento indipendente dai fabbricati circostanti, censito al catasto terreni con qualità ULIVETO” (pag. 20 relazione peritale agli atti).  6.21) Ne discende che l'eccezione formulata dalle parti convenute risulta allo stato priva di qualsivoglia riscontro probatorio.  6.2) Conclusivamente, visti i risultati degli accertamenti tecnici effettuati, si ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento e che debba essere costituita una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore dei fondi del ### che gravi sui fondi dei ###ri e in conformità al percorso individuato dal nominato CTU a pag. 14 della relazione peritale agli atti.  7. Sulla domanda di indennizzo ex art. 1053 c.c. ### 9 7.1) Considerato quanto stabilito al punto che precede, si ritiene che l'indennizzo di cui all'art. 1053 c.c. debba essere corrisposto a favore dei proprietari di quei terreni che necessariamente saranno gravati dalla costituzione del diritto di servitù di passo, pedonale e carrabile.  7.2) Per la sua quantificazione, si evidenzia che secondo principio ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, “###à dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli” (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 21866/2020).  7.3) Orbene, nel caso di specie, il nominato CTU correttamente calcolava l'indennizzo spettante alle parti in funzione della consistenza dei terreni occupati, tenendo conto dell'attuale destinazione dei fondi stessi.  7.4) Inoltre, come si evince dalle considerazioni esposte a pag. 5 dell'integrazione alla relazione peritale del 22.11.2023, il tecnico d'ufficio valutava altre ed ulteriori circostanze, quali l'aumento del traffico sul tracciato esistente, sicuramente fino ad oggi limitato al solo servizio della proprietà , e la necessità di ricollocare la piazzola di sosta e manovra attualmente esistente, al fine di consentire il prolungamento della strada fino al mappale 109 di proprietà ed al ### di disporre della medesima superficie attuale per parcheggiare i propri veicoli.  7.5) Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di condividere pienamente i calcoli effettuati dal ### così come esposti nell'integrazione alla consulenza definitiva depositata in data ###: parte attrice dovrà corrispondere la somma di € 1.826,14 a favore della ###ra e la somma di € 4.092,08 a favore del ### 8. Spese di lite e tecniche 8.1) Le spese di lite seguono la soccombenza, avuto riguardo ai valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (da 5.201,00 € ad 26.000,00 €).  8.2) Non si ritiene sussistano i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. le parti convenute stante la complessità tecnica degli accertamenti.  8.3) Le spese di ### come già liquidate con decreto del 16.02.2024, vengono poste integralmente a carico delle parti convenute in solido quali parti soccombenti.  p.q.m.  definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: ### 10 1. rigetta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta ###ra pe r le ragioni di cui in parte motiva; 2. costituisce il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mappale 3102 foglio 22 ### di proprietà della ###ra e sui fondi mappali 2575 e 1796 foglio 22 ### di proprietà del ### a favore dei fondi foglio 22 mappali 2257, 2258 ### 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### attualmente di proprietà in conformità al percorso individuato dal nominato #### , a pag. 14 della relazione peritale del 08.09.2023 e pone le relative spese per la realizzazione a carico esclusivo della parte attrice; 3. ordina al competente ### dei registri immobiliari ed al ### dell'### catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni con esonero da responsabilità; 4. dichiara tenuta la ###ra nella sua qualità di procuratrice generale del ### a corrispondere al ### la somma di € 4.092,08 e alla ###ra la somm a di € 1.826,14 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c.; 5. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i ###ri e a rifondere alla ###ra quale procuratrice generale del ### le spese di lite, che si liquidano in € 623,66 per spese ed € 5.584,70 per compenso del difensore (di cui ### di studio della controversia, valore medio: € 919,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 ### di trattazione/istruttoria, valore medio: € 1.680,00 ### decisionale, valore medio: € 1.701,00 oltre aumento del 10% per difesa contro una pluralità di parti ex art. 4, secondo comma, D.M.  55/2014 e ss.mm.) oltre 15% per spese generali e accessori di legge; 6. Pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa a carico delle parti convenute in via solidale quali parti soccombenti.  7. Rigetta la domanda di parte attrice formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
Genova, 13 maggio 2024 

Il Giudice
(dott. ####


causa n. 7031/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2215/2024 del 16-12-2024

... P.Q.M. definitivamente decidendo in sede di rinvio, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1.) respinge la domanda formulata da e diretta all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a carico del mappale 320 di proprietà e a favore dei fondi di cui ai mappali 16 e 32 di proprietà 2.) respinge le domande formulate in via subordinata dai dirette alla costituzione in via coattiva della servitù di passaggio anche carraio a carico del fondo contraddistinto al N.C.T. del Comune di ### foglio n. 45, mappale n. 302, di proprietà della 3.) condanna la parte attrice in riassunzione alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta in riassunzione e che liquida, quanto al primo e secondo grado di giudizio, nella misura tassata, rispettivamente, nella sentenza n. 197/2017 del tribunale di ### e nella sentenza n. 103/2018 della corte d'appello di Venezia, e - quanto al giudizio di legittimità - in € 3.293,00 per compenso e - quanto al presente grado di rinvio - in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come (leggi tutto)...

testo integrale

-1- R. G. 1910/2023 ### corte di appello di ### prima civile e ### riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. ### - presidente rel. - dott. ### - consigliere - dott. ### - consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data ### promossa da (C.F. ) C .F.  entrambi con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### - parte attrice in riassunzione - contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ### - parte convenuta in riassunzione - Avente a oggetto: ### - giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 18053/2023 della s. Corte. 
Causa riservata in decisione all'udienza del 20-11-2024 sulle seguenti conclusioni delle parti ### attrice in riassunzione ### In via principale: 1) accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione da parte dei signori , nato a ### il ###, c.f. , e nata a ### il ###, c.f. della servitù di passaggio ####### P. ### -2- pedonale e carrabile a favore dei fondi di loro proprietà, contraddistinti al N.C.T. del Comune di ### foglio n. 45, mappali nn. 16 e 32 ed a carico del fondo contraddistinto al N.C.T. del Comune di ### foglio n. 45, mappale n. 302, di proprietà della in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### (###, ### Dossobuono, via ### n. 1, c.f. e p.i.  . 
In via subordinata: 2) previo accertamento dell'interclusione dei fondi di proprietà dei signori e e dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c., ovvero della rispondenza del diritto di passaggio alle esigenze dell'agricoltura e dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., pronunciarsi sentenza costitutiva della servitù di passaggio e pedonale e carrabile a favore dei fondi contraddistinti al N.C.T. del Comune di ### foglio n. 45, mappali nn. 13, 16, 19, 20, 32, 59, 347, 348 e 238, di proprietà degli odierni appellanti, ed a carico del fondo contraddistinto al N.C.T. del Comune di ### foglio n. 45, mappale n. 302, di proprietà della ai sensi dell'art. 1051 c.c. ovvero dell'art. 1052 ###: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, di entrambi i precedenti gradi di merito (primo grado e grado di appello) nonché di quello di Cassazione 27 definito con la sentenza n. 18053/2023, il tutto oltre a IVA e CPA come per ### e con spese di C.T.U. a carico esclusivo della ### - si insiste per l'integrale ammissione delle istanze istruttorie formulate dai signori e in primo grado (v. la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 17.02.2014) e in particolare: a) con riferimento alla domanda principale di accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio pedonale e carrabile per usucapione: * si insiste per l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “vero che lo stradello che si snoda lungo il limite sud della proprietà dei signori e e chiuso dalla oggi identificato come mappale 302 a seguito del tipo di frazionamento n. 17/1989, di cui alle fotografie che mi vengono rammostrate (all.ti nn. 3 e 7), esiste da tempo immemorabile”; ### P. ### -3- 2) “vero che lo stradello che si snoda lungo il limite sud della proprietà dei signori e oggi identificato come mappale 302, è sempre stato utilizzato dai precedenti proprietari del podere oggi dei signori sin dagli anni '60 per il transito pedonale e carraio, al fine di raggiungere i terreni sottostanti l'abitazione oggi di proprietà degli odierni appellanti e contraddistinti con i mappali numeri 347, 13, 238, 20, 19 e 32 (come risulta dalla mappa, che mi viene rammostrata: all. n. 3)”; 3) “vero che, in particolare, per raggiungere i terreni sottostanti l'abitazione oggi di proprietà degli odierni appellanti si percorreva la stradina identificata come mappale 302, si accedeva al podere dei signori attraverso il cancello carraio posto sul medesimo e oggi murato dalla e si proseguiva verso valle lungo la capezzagna interna alla proprietà: il tutto come raffigurato nella mappa, che mi viene rammostrata (all. n. 3)”; 4) “vero che lo stradello che si snoda lungo il limite sud della proprietà dei signori e oggi identificato come mappale 302 e raffigurato nelle foto che mi si rammostrano (all.ti nn. 3 e 7), è sempre stato utilizzato sin dal dopoguerra anche dai proprietari dei poderi limitrofi per il transito pedonale e con i mezzi agricoli, verso i terreni sottostanti e verso la strada vicinale che si trova lungo la valle”; 5) “vero che lo stradello che si snoda lungo il limite sud della proprietà dei signori e oggi identificato come mappale 302 e raffigurato nelle foto che mi si rammostrano (all.ti nn. 3 e 7), è sempre stato utilizzato dagli abitanti della zona così come dagli escursionisti per salire e scendere la collina”; 6) “vero che dal 1999 fino alla chiusura da parte della nel 2013, lo stradello che si snoda lungo il limite sud della proprietà degli appellanti, oggi identificato come mappale 302, è stato utilizzato dai signori e per raggiungere e coltivare i terreni sottostanti l'abitazione (contraddistinti con i mappali numeri 347, 13, 238, 20, 19 e 32) e, successivamente, per raggiungere le autorimesse ubicate nei terreni sottostanti la loro abitazione e per raggiungere con autocisterne e rifornire di gas i locali caldaia ivi ubicati”. 
Si indicano come testimoni i signori, già indicati in primo grado: , c/o la ### di ### , , , ### -4- , e tutti di ### e il legale rappresentante della società ### di ### * si insiste, altresì, per l'ammissione della C.T.U. descrittiva dello stato dei luoghi e volta a verificare la preesistenza rispetto all'acquisto effettuato dai signori nel 1999 - e la presumibile epoca di realizzazione - dell'accesso carraio lungo il medesimo stradello, del vano caldaia ricavato all'interno e della capezzagna carrabile, che dall'ingresso in contestazione si sviluppa all'interno del fondo degli odierni appellanti.  b) con riferimento alla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 1052 c.c.: * si insiste perché venga disposta un'ispezione dei luoghi di causa, con la quale il Giudice possa personalmente accertare la situazione in cui versa la proprietà degli odierni appellanti e l'impossibilità di accedere ai terreni sottostanti l'abitazione se non dallo stradello per cui oggi è causa; * si insiste, altresì, per l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 7) “vero che i terreni sottostanti l'abitazione degli odierni appellanti (e contraddistinti con i mappali numeri 347, 13, 238, 20, 19 e 32) ospitano una coltivazione di ulivi composta da circa n. 320 piante di 15 anni di età”; 8) “vero che l'uliveto che si trova sui terreni sottostanti l'abitazione degli odierni appellanti viene curato da due giardinieri, i signori e i quali si occupano della loro concimazione, dell'irrigazione, della potatura, della raccolta delle olive e degli interventi necessari sulle piante ammalorate”; 9) “vero che gli ulivi che si trovano sui terreni sottostanti l'abitazione degli odierni appellanti producono circa 350 kg di olio all'anno”; 10) “vero che, prima che la chiudesse l'accesso carrabile posto sul mappale n. 302, i signori provvedevano alla coltivazione delle piante con il supporto di un trattore, con il quale percorrevano la capezzagna interna alla proprietà passando dalla stradina di cui è causa”. 
Si indicano come testimoni i signori: e , c/ o la ### di #### -5- , , , e tu tti di ### il legale rappresentante della società ### di ### nonché l'ulteriore teste indicato con note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza dell'1.02.2024, Arch. (nato a ### il ###). 
Si richiama, in questa sede, anche l'opposizione ai mezzi istruttori di controparte per le ragioni svolte nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c. del 05.03.2014, insistendo comunque, per la denegata ipotesi di loro ammissione, nella richiesta di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati. 
Si richiama, altresì, quanto già evidenziato nelle note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza dell'1.02.2024 con riferimento alle nuove istanze istruttorie ex adverso formulate e la conseguente richiesta di ammissione del nuovo testimone indicato da parte istante e, quindi: “Si segnala come controparte con la propria comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio abbia esteso la lista dei testimoni indicata con la propria memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c., chiedendo l'ammissione a prova contraria anche con l'ulteriore nuovo teste sig. 
Preso atto di quanto innanzi, gli istanti si oppongono all'ammissione del nuovo testimone poiché indicato in palese violazione dei termini perentori prescritti al fine dell'articolazione dei mezzi istruttori e chiedono, nella denegata ipotesi in cui ###ma Corte ne disponga l'ammissione, che venga altresì ammesso l'ulteriore nuovo teste di parte attrice ### (nato a ### il ###). 
Si insiste, infine, nell'ammissione delle ulteriori istanze (C.T.U. e ispezione dei luoghi), anche da valutarsi all'esito dell'espletamento delle prove testimoniali”.  ### convenuta in riassunzione Nel merito: - respingersi tutte le domande proposte dai signori e nei confronti della perché del tutto infondate per i motivi esposti, confermandosi integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di ### 197/2017; - con vittoria di compensi e delle spese di lite del primo e del secondo grado del ### -6- giudizio, del giudizio di Cassazione, nonché del presente giudizio di secondo grado, oltre 15% rimb. forf., 4% cpa e 22% iva; In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie di prova per testi avanzate dai signori e p er tutti i motivi già esposti. 
In caso di denegata ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 186 comma 6 n. 2 c.p.c. e con il sig. 
Ci si oppone, altresì, alla richiesta di ispezione dei luoghi di causa, perché la descrizione operata dal CTU in ordine all'idoneità dello stradello agro-silvo-pastorale al transito di mezzi agricoli, tra cui trattori di medie dimensioni trainanti piccoli rimorchi, per la coltivazione degli uliveti e la presenza di ben due cancelli carrai di accesso alla pubblica via, nella parte a valle del mappale 59 dove si trovano gli ulivi, e di un cancello carraio nella parte a monte del fondo, sono circostanze mai contestate dagli appellanti. 
Per la stessa ragione e rilevato che la proprietà n on è interclusa, la CTU richiesta da controparte è irrilevante. 
