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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... assicuratrice . 2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato . Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25380/2025 del 16-09-2025

... terza chiamata ### s.r.l., chiedendo respingersi la domanda di rivalsa siccome inammissibile ed infondata, in via subordinata, chiedeva limitarsi il risarcim ento ai sensi dell'art.1 co.1 L. n.450/1985, in ogni caso ridotto ex art.1227 Con la sente nza n.2 14/2014 il ### ale di En na accoglieva parzialmente le ragioni attoree, condannando in solido F.lli ### s.p.a. e ### a pagare la complessiva somma di € 281.043,00 oltre interessi dalla domanda, nonché ### s.p.a. a tenere indenne il vettore nei soli limiti della polizza per € 27.638/67; rigettava la domanda di manleva della F.lli ### s.p.a. nei confronti del terzo subvettore ### s.r.l., statuendo in dispositivo l'onere del rimborso delle spese tra tutte le parti del giudizio, secondo il principio della soccombenza. 2. F.lli ### s.p.a. proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure concludendo per il riesame delle erronee valutazioni del primo decidente, per le medesime ragioni azionate avanti il ### A sua volta proponeva appello incidentale ### a propria volta insistendo nelle ragioni e nelle eccezioni del primo grado. Si cost ituivano: l'appellato ### dentore s.r.l., concludendo per il rigetto dell 'infondata impu gnazione p (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3185/2022 R.G. proposto da ### s. p.a., in perso na del legale rappresentant e pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce al ricorso, domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### e come da domicilio digitale indicato; - ricorrente - contro ### s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentato e dife so dall'Avv. dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - Oggetto: Trasporto - ### - Macchinari - ### stradale - Risarcimento del danno. 
CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. ### nonché contro ### s.r.l., Società ### , in perso na del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e dife sa dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###### via ### della ### n. 5 e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e difesa dall'Avv. ### D'### giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###### via ### n. 4 e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 705 del 2020 pubblicata il 18 dicembre 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dalla ### Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato del marzo 2005, la società ### s.r.l. conveniva avanti il Tribunale di Nicosia l'azienda di trasporti F.lli ### s.p.a., il dip endent e di quest'ultima ### nonché la ### razioni s.p.a., garante della responsabilità del vettore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni causati alla istante, oltre interessi e rivalutazione. 
In fatto deduceva: - di avere acquistato da ### s.p.a. la CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### macchina tipografica “### 8005 HQ” per l'importo di € 2.065.000/00, affidandone il trasporto dalla sede della venditrice di S. ### alla destinazione indicata dalla comm ittente: - che quindi, il vettore F.lli ### s.p.a. avrebbe provveduto a prendere in consegna i componenti del macchinario in data 14.04. 2004, collocando li su mezzi aut oarticolati di propria disponib ilità, adibiti al trasporto; - il giorn o successivo, nell'imboccare imprudentemente un a curva, l'autoarticolato condotto da ### si sarebb e però ribaltato in territorio di Ag ira, causando la caduta del carico ed il suo danneggiamento; pertanto, chiedeva il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. 
Si costituiva in giudizio F.lli ### s.p.a. contestando la domanda e anzitutto osservando: -di avere a propria volta commis sionat o a ### s.r.l. di assicurare il corretto caricamento dei vari componenti del macchinario su quattro semirimorchi di proprietà della prima, di poi trainati con “trattori” di ### sino all'imbarco del porto di ### per il successivo trasporto via mare fino a ### - che, giunti al porto di arrivo, i quattro semirimorchi erano stati presi in consegna dagli autisti della F.lli ### con propri “trattori”, per curare il trasporto del carico sino al luogo di destinazione; tuttavia accadeva l'incidente ad uno di essi a causa dell'imprudente sorpasso di un'automobilista, che costringeva il conducent e ### ad u na manovra di emergenza, conseguendone il ribaltamento; per l'effe tto, comunque eccependo la decadenza dell'attrice dalla proposta azione ex art.1698 c.c., la convenuta F.lli ### s.p.a. chiedeva riconvenzionalmente il saldo di €8.880/00 oltre interessi, quale corrispettivo convenuto per il trasporto. Indi, nel merito contestava l'infondate zza nell'an e nel quantum della domanda attorea, in ogni caso dovendosi applicare i limiti risarcitori previsti dall'art.1 co.1 della L. n.45/1985 e ss.mm. e ii., in difetto di dolo o colpa grave del vettore, altresì invocando la garanzia della ### s.p.a.. In via subordinata, e nella denegata ipotesi fosse ritenuta la responsabilità per l'accertato non corretto ancoraggio del carico, chiedeva essere autorizzata CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### alla chiamata di ### s.r.l., da cui essere tenuta indenne di tutti i danni ascrivibili alla propria responsabilità, atteso che il caricamento della merce sui semirimorchi della F.lli ### era stata commessa a questa, che avrebbe operato a stivarla con modalità inadeguate. 
Si costitu iva ritualmente il condu cente del mezzo ### contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e del nesso di causalità, quindi respingendo ogni addebito. 
Si costitu iva ### rico noscendo il rapporto assicurativo e la garanzia della F.lli ### s.p.a. alle condizioni e nei limiti riportati nella polizza n.###, nelle cui appendici era però pattuito l'ammontare massimo di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 della L. n.450/1985. 
In ultimo, si costituiva la terza chiamata ### s.r.l., chiedendo respingersi la domanda di rivalsa siccome inammissibile ed infondata, in via subordinata, chiedeva limitarsi il risarcim ento ai sensi dell'art.1 co.1 L.  n.450/1985, in ogni caso ridotto ex art.1227 Con la sente nza n.2 14/2014 il ### ale di En na accoglieva parzialmente le ragioni attoree, condannando in solido F.lli ### s.p.a.  e ### a pagare la complessiva somma di € 281.043,00 oltre interessi dalla domanda, nonché ### s.p.a. a tenere indenne il vettore nei soli limiti della polizza per € 27.638/67; rigettava la domanda di manleva della F.lli ### s.p.a. nei confronti del terzo subvettore ### s.r.l., statuendo in dispositivo l'onere del rimborso delle spese tra tutte le parti del giudizio, secondo il principio della soccombenza.  2. F.lli ### s.p.a. proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure concludendo per il riesame delle erronee valutazioni del primo decidente, per le medesime ragioni azionate avanti il ### A sua volta proponeva appello incidentale ### a propria volta insistendo nelle ragioni e nelle eccezioni del primo grado. 
Si cost ituivano: l'appellato ### dentore s.r.l., concludendo per il rigetto dell 'infondata impu gnazione p rincipale ed incidentale; ### s.r.l. chiedendo respingersi l'appello in pun to di CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### regresso azionato dal l'appellante principal e; la Co mpagnia assicurativa chiedeva darsi atto d i aver adempiuto alle obb ligazioni nascent i dal contratto di assicurazione intrattenuto con F.lli ### s.p.a., precisando la modifica della propria denominazione in ### s.p.a.. 
La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza qui impugnata ha rigettato sia l'appello principale sia quello inciden tale, confermando la decisione di prime cure.  3. Avverso la sentenz a di app ello ### s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.p.a.; sebbene intimato, ### non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 
Parte ricorrente e parte controricorrente ### s.r.l. hanno depositato distinte e rispettive memorie. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente ### s.p.a. lamenta la “### e falsa applicazione dell'ar t. 132 comma 2 n . 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; in particolare, contesta la “totale ed insanabile contraddittorietà della motivazione” della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello ha ritenuto in relazione alla medesima circostanza di fatt o che l'ancoraggio del carico trasportat o fosse stato realizzato esattamente, giungendo a conclusioni antit etiche e fra loro del tutto incompatibili in relazione ai due capi di pronuncia oggetto dell'impugnazione principale; da una parte, infatti, escludeva la responsabilità del subvettore chiamato in garanzia in quanto si riteneva provato il fatto che la merce trasportata fosse stata assicurata con funi ai semirimorchi, dall'altra, si considerava sussistere la responsabilità per colpa grave del vettore perché si affermava dimostrata la circostanza che le funi non erano presenti.  2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia sotto altro CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### profilo la parte di motivazione della sentenza impugnata, già censurata con il precede nte motivo, perché affetta da “### e falsa applicazione dell'art. 2700 C.C. in relazione all'artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” in quanto la Corte di appello avrebbe comunque errato attribuendo implicitamente efficacia di prova legale alle risultanze del verbale dei ### in data ### prodotto dalla società attrice e precisamente nella parte in cui veniva riportato che “nel corso del sopralluogo non venivano rinvenute funi o cavi di ancoraggio per assicurare il carico”, ritenendo apoditticamente che gli effetti probatori derivanti da quanto ivi affermato dai pubblici ufficiali in ordine alla mancanza delle funi di ancoraggio del carico dovesse prevalere sulle univoche risultanze istruttorie emerse che, invece, dimostravano la presenza delle funi e che erano state nel contempo valorizzate al fine di rigettare la domanda nei confronti del subvettore.  3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la “### e falsa applicazione dell'art. 1693 c.c. e dell'art. 1 comma 1 l. 22.08.1985 450 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” ed in particolare, evidenzia che la Corte d 'appello ha rigettato l'impugnazione principale facendo applicazione della norma di cui all'art. 1693 c.c., che prevede la presunzione di responsabilità del vettore, salva la prova che la perdita o l'avaria sia derivata dal caso f ortuito, dall a natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario. In particolare, in palese violazione della disciplina speciale di cui alla l. n. 450/1985, la Corte d'appello -a fronte della domanda della società mittente che pretendeva l'intero risarcimento del danno e che, conseguentemente, era onerata dalla prova del quantum della propria pretesa-, riteneva comunque raggiunta la prova che non poteva invece ritenersi integrata (come già illustrato nei precedenti motivi), con la conseguen za che i l quantum della pretesa risarcitoria era rimasto privo di dimostrazione e doveva essere limitata alla c.d. vettoriale in conformità all'art. 1 della l. n. 450/1985.  4. Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la “### e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; in particolare, evidenzia che il ### originario attore, non aveva curato né di allegare tempestivamente in maniera esatta il danno asseritamente subito né si era preoccupato di fornire la prova del danno stesso e sottoli nea l'errore compiuto dal g iudice di secondo grado che ha disa tteso il principio che costituisce ius receptum secondo cui la CTU “non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero di compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (richiama l'arresto Cass. 24/05/2013 n. 12990).  5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla società ### io ### odier na controricorrente perché infondata. 
Il ricorso in esame non è tardivo perché il giudizio risulta incardinato in primo grado nel 2005, vigendo quindi il termine lungo annuale, rispettato, nel caso di specie, risultando la sentenza impugnata, pubblicata in data 18 dicembre 2020 ed il ricorso notificato in data 18 gennaio 2022.  6. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo è inammissibile. 
Risulta evidente dalla stessa confezione della censura che con essa la società odierna ricorrente, sebb ene formalmente lamenti un vizio di violazione di legge, nel contempo, formula in modo inammissibile un vizio di nullità della decisione impugnata, senza neppure evocare il parametro ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. , pret endendo nella sostanza una ricostruzione alternativa d ei fatti sottesi al giud izio atteso che la motivazione resa dal giudice d'appello, lungi dall'essere viziata da “totale e insanabile contraddittorietà” ripercorre e condivide l'iter decisorio del giudice di prime cure, senza incorrere nel lamentato vizio di cui all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4). 
Dirimente in tale ottica, quanto ritenuto dalla Corte territoriale con la decisione impugnata che innanzitutto ha escluso la responsabilità del CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### subvettore ### s.r.l., quale ditta che aveva operato la prima fase di trasporto, affermando che il danneggiamento della porzione di macchinario de quo era avvenuta nella seconda fase del trasporto quando era stato stivato nel semirimorchio aggangiato al trattore della ### s.p.a., condotto da ### miliano ### (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).  6.1. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, non sussistendo la violazione di legge lamentata. 
La Corte d'appello si è posta in linea di conformità con il principio espresso da questa Corte e de l resto invocato dalla stessa società ricorrente; difatti, nel verbale d i accertamento de quo, i ### inier i intervenuti sul luogo del sinistro hanno constatato il mancato rinvenimento delle funi di anco raggio del macchin ario trasportato, senza alcuna attribuzione di fede privilegiata nè ai giudizi valutativi nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolv ersi in suoi app rezzamenti person ali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase stat ica dell'incide nte, quale risult ava al momento del loro intervento (cfr. Cass. Sez. 2, 27/10/ 2008 n. 25842 ; Cass. Sez. 3, 7/10/2022 n. 29320). 
Neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria, non avendo parte ricorrente, con essa, off erto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità.  6.2. Il terz o motivo di ricorso si rivela inammissibile in quan to nell'illustrazione si fa un rinvio del tutto generico ad atti processuali per dimostrare il mancato assolto onere della prova sul quantum del risarcimento da parte della società mitten te; infatt i, si omette sia la CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### riproduzione diretta, sia una riproduzione indiretta de l contenuto che dovrebbe dimostrare l'assunto, limitandosi parte ricorrente ad un generico rinvio alla domanda formulata dalla società mittente, risolvendosi il motivo in esame affetto dalla violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c..  6.3. Inammissibile, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso in quanto la violazione di legge paventata non sussiste sia con riferimento al princip io dell'onere prob atorio sia in relazione a quello di pruden te apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. 
Nel denunciare violazioni di legge che attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposi zione a quello formulato dalla Corte di appello, parte ricorrente omette di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'app rezzamento - ad esso fu nzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove m a anche la scelta, insinda cabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n . 13485; 15/07/2009, n. 16499).  7. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Non luogo a provvedere sulle spese in favo re di ### che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.  Per questi motivi La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.   Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali: - in favore della parte controricorrente società ### s.r.l. che si liquidano in complessivi ### 5.200,00, CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### - in favore della parte controricorrente So. Ge. ### s.r.l. in complessivi ### 5.700,00, - in favore della parte controricorrente ### s.p.a. in complessivi ### 2.200,00; di cui, per ciascuno degli importi, ### 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 
Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###, il 19 maggio 2025 #### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Ambrosi Irene

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29695/2024 del 19-11-2024

... in sostanza, dolendosi della mancata disamina della domanda di manleva contro l'appaltatore e delle riconvenzionali contro la ste ssa danne ggiata, che sarebbero state oggetto di riproposizione e di appello incidentale, erroneamente reputando questo limitato alla sola questione della responsabilità per i danni oggetto della domanda principale originaria. 5. La compagn ia assicur atrice in sede di rico rso incidentale articola sei motivi. 5.1. Con il primo motivo la compagnia denuncia <<violazione dell'art. 112 del c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cu i la corte territoriale, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla R.N.M. ### dell'### Calabre se, l'ha condannata a tenere indenne l'assicurata dell'in tero importo per cui quest'ultima è stata condannata (e, quindi, oltre i limiti del massimale di polizza pattuito), senza pronunciarsi sull'eccezione relativa (da essa tempestivamente sollevata e da essa sempre riproposta), nonostante che il chiamante in garanzia abbia sempre richiesto la sola applicazione della po lizza assicurativa, senza mai aver formulat o, in maniera espre ssa, una domanda (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12922/2019 R.G. proposto da: ##### A ### rappresentati e dife si dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti principali contro ### rappresentata e dife sa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di post a elettron ica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente -ricorrente incidentale ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elett ronica certificata è domiciliato per legge -controricorrente -ricorrente incidentale nonché contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente ### quale rappresentante lega le della ditta individuale R.N.M. Costruzioni, rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di NAPOLI n. 4680/2018 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal #### 1. ### quale proprietaria dell'appartamento sito in Napoli, via ### n. 203, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di que lla città i con iugi ### e ### proprietari dell'appartamento sovrastante, per conseguirne condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di infiltrazioni di acqua che avevano invaso l'immobile di sua proprietà, condotto in locazione da ### A fondamento della domanda parte attorea deduceva che: a) le infiltrazioni erano state causate dall'occlusione della tubazione di scarico della p luviale che, pro venendo dalla sovrastante t errazza di proprietà dei coniugi convenuti, passava nel muro perimetrale della cucina, per poi immettersi nella fognatura esterna dell'edificio; b) a seguito della demolizione parziale della paretina di separazione della cucina dall'intercapedine, che isolava il muro sovrastant e il contenimento in tufo, era stato accertato che l'occlusione era stata determinata dalla presenza di fogliame e materiale di risult a 3 provenienti dall'immobile sovrastante, che era stato oggetto di radicali lavori di ristrutturazione. 
I convenuti declinavano ogni responsabilità in merito all'evento denunciato, ascrivendola alla stessa attrice, che aveva fatto realizzare uno scarico non a regola d'arte, ovvero pure, quanto all'occlusione della tubazione, all'appaltatrice dei lavori del loro immobile, R.N.M.  costruzioni. 
Questa, chiamata in causa, declinava a su a volta ogni sua responsabilità, sostenendo di avere avuto in appalto soltanto i lavori di ristrutturazione interna, mentre le opere di ristrutturazione del terrazzo a livello erano state eseguite e ultimate da altra ditta. In ogni caso chiamava in causa, a sua volta, la sua assicuratrice ### Istruita la causa, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8285/2012 rigettava la domanda attrice, condannando la ### al pagamento delle spese di lite.  2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la ### proponeva appello. 
Si costituivano i coniugi ### che proponevano appello incidentale. 
All'udienza del 14 febbraio 2017 il gi udizio veniv a dichiarato interrotto, in quanto il ### dichia rava i l decesso di ### appellato ed appellante incidentale.  ### vani riassumeva il processo nei conf ronti di ### e ### ma pure di ### presuppostala erede di ### figlio di ### deceduto nel 2011. 
Si costit uivano ### e ### per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell'art. 346 c.p.c.) depositata per i coniugi ### 4 Con distinto atto depositato si costituiva anche ### per eccepire in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame. 
All'udienza 23.01.18, d i precisazione delle conclusioni, il ### a) per i fratelli ### e ### si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per ### chiedeva disporsi l'e stromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subord ine, dichiararsi inammissibile e comunque infondato l'appello; con cond anna dell 'appellante al pagamento delle spese del giudizio. 
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018, omessa ogni indicazione su lla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli ### e ### e di ### (i cui nominativi no n venivano neppure indicati in epigrafe e in disposi tivo) e sulle argome ntazioni da questi ultimi dedotte negli scritti conclusionali: a) in p arziale accoglim ento dell'appe llo della ### condannava i coniugi ### nonché ### quale titolare della ditta R.N.M. Costruzione, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della ### della somma di euro 46.840, oltre rivalutazione ed interessi, nonché dell'ulteriore somma di euro 10.315, quale somma versata in esecuzione della sentenza impugnata; b) condannav a la ### a tenere ind enne la R.N.M. 
Costruzioni dall'importo p er cui quest'ultima era stata con dannata, senza altre specificazioni; c) rigettava gli appelli incidentali degli appellati; d) condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con un unico atto, i fratelli ### e ### nonché ### articolando quattro motivi. 5 ### ha proposto ricorso incidentale adesivo autonomo, con il quale ha aderito al ricorso principale ed ha a sua volta impugnato la sentenza della corte territoriale nei confronti di ### di ### titolare della ditta individuale ### nonché della ### spa, articolando due motivi. 
La compagnia ### con controricorso, ha resistito al terzo ed al quarto motivo del ricorso prin cipale ed ha proposto ricorso incidentale, articolando sei motivi. 
Al ricorso principale e ad entrambi i ricorsi incident ali hann o resistito con distinti controricorsi la ### e il ### (il quale ha aderito al quarto motivo di ricorso della compagnia assicuratrice). 
Per l'adunanza camerale del 9 aprile 2024 (alla quale la causa era stata rinviata di ufficio dalla precedente adunanza del 10 gennaio 2024 per impedimento del sottoscritto relatore) il ### non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte della rico rrente incidentale M affettone e della resistente ### Ad esito della camera di consiglio la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla ### di comunicare l'avviso della rifissanda adunanza personalmente ai ricorrenti principali. 
Per l'odierna adunanza il nuovo ### dei suddetti ricorrenti principali ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 
La Corte si è riservata il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va, pre liminarmente, dato atto che, per l'intervenuta spontanea costituzione a mez zo di nuovo difensore dei ricorrent i principali, utilmente si è omessa la rinnovazione a loro stessi di persona della notificazione di un avviso di fissazione dell'adunanza, dovendo 6 intendersi quell'ordine, per quanto ancora rileva, come anche formalmente revocato.  2. La corte territoriale partenopea nella impugnata sentenza: a) ha rit enuto <<incontroversa>> la causa delle lament ate infiltrazioni (“occlusione del pozzetto di scarico allocato nella cucina della ### che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi ### e ### passava nel muro perimetrale della cucina p er immettersi nella fognatura esterna dell'edificio”); b) ha ritenuto per dette infiltrazioni la responsabilità concorrente sia dei coniugi convenuti committenti (applicando il principio per cui, nel caso di appalto che non im plichi il totale trasferimen to all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, non viene meno per il committente la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed avuto riguardo alla circostanza che i convenuti avevano mantenuto la disponibilità della terrazza anche quando la stessa era stata utilizzata dalla ditta per il deposito dei materiali di risulta ed avuto riguardo alla circostanza che all'interno del pluviale era st ato rinvenut o fogliame, che era stato ricondotto alle piante che i coniugi convenuti avevano in terrazzo) che della ditta appaltatrice terza chiamata in causa (in considerazione del fatto che all'inte rno del pluvi ale era stato rinvenuto mat eriale cementizio molle); c) ha ritenuto la compagnia ### terza chiamata in causa, obbligata a tener indenne la R.N.M. ### dalla cond anna al risarcimento dei danni, in quanto questi ultimi, benché successivi allo svolgimento dei lavori, trovavano comunque la loro causa in detti lavori ed era da escludersi, alla luce di una corretta interpretazione della polizza assicurativa, che la stessa coprisse soltanto i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.  3. I fr atelli ### e ### non ché ### articolano in ricorso quattro motivi. 7 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano <<nullità della sentenza per violazione degli articoli 24, 2° comma, ### e 101 e 132 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)>> nella parte in cui la corte territoriale: a) ha omesso di considerare la loro posizione, anche tra le parti del giudizio nell'epigrafe e nel dispositivo del provvedimento; b) nel la motivazione ha ignorato il verif icarsi dell'evento interru ttivo e la successiva costituzione in giudizio dei soggetti nei confronti dei quali la ### aveva riassunto la causa e conseguentemente ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alle domande ed eccezioni da loro proposte. 
Sottolineano che dagli atti del processo emerge con evidenza l'interruzione del giudizio di ap pello per il verificarsi della morte di ### la riassunzione ad iniziativa della ### e la sua costituzione. 
Richiamato il precedente di Cass. n. 22055/2018, aggiungono che l'omissione ha determinato tale effettivo pregiudizio: invero, per quanto attiene i fratelli ### e ### quel vizio ha condotto la corte territoriale a ritene re ammissibile e fondato il g rav ame, determinando la loro soccombenza sia con riguardo all'an debeatur che al quantum; mentre, per quanto riguarda ### il vizio del provvedimento ha condotto la corte territoriale a non dispo rre l'estromissione della stessa dal giudizio (nonostante l'ammissione dell'appellante) e, conseguentemente, a non provvedere in ordine alle spese processuali dalla stessa ingiustamente sostenute. 
Si dolg ono, dunque, che la corte te rritoriale non abbia dato applicazione al principio di diritto (affermato da Cass. n. 22055/2018), in base al quale l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza comporta nullità della stessa qualora da essa si dedu ca che no n si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e quan do sussiste una 8 situazione di incertezza, non e liminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. 
Osservano che la denu nciata e incont roversa om issione, compiuta dal giudice a quo, delle attività e degli scritti defensionali dei fratelli ### e della ### in appello ha inevitabilmente infranto i principi regolatori del giusto processo (in considerazione della lesione del principio del contraddittorio e dell'alterazione della parità fra le parti ex art. 111, comma 2, ###) ed ha, in concreto, determinato un grave pregiudizio alle parti ricorrenti.  3.2. Con il secondo motivo la sola ricorrente ### denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto, quantunque essa, con la comparsa di costituzione a seguito di riassunz ione, avesse espressamente chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legi ttimazione passiv a e quantunque perfino la controparte avesse riconosciuto di averla ingiustamente coinvolta nel giudizio - la senten za impugnata ha omesso qualsiasi decisione al riguardo, determinando il paradossale risultato per cui la parte, che avrebbe do vuto esser e riconosci uta estranea al rapporto sostanziale, finisce con il subire il pregiudizio di sopportare i costi del processo , perché e rroneamente e d illegittimamente coinvolta nel giudizio.  3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: <<nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)>> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità dei coniugi ### ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che parte attorea a vesse in primo gr ado invo cato l'applicazione di tale norma o allegato un a qualche respon sabilità oggettiva dei suddetti coniugi. 
Sostengono che la responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. e quella prevista dall'art. 2051 c.c. si fondano su presupposti di fatto diversi: la prima esige l'accertamen to d'una condo tta colposa e la 9 derivazione causale da essa del danno; la seco nda, l'accer tamento della qualità di “custode” in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita. Con la conseguenza che non è possibile per il dann eggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilità ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno è stato arrecato dalla cosa e che il danneggiante rivesta la qualità di “custode” ai sensi e per i fini di cui all'art. 2051 3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano <<violazione - falsa applicazione degli artt. 1655, 2043 e 2051 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e nullità del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito, riformando la sentenza di primo grado e non tenendo conto di principi di diritto affermati da questa Corte, non ha considerato che la corresponsabilità del committente si configura solo nel caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c. cioè nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligend o (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato semplice esecutore degli ordini del committente agendo quale nudus minister dello stesso. 
