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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7373/2025 del 08-12-2025

... astratto consentire all'opposta di trarre beneficio dalla domanda, stante la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione, così rendendo concreto - e non pretestuoso - il suo interesse all'intimazione di pagamento dell'importo ormai prescritto. Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, di rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e onere di legge. 4. All'udienza del 15.10.2020, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi - secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (v. ex multis (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### est.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 517 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante ###'### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###0, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata ### appello alla sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 - opposizione a precetto.  ### da rispettivi atti introduttivi ### 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data ###, con il quale la moglie D'### gli aveva intimato il pagamento di euro 49.138,39 a titolo di assegni di mantenimento non versati. Tale importo trovava titolo nell'accordo di separazione intercorso tra i due ex coniugi, omologato dal Tribunale di ### in data ###, munito di formula esecutiva in data ###, nonché nel provvedimento del Tribunale di ### emesso in data 7 luglio 2016 nel giudizio di divorzio di cui al R.G.  n. 1193/2016, munito della formula esecutiva in data ###, atti questi ultimi entrambi notificati insieme al precetto.  ### contestava, a tal riguardo: l'intervenuta estinzione dei crediti maturati tra il 2001 ed il giugno 2012, illegittimamente rivendicati dalla D'### nonostante il decorso del termine quinquennale di prescrizione; di aver già adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione, avendo la D'### preteso somme in gran parte percepite; la sopraggiunta caducazione dei presupposti su cui l'assegno di mantenimento si fondava, tenuto conto dello stato di difficoltà economica in cui versava il ### all'epoca dell'opposizione e, per altro verso, dell'autonomia economica acquisita dai due figli della coppia - originariamente beneficiari dell'assegno di mantenimento insieme alla ex moglie - i quali ultimi non vivevano più nella casa familiare. 
Concludeva chiedendo: in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva di entrambi i titoli indicati nell'atto di precetto opposto; in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito rivendicato, con riguardo agli anni dal 2001 al 2012; nel merito, di dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità, l'infondatezza della pretesa creditoria; di condannare la D'### ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ### CPA e spese generali, da distrarsi in favore del difensore antistatario. 
Si costituiva in giudizio D'### contestando integralmente la ricostruzione dei fatti proposta dall'opponente e nello specifico affermava: l'intervenuta cessazione della materia del contendere per perenzione del precetto non eseguito; il diritto dell'opposta a riscuotere l'intero importo intimato al ### essendo il decorso della prescrizione tra coniugi sospeso ai sensi dell'art. 2941, co. 1, n. 1, c.c. sino al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio; la mancata soddisfazione dell'onere probatorio gravante sull'opponente, essendo rimasto privo di riscontro l'adempimento - soltanto asserito ma indimostratoda parte del ### degli obblighi di mantenimento; in ogni caso, la validità del precetto quanto meno per la minore somma di euro 35.157,12; l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. in materia di lite temeraria, non essendo stata dimostrata l'esistenza di alcun danno prodotto dal comportamento processuale dell'opposta né il dolo o colpa grave di quest'ultima; infine, l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesto ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Concludeva chiedendo: di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere; di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli; di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la validità del precetto; in subordine, di dichiarare la validità dell'opposto precetto nella minor misura di € 35.157,12; di rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. 
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso di causa, oltre C.P.A.  ed I.V.A. come per legge. 
All'udienza del 13.2.2018, il Giudice, valutati i motivi di opposizione relativi solo al quantum debeatur-, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Formulava alle parti una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 17.4.2018, ove concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.7.2018, con ordinanza depositata in data ###, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 9.4.2019, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dal 1.5.2019. 
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 22676/2019, disattesa e assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, dichiarava l'efficacia del precetto opposto per la minore somma residua di euro 35.428,24 (comprensiva dei compensi dell'atto di precetto), oltre interessi legali; condannava l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in euro 4.600,00 per compensi, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge.  2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, ### contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava: 2.a) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La sentenza del Tribunale avrebbe erroneamente determinato la pretesa creditoria della D'### limitandosi ad escludere dal quantum debeatur soltanto i crediti prescritti antecedenti a giugno 2012. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto negare anche il diritto dell'odierna appellata alla riscossione degli assegni di mantenimento a beneficio dei due figli maturati tra gennaio 2016 - ossia a partire dall'introduzione del procedimento divorzile - ed il 23 giugno 2017 - data della notifica dell'atto di precetto. Tali crediti, difatti, sarebbero stati revocati retroattivamente nel procedimento volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 1193/2016), instaurato tra le parti nelle more del presente giudizio, in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di ### depositata in data ###, con cui il Giudice istruttore avrebbe ritenuto entrambi i figli economicamente indipendenti, sulla “scorta di dichiarazioni dei figli della coppia, rese in sede istruttoria ed apparse ictu oculi di chiara collocazione temporale”. Ne discenderebbe che “dalla suddetta data di deposito del ricorso per divorzio (cfr. all. 01) alla notifica dell'atto di precetto di pagamento al sig. ### avvenuta il ### (cfr. all.ti opponente in primo grado) - ed, ovviamente, per il futuro - nulla sia più dovuto, a qualsivoglia titolo, alla odierna appellata”.  2.b) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 167 co. 1 c.p.c. 
La sentenza di primo grado sarebbe ulteriormente meritevole di riforma poiché “la tesi dell'opponente medesimo non è mai stata contestata - ripetesi, quantomeno in ordine alla inammissibilità della pretesa creditoria della sig.ra D'### dal Gennaio 2016 in poi - da controparte”, ossia con riguardo al mantenimento dovuto per i due figli maggiorenni. Tanto è vero che la D'### nel giudizio divorzile non proponeva reclamo ex art. 708, comma 4°, c.p.c. avverso il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 né ricorso ex art. 709, comma 4° c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice istruttore depositata in data ###, provvedimenti questi ultimi in cui il diritto al mantenimento sarebbe stato negato dall'autorità giudiziaria, prima parzialmente e poi integralmente.  2.c) la violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. Parimenti meritevole di censura sarebbe l'operato del Giudice di primo grado con riguardo alle spese di lite. ### a precetto, alla luce di quanto argomentato dall'opponente, avrebbe dovuto trovare più ampio accoglimento, escludendo dalla pretesa della D'### non soltanto i crediti prescritti, ma anche “quello richiesto ex adverso in quanto, asseritamente, maturato dal Gennaio 2016 al Giugno 2017” poiché divenuto inesigibile a seguito dei provvedimenti del ### e del Giudice istruttore citati in precedenza e non impugnati; di conseguenza, la pretesa creditoria oggetto di precetto sarebbe ampiamente infondata - e non in misura minima, come sostenuto dal Tribunale - con conseguente riflesso sulle spese di giudizio. Non adeguatamente valorizzata, inoltre, sarebbe stata la circostanza che l'odierna appellata avrebbe rivendicato un credito in gran parte già prescritto. Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tali elementi in sentenza al fine di assicurare una adeguata quantificazione ed imputazione delle spese ed una accorta valutazione della condotta tenuta da parte opposta in applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. 
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata: di dichiarare l'illegittimità, inammissibilità, infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta - nella misura di euro 9.495,86 - e, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto opposto; di condannare parte appellata ai sensi dell'art.  96 c.p.c.; in ogni caso, di condannare parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese, compensi e spese generali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  3. Si costituiva in giudizio D'### ribadendo: l'assoluta irrilevanza ai fini del presente giudizio degli esiti del separato procedimento divorzile pendente tra le parti; la necessità, ai fini di una revoca retroattiva dell'assegno di mantenimento, di una indicazione espressa da parte del Giudice, nel caso di specie mancante, in conformità con gli approdi della giurisprudenza di legittimità; di aver contestato integralmente sin dai primi atti difensivi le eccezioni sollevate da controparte, senza quindi alcuna ammissione implicita, non potendo a tal fine rilevare neanche la mancata impugnazione di provvedimenti giurisdizionali emessi in autonomi procedimenti; la corretta determinazione delle spese, tenuto conto della incidenza minima prodotta dal parziale accoglimento dell'opposizione sulla pretesa creditoria spettante all'odierna appellata, essendo stati esclusi i soli crediti prescritti, e della eventualità che la mancata eccezione di parte avrebbe potuto in astratto consentire all'opposta di trarre beneficio dalla domanda, stante la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione, così rendendo concreto - e non pretestuoso - il suo interesse all'intimazione di pagamento dell'importo ormai prescritto. Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado e di dichiarare l'inammissibilità e, comunque, di rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e onere di legge.  4. All'udienza del 15.10.2020, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 26.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi - secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (v. ex multis sentenza 2681/2022) - nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.  6. Con riguardo al merito, l'appello è parzialmente fondato. 
Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la censura sub 2a). 
A tal riguardo, va valorizzata la circostanza, già riferita nello svolgimento del processo, rappresentata dalla ordinanza del Tribunale di ### depositata in data ### nel giudizio divorzile di cui al R.G. 1193/2016, di revoca dell'assegno di mantenimento imposto al ### per il sostentamento della propria prole, dando così seguito al provvedimento ### del 7.7.2016 che aveva già ridotto l'importo per l'autonomia reddituale acquisita dai figli. Nello specifico, il Giudice istruttore nel provvedimento suindicato riconosceva che il secondogenito (###, pur coabitando ancora con la madre D'### aveva raggiunto all'epoca dei fatti la propria indipendenza economica, mentre il figlio maggiore (### disponeva di entrate sufficienti al proprio mantenimento già dall'agosto 2016, periodo quest'ultimo rientrante nell'ampio arco temporale in ordine al quale la D'### aveva chiesto il pagamento dell'assegno all'ex marito. 
In punto di diritto, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la modifica con effetti ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi è generalmente soggetta alla regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c. La non spettanza ab origine degli importi richiesti a titolo di mantenimento determina l'insorgenza, a beneficio dell'obbligato, del diritto alla ripetizione di quanto versato indebitamente; ciò a condizione che il credito non presenti natura strettamente alimentare (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022; Cass. ordinan. n. 477 del 2023; Cass. civ n. 3659 del 2020; Cass. civ. n. 21675 del 2012). In tal senso, ove “venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)” (Cass. civ., S.U. n. ### del 2022). 
Nel caso in esame, dall'insussistenza originaria dei presupposti del mantenimento - così come accertato con l'ordinanza del 8.8.2018 - consegue il diritto dell'obbligato a non erogare l'importo oggetto di precetto, con conseguente declaratoria di parziale inefficacia del precetto limitatamente a quanto preteso in forza di credito ab origine inesistente.  ###, opinare diversamente, costringendo il ### al pagamento nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto all'assegno, costringerebbe quest'ultimo, per far valere l'inesistenza del credito, ad agire in ripetizione in un autonomo giudizio, con inutile dispendio di risorse ed energie processuali e con i rischi connessi alla perdita della disponibilità materiale della somma. 
La circostanza per cui la revoca del contributo (seppure per un periodo molto breve rispetto a quello interessato dal decreto ingiuntivo) trova il proprio titolo in provvedimenti interinali e, comunque, non definitivi, non scalfisce la validità di tali conclusioni. È infatti opportuno ricordare che l'ultrattività di tali provvedimenti è espressamente sancita dall'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile, secondo il quale le ordinanze in questione conservano la propria efficacia anche dopo l'estinzione del processo; ciò sino a quando non vengano sostituiti “con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”. Vi è di più. Nell'ambito del procedimento di separazione o divorzio, l'ordinanza con cui il ### del Tribunale o il Giudice istruttore adotta ex art. 708 c.p.c. provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del coniuge e dei figli costituisce di per sé titolo esecutivo. 
Per l'insieme di tali ragioni è possibile concludere che le ordinanze in esame, pur di regola rebus sic stantibus, danno luogo ad una regolamentazione potenzialmente stabile e duratura dei rapporti tra i membri della famiglia, fondandosi su di un accertamento a cognizione piena. 
Ne discende che l'ordinanza emessa dal Giudice istruttore in data ### nel separato giudizio di divorzio configura titolo idoneo ad agire in executivis e, di conseguenza, titolo sufficiente per incidere parzialmente, limitatamente al periodo interessato (da agosto 2016), su quanto preteso nel presente giudizio dalla D'### in forza del precetto notificato in data ###, limitandone parzialmente l'efficacia. 
A tal fine, non è necessario attendere l'irrevocabilità del provvedimento, in quanto le statuizioni a contenuto economico nei procedimenti di separazione e divorzili vengono modificate già dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva; ciò per effetto dell'art. 4 della l.  898/1970, come novellata dalla l. n. 74/1987, disposizione quest'ultima in vigore ancor prima della riforma dell'art. 282 c.p.c. Da tale quadro normativo consegue l'immediata efficacia di tali provvedimenti, nonostante la loro inidoneità strutturale a divenire giudicato. 
Questa Corte, inoltre, non ritiene di dar seguito all'asserita natura alimentare del credito invocata dalla D'### assunto da cui discenderebbe, alla luce di quanto ricordato in precedenza, l'irripetibilità dell'assegno e quindi l'impossibilità di incidere sull'efficacia del precetto de quo. Difatti, il credito in esame risulta a beneficio di soggetto divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, con riguardo al primogenito, non più convivente con la D'### Tali circostanze escludono trattarsi di credito alimentare stante essendo venuta meno, in concreto, la componente assistenziale del mantenimento, dimostrando, piuttosto, l'avvenuto superamento delle esigenze di protezione della prole, non più parte debole del nucleo familiare, con sopraggiunto venir meno delle ragioni solidaristiche che giustificavano l'obbligo del ### con riguardo al figlio maggiore, a partire dall'agosto 2016.
Nello stesso senso, la Cass. civ., sez. I, n. 3659/2020 secondo cui “in caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime postconiugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”; in tal senso “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”. Tali principi espressi con riguardo al diritto alla ripetizione delle somme già versate, come ricordato in precedenza, sono perfettamente applicabili anche al caso di specie ove la lite ha ad oggetto somme pretese ma non riscosse, allo scopo di limitare parzialmente l'efficacia del precetto in sede di opposizione. 
Questa Corte, dunque, alla luce del quadro giurisprudenziale richiamato, ritiene di condividere la prospettazione dell'appellante limitatamente alla quota di assegno destinata al mantenimento del figlio ### rispetto al quale è stato accertato - nell'ordinanza dell'8.8.2018 - l'insussistenza retroattiva dei presupposti per l'erogazione a partire dall'agosto 2016, ossia dal momento in cui il Giudice istruttore ha riconosciuto l'avvenuta indipendenza economica del beneficiario. Più puntualmente, avendo il provvedimento presidenziale del 7.7.2016 destinato l'assegno esclusivamente ai due figli della coppia - con esclusione della D'### - ed essendone stato, altresì, rideterminato l'importo in complessivi euro 500,00 mensili è possibile imputare al mantenimento del singolo figlio la somma di euro 250,00, ossia la percentuale pari al 50% del contributo suindicato. Tale importo deve esser rapportato all'arco temporale in cui il figlio maggiore è stato ritenuto indipendente a livello economico, ossia a partire quanto meno dall'agosto 2016 sino al giugno 2017, momento quest'ultimo in cui è avvenuta la notifica del precetto de quo - ossia per un totale di 11 mesi. Ne discende, in questa sede, la parziale inefficacia del precetto opposto per l'importo totale di euro 2.750,00, cifra risultante dalla mera moltiplicazione aritmetica della quota di assegno destinata al singolo figlio (euro 500/2=euro 250) per il numero di mensilità non spettanti a causa dell'accertata autonomia finanziaria del beneficiario (11 mesi), considerato l'arco temporale nel quale ### avrebbe dovuto versare l'assegno oggetto della richiesta di decreto ingiuntivo della D'### Diversamente, non coglie nel segno il motivo di gravame sub 2b). Questa Corte ritiene, infatti, che l'odierna appellata ha sufficientemente assolto il proprio onere di contestazione in tutti gli scritti difensivi e per l'intero iter processuale in corso di svolgimento. 
Il motivo 2c) è assorbito, stante la modifica effettuata dalla Corte in punto di regolamentazione delle spese, per il parziale accoglimento del gravame.  7. Valutato unitariamente l'esito del giudizio, le spese processuali sono compensate per un terzo e per i residui due terzi poste a carico del ### Ciò in quanto il ### risulta non aver versato, per oltre 10 anni, in modo completo l'assegno di mantenimento, trovando così riscontro il diritto di credito azionato in sede monitoria dalla D'### a tal riguardo va precisato che, pur trattandosi di somme in parte prescritte, rimane fermo il dato per il quale ### tenuto a versare il mantenimento per i figli in virtù di provvedimento giudiziale, non ottemperava a tale obbligo per molti anni e per una somma complessiva ingente (oltre 50mila euro); né risulta dimostrato il suo stato di necessità, tale da impedirgli di soddisfare le esigenze assistenziali degli stretti congiunti. Per altro verso, pur accogliendo l'eccezione di prescrizione per una parte dei crediti azionati e, in sede di appello, quella relativa al venir meno dell'obbligo di mantenimento per un figlio a partire dall'agosto 2016, il ### risulta soccombente per un importo significativo in quanto la somma dovuta, detratto l'importo di euro 2.750,00 per l'accoglimento del motivo di appello 2.a), è di complessivi euro 32.678,24, comprensiva dei compensi dell'atto di precetto, oltre interessi legali (ovvero euro 35.428,24, sottratto l'importo di euro 2.750,00). 
Pertanto, compensate le spese per un terzo, ### va condannato al pagamento a favore della ex moglie: per il giudizio di primo grado, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge; per quello di appello (esclusa la fase istruttoria) all'importo di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge oltre accessori di legge.  8. Va rigettata la richiesta condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi riscontrare nel comportamento tenuto dalla D'### indici da cui desumere un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave; né ricorrono nel caso di specie i requisiti di legge per l'esercizio del potere officioso giudiziale di cui al comma 3° del suindicato articolo.  PQM.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 22676/2019 nei confronti di D'### e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del precetto opposto notificato in data 23 giugno 2017 per la minor somma di euro 32.678,24 comprensiva dei compensi dell'atto di precetto (anzichè quella di euro 35.428,24), oltre interessi legali.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello per un terzo, mentre per i residui due terzi le pone a carico di ### condannato al pagamento a D'### per il giudizio innanzi al Tribunale, della somma di euro 3000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge e, per quello di appello, al pagamento di euro 2900,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenuta il #### est.  ### provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT dott. ###

causa n. 517/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mangano Franca, Garufi Caterina

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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 865/2025 del 05-12-2025