Motivi della decisione 1. Mentre per quanto riguarda l'esposizione delle domande e delle difese dei contendenti nonché dell'iter della causa sino al giudizio di cassazione può farsi richiamo alla sentenza n. 18053/2023 della s. Corte, ove è riportata la sintesi dello svolgimento del processo e del dibattito fra le parti in causa, va in questa sede prioritariamente constatato il passaggio in giudicato della statuizione in ordine alla preclusione - derivante dalla sentenza n. 2676/2011 della corte d'appello di Venezia - circa la insussistenza della servitù di passaggio sullo stradello mapp. 302 a favore dei fondi dei qui attori in riassunzione diversi dai mappali 16 e 32.  2. La residua questione della quale si è occupata la sentenza che ha dato origine alla presente fase è quella relativa alla domanda di usucapione della servitù di passaggio a carico dello stradello (mapp. 302) e in favore dei fondi dei d i cui ai mappali 16 e 32 (e, sulla base di quanto constatato al punto 1., unicamente di questi).  3. Con riguardo a tale così circoscritta residua materia del contendere, la s. Corte ha ### -7- ritenuto che la corte d'appello sia incorsa in errore laddove ha escluso la ricorrenza di un possesso ad usucapionem per difetto dell'elemento temporale sul rilievo che trattavasi di fondi acquistati dai soltanto nel 2008, non avendo tenuto conto della dedotta accessione del possesso dei danti causa e “senza minimamente motivare sul rigetto della richiesta di prova per testi”, onde si rendeva “necessario un nuovo esame sotto tale profilo”.  3.1. ### dei motivi inerenti alla questione dell'accessione del possesso ai fini dell'usucapione ha comportato - nella menzionata sentenza - l'assorbimento delle ulteriori questioni inerenti alle domande subordinate di costituzione in via coattiva della servitù di passaggio.  4. Alla stregua di quanto ritenuto nella decisione della sentenza di legittimità citata possono enuclearsi i principali temi in discussione in questa sede nei seguenti: a.) - usucapione del diritto di passaggio a carico dello stradello mappale 302 di proprietà di e a favore dei fondi di cui ai mappali 16 e 32 dei qui attori in riassunzione; - verifica della sussistenza dei presupposti per la invocata usucapione e, dunque, non solo dell'accessione del possesso da parte dei precedenti proprietari dei predetti fondi mappali 16 e 32 al possesso dedotto dai ma anche di tutti gli altri elementi richiesti ai fini dell'acquisizione del diritto di servitù di passaggio per possesso prolungato nel tempo; - eventuale nuovo esame della ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie in proposito formulate dai b.) trattazione - in caso di ritenuta infondatezza della domanda sub a.) - dei temi inerenti alle domande di costituzione in via coattiva della servitù di passaggio in questione.  5. Come detto, la disamina della domanda diretta alla usucapione del diritto di servitù di passaggio va circoscritta con esclusivo riferimento ai fondi in tesi dominanti mappali 16 e 32 e, in tale chiarita prospettiva, merita puntualizzare che - attesa la natura prediale della servitù di passaggio - si tratta di diritto stabilito a favore di fondi e non già delle persone titolari del diritto di proprietà dei fondi dominanti, onde va recisamente escluso quanto agitato sul punto dalla parte attrice riassumente, la quale pretenderebbe di trarre - dall'eventuale accertamento ### -8- dell'acquisto per usucapione della servitù sullo stradello mappale 302 in favore dei fondi mappali 16 e 32 - anche - «quantomeno per implicito” l'accertamento anche del diritto dei a lla servitù di passaggio a favore di «tutti gli altri mappali, che costituiscono un “passaggio intermedio obbligato” per arrivare allo stradello mappale 302».  6. Ciò posto, la circostanza che gli unici mappali a favore dei quali può ammissibilmente essere formulata la domanda di accertamento dell'usucapione siano quelli contrassegnati dai numeri 16 e 32 comporta, sul piano delle allegazioni fattuali, la necessità, innanzi tutto, di verificare l'esistenza di opere visibili e permanenti tali da denotare l'asservimento dello stradello mappale 302 ai mappali 16 e 32, che sono siti ad ovest degli altri mappali e a considerevole distanza dallo stradello, in quanto vi si interpongono gli altri terreni e fondi acquistati dai n el 1999 (e p er i q uali, co me d etto, su ssiste la p reclusione d erivante d al ricordato giudicato).  ### quanto stabilito dall'art. 1061 c.c., infatti, “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. 
In proposito va ricordato che, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, “in tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile; né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante” (di recente: Cass. 6665 del 13/03/2024).  ### n. 11834 del 06/05/2021 “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti ### -9- obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle)”. 
Si rende quindi prioritariamente necessario verificare la ricorrenza delle opere “visibili e permanenti” destinate all'esercizio della servitù ai fini dell'acquisto per usucapione del relativo diritto di passaggio sul mappale 302.  7. Invero neppure la parte attrice in riassunzione pone in dubbio la indicata esigenza, ma affida tale riscontro alla deduzione circa la presenza di una “capezzagna” che unirebbe i fondi mappali 16-32 allo stradello per cui è causa e che corre sugli altri fondi in sua proprietà, ricordando come le “opere visibili e permanenti” possano insistere anche sui fondi dominanti.  8. Ciò premesso, va preso atto che è in contestazione fra le parti l'esistenza e la conformazione della detta “capezzagna” (indicata anche come stradello agro silvopastorale), nel senso che ha contestato che tale “capezzagna”, oggi presente, lo sia stata sin dall'epoca per il quale si allega il possesso, sostenendo che si tratta di opera realizzata dai d opo l'acquisto da parte loro dei fondi nel 1999 e conclusasi nel 2008.  9. Va al riguardo rilevato che l'esistenza e la conformazione di tale “capezzagna” non formano oggetto delle istanze di prova testimoniale articolate dai qui attori in riassunzione, istanze che non riguardano questo profilo, limitandosi esse a dedurre ### -10- l'utilizzo dello “stradello che si snoda lungo il limite sud della proprietà dei signori e oggi identificato come mappale 302 … al fine di raggiungere i terreni sottostanti l'abitazione oggi di proprietà degli odierni appellanti e contraddistinti con i mappali …. 32”.  10. ### i « la deduzione in ordine all'esistenza di un tale visibile e permanente collegamento fra lo stradello mappale 302 e i fondi in tesi dominanti si basa sulla “presenza (da tempo immemore) di quella capezzagna interna all'attuale proprietà ch e collega ictu oculi lo stradello di proprietà della convenuta con i mappali posti più a valle della proprietà degli istanti, tra cui vi è senz'altro il 32 ed anche il 16” (memoria di replica, pag. 3). entrambi i tecnici (di parte e di ufficio) ne hanno dato atto nei propri elaborati, evidenziando come la capezzagna che oggi attraversa i terreni di proprietà degli attori che si diparte dallo stradello di proprietà dei convenuti sino a giungere al mappale 32 di proprietà ri sulti pacificamente dagli estratti di mappa del Comune di ### (cfr. All. 3) e che lo stradello di proprietà appaia indicato, delimitato da una linea continua e una linea tratteggiata, sulle mappe catastali d'archivio sin dai primi del ‘900 e ancor prima del frazionamento intervenuto nel gennaio 1989 (cfr. all. n. 11 e ### pag. 12 e ss). 
In particolare, il ### nel proprio elaborato peritale del 5.10.2015, ha dichiarato che “### stradello [n.d.a.: quello identificato, appunto, con il mappale 302] è presente in mappa sin dall'impianto del catasto e cioè dai primi anni del secolo scorso (1900)” (pag. 12 della perizia d'ufficio, ove viene riportato anche l'estratto della mappa d'impianto). 
All'esito dell'esame delle caratteristiche delle mappe catastali de quo, peraltro, il CTU ha espressamente evidenziato come “catastalmente, con la linea tratteggiata che costeggia un limite di particella viene rappresentata generalmente una strada privata, appartenente al possessore del terreno attraversato, mentre le strade private non appartenenti ai possessori dei terreni fronteggianti vengono rappresentate con un proprio numero di particella e delimitate da linea continua” (pag. 12 della perizia d'ufficio). 
Alla pag. 42 della medesima perizia, il CTU ha, altresì, precisato che “si presuppone che sia sempre stato fruibile anche da soggetti terzi e non solamente dal possessore ### -11- del terreno su cui insiste lo stradello stesso, seppure limitatamente alle esigenze agricole del fondo”. 
La conclusione cui è pervenuto il CTU trova autorevole fondamento nel fatto che le regole tecniche che attengono alla lettura delle mappe catastali pacificamente rivelano che “Una linea continua ed una linea tratteggiata indicano l'esistenza di una servitù di passaggio”».  11. Va sottolineato dunque che, a fronte della contestazione mossa in proposito dalla , la q uale h a so stenuto ch e si tr atta d i u na “ca pezzagna” rea lizzata d ai n el corso degli anni 1999-2008 costoro hanno replicato, deducendo che “il percorso esistente sin dai primi del ‘900 è esattamente lo stesso di quello oggetto del contestato intervento posto in essere da parte dei coniugi .  12.1. Ribadito che le istanze di prova orale non concernono l'esistenza e lo sviluppo della c.d. “capezzagna” né la sua risalenza nel tempo e che il riscontro alla sua presenza all'epoca rilevante in questa sede ###ventennio antecedente la notificazione dell'atto di citazione: 1993-2013) è affidato dalla parte attrice in riassunzione agli elementi documentali prodotti e agli esiti dell'indagine tecnica officiosamente espletata in primo grado, la corte ritiene che non risulti in causa una adeguata prova in proposito.  12.2. Innanzi tutto, la c.t.u. affidata al geom. ha riferito che la “capezzagna è stata realizzata seguendo l'andamento naturale del terreno lungo i terrazzamenti ed è stata autorizzata con nulla osta emesso dal ### della ### con prot. n. ### del 24-6-2008” (relazione 5-10-2015, pag. 29). ### dell'ufficio ha altresì soggiunto che “le modifiche che sono state effettuate ai terrazzamenti esistenti sono servite unicamente per la realizzazione del nuovo tratto di stradello agro silvo-pastorale, così come risulta evidenziato con colorazione rossa nel relativo elaborato grafico di progetto” riportato a pagina 30 della relazione. 
Ancora pagina 46 della relazione il c.t.u. officiato ha ribadito che “lo ” risale “al 2009”. 
Risulta in maniera chiara che il tratto della capezzagna (o stradello agro silvopastorale) realizzato a seguito dell'autorizzazione citata dal c.t.u. e campito in colore rosso nel predetto elaborato vale proprio a connettere un preesistente troncone che si diparte dallo stradello di cui al mappale 310 ad altro preesistente sentiero ### -12- insistente sul fondo mappale 32, venendo in tal modo a creare un collegamento prima d'allora insussistente.  12.3. La compulsazione della documentazione inerente all'autorizzazione alla realizzazione della capezzagna del 2008 conforta pienamente quanto riferito dall'ausiliario.  ### della riguarda infatti la riduzione di superficie boscata “per l'apertura di una strada agro silvopastorale” in riferimento all'intervento così testualmente descritto: “apertura strada agro-silvo pastorale in area boscata non sottoposta a vincolo idrogeologico”. Le “prescrizioni” contenute in tale autorizzazione stabilivano che “la strada avrà lunghezza massima pari a 240 metri e una larghezza massima utile di 2,5 metri; la carreggiata sarà a fondo naturale in terra battuta […] potrà essere estirpata la vegetazione forestale limitatamente alla fascia di incidenza della carreggiata da realizzare” (v. doc. 28 fascicolo di primo grado ).  12.4. Per cercare di superare tali risultanze gli attori in riassunzione, evidentemente consapevoli delle conseguenze di tali accertamenti, in sede di comparsa conclusionale hanno cercato di accreditare l'idea che i lavori sulla capezzagna (stradello agro silvo-pastorale) furono di mero ripristino di una preesistente capezzagna, richiamando - a sostegno di tale assunto - il rilievo planimetrico già riportato in seno all'atto di citazione e ponendolo in comparazione con l'elaborato planimetrico sopra ricordato di cui a pagina 30 della c.t.u. 
Così gli attori in riassunzione assumono che «Dal confronto delle due mappe - estratto di mappa dei primi anni de 900 e progetto per lavori di ripristino e manutenzione dello stradello, cfr. pag. 30 della ### peritale del ### - emerge inequivocabilmente come le opere eseguite dagli attori ricalchino pacificamente la capezzagna interna esistente da tempo immemore che collega il mappale 32 allo stradello mappale n. 302 e non presenta alcuno sbocco sulla strada pubblica in aggiunta allo stradello di proprietà della convenuta e oggetto della invocata servitù. 
Le immagini che precedono rendono evidente come i sig.ri n on abbiano posto in essere, all'interno della loro proprietà, alcun nuovo intervento finalizzato alla realizzazione di un percorso carrabile nuovo, essendosi limitati a ripristinare quello già esistente sin dai primi del ‘900». ### -13- 12.5. Dalla mappa d'impianto riportata a pagina 12 della relazione del c.t.u. - e che viene invocata dalla parte attrice in riassunzione - non emerge affatto la sussistenza della strada agro silvo-pastorale, ma unicamente viene raffigurato lo stradello mappale 302 recante la linea tratteggiata accompagnata dalla linea continua, circostanza che - se pure evidenzia, come anche ricordato dal c.t.u. (pag. 12), “una strada privata appartenente al possessore del terreno attraversato” e quand'anche “si presuppone che sia sempre stato fruibile anche da soggetti terzi e non solamente dal possessore del terreno su cui insiste lo stradello stesso, seppure limitatamente alle esigenze agricole del fondo” - non attesta affatto la presenza della strada silvo agro-pastorale di collegamento a tale stradello mappale 302 nei termini auspicati dai 12.6. Va quindi constatato che non vi è prova dell'esistenza dell'opera visibile e permanente che - in tesi attorea - era destinata all'esercizio della pretesa servitù, vale a dire la strada agro silvo-pastorale o capezzagna che partendo dai fondi mappali 16-32 attraversa i fondi di proprietà per giungere sino allo stradello mappale 302.  13. Oltre a tale elemento, già di per sé solo dirimente, risulta altresì in causa che: 13.1. alla luce del giudicato conseguente alle sentenze n. 89/2004 e n. 2676/2011 è stato accertato che accertato che “a partire dal settembre 1999 i convenuti” ossia i “ponevano in essere lavori consistenti nell'edificazione di un cancello carraio sito sul proprio mappale 59, previo sbancamento del terreno e creazione di una soglia inclinata costituita da un riporto di terreno di circa 50 cm. di altezza (in quanto le due proprietà confinanti sono a quota diversa) percorsa la quale entravano in uno stradello creato ex novo sulla loro proprietà e collocato perpendicolarmente allo stradello attoreo; che i medesimi convenuti una volta creato tale nuovo accesso e in particolare circa dal giugno 2000 usavano lo stradello per tutta la sua lunghezza in modo da poter accedere alla loro proprietà attraverso il nuovo cancello carraio anche utilizzando mezzi meccanici” (sentenza trib. ### n. 89/2004: doc. 8 convenuta in riassunzione); 13.2. nell'atto di acquisto da parte dei d ei mappali 32 e 16 non viene fatto neppure un cenno all'esistenza di una servitù di passaggio a favore di tali fondi e a carico del mappale 302, venendo anzi precisato che i fondi avevano “accesso da ### -14- ### Ronchi”; 13.3. secondo quanto riferito dal testimonio assunto nella causa definita con la sentenza n. 89/2004 del tribunale di ### (passata in giudicato) o venne realizzato dai sul loro mappale 59 alla fine dell'anno 1999 (testimone , doc. 7 del fascicolo convenuta di primo grado); 13.4. i n el costituirsi nella causa n. 15520/08 r.g. tribunale di ### con ebbero a dedurre che l'intervento da loro realizzato consisteva “nella continuazione di uno stradello interpoderale a fondo naturale in terra battuta per consentire la coltivazione dei terreni”; 13.5. sempre nel procedimento n. 15520/2008 r.g. il patrono dei all'udienza del 6-3-2009 ebbe a dichiarare che “i lavori relativi allo stradello interpoderale oggetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato in data ### sono iniziati nel 2008 e sono già stati completati in conformità all'autorizzazione paesaggistica n.832 del 6-10-2008” (doc. 32 fascicolo di primo grado ); 13.6. alla luce della conformazione dei luoghi e del posizionamento dei mappali 16 e 32 risulta condivisibile il rilievo della parte convenuta in riassunzione secondo cui risulta inverosimile che gli originari proprietari dei fondi mappali 16 e32 “posti a valle e muniti di due ampi accessi carrai (foto alle pagg. 27 e 28 della ### doc. 6) alla via pubblica denominata ### (doc. 27 del fascicolo di primo grado), risalissero a piedi tutto il versante collinare per arrivare al mappale 302” senza possede ###terreno a monte del mappale 302.  14. Ne viene che, alla stregua delle evidenziate risultanze di causa, non solo la parte attrice in riassunzione non ha adempiuto all'onere della prova - che pure le incombeva - relativamente all'esistenza delle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù che chiede di usucapire, ma è emerso un compendio probatorio dimostrativo della insussistenza dell'opera dalla stessa allegata (ossia la c.d. o ) per il periodo qui rilevante.  15. Le istanze istruttorie testimoniali in merito alla domanda di usucapione si rivelano del tutto superflue ai fini del decidere, in quanto esse mirerebbero a dimostrare la risalenza nel tempo del mappale 302 ovvero le caratteristiche di suo utilizzo (capitoli da 1 a 6), ossia circostanza irrilevanti, in difetto del riscontro di opere visibili e ### -15- permanenti, come più volte detto non oggetto di tali istanze. La richiesta di espletamento di c.t.u. neppure si rivela ammissibile, non solo in quanto l'accertamento tecnico è già stato officiosamente espletato in primo grado, onde non se ne ravvede alcuna utilità a ripeterlo in questa sede ###quanto del tutto esplorativa, in mancanza di idonei elementi di riscontro probatorio, nella specie - come detto - affatto carenti.  16.La domanda diretta all'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio a carico del fondo mappale 302 e a favore dei fondi mappali 16 e 32 per usucapione non può pertanto trovare accoglimento e va respinta.  17. La reiezione della domanda diretta all'acquisto per usucapione, rende rilevanti le questioni sollevate con la domanda subordinata formulata dai (e qui riproposta), ossia quella tendente alla costituzione in via coattiva della medesima servitù con riferimento al mappale 302 e a favore dei mappali di proprietà degli attori in riassunzione per interclusione (articoli 1051 e 1052 c.c.).  18. La domanda diretta alla costituzione di servitù coattiva viene formulata sia ai sensi dell'articolo 1051 c.c. (fondo intercluso) che dell'articolo 1052 c.c. (fondo non intercluso).  19. Al fine di apprezzare la natura interclusa o meno del fondo pretesamente dominante occorre di regola procedere a una sua valutazione unitaria. Come insegnato da ### n. 55 del 04/01/2018, “la verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate; sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (sulla scorta di un consolidato orientamento: ### 18372/2004; 22834/2009, ove la precisazione che non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori ### -16- particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa).  20. La parte attrice in riassunzione ha, peraltro, dedotto che, in ragione della concreta conformazione del fondo ad essa appartenente, andrebbe ravvisata l'esigenza di una considerazione non unitaria di esso, alla luce del “dislivello esistente fra le due porzioni” tale da renderle non comunicabili, come avrebbe accertato la c.t.u. espletata in primo grado. 
Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto in caso di inaccessibilità da una all'altra parte del fondo in tesi dominante il venir meno della considerazione unitaria di esso “perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte” (### 18372/2008; come anche: ### 4147/2012; ### 3452/1984; ### 4930/1981).  21. Va in proposito tenuto conto che il c.t.u. ha accertato che le due zone del fondo in tesi dominante di proprietà dei vale a dire la zona est c.d. “a monte” (destinata a zona residenziale per la presenza della villa, della piscina e delle autorimesse) e quella ad ovest (a valle zona agricola ove sono presenti i vigneti) sono separate da forti pendenze e numerosi terrazzamenti e ha ritenuto “non realizzabile una strada carrabile che dall'accesso carraio principale, posizionato in corrispondenza della strada vicinale ### e posta ad Est della proprietà, si colleghi alle autorimesse, alla centrale termica ed ai serbatoi interrati del gas, situati a valle del mappale n. 59 per il fatto che il dislivello medio esistente tra le due zone da congiungersi risulta pari a 10,00 m. circa con una distanza in linea d'aria di circa 25,00 metri ed una pendenza media del 40% circa, per cui dovrebbero realizzare idonee opere strutturali di contenimento della strada stessa di notevole entità”, con ragionevole esclusione di un'autorizzazione da parte dell'autorità preposto alla tutela dei ### in ragione del vincolo paesaggistico in cui ricade la zona (relazione, pag. 36). 
Va, pertanto, esclusa quella intercomunicabilità fra le due porzioni del fondo attoreo (zona a monte della casa di abitazione e zona a valle), come del resto già ritenuto nella sentenza di primo grado (v, pagina 6), mancanza di comunicazione fra le porzioni del fondo che funge da limite di applicabilità della considerazione in via unitaria del fondo ai fini che ne occupano. ### -17- 22. Al riguardo mette peraltro conto evidenziare che, dagli accertamenti compiuti dal c.t.u., è invero emerso che le due zone sono entrambe collegate alla via pubblica: a) la parte ad est (a monte - zona residenziale) gode pacificamente di un accesso pedonale e carrabile di collegamento (v. relazione geom.  pag. 21 ss., ove a pagina 25 si dà conto dell'accesso pedonale e carrabile principale di collegamento all'abitazione di proprietà di parte attrice); b) la parte ad ovest (a valle) è collegata alla strada vicinale dei ### tramite una sua deviazione a destra che si collega a una strada sterrata, la quale si “inerpica sul versante collinare per circa 300 m fino ad arrivare al 1° cancello carrabile esistente sula proprietà di parte attrice” (relazione geom.  pag. 27 ss.). ### strada “presenta in alcuni tratti un'elevata pendenza, una larghezza inferiore a 2 m e fondo naturale dissestato”. Questa strada si collega poi alla “capezzagna” o stradello agro silvo-pastorale, di cui sopra si è già detto, e che attraversa i vari fondi dei 23. Va, dunque, ritenuto, alla stregua di tali accertamenti tecnici, che, anche considerando separatamente le due zone del complessivo fondo dei ciascuna di esse è comunque dotata di accesso alla pubblica via, onde va esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di interclusione assoluta.  24. Si tratta allora di apprezzare la ricorrenza di un'ipotesi di interclusione relativa, intesa quale situazione del fondo che (pur non “circondato da fondi altrui”) non può ottenere l'apertura del passaggio sulla pubblica via “senza eccessivo dispendio o disagio” (art. 1051, co. 1, seconda parte, c.c.) ovvero di fondo non intercluso con un accesso alla pubblica via, ma inadatto o insufficiente ai bisogni del fono senza che possa essere ampliato (art. 1052 c.c.).  25. Va rammentato che la prima ipotesi (interclusione relativa) ricorre “in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile” (### 14788/2017; ### 4610/2012, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso, ai sensi dell'art.  1052 cod. civ., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso). 
Come insegnato da ### 12819/2013, «l'interclusione assoluta o relativa che ### -18- legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è "circondato da fondi altrui", situazione, questa, che giustifica l'imposizione del peso in re aliena. Relativizzata la nozione di fondo all'uso produttivo o civile cui esso è adibito dal proprietario, l'interclusione sussiste se ed in quanto l'unità immobiliare che si assume come fondo dominante sia circondata da terreno di proprietà aliena, di guisa che il passaggio non possa essere attuato se non col sacrificio del diritto altrui. Diversamente, se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso i fondi del medesimo proprietario. 
In tal caso, pertanto, l'art. 1051 c.c. non può trovare applicazione alcuna, neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante (cfr. ### n. 739/12)».  25.1. Nel caso di specie, tale situazione di interclusione relativa va esclusa, volta che non solo la porzione a est, ma anche quella a ovest - come detto - è dotata di un accesso anche carrabile alla pubblica via (### e, dunque, si tratta - se mai - di apprezzare l'idoneità o meno di tale accesso ai bisogni dei fondi.  26. Il che porta a spostare il discorso, inevitabilmente, sul tema del fondo non intercluso, per il quale l'art. 1052 c.c. stabilisce l'applicabilità della previsione dell'art. 1051 nel caso in cui il fondo abbia sì un accesso alla via pubblica, “ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”; in questo caso il riconoscimento del passaggio coattivo da parte dell'autorità giudiziaria è subordinato alla verifica della rispondenza “alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.  26.1. Gli attori in riassunzione invocano - sia pure in via subordinata - anche la fattispecie contemplata dall'art. 1052 c.c., sostenendone l'applicabilità al caso di specie in forza della ricostruzione della nozione di “bisogni del fondo” alla luce dell'interpretazione offertane dalla Corte costituzionale, tale da accreditare la considerazione anche di esigenze connesse all'accessibilità di edifici destinati ad uso abitativo. 
I fanno, in ogni caso, presente la sussistenza pure delle esigenze ### -19- dell'agricoltura con riferimento alla coltivazione delle olive presenti nei fondi lato ovest (a valle).  27. La disamina della menzionata ipotesi di costituzione coattiva della servitù di passaggio oggetto della domanda formulata in via subordinata dalla parte attrice in riassunzione esige, ad avviso della corte, una separata considerazione, nell'ambito della zona dei fondi posti a ovest.  27.1. Occorre infatti in proposito ricordare che la zona “a valle” risulta comunque accessibile dalla via pubblica (via ### tramite la capezzagna o stradello agro silvo-pastorale già sopra menzionata. 
E, come accertato dal c.t.u., l'accesso di cui godono i fondi occupati dai vigneti alla via Ca' ### (v. c.t.u., pag. 27 ss.) e che, come detto, si realizza attraverso la più volte ricordata capezzagna, è “idonea al transito di mezzi agricoli di ridotte dimensioni e quindi limitatamente alle esigenze agricole per la coltivazione degli uliveti attualmente presenti nella zona posta a valle del fondo degli attori” (relazione c.t.u., pag. 34).  ###, e sotto altro concorrente profilo, la valutazione dell'ausiliare trova una indiretta, ma significativa, conferma nel “dato di fatto che dal 2013 i coniugi coltivano il loro uliveto pur non potendo da allora più transitare sul mappale 302 di proprietà della . 
Per tali fondi, dunque, non solo non sussistono i presupposti per l'applicazione della interclusione relativa, ma nemmeno quelli per fare applicazione della previsione dell'art. 1052 c.c., trattandosi di accesso non insufficiente ai bisogni del fondo.  27.2. Quanto (sempre all'interno della zona ad ovest) alla porzione di mappale 59, ove sono site le autorimesse, va ricordato che essa è collegata con la parte soprastante (dotata dell'accesso carraio su via ### soltanto tramite due “ripide scale” che consentono, pertanto, solo l'accesso pedonale e che, come pure già sopra detto, il c.t.u. ha accertato che non è “realizzabile una strada carrabile che dall'accesso carraio principale, posizionato in corrispondenza della strada vicinale ### e posta ad est della proprietà, si colleghi alle autorimesse, alla centrale termica ed ai serbatoi interrati di gas situati a valle del mappale n. 59 per il fatto che il dislivello medio esistente tra le due zone da congiungersi risulta pari a 10,00 m circa, con una distanza in linea d'aria di circa 25,00 m circa ed una pendenza media del ### -20- 40% circa, per cui si dovrebbero realizzare idonee opere strutturali di contenimento della strada stessa di notevole entità”, con ragionevole previsione “che la competente autorità dei ### attendibilmente non autorizzerebbe l'esecuzione dei rilevanti interventi modificativi necessari, visto anche il vincolo paesaggistico in cui ricade la zona” (relazione, pag. 36).  27.3. Orbene, tale porzione del mappale 59 - ove sono site le autorimesse - risulta peraltro anch'essa collegata tramite la capezzagna alla strada pubblica a valle (via ###.  ### capezzagna, come osservato al precedente punto 27.1., può essere considerata idonea al transito di mezzi agricoli per la coltivazione degli uliveti, ma non ha invece caratteristiche idonee per le esigenze della porzione residenziale del fondo (m.n. 59) ed in particolare per consentire il transito di ordinari autoveicoli in genere. Sul punto il c.t.u. (relazione, pag. 34) ha osservato che “la predetta capezzagna non ha invece caratteristiche idonee per le esigenze della porzione residenziale del fondo (m.n. 59) ed in particolare per consentire il transito di autoveicoli in genere, autocarri e/o mezzi e convogli agricoli di dimensioni eccedenti quelle di trattori agricoli di medie dimensioni trainanti piccoli rimorchi”. 
E, dunque, tale porzione del mappale 59, mentre non è collegabile alla via pubblica ### per quanto sopra già rilevato, risulta collegata alla via pubblica ### solo tramite la menzionata capezzagna, inidonea all'ordinario transito veicolare.  27.4. Si è già detto sulla materiale impraticabilità della creazione di un passaggio carraio fra la zona posta a est e la porzione del mappale 59 ora in discorso (terrazzamento ove sono site le autorimesse: v. risposta al quesito sub d. a pagina 36 della relazione). 
Ora va evidenziato che la possibilità di acquisizione di altro agevole accesso è stata pure vagliata in sede di c.t.u., a seguito di specifica richiesta del consulente di parte (v. relazione, pag. 47 ss.). La conclusione dell'esperto dell'ufficio è stata negativa, rilevando “una situazione non molto dissimile da quella sintetizzata a pagina 36 della risposta al quesito d), considerando la diversa posizione dei punti da collegarsi” (relazione, pag. 52). Il responso è motivato dal rilievo che la realizzazione del tracciato proposto dal consulente di parte comporterebbe “uno sviluppo del tornante di lunghezza di circa 20 metri, con raggio di curvatura in mezzeria di m ### -21- 6,50 e dislivello di m 6,50; quindi con una pendenza media del 33%” oltre a “due interventi di modifica dei muri di sostegno … nonché nella parte conclusiva del tornante a valle” e “un intervento significativo anche su un ulteriore muro di sostegno posto più a valle”. 
Si tratta di dati che evidenziano la concreta non perseguibilità tecnica e pratica del passaggio alternativo proposto.  27.5. Occorre peraltro ricordare che l'art. 1052 c.c., per il riconoscimento della servitù coattiva ivi prevista, esige la verifica della corrispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.  27.5.1. Sia il tribunale che la corte d'appello hanno in proposito ritenuto che, ai fini del riconoscimento del passaggio coattivo ex art. 1052 c.c., non potevano valorizzarsi le esigenze di “accedere con veicoli diversi da quelli agricoli alle autorimesse poste a valle della casa di abitazione e alla centrale termica e ai serbatoi interrati del gas”, trattandosi di esigenze afferenti alla destinazione residenziale del fondo e “del tutto estranee a quelle di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante”, richieste dall'articolo 1052 citato.  ### statuizione ha formato oggetto di motivo di appello prima e di ricorso per cassazione poi, sostenendo i a nche la presenza di esigenze di indole abitativa, connesse alla presenza dell'edificio residenziale pure sito nel mappale 59.  27.5.2. ha negato che tale esigenza abitativa sia stata dedotta in causa, se non soltanto tardivamente in questa sede di rinvio.  27.5.3. Si tratta pertanto di verificare se la domanda della parte attrice in riassunzione faccia valere - oltre le esigenze dell'agricoltura - anche quelle abitative, connesse alla presenza delle autorimesse e all'edificio residenziale sito nei pressi. 
Sul punto è ben vero che la domanda in proposito tenorizzata dai in via subordinata chiede l'accertamento “dell'interclusione dei fondi di proprietà dei signori e e dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c., ovvero della rispondenza del diritto di passaggio alle esigenze dell'agricoltura”, ma la considerazione del tenore sostanziale dell'atto di citazione in primo grado consente di apprezzare che essi deducevano l'impossibilità di accedere e recedere dalla loro abitazione ed ai locali ad essa accessori - caldaia cisterne dell'acqua e del gas - oltre che di raggiungere con mezzi agricoli i terreni coltivati sottostanti (atto di ### -22- citazione avanti il tribunale, pag. 7; analoga deduzione, con specifico riguardo all'impossibilità di raggiungere il giardino sottostante alla loro abitazione e i locali ivi esistenti a pagina 9-10).  ###, le ricordate statuizioni del tribunale e della corte d'appello, in merito alla impossibilità di poter accreditare le esigenze abitative, valgono a evidenziare l'esistenza di una corrispondente richiesta dei e del correlativo dibattito fra le parti. 
Ne viene che devono ritenersi dedotte in causa ### le esigenze abitative connesse alla presenza sulla porzione del fondo mappale 59 delle tre autorimesse (oltre che dei serbatoi di gas e della centrale termica).  27.5.4. Ciò posto, va preso atto che - secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità “l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.” (### 8817 del 10/04/2018).  27.5.5. Tenuta presente tale evolutiva interpretazione delle esigenze connesse alla costituzione di una servitù di passaggio ex art. 1052 c.c. occorre allora procedere ad una più specifica disamina della deduzione in proposito svolta dai (come detto dagli stessi fatta valere sin dall'inizio di questa contesa) al fine di apprezzarne le effettive esigenze sottese alla richiesta formulata per compiere quella ### -23- “accorta ponderazione” che il giudice di legittimità richiede al fine di imporre a favore di un fondo non intercluso una servitù in via coattiva.  27.5.6. Orbene i qui attori in riassunzione hanno sempre dedotto l'utilizzazione delle autorimesse presenti nel terrazzamento sito nella porzione del mappale 59 in funzione delle esigenze abitative dell'edificio destinato a residenza sito più a monte. 
