blog dirittopratico

3.711.960
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 725/2025 del 19-05-2025

... si è verificata in tale sede ###diversa da quella disciplinata dall'art. 164 ter disp. att. cpc, trattandosi dell'estinzione della procedura esecutiva per intervenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie a saldo delle pretese azionate dai creditori della ### di talchè alcuna comunicazione doveva essere effettuata nei confronti dell'odierno appellante, men che meno da parte della società convenuta. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il credito ingiunto era comunque inesigibile a causa dei gravi inadempimenti asseritamente posti in essere dalla ### e ad essa contestati nella racc. a/r del 14.06.2018 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). Afferma poi che un ulteriore profilo di addebito nei riguardi della società esecutrice doveva ravvisarsi nel ### mancato rispetto del termine di consegna dell'opera dedotta nel contratto di appalto ( doc. 4 all. citazione in primo grado) per cui doveva farsi applicazione della penale da ritardo di cui all'art. 10 del richiamato accordo. Il motivo è infondato. Va anzitutto rilevato come l'odierno appellante articola la presente doglianza in maniera estremamente sintetica, attraverso poche righe in cui si (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###^ Sezione civile ### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri ###. Gianmichele Marcelli Giudice Dott. #### Est ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 644/2023 R.G. e promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in #### della ### n. 73; #### s.r.l. (P.IVA ###) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in #### n. 30
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 852/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata il ### in materia di appalto privato.  CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE § 1 - La vicenda ed il giudizio di I grado ### spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022 concesso dal Tribunale di Macerata su istanza ed in favore della ### per € 32.010,00 oltre interessi e spese del procedimento. 
Il suddetto provvedimento monitorio veniva emesso sulla scorta della dichiarazione resa dal ### in data ### ai sensi dell'art. 547 cpc quale terzo debitore della società ### per l'importo complessivo di € 29.100,00, debito derivante dal contratto di appalto concluso con quest'ultima in data ### e poi risoltosi consensualmente nel giugno 2018. 
La predetta dichiarazione si inseriva nel contesto del pignoramento presso terzi ottenuto dalla ### verso la ### e notificato al ### il giorno 16.05.2018. 
In data ### - ancora pendente la procedura esecutiva - il terzo pignorato trasmetteva ulteriore comunicazione pec con cui rettifica la precedente manifestando che l'ammontare del debito originariamente dichiarato (pari ad € 29.100,00) doveva intendersi ridotto nella misura di € 12.000,00 quale importo asseritamente dovuto a titolo di penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto; residuava pertanto un debito complessivo di € 17.100,00. 
Si costituiva nel giudizio così incardinato la convenuta ### contestando integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui: - rigettava la domanda attorea confermando il d.i. opposto; - condannava ### al pagamento delle spese di lite, che quantificava in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. 
§ 2 - ### Il sig. ### impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettavano le doglianze di seguito riportate. 
Si costituiva l'appellata ### contestando il gravame e chiedendone il rigetto.  2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il ### di primo grado non ha tenuto in considerazione la circostanza relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di € 17.100,00 corrisposto dal debitore ingiunto tramite assegno bancario trasmesso unitamente alla racc. a/r del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
Su tale scorta, rilevava l'appellante che il ### avrebbe dovuto avvedersi di siffatto accadimento e dunque revocare il provvedimento monitorio opposto. 
Il motivo è parzialmente fondato. 
Deve anzitutto premettersi che l'odierno attore provvedeva ad effettuare il pagamento in discorso dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta precisamente il ### (cfr. doc. 3 all.  comparsa in primo grado); pagamento che in ogni caso era solo parziale, atteso che il provvedimento monitorio veniva emesso per € 32.010,00 oltre oneri come liquidati nella stessa sede (a fronte dei ridetti € 17.100,00 spontaneamente versati dal ###. 
Non appare coerente o plausibile sostenere che il decreto ingiuntivo, per ciò solo, recava un debito totalmente inesistente, cioè per il solo fatto di avere il debitore parzialmente adempiuto a quanto intimatogli. 
In virtù di tale rilievo fattuale non si verificava infatti alcuna - almeno completaestinzione dell'obbligazione creditoria, poiché oltre alla restante sorte capitale di cui alla differenza tra quanto intimato e quanto corrisposto, residuavano comunque le spese e le competenze parimenti dovute. 
Di conseguenza, quanto invocato da parte attrice non può ritenersi idoneo ad incidere sulla validità del titolo esecutivo nella sua interezza, ma semmai giustifica unicamente una pronuncia di revoca del provvedimento che terrà conto della parte del debito già soddisfatta dall'odierno appellante con l'assegno del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado) e da imputarsi pacificamente alla somma di cui al richiamato decreto ingiuntivo. 
Del resto l'odierna convenuta ha dichiarato (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in appello) che in data ### provvedeva a notificare al ### un atto di pignoramento presso terzi per € 17.133,52 ottenuta sottraendo quanto precettato (€ 34.233,52) e quanto invece già versato con l'assegno bancario del 16.05.2022 indicato in premessa (€ 17.100,00); tale iniziativa si rendeva necessaria in quanto il sig.  ### ometteva di corrispondere il residuo dovuto al netto dell'importo già percepito dalla ### 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce che il decreto ingiuntivo opposto si appalesava illegittimo e da ciò suscettibile di revoca per non avere il debitore opponente mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 164 ter disp. att. cpc in ordine all'avvenuta estinzione della procedura esecutiva originariamente incardinata dalla ### contro la ### e confluita nel pignoramento presso terzi del 16.05.2018 (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado). 
Argomentava in tal senso l'appellante che dopo aver ricevuto la notifica del predetto provvedimento egli non aveva avuto più notizie del prosieguo del contenzioso in corso; solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il ### poteva apprendere che il processo esecutivo in premessa era stato dapprima sospeso e poi estinto in seguito a dei raggiunti accordi tra la debitrice esecutata (la società ### ed i creditori della stessa. 
Su tale scorta, riteneva che il mancato ricevimento della comunicazione di chiusura della procedura esecutiva ex art. 164 disp. att. cpc comportasse che il ricorso monitorio non poteva essere richiesto né tanto meno concesso addirittura con un provvedimento di immediata esecutorietà. 
Il motivo è infondato. 
Basterà osservare come l'art. 164 disp. att. cpc pone l'onere di provvedere all'avviso ivi indicato in capo al creditore procedente; pertanto, siffatto incombente doveva essere espletato eventualmente dalla ### che aveva all'epoca richiesto il pignoramento e non dalla ### quale semplice soggetto escusso. 
In ogni caso, come condivisibilmente statuito dal primo ### la richiamata normativa non si attaglia al caso in trattazione per il semplice fatto che essa fa riferimento alla dichiarazione da rendersi a cura del creditore “### il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito”.
La circostanza contemplata dalla predetta disposizione nulla ha a che vedere con quanto accaduto nell'odierno contenzioso, dato che il pignoramento presso terzi del 16.05.2018 veniva tempestivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Macerata con il numero di r.g. 702/2018.  ### che si è verificata in tale sede ###diversa da quella disciplinata dall'art. 164 ter disp. att. cpc, trattandosi dell'estinzione della procedura esecutiva per intervenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie a saldo delle pretese azionate dai creditori della ### di talchè alcuna comunicazione doveva essere effettuata nei confronti dell'odierno appellante, men che meno da parte della società convenuta.  2.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il credito ingiunto era comunque inesigibile a causa dei gravi inadempimenti asseritamente posti in essere dalla ### e ad essa contestati nella racc. a/r del 14.06.2018 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). 
Afferma poi che un ulteriore profilo di addebito nei riguardi della società esecutrice doveva ravvisarsi nel ### mancato rispetto del termine di consegna dell'opera dedotta nel contratto di appalto ( doc. 4 all. citazione in primo grado) per cui doveva farsi applicazione della penale da ritardo di cui all'art. 10 del richiamato accordo. 
Il motivo è infondato. 
Va anzitutto rilevato come l'odierno appellante articola la presente doglianza in maniera estremamente sintetica, attraverso poche righe in cui si limita a riportare la propria censura senza tuttavia circostanziare puntualmente le ragioni e le evidenze concrete ad essa sottese. 
Anche a voler tralasciare questo aspetto - di per sé comunque non di scarsa importanza - in sostanziale adesione al convincimento espresso dal Tribunale, anche questa Corte ritiene che nella suddetta missiva del 14.06.2018 lo scrivente esternava unicamente la propria volontà di addivenire alla risoluzione del contratto di appalto per essersi visto notificato il già detto pignoramento presso terzi (cfr. doc. 6 all.  citazione in primo grado). In tale documento il difensore del sig. ### riferisce che il “termine di consegna dei lavori è ampiamente scaduto”, senza però compiere alcun richiamo all'operatività della penale contrattuale né tanto meno a circostanze da cui desumere il lamentato ritardo. 