... 55/2014, per un totale di euro 11.880,00. Per la fase cautelare, avuto riguardo agli stessi criteri, si liquidano euro 5.700,00, con l'aumento del 30% ex art. 4, 2° comma, d.m. 55/2014, per un totale di euro 7.480,00. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede: - ### s.r.l. a pagare, a titolo di indennità di occupazione, i seguenti importi: ➢ in favore di ### la somma di euro 33.000,00; ➢ in favore di ### e ### la somma di euro 65.000,00; ➢ in favore di ### s.r.l., la somma di euro 6.500,00. - ### la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate come di seguito: ➢ in favore di ### in euro 5.200,00 per compenso professionale, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge; ➢ in favore di ### s.r.l., ### e ### in euro 19.360,00 per compenso professionale (fase cautelare e di merito), euro 1.088,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. ### 5 dicembre 2025 IL GIUDICE DOTT. ### (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente ### nel procedimento iscritto al n. 363 dell'anno 2023, pendente TRA ### DIFENSORE: AVV. ### - ### - CONTRO ### DIFENSORE: AVV. ### - ### - avente a oggetto: ### istituti del diritto delle locazioni ### ➢ ### attrice: “### il Tribunale Illustrissimo, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare il venir meno del legittimo titolo di possesso dei fondi di via ### n. 91 di proprietà ### cosi come meglio descritti in parte narrativa al punto n. I) ### e B, da parte di ### s.r.l., e conseguentemente ordinarne la restituzione libero da persone cose od oggetti, con ulteriore condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad E. 3.000,00* mensili a far data da Ottobre 2022 all'effettivo rilascio dei fondi; Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”. ➢ ### convenuta: “### l'###mo Tribunale di Lucca in persona del Giudice incaricato, rigettata ogni contraria deduzione, istanza, allegazione, eccezione e conclusione, ### i ricorsi avversari siccome infondati in fatto e in diritto, vinte le spese del presente giudizio.”. 
§ § § cui è stato riunito il procedimento n. 410/2023, pendente TRA ### DIFENSORE: AVV. ### - ### - CONTRO ### - ### - avente a oggetto: ### istituti del diritto delle locazioni ### ➢ ### attrice: “### all'###mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'unità immobiliare costituita da un fondo commerciale di ca 20 mq posto al piano terreno di un fabbricato sito in Comune di ### con accesso dal civico 91 di ### composto da un unico vano, a cui si accede da corte interna, distinto al ### di ### foglio 130, particella 334, sub 10, cat. C/1 posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore dell'attrice. Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 500,00.= mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di ottobre 2022 sino all'effettivo rilascio. 
Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa del presente giudizio e del promosso sequestro conservativo”. 
§ § § cui è stato riunito il procedimento n. 411/2023, pendente #### DIFENSORE: AVV. ### - ### - CONTRO ### - ### - avente a oggetto: ### istituti del diritto delle locazioni ### ➢ ### attrice: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del fondo commerciale posto al piano terreno dell'immobile sito in Comune di ### corte interna alla via ### con accesso dal civico n. 91 di ### composto da due ampi vani e rappresentato nel foglio 130 ### mapp 334 sub 31 categoria C/1 classe 10 consistenza mq. 130 rendita euro 4.652,76. = corredato dai diritti spettanti sulla corte, posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore degli attori. 
Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 5.000,00. = mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di settembre 2022 sino all'effettivo rilascio. 
Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa del presente giudizio § § § §1. - In fatto ed in diritto. - Con atto di citazione ritualmente notificato ### proprietario dei beni immobili siti in ### via ### 91/E, con accesso dal civico 91, rappresentato catastalmente al fg. 130, map. 334, sub 30, map. 342, sub 36, nonché del civico 91 della medesima via, catastalmente rappresentato al fg.  130, map. 334 sub 9 e map. 334, sub 38, ha convenuto in giudizio ### s.r.l.  onde sentirla condannare al rilascio dei fondi sopra indicati, nonché al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad euro 3.000,00 mensili sino all'effettivo rilascio. Ha assunto l'attore che le unità immobiliari anzidette, in data ###, formavano oggetto di contratto di locazione in favore della ### s.r.l., con un canone annuale di euro 36.000,00; che, al contempo, la conduttrice stipulava analoghi contratti per fondi adiacenti a quelli locati da parte attrice onde unire le diverse unità al fine di condurvi un esercizio commerciale dedito alla ristorazione; che la conduttrice cessava il pagamento del canone nel febbraio 2022; che in data ### veniva aperta la liquidazione giudiziale in danno di ### s.r.l., che aveva frattanto concluso con ### contratto di affitto di azienda, con conseguente subentro dell'affittuaria nei contratti di locazione pendenti; che, pertanto, ### dall'ottobre 2022, stante il subentro nel rapporto locatizio, era tenuta al pagamento dei canoni. La causa veniva iscritta al r.g. n. 363/2023.   §1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'unità immobiliare costituita da un fondo commerciale di ca 20 mq posto al piano terreno di un fabbricato sito in ### di ### con accesso dal civico 91 di ### composto da un unico vano, a cui si accede da corte interna, distinto al ### di ### foglio 130, particella 334, sub 10, cat. C/1 posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore dell'attrice. Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 500,00.= mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di ottobre 2022 sino all'effettivo rilascio. Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa.”. A fondamento della domanda l'attrice deduceva ragioni speculari a quelle addotte dal ### sia pur con riguardo ad unità immobiliari adiacenti a quelle in proprietà del medesimo e parimenti locate ad ### s.r.l. La causa veniva iscritta al r.g. n. 410/2023.   §1.2 - Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### convenivano la ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del fondo commerciale posto al piano terreno dell'immobile sito in ### di ### corte interna alla via ### con accesso dal civico n. 91 di ### composto da due ampi vani e rappresentato nel foglio 130 ### mapp 334 sub 31 categoria C/1 classe 10 consistenza mq. 130 rendita euro 4.652,76. = corredato dai diritti spettanti sulla corte, posta in essere da ### srl e, per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose sito in ### 91 in favore degli attori. Condannare altresì parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad ### 5.000,00.= mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a far data dal mese di settembre 2022 sino all'effettivo rilascio. Con vittoria di funzioni, onorari e spese di causa.”. A fondamento della domanda gli attori deducevano ragioni speculari a quelle addotte da ### e ### s.r.l., sia pur con riguardo ad unità immobiliari adiacenti a quelle in proprietà dei medesimi e parimenti locate ad ### s.r.l. La causa veniva iscritta al r.g. n. 411/2023.   §1.3 - All'udienza del 5 maggio 2023 le cause iscritte al r.g. n. 410/2023 e 411/2023 venivano riunite a quella iscritta al r.g. n. 363/2023.   §1.4 - Dichiarata la contumacia della convenuta, con sentenza non definitiva 533/2023 il Tribunale, previo accertamento che i contratti di locazione e di affitto di azienda erano cessati a seguito del recesso intimato dalla liquidazione giudiziale di ### s.r.l., ordinava a ### s.r.l. il rilascio, rimettendo la causa sul ruolo per la determinazione dell'indennità di occupazione e la liquidazione delle spese di lite.   §1.5 - All'udienza del 22 giugno 2023 si costituiva la convenuta.   §1.6 - In data ### veniva eseguito il rilascio.   §1.7 - Con ordinanza del 19.2.2024, su istanza di ### s.r.l., ### e ### veniva autorizzato il sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti della convenuta sino a concorrenza della somma di euro 80.000,00.  §1.8 - All'udienza del 5.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c., il giudice dava lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.   §2. - Sono fondate le domande di condanna proposte dalle parti attrici, nei termini illustrati qui appresso.   §3. - Al vertice delle considerazioni che si vanno a svolgere, sta anzitutto il rilievo che il vincolo che per il giudice discende dalla sentenza non definitiva riguarda le questioni definite e quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario, che non possono più essere risolte in senso diverso, per essersi il giudice ormai spogliato della correlativa potestas decidendi (cfr. Cass. ord. n. ### del 2021; 21258 del 2020; n. 6689 del 2012).   Da ciò discende anzitutto che, sulla scorta di quanto statuito nella sentenza parziale n. 533/2023, ### occupava l'immobile in virtù di cessione del contratto di locazione contestuale a contratto di affitto di azienda con la primitiva locatrice ### s.r.l., a norma dell'art. 36 l. 392/1978 e che il contratto di locazione era cessato per cause sopravvenute, ciò nonostante perdurando l'occupazione dell'immobile da parte dell'attuale conduttrice, occupazione che, pertanto, trovava causa in un preesistente rapporto locatizio venuto meno nelle more.   Il logico corollario è che l'indennità di occupazione trova la propria regolamentazione non già nei principi dettati, per l'ipotesi di occupazioni ab origine sine titulo (e dunque integranti tout court illecito aquiliano a norma dell'art. 2043 c.c.) da Cass., sez. un., n. ### del 2022 - come erroneamente dedotto dagli attori - bensì interamente nell'art. 1591 §4. - A mente del disposto da ultimo richiamato il conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.   In linea generale, deve osservarsi che l'azione per il risarcimento del danno da ritardata restituzione ex art. 1591 c.c. ha natura contrattuale, traendo origine dall'inadempimento di restituire la cosa alla scadenza del rapporto (Cass. sent.  14624 del 2004; n. 2328 del 2000). ### per il conduttore in mora di dare il corrispettivo convenuto prescinde da una prova specifica del danno in concreto (ex multis, Cass. sent. n. 8913 del 2002), mentre la dimostrazione di uno specifico pregiudizio, corrispondente ad una concreta lesione del patrimonio, è necessaria laddove si alleghi il mancato guadagno derivante da occasioni di vendita o locazioni ad un canone superiore a quello convenuto sfumate a causa della ritardata restituzione (Cass. sent. n. 22352 del 2014; n. 18499 del 2012; n. 12962 del 2011).   In ogni caso, è richiesto che il conduttore sia in mora nella riconsegna e, pertanto, non ricorrendo ipotesi di mora automatica ex art. 1219 c.c., è necessaria un'intimazione o una richiesta fatta per iscritto.   §4.1 - Per quel che concerne ### non essendovi atti pregressi di costituzione in mora, questa risale al tempo della domanda giudiziale, di tal che il corrispettivo convenuto, da gennaio 2023 a novembre 2023, di euro 3.000,00 mensili, è pari ad euro 33.000,00.   §4.2 - ### e ### la richiesta del canone mensile di euro 5.000,00 è fatta decorrere da settembre 2022, avendo insinuato i canoni pregressi allo stato passivo della liquidazione giudiziale della precedente locatrice ### s.r.l. La costituzione in mora risale però a novembre 2022 (doc.  15), di tal che l'indennità di occupazione per 13 mensilità è pari ad euro 65.000,00.   §4.3 - ### s.r.l., invece, per le stesse ragioni, la richiesta del canone mensile di euro 500,00 è fatta decorrere da ottobre 2022, avendo insinuato i canoni pregressi allo stato passivo della liquidazione giudiziale della precedente locatrice ### s.r.l. Allo stesso modo però, l'indennità si computa dal novembre 2022 (doc. 13) fino a novembre 2023, per un totale di 13 mensilità, che corrispondono ad euro 6.500,00 complessivi.   §5. - Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo al valore di causa.  §5.1 - In favore di ### avuto riguardo ai valori medi dei parametri per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria, si liquidano euro 5.200,00 per compenso professionale.   §5.2 - In favore di #### e ### s.r.l.  avuto riguardo ai medesimi valori dei parametri, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, si liquidano euro 9.100,00, per compenso professionale, con l'aumento del 30% ex art. 4, 2° comma, d.m. 55/2014, per un totale di euro 11.880,00.   Per la fase cautelare, avuto riguardo agli stessi criteri, si liquidano euro 5.700,00, con l'aumento del 30% ex art. 4, 2° comma, d.m. 55/2014, per un totale di euro 7.480,00.  P.Q.M.   Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede: - ### s.r.l. a pagare, a titolo di indennità di occupazione, i seguenti importi: ➢ in favore di ### la somma di euro 33.000,00; ➢ in favore di ### e ### la somma di euro 65.000,00; ➢ in favore di ### s.r.l., la somma di euro 6.500,00.  - ### la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate come di seguito: ➢ in favore di ### in euro 5.200,00 per compenso professionale, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge; ➢ in favore di ### s.r.l., ### e ### in euro 19.360,00 per compenso professionale (fase cautelare e di merito), euro 1.088,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 5 dicembre 2025 

IL GIUDICE
DOTT. ###


causa n. 363/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabbrizzi Giampaolo

