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r.g. n. 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: ### relatore ### ausiliario SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1180/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il ###, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente TRA ### (c.f. ###) elettivamente domiciliato in ### Via di ### 112, presso lo studio dell'avvocato ### con l'avvocato ### (c.f. ###), che lo rappresenta e difende per procura in atti - ##### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###indirizzo telematico, presso l'avvocato ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende per procura in atti - ### - E ### S.p.A. (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore n.q. di mandataria di ### 2 ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###indirizzo telematico, presso l'avvocato ### (c.f. ###) che la rappresenta e difende per procura in atti - APPELLATA - E ### (c.f. ###) -### COSTITUITO - r.g. n. 2 E ### - ### (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore - ### - E ### (c.f. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di mandataria di ### (c.f. ###) - ### - E ### (c.f. ###) - #### - E ### (c.f. ###) - ### COSTITUITO - Oggetto: appello principale di ### e appello incidentale di ### entrambi anche nei confronti di #### delle ### - #### 2 ### S.r.l., ### n.q. di mandataria di ### s.r.l., #### avverso l'ordinanza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di ### pubblicata in data ###, a definizione del giudizio recante n° R.G. ###/2019, promosso da ### 2 ### S.r.l. nei confronti di ######## delle ### - #### S.r.l. - divisione endoesecutiva - ### E #### 2 ### s.r.l., rappresentata, in giudizio, dalla società procuratrice ### S.p.a., premesso di essere cessionaria di ### in forza del contratto del 14.07.2017, conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, ###### delle ### -#### s.r.l., ### e ### per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accerti e dichiari che: dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 2, zc 6, cat. C/l, cl. 5, RC € 2.507,09, è proprietario #### dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 506, zc 6, cat. C/3, cl. 10, RC € 403,46, sono proprietari al 50% ciascuno r.g. n. 3 ### e ### dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 507, zc 6, cat. C/3, cl. 2, RC € nd, sono proprietari al 50% ciascuno ### e ### dell'immobile censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 6, zc 6, cat. A/2, cl. 5, RC € 1.045,83, è proprietaria ### B. ove non siano proposte domande di assegnazione mediante pagamento del conguaglio, ovvero ove non sia possibile procedere alla divisione in natura, disponga la divisione mediante vendita del negozio in ### via ### n. 15 sito al piano terra di mq 164, censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 2, zc 6, cat C/l, cl. 5, RC € 2.507,09; del laboratorio in #### 15, sito al piano seminterrato int. C di mq 93, censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316; sub. 506, zc 6, cat.
C/3, cl. 10, RC € 403,46; del laboratorio in #### 15, sito al piano terra di mq 68 censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 507, zc 6, cat. C/3, cl. 2, RC € nd; del laboratorio in #### 15, sito al piano terra di mq 68, censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 502, zc 6, cat. C/3, cl. 1, RC € 252,86; dell'abitazione in ### via ### 15 sita al piano 2 interno 3 di vani 7,5 censito al ### del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 6, zc 6, cat. A/2, cl. 5, RC € 1. 045,83, per quindi assegnare il ricavato corrispondente alla quota di proprietà pignorata alla soddisfazione dei creditori della procedura esecutiva immobiliare 1652/2015 RGE, con ogni provvedimento conseguente anche in ordine alle spese e compensi di questo processo".
A fondamento della domanda proposta, ### 2 ### s.r.l. allega: - Di essere creditrice di ##### per i decreto ingiuntivo n. 8331/2012 con il quale è stato ingiunto loro, in solido, il pagamento di euro 268.045,15 oltre interessi e spese e, in quanto tale, di essere intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 1652/2015, pendente avanti il Tribunale di ### - Di aver introdotto il presente giudizio di divisione endoesecutivo, come disposto dal Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2019.
