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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 318/2025 del 29-07-2025

... DECISIONE Il presente giudizio si inquadra nei giudizi di divisione cd endoesecutivi, incidentali al processo esecutivo, che danno luogo allo scioglimento della comunione tra il debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito; nell'ambito di tale giudizio vi è un'eccezionale legittimazione del creditore procedente a provocare lo scioglimento della comunione. Ebbene è proprio dalla strumentalità del suddetto giudizio rispetto alla procedura esecutiva che sorge quella che la Corte Di Cassazione n°6072/2012 ha definito una correlazione funzionale tra i due procedimenti in esame: “In tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ### RG n. 1061/2019 Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato”. La domanda di divisione va accolta. La massa da dividere è costituita dagli immobili siti nel Comune di #### cosi come di seguito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Vallo della ### - sezione civile - in persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1061 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente ###. ### S.N.C. ### & C., in persona del legale rappresentante p.t., sig. ### con sede #######, (P.IVA: ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### (C.F. ###), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato sito in ####, alla ### n. 2; ATTRICE - #### nato a ####, il ### (C.F.  ###); ### - ### NONCHÉ ### nato a ####, il ### e residente in ####, alla via P. Mascagni n.2, (C.F. ###), rappresentato e difeso, dagli avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), giusta procura a margine della comparsa di costituzione e riposta, ed elettivamente Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in ### della ####, alla via A. Pinto, 5; CONVENUTO - #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) CONVENUTI - ### NONCHÉ ### in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.-P.I.V.A. ###) con sede ###### alla ###. Grezar, n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in ####, alla via A. ### 65.   ### causa veniva riservata in decisione all'udienza dello 06.02.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  CONCLUSIONI: per parte creditrice, #### S.N.C. DI ### & C., come da comparsa conclusionale: “…### il Tribunale di ### della ### contrariis rejectis, così provvedere : - ### accertata la qualità di eredi e, pertanto, la titolarità del diritto di proprietà di ###### e ### provvedere alla divisione dei beni pignorati nell'ambito del proc.es. n.87/2014 ###. Tribunale di ### della ### e, per l'effetto, disporre lo scioglimento della comunione dei beni tra gli stessi instaurata in virtù di successione ab intestato di ### - attribuire la quota della condividente ### deceduta nelle more del presente giudizio, ai suoi eredi impersonalmente e, per l'effetto, - assegnare a ciascuno dei condividenti la quota come costituita secondo il progetto divisionale redatto dal Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 CTU, con i conguagli così come previsti a carico e a favore degli stessi; - assegnare, per l'effetto, a ### debitore esecutato nel richiamato proc.esec.n.87/14 RG il lotto n.1, costituito da appartamento sito in #### alla via ### 22 distinto al fl 12 part. n. 251 piano T-1 cat A/3 ed area urbana distinta al fl.12 part.252 di 81 mq censita in catasto terreni, meglio descritto nella relazione di CTU -progetto divisionale, per geom.### - con vittoria di spese e compensi…”. ### come da comparsa di costituzione e risposta: “…chiede la esclusione sia di ### che ### dalla divisione ereditaria così come disposto dalla genitrice con il testamento olografo del 31.01.2020 e pubblicato dal notaio ### notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, ### e Nola…”. Per l'### delle ### come da comparsa conclusionale, “…### pertanto che il Giudice, con l'emittenda sentenza, voglia disporre il rimborso delle spese di costituzione a favore della convenuta concessionaria…”. 
OGGETTO: divisione endoesecutiva dei beni ex art. 600 c.p.c.  ### ordinanza ex art 600 c.p.c., ritualmente notificata, la società #### S.N.C. ### & C., in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice dell'### con provvedimento dell'11.06.2019, conveniva in giudizio i germani ###### e la sig.ra ### per ivi sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai cespiti immobiliari siti nel Comune di #### ed oggetto del pignoramento immobiliare iscritto presso l'intestata autorità al n. di RGE 87/2014, procedura sospesa ex lege in attesa della definizione del presente giudizio di divisione endoprocessuale. 
Ed invero, il G.E. - rilevato che l'oggetto del pignoramento trascritto presso l'### delle ### - ### di ### di ### in data ### al n. ### R.G. e al n. 25213 R.P., nei confronti di ### risultava costituito da otto beni indivisi e che, nel caso di specie, non poteva procedersi né alla separazione in natura della quota in proprietà Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 spettante al debitore, stante l'assenza di istanza in tal senso, né i comproprietari avevano manifestato l'intento di rilevare le quote indivise oggetto di pignoramento e, ritenuto che non risultava utile procedere ad un esperimento di vendita delle mere quote ideali, giacchè difficilmente era possibile reperire acquirenti per beni immobili indivisi ed al fine di evitare il rischio di aste deserte e di alienazione degli immobili staggiti ad un prezzo non congruo, disponeva l'introduzione del presente giudizio di divisione ex art. 600, comma 2, c.p.c.., ove nessuna delle parti si costituiva. 
Più dettagliatamente, la società attrice esponeva di essere creditrice nei confronti del #### nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, della somma pari ad €. 86.439,00, portata dal ### di pagamento n. 49/2013, reso dal Tribunale di ### ed emesso a fronte del mancato pagamento delle forniture di carne che la società attrice effettuava nei confronti della ditta individuale del sig. ### Rimasto infruttuoso l'atto di precetto ritualmente notificato, rappresentava l'attrice di aver proceduto alla notifica di atto di pignoramento immobiliare per i seguenti cespiti indivisi: 1) diritti pari ad 1/6 dell'intero fabbricato sito in ####, alla ### seminterrato, censito in N.C.E.U. del medesimo Comune al ### 12, p.lla 258, Cat. A/2, cl. 10, vani 13; 2) diritti pari ad 1/6 dell'intero fabbricato sito in ####, alla ### piano terra, censito in N.C.E.U. del medesimo Comune al ### 12, p.lla 258, Cat. A/2, cl. 9, vani 6,5; 3) diritti pari ad 1/6 dell'intero fabbricato sito in ####, alla ### piano primo, censito in N.C.E.U. del medesimo Comune al ### 12, p.lla 258, sub. 4, Cat. A/2, cl. 9, vani 6,5; 4) diritti pari ad 1/6 dell'intero fabbricato sito in ####, alla ### piano seminterrato, censito in N.C.E.U. del medesimo Comune al ### 12, p.lla 258, Cat. A/2, cl. 9, vani 3,5, sub. 5; 5) diritti pari ad 1/6 dell'intero fabbricato sito in ####, alla ### piano terra, censito in N.C.E.U. del medesimo Comune al ### 12, p.lla 251, Cat. A/2, cl.  2, vani 5; 6) diritti pari ad 1/18 dell'intero terreno sito in ####, alla ### censito in N.C.T. del medesimo Comune al ### 12, p.lla 252, Are 00.81; 7) diritti pari ad 1/6 dell'intero terreno sito in ####, censito in N.C.T. del medesimo Comune al ### 24, p.lla 468, Are 08.20; 8) Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 diritti pari ad 1/6 dell'intero terreno sito in ####, alla ### piano terra, censito in N.C.T. del medesimo Comune al ### 24, p.lla 466, Are 11.93. Detti beni risultano essere pervenuti al debitore esecutato e agli altri comproprietari in virtù di denuncia di successione di ### aperta in data ###, all'### del Registro di ### della ### al n.49, Vol. 285, trascritta a ### il ### al 174/21723. 
Ed inoltre, sottoponeva a pignoramento gli ulteriori diritti pari ad 1/6 sul fabbricato sito alla ### piano terra e primo piano, distinto al ### 12 Part. n. 256 sub 5, ### A/3, Cl.2 vani 1, cespite pervenuto per atto di divisione ### del 24.04.1998, Rep. ###. 
Nell'ambito del presente giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2019, veniva conferito incarico al CTU nominato già in sede esecutiva, #### al quale veniva affidato il compito di individuare, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della massa da dividere e verificare, per l'effetto, l'attuale appartenenza alle parti in causa previa specificazione della misura di ciascuna quota. 
Il geom. ### veniva, inoltre, incaricato di descrivere dettagliatamente i beni anche al fine di predisporre un progetto di comoda divisione in natura con eventuali conguagli in denaro in maniera da consentire la formazione di lotti funzionalmente autonomi ovvero di determinare il loro attuale valore di mercato, di quantificare il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne avevano l'uso esclusivo ed il valore degli eventuali miglioramenti apportati. 
Il consulente incaricato, accettato l'incarico, redigeva due progetti di divisione a seconda della considerazione da attribuire al testamento olografo della fu ### ed in ogni caso, nella predisposizione del progetto, teneva conto della divisione di fatto già esistente tra i condividenti. 
Con due comparse di costituzione e risposta depositate addì 14.09.2021 e il ###, si costituiva ritualmente in giudizio il #### il quale dava atto della morte della sig.ra ### e della pubblicazione del testamento olografo nel quale la de cuius si dichiarava esclusiva proprietaria dei beni immobiliari siti a ### e concludeva affinchè il Tribunale escludesse i sigg.ri ### e ### dalla Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 divisione ereditaria, atteso che alcuni cespiti venivano attribuiti secondo le disposizioni testamentarie ai germani ### e ### sul rilevo che i coeredi esclusi avevano ricevuto, durante la vita della defunta madre, ingenti somme economiche volte a ripianare difficoltà economiche. 
Ed invero, il giudizio de quo in data ### veniva interrotto, ex art. 300, IV comma, c.p.c a seguito del decesso della sig.ra ### evento certificato dall'### all'atto della notifica del 7.04.2021 al contumace del provvedimento contenente la fissazione dell'udienza per la discussione del progetto di divisione ai sensi dell'art.789 cpc.; tale circostanza è stata ribadita all'udienza del 09.10.2021, ove il condividente ### depositava il testamento olografo della fu #### N. 727, Racc. n. 595, registrato a Napoli, per notar ### il ### al n. 4761, serie ###. 
All'esito dell'udienza innanzi indicata il G.E. concedeva termine per note a mezzo delle quali la creditrice, preliminarmente rilevava che i cespiti oggetto di pignoramento immobiliare erano pervenuti per successione al fu ### e che il titolo di provenienza dei beni, in parte qua, rilevava solo ed esclusivamente ai fini della verifica della sua esistenza ed insisteva per l'impossibilità di assegnare ai germani ### e ### i beni relitti della condividente ### Argomentava la creditrice che la ### si era dichiarata proprietaria esclusiva dei beni oggetto del testamento ma che detta circostanza era rimasta priva di prova non avendo la stessa, ritualmente avvisata ex art. 599 c.p.c., proposto alcuna opposizione volta a far accertare e dichiarare l'effettiva proprietà; né tantomeno i condividenti ### e ### avevano avanzato domanda in tal senso. 
