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Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-06-2024

... deve essere respinto per le ragioni esposte. 9.- Le spese pro cessuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore d ell'avvocato ant istatario e con raddoppio del contributo unificato, o ve spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. ### rigett a il ricorso e condanna la ricorren te alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da dist rarsi in favore dell'avv. G iampaolo ### antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da parte della ricorr ente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in camera di consiglio all'adunanza del 9.4.2024 ### dott.ssa ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 10763-2019 proposto da: ###A.B. - ### BASILICATA, in persona del legale rappresentan te pro tempore, domiciliato in ### presso LA ### A CORTE SUPREMA DI CASS AZIONE, rappresentato e difeso dall'avvo cato ### ZACCAGNINO; - ricorrente - contro #### domiciliate in #### presso ### CASSAZIONE, rappresentate e dife se dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 199/2018 della #### di POTENZA, depositata il ### R.G.N. 29/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal ###. ### Fatti di causa ### d'appello di Potenza ha rigettato gli appelli proposti dal ### .B. - ### ilicat a, ### R.G.N. 10763/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/04/2024 CC avverso le sentenze che lo avevano condannato a pagare ai due lavoratori ### e ### la complessiva somma di € 3732,67 a titolo di risarcimento del danno per ritardata assunzione, a seguito di verbale di conciliazione oltre accessori e spese processuali. 
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ###B. - ### con due motivi a cui hanno resistito i lavoratori sopra indicati con controricorso. 
E' stata depositata memoria da parte del ###B. ex art 380bis.1., primo comma c.p.c.. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult.  parte c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. del Regio decreto 148/1931 - all. a) , art.10 comma 4; ### autoferrotranvieri art.17 comma 5; d.lgs. 81/2008 art. 41,2 comma lett. a); ### dei ### e della ### del 23/2/1999 88 art. 1 al legato A, parte I: Co nferenza ### o- Regione (ex art 8 d .lgs. 281/ 199 7), pro vvedimento 30 ottobre 2007 art. 1 - 4 e 5 ; art. 26 d.lgs. 106/2019. Si sostiene a fondamento del ricorso che sebbene nel punto 4 dell'accordo conciliativo venisse sancito che l'assunzione dovesse essere contestuale alla sua sottoscrizione, era stato pure evidenzia to con chiarezza nel medesimo articolo che detta assunzione era condizionata dalla visita preassuntiva che doveva essere effettuata entro e non oltre il ### e compatibilmente con i tempi della medicina del lavoro che avrebbe dichiarato la data. 
Sarebbe quindi palese, secon do la ricorrente, che l'espletamento della visita preassuntiva andasse eseguita obbligatoriamente prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro perché la ste ssa era prevista dal Reg io decreto n. 148/1931 allegato art. 10, comma 4, il quale evidenzia che è necessario essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e possede re l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richie dente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda. 
Lo stesso prevedeva il contratto collettivo nazionale di lavoro; il decre to del ### dei trasport i e della nav igazione, il decreto legislativo n. 81 del 2008 e infine il provvedimento della conferenza unica ### sopra indicati.  2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'articolo 115 e 116 cp c in rela zione all'articolo 360 n .3 cpc non avendo, tanto il tribunale q uanto la ### d'appel lo di ### tenuto in alcun conto della prova data nel corso del giudizio di primo grado dal ### ritenendo fondamentale che il censurato tardivo ad empimento dipendesse solo ed esclusivamente dal non aver rispettato il datore di lavoro il termine del 25/11/ 2013 ritenu to essenziale nel verbale di conciliazione del 13/11 /2013, esclude ndo l'esistenz a della condizione sospensiva ben ind ividuata dall a menzionata visita preassuntiva.  3.- I d ue motivi di ricorso sono infondati dovendo darsi seguito all'orientamento di recente espresso da questa ### con l'ordinanza n. 29333 del 2023 pienamente condivisa dal Collegio.  ### d'appello non ha in effetti violato alcuna delle norme di cui sopra avendo sempli cemen te operato una interpretazione dell'accordo conciliativo in base al tenore letterale dello stesso, tenendo altresì conto del complessivo comportamento delle parti precedente l'accordo; anche sulla scorta dei propri poteri discrezionali di selezione e valutazione degli elementi probatori, di per sé non censurabili in questa sede di legittimità.  3a.