blog dirittopratico

3.717.797
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
10

Tribunale di Trapani, Sentenza n. 469/2025 del 30-06-2025

... 20.05.2021, questo Tribunale definì il procedimento cautelare in questione, accogliendo la domanda della ### e del marito, ordinando “ai resistenti di consentire alle maestranze incaricate dalla ricorrente di accedere agli spazi di loro proprietà al fine di provvedere al montaggio del necessario ponteggio ed a consentire il mantenimento del ponteggio medesimo per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori necessari per il risanamento dell'immobile di proprietà della ricorrente”, nulla disponendo in ordine a eventuali indennizzi da riconoscere in favore dei resistenti (che pure erano stati richiesti). Con atto l'atto di citazione che occupa, notificato in data ###, ### ha introdotto, nei soli confronti di ### il presente giudizio di merito relativamente alla domanda di accesso nella sua proprietà, già avversata senza successo in sede cautelare, al fine di farne accertare, coi crismi della cognizione piena, l'infondatezza, ed in ogni caso, al fine di essere indennizzata per l'occupazione del suolo. ### evidenzia, in particolare, che la domanda di autorizzazione all'accesso nella sua proprietà ex art. 843 c.c. per la collocazione di ponteggi per l'esecuzione di opere edili non (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1657/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione art. 281-sexies c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1657 del ### del 2022 TRA ### nata ad ### il ### (c.f.: ###), con l'avv. ### (pec domiciliazione: ###) ### nata a #### il ### (c.f.: ###) con l'avv. ### (pec domiciliazione: ###) #### nata ad #### il ### (c.f.: ###) con l'avv. ### (pec domiciliazione: ###) Interveniente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data ###, ### premesso di essere comproprietaria, unitamente al coniuge ### di un immobile sito in ### del ### c.da Plaja n. 42, al primo piano (identificato catastalmente al Fg. 51, part. 324, sub 4), sovrastante l'immobile di proprietà di ### e ### - sito a piano terra, nel medesimo edificio (identificato catastalmente al Fg. 51, part. 324, sub 3, 6 e 7) - ed evidenziata la necessità di effettuare lavori di risanamento conservativo del proprio immobile, al fine di ripristinarne l'abitabilità e la sicurezza, per la cui esecuzione era necessario collocare un ponteggio nel cortile terraneo facente parte del sottostante immobile di proprietà di ### e ### evocò in giudizio quest'ultimi chiedendo al Tribunale, in via urgente, di essere autorizzata ai sensi dell'art. 843 c.c. “ad accedere forzosamente nello spazio libero perimetrale delle unità immobiliari site in ### del ### c.da Playa, piano terra ### di mappa 51 part. 324 sub 3, o aree pertinenziali delle particelle sub. 6 e 7, per la installazione dei ponteggi necessari per l'esecuzione delle opere di cui in parte espositiva e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle stesse tramite ditta all'uopo incaricata e sotto la vigilanza di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, adottando all'uopo ogni ulteriore provvedimento necessario ed idoneo ivi compresa l'assistenza della forza pubblica.”. 
Con ordinanza del 20.05.2021, questo Tribunale definì il procedimento cautelare in questione, accogliendo la domanda della ### e del marito, ordinando “ai resistenti di consentire alle maestranze incaricate dalla ricorrente di accedere agli spazi di loro proprietà al fine di provvedere al montaggio del necessario ponteggio ed a consentire il mantenimento del ponteggio medesimo per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori necessari per il risanamento dell'immobile di proprietà della ricorrente”, nulla disponendo in ordine a eventuali indennizzi da riconoscere in favore dei resistenti (che pure erano stati richiesti). 
Con atto l'atto di citazione che occupa, notificato in data ###, ### ha introdotto, nei soli confronti di ### il presente giudizio di merito relativamente alla domanda di accesso nella sua proprietà, già avversata senza successo in sede cautelare, al fine di farne accertare, coi crismi della cognizione piena, l'infondatezza, ed in ogni caso, al fine di essere indennizzata per l'occupazione del suolo. ### evidenzia, in particolare, che la domanda di autorizzazione all'accesso nella sua proprietà ex art. 843 c.c. per la collocazione di ponteggi per l'esecuzione di opere edili non avrebbe dovuto essere accolta dal giudice della cautela giacché: i) la ### non le ha mai avanzato tali richieste per via stragiudiziale; ii) la maggior parte delle opere edilizie per la cui esecuzione è stata richiesta l'autorizzazione in questione, riguardando porzioni di fabbricato condominiale (in particolare il tetto dell'edificio), avrebbero dovuto essere concordate con (e assentite dagli) altri condomini (ed in particolare da essa attrice e dal ### ed, in ogni caso, non richiederebbero la collocazione dei ponteggi. 
Si è costituita nel presente giudizio di merito la convenuta ### eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione in quanto introdotta oltre il termine ex art. 669 octies c. 2 c.p.c. ed in violazione dell'art. 669 decies c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse deduzioni, anche con riferimento al chiesto indennizzo, in difetto della prova di danni, con richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.. 
Ha spiegato intervento volontario adesivo ex art. 105 c.p.c., aderendo integralmente alle difese della convenuta, ### figlia della di ### n.q. di comproprietaria dell'immobile di primo piano per successione dal padre ### *.*.* In ordine all'azione proposta dalla ### deve osservarsi che nel sistema attuale, a seguito delle modifiche introdotte con il citato d.l.  35/2005 conv. in l. 80/2005, a valere per i procedimenti successivi al 1°marzo 2006, il procedimento cautelare (a differenza del giudizio possessorio) è necessariamente monofasico, sia emessa o meno la cautela richiesta. Significativamente, infatti, l'art. 669-octies, comma 6, prevede che la parte possa “iniziare” il giudizio di merito (mentre l'art.703, comma 4, c.p.c. prevede, nel procedimento possessorio, l'eventuale “prosecuzione del giudizio di merito” all'esito della fase sommaria). Ne discende che il giudizio di merito, se promosso all'esito di un procedimento cautelare a carattere anticipatorio, non differisce funzionalmente e strutturalmente da un comune processo dichiarativo; non è in tal senso sottoposto a termini o condizioni e non è meramente volto alla conferma o revoca della cautela eventualmente disposta ante causam, anche se la sentenza è di per sé idonea a sostituirla in toto. In altri termini, l'eventuale successivo giudizio di merito, “iniziato” dalla parte già soccombente nella definita fase cautelare ai sensi del sesto comma dell'art. 669-octies, c.p.c., costituisce un giudizio del tutto autonomo e svincolato dal procedimento cautelare, suscettibile di essere introdotto, quindi, senza l'osservanza di alcun termine perentorio. 
Nella specie, a fronte dell'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.  proposto dalla ### e dall'allora marito, ### ha, legittimamente, introdotto il presente giudizio a cognizione piena, affinché, venga dichiarata l'infondatezza della domanda (già virtualmente formulata nei suoi confronti in sede cautelare) di accesso alla sua proprietà ex art. 843 c,c,, ovvero, in subordine, affinché venga stabilito l'indennizzo dovutole per l'accesso in questione ex art. 843, c. 2 c.c..  ### richiesta di accesso è stata giustificata dalla ### e dall'interveniente in ragione della necessità di eseguire di lavori di risanamento conservativo al fine di ripristinare l'abitabilità e la sicurezza del loro, sovrastante, immobile.  ###. 843 c.c., recita testualmente e semplicemente che “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”. In sede d'interpretazione della norma è stato chiarito che: “la necessità, cui l'art. 843 c.c. subordina il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro o altra opera propria o comune, non deve essere riferita all'opera da compiere, ma all'accesso ed al passaggio” (Cass. civ. n. 2274/1995) e che tale obbligo (propter rem) sorge in capo al proprietario “tutte le volte in cui l'impedimento dell'accesso renderebbe impossibile il compimento delle opere necessarie al richiedente” (cfr. Cass. civ.  10474/1998). 
Nella specie, le risultanze della CTU svolta nel corso del giudizio cautelare inter partes (R.G. 696/20), depositata dalla convenuta nel presente giudizio all'all, n. 17, hanno chiarito in modo esaustivo che l'immobile di proprietà della ricorrente necessita di riparazioni, in quanto versa in uno stato di notevole degrado e che per effettuare gli interventi sul prospetto, risulta indispensabile la collocazione di un ponteggio sul cortile interno di proprietà del resistente. 
Ricorrono dunque tutti i presupposti per l'operatività della previsione di cui all'art. 843 c.c., che non prevede, quale condizione per il proponimento della domanda giudiziale il previo esperimento di una richiesta stragiudiziale di accesso da parte dei comproprietari che devono eseguire le opere edili. 
Inoltre, risulta superflua la circostanza che alcune delle opere edilizie per la cui esecuzione è stato richiesto l'accesso ex art. 843 riguardando porzioni di fabbricato condominiale (in particolare il tetto dell'edificio), avrebbero dovuto essere concordate con gli altri condomini, ### la richiesta di accesso in questione risulta essere funzionale ### al ripristino di parti di edificio che, pacificamente, sono di esclusiva proprietà di ### e ### (come i sottobalconi aggettanti e la scala d'ingresso); tanto basta, certamente, per affermare la sussistenza in capo dei proprietari dell'immobile di piano terra dell'obbligo di acconsentire la collocazione dei ponteggi nel loro pertinenziale cortile. 
Ovviamente, resta estraneo all'oggetto del presente giudizio l'accertamento in ordine a eventuali abusi, irregolarità o danni nell'esercizio dell'accesso accordato in sede cautelare (e che oggi viene riconfermato), ovvero derivanti dall'esecuzione dei lavori: tali fatti, che peraltro si sarebbero verificati in corso di causa (il primo accesso nella proprietà ### è avvenuto in data ### laddove l'atto di citazione è stato notificato in data ###) non sono stati oggetto di alcuna domanda da parte dell'attrice. 
Sull'obbligo di corrispondere una indennità per l'accesso ex art. 543 c.c., ai sensi del c. 2 della medesima disposizione prevede che "Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità". 
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, tale norma obbliga il proprietario del fondo "beneficiato" a versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita" (v. Cass. Civ., sent. n. 1908 del 27.01.2009). 
Il principio appena esposto consente di affermare che l'indennità da versare al proprietario del fondo occupato prescinde dalla prova del danno ed è strettamente legato al fatto in sé dell'occupazione la quale se, da un lato, non può considerarsi illecita perché prevista e legittimata dalla norma di diritto sostanziale appena citata, dall'altro giustifica il pagamento dell'indennità come liquidazione preventiva per il danno conseguente alla limitazione subita dal proprietario del fondo occupato (cfr. Corte d'### sent. 275/2017). 
E' stato anche affermato, che “In caso di occupazione del cortile a causa di lavori sulla facciata, determinandone così l'impossibilità di utilizzo, il proprietario ha diritto ad un indennizzo determinabile in via equitativa per il mancato utilizzo del fondo” (cfr. Cass. n. ###del 2004). 
Se dunque la circostanza legittimamente del diritto di conseguimento di un'adeguata indennità ex art. 843 c.c. comma secondo è il fatto stesso dell'occupazione, e quindi l'impossibilità di utilizzazione del fondo, i comproprietari dell'immobile di primo piano sono tenuti a corrispondere alla ### una somma a titolo di indennizzo. 
Si ritiene equo stimare tale indennizzo (da intendere quale liquidazione preventiva del danno, e dunque salva la possibilità di provare ulteriori danni, che, come detto, esulano dall'oggetto del presente giudizio) in complessivi € 15 per ciascun giorno di occupazione (ossia circa € 450 mensili), considerato che la collocazione dei ponteggi per l'esecuzione delle opere riguarda solo l'area esterna dell'immobile di cui l'attrice è comproprietaria.   Le spese di lite vanno compensate per la metà, in ragione del rigetto parziale delle domande attore, per la restante quota vanno poste a carico della convenuta e dell'interveniente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore fino ad € 5.200,00 (considerato il valore del decisum), oltre ulteriori € 200,00 equitativamente determinati in favore all'attrice il procedimento cautelare R.G. 1657-1/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: ### e ### a corrispondere a ### la somma di € 15 per ciascun giorno di occupazione del cortile pertinenziale la propria abitazione in relazione all'accesso ex art. 843 disposto con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 20.05.2021, che conferma; rigetta ogni altra domanda proposta con l'atto di citazione notificato in data ###; compensa tra le parti le spese di lite per la metà, ponendone la restante quota a carico di ### e ### che condanna, in solido, a pagare, in favore di ### complessivi € 1.476,00, per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati (al 50%). 
Così deciso in ### in data ###

