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Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 467/2025 del 07-06-2025

... causalmente riconducibile al sinistro occorso <<la distorsione collo del piede sinistro con distacco parcellare apice malleolo peroneale>>, riscontrata nel referto del pronto soccorso dell'ospedale “### Ciaccio” di ### e documentata da esame radiologico. Ha riconosciuto una invalidità permanente dell'3%, una ITT di 15 gg., una ITP di 44 gg al 50% e di 73 gg. al 25%, spese mediche documentate pari ad € 67,91. Le conclusioni espresse dalla CTU sono adeguatamente motivate e condivisibili. Applicando le tabelle del DM vigente all'epoca del sinistro, la somma di € 4.897,26, richiesta in atto di citazione, appare congruo. L'### di ### è, quindi, tenuta a corrispondere all'attrice detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento. La condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio segue la soccombenza in favore del difensore dell'attrice che ha chiesto la distrazione. Le spese della ### da liquidare con separato decreto, vanno posta a carico della convenuta. P Q M Il Giudice di ### di ### definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda e condanna l'### di ### a corrispondere all'attrice la (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 2427 / 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO ### SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 2427 / 2021 TRA ### (CF ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### presso il cui studio in ### al vico ### snc è elettivamente domiciliata - ### - E ### (CF ###), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliata presso la sede ####### n. 1 - CONVENIUTA - OGGETTO: ### danni per responsabilità extracontrattuale ### come in atti. 
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 CPC e dell'art. 118 Disp. Att. CPC, come novellati dalla ### n° 69/2009.  MOTIVI DELLE DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ###ra ### ha convenuto in giudizio l'### di ### per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro verificatosi in data ###, nel Comune di ####, sulla S.P. 159/4 (ex S.S. 109), all'altezza della #### sostiene di essere caduta in una buca piena d'acqua presente sulla sede ###visibile e non segnalata. Ritiene l'Ente convenuto esclusivo responsabile dell'evento, nella sua qualità di custode della strada, ex art. 2051 CC. Chiede per il risarcimento del danno biologico e morale l'importo di € 4.897,26 o la diversa somma ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
L'### si è costituita ed ha contestato le pretese nell'an e nel quantum. 
Sostiene che l'evento si sia verificato per la disattenzione dell'attrice, essendo la buca visibile, posta la centro della strada, e il luogo ben conosciuto della ###ra ### La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
La teste di parte attrice, ###ra ### ha riferito: << in data 02 gennaio 2018, ho visto la ###ra ### che nel Comune di ### attraversava la ### in, prossimità del ### Preciso che io stavo uscendo dal ### e pioveva, e la ###ra si trovava di fronte, nell'attraversare la strada ho visto che è caduta in una buca, mi sono avvicinato per aiutarla ed ho visto che era caduta in prossimità di una buca piena d'acqua, che non era visibile, in quanto si trovava sul bordo della strada. ###.ra ### si è fatta male alla caviglia sinistra e non riusciva ad alzarsi. Ho chiamato il marito che ritengo l'abbia accompagnata al ### Non c'erano cartelli che segnalavano la presenza della buca.>> La deposizione è apparsa attendibili.  ### proprietario della strada risponde, quale custode, della sicurezza della strada ex art. 2051
CC e art. 14 CdS. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte: << In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.>> (Cass. n.11096/2020) Nel caso in esame l'attrice ha provato il nesso di causalità tra l'incidente occorso e la presenza di una buca sulla sede stradale piena d'acqua non visibile e non segnalata. 
L'### sostiene che l'anomalia era visibile e l'attrice avrebbe potuto evitarla con l'ordinaria prudenza e diligenza. 
Si osserva che la presenza di una buca sul manto stradale, non visibile perché piena d'acqua, costituisce una insidia per il pedone. Inoltre, il proprietario della strada ha l'obbligo della manutenzione e di garantirne la sicurezza. La responsabilità dell'evento è pertanto da attribuire in via esclusiva all'### di ### È stata espletata CTU medica. Nella relazione peritale il CTU ha ritenuto causalmente riconducibile al sinistro occorso <<la distorsione collo del piede sinistro con distacco parcellare apice malleolo peroneale>>, riscontrata nel referto del pronto soccorso dell'ospedale “### Ciaccio” di ### e documentata da esame radiologico. Ha riconosciuto una invalidità permanente dell'3%, una ITT di 15 gg., una ITP di 44 gg al 50% e di 73 gg. al 25%, spese mediche documentate pari ad € 67,91. Le conclusioni espresse dalla CTU sono adeguatamente motivate e condivisibili. 
Applicando le tabelle del DM vigente all'epoca del sinistro, la somma di € 4.897,26, richiesta in atto di citazione, appare congruo. 
L'### di ### è, quindi, tenuta a corrispondere all'attrice detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento. 
La condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio segue la soccombenza in favore del difensore dell'attrice che ha chiesto la distrazione. Le spese della ### da liquidare con separato decreto, vanno posta a carico della convenuta.  P Q M Il Giudice di ### di ### definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda e condanna l'### di ### a corrispondere all'attrice la somma di 4.897,26, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro.  2) Condanna l'### di ### al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.425,00 di cui € 125,00 per spese, € 1.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge in favore dell'Avv. ### procuratore antistatario che ha chiesto la distrazione.  3) Pone a carico della convenuta le spese e competenze della ### da liquidare con separato decreto.  ### 6 giugno 2025 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 2427/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Bucaneve

M

Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 78/2026 del 12-01-2026

... il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.' (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1523). Nel caso di specie, è stato escusso il teste ### il quale ha dichiarato che era presente alla stipula avvenuta il 7 febbraio 2011; che i suoi genitori stipularono l'atto pubblico come forma di garanzia del debito contratto dal fratello nei confronti dei sig.ri ### che i suoi genitori erano convinti che il debito si sarebbe estinto entro pochi mesi per questo motivo nel contratto di compravendita era previsto un patto di retrovendita dei sig.ri ### nei confronti dei propri genitori entro il 31 maggio 2011; che la retrovendita non è mai avvenuta. Inoltre, gli attori hanno allegato ulteriori elementi presuntivi che dimostrerebbero, a loro dire, l'esistenza del suddetto patto. In particolare, i convenuti allegano la circostanza che nell'atto viene dichiarato che il prezzo di euro 340.000,00 è già stato versato in data anteriore al 4.7.2006, senza che fossero indicate le modalità di versamento e senza che il corrispettivo fosse realmente versato dagli acquirenti. Inoltre, gli attori fanno leva sul valore irrisorio (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1703/2013 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ### in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1703/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.10.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c., ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in F.  ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentata e difesa; ATTRICE ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in F. ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso; #### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in ### 4 84015 ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso; CONVENUTO ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in ###. PUCCI 13 84014 ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso; ### 2 di 6 Oggetto: Vendita di cose immobili. 
Conclusioni: ### in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In diritto, occorre osservare come il patto commissorio sia quell'accordo con cui si conviene che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno, passi in proprietà al creditore. Tale pattuizione è espressamente vietata e considerata nulla dall'art. 2744 c.c. (oltre che dall'art. 1963 c.c. in relazione all'anticresi), a norma del quale: 'È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno'. 
La giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo l'art. 2744 c.c. riconoscendo che il divieto del patto commissorio non si limiti ai soli casi di ipoteca e pegno, ma che si possa applicare in ogni ipotesi in cui le parti hanno stretto un patto che realizzi in concreto il risultato vietato dalla norma, vale a dire il passaggio di proprietà al creditore in caso di mancato pagamento. 
Analogo divieto è posto, in tema di anticresi, dall'art. 1963 c.c. secondo cui "è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito". 
Il patto commissorio ha la natura giuridica di negozio traslativo subordinato alla condizione sospensiva dell'inadempimento: l'effetto solutorio si realizza con il trasferimento del diritto di proprietà in capo al creditore nel momento in cui il debitore non paga il proprio debito nel termine stabilito. 
La ratio del divieto è diversamente ricondotta dalla dottrina all'esigenza di tutelare la posizione del debitore contro un accordo capestro, alla necessità di rispettare la par condicio creditorum senza creare cause di prelazione non previste dall'ordinamento, all'applicazione del principio costituzionale di solidarietà, ovvero al mancato riconoscimento di forme convenzionali di soddisfacimento delle obbligazioni contrarie all'ordine pubblico economico. 
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte in materia di patto commissorio, affermando che il relativo divieto di patto è riferibile ad ogni negozio, pur astrattamente previsto e consentito dall'ordinamento, che abbia l'effetto pratico di ### 3 di 6 sottomettere il debitore alla pretesa del creditore il quale, in caso di mancato pagamento del debito, illecitamente consegue il diritto di proprietà su di un bene del debitore (cfr. tra le altre Cass. civ., sentenza 12.10.2011, n. 20956); in particolare, in caso di operazioni complesse, i singoli atti devono essere valutati alla luce del loro potenziale collegamento funzionale e, a tal fine, deve essere apprezzata ogni circostanza di fatto relativa agli atti compiuti, non ultimo il risultato concreto - la funzione - che, al di là delle clausole negoziali ambigue o non vincolanti, l'operazione negoziale nel suo complesso risultava idonea a produrre ed ha in concreto prodotto (cfr. Cass. civ., sentenza 10.03.2011, n. 5740). 
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno eccepito la nullità della compravendita con patto di retrovendita del 7.2.2011 perché la stessa sarebbe riconducibile a una ipotesi di patto commissorio, in violazione del divieto posto dal ### Riportano, infatti, gli attori che la vendita sarebbe stata posta in essere allo scopo di garantire un debito del loro figlio, ### nei confronti dei convenuti. 
Quanto alla possibilità di fornire prova per testi sull'esistenza del patto commissorio, la Suprema Corte chiarisce che: 'Ove una compravendita sia affetta da nullità perché dissimula un mutuo garantito da patto commissorio l'illiceità di quest'ultimo comporta l'ammissibilità della prova per testimoni della simulazione'. E ancora: 'La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore nell'intento di costituire una garanzia con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita che comporta l'ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ai sensi dell'art. 1417 c.c.' (Cassazione civile sez. II, 27/09/1994, n.7878). Chiarisce, inoltre, che: 'Nel caso in cui venga dedotta la nullità di un contratto preliminare di compravendita siccome dissimulante un patto commissorio, vietato a norma dell'art. 2744 c.c. la simulazione, costituisce soltanto causa petendi, cioè il fatto rilevatore del vietato patto commissorio, posto a base dell'azione di nullità del contratto, sicché il relativo accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art.  1417 c.c. quanto alla prova testimoniale, essendo volta a far valere l'illiceità ex lege del negozio dissimulato.' (Cassazione civile sez. II, 16/08/1990, n.8325; cfr. Tribunale Padova, 28/05/2004). Infatti, dall'applicazione dell'art. 1344 c.c - a norma del quale 'Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa' - deriverebbe l'ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ai sensi dell'art. 1417 c.c. La Corte di Cassazione, sul punto, ha riferito che: 'La peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti ### 4 di 6 raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.' (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1523). 
Nel caso di specie, è stato escusso il teste ### il quale ha dichiarato che era presente alla stipula avvenuta il 7 febbraio 2011; che i suoi genitori stipularono l'atto pubblico come forma di garanzia del debito contratto dal fratello nei confronti dei sig.ri ### che i suoi genitori erano convinti che il debito si sarebbe estinto entro pochi mesi per questo motivo nel contratto di compravendita era previsto un patto di retrovendita dei sig.ri ### nei confronti dei propri genitori entro il 31 maggio 2011; che la retrovendita non è mai avvenuta. 
Inoltre, gli attori hanno allegato ulteriori elementi presuntivi che dimostrerebbero, a loro dire, l'esistenza del suddetto patto. 
In particolare, i convenuti allegano la circostanza che nell'atto viene dichiarato che il prezzo di euro 340.000,00 è già stato versato in data anteriore al 4.7.2006, senza che fossero indicate le modalità di versamento e senza che il corrispettivo fosse realmente versato dagli acquirenti. 