- ### ha seguito anzitutto l'interpretazione letterale della volontà delle parti, dato che nel verbale di conciliazione era prevista la “assunzione contestuale alla sottoscrizione del presente accordo transattiv o” ed ha sostenut o che il riferimento alla visita preassuntiva non potesse qualificarsi come condizione sospensiva dell'obbligazione così assunta.  3.b. Ha aggiunto poi che tale ricostruzione letterale si poneva in linea con la fondamentale circostanza secondo cui con i giudizi, che si concludevano con l'intervenuta conciliazione, i tre lavoratori avessero chiesto dichiararsi la sussistenza dei rapporti di la voro subo rdinato dalla stipula del primo contratto di somministrazione avendo già svolto nel corso dei precedent i rapporti a termine le stesse mansi oni di operatori di esercizio già da molti anni prima, dovendosi al contempo evidenziare che il ### riconosceva co n l'assunzione del 7 gennaio 2014 l'anzianità di servizio dalla data del primo contratto di somministrazione.  3.c. Inoltre, secondo la ### di appello rilevava pure che l'idoneità dei tre appellanti alle mansioni costituisse “fatto già consolidato” e che pertanto la successiva visita medica si palesasse come un fatto solo formale, anche alla luce del suo esito positivo per i lavoratori.  4.- Non rileva po i il riferiment o all'art. 41 de l d.lgs.  81/2008 (che prima dell'abrogazion e vietava le visite mediche di idoneità a cura e spese del datore di lavoro in sede preass untiva) trattandosi di una ulteriore ratio decidendi di natura rafforzativa, il cui venir meno, a seguito dell'avvenuta abrogazione della norma, non può incidere sulla tenuta logica e giuridica della decisione finale assunta.  5.- ### ha pure dato una interpretazione della clausola contrattuale secondo cui il lavoratore dovesse essere sottoposto a visita preassuntiv a ob bligatoria che dovrà essere effettuat a entro e non oltre il 25 novemb re 2013, assumendo che attraverso di essa il CO. TRA.B. si fosse assunto il rischio del ritardo nell'assunzione, proprio dovuto a disservizi o ritardi nell'effettuazione delle visite. 6.- In definitiva, ad avviso di questo Collegio, quella operata dalla ### è una legittima e congrua opzione interpretativa dell'accordo negoziale che non può essere contrastata in modo contrappositivo, come rit enuto in ricorso, senza neppure indicare quali siano state le regole legali di ermeneutica contrattuale violate. 
Il ricorso si limita, invero, a ripro porre le argomentazioni svolte nel giudizio di merito in tema di legittimità della visita preassuntiva come condizione sospensiva; ma non si confronta con la ratio decidendi contenuta nella statuizione della ### d'appello la quale risulta mediata da una precisa interpretazione dell'accordo conciliativo.  ### d'appello non ha sostenuto il contrario di quanto previsto nelle norme indicate, ma ha optato per la soluzione dell'immediata vincolatività dell'accordo e della assunzione alla data dell'accordo conciliativo attraverso la mediazione di una plausib ile interpre tazione dell'accordo di cui ha dato ampio conto nella sentenza. 
E come è noto quando la soluzione interpretativa si fonda su una particolare esegesi del contenuto di un accordo negoziale intervenuto tra le parti, il ricorrente che impugna la soluzione in Cassazione d eve indicare quali siano le regole ermeneutiche violate non p otendosi limitare ad una mera contrapposizione, anche perché l'int erpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 19089 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007).  7. Inoltre, nel caso in esame, non solo la ricorren te si è limitata a contrapporre alla lettura data dai giudici di appello una mera lettura alternativa dell'accordo, senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, ma neppure ha spiegato come una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, per come accertata dalla ### di appello, potesse essere compatibile con la conservazione del ne goz io e dei suoi effetti laddove al contrario è noto che l'operatività d el principio sussidiario stabilito dall'art.1367c.c. , che mira alla conservazione degli eff etti del contratto, no n può essere autorizzata attraverso una interpret azione sostitutiva del la volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli est remi, la nu llità del contratto (v. Cass. n 28357/201 1, n.7972/20 07, n.19493/2018).  8.- In conclus ione il ricorso deve essere respinto per le ragioni esposte.  9.- Le spese pro cessuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore d ell'avvocato ant istatario e con raddoppio del contributo unificato, o ve spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).  P.Q.M.  ### rigett a il ricorso e condanna la ricorren te alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da dist rarsi in favore dell'avv. G iampaolo ### antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.  n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da parte della ricorr ente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in camera di consiglio all'adunanza del 9.4.2024 ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Riverso Roberto