causa n. 1657/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Maria Bucalo

M
3

Tribunale di Como, Sentenza n. 51/2026 del 27-01-2026

... convalida dell'arreso e applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e divieto di ogni forma di comunicazione, con qualunque mezzo ed anche per interposta persona (fondata anche sulle precedenti denunce del 6.6.2021 e del 15.5.2022 e sul referto medico del 5.6.2021 con prognosi di giorni 10), emessa in data ### e revocata in data ###. ### civile, infatti, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda (Cass. 24164/11), elementi di prova che sono stati sopra richiamati. Per tutti i motivi esposti, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta. La responsabilità genitoriale ### all'affidamento del figlio minore ### (nato il ###), il Tribunale ritiene non sussistano, allo stato, le condizioni per mantenere l'affido condiviso (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3618/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO - ### - Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel. est.  dott.ssa ### D'### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da ### (C.F. ###), nata in ### il ###, rappresentata e difesa dall'avv.  ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore RICORRENTE CONTRO ### (C.F. ###), nato in ### il ### RESISTENTE CONTUMACE Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'### del ###, in persona del ### - ### della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento. 
OGGETTO: ### CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 1.12.2025, a seguito di discussione orale Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi e chiede che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione, riportandosi alle conclusioni in atti, chiedendo anche l'integrale attribuzione dell'assegno unico alla madre, con effetto retroattivo.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Processo Con ricorso depositato in data ###, ### ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, ### sposato in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé dei figli all'epoca ancora minorenni della coppia, ### (nato il ###) e Adam (nato il ###), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 300 per ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un contributo al proprio mantenimento di € 200 mensili. 
All'udienza del 31.3.2025, -RILEVATO che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza non si è regolarmente perfezionata nei confronti del resistente in quanto trattasi di notifica ex art 140 c.p.c. (per compiuta giacenza) presso la casa coniugale, ove lo stesso pacificamente non vive e risulta peraltro essere stato sottoposto, in data ###, alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento e comunicazione nei confronti della moglie; ### in ogni caso, che prima di procedere alla notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. (con certificato di residenza aggiornato) occorre effettuare adeguate ricerche che, al di là delle risultanze anagrafiche, comprendano ad esempio il tentativo di notifica presso il datore di lavoro indicato dalla ricorrente in udienza (### srl) o gli stretti congiunti del destinatario; ### opportuno, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il ### del conflitto familiare dispone, acquisire sin d'ora un quadro aggiornato sulla situazione economica del resistente che, secondo quanto riferito dalla moglie, sarebbe a conoscenza del procedimento e non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli ed anche allo scopo di individuare con certezza il datore di lavoro presso il quale effettuare la notifica;- con provvedimento a verbale, il ### delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza e del verbale e ha assegnato termine a parte resistente per la costituzione in giudizio, ha fissato udienza di comparizione in data ###, preceduta dal deposito di documentazione economica aggiornata e ha ordinato a ### per l'##### delle ### la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di ### All'udienza di comparizione del 1.12.2025 -sentita la sola ricorrente, attesa la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumaciail ### delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ammesso il difensore alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle relazioni trasmesse dai ### nell'ambito del precedente procedimento di separazione, instaurato dalla moglie nel 2022 e conclusosi con la riconciliazione dei coniugi. 
Il materiale probatorio Il Tribunale osserva preliminarmente ce il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. 
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre e le risultanze acquisite anche attraverso le relazioni dei ### trasmesse nell'ambito del precedente procedimento di separazione, offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dell'unico figlio ancora minore della coppia, ### (nato il ###), che diventerà maggiorenne a breve. 
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto del minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il ### ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327). 
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita per ordine del ### delegato. 
La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.  ### e ### hanno contratto matrimonio in ### in data ### (atto non trascritto in ###. Dalla loro unione, sono nati i figli ### (nato il ###), ### (nato il ###) e ### (nato il ###). 
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza di comparizione. In particolare, la ferma volontà di separarsi manifestata dalla moglie, il procedimento penale a carico del marito conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, il protrarsi della separazione di fatto tra i coniugi sono elementi tutti idonei a rivelare l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi e di una loro riconciliazione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. 
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il ### deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013 n. 2183). 
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti. 
La domanda di addebito Con riferimento alla domanda di addebito della responsabilità della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito per violazione dei doveri coniugali e, in specie, per condotte violente, con aggressioni fisiche e minacce anche di morte, tenute dal marito nei confronti della moglie negli ultimi 6-7 anni della convivenza coniugale, anche in stato di ebbrezza (cfr. denuncia querela del 15.10.2023), vanno svolte le seguenti considerazioni. 
Occorre premettere che, secondo costante giurisprudenza, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (da ultimo, 30.5.2025, n. 14465). 
Le condotte del marito, oggetto di denuncia in data ###, risultano pienamente provate mediante gli atti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR a carico del marito e conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta N. 756/2024 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie ed in particolare: la denuncia querela del 15.10.2023 sporta dalla moglie, il verbale di arresto del 15.10.2023 (ove risulta lo stato di agitazione in cui è stata trovata la donna ed un arrossamento delle guance, verosimilmente attribuibile ai colpi ricevuti dall'aggressore), il referto medico del 15.10.2023 con prognosi di giorni 3, la richiesta del PM di convalida dell'arresto del 16.10.2023 e l'ordinanza del GIP di convalida dell'arreso e applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e divieto di ogni forma di comunicazione, con qualunque mezzo ed anche per interposta persona (fondata anche sulle precedenti denunce del 6.6.2021 e del 15.5.2022 e sul referto medico del 5.6.2021 con prognosi di giorni 10), emessa in data ### e revocata in data ###.  ### civile, infatti, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda (Cass. 24164/11), elementi di prova che sono stati sopra richiamati. 
Per tutti i motivi esposti, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta. 
La responsabilità genitoriale ### all'affidamento del figlio minore ### (nato il ###), il Tribunale ritiene non sussistano, allo stato, le condizioni per mantenere l'affido condiviso ad entrambi i genitori, che presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima, nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana, né per disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, chiesto da quest'ultima, in considerazione delle fragilità della donna che ha più volte denunciato il marito, rimettendo successivamente le querele (cfr. verbale di arresto e denunce in atti), senza riuscire a tutelare né sé stessa né i figli, per un lungo periodo. 
A fronte della complessa situazione familiare emersa -caratterizzata da condotte violente del marito nei confronti della moglie, riconducibili anche ad un abuso di sostanze alcoliche, protrattesi per lungo tempo, sino all'arresto, nel settembre 2023, l'interruzione, da allora, dei rapporti tra i coniugi, nonché dal coinvolgimento del figlio minore ### in fatti di rilevanza penale ed anche del figlio maggiorenne ### che ha scontato periodi detentivi (cfr. relazione dei ### del 31.3.2023 e verbale udienza del 1.12.2025 e atti del procedimento penale N. 6023/2023 RGNR in atti)- l'affidamento del minore all'Ente e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano necessari per assicurare le decisioni nell'interesse del figlio, mediare le posizioni dei due genitori e sostenere ### nel rapporto relazionale con entrambi. 
Deve essere mantenuto il collocamento del minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto e che risulta essere figura di prevalente riferimento, prevedendo una libera frequentazione padre-figlio, in considerazione dell'età di ### e di quanto avviene da tempo (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). 
L'### proseguirà nell'attività di attento monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando immediatamente a questa A.G. eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, che rendano necessari ulteriori provvedimenti a sua tutela.  ### della casa coniugale ### poi disporsi l'assegnazione della casa coniugale -condotta in locazionealla madre, che ivi è rimasta a vivere con i figli, così da garantire loro la conservazione dell'habitat in cui sono cresciuti, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, 14553). 
Il contributo al mantenimento dei figli Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto dei figli ### ed ### deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013). 
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007). 
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012). 
Ciò premesso, ### ha dichiarato di essere rimasta a vivere, a seguito dell'arresto del marito, con tutti e tre i miei figli nella casa coniugale (in locazione con canone di € 500 mensili): ### lavora come rapper con reddito non conosco il suo reddito, potrebbero essere 1.500 al mese mediamente, paga lui la locazione e le utenze e anche la spesa, ### studia alla scuola professionale, gli mancano 2 anni per finire, ### fa la scuola professionale e gli mancano 3 anni. Mio marito ha sempre lavorato come operaio con stipendio di € 1.600-1.700, credo. Io ho iniziato a lavorare nel 2016, con lavoretti in nero per cui prenderò circa € 600-700. Fino a un anno fa, ho lavorato per qualche anno con contratto, prendendo circa € 700 mensili. ### unico lo prendiamo io e mio marito al 50%, a me arrivano € 100. Non ho altri ingressi. 
Non ho finanziamenti o mutui. Mio marito ha lasciato tanti debiti con ### perché lui ha fatto tanti incidenti ma le macchine erano a me intestate…sarà un debito di oltre 35 mila euro, per cui pago € 700 mensili che in realtà paga ### (cfr. verbale udienza del 1.12.2025). Dalla documentazione economica depositata, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 765 nel 2022 (CU 2023) e di circa € 740 nel 2023 (CU 2024). Fino a maggio 2025, ha percepito la ### Dalle indagini svolte, ### risulta lavorare, dal 2005, presso ### S.R.L., come dipendente (cfr. estratto conto previdenziale di aprile 2025) e, secondo quanto comunicato da ### percepisce l'assegno unico per i figli. Inoltre, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità di circa € 2.363 nel 2023 (CU 2024) e di circa € 1.910 nel 2022 (mod. 730/2023). 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale ed economica delle parti come sopra illustrata, valutate tutte le esigenze del figlio minore ### e del figlio maggiorenne, ancora studente, ### in considerazione dell'età e dell'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre, tenuto conto di quanto di seguito disposto in relazione al percepimento dell'assegno unico, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico di ### un contributo indiretto al mantenimento dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno come da ### in uso presso il Tribunale di Como. Le statuizioni assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di dicembre 2024, giacché il ricorso è stato depositato il ### ed è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno delle parti. 
Come ulteriore quota di mantenimento, l'assegno unico ed universale per il figlio dovrà essere interamente percepito dalla madre, genitore collocatario del minore (Cass. 22.2.2025, n. 4672). 
La domanda di mantenimento per sé avanzata dalla moglie Al riguardo va preliminarmente osservato che il riconoscimento, in sede di separazione, dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. ha la finalità precipua di garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza al coniuge che non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione, in presenza di una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. 
Trattasi, però, di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato (Cass. 11.7.2013 n. 17199). 
Tanto premesso, considerato che il ménage familiare risulta essere stato sostanzialmente alimentato dalla redditualità del marito, il Collegio ritiene di porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 300 (somma peraltro “lorda” per l'avente diritto e importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali), proporzionata alle condizioni economiche delle parti come emerse e soprariportate. 
Spese al definitivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide: 1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi ### e ### sposati in ### in data ### (atto non trascritto in ###.  2. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., la separazione addebitabile al marito, #### 3. AFFIDA ex art. 333 c.c. il figlio minore ### (nato il ###) all'EnteComune di ### (in relazione al luogo di attuale residenza del minore), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, che verranno assunte dall'###, sentiti i genitori e con oneri al 50% a carico degli stessi; 4. DISPONE che l'### mantenga il minore collocato presso la madre, anche ai fini anagrafici; 5. DISPONE, attesa l'età del figlio, che le frequentazioni padre-figlio avvengano secondo accordi diretti; 6. DISPONE che i ### dell'###-Comune di ### in collaborazione anche con i ### dell'### ciascuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico del minore e del nucleo familiare, provvedendo a: - monitorare la serenità delle frequentazioni padre-figlio; - avviare e proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo (anche domiciliari) e/o di supporto psicoterapeutico ritenuti necessari o anche solo opportuni per il minore, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore stesso; - acquisito il consenso delle parti, avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e/o percorsi di sostegno psicologico individuale, per elaborare eventuali nuclei problematici, con presa in carico di ### presso il ### competente con periodici controlli, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori; - svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare entro il ### e segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore che richiedano un intervento del Tribunale; 7. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei ### incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei ### potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi; 8. ASSEGNA la casa coniugale sita ### via ### 16 a ### 9. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ### e ### mediante versamento a ### in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ### prima rivalutazione dicembre 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal ### in uso presso il Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal ### spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola; spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti; d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.  10. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla signora ### genitore collocatario; 11. PONE a carico di ### con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, ### mediante il versamento a quest'ultima, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300 (importo annualmente rivalutabile secondo indici ### prima rivalutazione dicembre 2025); 12. RIMETTE la causa sul ruolo del ### delegato, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio; 13. ### al definitivo. 
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). 
MANDA alla ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### (Comune di residenza delle parti), per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
MANDA alla ### per la comunicazione ai ### dell'Ente affidatario-Comune di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio in data ###.  ####ssa #### n. 3618/2024

