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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8895/2025 del 03-12-2025

... docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”. Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 04.9.2024, il Ministero dell'### e del merito non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 04.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge. 2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 29961/2023, intervenuta in data ### (condiviso anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli allegate in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### Il Giudice del lavoro, dott. ### lette le note sostitutive dell'udienza del 04.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 18484/2024, avente ad oggetto: carta elettronica docente; TRA ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### d'#### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende; RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### - #### (C.F.: ###), in persona del ### p.t., domiciliato ope legis presso l'### dello Stato in Napoli, alla via ### 11, pec ###; RESISTENTE-CONTUMACE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### esponeva di essere docente precaria dell'amministrazione scolastica e di aver stipulato una serie di contratti annuali a tempo determinato, con mansioni di docenti sulla propria classe di concorso per gli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo.
Specificava di aver svolto funzioni analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato. 
Lamentava di non aver ricevuto, in quanto docente a tempo determinato, la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. 
Deduceva la contrarietà della scelta del Ministero di escludere dal beneficio della carta docente il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 dell'### recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. 
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del merito - ### per la ### - rassegnando le conclusioni: “### e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 04.9.2024, il Ministero dell'### e del merito non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia. 
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 04.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. 
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.  2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 
Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 29961/2023, intervenuta in data ### (condiviso anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
Premesso che è documentato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di docenza per gli anni indicati nell'atto introduttivo (cfr. contratto a tempo determinato allegato al ricorso, a.s. 2023/2024), l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. 
Va premesso che l'istituto della “### Docente” va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co. 1, che: “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”. 
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al co. 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. ###. 64 del medesimo ### afferma poi che: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. ### di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.  ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L.  107/2015. ###. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali. 
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co.  121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. 
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 
Con ordinanza della Corte di ###, ### del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.  ### il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate. 
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. 
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  ###. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  3. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza da ultimo della Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data ###. 
Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nelle fattispecie in esame. 
La ricorrente, come detto, ha documentato di avere prestato servizio presso il Ministero dell'### e del merito in forza di “plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche” indicando il servizio effettivamente prestato, nonché il periodo di supplenza. 
In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999, così come interpretati alla luce della recente sentenza della Corte di ###, X sez. (pubblicata in data 3 luglio 2025), che ha esteso l'accesso al bonus docenti anche in ipotesi di supplenze con contratti brevi, ossia supplenze che non si estendono sino al termine dell'anno scolastico. 
Peraltro, risulta essere ancora “interna al sistema delle docenze scolastiche”, essendo stata destinataria di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026 presso il ### - ### di ### (cfr. all. note del 30.10.2025). 
Per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. 29961/2023, spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. 
Tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale del ricorso (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, la domanda va accolta.  4. In conseguenza di tutto quanto sopraesposto, il Ministero dell'istruzione e del merito va condannato all'assegnazione in favore di ### della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'a.s. 2023/24 (pari al valore di € 500,00). 
Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia; liquidazione effettuata in misura minima vista la serialità del contenzioso e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il dott. ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ### ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente all'anno scolastico 2023/2024; • per l'effetto, ordina al Ministero dell'### e del merito di provvedere all'assegnazione in suo favore della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico come sopra indicato, con conseguente emissione di un buono elettronico di importo di € 500,00 per le annualità riconosciute, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo; • condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 280,00 per compensi, euro 21,50 per C.U., oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Così deciso in Napoli, il ### 

Il Giudice
del lavoro dott.