Come già ricordato sopra - n. 27.5.3. -, sin dall'atto introduttivo di questo processo i h anno d edotto d i e ssere “proprietari della casa d'abitazione e dei sottostanti terreni”, di non poter accedere “al giardino sottostante la loro abitazione (dove, fra l'altro, si trovano le autorimesse, i locali caldaia e i serbatoi del gas per il fabbisogno domestico)”, specificando - peraltro - che si tratta di “dimora secondaria” ove essi “sono soliti trascorrere soltanto i mesi estivi e, saltuariamente, qualche fine settimana nelle altre stagioni” (v. atto di citazione, pagine 1 ss.). 
La deduzione è in proposito chiara: ciò di cui si sono doluti i è di non poter “accedere e recedere con l'automobile dalla loro abitazione e ai locali ad essa accessori” (atto di citazione, punto n. 17. pag. 7).  27.5.7. Ciò posto, va evidenziato che l'unità abitativa dei possiede un accesso carraio nel terrazzamento più a monte rispetto a quello oggetto di questo contendere tale da consentire il raggiungimento con autovetture dell'unità immobiliare adibita a residenza estiva, nonché il correlativo parcheggio nell'area antistante a tale residenza. 
Non si tratta, pertanto, di garantire a un fondo destinato a residenza la possibilità di accesso con mezzi carrai o autoveicoli, in quanto è certo che l'accesso mediante automezzi alla predetta unità abitativa è assicurato dal pacifico collegamento tramite la via ### e l'ampio cancello carraio che risulta ritratto nei rilievi fotografici a pagina 25 della relazione del c.t.u. (v. anche: l'accesso carraio e il relativo percorso riportati nelle fotografie nn. 7-8 della relazione 14-2-20214 del geom. c.t. di parte prodotta quale documento n. 14 del fascicolo di primo grado degli attori in riassunzione; rilievi fotografici allegati alla relazione del c.t.u. el 4-12- 2000: doc.10 fascicolo di primo grado ).  27.5.8. Ne viene che la costituzione in via coattiva della servitù viene richiesta al fine dell'utilizzazione delle due autorimesse costruite nel 2011 dai n el primo terrazzamento sottostante la loro unità dimora estiva. ### -24- Ora va ricordato che il “mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale”, finendo per tutelare, oltre quelle espressamente indicate dal legislatore (esigenze dell'agricoltura o dell'industria) anche “esigenze abitative, da chiunque invocabili”, come desumibile dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, esige un'accorta ponderazione degli interessi e una equilibrata applicazione dell'istituto, con verifica che “il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante”. 
Si tratta, dunque, nel caso sottoposto a questa corte, di censire: - da un lato, le esigenze del fondo pretesamente dominante, che - nei termini nei quali sono state dedotte in causa - attengono all'unità abitativa sita nella parte più a monte del mappale 59, di essere dotata non già di un collegamento veicolare con la via pubblica (già pacificamente esistente, attraverso l'ampio cancello carraio di cui si è detto), ma di un raccordo alla via pubblica per le due autorimesse site nel terrazzamento sottostante e, dunque, per poter usufruire di tali manufatti creati dai n el 2011.  - dall'altro, la opposizione sollevata dal fondo in tesi servente di non vedersi assoggettato a una servitù di passaggio veicolare che comporterebbe “un significativo maggior utilizzo” del passaggio sullo stradello mapp. 302 (vedi c.t.u., pag 42). 
La corte ritiene che, non trattandosi, nel caso di specie, di assicurare l'accesso veicolare all'unità abitativa destinata a residenza degli attori in riassunzione, ma unicamente, di assicurare a tale fondo (che, fra l'altro, è stato presentato come adibito a dimora estiva) unicamente la maggior comodità conseguente alla possibilità di utilizzo delle due autorimesse realizzate nel primo terrazzamento al fine di ivi ricoverarvi gli autoveicoli (anziché parcheggiarli all'aperto nell'area soprastante), nella ponderazione degli interessi in gioco, non può giungersi al riconoscimento di una servitù coattiva di passaggio a carico del fondo limitrofo per mere ragioni di maggior convenienza dell'unità di proprietà dei p pena il caso di osservare, in riferimento alla circostanza della presenza dei ### -25- bidoni di gas sotterranei e del locale caldaia nel primo terrazzamento tale da richiedere un accesso carraio, che di ciò non è stato acquisito in causa alcun concreto elemento di riscontro, non essendo le prove capitolate in grado di dimostrare una tale esigenza e militando, anzi, in senso contrario il dato di fatto della permanente utilizzazione di quei manufatti da parte dei a d onta della chiusura del passaggio carraio sullo stradello mappale 329 per il non breve periodo di durata di questa causa.  27.5.9. Né le istanze istruttorie formulate dagli attori in riassunzione con riguardo alla domanda subordinata (capitoli da 7 a 10) sono in grado di apportare elementi utili a determinare il giudizio in termini diversi da quelli ora raggiunti, volta che i capitoli di prova per testimoni articolati sono tutti relativi alla coltivazione degli ulivi (punto già oggetto della verifica del c.t.u.) e le altre richieste di indole istruttoria (ispezione, c.t.u.) si rivelano del tutto superflue ai fini di dare dimostrazione in causa di esigenze abitative in grado di poter sostenere l'applicazione dell'articolo 1052 28. In definitiva, nessuna delle domande proposte dai p uò trovare accoglimento.  29. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, va ricordato che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (###15506/2018; ### 28698/2019). 
Le spese processuali di appello, del giudizio di cassazione e della presente fase di rinvio seguono la soccombenza della parte qui attrice in riassunzione. 
Quanto alla liquidazione delle spese può farsi richiamo, per quelle inerenti al giudizio di appello, alla liquidazione operata dalla sentenza di questa corte, sul punto peraltro neppure fatta oggetto di censure. 
Con riferimento al giudizio di cassazione e alla presente fase di rinvio va disposta la liquidazione con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m.  55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (indeterminabile ### -26- bassa complessità).  P.Q.M.  definitivamente decidendo in sede di rinvio, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1.) respinge la domanda formulata da e diretta all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio a carico del mappale 320 di proprietà e a favore dei fondi di cui ai mappali 16 e 32 di proprietà 2.) respinge le domande formulate in via subordinata dai dirette alla costituzione in via coattiva della servitù di passaggio anche carraio a carico del fondo contraddistinto al N.C.T. del Comune di ### foglio n. 45, mappale n. 302, di proprietà della 3.) condanna la parte attrice in riassunzione alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta in riassunzione e che liquida, quanto al primo e secondo grado di giudizio, nella misura tassata, rispettivamente, nella sentenza n. 197/2017 del tribunale di ### e nella sentenza n. 103/2018 della corte d'appello di Venezia, e - quanto al giudizio di legittimità - in € 3.293,00 per compenso e - quanto al presente grado di rinvio - in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti. 
Venezia, 12 dicembre 2024.   Il presidente est.   #### 

causa n. 1910/2023 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Sondrio, Sentenza n. 311/2024 del 10-09-2024

... adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: Nel merito: rigettare la domanda svolta dagli attori in principalità e cioè quella di ampliare o modificare la servitù di esclusivo passo agricolo sui fondi oggetto della presente causa in quanto tale richiesta è già coperta da precedente giudicato, costituito dalla sentenza n. 241/2015 pubblicata il 16 maggio 2015, decisione questa già passata in giudicato e comunque in via meritale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine: ### la domanda di costituzione ex artt. 1051 o 1052 c.c. di una servitù di passaggio coattiva pedonale e carraio in coincidenza della servitù di passaggio agricolo in quanto quest'ultimo passo agricolo non è l'unico passaggio e nemmeno il più breve, oltre a comportare gravi disagi e danni al fondo servente ed individuare di conseguenza altro passaggio più agevole che non coincida con la suddetta servitù agricola. In via istruttoria: In questa sede, si chiede che venga ammesso quale testimone il sig. sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che Lei per raggiungere il terreno della stalla di proprietà dei sigg. e è transitato con propri mezzi negli (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale nella persona del giudice ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 490 /2021 del ruolo generale promossa da (C.F. ), (C.F. , (C.F. ), (C.F. ), (C.F. , (C.F. ), rappresentati e difesi giusta delega in calce all'atto di citazione dall'avv. ### GALLEGIONI, del ### di ### C.F. , Pec fax 0343/910203, con studio a ##### 3, presso il quale sono elettivamente domiciliati parte attrice contro C.F.   C.F.   C.F.   C.F.  ### C.F.   C.F. ########################## C.F.  rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### del foro di ### C.F.   fax 0342/211829, PEC presso il cui studio in ### via ### n. 69 è eletto domicilio C.F.   C.F.   C.F.   C.F.  parte convenuta in punto: ### conclusioni di parte attrice “ ### l'adita Giustizia, contrariis rejectis, nel merito: a) dichiarare e stabilire, per effetto dell'art.  1051 comma 3 c.c., che la servitù di passaggio costituita con sentenza del Tribunale di ### di ### n. 42/07 del 11/03/2007, pubblicata il ###, pronunciata all'esito del processo di divisione immobiliare n. 372/2001 R.G., gravante sugli immobili censiti nel catasto terreni del Comune di #### al Fg. 37 Mapp.li 965 e 956 nonché censiti nel catasto fabbricati del Comune di #### al fg. 37 Mapp.li 1049, 962, 963, a favore degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di #### al Fg. 37 Mapp. 812 Sub. 1 nonché censiti nel catasto terreni del Comune di #### al Fg. 37 Mapp.li 955 e 958, deve essere ampliata o comunque modificata in servitù di passaggio pedonale e carrabile, anche per il transito di veicoli a trazione meccanica, senza la limitazione dell'uso agricolo; b) in via subordinata, costituire per effetto degli artt. 1052 c.c. o 1051 commi 1-2 c.c. una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile, anche per il transito di veicoli a trazione meccanica, in coincidenza con la predetta servitù di passaggio ad uso agricolo, tra i medesimi fondi dominanti e serventi; c) quantificare l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., ove dovuta, nei limiti massimi di ### 2.250,00; d) ordinare al ### dei registri immobiliari di ### le conseguenti annotazioni e trascrizioni; in via istruttoria: ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1) «vero che lo stato dei luoghi e il tracciato della servitù agricola per cui è causa si presentano come nelle fotografie che si rammostrano (doc. 9)»?; 2) «vero che tra il fondo degli attori e quello di esiste un dislivello e un muro in calcestruzzo, come nella fotografia che si rammostra (doc. 29)»?; 3) «vero che, per raggiungere la via pubblica dal fondo di occorre attraversare il fondo di ?»; 4) «vero che, nel 2008, gli attori chiesero a e a l'autori zzazione temporanea a passare per realizzare opere di recinzione e manutenzione del proprio fabbricato e terreno censiti catastalmente al Fg. 37 Mapp.li 812 Sub. 1, 955 e 958?»; 5) «vero che, nel periodo 2015/2017, dopo la sentenza n. 241/2015, gli attori chiesero l'autorizzazione temporanea a passare per rimuovere il terrapieno che avevano realizzato?»; 6) «vero che gli attori motivarono le suddette richieste con l'indisponibilità del convenuti e a concedere il passaggio sul proprio terreno per fini non ############ P. ### 3 agricoli?»; 7) «vero che e concessero l'autorizzazione solo temporaneamente, per i suddetti fini?». Si indicano a testimoni: , di ##### 378; , di ### 378. Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari, indicando i medesimi testimoni. 
Con vittoria di spese e onorari di causa”.  conclusioni di parte convenuta “ ### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: Nel merito: rigettare la domanda svolta dagli attori in principalità e cioè quella di ampliare o modificare la servitù di esclusivo passo agricolo sui fondi oggetto della presente causa in quanto tale richiesta è già coperta da precedente giudicato, costituito dalla sentenza n. 241/2015 pubblicata il 16 maggio 2015, decisione questa già passata in giudicato e comunque in via meritale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine: ### la domanda di costituzione ex artt. 1051 o 1052 c.c. di una servitù di passaggio coattiva pedonale e carraio in coincidenza della servitù di passaggio agricolo in quanto quest'ultimo passo agricolo non è l'unico passaggio e nemmeno il più breve, oltre a comportare gravi disagi e danni al fondo servente ed individuare di conseguenza altro passaggio più agevole che non coincida con la suddetta servitù agricola. In via istruttoria: In questa sede, si chiede che venga ammesso quale testimone il sig. sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che Lei per raggiungere il terreno della stalla di proprietà dei sigg. e è transitato con propri mezzi negli ultimi anni (2017-2018- 2019-2020-2021) sul passaggio dei sigg. e che scorre a fianco delle loro abitazioni (si mostrino al teste le fotografie ivi allegate n. 1, 2 e 3)?” 2. “Vero che i transiti di cui sopra sono stati necessari per eseguire dei lavori commissionati dai sigg. e ?” 3. “Vero che nell'anno 2017, Lei è tornato sui luoghi per rimuovere e portare via parte del terrapieno che era stato ivi costruito dai sigg. e e che percorreva in tali occasioni sempre lo stesso passaggio (si mostri al teste la foto n. 19)? Dica il teste con quali propri mezzi transitava su tale passo?” 4. “Vero che Lei tornava sui luoghi nell'anno 2021 al fine di trasportare del calcestruzzo per pavimentare il pollaio del sig. e in tale occasione transitava sul medesimo passaggio con il suo furgone (si mostri al teste la foto n. 4 e n. 5 ivi allegate)?” Si chiede che venga ammesso quale testimone il sig. sui seguenti capitoli di prova: 5. “Vero che Lei ha visto transitare sul passaggio di proprietà del sig. un automezzo che trasportava della legna e successivamente ha visto il sig. prelevare la legna e portarla nella propria abitazione?” 6. “Vero che tale operazione Lei l'ha vista in diverse occasioni nel corso degli ultimi anni 2017-2018-2019-2020-2021 (si mostri al teste la fotografia n. 6 ivi allegata)?” 7. “Vero che Lei ha visto vari mezzi (autovetture, autoarticolati, automezzi, trattori, pulmini) - alcuni condotti dal sig. , che si recava nella propria abitazione - transitare sul passaggio di proprietà dei sigg. e (si mostrino al teste le foto ivi allegate n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12)?” 8. “Vero che da quando il ha acquistato la propria abitazione anche il furgone dello - chiamato sempre dai sigg. e - è transitato sul passaggio ( si mostrino al teste le foto grafie ivi allegate n. 13 e 14)?” 9. “Vero che Lei ha visto il giardiniere transitare con il proprio furgone sul medesimo passaggio e ivi parcheggiare fermandosi a fare lavori nella proprietà dei sigg.   e (si mostrino al teste le fotografie n. 14, 15 e 16)?” 10. “Vero che questo passaggio viene utilizzato dal sig. e dalla di lui moglie da quando gli stessi sono venuti ad abitare a ###” Si chiede che venga ammesso quale ### 4 testimone il sig. sui seguenti capitoli di prova: 11. “Vero che Lei ha visto personalmente un automezzo transitare sul passaggio e ivi scaricare del materiale edilizio (tegole tetto) al sig. ivi presente (si mostrino foto 17 e 18)?” 12. “Vero che lei successivamente ha visto il sig. utilizzare le stesse tegole per il rifacimento di un tetto di sua proprietà?” 13. “Vero che Lei ha visto il sig. alla guida di automezzi, pulmini e vetture mentre transitava sul passaggio e lì parcheggiava per poi accedere alla propria abitazione?” 14. “Vero che questo passaggio viene utilizzato dal sig. e dalla di lui moglie da quando gli stessi sono venuti ad abitare a ###” Preliminarmente, si oppongono all'ammissione dei capitoli n. 1, 2 e 3 di controparte in quanto documentali. In questa sede poi chiedono che venga ammesso - a prova contraria - quale testimone il sig. , il sig. , il s ig.   e il sig. , tutt i sui seguenti capitoli a prova contraria: 15) “Vero che tra il sig. , e è stata stipulata una scrittura privata che ha permesso negli anni (dall'anno 2008 in poi) il transito di veicoli e autoarticolati sul passaggio alla famiglia di ?” 16) “Vero che tale scrittura privata era stata sottoscritta tra le parti di cui sopra al fine di concedere al il passaggio dei mezzi per ristrutturare il proprio immobile?” 17) “### che al termine dei lavori di ristrutturazione il passaggio dei mezzi (vetture, furgoncini..) da parte del è continuato?” Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari con tutti i testimoni indicati in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge” RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio , , , ### , , , , , al fine di ottenere l'ampliamento della servitù di passaggio agricolo costituita con sentenza del Tribunale di ### di ### n. 42/07 del 11/03/2007, pubblicata il ###, pronunciata all'esito del processo di divisione immobiliare n. 372/2001 R.G., gravante sugli immobili censiti nel catasto terreni del Comune di #### al Fg. 37 Mapp.li 965 e 956 nonché censiti nel catasto fabbricati del Comune di #### al fg. 37 Mapp.li 1049, 962, 963, a favore degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di #### al Fg. 37 Mapp. 812 Sub. 1 nonché censiti nel catasto terreni del Comune di #### al Fg. 37 Mapp.li 955 e 958 in servitù di passaggio pedonale e carrabile, anche per il transito di veicoli a trazione meccanica, senza la limitazione dell'uso agricolo ex art. 1051 comma 3 c.c., o in via subordinata costituire per effetto degli artt. 1052 c.c. o 1051 commi 1-2 c.c. una servitù di passaggio coattivo pedonale e carrabile, anche per il transito di veicoli a trazione meccanica, in coincidenza con la predetta servitù di passaggio ad uso agricolo, tra i medesimi fondi dominanti e serventi; quantificando l'indennità prevista dall'art. 1053 c.c., ove dovuta, nei limiti massimi di ### 2.250,00. 