Con comparsa del 23.07.2019 si costituisce ### comproprietario non debitore; contesta la domanda attorea e rassegna le seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare che il locale ad uso laboratorio artigianale, sito in ### alla ### 15, di 76 metri quadrati, e meglio censito in ### del Comune di r.g. n. 4 al Foglio 1034, particella 1316, subalterno 507, zc 6, cat. ### al piano 1ss, int. C, confinante con proprietà ### (sub. 506) e vano scala, è di proprietà piena, libera ed esclusiva del #### per essergli pervenuto con atto di donazione a rogito del ### del 21 dicembre 1981 rep. 17359, registrato a ### il 06 gennaio 1982 al n. 27/122 e trascritto a ### 1 il 15gennaio 1982 ai nn. 3162/2462, e successivo atto di divisione a rogito del ### di ### del giorno 08 giugno 1994, rep. n. 61175, racc. n. 16413 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di ### 1 (ora agenzia delle ### ufficio di pubblicità immobiliare di ### 1) al n. 23759 di formalità con nota del 27 giugno 1994; ### per l'effetto la domanda di divisione relativamente al predetto immobile con ordine al competente conservatore dei registri di pubblicità immobiliare di cancellazione delle formalità di trascrizione sia del pignoramento che della domanda di divisione endoesecutiva, entrambe a spese della parte attrice. 2) Accertare e dichiarare che il locale contraddistinto ad uso laboratorio artigianale sito in ### alla ### 15, di 93 metri quadrati, e meglio censito in ### del Comune di ### al ### 1034, particella 1316, subalterno 506, zc 6, cat. ### al piano 1ss, int. A di proprietà del #### è gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile con ogni mezzo verso i distacchi e verso la pubblica via (### a favore del fondo dominante di proprietà esclusiva del #### locale ad uso laboratorio artigianale, sito in ### alla ### 15, di 76 metri quadrati, e meglio censito in ### del Comune di ### al ### 1034, particella 1316, subalterno 507, zc 6, cat. ### al piano 1ss, int. C; con conseguente annotamento della servitù prediale sull'ordinanza di vendita del fondo servente di proprietà del #### 3) Sulla domanda di divisione relativa all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, dichiarare aperta la successione del #### nato a #### il 12 maggio 1929, e deceduto in #### il 13 agosto 1998; accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità in favore degli altri chiamati ### e ### dichiarare unico erede del #### il figlio ### nato a ### il 10 maggio 1961; Con ogni conseguenza di legge circa la formazione delle quote di comproprietà sul bene oggetto di divisione e r.g. n. 5 distribuzione della quota di ½ (un mezzo) del ricavato dalla vendita in favore del #### 4) In via subordinata, alla superiore domanda di cui al punto 3 delle presenti conclusioni, nel caso in cui fosse accertato il concorrente acquisto della qualità di erede del #### da parte di almeno un altro chiamato all'eredità, oltre al #### dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di divisione in relazione all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, in quanto trattasi di singolo bene compreso in altri della stessa specie caduti in comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del #### 5) Accertare e dichiarare in ogni caso di avversa contestazione che la porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposto tra il viale pedonale di accesso con ingresso al civico 15 di ### e la proprietà ### ed avente accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come descritto in premessa e nelle allegate foto, è di proprietà esclusiva del #### Rocci”. ### a sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: - Con riferimento ai beni indicati ai nn. 1, 2 e 3, la domanda è viziata da un erroneo esame delle risultanze ipocatastali; tali immobili non sono più in comunione tra i fratelli, ### e ### dall' ###, data in cui gli immobili in oggetto sono stati attribuiti in proprietà esclusiva a seguito di divisione; l'errore di individuazione degli effettivi proprietari esclusivi dei due locali, adibiti a laboratori artigianali e censiti ai subalterni 506 e 507, deriva dalla “provvisoria identificazione” catastale contenuta nell'atto di divisione, poiché a tale data non erano ancora consolidati gli effetti del frazionamento del subalterno 7, da cui traggono origine i subalterni 506 (### e 507 ( ###, rispettivamente indicati, in via provvisoria, 11 e 10. - Di essere proprietario esclusivo del locale in ### 15, ### 1034, particella 1316, subalterno 507 per il quale chiede il rigetto della domanda di divisione rispetto a tale immobile, con ordine al conservatore competente di cancellare le formalità del pignoramento e della domanda di divisione endoesecutiva. - Il subalterno 506, di proprietà esclusiva di ### è gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore di proprietà esclusiva del deducente; la r.g. n. 6 servitù è costituita per effetto del frazionamento dell'originario subalterno 7, dell'atto di divisione del 1994 e comunque per usucapione, per effetto del protratto esercizio ultraventennale da parte del proprietario del fondo dominante. ### dunque conclude per l'accertamento di tale servitù di passaggio. - ### in ### n. 15, censito al ### 1034, particella 1316, sub. 6, non rientra tra i beni in comunione con i debitori in quanto, donato con atto del 08.06.1994 dai fratelli ### e ### ai genitori ### e ### che lo hanno acquistato in comunione tra loro, al decesso del padre ( 13.08.1998) rientra nella eredità paterna, unitamente ad altri bene, da lui acquistata in via esclusiva, non avendo accettato, i coeredi ( il fratello ### e la comune madre, ### l'eredità entro il termine prescrizionale di dieci anni; di occupare, dalla morte del padre, la corte comune interclusa tra l'edificio di ### n. 15 e il vicino ### ai fini dell'accettazione dell'eredità, non rileva l'uso dell'immobile, già casa coniugale, da parte di ### trattandosi di possesso a titolo di prelegato ex lege che spetta al coniuge superstite anche in caso di rinuncia all'eredità.
Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: “(…): -### e dichiarare che i beni consistenti in ### al piano secondo, interno 3, vani 7,5, cat. A/2, censito al foglio 1034, mappale 1316, ### 6 e Laboratorio al piano seminterrato interno C di mq 76 censito al foglio 1034, particella 1316, SUB 507 sono di proprietà esclusiva del sig. ### -### e dichiarare che i beni consistenti in ### mq 164 cat. C/1 posto al p. terra con R.D: € 2.507,09 e censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 2, ### mq 93 cat. C/3 posto al seminterrato con R.D: 403,46 censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 506 e ### mq 68 cat. C/3 posto al seminterrato censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 502 sono di proprietà esclusiva del sig. ### - ### se del caso, la divisione dei beni previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c. che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza, ovvero, in ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividendi, disponendo la vendita dei cespiti nella loro interezza, ed all'esito attribuendo a ciascuna parte la quota di spettanza; - In assenza di richieste di assegnazione mediante pagamento del conguaglio e in caso di indivisibilità dei beni, disporre la vendita dei beni e disporre che il ricavato della vendita venga assegnato r.g. n. 7 all'Avv. ### e agli altri creditori della procedura esecutiva, ognuno in ragione del proprio credito -### ogni altro provvedimento utile e necessario per l'attuazione dello scioglimento della comunione. Con ogni provvedimento conseguente in ordine ai compensi e alle spese di lite” Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: “### e dichiarare che i beni consistenti in ### al piano secondo, interno 3, vani 7,5, cat. A/2, censito al foglio 1034, mappale 1316, ### 6 e ### al piano seminterrato interno C di mq 76 censito al foglio 1034, particella 1316, SUB 507 sono di proprietà esclusiva del sig. ### -### e dichiarare che i beni consistenti in ### mq 164 cat. C/1 posto al p. terra con R.D: € 2.507,09 e censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 2, ### mq 93 cat. C/3 posto al seminterrato con R.D: 403,46 censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 506 e ### mq 68 cat. C/3 posto al seminterrato censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 502 sono di proprietà esclusiva del sig. ### - disporre, se del caso, la divisione dei beni previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c. che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza, salvo conguaglio, ovvero, per l'ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividendi, disponendo la vendita dei cespiti nella loro interezza e, all'esito, attribuendo a ciascuna parte la quota di spettanza; - In assenza di richieste di assegnazione mediante pagamento del conguaglio e in caso di indivisibilità dei beni, disporre la vendita dei beni e disporre che il ricavato della vendita venga assegnato alla sig.ra ### e agli altri creditori della procedura esecutiva ognuno in ragione del proprio credito. -### ogni altro provvedimento utile e necessario per l'attuazione dello scioglimento della comunione. Con ogni provvedimento conseguente in ordine ai compensi e alle spese di lite”.
Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: “a) in accoglimento della domanda attorea, disporre e pronunciare lo scioglimento della comunione tra i ###### sui beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 1652/2015. Il tutto mediante la divisione dei cespiti, se del caso previa determinazione della loro consistenza attuale, in parti corrispondenti alle riferite quote spettanti a ciascuno di essi ed assegnandole ai medesimi, il tutto secondo un comodo progetto divisionale predisposto ai sensi degli artt. 789 e ss. c.p.c.; b) in via r.g. n. 8 subordinata, ordinare la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. anche a mezzo di un professionista all'uopo delegato, disponendo e provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione della rispettiva quota; c) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al sig. Dirigente della competente ### del ### - servizio di pubblicità immobiliare, con esonero da ogni responsabilità”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c., la controversia è definita, dalla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. impugnata, come di seguito: << Disposto il mutamento del rito ex art 702 bis c.p.c.; Dispone l'estromissione della parte ### in quanto la sua costituzione non risulta accettata in via telematica; ### sulle quote ereditarie facenti capo alle parti con riferimento al bene censito nel foglio 1034 part.1316 sub 6; ### che ### deve considerarsi erede del marito deceduto ### in quanto in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all' eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell' eredità (Cass 11018/2008); ### che, non essendo in contestazione il possesso da parte di ### la quota riferibile alla stessa (4/6) è superiore rispetto a quella oggetto di pignoramento(½) con la conseguenza che la divisione è improcedibile in quanto non si può creare con l'esecuzione forzata una comproprietà all'interno della quota maggiore di proprietà del debitore; Dichiara l'improcedibilità della divisione per essere stata pignorata una quota di proprietà del debitore inferiore a quella effettiva. ### che il bene residuo f.1034 f.1316/502 è stato valutato 4320,00 euro sicché non è conveniente procedere alla vendita atteso che le spese sono superiori al prezzo che si stima di ricavare; ### la chiusura anticipata della divisione ex art 164 bis disp att c.p.c.>>.