causa n. 18484/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Giuseppe

M
5

Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 929/2025 del 09-12-2025

... conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo; - Condanna la ### al pagamento delle competenze di CTU che complessivamente liquida in euro 600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge - ### altresì, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 Tabella 1- D.M. n.147/2022, in complessivi € 1.390,00 di cui: € 125,00 per spese, € 1.265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per la parte attrice. Cosi deciso in #### li 09/12/2025 ### - Il Giudice di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 37/2022, promossa DA ### (###), elettivamente domiciliato in ### alla via ### 292 , presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti, #### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti.  ### ad oggetto: ### danni ### delle conclusioni: Le parti si riportano alle conclusioni riportate in atti. 
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante il suddetto Ente regionale per chiederne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 3000,00, a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, in conseguenza dell'incidente verificatosi in data ###, lungo la S.S. 106 Jonica al km.208 intorno alle ore 20:25. In particolare, l'attore esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, il veicolo di sua proprietà, condotto nell'occasione da ### tg. ### impattava con un cinghiale, proveniente dal lato destro delle campagne adiacenti che repentinamente ed improvvisamente invadeva la sua corsia di marcia. A seguito del suddetto impatto l' autovettura di sua proprietà sopra specificata, riportava danni materiali per la cui riparazione veniva sostenuta una spesa di € 3000,00. Sul luogo del sinistro intervenivano i ### di ### che effettuavano i rilievi del caso.   E, poiché la diffida indirizzata alla ### al fine di risarcirgli i danni patiti, non sortiva alcun effetto, parte attrice, decideva di adire le vie legali, azionando il presente procedimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta con la quale contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione era presente unicamente il difensore dell'attore, il quale reiterava le sue richieste, sicché, acquisita la documentazione allegata all'atto di citazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice nonché CTU per la quantificazione die danni, la causa sufficientemente istruita veniva trattenuta in decisione.
Premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale azione risarcitoria ex art. 2052 c.c., deve rilevarsi che la stessa risulta fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 
Preliminarmente, occorre rigettare la tesi difensiva della ### in ordine alla asserita violazione e falsa applicazione dei principi in materia di imputabilità dell'evento e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. La questione è stata recentemente risolta dalla S.C. di Cassazione, che rilevata la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale in relazione alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, ha affermato che: " ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L.n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve" in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". 
Identico principio è stato successivamente confermato dalla S.C. di Cassazione con le sentenze n. 8384 del 29/04/2020, n.8385 del 29/04/2020, n.13848 del 06/07/2020, n.3023 del 9/02/2021, n.8206 del 24/03/2021, n.12871 del 13/05/2021, n.### del 5/11/2021. 
Ancor più recentemente nel ribadire il suddetto orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno affermato che: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche tramite la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle ### di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile, nell'ambito del diritto pubblico, a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per l'effetto è la ### a dovere essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito" (Cass. 08/06/2022, n. 18454; Cass. 16/09/2022, n.27284). 
Conseguentemente anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, vale a dire il regime oggettivo di imputazione della responsabilità risarcitoria, ex art. 2052 c.c., ascrivibile all'ente regionale convenuto. Peraltro, dalle risultanze istruttorie è emersa la veridicità dell'assunto difensivo prospettato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. 
In ordine all' an debeatur, è stato accertato l'eventocosì come ricostruito in atto di citazione - attraverso la prova per testi di ### la quale confermava le circostanze. Inoltre l'intervento dei ### di ### ha confermato l'evento, giusta relazione allegata in atti che evidenziava anche l'assenza di cartellonistica verticale che segnalasse il pericolo di animali selvatici.
Stante quanto sopra, ed in assenza di prova in ordine ad una condotta di guida imprudente da parte del conducente del veicolo attoreo, è evidente che la causa esclusiva dell'incidente nel quale è rimasta coinvolta l'auto di proprietà di parte attrice, è riconducibile all'improvviso e repentino sopraggiungere di un cinghiale sulla corsia di marcia ove stava transitando. La parte danneggiata ha quindi assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2052 с.с.. avendo compiutamente dimostrato che il danno subito è stato causato dalla fauna selvatica, oggetto di tutela di cui alla L.n.157 del 1992, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela e la cui gestione è affidata dalla legge alla competenza normativa e amministrativa degli enti territoriali (nel caso de quo, alla ### ai fini di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema ( 20/04/2020, n.7969; Cass. 29/04/2020 n.8384, Cass.9/02/2021 n.3023; 08/06/2022, n.18454). Conseguentemente è incontestabile che la responsabilità del sinistro in questione deve ascriversi, esclusivamente, all'### convenuta, la quale non ha provveduto a predisporre i rimedi necessari ad evitare i danni provocati dai cinghiali, ai veicoli che transitano sulla strada (neppure con l'apposizione di idonei cartelli segnalanti il suddetto pericolo). Inoltre, la ### non ha fornito alcuna prova liberatoria consistente, ex art.  2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto lesivo de quo, sia avvenuto per "caso fortuito". Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che la "### per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori dalla sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati).  concretamente esigibili in relazione alle situazioni di fatto, purchè , peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta". (Cass. 20/04/2020, n. 7969; ordinanza n.3023 del 9/02/2021). Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dalla ### pertanto, in considerazione dell'accertato difetto di controllo della fauna selvatica, da parte dell'Ente regionale convenuto, sul quale incombeva il relativo obbligo, ai sensi della ### del 17/05/1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo L.R. n.14 del 25/06/2015, art.9), deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata la responsabilità, ex art. 2052 c.c., dell'### convenuta, con conseguente obbligo della stessa a risarcire i danni subiti dalla parte attrice. 
In ordine poi alla prova del "quantum debeatur", la CTU disposta ha concluso quantificando i danni in euro 4954,38, oltre IVA oltre ad accertare la sussistenza del nesso causale fra l'evento ed i danni così come riportati dall'autoveicolo di parte attrice.   Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 3000,00, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per tutte le conseguenze del sinistro. 
Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, cosi provvede: - Dichiara l'esclusiva responsabilità, ex art. 2052 c.c., della ### in persona del legale rappresentante, pro-tempore, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria promossa da ### nei confronti del suddetto ### - Per l'effetto condanna la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 3000,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni materiali riportati dal suo veicolo ### tg.Dx ### in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo; - Condanna la ### al pagamento delle competenze di CTU che complessivamente liquida in euro 600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge - ### altresì, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 Tabella 1- D.M. n.147/2022, in complessivi € 1.390,00 di cui: € 125,00 per spese, € 1.265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per la parte attrice. Cosi deciso in #### li 09/12/2025 ### - Il Giudice di

causa n. 37/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Domenico Marino Gualtieri

