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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26284/2025 del 27-09-2025

... d.l. n. 510 del 1996 come di “riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative in tervenuti do po la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale”. 3.9. Conseguentemente, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all'albo pret orio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle m ore, secondo quanto già previsto dall'art. 8 ult. comma del d.lgs. n. 375 d el 1993 dovevano essere comunicat i dall'### al lavoratore interessato (cfr. art. 9-quinquies comma 4 ult. periodo del d.l. n. 510 del 1996 cit.). 4. Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 convertito con la legge n. 111 del 2011 che al comma 6 ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. n. 1949 del 1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunic ate all'### nazionale del la previdenza sociale (### ai sensi del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23633-2024 proposto da: I.N.P.S. - ### SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ### STUMPO, #### - ricorrente - contro ### rappresentat o e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 519/2024 della CORTE ### di CATANIA, depositata il ### R.G.N. 1124/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal ###. ###.  ### elenchi lavoratori agricoli comunicazione decadenza R.G.N. 23633/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/06/2025 CC ### 1. La Corte di appello di Catania in accoglimento dell'appello proposto da ### o, in parzia le riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, ha dichiarato il diritto dell'assicurato ad essere iscritto ne gli elenchi dei lavoratori agricoli per il pe riodo 27.8 .2008-20.9.2008 e 13.8.2009- 30.10.2009 con diritto alla liquidazione de ll'ind ennità di disoccupazione agricola negli anni 2008 e 2009 e condanna alla reiscrizione e riliquidazione oltre che al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di appello.  2. La Corte - avuto riguardo alle modalità di pubblicazione degli elenchi trimest rali e alla concreta p ossibilità per il lavoratore di venire a conoscenza, nei termini di decadenza, dell'intervenuta cancellazione dagli stessi e di procedere così all' impugnazione - ha escluso ch e il ricorrente fosse in concreto decaduto.  2.1. Ha p oi accertato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo ed il diritto ad essere iscritto negli elenchi con tutte le conseguenze di legge. In partic olare ha ritenuto che le modalità di comunicazione degli e lenchi, senza periodi temporali definiti ma entro il giorno 15 dei quattro mesi di scadenza trimestrale e per il tempo di effettiva accessibilità, imporrebbe all'interessato in disparte il possesso di specifiche competenze e strumenti un onere eccessivamente gravoso di consultarli continuament e per non rischiare di incorrere in decadenza.  3. Per la cas sazione d ella sentenza ricorre l'### con un motivo. ### ha d epositato tardivamente controricorso ed ha chiesto di essere rimesso in termini stante l'impossibilità di depositare nei termini l'atto a cagione di un malfunzionamento del sistema informatico di cui si era potuto 3 avvedere solo successivamen te al d ecorso del termine. 
Inoltre, ha dep ositato memoria illustrativa insistendo nelle conclusioni prese. Al t ermine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  ### 1. Con il ricorso è denunciata, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.  38, comma 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, ratione temporis applicabile, anche in relazione all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale oltre che in relazione all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 convertito con legge n. 83 del 1970. Si sostiene che erroneamente la Corte d'App ello di ### avrebbe ritenuto illegittima la notificazione, effettuata mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali d i variazioni, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare ### n. 12 del 2012, e, conseguentemente, inefficace ai fini del decorso del termine di decadenza sostanziale di cui all'art. 22 del d.l. n.7 del 1970.  1.1. Si sostiene che l'art. 12 bis del r.d. n. 1949 del 1940 (così come in trodotto dall'art. 38 del d.l. n.9 8 del 2011) nel prevedere la pub blicazione telematica delle variazioni trimestrali, ha fatto espresso rinvio “alle “specifiche tecniche stabilite dall'### stesso”. Pertanto, ha rimesso all'### previdenziale la definizione delle modalità tecniche di pubblicazione telematica degli elenchi, poi dettate con la circolare n. 82 del 14.06. 2012, senza appo rtare modifiche alla normativa che p otessero comprom ettere il diritto di difesa. In tal modo sarebbero state contemperate le opposte esigenze di efficienza e speditezza dell'attività della 4 pubblica amministrazione e di adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavor atore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.  1.2. Ad avviso dell'### diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, sarebbero stati previsti espressamente “i periodi temporali definiti” entro i quali la pubblicazione degli elenchi di variazion e deve avvenire ed il perio do in cui la pubblicazione resta sul sito.  1.3. Tale modalità di notificazione, che consente al lavoratore agricolo di venire a conoscenza de lla sua is crizione n egli elenchi annuali , non potrebbe divenire impraticabile, particolarmente difficoltosa e addirittura illegittima quando si debba verificare la permanenza negli elenchi stessi, al fine di poter conseguire le connesse prestazioni previdenziali a carico dell'### Rammenta che, peraltro, la cancellazione dagli elenchi interviene frequentemente - come nella fattispecie - a seguito di accertame nto isp ettivo che verifichi la fittizietà dell'iscrizione che di certo non può riten ersi sconosciuta al presunto lavoratore agricolo.  1.4. Esclude che si tratti di un sistema penalizzante ove si consideri la notoria diffusione degli strumenti in formatici e delle relative conoscenze, la semplicità di consultazione (senza credenziali di accesso e in ogni tempo della giornata) che può essere effettuata anche tramite intermediari qualificati (### di patronato, associazioni sindacali, CAF e simili) che prestano gratuitamente attività di assistenza e consulenza ai cittadini e la perman enza per quindici giorni della pu bblicazione degli elenchi sul sito internet dell'### 1.5. Evidenzia che con tale modalità si effettua un adeguato bilanciamento di valori costituzionali: una maggiore 5 economicità dell'azione amministrativa; il deflazionamento del contenzioso del quale viene contenuta la durata in termini ragionevoli come previsto dalla ### europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legg e 4 ag osto 19 55, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost..  1.6. In definitiva secondo la parte ricorrente la pubblicazione telematica delle variazioni t rimestrali non preclud e al lavoratore di venire a conoscenza della cancellazio ne, momento dal quale decorre il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, convertito, dalla legge n. 83 del 1970, tenuto conto del noto principio secondo cui “l'ignorantia legis non excusat”.  1.7. Ricorda ancora che ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l.  n. 98 del 2011 la pub blicazione del disconoscimento e la notifica agli interessati deve avvenire “mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche p reviste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione” e dunque il lavoratore agricolo deve conoscerne le modalità di pubblicazione e notifica delle variazioni trimestrali ed i termini in cui divengono definitive e non più opponibili.  1.8. Esclude infine che il ricorso amministrativo presentato successivamente alla comunicazione del provve dimento di ripetizione di indebito non può spostare in avanti il decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale.  2. Preliminarme nte deve essere rigettata la richiest a di remissione in termini avanzata dalla parte controricorrente che si è c ostituita tardivamente, non essendo stat e 6 adeguatamente documentate le ragioni dell'impedimento ad una tempestiva costituzione.  3. Venendo all'esame del ricorso esso è fondato per le ragioni di seguito esposte.  3.1. La questione che si pon e è se costituisce rituale comunicazione all'interessato della intervenuta cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli la pubblicazione telematica dell'elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito istituzionale dell'### nello specifico avvenuta per la durata di quindici giorni dal 16.06.2014 al 04.07.2014.  3.2. Al riguardo va ricordato in via generale che il diritto dei lavoratori agricoli a tem po determinato alle pre stazi oni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività la vorativa per un dato numero minimo di giorn ate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavorator i stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12 la quale - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l'### a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esiste nza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass . n. 7845 del 2003, cui hanno dat o continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).  