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Tribunale di Bari, Sentenza n. 5036/2023 del 06-12-2023

... ordine alla mancata allegazione al rendiconto della nota esplicativa; - va disattesa l'argomentazione del ### svolta nelle note conclusive autorizzate in ordine alla carenza di interesse all'impugnazione in capo all'attore per l'esiguità delle somme oggetto della res disputata (cfr. arg. ex Cass. n. 9544/2023). Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue. Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c. e da proporsi entro il termine di decadenza stabilito ex lege, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"), contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" (cfr. Cass. 9839/2021). Le censure dell'attore concernono sia ipotesi di nullità sia ipotesi di annullabilità, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 16341/2017 R.G., avente ad oggetto “impugnazione di deliberazione condominiale”, promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### Attore contro ### di via ### n. 124/A in ### in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti ### e ####: come da verbale di udienza del 6.12.2023, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. 
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.  132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.  ### ha evocato in giudizio il ### di via ### 124/A in ### per l'udienza del 9.2.2018 affinché fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 20.3.2017, deducendo all'uopo che: - egli è proprietario del 50% di due appartamenti al piano 3 e 7 dello stabile condominiale sito in ### alla via ### n.124/A; - l'assemblea di condominio, svoltasi il ### in seconda convocazione, discuteva dei seguenti argomenti dell'ordine del giorno: “1) approvazione rendiconto anno 2016; 2) approvazione preventivo anno 2017; 3) ### amministratore; 4) nomina terzo responsabile dei lavori di ristrutturazione e relativo compenso; 5) liquidazione compensi studio legale Console”; - relativamente al punto 1 dell'o.d.g. l'assemblea approvava a maggioranza, con il solo voto contrario dei sig.ri ### e ### il rendiconto dell'anno 2016 con la relativa ripartizione, autorizzando l'amministratore a porre all'incasso i relativi soldi; - svoltasi la mediazione ex D. lgs. n. 28/2010, in data ### è stato redatto verbale negativo; - i motivi di invalidità della deliberazione impugnata sono i seguenti: i saldi del rendiconto consuntivo 2016 derivano dai saldi dei bilanci 2010-2014, attualmente sub judice, in quanto oggetto di impugnazione da parte dell'odierno attore; conferma dell'inesattezza dei pregressi rendiconti è offerta dall'incarico, mai portato a termine, conferito dal condominio ad un revisore dei conti; vi sono errori di calcolo dei lavori straordinari comportanti discrasie nelle somme indicate; i totali stabiliti dall'allegato E del contratto ed al rendiconto controfirmati dalla ditta e dall'amministratore indicano somme diverse; sussiste una mancanza di chiarezza in ordine alla percentuale dell'I.V.A; tra le spese inserite nel rendiconto del lavori straordinari sono state inserite spese personali dei condomini che non possono essere annoverate tra quelle del bilancio condominiale (quelle relative alle ringhiere ed ai soccieli); nel prospetto dei lavori straordinari è inserito il versamento effettuato all'ing. Ferrigni, il cui ruolo non è identificato in nessun verbale ed a cui non è stato assegnato alcun compito, onde il versamento appare illegittimo; relativamente agli importi di cassa dichiarati al 31.12.2016 del prospetto lavori straordinari vi è l'inserimento di somme imputabili al sig. ### per euro 6.000,00, mai ricevuti dal condominio e dal ### versate da questi direttamente alla ditta di ristrutturazioni, con conseguente impossibilità per i condomini di fruire dei relativi sgravi fiscali concessi in occasione della ristrutturazione e conseguente disallineamento del saldo-fondo lavori al 31.12.2016; nel rendiconto 2016-situazione economica è indicata come passività per “compenso revisione condominiale” una somma da destinare ad un tecnico dell'amministratore che non ha mai portato a termine il proprio compito. 
Pertanto, l'attore ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata, di dichiararne l'illegittimità. 
Il condominio convenuto si è costituito il ###, contestando gli avversi assunti ed instando, in rito, per l'improcedibilità/inammissibilità della domanda e, nel merito, per il rigetto della stessa; all'uopo, ha dedotto: - l'improcedibilità della domanda, in quanto l'istanza di mediazione non reca la data di deposito e le ragioni della pretesa ivi indicate risultano incomplete e generiche; - l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda relativamente ai punti 2-5 dell'o.d.g.  dell'assemblea del 20.3.2017, in quanto l'attore ha approvato i predetti punti; - l'infondatezza della domanda sotto tutti i profili censurati dall'attore.  ### udienza del 14.2.2018 è stata rigettata la richiesta di sospensione degli effetti della deliberazione impugnata e sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. 
All'esito, la causa è stata rinviata per la discussione senza lo svolgimento di istruttoria giudiziale. 
All'udienza del 6.12.2023 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. 
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione, dovendosi rigettare i mezzi di prova avanzati dalle parti - non ammessi in corso di causa e reiterati all'udienza di discussione (tramite il richiamo delle parti ai rispettivi atti difensivi) - vertendo su circostanze irrilevanti o dimostrabili documentalmente. 
Sempre in via preliminare, va osservato che: - va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'assenza di data di deposito dell'istanza di mediazione, in quanto la mediazione risulta comunque avviata nel termine di legge, come desumibile dalla pec dell'### di mediazione allegata dall'attore alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c; inoltre, va pure disattesa l'eccezione di genericità delle ragioni indicate dall'attore nell'istanza di mediazione, non risultando che il ### abbia fatto valere tale eccezione già in sede di mediazione; - tardiva e, quindi, inammissibile risulta l'eccezione di decadenza dall'azione (in quanto la mediazione non si sarebbe conclusa nel termine di legge), sollevata dal ### solo con le note conclusive autorizzate depositate il ###; - l'attore a partire dalla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. ha precisato che oggetto dell'impugnazione non è l'intero deliberato del 20.3.2017, bensì solo il punto n. 1 dell'o.d.g., sicché resta assorbita l'eccezione di carenza di interesse sollevata dal ### in ordine ai punti nn. 2-5 dell'o.d.g; - tardiva e, quindi, inammissibile è la censura attorea, contenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., in ordine alla mancata allegazione al rendiconto della nota esplicativa; - va disattesa l'argomentazione del ### svolta nelle note conclusive autorizzate in ordine alla carenza di interesse all'impugnazione in capo all'attore per l'esiguità delle somme oggetto della res disputata (cfr. arg. ex Cass. n. 9544/2023). 
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue. 
Preliminarmente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c. e da proporsi entro il termine di decadenza stabilito ex lege, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico (quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni"), contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" (cfr. Cass. 9839/2021). 
Le censure dell'attore concernono sia ipotesi di nullità sia ipotesi di annullabilità, come di seguito evidenziato. 
Va premesso che non risulta fondata l'argomentazione del ### in ordine alla circostanza che la ripartizione dei lavori straordinari (contestati dall'attore) non concernerebbe il rendiconto 2016, atteso che il prospetto dei suddetti lavori risulta allegato al rendiconto 2016 né ivi è specificato, contrariamente a quanto dedotto dal ### che esso sia “provvisorio”. Pertanto, tale prospetto è da ritenersi parte integrante del rendiconto 2016 approvato a maggioranza dall'assemblea del 20.3.2017. 
Venendo alle censure di parte attrice, va osservato che: a) la circostanza che nel rendiconto 2016 siano inseriti i saldi dei bilanci 2010-2014, tutti impugnati dall'attore, non comporta che essi non debbano essere riscossi dall'amministratore, in mancanza di prova - che era onere dell'attore fornire - che le pregresse deliberazioni di approvazione dei rendiconti fossero state sospese o annullate; pertanto, tale censura è infondata; b) parimenti infondate sono le censure relative al compenso dell'ing. Ferrigni, cui l'assemblea ha conferito l'incarico con deliberazione del 5.10.2016 (allegata dal ###, ed al compenso del revisore dei conti, posto che, a prescindere dalla circostanza che il compenso sia o meno dovuto dal ### (tenuto conto delle argomentazioni delle parti sul punto), risulta che l'incarico è stato conferito con deliberazione del 25.2.2016 (allegata dal ###, che non risulta oggetto di impugnazione da parte dell'odierno attore; c) fondate risultano le censure relative alla discrasia tra gli importi indicati sub C (tra la somma di euro 4.525,80 I.V.A. compresa e la somma di euro 4.708,88, con una discrasia di euro 291,05) e D (tra la somma di euro 132.735,00 e la somma di euro 132.918,63) nell'atto di citazione e la mancata indicazione della aliquota I.V.A. applicabile alle varie voci di costo sub E nell'atto di citazione, non essendo intellegibile la somma dovuta dai condomini e ciò costituendo causa di annullabilità (cfr. Cass. n. 1405/2007); inoltre, per le stesse ragioni fondata è la censura relativa alla somma indicata nel prospetto dei lavori straordinari del condomino ### ma non versata da quest'ultimo al ### bensì alla ditta di ristrutturazioni; inoltre, causa di nullità della deliberazione è la parte del deliberato relativa all'approvazione delle spese non comuni (ringhiere e succieli), in ordine a cui l'assemblea non ha potere deliberativo. 
Pertanto, la deliberazione del 20.3.2017, relativamente al punto n. 1 dell'o.d.g., è da ritenersi in parte annullabile ed in parte nulla per le ragioni indicate alla lettera c) del capoverso che precede. 
Le spese seguono la soccombenza del condominio convenuto ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 3 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore della domanda e della semplicità delle questioni affrontate; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c.  1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale; tabella n. 25 bis; scaglione n. 3 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore della domanda e della non complessità delle questioni affrontate; con esclusione della voce di compenso per la conciliazione, non avvenuta; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della semplicità delle questioni affrontate), da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario all'udienza del 6.12.2023.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le eccezioni processuali; - in accoglimento della domanda nei sensi di parte motiva, dichiara in parte nulla ed in parte annullabile per le ragioni indicate in parte motiva la deliberazione del 20.3.2017 dell'assemblea del ### di via ### n. 124/A in ### nella parte in cui risulta approvato il punto n. 1 dell'o.d.g.; - condanna il ### di via ### n. 124/A in ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### liquidate in euro 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza.  ### 6.12.2023 ### D'### 

causa n. 16341/2017 R.G. - Giudice/firmatari: D'Amore Nicola Antonio

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4087/2025 del 21-08-2025

... situazione patrimoniale del condominio, che nella nota sintetica esplicativa fossero chiarite le apparenti ‘discrasie' correlate all'utilizzo del principio di competenza. Ove tali chiarimenti non fossero stati resi, doveva ritenersi leso il diritto di informazione di ciascun condomino, ricorrendo un vizio di formazione della volontà assembleare, denunciabile da ciascun condomino, determinativo dell'annullabilità della delibera adottata. ### tali premesse, il Tribunale, nel recepire le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, osservava che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 non erano chiaramente evincibili le movimentazioni in entrata ed in uscita. Il rendiconto approvato, infatti, indicava un importo di spese di cassa, pagate in contanti, di € 1.715,34, non compatibile con piccole spese effettuate in contanti imputabili alla gestione corrente. Tale consuntivo non consentiva pertanto ai condomini un compiuto Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 5 - esame dei movimenti in entrata ed in uscita, essendo frutto della violazione dell'obbligo, sussistente a carico dell'amministratore quantomeno a far data dal mese di giugno del 2013, (leggi tutto)...

