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Tribunale di Asti, Sentenza n. 525/2025 del 23-12-2025

... sito in ### via del ### n. 59 parte resistente #### individuale per giusta causa ### per parte ricorrente: come in ricorso per parte resistente: come in memoria di costituzione ### ricorso depositato in data ### la società ### S.p.A. (di seguito per brevità anche solo ### conveniva in giudizio ### propria dipendente addetta allo stabilimento di ### dal 17/10/2016, per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole con missiva datata 1/07/2024 e dalla stessa impugnato stragiudizialmente con pec del 17/07/2024. R.G.L. n. 975/2024 A sostegno della domanda giustificava l'applicazione della massima sanzione disciplinare adducendo che la dipendente, vittima di un infortunio al dito indice della mano destra mentre era impegnata nello svolgimento delle proprie mansioni, avrebbe simulato l'infermità o, comunque, pregiudicato o ritardato la guarigione e il rientro in servizio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede con conseguente venir meno del vincolo fiduciario. Richiamava all'uopo la relazione dell'agenzia di investigazione privata, alla quale si era rivolta per accertare le effettive condizioni di salute della dipendente, in (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.L. n. 975/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento portante il n. 975 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da ### S.P.A.  in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ### per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### via ### n. 76 parte ricorrente #### rappresentata e difesa dall'avv.to ### per mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via del ### n. 59 parte resistente #### individuale per giusta causa ### per parte ricorrente: come in ricorso per parte resistente: come in memoria di costituzione ### ricorso depositato in data ### la società ### S.p.A. (di seguito per brevità anche solo ### conveniva in giudizio ### propria dipendente addetta allo stabilimento di ### dal 17/10/2016, per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole con missiva datata 1/07/2024 e dalla stessa impugnato stragiudizialmente con pec del 17/07/2024. 
R.G.L. n. 975/2024 A sostegno della domanda giustificava l'applicazione della massima sanzione disciplinare adducendo che la dipendente, vittima di un infortunio al dito indice della mano destra mentre era impegnata nello svolgimento delle proprie mansioni, avrebbe simulato l'infermità o, comunque, pregiudicato o ritardato la guarigione e il rientro in servizio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede con conseguente venir meno del vincolo fiduciario. 
Richiamava all'uopo la relazione dell'agenzia di investigazione privata, alla quale si era rivolta per accertare le effettive condizioni di salute della dipendente, in quanto insospettita dall'eccessiva estensione della prognosi iniziale, dalle cui indagini era emerso che, almeno a partire dal 04/06/2024, la convenuta, piuttosto che dedicarsi al pieno recupero delle sue energie psico-fisiche, aveva svolto una serie di attività della vita quotidiana indicative di uno stato di perfetta efficienza fisica e in ogni caso incompatibili con il riferito stato morboso. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la lavoratrice, la quale preliminarmente - denunciata l'inutilizzabilità in giudizio delle investigazioni difensive svolte - contestava la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento, nonché l'applicabilità di tale sanzione al caso di specie ai sensi del ### di riferimento, oltre che la sua sproporzionalità rispetto alla condotta contestata. 
In via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatole per insussistenza del fatto materiale e comunque in quanto non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo soggettivo, invocando la tutela reale prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 ovvero, in via subordinata, la tutela obbligatoria di cui al precedente comma 1. 
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi indotti dalle parti, delegata al Tribunale di ### con ordinanza del 18/12/2024, e con consulenza medico - legale affidata al dott. ### indi all'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE R.G.L. n. 975/2024 1. Stante la contestazione dalla resistente sulla relativa utilizzabilità, deve preliminarmente reputarsi legittimo il ricorso da parte della società ricorrente alle indagini investigative affidate all'agenzia ### allo scopo di verificare l'attendibilità della certificazione medica attestante lo stato di malattia della lavoratrice e il suo perdurare nell'arco di tempo ivi indicato.  1.1. Con riferimento alla possibilità di svolgere tali indagini giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la disposizione dell'art. 2 dello St. dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello St.  direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. 14.2.2011 n. 3590); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione (Cass. 7.6.2003 n. 9167). Le garanzie degli artt. 2 e 3, citati operano, infatti, esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi” (cfr. fra le altre, sentenza n. 8373/2018).  1.2. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa R.G.L. n. 975/2024 rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza” (Cass. civ. n. 11697/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 25162/2014).  1.3. Occorre cionondimeno ricordare che la giurisprudenza individua presupposti e limiti di tali controlli, affermando che essi sono leciti purché l'attività di accertamento si svolga “mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti” “e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 20879/2018) e sempre che “sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore” (cfr. Cass. civ. n. ###/2021; Cass. civ.  25732/2021).  2. Orbene, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, siffatto bilanciamento sia stato correttamente operato, atteso che le indagini affidate dalla ### sono state condotte dallo ### con modalità tali da non pregiudicare le garanzie di libertà e dignità della dipendente, di talché può darsi ingresso nel presente giudizio alla relazione investigativa versata in atti e ritenersi utilizzabili le riproduzioni fotografiche alla stessa allegate.  2.1. Con particolare riguardo alle verifiche condotte dagli investigatori il giorno 4/06/2024, allorché la ### si trovava nella corte di pertinenza della sua privata abitazione, sebbene l'istruttoria abbia consentito di acclarare che nell'estate del 2023 sia stato apposto un telo verde a copertura di tutta la recinzione dell'abitazione della lavoratrice (teste ### collega della resistente: “io insieme al collega ### nel 2023 ho installato una rete verde con le fascette, torno torno, per impedire alle persone che passano di vedere all'interno della terrazza”; teste ### amico della resistente: “Se non mi sbaglio l'intero perimetro dei due terrazzi è coperto da un telo verde, verde sbiadito, apposto sulla cancellata, quando entri si vede che va dal muro fino a girare intorno (…) Che io ricordi i teli sono stati messi nel 2023”; teste ### “Le inferriate le abbiamo chiuse con un telo, io e ### estate R.G.L. n. 975/2024 2023, inizio estate 2023”), dall'esame delle fotografie a corredo della relazione investigativa (doc. 10 in atti di parte ricorrente) si intravede la presenza sul telo di squarci e aperture, che lasciavano scoperte alcune parti della recinzione (si veda in particolare il fotogramma di pag. 4), condizione, peraltro, confermata dagli investigatori durante l'esame testimoniale, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la loro estraneità ai fatti di causa, e in ogni caso compatibile con la circostanza che le indagini difensive sono state effettuale a distanza di quasi un anno dalla sua messa in posa.  2.2. Meritano d'essere di seguito riportare le dichiarazioni rese dai medesimi sul profilo in esame: teste ### “In quella occasione ci troviamo la ### faccia e faccia, lei era all'interno della terrazza che ha un muretto di mezzo metro circa ed una inferriata nella parte superiore, parzialmente coperta da una rete di colore verde simile a quelle usate per coprire alberi o piante, trasparente, e in quella occasione facevo della foto alla ### da diverse aperture (…) ### fotografie sono state fatte da diverse angolazioni, da più punti aperti, da luogo aperto al pubblico ad una persona di proprietà privata visibile dall'esterno (…) Le foto sono state prese da diverse aperture dove la rete non era presente. La rete non copriva per intero la cancellata, oltre ad essere trasparente. Le aperture erano grandi, erano preesistenti al nostro passaggio ed erano visibili al nostro passaggio. Non abbiamo assolutamente toccato la recinzione o lo stato dei luoghi”; teste ### “In data 04 giugno 2024 (…) mentre perlustravamo per capire dove questa abitasse concretamente abbiamo visto la ### uscire su di un terrazzino, una terrazza. La abbiamo vista dall'esterno attraverso dei fori che c'erano nel telo verde, quello che si usa per le piante, che circondava una parte non tutto il terrazzino perché c'erano degli spazi da dove si vedeva, ampi spazi e attraverso questi ampi spazi che non ricordo esattamente dove erano posizionati né quanto erano esattamente ampi ma erano ampi ed erano diversi e attraverso i quali sia io che il collega abbiamo fatto delle foto della ### (…) Le foto sono state prese da più punti (…) Il telo era comunque trasparente, non occludeva la visuale R.G.L. n. 975/2024 all'interno si vedeva, da qualsiasi angolazione. Noi non abbiamo toccato nulla né modificato lo stato dei luoghi in alcun modo”.  3. ### canto, emerge dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro della ### che la copertura è stata realizzata utilizzando più teli (teste ### “Io ho messo dappertutto la stessa rete, quando finiva il rotolo ho iniziato un altro pezzo di rete”; teste ### “Se non mi sbaglio in certe parti il colore del telo era più scuro, vado a memoria. Non c'erano spazi anche piccoli non coperti dal telo”; teste ### “### rotoli, e quando terminavano iniziavamo con un altro rotolo. In alcuni punti i teli erano sovrapposti, non ricordo se dappertutto”) e che per unire le varie sezioni sono state utilizzate delle fascette (teste ### “### usato un telo comprato dalla ### eravamo andati a prendere il caffè e ci siamo ritrovati a mettere il telo, erano dei rotoli verdi dello stesso colore, che abbiamo fissato con delle fascette”), di guisa che appare assai verosimile che nel lasso di tempo di un anno si siano formate delle aperture in corrispondenza dei punti di congiunzione.  3.1. Quand'anche si ritenesse che gli squarci nella copertura siano stati causati da terzi e non dal cedimento per effetto delle intemperie e della usura del materiale, non vi è evidenza alcuna che tali manomissioni siano riconducibili all'opera degli investigatori, non essendo emersa dall'istruttoria orale prova in tal senso (teste ### “Ovviamente io non so nulla su chi abbia manomesso la rete e perchè. Che ne so”; teste ### “Ovviamente nulla so su come e perché si sia creato quello spazio; in quel tratto si vedeva come se la graffetta non ci fosse più”; teste ### “Non so dire come questo buco fosse stato creato (…) Non ho idea di chi sia stato a fare il buco e perché”).  3.2. Dovendosi considerare accertata la circostanza che, alla data dell'accesso degli investigatori, la recinzione dell'abitazione privata della convenuta fosse solo in parte protetta da copertura, deve concludersi che il cortile di pertinenza della abitazione della lavoratrice fosse visibile dall'esterno, il che esclude che le fotografie siano state acquisite in violazione delle norme in materia di privacy. 
