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Giudice di Pace di Caserta, Sentenza n. 1174/2024 del 11-09-2024

... di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. Per cui, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della ### di ### e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all'obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza ### la ### ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l'espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/### con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore. In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al n°2651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto pagamento TRA ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore### co n se de in Ro ma V ia ### ndro ### e n. 4, rappresen tata e difesa da ll'Avv. ### (C.F.  #### ) ed elettivam ente domici li ata in ### iv iera di Ch iai a n. 2 63, presso lo studio dell'Avv. ### in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione .   -#### (C.F. ###) residente ###via SS.  ### e ### n.23.  -### - Conclusioni: come da atti ### atto di citazione notificato, l'istante ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore ### ut supra, conveniva in giudizio ### più specificamente, l'esponente tanto assumeva nel libello introduttivo: “…In data 0 5 agosto 2 016 Mari a R o sa ### sottos cri veva con la ### S.p.A. contratto di finanziamento n. 5243 da restituire mediante cessione di quote della retribuzione mensile in n° 120 ra te d i euro 340,0 0 ciascun a,per un mon tan te lo rdo di ### 40.800,00 …..Il contratto prevedeva le seguenti voci di costo: -“commissioni di attivazione", comprensive di spese di istruttoria pratica: ### 958,8 0; -commiss ion i di gesti one" : Eur o 300,00; -"p rovvigioni all' int ermediar io del credito: ### 3.304,80; -"imposto di bollo": euro 16,00; -"costo incasso rate": euro 0,00; per un saldo al richiedente pari a ### 25.9 59,7 2, già det ratt a la so mma d i ### 10.067,48 di interes si….Successiv amente, l'operazione di finanziamento veniva estinta anticipatamente attraverso il versamento della somma di ### 20.233,68, come da pian o estinti vo che si depos ita …..Il vers ament o della p redet ta somma in fa vore del la ### S.p.A.  avveniva dopo che l'odierna convenuta aveva già versato n.49 ### rate, per un residuo di n. 71 rate….. Successivamente, in data ### la ### inviava alla ### S.p.A. lettera di reclamo co n l a qua le richied eva il rim bor so di t utta u na serie di voci d i spesa ….. Con mi ssiva del 17.12.2020 la ### S.p.A. riscontrava il predetto reclamo, rigettando le avverse richieste…. Successivamente in data ###, la ### proponeva ricorso unilaterale all'### di Napoli avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma complessiva di euro 2.725,85 per commissioni varie al quale, in data ###, la ### S.p.A. rispondeva con proprie controdeduzioni …..Con decisione assunta in data ###, il ### di Napoli accoglieva soltanto parzialmente il ricorso presentato dall'odierna convenuta disponendo che la ### S.p.A. dovesse corrispondere alla ### la somma complessiva inferiore di euro 1.617,00 oltre interessi legali, di cui euro 363,58 a titolo di commissioni di attivazione ed euro 1.253,20 a titolo di commissioni di intermediario, nonché la somma di euro 200,00 in favore della ### d'### come contributo alle spese della procedura ed euro 20,00 al ricorrente quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso…..### di Napoli ha posto a fondamento della predetta decisione la ormai nota sentenza "### della Corte di ### (11.09.2019) con la quale veniva stabilito il principio second o cui : "l'a rt 16, para g rafo 1, della diretti va 20 08/1948, at tuato n ell 'ordinamento interno con l'ari 125-sexies ### deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore" ….. decisione del ### di Napoli, inoltre, è fondata sul recente ### Coord. n. 26525/2019 che, in recepimento della sudde tta statuizione della ### e ### ha confermato le predette statuizioni …..Sulla scorta di tali principi ed in accoglimento parziale delle controdeduzioni presentate dalla ### S.p.A., il ### riconosceva il diritto della ### ad ottenere la ripetizione, secondo un calcolo proporzionale, di somme inferiori rispetto a quelle richieste, così come richiamate al precedente punto 9)… Successivamente, con missiva del 29.04.2021 la ### S.p.A. comunicava al ### di Napoli la propria intenzione di non adempiere alla predetta decisione e di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di nulla dovere alla ### …### luce di quanto sopra premesso, la ### S.p.A. ha interesse ad adire l'###mo dice di ### affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità della decisione del ### di Napoli e per l'effetto venga dichia rat o che la F incontinuo S.p .A. n ulla d eve all a ### a ### in virtù dell'anticipata estinzione del finanziamento n.5243/2016, il tutto in virtù dei seguenti MOTIVI….1.. Sulla non applicabilità a livello nazion ale dell a linea inte rpreta tiva della UE. Pre valenza della nor mativa nazionale nei rapporti orizzontali. Validità della distinzione tra costi "up front" e "recurring". Inesistenza del credito della ### nei confronti della ### S.p.A. ….Come anticipato nelle premesse la decisione del ### di Napoli, che ha accolto seppur parzialmente il ricorso presentato dalla ### ancora le proprie radici sulla ormai nota sentenza "### della ### di ### (11.09.2019), nonché sul recente ### Coord.  26525/2019 che sostanzialmente ha confermato l'indirizzo della ###.Sennonchè, in tema di rimborso degli oneri dovuto al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, non pare applicabile la sentenza dell'11-09-2019 C-383 della ### di giustizia UE ("caso ###) che ha interpretato l'art. 16 della ### n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies ### In effetti la citata ### europe a, non pos se dendo i req ui siti di una direttiva "s elf -ex ecuting ", non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazi on e di ser vizi temporal mente coll ocabi li n ella fase p reli minare e /o f ormativa del regolamento negozial e, "up-fro nt ", e remun er azione di attività d estinate a trovare svol gime nto nella fase esecutiva, "recurring"…..si a l a commissi one ban cari a c he la provv ig ione di interme di azi one — qua ndo pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico de1 rapporto, rientrano tra i costi "upfront" non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento. Così si è espresso il ### e d i Nap oli , in p erso na del dot t. ### co n se nten za n. 10 marzo 2020 n. 2391, che confer ma l'orientam ent o già ass unto da l medesi mo ### a ll' indom ani del "cas o ### con sentenza n.10489 del 22 novembre 2019……I principi "interpretativi" della ### di ### del 11 settembre 2019 no n sono invoc abili, dun que, nel contenzioso B anca -cliente. Nel rim arc are tale assunto, il ### ha conferm at o la fond amentale dis tin zi one tra la vinco lativit à della pronu nc ia int erpretativa — di per sé indiscutibile — e la diretta efficacia della "fonte interpretata". ###, ormai, è noto. In riferimento alla tematica dell'individuazione dei "costi" rimborsabili al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, i ### di ### hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi "che non dipendono dall a dura ta del contratto"…… Sic ché, p er al cuni, t al e pronun cia è se mb rata de stinata a superare la tradizional e distinzi one tra o neri "up -f ront" e "recurring"…… Tut ta via, non p uò inda garsi la portata della pronuncia in questione, senza considerare che trattasi di sentenza interpretativa che ha ad oggetto una fonte non direttamente applicabile dal giudice italiano….La norma interpretata, infatti, è la ### 2008/48 UE, la quale non ha natura di direttiva self-executing — da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa intern a in contra sto co n la f onte sovranaz iona le, per l' effetto de cide ndo il ca so co ncreto in virtù delle disposizioni comunitarie. Gli interpreti, d'altronde, avevano sin da subito nutrito dubbi sulla diretta efficacia della ### in particolare sulla circostanza che essa sia sufficientemente specifica nella determinazione dei diritti che intende attribuire al consumatore….In particolare, se pur si vuole considerare chiara l'affermazione di principio di cui all'art. 16 par.1, circa l'attribuzione al cliente del "diritto" alla "riduzione del costo totale del credito”, non è altrettanto dettagliato il criterio temporale di restituzione che il “legislatore" europeo intende adottare (pro rata temporis!? E per i costi che non sono legati al fattore-tempo!?). Trattasi di aspetto non secondario , pe r una ma ter ia i n c ui gli aspetti tecnic i assorb ono , talvolta, le consi derazioni giuridiche di principio , in qu anto l'ad ozi on e di un c riterio co mputaz ion ale (ov vero di un altro) f inisce per incidere sul contenuto dei diritti che la normativa stessa intende attribuire. In una recente pronuncia del ### di Monza (sentenza n.2573 del 22 novembre 2019 la natura self-executing della ### era stata esclusa proprio in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che essa aveva suscitato e che avevano costretto i giudici di merito di svariati ### comunitari a rivolgersi alla ### di ### per definire una linea ermeneutica univoca (proprio come avvenuto nel caso ###. Recentemente, tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dal ### di Torino con l'ordinanza del 29 giugno 2020, con la quale veniva ribadita la natura di sentenza non direttamente applicabile della pronuncia "###. D altronde, nell'ordinamento italiano la direttiva è stata recepita (art. 125 sexies T.U.B. come introdotto dal D.Igs. n.141/2010), sicché, ove si ritenesse che la stessa sia stata maltrasposta, la soluzione applicativa non potrebbe che risiedere nella responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione. In altri termini, l' invocabilità diretta delle disposizioni di cui alla direttiva oggetto dell'interpretazione "estensiva" d a pa rte della ### s arebbe c om unque da esc lud ere, ove si constatasse l'assoluta inconciliabilità tra la direttiva stessa e la disciplina interna di attuazione, in quanto non vi sarebbe margine per qualsivogl ia "interpreta zione esten siv a" di quest'ultima … …### ti, non sarebbe ammissibile l'applicazione "diretta" della direttiva, se non nei rapporti "verticali" tra Stato e cittadino (e non in quelli "orizzontali" tra cittadino e banca ad esempio), sul presupposto che lo Stato abbia frapposto un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi posti dal "legislatore" europeo…..In altri termini, la mancata adozione delle disposizioni necessarie al recepimento pone in essere ma violazione del diritto dell'### che — al di là dell'illecito costituito dalla mancata trasposizione e delle sue conseguenze sul piano istituzionale (procedimento di infrazion e) — pro voc a la responsa bilità patr imonia le de llo S tato membro i nade m piente (C. giust., 9.11.1991, C-6/90 e C-9/90, ###. Ciò a condizione che le disposizioni violate della direttiva siano intese ad attribuire un diritto ai privati e che sussista un nesso di causalità tra il mancato adempimento ed il danno da essi patito. Dunque l'inesatta trasposizione della direttiva dovrebbe comportare la necessità che il consumatore (da solo o, come più spesso accade, per il tramite di associazioni di categoria ) invochi innanzi alla ### di ### l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria…..In altri termini, il consumatore non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### la quale, per il solo fatto di aver rispettato e posto in essere i principi della normativa nazionale, si troverebbe a dover