Insisteva, quindi, per l'attribuzione dei beni a titolo di successione legittima. 
Con ordinanza del 30.11.2021, il Giudice, preso atto del decesso della convenuta e condividente ### conferiva incarico integrativo al nominato CTU per rettificare le quote dei condividenti come in precedenza predisposte e rinviava la causa alla udienza del 10.02.2022, poi differita d'ufficio al 17.02.2022. 
A seguito di ricorso in riassunzione ritualmente notificato, si costituiva, inoltre, l'### delle ### con comparsa di costituzione del 05.04.2024 la quale, in via istruttoria, depositava copia delle notifiche delle Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 cartelle di pagamento, degli avvisi di intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di ipoteca notificati alla parte debitrice, nulla osservando in merito alla richiesta di divisione dei beni oggetto del pignoramento trascritto presso l'### delle ### - ### di ### di ### il 3 settembre 2014, al n. ### R.G. e al n. 25213 R.P., nei confronti di ### ed in favore della “### snc di ### & C..” ### inoltre, il rimborso delle spese del giudizio. 
Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU ad opera del geometra ### Il consulente ha ricostruito la provenienza degli immobili e ha stimato l'intero, stabilendo i valori dei singoli lotti: LOTTO n. 1 bene 1-7 € 72.350,00 LOTTO n. 2 bene 2 € 18.780,00 LOTTO n. 3 bene 3 € 68.420,00 LOTTO n. 4 bene 4 € 70.290,00 LOTTO n. 5 bene 5-6 € 7.240,00 Ha proceduto, inoltre, a redigere un progetto divisionale, rappresentando la divisibilità dei beni oggetto del giudizio. 
All'udienza del 6.02.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.   MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio si inquadra nei giudizi di divisione cd endoesecutivi, incidentali al processo esecutivo, che danno luogo allo scioglimento della comunione tra il debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito; nell'ambito di tale giudizio vi è un'eccezionale legittimazione del creditore procedente a provocare lo scioglimento della comunione. 
Ebbene è proprio dalla strumentalità del suddetto giudizio rispetto alla procedura esecutiva che sorge quella che la Corte Di Cassazione n°6072/2012 ha definito una correlazione funzionale tra i due procedimenti in esame: “In tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato”. 
La domanda di divisione va accolta. 
La massa da dividere è costituita dagli immobili siti nel Comune di #### cosi come di seguito elencate: ### 1 - ### ubicato a #### - ### 22, piano T - ### 2 - ### ubicato a #### - ### snc, piano #### 3 - ### ubicato a #### - ### snc, piano T ### 4 - ### ubicato a #### - ### snc, piano 1 ### 5 - ### ubicato a #### - ### S.R.447 ### 6 - ### ubicato a #### - ### S.R.447 ### 7 - ### urbana ubicata a #### - ### Nella perizia di stima depositata il ### il suddetto compendio immobiliare è stato stimato nel suo valore complessivo e distinto in lotti secondo il seguente schema ### n. 1 € 72.350,00 ### 1 - ### ubicato a #### - ### 22, piano T -1 € 71.750,00 ### 7 - ### urbana ubicata a #### - ### (€1.800,00 per la quota di 4/12) € 600,00 ### n. 2 € 18.780,00 ### 2 - ### ubicato a #### - ### snc, piano ### € 18.780,00 ### n. 3 € 68.420,00 ### 3 - ### ubicato a #### - ### snc, piano T € 68.420,00 ### n. 4 € 70.290,00 ### 4 - ### ubicato a #### - ### snc, piano 1 Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 € 70.290,00 ### n. 5 € 7.240,00 ### 5 - 6 - ### ubicato a #### - ### S.R.447 € 7.240,00 Il ctu ha poi redatto un progetto divisionale tenendo conto della situazione di comproprietà, nonché dello stato di fatto degli immobili e della loro occupazione, alla luce del quale è possibile realizzare la seguente assegnazione, con previsione dei relativi conguagli: 1) ### (### fiscale ###) il ### n. 1 € 72.350,00 : ### 1 - ### ubicato a #### - ### 22, piano T -1 € 71.750,00 ### 7 - ### urbana ubicata a #### - ### (€1.800,00 per la quota di 4/12) € 600,00 A titolo di conguaglio in denaro deve a: ### fiscale: ### la somma di € 13.080,00; 2) ### fiscale ### il ### n. 2 ### 2 - ### ubicato a #### - ### snc, piano ### € 18.780,00; ### n. 5 ### 5 - 6 - ### ubicato a #### - ### S.R.447 € 7.240,00 3) ### fiscale ### il ### 3 ### 3 - ### ubicato a #### - ### snc, piano T € 68.420,00 A titolo di conguaglio in denaro deve a: ### fiscale: ### la somma di € 9.150,00; 4) ### (### fiscale ###) il ### n. 4 ### 4 - ### ubicato a #### - ### snc, piano 1 € 70.290,00 A titolo di conguaglio in denaro deve a: Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 ### fiscale: ### la somma di € 11.020,00. 
Detta assegnazione stante la mancata corrispondenza tra le quote di diritto ed il valore dei beni in concreto da assegnare, prevede la corresponsione di conguagli. Nello specifico, sorge: - a carico di ### l'obbligo di corrispondere la somma pari ad euro 13.080,00 a favore di ### - a carico di ### l'obbligo di corrispondere la somma pari ad euro 9.150,00 a ### -a carico di ### l'obbligo di corrispondere la somma pari ad euro 11.020,00 a ### Quanto all'obbligo di corresponsione delle somme a titolo di conguaglio, va richiamato il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile. La Corte di Cassazione, con sentenza 23.1.2017 n. 1656, ha stabilito che va escluso che gli effetti dell'assegnazione dei beni oggetto di divisione siano subordinati al previo pagamento del conguaglio. Il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione derivante dalla divisione al pagamento del conguaglio. 
La funzione di quest'ultimo è di rendere omogeneo il valore delle quote di diritto e quello delle porzioni concretamente assegnate. Evidenzia la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza che “l'adempimento dell'obbligo di pagare il conguaglio può essere perseguito dai condividenti creditori (cioè quelli che dovranno ricevere il pagamento del conguaglio) solo con i normali mezzi previsti dall'esecuzione forzata, senza che il mancato pagamento del conguaglio influenzi gli effetti della sentenza di divisione dei beni. E' escluso, dunque, che il pagamento del conguaglio possa essere imposto subordinando la divisione (e, quindi, l'attribuzione del bene specifico al posto della quota) al pagamento della somma stabilita a tale titolo. 
I motivi a sostegno di tale ricostruzione sono sostanzialmente questi: la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo (riconosciuto ai contitolari del bene) allo scioglimento della comunione; se la sentenza di Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 divisione e per la precisione se l'effetto della sentenza di divisione fosse subordinato al pagamento di un conguaglio, la parte assegnataria del pagamento del conguaglio potrebbe astenersi sine die, ponendo così nel nulla tanto l'effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice; l'adempimento dell'obbligo di pagare il conguaglio (— al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza) — non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere perseguito dagli altri condividenti solo con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni”. 
Quanto alla ripartizione del carico delle spese del presente giudizio occorre distinguere la posizione del comproprietario soggetto passivo dell'espropriazione forzata da quella dei comproprietari non debitori. 
Al riguardo, giova infatti considerare che - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22.11.1999 n.12949, 18.6.1986, 4080, Cass. 24.2.1986, 1441, Cass. 14.10.1978, 4621) - le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente (ad esempio sul diritto allo scioglimento della comunione, sull'entità delle quote, sulla comoda divisibilità del bene, sulla formazione delle porzioni, ecc.) non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti. 
La disciplina ora richiamata trova però una parziale deroga - e quindi un parziale ritorno alla regola generale della soccombenza - quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere una procedura esecutiva immobiliare stata promossa non sull'intero, bensì sulla sola quota di proprietà dell'esecutato.   E' infatti evidente che il creditore procedente nel giudizio divisorio non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, ma il semplice interesse ad Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.   Può quindi affermarsi che - nei rapporti tra il creditore procedente ed il condividente esecutato - sia configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo dal che deriva il diritto del procedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.   A diversa conclusione deve, invece, giungersi quanto alla posizione del condividente non debitore e va quindi escluso che questi possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà. 
Tanto opportunamente ricostruito in punto di diritto e venendo a considerare le singole posizioni nel caso di specie, giova osservare come parte attrice abbia diritto al rimborso di tutte le spese sostenute avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva. 
In applicazione dell'indicato principio, pertanto, le spese del giudizio di divisione endoesecutiva vanno pertanto poste, nel rapporto tra creditore procedente e condividenti, a carico del debitore esecutato e, nel rapporto interno tra condividenti, a carico di ciascuno in proporzione alle rispettive quote. 
Non si dà luogo alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica non avendo il ctu depositato tempestivamente istanza di liquidazione dei compensi nel termine di 100 giorni dal deposito della relazione peritale ai sensi dell'art. 71, comma 2, del DPR 115/2002.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione respinta, così provvede: 1) accoglie la domanda e dichiara lo scioglimento della comunione e per l'effetto assegna: a ### (### fiscale ###) il ### 1 € 72.350,00 : ### 1 - ### ubicato a #### - ### 22, piano T -1 € 71.750,00 ### 7 - ### urbana Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 ubicata a #### -### (€1.800,00 per la quota di 4/12) € 600,00 A titolo di conguaglio in denaro deve a: ### fiscale: ### la somma di € 13.080,00; A ### fiscale ### il ### 2 ### 2 - ### ubicato a #### - ### snc, piano ### € 18.780,00; ### n. 5 ### 5 - 6 - ### ubicato a #### -### S.R.447 € 7.240,00;
A ### fiscale ### il ### n. 3 ### 3 - ### ubicato a #### - ### snc, piano T € 68.420,00 A titolo di conguaglio in denaro deve a: ### fiscale: ### la somma di € 9.150,00; a ### (### fiscale ###) il ### n. 4 ### 4 - ### ubicato a #### - ### snc, piano 1 € 70.290,00 (A titolo di conguaglio in denaro deve a: ### fiscale: ### la somma di € 11.020,00). 2)ordina, limitatamente ai beni siti in ### alla ### in°22 identificati al foglio 12 part.258 sub 3-4-5, nonchè ai terreni siti in ### identificati al foglio 24 part.466-468 la cancellazione del pignoramento trascritto il ### registro generale ### e registro particolare 25213 3)LIQUIDA le spese del presente giudizio in favore di parte attrice in euro 8.000,00 oltre iva e cpa; PONE il pagamento delle spese sopra liquidate, a carico di ###
PONE le residue spese -nei rapporti tra i comproprietari -a carico della massa; assegna agli attori il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della procedura esecutiva.
Sentenza n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025 Così deciso in ### della ### 28.07.2025 Il Giudice Dott.ssa ### n. 318/2025 pubbl. il ###
RG n. 1061/2019
Repert. n. 433/2025 del 29/07/2025