Sottolineano che nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, i danni sono derivanti esclusi vame nte dall'attivit à dell'appaltatore (e non già dalla cosa oggetto di appalto). 
Aggiungono che la corte territoriale ha ritenuto pacifico (che il bene oggetto dei lavori non era passato nella esclusiva disponibilità dell'impresa, cioè) un fatto che: a) era stato prontamente contestato dagli originari convenuti; b) era stato oggetto di attenta istruttoria in primo grad o; c) era stato smentit o dalle dichia razioni rese con l'interrogatorio formale dal titolare della ditta ### nonché d alle produzioni fotografiche; d) era stato escluso dal Tribunale; e) era stato ribadito con la costituzione in appello dei coniugi ### 10 Sottolineano che la corte territoriale, senza alcuna istruttoria e tanto meno senza alcuna argomentazione, è giunta a ritenere che: a) il danno era derivato dalla cosa oggetto dell'appalto e non dall'attività dell'appaltante; b) il terrazzo a livello, pertinenza dell'immobile, non era stato consegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.  4. ### nel ricorso incidentale adesivo autonomo (premesso che, a suo avviso, è ravvisabile un contrasto tra Cass. 474 e n. 2990/2019 e Cass. n. ###/2018 e n. 18184/2010 in punto di data di decorrenza dei termini di impugnazione, previsti dall'art. 325 c.p.c.), articola due motivi.  4.1. Il primo motivo si articola in due censure. 
A) Con la prima censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2228, 2230, 2231, 2730, 2733 c.c. nonché dell'art.  116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie fosse pacifico che <<la terrazza dei convenuti è rimasta nella loro dispo nibilità, per cui, anche con l'utilizzo improprio della stessa quale de posito dei materiali di risulta da parte della ditta appaltatrice, non è venuto meno la responsabilità dei committenti ex art. 205 1 c.c.>>; nonché qu ella in cui ha affermato ch e <<la responsabilità concorrente sia dei committe nti che della ditta appaltatrice>>, sul presupposto che <<all'interno della pluviale è stato rinvenuto sia materiale cementizio molle sia fogliame>>, per cui non era necessario procedere ad un rinnovo della indagine tecnica (come pur era stato richiesto dagli appellati), in quanto <<il rinvenimento del fogliame derivava dalle piante che i coniugi convenuti tenevano sul terrazzo, evidentemente coltiv ato senza le adeguate cautele per i terzi>>. 
Si duo le che la corte terr itoriale tanto ha affermat o senza previamente accertare, come pur era tenuta a fare, se nella fattispecie era stato effettivamente e concretamente trasferito un potere di fatto 11 sull'immobile, oggetto del contratto di appa lto. Osserva che tale circostanza era controversa (tanto è vero che i convenuti/committenti in sede di memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avevano anche su di essa deferito inte rrogatorio formale al ### quale legale rappresentante della impresa appaltatrice) ed era stata confermata in sede di i nterrog atorio formale, con la conseguenza che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provato che, per effetto dell'appalto, era stato trasferito dai committenti all'appaltatore il pieno ed esclusivo potere di fatto sull'immobile nel quale dovevano essere eseguite le opere, oggetto dello stesso appalto. Sottolinea che, ess endo stata assunta la custodia dell'appartamento e della terrazza dall'appaltatore, questi avrebbe dovuto essere ritenuto l'unico responsabile dei danni prodottisi nell'appartamento sottostante. 
B) Con la seconda censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , denuncia omesso e same circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la corte territoriale ha omesso l'esame dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ### 4.2. Anche il secondo motivo si articola in due censure. 
A) Con la prima censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 1 12 e 346 c.p. c. nella parte in cui la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha ritenuto che l'accoglimento delle domande dell'appellante comportava di diritto il rigetto degli appelli incidentali individuati come rivolti escl usivamente ad una <<declaratoria di una loro non responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa>>. 
B) Con la seconda censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , denuncia omesso e same circa un punto decisivo del giudizio nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare le conclusioni (che riporta) rassegnate nella comparsa di 12 costituzione di primo grado, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico: in sostanza, dolendosi della mancata disamina della domanda di manleva contro l'appaltatore e delle riconvenzionali contro la ste ssa danne ggiata, che sarebbero state oggetto di riproposizione e di appello incidentale, erroneamente reputando questo limitato alla sola questione della responsabilità per i danni oggetto della domanda principale originaria.  5. La compagn ia assicur atrice in sede di rico rso incidentale articola sei motivi.  5.1. Con il primo motivo la compagnia denuncia <<violazione dell'art. 112 del c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cu i la corte territoriale, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla R.N.M. ### dell'### Calabre se, l'ha condannata a tenere indenne l'assicurata dell'in tero importo per cui quest'ultima è stata condannata (e, quindi, oltre i limiti del massimale di polizza pattuito), senza pronunciarsi sull'eccezione relativa (da essa tempestivamente sollevata e da essa sempre riproposta), nonostante che il chiamante in garanzia abbia sempre richiesto la sola applicazione della po lizza assicurativa, senza mai aver formulat o, in maniera espre ssa, una domanda oltre il massimale pe r ipotetica mala gestio (ossia una domanda di risarcimento da ritardato adempimento).  5.2. Con il secondo motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917 del c.c. (in relazione all'art.360 del c.p.c. n. 3)>> nella parte in cui la corte territoriale, in forza della polizza responsabilità civile azionata, ha accolto la domanda di garanzia, proposta dalla R.N.M. ### dell' #### nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, ha condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata dell'intero importo per cui è stata 13 condannata, senza tener conto e q uindi, d i fatto, oltre i limit i del massimale pattuito. In sintesi, secondo la compagnia, la corte di merito, così operando, sarebbe incorsa nel vizio denunciato ed avrebbe violato i principi che dis cipli nano i limiti dell a prestazione dovuta dall'assicuratore per la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.  5.3. Con il terzo motivo la compagnia ricorrente in via incidentale denuncia <<violazione dell'art 132 comma 2 n. 4 del c.p.c. e dell'art 118 delle disp. di att. al cpc (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato senz a motivar e la sua eccezione inerente il massimale, sempre che si ritenga che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato detta eccezione. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, la totale e assoluta carenza di motivazione sul punto costituisce violazione delle invocate norme e motivo di nullità.  5.4. Con il quarto motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 del c.c. (in relazione all'art 360 n. 3 del c.p.c. )>> nella parte in cui la corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado (che aveva condannato la ### al rimborso delle spese legali in favore soltanto di ### e ###, per effetto ed in conseguenza della riforma della indicata sentenza, ha condannato alla relativa restituzione non solo i soggetti in favore dei quali le spese di lite erano state liquidate ma gli “appellati in solido”. In s intesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato l'art. 2033 del c.c. ed il principio secondo cui, ris petto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta.  5.5. Con il quinto motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917, 1362, 1364 del c.c. (in relazione all'art. 360 del c.p.c. n. 3)>> nella parte in cui la corte 14 territoriale, in forza della polizza respo nsabilità civile azionata, ha accolto la domanda d i garanzia , proposta dalla R.N.M. ### dell'#### nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, h a condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata non solo delle somme corrispondenti a quanto l'assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche di somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (per spese di primo grado versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata) avente un fondamento ed un titolo completament e differente, del tutto estraneo alla garanzia assicurativa prestata ed alla ste ssa responsabilità civile. In sintesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato le norme invocate e dei principi che disciplinano i limiti ed il contenuto della prestazione dovut a dall'assicuratore p er la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.  5.6. Con il sesto mot ivo la compagn ia denu ncia <<violazione dell'art 156 II comma del c.p.c.; contrasto tra dispositivo e motivazione (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cui la corte territoriale - avendo in sede di disp ositivo condannato essa compagnia, in forz a di polizza responsabilità civile, a tenere indenne la ditta assicurata R.N.M.  ### dell'intero im porto per la quale è stata condannat a (e, quindi, non solo delle somme corrispondenti a quanto l'assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione) - ha affermato in motivazione una espressa limitazione del suo obbligo indennitario alla sola voce rappresentata dai danni liquidati in favore della ### con esclusione pertanto delle somme liquidate a titolo restitutorio. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, qualora si ravvisasse n ella motivazione della senten za impugnata la suddetta espressa limitazione dell'obbligo indennitario, si 15 verserebbe in un caso di insanabile contrasto tra disposit ivo e motivazione.  6. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono fondati nei limiti e nei termini di seguito indicati.  6.1. Fondati sono il primo ed il secondo motivo di rico rso principale. 
Dagli atti del processo (in particolare, dai verbali di causa e dai fascicoli di parte, no nché da gli scritti conclu sionali) risulta: a) l'interruzione del giudizio di ap pello per il verificarsi della morte di ### b) la riassu nzione del processo ad in iziativa d ella ### c) la costituzione degli odierni ricorrenti (### e ### nonché ### a), che hanno sollevato eccezioni , proposto domande, svolto difese, dedotto argomentazioni in fatto e in diritto, formulato conclusioni specificamente riferibili a ciascuno. 
Ciò non di meno, la corte territoriale nella impugnata sentenza: a) ha omesso di considerare la posizione degli odierni ricorrenti, anche tra le parti del giudizio nell 'epigrafe e ne l dispositivo del provvedimento; b) nella motivazione ha igno rato il verificarsi dell'evento interruttivo e la successiva costituzione in giu dizio dei sogget ti nei confronti dei quali la ### aveva riassunto la causa e, così: c) ha o messo qua lsiasi argomentazione in ordine: c1) alle eccezioni spiegate dai fratelli ### (inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., novità della domanda ex art. 345, comma 1, c.p.c.); c2) alle argoment azioni ded otte dagli stessi neg li atti difensivi conclusivi (circa sia l'infondatezza del gravame, sia la determinazione del quantum richiesto); c3) all'eccepito difetto di legittimazione passiva della ### coinvolta quale parte nel processo di appello, ma non erede di ### In particolare, quanto alla posizione della sola ricorrente ### quest'ultima in sede di comparsa di costituzione a segu ito di 16 riassunzione, aveva espressamente chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, nonché la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali. 
Nonostante l'espresso riconoscimento d ella fondatezza de lla suddetta eccezione ad opera del ### della ### la sentenza impugnata ha omesso ogni decisione al riguardo.  6.2. Parimenti fondate sono entrambe le censure in cui si articola il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla ### Invero: a) quest'ultima nel giudizio di primo grado ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 primo comma c.c. del diritto al risarcimento del danno, azionato dalla ### ed ha articolato dom ande riconvenzionale (diretta ad ottene re la condanna dell'attrice, previo accertamento della sua responsabilità per gli abusi perpetrati a danno dell'impianto di scarico delle acque pluviali a servizio esclu sivo del terrazzo di sua proprietà, al ripristino dello stato originario di detto impianto, con la eliminazione delle a busi ve imm issioni, nonché al risarcimento dei danni tutt i, in misura da liquidarsi con sep arato giudizio); b) detta eccezione e dette domande: sono state dalla stessa ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, sono state riproposte nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. 
Pur tut tavia, dette eccezioni e dette dom ande sono state trascurate dalla corte territoriale.  6.3. Fondati, per quanto di ragione, sono i primi tre motivi del ricorso inciden tale proposto dalla compagnia, che vanno esaminati congiuntamente per evidente intima connessi one, concernen do la denunciata condanna oltre il massimale. 
La compagnia, nel costituirsi in primo grado, non ha contestato l'esistenza della polizza, ma, nel contestare la copertura assicurativa, ha rilevato la sussistenza (nelle fattispecie relative a danni a cose) di 17 un massimale pari a 100 milioni delle vecchie lire; ha successivamente depositato la polizza, attestante detto massimale; ha riproposto l'eccezione di massimale sia in sede di comparsa di risposta in appello che, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. 
Pur tuttavia, neppure detta eccezione è stata esaminata dalla corte territoriale (che ha esaminato solo la questione della copertura assicurativa per l'essersi verificati i danni non durante l'esecuzione dei lavori), che ha condannato la compagnia a tenere indenne la R.N.M.  per un importo superiore al massimale pattuito, pur non essendo stata proposta nei suoi confronti qualsivoglia domanda di mala gestio (cioè, di risarcime nto per ritardato adempimento) . Invero la R.N.M.  ### ha chiesto l'applicazione della polizza assicurativa azionata e di essere tenuta indenne in base ad essa, nonché il pagamento delle spese di resis tenza p er non aver la compagnia voluto costi tuirsi direttamente per suo conto in giudizio, ma non ha mai dedotto un colpevole ritardo della compagnia nella liquidazione. 