subire conseguenze negative molto gravi dovute all'inesatta trasposizione della direttiva comunitaria. Tale interpretazione è stata avvalorata da due recentissime pronunce dei ### di ### e di Cassino con le quali, all'esito di ricorsi ex art 702bis cpc presentanti dagli istituti di credito, veniva confermata la non applicabilità della sentenza ### all' interno dell'ordinamento italiano. Confermavano la sua natura di direttiva non self executing e non potendo, pertanto, trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento (ordinanza del 11.02.2021 ### di ### ambito del n.R.G. 49639/2020 e ordinanza del 02.02.2021 ### di Cassino nell 'ambito del n. R.G. 1270/2020 — al1.9)….La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stata per la prima volta riconosci uta in via giurispruden zial e c on la se nte nza 19 no vem bre 1991 , pronunciata a definizi one del cel ebre caso ### ovi ch. La fatt ispecie c onc ernev a il mancat o rec epimento della direttiva 80/97/### che imponeva agli ### membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazio ne dei s alar i dei lavo rat ori i n caso di i nsol venza de l dat or e di lav oro. ### di giustizia fu nell'occasione adita in sede di rinvio pregiudiziale dai ### di ### del ### e di ### i quali si interrogavano sull'eventuale effetto diretto di alcune disposizioni della suindicata direttiva e sulla possibilità per i singoli di pretendere un risarcimento dallo Stato per il pregiudizio subito a causa dell'omessa trasposizione di un a direttiv a comunitaria …..D opo aver a cce rt ato che l a dirett iv a 80/97/CEE non presentava i caratteri di sufficiente precisione, necessari per sancirne la sua diretta applicabilità (self executing), con la sentenza de qua il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. 
Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. 
Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad avallare la tradizionale distinzione tra costi "up-front" e costi "recurring"…..I costi up-front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito. Per giurisprudenza ### prevalente, det ti cos ti no n sono rimb ors abili in sede di estinzione antici pata…..I cost i recurring (come ad esempio le polizze vita accessorie) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono considerati dalla giurisprudenza dominante rimborsabili -in misura maggiore o minorea seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto…..In linea di principio, l'orientamento più diffuso ritiene che il contraente abbia diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui — di fatto — non ha usufruito di tali servizi o prestazioni….### e de lla disci plina i tal iana di attua zione dell a dire ttiva se mbra lasciare dunque pochi margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di "limitare" la rimborsabilità ai soli oneri "recurring"….###à, tra la normativa nazionale e quella comunitaria è ancor più profonda, se il camp o d i inda gine viene all arga to dalla normativ a p rim aria di cui all'ar t. 12 5- sexies T.U.B. al concreto dipanarsi della regolamentazione tecnica, che — come sempre in questa materia — finisce per riempire di conten uti "pratici" lo scarno dettato le gisla tivo. Sicché, non pu ò non nota rsi come la distinzione tra costi "up-front" e "recurring" non sia solo un ritrovato ermeneutico di derivazione giurisprudenziale, ma trovi delle solide radici nella produzione regolamentare della ### d'Italia…..Tanto la ### d'### del 7/4/2011, quanto gli ### di ### in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi "up-front" e "recurring", presupponendo la non rimborsabilit à d ei pr im i e la rimborsab ili tà pr o q uota d ei seco ndi . Propr io nei citati "### di ### " s i legg e testualment e: " ### ioni rich iedo no che la docu mentazione pre contrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimbors o anticipa to, v anno anche i ndi cate le modal ità d i calco lo d ella r iduzio ne del "costo totale del credito", specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. "recurring") e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti" …S e ne d educ e che ### d '### in ter preta i n maniera "l ett erale" la di spos izione di cui all'art.  125-sexies T.U.B., non lasciando alcun margine di dubbio circa la coincidenza tra i costi "dovuti.. .per la vita residua del contratt o" e la tradiz ionale defi nizio ne degli oneri "recurri n g"……Ne llo sch ema allegato agli ### di ### si "raccomanda" agli istituti di indicare schematicamente, sin dal momento della conclusione del contratto, i costi "up-front e quelli "recurring" ai fini della successiva rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. ### restando quanto sopra, sembrerebbe, tra l'altro, non corretta l'interpretazione dell a Cor te a nch e con ri guard o al teno re letterale dell'a r ticol o 16 comma 1 dell a Direttiva……### la locuzione "restante durata del contratto" sembra riferirsi esclusivamente agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non, genericamente, alla riduzione del " osto totale del credito" nel suo complesso. In altri termini, la norma prevede la restituzione non già di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito", in proporzione alla durata residua del contratto, bensì la restituzione delle sole voci di costo che vengono a maturazione nel corso della residua durata del contratto medesimo (la norma stabilisce infatti che il suddetto diritto alla riduzione "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"), dal momento che solo per dette voci è possibile individuare una quota retrocedibile al cliente….Ciò posto, stante l'assoluta inconciliabilità tra la normativa comunitaria e quella nazionale, il consumatore (### nel caso di specie) non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### (###, stante l'esclusione della natura di direttiva "self executing", bensì l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria innanzi alla ### di ### UE….tale inconciliabilità si rafforza, trovando ulteriore conferma, ancorché si ponga l'attenzione sulle motivazi oni c he hann o s pinto la ### di ### zi a ### pea ad emanare l'ormai noto provvedimento interpretativo….E' vero infatti che, la citata sentenza perviene alla conclusione secondo cui il "credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" muovendo dal presupposto dell'asserita, difficile ed incerta enucleabilità (da parte del "consumatore o di un giudice") dei costi oggettivi del finanziamento "che non dipendono dalla durata del contratto", posto che, come sopra ricordato, i "(...) costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto (...)" sarebbero "determinati unilateralmente dalla banca(...)” e potrebbero, in ragione del "margine di manovra (...) nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna" di cui appunto le banche dispongono, (….) includere un certo margine di profitto (...)", potendo l'intermediario finanziatore essere indotto ad "imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclu sione del contr atto di cred ito (...)" e a "ridurre al minimo i cos ti dipendenti dalla durata del contratto (...)"….Senonché tutto ciò, nel caso che ci occupa, è chiaramente escluso proprio dalla disciplina di recepimento (sia primaria che secondaria) apprestata dallo ### che ha definito, come già detto, l'esatto perimetro dei costi correlati al credito concesso, vale a dire sia dei costi c.d. up front, riferiti agli effettivi e documentati costi sostenuti per l'erogazione tout court del finanziamento e perciò non correlati alla dura ta de llo stes so, sia dei c ost i c.d. rec urring, c orre lati al la d urata del fi nanziame nto erogato, e che ha previsto ch e s i ritor ca in d anno dell'### di ario , e per co nverso a fa vore del cons umatore, l'eventuale mancata puntuale distinzione dei costi, e legittimando il giudicante, ove tale assenza venga riscontrata, ad accollare l'onere dell'incertezza relativa alla distinzione dei costi in capo al soggetto erogante….E infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, a cui la sentenza della ### si riferisce, quello italiano, come sopra già detto, si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancari o e finanz iario operano… ..Qu anto sopra costitui sce ul teri o re riprova de lla non conciliabilità tra normativ a comunit ar ia e nor mativ a na zi onale, tanto da r endere imposs ibi le int erpretare la norma interna secondo quanto disposto dalla ### perché il tenore inequivocabile della norma nazionale (sia primaria che regolament are) s embra esc lud erlo con e videnza…. In conclus ione , il ti more dall a ### di ### circa l'impossibilità di un controllo su eventuali condotte opportunistiche da parte degli intermediari appare, nella realtà italian a., pr ivo di fondame nto , att eso che t ale attivit à di cont rol lo è ga rantita dai presidi sopra richiamati….. Venendo al caso di specie si evidenzia come il regolamento contrattuale, descriva in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo afferenti il finanziamento e la loro natura up front o recurring. ### le condizioni generali di contratto, all'articolo 3, riportano, con riferimento a ciascuna voce di costo, la relativa giustificazione causale. Inoltre, l'articolo 8 del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, rimanda al punto 4 del ### (cfr. All. 1 cit.), quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui tale riduzione effettivamente opera. La documentazione precontrattuale è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico del Cliente le "commissioni di attivazione", le “provvigioni all'intermediario del credito" e l'imposta di bollo" in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto…..Stante quanto sopra, con riferimento alle singole voci di costo rappresentate dalle commissioni di attivazione e da quelle di intermediazione, si evidenzia quanto segue: • commissioni di attivazione: sono finalizzate all'attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e alla copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito (cfr. articolo 3 lettera C) delle condizioni generali di contratto)…..Tali costi non sono rimborsabili in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto; essi presentano la medesima giustificazione causale delle spese di istruttoria pratica, che, proprio per tale ragione, vengono ricomprese nelle commissioni di attivazione….Non cambia, pertanto, il titolo sulla base del quale il relativo costo viene richiesto al Cliente….Si tratta, quindi, di costi up front, come tra l'altro dichiarato dalla decisione del ### di Napoli, non rimborsabili concernenti attività che si concludono prima dell'erogazione del finanziamento…..Si ritiene, pertanto, che nulla sia dovuto a tale titolo….Del resto, l'articolo 8) del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, richiama il punto 4) del ### (vd. alli) quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui questa riduzione effettivamente opera, dove nella sezione riguardante il rimborso anticipato si legge: " ...Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione; b) le provvigioni all'intermediario del credito; c) l'imposta di bollo...";….La documentazione contrattuale è, dunque chiara, nel sancire che le "commissioni di attivazione" , riman go no a c aric o del cl ien te in quan to costi c he maturano in terame nte al momento della sottoscrizione del contratto. • commissioni di intermediazione: In tal caso è puntuale la descrizione che di tale voce fa l'articolo 3 lettera e) delle condizioni generali di contratto. In particolare, il regolamento contrattuale è chiar o nel lo stabil ire che la commiss io ne in pa rola è do vuta qual e com penso "per l'atti vità prestata sino all'erogazione del ###; risulta pertanto evidente come tale corrispettivo si riferisca solo ed esclusivamente all'attività dell'Agente posta in essere fino all'erogazione del prestito. In altre parole, la voce di costo di cui si discorre non va a remunerare prestazioni agenziali successive all'erogazione del finanziamento, che sancisce il momento dell'efficacia del relativo contratto, ma si esaurisce e si conclude con tale evento. La stessa è, pertanto, destinata a remunerar e attivi tà circoscrit te a lla fase prod romic a alla l iqui dazione del f inanziamento. commissione n on contempla , quindi , compon e nti di c osto on go ing, da rimborsare per la quota parte non maturata…..A conferma di quanto appena detto, si evidenziano le decisioni dello stesso ### di ### n. 4139/201 7 n . 1272 /2 01 8 e n. 16 81 de l 19 ge nnaio 20 18 e del C olle gio di Napoli n. 10581 del 16/05/2018, n. 10478/2018 e n. 9885/2019, che rigettano la richiesta della restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazio ne pro prio sul pres uppo sto che l'a ttività del l' Agente è intervenuta fino all'erogazione del prestito. Tra l'altro, nell'ultima decisione menzionata (9885//2019), il ### precisa che l'agente in attività finanziaria "per statuto non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all'offerta fuori sede di prodotti bancari"….Pertanto, stante quanto sopra, si ritiene priva di fondamento la domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione per l'intermediario del credito, per la quota parte non maturata, presentando la stessa natura up front….Si deve, infine, rilevare come il ### di ### a conferma di quanto già disposto dal ### di Napoli con decisioni ### n. ###/19 del 22/01/2019 e n. ###/19 del 19/03/2019 ha ritenuto con decisione n. ###/19 del 30/04/2019, di respingere numero due ricorsi presentati, qualificando le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione praticate da ### S.p.A. quali costi "up front" e negando il loro ri m borso a fa vore del cliente, a seguito dell'estinzio ne anticipata del relativo contratto di finanziamento. In linea con quanto deciso dai ### di ### e Napoli, anche il ### di ### con decisione n. ###/19 del 22/08/2019, ha ritenuto i detti costi (provvigioni all'intermediario del credito e commissioni di attivazione) costi up front, rigettando il relativo ricorso presentato…..Vieppiù, si ritiene che, anche ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile, in caso di estinzione anticipata, il rimborso - sia pure per la durata residua del credito - dei costi c.d. up front, cioè dei costi non correlati alla durata del credito, essi sarebbero reclamabili nei confronti dell'intermediario erogante solo limitatamente alla parte di propria pertinenza, vale a dire solo limitatamente ai costi che esso abbia effettivamente incamerato, dovendo restare esclusi, viceversa, i costi che esso, quale unica e formale controparte del prenditore, abbia incluso nel costo globale del finanziamento, nonostante gli stessi fossero destinati a remunerare prestazioni e/o servizi di terzi. I costi relativi a prestazioni e/o servizi resi e/o riconosciuti a terzi sono, tra gli altri, anche quelli relativi alle prestazion i res e da gli "interme dia ri del c redito" ( agenti in attività f inanziaria o mediatori creditizi).  ###, in pratica, per tale tipologia di costi, sarebbe privo, pur in presenza di un titolo giuridico in ca po al credito re, della nec essaria legit timaz ione p assiva, quale st atus proc essuale necessario affinché l'### possa essere, in sede decisionale, legittimamente qualificato come destinatario della domanda di restituzione; legittimazione questa che, viceversa, è dato riscontrare solo in capo all'effettivo percettore (####.UU . n.2951/2016 )…. .In ogn i caso, anche a vol er disa ttend ere la te si sopra esposta, in capo all'intermediario difetterebbe la titolarità del diritto sostanziale oggetto della richiesta di controparte….Da ultim o non si p uò non evid enzi are com e anche il ### unale di A sti (sen tenza n. 255/2020) ha considerato legittima la previsione negoziale con cui le parti hanno concordato la ### restituzione dei costi connessi alla dura ta del con tr att o e il trat ten imen to in capo al f inan ziato re dei c osti sostenuti per l'attivazione del finanziamento, riformando totalmente in appello la Sentenza del Giudice di ### di ### con il rigetto delle richieste volte ad ottener e i l rimbor so del le commissi oni up front app licate al finanziamento…..A maggior riprova, pare opportuno citare una recentissima pronuncia del ### di Torino che, con ordinanza del 29 giugno 2020, ha sancito: "In tema di rimborso degli oneri dovuti al consumatore in caso di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto, a seguito degli orientamenti espressi dalla sentenza "###, il Giudice, pronunciandosi su un ricorso cautelare ante causam - ex artt. 37, 140 del ### del ### e 669 bis e segg. c.p.c. - promosso da un'### dei consumatori, ha ritenuto non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per l'esercizio di tale azione. Il fumus boni iuris non si ritiene sussistente in ragione del fatto che l'intermediario ha tempestivamente recepito le ### orientative della ### d'### del 4 dicembre 2019, volte a favorire l'allineamento agli orientamenti espressi dalla sentenza "###; inoltre , l a pronu ncia della ### opea n on sembra su sce ttibile di effic acia diretta orizzontale, come sostenuto da buona parte della giurisprudenza, e i principi nella stessa espressi non pare possano rivestire efficacia retroattiva. Non si ravvisa il periculum in mora in quanto non sussistono i giusti motivi di urgenza richiesti dalla normativa per proporre l'azione in via cautelare, tenuto anche conto dell'immediato recepimento, da parte dell'intermediario, delle indicazioni promanate dal proprio organismo di vigilanza". 
Per tutto quan to sopr a, in considera zione de lla non appl ica bilità n ei rapporti oriz zontali, della linea interpretativa della UE nell'ambito nazionale, e tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali nel caso di specie rispecchia no i requis it i di ch ia rezza e n itidezz a im posti da lla norma tiv a nazion ale di settore, pare evidente l'erroneità ed illegittimità, anche alla luce delle recenti sentenze del ### di Napoli, del ### di Monza e del ### di Asti, della decisione del collegio ABF di Napoli…..Infine, a conferma di quanto sopra dedotto, si richiamano ulteriori sentenze di merito tra le quali: ### n.2391/2020 ### di Napoli; ### n.128/2021 ### di Appello di L'##### del 29.06.2020; ### n. 1907/2020 ### di #### n. ### Giudice di ### di Roma…...”. 
Tanto premesso, la deducente concludeva per l'accoglimento della domanda, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e d illegittimit à dell a decisione d el #### di Na pol i n. 1 046 4/202 1 del 21.04.2021 e per l'effetto che la ### S.p.A. nulla deve alla ### in virtù della estinzione anticipata del finanziamento n. 5243/2016; In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ### S.p.A.; Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge; Acquisita idone a documentazi on e, e prec isa te le conc lus ioni, la causa a ll' udi enza del 12.05.2024, veniva riservata a sentenza .   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va affermata la competenza per valore del Giudice di ### a decidere la causa ai sensi dell'art 7 c.p.c. in quanto l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di € 5000. 
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonchè quella passiva a subire l'azione. 
Nel merito si rileva che la sentenza ### nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico. 
Nel 2021, il legislatore italian o è intervenu to con l'art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddet to decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l'art. 125 sexies ###il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza ###il secondo comma ha limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 106/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies TUB e “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ### d'### vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. 
In buo na sosta nza , il legis la tore ha rec epito il principi o esp resso dalla sentenza ### ma n e h a limitato «l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante - e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati - per i contratti anteriori al 25 luglio 2021». ### il secondo comma rimanda alle norme secondarie, limitatamente al precedente art. 125 sexies e, in particolare, alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti. Si tratta delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring non maturati. 
Nel 202 2, la ### (sent. 263/2022) ha dichiara to l'illegittimi tà costituzio nale dell'art.  11 octies comma 2 d.l. 73/20212 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigila nza d ella ### d'Ita lia », i n q uanto la disposizio ne limitava il d iritto alla riduzione spettante al consumator e i n cas o di estin zione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. 
Nel contratto di credito al consumo, il consumatore è il contraente debole, ossia la parte contrattuale che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al professionista: sia per il potere di negoziazione sia per il livello di informazione.  ### i giudici di legittimità, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti. È pur vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo verticale e non possono essere invocate alle controversie tra privati, nondimeno il giudice di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. 
Per cui, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della ### di ### e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all'obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza ### la ### ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l'espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/### con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore. 
In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato non sia estraneo alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Pertanto, è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto. Il codic e de l con sumo definisce vessatorie propr io le clauso le c he, malg ra do buo na fede, d eterminano un significativ o squili brio dei di ri tti e degli obblighi der ivanti da l contratto (art. 3 3 c . 1 d. lgs. 206/2005).  ### equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagiona uno squilibrio tra le parti, poiché consente al soggetto finanziatore di trattenere delle somme ch e s ono parametr ate all'in tera du rata del cont ratto, no nostante la prestazione sia limita ad un ar co di te mpo più ristr etto (Cass. 19565/2020). Stante la natura abusiv a della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio. 
Per cui vanno applicati i seguenti principi di diritto: «###. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal ### In cas o d i assen za de lla norma in te gra tiva o di norma int egrativ a che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».«È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33».  ### luce di quanto esposto si ritiene legittima la decisione del ### di Napoli relativamente alla restituzione dell'importo di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda Le spese di giudizio vanno compensate stante la omessa costituzione della convenuta Che ha P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1 rigetta la domanda e condanna per l'effetto l'attrice alla restituzione della somma di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda in favore della convenuta 2 compensa le spese tra le parti ### deciso in ### il ### 24 Il Giudice di ###