Ulteriormente, nessuna menzione a quei paventati gravi inadempimenti narrati dall'appellante con la presenta censura, in quanto la raccomandata in esame contiene solo un generico elenco di taluni lavori che la società appaltatrice avrebbe dovuto ancora ultimare; affermazione questa del tutto irrilevante ai fini decisionali, in quanto lo scrivente si è limitato ad ascrivere un inadempimento in capo all'appaltatrice senza però fornire concreti elementi a supporto di quanto esternato.  ### mancato completamento delle richiamate opere è rimasto dunque sfornito di effettiva dimostrazione. 
Si deve poi sottolineare che, a prescindere da eventuali ritardi nella consegna dell'opera, la penale inserita nel contratto non poteva comunque trovare applicazione stante i sopravvenuti mutamenti delle condizioni in essere al momento della stipula dell'appalto. 
La Corte si riferisce in particolare alle varianti intervenute rispetto all'originario assetto dei lavori come concordati nel computo metrico del 07.07.2015 per un valore complessivo di € 668.599,79 (cfr. doc. 6 all. comparsa di risposta in primo grado). 
Nel mese di febbraio 2018 le parti tutte sottoscrivevano un nuovo computo metrico (cfr. doc. 7 all.  comparsa di risposta in primo grado) contemplante notevoli varianti al progetto iniziale ed opere aggiuntive, come desumibile ### dal diverso e più corposo importo ivi recato (€ 912.054,80). 
Il suddetto documento si considera regolarmente accettato dagli odierni litiganti in forza della sottoscrizione apposta in calce da ciascuno di essi (il committente ### l'impresa appaltatrice ### ed il ### dei lavori), oltre che pienamente operativo nei loro rapporti in quanto gli stessi non hanno mai sollevato contestazione alcuna in ordine al contenuto dello stesso. 
Se ne ricava dunque che le parti abbiano inteso concordare espressamente ogni variante portata dal secondo computo metrico; il tutto senza che il committente abbia mai invocato l'applicazione della penale contrattuale, neanche nel documento del 07.03.2018 contenente il riepilogo della contabilità degli interventi svolti (ritualmente ratificato anche dal ### - cfr. doc. 9 all. comparsa di risposta in primo grado).  ### appellante faceva riferimento per la prima volta alla clausola in oggetto solo nella pec del 20.07.2018 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) con cui modificava la precedente dichiarazione del 07.06.2018 resa ex art. 574 per € 29.100,00 (cfr. doc. 5 all. comparsa in primo grado) opponendo un asserito controcredito da penale per € 12.000,00 come da previsione contenuta nel contratto di appalto (€ 300,00 per ciascun giorno di ritardo). 
Tale controcredito da penale non è stato affatto provato.
A completamento del discorso sin qui intrapreso, il Collegio ritiene opportuno e pertinente citare il contributo reso sulla tematica in oggetto dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con l'ordinanza 21515 del 20.08.2019. 
Si legge invero nella pronuncia in commento che “È ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Cass. Sez. 2, 06/10/2011, n. 20484; Cass. Sez. 2, 28/05/2001, n. 7242)”. 
Nel caso di specie non dato rinvenire alcuna nuova e successiva pattuizione con cui le parti abbiano inteso accordarsi per fissare un nuovo termine di conclusione dei lavori, circostanza che preclude di fatto l'operatività della penale ex art. 10 del contratto di appalto la cui previsione deve intendersi pienamente superata.  2.4 Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ripropone l'eccezione riconvenzionale introdotta in primo grado con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed avente ad oggetto la compensazione del credito ingiunto con l'importo di € 13.243,80. 
Riferiva in proposito l'appellante che l'anzidetta somma originava in suo favore dalla scrittura privata datata 01.02.2018, con cui avrebbe ricevuto la cessione di taluni crediti asseritamente vantati dallo stesso nei confronti della società ### fino a concorrenza dell'importo eccepito in compensazione (cfr. doc. 1 all. I memoria art. 183 c.6 cpc di parte attrice opponente in primo grado); su tale scorta pertanto ogni pretesa potenzialmente azionabile dalla controparte doveva ritenersi estinta ed inesigibile. 
Il motivo è infondato. 
Ad avviso della Corte al documento in oggetto - rubricato “### di credito commerciale” - non può essere attribuita alcuna valenza dimostrativa dell'eccezione prospettata dall'odierno attore. 
Il tutto poggia sul primario e dirimente rilievo per cui l'atto in disamina per conto della ### risulta sottoscritto dal sig. ### quale delegato di quest'ultima; non è dato tuttavia rinvenire in forza di quale legittimazione tale soggetto abbia speso il nome della società, atteso che l'eventuale collegamento tra la persona fisica firmataria e la compagine societaria è rimasto sfornito di prova, non potendosi evincere da nessun atto di causa. Circostanza questa che non consente di ricondurre la firma apposta dal ### all'effettiva volontà della convenuta ed esclude quindi nei fatti l'opponibilità alla stessa dell'atto di cessione. 
In secondo luogo giova sottolineare come i restanti documenti prodotti dal ### in allegato alla suddetta prima memoria e cui questo attribuisce valore probatorio del proprio asserito credito non soccorrono in realtà in tal senso. 
Scrive l'appellante che trattasi di atti inerenti ad alcuni acquisti di materiali edili, di infissi e di ferramenta che la ### avrebbe asseritamente compiuto dall'azienda “### Srl” senza tuttavia pagarne gli importi (cfr. pag. 2 della I memoria ex art. 183 c. 6 cpc di parte attrice opponente in primo grado). 
Non emerge, tuttavia, in maniera sufficiente il contesto contrattuale che avrebbe dato origine a questo credito dell'appellante, il quale rimane, pertanto, se non del tutto ipotetico, insufficientemente dimostrato nella necessaria completezza dei suoi requisiti. 
Appare, in ogni caso, dirimente in senso negativo per le pretese veicolate dal motivo di gravame che si sta esaminando, la considerazione che la cessione di che trattasi non appare attendibile nella misura in cui trasferisce in capo a ### il credito che il ### (di cui il suddetto cessionario ricopre il ruolo di legale rapp.te) vanterebbe nei confronti della ### § 3 - La parziale fondatezza del gravame ## disparte la questione concernente l'estrema lacunosità e mancanza di specificazione caratterizzante i proposti motivi di gravame, nell'atto di appello risulta comunque articolata la richiesta di decurtare dal complessivo importo ingiunto pari ad € 33.601,00 (ottenuto dalla sommatoria tra la somma intimata e gli importi accessori ivi liquidati) quello già pagato dall'odierno attore in data ### con assegno di € 17.100,00 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
La richiesta in discorso appare meritevole di accoglimento per avere il debitore dimostrato di aver provveduto al parziale adempimento di quanto dovuto tramite la produzione del suddetto assegno. 
Alla luce delle premesse effettuate, il decreto ingiuntivo si appalesa suscettibile di revoca per la minor somma derivante dal suddetto scomputo e così determinabile: 33.601,00 - 17.100,00 = 16.501,00 quale residuo da pagare a carico del sig. ### *** #### chiede la condanna di parte appellante per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cpc, attribuendo a quest'ultima una condotta processuale fraudolenta e meritevole di essere sanzionata con la previsione anzidetta. 
Riteneva in particolare la convenuta che il sig. ### avrebbe perpetrato un vero e proprio utilizzo dilatorio dello strumento giudiziale per avere sostenuto delle tesi difensive tra di loro contraddittorie ed inconciliabili in merito alla non debenza della somma ingiunta; sottolineava altresì l'estrema temerarietà dell'eccezione di compensazione formulata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed incentrata sulla cessione di credito esaminata nel paragrafo n. 4 della corrente trattazione. 
Ad avviso del presente Collegio la domanda in parola non appare meritevole di accoglimento in quanto non appaiono integrati quei profili di mala fede processuale che l'odierna convenuta pone a capo dell'appellante. 
Inoltre, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale la condanna per responsabilità processuale aggravata postula l'indefettibile requisito della totale soccombenza. 
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione - II sezione civile dapprima con l'ordinanza n. 4212 del 09.02.2022, in cui si legge sul punto che “come già affermato da questa Corte, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id. 24158/2017)”. Il riportato orientamento ha trovato piena conferma nella recentissima ordinanza n. 15232 del 30.05.2024 in cui la Suprema Corte (sez. I civile) ha in termini non dissimili precisato che “Per vero, dal testuale disposto dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. si apprende che la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III, 30/09/2021, n. 26545), sì da consegnarsi in ogni caso ad un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede ###è, d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, … . 
Ora, l'art. 91 cod. proc. civ disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta”. 
Le circostanze fattuali ricorrenti nel caso di specie impongono il rigetto della proposta domanda di condanna, atteso che comunque la pretesa attorea si appalesa meritevole di parziale accoglimento nella parte in cui dovrà pronunciarsi la riduzione dell'importo ingiunto per le ragioni espresse nella soprastante narrativa; rilievo questo che giustifica, sotto altro profilo, la compensazione delle spese processuali per il grado d'appello .  PQM La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 825/2023 del Tribunale di Macerata così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2022 del Tribunale di Macerata e ne riduce l'importo alla minor somma di € 16.501,00, con conseguente condanna di ### al pagamento dell'importo di € 16.501,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello di effettivo saldo; - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado. 
Ancona, c.c. 5.5.2025 Il cons est. Dr. C. ### il Presidente dr. G.

