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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2243/2025 del 16-07-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6918 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione il ###, e vertente tra #### rappresentati e difesi dall'avv. ### attori e Ministero della salute, in persona del ### p.t.; rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### convenuto ### danno da perdita del rapporto parentale. CONCLUSIONI: come da fogli di p.c. ex art. 189 c.p.c. depositati in data ### e verbale di udienza del 10.07.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE ### ed ### hanno convenuto in giudizio il Ministero della ### - in persona del ### p.t. - al fine di sentirne accertare la responsabilità per la morte di ### rispettivamente marito e padre degli attori, morte che in tesi attorea è stata causata dall'epatocarcinoma quale evoluzione patologica dell'infezione da HCV contratta in seguito all'emotrasfusione cui ### è stato sottoposto in data ### presso l'#### di ### in occasione di un intervento chirurgico per l'osteosintesi di una frattura diafisaria del femore destro. In conseguenza di tale acce (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6918 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione il ###, e vertente tra #### rappresentati e difesi dall'avv. ### attori e Ministero della salute, in persona del ### p.t.; rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### convenuto ### danno da perdita del rapporto parentale.  CONCLUSIONI: come da fogli di p.c. ex art. 189 c.p.c. depositati in data ### e verbale di udienza del 10.07.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE ### ed ### hanno convenuto in giudizio il Ministero della ### - in persona del ### p.t. - al fine di sentirne accertare la responsabilità per la morte di ### rispettivamente marito e padre degli attori, morte che in tesi attorea è stata causata dall'epatocarcinoma quale evoluzione patologica dell'infezione da HCV contratta in seguito all'emotrasfusione cui ### è stato sottoposto in data ### presso l'#### di ### in occasione di un intervento chirurgico per l'osteosintesi di una frattura diafisaria del femore destro. In conseguenza di tale accertamento, gli attori hanno chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la perdita del rapporto parentale nelle somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno esposto che la morte del proprio congiunto è da ricondursi alla condotta omissiva e negligente del Ministero della ### in relazione alla vigilanza sulla circolazione degli emoderivati, affermando che, a causa dell'emotrasfusione infetta, il proprio congiunto ha contratto l'epatite C poi evolutasi in un epatocarcinoma che lo ha condotto alla morte in data ###. 
Si è costituito in giudizio il Ministero della ### - in persona del ### p.t. - il quale ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuto giudicato sulla domanda di accertamento proposta dagli attori ed esponendo che questo Tribunale, con sentenza n. 1839/2017 nella causa iscritta al R.G. n. 6133/2009, si è pronunciato sul medesimo fatto illecito e, nello specifico, sull'ascrivibilità in capo al Ministero di una condotta omissiva e colpevole con riferimento all'omessa vigilanza sulla trasfusione subita da ### in occasione dell'intervento ricevuto presso l'### di ### nel 1973. Nel merito, la difesa di parte convenuta ha poi dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento proposta da parte attrice per difetto di allegazione specifica ex art. 2697 c.c. e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ha chiesto di detrarre dall'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento le somme corrisposte in favore degli attori a seguito dell'instaurazione della procedura di indennizzo ex L. n. 210/1992. 
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti nonché della c.t.u. medica ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..  *** 
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene all'accertamento della responsabilità nella causazione della morte di ### deceduto a causa di un epatocarcinoma originato, in tesi attorea, dall'evoluzione dell'infezione da HCV contratta in seguito ad una emotrasfusione effettuata presso l'ospedale SS.  ### di ### in data ###. 
A sostegno di tale tesi, gli attori hanno prodotto i provvedimenti della CMO di ### resi nei procedimenti ex L. n. 210/1992 avviati rispettivamente e separatamente da ### e da ### la scheda di morte e il certificato necroscopico, nonché la c.t.u. espletata nel giudizio R.G. n. 6133/2009 ad opera del dott. ### La difesa del Ministero ha sollevato l'eccezione di giudicato sul profilo di responsabilità dedotta dagli attori. ### ha poi dedotto l'infondatezza nel merito della domanda attorea per difetto di allegazione specifica.  a) Sull'eccezione di giudicato ### procedere all'esame nel merito delle domande attoree occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa del Ministero. 
Al riguardo si osserva quanto segue.  ### afferma che la sentenza, non soggetta ad impugnazione, del Tribunale di ### n. 1839/2017 - resa nel giudizio R.G. n. 6133/2009 instaurato da ### contro il Ministero della ### per l'accertamento della responsabilità dell'ente in relazione all'emotrasfusione infetta subita e per il risarcimento dei danni patiti a causa dell'epatite C contratta in seguito a tale trasfusione - abbia valore di giudicato nella presente controversia, attenendo quest'ultima all'accertamento del nesso di causalità sul medesimo fatto illecito e, nello specifico, l'emotrasfusione subita da ### nel 1973 quale causa dell'infezione da ### poi cronicizzatasi e divenuta, infine, causa della sua morte. 
Gli attori hanno affermato l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa del Ministero, deducendo che tale pronuncia non può fare stato nel presente procedimento, atteso che si tratta di giudizi vertenti tra parti differenti e con diverso petitum e che, in ogni caso, innanzi a questo giudicante gli attori agiscono iure proprio, non nella qualità di eredi di ### avendo domandato i danni patiti per la perdita del rapporto parentale (cfr. pp. 1-2 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice: “Per quanto attiene alla eccezione preliminare di giudicato formatosi in altro giudizio, tra altri soggetti e con diverso petitum - ovvero di stabilire se quel giudicato abbia o meno effetti vincolanti nel giudizio odierno - possiamo affermare che la risposta, per giurisprudenza costante, non può che essere negativa […] La questione, molto risalente, viene con efficacia riassunta nell'antico brocardo res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest. Nel caso di specie, poi, è evidente che gli attori agiscano jure proprio per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: e non, quindi, come eredi del de cuius” e p. 8 della comparsa conclusionale: “Non trova fondamento l'avverso assunto secondo cui le ragioni mosse dagli odierni attori trovino barriera in una precedente pronuncia che vedeva come parte il sig. ### Essendo detto giudizio intercorso tra altri soggetti e con diverso petitum, il giudicato ivi formatosi non assume effetti vincolanti nel giudizio odierno, così come afferma giurisprudenza costante”). 
La tesi della difesa di parte attrice non può essere accolta. 
Pur sussistendo una diversità di parti in causa e di petitum rispetto alla pronuncia evocata, la causa petendi è comune ai due giudizi. Come noto, essa consiste nell'insieme dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la domanda presentata in giudizio e, pertanto, costituisce il fondamento della pretesa avanzata. 
Nel caso che ci occupa, la causa petendi è comune al giudizio conclusosi con la sentenza n. 1839/2017, attenendo entrambi i giudizi al medesimo fatto illecito (l'emotrasfusione infetta) e al correlativo accertamento di responsabilità. Nello specifico, sia la domanda risarcitoria proposta da ### sia la presente richiesta risarcitoria avanzata da ### ed ### si fondando sul presupposto che la colpa dell'emotrasfusione infetta sia ascrivibile alla condotta omissiva e colpevole del Ministero della ### per non aver vigilato adeguatamente sugli emoderivati. 
Sul punto è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 10578 del 04/05/2018). 