Con l'atto di appello, ### rassegna le seguenti conclusioni. << (…): ### domanda di divisione relativa all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, r.g. n. 9 particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, dichiarare aperta la successione del #### nato a #### il 12 maggio 1929, e deceduto in #### il 13 agosto 1998; accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità in favore degli altri chiamati ### e ### dichiarare unico erede del #### il figlio ### nato a ### il 10 maggio 1961; Con ogni conseguenza di legge circa la formazione delle quote di comproprietà sul bene oggetto di divisione e distribuzione della quota di ½ (un mezzo) del ricavato dalla vendita in favore del #### In via subordinata, alla superiore domanda delle presenti conclusioni, nel caso in cui fosse accertato il concorrente acquisto della qualità di erede del #### da parte di almeno un altro chiamato all'eredità, oltre al #### dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di divisione in relazione all'appartamento di ### n. 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ###, cl. 5, R.C. € 1.045,83, in quanto difetta la preliminare trascrizione dell'accettazione dell'eredità in favore dei soggetti partecipanti alla comunione, ovvero perché trattasi di singolo bene compreso in altri della stessa specie caduti in comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del #### e precisamente: immobile in ####, località #### n. 14, in ### di detto Comune al Fl. 2, Plla 929 subalterni 501 e 502 (già #### 23092 fl. 2, p.lla 614, are 10,10); immobile in ####, ### in ### di detto Comune al ### 29, particella 81, subalterni 6 e 9 e foglio 29, particella 731, cat. A/3. ### e dichiarare in ogni caso di avversa contestazione (che non possa ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda principale), che la porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposto tra il viale pedonale di accesso con ingresso al civico 15 di ### e la proprietà ### ed avente accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come descritto in premessa e nelle allegate foto, è di proprietà esclusiva del #### In ogni caso di accoglimento delle domande del #### con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, anche in considerazione dell'accoglimento in primo grado delle eccezioni di improcedibilità della domanda di divisione sui beni di cui ai numeri 1, 2 e 3 in quanto già oggetto di divisione con l'atto a rogito del ### di ### nel 08 giugno 1994 rep. n. 61175, racc. n. 16413 e trascritto presso la conservatoria dei r.g. n. 10 registri immobiliari di ### 1 (ora agenzia delle ### ufficio di pubblicità immobiliare di ### 1) al n. 23759 di formalità con nota del 27 giugno 1994. ### istruttoria, si insiste per l'istanza di ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado: Nell'interesse del #### si chiede ammettersi, quanto alla domanda di accertamento di erede universale del #### e quanto all'acquisto della proprietà in ogni caso del cortile ad uso esclusivo del medesimo: oltre ai documenti depositati in comparsa di risposta e con le memorie di cui all'art. 183 II termine c.p.c. in primo grado, prova per interrogatorio formale dei ###ri ### e ### su tutte le seguenti circostanze rimesse nei capitoli di prova da 1 a 6, nonché della ###ra ### e per quest'ultima con l'esclusione del solo capitolo 1 (quindi, quest'ultima sui capitoli da 2 a 6): 1) vero che dopo la morte del #### il solo figlio ### tra gli altri chiamati all'eredità del #### ha amministrato e posseduto i beni caduti in successione dal padre ### 2) Vero che il #### dalla data di morte del padre, ### ed ancora oggi ha il possesso esclusivo della porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposta tra il viale pedonale di accesso all'appartamento di sua proprietà con ingresso al civico 15 di ### in ### ed il terreno di proprietà ### ed avente (il cortile) accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione ai numeri 13, 14, 15 e 16. 3) Vero che il #### dopo la morte del padre ### ha eretto i muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, che recintano il cortile interposto tra il viale pedonale di accesso all'appartamento di sua proprietà con ingresso al civico 15 di ### in ### ed il terreno di proprietà ### ed avente (il cortile) accesso carrabile tramite cancello scorrevole da ### snc, come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione ai numeri 13, 14, 15 e 16. r.g. n. 11 4) Vero che solo il #### tra tutti i condomini di ### n. 15 in ### dal 13 agosto 1998, data della morte del padre ### ed ancora oggi, possiede le chiavi del cancello carrabile (che si vede alla foto n. 13 degli allegati all'atto di citazione) e che consente l'accesso al cortile confinante con la proprietà ### 5) Vero che dal 13 agosto 1998, data della morte del padre ### ed ancora oggi, il piccolo giardino con alberi e piante che insiste sul cortile interposto tra il fabbricato con accesso pedonale da ### 15 e la proprietà ### viene curato esclusivamente dal sig. ### 6) Vero che dal 13 agosto 1998, data della morte del padre ### ed ancora oggi, il #### ha il possesso esclusivo del piccolo appartamento sito in ####, località ### Si chiede altresì ammettersi prova per testi sui capitoli numero 2, 3, 4, 5 e, 6 tra quelli sopra formulati per l'interrogatorio formale, i sigg.ri: ### residente ###, ### residente ###, ### residente #######, il ####, residente ####### ed ### (proprietario del terreno confinante con il cortile di cui ai capitoli di prova testimoniale), residente in ### Si allegano sempre in via istruttoria al presente atto i documenti già allegati in primo grado con la comparsa di risposta e le note ex art. 183 II termine c.p.c.>>.
