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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11998/2025 del 07-05-2025

... probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6335/2025, Cass. n. 27722/2024, Cass. n. ###/2023, Cass. n. 15319/2022). 2.6 Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto. 3. Le spe se processuali seguon o la soccomben za e si liquidano come in dispositivo. 4. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigett a il ricorso e condanna il ricorren te a rifondere all'### delle ### le spese del p resente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu ello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23431/2020 R.G. proposto da ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### -ricorrente contro ### in persona del ### pro tempore, domiciliata in ### alla via dei ### n. 12 presso gli uffici dell'### dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente avverso la ### della ###### n. 4503/06/19 depositata il 2 dicembre 2019 udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal #### ione ### di Re ggio ### dell'### delle ### emett eva nei confronti di ### llitano un avviso di accertam ento con il quale determinava con metodo 2 di 4 sintetico ex art. 38, comma 4, de l D.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione degli indici p revisti dai decreti min isteriali del 10 settembre e del 19 no vembre 199 2, il reddito del predet to contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell'### per l'anno 2008.  ### ano impugnava tale avviso di accertame nto dinanzi alla ### di ### io ### che respingeva il suo ricorso. 
La deci sione veniva successivamente confermata dalla ### della ### sezione staccata di ### che con sentenza n. 4503/06/19 del 2 dicembre 2019 rigettava l'appello della parte privata soccombente. 
Contro questa senten za il contribuente ha p roposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. 
L'### delle ### ha resistito con controricorso. 
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'un ico motivo d i ricorso, formulato ai sens i dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p .c., sono denu nciate la vi olazione e la falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, del <D.M.> 11 febbraio 2009 (recte: del provvedimento del ### dell'### delle ### in pari data, disponente l'aggiornamento della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, come modificato dal D.M. 19 novembre 1992 -n.d.r.) e dell'art. 2697 c.c..  1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver erroneamente respinto il motivo di appello con il quale il contribuente aveva contestato la correttezza della determinazione reddituale operata dall'### con metodo sintetico, obiettan do che l'importo degli interessi passivi corrisposti sulle rate di ammo rtamento del mut uo relat ivo alla residenza secondaria ammontava a 6 .250 euro, e non invece a 21.522 euro. 3 di 4 1.2 Si sostiene, al riguardo, che l'### avrebbe dovuto, <a fronte di tale sp ecifica contest azione>, prova re <l'esattezza del dato numerico utilizzato per il calcolo>; per contro, i giudici di appello hanno a torto ritenu to che spettasse al contribuente dimostrare l'errore asseritamente commesso dagli accertatori.  2. Il ricorso è infondato.  2.1 ### ha accertato ch e, ai fini della de terminazione degli interessi passivi inerenti al mutuo contratto dallo ### per l'acquisto della residenza secondaria, l'### delle ### si era avvalsa dei dati risultanti dall'a nagrafe tributaria, soggiu ngendo che il contrib uente non aveva offerto idonea prova contraria, «essendosi limitato a de durre fatti generici privi di qual sivogli a documentazione».  2.2 Ciò posto, va ten uto presente che, in te ma di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 de l 1973 esp ressamente consente all'### di desumere l'incompletezza, la falsit à e l'inesattezza della dichiarazione anche «dai dati e dalle notizie di cui all 'articolo precedente», il q uale, a su a volta, prevede che il controll o delle dichiarazioni possa essere effettuato «sulla scorta dei dati e delle notizie... raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria».  2.3 Da quanto precede appare, quindi, eviden te come nessuna violazione dell'art. 38 innanzi citato sia stata commessa dal collegio di second o grado, che peraltro ne mmeno ha in vertito l'onere probatorio fra le parti, avendo in vece li berame nte apprezzato le prove offerte «hinc et inde» e giudicato nel complesso prevalenti quelle addotte dall'### 2.4 Giova, in proposito, rammentare che, per stabile insegnamento nomofilattico, l'inosservanza dell'art. 2697 c.c. è configurabile solamente quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, e non invece laddove formi ogget to di censura la valutazione delle prove compiu ta in 4 di 4 sentenza (cfr., ex permult is, Cass. n. 9392/2 025, Cass. ###/2024, Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 17287/2022).  2.5 Invero, l'int erpretazione e l'apprezzamen to del materiale istruttorio, il controllo dell'atten dibilit à e della concludenza delle prove, nonché la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6335/2025, Cass. n. 27722/2024, Cass. n. ###/2023, Cass. n. 15319/2022).  2.6 Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.  3. Le spe se processuali seguon o la soccomben za e si liquidano come in dispositivo.  4. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna il ricorren te a rifondere all'### delle ### le spese del p resente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu ello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di cons iglio della ### 