causa n. 1061/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Roberta

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3221/2025 del 23-05-2025

... 15gennaio 1982 ai nn. 3162/2462, e successivo atto di divisione a rogito del ### di ### del giorno 08 giugno 1994, rep. n. 61175, racc. n. 16413 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di ### 1 (ora agenzia delle ### ufficio di pubblicità immobiliare di ### 1) al n. 23759 di formalità con nota del 27 giugno 1994; ### per l'effetto la domanda di divisione relativamente al predetto immobile con ordine al competente conservatore dei registri di pubblicità immobiliare di cancellazione delle formalità di trascrizione sia del pignoramento che della domanda di divisione endoesecutiva, entrambe a spese della parte attrice. 2) Accertare e dichiarare che il locale contraddistinto ad uso laboratorio artigianale sito in ### alla ### 15, di 93 metri quadrati, e meglio censito in ### del Comune di ### al ### 1034, particella 1316, subalterno 506, zc 6, cat. ### al piano 1ss, int. A di proprietà del #### è gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile con ogni mezzo verso i distacchi e verso la pubblica via (### a favore del fondo dominante di proprietà esclusiva del #### locale ad uso laboratorio artigianale, sito in ### alla ### 15, di 76 metri quadrati, e meglio (leggi tutto)...

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r.g. n. 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: ### relatore ### ausiliario SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1180/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il ###, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente TRA ### (c.f. ###) elettivamente domiciliato in ### Via di ### 112, presso lo studio dell'avvocato ### con l'avvocato ### (c.f. ###), che lo rappresenta e difende per procura in atti - ##### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###indirizzo telematico, presso l'avvocato ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende per procura in atti - ### - E ### S.p.A. (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore n.q. di mandataria di ### 2 ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###indirizzo telematico, presso l'avvocato ### (c.f. ###) che la rappresenta e difende per procura in atti - APPELLATA - E ### (c.f. ###) -### COSTITUITO - r.g. n. 2 E ### - ### (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore - ### - E ### (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di mandataria di ### (c.f. ###) - ### - E ### (c.f. ###) - #### - E ### (c.f. ###) - ### COSTITUITO - Oggetto: appello principale di ### e appello incidentale di ### entrambi anche nei confronti di #### delle ### - #### 2 ### S.r.l., ### n.q. di mandataria di ### s.r.l., #### avverso l'ordinanza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di ### pubblicata in data ###, a definizione del giudizio recante n° R.G. ###/2019, promosso da ### 2 ### S.r.l. nei confronti di ######## delle ### - #### S.r.l. - divisione endoesecutiva - ### E #### 2 ### s.r.l., rappresentata, in giudizio, dalla società procuratrice ### S.p.a., premesso di essere cessionaria di ### in forza del contratto del 14.07.2017, conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, ###### delle ### -#### s.r.l., ### e ### per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accerti e dichiari che: dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 2, zc 6, cat. C/l, cl. 5, RC € 2.507,09, è proprietario #### dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 506, zc 6, cat. C/3, cl. 10, RC € 403,46, sono proprietari al 50% ciascuno r.g. n. 3 ### e ### dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 507, zc 6, cat. C/3, cl. 2, RC € nd, sono proprietari al 50% ciascuno ### e ### dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 6, zc 6, cat. A/2, cl. 5, RC € 1.045,83, è proprietaria ### B. ove non siano proposte domande di assegnazione mediante pagamento del conguaglio, ovvero ove non sia possibile procedere alla divisione in natura, disponga la divisione mediante vendita del negozio in ### via ### n. 15 sito al piano terra di mq 164, censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 2, zc 6, cat C/l, cl. 5, RC € 2.507,09; del laboratorio in #### 15, sito al piano seminterrato int. C di mq 93, censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316; sub. 506, zc 6, cat. 
C/3, cl. 10, RC € 403,46; del laboratorio in #### 15, sito al piano terra di mq 68 censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 507, zc 6, cat. C/3, cl. 2, RC € nd; del laboratorio in #### 15, sito al piano terra di mq 68, censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub.  502, zc 6, cat. C/3, cl. 1, RC € 252,86; dell'abitazione in ### via ### 15 sita al piano 2 interno 3 di vani 7,5 censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 6, zc 6, cat. A/2, cl. 5, RC € 1. 045,83, per quindi assegnare il ricavato corrispondente alla quota di proprietà pignorata alla soddisfazione dei creditori della procedura esecutiva immobiliare 1652/2015 RGE, con ogni provvedimento conseguente anche in ordine alle spese e compensi di questo processo". 
A fondamento della domanda proposta, ### 2 ### s.r.l. allega: - Di essere creditrice di ##### per i decreto ingiuntivo n. 8331/2012 con il quale è stato ingiunto loro, in solido, il pagamento di euro 268.045,15 oltre interessi e spese e, in quanto tale, di essere intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 1652/2015, pendente avanti il Tribunale di ### - Di aver introdotto il presente giudizio di divisione endoesecutivo, come disposto dal Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2019. 
Con comparsa del 23.07.2019 si costituisce ### comproprietario non debitore; contesta la domanda attorea e rassegna le seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare che il locale ad uso laboratorio artigianale, sito in ### alla ### 15, di 76 metri quadrati, e meglio censito in ### del Comune di r.g. n. 4 al Foglio 1034, particella 1316, subalterno 507, zc 6, cat. ### al piano 1ss, int. C, confinante con proprietà ### (sub. 506) e vano scala, è di proprietà piena, libera ed esclusiva del #### per essergli pervenuto con atto di donazione a rogito del ### del 21 dicembre 1981 rep. 17359, registrato a ### il 06 gennaio 1982 al n. 27/122 e trascritto a ### 1 il 15gennaio 1982 ai nn. 3162/2462, e successivo atto di divisione a rogito del ### di ### del giorno 08 giugno 1994, rep. n. 61175, racc. n. 16413 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di ### 1 (ora agenzia delle ### ufficio di pubblicità immobiliare di ### 1) al n. 23759 di formalità con nota del 27 giugno 1994; ### per l'effetto la domanda di divisione relativamente al predetto immobile con ordine al competente conservatore dei registri di pubblicità immobiliare di cancellazione delle formalità di trascrizione sia del pignoramento che della domanda di divisione endoesecutiva, entrambe a spese della parte attrice.  2) Accertare e dichiarare che il locale contraddistinto ad uso laboratorio artigianale sito in ### alla ### 15, di 93 metri quadrati, e meglio censito in ### del Comune di ### al ### 1034, particella 1316, subalterno 506, zc 6, cat. ### al piano 1ss, int. A di proprietà del #### è gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile con ogni mezzo verso i distacchi e verso la pubblica via (### a favore del fondo dominante di proprietà esclusiva del #### locale ad uso laboratorio artigianale, sito in ### alla ### 15, di 76 metri quadrati, e meglio censito in ### del Comune di ### al ### 1034, particella 1316, subalterno 507, zc 6, cat. ### al piano 1ss, int. C; con conseguente annotamento della servitù prediale sull'ordinanza di vendita del fondo servente di proprietà del #### 3) Sulla domanda di divisione relativa all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, dichiarare aperta la successione del #### nato a #### il 12 maggio 1929, e deceduto in #### il 13 agosto 1998; accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità in favore degli altri chiamati ### e ### dichiarare unico erede del #### il figlio ### nato a ### il 10 maggio 1961; Con ogni conseguenza di legge circa la formazione delle quote di comproprietà sul bene oggetto di divisione e r.g. n. 5 distribuzione della quota di ½ (un mezzo) del ricavato dalla vendita in favore del #### 4) In via subordinata, alla superiore domanda di cui al punto 3 delle presenti conclusioni, nel caso in cui fosse accertato il concorrente acquisto della qualità di erede del #### da parte di almeno un altro chiamato all'eredità, oltre al #### dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di divisione in relazione all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, in quanto trattasi di singolo bene compreso in altri della stessa specie caduti in comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del #### 5) Accertare e dichiarare in ogni caso di avversa contestazione che la porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposto tra il viale pedonale di accesso con ingresso al civico 15 di ### e la proprietà ### ed avente accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come descritto in premessa e nelle allegate foto, è di proprietà esclusiva del #### Rocci”.  ### a sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: - Con riferimento ai beni indicati ai nn. 1, 2 e 3, la domanda è viziata da un erroneo esame delle risultanze ipocatastali; tali immobili non sono più in comunione tra i fratelli, ### e ### dall' ###, data in cui gli immobili in oggetto sono stati attribuiti in proprietà esclusiva a seguito di divisione; l'errore di individuazione degli effettivi proprietari esclusivi dei due locali, adibiti a laboratori artigianali e censiti ai subalterni 506 e 507, deriva dalla “provvisoria identificazione” catastale contenuta nell'atto di divisione, poiché a tale data non erano ancora consolidati gli effetti del frazionamento del subalterno 7, da cui traggono origine i subalterni 506 (### e 507 ( ###, rispettivamente indicati, in via provvisoria, 11 e 10.  - Di essere proprietario esclusivo del locale in ### 15, ### 1034, particella 1316, subalterno 507 per il quale chiede il rigetto della domanda di divisione rispetto a tale immobile, con ordine al conservatore competente di cancellare le formalità del pignoramento e della domanda di divisione endoesecutiva.  - Il subalterno 506, di proprietà esclusiva di ### è gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore di proprietà esclusiva del deducente; la r.g. n. 6 servitù è costituita per effetto del frazionamento dell'originario subalterno 7, dell'atto di divisione del 1994 e comunque per usucapione, per effetto del protratto esercizio ultraventennale da parte del proprietario del fondo dominante.  ### dunque conclude per l'accertamento di tale servitù di passaggio.  - ### in ### n. 15, censito al ### 1034, particella 1316, sub.  6, non rientra tra i beni in comunione con i debitori in quanto, donato con atto del 08.06.1994 dai fratelli ### e ### ai genitori ### e ### che lo hanno acquistato in comunione tra loro, al decesso del padre ( 13.08.1998) rientra nella eredità paterna, unitamente ad altri bene, da lui acquistata in via esclusiva, non avendo accettato, i coeredi ( il fratello ### e la comune madre, ### l'eredità entro il termine prescrizionale di dieci anni; di occupare, dalla morte del padre, la corte comune interclusa tra l'edificio di ### n. 15 e il vicino ### ai fini dell'accettazione dell'eredità, non rileva l'uso dell'immobile, già casa coniugale, da parte di ### trattandosi di possesso a titolo di prelegato ex lege che spetta al coniuge superstite anche in caso di rinuncia all'eredità. 
Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: “(…): -### e dichiarare che i beni consistenti in ### al piano secondo, interno 3, vani 7,5, cat. A/2, censito al foglio 1034, mappale 1316, ### 6 e Laboratorio al piano seminterrato interno C di mq 76 censito al foglio 1034, particella 1316, SUB 507 sono di proprietà esclusiva del sig. ### -### e dichiarare che i beni consistenti in ### mq 164 cat. C/1 posto al p. terra con R.D: € 2.507,09 e censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 2, ### mq 93 cat. C/3 posto al seminterrato con R.D: 403,46 censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 506 e ### mq 68 cat. C/3 posto al seminterrato censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 502 sono di proprietà esclusiva del sig. ### - ### se del caso, la divisione dei beni previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c. che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza, ovvero, in ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividendi, disponendo la vendita dei cespiti nella loro interezza, ed all'esito attribuendo a ciascuna parte la quota di spettanza; - In assenza di richieste di assegnazione mediante pagamento del conguaglio e in caso di indivisibilità dei beni, disporre la vendita dei beni e disporre che il ricavato della vendita venga assegnato r.g. n. 7 all'Avv. ### e agli altri creditori della procedura esecutiva, ognuno in ragione del proprio credito -### ogni altro provvedimento utile e necessario per l'attuazione dello scioglimento della comunione. Con ogni provvedimento conseguente in ordine ai compensi e alle spese di lite” Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: “### e dichiarare che i beni consistenti in ### al piano secondo, interno 3, vani 7,5, cat. A/2, censito al foglio 1034, mappale 1316, ### 6 e ### al piano seminterrato interno C di mq 76 censito al foglio 1034, particella 1316, SUB 507 sono di proprietà esclusiva del sig. ### -### e dichiarare che i beni consistenti in ### mq 164 cat. C/1 posto al p. terra con R.D: € 2.507,09 e censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 2, ### mq 93 cat. C/3 posto al seminterrato con R.D: 403,46 censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 506 e ### mq 68 cat. C/3 posto al seminterrato censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 502 sono di proprietà esclusiva del sig. ### - disporre, se del caso, la divisione dei beni previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c. che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza, salvo conguaglio, ovvero, per l'ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividendi, disponendo la vendita dei cespiti nella loro interezza e, all'esito, attribuendo a ciascuna parte la quota di spettanza; - In assenza di richieste di assegnazione mediante pagamento del conguaglio e in caso di indivisibilità dei beni, disporre la vendita dei beni e disporre che il ricavato della vendita venga assegnato alla sig.ra ### e agli altri creditori della procedura esecutiva ognuno in ragione del proprio credito. -### ogni altro provvedimento utile e necessario per l'attuazione dello scioglimento della comunione. Con ogni provvedimento conseguente in ordine ai compensi e alle spese di lite”. 
Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento della domanda attorea, disporre e pronunciare lo scioglimento della comunione tra i ###### sui beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 1652/2015. Il tutto mediante la divisione dei cespiti, se del caso previa determinazione della loro consistenza attuale, in parti corrispondenti alle riferite quote spettanti a ciascuno di essi ed assegnandole ai medesimi, il tutto secondo un comodo progetto divisionale predisposto ai sensi degli artt. 789 e ss. c.p.c.; b) in via r.g. n. 8 subordinata, ordinare la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. anche a mezzo di un professionista all'uopo delegato, disponendo e provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione della rispettiva quota; c) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al sig. Dirigente della competente ### del ### - servizio di pubblicità immobiliare, con esonero da ogni responsabilità”. 
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c., la controversia è definita, dalla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. impugnata, come di seguito: << Disposto il mutamento del rito ex art 702 bis c.p.c.; Dispone l'estromissione della parte ### in quanto la sua costituzione non risulta accettata in via telematica; ### sulle quote ereditarie facenti capo alle parti con riferimento al bene censito nel foglio 1034 part.1316 sub 6; ### che ### deve considerarsi erede del marito deceduto ### in quanto in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all' eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell' eredità (Cass 11018/2008); ### che, non essendo in contestazione il possesso da parte di ### la quota riferibile alla stessa (4/6) è superiore rispetto a quella oggetto di pignoramento(½) con la conseguenza che la divisione è improcedibile in quanto non si può creare con l'esecuzione forzata una comproprietà all'interno della quota maggiore di proprietà del debitore; Dichiara l'improcedibilità della divisione per essere stata pignorata una quota di proprietà del debitore inferiore a quella effettiva. ### che il bene residuo f.1034 f.1316/502 è stato valutato 4320,00 euro sicché non è conveniente procedere alla vendita atteso che le spese sono superiori al prezzo che si stima di ricavare; ### la chiusura anticipata della divisione ex art 164 bis disp att c.p.c.>>. 
Con l'atto di appello, ### rassegna le seguenti conclusioni.  << (…): ### domanda di divisione relativa all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, r.g. n. 9 particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, dichiarare aperta la successione del #### nato a #### il 12 maggio 1929, e deceduto in #### il 13 agosto 1998; accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità in favore degli altri chiamati ### e ### dichiarare unico erede del #### il figlio ### nato a ### il 10 maggio 1961; Con ogni conseguenza di legge circa la formazione delle quote di comproprietà sul bene oggetto di divisione e distribuzione della quota di ½ (un mezzo) del ricavato dalla vendita in favore del #### In via subordinata, alla superiore domanda delle presenti conclusioni, nel caso in cui fosse accertato il concorrente acquisto della qualità di erede del #### da parte di almeno un altro chiamato all'eredità, oltre al #### dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di divisione in relazione all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat.  ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, in quanto difetta la preliminare trascrizione dell'accettazione dell'eredità in favore dei soggetti partecipanti alla comunione, ovvero perché trattasi di singolo bene compreso in altri della stessa specie caduti in comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del #### e precisamente: immobile in ####, località #### n. 14, in ### di detto Comune al Fl. 2, Plla 929 subalterni 501 e 502 (già #### 23092 fl.  2, p.lla 614, are 10,10); immobile in ####, ### in ### di detto Comune al ### 29, particella 81, subalterni 6 e 9 e foglio 29, particella 731, cat. A/3. ### e dichiarare in ogni caso di avversa contestazione (che non possa ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda principale), che la porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposto tra il viale pedonale di accesso con ingresso al civico 15 di ### e la proprietà ### ed avente accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come descritto in premessa e nelle allegate foto, è di proprietà esclusiva del #### In ogni caso di accoglimento delle domande del #### con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, anche in considerazione dell'accoglimento in primo grado delle eccezioni di improcedibilità della domanda di divisione sui beni di cui ai numeri 1, 2 e 3 in quanto già oggetto di divisione con l'atto a rogito del ### di ### nel 08 giugno 1994 rep. n. 61175, racc. n. 16413 e trascritto presso la conservatoria dei r.g. n. 10 registri immobiliari di ### 1 (ora agenzia delle ### ufficio di pubblicità immobiliare di ### 1) al n. 23759 di formalità con nota del 27 giugno 1994.  ### istruttoria, si insiste per l'istanza di ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado: Nell'interesse del #### si chiede ammettersi, quanto alla domanda di accertamento di erede universale del #### e quanto all'acquisto della proprietà in ogni caso del cortile ad uso esclusivo del medesimo: oltre ai documenti depositati in comparsa di risposta e con le memorie di cui all'art. 183 II termine c.p.c.  in primo grado, prova per interrogatorio formale dei ###ri ### e ### su tutte le seguenti circostanze rimesse nei capitoli di prova da 1 a 6, nonché della ###ra ### e per quest'ultima con l'esclusione del solo capitolo 1 (quindi, quest'ultima sui capitoli da 2 a 6): 1) vero che dopo la morte del #### il solo figlio ### tra gli altri chiamati all'eredità del #### ha amministrato e posseduto i beni caduti in successione dal padre ### 2) Vero che il #### dalla data di morte del padre, ### ed ancora oggi ha il possesso esclusivo della porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposta tra il viale pedonale di accesso all'appartamento di sua proprietà con ingresso al civico 15 di ### in ### ed il terreno di proprietà ### ed avente (il cortile) accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione ai numeri 13, 14, 15 e 16.  3) Vero che il #### dopo la morte del padre ### ha eretto i muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, che recintano il cortile interposto tra il viale pedonale di accesso all'appartamento di sua proprietà con ingresso al civico 15 di ### in ### ed il terreno di proprietà ### ed avente (il cortile) accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione ai numeri 13, 14, 15 e 16. r.g. n. 11 4) Vero che solo il #### tra tutti i condomini di ### n. 15 in ### dal 13 agosto 1998, data della morte del padre ### ed ancora oggi, possiede le chiavi del cancello carrabile (che si vede alla foto n. 13 degli allegati all'atto di citazione) e che consente l'accesso al cortile confinante con la proprietà ### 5) Vero che dal 13 agosto 1998, data della morte del padre ### ed ancora oggi, il piccolo giardino con alberi e piante che insiste sul cortile interposto tra il fabbricato con accesso pedonale da ### 15 e la proprietà ### viene curato esclusivamente dal sig. ### 6) Vero che dal 13 agosto 1998, data della morte del padre ### ed ancora oggi, il #### ha il possesso esclusivo del piccolo appartamento sito in ####, località ### Si chiede altresì ammettersi prova per testi sui capitoli numero 2, 3, 4, 5 e, 6 tra quelli sopra formulati per l'interrogatorio formale, i sigg.ri: ### residente ###, ### residente ###, ### residente #######, il ####, residente ####### ed ### (proprietario del terreno confinante con il cortile di cui ai capitoli di prova testimoniale), residente in ### Si allegano sempre in via istruttoria al presente atto i documenti già allegati in primo grado con la comparsa di risposta e le note ex art. 183 II termine c.p.c.>>. 
Con comparsa del 15.06.2021, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: << (…): - annullare l'ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c. n. 258/2021 (…) perché pronunciata in violazione del principio del contraddittorio per aver estromesso dal giudizio la sig.ra ### e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 c.p.c.  rimettere la causa al primo giudice.  - accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c.  258/2021 per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto o, comunque, per i motivi di particolare gravità sopra dedotti e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.; r.g. n. 12 - In via gradatamente subordinata, in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c. n. 258/2021 accertare e dichiarare il diritto di abitazione in capo alla sig.ra ### sull'immobile sito in ### n.15 int.3, foglio 1034, particella 1316, sub. 6; - per l'effetto dare atto dell'indicazione del medesimo diritto di abitazione nell'avviso della eventuale vendita posta a scioglimento della comunione; -con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario>>. 
Con comparsa del 15.06.2021, si costituisce ### S.p.a. e rassegna: << (…) dichiarare il gravame inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter cpc; comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando dunque la decisione impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di difesa anche di questo grado>>. 
Questi i motivi di appello principale proposti da ### 1) Rubricato: “### del procedimento e della sentenza, violazione degli artt. 189 e 101 c.p.c.” ### allega vizio di nullità della sentenza. A tal fine, allega che la decisione si fonda anche su questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti; che erroneamente la sentenza accerta che il giudizio di divisione è strettamente dipendente da quello esecutivo e recepisce la ricostruzione delle quote ereditarie operata nella relazione notarile depositata, senza tener conto del fatto che, dalla relazione in atti, emerge la mancata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, con conseguente mancato acquisto della quota ereditaria da parte degli altri condividenti; di non aver potuto presentare le osservazioni ed eccezioni al fine di una corretta indicazione delle quote da dividere tra le parti in causa; l'erroneità dell'accertamento in punto di avvenuta accettazione , da parte di ### dell'eredità di ### laddove egli è unico erede di ### per effetto della decadenza dall'accettazione degli altri eredi; che il mancato espletamento delle prove articolate ha determinato la mancata prova del possesso esercitato in via esclusiva sui beni ereditari (o quantomeno in concorso con la madre). Allega, altresì, la irritualità del mutamento del rito da ordinario a sommario, d'ufficio e dopo l'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 183 c.p.c.  2) Rubricato: “### applicazione di legge, violazione degli art. 485 e 540 II co.  c.c.” ### censura la decisione nella parte in cui accerta la successione di ### a ### in applicazione di un orientamento r.g. n. 13 giurisprudenziale ormai superato in punto di diritto di abitazione in favore del coniuge e accettazione tacita dell'eredità.  3) Rubricato: “### pretermissione delle domande e delle istanze istruttorie del convenuto comproprietario non debitore”. ### lamenta la mancata ammissione alla prova orale, che avrebbe dimostrato il suo acquisto, per usucapione, dell'intero asse ereditario paterno. Aggiunge che le circostanze poste a sostegno della domanda di usucapione non sono oggetto di contestazione da parte dei coeredi. 
Questi, i motivi di appello incidentale proposti da ### 1) Rubricato: “### del provvedimento per errata estromissione di una parte. 
Grave violazione del principio del contraddittorio”. ### incidentale allega vizio di nullità della ordinanza impugnata nella parte in cui la estromette dal giudizio; lamenta violazione del litisconsorzio necessario; richiama il D.lg.  n. 179/2012 relativo al doppio regime degli atti e conclude per la rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo giudice.  2) Rubricato: “### del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali. 
Carenza del dispositivo”. ### incidentale allega vizio di nullità della ordinanza decisoria impugnata, per mancanza di dispositivo e per mancata specificazione in ordine alla idoneità del punto di decisione a passare in giudicato.  3) Rubricato: “### interpretazione e applicazione delle norme di legge disciplinanti la materia successoria”. ### incidentale censura la decisione nella parte in cui accerta la sua qualità di erede del coniuge premorto, in applicazione di una giurisprudenza ormai superata; allega la mancata considerazione del difetto di trascrizione di un atto di accettazione dell'eredità e che il possesso dei beni ereditari non rileva ai fini dell'accettazione dell'eredità, difettando il requisito dell'animus (la consapevolezza che il possesso del bene si riferisca ad un bene oggetto del patrimonio ereditario); non avendo accettato l'eredità e non avendo compiuto atti dispositivi sui beni caduti in successione, laddove la permanenza nella casa coniugale trova la sua causa giustificativa nel mero esercizio del diritto di abitazione e di uso derivante dall'acquisto di un prelegato. Sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto, accertati il diritto di abitazione in favore della ### dichiarare la opponibilità dello stesso alla procedura esecutiva e divisoria. r.g. n. 14 ### principale e l'appello incidentale non hanno pregio. 