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 7064/2025 del 15-04-2025

... superflua ogni decisione separata in merito. 2) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M. Il Giudice di ### avv. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro il ### di Napoli, avverso il decreto n° ####/### con ricorso depositato il dì 30/5/2024, così provvede: 1. Annulla il decreto e la sanzione. 2. Condanna il resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi, con distrazione. Così deciso in Napoli il dì 15/4/2025 Il giudice (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 27115 / 2024
Il Giudice di ### di NAPOLI, Dott. ### , nella causa civile
R.G. n.27115 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ###
D'### -OPPONENTEcontro
PREFETTURA - UTG ### CF ###) -OPPOSTAha pronunciato ### - Opposizione a sanzione amministrativa. CONCLUSIONI - Come da scritti difensivi. ### ricorso depositato in data ### proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto di Napoli n° ####/### del 28/2/2024, notificata il ###, con il quale gli si comminava la sospensione della patente di guida per mesi sei in relazione alla violazione di cui all'art. 186, comma II, lett. c), c.d.s., commessa in data ### e contestata dalla ### di Napoli, chiedendone l'annullamento.
Sosteneva tra l'altro parte ricorrente che la ordinanza era illegittima per tardività della emissione, arbitrarietà del contenuto, carenza di documentazione a sostegno, difetto di motivazione, carenza di potere e sottoscrizione del funzionario emittente.
Fissata la udienza di comparizione e discussione, effettuate ritualmente le notifiche previste, il ### non si costituiva.
All'udienza fissata il Giudice decideva dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che la eventuale mancata comparizione del ricorrente determina la pronunzia di convalida del provvedimento impugnato, a meno che, come sancito dalla Giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la illegittimità del provvedimento stesso appaia evidente dalla documentazione in atti; va rilevato, inoltre che nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale e del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata (cfr. Cass. 24030/2005 e 4588/2001).
Sempre preliminarmente deve osservarsi che il provvedimento non reca traccia della delega espressa al funzionario indicato come emittente, delega che appare necessaria e conoscibile de visu dal destinatario, secondo il principio di vicinanza della prova, atteso che l'art. 223, c.d.s., indica unicamente nel ### l'organo deputato alla emissione dei provvedimenti irrogativi della sanzione amministrativa.
Eventuali norme secondarie regolamentari non possono derogare a tali atti aventi forza di legge e come tali norme primarie (cfr. anche Cass. 4861/2006: “... la legge,attribuendo il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione al ### (art. 204 C.d.S.)consente, in caso di mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte dello stesso,che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo, o dapersona a ciò delegata da chi ne ha il potere. E' necessario, perciò, ai finidell'imputabilità dell'atto al ### che sia dichiarata l'esistenza del provvedimentoche legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito ilrelativo potere.”).
La questione è assorbente; tuttavia va rilevato, per completezza, che l'eccezione sollevata dal ricorrente anche appare condivisibile: prescindendo dalla commissione o meno della violazione come contestata e posta a fondamento del provvedimento oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi come la notifica del decreto sia intervenuta con un ritardo tale da inficiarne la legittimità. ###. 218 c.d.s., che contempla tale sanzione espressamente prevede al secondo comma “### che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia delverbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessaviolazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza disospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo,nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazionealla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché alpericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. ### è notificataimmediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio del ### i trasporti terrestri.”; nel caso di specie, la notifica al destinatario non è stata tempestiva (presunta violazione 10/2/2024, decreto 28/2/2024), avvenuta solo in data ###: il termine “immediatamente” non è usato a caso dal legislatore per indicare la necessità della estrema tempestività della comunicazione al fine dell'esercizio del diritto alla difesa, altrimenti vanificato; la mancanza della indicazione di un termini preciso non è rilevante, laddove si consideri che nell'ambito del procedimento compaiono tre indicazioni temporali, cinque e quindici giorni e “immediatamente”: è ovvio che tale ultima locuzione non può non indicare un termine più breve dei cinque giorni utili alla trasmissione del verbale al ### o, quanto meno, dei quindici giorni concessi al ### per la emanazione del provvedimento: nel caso di specie, a fronte della sospensione della patente per dodici mesi a decorrere dalla data del 10/2/2024 il ricorrente ha conosciuto il provvedimento solo in data 20/5/2024; non è superfluo rilevare che la opposizione alla sospensione avverso la sanzione accessoria può essere proposta solo dopo la effettiva irrogazione: il solo provvedimento impugnabile, infatti, è il decreto prefettizio.
Altri motivi assorbiti.
Il decreto va pertanto revocato.
La presente decisione definitiva nel merito travolge l'esame della sospensiva della esecutività del provvedimento, rendendo affatto superflua ogni decisione separata in merito. 2) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M. Il Giudice di ### avv. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro il ### di Napoli, avverso il decreto n° ####/### con ricorso depositato il dì 30/5/2024, così provvede: 1. 
Annulla il decreto e la sanzione. 2. 
Condanna il resistente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi, con distrazione.
Così deciso in Napoli il dì 15/4/2025
Il giudice