Invero, nella motivazione manca assolutamente ogni riferimento alla problematic a del massimale; manca ogni esp osizione d ella questione sollevata e dei principi ritenuti applicabili; manca qualsivoglia elemento di diritto o di fatto che possa rappresentare una qualch e giustificazione o motivazione di rigetto implicito. 
Occorre qui ribadire che il massim ale è al contempo : a) un elemento essenziale della polizza, essendo l'assicuratore tenuto ad indennizzare l'assicurato esclusivame nte nei modi e nei lim iti del contratto di assicurazione; b) un ele mento costitutivo del diritto dell'assicurato di essere garantito in base al contratto e nei limiti dello stesso; c) un lim ite og gettivo de ll'obbligazione indennitaria dell'assicuratore. Con la conseguenza che il giudice di merito, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, può accoglierla soltanto nei 18 limiti del massimale (salvo il caso che sia stata proposta domanda per mala gestio).  6.4. Fondati per quanto di ragione sono anche gli ultimi tre motivi del ricorso inci dentale pro posto dalla ### subordinati all'accoglimento dei primi tre e nell a misura in cui non possano considerarsi pertanto assorbiti, che vanno esaminati congiuntamente per eviden te intima connessione, essendo rela tivi alla denunci ata estensione della condanna restitutoria anche all'assicurato (in quanto soggetto non beneficia rio della condanna alle spese nel giudizio di primo grado: motivo quarto) ed alla compagnia assicuratrice (in quanto somme comunque non rientranti in garanzia: motivo quinto e sesto). 
In punto di fatto risulta che: a) il giudice di primo grado, nel rigettare la dom anda proposta dalla ### aveva condannat o quest'ultima al pagamento delle spese processuali in favo re dei convenuti ### - ### mentre aveva compensato le spese tra le altre parti; b) la ### con l'atto di citazione in appello, aveva chiesto anche la condanna alla restituzione delle somme versate ai convenuti a titolo di spese legali liquidate dal primo giudice; c) la corte territoriale, nella sentenza impugnata - dopo aver in motivazione (p.  5) accolto la domanda risarcitoria dell'appellante <<condannando gli appellati in solido, al pagam ento d ella somma complessiva di e uro 46.840,00 oltre rivalutazione ed interessi d alla domanda al soddisfo>>; e dopo aver ritenuto che anche gli <<app ellati vanno condannati, in solido, al paga mento dell'ulteriore somma di euro 10.315,00 in favore dell'appellante pari alla somma da quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza impugnata siccome riformata nel presente grado di giudizio in fav ore dell'appellata>>- in sede d i dispositivo, ha statuito: - dapprima: << … accoglie parzialmente l'appello proposto da ### e per l'effetto condanna ### e ### nonché ### nella qualità di titolare della ditta 19 R.N.M. ### al pagamento , in solido , della somma di euro 46.840,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda, in favore di parte appellante nonché l'ulteriore somma di euro 10.315,0 0 quale somma versata dall'appe llante in esecuzione della sent enza impugnata>>; - e, poi, << condanna la ### l a tenere indenne la #### dall'importo per cui quest'ultima è stata condannata>>. 
Orbene, la corte territoriale, nel condannare gli appellati in solido alla restituzione delle somme versate dall'appellante, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha condannato alla restituzione anche un soggetto (il ### quale titolare della RNM ### che quelle somme non aveva incamerato, in quanto la sentenza del giudice di primo grado aveva condannato la ### a corrispondere le spese legali esclusivamente nei confronti dei coniugi ### e ### ragion per cui soltanto questi ultimi (e, per quanto concerne il secondo, i di lui eredi) potevano essere tenuti alla restituzione, a seguito della riforma della sentenza del Tribunale e del venir meno del titolo da questa costituito. ###, nell'inerzia del #### ha indubbiamente interesse ad impugnare la statuizione, essendo stata per l'appunto condannata a tenere indenne la ### dell'#### di tutte le somme per le quali questi è stato condannato, subendone il relativo peso economico. 
Sotto altro profilo, la corte territoriale h a erroneamente condannato la compagnia, in sede disposit iva, a tenere indenne il ### non soltanto ### delle somme corrispondenti a quanto il professionista è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento per i fatti dan nosi ogget to di causa e provocati alla ### ma anche ### delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (quale per l'appunto sono le spese di primo grado, che vengano versate dall'appellante in esecuzione de lla sentenza di primo grado, poi riformata in appello), che sono del tutto 20 estranee al contenuto della garanzia assicurativa prestata: e tanto in difetto di una precisa pattuizione contrattuale, di cui non vi è traccia nella sentenza imp ugnata, la corte te rritoriale ha illegittimamente esteso l'obbligo indennitario a situazioni ed obbligazioni estranee al rischio garantit o (quali sono le somme conseguite in forza di tit olo giudiziale, poi venuto meno).  7. Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome re lativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni p retermesse, dev e essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte: - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, proposto da ### e ### e ### dichiarati assorbiti gli altri; - accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da ### e dichiara assorbito il primo; - accoglie il ricorso incidentale di ### s.p.a.; e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e - rinvia la causa, anche p er le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. 
Così deciso in ### in data 5 novembre 2024, nella camera di 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1818/2025 del 10-12-2025

... (nei cui confronti l'opponente formulava altresì domanda di manleva, successivamente non reiterata con l'atto di appello), con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di ### rigettava l'opposizione, condannando il ### al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice ha ritenuto provato, sulla scorta degli elementi acquisiti, in particolare di un pagamento parziale tramite assegno eseguito dall'opponente e delle deposizioni testimoniali, la sussistenza di un rapporto contrattuale fra il ### e la ### ed ha, altresì, ravvisato l'intervenuta decadenza del committente dalla denuncia dei vizi riscontrati nelle opere realizzate dagli appaltatori. ***** Proponendo impugnazione, l'appellante, nel censurare l'impianto motivazionale della sentenza, evidenzia come il giudice istruttore, allorchè aveva negato la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, fosse pervenuto a conclusioni opposte rispetto alla sentenza stessa, in base al medesimo compendio probatorio. Contesta l'attendibilità dei testi, dipendenti delle ditte convenuta e chiamata in causa, nonché l'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni, tra di esse anche in parte contrastanti. Sottolinea di essere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO ### riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: 1) ### 2) ### 3) ### rel., ha emesso la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 154/2022 R.G., tra: ### nato a ### il ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti), appellante, e ### S.r.l., con sede in ####, ### n° 70 (c.f. e partita iva ###), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti), convenuta, ### S.r.l. (già in liquidazione), con sede in ####, ### 38 (c.f. e partita iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti), terza chiamata.  ### occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso: Avv.ti ### ed ### per ### “- ### accogliere integralmente tutte le domande e i motivi dedotti nel proposto atto di appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 673/2021, emessa dal Tribunale di ####, n.p. del Giudice Dott.ssa ### in data ###, mai notificata, adottando ogni prudente e consequenziale statuizione; - per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il ### n. 141/2017 emesso dal Tribunale di ####, perché in toto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti; - in via meramente subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. posto in essere da parte avversa e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento del risarcimento del danno patito dal #### accertando e dichiarando l'entità dei danni che sarà ritenuta di giustizia, anche ricorrendo a criteri equitativi se del caso, per tutte le motivazioni esposte in atti da questa difesa, cui si rinvia espressamente; - ### si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti nel corso del primo giudizio, consistenti nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dei quesiti già enucleati in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata nell'alveo del giudizio di primo grado, cui si rinvia, adottando ogni consequenziale statuizione; - Con vittoria di spese e compensi con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio”; Avv. ### per la ### S.r.l.: “conclude come in comparsa di costituzione e risposta del 09.06.2022 e, pertanto, chiede di rigettare, perché inammissibile ed infondato, l'appello proposto dal signor ### confermando integralmente la sentenza n° 673/2021 del 16.06.2021 del Tribunale di ###, e, solo in subordine e ove occorra, ripropone la richiesta di disporre CTU come indicata nella memoria ex art. 183 sesto comma n° 2 del 20.03.2018; nel contempo, chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito”; Avv. ### per ### S.r.l., già in liquidazione: “Con le presenti note, la ### s.r.l. ripropone tutte le eccezioni svolte nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello del 17/05/2022, depositata il ###, reiterate anche in seno alle note scritte del 30/05/2022, nonché in tutti gli atti di causa del giudizio di primo grado, nei quali insiste, e che qui devono intendersi ripetuti e trascritti; conclude come nella suddetta comparsa di costituzione e risposta del 17/05/2022 e in seno alle note scritte del 30/05/2022, ed insiste nell'accoglimento di tutte le eccezioni e domande ivi formulate e nel rigetto delle domande avversarie. 
In particolare, la ### s.r.l. chiede che l'###ma Corte d'Appello di ### rigettare tutte le domande avanzate dal #### nella citazione in appello e nei precedenti scritti difensivi, nonché quelle avanzate in seno alle successive note depositate il ### e il ###, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, e ### confermare la sentenza n. 673/2021 del Tribunale di ###, pubbl. il ###. 
In ogni caso, la ### s.r.l. insiste nella condanna dell'appellante, ### alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, per i quali si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. ### ai sensi dell'art. 93 c. 1 c.p.c.. 
In proposito l'Avv. ### dichiara di non avere riscosso onorari e/o spese relativi al secondo grado di giudizio. 
Al fine di non incorrere in preclusioni, inoltre, la ### s.r.l. insiste anche in tutte le domande formulate in primo grado e reiterate in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, alla quale si riporta; nonché nella richiesta formulata in seno alle proprie memorie ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. di inammissibilità ed inconducenza della documentazione prodotta dal #### con le memorie ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. e di inammissibilità della ### e, in subordine, nelle richieste istruttorie formulate sempre in seno alle memorie ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c., ovvero nel quesito a prova contraria che segue: “soltanto nella non temuta ipotesi di ammissione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, a prova contraria, si chiede di voler sottoporre al CTU il seguente quesito: 1. se esiste o meno una correlazione tra le domande avanzate dal #### nei confronti della ### s.r.l. nel presente giudizio ed il contratto di compravendita stipulato tra le parti nel 2015;” Con riserva di articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari anche alla luce delle avverse difese”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022, ### proponeva appello avverso la sentenza n. 673/2021 Reg. Sent., del 16 giugno 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di ### nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1052/2017 R.G.. 
Costituitesi in giudizio ### S.r.l. e ### S.r.l., che chiedevano il rigetto dell'impugnazione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..  ***** 
In sintesi, e per quanto in questa sede rileva, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2017, emesso dal Tribunale di ###, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ### S.r.l., della somma di €11.714,24, in virtù della fattura n. 40/16 del 30 marzo 2016, a titolo di saldo per i lavori di rivestimento ed impermeabilizzazione della piscina presso l'immobile sito in ### via ### 1 n. 1, come da preventivo n. 10 dell'08 marzo 2013 ed integrazione del 02 dicembre 2013.  ### deduceva di avere acquistato l'immobile in questione, con consegna c.d. “chiavi in mano”, in data 11 maggio 2015 dalla ### S.r.l., negava di aver mai intrattenuto rapporti contrattuali con la ### S.r.l., riferiva di avere riscontrato difetti nel fabbricato e nella piscina, derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori, e formulava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della ### s.r.l. in Liquidazione… disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo; - in via pregiudiziale, conseguentemente dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dell'odierno opponente, #### per tutte le ragioni meglio esposte nel corpo del presente atto; - nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il ### n.141/2017 emesso dal Tribunale di ####, perché in toto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa; - in via meramente subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. posto in essere dalla ### s.r.l. e conseguentemente condannare la stessa al pagamento del risarcimento del danno patito dal #### accertandone e dichiarandone l'entità dei danni che ci si riserva di quantificare in quella somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, per tutte le motivazioni esposte in seno all'atto, cui si rinvia espressamente; - condannare l'opposta alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge”. 
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della ### S.r.l. (nei cui confronti l'opponente formulava altresì domanda di manleva, successivamente non reiterata con l'atto di appello), con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di ### rigettava l'opposizione, condannando il ### al pagamento delle spese di lite. 
Il primo giudice ha ritenuto provato, sulla scorta degli elementi acquisiti, in particolare di un pagamento parziale tramite assegno eseguito dall'opponente e delle deposizioni testimoniali, la sussistenza di un rapporto contrattuale fra il ### e la ### ed ha, altresì, ravvisato l'intervenuta decadenza del committente dalla denuncia dei vizi riscontrati nelle opere realizzate dagli appaltatori.  ***** 
Proponendo impugnazione, l'appellante, nel censurare l'impianto motivazionale della sentenza, evidenzia come il giudice istruttore, allorchè aveva negato la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, fosse pervenuto a conclusioni opposte rispetto alla sentenza stessa, in base al medesimo compendio probatorio. 