3.3. Con l'art. 7 del d.l. n. 7 del 1970 conv. con legge n. 83 del 1970, il compito di compilare gli elenchi prin cipali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la 7 manodopera agricola, cui fu assegnato an che il compito di accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziaro no a contene re non più i so li nominativi dei lavoratori iscritt i, ma anche il n umero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comu nicazione al lavoratore interessato di u n provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi.  3.4. Per quanto q ui rileva l'art. 17 cit ato al comma 2 fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l'impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l'impugnazione dell'elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.  3.5. Con l'art. 6 della legge n. 459 del 1972 la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ma fu poi reintrodotta con l'art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 375 del 1993 con il quale era prevista la not ifica al lavoratore interessato del provvedimento ( allora adott ato a seguito di accertamento dello ### di cancellazion e dall'elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e, con l'art. 11 del citato d.lgs fu fissato il termine di trenta giorni da tale comunicazione pe r l'impugnazione del pro vvedimento davanti alla commissione provinciale della manodopera.  3.6. Tale sistema venne mantenuto dal d.l. n. 510 del 1996 convertito con legge n. 608 del 1996 che, con gli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, attribuite all'### le funzioni già proprie dello ### precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. 8 3.7. ### variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali come quelli annuali - dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate.  3.8. Per il re sto, fu mantenuta la distin zione tra l'elenco nominativo, sia annuale che trimestrale , e i provve dimenti riguardanti il singolo lavoratore disciplinati dall'art. 8 del d.lgs.  n. 375 del 1993 indicati dall'art. 9 quinquies comma 4 ultimo periodo del d.l. n. 510 del 1996 come di “riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative in tervenuti do po la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale”.  3.9. Conseguentemente, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all'albo pret orio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle m ore, secondo quanto già previsto dall'art. 8 ult. comma del d.lgs.  n. 375 d el 1993 dovevano essere comunicat i dall'### al lavoratore interessato (cfr. art. 9-quinquies comma 4 ult.  periodo del d.l. n. 510 del 1996 cit.).  4. Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 convertito con la legge n. 111 del 2011 che al comma 6 ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. n. 1949 del 1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunic ate all'### nazionale del la previdenza sociale (### ai sensi del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubbli cazione telematica effettuata 9 dall'### nel proprio si to internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifi che tecniche st abilite dall'### stesso”. Il successivo comma 7 ha poi stabilito che “a d ecorrere dalla data di entrata in vigore del p resente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 10 ottobre 1996, n. 510, art. 9-quinquies convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'### provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pub blicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art.  12-bis di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.  4.1. Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 375 del 1993 né dell'art. 9 quinquies comma 4 del d.l. n. 510 del 1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertam enti dell'### non sono più distinti dall'elen co trimestrale ch e prima, giusta l'art . 9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificaz ione di tali provvedimenti - che in base al d.lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e d.l. n. 510 del 1996, art. 9-quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato - avviene ora con la pub blicazione d ell'elenco trimestrale, secondo le stesse modali tà previste per la pubblicaz ione sul sito ### degli elenchi nominativi annuali. 10 4.2. Come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. ### del 2023) così face ndo non è “stato violato il p rincipio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il D.L.  98 del 2011, art. 38, comma 7, è norma che regola soltanto la forma dell'att o di disconoscimento, determinand one le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del po tere di disconoscim ento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l'ente previdenziale è attributario in ordine alla verifi ca dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1970, art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comma 1; e relativamente ad essa, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, nulla ha disposto” (cfr. negli stessi termini anche Cass. n. 4900 del 2024, n. ### del 2022 e nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023).  4.3. Non è stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non p uò essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vig ore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell'art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto la forma dell'att o di disconoscimento, determinand one le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere 11 di disconosc imento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l'ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupp osti per l'erogazione dell e provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l'art. 38, comma 7, d.l.  98/2011, nulla ha disposto; 14. deve, altresì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell'### cost ituisce forma di pubblicità id onea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decor rere il termine decadenziale di impug nazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezz a dell'att ività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provved imento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale (cfr. ancora Cass. n. ### del 2023 cit.).  4.4. Si osservi poi che nella specie, il profilo concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è però genericamente argomentato.  5. Ne consegue che in accoglimento del ricorso la domanda, che è stata pacificame nte introdo tta tardivamente, deve essere dichiarata inammissibile.  5.1. È incontestato e comunq ue emerge dagli atti che il disconoscimento/cancellazione delle giornate lavorative per gli anni 2008- - 2009 è intervenuto con pubblicazione telematica dell'elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito ### dal 16.06 .2014 al 04.07.2014. Il ricorso giudiziario è st ato depositato in data ### ( ben ol tre il termin e di 120 12 giorni dall'avvenuta n otifica del provvediment o di cancellazione) e dunque era inammissib ile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970.  5.2. La circost anza che venne presentato un ricorso amministrativo successivamente alla comunicazione d el provvedimento di ripetizione di indebito (il ### e relativo ricorso amministrativo del 10.11.2014) è irrilevante atteso che la pre sentazione di u n ricorso am ministrativo tardivo non comporta lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n 1 2603 del 2007) e non d etermina rimessione in termini (cfr. Cass. 29.03.2010 n. 7527). Come affermato da questa Corte, infatti, in tema di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavorat ori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione de lla prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impug nazione d el provvedimento amministrativo di esclusione da tali e lenchi nel t ermine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in legge n. 83 de l 1970. L' iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola e non consente di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge, che ha natura di decadenza sostanziale (cfr. Cass. n.9622 del 2015, n. 9595 del 1997, n. 5942 del 2001, n. 16803 del 2003, n. 15460 del 2004, n. 10393 del 2005 e n. 13092 del 2009).  6. In conclusione la sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi sopra enunciati deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 ult. comma c.p.c. poiché la dom anda non poteva essere proposta. 13 6.1. Quanto alle spese dell'intero processo la ogge ttiva complessità del ricostruito quadro normativo ne suggerisce la integrale compensazione tra le parti.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'originaria domanda. 
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. 
Così deciso in ### il 25 giugno 2025 ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Garri Fabrizia

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 999/2025 del 04-12-2025

... presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare nell'alveo della collaborazione anziché della subordinazione. Pertanto, con il presente verbale si procede al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente di ### e ### dal 17.01.2012, data dall'assunzione delle stesse”. Parte ricorrente, lamenta dunque l'illegittimità di tali atti in quanto il rapporto di lavoro instaurato con ### e con ### era stato caratterizzato dagli elementi propri della subordinazione. Ciò chiarito, deve anzitutto precisarsi che la presente controversia va qualificata come giudizio di accertamento negativo, cioè volto alla declaratoria della sussistenza o meno dei debiti contributivi siccome richiesti dall'### nell'avviso di addebito opposto. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 Nel vigente sistema, infatti, non vi è un giudizio "impugnatorio" del verbale di accertamento, ma soltanto un (leggi tutto)...