Giudice/firmatari: Lenoci Valentino, Chieca Danilo

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 791/2025 del 29-05-2025

... dell'Avv. ### via ### n. 53; ###: all'udienza di discussione del 6.5.2025, sentiti i difensori delle parti, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive depositate nel termine assegnato con provvedimento del 26.09.2024, il Collegio ha posto la causa in decisione ex art. 350 bis c.p.c. ### atto di citazione ritualmente notificato, ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il #### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo aveva svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli ### (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'anno 2017. Precisava che spesso, in tali occasioni, il convenuto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### nella persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott. ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2023 R.G. promossa da: ### nato a #### il ###, (c.f.: ###), residente in ### via D'### n° 29, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.  ### (c.f.: ###) e dall'avv. ### (c.f.: ###), entrambi con studio in ### viale ### n° 112, giusta procura in atti; Appellante nei confronti di ### (cod. fisc. ###), titolare della ditta individuale il ### di ### (P. IVA ###), con sede in ### via F. Ferrucci, 220/A, rappr. e dif.  dall'Avv. ### (cod. fisc. ###), giusta procura in atti, elett. dom.ta in ### presso lo studio dell'Avv. ### via ### n. 53; ###: all'udienza di discussione del 6.5.2025, sentiti i difensori delle parti, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive depositate nel termine assegnato con provvedimento del 26.09.2024, il Collegio ha posto la causa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il #### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo aveva svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli ### (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'anno 2017. 
Precisava che spesso, in tali occasioni, il convenuto incassava dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili o con denaro contante o mediante assegni; aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il #### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al #### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richieste rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività del convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente, tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al convenuto, il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del #### nel danno economico subito dalla ditta di ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Costituitosi in giudizio, ### in primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richieste risarcitorie formulate dalla parte attrice. 
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 1054/2023 pubblicata il ###, il Giudice unico della ### del Tribunale di ### nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G. ha così statuito: “- ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €.  759,00 per contributo unificato ed €. 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge”. 
Avverso detta sentenza ha proposto appello ### per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. 
Si è costituita ### nella qualità, chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la totale conferma dell'impugnata sentenza. 
Con ordinanza del 12.12.2023 (depositata il ###), la Corte ha accolto parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa dell'appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, seppure limitatamente agli importi che superano la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, ferma restando la provvisoria efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese processuali.  ### all'udienza del 26.09.2024 il giuramento decisorio di ### deferito dall'appellata personalmente presente all'udienza dell'11.06.2024 ed ammesso dalla Corte, giusta ordinanza depositata il ###, il processo è stato rinviato per la discussione, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali. 
Sentite le parti, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 6.5.2025, la Corte ha assunto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, ### lamenta la violazione degli artt. 1176 e 2697 deducendo di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale e la mancanza di alcuna prova circa il nesso di causalità tra la sua condotta e il presunto e non provato danno subito da ### Il motivo non è fondato.
Premesso che i documenti prodotti per la prima volta in appello (incarico per richiesta di servizio professionale del 2.1.2008 e relativi doc.ti allegati al n. 3), non sono utilizzabili ai fini della decisione ex art. 345 comma 3 c.p.c., questa Corte condivide pienamente le ampie argomentazioni svolte dal Tribunale circa l'inadempimento contrattuale dell'appellante degli obblighi professionali di correttezza (art. 1175 c.c.), diligenza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) assunti nei confronti della cliente odierna appellata. 
Invero, come dedotto dalla difesa della parte appellata, dagli atti del giudizio di primo grado emerge che ### costituendosi in giudizio, ha contestato la circostanza di avere ricevuto dalla sig.ra ### la complessiva cifra di € 69.643,77 (a mezzo assegni e in contanti) durante il lungo rapporto professionale di consulente del lavoro, quali importi richiesti per i pagamenti degli oneri contributivi e previdenziali dei dipendenti della ditta “### di ### Patrizia”, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale - eccezione non più riproposta in appello - e disconoscendo esclusivamente gli incassi degli assegni emessi in favore di ### per la complessiva somma di euro 13.516,00 (v. n. 10 assegni in atti), deducendo altresì - senza alcun sostegno probatorio - che parte di questa somma era ascrivibile ad attività professionale pagata “in nero” secondo presunti e non provati accordi intercorsi tra le parti. 
All'esito dell'attività istruttoria espletata all'udienza del 7.4.2022 i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto rappresentato in punto di fatto dall'attrice, in particolare le testi #### e ### hanno spiegato: 1) il modus con cui ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale “### di ### Patrizia” sita in ### via ### e nelle occasioni richiedeva somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; 2) che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400, pagate con denaro e con assegni; 3) che ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; 4) che spesso il sig. ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig.  ### 5) che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli ### (c.d. modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati, e ciò anche dopo il primo gennaio del 2007 (da quando non c'era più il pagamento cartaceo); 6) la teste ### confermava, altresì, che ### appuntava tutto su di un'agendina. 
A sostegno delle sue pretese risarcitorie, parte attrice, ha versato in giudizio: - 51 copie di assegni di c.c. emessi da ### consegnati al ### di cui dieci intestati ad ### (doc. 3); - tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale “### di ### Patrizia”, con evidenziate le mensilità pagate con assegno (doc.4); - il brogliaccio nel quale ### appuntava mensilmente le somme consegnate a ### e da lui richieste per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria (depositato con la memoria ex art.183 comma II c.p.c.); - le fatture emesse da ### alla ditta “### di ### Patrizia” per l'attività di consulente del lavoro (doc.2). 
Il contenuto del brogliaccio e dei relativi dettagliati appunti con date e importi non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione successivamente alla sua tempestiva produzione in giudizio. 
Come già chiarito nella impugnata sentenza, il quantum risarcitorio di euro 69.634,77 (ivi compresi gli importi degli assegni intestati ad ### e di cui si dirà a proposito del secondo motivo di appello) è stato determinato dal Tribunale effettuando la differenza tra il brogliaccio della ###ra ### in cui venivano segnate, mensilmente, tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta “il ### di ### Patrizia” che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili (v. dettagliato prospetto di cui alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e riportato nella memoria di costituzione in appello). 
Parte appellante, al fine di escludere qualunque sua responsabilità contrattuale, ha dedotto che non gli sia imputabile alcuna negligenza, avendo adempiuto regolarmente ai pagamenti - per conto della cliente ### - dei contributi previdenziali dei dipendenti dell'attività di pasticceria, tanto che parte appellata non avrebbe mai ricevuto alcun accertamento fiscale e/o ingiunzione di pagamento da parte dell'### delle ### dell'### o dall'### del ### Seppure quest'ultima circostanza non è stata contestata dalla difesa di ### gli obblighi di buona fede contrattuale e di diligenza nell'esecuzione di un incarico professionale da parte di un consulente del lavoro (art. 2230 c.c.), a cui si chiede una diligenza qualificata, impongono a quest'ultimo di eseguire con correttezza il proprio mandato, non esigendo e/o incassando somme ultronee a quelle dovute, di quantificare in modo preciso le somme dovute per i versamenti rispetto a quelle inerenti al compenso per le prestazioni rese, e di specificare i costi e i termini del suo incarico professionale.  ### la difesa dell'appellante le somme complessivamente ricevute e analiticamente indicate dell'appellata riguarderebbero attività professionale prestata “in nero”, per imprecisati e generici ulteriori mandati professionali rimasti indimostrati in corso di causa, percependo così migliaia di euro senza avere documentato o altrimenti dimostrato i costi della sua attività e i relativi compensi professionali. 
Parte appellante assume, altresì, che le ingenti differenze in termini economici a lui corrisposte dalla ### sarebbero da inquadrarsi in un lavoro ulteriore e ben più articolato rispetto a quello oggetto delle fatture per l'attività di consulente del lavoro regolarmente pagategli dalla cliente (vedi fatture versate quali doc. 2 nel fascicolo di primo grado); ma di tale affermazione parte appellante non ha fornito alcuna prova, né di quale ulteriore particolare attività professionale abbia compiuto in favore della ### né di accordi diversi dal punto di vista retributivo. 
Sul punto, come eccepito dalla difesa della parte appellata, alcuni dei documenti prodotti per la prima volta in appello non sono utilizzabili ai fini della decisione poiché inammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c.; in particolare, si tratta del contratto (allegato 3), del ### della signora ### (allegato 4), del prospetto contabile degli assegni ricevuti negli anni dalla ### (allegato 5), n. 40 assegni versati dalla ### a ### con quietanze di pagamento dell'### delle ### (allegato 6) e modelli ### estratti dal ### della sig.ra ### dal 2008 al 2017 (allegato 7). 
Con il secondo articolato motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2224, 2225, 2227, 2697 e 2721 In particolare, parte appellante deduce che gli assegni prodotti in giudizio ed emessi in suo favore dall'appellata sono quaranta, poiché gli altri, anch'essi prodotti dalla difesa dell'originaria attrice, sono intestati ad ### e da lui incassati per attività professionale diversa dall'attività di consulenza del lavoro svolta dal #### Sul punto, l'appello è fondato, atteso che ### nel corso del presente giudizio di appello, ha prestato giuramento decisorio, negando di avere mai ricevuto da ### i dieci assegni (per l'importo complessivo di euro 13.516,00) intestati ad ### e negando di avere utilizzato detti titoli per pagare somme dovute all'### per contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti della ditta “Il tuo ### di ### Patrizia” e di averli compilati.
Di conseguenza, aldilà del contestato esito delle prove testimoniali raccolte in primo grado sulla posizione di ### e sul suo rapporto di “collaborazione” con il #### ai sensi degli artt. 2736 e ss. c.c. il prestato giuramento ha valore di prova legale, di piena e vincolante efficacia probatoria, che non consente alla controparte di dimostrare il contrario. 
Le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata, in sede di note conclusive, circa gli esiti della prova testimoniale assunta in giudizio contrari alle circostanze oggetto del prestato giuramento decisorio, non sono condivisibili e non consentono di superare l'esito del giuramento decisorio. 
Dalla complessiva somma di euro 69.643,77 vanno, pertanto, detratti euro 13.516,00 di cui ai seguenti assegni intestati ad ### euro 2.526,00 del 15.01.2009, euro 1.250,00 del 15.05.2009, euro 1.265,00 del 15.06.2009, euro 1.550,00 del 15.07.2009, euro 1.244,00 del 13.11.2009, euro 1.250,00 del 14.12.2009, euro 911,00 del 15.03.2010, euro 1.340,00 del 15.09.2010, euro 1.304,00 del 15.11.2010 ed euro 876,00 del 14.03.2012. ### residuo dovuto da ### a titolo risarcitorio (ex artt.  1218 e 1223 c.c.), quale ingiustificato esborso, ammonta a complessivi euro 56.118,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come già indicati nella impugnata sentenza. 
Di tale ingente somma parte appellante, come ritenuto dal Tribunale, non ha fornito plausibile e credibile giustificazione del relativo incasso. 
Le altre doglianze, invece, non sono fondate, anche in ragione della circostanza che, come già rilevato, i documenti posti a sostegno delle censure, prodotti per la prima volta unitamente all'atto di appello e indicati ai nn. 3, 5, 6 e 7, non sono ammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, quindi, non sono utilizzabili per la decisione. 
Le fatture emesse per compensi professionali, allegate al n. 8 dell'atto di appello, seppure mai prodotte nel corso del giudizio di primo grado, corrispondono al dettagliato prospetto contabile prodotto dalla difesa dell'attrice in primo grado (v. doc. n.2) e, di conseguenza, non introducono alcun elemento di novità nel presente giudizio. Detti documenti contabili non sono, comunque, idonei a dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione con i presunti e non provati compensi professionali dovuti a ### per ulteriore attività di consulenza svolta in favore della parte appellata. 
Con il terzo sintetico e generico motivo si lamenta l'infondatezza della domanda risarcitoria. Il motivo, privo di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è inammissibile. 
Con l'ultimo motivo si censura la condanna alle spese subita in primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c. 
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della sensibile riduzione dell'importo oggetto di condanna, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza (nella misura di 3/4), con compensazione della residua quota di 1/4, ex art. 92 comma 2 c.p.c. e si liquidano, per il primo grado, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale, e per il presente giudizio, come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare della somma oggetto di condannatorio e del valore dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva non particolarmente impegnativa svolta, applicando, anche per questo grado di giudizio, i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022. 
In ragione della parziale conferma della sentenza di condanna di ### al risarcimento dei danni, le domande formulate dall'appellante - con le note conclusive - di revoca del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di ### in data ###.2018 e di cancellazione della relativa trascrizione presso l'### del ### di ### - ### di ### - ### delle ### (v. nota in atti del 16.03.2018) non possono trovare accoglimento, attesa altresì la già avvenuta conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. 
Anche la generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellante non è fondata. 
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Un., 11/12/2007, n. 25831). 
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda e le articolate ragioni della decisione, in ragione del complessivo esito del giudizio, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte dell'appellata le cui pretese risarcitorie sono state parzialmente accolte (cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### nei confronti di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1054/2023, pubblicata il ### ed emessa nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G., ridetermina la somma dovuta da ### in favore della parte appellata e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, della somma di euro 56.118,77 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, come già liquidate dal primo giudice, per l'intero, in complessivi euro 7.052,00 oltre euro 759,00 per contributo unificato, ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Così deciso in ### il #### est. ####

causa n. 938/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Dipietro, Massimo Francesco Lo Truglio