In parte motiva, la Suprema Corte spiega che “3.2 - Come sostanzialmente in parte anticipato, le superiori questioni sono coperte dal giudicato a seguito di Cass. 28981/2017. Infatti, s'è già visto come la relativa statuizione della Corte lagunare lavoristica nel giudizio parallelo, sul punto, ha ritenuto adeguatamente provate sia l'esposizione del ### alle polveri di asbesto in modo continuativo a far data dal 1962, sia la correlazione eziologica del mesotelioma a detta esposizione. È quindi evidente che, a seguito del rigetto del ricorso iscritto al N. 8238/2012 R.G., ogni ulteriore questione sul nesso di causalità è preclusa” (cfr. pp. 12-13 della predetta pronuncia). 
Anche la giurisprudenza di merito, in fattispecie assimilabili a quella in esame, ha deciso in tal senso, ribadendo che “### posto, l'accertamento in tale precedente giudizio della condotta colposa del convenuto P.P. e del nesso di causalità con l'aggravamento della malattia derivante dal sopraggiungere di plurime lesioni metastatiche dà luogo al giudicato esterno e, conseguentemente, fa stato nel presente giudizio” chiarendo che “### occorre considerare che, come rilevato in altre pronunce di legittimità, il giudicato esterno si forma e fa stato tra le parti ed i loro successori non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico giuridico di questa (Cass. civ., sez. 2, 17 maggio 1997 4393, Cass. civ. sez. 1, 28 aprile 1999 n. 4275). Tali principi appaiono pienamente applicabili al presente giudizio, promosso dalle attrici, dopo che le stesse, in qualità di successori di C.G. nel giudizio risarcitorio inizialmente proposto dallo stesso, hanno ottenuto il risarcimento danno iure hereditatis sul presupposto della riconducibilità dell'evoluzione negativa della lesione alla condotta colposa del dott. 
P., atteso che la domanda di risarcimento del danno iure proprio svolta in questo giudizio si fonda sulle questioni già valutate nel presente precedente giudizio con sentenza ormai irrevocabile. Pertanto, si ritiene che le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello facciano stato tra le parti in punto di accertamento della condotta colposa del convenuto sotto il profilo diagnostico e della rilevanza causale sull'evoluzione negativa della lesione, ed in particolare sullo sviluppo delle plurime metastasi diagnosticate in capo a C.G.” (cfr. Trib. Milano, Sez. ###, ###, 29/11/2022, n. 9380, est. Nicotra). 
Nel caso in esame, appare evidente che l'accertamento compiuto nella sentenza 1839/2017 rappresenti un presupposto logico-giuridico ed abbia efficacia sull'accertamento invocato in questa sede ###tale pronuncia, è stato accertato che non sussiste il nesso di causalità giuridica tra l'emotrasfusione infetta subita da ### e la condotta del Ministero della ### (cfr. p. 7 della predetta sentenza: “### premesso che secondo le risultanze scientifiche condivise dalla Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 20/5/2015, 10291), i test di laboratorio per la diagnosi del virus HBV furono disponibili solo a partire dal 1978 (circostanza che rappresenta peraltro oramai un fatto notorio), ne consegue che nessun addebito può essere mosso al dicastero convenuto in relazione all'emotrasfusione cui l'### si sottopose nel 1973”). 
Peraltro, su tale aspetto, la stessa difesa di parte attrice riconosce che si tratta di un evento lesivo unico e che unico è, altresì, il nesso causale (“cfr. pp. 2-3 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte attrice: “### hanno definitivamente statuito che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità. 
Pertanto, già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B sussisteva la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge”).  ### proprio perché l'evento lesivo è unico (emotrasfusione infetta) l'accertamento sul nesso di causalità reso nel giudizio r.g. n. 6133/2009 ha efficacia in questo giudizio poiché, anche in questa sede, la domanda di accertamento della responsabilità ha ad oggetto il medesimo nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la condotta del Ministero. 
In definitiva, deve essere accolta l'eccezione sul giudicato formatosi in ordine all'insussistenza della responsabilità del Ministero sollevata dalla difesa di parte convenuta e, di conseguenza, devono essere rigettate le domande attoree.  b) Sulle spese Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa, in quanto la controversia è stata definita sulla base di un'eccezione preliminare; si tiene inoltre conto della natura e qualità delle parti. 
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico degli attori, in ragione della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### definitivamente pronunciando nella causa N 6918/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: a. Accoglie l'eccezione di giudicato del Ministero convenuto e, per l'effetto, rigetta la domanda degli attori; b. Compensa interamente tra le parti le spese di lite; c. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 10.10.2024 in € 821,53 per onorari - oltre iva e oneri previdenziali come per legge - e in € 40,00 per spese in favore del dott. ### in via definitiva a carico di ### e #### 14.07.2025 Il Giudice Dott.ssa ### redatto su bozza predisposta dal funzionario dell'### per il Processo dott. ### con la supervisione del magistrato titolare 

causa n. 6918/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mele Viviana

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1769/2025 del 15-12-2025

... n. 16744/2025 r.g.v.g. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### - Presidente - Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16744 del ### dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei ### n. 16; RICORRENTE E MINISTERO DEL###, ### e ###, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'### dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano, in Napoli, alla ### n. 11; ###' ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. ### elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in ### n. 1, ### RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli. ###'udienza dell'11/11/2025, le parti comparse hanno concluso, riportandosi ai propri atti difensivi e chiedendone l'accogli (leggi tutto)...

testo integrale

n. 16744/2025 r.g.v.g.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### - Presidente - Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16744 del ### dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei ### n. 16; RICORRENTE E MINISTERO DEL###, ### e ###, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'### dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano, in Napoli, alla ### n. 11; ###' ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. ### elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in ### n. 1, ### RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  ###'udienza dell'11/11/2025, le parti comparse hanno concluso, riportandosi ai propri atti difensivi e chiedendone l'accoglimento.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000, ### deduceva: di essere madre intenzionale del minore ### nato a Napoli il ### da ### concepito all'estero mediante fecondazione eterologa; che la nascita di ### è stata dapprima dichiarata dalla madre biologica all'### di ### del Comune di ### successivamente, la ricorrente, in data ###, insieme alla madre biologica e con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio ### dinanzi all'### di ### del Comune di Napoli, che ha registrato tale riconoscimento con l'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018; che detto riconoscimento è stato trascritto nell'atto di nascita formato dall'### di ### di ### che, con decreto del 14/09/2022, la Corte d'Appello di Napoli, ravvisata la violazione della L.  40/2004, ha ordinato all'### dello ### di Napoli l'annullamento dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018. 
Conseguentemente, la ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025, chiedeva: di ordinare all'### dello ### del Comune di Napoli e/o del Comune di ### di procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018 del Comune di Napoli e dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di ### e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, anno 2018 del Comune di ### mediante la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data ### e in data ###; con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto dell'11/09/2025 (successivamente integrato con decreto del 25/09/2025), si costituivano: con memoria del 03/11/2025, il Ministero dell'### il Comune di ### ed il Comune di Napoli, i quali si rimettevano al Collegio quanto al merito delle domande della ricorrente, con richiesta di compensare le spese di lite; con memoria difensiva del 03/11/2025, il Comune di Napoli, in persona del ### p.t., il quale, attesa la natura non contenziosa del procedimento e valutate le osservazioni illustrate, chiedeva adottare i provvedimenti di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
All'udienza di comparizione dell'11/03/2025, precisate le richieste delle parti comparse, il Giudice si riservava.  • Sulla domanda avanzata da parte ricorrente ex art. 95 D.P.R.  396/2000. 