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R.G. n. 1085/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note scritte depositate dalle parti a seguito della sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1085/2017 R.G., promossa DA ### nato a ### l'11.01.1969, rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in atti; - OPPONENTE - ### - ### per la ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura generale alle liti in atti; - OPPOSTO - Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000 notificato il ###, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.930,34 per il mancato versamento di contributi dovuti alla ### Rappresentava che era socio al 50% della società in nome collettivo “### dei F.lli ### snc”, con sede ###via ### n. 321, P. Iva ###, iscritta alla ### di ### al numero ###296101; che la predetta società, costituita il ###, si occupava della produzione e vendita al pubblico di prodotti di panetteria freschi, nonché del commercio al dettaglio di alimenti e bevande; che rivestiva, unitamente al fratello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### la carica di amministratore e legale rappresentante con poteri disgiunti per tutti gli atti di valore fino ad € 10.000,00 e con poteri di firma congiunta per tutti gli atti di valore superiore; che i dipendenti della società erano la coniuge ### e la cognata ### nonché ### figlio di ### che in data ### due ispettrici ### effettuavano un accesso ispettivo presso la sua azienda allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro; che durante tale ispezione le ispettrici rilevavano la sua presenza in azienda, unitamente a quella del fratello ### e quella della sola dipendente ### la quale era intenta a svolgere la propria mansione di commessa alla vendita e dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da fine gennaio 2012, con orario di lavoro dalle 09.00 alle 12.00, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica, alternandosi con la cognata ### che in data ###, venivano raccolte le dichiarazioni del dipendente ### e della dipendente ### che quest'ultima dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08.30 alle 12.30 o dalle 17.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano; che, all'esito dell'attività ispettiva, con verbale di accertamento numero 21 ###6, notificato il ###, l'### gli comunicava di avere provveduto ad annullare il rapporto di lavoro dipendente della signora ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che con ulteriore verbale di accertamento n. 21 ###5, notificato il ###, l'### gli comunicava di avere provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro della dipendente ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che le ragioni che avevano indotto l'### ad annullare i predetti rapporti lavorativi e a procedere alla iscrizione delle due dipendenti quali coadiutrici familiari di ### e ### si evincevano dal verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, notificato il ###; che l'avviso di addebito opposto, scaturito dai verbali sopra citati, era illegittimo per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di ### e ### quali coadiutori di ### e ### sussistendo, invece, tutti gli elementi utili ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro esistente tra le due lavoratrici e la società dei F.lli ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Giudice del lavoro adito ogni contraria, istanza, eccezione e difesa rigettata: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000, notificato in data ###, di € 3.930,34; - nel merito accertare, ritenere e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000 attesa la reale natura subordinata del rapporto di lavoro della signora ### - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 
Con memoria depositata il ###, si costituiva l'### instando per il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dello stesso, con vittoria di spese e compensi. 
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. 
Disposti dei rinvii d'ufficio in ragione del carico del ruolo, a seguito del decreto di sostituzione della udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti insistevano nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato; ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza.  _________________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini che seguono. 
Preliminarmente si rileva la tempestività dell'opposizione, con cui sono state formulate le doglianze relative al merito della pretesa, in quanto il ricorso è stato depositato il ### a fronte della notifica dell'avviso di addebito impugnato in data ###. 
Passando al merito, deve evidenziarsi che le questioni oggetto di tale giudizio sono già state affrontate da questo Tribunale con la sentenza 743/2024, depositata da parte ricorrente in data ###, nonché con la sentenza n. 296/2025 depositata dalla scrivente in data ###, le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c.. 
Ciò premesso, è necessario analizzare le doglianze che parte ricorrente ha formulato avverso il verbale di accertamento numero ###66, il verbale di accertamento n. ###65 e il verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, tutti notificati il ###. 
In particolare, nel verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, gli ### di vigilanza hanno dato atto che “dalle dichiarazioni rese in data 13 e 28 novembre 2012 è emerso che: ### e ### sono soci al 50% della società in nome collettivo avente come ragione sociale “### dei F.lii ### snc”, i loro dipendenti sono le rispettive mogli ### e ### oltre a ### figlio di ### assunto quale apprendista. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### lavora come dipendente presso il panificio da fine gennaio-inizio febbraio 2012, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:00, tutti i giorni della settimana tranne la domenica e si alterna con la cognata ### Le viene consegnata la busta paga.  ### lavora presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:30 o dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano. Gli orari di inizio e fine dei turni non sono così rigidi dal momento che il lavoro viene svolto tra parenti e così pure la possibilità di assentarsi viene praticata liberamente dal momento che il marito o il cognato anziché stare solo al forno possono occuparsi anche della vendita. Viene pagata in contanti.  (…) Dalla consultazione degli archivi informatici di ### e dalla documentazione prodotta dall'azienda è possibile accertare che: ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; (…)” Ciò posto, i verbalizzanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare nell'alveo della collaborazione anziché della subordinazione. Pertanto, con il presente verbale si procede al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente di ### e ### dal 17.01.2012, data dall'assunzione delle stesse”. 
Parte ricorrente, lamenta dunque l'illegittimità di tali atti in quanto il rapporto di lavoro instaurato con ### e con ### era stato caratterizzato dagli elementi propri della subordinazione. 
Ciò chiarito, deve anzitutto precisarsi che la presente controversia va qualificata come giudizio di accertamento negativo, cioè volto alla declaratoria della sussistenza o meno dei debiti contributivi siccome richiesti dall'### nell'avviso di addebito opposto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Nel vigente sistema, infatti, non vi è un giudizio "impugnatorio" del verbale di accertamento, ma soltanto un giudizio sul merito della pretesa contributiva, rispetto alla quale il verbale si pone quale atto che "manifesta" detta pretesa. 
Tanto premesso, deve subito precisarsi che questo decidente condivide l'orientamento della Suprema Corte (sent. n. 14965 del 6.9.2012), secondo cui nei giudizi di accertamento negativo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria è a carico della parte che avanza la suddetta pretesa. 
Da ciò consegue che in materia di accertamento negativo, così come in sede di opposizione ad avviso di addebito l'opponente, pur rivestendo formalmente la posizione di attore-ricorrente, dal punto di vista sostanziale è convenuto; viceversa, l'ente previdenziale è attore in senso sostanziale, pur essendo formalmente convenuto. 
Pertanto, in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti va collegata alla posizione sostanziale, piuttosto che a quella formaleprocessuale, con la conseguenza che spetta all'ente previdenziale la prova dei fatti costitutivi in ragione dei quali richiede i contributi (Cass. 12108/2010 e 18481/2005), mentre sull'opponente grava l'onere probatorio dei fatti impeditivi. 
Ciò posto, si ritiene che l'### non abbia adempiuto al proprio onere probatorio. 
Ed infatti la giurisprudenza richiamata nel verbale di accertamento dagli ### secondo cui le prestazioni lavorative rese in ambito familiare si presumono gratuite in quanto normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa", si riferisce all'ipotesi del familiare che intenda far valere la subordinazione nei confronti del proprio congiunto al quale ha reso determinate prestazioni lavorative senza alcuna formalizzazione (Corte appello ### sez. lav., 02/03/2018, n.45). 
In questo caso, al contrario, il ricorrente ha provveduto a regolarizzare le posizioni lavorative di ### e ### (come si evince dall'### dal contratto di assunzione, dalle buste paga e da quanto attestato dagli stessi ### e versando la relativa contribuzione all'### le parti private (e cioè i familiari) hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato che è stato formalizzato nel rispetto della normativa di lavoro e previdenziale. 
Ed allora, nel caso in esame, l'onere probatorio della simulazione è tutto a carico dell'ente previdenziale: come nell'ipotesi inversa (e più frequente) in cui l'accertamento ispettivo è volto a smascherare rapporti formalizzati come autonomi per far emergere la subordinazione, anche in questo caso, in applicazione delle medesime regole di cui all' art. 2697 c.c., spetta all' ### in quanto creditore della pretesa contributiva, l'onere di dimostrare che ### e ### non dovevano essere inquadrate come dipendenti ma come collaboratrici familiari. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Ciò premesso, l'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale e suppletivo, trova riconoscimento solo quando non sia configurabile un diverso rapporto (subordinazione, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, rapporto societario) ed appresta una tutela minima a quei rapporti di lavoro gratuito che si svolgono negli aggregati familiari. 
