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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 902/2024 del 12-06-2024

... del docente. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza. ________________________ Va premesso che l'odierna ricorrente ha dedotto di essere stata impiegata dal Ministero convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, lamentando, in particolare, di non aver usufruito della ### elettronica per (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO ### giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2933/2023 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'avv. stabilito ### e dall'avv. ### giusta procura in atti, -ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempore, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, -contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto Con ricorso depositato l'1.12.2023, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannarsi il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 ### elettronica del docente. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### dei quali va pertanto dichiarata la contumacia. 
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.  ________________________ Va premesso che l'odierna ricorrente ha dedotto di essere stata impiegata dal Ministero convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, lamentando, in particolare, di non aver usufruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e di aver così subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, pur avendo svolto il medesimo servizio. 
Tanto premesso, giova evidenziare che l'art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede al comma 121 che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
A seguire, il comma 122 dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”, mentre il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 
In attuazione del suddetto comma 122, è stato poi emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, (rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), il quale all'art. 2 dispone che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“. 
Ciò detto, giova evidenziare che il Consiglio di Stato (cfr. ### 16 marzo 2022, 1842), nel riformare la sentenza del ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione, da parte del Ministero dell'### dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (…) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”; segnatamente, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento, l'interpretazione dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015 deve “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”. 
Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte di Giustizia (cfr. CGUE, ordinanza 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), secondo la quale la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente - che viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza” - rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In particolare, ad avviso della superiore giurisprudenza, non è dato riscontrare - per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della ### elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 
Ancora, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961) - dopo aver affermato che “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” - ha statuito che ai suddetti docenti “ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Alla luce di tali considerazioni, va quindi riconosciuto il diritto di parte ricorrente - in quanto tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico - alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, va disposta la condanna del Ministero convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la ### elettronica del docente. 
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. 
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 1.000,00 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, tramite la ### elettronica del docente; condanna altresì il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 600,00 euro per compensi, oltre ### CPA e spese forfettarie al 15% e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in ### il 12 giugno 2024 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2024

causa n. 2933/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Cataldo Alessandra

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 1629/2024 del 12-06-2024

... ipertestuali ed accordando la richiesta distrazione; P.Q.M. Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a ### euro 3.109,74 lordi ed euro 401,11, netti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo; condanna ### S.P.A. a rimborsare a ### le spese di causa liquidate in € 1961,00, oltre aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La giudice ### RG n. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 8528/2023 promossa da ### - ### - ass. avv.  ### e ### contro ### S.P.A. - ### - parte convenuta contumace all'udienza del 12/6/2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.  pronuncia la seguente SENTENZA 1. premesso che - ### si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato alle dipendenze di ### s.p.a. dall'1.1.2022 al 30.6.2023 in forza di un contratto a tempo determinato e lamentando il mancato pagamento dei seguenti emolumenti: - € 1.122,35 lordi a titolo di quattordicesima mensilità; - € 320,24 lordi a titolo di permessi annuali maturati e non fruiti; - € 10,95 lordi a titolo di risarcimento per le ore da accantonare in banca delle ore; - € 920,00 lordi a titolo di premio di produzione; - € 189,22 lordi a titolo di risarcimento per i riposi settimanali non fruiti ed € 121,42 lordi a titolo di ore di lavoro straordinario festivo per le ore di lavoro prestate nella giornata di riposo settimanale; - € 425,49 lordi a titolo di ore di lavoro straordinario diurno; - € 369,11 netti a titolo di rimborso chilometrico ed € 32,00 netti a titolo di indennità di trasferta, ha chiesto dunque la condanna della datrice di lavoro al pagamento di € 3.109,74 lordi ed € 401,11 netti, oltre accessori e spese; - la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace; 2. rilevato che - l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni svolte dal ricorrente e l'orario da lui osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto di lavoro a termine, buste paga, turni di lavoro, fogli di servizio sub docc 5, 4, 7); - dalla lettera di assunzione (doc. 5) risulta che la società convenuta applicava il c.c.n.l. 
Vigilanza Privata; - il rapporto tra le parti è regolato anche dal contratto collettivo integrativo regionale (#### 2009, il cui art. 1 rubricato “### e sfera di applicazione” così recita: “il presente contratto collettivo integrativo regionale del ### disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro dei dipendenti da istituti di vigilanza privata operanti nella regione ### Esso è parte integrante del vigente c.c.n.l. e come tale deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli istituti di vigilanza comunque costituiti” (v. docc.  2 e 3); - l'effettiva applicazione del C.I.R. ### da parte della convenuta risulta provata dall'avvenuta erogazione dei buoni pasto, previsti unicamente dall'art. 19 C.I.R. (v. doc.  4); 3. ritenuto che la parte attrice abbia offerto la prova dei propri crediti, considerato che 3.1. - quanto ai permessi maturati e non fruiti: - dalle buste paga prodotte sub doc. 4 emerge che il ricorrente ha fruito esclusivamente di n. 12 giorni di permesso, pari a n. 84 ore, nei mesi di novembre 2022 (n. 7 ore), gennaio 2023 (n. 21 ore), marzo 2023 (n. 28 ore), aprile 2023 (n. 21 ore) e maggio 2023 (n. 7 ore); - le ore di permesso maturate dal ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro sono invece state pari a n. 210 ore [140 ore annue)/12 = 11,67 ore mensili x 18 mesi di rapporto lavorativo]; - dal combinato disposto degli artt. 75 e 84 c.c.n.l. si evince che i permessi annuali per il personale del ruolo tecnico-operativo sono: i) 6 giornate che assorbono le 5 ex festività religiose ed il ### (art. 84), ii) 6 giornate di permessi annuali retribuiti che maturano a prescindere dal sistema orario (art. 84), iii) un'ulteriore giornata per il personale con sistema orario 5+1 (art. 84), iv) 7 giornate di permessi retribuiti per il sistema orario 5+1 istituiti al precipuo fine di ridurre l'orario di lavoro articolato secondo detto sistema orario (art. 75), per un totale di n. 20 permessi annui espressamente richiamati dall'art. 76 (v. doc. 2); - a fronte di 126 ore di permessi maturati e non fruiti, corrispondenti ad un totale di € 817,43 lordi, la società convenuta ha corrisposto la minor somma di € 497,19 lordi (v.  doc. 4); - residuano dunque € 320,24 lordi non corrisposti; 3.2. - quanto al premio di produzione: - l'art. 16 C.I.R. riconosce a tutti i lavoratori il c.d. premio di produzione, che consta di una quota fissa (“un importo lordo annuo pari ad € 500 (cinquecento/00) a condizione che complessivamente nel ### della ### del ### in cui trova applicazione il presente ### non venga superata una assenza media annua del 15% per malattia (### e per assenze non retribuite riferite alle causali dei ### di ### di ### Il superamento di detta percentuale dovrà essere sancito da una specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le ### ed ### firmatarie il presente contratto. In assenza di tale dichiarazione il premio sarà normalmente erogato”: v. doc. 3) ed una quota variabile (“a condizione che venga erogata la quota economica collettiva, in quanto non superata la percentuale di assenza collettiva sopra sancita, oltre la stessa, ciascun lavoratore percepirà una ulteriore quota economica individuale annuale lorda di € 500,00 (cinquecento/00), corrispondente alla presenza al lavoro nell'anno di riferimento, conseguentemente da tale importo sarà detratta, fino a concorrenza, la somma di € 20,00 (venti/00) lorda per ogni giorno dì assenza esclusivamente dovuto a: - malattia (###; - causali previste dai ### di ### di ### - infortunio” (v. doc. 3); - non avendo la parte convenuta offerto la prova della sussistenza della condizione ostativa al pagamento della quota fissa, va riconosciuto il diritto del ricorrente di ricevere sia la quota fissa che la quota variabile - calcolata, quest'ultima, sulla base delle assenze per malattia (5), risultanti dai cedolini paga - per un totale di € 920,00; 3.3. - quanto alla quattordicesima: - l'art. 117 c.c.n.l. prevede il pagamento della quattordicesima nei seguenti termini: “ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105. […] la 