causa n. 3618/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Abate Agostino, Martina Roberta Manenti

M
3

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 658/2017 del 22-03-2017

... e disattesa ogni contraria istanza e conclusione, cautelare e di merito, ed ogni eventuale istanza e allegazione istruttoria avversaria: ### accertare e dichiarare : - ai sensi dell' art. 342 1° comma cpc l' inammissibilità dell'appello proposto dalla curatela del ### snc di ### e ### in persona del curatore #### avverso alla sentenza del Tribunale di ### n. 971/2012 pronunciata dal Giudice monocratico dr. ### il ### e pubblicata il ### (non notificata) che ha deciso la causa n. 2147/2004 RG, dato atto e constatato che l'atto di appello notificato dalla curatela a ### e ### non contiene le indicazioni prescritte dall' art. 163 c.p.c. ed in particolare non contiene una completa, chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ( art. 163 3° comma n. 3 e n. 4 c.p.c. ); e difetta - in ogni caso - dei requisiti previsti dallo stesso art. 342 1° comma, n. 1) e n.2) c.p.c. ; - ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. accertare e dichiarare l' inammissibilità dell'appello proposto dalla curatela, dato atto e constatato che l' impugnazione risulta manifestamente infondata e in ogni caso non ha una ragionevole (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2196/2013 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###. ###.  composta dai magistrati: - dott. ### - dott. ### - dott. ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta da - ### s.n.c. di Bardi e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### per delega in atti - appellante - contro - ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### per delega in atti - appellati - avverso la sentenza n. 971 emessa dal Tribunale di Grosseto il 7 settembre 2012 avente ad oggetto: revocatoria fallimentare sulle seguenti ### - per il fallimento appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, n.971/2012 del 07 settembre 2012, depositata in ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 cancelleria il 25 settembre 2012, non notificata, accogliere l'appello interposto dalla ### del ### s.n.c. di Bardi e ### in persona del curatore #### e per l'effetto revocare ad ogni effetto di legge la compravendita immobiliare intercorsa tra la ### in nome collettivo di ### & ### ed i convenuti ### e ### in data ###, con atto ### repertorio n.153537, raccolta n.###, registrato a ### il giorno 05.03.2002 al nr.203 mod.### e trascritto all'### dei ### di ### in data ### n.3160 Reg. Gen. e n. 2316 Reg. P., con obbligo in capo ai convenuti della restituzione di ‘porzione di fabbricato di nuova costruzione in ### - zona ### dei #### realizzato su lotto di terreno numero 7/B, concesso in diritto di superficie per anni 99 (a decorrere dal 14.7.1994) (compreso nel piano di zona di cui alla legge 167/1962 pervenuto con atto del ### in data ### repertorio n.125.080, registrato a ### il ### al n.1538 e successivamente modificato con atto ai rogiti del medesimo ### in data ###, repertorio n.140.925, registrato a ### il ### al n.762) costituito da appartamento di abitazione al piano secondo, con accesso dal civico numero 52, corredato da un locale soffitta e terrazza al piano sottotetto e ripostiglio al piano terra; il tutto censito al ### del Comune di ### 92, particella 727, subalterno 39, categoria A/3, classe 3^, vani 5,5 e rendita € 497,09. In subordine ove il bene non fosse più nella disponibilità di parte convenuta per suo fatto e colpa, condannare i convenuti a corrispondere alla curatela attrice l'equivalente in denaro, che sarà accertato in corso di causa, del valore attuale dell'immobile ed in ipotesi subordinata pari almeno al prezzo pagato per la compravendita di € 73.746,38 od al maggior valore accertato. 
Dichiarare altresì tenuta parte convenuta alla restituzione dei frutti prodotti dal bene predetto a far data dalla domanda al saldo effettivo. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio e ripetizione di quanto pagato in esecuzione della sentenza, interessi compresi.  - per gli appellati: Piaccia all'###ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, confermate e richiamate le difese tutte svolte nel ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 giudizio di primo grado; respinta e disattesa ogni contraria istanza e conclusione, cautelare e di merito, ed ogni eventuale istanza e allegazione istruttoria avversaria: ### accertare e dichiarare : - ai sensi dell' art. 342 1° comma cpc l' inammissibilità dell'appello proposto dalla curatela del ### snc di ### e ### in persona del curatore #### avverso alla sentenza del Tribunale di ### n. 971/2012 pronunciata dal Giudice monocratico dr. ### il ### e pubblicata il ### (non notificata) che ha deciso la causa n. 2147/2004 RG, dato atto e constatato che l'atto di appello notificato dalla curatela a ### e ### non contiene le indicazioni prescritte dall' art. 163 c.p.c. ed in particolare non contiene una completa, chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ( art. 163 3° comma n. 3 e n. 4 c.p.c. ); e difetta - in ogni caso - dei requisiti previsti dallo stesso art. 342 1° comma, n. 1) e n.2) c.p.c. ; - ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. accertare e dichiarare l' inammissibilità dell'appello proposto dalla curatela, dato atto e constatato che l' impugnazione risulta manifestamente infondata e in ogni caso non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.  ### : - respingere totalmente l'appello proposto dalla curatela del ### snc di ### e ### in quanto infondato in fatto e in diritto, non motivato e non provato, confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di ### n. 971/2012 pronunciata inter partes all'esito del giudizio di primo grado, emessa il ### e pubblicata il ### (non notificata) Con ogni conseguente pronuncia, di legge e di ragione, e in tutti i casi con vittoria delle spese e compensi di causa per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % per spese generali (come stabilito dal DM 10.03.2014 pubblicato in G.U. del 3.4.2014), Iva e Cap nella misura dovuta per legge.  #### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00
Con atto di citazione notificato il 20 agosto 2004, il fallimento ### s.n.c.  di ### & ### dichiarato il 5 dicembre 2002, conveniva ### e ### davanti al Tribunale di ### chiedendo la revoca ex art. 67 comma 2 l.f. della vendita immobiliare stipulata il 4 marzo 2002, quando era noto agli acquirenti lo stato d'insolvenza della società venditrice. 
Costituendosi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza dell'azione avversa, per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. 
All'esito dell'istruttoria, assunte prove orali, con sentenza del 7 settembre 2012, il giudice adito respingeva la domanda e condannava la curatela al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori, osservando che l'atto di compravendita era stato preceduto da un preliminare stipulato il 6 novembre 1995, inoltre gli acquirenti erano entrati in possesso del bene fin dal 27 maggio 1996, sicché il successivo rogito aveva svolto un ruolo di “semplice riproduzione formale” e non era intrinsecamente revocabile, mentre “l'unico atto revocabile, ove non fosse spirato il termine di legge, avrebbe potuto essere esclusivamente il preliminare del 1995”. 
Avverso la decisione, con atto di citazione notificato l'8 novembre 2013, la curatela soccombente interponeva appello, dolendosi in sintesi di quanto segue: - l'atto definitivo di compravendita era innegabilmente revocabile; - il danno per la massa creditoria era rappresentato dalla alla perdita di un bene sul quale potersi agevolmente soddisfare; - la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dei compratori era dimostrato da una serie di elementi, quali: a) la clamorosa perdita di £ 2.388.842.720 realizzata dalla società nell'esercizio 1998; b) i ripetuti protesti subiti dalla società gemella, ### s.r.l., dichiarata fallita nel maggio 2002; c) l'avvio di numerose procedure di recupero crediti contro la ### in epoca precedente al rogito revocando; d) le numerose riunioni svolte tra promissari acquirenti e ### per addivenire al trasferimento definitivo dei beni; e) l'intervento di un legale di fiducia nominato dai convenuti-appellati con un gruppo di promissari acquirenti, che si attivò con la promittente venditrice per portare a termine l'affare; f) le manifestazioni effettuate presso la sede sociale dai promissari acquirenti per ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 protestare contro l'inadempimento della venditrice; g) l'iscrizione a carico della ### di ipoteche legali fin dal 2001, anche a favore dell'### per grossi debiti fiscali; h) il versamento di una quota di saldo prezzo (pari ad € 14.460,79) in occasione del rogito direttamente nelle mani del notaio affinché provvedesse all'estinzione dell'ipoteca 769/95 iscritta sull'immobile. 
Costituendosi in giudizio, ### e ### eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del gravame (ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.) e comunque ne contestavano analiticamente nel merito la fondatezza, concludendo per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese. 
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 settembre 2016 come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione e discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini assegnati per il deposito delle difese conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### preliminare di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
è priva di fondamento, in quanto, come emerge dalla stessa narrativa che precede, le doglianze mosse dall'appellante alla decisione di primo grado sono sufficientemente specifiche da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, che invero è stato puntualmente esercitato dalle controparti. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la questione è ormai superata dal passaggio in decisione della causa. 
Entrando nel merito, l'interpretazione accolta dal primo giudice in punto di revocabilità oggettiva dell'atto è senz'altro errata e va disattesa. ### traslativo dipende dal rogito, non dal preliminare, è infatti con la stipulazione del rogito che, uscendo il bene dal patrimonio del fallito, si verifica la lesione dell'interesse creditorio, sicché non può dubitarsi della revocabilità oggettiva del negozio definitivo ed anche la sussistenza dell'elemento soggettivo va verificata in relazione a tale momento nergoziale. Come insegna la costante giurisprudenza di legittimità: “in tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione” (massima tratta ex multis da Cass. n. 6040/2016). Riflettendo ancora sulla questione, c'è da domandarsi se, intervenuto il fallimento prima della stipulazione definitiva, il Tribunale avrebbe osato sostenere che il bene apparteneva già del promissario acquirente e la risposta non può che essere negativa, appunto perché il preliminare dà luogo ad un'obbligazione personale, senza produrre l'effetto reale a cui mira l'azione della curatela, sicché, in definitiva, non può minimamente dubitarsi della oggettiva revocabilità dell'atto di trasferimento. 
Né può dubitarsi, alla luce del testo letterale e del comportamento delle parti in attesa dell'adempimento, che il primo accordo avesse natura soltanto obbligatoria e non comportasse una vendita definitiva di cosa futura. Lo stesso fatto che la difesa appellata consideri la vendita del 4 marzo 2002 “atto dovuto in relazione al precedente accordo sottoscritto dalle parti il ###” (così a pag. 14 comparsa, ma il concetto è ribadito più volte, cfr. pagg. 20, 24 ecc.) dimostra palesemente la fondatezza dell'assunto e conferma la tesi della revocabilità. Una vendita di cosa futura non avrebbe richiesto il compimento di altri atti negoziali, ma soltanto la sopravvenienza della cosa, viceversa la natura doverosa dell'atto (diversamente da quanto accade nella revocatoria ordinaria ex art. 2901 comma 3 c.c.) non osta alla esperibilità della revocatoria fallimentare, basti pensare che riguarda abitualmente i pagamenti, pacificamente “atti dovuti” eppure pacificamente revocabili. 
Nemmeno può incidere sulla ricostruzione teorica della fattispecie, secondo la normativa applicabile ratione temporis, la circostanza per cui l'edificazione della ### derivasse da una convenzione pubblicistica, ovvero rientrasse in un piano di edilizia economica e popolare (### deliberato dal Comune di ### con la concessione all'impresa di un diritto di superficie di 99 anni, né tanto meno rileva in tale prospettiva la circostanza che la consegna dell'immobile sia avvenuta fin dal 1996, col trasferimento in loco dell'abitazione familiare dei promissari acquirenti, il radicamento della loro residenza ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 e l'assolvimento da parte loro delle spese accessorie inerenti al bene. Questo invero capita a qualunque conduttore, che non acquista, eppure può tranquillamente risiedere nell'immobile detenuto e naturalmente ne sostiene le spese. 