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6784/2020 del 16-10-2020

... misura di complessivi € 936.087,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - Respinge la domanda nei confronti di ### - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, che liquida in € 3.372,00 per spese prenotate a debito ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese di ### liquidate in separato decreto; - Compensa integralmente le spese del giudizio tra la curatela attrice ed il convenuto ### Napoli, 8.10.2020 ### dott. ### dott. ### n. 17288/2014 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17288 del ### degli ### dell'anno 2014, avente ad oggetto: ### di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicuratrici, pendente ###.D.C. S.r.l., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli, alla ### n. 51, giusta autorizzazione del g.d., dr. ### del 22.5.2014, per mandato a margine dell'atto di citazione; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliat ###, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; ###' ### (C.F. ###), nato a #### l'11.1.1974; CONVENUTO - ### in decisione all'udienza del 6.2.2020, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Conclusioni: come in atti.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il fallimento della ### S.r.l., esercente l'attività di produzione e commercio di olii e vini, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore formale, sig. ### nonché nei confronti dei sigg. ### e ### che, da elementi emersi durante accertamenti di polizia tributaria, risulterebbero amministratori di fatto della società, dichiarata fallita con sentenza del 2011, e come tali, erano stati individuati nel processo verbale di constatazione espressamente quali soggetti autori delle violazioni contestate. Tali elementi probatori sarebbero desumibili dalle intercettazioni telefoniche da cui si evincerebbero ripetuti rapporti con clienti e fornitori, curati direttamente dai germani ### che si occupavano altresì della gestione del personale dipendente, al quale gli stessi impartivano direttive lavorative e gestionali, nonchè dei pagamenti degli ordinativi effettuati e delle merci acquistate; inoltre, le vendite con soggetti esteri venivano gestite da ### ed erano finalizzate ad esportare nei paesi comunitari prodotti alcoolici in contrabbando ed, ancora, i germani ### in particolare ### supervisionavano la gestione amministrativo-contabile e la tenuta dei registri obbligatori ai fini delle accise. Inoltre, il ruolo gestorio sarebbe confermato dal fatto che ### aveva espresso la volontà di mettere in liquidazione la società, a causa della pressante situazione debitoria, e continuare l'attività con una società di nuova costituzione, la ### amministrata dalla moglie ed esercente la medesima attività, con gli stessi clienti e negli stessi locali, senza aver alcun titolo giustificativo e ponendo in essere con la fallita una cessione di azienda, come ritenuto la ### di ### e non già una cessione di singoli beni, tra l'altro senza che vi fosse neppure prova del pagamento in contanti. La curatela, ha inoltre dedotto la disponibilità di parte delle scritture contabili rinvenute dalla GdF presso un locale in ### riferibile a ### che secondo i militari si occupava anche direttamente della tenuta della contabilità. Ha dedotto che il verbale redatto dalla GdF ha un valore probatorio pieno con riferimento agli accertamenti compiuti direttamente dai militari ed ai dati da essi raccolti, come gli elementi a supporto dell'attività di ingerenza nella gestione sociale da parte dei germani ### risultanti dalle intercettazioni telefoniche, eseguite direttamente dagli organi inquirenti e riportate nel verbale di contestazione, mentre gli altri accertamenti assumono valore probatorio se concretano indizi gravi, precisi e concordanti. Quanto al fallimento, ha evidenziato che l'amministratore, in sede di interrogatorio reso al curatore, ha ricondotto la causa del dissesto alla mancata riscossione di crediti per circa 5 milioni di euro, dei quali però non vi era traccia nella documentazione contabile e negli accertamenti della GdF e, comunque, l'inattendibilità delle scritture contabili impedirebbe qualsiasi tentativo di recupero dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2009; quanto al passivo, esso consisteva in particolare in debiti tributari portati da quattro avvisi di accertamento emessi dall'### delle ### Ciò premesso, le condotte contestate agli amministratori, in quanto contrarie agli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto sono: - la gestione della società in conflitto di interessi per aver organizzato un sistema di “commercializzazione” di contrabbando (come stabilito dalla ### di ### in forza del quale erano state sottratte risorse alla società destinandole all'utilizzo personale; - la prosecuzione dell'attività nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale; - l'esecuzione di condotte depauperative del patrimonio sociale, quali ### sottrazione di somme destinate alla società ed impiego extrasociale delle risorse e ### alienazione di beni aziendali a prezzo vile, mai versato o di cui non era mai stata fornita la prova del pagamento; - l'omessa tenuta di documenti e scritture contabili obbligatorie; - la mancata consegna al curatore delle scritture contabili obbligatorie. Quanto al contrabbando di alcoolici attuato sfruttando il differente importo delle accise e dell'IVA nei diversi paesi comunitari, la curatela ha dedotto che gli amministratori hanno conseguito cospicui profitti personali riversando sulla società esclusivamente i costi per l'acquisto delle merci, nonché l'ingente debito tributario derivante dagli accertamenti fiscali delle imposte evase; in estrema sintesi, attraverso il sistema di contrabbando di alcolici posto in essere dagli amministratori (soprattutto quelli di fatto) i costi di acquisto della merce e di funzionamento dell'azienda sono stati posti a carico della società, mentre gli utili della commercializzazione degli alcolici, gonfiati dall'evasione delle imposte e delle accise, sono stati distratti dal patrimonio sociale, mediante la loro materiale appropriazione da parte degli amministratori. In ordine alla perdita del capitale sociale, la curatela ha dedotto che, in seguito delle indagini compiute dagli organi inquirenti (culminati nel verbale di accertamento predisposto dalla ### di ### in data 6 novembre 2012) era emerso che la società aveva reso dichiarazioni fiscali infedeli con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, in cui aveva omesso l'indicazione di utili che avrebbero determinato il pagamento di rilevanti importi a titolo di tributi che, se correttamente contabilizzati, avrebbero eroso il capitale sociale; attesa l'assenza delle scritture contabili, non era possibile individuare l'esatto momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, che sicuramente, però, poteva farsi risalire all'esercizio 2007, in cui il capitale sociale ammontava ad € 10.000 ed il patrimonio netto ad euro 94.655,00: considerando le tasse evase per lo stesso anno che, stando a quanto accertato dall'### delle ### ammontavano ad euro 255.270,00 (oltre sanzioni) che, dunque, avrebbero comportato una maggiore debitoria a carico della società per detto importo, si determinava una conseguente perdita di esercizio per il rilevante importo di euro 220.413,00 (utile di esercizio esposto euro 34.857,00 meno euro 255.270,00 per le imposte non versate). Malgrado la situazione, la