causa n. 27115/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Costantino Martinelli

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 274/2023 del 14-04-2023

... poc'anzi evidenziato, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; per il restante 50% segue la soccombenza del convenuto. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, liquidate con decreto, devono essere poste per il 50% in capo all'attore e per il 50% in capo al convenuto. P.Q.M. Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico Dr. ### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Condanna il Comune di ### al pagamento, in favore di ### della somma di ### 3.883,68; 2) Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per il 50% in capo a parte attrice e per l'altro 50% in capo alla parte convenuta; 3) Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese sostenute da parte attrice, tenuto conto della compensazione disposta in parte motiva, che si liquidano ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -6- complessivamente in € 1.650,00, di cui ### 250,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed ### per compensi professionali, con distrazione. Così deciso in ### 14 aprile 2023 Il Giudice (leggi tutto)...

testo integrale

-1- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 514 del ### dell'anno 2018 ritenuta a sentenza all'udienza del 14.04.2023, vertente TRA ### C.F.: ###, rappresentata e difesa dall'Avv. #### di ### in p.l.r.p.t., P.I.: ###, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti #### e #### S.p.A. in p.l.r.p.t. P.I.: ### Terza chiamata contumace #### extracontrattuale.   CONCLUSIONI: ### in atti. 
Registrato il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice chiedeva la condanna dell'evocato Comune di ### al risarcimento dei danni fisici patiti in occasione della caduta avvenuta in data ###, alle ore 12.30 circa, nel mentre si apprestava a scendere dal marciapiede comunale di via ### a causa delle mattonelle divelte ### il Comune di ### sostenendo l'ascrivibilità dell'evento dannoso alla condotta di parte attrice.  ###à istruttoria espletata, caratterizzata dalla prova testimoniale, dalla documentazione prodotta, nonché dalla CTU medico-legale, ha parzialmente fondato la pretesa attorea, la quale, pertanto, è degna di accoglimento nei limiti che seguono. 
Premessa la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito per la verificazione di eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che esso dia la prova dell'imprevedibilità dell'evento dannoso e della sua non tempestiva evitabilità ( Cass., 12 aprile 2013, n. 8935), si rimarca, nel contempo, come il ridetto art. 2051 non dispensi affatto il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno patito, ovvero di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. 
Pertanto, nel rilevare l'incontestata sussistenza di una relazione di custodia tra la strada/marciapiede in questione e la parte convenuta, si rimarca che il determinismo dell'evento dannoso è senz'altro imputabile alla presenza delle mattonelle divelte sul tratto di marciapiede percorso nelle circostanze di tempo e di luogo dall'attrice, così come confermato dai testi escussi, i quali hanno tutti concordemente confermato di averla vista cadere a terra a causa delle mattonelle divelte, precisando, altresì, come esse non fossero segnalate. 
Sussiste, quindi, il nesso causale tra i beni appartenenti al Comune di ### marciapiede oggetto di causa) e l'evento dannoso (il sinistro oggetto di causa). 
Registrato il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -3- Ciò premesso, risulta, tuttavia, necessario determinare in che misura parte attrice, con il suo comportamento, abbia partecipato alla verificazione del sinistro oggetto di causa, poiché sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che in quella di responsabilità ex art. 2043 c.c., l'eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato esclude la responsabilità del custode ovvero del soggetto asseritamente responsabile ex art. 2043 c.c., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando così un concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 26/09/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15384 del 06/07/2006; v. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass., 15 ottobre 2004, 20334; Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653; Cass., 18 giugno 2004, n. 11414; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957). 
Si precisa che il concorso del fatto colposo del danneggiato si riflette, non tanto sulla esistenza della causalità giuridica, bensì sulla entità del risarcimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005). 
Peraltro, l'art. 1227, 1° comma, c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno (cfr. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21686 del 09/11/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5127 del 12/03/2004; 12352/2003). 
Ciò detto, nel richiamare il generale “principio di autoresponsabilità”, il quale pone a carico degli utenti delle strade pubbliche un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità (cfr. C.Cost. 10.5.1999 n. 156), non può non darsi rilievo processuale, nell'ottica della valutazione del concorso di colpa del danneggiato, al fatto che il sinistro si sia verificato di giorno ossia intorno alle ore 12.30, allorquando vi era, ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -4- dunque, una normale visibilità dello stato dei luoghi, sebbene vi fosse da parte di quest'ultima un legittimo affidamento sul buon stato della carreggiata percorsa, soprattutto per la mancata segnalazione della buca ivi esistente. 
Le fotografie ritraenti lo stato dei luoghi di causa evidenziano una chiara situazione di cattiva manutenzione del marciapiede tra il punto in corrispondenza delle mattonelle divelte ed il resto del tratto, il quale poteva senz'altro far pensare alla presenza della sconnessione delle mattonelle in quel punto del marciapiede (v. foto allegate).  ### della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante ex art. 2697 c.c.. Si sono espresse in tal senso anche le ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 564/2006 (in ### Civ. Mass. 2005, 1), per la quale «In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno; al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)» ### considerato che al momento della verificazione della caduta dell'attrice, il marciapiede sito all'interno del centro urbano risultava ben visibile\iluminato, deve ritenersi che l'evento dannoso in questione è avvenuto con in concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%. 
Così ripartita tra le parti la responsabilità del determinismo dell'occorso, la domanda ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -5- risarcitoria deve essere esaminata e decisa in relazione al quantum debeatur. 
È stato stimato dal ctu un danno come di seguito riportato e sulla scorta di tali valutazioni ed in applicazione degli importi per la liquidazione del danno biologico 2022-2023, aggiornati con il D.M. 08/06/2022 pubblicato sulla G.U. ### 144 del 22/06/2022, si può procedere alla seguente quantificazione del danno: Percentuale di invalidità permanente (soggetto di anni 59 al dì del sinistro) 4 %; pari ad euro 3.419,43; Indennità giornaliera: 15 Giorni di invalidità temporanea totale euro 761,85; 35 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% euro 888,83; 35 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% euro 444,41; danno morale 33,33% pari ad euro 1.837,99, spese mediche riconosciute dal ctu €. 414,85; Complessivamente € 7.767,36 comprensivo delle spese mediche; Tenuto conto del concorso di colpa dell'attore determinato nella misura del 50%, la somma riconoscibile a parte attrice deve essere quantificata in ### 3.883,68, ovvero pari al 50% di ### 7.767,36. 
Il concorso di colpa dell'attore, poc'anzi evidenziato, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; per il restante 50% segue la soccombenza del convenuto. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, liquidate con decreto, devono essere poste per il 50% in capo all'attore e per il 50% in capo al convenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico Dr. ### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Condanna il Comune di ### al pagamento, in favore di ### della somma di ### 3.883,68; 2) Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per il 50% in capo a parte attrice e per l'altro 50% in capo alla parte convenuta; 3) Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese sostenute da parte attrice, tenuto conto della compensazione disposta in parte motiva, che si liquidano ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -6- complessivamente in € 1.650,00, di cui ### 250,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed ### per compensi professionali, con distrazione. 
Così deciso in ### 14 aprile 2023 