Inoltre, gli attori fanno leva sul valore irrisorio della penale prevista in caso di inadempimento da parte degli acquirenti del patto di retrovendita e sulla tempistica ravvicinata concordata per quest'ultima (tre mesi). 
Sul punto, occorre osservare come più volte, dottrina e giurisprudenza abbiano fissato degli indici in base ai quali è possibile presumere la stipula di un patto di retrovendita, rientrante nelle previsioni dell'art. 2744 Quanto al primo elemento allegato dagli attori, è bene sottolineare che in effetti nell'atto a rogito notaio ### risultasse che nessun pagamento fosse stato contestualmente effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice. 
È presente l'affermazione, secondo la quale il prezzo sarebbe stato convenuto in ### 340.000,00, il quale risultava, al momento dell'atto, già versato, peraltro, 5 anni prima. 
Gli attori affermano, tuttavia, che alcun prezzo era stato versato. 
Appare quantomeno probabile che una vendita, in totale assenza di pagamento del prezzo, ma stipulata in una condizione di debito del figlio degli attori nei confronti dei convenuti (cfr. atto di citazione notificato dai germani ### a ### onde ottenere la restituzione di somme di cui quest'ultimo si sarebbe indebitamente appropriato), ### 5 di 6 possa in qualche modo ricondursi allo schema del patto commissorio, costituendo una garanzia per il creditore a vedere soddisfatte le proprie aspettative. 
Sul punto, la Suprema Corte stabilisce che: 'Pur non integrando direttamente un patto commissorio, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.' (Cass. civ., n. 8957/2014). 
E' stato invero affermato che l'illecita elusione del divieto di patto commissorio si determina anche quando la cessione del bene sia strumentale a fornire la garanzia di un debito anteriore. 
Osserva il Tribunale che le dichiarazioni testimoniali sopra indicate, unitamente agli altri elementi presuntivi allegati dagli attori siano tali da dimostrare come, stipulando la vendita degli immobili in oggetto con patto di retrovendita, le parti abbiano utilizzato un negozio lecito per conseguire il risultato concreto vietato dall'art. 2744 c.c.. 
In particolare, la causa concreta del negozio, da intendersi quale il concreto risultato economico perseguito dalle parti, risulta essere non quella di scambio, propria della cessione di quote, ma quella di garanzia reale atipica in relazione al debito di ### verso i convenuti. 
Gli effetti del trasferimento degli immobili, apparentemente immediato, furono dunque condizionati al comportamento ### del debitore, palesando in modo inequivocabile lo scopo di vincolare i beni ceduti a garanzia del debito. 
Né, in contrario, assume rilevanza la circostanza che i beni in garanzia siano stati offerti non dal debitore, ### ma da terzi (i genitori del debitore odierni attori) estranei al rapporto di creditodebito, pacifico essendo che il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati anche quando non sussista identità dei soggetti che abbiano stipulati i negozi stessi, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (v. Cass. n. 9466/2004 e Cass. 23553/2020). 
In particolare, la S.C. (v. Cass. n. 8624/1998) ha affermato che “il negozio con il quale un terzo trasferisce al creditore la proprietà di un proprio bene a garanzia dell'adempimento ### 6 di 6 del debitore è nullo in quanto volto a raggiungere lo stesso risultato economico che il legislatore ha inteso vietare con l'articolo 2744 c.c.”. 
Il trasferimento degli immobili ha comportato la costituzione di una posizione di garanzia provvisoria, in quanto suscettibile di evolversi, a seconda che il debitore adempia o no e “la provvisorietà costituisce un elemento rivelatore della causa di garanzia, e quindi della divergenza tra causa tipica del negozio prescelto e determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di una norma imperativa, qual è l'art. 2744 cod. civ.” (Cass. S.U.  1611/1989). 
Pertanto, avendo le parti concluso la compravendita degli immobili con patto di retrovendita per una causa di garanzia, anziché di scambio propria del negozio prescelto, e per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, di costituire in favore dei creditori una posizione di garanzia provvisoria idonea ad evolversi a seconda che il debitore adempia o no l'obbligo di pagamento del debito, va dichiarata la nullità dell'atto stesso per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c., attesa l'elusione della norma imperativa dell'art. 2744 c.c.. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.  PQM Il Tribunale di ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nel contraddittorio delle parti: 1) in accoglimento della domanda svolta dagli attori, dichiara nullo ex art. 1344 l'atto di compravendita del 7.02.2011 a rogito notaio ### (repertorio 135607 - raccolta n. 23742), tra i venditori ### e ### e gli acquirenti ### e ### 2) ### ed ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che si liquidano in euro 1.133,71 per spese vive ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### 12/01/2026 IL GIUDICE dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..  

causa n. 1703/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Fontanarosa Stefania

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7844/2025 del 24-03-2025

... stipulato dalle parti nel 1996, così a vallando una distorsione ex post dell'assetto concorrenziale nel quale si era svolta la gara di aggiudicazione del contratto concessorio […] e così dando luogo al riconoscim ento di un aiuto di Stato nei confronti dell'impresa, illecito, perché contraria alla normativa europea». 9 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.6. Con il sesto motivo d'appello si censurava «la nullità del lodo per violazione del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p .c.: omessa motivazione; con il suddetto motivo si censurava ulteriormente l'omessa verifica della sussistenza, in ca po al delegante, d el potere di riconos cere alla controparte somme determinate in base all a suddetto metodo illegittimo di determinazione del prezzo chiuso». 10. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 3187/2021, pubblicata il ###, rigettava l'appello. 10.1. In particolare, con riferimento al primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del coll egio arbitrale a decidere la controversia, per aver sollevato la relativ a eccezione tempestivamente e per non avervi mai rinunciato, ribadendola anche all'udienza del 2/10/2014, la censura era (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. ###/2021 r.g. proposto da: ### (già ### di ### s.r.l.), in persona del legal e rappresentante pro tem pore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in data ### rilasciata su foglio separato congiunto al ri corso mediante strumento informatico all'A vv. ### il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificato - ricorrente principale - contro 2 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della ### (già ### per i beni culturali e ambientali e ### dei beni e delle attività culturali e del turismo), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv ocatura ### dello Stato, elettivamente domiciliat ###### Via dei ### n. 12.  - ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 3187/2021, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. La cont roversia riguarda l'esecuzione della ### stipulata in data ### tra il ### per i beni cul turali e ambientali (oggi ### della cultura) ed il concessionario pubblico ### s.p.a. (ora ### per la realizzazione di interventi di risanamento, consolidamento, restauro e valorizzazione di beni di rilevante interesse culturale inclusi: 1) il progetto ###2) il ### di ### 3) la ### di ### Veniva poi stipulato un primo atto aggiuntivo il ### e un secondo atto aggiuntivo il ###. 
In data ### la ### s.p.a., ora ### proponeva domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, contestando al ### gravi inadempimenti che avevano causato una serie di danni alla concessionaria, chiedendo il pagamento della somma di euro 37 .000.000,00, formulando sei quesiti in ordine all'esecuzione della ### In particolare - ad avviso della attrice - l'### aveva omesso di corrispondere rilevanti importi dovuti a titolo di «prezzo 3 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiuso», in quanto i criteri di applicazione della clausola del prezzo chiuso imposti dall'### concedente con l'atto aggiuntivo del 1996, e l'applicazione del metodo «a scalare», si ponevano in contrasto con l'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986. 
Si sarebbe verificata la nullità della disposizione e la necessaria applicazione del metodo gl obale di calcolo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (si citava Cass., n. 7917 del 2012). 
Inoltre, ### aveva effettuato «solo parzialmente (e con grave ritardo) il collaudo delle opere. 
L'### poi, avrebbe pagato con ritardo anche i corrispettivi dell'appalto. 
Venivano così sottoposti al collegio arbitrale otto quesiti: 1) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il pagamento degli importi maturati a titolo di prezzo chiuso», facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986, previa declaratoria di nullità dei patti in deroga; 2) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il rimborso dei maggiori oneri indebitamente sostenuti per il ritardo nella re dazione ed approvazione del collaudo»; 3) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la corresponsione delle somme di cui all'art. 10 lettera c) su tutti gli importi di cui ai precedenti quesiti e cond anni l'### concedente al pagamento della somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e moratori secondo i tassi delle decorrenze di cui agli articoli 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/62 e successiv e modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81»; 4) «i saldi risultanti dagli atti di collaudo, oltre accessori » (pagina 4 del controricorso); 5) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la c orresponsi one degli interessi legali moratori maturati per il ritardato pagamento sugli acconti dei lavori»; 6) «i l collegio ar bitrale condanni, pertanto, la co nvenuta 4 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### al pagamento di tutte le somme di cui quesiti che precedono […] a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento»; 7) «gli ulteriori interessi legali a decorrere dalla notifica della domanda di arbi trato sulle somme liquidate a titolo di accessori in forza dei quesiti che precedono» (pagina 4 del controricorso);8) «dica il collegio arbitrale che per tutte le ragioni esposte e nel rispetto del principio di causalità, tutte le spese del procedimento arbitrale, nonché gli onorari degli arbitri e le spese di onorari di difesa, devono essere poste a car ico della convenuta ### 2. La società nominava arbitro l'Avv. ### ed invitava l'### convenuta nominare a sua volta il proprio arbitro.  3. L'### declinava la competenza arbitrale con atto del 5/2/2012, notificato il ###.  4. In difetto di nomina da parte del l'### v eniva designato dal presidente ###data ###, quale secondo arbitro, l'Avv. ### Gli arbitri così individuati nominavano, quindi, quale terzo arbitro con funzioni di presidente ###data ###. 
Tale nomina «v eniva accettata dal l'### co n espressa indicazione che con l'accettazione non si intendeva in alcun modo rinunciare alla proposta declinatoria».  5. Nel corso del giudizio arbitrale l'### contestava le pretese della so cietà attrice, proponendo altre sì domanda riconvenzionale. 
In via preliminare, l'### «negava che sussistesse la competenza degli arbitri, atteso che […] era intervenuta declinatoria con atto notificato in data ###». 5 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### merito, evide nziava l'er roneità dei criteri indicati da controparte, in relazione al metodo globale, in luogo di quello, corretto, a scalare. Rimarcava che le questioni erano state risolte in via transattiva attraverso diversi atti aggiuntivi.  6. A seguito del deposito della CTU , con l'elabor ato peritale depositato il ###, con una nota del 7/8/2014, acquisita al protocollo ministeriale, la ### g «proponeva di definire il contenzioso, con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrali e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  7. A tale proposta faceva seguito la nota mi nisteriale del 30/9/2014, acquisita agli atti del collegi o arbitrale nel la riunione collegiale del 2/10/2014, mediante la quale «all 'esito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato che evidenziava il vantaggio per l' erario della transazione stante il consol idamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### […] veniva conferito incarico dal ### del ### dei beni e delle attività culturali e del turismo alla Dirigente del servizio I del medesimo ### Dott.ssa ### di formalizzare all'udienza del 2 ottobre 2014 la seguente proposta transattiva, contenente altresì un riconoscimento di debito». 
Nella riunione del 2/10/2014 «il rappresentante dell'### dichiarava di riconoscere parzialmente dovute somme alla parte attrice con riferimento a quanto richiesto con la domanda giudiziale. Il rappresentante legale di parte attrice prendeva atto della proposta, “chiedendo la condanna dell'### concedente al pagamento degli im porti riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere». 6 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Il collegio arbitrale, quindi, «prendeva a sua volta atto delle dichiarazioni delle parti, riteneva la p rocedura arbitr ale “sufficientemente istruita e matura per la decisione”, e introitava la causa in decisione». 
Con atto sottoscritto dagli arbitri in data ### il collegio pronunciava lodo a definizione della controversia. 
Il collegio, quindi, «superata ed assorbita ogni altra questione» riteneva «di dov er provvedere alla condanna a carico dell'### resistente» e dunque al pag amento d elle somme di cui al riconoscimento espresso in udienza, affermando in particolare la «sopravvenuta improcedibilità» delle eccezioni e della domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi, in quanto «superate e implicitamente rinunciate». 