R.G.L. n. 975/2024 In ogni caso si rammenta che “In materia di controlli del lavoratore, non può prescindersi dal bilanciamento tra il diritto di difesa del datore e quello di tutela della riservatezza del dipendente. Non è vietata la produzione in giudizio di documenti formati in violazione del codice della privacy, non estendendosi l'istituto processualpenalistico della inutilizzabilità anche al processo civile, fatto comunque salvo il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza” (Cass. civ.  ###/2021) e che “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003” (ex multis Cass. civ. n. 29829/2024).  4. Quanto alle verifiche condotte dagli investigatori il giorno 5/06/2024, allorquando la ### si trovava presso la palestra ### & ### di ### non si ritiene del pari sussistere un'ipotesi di violazione delle norme in materia di privacy. 
Ed invero, lo stesso teste indotto da parte resistente, ### personal trainer presso il centro, ha riferito che “### palestra possono accedere gli iscritti, ma anche chi chiede di poter visionare per iscriversi”.  4.1. La palestra è dunque luogo aperto al pubblico e, sebbene il citato testimone abbia riferito che la seduta di allenamento oggetto della relazione investigativa si era svolta in una sala non visibile dall'esterno (“Io fino all'anno scorso lavoravo in una sala dove bisognava bussare, e qui si è svolta l'ultima seduta della ### che ho descritto dopo l'infortunio (…) ### della stanza non è visibile dall'esterno, i vetri sono oscurati, e la porta la lascio sempre chiusa”), la riferita circostanza per la quale occorreva bussare lascia intendere che chiunque ne avesse fatto richiesta avrebbe potuto accedervi. 
È quanto, peraltro, confermato dal teste ### il quale ha testualmente riferito: “entrato nella palestra ero accolto da una signora bionda che si presentava come R.G.L. n. 975/2024 proprietaria della palestra, e di cui non ricordo il nome, e che mi fece visitare la palestra arrivando ad una stanza dove mi veniva riferito essere la sala dei personal trainer, ed all'interno abbiamo trovato la ### in compagnia di un uomo a fare delle ripetizioni di piegamenti sulle gambe (…) il tutto per pochissimi minuti, il tempo che la signora ha aperto. Le immagini che sono nel report sono state prese da uno specchio che c'era, ma quando sono entrato ho visto direttamente i due Io sono anche entrato nella sala, all'ingresso della sala. Io ho chiesto alla signora che mi ha accolto anzi è stata la signora che mi ha accolto ad invitarmi a visitare la palestra. 
La porta della stanza è stata aperta dalla signora, come tutti gli altri ambienti”.  4.2. Conseguentemente nemmeno l'attività investigativa svolta all'interno dei citati locali ha travalicato i limiti dettati per lo svolgimento delle attività difensive delegate dalla datrice di lavoro.  5. Quanto, infine, alla utilizzabilità in giudizio dei fotogrammi che corredano la relazione investigativa, si osserva come non vi sia stato da parte convenuta idoneo disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 Oltre che formulato in modo del tutto irrituale e generico, il disconoscimento operato dalla lavoratrice, fondandosi esclusivamente sulla mancanza di data certa, non è idoneo, alla stregua della menzionata disposizione, a contestare la conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato, ciò alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale "il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio -deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, R.G.L. n. 975/2024 avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione” (cfr. Cass. n. 18507/2016; in termini Cass. civ. n. 9526/2010; Cass. civ. n. 2117/2011).  5.1. ### canto, la data e l'ora delle riproduzioni fotografiche di cui si discute sono elementi facilmente ricavabili dalla sequenza in cui i citati fotogrammi sono collocati, in uno alla deposizione degli investigatori che ebbero ad effettuare le indagini per conto del datore di lavoro.  6. Tanto sopra in limine precisato e venendo al merito della questione, giova prendere le mosse dalla contestazione disciplinare inviata dalla ### con lettera raccomandata del 19/06/2024 (doc. 1 in atti di parte resistente), a mente della quale la datrice di lavoro ha imputato alla lavoratrice una serie di “azioni della vita quotidiana indicative di uno stato di perfetta efficienza fisica, il che ci induce a ritenere simulati, ovvero enfatizzati al cospetto del medico certificatore, gli effetti dell'infortunio subito”. ### la società ricorrente trattasi, infatti, di “attività che richiedono un costante e rilevante impegno fisico e la sollecitazione continua del dito infortunato”.  6.1. In dettaglio la ### ha contestato alla lavoratrice: - di essersi dedicata, dalle ore 09:05 del 4/06/2024 e per circa mezz'ora, alla pulizia della terrazza della sua abitazione; - di essersi recata, alle 15:50 dello stesso giorno, presso la sede ### alla guida della ### 500 con cambio manuale, uscendo dopo circa 5 minuti con una busta contenente documenti e, poi, presso un bar sito al centro della città di ### dove ha incontrato alcuni suoi conoscenti coi quali si è intrattenuta per circa 40 minuti, consumando una bevanda; - di essersi recata presso un gommista a bordo della sua autovettura, il giorno 5/06/2024 alle ore 10:27 circa, e di essersi poi diretta a piedi presso la palestra, dove è entrata alle 10:55 circa e, con un personal trainer, ha sollevato bilancieri con entrambe le mani; R.G.L. n. 975/2024 - di essersi recata nella stessa giornata a ritirare dal gommista l'autovettura e successivamente presso un ### e, infine, presso una gelateria dove ha consumato un gelato, per poi di nuovo al bar del giorno precedente; - di essersi recata in un bar insieme alla figlia, il giorno 6/06/2024 alle ore 09:10 circa, e di aver successivamente accompagnato anche altri bambini in una abitazione privata in città; - di essersi andata alle ore 10:24 circa del 12/06/2024 presso una cartoleria nel centro di ### dove ha acquistato oggetti riposti in una busta tenuta con la mano destra.  6.2. A parere della società ricorrente, si tratta di attività che denotano condizioni di piena efficienza fisica in contrasto con lo stato di salute risultante dai certificati medici e che, anche ove questo non risultasse simulato, avrebbero compromesso o comunque ritardato la guarigione e quindi la sollecita ripresa dell'attività lavorativa, con “grave e reiterata violazione delle obbligazioni legali e contrattuali derivanti dal Suo rapporto di lavoro alle nostre dipendenze, tale da incidere negativamente sul vincolo fiduciario ad esso sotteso”, comportamento che, secondo la prospettazione datoriale, giustifica la disposta sospensione cautelare non disciplinare dal lavoro per la durata del relativo procedimento, ai sensi dell'art.  11, sez. IV, titolo ### del ### di riferimento, e il successivo recesso.  7. La condotta addebitata alla lavoratrice non è dunque l'aver svolto le attività sopra elencate - circostanza che, come detto, la dipendente non ha contestato se non in termini di inutilizzabilità della prova per le modalità con cui è stata formata - bensì l'aver compiuto, eseguendo “lavori di pulizia di pavimenti, guida di autovetture, ginnastica con sollevamento di bilancieri e relativi pesi con entrambe le mani, uso del cellulare con impiego continuativo del dito indice della mano destra, consultazione di documenti cartacei, trasporto di oggetti quali borse, buste e altro” e recandosi “inoltre, in vari esercizi commerciali, dove ha fatto acquisti o provato capi di abbigliamento, ha consumato cibi presso ristoranti e ber, il tutto sempre utilizzando costantemente la mano destra e il dito infortunato, senza impedimenti o limitazioni di alcun genere”, attività non compatibili con lo stato di R.G.L. n. 975/2024 inabilità al servizio o che addirittura ne comproverebbero la simulazione o, comunque, idonee a compromettere o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.  7.1. Ciò posto, giova premettere che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto generale di svolgimento di altra attività - anche a favore di terzi - da parte del lavoratore assente per malattia; pertanto, il datore di lavoro che per tale ragione irroghi il licenziamento è onerato di provare sia l'effettivo svolgimento di altra attività da parte del dipendente, sia la simulazione dello stato di malattia oppure che la diversa attività espletata fosse potenzialmente idonea a pregiudicare, anche in termini di mero ritardo, il rientro in servizio (cfr. Cass. n. 13063/2022). 
La Suprema Corte ha precisato che il compimento di altra attività da parte del lavoratore assente per malattia non può essere ritenuta a priori “disciplinarmente irrilevante”, ma può giustificare anche la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della patologia denunciata ed alle mansioni svolte, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del dipendente, dovendo essere salvaguardato “l'interesse creditorio del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta”.  7.2. La valutazione del giudice di merito in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata è dunque di tipo prognostico riguardo l'idoneità della condotta contestata, che costituisce indice di scarsa attenzione del lavoratore per la propria salute e per i relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il rientro in servizio del dipendente. 
R.G.L. n. 975/2024 7.3. Alla luce dei principi sopra richiamati, la Corte di legittimità ha affermato che “in materia di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 detta la regola generale in base alla quale: “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (…) Ne discende coerentemente che (….) non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività (…) ma deve anche provare che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio” ( civ. n. 13063 cit.).  7.4. ### menzionata pronuncia la Corte prosegue precisando che “A tal fine il datore potrà avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l'accertamento dei fatti, anche sollecitando il giudice ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio ovvero ad attivare poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. 
Simmetricamente il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria onde esprimere all'esito il proprio convincimento su come si sia svolta la vicenda concreta, osservando anche in tale caso il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004); sicché solo nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art.  2697 c.c. (per un'applicazione del principio, di recente, Cass. n. 3822 del 2019). In particolare, occorrerà valutare modalità, tempi e luoghi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, alla circostanza che si tratti di attività ricreativa o ludica R.G.L. n. 975/2024 ovvero prestata a favore di terzi; occorrerà poi esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia; infine, occorrerà verificare se da tali elementi, eventualmente con l'ausilio peritale, scaturisca la prova che la malattia fosse fittizia ovvero che la condotta tenuta dal lavoratore fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro”.  8. Orbene nel caso di specie, in primo luogo, non vi sono elementi per affermare, in difetto di una prova in tal senso che era onere della società offrire, che il tipo di attività svolta dalla lavoratrice sia di per sé sufficiente a dimostrare la fraudolenta simulazione della infermità addotta, anche in termini di enfatizzazione degli esiti dell'infortunio sul lavoro.  8.1. Innanzitutto, l'effettiva esistenza della malattia risulta certificata dai sanitari di strutture pubbliche (### dell'### di ### e ###. 
A tal riguardo vale la pena richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il certificato redatto da un medico convenzionato con l'### per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" ( civ. n. 5000/99; in senso conforme Cass. civ. n. 10569/2001). Principio già affermato in via generale e secondo il quale “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità” (Cass. civ. n. 8536/2023). 