testo integrale

Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr.ssa ### - ### - dr.ssa ### - ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1806/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il ###, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### (C.F.  ###), presso il cui studio in Napoli, alla via C. Poerio n. 90, è elettivamente domiciliato.  -
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 2 - Condominio di via ### n° 49 (C.F. ###) in persona dell'### p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avvocato ### (C.F. ###) presso il cui studio in Napoli, al ### I n.201, è elettivamente domiciliato -### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data ###, ### in qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale in Napoli alla via ### n° 49, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l'odierno appellato, impugnando la delibera assembleare del 23.10.2017 con riferimento al punto 2 del relativo ordine del giorno, con cui erano stati approvati i bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015 nonché la contabilità straordinaria. 
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, l'attore esponeva di aver impugnato le delibere condominiali di approvazione dei rendiconti consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 e che era stato raggiunto un accordo transattivo in sede di procedura di mediazione obbligatoria, in virtù del quale egli aveva rinunciato ai giudizi di impugnazione con compensazione delle spese di lite, mentre il condominio aveva revocato le delibere del 18.12.2014 e del 18.03.2015 di approvazione dei suddetti rendiconti. 
Esponeva, inoltre, che il condominio, nonostante il predetto accordo, aveva deciso di approvare i rendiconti già presentati all'esame dell'assemblea dei condomini ed in precedenza approvati e revocati. 
Protestava dunque la nullità o l'annullabilità della deliberazione assembleare del 23.10.2017, poiché dal relativo verbale non era possibile evincere nominativamente quali fossero stati i singoli condomini favorevoli e contrari, le quote millesimali, nonché l'indicazione della maggioranza. 
Esponeva, ancora, che i bilanci approvati non erano conformi alla normativa vigente ed al disposto di cui all'art. 1130 bis c.c. risultando viziati e non veritieri.
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 3 - Si costituiva in giudizio, in data ###, il convenuto condominio contestando la fondatezza dei motivi di opposizione ed evidenziando come alcuna specifica irregolarità contabile fosse stata denunciata con riferimento ai rendiconti degli anni 2014 e 2015. 
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile, ed infine rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.10.2021 per la discussione orale. 
Con sentenza del 19.10.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'impugnazione, annullando la delibera dell'assemblea condominiale del 23.10.2017 nella parte in cui veniva approvato il bilancio relativo all'annualità 2013; rigettava, per converso, la domanda di annullamento della medesima delibera, nella parte contenente l'approvazione dei consuntivi relativi alle annualità 2014 e 2015. Compensava per due terzi le spese di lite condannando il ### al pagamento in favore dell'attore del restante terzo. 
Segnatamente, il giudice di prime cure rigettava il primo motivo di opposizione osservando che, difformemente da quanto sostenuto dal condomino ### il verbale di delibera assembleare riportava la presenza dei condomini presenti, di persona o per delega, con le rispettive quote millesimali; tale verbale riportava infatti la presenza di dieci condomini su ventitré, presenti di persona o per delega, per un valore millesimale complessivo di 492 millesimi. Nel votare sul punto 2) all'ordine del giorno, inoltre, si era dato atto della votazione contraria dell'impugnante ### titolare di 122 millesimi, e dell'approvazione della delibera con 370 millesimi, ovvero con la votazione favorevole degli altri nove condomini presenti; infatti, detratti i millesimi dell'opponente, gli altri nove condomini presenti in assemblea erano complessivamente titolari di tale valore millesimale. Dalla lettura del suddetto verbale, pertanto, potevano agevolmente desumersi la maggioranza sia per teste che per millesimi nonché i nominativi dei condomini presenti. 
Nell'esaminare il secondo motivo di impugnazione, il Tribunale preliminarmente osservava come fra gli obblighi principali dell'amministratore di condominio vi sia quello del rendiconto, di cui all'art. 1713 c.c., integrante il fulcro della gestione condominiale, da redigersi nel rispetto di regole minime di chiarezza ed intelligibilità.
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 4 - A tal fine, doveva ritenersi necessaria la presenza di una contabilità regolare, con registrazione cronologica delle operazioni riguardanti il condominio e con possibilità di verifica dei documenti. In quest'ottica evidenziava come la mancata registrazione contabile cronologica delle operazioni così come la presenza di elementi inficianti la veridicità, quali l'omissione o l'alterazione dei dati, determinasse l'illegittimità del bilancio e della relativa delibera che l'aveva approvato. Per rendere intellegibile il rendiconto anche ai condomini doveva ritenersi necessaria, inoltre, la continuità nonché l'omogeneità dei criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto. 
Ricordava, ancora, come la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 1130 bis c.c., fosse, quindi, giunta ad affermare che il conto consuntivo della gestione condominiale non dovesse essere strutturato in base al principio della competenza, ma in base a quello di cassa, quale criterio da utilizzare nella redazione del bilancio condominiale in quanto idoneo a consentire un immediato riscontro, nonché la comparazione fra la situazione di cassa e quella contabile, anche a soggetti privi di competenze contabili. Aggiungeva, nondimeno, che, in mancanza di un divieto espresso di utilizzazione del criterio di competenza, non era in linea di principio illegittima la sua utilizzazione per la redazione del rendiconto condominiale. In tale caso, non essendo immediatamente e facilmente verificabili le voci di entrata e uscita, occorreva, per rendere chiara ai condomini la conoscenza dell'esatta situazione patrimoniale del condominio, che nella nota sintetica esplicativa fossero chiarite le apparenti ‘discrasie' correlate all'utilizzo del principio di competenza. Ove tali chiarimenti non fossero stati resi, doveva ritenersi leso il diritto di informazione di ciascun condomino, ricorrendo un vizio di formazione della volontà assembleare, denunciabile da ciascun condomino, determinativo dell'annullabilità della delibera adottata.  ### tali premesse, il Tribunale, nel recepire le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, osservava che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 non erano chiaramente evincibili le movimentazioni in entrata ed in uscita. Il rendiconto approvato, infatti, indicava un importo di spese di cassa, pagate in contanti, di € 1.715,34, non compatibile con piccole spese effettuate in contanti imputabili alla gestione corrente. Tale consuntivo non consentiva pertanto ai condomini un compiuto
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 5 - esame dei movimenti in entrata ed in uscita, essendo frutto della violazione dell'obbligo, sussistente a carico dell'amministratore quantomeno a far data dal mese di giugno del 2013, di far transitare tutti i pagamenti ricevuti, anche in contanti, sul conto corrente condominiale, in modo tale da rendere tracciabili i flussi finanziari nella loro totalità, confrontando le movimentazioni del conto corrente condominiale con quelle del registro di contabilità. 
Il primo giudice, alla luce degli elementi raccolti in corso di causa, annullava dunque la delibera di approvazione del rendiconto relativo all'anno 2013, poiché non erano chiaramente evincibili le movimentazioni in entrata ed in uscita. Viceversa, con riferimento ai rendiconti degli anni 2014 e 2015, evidenziava come le uniche censure mosse nell'atto di citazione si riferissero alla mancanza dei criteri di chiarezza ed intellegibilità, censure collegate prevalentemente ai vizi del rendiconto del 2013 che, secondo la tesi dell'opponente, erano tali da riverberarsi anche sui rendiconti successivi che, quindi, dovevano essere revisionati. Il Tribunale, inoltre, ritenendo di non poter prendere in considerazione le ulteriori irregolarità riscontrate dal c.t.u., reputava non tempestiva e pertanto inammissibile l'allegazione contenuta nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1) c.p.c. depositata dalla difesa di ### secondo cui i bilanci risultavano viziati per l'assenza del registro di contabilità, assumendo che, nel termine perentorio di cui all'art. 1137 c.c. per proporre impugnativa, in alcun modo l'attore aveva lamentato detta carenza. A dire del primo Giudice, nell'atto introduttivo del giudizio la violazione dell'art. 1130 bis c.c. non era stata ricollegata alla mancanza di un registro di contabilità, ma solo ai vizi del bilancio presentato dal precedente amministratore, inficianti la situazione amministrativo-contabile dei successivi bilanci approvati. 
Con riferimento a tale doglianza, il Giudice di prime cure richiamava quindi il principio secondo cui i vizi riguardanti i precedenti bilanci non rendevano ex se i bilanci successivi a loro volta annullabili, dovendo l'amministratore rendere il conto della propria gestione con esclusivo riferimento a ciascun anno di esercizio contabile e riverberando gli originari errori contabili i loro effetti, in via esclusiva, sul bilancio nel quale gli stessi erano contenuti. Nella nota esplicativa relativa all'anno 2014, l'amministratore aveva poi evidenziato di aver redatto il bilancio secondo un criterio
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 6 - di competenza, indicando specificamente quelle sole voci portate in bilancio secondo criterio di cassa. 
In quella relativa all'anno 2015, invece, non essendovi stata nelle more l'approvazione dei bilanci relativi alle precedenti annualità, l'amministratore aveva evidenziato di aver indicato secondo il criterio di cassa le uscite e secondo il criterio di competenza le entrate. Pertanto, con riferimento a tale motivo l'opposizione non poteva essere accolta, dovendo considerarsi nulla la consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui esaminava i vizi di tali bilanci con riferimento a profili ulteriori, non specificamente allegati dalla parte attrice nell'atto di citazione.  2. Avverso tale pronuncia, ### con citazione notificata in data ###, ha spiegato appello, deducendo a sostegno quattro motivi.  3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26 novembre 2023, si è costituito in giudizio il ### di ### n° 49, chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto con condanna dell'appellante al pagamento di spese.  4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data ###, risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data ###.  5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è parzialmente fondata e merita pertanto accoglimento, nei limiti esposti nella motivazione che segue.   5.1 Merita invero di essere disatteso il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato il primo motivo di opposizione, ritenendo che dalla lettura del verbale assembleare, e a differenza di quanto sostenuto dal condomino ### si potesse evincere la maggioranza per teste, per quote millesimali nonché i nominativi dei presenti. 
Infatti, a dire dell'impugnante, dalla lettura del verbale assembleare non sarebbe possibile individuare i condomini presenti in adunanza personalmente o per delega, difettando l'elenco dei presenti necessario ai fini della validità della deliberazione, con conseguente difficoltà di comprendere quali fossero stati effettivamente i soggetti che avevano adottato la deliberazione. ### quanto dedotto al riguardo,
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 7 - “prescindendo dal tenore letterale poco intellegibile del documento, emergeva che i condomini ###### e ### fossero stati rappresentati in adunanza dai rispettivi delegati, puntualmente indicati, ma assolutamente incomprensibile risultava ciò che era stato riportato accanto ai nomi dei condomini ### e ### per non parlare della completa omissione di qualunque necessaria indicazione per quanto attiene ai condomini #### e ### accanto al cui nome nulla viene addirittura riportato”.   Gli argomenti svolti nel primo motivo non possono in alcun modo essere condivisi. 
La sentenza gravata, infatti, nel ritenere, all'esito dello scrutinio del testo del verbale assembleare in contestazione, sufficientemente integrati i presupposti per una piena intellegibilità dell'esito della votazione, mediante l'indicazione dei condomini presenti di persona o per delega, l'indicazione dell'approvazione a maggioranza del punto due all'ordine del giorno e l'indicazione del voto contrario del rappresentante del condomino ### integra piana e corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento. 
Come infatti in più occasioni precisato dalla Suprema Corte, “non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (cfr Cass. civ., sent. n. 18192 del 10.08.2009; in termini Cass. civ., sent. n. 24132 del 13.11.2009; Cass. civ., sent.  n. 6552 del 31.03.2015). 
Nella fattispecie in esame, come correttamente osservato dal primo Giudice, il verbale di delibera assembleare riportava la presenza di dieci condomini su ventitré, presenti di persona o per delega, per un valore millesimale complessivo di 492 millesimi. Nel votare sul punto 2) all'ordine del giorno, inoltre, veniva dato atto della
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 8 - votazione contraria dell'opponente ### per 122 millesimi, e dell'approvazione della delibera con 370 millesimi, ovvero con la votazione favorevole degli altri nove condomini presenti giacché, detratti i millesimi dell'opponente, gli altri nove condomini presenti in assemblea erano complessivamente titolari di tale valore millesimale; da ciò la possibilità di evincere agevolmente, per differenza, la maggioranza, per teste e per millesimi, dei condomini i quali avevano votato a favore e i loro nominativi, risultanti dall'elenco dei presenti. 
A fronte della perspicuità di tali rilievi, pienamente aderenti al testo del deliberato assembleare, si rivelano evidentemente infondati, in fatto, gli argomenti svolti dall'appellante in ordine alla non chiara indicazione della presenza dei condomini ### e ### o all'omissione di indicazioni per quanto attiene ai condomini #### e ### Infatti, mentre a margine dei nomi dei condomini ### e ### si rinviene l'indicazione, sia pure in forma abbreviata, dell'espressione “intervenuto personalmente”, a margine degli altri nominativi si rinvengono segni grafici evidentemente denotanti la partecipazione mediante delega al condomino delegato indicato al rigo precedente. 
Da ciò l'evidente infondatezza del primo motivo di impugnazione.  5.2 Appare per converso meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha denunciato l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel disattendere l'impugnativa proposta, con riferimento all'approvazione dei bilanci relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, ritenendo tardive le deduzioni al riguardo svolte nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, c.p.c.  ### ha al riguardo dedotto che, difformemente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva lamentato non solo la mancanza di chiarezza ed intellegibilità dei bilanci presentati ed approvati in assemblea, ma anche la scarsa affidabilità e il difetto veridicità degli stessi, che risultavano redatti in violazione dell'art. 1130 bis c.p.c. e non rappresentavano la reale situazione amministrativo-contabile del condominio. ### quanto protestato dall'appellante, pertanto, sarebbe errata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'opponente sarebbe decaduto ex art. 1137 c.c. dal potere di impugnare la delibera di
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 9 - approvazione dei bilanci per gli anni 2014 e 2015, non avendo allegato tempestivamente che i bilanci erano viziati anche per l'assenza del registro di contabilità, avendo indicato tale circostanza unicamente nella prima memoria ex art.  183 c.p.c. e non anche nell'atto introduttivo. Invero, la difesa del ### aveva sin dall'inizio lamentato la scarsa affidabilità e veridicità di tutti e tre i bilanci oggetto di approvazione ritenendo che non rappresentassero la reale situazione amministrativocontabile del condominio, oltre a non risultare conformi alle prescrizioni normative di cui all'art. 1130 bis I rilievi che precedono appaiono in ampia misura condivisibili. 
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che il Giudice di prime cure, nello scrutinare la domanda di annullamento del deliberato assembleare, con particolare riferimento ai rendiconti relativi agli anni 2014 e 2015, non abbia idoneamente apprezzato il tenore delle domande proposte dal ### come precisate e specificate nel primo termine di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ingiustificatamente pervenendo ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in parte qua. 
Infatti, fin dall'atto introduttivo del giudizio, l'odierno impugnante aveva lamentato, anche con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, costituenti oggetto del presente gravame, la violazione dell'art. 1130 bis c.p.c., testualmente denunciando “l'assoluta nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del 23.10.2017 nella parte in cui approva i bilanci e relativi riparti per gli anni 2013, 2014 e 2015 di cui al capo 2) posto all'o.d.g. in quanto avente ad oggetto elaborati non conforme alla normativa vigente, in particolare l'art. 1130 bis c.c. e in ogni caso viziati e non veritieri” e deducendo che “per quanto attiene a quelli per gli anni 2014 e 2015 oggetto di approvazione dell'assemblea con la delibera impugnata, va rilevato che tali elaborati oltre a non risultare anch'essi conformi alle prescrizioni di cui all'art.  1130 bis c.c., prendendo le mosse dal precedente rendiconto presentato dall'amministratore ### risultano viziati ab origine e non rappresentano pertanto la reale situazione amministrativo-contabile del condominio per gli anni in questione. La rendicontazione presentata per gli anni 2014 e 2015 risulta piena di lacune, contraddizioni ed errori metodologici, che ne determinano la poco affidabilità e veridicità. Di tali criticità ne era ben conscia l'assemblea dei
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 10 - condomini la quale ha dapprima revocato il deliberato di approvazione del bilancio 2014 presentato dallo stesso ### e successivamente non approvato la rendicontazione presentata per l'anno 2015 dall'amministratore ### addirittura motivando con estrema precisione la propria scelta ed indicando le modifiche che si sarebbero dovute apportare all'elaborato in questione ai fini della sua ripresentazione ed approvazione in adunanza. 
Pertanto la decisione assunta qui impugnata risulta incomprensibile e non giustificata alla luce delle censure addotte in precedenza dalla medesima assemblea condominiale che in maniera assolutamente irragionevole non ha voluto poi procedere alla revisione dell'intera contabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015, affidando tale incarico a professionista all'uopo deputato e sconfessando se stessa e quanto deliberato nelle precedenti adunanze. ( cfr. pagg. 11 e 12 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ). 
Tale prospettazione era stata poi specificata nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine c.p.c., in cui, come incontestatamente osservato dal primo giudice, era stato dedotto che i bilanci erano viziati per l'assenza del registro di contabilità. 
In particolare, alle pagg. 3 e 4 della predetta memoria, depositata in data 17 dicembre 2018, si trova espressamente affermato che “e' un dato certo ed incontestabile, per stessa ammissione di controparte, che i bilanci in questione, approvati dall'assemblea del 23.10.2017, risultano redatti in aperto contrasto con le prescrizioni normative di cui all'art. 1130 bis c.c., stante l'evidente carenza degli elementi costitutivi del rendiconto condominiale, in primis il registro di contabilità. 
Va chiarito, che il cd. principio “della libertà di forma” affermato dalla Giurisprudenza richiamata dal convenuto ### per quanto attiene alle modalità di redazione del rendiconto e del suo contenuto, risulta fondata sulla precedente legislazione vigente.  ###à la novella di cui alla ### 220/2012 con cui è stato inserito all'interno delcodice civile la norma de qua, ossia l'art. 1130 bis c.c., manifesta l'evidente intenzione del ### di disciplinare questa fattispecie in modo puntuale e scrupoloso, abbandonando la possibilità di una libera rendicontazione da parte dell'amministratore ai condomini e prevedendo di converso il preciso contenuto del
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 11 - documento, che risulta composto dai tre elementi essenziali quali il registro di contabilità, un riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione. 
Inoltre, se ciò non bastasse, le censure mosse a tali bilanci non si fermano al mero aspetto formale, come invece controparte vorrebbe far credere, ma investono nel merito la rendicontazione operata dall'amministratore e la relativa contabilità dallo stesso tenuta e presentata ai condomini, risultata non corrispondente alla reale situazione amministrativo - contabile del condominio.” Trattasi di allegazioni che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardive, in quanto pacificamente intervenute nel rispetto del termine preclusivo che la disciplina applicabile ratione temporis fissava per l'attività assertiva.   Invero, anche alla luce dell'orientamento espresso in tempi recenti da Cass., un., n. 12310 del 2015 e dalla giurisprudenza successiva che ne ha ribadito e precisato la portata, la decisione del Tribunale partenopeo presta il fianco alle critiche mossele con l'appello. 
Il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 è quello (così massimato) secondo cui "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali". 
Più precisamente, le ### - muovendo dall'orientamento, definito "tetragono" (per tutte, Cass., 27 luglio 2009, n. 17457), che distingue tra mutatio libelli (quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo) ed emendatio libelli (quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto,
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 12 - oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) - hanno affermato che la vera differenza tra le domande "nuove", implicitamente vietate (ciò desumendosi dal fatto che sono vietate per l'attore tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto), e le domande "modificate", espressamente ammesse dall'art. 183 c.p.c., si rinviene non già "nel fatto che nelle seconde le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove (nel senso di ulteriori o aggiuntive), trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o se si vuole di domande diverse che non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi rispetto ad esse in un rapporto di alternatività". 
In tale prospettiva, dunque, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio". 
Una tale consentita "modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima)" è logicamente calibrata in un momento processuale, quello della fase iniziale del giudizio di primo grado, regolato dall' art. 183 c.p.c. - in cui la trattazione della causa non è ancora iniziata, per cui "una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo" - là dove "la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183". 
Il principio è stato, quindi, recentemente ribadito anche con specifico riferimento ai diritti cd. eterodeterminati, ritenendosi ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l'allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. (Cass., 31 luglio 2017, n. 18956).
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 13 - Tornata in tempi recenti sull'argomento, la Corte di legittimità ha ad esempio precisato che “la domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratio temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contradditorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova. ( Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 5631 del 23/02/2023). 
In buona sostanza, la modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 3920 del 13/02/2024). 
Ne consegue che, scaduti i termini che lo stesso art. 183 c.p.c. detta per effettuare la "modificazione" della domanda, la stessa non è più consentita e la "modificazione" tardiva costituisce domanda nuova inammissibile, giacché essa integra (alla luce dello stabile orientamento della Suprema Corte innanzi rammentato) una mutatio libelli, andando ad incidere sugli elementi oggettivi identificativi dell'azione, e una tale mutatio non è più autorizzata dal legislatore. 
Tale preclusione, peraltro, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass., 26 febbraio 2016, n. 3806; Cass., 31 maggio 2017, n. 13769). 
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente che il Giudice di prime cure, alla luce del tenore della domanda formulata dalla parte attrice, come precisata, nel rispetto delle preclusioni assertive, nel primo termine di cui all'art. 183, 6°
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 14 - comma, c.p.c., avrebbe dovuto tenere in considerazione le conclusioni rese dall'ausiliario giudiziale anche con riferimento alla contabilità relativa agli anni 2014 e 2015, pervenendo per questa via all'annullamento anche in parte qua del deliberato assembleare. 
E' sufficiente osservare, al riguardo, che il nominato c.t.u., dott. ### all'esito di un accurato vaglio dei rendiconti impugnati e della documentazione contabile ebbe a riscontrare il mancato rispetto dell'art. 1130 bis codice civile nella redazione dei rendiconti relativi alle annualità in contestazione, confermando “il mancato rispetto di tale articolo con riferimento ai seguenti punti: 1) presenza nel bilancio 2013 di una significativa voce cassa (euro 1.715,34), che non avrebbe senso di esistere visto l'obbliga di far transitare tutti i movimenti sul c/c bancario; 2) per il solo bilancio 2015 la mancanza totale, nell'ambito del rendiconto condominiale, di una situazione patrimoniale che evidenzi da un lato i crediti vantati verso i condomini e dall'altro i debiti verso terzi, come lamentato nell'atto di citazione con riferimento al bilancio 2013 successivamente corretto; la circostanza che l'amministratore pro-tempore non avesse una situazione ufficiale di partenza a cui riferirsi, non è, a parere del ### sufficiente a giustificarne la totale carenza.  3) mancanza della voce, e della relativa ripartizione, dei crediti verso condomini per morosità, essenziale per ottenere eventuali decreti ingiuntivi nei termini previsti dalla nuova normativa; se tale carenza risulta sanata nel bilancio 2013 effettivamente approvato, tale dato non risulta in alcun modo nel bilancio 2014 e risulta unicamente in un allegato per il 2015 in cui, come sopra detto, non è stata redatta alcuna situazione patrimoniale.  4) l'approvazione dei bilanci 2014 e 2015 è sicuramente un dato da rielaborare in quanto basati su un bilancio 2013 la cui approvazione è stata successivamente revocata e, quindi, manca la continuità delle scritture contabili.  5) il rendiconto condominiale relativo all'esercizio 2013 non risulta, a parere del ### esprimere tutti i dati inerenti le voci di entrata e di uscita e tutti i dati relativi al condominio “in modo da consentire l'immediata verifica” come prescritto dall'art. 1130 bis c.c.; per quel che riguarda i bilanci 2014 e 2015, i dati sono
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 15 - espressi in maniera più puntuale ma, comunque, non sufficientemente chiara come previsto dal codice civile anche in considerazione della mancanza dei dati iniziali.” ( cfr. conclusioni rese dalle pagg. da 29 a 31 della relazione di consulenza tecnica). 
In ragione dei rilievi che precedono, si impone pertanto l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione dovendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullarsi la deliberazione assembleare del 23 ottobre 2017 anche nella parte in cui, nel deliberare in ordine al punto n. 2) all'ordine del giorno, sono stati approvati anche i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015.  5.3. ### del secondo motivo di gravame, e il riscontro di autonomi vizi dei bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, implica poi l'assorbimento del terzo motivo di impugnazione, teso a contestare il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure -nell'escludere un collegamento funzionale tra il bilancio del 2013 e quelli relativi agli anni successivi, tale da implicare la “trasmissione” a cascata dei relativi vizi - e a protestare che, come evidenziato dalle risultanze della stessa ### gli errori e le discrasie contabili emerse dall'analisi della contabilità dell'anno 2013 avevano comportato saldi integranti il punto di partenza per i successivi bilanci, inevitabilmente pregiudicandone l'attendibilità.  6. ### del gravame impone una rivalutazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento anche del quarto motivo di impugnazione, nella parte tesa a sollecitare una rivalutazione dei criteri di riparto delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. 
La soccombenza del condominio appellato governa dunque le spese di lite - ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio - relative al doppio grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile (fino ad € 52.000,00), così come incontestatamente determinato dal Giudice di prime cure, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore della parte appellante, avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Corte d'appello di Napolisezione seconda RGn°1806/2022-Sentenza - 16 - Appare per converso pienamente condivisibiledifformemente da quanto dedotto dalla parte impugnantela conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, nell'escludere il riconoscimento delle spese di consulenza tecnica di parte, in difetto di adeguata prova del relativo esborso, alla luce del principio, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022; sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006), secondo cui “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”.  P.Q.M.  la Corte di Appello di Napoli - II^ ###, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8581/2021, così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e ferme le altre statuizioni ivi contenute, annulla la deliberazione assembleare del 23 ottobre 2017 anche nella parte in cui, nel deliberare in ordine al punto n. 2) all'ordine del giorno, sono stati approvati i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015; 2) Condanna il condominio appellato alla refusione in favore dell'appellante ### delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 545,01 per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 804,00 per esborsi ed € 6.946,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.  ### dichiaratosi anticipatario; 3) Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico del condominio appellato. 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 9 luglio 2025 ### estensore ###.ssa ###ssa

