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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26573/2025 del 02-10-2025

... ottenere il pag amento del ### in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ### aveva condannato ### al pagamento quale condebitore in solido della somma di € 199.256,78 oltre accessori, in conseguenza dell'attività svolta in concorrenza, in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno per retribuzioni inutilm ente corrisposte ai sensi dell'articolo 2033 c.c. a causa della mancanza del la controprestazione lavorativa. A fondamento della decisione la Corte d'appello ha rilevato che erano coperte da giudicato le domande azionate in via riconvenzionale riguardo ai buoni pasto ed al risarcimento per danno all'immagine non essendo state fatte oggetto di appello incidentale. Inoltre ha rilevato che era passato in giudicato a seguito della or dinanza n. 5081 del 2020 della Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello in merito alla legittimità del licenziamento intimato allo stesso ### per la concorrenza sleale e la violazione del dovere di fedeltà; la Corte ha affermato inoltre che alla luce delle prove testimoniali fosse provata la condotta di concorrenza sleale con violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. tenuto conto della (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23761-2023 proposto da: ### rappresentato e difeso dal l'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa dagli avvocati ### CARDILLO, ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1348/2023 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 3171/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal ###. ### Fatti di causa La Corte appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ### avverso la sentenza del ### R.G.N. 23761/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/07/2025 CC tribunale di Napoli che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pag amento del ### in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ### aveva condannato ### al pagamento quale condebitore in solido della somma di € 199.256,78 oltre accessori, in conseguenza dell'attività svolta in concorrenza, in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno per retribuzioni inutilm ente corrisposte ai sensi dell'articolo 2033 c.c. a causa della mancanza del la controprestazione lavorativa. 
A fondamento della decisione la Corte d'appello ha rilevato che erano coperte da giudicato le domande azionate in via riconvenzionale riguardo ai buoni pasto ed al risarcimento per danno all'immagine non essendo state fatte oggetto di appello incidentale. Inoltre ha rilevato che era passato in giudicato a seguito della or dinanza n. 5081 del 2020 della Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello in merito alla legittimità del licenziamento intimato allo stesso ### per la concorrenza sleale e la violazione del dovere di fedeltà; la Corte ha affermato inoltre che alla luce delle prove testimoniali fosse provata la condotta di concorrenza sleale con violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. tenuto conto della circostanza che ### svolgeva un'attività rilevante per la so cietà e non essendo emersa - diversamente da quanto ribadito nell'atto di appello - alcuna ingerenza nel subappalto in questione del responsabile ### In sostanza, i giudici di merito hanno confermato la tesi della datrice di lavoro ### secondo cui il lavoratore ora ricorren te, unitamente ad altri corresponsabili, avevano costituito, servendosi di prestanomi, un'altra società di vigilanza, la ### alla quale erano stati conferiti 3 in subappalto i servizi di vigilanza non armati appaltati dalla ANM per un prezzo orario del servizio superiore sia al costo di cui alla t abella ministeriale di riferimento per gli appalti del settore per l'anno 2015 e 2016, sia a quello per l'impiego di custodi di livello F del ### vigilanza. Era infatti emerso che i prezzi dei subappalti erano gonfiati di quel poco necessario per garantire un utile al ### e agli altri corresponsabili. Nessuna ingerenza nel subappalto era emersa in vece da parte del responsabile ### indic ato dal lavor atore come deus ex macchina della società ### Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassa zione ### con sette motivi di ricorso ai quali ha resistito con contro ricorso ### service ### Il ricorrente ha depositato memoria difensiva prima del l'udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge. 
Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2105, 1218, 1223, 1227, comma 2 c.c. , ex articolo 360 n.3 c.p.c., in quanto la conclusione del contratto di subappalto non er a avvenuta all'i nsaputa della ### bensì con il suo pieno avallo perché era stata condivisa o avallata da ### come emergeva dalla sentenza.  2.- Con il secondo motivo, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'autorizzazione da parte del ### alla conclusione del contratto di subappalto.  2.1. I primi due motivi, da esa minare unitariam ente per connessione, devono essere disa ttesi posto che non sottopongono a censura una tesi giuridica sostenuta dai giudici di merito bensì la diversa valutazione dei fatti operata dagli 4 stessi giudici circa il coinvolgimento e l'ingerenza del ### e suo tramite della ### che i giudici hanno motivatamente escluso, peraltro attrav erso una doppia conforme pronuncia. Che il ### fosse stato a conoscenza o meno, che abbia stabilito il prezzo o meno, configurano questioni di fatto che mirano al coinvolgimento della società e non certamente di diritto ed i motivi sono perciò inammissibili posto che la ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di cui al 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. 
Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).  3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione e fals a applicazione dell'articolo 2697 c.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a pagare la somma di euro 209.464,36 a titolo di risarcimento dell'asserito danno derivante dalla conclusione del co ntratto di subappal to con la ### in particolare, secondo la Corte d'appello tale somma era il risultato della sottrazione complessiva del corrispettivo orario pari a euro 13 all'ora, applica to per il subappalt o alla società ### e del corrispettivo che sarebbe stato applicato dalla società opponente pari a euro 7,68 all'ora. Si sostiene da parte del ricorrente che manchi del tutto la prova del fatto che la ### avrebbe fissato come prezzo orario del servizio un corrispettivo di euro 7,68 all'ora. 
