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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 17697/2024 del 23-10-2024

... Giudice non è tenuto neppure a motivare il proprio dissenso (cass., sez.III, sent.14.11.02 n.16030; sent. sez.III 19.8.03 n.12116). Ne consegue che in mancanza di valida prova sul punto, considerato che i danni in questione sono quelli emergenti dalle foto prodotte e riconosciuti dal teste escusso (ossia qualche ammaccatura allo spor tello posterior e destro), rilevato che il risarcimento per equivalente monetario deve tendere unicamente alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nei l imiti dell a diminuzione effetti vamente pati ta in conseguenza del sinistro, con esclusione, quindi, di ogni locupletazione (cass.4 maggio 1998 n.2402; Cass.17.10.01 n.12676), ritiene il Giudice di Pa ce, valutato ogni a ltro elemento di prova e/o di comune esperienza, in una al tipo di veicolo, alla sua vetustà (anno di immatricolazione 2008), di determinare il danno in questione, in via equitativa, ex art.1226 c.c. - posto che comunque sussiste la prova del pre giudizio economico conseguente al danno subito, ancorché lo stesso sia certo soltanto nella sua esistenza ontologica (cass.sez.III, sent.22 ottobre 2002 n.14908; cass. sez.III, sent.25 ottobre 2002 Verbale di prima udienza n. cronol. (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###, avv. ### ha pr onunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N.13058/2016 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”, #### C.F.: ###, nata il ### ad Aversa ### ed ivi residente ###/A, rapp.ta e difesa dall'avv. ### d'### con procura in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio dello stesso in ### al viale ### n. 100 - pec: ###; a t t r i c e ### “FRUTTA e VERDURA” di ### P.I.: ###, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica in #### alla via ### n. 19 nonché con sede in #### al c.so Europa n. 201; convenuta-contumace ### Come da verbale di causa e da atti.  #### Con valido atto di citazione ritualmente notificato, ### premesso che in data ### in ### l'auto ### tg. ### di sua proprietà, mentre sostava all'esterno dell'attività commerciale “### e Verdura” di ### ubicata all'angolo tra via ### e via ### veniva urtata da un carrellino utilizzato per il trasporto delle cassette della frutta che cadeva a causa della negligenza di un collaboratore della detta attività commerciale. A seguito dell'impatto l'auto dell'attrice riportava danni alla portiera posteriore destra, quantificati in € 488,00 iva inclusa, come da prevent ivo agli atti, e contenuti nei limiti di € 1.032, 00, perta nto, conveniva in giudizio l'attività commerciale “### e Verdura” di ### in persona del legale rapp.te p.t., chiedendone la condanna al ristoro dei danni tutti subiti dalla indicata ### nonché alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018
Non si costituiva in giudizio la convenuta benchè ritualmente citata. 
Procedutosi all'espletamento del la fase istruttoria, nella quale venivano a mmessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti (prova per testi, e deposito di documenti), la causa veniva riservata per la decisone. 
La domanda, decidibile, ratione valori, secondo equità ex art.113 c.p.c., con esonero, quindi, dall'applicazione della legge sostanziale, richiedendo l'applicazione solamente delle norme costituz ionali e di quell e comunitarie, ove di rango superiore a quel le ordinarie, nonché di quelle processuali (ex plurimis Cass.sez.III 18.11.02 n.16222 e, anche dei principi informatori della materia (Corte Cost. n.206/04) è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. 
Sempre in via preliminar e, si rileva che vi è agli atti l ettera di messa in mora del 4.9.2015 e regolarmente recapitata in data ###. 
Nulla quaestio in ordine alla legittimazione delle parti, documentalmente provata. 
Ciò posto, in primo luogo osserva il Giudice di ### nel merito che il fatto-incidente, dedotto in citazione, può considerarsi sufficientemente provato alla luce delle risultanze probatorie acquisite, dal mom ento che la sua storicità emer ge dalle ri sultanze della prova testim oniale espletata, con la t este ### llo ### indiffer ente, risultata sufficientemente attendibile, essendo la testimonianza lineare e non contraddittoria. In particolare, confermando le circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione - vale a dire l'inizio del mese di luglio 2015, alle ore 20:00 -20:30 circa, in ### alla via ### ha dichiarato che era appena uscita dal negozio di ### e ### (attuale convenuto) di cui è abituale cliente, allorquando ha assistito ad un incidente provocato da un dipendente, con precisione un italiano, di giovane età, che aveva già visto più volte precedentemente lavorare nell'indicata attività commerciale. Ha specificato che il detto collaborator e trasportava con un carrellino a due ruote del le cassette, quando “lasciava il carrell ino sulla pedana obliqua che serve pe r consentire di salire e scendere dal marciapiede, il quale cade va scivolando sulla stessa e finendo contro l'auto” dell'istante. Ha aggiunto che il dipendente trasportava cassette di plastica doppia a tre liste piene di frutta e che il carrellino era “quello tipo di un metro con due ruote e serve a trasportare cassette”. Ha precisato che l'indicato carrellino urtava contro il lato destro zona sportello posteriore destro, riconoscendo dalle foto mostratele sia i danni Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018 che lo stato dei luoghi. Ha dichiarato che l'auto ### della ### era regolarmente parcheggiata sul margine destro della strada accostata al marciapiede. 
Ed allora, è evidente che ricorre la responsabilità da parte del collaboratore dell'attività commerciale “### e Verdura” di ### che va ovviamente fatta ricadere sulla indicata convenuta in virtù dell'art. 2049 c.c., atteso che è risultato che lo stesso non aveva agito con la diligenza e la prudenza necessaria al fine di evitare danni a terzi, e avendo, al contrario, agito sicuramente con leggerezza e superficialità. 
Ne consegue che non sussistendo la prova positiva, incombente sulla convenuta, di aver usato tale diligenza, deve affermarsi la propria responsabilità ai sensi degli artt.1218, 1228 e 2049 del c.c., che recita infatti “ I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arr ecati dal fatto illecito dei loro dom estici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. 
In or dine alla fondatezz a della domanda per quanto concerne il quantum richiesto, osserva il ### che la pretesa invocata, precisata in €. 488,00 comprensiva di i.v.a., appare carente sotto il profilo probatorio, posto che il relativo onere incombente sul richiedente non può certamente considerarsi soddisfatto attraverso il preventivo di parte esibito che - è pacifico - non costituisce prova in senso tecnico e non soddisfa in alcun modo l'onere di cui all'art.2697 c.c., in quanto me ra allega zione di parte, a contenuto tecnico-contabile, liberamente apprezzabile sul quale il Giudice non è tenuto neppure a motivare il proprio dissenso (cass., sez.III, sent.14.11.02 n.16030; sent. sez.III 19.8.03 n.12116). Ne consegue che in mancanza di valida prova sul punto, considerato che i danni in questione sono quelli emergenti dalle foto prodotte e riconosciuti dal teste escusso (ossia qualche ammaccatura allo spor tello posterior e destro), rilevato che il risarcimento per equivalente monetario deve tendere unicamente alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nei l imiti dell a diminuzione effetti vamente pati ta in conseguenza del sinistro, con esclusione, quindi, di ogni locupletazione (cass.4 maggio 1998 n.2402; Cass.17.10.01 n.12676), ritiene il Giudice di Pa ce, valutato ogni a ltro elemento di prova e/o di comune esperienza, in una al tipo di veicolo, alla sua vetustà (anno di immatricolazione 2008), di determinare il danno in questione, in via equitativa, ex art.1226 c.c. - posto che comunque sussiste la prova del pre giudizio economico conseguente al danno subito, ancorché lo stesso sia certo soltanto nella sua esistenza ontologica (cass.sez.III, sent.22 ottobre 2002 n.14908; cass. sez.III, sent.25 ottobre 2002 Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018 n.15085) - nell'importo complessivo di €. 300,00, somma, però, ca lcolata già all'attualità e comprensiva di ogni voce di danno, anc he per r itardato pagamento, secondo quanto stabil ito dalla nota sentenza a ### dell a S.C. n.1712 del 17.2.95; sulla stessa , pertanto, competono i soli inte ressi legali dalla domanda al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nel rispetto della norma limitativa della quantificazione operante per il giudizio di equità, come in dispositivo, ex DM 147/2022.  ### il Giudice di ### di ###, definitivamente pronunciando in via di equità sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede: - dichiara la contumacia della “### e Verdura” di ### in persona del legale rapp.te p.t.  - accoglie la domanda e condanna “### e Verdura” di ### in persona del suo legale rapp.te p.t., a rimborsare all'attrice la somma di €. 300,00, oltre interessi legali come in parte motiva, nonché al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, d'ufficio, in complessivi € . 390,00 di cui € 90,00 per spese e la restante parte per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario; - sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. 