Con comparsa del 15.06.2021, si costituisce ### e rassegna le seguenti conclusioni: << (…): - annullare l'ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c. n. 258/2021 (…) perché pronunciata in violazione del principio del contraddittorio per aver estromesso dal giudizio la sig.ra ### e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 c.p.c. rimettere la causa al primo giudice. - accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c. 258/2021 per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto o, comunque, per i motivi di particolare gravità sopra dedotti e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.; r.g. n. 12 - In via gradatamente subordinata, in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c. n. 258/2021 accertare e dichiarare il diritto di abitazione in capo alla sig.ra ### sull'immobile sito in ### n.15 int.3, foglio 1034, particella 1316, sub. 6; - per l'effetto dare atto dell'indicazione del medesimo diritto di abitazione nell'avviso della eventuale vendita posta a scioglimento della comunione; -con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario>>.
Con comparsa del 15.06.2021, si costituisce ### S.p.a. e rassegna: << (…) dichiarare il gravame inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter cpc; comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando dunque la decisione impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di difesa anche di questo grado>>.
Questi i motivi di appello principale proposti da ### 1) Rubricato: “### del procedimento e della sentenza, violazione degli artt. 189 e 101 c.p.c.” ### allega vizio di nullità della sentenza. A tal fine, allega che la decisione si fonda anche su questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti; che erroneamente la sentenza accerta che il giudizio di divisione è strettamente dipendente da quello esecutivo e recepisce la ricostruzione delle quote ereditarie operata nella relazione notarile depositata, senza tener conto del fatto che, dalla relazione in atti, emerge la mancata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, con conseguente mancato acquisto della quota ereditaria da parte degli altri condividenti; di non aver potuto presentare le osservazioni ed eccezioni al fine di una corretta indicazione delle quote da dividere tra le parti in causa; l'erroneità dell'accertamento in punto di avvenuta accettazione , da parte di ### dell'eredità di ### laddove egli è unico erede di ### per effetto della decadenza dall'accettazione degli altri eredi; che il mancato espletamento delle prove articolate ha determinato la mancata prova del possesso esercitato in via esclusiva sui beni ereditari (o quantomeno in concorso con la madre). Allega, altresì, la irritualità del mutamento del rito da ordinario a sommario, d'ufficio e dopo l'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 183 c.p.c. 2) Rubricato: “### applicazione di legge, violazione degli art. 485 e 540 II co. c.c.” ### censura la decisione nella parte in cui accerta la successione di ### a ### in applicazione di un orientamento r.g. n. 13 giurisprudenziale ormai superato in punto di diritto di abitazione in favore del coniuge e accettazione tacita dell'eredità. 3) Rubricato: “### pretermissione delle domande e delle istanze istruttorie del convenuto comproprietario non debitore”. ### lamenta la mancata ammissione alla prova orale, che avrebbe dimostrato il suo acquisto, per usucapione, dell'intero asse ereditario paterno. Aggiunge che le circostanze poste a sostegno della domanda di usucapione non sono oggetto di contestazione da parte dei coeredi.
Questi, i motivi di appello incidentale proposti da ### 1) Rubricato: “### del provvedimento per errata estromissione di una parte.