È noto che il legislatore della riforma fallimentare ha inteso in seguito privilegiare la tutela degli acquirenti della casa d'abitazione rispetto alla massa dei creditori, rendendo irrevocabili le compravendite immobiliari di tipo in esame concluse a giusto prezzo, ma proprio la modifica rende evidente come la normativa precedente, qui applicabile, privilegiasse invece le ragioni della par condicio creditorum. Nella misura in cui ha posto rimedio ad incresciose situazioni come quella in esame, la novella certifica che nel regime anteriore la situazione era oggettivamente irrimediabile, nel senso che non poteva sfuggire alla revocatoria. 
Tanto meno la revocabilità della compravendita può essere esclusa negando l'eventus damni, insito nella perdita del bene immobile su cui la massa dei creditori avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi, come invece potrà fare soltanto dopo avere vittoriosamente esperito la revocatoria. Neppure rileva nella prospettiva della revocabilità, come invece vorrebbe la difesa appellata (cfr. pag. 31 comparsa), che il prezzo praticato fosse congruo: in caso contrario, sarebbe stata configurabile l'ipotesi dell'art. 67 comma 1 l.f., essendo invece equo e realizzato il sinallagma dell'affare, resta configurabile l'ipotesi del secondo comma, ma in nessun caso può venir meno la revocabilità. Del resto, tutti gli atti dovuti (come i pagamenti) sono più che congrui, eppure sono revocabili. 
Discorso più articolato e sottile merita l'accollo parziale del mutuo fondiario effettuato dagli acquirenti, che a parere della difesa sarebbe ostativo alla revocabilità dell'atto traslativo. Non v'è dubbio che la massa abbia tratto beneficio dall'accollo parziale, che ha spostato sugli interlocutori contrattuali della fallita un debito ipotecario destinato altrimenti ad essere saldato in via privilegiata sul realizzo concorsuale del bene. Se l'incidenza del mutuo avesse coperto l'intera economia dell'operazione, l'eventus damni sarebbe davvero venuto meno e, a ben vedere, la curatela non avrebbe avuto nemmeno interesse ad esercitare l'actio pauliana per recuperare attivo destinato a soddisfare un solo creditore, ugualmente accontentabile dall'acquirente-accollante senza bisogno di ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 scomodare la procedura concorsuale. Senonché l'accollo riguarda nella specie soltanto una parte del prezzo, sicché il recupero del bene risulta tuttora vantaggioso dal punto di vista della massa, che potrà soddisfarsi sulla parte preponderante del presumibile realizzo. 
All'esito, i convenuti-appellati in revocatoria potranno insinuare ex art. 71 l.f. in via privilegiata ipotecaria di regresso la quota parte del mutuo accollato ed in via chirografaria il residuo controvalore, così ripristinando la par condicio creditorum, ma non possono pretendere di sfuggire al concorso trattenendo interamente il bene a loro trasferito dall'impresa insolvente. 
Esaurito così il discorso sull'elemento oggettivo, da ritenersi indubbiamente riscontrato, occorre passare all'esame della scientia decoctionis. ### della prova al riguardo incombe sulla curatela, ma può essere assolto anche in via indiziaria, come anzi è tipico e normale avendo a che fare con un substrato psicologico che non si espone a diretta visibilità. Nella specie, gli indizi offerti dalla curatela sono numerosi, gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., mentre le obiezioni sollevate dalla difesa appellante si rivelano fuorvianti, o di scarsa consistenza, secondo l'analisi che segue. 
Tra la sottoscrizione del preliminare (novembre 1995) e la stipulazione del rogito (marzo 2002), trascorse un lungo lasso di tempo (quasi sette anni), decisamente più ampio di quanto non fosse stato immaginato dai contraenti, i quali, insieme ad altri nelle loro stesse condizioni, davanti all'inadempimento dell'interlocutore pensarono bene di rivolgersi ad un legale, il quale in data 29 gennaio 2001 scrisse alla ### una lettera di messa, lamentando che “nonostante le numerose richieste” (cfr. doc. 4 fall.) non fosse stata ancora fissata la data del rogito ed intimando all'interlocutore di comunicarla entro trenta giorni. Diversamente da quanto sostiene la difesa appellata, il ritardo non è spiegabile con ordinarie difficoltà burocratiche legate all'attuazione della convenzione amministrativa sottesa all'edificazione, di cui infatti nessuno fece cenno, derivando l'attesa dalle difficoltà economiche dell'impresa costruttrice, segnatamente nell'estinguere i gravami ipotecari esistenti. Ora, siccome l'insolvenza consiste (ex art. 5 l.f.) nell'incapacità di adempiere ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 “regolarmente” alle obbligazioni, si può ben dire che gli appellati ne abbiano avuta esperienza diretta, senza bisogno di rilevarne i sintomi aliunde. 
Il ritardo subito dagli odierni appellati del resto non fu episodico, ma generalizzato a molti altri promissari acquirenti, i quali, dopo avere avuto la detenzione dei rispettivi immobili, non diversamente da ### vi andarono ad abitare ed ebbero l'opportunità di entrare reciprocamente in contratto tra loro, scoprendo la dimensione sistematica e generalizzata dell'inadempimento, in modo che, prima del rogito, finì per scatenare manifestazioni collettive di protesta anche presso la sede dell'impresa contraente. Discutendosi, come s'è detto, di un'iniziativa per edilizia economica e popolare convenzionata col Comune di ### la notizia non passò inosservata, ma ebbe addirittura risonanza nella realtà sociale circostante, il che rende impensabile un'ignoranza del problema da parte dei più diretti interessati. 
Si aggiunga che la sede della ### era occupata anche da un'altra società del gruppo, la ### la quale, operando in stretto collegamento con la consorella, andò incontro ad analoghe ed anzi più precoci traversie economiche, tanto da essere dichiarata fallita nel maggio 2002, dopo avere pubblicamente subito una moltitudine di protesti e di azioni esecutive. Oltre alla sede, le due società avevano in comune il personale dipendente, i soci ed intrattenevano fra loro rapporti commerciali molto intensi, come ha riferito il curatore del fallimento “gemello” (dott. ###, il quale ha rilevato molte operazioni finanziarie di reciproco favore e riscontrato anomale promiscuità contabili. In sostanza, la crisi investì il gruppo nel suo complesso, accentuandosi nella seconda metà degli anni novanta e diventando praticamente irreversibile nel 1998, quando le perdite patrimoniali della ### si avvicinarono a due miliardi e mezzo di lire (per la precisione £ 2.388.842.720). 
Non per niente, tra il 1999 ed il 2001 vennero emessi contro la società nove decreti ingiuntivi per oltre € 100.000,00 complessivi e vennero iniziate otto azioni esecutive per oltre € 40.000,00 complessivi, come emerge dalla documentazione prodotta dal curatore. 
Ora, è vero che non si tratta di atti intrinsecamente pubblici e che varie delle pendenza vennero nel frattempo tamponate, ma è anche vero che il legale incaricato da #### insieme ad altri promissari acquirenti avrebbe potuto avvedersi di tali vicende ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 patologiche eseguendo semplici controlli di cancelleria che tutti gli operatori sono soliti fare in casi del genere. 
Quanto sopra esposto trova riscontro nella documentazione prodotta dalla curatela e nelle deposizioni testimoniali raccolte. In particolare, #### (dipendenti della società fallita) e ### hanno riferito di riunioni molto “agitate” durante le quali i promissari acquirenti in attesa di rogitare si mostrarono molto preoccupati delle condizioni economiche della ### e del gruppo di appartenenza (###. ### ha anche espressamente ricordato la presenza del ### ad una di queste riunioni e, del resto, è impossibile supporre che il medesimo (insieme alla moglie ### non abbia avvertito e condiviso quei problemi e quel clima, trovandosi da anni nella detenzione dell'immobile in attesa del trasferimento, a stretto contatto abitativo con altri soggetti in analoga condizione di angosciosa attesa.  ### la riunione citata dalla ### si discusse, fra l'altro, dell'ostacolo al rogito rappresentato dalle iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili, un problema che l'avvocato incaricato dai coniugi ### aveva già affrontato scrivendo nel giugno 2001 alla ### e che venne infine risolto al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita facendo sì che la quota parte del prezzo corrispondente al gravame ipotecario residuo fosse trattenuta dal notaio rogante e consegnata direttamente alla banca creditrice (###, sebbene il relativo assegno (di € 14.460,79) fosse intestato alla venditrice. 
In pratica, l'importo fu enucleato dal prezzo ed intestato alla società in modo da provare il saldo, ma l'assegno venne materialmente affidato al notaio per garantirne la consegna alla banca, in maniera che denota, non solo l'incapacità del venditore di procurare autonomamente in precedenza la liberazione del bene, ma la preoccupazione che l'interlocutore contrattuale distraesse ad altri scopi la somma versata dagli acquirenti. 
In sintesi, gli elementi istruttori accennati integrano nel complesso la prova presuntiva ragionevolmente certa del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, che va pertanto accolta in totale riforma della decisione di primo grado. 
Resta da esaminare la richiesta accessoria della curatela volta ad ottenere il rimborso dei frutti civili maturati nel corso del giudizio. La pretesa è meritevole di accoglimento. ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 come è pacifico che, dopo la proposizione della domanda fondata a cui resiste, il convenuto in revocatoria sia tenuto a pagare gli interessi sui pagamenti eventualmente incassati, è altrettanto pacifico, nel caso in cui l'azione della curatela assuma ad oggetto la cessione di un immobile, che il convenuto sia tenuto a pagare un corrispettivo per il godimento che indebitamente conserva, o comunque per il ritardo nel realizzo coattivo del bene a favore della massa dei creditori. In tale ottica, è irrilevante che gli appellati non abbiano in concreto percepito frutti, avendo personalmente goduto dell'immobile, giacché con la condanna accessoria la legge intende proteggere l'attore vittorioso dal danno causato dal ritardo, indipendentemente dalla proficuità della gestione effettuata medio tempore dal convenuto soccombente. Simmetricamente, non v'è dubbio che il debitore debba pagare al creditore gli interessi sulle somme liquide spettanti in revocatoria, anche se ha tenuto il capitale sotto il materasso o lo ha speso altrimenti. 
In ordine alla quantificazione dei potenziali frutti, il valore capitale dell'immobile (£ 138.500.000), fa realisticamente ipotizzare (in via di equità ex art. 1226 c.c.) un potenziale rendita mensile di natura locativa di 350,00 €/mese, che andrà pertanto riconosciuta alla curatela a titolo accessorio, con decorrenza dalla data della domanda (20 agosto 2004) fino alla restituzione effettiva del bene e/o al passaggio in giudicato della presente sentenza, quando sarà possibile attuare l'espropriazione. 
Alla soccombenza di ### non può che seguire la condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che, tenuto conto del valore e della difficoltà della causa, si liquidano in complessivi € 8.000,00 per quanto concerne il primo grado ed altrettanto per quanto concerne il secondo (di cui € 2.800,00 per fase di studio, € 1.800,00 per fase introduttiva, nulla per inesistente fase istruttoria ed € 3.400,00 per fase decisoria), oltre al 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge, cui si aggiungono € 998,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).  P.Q.M.  la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in #### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00 della sentenza n. 971 emessa dal Tribunale di ### il 7 settembre 2012: 1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. la compravendita immobiliare intercorsa tra la ### s.n.c. di ### & #### e ### e #### in data 4 marzo 2002 per atto del notaio ### (rep. n. 153537, raccolta n. ###) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in ### zona ### dei ### via ### 52, realizzata su lotto di terreno concesso in diritto di superficie per anni 99 (a decorrere dal 1994) e censita nel locale ### al foglio 92, particella 727, subalterno 39; 2) per l'effetto, condanna ### e ### alla restituzione di tale unità immobiliare al fallimento ### s.n.c. di ### & ### nonché al pagamento della somma di € 350,00 mensili a titolo di frutti civili dal 20 agosto 2004 fino alla restituzione effettiva del bene e/o al passaggio in giudicato della presente sentenza; 3) condanna ### e ### al pagamento in solido delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate a favore del fallimento ### s.n.c. di ### & ### in complessivi € 16.000,00 per competenze oltre accessori, nonché in € 998,00 per esborsi. 
Firenze, 20 gennaio 2017 ### est. dott. ### dott. ### il: 06/04/2017 n.5330/2017 importo 1775,00