M
2

Corte di Cassazione, Sentenza n. 32637/2023 del 23-11-2023

... promuoveva il 15 settembre 1997 azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione. ### veniva rigettata con ordinanza in data 7 novembre 1997. 9. Con sentenza depositata l'11 novembre 1997 il Tribunale di Cagliari confermava la revoca dalla carica di amministratore di ### Tale sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Cagliari per di fetto del contra ddittorio e la causa veniva rimessa al giudice di primo grado. 10. ### del Tribunale su ricorso di ### in data 11 dicembre 1997 con provvedim ento assunto in udienza, revocava il precedente prov vedimento presid enziale di nomina come liquidatore del dott. ### così facendo venir meno lo stato di liquidazione della società. 11. Le vi cende sopra sinteti zzate hanno dato luogo a due distinte cause, successivamente riunite in appello, e oggetto del presente giudizio. 12. La prima, avente ad oggetto la validità del contratto di vendita immobili are concluso dalla società ### in liquidazione. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3600 del 2008 (RAC 130/2009) rigettava la domanda. 12.1 La seconda, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiunti vo con (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19910/2018 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati ### LUMINOSO e ### nonché dall'av v.to ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliata in #### 22, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###.  #####. #### rel. ### 04/07/2023 ##### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 difesa dagli avvocati ##### MARRAS; - controricorrente - nonchè contro ##### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE D'### 173/2018 depositata il ###.  udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal ### udito il Sostitu to ### gene rale in persona del dott.  ### che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; uditi gli avvocati ### per il ricorrente e #### per la contro ricorrente che hanno ribadito le rispettive conclusioni di cui agli atti.  ### 1. Il presente giudizio prende le mosse da un precedente atto di citazione notificato il 18 ottobre 1995 da ### socio della società ### s.n.c. con il quale conveniva in giudizio ### e la medesima società ### chiedendo la revoca dell'amministratore.  2. Il Tribunale con provvedimento reso inaudita altera parte ed in limine litis disponeva la revoca da amministratore di ### 3. Nella pendenza del procedimento di merito per la revoca dalla carica di amministrato re del fratello ### ed ottenuto il provvedimento cautelare di revoca, ### con ricorso ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 depositato il 12 dicembre 1995 chi edeva al ### ente del Tribunale la messa in liquidazione della società ### o dei fratelli ### s.n.c.  4. Costituitosi in tale ultima procedura, ### spiegava opposizione all'accogl imento della istanza assumendo che la richiesta di scioglimento era fondata sulla sua revoca dalla carica di amministratore; egli chiedeva conseguentemente il rigetto - da parte del ### del Tribunale - della domanda di emissione del provvedimento di scioglimento della società o, quanto meno, che il Tribunale at tendesse l'esito della causa di merito re lativa alla sua revoca da amministratore.  5. ### del Tribunale poneva in liquidazione la società ### s.n.c. nominando liquidatore il dott. ### 6. In data 27 luglio 1997 tale ### a seguito di trattative co n l'### versava a costui l'importo di lire 100.000.000 quale caparra per l'acquisto dell'unico immobile della società costituito da un locale adibito a sala cinematografica con accesso da piazza ### n. 15 in Cagliari e da via ### numeri 54 e 56. Con mi ssiva del luglio 1997 ### informato delle trattative in atto dall' ### manifestava la sua opposizione alla vendita.  7. In data 1° agosto 1997 il liquidatore dott. ### stipulava con il ### un contratto preliminare di vendita dell'immobile per person a da nominare e in data 8 settembre le parti concordavano di sciogliere per mutuo consenso il prim o preliminare e di stipularne un secondo. Il 13 novembre 1997 il liquidatore procedeva alla vendita dell'immobile con atto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 8. Avverso il pr ovvedimento presidenzial e di messa in liquidazione della società ### s.n.c., il ### promuoveva il 15 settembre 1997 azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedimento o quanto meno la sua sospensione.  ### veniva rigettata con ordinanza in data 7 novembre 1997.  9. Con sentenza depositata l'11 novembre 1997 il Tribunale di Cagliari confermava la revoca dalla carica di amministratore di ### Tale sentenza veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Cagliari per di fetto del contra ddittorio e la causa veniva rimessa al giudice di primo grado.  10. ### del Tribunale su ricorso di ### in data 11 dicembre 1997 con provvedim ento assunto in udienza, revocava il precedente prov vedimento presid enziale di nomina come liquidatore del dott. ### così facendo venir meno lo stato di liquidazione della società.  11. Le vi cende sopra sinteti zzate hanno dato luogo a due distinte cause, successivamente riunite in appello, e oggetto del presente giudizio.  12. La prima, avente ad oggetto la validità del contratto di vendita immobili are concluso dalla società ### in liquidazione. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3600 del 2008 (RAC 130/2009) rigettava la domanda.  12.1 La seconda, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiunti vo con il quale era stato ingi unto alla società ### s.n.c. e a #### e ### di pagare a ### la somma di lire 153.790.324, oltre gli interessi nella misura leg ale e le spese del procedimento, a titolo di compenso per l'attività di li quidatore della società ### o ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 s.n.c. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2332 del 2007 (RAC 686/2007) rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.  13. ### in proprio e quale socio amministratore della società ### pr oponeva appello avverso entrambe le sentenze.  14. I due giudizi , come si è già detto, venivano r iuniti in appello.  15. Per quel c he ancora rileva, la Co rte d'Appello, pronunciandosi nella seconda causa sopra indicata (686/2007), con sent enza parziale del 7 febbraio 2014, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di ### e lo condannava a corrispondere ad ### la somma di euro 47.768,03 oltre interessi di legge dal 5 mag gio 1998 al saldo. D isponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.  16. ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ### s.a.s. proponeva ricorso in cassazione.  17. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso con sentenza n. 4019 del 2017.  18. In pr osecuzione dei giudizi riuniti in appello la Co rte d'appello di Cagliari, con sentenza definit iva, dichiarava inammissibile l'appello spiegato da ### in proprio avverso la sentenza n. 3600 del 2 008 e rigettava l'appell o proposto avverso la medesima sentenza della società ### rigettava l'appello proposto dalla soc ietà ### a vverso il rigetto della domanda risarcitoria da essa spiegata, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della società #### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 condannava la medesima società a corrispo ndere ad ### la somm a di euro 51.057,34, condannava la società cinema ### e ### alle spese e rigettava la domanda ex articolo 96 c.p.c. nei loro confronti.  19. ### il giudice del gravame, la prim a questione da risolvere, comune alle due cause riunite, era quella relativa alla sussistenza o meno del la legittimazione attiva della società ### s.n.c. sollevata dalla Corte nella sentenza parziale n.401/2014. 
La Corte d'appel lo, sulla base delle risultanze istrut torie, riteneva ancora attiva la società ### anche dopo la sentenza di scioglimento e messa in liquidazione vista anche la sua tras formazione successiva e la riteneva legittimata attiva a proporre l'appello in entrambi i giudizi.  20. Quanto al diritto del liquidatore ### a vedersi riconoscere da ### in proprio il co mpenso per l'atti vità prestata qu ale liquidator e e la misura di tale compenso, evidenziava che tale diritt o era stato definitivamente acc ertato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 4019 del 2017.  21. La Corte d'Appello rigettava il motivo di appello volto ad affermare la nullità assoluta ed insanabile o inesistenza del decreto dell'11 Marzo 1996 di nomina del liquidatore perché assunto in carenza di potere giurisdi zionale, con conseguent e nullità dell'atto di compravendita stipulato dal liquidatore con la società ### e insussistenza del diritto del medesimo liquidatore di vedersi corrispondere un qualche compenso per la sua attività. 
In particolare, il giudice del gravame richiamava la sentenza di questa Corte n.4019 del 2017 con riguardo alla legittimità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di nomina del li quidatore e, alla luce d i tal e sentenza, riteneva che il diritto al compenso del dott. ### sussistesse anche nei confronti della società ### o s.a.s. a prescindere dalla nullità o meno dell'atto di sua nomina per insussistenza dei presupposti, non potendosi dubitare che lo svolgimento di un'attività professionale in forza ed in costanza di un incarico giudizialmente conferito dovesse essere comunque compensata.  22. La Corte d'Appello riteneva ancora valide e meritevoli di adesione le argomentazioni già sviluppate nella sentenza parziale n. 4011/2014 a fronte delle censure del socio ### avverso la sentenza di primo grado n. 2332/2007, argomentazioni che avevano anche superato il vaglio del giudice di legittimità circa l'infondatezza della censura di mancanza di diligenza dell'### nell'espletamento dell'incarico.  23. La manifestazione di con trarietà all'operato del l'### ed in particolare alla vendita dell'unico cespite della società, da parte del ### infatti era avvenuta dopo l'i nstaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. 
Il liquidatore, infatti, aveva negato di aver ricevuto la lettera del 18 settembre 1996 provando di averne ricevuta un'altra con raccomandata numero 1187. Tale deduzione non era stata contestata dal ### che si era limitato a dire di aver prodotto la lettera anche nel procedi mento d inanzi al ### del Tribunale. Pertanto, la prim a contrarietà del ### alla vendi ta dell'immobile era stata esternata al liquidatore solo il 31 lugl io ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 1997 alla vigilia della data fissata per la stipula del contratto preliminare come sostenuto dal liquidatore e dalla società ### 24. In ogni caso, a prescindere dalla data di manifestazione del proprio dissenso da parte del ### occorreva considerare che il liquid atore di nomina giudiziale, fino alla re voca, doveva comunque procedere alla l iquidazione della società che ave va come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la co ntrarietà alla vendita di un o solo dei soci, non av endo gli altri man ifestato alcuna opposizione, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione, per altro il ricorso per la revoca del liquidatore che era stato poi accolto dal Tribunale, era stato proposto dal ### s lo stesso giorno della stipula del definitivo, dunqu e, i contraenti non ne avevano conoscenza.  25. In c onclusione, dalla sola a vversione del Mel is alla vendita non poteva evincersi un inesatto adempimento da parte del liquidator e nell'espletamento dell'incarico. In propos ito, particolarmente rilevante era il silenzi o del ### a fronte delle seguenti iniziative assunte dal liquidatore: una relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicitaria per la vendita dell'immobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare . Tali attività erano tutte preordinate alla vendita de ll'immobile e rispetto alle quali non risultava manifestato alcun dissenso. Anche il consulente tecnico nominato nel giudizio aveva concl uso che il liquidatore aveva assolto con diligenza a tutti gli adempimenti civili e fiscali previsti per la procedura di liquidazione , pertanto, non poteva du bitarsi del diritto di ### di vedersi riconoscere il compenso a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte dell'atti vità professionale svolta improntata a i canoni di diligenza e prudenza.  26. ### motivo di appello avverso la sentenza 2332 del 2007 aveva ad o ggetto l'entità del compen so riconosciuto al liquidatore.  27. La Corte riteneva giusto applicare il massimo della tariffa professionale per l'attività di cessione dell'immobi le sociale, mentre per gli onorari relativi alla carica di liquid atore poteva riconoscersi un compenso medio e non doveva riconoscersi la maggiorazione del 50% della tariff a. P er tale moti vo la Corte d'Appello liquidava ulteriori lire 50.405.800, oltre al compenso per la temporanea gestione dei beni e dei diritti pari a lire 2.832.000.  28. Quanto alla impugnazione della sentenza 3600 del 2008, per quel che ancora rileva con riferimento alla domanda di nullità del decreto di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996, la Corte d'appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di actio nullitatis, la riteneva inammissibile per due ordini di ragioni: - il decreto di nomina era stato impugnato dal ### ed era stato revocato dal ### del Tribunale con il decreto dell'11 dicembre 1997, dunque, era stato rimosso dall'ordinamento e di conseguenza era venuta meno la stessa ratio posta a fondamento dell'actio nullitatis con la quale gli appellanti miravano nel caso scrutinato piuttosto ad incidere sul risultato dell'impugnazione esperita (revoca ex tunc); - benché il ### ente del ### ale avesse qualificato il decreto di nomi na del liqu idatore come abnorme, in realtà l'asseritamente errata valutazione della ricorrenza di una causa di scioglimento della società a fronte della situazione di fatto portata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 alla sua attenzione ovvero il dissidio insan abile dei soci, a prescindere del fatto che si trattava di un provvedi mento non definitivo e non avente c arattere deci sorio, non integrava gli estremi per i quali era ammessa l'actio nu llitatis, risol vendosi ### in un vizio nel merito del provv edimento. Non poteva tacersi, infatti, che all'utilizzo del termine "abnorme" era conseguita la pronuncia di un provvedimento di revoca al quale lo stesso ### non aveva riconosciuto efficacia retroattiva, non potendosi pertanto ricollegare all'espressione utilizzata l'individuazione di un atto irriconoscibile come prov vedimento giurisdizionale.  29. Non ricorrevano poi gli ulteriori vizi di nullità del decreto di nomina pros pettati dagli appell anti: - non sussisteva la violazione del principio del contradd ittorio per non essere stata citata in giudizio la so cietà nella persona del curatore special e ### essendo litisconsorti necessari del procedimento tutti soci, ritualmente ev ,ocati (cfr. in motivazione Cass., 1623/2015; n. 173/1991).  30. Non era ipotizzabile il conflitto di interessi per essere l'### curatore speciale in quanto nominato "sin o alla costituzione della normale rappresentanza del la società" e nel lo stesso tempo liquidatore in quanto i due incarichi si erano succeduti senza solu zione di continuità e non si erano sovrapposti.  31. In o gni caso, ad a vviso del Collegio, anche vole ndo accedere alla tesi secondo cui l'atto di nomina del liquidatore era nullo, da ciò non sarebbe conseguita l'automatica nullità del contratto di compravendita, così come sostenuto dagli appellanti. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'Appello richiamava il principio granitico della Corte di Cassazione, mai oggetto di rivisitazione, che nell'ipotesi di nullità di un provvedimento di volontaria giurisdizione trovi applicazione l'art 742 c.p.c. 
Ritenuta insussistente la nullità del contratto di compravendita e ritenuto ad esso applicabile l'art. 742 c.p.c., così come peraltro affermato dal giudice di primo grado, il passaggio successivo era quello della verifica della buona fede del terzo acquirente.  32. Quanto alla posizione del ### la stessa era ancor meno ce nsurabile di quella dell'### posto che egli stava trattando co n un liquidatore giudiziario e certo non avrebbe potuto assegnare particolare peso alle lamentele e alle proteste di un socio che - sulla base della situazione giudiziaria esistente alla data dell'agosto 1997 - non sembrava aver alcun valido motivo per opporsi alle operazioni di vendita. Egualmente poco fondate apparivano le accuse di malizia mosse alla ### , la qu ale pure andava mandata esente da ogni censura.  33. La Corte d'Appello rilevava che il ### nale aveva valutato la buona fede del terzo alla data del primo c ontratto preliminare stipulato il 1 ° agosto 1 997, con statuizione non impugnata specificamente dagli app ellanti nell'atto di gra vame. 
Solo nelle comparse conclusionali, infatti, e quindi tardivamente, essi avevano sostenuto puntualmente che la buona fede del terzo dovesse essere valutata alla data della stipulazione del contratto definitivo di vendita. In ogni caso la decisione di valutare la buona fede del terzo alla data della s tipula del primo cont ratto preliminare appariva assolutamente condivisibile. Doveva, infatti, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ritenersi che il disposto dell'art. 742 c.p.c. mirasse a tutelare gli acquisti di diritti nel patrimonio del terzo a tutela dell'autonomia privata e dell'aff idamento di costui nella conclusione dell 'atto e nella possibilità riconosciutagli di obbligarsi, con la stipulazione di un contra tto ad acquistare la proprietà di un bene medi ante la stipula del contratto definitivo. Stando così le cose, il momento rilevante ai fini della valu tazione del la sussistenza del req uisito soggettivo del terzo era necessariamente quello in cui si era consumata la sua libera scelta e, quindi, quello del preliminare. 
Tale conclusione trovava conforto nella giurisprudenza formatasi in materia di azione revocato ria ordinaria riguardo all a individuazione del momento determinante per la valutazione della buona fede del terzo (cf r. Cass., nn. 17365/2011; 997012008). 
Considerato che prima del 31 lu glio 1997 il ### nu lla aveva eccepito riguardo alla legittimità della nomina del liquidatore, era di tutta evidenza la buona fede del legale rappresentante dell'### s.r.l. alla data del 1° agosto 1997 circa la leg ittimità di un provvedimento giurisdizionale non impugn ato e contenente una valutazione coerente con un a situazione di fatto portata all'attenzione del #### che l'### aveva reso edotto il ### il giorno succes sivo la ricezione della lettera del 31 lugl io 1997 delle co ntestazioni del ### riguardo alla legitti mità della nomina del liquidatore, peraltro fondata soltanto su un passo degli atti difensivi dell'### e quindi non provata per il ### non aveva alcuna rilevanza rispetto alla valutazione dello stato soggettivo di buona fede della so cietà ### in considerazione della complessiva situazione. Parimenti era rimasta allo stato di mera allegazione l'affermazione che ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 l'agenzia immobiliare aveva sicuramente avvisato il ### delle contestazioni mosse dal ### con la lettera del 5 agosto 1997, successiva pertanto alla stipula del primo preliminare.  34. Considerato che gli app ellanti co ntestavano la sussistenza della buona fede del terzo per il fatto che il ### e l'### erano stati resi edotti dal ### dei vizi di legittimità della nomina del li quidatore anche avendo riguardo alla data del contratto definitivo, era opportuno precisare che la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza (peraltro successiva alla stipula del primo contratto preliminare, salvo eventualmente la lettera del31 luglio 1997) delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termini tanto scomposti e veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. 
Tali contestazioni, peraltro non provenienti da un operatore del settore, ma da l privato direttam ente interessa to e pertanto sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale, così come riconosciut o dalla Suprema Corte nella sentenza n.4019/2017 con rifer imento all'asserita situ azione di malafede del liquidatore. 
Doveva d'altronde considerarsi anche la situazione complessiva nella quale i due preliminari ed il contratto definitivo erano stati stipulati, già riferita in relazione alla valutazione della diligenza nella condotta del liquidatore. Infatti, il provvedimento ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di nomina del liquidatore era stato emesso circa un anno e mezzo prima, esso non poteva avere quale conseguenza che quella del compimento di un'attività volta al la cessione dell' unico bene sociale, tale attività - compiuta dal liquidatore - fino al 31 luglio 1997 non era stata ostacolata in alcun modo dal ### 35. ### is, in fatti, non aveva intentato alcuna iniziativa giudiziaria avverso la nomi na del liquidatore prima del 15 settembre 1997, e solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successiva mente all a stipulazione dei due cont ratti preliminari aveva promosso azione giudiziar ia cautelar e volta a conseguire la revoca del pr ovvedimento o quanto meno la sua sospensione. ### era sicuro interesse e dovere dell'### che stava adempiendo ad un incarico giudizi ale a tal fine conferitogli, portare a compimento l'attività di liquidazione della società. La prospettazione a gran voce dal ### in tre lettere dai toni inammissibili (la quarta è successiva alla stipula del contratto definitivo) dell'illegittimità del decreto gi udiziale di nomina, illegittimità tuttavia negata dall'autorità giudiziaria chi amata a pronunciarsi su di essa, anc he alla data del contratto definitivo non poteva che apparire alla società ### s.r.l. quale ulti mo disperato tentativo dell'interessato di procrastinare la vendita di un bene facent e parte del p atrimonio familiare, atto comprensibilmente sofferto. In co nclusione, nessun elemento concreto, serio e non meramente ipotetico poteva condurre al convincimento che la società ### s.r.l. fosse a conoscenza o ne potesse esserne utilizzando la normale prudenza, degli ### vizi del provvedimento di nomina. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 36. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello avverso la sentenza n. 3600/2008 doveva essere rigettato. Doveva essere rigettato anche l'appello della società ### s.r.l. avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno per non avere la società provato alcun pregiudizi o concreto derivat ole dalla iniziativa giudiziaria.  37. ### in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.  38. ### srl ha resistito con controricorso.  39. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  40. ### ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I primi tre motivi del ricorso censurano la statuizione della Corte d'Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile l'actio nullitatis avente ad oggetto il decre to di nomina del liquidatore dell'11 marzo 1996.  1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. degl i artt. 669 bis, 669 septies, 669 octies, 669 terdecies, 700, 737, 739 e 741 cod. proc.  civ., e dell'art. 2275 cod.  Si censura l'affermazione contenuta a pag. 31 (ultimo cpv.) della sentenza impu gnata, secondo cui la proposizione di un procedimento (di volontaria gi urisdizione) di re voca del provvedimento abnorme avrebbe impedito agli stessi odierni ricorrenti di in trodurre l'actio nu llitatis in un gi udizio ordinario. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Tale a ffermazione, oltre a porsi in pal ese contraddizione con le stesse premesse d ella motivazione, è contraria alle norme e ai principi dell'ordina mento processuale. Se il provvedimento di "revoca" pronunciato in data 11 dicembre 1997 avev a natura soltanto interinale e cautelare, non potendo interferire sui diritti soggettivi e sugli effetti pregressi del provvedimento viziato, esso non poteva impedire la proposizione di una domanda in un giudizio ordinario né l'emissione di una declaratoria (da adottare nello stesso gi udizio) volta a rimuovere gli effetti del provvedimento abnorme con efficacia ex tunc.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 737, 739, 741 e 742 cod. proc. civ. e dell'art. 2275 cod.  La censura è rivolta all a seconda motivazione addotta dal Giudice d'appello a sostegno dell'asserita "inammissibilità " dell'actio nullitatis.  ### udice di secondo grado ha riten uto che le censure di nullità del più volte citato decreto di nomina di liquidatore dell'11 marzo 1996 dovrebbero ritenersi inammissibili perché il predetto provvedimento non sarebbe stato aff etto da inesistenza o da nullità assoluta, ma inficiato da un mero «vizio nel merito». 
Il provvedimento adottato l'11 marzo 1996 era stato infatti dichiarato «abnorme» dallo stesso ### ente del ### e, il quale aveva puntualizzato che lo stess o organo che lo aveva emesso non ne a veva i poter i. Si trattava quindi di un vizio decisamente più grave di quelli che normalmente comportavano la "revoca" di un provvedimento. Ed era per questa ragione che il ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ### del ### ale aveva definito il provvedimento illegittimo come "abnorme". 
A questo proposito, parte ricorrente rimarca che la nomina del dott. ### quale liquidatore della ### era avvenuta sulla base di u n presupposto falso e inesistente: il precedente ### aveva infatti appli cato l'art. 2272 , n. 3, cod. civ. (il quale richiede l' unanimità dei soci) nonostante il socio di maggioranza prof. ### si fosse opposto alla liquidazione, contestando la ricorrenza dei relativi presupposti. 
Costituisce principio consolid ato che «il ### del ### non può procedere alla nomina dei liquidatori quando sia controverso lo scioglimento della società». 
Come ha puntualmente e co rrettamente rilevato anche il nuovo ### del ### di Cagliari nel decreto 11 dicembre 1997, «questo ### non aveva alcun potere di disporre la messa in liquid azione della società, dovendosi, in caso di contestazione tra i soci sulla sussistenza delle cause di scioglimento, instaurarsi un normale procedimento contenzioso davanti al competente ### Anche l'eventuale e ipotetico dissidio insanabile tra i soci non avrebbe mai potuto comportare lo scioglimento della società, tenuto conto che il socio di maggioranza ### deteneva il 66% del capitale, e che pertanto la ### poteva funzionare e conseguire il suo oggetto sociale. ### dissidio tra i soci avrebbe potuto configurare, al più, una giusta causa per recedere dal vincolo sociale ai sensi dell' art. 2285 cod. civ. (cfr.  10.9.2004 n. 18243). Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La giurisprudenza e la dottrina hanno avuto modo, anche in passato, di individuare numerose ipotesi in cui i vizi dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, attenendo a lesioni di diritti preminenti o costituendo grave violazione di norm e procedurali (ad esempio qu elle sul la competenza funzionale), determinano la loro radicale nullità o inesistenza.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa app licazione dell'art. 111 Cost. del l'art. 2275 cod. civ. e degli artt. 737, 741 e 742 cod. proc.  La censura è rivolta all a parte della sentenza in cui si sostiene che il decr eto del ### del ### dell'11 dicembre 1997 (decreto con il quale il provvedimento di nomina del liquid atore era stato dichiarato abnorme, e per l'effetto revocato) non poteva avere effetti retroattivi. La retroattività del provvedimento di revoca di un precedente provvedimento emesso in camera di consiglio è stabilita espressamente dall' art. 742 c.p.c., il quale, facendo salvi soltanto gl i acquisti dei diritti compiuti in buona fede dai terzi anteriormente alla revoca, implicitamente sancisce la retroattività della revoca. La norma dettata dall'art. 742 c.p.c. costituisce oltretutto espressione di un principio generale in base al quale la revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione (che sono sempre modificabili e revocabili dal Giudice che li ha emanati) produce effetti ex nunc quando è determinata da nuovi el ementi sopravvenuti, ed invece effetti retroattivi, ex tunc, quando consegue a vizio originario o ad un riesame delle originarie risultanze.  4. I motivi quarto e quinto censurano la statuizione con cui la Corte d'ap pello ha ritenuto che, anche in caso di nu llità del ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 provvedimento di volontaria giurisdizione, trovi applicazione l'art.  742 c.p.c., il quale fa salvi i diritti dei terzi in buona fede.  4.1 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c. e dell'art. 1445 cod.   ### parte ricorrente la radicale nullità del provvedimento ### di nomina del liquidatore adottato in data 1 1 marzo 1996 dovrebbe ritenersi opponibile alla società acquirente ### s.r.l., a prescindere dalla sua buona o mala fede. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (v. Cass. 16.7.196 3 n. 1936; 9.8.1963 n. 2255; Cass. 28.9.1959 n. 2623; Cass. 14.1.1946 43; Cass. 31.7.1945 n. 647). L 'art. 74 2 c.p.c. dispone espressamente che l'acquisto dei terzi in buona fede è fatto salvo soltanto quando il provvedimento di volontaria giurisdizione è modificato o revocato. In questo modo si desume per implicito che, quando il provvedim ento è travolto da un vizio di nullità originario, il regime dell'acquisto dei terzi deve essere disciplinato in modo opposto.   La seconda considerazione riguarda la disciplina generale dei contratti conclusi da colui che è privo dei poteri di rappresentanza, nella cui fatti specie dovrebbe rientrare l'ipotesi per cui è controversia (il dott. ### infatti, non poteva rappresentare validamente la ### s.n.c.). Ebbene, ai sensi di quanto prevede l'art. 1398 cod. civ., il contratto concluso in difetto di rappresentanza o dei relativi poteri è ineffic ace, e la relativa inefficacia coinvolge anche il terzo contraent e in buona fede (q uest'ultimo, se in buona fede, può soltanto chiedere il risarcimento dei danni). A dimostrazione del fatto che l'acquisto ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 dei terzi in buona fede non è sempre fatto salv o dal nostro ordinamento, ma che anzi il loro interesse viene sac rificato quando ricorrono gravi vizi attinenti alla capacità e ai poteri di uno dei contraenti, i l ricor rente richiama l'art. 1445 cod.  evidenziando che anche in tal caso l'acquisto dei terzi in buona fede viene ugualmente travolto.  5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
In subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 c.p.c.. 
In via gradatamente subordinata, secondo il ricorrente la disciplina dettata dall'art. 742 c.p.c. potrebbe ritenersi inapplicabile al caso concreto in quanto ess a fa salvi gli effetti delle convenzioni stipulate prima degli effetti della "revoca" o della "modifica". In base al prin cipio generale in base al quale tutte le pronunce giud iziali retroagiscono al momento della domanda e dal momento che l'acc ertamento dell'in validi tà compiuta dal presidente del ### aveva natura dichiarativa, gli effetti del relativo provvedimento dovevano retroagire almeno alla data della domanda, coincidente con il giorno della stipula del contratto di compravendita.  6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa un fatto decisivo per il giudizi o che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. 
Il motivo censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la nullità del contratto di compravendita co ncluso il 13 novembre 1997. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 La Corte d'appello, pur ritenendo tardiva la domanda con cui il prof. ### e la ### han no chiesto esplicitamen te la declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 da l ### datore e dalla ### s.r.l., ha dichiarato ugualmente ammissibi li, e quindi "scrutinabill ', le relative censure (almeno in via di eccezione), prendendole quindi in considerazione. 
Lo stesso Giudice d'appello, tu ttavia, ha rigettato le medesime censure, dichiara ndo « insussistente la nullità del contratto di compravendita». 
Il Giudice estensore della sentenza impugnata non ha dato nessuna spiegazione del moti vo in base al quale il contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 (concluso da un liquidatore che non poteva essere nominato, e che non poteva rappresentare la società in quanto la stessa non si era sciolta) non possa considerarsi nullo.  ###à del provvedimento di messa in liquidazione della ### (e di nomina di un liquidatore) ha investito la validità e l'efficacia del suddetto contratto di compravendita concluso con la società ### s.r.l., in quanto il dott. ### non rappresentava validamente la ### s.n.c.. 
A tal proposito, parte rico rrente sottolinea che gli atti di straordinaria amministrazione della ### in virtù di quanto stabilito dall'articolo 6 dello ### (v. doc. n. 38 prodotto dal dott. ### - R.G. 3517/1998), potevano essere conclusi soltanto congiuntamente da tutti i soci all'unanimità. 
In alt re fattispecie la giurispruden za ha avuto modo di stabilire che, quando una nomina sia stata effettuata ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 illegittimamente dal ### del ### e debba ritenersi nulla, anche l'attività espletata in esecuzione del relativo incarico va considerata nulla (in materia di perizia co ntrattuale, v. ad esempio Cass. 14.3.2013 n. 6554).  7. I motivi dal settimo al decimo censurano la statuizione con cui la Corte d'appello ha escluso la mancanza di buona fede. 
La Corte d'appello, pur ritenendo che per escludere la buona fede del terzo bastasse la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione, ha ritenuto che, nel caso concreto, la società acquirente ### s.r.l.  doveva considerarsi in buona fede: perché la buona fede del terzo doveva essere va lutata non al momento della conclusi one del contratto definitivo di vendita, ma alla data di conclusione del contratto preliminare (cfr. pag . 39 della sentenza im pugnata); perché le contestazi oni e le comunicazioni effettuate dal prof.  ### (che contestava la legittimità della nomina del liquidatore ed invitava quest'ult imo a non vendere l'immobi le) costituivano valutazioni e opinioni del tutto p ersonal i, ed oltretutto poco attendibili in quanto fino a quel momento disattese dall'autorità giudiziaria (cfr. pagg. 40-42 della stessa sentenza).  7.1 Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt.  1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445, 1479 e 2901 cod.  civ, La buona fede del terzo, ai fini dell'applicazione dell'art. 742 c.p.c., non può essere valutata con riferimento alla data di stipulazione del contratto preliminare di vendita, ma per tutto il periodo che precede la conclusione del contratto definitivo. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 Il contratto impugnato, e cioè l'a tto che ha arrecato pregiudizio ai diritti e al p atrimonio della ### s.a.s., è costituito infatti dall'atto pubblico di compravendita stipulato il 13 novembre 1997 . In quella data sarebbe pacifico - perché ammesso anche dalla controparte e dichiarato dal Giudice estensore della sentenza impugn ata - che la ### s.r.l. fosse a conoscenza dei vizi della nomina del liquidatore (perché erano già pervenute le contestazioni del prof. ### e le sue chi are e inequivoche richieste di sospendere la vendita). Poiché l'atto produttivo di effetti traslativi, e quindi l'atto a cui si conn ette l'acquisto in contestazione compiu to dal terzo, è solo e d esclusivamente l'atto definitivo di vendita, in qu el momento dovrebbe essere valutato lo stato soggettivo del terzo.  8. ### motivo di ricorso è cos ì rubricato: ### e falsa applicazione degli artt. 741 e 742 cod. proc. civ. e degli artt.  1230 e 1351 cod.  Il Giudice d'appello - come detto - ha valutato la buona fede della società acquirente solo al momento della stipula zione del contratto preliminare, perché con esso la predetta società si era obbligata consumando la sua li bera scelta. Ma il contratto preliminare che vincolava le parti, come riconosciuto anche dalla Corte d'ap pello, era quello stip ulato tra le parti in data 8 settembre 1997 il quale aveva reso inefficace il primo (concluso invece il 1° agosto 1997). 
Quindi, se lo stato soggettivo dell'acqui rente deve e ssere valutato con riferimento alla data di conclusione del contratto preliminare, il contratto preliminare da prendere in considerazione non potrà che esser e solt anto quello in esecuzione del quale è ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 stata poi conclusa la vendita definitiva. Non potranno rilevare, viceversa, precedenti acc ordi sciolti, superati o estinti per novazione. 
Sarebbe da censurar e, pertanto, la s entenza laddove (pag .  42) ha omesso di considerare che il preliminare dell'8 settembre non er a la prosecuzione di qu ello dell'agosto. In re altà nel secondo contra tto, all'art. 2, le parti avevano espresso "mutuo consenso” per sciogliere il contratto richiamato in premessa.  9. Il nono motivo di ricorso è co sì rubricato: ### e falsa a pplicazione degli ar tt. 741 e 742 c od. proc. civ., e degl i artt. 1152, 1189, 1192, 1337, 1338, 1375, 1445 e 1479 cod.  Il Giudice d'appello ha giustamen te precisato che per escludere la buona fede del terzo «basta la semplice conoscenza da parte sua dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione” (cfr. pag. 38, penult. cpv., della sentenza impugnata). La buona fede, quindi, è esclusa dalla semplice conoscenza "oggettiva" del vizio, e cioè dalla conoscenza dei fatti o delle ragioni che comportano l'invalidità. 
Tutte le considerazioni e le obiezioni formulate nella seconda parte della motivazione non sono quindi pertinenti, in quanto con esse la Corte d'appello ha formulato un giudizi o prognostico , esprimendo valutazioni sulla presumibile ed asserita attendibilità delle contestazioni sollevate dal prof. ### (contestazioni che peraltro si sono rivelate pienamente fondate), e quindi disapplicando il principio di diritto che era stato enunciato nelle iniziali premesse. 
Una volta che l'### ed il terzo erano al corrente del vizio denunciato dal prof. Mel is e delle sue chi are ed esplicite ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 contestazioni, la b uona fede del terzo era v enuta meno. La conoscenza della circostanza era ormai acquisita, n on ricorreva quindi un mero "dubbio" o un "sospetto".  10. Il decimo moti vo, formulato i n subordi ne, è co sì rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 
Diversi sono poi gli elementi fattuali dedotti dall'odierno ricorrente che non sono stati presi in considerazione dalla Corte. 
Si segnala in particolare la circostanza pacifica e più volte dedotta che l'odierno esponente è stato messo al corr ente dell'esistenza del primo contratto preliminare solo dopo la stipula. 
Egli ne ha avuto conoscenza solo il 21 agosto 1996 con fax dell'avv. ### legale dell'### e dopo tre ripetute richieste. 
Si tratterebbe di una circostanza di elevato rilievo, specie in considerazione di quanto affermato dalla Corte d'Appello circa l'inerzia del ### 11. ### ha concluso per l'inammissibilità del ricorso a causa della sua stessa struttura, evidenziando che le doglianze sono articolate in quattro gruppi, ognuno dei quali presenta un 'unica premessa valevole per tutti i moti vi in essi ricompresi, i qual i, poi, deducono direttamente nel m erito le violazioni che si intendon o denunciare, re ndendo così difficile l'individuazione dello specifico capo di sentenza impugnato con il singolo motivo di ricorso. 
In particolare, le prime cinque censure lamentano l'erroneità della decisione im pugnata nella parte in cui ha stabilito che, essendo stato revoc ato il provvedimento del ### del ### emesso in data 11 marzo 1996, per la messa in ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 liquidazione della società Ci necorallo s.a.s. e la nomina dei liquidatori, fosse venuto meno l' interesse all'azion e di nullità proposta avverso il suddetto provvedimento; nonché laddove, in ogni caso, la Corte di appello ha stabili to che, nonostante lo stesso ### del ### avesse poi de finito l'atto c ome abnorme, in realtà lo aveva solo revocato. Infatti, l'asseritamente errata valutazione del la ricorrenza di una causa di scioglimento della ### a fronte della situazione di f atto portata alla attenzione del giudicante, ovvero il dissidio insanabile dei soci, a prescindere dal fatto che si tratta di un provvedimento non definitivo non avente carattere decisorio, non integra gli estremi per i quali è ammessa l'actio nullitatis risolvendosi eventualmente in un vi zio nel merito del provvedimento (pagina 32, del la sentenza impugnata). 
Invero sul punto, a parere del P.G., si deve ritenere che il giudice di seconde cure abbia ben rilevato l'assenza di interesse a domandare la dichiarazione di nu llità di un atto di volon taria giurisdizione già revocato, essendo, in fatti, l'articolo 742 cod.  proc. civ. la disposizione nella quale ricercare il rimedio applicabile al caso di specie. A fortiori deve, quindi, considerarsi corretta la decisione di ritenere il vizio allegato non abnorme, bensì attinente al merito della decisione e, in particolare, alla disciplina che regola il provvedimento presidenziale di messa in liquidazione e nomina dei liquidatori di una società di persone. 
I restanti motivi successivi al quinto sono diretti a censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la validità della compravendita conclusa dal liquidatore della ### con la ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 società ### in data 13 novembre 1997. In particolare, i motivi IV lettere a), b) e c), denunciano l'erroneità della decisione laddove il Collegio ha ritenuto ininfluente la sopravvenuta conoscenza in capo all'amministratore di ### del vizio dell'atto di nomina e, in ogni caso, l'ha vagliata con riferimento ad un primo preliminare (1° agosto 1997) e non a quello che poi effettivamente ha portato alla conclusi one del definitivo (8 settembre 1997). Orbene, precisato che l'articolo 742 cod. proc. civ. fa espressamente salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di una convenzione anteriore alla modificazione o alla revoca, secondo il P.G., la Corte di appello ha correttamen te ritenuto rilevante, ai fini della buona fede, il momento della conclusione del preliminare con il cui perfezionamento le parti rimango no vincolate alla stipulazione del definitivo e soggette allo specifico rimedio di cui all'articolo 2932 cod. civ.; sotto il secondo prof ilo, in vece, le censure sono inammissibili in quanto, come rilevato dal Collegio, l'odierno ricorrente ha lam entato il fatto che la buona fede sia stata va lutata con riferimento al primo preli minare solo al momento delle comparse conclusionali, il ché ha inevitabilmente prodotto il consolidarsi dell'acquiescenza con riguardo a tale punto della decisione (si legga pagina 39, secondo capov erso della sentenza impugnata). 
Infine, quanto ai motivi III e IV, lettera d), solleva ti in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il P.G. conclu de per l'inammissibilità in qua nto non pre sentano alcuno degli specifici requisiti richiesti per la proposizione di tale censura; in particolare, non indicano i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n.ro 5), dell'articolo 360, primo comm a, ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti; in ogni caso, le questioni della nullità e della buona fede in capo ad ### sono state oggetto di una doppia pronuncia conforme, e per ciò solo non sono suscettibili di essere impugnate per cassazione mediante la denuncia del vizio in esame, ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ..  12. I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, so no in parte inammissibili e in parte infondati. 
Il collegio condivide le conclusioni del ### La complessa vicenda ha un punto di origine comune rispetto al quale la sentenza merita conferm a e dal quale discendono l'infondatezza e l'inammissibilità di tu tti i motivi di ricorso: l'applicabilità dell'art. 742 c.p.c. alla nomina da parte del ### di Cagliari del liquidatore della società ### s.n.c., su richi esta di ### fratello del ricorrente e soci o di minoranza.  ### l'assunto del ricorrente tale provvedimento sarebbe nullo o addirittura inesistente, e, dunque, improduttivo di effetti anche nei confronti dei terzi in buona fede. A sostegno della sua tesi il ricorrente deduce che il provvedimento è stato emesso in mancanza dei presupposti che lo giustificav ano e che, per tale motivo, la suddetta nomi na è stata definit a abnorme dal ### del ### di Cagliari nel provvedimento di revoca.  12.1 La Corte d'Appello , invec e, come ben evidenziato dal P.G., ha ritenuto insussistenti i presupposti per affe rmare la nullità del provvedimento di nomina del liquidatore, tanto che lo stesso ### del ### nonostante l'inciso con il quale lo ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 ha definito abnorme, lo ha semplicemente revocato. Dunque, la Corte d'A ppello ha ricondotto la fattispecie nell' ambito dell'art.  742 c.p.c. e ha valutato in buona fede la ### acquirente dell'immobile posto in vendita dal liquidatore prima della revoca. 
In qu esta sede non può che rib adirsi che il procedimento giudiziale di nomina del liquidatore di società in nome collettivo ex art. 2275 c.c. ha natura di volontaria giurisdizione nell'ambito del quale il ### del ### deve accertare la sussistenza di una causa di scioglimento del la società, quale ad esempio pu ò essere l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quale effetto di un insanabile conflitto tra i soci e l'impossibilità di ricorrere a diversi rimedi con sentiti dall'ordinamento, qu ali l'esclusione o il recesso del socio. Sicché, trattandosi di prov vedimento di volontaria giurisdizione, ess o non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il ### si sia pronunciato sul pun to, in quanto il detto ### dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definit iva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avreb bero prodotto, tanto che ciascun in teressato (purché legittimato all'azione) pu ò promuovere un gi udizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti, con salvezza dei diritti dei terzi in buona fede. 
Peraltro, il ricorrente nel ricorso non riporta il fatto che successivamente alle vicende oggetto del presente giudizio, gli altri soci della ### (### e ###, con atto di ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 citazione notificato il 7 giugno 1999 , hanno nuovamente convenuto in giudizio innanzi al ### di Cagliari il ricorrente chiedendo lo scioglimento della società per essere diventato impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale a causa di insanabili dissidi tra i soci e che in data 27 settembre 1999 ### ha delib erato l' esclusione degli altri soci ai sensi dell'art.  2286 c.c. Tale de libera di esclusione è stata impugnata da ### e ### e il Tr ibunale di Cagliari l'ha di chiarata nulla con dichiarazione di scioglimento della società. La sentenza del ### ale è stata confermata tanto dalla Corte d'Ap pello quanto da questa Corte con sentenza n. 20255 del 2006.  12.2 In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che la Corte d'A ppello ha correttamente ritenut o inamm issibile la domanda di nulli tà del provvedim ento di nomina del liquidatore sia perché già revocato dal ### del ### ex art. 742 c.p.c. sia per mancanza dei presupposti per dichiararne la nullità.  12.3 Questa Corte nel corso del presente giudizio è stata già chiamata a scrutinare la questione sotto altro angolo prospettico ma con motivazioni che valgono anche in questa sede. Infatti, il ### ha proposto ricors o per cassazione avverso la sentenza parziale della Corte d'Appello di Cagli ari co n la quale era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiun tivo avvers o la richiesta di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal li quidatore della società ### dott. ### nominato con il provvedimento gi udiziale oggetto del la successiva revoca. In tale occasione le tesi del ### sono state già dichiarate infondate, evidenziando l'esattezza dei rilievi della Corte d'Appello in tema di poteri del ### del ### a ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 fronte di un'istanza di nomina del liquidatore, ex art. 2275 codice civile, sotto il duplice profilo: 1) dell'ammissibilità della nomina, previa in dagine sommaria, incidenter tantum, dei presupposti dello sciogliment o della società, insuscettibile di tr adursi in giudicato e, come tale, non soggetta a ricorso per cassazione ex art.111 della ### ma rimovibile con un giudizio ordinario promosso dai soci interessati (Cass., sez. unite, 26 luglio 2002, n.11.104; Cass., sez.6 - 1, 7 luglio 2011 n.15070); 2) del diniego dell'efficacia retroattiva del decreto di revoca del liquidatore. 
Nella motivazione della sentenza si legge che: il decreto di revoca emanato dal presidente ###sede di volontaria giurisdizione, è ontologicamente inidoneo ad accert are un'eventuale situazione di invalid ità pregressa; anche a prescindere, nella specie, dal problema pregiudiziale della sussistenza stessa del potere di revoca. In nessun caso, dunque, avrebbe potuto destituire di legittimità atti del liquidatore eseguiti in costanza di incarico giudizialmente conferito. Principio, questo, di carattere generale, di cui si può ravvisare un esempio analogico nell'art.18, penultimo e ultimo comm a, legge fallimentare, in tema di revoca della dichiarazione di fallimento (### 1, Sent.  4019 del 2017).  12.4 Sulla base delle esposte argomentazioni, pertanto, devono dichiar arsi infondate anche le censure di invalidi tà derivata del contratto di compravendita concluso in data 13 novembre 1997 dal dottor ### , liquidatore della ### con la società ### s.r.l, infatti, trovando applicazione l'art. 742 c.p.c. che fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di co nvenzioni anteriori, deve solo val utarsi la sussistenza del la buona fede, ai fini della non opponibilità della revoca.  13. Le successive doglianze volt e ad affermare, sotto quest'ultimo profilo, la mancanza di buona fede della società ### al momento dell'acquisto dell'immobile sono inammissibili. 
Preliminarmente devono condividersi i seguenti profili di inammissibilità evidenziati dal P.G.: - inammissibilità della censura circa il momento temporale rispetto al quale verificare la buona fede dell'acquirente, per non aver il ricor rente censurato la decisione nella parte in cui ha affermato la tardività di tale eccezione con acquiescenza riguardo a tal e punto della decisione (si legga pa gina 39, secondo capoverso della sentenza impugnata); - inammissibilità dei motivi sollevati in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione non risultando indicati i fatti specifici rilevanti ai fini della ragione di cui al n. 5), dell'articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., e dove questi sono stati oggetto di controversia tra le parti.  13.1 In ogni caso le censure, complessivamente considerate, sono inamm issibili perché richiedono una riv alutazione in fatto degli elementi sulla base dei quali la Corte di merito ha ritenuto sussistente la buona fede ai sensi dell'art. 742 c.p.c. 
La Corte d'Appello, infatti, con motivazione particolarmente ampia ed approfondita, ha ritenuto salvo l'acquisto della ### in quanto le gittimo l'operato del liquidatore quale parte venditrice e in buona fede la società quale parte acquirente. Si è evidenziato che la manifestazione di contrarietà a ll'operato dell'### da parte del ### in particolare alla vendita dell'unico ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 cespite della società, era avvenuta dopo l' instaurazione delle trattative per la vendi ta dell'immobile e dopo la stipula del contratto preliminare. Inoltre, il liquidator e di nomina giudiziale doveva necessariamente procedere alla liquidazione della società che aveva come solo e unico bene l'immobile promesso in vendita alla società ### Infatti, la contrarietà alla vendita di uno solo dei soci, non avendo gli alt ri manifestato alcuna opposizi one, non poteva determinare il blocco dell'attività di liquidazione. Per altro il ricorso per la revoca del liquidatore, poi accolto dal ### era stato proposto dal ### lo stesso giorno della stipula de l definitivo, dunque, i contraenti non ne avevano conoscenza. Dalla sola avve rsione del ### alla vendita non poteva evincer si un inesatto adempimento da parte del liquidatore nell'espletamento dell'incarico. In proposito, particolarmente rilevante era il silenzio del ### a fronte delle iniziati ve assunt e dal li quidatore: un a relazione tecnico estimativa; l'inserzione pubblicita ria per la vendita dell'i mmobile; i rapporti con l'agenzia immobiliare. Non risultava manifestato alcun dissenso rispetto a tali attività, tutte preordinate alla vendita dell'immobile. Allo stesso modo, doveva affermarsi la sussistenza della buon a fede del l'acquire nte non potendo rilevare in senso contrario il fatto che il Mel is si opponesse alla vendita affermando l'illegittimità della nomina del liquidatore. Infatti, la conoscenza o conoscibilità con la normale prudenza del vizio del provvedimento di nomina del liquidatore da parte del terzo non poteva in alcun modo affermarsi per il fatto della conoscenza delle opinioni, delle previsioni e delle valutazioni giuridiche personali del ### relative alla legittimità di tale provvedimento, espresse peraltro in termin i tanto scomposti e ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 veementi da incidere negativamente sulla loro percezione quale esposizione di una oggettiva valutazione dei fatti. Tali contestazioni, non provenienti da un operatore del settore ma dal privato direttamente interessato e, pertanto, sicuramente non in una posizione di terzietà, erano sicuramente recessive rispetto ad un provvedimento di nomina giudiziale.  13.2 La suddetta motivazione non è suscettibile di censura in questa sede. La st atuizione di sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, ex art. 742 c.p.c., infatti, importa un apprezzamento di fatto, s ottratto al sindacato di legittimi tà in quanto sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esa tti criteri giuridici (### 2, Ord. n. 22585 del 2019). 
Le re lative censure, pertanto, si risolvono in una inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei prece denti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad un a surrettizia trasformazione del giudizi o di legitti mità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tant o il contenuto di fatti e vicende processuali , quanto anco ra gl i apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero anc ora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. I moti vi anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammi ssibili a fr onte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla ### e territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convinci mento e valutato le ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 risultanze probatorie, dan do conto del l'iter logi co e deduttivo seguito.  ### parte, già co n la citata sentenza n. 4019 del 2017 questa ### ha evidenziato l'erroneo presupposto del ### circa il fatto che la malafede del liquidatore nel porre in esecuzione il suo incarico potesse dipendere dalle contestazioni della parte, del tutto recessive rispetto al provvedimento giudiziale di nomina.  13.3 Tali considerazioni valgono a fortiori per la parte acquirente. Infatti, il provvedimento di nomina del liquidatore era stato em esso circa un anno e mez zo prima, con la doverosa conseguenza del compim ento dell'attività volta alla cessione dell'unico bene sociale, attività che fino al 31 luglio 1997 non era stata os tacolata in alcun modo dal ### Questi, in fatti, aveva intentato un'iniziativa giudiziaria avverso la nomina del liquidatore solo dopo un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto e successivamente alla stipulazione dei due contratti preliminari, quando come sopra esposto, aveva promosso azione giudiziaria cautelare volta a conseguire la revoca del provvedi mento o quanto meno la sua sospensi one. ### ibunale di Cagliari con sentenza deposit ata l'11 novembre 1997 aveva conferm ato la revoca dalla carica di amministratore di ### Con ordinanza in data 7 novembre 1997 l'istanza cautelare sopra richiamata era stata rigettata.  14. Il ricorrente, peraltro, non censura specificamente la sentenza nel la parte si attribui sce rilievo alla man canza di atti contrari rispetto alla nomina del liquidatore fino al luglio del 1997, un anno e mezzo dopo la nomina e successivamente all a stipulazione dei due contratti preliminari. Ric. 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 15. Le moti vazioni della ### d'Appello a so stegno della sussistenza della buona fede in capo alla società acquirente, sopra sinteticamente riportate, valgono in riferimento a tutta le fasi che hanno caratterizzato il procedimento negoziale co ncluso con il contratto di compravendit a, pertanto, deve afferma rsi anche questo ulteriore profilo di inammissibilità della censura relativa al momento rispetto al quale valu tare lo stato so ggettivo dell'acquirente, ovvero se con riferimento alla data di conclusione del primo contratto preliminare, del secondo o del definitivo.  16. In co nclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.  17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricor so principale, a norma del comm a 1-bis dello stess o art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte con troricorrente che liquida in euro 6000 pi ù 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge. 
Ai sensi dell'ar t. 13, co. 1 quater, del d. P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ### 2018 n.19910 sez. ### - ud. 04/07/2023 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di consigli o della 2^  