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8935/2023 del 29-03-2023

... 127 del d.P.R. n. 3/1957 mentre in questa sede ###discussione la legittimità del licenziamento intimato ex art. 55 quater lett. d) d.lgs. n. 165/2001 (quanto al discrimine fra le due diverse ipotesi di risoluzione del rapporto di impiego si rinvia a Cass. n. 18699/ 2019), risulta evidente che quel principio necessariamente incide sulla stessa possibilità di ravvisare la falsità della dichiarazione, in ragione della ritenuta natura dichiarativa e non costitutiva del riconosciment o di equipol lenza, sepp ure tardivamente intervenuto. Inoltre, anche a vol er ritenere l'astratt a rilevanza disciplinare di un'autocertificazione non pienamente rispondente a quella richiesta (la Corte territoriale osserva che la ricorrente aveva omesso di indicare gli estremi del provve dimento di r iconoscimento, richiesti invece dal bando) e apparentemente non veritiera nel momento in cui era stata resa (è incontestato che alla data della domanda di partecipazione al concorso l'equipollenza non era stata ancora dichiarata), non possono non assumere r ilievo, ai fini della n ecessaria valutazione sull'imputabilità dell'inadempimento e, subordinatamente, sulla gravità dell'illecito, le questioni giuridiche (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 8107-2021 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, pre sso lo studio degli avvocati ### SEMPRONI e ### che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro ###, ### E ### E ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### presso i cui ### domicilia ex lege in ### alla ### n. 12; - controricorrente - avverso la senten za n. 126/2021 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 1633/2020; udita la relazion e dell a causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal ###. ###; udito il P.M. in perso na del ### ore ###.  ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi gli ### e ### SEMPRONI.  ### pubblico ### disciplinare ### titolo di studio rilasciato da Stato dell'### R.G.N. 8107/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 11/01/2023 ### 1. ### te d'Appello di ### ha respinto il reclamo proposto da ### seppe avverso la sentenza del ### e della stessa sede che, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 della legge 92/2012, aveva confe rmato l'ordin anza pronunciata nella fase sommaria ed aveva rite nuto legi ttimo il licen ziamento intimato alla ricorrente dal Ministero delle #### e ### con nota del 22 dicembre 2017.  2. La Corte distrettuale ha pre messo, in punto di fatto, che la ### assunta dal Ministero il 29 dicembre 1995 con la qualifica di collaboratore amministrativo, aveva partecipato al concorso pubblico per dirigen te di seconda fascia indetto il 14 d icembre 2005 e nella domanda, presentata il 25 gennaio 2006, aveva autocerti ficato il possesso del diploma di laurea, rilasciato il 20 dicembr e 2005 dalla ### di ### All'esito delle operazioni concorsuali la ricorrente, utilmente collocatasi nella graduatoria definitiva, era stata inserita nel ruolo dirigenziale ed assunta con contratto a tempo indeterminato del 10 aprile 2008.  3. A carico della ### seppe e sul presupposto d ella no n veridicità della dichiarazione resa nella domanda di partecipazione al concorso, era stato in staurato proc edimento penale per il de litto di cui all'art.  495 cod. pen., definito con sentenza n. ###/2017, con la quale la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputata avverso la pronuncia della Corte d'appello di ### che, confermando la statuizione del Tri bunale, ave va dichiarato la prescrizione del reato.  4. P endente il processo penale i l Ministero aveva, dapprima, con decreto del 17 febbraio 2014, dichiarato la ### decaduta dal ruolo dirigenziale ex artt. 127, lett. d) del d.P.R. n. 3/1957 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e riammesso la dipendente nell'originaria qualifica di assunzi one. Passata in giudicato la sentenza d i non dov ersi procedere per intervenuta pres crizione, era stato riattivato il procedimento disciplinare sospeso, definito con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.  5. La Corte distrettuale, per qu el che in questa sede rileva, ha condiviso le conclusioni alle quali il T ribunale era pervenuto quant o 3 alla falsità dell'autocertificazione ed ha rilevato che il corso di laurea che la r eclamante aveva fr equentato non poteva essere qualificato «congiunto», perché la conv enzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.m . n . 509/1999 dall'Uni versità maltese e dall'### di ### riguardava gli anni accademici successivi alla stipula, risalente all'anno 2003 e, pertanto, il titolo rilasciato alla ### già iscritta nell 'anno 2002/2003, n on era riferibile anche all'ateneo italiano, ed infatti era sottoscritto dal solo rettore della ### e nell'intestazione non riportava il logo di entram be le università.  6. Il giudice del reclamo ha aggiunto che il bando prevedeva che, in caso di possesso di titolo di studio conseguito all'estero ed equivalente alla laurea, nella domanda dovesse essere indicato, a p ena di esclusione, il provvedimento di rico noscimento de ll'equivalenza, equivalenza che doveva sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima. Ha escluso la dedotta violazione dell'art. 45 TFUE e, anche mediante rinvio alla motivazione della sentenza penale, ha rile vato che nella specie non e ra stata attivata la procedura disciplinata dall'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 ed ha aggiunto che non contrasta con il diritto dell'### la normativa nazionale che richieda una speci fica valutazion e della co ncreta rispondenza della qualifica accademica con seguita a quella ri chiesta dall'ordinamento dello Stato membro.  7. In fine la Corte distrettu ale ha ritenuto la sanz ione espulsiva proporzionata all'illecito commesso e, richiamato l'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da questa Corte, ha evidenziato che, a fronte dell'accertata falsità della dichiarazione, la ### non aveva fornito alcun elemento idoneo a giustificarla. Ha precisato che il bando di c oncorso richiedeva al candidato di me nzionare g li estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza o della richiesta di tale provvedimento, e la reclamante, invece, si era limitata a dichiarare di essere in possesso di un titolo equivalente senza fornire le precisazioni sopra specificate.  8. Per la cassazione della sentenza ### ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese il Ministero con tempestivo controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc.  civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 509/1999 nonché degli artt. 1363, 1367 e 2697 cod. civ.. La ricorrente premette che, ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto, le ### italiane possono avvalersi di partner universitari di altri paesi e attivare, previa convenzione, corsi di studio congiunti, p rogettati in comune con ripartizione delle attività formative. Il protocollo sottoscr itto dall'### di ### o e da quella di ### cons entiva espressamente, in sede di prima applicazione, anche agli studenti già iscritti all'### maltes e di avvalersi dell'accordo. Censura, pertanto, la diversa interpre tazione posta dalla Corte te rritoriale a fondamento della ritenuta legittimità del recesso e addebita al giudice del reclamo di avere violato gli artt. 1363 e 1367 cod. civ. in quanto la disposizione transitoria, interpretata nel senso di richiedere il previo riconoscimento dell'equivalenza, sarebbe stata inutiliter data. 
Aggiunge che la clausola doveva e ssere l etta ne l suo complesso, valorizzandone la finalità, resa evidente dalla prima parte della stessa, ossia dall'affe rmazione secondo cui «gli studenti dell'università di ### già re golarmente iscritti sono considerati i destinatari d el presente accordo». Rileva, inoltre, che l'esegesi fornita dal giudice del merito renderebb e priva di senso anche la limitazione dell'efficacia della norma transitoria ai soli primi tre anni dall'attivazione del corso di laurea. Sulla base di dette considerazioni la ### afferma che dove va essere esclusa l 'asserita falsità della di chiarazione e addebita anche alla Corte territoriale di avere erroneamente posto a carico della lavorat rice l'onere di dimostrare l'infondatezza dell'addebito disciplinare quando, al contrario, è il datore di lavoro a dover fornire la prova della sussistenza dell'illecito.  2. Con il secondo motivo, egualmente formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 co d. proc. civ., è dedo tta la violazione del l'art. 45 TFUE. La ricorrente, richiamando giurisprudenza amministrativa, premette che la disposizione eurounitaria trova applicazione anche nei casi in cui si discuta di accesso all'impiego pubblico e invoca l'interpretazione data 5 all'art. 45 dalla Corte di ### a per sostene re che il bando non poteva subordinare la partecipazione al concorso al pre vio riconoscimento dell'equipollenza accademica. Aggiunge che la norma richiamata dal giudice distrettuale , ossia l'art. 38 del d.lgs.  165/2001, non è applicabile alla fattispecie, perché riferibile a cittadini non italiani che intendono accedere all'impiego pubblico.  3. Con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione del d.m.  n. 509/1999, degli artt. 2104, 2106 e 2119 cod. civ., degli artt. 55, comma 2, 55 quater e 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001. 