14ª al periodo annuale 1º luglio - 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente ### per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero” (v. doc. 2); - tenuto conto della durata del rapporto il ricorrente ha dunque maturato il diritto al pagamento della quattordicesima mensilità per il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 per un totale pari ad € 1.122,35 lordi (v. doc. 9); 3.4. - quanto al lavoro straordinario: - l'art. 116, lettera c), c.c.n.l. determina nella misura del +30% della quota oraria la maggiorazione per le ore di lavoro straordinario feriale (v. doc. 2); - l'art. 9, comma 4, C.I.R. ### stabilisce che il recupero mediante compensazione delle ore non lavorate con altre ore effettivamente prestate a titolo di straordinario è ammesso solo se le parti del rapporto abbiano sottoscritto in sede ###apposito accordo dal quale emerga la chiara volontà di avvalersi dell'istituto della compensazione o della flessibilità oraria di cui all'art. 78 C.C.N.L. (v. doc. 3); - non risulta che sia stato sottoscritto alcun accordo tra le parti, tuttavia dalle buste paga emerge che la convenuta ha compensato le ore mancanti dell'orario ordinario giornaliero con le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente (v. doc. 4) e ha retribuito un numero di ore di straordinario inferiore a quelle lavorate - svolte: n. 82 ore nel mese di settembre 2022, n. 64,5 ore nel mese di ottobre 2022; n. 47,25 ore di lavoro nel mese di marzo 2023; n. 73,25 ore nel mese di aprile 2023, n. 40 ore nel mese di maggio 2023; n. 38,75 ore nel mese di giugno 2023; retribuite: n. 75,50 ore nel mese di settembre 2022, n. 50,50 ore a ottobre 2022, n. 40,25 ore nel mese di marzo 2023, 60,25 ore nel mese di aprile 2023, n. 36,50 ore nel mese di maggio 2023 e n. 31,75 ore a giugno 2023); - risulta quindi provato il credito del ricorrente nella misura di € 425,49 lordi; 3.5 - quanto alla dedotta errata applicazione dell'istituto della banca delle ore: - l'art. 81 C.C.N.L. dispone che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la 48esima ora di lavoro settimanale - da calcolarsi su un multiperiodale di dodici mesi - debbano essere accantonate nella c.d. banca delle ore, così da essere trasformate in permessi annuali da fruire previa richiesta da parte del lavoratore compatibilmente con le esigenze aziendali, ferma la liquidazione della maggiorazione del 5% per ogni ora accantonata (v. doc. 2); - dalle buste paga (v. doc. 4) emerge che la convenuta ha omesso di erogare la maggiorazione del 5% quando ha trasformato le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente nei giorni di permesso compensativo; il ricorrente ha fruito di permessi compensativi a titolo di banca delle ore in tutte le occasioni in cui l'orario è stato pari a zero ore e l'assenza non è stata imputata ad un diverso titolo (ferie, permessi, malattia): 10 giugno 2022 (n. 7 ore); 19 ottobre 2022 (n. 7 ore); 1 febbraio 2023 (n. 7 ore); 11 maggio 2023; 11 giugno 2023 (n. 7 ore); - in tali giornate il ricorrente ha fruito di un giorno di riposo compensativo da compensare con n. 7 ### ore di lavoro straordinario prestate nella medesima mensilità, da liquidare con la maggiorazione del +5%, per un totale pari ad € 10,95 lordi; 3.6. quanto al rimborso chilometrico e all'indennità di trasferta: - l'art. 21 C.I.R. ### introduce una disciplina migliorativa rispetto alla contrattazione collettiva stabilendo che “nel caso in cui i lavoratori siano temporaneamente comandati a prestare servizio in una località diversa dalla sede abituale di lavoro, intendendosi per tale il Comune in cui ha sede l'### oppure i comuni e/o i distaccamenti e/o le aree di lavoro previste da specifici accordi tra le parti in cui i lavoratori siano stati assegnati all'atto dell'assunzione o successivamente mediante trasferimento con le modalità previste dalla legge 300/70 e per lospostamento usino un mezzo di locomozione di loro proprietà, hanno diritto ad un rimborso spese pari alle misure (da rilevarsi con le prime due cifre dopo la virgola) indicate nelle tabelle pubblicate dall'A.C.I. riferito alla ### 1.6/### M.J. - ### per una percorrenza media annua di 20.000 km, per il maggior percorso effettuato rispetto alla sede abituale di lavoro. Il valore del rimborso verrà aggiornato trimestralmente in base all'ultima tabella pubblicata. Nell'ipotesi di servizio prestato in una località non confinante sita oltre il raggio di cinque chilometri dal confine territoriale della sede abituale di lavoro, come sopra definite, oltre al rimborso delle spese di viaggio come sopra determinate, al lavoratore verrà corrisposta un'indennità di trasferta nella misura di cui all'allegato A” (v. doc. 3); - l'Allegato A/4 per il territorio di ### e ### determina in € 2,00 l'importo dell'indennità di trasferta; - non avendo la convenuta provato di aver offerto un'auto di servizio, deve esser riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire, oltre all'indennità di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il maggior percorso necessario a raggiungere i luoghi di lavoro di volta in volta assegnati, risultanti dai turni di lavoro prodotti sub doc.  6 (### sita in ### di ### via ### n. 2; ### sita in ### corso ### n. 63/B; ### S.p.A. sita in ### via ### n. 1; Cantiere Max Streicher in ### T.se, via Venaria, n. 115) rispetto alla distanza intercorrente tra la sua residenza (v. doc. 4 e 5) e la sede ###### c.so ### n. 338/26 (pari a 15,3 km: v. doc. 10); - i rimborsi spettanti per i maggiori percorsi effettuati dal ricorrente sono stati correttamente calcolati applicando le ### nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicate in ### (c.d. tabelle ACI) e tenendo specificatamente conto del modello di autovettura indicato dal ### (v. doc.  11) per ogni giornata di lavoro in cui il sig. ### ha prestato la sua opera presso i committenti a distanza di più di 5 km dal Comune di ### - il credito del ricorrente è pari ad € 369,11 netti a titolo di rimborso chilometrico e ad € 32,00 netti a titolo di indennità di trasferta; 3.6. quanto ai mancati riposi settimanali spostati e recuperati oltre il settimo giorno dal precedente ovvero non fruiti nell'arco del mese di competenza: - l'art. 11, n. 3, ### prevede che “nel caso che il lavoratore presti la sua opera per più dì 6 giorni consecutivi di lavoro, lo stesso avrà diritto ad un risarcimento danno dell'85% di una quota della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 105 del C.C.N.L.” (v. doc. 3); - dalle buste paga prodotte in atti (v. doc. 4) emerge che il ricorrente ha prestato la sua opera ininterrottamente, oltre sei giorni consecutivi in sette occasioni (si veda la tabella 3 a pag. 16 del ricorso); - per i riposi settimanali non fruiti, l'art. 11, n. 4, ### stabilisce che “nel caso eccezionale che per motivate esigenze di servizio il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo settimanale e non avvenga di fatto il recupero nel mese a cui sì riferisce la busta paga del saltato riposo, oltre alla normale retribuzione mensile che remunera il lavoratore a prescindere dal numero dei giorni lavorati nel mese, lo stesso avrà diritto a tutte le indennità per la presenza al lavoro, al buono pasto, al risarcimento previsto al punto 3 del presente articolo, ad una quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del CCNL maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario festivo (40%) per tutte le ore effettivamente prestate”; - dalle buste paga (v. doc. 4) risulta che il ricorrente ha lavorato anche nel giorno di riposo settimanale il 6 febbraio 2022 e il 15 marzo 2022, senza recuperare il riposo, svolgendo un turno di lavoro di 7 ore; - ne consegue il diritto del ricorrente a percepire l'85% della quota giornaliera (per un totale di n. 2 giornate) e la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per ogni ora di lavoro resa in dette giornate (per un totale, quindi, di n. 14 ore) e dunque un credito, dedotto quanto già corrisposto dalla convenuta, di € 189,22 lordi a titolo di riposo oltre il settimo giorno ed € 121,49 lordi pari a n. 14 ore di straordinario festivo; 4. rilevato che - per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018); - la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme spettanti al ricorrente come sopra dettagliate; - essa deve pertanto essere condannata al pagamento di tali somme, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; 5. ritenuto che ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, applicando l'aumento per i collegamenti ipertestuali ed accordando la richiesta distrazione; P.Q.M.  Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a ### euro 3.109,74 lordi ed euro 401,11, netti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo; condanna ### S.P.A. a rimborsare a ### le spese di causa liquidate in € 1961,00, oltre aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis d.m.  55/2014, i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.   La giudice ### RG n. 8528/2023

causa n. 8528/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pastore Roberta

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 7574/2024 del 26-06-2024

... come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico del Ministero resistente. P.Q.M. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - accoglie la domanda come ridotta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ### ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26.6.2024, la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 21025/2023 r.g.l., vertente TRA D'### con l'avv. stabilito ### e con l'avv.  #### RICORRENTE E MINISTERO DEL### E ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario RESISTENTE OGGETTO: personale educativo-### elettronica per l'aggiornamento e la formazione ### E ### Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il ###, ### D'### ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui “tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per un importo complessivo di € 1.500,00, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori come per legge. 
La ricorrente, premesso di aver lavorato e di lavorare tutt'ora per il Ministero dell'### e del ### in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato, ha dedotto di essere stata esclusa, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dalla possibilità di fruire della “### elettronica del docente” ovverosia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui come previsto dall'art. 1, comma 121, L.  107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. 