causa n. 873/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Cesare Marziali

M
2

Tribunale di Potenza, Sentenza n. 65/2026 del 09-01-2026

... Orbene nel caso in questione non è applicabile tale disciplina, trattandosi di rapporto con un consumatore, per cui sono dovuti solo gli interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso monitorio del 30.11.2023. Pertanto, gli interessi di mora vanno rideterminati dal 30.11.2023, applicando l'interesse legale, e precisamente: € 6.370,00 dal 30.11.2023 al 20.9.2024 € 142,23 ### degli interessi di mora ammonta, pertanto, ad € 142,23, rispetto all'importo intimato pari ad € 3.295,00 Considerato che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” ( 5515/08). Ne consegue, alla luce di quanto sopra osservato, che l'importo intimato va così rideterminato: euro 6.370,00 per sorte capitale; euro 142,23 per interessi fino al 20.9.2024; euro 500,00 per onorario DI; euro (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3588/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza - sezione civile - in persona del giudice unico ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3588 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. dell'8 gennaio 2026, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. 
TRA ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### giusta procura allegata all'atto di citazione ####.M.M. S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### procuratore di parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ### e ### hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto di € 10.390,76 notificato in data ### ad istanza di parte opposta, in forza di decreto ingiuntivo n. 706/2023 del Giudice di ### di #### ha eccepito l'erroneità dell'importo precettato relativamente al calcolo degli interessi richiesti, poiché calcolati usando il tasso d'interessi per le transazioni commerciali. 
C.M.M. S.R.L.S. si è costituita tardivamente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.  ### è fondata. 
Il Giudice di ### di ### con decreto ingiuntivo n. 706/2023 ha ingiunto a ### e ### di pagare in favore di C.M.M. S.R.L.S. la somma di € 6.370,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in € 645,50, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.N.P.A. come per legge. 
Parte opposta con il precetto opposto ha intimato il pagamento della somma di € 10.390,76, così determinata: Parte opponente contesta la somma di € 3.295,00 richiesta a titolo di interessi, calcolata applicando il tasso d'interessi per le transazioni commerciali. 
Orbene nel caso in questione non è applicabile tale disciplina, trattandosi di rapporto con un consumatore, per cui sono dovuti solo gli interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso monitorio del 30.11.2023. 
Pertanto, gli interessi di mora vanno rideterminati dal 30.11.2023, applicando l'interesse legale, e precisamente: € 6.370,00 dal 30.11.2023 al 20.9.2024 € 142,23 ### degli interessi di mora ammonta, pertanto, ad € 142,23, rispetto all'importo intimato pari ad € 3.295,00 Considerato che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” ( 5515/08). 
Ne consegue, alla luce di quanto sopra osservato, che l'importo intimato va così rideterminato: euro 6.370,00 per sorte capitale; euro 142,23 per interessi fino al 20.9.2024; euro 500,00 per onorario DI; euro 75,00 per spese generali DI; euro 23,00 per cassa forense DI; euro 145,50 per spese DI; euro 200,00 per spese registrazione DI; euro 236,00 per onorario precetto; euro 35,40 per spese generali precetto; euro 10,6 per cassa forense precetto. 
Il tutto per un totale di euro 7.237,99 alla data del 20.9.2024, con conseguente parziale nullità dell'atto di precetto per l'importo eccedente. 
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale - scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), evidenziando in particolare che nella presente causa, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, vanno applicati i valori minimi, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - sezione civile - in persona del giudice unico ### definitivamente decidendo, così provvede: 1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuta la minor somma di € 7.237,99 alla data del 20.9.2024, oltre interessi legali dal precetto; 2) condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 196,30 per spese, euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. ### Così deciso in ### il 9 gennaio 2026

causa n. 3588/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Annachiara Di Paolo