causa n. 1806/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piscitiello Alessandra, Martorana Paola

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2345/2024 del 06-08-2024

... redazione del bilancio consuntivo”, nell'ambito della “nota sintetica esplicativa” relativa alla gestione 2017 del ### 71, afferenti al rendiconto consuntivo di chiusura dall'01.01.2017 al 31.12.2017, si legge, testualmente: “il bilancio consuntivo, che segue la presente nota, è stato elaborato con l'applicazione del criterio di competenza”; parimenti, nel contesto del paragrafo intitolato “criteri per la redazione del bilancio consuntivo”, nell'ambito della “nota sintetica esplicativa” relativa alla gestione 2018 del ### 71, inerenti al rendiconto consuntivo di chiusura dall'01.01.2018 al 31.12.2018, si legge, testualmente: “il bilancio consuntivo, che segue la presente nota, è stato elaborato con l'applicazione del criterio di competenza” (cfr. doc. 5, produzione per parte attrice). Pertanto, le voci esposte seguono il criterio dell'attribuzione all'esercizio di competenza, e non la data di esecuzione delle operazioni di incasso e/o di pagamento. Ancora, parte attrice, come anticipato, ha eccepito una serie di incongruenze nel bilancio consuntivo per l'anno 2017: anzitutto, si duole della circostanza che “l'esercizio 2016 si chiude con un saldo negativo di € 1.570,33 (leggi tutto)...