Restano, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. civ.  27288/2022) e dunque “tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi R.G.L. n. 975/2024 valutativi che il sanitario ha” in occasione del controllo “espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” ( civ. n. 6045/2000).  8.2. ### vicenda in esame, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato la diagnosi riportata nei certificati medici versati in atti ed ha affermato che il prolungamento dello stato di malattia è da ritenersi giustificato a fronte degli esiti delle visite di controllo eseguite dalla resistente, che hanno accertato complicanze quali la sindrome compressiva, la persistenza di tumefazione del dito infortunato con limitazione articolare delle interfalangee e la tenopatia del flessore, di talché risulta altresì provata l'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa e giustificata la conseguente assenza da lavoro per oltre due mesi (v. pag. 43 della relazione peritale: “la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro è stata certificata dal medico dell'### di ### sulla base di un quadro clinico-obiettivo rappresentato dalla tumefazione del 2° dito della mano destra con limitazione articolare delle interfalangee”). 
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi precisato che “all'epoca degli accertamenti investigativi la sig.a ### non aveva ancora raggiunto la guarigione clinica con il pieno recupero funzionale del 2° dito della mano destra accertato poi in occasione della visita eseguita presso la sede ### di ### il ###. Il trauma da schiacciamento del 2° dito della mano destra ha avuto un decorso clinico ed una evoluzione prolungata rispetto alla media come si può desumere anche dalla richiesta dell'### di un controllo radiografico eseguito il ### e anche dall'esito della visita ortopedica del 06.06.24 del Dr. Cotticelli che accerta una sindrome compressiva al 2° dito della mano destra con tenopatia del flessore, prescrive terapia antiinfiammatoria e steroidea per 8 giorni, con prognosi di giorni venti. La tenopatia del flessore del 2° dito della mano destra accertata dal Dr. 
Cotticelli è riconducibile del tutto verosimilmente e, con criterio di elevata probabilità, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24 e ha poi trovato conferma dall'esame ecografico eseguito il ###”. 
R.G.L. n. 975/2024 ### ha dunque escluso che vi sia stata da parte della ### una c.d.  “pretestazione”, ovverosia la simulazione o l'esasperazione di sintomi o l'attribuzione di essi a cause false al fine di ottenere un vantaggio, “in quanto non risultano alterazioni delle lesioni nella loro entità o nell'attribuzione delle stesse a cause diverse da quelle reali” (v. pag. 43 della relazione peritale), e ha specificato che “non risulta che il medico dell'### abbia prolungato la malattia solo sulla base di una “sintomatologia riferita” bensì tenendo conto del quadro clinico obiettivato”, evidenziando che “### film fluido lungo la guaina del tendine flessore del II raggio segnalato dall'esame RM eseguito il ### è ampiamente compatibile con la tenosinovite del tendine flessore accertata dall'esame ecografico eseguito il ###, riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24”.  8.3. ### espletata ha vieppiù consentito di stabilire che le mansioni di conduttore svolte dalla ### presso la ### così come risultano dagli atti e dallo studio ergonomico condotto dalla ditta per l'identificazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide in attività di movimentazione manuale e trasporto di carichi, fossero incompatibili con la limitazione funzionale a carico del 2° dito della mano destra accertata in occasione delle visite eseguite all'### di ### 9. Acclarata dunque l'efficienza lesiva dell'evento traumatico del 16/04/2024 e l'effettività dello stato morboso che ha determinato l'inidoneità al lavoro della resistente e delle complicanze che hanno giustificato la sua assenza da lavoro per oltre due mesi, occorre verificare la compatibilità con tale stato morboso delle attività descritte nell'indagine investigativa commissionata dalla ### Sul punto il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che, se è vero che le mansioni di conduttore svolte dalla dipendente ### sono incompatibili con la limitazione funzionale a carico del dito della mano destra accertata in occasione delle visite eseguite all'### di ### “tali mansioni non possono essere considerate sovrapponibili alle attività della vita quotidiana documentate nel rapporto investigativo”, le quali, secondo il medico legale, non sono inconciliabili R.G.L. n. 975/2024 con il quadro clinico obiettivato a carico del 2° dito della mano destra (v. pag. 36 dell'elaborato tecnico: “### disamina di questi elementi emerge che le attività evidenziate durante l'attività investigativa, svolte dalla sig.a ### nelle date del 04.06.24, 05.06.24, 06.06.24 e 12.06.24 (lavoro di pulizia dei pavimenti, guida dell'automobile, utilizzo del telefono cellulare, apertura di una busta ed esame di documenti, consumo di bevande e del gelato, esecuzione di ginnastica con utilizzo di pesi, acquisto di oggetti), risultano atti della vita quotidiana non incompatibili con il quadro clinico obiettivato a carico del 2° dito della mano destra in occasione delle visite eseguite presso la sede ###data ### e 07.06.24 ove era descritta una tumefazione del dito (ancorchè lieve) con limitazione articolare dell'interfalangea prossimale e distale”).  9.1. In particolare, quanto alla condotta accertata in data ###, allorché la ### si trovava presso la palestra “### & Fitness”, il CTU ha ritenuto che il sollevamento da parte della resistente di due attrezzi del peso di quattro chili collocati a terra, effettuato “con una sola ripetizione” e “con piegamento sulle ginocchia”, non è risultato dannoso e controindicato e tale da poter aggravare la condizione patologica del dito, “anche in considerazione del fatto che si è trattato di un unico evento, di verosimile breve durata”. 
A tal riguardo, si rileva come la circostanza che nel periodo preso in considerazione la ### si sia recata in palestra solo in quella occasione (il ###) e a distanza di 50 giorni dall'infortunio - da cui l'occasionalità dell'evento - risulta provata alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, che hanno peraltro confermato il motivo addotto dalla resistente a giustificazione della sua presenza presso il centro fitness, ovverosia la necessità di svolgere, con l'ausilio di un personal trainer, esercizi funzionali al miglioramento del drenaggio, essendo la lavoratrice affetta da problemi di insufficienza circolatoria superficiale agli arti inferiori. 
Militano in tal senso le testimonianze assunte in merito all'attività svolta dalla lavoratrice presso la palestra ### & ### di ### che di seguito si riportano: R.G.L. n. 975/2024 - ### biologo nutrizionista: “### è mia paziente da un paio di anni (…) ha svolto una serie di esercizi funzionali a risolvere una condizione di lipedema di stadio due grazie alla attività anaerobica svolta con il preparatore atletico ### Questo un anno e mezzo fa, un anno abbondante or sono; io ho consigliato (…) questi esercizi per la condizione in cui si trovava la ### Non c'è una tempistica sicura di risoluzione del problema, gli esercizi vanno fatti almeno per un semestre (…) Il lipedema è una localizzazione di grasso sulle gambe localizzato sulla fascia anteriore del quadricipite, che la ### aveva su entrambe le gambe, e lo stadio due è abbastanza serio come condizione, con possibili conseguenze a lungo termine con rischi vasculopatici”; - ### personal trainer della struttura sportiva: “### che fine 2023, inizi 2024 ### è venuta nella palestra su indicazione di un nutrizionista con il quale collaboro, perché aveva una problematica di lipidemia alle gambe. Doveva fare degli esercizi per il drenaggio, per togliere la infiammazione alle gambe secondo le indicazioni del nutrizionista”. Il teste ha chiarito che: “Gli esercizi prevedevano l'uso di attrezzature funzionali, tra cui pesi, anche con #### Si tratta di attrezzature che coinvolgono tutto il corpo, e che comportano l'impugnatura di entrambi o uno degli arti superiori alla volta”. Il personal trainer ha poi precisato che “### non necessariamente impone l'utilizzo di tutte e cinque le dita della mano, perché la forza dell'impugnatura viene dall'avambraccio; in pratica per l'uso di questi strumenti si stringe con la mano, e si fa uso delle dita, e si possono coinvolgere nella stretta anche solo alcune delle dita, in base alla forza della presa e del peso da stringere (...) ### utilizzava prima pesi di dieci, dodici chilogrammi”. ### ha riferito che “poi ebbe un infortunio, e per circa due mesi non si è vista. Quindi è tornata, e di fatto è venuta solo un giorno, in cui abbiamo lavorato solo per le gambe; alla fine della seduta io feci impugnare alla ### dei kettelbell per vedere se riusciva nell'impugnatura, se non aveva perso la forza e se aveva ancora problemi alla mano, e la ### fece solo questa prova, che si è tradotta in una sola ripetizione, consistente in un singolo sollevamento dei due attrezzi che erano collocati a terra, con piegamento sulle R.G.L. n. 975/2024 ginocchia e appunto presa e sollevamento dei due pesi, sollevandosi sulla gambe e ovviamente tendo la presa dei pesi che erano di quattro chili; non ricordo se la ### riuscì, se ha sentito dolore, ma sono certo che si è trattato solo di questa singola occasione, perché poi abbiamo smesso, e perché poi la ### non è più venuta (…) ### che la ### veniva in palestra, poi è sparita, dopo circa due mesi è tornata per un solo giorno in cui è successo quello che ho descritto. Questo ultimo giorno la ### non ha utilizzato bilancieri”.  9.2. Non è idonea a scalfire il tenore delle suddette dichiarazioni la deposizione del teste ### il quale non è stato nemmeno in grado di chiarire la natura dell'attrezzo (“all'interno abbiamo trovato la ### in compagnia di un uomo a fare delle ripetizioni di piegamenti sulle gambe con in mano due pesi, due bilancieri, non so come definirli, di dieci chili ciascuno e che impugnava ben stretti anche con il dito indice della mano destra. Io ho avuto modo di vedere la ### con i bilancieri o non so come meglio definirli, in mano che faceva piegamenti sulle gambe, le braccia erano ferme verso il basso, ed ha fatto diverse ripetizioni, non le ho contate, il tutto per pochissimi minuti, il tempo che la signora ha aperto”); né soccorre l'esame delle fotografie contenute nella relazione investigativa, stante la scarsa risoluzione dei fotogrammi. 
In ogni caso, che l'attività svolta in palestra dalla convenuta non abbia aggravato la funzionalità del dito infortunato emerge dalla documentazione in atti, posto che la visita ortopedica effettuata dott. ### il giorno successivo (06/06/2024; cfr. doc. 18 in atti di parte resistente) non ha riscontrato aggravamenti e che il ### è stato disposto il prolungamento della prognosi da parte dell'### 9.3. Né convince sul punto la tesi attorea secondo cui la certificazione emessa il ### dal dott. ### prodotta dalla lavoratrice con l'evidente intento di dimostrare la persistenza degli esiti dell'infortunio nel periodo di osservazione, dimostrerebbe in realtà che a tale data la patologia fosse in fase acuta, stante la certificazione di una condizione medica differente rispetto alle precedenti R.G.L. n. 975/2024 certificazioni mediche e la mancanza di qualsiasi indicazione terapeutica relativa a una patologia in fase acuta. 
In senso contrario vale la pena osservare che in documento riporta la diagnosi ("S.compressiva del II dito mano destra con tenopatia del flessore) senza descrizione di esame obiettivo riguardante la funzionalità del dito e/o la persistenza di tumefazione, che vengono poi invece descritte sul certificato del dott. ### della sede ### di ### il giorno successivo. 
La diagnosi è poi riconducibile, secondo il criterio del "più probabile che non", alle conseguenze dell'infortunio del 16/04/2024 in quanto non riporta alcun riferimento ad altre possibili concause, quali sforzi fisici correlati all'attività in palestra (sollevamento pesi) del 05/05/2024 di cui non è nota peraltro, con certezza, la dinamica, la durata e soprattutto l'intensità (criterio dell'efficienza lesiva). 
