testo integrale
R.G. n. 1085/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note scritte depositate dalle parti a seguito della sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1085/2017 R.G., promossa DA ### nato a ### l'11.01.1969, rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in atti; - OPPONENTE - ### - ### per la ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura generale alle liti in atti; - OPPOSTO - Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000 notificato il ###, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.930,34 per il mancato versamento di contributi dovuti alla ### Rappresentava che era socio al 50% della società in nome collettivo “### dei F.lli ### snc”, con sede ###via ### n. 321, P. Iva ###, iscritta alla ### di ### al numero ###296101; che la predetta società, costituita il ###, si occupava della produzione e vendita al pubblico di prodotti di panetteria freschi, nonché del commercio al dettaglio di alimenti e bevande; che rivestiva, unitamente al fratello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### la carica di amministratore e legale rappresentante con poteri disgiunti per tutti gli atti di valore fino ad € 10.000,00 e con poteri di firma congiunta per tutti gli atti di valore superiore; che i dipendenti della società erano la coniuge ### e la cognata ### nonché ### figlio di ### che in data ### due ispettrici ### effettuavano un accesso ispettivo presso la sua azienda allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro; che durante tale ispezione le ispettrici rilevavano la sua presenza in azienda, unitamente a quella del fratello ### e quella della sola dipendente ### la quale era intenta a svolgere la propria mansione di commessa alla vendita e dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da fine gennaio 2012, con orario di lavoro dalle 09.00 alle 12.00, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica, alternandosi con la cognata ### che in data ###, venivano raccolte le dichiarazioni del dipendente ### e della dipendente ### che quest'ultima dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08.30 alle 12.30 o dalle 17.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano; che, all'esito dell'attività ispettiva, con verbale di accertamento numero 21 ###6, notificato il ###, l'### gli comunicava di avere provveduto ad annullare il rapporto di lavoro dipendente della signora ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che con ulteriore verbale di accertamento n. 21 ###5, notificato il ###, l'### gli comunicava di avere provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro della dipendente ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che le ragioni che avevano indotto l'### ad annullare i predetti rapporti lavorativi e a procedere alla iscrizione delle due dipendenti quali coadiutrici familiari di ### e ### si evincevano dal verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, notificato il ###; che l'avviso di addebito opposto, scaturito dai verbali sopra citati, era illegittimo per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di ### e ### quali coadiutori di ### e ### sussistendo, invece, tutti gli elementi utili ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro esistente tra le due lavoratrici e la società dei F.lli ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Giudice del lavoro adito ogni contraria, istanza, eccezione e difesa rigettata: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000, notificato in data ###, di € 3.930,34; - nel merito accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000 attesa la reale natura subordinata del rapporto di lavoro della signora ### - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con memoria depositata il ###, si costituiva l'### instando per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dello stesso, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale.
Disposti dei rinvii d'ufficio in ragione del carico del ruolo, a seguito del decreto di sostituzione della udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti insistevano nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato; ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza. _________________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente si rileva la tempestività dell'opposizione, con cui sono state formulate le doglianze relative al merito della pretesa, in quanto il ricorso è stato depositato il ### a fronte della notifica dell'avviso di addebito impugnato in data ###.
Passando al merito, deve evidenziarsi che le questioni oggetto di tale giudizio sono già state affrontate da questo Tribunale con la sentenza 743/2024, depositata da parte ricorrente in data ###, nonché con la sentenza n. 296/2025 depositata dalla scrivente in data ###, le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c..
Ciò premesso, è necessario analizzare le doglianze che parte ricorrente ha formulato avverso il verbale di accertamento numero ###66, il verbale di accertamento n. ###65 e il verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, tutti notificati il ###.