causa n. 3517/1998 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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Tribunale di Novara, Sentenza n. 213/2024 del 28-10-2024

... mancato preavviso, nel numero di mensilità di cui alla domanda subordinata ###. 9. Sulla sospensione cautelare. Occorre, quindi, affrontare la questione relativa alla legittimità della sospensione cautelare e del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione. Come concordemente riferito dalle parti, la ricorrente è stata sottoposta a sospensione cautelare obbligatoria, in quanto agli arresti domiciliari, con provvedimento del 10.12.2012, dalla stessa ricevuto il ### (doc. 7 ric.). Esso ha il suo fondamento nell'art. 7, all. H ### A seguito della revoca della misura cautelare penale, con decorrenza dal 1.1.2013, la stessa è stata sottoposta a sospensione facoltativa (doc. 8 ric.) a norma degli artt. 8-9 all. H ### il primo dei quali prevede che “### nelle ipotesi di cui all'art. 5, può sospendere il dirigente, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto” e il secondo che “### per il fatto addebitato al dirigente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e se già iniziato, deve essere sospeso, salve (leggi tutto)...

testo integrale

### il Tribunale Ordinario di Novara in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 386/2021 promossa da: ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; - ricorrente contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ###  ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva; - convenuta e contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'### in ### C.so della ### n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.  ###, giusta procura generale in atti; - terzo chiamato #### individuale per giusta causa - retribuzione i ### delle parti, come sopra costituiti, così #### In relazione al capo A del presente ricorso ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2 dell'### H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### (cfr. paragrafo 2 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020, per violazione dell'art. 4 del ### del ### dell'### (cfr. paragrafo 3 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 1, comma primo del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### e dell'art. 7 della Legge 300/1970 (cfr. paragrafo 4 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei ### - indeterminatezza delle contestazioni di cui alla “comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare” (prot. AIES 58/RISdel 1° Febbraio 2013); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per tardività delle contestazioni stesse rispetto ai termini prescritti dal 3° comma dell'art. 1 -all. H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### In ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per totale insussistenza, in capo alla dott.ssa ### dei presupposti alla base delle contestazioni disciplinari relative alle iniziative pubbliche denominate ###, ###, ### e ### - paragrafo II del provvedimento di licenziamento di cui al provvedimento ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020; ### altresì e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per improcedibilità e/o insussistenza delle contestazioni relative alla materia attinente alla redazione dei bilanci (cfr. par. IV del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) ### e dichiarare, comunque, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per mancanza di specificità e, comunque, per insussistenza delle contestazioni relative alla iniziativa pubblica ### (cfr. par. V del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) e, per l'effetto anche di uno solo dei motivi di impugnazione sopra richiamati ### conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, all'immediato reintegro della dott.ssa ### con la qualifica di Dirigente del ###; in relazione al ### B del presente ricorso: accertare e dichiarare che la ### a partire dalla adozione del “provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'art. 7 dell'### H del CCNL”, di cui al prot. ### 518/ris del 12 Ottobre 2012, ha omesso di versare alla dott.ssa ### ogni voce retributiva e previdenziale connessa al rapporto di lavoro in essere con la odierna ricorrente; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### a partire dal mese di Ottobre del 2012, ha maturato il diritto di percepire - ### (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - Indennità sostituiva per ferie non godute, dall'adozione del provvedimento di sospensione ad oggi; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato il diritto di percepire il rimborso delle spese di difesa (spese legali e dei consulenti tecnici) sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino, per complessivi €. 123.085,72; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in conseguenza della illegittima sospensione della retribuzione disposta dall'### non ha potuto usufruire totalmente dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019e 2020, ritualmente prodotte in giudizio; condannare, conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: - €. 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non versate a partire dal mese di Ottobre del 2012 ad oggi (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - €. 15.452,63 Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - €. 145.975,87 a titolo di ### sostitutiva ferie non godute dal 2012 al Giugno 2021; - €. 123.085,72 a titolo di rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino; - €. 107.397,00 a titolo di danno emergente, in relazione alla mancata possibilità, per la dott.ssa ### di usufruire dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ritualmente prodotte in giudizio - Complessivamente: €. 1.875.821,34 Oltre alle retribuzioni dal provvedimento che disporrà il reintegro, fino all'effettivo reintegro e ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché ad ogni contributo previdenziale ### ed ### con riferimento ai singoli anni di maturazione, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### in via subordinata: condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### dell'indennità di mancato preavviso, di cui all'art. 61 del ### pari a 10 mensilità, e, quindi, della somma di €. 127.545,00, commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto sull'anno completo 2020 (10 mesi su 14), o nella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### In relazione al capo C del presente ricorso In ogni caso, ed indipendentemente dall'annullamento del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in relazione agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, aveva percepito dall'### a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza (riconosciuti al ### ed impiegatizio in forza di ### del Consiglio di ### dell'### 23/12/1968, n. 8, successivamente integrata con ### del Consiglio d'amministrazione 20/12/1990 n. 24/G) l'importo di €.  178.334,00; accertare e dichiarare che l'importo di cui al punto superiore veniva versato, per richiesta della dott.ssa ### sulla polizza assicurativa n. 5211/P, sottoscritta dall'### con ### S.p.a. - ### S.p.a. e denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, accertare e dichiarare che l'### ometteva di versare alla dott.ssa ### le somme che la ### S.p.A. -### / ### S.p.a.  aveva liquidato in relazione alla polizza assicurativa n. 5211/P denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, pari a non meno di €. 178.334,00 e, comunque, per l'importo che dovrà essere accertato in corso di causa; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato, a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari) l'importo di €.  88.489,00; condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: in via principale: importo non inferiore ad €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, per come liquidati dalla ### S.p.a. (ora ### S.p.a.) all'### in forza della polizza n. 5211/P, denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, decorrenti dalla liquidazione della polizza; in via subordinata: importo di €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso, e in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti: €. 88.489,00 per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari), oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
In ogni caso per le somme che il Giudice del ### riterrà dovute a favore della ricorrente con liquidazione degli interessi ex art.1284 IV comma c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese e onorari di causa, comprensivi del rimborso forfetario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oneri di legge, I.V.A. e C.P.A.e contributo unificato come di legge.  ### (di seguito ###: In via preliminare, di rito, - disporsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva la riunione della presente causa con la causa ### 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022 In via preliminare, di merito, - accertarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale (ovvero, in subordine, decennale) in relazione a tutti i titoli ex adverso azionati rispetto ai quali non sia intervenuto idoneo atto interruttivo; In ogni caso, nel merito, rigettarsi il ricorso e tutte le domande in esso avanzate in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avversarie domande, disporsi la compensazione degli importi ritenuti dovuti con le maggior somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in favore di ### nell'ambito del procedimento RG 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022, di cui si chiede la riunione ### Piaccia al Tribunale Ill.mo adito giudicare sulle domande proposte da #### e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'entità della base retributiva a carico di ### con riserva dell'### di determinare l'esatto ammontare dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori secondo il regime vigente in materia previdenziale. 
Spese come per legge. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### ricorreva al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. 
La ricorrente premetteva di agire in opposizione al licenziamento per giusta causa intimatole il ### (doc. 1 ric.) e dalla stessa tempestivamente impugnato. Il provvedimento espulsivo si era fondato sulle risultanze di un complesso procedimento penale. 
In particolare, riferiva che il ###, le era stata applicata la misura degli arresti domiciliari (doc. 6 ric.) e conseguentemente, ### il ###, aveva disposto la sospensione obbligatoria dal servizio (doc. 7 ric.). In seguito alla cessazione della misura, il ###, la ricorrente aveva ricevuto notificazione dell'ordinanza presidenziale recante la sospensione facoltativa dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 8 all. H ### (doc. 8 ric.). Il ###, la convenuta, richiamando integralmente il contenuto dell'ordinanza cautelare, aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare (doc. 9 ric.), in attesa dell'esito di quello penale. 
In data ###, a seguito dell'emissione del decreto che disponeva il giudizio (doc. 4 ric.), ### aveva inviato alla ricorrente una nuova comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare, integrativa della precedente, con espresso riferimento ai capi d'imputazione A, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, EE e QQ (doc. 10 ric.).
Con sentenza 30.10.2019-28.1.2020 (doc. 5 ric.), il Tribunale di ### aveva assolto la ricorrente dai reati ascritti ai capi A, B, M, N, U, V, X, Y, EE, GG, MM, NN, OO e PP perché il fatto non sussiste, da quelli ascritti ai capi Q, BB, DD e HH perché il fatto non costituisce reato e aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai capi D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, R, S, T, FF, II, LL, QQ e RR, per intervenuta prescrizione. 
Depositata la motivazione della sentenza penale, il ###, ### aveva comunicato alla ricorrente, richiamando le precedenti contestazioni, la prosecuzione del procedimento disciplinare, con particolare riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, Q e QQ e la sua sospensione, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza. Quest'ultima era stata, poi, impugnata dalla ### generale presso la Corte d'appello di Torino, il ###, limitatamente ai capi A e Q. 
Il ###, ### aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di riavvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, all. H ### (doc. 13 ric.), nel quale aveva integrato e specificato le contestazioni, in riferimento a: - iniziative ###, ###, ###, ###, in relazione alla falsificazione delle rendicontazioni delle ore lavorate (capi D, E, F, G, H, I); - iniziativa ### (capi O e P), contestazione poi abbandonata; - bilanci ### dal 2005 al 2011 (capo QQ); - iniziativa ### (capi J-L).   Il ###, per mezzo del proprio ### la ricorrente aveva reso le proprie giustificazioni (doc. 14 ric.).   Il ###, in seguito all'esperimento del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, all. H ### la ricorrente era stata licenziata per giusta causa.   Agiva, in questa sede, per sentir accertare l'illegittimità del recesso datoriale, per ragioni formali e sostanziali.   Lamentava, in primo luogo, la violazione dell'art. 5, comma 2, all. H ### in relazione ai vizi procedurali che avrebbero inficiato i lavori della ### prevista dalla citata clausola contrattuale, consistenti, in particolare, nella convocazione a opera di ### e non del presidente, dello svolgimento dei lavori presso la sede ###la partecipazione del segretario di ### la ### inoltre, si era limitata a un esame formale degli atti del procedimento disciplinare, senza entrare nel merito dello stesso. Riteneva che la nullità dei lavori della ### predetta avesse inficiato l'intero svolgimento del successivo procedimento disciplinare.   In secondo luogo, riteneva la nullità del licenziamento in quanto la ### per il personale aveva dato mandato Presidente e al direttore generale di ### di procedere al recesso, in supposto contrasto con l'art. 39 dello statuto di ### (docc. 18- 19 ric.) e del ### V, art. 4, del regolamento di funzionamento dell'Ente (doc. 20 ric.), che riservava al c.d.a. i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di ruolo, tra cui rientrava la ricorrente (docc. 21-22 ric.). A suo avviso, infatti, essa, con il riconoscimento dello status “di ruolo”, aveva acquisito il diritto alla stabilità ex art. 81 ### Argomentava, quindi, che il suo licenziamento era illegittimo, in quanto non deliberato dal c.d.a.   In terzo luogo, deduceva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 1 ### e dell'art. 7 St. lav., per mancata adozione di un codice disciplinare da parte di ### e comunque per la sua omessa affissione.   Lamentava, in quarto luogo, l'indeterminatezza delle contestazioni di cui alla nota del 1.2.2013, integrata, da ultimo con provvedimento del 12.6.2020. Riteneva che l'avvio del procedimento disciplinare fosse stato integrato esclusivamente dalla prima nota del 2013, contenente la contestazione e che essa fosse nulla per la sua assoluta genericità, tale da impedire una compiuta difesa della lavoratrice. Qualunque successiva integrazione avrebbe costituito un'inammissibile modificazione della prima contestazione, che espressamente eccepiva.   Denunciava, in quinto luogo, la tardività della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 1.1.2013, per violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 1, terzo comma, all. H ### pur essendo ### a conoscenza degli addebiti fin dall'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari dell'ottobre 2012 e di quella del 12.6.2020, posto che le motivazioni della sentenza penale erano state depositate il ###.   Nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti, che precisava essere stati direttamente tratti dai capi di imputazione, riportati nel decreto che disponeva il giudizio, affermando la propria totale estraneità alle condotte contestate.   Quanto alle rendicontazioni delle ore lavorate dal personale nelle iniziative ###, ###, ### e ###, evidenziava che la contestazione si era limitata a riprodurre i capiti di imputazione da D a I, nonostante l'assenza di accertamento di responsabilità della ricorrente in sede penale. Allegava l'inattendibilità delle registrazioni nel sistema informatico di ### (###, l'assenza di danno per gli enti finanziatori, l'estraneità della suddetta attività di rendicontazione dai compiti della dirigente (essendo la stessa in carico al ### operativo bonifica e procedure), tanto che la stessa non aveva mai sottoscritto le dichiarazioni trasmesse agli enti finanziatori, né l'ufficio da lei diretto aveva ricevuto i documenti contenenti le suddette rendicontazioni, non facendo gli stessi parte della contabilità. Di fatto, sosteneva che la registrazione delle ore lavorate era rimessa alla buona volontà dei singoli e che i prospetti estratti dal sistema informatico di ### erano incompleti, citando gli esiti dell'istruttoria svolta in sede penale e della consulenza di parte ivi prodotta (doc. 27 ric.), che aveva evidenziato la mancata registrazione delle ore lavorate da fondamentali figure professionali. In ogni caso, deduceva che non vi fosse alcun obbligo legale, né ordine datoriale, per i dipendenti di registrare le ore lavorate per le singole iniziative e che ### fosse soltanto tenuta a indicare il costo del personale forfettariamente, ovvero attraverso valutazioni di massima. La rendicontazione analitica era stata inviata, su iniziativa altrui, per mera finalità di trasparenza e le correzioni alle risultanze del sistema ### erano state rese necessarie dall'incompletezza delle registrazioni.   Negava di aver minacciato di licenziamento ### non avendone il potere. 
Riteneva, peraltro, che le dichiarazioni rese da quest'ultimo fossero imprecise, oltre che non riferibili ad alcuna irregolarità contabile consumata, trattandosi di richieste di anticipazioni per spese da sostenere e non saldo di iniziative da chiudere.   Per altro verso, sottolineava che le rendicontazioni erano state inviate al MEF con nota protocollata il ### e inviata il ###, mentre la ricorrente era rientrata al lavoro il ###, dopo tre mesi di assenza per malattia (doc. 29 ric.).   Negava la propria responsabilità sul sistema ### la cui creazione era stata appaltata a una società terza e in generale sulla contabilizzazione delle ore dedicate alle iniziative pubbliche, la quale era affidata al ### operativo bonifica e procedure, incaricato di fornire i dati per la predisposizione dei bilanci della gestione speciale bonifica.   Contestava altresì l'accusa per cui con le suddette rendicontazioni si sarebbe realizzato un raggiro in danno del ### in quanto fondata sull'assunto (a suo dire indimostrato) per cui le spese realmente sostenute da ### sarebbero state inferiori a quelle dichiarate.   Eccepiva, quindi, l'improcedibilità della contestazione relativa alla redazione dei bilanci degli anni 2009-2011 (irregolarità nella gestione dei residui attivi e passivi) poiché, a seguito della contestazione dell'addebito con nota datata 8.8.2014 (doc. 32 ric.), ella aveva domandato l'esibizione di documentazione a propria difesa con nota datata 4.9.2014 (doc. 33 ric.) e l'istanza era stata rigettata (doc. 35 ric.). La stessa, con nota datata 10.9.2014, unitamente alle giustificazioni, aveva richiesto l'audizione personale (doc. 34 ric.), istanza ribadita il ### (doc. 36 ric.). ### non aveva fornito più alcuna risposta. Dal che ella desumeva l'avvenuto abbandono del procedimento disciplinare relativo a tali presunte condotte e sosteneva l'inammissibilità della riproposizione delle medesime contestazioni, a distanza di sei anni.   Sul punto, poi, rilevava che ### si era limitata a riproporre il contenuto del capo di imputazione QQ, in relazione al quale non vi era stato alcun accertamento di responsabilità in sede penale. La lettera di licenziamento aveva, poi, risposto apoditticamente alle giustificazioni, sostenendo che ogni contestazione avrebbe dovuto essere svolta in sede ###di procedimento disciplinare.   Nel merito, osservava che, sebbene fosse stata lei a predisporre le bozze dei rendiconti consuntivi contestati, a eccezione di quello relativo alla ### speciale bonifica, la loro approvazione era avvenuta a opera dell'### dei delegati, previa sottoposizione a revisione contabile.  Quanto alle condotte contestate, rinviava alla relazione tecnica del CT della difesa dott. ### (doc. 37 ric.), a confutazione della tesi del consulente del PM. Sosteneva che quest'ultimo aveva indebitamente applicato i principi contabili relativi alle società commerciali, che non aveva considerato che tali documenti non erano bilanci, ma rendiconti e che agli stessi non avrebbero dovuto applicarsi le regole previste dal codice civile e dai principi contabili. Reclamava la correttezza dell'applicazione del principio di prudenza, nella redazione dei bilanci, anche in considerazione della natura dell'attività svolta da ### che richiedeva la capacità finanziaria per far fronte a eventi improvvisi.   Evidenziava, comunque, di non aver mai realizzato riserve occulte, né posto in essere ammanchi o distrazioni di fondi consortili e che i rendiconti successivi alla sospensione dal lavoro della ricorrente erano stati redatti secondo con gli stessi criteri, da parte di altri soggetti.   Contestava la tesi per cui ella avrebbe creato riserve occulte, dissimulando gli utili di esercizio, richiamando i pareri dei ### e ### resi nel processo penale (docc. 39-40 ric.). I consulenti avevano rappresentato la necessità di creare accantonamenti per far fronte alle necessità di manutenzione delle opere, attingendo alle eccedenze della gestione ordinaria e rilevato che, comunque, i residui non erano stati occultati, ma risultavano nella cassa esposta a bilancio.   Richiamava l'opinione del ### in relazione alle contestazioni relative a spese inesistenti o maggiorate e quella del ### sulle iscrizioni a bilancio di investimenti e partecipazioni.   Negava, poi, la fondatezza del presunto movente di occultare le condizioni floride del ### agli associati e agli enti finanziatori.   In ogni caso, sottolineava che la competenza per l'approvazione della bozza di bilancio era del consiglio di amministrazione, ai sensi dello statuto di ### Lamentava il difetto di specificità della contestazione concernente l'iniziativa ### e la sua indebita integrazione nel provvedimento di licenziamento.   Nel merito, evidenziava trattarsi della trasposizione in sede disciplinare dei capi d'imputazione J e L, in relazione a cui deduceva la propria totale estraneità, trattandosi, ancora una volta, di rendicontazioni di ore lavorate, trasmesse alla ### Richiamava la deposizione del teste ### nel processo penale (doc. 43 ric.).   In conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, chiedeva il riconoscimento di euro 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, come da conteggio, che produceva sub doc. 44, comprendente il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, le festività, l'indennità speciale (doc. 49 ric.), che qualificava come superminimo, poiché erogato in via fissa e continuativa.   Domandava, inoltre, la corresponsione della somma di euro 15.452,63 a titolo di indennità per ferie arretrate nel periodo lavorato e di euro 145.945,87 per ferie non godute nel periodo di sospensione (dal 2012 al giugno 2021).  In relazione a tali voci retributive, domandava altresì il pagamento delle differenze contributive.   Richiamando il disposto dell'art. 36 ### dirigenti consorzi di bonifica, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per difendersi nel processo penale, come da fatture che produceva, per un totale di euro 123.085,72.   Chiedeva il risarcimento del danno che asseriva esserle derivato dalla mancata fruizione delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, che quantificava in euro 107.397 (docc. 67-68 ric.).   ### agiva per ottenere la corresponsione degli importi corrisposti al personale dirigente per compiti superiori e per l'espletamento di straordinari. Richiamava il combinato disposto delle delibere del c.d.a di ### 23.12.1968, n. 8, 20.12.1990, 24/G e del provvedimento n. 1 del 9.2.1996 della commissione del personale (docc. 69- 70-55). Precisava che, di anno in anno, il direttore generale proponeva al presidente di ### la modalità di quantificazione dei suddetti compensi (docc. 71-72 ric., riferiti agli anni 2007 e 2008) e quest'ultimo la approvava. Essa era, di fatto, rimasta analoga di anno in anno (docc. 73-74 ric.).   Su richiesta degli interessati, tali emolumenti erano stati versati sulla polizza RAS n. 5211/P (doc. 75 ric.), intestata ad ### ma a favore dei dirigenti. La ricorrente si era avvalsa di tale facoltà e aveva ottenuto varie liquidazioni, possibili ogni cinque anni (docc. 76-77-78 ric.). Per gli anni dal 2007 al 2010, alla ricorrente era stato erogato l'importo di euro 178.334 per il titolo summenzionato, versati sulla polizza ### unitamente alle somme per il 2011 e il 2012. Domandava, quindi, la corresponsione dell'importo riveniente dalla polizza, riscattato da ### Si costituiva ### con memoria difensiva depositata il ###. 
Argomentava, innanzitutto, circa la natura obbligatoria, ma non vincolante, del parere della commissione di cui all'art. 5, comma 2, lett. h ### confrontando le clausole applicabili nel caso di specie con quelle previste per dirigenti pubblici di altri settori. Evidenziava trattarsi di rapporto di impiego privato, in relazione a cui non avrebbe potuto spogliarsi il datore di lavoro del potere di recesso, previsto dall'art. 2119 c.c. Negava, in ogni caso, la sussistenza dei vizi procedimentali, lamentati dalla ricorrente, rilevando che la convocazione era stata inviata da ### su iniziativa del presidente della commissione e che la riunione si era tenuta presso la sede di ### stante l'indisponibilità delle strutture regionali per ragioni sanitarie connesse all'emergenza pandemica. Osservava, poi, che la norma contrattuale nulla imponeva, circa il contenuto del parere. 
Quanto all'eccezione relativa al soggetto che aveva irrogato il licenziamento, evidenziava l'antinomia sussistente tra l'art. 39 dello statuto ### che attribuiva tale competenza alla commissione del personale, su proposta del direttore generale e l'art. 4 del capo IV del regolamento ### che riservava al consiglio di amministrazione i provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale di ruolo. Riteneva che lo statuto dovesse necessariamente prevalere sul regolamento, adottato con delibera consiliare. 
Per altro verso, riteneva che la delibera del c.d.a (doc. A conv.) che aveva conferito mandato al ### per resistere nel presente giudizio, costituisse ratifica del licenziamento stesso. 
Quanto alla mancata affissione del codice disciplinare, osservava che le violazioni contestate riguardavano la violazione di norme penali, sì da rendere superflua tale forma di pubblicità. 
Replicava all'eccezione di indeterminatezza della contestazione disciplinare richiamando le clausole di cui agli artt. 9 e 10 ### che, a suo dire, imponevano la sospensione del procedimento disciplinare, fino a conclusione di quello penale e legavano inscindibilmente le sorti del primo a quelle del secondo, imponendo la coincidenza della contestazione disciplinare con i fatti accertati in sede penale. 
Pertanto, la comunicazione di avvio e sospensione del procedimento disciplinare del 1.2.2013 non conteneva il dettaglio dei fatti contestati, in quanto gli elementi ricavabili dall'ordinanza cautelare erano ancora insufficienti e solo con la contestazione del giugno 2020 la ricorrente era stata chiamata a rendere le proprie giustificazioni. 
Anche l'immutabilità avrebbe dovuto valutarsi soltanto tra la contestazione definitiva del 2020 e il provvedimento di licenziamento e non già in relazione a quelle precedenti. 
Quanto alla tempestività, rilevava che il procedimento era stato tempestivamente aperto e sospeso, che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, la quale aveva potuto difendersi nel processo penale, che il termine di 30 giorni di cui all'art. 1, comma 3, all. H ### decorreva dalla completa conoscenza del fatto, non predicabile in seguito alla sola ordinanza cautelare e che nemmeno sussisteva la tardività in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, che la dirigente non aveva notificato al consorzio, così impedendo il decorso del termine decadenziale. 
Contestava la domanda attorea di pagamento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione, sostenendo che esse non erano dovute, stante la mancata offerta di prestazione lavorativa. In ogni caso, riteneva che le tutele conseguibili, trattandosi di rapporto di lavoro dirigenziale, fossero soltanto quelle previste dal ### di riferimento. 
Rammentava che quest'ultimo (all. H) prevedeva il diritto alle retribuzioni nel periodo di sospensione, soltanto in caso di assoluzione con formula piena o mancata riattivazione del procedimento disciplinare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale. 