Si aggiunga che in assenza di descrizione di una obiettività a carico del 2° dito della mano destra sul certificato del dott. ### non è possibile affermare che vi sia stato un aggravamento del quadro clinico rispetto a quanto certificato in data presso l'### di ### in cui viene descritta la limitazione funzionale dell'articolazione interfalangea prossimale e distale del 2° dito, ma si può parlare di permanenza della patologia post traumatica certificata il giorno successivo dal medico dell'### di ### 9.4. ### ha, inoltre, giudicato totalmente compatibili con lo stato morboso le altre attività svolte dalla ### e oggetto di addebito, quali la conduzione di automobile, la pulizia della propria abitazione, l'uso del cellulare, la consultazione di documenti cartacei leggeri, il trasporto della borsa o di buste, escludendone l'idoneità ad incidere sulla guarigione alla luce della documentazione medica presa in esame e avuto riguardo alla specifica attività lavorativa manuale svolta dalla dipendente. 
Questo tipo di attività, svolte a distanza di un lungo tempo dall'inizio della malattia e in prossimità del termine della prognosi (il periodo di osservazione da parte della agenzia investigativa è iniziato circa 50 giorni dopo l'infortunio ed è R.G.L. n. 975/2024 terminato nove giorni prima della cessazione dell'inabilità lavorativa secondo la valutazione dei ### dell'### allorché il percorso di miglioramento era in stato avanzato) non risultano incompatibili con lo stato di malattia, da dirsi simulata come postulato nella contestazione, e sicuramente non hanno ritardato la guarigione. 
Ed invero trattasi di attività prive di attitudine usurante, tale sarebbe stata un'attività implicante uno sforzo fisico significativo e continuativo, dalla quale avrebbe potuto desumersi l'insussistenza della patologia o una violazione dell'obbligo di diligenza della dipendente che deve astenersi dal compiere attività che possano pregiudicare lo stato di salute, ritardando, appunto, la guarigione.  ### ha quindi concluso che “le attività rilevate durante le attività investigative, risultano sostanzialmente atti della vita quotidiana non in grado di sollecitare in modo abnorme il dito indice della mano destra, con valutazione ex ante non risulta dimostrato né è ipotizzabile che l'esecuzione di tali atti possa aver pregiudicato o ritardato il processo di guarigione” (pagg. 36 e 37 della relazione tecnica). 
Non può nemmeno dirsi che tali attività siano comparabili a quella che caratterizza lo specifico impegno lavorativo della dipendente, come rilevato altresì nella consulenza tecnica in atti (“###à lavorativa operaia svolta dalla sig.a ### così come risulta in atti, richiede la piena funzionalità delle dita della mano che, come emerge dalla documentazione sanitaria visionata, per quanto riguarda l'indice destro, non era ancora stata raggiunta all'epoca degli accertamenti investigativi svolti, ancorchè fosse compatibile con lo svolgimento degli atti quotidiani della vita” pag. 37 della consulenza tecnica).  9.4. Né sono condivisibili le osservazioni formulate dal CTP di parte datoriale, secondo il quale il dott. ### non avrebbe osservato i corretti criteri medicolegali (come quello dell'efficienza lesiva) per la valutazione del nesso causale tra l'infortunio del 16/04/2024 e la malattia certificata dall'### ma si sarebbe limitato a considerarlo dimostrato dal riconoscimento da parte dell'Ente assicurativo del lungo periodo di convalescenza. 
R.G.L. n. 975/2024 Come argomentato dall'ausiliario nel replicare al rilievo circa la modesta entità dello schiacciamento patito dalla ### la mancata caduta dell'unghia del dito in questione (non è indicativa di una scarsa efficienza lesiva dell'agente causale, ma) si spiega con il fatto che l'evento traumatico ha coinvolto prevalentemente l'articolazione interfalangea prossimale e non la falange distale, come emerge dall'esame obiettivo di cui al verbale di ### (pag. 42 della relazione tecnica: “il criterio dell'efficienza lesiva (che il ### definisce di modesta entità) risulta pienamente soddisfatto in quanto sul verbale di ### viene descritta una tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale del 2° dito della mano destra con limitazione funzionale ed escoriazioni; da tale obiettività emerge che l'evento traumatico ha coinvolto prevalentemente l'articolazione interfalangea prossimale e non la falange distale e questo può spiegare perché non si è verificata la caduta dell'unghia”). 
Il consulente d'ufficio ha, inoltre, chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal CTP della società ricorrente, “i segni obiettivi delle lesioni non erano rappresentati solo da escoriazioni ma anche dalla tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale del 2° dito della mano destra” (pag. 43 della relazione medico-legale). 
Non possono nemmeno essere condivise le deduzioni del consulente di parte in ordine alla erronea conduzione del macchinario al quale l'istante era addetta ovvero in merito alla discrepanza tra l'entità della lesione e la durata della malattia. 
Se il primo profilo, come correttamente rilevato dal ### non era oggetto di quesito, “né è significativa per quanto concerne l'efficienza lesiva del trauma”, sotto il secondo il dott. ### ne ha ravvisato la ragione nel quadro clinico obiettivato nel corso delle visite eseguite dalla lavoratrice, che hanno evidenziato una sindrome compressiva al 2° dito della mano destra con tenopatia del flessore (visita ortopedica del 06/06/2024 del dott. ### e la persistenza di tumefazione del 2° dito della mano destra con limitazione articolare delle interfalangee (visite presso la sede ### di ###, rimarcando che “### film R.G.L. n. 975/2024 fluido lungo la guaina del tendine flessore del II raggio segnalato dall'esame RM eseguito il ### è ampiamente compatibile con la tenosinovite del tendine flessore accertata dall'esame ecografico eseguito il ###, riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24” (pag. 43 della relazione).  10. Alla luce del complesso dei descritti elementi di valutazione il licenziamento deve reputarsi illegittimo per l'insussistenza del fatto contestato, giacché non vi è prova del carattere fittizio della malattia, né che le condotte contestate abbiano inciso in modo apprezzabile sul rientro della lavoratrice in forze all'azienda.  10.1. Quanto al tipo di tutela da applicare al caso di specie, deve innanzitutto precisarsi come il rapporto di lavoro di cui discute, essendo sorto in data ###, ricada nell'ambito di disciplina del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, il cui art. 3, ai commi 1 e 2, prevede rispettivamente “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità” e “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.  10.2. Tanto premesso, ad avviso della Suprema Corte “pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il R.G.L. n. 975/2024 Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del 2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art.  3, comma 2. Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso” (Cass. civ. n. 12174/2019; civ. n. ###/2023).  10.3. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità (cfr. Cass. civ.  12174 cit.). 
Si ravvisa, in definitiva, una sostanziale equivalenza tra la irrilevanza giuridica del fatto e l'insussistenza materiale del medesimo, atteso che la condotta priva di profili di illiceità, in quanto non contraria alle disposizioni normative vigenti o espressione di un legittimo esercizio del diritto riconosciuto al dipendente, non presenta alcuna rilevanza disciplinare, legittimando la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato (Cass. civ. n. 18418/2016, Cass. civ.  10019/2016; Cass. civ. n. 13178/2017; Cass. civ. n. 13383/2017; Cass. civ. n 13799/2017; Cass. civ. n. 29062/2017; Cass. civ. n. 8902/2024). 
Il legislatore ha, pertanto, previsto una tutela reale solo nell'ipotesi di insussistenza materiale del fatto a cui la giurisprudenza ha ricondotto anche l'ipotesi di assenza di rilievo disciplinare del fatto pur verificatosi, riconoscendo una tutela meramente indennitaria in tutte le altre ipotesi, ivi compresa quella di sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato. 
R.G.L. n. 975/2024 11. In definitiva stante l'insussistenza dei fatti contestati deve rigettarsi il ricorso della ### volto alla dichiarazione di legittimità del licenziamento intimato in danno della ### e accogliersi la domanda riconvenzionale svolta in via principale da quest'ultima e, per l'effetto, disporne la reintegrazione nel posto di lavoro, sussistendo pacificamente i requisiti dimensionali, peraltro non oggetto di specifica contestazione. 
La società ricorrente va, altresì, condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da ragguagliarsi all'importo mensile lordo di € 3.689,94 (cfr buste paga in atti di parte resistente). 
Va, inoltre, precisato che in ossequio alla citata disposizione di legge, la misura dell'indennità risarcitoria incontra il limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, inoltre, che non può essere effettuata alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum et percipiendum, in quanto, anche a voler prescindere dal fatto che nessuna allegazione è stata effettuata sul punto dal datore di lavoro, va detto che nessuna prova è stata fornita dalla stessa parte. 
Infatti, come noto, "in riferimento ai licenziamenti illegittimi rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non è necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno" (cfr. Cass. civ. n. 5662/1999; in termini Cass. civ.  2499/2017; Cass. civ. n. 1636/2020). 
La società ricorrente va, infine, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.  ###à dovuta a titolo risarcitorio, che la società è tenuta a versare alla lavoratrice, va inoltre maggiorata della rivalutazione monetaria dalle singole R.G.L. n. 975/2024 scadenze secondo gli indici ### e degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.  12. Alla soccombenza segue, infine, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, determinata in ossequio ai parametri stabiliti dal DM n. 55/2014 sulla scorta dei valori minimi, stante la particolarità e controvertibilità delle questioni di diritto trattate e la complessità dell'attività istruttoria svolta, previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media.  12.1. Si riconosce altresì l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del DM 55/2014 nella misura del 20%, in considerazione del numero dei documenti versati in atti e della utilità dei collegamenti ipertestuali.  12.2. Le spese di ### da liquidarsi con separato decreto, sono da porre definitivamente a carico della società ricorrente.  12.3. Va altresì rimborsato alla convenuta il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive (cfr. ex plurimis Cass. civ.  ###/2019; Cass. civ. n. 2280/2015; Cass. civ. n. 84/2013); nella specie, sono state indicate spese per € 1.220 (come da fattura versata in atti di parte resistente), da reputarsi non eccessive in considerazione del complessivo accertamento da svolgersi.  P.Q.M.  Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta il ricorso. 
In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, dichiara illegittimo e per l'effetto annulla il licenziamento intimato a ### dalla ### S.p.A. con missiva comunicata in data ###. 
Condanna la società ricorrente a reintegrare ### nel posto di lavoro, nonché a versale un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità, al tallone R.G.L. n. 975/2024 mensile lordo di € 3.689,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo. 
Condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. 
Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 6.880 per compensi e € 1.220 per spese di difesa, oltre € 259 per esposti, ### CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU già liquidate in corso di causa. 
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza ### deciso in ### 24/10/2025 