causa n. 2196/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Riccucci Andrea, Carnemolla Maria Guglielma, Monti Edoardo Enrico

M
3

Tribunale di Larino, Sentenza n. 15/2026 del 22-01-2026

... l'impossibilità di accoglimento in questa sede delle domanda avanzate dalla parte ricorrente, per mancanza di un pregiudizio tale da giustificare il ricorso al rimedio cautelare e l'omessa coltivazione del nuovo rito ordinario dei licenziamenti introdotto dalla L. n. 92/2012” (cfr. decreto di rigetto del , di cui alla pag. 19 del doc. 10, all. 1, fasc. parte attrice). Conseguentemente, la scelta di agire in giudizio introducendo un procedimento d'urgenza in luogo del rito c.d. ### circoscritto, il secondo, ai soli casi di operatività dell'art. 18 dello ### dei ### e già caratterizzato da una natura celere e snella, unitamente alla circostanza che l'introduzione del giudizio è avvenuta circa undici mesi dopo il licenziamento e al fatto che - al di là della valutazione circa l'opportunità di procedervi - il reclamo al decreto di rigetto ex art. 700 c.p.c. è stato depositato in data ###, oltre il termine ex art. 669 terdecies c.p.c. di quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del rigetto, e quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo, hanno comportato non solo la reiezione in via procedurale dell'impugnativa ma anche l'esaurimento di tutte le possibilità dell'attore (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 267/2023 tra ##### e #### 22 gennaio 2026, alle ore 11,42; rilevato che il Tribunale ha disposto che l'odierna udienza fosse celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio di note; rilevato altresì che il decreto suddetto è stato regolarmente comunicato alle parti costituite; che i difensori di entrambe le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e alle note conclusive depositate; All'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio. 
Successivamente, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. qui di seguito redatta, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa
N. R.G. 267/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 267 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ####, alla c.so ### n. 16/B; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### M. Salvatori, ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 7; ### parti hanno concluso come da superiore verbale di udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ### e ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti nonché sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e in relazione al minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Deduceva, in particolare, che, dopo essere stato licenziato, con raccomandata del 17/07/2019, dal datore di lavoro, ### S.p.a., l'attore aveva incaricato, in qualità di propri difensori, per ottenere l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, gli Avvocati, odierni convenuti, ### e ### Rilevava, tuttavia, che i professionisti incaricati erano incorsi in plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Rappresentava di essersi altresì attivato per ovviare agli errori commessi dai difensori convenuti mediante incarico a diversi avvocati, i quali avevano presentato ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, e ss. della L. n. 92/2012 (sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale che equiparava il ricorso ex art. 700 c.p.c. al rito ### ovvero al tentativo di conciliazione), tuttavia senza successo, nonostante l'opposizione all'ordinanza di rigetto, anch'essa respinta per intervenuta decadenza. 
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi il colpevole inadempimento e/o inesatto inadempimento dei convenuti ### e ### in qualità di difensori dell'attore a seguito del licenziamento da quest'ultimo subito, e, quindi, la loro responsabilità nella causazione dei danni subiti dall'attore e, per l'effetto, dichiararsi risolto il contratto di mandato professionale e/o dichiararsi non dovuto alcun compenso, nonché condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di € 799.481,25 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituivano in giudizio ### e ### contestando la domanda avversa ed eccependo l'infondatezza della stessa, attesa la totale assenza di prova circa il danno che l'asserito inadempimento dei convenuti avesse cagionato, ed essendo le ragioni dedotte ex adverso del tutto inconsistenti. 
Deducevano, in particolare, che, con una dichiarazione dal contenuto “sfrontatamente” confessorio, l'attore aveva ammesso, implicitamente, nell'atto introduttivo, che il licenziamento patito era incontestabile, essendo lo stesso effettivamente responsabile dell'ampia condotta assunta in danno del suo datore di lavoro ### ed avendo le azioni giudiziarie promosse contro quest'ultima contenuto e finalità marcatamente speculatori. Non sussistendo, dunque, valide ragioni per contestare il licenziamento, ogni azione volta alla sua impugnazione sarebbe stata comunque vana. 
Rappresentavano che i ritardi addebitati ai difensori erano invece da attribuirsi al comportamento dell'attore, il quale aveva creato delle difficoltà sia nell'incontro con gli avvocati per raccogliere informazioni, documenti e conferire il mandato sia per il reperimento dei documenti, in gran parte già consegnati dall'attore ad altri legali. Inoltre, l'attore si era da sempre “difeso da solo”, prendendo decisioni, scrivendo impugnazioni e andando a riunioni con funzionari della ### motivo per il quale l'### a seguito dei fatti posti in essere dall'attore, si era insospettita (nella specie, come si evince nel verbale di incontro del 02/04/2019 - nel quale l'attore aveva ammesso le proprie responsabilità senza però apporre la propria sottoscrizione -, con le password di accesso, l'attore aveva estrapolato dal sistema informatico della ### l'elenco degli assegni circolari emessi e non incassati, comunicando tali sensibilissime informazioni a due “complici”, i quali gli avrebbero promesso “un regalino”, rendendosi complice di una colossale truffa, che aveva la finalità di clonare gli assegni circolari non incassati e che è altresì oggetto di indagine da parte della ### presso il ### di ###. 
Chiedevano, pertanto, in via principale e nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Con provvedimento del 13/06/2024, il Giudice titolare del procedimento, dott.ssa ### formulava alle parti una proposta transattiva o conciliativa, non accettata. 
La causa veniva, dunque, istruita mediante produzioni documentali, espletamento di interrogatorio formale ed escussione di testimoni a cura del Gop dott.ssa ### in sostituzione del Giudice titolare in congedo. 
Con provvedimento del 16/07/2025, il Gop dott.ssa ### rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito del periodo di congedo dello scrivente Giudice, titolare del procedimento, la causa veniva rinviata, con decreto dello scrivente del 7.11.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito telematico di note conclusive fino a dieci giorni prima di tale udienza. 
All'odierna udienza, svolta mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c., come da superiore verbale di udienza.  *** 
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito evidenziati. ###, ### ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti, ### e ### con conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta negligente dagli stessi tenuta in qualità di difensori dell'attore nello svolgimento delle attività giudiziali volte alla reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento avvenuto in data ###, danni da quantificarsi in relazione alle retribuzioni non percepite dalla data di licenziamento sino al pensionamento e dal minore trattamento pensionistico che sarebbe derivato a causa della perdita di tali retribuzioni, ossia nelle somme complessive di € 581.832,72 (pari alla retribuzione di € 48.486,06 all'anno per 12 annualità), di € 43.098,72 (pari a quanto dovuto a titolo di TFR e pensione percipienda di € 3.591,56 per 12 annualità), di € 12.025,00 oltre spese generali e accessori di legge (pari a quanto versato a titolo di compensi, spese e competenze legali), di € 174.549,81 (a titolo di risarcimento, pari al 30% di quanto dovuto per le retribuzioni non percepite, per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) e di un'ulteriore somma equitativamente determinata (a titolo di risarcimento per la perdita della chance di essere reintegrato nel posto di lavoro, definitivamente persa a causa dell'errore commesso dai professionisti). 
Giova premettere come, con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, nell'alveo della quale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, sollecitando il cliente a fornire indicazioni circa la propria adesione ad una data strategia difensiva, previa illustrazione delle relative conseguenze. In ogni caso, il cliente-creditore non è esonerato dall'onere di provare il danno e la sua connessione con la violazione dell'impegno contrattuale, dovendosi comunque procedere all'accertamento della causalità giuridica, che seleziona i pregiudizi risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7410 del 23/03/2017). 
Deve, al riguardo, rammentarsi che “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (Cass. civ., Sez. II, n. ### del 03/12/2025; cfr., tra le molte, anche Cass. civ., n. 10454 del 18/07/2002; Cass. civ., n. 6967 del 27/03/2006; Cass. civ., n. 18612 del 05/08/2013). 
In relazione al profilo probatorio e alle conseguenze della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato sulla prova liberatoria in capo al debitore, va sottolineato come il debitore “di mezzi” era tenuto a fornire prova dell'esatto adempimento della prestazione, dimostrando di avere osservato le regole dell'arte nell'esecuzione della prestazione professionale, mentre nelle obbligazioni di risultato l'onere liberatorio del debitore si traduceva, in modo più complesso ed articolato, nella dimostrazione che la prestazione era divenuta impossibile nonché nell'individuazione della causa determinativa dell'impossibilità non imputabile al debitore medesimo dell'esatto adempimento. 
Come ha affermato, tradizionalmente, la giurisprudenza, “l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ### probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito” (Cass. civ., Sez. III, n.2836 del 26/02/2002). 
Senonché, come è noto, la funzionalizzazione della prestazione contrattuale all'interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del creditore, ai sensi dell'art. 1174 c.c., ha determinato il progressivo superamento, realizzato ad opera della giurisprudenza, della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato - riedita, invero, nella contrapposizione tra obbligazioni di “risultato intermedio” e di “risultato finale” - giacché non è configurabile un'obbligazione senza risultato (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001; Cass. civ., Sez. II, n. 4876 del 28/02/2014; Cass. civ., Sez. III, nn. 28991 e 28992 del 11/11/2019). 
Pertanto, in conformità allo stato dell'arte, sul punto, della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., una volta che il creditore abbia fornito prova del nesso eziologico tra la condotta del professionista e il danno-evento (inteso come lesione dell'interesse strumentale e/o mancato perseguimento delle leges artis, presupposto a quello primario, contrattualmente regolato, e cioè, in via esemplificativa, la vittoria della causa), anche il debitore di “mezzi” ovvero mutatis mutandis di un'obbligazione di c.d. risultato intermedio deve provare l'adempimento della prestazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., o provare di non avere potuto adempiere per ragioni non imputabili al professionista stesso. 
Tuttavia, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 8494 del 06/05/2020).  ### della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone quindi, necessariamente, la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d.  controfattuale) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, n. 25112 del 24/10/2017). 
Dunque, la Suprema Corte, nel tempo, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 2638 del 05/02/2013; Cass. civ., Sez. III, n. 15032 del 28/05/2021; Cass. civ., Sez. III, n. 2348 del 26/01/2022; Cass. civ., III, n. 2109 del 19/01/2024). 
In particolare, per determinare il nesso di causalità tra la condotta negligente del legale e l'esito del giudizio presupposto, il giudice, nello sviluppo di un ragionamento controfattuale, ipotizza quale sarebbe stato il decorso della causa in assenza dell'omissione imputata al difensore, confrontando il caso reale con quello ipotetico, e “fa sì il "processo al processo", ma solo fittiziamente, giacché si avvale di giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva), non fa "il processo direttamente"”; se l'adozione della condotta omessa non avrebbe modificato l'esito del giudizio, la negligenza del legale non può essere ritenuta causalmente efficiente al verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. III, ### del 19/11/2025). 
In via generale, occorre altresì precisare il perimetro di applicazione dell'onere di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., nella misura in cui il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. 
A tale riguardo, peraltro, preme rilevare che “l'onere gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. civ., Sez. VI, n. 26908 del 26/11/2020). 
Nel caso di specie, parte attrice non ha compiutamente allegato e fornito la prova della propria pretesa, atteso che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio non è possibile individuare il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e le conseguenze dannose dall'attore lamentate. 
Innanzitutto, le risultanze istruttorie impongono di ritenere provata - solo in parte - la grave negligenza dei convenuti nell'espletamento della propria attività professionale in favore dell'attore in qualità di difensori nella fase stragiudiziale e giudiziale della vicenda che ha interessato il suo licenziamento.
Come già rilevato, l'attore contesta ai convenuti di aver commesso plurimi errori, che avevano comportato il rigetto di ogni iniziativa stragiudiziale e giudiziale promossa, quali: 1) il ritardo nella promozione del tentativo di conciliazione presso l'### territoriale del ### di ### (formulando istanza solo in data ###); 2) il ritardo nell'introduzione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 18 L. n. 300/1970 (in luogo della procedura di cui al rito ###, con deposito dinanzi al ### di Larino in data ### (ricorso rigettato proprio per carenza del requisito del periculum in mora, essendo stato lo stesso introdotto circa undici mesi dopo il licenziamento); 3) il ritardo e la scelta di presentare, solo in data ###, reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in luogo di quella di introdurre il ricorso di cui al rito ### nonostante non fosse ancora spirato il termine decadenziale di 60 giorni dall'11/06/2020 (reclamo dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto). 