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 221/2026 del 08-01-2026

... odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8402 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad oggetto: ### controversie di competenza della sezione specializzata dell'impresa in materia di proprietà industriale e diritto di autore, pendente #### s.r.l. (C.F. ###), con sede ###### via ### n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso cautelare; ###.P. ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Napoli, alla via ### 107, per procura in atti;
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI della DECISIONE 1. #### s.r.l. (da ora anche solo V ###, successivamente all'ottenimento di ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale questo Tribunale ha inibito, in via d'urgenza, all'odierna convenuta l'uso del marchio di titolarità dell'istante e disposto il sequestro di “stopperini”, insegne, tabelloni, cartellini, volantini e di qualsiasi altro materiale, supporto o sito web recante o comunque contenente e producente il marchio in contestazione, ha istaurato la presente azione di merito per sentire accertare la condotta illecita tenuta dalla A.P. ### S.R.L. (da ora anche solo AP) e condannare la stessa al risarcimento del danno patito, pari ad € 454.000,00 a titolo di lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., € 50.000,00 a titolo di danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p., € 100.000,00 a titolo di danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c., o ai diversi importi, risultanti all'esito del giudizio ovvero ritenuti secondo equità. A sostengo dell'azione ha fatto valere, nei confronti della convenuta, la tutale del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10, di cui è titolare, per le classi nn. 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, a seguito di domanda di rinnovo decennale n° ###6235 del 7/2/19, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui utilizzo è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscano agli standard dell'### previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, mentre, in data ###, presso il supermercato a insegna “### 365”, sito in ### 160, ### di ####, di proprietà della ### s.r.l., essa aveva constatato che numerosi prodotti, identificati come vegetariani, recavano il marchio di sua e, da controlli successivi, era risultato che il predetto marchio veniva utilizzato in tutti i supermercati della catena, apposto su un cartellino giallo attorno al prezzo di ciascun prodotto, con la dicitura “###”, senza che però ciò fosse stato autorizzato, rappresentando, dunque, una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale di V ### Ciò era stato accertato nell'ordinanza cautelare su citata, per cui è pacifico che il marchio dell'esponente sia stato utilizzato dal 2014 al 2018 da parte di AP con le medesime modalità e finalità con le quali esso viene adoperato commercialmente da V ### cioè per contraddistinguere prodotti vegetariani/vegani e che tale illecito utilizzo era proseguito anche nel 2019; ha dedotto, inoltre, che la condotta illecita è stata posta in essere sfruttando l'immagine notoria e consolidata del marchio, creato nell'ormai lontano 1976 a opera della ### storica e più antica associazione nazionale di cultura e alimentazione vegetariana e vegana, diretta espressione di quella inglese, fondata addirittura a metà dell'800. La marchiatura tramite il logo dell'attrice essa ha affermato essere, in primo luogo, confusoria, atteso che V ### certifica i prodotti dopo averli attentamente vagliati per verificare la corrispondenza degli stessi agli standard sanciti a livello internazionale dall'EVU (### e garantire, pertanto, l'uniformità dei prodotti. Ha, poi, sostenuto la rinomanza del marchio, per cui sarebbe sufficiente una semplice somiglianza tra il marchio che gode di rinomanza e quello che lo riproduce, onde ravvisare la condotta illecita, senza che occorra nemmeno il rischio di confondibilità. Inoltre, ha sostenuto che il fatto che il proprio logo sia associato ai prodotti di AP determina una palese concorrenza sleale, per cui l'ingannevolezza dei prodotti de quibus determina un danno implicito, atteso che né gli ingredienti né il procedimento produttivo sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità. 
Si è costituita la ### S.r.l., contestando l'avversa domanda, premettendo notizie in ordine alla genesi della propria iniziativa economica contraddistinta dal marchio ### 365, composto da due elementi, il logotipo “### 365” (365 sintetizza il concetto “### con i prezzi bassi 365 giorni all'anno”) e un disco arancione o meglio una corona circolare, che lo contiene, interrotta sul lato destro, proprio dove è posizionato il numero 365. La società ha scelto di utilizzare una parte del logo descritto inserendo all'interno della stessa un sistema di pittogrammi, allo scopo di indicare i vari reparti, i settori in cui è diviso il supermercato, il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, le caratteristiche degli stessi, ecc., comunicando insomma tutto ciò che costituisce un vantaggio per il cliente all'interno del punto vendita. Proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, si era adottata la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### italiana, per i prodotti vegetariani, con la precisazione che né la società convenuta né il brand ### 365 distribuiscono prodotti a marchio proprio e che, quindi, il marchio di parte ricorrente non è mai stato riprodotto dalla convenuta su alcuna confezione e l'uso degli stopperini (etichette alloggiate nei binari che recano i prezzi dei prodotti) è stato associato solo ai prodotti che già recavano il marchio in titolarità. Essa non ha contestato la circostanza che il supermercato a insegna “### 365” sito in ### di ### abbia utilizzato, nel periodo intercorrente tra gli anni 2014 e 2018, un marchio registrato a favore di controparte, apponendolo sugli “stopperini” relativi a diversi prodotti vegetariani, ma ha contestato il carattere illecito della condotta della odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare).   2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento.   In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta.   La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è rimasta in capo all'AVI e che l'acquisto del marchio nel 2018 ha attribuito a V ### la completa titolarità dei rapporti giuridici ed economico-patrimoniali consequenziali, ivi incluse la tutela rispetto a utilizzi illeciti, e parimenti il diritto ad agire per far valere i diritti lesi, inclusi quelli risarcitori. 
Invero, dalla certificazione relativa alla domanda di registrazione del marchio del 28.4.2009 risulta che l'attrice era originariamente contitolare del marchio in contestazione al 50% unitamente all'### e risulta effettuata in data ### la cessione della quota di titolarità parziale di quest'ultima in favore dell'odierna attrice che, dunque, ne è divenuta unica titolare e conseguentemente unica legittimata ad agire alla data dell'instaurazione del giudizio ( all. 2 all'atto di citazione). 
Del resto, anche per il periodo precedente all'acquisto della titolarità esclusiva del marchio, come ritenuto anche in sede cautelare, va richiamato il principio secondo cui ai sensi dell'art. 6, co.  1, C.P.I., qualora un diritto di proprietà industriale appartenga a più comproprietari, le relative facoltà sono soggette alla disciplina generale dettata in materia di comunione. Ciascun comproprietario - in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune - è legittimato ad agire per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso espresso degli altri partecipanti; la sussistenza di tale legittimazione si fonda su una presunzione di consenso degli altri comunisti, che deve ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845).   Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo.   3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta.   Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. 
E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. 
E' incontroverso, altresì, l'uso di tale segno distintivo da parte della AP nella propria attività imprenditoriale, inserito in primo piano nel cerchio caratterizzante il proprio marchio, interrotto dalle cifre 365 (cfr. all. 3).   La convenuta, al contrario, ha contestato il carattere illecito della condotta, in particolare, la confondibilità dei segni, deducendo che proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, aveva adottato la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### per i prodotti vegetariani, ma tali simboli, in ogni caso, erano stati sempre inseriti all'interno del logo “### 365”, cosa che costituiva una differenza piuttosto evidente con il segno di cui è titolare l'attrice, che varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità. 
A riguardo ha, altresì, sostenuto che il marchio per cui è causa è un marchio “debole” e ha contestato, dunque, il carattere distintivo, atteso che i due fili d'erba uniti alla base vanno a disegnare una lettera “V” (cosa confermata dal chiamarsi la società titolare del marchio, appunto, “V ### Italia”), che altro non è che la lettera iniziale delle parole “vegetariano” e “vegano” ed, inoltre, in ambito di prodotti vegetariani/vegani, il riferimento al mondo vegetale (erba, foglie, ecc.) è il rinvio ad una caratteristica del prodotto. 
Tale tesi non appare condivisibile. 