Contesta l'attendibilità dei testi, dipendenti delle ditte convenuta e chiamata in causa, nonché l'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni, tra di esse anche in parte contrastanti. 
Sottolinea di essere stato immesso nel possesso dei beni allorchè i lavori erano già finiti, come emerso dalla testimonianza di ### Deduce che, ad accreditare la tesi che la struttura della piscina fosse stata realizzata dalla ### non si spiegherebbe allora la contemporanea presenza sui luoghi delle maestranze delle due società. 
Ribadisce che, avendo acquistato l'immobile solo l'11 maggio 2015, non avrebbe potuto commissionare le opere sulla piscina, richiedendo esse autorizzazioni amministrative che potevano essere rilasciate solo al proprietario. 
Osserva che la ### S.r.l. non ha fornito alcuna prova della causale dell'assegno, emesso a distanza di oltre due anni dal compimento delle opere, del cui incasso non vi è dimostrazione, e afferma di non aver mai ricevuto la relativa fattura. 
Deduce di aver comunque, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, preso puntuale e recisa posizione sulla relativa produzione, evidenziando che il titolo aveva diverse finalità e causale e soggiungendo che esso afferiva a “differenti e più recenti rapporti tra le parti”. 
Sottolinea la singolarità del fatto che la ### abbia avanzato la successiva richiesta di pagamento del saldo lavori solo nel settembre 2016, a distanza di oltre un anno e mezzo dall'acconto e di tre anni dal compimento delle opere. 
Soggiunge che, all'epoca dei fatti, risultava privo di titolo a commissionare qualsivoglia opera, in quanto, al più, mero detentore del bene, prima della stipula del contratto definitivo.
In via subordinata, l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale, rilevando di avere proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a fronte della quale sarebbe stato onere della controparte, non assolto, dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, realizzando delle opere prive di vizi.  ### è infondato. 
Gli elementi probatori acquisiti consentono, infatti, concordemente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, di affermare che ### abbia commissionato alla ### S.r.l. le opere di rivestimento ed impermeabilizzazione della piscina, realizzata nell'immobile divenuto di sua proprietà giusta contratto stipulato in data 11 maggio 2015, di cui al decreto ingiuntivo opposto. 
A tal fine, ruolo determinante riveste la produzione dell'assegno, recante la data del 05 maggio 2015, di €2.440,00, emesso da parte del ### in favore della ### nonché della fattura di pari importo, n. 6/15 del 28 febbraio 2015, recante l'indicazione “Vs dare lavori impermeabilizzazione piscina Vs abitazione in ###. ### 1° n. 1” e regolarmente riportata nella contabilità della azienda. 
A fronte di tale produzione e della relativa allegazione (secondo cui si trattava del pagamento di un acconto sui lavori inerenti alla piscina, commissionati dal ###, avvenuta con la comparsa di costituzione della società convenuta, la difesa dell'opponente nulla ha osservato alla successiva udienza dell'11 dicembre 2017. 
Anche nella occasione immediatamente seguente, in sede di memoria ex art.  183, comma 6, n. 1, c.p.c., nessun argomento e, soprattutto, nessuna contestazione sono stati spesi al riguardo. 
Dunque, per effetto del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., deve ritenersi provato che il ### abbia corrisposto alla ### un importo a titolo di acconto per gli stessi lavori cui si riferisce, a titolo di saldo, la domanda veicolata con la procedura monitoria, non operando, invece, il differente regime dell'onere probatorio (riguardo alla causale del titolo) invocato dall'odierno appellante.
E, peraltro, anche nel presente giudizio di impugnazione, quest'ultimo si è astenuto dall'indicare una chiara e convincente causale alternativa rispetto al pagamento del saldo sui lavori di impermeabilizzazione della piscina, limitandosi a svolgere generiche allusioni a non meglio specificati “differenti e più recenti rapporti tra le parti”. 
Il dato del pagamento di un acconto, evidentemente a valle di un accordo tra committente e appaltatore, trova, quindi, riscontro nelle dichiarazioni di ### (della cui credibilità non si può dubitare per il solo fatto di essere stato, all'epoca dei fatti, dipendente della ### S.r.l.), il quale ha ricordato che, nel 2012, il ### l'aveva contattato per chiedergli se conoscesse qualcuno che si occupava di rivestimenti di piscine e, per tale ragione, di avere presentato all'interlocutore il geometra ### legale rappresentante della ### S.r.l.. 
Lo stesso teste ha chiarito di non sapere se ### avesse ricevuto il preventivo ed il conteggio integrativo versati in atti, ma di poter affermare che questi aveva alla fine scelto ed incaricato la ditta ### circostanza che aveva personalmente apprezzato lavorando anch'egli sui luoghi. 
Riguardo a tale ultima affermazione, non appare per nulla singolare che le maestranze delle due ditte oggi parti del giudizio abbiano per un certo periodo frequentato contemporaneamente il cantiere, per la intuibile ragione che, allo stesso tempo, erano in corso sia i lavori di rifinitura della piscina che quelli di completamento del fabbricato, poi acquistato dall'odierno opponente. 
Il fatto, poi, che questi abbia acquisito la proprietà dell'immobile nel maggio 2015 e sia entrato nel possesso del bene (come riconosciuto in una sua missiva) dal mese di dicembre 2013, non osta in alcun modo alla possibilità che anche in precedenza, in quanto promissario acquirente del cespite, si fosse adoperato commissionando i lavori di completamento della piscina, manufatto che, come opportunamente evidenziato dal primo giudice, non costituiva oggetto dell'accordo intercorso con la ### S.r.l.. 
Né rileva che, in quanto ancora non proprietario, l'opponente non avesse titolo per invocare ed ottenere le autorizzazioni del caso (in realtà non meglio indicate) per la impermeabilizzazione della piscina, posto che nulla esclude che esse, ove anche necessarie, non siano mai state richieste e che, in ogni caso, il rapporto civilistico con la ditta appaltatrice prescinde dal regime amministrativistico dell'opera da realizzare. 
E, d'altro canto, il teste ### ha chiarito che lo scavo e la realizzazione della struttura della piscina (lavori che con maggiore verosimiglianza avrebbero potuto necessitare del previo rilascio di titoli autorizzativi) erano stati realizzati dalla ### S.r.l. e che la ### si era impegnata solo nel rivestimento e nella impermeabilizzazione. 
Parimenti irrilevante risulta la non coincidenza delle dichiarazioni rese da ### e ### in ordine al contegno osservato dal ### durante l'esecuzione dei lavori ed, in particolare, al fatto che egli avesse o meno impartito direttive agli operai. 
Trattasi di particolare non decisivo - spiegabile con il trascorso del tempo e/o con un errore di percezione da parte dell'### non direttamente interessato all'esecuzione delle opere, o, ancora, con il fatto che le direttive o altre richieste fossero state dirette a personale della ### diverso dal ### - che non inficia in alcun modo l'attendibilità delle testimonianze e la complessiva ricostruzione dei fatti. 
Ancora, non può certo dirsi, secondo la comune esperienza, che la distanza temporale intercorsa fra i lavori, il pagamento dell'acconto ed il saldo del prezzo si presenti come irrimediabilmente inconciliabile con la pretesa attorea. 
Venendo, infine, alla eccezione ex art. 1460 c.c. ed alla domanda riconvenzionale, occorre rilevare che il primo giudice ha ampiamente argomentato in ordine al fatto che l'opponente non ha fornito la prova, come era suo onere, della tempestività della denuncia dei vizi dell'opera.  ### non si confronta con le motivazioni della sentenza, di fatto non riproponendo la domanda risarcitoria e limitandosi ad evidenziare di avere eccepito l'inadempimento della controparte, ex art. 1460 c.c., circostanza a fronte della quale sarebbe spettato all'appaltatore dimostrare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
Il motivo non merita accoglimento, atteso che, in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimpleti non est adimplendum”, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dall'art. 1667, u.c., secondo periodo, c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame. 
Tale eccezione, però, per espressa previsione normativa, sconta la condizione che “le difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta” ( Cass. Civ., sez. II, n. 13506/2024; sez. II, n. 1128/2024; sez. II, n. 19979/2024; sez. II, n. ###/2024; sez. II, n. 7041/2023). 
Come detto, il primo giudice ha escluso che simile condizione ricorra nella fattispecie e la relativa pronuncia non ha costituito oggetto di specifica ed argomentata doglianza da parte dell'appellante. 
Per tutte le ragioni espresse, l'appello deve essere, dunque, rigettato.  ***** 
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, l'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore della convenuta e della chiamata in causa, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.  n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per ciascuna, in complessivi €4.400,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.400,00 per la fase decisionale), oltre ### IVA e rimborso forfetario come per legge. 
Le spese relative alla ### S.r.l. vanno distratte in favore del difensore, avv.  ### che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'### valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti “in concreto”.  p.q.m.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 673/2021 Reg. Sent., del 16 giugno 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di ### nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1052/2017 R.G., così provvede: - rigetta l'appello; - condanna l'appellante al pagamento, in favore di ### S.r.l. e di ### S.r.l., delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna, in complessivi €4.400,00 per compensi, oltre ### IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione delle spese relative alla ### S.r.l. in favore dell'avv. ### - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  ### così deciso nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.   ### est.

causa n. 154/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gerardo Lupo, Onofrio Maria Laudadio

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 862/2025 del 21-10-2025

... comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti della #### S.p.A., mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte integralmente assolta. In via di ulteriore subordine ### e dichiarare, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, l'inoperatività della polizza azionata per i motivi di cui in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti e, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, laddove riproposta anche in questa sede dall'assicurata, contenere l'indennizzo entro i limiti di polizza e le stime accertate, previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto ed escluso. In ogni caso: Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con rimborso forfettario nella misura del 15%. ### atto notarile del giorno 11.5.2009, rep. 1711/1258, ### acquistava dalla ### s.r.l. la piena proprietà di un appartamento con garage facente parte di un fabbricato condominiale. Successivamente all'acquisto in tale appartamento erano comparse delle (leggi tutto)...

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R.G. n. 1275/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta dai ###. ##### relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 1275/2022 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### del ### di ### (PEC : ###) e dall'Avv. ### del ### di ### (####), eleggendo domicilio presso lo ### di quest'ultimo in ### C.so ### n. 5.   APPELLANTE ### S.r.l., P.IVA ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. ### del foro di ### (####) e dall'Avv. ### del foro di ### (####), elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultimo, sito in ### C.so ### n. 3. 
APPELLATA e nei confronti di ### C.F. ###, residente a #### 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (pec: ###) e ### (pec: ###) presso il cui ### ha eletto domicilio in #### n. 4, APPELLATO e ### S.p.A., P.I. ###, corrente in #### n. 45, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (####), presso il cui studio ha eletto domicilio, in ### via S. ### da ### n. 12, APPELLATA (terza chiamata in primo grado da ### nonché contro ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, ### C.F.: ###, già titolare della ditta GMA di ### A&#### e ### du ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### appellati contumaci ### appello avverso la sentenza n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data #### parte appellante: Voglia la Corte d'### di ### A) In via istruttoria: - si reitera l'istanza di CTU così dedotta in atto d'appello; - Previa nomina di un ### che risponda nuovamente ai quesiti di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo che per completezza espositiva si riportano di seguito, aggiornando però le risposte alla luce delle osservazioni tecniche contenute nella relazione dell'### (doc. 3 fascicolo di primo grado - copia osservazioni alla CTU da parte dell'#### - allegato all'atto di citazione): ### esaminati gli atti di causa, effettuati gli accessi ai luoghi di causa, acquisita presso il Comune di ### ogni utile documentazione riferibile alla concessione edilizia relativa alla costruzione del fabbricato per cui è causa (verosimilmente la 205/2005 ed ogni ulteriore variante), nonché ogni documento progettuale ivi compresi le tavole dei cementi armati, questi ultimi da acquisirsi presso il competente ### della ### d'### a) Descriva lo stato dell'immobile della ricorrente, evidenziando in modo particolare le fessurazioni indicate in ricorso e meglio descritte nella perizia a firma #### b) Accerti se gli elaborati progettuali acquisiti presso l'ente pubblico (Comune di ### e ### della ### d'#### ai ### siano completi nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'ultimazione dell'opera e/o in subordine al momento del rilascio della concessione edilizia; c) Determini le cause delle suddette fessurazioni, ed in particolare se le stesse siano dipese da errori progettuali e/o esecutivi: in caso affermativo, li descriva, individui i soggetti responsabili e ne determini il relativo grado di responsabilità; d) Determini quali siano le opere urgenti per la messa in sicurezza del sito, quali siano necessarie per ripristinare il muro perimetrale lato ### e quali siano necessarie per eliminare in via definitiva tutti i vizi ed i difetti riscontrati, determinando i costi di ogni categoria di intervento; e) Determini quale sia la durata dei lavori descritti al precedente punto e se gli stessi rendano l'immobile della ricorrente inutilizzabile all'abitazione, e nel qual caso determini la relativa durata quantificando il costo per il mancato utilizzo, facendo riferimento ai canoni di mercato per l'affitto di immobili analoghi e per i costi e disagi di eventuali traslochi. Determini e quantifichi l'eventuale deprezzamento dell'immobile. 