Il Giudice
Ivana Lo Bello RG n. 975/2024


causa n. 975/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Bello Ivana

M
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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1686/2025 del 22-11-2025

... a dimostrare che il sig. ### quale titolare della ditta “### Costruzioni”, dopo aver apposto il timbro della propria ditta (non oggetto di contestazione e/o di disconoscimento), aveva - di proprio pugno - sottoscritto la scrittura privata del 9.9.2010; - che le corrispondenze e le convergenze sostanziali tra la sigla verificanda e le comparative riconducevano alla mano dello ### (movenze di base, particolarità strutturali, gesti fuggitivi e dinamica pressoria, fino alla direzione prevalente di movimento, pendenza, verso di proiezione) ed evidenziavano che la sigla in verifica era frutto della volontà dissimulativa dello ### tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### sul documento oggetto di querela di falso (denominato “scrittura privata” e datato 9.9.2010) e, conseguentemente, accertato e dichiarato che, con la scrittura privata del 9.9.2010, le parti avevano voluto riconoscere l'assoluta simulazione del contratto di appalto del 9.9.2010 tra la ### s.r.l. e la ditta ### di ### Si costituiva ### quale titolare della ditta individuale "###, il quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'appellante per (leggi tutto)...

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### nome del popolo italiano CORTE ### DI BARI Sezione Prima CIVILE La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. ### - ###. ### - ###. ### - ### rel./est.  ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 901/2021 promossa da: ###.M.T. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. ### con sede ###4 Gravina in ####, alla S.P. 230 Km 53,500, ### e ### n. ###, nonché da: ### nata a #### il ### e residente in 75100 Matera ### alla via ### n. 4, C.F. ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### sito in 70022 Altamura ###, via ### n. 4, contro ### titolare della ditta individuale ### di ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio; Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10.10.2023. 
Oggetto: querela di falso. 
Fatto. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### C.M.T. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza 3692/2020, pubblicata il ### (cron. n. 14287, rep. n. 6134/2020), emessa dal
Tribunale di ### in relazione al procedimento civile iscritto al n. 942/2016 r.g., con la quale quest'ultimo, definitivamente pronunciando sulla querela di falso incidentale proposta da ### quale titolare della impresa individuale “### Costruzioni”, così statuiva: “ a) dichiara la falsità della firma apparente di “### MICHELE” apposta sulla scrittura privata denominata “scrittura privata” in data ###; b) ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, il ### provveda ad annotare sull'originale del documento la cancellazione delle firme di cui al precedente punto a); c) dispone, come da separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio principale; d) condanna ### C.M.T. s.r.l. e ### in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore di ### quale titolare della impresa individuale ### che liquida in complessivi € 3972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv.to ### dichiaratosi distrattario; e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di ### C.M.T. s.r.l. e ### in solido tra loro”. 
All'uopo, premettevano gli appellanti: - che, con atto di citazione per procedimento incidentale di falso ex art. 225 c.p.c., notificato il ###, la “### Costruzioni” di ### aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di ### - articolazione di ### - la società (### C.M.T. 
S.r.l.) e ### - che, con comparsa di costituzione del 19.04.2016, si erano costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della querela di falso, stante l'autenticità della sottoscrizione del documento oggetto di querela di falso denominato “scrittura privata” e datato 09.09.2010; - che la causa era stata istruita con una ### a mezzo della dr.ssa ### - che, all'esito, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la domanda era stata accolta; - che la sentenza era erronea per vizio di motivazione, nella parte in cui aveva aderito acriticamente alle risultanze della CTU senza che il tribunale avesse neppure esposto le ragioni del suo convincimento, nonchè nella parte in cui aveva rigettato tutte le richieste istruttorie e ritenuto, in violazione dell'art. 196 c.p.c., non necessario il rinnovo delle operazioni peritali; - che contestavano, inoltre, la condanna alle spese del giudizio e di CTU e deducevano la necessità di ordinare la rinnovazione della consulenza in appello per i gravi errori commessi dal C.T.U. nei rilievi tecnici e nelle valutazioni delle fenomenologie grafiche, rimanendo l'elaborato peritale lacunoso, superficiale ed errato nelle valutazioni e nelle conclusioni, stante l'erronea impostazione generale, l'omessa verifica dell'ipotesi della dissimulazione.  - che si chiedeva, altresì, l'ammissione delle ulteriori richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e, in particolare, la prova testimoniale richiesta, in quanto volta a dimostrare che il sig. ### quale titolare della ditta “### Costruzioni”, dopo aver apposto il timbro della propria ditta (non oggetto di contestazione e/o di disconoscimento), aveva - di proprio pugno - sottoscritto la scrittura privata del 9.9.2010; - che le corrispondenze e le convergenze sostanziali tra la sigla verificanda e le comparative riconducevano alla mano dello ### (movenze di base, particolarità strutturali, gesti fuggitivi e dinamica pressoria, fino alla direzione prevalente di movimento, pendenza, verso di proiezione) ed evidenziavano che la sigla in verifica era frutto della volontà dissimulativa dello ### tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### sul documento oggetto di querela di falso (denominato “scrittura privata” e datato 9.9.2010) e, conseguentemente, accertato e dichiarato che, con la scrittura privata del 9.9.2010, le parti avevano voluto riconoscere l'assoluta simulazione del contratto di appalto del 9.9.2010 tra la ### s.r.l. e la ditta ### di ### Si costituiva ### quale titolare della ditta individuale "###, il quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'appellante per intervenuta cancellazione dal Registro delle ### della società ### C.M.T. s.r.l. in data ###, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2490 Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere per l'improcedibilità dell'atto d'appello. 
Quanto all'eccepito vizio di motivazione, esponeva che la sentenza di primo grado era immune da ogni vizio, avendo il CTU riposto in modo esaustivo ai quesiti formulati dal giudice.
Nel merito, si opponeva alle richieste istruttorie giacché del tutto tuzioristiche, inammissibili e irrilevanti; ed invero, il documento oggetto di querela di falso era costituito da una scrittura privata del 09.09.2010 in cui era stato asseritamente documentato un accordo che avrebbe comprovato la simulazione assoluta del contratto di appalto intercorso tra la società ### C.M.T. s.r.l., in qualità di committente, e la ditta appaltatrice ### di ### infine, evidenziava che la prova testimoniale non era ammissibile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2722 e ss.  Tanto premesso, chiedeva che, in via preliminare, venisse dichiarata cessata la materia del contendere per l'improcedibilità dell'appello, stante il difetto della capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentare la società, per intervenuta cancellazione dal Registro delle ### della società ### C.M.T. s.r.l.; in via subordinata, che venisse comunque dichiarata l'interruzione del giudizio dell'appello per difetto della capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla; nel merito, che venissero rigettati tutti i motivi di appello proposti dal ### C.M.T. s.r.l. e ### in quanto inammissibili e infondati; con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio. 
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche all'udienza del 28.3.2023. 
Con ordinanza del 29.6.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, con successiva ordinanza del 22.1.2024 veniva sollevata d'ufficio la questione concernente la c.d. rinuncia implicita alle “mere pretese” da parte del liquidatore di società che abbia proceduto - come nel concreto - alla cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza di giudizio (Cass. 6070/2013) e per verificare l'interesse di ### alla prosecuzione del giudizio attinente l'autenticità della sottoscrizione di ### relativa alla scrittura privata del 9.9.2010, una volta sollevata d'ufficio la questione della rinuncia alla pretesa della società cancellata. 
Con le note di trattazione scritta del 4.3.2024, il difensore di parte appellante dichiarava che la società era stata cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. dal Registro delle ### giusta visura storica che allegava e chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio.  ### del giudizio veniva dichiarata all'udienza del 5.3.2024.
Con istanza del 25.6.2025, il Procuratore di parte appellata chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione. 
Assegnato termine per la notifica dell'istanza e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, all'udienza del 18.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione. 
Diritto. 
Va premesso che, a norma dell'art. 305 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza n. 139- 67 della Corte costituzionale), il processo deve essere proseguito o riassunto entro tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, altrimenti si estingue. 
La Suprema Corte ha da tempo (v. Cass. 2340/1996) precisato che l'estinzione del processo per mancato rispetto del termine può essere eccepita da tutte le parti, per cui non solo alla parte colpita dall'evento interruttivo è riservata la proponibilità dell'eccezione di estinzione (v. Cass nn. 815-83, 708-77). 
Deve considerarsi, infatti, al riguardo: - che l'estinzione deve essere eccepita dalle parti interessate (art. 307 comma 4 c.p.c.) e l'interesse all'estinzione non coincide (cfr. in relazione all'art. 338 c.p.c. Cass. n. 1930- 89) con quello tutelato dall'interruzione; - che la legge riconosce a tutte le parti (artt. 302, 303 c.p.c.) l'interesse alla riattivazione del processo e non vi è ragione di limitare per alcune di esse la possibilità di evitarla; - che l'interruzione preclude il compimento di atti processuali, ma lo stato di sospensione (artt. 304, 298 c.p.c.), la possibilità di atti processuali compiuti nell'ignoranza dell'evento, l'incertezza sulla sorte di tali atti (se di essi può dolersi soltanto una parte), non possono protrarsi indefinitamente: la legge fissa un termine perentorio (art. 305 c.p.c.) per la riattivazione del processo, e un onere posto a carico ### della parte nei cui confronti si è verificato l'evento non si concilia con una legittimazione esclusiva della stessa parte ad avvalersi delle conseguenze della sua inosservanza. 
Ne consegue che la parte non colpita dall'evento interruttivo può riassumere il processo interrotto, dopo il decorso del termine dall'evento interruttivo (o della sua legale conoscenza) al solo fine di vederne dichiarata l'estinzione, con la conseguenza che l'estinzione può essere fatta valere non solo in via di eccezione, ma anche in via di azione, con questo aderendo alla tesi della neutralità dell'interesse alla ripresa del processo (v. Cass. 67/1995, Cass. 74/4298). 
Lo stesso contumace può costituirsi allo scopo di eccepire l'avvenuta estinzione anche dopo la precisazione delle conclusioni perché la ratio dell'articolo 293, ultimo comma, c.p.c., è soddisfatta dalla preclusione delle ulteriori attività assertive e istruttorie e può anche procedere alla riassunzione a tale scopo (cfr. Cass. 23394/2015). 
Resta peraltro inammissibile far valere l'estinzione in via principale tramite autonoma domanda, sicché la declamazione dell'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini spetta al giudice davanti al quale la causa doveva essere riassunta (v.  84/2040), salvo che l'eccezione di estinzione venga conosciuta in un diverso processo incidente tantum, ad esempio per respingere l'eccezione di litispendenza. 
Nella specie, la parte appellata (non colpita dall'evento interruttivo) ha chiesto di riassumere il processo al solo fine di fare dichiarare l'estinzione del giudizio e la detta istanza va accolta, dal momento che dalla dichiarazione di interruzione (5/03/2024) sono decorsi oltre tre mesi senza che il giudizio sia stato riassunto da alcuna delle parti. 
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass. 4.11.2021 n. ###, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi). 
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### C.M.T. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.  ### e ### nei confronti di ### titolare della ditta individuale ### di ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 3692/2020, così provvede: 1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo; 2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18.11.2025 ### est. 
Dott. ###ssa