Come già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di merito con specifico riferimento al marchio che qui ci occupa, in analoghe controversie promosse da V ### “La lettera V ed il filo d'erba per sé stessi presentano solo un vago richiamo più che alla filosofia vegana e vegetariana, al mondo vegetale e naturale, quindi certo non sono simboli che presentino una significativa valenza descrittiva, né risulta in alcun modo che siano simboli di uso comune nel mondo del commercio. Invece, si deve rilevare che il marchio […] consiste in una originale rielaborazione grafica che trasfigura un ciuffo d'erba in una lettera V, e che tale nucleo essenziale è riprodotto tale e quale nel marchio della convenuta, come si può vedere dall'esame dei due segni” (cfr. Tr. 
Roma, ord. 31/5/21, all. 15).   Dunque, il marchio come complessivamente ideato, ossia come marchio figurativo, consistente in un disegno stilizzato di due fili di erba uniti alla base e diversificati sulla sommità per effetto della rappresentazione di una foglia su uno dei due fili, non appare, prima facie, descrittivo dei prodotti che contraddistingue, se non attraverso un richiamo indiretto alla figura vegetale che è rappresentata in modo da formare la lettera “V”, iniziale della parola vegetariano. 
Ebbene, va considerato che un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018).   Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684).   Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione.   Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una lettera “V”, dagli atti di causa risulta che il marchio di titolarità della V ### è utilizzato in modo molto diffuso sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani da parte di case produttrici di indubbia rinomanza, come #### la pasta ### i gelati ### la maionese ### i prodotti ### la pasta ### i prodotti ### perfino le scarpe ### oltre che da catene di distribuzione del pari rinomate, come ### i prodotti ###### (cfr. all. 10). 
Deve, pertanto, concludersi che si tratta di un marchio forte, frutto di fantasia in virtù dell'originale elaborazione grafica, nonché del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani delle più rinomate imprese produttrici e distributrici. 
Ebbene, l'art. 20, co. 1, lett. b), C.P.I. presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/03/2023, n. 6530).
Dunque, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). 
Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass, civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6385). 
Nel caso che ci occupa, dal raffronto tra il marchio su esaminato di titolarità dell'attrice, avente carattere forte, e il marchio utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i prodotti vegetariani sugli “stopperini” (cfr. all. 3) risulta evidente che la lettera “V” stilizzata e composta dai due fili d'erba con una foglia all'estremità superiore di uno di essi è posta al centro del marchio Sole365 e riprodotta in carattere molto grande, tale per cui senza dubbio all'occhio del consumatore crea di sicuro confondibilità, portando ad associare i prodotti cui si riferisce lo “stopperino” ai prodotti vegetariani contraddistinti dal marchio V ### Né la circostanza evidenziata dalla convenuta per cui trattasi comunque di prodotti legittimamente contraddistinti dalle relative case produttrici dal marchio in contestazione vale ad escludere l'illeceità dell'uso da parte di AP nei propri punti vendita, in quanto non autorizzato dalla V ### titolare del marchio, atteso che la convenuta non si è limitata a porre in vendita i prodotti legittimamente riportanti il marchio in contestazione ma lo ha utilizzato illegittimamente sugli “stopperini”, inglobandolo nel proprio marchio.   Infondata, inoltre, è la difesa della convenuta laddove ha dedotto che il segno distintivo di cui si discute sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, essendo utilizzato da moltissimi soggetti, proprio per indicare i prodotti vegetariani. 
Invero, l'eccezione è del tutto generica, non avendo la AP eccepito la già avvenuta volgarizzazione, sollevando una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio azionato, ma essendosi limitata a dedurre che il segno sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, circostanza che - anche se provata, il che nella fattispecie in esame non è - non assume comunque alcuna valenza ai fini del rigetto dell'avversa domanda.   Deve, pertanto, concludersi nel senso della contraffazione del segno di titolarità dell'attrice da parte della convenuta per il periodo 2014-2018.   3.1. Tale condotta deve ritenersi provata anche per il 2019.   Come già ritenuto in sede cautelare, i rilievi fotografici dello scontrino emesso in data ### da un supermercato con insegna “### 365” sito in ### della convenuta accanto ad uno “stopperino” contenente il marchio azionato conferma la continuazione dell'utilizzo anche per tale annualità (cfr. all. 3) e le allegazioni di parte convenuta circa la sospensione nell'utilizzo dei c.d. stopperini contenenti il simbolo coperto da privativa dall'anno 2018 non trova alcuna conferma. 
In particolare, non porta ad opposte conclusioni la fattura n. 1018 del 28.09.2018 prodotta in giudizio dalla convenuta, in quanto essa prova solo che la AP ha ordinato nuovi “stopperini” con diversi elementi figurativi ma non anche la cessazione nell'utilizzo di quelli in contestazione, come dimostrato dai documenti prodotti da controparte da cui risulta che nel 2019 erano ancora utilizzati. 
Infondata, inoltre, è la contestazione della genuinità della foto dello scontrino, del tutto generica e in alcun modo circostanziata.  ### protratto nel 2019 è stato, inoltre, confermato dal teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 31.10.2023, dipendente della V ### che si era recato a Napoli in occasione della fiera “Gustus” proprio nel 2019 e, in tale occasione, aveva avuto modo, recandosi in un supermercato della catena ### 365, di scoprire l'utilizzo illecito del marchio da parte della AP. 
Deve, a questo, punto condividersi quanto già statuito dal g.i. con ordinanza del 17.4.2024 in ordine all'istanza di parte convenuta di sostituzione dell'unico teste indicato dalla stessa, atteso il decesso del medesimo. Si tratta di tal prof. ### che è stato indicato fin dalla comparsa di costituzione e risposta essere residente in Napoli, senza specificazione di altro elemento identificativo. 
Va, infatti, condiviso quanto affermato, in materia, dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8929; sez. II, 05/04/1993, n. 407; Tr. ### sez. X, 24/05/2011, n.7051). 
Dunque, avendo la AP indicato un unico teste non può procedersi, alla luce dei principi su esposti, alla sostituzione del medesimo.   4. All'accertata violazione dei diritti di privativa di parte attrice deriva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. 
È noto che in tema di liquidazione del danno da contraffazione, sono da ricomprendere sia le voci di danno emergente, riferite ai costi interni, alla diminuzione del valore dei beni immateriali, al discredito commerciale e al disorientamento della clientela, al danno conseguente alla vanificazione degli investimenti pubblicitari, sia il lucro cessante come perdita di profitti. 
In tale direzione, innanzitutto, quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto il corrispettivo contrattuale per la durata dell'utilizzo, deducendo e documentando che l'uso del marchio di propria titolarità avviene con un corrispettivo di importo non inferiore ad € 1.000,00 annui per ciascun punto vendita, oltre ad € 1.000,00 per ciascun prodotto (cfr. all. 10 e 12), per cui considerando i 54 punti vendita della AP (cfr. all. 8) e l'uso per non meno di 25 prodotti, circostanze del resto non contestate specificamente, anzi in parte ammesse dalla convenuta, si ricava un danno di € 79.000 annui che per il periodo 2014-2019 sommano complessivi € 474.000. 
Tale importo deve ritenersi comprensivo di qualsiasi utilizzo illecito del marchio per i singoli prodotti e nei singoli punti vendita in qualsiasi modalità, dunque non solo per gli “stopperini” ma anche per la pubblicità con volantini o sulle pagine social, non potendosi liquidare un separato danno per tali singoli utilizzi.   Pacifica è poi, ormai, la risarcibilità del danno morale anche alle persone giuridiche, qualora il fatto lesivo incida su una situazione della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona fisica, qual è il diritto all'immagine e alla reputazione. Anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale si riconosce la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.i., che tra i criteri da considerare nella valutazione del risarcimento indica "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". Si sostiene, dunque, che il danno morale, risarcibile ex art. 125, comma 1, c.p.i., per una persona giuridica che svolge attività d'impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate (#### Sez. spec. ### 14/05/2020, n. 1094).   Nel caso di specie, va riconosciuto il danno reputazionale e all'immagine, quale danno morale, per l'appropriazione della serietà commerciale e della capacità distintiva del marchio della società attrice, che si liquida equitativamente in € 25.000,00, in proporzione al danno patrimoniale liquidato.   Sugli importi liquidati, calcolati all'attualità, vanno corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo.   5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nella controversia civile come sopra proposta tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione respinta così provvede: 1) In accoglimento delle domande attoree, condanna A.P. ### S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di V ### S.r.l., pari a complessivi ### 499.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3.372,00 per spese vive ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Napoli, lì 4.9.2015 