causa n. 2651/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Maria

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5702/2025 del 13-11-2025

... tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente). E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra. Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, con la sentenza n. 26/2023 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Napoli, ### (leggi tutto)...

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### n. 2215/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2215 dell'anno 2023, vertente tra ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### -APPELLANTI e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 26/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### nella causa recante RG n. 158/2016, notificata il ###, in materia di tutela possessoria dell'esercizio del diritto di veduta”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ### dalla difesa degli appellanti e il ### dalla difesa dell'appellata.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ### (e notificata il ###). ****  1. ### In primo grado ### con ricorso depositato il ###, premesso di essere proprietaria e di possede ###immobile sito nel Comune di ### in ### n. 248, munito di una finestra con affaccio sulla terrazza antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà di ### e ### aveva dedotto che questi ultimi avevano posizionato, a circa 80 cm (quindi a distanza inferiore rispetto a quella di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.) dalla finestra, una struttura di assi incrociati a rombi, con rampicanti. 
Ragion per cui, sostenendo che tale struttura ostacolasse il possesso, da lei esercitato, corrispondente all'esercizio della servitù di veduta (acquisita per destinazione del padre di famiglia) attraverso la finestra, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1170 c.c., che fosse ordinato ad ### e ad ### di rimuovere la predetta struttura o di arretrarla a tre metri dalla veduta, nonché di condannarli al risarcimento dei danni (da quantificarsi equitativamente) e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del suo avvocato dichiaratosi antistatario. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### avevano eccepito, in via preliminare, la formazione di un giudicato cautelare, in virtù di una ordinanza di rigetto del 5.1.2015, resa in fase di reclamo dal Tribunale di Napoli, sulla medesima pretesa della ricorrente, contestando l'avversa pretesa ritenendo che la ricorrente non fosse titolare di alcun un diritto di servitù di veduta sul terrazzino antistante la propria abitazione, essendo l'apertura in questione funzionale al solo passaggio di aria e luce e, in ogni caso, di nessun ostacolo alla veduta frontale. 
Con ordinanza del 23.10.2015 era stato rigettato, dal Tribunale di Napoli (sezione di ###, il ricorso depositato dalla ### A seguito di reclamo proposto da quest'ultima avverso la detta ordinanza, il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 20.1.2016, aveva condannato i resistenti, in riforma del provvedimento impugnato, ad arretrare la struttura a tre metri dalla finestra della ricorrente.  ### e ### avevano così introdotto, ai sensi dell'art. art. 703, co. 4, c.p.c., il giudizio di merito (reiterando quanto già dedotto nella fase interdittale a proposito del fatto che la struttura contestata fosse mobile e, come tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente). 
E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, con la sentenza n. 26/2023 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### ha così disposto: “accoglie la domanda e, per l'effetto,: 1. ordina ad ### e ### la cessazione di ogni molestia al possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato da ### sul terrazzino di loro proprietà rimuovendo la struttura di assi incrociati a rombi con rampicanti, o arretrandola, ove possibile, a distanza di tre metri dalla finestra di quest'ultima; 2.condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in 2.666,30 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.”. 
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi: a) che la domanda proposta da ### dovesse essere qualificata come una domanda di manutenzione prevista dall'art. 1170 c.c., non consistendo, il comportamento contestato, nella privazione del possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato dalla stessa sul terrazzino di proprietà dei resistenti (non essendo stati apposti ostacoli materiali che ne impedissero la veduta), bensì nella ostacolarla con l'apposizione di una struttura che aveva reso più difficoltosa la veduta frontale sul predetto terrazzino; b) che, nel caso di specie, in base alla documentazione fotografica depositata, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, l'apertura in questione, posta sul muro di proprietà di ### avesse i caratteri della veduta, consentendo il comodo affaccio sul terrazzino antistante la proprietà di ### ed ### non interessando, in sede possessoria, se la stessa fosse oggetto di un diritto di servitù legalmente o convenzionalmente acquisito; c) che, in base all'escussione testimoniale di ### potesse dirsi raggiunta la prova del possesso ultrannuale ad immagine del diritto di servitù di veduta da parte di ### sul terrazzo antistante la proprietà di ### ed ### emergendo dalle dichiarazioni del teste che la finestra in questione, nell'attuale configurazione, esistesse almeno dal 1976, senza una specifica contestazione, sul punto, da parte dei resistenti; d) che fosse sussistente la turbativa al possesso della predetta veduta, essendo incontestato che i resistenti avessero posizionato davanti alla finestra in questione una struttura di assi incrociati a rombi che aveva modificato la modalità di esercizio della veduta da parte di ### rendendole più difficoltoso l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### a nulla valendo che la struttura predetta avesse le ruote e che fosse facilmente amovibile, costituendo il suo attuale posizionamento, per il sol fatto di alterare la veduta dalla finestra in questione, una turbativa, essendo recessivo l'eventuale diritto alla privacy dedotto dagli attori, nel presente giudizio, rispetto all'invocata tutela possessoria da parte della ricorrente; e) che fosse altresì sussistente l'animus turbandi dei ricorrenti, essendo il loro scopo dichiarato quello di tutelare, con l'apposizione della struttura in contestazione, la propria privacy, con conseguente esclusione dell'inspicere di ### sul loro terrazzino.  ****  2. #### e ### hanno censurato la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.  **** 
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere ammissibile l'azione esercitata dalla ricorrente sul presupposto che i fatti dedotti non fossero coperti dal giudicato possessorio (riguardando il precedente giudizio, svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con l'ordinanza collegiale in data ###, una causa petendi diversa da quella fatta valere nel presente giudizio, essendo la violazione della veduta stata lamentata, in quel caso, dalla ### con riferimento all'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone, anziché della predetta struttura ad assi incrociati a rombi). 
Ad avviso di ### e di ### invece, la “causa petendi” - ossia il diritto sostanziale affermato a giustificazione dell'oggetto della domandasarebbe stata la stessa in entrambi i giudizi, non rilevando quale fosse stato l'oggetto (tavolo con sedie ed ombrellone oppure struttura mobile ad assi incrociati) attraverso il quale vi sarebbe stata la lamentata violazione della servitù di veduta pretesa dalla controparte. 
E, al riguardo, hanno dedotto che il detto precedente giudizio fosse stato poi definito dal Tribunale di Napoli, sezione di ### con la sentenza n. 7028/2021, che aveva confermato l'infondatezza delle avverse pretese in relazione alla medesima tutela invocata nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede ###il secondo motivo ### e ### hanno sostenuto che il giudice di prime cure li avesse erroneamente condannati all'arretramento della fioriera con rotelle apposta nel proprio terrazzino. 
In particolare, secondo gli appellanti, tale fioriera, in quanto dotata di rotelle, fosse amovibile e, pertanto, fosse inapplicabile, al caso di specie, l'art. 907 c.c. (e insussistente la turbativa del possesso lamentata dalla controparte), richiedendo tale norma, per l'appunto, ai fini della sua operatività, il carattere stabile e duraturo dell'opera e, dunque, la sua idoneità ad ostacolare stabilmente l'inspectio e la prospectio del vicino.  **** 
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale di Napoli, ### di ### avesse errato anche nel ritenere raggiunta la prova della turbativa (lamentata dalla ricorrente) con particolare riferimento alla sussistenza del requisito dell'animus turbandi.
In particolare hanno sostenuto che, avendo essi apposto la fioriera in questione per la tutela della loro privacy, ciò escludesse in radice la volontà di arrecare una molestia alla ricorrente. 
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, ### riformarla rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto Con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.” Iscritta la causa al n. 2215/2023 del ###, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.9.2023, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo nei seguenti termini: “…perché codesta Corte confermi la Sentenza del Tribunale di Napoli, che, in accoglimento del ricorso del 21.7.15, nel rispetto del principio di diritto enunciato dal Collegio, ha condannato i signori ### nato a Napoli il ###, c.f.  ### ed ### nata a Napoli il ###, c.f. ###, alla rimozione della predetta struttura, come è già avvenuto, che costituisce ostacolo all'esercizio della veduta, e a cessare gli atti di turbativa e molestia della ricorrente nel godimento della veduta nella fascia di tre metri dalla veduta medesima, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado del giudizio da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 5.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Con ordinanza depositata il ### la causa è stata rinviata (dal ### nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025 (il ### sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore depositata il ###, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.  **** 
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame. 
Premessa l'inidoneità, già in astratto, dell'ordinanza collegiale del 5.1.2015, resa all'esito della fase interdittale di un altro giudizio (richiamata dagli appellanti), ad acquisire autorità di cosa giudicata (dato il suo carattere di provvisorietà; cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/03/2018, n. 5919), va detto che neanche la successiva sentenza n.78/2021 emessa (all'esito del giudizio di merito) dal Tribunale di Napoli, sezione di ### (anch'essa richiamata dagli appellanti), poteva acquisire efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in ordine alla eventuale insussistenza della turbativa del possesso esercitato dalla ### ad immagine della servitù di veduta, come riscontrato dal giudice di prime cure nella sentenza n. 26/2023 impugnata in questa sede ###la sentenza n. 78/2021 (cfr. doc. n.11 del fascicolo degli appellanti), infatti, era stato escluso (in un giudizio che ha riguardato effettivamente le stesse parti della presente controversia), per ciò che rileva in questa sede ###quella sede, dalla ### - ossia l'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone - potesse ostacolare il possesso dell'esercizio della veduta (esercitato dalla medesima finestra in questione), per l'insussistenza dei caratteri necessari (con riferimento, si ribadisce, al tavolo con sedie e all'ombrellone) - ai fini del rispetto della distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c.- di stabilità e consistenza. 
Nel caso di specie, invece, ### aveva lamentato la turbativa del detto possesso attraverso un comportamento nettamente distinto e non collegato rispetto al precedente e consistito, in particolare, nell'apposizione, da parte degli ### sul proprio terrazzino, della predetta struttura ad assi incrociati a rombi. 
Ragion per cui al giudice di prime cure non era precluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., l'accertamento della eventuale turbativa dell'esercizio della veduta in conseguenza dell'apposizione della detta struttura (cfr., Cass. civ., Sez. II, 04/07/2008, n. 18516 circa la non efficacia preclusiva - in relazione ad un successivo atto di spogliodi un precedente giudicato concernente un precedente e distinto atto lesivo del possesso; nel caso di specie si trattava del possesso corrispondete all'esercizio di una servitù di passaggio).  ###à del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori siano inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/09/2020, n. 19767; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/03/2019, n. 8678; Sez. II, 31/05/2012, n. 8735).  **** 
Non è fondato neanche il secondo motivo. 
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che la struttura di assi incrociati a rombi per cui è causa avesse costituito una turbativa del possesso della servitù di veduta in capo a ### avendole tale struttura reso più difficoltoso, per il suo posizionamento, l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### “a nulla valendo che la struttura predetta abbia le ruote e sia facilmente amovibile…”. 
Tale motivazione risulta logica e coerente posto che, come si desume chiaramente dalle fotografie versate in atti, la fioriera su rotelle, sebbene non sia infissa al suolo, tuttavia, per dimensioni, collocazione e permanenza in loco, costituisce un manufatto dotato di apprezzabile consistenza e stabilità, idoneo ad ostacolare o, comunque, a rendere più difficoltoso (come ritenuto dal primo giudice), l'esercizio della veduta da parte della ### Sul punto va, invero, detto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'articolo 907 cod. civ., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21501 richiamata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/01/2019, 1418; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 09/02/1993, n. 1598).  **** 
Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di gravame. 
Ed infatti, una volta accertata la turbativa, il giudice di prime cure ha correttamente ravvisato anche l'animus turbandi in capo ai resistenti (in assenza di elementi di segno contrario), restando irrilevante il convincimento, da parte di questi ultimi, di aver agìto per esercitare il proprio diritto alla riservatezza.  ### turbandi deve presumersi, infatti, ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto; esso si risolve nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il mancato perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/09/2019, n. 23940; Sez. II, 14/02/2017, n. 3901; Sez. II, 07/01/2016, n. 107). 
E non è superfluo precisare che l'art. 907 c.c. ha già operato il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Corte cost., 22/10/1999, n. 394, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile nella parte in cui preclude al giudice “ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo”, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della ### cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/06/2024, n. 15906; Sez. II, Ord., 27/02/2019, n. 5732; Sez. II, 16/01/2013, n. 955).  **** 
Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese di lite del secondo grado. 
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di ### vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ai sensi dell'art. 5, co.6, dello stesso decreto.  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di ### di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ###.  2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 11.11.2025 ### est.