causa n. 901/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Labianca Gaetano, Mitola Maria

M
2

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4406/2025 del 12-12-2025

... in data 4 ottobre 2021, posto che, nelle more, la ditta individuale della ### veniva cancellata dal Registro delle ### - in data ### la ### trasferiva alla figlia, ### l'immobile in oggetto. Così ricostruita la vicenda, l'attrice ha dedotto che l'atto di compravendita impugnato sarebbe innanzitutto nullo e/o inefficace per simulazione assoluta delle parti ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto l'alienante avrebbe continuato ad abitare l'immobile anche in seguito alla sua conclusione e non vi sarebbe prova dell'effettivo versamento del prezzo pattuito: in quest'ottica l'attrice rappresentava che l'acquirente avrebbe deciso d'intesa con la madre di accollarsi le restanti rate di ammortamento del mutuo gravante sugli immobili compravenduti a partire da 01.12.2019, senza che la madre venisse liberata nei confronti dell'istituto erogante. Inoltre, anche il prezzo pattuito per la compravendita risulterebbe anomalo poiché inferiore al reale valore di mercato dei cespiti trasferiti. Da ultimo, andrebbero valorizzati, quali elementi indiziari ulteriori dell'avvenuta simulazione, anche il rapporto di convivenza e di stretta parentela sussistente tra le parti contrattuali, nonché la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE R.G. 3227/2024 Il Tribunale di Napoli nord, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente: ### procedimento iscritto al n. 3227 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto un'azione di accertamento di simulazione e un'azione revocatoria, proposta con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., da: ### S.P.A., con sede ###### alla ### n. 15, C.F.  ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) e con questi elettivamente domiciliat ###, indirizzo P.E.C.: ###; - Attrice; #### nata a ### il ###, C.F. ### , quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede ### (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F. ###, con domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C.: ###; - ###É DI ### nata a #### il ###, C.F. ###, residente in #### alla via ### delle ### n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliat ####### alla via ### 28, indirizzo P.E.C.: ###; - ###ì come precisate dalle parti all'udienza del 13 novembre 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 19 aprile 2024 e notificato in data 29 maggio 2024, il ### S.p.a. ha convenuto in giudizio ### e ### al fine di ottenere l'accertamento della simulazione ex art. 1414 c.c., od in subordine la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. del seguente atto dispositivo: - Atto di compravendita stipulato tra ### e ### dinanzi al ### dott.  ### in data ### (Rep. n. 139875 - ### 40035) e trascritto in data ### ( ### n. ### - ### n. 43082), con il quale la prima ha ceduto alla seconda: a) la piena proprietà dell'appartamento sito in #### alla ### delle ### n. 4, posto al primo piano della consistenza di cinque vani e mezzo catastali, riportato nel catasto dei ### del Comune di ### al foglio 12, particella 5453, sub. 7, categoria A/2, classe 3, confinante con cortile sub. 1, con p.lla 544, con appartamento sub. 6 e con vano scala sub. 3, riservandosi il diritto di abitazione per sé vita natural durante; b) la quota indivisa pari a ¼ della piena proprietà del locale pertinenziale ad uso deposito al piano seminterrato riportato nel ### dei ### del Comune di ### al foglio 12, particella 5453, sub. 9, cat. C/2, classe 1, della consistenza catastale di 147 metri quadrati, confinante con cortile sub 1, con vano scala sub 3, con locale sub 8 e con p.lla 544. 
Nella prospettazione offerta in ricorso, l'atto dispositivo in oggetto sarebbe nullo e/o inefficace, in quanto esclusivamente posto in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dal ### S.p.a. nei confronti della ### A riprova di ciò, la società ricorrente precisava che: - la ### quale titolare dell'omonima impresa individuale, era debitrice del SEN della complessiva somma di euro 114.520,09 in virtù di un rapporto di fornitura di energia elettrica posto in essere per l'immobile sito in ### al ### I n. 146; - tale credito sarebbe sorto in seguito al verbale di verifica del 4 settembre 2018, redatto dai tecnici del servizio di distribuzione a seguito di ispezione presso l'utenza della convenuta. In tale circostanza veniva accertato l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica 4 settembre 2013- 4 settembre 2018, sottoscritto senza riserve dalla convenuta; - dopo aver provveduto alla ricostruzione dei consumi effettivi mediante le opportune verifiche sul misuratore, SEN emetteva la fattura n. ###### del 12 ottobre 2018 per ottenere il pagamento di quanto dovuto; - rimasta inevasa la richiesta di pagamento, il suddetto credito confluiva nel decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso dal Tribunale di ### su ricorso dell'odierna attrice in data 16 aprile 2020, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021; - parimenti restava senza esito la successiva notifica dell'atto di precetto in data 4 ottobre 2021, posto che, nelle more, la ditta individuale della ### veniva cancellata dal Registro delle ### - in data ### la ### trasferiva alla figlia, ### l'immobile in oggetto. 
Così ricostruita la vicenda, l'attrice ha dedotto che l'atto di compravendita impugnato sarebbe innanzitutto nullo e/o inefficace per simulazione assoluta delle parti ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto l'alienante avrebbe continuato ad abitare l'immobile anche in seguito alla sua conclusione e non vi sarebbe prova dell'effettivo versamento del prezzo pattuito: in quest'ottica l'attrice rappresentava che l'acquirente avrebbe deciso d'intesa con la madre di accollarsi le restanti rate di ammortamento del mutuo gravante sugli immobili compravenduti a partire da 01.12.2019, senza che la madre venisse liberata nei confronti dell'istituto erogante. 
Inoltre, anche il prezzo pattuito per la compravendita risulterebbe anomalo poiché inferiore al reale valore di mercato dei cespiti trasferiti. 
Da ultimo, andrebbero valorizzati, quali elementi indiziari ulteriori dell'avvenuta simulazione, anche il rapporto di convivenza e di stretta parentela sussistente tra le parti contrattuali, nonché la sussistenza di ulteriori debiti dell'alienante nei confronti dell'erario.  ### aveva poi, in via subordinata, dedotto che l'atto di compravendita censurato sarebbe stato oggetto di simulazione relativa. Ciò in quanto le parti avrebbero in realtà posto in essere un atto di donazione. A sostegno di tale ricostruzione, oltre agli elementi indiziari già forniti, l'attrice ha rappresentato che pochi mesi prima del rogito notarile la ### avrebbe donato al proprio figlio altri due beni immobili di sua proprietà. Pertanto, nel caso in esame, nell'ambito di una più complessa ed ampia operazione finalizzata al trasferimento, con atto di liberalità, dei beni immobili ai propri figli, sarebbe stato scelto, dalla disponente, la forma dell'atto di compravendita al solo fine di non destare ulteriori sospetti nei confronti dei creditori. 
In ogni caso, la compravendita in esame rappresenterebbe, in definitiva, il tentativo della convenuta di sottrarre beni alla propria responsabilità patrimoniale generica, pregiudicando o comunque rendendo in tal modo più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'odierna società attrice, e pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., per l'esperimento dell'actio pauliana, l'attrice concludeva, in via ulteriormente gradata, per l'accertamento della sua inefficacia relativa, il tutto con vittoria di spese.  *** 
Con comparsa di comparizione e risposta del 12 novembre 2024, si costituivano in giudizio le convenute, concludendo per il rigetto delle domande avanzate da controparte, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. 
La causa, di natura prettamente documentale, perveniva all'udienza di discussione orale del 13 novembre 2025, nel corso della quale le parti formulavano le rispettive conclusioni, e all'esito veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.  ***  1. Preliminarmente vanno disattese le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte da parte attrice ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto gli elementi emersi in corso di giudizio non appaiono tali da denotare l'insussistenza di una effettiva volontà, da parte dei disponenti, dell'atto traslativo posto in essere. 
Come è noto, il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, pertanto, anche se all'esterno il quadro giuridico appare mutato, nei rapporti effettivi tra le parti, tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte. ### non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza laddove quest'ultima dovesse pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente appositamente costituito dalle parti. Va rilevato che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario, cioè, che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Quanto alle modalità con cui il creditore del simulato alienante è ammesso a provare la simulazione, la disciplina codicistica consente a quest'ultimo di provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta dunque al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. 
Ciò premesso in linea teorica, si ritiene che l'istruttoria espletata non abbia offerto elementi univoci dai quali ricavare, innanzitutto, l'insussistenza di una reale volontà negoziale alla base dell'atto di compravendita concluso dalla ### con la ### (cfr. all. 9 all'atto di citazione).   Tutti gli elementi addotti da parte attrice, infatti, non possono considerarsi univoci nel senso della effettiva assenza di una reale e concreta volontà negoziale di simulare all'esterno gli effetti di un atto non voluto od ancora di mascherare all'esterno la sussistenza di una compravendita in luogo di una donazione. 
Ciò in quanto tutti gli elementi addotti ben possono coincidere, come pure parte attrice ha tentato di dimostrare, con una volontà della disponente di disfarsi effettivamente ed a titolo oneroso del proprio bene, al fine di sottrarre quest'ultimo, con atto in frode ai creditori, se del caso, come si vedrà infra, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., alla propria garanzia patrimoniale generica. Tanto appare sufficiente al fine di rigettare le domande di accertamento della simulazione relativa ed assoluta proposte da parte attrice.  2. Passando all'esame della domanda di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata da parte attrice, si osserva invece quanto segue. 
Come è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda in modo fraudolento a impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale. ### mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando al solo creditore che ha esercitato l'azione. 
In sintesi, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, come disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono i seguenti: l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito, anche litigioso, verso il debitore; l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. nn.  16464/2009 e 7452/2000); nei casi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Va poi ulteriormente precisato che la prova del requisito della scientia damni può essere fornita anche tramite presunzioni (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286), l'elaborazione giurisprudenziale, infatti, ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte sia del debitore che del terzo. 
In merito al credito vantato, il SEN ha rappresentato e documentato di essere creditore della ### in virtù del decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso in data 16 aprile 2020 dal Tribunale di ### successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dell'8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021. (cfr. all.ti 5-7 all'atto di citazione). 
Parte attrice, dunque, ha dimostrato la sussistenza delle proprie ragioni di credito e la propria legittimazione (dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono meritevoli di essere tutelate con lo strumento di cui all'art. 2901 c.c. anche le ragioni di credito sub judice). 
Quanto alla sussistenza del requisito del cd. eventus damni, è opportuno ricordare che non è richiesta - a fondamento dell'azione - la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modifica qualitativa di esso; dunque, il danno non deve essere, necessariamente, effettivo e concreto, ma è sufficiente un pericolo di danno. 
Infatti, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999). 
Grava sull'attore l'onere di dimostrare che le modifiche patrimoniali poste in essere dal convenuto abbiano inciso sulla garanzia patrimoniale di questi. 
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che mediante l'atto dispositivo impugnato, la convenuta avrebbe ceduto (pur riservando per sé il diritto di abitazione su uno di essi) la piena proprietà di due immobili e ciò ha certamente comportato una rilevante modifica non solo quantitativa del suo patrimonio, ma anche qualitativa (specialmente se a ciò si aggiunge che per effetto delle donazioni effettuate in favore dell'altro figlio, precedentemente alla compravendita in oggetto, la disponente si è di fatto privata di tutti i propri beni immobili, come tali più facilmente aggredibili dai creditori, rispetto al denaro, il quale ontologicamente espone il creditore pignorante a maggiori rischi di infruttuosità dell'azione esecutiva). 
Alla luce delle considerazioni appena effettuate deve constatarsi la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento oggettivo dell'eventus damni.  3. Quanto, poi, al requisito soggettivo, occorre precisare che, dagli atti prodotti in giudizio dalla società attrice, emerge in maniera evidente l'anteriorità del credito per cui agisce in revocatoria rispetto all'atto dispositivo. 
Non possono, sul punto, condividersi le considerazioni esposte dalle convenute nella comparsa di costituzione, secondo cui il trasferimento del bene sarebbe stato antecedente rispetto al sorgere del credito (momento che veniva individuato con la emissione del decreto ingiuntivo). 
E' evidente infatti che il credito del ### derivante dalla alterazione dei misuratori relativi alla fornitura di energia elettrica, sia sorto anteriormente, e precisamente al momento della effettiva fruizione di energia non conteggiata od al più tardi in concomitanza con la verifica effettuata dai tecnici del servizio di distribuzione (all.1 all'atto di citazione), i quali constatavano, alla presenza della stessa convenuta, titolare del rapporto di fornitura, che il misuratore era stato manomesso, provvedendo alla stesura del relativo verbale, sottoscritto senza riserve dalla ### A ciò va aggiunto che, effettuate le opportune ricostruzioni, la società attrice aveva provveduto, previa liquidazione del proprio credito, ad emettere regolare fattura per il saldo di quanto dovuto, nei confronti della convenuta, già in data 12 ottobre 2018 (cfr. all. 2), concedendo a quest'ultima termine sino al 2 novembre 2018 per il relativo pagamento. 
Appare evidente, dunque, che il credito vantato dall'attrice deve considerarsi preesistente rispetto al trasferimento impugnato ai sensi dell'art. 2901 c.c. (21 novembre 2019), a nulla rilevando che l'attrice si sia munita solo successivamente di un titolo esecutivo, vale a dire il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione. 
Per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo, l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, ma è invece sufficiente che le parti abbiano piena consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (cd. scientia damni). 
La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche mediante presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. ###. Civ. sentenza n. 3676/2021; in senso conforme, Cass. 21 aprile 2006 n. 9367, 18 gennaio 2007 n. 1068, 27 marzo 2007 n. 7507, 22 agosto 2007 n. 17867, 16 aprile 2008 n. 9970, 9 maggio 2008 n. 11577, 23 maggio 2008 n. 13404, 5 marzo 2009 n. 5359; in generale: Cass. 19 febbraio 2004 n. 332). 
Nel caso di specie sussistono molteplici elementi dai quali desumere, in via presuntiva, la sussistenza di tale stato soggettivo in capo, tanto alla ### disponente, quanto alla di lei figlia, ### terza acquirente. 
Basti considerare, in primo luogo, che l'atto dispositivo è stato realizzato in data 21 novembre 2019, circa un anno dopo l'accertamento del prelievo fraudolento e l'emissione e trasmissione della relativa fattura: tali circostanze fattuali allegate dall'attrice, documentate mediante la produzione della relativa documentazione, non sono state specificamente contestate dalle convenute nei propri atti difensivi, per cui va innanzitutto valorizzata la prossimità temporale dell'atto dispositivo compiuto rispetto alla ben nota conoscenza, da parte della debitrice, dell'esistenza del credito. 
In secondo luogo, depone a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., il contenuto dell'atto dispositivo impugnato: la contemporanea dismissione di n. 2 beni immobili, gli unici rimasti nella titolarità della ### verso il corrispettivo del solo accollo delle rate di mutuo residue, denotano la piena consapevolezza da parte della disponente dell'attitudine lesiva dell'atto impugnato per le ragioni di soddisfazione dei propri creditori. 
Va richiamato, sul punto, quell'indirizzo giurisprudenziale “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" non solo l'esistenza del pregiudizio che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio, da parte sua e del terzo acquirente.” (cfr. ancora, Cass. n. 3676/2021, e in senso conforme, Cass. 10 aprile 1997 n. 3113, 21 giugno 1999 n. 6248, 6 aprile 2005 n. 7104, 18 maggio 2005 n. 10430, 16 aprile 2008 n. 9970). 
Tali considerazioni, dunque, valgono a configurare la scientia damni anche in capo al terzo acquirente, ### tenendo conto del rapporto di stretta parentela sussistente tra quest'ultima e la disponente, ### (madre e figlia).  ###, infatti, in virtù di tale vincolo parentale, non poteva verosimilmente non essere a conoscenza, tanto della ingente esposizione debitoria maturata dalla madre, quanto del pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto dispositivo compiuto. Depone in tal senso, infine, anche la riserva del diritto di abitazione su uno degli immobili trasferiti da parte dell'alienante, circostanza che ulteriormente lascia intendere che, tanto l'alienante quanto l'acquirente, fossero pienamente consapevoli dell'imminente azione esecutiva da parte della creditrice.
Sussistono pertanto elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la sussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni in capo alla disponente ed all'acquirente.  4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal SEN nei confronti di ### e ### è meritevole di accoglimento. Ne consegue che l'atto di compravendita del 21 novembre 2019 deve essere dichiarato inefficace rispetto alla parte attrice.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo attenendosi ai parametri tabellari minimi contenuti nel D.M. Giustizia n.55/2014 (attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate) con esclusione della “fase istruttoria e di trattazione”, dato il tenore prettamente documentale della controversia (non è stata effettuata alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio). 
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma 1): “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già all'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”(così Cass. Civ. n. 10089/2014; nello stesso senso Cass. Civ.  3697/2020).  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 3227/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede: - Rigetta le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte; - Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. spiegata dall'attrice nei confronti di ### e ### e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto per ### dott. ### del 21.11.2019 (Rep. n. 139875 - ### 40035) e trascritto in data ### (### n. ### - ### n. 43082); - Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 759,00 per spese e in euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, CPA ed ### se dovute, come per legge.  ### 12 dicembre 2025 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 3227/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrara Luciano