Il co llegio arbitrale, dunque, co ndannava l'### convenuta «al pagamento dell'importo di euro 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese avanzate con il primo e il terzo quesito; dichiarava improcedibili le restanti domande della società attrice, l a domanda riconvenzi onale e le ec cezioni della parte convenuta «stante la implicita rin uncia all e stesse in ragione dell'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore». 
Il collegio provvedeva la compensazione tra le parti delle spese di funzionamento del collegio, quelle derivanti dalla ### nonché le spese del giudizio arbitrale.  9. Con atto notificato il #### proponeva impugnazione per la nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello di ### 9.1. Deduceva con il primo motivo la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, nn. 1 e 4, e 817 c.p.c. - Incompetenza del collegio ar bitrale a decidere la 7 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### controversia; con tale motivo si rilevava, in sostanza, la suddetta incompetenza del collegio arbitrale a decid ere la controversia, determinata dalla declinator ia dell'istanza di arbitrato, notificata dall'### alla controparte in data ###, alla quale il ### non av eva mai rinunciato, rib adendola, anzi anche all'udienza del 2/10/2014, nella quale il coll egio avev a assunto l'arbitrato in decisione».  9.2. Con il secondo motivo l'appellante deduceva la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823 n. 5 c.p.c. - Omessa motivazione; con tale motivo si rilevava l'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria e delle ampie deduzi oni svolte dall'### sul punto , in entrambe le memorie presentate dinanzi a collegio arbitrale, con conseguente violazione delle norme sopra indicate».  9.3. Il terzo motivo di appello ineriva alla «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829 comma 1, n. 4 e 817 c.p.c.: incompetenza del collegio arbi trale a decidere la controversia; decisione del merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso; pertanto, se anche si fosse interpretato il lodo arbitrale nel senso che il collegio aveva preso atto della circostanza che le parti avevano di fatto concluso una transazione, lo stesso collegio «non avrebbe in o gni cas o potuto pronun ziare un “lodo transattivo”, in assenza di una norma specifica che, diversamente da quanto previsto in altri tipi di giudizio, co ntempli la possibilità di emanare una pronuncia arbitrale di tale contenuto […] nonché in assenza di un'esplicita volontà delle parti». 
Il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi «a dichiarare cessata la materia del co ntendere, anziché emettere una pronuncia di condanna a carico di una delle parti». 8 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.4. Con il quarto motivo d'appello si deduceva «la nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p.c.: Omessa motivazione: con tale motivo si denunciava la man cata motivazione della pronuncia arbitrale in ordine alla validità della dichiarazione effettuata in giudizio dal rappresentante dell'### intervenuto nella riunione collegiale del 2/10/2014, attesa la discordanza tr a il mandato ricevuto dal ### per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, avente ad oggetto la delega a formul are un a proposta transattiva, e la stessa dichiarazione con la quale il suddetto funzionario si era espresso nel senso di “riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale”, con ciò esorbitando dal potere conferitogli con la delega».  9.5. Con il quinto motivo di appello si deduceva la «nullità del dolo per violazione degli articoli 3, paragrafo 3, ### 107-109 TFUE e dei principi generali del diritto dell'unione e nazionale in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 141, comma 15-bis, del codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006); con tale motivo si censurava l'omesso accertamento, da parte del collegio arbitrale, circa la sussistenza del potere dello stesso ### delegante a tr ansigere la controversia, mediante il riconoscimento della debenza di somme determinate in base all 'applicazione del c.d. metodo globale di determinazione del prezzo chiuso, in contrasto con la previsione di calcolo con il c.d. metodo a scalare, contenut a nel secondo atto aggiuntivo stipulato dalle parti nel 1996, così a vallando una distorsione ex post dell'assetto concorrenziale nel quale si era svolta la gara di aggiudicazione del contratto concessorio […] e così dando luogo al riconoscim ento di un aiuto di Stato nei confronti dell'impresa, illecito, perché contraria alla normativa europea». 9 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.6. Con il sesto motivo d'appello si censurava «la nullità del lodo per violazione del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p .c.: omessa motivazione; con il suddetto motivo si censurava ulteriormente l'omessa verifica della sussistenza, in ca po al delegante, d el potere di riconos cere alla controparte somme determinate in base all a suddetto metodo illegittimo di determinazione del prezzo chiuso».  10. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 3187/2021, pubblicata il ###, rigettava l'appello.  10.1. In particolare, con riferimento al primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del coll egio arbitrale a decidere la controversia, per aver sollevato la relativ a eccezione tempestivamente e per non avervi mai rinunciato, ribadendola anche all'udienza del 2/10/2014, la censura era infondata. 
Per la Corte di merito, era vero che l'### con atto notificato il 5/2/2 013, aveva decl inato la comp etenza arbitrale, tuttavia, in tale udienza, la dott.ssa ### per conto del ### con l'assisten za dell'### dello Stato , «ha formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dal la ### con il chiaro intendimento di porre fine, del merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate».   Il richiamo, nel verbale d'udienza, alla circostanza che i difensori delle parti «si riportano a tutti i propri precedenti atti e all e deduzioni, richieste, eccezioni opposizioni dispiegate» non era altro che «una mera clausola di stile». 
Per tale ragione, doveva ritenersi che il ### «concordando sostanzialmente con la volontà della controparte di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, abbia rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale». 10 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 10.2. La Corte d'appello rigettava anche il secondo motivo di gravame, relativo all'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria, in quanto tale doglianza era stata espressamente affrontata, leggendosi nel lodo che «stante l'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore, il collegio deve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formul ate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda datata 6/11/2013, con conseguente sopravvenuta improcedibilità».  10.3. Quanto alla terza doglianza in base alla quale il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, anziché emettere una pronuncia di condanna, la Corte d'appello ha evidenziato che «le parti, pur dichiarandosi disposte a definire bonariamente la vertenza e precisando le condizioni, anche economiche, per addiveni re a tale conclusione, non hanno mai sottoscritto alcun accordo in tal senso né stragiudizialmente dinanzi agli arbitri». 
Anzi - sottolineava la Corte di merito - «la ### nel verbale dell'udienza del 2 ottobre 2014, ha dichiarato di aver preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la sentenza di condanna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulterio re pretesa formulata nell'atto introduttivo». 
Tuttavia, «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcuna ulteriore dichiarazione da parte dell'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
Per tale motivo , «il collegi o non poteva che assumere un a decisione di merito conformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, 11 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla cui volontà si è del tutto unif ormato anche in pu nto di regolamentazione delle spese». 
Del resto, rimarca la Corte d'appello, «la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che qualsivoglia questione fra le parti - compreso l'eventuale versamento della somma oggetto della proposta conciliativa - sia già stata risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10.4. In ordine, poi, alla quarta doglianza, relativa alla dedotta discordanza tra il mandato affidato da parte del ### al funzi onario incaricato e la stessa dichiar azione con la quale il funzionario si era espresso in udienza, per la Corte d'appello «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dott.ssa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato conto nella decisione della controversia».  10.5. In ordine poi ai motivi quinto e sesto d'appello, per la Corte di merito il collegio arbitrale si era «limitato a recepire le indicazioni delle parti in ordine alla fondatezza delle reciproche pretese». 
Non spetta va del resto al co llegio arbitr ale verificare «se il ### avesse o meno il potere di tr ansigere la controversia e di effettuare il riconoscimento di debito». 
La censura per altro risultav a «del tutto generica, atteso che nell'atto di impugnazi one la carenza di poteri viene meramente adombrata, senza alcuna presa di posizione sul punto in difetto di allegazioni in ordine al soggetto effettivo titolare di quel potere e all'assetto organizzativo interno del ### Senza contare - aggiungeva la Corte territoriale - che la proposta era stata formalizzata in udienza da parte del ### ed era stata «preceduta da un parere dell'### dello Stato che, nel 12 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### prendere atto che il CTU a veva quanti ficato in oltre euro 17.000.000,00 l'importo spettante alla ### a veva affermato che risul tava «allo stato estremamente diffici le contestare la debenza di somme a titolo di prezzo chiuso globale». 
Ribadiva la Corte d'appello che peraltro «l'### dello Stato, che - oltre a svolgere funzioni consultive - rappresenta ex lege ### era peraltro presente all'udienza in cui è stato effettuato il riconoscimento di debito (conformemente al citato parere) così che le censure svolte in questa sede ###appaiono coerent i con il comportamento processuale […] assunt o dalla parte impugnante, che ha creato sia nella controparte che nel collegio un ragionevole affidamento nella correttezza della procedura espletata».  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### spedito in data ### e ricevuto alle ore 12,34.  12. Su ccessivamente ha proposto ricorso per cassazione il ### della cultura spe dito in data ###, ricevuto il ### alle ore 22,25.  13. Ha resistito con controricorso la ### 14. Ha resistito con controricorso il ### della cultura.  ###: 1. Deve premettersi che in data ### è stato spedito il ricorso per cassazione da parte della società, ricevuto alle ore 12,34, che va qualificato come ricorso principale.   Il ricorso del ### invece, risulta spedito il ### e ricevuto in pari data alle ore 22,25, divenendo ricorso incidentale. 
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di un a di esse la notificazione del rico rso per cassazione (nella specie è stato spedito per primo il ricorso del ### della cultura), le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, 13 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricors i avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tal e ipotesi, in assenza di un a espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19/12/2019, n. ###). 
Va anche precisato che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. 
Nella specie va trattato in via prioritaria il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale censura la liquidazione delle spese del giudice di appello.  1.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente deduce la «violazio ne e/o fa lsa applicazione di legge: co mbinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 1 e 4, e 817, c.p.c.; nonché dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente, dunque risultava che l'### aveva declinato la competenza ar bitrale con atto notificato in data 14 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 14/2/2013 e che aveva insistito nell'eccezione di incompetenza, sin dalla prima memo ria. Tale eccezion e era stata poi ribadita nella seconda memoria dinanzi a collegio arbitrale. 
Nella riunione del collegio arbitrale del 2/10/2014, su invito del collegio, «i difensori delle parti ribadivano, co nfermandole, le domande e le eccezioni formulate nel corso del giudizio arbitrale». 
Tant'è vero che nel verbale di udienza si leggeva che i difensori delle parti «illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto posti a base delle proprie domande e si riportano a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni ivi spiegate, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Dopo la precisaz ione delle conclu sioni era intervenuta la dichiarazione della dott.ssa ### funzionario del ### con esibizione dell'atto di delega conferitole dal ### della direzione per il paesaggio , le bel le arti, ar chitettura e l e arti contemporanee, con nota del 30/9/2014. 
Parte convenuta, quindi, dichiarava di riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale. 
Era poi in tervenuta la dichiar azione di parte attrice la quale, preso atto della dichiarazione di parte convenuta, ne chiedeva «la condanna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinunciando alle ulteriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale». 
Il collegio aveva reputato implicitamente avvenuta la rinuncia alle eccezion i e al la domanda ricon venzionale formulate da parte convenuta. 
In realtà, ad avviso della ricorrente, «nessuna rinuncia esplicita era mai stata formulata dall'### 15 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### nota del ### in data ### 4, unico atto idoneo a manifestare la volontà dell'### «conteneva una mera delega a formalizzare nei confronti della controparte una proposta transattiva (e, dunque, non un rico noscimento del la domanda, nella conclusione di un accordo in sede processuale)». 
Ed infatti i difensori delle parti si erano riportati alle domande ed alle eccezioni già spiegate. 
La Corte d'appello ha rigettato il gra vame riten endo che la dottoressa ### per conto del ### all 'udienza del 2/10/2014, aveva formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### «con il chiaro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate». 
Per il ricorrente, invece, la Corte d'appello, così statuendo, «è incorsa, innanzitutto, in una palese violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ritenendo che la “proposta di definizione bonaria della co ntroversia” o “transattiva” […] costituisce fonte di rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza formulata nelle difese dell'### In realtà, per il ### tale proposta, formulata subito dopo l'espressa conferma del le conclusioni processuali da par te della difesa dell'### «per porre nel nulla queste ulti me avrebbe dovuto contenere una rinuncia espressa al loro contenuto». 