La r icorrente, richiamato il diviet o di automatismi espulsivi (ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123/2020), ritiene superato, quanto all'onere de lla prova, l'orientamento espresso da Cass. 17304/2016 e addebita all a Corte territoriale di essersi posta in contrasto con il diverso principio enunciato da Cass. n. 18699/2019. 
Deduce che il giudic e del merito avre bbe dovuto ritenere non proporzionata alla gravità dell'illecito la sanzione espu lsiva valorizzando l'assenza di precedenti disciplinari, la buona fe de della dichiarante, desumibile da tutt e le circostanze del caso concreto, il fatto che tutti i titoli di laurea rilasciati dall'### maltese sono poi stati ritenuti equipollenti a quelli italiani.  4. Il primo motivo di ricorso è inam missibile nella parte in cui, attraverso la deduzione solo apparente del vizio di violazione di norme di legge , in real tà sollecita una diversa in terpretazi one della convenzione stipulata dall'### di ### con l'ateneo maltese e, quindi, un esame diretto della clausola, non consentito nel giudizio di legittimità. 
E' consolidato nella giur isprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui l'esegesi del contratto, dell'atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. 11756 del 20 06) perché la ricerca della volont à delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di 6 una motivazion e logica e coerente (ex plu rimis, Cass. n. 21576 de l 2019; Cass. n. 20 634 del 2018). E ' stato precisat o, inoltre , che la denuncia della violazion e delle regole di ermeneutica esige una specifica indicaz ione in iure, o ssia la precisazi one delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non pot endo le censure risolversi ne lla mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata ( fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017). 
Nel caso di specie, a fronte dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, la ricorrente, nella sostanza, si limita a prospettare una diversa interpretazione della disciplina transitoria dettata dall'art.  15 del Protocollo e, poi, infondatamente invoca l'art. 1367 cod.  sull'assunto, erroneo, che l'esegesi data renderebbe la clausola inutiliter data. 
In realtà il giudice d'appello ha chiarito che, istituito il titolo congiunto, le parti, con la clausola qui in rilievo, avevano inteso assicurare agli studenti già iscritti la possibilit à di optare per il nuovo c orso e di richiedere il riconoscimento degli studi già compiuti, facoltà, questa, che la ### non aveva esercitato. 
Si tratta di un'interpretazione plausibile, che non si pone in contrasto con il pr incipio di conservazione invocato dalla ricorr ente e che si armonizza con l'analoga disciplina transitoria dettata dall'art. 13 del d.m. n. 509/1999, con il quale il legisla tore, nel rived ere gli ordinamenti didattici, aveva consentito agli studenti iscritti di optare fra la conclusione del corso frequentato e l'iscrizione a quello di nuova istituzione, con attribuz ione di crediti formativi per gli studi già compiuti. 
La c ensura, pertanto, fer mi i profili di inammissibilit à sopra evidenziati, complessivamente va rige ttata, perché infondata è la denuncia di violazione dell'art. 1367 cod. civ..  5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono, invece, fondati per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 
Questa Corte si è pronunciata in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, nella quale veniva in rilievo la legittimità del provvedimento di decadenza dal ruolo dirigenziale di alt ro partecipante al medesimo 7 concorso indetto il 14 dicembre 2005, che, come la ricorrente, aveva fatto valere ai fini dell'ammissione il diploma di laurea rilasciato dalla ### s ### di ### so lo successivament e dichiarato equipollente al titolo rilasciato da università italiana. 
Cass. 21 dic embre 2022 n. ### ha richiamato la giu risprudenza della Corte di G iustizia sull'interp retazione dell'art. 45 TFUE e della direttiva 2005/36/CE ed ha evidenziato che il diritto dell'### osta ad una normativa naz ionale che consenta alla commis sione giudicatrice di un concorso pub blico di esclud ere il candidato, in possesso di diploma o titolo di studio rilasciato da altro Stato membro, per il solo fatto che sia mancata una pronuncia di equipo llenza secondo la disciplina pr evista dal diritto interno, perché, seppu re è consentito affidare ad un'app osita commissione la valutazione sull'equipollenza stessa, tuttavia la mancanza o l'esito neg ativo di detta valutazione non esonera la commissione giudicatrice dall'obbligo di esprimere il giudizio comparativo, che deve tenere conto, oltre che delle conoscen ze e delle qualifiche attestate dal dip loma, eventualmente, in caso di corrispondenz a solo parzi ale, anche del le esperienze pratiche acquisite, se idonee a compensare le conoscenze mancanti nella comparazi one astratta fra i t itoli (Corte di ### 6.10.2015 in causa C-298/14, ### d, secondo cui : «### 45 TFUE dev'e ssere interpretato nel senso che ess o osta a che, in circostanze quali quelle d i cui al procedimento principale, la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di referendari presso un organo giurisdi zionale di uno Stato membro, quando esamina una doman da di partecipaz ione a tal e concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subord ini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un di ploma di ma ster rilasciato dall'univer sità di un al tro Stato membro, senza pre ndere in con siderazione l'insieme dei diplomi , certificati e altri tito li non ché l'esperienza profe ssionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.»).  5.1. E' stato, poi, precisato, e ritenuto in quel caso assorbente rispetto ad ogn i altra questione, che l'equ ipollenza del titolo, nella specie pacificamente intervenuta seppu re in epoca successiva 8 all'espletamento delle operazioni concorsuali, spiega efficacia ex tunc in quanto «il procedimento di “riconoscimen to” dei ti toli mira ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza…..; pertanto, l'effetto giuridico di quest'ultima è non già di creare ex novo e, perciò, ex nunc, … il titolo di studio dichiarato equivalent e ad uno di quelli esiste nti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporne alla P.A. procede nte di considerare la perfetta equivalen za nell 'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento» (così la richiamata Cass. n. ###/2022, che fa pr opr io l'orientamento espresso da C.d.S. 13 aprile 2017 1764).  5.2. I principi enunciati, ai quali va data continuità perché condivisi dal Collegio, rilevano anche nella fattispecie. 
Sebbene, infatti, in quel caso si discuteva d el provved imento di decadenza emesso ex art. 127 del d.P.R. n. 3/1957 mentre in questa sede ###discussione la legittimità del licenziamento intimato ex art. 55 quater lett. d) d.lgs. n. 165/2001 (quanto al discrimine fra le due diverse ipotesi di risoluzione del rapporto di impiego si rinvia a Cass. n. 18699/ 2019), risulta evidente che quel principio necessariamente incide sulla stessa possibilità di ravvisare la falsità della dichiarazione, in ragione della ritenuta natura dichiarativa e non costitutiva del riconosciment o di equipol lenza, sepp ure tardivamente intervenuto. 
Inoltre, anche a vol er ritenere l'astratt a rilevanza disciplinare di un'autocertificazione non pienamente rispondente a quella richiesta (la Corte territoriale osserva che la ricorrente aveva omesso di indicare gli estremi del provve dimento di r iconoscimento, richiesti invece dal bando) e apparentemente non veritiera nel momento in cui era stata resa (è incontestato che alla data della domanda di partecipazione al concorso l'equipollenza non era stata ancora dichiarata), non possono non assumere r ilievo, ai fini della n ecessaria valutazione sull'imputabilità dell'inadempimento e, subordinatamente, sulla gravità dell'illecito, le questioni giuridiche ed interpretative delle quali si è sin qui discorso. 
Il principio di diritto enunciato da Cass. n. 17304 del 24 agosto 2016, che richiede il giudizio di proporzionalità anche nelle fattispecie per le 9 quali la sanzione del li cenziamento è stata prevista dal legislatore, deve essere qui ribadito ed è pro prio quel principio che impone al giudice di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto dalle quali si possa desume re, pur a front e della non veridicità della dichiarazione, l'errore incolpevole del dichiarante.  6. In via co nclusiva meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ri corso e la sentenza impugnata deve esse re cassat a con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attene ndosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento dell e spese del giudizio di legittimità.  7.Non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 228.  P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo motivo. Cass a la sentenza impugnata i n relaz ione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione alla quale demanda anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.  ### così deciso nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023  