Così deciso in ### il ####.di P.   Avv. ### di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018

causa n. 13058/2016 R.G. - Giudice/firmatari: De Blasio Annamaria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 221/2026 del 08-01-2026

... ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845). Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo. 3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta. Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. E' (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8402 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad oggetto: ### controversie di competenza della sezione specializzata dell'impresa in materia di proprietà industriale e diritto di autore, pendente #### s.r.l. (C.F. ###), con sede ###### via ### n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso cautelare; ###.P. ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Napoli, alla via ### 107, per procura in atti;
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI della DECISIONE 1. #### s.r.l. (da ora anche solo V ###, successivamente all'ottenimento di ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale questo Tribunale ha inibito, in via d'urgenza, all'odierna convenuta l'uso del marchio di titolarità dell'istante e disposto il sequestro di “stopperini”, insegne, tabelloni, cartellini, volantini e di qualsiasi altro materiale, supporto o sito web recante o comunque contenente e producente il marchio in contestazione, ha istaurato la presente azione di merito per sentire accertare la condotta illecita tenuta dalla A.P. ### S.R.L. (da ora anche solo AP) e condannare la stessa al risarcimento del danno patito, pari ad € 454.000,00 a titolo di lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., € 50.000,00 a titolo di danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p., € 100.000,00 a titolo di danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c., o ai diversi importi, risultanti all'esito del giudizio ovvero ritenuti secondo equità. A sostengo dell'azione ha fatto valere, nei confronti della convenuta, la tutale del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10, di cui è titolare, per le classi nn. 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, a seguito di domanda di rinnovo decennale n° ###6235 del 7/2/19, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui utilizzo è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscano agli standard dell'### previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, mentre, in data ###, presso il supermercato a insegna “### 365”, sito in ### 160, ### di ####, di proprietà della ### s.r.l., essa aveva constatato che numerosi prodotti, identificati come vegetariani, recavano il marchio di sua e, da controlli successivi, era risultato che il predetto marchio veniva utilizzato in tutti i supermercati della catena, apposto su un cartellino giallo attorno al prezzo di ciascun prodotto, con la dicitura “###”, senza che però ciò fosse stato autorizzato, rappresentando, dunque, una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale di V ### Ciò era stato accertato nell'ordinanza cautelare su citata, per cui è pacifico che il marchio dell'esponente sia stato utilizzato dal 2014 al 2018 da parte di AP con le medesime modalità e finalità con le quali esso viene adoperato commercialmente da V ### cioè per contraddistinguere prodotti vegetariani/vegani e che tale illecito utilizzo era proseguito anche nel 2019; ha dedotto, inoltre, che la condotta illecita è stata posta in essere sfruttando l'immagine notoria e consolidata del marchio, creato nell'ormai lontano 1976 a opera della ### storica e più antica associazione nazionale di cultura e alimentazione vegetariana e vegana, diretta espressione di quella inglese, fondata addirittura a metà dell'800. La marchiatura tramite il logo dell'attrice essa ha affermato essere, in primo luogo, confusoria, atteso che V ### certifica i prodotti dopo averli attentamente vagliati per verificare la corrispondenza degli stessi agli standard sanciti a livello internazionale dall'EVU (### e garantire, pertanto, l'uniformità dei prodotti. Ha, poi, sostenuto la rinomanza del marchio, per cui sarebbe sufficiente una semplice somiglianza tra il marchio che gode di rinomanza e quello che lo riproduce, onde ravvisare la condotta illecita, senza che occorra nemmeno il rischio di confondibilità. Inoltre, ha sostenuto che il fatto che il proprio logo sia associato ai prodotti di AP determina una palese concorrenza sleale, per cui l'ingannevolezza dei prodotti de quibus determina un danno implicito, atteso che né gli ingredienti né il procedimento produttivo sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità. 
Si è costituita la ### S.r.l., contestando l'avversa domanda, premettendo notizie in ordine alla genesi della propria iniziativa economica contraddistinta dal marchio ### 365, composto da due elementi, il logotipo “### 365” (365 sintetizza il concetto “### con i prezzi bassi 365 giorni all'anno”) e un disco arancione o meglio una corona circolare, che lo contiene, interrotta sul lato destro, proprio dove è posizionato il numero 365. La società ha scelto di utilizzare una parte del logo descritto inserendo all'interno della stessa un sistema di pittogrammi, allo scopo di indicare i vari reparti, i settori in cui è diviso il supermercato, il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, le caratteristiche degli stessi, ecc., comunicando insomma tutto ciò che costituisce un vantaggio per il cliente all'interno del punto vendita. Proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, si era adottata la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### italiana, per i prodotti vegetariani, con la precisazione che né la società convenuta né il brand ### 365 distribuiscono prodotti a marchio proprio e che, quindi, il marchio di parte ricorrente non è mai stato riprodotto dalla convenuta su alcuna confezione e l'uso degli stopperini (etichette alloggiate nei binari che recano i prezzi dei prodotti) è stato associato solo ai prodotti che già recavano il marchio in titolarità. Essa non ha contestato la circostanza che il supermercato a insegna “### 365” sito in ### di ### abbia utilizzato, nel periodo intercorrente tra gli anni 2014 e 2018, un marchio registrato a favore di controparte, apponendolo sugli “stopperini” relativi a diversi prodotti vegetariani, ma ha contestato il carattere illecito della condotta della odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare).   2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento.   In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta.   La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è rimasta in capo all'AVI e che l'acquisto del marchio nel 2018 ha attribuito a V ### la completa titolarità dei rapporti giuridici ed economico-patrimoniali consequenziali, ivi incluse la tutela rispetto a utilizzi illeciti, e parimenti il diritto ad agire per far valere i diritti lesi, inclusi quelli risarcitori. 
Invero, dalla certificazione relativa alla domanda di registrazione del marchio del 28.4.2009 risulta che l'attrice era originariamente contitolare del marchio in contestazione al 50% unitamente all'### e risulta effettuata in data ### la cessione della quota di titolarità parziale di quest'ultima in favore dell'odierna attrice che, dunque, ne è divenuta unica titolare e conseguentemente unica legittimata ad agire alla data dell'instaurazione del giudizio ( all. 2 all'atto di citazione). 
Del resto, anche per il periodo precedente all'acquisto della titolarità esclusiva del marchio, come ritenuto anche in sede cautelare, va richiamato il principio secondo cui ai sensi dell'art. 6, co.  1, C.P.I., qualora un diritto di proprietà industriale appartenga a più comproprietari, le relative facoltà sono soggette alla disciplina generale dettata in materia di comunione. Ciascun comproprietario - in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune - è legittimato ad agire per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso espresso degli altri partecipanti; la sussistenza di tale legittimazione si fonda su una presunzione di consenso degli altri comunisti, che deve ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845).   Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo.   3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta.   Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. 
E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. 
E' incontroverso, altresì, l'uso di tale segno distintivo da parte della AP nella propria attività imprenditoriale, inserito in primo piano nel cerchio caratterizzante il proprio marchio, interrotto dalle cifre 365 (cfr. all. 3).   La convenuta, al contrario, ha contestato il carattere illecito della condotta, in particolare, la confondibilità dei segni, deducendo che proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, aveva adottato la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### per i prodotti vegetariani, ma tali simboli, in ogni caso, erano stati sempre inseriti all'interno del logo “### 365”, cosa che costituiva una differenza piuttosto evidente con il segno di cui è titolare l'attrice, che varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità. 
A riguardo ha, altresì, sostenuto che il marchio per cui è causa è un marchio “debole” e ha contestato, dunque, il carattere distintivo, atteso che i due fili d'erba uniti alla base vanno a disegnare una lettera “V” (cosa confermata dal chiamarsi la società titolare del marchio, appunto, “V ### Italia”), che altro non è che la lettera iniziale delle parole “vegetariano” e “vegano” ed, inoltre, in ambito di prodotti vegetariani/vegani, il riferimento al mondo vegetale (erba, foglie, ecc.) è il rinvio ad una caratteristica del prodotto. 
Tale tesi non appare condivisibile. 
Come già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di merito con specifico riferimento al marchio che qui ci occupa, in analoghe controversie promosse da V ### “La lettera V ed il filo d'erba per sé stessi presentano solo un vago richiamo più che alla filosofia vegana e vegetariana, al mondo vegetale e naturale, quindi certo non sono simboli che presentino una significativa valenza descrittiva, né risulta in alcun modo che siano simboli di uso comune nel mondo del commercio. Invece, si deve rilevare che il marchio […] consiste in una originale rielaborazione grafica che trasfigura un ciuffo d'erba in una lettera V, e che tale nucleo essenziale è riprodotto tale e quale nel marchio della convenuta, come si può vedere dall'esame dei due segni” (cfr. Tr. 
Roma, ord. 31/5/21, all. 15).   Dunque, il marchio come complessivamente ideato, ossia come marchio figurativo, consistente in un disegno stilizzato di due fili di erba uniti alla base e diversificati sulla sommità per effetto della rappresentazione di una foglia su uno dei due fili, non appare, prima facie, descrittivo dei prodotti che contraddistingue, se non attraverso un richiamo indiretto alla figura vegetale che è rappresentata in modo da formare la lettera “V”, iniziale della parola vegetariano. 
Ebbene, va considerato che un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018).   Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684).   Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione.   Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una lettera “V”, dagli atti di causa risulta che il marchio di titolarità della V ### è utilizzato in modo molto diffuso sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani da parte di case produttrici di indubbia rinomanza, come #### la pasta ### i gelati ### la maionese ### i prodotti ### la pasta ### i prodotti ### perfino le scarpe ### oltre che da catene di distribuzione del pari rinomate, come ### i prodotti ###### (cfr. all. 10). 
Deve, pertanto, concludersi che si tratta di un marchio forte, frutto di fantasia in virtù dell'originale elaborazione grafica, nonché del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani delle più rinomate imprese produttrici e distributrici. 
Ebbene, l'art. 20, co. 1, lett. b), C.P.I. presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/03/2023, n. 6530).
Dunque, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). 
Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass, civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6385). 
Nel caso che ci occupa, dal raffronto tra il marchio su esaminato di titolarità dell'attrice, avente carattere forte, e il marchio utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i prodotti vegetariani sugli “stopperini” (cfr. all. 3) risulta evidente che la lettera “V” stilizzata e composta dai due fili d'erba con una foglia all'estremità superiore di uno di essi è posta al centro del marchio Sole365 e riprodotta in carattere molto grande, tale per cui senza dubbio all'occhio del consumatore crea di sicuro confondibilità, portando ad associare i prodotti cui si riferisce lo “stopperino” ai prodotti vegetariani contraddistinti dal marchio V ### Né la circostanza evidenziata dalla convenuta per cui trattasi comunque di prodotti legittimamente contraddistinti dalle relative case produttrici dal marchio in contestazione vale ad escludere l'illeceità dell'uso da parte di AP nei propri punti vendita, in quanto non autorizzato dalla V ### titolare del marchio, atteso che la convenuta non si è limitata a porre in vendita i prodotti legittimamente riportanti il marchio in contestazione ma lo ha utilizzato illegittimamente sugli “stopperini”, inglobandolo nel proprio marchio.   Infondata, inoltre, è la difesa della convenuta laddove ha dedotto che il segno distintivo di cui si discute sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, essendo utilizzato da moltissimi soggetti, proprio per indicare i prodotti vegetariani. 