La domanda è fondata e, quindi, merita accoglimento. 
In punto di diritto, la filiazione omogenitoriale femminile - e, più precisamente, la condizione giuridica dei figli nati da due madri - costituisce una fattispecie che, allo stato attuale, non trova un'espressa regolamentazione nel sistema normativo italiano, non prevedendo né una disciplina sistematica della genitorialità nelle coppie dello stesso sesso, né strumenti certi per il riconoscimento del legame tra il minore e la madre c.d. intenzionale. 
Infatti, il quadro normativo vigente resta fondato sull'assunto che i genitori legali del minore siano una madre biologica e un padre, o comunque due soggetti di sesso diverso: in questo sistema, la maternità è riconosciuta esclusivamente alla donna che partorisce, mentre l'attribuzione della paternità è regolata secondo criteri presuntivi (in caso di matrimonio) o attraverso il riconoscimento volontario o giudiziale. 
La normativa sulle pratiche di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40/2004) conferma tale impianto, subordinando l'accesso alle tecniche di fecondazione alla presenza di una coppia eterosessuale (coniugata o convivente) e vietando espressamente il ricorso alla PMA da parte di single o coppie omosessuali: in questo quadro, non trova spazio la figura della madre intenzionale, ossia della donna che, all'interno di una coppia femminile, abbia condiviso e assunto la decisione procreativa pur non essendo la partoriente. 
Trattasi di una evidente lacuna normativa che, nel corso degli anni, è stata in parte affrontata dalla giurisprudenza (nazionale e sovranazionale), la quale è intervenuta a più riprese per colmare le disparità di trattamento e, soprattutto, per tutelare il superiore interesse del minore. 
In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, secondo la normativa vigente, una sola persona può essere indicata come madre nell'atto di nascita, in quanto la filiazione presuppone un legame biologico e/o genetico con il nato: conseguentemente, sussiste un divieto di doppia maternità negli atti di nascita formati o da formare in ### indipendentemente dal luogo in cui la fecondazione abbia avuto luogo (cfr.: Cass., n. 7668/2020). E, a conferma di tale presa di posizione, la Cassazione ha ulteriormente precisato che il rifiuto dell'### di ### di accogliere la dichiarazione di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale è pienamente legittimo, non assumendo rilievo giuridico il consenso prestato alla ### l'impossibilità di riconoscere il figlio troverebbe fondamento nell'art. 4, co. 3, L. n. 40/2004, che esclude le coppie omosessuali dall'accesso alle tecniche riproduttive (cfr.: Cass., n. 8029/2020). 
In questo quadro, un primo intervento di apertura si è avuto con la Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 20, L. n. 76/2016 e dell'art. 29, co. 2, D.P.R. n. 396/2000, ha riconosciuto la possibilità di una tutela più ampia del legame tra madre intenzionale e minore, demandando, però, ogni intervento normativo alla discrezionalità legislativa (cfr.: Corte cost., n. 230/2020). 
Un secondo intervento di apertura è da individuare nell'orientamento giurisprudenziale che ha fatto ricorso all'adozione in casi particolari ex art. 44, co. 1, lett. d), L. n. 184/1983 come unico strumento per formalizzare la relazione genitoriale tra il genitore intenzionale e il minore. In questa direzione si collocano: la ### che ha censurato la mancata previsione di rapporti civili tra adottato e parenti dell'adottante (cfr.: Corte cost., n. 79/2022); la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la piena idoneità dell'adozione in casi particolari a realizzare l'interesse del minore (cfr.: Cass. SS.UU., n. ###/2022), sottolineando, al contempo, che il bambino ha un diritto fondamentale al riconoscimento - anche giuridico - del legame affettivo instaurato con il partner del genitore biologico, qualora questi abbia condiviso il disegno genitoriale e si sia preso cura del minore sin dalla nascita. 
Un ulteriore intervento di apertura lo si riscontra sempre nella giurisprudenza costituzionale, che ha avuto modo di sottolineare la condizione deteriore dei figli nati da PMA praticata da due donne, evidenziando la lesione del diritto all'identità personale e la violazione del principio di eguaglianza (cfr.: Corte cost., n. 32/2021). 
Questo quadro giurisprudenziale è stato, poi, da ultimo, profondamente trasformato dal più recente intervento della ### la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. n. 40/2004, nella parte in cui esclude il riconoscimento dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale per i nati in ### da PMA praticata all'estero (cfr.: Corte cost., n. 68/2025). 
Tale sentenza, pur non modificando direttamente la normativa e non introducendo un nuovo istituto, interviene in via sostitutiva sul piano interpretativo e applicativo, segnando un passaggio sistemico e riconoscendo che, nell'ambito della ### la volontà genitoriale ha valore fondante lo status filiationis, anche in assenza di legame genetico, e che tale status deve essere riconosciuto al minore fin dalla nascita; ciò in quanto, da un lato, non vi sono contro interessi costituzionali in grado di giustificare una disciplina discriminatoria e, dall'altro lato, l'adozione in casi particolari, rimessa alla scelta dell'adulto, non può sostituire un diritto del minore. 
In altri termini, la recente presa di posizione della ### segnando una svolta nella disciplina della filiazione omogenitoriale femminile, supera il modello adottivo e riconosce piena efficacia al consenso procreativo come fondamento dello status di figlio, in linea con i principi costituzionali e con il diritto internazionale ed europeo in materia di identità personale ed interesse superiore del minore: in omaggio al principio di unicità dello status filiationis, la ### sottolinea che ogni minore ha diritto a una protezione giuridica omogenea, indipendentemente dal sesso dei genitori o dalla tecnica procreativa utilizzata. 
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che, in modo incontestato, il minore ### è stato concepito all'estero mediante fecondazione eterologa, che la nascita del minore è stata dichiarata dalla madre biologica ### e che la ricorrente, insieme alla madre biologica e con il suo consenso, ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio il minore, il Collegio accoglie la domanda ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato dalla ricorrente in data ### e in data ###.  • Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, se è vero che un contrasto di interessi tra le parti idoneo a configurare il presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c. può prospettarsi anche rispetto a procedimenti di volontaria giurisdizione ed a struttura camerale (cfr.: Cass., SS.UU., n. 29432/2024), ciò non avviene nel procedimento ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000. 
Infatti, il procedimento de quo, seppur coinvolga status e diritti del ricorrente (o della persona nel cui interesse il ricorrente agisce), non incide su situazioni che coinvolgano gli interessi di parti diverse in posizioni contrapposte: in tal caso, l'interesse del soggetto, che il giudice camerale è chiamato a proteggere, non entra in conflitto con gli interessi di altri soggetti, in quanto il provvedimento decisorio adottato non ha incidenza diretta su diritti soggettivi o status di questi ultimi, che vengono estinti o pregiudicati da esso. 