Inoltre, anche o ve si fosse potuta ipotizzare una rin uncia implicita all'eccezione di incompetenza degli arbitri, «essa sarebbe dovuta consistere in una manifestazione di volontà incompatibile con la predetta eccezione». 
Tale manifestazione, però, si poteva ben in terpretare «come finalizzata al raggiungimento di un accordo, solo nella subordinata 16 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### ipotesi di mancato accoglimento dell'ecc ezione in questione, o comunque al di fuori del giudizio arbitrale e, in ogni caso, solo in caso di accettazione della controparte». 
Tale accettazione tuttavia non vi era stata, tant'è vero che la precedente proposta in data ### della ### era difforme del contenuto, in quanto avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 11.300.000,00, anziché di euro 11.500.000,00.  2. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente principale deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge: articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12 e 823, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 1711 c.c. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Con il quarto motivo di impugnazione del lodo si era evidenziata la nullità di quest'ultimo in quanto il collegio arbitrale, ritenuta la propria competenza, «avrebbe dovuto co munque espressamente motivare sul contenuto e l'efficacia delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti». 
In particolare, a fronte di un incarico di intervenire in udienza, facendosi latore di una propos ta transattiva, il funzionario dell'### aveva invece dichiar ato di «riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale», affermando come dovuti gli importi successivamente precisati e verbale stesso. 
Tale dichiar azione - a gi udizio del ricorrente - «non corrispondeva, evidentemente, al mandato che era stato conferito al rappresentante dell'### il collegio arbitrale avrebbe dovuto porsi il problema della sua validità ed efficacia, essendo i limiti del mandato ben conoscibile adesso alla parte attrice». 
La Corte d'appel lo, sul punto, ha ritenuto non ravvisabile «la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### 17 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### e la dichiarazione della stessa fatta all'udienza», essendovi piena rispondenza di contenuti. 
Per il ricorrente, dunque, la Corte avrebbe violato l'art. 1711 c.c., a mente del quale il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. 
Per il ### qu indi, «le dichiarazioni rese a verbale dal la dottoressa ### avente ad oggetto il riconoscimento parziale della domanda di controparte, erano del tutto difformi dalla delega alla mera fo rmulazione della propost a transattiva, imparti ta dal ### Il collegio arbitrale non avrebbe potuto emettere il lodo.  3. I due motivi di impugnazione incidentale, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.  3.1. Deve muoversi dalla circostanza che già in data ###, dopo che il CTU aveva depositato la relazi one scritta, la ### aveva proposto di definire il contenzioso «con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrari e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  3.2. A tale propos ta ha fatto seguito la nota ministeriale del 30/9/2014 con l'esito del parere fa vorevole dell' ### dello Stato che evidenziav a il vantaggio per l'erar io della tra nsazione, stante il consolidamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### (Cass. n. 7917 del 2012). 
Questo era il tenore della proposta del ### «il ### per i beni e le attività culturali, direzione generale per il paesaggio le belle arti l'architettura e l'arte contemporanea, considerato il parere dell'### generale dello Stato espresso con riferimento alla 18 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### proposta transattiva formulata dalla ### di ingegneria s.p.a. […] con lettera prot. n. 1577/14 del 7 agosto 2014, che si allega in copia, dichiara la disponibilità dell'### di riconoscere, saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla parte attrice con la domanda arbitrale, l'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 11.300.000 […] altre al rimborso del 50% delle competenze arbitrari (ivi compresa la CTU ), con rinuncia ad ogni pretesa creditoria fatta valere con la domanda rico nvenzionale, e con integrale compensazione delle spese legali con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P . oltre: si riconosce come do vuto detto importo di 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese tutte avanzate con i quesiti 1, 2,3,4,5,67 e 8 dell'originaria domanda arbitrale, di cui euro 4.787.535,48 a titolo di corrispettivo capitale dovuto a fronte delle pretese di cui ai soli quesiti 1 e 3, ed il residuo importo di euro 6.512.464,52, a titolo di interessi legali e moratori riferite al corrispetti vo capitale di cui soli quesiti 1 e 3, null a riconoscendo a fronte di ogni altra pretesa avanzata. Tale manifesta disponibilità dovrà co nsiderarsi del tutto inesistente, inefficace, e comunque integralmente revocata, nel caso in cui la parte attrice non rinunci conseguentemente ad ogni altra pretesa fatta valere con ogni domanda arbitrale nel presente giudizio».  3.3. Al l'udienza del 2/10/2014 dinanzi al collegio arbi trale, in primo luogo, i difensori si riportavano ai propri scritti difensivi. Si legge infatti nel verbale, come trascritto ritualmente che «i difensori delle parti illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle proprie domande e si riportano tutti ai propri precedenti atti alle dedu zioni, richieste, eccezioni e opposizioni dispiegat e, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Subito dopo si rinviene nel verbale: «parte convenuta, così come sopra rappresentata, dichiara di riconoscere la parziale fondatezza 19 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale, così come precisato nella seconda memoria, e, in relazione a tali pretese dichiar a di riconoscere come dovuti seguenti importi: l'importo netto di euro 11.300.000 […] a parziale riconoscimento delle pretese a vanzate con i qu esiti numeri 1 e 3 di cui euro 4.787.535,48 […] a titolo di co rrispetti vo capitale ed il re siduo importo pari ad euro 6.512.464,52 […] a titolo di interessi; l'importo pari al 50% delle spese di funzionamento del collegio, compresi i compensi spettanti agli arbitri e al segretario, … con compensazione delle spese di difesa a parziale riconoscimento del quesito n. 6. La parte attrice prende atto delle dichiarazioni della parte convenuta ne chiede la cond anna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale».  4. A questo punto, il collegio arbitrale emetteva il lodo n. 76 del 2014 rilevando che «preso atto delle dichiarazioni formulate dalle parti in causa all'udienza del 2 ottobre 2014, constatato in particolare l'intervenuto riconoscimento da parte dell'### resistente della doverosità del pagamento degli importi di cui alla dichiarazione della parte pubblica contenu ta nella nota […] del 30/9/2014, ribadita a verbale in data ###, e quindi superata ed ass orbita ogni altra questione, ritiene all'unanimità di dover provvedere alla condanna a carico dell'### resistente nei limiti e termini precisati dalla rappresentante della parte pubblica alla predetta udie nza del 2 ottobre 2014, altresì di chiarando l'improcedibilità di tutte le restanti domande inerenti le ulterior i pretese articolate dalla parte privata nella sede ###i quesiti numeri 1, 2, 3 4 e 5, stante l'avvenuta rinunzia alle stesse. In forza di tutto quan to sopr a, e, in particolare stante l'a vvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande 20 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### attrici, il collegio d eve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda data 6/11/2 013, con consegu ente sopravvenut a improcedibilità».  5. La Corte d'appello , come detto, ha rigettato il gravame proposto dal ### attraverso un esame accurato e dettagliato delle dichiar azioni di entrambe le parti, così come trascritte nel verbale di udienza dinanzi al collegio arbitrale in data ###.  6. Deve sul punto premettersi che per questa Corte, in sede di ricorso per cassazione a vverso la sentenza che abbia decis o sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non pu ò apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la consegu enza che il sindacato di legittimità v a condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018 , n. 2985; Cass., sez.1, 15/3/2007, n. 6028). 
Pertanto, la denunci a di nulli tà del lodo arbit rale postula, in quanto ancorata agl i elementi acce rtati dagli arbi tri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ch e potrebbero evidenziare l'inosservanza di legg e solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28 997; Ca ss., sez. 1, 12/9/2014, n. 19324). 21 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### sin dacato di legitti mità è dunque diretto al riscontro della conformità alla legge della sentenza e della congruità della motivazione (Cass. sez. 1, 18/10/2013, n. 23675). La Corte di cassazione può, infatti, esaminare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione del lodo, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809). 
Altra precisazione fondamentale è quella per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto del la decisione arbitr ale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli ar bitri (Cass., sez. 1, 26/7/2013, 18136; Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985).  7. Nel la specie, invece, il ricor rente, in entrambi i mo tivi di ricorso, chiede a questa Corte proprio una rivalutazione dei fatti, quando tutti gli elementi istruttori sono stati adeguatamente valutati dalla Corte d'appello, in sede di impugnazione del dolo. Ciò non è possibile in questa sede.  7.1. Ed infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che, proprio alla stregua dell'origin aria proposta della ### del 7/8/2014 e del contenuto della delega fatta dal ### in favore del funzionario, oltre che del tenore del verbale d'udienza del 2/10/2014, il ### aveva rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale, oltre che alla domanda riconvenzionale. 22 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiarito la Corte di merito che in tale udienza «la dott.ssa ### per conto del ### e con l'assistenza dell'### generale dello Stato , ha formalizzato un a proposta di defin izione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### con il chi aro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminar i processuali già sollevate». 
Non solo, ma la Corte d'appello ha chiarito anche il contenuto della porzione del verbale precedente alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa ### peraltro assistita in udienza dall'### generale dello Stato. 
La frase, contenuta nel verbale d'udienza, per cui i difensori si riportavano «a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni di spiegate», non poteva che ridursi e ridimensionarsi «ad una mera clausola di stile», proprio in quanto la ### «aveva ricevuto l'incarico di formulare la proposta transattiva, poi recepita dal collegio». 
Di qui l'affermazione per cui doveva ritenersi «che il ### concordando sostanzialmente con la v olontà della controparte di addivenire alla definizione transattiva della v ertenza, abbia implicitamente rinunciato all'eccezione di competenza del collegio arbitrale». 
Non v'è dubbio, dunque, che la Corte d'appello, con adeguata ed esaustiva motivazione, abbia spiegato le ragioni per cui ha ritenuto rinunciate sia l'eccezione di incom petenza che la domanda riconvenzionale articolata dal ### Non è consentit o, in questa sede, sovrapporre una diversa valutazione a quella già effettuata dalla Corte d'appello nel giudizio di impugnazione del lodo. 23 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Le medesime co nsiderazioni valg ono anche in ordine alla prospettata divergenza tra l'atto di transazione, cui sarebbe stata facultata la funzionaria del ### e il c ontenuto del v erbale d'udienza, nel quale si dà riconosciuta la parziale fondatezza della domanda presentata dalla società. 
Anche questo caso, la Corte d'appello ha affermato con estrema chiarezza che «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato co nto nel la decisione della controversia».  9. Allo stesso modo, la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in luogo della pronuncia di condanna. 
La Corte d'appello non solo ha ritenuto che le parti non avessero mai sottoscritto alcun accordo in tal senso, ma ha anche aggiunto che la ### nel verbale dell'udienza del 2/10/2014, ha dichiarato di avere preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la s entenza di conda nna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa formulata nell'atto introduttivo. 
Tuttavia, precisava la Corte di merito che «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcun ulteriore dichiarazione da parte del l'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
La decisione è stata assunta, quin di, co nformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, non potendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto la stessa «presuppone che qualsivoglia questione tra le parti - compreso l'eventuale versamento 24 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della somma oggetto della proposta conciliativa - sia stata già risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10. Anche in questo caso, vi è stata una compiuta ed articolata analisi da parte della Corte d'appello, con un giudizio di fatto che non può essere messo in discussione di nuovo in questa sede. 
Costituisce peraltro co stante insegnamento di questa Corte quello per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, spettando peraltro al giudice di merito ogni valutazione sul punto (Cass., sez. 6-5, 10/12/2013, n. 27598; Cass., sez. 3, 8/7/2010, n. 16150; Cass., sez. 5, 18/1/2006, n. 909). 
Pertanto, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande ed eccezioni delle parti (Cass., sez. L, 30/1/2014, n. 2063). 