Si rileva, in particolare, che l'impresa familiare, secondo il dettato dell'art. 230bis c.c. - è quella in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. 
La ratio della norma è dunque quella di far rientrare in questa categoria residuale proprio il lavoro svolto gratuitamente dai familiari conviventi, che, a fronte del loro impegno, hanno diritto ad essere mantenuti dal titolare e a partecipare agli utili dell'azienda. 
Pare evidente che nella fattispecie in esame non ci si trovi di fronte ad una simile situazione. 
Ed infatti, nel caso di specie, le mogli dei soci della società in nome collettivo, hanno dichiarato di prestare la propria attività di commesse addette alla vendita, secondo un orario prestabilito, alternandosi nei turni della mattina e del pomeriggio. Inoltre, ### ha dichiarato di ricevere le buste paga e ### ha riferito di essere retribuita in contanti. 
Nessun elemento, invece, in ordine alla partecipazione agli utili è emerso né in sede ispettiva né nel presente giudizio. 
Tali circostanti, hanno trovato parzialmente riscontro, nelle dichiarazioni dei testi escussi. 
In particolare, la teste ### ha dichiarato: “A.D.R. conosco i signori ### e ### perché sono una regolare cliente, hanno un panificio in ### in via ### che forse si chiama La panetteria dei ### ma non ne sono certa”. 
ADR sul capitolo a) : quando vado al panificio trovo la sig.ra ### detta ### o la signora ### le quali servono i clienti. Preciso che quando vado al panificio la mattina o il pomeriggio trovo o l'una o l'altra signora, alternativamente. Quando io compro il pane presso il panificio dei ### vengo servita da una delle due signore. Non so dire con precisione che orari fanno, so che l'una o l'altra signora coprono i turni della mattina e del pomeriggio .ADR sul capitolo b) presso il panificio c'è anche un banco salumi, vendono anche biscotti; le signore ### e ### servono i clienti, danno il pane ai clienti, si occupano anche del banco salumi e stanno anche alla cassa. 
ADR sul Capitolo c) quando io sono andata al panificio ho visto i signori ### ma loro non hanno contatti con il pubblico, ma stanno dietro, al laboratorio. Sono le signore che hanno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 contatti con il pubblico; è capitato che la sig.ra ### o la sig.ra ### hanno chiesto di allontanarsi momentaneamente al ### o al ### i quali le sostituivano al bancone. 
ADR. Sul capitolo d) le signore ### e ### sono autonome nello svolgimento della loro attività, preciso che non ho mai visto nessuno che le desse delle indicazioni su da farsi. 
ADR sul capitolo e): non so rispondere”. 
Il teste ### ha poi dichiarato: ###art. e) ADR “E' vero, ho rapporti di lavoro solo con ### e ### fornisco loro la farina, ogni 15 giorni, però una settimana passo e prendo l'ordine, la settimana successiva in media o quando mi chiedono vado io stesso a consegnarla, vedo alternativamente la sig.ra ### o la ###ra ### solo perché entrando devo attraversare la ### per andare a parlare con i ###ri ### dove c'è il forno che è sul retro” e il teste ### ha dichiarato ###art. a) ADR “### un cliente assiduo del panificio dei ###ri ### che si trova in ### non ricordo il numero civico a ### abito a circa 50 metri, ed ogni giorno vado a comprare il pane verso le 13, e alternativamente trovo la sig.ra ### o la sig.ra ### mai insieme, a volte se finisce il pane vado anche nel pomeriggio e mi capita di vedere una delle due che ad ora di pranzo non c'era, mi servo presso questo panificio da circa otto/nove anni e ricordo che c'erano già le due signore alternativamente, quando c'era una non c'era l'altra e viceversa” ###art. b) ADR “### dire solo che a me danno il pane e che io pago alla sig.ra quel giorno presente” ###art. c) ADR “ ### che in un'occasione, verso le 12,45/13 circa, una delle due sig.re, non ricordo quale, ha chiesto ad uno dei titolari se poteva andare via in anticipo, perché aveva un impegno, ricordo, comunque, che allorchè in qualche occasione sono andato a comprare il pane più tardi del solito, verso le 13,30 circa ho trovato solo i titolari, perché la ###ra di turno era già andata via” ###art. d) ADR “So soltanto che entrambi i fratelli ### sono i titolari, non so dire se uno dei due rispetto all'altro, o altri abbiano poteri direttivi”. 
Ciò posto, i testi hanno confermato sia l'attività lavorativa espletata con continuità da ### e ### le quali si sono occupate unicamente delle mansioni per cui sono state assunte, sia l'osservanza di un orario di lavoro tale per cui le coniugi dei titolari si alternavano tra loro la mattina e il pomeriggio. Inoltre, i testi ### e ### hanno anche riferito in ordine alla necessità che le dipendenti chiedessero il permesso ai titolari per allontanarsi durante l'orario di lavoro. 
Infine, si rileva che le buste paga agli atti risultano tutte sottoscritte per quietanza, con la conseguenza che, anche alla luce delle dichiarazioni rese agli ### si ritiene raggiunta la prova dell'onerosità della prestazione lavorativa resa, circostanza, peraltro, neanche contestata dall'Ente previdenziale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
In conclusione, anche laddove si ritenesse che il rapporto di lavoro tra “### dei F.lli ### snc” e ### e ### fosse caratterizzato da una certa elasticità nel rispetto degli orari, ciò comunque non prova l'esistenza di un'impresa familiare, ma più semplicemente che, visti i rapporti familiari, le parti si venissero maggiormente incontro nelle rispettive esigenze. Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, n. 9043), un “quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” non fa venire meno la subordinazione, laddove si ravvisino gli ulteriori elementi, tra cui, in particolare, l'onerosità della prestazione. 
Alla luce del complessivo quadro probatorio, soprattutto di quanto attestato dagli ispettori verbalizzanti, si ritiene dimostrata la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento delle lavoratrici nell'organizzazione aziendale, oltre al pagamento della retribuzione sulla base delle buste paga regolarmente emesse. 
Deve quindi concludersi che l'### non abbia dimostrato, come era suo onere, che ### e ### nel periodo in contestazione abbiano lavorato come collaboratrici familiari e non come dipendenti, essendo tale assunto solo presunto e non provato dagli ispettori verbalizzanti che sono pervenuti a tale conclusione solo sulla base del rapporto familiare e del fatto che “sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente”.   Ciò posto, dall'accertata insussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari sin dal 17.1.2012 deriva l'illegittimità della pretesa dell'### avanzata con l'avviso di addebito opposto relativamente all'anno 2016 pacificamente richiesta a titolo di contributi dovuti per il rapporto di lavoro delle coniugi dei soci della società in nome collettivo, come espressamente chiarito da ### in memoria di costituzione. 
Da ciò consegue l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto stante la non debenza delle somme ingiunte. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, delle parti del processo e dell'attività svolta, seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico dell'### con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa: - accerta che non sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari di ### e di ### - per l'effetto, dichiara che ### non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti per le collaboratrici familiari con l'avviso di addebito opposto; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 - per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 593 2017 ### 50 000; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 2.697,00 per compensi, oltre gli accessori di legge ed oltre il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. ### Si comunichi. 