causa n. 2215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo

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Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, Sentenza n. 299/2025 del 19-11-2025

... attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 ( Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/06). Fatta questa necessaria premessa, il ricorrente con l'unico motivo del ricorso eccepisce la nullità della ingiunzione opposta per mancata notifica del verbale 2351/20, che andava proposto con ricorso nelle forme di cui all'art. 22 L.689/81 e davanti al giudice del luogo della (leggi tutto)...

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N.RG 558 / 2025
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott. ### , all'udienza del giorno 05/11/2025 nella causa civile R.G. n.558 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - elettivamente domiciliat ###(###),-80042 Boscotrecase ###, presso lo studio dell'Avv. ### (###) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -OPPONENTEcontro ### (CF ###) - in persona del ### p.t.; -###- ### (CF ###) - in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. ### (###), del ### di
Frosinone, con lei elettivamente domiciliata presso la sede legale della ### S.r.l. in ### Supino ###, ### n. 50; -OPPOSTAha pronunciato la seguente ### ricorso depositato in cancelleria per via telematica in data ###, il ricorrente esponeva che verso la fine di luglio, a mezzo raccomandata a.r. notificazione atti amministrativi, gli era stata notificata l'ingiunzione di pagamento ### emessa dalla ### s.r.l. 11/07/2025, per il mancato pagamento del verbale di violazioni alle norme del codice della strada del Comune di
Puglianello n. 2351/2020.
Contestava integralmente l'ingiunzione di pagamento eccependone la nullità per omessa notifica del verbale posto a base della ingiunzione di pagamento impugnata.
Il Giudice, con decreto del 11/09/2025, ritualmente notificato nei termini di legge, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il ###. Alla predetta udienza di trattazione era presente l'avv. ### per delega del procuratore del ricorrente che si riportava al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento; nessuno compariva per il Comune di ### compariva, altresì, l'avv. ### per delega del procuratore della ### che si riportava alla comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.
In assenza di richieste istruttorie,il giudicante decideva la causa come da dispositivo in calce al verbale di cui dava lettura in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata la contumacia del Comune di ### che, nonostante la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a mezzo pec a cura della cancelleria in data ### (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in atti), non si è costituito rimanendo contumace.
Ancora in via preliminare va significato che la giurisprudenza della Cassazione ha definitivamente chiarito (Cass. Sez. Un. 22/09/2017 n. 22080) che: - Avverso la cartella esattoriale, alla quale va equiparata l'ingiunzione di pagamento, emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Mentre nel primo caso -mancata notifica del verbaleil ricorso va proposto nel termine di trenta giorni, di cui all'articolo 7 D ###vo 150/2011 e nelle forme di cui alla
L. 689/81, essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell'opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
Nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 ( Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/06).
Fatta questa necessaria premessa, il ricorrente con l'unico motivo del ricorso eccepisce la nullità della ingiunzione opposta per mancata notifica del verbale 2351/20, che andava proposto con ricorso nelle forme di cui all'art. 22 L.689/81 e davanti al giudice del luogo della commessa infrazione (nel caso di specie l'odierno
Ufficio).
Tale motivo di opposizione è stato correttamente introdotto con ricorso ex art. 22 L. 689/81, rectius ex art. 7 d. Lgvo 150/2011, davanti al Giudice di ### competente per territorio (violazione commessa in ### che ricade nel mandamento del giudice adito) e tempestivamente proposto nel termine di 30 giorni, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini feriali per tutto il mese di agosto.
Nel merito l'eccezione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento con conseguente annullamento della ingiunzione opposta.
Non pare superfluo rammentare che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, con la conseguenza che è onere della ### provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (v. Cass. n. 5122/2011).
Grava dunque sul Comune di ### l'onere di provare l'avvenuto perfezionamento della notifica del verbale di contestazione a ### in quanto tale elemento costituisce presupposto di fatto integrante la violazione contestata e dunque necessario ai fini della dimostrazione della fondatezza della responsabilità dell'opponente e della pretesa sanzionatoria.
Nel caso di specie, la notificazione del verbale n. 2351/20 veniva eseguita nelle forme prescritte dall'art. 143 c.p.c. perché sconosciuta al suo indirizzo di residenza.
In via preliminare di merito va evidenziato, per autorevole giurisprudenza, che 'la distinzione tra le due figure previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. risiede nel fatto che la notifica al destinatario irreperibile presuppone che siano esattamente individuati i luoghi di residenza, domicilio o dimora, ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere luogo per impossibilità materiale, incapacità o rifiuto delle persone di cui all'art. 139 cod proc. civ.; mentre la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti implica che il notificante non sappia in alcun modo dove il destinatario si trovi e sia nell'impossibilità di venirne a conoscenza (v. tra le altre, le sentenze 27 marzo 2008 n. 7964; 23 giugno 2009 n. 14618; 28 maggio 2013 n. 13218 n. 15771/2014). E ancora:' l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod.  e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ. anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui é ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio residenza o dimora. (In applicazione di tale principio, la S.C.ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. ad un destinatario che, in ragione di. quanto attestato dall'ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, risultava aver abbandonato l'abitazione per un domicilio ignoto v. Cass.12526/2014).
Nel caso di specie la notifica eseguita dal Comune di ### non appare conforme a quanto previsto dall'art. 143 c.p.c. visto che la residenza della non è sicuramente sconosciuta, essendo attestata da valida certificazione di residenza (v. certificato di residenza storico fascicolo ricorrente) e che non vi è prova in atti che i1 messo notificatore del Comune di ### di Napoli, al momento della notifica dell'atto, compisse le ricerche necessarie per il reperimento del destinatario secondo le regole di ordinaria diligenza essendosi limitato a constatare l'assenza della persona fisica. Invero nel caso di specie nella relata di notifica del 20/03/2015, non si rinviene alcuna attività del notificante volta a svolgere dette indagini, ma anzi lo stesso messo comunale risulta essersi limitato, a fronte delle risultanze anagrafiche che attestavano che il ricorrente era residente nel luogo di notifica, ad attestare di aver rilevato la irreperibilità del destinatario e di eseguire la notifica ex art. 143 c.p c. In casi simili rientra pertanto nei comuni canoni di diligenza o buona fede, ex. art. 1147 c. c. cercare di contattare il custode dello stabile, se presente, o compiere un ulteriore accesso a orari diversi o verificare quantomeno nelle cassette della posta la presenza del nominativo ricercato o procedere alla notifica prevista dall'art. 140 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 143 c.p c..
Peraltro nel caso concreto, deve ritenersi che in occasione della notifica del verbale n. 2351/20 le ricerche volte a rintracciare il ricorrente non avvennero secondo l'ordinaria diligenza anche in ragione del fatto che, il Comune di ### richiedeva la notifica alla ricorrente all'indirizzo della scala D, in luogo della scala C, come da certificato di residenza storico in atti.
Ne consegue la giuridica inesistenza della notifica ex art. 143 c.p.c., perché effettuata a persona di cui si era perfettamente a conoscenza della residenza, e perché non vi
è prova in atti che il messo notificatore del Comune di ### al momento della notifica dell'atto, compisse le ricerche necessarie per il reperimento del destinatario secondo le regole di ordinaria diligenza essendosi limitato a constatare l'assenza della persona fisica.
Dunque in assenza di prova legale della notifica del verbale n. 2351/20 elevato dalla ### di ### nei confronti di ### e posto a base della ingiunzione impugnata, ne consegue che l'ingiunzione va annullata per assenza di un valido titolo esecutivo.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall' art. 91 c.p.c.  in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 173 del 13/08/2022 entrato in vigore il ###, sono quindi poste a carico dei soccombenti ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, tenendo a mente un valore minimo, attesa la particolare semplicità della causa, per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione (fino a €. 1.100,00) entro il quale
è racchiuso il disputandum di causa.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1)-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento ###emessa dalla ### s.r.l. 11/07/2025 ; 2)-condanna i resistenti Comune di ### e ### S.r.l., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi €. 182,00, di cui €. 43,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 558/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Mancini