Il giudice
rel. ### dr. ### dr.


causa n. 8402/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

M
1

Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 26/2026 del 19-01-2026

... fattispecie in esame va collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., mediante il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra, all'esecuzione di un'opera o di un servizio con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Più nello specifico, l'articolo 2226 c.c prevede che all'atto della consegna dell'opera compiuta, affinchè il prestatore d'opera sia liberato da responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, è necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del committente. ### dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina è l'evidenza o riconoscibilità del vizio: nel caso di vizi noti o facilmente riconoscibili da parte del committente, l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera; al contrario, nel caso di vizi occulti, la disposizione prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi, entro cui il committente ha l'onere di denunciarne l'esistenza al prestatore d'opera. “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 47/2021, vertente TRA ### C.F.: ###, nato a #### in data ###, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima autocarrozzeria, con sede ####### nella via ### n. 7, elettivamente domiciliato in ####, nella via ### n. 88 presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Attore-#### C.F.: ###, nato a ####, in data ###, residente in #### nella via G. Puccini n. 13, elettivamente domiciliato in ### di #### nella ### n. 12/A, presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Convenuto-###: appello avverso sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017 notificata in data ###.  ###: all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello del 18.1.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. ### impugnava la sentenza emessa dal Giudice di ### di ### n. 51/2020 del 24.12.2020, nel corso del procedimento n. RG.  164/2017, notificata in data ###, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.  ### nella qualità di proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### conveniva in giudizio l'odierno appellante, ### innanzi al Giudice di ### di ### al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla predetta autovettura: deduceva, infatti, di aver consegnato al convenuto (di professione carrozziere) l'autovettura affinchè la riparasse, ma che non solo gli veniva riconsegnata con notevole ritardo, ma che le opere commissionate non venivano eseguite dall'### a perfetta regola d'arte, non essendo stata conservata la storicità del veicolo. 
Con la pronuncia impugnata, il sig. ### veniva condannato a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni la somma di euro 4.572,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di esecuzione dell'opera fino alla soddisfazione del credito su tale somma già rivalutata e devalutata alla stregua degli indici annuali ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data della decisione fino alla data dell'esecuzione dell'opera e rivalutata di anno in anno in base agli stessi indici fino alla data della decisione. 
Il Giudice di ### condannava, altresì, il sig. ### a rifondere all'attore le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre ad euro 152,33 per esborsi, ponendo a suo carico anche le spese di consulenza tecnica.  ### attore appellante ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che l'intestato Tribunale di Sciacca volesse: - “Annullare la sentenza n° 51/2020 resa e pubblicata in data ###, notificata il ### dal Giudice di ### di ### nella causa recante il n. 164/2017 RG condannando parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c. in ragione della quale il sottoscritto avvocato dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso alcuno.  - Condannare l'appellato ### al pagamento della residua somma di €.1.200,00 portata nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 (all. alla cit.)” A fondamento delle proprie domande, l'odierno attore deduceva: - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2226 c.c. e dell'art.  1667 c.c., con illegittima inversione dell'onere della prova; - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. relativo all'onere della prova, mai fornita, circa l'asserito sofferto danno e la riparazione non a regola d'arte; - il mancato esame e la mancata valutazione delle prove documentali offerte dalle parti; - la mancata prova del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. 
Con comparsa del 20.4.2021, si costituiva nel presente procedimento ### che concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse: “rigettare le domande avanzate dall'appellante, confermando la sentenza 51/20 resa e pubblicata in data ###, emessa dal Giudice di ### di ###” A fondamento delle proprie domande, il convenuto deduceva: - l'infondatezza e pretestuosità della censura relativa all'asserita violazione degli artt. 2226 e 1667 c.c.; - la mancata riparazione a perfetta regola d'arte del veicolo, in disparte il riconoscimento della sua storicità; - l'irrilevanza delle osservazioni con riferimento al mancato accertamento dello status quo ante del mezzo; - la congruità della valutazione dei danni espressi dal ctu, per l'importo di euro 4.572,00.  ###, dunque, contestava la domanda formulata da controparte volta ad ottenere il pagamento della residua somma di euro 1.200,00 portato nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 sui compensi per le attività svolte, perché inammissibile e improcedibile ed, in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta. 
All'udienza del 22.4.2021, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
All'udienza del 27.1.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito di diversi rinvii, determinati dall'intervenuto il trasferimento del Giudice titolare della causa, all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con ordinanza del 25.10.2024, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. 
Nel merito. 
La domanda proposta dall'attore-appellante è volta ad ottenere l'annullamento e la riforma della sentenza n. 51/20 del Giudice di ### di ### emessa in data ### RG 164/2017 nonché la condanna dell'appellato al pagamento a favore dell'appellante della somma residua di euro 1.200,00 sul corrispettivo originariamente pattuito per le opere da poste in essere sul veicolo dell'odierno appellato. 
Nello specifico, la doglianza sollevata dalla parte appellante riguarda l'intervenuta decadenza del committente appellato dall'eccezione di cui all'art.  2226 c.c., impugnando le parti della sentenza di primo grado in cui erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la doglianza formulata. 
La censura è fondata. 
La fattispecie in esame va collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., mediante il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra, all'esecuzione di un'opera o di un servizio con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. 
Più nello specifico, l'articolo 2226 c.c prevede che all'atto della consegna dell'opera compiuta, affinchè il prestatore d'opera sia liberato da responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, è necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del committente.  ### dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina è l'evidenza o riconoscibilità del vizio: nel caso di vizi noti o facilmente riconoscibili da parte del committente, l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera; al contrario, nel caso di vizi occulti, la disposizione prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi, entro cui il committente ha l'onere di denunciarne l'esistenza al prestatore d'opera.  “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 15503 del 13 giugno 2018). 