Caltagirone, 04 dicembre 2025 Il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 1085/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 998/2025 del 04-12-2025

... presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare nell'alveo della collaborazione anziché della subordinazione. Pertanto, con il presente verbale si procede al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente di ### e ### dal 17.01.2012, data dall'assunzione delle stesse”. Parte ricorrente, lamenta dunque l'illegittimità di tali atti in quanto il rapporto di lavoro instaurato con ### e con ### era stato caratterizzato dagli elementi propri della subordinazione. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 Ciò chiarito, deve anzitutto precisarsi che la presente controversia va qualificata come giudizio di accertamento negativo, cioè volto alla declaratoria della sussistenza o meno dei debiti contributivi siccome richiesti dall'### nell'avviso di addebito opposto. Nel vigente sistema, infatti, non vi è un giudizio "impugnatorio" del verbale di accertamento, ma soltanto un (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1040/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note scritte depositate dalle parti a seguito della sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1040/2019 R.G., promossa DA ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura in atti; - OPPONENTE - ### - ### per la ### in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura generale alle liti in atti; - OPPOSTO - Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000 notificato il ###, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 7.677,64 per il mancato versamento di contributi dovuti alla ### Rappresentava che era socio al 50% della società “### dei F.lli Tascone”, con sede ###via ### n. 321, P. Iva ###, iscritta alla ### di Catania al numero ###296101; che la predetta società si occupava della produzione e vendita al pubblico di prodotti di panetteria freschi, alimenti e bevande; che rivestiva, unitamente al fratello ### la carica di amministratore e legale rappresentante con poteri disgiunti per tutti gli Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 atti di valore fino ad € 10.000,00 e con poteri di firma congiunta per tutti gli atti di valore superiore; che i dipendenti della società erano la cognata ### e la coniuge ### nonché suo figlio, ### che in data ### veniva seguito un accesso ispettivo presso la sua azienda allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro; che durante tale ispezione le ispettrici rilevavano la sua presenza in azienda, unitamente a quella del fratello ### e quella della sola dipendente ### la quale era intenta a svolgere la propria mansione di commessa alla vendita e dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da fine gennaio 2012, con orario di lavoro dalle 09.00 alle 12.00, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica, alternandosi con la cognata ### che in data ###, venivano raccolte le dichiarazioni del dipendente ### e della dipendente ### che quest'ultima dichiarava di lavorare come dipendente presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08.30 alle 12.30 o dalle 17.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano; che, all'esito dell'attività ispettiva, con verbale di accertamento numero 21 ###6, notificato il ###, l'INPS gli comunicava di avere provveduto ad annullare il rapporto di lavoro dipendente della signora ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che con ulteriore verbale di accertamento n. 21 ###5, notificato il ###, l'INPS gli comunicava di avere provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro della dipendente ### “ritenendo che l'attività prestata dalla stessa debba rientrare nell'ambito della collaborazione familiare e di avere pertanto proceduto all'iscrizione della signora ### quale coadiutrice familiare di ### con decorrenza 17.01.2012, con conseguente addebito dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il coadiutore”; che le ragioni che avevano indotto l'### ad annullare i predetti rapporti lavorativi e a procedere alla iscrizione delle due dipendenti quali coadiutrici familiari di ### e ### si evincevano dal verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, notificato il ###; che i contributi attinenti agli anni 2012, 2013, 2014 erano prescritti; che l'avviso di addebito opposto, scaturito dai verbali sopra citati, era illegittimo per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di ### e ### quali coadiutori di ### e ### sussistendo, invece, tutti gli elementi utili ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro esistente tra le due lavoratrici e la società dei F.lli ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Giudice del lavoro adito ogni contraria, istanza, eccezione e difesa rigettata: - in via preliminare per le ragioni illustrate sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000 di € 7.677,64; - accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni infra illustrate, la prescrizione dei contributi previdenziali inerenti gli anni 2012-2013-2014; - nel merito accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni infra spiegate, la nullità dell'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000 attesa la reale natura subordinata del rapporto di lavoro delle dipendenti ### e ### e per l'effetto annullare l'avviso di addebito impugnato; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. 
Con memoria depositata il ###, si costituiva l'### il quale eccepiva, in via preliminare la tardività della spiegata opposizione; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dello stesso, con vittoria di spese e compensi, e per l'effetto, la conferma dell'avviso di addebito opposto. 
Istruita la causa documentalmente e disposti dei rinvii d'ufficio in ragione del carico del ruolo, a seguito del decreto di sostituzione della udienza del 04.12.2025 con il deposito di note scritte ex art.  127 ter cpc, le parti insistevano nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato; ritenuta la causa matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza.  _________________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini che seguono. 
Preliminarmente si rileva la tempestività dell'opposizione, con cui sono state formulate le doglianze relative al merito della pretesa, in quanto il ricorso è stato depositato il ### a fronte della notifica dell'avviso di addebito impugnato in data ###. 
Passando al merito, deve evidenziarsi che le questioni oggetto di tale giudizio sono già state affrontate da questo Tribunale con la sentenza 743/2024, depositata da parte ricorrente in data ###, nonché con la sentenza n. 296/2025 depositata dalla scrivente in data ###, le cui motivazioni si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c.. 
Ciò premesso, è necessario analizzare le doglianze che parte ricorrente ha formulato avverso il verbale di accertamento numero ###66, il verbale di accertamento n. ###65 e il verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, tutti notificati il ###. 
In particolare, nel verbale unico di accertamento n. ###/DDL del 04.01.2013, gli ### di vigilanza hanno dato atto che “dalle dichiarazioni rese in data 13 e 28 novembre 2012 è emerso che: ### e ### sono soci al 50% della società in nome collettivo avente come ragione sociale “### dei F.lii ### snc”, i loro dipendenti sono le rispettive mogli Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ### e ### oltre a ### figlio di ### assunto quale apprendista.  ### lavora come dipendente presso il panificio da fine gennaio-inizio febbraio 2012, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:00, tutti i giorni della settimana tranne la domenica e si alterna con la cognata ### Le viene consegnata la busta paga.  ### lavora presso il panificio da metà gennaio 2012 con le mansioni di addetta al banco, con orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:30 o dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, alternandosi con la cognata ### nella copertura dei turni antimeridiano o pomeridiano. Gli orari di inizio e fine dei turni non sono così rigidi dal momento che il lavoro viene svolto tra parenti e così pure la possibilità di assentarsi viene praticata liberamente dal momento che il marito o il cognato anziché stare solo al forno possono occuparsi anche della vendita. Viene pagata in contanti.  (…) Dalla consultazione degli archivi informatici di ### e dalla documentazione prodotta dall'azienda è possibile accertare che: ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; ### risulta assunta in data ### come commessa di vendita, livello di inquadramento ###, part-time 21 ore settimanali, con le agevolazioni di cui alla ### 407/90; (…)” Ciò posto, i verbalizzanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro subordinato, concludevano nel senso che “nel caso de quo, dalle dichiarazioni raccolte, sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Infatti, il rapporto di lavoro tra coniugi, in questo caso, deve farsi rientrare nell'alveo della collaborazione anziché della subordinazione. Pertanto, con il presente verbale si procede al disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente di ### e ### dal 17.01.2012, data dall'assunzione delle stesse”. 
Parte ricorrente, lamenta dunque l'illegittimità di tali atti in quanto il rapporto di lavoro instaurato con ### e con ### era stato caratterizzato dagli elementi propri della subordinazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Ciò chiarito, deve anzitutto precisarsi che la presente controversia va qualificata come giudizio di accertamento negativo, cioè volto alla declaratoria della sussistenza o meno dei debiti contributivi siccome richiesti dall'### nell'avviso di addebito opposto. 
Nel vigente sistema, infatti, non vi è un giudizio "impugnatorio" del verbale di accertamento, ma soltanto un giudizio sul merito della pretesa contributiva, rispetto alla quale il verbale si pone quale atto che "manifesta" detta pretesa. 