Pertanto, posto che, nel procedimento in parola, non è presente quel contrasto di interessi espresso da posizioni contrapposte delle parti che consente di far profilare la soccombenza e, conseguentemente, una pronuncia sulle spese ex artt. 91 o 92 c.p.c., il Collegio ritiene che nulla debba disporsi in merito alle spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di Napoli, ###, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • accoglie la domanda proposta dalla ricorrente ### • ordina all'### dello ### del Comune di Napoli e del Comune di ### di procedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 121, parte II, serie B, anno 2018 del Comune di Napoli e dell'atto di nascita n. 129, parte I, serie A, anno 2017 del Comune di ### e dell'atto di nascita n. 276, parte I, serie A, anno 2018 del Comune di ### mediante la cancellazione dell'annullamento del 17/03/2023 dell'annotazione del riconoscimento effettuato da ### in data ### e in data ###; • nulla sulle spese di lite. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.12.2025 

IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE ###44/2025


causa n. 16744/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata, Caiazzo Rosario, Sassi Ivana

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 34636/2021 del 16-11-2021

... colmata la lacuna probatoria che ad avviso della Corte distrettuale imponeva il rigetto della domanda (dimostrazione che i campi difettosi erano frutto dell'impiego dei granuli di intaso oggetto del contratto di fornitura per cui è causa). Corte di Cassazione - copia non ufficiale Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -5- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione perplessa ed apparente e quindi con violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Ci si duole del fatto che sia stata ritenuta inattendibile la deposizione del teste ### (che aveva riferito del riconoscimento dei vizi da parte del ### in occasione dei sopralluoghi), ricavando tale inattendibilità dalla sola qualità di socio e dal fatto che avesse preso parte ai sopralluoghi. Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa ### te (cfr. Cass. n. 7623/2014), la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e (leggi tutto)...

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - #### - Ud. 26/10/2021 - ###. ### - ### - R.G.N. 14562/2019 Dott. ### - ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14562-2019 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### D'### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ####
COMO, elettivamente domiciliati in #### 16, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dall'avv ocato ### giusta procura in calce al controricorso; Presidente: #### pubblicazione: 16/11/###orte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -2- - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1506/2018 della CORTE ### di BRESCIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal #### Lette le memorie della ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### S.r.l. conveniva in giudizio la Valerio ### S.p.A. dinanzi al Tribunale di Brescia per sentir pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di diversi quantitativi di granuli da intaso per la realizzazione di campi di calcio in erba sintetica, con la condanna alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento del danno. 
Deduceva che aveva ceduto ad altri operatori economici il materiale acquistato che però, una volta posto in opera, si era rivelato gravemente viziato, risultando inutilizzabile. 
Nella resistenza della convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, all'esito dell'istruttoria il Tribunale con sentenza 2512/2014 accoglieva la domanda. 
Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta cui resisteva la società attrice, e la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1506 del 28/9/2018, accoglieva il gravame rigettando la domanda. 
Riteneva che non vi fosse adeguato riscontro probatorio circa il fatto che il materiale venduto dall'attrice alle società che poi lo Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -3- avevano posto in opera fosse proprio quello che era stato venduto dalla ### La sentenza di primo grado aveva valorizzato l'episodio dei sopralluoghi effettuati dal legale rappresentante della convenuta sui campi di calcio, ritenendo che lo stesso confortasse il convincimento che vi fosse stato il riconoscimento della provenienza del materiale dalla appellante e della responsabilità per l'accaduto. 
Tuttavia, non poteva escludersi che i sopralluoghi avessero la sola finalità di avere una conoscenza diretta dell'accaduto, senza che fosse emersa anche la prova del riconoscimento del vizio. 
Di questo aveva riferito il solo teste ### ma tale deposizione non poteva essere ritenuta decisiva, atteso che il ### è socio della società il che ne minava la complessiva attendibilità, in mancanza di riscontri a supporto delle sue affermazioni. 
Andava poi evidenziato che il ### aveva ricoperto non solo la qualità di socio, ma proprio in relazione alla vicenda oggetto di causa, era stato investito di compiti operativi e gestionali che confortavano la valutazione di scarsa attendibilità di quanto riferito.  ### teste ### aveva poi reso una testimonianza de relato avendo riferito di quanto appreso dal cugino ### Inoltre, la lacuna probatoria circa l'utilizzo proprio del materiale oggetto del contratto di cui si chiedeva la risoluzione era confermata dagli esiti della ### che non era stata in grado di veriCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -4- ficare se i campi di calcio fossero stati realizzati proprio con lo specifico prodotto venduto. 
Avverso tale sentenza propone ricorso la ### lippo S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.  ### S.p.A. e ### quale commissario liquidatore nel procedimento di concordato preventivo resistono con controricorso. 
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., laddove il giudice di appello ha escluso che fosse stata dimostrata la responsabilità della società convenuta a seguito delle risposte fornite dal suo legale rappresentante nel corso dell'interrogatorio formale del 3 maggio 2010, risposte idonee a configurare una confessione giudiziale. 
Il motivo è inammissibile. 
Come si ricava, infatti, dalla lettura del verbale di udienza nel quale è stato raccolto l'interrogatorio formale di ### come trascritto in ricorso, risulta confermato quanto rilevato dalla Corte d'Appello e cioè che la parte si era limitata a riferire dell'episodio dei sopralluoghi sui campi di calcio, sui quali aveva anche riscontrato dei difetti, ma non vi è alcun riconoscimento né del fatto che i campi fossero stati realizzati con il materiale in precedenza venduto alla ricorrente né che fosse stato assunto l'impegno di eliminare i vizi, restando quindi confermato che non risulta colmata la lacuna probatoria che ad avviso della Corte distrettuale imponeva il rigetto della domanda (dimostrazione che i campi difettosi erano frutto dell'impiego dei granuli di intaso oggetto del contratto di fornitura per cui è causa). 
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Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -5- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione perplessa ed apparente e quindi con violazione dell'art.  132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
Ci si duole del fatto che sia stata ritenuta inattendibile la deposizione del teste ### (che aveva riferito del riconoscimento dei vizi da parte del ### in occasione dei sopralluoghi), ricavando tale inattendibilità dalla sola qualità di socio e dal fatto che avesse preso parte ai sopralluoghi. 
Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile. 
Infatti, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa ### te (cfr. Cass. n. 7623/2014), la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (conf. quanto alla valutazione delle deposizioni rese da pareti delle parti in causa, a seguito del venir meno del divieto di testimonianza prima prescritto dall'art. 247 c.p.c., Cass. 98/2019), sicché la contestazione in ordine al giudizio reso sul punto dal giudice di merito denota evidentemente una censura che esula dal novero di quelle riservate al sindacato di legittimità. 
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Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -6- Né appare possibile rilevare una nullità della sentenza per motivazione perplessa ovvero apparente, avendo questa Corte precisato che (Cass. S.U. n. 8053/2014) la riformulazione dell'art.  360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4. 
Il ragionamento dei giudici di appello secondo cui il teste ### oltre che socio, aveva ricoperto anche un ruolo gestionale, quanto meno nella vicenda, per essere stato presente (evidentemente in rappresentanza della società) a tutti i sopralluoghi ai quali aveva partecipato anche il rappresentante della convenuta, ricavando da tale assunto il giudizio di ridotta attendibilità del teste, si palesa come logico ed immune da vizi tali da Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -7- determinare la nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla deposizione del teste ### alla quale la sentenza gravata non fa alcuna riferimento. 
Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto all'errore di percezione del contenuto delle prove sempre in relazione alla mancata considerazione della deposizione del teste ### I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili.  ## disparte il rilievo, emergente dalla lettura della deposizione de qua, quale riportata in ricorso, in base al quale la testimonianza, per la genericità di quanto riferito, non permette di inferire con certezza la prova che il ### avesse sia ammesso l'utilizzo del materiale venduto dalla sua società, sia l'impegno a porre rimedio ai vizi dei campi di calcio, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 
Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -8- per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art.  112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -9- o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835). 
Ne deriva che non può denunciarsi quale vizio della sentenza ai sensi del n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., la circostanza che non sia stata ritenuta rilevante ai fini della decisione una deposizione testimoniale, laddove il fatto storico, e nel caso di specie la riconducibilità del difetto dei campi di calcio al materiale venduto dalla convenuta e l'impegno di quest'ultima a porre rimedio ai vizi, sia stato comunque considerato dal giudice di merito. 
Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la sentenza ha valorizzato il proprio convincimento avvalendosi di alcune considerazioni della ### sebbene tale strumento non abbia valore probatorio. 
Il motivo è inammissibile. 
Ed, infatti, una volta richiamato il principio secondo cui in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi ( S.U. n. 11748/2019), la sentenza impugnata ha correttamente deciso la controversia sul presupposto che fosse onere dell'acquirente dimostrare che la merce acquistata fosse viziata, ed in particolare che la difettosità dei campi di calcio derivasse proprio dall'utilizzo dei granuli di intaso acquistati dalla convenuta. 
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Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -10- Deve pertanto escludersi che ricorra la dedotta violazione della regola di riparto dell'onere probatorio, essendo invece il richiamo della sentenza alle risultanze della CTU un mero rafforzamento dell'esito al quale era già approdata per effetto della valutazione degli altri mezzi istruttori (e di ciò appare consapevole la stessa ricorrente laddove a pag. 17 del ricorso conferma che l'estrapolazione di alcune frasi della CTU aveva lo scopo di valorizzare il convincimento del giudice di appello), a conferma del fatto che nemmeno gli accertamenti peritali avevano permesso di riscontrare la coincidenza tra materiale venduto e quello impiegato nei campi di calcio. 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  ### inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2019 n. 14562 sez. ### - ud. 26-10-2021 -11- esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 ### registro generale 14562/2019 ### sezionale 9501/2021
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causa n. 14562/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Ricci Giuseppina

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36384/2023 del 29-12-2023

... per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso mappale, reca chiaramente 5 di 14 l'indicazione di appartenenza ad altra p roprietà (asseritamente dominante), ogg i di ### a S.P.A. (ex I.N.A.), oggetto di molteplici contratti di locazione a favore di innumerevoli conduttori, tra cui da ultimo la ### s.r.l., a sua volta precedente proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9820/2017 R.G. proposto da: FARMINDUSTRIA - ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente contro ### 96 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente nonchè contro ### 98 ##### 2000 ###, ###, ### & C #### 2 di 14 I ######## 3/8, ### , #### - intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1922/2016 depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ### dott.  ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal #### 1. Con atto di citazione notificato in data ### ad ### S.p.a. ### e a ### il ### di ### 3/8 chiedeva al giudice monocratico civile del Tribunale di Rom a inibirsi a ### S.p.a e ### ria, rispett ivamente proprietaria e conduttrice di un'area cortilizia retrostante l'edificio, il passaggio veicolare attraverso il passo carrabil e contraddistinto dal numero civico 3, ### del ### Nel p rosieguo de l giudizio di primo grado, a seguito de ll'eccez ione di difetto d i legittimazione passiva, veniva chiamata in causa, ad integrazione del contraddittorio, la nuova proprietaria dell'area cortilizia, M.S.M.C. ### S.r.l. 
All'udienza del 30.11.20 01 interveniv a in giudizio ### s.r.l., per aderire alla domanda principale del l'attrice in qualità di condomin a dell'edificio del ### 3/8 . Le attrici contestavano l'esistenza e/o va lidità della servitù di passaggio veicolare, e chiedevano al Tribunale di ### inibirsi detto passaggio con actio negatoria ser vitutis, o riconoscersi il pagament o di 3 di 14 un'indennità ex art. 1053 cod. civ. qualora fosse disposta una servitù coattiva a loro carico.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 689/2008, rigettava la domanda attorea, ritenen do sussistente la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, desumibile: - dall'originaria appartenenza (sin dal sec ### dell'intero complesso immobiliare alla famiglia ### - dalla documentazione prodotta, in virtù della quale l'androne del civico 3 metteva in comunicazione un cortile adiacente, in piccola parte di prop rietà del fabbricato storico de l ### 3/8 (###, per il restante di pertinenza - a partire dalla fine dell'800 - di un palazzo già appartenente ad I.N.A., successivamente acquisito da ### unit amente a detta seconda area cortilizia e a vente accesso pedonale dal civico 46 di via del ### Questa seconda area cortilizia era stata data in locazione a ### a Imm obiliare s.r.l., divenuta proprietaria del fabbricato ### con atto del 17.05.1991 (la quale negli anni avrebbe proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari, residenziali e uffici), che la utilizzava per il parcheggio di veicoli con accesso dal passo carrabile di ### civico n. 3.  ### di una servitù di pass aggio ped onale e veicolare era documentata dagli atti di vendita con cui ### s.r.l. aveva ceduto gli appartamenti di palazzo ### né poteva dirsi smentita dalla lettera del ### condominiale, recepito nei singoli atti di vendita, ove (all'art. 6) era contenuta una clausola la cui formulazione letterale («servitù a vantaggio di persone») dovesse far propendere per un diritto di passaggio a favore di un soggetto determinato, e non del fondo, m a dovendo valutarsi il contesto complessivo del ### 4 di 14 - dalla conformazione strutturale del ### del ### dalla quale emerge l'originaria e naturale predisposizione d ell'ingresso di cui al civico n. 3 a consentire l'acce sso libero e p rivo di ostacoli all'area cortilizia adiacente, verosimilmente destinata ad accogliere i mezzi di trasporto dell'epoca (carrozze, cavalli).  3. Appell ava ### 96 s.r.l. (unitamente ad altri condomini con posizioni processuali diverse) reit erando le medesime richieste presentate al giudice di prime cure. Le appellate costituite ( quali soggetti succedutisi nella titolarità del fondo asseritamente dominante) chiedevano, talune, la regolazione delle spese di lite; altre, mediante appello incidentale, chiedevano dichiararsi l'esistenza di una servitù di transito (pedonale e) veicolare sul passo carrabile e sull'androne per accedere all'area cortilizia; ovvero, in via subordinata, domandavano l'acquisto di detta servitù per usu capione o mediant e costituzione coattiva, ex art. 1051 cod.  4. Con sente nza n. 192 2/2016, la Corte d'App ello di Ro ma accoglieva la richiesta dell'appellante: dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del ### di ### avente accesso dal civico n. 3; per l'effetto, ne vietava l'esercizio a soggetti estranei al ### di ### 3/8. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - doveva considerarsi sufficientemente provato il fatto presupposto dall'appellante, ossia che l'intera area cortilizia di cui si discute e che si trova sul retro del fabbricato di palazzo ### non sia appartenuta sin dall'orig ine ad un unico proprietario, con ciò esclu den dosi la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso mappale, reca chiaramente 5 di 14 l'indicazione di appartenenza ad altra p roprietà (asseritamente dominante), ogg i di ### a S.P.A. (ex I.N.A.), oggetto di molteplici contratti di locazione a favore di innumerevoli conduttori, tra cui da ultimo la ### s.r.l., a sua volta precedente proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. 
Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno 2000); - rigettava l'appello incidentale in cui la stessa ### s.p.a. chiedeva la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051, 1052 cod. civ., posto che non si è in presenza di un cortile intercluso, 6 di 14 essendo il passaggio pedonale possibile dal civico 8 di ### e da via del ### n. 46; - compensava interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio.  5. Nell'ambito della procedura ex art. 612 cod. proc. civ. promossa dal ### di ### 3/8 veniva dichiarata dal Tribunale di ### la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di ####.E., infatti, con ordinanza del 28.08.2018, preso atto dell'assegnazione in favore di ### delle unità immobiliari e delle pertinenze facenti parte del ### di ### del ### n. 3/8, e, quindi, dell'assunzione da parte di quest'ultima della qualità di condomina dello stabile, riteneva venuta meno la condizione in capo alla stessa di «soggetto estraneo» al ### con conseguente suo dir itto di esercitare il passaggio veicolare tramit e l'accesso carrabile del ci vico n. 3 e l'a ndrone del ### al fine di accedere alla propria area cortilizia interna destinata a parcheggio, altrimenti interclusa all'accesso dei veicoli.  5.1. Nelle more del procedimento dinanz i a questa ### e ### assumeva la qualità di proprietaria dell'area cortilizia facente parte del fabbricato con accesso da via del ### n. 46, a séguito di assegnazione attraverso ### 98 s.r.l., della quale l'esponente era socio unico: sì che l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria del fondo ( asseritamente) dominant e (area cortilizia del civico 46 di via del ###, nonché comproprietaria del fondo ### servente (area cortilizia del civico n. 3 di ### del ###.  6. Propo neva ricorso per la cassazione di de tta decisio ne ### affidandolo a tre motivi.  ### 96 s.r.l. con controricorso. 7 di 14 Restava intimato il ### 3/8. 
Entrambe le parti hanno pre sentato memoria in p rossimità dell'udienza camerale del 28.06.2022.  ###.M. concludeva per il rigetto del ricorso, ritenendo non indicative le circostanze valorizzate dal ricorrente per le quali originariamente il fondo domina nte e quello servente appartenessero ad un solo proprietario. E', infatti, al momento della divisione dei fondi in oggetto - fatta risalire alla fine dell'800 (allorché la famiglia ### operò il frazionamento dell'intera proprietà) - che si è verificata la cessazione dell'appartenenza dei beni ad un unico proprietario: trova, pertanto, applicazione il principio secondo il quale quando l'appartenenza dei due fondi all'originario proprietario è cessata prima dell'entrata in vigore del codice civile vigente non trova applicazione retroattiva l'art. 1061 cod. civ.; essendo, invece, in vigore l'art. 629 del codice civile del 1986, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù continue ed apparenti, ed essend o la servitù di passaggio discontinua, deve escludersi la costituzione di servitù nel caso di specie (Cass. n. 8725 del 2015; Cass. n. 28641 del 2011).  6.1. Nell'adunanza camerale del 28.06.2022, il Collegio osservava che la complessità della vicenda, no n chiarita nella senten za impugnata, unitamente ai fatti nuovi segnalati con la memoria dalla ricorrente (in particolare: il fatto che ### sia div enuta titolare dei beni immobili siti nel ### con accesso da ### del ### n. 3/8, oltreché dell'area cor tilizia adibita a parcheggio auto c on accesso pedonal e e carrabile da L argo del ### 3/8, già di proprietà della ### 98 s.r.l., di cui era unica socia; l'adozione di una delibera in data ###, con la quale il ### 3/8, 8 di 14 preso atto degli articoli 5 lettera o) e 6 lettera b) e c) del ### di condo minio «### del ### del ### nn. 3 e 8, riconosceva il diritto dei condo mini di transitare, anch e a bordo di veicolo, per il passo carraio di cui al civico 3 di ### del ### attraverso l'atrio carraio de l condominio, fino dentro al cortile condominiale), hanno reso opportuna la trattazione in pubblica udienza a t ermini dell'art. 37 5, secondo comma, cod. proc. civ ., attesa la particolare rilevanza delle questioni sollevate. 
Pertanto, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rimessione in termi ni pervenuta dall'odierna ricorrente in dat a successiva alla celebrazione della ### (il ###), per l'ammissione di ulteriori memorie difensive di replica alle conclusioni formulate dal ### La ri corrente lamenta la mancata comunicazione da parte della ### dell a soggezione della ### alla normativa di cui all'art. 23 co. 8-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'esponente la quale, nella convinzione che l'udienza si sarebbe svolta con disc ussione orale, ha ritenuto di non depositare ulteriori memorie difensive.  1.1. La noma citata recita: «### 23, comma 8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la ### di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il p rocuratore g enerale fac cia richiesta di discussione orale . 
Entro il quindic esimo g iorno precedente l'udienza, il procuratore 9 di 14 generale formula le sue conclusioni motivate con at to spedito alla cancelleria della Co rte a mezzo di posta e lettronica certifica ta. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenent e le conclusioni ai difensori delle parti che, e ntro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di post a elettronica certificata. La richiesta d i discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e pre sentata, a mezz o di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procediment i per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigo re della legge di conversione del presente decre to. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore». 
Si tratta di disposizione recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da ###19; trattandosi di un testo normativo pubblicato in ### (GU n. 319 del 24-12-2020 - ### Ordinario n. 43) il Collegio ritiene che rientri tra i doveri del difensore acquisire opportuna conoscenza della normativa in vigore: pertanto, la comunicazione della ### può forse tradursi in un servizio utile, ma la su a mancanz a non può integrare la violazione del diritto di difesa .  2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 922, 1350 e 1376 cod. civ. con riferimento all'art. 360, 10 di 14 comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente afferma - quale fatto storico oggetto di dis cussione già in pri mo grado di giudizio - che in origine il palazzo ### apparteneva all'omonima famiglia (dal ###, la quale aveva impresso la servitù di passaggio anche veicolare (riguardante mezzi d'epoca, come carrozze e cavalli) sull'area cortilizia ancor prima de lla separazione dei d ue fondi (avvenuta a fine ‘800), su gran parte della quale sarebbe stato edificato il nuovo stabile con accesso da via del ### n. 46, già dal 1914 di proprietà I.N.A.; che dai successivi atti di vendita prodotti in giudizio non risulta l'esistenza di clausole che annullino o neghino l'esistenza di detto passaggio veicolare. E', pertanto, certo e provato che al momento della separazione della p roprietà d ei due fondi il rappo rto di asservimento è continuato a sussistere, e che perduri la servitù per destinazione del padre di famiglia.  2.1. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 1062, comma 1, cod.  civ., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attu almente di visi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». ### l'orientamento di questa ### detta modalità di costituzione di servi tù ex lege è impe dita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desu mersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà 11 di 14 di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011). 