Vale premettere che risulta pacifico ed incontestato tra le parti il conferimento dell'incarico professionale, altresì confermato, dal tenore degli atti relativi ai procedimenti di cui trattasi depositati nel presente giudizio (cfr. mandato del 28/10/2019 in calce all'istanza di conciliazione indirizzata all'### territoriale del lavoro di cui alla pag. 7 del doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alla prima censura, dalla documentazione depositata in giudizio dall'attore, non emerge in realtà alcuna violazione dei termini di legge relativi al deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione dinanzi all'### territoriale del lavoro, depositata, nel caso di specie, in data ### - e quindi entro il ###, termine calcolato considerando il periodo di sospensione derivato dall'emergenza ###19 a decorrere dall'impugnazione del licenziamento con raccomandata del 12/09/2019 - ed alla stessa è seguita in risposta la comunicazione ad opera dell'### di non adesione della ### in data ### (cfr. doc. 10, allegati 1, fasc. parte attrice). 
Con riferimento alle ulteriori censure, dall'analisi della documentazione versata agli atti, inerente alle attività giudiziali intraprese mediante i convenuti, in qualità di difensori designati, si evince effettivamente la sussistenza di taluni errori concretantisi in una grave negligenza professionale. In particolare, gioca un ruolo cruciale nella vicenda di cui è causa la scelta dei professionisti di agire in giudizio impugnando il licenziamento mediante l'introduzione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 
Come oculatamente rilevato da parte del Giudice del lavoro, occupatosi della controversia di cui trattasi, nonostante il rispetto dei termini di legge previsti sia per il deposito dell'istanza di conciliazione sia per la presentazione del ricorso giudiziale (depositato in data ###, e dunque entro sessanta giorni ex art. 6, comma 2, ult. periodo, della L. n. 604/1966 decorrenti dalla comunicazione di mancata adesione al tentativo di conciliazione dell'11/06/2020), “attesa la vocazione acceleratoria del procedimento ### il pericolo addotto a sostegno della domanda cautelare proposta dal lavoratore deve assumere una consistenza ancora maggiore, integrando il c.d. super periculum. Va rilevato, infatti, che presupposti indefettibili per la tutela in via d'urgenza sono il fumus boni iuris, espresso dalla fondatezza, pur basata su una cognizione sommaria, della pretesa fatta valere, e il periculum in mora, rappresentato da un danno imminente e irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione di una controversia ordinaria, sia pur da svolgersi con il più veloce ed efficace rito del lavoro. Nella concreta fattispecie dedotta va ritenuta, in via preliminare e assorbente, l'insussistenza del periculum. Infatti la tutela cautelare ha un carattere residuale e dopo l'introduzione nel nostro ordinamento dello speciale procedimento sommario introdotto dall'art. 1 della l. n. 92/12 (il c.d. “rito Fornero”), che assicura tempi particolarmente rapidi di definizione della controversia, sostanzialmente equiparabili al procedimento ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum va valutato con particolare rigore. In altri termini, pur non essendovi incompatibilità strutturale tra il “rito Fornero” e il procedimento ex art.  700 c.p.c., per la teorica maggiore tempestività della tutela cautelare, anche per la possibilità di chiedere, nell'ambito di quest'ultimo, un provvedimento inaudita altera parte e in aderenza ai principi di cui alla Corte Cost. n. 326/97 (cfr. anche ord, ### Ravenna 18 marzo 2013), un'impugnativa in sede cautelare del licenziamento assistito dall'art. 18 della l. n. 300/70 implica una valutazione del periculum ancor più pregnante, nel senso che la parte che agisce ha l'onere della prova che il ricorso al diverso strumento processuale avrebbe inciso, in misura marginalmente determinante, sui tempi della tutela e sull'irreparabilità del danno” e perciò “confortando l'impossibilità di accoglimento in questa sede delle domanda avanzate dalla parte ricorrente, per mancanza di un pregiudizio tale da giustificare il ricorso al rimedio cautelare e l'omessa coltivazione del nuovo rito ordinario dei licenziamenti introdotto dalla L. n. 92/2012” (cfr. decreto di rigetto del , di cui alla pag. 19 del doc. 10, all. 1, fasc. parte attrice). 
Conseguentemente, la scelta di agire in giudizio introducendo un procedimento d'urgenza in luogo del rito c.d. ### circoscritto, il secondo, ai soli casi di operatività dell'art. 18 dello ### dei ### e già caratterizzato da una natura celere e snella, unitamente alla circostanza che l'introduzione del giudizio è avvenuta circa undici mesi dopo il licenziamento e al fatto che - al di là della valutazione circa l'opportunità di procedervi - il reclamo al decreto di rigetto ex art. 700 c.p.c. 
è stato depositato in data ###, oltre il termine ex art. 669 terdecies c.p.c. di quindici giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione del rigetto, e quindi dichiarato inammissibile poiché tardivo, hanno comportato non solo la reiezione in via procedurale dell'impugnativa ma anche l'esaurimento di tutte le possibilità dell'attore di vedere accolta la propria domanda ed integrano una grave negligenza professionale da parte degli avvocati convenuti (cfr. ordinanza di rigetto del reclamo del 03/11/2020, doc. 4, all. 2, fasc. parte attrice). 
Accertata la grave negligenza dei convenuti per gli errori commessi nella prestazione professionale, occorre verificare se tale negligenza abbia prodotto un effettivo danno all'assistito sulla scorta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 
Come già osservato, infatti, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato nell'ambito dell'attività giudiziale può essere affermata solo quando, dimostrato l'errore professionale, risulti altresì dimostrato che detto errore ha comportato la perdita di una concreta chance di esito favorevole del giudizio in cui l'errore è stato commesso. 
Ne deriva la necessità di verificare, nel caso in esame, le concrete prospettive di accoglimento della impugnativa del licenziamento dell'attore, cristallizzato nella ### del rapporto di lavoro per giusta causa a norma dell'art. 1, comma 41, della L. 28/06/2012 n. 92 del 16/07/2019, con decorrenza dal 16/05/2019 (cfr. doc. 9, all. 1, fasc. parte attrice). 
E dunque confrontando il caso reale con quello ipotetico - vale a dire quello nel quale le circostanze, senza il fattore considerato, conducono al risultato il più probabile vicino al corso normale delle cose -, il caso reale (nella specie: la reiezione del ricorso in via procedurale) e il caso ipotetico non verificato (laddove fosse stato incardinato un diverso rito) avrebbero condotto allo stesso risultato (negativo per l'assistito); il che priva la negligenza professionale degli odierni convenuti, pur sussistente, di una qualsivoglia incidenza eziologica al verificarsi del danno. 
Quanto al danno per perdita di chance di esito vittorioso della lite, va condiviso l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che fa gravare sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità risarcitoria invocata e perciò anche del nesso di causalità fra condotta del legale, commissiva o omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 6488 del 14/03/2017 e Cass. civ., Sez. Lav., n. 25727 del 15/10/2018). 
Ciò posto, deve ritenersi che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non abbia fornito detta prova con riferimento alla chance di esito vittorioso della lite.  ###, infatti, rilevati gli errori procedurali commessi dai difensori incaricati al momento dei fatti, non si è poi soffermato sulla dimostrazione delle prospettive di reale accoglimento delle proprie ragioni in giudizio e non ha fornito, nel presente procedimento, le prove sufficienti a dimostrare la non veridicità dei fatti contestati da parte del datore di lavoro, la mancanza di proporzionalità del rimedio disciplinare rispetto alle contestazioni subite ovvero la presenza di difetti procedurali del licenziamento. Al contrario, dalla stessa documentazione fornita dall'attore, emergono, da un lato, la genericità delle giustificazioni fornite dal dipendente nel corso del procedimento disciplinare e, dall'altro, indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla effettiva sussistenza della giusta causa alla base del licenziamento operato dalla ### S.p.a., al tempo datore di lavoro dell'attore (cfr. doc. 8, all. 1, fasc. parte attrice). 
A livello documentale, va sottolineato come nella ### di addebito disciplinare ai sensi della ### n. 300/1970 del 10/05/2019 vengono specificamente descritte le condotte addebitate al dipendente, poste in essere in violazione delle norme del contratto di lavoro, delle norme interne dell'### e delle norme di legge, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, essendo elencati i numerosi ed ingiustificati accessi, mediante indebito utilizzo delle proprie credenziali e degli applicativi aziendali, nel periodo intercorrente tra settembre 2018 e marzo 2019, senza alcuna attinenza con l'attività dal medesimo prestata, agli assegni circolari emessi dalla ### su richiesta di alcuni clienti, poi risultati oggetto di clonazione da ignoti al fine dell'illecito incasso (con truffa sventata nella maggior parte dei casi). Nella citata ### vengono indicati il numero di accessi effettuato per ogni cliente tramite la specifica matricola del dipendente, la filiale di accesso e le circostanze di tempo degli accessi, con spiegazione della ricostruzione del contesto fraudolento nel quale tali accessi si collocano che si sospetta essere stato messo in atto, con l'aiuto del dipendente, a danno della ### e dei suoi clienti (cfr. doc. 7, all. 1, fasc. parte attrice). 
È utile altresì menzionare quanto contenuto nella ### dell'incontro avvenuto tra dipendente e rappresentanti della ### in data ###, nell'ambito del quale il primo avrebbe dichiarato di aver effettuato tali accessi poiché minacciato, anche tramite utilizzo di una pistola, salvo poi cambiare versione ed affermare di aver semplicemente fornito le liste degli assegni circolari non incassati a due conoscenti. Tale dichiarazione, seppure non possa assumere valenza di vera e propria prova, attesa la mancanza della sottoscrizione del dichiarante, si colloca in un quadro probatorio coerente e che milita a favore della fondatezza del licenziamento, poiché non sufficientemente contrastata dalle deduzioni espresse in giudizio dalla parte attrice (cfr. doc. 12, all.  3, fasc. parte attrice). 
Sul punto, non sono apparse risolutive le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi nel presente giudizio, i quali non hanno saputo riferire in ordine alle specifiche condotte contestate dal datore di lavoro al dipendente, ad eccezione del teste #### operativo della ### S.p.a. Filiale di ### dall'01/06/1988, il quale ha spiegato il funzionamento della matricola e delle credenziali attribuite ai dipendenti della ### affermando che seppure “il dato della matricola è un dato conosciuto proprio per il fatto che noi dipendenti bancari siamo riconosciuti oltre che per il nome e cognome per la matricola che ci identifica a livello di istituto”, tuttavia “un operatore non può aver l'accesso al sistema solo con la matricola di un altro perché deve digitare anche la password”. Ha, inoltre, specificato di non essere a conoscenza di attacchi hacker operati negli ultimi due anni e mezzo (antecedenti alla citazione) a danno della ### ( verbale udienza del 16/05/2025). 
Al riguardo, è evidente come costituisca obbligo del lavoratore, discendente dal rapporto di lavoro instaurato, garantire la sicurezza dei dati personali dei clienti trattati e dell'utilizzo dei sistemi il cui accesso allo stesso è consentito, assicurandosi di non lasciare, ad esempio, la postazione di lavoro incustodita consentendo a terzi di accedervi mediante le proprie credenziali inserite. 
Il giudizio controfattuale operabile allo stato degli atti, nei termini delineati dalla citata giurisprudenza in materia, pertanto, non può che esitare in una prognosi negativa all'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento. 
Invero, anche laddove il procedimento fosse stato incardinato secondo un diverso rito, è opportuno rilevare che i fatti posti a fondamento del licenziamento operato dalla ### appaiono connotati da sufficiente fondatezza, specialmente alla luce della carenza di prove contrarie fornite dall'attore al fine di dimostrare la non veridicità delle condotte contestate dal datore di lavoro. 
Non risulta neppure convincente la tesi dell'attore, secondo cui il licenziamento sarebbe stato effettuato in risposta e a seguito della controversia avvenuta tra dipendente e ### riguardo ad una assenza riscontrata dall'### presso il domicilio del dipendente in occasione di una assenza per malattia. In primis, come si evince dalla sentenza n. 71 del 17/09/2014 emessa dal ### di Larino, la materia del contendere era cessata per intervenuto accordo tra le parti e, in secundis, non risulta sufficientemente circostanziata la tesi dell'attore a fronte invece dei solidi fatti addebitati al medesimo dalla ### alla luce altresì della risalenza dei fatti relativi alla menzionata controversia tra le parti, che ne esclude con elevata probabilità ogni legame con il licenziamento avvenuto nell'anno 2019. 
Non vi è, in generale, sufficiente prova che gli addebiti disciplinari mossi all'attore nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la ### non fossero fondati; pertanto, anche laddove non vi fossero stati gli errori procedurali posti in essere dai convenuti nella difesa giudiziale dell'attore, il risultato - consistente nella reiezione dell'impugnativa del licenziamento - sarebbe stato, con elevata probabilità, il medesimo. 
Di talché risulta reciso il nesso di causalità tra la condotta negligente dei convenuti, ancorché sussistente e acclarata, e i danni lamentati dall'attore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla condotta negligente dei convenuti deve, dunque, essere respinta. 
Le spese di lite sostenute dalle parti convenute, ### e ### calcolate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio espletate, vengono poste a carico di parte attrice, ### secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.  P. Q. M.  ### di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. R.G. 267/2023, sulla domanda proposta da ### contro ### e ### così provvede: 1. rigetta la domanda attorea; 2. condanna l'attore, ### a rimborsare al difensore dei convenuti, ### e ### Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 29.193,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. ### M. Salvatori, dichiaratosi antistatario.  ### resa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Si comunichi alle parti ### deciso il ### 