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 578/2025 del 20-11-2025

... per accompagnarli a scuola. Analoga disciplina viene adottata per ### 7) Le principali festività saranno trascorse con ciascuno dei genitori in modalità alternata nel senso di: ### con il padre ed il giorno di ### con la madre, ### con il padre e ### con la madre, ### con il padre e Lunedì dell'### con la madre e così via per tutte le principali festività, avendo cura di invertire i giorni l'anno successivo; In caso di impossibilità per motivi lavorativi del padre di tenere con sé i figli, gli stessi trascorreranno le festività con la madre.. Per il giorno della ### della mamma e del compleanno di lei tutti e tre i figli staranno con la mamma, per il giorno della festa del ### e del compleanno di lui staranno con il padre; il giorno del compleanno dei tre figli, questi trascorreranno il (leggi tutto)...

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V.g.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2976/2025 promossa da: ### nato il ### a #### CF ###, residente ###, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. ### e ### nata il ### in ####, CF ###, residente ###, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. ### intervento del PM sede ###udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso ### Con ricorso in data ###, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "###"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio a #### il ### e che dalla loro unione sono nati i figli ### il ### a #### il ### a ### e ### il ### a Grosseto. 
Con provvedimento in data ### il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.  ### in data ###, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. 
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. 
Ed invero, il ricorso è sottoscritto ### dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici; inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al ### e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. 
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.  PQM il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, ### La separazione personale consensualmente intervenuta tra ### e ### ordinando all'### di Stato civile di #### di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in #### il ### trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 P. 1 anno 2009.  ###: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. 
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio e sarà esercitata disgiuntamente, con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli; 3) La casa familiare sita in ### e condotta in locazione, resterà assegnata alla ###ra ### la quale vi abiterà con i figli minori ### ed ### . 
Il pagamento del canone e delle utenze farà esclusivamente carico al #### fino al 30.09.2025, momento in cui lo stesso si traferirà altrove, dopodichè farà esclusivamente carico alla ###ra ### la quale provvederà altresì ad intestarsi il contratto di locazione ad uso abitativo, oggi a nome del #### entro il ###; 4) Il figlio ### sarà collocato presso il padre con cui continuerà a vivere ed il signor ### provvederà direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio stesso.  5) Gli altri due minori, ### ed ### invece, saranno collocati presso la madre con cui continueranno ad abitare.  6) ### ed ### staranno con il padre dal martedì dall'uscita di scuola sino a venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola e con la madre dal venerdì all'uscita di scuola sino a martedì mattina allorquando il padre andrà a prelevarli dall'abitazione materna per accompagnarli a scuola. Analoga disciplina viene adottata per ### 7) Le principali festività saranno trascorse con ciascuno dei genitori in modalità alternata nel senso di: ### con il padre ed il giorno di ### con la madre, ### con il padre e ### con la madre, ### con il padre e Lunedì dell'### con la madre e così via per tutte le principali festività, avendo cura di invertire i giorni l'anno successivo; In caso di impossibilità per motivi lavorativi del padre di tenere con sé i figli, gli stessi trascorreranno le festività con la madre.. Per il giorno della ### della mamma e del compleanno di lei tutti e tre i figli staranno con la mamma, per il giorno della festa del ### e del compleanno di lui staranno con il padre; il giorno del compleanno dei tre figli, questi trascorreranno il pranzo con la madre e la cena con il padre seguendo il principio dell'alternanza.  8) In considerazione del fatto che l'assegno unico sarà suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno e che il mantenimento ordinario e straordinario del figlio ### sarà ad esclusivo carico del #### lo stesso verserà alla ###ra ### a titolo di contributo al mantenimento per i due figli ### ed ### la somma di euro 250,00 da versare ogni 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2026, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ### Le parti si dichiarano altresì obbligate alla contribuzione in ragione del 50% ciascuno per far fronte alle spese straordinarie nell'interesse dei soli figli ### ed ### secondo le specifiche del protocollo del ### 9) ### unico per i tre figli sarà suddiviso al 50% tra i genitori. 
Dichiara interamente compensate le spese di lite. 
Livorno, 13.11.2025 ### dott. ### n. 2976/2025

causa n. 2976/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fodra Azzurra

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 989/2025 del 13-11-2025

... e non cumulabili; l'applicazione della disciplina del primo di essi, con il riconoscimento a proprio favore di un importo pari al doppio della caparra confirmatoria, consente di superare l'onere della prova del danno subìto, limitandolo e quantificandolo nell'importo predetto, ma esclude, conseguentemente, escludendo un'automatica riconoscibilità della debenza di interessi ex art. 1284 c.c.. Né sussiste alcuno squilibrio tra tra tradens e accipiens, il primo dei quali ricevendo il doppio dell'importo originariamente versato. La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata sul punto. 3. ### - ### Con un secondo motivo d'impugnazione gli ### si dolgono del mancato accoglimento della domanda di manleva da loro avanzata avverso ### s.a.s., sotto tre diversi profili di asserite “a) (leggi tutto)...