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presu pposto dell'effettiva si tuazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062 cod. civ., deve essere effettuat o attraverso la ricostruzione dello stato dei luo ghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/ 12/202 1, n. 40 824; Cass. n. ### del 2019; Cass. 10662 del 2015).  2.2. A giudizio del Collegio, la ### d'Appello ha fatto malgoverno dei suddet ti criteri di interpretazione della no rma citata: ignorando l'origine storica (### sec.) dell'allora unica area cortilizia con accesso (anche carraio) dal ci vico n. 3 di ### ricostruibile utilizzando ogni mezzo di prova - dunque anche la ### storicoarchitettonica allegata da parte attrice nel primo grado di giudizio - il giudice di seconde cure ha fotografato uno stato dei luoghi modificatosi a distanza di oltre due secoli, per affermare l'insussistenza di uno dei presupposti dell'art. 1062 cod. civ., ossia la non appartenenza delle due aree cortilizie ad un unico proprietario. Nella ricostruzione della ### d'Appello, la separazione delle due aree cortilizie è fatta risalire all'atto di vendita del 1986 di ### del ### alla ### s.p.a.: l'una, originaria, di pro prietà d el ### di ### del ### con accesso (anche carraio) da ### n. 3; l'altra, separata dalla prima, interposta tra l'edificio di ### e un più recente e dificio (originariamente di proprietà I.N.A., ad o ggi trasferita all'odierna ricorrente) con accesso da via del ### n. 46. 12 di 14 Su tale stato dei luoghi la ### distrettuale ha erroneamente applicato la norma in questione (v. sentenza p. 6, 4°-6° capoverso): cioè sulle modifiche successive, comunque risalenti ad un'e poca posteriore all'entrata in vigore del codice civile vigente contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., subíte dall'area cortilizia originariamente unica; non già - come richiesto nei criteri interpretativi sopra riportati - sullo stato dei luoghi registrati all'epoca in cui il compendio immobiliare di cui si discute apparteneva ad un unico proprietario, ossia alla famiglia ### affermazione, questa, non contestata in atti. Inoltre, evidenzia il giudice di prime cure che l'accesso dal civico n. 3, al contrario del civico n. 8 (in cui sono presenti dei gradini), consente il passaggio di veicoli, dimostrato anche dalla persistenza di un cartello posizionato in facciata. Tale stato dei luoghi soddisfa un ulteriore requisito di legge: la servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, è fattispecie non negoziale che postula l'esist enza di segni ed opere visi bili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del pe so imposto al fondo servente (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. ### del 12/12/2019; Cass. 12/02/2014, n. ###ass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842).  2.3. Affermata la sussi stenza del presupposto iniziale sul quale verificare la co stituzione di servit ù per destinazione del p adre di famiglia, né dal ### condominiale del 1993 (v. soprattutto clausola n. 6, lett. c), che riconosceva a ### iare s.p.a., conduttrice di I.N.A., l'accesso dal pass o carrabile di ### del ### civico n. 3, sul quale esiste una servitù perpetua di passaggio pedonale e veicolare a suo favore), né dai molteplici atti di vendita dell'attuale ### del ### e delle unità immobiliari che lo comp ongono (che richiamano detto R egolamento) risulta un'espressa esclusione della ser vitù di passo carrabile; tant o meno 13 di 14 risulta altrove un contenuto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe a suo tempo determinato la nascita della servitù. Al contrario, come messo in rilievo dal giudice di prime cure, una lettura «integrale» del ### del ### di ### milita nel senso oppo sto, di riconoscere cioè una servitù a vantaggio d el cortile di proprietà I.N.A. (v. clausola n. 12, lettera l), ove si abbina alla servitù di passaggio l'obbligo dei benefi ciari di tale servit ù di partecipare alle spese di pulizia e custodia).  2.4. In defi nitiva, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e, per l'effetto, è dichiarata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di L argo del ### no con accesso dal civi co n. 3 nei confronti di ### in q uanto proprietaria del fondo dominante.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto d i discussione tra le parti. Il rico rrente argomenta l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, non solo da tempi immemorabili ma per lo meno dal 23.02.1962 (fino al 14.06.2000, data di instaurazione del giudizio di primo grado da parte dei proprietari dell'asserito fondo servente): data in cui è stato alienato il ### del ### alla ### s.p.a. con atto dal quale risulta con chiarezza l'esistenza di un diritto di passaggio.  4. In via subordinata, con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 di 14 giudizio oggetto d i discussione tra le parti. La ricorre nte ritiene sussistano i presupposti per la cost ituzione coattiva di passaggio veicolare: per la configurazione dei luoghi, infatti, l'area cortilizia di cui si discu te deve considerarsi int erclusa e, stante la sua storica destinazione a parcheggio auto, l'accesso veicolare sarebbe possibile solo dal passo carraio del ### del ### di ### n. 3.  5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano assorbiti. 
Stante la particolare complessità delle vicende che hanno originato la causa, le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio come nel giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cas sa la sentenza impug nata e, deciden do nel merito, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di ### del ### con accesso dal civ ico 3 nei conf ronti della proprietaria del fondo dominante. 
Le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio e nel presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Amato Cristina

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8703/2024 del 02-04-2024

... diversi da quello del ### odierno ricorrente. ### distrettuale, sul punto, ha infatti dato atto che uno dei due percorsi pedonali esistenti aveva natura meramente precaria, mentre l'altro non era comunque idoneo ad assicurare il transito veicolare. Ha poi eviden ziato che, poiché il fondo dell'attore a veva destinazione residenziale, il suo conveniente e normale uso richiedeva la possibilità di accedervi anche con vetture, e che tale possibilità non era possibile neppure mediante costituz ione di servitù a carico della limitrofa proprietà dei suoi genitori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Inoltre, la ### distrettu ale ha e saminato le varie ipotesi individuate dal C.T.U., dando atto che entrambe le soluzioni prospettate prevedono il transito pedonale e carrabile sulla proprietà del ### in assenza di percorsi alternativi praticabili (cfr. pag. 9 della sentenza). ### ricorrente attinge tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove cont rapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6121-2020 proposto da: ### in persona del legale rappresentant e pro tempore, elettivamente domiciliato in ####. CONFALONIERI 5, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sentenza n. 5092/2019 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio il Co mune d i ### di ### ed il ### innanzi il Tribunale di Belluno, esponendo di aver ottenuto dall'ente locale il permesso di costruire n. 12/2007 ma di non poter dar corso ai relativi lavori per impossibilità di accedere al suo lotto con mezzi meccanici e chiedeva pertanto la costituzione, in favore della sua proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. 
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. 
Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. 
Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto coattivo a v antaggio dello stesso ed a carico del fondo di proprietà del ### fissando la relativa indennità dovuta da ### S.p.a., e rimett endo la causa in istruttoria per l'individuazione del percorso più consono p er l'accesso pedo nale e carrabile al fondo inte rcluso, n el contraddittorio con la ### del ### e ### proprietaria di un terreno interessato al tracciato ipotizzato dal C.T.U. e sino ad allora non evocata in causa. 