Vale il principio generale per cui nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere dev e essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass., sez. 2, 23/7/2019, n. 19845, in motivazione; Cass., sez. 5, 4/8/2017, n. 19568; Cass., 16/3/2015, n. 5188; Cass., 8/7/2010, 16150). 
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del 25 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da re ndere incontestato l'effettivo v enir meno dell'interesse sottostante alla ric hiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sar ebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccomb enza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, inv ece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chi edere co ngiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 2, 31/10/2023, n. 10553).  11. Con un unico motivo di ricorso principale la società ### deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed art. 4 del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018». 
In particolare, la sentenza impugnata ha condannato il ### al pag amento della somma di euro 13.500,00, oltre a ccessori di legge e spese forfettarie nella misura complessiva del 15%.  ### nell'atto di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'appello, ha affermato che «ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, secondo le vigenti disposizioni, si dichiara che il valore della controversia è di oltre euro 11.000.000, corrispondente a un contributo pari a euro 2529». 
Se così è, l'art. 4 del decreto ministeriale del 10/3/2014, n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizi a n. 37 dell'8/3/2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, 26 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Nella specie, la ricorrente indica con precisione i valori minimi, medi e massimi delle v arie fasi process uali, e segnatamente il minimo viene indicato in euro 7760 per lo studio, in euro 4511 per la fase introduttiva, in euro 14.555 per la fase istruttoria ed in euro 12.902,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 39.728,00. 
La ricorrente reputa applicabile anche l'aumento del 33% per l'ipotesi di «difese manifestamente fondate», giungendo quindi ad un aumento di euro 13.118,00, per un totale di euro 52.838,00. 
Si evidenzia, peral tro, che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00, «alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: […] per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000 fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000». 
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55, del 2014, il valore medio sarebbe quello di euro 15.520 per la fase di studio, di euro 9022 per la fase introduttiva, di euro 20.792 della fase istruttoria, di euro 25.805 nella fase decisionale. 
Il tutto per un totale di euro 71.139 applicando i valori medi dei compensi. 
Sarebbe emersa, dall'alt ro, la circostanza di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, che stabilisce il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito con aumento fino ad 1/3 quando «le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate». 27 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'#### delle spese legali, in luogo di quello di euro 13.500,00, sarebbe quello di euro 94.315,00. 
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello non sarebbe «supportata da alcuna motivazione», pur discostandosi in misura significativa dal l'effettivo v alore da liquidare, risultando «addirittura 7 volte inferiore valori stabiliti da D.M. 55». 
Tale liquidazione operata in concreto dal giudice non rispetta neppure i «valori minimi» di cui alla tabella, per cui tale vizi o determina il pregiudizio per la società. 
In particolare, aggiunge la società, che «la liquidazione operata dalla Corte di appello non sia contenuta entro i limiti delle tariffe medesime, essendo decisament e inferiori anc he ai valori minimi previsti dal D.M. 55». 
Il tutto, in assenza di motivazione espressa.  12. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. 
Effettivamente, alla stregua dell'importo del le somme in contestazione, di valore superiore ad euro 11.000.000,00, i minimi tariffari sono costituiti da euro 7760,00 per la fase di studio, da euro 4511 per la fase introduttiva, da euro 14.555 per la fase istruttoria e da euro 12.902,00 per la fase decisionale. 
La Corte d'appel lo, nel la decisione impugnata, si è spinta a liquidare i compensi professionali sotto i limiti tariffari. 
Invero, si rileva che alla liquidazione delle spese del gi udizio d'appello non possono applicarsi i criteri del D.M. n. 55 del 2014 (prima delle modifiche di cui al DM n. 37 del 2018), con la possibilità per il giudice di liquidare anche sotto i limiti tariffari. 
La difesa del ### fa riferimento a pronunce di questa Corte, che però si riferiscono alla liquidazione delle spese a seguito del D.M.  n. 55 del 2014, ma prima del D.M. n. 37 del 2018. 28 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### infatti, con le modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018 non è più consentito al giudice di liquidare le spese sotto i limiti tariffari (Cass., sez. 2, 13/4/2023, n. 9815), in quanto av enti carattere inderogabile. 
Si è chiarito che l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50% [dopo il D.M. n. 147 del 2022], ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Si utilizza , dunque, l'espressione «in ogni c aso», proprio a sancire l'inderogabilità dei limiti minimi. 
La precedente disposizione, invece, prevedeva che la riduzione non poteva «di regola» superare il 50%. Proprio per tale ragione questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione de l compenso delle spese processuali fos se espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era s ottoposta al controllo di legittim ità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (Cass., n. 28325 del 2022; n. 14198 del 2022; n. 19989 del 2021; n. 89 del 2021). 
Si è così ritenuto (Cass. n. 9815 del 13/4/2023) che «a tale approccio interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati da D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M.  37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzion e superiore alla percentuale massima del 50% de i parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso 29 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### - o le spese proce ssuali - e a garantire, attraverso una siffa tta flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e delle livello della prestazione professionale». 
Si è stabilito, poi, che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della li quidazione delle spese proc essuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori med i di cui all e tabelle allegate (C ass., sez. 2, 19/4/2023, n. 10438). Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle modificazioni al D.M. n. 55 del 2014 introdotte mediante il D.M. n. 147 del 2022 (Cass. , sez. 2, 22/8/2023, 24993). 
Devono necessariamente applicarsi i criteri di cui al D.M. n. 37 del 2018 in quanto si è ritenuto che tali parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vig ore del predetto decre to a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vig enza della pregressa re golamentazione, atteso ch e l'accezione omni comprensiva di "compenso" ev oca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., sez. L, 26/10/2018, n. 27233).  12.1. Deve poi aggiungersi che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad ### 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che 30 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei par ametri numerici cont emplati dai relativi scaglioni d i riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censur abile in sede di legit timità (Cass., sez. 2, 20/10/2021, n. 29170).  13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che 

causa n. 30850/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6041/2025 del 06-03-2025

... che rende elusiva la sua condotta sta proprio nella distorsione dell'uso degli strumenti giuridici messi a disposizione dell'ordinamento, al fine esclusivo di ottenere quel vantaggio fiscale cui non avrebbe diritto, se l'operazione posta in essere fosse giustifi cata anc he da valide e diverse ragioni economiche. Ed invero, secon do la giurisp rudenza di questa sezione “va escl usa l'ab usività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali , non identificabili necessariamente in una redditi vità immediata dell'operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in u n miglio ramento strutturale e funzionale dell'azienda” ( ### 5, Sentenza n. ### del 05/12/2019; cfr. anche: Sez. 5, Senten za n. 1372 del 21/01/2011). 13 di 20 8.6 E, dun que, “per configurare la condotta abus iva è necessaria un'atte nta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le st esse sono giustificab ili in termini oggettivi, in base alla pratica comune d egli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23880/2016 R.G. proposto da: ### elettivam ente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato #### (####) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente
CONTRO ### in persone de l ### pro tempore, elettivamente domici liata in ### PORTOGHESI 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -controricorrente 2 di 20 avverso la SENTENZA di C.T.R. della Campani n. 2118/2016 depositata il ### Udita la relazione svolta nella pubblica ud ienza del 13/12/2024 dal ### Udito il ### nella persona del So stituto ### l'Avv. M aurizio ### per ### e l'Avvocato dello ### crezia ### pe r l'### delle ### 1. ### impugna la sentenza della C.T.R. della Campania, che ha rigettato l'app ello contro la sent enza de lla C.T.P. di Napoli, con la quale era stato respinto il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, re lativo all'anno di imposta 2006, per il recupero ai fini ### a titolo di dividendi, delle somme ricevute dalla ### s.p.a, quale rateo del prezzo di vendita del pacchetto azionario della società ### s.p.a.  2. ###.T.R. riassume i termini della vicenda come risultante dall'avviso di accertamento, precisando che: nell'anno 2003 #### e ### uunici della ### s.p.a. , hanno ceduto alla ### s.p.a., di cui parimenti erano unici soci, l'inte ro pacch etto azionario, posseduto da ciascuno nella misura del 33,333%, avente valore nominale complessivo di euro 12. 000.000, al p rezzo d i euro 10.000.000, di cui euro 1.200.000 da pagarsi alla cessione e la restante parte da pagarsi in rate annuali entro il 31 dicembre 2013, con l'applicazione di un saggio di interessi al 5% annuo; il 29 giugno 2004 la ### s.p.a. ha deliberato di distribuire utili per euro 900.000 e la Ancor a li ha percepiti, pagando quasi 3 di 20 contestualmente la prima rata del residuo debito, pari ad euro 900.000; siffatta situazione si è replicata nei successivi anni di imposta; in particolare, nel 2006 la ### s.p.a. ha distribuito utili per euro 1.900.000 e la ### s.p.a. ha erogato la somma corrispondente ai tre soci ### a titolo di rateo del prezzo del pacchetto azionario della ### dai medesimi venduto; ne è derivato che gli util i prodotti d alla ### s.p. a sono stati assoggettati alla tassazione nella misura d el 5%, a n orma dell'art. 89 del d.P.R. 917/1986 anziché nella misura del 40% a mente dell'art. 47 d .P.R. 917/1986; inoltre i soci ### i n esito alla rivalutazione, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 282/2002 ed all'applicazione dell'imposta sostitut iva, hanno appostato la vendita delle azioni non come una plusvalenza da assoggettare a tassazione, ma come u na minusu valenza, otten endo, second o l'### un ulteriore risparmio di imp osta. Ciò premesso la C.T.R. ha rite nuto ch e l'operazione posta in essere dai soci ### rivestisse i caratteri della condo tta elusiva, ai sensi dell'art. 37 bis del d.P.R. 600/1973. E ciò perché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la cessione delle azioni della ### s.p.a. era svincolata dalla costituzione della holding, posto che la ### a s.p.a e ra stata costituita nel 1999, mentre la pretesa giustificazione dell'operazione come finalizzata incidere sulla conflittuali tà fra i soci era smentita dal fatto che la compagine di entrambe le società era identica. Inoltre, l'intento di vestire come rateo del pre zzo della cessione quelli che in realtà erano dividendi era dimostrata dalla sequenza temporale intercorrente fra la cessione delle quote, la d istribu zione de i dividendi da parte della ### il pagamento della prima rata di prezzo da parte della ### (29 giugno-8 luglio 2004); schema riprodottosi negli anni successivi con riferimento alla distribuzione degli utili ed al pagamento della rata di prezzo. ###.T.R. ha, ino ltre, ritenu to infondata l'eccezione di nullità 4 di 20 dell'avviso di accertamento per violazione d ell'art. 37 bis, comma 5 d.P.R. 600/1973, posto che nell'atto impositivo si dà conto delle osservazioni proposte dai soci ### Parimenti ha rigettato il motivo di appel lo relativo all'omessa motiv azione delle sanzioni applic ate, ritenendo che esse conseguano alla condotta elusiva.  