Tanto premesso, deve subito precisarsi che questo decidente condivide l'orientamento della Suprema Corte (sent. n. 14965 del 6.9.2012), secondo cui nei giudizi di accertamento negativo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria è a carico della parte che avanza la suddetta pretesa. 
Da ciò consegue che in materia di accertamento negativo, così come in sede di opposizione ad avviso di addebito l'opponente, pur rivestendo formalmente la posizione di attore-ricorrente, dal punto di vista sostanziale è convenuto; viceversa, l'ente previdenziale è attore in senso sostanziale, pur essendo formalmente convenuto. 
Pertanto, in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti va collegata alla posizione sostanziale, piuttosto che a quella formaleprocessuale, con la conseguenza che spetta all'ente previdenziale la prova dei fatti costitutivi in ragione dei quali richiede i contributi (Cass. 12108/2010 e 18481/2005), mentre sull'opponente grava l'onere probatorio dei fatti impeditivi. 
Ciò posto, si ritiene che l'### non abbia adempiuto al proprio onere probatorio. 
Ed infatti la giurisprudenza richiamata nel verbale di accertamento dagli ### secondo cui le prestazioni lavorative rese in ambito familiare si presumono gratuite in quanto normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa", si riferisce all'ipotesi del familiare che intenda far valere la subordinazione nei confronti del proprio congiunto al quale ha reso determinate prestazioni lavorative senza alcuna formalizzazione (Corte appello ### sez. lav., 02/03/2018, n.45). 
In questo caso, al contrario, il ricorrente ha provveduto a regolarizzare le posizioni lavorative di ### e ### (come si evince dall'### dal contratto di assunzione, dalle buste paga e da quanto attestato dagli stessi ### e versando la relativa contribuzione all'### le parti private (e cioè i familiari) hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato che è stato formalizzato nel rispetto della normativa di lavoro e previdenziale. 
Ed allora, nel caso in esame, l'onere probatorio della simulazione è tutto a carico dell'ente previdenziale: come nell'ipotesi inversa (e più frequente) in cui l'accertamento ispettivo è volto a smascherare rapporti formalizzati come autonomi per far emergere la subordinazione, anche in questo caso, in applicazione delle medesime regole di cui all' art. 2697 c.c., spetta all' ### in quanto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 creditore della pretesa contributiva, l'onere di dimostrare che ### e ### non dovevano essere inquadrate come dipendenti ma come collaboratrici familiari. 
Ciò premesso, l'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale e suppletivo, trova riconoscimento solo quando non sia configurabile un diverso rapporto (subordinazione, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato, rapporto societario) ed appresta una tutela minima a quei rapporti di lavoro gratuito che si svolgono negli aggregati familiari. 
Si rileva, in particolare, che l'impresa familiare, secondo il dettato dell'art. 230bis c.c. - è quella in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. 
La ratio della norma è dunque quella di far rientrare in questa categoria residuale proprio il lavoro svolto gratuitamente dai familiari conviventi, che, a fronte del loro impegno, hanno diritto ad essere mantenuti dal titolare e a partecipare agli utili dell'azienda. 
Pare evidente che nella fattispecie in esame non ci si trovi di fronte ad una simile situazione. 
Ed infatti, nel caso di specie, le mogli dei soci della società, hanno dichiarato di prestare la propria attività di commesse addette alla vendita, secondo un orario prestabilito, alternandosi nei turni della mattina e del pomeriggio. Inoltre, ### ha dichiarato di ricevere le buste paga e ### ha riferito di essere retribuita in contanti. 
Nessun elemento, invece, in ordine alla partecipazione agli utili è emerso né in sede ispettiva né nel presente giudizio. 
Infine, si rileva che le buste paga agli atti risultano tutte sottoscritte per quietanza, con la conseguenza che, anche alla luce delle dichiarazioni rese agli ### si ritiene raggiunta la prova dell'onerosità della prestazione lavorativa resa, circostanza, peraltro, neanche contestata dall'Ente previdenziale. 
In conclusione, anche laddove si ritenesse che il rapporto di lavoro tra “### dei F.lli Tascone” e ### e ### fosse caratterizzato da una certa elasticità nel rispetto degli orari, ciò comunque non prova l'esistenza di un'impresa familiare, ma più semplicemente che, visti i rapporti familiari, le parti si venissero maggiormente incontro nelle rispettive esigenze. Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 20/04/2011, n. 9043), un “quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari” non fa venire meno la subordinazione, laddove si ravvisino gli ulteriori elementi, tra cui, in particolare, l'onerosità della prestazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Alla luce di quanto attestato dagli ispettori verbalizzanti, si ritiene dimostrata la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento delle lavoratrici nell'organizzazione aziendale, oltre al pagamento della retribuzione sulla base delle buste paga regolarmente emesse. 
Deve quindi concludersi che l'### non abbia dimostrato, come era suo onere, che ### e ### nel periodo in contestazione abbiano lavorato come collaboratrici familiari e non come dipendenti, essendo tale assunto solo presunto e non provato dagli ispettori verbalizzanti che sono pervenuti a tale conclusione solo sulla base del rapporto familiare e del fatto che “sia di incerta individuazione un effettivo potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente”. 
Ciò posto, dall'accertata insussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari sin dal 17.1.2012 deriva l'illegittimità della pretesa dell'### avanzata con l'avviso di addebito opposto relativamente al periodo dal 2012 al 2015 pacificamente richiesta a titolo di contributi dovuti per il rapporto di lavoro delle coniugi dei soci della società, come espressamente chiarito da ### in memoria di costituzione. 
Da ciò consegue l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto stante la non debenza delle somme ingiunte. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, delle parti del processo e dell'attività svolta, seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico dell'### con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa: - accerta che non sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione di ### e ### quali collaboratrici familiari di ### e di ### - per l'effetto, dichiara che ### non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti per le collaboratrici familiari con l'avviso di addebito opposto; - per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 593 2016 ### 17 000; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in euro 2.697,00 per compensi, oltre gli accessori di legge ed oltre il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. ### Si comunichi. 
Caltagirone, 04 dicembre 2025 Il Giudice del ### dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 1040/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34699/2022 del 24-11-2022

... maggior imponibi le, oltre alle sanzioni, derivante dal disconoscimento dell'attribuzione di quote di redd ito ai figli ### ed An namaria ### studenti universitari della faco ltà di farmacia dell'### “la Sapienza” di ### e con residenza in ### non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d'opera in favore dell'impresa familiare - di cui agli artt. 230-bis cod. civ. e 5, quarto e quinto comma, d.P.R. 22 dicemb re 1986, n. 917-di gest ione della farmacia sita in ### in provincia di ### Avverso l'atto impositivo il contribuente ha presentato ricorso innanz i alla ### tributaria provinciale di ### che lo ha rigettato. Contro tale d ecisione il contrib uente ha p roposto appello, che l'adita ### tributaria regionale della ### ha accolto con la sentenza in epigrafe. ### ha infatti ritenuto che la collaborazione del familiare all'impresa di cui all' art. 230-bis cod. civ. possa consistere in «qualsiasi tipo di attività […] che sia astrattamente idonea a costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo» e comprenda l'attività di studio universitario volta a conseguire la laurea in farmacia. Inoltre, secondo la ### la collaborazione del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14273/2014 R.G. proposto da: ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### n. 12, presso l'### dello Stato.  - ricorrente contro ### rappresentato e difeso, per procura speciale, dall'Avv.  ### con domicilio presso lo studio legale ### in ### via E.Q. 