società aveva continuato ad operare, ponendo in essere una serie di nuove operazioni documentate dal risultato degli esercizi successivi, dal verbale di contestazione della ### di ### e dalle parziali scritture contabili a disposizione della curatela, condotta che ha determinato l'accumulo di ulteriori passività derivanti sia dalla gestione ordinaria dell'impresa, sia, soprattutto, dalla debitoria tributaria documentata dal verbale di accertamento. In ordine al contestato omesso pagamento delle imposte, parte attrice ha dedotto che esso concreta violazione dei doveri di legge e comporta un danno per la società, in quanto gli amministratori non avevano coperto con gli importi destinati al pagamento delle imposte altri debiti, ma se ne erano appropriati per fini esclusivamente personali. Ancora, ha dedotto che, dall'esame degli estratti conto, si evincevano indebiti prelievi da parte dell'amministratore, sig. ### per i quali egli non aveva mai fornito alcuna giustificazione, per complessivi € 713.688, con conseguente responsabilità in solido con gli amministratori di fatto, per aver omesso qualsiasi controllo teso ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infine, la curatela ha contestato l'omessa consegna delle scritture contabili, reperite solo parzialmente dalla GdF che ha accertato, per il 2008, 2009 e 2010, la mancata istituzione, tra l'altro, del libro giornale 2010, del libro degli inventari e dei beni ammortizzabili; inoltre, il sistema illecito di commercializzazione ideato portava a ritenere non attendibili anche le scritture rinvenute. In ordine alla quantificazione del danno, la curatela l'ha commisurato all'importo delle sanzioni ed interessi sul debito tributario, nonostante l'agenzia non si fosse ancora insinuata al passivo, oltre l'importo delle distrazioni e per gli ulteriori addebiti, attesa la parzialità ed inattendibilità della documentazione contabile, ha invocato il criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo o quello della differenza tra i netti patrimoniali, chiedendo la condanna al risarcimento danni pari a complessivi € 9.047.887,04 ovvero € 5.532.553,56 pari al deficit fallimentare ovvero € 5.338.736,16 pari al differenziale tra i netti patrimoniali. 
I convenuti non si costituivano, per cui ne veniva dichiarata la contumacia; successivamente, però, si costituivano i fratelli ### depositando comparsa di costituzione avente anche il contenuto della memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.  non negando innanzitutto di aver eseguito alcune della attività descritte dalla curatela ma contestando che fossero espressione di un potere gestorio, in quanto invece rientravano nelle mansioni loro affidate dall'amministratore con regolare contratto di lavoro, mai negato dalla curatela ed, anzi, accertato dal tribunale all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo per l'insinuazione del credito per ### che aveva effetto preclusivo nell'ambito del fallimento di ogni questione sull'esistenza del credito e l'efficacia del titolo da cui derivava, ossia il rapporto di lavoro quali impiegati, dunque neppure con funzioni dirigenziali; hanno contestato le intercettazioni che, del resto, riguardavano solo ### negando la volontà di sciogliere la ### del resto mai posta in liquidazione, nonché la creazione ad hoc della ###, che esisteva già dal 2006. Hanno, poi, negato l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso da quello in cui erano state disposte, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nonché perché prive di riscontri documentali e non oggetto di verifica in sede dibattimentale ed hanno contestato l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, liberamente valutabili dal giudice; hanno, dunque, negato la loro legittimazione passiva e riferito che, per quanto a loro conoscenza, la continuazione dell'attività da parte della ### era avvenuta per effetto di una cessione dalla società fallita o, come riferito dall'amministratrice della prima, per effetto della cessazione della stessa e che, comunque, era onere del curatore pretendere il pagamento del prezzo di cessione. Quanto all'illecita commercializzazione di alcolici, oggetto anche di procedimento penale, hanno dedotto, in particolare, quanto a ### che, occupandosi dei rapporti con clienti e fornitori, anche esteri, era chiaro che fosse stato, suo malgrado, coinvolto dalle indagini, anche se si era limitato ad eseguire le disposizioni dell'amministratore; hanno, poi, negato la prova dell'esistenza del danno ed, in particolare, degli ingenti guadagni dell'attività illecita e della distrazione in favore dei loro patrimoni personali Nel corso del giudizio, disposta ed espletata ### il fallimento ha, poi, ridotto la domanda, all'esito di indagini patrimoniali sui convenuti, ad euro 936.087,27.  2. ### è solo in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo. 
La curatela attrice ha proposto la domanda nei confronti dell'amministratore di diritto, nonché dei sigg. ### contestando loro di aver ricoperto il ruolo di amministratori di fatto della società, in particolare per aver utilizzato la stessa nell'ambito di un complesso sistema di commercializzazione di alcolici in contrabbando, da loro ideato, in violazione delle normative comunitarie in materia di IVA ed accise, come dimostrerebbe il diretto coinvolgimento nei rapporti con clienti e fornitori, nella gestione del personale, nell'effettuazione dei pagamenti e degli ordinativi, nella tenuta delle scritture contabili, rinvenute nell'ambito di operazioni di perquisizioni effettuate nei loro confronti in un locale nella disponibilità di ### Ebbene, è noto che può individuarsi quale amministratore di fatto il soggetto che, benché privo di una corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito nella gestione dell'impresa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/03/2016, n. 4045; Trib. Napoli, sez. ### 18/01/2019, n. 795); dunque, l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2017, n. 21567). 
Tale influenza dominante deve essere affermata esistente con riferimento alla figura di ### Invero, dalle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria e trascritte nel processo verbale di constatazione della ### di ### di Napoli del 6.11.2012 ( all. 4 fascicolo parte attrice), si evince che ### era inserito pienamente nella gestione dell'impresa sociale, condizionandone le scelte operative; il contenuto delle intercettazioni richiamate nel PVC (cfr. pp. 56 e 101) è indicativo della gestione da parte sua, in prima persona, del commercio illegale di alcolici, come si evince chiaramente dalla circostanza che egli trattava direttamente con gli altri soggetti coinvolti, avendo un ruolo primario nella ideazione e strutturazione della commercializzazione illecita dei prodotti alcolici, indirizzando dunque le scelte operative della società nella vendita verso paesi europei, come l'### o la ### A conferma di tale assunto, dalle intercettazioni risulta, altresì, che la stessa continuazione dell'attività d'impresa era rimessa alla valutazione di ### che dunque chiaramente era il soggetto che determinava le sorti dell'impresa sociale, indirizzandone la gestione in maniera chiaramente non episodica, ma sistematica, fino ad assumere la decisione di cessare l'attività. Infatti, risulta che è stato proprio lui a decidere di dismettere l'attività della VDC e continuare con una nuova società che aveva come amministratore la moglie e, prima di lei, lo stesso ### ossia la GRA che, poi, ha mutato denominazione in ###. 