Il Giudice
Dr. ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00


causa n. 514/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Reda Marino

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 945/2025 del 29-10-2025

... diritto, la domanda amministrativa presentata il ###. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, accerta e dichiara, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, che il ricorrente è vittima del dovere con percentuale di invalidità del 36% e che ha diritto alla concessione dei benefici di cui in parte motiva connessi al detto status nei limiti del termine prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### nella persona del ### p.t. al riconoscimento e alla erogazione, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ### a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1505/2023 R.G., promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente contro MINISTERO dell'### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### resistente ### E ### Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente indicata in epigrafe, ### dell'### dei ### ha adito il Tribunale di ### per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005 e l'attribuzione dei conseguenti benefici economici di legge. 
Esponeva, in particolare, di aver subito un infortunio in data ###, allorquando, in servizio perlustrativo in località ### di #### nei pressi della villa ove dimorava un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed eseguito il controllo interno, scivolava in prossimità del cancello pedonale dell'abitazione a causa delle mattonelle rese viscide dalle intemperie e non visibili, riportando delle invalidità successivamente riconosciute dipendenti da causa di servizio; che con istanza del 21.12.2020 aveva chiesto al Ministero degli ### il riconoscimento dello status di vittima del dovere con la concessione dei benefici spettanti; che la predetta istanza veniva rigettata dal resistente sul presupposto dell'intervenuta prescrizione ordinaria del diritto. 
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare ed accertare al ricorrente lo status di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 vittima del dovere e/o equiparato, legge 266/2005 art 1comma 563/564; - dichiarare il diritto invocato dal ricorrente quale imprescrittibile; - dichiarare il Ministero convenuto obbligato a riconoscere per l'effetto al ricorrente per le infermità di cui trattasi, ogni consequenziale e previsti benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, previo accertamento del relativo grado di invalidità, tenuto conto della valutazione dell'invalidità complessiva riconosciuta in sede di ctp pari al 36% o nella misura maggiore o minore che verrà riconosciuta dall'espletanda C.T.U., - In particolare, condannare il Ministero convenuto al: a) ### dell'assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, esteso alle ### del ### ed ai soggetti ad esse ### dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, del D.P.R. 243/2006, per come rivalutato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, secondo pacifica ed ormai univoca giurisprudenza (cfr Cass. S.U. n. 7761/2017), nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20 (all.2); b) ### dello speciale assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica ex art. 2, comma 105, della L. 244/2007, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza amministrativa del 21.12.20(all.2); c) speciale elargizione con rivalutazione del valore per ogni punto di invalidità accertato” con vittoria delle spese processuali. 
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, argomentava per l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso, anche in forza dell'intervenuta prescrizione del diritto. 
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.   * * * 
Si rileva preliminarmente che la legittimazione passiva del Ministero dell'### trova il fondamento normativo nell'art. 2, dpr 510/1999, quale amministrazione normativamente competente, che ha emesso il decreto negativo con cui in sede amministrativa era rigettata l'istanza dell'odierno ricorrente, avverso il quale la parte agisce in giudizio ai fini dell'accertamento dei diritti rivendicati. 
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17440 del 2 febbraio 2022, ha esteso il concetto di “status” in senso tecnico-giuridico alle vittime del dovere, con ciò affermando che tanto l'accertamento dello “status” di vittima del dovere, quanto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di natura assistenziale che ne conseguono sono diritti indisponibili e, come tali, irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2934, co. 2, c.c.. 
Per contro, resta ferma la conclusione secondo cui “l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto”, sicché essi sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025
Venendo al merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 
Si osserva che ai sensi dell'art. 1, co. 563, della L. n. 266/2005 “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente n attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. 