Le censure dell'appellante principale e dell'appellante incidentale vengono esaminate nell'ordine logico di trattazione.  “Estromissione” dal giudizio di ### e violazione del contraddittorio. 
Dalla lettura complessiva degli atti, emerge che ### in favore della quale è stata disposta anche la notifica, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., delle comparse contenenti domande riconvenzionali, non si è costituita nel corso del primo grado di giudizio, in tal senso, lo storico del fascicolo di primo grado, seppure il ### ha presentato istanza di visibilità del fascicolo.   Deve darsi atto del fatto che alla udienza di precisazione delle conclusioni, il ###, ( cfr. relativo verbale), tale “dott. Marella” si è dato presente, per la ### riportandosi ad una comparsa di risposta “della quale deposita copia di cortesia”, ma la ### non produce documentazione che provi la avvenuta costituzione nelle diverse forme consentite dalla disciplina transitoria, in quanto il deposito della “copia di cortesia” della comparsa di costituzione e risposta, non integra rituale costituzione in giudizio, con conseguente irrilevanza delle allegazioni difensive in ordine al doppio regime della forma di costituzione in giudizio. 
In diverse parole: la violazione del contraddittorio, allegata solo con riguardo a tale pronuncia di “estromissione non si ravvisa e non vi è questione sulla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riconducendo, la parte, la violazione del contraddittorio, esclusivamente alla pronuncia di “estromissione” dal giudizio, che presuppone una rituale costituzione della parte che non risulta dagli atti del processo e neppure dalle difese della ### in favore della quale, per contro, sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 292 c.p.c. in materia di notifica degli atti alla parte contumace. 
Sul mutamento del rito La censura di ### non ha pregio. 
La società creditrice introduce il giudizio nelle forme del rito ordinario; in esito alla udienza di trattazione, viene disposta, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notifica delle comparse contenenti domande riconvenzionali in favore delle parti non costituite, ### e ### all'esito della instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; con ordinanza decisoria adottata all'esito della udienza del 03.10.2019, la controversia è r.g. n. 15 parzialmente definita , con pronuncia di improcedibilità della divisione giudiziale rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 2 ( di proprietà esclusiva di ###; rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 6 (di proprietà esclusiva di ### e rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 7 (di proprietà esclusiva di ###, pronuncia emessa nelle stesse forme ( ordinanza a verbale) di quella oggetto della odierna impugnazione ed esente da censure in questa sede; all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2021, viene emessa la ordinanza a verbale oggi impugnata, che richiama espressamente la disciplina degli articoli 702 bis c.p.c. e seguenti.  ### lamenta genericamente la irritualità delle forme di definizione del giudizio adottate dal primo giudice, ma il mutamento del rito deve ritenersi implicitamente avvenuto già in occasione della ordinanza decisoria parziale emessa il ### e non impugnata, con la conseguenza che il rilievo deve ritenersi precluso rispetto alla ordinanza oggi impugnata, che definisce, nelle stesse forme dell'ordinanza decisoria, le questioni residuate alla emissione della precedente ordinanza decisoria parziale. 
Tale considerazione è assorbente. 
Giova tuttavia l'ulteriore rilievo: il mutamento del rito rientra nella discrezionalità del giudice e l'appellante non allega in che modo il proprio diritto di difesa sarebbe stato compresso per effetto di tale mutamento. 
Mancata instaurazione del contraddittorio su questione sollevata d'ufficio. 
La censura di ### riferita all'accertamento in punto di mancata contestazione, da parte di ### delle circostanze relative all'uso di quella che è stata la casa coniugale e all'accertamento delle quote ereditarie, non ha pregio. 
La valutazione delle difese svolte dalle parti o anche la rilevanza probatoria della contumacia (della ### non è questione nuova, ma può essere oggetto di censure in grado di appello; del pari, l'accertamento delle quote ereditarie è oggetto principale delle difese di ### dunque, non concretizza nuova questione da sottoporre al contraddittorio delle parti. 
Richieste istruttorie di #### formale di ### e ### è inammissibile in ragione della natura degli interessi concreti oggetto del presente giudizio, avendo in astratto l' effetto di incidere negativamente non nella sfera giuridica del coerede “dichiarante”, ma nella sfera giuridica dei suoi creditori che patirebbero, per effetto r.g. n. 16 delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal debitore esecutato, la perdita della garanzia offerta dal patrimonio del debitore stesso. 
I capitoli di prova testimoniale articolati sono inammissibili in quanto il solo possesso esclusivo di beni in comunione ereditaria che intendono provare non è idoneo a concretizzare i presupposti dell'invocata usucapione, da parte del coerede, di beni parte dell'asse ereditario: il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possede ###più "uti condominus", risultando, a tal fine, insufficiente l'allegata astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e la edificazione di un muro.  ### natura del procedimento Nel giudizio di divisione endoesecutiva, la divisione del bene è strutturalmente funzionale all'espropriazione forzata della quota. 
Non rileva, in senso contrario, il fatto che il giudizio divisionale endoesecutivo sia comunque un giudizio di cognizione, distinto soggettivamente ed oggettivamente dal procedimento di espropriazione: esso, nondimeno, è inserito nell'ambito del processo di espropriazione, del quale costituisce una parentesi, finendo per costituirne un'articolazione procedimentale.  ### testo dell'art. 600 cod. proc. civ. prevedeva che - qualora non fosse possibile la separazione della quota in natura spettante al debitore - il giudice poteva ordinare indifferentemente la vendita della quota indivisa o la divisione del bene, scegliendo tra tali due opzioni secondo criteri di opportunità e convenienza (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10334 del 17/05/2005), il nuovo testo dell'art. 600 configura invece il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione di beni indivisi. 
La nuova norma attribuisce preferenza alla separazione in natura della quota spettante al debitore; tuttavia, tale preferenza è soltanto teorica, subordinata com'è alla possibilità materiale di tale separazione e alla richiesta del creditore pignorante o dei comproprietari. 
La divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla legge, per attuare l'espropriazione dei beni indivisi; considerato, peraltro, che la possibilità di procedere alla vendita della r.g. n. 17 quota indivisa (per sua natura scarsamente appetibile sul mercato) è normativamente relegata ad un ruolo "residuale" e di assoluta eccezione, essendo condizionata al verificarsi di una situazione di fatto di difficile realizzazione pratica (ossia al caso in cui la vendita della quota appaia, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, in grado di assicurare un prezzo almeno pari al valore della quota stessa, determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ.) (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20817 del 20/08/2018; Cass., Sez. 3, 6072 del 18/04/2012). 
In sostanza, sulla base del vigente testo dell'art. 600 cod. proc. civ., deve ritenersi che la liquidazione della quota di comproprietà indivisa su di un bene avviene, di norma, proprio tramite lo scioglimento della comunione su quel bene. 
Di ciò si trae conferma dal nuovo testo dell'art. 181 disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 3 ter, lett. f, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), che assegna al giudice dell'esecuzione - previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 cod.  proc. civ. - la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione, da svolgersi secondo l'ordinaria disciplina di cui agli artt. 784 e segg. cod. proc. civ. Il legame di dipendenza strumentale del giudizio divisorio rispetto al procedimento espropriativo è poi confermato dalla speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione che è riconosciuta al creditore procedente (ma anche all'interventore munito di titolo esecutivo); legittimazione che trova il proprio fondamento nel credito per la soddisfazione del quale l'azione esecutiva è esercitata, di tal che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e lo stesso interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012)”. 
In definitiva deve concludersi che il giudizio di divisione endoesecutivo non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di "strumentalità necessaria" rispetto ad esso (Cass 19734 2024; S.U. nella pronunzia n. 25021/2019). 
Ciò detto. 
Oggetto dell'odierno decidere. 
Per effetto dell'oggetto della ordinanza impugnata ( non quella parziale, ma quella che definisce il giudizio, esaminando la domanda con riguardo ai due beni non oggetto della ordinanza parziale); delle domande proposte nel corso del giudizio di primo grado e delle censure complessivamente proposte nel presente giudizio, si controverte r.g. n. 18 dell'appartamento di ### 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ### (casa familiare di ### e ### della cui eredità è processo), che la sentenza accerta essere, per 4/6, della ### (debitrice esecutata), con improcedibilità della domanda di divisione, non potendosi determinare, per effetto della esecuzione forzata e tenuto conto che il bene è pignorato solo per la metà, dunque per una quota inferiore a quella della accertata proprietà effettiva ( 3/6, per effetto della originaria comunione tra coniugi e 1/6, per effetto della successione al coniuge premorto), una comproprietà all'interno della quota maggiore di proprietà della debitrice. 
Quanto alle censure che riguardano la valutazione della domanda di usucapione proposta da ### non hanno pregio, poiché, ripetesi, la stessa allegazione in punto di modalità di esercizio del possesso esclusivo utile ad usucapire del coerede è generica e inidonea a giustificarne l'accoglimento. 
Quanto all'accertamento della qualità di erede di ### Il primo giudice accerta la qualità di erede della ### motivando con la circostanza, ritenuta pacifica in primo grado, e da ritenersi pacifica anche in ragione delle allegazioni difensive della ### in questa sede, che ella abita la casa familiare nel suo complesso, ( la parte di sua proprietà esclusiva e la parte di proprietà esclusiva del marito deceduto, caduta in successione); tale circostanza configura possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità concretizzando una significativa relazione materiale con l'asse ereditario, anche se circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, sufficienti ai sensi dell'art. 485 c.c.; la omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, concretizza accettazione ex lege dell'eredità. 
La pronuncia di Cassazione richiamata dall'appellante principale non appare pertinente in quanto attiene alla diversa questione del meccanismo di calcolo delle quote ereditarie. 
In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod.  I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà. r.g. n. 19 Non è in contestazione tra le parti, anche all'esito delle difese svolte dalla ### nel presente grado di giudizio, che ella abbia continuato ad abitare, per intero, l'immobile. 
Che il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta, attiene alla diversa e irrilevante questione della fonte del diritto della ### e non osta alla applicabilità della disciplina sulla necessità della redazione dell'inventario.  ### avrebbe dovuto, in ogni caso, redigere l'inventario e la mancata redazione dell'inventario, nonché la decisione in punto di conseguenze della mancata redazione dell'inventario non sono oggetto di specifica contestazione in questa sede. 
Quanto all'accertamento delle quote di proprietà del bene, le contestazioni riguardano esclusivamente la mancata sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti e, per quanto sopra, non hanno pregio, mentre non vi sono censure idonee ad inficiare il calcolo delle quote di successione rispetto a tale bene. 
A ciò consegue il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale. 
Spese di lite. 
Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione. 
Nel concreto, le spese del grado sostenute dai creditori costituiti, per il principio della soccombenza, sono a carico solidale dell'appellante principale, ### dell'appellante incidentale, ### e del debitore non costituito, ### ( in pari misura tra loro nei soli rapporti interni) e sono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 e ss mm, come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia , ai valori medi, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata. 
Ulteriore contributo. r.g. n. 20 Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.  P. Q. M.  ###, definitivamente pronunciando sull'appello principale di ### e sull'appello incidentale di ### entrambi anche nei confronti di #### delle ### - #### 2 ### S.r.l., ### n.q. di mandataria di ### s.r.l., #### avverso l'ordinanza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di ### pubblicata in data ###, a definizione del giudizio recante n° R.G. ###/2019, promosso da ### 2 ### S.r.l. nei confronti di ######## delle ### ogni diversa conclusione disattesa, così decide: - Rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale.  - #### e ### in solido tra loro nei confronti della controparte e nei rapporti interni per 1/3 ciascuno, a rifondere, a ### 2 ### S.r.l., rappresentata nel presente giudizio da ### s.p.a., le spese di lite che liquida, in euro 6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.  - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.  ### 14.05.2025 ###