Sig.ra ### insta, affinché la nomina del ### avvenga fra professionisti iscritti in albi fuori ### d'### poiché, come emerge dalla relazione predisposta dal perito, in ambito di ATP è implicata la responsabilità di professionisti iscritti a albi valdostani (#### - #### - ####. 
B) Nel merito: - si chiede l'accoglimento delle conclusioni già tolte nell'atto di appello che di seguito si riportano: • in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello sopra trascritti, • accogliere le conclusioni tolte in atto di citazione, che si riportano di seguito: • dato atto che il #### di ### nella relazione depositata in data 16 ottobre 2018 ha individuato nelle parti convenute la concorrente responsabilità solidale nella causazione vizi e difetti costruttivi per cui è causa, evidenziando errori di progettazione e di esecuzione; • dato atto che della costruzione dell'immobile di proprietà della ###ra ### con i vizi e difetti sopra elencati si sono occupati: • ### S.r.l., vale a dire la ditta costruttrice e venditrice dell'intero fabbricato, nonché ditta che ha coordinato tutte le fasi produttive avvalendosi anche dell'opera del direttore del cantiere #### (### 4 e 5); • ### A&## S.r.l. e l'#### della A&## S.r.l., siccome la società A&## S.r.l. era la società progettista del fabbricato e l'#### ne era il professionista responsabile sottoscrittore del progetto, e dunque a costoro sono addebitabili gli errori di progettazione delle strutture portanti dell'edificio (### 4 e 5 fascicolo di primo grado); • L'#### quale progettista iscritto all'### degli ### e direttore dei lavori (### 4 Denuncia di inizio attività e ### 5 Certificato di collaudo statico - fascicolo di primo grado); • La ditta GMA di ### quale ditta esecutrice dei lavori (### 5 Certificato di collaudo statico); • L'#### quale collaudatore statico dell'opera (### 5 fascicolo di primo grado); • #### quale direttore di cantiere in rappresentanza della ### S.r.l. e al tempo stesso esecutore dell'intervento (citato ### 3 fascicolo di primo grado); - condannare in solido fra loro la #### S.r.l., la ### A&## srl, l'#### della A&## S.r.l., nelle sue molteplici qualità di professionista responsabile della ### A&IT, sottoscrittore del progetto, di progettista iscritto all'### degli ### e di direttore dei lavori, la ditta GMA di ### l'#### ed il #### al risarcimento del danno per le causali e gli importi dedotti in premessa quantificati € 95.000,00, oltre agli ulteriori danni dedotti al punto 17, della premessa. Danni tutti da quantificarsi in corso di causa. 
È doveroso specificare che la privazione dell'uso di un bene proprio comporta un danno in re ipsa suscettibile di valutazione con riferimento al valore della locazione normalmente in uso per immobili di tipologia ed ubicazione analoga. In subordine, tale quantificazione ben può essere effettuata in via equitativa (a tal proposito si rammentano le pronunce della ### n. 14316/2014 e n. 15238/2009).  - con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.  - con condanna di controparti al pagamento delle spese di ATP ivi compreso quelle del ### del CTP e legali, e di causa (oltre CTU e ###, oltre agli oneri per ATP e della presente causa, con interessi e rivalutazioni. 
Con favore di spese di primo e secondo grado. 
Per la parte appellata ### Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, A) in principalità: respingere l'avversario appello e le domande ivi formulate da controparte, per i motivi di seguito esposti, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di ### n. 249/2022. 
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio nonché in sede di accertamento tecnico preventivo. 
B) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra ### accogliere le conclusioni tolte dalla #### srl, nel corso del giudizio di primo grado, che per comodità si ritrascrivono di seguito: 1)In via preliminare: dato atto che la società ### srl gode di copertura assicurativa, per la responsabilità civile con la già ### spa, con sede in ####, Via dell'### n. 3/b P.IVA ###, ora ### spa, con sede ###, P.IVA ###, con polizza n. 48960232, che si produce (citato doc. 3.3), autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa ### spa nella persona del legale rappresentante pro tempore, affinché la ### manlevi, la ### srl a termini di polizza; 2)Nel merito: respingere le avversarie domande siccome infondate ed in ogni caso eccessive, per i motivi di cui in premessa; 3)Nel merito e in manleva: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la compagnia di assicurazione terza chiamata - ### spa , nella persona del legale rappresentante pro tempore - a manlevare a termini di polizza, la società ### srl da quanto questi fosse condannata a corrispondere in favore della sig.ra ### 4)In via istruttoria: la società ### ritiene che la produzione delle fatture emesse dal geom.  ### sia di per sé stessa sufficiente a provare il reale ruolo ricoperto dallo stesso all'interno del cantiere, nonché la di lui autonomia del provvedere. Stante però il comportamento processuale posto in essere da controparte nel corso della presente causa, la soc. ### srl insta già sin d'ora: A) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare le fatture prodotte con la presente memoria, affinché ###mo Giudice, ### ordinare al #### l'esibizione della sua contabilità, con particolare riferimento alle fatture allegate sub doc. 6. 
B) per l'ipotesi in cui il #### dovesse contestare l'effettivo ricevimento dei pagamenti effettuati dalla soc. ### srl, cosiccome risultanti dagli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6, affinché ###mo Giudice voglia ordinare alla banca ### via F. Sforza (###) - ### - ### 3 - 20080 ### (ovvero la ### di appoggio indicata in calce alle fatture prodotte, sub doc. 6), l'esibizione degli accrediti sul conto corrente relativi ai pagamenti effettuati a favore del geom. ### cosiccome analiticamente elencati negli estratti conto bancari allegati, sub doc. 6 dalla ### srl; C) In ogni caso per l'ipotesi in cui il #### dovesse muovere contestazioni in ordine all'emissione delle fatture prodotte sub doc. 6, ovvero in merito all'accredito delle somme risultanti dagli estratti conto bancari parimenti allegati sub doc. 6, affinché ###mo ### disporre una ispezione della ### di ### e dell'### delle ### avuto riguardo alla contabilità del geom. ### con particolare riferimento alle fatture ed ai pagamenti di cui al documento sub doc 6. 
La società ### srl, chiede inoltre l'ammissione del seguente capitolo per interrogatorio del geom. ### 1)Vero è che ### ha emesso le fatture che le vengono rammostrate sub doc. 6 di parte ### srl a fronte dell'esecuzione dei lavori ivi meglio elencati nel cantiere della soc. ### srl, sito in ####, via ### La società ### srl chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi: 1)Vero è che fra il mese di aprile 2007 ed il mese di maggio 2010, il geom. ### era giornalmente presente nel cantiere di proprietà della soc. ### srl, sito in #### via ### 2)Vero è che il sig. ### legale rappresentante soc. ### srl, si presentava in cantiere una volta ogni due settimane; 3)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### ricevere i fornitori e controllare le merci consegnate in cantiere; 4)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### impartire gli ordini agli operai ed agli artigiani presente in cantiere, con particolare riferimento a modi e tempi di esecuzione dei lavori, nonché con riferimento alla verifica della conformità delle opere eseguite da tali operai e artigiani a quanto previsto in progetto; 5)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### compilare il registro giornaliero di cantiere; 6)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ###impartire le istruzioni inerenti il getto del calcestruzzo, nonché il posizioneranno dei travi e dei solai; 7)Vero è che, in tale cantiere, ### ha visto il geom. ### dichiarare, agli operai, agli artigiani ed ai fornitori, di agire su incarico della soc. ### srl; 8)Vero è che, in tale cantiere,### ha visto il geom. ### riferire al sig. ### legale rappresentante della ### srl, l'andamento dei lavori e la programmazione degli stessi. 
Si indicano a testi: #### favore di spese del presente giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo. 
Per la parte appellata #### l'Ecc.ma Corte d'Appello di ### ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, così giudicare: ### DICHIARARE l'appello proposto dagli appellanti ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto carente dei seguenti requisiti previsti dalla legge per l'appunto “a pena di inammissibilità: 1) indicazione delle parti di provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 c.p.c.).  e, per l'effetto, #### l'Appello e ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; In subordine ### il ### stante la sua totale e comprovata estraneità a compiti e competenze di natura strutturale e avendo egli dimostrato documentalmente di aver seguito ### e schemi strutturali ben precisi predisposti e fornitigli dal progettista e direttore lavori #### (docc. da 11 a 19), così superando anche l'unico rilievo mosso dall'ATP al ### In estremo subordine e per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità anche del convenuto ### non potendo all'evidenza ritenersi identiche le posizioni di ciascun convenuto ed essendo quindi inconcepibile ogni ipotesi di responsabilità solidale e neppure indistinta e per quote uguali, ### rigorosamente le responsabilità di tutti i soggetti in causa tenuto conto delle competenze specifiche e dei ruoli e attività di ciascuno nella vicenda, compresa la stessa attrice #### per ciascuna parte processuale - attrice e convenuti - la conseguente e connessa quota di rispettiva responsabilità.  ### denegata ipotesi di accoglimento delle ### avversarie si insiste per le proprie ### come da ### ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. e ### ex art. 183 co 6 n. 3 c.p.c.  #### dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni dovessero essere contenute nelle ### delle ### attoree e delle altre parti. 
Con vittoria di competenze e spese generali oltre accessori come per legge. 
Per la parte appellata ###ni ### l'###ma Corte d'Appello adita, - ### - ### diritto della qui difesa parte appellata fatto salvo, - ### atto che ogni profilo delle domande di parte appellante e delle altre parti in giudizio, per quanto avverso, è fatto oggetto di integrale contestazione, - ### atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione, - ### atto che la qui difesa parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, difese ed eccezioni opponendosi altresì a nuove, eventuali e tardive produzioni nonché a nuove, ulteriori istanze istruttorie e formulazione di capitoli di prova con tardiva indicazione di testi, In via ### Rigettare le ulteriori istanze istruttorie tutte formulate dalle parti, per i motivi esposti negli atti difensivi tutti, da intendersi in questa sede richiamati e trascritti.  ###: In via principale ### l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, ### in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata. 
In via di mero subordine ### denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, rigettare comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti della #### S.p.A., mandandone, conseguentemente, la qui difesa parte integralmente assolta. 
In via di ulteriore subordine ### e dichiarare, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, l'inoperatività della polizza azionata per i motivi di cui in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti e, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, laddove riproposta anche in questa sede dall'assicurata, contenere l'indennizzo entro i limiti di polizza e le stime accertate, previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto ed escluso. 
In ogni caso: Con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con rimborso forfettario nella misura del 15%.  ### atto notarile del giorno 11.5.2009, rep. 1711/1258, ### acquistava dalla ### s.r.l. la piena proprietà di un appartamento con garage facente parte di un fabbricato condominiale. Successivamente all'acquisto in tale appartamento erano comparse delle crepe ad andamento orizzontale e verticale, in particolare lungo il muro perimetrale posto ad ovest, propagate dal piano rialzato anche al piano superiore, e lungo le pareti poste ad est e a sud. Con perizia di parte redatta dall'#### veniva evidenziata un'evoluzione della sollecitazione degli elementi strutturali verso il crollo di parte della soletta di divisione tra il piano terreno ed il piano primo, nonché del sottotetto, con conseguente urgenza nel provvedere, per un costo complessivo di ripristino tra 75.000,00 e 95.000,00 euro. 
In data ### l'attrice promuoveva innanzi al Tribunale di ### procedimento di istruzione preventiva contro i convenuti del presente giudizio; con relazione peritale depositata in data ### il CTU attestava la carenza della documentazione amministrativa minima prevista per l'esecuzione delle opere in oggetto, affermando la responsabilità in egual misura di tutte le parti coinvolte (progettista, direttore lavori, direttore cantiere e impresa) ed individuando tra le più probabili cause del quadro fessurativo le luci notevoli del solaio (8 m circa), l'esilità delle strutture realizzate (solaio e voltino) e le dimensioni eccessive del serramento (4,25 m circa di larghezza). 
Con riferimento al costo necessario per le opere di consolidamento/riparazione il c.t.u. riteneva che esso potesse essere ipotizzato per un totale di euro 40.000,00 euro al netto di IVA e contributi obbligatori. 