Invero, l'eccezione è del tutto generica, non avendo la AP eccepito la già avvenuta volgarizzazione, sollevando una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio azionato, ma essendosi limitata a dedurre che il segno sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, circostanza che - anche se provata, il che nella fattispecie in esame non è - non assume comunque alcuna valenza ai fini del rigetto dell'avversa domanda.   Deve, pertanto, concludersi nel senso della contraffazione del segno di titolarità dell'attrice da parte della convenuta per il periodo 2014-2018.   3.1. Tale condotta deve ritenersi provata anche per il 2019.   Come già ritenuto in sede cautelare, i rilievi fotografici dello scontrino emesso in data ### da un supermercato con insegna “### 365” sito in ### della convenuta accanto ad uno “stopperino” contenente il marchio azionato conferma la continuazione dell'utilizzo anche per tale annualità (cfr. all. 3) e le allegazioni di parte convenuta circa la sospensione nell'utilizzo dei c.d. stopperini contenenti il simbolo coperto da privativa dall'anno 2018 non trova alcuna conferma. 
In particolare, non porta ad opposte conclusioni la fattura n. 1018 del 28.09.2018 prodotta in giudizio dalla convenuta, in quanto essa prova solo che la AP ha ordinato nuovi “stopperini” con diversi elementi figurativi ma non anche la cessazione nell'utilizzo di quelli in contestazione, come dimostrato dai documenti prodotti da controparte da cui risulta che nel 2019 erano ancora utilizzati. 
Infondata, inoltre, è la contestazione della genuinità della foto dello scontrino, del tutto generica e in alcun modo circostanziata.  ### protratto nel 2019 è stato, inoltre, confermato dal teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 31.10.2023, dipendente della V ### che si era recato a Napoli in occasione della fiera “Gustus” proprio nel 2019 e, in tale occasione, aveva avuto modo, recandosi in un supermercato della catena ### 365, di scoprire l'utilizzo illecito del marchio da parte della AP. 
Deve, a questo, punto condividersi quanto già statuito dal g.i. con ordinanza del 17.4.2024 in ordine all'istanza di parte convenuta di sostituzione dell'unico teste indicato dalla stessa, atteso il decesso del medesimo. Si tratta di tal prof. ### che è stato indicato fin dalla comparsa di costituzione e risposta essere residente in Napoli, senza specificazione di altro elemento identificativo. 
Va, infatti, condiviso quanto affermato, in materia, dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8929; sez. II, 05/04/1993, n. 407; Tr. ### sez. X, 24/05/2011, n.7051). 
Dunque, avendo la AP indicato un unico teste non può procedersi, alla luce dei principi su esposti, alla sostituzione del medesimo.   4. All'accertata violazione dei diritti di privativa di parte attrice deriva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. 
È noto che in tema di liquidazione del danno da contraffazione, sono da ricomprendere sia le voci di danno emergente, riferite ai costi interni, alla diminuzione del valore dei beni immateriali, al discredito commerciale e al disorientamento della clientela, al danno conseguente alla vanificazione degli investimenti pubblicitari, sia il lucro cessante come perdita di profitti. 
In tale direzione, innanzitutto, quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto il corrispettivo contrattuale per la durata dell'utilizzo, deducendo e documentando che l'uso del marchio di propria titolarità avviene con un corrispettivo di importo non inferiore ad € 1.000,00 annui per ciascun punto vendita, oltre ad € 1.000,00 per ciascun prodotto (cfr. all. 10 e 12), per cui considerando i 54 punti vendita della AP (cfr. all. 8) e l'uso per non meno di 25 prodotti, circostanze del resto non contestate specificamente, anzi in parte ammesse dalla convenuta, si ricava un danno di € 79.000 annui che per il periodo 2014-2019 sommano complessivi € 474.000. 
Tale importo deve ritenersi comprensivo di qualsiasi utilizzo illecito del marchio per i singoli prodotti e nei singoli punti vendita in qualsiasi modalità, dunque non solo per gli “stopperini” ma anche per la pubblicità con volantini o sulle pagine social, non potendosi liquidare un separato danno per tali singoli utilizzi.   Pacifica è poi, ormai, la risarcibilità del danno morale anche alle persone giuridiche, qualora il fatto lesivo incida su una situazione della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona fisica, qual è il diritto all'immagine e alla reputazione. Anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale si riconosce la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.i., che tra i criteri da considerare nella valutazione del risarcimento indica "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". Si sostiene, dunque, che il danno morale, risarcibile ex art. 125, comma 1, c.p.i., per una persona giuridica che svolge attività d'impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate (#### Sez. spec. ### 14/05/2020, n. 1094).   Nel caso di specie, va riconosciuto il danno reputazionale e all'immagine, quale danno morale, per l'appropriazione della serietà commerciale e della capacità distintiva del marchio della società attrice, che si liquida equitativamente in € 25.000,00, in proporzione al danno patrimoniale liquidato.   Sugli importi liquidati, calcolati all'attualità, vanno corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo.   5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nella controversia civile come sopra proposta tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione respinta così provvede: 1) In accoglimento delle domande attoree, condanna A.P. ### S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di V ### S.r.l., pari a complessivi ### 499.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3.372,00 per spese vive ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Napoli, lì 4.9.2015 

Il giudice
rel. ### dr. ### dr.


causa n. 8402/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 60/2025 del 05-06-2025

... conduttrice ### aveva invece rappresentato il proprio dissenso all'aumento del canone di locazione pattuito. Con pec del 10.02.2023 la locatrice aveva ribadito la volontà di volere recedere dal contratto e di cessare la locazione alla scadenza del contratto del 21.03.2023. Rappresentava, inoltre, stante la precarietà della situazione e le complesse tempistiche amministrative dettate dai monopoli di Stato per l'eventuale trasferimento della rivendita di tabacchi condotta presso l'immobile locato, e che con raccomandata del 30.10.2023 trasmessa anche a mezzo pec, la conduttrice aveva comunicato formalmente di volere aderire alla disdetta comunicata in data ### e successivamente ribadita, richiedendo il pagamento dell'indennità di avviamento e rendendosi disponibile all'immediato rilascio dell'immobile Ed ancora, che con successiva Pec del 13.03.2024 la conduttrice ribadiva l'adesione alla disdetta formulata in data ### comunicando che dalle mensilità di novembre 2023 il canone mensile sarebbe stato imputato a deconto dell'indennità di avviamento e così di seguito sin quando il locatore non avrebbe versato il saldo dovuto al netto delle compensazioni per i canoni Ribadiva altresì (leggi tutto)...

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N. 833/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 5 febbraio 2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 833/2024 R.G.  vertente tra ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###, elettivamente domiciliata a ### nella Via dello ### n. 98, presso lo studio dell'avv. ### pec: ### dal quale è rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente all'avv. ### pec: valenticateri### - a t t r i c e ###- contro ### nata a ### il ### (cod. fisc. ###), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in ### nello studio legale ### & ### (via dei ### n. 89) e rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati #### e #### del Foro di ### - c o n v e n u t a ###-
Avente ad oggetto: locazione di immobile_ risoluzione contratto e indennità di avviamento_ Conclusioni delle parti ###udienza del 15.1.2025: attrice ###: insiste nella richiesta di risoluzione del contratto e si oppone alla domanda di pagamento dell'indennità di avviamento in quanto le parti avevano manifestato per fatti concludenti la volontà di proseguire nel rapporto locativo mediante il pagamento dei canoni sino all'ottobre 2023; e conclude chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti da ottobre 2023 sino alla data odierna per l'importo di euro 15.000,00 in favore di parte ricorrente e altresì con condanna alle spese del giudizio.  convenuta ###: riportandosi alle note conclusive in atti, obiettando ed opponendosi a quanto dedotto da parte ricorrente ed a tal fine precisando che la risoluzione del contratto è avvenuta per volontà di parte locatrice con la richiesta di aumento del canone di locazione nella vigenza del contratto antecedentemente stipulato, e conclude come da note conclusive in atti, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per quanto attiene al rilascio dell'immobile, e in subordine con la compensazione tra quanto dovuto a titolo di indennità di avviamento e i canoni di locazione che la conduttrice ### avrebbe dovuto corrispondere dal novembre 2023 ad oggi.  RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) Il Giudice rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att.  c.p.c., (cfr., ante riforma, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logicogiuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.  546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella ### possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; OSSERVA 1) Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida in locazione ad uso non abitativo (art. 658, comma 1, c.p.c.- art. 27 l. n. 392/1978) ### esponeva che: l'intimante è proprietaria dell'unità immobiliare, sita a ### nella Via dello ### n. 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq.; -la detta unità immobiliare era stata locata da ### e ### a ### nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA ###), con sede a ### nella via degli ### n.8, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 392/1978, stipulato in data ### e registrato all'### delle #### di ### al n. 929 serie III in data ### (…); -il contratto veniva stipulato per la durata di anni sei con inizio dal 21.03.2011 e fino al 20.04.2017 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori sei anni; -il canone annuo di locazione veniva convenuto in € 14.400,00, da pagarsi in rate mensili di € 1.200,00 caduna entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, nella misura del 75% delle variazioni, accettate dall'### -con appendice di rettifica al contratto di cui infra le medesime parti concordavano una diminuzione del canone mensile da € 1.200,00 ad € 1.000,00 mensili (oltre rivalutazione annuale, nella misura del 75% delle variazioni, accettate dall'###, a decorrere dal rinnovo del citato contratto avvenuto in data ###; -che, frattanto, in data ### la sig.ra ### nata a ### il ### (C.F.  ###), ed ivi residente ###, subentrava nel soprammenzionato contratto ai signori ### e ### mentre in data ### la signora ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###/A, subentrava alla posizione del sig. ### per intervenuto decesso di quest'ultimo; -che il conduttore risulta moroso per il mancato pagamento dei canoni relativi alle mensilità di novembre-dicembre 2023, nonché per le mensilità di gennaio-febbraio-marzo 2024, per la somma complessiva di € 5.000,00, oltre interessi legali al saldo, -che, nonostante i numerosi inviti al pagamento spontaneo delle somme dovute e da ultimo con nota pec del 07.03.2024, il conduttore non ha ad oggi sanato la propria morosità. 