A seconda che i vizi lamentati siano o meno occulti varia, quindi, il regime di liberazione da responsabilità del prestatore d'opera, essendo questi liberato da responsabilità per effetto della mera accettazione dell'opera da parte del committente soltanto in presenza di vizi noti o facilmente riconoscibili, mentre quando i vizi sono occulti il prestatore non può più essere chiamato a risponderne solo ove gli stessi, indipendentemente dall'accettazione dell'opera, non siano stati tempestivamente denunciati dal committente al prestatore d'opera nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio.  ### senza riserva dell'opera da parte del committente produce dunque l'effetto giuridico della liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera stessa, sempre che le difformità ed i vizi fossero riconoscibili e purché non fossero stati dolosamente occultati (Cass. n. 4384/1974). 
Nel caso in cui i vizi siano occulti è onere del prestatore d'opera eccepire la decadenza, mentre è onere del committente provare la tempestività della denuncia: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sez. II, sentenza n. 4908 del 11/03/2015). 
Nel caso di specie, risulta incontestata la circostanza che la consegna dell'auto sia avvenuta nel corso dell'Agosto 2016 (data non meglio specificata) mentre la diffida con la quale il committente ha denunciato l'esistenza dei vizi riporta data 5 settembre, inviata in data 7 settembre 2016. 
Alla luce di questo, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto tempestiva la denuncia della scoperta dei vizi e delle difformità che l'opera consegnata presentava. 
Tuttavia, in considerazione dell'istruzione probatoria svolta e della ctu acquisita, emerge che parte dei vizi denunciati dall'appellante fossero riconoscibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, già al momento della consegna. 
Invero, gli elementi che emergono dall'esame della ctu riguardano la verniciatura, che si ritiene essere stata eseguita in maniera grossolana (“gran parte della carrozzeria risulta con delle bolle”), i paraurti che non sono stati sostituiti, gli interni dell'auto che non sono stati restaurati, il cofano anteriore e lo sportello di sinistra lato guidatore che non risultano perfettamente chiudibili, motivo per il quale il ctu ha ritenuto che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte. 
Nondimeno, anche nella lettera di denuncia dei vizi inviata per conto del sig.  ### il lavoro svolto viene descritto come “visibilmente non a regola d'arte” e ancora continua sostenendo che “prescindendo dalla perizia già effettuata dall'esperto, quanto sopra (riparazione difettosa e numerose omissioni) può agevolmente evincersi anche da parte di un non esperto”. 
Pertanto, la riconoscibilità già al momento della consegna emerge non solo dalla natura dei vizi ma anche dal comportamento postumo del committente, che lo dichiara in un momento successivo.  ### della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del committente in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice e immediata percezione.  ### diligenza che è richiesta dall'art. 2226 co. 1 c.c., infatti, va intesa come la diligenza del bonus pater familias, ovvero l'uomo medio, ragionevole e prudente che adopera un normale livello di cura e attenzione nell'adempimento di un'obbligazione, ai sensi dell'art. 1176 Dal momento che il committente ha accettato la consegna dell'auto, non avanzando alcuna contestazione sui vizi - poi successivamente individuati ed elencati dal ctu - che apparivano già riconoscibili ed evidenti, si ritiene che il prestatore d'opera vada esonerato dalla responsabilità per tali vizi riconoscibili, non denunciati al momento della consegna della vettura, decadendo così ### dalla possibilità di dolersene in un momento successivo. 
Devono considerarsi ora i vizi c.d. occulti, non visibili ad un primo controllo da parte del committente e che richiedevano un'attenzione maggiore, in quanto situati in parti più interne dell'autovettura: “parte interna del cofano anteriore in corrispondenza del gancio utilizzato per mantenere aperto lo stesso; parte interna del cofano posteriore ove ubicato il motore; prese d'aria del cofano posteriore e alloggio luce targa; parte interna della chiusura dello sportello destro”. 
Con riguardo a tali vizi, deve ricordarsi, come sopra riportato che ai sensi dell'articolo 2226 co. 1 c.c., al fine di far valere la responsabilità del prestatore d'opera, è necessario che la denuncia dell'esistenza del vizio venga fatta entro otto giorni dalla scoperta dello stesso con contestuale prova della tempestiva scoperta: “### l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Civ. n. 10579/2012). 
Sebbene risulti agli atti incontestata la circostanza secondo cui la consegna del bene sia avvenuta nel corso della fine del mese di Agosto 2016, alcuna prova viene fornita dal committente in merito al momento della scoperta del vizio occulto, men che meno del fatto che la denuncia inviata in data 7 settembre 2016 sia stata effettuata tempestivamente e dunque entro il termine di decadenza di otto giorni imposto dall'art. 2226 c.c., il quale esplicitamente richiama la disciplina della garanzia in materia di appalto (art. 1667 c.c.), non potendosi far ricadere tale onere della prova sull'odierno appellante. 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017, con rigetto della domanda formulata da ### di risarcimento dei danni. 
In considerazione di ciò, giova evidenziare ulteriormente che, come da accordo economico firmato prodotto in atti, il sig. ### aveva corrisposto ad ### la somma di euro 500,00 in data ### a titolo di secondo acconto per la riparazione e la somma di euro 300,00 in data ### a titolo di terzo acconto, specificando poi che l'acconto totale era pari ad euro 1.800,00 con una rimanenza di euro 1.200,00 ancora dovuti. 
Il ctu ha quantificato il lavoro svolto dal prestatore d'opera in euro 1.500,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice, ritenendo dunque opportuno obbligare ### alla restituzione nei confronti di ### della differenza, pari ad euro 300,00, i quali in seguito a devalutazione e rivalutazione ammontano ad euro 331,72. 
Sul punto la doglianza volta ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha condannato ### a corrispondere ad ### la somma residua pattuita come compenso per le opere svolte sul veicolo, pari ad € 1.200,00, non può trovare accoglimento.  ###, nominato nel procedimento di primo grado, con percorso logico condivisibile, ha quantificato i lavori eseguiti in € 1.500,00, con il sorgere dell'obbligo in capo ad ### di restituire l'eccedenza già ricevuta a titolo di acconto di € 331,72, (pari ad € 300,00 oltre devalutazione e rivalutazione monetaria.) Quantificato dal CTU in tali termini il compenso spettante per le opere poste in essere, la domanda spiegata dall'appellante sul punto non può trovare accoglimento. 
In ordine alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse seguano il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., pertanto vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: - accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva; - in riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### RG n. 164/2017, rigetta la domanda di risarcimento danno formulata da ### nei confronti di ### - condanna ### a rifondere in favore di ### la somma di euro 312,72 a titolo di restituzione, oltre interessi legali fino al soddisfo; - condanna ### a rifondere in favore di ### le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge e a rifondere le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 700,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario; - pone a carico di ### le spese della consulenza tecnica, come liquidate nel giudizio di primo grado. 
Così deciso, in ### 15/1/2026.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 47/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Messana Veronica