Ebbene dal PVC si evince che all'inizio dell'esercizio 2010 sono state emesse più fatture di vendita di impianti e macchinari dalla società fallita in favore di tale società; in quell'anno la società acquirente era amministrata da ### (cfr. visura in atti), che ha assunto tale carica dal 4.10.2006, ossia dalla costituzione, fino al 3.12.2010, quando gli è succeduto ### e, successivamente, dal 25.1.2011 la moglie, ### Tale società sarebbe stata non operativa fino al 2011; dalle visure camerali delle due società risulta, poi, che l'unità locale della società fallita adibita a stabilimento, sita nel comune di #### alla via ### delle ### è cessata con causale “### Azienda”, ed è il medesimo indirizzo ove poi la ### ha continuato la medesima attività, con gli stessi clienti e fornitori, richiedendo la voltura in suo favore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima intestata alla madre dei sigg. de ### Ebbene, l'esame complessivo di tali elementi porta chiaramente a ritenere che ### era pienamente inserito nella gestione della società poi fallita, dirigendone l'attività di commercio di alcolici, anche in maniera illecita, curando direttamente i rapporti con i clienti e gli altri soggetti coinvolti e determinando le stesse sorti dell'impresa sociale fino alla decisione di cessarne di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società direttamente riferibile allo stesso, che inizialmente ne era anche amministratore. 
Quanto alla valutazione dei vari elementi di prova, va innanzitutto respinta la contestazione dei convenuti di inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p.. 
Invero, le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento civile, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12/02/2013, n. 3271); peraltro, non può ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, che può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonchè dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. I, 2/2/2016, n. 1948). 
Ebbene, nel caso di specie, nessuna specifica contestazione i convenuti hanno mosso avverso il provvedimento che ha disposto le intercettazioni, né hanno dedotto e provato elementi utili a scalfirne il contenuto. 
Del pari non pertinenti sono le contestazioni mosse dai convenuti al processo verbale di constatazione sulla scorta di pretese violazioni della normativa tributaria (ad es.  in materia di termini di decadenza dell'accertamento), che possono esclusivamente dar luogo all'impugnazione dinanzi al giudice tributario, che del resto, nella specie, non pare essere stata proposta, per cui non possono in alcun modo incidere sul valore probatorio che assumono in questa sede ###condivisibile è, altresì, la difesa del sig. ### circa la compatibilità delle attività contestate dalla curatela con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società fallita, accertato anche dagli organi fallimentari in sede di ammissione al passivo del credito per ### che dunque non potrebbero portare a configurare alcun ruolo gestorio. 
Ebbene, premesso che è ormai pacifica la possibilità di coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la carica di amministratore di società, che va confermata vieppiù nell'ipotesi in cui tale ruolo sia ricoperto solo in via di fatto, va considerato che dal contratto di lavoro di ### dallo stesso prodotto in atti, si ricava che egli era stato assunto come operaio e non già come impiegato, come invece da lui sostenuto, per cui nelle relative mansioni chiaramente non possono farsi rientrare i rapporti con clienti e fornitori, né tanto meno il ruolo di indirizzo dell'attività d'impresa di commercializzazione dei prodotti alcolici ed organizzazione, anche illecita, della stessa. Del resto, anche la qualifica di impiegato eventualmente ricoperta non avrebbe potuto giustificare i compiti direttivi di fatto espletati dal convenuto, che dunque non possono ritenersi in alcun modo rientrare nel rapporto di lavoro subordinato.   In conclusione, dunque, deve ritenersi provato il ruolo di amministratore di fatto ricoperto da ### soggetto funzionalmente inserito nella gestione delle attività sociali, anche illecite, dettandone le direttive ed indirizzandone le scelte operative, fino alla decisione di cessare di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società, dallo stesso direttamente e formalmente amministrata.   3. La medesima conclusione non può trarsi, invece, quanto alla posizione del fratello ### La curatela ha dedotto a riguardo che quest'ultimo si sarebbe occupato della gestione del personale, impartendo allo stesso direttive sul lavoro da svolgere, nonché della tenuta della contabilità, affidata al personale amministrativo sotto sua diretta supervisione, tanto che le scritture contabili sarebbero state rinvenute presso un locale deposito allo stesso riferibile.   Ebbene, mentre manca qualsiasi prova del primo assunto, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili non è un elemento che da solo può dare la prova di quel coinvolgimento sistematico nella gestione dell'impresa atto a configurare un ruolo di amministratore in via di fatto.   Del resto, in questo caso l'attività di tenuta della contabilità potrebbe essere del tutto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato come la qualifica di impiegato esistente tra lo stesso e la società.   La domanda, dunque, nei suoi confronti è infondata.   4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto di ### va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, unitamente alla responsabilità dell'amministratore di diritto, sig. ### Va premesso, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).   Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto, cioè la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza.   La prima contestazione riguarda l'illecita attività di commercializzazione di prodotti alcolici, in violazione della normativa tributaria comunitaria, che ha dato luogo all'emissione da parte dell'### delle ### di quattro avvisi di accertamento per imposte evase, con relative sanzioni ed interessi, relativi agli esercizi dal 2007 al 2009.   Ebbene, alla luce degli elementi su esposti deve dirsi accertata la responsabilità di ### quale amministratore di fatto della società fallita, atteso che dalle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria è emerso il ruolo direttivo da lui ricoperto nell'organizzazione dell'attività di commercializzazione con l'estero di prodotti alcolici, in violazione delle disposizioni tributarie che regolano la circolazione tra i vari paesi dell'### Di tale violazione, dunque, lo stesso deve rispondere unitamente all'amministratore di diritto sig. ### il quale ha consentito al ### di ingerirsi nella gestione dell'impresa sociale e di porre in essere tali comportamenti illeciti, senza nulla fare per impedire il compimento degli stessi, a tutela degli interessi della società e dei creditori sociali, in violazione dunque degli obblighi sullo stesso gravanti per legge.   Il danno va quantificato nell'importo delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati a carico della società, quantificati nella CTU in atti - del tutto condivisibile perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici - in € 3.071.131.   A nulla vale la contestazione dell'assenza di istanza di ammissione al passivo da parte dell'### delle ### in quanto se ciò esclude il danno per i creditori sociali, che non devono concorrere con la stessa nel soddisfacimento delle rispettive ragioni, non vale ad eludere il danno che il comportamento illecito accertato determina al patrimonio sociale, gravato del maggior debito tributario per interessi e sanzioni, di cui la società è comunque tenuta a rispondere in virtù degli avvisi di accertamenti notificatigli in caso ritorni in bonis. 
