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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 1) dott.ssa ### d'### 2) dott. ### 3) dott.ssa ### rel. nel procedimento nr. 3409/ 2015, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA tra ### (###), rapp.tato e difeso dell'avv. ### (###) e dall'avv. ### (###), come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, con il quale elett.te dom.lia in Roma, via M. ### 57. #### (###) e #### (###), quali eredi di ### (###), entrambi rapp.tati e difesi dell'avv. ### (###), come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.liano in Benevento alla via G. Rummo n.27. ### (###), rapp.tato e difeso dell'avv. ### (###) e dall'avv. ### (###), come da procura a margine della comparsa di costituzione in appello, con i quali elett.te dom.lia in Benevento alla via G.
Rummo n.27. #### (###), rapp.tato e difeso dall'avv. ### (###), come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Casalnuovo di Napoli alla via A. Montinaro, 1.
APPELLATO/#### (###), rapp.tata e difesa dall'avv. ### di ### (###), come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla via G. ### n.15. #### (###), ### (###), ### (###), nella qualità di eredi di ### e ### (###), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. ### (###), con il quale elett.te dom.liano in Roma, ### dei ### n. 1.
APPELLATI/
Per l'appellante: 1. In riforma alla statuizione impugnata, accerti la Corte d'Appello intestata che le disposizioni del testatore violano l'art. 735 c.c. e che, conseguentemente, è nulla la divisio inter liberos accertata dal Tribunale di Benevento. 2. Per l'effetto dichiari sorta la comunione ereditaria sulla massa dal momento dell'apertura della successione. Per l'effetto, ordini la Corte d'Appello il rendimento del conto ai coeredi che hanno goduto, anche tra di loro, delle singole unità immobiliari appartenenti all'asse e proceda allo scioglimento della comunione ereditaria. 3. In riforma della sentenza di primo grado accerti la Corte d'Appello adita che il valore d'uso dell'immobile di ### non corrisponde a quello di mercato dell'appartamento. 4.
Dichiari la Corte d'Appello che il valore d'uso dell'immobile di ### deve essere prelevato dalla quota disponibile ex art. 540 c.c., e conseguentemente accerti la integrale pretermissione della quota di ### disponendone la reintegrazione mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive. 5. In subordine, accerti la Corte d'Appello che, in virtù dell'art. 734 c.c., il credito vantato dal de cuius nei confronti della ### in relazione all'immobile di ### è stato trattato dagli eredi e dal Tribunale di Benevento come bene estraneo alle disposizioni testamentarie e quindi diviso ab intestato tra gli eredi. Conseguentemente, valutata nella minor somma di € 39.329,90 la quota attribuita ad ### accerti la Corte che la lesione del diritto di legittimaria ad essa spettante ascende alla maggior somma di € 97.083,82, da prelevarsi ugualmente sulle quote dei coeredi previa riduzione delle disposizioni lesive ed accrescendo nella misura di 1/3 la quota dell'appellante ### nella sua qualità di erede di ### con i fratelli ### ed ### 5. In ogni caso, accertato che sui beni appartenenti alla massa è sorta la comunione ereditaria, la Corte d'Appello condanni coloro che hanno percepito i frutti degli immobili alla restituzione in favore dell'appellante in ragione della sua quota, con interessi e rivalutazione monetaria. 6. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per gli appellati ### e ### 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1583/14 del Tribunale di Benevento; 2) ### parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, con attribuzione.
Per l'appellato ### 1) ### l'appello, così come proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 1583/2014, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto. 2) ### in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione.
Per l'appellato ### 1) ### integralmente l'appello proposto da ### previo rigetto delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto da ### e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado (compresa ### anche nei confronti dello stesso ### con conseguente diritto al rimborso ove già pagate. 3) Con vittoria delle spese di lite relative al presente grado di giudizio con attribuzione.
Per l'appellata ### 1) ### integralmente l'appello proposto dal sig. ### previo rigetto delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto da ### e dichiarare la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado. 3) Con vittoria delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, al difensore attributario. Per gli appellati/apellanti incidentali ##### e ### jr.: In via principale: ### in toto dell'appello ex adverso promosso dal sig. ###
In via incidentale: ### luce di quanto illustrato nel proprio scritto, ed in ottemperanza ed esecuzione delle disposizioni del testamento olografo di ### senjor - datato 15.11.1978 e pubblicato il ### - accertare e dichiarare il diritto di ### junior: - Circa i beni in assegnazione diretta: a) Diritto di comproprietà sull'appartamento sito al quarto piano di ### n. 3, Benevento, (Fg. 41, particella 4035 sub 11 - ex 2599/11) unitamente agli altri comproprietari (comunione ordinaria) ### e ### nelle seguenti quote determinate dal testatore (e quantificate dal ###: i. ### e ### comproprietari nei limiti della legittima (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 54.565,49 ciascuno, pari al 31,96%). ii. ### junior comproprietario nei limiti dei 2/3 della disponibile residua (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 61.572,98 pari al 36,07%) e b) ### di comproprietà sul negozio sito in ### con accesso da ###. Pasquali n. 1/3 (Fg 41, particella 4035 sub 20 - ex 2599/20), unitamente agli altri comproprietari (comunione ordinaria) eredi di ### (##### e ### junior nq) e ### nelle seguenti quote determinate dal testatore (e quantificate dal ###: i. Eredi di ### (##### e ### junior nq) e ### comproprietari nei limiti della legittima (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 54.565,49 ciascuno,). ii. ### junior comproprietario nei limiti dei 2/3 della disponibile residua (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 7.441,00). c) Diritto di piena proprietà dell'immobile sito in ### (Fg. 5, p.lla 149 sub 6 e 1197 sub 2 - ex 152/3), in rovina, senza reddito, disabitata. - circa il diritto derivante dalla clausola generale e di chiusura che gli riconosce i 2/3 della disponibile anche su tutti gli altri cespiti: a) Stante la stima dell'immobile di ### (valutato ### 138.889,24) e valutato, altresì, che è stato accertato che ### (a titolo di legittima) e ### (a titolo di disponibile) hanno ricevuto un'assegnazione maggiore in danno di ### junior, ### riconoscere il diritto di quest'ultimo a percepire la disponibile di sua spettanza il cui valore è di € 20.428,29 (pari al 28,19%).