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Di Paolantonio Annalisa

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24372/2022 del 05-08-2022

... stabilito nella sentenza rescindente, perché non era in discussione lo svolgimento delle prestazioni enumerate presso la ### di ### ma il rientrare di esse nell'ambito dell'attività “istituzionale” o “aggiuntiva”; 19. l'avere riportato l'intero novero delle prestazioni svolte presso la ### di ### sulla base della sola elencazione delle prestazioni svolta in primo grado dei ricorre nti, sorvola de plano sull'accertamento in concreto che, con indicazioni di dettaglio, era stato demandato al giudice del rinvio, senza contare che solo i profili di fatto e non certo la qualificazione come “aggiu ntive” o “istituzionali” delle prestazioni rese, qual e conseguenza di una 7 di 9 complessa att ività di valutazione e raffronto, potrebbero essere oggetto di “non contestazione” valorizzabile a fini decisori (tra le molte, C. 6172/2020; C. 21460/2019; C. 19181/2016); 20. la sent enza resci ndente aveva in p articolare ritenuto che la ### del rinvio dovesse «anche in esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 e 437 c.p.c. e con le acquisizioni del caso, in ipotesi anche peritali (Cass. 25169/2019 cit.), m uovere dall'apprezzamento del contenuto della prestazione "ist (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 11060/2021 proposto da: ### 2 LANCIANO - ### - ### rappresentata e difesa dall'av v. ### e domicilia ta in ### presso la ### ria della Corte d i Cassazione, ### zza ### - ricorrente - contro ### - ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### e domiciliati in ### presso la ### della Corte di Cassazione, ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 63/202 1 della ####'###'AQUILA, depositata il ###, NRG 118/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal ###. ### BELLE'.  2 di 9 ### 1. ### e M arco ### hanno domand ato il pagamento delle prestazioni (nel s ettore della em odinamica diagnostica ed interventistica, in p articolare consiste nti in angioplastiche, coronografie, cateterismi cardiaci) d a essi svolte, nel periodo dall'11 novembre 1999 al 26 ottobre 2000 e per tre giorni alla settimana, presso l'unità di cardiochirurgia della ### di ### in ### con cui la ### di ### poi confluita nella ### 2 Lanciano - ### - ### (di seguito ### aveva posto in essere una convenzione, p oi dichiarata nulla dal Tribunale di ### al fine di governare il flusso di pazienti dalla limitrofa regione, apprestando le cure direttamente sul territorio laziale; 2. l'originaria sent enza d i secondo grado della ### d'Appello di L'### confermando il rigetto pronunciato dal Tribunale di ### aveva ritenuto che quelle prestazioni fossero state in effetti svolte, ma aveva ritenuto che esse risultassero in parte coperte dal normale debito di prestazioni “istituzionali”, alla fine rigettando la domanda anche per difficoltà di quantificazione dei compensi; 3. questa S.C. con sentenza 3226 4/2019 resa nel ricorso per cassazione propost o dai due medici, sulla p remessa che quelle eseguite fossero prestazioni c.d. intramoenia, come tali da riportare comunque al lavoro subordinato, ha affermato che esse, in quanto eseguite per conto dell a ### dovevan o essere pagat e, eventualmente ex art. 2126 c.c., anche qualora si fosse ritenuta l'invalidità dei corrispondenti incarichi; 4. quindi, cassando la sentenza di appello, la S.C. ha rimesso alla ### del rinvio di accertare, attraverso le opportune indagini anche peritali, quale fosse la misura di tali prestazioni “ag giunti ve”, rispetto al debito di prestazione “istituzionale”, provvedendo poi a individuare un idoneo criterio liq uidatorio, se del caso poi 3 di 9 procedendo, sotto il profi lo strettam ente liquidato rio, a determinazione giudiziale della misura della retribuzione ai sensi dell'art. 2099, co. 2, c.c.; 5. la ### d'Appello di L'### quale giudice del rinvio, ha accolto integralmente la domanda dei due medic i, attr ibuendo rilievo decisivo alla mancanza di contestazioni da parte della ### fin dal primo grado di giudizio, rispetto alle prestazioni quali indicate dai ricorrenti; 6. essa ha quindi riten uto che il parametro di quantificazione prospettato dai ricorrenti (tariffario DRG della ### costituisse idoneo parametro liquidatorio, se del caso in via equitativa ex art. 432 c.p.c. e , rite nuta superflua una c.t.u., ha condannato la ASL ai corrispondenti pagamenti, in misura di euro 112.833 quanto a ### e di euro 304.075 quanto a ### 7. la ASL ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso dei due medici; 8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle p arti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 9. entrambe le parti hanno depositato memoria; ### 1. il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1.  n. 3, c.p.c. e con esso si assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 9 -ter, d.l. 179/2012, sostenendosi che il processo sarebbe da considerare estinto pe r irritualità nell'introduzione del giudizio di rinvio in form a cartacea mentre , dovendosi ritenere atto endoprocessuale, vi era o bbligo di forma telematica, ai sensi della disposizione sopra citata; 2. il motivo è infondato; 4 di 9 3. l'affermazione per cui il giudizio di rinvio costituirebbe la mera prosecuzione del giudizio in sede di legi ttimità è priva di fondamento; 4. è ben vero che, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la S.C. pu ò anche, quando cassa la pronuncia di appello, definire nel merito il giudizio, ma ciò non esclude che, quando ciò non avvenga, il giudizio di rinvio mante nga i conno tati propri di un'ulteriore fase processuale; 5. si deve intanto considerare che «il giudizio di rinvio conseguente alla cassazio ne della pronuncia di secondo grad o per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) …. integra …. una n uova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ( nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostit uirsi ad alcuna precedente pronunci a, riform andola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti» (C. 15143/2021; C. 1824/2005) 6. va poi rilevato che la notificazi one della riassunzione va effettuata, in quella sede, alla parte personalmente (art. 392, co.  2., c.p.c.) e d inoltre che, come rileva to giustamente dalla ### territoriale, essa introduce il processo presso u n altro giu dice, a riprova dell'autonomia processuale di quella fase e dell'impossibilità di parlare di fase ulteriore appartenente al giudizio di legittimità, perché così non è; 7. è dunque evidente che la previsione su cui fa leva la ricorrente, secondo cui «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche» (art. 16-bis, co. 9-ter, cit.) non può riferirsi all'atto di riassunzione in sede di rinvio e che pertanto l'introduzione di tale fase in forma cartacea è del tutto rituale; 5 di 9 8. il secondo motivo è formulato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.  