Parte attrice in particolare esponeva: che gli attori sono proprietari del fabbricato censito nel catasto fabbricati del Comune di ### al Fg. 37 Mapp. 812 Sub. 1 e degli attigui terreni censiti nel catasto terreni del medesimo Comune al Fg. 37 Mapp.li 955 e 958, acquistati dai signori e con contratto di compravendita del 27/12/2007, a rogito notaio dott. ### 5 di #### n. 9228, Raccolta n. 1744; che a favore dei suddetti immobili esiste una servitù di passaggio di tipo agricolo, per la larghezza di metri 3, gravante sui terreni censiti nel catasto terreni del Comune di ### al Fg. 37 Mapp.li 965 e 956 nonché censiti nel catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 37 Mapp.li 1049, 962, 963, costituita con sentenza del Tribunale di ### di ### n. 42/07 del 11/03/2007, pubblicata il ###, pronunciata all'esito del processo di divisione immobiliare n. 372/2001 R.G., la quale fa riferimento alla CTU del geom. del 02/12/2006, depositata il ###, che descrive la servitù e ne identifica il tracciato mediante planimetria (docc. 5, 6 pagg. 13-17, 7); che i ###li attorei 955 (all'interno del quale si trova il ### 812 Sub. 1) e 958 non confinano con la via pubblica bensì con i ###li 790, 434, 1004, 302, 956, 957, tutti di proprietà di terzi; che il tratto del passaggio che insiste sui ###li 965, 1049 e 962, oltre che di tipo agricolo a favore dei fondi attorei, è anche di tipo carrabile senza limitazione a favore dei ###li 963 e 956, di proprietà dei coniugi e, che risiedono nell'attigua abitazione; che il fabbricato e il fondo degli attori non sono da tempo adibiti ad uso agricolo ed anzi sono urbanisticamente destinati ad uso residenziale, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di ### e da conforme relazione a firma geom. di Samolaco; che gli attori, avendo intenzione di ristrutturare il proprio fabbricato con cambio di destinazione d'uso, per adibirlo ad abitazione privata, si rivolgevano nel 2008 al geom. , il quale predisponeva un progetto preliminare per la realizzazione di un edificio comprensivo di due appartamenti e relativi box; che nel corso del 2008 gli attori, per evitare litigi, si rivolgevano ad altri vicini (il figlio e ), i qua li c oncedevano un p assaggio a lternativo sul loro te rreno, espressamente a tempo determinato (24 mesi) e ai soli fini delle opere predette; che di seguito gli attori costruivano un muro di contenimento sul ### 955 e, a causa di ciò, venivano citati avanti al Tribunale di ### dai signori e per violazione delle distanze minime dal confine col ### 956 (processo civile n. 1647/2010 R.G.), in cui chiesero la trasformazione della servitù di passaggio oggetto del presente processo in servitù di passaggio per uso residenziale, domanda poi abbandonata al momento della precisazione delle conclusioni. 
Si costituivano ritualmente in giudizio , , , , ### e contestando quanto ex averso dedotto e, in particolare, evidenziando l'inammissibilità della domanda principale e subordinata attorea in quanto già decisa e rigettata con sentenza passata in giudicato del Tribunale di ### n.241/2015 del 16 maggio 2015; evidenziando in ogni caso l'insussistenza del requisito dell'attualità della necessità del passaggio invocato. Essendo la situazione di fatto immutata rispetto al 2010 (l'immobile è in zona residenziale e gli attori alcun lavoro di trasformazione e/o domanda hanno ancora esercitato per adibire l'immobile ad abitazione privata che tutt'ora continua ad essere adibito a stalla, ricovero di galline ecc. dunque ad uso agricolo). Per queste ragioni hanno domandato il rigetto della domanda avversa. 
Non si costituivano in giudizio i convenuti, ed de i quali veniva dichiarata la contumacia. 
Nelle more del giudizio si costituivano in giudizio , , , tutti figli ed eredi dell'attore , deceduto il ###, confermando le domande ed eccezioni già formulate. ### 6 Istruita la causa mediante CTU e disposti alcuni rinvii in pendenza di trattative, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14/5/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. i difensori precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione. 
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.  1. In primo luogo deve essere rigettata l'eccepita inammissibilità della domanda attorea in quanto posta in violazione del principio del ne bis in idem laddove sulla medesima domanda, secondo la tesi di parte convenuta, vi sarebbe già stata statuizione del giudice passata in giudicato - sent. n. 241/2015 pronunciata dal Tribunale di ### -. 
Gli attori nel presente giudizio hanno avanzato in via principale domanda di ampliamento di servitù ex art. 2051 co. 3 c.c. in vista della futura edificazione del terreno, sì da consentire l'ampliamento della servitù di passo agricolo in favore dei loro fondi ed a carico di quelli attraversati dalla predetta servitù al passaggio di pedoni e veicoli ad uso civile, e in via subordinata di costituzione ex novo ex art. 1052 c.c. oppure 1051 co. 1 c.c., dichiarandosi disponibili al versamento in favore dei proprietari dei fondi attraversati delle conseguenti indennità. 
Invece, nella precedente causa indicata dai convenuti, dalla lettura della sentenza si evince che gli odierni attori avevano rinunciato all'odierna domanda inizialmente posta anche in quella sede ###vi è stata alcuna precedente pronuncia sul punto, essendosi il Tribunale limitato ad accertare che il titolo costituivo della servitù ne indicava l'uso agricolo e conseguentemente ad ordinare la cessazione delle molestie. 
A tanto consegue il rigetto dell'eccezione con esame della domanda attorea.  2. Nel merito giova preliminarmente rammentare che in materia di passaggio coattivo, mentre l'art.  1051 c.c. prevede l'ipotesi del fondo intercluso - identificato in base alla mancanza di accesso diretto sulla pubblica via, dipendente dall'essere esso circondato completamente da altri fondi - e dispone la necessaria costituzione della servitù di passaggio, a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino ad un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente, il successivo art.  1052 contempla il caso del fondo non intercluso, caratterizzato dalla dotazione del suindicato accesso, e correla il diritto del proprietario del medesimo alla costituzione della servitù all'insufficienza dell'accesso attuale, non suscettibile di ampliamento, in rapporto ai bisogni del fondo ed alla corrispondenza di questi ad una esigenza industriale od agricola apprezzabile dal giudice, onde - dovendo definirsi intercluso, in virtù dell'art. 1051 cit., il fondo circondato completamente da altri fondi, che già fruisca di una servitù di passaggio - la richiesta di ampliamento della stessa soggiace in via esclusiva alla disciplina del comma 3 di tale ultima norma e postula, quindi, per il suo accoglimento: a) che ricorra l'utilità per l'uso conveniente del fondo in questione, secondo la sua destinazione attuale o quella che il proprietario dimostri di voler attuare ai fini di un suo migliore sfruttamento; b) che in concreto l'ampliamento invocato sia realizzabile nei limiti dei criteri fissati dal comma 2 del menzionato art. 1051. La seconda di siffatte condizioni implica una valutazione comparativa, da parte del giudice del merito, dei contrapposti interessi e legittima il proprietario del fondo servente ad eccepire l'idoneità di un diverso accesso attraverso un altro fondo, in quando più rispondente alle necessità del fondo dominante e meno dannoso, rispetto a tale altro fondo, dell'ampliamento preteso (Cassazione civile sez. II, 18/05/1981, n.3279).  ### quanto ai presupposti di ampliamento di una servitù esistente dal coordinato disposto dei primi tre commi dell'art. 1051 c.c. si ricava che i presupposti che legittimano la richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui, così come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, sono: “a) che il proprietario del fondo dominante non abbia una servitù diretta, utilizzabile per i veicoli, verso la via pubblica, non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio e non abbia comunque altra uscita indiretta da utilizzare per il transito dei veicoli; b) che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; c) che preesista una servitù di passaggio e sussista la possibilità di un ampliamento del passaggio stesso, nel senso di allargamento del tracciato esistente e non in quello della creazione di uno nuovo più ampio tracciato attraverso il fondo servente; d) che sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente” (Cass. Civ., sez. II, n. 11091/2000; Cass. sez. II, 07/05/1997, n.3973 Cass. Civ., Sez. II, 16/11/1984, n. 5829 e Cass. Civ., Sez. II, 6009/1982). 
In particolare, quanto alla necessità di ampliamento si richiamava la giurisprudenza di legittimità in virtù della quale “la necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma dell'art. 1051, comma 3, va collegata alle esigenze del fondo dominante in base non a criteri astratti o ipotetici, ma alle reali possibilità di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, è subordinata anche all'accertamento di un serio proposito in tal senso del proprietario, che risulti da fatti concreti e non da mere intenzioni, pur manifestate” (Cass. II, n. 19388/2015; Cass 382/2010; 739/2012). 
Sul punto si osserva che la giurisprudenza maggioritaria richiede al Giudice di accertare che 'l'ampliamento non rappresenti una mera comodità, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo dominante nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare' e se sia 'possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente' (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, sent. 4 marzo 2003, n. 3184). 
È quindi necessario che il richiedente dia prova del fatto che la servitù è necessaria per rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso nella sua destinazione attuale o in una destinazione nuova che esso, tuttavia, deve dimostrare in giudizio di voler concretamente attuare. Esso deve in altri termini dimostrare che la servitù della quale richiede la costituzione coattiva sia finalizzata a dare luogo ad un'utilità del fondo dominante (non meramente soggettiva, ma) di carattere oggettivo, riferita cioè al fondo nella sua concreta conformazione e destinazione (cfr. Cass. n. 9232 del 1991; cfr anche Cassazione civile, sez. II, 24/06/1983, n. 4349: "il "conveniente uso" del fondo, in relazione al quale l'art. 1051, comma 1, c.c. consente la costituzione della servitù coattiva di passaggio, va sì inteso come esigenza concreta ed attuale del fondo intercluso, ma comprende qualunque forma di utilizzazione razionale di questo, in rapporto, cioè, non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione". E ancora: "la nozione di "conveniente uso del fondo", in relazione al quale l'art. 1051, comma 1, c.c. consente la costituzione coattiva di servitù di passaggio, non è riferibile ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, in presenza delle quali soltanto è legittima la costituzione di servitù coattive, e, pertanto, poiché la mancanza di passaggio carrabile non è ostativa al" conveniente uso" di una casa di abitazione (sprovvista di autorimessa) sita a brevissima distanza dalla via pubblica e ad essa collegata da una scala di pochi gradini, non può essere costituita una servitù di passaggio carrabile, sulla base della norma citata, al solo scopo di permettere al proprietario di un'abitazione siffatta il parcheggio nel recinto domestico della sua autovettura, di cui sia possibile la sosta nella vicina via pubblica") (Cassazione civile, II, 12/11/1982, n. 6009).  3. Ciò premesso, nella specie parte attrice nei propri atti difensivi nulla ha dedotto - e comunque nulla ha provato - in ordine alle concrete e specifiche esigenze di utilizzo del terreno di sua proprietà sulle quali dovrebbe fondarsi, ai fini dell'accoglibilità della domanda, la necessità di ottenere il transito sui terreni di proprietà dei convenuti nelle modalità indicate. 
Parte attrice si è infatti limitata ad allegare che il fabbricato e il fondo degli attori non sono da tempo adibiti ad uso agricolo ed anzi sono urbanisticamente destinati ad uso residenziale, mentre gli attori avrebbero intenzione di ristrutturare il proprio fabbricato con cambio di destinazione d'uso, per adibirlo ad abitazione privata. 
A prova di quanto dedotto è stato prodotto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di ### (doc. 10) e il progetto preliminare per la realizzazione di un edificio comprensivo di due appartamenti e relativi box (doc. 12) redatto dal geom. di Samolaco al quale si erano rivolti nel 2008. 
Tuttavia da quanto allegato dagli attori non è possibile ritenere provata la sussistenza del conveniente uso del fondo dominante secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, in forza dei quali il serio proposito del proprietario, anche nella destinazione nuova che il proprietario vuole attuare, deve essere provata da fatti concreti e non da mere intenzioni, pur manifestate. 
Le allegazioni e i documenti prodotti in giudizio non sono infatti idonei a provare in concreto la serietà, concretezza e attualità dell'intento degli attori, risultando la volontà di realizzazione di un edificio ad uso abitativo una mera intenzione. ### al di là del progetto preliminare, risalente peraltro al 2008, non è stato ad esempio prodotta la presentazione alla ### di un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di una casa di abitazione o di altro manufatto finalizzato ad uso diverso dall'agricolo, non vi è in atti alcun titolo abilitativo e nessun progetto autorizzato. 
La prova della concreta utilitas al cui soddisfacimento è finalizzata la necessità di ampliare il percorso della servitù di passaggio agricolo per permettere il transito di pedoni e veicoli, anche a trazione meccanica anche mediante autovettura (c.d. uso civile), si sottolinea, costituisce un presupposto indispensabile - al pari dell'interclusione del fondo - per l'accoglimento della domanda di costituzione coattiva medesima, come può desumersi dal costante e consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato. 
Conseguentemente, in assenza di tale prova la domanda non può trovare accoglimento, restando assorbite le ulteriori domande attoree subordinate. 
Spese di lite ### 9 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché la soccombenza prevalente degli attori giustifica la condanna degli stessi alla rifusione dei due terzi delle spese sostenute dai convenuti, compensate per il restante terzo, liquidate in euro 4.763,74 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 con l'aumento ex art. 4 co. 2), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. e oltre euro 1.614,06 per spese ### Le spese di CTU come liquidate con separate decreto restano integralmente a carico di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem formulata dai convenuti; - rigetta la domanda attorea; - condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti liquidate in complessivi euro 4.763,74 per compensi professionali ex DM 147/2022 già compensate nella misura di 1/3, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A.  e C.P.A. oltre euro 1.614,06 per spese ### - Le spese di CTU come liquidate con separate decreto restano integralmente a carico di parte attrice.  ### il #### Cargasacchi

causa n. 490/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Sara Cargasacchi

M

Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1476/2024 del 31-10-2024

... epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di accertamento circa la domanda articolata sub A) della citazione limitatamente alla natura di bene comune non censibile del subalterno 6 part. 92; ➢ Accertato e dichiarato il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carrabile e pedonale nei sensi di cui in motivazione, sul fondo di proprietà dei convenuti e per l e rag ioni di cui in mot ivazione, costituisce una servitù coattiva di passaggio carrabile, sul fondo di proprietà di e , identificato al ### fabbricati del Comune di ### al ### 2, part. 92, sub. 8, in favore del bene comune non censibile in comproprietà tra le parti del presente giudizio, identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 6; ➢ Rigetta ogni altra domanda; ➢ Compensa integralmente le spese di lite. ### li 28 ottobre 2024 ### - 34 - Il Giudice (dott. ### (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3284/2021 R.Gen.Aff.Cont. 