Quanto ai conteggi della retribuzione, deduceva: - che nel 2013 la ricorrente avesse percepito, non avendone diritto, l'importo di euro 28.945,20 a titolo di assegno alimentare; - che l'indennità speciale (euro 885.866,35) non costituisse un superminimo e pertanto non fosse dovuta, essendo subordinata allo svolgimento di compiti superiori e di lavoro straordinario; - che l'indennità sostitutiva delle ferie non fosse dovuta, stante la mancata prestazione lavorativa nel periodo di sospensione.   Evidenziava il carattere eventuale del compenso per lavoro straordinario e compiti superiori e comunque ne negava la spettanza, non essendo stati assegnati alla ricorrente compiti superiori alle proprie funzioni. Confermava l'avvenuto versamento del suddetto compenso, per gli anni dal 2007 al 2010, nella polizza ### su richiesta della ricorrente, precisando che aveva, poi, provveduto a modificare l'indicazione del beneficiario nella stessa ### sicché la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcun importo. Per gli anni 2011-2012, contestava l'assenza di prove dello svolgimento di compiti superiori alle funzioni di competenza.   Negava la debenza del rimborso delle spese legali, richiamando l'art. 36 ### e ritenendo che fosse stato accertato il dolo o la colpa grave. Eccepiva, comunque, che il rimborso avrebbe potuto essere attribuito nei soli limiti delle tariffe medie. Contestava l'avversaria domanda, osservando che era stato chiesto il rimborso di tutte le spese indistintamente, che non vi era il parere di congruità degli organismi professionali e che non era noto il criterio di quantificazione.   Contestava altresì la domanda di danno fiscale, affermando la legittimità della sospensione, negando la riferibilità del presunto danno al fatto di ### ex art. 1223 e la sussistenza della prova del diritto di credito e della sua quantificazione.   Argomentava, quindi, sulla natura dirigenziale del rapporto di lavoro con la ricorrente e la particolare rilevanza del vincolo fiduciario, rammentando le mansioni della dirigente, ai sensi dell'art. 11 del capo V del regolamento ### Nel merito del licenziamento, riteneva che la fondatezza degli addebiti, ciascuno dei quali sufficiente a fondare il recesso, fosse stata accertata, con efficacia di giudicato, in sede ###particolare, quanto alle rendicontazioni delle iniziative ###, ###, ### e ###, la sentenza penale, ad avviso della convenuta, aveva accertato che la ricorrente aveva concorso con altri dipendenti a fornire sistematicamente, agli enti finanziatori, rendicontazioni false circa le ore di lavoro del personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere.   Sul punto, riteneva, innanzitutto, che la ricorrente, in quanto responsabile dei sistemi informatici e del bilancio dell'associazione, aveva partecipato alla redazione dei consuntivi, che il periodo a cui si riferivano le rendicontazioni false andava dal 2005 al 2011 e che in ogni caso, la ricorrente aveva partecipato a mantenere in essere la prassi di inviare agli enti rendicontazioni false. Citava quanto dichiarato dai testi ### e ### nell'udienza penale del 17.5.2019, nonché le intercettazioni eseguite nel corso delle indagini (doc. 28 conv.), allegando un ruolo attivo della dirigente nella condotta in questione, tanto da minacciare di licenziamento un dipendente, nel caso in cui le avesse rivelate. Nel dettaglio, il fatto era consistito nella comunicazione di ore in numero superiore a quello risultante dal sistema informatico ### Tanto era stato accertato, grazie all'esame di documentazione extracontabile, reperita dalla ### di finanza, in occasione della perquisizione della sede di ### come riferito dal teste ### nel processo penale.   Citava, quindi, ampi stralci della sentenza penale, relativamente all'alterazione delle rendicontazioni e alla consapevolezza degli imputati. Produceva, quindi, i verbali delle dichiarazioni rese, da vari soggetti, alla PG (docc. 35-65 conv.). Allegava che la falsità aveva comportato il blocco dei rimborsi, da parte degli enti finanziatori.   Quanto alla contestazione relativa ai bilanci ### dal 2005 al 2011, richiamava le conclusioni del CT della ### (doc. 98 conv.), secondo il quale essi erano stati redatti in spregio ai principi contabili e si erano caratterizzati per gravi irregolarità, consistenti, in particolare, nella creazione di riserve occulte, impiegate in acquisizioni di partecipazioni commerciali e finanziamenti alle società partecipate. Tali irregolarità, ad avviso del CT, “sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci”, caratterizzati da “evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze”.   Quanto alla contestazione relativa all'iniziativa ### richiamava, ancora, la testimonianza di ### in sede penale (doc. 26 ric.).   Riteneva, pertanto, che la creazione di rendicontazioni false, la redazione di un bilancio con gravi irregolarità e la minaccia di licenziamento nei confronti di un dipendente che aveva osservato l'esistenza di irregolarità, costituissero giusta causa di licenziamento.   In ogni caso, evidenziava trattarsi di rapporto di lavoro dirigenziale, caratterizzato da licenziabilità ad nutum.   Fallito il tentativo di conciliazione, stante la domanda di regolarizzazione contributiva, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### e ordinata alla convenuta l'esibizione dei provvedimenti del Presidente e/o del ### generale, di autorizzazione all'erogazione dei compensi per compiti superiori e lavoro straordinario (che ### dichiarava di non aver reperito), negli anni dal 2007 al 2011 e della liquidazione della polizza RAS 5211/P, con specificazione degli importi relativi all'attività lavorativa di ### (che veniva esibita) Per il resto, si dava atto della presenza in atti del copioso materiale istruttorio derivante dal processo penale, tale da rendere superflua l'ulteriore escussione di testi.   Si costituiva l'### con memoria difensiva depositata il ###.   L'### svolgeva osservazioni circa la prescrizione dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3, l. n. 335/1995 e sul calcolo della retribuzione imponibile, rimettendosi al Tribunale sulla fondatezza delle domande attoree e riservandosi di determinare, in caso di accoglimento, i contributi dovuti in via amministrativa.  Stante la complessità e molteplicità degli argomenti delle parti, la discussione veniva svolta in varie udienze, fissate secondo apposito calendario e all'esito, la causa veniva decisa, non definitivamente, mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.  ***  1. Premessa: criteri di valutazione della legittimità del licenziamento. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.   Deve essere innanzitutto trattata la questione della legittimità del licenziamento, dalla cui decisione dipende l'esito di quasi tutte le restanti domande. Prima di esaminare i singoli motivi di recesso e contestazione dello stesso, è necessario svolgere una premessa circa la normativa applicabile nel caso di specie, al fine di individuare il criterio di valutazione della legittimità del licenziamento e le tutele applicabili.   È pacifico e documentalmente dimostrato che la ricorrente fu assunta dalla convenuta, come funzionaria, dal 1.10.1993 (doc. 45 ric.), promossa dirigente dal 1.10.1995 (doc. 47 ric.) e al momento del licenziamento (provvedimento del 17.11.2020, con decorrenza dal 1.2.2013, doc. 1 ric.) aveva qualifica di dirigente e mansioni di responsabile amministrativo-contabile di ### La natura dirigenziale del rapporto di lavoro, al momento della sua cessazione, non è stata oggetto di controversia.   Trattasi, peraltro, di un rapporto soggetto a disciplina assai peculiare, prevista dal ### per i dirigenti dei consorzi di bonifica (doc. 2 ric.), la cui applicabilità risulta parimenti pacifica, sulla base di quanto riferito dalle parti e dall'intero compendio documentale in atti.   Sul punto, deve essere richiamata la recente sentenza della Corte d'appello di Torino n. 130/2023 (r.g. n. 1/2023), resa in un caso riguardante altro dirigente dello stesso consorzio, con applicazione del medesimo ### Il Tribunale condivide tale precedente e intende conformarsi ad esso, nel decidere la presente causa. Ricostruendo i limiti contrattuali al recesso datoriale, la Corte ha osservato che “La sicura appartenenza alla categoria dirigenziale di per sé escluderebbe la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale assistita dal regime di libera recedibilità del datore di lavoro come costantemente ritenuto dal giudice di legittimità (cass. 2895/23; 21748/10). 
Occorre tuttavia esaminare la disciplina contrattuale invocata dal reclamante e prevista dall'art. 57 lett i) ccnl. La norma contrattuale elenca le cause di risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, alla lettera i), include “il recesso del ### dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.” Ritiene il collegio di dover condividere l'opzione interpretativa suggerita dal reclamante: nel richiamare la legge 604/66 le parti collettive hanno infatti chiaramente inteso assoggettare il recesso datoriale all'impianto normativo della legge 604/66 nel suo insieme tant'è vero che il richiamo testuale alla legge è operato sia con riferimento ai limiti (termine incompatibile con la libera recedibilità del rapporto) sia con riferimento alle modalità. 
In caso di dubbi interpretativi è necessario applicare ai sensi dell'art. 1367 c.c. il criterio della conservazione del negozio giuridico: l'interpretazione proposta dalla reclamata, tesa a valorizzare l'impedimento legale previsto dall'art. 10 legge 604/66, comporterebbe la sostanziale abrogazione della clausola contenuta nella lettera i) che resterebbe priva di significato ed effetti.  ### interpretazione consentita, aderente al tenore letterale della clausola contrattuale, è quindi quella di attribuire alla clausola stessa l'effetto di assoggettare il recesso ai limiti stabiliti dalla legge 604/66 con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'obbligo di repechage quale secondo elemento costitutivo della legittimità del recesso datoriale”. Nella stessa sentenza, conseguentemente, la Corte ha attribuito al dirigente, ritenendone illegittimo il licenziamento, le tutele di cui all'art. 8, l.  604/1966.   Tali conclusioni comportano che, salva la ricorrenza di un'ipotesi di nullità radicale del licenziamento, in nessun caso può accogliersi la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ma che, per contro, la legittimità del recesso va valutata alla stregua della suddetta normativa e non di quella ordinariamente applicabile ai dirigenti.  2. Le contestazioni formali. Esclusione della nullità del licenziamento. Ciò premesso, non ritiene il Tribunale di poter condividere le contestazioni di natura formale, sollevate dalla ricorrente, fatto salvo quanto si dirà più avanti, sulla tardività della contestazione disciplinare relativa ai bilanci.   Iniziando da quella potenzialmente più grave, ovverosia la sottoscrizione della lettera di licenziamento da parte di soggetto non legittimato, anche a voler seguire la tesi di parte ricorrente, secondo cui lo ### di ### e il regolamento di funzionamento dell'Ente, comporterebbero che l'atto di recesso sia deliberato, a pena di nullità, dal consiglio di amministrazione, non vi è dubbio che quest'ultimo abbia inteso ratificare e fare proprio il licenziamento. Si legge, infatti, nella delibera con cui è stato conferito il mandato al ### della convenuta (doc. A conv.) che è “pertanto interesse dell'Ente ottenere in sede giudiziaria la conferma dei provvedimenti disciplinari di licenziamento”, espressione che univocamente denota il consenso del Consiglio rispetto alla determinazione presidenziale di recesso (doc. 1 ric.).   In relazione alla presunta carenza di potere rappresentativo in capo al soggetto che sottoscrisse la lettera di licenziamento, possono, quindi, richiamarsi le argomentazioni già spese da questo Tribunale nella sentenza n. 129/2022, per cui “si ritiene peraltro assorbente la considerazione che, in applicazione analogica alla rappresentanza organica del principio stabilito dall'art. 1399 c.c. per la rappresentanza volontaria ( Cass., n. 2681/1993), nonché dell'applicabilità del suddetto art. 1399 c.c. anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 c.c., che, facendo salve diverse disposizioni, estende a tali atti le norme, in quanto compatibili, regolanti i contratti (cfr. Cass. n. 1250/1985; n. 11733/1997; n. 28514/2008), il licenziamento deve intendersi ratificato dalla società, quantomeno, tramite la memoria di costituzione depositata nel presente giudizio, così soddisfacendo per la ratifica il requisito di pari forma rispetto all'atto da ratificare previsto dall'art. 1399 c.c.”. La correttezza di tale percorso argomentativo ha trovato, peraltro, ampi riscontri motivazionali, anche di recente, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 4.7.2019, n. 17999, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Si deve, in proposito, ancora rammentare che non è affatto contestata la riferibilità dell'atto di recesso alla datrice di lavoro, quanto, piuttosto, la sua sottoscrizione a opera di un soggetto che si asserisce privo del relativo potere.  3. Ulteriori contestazioni formali. Assorbimento. Le restanti eccezioni di tipo procedimentale si incentrano su presunte violazioni dell'allegato H al ### (doc. 2 ric.), il quale regola il procedimento disciplinare. Esse, pertanto, non sono nemmeno astrattamente idonee a determinare la radicale nullità del recesso, ma concretano denunce di vizi formali dello stesso, suscettibili, ove fondati, di dare luogo alla declaratoria della sua illegittimità. Nessuna delle norme asseritamente violate è, infatti, sanzionata con la nullità assoluta, né tale gravissima sanzione può essere ricavata in via interpretativa.   Le restanti doglianze, suscettibili di riverberarsi sulla regolarità formale del procedimento, restano assorbite dalle conclusioni relative al merito del recesso, che di seguito si esporranno. La disciplina applicabile, infatti, comporta l'unitarietà delle forme di tutela per i casi di illegittimità formale e sostanziale. 
Le questioni relative all' immediatezza e immutabilità della contestazione, saranno, nella sede opportuna, esaminate nei limiti in cui esse rilevano, ai fini della legittimità della sospensione cautelare.  4. Le questioni sul merito del licenziamento. Sintesi. Nel merito, le ragioni poste alla base del licenziamento vanno, innanzitutto, individuate nella comunicazione di riavvio del procedimento disciplinare datata 12.6.2020, sub doc. 13 ric. Essa richiama le precedenti comunicazioni del 1.2.2013 e dell'8.7.2016, la prima delle quali inviata al momento dell'inizio della sospensione facoltativa dal servizio e la seconda al momento della pronuncia del decreto che disponeva il giudizio.   La nota del 12.6.2020 riprende le accuse penali, rispetto alle quali era stata dichiarata la prescrizione del reato. Esse vengono suddivise in tre gruppi: - il primo riguarda le iniziative pubbliche ###, ###, ### e ### e in particolare la condotta consistita nella “redazione e comunicazione dolosa, all'Ente pubblico committente e finanziatore delle opere, di rendicontazione delle ore di lavoro effettuate dal personale ### in misura eccedente al vero”, in relazione ai capi D, E, F, G, H, I del decreto che disponeva il giudizio, compiuta altresì mediante minaccia di licenziamento al dipendente ### nel caso in cui avesse rivelato le irregolarità che si stavano (in thesi) compiendo; - la predisposizione e trasmissione, al ### di una falsa perizia di variante (capi O e P nel processo penale), contestazione poi abbandonata, in quanto relativa ad altro soggetto (doc. 1 ric.); - il terzo gruppo riguarda presunte irregolarità nei rendiconti di ### nel periodo 2005-2011 (capo QQ nel processo penale), mediante contabilizzazione di spese inesistenti o maggiorate o mancata contabilizzazione di proventi, - il quarto gruppo concerne sempre ipotesi di invio agli enti finanziatori (in particolare, la ### di rendiconti falsi delle ore lavorate, in relazione all'iniziativa pubblica ### (capi J e L nel processo penale).   A tale comunicazione fecero seguito le giustificazioni della ricorrente (doc. 14 ric.) e quindi l'attivazione del procedimento che portò all'irrogazione del licenziamento qui impugnato, con nota datata 17.11.2020 (doc. 1 ric.). In quest'ultima, respinte le eccezioni formali, ### affermò che i fatti contestati erano, ormai, stati accertati con efficacia di giudicato in sede penale ed erano, quindi, incontrovertibili e che dalle statuizioni della sentenza emergeva una chiara responsabilità della ricorrente.  5. Efficacia di accertamento della sentenza penale nel presente giudizio. Occorre ribadire che il licenziamento si fonda esclusivamente sulle accuse in relazione a cui è stata dichiarata la prescrizione del reato. Ciò rende necessario esaminare l'efficacia di giudicato dell'accertamento penale in questa sede.   Deve farsi applicazione del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014; ### U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011)” (Cass., sez. II, 12.6.2024, 16422; nello stesso senso, tra le molte, oltre a quelle citate, v. Cass., sez. III, 12.4.2017, n. 9358).   Le parti hanno versato nel presente fascicolo, oltre al provvedimento conclusivo, l'intero compendio istruttorio raccolto nel processo penale, tanto da rendere superfluo dare ingresso a un'istruttoria, che si sarebbe sostanziata in una duplicazione di quella già svolta in altra sede ###entrambe le parti. Queste ultime, d'altro canto, nulla hanno obiettato all'utilizzo, in questa sede, del materiale probatorio raccolto nel processo penale, come, d'altro canto, consentito dalla giurisprudenza di legittimità (v., oltre ai precedenti appena citati, Cass, sez. III, 6.5.2016, n. 9242; Id., 19.7.2018, 19203, Cass., sez. II, 4.7.2019, n. 18025).   La stessa sentenza penale (doc. 5 ric., pp. 13 ss.), svolge un'accurata ricostruzione dei rapporti tra prescrizione e assoluzione, a cui deve, in questa sede, farsi rinvio: mette conto evidenziare che il Tribunale penale avverte, richiamando precedenti della S.C., che avrebbe pronunciato sentenza di assoluzione, in presenza di reati prescritti, nei soli casi di assoluta evidenza o dell'assenza di prove della colpevolezza, o di una prova positiva dell'innocenza, emergenti in maniera del tutto incontestabile e con esclusione di ogni caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, anche in considerazione dell'elevato tecnicismo della materia.   Ciò comporta che non possa ritenersi valido l'assunto, che pare aver fondato l'agire di ### per cui in presenza di una pronuncia di prescrizione, debba senz'altro ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento. In altre parole, questo Giudice, pur potendo e dovendo tener conto delle prove assunte in sede penale, è chiamato a un'autonoma valutazione della sussistenza e della rilevanza giuridica del fatto, ai fini che qui interessano.  6. Sui motivi di licenziamento inerenti le rendicontazioni e la minaccia di licenziamento. Il primo e l'ultimo gruppo di circostanze contestate e poste alla base del licenziamento riguarda l'invio agli enti finanziatori di rendicontazioni delle ore lavorate superiori a quelle reali, al fine di conseguire maggiori finanziamenti, in relazione alle iniziative pubbliche ###, ###, ### e ###. I capi di imputazione contestano reati di falso ideologico e truffa.   In relazione a queste accuse, il Tribunale penale ha espressamente rilevato la sussistenza di una contraddittorietà o insufficienza della prova del fatto materiale contestato (doc. 5 ric., p. 51), tale da imporre la pronuncia di improcedibilità e non di assoluzione.   ### si fonda, come si legge nella motivazione della sentenza penale (pp. 36- 37) sulla rilevata discrasia tra le ore registrate dai dipendenti nel sistema informatico ### quelle presenti nei registri extracontabili rinvenuti presso la sede di ### durante le indagini e quelle rendicontate agli ### finanziatori.   È rimasta del tutto incontroversa tra le parti la grave inattendibilità dei dati contenuti nel sistema ### riscontrata anche in sede penale (p. 19 sentenza: “Altrettanto chiaramente è emerso, poi, dalle risultanze istruttorie, che i dati numerici indicati nel sistema informatico ‘### riportavano le ore di lavoro svolte dal personale dell'associazione in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente espletate, rivelandosi, peraltro, sovente inverosimili”).   Le attività di indagine, che hanno condotto alla formulazione dell'accusa sopra riassunta, sono state riferite dal teste ### luogotenente della ### di finanza, nell'udienza penale del 12.4.2019 (stenografico sub doc. 28 ric., in part. v. pp. 40 ss.). Il teste, in sintesi, ha riferito di aver scoperto che le ore inserite nel sistema ### in cui i dipendenti avrebbero dovuto registrare il tempo impiegato per le attività riconducibili alle singole iniziative, erano state artificiosamente incrementate, in sede di trasmissione dei rendiconti agli enti finanziatori. Tale conclusione era stata raggiunta sulla base del confronto con altro tabulato, sequestrato presso la sede di ### privo di intestazione e indicazione dell'autore (ciò che si evince dal confronto delle risposte date nel corso dell'esame diretto e del controesame), che avrebbe, invece, riportato le ore reali, dato, poi, utilizzato per la predisposizione dei bilanci del ### Alcuni dipendenti erano, quindi, stati sentiti a s.i.t. In tal modo, gli inquirenti avevano ricostruito le ore che, a loro avviso, sarebbero state reali.   Nella stessa deposizione, in sede di controesame (pp. 55 ss.), è, tuttavia, emerso che anche la ricostruzione delle “ore reali” presentava delle gravi aporie, quali l'assenza del tempo di lavoro dei dirigenti ### e ### il sottodimensionamento delle ore di altri dipendenti direttamente coinvolti nei progetti (per es. Platini, pp. 60 ss.) e che il teste non è stato in grado di riferire dove abbia trovato o come sia altrimenti venuto in possesso del documento recante la contabilizzazione delle ore in thesi realmente spese dai singoli dipendenti. Né risulta accertato o accertabile chi ne sia stato l'autore.   Il teste ### ha, inoltre, riferito che della raccolta dei tabulati delle ore e del suo inserimento nel sistema informatico si occupava ### impiegato amministrativo. Quest'ultimo è stato sentito nella stessa udienza (doc. 28 ric., pp. 93 ss.) e ha riferito che talvolta le ore presenti nel sistema ### venivano incrementate “perché qualcuno compilava direttamente al sistema, qualcun altro non compilava al sistema e quindi c'erano delle ore da inserire e mi indicavano: c'è da inserire una serie di ore, per questo motivo... E quindi venivano inserite”. Il teste ha, quindi, riferito che i dirigenti non registravano le ore, insieme ad altri dipendenti, sicché periodicamente le registrazioni venivano integrate, fino a raggiungere l'importo prestabilito per i costi del personale. Su domanda delle ### degli imputati, egli ha precisato che “interi uffici” e “parecchi colleghi” non registravano le proprie ore di lavoro.   La contestazione disciplinare cita altresì ampi stralci della testimonianza di ### altro dipendente di ### (stenografico sub doc. 31 ric., pp. 63 ss.), il quale, interrogato sull'iniziativa ###, ha riferito della redazione di un “libricino” delle ore lavorate dal personale, le quali venivano, poi, incrementate per raggiungere il massimo rimborso possibile, in relazione alla voce “spese generali”, su disposizione di ### dirigente di ### In relazione alle iniziative ###, ### e ###, ### ha riferito della presenza di residui, già erogati in seguito a richieste di rimborso superiori alle spese effettivamente sostenute, ma di non ricordare come il problema fosse, poi, stato risolto. Egli ha, quindi, dichiarato che gli incrementi delle ore erano stati disposti da ### e ### perché una parte di personale non segnava le ore effettivamente lavorate per le singole iniziative. Ha, inoltre, aggiunto che la circostanza doveva restare riservata e che ### gli aveva detto che “se usciva una parola di questa parte sarei stato licenziato”. Quanto alla questione dell'imputazione dei residui al bilancio della gestione ordinaria, al fine di renderli incontrollabili, il teste ha precisato che “era un'ipotesi che era stata prospettata per risolvere questo tipo di... Questo aspetto”. 
Inoltre, ha dichiarato di essere stato rimproverato per aver inoltrato alla ### un prospetto delle ore della “precedente rendicontazione”, da cui avrebbe potuto desumersi il modus operandi dei dirigenti di ### poiché da uno dei due prospetti trasmessi risultavano ore di lavoro per il valore di 27.000 e non 95.000 euro, il cui rimborso era, invece, stato domandato.   In sede di controesame, però (pp. 72 ss.) lo stesso teste ha riconosciuto l'inattendibilità delle ore su cui si era fondata la succitata “precedente rendicontazione”, da cui non risultavano le ore lavorate da molti dirigenti e dipendenti di ### che, invece, secondo il teste stesso, non potevano non aver prestato la propria opera nell'ambito dell'iniziativa.   Tale quadro probatorio non consente di ritenere assolto l'onere, gravante, in questa sede, sul datore di lavoro, di dimostrare che “### Dirigente del ### (…) ha sistematicamente fornito agli enti finanziatori ed appaltanti le opere, rendicontazioni non veritiere ed errate con riferimento alle ore di lavoro svolte dal personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere” (lettera di licenziamento sub doc. 1 ric., pp. 5-6).   In realtà, né dagli atti del processo penale, né dalle difese datoriali in questa sede, emerge quali fossero le rendicontazioni veritiere e corrette, che la ricorrente avrebbe contribuito ad alterare. Ciò che emerge dalla lettura degli atti del processo penale è che il ### all'epoca dei fatti, non si fosse dotato di un sistema di registrazione esatta e puntuale delle ore lavorate dai dipendenti su questo o quel progetto. La mancata adozione di un simile sistema è, tuttavia, un fatto materiale diverso da quello posto a fondamento del licenziamento, ovverosia la falsificazione dolosa delle rendicontazioni. 
Né risulta adeguatamente allegato e provato che la ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi per realizzare un meccanismo di precisa registrazione delle ore lavorate, addebito che non le è stato neppure contestato.   Incontroversa è rimasta, poi, la circostanza (accertata anche nella sentenza penale, ancorché ritenuta irrilevante dal Collegio ai fini penalistici - p. 48), ribadita dalla ### di parte ricorrente e non contestata dalla convenuta, per cui i provvedimenti di finanziamento non imponessero affatto la rendicontazione analitica delle ore lavorate.   A fronte di tali elementi, non pare atto a integrare la giusta causa di recesso, il fatto che i dirigenti di ### tra cui la ricorrente, abbiano trasmesso rendicontazioni basate sulla stima delle ore necessarie all'attuazione di un progetto, approvata in sede di finanziamento dello stesso, anziché sulle ore concretamente spese dai singoli dipendenti, le quali, in assenza di precisi riscontri probatori, avrebbero potuto essere inferiori o anche superiori a quelle preventivate.   Non può, invece, ritenersi totalmente escluso il rilievo disciplinare della condotta, riferita dall'### consistita nella minaccia di licenziamento rivoltagli. Sul punto si conviene con la ### di parte convenuta, che l'assenza di potere di licenziare in capo alla ricorrente non esclude che il ruolo apicale della stessa potesse incutere un timore non indifferente su un dipendente di grado inferiore, a cui venisse prospettata la cessazione del rapporto di lavoro.
Trattasi, tuttavia, di condotta che avrebbe potuto giustificare la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c dell'all. H al ### per “contegno scorretto verso (...) i dipendenti” ma, in sé considerata, non legittima il licenziamento per giusta causa. 
Occorre, quindi, fare applicazione del principio, derivante da consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui “il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass. n. 6165 del 2016 e 19053 del 2005)” (Cass., sez. lav., 27.3.2020, n. 7567, in motivazione).  7. Sui motivi di licenziamento relativi ai bilanci ### 2005-2011. Come già rammentato sopra, il licenziamento della ricorrente è stato altresì giustificato, sulla base dei fatti oggetto del capo d'accusa QQ del processo penale, qualificati in termini di falso in atto pubblico. Nella lettera di licenziamento (doc. 1 ric., p. 7) si legge che “###ambito del processo penale, con riferimento alla redazione dei bilanci ### nel periodo 2005-2011, il Tribunale di ### in forza anche delle risultanze ottenute dalla perizia svolta dal perito del P.M. dott. ### ha evidenziato più di un elemento idoneo a ritenere che la redazione dei bilanci nel periodo di interesse veniva eseguita, in violazione di ogni più elementare principio contabile”.   ### conclusioni della relazione del CT della ### dott. ### (doc. 98 conv., pp. 169-170) si legge che “i bilanci dell'A.I.E.S. e la sottostante contabilità, con specifico riferimento alla “### ordinaria” (che presenta i volumi più rilevanti), risultano caratterizzati da irregolarità diffuse, reiterate e sistematiche, tali da determinare profonde ed inaccettabili distorsioni nella rappresentazione dei fatti gestionali e delle condizioni economiche e finanziarie dell'ente” e che “Si segnala che le fattispecie di inveridicità riscontrate sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci, i quali - proprio a causa delle irregolarità sottostanti - manifestavano evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze; non risulta che i revisori dei conti abbiano mai sollevato alcun rilievo, fino al bilancio 2011 compreso”.   Parte ricorrente ha contestato i rilievi tecnico-contabili del consulente, facendo, a sua volta, rinvio alle consulenze eseguite su incarico degli imputati (docc. 37 e 39 ric.), i quali hanno, per contro, ritenuto che la contabilità fosse regolare e i controlli effettuati fossero adeguati.   Il Tribunale penale (pp. 114-115 sentenza penale, doc. 5 ric.), preso atto dell'intervenuta prescrizione dei reati e dei dubbi sull'innocenza degli imputati, sollevati dalla succitata perizia del P.M., non ha ritenuto di doversi addentrare nella valutazione della correttezza, o meno, dei criteri seguiti per la compilazione dei rendiconti.   Ai fini che in questa sede rilevano, dirimente, appare, tuttavia, la circostanza per cui tutti i ### hanno riconosciuto l'assoluta evidenza delle tecniche contabili adoperate nella predisposizione dei rendiconti, tale da escludere che i presunti artifici potessero sfuggire a un professionista. Tanto denota che le scelte tecniche in materia contabile non fossero un'iniziativa personale della ricorrente, ma un'opzione condivisa dai massimi organi della datrice di lavoro.   Occorre, in proposito, rammentare che l'art. 39, lett. B-e dello ### di ### vigente all'epoca dei fatti (doc. 18 ric.) stabiliva che il consiglio di amministrazione “predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo su proposta del Presidente del ### e del ### Generale” e che lo stesso organo aveva potestà regolamentare sull'“applicazione dello ### l'organizzazione esecutiva e la gestione generale del Consorzio”.   ### del consiglio di amministrazione e la nomina dei revisori dei conti spettavano, in base all'art. 34, all'assemblea dei delegati, massimo organo di ### competente per l'approvazione dei bilanci.   A fronte di un sistema così congegnato, non può che concludersi che amministratori e revisori avevano la responsabilità ultima per la predisposizione dei bilanci e che le scelte fondamentali in materia contabile dei dirigenti non potevano compiersi senza l'espresso consenso di tali organi. ### l'impostazione accusatoria, i dirigenti, tra cui la ricorrente, avrebbero impostato l'intera contabilità, nei suoi aspetti più importanti ed evidenti (quali la registrazione dei costi e delle entrate) seguendo principi erronei e in definitiva, irregolari. 
Corretta, o meno, sia quest'ultima affermazione, dal punto di vista tecnico, vi è che la dirigente, per molti anni, ha operato non già con la tolleranza, ma con l'espresso consenso dei massimi organi della datrice di lavoro, i cui indirizzi ha attuato, sicché, a prescindere da ogni valutazione della condotta dal punto di vista penale (che non compete a questo Giudice), non può certamente affermarsi una responsabilità della medesima per inadempimento contrattuale.   Sotto altro profilo, di natura formale, anche a voler ritenere una responsabilità della ricorrente, se le irregolarità erano evidenti a chiunque, come sostenuto dal CT della ### il cui parere è stato fatto proprio da parte convenuta, esse avrebbero dovuto essere contestate e sanzionate ben prima dell'apertura di un procedimento penale, avvenuta anni dopo il loro compimento.  8. Tutela per il licenziamento illegittimo. Riprendendo, ora, il discorso relativo alla tutela applicabile, a fronte della declaratoria di illegittimità del licenziamento, per le ragioni già esposte, deve farsi applicazione dell'art. 8, l. n. 604/1966, che così dispone: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.   Come già rilevato, al momento del licenziamento (che, per le ragioni che si esporranno, va individuato nel 12.6.2020) la ricorrente aveva oltre venti anni di anzianità, sicché l'indennità va commisurata tra le 2,5 e le 14 mensilità, essendo parimenti pacifico il superamento del limite dimensionale, da parte della datrice di lavoro.   Al fine della commisurazione, deve tenersi conto delle dimensioni tutt'affatto trascurabili della datrice di lavoro e della lunga anzianità di servizio, che al momento della sospensione stava già per raggiungere la soglia dei venti anni, ma anche del fatto che il licenziamento, pur infondato, non può dirsi del tutto pretestuoso: esso è giunto all'esito di una vicenda penale di notevole complessità e anche in questa sede è stata riconosciuta la rilevanza disciplinare di una delle condotte tenute dalla ricorrente, pur inidonea a giustificare il recesso per giusta causa. Ciò, pur imponendo di discostarsi, in misura rilevante, dal minimo edittale, impedisce di raggiungere il massimo: ritiene il Tribunale di doversi attestare su una misura, di poco superiore alla metà del massimo, pari a otto mensilità.   A norma dell'art. 61 ### l'assenza di giusta causa determina altresì la spettanza dell'indennità di mancato preavviso, nel numero di mensilità di cui alla domanda subordinata ###.  9. Sulla sospensione cautelare. Occorre, quindi, affrontare la questione relativa alla legittimità della sospensione cautelare e del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione.   Come concordemente riferito dalle parti, la ricorrente è stata sottoposta a sospensione cautelare obbligatoria, in quanto agli arresti domiciliari, con provvedimento del 10.12.2012, dalla stessa ricevuto il ### (doc. 7 ric.). Esso ha il suo fondamento nell'art. 7, all. H ### A seguito della revoca della misura cautelare penale, con decorrenza dal 1.1.2013, la stessa è stata sottoposta a sospensione facoltativa (doc. 8 ric.) a norma degli artt. 8-9 all. H ### il primo dei quali prevede che “### nelle ipotesi di cui all'art. 5, può sospendere il dirigente, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto” e il secondo che “### per il fatto addebitato al dirigente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti”.   Il Tribunale (peraltro, in linea con la posizione delle parti, che non hanno sollevato obiezioni circa l'avvenuta sospensione in pendenza di indagini preliminari), ritiene di dare all'espressione “azione penale” un significato più ampio di quello contenuto nel codice di procedura penale e comprensivo di tutto il procedimento penale e non soltanto del processo in senso tecnico. Tale appare, infatti, l'unica esegesi in linea con la ratio della previsione contrattuale, che è quella di imporre al datore di lavoro, ove gli accertamenti siano in corso presso l'### giudiziaria, di attendere il loro esito, prima di adottare provvedimenti disciplinari.   Ciò posto, come risulta anche dalla giurisprudenza di legittimità di cui si darà conto nel prosieguo, le due sospensioni hanno natura e funzione diverse, sicché non può condividersi il tentativo della ricorrente di accomunarle: la prima, infatti, è un provvedimento necessitato dalla materiale e giuridica impossibilità di lavorare, conseguente allo stato custodiale. La seconda costituisce, invece, un atto discrezionale del datore di lavoro, volto a impedire che la presenza sul lavoro del dipendente sospettato di gravi fatti possa recare turbamento all'attività consortile.   Ne consegue che non risulta, in primo luogo, violato il termine di trenta giorni di cui all'art. 8, secondo comma, all. H ### (“nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente diritto del dirigente alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione”), dal momento che la prima e provvisoria contestazione disciplinare risulta essere stata spedita il ### (doc. 9 ric.) e la ricorrente ha dichiarato (p. 4 ricorso) di aver ricevuto notificazione del provvedimento di sospensione facoltativa il ###. 