come denuncia della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., per non essersi, la ### di Appello di L'### uniformata ai principi di diritto formulati dal Collegio della fase rescindente; 9. il motivo è fondato; 10. l'oggetto del contendere riguarda, come si è detto, la pretesa dei ricorrenti di ricevere remunerazioni per le attività da essi svolte presso la ### di ### esterna; 11. la sentenza rescindente ha alla base il rilievo in diritto per cui, in presenza di prestazioni “aggiuntive” concretamente rese, non si potesse eluderne la remunerazione, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. ed alla luce del riportarsi dell e attivit à “intramoenia” all'alveo del lavoro subordinato, nep pure potendosi addurre difficoltà di determinazione della misura del compenso, in ultima analisi soccorrendo la sua determinazione giudiziale ai sensi dell'art. 2099, co. 2, c.c.; 12. al contempo la sentenza rescindente ha alla base, in punto di fatto, il dato pac ifico dell 'esecuzione delle prestazioni al legate in causa dai ricorrenti ed il dato, rimast o invece non definit o nella originaria sentenza di appello, di quale fosse la misura in cui quelle prestazioni dovessero considerarsi effettivamente “aggiuntive”, avendo la stessa ### te rritoriale ne lla sentenza poi cassata affermato che almeno in parte tali prestazioni potevano rientrare nel debito “istituzionale”; 13. la natura d ella sente nza rescindente è dunque duplice e la cassazione è da aversi pro nunciata, al contempo, pe r ragioni di diritto e di fatto; 14. sono stati sicuramente rispettati, in sede ###ordine al diritto dei ricorre nti di ricevere remuneraz ione per le attività svolte e ciò a prescindere da ogni questione sulla regolarità degli incarichi e dalle modalità di quantificazione della retribuzione; 6 di 9 15. il punto è però altro e riguarda l'ulteriore principio per cui, sotto il profi lo del diritto, la remunerazione avreb be potuto riguardare quelle attività che effettivamente fossero emerse come “aggiuntive” e, in punto di fatto, la n ecessità di accertare quali fossero effettivamente tali; 16. ci si trova in sostanza in un'ipotesi, tradizionalmente nota, in cui la cassazione coinvolge al contempo profili di diritto e profili di fatto, sicché la «"potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazio ne del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla ### di Cassazione» (C. 27337/2019 ed altre conformi); 17. la ### de l rinvio, cui era stato rimesso il compito di individuare quali prestazioni tra que lle allegate rientrasse ro nell'ambito dei compiti “istituzionali” e quali nell'am bito degli incarichi “aggiunt ivi” extramoenia, ha ritenuto ch e, per l'accertamento di quanto necessario a fond are la domand a dispiegata, fosse dato idoneo l'elencazione delle attività svolte dai ricorrenti presso la ### di ### e la mancata cont estazione d i esse, in primo grado, da parte della ### 18. in tal modo essa non si però attenuta a quanto stabilito nella sentenza rescindente, perché non era in discussione lo svolgimento delle prestazioni enumerate presso la ### di ### ma il rientrare di esse nell'ambito dell'attività “istituzionale” o “aggiuntiva”; 19. l'avere riportato l'intero novero delle prestazioni svolte presso la ### di ### sulla base della sola elencazione delle prestazioni svolta in primo grado dei ricorre nti, sorvola de plano sull'accertamento in concreto che, con indicazioni di dettaglio, era stato demandato al giudice del rinvio, senza contare che solo i profili di fatto e non certo la qualificazione come “aggiu ntive” o “istituzionali” delle prestazioni rese, qual e conseguenza di una 7 di 9 complessa att ività di valutazione e raffronto, potrebbero essere oggetto di “non contestazione” valorizzabile a fini decisori (tra le molte, C. 6172/2020; C. 21460/2019; C. 19181/2016); 20. la sent enza resci ndente aveva in p articolare ritenuto che la ### del rinvio dovesse «anche in esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 e 437 c.p.c. e con le acquisizioni del caso, in ipotesi anche peritali (Cass. 25169/2019 cit.), m uovere dall'apprezzamento del contenuto della prestazione "ist ituzionale" richiesta in quel periodo ai medici interessati e dell'orario per essa in ipote si stabilito, per poi verificare se l'attività svolta presso la casa di cura costituisse, in tutto o in parte, mera espressione di tale attività "istituzionale" (ad es. sub specie di distacco, comando, attività comunque dovuta per raggiungimento di obiettivi insiti nella prestazione "istituzionale" o quant'altro) così come se essa fosse assorbita ed in qual e misura, dall 'impegno o rario dovuto per la prestazione "istituzionale"», ma nulla di ciò è stato fatto; 21. pertanto, la sentenza qui impugnata va cassata; 22. si devono peraltro aggiungere alcune ulteriori precisazioni; 23. la p ronuncia rescindente ha concluso che, su lla base della regola di diritto della necessaria re munerazione di quanto in concreto svolto, si imponeva l'accertamento di quale parte di tali prestazioni fosse “aggiuntiva” e quale fosse “istituzionale”, menzionandosi esplicitamente la possibili tà che si trattasse “in toto” di attività “i stituzional i”, cui evidentemente p oteva anche conseguire che si trattasse “in toto” di attività “aggiuntive”; 24. pertan to, gli esiti di causa potranno essere corrispondentemente regolati con l'integrale rigetto (qualora tutte le p restazioni dovessero rientrare ne l debito lavorativo “istituzionale”) o l'integrale accoglimento (qualora tutte le prestazioni dovessero emergere come “aggiuntive”) della domanda di retribu zione quale avanzata dai ricorrenti, sia, in caso di accertamento concreto della misura d i quanto “aggiuntiv o” o 8 di 9 “istituzionale”, con l'accoglimento in ragione di q uanto così apprezzato; 25. ciò è quanto non è stato fatto e dovrà essere invece accertato in sede di ulteriore rinvio, altresì con l'aggiunta finale che, qualora non risulti in conc reto possibile, neanche attraverso le attività istruttorie demandate (cui al giu dice del rin vio non è concesso discrezionalmente - ma semmai motivatament e, se esse siano impossibili o davvero inutili - sottrarsi), addivenire ad un accertamento concreto, inevitabilment e l'onere probatorio ex art.  2697 c.c. non po trà che operare in pregiudizio di chi agisce, dovendosi in tal caso ritenersi indimostrati i presupposti del credito azionato; 26. in d efinitiva , si impone una nuova pronuncia cassa toria, con rinvio alla diversa ### d'Appello indicata in dispositivo, affinché sia dia corso agli accertame nti disp osti con la prima pronuncia rescindente ed elusi nella sentenz a impugnata, nonostante tra l'altro l'esistenza di istanze istruttorie (di acquisizione documentale e c.t. u., eventualmente integrabil i anche d'ufficio sotto i profili rilevanti per i fini di cui all'accertamento demandato) avanzate dai ricorrenti in ragione degli svilupp i conseguenti al teno re della pronuncia cassatoria; 27. sono infatti principi acquisiti sia quello per cui nessun vincolo può esservi, anch e in sede di rinvio, pe r le attivi tà istrutt orie officiose, sia quello per cui l'istruzione probatoria ad iniziativa di parte, anche in quella sede ###intercetta le preclusioni qualora essa si rend a necessaria in ragione della parzia le o totale reimpostazione delle esigenze di accertamento, quale conseguenza della focalizzazione dell'oggetto del decidere, in fatto e diritto, ad opera della sentenza rescindente (C. 27823/2018; C. 9768/2017); 28. restan o assorbiti il terzo ed il quarto motivo in qu anto riguardanti il profilo consequenziale del quantum debeatur; 9 di 9 P.Q.M.  ### acc oglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti il terzo ed il q uarto, cassa la sentenza im pugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla ### d'Appello di ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Belle' Roberto