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N. 6362/2019 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### Il Tribunale di #### in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 6362 del ### degli ### dell'anno 2019, vertente TRA ### nata a ####, il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio in ####, al ### I, n. 233, elettivamente domicilia ### E ### 71 (c.f. ###), sito in ####, alla ### n. 71, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### de' ####, al ### I, n. 140 ###: impugnazione di delibera assembleare ### con note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.02.2024, la difesa di parte attrice “insiste per - 2 - l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse, con particolare riguardo alla consulenza tecnica sui bilanci oggetto di giudizio. 
In subordine insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e chiede che la causa sia decisa, con vittoria di spese e competenze di giudizio”; la difesa di parte convenuta chiede che il Tribunale, “preliminarmente, in via processuale dichiari la nullità dell'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, commi 3 e 4, c.p.c., e per i motivi sopra esposti alla lett. A) della comparsa di costituzione e risposta; nel merito rigetti la domanda in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti alle lett. B), C), D) ed E) della comparsa di costituzione e risposta; in ogni caso condanni la sig.ra ### al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato alla controparte in data ###, ### nella qualità di condomina [quale proprietaria, unitamente al coniuge, in regime di comunione legale dei beni, di un'unità immobiliare sita nello stabile ubicato in ####, alla ### n. 71, già n. 79], ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il ### di ### n. 71, sito in ####, alla ### n. 71, in persona del l.r.p.t., onde impugnare la delibera adottata l'11.06.2019 dall'assemblea dei condomini, cui l'istante non partecipava; in dettaglio, l'attrice si duole della nullità/annullabilità di detto deliberato, poiché lo stesso “non è conforme a quanto disposto dall'articolo 1130 bis c.c.”; censura, altresì, che la citata delibera è “nulla e/o annullabile”, in quanto “non è conforme a quanto disposto dagli articoli 1123, 1124 e successivi delle ### d'attuazione al ### Civile”; infine, lamenta la nullità e/o annullabilità del deliberato impugnato “per assenza di adeguata documentazione, dal valore fiscale, idonea a giustificare le voci di spesa contenute nei rendiconti consuntivi allegati alla delibera in parola”.  - 3 - Sulla scorta di quanto dedotto, l'attrice, premesso di aver previamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo, ha richiesto all'adita Giustizia, preliminarmente, di “sospendere la delibera assembleare del giorno 11/06/2019, atteso il fumus boni iuris ed il periculum in mora” e, “in via principale”, di “accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare del giorno 11/06/2019 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto revocarla”, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali. 
Costituitosi in giudizio, il convenuto ### ha resistito all'avversa pretesa, eccependo il difetto di legittimazione attiva della controparte, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva della delibera impugnata, eccependo “la nullità dell'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.  164, commi 3 e 4 c.p.c.,” e, nel merito, domandando di rigettare “la domanda in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti alle lett. B), C), D) ed E)”, con condanna di parte istante al pagamento delle spese di giudizio. 
Rigettata la richiesta di sospensiva formulata da parte attrice, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disattese le richieste istruttorie avanzate dalle parti, con ordinanza resa in data ###, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note in sostituzione dell'udienza del 26.02.2024, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 03.04.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali.  ***  1. In via preliminare, mette conto rilevare che la difesa di parte attrice, nell'ambito delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2024, ha domandato “l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse, con particolare riguardo alla consulenza tecnica sui bilanci oggetto di giudizio”.  - 4 - Siffatta richiesta si reputa destituita di fondamento per le medesime ragioni di cui all'ordinanza depositata in data ###, quivi da intendersi richiamata integralmente, sicché non può che essere respinta.  2. Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dal ### convenuto relativamente alla nullità dell'atto di citazione di controparte, perché carente degli elementi di cui all'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c., ossia della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, di contro compiutamente ravvisabili nel medesimo atto introduttivo del presente giudizio - volto, in sostanza, a contrastare i punti 4) e 5) della delibera dell'11.06.2019 -, sì da porre il convenuto ### nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.  3. Non coglie nel segno l'ulteriore eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di carenza di legittimazione attiva in capo a parte istante. 
Valga sottolineare che, alla stregua del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso di locazione dell'immobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, per la quale la decisione e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori (Cass. II, 23.1.2012, n. 869; conf. prec.: Cass. II, 18.8.1993, n. 8755). Riguardo al conduttore, infatti, si afferma che l'art. 10 della l. 27.7.1978 n. 392 riconosce implicitamente, con il rinvio alle disposizioni del codice civile concernenti l'assemblea, il diritto di impugnare le delibere viziate, relativamente allo specifico oggetto delle spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. 
Al di fuori, però, delle situazioni richiamate, la norma in esame non attribuisce al conduttore il potere generale di sostituirsi al proprietario nella gestione dei servizi condominiali, e anche la migliore dottrina esclude, - 5 - conseguentemente, la legittimazione del conduttore a impugnare le delibere assembleari. La predetta norma, infatti, ha carattere eccezionale rispetto alla disciplina del condominio degli edifici e non è, quindi, suscettibile d'interpretazione estensiva (per il regime precedente, cfr.: Cass. II, 27.8.1986, n. 5238). 
Nella fattispecie è provato per tabulas che parte attrice è condomina, in quanto comproprietaria, unitamente al di lei coniuge, ### di un'unità immobiliare sita nello stabile del ### 71, ####, acquistata per ### del 06.07.2011 rep. n. ###, racc. 22784 (cfr. doc. 1 produzione per ###, ciò che ne comprova la corrispondente legittimazione attiva.  4. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.  4.1. Giova premettere che, nella sentenza n. 9839/2021, la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha ridefinito i confini tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.”.  - 6 - Quindi, con la mentovata pronuncia n. 9839 del 13 aprile 2021, le ### della Corte di Cassazione hanno distinto, nettamente, le delibere nulle e annullabili, precisando i casi tipici della nullità, che diventano residuali “nel rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico”. 
In particolare, i casi di nullità individuati sono tre: 1) “mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali” (volontà della maggioranza; oggetto; causa; forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione; 2) “Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico”, da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); 3) “Illiceità” (articolo 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i condòmini nell'uso delle cose comuni). La Suprema Corte ha chiarito che “Al di fuori di tale ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137 ### civile”.  4.2. Tanto precisato in punto di diritto, avendo parte attrice, con il primo motivo di impugnazione, evidenziato una serie di criticità e incongruenze nella redazione dei bilanci consuntivi per gli anni 2017 e 2018, il relativo vizio rientra nella categoria dell'annullabilità; invero, l'istante, come supra riferito, ha censurato il deliberato assembleare oggetto di disputa deducendo, anzitutto, che lo stesso “non è conforme a quanto disposto dall'art. 1130 bis c.c.”.  - 7 - In dettaglio, ### ha evidenziato che il rendiconto predisposto dall'amministratore risponde all'esigenza di porre i condomini in grado di sapere come effettivamente sono state spese le quote da essi versate, di talché il medesimo deve essere intellegibile; ha aggiunto che il criterio per la redazione del rendiconto è il criterio di cassa, con l'indicazione delle effettive entrate e delle effettive uscite avvenute durante il periodo di gestione interessato, nel mentre “sia il rendiconto consuntivo di chiusura dal 01/01/2017 al 31/12/2017, sia il rendiconto consuntivo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, oggetto di approvazione dell'impugnata delibera assembleare”, sono stati elaborati applicando il criterio di competenza; inoltre, il bilancio consuntivo inerente all'anno 2017 recherebbe numerose “inesattezze” - meglio indicate nell'atto introduttivo del giudizio -, tali da renderlo non veritiero; alla luce di quanto precede, l'attrice lamenta la nullità e/o annullabilità della delibera dell'11.06.2019.  ### convenuto ha eccepito l'infondatezza della suesposta censura, attesa la conformità del deliberato impugnato a quanto prescritto dalla norma ex art. 1130 bis c.c., che, per vero, non prevede l'utilizzo di particolari criteri contabili per la redazione del rendiconto condominiale; inoltre, per quanto attiene alle denunciate “inesattezze”, parte convenuta ha controdedotto che le medesime “si riferiscono per lo più a differenze tra spese preventivate e spese consuntivate, come normalmente avviene nel rendiconto condominiale”.  4.3. Giova, a questo punto, rammentare che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il controllo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze, rendendo intellegibili le voci di entrata e di uscita (cfr. Trib. Roma, sezione V, 10 gennaio 2023, n. 356). 
Invero, il rendiconto, redatto dall'amministratore, è funzionale all'esigenza di porre i condomini in condizione di sapere come sono stati concretamente spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione e il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a - 8 - disposizione degli stessi la documentazione giustificativa delle spese ivi indicata. 
Non si reputa che il bilancio debba essere redatto in forma rigorosa, atteso che non trovano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società. Nondimeno, per essere valido, il rendiconto deve essere privo di vizi intrinseci e deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifica le spese sostenute. 
Inoltre, deve essere intellegibile, al fine di consentire ai condomini (che, generalmente, non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e letto) di poter controllare le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, posto che tale ultimo requisito, come si desume dagli artt. 263 e 264 c.p.c., che prevedono disposizioni applicabili anche al rendiconto sostanziale, costituisce il presupposto fondamentale perché possano essere contestate, appunto, le singole partite. 
Invero, il rendiconto non è un mero documento contabile contenente una serie di addendi, bensì un atto con il quale l'obbligato giustifica le spese addebitate ai suoi mandanti, pertanto occorre rispettare regole minime di redazione. 
Il bilancio o, meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa; l'inserimento della spesa va, pertanto, annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione. La mancata applicazione del criterio di cassa è idonea a inficiare sotto il profilo della chiarezza, dalla quale non si può prescindere, il bilancio (cfr. Cass. n. 10153/11; Cass. civ., sez. II, 30.10.2018, n. 27639; Trib. Roma, 13.10.2022, n. 14958). In particolare, non rendendo intelligibili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, non si evidenzia la reale situazione contabile. 
Dunque, nel caso in cui l'assemblea abbia approvato un consuntivo (che deve essere, come detto, un bilancio di “cassa”) che non sia improntato a tali criteri - 9 - e violi, quindi, i diritti dei condomini, lo stesso ben potrà essere dichiarato illegittimo (cfr. Cass. n. 10153/11). 
Il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per il periodo di competenza, consente, infatti, di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune. 
Qualora il rendiconto sia redatto, invece, tenendo conto sia del criterio di cassa, sia di quello di competenza (cioè indicando indistintamente, unitamente alle spese e alle entrate effettive, anche quelle preventivate senza distinguerle fra loro), i condomini possono facilmente essere tratti in inganno se non sono chiaramente e separatamente indicate le poste. 
Inoltre, con il bilancio, debbono sempre essere indicati la situazione patrimoniale del condominio e gli eventuali residui attivi e passivi, l'esistenza e l'ammontare di fondi di riserva obbligatori (ad esempio, l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto del portiere) o deliberati dall'assemblea per particolari motivi (ad esempio, fondo di cassa straordinario). 
La situazione patrimoniale deve rispettare il prospetto approvato nella gestione precedente, al fine di controllare la possibilità di un'eventuale “scomparsa” di somme di danaro. 
Il criterio di cassa consente, altresì, di effettuare un raffronto tra le spese sostenute e i movimenti del conto corrente bancario intestato al ### a ciascuna voce di spesa deve corrispondere un prelievo diretto a mezzo assegno o bonifico dal conto corrente condominiale. 
Inoltre, per consentire ai condomini di apprezzare e valutare il bilancio, l'amministratore dovrà indicare e inviare a ogni condomino un elenco delle spese sostenute (con data e causale dell'importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione (come spese generali, acqua, riscaldamento, ecc.), l'indicazione delle quote incassate dai condomini e quelle ancora da incassare, l'indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive (fondi, combustibile e altro) e il piano di riparto che indichi - 10 - per ogni condomino e per ogni categoria di spesa il criterio di riparto e la quota a suo carico. 
Di talché, la mancanza di dette indicazioni, che garantiscono certezza e chiarezza al bilancio, ovvero la presenza di elementi che ne inficino la veridicità, quali l'omissione o l'alterazione dei dati, determina l'illegittimità del bilancio stesso, che si estende alla delibera che l'approvi e che sia oggetto di contestazione.  4.4. Ebbene, tanto chiarito in punto di diritto, nel caso in esame, a tali regole l'amministratore non si è attenuto, avendo posto all'approvazione conti non improntati ai suindicati criteri, necessari a renderli legittimi, come emerge dalla documentazione contabile prodotta. 
In particolare, nel contesto del paragrafo intitolato “criteri per la redazione del bilancio consuntivo”, nell'ambito della “nota sintetica esplicativa” relativa alla gestione 2017 del ### 71, afferenti al rendiconto consuntivo di chiusura dall'01.01.2017 al 31.12.2017, si legge, testualmente: “il bilancio consuntivo, che segue la presente nota, è stato elaborato con l'applicazione del criterio di competenza”; parimenti, nel contesto del paragrafo intitolato “criteri per la redazione del bilancio consuntivo”, nell'ambito della “nota sintetica esplicativa” relativa alla gestione 2018 del ### 71, inerenti al rendiconto consuntivo di chiusura dall'01.01.2018 al 31.12.2018, si legge, testualmente: “il bilancio consuntivo, che segue la presente nota, è stato elaborato con l'applicazione del criterio di competenza” (cfr. doc. 5, produzione per parte attrice). Pertanto, le voci esposte seguono il criterio dell'attribuzione all'esercizio di competenza, e non la data di esecuzione delle operazioni di incasso e/o di pagamento. 
Ancora, parte attrice, come anticipato, ha eccepito una serie di incongruenze nel bilancio consuntivo per l'anno 2017: anzitutto, si duole della circostanza che “l'esercizio 2016 si chiude con un saldo negativo di € 1.570,33 mentre nell'esercizio 2017 viene riportato, quale saldo dell'esercizio precedente, la - 11 - somma di € 2.166,33”, suffragando documentalmente tale censura mediante la produzione dei consuntivi inerenti agli anni 2016 e 2017, riportanti dette voci antitetiche (cfr. doc. 8 e doc. 5, produzione per parte attrice); lamenta che, “a fronte di una spesa di € 500,00 per la polizza del fabbricato, a bilancio viene iscritto un costo di € 550,00”, come desumibile dal raffronto tra i documenti prodotti (cfr. doc. 6.1 e doc. 5, produzione attorea); evidenzia che “nella nota esplicativa della gestione si dichiara che l'impresa di pulizie del fabbricato è la ditta individuale “### con sede ###, partita iva ###”” e che “tale impresa, benché titolare di partita IVA non ha mai emesso fattura per i servizi resi nei confronti del condominio”; rappresenta che “tra le varie voci… contenute nel bilancio consuntivo 2017 viene inserita quella relativa ai compensi per l'ingegnere ### per un importo superiore rispetto a quello precedentemente stabilito con delibera assembleare del 09/03/2015; invero, in quest'ultima delibera veniva approvata dai condomini una spesa massima di € 2.000,00, arbitrariamente aumentata ad € 2.070,00”, per come evincibile dalla comparazione tra la corrispondente documentazione versata in atti ( doc. 7 e doc. 5, produzione per ###; denuncia l'inserimento nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2017 delle spese afferenti “alla cosiddetta “### Severino”” e della “spesa per i lavori alle pluviali di € 935,55”, poiché “arbitrarie, in quanto mai neppure deliberate” (cfr. doc. 5, produzione attorea). 
A fronte di siffatte specifiche contestazioni sollevate dalla parte attrice, il ### nulla ha dedotto: non ha, in particolare, né allegato, né dimostrato che le voci inserite in bilancio fossero sorrette da adeguata giustificazione, limitandosi, genericamente, a dedurre che “totalmente infondate sono le doglianze di parte attrice circa le denunciate inesattezze contabili, che si riferiscono per lo più a differenze tra spese preventivate e spese consuntivate, come normalmente avviene nel rendiconto condominiale” - 12 - (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta per il ### convenuto). 
Tuttavia, a fronte delle specifiche contestazioni da parte della condomina, odierna attrice, per il principio di vicinanza della prova spettava al ### dimostrare la correttezza delle voci inserite nel bilancio consuntivo, ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto. Come, del resto, chiarito dalla Corte di Cassazione (con ordinanza n. ### del 4 novembre 2021), “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”. 
Invero, nella fattispecie sottoposta ora all'attenzione del Tribunale, il ### convenuto non ha preso posizione, chiaramente e analiticamente, sui fatti posti alla base delle specifiche contestazioni sollevate dalla condomina, che devono, pertanto, ritenersi fondate. 
Né, tantomeno, dalla lettura del rendiconto suddetto è possibile decodificare agevolmente dette discrasie. 
Peraltro, il ### non ha prodotto tutta la necessaria documentazione (fatture, ecc.) a riscontro delle spese sostenute, documentazione necessaria per una compiuta verifica della veridicità del bilancio a fronte delle contestazioni della parte attrice.  - 13 - Ne discende, per tutto quanto fin qui argomentato, che l'assenza di certezza e chiarezza dei bilanci succitati, non predisposti secondo i criteri suesposti, necessari per rendere intellegibile un bilancio di condominio, determina l'annullamento della delibera di approvazione degli stessi.  5. Ogni altra questione rimane assorbita.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa (indeterminabile -complessità bassa) e dell'attività concretamente espletata, applicando i parametri minimi di liquidazione, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### 71, in persona del l.r.p.t., così provvede: 1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare dell'11.06.2019 limitatamente ai punti 4) e 5); 2. condanna il ### 71, sito in ####, alla ### n. 71, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di ### delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi ### 3.944,53, di cui ### 135,53 per spese ed ### 3.809,00 per compensi, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.  ### 21.07.2024 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 6362/2019


causa n. 6362/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Perna Ida

M
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Giudice di Pace di Barletta, Sentenza n. 257/2024 del 04-10-2024

... contabilità, un riepilogo finanziario, nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. ### il giudice di legittimità il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis (leggi tutto)...