Anche tale motivo è all'evidenza inammissibile perché mira alla rivalutazione dei fatti di causa ed attiene alla entità del danno 5 che secondo la Corte d'appello era provato. In ogni caso non può predicarsi alcuna violazione del l'art. 2697 c.c. che può essere ipotizzata solo quando manchi la prova dei fatti e la causa viene decisa con applicazione della regola di giudizio, ponendosi a car ico della parte l'onere della prova di cui non sarebbe gravata (v. ad es. sentenza n. 17313 del 19/08/2020); ma non anche quando il giudice abbia deciso la causa attraverso la valutazione delle acquisizioni istruttorie poichè in questo caso può essere ip otizzato solo un erroneo apprezzamento sulla valenza della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.  4.- Con il quarto motivo si afferma la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, numero 4 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a restituire alla ### la somma di euro 10.530,56 a titolo di retribuzione indebitamente percepita, sul presupposto che la prova testimonia le espletata nel parallelo giudizio di impugnativa del licenziamento av rebbe confermato lo svolgimento da parte del ### durante il suo orario di lavoro, di prestazioni in favore della ### per due volte a settimana per quattro ore al giorno, dal mese di aprile 2015 sino al 30 novembre 201.  4.1. Il motivo è parimenti inammissibil e, avendo la Corte d'appello confermato la valutazione del danno da risarcire effettuata in primo grado in via equitativa e sulla base delle prove testimoniali, senza violare né l'art.115 né l'art.116 c.p.c.; peraltro una censura relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme in questione non può porsi nel giudizio di cassazione per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, 6 ovvero disposte d'u fficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento cr itico, elem enti di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229 del 17/01/2019).  5.- Con il quinto moti vo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'inammissibilità della compensazione operata dal collegio con le somme dovute a titolo di TFR dalla ### in forza dell'articolo 1246, numero 3 c.c. e dell'articolo 545 c.p.c.  eccepita anche in appello ex articolo 360, numero 4 c.p.c.  5.1. Il motivo non è fondato posto che la Corte d'appello non può aver violato l' art.112 c.p.c. essendosi motivatamente pronunciata sulla questione re lativa alla in ammissibilità della compensazione, ritenendola invece correttamente ammissibile trattandosi di compensazione impropria (Cass. n.13647/19).  6.- Con il sesto motivo, si sostiene la violazi one e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia del collegi o in ordine alla censura formulata dal ### al capo quinto dell'atto d'appello che si riferisce alla condanna solidale, quale debitore in solido.  6.1. Il motivo deve essere disatteso posto che la Corte d'appello ha pronun ciato implicitament e e correttamente anche sull'esistenza della responsabi lità integrale del ricorre nte, secondo la regola generale posta dall'art. 1294 c.c. e dall'art.2055 c.c. in capo al co rresponsabile sol idale, avendo confermato in toto la pronuncia di primo grado.  7. Con il settimo motivo, in conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo, si reitera la domanda di pagamento in proprio favore del TFR pari ad € 20.738,14. 7 7.1. Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del sesto motivo.  8.- Per le rag ioni esposte il ricorso deve essere complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali come in dispositivo.  9.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico rso, a norma del l'articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.   P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc essuali che si liquidano in € 5000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell'ult eriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella ### camerale del 10.7.2025 ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Riverso Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26723/2024 del 15-10-2024

... fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento dei creditori concorsuali e delle loro posizioni giuridiche; con la conseguenza che la domanda, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare, dove va proposta incidentalmente, anche in sede di opposizione allo stato passivo (cfr., fra tante, Cass. nn. 19914/2017, 25868/2011, 7178/2002, 12369/1998, 6713/1982). 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale, col quale il ### lamenta che sia stata dichiarata assorbita una sua domanda riconvenzionale, va invece dichiarato inammissibile pe r difetto di interesse, in quanto spet terà eventualmente al giudice del rinvio di esaminare e decidere tale domanda. 6. Al l'accoglimento dei ricorsi conseguono la ca ssazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. 8 La Corte accoglie i primo quattro motivi del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 18634-2020 r.g. proposto da: ##### rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### & F.lli S.r.L., in perso na del curatore p.t., rappresentato e difeso, giu sta procura speciale in calce al controri corso, dall'avv. ### - controricorrente e ricorrente incidentale e contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall' avv. ### - controricorrente e contro D'### D'### D'### O ######## NANCY, #### s.a.s. di ###.  - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, d epositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal Consigliere dott. #### 1. I fatti che ancora interessano in questa sede - per come evincibili dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso - possono così sintetizzarsi: 1.1 #### stipulò con la s.r.l. ### & F.lli dapprima un contratto di locazione e poi un preliminare di vendita di un terreno, sito in agro di ### di cui era proprietario e che aveva in precedenza locato ad altra società, la quale vi aveva realizzato due strutture precarie che la nuova conduttrice acquistò, per utilizzarle come capannoni.  1.2. Prima della dichiarazione di fallimento della ### & F.lli una di queste strutture fu sottoposta a pignoramento mobiliare dai creditori della società e fu aggiudicata all'asta a ### 1.3 Nel dicembre 1997, fallita la conduttrice, gli eredi di #### convennero in giudizio il ### della ### dinanzi al Tribunale di Patti per sentir dichiarare sciolt i per mutuo consenso, o risolti per inadempimento della s.r.l., il contratto di locazione e il preliminare, ottenere la restituzione del terreno, libero dai capannoni, e il pagamento dei canoni non riscossi. 3 1.4 ### costituitosi, oltre a eccepire l'improcedibilità dell'azione, svolse domande riconvenzionali e chiamò in giudizio i soggetti che, a suo avviso, avevano l'effettiva disponibilità del suolo, fra cui ### al quale gli eredi D'### estesero le loro domande.  1.5. Il terzo chiamato si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa pretesa e avan zando a sua volta, n ei confronti delle controparti, domande di condanna alla consegna del capannone - del quale, stante il sopravvenuto fallimento della società, non era mai entrato in possesso - e al risarcimento di tutti i danni subiti.  1.6. Nel 2004 si costituì volontariamente in giudizio ### s.p.a., indicata da ### come acquirente, nel 2 001, dell' “immobile” (deve supporsiper ciò che si comprende dagli atti - acquirente del terreno, nelle more vendutole dagli eredi D'### che aderì a tutte le domande attrici.  2. Il Tribunale di Patti, con sentenza del settembre 2009, dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato fra #### e ### & F.lli s.r.l. per grave inadempimento di quest'ultima, mentre ritenne inammissibili la d omanda di risoluzione del prelimin are e le domande restitutorie e condannatorie rivolte contro il ### e rigettò le domande svolte dalle altre parti.  3. Gli appelli contro la decisione, separatamente proposti (e poi riuniti) dal ### & F.lli s.r.l. e da Be niamino ### ia, sono stati respinti dalla Corte d'appello di Messina, la quale ha affermato: i) che la controversia instaurata dal locatore nei confronti del fallimento del conduttore per denu nciare l'inadempimento del curatore, subentrato nel rapporto locatizio, e ottenere la risoluz ione del contratto resta as soggettata alle cognizione del giu dice ordinario, spettando alla competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimenta re le sole domande conseguenti, restitutorie e risarcitorie; ii) che erano inammissibili, in quanto attinenti a valutazioni di merito, le censure con cui ### aveva contestato l'accertamento del primo giudice (per quanto si de sume dall'incerto e incompiuto periodare della corte del merito: accertamento dell'inamovibilità, e con seguente qualità di bene immo bile, del capa nnone che l'appellante aveva acquistato all'asta); iii) che l'affermazione del tribunale, della natura 4 sostanziale della nullità prevista dall'art. 40 della l. 47/1985, “privilegiava la realtà giuridica rispetto a quella fattuale”, risultando contrario alla ratio legis consentire la commerciabilità di un immobile irregolare per la sola circostanza che sia stato aggiudicato nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, con errata attestazione della sua natura; iv) che risultava assorbita ogni altra questione.  2. La sentenza, pubblicata il ###, è stata impugnata da #### T anania e ### ania, eredi di ### mino ### , deceduto nelle more del giudizio, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno re sistito con separati controricorsi il Fal limento ### & C. F.lli s.r.l. , che ha anche avanzato ricorso incidentale per due motivi, e ### (già ### s.p.a.. 
Le “altre parti” (ovvero gli eredi ###), sono rimaste intimate, mentre - per quanto è dato comprenderericorso principale e ricorso incidentale sono stati inutilmente notificati ai soci della cancellata ### s.r.l. ed alla ### s.a.s. di ### (la prima chiamata e la seconda intervenuta volontariamente in causa in primo grado): né gli uni né l'altra possono infatti ritenersi ancora parti del giudizio, dato che non risultano destinatari di alcuna domanda (né, tantomeno, di una statuizione della corte messinese) e che non hanno prop osto appello contro la sentenza del tribunale, che dunque è coperta da giudicato nei loro confronti. 