Ciò premesso e premesso di aver svolto attività di docente nei periodi meglio specificati in ricorso, considerato quanto segue: - l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; - il legislatore ha, quindi, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, il compito di definire i “criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta…, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima” (art. 1 cit., comma 122); - è, inoltre, stabilito che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria” (art. 1 cit., comma 124); - il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR per il ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione dei docenti con contratti a tempo determinato dal beneficio della “### del docente”, ha ritenuto che il sistema adottato dal Ministero dell'### e del ### determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, quella dei docenti di ruolo, “la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” e che un sistema siffatto collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia sotto il profilo della discriminazione in danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti; - dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile un'interpretazione della normativa primaria in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### - si deve tener conto anche, come osserva il massimo organo di giustizia amministrativa, della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal ### di categoria e, più esattamente, delle regole dettate dagli artt. 63 e 64 di tale contratto collettivo che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così al comma 1 dell'art. 63 cit.) e non v'è dubbio che, fra questi strumenti, sia compresa la ### del docente; si sottolinea come possa per tal via colmarsi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, L.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo; - sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia U.E. (###, con ordinanza del 18 maggio 2022, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli, la quale ha affermato la incompatibilità dell'art. 1, comma 121, L.  107/2015 con l'ordinamento comunitario e, segnatamente, con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE) in ragione della discriminazione che esso introduce in danno dei docenti a tempo determinato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Ministero dell'### e del ### si è costituito in giudizio facendo rilevare, in primo luogo, il difetto di legittimazione della ricorrente “ad agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dall'abuso dei contratti a termine” e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: - la parte avversa è “stabilizzata” da diversi anni e “l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato assorbe ogni altra pretesa risarcitoria ed esclude la legittimità di azioni volte a conseguire ulteriori risarcimenti”; - il legislatore, con l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha inteso istituire, per i soli docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno strumento per l'autoaggiornamento e l'autoformazione, “che va ad aggiungersi ai normali canali attraverso i quali i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato partecipano alle attività di formazione e aggiornamento stabilite dalle singole istituzioni scolastiche o dalle loro reti”; - è evidente dalla ratio legis che si è ritenuto “idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo” senza escludere in alcun modo l'attività di “eteroaggiornamento ed eteroformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche in forma singola o in forma associata (reti di scuole) e rivolta a tutto il personale docente”; - nella fattispecie, il diverso trattamento tra personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato rientra tra le “ragioni oggettive” e le “motivazioni oggettive” che, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### consentono trattamenti differenziati non discriminatori; si sottolinea come una differente interpretazione dell'assetto normativo condurrebbe ad incerte applicazioni legate alla durata minima che il rapporto di lavoro dovrebbe avere per consentire l'accesso al beneficio. 
All'udienza del 3.4.2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativamente agli anni scolastici “nei quali… è stata destinataria di supplenze brevi” limitando la domanda all'a.s. 2022/2023. 
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.  *** 
La ricorrente, premesso di essere docente scolastica e di aver lavorato con contratti a tempo determinato anche negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, rivendica il diritto di ottenere, per tali anni, l'importo della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione” introdotta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. 
La parte ha, poi, ridotto l'originaria domanda all'a.s. 2022/2023, come si è visto. 
La difesa del Ministero dell'### e del ### è incentrata, in parte, sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine, tema che però esula dall'oggetto della domanda. 
Figura prodotto, per quanto d'interesse, il contratto lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente annuale…”, “con decorrenza dal 10/10/2022 e cessazione al 30/06/2023”, per n. 24 ore settimanali di lezione (deposito del 24.6.2024). 
La produzione è stata integrata con il contratto di lavoro a tempo determinato “in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 26/09/2023 e cessazione al 30/06/2024”, per n. 24 ore settimanali di lezione (deposito del 13.11.2023).  1. Rileva, nella fattispecie, l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Si rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, in particolare, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### e dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili (comma 122). 
Stabilisce, poi, il comma 124 che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
È stato adottato, in attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. del 23.9.2015 avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, all'art. 2, comma 1, così identifica la platea dei destinatari della ### “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile”. 
Si legge, poi, a seguire: “2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche.  3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato… 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1… 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” (produzione di parte ricorrente del 19.2.2024).  2. Ciò premesso sul piano normativo, sulla questione sottoposta all'esame del Tribunale è intervenuta la Corte di Giustizia U.E. (###, con ordinanza del 18 maggio 2022, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli vertente sulla interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE) nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione. 
La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra un docente precario e il Ministero dell'istruzione italiano in merito al diritto del docente di beneficiare di un'indennità di euro 500 all'anno, la quale assume la forma di una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi, concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. 
La Corte ha preso le mosse dall'analisi delle principali fonti normative interne all'ordinamento italiano e, segnatamente: - l'art. 282 del D.Lgs. 297/1994 (### del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che configura l'aggiornamento culturale del personale “ispettivo, direttivo e docente” come un “diritto-dovere fondamentale” definendolo come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; - l'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 ai sensi del quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto”; - l'art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 27 novembre 2007 che, al comma 1, prevede che “… L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…” (il testo della disposizione è riportato in gran parte delle pronunce giurisprudenziali sul tema); - quindi, l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (### del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che istituisce la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prima ricordato; - il comma 124 dello stesso art. 1, anch'esso prima ricordato; - l'art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. del 23.9.2015 come già sopraccitato. 
Ora, è noto che la clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato sancisca il principio di non discriminazione. 
Essa recita: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.  2. … 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.  4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
La clausola 6 così recita: “2. ### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
La Corte di Giustizia U.E., con la pronuncia sopra richiamata, sulla premessa che l'indennità prevista dall'art. 1, comma 121, della L.  107/2015 debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 35-38) ed escludendo che la “mera natura temporanea” dei rapporti possa costituire una “ragione oggettiva” (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ed il principio di non discriminazione ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Su taluni degli aspetti maggiormente controversi della normativa, ha fatto chiarezza Cass. 29961/2023 pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363bis c.p.c.. 
Si segnalano, perché rilevanti ai nostri fini, i passaggi inerenti: - al “diritto-dovere formativo” proclamato e ribadito dalle norme prima citate e che riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa; - alla stretta connessione della ### con il piano formativo ed al nesso con la didattica che si desume dalla taratura dell'importo di 500 euro in una misura annua e per “anno scolastico” (“euro 500 annui per ciascun anno scolastico”); se ne trae conferma anche dalla recente disposizione di cui all'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023, con la quale il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (comma 1); significativo, da questo punto di vista, è il fatto che la ### venga associata dalla stessa norma istitutiva ad “iniziative coerenti” con il ### triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF), predisposto da ogni istituzione scolastica e che “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (si vedano gli artt. 1, co.  14, L. 107/2015, 3 d.P.R. 275/1999 e 2, co. 3, d.P.R. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative; lo strumento si coordina, poi, con i tempi della programmazione dell'attività didattica, di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti (si vedano l'art. 128 D.Lgs. 297/1994 e l'art. 16 del d.P.R. 275/1999). 
Ciò puntualizzato e sottolineato che la ### non esaurisce il novero dei possibili interventi formativi, si è affermato che essa spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche. Si tratta, rispettivamente, delle supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto”, riguardanti posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre, con scadenza al termine dell'anno scolastico, e delle supplenze cc.dd. su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, cioè “fino al termine delle attività didattiche”, in cui il presupposto non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità. In entrambi i casi, disciplinati dall'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata. 
Per tali docenti, da ogni punto di vista comparabili, va rimossa ogni diversità di trattamento, quindi disapplicato l'art. 1, comma 121, L.  107/2015 per contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### La Corte, poi, mentre ha tralasciato il tema delle supplenze temporanee essenzialmente perché estraneo al giudizio a quo, si è soffermata sulla struttura dell'obbligazione. 
In sintesi, si è posto l'accento sull'acquisto di beni o servizi da parte del docente e sul pagamento effettuato dal “Ministero o da chi per lui”; attraverso un complesso meccanismo, l'operazione è diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito. 
Non è revocabile in dubbio la natura dell'obbligazione, di obbligazione pecuniaria e di pagamento.  ### operazione è, però, “condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri” cosicché, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 (ma anche dell'art. 2 del precedente D.P.C.M. 23.9.2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la ### non sia più fruibile sicché “si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”. Di qui il necessario collegamento della ### “con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”. 
In base ai principi generali in tema di obbligazioni - prosegue il giudice apicale -, il diritto all'adempimento in forma specifica sussiste finché la prestazione sia possibile salvo che venga meno l'interesse cui essa è funzionale; sarà attribuito allora al docente lo stesso importo da impiegare negli stessi termini e per le stesse finalità.  ###à dell'adempimento o il venir meno dell'interesse tramutano, invece, il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. 