Con la sentenza impugnata, n. 5092/2019, la ### di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal ### nei confronti di ### originario attore, e dei suoi genitori ### ro e ### chiamati in causa, avverso la decisione di prime cure, confermandola. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il ### affidandosi a quattro motivi. 
Resiste con controricorso ### Gli altri intimati, ### e ### non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, 4 n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura interclusa del fondo di proprietà di ### Con il secondo motivo, il cond ominio ricorr ente si duole inve ce dell'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe trascurato di considerare le cause che avevano determinato la situazione di fatto posta a sostegno dell a presunta natura interclusa d el fondo dell'originario attore; cause dipendenti esclusivamente dalla scelta dei genitori dello stesso, che nel donare il terreno al figlio non avevano costituito un diritto di transito a carico della loro residua proprietà, e dalle scelte progettuali del ### Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1054 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la ### d i ### o non avrebbe rilevato che il ### aveva l'obbligo di rivolgersi prima ai suoi genitori, diretti suoi danti causa, per ottenere gratuitamente la costituzione di servitù a carico d ella loro proprietà, e perché non avrebbe considerato che, prima della donazione all'originario attore di parte del terreno in origine tutto di proprietà dei suoi genitori, il cespite costituiva un unicum che disponeva di comodi accessi pedonali e carrabili alla pubblica via. 
Le tre censure , che sono intim amente collegate, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 
In particolare, è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, contenuta nel secondo ed, in parte, nel terzo motivo di ricorso, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme (v.  art. 348 ter ultimo comma cpc). 
Del pari inammissibile è la censura di cui al primo motivo, diretta avverso la statuizione con la quale la ### di ### ha ravvisato la 5 natura interclusa del fondo, sulla base delle risult anze della C.T .U.  esperita in corso di causa, e l'inesistenza di un diritto di servitù su fondi diversi da quello del ### odierno ricorrente.  ### distrettuale, sul punto, ha infatti dato atto che uno dei due percorsi pedonali esistenti aveva natura meramente precaria, mentre l'altro non era comunque idoneo ad assicurare il transito veicolare. Ha poi eviden ziato che, poiché il fondo dell'attore a veva destinazione residenziale, il suo conveniente e normale uso richiedeva la possibilità di accedervi anche con vetture, e che tale possibilità non era possibile neppure mediante costituz ione di servitù a carico della limitrofa proprietà dei suoi genitori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 
Inoltre, la ### distrettu ale ha e saminato le varie ipotesi individuate dal C.T.U., dando atto che entrambe le soluzioni prospettate prevedono il transito pedonale e carrabile sulla proprietà del ### in assenza di percorsi alternativi praticabili (cfr. pag. 9 della sentenza).  ### ricorrente attinge tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove cont rapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né è possibile proporre un appre zzament o diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei document i esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risultan ze probatorie, di quelle 6 ritenute più idonee a sor reggere la motivaz ione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente i ncompat ibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.  631330). 
E' in vece infondata è la tesi p rospettat a con il te rzo motivo di ricorso, secondo cui la disposizione di cui all'art. 1054 c.c. sarebbe applicabile, giusta la previsione del secondo comma, ad ogni ipotesi di divisione del fondo, originariamente unitario. La parte ricorrente incorre in un evidente equivoco, poiché ritiene che per “divisione” si debba intendere il mate riale distacco, dall'originaria consistenz a unitaria, di una parte del fondo. In realtà, l'art. 1054 c.c. si applica, giusta il primo comma, alle alienazioni a titolo onero so e, giusta il secondo, alle divisioni, per tali dovendosi eventualmente intendere le sole fattis pecie di scioglimento della comun ione (ordinaria o ereditaria). Dive rsamente argomentando, infatti, qualsiasi att o dispositivo avente ad oggetto un a sola parte di un fondo, originariamente unitario, ne implicherebbe la materiale divisione, il che renderebbe vana la limitazione, contenut a nel primo comma della norma, alle sole ipo tesi di alienazione a titolo oneroso. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre, posto che, come lo stesso ricorrente afferma a pag. 5 della memoria, la separazione del 7 fondo è avvenuta mediante donazione di una parte di esso, e dunque mediante un atto non avente carattere di onerosità. 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di ### avrebbe erroneamente costituito una servitù coattiva a carico di area costituente cortile del ### ricorrente. Inoltre, nella parte finale della do glianza il condominio contesta anche la natur a apparen te della motivazione, perché essa si risolverebbe in un apo dittico recepimento delle conclusioni del C.T.U. 
La censura è infondata.  ### di ### esaminando il motivo di gravame proposto, sul punto, dall'odierno ricorrente, ha evidenziato che l'esenzione prevista dal quarto comma dell'art. 1 051 c.c. op era soltanto qualora il proprietario del fondo dominante abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali raggiungere la pubblica via eliminando così la condizione di interclusione del suo fondo. La statuizione è conforme all'insegnamento di questa ### secondo cui “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, -che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.- non prevede u n'esenzione assoluta del le aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base d ella richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve att ribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 15/05/2008, Rv. 603221; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 23/09/2011, Rv. 619332; nonché Cass. Sez. 2, 8 Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558, secondo la quale “Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'event uale destinazione in dustriale del fondo interclu so, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi”). 
Di conseguen za, “… la norma indicata no n trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e si mili” (Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 6814 del 14/12/1988, Rv. 461067; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 13/09/1975, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 23/06/1979, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971, Rv. ###). 
Inoltre, va anche ribadito che “La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l 'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in re lazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente . Ogni dubbio che resid ui al riguardo, in ordine al le modalità di esercizio del la servitù coatt iva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020, Rv. 658945). Nel caso di specie, la ### di ### ha operato la valutazione comparativa tra le varie possibilità individuate dal C.T.U. , pervenendo al fine ad una decisione adeguatamente 9 motivata, che rispetta pienamente i criteri fissati da questa ### di legittimità per l'esercizio e lo svolgimento del procedimento valutativo di cui anzidetto. 
Né, infine, è possibile richiamare, a favore della tesi propugnata dal ### ricorrente, l'ulteriore principio, sempre affermato da questa ### secondo cui “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo ser vente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela i n quanto la stessa sia ch iesta al giu dice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realiz zazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzi one più i donea a contemperare le contrapposte esigenze dei propriet ari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868). Nel caso di specie, infatti, è la stessa parte ricorrente, nell'esposizione dei fatt i processuali, a dare atto che l'originario attore si era rivolto alla giustizia prima di eseguire le opere autorizzate dal Comune di ### di ### con il permesso di costruire n. 12/2007, tanto è vero che lo stesso aveva proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio per conseguire, dal Tribunale, un provvedimento che autorizzasse il passaggio al fine di terminare l'edificazione dell'edificio assentito dal permesso di costruire di cui anzidetto. 
Per quanto concerne la mot ivazione della sentenza impugnat a, infine, essa - come si è visto - è tutt'altro che apparente, né appare manifestamente illogica, essendo idonea ad integrare il cd. m inimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 nonché, sullo specifico 10 profilo della mot ivazione apparente, Cass. S ez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione). 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Le spese de l presente giudizio di legit timità, liquidate come d a dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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