Chiedeva quindi di: In via principale: -Convalidare lo sfratto per morosità con la conseguente condanna della sig.ra ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###/A, al rilascio dell'unità immobiliare sita a ### nella Via dello ### 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq., libera da persone e cose, in favore dell'odierno istante; emettere, in sede di convalida, decreto ingiuntivo per l'ammontare dei canoni scaduti e pari ad € 5.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ### oltre ancora interessi come per legge e spese della procedura; In via subordinata: -Pronunciare, nel caso di opposizione dell'intimato, ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e, previa conversione del rito ex art. 426 c.p.c., disporre la prosecuzione del giudizio ex art. 667 c.p.c.; In ogni caso: -Dichiarare risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data ### e conseguentemente condannare la sig.ra ### al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore dell'attuale proprietario, nel termine minimo da fissarsi ex art. 56 della l. n. 392/1978; -Condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  2) Si costituiva ### eccependo che il locatore aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto prima della scadenza, cosicché il conduttore ha ### diritto all'indennità di avviamento pari a 18 mensilità, e pertanto ad oggi l'odierna convenuta, risulta ### creditrice nei confronti del locatore ### per l'importo di €. 13.000,00, detratti i canoni già maturati. 
Dunque, che la conduttrice sin dal novembre 2023 (momento in cui il locatore asseriva essere iniziata la morosità) si era resa disponibile al rilascio dell'immobile a fronte della corresponsione dell'avviamento che tuttavia il locatore aveva negato. 
Rappresentava il tenore delle corrispondenze intercorse fra le parti: raccomandata inviata in data ### con cui la locatrice odierna attrice aveva comunicato la volontà di proseguire il rapporto contrattuale esclusivamente e subordinatamente ad un aumento del canone da €.  1.000,00 ad €. 1.400,00 ed in caso contrario di ritenere risolto il contratto alla scadenza nel rispetto dei sei mesi di preavviso Con lettera raccomandata del 05.12.2022 la conduttrice ### aveva invece rappresentato il proprio dissenso all'aumento del canone di locazione pattuito. 
Con pec del 10.02.2023 la locatrice aveva ribadito la volontà di volere recedere dal contratto e di cessare la locazione alla scadenza del contratto del 21.03.2023. 
Rappresentava, inoltre, stante la precarietà della situazione e le complesse tempistiche amministrative dettate dai monopoli di Stato per l'eventuale trasferimento della rivendita di tabacchi condotta presso l'immobile locato, e che con raccomandata del 30.10.2023 trasmessa anche a mezzo pec, la conduttrice aveva comunicato formalmente di volere aderire alla disdetta comunicata in data ### e successivamente ribadita, richiedendo il pagamento dell'indennità di avviamento e rendendosi disponibile all'immediato rilascio dell'immobile Ed ancora, che con successiva Pec del 13.03.2024 la conduttrice ribadiva l'adesione alla disdetta formulata in data ### comunicando che dalle mensilità di novembre 2023 il canone mensile sarebbe stato imputato a deconto dell'indennità di avviamento e così di seguito sin quando il locatore non avrebbe versato il saldo dovuto al netto delle compensazioni per i canoni
Ribadiva altresì l'immediata disponibilità a rilasciare l'immobile contestualmente all'esecuzione del pagamento dell'avviamento. 
Deduceva, pertanto, che il conduttore aveva inequivocabilmente manifestato la volontà di recedere dal contratto di locazione prima della scadenza del medesimo che sarebbe avvenuta in data ###, a meno dell'accettazione da parte del conduttore dell'aumento del canone da €.  1.000,00 ad €. 1.400,00 (quasi il 40% in più rispetto a quello pattuito). 
Ed inoltre, che con la missiva del 10.02.2024 la locatrice aveva precisato che la locazione prevedeva il suo termine finale il ### e che allo scadere di detto termine la locazione sarebbe cessata. E per cui, sulla scorta di una tale volontà ed in considerazione della dichiarata indisponibilità del conduttore alla richiesta unilaterale di modifica del canone, ne conseguiva la cessazione del contratto per volontà della locatrice ### E dunque che parte conduttrice aveva solamente aderito alla formulata disdetta, a ciò determinata dalla circostanza che la ### all'interno dei locali condotti in locazione, svolge l'attività di rivendita di tabacchi (circostanza riportata anche nel contratto di locazione) che notoriamente è sottoposta alla disciplina ed al controllo dell'### e dei ### così esponendo che una repentina cessazione del contratto, od una azione che ne comprometta la continuazione, avrebbe arrecato un danno irreparabile alla conduttrice, che di fatto si sarebbe vista revocare la licenza. 
Ed ancora che l'adesione del conduttore, la cessazione del rapporto locativo alla data bilateralmente concordata, non incorreva nel divieto di cui all'art. 79 legge citata la rinuncia del conduttore al diritto di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, se compiuta dopo la stipulazione del contratto. Pertanto, dopo l'adesione del conduttore alla richiesta di anticipato rilascio, il locatore non può invocare i vizi dell'atto di disdetta per inferirne l'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni per il tempo successivo all'intervenuta cessazione del contratto Nel caso in esame il conduttore aveva comunicato la volontà di interrompere il contratto alla data del 21.03.2023 ed il conduttore aveva manifestato la propria adesione a tale volontà e dunque che è impedito al conduttore di invocare l'inadempimento dei canoni locatizi per il tempo successivo all'intervenuta cessazione. 
Invocava poi il diritto del conduttore all'indennità di avviamento e compensazione ex art. 1243 c.c. e ciò atteso che, secondo il dettato normativo di riferimento, ### n. 392 /1978 art. 34, in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore il medesimo ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. 
E che la giurisprudenza di legittimità aveva ribadito che: In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso da abitazione, la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura negoziale, ha la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del contratto; con la conseguenza che, ancorché detto atto sia inefficace per mancanza di valido motivo di diniego, il rilascio non può essere ricondotto alla volontà del conduttore in ordine alla cessazione del rapporto od al mutuo consenso delle parti, non venendo meno il diritto del medesimo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Per poter contestare validamente la spettanza dell'indennità al conduttore occorre infatti che la cessazione del rapporto sia dovuta all'iniziativa del medesimo ovvero alla sua partecipazione ad una convenzione risolutoria (scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372, comma 1, c.c.); mentre è assolutamente irrilevante la circostanza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile senza contestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale, prestando adesione, espressa o tacita, alla richiesta del locatore, poiché, in tal caso, la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore, che abbia manifestato la volontà di porre termine alla locazione.  ###, sia pure di carattere presuntivo, della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra diniego di rinnovo della locazione da parte del locatore e rilascio da parte del conduttore costituisce pertanto una mera quaestio facti, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata.” Per cui l'orientamento della Corte di Cassazione non lasciava alcun dubbio sulla volontà di recesso manifestata dal locatore e sul diritto del conduttore all'indennità di avviamento, concretizzatosi in diciotto mensilità del canone corrisposto, e dunque pari ad €. 18.000,00. 
Deduceva allora che la conduttrice ### aveva corrisposto canoni di locazione sino al mese di novembre 2023 e che, pertanto, se da un lato avrebbe dovuto corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2023 sino al mese di marzo 2024, dall'altro la medesima è ### creditrice nei confronti della locatrice dell'indennità di avviamento ammontante a complessivi € 18.000,00. 
Precisamente, che la ### avrebbe dovuto corrispondere canoni di locazione dal mese di novembre a marzo per €. 5.000,00 e nel contempo creditrice di €. 18.000,00 e così invocando alla compensazione ex art. 1242 c.c. per €. 5.000,00 (canoni di novembre - dicembre 2023 / gennaio - febbraio - marzo 2024) risultando creditrice ancora di €. 13.000,00. 
Ed altresì, che la conduttrice legittimamente aveva continuato a permanere nella detenzione dell'immobile posto che il comma 3 del predetto articolo prevede inoltre che: ### del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. 
Ribadiva l'immediata disponibilità della conduttrice di rilasciare i locali liberi e sgomberi da persone e/o cose previo pagamento dell'indennità ad essa spettante, rappresentando, in ogni caso, che la previsione normativa statuisce che l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento. 
Ossia, che è impedita la concessione dello sfratto senza la preventiva verifica della corresponsione ovvero dell'offerta reale afferente l'indennità di avviamento. 
Concludeva chiedendo: ### - rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il ### sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - #### l'esistenza dei gravi motivi che ostano alla convalida dello sfratto, consistenti nella mancanza della morosità nel pagamento dei canoni in quanto ampiamente compensati fino alla concorrenza con il credito vantato dalla conduttrice a titolo di indennità di avviamento. 
RIGETTARE ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti stante che i medesimi sono compensati fino alla concorrenza con il credito per indennità di avviamento vantato dalla convenuta; ### - #### il diritto della conduttrice sig.ra ### ai sensi del'art. 34 L. n. 392 /1978 all'indennità di avviamento nonché il diritto della medesima a continuare a detenere l'immobile fino all'integrale pagamento dell'indennità di avviamento pari ad € 18.000,00 dedotti i canoni già scaduti per la detenzione del fabbricato successiva alla cessazione del contratto ovvero fino alla totale compensazione.  - Dare atto che la stessa convenuta è immediatamente disponibile a rilasciare l'immobile locato a condizione della previa corresponsione dell'indennità di avviamento. 