testo integrale

N. RG. 682 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA Il Giudice di ### dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 682 del R.G. A.C.O. e N.C. dell'anno 2023, in decisione all'udienza del 18.09.2024 e vertente TRA ### (CF ###), elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso; -RICORRENTE ### N. 27 (CF ###) in ### in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; -RESISTENTE
Oggetto: impugnazione delibera assembleare condominio ### All'udienza del 18.09.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, e la causa è stata trattenuta in decisione.  #### Con ricorso depositato in data ### e notificato il ### al ### di via L. da ### n. 27, la ricorrente ### ha chiesto che il giudice di pace adito volesse: “…respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) preliminarmente, sospendere - anche inaudita altera parte - l'efficacia ed esecutività dell'impugnata delibera assembleare del 08/02/23 punti 1 e 2 all'ordine del giorno, per i motivi esposti nella narrativa (…); 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'impugnata delibera assembleare del 08/02/23 punti 1 e 2 all'ordine del giorno. 3) si chiede tenersi conto della condotta assunta - in sede ###sede giudiziale dal condominio resistente e dal suo amministratore p.t. ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e del d.lgs. 28/2010; 4) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva (se dovuta) come per legge da distrarsi in favore del (…) difensore antistatario e delle spese e competenze delle esperite mediazioni obbligatorie come in atti documentate”. 
Il condominio resistente costituendosi in giudizio ha contestato l'avversa domanda eccependo in primo luogo, l'indeterminatezza nell'oggetto e nelle conclusioni del ricorso, e per l'effetto la nullità dell'atto introduttivo, atteso che la ricorrente genericamente si sarebbe limitata a chiedere che fosse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare del 08 febbraio 2023, in violazione dell'art.125 c.p.c.. Ha chiesto che il Giudice di ### adito, volesse: “respinta ogni contraria richiesta, 1) in via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e delle conclusioni; 2) in via principale: rigettare il ricorso ex artt. 316 ss e 281 decies proposto da parte ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto; 3) in via subordinata, condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno in via equitativa; 4) in ogni caso con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del (…)procuratore (…) dichiaratosi antistatario”. 
In via preliminare, va disattesa l'eccezione della parte resistente in ordine alla nullità del ricorso in ragione della compiuta difesa svolta in riferimento alle contestazioni proposte dalla ricorrente. 
Nel merito, le domande proposte e i motivi di ricorso non possono essere accolti per i motivi che seguono. 
Ai sensi dell'art. 1137 c.c. contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.  ### il giudice di legittimità, in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. civ sez. un., 14/04/2021, n.9839). 
Sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2 (Cass. civile sez. un., 14/04/2021, n.9839). 
Nel caso di specie, la odierna ricorrente, ha contestato “la mancanza di veridicità del bilancio approvato e la mancanza di un vero registro di contabilità”; poiché il prospetto denominato "registro di contabilità" sarebbe una mera sostanziale trascrizione di quanto riportato negli estratti conto bancarie ha chiesto dichiararsi la nullità o in subordine l'annullabilità della delibera assembleare del 8.2.2023, comunicata a mezzo pec del 9.2.2023. per violazione degli artt. 1130 - 1130 bis - 1135 C.C. e dell'art. 63 disp. att. c.c.. 
Non emerge dalle deduzioni della ricorrente alcun vizio che possa essere ricondotto nelle ipotesi di nullità, sicché va disattesa la relativa eccezione. 
Quanto ai lamentati profili di annullabilità della delibera impugnata si osserva che ai sensi dell'art. 1130 bis c.c. il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire l'immediata verifica; deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.  ### il giudice di legittimità il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione (Cass. sez. 2 , Ord.  n. 28257 del 09/10/2023). 
Non occorre che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore. La documentazione allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. 
Nel caso di specie risulta dal verbale di assemblea “i condomini presenti, dopo aver preso atto di tutta la documentazione contabile prevista per legge, nota sintetica, situazione patrimoniale, elenco spese, ripartizione spese e conto corrente bancario e aver discusso in merito all'unanimità dei presenti delibera per la sua approvazione”. 
Inoltre, risulta ex actis che l'amministratrice del condominio resistente, a seguito della richiesta di accesso agli atti, ha inviato alla condomina ricorrente la documentazione contabile e giustificativa di spesa richiesta. 
Quanto alla contestazione della mancata contabilizzazione nel consuntivo dell'anno 2022 della somma di € 163,25 corrisposta dalla ricorrente ### a mezzo bonifico del 12.1.2022; dalle deduzioni e allegazioni del condominio resistente risulta che tale versamento, relativo alla rata lavori autoclave sia stato contabilizzato “per competenza” nell'anno 2021 (doc 18). 
La ricorrente contesta due operazioni sul c/c di € 135,00 ### e € 24,00 ### 2022 (rispettivamente del 17/10/2022 e del 08/11/2022), poiché deduce che sarebbero prive di giustificazione. 
Dalle deduzioni e allegazioni del condominio resistente risulta, invece, che in data 17/10/ 2022 sarebbero stati prelevati dal c/c bancario intestato al condominio € 135,00 e che tale prelevamento trova giustificazione causale nel pagamento della fattura n. 16/22 (doc. 7) emessa dal commercialista, incaricato dal condominio per gli adempimenti relativi alle certificazioni uniche e del modello 770 (v. estratto c/c doc. 8). 
La ricorrente contesta, altresì, la presenza di alcune discrasie contabili. Ed in particolare che l'avanzo contabile finale riportato nella situazione patrimoniale del rendiconto anno 2021 pari ad € 558,84 e quello del 2022 riportato nella situazione patrimoniale quale avanzo contabile iniziale è pari ad € 561,14. 
A giustificazione di questa differenza di circa € 2,00 il condominio ha allegato che a fronte della fattura n. 116/2021 dell'### di ### dell'importo 152,00 (comprensivo del bollo) erroneamente il condominio effettuava un bonifico di soli € 150,00 (doc. 11). 
Mentre, in riferimento alla contestazione dell'importo di € 24,00 del bonifico del 8/11/22, presente tra “uscite” del conto corrente, tenuto conto delle deduzioni e allegazioni del condominio, si riscontra una voce corrispondente tra le entrate in data 28/10/ 2022 di € 24,00, che il condominio convenuto ha giustificato in ragione di un precedente erroneo accredito in suo favore. Si legge, infatti, che: “erroneamente venivano versati euro 24,00 sul conto corrente del condominio di via L. da ### n. 27 -odierno resistentepiuttosto che su quello di via L. da ### n. 29, l'amministratrice resasi conto dell'errore a distanza di qualche giorno effettuava a mezzo bonifico bancario la restituzione dei 24,00 euro al condominio di via L. da ### 29” (doc. 9). 
La ricorrente lamenta, inoltre, che la situazione patrimoniale dell'anno 2022 riporta un “avanzo contabile” di € 274,74 mentre il saldo di conto corrente è di € 274,42. 
Appare ragionevole che tale scarto decimale, come dedotto dalla resistente possa ricondursi ad ‘arrotondamenti' del sistema contabile. 
Infine, quanto al punto 2 all'ordine del giorno riferito al bilancio previsionale dell'anno 2023, la ricorrente contesta la mancata approvazione di un bilancio previsionale, poiché l'assemblea si limiterebbe ad approvare un pagamento a quota fissa in aumento rispetto all'anno precedente ed inoltre contesta la voce “spese varie” di complessivi € 840,00 presente nel riparto individuale preventivo. 
Il condominio lamentando la morosità della ricorrente, deduce che l'aumento della quota fissa era stato deliberato dalla assemblea sulla base delle spese dell'anno precedente, risultanti dal bilancio consuntivo approvato, per ridurre l'importo di spesa dei conguagli. 
Dalla lettura della delibera assembleare del 8.2.2023, risulta l'assemblea dei condomini del dopo aver approvato all'unanimità dei presenti il ‘rendiconto finanziario dell'anno 2022' bilancio consuntivo e relativi allegati (nota sintetica, situazione patrimoniale, elenco spese, ripartizione spese e conto corrente bancario), su proposta di un condominio, al fine di risparmiare sulle spese il condominio di energia elettrica relativa al cancello elettrico, ha deliberato “all'unanimità di disattivare la corrente al cancello e renderlo manuale”.
Al contempo risultano approvati i preventivi di spesa per la modifica dell'impianto di illuminazione della scalinata e per la rimozione del contatore di energia elettrica per complessivi € 480,00. 
Inoltre, si legge che: “i condomini alla unanimità dei presenti deliberano di approvare anche per l'anno 2023 la rendicontazione a quota fissa. I condomini i condomini alla unanimità dei presenti deliberano di aumentare le quote mensili rispetto all'anno 2022 al fine di avere a fine anno dei conguagli meno onerosi”. 
Nel bilancio consuntivo globale anno 2022 risulta una spesa totale di € 6.946,20, mentre nel riparto consuntivo per la quota della ### a fonte di una spesa totale di € 910,53, è indicata quale quota a conguaglio €275,59 (doc. 6 del fascicolo di parte del condominio). 
Per l'anno 2023 risulta preventivata una spesa inferiore rispetto all'anno precedente pari a complessivi di € 5.844,92, come si evince (in difetto di allegazione del bilancio preventivo dell'anno 2023) dalla lettura del riparto individuale preventivo per l'anno 2023 (doc. 12 del fascicolo di parte del condominio). 
In particolare, è ivi previsto che, a fronte della predetta spesa globale di € 5.844,92, sia a carico della unità di proprietà della ### una quota annua di € 850,39 ed una quota mensile di € 71,00. 
Sicché, considerato che l'assemblea alla unanimità dei presenti, al fine ridurre l'importo delle quote a conguaglio, ha deciso di aumentare per l'anno 2023 la quota fissa, tenuto conto del bilancio consuntivo 2022, delle spese preventivate e approvate per l'anno 2023, appare per le considerazioni che precedono congrua la quota fissa mensile così determinata e ripartita. 
Benché, l'assemblea non abbia anche indicato nella delibera l'importo della quota mensile di spesa riferita all'anno 2023, trattandosi di spesa di natura ordinaria riferita alla gestione e ripartizione delle parti comuni, è determinabile in ragione delle spese dell'anno precedente e la relativa determinazione rientra nei compiti propri dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c., il quale tiene conto delle spese di gestione ripartendole tra i condomini secondo i criteri previsti nelle tabelle millesimali, salva l'approvazione del consuntivo da parte della assemblea. 
Il ricorso, per le considerazioni che precedono, non può essere accolto. 
Va disattesa, tuttavia, la domanda della resistente di condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non rilevandosi che il ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, né che abbia abusato dello strumento processuale tenuto conto delle circostanze emerse dalla istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla parte resistente e delle risultanze emerse dalla istruttoria e su evidenziate, si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1.- rigetta il ricorso.  2- rigetta la domanda proposta dalla parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3- condanna la parte ricorrente alla rifusione le spese di giudizio in complessivi € 670,00, oltre spese generali, cap e iva come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ### dott.


causa n. 682/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Moretti Giovanna

M
1

Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 923/2024 del 03-06-2024

... produttive nelle aree depresse del Paese” e dalla ### esplicativa n. 900315 del 14.7.2000 “Decreto del ### dell'### del ### e dell'### n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai ### n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del #### esplicativa. ### fattispecie in esame - essendo stata prevista la corresponsione dell'agevolazione in due sole tranches - rientra nell'ipotesi di cui all'art. 7.1 (della circolare), con la conseguenza che la ### avrebbe dovuto completare i lavori programmati nel termine di ventiquattro mesi dal decreto di concessione provvisoria, dunque entro il ###, salvo chiedere una proroga nei termini e con le modalità previste dalla medesima circolare, ossia quattro mesi prima della detta scadenza (12.10.2003) per eccezionali cause di forza maggiore e per soli sei mesi. ###, l'art. 9.1 della ### prevede la possibilità di rimodulare il regime di erogazione delle agevolazioni da due a tre quote annuali … omissis…” (v. (leggi tutto)...