M

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5195/2025 del 18-12-2025

... un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al ### n. 385/93 art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale". Nel presente caso, ### non ha assolto gli oneri probatori, sotto un duplice aspetto. Non ha prodotto un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento del credito da ### dei ### di ### E sotto il secondo profilo, dall'analisi della documentazione allegata, in particolare il confronto tra l'atto notarile di deposito e la lista crediti ceduti prodotta da ### emerge una carenza probatoria di particolare gravità. ### notarile di deposito del 19 ottobre 2021 (documento ###.pdf) attesta formalmente il deposito presso il ### di un documento "consistente in tutto di 252 ### fogli di carta per totali 504 ### facciate scritte", relativo all'operazione di trasferimento di crediti perfezionatasi in data 27 giugno 2016. ### certifica espressamente che "il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni" e che forma "parte integrante e sostanziale" dell'atto di cessione. Al contrario, la (leggi tutto)...

testo integrale

8107/2021 N.R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del ###.  ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8107/2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 961/2021 TRA ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.  - Opponente/Attrice - E ### S.r.l., con sede ###### alla ### della ### n. 4/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### ed ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio - Opposta/Convenuta - ### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021, questo Tribunale ingiungeva a ### il pagamento della somma di euro 33.640,26 oltre interessi e spese, ad istanza di ### S.r.l. per credito derivante dai contratti di finanziamento n. ### e 1114888267 stipulati con ###it S.p.A. e successivamente ceduti. 
Con atto di citazione del 15 ottobre 2021, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: l'inefficacia del decreto per notifica oltre i termini ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di ### per mancata prova della cessione del credito; la nullità del decreto per mancanza di prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c.; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 TUB; la presenza di clausole vessatorie; l'impugnativa della documentazione prodotta in mera copia ex art. 2719 ### si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. 
All'udienza del 25 marzo 2022, il precedente Giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. All'udienza successiva venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. su concorde istanza delle parti. 
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.  ### è fondata e deve essere accolta.  1. Questioni preliminari ### è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.  2. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica Il primo motivo di opposizione si fonda sulla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. 
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta. 
Dall'esame degli atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021 ed è stato notificato all'opponente solo in data 6 settembre 2021, quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c. 
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento e ostando al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla. 
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il poteredovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02). 
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 961/2021 deve essere dichiarato inefficace per tardiva notifica, ma il giudizio deve proseguire nel merito sulla domanda creditoria formulata da ### 3. Sulla legittimazione attiva di ### e sulla prova della cessione del credito Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di ### per difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito. 
Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento. 
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ### ha depositato: • l'avviso di cessione pubblicato sulla ### 108 del 10 settembre 2016; • una comunicazione di cessione inviata alla debitrice; • un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio); • una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio). 
Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di ### a ### dei ### di ### nella quale vengono comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda che deve essere provato dall'attore cessionario. La pubblicazione nella ### dell'avviso di cessione assolve esclusivamente alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, sostituendo la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. 
Come precisato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 401 del 28 gennaio 2025, "### è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità". 
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione, evidenziando che il documento prodotto da ### non costituisce un vero contratto di cessione ma una mera comunicazione unilaterale priva di sottoscrizione della controparte e dell'elenco dei crediti ceduti.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1189 del 14 marzo 2025, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al ### n. 385/93 art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale". 
Nel presente caso, ### non ha assolto gli oneri probatori, sotto un duplice aspetto. Non ha prodotto un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento del credito da ### dei ### di ### E sotto il secondo profilo, dall'analisi della documentazione allegata, in particolare il confronto tra l'atto notarile di deposito e la lista crediti ceduti prodotta da ### emerge una carenza probatoria di particolare gravità.  ### notarile di deposito del 19 ottobre 2021 (documento ###.pdf) attesta formalmente il deposito presso il ### di un documento "consistente in tutto di 252 ### fogli di carta per totali 504 ### facciate scritte", relativo all'operazione di trasferimento di crediti perfezionatasi in data 27 giugno 2016. ### certifica espressamente che "il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni" e che forma "parte integrante e sostanziale" dell'atto di cessione. 
Al contrario, la "lista crediti ceduti" prodotta da ### (documento 13-###crediti-ceduti.pdf) si presenta come un semplice file PDF di formazione nativa digitale, privo di qualsiasi elemento che ne attesti l'autenticità, la provenienza o la riconducibilità all'atto notarile di deposito, sottoscritto digitalmente dal difensore della convenuta ma senza dichiararne lo scopo non evidente. Tale documento non reca alcuna sottoscrizione, certificazione di conformità, timbri o altri elementi identificativi che possano collegarlo in modo univoco e certo alla documentazione depositata presso il ### Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, Corte d'appello civile L'### sentenza n. 568 del 9 maggio 2025, "affinché il documento in esame possa considerarsi parte integrante del contratto di cessione, è necessario o che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferite con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione". Nel caso di specie, il file PDF prodotto da ### risulta anonimo non solo per quanto riguarda la provenienza ma anche per quanto riguarda la sua riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione. 
La giurisprudenza ha inoltre precisato che "un file in formato PDF di formazione nativa digitale, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità o corrispondenza all'originale, non può supplire alla mancata produzione dell'allegato contrattuale, risultando incerto quanto a provenienza e riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione". 
Questa carenza assume particolare rilevanza alla luce dell'art. 1262 c.c., secondo cui "il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso", e delle disposizioni in materia di valore probatorio dei documenti informatici. 
Nel caso di specie non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento riprodotto nel file pdf, asseritamente costituente l'elenco dei crediti ceduti parzialmente censurato per ragioni di privacy, alla eventuale originaria forma informatica e immodificabile o cartacea, con la conseguenza che tale documento, da considerarsi un file pdf di produzione unilaterale, risulta inidoneo a costituire valida prova della inclusione dello specifico credito per cui è causa nella cessione in blocco. 
La disconnessione tra l'atto notarile autentico e il file PDF prodotto da ### evidenzia quindi un vizio probatorio insanabile che conferma l'impossibilità per la società opposta di dimostrare la propria legittimazione sostanziale. ### di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre il documento informatico all'atto notarile di deposito rende tale documentazione inidonea a fornire la prova dell'inclusione dei crediti specifici nell'operazione di cessione, determinando così il difetto di titolarità attiva del credito azionato. 
Ne consegue che la documentazione prodotta non consente di verificare con certezza che i crediti relativi ai contratti n. ### e 1114888267 siano stati effettivamente inclusi nell'operazione di cessione.  4. Sulla mancata produzione del contratto di finanziamento 1114888267 Un ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo emerge dalla mancata produzione del contratto di finanziamento n. 1114888267, per il quale ### richiede il pagamento di euro 3.145,89. 
Come correttamente evidenziato dall'opponente, l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio, pur essendo denominato "contratto 1114888267", contiene in realtà il contratto n. ###. Pertanto, ### non ha fornito la prova scritta del credito derivante dal contratto n. 1114888267, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 633- 634 c.p.c.  5. Sull'idoneità della documentazione contabile prodotta ### alla documentazione contabile prodotta da ### deve rilevarsi che gli allegati n. 7 e 8 del fascicolo monitorio, denominati "estratto conto", costituiscono in realtà delle "liste movimenti" che non rispettano i requisiti prescritti dall'art. 50 TUB.
Come evidenziato dall'opponente, tali documenti non riportano un saldo finale chiaro e non consentono di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso. In particolare, dalla "lista movimenti" relativa al contratto n. ### emerge che il credito risulta "####" per euro 13.041,22 oltre interessi di mora pari a euro 2.136,85, mentre l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo risulta essere nettamente maggiore. 
Come consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 1602 del 10 aprile 2025), "l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993 riveste efficacia probatoria piena esclusivamente nell'ambito della fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, non anche nella successiva fase contenziosa instaurata con l'opposizione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso monitorio con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto". 
In considerazione di quanto sopra esposto ed in sintesi, l'opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi: • Il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è inefficace per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.  • ### non ha fornito adeguata prova della propria titolarità del credito, non avendo depositato un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento dei crediti da ### dei ### di ### nonché il trasferimento dello specifico credito.  • ### non ha prodotto il contratto di finanziamento 1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89, in violazione dei requisiti di prova scritta di cui agli artt. 633-634 c.p.c. • La documentazione contabile prodotta (liste movimenti) non rispetta i requisiti dell'art. 50 TUB e non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso.  6. Spese processuali Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di ### S.r.l., e considerate la natura, il valore e la complessità ### delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio; € 1.204,00 per la fase introduttiva; € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre contributo unificato e bollo in favore di ### e con attribuzione all'Avv. ### antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: ACCOGLIE l'opposizione proposta da ### DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021 per tardiva notifica oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. 
RIGETTA nel merito la domanda creditoria formulata da ### S.r.l. nei confronti di #### S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di ### liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv.  ### antistatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 8107/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Cerruti

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23275 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.106 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 1032 utenti online