Sussiste l'interesse all'ottenimento anche successivo degli importi di cui si discorre - si deve presumere - “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e dell'interesse datoriale.  ### parte, se il diritto all'accredito delle somme sorge in concomitanza con l'attività scolastica, se ne consente la fruizione anche dilazionata, entro l'anno scolastico successivo (ex art. 6, comma 6, del D.P.C.M. 28.11.2016, “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”). 
Ora, per i docenti precari, l'effetto estintivo del diritto che, per i docenti di ruolo, è correlato dalle norme alla “cessazione dal servizio”, si determina non con la ultimazione della supplenza ma con la fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
Se, quindi, il docente precario che, in un determinato anno scolastico, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie, ad esaurimento, provinciali o di istituto, per le supplenze, riceva o meno in concreto un incarico di supplenza, si giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento. 
In caso contrario, egli potrà richiedere il risarcimento del danno. 
È appena il caso, poi, di sottolineare come l'esercizio del diritto de quo non possa essere paralizzato dall'omessa presentazione, a suo tempo, di una formale domanda al Ministero che, come si è visto, nega proprio in radice il diritto. Del pari, alcuna decadenza può opporsi per il decorso del biennio dal momento in cui il diritto è sorto. 
Sul danno risarcibile, è chiaro che l'onere di allegarlo incombe sull'interessato il quale potrebbe far valere, a titolo esemplificativo, oltre a spese di formazione sostenute in autonomia, la possibile perdita di chances formative e una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità. 
La prova potrà esser fornita anche a mezzo di presunzioni e la liquidazione potrà avvenire in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.  3. Esaminato il caso di specie, non è seriamente revocabile in dubbio il fatto che la ricorrente svolgesse nell'anno scolastico di cui si discute compiti sovrapponibili a quelli dei colleghi di ruolo comparabili, che disponesse delle medesime competenze professionali e che fosse soggetta, allo stesso titolo di detti colleghi, all'obbligo di formazione continua. 
Chiarito ciò, il principio di non discriminazione richiede che “situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato” (punto 39 dell'ordinanza della Corte di Giustizia U.E. del 18 maggio 2022). 
Così illustrati i termini della questione, è evidente che, a fronte di una perfetta comparabilità delle situazioni, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, risalta una ingiustificata differenza di trattamento essendo i docenti a termine esclusi dal “vantaggio finanziario” di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015. 
In effetti, secondo l'indirizzo costante della propria giurisprudenza (vd. i rimandi contenuti nell'ordinanza della Corte), la mera temporaneità dell'incarico di docenza non rientra fra le “ragioni oggettive” che possono giustificare una disparità di trattamento; tali ragioni possono esser, viceversa, rintracciate nella “particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e nelle “caratteristiche inerenti alle medesime” o, eventualmente, nel “perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. 
In ogni caso, la differenza di trattamento in questione non potrebbe essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato com'è dimostrato dal fatto che l'indennità de qua viene erogata anche ai docenti in prova, i quali conseguono la stabilità solo dopo il superamento di un periodo di prova (fra i destinatari della carta rientrano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015, anche i “docenti che sono in periodo di formazione e prova”). 
Cons. Stato, ### sentenza n. 1842/2022, pronunciandosi su fattispecie identica, ha definito il sistema di formazione delineato dalla normativa interna come un sistema “a doppia trazione”, “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” ma un tale sistema “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
Dunque, nella misura in cui l'amministrazione scolastica si serve, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, non di ruolo, non può legittimamente sottrarsi al dovere di assicurarne la formazione, anche con l'obiettivo di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 
Non può, allora, l'amministrazione far mancare a tale personale gli strumenti per sostenerne la formazione, inclusa la carta.  ### dell'esclusione di tale personale risulta ancor più evidente se si considera che la carta è erogata ai docenti “a tempo parziale” il cui impegno didattico può, in ipotesi, essere più ridotto, e finanche ai docenti che “sono in periodo di formazione e prova” i quali potrebbero non superare il periodo di prova e non conseguire la stabilità del rapporto. 
Il Consiglio di Stato ha, con motivazione convincente, ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. cit., tale da garantirne la conformità alla ### Non si può, cioè, ritenere che la L. 107/2015, sopravvenuta, prevalga sulla disciplina incompatibile dettata dal preesistente ### di categoria. 
In effetti, i rapporti ### tra legge e contratto collettivo non sono regolati dal criterio “lex posterior derogat priori” ma dal criterio della riserva di competenza, nel caso specifico, dalla riserva della materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva (riconducibile all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001 che pone in risalto in modo inequivocabile il ruolo cruciale della contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di pubblico impiego privatizzato, entro i limiti fissati dalla legge statale). 
Pertanto, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia alla contrattazione collettiva di categoria per riservarla in via esclusiva alla legge ###, deve farsi riferimento, per la individuazione dei destinatari della carta del docente, alle disposizioni dettate dagli artt. 63 e 64 del ### relativo al personale del ### per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29.11.2007. Tali disposizioni impongono all'### l'obbligo di “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” a tutto il personale docente, senza distinzioni di sorta tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (comma 1 dell'art. 63); la norma consente di colmare, in via interpretativa, la lacuna contenuta nell'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sussistendo alcun dubbio sull'inclusione fra quegli “strumenti” della carta del docente. 
Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti in quella sede impugnati (il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R.  15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. 
Tutto ciò puntualizzato, valorizzati e ritenuti nell'ipotesi esaminata: - il contratto di lavoro stipulato, per una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023; - la circostanza che la docente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico come comprovato dalla supplenza temporanea conferitale nell'anno scolastico in corso di svolgimento, di cui s'è detto, la domanda proposta così come ridotta, volta all'accertamento e alla declaratoria del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui “tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per un importo complessivo di € 500,00, relativamente all'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994, può essere accolta con la condanna dell'### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 con accredito dell'importo di € 500,00 per gli anni scolastici indicati.  *** 
Per i motivi esposti, la domanda come ridotta deve essere accolta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M.  del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, va condannato il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell'importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994. 
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.  147/2022, con distrazione, sono poste a carico del Ministero resistente.  P.Q.M.  Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - accoglie la domanda come ridotta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
### n. 21025/2023


causa n. 21025/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tizzano Antonio

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 7573/2024 del 26-06-2024

... come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico del Ministero intimato. P.Q.M. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - accoglie la domanda così come ridotta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ### ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26.6.2024, la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 21211/2023 r.g.l., vertente TRA ### con l'avv. stabilito ### e con l'avv.  ### RICORRENTE E MINISTERO DEL### E ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario RESISTENTE OGGETTO: personale educativo-### elettronica per l'aggiornamento e la formazione ### E ### Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il ###, ### ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui “tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per un importo complessivo di € 2.000,00, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori come per legge. 
La ricorrente, premesso di aver lavorato e di lavorare tutt'ora per il Ministero dell'### e del ### in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato, ha dedotto di essere stata esclusa, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dalla possibilità di fruire della “### elettronica del docente” ovverosia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui come previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. 
Ciò premesso e premesso di aver svolto attività di docente nei periodi meglio specificati in ricorso, considerato quanto segue: - l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”; - il legislatore ha, quindi, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, il compito di definire i “criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta…, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima” (art. 1 cit., comma 122); - è, inoltre, stabilito che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria” (art. 1 cit., comma 124); - il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR per il ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione dei docenti con contratti a tempo determinato dal beneficio della “### del docente”, ha ritenuto che il sistema adottato dal Ministero dell'### e del ### determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, quella dei docenti di ruolo, “la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” e che un sistema siffatto collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia sotto il profilo della discriminazione in danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti; - dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile un'interpretazione della normativa primaria in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### - si deve tener conto anche, come osserva il massimo organo di giustizia amministrativa, della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal ### di categoria e, più esattamente, delle regole dettate dagli artt. 63 e 64 di tale contratto collettivo che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così al comma 1 dell'art. 63 cit.) e non v'è dubbio che, fra questi strumenti, sia compresa la ### del docente; si sottolinea come possa per tal via colmarsi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, L.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo; - sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia U.E. (###, con ordinanza del 18 maggio 2022, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli, la quale ha affermato la incompatibilità dell'art. 1, comma 121, L.  107/2015 con l'ordinamento comunitario e, segnatamente, con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE) in ragione della discriminazione che esso introduce in danno dei docenti a tempo determinato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Ministero dell'### e del ### si è costituito in giudizio facendo rilevare, in primo luogo, il difetto di legittimazione del ricorrente “ad agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dall'abuso dei contratti a termine” e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: - la parte avversa è “stabilizzata” da diversi anni e “l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato assorbe ogni altra pretesa risarcitoria ed esclude la legittimità di azioni volte a conseguire ulteriori risarcimenti”; - il legislatore, con l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 ha inteso istituire, per i soli docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno strumento per l'autoaggiornamento e l'autoformazione, “che va ad aggiungersi ai normali canali attraverso i quali i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato e quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato partecipano alle attività di formazione e aggiornamento stabilite dalle singole istituzioni scolastiche o dalle loro reti”; - è evidente dalla ratio legis che si è ritenuto “idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo” senza escludere in alcun modo l'attività di “eteroaggiornamento ed eteroformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche in forma singola o in forma associata (reti di scuole) e rivolta a tutto il personale docente”; - nella fattispecie, il diverso trattamento tra personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato rientra tra le “ragioni oggettive” e le “motivazioni oggettive” che, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### consentono trattamenti differenziati non discriminatori; si sottolinea come una differente interpretazione dell'assetto normativo condurrebbe ad incerte applicazioni legate alla durata minima che il rapporto di lavoro dovrebbe avere per consentire l'accesso al beneficio. 