causa n. 1180/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rizzo Maria Rosaria, Ferrara Maria Speranza

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 442/2025 del 23-05-2025

... Tribunale di ### nella procedura esecutiva immobiliare, di divisione endoesecutiva iscritta al n. 56/2021 R.G., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini: “Dichiara estinto il processo; Ordina all'### del ### - ### di ### di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data ### ai nn.2269/1898; Pone le spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. ### ha presentato appello incidentale. II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti: Per parte ### “Piaccia all'###ma intestata Corte d'Appello di Torino, con ogni inerente, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa ### pronunciata nell'ambito del procedimento endoesecutivo divisionale (leggi tutto)...

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### LA CORTE D'### del ###.G.1662/2022 Composta dai ### 1) dott. ### 2) dott.ssa ### 3) dott. ### - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1662/2022 R.G. promossa da: ### C.F. ###, nata a ### il 15 maggio 1936, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, e dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### via ### n. 22 - APPELLANTE - ### C.F. ###, nato a #### il 5 marzo 1946, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, con studio in ### palazzo ### via della Repubblica n. 4, e dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, con studio in ### via ### n. 11, domiciliato presso gli indirizzi digitali e gli studi professionali dei predetti difensori - ### - CONTRO ### C.F. ###, nato a ### il 20 marzo 1955, ### C.F. ###, nata a ### il 2 gennaio 1958, e ### C.F. ###, nata a ### il 11 settembre 1989, tutti eredi ab intestato di ### C.F.  ###, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. ### del foro di ### PEC ###, presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###### piazza ### n. 2 - APPELLATI - ###'###. Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2022, ### ha proposto impugnazione avverso ordinanza del 23 maggio 2022. comunicata dalla cancelleria in data 24 maggio 2022, non notificata, pronunciata dal Tribunale di ### nella procedura esecutiva immobiliare, di divisione endoesecutiva iscritta al n. 56/2021 R.G., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini: “Dichiara estinto il processo; Ordina all'### del ### - ### di ### di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data ### ai nn.2269/1898; Pone le spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate”. 
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..  ### ha presentato appello incidentale. 
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti: Per parte ### “Piaccia all'###ma intestata Corte d'Appello di Torino, con ogni inerente, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa ### pronunciata nell'ambito del procedimento endoesecutivo divisionale rubricato al n. 56/2021 R.G., datata 23.05.2022 e comunicata dalla ### in data ###, non notificata, dato atto che il pre-citato giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta pronuncia di nullità degli atti esecutivi nei termini di cui alla sentenza n. 381/2021, pronunciata dal Tribunale di ### Giudice dott. ### (pubblicata in data ### - R.G. 1162/2020 - ### 837/2021), per i motivi di cui al presente atto condannarsi il sig. ### la sig.ra ### e la sig.ra ### in via solidale tra loro, al pagamento in favore della sig.ra ### delle spese e dei compensi difensivi relativi al ### di primo grado ai sensi del D.M. n. 55/2014 (per la cui liquidazione si conferma la remissione alla valutazione dell'###mo ###), nonché del presente ### di secondo grado ai sensi del D.M.  147/2022, il tutto oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario come per Legge”. 
Per parte #### e ### “Piaccia all'###mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla ###ra ### avverso l'ordinanza emessa in data ### dal Giudice del Tribunale di ### nel giudizio di divisione iscritto al nr. 56/2021 r.g. in quanto infondato in fatto ed in diritto e in ogni caso non provato. 
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. 
Per parte ### in via incidentale ### “Piaccia all'###ma intestata Corte d'Appello di Torino, con ogni inerente, preliminare, accessoria e/o consequenziale pronuncia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e conclusione, in parziale riforma dell'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona della Giudice Istruttrice Dott.ssa ### in data ### e comunicata dalla ### in data ### (non notificata), nell'ambito della procedura di divisione endo-esecutiva rubricata al n. 56/2021 R.G., sempre previa reiezione delle domande e conclusioni tutte ex adverso svolte, ove contrastanti con le difese svolte dal signor ### per i motivi di cui al presente atto #### tenuti e conseguentemente, per l'effetto, condannare il signor ### la signora ### e la signora ### in via solidale tra loro, al pronto pagamento in favore del signor ### delle spese e dei compensi difensivi relativi al procedimento divisionale endo-esecutivo di primo grado rubricato al n. 56/2021 R.G. Tribunale di ### quantificate a norma del D.M.  55/2014 nella somma pari ad €uro 9.234,50 (oltre 4% C.P.A. e 22% I.V.A. come per ###, ovvero in quel diverso importo accertando in corso di causa e ritenuto equo e di Giustizia.  ###: ### le prove documentali offerte in comunicazione. ###: Con il favore delle spese e dei compensi relativi al presente ### di secondo grado”. 
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.. 
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### E ### D'#### con ricorso in data 7 dicembre 2018, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di ### emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avverso ### per l'importo di euro 77.920,52, oltre rivalutazione, interessi e spese del monitorio, allegando quanto segue: - di essere creditore di ### per tale importo, a fronte di “verbale di conciliazione n. 47/2008, sottoscritto all'udienza del 24/6/2008” dinanzi al Tribunale di ### - che, defunto #### ne ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, come da atto redatto dal notaio ### in data 13 aprile 2015; - di aver “fatto presente” a ### con lettera raccomandata in data 2 maggio 2016, di “tenere in considerazione ai fini della liquidazione dell'attivo ricavato dall'eredità” l'ammontare del predetto credito; - di aver richiesto a ### con successiva lettera raccomandata in data 19 ottobre 2017, “di voler rendere conto dell'amministrazione dei beni del de cuius entro dieci giorni dal ricevimento” della stessa; - “stante il mancato adempimento” di tale richiesta, di aver “adito il Tribunale di ### ai sensi dell'art. 496 c.c., che fissava il termine di giorni 90 per rendere conto della sua amministrazione”; - che alla data del 16 ottobre 2018, tale termine risultava decorso “senza che l'onerato” vi avesse provveduto”. 
In forza del titolo così ottenuto, ### ha instaurato procedura esecutiva immobiliare, sottoponendo a pignoramento, con atto in data 11 maggio 2019, beni immobili di cui ### era comproprietario, ubicati nel Comune di ####.  ### ha presentato opposizione all'esecuzione, sostenendo l'invalidità della procedura esecutiva immobiliare, sussistendo “inesistenza giuridica del processo notificatorio del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo e del relativo atto di precetto”. 
Pendente nella fase di merito il giudizio su tale opposizione, il Tribunale di ### quale giudice dell'esecuzione, rilevato trattarsi di beni immobili in comproprietà, di cui non era opportuna la vendita della quota indivisa, ha disposto procedersi a giudizio di divisione dei beni oggetto di pignoramento, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio e sospensione dell'esecuzione. 
Defunto nelle more del giudizio ### i di lui eredi, #### e ### hanno convenuto innanzi al Tribunale di ### con atto in data 12 gennaio 2021, invitandola a costituirsi nella procedura di divisione derivante dalla predetta procedura esecutiva da loro proseguita nei confronti di #### costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda e chiesto la sospensione della procedura, allegando e sostenendo, fra l'altro, e per quanto ancora qui rileva, la pendenza nella fase di merito, come detto, della procedura di opposizione all'esecuzione da parte di #### a sua volta, ha domandato, per la stessa ragione, sospensione del giudizio di divisione. 
Avverso la richiesta di sospensione #### e ### si sono opposti, indicando di aver iscritto a ruolo altra procedura esecutiva avente a oggetto i medesimi beni immobili. 
Il procedimento è stato sospeso. 
Nella causa originata dall'opposizione presentata da ### con sentenza n. 381/2021 pronunciata il 25 settembre 2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, passata in giudicato, il Tribunale di ### ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati, per l'effetto ha ordinato la cancellazione delle trascrizioni iscritte in forza di detto pignoramento e ha condannato #### e ### parti opposte, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente. 
Riassunta la causa di divisione, il Tribunale di ### con la pronuncia del 23 maggio 2022 di cui al soprariportato dispositivo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ha ordinato all'### del ### - ### provinciale di ### di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda e ha posto “le spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate”. 
Avverso il capo della pronuncia relativo alle spese di lite ha presentato appello ### indi appello incidentale ### entrambi ritenendo la decisione al riguardo erronea, illogica, immotivata e in contrasto con la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c, in quanto, a loro avviso, le controparti, ##### e ### avrebbero dovuto essere condannate, in solido, al pagamento delle spese di lite, in loro favore.  #### e ### costituitisi in giudizio, hanno eccepito la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione e l'infondatezza della stessa nel merito, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.  2. AMMISSIBILITÀ DELL'###### e ### premesso essere a loro avviso “pacifico che l'art. 310 c.p.c. prevede espressamente che le spese del processo estinto siano a carico di chi le ha anticipate. Unica deroga a tale principio è costituita dalla circostanza in cui tra le parti sia sorta contestazione circa l'avvenuto verificarsi della fattispecie estintiva”, ma non sarebbe “questo il caso”, hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto “la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza con cui il Giudice dichiara l'estinzione” sarebbe “esclusivamente ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.”. 
Tale eccezione di inammissibilità non risulta fondata. 
Il giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c. è parte di un pendente processo esecutivo, ma ha natura peculiare, in quanto, pur originando da un'esigenza esecutiva, si sviluppa secondo modalità che richiamano il giudizio di cognizione, occorrendo, nel suo svolgimento, accertare le quote di proprietà dei condividenti, risolvere eventuali contestazioni sul diritto alla divisione e dirimere tutte le questioni pregiudiziali alla divisione stessa, accertamenti tipici del giudizio di cognizione, da svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, garantendo a tutte le parti interessate il diritto di partecipare al processo, di far valere le proprie ragioni e di contestare le altrui pretese, ovvero ha natura di procedimento incidentale di cognizione (cfr. C. Cass., Sez. 2, ordinanza n. 5386 del 29/02/2024, Rv. 670382 - 01), che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa e si conclude con sentenza, che deve statuire anche sulle spese dello stesso, da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa oggetto di divisione (così, da ultimo, C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 24550 del 12/09/2024, Rv. 672258 - 01). 
Ove pure esso si sia concluso, invece, con ordinanza, la stessa ha valenza sostanziale di sentenza, ed è comunque soggetta a impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello (come, fra l'altro, ritenuto dalla Suprema Corte sinanche nel caso, diverso dal presente ma ancor più indicativo, di ordinanza con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato per inattività delle parti: così C. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 20977 del 23/08/2018, Rv. 650442 - 01). 
Il che ancor più vale nel caso qui in esame, in cui, per un verso, gli attuali ##### e ### si erano opposti alla dichiarazione di estinzione del giudizio, con conseguente necessitato contenuto decisorio della pronuncia invece assunta dal Tribunale (sulla debenza delle spese di lite, allorquando sia insorta controversia sull'estinzione del processo, cfr. C. Cass., Sez. II, ordinanza 20073 del 14 luglio 2021, Rv. 662015 - 01, nonché C. Cass., Sez. I, sentenza n. 10173 del 14 ottobre 1993), per altro verso la causa di estinzione del precesso che è stata posta alla base del provvedimento impugnato è da qualificarsi quantomeno come “atipica”, ha natura sicuramente diversa dalla rinuncia agli atti e dall'inattività delle parti ex artt. 306 ss c.p.c., esula dall'ambito di applicabilità del disposto dell'art. 310 u.c. c.p.c., e implica invece una possibile situazione di complessiva soccombenza, che nel presente caso sussiste e giustifica, nel merito, l'accoglimento dei presentati appelli, in applicazione dei principi generali di causalità e di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c..  ### con atto in data 13 aprile 2015, ha accettato, con beneficio di inventario, l'eredità dismessa da ### di lui nipote, parente di terzo grado. 
Tutti gli atti asseritamente notificati da ### a ### sono stati inviati non all'indirizzo estero, in ### di residenza di ### riportato anche nel predetto atto notarile di accettazione dell'eredità, ma al diverso indirizzo di via ### 54, 13876 ####, e non risultano essere stati mai ritirati. 
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, questo è stato definitivamente accertato dal Tribunale di ### che di conseguenza ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento impugnati e ha ordinato la cancellazione delle relative trascrizioni, rilevando come ### fosse da anni non solo residente ###### a fronte delle risultanze di plurimi elementi probatori agli atti: certificato di residenza, documenti fiscali e sanitari, la stessa mancata consegna e ritiro degli atti notificati in ### Dalla nullità degli atti introduttivi della procedura esecutiva deriva la sopravvenuta mancanza di un valido titolo per la stessa instaurazione del giudizio di divisione, in ordine al quale #### e ### sono quindi risultati carenti di legittimazione attiva. In considerazione dell'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, ritenuta irrilevante l'iscrizione di altra procedura esecutiva avente a oggetto i medesimi beni, il Tribunale si è pronunciato, al riguardo, dichiarando “l'estinzione del processo”: al di là della correttezza o meno dell'utilizzo di tale formula, in ogni caso era dovuta una pronuncia sull'imputazione e la liquidazione delle spese di lite.  #### e ### risultano integralmente soccombenti, devono pertanto essere condannati, in solido fra loro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, al pagamento delle spese di lite, in favore sia di ### che di ### In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, della natura, del valore dell'oggetto della controversia (determinato, in relazione al primo grado di giudizio, in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), e soprattutto del numero estremamente limitato delle questioni trattate e della loro altrettanto limitata complessità, che giustificano un contenimento nei minimi tabellari e in relazione alle sole fasi del giudizio effettivamente svoltesi, le stesse si liquidano nella misura complessiva di euro 2.090,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge, in favore di ciascuna delle due controparti. 
Alla soccombenza consegue altresì, ex art. 91 c.p.c., la condanna di #### e ### al pagamento, in favore di ### e ### delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto di un valore dell'oggetto della controversia ora rientrante nel diverso scaglione compreso fra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, nei seguenti termini: - per la fase di studio euro 530,00 - per la fase introduttiva euro 530,00 - per la fase decisoria euro 840,00 Totale: euro 1.900,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, #### rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.  P.Q.M.  Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. 
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma dell'ordinanza appellata: - visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna #### e #### in solido fra loro, al pagamento, in favore di ### e di ### per ciascuna di tali due controparti, dell'importo di euro 2.090,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge. 
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli #### e ### in solido fra loro, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore degli ### e ### per ciascuna di tali due controparti, dell'importo di euro 1.900,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, #### rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge. 
Così deciso il 20 giugno 2024.  