M

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 1088/2025 del 19-12-2025

... parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza, formulata dal difensore del convenuto a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, di differimento della prima udienza per consentire alla parte assistita di comparire personalmente. 6 di 20 ###. 473 bis.21 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che «Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi». La comparizione personale delle parti, infatti, è prevista in funzione del tentativo di conciliazione, che, ai sensi del successivo comma 3, dev'essere esperito dal giudice. Tuttavia, il tentativo di conciliazione, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile, in quanto se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al giudice valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità (leggi tutto)...

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1 di 20 N. R.G. 2784/2025 ###### di ### composto dai seguenti magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2784/2025 R.G. promossa da ### C.F. ###, nata a ### (### il 1° maggio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliat #######, ### D'### n. 38 - attrice - contro ### C.F. ###, nato a ### (### il 4 marzo 1978; rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat ####### n. 102 - convenuto - con l'intervento del 2 di 20 ###, in persona del ### della Repubblica presso il ### di ### - interventore ex lege - OGGETTO: separazione personale.  ### parte attrice: RICORRE all'###mo ### di ### affinché, verificate tutte le condizioni di legge, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la ###ra ### ed il sig. ### , autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni A) confermare quanto previsto dal ### dei ### di ### nel decreto n. 5916/2023 del 13/12/2023 (RG 10002350/2019); ovverosia affido esclusivo dei due figli minori alla madre con incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi. 
B) ###. ### potrà vedere e tenere con sé i figli minori come da calendario che verrà previsto dai servizi sociali minorili territorialmente competenti; C) disporre a carico del sig. ### il pagamento, della somma di ### 600,00 mensili, ossia € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario; detto importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ### con decorrenza da agosto 2026; detta somma dovrà essere versata mensilmente entro il giorno 10 di ciascun mese; 3 di 20 D) disporre a carico del sig. ### l'obbligo al rimborso alla ###ra ### entro il giorno 10 di ciascun mese, del 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal ### del ### di ### in materia di ### di ### del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte della sig.ra ### (Doc. 13 all.); E) l'### per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra ### in quanto avente l'affido esclusivo dei due figli minori così come le detrazioni fiscali per i figli a carico; . 
F) ###. ### rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che i ragazzi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. 
G) La casa famigliare sita in ####, via ### n. 16, con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata in via definitiva alla sig.ra ### che la abiterà unitamente ai due figli minori (l'attuale sistemazione abitativa presso l'appartamento di proprietà della ### infatti, essendo un semplice monolocale, non è idonea ad ospitare la sig.ra ### ed i due figli minori). La rata del mutuo dalla data di reingresso della sig.ra ### nella casa familiare verrà pagata al 50% dai due coniugi. La sig.ra ### si accollerà i costi di gestione ordinaria dell'immobile mentre le spese straordinarie sull'immobile saranno divise al 50% tra i due coniugi comproprietari dell'alloggio. 
H) disporre che il sig. ### lasci la casa familiare entro 30 giorni dalla data dell'udienza presidenziale; I) con vittoria di spese e di competenze di causa. 
Per parte convenuta: a. ###'### l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, tuttavia con predisposizione, da parte dei servizi sociali minorili territorialmente 4 di 20 competenti, di un calendario di incontri che tenga conto della volontà del #### di esercitare la propria genitorialità. Quest'ultimo ha infatti sempre cercato di mantenere un rapporto costante con i minori, esprimendo in più occasioni la volontà di incontrarli e di partecipare in modo attivo e consapevole al loro processo di crescita e di educazione. Si rammenta altresì che i minori hanno diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi i genitori.  b. ### a carico del #### il pagamento della somma, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, che verrà ritenuta di giustizia da ###mo ### di ### e, in ogni caso, nella quota non superiore a € 150,00 per ciascun figlio. Si rappresenta, infatti, che il #### pur essendo assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta ### è tuttavia gravato dal pagamento della rata del mutuo relativa all'immobile adibito a casa coniugale e deve, altresì, provvedere al proprio sostentamento.  b. ### Assegnare la casa coniugale al #### atteso che il medesimo ha sempre provveduto, e provvede tuttora, al pagamento integrale della rata del mutuo inerente all'immobile, evidenziando altresì che la ###ra ### dispone di un appartamento preso in locazione ove attualmente dimora insieme ai figli. Pertanto, considerato che la ###ra ### dispone di un altro immobile, che le rate del mutuo sono sempre state saldate esclusivamente dal #### e che quest'ultimo svolge un'attività lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, e che quindi è in grado di provvedere al mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, si ritiene quantomeno legittima l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. 5 di 20 ### 1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025, ### chiedeva la separazione personale da ### l'affidamento esclusivo rafforzato dei loro figli ### (nato il 21 dicembre 2007) e ### (nato il 1° marzo 2012), l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario stabilito dai ### sociali territorialmente competenti, nonché un contributo per il mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.  2. ### si costituiva con comparsa depositata in data 18 novembre 2025, aderendo alle domande di separazione, di affidamento esclusivo e rimessione ai ### sociali della disciplina del proprio diritto di visita, ma opponendosi all'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 150,00 per ciascun figlio.  3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 settembre 2025 al ###, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005). 
Acquisita una relazione da parte dei ### sociali, alla prima udienza del 18 dicembre 2025, sentita personalmente la sola parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza, formulata dal difensore del convenuto a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, di differimento della prima udienza per consentire alla parte assistita di comparire personalmente. 6 di 20 ###. 473 bis.21 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che «Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi». 
La comparizione personale delle parti, infatti, è prevista in funzione del tentativo di conciliazione, che, ai sensi del successivo comma 3, dev'essere esperito dal giudice. 
Tuttavia, il tentativo di conciliazione, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile, in quanto se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al giudice valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità di un rinvio per l'espletamento di tale incombente (Cass. 6016/2014), sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando - ancorché l'impedimento a comparire sia giustificato - risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la pronuncia sul vincolo, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione (Cass. 17336/2010, Cass. 23070/2005, 11059/2001). 
Nella specie, ### non è comparso alla prima udienza del 18 dicembre 2025 in quanto tornato nel ### d'origine a seguito dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato applicata dal magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 4 luglio 2025, sicché, non solo l'impedimento non può considerarsi temporaneo, perché, nonostante il suo difensore abbia dichiarato (ma non documentato) che è fissata per l'8 gennaio 2026 l'udienza di reclamo avverso il suddetto provvedimento, non è dato sapere quale sarà l'esito né se e quando il convenuto eventualmente farà ritorno in ### ma il tentativo di conciliazione si appalesa altresì del tutto 7 di 20 superfluo, perché, invitati a precisare le conclusioni, il difensore dell'attrice ha insistito nella pronuncia di separazione e quello del convenuto ha insistito nelle istanze formulate nella comparsa costitutiva presupponenti una crisi del rapporto coniugale e dunque la pronuncia sul vincolo, rispetto alla quale non vi è mai stata, invero, alcuna opposizione.  2. La domanda di separazione merita accoglimento. 
Preliminarmente, va osservato che, con riferimento alla domanda di separazione, nonostante i coniugi siano cittadini indiani e abbiano contratto matrimonio in ### sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. a), Reg. UE 1111/2019, risultando dalla documentazione in atti che, allo stato, essi risiedono stabilmente in ### Al riguardo si osserva che il ### citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il ### adìto (tra cui, appunto, la residenza abituale). 
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. 
UE 1259/2010. 
Nella specie, le parti contraevano matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004. 
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente 8 di 20 apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014). 
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi e dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo. 
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.  3. I coniugi hanno due figli, ### ed ### che oggi hanno, rispettivamente, 17 e 13 anni.  3.1. ### ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della prole e la rimessione ai ### sociali della regolamentazione degli incontri tra padre e figli. 
Tali domande, alle quali il convenuto ha sostanzialmente aderito, sono fondate. 
Con sentenza emessa dal ### di ### confermata con sentenza n. 4225/2021 dalla Corte d'appello di ### e divenuta definitiva, ### è stato condannato alla pena 9 di 20 detentiva di sei anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata, violenza sessuale aggravata, commessi tra il 2006 e il 2019. 
In particolare, dalla lettura di un recente provvedimento del magistrato di sorveglianza si evince che «la condanna attiene a gravissime condotte, protrattesi per anni nei confronti della moglie», «poste in essere anche alla presenza dei figli della coppia» e «consistite in reiterate minacce di morte, ingiurie e insulti gravemente offensivi, percosse con calci (diretti anche alle zone genitali della vittima), pugni e schiaffi, nonché in condotte di abuso sessuale reiterate (la donna era costretta ad avere rapporti con il marito nonostante il suo dissenso, tali rapporti sono stati pretesi e ottenuti dal ### anche durante la gravidanza della donna e addirittura anche a pochi giorni di distanza da un parto, quando la vittima aveva ancora i punti di sutura per il parto precedente)».  ### per i minorenni di ### con decreto emesso in data 13 dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai ### sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare per offrire ogni utile supporto ai minori e sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre. 
In particolare, il giudice minorile aveva adottato tali statuizioni in ragione dell'adeguatezza della madre e dell'assenza del padre dalla vita dei minori. 
Infatti, dalle informazioni di maggio 2022 e novembre 2022 del ### sociale era emerso che: ### il padre dei minori era ancora in carcere ed aveva svolto incontri protetti con i figli con cadenza non ravvicinata anche in ragione della mancanza di richiesta da parte dell'uomo; ### dopo essere stati collocati in protezione il 29 ottobre 2019, i minori e la madre vivevano in un appartamento in contesto di maggiore autonomia rispetto alla precedente collocazione di cohousing; ### la madre aveva iniziato a sperimentare un percorso di 10 di 20 acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie risorse, reperimento di attività lavorativa ed esercizio monogenitoriale della genitorialità, maturando anche la volontà di separarsi dal marito; ### le incomprensioni di coppia erano proseguite e l'uomo non sembrava aver preso coscienza delle proprie condotte pregresse, attribuendo ogni responsabilità per la propria carcerazione alla moglie. 
Nella relazione d'aggiornamento richiesta ai ### sociali, datata 2 dicembre 2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, si legge: «Il nucleo familiare è seguito dal ### dal 2019. In quell'anno i ### della ### di #### sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto della sig.ra ### che ha raccontato di aver subìto maltrattamenti da parte del marito ### A seguito dell'intervento, i ### hanno preso contatti con il ### affinché si procedesse con il collocamento della sig.ra ### e ai suoi due figli minori in un luogo protetto. Successivamente al loro collocamento, la sig.ra ### ha sporto querela di parte nei confronti di ### Dopo un breve periodo di detenzione presso la ### di ####, il sig. ### ha ottenuto gli arresti domiciliari fino al 2021, data in cui è stato eseguito l'ordine di carcerazione presso l'### di ### con termine pena a ottobre 2025. 