3. L'### delle ### resiste con controricorso.  4. ### e generale con memoria scrit ta conclude per il rigetto del ricorso.  5. Con memoria depositata il 2 dicembre 2024 il ricorrente ribadisce le ragioni dell'accogl ime nto del ricorso , rispondendo alle argoment azioni formulate dalla controrico rrente e dal ### generale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### formula cinque motivi di ricorso.  2. Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicaz ione degli artt. 37 bis d.P.R.  600/1973 e 10 bis l. 212/200 0. Sost iene che la C.T.R. ha travisato tanto il dis posto dell'art. 37 bis d.P. R. 600/1970, quanto il senso complessivo dell'ope razione, sposand o la ricostruzione dell'### senza prendere in considerazione le argomentazioni svolte dal contribuente. Questi aveva precisato che l'operazione sare bbe stata comunque posta in essere, indipendentemente da qualsiasi risparmio di imposta, perché l'intento dei soci era rivolto al riassetto societario, a mezzo della creazione di un gruppo p iramidale, di cui la ### s.p.a.  rappresentava il vertice. Ciò e ra ovviame nte possibile so lo a mezzo della cessione del pacchetto azionario della ### s.p.a.  alla controllante ### s.p.a.. Ed invero, la struttura del gruppo era profondamente mutata, passando da ‘una semplice struttura familiare ad un gruppo dinamico di imprese', ma ciò non sarebbe 5 di 20 risultato possibile con il mantenimento della partecipazione dei fratelli ### nella ### s.p.a., destinata all'apertura a nuovi soci, mentre il capitale della controllante ### s.p.a. sarebbe comunque rimasto, anche in questo caso, in capo ai soci ### Assu me che la sentenza impug nata ha omesso di verificare i risultati ottenuti con il nuovo assetto societario, né ha individuato operazioni alternative che i soci avrebbero potuto porre in essere per ottenere il medesimo risultato, diversamente incidendo sul carico fiscale. Ricorda che l'art. 10 bis l. 212/2000 consente al contrib uente di scegliere fra regimi opzionali che l'ordinamento gli mette a disposizio ne e che la conseguente generazione di un risparmio fis cale non è indice conc lusivo di elusione fiscale. Osserva che la presunta convenienza fiscale è derivata dal fatto che i soci avevano potuto procedere , prima della vendita dell a partecipazione nella ### s.p.a., alla rivalutazione delle quot e azionarie, come previsto d all'art. 5 l.  448/2001, la cui applicazione è stata estesa dall'art. 2, comma 2 del d.l. 2 82/2002 ai de tentori di partecipazioni al 1^ gennaio 2003. In assenza di siffatta rivalutazione, consentita dalla legge, la tassaz ione della plusvalenza sarebbe stata superiore al presunto risparmio fiscale. Nondimeno, da un lato, il ricorso alla rivalutazione non può e ssere considerata indice di elusione, dall'altro, la normativa non e sclude ch e i destinatari della cessione siano gli stessi soci cedenti, per il tramite di una società acquirente dai medesimi partecipata. In ossequio al meccanismo di rivalu tazione agevolata previsto dalla legge i soci hanno corrisposto all'### la somma di euro 480.000 ,00 corrispondente all'intero valore della partecipazione ceduta. La minusvalenza contestata con l'avviso di accertamento era dipesa dalla cessione della p artecipazione ad un prezzo inferior e a quello indicato nella perizia, sulla base del quale era stata calcolata l'imposta (euro 10.000.000 anziché 12.000.000), m a 6 di 20 anche siffatta scel ta non è vietata dalla leg ge, che si limita a prevedere la non deducibilità della minusvalenza, effettivamente non dedotta dai soci ### Osserva che, dunque, non solo l'operazione non p uò ritenersi elusiva per avere gene rato un risparmio di imposta coerente con lo scopo economico perseguito, ma il presunto vantag gio fiscale rela tivo alla realizzazione di una minusvalenza non si è realizzato, stante la sua mancata deduzione.  3. Con il secondo motivo censura, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p. c., la nullità della sentenza per vio lazione e fal sa applicazione dell'art. 115 c. p.c.. Lamenta che la C. T.R. non abbia deciso sull a base del compend io probatorio offerto da entrambe le parti, essendosi l imit ata a riscontrare quanto dedotto dall'### In particola re la sentenza impugnata attribuisce importanza deci siva alla circostanza che nell'anno 2004 siano stati distribuiti dalla ### s.p.a., pochi giorni dopo la cessione, u tili per euro 900.000, 00, a ciò segu endo, a distanza di due giorni, il pagamento della rata di prezzo pari al medesimo importo. La decisione afferma che lo schema (distribuzione degli utili-pagamento della rata di prezzo per equivalente importo) si sia realizzata anche negli anni successivi, ove invece la parte ricorrente aveva allegato e documentato -in primo gradoche negli anni successivi l'importo degli utili liquidati dalla ### non era affatto identico a quello della rata di prezzo corrisposta dalla ### Invero, nell'anno 2006 erano stati distribuiti utili per euro 1.900.000, mentre era stata corrisposta una rata pari ad euro 900 .006,59. La precisazione era stata reite rata con l'a tto di appell o e, nondimeno, la sentenza non vi ha fat to cenno, prendendo a fondamento della decisione solo quanto contenuto nell'avviso di accertamento, che, peraltro, indicava -per l'anno 2 006- unicamente la somma relativa agli utili distribuiti e non quella 7 di 20 relativa all'importo d ella rata di prezzo pagata dalla ### s.p.a.. Sostiene che l'avere dato importanza alla sola sequenza temporale che ha caratterizzato la cessione delle quote, la distribuzione degli utili e il pagamento della rata nell'anno 2004, senza tenere in considerazione le contestazioni e gli elementi di fatto sottoposti dal contribuente vizia la sentenza, che è giunta alla conclusione della sussistenza della lesione sulla base di un quadro probatorio monco.  4. Con il terz o motiv o si duole, ex art. 36 0, comma 1 comma 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis, comma 5 d .P.R. 6 00/1973. Sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R. -che ha rigettat o l'eccezio ne di nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 37 bis, comma 5 ci t.- l'### non aveva affatto replicato a tutt e le osservazioni formulate dal cont ribuente in risposta al ### inviatogli. Questi, infatti, aveva affermato che l'operazione di riassetto societario era giustificata: 1 ) dalla differenza delle strutture societarie ante e post cessione; 2) dalle esigen ze di mercato in cui doveva inserirsi l'attività d el gruppo, avuto riguardo al fatto che nell'attività di finanziamento attraverso la c.d. cessione del quinto stavano per entrare grandi gruppi bancari, renden do così indispensabi le il passaggio della società da un a st ruttura famil iare ad un p rogetto di natura industriale ‘con la presenza di partn er is tituziona li nel capitale sociale'; 3) dalle esigenze di trasformazione della ### s.p.a., che, a fronte d ell'in cremento dell'attivi tà di finanziamento sarebbe divenuta da intermediario generale (art. 106 TUB), intermediario speciale (art. 107 TUB ), sottoposto a specifica vigilanza della ### d'### ia, in questo contesto valutando proposte di integrazione, cessione o aumento del capitale, di cui erano state fatte oggetto le trattative con ### redit ### con ### popolare di ### e ### 4) dalla necessità 8 di 20 di gestire di gestire unitariamente la struttura societaria, posto che con la creazione della ### anche in caso di aumento di capitale della ### la costituzione di un sindacato d i voto avrebbe messo al riparo i soci nel caso in cui uno di loro avesse ceduto la propria partecipazione; dal la creazione di una ‘cassaforte di famiglia' costituita dalla holding ### separata dagli altri invest imenti da realizzarsi eventualmente con altri soci. In sede d i risposta al quest ionario veniva u lteriormente descritta l'evoluzione del grup po societario negl i anni, con l'ingresso di nuove società (### quinto s.r.l., Devenet s,r.l. e ### s.r.l.) che dimo strava l'importanza dell'op era di organizzazione e coordinamento da parte della corrispondenza fra l'importo degli utili distribuiti da ### e le rate pagate da ### ai soci ### p er la cessi one de lle partecipaz ioni. 
Ciononostante, con l'avviso di accertamento l'### si era limitato a vagliare solo le consi deraz ioni formulate dai contribuenti in ordine alla necessi tà di aver e, a mezzo della holding, un unico interlocut ore per le trat tative con i terzi investitori. Assume che, non dimeno, l'approccio tenut o dall'### si pone in contrasto con il disposto dell'art. 37 bis, comma 5 d .P.R. 6 00/1973 che impone la motivazione sulle deduzioni del contribuente, ma altresì con il disposto dell'art. 12 della l. 212/2000 che pone la leale collaborazione alla base dei rapporti fra l'ente i mpo sitore ed il contribue nte. Rileva che, a fronte della pluralit à di rilievi sollevat i dalle risposte al questionario, la sent enza ha errato laddove ha riten uto che l'avviso di accertam ento av esse specificamente motivato su ciascuno di essi, ment re la risposta era risultata del tutto incompleta, rendendo così nullo l'atto impositivo.  5. Con il quarto motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis d.P.R.  600/1973, per avere la sentenza ritenuto legittima l'applicazione 9 di 20 delle sanzioni, nonostante l'art. 37 bis cit. (oggi abrogato) non le prevedesse. Sottolinea che la giurisprudenza di legittimità non è univoca sul punto e che l'intervento del nuovo art. 10 bis l.  212/2000, prevedendo l'irrogabilità di san zioni in caso di condotte elusive, depone per l'assenza del potere sanzionatorio sotto il vigore dell'art. 37 bis d.P.R. 600/1973.  6. Con il quinto motivo lamenta, ex art. 360,, comma 1 4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per avere la C.T.R., in violazione dell'art. 11 2 c.p.c., omesso di pronunci arsi sulla doglianza -oggetto del quinto motivo di appellocon la quale si denunciava la decadenza dal termine per l'accertamento di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1970. Rileva che la cessione delle quote è stata effett uata nel 2003 e che nel 2011 , anno di n otifica dell'accertamento i termini erano ampiamente decorsi , sicché l'atto impositivo è nullo.  7. Il primo motivo è infondato.  8. Il ricorrente contesta la ricostruzione della fattispecie concreta operata dalla sentenza impugnata come operazione elusiva.  8.1 Va, innanz itutto, sgombrato il campo dai plurimi riferimenti che la doglian za introduce in ordine all'apprezzamento dei fatti da parte del giudice di appello, posto che, non solo ciò esula dalla contestata violazione di legge, ma travalica la doppia conformità di cui all'art. 348 ter c.p.c.  8.2 Fatta questa premessa deve certamente condividersi il presupposto su cui si basa l'intera difesa del ricorrente, e cioè che non è sufficiente ad integrare la condotta elusiva vietata dalla legge la scelt a fra due regimi fisca li diversi - entrambi consentitiche comportino un diverso carico tributario. Siffatta regola infatti, è im manente nell'ordinament o, in q uanto intrinsecamente connessa con il canon e generale della buona fede ogg ettiva, come rivisitato alla luce dei principi 10 di 20 costituzionali, di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), di cui l'abuso del diritto costituisce il contraltare. In questa prospettiva i due principii -di buona fede oggettiv a e di ab uso del diritto-si int egrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle p arti, prospettando l'abu so, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall'ord inamento, si avrà abu so. Il che conduce, in presenza dell'abuso, al rifiuto della tutela ai poteri e diritti esercitati i n violazione delle corrette regole di eserciz io, posti in essere co n comportame nti contrari alla buo na fede oggettiva.  8.3 La figu ra dell'abuso del dirit to ha trovato peculi are disciplina positiva in materia tributaria nell'art. 10 bis l.  212/2000, ma era già sottesa all'art. 37 b is d.P.R . 600/ 1973, rubricato ‘### ni antielusive', introdotto con il d. lgs.  358/1997 e abrogato dall'art. 1, comm a d. lgs. 128/2015.  ### il suo intervento collochi in epoca posteriore a quella in oggetto (l'atto impositivo è relativo all'anno di imposta 2006), non deve dimenticarsi che la ### ha adottato la raccomandazione 2012/772/UE, chiedendo agli ### membri di int erven ire quando sia realizzata «una costruz ione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti u n vantaggio fiscale » e chiarend o che «una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale», ovvero di «sostanza economica», e «consiste nell'eludere l'imp osizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali, contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali», mentre «una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità 11 di 20 che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo p iù irrilevant e alla luce di tut te le circostanze del caso» (cfr. sul punto approfonditamente: ### 5, Ordinanza n. 13220 d el 2 0/04/2022 ; nonché Cass. Sez. 5, 02/03/2020; Cass. Sez. 5, 30/12/2019, n . 3459 5). 