CONDANNARE la sig. ### quale locatrice a corrispondere l'indennità di avviamento alla conduttrice ### nella misura di diciotto mensilità prevista dalla legge e pertanto nell'importo di €. 18.000,00 dedotti in compensazione i canoni per detenzione da occupazione successiva alla cessazione del contratto di locazione.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. 3) Con ordinanza resa all'udienza del 23 maggio 2024, letto l'art. 665 c.p.c. e considerato che l'opposizione di parte intimata non consentiva la convalida; ritenuto che l'opposizione appariva fondata su prova scritta in ragione delle questioni dedotte e comunque sussistendo gravi motivi che impedivano la concessione della convalida, stante la possibile fondatezza delle eccezioni sollevate, considerate le circostanze di cui si discute e i profili sollevati circa della indennità per l'avviamento commerciale e la compensazione con i canoni scaduti; ritenuto, pertanto, che le eccezioni sollevate dalla parte intimata potevano dirsi non infondate, stante le argomentazioni di parte intimata, le interpretazioni giurisprudenziali sulla tematica e la documentazione offerta, ferma ogni successiva valutazione nella fase successiva; considerato, infatti, che tutti i profili che riguardano l'odierna fattispecie andavano più adeguatamente apprezzati nella fase successiva a cognizione piena, a seguito del mutamento di rito; disposta la conversione del rito, e fissata così nuova udienza di verifica dell'esito della mediazione ed in subordine di discussione, e rigettata ogni ulteriore istanza, le parti erano rimesse in mediazione, assegnando termini per il deposito di memorie integrative e documenti. 
Nel termine a tal fine assegnato, soltanto parte convenuta depositata memoria integrativa convenuta ed eccepiva la decadenza dell'intimante alle domande spiegate per mancato deposito della memoria integrativa e la mancata contestazione alle difese avversarie e conseguente prova dei fatti dedotti dall'intimata. 
Ribadiva pertanto che, se da un lato la stessa convenuta conduttrice avrebbe dovuto corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2023 sino al mese di marzo 2024, dall'altro la medesima era creditrice nei confronti della locatrice dell'indennità di avviamento ammontante a complessivi € 18.000,00, così chiedendo la compensazione ex art. 1242 c.c. per €. 5.000,00 (canoni di novembre - dicembre 2023 / gennaio - febbraio - marzo 2024). 
La causa, istruita in via documentale, veniva così avviata alla fase decisoria, con assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive. 
All'udienza del 15 gennaio 2025, in via preliminare, il procuratore di detta parte convenuta formalizzava offerta reale banco judicis delle chiavi dell'immobile ai fini della riconsegna dello stesso, e nel contempo, il procuratore costituito di parte attrice/ricorrente dichiarava di accettare le chiavi dell'immobile che venivano pertanto consegnate dal procuratore/difensore di parte resistente e accettate/prese in consegna dal procuratore/difensore di parte ricorrente. 
La causa era poi brevemente rinviata al solo fine di acquisire il fascicolo (n. 678/2024 R.G.) relativo alla fase sommaria al fine di esaminare esclusivamente gli atti e la documentazione prodotta retrohactis temporibus dalle parti (in detta fase) e non rinvenuta nel fascicolo telematico del presente giudizio, e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 5.2.2025.  4) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, occorre in primo luogo che le circostanze storico-fattuali rassegnate dalle parti, e in particolare in ordine alla pattuizione contrattuale, alla corrispondenza delle parti e l'avvenuta risoluzione, trovino conferma di piena credibilità e fondatezza e dunque supporto probatorio nelle risultanze documentali allegate nel fascicolo della fase sommaria: vd. originario contratto di locazione commerciale del 21 marzo 2011, interrogazione contratto di locazione ### delle ### appendice di rettifica contratto di locazione, disdetta contratto di locazione del 14.9.2022, racc. a.r. 5.16/12/2022 inviata dal difensore di ### a ### pec 10.2.2023, racc. a.r. del 30.10.2023, pec 13.3.2024, licenza rivendita tabacchi intestata a ###. 
Per quanto attiene la consegna dell'immobile va intanto rilevata l'avvenuta cessazione della materia del contendere. Ed invero, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale; essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difesa svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite. 
Dunque, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia. 
Nel caso di specie, l'avvenuta consegna delle chiavi mediante offerta reale banco judicis delle chiavi dell'immobile ai fini della riconsegna dello stesso e la contestuale accettazione impone di rilevare una situazione che ha effettivamente eliminato le ragioni di contrasto tra le parti.
Va comunque dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione alla stregua di quanto dedotto e formalizzato dalla conduttrice con la ridetta nota del 30 ottobre 2023 inviata alla locatrice. 
E ciò avendo parte conduttrice dichiarato expressis verbis e formalmente la propria adesione alla antecedente disdetta comunicata in data ### e successivamente ribadita, richiedendo poi il pagamento dell'indennità di avviamento e rendendosi disponibile all'immediato rilascio dell'immobile, e dunque rappresentando che dalle mensilità di novembre 2023 il canone mensile sarebbe stato imputato a deconto dell'indennità di avviamento e così di seguito sin quando il locatore non avrebbe versato il saldo dovuto al netto delle compensazioni per i canoni dovuti. 
In diritto, appare pienamente fondata la richiesta avanzata del conduttore all'indennità di avviamento e compensazione ex art. 1243 c.c. e ciò atteso che, secondo il dettato normativo di riferimento, ### n. 392 /1978 art. 34, in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore il medesimo ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. 
In punto di fatto la circostanza non è contestabile considerata l'attività svolta dalla ### (della rivendita di tabacchi condotta presso l'immobile locato). 
Come precisato e stabilito dal disposto di legge in questione, vd. art. 34 L. 27 luglio 1978, 392, Indennità per la perdita dell'avviamento, In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. 
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.  ### del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. ###à di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.(1) Con l'introduzione della ### equo canone, infatti, il legislatore ha introdotto una presunzione di danno, fondata sull'id quod plerumque accidit e avente funzione riparatoria, attraverso la quale il conduttore viene esentato dal dovere di provare il danno subito, essendo il pregiudizio presunto per il solo fatto di dover lasciare la propria attività imprenditoriale, trasferendola in un luogo diverso. 
Come autorevolmente e condivisibilmente precisato da autorevole orientamento, allorquando il rapporto locatizio venga a cessare, il locatore sarà tenuto a versare l'indennità da perdita dell'avviamento, mentre il conduttore dovrà restituire l'immobile locato. 
Può capitare che il locatore ometta o ritardi di versare al conduttore l'importo corrispondente all'indennità da perdita dell'avviamento. In tal caso, il conduttore sarà onerato esclusivamente dall'obbligazione del versamento del canone fino al rilascio dell'immobile, senza però essere tenuto a risarcire al locatore il maggior danno derivato dal ritardato rilascio dell'immobile, se questo è causato proprio dall'inadempimento del proprietario. 
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione la quale ha affermato, con sentenza 13417 del 2001, che “l'inquilino che alla scadenza del contratto rifiuti la restituzione dell'immobile in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo". 
Quanto sopra precisato, inoltre, va considerato quanto precisato dal ###, Cassazione civile ### III sentenza n. 19634 del 3 ottobre 2016, per cui Nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, in cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuto versamento della indennità per l'avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della l. n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anche solo nella forma dell'offerta reale non accettata, la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene "de iure" e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591
Per quanto detto, va accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla conduttrice, dovendosi riconoscere, comunque, sussistente, in capo a parte conduttrice, l'onere di provvedere al versamento del canone fino al rilascio dell'immobile.  -Alla stregua delle superiori precisazioni e rilievi, posto che l'immobile è stato rilasciato in data 15 gennaio 2025, ed essendo il canone locatizio pari a euro 1.000,00 e dunque maturato un credito in favore di parte locatrice pari a complessivi euro 15.000,00 (€ 5.000,00 da novembre 2023 a marzo 2024, oltre a € 10.000,00 da aprile 2024 e sino a gennaio 2025), ed essendo inoltre sussistente e riconosciuto un credito in favore di parte conduttrice pari a € 18.000,00 (a titolo di indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto), operata la compensazione tra i reciproci crediti tra le parti, ne deriva il riconoscimento della somma calcolata per differenza di euro 3.000,00 complessivi in favore della conduttrice/convenuta - resistente ### Per quanto attiene alle spese del giudizio, considerato l'esito del giudizio e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, appaiono configurabili le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite. 
Conseguono, pertanto, le statuizioni come in dispositivo. 