E' noto, infatti, che la curatela che promuove azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.Fall. cumula sia l'azione spettante alla società che quella dei creditori sociali, per cui può far valere sia il danno arrecato dai comportamenti illeciti dell'organo gestorio al patrimonio sociale, che il danno arrecato alla massa dei creditori, come del resto espressamente indicato da parte attrice nel caso di specie. 
Infondata è l'eccezione dei convenuti di nullità della CTU in quanto avrebbe esaminato documentazione non prodotta ritualmente in giudizio, perché risulta, invece, che la curatela ha prodotto regolarmente i bilanci sociali (derivando le discordanze rilevate da una mero mutamento della denominazione sociale della società fallita) e gli avvisi di accertamento, concretanti i documenti fondamentali sui quali si sono fondate le indagini del consulente d'ufficio.   4. Conseguentemente risulta provata anche la responsabilità per l'ulteriore contestazione riguardante la continuazione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4 c.c., per riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale; invero, come correttamente ricostruito dal ### opportunamente rettificando i dati dei bilanci approvati dalla società con l'inserimento del maggior debito tributario derivante dagli avvisi di accertamento, risulta che il capitale sociale era completamente eroso fin dall'esercizio 2007, in quanto il maggior debito d'imposta di € 255.270,00 aveva eroso completamente il capitale sociale di € 10.000, determinando un patrimonio netto negativo di € 195.472,00.   Ai sensi dell'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ma solo ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali in caso di violazione di tale obbligo. 
Nel caso di specie, la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale è provata dalle domande di insinuazione al passivo depositate in atti, dalle quali si rileva, in particolare, l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (contenitori metallici, etichette per vini, fornitura di vino da tavola) che evidenziano la continuazione dell'attività medesima ben oltre il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (cfr. all.24-28). 
Il danno va chiaramente quantificato nell'importo delle forniture effettuate nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, rimaste poi inadempiute e che hanno, dunque, aggravato ulteriormente il dissesto. 
Non può essere condivisa la difesa dei convenuti secondo i quali la curatela non avrebbe specificato, come sarebbe stato suo onere, le nuove operazioni non consentite fino alla memoria istruttoria, con la quale ha provveduto altresì al deposito delle domande di ammissione al passivo degli ulteriori crediti sorti per effetto di queste, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince, invero, che la curatela sin dall'introduzione del giudizio ha allegato che l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa risultava confermata dal risultato degli esercizi successivi, dalle parziali scritture contabili in possesso della curatela e dall'accumulo di ulteriori passività derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa fino al fallimento, poi provate col deposito delle domande di ammissione al passivo effettuato nei termini concessi ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c..   Comunque, l'esatta quantificazione del danno derivante da tale ulteriore violazione degli obblighi di legge appare superflua, attesa la riduzione della domanda da parte della curatela, la quale nel corso del giudizio ha limitato la richiesta di condanna ad € 936.087,27, danni già ampiamente integrati dalle violazioni tributarie di cui sopra, che - lo si ribadisce - hanno arrecato pregiudizio al patrimonio sociale per sanzioni ed interessi pari a complessivi € 3.071.131.  5. Evidente è, altresì, la violazione da parte dell'amministratore di diritto, col concorso dell'amministratore di fatto, degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per effetto dei prelievi non giustificati effettuati sui c/c della società. 
La curatela ha contestato ed ha provato, con la produzione degli estratti dei c/c ( all. 13, 14, 15 e 16), prelievi in contanti per importi cospicui, pari a complessivi € 713.688, effettuati dal 19.7.2007 al 9.2.2011, di cui non si rinviene in contabilità, anche considerata la parziarietà della stessa, alcuna giustificazione causale e rispetto ai quali il convenuto, rimasto contumace, non ha dato alcun ausilio. 
Ne deriva la responsabilità dello stesso per la violazione degli obblighi di corretta gestione a presidio dell'integrità del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori, condotta di cui deve rispondere solidalmente anche l'amministratore di fatto, il quale ben avrebbe dovuto evitare gli indebiti prelievi, atteso che l'essersi ingerito nella gestione dell'impresa comporta l'applicazione anche a suo carico delle norme che regolano gli obblighi e le responsabilità degli amministratori di società di capitali. 
Anche in tal caso, attesa la limitazione della domanda di condanna, nessuna quantificazione del danno conseguente si impone. 
Restano assorbite, dunque, le ulteriori contestazioni mosse dalla curatela.   Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'azione nei confronti dell'amministratore di diritto, ### e dell'amministratore di fatto, ### con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni come quantificati dalla curatela, in esito alla rimodulazione della domanda in € 936.087,27.  6. La regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ### segue la soccombenza, mentre si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le stesse nei confronti del convenuto ### costituitosi unitamente al fratello soccombente e, comunque, considerando il coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita accertata dagli organi di polizia tributaria. 
Atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio, con decreto del g.d.  del tribunale di Napoli, in data ###, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/02, il pagamento va eseguito in favore dello Stato, stante il disposto dell'art. 132 T.U. cit.. 
I compensi vanno determinati, ai sensi dell'art. 82 T.U. Spese di Giustizia, in modo da non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento della decisione. 
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, come ridotto da parte attrice, dell'attività difensiva espletata, possono essere liquidati compensi complessivi pari ad € 25.000,00.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie la domanda nei confronti di ### e ### e, per l'effetto, condanna gli stessi in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, nella misura di complessivi € 936.087,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - Respinge la domanda nei confronti di ### - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, che liquida in € 3.372,00 per spese prenotate a debito ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese di ### liquidate in separato decreto; - Compensa integralmente le spese del giudizio tra la curatela attrice ed il convenuto ### Napoli, 8.10.2020 ### dott. ### dott. ### n. 17288/2014