All'esito dell'#### introduceva la causa di merito, nell'ambito della quale si costituivano solo il #### e la #### S.r.l., unitamente alla compagnia di assicurazioni ###ni S.p.A, mentre gli altri soggetti rimanevano contumaci. 
Depositate le memorie ex art 183, 6° comma, cpc, tutte le istanze istruttorie delle parti venivano rigettate, ad eccezione dell'interrogatorio formale del #### dedotto dalla #### S.r.l., che veniva espletato in apposita udienza. Precisate le rispettive conclusioni, la causa approdava alla sentenza n. 249/2022: il Tribunale di ### accogliendo le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto ### e dalla chiamata in causa ### s.p.a., rigettava tutte le domande formulate dall'attrice ### e condannava la medesima al rimborso delle spese di lite e di ATP ante causam sostenute da ### s.r.l., ### s.p.a. e ### stante la contumacia delle altre parti, compensava integralmente le spese tra queste e l'attrice. 
Avverso la suddetta pronuncia ### proponeva appello, con cui, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 283 - 351 cpc, reiterando le istanze istruttorie e insistendo per nuova CTU tecnica, chiedeva la condanna in via solidale degli appellati al risarcimento del danno per le causali e gli importi quantificati in € 95.000,00, oltre agli ulteriori eventuali danni, anche in via equitativa, derivanti dalla privazione dell'uso del bene a fini locativi.  ### si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la relativa manleva da parte della ### terza chiamata, con reiterazione delle istanze istruttorie per interpello e testi.  ### si costituiva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc, nel merito il rigetto del medesimo in quanto infondato in fatto e in diritto, in subordine l'esenzione da ogni forma di responsabilità, con l'accertamento, in estremo subordine, della quota di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in relazione alle rispettive competenze. 
L'###ni insisteva a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc in via preliminare, per il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in via principale e, in subordine, per l'accertamento dell'inoperatività della polizza azionata. 
Le altre parti appellate, ##### e A&### restavano contumaci. 
Con ordinanza del 01.02.2023 la Corte respingeva sia l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., proposta da ### e ### S.p.A., sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da ### condannandola, per manifesta infondatezza della medesima, al pagamento della pena pecuniaria di € 300,00. 
Con ordinanza del 19.06.2024 veniva disposta la remissione della causa sul ruolo, con ammissione della prova di parte appellante dell'interrogatorio formale degli appellati e per testi, sul capo 1) della memoria istruttoria di primo grado, oltre alla prova per interrogatorio formale dell'appellante e per testi richiesta dall'appellato ### sul capo 18) della propria memoria istruttoria, nonché quella in materia contraria diretta sul capo 1) dell'appellante. 
All'udienza del 10.10.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale di ### e assunte le testimonianze di Napoli, #### e ### All'udienza del 16.04.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, tutte le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte depositati telematicamente e con successiva ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.  ### 1) La sentenza impugnata Il Tribunale di ### ha ritenuto fondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto e dalla terza chiamata, alla luce delle evidenze documentali, con particolare riferimento alla relazione dell'### Zinghinì, incaricato dal progettista e direttore dei lavori arch.  ### in cui si dichiarava che le fessurazioni in oggetto si erano manifestate nel corso degli ultimi otto anni (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del convenuto ###, senza che questa circostanza sia stata oggetto di specifica contestazione da parte attrice, con conseguente esclusione della garanzia ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1667 c.c.; nonché alla relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.), in cui si dava atto dell'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del possibile verificarsi di cavillature e/o fessurazioni, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti, confermando quindi già nel 2008 il possibile verificarsi di tali eventi. 
In tale contesto il giudice di prime cure ha pertanto escluso che la conoscenza delle problematiche in questione sia avvenuta per la prima volta con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo nel 2017. 
Sono state inoltre valutate come generiche le allegazioni di parte attrice, la quale ha sostenuto genericamente che i difetti per cui è causa divennero visibili molto più tardi del 2008 (cfr. pag.  3 della 1 memoria ex art 183, comma 6, cpc), e nel ricorso per a.t.p. ha affermato che “di recente” erano comparse delle crepe (pag. 1, doc. 1 allegato all'atto di citazione), senza tuttavia indicare con precisione il momento della scoperta. 
Ciò posto, il Tribunale ha dedotto che le prescrizioni e decadenze si erano verificate senza che il ricorso per ATP fosse idoneo ad avere un effetto interruttivo ovvero impeditivo, essendo già decorsi a quella data i termini previsti a pena di prescrizione e decadenza, sia con riferimento alla previsione dell'art. 1667 c.c. sia con riferimento a quella dell'art. 1669 c.c. e ne ha esteso gli effetti nei confronti di tutti i soggetti in causa, precludendo ogni altra valutazione di merito. 
In applicazione del generale principio della soccombenza, l'attrice è stata condannata alla rifusione delle spese processuali di lite e del procedimento di istruzione ante causam a favore della società convenuta ### s.r.l., del convenuto ### e della chiamata in causa ### s.p.a. (la cui vocatio in jus, operata dalla convenuta ### s.r.l., è dipesa dalle domande attoree, non accolte), con compensazione delle spese, invece, tra la medesima e i convenuti contumaci.  2) I motivi di appello proposti da ### luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato nella sostanza un unico motivo di doglianza, articolabile in tre censure consequenziali.  ### motivo La principale doglianza ha ad oggetto l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, per l'errata interpretazione dei documenti di causa, sulla cui evidenza il giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato la decisione. In particolare, la relazione dell'### Zinghinì (doc. 8, 2 ^ memoria ex art. 183 cpc), redatta su incarico del ### dei ### e non della ###ra ### non sarebbe mai stata conosciuta dall'attrice, né le fessurazioni si sarebbero al tempo manifestate. 
Analogamente all'epoca della relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008 (doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta ### s.r.l.) l'appellante non sarebbe stata neppure proprietaria dell'immobile oggetto di causa e, in ogni caso, essa sarebbe antecedente al deposito della dichiarazione di fine lavori avvenuta in data 12 dicembre 2008 e al collaudo dell'opera, avvenuto in data 10 dicembre 2008. 
Tale circostanza rappresenterebbe quindi la conferma che al momento dell'acquisto dell'immobile, da parte della ###ra ### le fessurazioni non erano presenti. E quand'anche, de jure contendo, si volesse sostenere la conoscibilità di tali documenti da parte della ### tale conoscibilità risulterebbe provata solo dal momento della produzione in giudizio, il che esclude l'intervenuta prescrizione e decadenza.  ### rileva inoltre che il ricorso per ATP (atto interruttivo della prescrizione e decadenza) risale al 27 settembre 2017, il che renderebbe inaccoglibile l'eccezione di prescrizione e decadenza con riferimento al disposto dell'art 1669 c.c. in rapporto alla relazione dell'ing ### posto che quest'ultima è del 17 novembre 2016.  ###.ra ### avrebbe avuto, in definitiva, la percezione della gravità dei fenomeni fessurativi solo successivamente alla conoscenza dell'esito della relazione peritale di parte dell'#### di maggio 2017. 
Le testimonianze assunte all'udienza del 10.10.2024 vengono interpretate dall'appellante a favore dell'insussistenza di fessurazioni al momento dell'acquisto dell'immobile e della conseguente inaccoglibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza, mentre le dichiarazioni rese da ### assumerebbero valenza confessoria della sua conoscenza delle crepe in questione e dell'occultamento volontario delle medesime, cosicché non fossero visibili dagli acquirenti.  ### motivo ### accoglimento del precedente motivo di appello dovrebbe determinare, nella prospettiva appellante, l'esame delle ulteriori questioni di merito prospettate dalla ###ra ### che devono intendersi integralmente richiamate. 
Osserva la medesima al riguardo che il #### avrebbe infatti confermato l'imputabilità delle fatture dallo stesso emesse e a lui regolarmente saldate all'incarico dallo stesso svolto nell'ambito della costruzione dell'immobile per cui è causa. Le risultanze dell'interrogatorio rappresenterebbero quindi la conferma della presenza del #### in cantiere e del ruolo svolto dallo stesso, con conseguente fondatezza della domanda espressa anche nei suoi confronti.  ### motivo Il rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione dovrebbe inoltre determinare l'esame delle ulteriori questioni prospettate dall'attrice, ivi comprese l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché di riconvocazione del CTU a chiarimenti, che vengono in tale sede rispettivamente ricapitolate e articolate nei quesiti di cui al precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo.  ### motivo ### luce di quanto sopra evidenziato, l'appellante chiede che la sentenza emessa dal Tribunale di ### venga altresì riformata nella parte in cui, avrebbe erroneamente condannato la ###ra ### a rifondere le spese legali ai convenuti e terzi chiamati costituiti.  3) La difesa delle parti appellate 3.1 La difesa di ##### quale società costruttrice e venditrice, ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di ### in quanto oggettivamente fondate sulla documentazione allegata agli atti di causa.  ### espletata in corso di ATP sarebbe inoltre giunta ad assunti profondamente diversi, sia in punto an che quantum, rispetto alla perizia depositata da parte attrice, che viene pertanto integralmente contestata dalla #### S.r.l. 
Con riferimento all'an, in particolare, il CTU non avrebbe evidenziato alcun pericolo di crollo, come viceversa preteso da parte attrice. In punto quantum, il CTU avrebbe quantificato i lavori necessari per il ripristino dei danni asseritamente riscontrati in un importo di molto inferiore rispetto a quello inizialmente quantificato dal consulente di parte attrice. Sotto altro profilo, la CTU parrebbe, infine, estremamente dubitativa in merito alle reali cause delle fessurazioni manifestatesi nell'immobile di proprietà dell'attrice. ### contesta pertanto la pretesa attribuzione di responsabilità in parti uguali “in base al buonsenso”, sostenendo di avere sempre operato secondo la dovuta diligenza.  ### denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, la società ### insiste nella domanda di manleva effettuata nei confronti della #### S.p.A. e reitera le proprie istanze istruttorie.  3.2 La difesa di ##### quale direttore di cantiere in rappresentanza della #### ritiene che il Tribunale abbia correttamente accolto le eccezioni di decadenza e prescrizione in forza di evidenti produzioni documentali della stessa attrice ### e della “apparente” controparte e qui appellata ### S.r.l. di ### già nel 2008 da tempo compagno dell'attrice ### e venditore alla stessa dell'immobile per cui è causa. 
Ciò in quanto la relazione del 2016 dell'#### attesterebbe la sussistenza del fenomeno fessurativo già a partire dal 2008, mentre la relazione del ### dei ### per la valutazione della qualità delle opere del 14.03.2008 darebbe atto di un'esecuzione delle opere non a regola d'arte e del verificarsi di “cavillature e/o fessurazioni”, oltre a “movimenti di assestamento ben più evidenti” in contiguità delle strutture dei tetti. Dalle risultanze dell'attività peritale svolta in sede di istruzione preventiva ante causam sarebbero inoltre emersi elementi confermativi e probanti di tale originaria e risalente comparsa ed origine delle fessurazioni e delle relative cause. 
Il suddetto rapporto personale di convivenza tra appellante e appellata renderebbe altresì la presente azione una mera finzione. 
A seguito di una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa, l'appellato ### afferma che, stante la conoscibilità e conoscenza delle fessure in questione sin dal 2008, sarebbe stato nelle intenzioni della ###ra ### e del di lei compagno ### risolvere tale problematica in occasione di lavori di ampliamento dell'immobile, ma gli stessi non erano stati approvati dal Comune, ragion per cui sarebbe stata radicato l'ATP e in seguito il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di #### avrebbe, inoltre, svolto la funzione di mero direttore di cantiere con semplici e marginali compiti di vigilanza sugli aspetti gestionali, operativi e di sicurezza, quali, ad esempio, ordinare i materiali secondo le indicazioni della ### e provvedere alla contabilizzazione di quanto realizzato, senza eseguire alcuna opera di natura strutturale. Delle opere strutturali avrebbe infatti dovuto occuparsi la GMA di ### e della vigilanza l'#### in qualità di progettista e direttore delle opere strutturali.  ### delle domande attore si manifesterebbe altresì dall'esosità della richiesta risarcitoria di € 95.000,00, a fronte di una stima in ATP di € 40.000,00.  ### informa, infine, la Corte di un fatto nuovo omesso dall'appellante: in data ### l'### ha approvato - con voto favorevole della stessa ### - l'esecuzione dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile per cui è giudizio: l'istallazione cappotto su parete verticale e l'isolamento primo solaio, con la conseguenza che sarebbero stati irrimediabilmente modificati i luoghi, vanificando ogni eventuale ulteriore ### così come le stesse opere di sistemazione addotte dall'appellante. 