Visconti, n. 20.  - controricorrente
Avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### 260/03/13, depositata il 25 novembre 2013. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 dal ### Rilevato che: 1. L'### delle ### ha notificato a ### M orano avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale ha imputato al contribuente il maggior imponibi le, oltre alle sanzioni, derivante dal disconoscimento dell'attribuzione di quote di redd ito ai figli ### ed An namaria ### studenti universitari della faco ltà di farmacia dell'### “la Sapienza” di ### e con residenza in ### non riconoscendo a questi ultimi, ai fini fiscali, la qualità di prestatori d'opera in favore dell'impresa familiare - di cui agli artt. 230-bis cod. civ. e 5, quarto e quinto comma, d.P.R.  22 dicemb re 1986, n. 917-di gest ione della farmacia sita in ### in provincia di ### Avverso l'atto impositivo il contribuente ha presentato ricorso innanz i alla ### tributaria provinciale di ### che lo ha rigettato. 
Contro tale d ecisione il contrib uente ha p roposto appello, che l'adita ### tributaria regionale della ### ha accolto con la sentenza in epigrafe.  ### ha infatti ritenuto che la collaborazione del familiare all'impresa di cui all' art. 230-bis cod. civ. possa consistere in «qualsiasi tipo di attività […] che sia astrattamente idonea a costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo» e comprenda l'attività di studio universitario volta a conseguire la laurea in farmacia. 
Inoltre, secondo la ### la collaborazione del familiare deve essere continuativa, carattere che «non implica e non va confuso con quello della prevalenza», e non è incompatibile con la distanza geografica tra la residenza «del socio» e quella dell'impresa in quanto «la prestazione può essere fornita con il telelavoro».  ### ha quin di proposto ricorso, affid ato ad un motivo, per la cassazione della predetta sentenza d'appello. 
Il contribuente si è costituito con controricorso. 
Considerato che: 1. Con l'unico motivo l'### denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230-bis cod.  e 5, quarto comma, d.P.R. n. 917 del 1986.; e dell'art. 115 cod. proc.  Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato sia nel non considerare che, ai fini fiscali, l'apporto del familiare all'impresa deve essere n on solo continuativo, ma anche prevalente rispetto ad altre attività svolte dal preteso collaboratore; sia nel valutare merame nte in astratto ed in pot enza la collaborazione dei familiari in questione, rispetto alla concreta fattispecie oggetto della lite, ed in particolare riguardo alla circostanza che i figli del contribuente nell'anno d'imposta erano studenti universitari e per tale circostanza avevano residenza in un luogo distante dalla sede dell'azienda familiare. 
Il motivo, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, è ammissibile (essendo autosufficiente e specifico) e fondato.  1.1. Va premesso che, dal punto di vista fiscale, l'applicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R.  n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'indicazione nominativa dei familiari partecipant i all'attività d'impresa, risultante d a atto pubblico o da scrittura priva ta auten ticata an teriore all'inizio del p eriodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro eff ettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e preva lente nel periodo di imposta; c) l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato l'attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 
La ricorrenza degli elementi documentali appena elencati è indispensabile alla dimostrazione della sussistenz a dell'impresa familiare ai fini fiscali ( 31/01/2017, n. 2472; Cass. 28/03/2017, n. 7995) e l'onere della relativa prova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell'impresa familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto art. 5, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. 4 Deve tuttavia escludersi che, come pare voler sostenere il controricorrente, la predeterminazione ai fini fiscali (nella forma documen tale delle richieste dichiarazioni di verità) degli elementi dell'impresa familiare, e la stessa scrittura privata costitutiva di tale impresa, precludano all'### finanziaria di contestarne, tramite l'accertamento e poi in giudizio, l'effettiva sussistenza in concreto, o che a tal fine debba esercitarsi azione di simulazione del rapporto intercorrente tra i familiari. 
Esclusa infatti l'appli cabilità di soluzioni giurisprudenziali che riguardano piuttosto pretese di natura civilistica tra le p arti del rapporto derivant e dall'impresa familiare (cfr. Cass. 05/09/2012, n. 14908, richiamata nel ricorso), deve considerarsi che, in generale, in tem a di accertamento delle impos te, l'### finanziaria, assumendo il correlativo onere probatorio - che in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici (Cass. 27/01/2014, n. 1568, ex plurimis)-, ha il potere di riqualificare , prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa, i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità p er mancanz a di causa, e, conseguentemen te, applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato (Cass. 19/05/2010, n. 12249, ex plurimis), senza che a tal fine sia necessario esperire previa azione civile di simulazione (Cass. 24/01/2007, n. 1549, ex plurimis). 
Nel caso di specie, pertanto, nonostante i requisiti documentali degli elementi della fattispecie ex art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, non era precluso all'### di contestare, come ha fatto con l'accertamento ed in giud izio, la sussist enza in concreto di una colla borazione e ffettiva, continuativa e prevalente, dei figli del contribuente all'impresa familiare, sulla base del dato, indiziante, che essi, nell'anno d'imposta accertato (ed a far data dal 2001) erano studenti della facoltà di farmacia dell'### di ### ove avevano residenza.  ### del contribuente secondo cui tale allegazione de ll'### sarebbe il frutto di un'illegittima doppia presunzione non è specifica in ordine ai termini di tale p resunto dup lice ragionamento inferenziale, ed è comunque 5 infondata, atteso che nel siste ma processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt.  2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, in quanto a sua volta adeguata a fondare l'accertamento del fatto ignoto ( 01/08/2019, n. 20748 ; Cass. 29/10/2020 n. 23860; Cass. 07/12/2020, 27982). 
Resta poi fermo che la residenza anagrafica in ### dei figli del contribuente costituisce un dato an agrafico che, per qu anto indiziario, trova origine nella stessa volontà dei predetti e non è stato smentito in questa sede dalla deduzione di specifiche risultanze contrarie.  1.2. Tanto premesso, questa Corte ha già sottolineato che « In tema di imposte sui redditi, ai fini del l'applicabilità del regime fiscale de ll'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro , che il lavoro prestat o dal collaborator e all'int erno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte.» ( 21/12/2021, n. 40934). Tale decisione ha così evidenziato la ratio e la specificità di tale ulteriore requisito costitutivo dell'impresa familiare, ai fini della disciplina fiscale, rispetto alla normativa civilistica e lavoristica: « il T.u.i.r. (art.5, co.4, lett. c) richiede espressam ente la prevalenza del lavoro del collaboratore all'interno dell'impresa familiare rispetto ad altre attività eventualment e esercitate, requisito che non è invece contemplato nell'art. 230-bis cod. civ.; la specificazione fu appositamente introdotta, a fini antielusivi, dall'art. 3, comma 12, DL 853/1984, in base al quale l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè, contest ualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla qu antità e qualità del lavoro effet tivamente prestato nell'impresa da c iascuno di essi in modo continuativo e prevalente;[…]». 
E' q uindi errata la sent enza impugnata che, dop o aver individuato la «prevalenza» dell'apporto quale elemento costitutivo della fattispecie normativa astratta fiscale, tuttavia ne prescinde nell'esame del caso concreto, condotto 6 esclusivamente alla stregua della norma civilistica di cui all'art. 230-bis cod. civ., limitandosi ad argomentare che la stessa «prevalenza» non va confusa con la «continuità» e non è in quest'ultima implicito.  1.3. Quanto al requisito della continuità, comune alla fattispecie civilistica ed a quell a fisca le, questa Corte ha riten uto che «La contin uità dell'apporto richiesto dall'art. 230 bis cod. civ. per la configu rabilità della partecip azione all'impresa familiare non e sige la continuità della presenz a in azienda, richiedendo invece soltanto la continuità dell'apporto» (Cass. 23/09/2002, 13849). La conf igurabilità di un apporto continuo d el collabo ratore, che prescinda dalla presenza continuativa dello stesso nei luo ghi in cui l' attività dell'azienda viene esercitata, pre suppone ovviamente l'accertamen to della forma nella quale viene concretamente prestata la collaborazione e della sua compatibilità con la natura e l'organizzazione dell'attività oggetto dell'impresa.  1.4. Sia la contin uità che la preva lenza dell'apporto del collaborator e nell'impresa familiare presuppongo no, necessariamente, che tale at tività di lavoro sia comunque effettivamente prestata. 