Raccomandazione raccolta dal legislatore nazionale con l'art. 5 della legge 11 m arzo 2014, n.23 che ha delegato al ### l'attuazione della revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, cui è seguita, per mezzo dall'art. 1 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, modificato dal d.lg s. 24 settembre 2015, n. 156, l'introduzione dell'art. 10-bis legge 27 dicembre 2 000, n. 2 12 (c.d. Statuto del contribuente), che ad oggi regola la materia.  8.4 Anche prima delle specifiche disposizioni normative, nondimeno, l'elaborazione giurisprudenziale aveva già cristallizzato i principi fondamentali per la lettura del fenomeno dell'abuso del diritto. L e ### e di questa Corte hanno, infatti, affermato, sin da l 2008, che “In materia tri butaria, il divieto di abu so del diritto si traduce in un p rincipio gene rale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti m ediante l'uso dist orto, pur se non contrastante con alcuna specifica disp osizione, di strument i giuridici idonei ad ot tenere un'agevolazione o u n risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redd iti), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di p rogressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi p osti in e ssere al solo scopo di eludere 12 di 20 l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'### fin anziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifich e norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione. (Sez. U, Sentenz a n. ### del 23/12 /2008; conf. Sez. U, Sentenza n. ### de l 23/12/2008; ### 5, Sentenza n. 11236 del 20/05/2011; ### 5, Sentenza n. 21782 del 20/10 /2011; ### 5, Sentenza n. 19234 del 0 7/11/2012; Sez. 5, Sentenza n. 3938 del 19/02/2014; ### 5, Sentenza 4603 del 26/02/ 2014; Sez . 5 - , Sen tenza n. 5090 del 28/02/2017; ### 5, Sentenza n. ### del 05/12/2019; ### 5 - , Ordinanza n. 14674 del 27/05/2024; cfr. inoltre Corte di giustizia UE, nei casi ###-#### e ### 8.5 Se, dunque, è consentito al contribuente di preferire fra più alternative, quella che comporti una riduzione di imposta o un risparmio fiscale, ciò che rende elusiva la sua condotta sta proprio nella distorsione dell'uso degli strumenti giuridici messi a disposizione dell'ordinamento, al fine esclusivo di ottenere quel vantaggio fiscale cui non avrebbe diritto, se l'operazione posta in essere fosse giustifi cata anc he da valide e diverse ragioni economiche. Ed invero, secon do la giurisp rudenza di questa sezione “va escl usa l'ab usività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali , non identificabili necessariamente in una redditi vità immediata dell'operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in u n miglio ramento strutturale e funzionale dell'azienda” ( ### 5, Sentenza n. ### del 05/12/2019; cfr. anche: Sez. 5, Senten za n. 1372 del 21/01/2011). 13 di 20 8.6 E, dun que, “per configurare la condotta abus iva è necessaria un'atte nta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le st esse sono giustificab ili in termini oggettivi, in base alla pratica comune d egli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economic a, può verific arsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la p rova dell 'elusione d eve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato” (### 5, Sentenza n. 27158 del 06/10/2021). 
Come già spiegato da questa ### e “tale regime, ch e nell'ordinamento comunitario è imposto dal p rincipio di proporzionalità (sentenza della ### di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C - 28/ 95, A. ###), ne l sistema ital iano costituisce applicazione de i principi di libertà d'impresa e d i iniziativa economica (art. 42 Cost), oltre che della piena tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 Cost)” (### 5, Sentenza n. 1372 del 21/01/2011, in motivazione). ### del principio deve essere g uidata da un a particolare cautela, essendo necessario trova re una giusta l inea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta del le forme giuridiche , soprattutto quan do si tratta di attività d'impresa ###.  8.7 Resta fermo, tu ttavia, “che incombe sull'### finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato 14 di 20 fiscale” (### 6 - 5, Ordinanza n. 9610 del 13/04/2017), mentre è one re del contribuente prova re l'esistenza di un contenuto economico dell'op erazione diverso dal mero risparmio fiscale (### 5, Sentenza n. 1372 del 21/01/2011, in motivazione).  8.8 Ora, pare che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi richiamati.  8.9 La deci sione, invero, chiarisce il vantaggio fiscal e ottenuto con l'operazione, consistito nell'assoggettare i dividendi distribuiti dalla ### s.p.a ed integ ralmente percepiti dalla ### s.p.a. al regime fiscale di cui all'art. 89 d.P.R. 917/1986, anziché a quello previsto dall'art. 47 del medesimo d.P.R. per gli utili da partecipazio ne. Ma chia risce, altresì, l'assenza di una effettiva opzione per la costituz ione di una diversa strut tura partecipativa, non avendo t rovato conferma le tratta tive con terzi per l'ingress o di nuovi soci nella ### s.p.a., che avrebbero giustificato un div erso assetto del gruppo e rimanendo, comunque, in capo ai so ci ### a mezzo dello schermo della ### ora s.p.a., la ge stione della ### s.p.a., sicché l'unico scopo dell'iniziativa è rivelato dal vantaggio fiscale ottenuto. E' proprio la continuità ogg ett iva dell'assetto della ripartizione degli in teressi societari fra i soci ### r imasto inalterato, che dimost ra la manipolazione dello sche ma negoziale, perché la cessione di tutte le partecipazioni de lla ### s.p.a. alla ### s.p.a. non era funzionale all'esigenza di agevolare i rapporti con gli interessati all'acqu isto di partecipazioni nella prima, posto che entrambe le società erano integralmente partecipate dagli stessi soc i ### sicché l'intento -che il ricorrent e manife sta a giustificazione del riassetto societarioera comunque realizzabile.  9. Il secondo motivo è inammissibile.  9.1 La doglianza è volta a scardinare lo schema, su cui i giudici del merito fond ano la decisi one, secondo il qual e vi 15 di 20 sarebbe corrispondenz a fra l'im porto degli utili distribuiti e quello della rata di prez zo pagata. Si sostiene che se ciò è accaduto nell'anno 2004 in cui si è realizzata la cessione delle partecipazioni, al contrario negli an ni successivi, ed in particolare nel 2006 , siffatta eq uivalenza manca, come evidenziato dal ricorrente negli scritti difensivi. Cionondimeno, la sentenza non ne tiene conto, limitandosi a ripetere quant o affermato dall'### ne lla motivazione dell'atto impo sitivo impugnato, ove, peraltro, è indicata l'i mporto de gli utili distribuiti, pari ad euro 1.900.000, ma è omessa l'indicazione della somma pagata dalla ### s.p.a. a titolo di rata di prezzo, pari a 90 0.0 06,59. Se la ### territoriale avesse giudicato sulla base dell''intero compendio probatorio, secondo i dettami dell'art. 115 c.p. c., sarebbe giunta ad escl udere la natura elusiva della condotta addebitata al ricorrente.  9.2 Ora, non può rite nersi che il contribu ente abbia efficacemente adempiuto all'obbligo di autosuffi cienza del ricorso, in armonia con i p rincipi e nunciati dall e S ezioni unite secondo cui “Il principio di autosuffi cien za del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza ### e altri c. ### del 28 ot tobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da in cidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia pun tualmente indicato il contenuto degli atti richiam ati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli att i del giudizio di merito ”( cfr. Sez . U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022), e con il ### d'intesa tra la Co rte di cassaz ione ed il ### 16 di 20 siglato il 17 novembre 2 015. Ed invero , il contrib uente che neppure indica da quale do cumento la C.T.R. avrebbe dovuto ricavare gli eleme nti cui il ricorr ente fa riferimento, non consentendo a questa ### di effettuare alcuna verifica, sicché quanto affermato con il ricorso introduttivo e successivamente ribadito, resta una mera allegazione.  10. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.  10.1 Sebbene sia effettivamente p revisto d all'art. 37 bis, comma 4 d.P.R. 600/1973 (ratione temporis vigente), l'obbligo di inst aurare il contraddittorio con il cont ribuente e dal successivo comma 5 l'onere , a pena di nullità, di motivare l'avviso in relazione alle giustificazione dal medesimo fornite, va rilevato che, a fronte della conclusione di ad eguatezza della motivazione dell'atto impositivo da parte della C.T.R., al fine di consentire il contro llo dell a sua sufficienza e completezza era necessario porre a d isposizione di questa ### non solo le giustificazioni fornite dal contribuente in sede endoprocedimentale -riportate adeguatamen te nel ricorsoma anche l'integrale p asso dell'avviso di accertament o che si intende contestare. 
Seppure non sia necessaria la sua trascrizione, come ben hanno chiarito non solo le ### testé riprese, ma anche il ### di inte sa prima richiamato, n ondimeno, occorre mettere il giudice di legitt imità ne lla condizione di conoscere l'atto su cui la doglianza si fonda. Ciò può avvenire tanto con la sua trascrizione nel ricorso per cassazione, che con l'indicazione del ‘luogo' in cui l'atto si trova, e del ‘tempo' e della ‘fase' in cui è stato prodotto oppure a mezzo dell'allegazione al ricorso per cassazione (in ap posito fascic oletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'ar t. 369, seco ndo comma, n. 4, cod. proc. civ.. In assenza di almeno uno di questi 17 di 20 adempimenti deve ritenersi che il ricorso difetti d i autosufficienza (### unite, ### anza n. 8950 del 18/03/2022).  10.2 In que sto caso il ricorso effettiva mente dife tta di autosufficienza, mancando la riproduzione de ll'avviso di accertamento nella parte dedicata alla motivazione sui chiarimenti forniti dal con tribuente in risposta al questionario dell'### finanziaria e non essendo stata questa ### messa nella condizioni di conoscere il contenuto dell'atto impositivo, a mezzo di uno degli ade mpimenti appena richiamati. Sicché non è possibile controllare se il giudice abbia errato nel ritenere completa e congrua la risposta fornita dall'### nell'atto impositiv o, in ottemperanza al dispost o dell'art. 37 bis, commi 4 e 5 d.P.R. 600/1973.  11. Il quarto motivo è infondato.  11.1 ### ha in fatti preci sato che “non sussiste alcuna incompatibilità logica tra la condotta prevista dall'art. 37 bis d.p.r. n.600/73 e l'applicazione di sanzioni, perché, come si è detto, "in materia tributaria, il divieto di ab uso del diritto si traduce in un principio ge nerale antielusi vo, che trova fondamento nell'art. 37 bis d el d.P.R. 29 settembre 1 973, 600, secondo il quale l'### finanziaria disconosce e dichiara non oppon ibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dic embre 1997 , n. 471, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni, che, al contrar io, sono irrogate quale n aturale 18 di 20 conseguenza dell'esito d ell'accertamento volto a contrastare il fenomeno l'abuso del d iritto" (Sez . 5, Sent enza n. ### del 31/12/2019; ### 5, Sentenza n. 2553 7 del 30/11/2011 ; anche recentemente ### 5 - , Sentenza n. 862 del 13/01/2022, in materia di ### che esaminando la questione, anche alla luce della giurisprudenza unionale, dopo avere individuato nell'art. 37 bis d.P.R. 600/1973 la norma fondante il divieto di abuso del diritto, afferma che non “è prospettabile che si trat ti di un precetto privo di sanzione: e siste infat ti nell'ordina mento positivo un'espressa previsi one generale, l'arti comma 2 del d.P.R. n.471 del 19 97, la quale sanziona la condotta di indicazione nella dichiarazione, ai fini delle singole imposte di un «reddito o un valore dell a produz ione imponib ile inferiore a quello accertato, o, comun que, un'imposta inferiore a. quella dovuta o un credito superiore a quello spettante», con altrettanto espressa determinazione di sanzione amministrativa specificamente correlata all'anzidetta condotta. E' perciò da escludersi che il generale principio della riserva di legge in materia tributaria, lett o unitamente al correlat o principio del divieto di est ensione anal ogica di norme sanzionatorie, costituisca ostacolo per attrib uire rilevanza sul p iano punitiv o amministrativo delle condotte che, con abu so del diritto, realizzino l'effetto di sottrazione di ricchezza imponibile”).  12. Il quinto motivo è infondato.  12.1 Con la doglianza ci si duole dell'omessa pronuncia sul motivo, formulato con l'appello , inerente alla decadenza dell'amministrazione fiscale dal potere di accertamento, per essere spirati, alla data dell'accertamento, i termini di cui all'art.  43 d.P.R. 600/1973. 