In particolare, nel verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, gli ### di vigilanza hanno dato atto che “dalle dichiarazioni rese in data 13 e 28 novembre 2012 è emerso che: ### e ### sono soci al 50% della società in nome collettivo avente come ragione sociale “### dei F.lii ### snc”, i loro dipendenti sono le rispettive mogli ### e ### oltre a ### figlio di ### assunto quale apprendista.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### lavora come dipendente presso il panificio da fine gennaio-inizio febbraio 2012, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:00, tutti i giorni della settimana tranne la domenica e si alterna con la cognata ### Le viene consegnata la busta paga. ### lavora presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:30 o dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano. Gli orari di inizio e fine dei turni non sono così rigidi dal momento che il lavoro viene svolto tra parenti e così pure la possibilità di assentarsi viene praticata liberamente dal momento che il marito o il cognato anziché stare solo al forno possono occuparsi anche della vendita. Viene pagata in contanti. (…) Dalla consultazione degli archivi informatici di ### e dalla documentazione prodotta dall'azienda è possibile accertare che: ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; (…)” Ciò posto, i verbalizzanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare nell'alveo della collaborazione anziché della subordinazione. Pertanto, con il presente verbale si procede al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente di ### e ### dal 17.01.2012, data dall'assunzione delle stesse”.
Parte ricorrente, lamenta dunque l'illegittimità di tali atti in quanto il rapporto di lavoro instaurato con ### e con ### era stato caratterizzato dagli elementi propri della subordinazione.
Ciò chiarito, deve anzitutto precisarsi che la presente controversia va qualificata come giudizio di accertamento negativo, cioè volto alla declaratoria della sussistenza o meno dei debiti contributivi siccome richiesti dall'### nell'avviso di addebito opposto.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Nel vigente sistema, infatti, non vi è un giudizio "impugnatorio" del verbale di accertamento, ma soltanto un giudizio sul merito della pretesa contributiva, rispetto alla quale il verbale si pone quale atto che "manifesta" detta pretesa.
Tanto premesso, deve subito precisarsi che questo decidente condivide l'orientamento della Suprema Corte (sent. n. 14965 del 6.9.2012), secondo cui nei giudizi di accertamento negativo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria è a carico della parte che avanza la suddetta pretesa.
Da ciò consegue che in materia di accertamento negativo, così come in sede di opposizione ad avviso di addebito l'opponente, pur rivestendo formalmente la posizione di attore-ricorrente, dal punto di vista sostanziale è convenuto; viceversa, l'ente previdenziale è attore in senso sostanziale, pur essendo formalmente convenuto.
Pertanto, in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti va collegata alla posizione sostanziale, piuttosto che a quella formaleprocessuale, con la conseguenza che spetta all'ente previdenziale la prova dei fatti costitutivi in ragione dei quali richiede i contributi (Cass. 12108/2010 e 18481/2005), mentre sull'opponente grava l'onere probatorio dei fatti impeditivi.
Ciò posto, si ritiene che l'### non abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Ed infatti la giurisprudenza richiamata nel verbale di accertamento dagli ### secondo cui le prestazioni lavorative rese in ambito familiare si presumono gratuite in quanto normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa", si riferisce all'ipotesi del familiare che intenda far valere la subordinazione nei confronti del proprio congiunto al quale ha reso determinate prestazioni lavorative senza alcuna formalizzazione (Corte appello ### sez. lav., 02/03/2018, n.45).
In questo caso, al contrario, il ricorrente ha provveduto a regolarizzare le posizioni lavorative di ### e ### (come si evince dall'### dal contratto di assunzione, dalle buste paga e da quanto attestato dagli stessi ### e versando la relativa contribuzione all'### le parti private (e cioè i familiari) hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato che è stato formalizzato nel rispetto della normativa di lavoro e previdenziale.