All'udienza del 26.6.2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativamente all'a.s. 2020/2021 nel quale “… è stata destinataria di supplenze brevi”. 
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.  *** 
La ricorrente, premesso di essere docente scolastica e di aver lavorato con contratti a tempo determinato anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, rivendica il diritto di ottenere, per tali anni, l'importo della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione” introdotta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. 
La parte ha, poi, ridotto l'originaria domanda escludendo l'a.s.  2020/2021, come si è visto. 
La difesa del Ministero dell'### e del ### è incentrata, in parte, sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine, tema che però esula dall'oggetto della domanda. 
Figurano prodotti i seguenti contratti: - il contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 17/12/2019 e cessazione al 30/06/2020”, per 9 ore settimanali di lezione (presso “### VELLETRI”); - il contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 03/12/2019 e cessazione al 30/06/2020”, per 9 ore settimanali di lezione (presso “### POMEZIA”); - il contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 05/11/2021 e cessazione al 30/06/2022”, per 10 ore settimanali di lezione; - il contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 06/12/2022 e cessazione al 30/06/2023”, per 18 ore settimanali di lezione. 
La produzione è stata integrata con il contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di “docente supplente fino al termine delle attività didattiche…”, “con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024”, per n. 18 ore settimanali di lezione (deposito del 20.2.2024).  1. Rileva, nella fattispecie, l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Si rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, in particolare, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### e dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili (comma 122). 
Stabilisce, poi, il comma 124 che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
È stato adottato, in attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. del 23.9.2015 avente ad oggetto le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, all'art. 2, comma 1, così identifica la platea dei destinatari della ### “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile”. 
Si legge, poi, a seguire: “2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche.  3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato… 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1… 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” (produzione di parte ricorrente del 20.2.2024).  2. Ciò premesso sul piano normativo, sulla questione sottoposta all'esame del Tribunale è intervenuta la Corte di Giustizia U.E. (###, con ordinanza del 18 maggio 2022, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli vertente sulla interpretazione della clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE) nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione. 
La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra un docente precario e il Ministero dell'istruzione italiano in merito al diritto del docente di beneficiare di un'indennità di euro 500 all'anno, la quale assume la forma di una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi, concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. 
La Corte ha preso le mosse dall'analisi delle principali fonti normative interne all'ordinamento italiano e, segnatamente: - l'art. 282 del D.Lgs. 297/1994 (### del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che configura l'aggiornamento culturale del personale “ispettivo, direttivo e docente” come un “diritto-dovere fondamentale” definendolo come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; - l'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 ai sensi del quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto”; - l'art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 27 novembre 2007 che, al comma 1, prevede che “… L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…” (il testo della disposizione è riportato in gran parte delle pronunce giurisprudenziali sul tema); - quindi, l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (### del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che istituisce la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prima ricordato; - il comma 124 dello stesso art. 1, anch'esso prima ricordato; - l'art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. del 23.9.2015 come già sopraccitato. 
Ora, è noto che la clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato sancisca il principio di non discriminazione. 
Essa recita: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.  2. … 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.  4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
La clausola 6 così recita: “2. ### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
La Corte di Giustizia U.E., con la pronuncia sopra richiamata, sulla premessa che l'indennità prevista dall'art. 1, comma 121, della L.  107/2015 debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 35-38) ed escludendo che la “mera natura temporanea” dei rapporti possa costituire una “ragione oggettiva” (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ed il principio di non discriminazione ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
Su taluni degli aspetti maggiormente controversi della normativa, ha fatto chiarezza Cass. 29961/2023 pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363bis c.p.c.. 
Si segnalano, perché rilevanti ai nostri fini, i passaggi inerenti: - al “diritto-dovere formativo” proclamato e ribadito dalle norme prima citate e che riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa; - alla stretta connessione della ### con il piano formativo ed al nesso con la didattica che si desume dalla taratura dell'importo di 500 euro in una misura annua e per “anno scolastico” (“euro 500 annui per ciascun anno scolastico”); se ne trae conferma anche dalla recente disposizione di cui all'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023, con la quale il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (comma 1); significativo, da questo punto di vista, è il fatto che la ### venga associata dalla stessa norma istitutiva ad “iniziative coerenti” con il ### triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF), predisposto da ogni istituzione scolastica e che “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (si vedano gli artt. 1, co.  14, L. 107/2015, 3 d.P.R. 275/1999 e 2, co. 3, d.P.R. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative; lo strumento si coordina, poi, con i tempi della programmazione dell'attività didattica, di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti (si vedano l'art. 128 D.Lgs. 297/1994 e l'art. 16 del d.P.R. 275/1999). 
Ciò puntualizzato e sottolineato che la ### non esaurisce il novero dei possibili interventi formativi, si è affermato che essa spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche. Si tratta, rispettivamente, delle supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto”, riguardanti posti disponibili e vacanti entro la data del 31 dicembre, con scadenza al termine dell'anno scolastico, e delle supplenze cc.dd. su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, cioè “fino al termine delle attività didattiche”, in cui il presupposto non è la vacanza del posto ma la sua effettiva disponibilità. In entrambi i casi, disciplinati dall'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata. 
Per tali docenti, da ogni punto di vista comparabili, va rimossa ogni diversità di trattamento, quindi disapplicato l'art. 1, comma 121, L.  107/2015 per contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### La Corte, poi, mentre ha tralasciato il tema delle supplenze temporanee essenzialmente perché estraneo al giudizio a quo, si è soffermata sulla struttura dell'obbligazione. 
In sintesi, si è posto l'accento sull'acquisto di beni o servizi da parte del docente e sul pagamento effettuato dal “Ministero o da chi per lui”; attraverso un complesso meccanismo, l'operazione è diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito. 
Non è revocabile in dubbio la natura dell'obbligazione, di obbligazione pecuniaria e di pagamento.  ### operazione è, però, “condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri” cosicché, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 (ma anche dell'art. 2 del precedente D.P.C.M. 23.9.2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la ### non sia più fruibile sicché “si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente”. Di qui il necessario collegamento della ### “con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”. 
In base ai principi generali in tema di obbligazioni - prosegue il giudice apicale -, il diritto all'adempimento in forma specifica sussiste finché la prestazione sia possibile salvo che venga meno l'interesse cui essa è funzionale; sarà attribuito allora al docente lo stesso importo da impiegare negli stessi termini e per le stesse finalità.  ###à dell'adempimento o il venir meno dell'interesse tramutano, invece, il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. 
Sussiste l'interesse all'ottenimento anche successivo degli importi di cui si discorre - si deve presumere - “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e dell'interesse datoriale.  ### parte, se il diritto all'accredito delle somme sorge in concomitanza con l'attività scolastica, se ne consente la fruizione anche dilazionata, entro l'anno scolastico successivo (ex art. 6, comma 6, del D.P.C.M. 28.11.2016, “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”). 
Ora, per i docenti precari, l'effetto estintivo del diritto che, per i docenti di ruolo, è correlato dalle norme alla “cessazione dal servizio”, si determina non con la ultimazione della supplenza ma con la fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
Se, quindi, il docente precario che, in un determinato anno scolastico, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie, ad esaurimento, provinciali o di istituto, per le supplenze, riceva o meno in concreto un incarico di supplenza, si giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento. 
In caso contrario, egli potrà richiedere il risarcimento del danno. 
È appena il caso, poi, di sottolineare come l'esercizio del diritto de quo non possa essere paralizzato dall'omessa presentazione, a suo tempo, di una formale domanda al Ministero che, come si è visto, nega proprio in radice il diritto. Del pari, alcuna decadenza può opporsi per il decorso del biennio dal momento in cui il diritto è sorto. 
Sul danno risarcibile, è chiaro che l'onere di allegarlo incombe sull'interessato il quale potrebbe far valere, a titolo esemplificativo, oltre a spese di formazione sostenute in autonomia, la possibile perdita di chances formative e una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità. 