TRIBUNALE DI PERUGIA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. ### in funzione di giudice monocratico, all'esito dell'udienza, la cui celebrazione è stata sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 28.10.2024, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3284/2021 promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. ### (indirizzo pec: ed el ettivamente domic iliata pre sso lo studio del difensore sito in #### n. 29, giusta procura in atti ### , ; ### - 2 - Rappresentati e difesi dall'Avv. ### (indirizzo pec: ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in #### n. 10/16, giusta procura in atti; ### ad oggetto: ### Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate.  RAGIONI IN FATTO E ### 1. Con atto di citazione del 15.6.2021 la sig.ra ha convenuto in giudizio e chiedendo che, accertata la natura dell'area di cui al subalterno 6 della particella 92 censita al catasto fabbricati del Comune di ### al ### 2 quale bene comune a tutti i subalterni della particella 92, ivi compresi i subalterni 4 e 5 6 della particella 92 censita al catasto fabbricati del Comune di ### al ### 2, questo Tribunale, accertato altresì l'utilizzo in via esclusiva da parte dei convenuti del predetto bene con esclusione dell'attrice, i) ordinasse ai primi di astenersi in futuro dal tenere condotte che ostacolino il pari godimento del predetto bene comune a mente dell'art. 1102 c.c., anche con penale per ogni sanzione successiva alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.; ii) costituisse una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo di proprietà di e in favore del fondo di proprietà dell'attrice (identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 4) nonché del già citato fondo comune di cui al subalterno 6, riservandosi il diritto al risarcimento del danno, qui non azionato.  1.1. A sostegno di tali conclusioni, rimaste immutate all'esito del deposito della prima memoria, l'attrice ha rappresentato di essere proprietaria di due unità immobiliari (censite ai subalterni 4 e 5 della particella 92 citata) e dell'area di cui al sub. 6, censita al catasto come “bene comune non censibile” e consistente in uno ### - 3 - spazio aperto posta al di sotto di un arco che unisce i due corpi di fabbrica dell'edificio distinto alla particella 92, ossia le unità immobiliari di proprietà dell'attrice (sub. 4 e 5) e quelle di proprietà di (sub.  8). 
Deduce, ancora, l'attrice che, poiché nella denuncia di variazione che l'ha costituito non era specificato a chi fosse comune tale cespite immobiliare, lo stesso deve ritenersi comune a tutti i subalterni della particella 92. 
Lamenta, tuttavia, l'attrice che i convenuti sarebbero soliti parcheggiare giornalmente le loro autovetture e/o motoveicolo nell'area di cui al sub. 6, impedendo quindi all'attrice di farne parimenti uso; inoltre, l'utilizzo improprio dell'area comune (sub. 6) da parte dei convenuti non consentirebbe alla stessa di accedere con idonei mezzi all'ingresso del deposito dell'immobile di sua proprietà (di cui al sub. 4), anche al fine del carico e scarico, essendo l'ingresso intercluso ed essendo il passaggio al di sotto del portico l'unico modo di accedervi. 
Sicché, deduce ancora, l'attrice, per poter raggiungere la pubblica via dal bene comune di cui al subalterno 6 della particella 92 e dall'ingresso di cui al lato est della sua unità immobiliare di cui al subalterno 4 (ove è posto il locale adibito a deposito di sua proprietà), sarebbe necessario costituire una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sul fondo del ex art. 1051 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si sono costituiti in giudizio i sig.ri e chiedendo l'integrale reiezione delle domande avversarie poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, esponendo quanto segue. 
In primo luogo, osservano i convenuti che la domanda attorea sarebbe improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, in quanto il petitum dell'atto di citazione differirebbe dalla quello dell'istanza di mediazione, del tutto vaga, di talché ci si troverebbe di fronte ad una domanda totalmente diversa per la quale non potrebbe ritenersi esperita la condizione di procedibilità. ### - 4 - 1.2.1. Nel merito, hanno dedotto i convenuti che non vi è contestazione, da parte loro, sulla natura comune dell'area di cui alla particella 92, sub. 6, per cui sulla domanda di accertamento in tal senso l'attrice non avrebbe interesse ad agire.  1.2.2. Quanto al turbamento dell'uso, la circostanza che i convenuti abbiano parcheggiato, in alcune occasioni, nell'area contraddistinta alla particella 92, sub. 6, non potrebbe essere contestata dall'attrice quale condotta impeditiva dell'uso della cosa comune, in quanto: la sig.ra non avrebbe una servitù di passaggio carrabile sul piazzale antistante il fabbricato; i convenuti avrebbero sempre avuto la cura di lasciare spazio per l'uso comune del portico e, astrattamente, anche per parcheggiare una seconda auto; il pari uso della cosa comune non verrebbe violato giacché in astratto vi sarebbe spazio nel portico per il parcheggio di un'altra auto, ma la circostanza che l'attrice non vi parcheggiasse la sua era dovuta esclusivamente al fatto che essa non ha diritto di passaggio carrabile sul cortile antistante il portico comune. 
Difetterebbero quindi radicalmente i presupposti di una violazione del diritto della comproprietaria al godimento della cosa comune, il quale non andrebbe inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendosi ritenere conferita dalla legge a ciascun partecipante la più intensa utilizzazione a condizione che sia compatibile con i diritti degli altri.   1.2.3. Non sussisterebbero poi i presupposti per costituire una servitù coattiva di passo carrabile per raggiungere il locale-dispensa di cui al sub. 4, in quanto il fondo antistante la dispensa non sarebbe intercluso, poiché accessibile dall'interno dell'appartamento e collegato alla pubblica via per mezzo di quest'ultimo e di una passerella pedonale in muratura, separata dal resto del cortile di proprietà dei convenuti da una ringhiera di ferro battuto, sulla quale le parti avevano già costituito servitù di passaggio. 
In ogni caso, sul retro dell'immobile non vi sarebbe un garage, ma solo una normale porta accessibile a piedi che non renderebbe necessario l'accesso di veicoli a motore allo spazio ad essa antistante. La costituzione di una simile ### - 5 - servitù imporrebbe quindi un peso eccessivamente gravoso sul fondo servente mentre le sole ragioni di comodità, come quelle addotte dall'attrice, non giustificherebbero l'imposizione di una servitù coattiva, essendo peraltro vietato dall'art. 1051 c.c. la costituzione di servitù coattive o l'ampliamento coatto di quelle esistenti ricadenti su case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti.   In caso di accoglimento della domanda attrice, i convenuti hanno, a loro volta, fatto riserva di agire per ottenere l'indennità di cui all'art. 1053 Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, cui si opera rinvio.  1.3. Alla prima udienza del 21.2.2022, il giudice, rilevata la necessità che la condizione di procedibilità venisse assolta nella sua interezza, ovvero su un petitum coincidente con quello della presente causa, ha assegnato termine ex art. 5, co. 1 bis, d. lgs. 28/2010 a parte attrice per incardinare il procedimento di mediazione, rinviando per l'ulteriore corso della lite al 12.6.2022. 
A quell'udienza, preso atto dell'esito negativo della mediazione, ha assegnato alle parti i termini per memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., disponendo lo svolgimento della prova per testi richiesta dalle parti. All'udienza del 10.5.2023, sono stati sentiti i testi e , all'udienza del 18.9.2023 i testi e e 1.3.1. All'udienza del 17.1.2024, dato atto della mancata accettazione dell'offerta conciliativa da parte dell'attrice il giudice, a scioglimento della riserva assunta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il ### (poi rinviata alla data odierna), assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.  1.4. Non ritenendosi necessario lo svolgimento di ulteriori incombenti, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante discussione della causa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive e il procedimento è, quindi, pervenuto ### - 6 - all'udienza odierna, la cui celebrazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.  2. PREMESSA. 
Le deduzioni delle parti impongono di procedere ad una perimetrazione dell'oggetto del procedimento siccome desumibile dal contenuto delle deduzioni e delle domande delle parti. 
Da un lato, infatti, l'attrice si duole dell'illecito utilizzo del bene comune da parte dei comunisti ai sensi dell'art. 1102 c.c. giacché, lamenta l'attrice, tale godimento, sostanzialmente condotto in termini esclusivi, è tale da precludere la propria facoltà di godimento. 
Dall'altro lato, l'attrice ha chiesto che sul fondo dei convenuti venga costituita una servitù di passaggio in favore del fondo comune e del fondo di proprietà dell'attrice secondo i contenuti che saranno di seguito indicati. 
A margine vi è poi la domanda in ordine al fatto che il subalterno 6 della part.  92 sia bene comune non censibile a tutte le particelle, la cui contitolarità non è però stata contestata.  2.1. In tale quadro, costituiscono circostanze pacifiche quelle secondo cui: - le parti dell'odierno giudizio siano legate da un rapporto di parentela (la sig.ra è la sorella del defunto padre dei convenuti); - il bene è pervenuto alle parti come eredità del sig.  nonno dei sig.ri e e padre della sig.ra - la sig.ra già è titolare di una servitù di passaggio pedonale in un'area del cortile sempre di proprietà dei convenuti ma materialmente separata dal resto del cortile mediante una pedana in muratura e ringhiera in ferro battuto; - la particella 92 sub 6 è in comproprietà tra le parti, tanto che i conventi hanno eccepito la carenza di interesse a tale domanda sicché la domanda di accertamento della comproprietà sulla p.lla 92 sub. 6 sarebbe addirittura inammissibile non sussistendo contestazione in ordine a tale aspetto; ### - 7 - 2.2. Costituisce, inoltre, circostanza non oggetto di contestazione lo stato dei luoghi che il Tribunale opportuno riprodurre graficamente per come emergente dalla documentazione prodotta in atti; la sua riproposizione, infatti, appare maggiormente in grado di illustrare i contenuti della presente decisione, rendendo di immediata percezione le proprietà delle parti e relativi confini, la servitù attualmente esistente e la conseguente individuazione del fondo servente e del fondo dominante, il bene comune in contitolarità nonché, da ultimo, l'ulteriore rata di terreno su cui l'attrice pretende la costituzione di una (in quella parte certamente nuova) servitù. 
A tal fine, si utilizzerà il materiale grafico riprodotto sub doc. 5 nel fasc. di parte convenuta (non contestato neanche nelle sue perimetrazioni) in quanto è maggiormente idoneo, per la qualità della foto e per il dettaglio della relativa rappresentazione oltre che per la precisione nell'indicazione delle particelle interessate, a dare puntuale descrizione dello stato dei luoghi, dei confini delle proprietà, e dei luoghi cui si riferiscono le doglianze e le domande delle parti. 
Sicché, le proprietà sono rappresentate - e descritte - come segue. 
Da un lato, la parte antistante: - 8 - In tale foto si coglie la “passerella” che delimita lo spazio della servitù pedonale attualmente in essere e su cui si tornerà infra con, sullo sfondo, la particella 92/6 che costituisce, come detto pacificamente, bene comune non censibile in contitolarità delle parti ove si trova parcheggiata una vettura. 
Dall'altro, il retro delle proprietà ripreso proprio dal bene come non censibile: '### , di proprietà dei convenuti e prospicente la quale vi è un ulteriore accesso ### carrabile intenderebbe creare, pur non menzionandola espressamente nelle FRQFOXVLRQLXQDVHUYLWDVHUYL]LRLQVRVWDQ]DGHOO·DOWURDFFHVVR - 9 - 2.2. Come di diceva, la descrizione fatta all'interno delle foto, con riferimento ai confini delle proprietà corrisponde alla situazione delle parti sicché la stessa può agevolmente essere qui accolta e posta a fondamento della decisione. 
Quello sopra descritto, dunque, è il contesto, anche di fatto, nel quale si inseriscono le doglianze dell'attrice sopra sinteticamente compendiate e che, per quanto possibile saranno trattate separatamente.  3. SULL'###'ART. 1102 La ricostruzione che si è sopra fatta consente, anzitutto, di dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di accertamento della contitolarità della particella 92, sub 6, quale bene comune non censibile a tutti i subalterni, dovendosi ribadire che parte convenuta non ne contesta la natura di bene comune non censibile in godimento a tutti gli immobili contraddistinti.  3.1. Per quanto concerne la questione della lesione da parte dei convenuti del ### diritto di godimento della sig.ra dell'area di cui alla particella 92, sub. 6, giova, in primo luogo, premettere che l'azione dell'attrice è volta ad ottenere, in tale parte, l'accertamento del superamento dei limiti di pari uso. 
Se così è, merita di essere brevemente chiarita la portata dei limiti all'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 Tale disposizione stabilisce infatti che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa, ma non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. 
A rendere illecito l'uso, dunque, è sufficiente la mancata osservanza di una delle due condizioni predette: a) non devono essere realizzate modificazioni (nel senso che il comunista non può da solo né stabilire, né alterare la destinazione ### - 10 - originaria della cosa comune); b) deve essere rispettato il pari godimento degli altri condomini (Cass., Sez. II, 14 aprile 2015 n. 7466). 
Per stabilire in concreto se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito, nei termini suddetti, non si deve però fare riferimento all'uso concreto fatto della cosa dagli altri contitolari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (### Cass., Sez. II, 23 giugno 2014 n. 14245), sicché esso deve ritenersi in ogni caso legittimo se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del bene comune (Cass., Sez. II, 1 agosto 2001 n. 10453; Cass., Sez. II, 3 luglio 2000 n. 8886, in ### civ. Mass., 2000; Cass., Sez. II, 9 novembre 1998 n. 11268). 
Pertanto, non è vietato al condomino di fare uso della cosa comune anche in modo particolare è diverso dal suo normale uso (c.d. uso più intenso) se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei consistenti diritti dei proprietari (Cassazione civile sez. II, 05/05/2000, n. 5666). 
La nozione di pari uso, infatti, non può essere intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo al contrario ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione. 
La tesi contraria, portata alle estreme conseguenze, comporterebbe infatti un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cassazione civile sez. II, 14/04/2015, n.7466). 
In definitiva, le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante di servirsi del bene per fini esclusivamente - 11 - propri, traendone ogni possibile utilità (cfr. Cass. 12344/1997; Cass. 3376/1988; Cass. 6458/2019; Cass. 8177/2022).  ### della funzione del bene deve essere effettiva e non può consistere in una semplice modificazione materiale del bene; la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, il che comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio nel godimento dell'oggetto della comunione ( 13261/2004; Cass. 7466/2015). 
Non si richiede allora che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento (cfr., testualmente, Cass. 14107/2012; Cass. 857/2019; Cass. 13503/2019; 41490/2021; Cass. 19939/2022; Cass. 2971/2023). Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. 18038/2020; Cass. Civ. sez. II, 10/01/2024, n. 980).  3.2. Orbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non sembra potersi affermare che l'utilizzo della cosa comune da parte dei convenuti abbia alterato la destinazione del bene o comunque abbia impedito all'attrice di farne pari uso, nei sensi che si vanno di seguito ad evidenziare.  ## spazio comune, di dimensioni al quanto modeste, è il seguente: - 12 - Orbene, non è, invero, revocabile in dubbio che i convenuti abbiano utilizzato tale area quale parcheggio della propria vettura, emergendo tale circostanza pacificamente sia dal materiale documentale/fotografico che dalle testimonianze raccolte. 
Nondimeno, quanto alla destinazione, non sono emersi in corso di causa ###]###
´GHSRVLWRµGLRJJHWWLGLFXLVLGXROHO·DWWULFHDEELDFRPSRUWDWRXQDDOWHUD]###]###·### differente destinazione impressa sul bene comune, essendo del resto difficile immaginare che il bene di cui si tratta potesse essere utilmente impiegato in maniera diversa da come lo hanno utilizzato i convenuti.  - 13 - Al contempo, la mera utilizzazione dell'area come parcheggio non sembra poter da sola determinare una trasformazione della destinazione del bene comune, che faccia acquisire a quest'ultimo una diversa consistenza materiale ovvero una nuova funzione che comprometta la facoltà di godimento dei comproprietari; d'altro canto, i testi sentiti hanno confermato che non vi sono elementi esteriori che segnalino l'avvenuta modificazione della destinazione del bene (“non mi risulta la realizzazione di segnaletica per delimitare i posti auto ( ; escludo la presenza di segnaletica orizzontale ( del ), come confermato anche dalla documentazione fotografica allegata.  3.2.2. La vera materia del contendere è, allora, il diritto di pari godimento del contitolare della cosa e, in particolare, a quanto è dato comprendere, per la sua destinazione a parcheggio. 