Le parti costituite hanno depositato memoria.  ### 1. In limine, va respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale sollevata in memoria da ### s.p.a. sul rilievo che sia gli eredi ### sia il ### hanno depositato i rispettivi atti, ad essa notificati a mezzo ### in copia analogica , senza però deposi tare l'attestazione di loro conformità all'originale. 
La controricorrente, infatti, non ha provveduto a disconoscere la conformità delle copie depositate agli originali notificatile: trova dunque applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a 5 mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualment e autenticata ovvero, come nella specie, non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs.  n. 82 d el 2005 (Cass. SS.UU. nn. 8312 del 25/3/2019 e 22438 del 24/9/2018). 
E' opportuno precisare ch e nessun problema di pro cedibilità delle impugnazioni può porsi , invece, con riguardo agli eredi ### mico, rimasti intimati, in quanto ricorso principale e ricorso incidentale sono stati loro ritualmente notificati a mezzo posta.  2. I primi quattro motivi del ricorso principale, che sono fra loro strettamente connessi e vanno congiuntamente e saminati, denunciano nell'ordine: i)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., dell'art.  40 de lla l. n. 47/1985, per come confermato da ll'art. 46 del d.P.R.  380/2011, anche in relazione all'ar t. 812 cod. civ., de ll'art. 617 c.p.c. e dell'art. 2700 cod. civ.; ii) violazione dell'art. 40 della l. n. 47/1985, anche in r elazione all'art. 812 cod. civ., e dell'art. 2700 cod. civ. ; iii ) ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della l. n. 47/1985; iv) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.  2.1. Gli eredi ### evidenziano nei motivi i molteplici profili di erroneità della decisione impugnata, con la quale la corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità di una vendita realizzata in sede esecutiva e a seguito di un pignoramento mobiliare, arbitrariamente riqualificandola come vendita coattiva di un immobile abusivo e comunque ignorando il disposto dell'art. 40 della l. n. 47/1985.  2.2 Le censure sono tutte manifestamente fondate, avendo la corte d'appello (e ancor prima il tribunale) basato la decisione su una serie di assunti privi di supporto giuridico.  2.3 Val la pena di rimarcare che la corte del merito: i) confondendo il proprio ruolo con quello del giudice di legittimità, ha sorprendentemente dichiarato 6 inammissibile il motivo d'ap pello con cui ### aveva contestato la qualificazione, di bene immobile, data dal primo giudice al capannone, in quanto “… doglianza attinente ad una valutazione di merito in ordine alla quale il tribunale ha adeguatamente motivato”; ii) ha quindi affermato che un immobile costruito in mancanza ### o in difformità dalla licenza edilizia non p uò essere oggetto di trasferim ento coattivo in sede di esecuzione immobiliare, ignorando il disposto dell'art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, applicabile ratione temporis, secondo cui le nullità della vendita fra privati previste, p er tali casi, dal comma 2 dello stesso articolo non si estendono alla vendita eseguita nell'ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale (Cass. n. 19658/2015; cfr. a nche Cass., SS.UU. n. 25021/2019, in tema di scioglimento della comunione in sede di esecuzione individuale e concorsuale).  2.4. Risulta tuttavia dirimente il rilievo che la nullità della vendita eseguita in se de d i esecuzione mobiliar e, siccome in realtà avente ad ogge tto un immobile, avrebbe potuto essere dichiarata (fatto salvo il generale rimedio dell'actio nullitatis in caso di abnormità del provvedimento di aggiudicazione) solo all'esi to di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promo ssa dai soggetti legittimati (ovvero dagli allora proprietari del terreno, che invece lo avevano chiesto in restituzione privo delle due “strutture precarie” che vi erano state allocate), e non certo in a ccoglimento di una domanda successivam ente proposta dal ### imento, necessariamente apertosi (benché nessuna delle parti lo precisi) ad aggiudicazione ormai avvenuta (perché altrimenti, stante il d isposto dell'art. 51 l. fall., il processo esecutivo sarebbe divenu to improcedibile). 
Ne consegue che nel presente giudizio, promosso in primo grado dagli eredi D'### contro il ### e poi esteso dal convenuto all'aggiudicatario del capannone, era preclus o ogni accertamento concernent e la pos sibile qualificazione del bene ai sensi del 1° comma dell'art. 812 c.c.: invero, poiché un immobile non si può vendere separatamente dal suolo al quale accede (fatta salva l'ipotesi di esecuzione forzosa del solo diritto di superficie), la natura giuridica del capannone -esso solo pignorato e aggiudicato all'asta - non po teva essere che quella attribuitagli dal creditore pignorante, e 7 implicitamente ritenuta corretta dal G.E., di bene mobile, di cui era stato evidentemente ritenuto possibile lo smontaggio e il rimontaggio.  3. Resta assorbito il quinto motivo del ricorso principale, col quale gli eredi ### chiedono una diversa regolamentazione delle spese di lite.  4.Col primo motivo del ricorso incidentale il ### denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 72, comma 5, nonché degli artt. 92 e segg.  della l. fall., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto la propria competenza a decid ere della domanda di risolu zione del contratto di locazione, benché avanzata solo dopo l'apertura della procedura concorsuale.  4.1. Il motivo è fondato.  4.2 Va innanzitutt o precisato che la corte del merito, nell'attribuire l'inadempimento al curatore, subentrato nel contratto, ha pronunciato ultra petita, in quanto gli attori avevano chiesto la risoluzione della locazione in ragione del preg resso inadempimento della società fall ita. Ciò premesso, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che dopo il fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento dei creditori concorsuali e delle loro posizioni giuridiche; con la conseguenza che la domanda, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare, dove va proposta incidentalmente, anche in sede di opposizione allo stato passivo (cfr., fra tante, Cass. nn. 19914/2017, 25868/2011, 7178/2002, 12369/1998, 6713/1982).  5. Il secondo motivo del ricorso incidentale, col quale il ### lamenta che sia stata dichiarata assorbita una sua domanda riconvenzionale, va invece dichiarato inammissibile pe r difetto di interesse, in quanto spet terà eventualmente al giudice del rinvio di esaminare e decidere tale domanda.  6. Al l'accoglimento dei ricorsi conseguono la ca ssazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.  P.Q.M. 8 La Corte accoglie i primo quattro motivi del ricorso principale, assorbito il quinto, e il primo motivo di quello incidentale, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d' appello di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Cristiano Magda, Amatore Roberto

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1943/2025 del 04-11-2025

... l'odierna appellante aveva concluso per il rigetto della domanda avversaria, senza avanzare proprie pretese. Nel corpo dell'atto, poi, la condotta allegata dell'abusiva concessione del credito non veniva collegata ad una richiesta risarcitoria, sia pure sotto forma di eccezione riconvenzionale, ma veniva utilizzata per invocare l'annullamento dei contratti di finanziamento, senza che però neppure questa domanda venisse esplicitata nelle conclusioni. Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, dall'abusività della concessione del credito non può derivare l'annullamento del contratto, ma al più il risarcimento del danno (“### del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa” - Cass., Sez. 1, Sentenza 29840 del (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ### La Corte di Appello di Firenze, ### in persona dei ### dott.ssa ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1726/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro ###.P.L. 2018 ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. ### APPELLATA avverso la sentenza n. 583/2023 emessa dal Tribunale di GROSSETO pubblicata il #### data 25.9.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi del su esteso appello, riformi la SENTENZA n.583/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 28/VI/2023 e notificata il successivo 5/###2023, resa nel giudizio n.2983/2019 rgac di opposizione al ### n.626/2019 del Tribunale di Grosseto e, per l'effetto, accolga le conclusioni precisate in ### e, dunque: previa eventuale ammissione delle prove articolate nelle proprie ### ex art.183 VI cod. proc. civ. n.2 e n.3, respinga la pretesa della Ricorrente e dichiari nullo, infondato, illegittimo, e/o di nessun effetto e, comunque, annulli e/o revochi il ### n.626/2019 del 7/###2019, emesso nell'ambito del procedimento civile monitorio n.1986/2019 rgac del Tribunale di Grosseto, oggetto d'opposizione; in ogni caso: condanni, infine, la ### a rifondere l'### delle spese e dei compensi del presente ### di giudizio che saranno attribuiti ex art.83 III-bis DPR n.115/2002 al sottoscritto Procuratore”. 