Ed allora, nel caso in esame, l'onere probatorio della simulazione è tutto a carico dell'ente previdenziale: come nell'ipotesi inversa (e più frequente) in cui l'accertamento ispettivo è volto a smascherare rapporti formalizzati come autonomi per far emergere la subordinazione, anche in questo caso, in applicazione delle medesime regole di cui all' art. 2697 c.c., spetta all' ### in quanto creditore della pretesa contributiva, l'onere di dimostrare che ### e ### non dovevano essere inquadrate come dipendenti ma come collaboratrici familiari.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Ciò premesso, l'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale e suppletivo, trova riconoscimento solo quando non sia configurabile un diverso rapporto (subordinazione, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, rapporto societario) ed appresta una tutela minima a quei rapporti di lavoro gratuito che si svolgono negli aggregati familiari.
Si rileva, in particolare, che l'impresa familiare, secondo il dettato dell'art. 230bis c.c. - è quella in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La ratio della norma è dunque quella di far rientrare in questa categoria residuale proprio il lavoro svolto gratuitamente dai familiari conviventi, che, a fronte del loro impegno, hanno diritto ad essere mantenuti dal titolare e a partecipare agli utili dell'azienda.
Pare evidente che nella fattispecie in esame non ci si trovi di fronte ad una simile situazione.
Ed infatti, nel caso di specie, le mogli dei soci della società in nome collettivo, hanno dichiarato di prestare la propria attività di commesse addette alla vendita, secondo un orario prestabilito, alternandosi nei turni della mattina e del pomeriggio. Inoltre, ### ha dichiarato di ricevere le buste paga e ### ha riferito di essere retribuita in contanti.
Nessun elemento, invece, in ordine alla partecipazione agli utili è emerso né in sede ispettiva né nel presente giudizio.
Tali circostanti, hanno trovato parzialmente riscontro, nelle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, la teste ### ha dichiarato: “A.D.R. conosco i signori ### e ### perché sono una regolare cliente, hanno un panificio in ### in via ### che forse si chiama La panetteria dei ### ma non ne sono certa”.
ADR sul capitolo a) : quando vado al panificio trovo la sig.ra ### detta ### o la signora ### le quali servono i clienti. Preciso che quando vado al panificio la mattina o il pomeriggio trovo o l'una o l'altra signora, alternativamente. Quando io compro il pane presso il panificio dei ### vengo servita da una delle due signore. Non so dire con precisione che orari fanno, so che l'una o l'altra signora coprono i turni della mattina e del pomeriggio .ADR sul capitolo b) presso il panificio c'è anche un banco salumi, vendono anche biscotti; le signore ### e ### servono i clienti, danno il pane ai clienti, si occupano anche del banco salumi e stanno anche alla cassa.
ADR sul Capitolo c) quando io sono andata al panificio ho visto i signori ### ma loro non hanno contatti con il pubblico, ma stanno dietro, al laboratorio. Sono le signore che hanno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 contatti con il pubblico; è capitato che la sig.ra ### o la sig.ra ### hanno chiesto di allontanarsi momentaneamente al ### o al ### i quali le sostituivano al bancone.
ADR. Sul capitolo d) le signore ### e ### sono autonome nello svolgimento della loro attività, preciso che non ho mai visto nessuno che le desse delle indicazioni su da farsi.
ADR sul capitolo e): non so rispondere”.