testo integrale

+ 573/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: Dott. ##### rel./est.  ha pronunciato la seguente ### cause civili riunite iscritte al n. r.g. 142/2022 ed al n. 573/2023 promosse da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliat ###VIA ### 42 93015 NISCEMI. 
APPELLANTE contro FLOR-EUR dei F.lli ### s.r.l. (già ### s.n.c.) (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ### 95041 CALTAGIRONE, presso il difensore avv. ####'udienza del 3.4.2024 venivano chiamati l'appello proposto da ### nei confronti di ### - Eur di ### & C. s.n.c. (già ### - Eur di ### & C. s.n.c.) avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Caltagirone 263/2021, pubblicata in data ### (R.G. Appello n. 142/2022) e l'appello sempre proposto da ### nei confronti della medesima società avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 473/2022, pubblicata in data ### (R.G. 
Appello n. 573/2023). 
Per entrambi gli appelli l'udienza del 3.4.2024 costituiva quella, all'esito della quale, la causa sarebbe stata trattenuta in decisione soltanto che, siccome l'appello contraddistinto dal numero di ruolo generale 573/2023 era regolato dalla novella introdotta dal D. Lgs.  149/2022, in relazione a quest'ultima causa le parti discutevano oralmente ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. mentre, nell'appello n. 142/2022, le parti si limitavano a precisare le conclusioni. 
Il collegio, quindi, tratteneva entrambe le cause in decisione assegnando alle parti, solo nell'appello n. 142/2022, i termini abbreviati di gg. 20 + 20 ai sensi dell'art.190 c.p.c.  ************************************************ 
R.G. 142/2022 ### ritiene il collegio che le due cause vadano riunite presentando le stesse almeno un profilo di connessione che verrà meglio esplicitato nell'esame del secondo motivo di gravame spiegato avverso la sentenza n. 473/2022, e ciò fermo restando che gli appelli verranno separatamente esaminati prendendo le mosse da quello contraddistinto dal n. 142/2022 R.G. 
Con sentenza n. 263/2021, pubblicata in data ###, il Tribunale di Caltagirone accoglieva in parte da domanda proposta da ### di ### & C. s.n.c.  nei confronti di ### avente ad oggetto il risarcimento dei danni arrecati alla detta società da quest'ultimo nella veste di suo amministratore e derivanti, in particolare, dalla “revoca dei contributi a fondo perduto concessi dal Ministero delle ### a seguito della partecipazione all'undicesimo bando industrie del 2001 e, per l'effetto, lo condannava al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società quantificato in complessivi euro 1.129.300,76, di cui euro 848.300,76 a titolo di danno emergente ed euro 281.000,00 a titolo di lucro cessante”. 
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza e poneva a carico del convenuto anche le spese di CTU separatamente liquidate. 
In estrema sintesi il primo giudice riteneva che la revoca del finanziamento ottenuto dall'attrice fosse attribuibile alla condotta imperita del suo amministratore ### e conseguentemente lo condannava al pagamento sia dell'importo pari ai contributi erogati (rispetto ai quali era stata escussa dall'ente concedente la garanzia prestata da ### S.p.A. la quale, a sua volta, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società attrice e dei suoi fideiussori) ed erogandi (ossia la tranche di contributi non erogati attesa la revoca nelle more intervenuta), sia al risarcimento del lucro cessante (determinato in via equitativa), consistente nell'utile perduto in forza della mancata realizzazione dell'investimento finanziato con le agevolazioni revocate, sulla base della CTU a firma del dott. ### disposta dopo che altra CTU affidata al dott. ing. Angelico aveva ritenuto di non potersi pronunciare sul punto. 
Avverso la sentenza ### proponeva appello. 
Si costituiva in giudizio ### dei F.lli ### s.r.l. (già ### di ### & C. s.n.c.) chiedendone il rigetto. 
All'udienza del 3.4.2024, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
R.G. 142/2022 APPELLO MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente è opportuno riportare alcuni passaggi della sentenza appellata in cui sono riassunti, in punto di fatto e sotto il profilo normativo, i termini della vicenda in relazione a cui è stata ravvisata la responsabilità dell'appellante: “… la ditta “### dell'#### & C. S.n.c.”, in data ###, presentava domanda al Ministero delle ### per partecipare all'undicesimo bando industria del 2001 ed ottenere le agevolazioni economiche di cui alla legge 488/1992 per realizzare un impianto per la trasformazione di prodotti agricoli, per investimenti previsti pari ad euro 1.541.107,39, sulla base del progetto redatto dall'ing. ### e per il quale era stata ottenuta una prima concessione edilizia (la n. 11 del 12.3.2001) ed una successiva concessione in variante (la n. 23 del 28.6.2001). La domanda veniva accolta e, con D.M. n. 112858 del 12.2.2002, veniva provvisoriamente concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria, il contributo di euro 688.168,48, che sarebbe stato erogato in due quote annuali. Con nota del 13.2.2002, il Banco di ### sede di ### informava la società istante che la stessa avrebbe dovuto attenersi alle istruzioni indicate nella ### del Ministero delle ### n. 900315 del 14.7.2000 sia nella fase prodromica della predisposizione della documentazione necessaria all'erogazione sia nella successiva fase di attuazione dell'investimento, che sarebbe stato oggetto di monitoraggio. ### di ### previo esame della documentazione consegnata dalla società, in data ###, erogava la prima tranche dell'agevolazione. 
Frattanto, il ### - anche nella qualità di progettista e direttore dei lavori - in data ### iniziava l'esecuzione delle opere. La società beneficiata inviava al ### di ### in data ###, una richiesta di proroga della durata di dodici mesi per il completamento del programma di investimento. Con successivo verbale del 1.12.2004 il Ministero delle ### accertava che l'importo investito dalla ### ammontava ad euro 152.000,00, mentre il programma di investimento prevedeva che a quella data sarebbe dovuto essere speso quanto meno il cinquanta percento dell'importo previsto. Orbene, la normativa di riferimento è costituita dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel ### e norme per l'agevolazione delle attività produttive”, dal D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 “Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese” e dalla ### esplicativa n. 900315 del 14.7.2000 “Decreto del ### dell'### del ### e dell'### n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai ### n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del #### esplicativa.  ### fattispecie in esame - essendo stata prevista la corresponsione dell'agevolazione in due sole tranches - rientra nell'ipotesi di cui all'art. 7.1 (della circolare), con la conseguenza che la ### avrebbe dovuto completare i lavori programmati nel termine di ventiquattro mesi dal decreto di concessione provvisoria, dunque entro il ###, salvo chiedere una proroga nei termini e con le modalità previste dalla medesima circolare, ossia quattro mesi prima della detta scadenza (12.10.2003) per eccezionali cause di forza maggiore e per soli sei mesi.  ###, l'art. 9.1 della ### prevede la possibilità di rimodulare il regime di erogazione delle agevolazioni da due a tre quote annuali … omissis…” (v. pp. 4 - 8 della sentenza appellata). 
A fronte delle dette premesse il Tribunale quindi riteneva che: “Nel caso in esame, in violazione delle regole sopra esposte, l'amministratore unico della ### 1) Non ha completato l'esecuzione dei lavori entro il termine previsto, per circostanze che sono rimaste ignote e in merito alle quali lo stesso non ha tentato di addurre alcuna spiegazione; 2) Non ha potuto dimostrare, tramite S.A.L., che alla data del 18.4.2003 - quando la seconda quota dell'agevolazione era stata resa disponibile - aveva speso almeno il cinquanta percento della somma concessa; 3) Ha presentato una richiesta di proroga difforme da quanto consentito dalla normativa di riferimento, perché fuori termine (essendo stata inviata soltanto nel febbraio del 2004), per un periodo superiore rispetto a quello ammissibile (dodici mesi in luogo di sei) e senza alcuna indicazione delle “eccezionali cause di forza maggiore” che avrebbero giustificato l'istanza. Vengono, infatti, indicati come ragione della richiesta di proroga: a) un generico ed indefinito “rallentamento nel recepimento dei mezzi propri per il completamento del programma di investimento”; b) la altrettanto indeterminata “impossibilità consequenziale di ultimare i lavori, acquistare i macchinari ed ultimare l'investimento”; 4) Non ha presentato alcuna istanza di rimodulazione delle agevolazioni da due a tre quote annuali, in presenza della quale sarebbe stato possibile consentire un allungamento dei tempi di esecuzione del programma di investimento. 
Può, pertanto, ritenersi che il ### nella fase esecutiva del programma di investimento non abbia rispettato quelle poche e chiare regole previste dalla normativa di settore, senza che lo stesso abbia individuato ragioni giustificative tali da escludere o limitare l'imputabilità di tale inosservanza. La condotta tenuta ha dato luogo ad una situazione nella quale il Ministero ha proceduto alla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8 lettere c1) e d) del ### (D.M. 20 ottobre 1995, n. 527) e dell'art. 9.1 della ### più volte citata.  ### tutto legittimamente, dunque, il Ministero delle ### ha revocato per intero le agevolazioni concesse; con la precisazione che mentre per la prima quota si è trattato di una vera e propria restituzione, tramite escussione della polizza fideiussoria (con rivalutazione monetaria e maggiorazione degli interessi legali, cfr. art. 8, comma VI, del ###, in relazione alla seconda quota è stato sufficiente non accreditare la stessa sul conto corrente intestato alla società beneficiaria. Al riguardo, il secondo consulente nominato ha potuto appurare che, sebbene già in data ### il ### di ### avesse chiesto la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8, lettere c1) e d) del D.M. 527/1995, soltanto con decreto dirigenziale n. 161339 del 7.12.2011 il Ministero dello ### ha provveduto alla revoca definitiva, ordinando: a) l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5.3 della ### pari ad euro 4.230,36; b) la restituzione nel termine di sessanta giorni della somma erogata per euro 344.084,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, pena il recupero in via coattiva. A fronte dell'inadempimento della ### la ### S.p.A. notificava a quest'ultima, in data ###, la cartella di pagamento n. ###423751000, con motivazione “### - ### agevolazioni”, per l'importo di euro 548.214,90, oltre aggio di euro 25.491,99. Anche tale richiesta di pagamento rimaneva inevasa. Quindi, il ### procedeva con il recupero della somma tramite escussione della polizza fideiussoria a carico della ### per euro 615.703,42, importo comprensivo di interessi moratori ed aggio di riscossione. Per tale somma la società assicurativa ha ottenuto, in data ###, l'emissione da parte del Tribunale di Verona del decreto ingiuntivo n. 7959/2015 nei confronti della ### di ### & C. S.n.c., dei soci illimitatamente responsabili ### e ### e degli ex soci illimitatamente responsabili ### e ### Il decreto, esecutivo il ###, veniva opposto e l'opposizione rigettata. Veniva, inoltre, iscritta ipoteca giudiziale su tutti i beni intestati alla ### e ai soci ### e ### Tuttavia, non risulta che la somma escussa sia stata da alcuno degli ingiunti restituita alla ### Assicurazioni” (v. pp. 8 - 11 della sentenza appellata). 
Con l'atto di appello ### ha criticato la sentenza impugnata deducendone la erroneità sulla base di una serie di profili che nel prosieguo si elencano: non è vero che esso appellante, nel periodo rilevante ai fini dell'addebito mossogli, fosse amministratore unico della società atteso che il punto 7) dell'atto costitutivo del 20.1.2000 stabilisce che soltanto l'amministrazione ordinaria e la rappresentanza della società erano attribuite, in via esclusiva, al ### mentre per l'amministrazione straordinaria era prevista la firma congiunta dei due soci; a far data dal 28.12.2004 esso appellante era cessato dalla carica di amministratore e nella compagine sociale avevano fatto ingresso nuovi soci; a far data dal 30.11.2005 esso appellante era receduto dalla società (come da sentenza non definitiva del Tribunale di Caltagirone n. 415/2018 in data ###); quale amministratore avrebbe potuto rispondere limitatamente alle attività ricomprese nell'oggetto sociale riguardante la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di frutta ed ortaggi, rispetto al quale la costruzione dell'impianto oggetto del finanziamento era estranea; “Non vi è traccia negli atti di causa che il ### abbia assunto specifiche obbligazioni inerenti l'esecuzione del finanziamento a fondo perduto richiesto ed ottenuto dalla ### e nemmeno il Collegio di prime cure, nella sentenza impugnata, ha dato atto di avere rinvenuto, nell'istruttoria della causa, atti e documenti che provano l'assunzione di obblighi specifici del ### in merito alla perfetta realizzazione dell'esecuzione degli atti afferenti il procedimento amministrativo del finanziamento ex L. 488/92” (v. p. 18 dell'atto di appello); il finanziamento era stato revocato solo in data ###, anni dopo l'uscita dell'appellante dalla società e la cessazione dalla carica di amministratore; la società non aveva impugnato la revoca del finanziamento e “in mancanza di impugnazione non è dato sapere se il procedimento posto in essere dal ministero fosse effettivamente legittimo” (v. p. 20 dell'atto di appello). 
Sulla base dei predetti elementi l'appellante sostanzialmente si doleva di essere stato considerato l'unico responsabile della revoca del finanziamento e si doleva altresì del fatto che il primo giudice non avesse tenuto conto della responsabilità dei nuovi soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della relativa qualità secondo quanto stabilito dall'art. 2269 Ritiene la Corte che tutti gli argomenti enunciati nell'atto di appello siano erronei o irrilevanti e che nessuno di essi possa indurre a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità del ### con riferimento all'addebito formulato nei suoi confronti. 
Invero, premesso che non risponde affatto alla lettera dell'atto costitutivo l'affermazione secondo cui l'assunzione del finanziamento per la realizzazione dell'impianto da adibire a trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli sarebbe estranea all'oggetto sociale (atteso che, al punto 2) dell'atto costitutivo, è scritto che: “La società ha per oggetto l'attività di: omissis … la costruzione e/o la gestione di complessi agricoli e industriali, di impianti e di attrezzature atti alla lavorazione, produzione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli …. Omissis… ### potrà compiere le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere ogni operazione mobiliare e immobiliare, finanziaria e commerciale, stipulare contratti di appalto, leasing, factoring, contrarre mutui, anche ipotecari ….”), innanzitutto sfugge al collegio su quale base si fondi l'assunto secondo cui la responsabilità dell'amministratore sarebbe limitata alle sole sue condotte riconducibili all'oggetto sociale (quando invece, esattamente all'opposto di quanto sostenuto dall'appellante, proprio l'esecuzione di attività dannose extra oggetto sociale costituisce pacifica ipotesi di responsabilità dell'amministratore) ed ancor di più non si comprende il riferimento alla mancata “assunzione di obblighi specifici del ### in merito alla perfetta realizzazione dell'esecuzione degli atti afferenti il procedimento amministrativo del finanziamento ex L. 488/92”, fondata sull'evidente presupposto - del tutto erroneo - che, stante la mancata assunzione degli obblighi specifici in questione, l'amministratore sarebbe giustificato in presenza di qualsivoglia sua condotta imperita che, in spregio all'ordinaria diligenza che l'amministratore della società deve prestare nello svolgimento del suo incarico, abbia causato la revoca del finanziamento. 
In chiave di oggettiva estraneità rispetto alle questioni per cui è causa si pone poi il reiterato richiamo alla responsabilità dei nuovi soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della relativa qualità, risultando del tutto irrilevante che i nuovi soci illimitatamente responsabili debbano rispondere dell'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto dalla società e poi revocato. 