La prova potrà esser fornita anche a mezzo di presunzioni e la liquidazione potrà avvenire in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.  3. Esaminato il caso di specie, non è seriamente revocabile in dubbio il fatto che la ricorrente svolgesse negli anni scolastici di cui si discute compiti sovrapponibili a quelli dei colleghi di ruolo comparabili, che disponesse delle medesime competenze professionali e che fosse soggetta, allo stesso titolo di detti colleghi, all'obbligo di formazione continua. 
Chiarito ciò, il principio di non discriminazione richiede che “situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato” (punto 39 dell'ordinanza della Corte di Giustizia U.E. del 18 maggio 2022). 
Così illustrati i termini della questione, è evidente che, a fronte di una perfetta comparabilità delle situazioni, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, risalta una ingiustificata differenza di trattamento essendo i docenti a termine esclusi dal “vantaggio finanziario” di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015. 
In effetti, secondo l'indirizzo costante della propria giurisprudenza (vd. i rimandi contenuti nell'ordinanza della Corte), la mera temporaneità dell'incarico di docenza non rientra fra le “ragioni oggettive” che possono giustificare una disparità di trattamento; tali ragioni possono esser, viceversa, rintracciate nella “particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e nelle “caratteristiche inerenti alle medesime” o, eventualmente, nel “perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. 
In ogni caso, la differenza di trattamento in questione non potrebbe essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato com'è dimostrato dal fatto che l'indennità de qua viene erogata anche ai docenti in prova, i quali conseguono la stabilità solo dopo il superamento di un periodo di prova (fra i destinatari della carta rientrano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015, anche i “docenti che sono in periodo di formazione e prova”). 
Cons. Stato, ### sentenza n. 1842/2022, pronunciandosi su fattispecie identica, ha definito il sistema di formazione delineato dalla normativa interna come un sistema “a doppia trazione”, “quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” ma un tale sistema “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
Dunque, nella misura in cui l'amministrazione scolastica si serve, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, non di ruolo, non può legittimamente sottrarsi al dovere di assicurarne la formazione, anche con l'obiettivo di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 
Non può, allora, l'amministrazione far mancare a tale personale gli strumenti per sostenerne la formazione, inclusa la carta.  ### dell'esclusione di tale personale risulta ancor più evidente se si considera che la carta è erogata ai docenti “a tempo parziale” il cui impegno didattico può, in ipotesi, essere più ridotto, e finanche ai docenti che “sono in periodo di formazione e prova” i quali potrebbero non superare il periodo di prova e non conseguire la stabilità del rapporto. 
Il Consiglio di Stato ha, con motivazione convincente, ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. cit., tale da garantirne la conformità alla ### Non si può, cioè, ritenere che la L. 107/2015, sopravvenuta, prevalga sulla disciplina incompatibile dettata dal preesistente ### di categoria. 
In effetti, i rapporti ### tra legge e contratto collettivo non sono regolati dal criterio “lex posterior derogat priori” ma dal criterio della riserva di competenza, nel caso specifico, dalla riserva della materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva (riconducibile all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001 che pone in risalto in modo inequivocabile il ruolo cruciale della contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di pubblico impiego privatizzato, entro i limiti fissati dalla legge statale). 
Pertanto, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia alla contrattazione collettiva di categoria per riservarla in via esclusiva alla legge ###, deve farsi riferimento, per la individuazione dei destinatari della carta del docente, alle disposizioni dettate dagli artt. 63 e 64 del ### relativo al personale del ### per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29.11.2007. Tali disposizioni impongono all'### l'obbligo di “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” a tutto il personale docente, senza distinzioni di sorta tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (comma 1 dell'art. 63); la norma consente di colmare, in via interpretativa, la lacuna contenuta nell'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sussistendo alcun dubbio sull'inclusione fra quegli “strumenti” della carta del docente. 
Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti in quella sede impugnati (il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R.  15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. 
Con precipuo riferimento al tema delle supplenze attribuite per cattedre non complete che, nel caso specifico, rileva per l'a.s. 2019/2020, il Tribunale ritiene che esse debbano avere durata almeno pari alla durata minima della prestazione di un docente di ruolo part time come individuata dagli artt. 39, comma 4, ### 29.11.2007 e art. 4.1 dell'O.M. 55/1998 (agevolmente reperibili sul web) in misura del 50% del tempo pieno pari a 5 mesi che corrispondono a 150 ore annue; tenuto conto dell'orario settimanale completo delle cattedre, pari a 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, del ### scuola 2006-2009), le supplenze conferite alla docente nell'a.s. 2019/2020 (per 9 ore settimanali di lezione), soddisfano entrambe il predetto requisito di durata. 
Tutto ciò puntualizzato, valorizzati e ritenuti nell'ipotesi esaminata: - i contratti di lavoro stipulati, per tre supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica, negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; - la circostanza che la docente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico come comprovato dalla supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche conferitale nell'a.s. in corso di svolgimento di cui s'è detto, la domanda proposta così come ridotta, volta all'accertamento e alla declaratoria del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui “tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per un importo complessivo di € 1.500,00, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994, può essere accolta con la condanna dell'### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell'importo di € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati.  *** 
Per i motivi esposti, la domanda così come ridotta deve essere accolta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M.  del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, va condannato il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell'importo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994. 
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.078,50, di cui € 49,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico del Ministero intimato.  P.Q.M.  Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - accoglie la domanda così come ridotta e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dell'### e del ### ad erogare alla docente la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell'importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 oltre accessori ex art. 22, comma 36 L.  724/1994; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.078,50, di cui € 49,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
### n. 21211/2023


causa n. 21211/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tizzano Antonio

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 1903/2023 del 08-06-2023

... di ### Vinte le spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna dell'appellante al pagamento di una equa sanzione ex art. 96 III co. c.p.c.” Per : “Voglia l'###ma Corte di Appello adita: a) rigettare l'appello avversario per improcedibilità derivata dalla rinuncia agli atti o, comunque, per inammissibilità ovvero, in estremo subordine, per infondatezza; b) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di cui il sottoscritto procuratore antistatario chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.; c) condannare l'appellante al pagamento di una equa sanzione ex art. 96 III co. c.p.c.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado: Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, p (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI MILANO Sezione Terza Civile La Corte, composta dai magistrati Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello, da: (C.F. , ra ppresentato e dif eso da ll'avv. B runo Polenghi (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ### , giusta procura a margine del ricorso in riassunzione depositato in dato 8.5.2014 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.366/03 APPELLANTE CONTRO (C.F. , rappresentato, difeso dagli avv.ti ### (C.F. ) e ### (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### , giusta procura in atti ### (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ### , giusta procura rilasciata con l'atto di costituzione nella procedura esecutiva R.E. 366/03 APPELLATA ########### OGGETTO: ### agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) esecuzione immobiliare - appello avverso la sentenza n.119/2022 emessa dal Tribunale di #### civile, e pubblicata in data ###. 
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2023 ed è stata decisa sulle seguenti conclusioni, precisate telematicamente dalle parti: per : “Ciò visto e considerato si chiede che questa ###ma Corte, contrariis reiectis, voglia così giudicare: ### vista la rinuncia agli atti del giudizio d'appello del ### notificata in data ### ai ### e , emettere provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento d'appello, nulla statuendo sulle spese processuali. 
IN VIA SUBORDINATA Rigettare ogni contraria e avversa domanda, eccezione, deduzione. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso spese generali, Iva e ###” Per : “Voglia l'###ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello avversario in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di ### Vinte le spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna dell'appellante al pagamento di una equa sanzione ex art. 96 III co. c.p.c.” Per : “Voglia l'###ma Corte di Appello adita: a) rigettare l'appello avversario per improcedibilità derivata dalla rinuncia agli atti o, comunque, per inammissibilità ovvero, in estremo subordine, per infondatezza; b) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di cui il sottoscritto procuratore antistatario chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.; c) condannare l'appellante al pagamento di una equa sanzione ex art. 96 III co. c.p.c.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado: Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, p roponeva opposizione, con due separati giudizi riuniti (R.G. n. 5891/2019 e R.G. n. 2446/2020), avverso ### l'ordinanza con la quale il G.E. del Tribunale di ### nella procedura esecutiva R.G.E. n.366/03 promossa nei confronti dei coniugi e , dichiarò la nullità del 2, oggetto d i causa.  ### chiedeva, quindi, la revoca di detta ordinanza e la dichiarazione di validità del pignoramento trascritto presso i ### di ### in data ### reg. gen. 16168 reg. part. in relazione al lotto 2) . 