Per la parte appellata: “Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c. 
Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dall'appellante con atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto n. 583/2023, del 28/06/2023 notificata in data ### (R.G. n. 2983/2019 - ### n. 1013/2023). 
In via subordinata: - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Grosseto non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuta e conseguentemente condannare al pagamento la ###ra ### (C.F.  ###) al pagamento, in favore della parte appellata, della somma di ### 66.445,72, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda fino al saldo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.  ### giudizio di primo grado Su ricorso di ### 2018 ### la quale agiva a mezzo del procuratore ### S.p.A., il Tribunale di Grosseto ingiungeva a ### in solido con i suoi fideiussori ### e ### il pagamento della somma di euro 66.445,72 a titolo di saldo debitore di un conto corrente acceso presso la ### dei ### di ### e di due contratti di finanziamento chirografario concessi dalla medesima banca. 
Avverso tale decreto proponeva opposizione la signora ### la quale deduceva che i finanziamenti erano stati concessi senza alcuna istruttoria del merito creditizio, confidando esclusivamente sulla garanzia concessa da ####, quindi, invocava per effetto di tale condotta l'annullamento dei contratti. Inoltre, la ### lamentava l'assenza della prova del credito, la violazione delle norme in tema di anatocismo bancario e di usura, e, più in generale, l'illegittimità della pretesa creditoria. 
Si costituiva ### 2018 ### domandando il rigetto delle pretese avverse e la conferma del decreto ingiuntivo. 
In sede di comparsa conclusionale l'opponente eccepiva altresì la carenza di legittimazione di ### quale cessionaria del credito originariamente di ### dei ### di ### La causa veniva posta in decisione su istruttoria solo documentale. 
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 583/2023 pubblicata il ### il Tribunale di GROSSETO così statuiva: “Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile r.g. n.2983/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro € 11.268,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%”. 
Il Tribunale rigettava anzitutto l'eccezione relativa alla abusiva concessione del credito, in quanto parte opponente al riguardo si era limitata ad affermare che la banca non avrebbe svolto alcuna istruttoria prima di procedere alla erogazione del credito, senza nulla allegare quanto alle conseguenze dannose di tale condotta omissiva per l'impresa. In ogni caso, evidenziava il Tribunale che dalla rilevata mancanza di buona fede da parte della banca non poteva derivare alcuna invalidità del contratto di finanziamento, ma tuttalpiù una pretesa risarcitoria. 
Il Tribunale riteneva altresì che la banca avesse fornito una prova sufficiente dell'esistenza del credito e dell'inadempimento, mentre il convenuto si era limitato a sollevare contestazioni generiche. 
Veniva poi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di ### 2018 srl, in quanto la cessione del credito risultava validamente comunicata, benché non fosse stato prodotto il contratto di cessione. 
Infine, le contestazioni relative ai vizi di legittimità quali anatocismo illegittimo ed usura venivano dal giudice considerate del tutto generiche. 
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### (di seguito anche ### conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di ### N.P.L. 2018 ### (di seguito anche ### proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza. 
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello: 1) Erroneità della sentenza riguardo alla abusività del credito concesso e omessa verifica del merito creditizio; 2) Erroneità della sentenza riguardo alla prova della cessione dei crediti azionati in via monitoria e al difetto della titolarità degli stessi in capo a ### Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. 
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.  1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
È ormai pacifico in giurisprudenza che, da un lato, la specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata deve proporzionarsi all'ampiezza ed alla specificità della motivazione della stessa (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 27199/2017) e, dall'altro lato, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. 23781/2020). 
Nella specie, il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, come sopra accennate, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza ed al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata.  2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere la relativa ordinanza deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (v.  14696/2016). 
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. 3. Si ritiene opportuno esaminare in via prioritaria il secondo motivo di appello, in quanto pregiudiziale, riguardando la legittimazione dell'appellata. 
Parte appellante eccepisce la carenza di titolarità del credito in capo a ### 2018 ### per non essere stata adeguatamente dimostrata la cessione da parte del creditore originario ### Nel corso del giudizio di primo grado ### aveva dedotto di essere titolare del credito azionato, producendo a riprova della sua affermazione l'avviso pubblicato sulla ### ed una dichiarazione di MPS di avvenuta cessione (doc. 16). 
A giudizio dell'appellante l'avviso ex art. 58 TUB non costituirebbe una valida prova della cessione dei crediti azionati in via monitoria, come pure la dichiarazione di ### della quale il giudice avrebbe erroneamente affermato la natura confessoria, non contenendo dichiarazioni sfavorevoli a sé e favorevoli alla controparte.  ### è infondato. 
Per giurisprudenza costante, il contratto di cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non anche esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che dunque può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione pubblicato in G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti e si provi che il credito controverso che si assume ceduto li soddisfi tutti. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. n. 17110 del 2019). 
Nel caso in esame, pertanto, la parte appellata ha fornito una prova sufficiente della propria titolarità del credito, avendo prodotto l'estratto della ### relativo all'avviso di cessione. 
Ma vi è di più. La cessionaria ha indicato un collegamento ad un sito della banca MPS cedente (https://www.gruppomps.it/cessione-deicrediti.html), accedendo al quale, ed inserendo nell'apposito campo il numero 2808030 relativo al ### e ####, si ha conferma dell'avvenuta cessione. 