il Giudice
estensore dott. ### il ### dott. ###


causa n. 1662/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Alfredo, Rivello Roberto

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20845/2021 del 21-07-2021

... legale, è precluso il ricorso al procedimento di divisione endoesecutiva di cui all'art. 600 c.p.c. e segg. Ma proprio da tale presupposto in diritto deriva, quale corollario, l'inapplicabilità, in via diretta, dell'art. 599 c.p.c., nonché l'impraticabilità dell'opposizione di terzo all'esecuzione per pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, come preteso dall'opponente ex art. 619 c.p.c., oggi ricorrente in proprio, ###». La soluzione fatta propria dalla detta pronuncia è stata ribadita anche successivamente da questa Corte e costituisce, pertanto, un'affermazione dotata di adeguata stabilità, fino a quando il legislatore non riterrà di regolare specificamente la materia (così Cass. n. ### del 31/03/2016). Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### //111.1§ntOf '‘ '‘''5-ztit:*1:f1t0 Il pignoramento nei confronti della ### è stato, pertanto, legittimamente eseguito e la sentenza del Tribunale di ### impugnata in questa sede, è immune dai vizi che le addebita il primo mezzo. Deve, per mera completezza motivazionale, rilevarsi che ### aveva proposto, in una con il coniuge ### e il figlio ### un'opposizione alla procedura di rilascio (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso n. 13649/2017 proposto da: ### in proprio e quale erede di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.p.a., quale procuratrice mandataria di ### S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende - con troricorrente - nonché contro ### del ### S.p.a., Banco di ### S.p.a., #### S.p.a., ### di #### dei ### di ### S.p.a., ### S.p.a., - intimati - avverso la sentenza n. 1474/2016 del TRIBUNALE di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/02/2021, dal ### relatore ### osserva quanto segue.  ### 1. ### impugna, con atto affidato a nove motivi di ricorso, la sentenza n. 1474, pubblicata in data ###, del Tribunale di ### che ha rigettato due diversi ricorsi di opposizione agli atti esecutivi, proposti dalla stessa ### e dal di lei coniuge, ### deceduto in corso di causa, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione a un terzo ricorso e dichiarato inammissibili le censure proposte con memoria depositata in corso di causa. 
I ricorsi di opposizione agli atti esecutivi erano stati proposti tutti davanti al Tribunale di ### e nell'ambito di tre distinte procedure esecutive immobiliari, riunite dinanzi ad un unico giudice dell'esecuzione presso lo stesso Tribunale, che erano sfociate nella vendita in data ### dell'immobile (casa per civile abitazione) dei coniugi ### sita in ### alla via dei tritoni, n. 18, e all'emanazione del decreto di trasferimento in favore dell'acquirente ### 2. Resiste con controricorso ### S.p.a., quale procuratrice mandataria di ### S.r.l., cessionaria del credito nei confronti di ### S.p.a. e di ### S.p.a.  3. Sono rimasti intimati, nonostante la rituale notifica del ricorso, la ### del ### S.p.a., la Banco di ### S.p.a., ### la ### S.p.a., il ### e in particolare la ### di ### la ### dei ### di ### S.p.a. e la ### S.p.a.  4. ###.G. non ha presentato conclusioni. Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### 5. La sola parte ricorrente ha depositato memoria, nel termine di legge, per l'adunanza camerale del 23 febbraio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 6. La sentenza del Tribunale di ### impugnata in questa sede, ha deciso su tre ricorsi di opposizione agli atti esecutivi, dei quali, il primo depositato il ###, il secondo il ### e il terzo in data ###, riuniti in corso di causa.  6.1. La sentenza ha, specificamente: rigettato le opposizioni del 19 luglio e del 4 novembre 2005 e dichiarata cessata la materia del contendere sull'opposizione del 6 novembre 2005 e, infine, dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi e le censure introdotti con memoria, depositata dal difensore della ### in corso di causa, il 10 marzo 2011.  7. I nove motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di ### 7.1. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. «degli artt. 177, 189 e segg. cod. civ., della sentenza n. 1347/04 del tribunale, degli artt.  2672-2650 cod. civ., dell'art. 555 cod. proc. civ., della giurisprudenza in materia»; il mezzo censura l'affermazione, della sentenza di merito, relativa alla pignorabilità del bene immobile in quanto bene ricadente nella comunione legale tra i coniugi ### e ribadisce la censura d'invalidità dei primi due pignoramenti effettuati nei confronti del solo ### nonché di quello, il terzo, preso sulla sola metà dell'immobile di spettanza della ### 7.2. Il secondo mezzo afferma, «ex art. 360, comma 1, n. 4 cod.  proc. civ. per violazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 277 cod. proc. 
Pag. 3 di ì4 Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### civ.. Nullità della sentenza» e ribadisce il vizio del provvedimento decisorio del Tribunale di ### laddove ha ritenuto valido ed efficace il pignoramento anche nei confronti della ### pur nella carenza di previa trascrizione della titolarità della quota di pertinenza della stessa, in quanto dall'atto pubblico notarile di acquisto del 18/04/1977 la ### risultava esclusa.  7.3. Il terzo mezzo deduce: «ex artt. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 567 cod. proc. civ., 2672- 2650 cod. civ., 177 cod. civ., della giurisprudenza in materia, e, segnatamente della sentenza Cassaz. 12098/98. Illogicità e contraddittorietà»; il motivo si concentra sul paragrafo 2.2.1. della sentenza del Tribunale di ### relativo alla mancata prova della continuità delle trascrizioni da parte del ### di ### S.p.a.  7.4. Il quarto motivo pone censure: «ex art. 360 n. 4 cod. proc.  civ. per violazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 277 cod. proc.  Nullità della sentenza». Esso si compone di nove righe, oltre l'intestazione di circa due righe, e afferma che quanto esposto nel terzo motivo del ricorso, in questa sede di legittimità, era stato già trattato nella prima memoria di replica del 23/09/2013 e che dette censure non erano state specificamente trattate e decise dal Tribunale.  7.5. Il quinto mezzo censura la sentenza d'appello «ex art. 360 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 567 cod.  proc. civ., dell'art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Illogicità e contraddittorietà» e si incentra sul paragrafo 2.2.2., pag. 11, della sentenza di merito, nella parte relativa all'eccezione di estinzione della procedura esecutiva, laddove essa è stata ritenuta incontestabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi.  7.6. Il sesto motivo ribadisce le censure «ex art. 360 n. 3 cod.  proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 543 cod. proc. 
Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### 4 di 14 /ie 414_0_1• ###ti" • ###- , civ., degli artt. 569 e 576, 490 cod. proc. civ. e 175 disp. att. cod.  proc. civ.; dei principi costituzionali relativi al contraddittorio ed alla difesa, anche nell'ambito del procedimento esecutivo. Illogicità e contraddittorietà»; il mezzo muove censure anche in ordine alla ritualità del procedimento di decisione sull'istanza di ricusazione del giudice dell'esecuzione immobiliare e in particolare sulla mancata comunicazione alla ### dell'ordinanza di decisione sulla ricusazione.  7.7. Il settimo mezzo afferma: «ex art. 360 n. 3 cod. proc.  per violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52, 53 e 54 cod.  proc. civ., delle pronunce C. Cost. 388/02, 115/05, Cassaz.  10406/03; 3895/95, 4894/03 — Cassaz. SSUU 4297/02, ### 1763/03 e altre in materia», esso torna ancora sul procedimento di ricusazione e sulla necessità che a seguito di rigetto dell'istanza di ricusazione il processo dinanzi al giudice ricusato debba essere formalmente riassunto.  7.8. ### motivo di ricorso verte nuovamente su vizi procedimentali, e della sentenza, e ne afferma l'invalidità «ex art.  360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 277 cod. proc. civ. Nullità della sentenza»; il mezzo addebita al Tribunale la mancata pronuncia sui vizi procedurali dedotti con il sesto e il settimo motivo.  7.9. Il nono e ultimo motivo censura la sentenza del Tribunale: «ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52, 53, 54 cod. proc. civ., delle pronunce C. Cost.  388/02, 115/05, Cassaz. 10406/03; 3895/95, 4894/03 — Cassaz.  ### 4297/02, ### 1763/03 e altre in materia».  8. I primi tre motivi del ricorso sono svolti dalla metà di pag. 9 fino alla pag. 15, pressoché in fine, e possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché tutti vertenti sulla ### 5 di 14 Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### questione dell'essere stato il pignoramento nei confronti della ### nullo (sia con riferimento ai pignoramenti del 1996 e del 1998 della ### S.p.a. e della ### dei ### di ### S.p.a. nei confronti del solo ### sia con riferimento al pignoramento del 2001 nei confronti della ### a istanza della ### di ### S.p.a.), in quanto la ricorrente era comproprietaria dell'immobile, costruito su terreno acquistato per atto pubblico notarile il ###, in forza del regime di comunione legale instaurato con il coniuge ### e mai mutato nel corso degli anni e tale rimasto fino alla vendita forzata del bene immobile staggito.  8.1. Il primo motivo affermaYla quota della ### non poteva essere pignorata autonomamente, ai sensi dell'art. 189 cod. civ., come quota del 50% del bene immobile, in quanto essa era ricompresa nella comunione legale dei coniugi, e, di conseguenza, non vi era stata alcuna valida esecuzione del pignoramento poiché non vi era stata estensione dell'acquisto in favore della ### in quanto l'acquisizione al suo patrimonio si era verificato soltanto successivamente, in forza della sentenza del Tribunale di ### 1347 del 2004.  8.2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza del Tribunale di ### per omessa pronuncia sulle dedotte questioni di nullità e comunque d'invalidità dei tre suddetti pignoramenti immobiliari.  8.3 II terzo mezzo ribadisce, in concreto, le argomentazioni già svolte nel primo e vi aggiunge il riferimento all'insussistenza di un valido atto di trasferimento in favore della ### al momento del pignoramento del 2001, essendosi la fattispecie acquisitiva realizzata soltanto nel 2004, in forza della richiamata sentenza del tribunale di ### Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### 8.1.1. Il primo motivo è infondato, per le ragioni di seguito esposte. 
Sul primo motivo deve ribadirsi che le censure sono destituite di fondamento, come affermato da questa Corte in precedenza. La sentenza n. 11175 del 29 maggio 2015 (non nnassimata, a quanto risulta), nel decidere anche sull'opposizione di terzo proposta dalla ### con atto del 21 novembre 2000, indicata a pag. 2 del ricorso qui in scrutinio, ha affermato testualmente: «In proposito occorre prendere le mosse dal principio di diritto che qui si ribadisce, per il quale "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene sta ggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione" (così Cass. 6575/13). Pertanto, è corretto il rilievo della parte ricorrente secondo cui, in caso di comunione legale, è precluso il ricorso al procedimento di divisione endoesecutiva di cui all'art. 600 c.p.c. e segg. Ma proprio da tale presupposto in diritto deriva, quale corollario, l'inapplicabilità, in via diretta, dell'art. 599 c.p.c., nonché l'impraticabilità dell'opposizione di terzo all'esecuzione per pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, come preteso dall'opponente ex art. 619 c.p.c., oggi ricorrente in proprio, ###». La soluzione fatta propria dalla detta pronuncia è stata ribadita anche successivamente da questa Corte e costituisce, pertanto, un'affermazione dotata di adeguata stabilità, fino a quando il legislatore non riterrà di regolare specificamente la materia (così Cass. n. ### del 31/03/2016). Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### //111.1§ntOf '‘ '‘''5-ztit:*1:f1t0 Il pignoramento nei confronti della ### è stato, pertanto, legittimamente eseguito e la sentenza del Tribunale di ### impugnata in questa sede, è immune dai vizi che le addebita il primo mezzo. Deve, per mera completezza motivazionale, rilevarsi che ### aveva proposto, in una con il coniuge ### e il figlio ### un'opposizione alla procedura di rilascio dell'immobile acquistato in sede di asta giudiziaria da ### adducendo, tra l'altro, che l'immobile ricadeva nella comunione legale dei coniugi e detta opposizione è stata rigettata dal Tribunale di ### con sentenza n. 1635 del 09/06/2014, confermata da questa Corte con sentenza n. 26963 del 15/11/2017. 
Con ordinanza n. ### del 09/02/2021 è stato rigettato il ricorso per revocazione proposta dalla ### avverso detta sentenza e dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto in proprio dall'avvocato ### avverso la stessa sentenza.  8.1.2. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato, in quanto infondato.  8.2.1. Il secondo motivo, di violazione dell'art. 112 cod. proc.  e dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., segue la sorte del primo: le motivazioni del Tribunale di ### implicano, all'evidenza che le argomentazioni richiamate nel detto motivo e che si assumono, dalla difesa della ### non replicate, risultano assorbite per implicito dalla motivazione della sentenza impugnata. Sul punto specifico che afferma che il bene immobile era caduto comunque in comunione, ed era, quindi pignorabile anche in danno della ### e non solo del ### valgono le affermazioni di cui alla fine del punto 2.2.1 della sentenza gravata e segnatamente: «In definitiva, il fatto che l'atto pubblico del 18 aprile 1977 fosse stato trascritto solo a favore del ### non aveva impedito che l'acquisto fosse avvenuto in comunione e che come tale era pignorabile». Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### 8.3.1. Il terzo motivo viola l'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc.  civ., in quanto: esso si fonda sul certificato della ### dei ### immobiliari di ### sull'atto di acquisito del terreno in data 18 aprile 1977 e sulla sentenza n. 1347 del 2004 del Tribunale di ### nonché su una serie di altri atti, ma rispetto ad essi non si ottempera alla norma del codice di rito sopra richiamata. 
Il motivo è inammissibile in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell'indicazione specifica prescritta dall'art. 366, comma 1, n. 6 cod.  proc. civ., in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, se non per uno stralcio di tre righi dell'atto pubblico di acquisto dell'anno 1977, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell'atto, in cui troverebbe rispondenza l'indiretta riproduzione; b) non indica la sede ###cui il documento venne prodotto o l'atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede ###questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l'atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d'ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d'ufficio (come ammette ### U n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 - 01). 
Inoltre, nelle argomentazioni del detto motivo, non si coglie una specifica considerazione delle argomentazioni del Tribunale e tanto lo rende ulteriormente inammissibile. Sul fatto che il bene immobile era ### 9 di 14 Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### caduto comunque in comunione, ed era, quindi pignorabile anche in danno della ### e non solo del ### valgono le affermazioni di cui al termine del punto 2.2.1 della sentenza impugnata, mentre, viceversa, il richiamo di cui al ricorso alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12098 del 28/11/1998) è del tutto improprio, trattandosi di fattispecie de tutto diversa, se non specularmente opposta a quella in esame, in cui veniva ad oggetto lo scioglimento della comunione a seguito di separazione personale dei coniugi.  9. Il quarto motivo del ricorso è, al pari del precedente, inammissibile in quanto una volta che, giusta quanto sopra affermato sui primi tre motivi, si è consolidata la motivazione del Tribunale di ### esso perde di autonoma consistenza, essendo, come riconosce nella sua esposizione (pagg. 15-16 del ricorso) lo stesso difensore della ### una mera riproposizione di affermazioni fatte con memoria difensiva e disattese dal giudice di merito.  10. Il quinto motivo è infondato. 
La sentenza gravata ha adeguatamente motivato anche sull'inammissibilità dell'eccezione di estinzione della procedura esecutiva in sede di opposizione agli atti, in quanto estranea all'ambito di cui all'art. 617 cod. proc. civ. e da proporsi con il reclamo al Collegio (del Tribunale) avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di estinzione. Inoltre, a parte la sua assoluta assertorietà e genericità, esso, nella sua sola deduzione, addebita alla sentenza qui gravata di avere affermato la definitività della pronuncia del Tribunale di ### n. 793 del 09/03/2010, cosa che il Tribunale di ### nella sentenza oggetto di scrutinio in questa sede ###ha affermato (risulta, peraltro, da controllo effettuato nell'archivio ### che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di ### n. 171 del Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### I 11/03/2013, che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 793 del 2010, è stato rigettato da questa Corte con ordinanza del 11/05/2015, n. ###).  11. Il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, poiché tutti riguardano la ricusazione del giudice dell'esecuzione, che aveva trattato le procedure esecutive immobiliari originate dai tre diversi pignoramenti, ovvero concernono il procedimento di decisione sull'istanza di ricusazione e la successiva ripresa del processo esecutivo, dovendosi, sin da ora, evidenziare che l'ottavo motivo di ricorso si compone di poco più di due righe, oltre la rubrica.  11.1. I suddetti motivi sono inammissibili, sia in quanto presentano marcate inosservanze dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod.  proc. civ., sia in quanto nulla viene esposto sul come e sul perché le ipotetiche inosservanze procedimentali relative alle diverse ricusazioni dello stesso giudice dell'esecuzione immobiliare avrebbero determinato effetti sull'esito dei giudizi riuniti (a tal fine è opportuno richiamare, in relazione alla necessità di specifica indicazione delle concrete lesioni al diritto di difesa subite, Cass. n. 22341 del 26/09/2017 Rv. 646020-02).  11.2. I detti motivi, sono, inoltre inammissibili in quanto non si confrontano adeguatamente con la giurisprudenza di questa Corte — correttamente ed esaustivamente richiamata dal Tribunale di ### — in materia di ricusazione del giudice, che ha reiteratamente affermato che laddove ciò che si lamenta è l'inosservanza di norme sul procedimento di ricusazione, in particolare la mancata audizione del giudice ricusato, le censure non rilevano di per sé, ma rilevano solo se la ricusazione sia stata rigettata a torto, nel qual caso ci si deve dolere con i mezzi di impugnazione previsti in via generale dal ### lidi 14 Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### codice di rito (Cass. n. ### del 03/02/2015 Rv. 634244 - 01): «### di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa». Sul punto valgono, peraltro, le esaustive statuizioni di questa Corte (svolte da Cass. n. 11175 del 29/05/2015, già in precedenza richiamata, al par.  2.1., e ben nota alla difesa della ### in quanto ha deciso anche sull'opposizione di terzo da ella proposta in data ### e richiamata a pag. 2 del ricorso, «Va richiamato il principio di diritto per il quale l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa (così, da ultimo, Cass. ord. n. 1932/15). Corollario del principio appena richiamato è quello per il quale l'ordinanza che decide sull'istanza di ricusazione non è immediatamente e direttamente impugnabile col ricorso per cassazione, ma il controllo sul contenuto della pronuncia è possibile, in sede di legittimità, solo mediante l'impugnazione della sentenza emessa col concorso del giudice ricusato. Questa affermazione va specificata precisandosi che il provvedimento da impugnare, ai sensi del n. 2 dell'art. 366 c.p.c., è Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### év/ ### 1151‘:02? " ;"### la sentenza e che il motivo di impugnazione, che consente il controllo per via indiretta dell'ordinanza che ha deciso sulla ricusazione, è dato dalla nullità dell'attività svolta dal giudice, da denunciarsi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. La parte deve, perciò, denunciare la nullità della sentenza perché emessa da un giudice che si sia trovato in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., comma 1. Solo per questo tramite è consentito al giudice superiore il controllo del contenuto del provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione, per come è esplicitato anche dalla decisione a ### di questa Corte 17636/03. Quest'ultima, nell'affermare la non impugnabilità ex se dell'ordinanza, ha avuto modo di precisare che ciò "non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus", l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa"».  11.3. In ogni caso è opportuno osservare, sempre in relazione ai detti quattro ultimi motivi di ricorso e a fini di mera completezza motivazionale, che con sentenza n. 22789 del 26/09/2018 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla stessa ### avverso la sentenza n. ### 16 aprile 2015 di questa Corte, che aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso sentenza del Tribunale di ### che a seguito di proposizione di due opposizioni agli atti esecutivi in relazione all'esecuzione immobiliare nel quale era stato pignorato al 50% l'immobile della ### aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, sulla base del rilievo di tardività dell'istanza di riassunzione a seguito di rinvio di udienza ai sensi dell'art. 181 cod. proc. civ. e successiva cancellazione della causa dal ruolo (atteso che all'esito della fase incidentale di rigetto della ### 13 di 14 Ad. 23/02/2021 ###.G.N. 13649/2017; estensore: C. ### ifitabt !0/###/# -‘1,54f,gd;ip ricusazione, la procedura esecutiva era stata riattivata e l'opposizione agli atti, proposta dalla ### avverso la mancata comunicazione della data della vendita al 14/07/2005, era stata dichiarata estinta dal Tribunale di ### con sentenza del 06/03/2012). 
Nella richiamata ultima pronuncia questa Corte ha ribadito la correttezza del procedimento di esame e decisione, sulle istanze di ricusazione del giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di ### reiteratamente proposte dalla odierna ricorrente.  12. Il ricorso, nel riscontro di ragioni di infondatezza e di inammissibilità dei motivi in cui si articola, è, pertanto, rigettato.  13. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore della causa.  14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso ### la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in dat 23 ebbraio 2021.  11008iT A ###ente 144'; ........ 21-ttIt3. ### h ### if######,b1% Dott.ssa &boria ~ft Ad. 23/02/2021 ###. 14 di 14 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Valle Cristiano

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Tribunale di Urbino, Sentenza n. 88/2024 del 21-05-2024