Grave violazione del principio del contraddittorio”. ### incidentale allega vizio di nullità della ordinanza impugnata nella parte in cui la estromette dal giudizio; lamenta violazione del litisconsorzio necessario; richiama il D.lg. n. 179/2012 relativo al doppio regime degli atti e conclude per la rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo giudice. 2) Rubricato: “### del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali.
Carenza del dispositivo”. ### incidentale allega vizio di nullità della ordinanza decisoria impugnata, per mancanza di dispositivo e per mancata specificazione in ordine alla idoneità del punto di decisione a passare in giudicato. 3) Rubricato: “### interpretazione e applicazione delle norme di legge disciplinanti la materia successoria”. ### incidentale censura la decisione nella parte in cui accerta la sua qualità di erede del coniuge premorto, in applicazione di una giurisprudenza ormai superata; allega la mancata considerazione del difetto di trascrizione di un atto di accettazione dell'eredità e che il possesso dei beni ereditari non rileva ai fini dell'accettazione dell'eredità, difettando il requisito dell'animus (la consapevolezza che il possesso del bene si riferisca ad un bene oggetto del patrimonio ereditario); non avendo accettato l'eredità e non avendo compiuto atti dispositivi sui beni caduti in successione, laddove la permanenza nella casa coniugale trova la sua causa giustificativa nel mero esercizio del diritto di abitazione e di uso derivante dall'acquisto di un prelegato. Sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto, accertati il diritto di abitazione in favore della ### dichiarare la opponibilità dello stesso alla procedura esecutiva e divisoria. r.g. n. 14 ### principale e l'appello incidentale non hanno pregio.
Le censure dell'appellante principale e dell'appellante incidentale vengono esaminate nell'ordine logico di trattazione. “Estromissione” dal giudizio di ### e violazione del contraddittorio.
Dalla lettura complessiva degli atti, emerge che ### in favore della quale è stata disposta anche la notifica, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., delle comparse contenenti domande riconvenzionali, non si è costituita nel corso del primo grado di giudizio, in tal senso, lo storico del fascicolo di primo grado, seppure il ### ha presentato istanza di visibilità del fascicolo. Deve darsi atto del fatto che alla udienza di precisazione delle conclusioni, il ###, ( cfr. relativo verbale), tale “dott. Marella” si è dato presente, per la ### riportandosi ad una comparsa di risposta “della quale deposita copia di cortesia”, ma la ### non produce documentazione che provi la avvenuta costituzione nelle diverse forme consentite dalla disciplina transitoria, in quanto il deposito della “copia di cortesia” della comparsa di costituzione e risposta, non integra rituale costituzione in giudizio, con conseguente irrilevanza delle allegazioni difensive in ordine al doppio regime della forma di costituzione in giudizio.
In diverse parole: la violazione del contraddittorio, allegata solo con riguardo a tale pronuncia di “estromissione non si ravvisa e non vi è questione sulla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riconducendo, la parte, la violazione del contraddittorio, esclusivamente alla pronuncia di “estromissione” dal giudizio, che presuppone una rituale costituzione della parte che non risulta dagli atti del processo e neppure dalle difese della ### in favore della quale, per contro, sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 292 c.p.c. in materia di notifica degli atti alla parte contumace.
Sul mutamento del rito La censura di ### non ha pregio.
La società creditrice introduce il giudizio nelle forme del rito ordinario; in esito alla udienza di trattazione, viene disposta, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notifica delle comparse contenenti domande riconvenzionali in favore delle parti non costituite, ### e ### all'esito della instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; con ordinanza decisoria adottata all'esito della udienza del 03.10.2019, la controversia è r.g. n. 15 parzialmente definita , con pronuncia di improcedibilità della divisione giudiziale rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 2 ( di proprietà esclusiva di ###; rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 6 (di proprietà esclusiva di ### e rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 7 (di proprietà esclusiva di ###, pronuncia emessa nelle stesse forme ( ordinanza a verbale) di quella oggetto della odierna impugnazione ed esente da censure in questa sede; all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2021, viene emessa la ordinanza a verbale oggi impugnata, che richiama espressamente la disciplina degli articoli 702 bis c.p.c. e seguenti. ### lamenta genericamente la irritualità delle forme di definizione del giudizio adottate dal primo giudice, ma il mutamento del rito deve ritenersi implicitamente avvenuto già in occasione della ordinanza decisoria parziale emessa il ### e non impugnata, con la conseguenza che il rilievo deve ritenersi precluso rispetto alla ordinanza oggi impugnata, che definisce, nelle stesse forme dell'ordinanza decisoria, le questioni residuate alla emissione della precedente ordinanza decisoria parziale.