causa n. 17288/2014 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Grimaldi Ilaria, Raffone Dario

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Giudice di Pace di Livorno, Sentenza n. 465/2025 del 11-12-2025

... sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il decisum. P.Q.M. ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda attorea, condanna la ### in persona del legale rappresentante protempore, deve essere condannata a rimborsare alla sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. ### la compagnia aerea alla rifusione delle spese di causa, che tassa e liquida in complessivi € 550,00, di cui € 50,00 per spese, € 500,00 per competenze, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oneri di legge. Dispone la distrazione delle spese legali liquidata in favore dell'avvocato ### pelosi dichiaratasi antistataria. ### 20 Novembre 2025. ### di ### (leggi tutto)...

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N.RG 149/2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LIVORNO Sezione 01 Civile Il Giudice di ### nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G.  promossa da: ### (C.F. ###) nata a Napoli il ### e residente ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### (C.F.  ###) del ### di ### con studio in ####, piazza della ### n. 37, per mandato allegato e congiunto al ricorso introduttivo ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento (per comunicazioni fax 0586.1832072, PEC per notifiche e comunicazioni: ###).  ricorrente contro ### (già ###) in persona del procuratore speciale ### con sede in ###### (###, rappresentata e difesa, giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012 a rogito del notaio ### D. O' Brien, con studio in #### e relativa procura speciale allegate alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### del ### di ### (C.F. ###), con domicilio eletto presso la PEC ###, il quale dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni e comunicazioni all'indirizzo ####, nonché via fax al numero ###. 
Resistente CONCLUSIONI Ricorrente: “che l'###mo Giudice di ### adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa #### ACCERTARE e dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto aereo per impedimento del passeggero allo stesso non imputabile ex art. 945 del codice della navigazione, determinato dalla sopravvenuta impossibilità di partire a causa della malattia contratta dalla ricorrente nella notte del 9 agosto 2024; CONDANNARE la ### alla restituzione della somma di euro 341,03 in favore della sig.ra ### oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; ### la convenuta al pagamento delle spese processuali e competenze di lite di entrambe le fasi, stragiudiziale e giudiziale, da distrarsi in favore del procuratore scrivente che si dichiara antistatario.  ### aerea: “Si insiste, dunque, per il rigetto delle domande avversarie”.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le nuove disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge 69/2009; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi. 
La domanda attrice è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
La sig.ra ### - assumendo che unitamente a due amiche aveva acquistato il volo ### con tratta europea di andata ### e ritorno ### precisamente: volo ### “###”di andata da ### del 10.08.2024 con partenza alle ore 10:00 ed arrivo previsto a ### alle ore 13:40 e volo ### “###” di ritorno da ### il ### ore 15:30 ed arrivo a ### previsto per le ore 17:20 (###1) per il prezzo complessivo di € 1.023,09 e per una quota, quindi, di € 341,03; che purtroppo il giorno prima della partenza aveva contratto infezione da ### (SARSCo###), con febbre alta ed aveva fatto accesso al ### di ### alle ore 22.59 del 9.08.2024, dove era stata certificata la malattia, risultando positiva agli accertamenti del caso; che si era affrettata a comunicare alla ### aerea la sopravvenuta impossibilità di prendere il volo, chiedendo il rimborso della propria parte quota del biglietto; che la ### aerea non aveva mai opposto eccezioni in merito alla richiesta di rimborso avanzata dalla signora ### neppure sulla circostanza che il pagamento del biglietto fosse stato effettuato da persona diversa; che alla richiesta di rimborso del 10.08.2024 non ha mai fatto però seguito alcun rimborso o alcun diniego della ### che solo dopo l'intervento del legale la compagnia nel mese di Gennaio 2025 aveva dato prova di aver preso in carico la gestione della pratica, chiedendo ulteriori dettagli sul numero di volo, a cui è stato replicato il giorno stesso con i chiarimenti necessari; che inutili si sono, comunque, rivelate le richieste stragiudiziali - aveva convenuto in giudizio la ### chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 341,03 in favore della sig.ra ### oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 
Si era costituita in giudizio la compagnia aerea ### chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Come anticipato la domanda attorea è fondata. 
I fatti di causa sono pacifici e, comunque, documentati: l'attrice aveva acquistato un volo aereo ### del 10 Agosto 2024 e ritorno ### del 15 Agosto 2024 per un costo di € 341,03; in data 9 Agosto 2024 l'attrice si era recata al P.S. dell'Ospedale di ### ove le era stata diagnosticata una infezione da ### con prescrizione di riposo ed assunzione di paracetamolo al bisogno; la sig.ra ### era stata dimessa alle 3,27 del 10 Agosto 2024 ed aveva informato la compagnia aerea dell'impossibilità di usufruire del volo alle ore 8,52 rispetto ad una partenza alle ore 10 dello stesso 10 Agosto 2024; la compagnia ### pur sollecitata non ha mai rimborsato il costo del biglietto.  ### ha, quindi, invocato l'impossibilità assoluta di usufruire della prestazione della convenuta per causa a lei non imputabile, il che comporterebbe la risoluzione del contratto di cui è causa, con conseguente obbligo per la compagnia aerea di restituire il corrispettivo ricevuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 945 del Codice della navigazione (1. Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. 2. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. 3. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.). 
La compagnia ### ha contestato la richiesta della sig.ra ### sia perché inaccoglibile ai sensi delle condizioni generali di viaggi che consentono il rimborso del prezzo del biglietto solo “ Se qualcuno nella prenotazione si ammala gravemente e non è in grado di viaggiare prima del viaggio” e questo non sarebbe certamente il caso dell'infezione da ### che non avrebbe costituito un impedimento assoluto ed oggettivo ad usufruire del volo aereo e sia perché non avrebbe tempestivamente comunicato alla compagnia aerea, come richiesto dallo stesso art. 945 C.N., il proprio impedimento, non consentendo alla convenuta di poter rivendere il volo a terzi. 
Le argomentazioni della compagnia aerea non sono, tuttavia, accoglibili: sotto il profilo, va evidenziato che la circolare n. 25613 del 2023 del Ministero della ### in materia di prescrizioni ai malati di ### impone, tra l'altro, ai contagiati quanto segue Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi. • Applicare una corretta igiene delle mani. • Evitare ambienti affollati. • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA”. 
Il contagiato ### dovrebbe, quindi, rimanere a casa fino alla fine dei sintomi non solo per la propria salute, ma anche per evitare di contagiare altre persone, per cui dovrebbe evitare luoghi affollati ed il contattato con persone fragili, immunodepresse e in gravidanza. E, quindi, salire in aereo non è certamente un comportamento ammissibile, visto che trattasi di luogo affollato con possibile presenza di persone fragili, immunodepresse ed in gravidanza. La decisione della sig.ra ### di rinunciare al volo è stata, quindi, non solo legittima, ma di fatto obbligata; sotto il secondo profilo, la comunicazione alle ore 8,52 dell'attrice della impossibilità di prendere il volo per una infezione accertata alle ore 3,27 dello stesso giorno non può essere considerata intempestiva, del resto, la compagnia aerea non ha certamente provato, come richiesto dall'art. 945 C.N., che se la comunicazione fosse intervenuta nell'intervallo tra le 3,27 e le 8,52 non avrebbe sopportato danno ossia sarebbe riuscita a rivendere il biglietto. 
In conclusione ed in accoglimento della domanda attorea, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata a rimborsare alla sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il decisum.  P.Q.M.  ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda attorea, condanna la ### in persona del legale rappresentante protempore, deve essere condannata a rimborsare alla sig.ra ### barone la somma di 341,03 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.  ### la compagnia aerea alla rifusione delle spese di causa, che tassa e liquida in complessivi € 550,00, di cui € 50,00 per spese, € 500,00 per competenze, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oneri di legge. 
Dispone la distrazione delle spese legali liquidata in favore dell'avvocato ### pelosi dichiaratasi antistataria.  ### 20 Novembre 2025.  ### di ###

causa n. 149/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Marielena Cristiani

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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 236/2025 del 11-12-2025

... gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. Costituitosi in giudizio, l'### ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste. In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale. La prova della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ###, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.  682/2024 TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. S. Zaccardi (C.F.: ###) Ricorrente CONTRO INAIL -### per l'### contro gli ### sul ### (C.F.: ###/P.IVA: ###), in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ###) Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo sulle frequenze medio-alte”, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività di muratore, carpentiere e manovale sin dal 1983, occupandosi delle mansini analiticamente indicate in ricorso, ed in conseguenza della costante e ripetuta sottoposizione a rumori causati dall'utilizzo giornaliero e ripetuto nel tempo delle attrezzature e macchinari altrettanto analiticamente indicati in ricorso, ha convenuto in giudizio l'### al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale della dedotta affezione ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) ### e dichiarare che il #### è affetto da malattia professionale con un danno quantificabile in misura non inferiore a 6 punti percentuali per entrambe le orecchie per la ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado severo o nella misura maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale; 2) Condannare di conseguenza l'### in persona del Presidente pro-tempore sede ###favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. 
Costituitosi in giudizio, l'### ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio. 
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste. 
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale. 
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis ### n. 1919/1990; Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019; Cass. n. ###/2021; Cass. n. 29578/2022). 
Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa (ipoacusia neurosensoriale) è, in tesi, indicate nella ### per le ### nell'### e nell'### di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii. alla voce n. voce 75) ### (###.3): “Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico: w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB###…”, purché e nella misura in cui, come indicato dalla declaratoria delle menzionate tabelle, venga dimostrato che l'attività lavorativa espletata abbia effettivamente comportato l'esposizione a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, oltre che in modo giornaliero e con i livelli di rumore ivi indicati. 
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011; Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in “certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. ###/2021). 
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima. 
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, D'### ha confermato le circostanze che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di muratore, carpentiere e manovale coadiuvato spesso dal lavoratore autonomo ### anch'egli muratore, nonché per la parte dell'attività elettrica ed idraulica dai lavoratori autonomi ### D'#### e ####, sempre occupandosi della professione di muratore in pietra e mattoni, muratore in cemento armato, carpentiere e manovale, realizzando opere di muratura e di finitura, con mansioni che si concretavano nelle demolizioni di massetti, muri, rivestimenti e pavimenti, realizzazione di piccole opere in cemento armato, realizzazione di muri e tramezzi, posa di pavimenti e rivestimenti, forature per il fissaggio di ancoraggi e tasselli metallici, perforatura di cemento e pietre naturali, stonacatura di intonaci, posa di mattonelle e piastrelle, realizzazione di intonacature, rasature e tinteggiature, pulizia di muri in pietra, taglio di piccola ferramenta e tubature, martellatura, molatura e ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri), taglio di soglie marmo o pietre ornamentali con dischi di acciaio, perforazioni con martelli pneumatici, avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione, e che comportavano l'utilizzo, in modo costante, continuativo, abituale e sistematico, di molteplici attrezzi e macchinari rumorosi e privi di sistemi di insonorizzazione, quali trapani demolitori, tassellatori, trapani a percussione, tagliapiastrelle, trapani miscelatori, mole, compressore ad aria, smerigliatrice, martelli, avvitatori, dischi di acciaio, pure all'interno di locali chiusi, osservando un orario di lavoro di cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, così esponendosi a detti rumori per tempi prolungati, nonostante l'uso di disposiivi di protezione, all'uopo dichiarando che “… ### so per aver sempre lavorato nei cantieri dove lavorava anche lui. Preciso che io ho iniziato sugli stessi cantieri dove lavorava lui all'incirca dal 1997… ### dire che lui cerca sempre di coinvolgere me e ### per una questione di collaborazione. Se, invece, il committente ha un suo elettricista, allora io non intervengo. Ribadisco che, nella maggior parte dei casi, dove lavora il ricorrente, lavoro anche io… ono attività che da lui ho visto fare ed attrezzature che ho visto utilizzare da lui, nello svolgimento dei lavori. Per abbreviare i tempi di realizzazione, lavoriamo insieme: ad esempio, lui predispone le tracce ed io mi occupo della posa della tubazione… ### io osservavo ed osservo questo orario… ### dire che da quando lavoriamo insieme l'ho sempre visto utilizzare le cuffie; anche io le adopero, per alcuni tipi di lavorazioni, in quanto anche io uso il trapano, ad esempio…”. Di tenore non dissimile è la deposizione del secondo teste di parte ricorrente, ### il quale ha in merito riferito che “… ### confermare che ho lavorato negli stessi cantieri nei quali ha lavorato il ricorrente… quella che mi avete elencato è tutta attrezzatura del muratore ed ho visto che lui usava nel suo lavoro, che è quello che mi è stato elencato… Li usava lui e li usavo anche io…”.  ### il terzo teste di parte ricorrente, ### ha dato conferma delle stesse circostanze, in modo similare. 
Dunque, i testi escussi - direttamente a conoscenza dei fatti di causa, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare la patologia denunciata, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di quest'ultima. 
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… ### al rumore acquista le connotazioni del “rischio”, quando le sue caratteristiche fisiche siano tali da essere idonee a provocare alterazioni permanenti delle cellule del ### Il rumore in ambito lavorativo, nonostante i migliorati strumenti di prevenzione di tipo normativo, organizzativo e tecnologico, continua ad essere uno dei maggiori rischi di malattia professionale. Il ricorrente ha svolto per numerosi anni attività di muratore, con impiego continuativo di attrezzature rumorose (trapani, martelli demolitori, mole, smerigliatrici), in ambienti riverberanti. La documentazione sanitaria presente nella pratica esaminata, consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore in quanto le indagini audiometriche, con le caratteristiche morfologiche della curva audiometrica (bilateralità, prevalenza alle alte frequenze,) e dei ### evocati (rallentamento della conduzione del segnale a livello cocleare, con integrità delle vie uditive centrali, elemento che orienta verso una sofferenza periferica da esposizione sonora prolungata), risultano compatibili e congrue con una genesi professionale (vedi audiogramma e ###.… A parere dello scrivente, sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di istruttoria medico legale, dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, l'attività svolta dal ricorrente per la sua natura e entità, è compatibile con un ruolo nel determinismo della ipoacusia neurosensoriale apprezzabile negli audiogrammi e potenziali evocati (### in atti, in quanto nella criteriologia valutativa medico legale risultano soddisfatti i criteri di efficacia quantitativa/qualitativa, di continuità fenomenologica e clinico anamnestici, necessari al riconoscimento del nesso causale, pertanto, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia. Non si rilevano elementi anamnestici o clinici tali da suggerire una genesi extralavorativa prevalente”. 
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato ### a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato. 
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto. 
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, nella misura del 20%, che, tenuto conto dei già accertati ulteriori postumi lavorativi del 9%, è complessivamente quantificato nella misura del 27%. 
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono. 
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 27%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato. 
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
Per le medesime ragioni, le spese di ### già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente. 
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica nella misura pari al 27%; - condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ### già liquidate come da separato decreto. 
Vasto, 11.12.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 682/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

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