Il concomitante carico di lavoro giustifica la redazione non contestuale della motivazione della sentenza ex art. 429 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla restituzione dell'immobile sito in ### nella Via dello ### n. 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq., avvenuta banco judicis all'udienza del 15 gennaio 2024 con la riconsegna delle chiavi, dichiarando altresì risolto il contratto di locazione in essere tra le parti; 2) accerta e dichiara il diritto della conduttrice ### all'indennità di avviamento dedotti i canoni già scaduti per la detenzione/occupazione dell'immobile dal novembre 2023 e sino all'effettivo rilascio; 3) in dipendenza, operata la compensazione tra i reciproci crediti come accertati tra le parti, come precisato al capo che precede, condanna ### a corrispondere la differenza dovuta pari a euro 3.000,00 in favore di ### 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; - Motivazione riservata in giorni sessanta.  ### 5 febbraio 2025 il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 833/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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Giudice di Pace di Grosseto Repubblica Italiana in Nome Del Popolo Italiano Il Giudice di Pace di Grosseto, Sentenza n. 725/2025 del 23-12-2025

... pensiero. Invero, il convenuto, per manifestare il proprio dissenso (rispetto all'idea di libera raccolta del ###, ha utilizzato nei confronti dell'at tore termini degenerati in una manifestazione gratuitamente lesiva dell'onore e della sfera morale del predetto, as solutamente superflui ai fini dell a rappresentazione della posizione dallo stesso sostenuta all'interno del “gruppo”. La condotta posta in essere dal convenuto deve, pertanto, ritenersi illecita con conseguente nascita della obbligazione risarcitoria non potendo giustificarsi l'utilizzo di un tale linguaggio per esternare il proprio dissenso. In tema di risarcimento del danno deve essere rammentato il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, che devono quindi essere oggetto di allegazione e prova. ### di tale danno può essere prova ta anche con presunzioni, assumendo quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la 4 rilevanza dell'offesa (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di ### nome del popolo italiano Il Giudice di ### di ### dott. ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 558/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili. Promossa da: ### c. f. ###, nato a ### il ###, quivi residente in loc. Casalecci, via ### 28, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione, da1l'avv. ### c. f. ### presso il cui studio a ### galleria ### 7 è elettivamente domiciliato, attore. Contro: ### nato a ### il ### c. f. ###, ivi residente in via del ### o, 13 int. 1 rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### c. f. ### presso il cui studio a #### n. 10 è elettivamente domiciliato, convenuto. Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni parte attrice: ogni contraria ist anza ed eccezione disattesa e reietta, condannare il sig. ### a risarcire il sig. ### in conseguenza del danno subito, liquidandolo nella somma di euro 10.000,00 o quella inferiore che s arà ritenuta di giusti zia ovvero se condo equità. Con 1 vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio. Conclusioni parte convenuta: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale di codesto Giudice di ### in favore del Giudice di ### di ### Nel merito, in tesi respingere la domanda avanzata da ### nei confronti di ### in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrat iva. Con vi ttoria di spe se ed onora ri del presente giudizio. In ipotesi nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, si chiede la riduzione del quantum per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria delle spese di lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione ### ha agito in giudizio deducendo di essere un appassionato cercatore di funghi e convinto sostenitore dell'idea della libera raccolta, di avere creato il gruppo "facebook" denominato ### con lo scopo di offrire agli iscritti la possibilità di raccogliere i funghi fornendo informazioni utili al riguardo. Aggiungeva come in data ###, il convenuto aves se pubblic ato sul gruppo ### “### Maremmani” composto da oltre 2.000 iscritti, ripetute frasi diffamatorie nei suoi confronti, di avere sporto querela nei confronti del ### conclusosi con decreto penale di condanna. Agiva quindi, con separato giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni. Si costi tuiva in giudizio il convenuto prel iminar mente eccependo la incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### in favore di quello di ### , precisando come la mancata opposizione al de creto penale di 2 condanna nulla rileva sse in sede civile, contestava la asserit a condotta diffamatoria e la fondatezza della dom anda, chiedendo ne il rigetto, contestava il quantum della domanda. Veniva ammessa prova per testi. Sulla eccezione pre liminare di incompetenza territori ale sollevata da parte convenuta, si conferma quanto deciso con l'ordinanza del 20.2.2024. Ai sensi dell'art. 460 c.p.p. il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile. Detto ciò, all'esi to della es pletata istruttoria la domanda m erita di essere accolta. Invero, in punto di an i testi escussi su iniziativa di parte attrice hanno confermato la pubblicazione sul gruppo ### book “### Maremmani” da parte di ### e rivolti a ### dei seguenti messaggi “coglione le macchine ci so perchè c'è le mandi te bischero”; “vai a denunciarmi brodo s ciupato … sei solo un coglione … se c'è le macchine è perchè sei un genio …” e come tali messaggi fossero visibili solo dagli iscritti al gruppo ### “### Maremmani”. ### ha, altresì, confermato come autore del commento sia l'odierno convenuto e come destinatario sia l'odierno attore. Quanto al contenuto del commento si osserva come l'onore e la reputazione siano diritti inviol abili della persona, costi tuzionalmente tutelati, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto integri o meno un reato. 3 Alla luce di tant o, si tratta di stabili re se le espre ssioni utili zzate dal convenuto costituis cano o meno un illecito civile, in quanto of fensi ve dell'altrui onore e/o reputazione. Al riguardo, nel contesto in cui le espressioni sono state pronunciate non erano giustifi cate nè dall'esercizio di un diritto (ex multis Corte di Cass. 25157/08), nè dal diritto di critica o di libera manifestazione del pensiero. Invero, il convenuto, per manifestare il proprio dissenso (rispetto all'idea di libera raccolta del ###, ha utilizzato nei confronti dell'at tore termini degenerati in una manifestazione gratuitamente lesiva dell'onore e della sfera morale del predetto, as solutamente superflui ai fini dell a rappresentazione della posizione dallo stesso sostenuta all'interno del “gruppo”. La condotta posta in essere dal convenuto deve, pertanto, ritenersi illecita con conseguente nascita della obbligazione risarcitoria non potendo giustificarsi l'utilizzo di un tale linguaggio per esternare il proprio dissenso. In tema di risarcimento del danno deve essere rammentato il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, che devono quindi essere oggetto di allegazione e prova. ### di tale danno può essere prova ta anche con presunzioni, assumendo quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la 4 rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Corte di Ca ssaz. 8861/2021, idem 4005/2020, idem 25420/2017, idem 13153/2017). In applicazione dei citati parametri, la fattispecie in esame, deve reputarsi di tenue gravità, te nuto conto dell'assenz a di notorietà del diffamante; della tenuità dell'offesa considerata nel contesto in cui la stessa è avvenuta; della circostanza che i messaggi erano visibili solo da un gruppo ristretto (per quanto numeroso), di contatti; del caratte re isolato e non reiterato della condotta che non risulta avere avuto risonanza mediatica. Alla luce di tutt e le considerazi oni, si ritiene equo liquidare i n favore dell'attore (in considerazione del numero degli iscritti al gruppo, nel 2019 circa 1.200), l'importo di euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla data odierna. Le spese di lite seguono la soc combenza e vengono liquidate c ome in dispositivo. P.Q.M. il Giudice di ### di ### definitivamente decidendo accoglie la domanda attrice e per l'effe tto condanna il c onvenuto al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, danni che liquida in via equitativa in complessivi euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna parte convenuta al pagamento delle spese in favore di parte attrice, spese che liquida in euro 194,50 per spese ed euro 1.434,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; 5 Così deciso in ### il 23 dicembre 2025 

Il Giudice
di ### dott. ### Lotti6


causa n. 558/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Lotti

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 430/2026 del 26-01-2026

... mancanza di ulteriori specifiche e motivate ragioni di dissenso tecnico, non vi è motivo di discostarsi dall'elaborato peritale, da ritenersi attendibile e pienamente condivisibile. 3.4. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle ### nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il ### ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova ### del ### di Milano del 2024, pubblicata dall'### sulla Giustizia civile del medesimo ### posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/2011), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità. 3.5 Nel caso di specie, il danno liquidato con la predetta tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno, non avendo la parte attorea provato eventuali ulteriori (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona del GOP dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6466/2020 promossa da: la sig.ra ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###) e dell'avv. ### (###), ###; ###; Parte attorea contro ### (C.F. ###), in persona del ### p.t., con il patrocinio dell'avv.  ### (C.F. ###), ### Parte convenuta ### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ### ha evocato in giudizio, dinanzi a questo ### il Comune di ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «### che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Comune di ### Ente proprietario della strada. II. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta, in persona del ### p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, materiale e da lucro cessante) patiti in occasione del sinistro de quo ovvero della complessiva somma di € 46.517,05# (quarantaseimilacinquecentodiciasette/05), ovvero nella misura che il Giudice riterrà giusta nell'esercizio del potere di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo; ### Con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale e del presente giudizio, con le maggiorazioni di legge per spese generali, oltre IVA e ### con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari». 
A fondamento della propria domanda ha dedotto che: - in data ###, alle ore 09:30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo ### tg ### il viale ### d'### in ### provenendo da ### e dirigendosi verso via ### giunta in prossimità della rotatoria ivi situata, nel compiere la svolta a sinistra, perdeva aderenza e cadeva rovinosamente al suolo; - la caduta era stata causata dalla presenza di terriccio/brecciolino sul manto stradale, che rendeva la carreggiata scivolosa; tale materiale non era visibile e la sua presenza non era prevedibile, poiché presentava una colorazione analoga a quella dell'asfalto. Inoltre, sul luogo del sinistro interveniva la ### di ### che procedeva ai rilievi del caso e disponeva la pulizia del tratto stradale interessato; − in seguito alla caduta, la stessa era costretta a recarsi, tramite l'intervento del 118, presso il ### dell'### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### dove veniva sottoposta alle prime cure del caso e le veniva diagnosticata una “frattura scomposta, pluriframmentaria e affossata del piatto tibiale sinistro”, con conseguente ricovero ospedaliero e successivo intervento chirurgico di osteosintesi, seguito da un lungo periodo di immobilizzazione, riabilitazione e inabilità lavorativa; - in seguito, e a causa del predetto evento, rimaneva in malattia per un lungo periodo e veniva giudicata idonea al lavoro con limitazioni solo in data 6 maggio 2019 e senza limitazioni soltanto in data 3 ottobre 2019. Le lesioni subite avevano determinato, pertanto, un danno biologico permanente, oltre a un periodo di invalidità temporanea totale e parziale, come da relazione medico-legale di parte, quantificabile nella misura del 12%, nonché danni patrimoniali consistenti in spese mediche, costi di consulenza tecnica e danni materiali al motociclo; − la responsabilità dell'evento doveva ascriversi al Comune di ### quale ente proprietario e custode della strada, per omessa vigilanza, manutenzione e pulizia del tratto viario ai sensi dell'art.  2051 c.c., e in subordine, dell'art. 2043 c.c.; − a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante l'invio di una richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita. 
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Comune di ### che, impugnato l'atto introduttivo, ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, il Comune ha preliminarmente eccepito: - la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo tg. ### contestandone la titolarità nonché impugnando la documentazione prodotta in copia, ritenuta priva di carattere di ufficialità; - nel merito, ha evidenziato che incombeva sulla parte attorea l'onere di fornire prova rigorosa della dinamica del sinistro, del nesso causale tra le condizioni della strada e l'evento dannoso, nonché dell'entità dei danni lamentati; - la responsabilità invocata ai sensi dell'art. 2051 c.c. non sarebbe configurabile, in quanto la presenza di terriccio sulla sede ###evento estemporaneo ed estrinseco, riconducibile al fatto di terzi ovvero a condizioni climatiche avverse, come desumibile da una perizia tecnica depositata in atti, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; - il Comune non avrebbe potuto prevedere né rimuovere tempestivamente il materiale presente sulla carreggiata, anche perché non vi era stata alcuna segnalazione, sicché non sarebbe ravvisabile alcuna responsabilità in capo all'ente custode; - in ogni caso, l'evento sarebbe stato determinato anche dalla condotta di guida imprudente della parte attorea, la quale non avrebbe adottato le cautele normalmente esigibili tenendo conto delle condizioni di tempo e di luogo, con particolare riferimento alla velocità di marcia, alla presenza di una passeggera e alla prevedibile difficoltà di manovra del motociclo; - la situazione di pericolo dedotta non sarebbe stata, quindi, né occulta né imprevedibile, atteso che il sinistro si sarebbe verificato in orario diurno, in condizioni di buona visibilità, sicché l'attrice avrebbe potuto avvedersi della presenza del terriccio ed evitarlo con l'ordinaria diligenza; - quanto alla responsabilità ex art. 2043 c.c., la stessa dovrebbe ritenersi esclusa, poiché, una volta ravvisato il caso fortuito, verrebbe meno ogni profilo di colpa dell'amministrazione convenuta. 