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 652/2025 del 15-10-2025

... ripresentata nei confronti del datore di lavoro ceduto (### ditta individuale) su espressa istanza dell'### che aveva respinto la precedente domanda di intervento del fondo di garanzia richiedendo che la domanda fosse presentata nei confronti dell'ultimo datore di lavoro (ditta ### ...”; che con delibera n. 243423 del 25.9.2024 l'### ha rigettato il ricorso amministrativo con la medesima motivazione del provvedimento impugnato; che un titolo per il pagamento del TFR in favore del ricorrente è già stato emesso dal Tribunale di ### ed è nei confronti della soc. L.A. ### s.r.l., motivo per cui risulta impossibile presentare una nuova domanda con il medesimo oggetto nei confronti di altro datore di lavoro; che non vi sono buste paga né certificazione unica dell'impresa affittuaria che in realtà non è subentrata dopo la stipula del contratto; che infatti l'impresa affittuaria risultava già cancellata al momento della stipula del contratto di affitto, come emerge dal raffronto di visura e contratto; che come emerge dalla circolare ### 70/2023 menzionata dal ### nella ultima delibera di respingimento, in caso di cedente e cessionario insolventi il ### di ### deve intervenire, non esistendo alcuna (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 7 R.G. 619/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO ### Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente ### causa di primo grado in materia previdenziale iscritta al n. r.g. 619/2025 promossa da ### nato a #### il ###, ivi residente ###, Cod. Fisc. ###, rappresentato e difeso dall'avv.  #### Fisc. ###, ed elettivamente domiciliat ###### viale ### n. 24, RICORRENTE ### (###) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### il ### 21, elettivamente domiciliat ###nell'ufficio legale dell'### rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F. ### PEC ###) e dall'avv. ### (C.F.  ###, posta elettronica certificata ###.) unitamente e disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, ### n.###, Raccolta n.7313, per atti Dott. #### in ### RESISTENTE Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Pag. 2 a 7 ### ricorso proposto ex art. 442 c.p.c. ### ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di ### sezione lavoro e previdenza sociale, contro l'### per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ordinare, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., all'### sede ###persona del legale rappresentante pro tempore il pagamento, a carico del ### di ### in favore della ricorrente della somma di € 13.386,99 (tredicimilatrecentoottantasei/99), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR non erogato dalla soc. L.A. ### con unico socio, P.IVA ###, né dall'affittuario ditta ### P.IVA ###; - con vittoria di spese e onorari e con distrazione delle stesse”. 
La parte resistente ha invece così concluso: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da ### e mandare l'### resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. 
Con vittoria di spese come per legge.”.  ### allegazioni difensive delle parti La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della soc. ### s.r.l.; che con contratto di affitto di ramo di azienda registrato il ### la società in questione ha affittato al sig. #### titolare dell'omonima impresa individuale, il ramo di azienda indicato nel contratto; che la cessione ha compreso anche i contratti di lavoro subordinato in essere, tra i quali quello a tempo indeterminato del ricorrente; che non vi è mai stato un effettivo subentro dell'affittuario, sig. ### e che dopo alcuni mesi, il rapporto di lavoro con il ricorrente è cessato; che il trattamento di fine rapporto che gli spetterebbe, risultante dalla certificazione unica 2018 emessa dalla soc. L.A. ### s.r.l., è pari ad euro 13.386,99, relativo al TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro con la società in questione; di non aver percepito il trattamento di fine rapporto né alcuna altra spettanza; che con decreto ingiuntivo 269/18 il Tribunale di ### sezione lavoro, ha ingiunto alla soc. ### s.r.l. di pagare immediatamente al ricorrente l'importo di euro 13.386,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge e le spese di procedura; che la soc.  ### s.r.l. è fallita il ### (fallimento n. 17/2020); di essersi quindi insinuato nel passivo fallimentare della società e di essere stato ammesso in privilegio per complessivi euro 22.925,56, di cui euro 9.538,57 per crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ed euro 13.386,99 per trattamento di fine rapporto; di aver presentato, una volta divenuto esecutivo lo stato passivo del fallimento, domanda di liquidazione del trattamento di fine rapporto al fondo di garanzia presso l'### che tale istanza è stata respinta con la seguente motivazione “il rapporto di lavoro è cessato in data ### per un'altra ditta (cessione ramo di azienda in data ###”; di aver quindi presentato istanza di riesame evidenziando la responsabilità solidale del datore di lavoro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Pag. 3 a 7 che ha concesso in affitto il ramo di azienda ex art. 2112 c.c. e la nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con l'impresa cancellata; che l'### ha tuttavia così risposto “…la presente per comunicare che la richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di reiezione della domanda di liquidazione del TFR in favore del #### non può essere accolta in quanto al momento della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda entrambe le aziende erano in bonis ed il rapporto di lavoro è successivamente cessato per un'altra azienda”; che l'### lo ha invitato a presentare nuova domanda nei confronti dell'impresa ### affittuaria del ramo di azienda, confermando dunque la volontà di non riesaminare la pratica; di aver presentato altra domanda al fondo di garanzia dell'### indicando come ultimo datore di lavoro l'impresa ### affittuaria del ramo di azienda in forza di contratto registrato il ###; che con comunicazione del 19.6.2024 l'### ha comunicato al ricorrente il rigetto della domanda di intervento del fondo di garanzia “perché duplicato pratica gi rigettata: affitto di ramo d'azienda”; di aver quindi impugnato con ricorso amministrativo tale provvedimento attraverso il patronato ### allegando che “l'affitto di ramo d'azienda non è stato in bonis e l'attività è cessata immediatamente dopo l'affitto del ramo d'azienda. 
I titoli sono nei confronti dell'azienda cedente così come l'ammissione al passivo fallimentare (L.A.  ### di ### documenti già prodotti all'### in allegato al ricorso avverso il precedente rigetto del 25.08.2022) e non è pertanto possibile procurarsi medesimi titoli nei confronti di altro datore di lavoro. La domanda è stata ripresentata nei confronti del datore di lavoro ceduto (### ditta individuale) su espressa istanza dell'### che aveva respinto la precedente domanda di intervento del fondo di garanzia richiedendo che la domanda fosse presentata nei confronti dell'ultimo datore di lavoro (ditta ### ...”; che con delibera n. 243423 del 25.9.2024 l'### ha rigettato il ricorso amministrativo con la medesima motivazione del provvedimento impugnato; che un titolo per il pagamento del TFR in favore del ricorrente è già stato emesso dal Tribunale di ### ed è nei confronti della soc. L.A. ### s.r.l., motivo per cui risulta impossibile presentare una nuova domanda con il medesimo oggetto nei confronti di altro datore di lavoro; che non vi sono buste paga né certificazione unica dell'impresa affittuaria che in realtà non è subentrata dopo la stipula del contratto; che infatti l'impresa affittuaria risultava già cancellata al momento della stipula del contratto di affitto, come emerge dal raffronto di visura e contratto; che come emerge dalla circolare ### 70/2023 menzionata dal ### nella ultima delibera di respingimento, in caso di cedente e cessionario insolventi il ### di ### deve intervenire, non esistendo alcuna parte “in bonis” alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito. 
La parte resistente ha invece allegato: che la domanda di liquidazione del TFR è stata respinta in quanto il rapporto di lavoro è cessato in seguito ad una cessione di ramo d'azienda avvenuto in bonis in favore dell'impresa ### in relazione alla quale il ricorrente ha cessato il suo rapporto di lavoro; che in base alla circolare 70/2023, al punto 5.a, “Grava, pertanto, sul cessionario in bonis l'onere di corrispondere il TFR ai lavoratori che cessano il rapporto nel corso dell'affitto”; che colui che avrebbe dovuto pagare il TFR era #### come si evince dal contratto di cessione ramo aziendale; che il sig. ### ha presentato una nuova domanda al fondo di garanzia recante come indicazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Pag. 4 a 7 dell'ultimo datore di lavoro ### che la domanda in questione è stata respinta, poiché, pur avendo indicato la denominazione dell'impresa cessionaria, il lavoratore ha allegato la documentazione relativa al fallimento della società LA ### s.r.l., non fornendo tuttavia nessun documento circa il fallimento o insolvenza a seguito di esecuzione individuale nei confronti dell'ultimo datore di lavoro; che in base alle indicazioni dell'###, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la domanda di intervento del fondo di garanzia dopo aver esperito una esecuzione individuale nei confronti dell'impresa ### allegando la documentazione richiesta a corredo delle domande presentate come esecuzione individuale; che se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il ### non può ritenersi tenuto ad intervenire in quanto il TFR deve essere corrisposto per l'intero dal cessionario, ciò a prescindere dalle vicende relative alla posizione del lavoratore nello stato passivo del cessionario; che da ultimo la Corte di Cassazione civ., Sez. lavoro, 18.2.2025, n. 4265, ha dichiarato l'inopponibilità al ### di ### dell'esclusione della responsabilità del cessionario con la seguente massima: “### del ### di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 c.c. - si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta.”. 
La questione giuridica controversa Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento del TFR formulata nei confronti del ### di ### dell'### a seguito del fallimento della società cedente del ramo di azienda, domanda, questa, che è stata respinta in sede amministrativa dall'### in quanto il relativo obbligo di pagamento sarebbe posto a carico del soggetto cessionario e non già del cedente il ramo d'azienda. 
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare le condizioni di intervento del ### anche in ragione della finalità perseguita con la ### 80/97/CEE che è la fonte comunitaria dell'articolo 2 della legge n.297 del 1982. 
Ebbene, scopo della direttiva europea è l'assicurazione di una copertura del ### di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore.  ### 2112 c.c., rubricato “### dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda”, riconosce oltretutto ai lavoratori subordinati alcune importanti tutele volte ad assicurare che le vicende circolatorie dell'azienda non incidano negativamente sulle loro posizioni. Tra le tutele approntate particolare importanza rivestono, ai fini della disciplina del ### di garanzia, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e l'obbligazione solidale del cedente e del cessionario per i crediti di lavoro esistenti all'atto del trasferimento. A esse il legislatore ha dedicato i primi due Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Pag. 5 a 7 commi dell'articolo 2112 c.c., che così dispongono: “1. In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”. 
È necessario però evidenziare che, essendo il diritto al TFR esigibile solo al termine del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento attuato da aziende in bonis, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il ### di garanzia non è tenuto a intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario; al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il ### di garanzia è tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato. 
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 19 luglio 2018, 19277, e Cass. Civ., 28 novembre 2018, n. ###) ha più volte affermato che affinché sussistano i presupposti per l'intervento del ### di garanzia è necessario che l'insolvenza riguardi “il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro» (cfr. al riguardo ### n.70/2023). 
Occorre altresì evidenziare, come allegato correttamente dalla parte ricorrente, che è la stessa ### n.70/2023 a prevedere che qualora sia il cedente che il cessionario siano stati assoggettati a procedura concorsuale, il ### di garanzia deve intervenire, non esistendo alcuna parte in bonis alla quale possono rivolgersi i lavoratori per ottenere soddisfazione del loro credito. 
Con riferimento alla diversa fattispecie del fallimento di una delle parti nel corso dell'esecuzione di un contratto di affitto di azienda, la ### precisa quanto segue. 
Come stabilito nell'articolo 79 della legge fallimentare, “il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono retrocedere corrispondendo alla controparte un equo indennizzo”. 
Grava, pertanto, sul cessionario in bonis l'onere di corrispondere il TFR ai lavoratori che cessano il rapporto nel corso dell'affitto. 
È necessario, tuttavia, evidenziare che l'impresa individuale cessionaria risultava già cancellata dal registro delle imprese al momento della stipula del contratto di affitto del ramo di azienda, in quanto, come si evince dalla visura offerta in comunicazione dalla parte ricorrente (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente) alla data del 28.2.2017 l'impresa individuale #### non esisteva più giuridicamente perché cancellata. Ne consegue quindi che il contratto di affitto del ramo di azienda stipulato il ### non ha alcuna validità ed è da ritenersi nullo, stante l'inesistenza giuridica del soggetto cessionario, il quale al tempo della stipulazione del contratto in questione era già stato cancellato dal registro delle imprese, con conseguente inefficacia originaria della cessione del ramo di azienda. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Pag. 6 a 7 Occorre inoltre aggiungere che il ricorrente ha già ottenuto il relativo titolo per il pagamento del TFR (cfr. decreto ingiuntivo 269/18 il Tribunale di ### sezione lavoro, che ha ingiunto alla soc. ### s.r.l. di pagare immediatamente al ricorrente l'importo di euro 13.386,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge e le spese di procedura; esecutività dello stato passivo del fallimento della società ### s.r.l., come risulta dal doc. 4 fasc. ricorrente), considerato oltretutto che il relativo diritto di credito di importo pari ad euro 13.386,99 è già maturato nei confronti della società L.A.  ### s.r.l. (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), tenuto soprattutto conto dell'oggettiva e, soprattutto, giuridica impossibilità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda con il medesimo oggetto nei confronti di altro datore di lavoro, il quale al tempo della conclusione del contratto di affitto del ramo di azienda non esisteva già più. 
Ne consegue perciò la sussistenza del diritto del sig. ### ad ottenere dal ### di garanzia dell'### il pagamento del ### dal momento che nessun rapporto di lavoro è mai cessato con la società L.A. ### s.r.l., stante la nullità e quindi l'inefficacia originaria del contratto di affitto del ramo di azienda concluso con l'inesistente impresa individuale #### conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna nei confronti dell'### a pagare tramite il ### di ### in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di euro 13.386,99, a titolo di TFR non erogato dalla soc. L.A. ### s.r.l. con unico socio, né dall'affittuario impresa individuale ### Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent.  n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata; dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 
Le spese di lite Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.  P.Q.M.  Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Pag. 7 a 7 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare tramite il ### di ### in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di euro 13.386,99, a titolo di TFR non erogato dalla soc. L.A. ### s.r.l. con unico socio, né dall'affittuario impresa individuale ### il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione; 2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali; con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. 
IVA e ### come per legge.  ### 15.10.2025 Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025