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti del capoverso precedente “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.  ### 243/2006, che concerne i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, si precisa che si intendono “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1, lett. c). 
Ciò posto, la Suprema Corte ha statuito che, diversamente dalle provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio, la quale comprende il rischio d'incidenti nello svolgimento delle attività ordinarie, “per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario .. che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato” (Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13114). 
Tuttavia tale quid pluris non è richiesto, e non deve essere preteso, qualora il dipendente sia stato impiegato in attività rientranti in quelle elencate al comma 563. 
Orbene, nel caso di specie, è documentalmente dimostrato che il ### fosse impegnato, al momento dell'infortunio, in attività di “servizio perlustrativo” (regolarmente comandata al ricorrente) e che alle ore 21:50, allorquando si era recato presso l'abitazione dell'allora sorvegliato speciale ### per effettuare il “prescritto controllo disposto nell'ordine di servizio”, nell'uscire dall'ingresso pedonale della recinzione esterna dell'edificio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 “scivolava sui due gradini antistanti bagnati dalla forte pioggia insistente da diverse ore” a causa della mancanza di illuminazione pubblica in quella strada (cfr. “Rapporto sul fatto” redatta dal ### all. 4 del ricorso). 
Ritiene il giudicante che la fattispecie in esame sia riconducibile nell'ipotesi contraddistinta dalla lettera a) del comma 563 (“contrasto ad ogni tipo di criminalità”), o dalla lettera c) “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, tale dovendosi considerare l'attività di perlustrazione e controllo - svolta dal ricorrente al momento del sinistro - su soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cfr. Cass. 26012/2018 che ha riconosciuto lo “status” di vittima del dovere a un dipendente della ### di Stato coinvolto in un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento); sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non rileva l'assenza delle “circostanze operative straordinarie”, in quanto solo nelle diverse ipotesi contemplate dal comma 564, e relative ad attività diverse da quelle tipizzate dal comma 563, la dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve essere correlata all'insorgenza di un rischio straordinario. 
Lo status di vittima del dovere va dunque riconosciuto. 
Riguardo alla quantificazione dell'invalidità complessiva, si condividono le conclusioni - non specificamente contestate dal Ministero resistente - della consulenza medico-legale redatta dal ### dott. ### che ha accertato il nesso di causalità tra l'infermità del ricorrente “### di pregresso trauma distorsivo ginocchio sx con lesione del LCA e secondaria condropatia femoro-tibiale mediale in atto a moderata incidenza funzionale” e l'evento traumatico occorso in data ###, riconoscendo al sig. ### una ### del 36% (cfr. all. 7 del ricorso). 
Le conclusioni del ### non contestate dalle parti, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. 
Va pertanto riconosciuto al sig. ### il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 - atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore a un quarto, misura minima prevista dalla legge per avere diritto ai benefici in questione - nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020. 
Non può riconoscersi all'istante, invece, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. n. 302/90, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l. n. 159/2007, conv. in l.  222/2007, (da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l. 3.8.2004 n. 206, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale) per intervenuta prescrizione decennale. Il diritto di credito, infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025 essere fatto valere per l'intero già a decorrere dall'01.10.2007 (data di sua estensione alle vittime del dovere), sicché tardiva si rivela, in relazione allo stesso diritto, la domanda amministrativa presentata il ###. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione.   P.Q.M.  definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, accerta e dichiara, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, che il ricorrente è vittima del dovere con percentuale di invalidità del 36% e che ha diritto alla concessione dei benefici di cui in parte motiva connessi al detto status nei limiti del termine prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### nella persona del ### p.t. al riconoscimento e alla erogazione, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, nei limiti della prescrizionale decennale antecedente alla data della domanda amministrativa del 21.12.2020; - condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. #### li 29.10.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/10/2025