Anche l'istruttoria orale esperita in Appello avrebbe confermato la fondatezza delle circostanze ed argomentazioni poste alla base della Sentenza del Tribunale di ### è risultata infatti ivi ulteriormente confermata la risalenza delle fessurazioni e la loro natura di vizio originario e strutturale, come da dichiarazione della teste ###a ### proprietaria dell'appartamento sovrastante l'immobile della ###a ### e che avrebbe presentato la medesima situazione; non sarebbe inoltre risultato assolto l'espresso onere in capo all'appellante di provare il momento della comparsa delle fessurazioni.  #### chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc e il rigetto nel merito del medesimo per infondatezza, ovvero, in subordine, l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità delle parti convenute coinvolte.  3.3 La difesa di ##### insiste a sua volta per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc, posto che le risultanze di causa emerse all'esito del primo grado di giudizio evidenzierebbero inequivocabilmente l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni domanda attorea, come correttamente accertato dal Tribunale, per essere le fessurazioni in oggetto conoscibili e conosciute sin dal momento dell'acquisto dell'immobile nel 2008. 
Né la terza chiamante ### avrebbe comprovato alcunché in ordine all'operatività dell'azionata polizza: essa non opererebbe nel caso di specie anche per estraneità dell'assicurato rispetto ai vizi lamentati, attribuibili a errori di progettazione e, in ogni caso, l'ammontare del lamento danno per quanto attiene alla quota della ### sarebbe da ritenersi ricompreso nello scoperto minimo di polizza.  ### CTU avrebbe inoltre confermato come non siano state osservate le leggi e i regolamenti in vigore all'epoca della costruzione, con conseguente inefficacia della garanzia invocata, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni di assicurazione.  ### di ### ossia l'art. 1 “### dell'Assicurazione”, l''art. 2 “Delimitazione dell'Assicurazione” e l'art. 3 “Efficacia della garanzia”, riguarderebbero il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito: tali clausole, dunque, non necessiterebbero della doppia sottoscrizione, oltre ad essere agevolmente leggibili dal contraente.  ###à della polizza sarebbe inoltre ricavabile dall'applicazione della clausola relativa alla “### dell'Assicurazione”, tale per cui “la ### non sarebbe obbligata per: a) vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'### prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'### dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere. 
All'udienza del 10.10.24 il #### avrebbe poi ribadito tutta la temerarietà delle pretese della signora ### confermando, altresì, come la scoperta delle pretese fessurazioni non fosse affatto recente (del 2017 come denunciato) ma che essa risalisse, addirittura, al lontano 2008, vale a dire al momento dell'acquisto dell'immobile. Le dichiarazioni del #### avrebbero trovato un riscontro anche nelle dichiarazioni degli altri testi escussi nel presente grado di giudizio i quali non sarebbero riusciti a fornire elementi utili alla tesi propugnata da parte appellante.  ### assicurativa conclude pertanto per il rigetto dell'appello per infondatezza e per l'accertamento, nel caso di reiterazione della domanda di manleva da parte dell'assicurata, dell'inoperatività della polizza azionata.  4) I motivi della decisione ### deve essere rigettato, in quanto le doglianze dell'appellante risultano infondate come di seguito evidenziato.  4.1. Con il primo motivo di appello la parte appellante, in primo luogo, contesta l'accoglimento, da parte del Tribunale di ### dell'eccezione di decadenza e prescrizione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato i documenti di causa e li abbia ritenuti da lei conosciuti o conoscibili. 
A detta di ### infatti, la relazione dell'ing. ### (ove si afferma, nel 2016, che da otto anni era noto il problema del quadro fessurativo), redatta su incarico del direttore dei lavori, l'arch. ### non le sarebbe mai stata nota: quindi il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere da tale data, ma solo dal 2017, con conseguente tempestività del ricorso per ATP depositato il ###. 
Ugualmente non le sarebbe opponibile la relazione del direttore dei lavori per la valutazione della qualità delle opere del 14.3.2008, in quanto in tale data l'appellante neppure era proprietaria, e comunque la relazione - che indicava i difetti strutturali oggetto di causa - sarebbe poi stata superata dall'esito positivo del collaudo e dalla dichiarazione di fine lavori, entrambe del dicembre 2008. 
Tale ricostruzione è parziale e non è, quindi, idonea a contrastare l'eccezione di decadenza e prescrizione. 
Ciò che rileva ai fini del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dagli artt.  1667 e 1669 c.c. è il momento della “scoperta”, ossia il momento in cui si può ritenere che la parte fosse a conoscenza della problematica sottostante al rischio per l'edificio. Chiaramente, data la non rilevabilità oggettiva della psiche umana, l'individuazione del momento non può prescindere dall'elemento presuntivo, raggiungibile a fronte di indizi che siano gravi, precisi e concordanti.  ###à dei soggetti coinvolti e la comunione dei loro scopi portano a ritenere raggiunta tale presunzione. 
Ricostruendo le risultanze istruttorie, compresi i documenti prodotti in causa, non contestati dalle parti, si rileva come la prima manifestazione del problema risalga al 2008. 
La relazione del ### arch. ### datata 14 marzo 2008 (prodotta da ### col doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), aveva, infatti, evidenziato la problematicità della struttura come progettata e poi realizzata, date le ampie luci e le ridotte strutture portanti, con la possibilità che si verificassero in futuro “fastidiose cavillature e/o fessurazioni negli intonaci, sia interni che esterni, dovute all'assestamento dei singoli blocchi ma legati, che appena entreranno in completo esercizio, sicuramente subiranno dei micromovimenti. Fenomeni più ampi potrebbero verificarsi in contiguità delle strutture dei tetti che, notoriamente, compiono, nel tempo, movimenti di assestamento ben più evidenti”. ### luce di tutto ciò, il #### valutava un insufficiente livello di qualità delle opere eseguite e pronosticava un sicuro aggravio economico per ricondurre alla normalità i manufatti in questione. 
A conferma della comparsa di tali fessurazioni già nel 2009-2010 vi è la testimonianza di ### inquilina dello stesso complesso immobiliare oggetto di causa e proprietaria dell'unità abitativa posta sopra e a fianco di quella della parte appellante, che si sviluppa in parte al piano terra e in parte al primo piano. La teste afferma che anche l'immobile da lei acquistato presentava una fessurazione abbastanza grossa nell'ingresso e che tale fessurazione era già presente quando è entrata nell'appartamento, nel 2010. Inoltre, la teste afferma che la problematica era emersa già da prima, nel 2009, ancora nelle fasi conclusive dei lavori del suo appartamento, quando si stavano tinteggiando le pareti: come da lei riportato, “avevano provato a mettere una retina sotto l'intonaco, ma poi è di nuovo venuta fuori”. 
Lo stesso problema sussisteva, inoltre, nell'appartamento di ### anche lui abitante dello stesso complesso immobiliare. Il teste, sempre all'udienza del 10 ottobre 2024, affermava di avere una crepa nell'intonaco di un muro divisorio interno in corrispondenza della cameretta e che tale fessura era comparsa subito dopo l'acquisto, avvenuto nel 2008.  ### contesta il valore probatorio degli elementi sopracitati, affermando che i due testi non hanno detto di aver visto crepe nell'appartamento dell'appellante e che le problematiche rilevate dall'#### nella relazione del ### fossero state superate nel successivo collaudo, che infatti ebbe esito positivo, non rilevando fessurazioni. 
Si tratta di una contestazione non decisiva, dal momento che con il collaudo statico del dicembre 2008 (all. 6 da parte ### - certificato di collaudo statico del 10.12.2008 dell'#### viene attestato che la struttura in conglomerato cementizio armato oggetto della presente relazione è staticamente idonea e pertanto collaudabile, come in effetti con il presente atto collauda ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086, nei limiti della loro destinazione d'uso e dei carichi di esercizio previsti in progetto, senza alcuna menzione alla presenza o all'assenza di fessurazioni. La tenuta statica e l'assenza di pregiudizi di stabilità viene confermata anche dal CTU di primo grado, a conferma dell'assenza di correlazione tra i due elementi (tenuta statica e presenza di fessurazioni). 
Si consideri che il collaudo viene effettuato da un professionista diverso dal progettista strutturale, #### e senza avere contezza del contenuto della relazione del marzo 2008, appositamente non depositata nel fascicolo amministrativo. 
Alcuna precisazione sulla presenza o meno delle fessurazioni si può poi evincere dalla attestazione di fine lavori, che è per sua natura muta sul punto. 
La problematica era sicuramente conosciuta da parte della ### e della direzione lavori, che con la relazione del marzo 2008 aveva voluto tutelarsi da future contestazioni da parte della committenza cui aveva indirizzato le proprie considerazioni tecniche. 
Ora, sebbene a marzo 2008 ### non fosse ancora proprietaria dell'alloggio di cui si tratta, emerge dagli atti che la stessa abbia conferito proprio all'#### redattore della relazione del 2008, l'incarico di progettista e direttore lavori per le opere di ampliamento del proprio immobile nel 2016, come si evince dall'allegato 10 depositato da ### con il quale il Comune di ### a settembre 2016 non ha autorizzato il suddetto intervento edilizio. 
In un simile contesto, appare inverosimile che il professionista non abbia condiviso con la propria cliente le problematiche dell'immobile da lui evidenziate in fase costruttiva, anche considerato che erano le stesse che l'intervento richiesto mirava a risolvere, ovvero le fessurazioni conseguenti alle ampie luci e alle ridotte strutture portanti indicate come evento probabile nel 2008. 
Proprio l'ottica di risolvere le problematiche che affliggevano la porzione dell'immobile di proprietà ### emerge dall'incarico affidato nell'autunno 2016, all'indomani del rigetto comunale, dall'#### all'#### evidentemente proprio su incarico della proprietà. 
Questa relazione tratta, infatti, “del rinforzo di una porzione locale dell'abitazione proprietà della sig.ra ### Letizia”, intervento necessario poiché, si legge in seguito, “è stata posizionata una muratura, di fatto portante, sopra un solaio a lastre che presenta una luce considerevole pari a 720 cm”. La soluzione mira a “risolvere il problema del quadro fessurativo evidenziatosi nel corso degli ultimi otto anni”, ovvero dal 2008. 
Infine, nella relazione si legge che la soluzione proposta potrebbe “essere di supporto ad una eventuale scelta di ampliamento degli spazi abitativi (ex legge 24/2009) di cui si sono esaminati gli elaborati grafici messi a disposizione dall'#### Maschio”. 
Tale precisazione toglie ogni dubbio sul fatto che la suddetta relazione sia stata commissionata dall'#### mettendo a disposizione del professionista incaricato gli elaborati grafici realizzati a corredo della pratica edilizia dell'agosto 2016 ai sensi della legge regionale 24/2009, proprio per trovare una soluzione e ripresentare la pratica di ampliamento dell'immobile di ### con maggiore successo di quello ottenuto due mesi prima, sfociato nel rigetto di settembre 2016 da parte del Comune di ### Tali considerazioni portato alla sicura conoscenza anche di tale relazione da parte di ### che, tramite il proprio professionista, #### ha dato incarico all'ing. ### riferendo che il problema delle fessurazioni si era evidenziato nel corso degli ultimi otto anni. 
Non vi era, infatti, alcun motivo per il quale l'#### nella sua qualità del 2008 di progettista strutturale del complesso immobiliare, dovesse conferire un incarico all'#### nel 2016 per risolvere le problematiche di una singola porzione immobiliare, quella di ### lo ha fatto come professionista incaricato dalla proprietà di quella porzione immobiliare. 
Questi elementi confermano la ricostruzione dei fatti allegata dal #### allorchè ha riferito che la problematica era conosciuta dalla parte fin dal suo acquisto e che era intenzione della stessa risolverla in occasione della pratica di ampliamento, che intendeva successivamente presentare. 
Pertanto, il dies a quo per la decadenza e la prescrizione delle azioni ex artt. 1667 e 1669 va individuato nel 2008 con conseguente decadenza e prescrizione delle relative azioni. 
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.  4.2. Il rigetto del primo motivo di appello, posto dalla stessa appellante come presupposto logico giuridico per l'esame degli ulteriori motivi di appello, determina l'assorbimento degli stessi.  ### va pertanto integralmente rigettato.  5) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.). 
Le spese processuali gravano sull'appellante, soccombente totale nei confronti delle altre parti appellate costituite, e sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, mentre per le parti appellate contumaci non vi è richiesta di liquidazione su cui provvedere. 
Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. DM 55/2014 dall'entità del risarcimento richiesto nei motivi di appello, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00. 
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non v'è motivo di discostarsi dai parametri forensi medi. 
Le spese processuali del secondo grado sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 14.317,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 4.326,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. 
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).  P.Q.M.  Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c. 
La Corte d'appello di ### seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso n. 249/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata ### s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende; nulla in punto spese in relazione alle parti appellate contumaci; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico della parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio. 
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.  ### estensore dott.ssa ### dott.ssa ### 

causa n. 1275/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Firrao, Cecilia Marino

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