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: «affinché l'###mo Giudice adito ### emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1. ###. Rigettare la domanda siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, nonché temeraria, con ogni conseguenza di legge. • ###. Accogliere la domanda nei limiti del giusto e del dovuto, previo riconoscimento della responsabilità preminente dell'istante nella causazione del sinistro dedotto in lite. • ### l'istante al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario». 
Alla prima udienza del 12.05.2021, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., che sono state depositate da entrambe le parti. La parte attorea, in particolar modo, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale e ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione (tra cui certificato cronologico relativo al motoveicolo tg ### , nonché a richiedere l'ammissione di una C.T.U.  medica.   La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni indicati dall'attrice e, all'esito, veniva disposta una C.T.U. medico-legale, regolarmente espletata dal dott. ### il quale ha successivamente fornito riscontro anche ai chiarimenti richiesti dalla parte attrice.   Dopo alcuni rinvii dovuti a esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito della memoria conclusiva.  *** 
Preliminarmente, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità dell'odierno giudizio, stante l'invio, dapprima, di una richiesta di risarcimento danni e poi dall'invio dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 62 prod. Att.).  1. Sulla natura della responsabilità della P.A.  1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla sig.ra ### in seguito a una caduta verificatasi in data ###, alle ore 09:30 circa, in ### presso la rotatoria del viale ### d'### allorquando l'odierna attrice, alla guida del proprio motoveicolo, tg. ### perdeva aderenza a causa del terriccio ivi presente per poi cadere al suolo. ### sarebbe stato causato, quindi, dalla presenza sul manto stradale di terriccio e, in ogni caso, di materiale non visibile che ne avrebbe provocato la caduta al suolo.  1.2. La parte convenuta nulla ha contestato in merito alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e alla custodia della predetta strada, da considerarsi, quindi, comunale.  1.3. Trattandosi, nella specie, di un'ipotesi di responsabilità della ### per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla Corte di cassazione in materia. In particolare, per quelli conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade/aree pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici.  1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali effettivamente custoditi dalla P.A., ha carattere oggettivo. Affinché essa si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza di un obbligo di vigilanza. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. ###/17), fattore che attiene non al comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, riconducibile a un elemento esterno caratterizzato da oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, e che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06).  1.5. La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, il quale abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17).  1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale, ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.  1.7. In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova dell'insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Essa può essere esclusa quando il custode dimostri la rilevanza causale - esclusiva o concorrente - delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle imprevedibili di un terzo (Cass., ord. n. 8450/2025). 
Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del danneggiato, intesa non come criterio di imputazione dell'illecito, bensì come requisito legale della rilevanza causale del suo fatto, non è estraneo alla verifica del nesso causale. La condotta del danneggiato può, infatti, costituire causa esclusiva dell'evento, relegando la relazione con la res a mera occasione (Cass., ord. n. 8449/2025).  1.8. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.  1.9. Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.  1.10. Al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento; al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.  1.11. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado d'inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.  2. Nel merito.  2.1 Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico - ossia il sinistro verificatosi presso la rotatoria del ### d'### in ### mentre l'attrice percorreva a bordo del proprio motoveicolo il tratto provenendo da via ### e intendendo proseguire per via ### - risulta confermata dal rapporto di incidente stradale redatto dalla ### di ### (prot. ### del 07.07.2018) e dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.  2.2. Entrambi i testimoni escussi hanno confermato la dinamica degli eventi e che sul luogo in cui il motoveicolo condotto dall'attrice era scivolato era presente del terriccio. Tale circostanza d'altronde è confermata dagli agenti della ### di ### che, intervenuti sul luogo del sinistro, nella ricostruzione della dinamica della caduta affermano: “a causa di terriccio presente in carreggiata e più precisamente in prossimità della rotonda ivi posta, il motociclo rovinava al suolo” (Cfr rapporto incidente doc. 2 prod. att) ed ancora evidenziano di aver richiesto l'intervento di unità di ### e Ambiente per la pulizia del tratto di strada interessato.   2.3. I testi escussi, inoltre, hanno fornito una ricostruzione coerente e convergente della dinamica del sinistro. In particolare, il teste ### escusso all'udienza del 17 febbraio 2023, ha dichiarato di trovarsi a pochi metri di distanza dal motociclo condotto dalla sig.ra ### alla guida di altro motociclo, e di aver visto la stessa cadere in prossimità della rotatoria di via ### mentre effettuava la svolta a sinistra; ha inoltre riferito che, una volta fermatosi per prestare soccorso, constatava che nel punto esatto della caduta la presenza di brecciolino dello stesso colore dell'asfalto, precisando di non aver notato alcuna condotta di guida imprudente da parte dell'attrice e che, al momento del sinistro, non pioveva.  2.4. Analoga conferma proviene dal teste ### escusso all'udienza del 18 novembre 2022, la cui presenza sul luogo del sinistro risulta confermata anche dal rapporto di incidente, essendo la persona cui venne affidato in custodia il motoveicolo attoreo. Il teste ha riferito di seguire la sig.ra ### con la propria autovettura e di aver assistito direttamente all'evento, confermando che la caduta del motociclo era avvenuta in rotatoria e che, nel punto in cui il mezzo era rovinato al suolo, era presente terriccio non immediatamente percepibile. Ha aggiunto, altresì, che la sig.ra ### era rimasta a terra fino all'arrivo dei sanitari e che sul posto era prontamente intervenuta la ### 2.5. Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano tra loro pienamente concordanti, confermano i capitoli di prova articolati dalla parte attrice e sono in linea con quanto accertato nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti immediatamente dopo il sinistro.  2.6. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, deve ritenersi altresì provato il nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo. In particolare, la presenza di terriccio/brecciolino nel punto esatto della caduta, materiale non immediatamente percepibile in ragione della colorazione analoga a quella dell'asfalto, ha determinato la perdita di aderenza del motociclo nel corso della manovra di svolta, ponendosi quale antecedente causale diretto e rilevante dell'evento dannoso. Non sono emersi, inoltre, elementi idonei a ricondurre la caduta a fattori alternativi o a una condotta colposa dell'attrice, come una guida pericolosa o una velocità superiore a quella consentita, sicché la relazione causale tra la cosa in custodia e il danno deve ritenersi dimostrata.  2.7. È pacifico che la strada in cui si è verificato il sinistro sia da intendersi comunale e della cui custodia è competente il Comune di ### con possibilità, quindi, da parte dell'ente convenuto, di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione. La caduta si è verificata all'interno di un'area che, direttamente o indirettamente, è sottoposta ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell'ente. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo a quest'ultimo quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene. Deve pertanto ritenersi sussistente in capo al Comune di ### una posizione di custodia del bene demaniale, intesa come effettivo potere di controllo, gestione e vigilanza sulla sede stradale, indipendentemente dall'estensione del bene o dalla natura pubblica dello stesso. In tale prospettiva, ai fini dell'affermazione della responsabilità del custode, è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, restando irrilevante ogni indagine in ordine alla colpa dell'amministrazione, salvo che questa dimostri l'interruzione del nesso eziologico per effetto del caso fortuito 2.8 Nel caso di specie, si ritiene che non possa configurarsi l'ipotesi del caso fortuito così come eccepito dalla parte convenuta, che nulla ha provato in merito. ###, infatti, non ha fornito prova idonea a dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. Le deduzioni difensive relative alla possibile origine del terriccio da fatto del terzo o da condizioni climatiche avverse si sono limitate a mere ipotesi astratte, non suffragate da riscontri probatori concreti, né è stata fornita prova dell'impossibilità di un intervento tempestivo di rimozione o segnalazione del pericolo. Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge che il materiale era presente sul manto stradale al momento del sinistro ed è stato successivamente rimosso a seguito dell'intervento degli organi accertatori, circostanza che esclude la configurabilità di un evento del tutto imprevedibile e inevitabile e conferma la riconducibilità causale dell'evento alla condizione della cosa in custodia.  2.9. Inoltre, la circostanza che il fatto potesse dipendere dalle condizioni climatiche avverse è smentita dal rapporto d'incidente stradale il quale indica che le condizioni del meteo come “sereno”, senza pioggia o condizioni particolari. La relazione peritale prodotta dal Comune sostiene che il materiale sul manto stradale sarebbe stato trasportato da eventi atmosferici; tuttavia, poiché il giorno del sinistro il meteo era sereno e non risultano segnalate condizioni anomale, anche a voler ammettere l'ipotesi prospettata dal convenuto, il materiale sarebbe stato depositato nei giorni precedenti. 
Pertanto, il Comune avrebbe dovuto provvedere alla pulizia della carreggiata, avendone il tempo e la possibilità.  2.10. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, quindi, che la presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, abbia reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza e abbia costituito la causa diretta della perdita di aderenza del motociclo condotto dall'attrice. Essendo stato provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, e non avendo il Comune assolto all'onere di dimostrare il caso fortuito o una condotta colposa della danneggiata idonea a interrompere tale nesso, la responsabilità dell'ente convenuto deve essere valutata alla luce dei principi che regolano la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., con conseguente imputazione dell'evento dannoso al custode del bene.  2.11. ### di una condotta colposa della danneggiata, unitamente alla prova del nesso eziologico tra la condizione del manto stradale e l'evento lesivo, conduce a ritenere integralmente sussistenti i presupposti della responsabilità del Comune di ### quale custode del bene demaniale. 