causa n. 1505/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leuzzi Benedetto Michele

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 1492/2025 del 24-11-2025

... anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. P.Q.M Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide: - accerta e dichiara il diritto di ### all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - per l'effetto condanna il Ministero convenuto ad accreditare sulla suddetta carta elettronica (o altro strumento equipollente) l'importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna, inoltre, il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, da (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Il Giudice del ### dott. ### all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4309/2024 R.G.  #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### d'### via ### n.1, giusta procura in atti; - RICORRENTE - ###'#### (C.F. ###) e ###, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; - ### - FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il ### il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere un docente precario, di avere prestato attività lavorativa in forza di plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “### e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf.  spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari” ( conclusioni del ricorso).  ### resistenti non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citate, sicché ne va dichiarata la contumacia. 
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.11.2025 per il deposito di note.  *** 
Il ricorso è fondato. 
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.  ### del 28 novembre 2016 afferma sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. 
La Corte di Giustizia dell'### con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo effettuare attività professionali a distanza”. 
Aggiunge la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Orbene, come affermato in cause analoghe da molti giudici di merito, ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato, in quanto “il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro” (cfr. sentenze Tribunale di Torino nn. 373 e 381 del 2023). 
Da ultimo, anche la Suprema Corte ha stabilito che “1) ### di cui all'art.  1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. sent.  29961/2023 del 27 ottobre 2023). 
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione, ad esempio, al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, sicché non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria. 
Da ultimo, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, ha stabilito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l.  107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni”. 
Alla luce dei suesposti principi, dunque, l'istituto della ### docente deve essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il dirittodovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
La normativa nazionale deve, pertanto, essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal ### del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato. 
Da qui, l'accoglimento del ricorso, con condanna del Ministero convenuto ad emettere in favore della parte ricorrente buoni elettronici di spesa, per il valore nominale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per la mancata fruizione della c.d. “carta elettronica del docente”, durante gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  P.Q.M Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide: - accerta e dichiara il diritto di ### all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - per l'effetto condanna il Ministero convenuto ad accreditare sulla suddetta carta elettronica (o altro strumento equipollente) l'importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna, inoltre, il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell' avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.  ###, 20.11.2025 ###

causa n. 4309/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Abbate Daniele Salvatore

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