Quanto alla doglianza riguardante l'essere stato solo esso ### attinto dall'azione di responsabilità sebbene al predetto, statutariamente, fosse riservata in via esclusiva la sola amministrazione ordinaria della società e la corrispondente rappresentanza, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione era prevista l'amministrazione e la rappresentanza congiunta, premesso che la corretta e tempestiva esecuzione delle attività (anche di tipo burocratico) che avrebbero consentito la realizzazione del progetto finanziato con i fondi della L. 488/92 (peraltro redatto dall'odierno appellante e di cui lo stesso era direttore dei lavori) non passava di certo soltanto attraverso il compimento di atti di straordinaria amministrazione, è opportuno ricordare come l'art. 2260 (applicabile anche alla s.n.c. ai sensi dell'art. 2293 c.c.) stabilisca che: “I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”.  ### di ipotetiche, peraltro nemmeno specificamente denunciate, responsabilità in capo all'altro socio amministratore, stante la responsabilità solidale esistente tra gli stessi, non farebbe in ogni caso venir meno quella dell'appellante il quale, se avesse voluto sottrarsi ad essa, avrebbe dovuto curarsi di dimostrare che fosse esente da colpa, mentre invece, a fronte della sentenza di primo grado in cui doviziosamente si indicava la normativa applicabile nel caso di specie e si evidenziavano tutte le manchevolezze che connotavano la condotta dell'amministratore appellante, costui si limitava a dolersi della mancata impugnazione della revoca del beneficio da parte della società senza nemmeno indicare perché - specie a fronte, ancora una volta, della sentenza impugnata che si era data carico di esaminarne analiticamente la sussistenza dei relativi presupposti, per il vero platealmente sussistenti giusta quanto sopra esposto - la revoca sarebbe stata illegittima, nonché a dolersi della inerzia dimostrata dalla società dopo che lo stesso era cessato dalla carica di amministratore, ancora una volta senza considerare, in risposta altresì all'argomento, di tipo cronologico, secondo cui la revoca era intervenuta a distanza di anni dalla cessazione dalla carica, che i presupposti per la revoca del finanziamento erano per intero maturati ben prima di tale data (considerato che il progetto avrebbe dovuto essere completato entro il ###, che il verbale con cui gli ispettori del ### delle ### avevano accertato la realizzazione di opere del valore di € 152.000,00, pari al 9,8% della spesa programmata, era stato redatto in data ###, mentre la cessazione dalla carica era intervenuta solo in data ###), e quando ancora ### era amministratore della società, a nulla valendo che la revoca sia stata formalmente disposta solo in seguito. 
In definitiva, quindi, sotto tutti i profili sopra esaminati l'appello si appalesa infondato e merita di essere rigettato. 
A diverse conclusioni ritiene invece la Corte di pervenire con riferimento al capo di sentenza con cui l'appellante è stato condannato al risarcimento del danno da perdita del lucro cessante. 
Va premesso che, in dipendenza della affermazione della responsabilità per l'addebito sopra più volte richiamato e consistente nell'avere fatto perdere alla società il finanziamento erogatole ai sensi della L. 488/92 per la realizzazione dell'impianto di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, il ### è stato condannato al risarcimento del danno come di seguito liquidato: danno emergente di complessivi € 848.300,76, ripartito come segue: “1) euro 688.168,00 quale importo erogato a titolo di contributo e perduto; 2) euro 155.902,40 quale rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti per la restituzione della prima quota, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma VI, del ###; 3) euro 4.230,36 a titolo di cauzione ex art. 5.3 della Circolare”; lucro cessante pari ad € 281.000 riconosciuto sulla base della presunzione “che l'apertura di un nuovo stabilimento e il conseguente allargamento della produzione, in condizioni di normalità del mercato, conduca con elevata probabilità ad un incremento degli utili. Essendo la società di nuova costituzione, non sono presenti altri elementi, anche indiziari, da raffrontare (attraverso un giudizio di concordanza) con la superiore presunzione. Tuttavia, secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi comunque raggiunta la prova del lucro cessante sotto il profilo della sua sussistenza. Quanto alla sua quantificazione bisognerà ricorrere ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c.” individuato in quello proposto dal secondo CTU nominato, dott. ### come di seguito riportato: “### base dei dati statistici rilevati e degli studi effettuati dal C.N.R. e dall'I.R.A.T., infatti, l'indice di redditività del capitale investito nell'industria agroalimentare in ### nell'anno 2007, è pari al 2,78%. Poiché il reddito operativo aziendale è pari all'indice di redditività per il capitale investito, considerato che l'investimento programmato dalla ### ammonta ad euro 1.543.690,00, fissando come anno a regime dell'investimento il quinto anno successivo al suo avvio, ossia il 2007, il reddito operativo aziendale annuale va quantificato in euro 42.914,54, arrotondato in euro 42.000,00. Poiché, inoltre, l'investimento riguarda fattori produttivi immobilizzati, il consulente tecnico ha reputato congruo calcolare il lucro cessante prendendo in considerazione un arco temporale decennale (di ammortamento dei beni), tenendo conto di un tasso di attualizzazione del 7,99%. Dunque, secondo la formula matematica indicata nella relazione peritale, il lucro cessante andrebbe determinato in euro 281.000,00” (v. p. 16 della sentenza appellata). 
Con l'ultimo motivo di gravame il ### senza spiegare alcuna censura in ordine al danno emergente riconosciuto dal Tribunale (dovendosi in proposito evidenziare come, opportunamente, il primo giudice, nel ricondurre al detto alveo anche la parte del finanziamento anticipata e non ancora restituita dalla società a fronte della quale era stata escussa la fideiussione prestata da ### soc. coop., aveva richiamato la giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui: “In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. (Nella specie, relativa ad una ipotesi di responsabilità per ingiustificata interruzione di trattative concernenti la vendita di un immobile, la S.C. ha ritenuto suscettibile di ristoro l'impegno di spesa, assunto dalla parte che aveva fatto ragionevole affidamento sul buon esito dell'affare, comprovato dai preavvisi di parcella del tecnico e del fiscalista, pur non risultando avvenuto il pagamento delle somme ivi documentate)”, così Cass., sez. II, 10 marzo 2016, n. 4718 ed anche Cass., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22826), ha criticato il capo della sentenza impugnata relativo al lucro cessante denunciando che lo stesso risulta inammissibilmente fondato su un ragionamento presuntivo del tutto inattendibile, sì come del resto dimostrato dalla circostanza che il primo CTU nominato dal Tribunale, dott. ### si era pronunciato nel senso che, in mancanza di documentazione di dettaglio, non fosse possibile determinare la perdita di utile derivante dalla mancata realizzazione dell'impianto. 
Ritiene il collegio che il motivo di appello in esame sia fondato. 
Invero, premesso che, come riconosciuto dal primo giudice, l'appellata era una società di nuova costituzione e che quindi non sussistono elementi contabili, di tipo storico, per apprezzarne la redditività nel tempo, il ragionamento del Tribunale secondo cui la mera realizzazione di un impianto industriale, di per sé, determina la realizzazione di utili, di talché, nell'an, la perdita del lucro cessante sarebbe certa, non appare condivisibile, in quanto non tiene minimamente conto delle numerosissime variabili da cui dipende la redditività dell'investimento (e ciò anche senza considerare che pure in relazione al quantum la soluzione adottata dal primo giudice si appalesa troppo grossolana, atteso che fa riferimento alla generica redditività dell'industria agroalimentare, senza alcun concreto richiamo, quanto meno, allo specifico settore in cui si sarebbe inserita quella la cui realizzazione era stata finanziata). 
Del resto lo stesso CTU nominato per primo dal Tribunale si era già espresso per la impossibilità, in mancanza di elementi contabili concreti, di determinare l'utile asseritamente non acquisito in dipendenza della mancata realizzazione dell'impianto. 
Ne consegue che, stante l'incertezza in ordine alla voce di lucro cessante in questione, in parte qua la sentenza impugnata va riformata con il rigetto della domanda attorea. 
La parziale riforma della sentenza appellata, ferma la soccombenza dell'appellante e quindi la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio secondo l'esito finale della lite, impone di liquidare nuovamente le spese anche del primo grado di giudizio tenendo conto della riduzione del condannatorio intervenuta in appello. 
R.G. 473/2023 ### ricorso ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 5/2003 in data #### (R.G. 1305/2005) rappresentava di avere receduto, con raccomandata indirizzata ai soci in data ### (e con altra raccomandata in data ###), dalla ### di ### & C. s.n.c. e di avere richiesto la liquidazione della sua quota. 
Rappresentava che i soci #### e ### con nota del 30.11.2005, gli avevano comunicato che il valore della sua quota ammontava ad € 113.589,36. 
Siccome esso ### non lo riteneva corretto, con il ricorso sopra indicato chiedeva al Tribunale la nomina di CTU affinché determinasse il valore della sua quota. 
Il Tribunale nominava CTU la dott.ssa ### la quale depositava la sua relazione di consulenza tecnica in data ###. 
Con delibera assembleare del 29.1.2010, ### di ### & C.  s.n.c. estrometteva dalla compagine sociale ### In data ### veniva iscritto a ruolo il giudizio n. 227/2010 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione, proposta da ### della delibera assembleare sopra indicata con cui lo stesso era stato escluso dalla ### di ### & C.  s.n.c. 
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ### Con citazione in data #### spiegava altra domanda giudiziale nei confronti della società mediante cui, richiamati i risultati a cui era pervenuto il CTU dott. ### nominata dal Tribunale in forza del ricorso sopra citato, chiedeva che venisse accertato il valore della sua quota e che la società venisse condannata al pagamento. 
La causa veniva iscritta al n. 80/2011 del ###. 
Si costituiva anche in questo giudizio la società che, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna del ### al pagamento della somma di € 810.541,90, corrispondente alla quota di debiti della società verso terzi imputabile all'attore alla data del suo recesso. 
I due processi venivano riuniti. 
Con sentenza non definitiva n. 415/2018 in data ###, il Tribunale dichiarava che il recesso del ### dalla società si era perfezionato in data ### e conseguentemente annullava la delibera del 29.1.2010 con cui il predetto era stato escluso dalla società. 
Con separata ordinanza in pari data il Tribunale: “rilevato che in merito alla esatta determinazione del valore della quota sociale da liquidare al socio receduto, nonché dei debiti societari antecedenti al 30.11.2005, sussistono diverse discrasie tanto nelle due consulenze tecniche d'ufficio svolte nel presente giudizio (v. elaborato peritale del 18.11.2014 e del 31.1.2017), quanto nella CTU espletata nell'accertamento tecnico preventivo di cui alla causa civile recante r.g.n. 1305/2005, acquisita all'odierno giudizio (v. elaborato peritale del 24.1.2007)”, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e disponeva il richiamo del ### All'udienza del 17.10.2018 il CTU rendeva i chiarimenti richiesti e quindi la causa, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, veniva definita con la sentenza 473/2022, pubblicata in data ###, oggetto dell'odierno appello proposto da ### intervenuta dopo - come è noto in forza dell'appello n. 142/2022 R.G. sopra esaminato - che tra le stesse parti il Tribunale di Caltagirone, accogliendo l'azione di responsabilità spiegata dalla società nei confronti del ### con sentenza n. 263/2021 pubblicata in data ###, lo aveva condannato al risarcimento del danno di € 1.129.300,76, derivante dalla revoca dei contributi a fondo perduto concessi dal ### delle ### ai sensi della L. 488/92, sì come imputata alla mala gestio del predetto socio amministratore. 
Con la sentenza n. 473/2022, pubblicata in data ###, qui impugnata, il Tribunale, muovendo dal presupposto accertato con la sentenza non definitiva secondo cui il ### aveva receduto dalla società in data ###, liquidava il valore della quota a lui spettante in € 133.259,48, oltre interessi legali, e condannava la società al suo pagamento. Poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società, accertava “che la quota di debito imputabile al socio ### per le attività anteriori al perfezionamento del recesso (30.11.2005) è pari a euro 410.487,83” e per l'effetto lo condannava “a favore della società ### -Eur l'importo di euro 410.487,83, per il titolo sopradescritto, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo”. 
Compensava le spese di lite nella misura della metà e condannava ### al pagamento della restante metà. 
Poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido. 
Con riferimento alla domanda giudiziale del ### volta ad ottenere la liquidazione della sua quota, il primo giudice, dopo avere richiamato la CTU a firma della dott.ssa ### in data ### con cui erano state proposte due diverse valutazioni della quota dipendenti dall'incidenza sul patrimonio sociale del contributo ricevuto dalla ###
Eur di ### & C. s.n.c. per la realizzazione dell'investimento agevolato nell'ambito del c.d. Patto per l'### della ### di ### finanziato ai sensi della L. 662/96, aderiva alla soluzione secondo cui il contributo non avrebbe dovuto essere considerato come “definitivo” e conseguentemente liquidava la quota nella somma sopra indicata (ampiamente inferiore rispetto a quella di € 431.226,17 che sarebbe risultata qualora fosse stata adottata la soluzione opposta secondo cui il contributo questione avrebbe dovuto essere considerato come definitivamente attribuito alla società). 
Nel propendere per la soluzione suindicata il Tribunale dava atto della posizione espressa dalla società convenuta nei termini che seguono: “Ad opposta conclusione, invece, giungeva la società convenuta ### la quale al contrario rilevava l'avvenuta revoca del contributo erogato da parte della ### di ### e ciò proprio in ragione della mala gestio del socio ### tanto che la società stessa aveva in precedenza avviato autonomo giudizio per ottenere la condanna del predetto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società, giudizio incardinato al 1067/2010 e proprio di recente definito con sentenza emessa da questo stesso Tribunale n. 263 del 25.6.2021. Con la citata pronuncia, in effetti, il Tribunale aveva ritenuto accertata la mala gestio del socio ### proprio per la revoca del contributo fissato con il ### per l'### dal ### per le attività produttive, condannando il ### al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società e quantificati in complessivi euro 1.129.300,76. Infatti, nell'ambito di quel giudizio, il CTU incaricato aveva potuto analiticamente quantificare le perdite subite dalla società per la revoca dell'agevolazione in complessivi euro 848.300,76, ripartiti come segue: 1) euro 688.168,00 quale importo erogato a titolo di contributo e perduto; 2) euro 155.902,40 quale rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti per la restituzione della prima quota, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma VI, del ###; 3) euro 4.230,36 a titolo di cauzione ex art. 5.3 della Circolare” (v. pp.8 e 9 della sentenza appellata), e quindi affermava che: “ ### osservato, ritiene questo Collegio che, dando atto della accertata revoca del contributo di cui trattasi e rilevato dunque che la stima della quota sociale da liquidare al socio dovrà prendere come riferimento la prima ipotesi elencata dal ### dott.ssa ### il valore della quota liquidabile al ### sarà pari a € 133.259,48” (v. p. 9 della sentenza appellata). 
Relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla società, poi, dopo avere esaminato gli esiti delle diverse CTU in atti, il Tribunale condivideva quanto indicato dal CTU dott. ### nella relazione del 31.1.2017 secondo cui, alla data del 30.11.2005 (di recesso del ### dalla società), l'importo complessivo dei debiti della società verso terzi ammontava ad € 1.231.586,66, il 33,33% (pari alla quota del ### a cui corrispondevano € 410.487,83, doveva essere imputato a quest'ultimo, con conseguente sua condanna, in favore della società, al relativo pagamento oltre interessi. 
Avverso la detta sentenza ### proponeva appello. 
Si costituiva in giudizio la società chiedendone il rigetto. 
All'udienza del 3.4.2024, a seguito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione. 
R.G. 473/2023 APPELLO MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, avente ad oggetto il capo della sentenza impugnata mediante cui è stato determinato il valore della sua quota in € 133.259,48, il ### ha criticato la decisione impugnata per avere il primo giudice ritenuto di optare per la valutazione proposta dal CTU dott.ssa ### fondata sulla non definitività del contributo erogato alla società per la realizzazione dell'impianto ricompreso nel ### per l'### della ### di ### finanziato ai sensi della L. 662/96, ritenendo che detto contributo fosse stato revocato ed utilizzando in proposito, in guisa di giudicato, la sentenza n. 263/2021 dello stesso Tribunale, pubblicata in data ###, che invece era stata impugnata dallo stesso ### con appello pendente dinanzi a questa corte. 
Il motivo di gravame è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 