Per quanto concerne il pari uso del bene, deve rilevarsi che le testimonianze rese nel corso del giudizio non consentono di affermare indubitabilmente che il contegno tenuto dai convenuti abbia ostacolato o impedito il potenziale godimento che l'attrice poteva trarre dal bene comune. 
A riguardo, infatti, la circostanza, affermata dai testi di parte attrice per cui il portico sarebbe stato utilizzato dai convenuti come deposito di svariati oggetti (“sottostante a questo arco i sig.ri hanno posto gabbie per uccelli, vasi, giochi per i bambini, il mangime per i cani, innaffiatoi, occupando la zona; - a noi non è di fatto possibile utilizzare detta area perché è costantemente occupata dai convenuti” ( ; confermata pur parzialmente da quelli di parte convenuta (“occasionalmente ci può essere (sotto il loggiato) la bicicletta dei miei nipoti, una gabbia degli uccelli in estate, un innaffiatoio, un rastrello o una pala, nonché un trattore giocattolo dei miei nipoti o altri giochi simili” ( ) non pare però decisiva per affermare che ne sia stato compromesso il diritto di pari godimento da parte della sig.ra la stessa documentazione fotografica prodotta dall'attrice non mostra un ingombro dell'area tale da comprometterne l'utilizzo paritario da parte di quest'ultima. ### - 14 - Quanto al parcheggio, se infatti i testi di parte attrice hanno affermato che i convenuti “parcheggiano molto spesso le proprie autovetture nella corte comune” ( “La macchina è sempre lì parcheggiata giorno e notte salvo quando i sig.ri la utilizzano per andare a lavoro” ( , “quando nel 2021 ero lì residente la macchina c'era sempre ( , quelli di parte convenuta hanno evidenziato la saltuarietà di tali condotte (“occasionalmente accade che mio figlio parcheggia la sua vettura sotto il loggiato……accade che la lasci lì la notte se è brutto tempo” ( ; “può essere capitato di aver visto saltuariamente la macchina dei sig.ri parcheggiata lì” ( ) “a volte quando piove parcheggio anche io la macchina sotto il portico ma appena finisce il temporale la sposto immediatamente” ( ). Anche la documentazione fotografica - priva di data - non consente di collocare nel tempo e, quindi, di affermare che i convenuti parcheggiassero sistematicamente nella zona comune di cui al sub. 6, atteso che esse nulla dicono in merito alla effettiva continuità nel tempo del comportamento asseritamente pregiudizievole per l'attrice.  ### parte, non appare dirimente, ai fini della valutazione del rispetto della norma di cui all'art. 1102 c.c., la circostanza che fosse possibile o meno parcheggiare un'altra vettura sotto il portico in questione o che l'accesso alla zona fosse stato parzialmente intercluso con dei vasi: infatti, in mancanza di una servitù di passo carrabile a carico del piazzale di proprietà dei convenuti (part. 92, sub. 8) che consentisse all'attrice di raggiungere la proprietà comune con la propria autovettura, quest'ultima non avrebbe potuto concretamente godere del bene posteggiandovi un veicolo, di talché doveva ritenersi per certi versi “fisiologica” o, per meglio dire, inevitabile, l'impossibilità di pari godimento del bene dal punto di vista della possibilità di posteggio. 
I comunisti, infatti, possono fare parimenti uso della cosa “secondo il loro diritto”, per cui, nella vicenda in esame, non poteva essere leso il diritto dell'attrice di accedere all'area porticata con un veicolo a motore, per l'assorbente considerazione che, attualmente, l'accesso a tale portico che è (come si dirà) intercluso da ambo i lati dalla proprietà dei convenuti con un veicolo non è ### - 15 - possibile, mentre non risulta preclusa la possibilità di godere di quella stessa area in altro modo.  3.3. Ed allora, al riguardo, può solo ribadirsi, quanto alla collocazione di giochi, biciclette, innaffiatoi, gabbie per uccelli, che le due fondamentali limitazioni poste dall'art. 1102 c.c., all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo partecipante, entro i limiti ora ricordati, di servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (cfr., fra le tante, Sez. 2, 06/03/2019, n. 6458; Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12344; Cass. Sez. 2, 06/05/1988, n. 3376), atteso che anche la violazione dei più rigorosi limiti nell'uso delle cose comuni implica la nozione stessa di occupazione che, secondo il senso letterale della parola adoperata, comporta la verifica di una condotta materiale implicante una presa di possesso attuata con modalità tali da sottrarre ogni possibilità di godimento da parte degli altri condomini. 
Quanto al parcheggio degli autoveicoli deve ritenersi, per le ragioni esposte, che la stessa proprio in ragione dell'attuale conformazione dei luoghi e dell'interclusione di quell'area comune, non costituisca pregiudizio alla transitabilità (certamente pedonale per il tramite della passerella) o la contemporanea fruibilità da parte dell'altro contitolare (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3640; Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2019, n. 7618), attualmente impossibilitato ad accedere con veicoli a motore in tale area. 
Pertanto, in conclusione, non pare possibile ritenere accertato che gli odierni convenuti abbiano fatto un utilizzo della cosa comune contrario al disposto dell'art. 1102 c.c. sia dal punto di vista della destinazione che del pari uso del bene, per cui non vi sono motivi per vietare per il futuro le condotte da questi tenute in passato, né tantomeno di assistere l'obbligo di non facere discendente dalla norma in esame con una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art.  614bis c.p.c.  - 16 - 4. ###Ù #### 1051 C.C. E 1052 C.C.: ###. 92/4 La domanda con la quale la parte attrice ha chiesto una pronuncia costitutiva di servitù di passaggio, pedonale o carrabile, è solo parzialmente fondata nei limiti che verranno in seguito specificati.  4.1. Giova, invero, osservare in punto di diritto che l'istituto disciplinato dagli artt. 1051 e ss. c.c. risponde all'esigenza di consentire l'accesso alla via pubblica del fondo intercluso (ma anche di quello non intercluso, in presenza di determinati presupposti) quando non sia procurabile dal proprietario senza eccessivo dispendio o disagio, al fine di consentire l'uso migliore dei fondi da parte dei relativi titolari. 
Il ventaglio di tutele offerte dalla ### del titolo VI del libro III del ### è invero variegato. 
Il solo art 1051 ne contempla due di contenuto ed oggetto diverso: mentre la domanda di costituzione ex novo del passaggio coattivo ai sensi dei commi 1 e 2 è sperimentabile, appunto, solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare, quella di cui all'art. 3 presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento. 
Ancora diversa, anche sotto il profilo del titolo, è la domanda ai sensi del successivo art. 1052 c.c., che consente la costituzione ex novo di una servitù a vantaggio del fondo non intercluso, purché l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. 
Più nel dettaglio, l'art. 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente. 
Il successivo art. 1052 contempla, invece, l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto - 17 - o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103)1.  ###.C. ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. n. 7996/1991) qualora il titolare di servitù di passaggio pedonale sul fondo altrui, deducendo che le 1 Le originarie ristrettezze della lettera della legge sono state superate accedendo ad un'interpretazione della disposizione suddetta, conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999, secondo cui la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, non essendo ragionevole, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici (Cass. Civ., 16 aprile 2008 10045). 
La Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1 possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo. La corte ha infatti ritenuto che il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, abbia inteso ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Questa limitazione, che considerava prive di ogni rilievo ai fini della costituzione del passaggio coattivo le esigenze abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile, è apparsa incostituzionale al giudice delle leggi, ai sensi degli artt. 2, 3, 32 della ### Astraendo dallo specifico ambito della tutela delle persone portatrici di handicap, la pronuncia in esame sembra aver riconosciuto che l'istituto della servitù coattiva di passaggio non sia più limitato a un'ottica dominicale e produttivistica, ma proiettato anche in una prospettiva dei valori della persona che deve permeare di sé anche statuto dei beni e, in genere, i rapporti patrimoniali, in conformità con la funzione sociale della proprietà riconosciuta dall'art. 42 Cost. (Cassazione civile sez. II, 03/08/2012, n.14103). In ogni caso, la tutela della proprietà può essere comunque efficacemente garantita attraverso l'ordinario giudizio di contemperamento dei contrapposti benefici e svantaggi che la servitù determina rispettivamente sul fondo dominante e su quello servente.  - 18 - proprie esigenze di coltivazione esigono anche il transito veicolare, chieda non l'ampliamento di tale preesistente passaggio, in quanto non attuabile, né la costituzione di passaggio coattivo su un fondo diverso, bensì la costituzione di un nuovo passaggio coattivo su altra porzione dello stesso fondo servente, la relativa domanda esula dalle previsioni dell'art. 1051 c.c., comma 3 e rientra nella disciplina dettata dall'art. 1052 c.c., in tema di passaggio a favore del fondo non intercluso, restando consequenzialmente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma (in senso conforme Cass. n. 1597/1981, secondo cui, proposta da chi ha un passaggio sul fondo altrui domanda di ampliamento del passaggio stesso per il transito dei veicoli, a norma dell'art. 1051 c.c., comma 3, costituisce domanda nuova, e non modificazione di quella proposta, la domanda volta ad ottenere, nella constatata impossibilità tecnica di realizzare detto ampliamento, un passaggio coattivo su un diverso tracciato, a norma dell'art. 1052 c.c., trattandosi oltre che di un diverso petitum anche di una diversa causa petendi, venendo in evidenza - nella nuova situazione - le esigenze dell'agricoltura e dell'industria o le esigenze abitative, laddove, nella domanda originaria, assume rilievo la coltivazione e il conveniente uso del fondo; in senso sostanzialmente conforme anche Cass. n. 5168/1985). 
Peraltro, la differenza tra le due ipotesi normative è stata costantemente ribadita nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi anche di recente affermato che (Cass. n. 14788/2017; Cass. ###/2017) in tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c., allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto officio iudicis, ex art. 1052 c.c. e che in tale ultimo caso la costituzione della servitù è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza - 19 - compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego. 
Emerge quindi in maniera evidente che la norma di cui all'art. 1052 c.c., impone una valutazione diversa e ben più rigorosa di quella invece richiesta dall'art. 1051 c.c., per l'ipotesi di interclusione assoluta ovvero di ampliamento del passaggio preesistente, come appunto ribadito da Cass. n. 5489/2006, che ha affermato che la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, potendo quindi essere ravvisato solo se il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola (conf. Cass. n. 15110/2000, secondo cui per accogliere la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, il giudice non può limitarsi ad accertare l'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità ad ampliarlo, ma deve altresì accertare se la maggiore utilità che ne deriverebbe risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c., che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto; conf. Cass. 3125/2012, nonché Cass. n. 8196/1990, che evidenzia che la previsione di cui all'art. 1052 c.c., pur avendo in comune con quella contemplata dall'art. 1051 c.c., comma 3, il presupposto di una uscita già esistente sulla via pubblica, ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile anche a danno di altro fondo nel concorso però del riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria delle peculiari esigenze poste dalla legge).  - 20 - Le situazioni di fatto tenute a mente dalle disposizioni di cui all'art. 1051 c.c., comma 3 e 1052 c.c. sono quindi ben diverse: mentre la prima disciplina la domanda di ampliamento di una servitù di passaggio coattivo in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, l'art. 1052 presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio, atteso che i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art.  1051 c.c., comma 1), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051 c.c., comma 3), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.); Cass. n. 9643/1994; Cass. n. 6673/2005). 
Vengono quindi in considerazione disposizioni regolanti situazioni diverse in fatto, così come sono diversi gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'art. 1051 c.c., comma 3, tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'art. 1052 c.c., prevedendo che il passaggio richiesto può essere concesso dal Giudice o solo qualora venga accertato che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mira a tutelare un effettivo interesse della collettività (Cassazione civile sez. II, 15/10/2007, n.21597).  4.2. Al fine di procedere alla trattazione delle domande svolte dall'attrice non è superfluo riprendere la descrizione dei luoghi che si è sopra indicata che identificano la proprietà comune e le proprietà esclusive delle parti: - 21 - Ora, l'attrice nelle proprie conclusioni chiede le costituzioni di due servitù e, segnatamente, ### la costituzione ### ide ntificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 4 e ### in favore del fondo in comproprietà tra le parti del presente giudizio (identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 6. 
La domanda di costituzione di servitù si muove, dunque, lungo due direzioni la particella 92/4 di proprietà esclusiva e la particella 92/6, cioè il bene comune in contitolarità.  4.2.1. In tale quadro, è bene ricordare, allora, che già esiste tra le parti una costituita servitù di passaggio pedonale, insistente nella zona di cui alla p.lla 92 sub. 8 ed in favore per l'appunto della part. 92/4, che è quella delimitata dalla passerella in muratura e ringhiera. 
Al fine di una più chiara comprensione, il tratto interessato è il seguente, per come ben ritratto nelle foto di cui al doc. 8 del fasc. di parte attrice: [...] ### - 22 - Ciò consente di ritenere che il fondo di proprietà della sig.ra di cui alla part. 92, sub 4 non è più intercluso, risultando il cortile dei sig.ri e già gravato da una “servitù perpetua di passaggio ### particella 92/3 del foglio 2 di proprietà dei convenuti, in corrispondenza della scalinata esterna fino al portone esterno di ingresso della porzione di fabbricato di sua (della sig.ra ndr) proprietà” (cfr. note conclusive parte attrice, pag. 9). 
Al contempo, però, l'attrice, nel momento in cui vuole di fatto estendere la servitù anche fino all'accesso posto al lato est propone la costituzione di una nuova servitù gravante non più ### sulla particella 92/8 ma ### sulla particella 90.  4.2.2. Ciò posto, si ritiene pertanto che la domanda attrice possa essere interpretata e dunque vagliata in almeno due direzioni nel senso che: - la servitù a vantaggio del fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6 andrebbe costituita ai sensi ### fondo integralmente intercluso e trattandosi di una servitù non esistente; ### - 23 - - la servitù richiesta a vantaggio del fondo di proprietà di di cui alla part. 92, sub. 4, costituisce un ampliamento della servitù pedonale già esistente sul fondo 92/8, e, contemporaneamente, dà luogo alla costituzione di una nuova servitù, comunque di un fondo non intercluso risultando il fondo già munito di un accesso alla via pubblica tramite una servitù di passaggio pedonale, giacché la stessa va ad interessare una porzione di fondo, la part. 90 di proprietà dei convenuti, mai gravata da servitù.  4.3. Tanto premesso, in relazione alla part. 92, sub. 4, la sig.ra chiede la costituzione coattiva di una servitù anche carrabile che vada ad affiancare (recte: arricchire i contenuti di) quella pedonale già esistente per raggiungere l'ingresso della propria abitazione. 
In effetti la parte attrice, nel qualificare il fondo come assolutamente intercluso, sostiene che l'ingresso posto sul lato est dell'abitazione di cui al sub. 4 (che conduce al locale adibito a deposito) e l'area di proprietà comune con i convenuti di cui al sub. 6 siano assolutamente interclusi dall'accesso alla pubblica via. 
Tuttavia, mentre non sembra potersi dubitare (anche perché trattasi di circostanza non contestata) che ciò valga per il fondo comune di cui al sub. 6 atteso che lo stesso non è effettivamente raggiungibile dalla strada (essendo parimenti incontestato che la servitù di passaggio di cui gode la proprietà dell'attrice arrivi fino alla porta d'ingresso e non anche all'area di cui al sub. 6, pur essendo questa assai prossima alla porta) e quindi possa dirsi a rigore “circondato da fondo altrui”, lo stesso non può affermarsi per la part. 92/4 e 92/5, a vantaggio del quale, in sostanza, l'attrice richiede l'ampliamento. 
Al contempo, come si accennava al termine del punto che precede, la costituzione di tale servitù interesserebbe non solo il fondo 92/8 già gravato da servitù, ma anche il fondo 90, mai interessato da alcun ius in re aliena. 