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### LA CORTE D'### del ###.G. 1316/2022 Composta dai ### 1) dott.ssa ### 2) dott. ### - relatore 3) dott.ssa ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1316/2022 R.G. promossa da: ### C.F. ###, nata a ### il ###, e ### C.F. ###, nato a ### il ###, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. ### PEC ###, del foro di ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat #######, piazza ### n. 9/a - APPELLANTI - CONTRO ### C.F. ###, nato a ### d'### il ###, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti ### PEC ###, e ####, del foro di ###, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### corso ### n. 2 - APPELLATO - #### s.a.s., P. IVA ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti ### PEC ###, e ### PEC ###, del foro di ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### via ### n. 19 - APPELLATA - ###'###. Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2022, ### e ### hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 2731/2022, pronunciata dal Tribunale di ### in composizione monocratica, in data 19 giugno 2022, pubblicata il 22 giugno 2022, notificata il 12 settembre 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini: accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato da ### in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###, per inadempimento dei promittenti venditori e, per l'effetto, dichiara tenuti ### e ### in solido tra loro, a restituire all'attore la somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi ex art. 1284, u. c., dalla domanda al saldo. 
Rigetta la domanda svolta da ### nei confronti di ### Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da ### e ### nei confronti di ### nonché quella di manleva svolta dai predetti convenuti nei confronti della ### s.a.s..  ### e ### in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in euro 550,24 per esposti ed in € 7.254,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge.  ### i predetti convenuti ### e ### in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute dalla terza chiamata ### s.a.s. che liquida in € 5.560,25 per onorari oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge. 
Nulla in punto spese nei rapporti tra ### e #### a rimborsare le spese di lite sostenute nella fase cautelare dai convenuti ### e ### che liquida in euro 3.100,00 euro oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.. 
Pone definitivamente in capo a ### e ### in solido tra loro, le spese sostenute per l'espletata CTU nell'ammontare già provvisoriamente liquidato dal Giudice”. 
Tutte le parti in giudizio di cui in epigrafe si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..  ### contumace in primo grado, nei cui confronti erano state presentate domande da parte di ### respinte dal Tribunale, non è stato chiamato in giudizio nel presente grado di appello: oltre a non essere stata più avanzata nei suoi riguardi domanda alcuna, può ritenersi operata la notifica nei suoi confronti ai fini della litis denuntiatio, essendo ### tutrice del fratello interdetto e in ogni caso sono comunque decorsi i termini di cui all'art. 332 u.c. c.p.c.. 
All'udienza in data 25 gennaio 2024, gli ### hanno rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, preso atto dell'intenzione di parte appellata di non procedere esecutivamente sino all'esito del giudizio di appello. 
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti: Per parte ### “Voglia l'###ma Corte d'Appello di ### rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; Contrariis rejectis; In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 2731/2022 pronunciata dal Tribunale di ### in data 19 giugno 2022 e pubblicata in data 22 giugno 2022: nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata dichiarare non dovuti gli interessi ex art. 1284, u.c. c.c., in favore del sig. ### atteso che quest'ultimo non ha mai proposto la relativa domanda, nonché per tutte le ragioni analiticamente esposte nel motivo di appello.  in riforma della sentenza appellata previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della ### S.a.s. per aver condotto le trattative precontrattuali con negligenza ed imperizia anche nei confronti dei sigg.ri ### e ### e conseguentemente, condannare la terza chiamata agenzia ### s.a.s. di Dott. ### in persona del socio accomandatario dott. ### al risarcimento del danno della somma di € 25.000,00 o quella inferiore somma che verrà stabilita in corso di causa dall'###ma Corte, proporzionata all'effettiva gravità dei fatti e/o della condotta posta in essere dalla ### S.a.s. 
Per parte ### “chiede all'###ma Corte adita, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dai ###ri ### avverso la sentenza 2731/2022 resa dal Tribunale di ### in data ### in seno al procedimento R.G.  25914/2017, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza. 
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e ### da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. 
Per altra parte ### s.a.s.: “Voglia la Corte di ###.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze e dato atto che non si intende accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adversis proposte: Nel merito: Respingere, siccome infondato per quanto osservato in narrativa, l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata in tutte le parti riguardanti la posizione della ### s.a.s.. 
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali del 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. ove dovuta”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. #### D'### Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2017, ### ha convenuto in giudizio #### e #### (persona nei cui confronti è stata dichiarata interdizione giudiziale), domandando di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile sito in ### via ### di ### 25/1, “e, per l'effetto, la legittimità del recesso” da tale contratto, e di condannare le controparti al pagamento di una somma di euro 50.000,00, pari al doppio dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, allegando che, solo successivamente alla stipula del contratto preliminare, al pagamento della caparra, nonché al pagamento della provvigione in favore di agenzia immobiliare ### s.a.s., era venuto a conoscenza, per un verso, dello stato di interdizione in cui versava ### fratello di ### e comproprietario dell'immobile, con la conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione alla vendita da parte del Giudice Tutelare; per altro verso, della non conformità dell'immobile con la descrizione dello stesso riportata nell'annuncio di vendita pubblicato dall'agenzia immobiliare ### s.a.s., in quanto sia il locale che era stato presentato come “open space che può fungere da camera degli ospiti, studio o locale per lo svago”, situato nel “piano mansardato”, sia quello presentato quale “pratica tavernetta con camino e cucina a vista, ripostiglio, lavanderia”, erano risultati invece accatastati, rispettivamente, come “sottotetto” e come “garage”, ed entrambi come non abitabili. 
Da tali difformità catastali e urbanistiche, nonché dalla mancata abitabilità dei predetti locali, derivava, ad avviso di parte ### la qualificabilità della vendita come di aliud pro alio e, in ogni caso, la legittimità dell'operato recesso. La circostanza, anch'essa allegata e documentata agli atti, verificatasi successivamente alla stipula del preliminare e antecedentemente alla data fissata per la stipula del definitivo, della presentazione al Comune di ### da parte dei promittenti venditori, di una richiesta di concessione in sanatoria, era ritenuta da parte attrice indice della mala fede dei medesimi. 
Parte attrice aveva presentato altresì richiesta di sequestro conservativo dell'immobile oggetto di causa, che non ha trovato accoglimento, con conseguente condanna alle spese di quella fase cautelare del giudizio.  ### e ### costituitisi in giudizio, hanno contestato le allegazioni di parte attorea, domandando il rigetto delle domande presentate nei loro confronti e l'accoglimento di domanda riconvenzionale di recesso, allegando di essersi comportati secondo buona fede durante le trattative precontrattuali e contrattuali e di aver ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per giungere alla vendita del bene, tra cui anche la richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art. 375 c.c. per poter alienare la quota del 50% dell'immobile de quo intestata a #### interdetto, sostenendo inoltre la non qualificabilità dell'inadempimento come grave e attribuendo le responsabilità al riguardo in capo all'agenzia immobiliare ### s.a.s., di cui hanno domandato e ottenuto autorizzazione alla chiamata in giudizio, allegando che la stessa avrebbe condotto le trattative precontrattuali con negligenza e imperizia, chiedendo di dichiararla tenuta a manlevarli e tenerli indenni da ogni responsabilità, in caso di eventuale accoglimento delle domande presentate nei loro confronti da #### s.a.s. si è costituita in giudizio affermando di avere svolto correttamente e portato a termine, nella soddisfazione delle parti, la propria attività di intermediazione immobiliare, pubblicizzando l'immobile, accompagnando le parti in due visite e assistendole nel perfezionamento del preliminare; allegando altresì di avere ricevuto da parte promissaria venditrice solo il titolo di proprietà dell'immobile e delle planimetrie, documentazione che aveva poi trasmesso al promissario acquirente, le parti non avendo mai richiestole approfondimenti o verifiche della regolarità urbanistica dell'immobile, domandando il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti, in subordine il contenimento degli importi eventualmente da risarcire in misura non superiore all'importo della provvigione a lei versata, pari a euro 6.222,00. 
Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di ### il Tribunale si è pronunciato come da riportato dispositivo, qualificando la domanda presentata in via di principalità da ### come domanda di recesso, indi respingendola in quanto avanzata nei confronti di ### accogliendola invece in quanto avanzata nei confronti di ### e ### condannando gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, “oltre interessi ex art. 1284 u.c. c.c., dalla domanda al saldo”, respingendo la domanda di manleva avanzata da ### e ### nei confronti di ### s.a.s., condannando infine ### al pagamento a favore di ### e ### delle spese relative alla fase cautelare, ### e ### al pagamento delle spese di lite relative alle restanti fasi del giudizio, in favore sia di ### che di ### s.a.s., oltre che delle spese di ### Hanno presentato impugnazione i soli ### e ### esclusivamente in relazione ai capi e punti della sentenza di prime cure relativi, rispettivamente, alla loro condanna al pagamento, oltre che di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria (in ordine alla quale non vi è impugnazione) degli interessi ex art. 1284 u,c, c.c. dalla domanda al saldo, e al rigetto della domanda di manleva da loro presentata avverso ### s.a.s..  2. ### 1284 C. 4 C.C. - ### un primo motivo d'appello #### si dolgono della condanna pronunciata nei loro confronti al pagamento, oltre che del doppio dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, anche degli interessi ex art.  1284 u,c, c.c., nonostante parte attrice, ### non avesse richiesto il pagamento degli stessi, né nell'atto di citazione in giudizio, né nelle proprie presentate conclusioni, sostenendo “a) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c. b) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c.”. 
Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento. 
La Suprema Corte di legittimità ha avuto più volte modo di chiarire, proprio in casi analoghi di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in esecuzione di contratti preliminari di compravendita immobiliare, che, in assenza di specifica domanda volta al loro ottenimento, gli interessi sull'importo dovuto a tale titolo non possono essere riconosciuti dal giudicante come spettanti (cfr., ex multis, C. 
Cass., Sez. 2, sentenza n. 22662 18 giugno 2015 - 5 novembre 2015; C. Cass., sentenza n. 1087/2007; C. Cass., sentenza n. 1913/2000). 