Il Giudice
dott.ssa ### (atto sottoscritto digitalmente)


causa n. 267/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuliana Bartolomei

M
4

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 255/2026 del 15-01-2026

... motivazione della sentenza riguardo al rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori ” lamentando l'errato governo del riparto dell'onere della prova da parte del tribunale, nonché non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato, presumendosi, come affermato in plurime occasioni dal giudice di legittimità, il danno oggetto della pretesa azionata dal rapporto intercorrente tra gli interventori ed il fratello, appartenenti alla famiglia nucleare, gravando, per contro, su chi resiste alla domanda, dare la prova dei fatti impeditivi, consistenti nell'assenza di rapporti e della conseguente insussistenza del pregiudizio subito; “### illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado riguardo il rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori rispetto a quella accolta per le parti attrici, ### di giudizio”, con il quale, sebbene sotto altro angolo prospettico, viene nuovamente dedotto che, mentre per le attrici era stato fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, essendo state private della figura di marito e padre, ciò era stato negato per essi interventori, mentre ogni prova (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. ### dott. ### consigliere rel. est.  dott. ssa ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 2095/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 589/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, del tribunale di Benevento, TRA ### cf. ### e #### cf. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### cf. ### e ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce all'atto di appello, elett.nte dom.ti presso lo studio del primo in Napoli, via M. Naccherino n. 2 ##### in persona del sindaco p.t., cf.  ###, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### de' #### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### - cf.  ###, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, rilasciato in virtù di deliberazione della ### 96 del 13.06.2022 ###' ### cf. ###, #### cf. ### e ### cf.  ###, rappresentate e difese dall'avv. ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, elett.nte dom.te presso il suo studio in Napoli, via S. ### dei ### n. 63 #### Appellata contumace ###.to ### S.r.l., in persona del suo curatore ### contumace #### S.p.A. 
Appellata contumace ###udienza del 4 novembre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### anche quale esercente la potestà sulle figlie, allora minori, ### e ### conveniva in giudizio il ### di ### de' ### e ### S.r.l., e, sul presupposto di essere moglie e figlie di ### chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto in data ###, il quale, dipendente della ### mentre era al lavoro, alla guida di un furgoncino ### di proprietà del datore di lavoro, in uscita dal sito di stoccaggio di c.da Palmentata di S. ### de' ### rimaneva vittima di un incidente mortale: la sbarra collocata a chiusura del sito, aperta, priva di sistemi di bloccaggio che ne controllassero il movimento, “veniva spostata dal vento in atto, violentemente e repentinamente, e si andava a protendere a mo' di lancia puntata proprio contro l'abitacolo del furgoncino condotto dal Truocchio”, uccidendolo. 
Veniva chiamata in causa ### S.p.A. da parte della ### e intervenivano nel giudizio #### e ### i quali, deducendo di essere fratelli del defunto ### seppure non conviventi, chiedevano anch'essi il risarcimento dei danni patiti per la perdita del congiunto. 
All'esito, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese conclusive, il tribunale così statuiva: “- Dichiara il ### di S. ### de' ### in persona del leg. rappr. p.t. e ### S.r.l. in persona del leg. rappr. p.t. responsabili dei danni non patrimoniali lamentati da ### in proprio e nella qualità e, per l'effetto, condanna il ### di S. ### de' ### e ### S.r.l. in persona dei rispettivi leg.  rappr. p.t. al pagamento in favore di ### della somma di €.833.537,00, di cui €.291.172,00 per sé, €.270.303,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### €.272.062,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### oltre accessori da computarsi come in parte motiva; - Rigetta la domanda svolta da #### e ### - Rigetta la domanda di garanzia svolta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.A.; - ### di S. ### de' ### e ### in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., al pagamento in favore di ### in proprio e nella qualità, delle spese e compensi di lite, che liquida in €.21.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre tutto quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu; - #### e ### al pagamento in favore di ### di S. ### de' ### e in favore di ### S.r.l., in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - ### S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. di spese e compensi di lite, che liquida in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - Spese di ctu a carico definitivo di ### S.r.l. e di ### di S.  ### de' ### con diritto di ogni parte che abbia anticipato somme a tale titolo in corso di causa di recuperarle in danno dei predetti convenuti ### srl e ### di S. ### de' ###”. 
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello, la mancata impugnazione incidentale da parte del ### e la mancata costituzione del F.to di ### a seguito della riassunzione del processo interrotto, per quel che concerne la posizione di ### e ### (e della sorella ###, nel rigettare la domanda così testualmente argomentava: “Quanto agli interventori, fratelli del ### va evidenziato che per gli stessi le controparti hanno contestato la sussistenza di un vincolo affettivo utile a radicare negli stessi un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile, benché gli stessi abbiano dedotto in contrario; pur condividendosi che la mera convivenza o la quotidianità dei rapporti non possa ritenersi circostanza dirimente in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto affettivo, vale, tuttavia, evidenziare che onere degli stessi era di dedurre e provare l'esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto (“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” Cass. sent. n.21230/2016). 
Orbene, rispetto a tale onere probatorio le mere deduzioni degli interventori non risultano riscontrate da circostanze di fatto concrete utili a desumere, dalla prova delle stesse, l'esistenza di tali affetti, essendosi limitati, gli interventori, a richiedere di provare circostanze inammissibili, siccome valutative, e pertanto non demandabili a testi, o comunque irrilevanti (si veda l'ordinanza istruttoria; l'unico capo ritenuto irrilevante, di per sé sarebbe stato inidoneo a provare la comunanza di affetti che sarebbe stata infranta dal decesso del ###. La pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa.”. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i soli ### e ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, articolando due motivi di gravame così rubricati: “I) Manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza riguardo al rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori ” lamentando l'errato governo del riparto dell'onere della prova da parte del tribunale, nonché non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato, presumendosi, come affermato in plurime occasioni dal giudice di legittimità, il danno oggetto della pretesa azionata dal rapporto intercorrente tra gli interventori ed il fratello, appartenenti alla famiglia nucleare, gravando, per contro, su chi resiste alla domanda, dare la prova dei fatti impeditivi, consistenti nell'assenza di rapporti e della conseguente insussistenza del pregiudizio subito; “### illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado riguardo il rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori rispetto a quella accolta per le parti attrici, ### di giudizio”, con il quale, sebbene sotto altro angolo prospettico, viene nuovamente dedotto che, mentre per le attrici era stato fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, essendo state private della figura di marito e padre, ciò era stato negato per essi interventori, mentre ogni prova relativa alle più ampie frequentazioni, come evidenziato anche nel contesto del primo motivo, avrebbe al più dovuto attenere al quantum del risarcimento. 
Gli appellanti, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, così concludevano: “Dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame esposti e formulati; Accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 589/2019 resa dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto condannare gli appellati ### di S.  ### dè ### ed ### (oggi ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento in favore del sig. ### e del sig. ### della somma di € 150.480,00 ciascuno ovvero di quelle diverse somme accertate in corso di causa; Ammettere, se ritenuto necessario ed opportuno, la prova testimoniale ingiustificatamente negata dal giudice di prime cure, anche mondata da eventuali termini, usati per la piacevolezza della narrativa, ma ritenuti valutativi, sui capi articolati al paragrafo III da 1) a 6) con i testimoni ivi indicati (### 13, 14 e 15 del presente atto di appello); 4) ### i convenuti ### di S. ### dè ### ed ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale contro l'affermazione di responsabilità nei propri confronti e correlativa condanna, per essere la responsabilità ascrivibile al solo ente comunale, così concludendo: “In via cautelare, rigettare la domanda proposta dagli appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza assoluta dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 283 c.p.c.; - In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda di appello, anche in via istruttoria, così come formalizzata dai signori ### e ### nei confronti di ### S.R.L. per assoluta inammissibilità ed infondatezza della medesima - Con condanna degli appellanti alle spese del grado di appello, con attribuzione al difensore anticipatario,”. 
B.c.) Si costituiva ### anche quale esercente la potestà sulla minore ### nonché ### divenuta maggiorenne, le quali, dopo avere evidenziato il loro difetto di interesse rispetto al gravame proposto da ### e ### resistevano all'impugnazione incidentale proposta dalla ### così concludendo: “1) Rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello incidentale così come formulato dalla ### S.r.l.; 2) ### l'appellante incidentale al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello”. 