Va, poi esclusa, anche ai fini della legittimità della sospensione cautelare, la violazione del termine di cui all'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, dell'all. H cit. 
Essi così dispongono: “### il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dirigente abbia notificato al ### la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del ### La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dirigente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.   Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l'azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta, perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 8”.   Ora, la clausola riguarda i casi di assoluzione con formula diversa da “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” e consente la riattivazione del procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del precedente art. 9. Per altro verso, essa stabilisce termini volti a porre rapidamente fine allo stato di incertezza giuridica sull'esito del procedimento, una volta che in esso possa tenersi conto delle conclusioni raggiunte in sede penale. La disposizione evidentemente presuppone che il ### sia rimasto estraneo al processo penale, sì da non avere giuridica conoscenza dell'esito dello stesso, tanto è vero che si impone al dirigente di effettuare la notificazione, che comporta la decorrenza del termine per la prosecuzione del procedimento disciplinare.   Non può, per contro, essere condivisa la tesi di ### per cui la disposizione lascerebbe nelle mani del dirigente incolpato la scelta se far decorrere, o meno, i termini per la conclusione del procedimento: diversamente, non avrebbe alcun senso prevedere un obbligo (e non una mera facoltà) per lo stesso di effettuare la notificazione.   Appurato, quindi, che la disposizione mira ad assicurare al ### la tempestiva conoscenza della decisione del giudice penale, va rammentato che nel caso di specie, l'ente ebbe a partecipare al processo quale imputato di responsabilità amministrativa da reato ex d. lgs. n. 231/2001, sicché esso ha ricevuto le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari, al pari della ricorrente.   Purtuttavia, la decorrenza del termine richiede altresì che la sentenza sia passata in giudicato e nel caso di specie, il termine per l'impugnazione della sentenza penale (depositata al novantesimo giorno dalla lettura del dispositivo, il ###), previsto dall'art. 585, comma 1, lett c) c.p.p. è stato prorogato ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 36, d.l. n. 23/2020, in ragione dell'emergenza pandemica, sicché è scaduto il ###. La riattivazione del procedimento, con la contestazione del 12.6.2020 (doc.  13 ric.) è, quindi, intervenuta a meno di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.   Fatte queste considerazioni sulla regolarità formale della sospensione, occorre rammentare il principio da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza della S.C., per cui “la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, può essere disposta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere organizzativo e direttivo, per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale. 
Il datore di lavoro, cioè, in presenza di ragioni, come la pendenza di un procedimento disciplinare o penale a carico del lavoratore, che determinino condizioni di incertezza circa l'esatta osservanza, da parte del dipendente, degli obblighi che gli incombono per effetto del suo rapporto di collaborazione e circa l'esistenza di comportamenti incompatibili con le regole della medesima, sì da risultare suscettibili di sanzioni, può unilateralmente rinunciare alla prestazione lavorativa per il tempo necessario all'esaurimento dei detti procedimenti, scilicet al venir meno di quelle ragioni di dubbio costituenti fattore di turbamento dell'armonia e dell'efficienza dell'apparato organizzativo nel quale la prestazione stessa è destinata a svolgersi.  (…) La sola differenza ravvisabile fra l'ipotesi in cui l'istituto della sospensione cautelare sia previsto e consentito dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto e l'ipotesi in cui tale sospensione, nel ricorso delle suddette condizioni, venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, sta in ciò che, nella prima, l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva gravante sullo stesso datore, mentre, nella seconda, questa permane inalterata (in questo senso, cfr., Cass., sez. un., 26 marzo 1982, n. 1885; nonché Cass. 25 marzo 1996, n. 2517; Id. 17 luglio 1990 n. 7303; Id. 24 febbraio 1990 n. 1410; Id. 24 marzo 1988 n. 2563; Id. 13 maggio 1987 n. 4432; Id. 10 dicembre 1986 n. 7350)” (Cass., sez. un. 3.6.1997, n. 4955).   Obbligazione retributiva, la quale rimane sospesa e la cui sorte può determinarsi soltanto in esito al procedimento al procedimento disciplinare, che segue quello penale.
Infatti, “una volta conclusosi il procedimento disciplinare con esito sfavorevole al dipendente e con l'adozione della sanzione del licenziamento, la sospensione cautelare dal servizio si tramuta, ad ogni effetto, in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni fin dal momento della disposta misura cautelare (vedi cass. sent.  n. 2517 del 1996)” (Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624). Per contro, “la riconoscibilità del diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo è condizionata alla conclusione di tale procedimento in senso favorevole al lavoratore, venendo definitivamente meno, con essa, la possibilità di realizzazione dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro, in vista del quale la sospensione era stata disposta (### 27 ottobre 1995 n. 11175, Cass. 22 marzo 1996 n. 2517, 11 aprile 1996 n. 3370, 25 marzo 1997 n. 2633, 26 marzo 1998 n. 3209)” (Cass., sez. lav., 15.11.1999, n. 12631).   Tali principi sono stati, anche in tempi assai recenti, ribaditi dalla S.C., nella sentenza della sezione lavoro del 10.1.2024, n. 1058, della cui motivazione è utile riportare un ampio brano: “la sanzione nei confronti del lavoratore, dopo il proscioglimento in sede penale, può scaturire solo all'esito del procedimento disciplinare, che non è vincolato al rispetto di un giudicato penale che non esclude né l'esistenza del fatto, né che l'impiegato l'abbia commesso. Tuttavia, qualora la sanzione disciplinare sia meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare (come nel caso di specie, in cui è stata applicata la sanzione della sospensione per soli 15 giorni), oppure quando al processo penale non segua alcuna sanzione disciplinare, il periodo di sospensione cautelare non ha più giustificazione (in tutto o nella parte eccedente la sanzione inflitta) e con esso anche il dimezzamento della retribuzione che alla sospensione cautelare è abbinato. 
Tale principio vale sicuramente per la sospensione facoltativa, ovverosia con riguardo ai periodi in cui la prestazione del lavoratore non viene eseguita per una scelta discrezionale in tal senso del datore di lavoro. Ma, anche con riferimento alla sospensione obbligatoria, vale quanto considerato dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà della misura sospensiva (come prevista dalle leggi n. 55 del 1990 e n. 97 del 2001), proprio evidenziando che non si tratta di una sanzione, ma di una misura cautelare, per la quale l'esigenza di proporzionalità si misura soltanto rispetto al pregiudizio che può subire l'interesse pubblico per la permanenza in servizio dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa penale (Corte cost. nn. 145/2002, 206/1999, 184/1994). Con il corollario che, una volta definito il processo penale, spetta al procedimento disciplinare stabilire la sanzione da applicare al lavoratore e verificare se e in che misura la sospensione cautelare risulti coerente con la sanzione applicata e sia, quindi, da questa assorbita.  "In sostanza, la natura cautelare della misura della sospensione comporta la sua provvisorietà e rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (Cass. n. 4411/2021, cit.). 5.1.2. La regola soffre eccezione solo per la sospensione resa obbligatoria dalla custodia cautelare in carcere, perché in quel caso "la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente" (ancora Cass. n. 4411/2021, cit.; conf. Cass. nn. 24117/2022, 9095/2020, ###/2018, 20708/2018, 10137/2018, 20321/2016)”.   Tali principi, mutatis mutandis, vanno applicati al caso di specie, in cui il licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare viene ritenuto illegittimo dal Tribunale, poiché avrebbe dovuto essere irrogata alla ricorrente una sanzione più lieve (come, invece, nel caso da ultimo esaminato dalla S.C., ha fatto direttamente il datore di lavoro). E ciò a prescindere dal fatto che la normativa applicabile rimetta al datore di lavoro e non al lavoratore la scelta tra la riassunzione e il pagamento dell'indennità risarcitoria, atteso che la sanzione applicabile per l'illegittimità del licenziamento non influisce sulla natura, comunque, antigiuridica dell'atto.  ### canto, diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare che il datore di lavoro che abbia legittimamente applicato una sanzione conservativa è obbligato pagare le retribuzioni arretrate, mentre quello che abbia proceduto a un licenziamento illegittimo ne andrebbe esente.   Per altro verso, va esclusa qualsiasi conseguenza reintegratoria del diritto alla retribuzione nel periodo di sospensione cautelare conseguente agli arresti domiciliari, stante l'equiparazione di cui all'art. 284, quinto comma, c.p.p. alla custodia in carcere.  10. Quantificazione della retribuzione spettante per il periodo di sospensione. 
Appurato il diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione cautelare facoltativa, devono, quindi, essere stabiliti i criteri per la sua quantificazione. Stante il rilievo dell'importo, la complessità del conteggio e l'accoglimento di alcune eccezioni di parte convenuta, che impediscono di recepire senz'altro il conteggio di cui al ricorso, è necessario rimettere la liquidazione al prosieguo del giudizio, pronunciando sentenza solo parzialmente definitiva.   Al fine di determinare i criteri giuridici di quantificazione della retribuzione, vanno, quindi, affrontate le pretese della ricorrente e le eccezioni della convenuta.   In primo luogo, parte convenuta ha allegato di aver erogato, nell'anno 2013, l'importo di euro 28.945,20, a titolo di assegno alimentare non dovuto. La ricorrente non ha mai contestato tale circostanza, né ha allegato la sussistenza dei presupposti di tale erogazione (che l'art. 11 all. H ### identifica nel diritto alla percezione degli assegni familiari). Stante la non contestazione della percezione e la mancata prova del diritto, va accolta l'eccezione della convenuta, volta alla compensazione di tale importo con quanto riconosciuto in questa sede.   ### fondata è l'istanza di ### tesa a escludere dalle retribuzioni arretrate l'indennità speciale, la quale, per le ragioni che si esporranno nel prossimo paragrafo, costituisce un elemento avente natura variabile ed eventuale, dipendendo dai risultati economici del ### e da una decisione discrezionale del suo presidente, su proposta del direttore generale. Orbene, nel presente caso nulla è stato dedotto dalle parti circa tali risultati, durante gli anni di sospensione, né sulla sussistenza di tale determinazione, o di elementi altamente probabilistici che portino a concludere che, ove la ricorrente fosse stata mantenuta in servizio, essa sarebbe stata deliberata. Non vi è, pertanto, alcun elemento sulla cui base il Tribunale possa ritenere dovuto tale emolumento, né quantificarne l'ammontare. 
Per contro, va respinta la tesi per cui durante il periodo di sospensione non sarebbe spettata l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti. In proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha affermato che l'illegittima estromissione del lavoratore dal posto di lavoro comporta il “diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata - secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C- 762/18 e C-37/19) - a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore” (Cass., sez. lav., 8.3.2021, 6319). 
Non ignora il Tribunale che tale principio è stato enunciato nel caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, ma l'analogo fondamento normativo impone di farne applicazione anche nel caso di specie, in cui il periodo non lavorato è dipeso dall'estromissione non definitiva, ma temporanea dal posto di lavoro.  11. Quantificazione della retribuzione di riferimento. Non computabilità della cd.  indennità speciale. La quantificazione della retribuzione di riferimento è necessaria per determinare il concreto valore dell'indennità risarcitoria e di quella di mancato preavviso, nonché della retribuzione relativa al periodo di sospensione cautelare.   La ricorrente include nel computo della propria retribuzione il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, il compenso per le festività e l'indennità speciale. Quest'ultima le era stata riconosciuta al momento della promozione a dirigente di quarta classe (doc. 49 ric.), con rinvio al provvedimento presidenziale del 9.2.1996 (doc. 55 ric.), il quale, a sua volta, rinviava alle delibere del c.d.a. n. 8 del 1968 (doc. 69 ric.) e n. 24/G del 1990 (doc. 70 ric.). La ricorrente ha allegato di aver sempre percepito l'emolumento, fino alla sospensione, producendo i cedolini paga (doc. 56 ric.).   La convenuta ha contestato la natura di superminimo della suddetta indennità, poiché, a suo avviso, essa avrebbe avuto carattere eventuale e dipendente dall'espletamento di lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di appartenenza, in concreto non svolti dalla ricorrente.   Sul punto, le delibere di cui ai docc. 69 e 70 ric., che costituiscono la base giuridica dell'erogazione, recano: - la prima “che per il personale dirigente e con mansioni direttive, tenuto conto che, per le caratteristiche delle relative prestazioni, non può configurarsi una valutazione oraria dei maggiori lavori e compiti svolti, venga demandato al Presidente ###corso e su proposta del ### il compito di determinare annualmente gli eventuali compensi da corrispondere a titolo di indennità e gratifica per l'espletamento di lavoro straordinario e di compiti superiori alle funzioni di competenza, ed altresì di rimborso delle piccole spese di missioni non documentabili; l'entità globale di tali compensi dovrà comunque essere commisurata all'effettiva attività di bonifica svolta nell'anno”; - la seconda che “a partire dall'esercizio 1990-91 l'entità globale dei compensi di cui alla delibera 23/12/1968 n. 8 punto a) a favore dei ### e dei ### viene dal Presidente percentualmente commisurata all'ammontare dei seguenti importi annuali di consuntivo (...)” (seguono le voci di bilancio poste alla base della commisurazione.   In conformità, la stessa ricorrente ha prodotto (docc. 71-72 ric.) le proposte del direttore generale, relative gli anni 2008 e 2009, che individuano in concreto le percentuali da attribuire ai singoli dirigenti.   Si tratta, all'evidenza, di un elemento di retribuzione variabile, la cui entità dipende dai risultati economici dell'esercizio e da una scelta discrezionale del presidente, su proposta del direttore generale, relativamente alla quota da assegnare ai singoli. Non può, quindi, predicarsene la natura di superminimo individuale: essa diviene dovuta ed esigibile solo all'esito del procedimento di liquidazione e la sua entità non è determinabile a priori.   Il carattere di retribuzione ordinaria della suddetta indennità è, peraltro, escluso dalla disposizione dell'art. 23 ### che prevede che “la retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dallo stipendio, dall'indennità di funzione e dagli aumenti periodici (...) Per ogni anno solare di servizio spettano al ### di area quattordici mensilità di retribuzione (...)”. Occorre, quindi, evidenziare che l'indennità di funzione è un emolumento diverso rispetto all'indennità speciale e solo la prima trova una compiuta disciplina nel ### applicabile.  12. Decorrenza del licenziamento. La concreta quantificazione della retribuzione globale di fatto da prendere in esame per la determinazione delle indennità e la liquidazione delle retribuzioni maturate durante la sospensione presuppone altresì la risoluzione della questione relativa alla decorrenza degli effetti del licenziamento.   La comunicazione del 17.11.2020 (doc. 1 ric.) vorrebbe far retroagire gli effetti del licenziamento al 1.2.2013, in asserita applicazione dell'art. 1, comma 41, l.  92/2012 e in considerazione della disposta sospensione cautelare.   Tale impostazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni.   Si è già detto della natura non disciplinare, ma cautelare della sospensione, sicché i due aspetti - cautelare e disciplinare - vanno tenuti distinti. Ciò, nonostante ### il ### abbia previsto l'obbligo di contestazione degli addebiti in caso di sospensione, ma, contestualmente, anche l'attesa della conclusione del procedimento penale per poter formulare il giudizio disciplinare.  ### interpretazione che consenta di superare la contraddizione contenuta nel ### è quella di ritenere che, in caso di pendenza del procedimento penale, la contestazione conseguente alla sospensione facoltativa ha carattere meramente provvisorio e mira essenzialmente a consentire al lavoratore di conoscere le ragioni per cui è stato sospeso e viene sottoposto a procedimento disciplinare (se per gli stessi fatti di quello penale, o per altri). 
Diversamente, ove si volesse ritenere che il licenziamento si fonda sulla contestazione del 2013, esso si scontrerebbe irrimediabilmente con i principi di immediatezza e immutabilità, il che, in caso di sospensione cautelare, per pendenza di procedimento penale è già stato escluso dalla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624 cit., che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.  c.p.c.). 
Per altro verso, si deve osservare che, nel caso di specie, la contestazione su cui si è fondato il licenziamento è soltanto quella del 12.6.2020 (doc. 13 ric.), successiva alla conclusione del processo penale di primo grado. E allora, la retroazione degli effetti del licenziamento all'inizio del procedimento disciplinare, prevista dal comma 41 cit., non può che intendersi riferita a quella contestazione. 
Alla data del 12.6.2020 deve, quindi, intendersi cessato il rapporto di lavoro della ricorrente e a tale data va commisurata la retribuzione globale di fatto.  13. Sui compensi speciali e i proventi della polizza assicurativa. È fondata la domanda di pagamento dei compensi speciali in concreto attribuiti alla ricorrente, secondo i criteri analizzati al punto 11.   Le parti hanno concordemente riferito che era facoltà dei dirigenti chiedere che i compensi fossero convogliati su una polizza di assicurazione sulla vita (v. doc. 78 ric.), grazie a una convenzione in essere tra il ### e l'assicuratore ### (già ### (doc. 75 ric.), consentendo, in tal modo, di conseguire vantaggi fiscali, oltre alla plusvalenza derivante dal contratto assicurativo, avente una chiara finalità di investimento.   La prima parte della domanda qui in esame riguarda i compensi relativi agli anni dal 2008 al 2010, avendo la stessa ricorrente dichiarato di aver riscosso i proventi delle polizze riguardanti gli anni precedenti. È pacifico tra le parti (cfr. p. 79 ricorso e p. 18 memoria) che, per tali anni, ### erogò la somma di euro 178.334 e su richiesta della ricorrente, essa fu versata all'assicuratore, nei termini sopra riassunti.   La ricorrente chiede, quindi, che ### sia condannata a pagarle i proventi del riscatto della polizza, che il ### ha, invece, trattenuto, ritenendo di averne diritto ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c. Tale importo ammonta a euro 222.094,88 riscossi il ### da ### come risulta dalla scheda contabile esibita il ### (doc. 504 conv.), in cui esso è appostato come “ripresa saldi polizza allianz lazzarini”.   Con dichiarazione scritta inviata ad ### il ### (doc. B conv.), il Presidente di ### chiese all'assicuratore di modificare la convenzione assicurativa, “in modo che il ### risulti sempre il ### e che le richieste di rimborso possano provenire solo dal ### stesso”.  La giurisprudenza di legittimità ha rammentato che il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo si inquadra nel generale istituto del contratto a favore del terzo (art. 1413 c.c.), il quale dà vita a due distinti rapporti: quello tra il contraente e l'assicuratore e quello tra il primo e il soggetto a favore del quale il contratto è stipulato, evidenziandone l'autonomia (v. tra le molte Cass., sez. III, 15.4.2021, n. 9948). Se ne è ricavato che la causa del contratto assicurativo si distingue da quella del rapporto sottostante, che può avere natura di liberalità, di investimento, di previdenza. 
Conseguentemente, il beneficiario può opporre all'assicuratore soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, ma non quelle proprie del rapporto con il contraente.   In questa sede ###si discute di pretese rivolte nei confronti dell'assicuratore, ma la ricorrente fa valere il rapporto sottostante, cioè quello di lavoro, invocando il proprio diritto a ricevere la retribuzione. ### canto, da lungo tempo si è affermata la validità del contratto con cui taluno si impegni a concludere un contratto di assicurazione e a pagarne i premi (v. Cass., 24.2.1955, n. 566), come è avvenuto nel caso di specie. Ed è evidente che la pattuizione per cui ### avrebbe concluso il contratto di assicurazione per conto della dirigente, con denaro di quest'ultima, non prevedeva, nella sua causa, l'arricchimento del ### con attribuzione della facoltà di incamerare i proventi della polizza a proprio piacimento, ma, per contro, era stipulato (quale benefit ulteriore del rapporto di lavoro) nel solo interesse della lavoratrice. ### ha, quindi, pieno diritto di pretendere, oggi, l'adempimento non già del contratto assicurativo, i cui effetti si sono, ormai, esauriti, ma del negozio con il ### Di ciò, d'altro canto, pare essere perfettamente consapevole ### stessa, la quale non ha confuso i proventi delle polizze stipulate per conto dei singoli dirigenti nel proprio patrimonio (v. ancora il doc. 504 esibito cit.), ma, correttamente, li ha appostati con precisa indicazione del soggetto a cui essi erano riferibili. 
Per quanto riguarda gli anni successivi e precedenti alla sospensione (2011 e 2012), la ricorrente ha prodotto la relativa richiesta di pagamento (doc. 57 ric.) e la risposta di ### che ha riconosciuto la debenza di detto importo (doc. 58 ric.).   La convenuta non ha ottemperato agli ordini di esibizione impartiti dal Tribunale circa le delibere autorizzative del pagamento dei compensi in parola, affermando di non aver reperito tale documentazione (nota depositata il ###). In considerazione di tale circostanza e in assenza di contestazione specifica del conteggio effettuato in ricorso (euro 50.562 per il 2011 ed euro 37.921 per il 2012), esso va recepito. Spettano, quindi, per tale secondo periodo, euro 88.483.  14. Sul rimborso delle spese legali. Sul punto, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 36 del ### applicabile, il quale dispone che “Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile, sia penale, di un dirigente per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del dirigente sono anticipate dal ### sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave comporta il diritto del ### al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie”. 
Su tale base, nel ricorso viene richiesta la somma di euro 123.085,72, il cui conteggio viene contestato in quanto non si attiene alle tariffe professionali medie, non è provvisto del parere di congruità e in quanto ### ritiene di dover eventualmente rimborsare le sole spese connesse ai capi per cui vi è stata assoluzione con formula piena. Non è, invece, contestata l'effettività delle spese suddette, peraltro documentalmente dimostrata (docc. 63-64 ric.). 
Prima di analizzare tali difese, occorre premettere che la lettera della clausola contrattuale, in prima battuta, impone il rimborso di tutte le spese (non vi è, nel primo comma, il limite di cui al secondo, relativo alle tariffe medie), senza prevedere alcun potere di riduzione in base alla “congruità”. Avrebbe, per conto, potuto escludersi la rifusione di spese prive di diretto collegamento con la difesa in sede ###consta, né ### ha dedotto, che vi siano istanze di rimborso così caratterizzate.  ### eccezione è il caso di “conflitto di interesse”, palesemente insussistente nel caso di specie, sol che si pensi che ### coimputato per responsabilità ex d. lgs.  231/2001, aveva interesse al proscioglimento della ricorrente, da cui sarebbe dipesa automaticamente l'esclusione della responsabilità amministrativa, come di fatto è avvenuto (v. sentenza penale sub doc. 5 ric., p. 116). 
In esito al procedimento penale, poi, il ### prevede una facoltà di recupero parziale (“nei limiti delle tariffe professionali medie”), nel caso in cui la sentenza penale passata in giudicato “affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave” e cioè, per aver commesso un reato doloso o colposo, con l'ulteriore limite, in questo caso, del grado grave della colpa. 
La clausola in parola non lascia spazio all'interpretazione autonoma, resasi necessaria per valutare la legittimità del licenziamento, richiedendo espressamente l'affermazione di penale responsabilità del dirigente. Non resta che constatare che, nel caso di specie, come già più volte rammentato, non vi è stata alcuna affermazione di responsabilità penale nella sentenza e che la declaratoria di improcedibilità per prescrizione non è equiparabile, né punto, né poco, a una simile statuizione. 
Tali considerazioni superano le contestazioni di ### non essendo affatto richiesto un parere di congruità e non essendo nemmeno stata specificamente contestata la congruità di questa o quella spesa, nonostante l'analitica elencazione nel doc. 63 ric., richiamato nell'atto introduttivo. Né potrebbe escludersi il diritto a ottenere il rimborso di spese relative ai capi di imputazione per cui è stata dichiarata la prescrizione, in mancanza della richiesta affermazione di responsabilità penale. 
Va, invece, ritenuta inammissibile la domanda, svolta nel corso del giudizio (nota del 16.7.2024), di rimborso di spese ulteriori a quelle dedotte nel ricorso introduttivo, non avendo la ### attorea domandato, né ottenuto, l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420, primo comma, c.p.c., pur a fronte di un'iniziale pretesa, formulata in modo specifico e analitico. 15. ###. Il pagamento del ### dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non è stato oggetto di domanda espressa nelle conclusioni del ricorso, sicché il Tribunale deve esimersi dalla quantificazione e dalla pronuncia di condanna in dispositivo.  16. Conclusioni. Invito al contraddittorio. Prosecuzione del processo. Il giudizio deve proseguire per la liquidazione dell'indennità risarcitoria, di quella sostitutiva del preavviso e dell'importo delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione cautelare.   Sulle somme attribuite a titolo retributivo, a norma dell'art. 429 c.p.c., spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. I restanti importi vanno maggiorati dei soli interessi legali, mancando l'allegazione e la prova di un danno ulteriore per il ritardo.   Ai fini della decisione sulle domande relative al cd. danno fiscale e alla regolarizzazione contributiva, che parimenti si riservano al prosieguo del giudizio, appare opportuno invitare le parti al contraddittorio sulla questione della debenza, o meno, di contributi previdenziali sulle somme corrisposte a titolo di retribuzione arretrata, anche in considerazione del loro trattamento fiscale (tassazione ordinaria o tassazione separata). Tale questione appare, infatti, rilevante ai fini della decisione sulle suddette domande e non è stata, fino a ora, oggetto del contraddittorio processuale. 
La liquidazione delle spese resta riservate alla pronuncia definitiva. 
La complessità della controversia impone l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.  P. Q. M.  Il Tribunale Ordinario di ### in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ### a ### con nota del 17.11.2020 e condanna ### a riassumere ### entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità di importo pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità di mancato preavviso nell'importo pari a dieci mensilità di retribuzione e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo; 2) condanna ### a corrispondere ### le retribuzioni relative al periodo di sospensione, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio secondo i criteri di cui in motivazione, previa detrazione dell'importo di euro 28.945,20, percepito a titolo di assegno alimentare e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo; 3) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la liquidazione delle somme di cui ai punti precedenti e la decisione sulla domanda relativa alle mancate detrazioni fiscali e su quella di regolarizzazione contributiva; 4) condanna ### alla rifusione delle spese legali sostenute da ### nel procedimento penale, liquidate in euro 123.085,72, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti ai professionisti al saldo da parte della convenuta; 5) condanna ### a corrispondere a ### i seguenti importi: - euro 222.094,88 a titolo di restituzione del saldo della polizza assicurativa contratta con i proventi delle retribuzioni spettanti alla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla riscossione della stessa (1.3.2014) al saldo effettivo; - euro 88.483 a titolo di indennità speciale maturata negli anni 2011 e 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza annuale al saldo effettivo; 6) spese al definitivo; 7) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. 
Così deciso il ###. 
Il giudice Dott.