Tale considerazione è assorbente.
Giova tuttavia l'ulteriore rilievo: il mutamento del rito rientra nella discrezionalità del giudice e l'appellante non allega in che modo il proprio diritto di difesa sarebbe stato compresso per effetto di tale mutamento.
Mancata instaurazione del contraddittorio su questione sollevata d'ufficio.
La censura di ### riferita all'accertamento in punto di mancata contestazione, da parte di ### delle circostanze relative all'uso di quella che è stata la casa coniugale e all'accertamento delle quote ereditarie, non ha pregio.
La valutazione delle difese svolte dalle parti o anche la rilevanza probatoria della contumacia (della ### non è questione nuova, ma può essere oggetto di censure in grado di appello; del pari, l'accertamento delle quote ereditarie è oggetto principale delle difese di ### dunque, non concretizza nuova questione da sottoporre al contraddittorio delle parti.
Richieste istruttorie di #### formale di ### e ### è inammissibile in ragione della natura degli interessi concreti oggetto del presente giudizio, avendo in astratto l' effetto di incidere negativamente non nella sfera giuridica del coerede “dichiarante”, ma nella sfera giuridica dei suoi creditori che patirebbero, per effetto r.g. n. 16 delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal debitore esecutato, la perdita della garanzia offerta dal patrimonio del debitore stesso.
I capitoli di prova testimoniale articolati sono inammissibili in quanto il solo possesso esclusivo di beni in comunione ereditaria che intendono provare non è idoneo a concretizzare i presupposti dell'invocata usucapione, da parte del coerede, di beni parte dell'asse ereditario: il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possede ###più "uti condominus", risultando, a tal fine, insufficiente l'allegata astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e la edificazione di un muro. ### natura del procedimento Nel giudizio di divisione endoesecutiva, la divisione del bene è strutturalmente funzionale all'espropriazione forzata della quota.
Non rileva, in senso contrario, il fatto che il giudizio divisionale endoesecutivo sia comunque un giudizio di cognizione, distinto soggettivamente ed oggettivamente dal procedimento di espropriazione: esso, nondimeno, è inserito nell'ambito del processo di espropriazione, del quale costituisce una parentesi, finendo per costituirne un'articolazione procedimentale. ### testo dell'art. 600 cod. proc. civ. prevedeva che - qualora non fosse possibile la separazione della quota in natura spettante al debitore - il giudice poteva ordinare indifferentemente la vendita della quota indivisa o la divisione del bene, scegliendo tra tali due opzioni secondo criteri di opportunità e convenienza (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10334 del 17/05/2005), il nuovo testo dell'art. 600 configura invece il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione di beni indivisi.
La nuova norma attribuisce preferenza alla separazione in natura della quota spettante al debitore; tuttavia, tale preferenza è soltanto teorica, subordinata com'è alla possibilità materiale di tale separazione e alla richiesta del creditore pignorante o dei comproprietari.
La divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla legge, per attuare l'espropriazione dei beni indivisi; considerato, peraltro, che la possibilità di procedere alla vendita della r.g. n. 17 quota indivisa (per sua natura scarsamente appetibile sul mercato) è normativamente relegata ad un ruolo "residuale" e di assoluta eccezione, essendo condizionata al verificarsi di una situazione di fatto di difficile realizzazione pratica (ossia al caso in cui la vendita della quota appaia, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, in grado di assicurare un prezzo almeno pari al valore della quota stessa, determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ.) (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20817 del 20/08/2018; Cass., Sez. 3, 6072 del 18/04/2012).
In sostanza, sulla base del vigente testo dell'art. 600 cod. proc. civ., deve ritenersi che la liquidazione della quota di comproprietà indivisa su di un bene avviene, di norma, proprio tramite lo scioglimento della comunione su quel bene.
Di ciò si trae conferma dal nuovo testo dell'art. 181 disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 3 ter, lett. f, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), che assegna al giudice dell'esecuzione - previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 cod. proc. civ. - la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione, da svolgersi secondo l'ordinaria disciplina di cui agli artt. 784 e segg. cod. proc. civ. Il legame di dipendenza strumentale del giudizio divisorio rispetto al procedimento espropriativo è poi confermato dalla speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione che è riconosciuta al creditore procedente (ma anche all'interventore munito di titolo esecutivo); legittimazione che trova il proprio fondamento nel credito per la soddisfazione del quale l'azione esecutiva è esercitata, di tal che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e lo stesso interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012)”.