Non può cond ividersi, al r iguardo, la tesi della CTR e del controricorrente, secondo cui l'attività d ei figli di collaborazione alla gestione dell a farm acia oggetto dell'impresa familiare coinciderebbe con il mero fatto che essi erano studenti universitari della facoltà di farmacia. 
Il contribuente richiama al riguardo Cass. 27/01/2000, n. 901, pronunciata in una controversia di lavoro, secondo cui «###ipotesi in cui una farmacia sia gestita in regime di impresa famil iare l'attività di stud io del famil iare (nella specie: coniuge) al fine di conseguire il diploma di laurea in farmacia integra il requisito della partecipazione al l'impresa ai fini dell'art . 230 bis cod. civ. in quanto soltanto con il conseguimento della qualifica professionale di farmacista è possi bile vendere i farmaci, sicché l'atti vità in argomento costitu isce un investimento nella formazione professionale economica mente valutabile in quanto può escludere la necessità dell'oneroso ricorso dell'impresa familiare alla prestazione di dipendenti farmacisti. Né assume rilievo in contrario la circostanza che di fatto l'impresa non si sia avvantaggiata del sud detto investimento in 7 quanto una tale evenienza, rientrante ne l normale rischio di i mpresa, non esclude che esso sia stato finalizzato all'interesse aziendale.». 
Al med esimo precedente, pur non citand olo espressamente, pare riferirsi la motivazione della ### Invero la pronuncia invocata appare isolata rispetto all'orientamento consolidato di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ, costituisce titolo per partecipare all' impresa la prestazione continuativa dell'attività di lavoro nella famiglia che sia correlata all'accrescimento della produttività dell'im presa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante, necessario per determinare la quo ta di partecipazione agli u tili e agli increment i (Cass., Sez. Un., 04/01/1995, n. 89; conformi, ex plurimis, Cass. 18/04/2002, n. 5603; 16/12/2005, n. 27839), sicché la mera attività di studio non costituisce, con riferimento al periodo temporale che qui interessa, di per sé sola un contributo effettivo all'azienda. 
Tanto meno, poi, lo s tesso controricorrente allega in que sta sede ###riferimento anche al contributo istruttorio nei giudizi di merito) lo svolgimento di altre specifiche attività dei figli che, a prescindere dallo studio universitario ed in assenza del titolo ab ilitativo, abbia no concretato, nel l'anno d'imposta in questione, un apporto, continuativo e prevalente, alla produttività dell'impresa familiare, limitandosi ad un elencazione astratta e meramente esemplificativa di ipotetiche forme di collaborazione. 
Altrettanto astratta, e meramente potenziale, è a sua volta l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui « la prestazione di lavoro può essere fornita anche con il telelavoro», scissa dalla previa individuazione dell'effettiva forma di collaborazione che sarebbe stata prestata nel caso concreto.  ### sostanza, dunque, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi in questione, n on avendo valutato in concreto né la sussistenza dell'effettivo apporto dei figli alla produttività dell'azienda nell'anno d'imposta in questione; né la prevalenza dello stesso rispetto ad altre attività svo lte dai pretesi collaboratori (ed in part icolare con l'at tività di studio universit ario in corso); né la sua continuità (da verificare considerando, una volta accertate le specifiche modalità dell' eventuale apporto, anche con riferimento alla 8 compatibilità di queste ultime con la dist anza della sede dell' azienda dalla residenza dei familiari). 
La senten za impugnata va quind i cassata con rinvio al giudice a q uo per l'applicazione di tali principi.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Cataldi Michele

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 2151/2025 del 28-11-2025

... documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento. Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato. Ha prodotto pure le buste paga, il modello ### e l'estratto contributivo. Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “### Rosario”. Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “### Rosario”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. ###, all'esito dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente, ### nella controversia iscritta al n. 926/2021 R.G., promossa da: ### (c.f. ###), nato a #### il ### e residente in ### n°3 di ####, elettivamente domiciliato in ### n°3/A di ### di ####, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - CONTRO ### della ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore; - contumace - OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.  ###: come da atti e verbali di causa.  ### il ricorso depositato in data ###, parte ricorrente adiva codesto Giudice del ### esponendo: A) che, l'istante svolge la professione di bracciante agricolo da diversi anni ed è regolarmente iscritto presso la sezione dell'### di ### del comune di residenza; B) che, nell'anno 2018, il ricorrente, ha lavorato per 70 giorni per il periodo dal 11.06.2018 al 31.12.2018 alle dipendenze della ditta #### C) che, a seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'### 38 commi 6/7 del D.L.  06.07.11 n. 98 convertito nella L. 111 del 15.07.2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2018 e pertanto il ricorrente ha inoltrato, in data ### ricorso alla ### che è stato respinto con provvedimento del 20.01.2021. 
D) Conseguentemente al predetto disconoscimento l'### con nota del 20/04/2020 ha comunicato al ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 6.544,72. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente proponeva ricorso alla ### in data ### rimasto senza riscontro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. 
L'### non si costituiva e restava contumace. 
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del 28/11/2025, veniva decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal ### Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'### Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. 
Va rilevato che non sussistono problemi di inammissibilità o decadenza del ricorso, avendo parte ricorrente fornito prova di avere proposto ricorso amministrativo e giudiziario nei termini di legge. 
Peraltro, l'### anche a causa della mancata costituzione, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi della parte ricorrente. 
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione cui l'### chiede la restituzione. 
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “### di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'### a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 14296; Cass. n. 14642/2012). 
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento. 
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato. 
Ha prodotto pure le buste paga, il modello ### e l'estratto contributivo. 
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. 
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “### Rosario”. 
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “### Rosario”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione. 
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. 
Va precisato che il teste ### che ha dichiarato di avere lavorato con la ditta ### dal 2009 al 2019, ha confermato che il ricorrente ha lavorato insieme a lui, ma di non ricordare l'anno. 
Ora, ritenuto che parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del rapporto lavorativo solo per un anno, tale mancato ricordo in merito all'anno di lavoro, confutato con la deposizione dell'altro teste, rende ininfluente, ai fini della decisione, tale mancata precisione. 
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2018, e per n.70 giornate, con conseguente condanna dell'### all'iscrizione come chiesto in ricorso. 
Ne consegue che, tenuto anche conto dell'estratto contributivo prodotto in atti, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, al ricorrente spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno in contestazione. 
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 20/04/2020, con la quale l'### ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anno 2018, pari ad ### 6.544,72, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno; Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'### e liquidate, tenuto conto della serialità, in ### 1.500,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. ### che ha reso la dichiarazione di legge.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### contro l'I.N.P.S., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)Dichiara la contumacia dell'### 2)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito di cui alla comunicazione del 20/04/2020, con la quale l'### ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anno 2018, pari ad ### 6.544,72, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno (2018, giorni 70); 3)Condanna l'### a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in ### 1.500,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### 28/11/2025. 
IL Giudice on.

causa n. 926/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Casdia

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