Tale prova risulta rafforzata poi dalla dichiarazione resa sul punto da ### che vale da sola a provare l'intervenuta cessione del credito, non essendo il relativo contratto soggetto a particolari requisiti di forma (dovendosi interpretare in questo senso il riferimento alla confessione contenuto nella sentenza impugnata).  4. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda fondata sull'abusiva concessione del credito da parte banca ### Riprendendo quanto già dedotto in primo grado, l'appellante deduce che la banca avrebbe omesso di verificare il merito creditizio al momento della concessione dei finanziamenti, affermando di avere adeguatamente provato il danno patito ed il nesso di causalità. 
In particolare, la ### evidenzia che il 14 gennaio 2011 le è stato concesso un finanziamento di 75.000 euro, benché la sua impresa individuale avesse chiuso l'ultimo trimestre 2010 con una perdita di ben 42.000 euro. Dopo l'erogazione del prestito, poi, l'impresa era stata chiusa e riaperta con diversa ragione sociale e partita ###
Tali circostanze integrerebbero una condotta negligente della banca. 
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'attrice avrebbe allegato in cosa era consistito il danno evento, ovvero nell'esagerato credito chirografario concesso, nonché il dannoconseguenza, ossia nell'incapacità di restituzione dei finanziamenti per mancanza delle necessarie marginalità. Anche il nesso causale sarebbe stato dedotto, in quanto consistente nello “esito scontato” del finanziamento.  ### è infondato. 
Va innanzitutto osservato che nell'atto di opposizione l'odierna appellante aveva concluso per il rigetto della domanda avversaria, senza avanzare proprie pretese. Nel corpo dell'atto, poi, la condotta allegata dell'abusiva concessione del credito non veniva collegata ad una richiesta risarcitoria, sia pure sotto forma di eccezione riconvenzionale, ma veniva utilizzata per invocare l'annullamento dei contratti di finanziamento, senza che però neppure questa domanda venisse esplicitata nelle conclusioni. 
Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, dall'abusività della concessione del credito non può derivare l'annullamento del contratto, ma al più il risarcimento del danno (“### del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa” - Cass., Sez. 1, Sentenza 29840 del 27/10/2023).
Il danno, poi, non può mai essere desunto in re ipsa dalla condotta illecita, essendo necessario che venga in concreto allegato e provato quale danno sia stato patito, oltre a fornire quanto meno gli elementi per una liquidazione equitativa. 
Non è, pertanto, sufficiente dedurre di avere ricevuto un credito immeritato, essendo anche necessario allegare e provare che da tale condotta sia derivato un aggravamento del dissesto dell'impresa. 
Questo non può essere desunto dal solo fatto che al momento della concessione del finanziamento si registrava una perdita di esercizio, che non denota di per sé uno stato di decozione, né dalla successiva chiusura dell'impresa, che non può essere collegata direttamente alla condotta della banca, specie considerando che la ### afferma di avere avviato immediatamente una nuova attività imprenditoriale, rispetto alla quale non è ravvisabile una sostanziale discontinuità per effetto dell'attribuzione di un diverso numero di partita iva, essendo identica la titolare. 
Nel caso in esame, oltre a non essere stata formalizzata alcuna domanda risarcitoria, tali allegazioni sono totalmente assenti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto non validamente allegato né dimostrato il danno collegato all'abusiva concessione di credito da parte della banca. 
La sentenza impugnata deve pertanto essere interamente confermata.  5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di ### nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.  P.Q.M.  La Corte di ### di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da ### nei confronti di ### N.P.L. 2018 ### avverso la sentenza n. 583/2023 emessa dal Tribunale di GROSSETO e pubblicata il ###, così provvede: 1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado; 2. ### a rifondere le spese legali del giudizio di appello dell'appellata ### N.P.L. 2018 ### che liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e ### come per legge; 3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012, ove dovuto. 
Firenze, camera di consiglio del 3 novembre 2025.   ### relatore ed estensore dott. ### dott.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. 
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1726/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Primavera Anna, Nicoletti Fabrizio

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1123/2025 del 11-12-2025

... nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale” ( cfr Cass. n. 26993/2020). Le domande riconvenzionali dell'opponente - dirette all'accertamento e condanna al pagamento di indennità, maturate per effetto della cessazione del rapporto di agenzia - integrano crediti ### da far valere mediante insinuazione al passivo. Ne discende la loro improcedibilità nel presente giudizio ordinario. 3- Per quanto attiene all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2023, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale ordinario (###, posto che l'apertura della liquidazione giudiziale dell'opposta non ne determina l'improcedibilità. Nel merito, l'opponente ha contestato che le fatture relative ai campionari possano costituire prova del credito, trattandosi di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 247/2023 R.G.L.  promossa da ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### per procura in atti, ricorrente, contro ### D'###' ###' ### (c.f. ### ), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti, resistente, ### contratto di agenzia MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO 1- Con ricorso depositato il #### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2023, emesso dal Tribunale di ### di ### con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 14.708,87 oltre interessi e spese, in favore della società D'### S.r.l., per mancato pagamento di fatture relative a campionari.  ### ha dedotto l'infondatezza della pretesa monitoria, sostenendo che le fatture prodotte non costituiscono prova del credito, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, e che il rapporto sottostante è stato oggetto di contestazione. 
Inoltre, l'opponente ha dedotto di essere creditrice verso la società opposta per complessivi € 20.781,00, a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (###, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, maturate in conseguenza della cessazione del contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del proprio credito e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. 
La società D'### S.r.l., costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente l'opposizione, qualificandola come strumentale e priva di fondamento. In via preliminare, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla richiesta delle indennità ex art. 1751 c.c., non avendo quest'ultima comunicato entro un anno dalla cessazione del rapporto la volontà di far valere i propri diritti, e rilevato che la prima comunicazione è intervenuta oltre tale termine e con contenuto generico. 
Ha dedotto, inoltre, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese riconvenzionali, evidenziando che le indennità rivendicate si riferiscono al marchio “### Lombardini”, per il quale il contratto di agenzia era stipulato con altra società (### S.r.l.), mentre con D'### l'opponente aveva un distinto contratto relativo alla linea “### Cashmere”, dal quale non sono derivati affari significativi. Ha sostenuto, altresì, che i presupposti per il riconoscimento delle indennità non si sono mai verificati, non avendo l'agente procurato nuovi clienti né incrementato gli affari in modo tale da generare vantaggi per la mandante, come richiesto dall'art.  1751 c.c. Quanto al credito azionato in via monitoria, la convenuta ha dedotto che esso è certo, liquido ed esigibile, derivando dalla mancata restituzione dei campionari ricevuti dall'agente tra il 2020 e il 2021, fatturati conformemente all'art. 15 del contratto, e mai contestati. Ha chiesto, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento di quanto risulterà dovuto, oltre alla condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese. 
Con l'ordinanza del 14 marzo 2024 il Giudice, preso atto della comunicazione depositata il 12 marzo 2024 dal procuratore della convenuta, ha rilevato che il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 settembre 2023, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della D'### S.r.l.. 
È stata quindi dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 143, comma 3, del ### della ### d'### Riassunto il giudizio da parte opponente, si è costituita la ### D'### S.r.l. in persona del ### pro tempore, con comparsa depositata il 13 dicembre 2024, riportandosi integralmente alle domande già formulate dalla società in bonis, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente anche per lite temeraria. ### ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità delle domande riconvenzionali di accertamento e pagamento proposte dall'agente, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ex artt. 52 e 93 ss. della legge fallimentare. 