La presenza di terriccio sulla carreggiata, non visibile e non segnalata, ha reso il tratto di strada oggettivamente pericoloso per l'utenza, ponendosi quale causa diretta della perdita di aderenza del motociclo e della conseguente caduta dell'attrice. Non avendo il Comune fornito prova idonea del caso fortuito né della riconducibilità dell'evento a una condotta colposa della danneggiata, l'evento dannoso deve essere imputato all'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio.  3. Sulla liquidazione del danno biologico 3.1 Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del C.T.U. Quest'ultimo ha confermato che, a seguito del sinistro del 07.07.2018, l'attrice ha riportato:“### di frattura scomposta e a più frammenti piatto tibiale sn trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti (ancora in sede ###residua limitata flessione del ginocchio possibile fino a 90°, instabilità anteriore di grado medio, lieve instabilità in valgo e cicatrici chirurgiche in soggetto con ginocchio valgo bilaterale (> a sn)”.  3.2 Tenendo conto della documentazione medica prodotta, il C.T.U. ha ritenuto che alla sig.ra ### possano essere riconosciuti postumi costituenti invalidità permanente nella misura del 10%, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica o su quella lucrativa permanente ###. ###à temporanea totale è stata valutata in 45 giorni, quella al 50% in ulteriori 45 giorni e quella al 25% per altri 60 giorni. È stato inoltre riconosciuto un danno morale di livello medio, correlato all'ansia, alle preoccupazioni e alle sofferenze patite. Le spese mediche documentate ammontano a € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00).  3.3. Quanto alle osservazioni di parte attorea sulla presunta non corretta valutazione dell'invalidità temporanea totale subita dalla ricorrente, si ritiene di aderire alle conclusioni del C.T.U., in quanto l'elaborato peritale risulta redatto secondo corretti criteri medico-legali, con adeguata ricostruzione dell'anamnesi, esame obiettivo diretto della perizianda e puntuale valutazione della documentazione clinica prodotta. Le osservazioni critiche formulate nelle note autorizzate sono state espressamente esaminate e confutate dal consulente con argomentazioni tecnicamente coerenti e conformi alle linee guida di riferimento, senza che siano emerse incongruenze, carenze metodologiche o elementi di segno contrario idonei a giustificare una diversa valutazione. In mancanza di ulteriori specifiche e motivate ragioni di dissenso tecnico, non vi è motivo di discostarsi dall'elaborato peritale, da ritenersi attendibile e pienamente condivisibile.  3.4. Ai fini della liquidazione del danno, quindi, in base ai principi affermati dalle ### nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, il ### ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attore adottando come riferimento la nuova ### del ### di Milano del 2024, pubblicata dall'### sulla Giustizia civile del medesimo ### posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/2011), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.  3.5 Nel caso di specie, il danno liquidato con la predetta tabella deve ritenersi satisfattivo di ogni voce di danno, non avendo la parte attorea provato eventuali ulteriori pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico. A quest'ultimo viene riconosciuta portata onnicomprensiva di tutti i possibili ulteriori danni legati strettamente alla lesione fisica del soggetto, quindi a titolo meramente esemplificativo, danno estetico, salvo la prova di maggior danno economico specifico. Si ritiene corretto applicare, inoltre, l'incremento per la sofferenza, grado minimo, tenendo conto del lungo periodo di invalidità subito dall'attrice nell'evento per cui è causa.  3.6. Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni ### di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 21.291,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 26.827,00 Invalidità temporanea totale € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50 Spese mediche € 1.515,00 Totale generale: € 37.829,50 3.7. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore, rispetto a quello liquidato, non essendo stata data alcuna ulteriore prova al riguardo. In relazione ad una personalizzazione maggiore del danno morale, non è stata allegata dalla parte attorea alcuna ulteriore circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. ###/2024, Cass. civ., 9385/2018), secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato in maniera rigorosa da chi chiede il relativo risarcimento.  3.8. In conclusione, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 37.829,50. Trattandosi di debito di valore, sul danno non patrimoniale (con esclusione, quindi, delle somme dovute per spese mediche) spettano gli interessi compensativi, quali ristoro del mancato godimento del capitale, calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e poi via via rivalutata secondo gli indici ### dalla data del sinistro fino alla presente decisione. Dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, sulle somme così determinate decorrono gli interessi legali.  3.9. Quanto alla richiesta del riconoscimento del lucro cessante come perdita patrimoniale dovuta ad una riduzione dello stipendio mensile nei mesi in cui l'attrice non poteva svolgere la propria attività lavorativa, la stessa deve ritenersi ammissibile e fondata. Può essere, infatti, riconosciuto in favore dell'attrice anche il danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella riduzione del reddito effettivamente percepito nel periodo d'invalidità conseguente al sinistro. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lucro cessante è risarcibile non solo nei casi di perdita totale del reddito, ma anche quando l'evento lesivo abbia determinato una diminuzione apprezzabile e documentata degli emolumenti percepiti, purché sussista un nesso causale tra la riduzione reddituale e le conseguenze dell'illecito (Cass. 18050/2019). La Corte ha ribadito che gli effetti pregiudizievoli di lesioni della salute possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante quando tali postumi portino a eliminare o ridurre la capacità di produrre reddito attraverso l'attività lavorativa, e che tale componente del danno deve essere risarcita purché provata nel suo concreto decremento (Cass.26641/2023) 3.10. Nel caso di specie, tale nesso risulta adeguatamente provato. Dalla comparazione dei cedolini paga relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 depositati dalla parte attorea unitamente alle memorie ex art 183 Vi comma II termine, emerge, infatti, una sensibile e costante diminuzione della retribuzione mensile a decorrere dal mese del sinistro e per l'intero periodo in cui la sig.ra ### è rimasta inabile ovvero è stata giudicata idonea al lavoro con limitazioni (fino al 03.10.2019, doc 29 produzione attorea). La riduzione del reddito risulta temporalmente coincidente con il periodo di invalidità accertato dal C.T.U. e non è stata ricondotta dal convenuto a fattori alternativi o indipendenti dall'evento lesivo. Ne consegue che la perdita economica subita dall'attrice integra un pregiudizio patrimoniale concreto, distinto dal danno biologico, e come tale risarcibile ai sensi dell'art. 1223 3.11. Quanto alla quantificazione del lucro cessante, il danno patrimoniale viene, quindi, determinato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante comparazione tra il reddito medio percepito dall'attrice nel periodo antecedente il sinistro e quello percepito nel periodo successivo, fino alla data del 03.10.2019, in cui la stessa è stata giudicata pienamente idonea al lavoro senza limitazioni. Dalla documentazione retributiva prodotta emerge una riduzione mensile costante degli emolumenti nel periodo di inabilità e di successiva idoneità con limitazioni (cfr anche doc 28 del 06.05.2019 produzione attorea); tenuto conto di tale progressivo recupero della capacità lavorativa, il differenziale reddituale può essere prudenzialmente quantificato in € 250,00 mensili. In ragione della durata del periodo risarcibile, il danno da lucro cessante viene pertanto liquidato nella misura complessiva di € 3.750,00, somma che appare equa e proporzionata al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito. 
Sono state considerate 15 mensilità considerando che in data ### la sig.ra ### è stata ritenuta pienamente idonea al lavoro.  3.12. Quanto ai danni materiali subiti dal motociclo tg ### la cui proprietà in capo all'odierna attrice è indubbia tenendo conto sia di quanto emerge dal certificato cronologico ma anche da quanto indicato nel rapporto d'incidente, dagli atti di causa risulta accertata la caduta al suolo dello stesso a seguito del sinistro , come attestato dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul posto (strisciature e scalfinatura parte sottostante della pedana poggiapiedi lato sx più strisciature profilato lato sinistro). Tuttavia, la parte attrice non ha fornito prova specifica dell'entità dei danni subiti, non essendo state prodotte fotografie del motociclo né fatture attestanti le spese di riparazione, né avendo i testimoni escussi descritto lo stato del mezzo dopo l'evento. In presenza di prova dell'an debeatur ma non del quantum, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e viene pertanto determinato nella misura complessiva di € 500,00, somma che appare congrua e proporzionata alla natura del sinistro. Quanto al preventivo di riparazione prodotto, lo stesso non è idoneo a dimostrare l'entità del danno patrimoniale, trattandosi di una mera stima unilaterale priva di valore probatorio circa l'effettivo esborso sostenuto. ### la giurisprudenza di legittimità, infatti, il preventivo di spesa non costituisce prova del danno, ma al più un elemento indiziario, insufficiente, di per sé solo, a fondare la liquidazione del quantum risarcitorio in assenza di fattura o di altra prova dell'avvenuta riparazione (Cass. civ., n. 3296/2016).  3.13. Sulle predette somme, ovvero sia quelle riconosciute a titolo di lucro cessante che per i danni al motoveicolo, trattandosi di debiti di valore, devono essere oggetto di rivalutazione monetaria, al fine di reintegrare integralmente il patrimonio leso, con applicazione degli indici ### dalla data del sinistro sino alla data della presente decisione. Non si ritiene, invece, di riconoscere interessi compensativi, in mancanza di specifica prova del danno da ritardato conseguimento delle somme e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, sicché sulle somme rivalutate decorreranno i soli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.  4. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ai medi per tutte le fasi e, pertanto, con condanna da parte del Comune di ### al pagamento in favore della parte attorea dell'importo di € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA e ### nonché € 600,00 per spese esenti.  4.1. Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dalla parte attorea in conseguenza dell'evento del 07.07.2018, accoglie la domanda e condanna il Comune di ### al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 37.829,50, comprensiva di € 1.515,00 per spese mediche, oltre interessi come sopra specificati; b) condanna, altresì, il Comune di ### al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 3.750,00 a titolo di lucro cessante ed € 500,00 per spese di riparazione del motoveicolo, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicati; c) Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese vive, € 7.616,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari; d) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della parte convenuta, per cui condanna alla restituzione dell'importo già liquidato della parte attorea, per averne fatto anticipo.  23 gennaio 2026 #### 

causa n. 6466/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Antonio Spezzaferri

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