Va premesso che, malgrado quanto rappresentato negli atti difensivi e come, per la verità, avrebbe dovuto essere chiaro al primo giudice, ### di ### & C. s.n.c., costituita nell'anno 2000 ed inattiva fino al 2002, ha presentato due distinte domande per ottenere contributi a fondo perduto finalizzati alla realizzazione di due impianti industriali per la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli, e segnatamente ha presentato: 1) nel marzo del 2000 una richiesta di concessione dei benefici previsti dal ### per l'### della ### di ### ex L. 662/96, a fronte della quale le è stato concesso un contributo in conto impianti di € 893.986,89, erogato nella misura del 50% al 31.12.2003 a titolo di anticipazione e di un ulteriore 40% nel corso del 2004 in funzione degli stati di avanzamento raggiunti, in relazione al quale, alla data di redazione della ### restava alla società da riscuotere il saldo, subordinato al positivo accertamento finale, da parte delle autorità competenti, della compiuta realizzazione dell'impianto; 2) in data ### ha presentato ulteriore domanda di finanziamento, al ### delle ### per la realizzazione di diverso programma di investimento in accoglimento della quale, con decreto ministeriale del 12.2.2002 a valere sui fondi ex L.  488/92 11° ### 2001, le veniva concesso un contributo a fondo perduto di € 688.168,00, di cui € 388.684,19, previa presentazione di polizza fideiussoria, veniva anticipato alla società (v. p. 8 della ###. 
Nella stessa ### si dà atto che, indiscutibilmente, l'impianto industriale oggetto della seconda domanda di finanziamento (quella, per intenderci, ex L. 488/92, le cui vicende hanno costituito materia della causa oggetto dell'appello n. 142/2022 R.G. sopra esaminato) - che avrebbe dovuto essere realizzato entro due anni - era rimasto largamente incompiuto (come accertato anche mediante sopralluogo dallo stesso ###. 
Nello stato patrimoniale della società al 24.7.2005 il CTU inseriva, nell'attivo, i fabbricati realizzati con i due distinti finanziamenti ex L. 662/96 (### per l'### della ### di ### ed ex L. 488/92, oltre al credito del saldo del finanziamento concesso ex L. 662/96, mentre al passivo inseriva il contributo di € 893.986,89 ricevuto ex L. 662/96 (### per l'### della ### di ### e quello di € 388.684,19 ricevuto ex L.  488/92. 
Non veniva inserito nell'attivo la parte del finanziamento ex L. 488/92 non ancora riscossa atteso che, come detto, era del tutto pacifico che si trattava di credito ormai sostanzialmente perduto, anche se ancora non era stato emesso il provvedimento di revoca formale della concessione del finanziamento, visto che dell'impianto industriale che avrebbe dovuto essere completato nel 2004, alla data di redazione della CTU (2007), ne era stata realizzata una frazione del valore di appena € 160.877,60 (iscritta, come detto, nell'attivo, come ### ex ### 488/92). 
Conseguentemente, vista la situazione concreta che caratterizzava il finanziamento ex L.  488/92 ineluttabilmente destinato alla revoca, in guisa del tutto piana il CTU inseriva l'anticipazione a tale titolo ricevuta dalla società (di € 388.684,19), tra i debiti sociali, visto che si trattava di somme che la stessa avrebbe dovuto senz'altro restituire, senza che in proposito venisse nemmeno accennata qualsivoglia soluzione contabile alternativa (v. p. 33 della ###. 
Diverse considerazioni erano invece riservate alla posta debitoria consistente nel finanziamento ex L. 662/96 (### per l'### della ### di ###, che invece riguardava un progetto che risultava essere stato in ampia parte realizzato, sebbene ancora non collaudato ed approvato dall'ente finanziatore: solo e soltanto con riferimento a questa posta debitoria, nelle pp. 33 ss della sua relazione, il CTU dava atto delle ragioni, fondate sui principi contabili (ed in particolare l'OIC n. 16), per cui, in mancanza di titolo di attribuzione definitiva dei contributi, gli stessi avrebbero dovuto essere considerati come debiti che, come tali, impattavano sul passivo e quindi sul patrimonio netto. Solo per completezza, poi, pur dando atto che propendeva per la prima soluzione, il ### alle pp. 37 ss. della sua relazione rappresentava che sarebbe stato anche possibile considerare l'attribuzione dei contributi come “definitiva” sebbene soggetta a condizione risolutiva consistente nella mancata approvazione dell'opera, con conseguente elisione della anticipazione, fintantoché non fosse sopraggiunta la revoca del finanziamento, dai debiti sociali (con gli ulteriori profili riguardanti i riflessi, sull'attivo, di detta impostazione). 
Solo e soltanto rispetto al tema in discussione, vertente sul se i contributi percepiti ex L.  662/96 (### per l'### della ### di ### di € 893.986,89, avrebbero dovuto essere considerati o meno tra i debiti sociali (a seconda che venissero considerati come attribuzioni provvisorie fino all'approvazione finale ovvero definitive ma suscettibili di risoluzione in caso di mancata approvazione), il CTU esponeva le due valutazioni della quota del ### (dipendente dal patrimonio netto pari, nel primo caso, ad € 399.818,42 e ad € 1.293.807,88, nel secondo) meglio specificate nella sua relazione.  ### premesso occorre purtroppo constatare che il Tribunale ha adottato la prima soluzione proposta dal CTU agganciando tuttavia la sua decisione ad un argomento, introdotto dalla società convenuta, che non riguardava affatto il trattamento da riservare ai contributi ex L. 662/96 (### per l'### della ### di ### su cui si disputava, bensì che afferiva a quelli ex L. 488/92, pacificamente considerati tra i debiti sociali dal ### e che invece costituivano l'oggetto dell'azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dell'appellante per la revoca del finanziamento in questione definita, in primo grado, con la sentenza n. 263/2021. 
Sull'errore commesso dal Tribunale si è avvitato l'appellante articolando un motivo di gravame tutto incentrato sul fatto che il primo giudice si sarebbe fondato su un accertamento non passato in giudicato e rispetto al quale, peraltro, era stato da esso proposto ed era pendente appello dinanzi a questa stessa corte (v. supra). 
Orbene, alla stregua di quanto sopra esposto, la sentenza n. 263/2021 con cui il ### è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Caltagirone al risarcimento del danno provocato alla società di cui era socio amministratore per averle fatto perdere il finanziamento concessole ai sensi della L. 488/1992, si appalesa del tutto irrilevante ai fini della decisione di questa causa. 
Invero, come già reiteratamente sottolineato, non è questo il contributo ricevuto dalla società dal cui trattamento contabile dipende la valorizzazione della quota sociale del ### sì come chiaramente si evince dalla lettura della ### la quale si occupa soltanto, nei termini problematici a fronte dei quali espone la duplice soluzione su cui il Tribunale si è comunque espresso nella sentenza impugnata, della sorte dei contributi ex L. 662/96 ricevuti dalla società. 
È del tutto irrilevante, quindi, se il Tribunale sia incorso in errore nel considerare che l'agevolazione concessa ex L. 488/92 sia stata revocata facendo riferimento alla sentenza n. 263/2021 sebbene non definitiva, dovendosi piuttosto tenere conto della statuizione adottata dal primo giudice con cui lo stesso ha aderito alla prima soluzione proposta dal CTU e della mancata articolazione, da parte dell'appellante, di qualsivoglia pertinente argomentazione in favore della ipotetica correttezza della seconda soluzione proposta dal ### a fronte di cui va senz'altro confermata la sentenza di primo grado dovendosene soltanto emendare la motivazione attraverso il richiamo alle compiute considerazioni di natura tecnico contabile esposte dal CTU dott.ssa ### (sopra sinteticamente riportate) che la hanno indotta a ritenere preferibile la soluzione secondo cui, fino a quando il progetto finanziato non sia stato completato e definitivamente approvato, i contributi erogati costituiscono un debito della società, sembrando appena il caso di osservare, solo per completezza, che se detto tema si era posto, e valeva, per i contributi erogati a ### s.n.c. in ragione del progetto finanziato ex L. 662/96 la cui realizzazione non lasciava intravedere criticità, ancor più non poteva che valere per l'anticipazione erogata alla società ai sensi della L. 488/92 in relazione alla quale il progetto, giusta anche il sopralluogo effettato dal ### pacificamente non era stato realizzato (e questo a prescindere dalle vicende che hanno costituito l'oggetto della causa definita con la sentenza n. 263/2021). 
In definitiva, quindi, il motivo di appello in esame si appalesa infondato mentre la sentenza impugnata, con riferimento al capo relativo all'accertamento del valore della quota del ### ed alla condanna della società al suo pagamento, sia pur per le diverse ragioni sopra esposte, merita di essere confermata. 
Il secondo motivo di gravame ha ad oggetto il capo della sentenza con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal ### s.n.c., il Tribunale ha accertato quale fosse, alla data del recesso del ### la posizione debitoria verso terzi della società ed ha condannato il predetto, al pagamento, in suo favore, della detta quota di debiti, pari ad € 410.487,83. 
Rispetto a questo capo di sentenza il ### senza mai mettere minimamente in discussione che la norma contenuta nell'art. 2290, comma 1, c.c., secondo cui: “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”, possa fondare una pronuncia di condanna, in favore della società ed in danno del socio receduto, pari alla quota di debiti sociali esistenti alla data dello scioglimento del rapporto sociale, articolava due critiche: con la prima sosteneva che il Tribunale era incorso in contraddizione insanabile per avere al contempo ritenuto da un canto che il valore della sua quota fosse positivo e, dall'altro, che sussistesse una posizione debitoria della società di cui esso socio receduto avrebbe dovuto rispondere (“A rigor di logica, se al momento del recesso del socio ### la quota liquidabile al socio poteva oscillare da € 133.259,48 a € 431.226,17, a seconda della contabilizzazione o meno del contributo all'agricoltura, come può accadere che, invece, ai fini della domanda riconvenzionale della ### si valuti la situazione debitoria? E che questa vada imputata alla responsabilità del #### senza accertamento e motivazione giurisdizionale? ### non sembra ragionevolmente possibile! ### due l'una! O la società al momento del recesso del #### nel 2005, fosse in attivo come dalle due ipotesi della consulenza tecnica della ###ssa ### oppure fosse in perdita e se ne valuti la situazione debitoria come da CTU del ### Ferraro” (v. pp. 11 e 12 dell'atto di appello), mentre, sotto diverso profilo, censurava la sentenza impugnata per essere intervenuta una seconda volta sulla stessa vicenda - imperniata sulla revoca del finanziamento concesso alla società ai sensi della L. 488/92 - già oggetto della sentenza n. 263/2021 con cui il ### era stato condannato al risarcimento del danno arrecato alla società di € 1.293.807,88, condannando nuovamente il predetto al pagamento di € 410.487,83 a titolo di quota dei debiti sociali di sua pertinenza e realizzando, in tal modo, un inammissibile bis in idem. 
Ritiene la Corte che il primo profilo del motivo di appello in esame sia infondato, a differenza del secondo che, invece, in parte è fondato Il primo profilo del motivo gravame è imperniato sull'evidente errore, frutto di una sovrapposizione dei piani su cui si collocano le norme contenute negli artt. 2289 e 2290 c.c., secondo cui una situazione patrimoniale tale che la quota sociale presenti valore positivo escluderebbe in sé che la società abbia debiti nei confronti di terzi (di cui il socio receduto debba rispondere, lo si ribadisce, nei confronti dei terzi, mentre invece qui è stata la società ad avere ottenuto la condanna del socio prima ancora che la sua responsabilità fosse fatta valere dai terzi). 
Si tratta di un assunto, all'evidenza, completamente sbagliato, atteso che la situazione patrimoniale della società si compone degli elementi attivi del patrimonio e di quelli passivi, tra cui, ovviamente, i debiti: un patrimonio netto positivo non esclude affatto, come invece sostiene l'appellante, l'esistenza di debiti, bensì postula soltanto che gli elementi attivi siano superiori ad essi, con la conseguenza che del tutto pacificamente, in presenza di patrimonio positivo, al socio receduto debba essere riconosciuto il valore della sua quota, fermo ed impregiudicato che, anche dopo lo scioglimento del rapporto sociale, costui resta responsabile, verso i terzi, dei debiti sociali fino al giorno dello scioglimento (e peraltro non pro quota, bensì secondo il regime di responsabilità del socio). 
Il motivo di gravame in questione, quindi, secondo cui la sentenza impugnata, contraddittoriamente, avrebbe ritenuto che la quota sociale dell'appellante fosse positiva e che al contempo esistesse una posizione debitoria della società, è infondato, non sussistendo alcuna contraddizione sul punto. 
A diverse conclusioni ritiene la Corte di pervenire con riferimento all'ultimo profilo oggetto del motivo di appello in esame. 
Ha sostenuto il ### che l'accoglimento delle domande spiegate nei suoi confronti dalla società in questo e nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 263/2021 avrebbe comportato una duplice affermazione della sua responsabilità per lo stesso fatto costituito dalla revoca del finanziamento concesso all'appellata ai sensi della L. 488/92. 
Ritiene la Corte che, effettivamente, la inemendabile, in difetto di appello, impostazione della sentenza 473/2022, con cui il ### è stato condannato a pagare, pro quota, alla società, la sua parte dei debiti sociali in essere alla data del recesso, imponga di accogliere, nei termini appresso specificati, il motivo di gravame in esame, pena le ingiuste conseguenze paventate dall'appellante. 
Come si è sopra esposto nella parte della sentenza dedicata all'appello proposto dal ### avverso la sentenza n. 263/2021, in ragione della, qui confermata, sua responsabilità, nei confronti della società per la perdita del finanziamento concessole ai sensi della L. 488/92, il predetto è stato condannato al risarcimento dei danni da ciò derivati consistenti: a) nella somma pari all'anticipazione del finanziamento ricevuta dalla società pari ad € 388.684,19; b) nella rivalutazione ed interessi legali su detta somma; c) nella tranche di finanziamento non erogata (pari alla differenza tra il finanziamento complessivo di € 688.168,00 e l'anticipazione erogata), oltre che nella cauzione prevista dalla circolare sopra richiamata. 
Dall'esame della CTU del 31.1.2017 a firma del dott. ### eseguita nell'ambito del processo conclusosi con la sentenza n. 473/2022 e su cui la stessa si fonda, emerge che il ### al fine di determinare la posizione debitoria della società, ha considerato anche il debito sociale di € 388.684,19 rinveniente dall'anticipazione ex L. 488/92 ricevuta dalla società e che deve essere restituita all'ente finanziatore (v. p. 3 della CTU). 
Ciò posto, la peculiare soluzione adottata dal Tribunale, in forza della quale il ### è stato condannato a pagare, alla società, la parte dei debiti sociali in essere alla data del recesso, tra cui quello di € 388.684,19 suindicato, all'evidenza determina una inammissibile duplicazione atteso che, se l'appellante pagasse detta quota di debito, eliderebbe contemporaneamente anche la frazione di danno subita dalla società e quantificata in relazione alla somma che la stessa è tenuta a restituire in forza della revoca del finanziamento ma, del tutto ingiustamente, in mancanza di riforma della sentenza di primo grado sul punto, potrebbe essere chiamato a pagare nuovamente, questa volta a titolo risarcitorio, la medesima somma. 
Ne consegue che dal coacervo della situazione debitoria di complessivi € 1.231.586,66, un terzo della quale il ### è stato condannato a pagare in favore della società, va detratto l'importo del debito avente ad oggetto la restituzione dell'anticipazione ricevuta ex L. 488/92 di € 388.684,19, con la conseguenza che l'ammontare dei debiti sociali risulterà pari ad € 842.902,47, mentre il terzo imputabile al ### risulterà pari ad € 280.967,49, a cui dovrà essere ridotta la condanna dell'appellante.  ### complessivo della lite che va visto l'accoglimento della domanda del ### ed il parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata dalla società, induce a compensare, nella misura dell'intero, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed a porre, nella misura di metà per ciascuno, le spese di CTU già liquidate.  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente decidendo nelle cause nn. 142/2022 + 573/2023 R.G, riunisce la seconda alla prima e, in relazione ad essa, avente ad oggetto l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone 263/2021, pubblicata in data ###, così statuisce: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna ### al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 848.300,76; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in € 15.000,00, oltre spese generali, IVA e ###; conferma nel resto la sentenza appellata; in relazione alla causa n. 573/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 473/2022, pubblicata in data ###, così statuisce: il parziale accoglimento dell'appello, condanna da ### al pagamento, in favore della società appellata, della somma di € 280.967,49; compensa nella misura dell'intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese di ### nella misura della metà, a carico di ciascuna delle parti; conferma nel resto la sentenza appellata. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23 maggio 2024 ### est. ### A. ### G. ### n. 142/2022

causa n. 142/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferreri Giuseppe, Caruso Antonio

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