In conclusione, la ### ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di improcedibilità delle domande avverse e la condanna dell'opponente alle spese e ai danni da lite temeraria. 
All'udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.  2- ### di improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla ricorrente/opponente, svolta dalla liquidazione giudiziale, è fondata. 
Ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, e analogamente ai sensi dell'art. 151 del ### della ### d'### l'apertura della procedura concorsuale determina che ogni credito verso la massa, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, debba essere accertato esclusivamente mediante il procedimento di verifica dello stato passivo (art. 201 CCCI). 
Ne consegue che le domande riconvenzionali svolte da parte opponente, dirette a ottenere il pagamento di indennità indicate in ricorso, non possono essere coltivate nel presente giudizio ordinario, ma devono essere fatte valere mediante insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale. 
La Suprema Corte ha precisato, del resto, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale” ( cfr Cass. n. 26993/2020). 
Le domande riconvenzionali dell'opponente - dirette all'accertamento e condanna al pagamento di indennità, maturate per effetto della cessazione del rapporto di agenzia - integrano crediti ### da far valere mediante insinuazione al passivo. Ne discende la loro improcedibilità nel presente giudizio ordinario. 3- Per quanto attiene all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2023, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale ordinario (###, posto che l'apertura della liquidazione giudiziale dell'opposta non ne determina l'improcedibilità. 
Nel merito, l'opponente ha contestato che le fatture relative ai campionari possano costituire prova del credito, trattandosi di documenti di formazione unilaterale. 
Il credito azionato dalla società si fonda sul contratto di agenzia del 19 giugno 2018 e sulla clausola che prevede l'addebito del campionario non restituito. 
Il credito azionato non si basa, quindi, esclusivamente sulle fatture prodotte dalla società opposta, ma trova il suo fondamento in un titolo contrattuale. 
Tra le parti era in essere un contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018, avente ad oggetto la promozione della linea “### Cashmere”. 
Tale contratto, all'art. 15, stabilisce espressamente che, in caso di mancata restituzione del campionario a fine campagna vendita, il valore dello stesso sarebbe addebitato all'agente e fatturato al 50% del suo valore come da listino. 
La società ha documentato la consegna dei campionari tra il gennaio 2020 e il gennaio 2021, allegando i documenti di trasporto e le diffide inviate. 
La società ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate tra il 2020 e il 2021, con causale “vendita”, indirizzati all'agente presso la sede indicata nel contratto. ### riportano codici articolo, quantità e date, confermando la disponibilità del campionario in capo all'agente. 
La società ha allegato contratto, fatture, documenti di trasporto, mentre l'opponente si è limitata a prospettare una compensazione con crediti futuri. 
La pretesa della società opposta si fonda, quindi, non solo sulle fatture emesse (come eccepito dall'opponente), bensì anche sulle pattuizioni contrattuali ed in particolare sulla previsione dell'art. 15 del Contratto di ### del 19.06.2018 secondo cui il campionario potrà essere “[…] ritirato dalla Preponente a fine campagna vendita. In caso di mancata restituzione del campionario il valore dello stesso sarà addebitato all'agente e fatturato ad un prezzo pari al 50% del suo valore come da relativo listino” In virtù dei principi generali che governano l'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In specie, la prova dell'esatto adempimento, stando alle difese dell'opponente, deriverebbe dal fatto che “ [ ] il prezzo del campionario è stato già corrisposto mediante compensazione con le somme vantate dall'agente ### come di evince dall'allegata comunicazione mail”. 
Riferendosi all'allegata mail, l'opponente ha inteso evidentemente riferirsi alla comunicazione del 14.2.2022, in cui si legge: “per quanto riguarda la posizione ### attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con Voi per formulare la nostra proposta”. 
Pertanto, stando alle difese svolte dall'opponente, non è in contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito della società opposta, ma piuttosto è stato eccepito che esso si sarebbe estinto per compensazione per effetto delle spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti, ancora da conteggiare.  ### ha eccepito di essere controcreditore della somma di € 20.781,00 maturata a titolo di indennità di fine rapporto, indennità di risoluzione del rapporto F.I.R.R., indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica. 
Le domande riconvenzionali proposte dall'opponente per l'accertamento e il pagamento delle indennità di fine rapporto sono, come anzi precisato, improcedibili nel presente giudizio, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 52 l. fall. e dell'art. 151 del ### della ### d'### Diverso è il discorso per l'eccezione di compensazione, che non costituisce domanda autonoma ma un mezzo di difesa volto a paralizzare la pretesa monitoria.   Essa, pertanto, può e deve essere esaminata dal Tribunale, purché il controcredito dedotto sia certo, liquido ed esigibile. 
Come già evidenziato nella ordinanza del 02.11.2023, le pretese della società si fondano sul contratto di agenzia del 19.06.2018 intercorso tra le parti. 
Mentre le indennità di fine rapporto rivendicate dalla opponente maturano al momento della risoluzione del rapporto. 
Non esiste, invero, prodotto agli atti, un atto di risoluzione del contratto di agenzia del 19.06.2018 (neanche invero indicato dalle parti), essendo stato depositato solo una comunicazione di “recesso contratto di agenzia del 20.01.2017” datata 31.08.2020 indirizzata alla ### da parte, non già dalla società D'### S.r.l., bensì dalla società ### s.r.l. ( all.11 costituzione sicietà).
Parte opponente ha sostenuto, nelle note d'udienza, che con contratto del 11 maggio 2017 la ### cedette a D'### S.r.l. il diritto dell'utilizzo del marchio ### e che il rapporto di agenzia si trasferì pertanto in capo alla predetta D'### S.r.l., infatti in data ### fu stipulato un contratto di agenzia tra D'### S.r.l. e ### Il contratto dell' 11 maggio 2017 ( all. 10 costituzione società) ha ad oggetto il trasferimento del diritto all'utilizzo del marchio ### e ### dal licenziante, ### s.r.l., al licenziatario D'### s.r.l.. 
Non appare, invece, chiaro il successivo passaggio logico delle difese dell'opponente secondo cui, in conseguenza di ciò, anche il contratto di agenzia (quello del gennaio 2017) si trasferì alla D'### s.r.l., posto che non vi è stata anche una cessione del contratto di agenzia del 20.01.2017 e, del resto, ciò è testimoniato dal fatto che tale contratto è stato oggetto di autonomo “recesso” in data ### (all.11 di parte opponente), sottoscritto per accettazione dalla ### dopo quindi la stipula dell'autonomo contratto di agenzia con la D'### del 15.06.2018 avente ad oggetto il marchio “### Cashemere” (cfr contratto). 