Il ricorrente pretende, infatti, che detti termini decorrano dal periodo di imposta ne l quale si colloca l'operazione ritenuta abusiva. 19 di 20 Ora, premesso che “Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'ar t. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la ### di cas sazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si trat ti di questione di diri tto ch e non richiede ulteriori accertamenti di fatto. (Cass. Se z. 5, 28/10/2015, n. 219 68), l'impostazione difensiva non p uò essere condivisa, essendo contraria alla lettera d ella legge ch e espressamen te stabilisce che ‘Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Trattandosi dei redditi relativi all'anno di imposta 2006, la dichiarazione cui fare riferimento è quella del 2007, con la conseguenza che l'avviso di accertamento notificato nel 2011 deve senz'altro ritenersi tempestivo.  13. Al rige tto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 5.600,00 a favore della ### delle ### oltre a spese prenotate a debito.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 a fav ore dell'### de lle ### oltre a spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un u lteriore importo a 20 di 20 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto ### deciso in ### il 13 dicembre 2024  

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Nardin Maura

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2791/2025 del 22-12-2025

... l'appellante ha dedotto di avere riportato (contusione distorsione polso dx con frattura parcellare scafoide carpale, distorsione dito mano dx, ematoma coscia sx), non possono ritenersi di gravità tale da aver comportato, a carico della danneggiata, la radicale impossibilità di effettuare le suddette segnalazioni ai sanitari che ebbero a prestargli le cure del caso (tenendo anche conto del fatto che l'accesso al ### è avvenuto con assegnazione al paziente di un codice “verde”, che viene attribuito ai soggetti che presentano condizioni di urgenza differibile). Dunque, alla stregua degli elementi documentali sopra menzionati, deve ritenersi che l'appellante, nell'immediatezza dell'evento dannoso dedotto in giudizio, oltre a non riferire alle ### competenti (sanitarie e di polizia) alcun elemento utile ai fini del venire in rilievo dell'obbligo di referto o di denuncia, nemmeno provvide ad indicare la sussistenza di un'ipotesi di omissione di soccorso, così di fatto precludendo, a queste ultime, la concreta possibilità di attivarsi tempestivamente allo scopo di coltivare spunti investigativi che avrebbero potuto condurre alla identificazione del veicolo investitore, nonché del suo (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 894 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente TRA ### (c.f. ###), con l'avvocato ### -appellante
E ### S.P.A., ###.R.P.T. (p.i.  ###), con l'avvocato ### -appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di ### di ### responsabilità extracontrattuale. 
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE Pag. 2 a 9 1. Con atto di citazione notificato in data ###, ### adiva il Giudice di ### di ### esponendo: che, in data ###, alle ore 20:00 circa, mentre si trovava a percorrere in sella alla propria bicicletta la S.P. in località ### del comune di ### veniva urtata, subito dopo il passaggio a livello (direzione di marcia S.S. 106 - mare), da una vettura non identificata (### di colore grigio) che percorreva lo stesso senso di marcia, la quale con lo specchietto la urtava da dietro, facendola cadere a terra; che l'incidente doveva ascriversi esclusivamente alla responsabilità del conducente il mezzo non identificato, che non solo cagionava il sinistro, ma ometteva di prestare soccorso, dandosi alla fuga; che, in conseguenza dell'accaduto, l'attrice riportava gravi lesioni fisiche, tali da dover ricorrere alle cure del ### dell'### di ### che veniva inoltrata richiesta di risarcimento alla ### s.p.a., quale impresa designata dal ### di ### per le ### della ### che, tuttavia, l'istanza restava senza riscontro, sicché si rendeva necessario il ricorso all'### Nel giudizio di prime cure, si costituiva la predetta compagnia assicurativa, eccependo l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda, sia sotto il profilo dell'an, sia sotto quello del quantum debeatur.   Espletata istruttoria orale, con la sentenza n. 2051/2018, il Giudice di ### di ### rigettava la pretesa attorea, ritenendo che non fossero stati provati i fatti costitutivi dell'azione risarcitoria fatta valere, e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite.   La sentenza è stata appellata, ora, da ### che ne ha chiesto la riforma, sulla base dei motivi articolati nell'atto di citazione introduttivo dell'odierna fase, deducendo, sostanzialmente, l'erroneità della sentenza gravata nella valutazione del compendio probatorio versato in atti, l'inesistenza del concorso di colpa e l'omessa motivazione sulla richiesta di c.t.u. medico-legale.   ### ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, nonché la sua infondatezza nel merito.   Disposta c.t.u. medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data,
Pag. 3 a 9 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).  2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione - sollevata dalla ### assicurativa appellata - di inammissibilità del gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Ciò considerato, inoltre, che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass., S.U., sent. n. 27199/2017).   ### è, dunque, ammissibile.  3. Il gravame è, tuttavia, infondato, dovendo essere condivisa, in questa sede, la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure, circa la lacuna probatoria sulla dinamica dell'evento descritto dall'attrice ed il conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio - gravante sulla stessa - dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.   Preliminarmente, è necessario premettere che l'odierna appellante ha fondato la propria domanda nei confronti del ### di ### per le ### della ### ritenendo la fattispecie sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a), d.lgs. n. 209/2005 (sinistro cagionato da veicolo non identificato).   Ciò posto, occorre chiarire che nella controversia in esame, avendo ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è onere dell'attore provare la verificazione del
Pag. 4 a 9 danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 In punto di diritto, giova puntualizzare che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del ### di garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato (Cass. 10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, 10484), dimostrando le modalità dell'evento dannoso (Cass. 19/09/1992, n. 10762).   Nella suddetta ipotesi, infatti, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (### Bari, 10.4.2008, 917).   In altre parole, secondo la giurisprudenza, è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare non soltanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, ma altresì che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (si confronti, in tal senso ed ex multis, civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860).   In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova a carico del danneggiato debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.  ###, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi (si cfr. Cass., sentenza 24449/2005, cit.), che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Pag. 5 a 9 Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del ### ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'### per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.   Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero poiché non idoneo a compierle (si cfr. ancora Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860).   Pertanto, ribadendo che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario evidenziare che sussiste, tuttavia, un minimum di comportamento esigibile dal danneggiato, il cui adempimento consente di ritenere sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione.   Orbene, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato.   Innanzitutto, occorre evidenziare che nel caso in esame non sussiste una relazione descrittiva del luogo del sinistro a firma delle forze dell'ordine. Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il comportamento del danneggiato che, investito da un c.d. veicolo pirata (ovvero, comunque, rimasto infortunato a seguito di un sinistro stradale verificatosi a causa della condotta, dolosa o colposa, ascrivibile a carico del conducente di un veicolo rimasto privo di identificazione), ometta di rendere noto il fatto alle autorità competenti o, comunque, di far intervenire sul luogo del sinistro le forze dell'ordine per accertare i fatti.
Pag. 6 a 9 Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. referto di ### del 23/7/2015) è possibile desumere come l'appellante, al momento del suo accesso presso il ### di ### non abbia riferito ai sanitari del predetto nosocomio che l'incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta era stato cagionato da un veicolo non identificato ed il cui conducente non si era fermato per prestarle soccorso (essendosi limitata a dichiarare di essere “caduta dalla bicicletta” - cfr. doc. allegato al fascicolo di parte attrice in primo grado).   ###, deve rilevarsi che la tipologia di lesioni che l'appellante ha dedotto di avere riportato (contusione distorsione polso dx con frattura parcellare scafoide carpale, distorsione dito mano dx, ematoma coscia sx), non possono ritenersi di gravità tale da aver comportato, a carico della danneggiata, la radicale impossibilità di effettuare le suddette segnalazioni ai sanitari che ebbero a prestargli le cure del caso (tenendo anche conto del fatto che l'accesso al ### è avvenuto con assegnazione al paziente di un codice “verde”, che viene attribuito ai soggetti che presentano condizioni di urgenza differibile).   Dunque, alla stregua degli elementi documentali sopra menzionati, deve ritenersi che l'appellante, nell'immediatezza dell'evento dannoso dedotto in giudizio, oltre a non riferire alle ### competenti (sanitarie e di polizia) alcun elemento utile ai fini del venire in rilievo dell'obbligo di referto o di denuncia, nemmeno provvide ad indicare la sussistenza di un'ipotesi di omissione di soccorso, così di fatto precludendo, a queste ultime, la concreta possibilità di attivarsi tempestivamente allo scopo di coltivare spunti investigativi che avrebbero potuto condurre alla identificazione del veicolo investitore, nonché del suo conducente.   Orbene, tale circostanza, indipendentemente dalla attendibilità dei testimoni escussi in primo grado, a parere di questo giudicante preclude in radice la possibilità di accoglimento della domanda risarcitoria, giacché l'appellante, con il suo comportamento, quanto meno colposo, non collaborò in modo alcuno con le competenti ### per la identificazione dell'autovettura che, in base alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, aveva determinato l'investimento e non può - per tale ragione - opporre alla convenuta impresa designata la circostanza della mancata identificazione del veicolo danneggiante. Non va, poi, sottaciuto che non è stata neppure presentata alcuna denuncia-querela successivamente al
Pag. 7 a 9 fatto, così precludendo definitivamente ogni possibilità di svolgere indagini dirette ad individuare l'asserito colpevole.   Alle suddette circostanze, deve, inoltre aggiungersi che le dichiarazioni rese dalle testi addotte da parte attrice, ### e ### (neppure indicate come persone informate dei fatti nella denuncia di sinistro inviata al ### di ### ed alla ###, escusse all'udienza del 24/1/2017, appaiono generiche sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, non essendo stato specificata, ad esempio, la velocità alla quale viaggiava il veicolo pirata, né risultando addotte le cause che hanno impedito di rintracciare quantomeno il numero di targa dell'auto investitrice, dovendo, anzi, sul punto, essere condivise le argomentazioni del Giudice di ### il quale, ricostruendo gli esiti dell'istruttorie orale, ha correttamente evidenziato che “la presunta auto investitrice, poteva facilmente essere identificata, proprio per il contesto spazio-temporale, descritto dal teste ### non circolavano altri veicoli, “è passata solo l'auto ### Uno…”, e, per le condizioni della circolazione e/o di viabilità, nel senso che il suddetto ed unico veicolo è passato “dopo l'apertura del passaggio a livello”, quindi, non circolava certamente a velocità sostenuta, ciò che avrebbe consentito di individuarne la targa, peraltro, prontamente avvistabile per un ciclista, rispetto al conducente di un'autovettura” (cfr. pag.  4 della sentenza di primo grado).   Siffatto ragionamento non risulta efficacemente scalfito dall'atto d'appello, tenuto conto, altresì, che le condizioni della ### non apparivano di gravità tale da rendere impossibile almeno il tentativo di identificazione del mezzo. 
Inoltre, nel caso di specie non risultano depositati in atti i rilievi fotografici ritraenti il luogo teatro del presunto investimento e ciò anche al fine di consentire all'adito ### di valutare la corretta visuale del sinistro da parte dei testi escussi. 
Alla luce di tutti i richiamati elementi, non avendo parte appellante assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e non essendo emersa in maniera sufficientemente rigorosa la ricostruzione della dinamica del sinistro dedotta dall'istante, difetta nel caso in esame la prova dell'operatività della fattispecie regolata dall'art. 283 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, a nulla rilevando né i certificati medici allegati da parte appellante, che nulla dicono sulla dinamica dell'incidente, né la compatibilità tra le modalità dell'impatto e le
Pag. 8 a 9 lesioni riportate, per come accertato dal ### atteso che, anche in tal caso, l'ausiliare ha riportato nell'elaborato quanto riferito dalla stessa appellante (cfr. pag. 4).   Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.  4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), diminuiti fino al minimo per le fasi di studio (€ 460,00), introduttiva (€ 389,00), istruttoria/trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00), in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia.   Analogamente, seguono la soccombenza le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 23/1/2024.   Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, atteso il contenuto della pronuncia, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis.  P.Q.M.   il ### di ### prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 2051/2018 del Giudice di ### di ### nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge; 3. pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di c.t.u. 
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di
Pag. 9 a 9 contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis. 
Si comunichi.  ### 22/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo ###

causa n. 894/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella

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