causa n. 619/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Basta Michele

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11222/2025 del 28-04-2025

... appurato che la società F.lli ### s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese con annotazione del 7 maggio 2008 dopo avere ceduto le qu ote che facevano cap o a ### ed ### ed avere trasformato la società nella ditta individuale ### Quest'ultimo in sede di separazione consensuale con il coniuge ### aveva trasferito, in data 2 luglio 2008, i beni immobili ricevuti dalla società . Sulla base di t ali pre messe chiedeva la dichiar azione di sim ulazione dell'atto di separazione consensuale trascritto l'11 luglio 2008 o, comunque, la dichiarazione di inefficacia dello stesso, ai sensi dell'articolo 2901 cod. Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo, in via subordinata, di condannare la ### di assicurazioni s.p.a. per ogni eventuale responsabilità. ### chiedeva, altresì, che, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, fosse accertata la quota parte dei beni immobili rie ntranti in comun ione legale al mom ento della liquidazione della F.lli ### s.n.c. Costituendosi in giudizio, la ### contestava la domanda di garanzia. Il Tribunale di ### con sentenza n. 2303 del 15 novembre 2019, condannava ### e ### a garantire e manlevare la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28179/2021 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dall'avvo cato ### O ### (###) -ricorrente contro sul controric orso incidentale proposto da ### elettiv amente domicili ato in ### S.  ### d'### n. 5, presso lo studio dell'avvocato #### (####) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) 2 di 11 -ricorrente incidentale #### S.R.L., domiciliat ####### CAVOUR presso la ### della ### E di ### rappresentato e difeso dall'avvo cato ### (###) -controricorrente nonché ### G #### S.P.A.   -intimati avverso SENTENZA di ### D'### n. 1118/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal ### Svolgimento del processo Con atto di citazione del 1° luglio 2013, la ### & ### S.r.l.  evocava in giud izio, davanti al Tribunale d i ### Eu genio e ### e ### deducendo che, con sentenza del Tribunale di Torino n. 2403 del 2013, la s.n.c. F.lli ### era stata condannata a tenere indenne la ### & ### S.r.l. da quanto la stessa era tenuta a pagare in favore della società ### s.p.a. 
La vicenda si riferiva ad un precedente giudizio instaurato da ### s.p.a., con atto di citazione del 19 settembre 2009, la quale aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la società ### s.p.a., lamentando che la notte del 4 dicembre 2005 nel fabbricato di proprietà di terzi si era verificato un incendio a causa di un cortocircuito per la presenza di acqua che avrebbe raggiunto il quadro elettrico. I prop rietari avevano denunc iato il sinistro alla società ### s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni e attivando la copertura assicurativa p resso la ### s.p.a. 3 di 11 Quest'ultima aveva quantificato i danni corrispondendo l'importo relativo e surrogandosi nei dirit ti dell'assicurato (proprietari dell'immobile). 
Aveva pertan to esercitato l'azione di rivalsa nei confronti di ### s.p.a., la qual e aveva chiesto di evocare in causa, in garanzia, l'appaltatrice ### & ### S.r.l., la quale, a sua volta, aveva chiesto di chiamare in causa l'impresa subappaltatrice, F.lli ### s.n.c., che aveva materialmente eseguito i lavori. 
Nel presente giudizio ### & ### S.r.l. esponeva di avere appurato che la società F.lli ### s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese con annotazione del 7 maggio 2008 dopo avere ceduto le qu ote che facevano cap o a ### ed ### ed avere trasformato la società nella ditta individuale ### Quest'ultimo in sede di separazione consensuale con il coniuge ### aveva trasferito, in data 2 luglio 2008, i beni immobili ricevuti dalla società . Sulla base di t ali pre messe chiedeva la dichiar azione di sim ulazione dell'atto di separazione consensuale trascritto l'11 luglio 2008 o, comunque, la dichiarazione di inefficacia dello stesso, ai sensi dell'articolo 2901 cod.  Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo, in via subordinata, di condannare la ### di assicurazioni s.p.a. per ogni eventuale responsabilità.  ### chiedeva, altresì, che, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, fosse accertata la quota parte dei beni immobili rie ntranti in comun ione legale al mom ento della liquidazione della F.lli ### s.n.c. 
Costituendosi in giudizio, la ### contestava la domanda di garanzia. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 2303 del 15 novembre 2019, condannava ### e ### a garantire e manlevare la ### & ### s.r.l. dalla pretesa vantata nei suoi confronti da ### s.p.a., oggetto della sentenza del Tribunale di Torino n. 2403 4 di 11 del 2013, e dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 cod.  civ., nei confronti d ell'attrice, del trasferimento dei beni oggetto dell'atto di separazione consensuale del 2 luglio 2008, trascritto l'11 luglio 2008. Rigettava la domanda di garanzia proposta dai convenuti ### nei confronti della terza chiamata e rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento della comunione legale avanzata dalla convenuta ### Avverso tale sentenza ### e ### a ### proponevano appello, affidato a quattro motivi. Si costituiva in giudizio ### & ### S.r.l. chiedendo il rigetto della impugnazione. 
Si costi tuivano, con separat i atti, ### e la ### proponendo distinti appelli incidentali.  ### d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 1118 del 5 agosto 2021, respingeva gli appelli incidentali e accoglieva per quanto di ragione quello prin cipale, condannando la compagnia ### a mallevare ### e ### dalla pretesa vantata nei loro confronti da ### & ### S.r.l., confermando per il resto la sentenza. 
Avverso tale sentenza propone ricorso pe r cassazione ### generale per l'### affidandosi a due motivi.  ### deposita controricorso e ricorso incidentale, fondato su tre motivi. 
Resiste con controricorso la ### ni & ### S.r.l. avverso il ricorso principale e quello incidentale. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede ### e ##### e ### & ### s.r.l.  depositano memorie illustrative, ai sensi dell'articolo 380- bis.1. cod.  proc.  Motivi della decisione 1. Con il prim o motiv o del ricorso principale , proposto da ### la società lamenta che ### e ### 5 di 11 hanno omesso di not ificare l'atto di ap pello n ei confronti di ### s.p.a., parte del giudizio di primo grado rimasta contumace, e che neppure il giudice d'appell o ha ordin ato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società, con la conseguenza che la sentenza d'appello sarebbe affetta da nullità.  2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 1917 cod.  civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc.  civ. ### la ricorrente , i giu dici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere operante, nella specie, la garanzia di manleva nei confronti di ### e ### quali soci della estinta F.lli ### s.n.c., e ciò perché, in caso di cancellazione di una società di persone dal registro de lle imprese, i soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui ti tolarità sarebbe invece spettata alla società prima de lla cancellazione. Evidenzia che al momento della cancellazione della società F.lli ### s.n.c. non era maturato alcun cred ito in favore della T roiani & ### s.r.l. , atteso che la Ita liana ### s.p.a. aveva provveduto a risarcire i danneggiati in via stragiudiziale ed aveva agito in surroga nei confronti della ### s.p.a., di ### & ### s.r.l. e della F.lli ### nell'anno 2009.   3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione degli artt. 100, 101, 116 e 1 12 cod. proc. civ., 2 4 e 111 della ### e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la ### d 'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la dichiarazione, da parte del Giudice di primo grado, di inesistenza della sentenza de l Tribunale di Torino n. 240 3 del 2013 doveva riferirsi al solo rapporto processuale tra ### & ### s.r.l. e F.lli ### s.n.c., g ià estint a all'epoca della notific a dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, senza considerare che il Tribunale aveva rilevato che la sentenza doveva ritenersi “viziata da radicale 6 di 11 inesistenza, in quanto pronunzia ta nei confront i di una società estinta in epoca preceden te alla notifica dell'att o introduttivo del giudizio” e che tale inesistenza poteva essere rilevata d'ufficio. Nella sostanza, prosegue il ricorrente, la sentenza era stata emessa nei confronti di un sogget to, la F.lli ### s. n.c., che non aveva partecipato al giudizio perché già giuridicamente estinto sin dal 7 maggio 2008, mentre la notifica dell'atto di citazione risaliva al 19 settembre 2009; di conseguenza, la sentenza avrebbe dovuto essere ritenuta inesistente a tu tti i fini e, quindi, anche riguardo all'accertamento dei fatti (verificazione dell'evento, entità dei danni, rapporto di subappalto).  4. Con il secondo moti vo del ricorso incide ntale si ded uce la violazione dell'art. 29 01 cod. civ. e la omessa pronu ncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art.  2903 cod.  ### il ricorrente, la ### & ### s.n.c. avrebbe agito sulla base di un titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Torino) che era stato ritenuto giuridicamente inesistente. Sotto altro profilo, la ### territoriale avrebbe errato nel ritenere il presunto credito preesistente rispetto all'atto dispositivo impugnato, sebbene alla data di cancellazione dal registro delle imprese della F.lli ### di ### s.n.c., ossia il 7 maggio 2008, non esistesse alcun credito o ragione di credito da parte dei danneggiati e da parte di ### & ### s.r.l. Evidenzia pure, quanto alla prescrizione dell'azione revocatoria, che il termine decorre dal giorno in cui è stata data p ubblicità ai te rzi dell'atto che si assum e lesivo de lle ragioni creditorie. Nel caso di specie, il giudizio di separazione era stato omologato il 2 luglio 2008 e, quind i, alla d ata di notifica dell'atto di citazione (1° lug lio 2013 ), l'azione doveva ritenersi prescritta.  5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e rilevante, oggetto di un motivo di 7 di 11 appello, rappresentato dal fatt o che l'atto impugnato era stato compiuto in adempimento di una obbligazione assunta nel giudizio di separazione, senza intento fraudolento. ### il ricorrente, alla data del trasfe rimento immob iliare non esisteva alcun credito in favore dei danneggiati e quindi in favore della ### & ### s.r.l. e ciò escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria.  6. Occorre, preliminarmente, procedere all'esame delle censure fatte valere con il primo motivo del ricorso incidentale, che sono fondate per un duplice ordine di ragioni. 
In primo l uogo, non è corretta l'affermazione, contenu ta nella sentenza impugnata, secondo cui la inesistenza della sentenza del Tribunale di Torino n. 2403/13, rilevata dal Tribunale di ### per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio, possa valere solo nel rapporto processuale tra la ### & ### e la F.lli ### & C. s.n.c., con la conseguenza che, legittimamente, il Tribunale di ### si sarebbe rifatto alla sentenza del Tribunale di Torino per la ricostruzione dei fatti, addivenendo alla conclusione che potevano ritenersi incontroverse sia la verificazione dell'evento lesivo (ossia l'incendio sorto n el quadro elettrico al l'interno dell 'immobile di proprietà degli assicurati di ### s.p.a., da imputarsi alla ### & ### s.r.l., appaltatrice dei lavori, ed oggetto di subappalto alla F.lli ### s.n.c.), sia l'entità dei danni che ne erano derivati. 
Deve, al riguardo, osservarsi che il Tribunale cosentino, in realtà, ha rilevato che la sentenz a del Tribunale di Torino doveva ritenersi “viziata da radicale inesistenza, in quanto pronunciata nei confronti di una società estinta in epoca precede nte alla notifica dell'att o introduttivo del giudizio”, ossia nei confronti di un soggetto, la F.lli ### s.n. c., che non aveva partecip ato al giudizio pe rché già giuridicamente estinto sin dal 7 maggio 2008, essendo la notifica dell'atto di citazione introduttivo di quel giudizio intervenuta solo in 8 di 11 data 19 settembre 2009. Ha, in tal modo, posto in rilievo che la sentenza del Tribunale di Torino n. 2 403 del 2013 era stata pronunciata nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese alla data di notificazione dell'atto di citazione e, quindi, nei confronti di soggetto “inesistente”. 
È ben vero che, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., i soci subentrano nei rapporti facenti cap o alla società cancellata (Cass., sez. U, 6070/2013), ma, nel caso di specie, i soci della F.lli ### s.n.c.  non sono stati evocati nel giudizio definito con la citata sentenza del Tribunale di Torino. Pertanto, a fronte del difetto di contraddittorio rilevato dal Tribunale di ### non può ritenersi, come affermato dalla ### d'appel lo, che il vizio possa rilevare li mitatamente al rapporto processuale tra la ### & ### s.r.l. e la F.lli ### s.n.c., né tanto meno che il Tribunale in primo grado potesse trarre argomenti di prova da quella sentenza ai fini dell'accertamento della responsabilità dei soci per le obbligazioni contratte dalla disciolta F.lli ### & C. s.n.c. 
Sotto un secondo profilo, neppure è possibile affermare, come invece sostenuto anche dalla società controricorrente, che dalla lettura della sentenza di primo grado emergerebbe che il Tribunale abbia fondato il proprio accertamento sulla “non contestazione” dei fatti da parte dei soci ### e non sui fatti accertati dalla sentenza del Tribunale di Torino. 
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, è opportuno precisare che dalla stessa sentenza d'appello si evince che il giudice di primo grado ha ritenuto non contestate dai convenuti esclusivamente la stipulazione e l'esecuzione del contratto di subappalto, dando atto, tuttavia, che gli stessi convenuti avevano eccepito la responsabilità concorrente del committente, chiedendo un a graduazione della responsabilità (in questi termini si veda pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata). Tanto porta ad escludere una ### non contestazione da parte dei soci ### 9 di 11 Ne segue che, in accoglimento del motivo in disamina, la sentenza impugnata deve essere cassata, non p otendo, sul la base delle argomentazioni della ### territoriale, considerarsi “incontroversi” i fatti posti a fondamento della senten za del Tribunale di Torino, dovendo piuttosto i l giudice del rinvio riesaminare il merito della controversia.  7. Il primo motivo del ricorso principale che, per ragioni di ordine logico, deve essere scrutinato con priorità, è inammissibile. 
Anzitutto, il motivo è inammissibile pe rché dedot to in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.  La ricorre nte avrebbe dovuto fornire u na puntuale indicazione, mediante la trascrizione del contenuto degli atti difensivi, de lle ragioni per le qual i l'omessa integ razione d el contraddittorio nei confronti della società ### s.p.a. determinerebbe gli effetti da essa prospettati, dal momento che dalla illustrazione del motivo non è dato evincere il presupposto fattuale e processuale su cui si fonda la censura. La rico rrente, in particolare, avrebbe dovuto chiarire in maniera specifica i presupposti per l'applicabilità dei principi enunciati con la sentenza d i questa ### n. 8790 del 2019, richiamata in ricorso, e, quindi, le ragioni per le quali l'appe llo proposto investiva questioni che richiedevano la necessaria partecipazione della società ### s.p.a. 
Le deduz ioni svolte dalla ricorrente sono, invece , assolutamente generiche e non evidenzia no le ragi oni per cui l'impug nazione proposta dai ### avrebbe eventualmente potuto dare luogo ad una situazione di cause inscindibili o di cause tra loro dipendenti; la ricorrente omette, infatti , di fornire una puntuale indicazione, mediante riproduzione diretta o mediante riproduzione indiretta, del contenuto dell'atto di appello e degli altri scritti difensivi, al fine di porre questa ### nelle condizioni di valutare la doglian za. 
Nell'attività illustrativa del motiv o non si coglie, dunque, alcuna 10 di 11 attività di adempimento dell'onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.  Va, inoltre, rilevato che la violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., nei termini in cui è stata dedotta, è preclusa in questa sede. 
Soccorre al riguardo il principio secondo cui «qualora il giudizio di appello sia introdotto in violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. e né la parte che l'ha introdotto né le altre né il giudice abbiano rilevato la nullità, la sentenza è suscettibile di ricorso principale o incidentale deduttivo della violazione della no rma ad istanza della p arte, ivi compresa quella che introdusse l'appello , soltanto qualora la violazione dell'art. 331 c.p.c. abbia riguardato o una situazione di litisconsorzio necessario iniziale ai sensi dell'art. 102 doc. proc.  o una situazione di litisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. In tal caso, la violazione può essere d enunciata con ricorso principale o incidentale e ciò perché non può operare la regola dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 107 c.p.c. in ap pello è rilevabile d'ufficio dalla ### di cassazione, il che esclude che la parte perda il potere di impugnare al riguardo ancorché abbia provocato la nullità o non l'abbia rilevata. 
Viceversa, in ogni altro caso di violazione dell'art. 331 cod. proc.  in appe llo e dunque con riferime nto a si tuazioni di litisconsorzio necessario processuale (sia da inscindib ilità sia da d ipenden za), poiché la ### di cassazione non ha il potere di rilevare d'ufficio detta violazione, la regola dell'art. 157, terzo comma, cod. proc.  opera ed esclude che tanto la parte che aveva introdotto l'appello determinando la violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. quanto le altre parti che non rilevarono alla lor volta la violazione, possano proporre ricorso principale o incidentale deducendo la violazione›› (Cass., sez. 3, 30/08/2018, n. 21381).  8. ### del primo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento dei restanti motivi d el ricorso incidental e e del 11 di 11 secondo motivo del ricorso principale; la sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla ### d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo mot ivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i re stanti motivi del ricorso inci dentale ed il second o motivo del ricorso principale; cassa la senten za impug nata in relazione al mot ivo accolto e rinvia la causa alla ### di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda d i provve dere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Condello Pasqualina Anna Piera, Positano Gabriele

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