Come già ritenuto nella ordinanza del 02.11.2023, si assiste, invero, ad una impropria commistione dei rapporti, che apparirebbero invece così strutturati: 1) Contratto di agenzia con la ### s.r.l. del 20 gennaio 2017 (all. 8 costituzione società), risolto il 31 agosto 2020 (all.11 sottoscritto per accettazione dalla ###; 2) contratto di licenza marchio autorizzato del 11 maggio 2017 con cui è stata trasferito alla D'### (non il marchio) ma il diritto all'utilizzo del marchio ### Marchio che è stato, in seguito, ceduto alla ### s.r.l. (vedi contratto del 25.09.2020), la quale, a sua volta, ha trasferito il diritto all'utilizzo del marchio alla ### s.r.l., divenutane unica ed esclusiva licenziataria. La comunicazione versata in atti dall'opponente (indicata come lettera risoluzione rapporto) del 20.10.2020 ha proprio ad oggetto la comunicazione all'agente di tali vicende, rendendo noto alla ### che la D'### non era più licenziataria del marchio ### e di doversi quindi rivolgere per il futuro alla società ### s.r.l., nuova ed esclusiva licenziataria del marchio; 3) Contratto di agenzia con la D'### del giugno 2018, che ha ad oggetto, invece, il marchio “### Cashmere”.
La comunicazione del 20 ottobre 2020 (allegato del ricorso “lettera risoluzione rapporto”), proveniente da D'### attiene esclusivamente alla catena di titolarità e di licenza del marchio “### Lombardini”: essa dà atto della cessione del marchio da ### S.r.l. a ### S.r.l., della contestuale risoluzione della licenza tra ### e D'### e dell'attribuzione della nuova licenza esclusiva a ### S.r.l., invitando l'agente a rivolgersi per il futuro al nuovo licenziatario. 
Tale documento, dunque, informa di vicende proprietarie e di licenza relative al marchio “### Lombardini” e non incide sul rapporto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018 tra D'### e ### avente ad oggetto la linea “### Cashmere”. 
Diversamente, il contratto di agenzia del 19 giugno 2018 disciplina il rapporto oggi controverso e contiene la clausola campionario (art. 15), la quale prevede, in caso di mancata restituzione a fine campagna, l'addebito del valore al 50% del listino e la relativa fatturazione.  ### ha eccepito la compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le somme che assume di vantare a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (###, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. 
Tuttavia, tali crediti non possono essere considerati né certi, né provati.  ###à di mancato preavviso, l'indennità di risoluzione del rapporto (### l'indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica presuppongono la cessazione del rapporto, mentre nel caso di specie il recesso del 31 agosto 2020 riguarda un contratto diverso, con ### S.r.l.. 
La società opposta ha dedotto che le indennità rivendicate dall'agente (mancato preavviso, ### suppletiva di clientela e meritocratica) si riferiscono al rapporto di agenzia relativo al marchio “### Lombardini”, disciplinato dal contratto stipulato con ### S.r.l. nel 2017 e cessato il 31 agosto 2020, e non al contratto del 19 giugno 2018 con D'### avente ad oggetto la linea “### Cashmere”. 
Parte opponente, nell'eccepire la compensazione ha dedotto che (cfr ricorso pag. 4) “con la comunicazione 14.2.2022, prodotta da controparte, si legge chiaramente: “per quanto riguarda la posizione ### attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con Voi per formulare la nostra proposta”.
Tale affermazione sempre, invero, confermare che le indennità pretese si riferiscano al rapporto iniziato nel 2017, e non anche al contratto di agenzia oggetto del presente giudizio sottoscritto il 19 giugno 2018 avente ad oggetto il marchio ### (cfr allegato 2 -### contratto). Invero anche gli allegati al ricorso, A-B-C-D-E, attengono anche a voci anteriori al 2018. 
Sulla scorta della ricostruzione sopra operata, e della commistione dei rapporti, non appare dimostrato -con onere a carico di parte opponenteche la ricorrente abbia maturato somme a titolo della indennità rivendicate nei confronti della società opposta, da portare in compensazione con il credito azionato e tali, quindi, da paralizzare la pretesa creditoria. 
Si precisa che, in tale sede, ovviamente, la valutazione è limitata alla eccezione di compensazione, finalizzata solo a verificare la sussistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile tale da poter paralizzare la pretesa azionata in monitorio, impregiudicata la disamina delle domande riconvenzionali nella sede concorsuale competente. 
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.   4- Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non essendo dimostrato che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, alla luce della poca chiarezza dei rapporti intercorsi tra le parti e della commistione dei rapporti nei termini sopra esposti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 247/2023 RG, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2/2023; 2) dichiara improcedibili, in questa sede, le domande riconvenzionali svolte da parte opponente; 3) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### di ### il ###

causa n. 247/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Giovanna Bisignano

M
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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1658/2013 del 12-11-2013

... dichiarazione di separazione personale. Va accolta la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dalla resistente. Quand'anche ### non abbia mai trasferito la sua residenza ad ### presso la moglie, ma abbia mantenuto la residenza a ### dove lavorava, limitando la coabitazione con la moglie ad ### nei finesettimana o nei giorni liberi, ciò non esclude che egli abbandonando la moglie abbia reso impossibile la continuazione del matrimonio. I testimoni escussi (### e ### hanno dichiarato di aver visto ripetutamente ### ad ### a casa della ### dopo il matrimonio, precisando che vi si fermava anche a dormire e che vi aveva anche portato dei vestiti; hanno confermato di non averlo più visto dal marzo 2009. Il ricorrente non ha negato che dal marzo 2009 si è definitivamente allontanato dalla moglie, ma ha giustificato la circostanza sostenendo che vi era incompatibilità di carattere tra i coniugi. Tuttavia non ha fornito la prova della esistenza di una situazione intollerabile creata dalla ### tale da legittimare l'allontanamento. Pertanto, visto l'art.151 c.II c.c., deve concludersi che la fine del matrimonio va addebitata al ricorrente, il quale abbandonando la moglie ha reso impossibile la (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ancona, sezione prima, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ### Dott.ssa ### Dott.ssa ### rel./est.  ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente SENTENZA nella causa n. 1004/10 R.G., promossa da ### elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE contro ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE con l'intervento del P.M. nella persona del ### della Repubblica dott.  #### posta in decisione all'udienza del 26.6.2013 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta (di seguito trascritte) e insiste nelle istanze istruttorie già formulate “voglia l'###mo Tribunale di Ancona adito, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta: in ordine alla sentenza di separazione: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ### e ### accogliendo la domanda della signora ### in ordine alla richiesta di addebito in capo al marito signor ### 2) accogliere la domanda proposta dalla signora ### in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento, disponendo che il signor ### versi alla signora ### l'importo di euro 600,00 mensili con interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, unitamente alla somma di euro 10.000,00, ovvero quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, a titolo di danno morale o esistenziale. 
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa” all'udienza non ha precisato le conclusioni il ricorrente.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### instaurava innanzi al Tribunale di Ancona il presente giudizio di separazione personale dei coniugi. Il ricorrente (nato nel 58) deduceva di aver contratto matrimonio civile ad ### in data ### con ### (nata nel 1960). Dal matrimonio non erano nati figli. A causa della incompatibilità di carattere risultava impossibile instaurare la convivenza e proseguire il matrimonio, tant'è che da molti mesi i coniugi non avevano più contatti. 