In caso di accoglimento (anche parziale) dell'avverso gravame: In riforma parziale della Sentenza n. 1583/14: a) Rideterminare la massa relitta attraverso la detrazione del valore del diritto di abitazione spettante ad ### in prededuzione, b) ### le quote di ciascun erede ai sensi e per gli effetti del DPR 131/1986 e conseguentemente, c) ### agli ### di ### (##### e ### junior nq) ed ### junior le seguenti percentuali (come da schema indicato a pg. 14 della propria comparsa di costituzione, da intendersi qui integralmente trascritta: 2/3 dell'intera disponibile, pari ad ### 86.027,47 ad ### junior (figlio di ###, ed ### 51.616,48 agli ### di ### (##### e ### junior nq) pari ai 2/20 dei 10/20 riservati ai figli. ### in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione come da nota spese che si allega. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §.1. ### convenne in giudizio, con atto di citazione del 24.09.1991, la madre ### ed i germani ##### e ### nonchè ### e ### Dedusse che in data ### era deceduto il padre ### lasciando a sè superstiti la moglie ### ed i figli ###### e ### che con testamento olografo del 15.11.78, pubblicato per notaio ### il 4 ottobre 1986, il de cuius aveva disposto dei suoi beni immobili in favore dei figli e della moglie, per la quota di legittima, e in favore dei nipoti ### (figlio di ### e ### ( figlio di ###, per la disponibile, precisando che questa dovesse essere loro rispettivamente attribuita nella misura di 1/3 e 2/3. 1.1. ### chiese; che fosse accertato il compendio ereditario del comune dante causa ### e fosse determinata la quota spettante a ciascuno degli eredi legittimi, tenuto conto di quanto disposto dal de cuius, con il testamento olografo; che fosse dichiarato ed accertato che le disposizioni testamentarie avevano leso la propria quota di legittima; che fosse accertata la corretta gestione dei beni e delle rendite, in relazione ai diritti di ciascuno degli eredi e che fosse condannato, chi di ragione, al rendiconto e al pagamento delle somme eventualmente dovute, con rivalutazione di interessi. 1.2. Si costituirono tutti i convenuti, ad eccezione di ### che rimase contumace. ### concluse per la dichiarazione dell'apertura della successione del padre ### e della madre ### deceduta successivamente alla notifica dell'atto di citazione, in data ###; chiese di procedersi alla scioglimento della comunione ereditaria, derivante dalle suddette successioni, con l'attribuzione in favore di ciascuno di una quota dei beni, secondo i propri diritti, nel rispetto delle disposizioni testamentarie di ### anche con riferimento all'attribuzione dei singoli cespiti, previa riduzione delle disposizioni testamentarie, lesive della quota di legittima spettante alla madre ### di cui egli, unitamente ai germani ### e ### era erede testamentario. ### dedusse, a riguardo, che la madre ### era deceduta in data ###, disponendo delle sue sostanze in favore dei figli #### e ### e lamentò che le disposizioni testamentarie di ### ledevano i suoi diritti di erede legittimaria, nonché quelli della madre ### moglie del de cuius; pertanto, chiese il riconoscimento e la determinazione della quota spettante a sé ed alla madre, con reintegrazione della quota di legittima spettante ad entrambe; la condanna di chi di dovere al rendiconto dei frutti e alla restituzione degli stessi. ### nel costituirsi in giudizio, aderì alla domanda dell'attrice di accertamento dell'asse ereditario e chiese che fosse dichiarata aperta la successione di ### che fosse dichiarata che la medesima era regolata dal testamento olografo pubblicato il ###, che fossero imputate ai coeredi le rispettive somme, di cui sono debitori verso l'eredità, e che fosse disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, se eccedenti la quota disponibile. ### ed il proprio figlio ### cd. jr. dedussero soltanto che la loro volontà era quella di addivenire alla divisione del relitto ereditario di ### nel rispetto delle quote di attribuzione di cui al testamento olografo pubblicato il ###. 1.3. Il Tribunale, ammessa ed espletata ### ritenne che il testatore ### avesse operato una divisio inter liberos, regolata dall'art. 734 per cui “a seguito della morte del de cuius ### non è sorta la comunione ereditaria sui beni di cui il de cuius ha disposto con testamento. beni sono stati traferiti con effetti reali e immediati a favore dei singoli beneficiari anche se pro quota. Su ciascuno dei beni immobili oggetto delle disposizioni testamentarie (con esclusione dell'appartamento sito al ### lasciato solo alla moglie per la legittima) si è venuta a creare una comunione ordinaria tra i beneficiari. Tutte le parti in causa hanno chiesto la divisione nel rispetto delle disposizioni testamentarie paterne. Non vi è quindi comunione ereditaria da sciogliere e da dividere, ma va solo confermata l'attribuzione dei beni nel rispetto delle disposizioni testamentarie come, quindi, già attribuiti dal de cuius in proprietà agli eredi, con effetti reali e immediati”.
Il Tribunale, escluso che fossero state lese le quote di legittima dei figli, riscontrò la lesione della quota di legittima spettante alla coniuge ### in quanto: “il valore dell'appartamento ubicato in ### al ### assegnato con testamento dal de cuius alla moglie ### per la quota legittima, stimato dal CTU € 117.989,69, è inferiore al valore della quota di legittima ad essa spettante pari ad € 136.413,71 con una differenza di € 18.424,02”.
Accolse quindi la domanda di reintegrazione avanzata dagli eredi testamentari di #### e ### (non avendo l'altro erede testamentario ### avanzato domanda di reintegrazione) ed individuò, quale disposizione pregiudizievole, quella effettuata in favore del nipote ### Inoltre, ai fini che ancora rilevano, ritenne che nulla fosse dovuto ad ### junior, atteso che egli non aveva sollevato nessuna doglianza specifica e non aveva avanzato espressa la domanda, per ottenere beni della massa ereditaria del nonno nella misura di 2/3 terzi della disponibile, in quanto nella propria comparsa di costituzione, unitamente al padre ### si era limitato a dedurre che la loro volontà era quella di addivenire alla divisione del relitto ereditario paterno, nel rispetto delle quote di attribuzione, senza sollevare nessuna specifica doglianza e senza proporre una domanda specifica.
All'esito così decise: “dichiara aperta la successione di ### deceduto il ### e di ### deceduta il ###; accerta e dichiara che i beni di cui il testatore ### ha disposto con il testamento olografo pubblicato il ### sono stati attribuiti in proprietà a favore dei beneficiari con efficacia diretta e immediata senza il sorgere di comunione ereditaria sui beni del patrimonio del de cuius; rigetta la domanda di divisione sia con riferimento alla successione di ### sia con riferimento alla successione di ### non essendo beni ricaduti in comunione ereditaria tra le parti; rigetta le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius ### per lesione della quota di legittima spettante ai germani ###### e ### accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius ### per lesione della quota di legittima spettante a ### avanzata, nella qualità di suoi eredi testamentati, da ### e ### e per l'effetto condanna ### al pagamento dell'importo di € 6.141,34 in favore di ### e di € 6.141,34 a favore di ### a titolo di reintegrazione della quota di legittima di ### oltre interessi dalla domanda al soddisfo; respinge le domande di rendicontazione dei frutti e di condanna alla loro restituzione; compensa le spese processuali e di CTU tra le parti costituite; condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### e ### liquidate in favore di ciascuno in € 2750,00 per compenso di avvocato di cui € 700,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge”.
§.2. La sentenza del Tribunale di ### nr. 1583/2014 del 27.06.2014 è stata impugnata, in via principale, da ### e, con appello incidentale, da ### nonchè da ### e ### jr. 2.1. ### principale si duole: - che il Tribunale abbia ritenuto valida la divisio inter liberos, disposta dal de cuius ### con il suo testamento, escludendo così la costituzione della comunione ereditaria tra coeredi, laddove, a suo avviso, la divisione ex art. 735 c.c. era nulla, in quanto con detta divisione era stata pretermessa la madre ### erede legittimaria. Sostiene l'appellante che l'immobile attribuito alla madre ### non era di proprietà del de cuius, non essendo stato a lui trasferito, prima della sua morte, dalla cooperativa edilizia e vantando egli al più un credito verso la cooperativa edilizia ### e che detto immobile, peraltro, era stato successivamente attribuito agli eredi, seguendo le regole della successione ad intestato (primo motivo di gravame); - che il Tribunale abbia erroneamente determinato il valore della massa ereditaria, attribuendo -all'immobile assegnato alla moglie ### il valore d'uso, equiparato al valore di mercato, e senza considerare che ella, in quanto coniuge, aveva di per sé il diritto d'uso dell'abitazione in questione, in quanto casa coniugale e che, quindi, ella non era stata meramente lesa nella sua quota di legittima dalla disposizione testamentaria, atteso che, secondo l'appellante, per quanto esposto nel primo motivo, ella era stata totalmente pretermessa (secondo motivo); - che il Tribunale, escludendo la ricorrenza della comunione ereditaria, abbia omesso di disporre il rendimento del conto, da parte dei coeredi, che erano nel possesso dei beni ereditari, e ne avevano percepito i frutti (terzo motivo); - che il Tribunale abbia escluso che i coeredi avessero chiesto la collazione, e che abbia ritenuto che le donazioni in denaro, effettuate in vita dal de cuius, non fossero di modico valore e, pertanto, fossero nulle per difetto di forma, omettendo di formare la massa, comprendendovi oltre al relictum anche il donatum (quarto motivo).
Chiede, pertanto, che “a) in riforma della statuizione impugnata accerti la Corte d'Appello intestata che le disposizioni del Testatore violano l'art 735 e che, conseguentemente, è nulla la divisio inter liberos accertata dal Tribunale di ### Per l'effetto dichiari sorta la comunione ereditaria sulla massa dal di dell'apertura della successione; b) per l'effetto, ordini la Corte d'Appello il rendimento del conto ai coeredi che hanno goduto - anche assieme tra di loro - delle singole unità immobiliari appartenenti all'asse ed all'esito proceda allo scioglimento della comunione ereditaria; c) in riforma della statuizione di primo grado, accerti la Corte d'Appello intestata che il valore d'uso dell'immobile di viale ### non corrisponde a quello di mercato dell'appartamento, benvero a quello diverso da accertarsi mediante il rinnovo della ### d) in disparte dal superiore accertamento e qualunque ne sia il valore, dichiari la Corte che il valore d'uso dell'immobile di viale ### deve essere prelevato dalla quota disponibile ex art. 540 c.c., e conseguentemente accerti la integrale pretermissione della quota di ### disponendone la reintegrazione mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive; e) in subordine, accerti la Corte che, in virtù dell'art. 734 c.c. il credito vantato dal de cuius nei confronti della ### in relazione all'immobile di viale ### è stato trattato dagli eredi e dal Tribunale di ### [ordinanze 21.11.1989 e 22.4.1993] come un bene estraneo alle disposizioni testamentarie e conseguentemente diviso ab intestato tra gli eredi.
Conseguentemente, valutata nella minor somma di € 39.329,90 la quota attribuita ad ### accerti la Corte che la lesione dei diritti di legittimaria ad essa spettante ascende alla maggior somma di € 97.083,82, da prelevarsi ugualmente sulle quote dei coeredi previa la riduzione delle disposizioni lesive ed accrescendo nella misura di 1/3 la quota dell'appellante ### nella sua qualità di erede di ### con i fratelli ### ed ### In ogni caso, accertato che sui beni appartenenti alla massa è sorta la comunione ereditaria, ordini il Collegio il rendimento dei conti tra i coeredi e condanni coloro tra gli eredi che hanno indebitamente percetto i frutti civili degli immobili alla restituzione in favore dell'appellante in ragione della sua quota [ricalcolata all'esito della riduzione delle disposizioni. Il tutto con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge”. 2.2. ### incidentale, ### chiede il rigetto dell'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, comprese quelle di ### 2.3. ### ed ### anch'essi appellanti incidentali, chiedono il rigetto dell'appello principale ed il ricalcolo della massa ereditaria (e le corrispondenti quote di ciascuno), stralciando il valore del diritto di abitazione spettante ad ### ex art.540 c.c., chiedono, altresì, di accertare e dichiarare il diritto di ### jr a percepire la disponibile di sua spettanza il cui valore è di € 20.428,29 (pari al 28,19% del relictum). 2.3.1. Gli appellanti incidentali lamentano che il primo giudice abbia disatteso, in quanto ritenuta non formulata, la domanda di ### jr., di ottenere beni della massa ereditaria del nonno, nella misura indicata nel testamento di 2/3 della disponibile. Gli appellanti incidentali ritengono che ### jr. era stato beneficiato della disponibile sugli immobili di via ### e di via ### con assegnazione diretta, mentre su tutti gli altri beni era stato indicato come beneficiario della disponibile, nei limiti di due terzi. Evidenziano che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, egli, unitamente al padre ### aveva domandato che, all'esito della divisione del relitto ereditario, fosse loro attribuita la quota ad essi spettante in virtù del testamento. Affermano che sul cespite di via ### soddisfatti i legittimari, risultava una residua quota disponibile che, in virtù della clausola generale di chiusura del testamento, andava riconosciuta da ### jr per la porzione di 2/3, con la conseguenza che a quest'ultimo competevano ancora € 20.428,49. Sostengono che contraddittoriamente il Tribunale aveva invece affermato che ### jr “non ha sollevato nessuna doglianza specifica e non ha avanzato espressa domanda per ottenere beni della massa ereditaria del nonno nella misura di 2/3 della disponibile nel rispetto delle disposizioni testamentarie del de cuius. 5. Ed invero, nella loro comparsa di costituzione ### e ### si limitavano a dedurre che la loro volontà era quella di addivenire alla divisione del relitto ereditario paterno nel rispetto delle quote di attribuzione di cui al testamento olografo pubblicato il ### senza sollevare alcuna specifica doglianza.” Ritenendo invece di avere correttamente formulato nella comparsa di costituzione la domanda di attribuzione della quota di 2/3 della disponibile e di non avere mai rinunciato a tale domanda, chiedono la riforma della sentenza su questo punto. 2.3.2. Quanto all'appello principale, ne hanno chiesto il rigetto, sostenendo che ### nel lamentare la pretermissione della propria dante causa ### aveva erroneamente ritenuto che il valore dell'abitazione ad essa spettante coincidesse con il valore di mercato dell'immobile di viale ### attribuito alla madre a titolo di legittima.
Dopo aver premesso che il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare grava sulla porzione disponibile e che, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota di riserva dei figli, precisano che le SU della Cassazione hanno chiarito che il valore del diritto di abitazione deve essere stralciato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione. Inoltre il valore del diritto di abitazione si calcola, secondo il DPR 131.986, vigente ratione temporis, tenuto conto dell'età della beneficiaria ### (82 anni), nella misura del 25% del valore della piena proprietà dell'immobile, sicchè tale valore era pari ad € 29.497,25. Somma quest'ultima che, detratta dal valore della massa di € 545.654,85, così come calcolata dal ### porta ad una valore complessivo della massa di € 516.164,85. Con la conseguenza che la lesione subita da ### era di € 11.051,52 e, dunque, addirittura inferiore alla somma calcolata del CTU di € 18.424,02.
In ogni caso eccepiscono l'inammissibilità dell'appello, per avere ### ed i suoi eredi diviso bonariamente, tra essi e gli altri germani, l'immobile di viale ### che era stato attribuito a titolo di legittima ad ### 2.3.3. In seguito alla morte di ### il giudizio è stato proseguito dagli eredi ##### e ### jr. ### i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello principale e di quelli incidentali e l'accoglimento dell'appello incidentale formulato dal loro dante causa ### 2.4. Si sono altresì costituiti #### e ### chiedendo il rigetto dell'appello principale, perché infondato in fatto ed in diritto e ### ha altresì domandato l'accoglimento dell'appello incidentale del proprio figlio ### §.3. La Corte di Appello, all'udienza del 16.01.2025, acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure e previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc (60+20) per il deposito degli scritti difensivi, ha trattenuto la causa in decisione. 3.1. ### principale è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. 3.1.1. ### con il primo motivo di gravame, contesta essenzialmente che il Tribunale abbia escluso che tra i coeredi sia formata una comunione ereditaria. Pur non negando che il comune dante causa ### avesse voluto operare una divisio ### liberos con la redazione del proprio testamento, sostiene, tuttavia, che questi aveva assegnato alla moglie ### un immobile sul quale non vantava nessun diritto reale, in quanto al momento della sua morte non ne era ancora divenuto proprietario, vantando al più un mero diritto di credito nei confronti della società cooperativa edilizia ### pari al prezzo fino ad allora pagato, e dunque era titolare di una mera aspettativa a ricevere in assegnazione definitiva detto alloggio, che fu, in effetti, trasferito (agli eredi legittimi) soltanto a distanza di 7 anni, con l'atto del 22/12/1993 per notar ### E', infatti, pacifico che, con ordinanza del Tribunale di ### del 21/11/1989, il diritto all'assegnazione dell'unità immobiliare di viale ### era stata attribuita ab intestato per 5/15 alla coniuge ### e per la residua parte, in quote eguali di 2/5, ai cinque figli di ### Successivamente, in seguito alla morte di ### su istanza di #### ed ### il Tribunale di ### con ordinanza del 22/04/1993 aveva assegnato i 5/15, spettanti ad ### ai suoi eredi testamentari #### e ### sicché in tali proporzioni ovverosia 5/15 in favore di ### (e per essa ai suoi eredi testamentari) ed i residui 10/15, in favore di tutti e cinque i figli, l'immobile è stato, con l'atto per notar ### del 22/12/1990, assegnato ai germani ### da parte della cooperativa edilizia ### e, successivamente, da essi venduto, con atto per notar ### del 17 Febbraio 1999.
Da ciò discende, secondo la appellante, che la disposizione testamentaria in favore di ### era nulla ai sensi dell'articolo 735 c.c., sicché doveva concludersi che lei era stata totalmente pretermessa dalla successione testamentaria di ### e, pertanto, la divisio inter liberos era nulla e doveva darsi corso alla successione ab intestato, con scioglimento della comunione ereditaria. 3.1.2. La doglianza è priva di fondamento.
Preliminarmente va osservato che l'appellante non ha contestato la qualificazione giuridica, data dal primo giudice all'operazione posta in essere dal testatore ### quale “divisione fatta dal testatore” ex art. 734 c.c., ciò che l'appellante contesta è l'omessa declaratoria di nullità di tale divisione, sul presupposto che fosse nulla ai sensi dell'art. 735 c.c., in quanto, non facendo l'immobile di viale ### parte del patrimonio del de cuius, si era realizzata una sostanziale pretermissione dell'erede ### cui nulla era stato attribuito testamentariamente, con lesione della sua quota di legittima.
Tale ricostruzione è erronea poiché, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'immobile di viale ### era già di proprietà del testatore al momento della sua morte, benchè non vi fosse ancora stato il formale trasferimento.
Con plurime pronunce la Suprema Corte ha più volte ribadito che In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio…., è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore)… (cfr. Cass. 13570/2018).
Già Cass. 4626/2007 aveva infatti affermato che in tema di edilizia popolare ed economica, l'acquisto della proprietà dell'alloggio sociale da parte del socio di cooperativa edilizia fruente del contributo erariale, non si verifica per effetto di un contratto, bensì in virtù ed al termine di un complesso procedimento, plurifasico, che, improntato al perseguimento di finalità pubblicistiche ed inidoneo ad essere modellato secondo schemi civilistici, importa che i diritti e gli obblighi delle parti non derivino dal contratto ma, direttamente, dalla legge. Infatti il momento della assegnazione non può di per sè solo dispiegare alcun effetto traslativo, senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale (### pure Sent. N. 5346 del 1999; Sentenza n. 5665 del 10/04/2003).
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che l'assegnazione di un alloggio ad un socio di cooperativa per l'edilizia residenziale pubblica, fruente di contributo erariale, non è assimilabile alla compravendita, perché gli conferisce soltanto un diritto di godimento, con il correlato obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo, in proporzione alla quota gravante sull'alloggio, di cui diviene proprietario solamente per effetto della successiva stipula del contratto individuale di mutuo, a norma del R.D. n. 1165 del 1938, art. 229 (V. anche Sent. N. 1867 del 2000 e Cass. 4626/2007). (cfr. 14199/2022).
Posto che ### in relazione al suo alloggio, aveva interamente pagato le rate del mutuo individuale, che era stato frazionato, egli era divenuto, ai sensi dell'art. 229 cit., proprietario dell'immobile, e, pertanto, poteva disporne testamentariamente in favore della coniuge ### In ogni caso quand'anche non si volesse ritenere che ### fosse già divenuto proprietario dell'alloggio in questione al momento della morte, non v'è dubbio e, d'altro canto anche lo stesso appellante ### lo ammette, che egli vantava, nei confronti della soc. coop. ### un diritto di credito, consistente nel vedersi trasferito in proprietà l'alloggio assegnatogli. Tale diritto di credito, in quanto posta attiva, avente un valore corrispondente al valore dell'immobile, era già presente nel suo patrimonio e ben poteva essere oggetto di disposizione testamentaria da parte del suo titolare.
Dunque, sia che ### avesse trasferito ad ### la proprietà dell'immobile di viale ### sia che le avesse attribuito il diritto di credito al trasferimento in proprietà di tale immobile, ne deriva che ella non è stata pretermessa, sicchè la divisio inter liberos fatta dal testatore non è certamente nulla, dovendosi, al più verificare se ed in che misura ella sia stata eventualmente lesa nella quota di riserva a lei spettante e se tale lesione potesse essere fatta valere dai suoi eredi.
La verifica va compiuta alla luce delle scelte successivamente compiute dagli eredi legittimi di #### di via ### malgrado la disposizione testamentaria di ### difatti, è stato dalla stessa ### e poi, per essa, dai suoi eredi testamentari, nonché dagli altri eredi legittimi di ### suddiviso tra tutti in base alle quote di legittima dell'eredità di ### Essi, difatti, concordemente chiesero che fosse loro attribuito in proprietà con l'atto per notaio ### del 22.12.1993, in base alle quote di legittima, in virtù di una scelta volontaria. ### prima ed i suoi eredi testamentari poi (#### e ###, unitamente ai figli, eredi legittimi di ####### e ### infatti, invece di chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 116 rd 1165/1938 che, per l'immobile in questione, erede testamentaria di ### era la sola ### coniuge nonché legittimaria, del socio assegnatario ### hanno chiesto l'accertamento che eredi di ### e, quindi legittimati ad ottenerne l'assegnazione, erano tutti gli eredi legittimi, senza dare esecuzione, in relazione a tale bene, alla disposizione testamentaria. ### documentazione versata in atti risulta, infatti, che la moglie ed i figli di ### con ricorso al presidente del Tribunale di ### avevano chiesto che fossero giudizialmente indicati gli eredi di ### per l'appartamento di viale ### deducendo che ### era deceduto il ###, lasciano a sé eredi la moglie ed i figli, senza menzionare il testamento da lui redatto, e che il Tribunale con decreto del 21.11.1989, in virtù dell'art. 116 RD 1165/1938, aveva dichiarato devoluti agli eredi di ### i diritti sull'appartamento di viale ### (nella misura di 5/15 per ### e 2/15 ciascuno per ###### e ###. Successivamente, essendo intervenuta la morte di ### con ulteriore ricorso al Tribunale di ### gli eredi di ### (#### e ###, chiesero che la quota della madre venisse loro attribuita. Il Tribunale di ### pertanto, con successivo decreto del 22.04.1993 dichiarò subentrati nella quota spettante ad ### i suoi eredi #### e ### Orbene la circostanza che ### e per essa successivamente i suoi eredi, abbiano chiesto con atto giudiziale che l'immobile di viale ### di cui il de cuius aveva già disposto testamentariamente in favore della sola ### fosse invece diviso tra tutti gli eredi legittimi, secondo le regole della successione legittima, denota una volontà negoziale da parte di ### e per essa dei suoi eredi testamentari, di diversamente attribuire la proprietà dell'immobile in questione, disattendendo la disposizione testamentaria di ### In sostanza la richiesta di ### e poi i suoi eredi #### e ### che l'immobile, attribuito per testamento da ### alla sola ### a titolo di legittima, fosse invece trasferito in proprietà a tutti gli eredi legittimi di ### secondo le quote che loro sarebbero spettate se ### fosse deceduto ab intestato è espressione di una volontà negoziale successiva da parte della titolare del bene ### di ulteriormente disporre del bene stesso in favore di tutti i figli.
Volontà che, come hanno evidenziato gli appellanti incidentali (eredi di ### ed ### jr) potrebbe costituire un comportamento concludente di rinuncia tacita da parte di ### (e poi dei suoi eredi) a far valere l'azione di riduzione.
E', difatti, pacifico che il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (cfr. Cass. 1373/2009). Nel caso in esame è inequivocabile il comportamento di ### (e poi dei suoi eredi), la quale, invece di spendere la propria qualità di erede testamentaria, in cui favore era stata disposta l'attribuzione dell'immobile di via ### a titolo di quota di riserva, che peraltro risultava con l'attribuzione dell'immobile in questione già lesa, ha invece chiesto, unitamente agli altri eredi legittimi, che detto immobile fosse attribuito a tutti gli eredi legittimi.
In sostanza, avendo ### con il proprio testamento effettuato una divisio inter liberos, la proprietà dell'immobile di via ### o il relativo diritto di credito è passato immediatamente in proprietà alla beneficiata ### la quale avendone, successivamente disposto, consentendone l'attribuzione in proprietà a tutti gli eredi legittimi, ha in tal modo realizzando una donazione indiretta per 10/15 dell'immobile, in favore dei suoi cinque figli (cfr. Cass. 23036/2023).
Da tale ricostruzione discende l'inammissibilità dell'azione di riduzione formulata da #### e ### quali eredi di ### In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che ### non abbia rinunciato all'azione di riduzione l'appello è comunque inammissibile per difetto d'interesse ad impugnare.
Va difatti considerato che il primo giudice ha accertato una lesione della quota di legittima di ### nella misura di € 18.424,02 e l'interesse ad impugnare sussiste solo se, dall'accoglimento delle doglianze sollevate dall'appellante, venisse accertato il diritto di ### ad una maggiore quota di reintegra della legittima.
Orbene, secondo l'appellante il maggior diritto di ### discenderebbe dall'avere il Tribunale erroneamente calcolato la quota di riserva a lei spettante, non avendo stralciato dalla massa ereditaria il valore del suo diritto di abitazione sull'immobile di viale ####, benchè condivisibile, come hanno evidenziato gli appellanti incidentali ### e ### jr., non conduce all'accertamento di una maggiore quota di riserva in favore di ### sicchè non è configurabile un interesse ad impugnare da parte di ### quale erede testamentario di ### Invero posto che il valore del diritto di abitazione, come hanno giustamente eccepito ### e ### jr, non coincide con il valore di mercato dell'immobile, ma va calcolato in base al coefficiente per età del beneficiario che, nel caso di specie, in base alla tabella legale vigente ratione temporis, tenuto conto dell'età di ### (82 anni) al momento dell'apertura della successione del coniuge ### era del 25% del valore di mercato, ne consegue che, essendo il valore di mercato dell'immobile in quesitone, come calcolato dal ### di € 117.989,69, il valore del diritto di abitazione era di € 29.497,422.
Sicchè detratto tale importo dalla massa calcolata dal CTU in complessivi € 545.654,85, il totale del relictum ammonta ad € 516.157,27 e la quota di riserva, spettante ad ### in € 129.039,318. Ne consegue che, in relazione al valore di mercato del bene a lei attribuito di € 117.989,69, vi è una lesione della quota di riserva di € 11.049,63. Misura inferiore a quella accertata dal primo giudice di € 18.424,02. Ne consegue che non sussiste l'interesse ex art. 100 c.p.c. da parte di ### ad impugnare la decisione di primo grado, traducendosi la sua censura in un inammissibile reformatio in pejus. 3.2. Affermata la validità della divisio inter liberos fatta da ### per non essere stata pretermessa la moglie ### ne consegue che, come aveva giustamente ritenuto il Tribunale, non v'è stata costituzione di comunione ereditaria e, conseguentemente non è sorto un obbligo di rendiconto tra coeredi, sicchè la decisione in merito, adottata dal primo giudice, va condivisa ed il relativo motivo di gravame va disatteso.
Quanto alla censura relativa all'omessa ricomprensione nella massa delle donazioni fatte dal de cuius in vita, va considerato che la divisio inter liberos esclude altresì che possa trovare applicazione l'istituto della collazione.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ. (cfr. Cass. 12830/2013).
Dunque anche la domanda di collazione delle donazioni in denaro effettuate da ### sebbene con diversa motivazione, va confermata.
§. 4. Resta da esaminare la doglianza, oggetto dell'appello incidentale proposto da ### e dal figlio ### jr., volta a vedere riconosciuta, in favore di quest'ultimo, la giusta somma, corrispondente alla effettiva quota di disponibile, indicata in 2/3, attribuita con il testamento da ### Gli appellanti incidentali sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, essi avevano proposto rituale domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione e divisione, nel rispetto del quote indicate nel testamento e, conseguentemente, di riconoscimento ad ### jr. della quota dei 2/3 della disponibile.
Sostengono che, in relazione al valore della massa, per come calcolato dal CTU di € 545.654,85, la quota attribuita in favore di ### jr., pari ai 2/3 della disponibile, ammontava ad € 90.942,48, mentre egli, aveva in effetti ricevuto beni per il complessivo minore importo di € 70.513,99 (€ 61.572,98 quale eccedenza, in conto disponibile, in suo favore relativamente all'immobile di ### € 7.441,00 quale eccedenza, in conto disponibile, in suo favore relativamente all'immobile di ### € 1.500,00 quale attribuzione diretta, in conto disponibile, relativamente all'immobile di ### -bene ormai inesistente-). Lamentano quindi una “lesione della porzione disponibile attribuita al signor #### pari ad ### 20.428,49”.
Ciò premesso va anzitutto verificato se effettivamente gli appellanti incidentali abbiano proposto una domanda riconvenzionale, volta a conseguire l'integrazione della quota di 2/3 della disponibile, attribuita ad ### jr.
A tal fine va considerato che nella comparsa di costituzione e risposta essi avevano solo domandato che si procedesse alla divisione dei beni ereditari nel rispetto delle quote indicate dal testatore, domanda peraltro già formulata in via principale da ### ma non avevano lamentato alcuna lesione della quota di ### jr, né avevano domandato l'integrazione della quota a lui attribuita, in quanto inferiore ai 2/3 della disponibile indicata dal testatore.
In sostanza con la comparsa di costituzione ### e ### come ha ritenuto il primo giudice, non hanno formulato una domanda riconvenzionale, piuttosto, la generica conclusione che il Tribunale procedesse alla divisione nel rispetto delle quote di attribuzione di cui al testamento olografo pubblicato il ###, che appare una mera adesione alla domanda formulata da ### in assenza di una specifica domanda riguardante la loro specifica posizione.
Come ha affermato la Cassazione, l'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari, per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'articolo 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore (cfr Cassazione 24169/21). ### testamentario non legittimario, infatti, non avendo diritto ad una quota di riserva ex lege, se convenuto in giudizio dall'erede legittimario nel giudizio di divisione e riduzione, non può vedere, quale conseguenza automatica dell'accoglimento della domanda del legittimario, per effetto della verifica delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, in base alla disposizione testamentaria, la reintegrazione anche della propria quota ereditaria, a lui attribuita sulla disponibile, laddove non lamenti espressamente una lesione della quota disponibile a lui attribuita dal testatore e non domandi la rescissione della divisione fatta dal testatore, per lesione della propria quota.
Dunque, non avendo ### ed il proprio figlio ### jr. formulato, nell'atto di costituzione in primo grado, espressa domanda di rescissione della divisione, per lesione della quota ereditaria attribuita a titolo di disponibile dal dante causa, la richiesta, formulata solo in appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ante riforma del 1990, ratione temporis applicabile. ### incidentale proposto da ### e ### jr. ### è in definitiva inammissibile poiché, come aveva accertato il Tribunale, essi non avevano proposto rituale domanda riconvenzionale.
§.4. ### incidentale proposto da ### è invece fondato e va accolto. ### incidentale si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore degli eredi legittimari ### e ### Sostiene che la responsabilità della lesione della quota di legittima di ### ad opera della disposizione testamentaria in suo favore, non era a lui riconducibile, in quanto scaturita direttamente dalla volontà del testatore. Evidenzia che la propria condotta processuale, con la scelta di restare contumace, era sintomatica della sua volontà di prestare acquiescenza alla decisione giudiziale, sicchè la sua condanna alle spese di lite era ingiustificata.
La doglianza è condivisibile. Invero alla luce dell'esito complessivo del giudizio, dell'accertata sostanziale tacita rinuncia di ### a far valere la lesione della legittima, avendo disposto del bene a lei attribuito con successivo atto dispositivo, ed alla luce del comportamento processuale di ### di sostanziale acquiescenza alla domanda di divisione e riduzione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite del primo grado di giudizio tra ### e ### e ### In mancanza di allegazione e prova dell'avvenuto pagamento delle spese di lite, non può, allo stato, disporsi nulla in merito alla richiesta di restituzione. 4.1. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni anche per compensare tra tutte le parti anche le spese del presente grado di giudizio, in ragione della complessità delle questioni trattate, per la difficoltà di ricostruzione della volontà del testatore e per il generale interesse di tutte le parti alla divisione della massa ereditaria, nel rispetto della volontà del testatore. 4.2. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ### e da parte degli appellanti incidentali ##### e ### quali eredi di ### e ### in proprio, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da ### e sull'appello incidentale proposto da ##### e ### quali eredi di ### e ### in proprio, avverso la sentenza n. 758/2019, emessa dal Tribunale di ### così provvede: 1. Rigetta l'appello principale proposto da ### 2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da ##### e ### quali eredi di ### e da ### in proprio. 3. Accoglie l'appello incidentale proposto da ### e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra ### e ### e ### 3. Compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti. 4. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ### e da parte degli appellanti incidentali ##### quali eredi di ### e ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 22.05.2025 ### relatore ### dott.ssa ### dott.ssa ### d'
causa n. 3409/2015 R.G. - Giudice/firmatari: D' Amore Assunta, Elefante Regina Marina