A sostegno dell'opposizione proposta, l'attore deduceva: - la validità del pignoramento in quanto la trascrizione del pignoramento era stata correttamente effettuata, essendo i coniugi al momento (della trascrizione) del pignoramento, in comunione legale dei beni; - l'erroneità della chiusura anticipata del giudizio esecutivo ex art 164 bis disp att cpc; - l'erroneità della cancellazione della trascrizione del pignoramento, che non poteva essere ordinata dopo la declaratoria di estinzione, atteso il principio di unitarietà che lega i due provvedimenti; - l'offensività e sconvenienza delle espressioni utilizzate dal procuratore dei debitori esecutati nella memoria ai sensi dell'art. 183, VI c. n.1 c.p.c., con domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc. 
Si costituivano in causa e i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione e la condanna alla rifusione delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art.art.93 c.p.c.  nonché la riunione dei due giudizi di opposizione (R.G. n. 5891/2019 e R.G. n. 2446/2020) nonché la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c.. 
La sig.ra chiedeva inoltre nel giudizio R.G. 2446/2020 la sospensione di detto procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa iscritta al n. R.G.5891/2019. 
La causa veniva quindi decisa con la sentenza qui impugnata nel seguente modo: “1. rigetta le opposizioni riunite; 2. rigetta la domanda ex art. 89 cpc; 3. rigetta la domanda ex art 96 cpc; 4.  condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti a rifondere le spese di lite liquidate in euro 6783,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15%), da distrarsi ex art 93 cpc in favore dell'### dichiaratosi antistatario.” Il Tribunale ha preliminarmente dato atto di aver, con ordinanza coeva all'impugnata sentenza, provveduto alla riunione dei due giudizi di opposizione, ritenendo assorbita la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. ### In ordine alla validità del pignoramento con riguardo al lotto 1, ha rilevato: - che il creditore procedente deve provare mediante idonea documentazione, “la trascrizione di un titolo di acquisto in favore del debitore esecutato in uno all'assenza di trascrizioni “contro”, eventualmente correlate ad atti di disposizione del bene, anteriori rispetto alla trascrizione del pignoramento”; - che dai ### immobiliari deve emergere che il debitore sia titolare del bene, in quanto prima del pignoramento si evinca la trascrizione in suo favore di un atto d'acquisto; - che verte in capo al medesimo l'obbligo di far constatare la c.d. continuità delle trascrizioni per un segmento temporale di vent'anni, calcolato a ritroso dalla data di trascrizione del pignoramento; - che la continuità delle trascrizioni può essere ripristinata anche successivamente all'atto di pignoramento purché prima della vendita; - che, nel caso di specie, dai ### era emerso che in data ### (trascr. r.g.  17469, r.p. 124429), i coniugi a vevano acquistato il bene identificato come lotto 1, successivamente alla divisione con altri soggetti, diventando così esclusivi proprietari in regime di comunione legale dei beni; con atto del 16.10.2002 (trascritto solo tardivamente in data ###) i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni, ciò comportando lo scioglimento della comunione legale; che lo stesso giorno (trascr. in data ### r.g. 26481, r.p. 17359), aveva alienato alla moglie la propria quota 1, pari ad 1/2, con la conseguenza che la stessa in base alle risultanze dei registri immobiliari, risultava titolare dell'intera proprietà di tale bene immobile; che in data ### (reg. gen. 16168, reg. part. ) risultava trascritto il pignoramento che aveva dato origine all'esecuzione per cui è causa, mentre in data ### risultava annotata a margine dell'atto di vendita di cui sopra la declaratoria di inefficacia ex art.  2901 c.c. del trasferimento immobiliare del 16.10.2002. 
Il Tribunale ha ulteriormente osservato che il mutamento di regime convenzionale tra i coniugi disposto con atto del 2002, era stato pubblicizzato ai fini della opponibilità ai terzi il ### e che il creditore avrebbe dovuto verificare la effettiva opponibilità, previa acquisizione dell'estratto di matrimonio, dell'intervenuto mutamento del regime patrimoniale, affinché il pignoramento avesse efficacia. Ha rilevato inoltre che, al momento della trascrizione del pignoramento, il bene era interamente a carico della moglie del debitore, ed ha ### confermato la declaratoria di nullità del pignoramento realizzato sul lotto n.1 in quanto formalizzato su diritti reali non esistenti al momento del pignoramento. 
Rispetto alla declaratoria ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. con riguardo al lotto n. 2 il Giudice di primo grado ha evidenziato che era stato pignorato solo per una quota minore e di minore valore; quindi, era inidoneo di per sé a supportare i costi della procedura esecutiva. Relativamente all'erroneità della cancellazione della trascrizione del pignoramento, da non ordinare successivamente, la declaratoria di estinzione, atteso il principio di unitarietà che lega i due provvedimenti, rilevava il Tribunale che l'opposizione risultava indirizzata solo formalmente all'ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento ma, in realtà, si traduceva in un'opposizione avverso l'ordinanza di estinzione del giudizio, con conseguente inammissibilità della stessa opposizione in quanto tardivamente proposta. 
Ha poi sottolineato il Giudice di primo grado che i due provvedimenti avevano una propria autonomia ed erano censurabili per vizi, con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. 
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 89 c.p.c. per cui l'opponente aveva chiesto disporsi l'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive contenute, che alcune espressioni erano indirizzate ad un soggetto terzo, notaio, estraneo al processo ed il provvedimento di cancellazione o di condanna poteva contenere statuizioni solo nei confronti delle parti in causa; quanto alle altre frasi indicate il Tribunale ne ha affermato l'ammissibilità in quanto scriminate per effetto delle esigenze difensive, rigettandone così la richiesta. 
Da ultimo, il Tribunale ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per la pronunzia di condanna dell'opponente al risarcimento del danno in favore dei convenuti ai sensi dell'art.96 c.p.c. 
Il giudizio di appello: Avverso la sentenza di cui sopra ha interposto appello sulla base dei motivi, come di seguito enucleati: 1. sul regime patrimoniale dei coniugi; 2. ### sulla tardività dell'eccezione di nullità del pignoramento; ### sulla validità del pignoramento; 3. sulla revocatoria e sulla disciplina delle trascrizioni ex art. 2919 ss c.c.; 4. sulla violazione dell'art. 2909 c.c. - cosa giudicata; 2; ### 6. sull'opposizione all'ordinanza di cancellazione della trascrizione; 7. sulla violazione dell'art. 89 c.p.c. 
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il creditore procedente, al fine di assicurarsi la salvezza dell'efficacia del pignoramento, doveva verificare l'effettiva opponibilità ai terzi a mezzo dell'acquisizione dell'estratto di matrimonio per appurare l'eventuale intervenuto mutamento del regime patrimoniale dei coniugi. Sul punto deduce che, in realtà, nessuna norma prevede tale incombente, infatti, ai sensi dell'art.567 c.p.c., l'unico onere consisterebbe nel provvedere ad allegare all'istanza di vendita l'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei vent'anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Ha rilevato, riprendendo la giurisprudenza di legittimità, che il terzo che assume di essere proprietario esclusivo del bene pignorato deve dedurre il titolo di proprietà o una domanda giudiziale definita poi con l'accertamento della sua esclusiva proprietà sul bene pignorato, trascritto antecedentemente al pignoramento, non venendo in rilievo l'effettiva conoscenza del creditore in ordine alla reale titolarità del bene esecutato. Sostiene l'appellante che la non ha mai dimostrato la circostanza per cui il bene esecutato al momento del pignoramento risultava in comproprietà tra i coniugi, infatti, l'annotazione del mutamento del regime patrimoniale era avvenuta nel 2007. Evidenzia che, con sentenza n.378/2006 il Tribunale di ### aveva affermato che risultava incontestabile che la non avesse trascritto nei pubblici registri immobiliari il mutamento del regime patrimoniale della famiglia da comunione dei beni a separazione, rendendo in tal modo legittima l'iniziativa del terzo di pignorare i beni immobiliari del e della moglie con inefficacia nei propri confronti dell'atto di vendita dei beni immobiliari avvenuta tra e la moglie e conseguente scioglimento della comunione. 
Con il secondo motivo d'appello enucleato in due ulteriori paragrafi, l'appellante ha eccepito la tardività dell'eccezione di nullità del pignoramento; in particolare, rileva che l'eccezione formulata dalle controparti in riferimento al fatto che il pignoramento era stato trascritto per il 50% in capo a ciascun coniuge sarebbe tardiva e quindi irricevibile, sia con riguardo alla procedura esecutiva sia con riguardo a quella di opposizione. Sostiene che il G.E. erroneamente ha affermato che il debitore esecutato ha instato per la declaratoria di nullità del pignoramento in ordine al lotto 1, attesa l'erroneità della trascrizione del pignoramento e per la declaratoria di chiusura anticipata del 2. Tale istanza sarebbe stata depositata non dal debitore esecutato ma dalla di lui moglie tra l'altro con le medesime ### doglianze sollevate all'udienza del 11.10.2018 e le deduzioni svolte nella memoria tardivamente depositata dal debitore e rigettate dal G.E. con l'ordinanza del 5.12.2018. ### la prospettazione dell'appellante l'opposizione sarebbe già stata proposta dalla e su di essa si era pronunciato il Tribunale di ### rigettandola, con la sentenza n.378/2006; rigetto confermato dalla Corte d'Appello di ### con la sentenza 2159/2007 e dalla Corte di Cassazione con sentenza 25904/2016. In ogni caso sostiene il creditore procedente che, anche qualora fosse ritenuto ammissibile il motivo per cui era stata ripetuta la richiesta di declaratoria di nullità del pignoramento, perché ritenuto nuovo e diverso rispetto a quelli già proposti e rigettati, comunque l'autorità di giudicato coprirebbe sia il dedotto che il deducibile, ovvero “non soltanto le ragioni giuridiche espressamente fatte valere in via di azione o di eccezione”. 