A seguito degli eventi sopra riportati, nel 2023 è stato emanato da parte del ### per i ### dell'### un ### 2350/2019 il quale incarica il ### di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo e di regolamentare i rapporti tra i minori e il padre secondo opportunità.  ### di ### di #### stava valutando l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano con rimpatrio nel ### d'origine del sig. ### sulla base dell'accertata pericolosità sociale dello stesso. 11 di 20 La madre ha riferito telefonicamente all'assistente sociale scrivente dell'avvenuta espulsione del sig. ### dal territorio italiano a novembre 2025. 
Situazione attuale I minori ### e ### vivono con la madre in un appartamento messo a disposizione dalla ### a ### di #### dal 2021 invece il padre vive da solo nell'abitazione familiare situata a ####. 
La sig.ra ### ha riferito di lavorare come magazziniera in un'azienda sul territorio di ####, con contratto a tempo indeterminato; il sig. ### invece lavora come saldatore a ####, anche lui con contratto indeterminato. 
La madre dei minori ha raccontato di aver avviato la procedura di separazione nel dicembre 2024, aggiungendo inoltre che nel corso dello stesso anno aveva pensato ad un eventuale ricongiungimento con il marito ma quest'ultimo avrebbe, secondo ### simulato tale intenzione esclusivamente per ottenere la revoca delle misure cautelari e dell'obbligo di espatrio. Da quel momento ### ha interrotto ogni rapporto con il sig. ### Anche i minori non hanno più avuto relazioni significative con il padre, riferendo di averlo visto solo occasionalmente presso la moschea di ####. 
La sig.ra ### ha nel tempo avviato un percorso di autonomia personale: ha una stabile occupazione, possiede la patente di guida e ha acquistato un'automobile. Ha inoltre frequentato due corsi di lingua italiana, pur presentando tuttora alcune difficoltà linguistiche. 
Dai riferiti della madre, ### versa regolarmente l'assegno di mantenimento, ma non contribuisce al 50% delle spese straordinarie a favore dei figli. Il mutuo dell'abitazione coniugale risulta cointestato ed è attualmente pagato dal marito. 
Il padre, parlando dei figli, ha dichiarato di essere disponibile a incontrarli qualora lo desiderino, sostenendo che l'interruzione dei 12 di 20 contatti dipenderebbe principalmente dalla loro scarsa volontà di proseguire la relazione. 
La madre ha presentato al ### un'unica richiesta principale, ossia tornare a vivere nell'abitazione familiare insieme ai figli, poiché l'alloggio attuale è situato in una zona isolata, di dimensioni ridotte e non servita dai mezzi di trasporto. 
Visita domiciliare ### attuale in cui vivono i minori e la madre è situata nella frazione di ### di ####, in una zona di campagna. Si tratta di un bilocale al primo piano, messo a disposizione dalla #### è composto da una stanza in cui è presente la cucina con tavolo da pranzo e un letto matrimoniale in cui dormirebbe la madre, da una camera da letto in cui dormirebbero i due minori e da un bagno. Al momento dell'accesso domiciliare l'abitazione si presentava pulita e in ordine. 
La madre e i figli hanno riferito che lo spazio è limitato per tre persone e che la posizione dell'abitazione sarebbe distante dai mezzi di trasporto, motivo per cui la famiglia sarebbe in difficoltà con gli spostamenti. 
I minori ### quasi maggiorenne, svolge uno stage professionale in officina a #### ed è iscritto al terzo anno del ### di ### a ####. Al termine del percorso la sua volontà sarebbe quella di inserirsi nel mondo del lavoro. ### i colloqui svolti il ragazzo è apparso responsabile, educato e rispettoso.  ### ha riferito di aver sofferto per l'assenza del padre e anche durante gli incontri protetti svolti quando quest'ultimo era detenuto, il padre era poco partecipe e coinvolto. 
Il minore ### invece frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Pratica calcio tre volte alla settimana: è accompagnato all'andata dall'educatore e ripreso dalla madre. A scuola presenta alcune difficoltà, in particolare in matematica; 13 di 20 talvolta in alcune occasioni è supportato da un educatore nelle ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti. 
Da un colloquio telefonico svolto con la coordinatrice di classe è emerso che il minore ### appare spesso distratto e poco interattivo durante le lezioni, pur mantenendo un comportamento educato.  ### ha riferito di non avere rapporti con il padre e di incontrarlo sporadicamente al tempio, ma che entrambi ad oggi evitano il contatto. Inoltre, il minore ha aggiunto di non provare attualmente il desiderio di rivederlo e ritiene che in questi anni il padre non sia cambiato e non abbia compreso gli errori commessi. In sede di colloquio ### ha raccontato del forte legame che sussiste tra lui e il fratello ### quest'ultimo, infatti, rappresenterebbe per ### una figura di riferimento significativa. 
Entrambi i minori hanno riferito di aiutare la madre nella quotidianità e di essere dispiaciuti nel vederla in difficoltà.  ### ha riferito che preferirebbe vivere in centro a ####, poiché l'attuale collocazione renderebbe complessi gli spostamenti verso scuola, attività sportive e luoghi di socializzazione. 
I minori sono apparsi molto legati tra loro, collaborativi e reciprocamente di supporto. Entrambi inoltre riferiscono di non voler riprendere i rapporti con il padre, a causa della sofferenza vissuta in passato». 
Sulla base di queste premesse i ### sociali hanno concluso che «l'affidamento esclusivo alla madre costituisc[e] la soluzione maggiormente adeguata, essendo l'unica figura genitoriale effettivamente coinvolta nella cura e gestione dei figli», ritenendo «opportuno mantenere l'attuale collocazione dei minori insieme alla madre, tenuto conto della loro volontà attuale di non voler riprendere contatti con il padre e alcuna richiesta di modifica pervenuta da parte del sig. ### Infine, il magistrato di sorveglianza, con ordinanza in data 4 luglio 2025, ha disposto, nei confronti di ### l'applicazione 14 di 20 della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato sul presupposto della sua persistente pericolosità sociale (cfr. deposito telematico effettuato dal convenuto in data 17 dicembre 2025). 
Orbene, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, presso la quale essi, secondo la concorde richiesta delle parti, debbono essere collocati. 
Come noto, si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso; ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».  ### concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale («salvo che non sia diversamente stabilito»), trattandosi, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. 
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. 
Il genitore cui il figlio non è affidato ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.). 
Nel caso di specie, la prolunga assenza del padre, che ormai da tempo ha interrotto ogni rapporto con i minori, lasciati alle esclusive cure della madre, e che attualmente neppure si trova sul territorio italiano, senza che possa prevedersi se e quando vi fare eventualmente ritorno, basta a disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale, genitore collocatario e già esercente la 15 di 20 responsabilità esclusiva, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita dei figli. 
Non sussistono motivi neppure per modificare il regime delle visite stabilito dal ### per i minorenni solo due anni fa, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti. 
Stante l'accordo delle parti e la sostanziale conferma dei provvedimenti vigenti l'ascolto dei minori ultradodicenni è manifestamente superfluo.  3.2. Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in ####, ### n. 16, in comproprietà tra i coniugi. 
La domanda del convenuto, proposta sul rilievo che dopo la separazione di fatto tra i coniugi egli sarebbe rimasto a vivere nell'immobile continuando a pagare il relativo mutuo ipotecario, va de plano respinta, in assenza del presupposto della convivenza con il genitore istante. 
È invece fondata la domanda dell'attrice. 
Infatti, non solo la casa coniugale viene assegnata di preferenza al genitore collocatario di figli minori, in quanto l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies c.c., è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011), ma, nella specie, l'attrice se n'è allontanata, pacificamente, nel 2019 a seguito delle gravissime condotte di maltrattamenti e di violenza anche sessuale subite dal marito e, dopo essere stata collocata con i figli in struttura protetta, non ha più avuto la possibilità di fare rientro nell'immobile, in quanto, come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza in data 4 luglio 2025 (depositata dal convenuto in data 17 dicembre 2025), il marito ha ivi trascorso gli arresti domiciliari (dal 25 ottobre 2019 fino al 23 dicembre 2021, ossia all'ingresso in 16 di 20 carcere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all'emissione del relativo ordine di esecuzione) e durante il successivo periodo di carcerazione avrebbe impedito alla moglie di tornare nella casa familiare (in comproprietà) senza la sua presenza, rioccupando immediatamente l'immobile dopo la scarcerazione avvenuta per sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 2 marzo 2023 (cfr. Cass. ###/2018, che ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).  3.3. ###, in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.  3.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. ### è automaticamente adeguato agli indici ### in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». 
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non 17 di 20 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e 21273/2013). 
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018). 
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio. 
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati. 
Nel caso di specie, le parti sono concordi circa la suddivisione paritaria delle spese straordinarie, mentre controvertono sull'ammontare del contributo al mantenimento ordinario dei due figli: infatti, la madre ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese (€ 18 di 20 300,00 per ciascun figlio), mentre il padre ha offerto una somma di € 300,00 al mese (€ 150,00 al mese). 
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della condizione economico-patrimoniale delle parti.  ### di anni 42, lavora come magazziniera con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.500,00 circa al mese. 
Finora ha vissuto con i due figli in un appartamento a ### di ####, che ha condotto in locazione dalla ### al canone di € 120,00 al mese, ma, essendo divenuta assegnataria della casa coniugale in comproprietà col marito, è presumibile che vi si trasferirà, dovendo sostenere quantomeno la metà della rata mensile del mutuo gravante su detto immobile, pari complessivamente ad € 500,00 circa. 
Percepisce integralmente l'assegno unico, di cui, però, non ha quantificato l'ammontare. 
Di contro, ### di anni 47, ha lavorato come saldatore con contratto a tempo indeterminato, senza mai né allegare né tantomeno documentare in alcuno modo i redditi da lavoro percepiti, essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.). 
Ha vissuto nella casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie e dalla quale si è allontanato a seguito del provvedimento di espulsione dallo Stato, facendo ritorno in ### Orbene, tenuto conto che le parti, con una scrittura privata sottoscritta in data 17 luglio 2024 (cfr. doc. 12 dell'attrice), avevano concordato un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre pari ad € 400,00 al mese ma che l'attrice dovrà ora sostenere maggiori spese per alloggio, avuto, altresì, riguardo alla condizione economica dei coniugi, alla capacità lavorativa del padre, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e all'esclusivo svolgimento dei compiti di cura da parte della madre, si stima equo e congruo imporre 19 di 20 al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.  4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.  n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono stati depositati scritti difensivi ulteriori a quello introduttivo e l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni svolta nell'unica udienza celebrata è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014. 
All'attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate, pari ad € 98,00 per C.U.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: 1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi ### nato a ### (### il 4 marzo 1978, e ### nata a ### (### il 1° maggio 1983, unitisi in matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004; 2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori ### ed ### a ### la quale potrà prendere in via esclusiva tutte le decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre; 3. incarica i ### sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare al fine di offrire ogni utile supporto ai 20 di 20 minori e di sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dei minori stessi, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli; 4. assegna a ### la casa coniugale, sita in ####, ### n. 16; 5. dà atto che ### ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico; 6. pone a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### ed ### entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato ### 7. condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Si comunichi ai ### sociali territorialmente competenti (### dei ###. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, in data 18 dicembre 2025.  ####

causa n. 2784/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rago Stefano, Dazzi Damiano

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