In definitiva deve concludersi che il giudizio di divisione endoesecutivo non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di "strumentalità necessaria" rispetto ad esso (Cass 19734 2024; S.U. nella pronunzia n. 25021/2019).
Ciò detto.
Oggetto dell'odierno decidere.
Per effetto dell'oggetto della ordinanza impugnata ( non quella parziale, ma quella che definisce il giudizio, esaminando la domanda con riguardo ai due beni non oggetto della ordinanza parziale); delle domande proposte nel corso del giudizio di primo grado e delle censure complessivamente proposte nel presente giudizio, si controverte r.g. n. 18 dell'appartamento di ### 15 in ### piano secondo, interno 3, censito in ### del Comune di ### al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. ### (casa familiare di ### e ### della cui eredità è processo), che la sentenza accerta essere, per 4/6, della ### (debitrice esecutata), con improcedibilità della domanda di divisione, non potendosi determinare, per effetto della esecuzione forzata e tenuto conto che il bene è pignorato solo per la metà, dunque per una quota inferiore a quella della accertata proprietà effettiva ( 3/6, per effetto della originaria comunione tra coniugi e 1/6, per effetto della successione al coniuge premorto), una comproprietà all'interno della quota maggiore di proprietà della debitrice.
Quanto alle censure che riguardano la valutazione della domanda di usucapione proposta da ### non hanno pregio, poiché, ripetesi, la stessa allegazione in punto di modalità di esercizio del possesso esclusivo utile ad usucapire del coerede è generica e inidonea a giustificarne l'accoglimento.
Quanto all'accertamento della qualità di erede di ### Il primo giudice accerta la qualità di erede della ### motivando con la circostanza, ritenuta pacifica in primo grado, e da ritenersi pacifica anche in ragione delle allegazioni difensive della ### in questa sede, che ella abita la casa familiare nel suo complesso, ( la parte di sua proprietà esclusiva e la parte di proprietà esclusiva del marito deceduto, caduta in successione); tale circostanza configura possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità concretizzando una significativa relazione materiale con l'asse ereditario, anche se circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, sufficienti ai sensi dell'art. 485 c.c.; la omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, concretizza accettazione ex lege dell'eredità.
La pronuncia di Cassazione richiamata dall'appellante principale non appare pertinente in quanto attiene alla diversa questione del meccanismo di calcolo delle quote ereditarie.
In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà. r.g. n. 19 Non è in contestazione tra le parti, anche all'esito delle difese svolte dalla ### nel presente grado di giudizio, che ella abbia continuato ad abitare, per intero, l'immobile.
Che il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta, attiene alla diversa e irrilevante questione della fonte del diritto della ### e non osta alla applicabilità della disciplina sulla necessità della redazione dell'inventario. ### avrebbe dovuto, in ogni caso, redigere l'inventario e la mancata redazione dell'inventario, nonché la decisione in punto di conseguenze della mancata redazione dell'inventario non sono oggetto di specifica contestazione in questa sede.
Quanto all'accertamento delle quote di proprietà del bene, le contestazioni riguardano esclusivamente la mancata sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti e, per quanto sopra, non hanno pregio, mentre non vi sono censure idonee ad inficiare il calcolo delle quote di successione rispetto a tale bene.
A ciò consegue il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Spese di lite.
Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione.
Nel concreto, le spese del grado sostenute dai creditori costituiti, per il principio della soccombenza, sono a carico solidale dell'appellante principale, ### dell'appellante incidentale, ### e del debitore non costituito, ### ( in pari misura tra loro nei soli rapporti interni) e sono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 e ss mm, come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia , ai valori medi, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata.
Ulteriore contributo. r.g. n. 20 Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. P. Q. M. ###, definitivamente pronunciando sull'appello principale di ### e sull'appello incidentale di ### entrambi anche nei confronti di #### delle ### - #### 2 ### S.r.l., ### n.q. di mandataria di ### s.r.l., #### avverso l'ordinanza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di ### pubblicata in data ###, a definizione del giudizio recante n° R.G. ###/2019, promosso da ### 2 ### S.r.l. nei confronti di ######## delle ### ogni diversa conclusione disattesa, così decide: - Rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale. - #### e ### in solido tra loro nei confronti della controparte e nei rapporti interni per 1/3 ciascuno, a rifondere, a ### 2 ### S.r.l., rappresentata nel presente giudizio da ### s.p.a., le spese di lite che liquida, in euro 6.946,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge. - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. ### 14.05.2025 ###
causa n. 1180/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rizzo Maria Rosaria, Ferrara Maria Speranza