Deve essere precisato, infatti, che nonostante nelle conclusioni rassegnate dall'attrice il fondo di cui alla part. 90 non sia espressamente indicato come ### - 24 - “servente”, ma solo quello di cui alla part. 92, sub. 8, tuttavia, perché possa essere consentito all'attrice, come richiesto, l'accesso pedonale e carrabile all'ingresso sul lato est della propria abitazione, la servitù dovrebbe necessariamente gravare anche sulla part. 90.  4.3.1. Ebbene, la richiesta di ampliamento e comunque di una costituzione ex novo della servitù in favore del fondo 92/4 in relazione alla porta collocata sul lato est ove è posto il locale adibito a deposito di sua proprietà non può essere accolta. 
Anzitutto, si osserva che, come confermato dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass., ordinanza n. 19754/2022), le condizioni necessarie per l'ampliamento della servitù ex art. 1051 terzo comma c.c. sono: la preesistenza di una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento, necessità dell'ampliamento per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante, e che quest'ultimo sia intercluso in senso relativo, vale a dire inesistenza di uscita diretta sulla pubblica via (cfr. Cass. n. 739/2012). 
È stato poi chiarito che l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051 c.c., comma 3, va riferito all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, anche con veicoli a trazione animale o meccanica, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando non consenta il passaggio anche con veicoli (Cass. n. 5589/1982).  ###, è certamente possibile che il titolo costituisca soltanto un diritto di passaggio pedonale pur là dove la situazione dei luoghi consentirebbe materialmente il transito di veicoli (Cass. n. 2330/1971). 
Nondimeno, con riferimento alla particella 92/4, l'attrice chiede l'allargamento della servitù pedonale già in essere - sostanzialmente sussumendo la prospettazione nell'ambito della nuova costituzione di una nuova servitù - senza una più puntuale deduzioni delle ragioni che dovrebbero giustificare - 25 - siffatto ampliamento, che, nei fatti, determinerebbe il riconoscimento dell'allargamento della servitù di passaggio essenzialmente al fine di usufruire di una maggiore mera comodità nell'attraversamento del fondo, senza dimostrare in alcun modo che tale ampliamento si renda necessario per specifiche esigenze.  4.3.2. Sul punto si osserva che la giurisprudenza maggioritaria richiede al Giudice di accertare che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo dominante nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare e se sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, sent. 4 marzo 2003, n. 3184). 
Nel caso di specie, parte attrice, con riferimento alla part.92/4 e 92/5, già titolari di una servitù di passaggio pedonale, non ha provato che l'ampliamento si rende necessario a seguito delle effettive e concrete mutate esigenze e non ha neppure dimostrato che tale ampliamento consentirebbe un migliore sfruttamento dello stesso (cfr., in questi termini, Cass. n 382 del 13 gennaio 2010, secondo cui in tema di servitù prediali, la necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma del comma 3 dell'art. 1051 c.c., va collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione.) In altri termini, non è stata dedotto né è stato chiesto di provare quali siano le concrete necessità di ampliamento del passaggio. 
Al riguardo occorre inoltre precisare che, secondo l'orientamento dominante che si ritiene di condividere l'ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante (cfr. Cass. sez II, 4 marzo 2003, n. 3184).  - 26 - 4.3.3. Ed ancora, quanto alla servitù da costituire a vantaggio dell'immobile di cui alla particella 92, sub. 4, in relazione ad un suo prolungamento sull'altra porzione di terreno di cui alla part. 90, non ne ricorrono all'evidenza i presupposti. 
Premesso che, come più volte ribadito, il fondo 92/4 già è titolare di una servitù di passaggio pedonale che conduce chiaramente all'ingresso sul cd. lato ovest, nel caso di specie, la costituzione di una servitù al fine di favorire la medesima particella in relazione alla porta collocata sul lato est (prospiciente alla proprietà dei convenuti) non pare tuttavia ragionevole all'esito del contemperamento dei benefici e svantaggi che ne trarrebbero le parti. 
Il contemperamento dei vantaggi/svantaggi a carico delle parti, infatti, impedisce di estendere la servitù anche al fondo di cui alla particella 90, di proprietà di e oltre a quello di cui alla part. 92, sub.  8, per consentire l'accesso all'abitazione dell'attrice anche dalla porta “sul retro” (che conduce ad un locale adibito a deposito) prospiciente sulla proprietà e , part. 90). 
È ben vero che la S.C. ha ricordato che ha già avuto modo di precisare che in materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. 
Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti ### - 27 - interessi (### 2, n. 17156, 26/6/2019, Rv. 65434102; conf. Cass. n. 14102/2012; di recente, Cass. Civ. sez. II, 23/04/2024, n. 10944). 
Nondimeno, tale ingresso non costituisce l'unica via d'accesso all'abitazione, e il locale adibito a deposito è comunicante con il resto della casa e dunque con l'ingresso principale (a sua volta collegato alla via pubblica dalla servitù pedonale già esistente). 
Proprio per tale ragione, tenuto conto che quanto alla part. 92, sub. 4 la sig.ra chi ede la costituzione coattiva di una servitù anche carrabile certamente nuova nella parte in cui interessa un'altra particella che vada ad affiancare quella pedonale già esistente per raggiungere l'ingresso della propria abitazione, non può che farsi riferimento all'art. 1052 c.c., dal momento che, come detto, la possibilità di richiedere una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051, commi 1 e 2 c.c. pare preclusa dall'interclusione non assoluta del fondo di proprietà dell'attrice. 
Applicando tali principi al caso in esame, il riconoscimento dell'ampliamento della servitù o la costituzione di una ulteriore servitù anche in tale parte si tradurrebbero esclusivamente in un indebito vantaggio per il fondo dominante. 
Ed infatti, pare eccessivamente gravoso costituire una servitù pedonale e carrabile anche a carico anche della part. 90 a fronte del beneficio estremamente limitato che ne trarrebbe quello servito. 
Come correttamente rilevato da parte convenuta, infatti, il locale deposito è accessibile anche dall'ingresso principale dell'abitazione della sig.ra per cui pare sostanzialmente indifferente per quest'ultima entrarvi dalla porta davanti o da quella sul retro; tanto più che tale ultimo ingresso non presenta i caratteri di una autorimessa (per la quale sarebbe comprensibile la necessità di accedervi mediante autoveicoli) ma è sostanzialmente identica nelle dimensioni a quella principale, con l'unica differenza di essere più prossima al locale deposito.  4.3.4. A riguardo viene in ausilio, nuovamente, il materiale fotografico in atti: ### - 28 - Non vi sono quindi i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio pedonale o carrabile a carico dei fondi di proprietà di e ce nsiti al catasto fabbricati del Comune di ### foglio 2, particella 90 e foglio 2, part. 92, subalterno 8, in favore del fondo di proprietà della sig.ra di cui al foglio 2, part. 92, sub. 4. 
Sicché alcuna ulteriore servitù può essere apposta, giacché la proprietà della part. 92/4 gode già di una servitù pedonale mentre la servitù carrabile in favore del lato est si risolverebbe in un soverchio aggravio per il fondo servente potendo la relativa utilità essere apprezzata unicamente in funzione della porta di accesso collocata sul lato est che affaccia integralmente sulla corte esclusiva di proprietà dei convenuti ben potendo l'accesso al locale adibito a deposito essere curato mediante dal lato già beneficiario della servitù di passaggio, non risultando neanche contestato che il vano dispensa è collegato internamente da un ###·###·##### - 29 - ### canto, le esigenze di carico e carico riferite dall'attrice (riferite alla spesa, al mobilio o altro oggetto pesante) ben possono essere salvaguardate con la costituzione della servitù sulla bene comune di cui al paragrafo che segue, giacché l'utilità di questa deve ragionevolmente ritenersi assorbita dalla costituzione, con questa sentenza, di servitù coattiva pedonale e carrabile a vantaggio del fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6: l'attrice potrebbe ben scaricare la spesa o spostare pesi da un'automobile posteggiata sotto il portico comune all'ingresso principale della propria abitazione, sito a pochissimi metri di distanza, senza che si renda necessario gravare il fondo dei convenuti di una ulteriore servitù rispetto a quella già esistente sulla passerella pedonale.  5. segue: ###Ù #### 1051 C.C. E 1052 C.C.: ###. 92/6. 
È, invero, non controversa l'interclusione del fondo comune non censibile contraddistinto alla part. 92/6. 
Quanto al fondo comune di cui alla part. 92, sub. 6, una volta provata in giudizio dal proprietario, come nel caso in esame, l'interclusione del fondo, spetta al giudice del merito dettare le modalità di attuazione e di esercizio della servitù coattiva, nell'osservanza dei criteri dettati da ### civile in relazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento della utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente. 
Ogni dubbio che residui al riguardo sulle modalità di esercizio della servitù coattiva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della legge economica del minimo mezzo (Cassazione civile, sez. II, 27/08/2020, 17940, Cass. Sez. 2, 24/06/1965, n. 1324; Cass. Sez. 2, 07/03/1956, n. 674). 
Nel caso di specie, l'utilità della limitazione imposta alla proprietà servente, cui il codice si riferisce con la locuzione “conveniente uso del […] fondo”, va intesa con riferimento a qualunque utilità di cui il fondo dominante sia suscettibile riguardo al suo stato di fatto attuale, al fine di assicurare il godimento del bene nel modo più ampio.  - 30 - Orbene, l'assetto proprietario complessivo sull'immobile di cui alla particella 92 evidenzia indubbiamente che la proprietà dell'attrice e quella comune siano sostanzialmente “circondate” da quelle degli odierni convenuti, di talché è indubbio che la sig.ra possa trarre una maggiore utilità nel godimento del bene, non limitato alla mera comodità, dalla possibilità di raggiungere la zona di proprietà comune di cui al sub. 6 anche con veicoli a motore. 
A sostenere il contrario, infatti, verrebbe permesso ingiustificatamente ai convenuti di continuare ad essere sistematicamente avvantaggiati nel godimento del bene in questione, anche raggiungendo l'area con le proprie automobili, per il solo fatto che il loro cortile (part. 92, sub. 8) è collegato sia alla via pubblica che al portico comune. 
È evidente che vi sia una utilità per l'attrice consistente nella possibilità, mediante la costituenda servitù, di godere del bene comune non censibile in misura almeno potenzialmente analoga ai vicini di casa. 
Delle due l'una: o la possibilità di accedere al portico con veicoli a motore costituisce una mera “comodità” e quindi tale facoltà di godimento sarebbe superflua e rinunciabile anche per i convenuti, oppure costituisce un'utilità che anche l'attrice ha diritto di trarre dalla cosa in qualità di comproprietaria, la cui fruizione non può che essere, materialmente, garantita dal riconoscimento all'attrice della possibilità di raggiungere, anche con un veicolo a motore oltre che a piedi, quell'area.   Quanto all'aggravio del fondo servente, l'alternativa attuativa che consente di evitare un peso eccessivo all'immobile part. 92, sub. 8, è quella che riconosce semplicemente il diritto al passaggio carrabile e pedonale (da esercitarsi quest'ultimo per il tramite della passerella che già viene utilizzata per la fruizione della servitù pedonale esistente) a vantaggio del fondo di cui al sub. 6, senza che si renda necessario recintare “un'altra area contigua alla passerella in muratura su cui l'attrice già esercita il passaggio pedonale” (come paventato in comparsa di costituzione, pag. 12). ### - 31 - Premesso che siffatta proposta è avanzata dai convenuti quale reductio ad absurdum, evidenziando come una tale soluzione “…finirebbe per avvantaggiare ingiustamente l'area adiacente l'immobile della sig.ra , che verrebbe quindi a costituirsi una vera e propria pertinenza di fatto, a danno di quella degli odierni convenuti che vedrebbero ulteriormente ed ingiustamente ridotto il proprio cortile…”, a riguardo è possibile osservare, da un lato, che la fallacia di tale argomentazione emerge sol che si consideri che in tal modo si finirebbe col privare l'attrice di una delle facoltà di godimento connesse alla situazione di contitolarità di quella parte comune (l'accesso anche con un veicolo) e, dall'altro, che non si ravvisano in concreto le peculiari esigenze di sicurezza evidenziate dai convenuti, in ragione dell'asserito utilizzo del piazzale di cui alla part. 92, sub. 8 (per le passeggiate del figlio minorenne di per il passeggio dei cani, come area ricreativa della ### gestita dai . 
Infatti, il transito dei veicoli nel piazzale è destinato ad avvenire a velocità estremamente moderata, confacente ad un cortile prospiciente un'abitazione, prestando l'attenzione dovuta in caso di presenza di persone o di animali e al solo e limitato fine di raggiungere il bene comune di cui alla part. 92/6. 
Del resto, non pare che possa essere seriamente compromessa da una servitù come quella domandata dall'attrice la possibilità di svolgere le attività cui il piazzale, a detta dei convenuti, sarebbe adibito. 
In definitiva, in merito al contemperamento dei contrapposti interessi delle proprietà, se pure è vero che l'utilità che la servitù garantirebbe all'attrice non è esiziale, dato che la proprietà comune sarebbe comunque raggiungibile a piedi dalla passerella esistente e l'ingresso dell'abitazione della dista pochi metri dalla via pubblica, è altrettanto certo che pure l'aggravio a carico del fondo servente è decisamente minimo, consistendo semplicemente per i convenuti nel tollerare il passaggio sul piazzale di automobili diverse dalle proprie per raggiungere un fondo comune che, per uno dei comunisti, è, allo stato chiaramente intercluso. ### - 32 - Infine, va precisato che non riveste carattere ostativo alla costituzione della servitù in questione la natura del fondo servente (ovvero, quello di cui alla part.  92, sub, 8), che sembrerebbe farlo ricomprendere tra “le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti” normalmente esenti dalle servitù coattive, ai sensi dell'art.  1051, comma 4 c.c. (applicabile anche al successivo art. 1052 c.c. in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto). 
Come già ricordato, d avviso della costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la norma non deve essere interpretata nel senso che stabilisca un'esenzione assoluta delle aree indicate, cortili, giardini, aie, dalle servitù di passaggio, ma solo un criterio di scelta, ove questa sia possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di costituzione della servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti siffatte aree (Cassazione civile sez. II, 15/05/2008, n.12340). 
Pertanto, la tutela dell'integrità delle case di abitazione e delle loro pertinenze, pure accordata dal legislatore, deve ritenersi soccombente ogni qualvolta la necessità di costituire giudizialmente una servitù non possa essere altrimenti soddisfatta. 
Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti, emerge che non vi sono percorsi alternativi per raggiungere il fondo dominante (ovvero, quello di cui alla part. 92, sub. 6) a quello che prevede l'attraversamento del piazzale di proprietà dei convenuti (da questi a più riprese definito “cortile”), con conseguente irrilevanza nel caso di specie dell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4 Non vi sono dunque ostacoli in fatto e/o in diritto a che possa costituirsi una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo censito al catasto fabbricati del Comune di ### foglio 2, part. 92, subalterno 8, in favore del fondo comune non censibile di cui al foglio 2, part. 92, sub. 6.  6. #### In conclusioni deve essere dichiarata la cessata materia del contendere quanto all'accertamento della contitolarità del bene comune relativo alla part. 92/6.  - 33 - Deve essere costituita una servitù carrabile (non anche pedonale perché quella pedonale esistente già consente di raggiungere la particella 92/6) in favore di detta particella, gravante su quella 92/8. 
Tutte le altre domande devono essere rigettate. 
Non vi è luogo a provvedere sull'indennità, avendo parte convenuta fatto riserva di agire in tal senso. 
Le spese vengono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di accertamento circa la domanda articolata sub A) della citazione limitatamente alla natura di bene comune non censibile del subalterno 6 part. 92; ➢ Accertato e dichiarato il diritto dell'attrice alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carrabile e pedonale nei sensi di cui in motivazione, sul fondo di proprietà dei convenuti e per l e rag ioni di cui in mot ivazione, costituisce una servitù coattiva di passaggio carrabile, sul fondo di proprietà di e , identificato al ### fabbricati del Comune di ### al ### 2, part. 92, sub. 8, in favore del bene comune non censibile in comproprietà tra le parti del presente giudizio, identificato al ### 2 del ### fabbricati del Comune di ### particella 92, subalterno 6; ➢ Rigetta ogni altra domanda; ➢ Compensa integralmente le spese di lite.  ### li 28 ottobre 2024 ### - 34 - 

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 3284/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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