causa n. 386/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Molinaro Gabriele, Fotia Antonia

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1581/2025 del 01-12-2025

... in € 1.000,00. Le spese di lite, anche di fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), con l'applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni trattate e della modesta attività processuale svolta ( mancanza della fase istruttoria e fase decisoria semplificata ). P.Q.M. Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione; 2) ### al pagamento in favore di ### della somma di €.1.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.; 3) ### altresì ### alla refusione delle spese di giudizio ( fase di merito e fase cautelare ) in favore di ### che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre R.S.G., CAP ed IVA se dovuta. Così deciso in ### in data 29 novembre 2025 IL GIUDICE Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. ### quale componente dell'### per il processo. RG n. (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 2488/2024 R.G.  tra: ### (C.F.:###) rappresentato e difeso dall'avv. ### attore/opponente contro ### (C.F.: ###) rappresentata e difesa dall' avv. ### convenuta/opposta oggetto: opposizione a ex artt. 615, co.1, c.p.c.; precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025. 
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.  ### ha evocato in giudizio ### proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data ### - unitamente al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio cron.17916 emessa da questo Tribunale in data ### -, con il quale l'odierna opposta gli ha intimato di rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in ### alla via ### n.43, oggetto del contratto di locazione del 29.4.2016, chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava il precetto, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità ed inefficacia di questo e l'inesistenza del diritto della intimante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti quale comproprietario dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite. 
A fondamento della propria opposizione, ### contesta il diritto della intimante ### a procedere ad esecuzione forzata, assumendo in particolare: a) la mancata individuazione nel precetto della qualità soggettiva del legittimato passivo, laddove nella vicenda l'intimato rivestiva la duplice qualità di conduttore dell'immobile oggetto dell'ordinanza di rilascio e di comproprietario dell'edificio del quale faceva parte l'unità abitativa da rilasciare, circostanza, quest'ultima che renderebbe “ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”; 2) la mancanza di titolo esecutivo ad accedere all'immobile da rilasciarsi, facente parte di un edificio costituito da due unità immobiliari adiacenti e poste sullo stesso pianerottolo, essendovi una comunione indivisa tra le parti in causa relativamente all' unico portone di accesso allo stabile, all'androne, alla scala ed al lastrico solare, con conseguente inidoneità dell'ordinanza a fungere da titolo esecutivo per l'assenza “di totale carattere condannatorio” ed impossibilità per l'ufficiale giudiziario di accedere forzosamente, dovendo lo stesso agire sul diritto di comproprietà dell'opponente, in assenza di statuizione sul punto nell'ordinanza di rilascio e per non avere ad oggetto la stessa un diritto certo, liquido ed esigibile come prescritto dall'art. 474 c.p.c..  ### ritualmente costituitasi, ha richiesto il rigetto della avversa opposizione perché infondata, con conferma della validità ed efficacia del titolo e dell'opposto precetto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite ed al pagamento delle spese di lite.  ### ha contestato gli avversi assunti assumendo la piena validità ed efficacia del precetto impugnato, perché intimato sulla scorta di un'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. che ha natura di condanna provvisoria ed è pacificamente esecutiva, la mancanza di prova in ordine a tutte le deduzioni dell'opponente e l'infondatezza dei motivi di opposizione, sottolineando, previa ricostruzione dei singoli passaggi di proprietà che hanno nel tempo riguardato le sei unità immobiliari facenti parte dello stabile, la sua natura condominiale e la inesistenza di una comunione ereditaria su un immobile definito invece dall'opponente quale un unico edificio unifamiliare. 
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co.III, c.p.c.  ### è infondata e va pertanto disattesa. 
E' innanzitutto destituito di fondamento il primo motivo di opposizione sopra riportato sub a), essendo appena il caso di rilevare che il soggetto destinatario del precetto è e non può che essere ### il quale era stato evocato nel procedimento di sfratto per morosità ovviamente nella qualità di conduttore dell'immobile che ne era oggetto e nessun dubbio può insorgere circa il soggetto cui nel titolo esecutivo viene intimato il rilascio. 
Né la circostanza secondo la quale il ### fosse anche comproprietario degli spazi comuni dell'edificio del quale fa parte l'appartamento da rilasciare, poteva rivestire rilevanza alcuna nel procedimento di sfratto, né era necessario che nell'ordinanza di rilascio fosse indicata la qualità dell'intimato. 
Consegue che del tutto infondata è la doglianza inerente all'asserita assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del diritto portato dal titolo azionato, in violazione dell'art. 474 c.p.c., posto che: per certezza si intende infatti la precisa individuazione del bene oggetto dell'esecuzione per consegna e rilascio, che nel caso di specie risulta esattamente individuato sia nell'ordinanza di rilascio che nella intimazione di precetto, sicchè del tutto inconferente è l'assunto secondo cui tale requisito non sussisterebbe perché non è specificata la qualità di conduttore dell'intimato; per esigibilità si intende l'assenza di sottoposizione della prestazione a termini o condizioni o altri impedimenti, che, nella fattispecie, in disparte la considerazione che neppure sono state specificatamente individuate da parte dell'opponente, non risultano dal titolo esecutivo.  ### parte nell'ordinanza su cui si fonda l'opposto precetto si dispone espressamente ed inequivocamente il rilascio dell'immobile indicato nella relativa intimazione, ovvero “ l'appartamento sito in ### alla via ### n.43, composto di due vani, cucina e servizio, non ammobiliato e senza impianto di riscaldamento, riportato al catasto urbano di ### partita 2034, fgl. 190, particella 488 - sub 10” e non certo delle parti condominiali in comune con altre unità del medesimo stabile, sicchè non sussiste alcun valido motivo per ritenere “ineseguibile l'an dell'esecuzione forzata preannunciata e quindi, in previsione, anche il quomodo”. 
In ordine al motivo sopra riportato sub B) e premessa l'irrilevanza della provenienza degli immobili rispettivamente di proprietà dell'opposta e dell'opponente ( se per successione o per atto tra vivi), si ribadisce - come già esposto nell'ordinanza con cui in sede cautelare si è rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione -, l'assoluta estraneità alla odierna vicenda processuale, della questione inerente alla esistenza di parti condominiali, sulle quali ciascun condomino ha i diritti ed i doveri previsti in materia, parti comuni che non incidono sulla possibilità di eseguire il rilascio forzoso di un appartamento di proprietà esclusiva di uno dei condomini. 
Nè potrebbe dubitarsi della esecutività del titolo posto a fondamento dell'intimazione, per essere l'ordinanza di rilascio prevista dal secondo comma dell'art. 665 c.p.c. esecutiva ex lege né potendosi ritenere fondata la lamentata genericità del provvedimento azionato in executivis, risultando nello stesso chiaramente indicati sia l'oggetto della esecuzione forzata sia la qualità del destinatario dell'ordine di rilascio in esso contenuto. 
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, avendo lo stesso fatto abuso dello strumento processuale per aver proposto una opposizione ex art.615, comma 1, c.p.c., avverso un titolo di formazione giudiziale, non adducendo alcuna circostanza estintiva o modificativa sopravvenuta alla formazione del titolo, ma unicamente circostanze del tutto pretestuose ed inconferenti. 
Poichè l'opposta non ha tuttavia indicato alcun danno ulteriore rispetto al pregiudizio già coperto dalla condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali, va dunque applicato il terzo comma della norma citata, determinandosi equitativamente la somma da corrispondersi in favore della parte vittoriosa in € 1.000,00. 
Le spese di lite, anche di fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), con l'applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022 in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni trattate e della modesta attività processuale svolta ( mancanza della fase istruttoria e fase decisoria semplificata ).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione; 2) ### al pagamento in favore di ### della somma di €.1.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.; 3) ### altresì ### alla refusione delle spese di giudizio ( fase di merito e fase cautelare ) in favore di ### che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre R.S.G., CAP ed IVA se dovuta.   Così deciso in ### in data 29 novembre 2025 IL GIUDICE Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. ### quale componente dell'### per il processo. 
RG n. 2488/2024

causa n. 2488/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Erriquez Francesca Margherita, Giliberti Francesco

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