B.c.) Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della ### il giudizio veniva riassunto nei confronti del curatore e si costituiva in giudizio il ### appellato che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto responsabile dell'evento anche esso ente locale, così concludendo: “rigettare il proposto appello principale e confermare la sentenza nelle parti di cui gli appellanti chiedono la riforma che recita come segue: " ... la pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa...." pertanto: - rigetta la domanda svolta da #### e ### - condanna ##### al pagamento in favore del ### di ### de' ### e in favore di ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in euro 8.710,50 per compensi, oltre spese forfetarie, cpa, e iva"; rigettare, altresì, l'appello incidentale, e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui così recita: "Il comune di ### de' ### va, pertanto, dichiarato responsabile dell'evento dannoso lamentato dagli istanti" .... "con la conseguenza che la responsabilità del sinistro occorso al ### deve ritenersi ascrivibile in misura parimenti concorrente alla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto agli obblighi di tutela della salute dei dipendenti sullo stesso incombenti...." riformulandola come segue: "In ogni caso si esclude la responsabilità del ### di ### de' ### in quanto la stessa va attribuita esclusivamente a ### ex art. 2087 c.  c.; conseguentemente, dichiarare unica responsabile della morte di ### la ### srl, quindi condannare il fallimento ### in persona dei curatori al risarcimento dei danni per cui è causa; per l'effetto condannare gli appellanti anche al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ### Iva e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario da quantificarsi ex DM 55/2014.”. 
B.d.) All'udienza del 28.6.2022, revocata la declaratoria di contumacia del comune e dichiarata quella di #### S.p,A. e del F.to di ### la causa veniva rinviata per conclusioni.
Assegnata la causa a questa sezione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) In via pregiudiziale, anche in riscontro all'eccezione di parte appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. 
C.a.i.) Per quel che concerne le posizioni processuali del ### di ### de' ### e della ### deve osservarsi quanto segue.  ### comunale, a seguito della notifica dell'atto di appello, per l'udienza del 21.10.2019, non si costituiva, tanto che, dopo un rinvio dovuto alla segnalazione circa la mancanza di procura in capo al procuratore di ### all'udienza del 13.10.2020 veniva dichiarata la sua contumacia.  ### si è, pertanto, costituito solo a seguito della riassunzione del processo interrotto per la declaratoria di fallimento della ### e, nelle sue difese, sostanzialmente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile dell'evento, unitamente alla predetta società. 
Conseguentemente quello da qualificare come appello incidentale (del resto così ritenuto dall'ente), deve essere dichiarato inammissibile. 
Per quel che concerne ### si riscontra la perdita della capacità processuale ed a seguito dell'interruzione del processo il F.to non si è costituito, con declaratoria della sua contumacia, scegliendo così di non proseguire l'appello incidentale, peraltro neppure constando, relativamente alla società in bonis, che il procuratore di ### avesse regolarizzato il segnalato difetto di procura, in ragione del quale la causa era stata rinviata al 21.4.2020. 
In ogni caso, andrebbe osservato come sia pacificamente emerso nel giudizio di primo grado (e nel giudizio penale a carico del legale rappresentante di ### e del sindaco di ### de' ###, circostanza opportunamente rimarcata dalle appellate #### e ### che la sbarra priva di sistemi di sicurezza e bloccaggio, causa della morte di ### fosse stata commissionata e collocata alla presenza del sindaco del comune, ente cui faceva, comunque, capo il sito di stoccaggio e committente del servizio, alla presenza della polizia municipale e di un responsabile di ### tenuta quale datrice di lavoro a verificare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti, sicche, condivisibilmente, il tribunale ha addossato ad entrambi la responsabilità dell'evento. 
C.b.) Tanto premesso, gli appellanti hanno censurato la decisione sotto un duplice, connesso profilo, evidenziando come il giudice di primo grado abbia richiesto loro la prova dell' “esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto”, richiamando, peraltro, un precedente della Cassazione (rapporto tra nonni e nipoti), in realtà, da interpretare in loro favore, ribaltando l'onere della prova, il quale, per costante giurisprudenza di legittimità, è addossato in capo ai convenuti, in presenza di rapporto riguardante la cd famiglia nucleare, tra cui rientrano chiaramente anche i fratelli, dimostrando, quale fatto impeditivo, la ricorrenza di situazioni particolari tali da escludere il pregiudizio per l'assenza del perdurare del vincolo affettivo, differenziando ingiustificatamente la loro posizione da quella delle attrici. 
La censura è fondata. 
In proposito, può farsi riferimento ad un recente pronunciamento del giudice di legittimità, con cui è stata cassata la decisione che aveva escluso il risarcimento in favore delle sorelle del defunto, ritenendo, appunto, come non fosse stata data la prova del vincolo affettivo, da ritenersi, invece, presunto, gravando sulla controparte dimostrare il contrario (Cass. n. 3904/2025).   In motivazione ed in maniera tranciante si legge: <<l'unico motivo del ricorso è manifestamente fondato; le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d'appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l'ancor più prossima Cass. sez.3, 15 luglio 2022 n. 22397: “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del <<quantum debeatur>>): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (corsivo aggiunto; pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 5769)>>. 
Può aggiungersi, infatti, come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il fatto illecito costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Pertanto, per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, la già citata civ. 30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ.  3767/2018). 
Né, può ritenersi che, avendo ### dato vita ad un proprio autonomo nucleo familiare, ciò possa incidere sul rapporto affettivo con i fratelli e le sorelle, escludendolo, essendo una tale affermazione priva di ogni giustificazione proprio in base al comune sentire cui si richiama la giurisprudenza di legittimità. 
Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono fratelli del deceduto, va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. 
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico. 
Va quindi considerato che, nella specie, dalla documentazione anagrafica agli atti, emerge che nessuno degli istanti fosse convivente con il proprio congiunto. 
Riguardo agli ulteriori elementi relativi alla qualità e intensità della relazione affettiva, caratterizzante il rapporto parentale dei ### con il de cuius ed il connesso sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso del congiunto, deve osservarsi che la prova testimoniale richiesta, al di là degli aspetti valutativi contenuti nella relativa articolazione (per i quali non è stata ammessa dal tribunale), risulta estremamente generica e inidonea a dimostrare un'intensità di rapporto così profonda da esorbitare dalla normale dinamica di un rapporto tra fratelli adulti non conviventi, essendo già dimostrata la circostanza che ### fosse il maggiore, ### lavorasse alle dipendenze della stessa ### e ### residente nello stesso comune, ed essendo più che presumibile il loro frequentarsi, per tali ragioni, durante le festività, mentre le circostanze 5) e 6) sono riferite alla sorella ### la quale non ha proposto appello. 
Al fine, quindi, di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal tribunale di Milano (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.  n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).  ### versione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia: 1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo; 3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; 4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi; 5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 
Le circostanze dette, considerate ai fini dell'attribuzione dei punti, rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. 
Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato in virtù delle tabelle in questione. 
Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento in favore di ### e ### di euro 84.900,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 1.698,00 moltiplicato per punti, così calcolati: 14 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (43 anni); 16 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del fratello (rispettivamente 40 e 39 anni); tenuto conto che i congiunti non erano conviventi e nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari in vita, 12 punti; per quel che concerne l'intensità del rapporto ed in base a quanto in precedenza evidenziato, considerata per presunta e non contestata in forza di specifiche circostanze, la normale frequentazioni tra fratelli non conviventi, oggetto anche della generica prova testimoniale, in assenza, però, di circostanze, neppure dedotte, in ordine alla condivisione di vacanze o di assistenza sanitaria o domestica ovvero tali da incidere sulla portata del pregiudizio, ma valutando le modalità improvvise e del tutto peculiari con cui ha perso la vita il fratello, punti 8, per complessivi 50 punti. 
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. 
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. 
Pertanto, la domanda degli interventori, in riforma della sentenza impugnata, va accolta, per quanto di ragione, con condanna del comune (quella nei riguardi del fallimento è divenuta improcedibile), al pagamento della somma di euro 84.900,00, oltre interessi con le modalità ora indicate. 
D - Le spese La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra ### e ### e il comune, seguendo la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita a ciascun attore a titolo di risarcimento dei danni) ai sensi del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, leggermente al di sotto dei medi, tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte, implicanti, a dispetto della drammaticità dell'evento, questioni di non particolare complessità. 
Si ritiene che, considerata la palese tardività della richiesta di riforma della sentenza di primo grado svolta ‘in via incidentale' dal ### le spese del grado tra l'ente e le originarie attrici, non investite direttamente del gravame principale, possano essere integralmente compensate, sussistendo, però, i presupposti, di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata dagli interventori/appellanti, condanna il ### di ### de' ### al pagamento, in favore di ciascuno di loro, per il danno da questi subito per la perdita del rapporto parentale col fratello, dell'importo di € 84.900,00 ciascuno, liquidato all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo; b) dichiara improcedibile la domanda degli interventori nei riguardi del F.to ### S.r.l., nonché inammissibile l'appello del ### di ### de' ### c) condanna il comune di ### de' ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore degli interventori/appellanti, che liquida, c1) quanto al primo grado, in euro 800,00 per spese ed euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) quanto al grado d'appello in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  d) dichiara compensate le spese del grado tra le originarie attrici e l'ente comunale; e) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit. 
Così deciso il 12 gennaio 2026 Il consigliere estensore dott. ### dott.

causa n. 2095/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Forgillo Eugenio

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23340 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.144 secondi in data 1 febbraio 2026 (IUG:7V-07BA07) - 1016 utenti online