Il teste ### ha poi dichiarato: ###art. e) ADR “E' vero, ho rapporti di lavoro solo con ### e ### fornisco loro la farina, ogni 15 giorni, però una settimana passo e prendo l'ordine, la settimana successiva in media o quando mi chiedono vado io stesso a consegnarla, vedo alternativamente la sig.ra ### o la ###ra ### solo perché entrando devo attraversare la ### per andare a parlare con i ###ri ### dove c'è il forno che è sul retro” e il teste ### ha dichiarato ###art. a) ADR “### un cliente assiduo del panificio dei ###ri ### che si trova in ### non ricordo il numero civico a ### abito a circa 50 metri, ed ogni giorno vado a comprare il pane verso le 13, e alternativamente trovo la sig.ra ### o la sig.ra ### mai insieme, a volte se finisce il pane vado anche nel pomeriggio e mi capita di vedere una delle due che ad ora di pranzo non c'era, mi servo presso questo panificio da circa otto/nove anni e ricordo che c'erano già le due signore alternativamente, quando c'era una non c'era l'altra e viceversa” ###art. b) ADR “### dire solo che a me danno il pane e che io pago alla sig.ra quel giorno presente” ###art. c) ADR “ ### che in un'occasione, verso le 12,45/13 circa, una delle due sig.re, non ricordo quale, ha chiesto ad uno dei titolari se poteva andare via in anticipo, perché aveva un impegno, ricordo, comunque, che allorchè in qualche occasione sono andato a comprare il pane più tardi del solito, verso le 13,30 circa ho trovato solo i titolari, perché la ###ra di turno era già andata via” ###art. d) ADR “So soltanto che entrambi i fratelli ### sono i titolari, non so dire se uno dei due rispetto all'altro, o altri abbiano poteri direttivi”.
Ciò posto, i testi hanno confermato sia l'attività lavorativa espletata con continuità da ### e ### le quali si sono occupate unicamente delle mansioni per cui sono state assunte, sia l'osservanza di un orario di lavoro tale per cui le coniugi dei titolari si alternavano tra loro la mattina e il pomeriggio. Inoltre, i testi ### e ### hanno anche riferito in ordine alla necessità che le dipendenti chiedessero il permesso ai titolari per allontanarsi durante l'orario di lavoro.
Infine, si rileva che le buste paga agli atti risultano tutte sottoscritte per quietanza, con la conseguenza che, anche alla luce delle dichiarazioni rese agli ### si ritiene raggiunta la prova dell'onerosità della prestazione lavorativa resa, circostanza, peraltro, neanche contestata dall'Ente previdenziale.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
In conclusione, anche laddove si ritenesse che il rapporto di lavoro tra “### dei F.lli ### snc” e ### e ### fosse caratterizzato da una certa elasticità nel rispetto degli orari, ciò comunque non prova l'esistenza di un'impresa familiare, ma più semplicemente che, visti i rapporti familiari, le parti si venissero maggiormente incontro nelle rispettive esigenze. Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, n. 9043), un “quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” non fa venire meno la subordinazione, laddove si ravvisino gli ulteriori elementi, tra cui, in particolare, l'onerosità della prestazione.
Alla luce del complessivo quadro probatorio, soprattutto di quanto attestato dagli ispettori verbalizzanti, si ritiene dimostrata la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento delle lavoratrici nell'organizzazione aziendale, oltre al pagamento della retribuzione sulla base delle buste paga regolarmente emesse.
Deve quindi concludersi che l'### non abbia dimostrato, come era suo onere, che ### e ### nel periodo in contestazione abbiano lavorato come collaboratrici familiari e non come dipendenti, essendo tale assunto solo presunto e non provato dagli ispettori verbalizzanti che sono pervenuti a tale conclusione solo sulla base del rapporto familiare e del fatto che “sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente”. Ciò posto, dall'accertata insussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari sin dal 17.1.2012 deriva l'illegittimità della pretesa dell'### avanzata con l'avviso di addebito opposto relativamente all'anno 2016 pacificamente richiesta a titolo di contributi dovuti per il rapporto di lavoro delle coniugi dei soci della società in nome collettivo, come espressamente chiarito da ### in memoria di costituzione.
Da ciò consegue l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto stante la non debenza delle somme ingiunte.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, delle parti del processo e dell'attività svolta, seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico dell'### con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa: - accerta che non sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari di ### e di ### - per l'effetto, dichiara che ### non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti per le collaboratrici familiari con l'avviso di addebito opposto; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 - per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 2.697,00 per compensi, oltre gli accessori di legge ed oltre il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. ### Si comunichi.
Caltagirone, 04 dicembre 2025 Il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
causa n. 1085/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero