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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1173/2025 del 29-10-2025

... validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario” (così Cass. 25441/2017). Nella vicenda in esame, in forza della scheda testamentaria olografa pubblicata in data ### ( doc. 4 del fascicolo del convenuto), l'attrice risulta totalmente pretermessa dalla successione paterna e, dunque, impossibilitata ad accettarne la relativa eredità. Peraltro, è noto che tale incombente non risulta necessario ove l'azione di riduzione sia svolta, come nella fattispecie esaminata, nei confronti di un coerede. Tale eccezione non merita, quindi, di trovare accoglimento e va reietta. Deve essere, altresì, respinta la richiesta di parte convenuta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e ### figli dell'attrice nonché beneficiari di donazioni da parte del de cuius. Nel corso del processo il convenuto ha, invero, dato prova di due donazioni dirette, contenute in unico atto notarile, effettuate dal de (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. N. ### dott. A. D'### rel dott. C. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1277/2022 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio del medesimo ### contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 1 21052 ### presso lo studio del medesimo ### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio il fratello ### domandando la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di €.133.296,67 prelevata dal conto corrente n.###### fittiziamente cointestato con il padre ### nonché l'accertamento della propria qualità di legittimaria e della lesione della propria quota di legittima, costituita da 1/3 della massa ereditaria, a seguito dell'apertura della successione paterna, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della propria quota ereditaria. Assumeva, in particolare, che: - in data ### era deceduto ab intestato il padre ### già vedovo, che aveva lasciato due figli, l'attrice e il convenuto, quali eredi legittimi; - la massa ereditaria lasciata era composta unicamente dal 50% del residuo credito - pari ad €1.547,92 alla data del decesso - giacente sul conto corrente n.###### fittiziamente cointestato con il figlio ### acceso presso ### di ### il ###: tale conto era stato alimentato inizialmente con il deposito da parte di ### dell'importo di €55.124,86 (corrispondente alla quota del 50% del conto corrente n.5942/37 cointestato con la defunta moglie ### e di poi unicamente dalla pensione del padre, oltre ai canoni di affitto percepiti dallo stesso; tale conto era stato in seguito depauperato dal convenuto, che aveva prelevato €133.296,67; - il padre aveva effettuato in vita una sola donazione immobiliare, di rilevante valore, a favore del convenuto (con atto notarile del 1^.02.2017 a firma del ### repertorio n.66856/###, trascritto all'### di ### - ### di ### di ### 2 al n.14345 di ### e al n.9175 di Registro particolare in data ###), avente ad oggetto le seguenti unità negoziali (in atti meglio descritte): Unità negoziale n. 1: *Immobile n. 1 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 5 - ### 7135 Sub. 504 - ### Abitazione di tipo economico consistenza 7,5 vani - via ### n. 83 ###,1, *### n. 2 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 5 - ### 7160 - ### 505 - ### Stalle, #### consistenza 44 metri quadri - via ### n. 83 ###,1, *### n. 3 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 5 - ### 7160 Sub. 504 - ### Stalle, scuderie rimesse autorimesse consistenza 15 metri quadri - via ### n. 83 ###, ### negoziale n. 2: *### n. 1 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 4 - ### 1811 Sub. 1 - ### Abitazione di tipo economico consistenza 5,5 vani - via 4 novembre 57 ###, ###, *### n. 2 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 4 - ### 1811 Sub. 2 - ### Stalle, #### consistenza 28 metri quadri - via 4 novembre n. 57 ###, ### negoziale n. 3: *### n. 1 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 1810 Sub. - T - Terreno - consistenza 2 are e 75 centiare, *### n. 2 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 2477 Sub. - T - Terreno - consistenza 80 centiare, *### n. 3 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 2478 Sub. - T - Terreno - consistenza 75 centiare, *### n. 4 sito in Comune di 1794 - ##### - ### 9 - ### 2479 Sub. - T - Terreno - consistenza 1 are e 25 centiare; nello specifico, il padre aveva donato, con dispensa da collazione e imputazione, al convenuto la nuda proprietà, riservandosi il corrispondente diritto di usufrutto vitalizio, degli immobili indicati in dette unità negoziali n. 1 - 2 - 3, attribuendo alla donazione il valore di €102.400,00, mentre il proprio tecnico di fiducia aveva indicato quale valore di mercato dei beni oggetti di donazione l'importo di €407.300,00; - aveva rinunciato all'eredità materna, in quanto “convinta” dal fratello sulla base di accordi divisionali per evitare molteplici passaggi di proprietà e con la promessa di un conguaglio alla morte del padre. 
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, contestando in toto la ricostruzione dei fatti narrata dall'attrice, ritenendola infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. In particolare, dopo aver riferito del supporto economico offerto dal padre a favore di entrambi i figli e di liberalità di diversa natura effettuate nei confronti dell'attrice (e soprattutto “il sostegno economico ai lavori di costruzione nonché di ristrutturazione dell'immobile di spettanza della figlia sito in ### via ### n. 11”), riferiva della presenza di un testamento olografo - di cui ne asseriva la conoscenza da parte della sorella - pubblicato l'11.10.2021 al n.71094/### di rep. dr. ### del seguente tenore letterale “### lascio tutti i miei beni e soldi che ci sono banca a mio figlio ### mia figlia ### è già stata liquidata. ### 29-7-2018”, sostenendo la natura meramente compensativa della donazione svolta in proprio favore (sui quali beni aveva realizzato diverse migliorie) e contestando la valutazione effettuatane dalla sorella. Contestava altresì la versione riferita dall'attrice in merito alla vicenda successoria materna e alla cointestazione fittizia del conto relitto; deduceva l'esistenza di ulteriori donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal de cuius (usufrutto vitalizio su immobili siti in ### donato in data ### dai propri genitori ai due figli dell'attrice, ### e ### lavori di costruzione e ristrutturazione dell'abitazione della sorella, …) nonché la presenza di debiti ereditari, i cui costi erano stati da lui sostenuti. Alla luce di dette deduzioni chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art.2697 c.c., non avendo l'attrice offerto gli elementi necessari per ricostruire e verificare il valore della massa ereditaria e l'affermata lesione della quota di legittima, oppure per aver accettato l'eredità senza beneficio di inventario e senza aver redatto l'inventario; in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; svolgeva solo in via subordinata domanda riconvenzionale volta ad accertare la natura di donazione indiretta a favore della sorella dell'immobile sito in ### -via ### n.11- avvenuta mediante pagamento del de cuius dei relativi lavori di costruzione, nonché la presenza delle migliorie ed esborsi effettuati dal medesimo sui beni donatigli, con conseguente ricostruzione della massa ereditaria e scioglimento della stessa ed eventuale riduzione delle donazioni indirette lesive. 
Tentata invano la conciliazione della lite e acquisita documentazione utile ai fini del giudizio, concessi i termini per deposito delle memorie ex art.183 c.p.c. (ove le parti contestavano ulteriormente le avverse deduzioni e produzioni, l'attrice avanzava altresì domanda di scioglimento della comunione ereditaria nonché di accertamento della propria qualità di erede pretermesso e il convenuto instava per la condanna della controparte per lite temeraria), istruita la causa mediante istruttoria orale e c.t.u. estimativa dei beni relitti e relativa integrazione, precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. 
Occorre rilevare che dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti introduttivi e nelle memorie successive nonché dal petitum sostanziale della vertenza, si desume che l'azione esperita in via principale dall'attrice è volta ad ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede legittimaria e la reintegrazione della quota di legittima a lei spettante. Infatti, l'attrice, che nell'atto di citazione ha esperito l'azione di riduzione solo con riguardo alla donazione diretta effettuata dal padre nei confronti del fratello ### a seguito della costituzione di quest'ultimo, che ha dato conto della presenza di un testamento olografo in forza del quale egli risulta unico erede, ha provveduto ad impugnare la disposizione testamentaria, chiedendo il riconoscimento della sua qualità di erede pretermessa e la riduzione anche delle disposizioni testamentarie. 
Deve, ancora, rilevarsi che nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., parte attrice ha avanzato altresì domanda per lo scioglimento della comunione ereditaria, da ritenersi domanda nuova (e, dunque, inammissibile) rispetto a quelle tempestivamente proposte con l'atto introduttivo, non potendo ritenersi la domanda di divisione implicitamente inclusa in quella di riduzione (cfr. ex plurimis Cass. 18468/2020, Cass. 22885/2010). 
In limine litis il Tribunale ritiene infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea in difetto di preventiva accettazione beneficiata. 
È noto che l'art. 564 c.c. subordina l'esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni da parte del legittimario alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, “salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi”. 
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che tale regola non si applica al legittimario totalmente pretermesso, atteso che lo stesso non può considerarsi erede, onde non può accettare un'eredità che non gli è stata devoluta: “Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell'inventario” (così Cass. 25441/2017). 
Nella vicenda in esame, in forza della scheda testamentaria olografa pubblicata in data ### ( doc. 4 del fascicolo del convenuto), l'attrice risulta totalmente pretermessa dalla successione paterna e, dunque, impossibilitata ad accettarne la relativa eredità. 
Peraltro, è noto che tale incombente non risulta necessario ove l'azione di riduzione sia svolta, come nella fattispecie esaminata, nei confronti di un coerede. 
Tale eccezione non merita, quindi, di trovare accoglimento e va reietta. 
Deve essere, altresì, respinta la richiesta di parte convenuta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e ### figli dell'attrice nonché beneficiari di donazioni da parte del de cuius. Nel corso del processo il convenuto ha, invero, dato prova di due donazioni dirette, contenute in unico atto notarile, effettuate dal de cuius e dal di lui coniuge, ### a favore di ### e ### (v. doc. 15 di parte convenuta). 
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio ritiene di condividere, l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione (così Cass. ###/2021, v. anche 15706/2020, Cass. 2770/2011). 
Anche l'eccezione testè svolta risulta, quindi, infondata per la suddetta ratio decidendi e deve essere, pertanto, rigettata. 
Sempre in via preliminare va sgombrato il campo da dubbi in merito alla titolarità delle somme giacenti sul conto corrente cointestato tra il defunto e il figlio ####, invero, lamenta che il conto n. ###### sia stato alimentato unicamente dal padre, circostanza tempestivamente e documentalmente contestata dal convenuto. 
Sull'argomento trovano applicazione i seguenti principi giurisprudenziali: - “la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” ( Cass. 27069/2022); - “la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai contitolari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr.  18777/2015). 
Orbene, nel caso in esame, risulta incontestato e comunque emerge chiaramente dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice (cfr. doc. 3a pag.1) sia che il conto corrente n.414/### (alias ######) cointestato tra il defunto ed il figlio ### è stato creato a seguito della morte di ### rispettivamente moglie e madre di questi ultimi; sia che metà degli importi ivi giacenti pari ad €55.124,86- rappresentanti la quota di titolarità di ### del conto n.5942/37 cointestato con la moglie ### al 07.06.2016, momento del decesso di quest'ultimaerano stati versati in data ###. ### metà del precedente conto corrente n.5942/37, di spettanza di ### e, dunque, caduta in successione, era confluita nel c/c n. 414/### in data ### (al termine delle operazioni inerenti detta successione) (cfr. pag. 10 del doc. 3a di parte attrice) e, poiché unici eredi della ### erano il coniuge ### e il figlio ### (stante la rinuncia all'eredità materna effettuata dall'attrice e dai di lei figli), risulta per tabulas come tale conto non sia stato alimentato esclusivamente con somme di ### In conclusione, non vi è prova della cointestazione fittizia del conto suddetto né che il convenuto abbia destinato ai propri scopi somme attinte dal suddetto conto corrente cointestato. 
Ciò posto, all'esito del processo risulta incontestato che l'attrice sia figlia, insieme al fratello convenuto, di ### (v. anche doc.2 nel fascicolo di parte attrice), il quale, con testamento pubblicato l'11.10.2021 al n.71094/###rep. dal notaio ### ha disposto dei propri beni dopo la morte in favore del figlio ### (“### lascio tutti i miei beni e soldi che ci sono banca a mio figlio ### mia figlia ### è già stata liquidata. ### 29-7-2018”: v. doc.4 nel fascicolo di parte convenuta), sicché, apertasi la successione paterna in data ###, in via di principio, in difetto di ogni deduzione in merito ad eventuale indegnità, va dichiarata la qualità di erede legittimaria dell'attrice così come richiesto. 
Venendo, quindi, alla domanda di riduzione svolta dall'attrice, occorre ricordare che essa è quell'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt.536ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt.553 ss. c.c.). 
Premesso ciò, in tema di azione di riduzione va chiarito che attività preliminare è la determinazione della massa ereditaria, che ha funzione ricognitiva finalizzata ad individuare i beni facenti parte del patrimonio ereditario al fine di determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. determinazione della quota disponibile ex art. 556 c.c.), che si realizza tramite la c.d. riunione fittizia dei beni donati dal defunto ai beni relitti, detratti i debiti. Nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, senza la necessità di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima, denuncia che implica un preciso confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario, comparazione che deve avvenire in relazione ad una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda introduttiva, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità, lesione che comunque deve emergere con univocità, anche in base a presunzioni, purché gravi precise e concordanti.  ###, quale legittimario che propone azione di riduzione, ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore: ne deriva in capo al legittimario che agisce in riduzione l'onere di allegare e di comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva (v. ex multis Cass.20830/2016; Cass.1357/17; Cass.18199/2020). 
Pertanto, “il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt.555 e 559c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori” (così Cass.10456/2025, v. anche Cass.14473/11, Cass.3661/75). Deve, invero, rammentarsi che la causa petendi dell'azione di riduzione presuppone, oltre all'allegazione della qualità di legittimario, la specificazione di tutti i beni che costituiscono il relictum e l'individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, al duplice fine di assicurare la riunione fittizia (ossia un'operazione matematica che consente di individuare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell'ammontare complessivo netto dell'asse ereditario) e di assolvere all'onere di imputazione posto dall'art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione. 
Deve, difatti, evidenziarsi come anche l'imputazione ex se costituisca un preciso onere incombente ex art.564 c.c. sul legittimario, prodromico ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. 
La quota indisponibile deve, dunque, essere calcolata sul relictum, ossia sulla globalità di tutti i beni (immobili/denaro/crediti) rientranti nell'asse ereditario, da cui detrarre i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione e a cui aggiungere il donatum, ossia l'insieme dei beni donati in vita sia come atti di donazione diretta che indiretta secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, da determinarsi in base alle regole relative alla collazione. La porzione disponibile per il de cuius è rappresentata dalla risultanza di un calcolo estimatorio da effettuarsi sulla massa di tutte le attività esistenti al tempo del decesso, detraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, con la specificazione che le donazioni devono essere valutate al tempo dell'apertura della successione secondo i criteri di cui agli artt. 747 ss. c.c.. Gli oneri probatori suddetti non si atteggiano diversamente secondo che l'azione di riduzione sia proposta contro disposizioni testamentarie o contro donazioni, per le quali non pare ultroneo ricordare che ex art 559 c.c. si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. 
Ciò detto, la domanda dell'attrice avente ad oggetto l'accertamento della lesione della quota di legittima e la conseguente riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni che eccedono la quota disponibile non può trovare accoglimento, in quanto non risulta possibile accertare con esattezza la lamentata lesione, non potendosi calcolare con certezza l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre. 
Deve, in primis, rilevarsi che nell'atto di citazione non viene indicata la scheda testamentaria redatta dal de cuius, e, a seguito delle difese, eccezioni e domanda riconvenzionale spiegate dal convenuto, parte attrice nulla ha tempestivamente eccepito o contestato, limitandosi solo con la memoria n.1 di cui all'art.183 c.p.c. (dopo la celebrazione di diverse udienze per verificare l'integrità del contraddittorio, valutare ipotesi conciliative della lite nonché richiedere i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.) a domandare, oltre la divisione del compendio ereditario, l'accertamento della propria qualità di erede legittimaria pretermessa a seguito del ritrovamento della scheda testamentaria de qua, così modificando la prospettiva della propria domanda (non più successione ab intestato, ma successione testamentaria). 
Anche a non voler ritenere preclusa detta domanda, in quanto tardiva, deve comunque rilevarsi che all'esito del processo l'attrice non ha offerto l'esatta prova posta alla base della propria domanda, essendosi limitata a riferire che la massa ereditaria lasciata dal de cuius fosse unicamente composta dal 50% del residuo credito giacente sul conto corrente n. ###### acceso presso ### di ### cointestato con il figlio ### avendo disposto il padre in vita una donazione immobiliare di rilevante valore a favore solo del convenuto, mentre nulla ha riferito sulla presenza o meno di debiti ereditari, altro elemento fondamentale e necessario al fine di operare il calcolo di cui all'art 556 c.c., e sulla presenza di ulteriori donazioni, in proprio favore e dei propri figli, così impedendo non solo di procedere alla riunione fittizia, ma anche di assolvere all'onere di imputazione ex se imposto dall'art. 564, comma 2, c.c.. 
Se è pur vero che l'imputazione ex art. 564 c.c. è una mera operazione contabile imposta solo laddove il legittimario abbia ricevuto donazioni, nel caso in esame l'attrice nulla ha dedotto in proposito. 
Occorre, infatti, ribadire che il legislatore tutela la quota di riserva dal punto di vista quantitativo e non qualitativo, ammettendo che i diritti del legittimario siano soddisfatti anche tramite donazione in vita o legati (come nel caso di specie il testatore ha espressamente dichiarato nel proprio testamento: v. doc.4 del fascicolo del convenuto). 
Proprio per questo motivo il codice civile prevede l'obbligo per il legittimario che agisca in riduzione di imputare alla sua quota di legittima quanto ricevuto a titolo di donazione o di legato, salvo nel caso in cui ne sia stato espressamente dispensato (sul punto, invero, nulla è stato dedotto e provato). 
Non è neppure stato specificato se i valori indicati nell'atto introduttivo ai fini della stima dei beni siano anche riferibili al momento dell'apertura della successione, che per giurisprudenza pacifica è il momento a cui si deve aver riguardo ai fini della verifica della lesione.  ### è stata, invero, solo parzialmente corretta dalla costituzione del convenuto, che ha allegato la presenza di altre liberalità (non totalmente disconosciute dall'attrice). 
Quanto ai debiti, altro elemento fondamentale e necessario al fine di operare il calcolo di cui all'art. 556 c.c., nulla dice l'attrice in sede di atto di citazione. 
Essenzialmente, quindi, l'attrice ha fondato la propria domanda di riduzione sull'elevato valore economico delle donazioni effettuate dal de cuius in favore dell'altro figlio, ma non ha fornito una rappresentazione complessiva del patrimonio ereditario che facesse emergere la sussistenza concreta (e non astratta) di una lesione della sua quota di legittima e la necessità di disporre una riduzione delle donazioni per reintegrarla. 
Né è emerso che il silenzio serbato in atto di citazione sull'esistenza di altri beni relitti e/o di ulteriori donazioni non sia stato dovuto al convincimento dell'attrice dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva di cui si discute. 
In particolare, l'attrice ha, quanto meno, omesso di indicare, oltre alla presenza di debiti ereditari, le seguenti liberalità: - atto di donazione ### stipulato dal defunto in favore dei nipoti (figli dell'attrice) ### e ### con atto a rogito dott. ### rep n. 62364 racc n. 27864 del 16.01.2013 (v. doc. 15 del convenuto): in merito a ciò giova sottolineare come, trattandosi di donazione immobiliare diretta, per rilevarne la presenza sarebbe bastata l'effettuazione di una semplice visura presso i competenti ### - liberalità indirette effettuate nei confronti della stessa dal de cuius, consistenti nei plurimi interventi di ristrutturazione dell'immobile sito in ### di proprietà dell'attrice (come comprovati a seguito dell'istruttoria orale svolta: cfr. dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 20.12.2023). 
Tali donazioni indirette, come dedotte dal convenuto, non sono state tempestivamente contestate dall'attrice né confacentemente confutate e devono, quindi, ritenersi provate. 
Corollario di quanto sopra ricostruito è che risulta di tutta evidenza, quindi, che il mancato assolvimento da parte dell'attrice del proprio onere di allegare e provare tanto i debiti quanto l'ammontare delle donazioni fatte in vita dal defunto non permette di verificare se effettivamente vi sia stata, o meno, una lesione della quota di legittima, essendo impedito al Collegio di operare la riunione fittizia. 
Conclusivamente, l'attrice non ha fornito gli elementi di fatto necessari per consentire la verifica della dedotta lesione della propria quota di riserva. La suddetta carenza probatoria non può essere colmata dall'istruttoria svolta in corso di causa, che comunque non è riuscita ad addivenire a conclusioni certe ed inequivocabili. 
Deve, pertanto, concludersi che l'attrice non ha affatto assolto agli oneri di allegazione e probatori che le incombevano, neppure in via indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. n. 10456/2025, Cass. 18199/2020, 348/2023): in difetto di allegazione (e prova) di quanto sopra evidenziato s'impone il rigetto della domanda di parte attrice. 
Occorre, da ultimo, passare all'esame della domanda con cui il convenuto nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. chiede la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.. 
A mente dell'art. 96, primo comma, c.p.c., se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. è ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio. 
E' risaputo che per il riconoscimento di tale domanda deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. 26515/2017). Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; ### Roma n.13553/2020). 
Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede a carico dell'attrice, dovendosi ritenere che abbia semplicemente avanzato domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. 1384/1980, Cass.6637/1992, Cass.4651/1990, Cass.117/1993, Cass.21798/2015, o quanto meno l'allegazione di elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato: cfr. Cass. 21798/2015, Cass. S.U.  7583/2004, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass.12422/1995, v. nello stesso senso Cass. 117/1993, Cass.1200/1998, Cass.3941/2002). Non ritenendo esser stati addotti e provati elementi idonei al riguardo nel corso dell'istruttoria, tale domanda deve essere disattesa. 
A giudizio del Collegio, non possono neppure ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna della parte attrice ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Come noto, quest'ultima disposizione contempla una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, che presuppone comunque “il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile” (così Cass. 21570/2012, v. anche Cass. 27534/2014, 22120/2016), requisito comunque non ravvisabile nel caso in esame. 
Del pari, deve respingersi la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., avanzata in sede ###ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto non si ravvisano nel comportamento processuale del convenuto aspetti implicanti mala fede o colpa grave. 
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese, tardive o assorbite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza principale e sono liquidate, ridotte di 1/3 in considerazione dell'andamento della causa stante il parziale accoglimento di alcune domande attoree e il rigetto di alcune istanze del convenuto, come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato in base al valore della controversia indicata dalla stessa attrice. 
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente e completamente a carico dell'attrice.  P. Q. M.  ### di ###, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che ### è erede legittimaria del defunto padre ### nato a ### il ### e deceduto in data ###; 2) dichiara in parte inammissibili e in parte rigetta ogni ulteriore domanda avanzata; 3) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto, che si liquidano in complessivi € 7.602,00, oltre oneri di legge; condanna parte attrice a sopportare tutte le spese di c.t.u. liquidate con decreto in corso di causa. 
Così deciso in ### l'8.10.2025 ### est. ###.D'### dott. ### 

causa n. 1277/2022 R.G. - Giudice/firmatari: D'Elia Annarita, Nicola Cosentino

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2020/2025 del 27-05-2025

... mancanza di elementi probatori inerenti i beni caduti in successione. In via subordinata, chiedeva dichiararsi l'apertura delle successioni legittime di ### e ### e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad essa comparente della quota a lei spettante per legge, oltre all'immobile donatole dalla madre; chiedeva, altresì, condannarsi il germano ### alla restituzione di quanto in eccesso percepito per il possesso dei beni ereditari, nonché di consentire il libero accesso pedonale del cortile del compendio immobiliare sito in ### alla via ### n.30, consegnando le chiavi del cancello di ingresso, e di porre le spese a carico della massa. La comparente rappresentava, in fatto, di aver ricevuto in donazione (con dispensa dalla collazione) dalla madre, ### la nuda proprietà dell'appartamento sito in ### alla via ### nr. 30 identificato al catasto al foglio 5, particella 12495, sub 10, effettuandovi a proprie spese lavori di ristrutturazione per attuali euro 70.000,00, specificando che il predetto cespite veniva concesso in locazione con percezione del relativo canone da parte della madre in qualità di usufruttuaria fino al momento del decesso (occorso in data (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### -###- riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### - Presidente - Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 13554/2022 R.G.  avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione” TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli ###, alla via ### n. 45, giusta procura in atti; #### c.f.: ###, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia in S. ####, alla ### della Repubblica n.15, giusta procura in atti; ### c.f.: ###, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ####, alla via ### n. 5, giusta procura in atti; CONVENUTI ### c.f.: ###, residente in ####, alla via ### n. 30; #### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio i germani #### e ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'avvenuta lesione della quota di legittima in danno della coerede sig.ra ### per effetto delle disposizioni operate in vita dai de cuius ### e ### descritte in atti; 2) per l'effetto, accogliere la domanda di collazione; 3)sempre per l'effetto, disporre la riduzione delle disposizioni lesive della legittima; 4) all'esito delle operazioni di riduzione e collazione per imputazione, disporre la divisione ereditaria dei beni indivisi costituenti l'asse ereditario; 5) infine, ai sensi dell'art. 723 c.c., disporre la resa dei conti fra i condividenti coeredi, anche con riferimento alla restituzione dei frutti singolarmente ed esclusivamente percepiti da ognuno di essi per aver goduto in via esclusiva di tutti gli immobili facenti parte dell'asse ereditario; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.  ###, in punto di fatto, deduceva che in data ### decedeva ab intestato la madre, ### a cui succedevano essa istante, insieme ai germani (odierni convenuti) ed al coniuge superstite, ### Esponeva che il patrimonio ereditario era costituito dalle seguenti unità immobiliari: a) locali adibiti a garage in ### angolo ### piano seminterrato, fg. 5, p.lla 1249, sub. 4) appartamento piano terra, int. 0, foglio5, sub. 10, particella 1249; c) appartamento primo piano, int. 1, foglio 5, sub. 5, particella 1249; d) appartamento primo piano, int.2, foglio 5, sub. 6 particella 1249 e e) appartamento secondo piano, int. 3, foglio 5, sub. 7 particella 1249. Rilevava come in vita la genitrice aveva donato in data ### alla figlia ### l'immobile sito in #### alla ### n. 30 (riportato al catasto foglio 5 p.lla 12495 sub. 10, sito al piano terra), mentre in data ### aveva donato in usufrutto alla figlia ### e in nuda proprietà alla nipote, ### (figlia della predetta ###, il locale garage sito in ##### 30 (riportato al catasto al foglio 5 p.lla 12495 sub. 4), composto da n. 2 posti auto, e l'appartamento sito alla medesima via (identificato al foglio 5 p.lla 12495 sub. 5). 
Pertanto, al momento del decesso della de cuius il patrimonio relitto risultava nr.2 cespiti immobiliari, entrambi siti in ##### n. 30, identificati al foglio 5, particella 1249, sub 6 e 7. 
Rappresentava, in prosieguo, che in data ### decedeva ab intestato il padre, ### il cui patrimonio era composto dalla sola quota di legittima spettantegli in ragione della successione della coniuge deceduta. Precisava che in data ### il predetto defunto aveva acquistato materialmente, con soldi propri, l'immobile sito in #### via ### (identificato al catasto al foglio 12, particella 320, categoria ###), formalmente intestato alla figlia ### a quel tempo priva di redditi, ed arredato con mobilio di rilevante valore. 
Sul rilievo per cui la madre in vita non aveva mai percepito redditi, con impossibilità di acquistare i cespiti ubicati in ### alla via ### nr.30, evidenziava come tutti i beni facenti parte delle due successioni dovessero costituire un unico asse ereditario, riconducibile al defunto padre. 
Asserita la lesione della propria quota di legittima, parte attrice deduceva che, sin dal decesso del padre, il germano ### occupava arbitrariamente l'immobile sito al secondo piano del compendio immobiliare sito in ### alla via ### n.30 e che, a decorrere dal mese di gennaio 2022, questi deteneva condotte arbitrarie ed escludenti nei confronti di tutti i coeredi e, in specie, dell'istante, negandole l'accesso al compendio ereditario mediante la sostituzione della serratura del portone del fabbricato comune . 
Riferiva, infine, di aver appreso che l'immobile sito al primo piano del predetto complesso era stato concesso in locazione a terzi dalla germana ### la quale percepiva in via esclusiva i relativi canoni di locazione. 
Ritualmente citata, in data ### si costituiva ### la quale chiedeva la declaratoria di nullità e/o inammissibilità delle avverse domande, con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite, rappresentando preliminarmente l'assoluta mancanza di elementi probatori inerenti i beni caduti in successione. 
In via subordinata, chiedeva dichiararsi l'apertura delle successioni legittime di ### e ### e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad essa comparente della quota a lei spettante per legge, oltre all'immobile donatole dalla madre; chiedeva, altresì, condannarsi il germano ### alla restituzione di quanto in eccesso percepito per il possesso dei beni ereditari, nonché di consentire il libero accesso pedonale del cortile del compendio immobiliare sito in ### alla via ### n.30, consegnando le chiavi del cancello di ingresso, e di porre le spese a carico della massa. 
La comparente rappresentava, in fatto, di aver ricevuto in donazione (con dispensa dalla collazione) dalla madre, ### la nuda proprietà dell'appartamento sito in ### alla via ### nr. 30 identificato al catasto al foglio 5, particella 12495, sub 10, effettuandovi a proprie spese lavori di ristrutturazione per attuali euro 70.000,00, specificando che il predetto cespite veniva concesso in locazione con percezione del relativo canone da parte della madre in qualità di usufruttuaria fino al momento del decesso (occorso in data ###). Precisava che il valore del predetto cespite, a seguito delle migliorie apportate, non esuberava la quota di legittima, ma era addirittura inferiore al valore della stessa. 
Eccepiva, poi, in diritto, la nullità dell'atto introduttivo in quanto sprovvisto di idonea produzione documentale atta a comprovare l'identità dei soggetti chiamati all'eredità e la consistenza dell'asse ereditario, nonché per l'indeterminatezza del petitum in relazione all'immobile sito in ### intestato alla germana ### dal momento che parte avversa non precisava se intendesse impugnare la compravendita per simulazione o ricomprendere il cespite nell'asse ereditario o il corrispettivo e l'indennità per il godimento dello stesso. 
In ordine alla domanda di riduzione, ne eccepiva l'inammissibilità a cagione della relativa genericità. 
Quanto al rendiconto, evidenziava che il germano ### dopo il decesso della madre, si era impossessato degli altri beni facenti parte dell'eredità e, pertanto, era tenuto a corrispondere le indennità previste per il relativo godimento. 
In merito, infine, al diritto di passaggio sul cortile del compendio per cui è causa, rappresentava come le fosse precluso l'accesso pedonale a causa degli atti arbitrari posti in essere dal germano ### In data ### si costituiva ### la quale, in via preliminare, chiedeva riconoscersi il diritto all'attribuzione della quota di legittima della sorella ### con intangibilità degli atti dispositivi effettuati in vita in suo favore dalla defunta madre ### Nel merito, chiedeva la reiezione della domanda di collazione per imputazione per manifesta infondatezza, nonché dell'avversa domanda di riduzione, altresì chiedendo disporsi la resa dei conti anche in capo all'attrice per l'avvenuta occupazione ed utilizzo da parte della stessa dell'immobile occupato in vita dai genitori e sito al primo piano del complesso immobiliare per cui è causa; il tutto con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio. 
La comparente, posta la ricezione della notifica dell'atto introduttivo anteriormente alla definizione della procedura di mediazione, rappresentava che la donazione effettuata in vita dalla madre in suo favore e della di lei nipote ### aveva ad oggetto esclusivamente l'appartamento ubicato al piano primo (costituito da una casetta con cantina adiacente al cortile del palazzo), e non anche un locale garage, specificando che il predetto cespite era stato concesso in locazione (a terzi) ed il relativo canone veniva incassato in via esclusiva dai coniugi ### Sconfessava l'avverso assunto secondo cui la sig.ra ### non aveva mai lavorato, essendo la stessa invece titolare di una fiorente attività commerciale (commercio di generi alimentari) fino al 31.12.1986. 
In ordine all'immobile sito in ### precisava di averlo acquistato dalla sig.ra ### con proprie risorse, avvalendosi dell'aiuto del coniuge, e che - come si evince dall'atto di compravendita - si trattava di una stalla fatiscente, completamente ristrutturata da essa comparente. Ne conseguiva l'infondatezza dell'avversa domanda di assoggettare a collazione il predetto bene. 
Rappresentava, poi, come la figlia ### peraltro non citata in giudizio, non rientrasse nel novero dei legittimari e/o dei coeredi della defunta ### non essendo pertanto tenuta alla collazione. 
Confermava, infine, la circostanza per cui la genitrice gestiva un'attività commerciale, rappresentando altresì che la germana ### a seguito del decesso dei genitori, si era impossessata dell'appartamento dagli stessi abitato, con evidente accettazione tacita dell'eredità ed esclusione degli altri coeredi.  ### sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento. 
All'udienza di comparizione tenutasi in data ### il giudice, all'esito del contraddittorio, si riservava. 
A scioglimento della riserva che precede, il giudice, con ordinanza depositata in data ### disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e rinviava all'udienza del 24.01.2024. 
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare, ove la convenuta ### rappresentava la circostanza per cui la sig.ra ### era deceduta da oltre un decennio, il giudice rinviava all'udienza del 09.04.2024. 
All'udienza che precede, parte rinunciava alla domanda di simulazione e il giudice, su richiesta unanime, concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 13.11.2024. 
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.12.2024. 
All'udienza del 31.12.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).  *** 
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del convenuto, sig.  ### il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento. 
Passando al merito della controversia, le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le ragioni di cui alla motivazione che segue. 
In via preliminare si osserva che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. in tal senso Cassazione Civile, ### VI-2, ordinanza n. 19284 del 17 luglio 2019).  ### premesso, per quanto concerne la domanda di riduzione, la giurisprudenza ha più volte precisato che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, oltre che proporre, sia pur senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (ex multis: cfr. Cass. civ. 1357/2017; Cass. civ. sentenza n. 13310 del 12.09.###ass. civ., sentenza n. 11432 del 17.10.1992). 
Poiché l'azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, il legittimario che agisce in riduzione ha altresì l'onere di allegare e di provare quali siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa, in particolare dimostrando che i beni allegati siano effettivamente appartenuti al defunto. A tal fine, l'attore che propone la domanda di riduzione ha l'onere di allegare e di provare la consistenza della massa ereditaria, allegando i titoli di provenienza dei cespiti patrimoniali attribuiti al patrimonio ereditario o altra documentazione equipollente idonea a provare l'appartenenza dei beni alla massa. 
Nel caso di specie, parte attrice, tanto nell'atto di citazione quanto nella memoria di primo termine 183 sesto comma c.p.c., non ha specificato i suddetti dati, omettendo di assolvere compiutamente all'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della proposta azione di riduzione. 
In specie, non risulta in alcun modo provata la consistenza della massa ereditaria - peraltro oggetto di specifica contestazione delle controparti - al momento della morte dei de cuius, non essendo stata dimostrata l'appartenenza all'asse ereditario degli immobili oggetto del patrimonio ereditario, fatta eccezione per le donazioni effettuate in vita dalla sig.ra ### in favore delle figlie ### e ### Parte attrice, invero, non ha allegato quali siano i titoli giuridici in base ai quali la defunta madre avrebbe acquistato detti cespiti. Né può ritenersi comunque assolto l'onere di allegazione gravante sull'attore attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa, ivi inclusa la consulenza di parte depositata in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.; dovendosi, infatti, distinguere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi e l'onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie, non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (cfr. Cass. n. 13825/2008). Inoltre, alcun rilievo probatorio assume la perizia estimativa depositata da parte attrice in sede di memoria istruttoria, posto che le consulenze di parte non possono assumere alcun valore probatorio della proprietà, risolvendosi in mere allegazioni di parte (cfr. Cass. civ. n. 16030/2002). Né la prova della proprietà può fondarsi sulle sole ispezioni ipotecarie in atti (cfr. all. 5 e 5.1 all'atto introduttivo), la quali non contengono alcun riferimento chiaro ai beni e concernono le mere trascrizioni contro ### inerenti gli atti donazione oggetto di causa, senza alcun riferimento agli ulteriori immobili costituenti la massa. 
A ciò si aggiunga che i titoli di provenienza dei beni costituenti il patrimonio ereditario non risultano neppure dedotti in atti, difettando qualsivoglia indicazione in tal senso, essendosi parte attrice limitata ad elencare i beni asseritamente appartenuti alla defunta ### senza alcun ulteriori indicazione. 
In difetto di prova certa circa l'appartenenza all'asse ereditario degli immobili dedotti dall'attrice, risulta impossibile ricostruire la massa ereditaria dei sig.ri ### e di conseguenza del sig. ### come prospettata dall'attrice e non è neppure possibile procedere al calcolo della legittima e verificarne eventualmente la lesione. 
Avendo l'istante fondato la lesione della propria quota di legittima essenzialmente sul fatto che la di lei madre in vita aveva posto in essere atti donativi in favore delle due figlie ### e ### e non risultando provata la consistenza dell'asse ereditario che sarebbe insufficiente a garantire la quota di legittima dell'istante, la domanda di riduzione è infondata, risultando assorbita ogni ulteriore questione dedotta per il principio della ragione più liquida.  ### quanto attiene alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, osserva il Tribunale in punto di diritto che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. 
Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. 
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti specie in presenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020), ma è connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione, ragione per la quale anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, che hanno scardinato l'onerosa prassi della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, su di essa sono rimasti invece molto saldi.
Il diritto predetto, dunque, non può che essere provato con la produzione dei titoli che indicano la proprietà dei beni in capo al de cuius, o con altra documentazione equipollente, onere che incombe, in forza dei generali principi in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., su chi richiede l'accertamento. 
La Suprema Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (sic Cassazione civile sez. VI - 02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere - come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass. n.21716/2020 e n. 1065/2022). 
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (cfr. Cass. n.40041/2021), è pur sempre necessaria la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, specie nei casi come quello di specie in cui l'appartenenza dei beni alla massa è espressamente contestata (cfr. comparsa di costituzione di ### ove vi è il chiaro riferimento all'assenza di documentazione probatoria dell'appartenenza dei beni alla massa). 
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza ai defunti ### e ### dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione. 
Invero, alla luce di quanto sopra indicato, non può attribuirsi rilevanza probatoria della proprietà in capo ai de cuius dei beni immobili oggetto di divisione alla documentazione prodotta in atti da parte attrice, così come dalla convenuta ### risultando depositate in atti solamente ispezioni ipotecarie, certificati di morte, atti di donazione e stato di famiglia integrale dei coniugi #### inidonei a provare l'appartenenza dei beni alla massa come chiarito nel punto precedente. 
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal ### eventualmente nominato in corso di causa, stante la contestazione di parte convenuta ed in ragione dell'assoluta assenza di qualsivoglia riferimento alla provenienza dei beni asseritamente appartenuti alla ### In definitiva, in mancanza di indicazione dei titoli di provenienza in capo ai de cuius dei beni oggetto di divisione e di prova dell'appartenenza dei predetti beni alla massa, nessuna divisione può essere disposta e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata. 
Nulla deve disporsi, infine, in ordine alla domanda di declaratoria di inefficacia per simulazione dell'atto di compravendita del 26.9.1991 intercorso tra ### e ### formulata espressamente dall'attrice all'udienza di comparizione del 02.05.2023, avendovi la parte espressamente rinunciato all'udienza del 09.04.2024. 
AL rigetto della domanda di divisione consegue altresì il rigetto della domanda di rendiconto che presuppone l'accertamento della consistenza della massa di cui il coerede avrebbe beneficiato in via esclusiva.  ### spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto della natura e della decisioen.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1. dichiara la contumacia di ### (c.f.: ###), nato a #### il ### ed ivi residente ###; 2. rigetta le domande; 3. condanna l'attrice, ### al pagamento, in favore di ### e ### delle spese di giudizio che si liquidano in euro 4950,00 ciascuna per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge. 
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 
Così deciso in ### 20.5.25 

Il Giudice
rel. Dott.ssa ###ssa


causa n. 13554/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Satta Cristiana, Tabarro Alessandra

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2839/2024 del 16-12-2024

... non contenevano alcuna clausola negoziale espressa o tacita di dispensa dalla collazione, considerato che era pendente fra le parti l'altro giudizio relativo alla divisione dell'immobile sito in ### e che fra i beni mobili oggetto della successione vi erano anche buoni postali per un totale di € 97.600,00, oltre che il saldo di un libretto di deposito, chiedeva che - previa riunione dei due fascicoli - si procedesse alla divisione dei beni e dei titoli con onere in capo allo ### di mettere in collazione la somma di € 90.000,00 ricevuta a titolo di donazione indiretta. In detto fascicolo ### si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di divisione svolta nelle forme del giudizio ex art 702 bis cpc ed opponendosi altresì alla riunione, atteso il diverso stato dei due giudizi. Ribadiva che in caso di divisione si sarebbe dovuto tenere conto delle spese dallo stesso sostenute nell'interesse della madre e della comunione ereditaria. Preliminarmente deve darsi atto che a seguito della risposta CTU è emerso che l'appartamento sito in ### presenta delle difformità che ne impediscono la libera circolazione, difformità che, anche in seguito all'incarico conferito (leggi tutto)...

testo integrale

 ### ______________ Tribunale di Messina PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Istruttore, dott.ssa ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta al n. 6188/2018 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 25.6.2024 emessa in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2024, sostituta ex art. 127 ter cpc e promossa ###' ### c.fisc. ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti ####' ### c.fisc. ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ### OGGETTO: Divisione dei beni caduti in successione.  ###'udienza del 24.6.2024 le parti hanno concluso come da note sostitutive della presenza in udienza. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava in giudizio il germano ### esponendo che in data ### era deceduta la madre, ### senza lasciare testamento. Aggiungeva che, nonostante i solleciti, il fratello non aveva mai aderito agli inviti per presentare la denuncia di successione e che, pertanto, ella in data ### aveva presentato domanda di mediazione “chiedendo la presentazione della denuncia di successione in modo da potere successivamente procedere alla divisione o al godimento comune dei beni ereditari”. Rilevava di avere richiesto in detta sede anche la disponibilità delle chiavi della casa materna sita in ### ma che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo. Tutto ciò premesso rilevava che il fratello non consentiva il godimento comune del bene suindicato, del quale possedeva le chiavi e, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile con attribuzione a ciascun condividente della proprietà esclusiva di una porzione dello stesso, fatti salvi conguagli in denaro. Concludeva chiedendo che fosse ordinato a ### di consegnare l'immobile indiviso, compresi i mobili via esistenti e la corte, in modo da consentirle il godimento del 50% ed in subordine che ne fosse ordinata la divisione con attribuzione di una quota in proprietà esclusiva. 
Instaurato il contraddittorio si costituiva ### rilevando che non sussisteva alcuna opposizione alla divisione dell'asse ereditario, e che la divisione bonaria era stata impedita solo dalla odierna attrice, la quale pretendeva di entrare in possesso di somme che erano, invece, di sua esclusiva spettanza. In particolare allegava il convenuto che l'attrice chiedeva che fossero riconosciute in suo favore le somme derivanti dalla liquidazione delle polizze vita intestate alla madre e liquidate a lui quale unico beneficiario indicato nella polizza, fatto per il quale pendeva fra le parti altro giudizio. 
Aggiungeva che nella eventuale divisione si sarebbero dovute considerare le somme da lui anticipate per il servizio funebre della madre nonché per la manutenzione dell'immobile sito in ### oltre che le spese da lui sostenute per la presentazione della dichiarazione di successione. Dichiarava di opporsi alla richiesta di rilascio dell'immobile avendo egli nello stesso la propria residenza. Concludeva pertanto chiedendo che - previa nomina di un consulente - fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tenendo conto delle somme da lui anticipate (in particolare € 20.000,00 per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, € 1.400,00 per il servizio funebre della madre ed € 600,00 per spese di successione). 
Concessi i termini di rito, con ordinanza del 6.11.2019 veniva nominato ### Con provvedimento emesso in esito all'udienza del 27/09/2021 veniva riunito al presente fascicolo quello portante il numero 1245/2021 RG e, concessi i termini di rito relativamente a detto giudizio - nel quale era stato disposto il mutamento di rito - venivano ammesse ed espletate prova per testi. 
In esito all'udienza del 22.5.2023 la causa veniva assegnata a sentenza e con ordinanza del 18.10.2023 veniva rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione rilevabile d'ufficio dell'impossibilità di procedere alla divisione dell'immobile abusivo. 
Dopo alcuni rinvii, per consentire alle parti di procedere alla necessaria sanatoria, con provvedimento emesso in esito all'udienza del 24 giugno 2024, sostituita ex art 127, la causa veniva assunta in decisione. 
Nel giudizio iscritto al n. 1245/2021 ### premesso che in altro giudizio definito fra le parti era stato statuito che i premi pagati dalla de cuius ### per le due polizze vita nelle quali l'odierno convenuto era unico beneficiario, per la somma complessiva di € 90.000, costituivano donazioni indirette a favore di ### e che dette donazioni non contenevano alcuna clausola negoziale espressa o tacita di dispensa dalla collazione, considerato che era pendente fra le parti l'altro giudizio relativo alla divisione dell'immobile sito in ### e che fra i beni mobili oggetto della successione vi erano anche buoni postali per un totale di € 97.600,00, oltre che il saldo di un libretto di deposito, chiedeva che - previa riunione dei due fascicoli - si procedesse alla divisione dei beni e dei titoli con onere in capo allo ### di mettere in collazione la somma di € 90.000,00 ricevuta a titolo di donazione indiretta. 
In detto fascicolo ### si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di divisione svolta nelle forme del giudizio ex art 702 bis cpc ed opponendosi altresì alla riunione, atteso il diverso stato dei due giudizi. 
Ribadiva che in caso di divisione si sarebbe dovuto tenere conto delle spese dallo stesso sostenute nell'interesse della madre e della comunione ereditaria. 
Preliminarmente deve darsi atto che a seguito della risposta CTU è emerso che l'appartamento sito in ### presenta delle difformità che ne impediscono la libera circolazione, difformità che, anche in seguito all'incarico conferito dal convenuto al proprio tecnico di parte, sono risultate non sanabili. 
Da ciò discende la impossibilità di procedere allo scioglimento della comunione insistente sullo stesso. 
Invero, come rilevato con la ordinanza di rimessione sul ruolo in forza della quale è stato concesso termine per note ex art. 101, 2° comma cpc, non è possibile procedere alla divisione di beni immobili abusivi. 
Hanno, infatti, affermato le ### che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.  40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (### 25021/19). 
Non è possibile in questa sede disporre lo scioglimento né attribuendo il bene ad un condividente con conguaglio in favore dell'altro né disporne la vendita, in assenza della sanatoria necessaria, e per il cui ottenimento l'impulso spetterebbe comunque alle parti. 
In forza del principio espresso dalla Suprema Corte, pertanto, non può essere accolta la domanda di scioglimento della comunione sul bene costituente l'asse ereditario (stante la assenza di ulteriori beni) che, pertanto, rimane indiviso fra le parti e fatta salva la possibilità, nel momento in cui dovesse intervenire la regolarizzazione dello stesso, di procedere allo scioglimento della comunione. Da ciò discende che non può essere valutata in questa sede la domanda relativa al rimborso delle spese che il convenuto afferma di avere sostenuto per detto immobile. 
Può invece procedersi alla divisione degli altri beni, tenuto conto, in particolare, che non osta alla divisione del terreno la circostanza che sullo stesso insista un immobile non regolare. 
Pertanto, alla luce di quanto affermato, deve ritenersi che l'asse ereditario di ### sia così composto: - Terreno sito in ### censito al NCT al foglio 19 particella 47 con valore di € 102.149,00; - buoni postali per i € 97.600,00 - deposito postale con saldo di € 16.236,04 Per un valore totale di 215.985,04. 
A dette somme deve aggiungersi il valore della donazione già ricevuta da ### che, come accertato nel giudizio già definito fra le parti, è pari ad € 90.000,00. 
Dalla somma complessiva va detratta la somma di € 2.000,00 pari alle spese sostenute dal convenuto ### per servizio funebre (fattura per € 1400,00) e per denunzia di successione (fattura per € 600,00) gravanti in parti uguali sui due condividenti. 
Conseguentemente il valore dei beni in comunione è pari ad € 305.985,04 da dividersi fra i due condividenti, e, tenuto conto che il convenuto ha già ricevuto la somma di € 90.000,00, alla attrice spetteranno beni per € 152.992,52 mentre al convenuto beni per € 62.992,52. 
Tutto ciò premesso ritiene il Tribunale che, al fine di consentire alla attrice di ricevere beni di natura analoga a quelli ricevuti già dal convenuto, debba disporsi la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario della madre, attribuendosi alla stessa tutti i buoni postali, per un valore di € 97.600,00 ed il saldo del deposito, pari ad € 16.236,04, per un valore complessivo di € 113.836,04. 
Alla stessa spetteranno ancora beni ereditari per € 39.156,48, somma dalla quale può detrarsi la quota di spese ereditarie sulla stessa gravanti che riducono l'ammontare del valore dei beni a lei spettanti ad € 38.156,48. 
Poiché per le caratteristiche del terreno non appare opportuno disporne la divisione in due distinte porzioni, deve assegnarsi lo stesso interamente al convenuto, il quale dovrà corrispondere alla attrice, a titolo di conguaglio, la differenza fra il valore del bene ricevuto (pari ad € 102.149,00) e la quota a lui spettante (€ 62.992,52) pari ad € 39.156,48, della quale però allo stesso - per quanto già detto - a titolo di rimborso, la somma di € 1000,00. Il convenuto, dunque, deve essere condannato a corrispondere alla attrice a titolo di conguaglio la somma di € 38.156,48, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza sino al soddisfo. 
Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per la condanna di parte convenuta ex art. 96, 3° comma cpc. 
Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, rilevato che comunque lo ### non si è opposto alla divisione, possono essere interamente compensate e le spese di ctu poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ugual misura.  P.Q.M.  Il Tribunale di Messina, ###, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da #### contro #### così provvede: 1) dichiara la improcedibilità della domanda di divisione in relazione all'immobile sito in ### in via della ### n. 92 (censito al ### al foglio16 particella 569; 2) dichiara aperta la successione di ### e dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni della stessa assegnando - ### attrice ### tutti i buoni postali intestati a ### (come indicati nell'atto allegato al n. 5 del ricorso iscritto al n. 1245/###) nonché il saldo del deposito a risparmio n. ###/###4 di € 16.236,04; - al convenuto ### il terreno sito in ### censito al NCT al foglio 19 particella 47; 3) condanna ### a corrispondere a ### a titolo di conguaglio, la somma di € 38.156,48, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza sino al soddisfo; 4) compensa integralmente le spese di giudizio; 5) pone le spese di ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti in ugual misura. 
La presente sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in ### 13/12/2024 Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico (dott.ssa ### 

causa n. 6188/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cusolito Viviana

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1165/2024 del 05-08-2024

... certamente soggetta a collazione, non essendovi una dispensa espressa e non avendo gli interessati dedotto la sussistenza di una dispensa tacita. Anche la donazione effettuata da ### in favore di ### avente ad oggetto la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, è soggetta a collazione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non vi sono elementi per ritenere che la donante abbia tacitamente dispensato la donataria dalla collazione. La circostanza che si tratti di una donazione remuneratoria (cfr. all. 6 di parte attrice) non implica infatti, di per sé, la dispensa dalla collazione. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la donazione remuneratoria costituisce, infatti, una vera e propria donazione, in quanto si tratta di un'attribuzione gratuita, caratterizzata dalla spontaneità e dalla consapevolezza del donante di non esservi costretto (Cass. Civ. 12769/1999, Cass. Civ. 1989/1995, Cass. 1077/1992, Cass. Civ. 7170/1983), con la conseguenza che, oltre ad essere assoggettata a riduzione nel caso di lesione della quota di legittima, è anche (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA ### Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2435/2015 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###) ed ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv.  ### ATTORI contro ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori ### e ### nella qualità di eredi del convenuto deceduto ### (C.F. ###) ### di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.  ###'udienza del 25.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ##### e ### hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ### e ### allegando: − che ### era deceduto ab intestato in data ###, lasciando quali eredi legittimi la moglie ### i figli ##### e ### e, in rappresentazione del figlio premorto ### le nipoti ### e ### − che ### mentre era in vita, aveva donato la quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370, avente il valore di euro 90.850,00, ai figli ##### e ### nonché la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, avente il valore di euro 162.300,00, alla figlia ### − che il patrimonio residuo di ### era costituito dalla quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 472, avente il valore di euro 57.750,00, − che la donazione effettuata in vita da ### in favore di ### ledeva la quota di legittima spettante per legge ad essi attori e a ### − che ### era deceduta ab intestato in data ###, lasciando quali eredi legittimi i figli ##### e ### e, in rappresentazione del figlio premorto ### le nipoti ### e ### − che ### mentre era in vita, aveva donato la quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370, avente il valore di euro 90.850,00, ai figli ##### e ### nonché la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, avente il valore di euro 162.300,00, alla figlia ### − che il patrimonio residuo di ### era costituito dalla quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 472, avente il valore di euro 57.750,00, e dalla quota di legittima a lei spettante nella successione del marito ### − che la donazione posta in essere in vita da ### in favore di ### ledeva la quota di legittima riservata ad essi attori. 
Gli attori hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, che le donazioni effettuate in vita nulla sono se non disposizioni testamentarie anticipate; 2) conseguentemente, nominando, quindi, un CTU esperto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante ad ogni singolo attore, ove possibile, mediante la restituzione degli immobili; 4) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui al capo precedente, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un CTU esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili donati e quelli caduti in successione e dei relativi frutti; 5) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, disporre la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi sempre per quote; ordinarne il pagamento dell'eccedenza di quota ereditaria ricevuta della ### agli altri eredi, nonché odierni attori, ciascuno per un ammontare stimato per come in CTP dell' ### in € 55,800,00 per erede ,il tutto oltre interessi e rivalutazioni per legge o nella somma risultante in corso di causa sempre entro e non oltre la competenza del ### adito; 6) condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura da distrarsi ex 93 cpc; 7) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale». 
Con comparsa di risposta depositata in data ###, si è tardivamente costituita in giudizio ### contestando, sotto vari profili, la domanda attorea e chiedendo al Tribunale «in via assolutamente principale, di rigettare la domanda spiegata dalle odierne parti attrici in quanto infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, di attribuire, all'atto di donazione stipulato in favore della sig.ra ### il carattere di dispensa tacita ex art. 737 c.c. dalla collazione; in via ulteriormente gradata, alla luce del tenore dell'atto di donazione remuneratoria, di attribuire e riconoscere a tale atto dispositivo carattere di dispensa parziale, valida ed efficace nei limiti della quota disponibile; in via meramente subordinata e per mero scrupolo difensivo, attribuire ad entrambe le donazioni carattere di disposizione inter vivos della quota disponibile; con vittoria di spese e competenze di causa, oneri ed accessori come per legge, ex art. 91 c.p.c.  da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario». 
Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 02.12.2015, si è tardivamente costituito in giudizio ### contestando la domanda proposta dagli attori e chiedendone il rigetto. 
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. 
Con comparsa depositata in data ###, si sono costituiti in giudizio ### e ### nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni ### e ### a loro volta eredi universali, in forza del testamento olografo del 30.07.2018, del convenuto ### deceduto in data ###.  ### e ### si sono riportati integralmente a quanto già dedotto da ### e hanno inoltre eccepito: − l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., essendo deceduto, in data ###, l'attore ### − il difetto di legittimazione attiva di ### e ### nella qualità di eredi di ### All'udienza del 06.04.2022, il procuratore di parte convenuta ha dichiarato il decesso dell'attore ### e ha chiesto che fosse dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; la richiesta è stata rigettata con ordinanza del 23.06.2022 e la causa è stata rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 25.10.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.   1. I convenuti, nella comparsa conclusionale, hanno riproposto l'eccezione preliminare di interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. già rigettata dal ### con ordinanza del 23.06.2022.  ### non può essere accolta. 
Com'è noto, l'art. 300 c.p.c. prevede, in caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, che «questi» lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti e che dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 300 c.p.c.  subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa sia la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento sia la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di una parte diversa da quella che lo ha subito (Cass. 17913/2009). 
Nel caso in esame, il procuratore di ### non ha dichiarato in udienza il decesso del proprio assistito, né ha notificato l'evento interruttivo alle controparti. 
La richiesta di interruzione del giudizio avanzata dai convenuti deve pertanto essere rigettata.  2. I convenuti hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di ### e ### nella qualità di eredi di ### in quanto non è stata prodotta in giudizio la relativa denuncia di successione.  ### non può essere accolta. 
Dall'atto di citazione e dai documenti ivi allegati emerge che ### e ### sono figlie di ### a sua volta figlio premorto di ### e ### Le attrici hanno agito in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione della quota di legittima riservata al padre premorto ### nella successione dei genitori ### e ### asseritamente lesa dalla donazione effettuata in vita da questi ultimi in favore di ### hanno inoltre chiesto lo scioglimento della comunione venutasi a creare tra le parti in causa sul compendio ereditario di ### e #### e ### hanno dunque agito nella qualità di eredi, in rappresentazione del padre premorto ### di ### e ### Per quanto riguarda la prova di tale qualità, si deve rilevare che le domande proposte dalle attrici travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione di ### e ### e la mera gestione conservativa dei beni compresi nel relictum. 
Tali domande presuppongono, infatti, la volontà di accettare l'eredità e non avrebbero potuto essere proposte dalle attrici se non nella qualità di eredi, sicché costituiscono certamente accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (Cass. Civ. 24836/2022, Cass. Civ. 18068/2012).  3. Venendo ora al merito, gli attori hanno agito in giudizio al fine di far accertare la lesione della quota di legittima loro spettante per legge nella successione di ### e ottenerne la reintegrazione; hanno inoltre agito in giudizio nella qualità di eredi di ### per far accertare la lesione della quota di legittima a lei riservata nella successione del coniuge ### e ottenerne la reintegrazione. 
Per poter stabilire la quota di cui ### poteva liberamente disporre e, conseguentemente, per accertare l'eventuale lesione della quota di legittima spettante alla moglie ### e ai figli #### e ### (e, in rappresentazione di quest'ultimo, alle nipoti ### e ### è necessario procedere alla riunione fittizia del relictum (cioè dei beni di cui ### era proprietario al momento della morte), dal quale devono essere detratti i debiti, e del donatum, mediante la stima del loro valore al momento dell'apertura della successione.  ###. 556 c.c. stabilisce infatti che «per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 e 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre». 
Ciò premesso in termini generali, il patrimonio di ### alla data del 16.12.2005, era costituito dalla quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 472 (cfr. all.  1 di parte attrice). 
Non è emersa l'esistenza di debiti. 
E' stato invece documentato che il de cuius, mentre era in vita, ha donato ai figli ##### e ### con atto del notaio ### rep. 3882 del 29.10.1984, la quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370 (cfr. all.  5 di parte attrice) e alla figlia ### con atto del notaio ### rep.  41000/4944 del 27.10.2004, la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366 ( all. 6 di parte attrice). 
Ai fini della determinazione del valore degli immobili costituenti il relictum e il donatum alla data di apertura della successione è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. ### Per la valutazione dei singoli beni, il perito nominato dal Tribunale ha utilizzato il procedimento di stima sintetico - comparativo, prendendo in considerazione i valori di mercato, in regime di libera concorrenza, di immobili simili a quelli in esame e tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di valutazione; i valori unitari utilizzati sono stati definiti attraverso apposite ricerche di mercato presso alcune agenzie immobiliari operanti sul territorio di riferimento, nonché mediante la consultazione dei dati pubblicati dall'### dell'### delle ### e, infine, anche sulla scorta della personale esperienza professionale del consulente tecnico d'ufficio. 
Rimandando alla consulenza tecnica d'ufficio per la dettagliata descrizione e valutazione dei beni, si deve rilevare che, in base a quanto accertato dall'ing. ### il valore commerciale del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 472 era di euro 130,00/mq per la parte edificabile ed euro 35,00/mq per la parte destinata a strada e, quindi, complessivamente di euro 115.000,00 (euro 91.000,00 per il suolo edificabile ed euro 24.500,00 per la strada). 
Il valore della quota di 1/2 della proprietà di tale terreno di cui era titolare ### alla data della morte ### ammonta pertanto ad euro 57.500,00. 
Per quanto riguarda invece il donatum, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, alla data di apertura della successione, il valore commerciale del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370, donato dal de cuius ai figli ##### e ### in data ###, era di euro di euro 130,00/mq per la parte edificabile ed euro 35,00/mq per la parte destinata a strada e per quella gravata da servitù di passaggio e, quindi, complessivamente, arrotondando, di euro 162.000,00 (euro 157.560,00 per il suolo edificabile, euro 4.375,00 per la strada ed euro 7.105,00 per la parte gravata da servitù di passaggio). 
Il valore della quota di 1/2 della proprietà di tale terreno, donata da ### ai figli ##### e ### ammonta pertanto ad euro 81.000,00. 
Infine, secondo il consulente tecnico d'ufficio, alla data di apertura della successione, il valore commerciale dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, donato dal de cuius alla figlia ### in data ###, era di euro 550,00/mq e, quindi, complessivamente di euro 202.000,00. 
Il valore della quota di 1/2 della proprietà di tale terreno, donata da ### alla figlia ### ammonta pertanto ad euro 101.000,00. 
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale circa il valore degli immobili oggetto di causa sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico; il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto alle osservazioni critiche mosse dal procuratore della convenuta ### confermando la propria valutazione iniziale, sicché le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, genericamente ribadite dalla convenuta anche nella comparsa conclusionale, devono ritenersi prive di pregio (si ricordi, in proposito, il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», Cass. 282/2009). 
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Collegio che le conclusioni a cui è giunto l'ing. ### circa il valore degli immobili oggetto di causa debbano essere integralmente recepite e poste a fondamento della decisione. 
Ebbene, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il valore del relictum è dunque di euro 57.500,00, mentre il valore complessivo del donatum è di euro 182,000,00 (euro 81.000,00 + euro 101.000,00), sicché il valore complessivo dell'asse ereditario di ### deve essere stimato, alla data di apertura della successione, in euro 239.500,00 (euro 57.500 + euro 182.000,00). 
Ai sensi dell'art. 542 c.c., la quota di cui ### poteva liberamente disporre è pari ad 1/4; la quota di 1/4 è invece riservata alla moglie ### e la quota di 2/4 ai cinque figli ###### e ### da dividersi in parti uguali tra loro. 
Ne consegue che: − la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre ammonta ad euro 59.875,00, − la quota di legittima spettante a ### ammonta ad euro 59.875,00, − la quota di legittima spettante a ###### e ### ammonta complessivamente ad euro 119.750,00, dunque ad euro 23.950,00 per ciascun figlio. 
Per stabilire se vi sia stata una lesione della quota di legittima di #### e ### occorre a questo punto quantificare quanto spetta ai medesimi sul relictum ed imputare alla quota loro riservata quanto hanno ricevuto dal padre a titolo di donazione (c.d. imputazione ex se prevista dall'art. 564, comma 2, c.c.). 
In forza di quanto previsto dall'art. 581 c.c., a #### e ### spetta una porzione pari ad euro 7.666,70 ciascuno sul relictum. 
Il valore di quanto ricevuto da #### e ### in donazione ammonta invece ad euro 20.250,00 (valore del bene donato pari ad euro 81.000,00 : quattro donatari). 
Non è dunque ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima spettante a #### e ### atteso che il valore complessivo del bene donato e della porzione che spetta loro sul relictum (euro 20.250,00 + euro 7.666,70 = euro 27.916,70) supera il valore della quota di legittima loro riservata (euro 23.950,00). 
La domanda di riduzione proposta da ### e ### entrambe in rappresentazione del padre premorto #### e ### deve pertanto essere rigettata. 
Passando ora alla posizione di ### si deve rilevare che alla medesima, secondo quanto previsto dall'art. 581 c.c., spetta una porzione pari ad euro 19.166,70 sul relictum. 
Il valore della porzione spettante a ### sul relictum è dunque inferiore alla quota di legittima a lei riservata dall'art. 542 c.c. (euro 59.875,00). 
In base a quanto stabilito dall'art. 553 c.c., occorre a questo punto ridurre, nei limiti della quota disponibile, la porzione di euro 38.333,30 spettante a ###### e ### sul relictum, al fine di integrare la quota riservata alla legittimaria ### (cfr. Cass. Civ. 1521/1980 per l'applicabilità dell'art. 553 c.c. anche nel caso di concorso alla successione ab intestato di soli legittimari). 
La somma di euro 38.333,30 spettante ai figli andrà dunque ridotta ad euro 28.750,00 (corrispondente alla quota di 2/4 loro riservata dall'art. 542 c.c.).  ### somma di euro 9.583,30 andrà invece ad integrare la porzione spettante a ### che diverrà così di euro 28.750,00. 
La lesione della quota di legittima spettante a ### ammonta pertanto ad euro 31.125,00 (euro 59.875,00 - euro 28.750,00). 
Si deve dunque procedere alla riduzione della donazione più recente ex art. 559 c.c., cioè quella effettuata da ### in favore della figlia ### in data ###, avente ad oggetto l'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U.  di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366. 
Non sussistendo le condizioni per separare comodamente dall'immobile la parte occorrente per reintegrare la quota riservata a ### (cfr. c.t.u. in atti), trova applicazione l'art. 560, comma 2, c.c., a mente del quale «se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario». 
Nel caso in esame, la donataria ### ha nell'immobile donato un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile e il valore del bene supera l'importo della porzione disponibile e della quota che le spetta come legittimaria. 
Per reintegrare la quota di legittima spettante a ### la quota di 1/2 della proprietà l'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366 deve pertanto essere lasciata per intero nell'eredità. 
Tutto ciò considerato, la domanda di riduzione avanzata dagli attori nella qualità di eredi di ### deve essere accolta e deve essere disposta la reintegrazione della quota di legittima spettante alla medesima mediante la riduzione della donazione conclusa da ### in favore di ### in data ###, con atto del notaio ### rep. 41000/4944, lasciando nell'eredità la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366.  4. Gli attori hanno agito in giudizio al fine di far accertare la lesione della quota di legittima loro spettante per legge nella successione di ### e ottenerne la reintegrazione. 
La domanda è infondata. 
Per poter stabilire la quota di cui ### poteva liberamente disporre e, conseguentemente, per accertare l'eventuale lesione della quota di legittima spettante ai figli #### e ### (e, in rappresentazione di quest'ultimo, alle nipoti ### e ### è necessario procedere alla riunione fittizia del relictum (cioè dei beni di cui ### era proprietaria al momento della morte), dal quale devono essere detratti i debiti, e del donatum, mediante la stima del loro valore al momento dell'apertura della successione. 
Ciò premesso, il patrimonio di ### alla data del 16.12.2005, era costituito dalla quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 472 (cfr. all. 1 di parte attrice), nonché dalla quota di legittima, pari ad euro 59.875,00, a lei spettante nella successione del coniuge ### (cfr. punto 3 della presente sentenza). 
Non è emersa l'esistenza di debiti. 
E' stato invece documentato che ### mentre era in vita, ha donato ai figli ##### e ### con atto del notaio ### rep. 3882 del 29.10.1984, la quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370 (cfr. all.  5 di parte attrice) e alla figlia ### con atto del notaio ### rep.  41000/4944 del 27.10.2004, la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366 ( all. 6 di parte attrice). 
Per la determinazione del valore degli immobili costituenti il relictum e il donatum alla data di apertura della successione, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. ### le cui conclusioni sul punto vengono integralmente condivise dal Collegio. 
Il perito nominato dal Tribunale ha accertato che il valore commerciale della quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 472 di cui era titolare ### ammonta ad euro 57.500,00. 
Per quanto riguarda invece il donatum, il consulente tecnico d'ufficio ha stabilito che il valore commerciale della quota di 1/2 del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370, donata da ### ai figli ##### e ### è euro 81.000,00, mentre il valore commerciale della quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366 donato da ### alla figlia ### è di euro 101.000,00. 
Il valore complessivo del relictum è dunque di euro 117.375,00 (euro 57.500,00 + euro 59.875,00), mentre il valore complessivo del donatum è di euro 182.000,00 (euro 81.000,00 + euro 101.000,00), sicché il valore complessivo dell'asse ereditario di ### ammonta, alla data di apertura della successione, ad euro 299.375,00 (euro 117.375,00 + euro 182.000,00). 
Ai sensi dell'art. 537 c.c., la quota di cui ### poteva liberamente disporre è pari ad 1/3; la quota di 2/3 è invece riservata ai cinque figli ###### e ### da dividersi in parti uguali tra loro. 
Ne consegue che: − la quota di cui ### poteva liberamente disporre ammonta ad euro 99.791,70, − la quota di legittima spettante a ###### e ### ammonta complessivamente ad euro 199.583,33 dunque ad euro 39.916,70 per ciascun figlio. 
Per stabilire se vi sia stata una lesione della quota di legittima di #### e ### occorre a questo punto quantificare quanto spetta ai medesimi sul relictum ed imputare alla quota loro riservata quanto hanno ricevuto dalla madre a titolo di donazione (c.d. imputazione ex se prevista dall'art. 564, comma 2, c.c.). 
In forza di quanto previsto dall'art. 566 c.c., a #### e ### spetta una porzione pari ad euro 23.475,00 ciascuno sul relictum. 
Il valore di quanto ricevuto da #### e ### in donazione ammonta invece ad euro 20.250,00 (valore del bene donato pari ad euro 81.000,00 : quattro donatari). 
Non è dunque ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima spettante a #### e ### atteso che il valore complessivo del bene donato e della porzione che spetta loro sul relictum (euro 20.250,00 + euro 23.475,00 = euro 43.725,00) supera il valore della quota di legittima loro riservata (euro 39.916,70). 
La domanda di riduzione proposta da ### e ### entrambe in rappresentazione del padre premorto #### e ### deve pertanto essere rigettata.  5. Occorre a questo punto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso di ### e ### e alla conseguente divisione dei beni in essa ricompresi. 
Al fine di determinare la massa ereditaria da dividere tra i coeredi, occorre innanzitutto individuare le donazioni effettuate in vita da ### e ### soggette a collazione. 
Com'è noto, infatti, nei giudizi di scioglimento delle comunioni ereditarie è necessario procedere, ai sensi dell'art. 737 c.c., alla collazione delle donazioni. 
Tale disposizione stabilisce, in particolare, che «i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati». 
La collazione è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (Cass. Civ. 15131/2005). 
Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui essa sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. Civ. 15131/2005, Cass. 1159/1995). 
Incombe, in tal caso, sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (Cass. Civ. 15131/2005, Civ. 1159/1995). 
Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame è stato documentato che ### e ### hanno donato: − con atto del notaio ### rep. 3882 del 29.10.1984, la proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370, di cui erano titolari ciascuno per la quota di 1/2, ai figli ##### e ### (cfr. all. 5 di parte attrice), − con atto del notaio ### rep. 41000/4944 del 27.10.2004, la proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, di cui erano titolari ciascuno per la quota di 1/2, alla figlia ### (cfr. all. 6 di parte attrice). 
La donazione effettuata in vita da ### e ### in favore dei figli ##### e ### è certamente soggetta a collazione, non essendovi una dispensa espressa e non avendo gli interessati dedotto la sussistenza di una dispensa tacita. 
Anche la donazione effettuata da ### in favore di ### avente ad oggetto la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, è soggetta a collazione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non vi sono elementi per ritenere che la donante abbia tacitamente dispensato la donataria dalla collazione. 
La circostanza che si tratti di una donazione remuneratoria (cfr. all. 6 di parte attrice) non implica infatti, di per sé, la dispensa dalla collazione.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la donazione remuneratoria costituisce, infatti, una vera e propria donazione, in quanto si tratta di un'attribuzione gratuita, caratterizzata dalla spontaneità e dalla consapevolezza del donante di non esservi costretto (Cass. Civ. 12769/1999, Cass. Civ. 1989/1995, Cass. 1077/1992, Cass. Civ. 7170/1983), con la conseguenza che, oltre ad essere assoggettata a riduzione nel caso di lesione della quota di legittima, è anche soggetta a collazione qualora venga chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria (Cass. Civ. 15666/2019). 
Per quanto riguarda, invece, la donazione effettuata da ### in favore di ### si deve rilevare che, all'esito dell'azione di riduzione vittoriosamente esperita dagli attori in qualità di eredi di ### la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, è già rientrata nell'eredità. 
Individuate le donazioni soggette a collazione, occorre a questo punto rammentare che la collazione di immobili può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall'art. 746 c.c., rendendo il bene in natura o imputandone il valore alla quota dell'erede donatario, a scelta di chi conferisce.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, se il coerede donatario, cui spetta la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, non la esercita, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza (Cass. Civ. 19072/2024, Cass. Civ. 17409/2023). 
Nel caso di specie, i coeredi donatari e ### ed ### eredi per rappresentazione del donatario ### non hanno dichiarato la modalità con cui intendevano effettuare la collazione delle donazioni, sicché si deve procedere mediante l'imputazione del valore delle donazioni, stimato alla data di apertura della successione, alla quota del donatario. 
Ebbene, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il valore dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370, donato da ### e ### ciascuno per la quota di 1/2, a ##### e ### ammontava, alla data di apertura della successione, ad euro 162.000,00. 
Deve dunque essere imputata alla quota di ##### e ### la somma di euro 40.500,00. 
Il valore della quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, donato da ### a ### ammontava invece, alla data di apertura della successione, ad euro 101.000,00.  ### deve pertanto imputare alla propria quota la somma di euro 101.000,00. 
Si deve a questo punto rilevare che non è possibile procedere ai prelevamenti previsti dall'art. 725 c.c., non essendo presenti nella massa ereditaria beni che possano essere concretamente prelevati da #### dalle eredi per rappresentazione di ### e dalle eredi di ### per ristabilire la parità di trattamento con ### Occorre pertanto procedere alla divisione della massa ereditaria, composta: − dal terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 472, il cui valore attuale è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro 115.000,00, − dalla quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, il cui valore attuale è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio in euro 101.000,00. 
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale in relazione al valore attuale degli immobili sono sorrette da un valido metodo di indagine e appaiono congruamente motivate, sicché vengono integralmente condivise dal Collegio. 
Parimenti condivisibili sono le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio in relazione all'impossibilità di dividere comodamente il terreno identificato nel N.C.T. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 472, atteso che il frazionamento dell'immobile in cinque lotti implicherebbe la costituzione di ulteriori servitù e recherebbe, quindi, un apprezzabile pregiudizio al valore delle singole porzioni. 
Non può inoltre procedersi alla divisione in natura della quota di 1/2 della proprietà del fabbricato identificato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 366. 
Deve dunque essere applicato il disposto dell'art. 720 c.c., in forza del quale «se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto». 
Ebbene, ### all'udienza del 17.05.2017, ha avanzato istanza di assegnazione dell'immobile sito identificato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 366. 
Non è stata invece avanzata alcuna istanza di assegnazione del terreno identificato nel N.C.T. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 472. 
Deve pertanto essere disposto lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso di ### e ### mediante: − l'assegnazione della quota di 1/2 dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 366, avente il valore di euro 101.000,00, a ### − la vendita del terreno identificato nel N.C.T. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 472, il cui ricavato andrà diviso, in cinque parti uguali, tra ##### le eredi per rappresentazione di ### (### e ### e le eredi di ### (### e ###. 
Si deve poi rilevare che, allo stato, il valore complessivo dei beni già conseguiti dai coeredi - cioè l'immobile identificato nel N.C.T. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 370, il cui valore di euro 162.000,00 è stato imputato, dividendolo in parti uguali, alla quota di ##### e ### la quota di 1/2 dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 366, il cui valore di euro 101.000,00 è stato imputato alla quota di ### e la quota di 1/2 dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 366, di euro 101.000,00 che è appena stata assegnata a ### - ammonta ad euro 364.000,00. 
Ai sensi dell'art. 566 c.c., a ciascuno dei cinque coeredi spetta, su tali beni, una porzione pari ad euro 72.800,00.  ### ha conseguito una porzione di euro 202.000,00, mentre gli altri coeredi hanno conseguito una porzione di euro 40.500,00, deve essere disposto il pagamento, da parte di ### a titolo di conguaglio: − della somma di euro 32.300,00 a favore di ### − della somma di euro 32.300,00 a favore di ### − della somma di euro 32.300,00 a favore delle eredi per rappresentazione di ### (### e ###, − della somma di euro 32.300,00 a favore delle eredi di ### (### e ###. 
Sulle somme che ### è tenuta a corrispondere a titolo di conguaglio sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione fino al soddisfo (Cass. Civ. 20457/2016).  6. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal ### con decreto del 20.02.2018, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti pro quota.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. accerta la lesione, nella misura di euro 31.125,00, della quota di legittima spettante a ### nella successione di ### e ne dispone la reintegrazione mediante la riduzione della donazione conclusa da ### in favore di ### in data ###, con atto del notaio ### rep. 41000/4944, da effettuarsi lasciando la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366 nell'eredità, 2. rigetta le altre domande di riduzione avanzate dagli attori, 3. dispone la collazione della donazione effettuata da ### e ### a ##### e ### con atto del notaio ### rep. 3882 del 29.10.1984, avente ad oggetto la quota di 1/2 della proprietà del terreno sito in ### identificato nel N.C.T. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 370, mediante imputazione del relativo valore alla quota di ##### e ### 4. dispone la collazione della donazione effettuata da ### in favore di ### con atto del notaio ### rep. 41000/4944 del 27.10.2004, avente ad oggetto la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile sito in ### identificato nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio di mappa 7, particella 366, mediante imputazione del relativo valore alla quota di ### 5. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso di ### e ### 6. assegna a ### la quota di 1/2 dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 366, 7. dispone la vendita, come da separata ordinanza, del terreno identificato nel N.C.T. del Comune di ### al foglio di mappa 7, particella 472, per il prezzo di euro 115.000,00, e la successiva assegnazione del ricavato alle parti in base alle rispettive quote ereditarie (1/5 in favore di ### 1/5 in favore di ### 1/5 in favore di ### 1/5 in favore delle eredi per rappresentazione di ### - ### e ### - e 1/5 in favore delle eredi di ### - ### e ###, 8. dispone il pagamento, da parte di ### in favore di ### della somma di euro 32.300,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla data del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione fino al soddisfo, 9. dispone il pagamento, da parte di ### in favore di ### della somma di euro 32.300,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla data del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione fino al soddisfo, 10. dispone il pagamento, da parte di ### in favore delle eredi per rappresentazione di #### e ### della somma di euro 32.300,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla data del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione fino al soddisfo, 11. dispone il pagamento, da parte di ### in favore delle eredi di #### e ### della somma di euro 32.300,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla data del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione fino al soddisfo, 12. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, 13. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 20.02.2018, definitivamente a carico di tutte le parti pro quota. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 03.05.2024 ### dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 2435/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Stilo Antonella, Piasentin Cristina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2889/2025 del 06-06-2025

... tutti gli eredi legittimi, secondo le regole della successione legittima, denota una volontà negoziale da parte di ### e per essa dei suoi eredi testamentari, di diversamente attribuire la proprietà dell'immobile in questione, disattendendo la disposizione testamentaria di ### In sostanza la richiesta di ### e poi i suoi eredi #### e ### che l'immobile, attribuito per testamento da ### alla sola ### a titolo di legittima, fosse invece trasferito in proprietà a tutti gli eredi legittimi di ### secondo le quote che loro sarebbero spettate se ### fosse deceduto ab intestato è espressione di una volontà negoziale successiva da parte della titolare del bene ### di ulteriormente disporre del bene stesso in favore di tutti i figli. Volontà che, come hanno evidenziato gli appellanti incidentali (eredi di ### ed ### jr) potrebbe costituire un comportamento concludente di rinuncia tacita da parte di ### (e poi dei suoi eredi) a far valere l'azione di riduzione. E', difatti, pacifico che il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 1) dott.ssa ### d'### 2) dott. ### 3) dott.ssa ### rel.  nel procedimento nr. 3409/ 2015, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA tra ### (###), rapp.tato e difeso dell'avv.  ### (###) e dall'avv. ### (###), come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, con il quale elett.te dom.lia in Roma, via M. ### 57.  #### (###) e #### (###), quali eredi di ### (###), entrambi rapp.tati e difesi dell'avv. ### (###), come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.liano in Benevento alla via G. Rummo n.27. ### (###), rapp.tato e difeso dell'avv. ### (###) e dall'avv. ### (###), come da procura a margine della comparsa di costituzione in appello, con i quali elett.te dom.lia in Benevento alla via G. 
Rummo n.27.  #### (###), rapp.tato e difeso dall'avv. ### (###), come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Casalnuovo di Napoli alla via A. Montinaro, 1. 
APPELLATO/#### (###), rapp.tata e difesa dall'avv. ### di ### (###), come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla via G. ### n.15.  #### (###), ### (###), ### (###), nella qualità di eredi di ### e ### (###), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. ### (###), con il quale elett.te dom.liano in Roma, ### dei ### n. 1. 
APPELLATI/
Per l'appellante: 1. In riforma alla statuizione impugnata, accerti la Corte d'Appello intestata che le disposizioni del testatore violano l'art. 735 c.c. e che, conseguentemente, è nulla la divisio inter liberos accertata dal Tribunale di Benevento. 2. Per l'effetto dichiari sorta la comunione ereditaria sulla massa dal momento dell'apertura della successione. Per l'effetto, ordini la Corte d'Appello il rendimento del conto ai coeredi che hanno goduto, anche tra di loro, delle singole unità immobiliari appartenenti all'asse e proceda allo scioglimento della comunione ereditaria. 3. In riforma della sentenza di primo grado accerti la Corte d'Appello adita che il valore d'uso dell'immobile di ### non corrisponde a quello di mercato dell'appartamento. 4. 
Dichiari la Corte d'Appello che il valore d'uso dell'immobile di ### deve essere prelevato dalla quota disponibile ex art. 540 c.c., e conseguentemente accerti la integrale pretermissione della quota di ### disponendone la reintegrazione mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive. 5. In subordine, accerti la Corte d'Appello che, in virtù dell'art. 734 c.c., il credito vantato dal de cuius nei confronti della ### in relazione all'immobile di ### è stato trattato dagli eredi e dal Tribunale di Benevento come bene estraneo alle disposizioni testamentarie e quindi diviso ab intestato tra gli eredi. Conseguentemente, valutata nella minor somma di € 39.329,90 la quota attribuita ad ### accerti la Corte che la lesione del diritto di legittimaria ad essa spettante ascende alla maggior somma di € 97.083,82, da prelevarsi ugualmente sulle quote dei coeredi previa riduzione delle disposizioni lesive ed accrescendo nella misura di 1/3 la quota dell'appellante ### nella sua qualità di erede di ### con i fratelli ### ed ### 5. In ogni caso, accertato che sui beni appartenenti alla massa è sorta la comunione ereditaria, la Corte d'Appello condanni coloro che hanno percepito i frutti degli immobili alla restituzione in favore dell'appellante in ragione della sua quota, con interessi e rivalutazione monetaria. 6. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per gli appellati ### e ### 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1583/14 del Tribunale di Benevento; 2) ### parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, con attribuzione. 
Per l'appellato ### 1) ### l'appello, così come proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 1583/2014, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto. 2) ### in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione. 
Per l'appellato ### 1) ### integralmente l'appello proposto da ### previo rigetto delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto da ### e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado (compresa ### anche nei confronti dello stesso ### con conseguente diritto al rimborso ove già pagate. 3) Con vittoria delle spese di lite relative al presente grado di giudizio con attribuzione. 
Per l'appellata ### 1) ### integralmente l'appello proposto dal sig. ### previo rigetto delle istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto da ### e dichiarare la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado. 3) Con vittoria delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, al difensore attributario.   Per gli appellati/apellanti incidentali ##### e ### jr.: In via principale: ### in toto dell'appello ex adverso promosso dal sig. ###
In via incidentale: ### luce di quanto illustrato nel proprio scritto, ed in ottemperanza ed esecuzione delle disposizioni del testamento olografo di ### senjor - datato 15.11.1978 e pubblicato il ### - accertare e dichiarare il diritto di ### junior: - Circa i beni in assegnazione diretta: a) Diritto di comproprietà sull'appartamento sito al quarto piano di ### n. 3, Benevento, (Fg. 41, particella 4035 sub 11 - ex 2599/11) unitamente agli altri comproprietari (comunione ordinaria) ### e ### nelle seguenti quote determinate dal testatore (e quantificate dal ###: i. ### e ### comproprietari nei limiti della legittima (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 54.565,49 ciascuno, pari al 31,96%).  ii. ### junior comproprietario nei limiti dei 2/3 della disponibile residua (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 61.572,98 pari al 36,07%) e b) ### di comproprietà sul negozio sito in ### con accesso da ###. Pasquali n. 1/3 (Fg 41, particella 4035 sub 20 - ex 2599/20), unitamente agli altri comproprietari (comunione ordinaria) eredi di ### (##### e ### junior nq) e ### nelle seguenti quote determinate dal testatore (e quantificate dal ###: i. Eredi di ### (##### e ### junior nq) e ### comproprietari nei limiti della legittima (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 54.565,49 ciascuno,). ii. ### junior comproprietario nei limiti dei 2/3 della disponibile residua (il cui valore è stato stabilito dal Consulente in ### 7.441,00).  c) Diritto di piena proprietà dell'immobile sito in ### (Fg. 5, p.lla 149 sub 6 e 1197 sub 2 - ex 152/3), in rovina, senza reddito, disabitata. - circa il diritto derivante dalla clausola generale e di chiusura che gli riconosce i 2/3 della disponibile anche su tutti gli altri cespiti: a) Stante la stima dell'immobile di ### (valutato ### 138.889,24) e valutato, altresì, che è stato accertato che ### (a titolo di legittima) e ### (a titolo di disponibile) hanno ricevuto un'assegnazione maggiore in danno di ### junior, ### riconoscere il diritto di quest'ultimo a percepire la disponibile di sua spettanza il cui valore è di € 20.428,29 (pari al 28,19%). 
In caso di accoglimento (anche parziale) dell'avverso gravame: In riforma parziale della Sentenza n. 1583/14: a) Rideterminare la massa relitta attraverso la detrazione del valore del diritto di abitazione spettante ad ### in prededuzione, b) ### le quote di ciascun erede ai sensi e per gli effetti del DPR 131/1986 e conseguentemente, c) ### agli ### di ### (##### e ### junior nq) ed ### junior le seguenti percentuali (come da schema indicato a pg. 14 della propria comparsa di costituzione, da intendersi qui integralmente trascritta: 2/3 dell'intera disponibile, pari ad ### 86.027,47 ad ### junior (figlio di ###, ed ### 51.616,48 agli ### di ### (##### e ### junior nq) pari ai 2/20 dei 10/20 riservati ai figli.  ### in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione come da nota spese che si allega.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE §.1. ### convenne in giudizio, con atto di citazione del 24.09.1991, la madre ### ed i germani ##### e ### nonchè ### e ### Dedusse che in data ### era deceduto il padre ### lasciando a sè superstiti la moglie ### ed i figli ###### e ### che con testamento olografo del 15.11.78, pubblicato per notaio ### il 4 ottobre 1986, il de cuius aveva disposto dei suoi beni immobili in favore dei figli e della moglie, per la quota di legittima, e in favore dei nipoti ### (figlio di ### e ### ( figlio di ###, per la disponibile, precisando che questa dovesse essere loro rispettivamente attribuita nella misura di 1/3 e 2/3.  1.1. ### chiese; che fosse accertato il compendio ereditario del comune dante causa ### e fosse determinata la quota spettante a ciascuno degli eredi legittimi, tenuto conto di quanto disposto dal de cuius, con il testamento olografo; che fosse dichiarato ed accertato che le disposizioni testamentarie avevano leso la propria quota di legittima; che fosse accertata la corretta gestione dei beni e delle rendite, in relazione ai diritti di ciascuno degli eredi e che fosse condannato, chi di ragione, al rendiconto e al pagamento delle somme eventualmente dovute, con rivalutazione di interessi.  1.2. Si costituirono tutti i convenuti, ad eccezione di ### che rimase contumace.  ### concluse per la dichiarazione dell'apertura della successione del padre ### e della madre ### deceduta successivamente alla notifica dell'atto di citazione, in data ###; chiese di procedersi alla scioglimento della comunione ereditaria, derivante dalle suddette successioni, con l'attribuzione in favore di ciascuno di una quota dei beni, secondo i propri diritti, nel rispetto delle disposizioni testamentarie di ### anche con riferimento all'attribuzione dei singoli cespiti, previa riduzione delle disposizioni testamentarie, lesive della quota di legittima spettante alla madre ### di cui egli, unitamente ai germani ### e ### era erede testamentario.  ### dedusse, a riguardo, che la madre ### era deceduta in data ###, disponendo delle sue sostanze in favore dei figli #### e ### e lamentò che le disposizioni testamentarie di ### ledevano i suoi diritti di erede legittimaria, nonché quelli della madre ### moglie del de cuius; pertanto, chiese il riconoscimento e la determinazione della quota spettante a sé ed alla madre, con reintegrazione della quota di legittima spettante ad entrambe; la condanna di chi di dovere al rendiconto dei frutti e alla restituzione degli stessi.  ### nel costituirsi in giudizio, aderì alla domanda dell'attrice di accertamento dell'asse ereditario e chiese che fosse dichiarata aperta la successione di ### che fosse dichiarata che la medesima era regolata dal testamento olografo pubblicato il ###, che fossero imputate ai coeredi le rispettive somme, di cui sono debitori verso l'eredità, e che fosse disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, se eccedenti la quota disponibile.  ### ed il proprio figlio ### cd. jr. dedussero soltanto che la loro volontà era quella di addivenire alla divisione del relitto ereditario di ### nel rispetto delle quote di attribuzione di cui al testamento olografo pubblicato il ###.  1.3. Il Tribunale, ammessa ed espletata ### ritenne che il testatore ### avesse operato una divisio inter liberos, regolata dall'art. 734 per cui “a seguito della morte del de cuius ### non è sorta la comunione ereditaria sui beni di cui il de cuius ha disposto con testamento. beni sono stati traferiti con effetti reali e immediati a favore dei singoli beneficiari anche se pro quota. Su ciascuno dei beni immobili oggetto delle disposizioni testamentarie (con esclusione dell'appartamento sito al ### lasciato solo alla moglie per la legittima) si è venuta a creare una comunione ordinaria tra i beneficiari. Tutte le parti in causa hanno chiesto la divisione nel rispetto delle disposizioni testamentarie paterne. Non vi è quindi comunione ereditaria da sciogliere e da dividere, ma va solo confermata l'attribuzione dei beni nel rispetto delle disposizioni testamentarie come, quindi, già attribuiti dal de cuius in proprietà agli eredi, con effetti reali e immediati”. 
Il Tribunale, escluso che fossero state lese le quote di legittima dei figli, riscontrò la lesione della quota di legittima spettante alla coniuge ### in quanto: “il valore dell'appartamento ubicato in ### al ### assegnato con testamento dal de cuius alla moglie ### per la quota legittima, stimato dal CTU € 117.989,69, è inferiore al valore della quota di legittima ad essa spettante pari ad € 136.413,71 con una differenza di € 18.424,02”. 
Accolse quindi la domanda di reintegrazione avanzata dagli eredi testamentari di #### e ### (non avendo l'altro erede testamentario ### avanzato domanda di reintegrazione) ed individuò, quale disposizione pregiudizievole, quella effettuata in favore del nipote ### Inoltre, ai fini che ancora rilevano, ritenne che nulla fosse dovuto ad ### junior, atteso che egli non aveva sollevato nessuna doglianza specifica e non aveva avanzato espressa la domanda, per ottenere beni della massa ereditaria del nonno nella misura di 2/3 terzi della disponibile, in quanto nella propria comparsa di costituzione, unitamente al padre ### si era limitato a dedurre che la loro volontà era quella di addivenire alla divisione del relitto ereditario paterno, nel rispetto delle quote di attribuzione, senza sollevare nessuna specifica doglianza e senza proporre una domanda specifica. 
All'esito così decise: “dichiara aperta la successione di ### deceduto il ### e di ### deceduta il ###; accerta e dichiara che i beni di cui il testatore ### ha disposto con il testamento olografo pubblicato il ### sono stati attribuiti in proprietà a favore dei beneficiari con efficacia diretta e immediata senza il sorgere di comunione ereditaria sui beni del patrimonio del de cuius; rigetta la domanda di divisione sia con riferimento alla successione di ### sia con riferimento alla successione di ### non essendo beni ricaduti in comunione ereditaria tra le parti; rigetta le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius ### per lesione della quota di legittima spettante ai germani ###### e ### accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius ### per lesione della quota di legittima spettante a ### avanzata, nella qualità di suoi eredi testamentati, da ### e ### e per l'effetto condanna ### al pagamento dell'importo di € 6.141,34 in favore di ### e di € 6.141,34 a favore di ### a titolo di reintegrazione della quota di legittima di ### oltre interessi dalla domanda al soddisfo; respinge le domande di rendicontazione dei frutti e di condanna alla loro restituzione; compensa le spese processuali e di CTU tra le parti costituite; condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### e ### liquidate in favore di ciascuno in € 2750,00 per compenso di avvocato di cui € 700,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge”.
§.2. La sentenza del Tribunale di ### nr. 1583/2014 del 27.06.2014 è stata impugnata, in via principale, da ### e, con appello incidentale, da ### nonchè da ### e ### jr.  2.1. ### principale si duole: - che il Tribunale abbia ritenuto valida la divisio inter liberos, disposta dal de cuius ### con il suo testamento, escludendo così la costituzione della comunione ereditaria tra coeredi, laddove, a suo avviso, la divisione ex art. 735 c.c. era nulla, in quanto con detta divisione era stata pretermessa la madre ### erede legittimaria. Sostiene l'appellante che l'immobile attribuito alla madre ### non era di proprietà del de cuius, non essendo stato a lui trasferito, prima della sua morte, dalla cooperativa edilizia e vantando egli al più un credito verso la cooperativa edilizia ### e che detto immobile, peraltro, era stato successivamente attribuito agli eredi, seguendo le regole della successione ad intestato (primo motivo di gravame); - che il Tribunale abbia erroneamente determinato il valore della massa ereditaria, attribuendo -all'immobile assegnato alla moglie ### il valore d'uso, equiparato al valore di mercato, e senza considerare che ella, in quanto coniuge, aveva di per sé il diritto d'uso dell'abitazione in questione, in quanto casa coniugale e che, quindi, ella non era stata meramente lesa nella sua quota di legittima dalla disposizione testamentaria, atteso che, secondo l'appellante, per quanto esposto nel primo motivo, ella era stata totalmente pretermessa (secondo motivo); - che il Tribunale, escludendo la ricorrenza della comunione ereditaria, abbia omesso di disporre il rendimento del conto, da parte dei coeredi, che erano nel possesso dei beni ereditari, e ne avevano percepito i frutti (terzo motivo); - che il Tribunale abbia escluso che i coeredi avessero chiesto la collazione, e che abbia ritenuto che le donazioni in denaro, effettuate in vita dal de cuius, non fossero di modico valore e, pertanto, fossero nulle per difetto di forma, omettendo di formare la massa, comprendendovi oltre al relictum anche il donatum (quarto motivo). 
Chiede, pertanto, che “a) in riforma della statuizione impugnata accerti la Corte d'Appello intestata che le disposizioni del Testatore violano l'art 735 e che, conseguentemente, è nulla la divisio inter liberos accertata dal Tribunale di ### Per l'effetto dichiari sorta la comunione ereditaria sulla massa dal di dell'apertura della successione; b) per l'effetto, ordini la Corte d'Appello il rendimento del conto ai coeredi che hanno goduto - anche assieme tra di loro - delle singole unità immobiliari appartenenti all'asse ed all'esito proceda allo scioglimento della comunione ereditaria; c) in riforma della statuizione di primo grado, accerti la Corte d'Appello intestata che il valore d'uso dell'immobile di viale ### non corrisponde a quello di mercato dell'appartamento, benvero a quello diverso da accertarsi mediante il rinnovo della ### d) in disparte dal superiore accertamento e qualunque ne sia il valore, dichiari la Corte che il valore d'uso dell'immobile di viale ### deve essere prelevato dalla quota disponibile ex art. 540 c.c., e conseguentemente accerti la integrale pretermissione della quota di ### disponendone la reintegrazione mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive; e) in subordine, accerti la Corte che, in virtù dell'art. 734 c.c. il credito vantato dal de cuius nei confronti della ### in relazione all'immobile di viale ### è stato trattato dagli eredi e dal Tribunale di ### [ordinanze 21.11.1989 e 22.4.1993] come un bene estraneo alle disposizioni testamentarie e conseguentemente diviso ab intestato tra gli eredi. 
Conseguentemente, valutata nella minor somma di € 39.329,90 la quota attribuita ad ### accerti la Corte che la lesione dei diritti di legittimaria ad essa spettante ascende alla maggior somma di € 97.083,82, da prelevarsi ugualmente sulle quote dei coeredi previa la riduzione delle disposizioni lesive ed accrescendo nella misura di 1/3 la quota dell'appellante ### nella sua qualità di erede di ### con i fratelli ### ed ### In ogni caso, accertato che sui beni appartenenti alla massa è sorta la comunione ereditaria, ordini il Collegio il rendimento dei conti tra i coeredi e condanni coloro tra gli eredi che hanno indebitamente percetto i frutti civili degli immobili alla restituzione in favore dell'appellante in ragione della sua quota [ricalcolata all'esito della riduzione delle disposizioni. Il tutto con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria, come per legge”.  2.2. ### incidentale, ### chiede il rigetto dell'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, comprese quelle di ### 2.3. ### ed ### anch'essi appellanti incidentali, chiedono il rigetto dell'appello principale ed il ricalcolo della massa ereditaria (e le corrispondenti quote di ciascuno), stralciando il valore del diritto di abitazione spettante ad ### ex art.540 c.c., chiedono, altresì, di accertare e dichiarare il diritto di ### jr a percepire la disponibile di sua spettanza il cui valore è di € 20.428,29 (pari al 28,19% del relictum).  2.3.1. Gli appellanti incidentali lamentano che il primo giudice abbia disatteso, in quanto ritenuta non formulata, la domanda di ### jr., di ottenere beni della massa ereditaria del nonno, nella misura indicata nel testamento di 2/3 della disponibile. Gli appellanti incidentali ritengono che ### jr. era stato beneficiato della disponibile sugli immobili di via ### e di via ### con assegnazione diretta, mentre su tutti gli altri beni era stato indicato come beneficiario della disponibile, nei limiti di due terzi. Evidenziano che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, egli, unitamente al padre ### aveva domandato che, all'esito della divisione del relitto ereditario, fosse loro attribuita la quota ad essi spettante in virtù del testamento. Affermano che sul cespite di via ### soddisfatti i legittimari, risultava una residua quota disponibile che, in virtù della clausola generale di chiusura del testamento, andava riconosciuta da ### jr per la porzione di 2/3, con la conseguenza che a quest'ultimo competevano ancora € 20.428,49.   Sostengono che contraddittoriamente il Tribunale aveva invece affermato che ### jr “non ha sollevato nessuna doglianza specifica e non ha avanzato espressa domanda per ottenere beni della massa ereditaria del nonno nella misura di 2/3 della disponibile nel rispetto delle disposizioni testamentarie del de cuius.  5. Ed invero, nella loro comparsa di costituzione ### e ### si limitavano a dedurre che la loro volontà era quella di addivenire alla divisione del relitto ereditario paterno nel rispetto delle quote di attribuzione di cui al testamento olografo pubblicato il ### senza sollevare alcuna specifica doglianza.” Ritenendo invece di avere correttamente formulato nella comparsa di costituzione la domanda di attribuzione della quota di 2/3 della disponibile e di non avere mai rinunciato a tale domanda, chiedono la riforma della sentenza su questo punto.  2.3.2. Quanto all'appello principale, ne hanno chiesto il rigetto, sostenendo che ### nel lamentare la pretermissione della propria dante causa ### aveva erroneamente ritenuto che il valore dell'abitazione ad essa spettante coincidesse con il valore di mercato dell'immobile di viale ### attribuito alla madre a titolo di legittima. 
Dopo aver premesso che il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare grava sulla porzione disponibile e che, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota di riserva dei figli, precisano che le SU della Cassazione hanno chiarito che il valore del diritto di abitazione deve essere stralciato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione. Inoltre il valore del diritto di abitazione si calcola, secondo il DPR 131.986, vigente ratione temporis, tenuto conto dell'età della beneficiaria ### (82 anni), nella misura del 25% del valore della piena proprietà dell'immobile, sicchè tale valore era pari ad € 29.497,25. Somma quest'ultima che, detratta dal valore della massa di € 545.654,85, così come calcolata dal ### porta ad una valore complessivo della massa di € 516.164,85. Con la conseguenza che la lesione subita da ### era di € 11.051,52 e, dunque, addirittura inferiore alla somma calcolata del CTU di € 18.424,02. 
In ogni caso eccepiscono l'inammissibilità dell'appello, per avere ### ed i suoi eredi diviso bonariamente, tra essi e gli altri germani, l'immobile di viale ### che era stato attribuito a titolo di legittima ad ### 2.3.3. In seguito alla morte di ### il giudizio è stato proseguito dagli eredi ##### e ### jr. ### i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello principale e di quelli incidentali e l'accoglimento dell'appello incidentale formulato dal loro dante causa ### 2.4. Si sono altresì costituiti #### e ### chiedendo il rigetto dell'appello principale, perché infondato in fatto ed in diritto e ### ha altresì domandato l'accoglimento dell'appello incidentale del proprio figlio ### §.3. La Corte di Appello, all'udienza del 16.01.2025, acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure e previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc (60+20) per il deposito degli scritti difensivi, ha trattenuto la causa in decisione.  3.1. ### principale è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.  3.1.1. ### con il primo motivo di gravame, contesta essenzialmente che il Tribunale abbia escluso che tra i coeredi sia formata una comunione ereditaria. Pur non negando che il comune dante causa ### avesse voluto operare una divisio ### liberos con la redazione del proprio testamento, sostiene, tuttavia, che questi aveva assegnato alla moglie ### un immobile sul quale non vantava nessun diritto reale, in quanto al momento della sua morte non ne era ancora divenuto proprietario, vantando al più un mero diritto di credito nei confronti della società cooperativa edilizia ### pari al prezzo fino ad allora pagato, e dunque era titolare di una mera aspettativa a ricevere in assegnazione definitiva detto alloggio, che fu, in effetti, trasferito (agli eredi legittimi) soltanto a distanza di 7 anni, con l'atto del 22/12/1993 per notar ### E', infatti, pacifico che, con ordinanza del Tribunale di ### del 21/11/1989, il diritto all'assegnazione dell'unità immobiliare di viale ### era stata attribuita ab intestato per 5/15 alla coniuge ### e per la residua parte, in quote eguali di 2/5, ai cinque figli di ### Successivamente, in seguito alla morte di ### su istanza di #### ed ### il Tribunale di ### con ordinanza del 22/04/1993 aveva assegnato i 5/15, spettanti ad ### ai suoi eredi testamentari #### e ### sicché in tali proporzioni ovverosia 5/15 in favore di ### (e per essa ai suoi eredi testamentari) ed i residui 10/15, in favore di tutti e cinque i figli, l'immobile è stato, con l'atto per notar ### del 22/12/1990, assegnato ai germani ### da parte della cooperativa edilizia ### e, successivamente, da essi venduto, con atto per notar ### del 17 Febbraio 1999.
Da ciò discende, secondo la appellante, che la disposizione testamentaria in favore di ### era nulla ai sensi dell'articolo 735 c.c., sicché doveva concludersi che lei era stata totalmente pretermessa dalla successione testamentaria di ### e, pertanto, la divisio inter liberos era nulla e doveva darsi corso alla successione ab intestato, con scioglimento della comunione ereditaria.  3.1.2. La doglianza è priva di fondamento. 
Preliminarmente va osservato che l'appellante non ha contestato la qualificazione giuridica, data dal primo giudice all'operazione posta in essere dal testatore ### quale “divisione fatta dal testatore” ex art. 734 c.c., ciò che l'appellante contesta è l'omessa declaratoria di nullità di tale divisione, sul presupposto che fosse nulla ai sensi dell'art. 735 c.c., in quanto, non facendo l'immobile di viale ### parte del patrimonio del de cuius, si era realizzata una sostanziale pretermissione dell'erede ### cui nulla era stato attribuito testamentariamente, con lesione della sua quota di legittima. 
Tale ricostruzione è erronea poiché, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'immobile di viale ### era già di proprietà del testatore al momento della sua morte, benchè non vi fosse ancora stato il formale trasferimento. 
Con plurime pronunce la Suprema Corte ha più volte ribadito che In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio…., è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore)… (cfr. Cass. 13570/2018).
Già Cass. 4626/2007 aveva infatti affermato che in tema di edilizia popolare ed economica, l'acquisto della proprietà dell'alloggio sociale da parte del socio di cooperativa edilizia fruente del contributo erariale, non si verifica per effetto di un contratto, bensì in virtù ed al termine di un complesso procedimento, plurifasico, che, improntato al perseguimento di finalità pubblicistiche ed inidoneo ad essere modellato secondo schemi civilistici, importa che i diritti e gli obblighi delle parti non derivino dal contratto ma, direttamente, dalla legge. Infatti il momento della assegnazione non può di per sè solo dispiegare alcun effetto traslativo, senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale (### pure Sent. N. 5346 del 1999; Sentenza n. 5665 del 10/04/2003). 
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che l'assegnazione di un alloggio ad un socio di cooperativa per l'edilizia residenziale pubblica, fruente di contributo erariale, non è assimilabile alla compravendita, perché gli conferisce soltanto un diritto di godimento, con il correlato obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo, in proporzione alla quota gravante sull'alloggio, di cui diviene proprietario solamente per effetto della successiva stipula del contratto individuale di mutuo, a norma del R.D. n. 1165 del 1938, art. 229 (V. anche Sent. N. 1867 del 2000 e Cass. 4626/2007). (cfr.  14199/2022). 
Posto che ### in relazione al suo alloggio, aveva interamente pagato le rate del mutuo individuale, che era stato frazionato, egli era divenuto, ai sensi dell'art. 229 cit., proprietario dell'immobile, e, pertanto, poteva disporne testamentariamente in favore della coniuge ### In ogni caso quand'anche non si volesse ritenere che ### fosse già divenuto proprietario dell'alloggio in questione al momento della morte, non v'è dubbio e, d'altro canto anche lo stesso appellante ### lo ammette, che egli vantava, nei confronti della soc. coop. ### un diritto di credito, consistente nel vedersi trasferito in proprietà l'alloggio assegnatogli. Tale diritto di credito, in quanto posta attiva, avente un valore corrispondente al valore dell'immobile, era già presente nel suo patrimonio e ben poteva essere oggetto di disposizione testamentaria da parte del suo titolare. 
Dunque, sia che ### avesse trasferito ad ### la proprietà dell'immobile di viale ### sia che le avesse attribuito il diritto di credito al trasferimento in proprietà di tale immobile, ne deriva che ella non è stata pretermessa, sicchè la divisio inter liberos fatta dal testatore non è certamente nulla, dovendosi, al più verificare se ed in che misura ella sia stata eventualmente lesa nella quota di riserva a lei spettante e se tale lesione potesse essere fatta valere dai suoi eredi. 
La verifica va compiuta alla luce delle scelte successivamente compiute dagli eredi legittimi di #### di via ### malgrado la disposizione testamentaria di ### difatti, è stato dalla stessa ### e poi, per essa, dai suoi eredi testamentari, nonché dagli altri eredi legittimi di ### suddiviso tra tutti in base alle quote di legittima dell'eredità di ### Essi, difatti, concordemente chiesero che fosse loro attribuito in proprietà con l'atto per notaio ### del 22.12.1993, in base alle quote di legittima, in virtù di una scelta volontaria.  ### prima ed i suoi eredi testamentari poi (#### e ###, unitamente ai figli, eredi legittimi di ####### e ### infatti, invece di chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 116 rd 1165/1938 che, per l'immobile in questione, erede testamentaria di ### era la sola ### coniuge nonché legittimaria, del socio assegnatario ### hanno chiesto l'accertamento che eredi di ### e, quindi legittimati ad ottenerne l'assegnazione, erano tutti gli eredi legittimi, senza dare esecuzione, in relazione a tale bene, alla disposizione testamentaria.  ### documentazione versata in atti risulta, infatti, che la moglie ed i figli di ### con ricorso al presidente del Tribunale di ### avevano chiesto che fossero giudizialmente indicati gli eredi di ### per l'appartamento di viale ### deducendo che ### era deceduto il ###, lasciano a sé eredi la moglie ed i figli, senza menzionare il testamento da lui redatto, e che il Tribunale con decreto del 21.11.1989, in virtù dell'art. 116 RD 1165/1938, aveva dichiarato devoluti agli eredi di ### i diritti sull'appartamento di viale ### (nella misura di 5/15 per ### e 2/15 ciascuno per ###### e ###. Successivamente, essendo intervenuta la morte di ### con ulteriore ricorso al Tribunale di ### gli eredi di ### (#### e ###, chiesero che la quota della madre venisse loro attribuita. Il Tribunale di ### pertanto, con successivo decreto del 22.04.1993 dichiarò subentrati nella quota spettante ad ### i suoi eredi #### e ### Orbene la circostanza che ### e per essa successivamente i suoi eredi, abbiano chiesto con atto giudiziale che l'immobile di viale ### di cui il de cuius aveva già disposto testamentariamente in favore della sola ### fosse invece diviso tra tutti gli eredi legittimi, secondo le regole della successione legittima, denota una volontà negoziale da parte di ### e per essa dei suoi eredi testamentari, di diversamente attribuire la proprietà dell'immobile in questione, disattendendo la disposizione testamentaria di ### In sostanza la richiesta di ### e poi i suoi eredi #### e ### che l'immobile, attribuito per testamento da ### alla sola ### a titolo di legittima, fosse invece trasferito in proprietà a tutti gli eredi legittimi di ### secondo le quote che loro sarebbero spettate se ### fosse deceduto ab intestato è espressione di una volontà negoziale successiva da parte della titolare del bene ### di ulteriormente disporre del bene stesso in favore di tutti i figli. 
Volontà che, come hanno evidenziato gli appellanti incidentali (eredi di ### ed ### jr) potrebbe costituire un comportamento concludente di rinuncia tacita da parte di ### (e poi dei suoi eredi) a far valere l'azione di riduzione. 
E', difatti, pacifico che il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (cfr. Cass. 1373/2009). Nel caso in esame è inequivocabile il comportamento di ### (e poi dei suoi eredi), la quale, invece di spendere la propria qualità di erede testamentaria, in cui favore era stata disposta l'attribuzione dell'immobile di via ### a titolo di quota di riserva, che peraltro risultava con l'attribuzione dell'immobile in questione già lesa, ha invece chiesto, unitamente agli altri eredi legittimi, che detto immobile fosse attribuito a tutti gli eredi legittimi. 
In sostanza, avendo ### con il proprio testamento effettuato una divisio inter liberos, la proprietà dell'immobile di via ### o il relativo diritto di credito è passato immediatamente in proprietà alla beneficiata ### la quale avendone, successivamente disposto, consentendone l'attribuzione in proprietà a tutti gli eredi legittimi, ha in tal modo realizzando una donazione indiretta per 10/15 dell'immobile, in favore dei suoi cinque figli (cfr. Cass. 23036/2023).
Da tale ricostruzione discende l'inammissibilità dell'azione di riduzione formulata da #### e ### quali eredi di ### In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che ### non abbia rinunciato all'azione di riduzione l'appello è comunque inammissibile per difetto d'interesse ad impugnare. 
Va difatti considerato che il primo giudice ha accertato una lesione della quota di legittima di ### nella misura di € 18.424,02 e l'interesse ad impugnare sussiste solo se, dall'accoglimento delle doglianze sollevate dall'appellante, venisse accertato il diritto di ### ad una maggiore quota di reintegra della legittima. 
Orbene, secondo l'appellante il maggior diritto di ### discenderebbe dall'avere il Tribunale erroneamente calcolato la quota di riserva a lei spettante, non avendo stralciato dalla massa ereditaria il valore del suo diritto di abitazione sull'immobile di viale ####, benchè condivisibile, come hanno evidenziato gli appellanti incidentali ### e ### jr., non conduce all'accertamento di una maggiore quota di riserva in favore di ### sicchè non è configurabile un interesse ad impugnare da parte di ### quale erede testamentario di ### Invero posto che il valore del diritto di abitazione, come hanno giustamente eccepito ### e ### jr, non coincide con il valore di mercato dell'immobile, ma va calcolato in base al coefficiente per età del beneficiario che, nel caso di specie, in base alla tabella legale vigente ratione temporis, tenuto conto dell'età di ### (82 anni) al momento dell'apertura della successione del coniuge ### era del 25% del valore di mercato, ne consegue che, essendo il valore di mercato dell'immobile in quesitone, come calcolato dal ### di € 117.989,69, il valore del diritto di abitazione era di € 29.497,422. 
Sicchè detratto tale importo dalla massa calcolata dal CTU in complessivi € 545.654,85, il totale del relictum ammonta ad € 516.157,27 e la quota di riserva, spettante ad ### in € 129.039,318. Ne consegue che, in relazione al valore di mercato del bene a lei attribuito di € 117.989,69, vi è una lesione della quota di riserva di € 11.049,63. Misura inferiore a quella accertata dal primo giudice di € 18.424,02. Ne consegue che non sussiste l'interesse ex art. 100 c.p.c. da parte di ### ad impugnare la decisione di primo grado, traducendosi la sua censura in un inammissibile reformatio in pejus.  3.2. Affermata la validità della divisio inter liberos fatta da ### per non essere stata pretermessa la moglie ### ne consegue che, come aveva giustamente ritenuto il Tribunale, non v'è stata costituzione di comunione ereditaria e, conseguentemente non è sorto un obbligo di rendiconto tra coeredi, sicchè la decisione in merito, adottata dal primo giudice, va condivisa ed il relativo motivo di gravame va disatteso. 
Quanto alla censura relativa all'omessa ricomprensione nella massa delle donazioni fatte dal de cuius in vita, va considerato che la divisio inter liberos esclude altresì che possa trovare applicazione l'istituto della collazione. 
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ. (cfr. Cass. 12830/2013). 
Dunque anche la domanda di collazione delle donazioni in denaro effettuate da ### sebbene con diversa motivazione, va confermata. 
§. 4. Resta da esaminare la doglianza, oggetto dell'appello incidentale proposto da ### e dal figlio ### jr., volta a vedere riconosciuta, in favore di quest'ultimo, la giusta somma, corrispondente alla effettiva quota di disponibile, indicata in 2/3, attribuita con il testamento da ### Gli appellanti incidentali sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, essi avevano proposto rituale domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione e divisione, nel rispetto del quote indicate nel testamento e, conseguentemente, di riconoscimento ad ### jr. della quota dei 2/3 della disponibile. 
Sostengono che, in relazione al valore della massa, per come calcolato dal CTU di € 545.654,85, la quota attribuita in favore di ### jr., pari ai 2/3 della disponibile, ammontava ad € 90.942,48, mentre egli, aveva in effetti ricevuto beni per il complessivo minore importo di € 70.513,99 (€ 61.572,98 quale eccedenza, in conto disponibile, in suo favore relativamente all'immobile di ### € 7.441,00 quale eccedenza, in conto disponibile, in suo favore relativamente all'immobile di ### € 1.500,00 quale attribuzione diretta, in conto disponibile, relativamente all'immobile di ### -bene ormai inesistente-). Lamentano quindi una “lesione della porzione disponibile attribuita al signor #### pari ad ### 20.428,49”. 
Ciò premesso va anzitutto verificato se effettivamente gli appellanti incidentali abbiano proposto una domanda riconvenzionale, volta a conseguire l'integrazione della quota di 2/3 della disponibile, attribuita ad ### jr. 
A tal fine va considerato che nella comparsa di costituzione e risposta essi avevano solo domandato che si procedesse alla divisione dei beni ereditari nel rispetto delle quote indicate dal testatore, domanda peraltro già formulata in via principale da ### ma non avevano lamentato alcuna lesione della quota di ### jr, né avevano domandato l'integrazione della quota a lui attribuita, in quanto inferiore ai 2/3 della disponibile indicata dal testatore. 
In sostanza con la comparsa di costituzione ### e ### come ha ritenuto il primo giudice, non hanno formulato una domanda riconvenzionale, piuttosto, la generica conclusione che il Tribunale procedesse alla divisione nel rispetto delle quote di attribuzione di cui al testamento olografo pubblicato il ###, che appare una mera adesione alla domanda formulata da ### in assenza di una specifica domanda riguardante la loro specifica posizione. 
Come ha affermato la Cassazione, l'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari, per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'articolo 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore (cfr Cassazione 24169/21).  ### testamentario non legittimario, infatti, non avendo diritto ad una quota di riserva ex lege, se convenuto in giudizio dall'erede legittimario nel giudizio di divisione e riduzione, non può vedere, quale conseguenza automatica dell'accoglimento della domanda del legittimario, per effetto della verifica delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, in base alla disposizione testamentaria, la reintegrazione anche della propria quota ereditaria, a lui attribuita sulla disponibile, laddove non lamenti espressamente una lesione della quota disponibile a lui attribuita dal testatore e non domandi la rescissione della divisione fatta dal testatore, per lesione della propria quota. 
Dunque, non avendo ### ed il proprio figlio ### jr.  formulato, nell'atto di costituzione in primo grado, espressa domanda di rescissione della divisione, per lesione della quota ereditaria attribuita a titolo di disponibile dal dante causa, la richiesta, formulata solo in appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ante riforma del 1990, ratione temporis applicabile.  ### incidentale proposto da ### e ### jr. ### è in definitiva inammissibile poiché, come aveva accertato il Tribunale, essi non avevano proposto rituale domanda riconvenzionale. 
§.4. ### incidentale proposto da ### è invece fondato e va accolto.  ### incidentale si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore degli eredi legittimari ### e ### Sostiene che la responsabilità della lesione della quota di legittima di ### ad opera della disposizione testamentaria in suo favore, non era a lui riconducibile, in quanto scaturita direttamente dalla volontà del testatore. Evidenzia che la propria condotta processuale, con la scelta di restare contumace, era sintomatica della sua volontà di prestare acquiescenza alla decisione giudiziale, sicchè la sua condanna alle spese di lite era ingiustificata. 
La doglianza è condivisibile. Invero alla luce dell'esito complessivo del giudizio, dell'accertata sostanziale tacita rinuncia di ### a far valere la lesione della legittima, avendo disposto del bene a lei attribuito con successivo atto dispositivo, ed alla luce del comportamento processuale di ### di sostanziale acquiescenza alla domanda di divisione e riduzione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite del primo grado di giudizio tra ### e ### e ### In mancanza di allegazione e prova dell'avvenuto pagamento delle spese di lite, non può, allo stato, disporsi nulla in merito alla richiesta di restituzione. 4.1. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni anche per compensare tra tutte le parti anche le spese del presente grado di giudizio, in ragione della complessità delle questioni trattate, per la difficoltà di ricostruzione della volontà del testatore e per il generale interesse di tutte le parti alla divisione della massa ereditaria, nel rispetto della volontà del testatore.  4.2. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ### e da parte degli appellanti incidentali ##### e ### quali eredi di ### e ### in proprio, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da ### e sull'appello incidentale proposto da ##### e ### quali eredi di ### e ### in proprio, avverso la sentenza n. 758/2019, emessa dal Tribunale di ### così provvede: 1. Rigetta l'appello principale proposto da ### 2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da ##### e ### quali eredi di ### e da ### in proprio.  3. Accoglie l'appello incidentale proposto da ### e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra ### e ### e ### 3. Compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti. 4. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale ### e da parte degli appellanti incidentali ##### quali eredi di ### e ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 
Napoli, 22.05.2025 ### relatore ### dott.ssa ### dott.ssa ### d'

causa n. 3409/2015 R.G. - Giudice/firmatari: D' Amore Assunta, Elefante Regina Marina

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