... attribuiti al condividendo esecutato sig. ### ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte e del pignoramento trascritto, limitatamente ai beni eventualmente assegnati alla sig.ra ### - Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge". Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio di divisione endoesecutiva è sorto dalla procedura di esecuzione immobiliare iscritta al ruolo con R.G. 130/2012 ed è stata introdotto con atto di citazione depositato il 9 ottobre 2020, con cui ### premesso che in data 29 novembre 2010 erano stati sottoposti a pignoramento, da parte di ### delle ### diversi beni appartenenti pro quota a ### ha chiesto la divisione giudiziale degli stessi. Con comparsa di risposta del 15 ottobre 2020 si sono costituiti in giudizio ### e ### quali successori della ### s.a.s., creditrice della debitrice esecutata ### che hanno aderito alla domanda di divisione giudiziale presentata da ### Si è altresì costituita in giudizio ### comproprietaria non esecutata dei beni oggetto della divisione endoesecutiva, la quale ha domandato in via principale la divisione in natura e (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 630/2020 promossa da: ### S.R.L., rappresentata dalla mandataria ### s.p.a., con il patrocinio dell'Avv.ta ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### alla via ### n. 47, ATTORE ### con il patrocinio dell'Avv.ta ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### alla via ### n. 17, CONVENUTA ### e ### con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv.ta ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in ### alla via ### n. 151, CONVENUTI ######: divisione di beni non caduti in successione #### (come da atto di citazione, non avendo la parte precisato le sue conclusioni): “Piaccia all'###mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, pronunciarsi sulla divisione giudiziale Sentenza n. 88/2024 pubbl. il ### richiesta, facendo comunque salvi e lasciando impregiudicati i diritti spettanti ### srl, cessionaria di ### delle ### spa, creditrice ipotecaria dei beni oggetto di divisione, prevedendo pertanto, nel caso di divisione materiale o di assegnazione dell'immobile ad uno dei comproprietari il permanere delle ipoteche iscritte ed individuate nella narrativa del presente atto o nel caso di vendita del cespite ex art. 720 c.c., l'assegnazione della somma ricavata in via privilegiata ipotecaria a ### spa sino alla concorrenza del credito azionato, salvo aggiornamento da effettuarsi prima della distribuzione della somma ricavata. Con vittoria di spese ed onorari” ### e ### “nel merito: ### l'###mo Tribunale Adito, pronunziarsi sulla divisione giudiziale dei beni come meglio individuati nell'ordinanza del 20/04/2020 della procedura esecutiva immobiliare 130/2012.” ### “"### l'###mo Giudice adito, contrariis reiectis ### In via principale -### e dichiarata la comoda divisibilità degli immobili pignorati, oggetto del presente giudizio: -rigettare la domanda di vendita del bene indiviso formulata da ### s.r.l. in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni evidenziate negli atti difensivi del sottoscritto procuratore su indicati; - pronunziarsi sulla divisione giudiziale del compendio immobiliare oggetto di causa; - provvedere sullo scioglimento della comunione e in accoglimento dell'istanza di assegnazione del ### A), formulata dalla sig.ra ### procedere all'assegnazione dell'intera proprietà dei beni di cui al lotto A) dell'elaborato peritale redatto dall'ing. ### dietro pagamento della somma € 241,92 a titolo di conguaglio per la differenza di valore tra il lotto A) e il lotto B) come da valutazione di stima dell'#### di seguito descritti: -immobili siti in Comune di #### in ###'### n. 56 e, distinto nel ### di detto Comune come segue: -###°29 particella N°344, sub. 11 (Categoria ###, ### 3, ### 9 vani, ### 191 mq. ### 627,50 ###-1-3; -Frustolo di terreno sito nel capoluogo di ### lungo via ### ed ubicato all'uscita del capoluogo di ### in direzione del Comune di ### sul lato sinistro della strada provinciale N°257 Apecchiese censito al CT del Comune di ### come segue; Sentenza n. 88/2024 pubbl. il ### - ###°25 particella n. 1281 (Qualità ###, ### 1, ### 26 mq., ### 0,10 €, ### 0,11 €; In subordine ### denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di assegnazione formulata in via principale, -pronunziarsi sulla divisione giudiziale del compendio immobiliare oggetto di causa e a scioglimento della comunione, assegnare a ### una parte materiale dei beni di valore non inferiore alla quota astratta di comproprietà pari al 50% In ogni caso - ### conto della concentrazione del pignoramento sui beni che verranno attribuiti al condividendo esecutato sig. ### ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte e del pignoramento trascritto, limitatamente ai beni eventualmente assegnati alla sig.ra ### - Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge". 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio di divisione endoesecutiva è sorto dalla procedura di esecuzione immobiliare iscritta al ruolo con R.G. 130/2012 ed è stata introdotto con atto di citazione depositato il 9 ottobre 2020, con cui ### premesso che in data 29 novembre 2010 erano stati sottoposti a pignoramento, da parte di ### delle ### diversi beni appartenenti pro quota a ### ha chiesto la divisione giudiziale degli stessi. 
Con comparsa di risposta del 15 ottobre 2020 si sono costituiti in giudizio ### e ### quali successori della ### s.a.s., creditrice della debitrice esecutata ### che hanno aderito alla domanda di divisione giudiziale presentata da ### Si è altresì costituita in giudizio ### comproprietaria non esecutata dei beni oggetto della divisione endoesecutiva, la quale ha domandato in via principale la divisione in natura e l'assegnazione dei beni identificati nella relazione di stima al lotto A) verso il versamento, a titolo di conguaglio, della somma di €241,92, a favore della debitrice esecutata, la quale acquisirebbe in questo modo la proprietà piena dei beni di cui al lotto B), con conseguente concentrazione del pignoramento su detti beni. In via subordinata, ### ha domandato la divisione materiale del compendio immobiliare in quote omogenee ed autonome, secondo l'ipotesi di frazionamento formulata dall'esperto stimatore nel corso del procedimento esecutivo, in ogni caso Sentenza n. 88/2024 pubbl. il ### con cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli limitatamente ai beni assegnati ad essa. 
La domanda di assegnazione presentata da ### ha trovato avallo da parte dei creditori ### e ### viceversa, ### variamente argomentando, ha rilevato che l'assegnazione causerebbe un pregiudizio alla pretesa creditoria, non permettendo di conseguire il maggior ricavo possibile, ed ha dunque chiesto procedersi alla vendita del bene indiviso. 
All'udienza del 5 marzo 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sicché la causa è stata trattenuta in decisione.  --- Occorre in primo luogo specificare che il giudizio di divisione riguarda quattro diversi beni pignorati pro quota; in particolare, ad essere pignorati sono state: due quote, entrambe pari ad ½, di nuda proprietà di due porzioni di fabbricato siti in ### via ### in ###'### n. 56 (catastalmente identificati al ### 29, ### 344, subalterno 11 e 10); una quota di ½ di nuda proprietà del fabbricato sito in ### via ### n. 65 (catastalmente identificato al ### 25, particella 1628, subalterno 4); la quota di ¼ di proprietà piena di un terreno sito in ### (catastalmente identificato al ### 25, particella 1281). Nelle more della procedura esecutiva, l'usufruttuaria e comproprietaria per 2/4 dell'ultimo bene menzionato, ### è deceduta, con conseguente estinzione del diritto di usufrutto e consolidamento del diritto di proprietà pieno in capo ad ### e ### per i primi tre beni sopra menzionati. 
La relazione di stima depositata dall'esperto stimatore nella procedura esecutiva dà atto della situazione di comproprietà sopra menzionata e, nel periziare i beni attualmente oggetto della divisione, afferma che il compendio è costituito da quattro unità immobiliari, di cui la prima è costituita da un alloggio di civile abitazione e da un magazzino, la seconda da un garage, la terza da un alloggio di civile abitazione e la quarta da un piccolo terreno di valore irrisorio. Il valore dei predetti beni è pari ad €305.581,99 (di cui €212.260,77 per l'alloggio ed €93.321,22 per il magazzino) per la prima unità immobiliare, €22.893,80 per la seconda unità immobiliare, €95.562,90 per la terza unità immobiliare ed €1,00 per la quarta. In considerazione di ciò, l'esperto stimatore ha predisposto un'ipotesi di divisione in natura, tramite la suddivisione di due lotti: il lotto A, costituito dall'alloggio in via ### in Val d'### n. 56, del valore di €212.261,77 e dal fustolo di terreno dal valore simbolico di €1,00, ed il lotto B) costituito dal magazzino e dal garage Sentenza n. 88/2024 pubbl. il ### di via ### in Val d'### n. 56 e dall'alloggio di via dante ### n. 65, pari ad €211.777,92, specificando che, data la non identità dei due lotti, l'assegnataria del lotto A è tenuta al versamento all'assegnataria del lotto B della differenza, pari ad €241,92. 
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia della comproprietaria esecutata ### e del creditore ### delle ### i quali, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. 
Il giudizio di divisione endoesecutiva, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., è l'esito obbligato in tutti i casi in cui, a seguito del pignoramento di una quota di un bene di titolarità del debitore esecutato, non è possibile procedere alla separazione del bene in natura (con attribuzione al debitore di un bene in proprietà piena) e non è possibile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Il rinvio formulato dall'art. 600 c.p.c. alle norme del ### che regolamentano la divisione dei beni in comproprietà va considerato rivolto sostanzialmente alle poche norme che regolamentano lo scioglimento della comunione ordinaria (artt. 1111 e ss. c.c.), che a sua volta, all'art. 1116 c.c., rinvia alle norme relative alla divisione ereditaria (art. 713 e ss.  c.c.). 
Il legislatore, nel disciplinare le varie forme di divisione, sia nel codice di rito che nel ###, ha sempre privilegiato la divisione in natura rispetto alle altre modalità di scioglimento della comunione, indicando la vendita dell'intero quale extrema ratio: l'art. 600 c.p.c.  afferma che occorre procedere al giudizio di divisione endoesecutiva solo “quando la separazione in natura non è chiesta o non è possibile”; l'art. 1114 c.c., a conferma, prevede che “la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”; infine, a mente dell'art. 718 c.c. (facente parte del costrutto normativo a cui l'art.  1116 c.c. rinvia), “ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti”, aggiungendo al successivo art. 720 che se i beni non sono comodamente divisibili, essi devono essere assegnati ad uno dei coeredi con addebito dell'eccedenza e, in caso di indisponibilità di questo, “si fa luogo alla vendita all'incanto”. 
Orbene, occorre altresì precisare che la separazione in natura menzionata nell'art. 600 c.p.c.  e la divisione in natura prevista dagli artt. 1114 e 718 c.c., pur coincidendo sovente nella pratica, rappresentano forme in astratto diverse di scioglimento della comunione. Invero, la separazione in natura prevista dal codice di rito in caso di pignoramento di una quota di bene indiviso si sostanzia nella separazione di un bene e l'attribuzione dello stesso per l'intero al debitore esecutato, con sopravvivenza della comunione fra gli altri comproprietari sui beni non assegnati al debitore esecutato. La divisione in natura, viceversa, si configura quale scioglimento della comunione in cui Sentenza n. 88/2024 pubbl. il ### a ciascun comproprietario viene assegnato uno o più beni per l'intero (salva la possibilità di prevedere il pagamento di un conguaglio in denaro secondo quanto previsto dall'art. 728 c.c.), cosicché non venga più mantenuto un regime di contitolarità su nessun bene precedentemente caduto in comunione. Va da sé che le due diverse forme di scioglimento di comunione tendono a coincidere laddove i comproprietari siano solo due, non potendo sopravvivere alcuna comunione qualora alcuni beni vengano assegnati in via esclusiva al comproprietario esecutato all'esito della separazione di cui all'art. 600 c.p.c.. 
Va altresì rimarcato che, come visto, l'art. 720 c.c. indica il limite della non comoda divisibilità come ostacolo alla divisione in natura. Tale concetto, che rappresenta una norma di aperta interpretazione, è stata inteso dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide nelle motivazioni e nelle conclusioni, nel senso che “in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. 27984/2023). 
Considerate tali premesse, occorre valutare se nel caso in esame vi siano tutti gli estremi per la divisione in natura dei beni oggetto del presente giudizio di divisione endoesecutiva. 
Orbene, va in primo luogo considerato che non è di ostacolo alla divisione in natura la domanda dell'attrice, la creditrice ### che, pur avendo originariamente genericamente domandato la divisione anche per mezzo della divisione materiale o di assegnazione ad uno dei comproprietari, ha successivamente, nel corso del giudizio, chiesto che il compendio immobiliare venisse venduto per l'intero e non si facesse dunque luogo alla divisione in natura. Come visto, infatti, il legislatore privilegia la via della divisione in natura, sicché l'istanza del creditore volta ad ottenere la vendita del compendio pignorato non può imporre ex se una particolare modalità di scioglimento della comunione (come peraltro convenuto anche da Cass. 1423/2000). Quantunque il giudizio di divisione endoesecutiva origini dal procedimento esecutivo e quindi sia funzionalmente indirizzato al soddisfacimento del credito vantato da chi ha agito in executivis, non può non rilevarsi come il legislatore, con le norme sopra menzionate, abbia a tutti gli effetti indicato un favor per il comproprietario non esecutato, che solitamente si trova a subire la procedura esecutiva del Sentenza n. 88/2024 pubbl. il ### condividente inadempiente e che invece, tramite la divisione in natura, riesce a salvaguardare la quota di sua pertinenza e a mantenere la proprietà piena di una parte del compendio di sua titolarità. 
Né può condividersi quanto sostenuto da ### secondo cui la divisione in natura causerebbe un pregiudizio alla legittima aspettativa di massimizzare il soddisfacimento del credito azionato: invero, l'attore creditore può comunque far valere le sue ragioni sul ricavato della vendita dei beni assegnati in via esclusiva al comproprietario esecutato. Senza considerare altresì che, anche qualora fosse stato venduto l'intero compendio immobiliare indiviso, al comproprietario non esecutato sarebbe spettata, come è noto, la metà del ricavato della vendita, al netto delle spese sostenute per la divisione e dunque, considerato che l'esito della vendita coatta è interamente soggiogata alle dinamiche del mercato di riferimento, non può dirsi con certezza che la vendita del bene indiviso sia maggiormente satisfattiva della vendita di un bene di esclusiva titolarità della debitrice. 
Venendo al limite della comoda divisibilità sopra menzionato, tenuto conto dell'interpretazione dominante di tale formula da parte della giurisprudenza della Suprema Corte e a cui si intende aderire, non può che rilevarsi come non vi siano ostacoli nel caso in esame che rendono non comoda la divisibilità: da un lato, infatti, i beni oggetto di divisione sono del tutto autonomi e suscettibili di libero godimento; dall'altro lato, il conguaglio dovuto dall'assegnataria del lotto A, tenuto conto del valore dell'intero compendio oggetto del giudizio, è di valore irrisorio e dunque tale da rendere comodamente divisibile in natura i beni in comunione. 
Alla luce di quanto detto, non sussistono ostacoli allo scioglimento della comunione tramite divisione in natura e, ritenuto condivisibile il progetto descritto nella relazione a firma dell'esperto stimatore, nel prosieguo del giudizio di divisione, previo pagamento del conguaglio, potrà procedersi all'assegnazione del lotto A ad ### come da quest'ultimo richiesto, con conseguente assegnazione del lotto B alla convenuta rimasta contumace, ### Le spese di giudizio sono liquidate a favore di ciascuno dei convenuti ed a carico della ### attrice, ai sensi del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della quota in contestazione (Cass. 6765/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione eventualmente effettuata dal consulente tecnico (Cass. 22016/2018). Va quindi considerato lo scaglione fra €52.001,00 ed €260.000,00, con riferimento ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Sentenza n. 88/2024 pubbl. il ### 1. Dichiara la contumacia di ### e di ### delle ### 2. Dichiara che gli immobili siti in ### via ### in ###'### n. 56 e via ### n. 65, catastalmente identificati al ### 29, ### 344, subalterno 11 e 10, ### 25, particella 1628, subalterno 4 e ### 25, particella 1281 sono comodamente divisibili; 3. Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio; 4. Condanna altresì ### a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in complessivi €7.052,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., a ciascuno dei convenuti costituiti. 
Urbino, 17 maggio 2024 

Il Giudice
dott. ### n. 88/2024 pubbl. il ###


causa n. 630/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Grippa Francesco Paolo

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