Chiedeva quindi che venisse pronunciata sentenza di separazione personale, senza nessuna ulteriore statuizione. 
Si costituiva ### la quale chiedeva che la separazione fosse addebitata a ### il quale a marzo 2009 si era allontanato da casa senza dare più notizie e verosimilmente aveva continuato la relazione con la sua precedente fidanzata. Chiedeva inoltre che fosse previsto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili. Chiedeva infine il risarcimento del danno morale quantificato in euro 10.000,00. 
Il Tribunale, valutate le circostanze allegate negli atti di causa e le risultanze delle prove documentali e testimoniali assunte, osserva quanto segue. 
Dalla certificazione prodotta emerge che ### e ### hanno contratto matrimonio civile ad ### il ### (doc.1 del ricorrente). Dal matrimonio non sono nati figli; la resistente ha una figlia maggiorenne nata da un precedente matrimonio. 
Entrambe le parti concordano sul fatto che la frattura fra i coniugi sia ormai insanabile e non vi siano i presupposti per una conciliazione coniugale. Ne consegue la dichiarazione di separazione personale. 
Va accolta la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dalla resistente. 
Quand'anche ### non abbia mai trasferito la sua residenza ad ### presso la moglie, ma abbia mantenuto la residenza a ### dove lavorava, limitando la coabitazione con la moglie ad ### nei finesettimana o nei giorni liberi, ciò non esclude che egli abbandonando la moglie abbia reso impossibile la continuazione del matrimonio. I testimoni escussi (### e ### hanno dichiarato di aver visto ripetutamente ### ad ### a casa della ### dopo il matrimonio, precisando che vi si fermava anche a dormire e che vi aveva anche portato dei vestiti; hanno confermato di non averlo più visto dal marzo 2009. Il ricorrente non ha negato che dal marzo 2009 si è definitivamente allontanato dalla moglie, ma ha giustificato la circostanza sostenendo che vi era incompatibilità di carattere tra i coniugi. Tuttavia non ha fornito la prova della esistenza di una situazione intollerabile creata dalla ### tale da legittimare l'allontanamento. 
Pertanto, visto l'art.151 c.II c.c., deve concludersi che la fine del matrimonio va addebitata al ricorrente, il quale abbandonando la moglie ha reso impossibile la prosecuzione del matrimonio (v.  n.17056/2007, n.12373/2005, n.10628/2000). 
Non può essere accolta la domanda di assegno di mantenimento formulata da ### Va ricordato che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.” (v. Cass. n.14840/2006) Nel caso di specie non vi è prova che con la fine del matrimonio la resistente abbia subito un peggioramento del proprio tenore di vita. 
Entrambe le parti svolgono attività lavorativa: la resistente è dipendente pubblica e il ricorrente è dipendente di una cooperativa. Raffrontando i rispettivi stipendi emerge un sostanziale equilibrio: dalle buste paga del 2010-2011 della resistente risulta uno stipendio medio di circa 1.100 euro e il reddito imponibile dichiarato nel 2012 è stato di circa 23.000 euro (v.  doc. senza numero della resistente); le buste paga del 2011 del ricorrente indicano un importo medio di circa 950 euro (v. doc.16-19 del ricorrente); l'attività di videonoleggio che il ricorrente gestiva quando si è sposato è stata chiusa nel 2009 perché in perdita (se ne trova riscontro nelle dichiarazioni dei redditi del ricorrente). ### è comproprietario con la madre di un immobile ereditato dal padre. Non è stata dedotta l'esistenza di altre proprietà o di altre fonti di reddito. ### è comproprietaria della quota del 44% dell'immobile in cui vive con la figlia, quota acquistata prima del matrimonio contraendo un mutuo non ancora estinto. 
Poiché la resistente risulta disporre di adeguati redditi propri e non vi è prova di un cambiamento in peius del suo tenore di vita a causa della separazione, visto l'art.156 c.c., va respinta la richiesta di assegno di mantenimento. 
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ### il Tribunale osserva che - secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza - il diritto al risarcimento del danno non è conseguenza necessaria e automatica dell'addebito della separazione, potendosi configurare un danno non patrimoniale giuridicamente risarcibile solo nell'ipotesi in cui sia ravvisabile la lesione di diritti costituzionalmente protetti e quindi solo se sussistano tutti i presupposti voluti dall'art.2043 c.c.: “### della separazione, di per sè considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata.” (Cass. n.5866/1995, conforme Cass. n.18853/2011). Tale distinzione ontologica tra domanda di addebito e domanda di risarcimento comporta che quest'ultima esuli dal contenuto proprio della causa di separazione. Ne consegue la sua inammissibilità in questa sede, in quanto l'oggetto delle due domande è tale per cui non sussiste tra le stesse un vincolo di pregiudizialità o accessorietà. 
Premesso che il giudizio di separazione personale è soggetto al rito camerale, va ricordato che al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt.31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione forte idonea a consentire, ai sensi dell'art.40 c.III c.p.c., la trattazione unitaria delle cause, comporta la inammissibilità della domanda che non presenti un vincolo di accessorietà o di pregiudizialità con quella soggetta al rito speciale: “Le fattispecie di cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.) ed oggettivo (art. 104 stesso codice) di domande - espressioni della cd. connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma terzo cod. proc. civ., come introdotto dalla legge 353/1990, non essendo consentito che il mutamento del rito, imposto da detta norma, sia conseguenza di una mera scelta dell'attore con riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione, in caso opposto restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della ### (si è così esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con riferimento a domande riguardanti la proprietà di immobili ovvero l'incremento di valore degli stessi, per essersi ritenuta inapplicabile la regola di cui al citato art. 40 cod. proc. civ.).” (Cass. n.4367/03, conforme Cass. n.11828/09, n.10356/2005). 
Pertanto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da ### va dichiarata inammissibile, in quanto eccede rispetto all'oggetto proprio della causa di separazione. In ogni caso non sono stati provati fatti e comportamenti di gravità tale da assurgere a fonte di risarcimento del danno morale: il solo allontanamento non è a tal fine sufficiente (Cass. n.5866/1995, conforme Cass. n.18853/2011). 
In considerazione dell'esito del giudizio, essendo stato accertato che la fine del matrimonio - da cui la presente controversia - è addebitabile a ### le spese di causa sostenute dalla resistente - liquidate in via equitativa in assenza di nota spese - vengono poste a carico del ricorrente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1004/10 R.G., promossa da ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE con l'intervento del P.M.; ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa; dichiara la separazione personale di ### e ### che hanno contratto matrimonio in data ### in ### con addebito a ### rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da ### dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da ### condanna ### a rifondere a ### le spese di causa liquidate in euro 2.800,00 per compenso del difensore, oltre IVA e CPA come per legge.  ### così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2013.  ### est. ### n. 1004/2010

causa n. 1004/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Frumenti Giovanni, Miconi Francesca, Mari Manuela

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