Tale domanda non è stata presentata in primo grado da ### né sono ammissibili domande nuove in grado di appello.  ### sostiene il potersi riconoscere la debenza di tali interessi quale effetto automatico del trattarsi di un “debito di valuta, ex se produttiva di interessi”, permettendo altresì l'applicazione di interessi di “correggere il rapporto tra tradens e accipiens, fisiologicamente sbilanciato a favore di quest'ultimo”. Non è tesi condivisibile. ### è receduto dal contratto preliminare, e ha domandato accertarsi la legittimità del recesso e, di conseguenza, il pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria versata, non altro. I rimedi di cui agli artt. 1385 e 1453 c.c. (in punto risarcimento del danno) sono tra loro alternativi e non cumulabili; l'applicazione della disciplina del primo di essi, con il riconoscimento a proprio favore di un importo pari al doppio della caparra confirmatoria, consente di superare l'onere della prova del danno subìto, limitandolo e quantificandolo nell'importo predetto, ma esclude, conseguentemente, escludendo un'automatica riconoscibilità della debenza di interessi ex art. 1284 c.c.. Né sussiste alcuno squilibrio tra tra tradens e accipiens, il primo dei quali ricevendo il doppio dell'importo originariamente versato. 
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata sul punto.  3. ### - ### Con un secondo motivo d'impugnazione gli ### si dolgono del mancato accoglimento della domanda di manleva da loro avanzata avverso ### s.a.s., sotto tre diversi profili di asserite “a) violazione e falsa applicazione dell'art.  1759 c.c. con errata valutazione delle risultanze istruttorie in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c.; c) nullità della sentenza per carenza di motivazione in fatto e in diritto, ex art.  132 secondo comma e art. 118 disp. att. c.p.c.”, sostenendo che il Giudice di prime cure, “senza fornire alcuna motivazione al riguardo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dai sigg.ri ### e ### nei confronti della ### s.a.s. per inadempimento contrattuale per aver condotto le trattative precontrattuali con negligenza ed imperizia”. 
Nessuno di tali profili di doglianza risulta fondato.  ### richiamano il disposto dell'art. 1759 c.c. (“il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”) e riportano alcuni noti principi giurisprudenziali in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del mediatore immobiliare: tali principi di diritto sono senz'altro condivisibili, ma concernono le circostanze non note a una delle parti e note al mediatore o da questi conoscibili, il che poteva trovare applicazione, in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, relativamente alla responsabilità del mediatore nei confronti del promissario acquirente che, ove fosse stata azionata, con ogni probabilità sarebbe stata da ritenersi sussistente, ma non è questo il caso, nel presente giudizio non avendo ### avanzato alcuna domanda avverso ### s.a.s.. 
È quanto correttamente ritenuto dal giudice di prime cure che, lungi dal non “fornire alcuna motivazione al riguardo”, ha inquadrato il rapporto fra le parti come mediazione atipica fondata su “uno schema negoziale riconducibile a un contratto a prestazioni corrispettive”, in cui “le obbligazioni che legano il mediatore alle parti differiscono, in quanto diverso è il rapporto che lo lega all'acquirente e al venditore”. 
Nei confronti del promissario acquirente ### s.a.s., pur non essendo tenuta, “in mancanza di specifico incarico, a svolgere indagini di tipo tecnico-giuridico sull'immobile da proporre alla vendita”, era gravata dall'obbligo di “comunicare tutte le circostanze a [lei] note o conoscibili con la comune diligenza” e le era vietato di “fornire informazioni non veritiere su circostanze ed aspetti tecnici che non abbia previamente verificato e controllato”, con conseguente sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente, responsabilità che, secondo il Tribunale, in questo caso sarebbe stata sussistente, se azionata da ### in quanto “come è emerso dalla escussione del sig. ### mediatore della ### s.a.s., lo stesso agente aveva ricevuto in consegna dalla parte venditrice sia l'estratto catastale dell'immobile che l'atto di acquisto dei sigg.ri ###SALVATI” e “dalla semplice lettura degli atti il mediatore immobiliare, in ragione della sua professionalità, avrebbe potuto e dovuto rendersi facilmente conto della circostanza che il sottotetto venisse qualificato come non abitabile nel contratto di acquisto, cosicché avrebbe dovuto, pertanto, verificare ed indagare tale criticità. Essendo, dunque, facilmente conoscibile il vizio grave in ordine alla abitabilità del sottotetto, pubblicizzato poi quale mansarda, si è in presenza di una evidente negligenza professionale dell'addetto dell'agenzia immobiliare rispetto alla posizione dell'acquirente”. Nei confronti dei promissari venditori, invece, il Tribunale correttamente ha osservato che “sebbene nel pubblicizzare l'immobile oggetto della proposta di vendita la ### s.a.s. sia stata certamente inadempiente nei confronti del sig. ### non altrettanto può ritenersi nei confronti dei promittenti venditori, non risultando ravvisabile l'assunzione di alcuna posizione di garanzia del mediatore rispetto a parte venditrice. Gli stessi proprietari, infatti, erano certamente a conoscenza, come lo poteva essere il mediatore, della non abitabilità del vano sottotetto, essendo gli effettivi titolari del bene ed avendo anche loro a disposizione l'atto di proprietà; analogamente, i convenuti erano a conoscenza o, comunque, erano da loro conoscibili in modo agevole le altre criticità relative alla situazione immobiliare del bene, in particolare rispetto alla tavernetta. I sig.ri ### e ### come risulta provato in giudizio, hanno avuto modo di relazionarsi e comunicare con la parte promissaria acquirente ben prima della redazione del preliminare di vendita, essendo presenti durante le visite all'immobile: con la conseguenza che ben avrebbero potuto e dovuto, in qualsiasi momento, informare delle criticità conosciute e conoscibili l'acquirente, integrando invece il silenzio serbato da costoro su dette problematicità grave violazione del dovere di buona fede contrattuale. Infine, sebbene il mediatore avesse conoscibilità della non abitabilità della mansarda, non poteva sapere della situazione della tavernetta, per cui l'inadempimento si sarebbe verificato in ogni caso a causa del comportamento negligente dei venditori”. Per questo motivo il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva, “non potendo il mediatore assumere un ruolo di garanzia e di manleva (in assenza di specifica ed espressa pattuizione) rispetto all'inadempimento contrattuale della parte promittente venditrice”.  ### affermano che non sarebbero stati a conoscenza del testo dell'annuncio pubblicato da ### s.a.s.: del che non forniscono alcuna prova, risultando fra l'altro un tale asserito comportamento contrario all'usuale condotta di soggetti interessati a una vendita immobiliare, oltre che assai improbabile, in quanto l'annuncio non poteva che basarsi su informazioni fornite dai promissari venditori. 
Peraltro, ove pure fosse, gli ### erano presenti durante le visite effettuate dal promissario acquirente, al quale mai hanno indicato la non abitabilità del sottotetto e della “tavernetta”, pur essendone bene a conoscenza, risultando dall'atto di acquisto; indipendentemente dall'essere state o meno a loro rivolte domande specifiche in ordine all'ottenuta abitabilità di tali locali, che i promissari acquirenti non potevano che ritenere sussistente, i promissari venditori hanno del tutto taciuto al riguardo, pur avendo presentato i locali come compiutamente arredati e all'apparenza abitabili. 
Né al riguardo possono portare a giustificazione il loro essere asseritamente “sprovvisti di qualunque competenza nel settore immobiliare”: anche chi non ha alcuna competenza professionale in materia è tenuto a comprendere che da un atto di acquisto in cui è esplicitata la non abitabilità del sottotetto e il locale nel seminterrato è indicato come “garage”, deriva che tali locali non possono essere qualificati come abitabili e, se così utilizzati, non sono conformi alle risultanze urbanistiche. Il fatto, poi, documentato agli atti, di essersi successivamente attivati per cercare di ottenere una sanatoria urbanistica, prima del momento della stipula del rogito notarile di definitiva compravendita, comprova ulteriormente trattarsi di circostanze di cui erano pienamente a conoscenza e in ordine alle quali, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di informazione, nei loro confronti, in capo a ### s.a.s., né sotto il profilo di una possibile posizione di garanzia, come ritenuto ed escluso dal Tribunale, né in correlazione a un'asserita responsabilità contrattuale, come sostenuto dagli ### in quanto, al di là della mancata previsione espressa di un incarico di verifica delle risultanze urbanistiche e catastali, non poteva ritenersi obbligo di ### s.a.s. di informare gli ### in ordine a circostanze da questi già conosciute, oltre che più agevolmente conoscibili. 
Al riguardo, come in ordine ai correlati capi e punti, merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado. 4. ### presente caso, pur avendo trovato accoglimento uno dei motivi d'impugnazione, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, non si ritiene doversi operare alcuna rideterminazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, in quanto il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 c.c. è stato deciso d'ufficio dal giudicante di prime cure, non in corrispondenza a una domanda sul punto di parte attrice. Per altro verso, comunque, ### e ### sono risultati integralmente soccombenti, in primo grado, relativamente alle domande avanzate da ### in tale grado di giudizio, pertanto, giungendo allo stesso esito, questa Corte in ogni caso riconosce e conferma, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, che #### sono tenuti e condannati a rimborsare a ### le spese di lite sostenute da parte ### in primo grado, congruamente liquidate in “euro 550,24 per esposti e in euro 7.254,00 per onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge”. 
Né altro deve determinarsi in ordine ad altre spese del giudizio di primo grado, avendo per il resto trovato integrale conferma la sentenza di prime cure. 
Quanto, invece, al presente grado di appello, ### e #### sono integralmente soccombenti rispetto a ### s.a.s.. 
Ai sensi degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado, che si liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in relazione a tale rapporto processuale in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) dei risultati conseguiti, del numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti: - per la fase di studio euro 1.200,00 - per la fase introduttiva euro 900,00 - per la fase di trattazione euro 1.550,00 - per la fase decisoria euro 1.750,00 Totale: euro 5.400,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.  ### nel presente grado di giudizio, è soccombente nei confronti degli #### sia pur relativamente all'unico punto oggetto di impugnazione, relativo alla debenza degli interessi ex art. 1284 c.c., il che implica, in relazione ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, che il valore dell'oggetto della controversia sia da determinarsi, al riguardo, come rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, e che la non complessità dell'unica questione trattata comporti il contenimento della liquidazione di dette spese in sostanziale corrispondenza agli assoluti minimi tabellari, nei termini di seguito esposti: - per la fase di studio euro 570,00 - per la fase introduttiva euro 465,00 - per la fase di trattazione euro 925,00 - per la fase decisoria euro 960,00 Totale: euro 2.920,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge. 
Non è invece da riconoscersi un rimborso del contributo unificato per gli atti giudiziari e delle spese di bollo, essendo tali importi riferibili anche e primariamente all'impugnazione presentata avverso ### s.a.s., che non ha trovato accoglimento.  P.Q.M. Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. 
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la condanna di ### e ### al pagamento, in favore di ### degli “interessi ex art. 1284 u.c. c.c. dalla domanda al saldo”, sulla somma di euro 50.000,00 da loro dovuta. 
Conferma per il resto la sentenza appellata, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio. 
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.: - condanna parte ### al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, in favore degli ### e ### liquidate nella misura complessiva di euro 2.920,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge; - condanna gli ### e ### al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, in favore di parte ### s.a.s., liquidate nella misura di euro 5.400,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge. 
Così deciso il 15 ottobre 2025.  ### estensore dott. ### dott.ssa

causa n. 1316/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rivello Roberto, Cecilia Marino

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