Con il terzo motivo d'appello il creditore procedente censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che l'accoglimento della domanda della domanda revocatoria dell'atto di vendita delle quote non comportasse un mutamento dei termini della questione poiché non produttivo di effetti restitutori e che il creditore, inoltre, non avesse dato prova della trascrivibilità/annotabilità dei provvedimenti emessi in fase di opposizioni esecutive. Sostiene l'appellante che l'aggiudicatario è tutelato dall'art.2919 c.c. e non può essere opposta allo stesso, come anche al creditore la vendita considerato l'accoglimento dell'azione revocatoria che, anche se priva di effetto restitutorio, comunque, avrebbe l'effetto di rendere inesistente e quindi inopponibile il trasferimento di proprietà per cui il bene rimarrebbe validamente pignorabile dal e alienabile tramite la vendita forzata. ### riprende inoltre l'art. 2655 affermando che tale norma derogherebbe al principio secondo il quale il conflitto tra più soggetti che avanzano pretese rispetto allo stesso immobile viene risolto in favore di chi per prima trascrive, laddove si consideri che l'atto trascritto in precedenza cronologicamente viene revocato nei confronti del soggetto che, tramite annotazione della sentenza revocatoria, dovrebbe essere ripristinato nella sua corretta posizione tra le trascrizioni e conseguentemente il pignoramento risulterebbe corretto e valido.  ### eseguita, pertanto, conferirebbe, secondo l'appellante, efficacia e priorità alla trascrizione del pignoramento immobiliare, ripristinando la continuità tra le trascrizioni. 
Con il quarto motivo d'appello l'appellante rileva che il primo Giudice ha affermato che i giudicati che si sono formati tra le parti dopo il pignoramento ed incidono sull'opponibilità o meno dei traffici giuridici, ma non sulle regole per eseguire un corretto pignoramento e quindi sulla validità dello stesso. 
Il creditore procedente deduce che quanto affermato dal Tribunale risulta smentito dalle precedenti ### sentenze del Tribunale di ### della Corte d'Appello di ### ed afferma che le dette pronunce attengono alla validità del pignoramento ed essendo passate in giudicato, in ossequio al principio del ne bis in idem e dell'art.2909 c.c. il Giudice d'Appello dovrebbe dichiarare la validità del pignoramento con revoca dell'ordinanza opposta e conseguentemente disporre la vendita del compendio pignorato. A sostegno della propria tesi l'appellante sottolinea che il giudicato sostanziale (art.2909 c.c.) fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito del diritto controverso, per cui l'accertamento su un punto di fatto o di diritto che costituisce la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando è comune ad una causa introdotta successivamente, preclude il riesame della questione, anche se tale ultimo giudizio ha diverse finalità purché entrambi abbiano gli stesse elementi costituivi dell'azione. Non soltanto sarebbe preclusa la possibilità di riproporre le questioni già decise, ma anche di sollevare questioni che non si sono fatte valere in precedenza e che, ricomprese nell'oggetto del giudizio precedente, erano nello stesso prospettabili. 
Con il quinto motivo d'appello l'appellante censura la decisione del primo Giudice per aver confermato la declaratoria ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. con riguardo al lotto n.2 pignorato solo per una quota minore e di modesto valore (euro 700,00) e inidoneo a supportare i costi della procedura esecutiva. A tal proposito sottolinea il creditore procedente sia che non è stata depositata alcuna istanza ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. sia che non sussiste alcuna norma che preveda un limite di valore al fine dell'espropriazione forzata non ritenendo opportuna la decisione del G.E. e del primo Giudice di non procedere alla vendita del bene, non essendoci, peraltro, contestazione in riferimento alla validità del pignoramento. 
Con il sesto motivo d'appello l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto che l'opposizione che ha dato origine al giudizio di merito R.G.  2446/2020 era solo formalmente indirizzata nei confronti dell'ordinanza del 28.11.2019 (ordinanza di cancellazione), ma in realtà sarebbe un'opposizione all'ordinanza del 6.6.2019 (ordinanza di estinzione), affermando che secondo la corretta interpretazione dell'unitarietà del provvedimento di chiusura anticipata della proceduta esecutiva e della cancellazione della trascrizione del pignoramento, il momento per impugnare detta ordinanza, a formazione progressiva, sarebbe quello di emissione dell'ordinanza di cancellazione, quindi l'appellante ritiene che correttamente sia stata opposta anche l'ordinanza del 28.11.2019, attesa l'estinzione atipica del procedimento esecutivo. 
Con il settimo motivo d'appello l'appellante chiede la cancellazione delle espressioni contenute negli atti difensivi della controparte, difesa dall'Avv. ### che eccederebbero le esigenze difensive, superando il limite di correttezza e convenienza processuale, violando i principi posti a base a tutela del rispetto e della dignità della personae e del decoro del procedimento. 
Costituitisi in giudizio, e si opponevano all'accoglimento dell'appello, chiedendone il rigetto, in quanto improcedibile attesa la rinuncia agli atti formalizzata dal sig. inammissibile in quanto proposto avverso sentenza non impugnabile e infondato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite e di un'equa sanzione ex art. 96 III c.p.c. 
La causa veniva trattenuta in decisione dalla Corte, con ordinanza del 7.3.23, sulle conclusioni precisate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) del d.l. 18/2020 convertito in L. 7/2020) e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi finali.  &&& Va, preliminarmente, rilevato che vi è stata la rinunzia agli atti del giudizio, presentata dall'avv. ### a fronte del comprovato decesso dell'appellante, , già vedovo, del quale il predetto avvocato è unico figlio ed erede. 
La stessa è stata notificata alle controparti, allora non ancora costituite, in data ###. 
Risulta, inoltre, che avverso la sentenza qui impugnata è stato proposto ricorso per Cassazione. 
Le controparti e si sono costituite con il patrocinio di due diversi difensori, rispettivamente in data ### e 10.5.2022. 
Osserva la Corte che, nel caso di specie, alla rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante, effettuata anteriormente alla costituzione degli appellati, va ricondotto l'immediato effetto estintivo del procedimento. Ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., infatti, “l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio; tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali” (Cass. n. 11384/1999). Più precisamente, secondo il condivisibile insegnamento del S.C. “nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata”, come nel caso in esame, “prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'articolo 306, quarto comma, c.p.c., Vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, per altro, assuma rilevanza alla costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese virgola in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse ### giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. n. 23620/2017). 
Nel caso che qui occupa, le parti appellate totalmente vittoriose in primo grado, come si è detto non ancora costituite al momento della notifica della rinunzia agli atti da parte del difensore, unico erede dell'appellante, non avevano interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo tale interesse essere ravvisato nella proposizione di domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. che, come è noto, presuppone la definizione nel merito del giudizio. La rinuncia agli atti notificata anteriormente alla costituzione degli appellati totalmente vittoriosi in primo grado, esclude, del resto, proprio perché comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione, la possibilità di ravvisare una condotta di malafede e, prima ancora, un danno derivante dall'introduzione del giudizio di appello. 
La Corte, per le ragioni sopra esposte, deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo (estinzione che, a mente dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza del collegio, comportando la definizione del giudizio), dovendo comunque osservarsi, quanto alla richiesta di declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per un verso, che gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione sono regolati dall'art. 338 c.p.c., per altro verso, che gli appellanti hanno proposto### ricorso per Cassazione contro la sentenza oggetto di gravame. 
Non ricorrono le condizioni onde dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di ulteriore importo, pari al contributo unificato già versato (cfr Cass. Ordinanza n. 25387 pubblicata il ### sulla base della quale ha trovato affermazione il principio secondo cui in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).  P.Q.M. La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da c ontro e a vverso la se ntenza n. 119/2022 de l Tribunale di #### civile, pubblicata in data ###, così provvede: 1. dichiara l'estinzione del giudizio; 2. nulla per le spese. 
Così deciso in ### 5.6.2023.   ### est. #### 

causa n. 676/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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