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Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-03-2024

... dedotto in giudizio, e chiese in via riconvenzionale la condanna del conduttore al pagamento in proprio favore della penale di euro 4.500,00 per ogni mese di ritardato sgombero dei locali, come previsto dall'art. 15 del contratto di locazione. 6. Con sent enza n. 172/2019 il Tribunale di Rimini dichi arò la risoluzione del con tratto e accolse la domanda di pag amento dell'indennità di avviamento a favore del ### 7. Avverso tale sentenza ### propose gravame dinanzi alla Corte d'### di ### 8. Con sentenza n. 771/2020, depositata in data ###, oggetto di ricorso, la Corte d'### di B ologna ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. 9. Avverso la predetta sentenza ### propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ### e ### resistono con (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 987/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato ### (CF: ###), che la rappresenta e difende - Ricorrente - #### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato #### (CF: ###) - ### - avverso la SENTENZA del la CORTE D'### di ### 771/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal ### RITENUTO CHE: 1. Per quanto il Collegio desume dalla sentenza gravata, ### intimò ad ### licenza per finita locazione in relazione ad un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un immobile sito in ### di ### 2 di 10 2. ### si oppose all a convalida, dichi arandosi disponi bile a rilasciare i locali a cond izione che la locatrice gli corrispondess e l'indennità per perdita dell'avviamen to prevista dall'art. 34 l.  392/1978, quantificata nel canone di euro 1.077,60, moltiplicato per 18 mensilità.  3. Con lo stesso atto di opposizione spiegò intervento ### figlia dell'intimato, sostenend o di essere l'effettiva condu ttrice dell'immobile, in forza di un co ntratto di aff itto di azien da, comprensivo del rapporto di locazione dei locali in cui l'attività veniva esercitata, stipulato dalla stessa con il padre nel 1992.  4. Dopo l'emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. la causa proseguì secondo il rito locatizio.  5. ### eccepì il difetto di legittimazione passiva di ### ra ### in quanto estrane a al rapporto contra ttuale dedotto in giudizio, e chiese in via riconvenzionale la condanna del conduttore al pagamento in proprio favore della penale di euro 4.500,00 per ogni mese di ritardato sgombero dei locali, come previsto dall'art. 15 del contratto di locazione.  6. Con sent enza n. 172/2019 il Tribunale di Rimini dichi arò la risoluzione del con tratto e accolse la domanda di pag amento dell'indennità di avviamento a favore del ### 7. Avverso tale sentenza ### propose gravame dinanzi alla Corte d'### di ### 8. Con sentenza n. 771/2020, depositata in data ###, oggetto di ricorso, la Corte d'### di B ologna ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.  9. Avverso la predetta sentenza ### propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ### e ### resistono con controricorso.  10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.  11. Le parti hanno depositato memoria. 3 di 10 CONSIDERATO CHE: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa app licazione degli ar tt. 100 e 105 c.p.c. in relazione alla carenza di in teresse ad agire dell'intervenuta volontariamente al processo ### Omessa decisione in punto di richiesta estromissione della predetta ### quale parte del giudizio di primo e secondo grado”. Ad avviso della ricorrente, la sentenza della Corte d'### sarebbe viziata laddove “senza prendere posizione sul punto della legittimazione, si limita a condividere la decisione impugnata, senza effettuare alcun a autonoma rilettura sul punto” (così a p. n. 7 del ricorso). Inoltre, la ricorrente add uce la violazione degli art. 100 e 1 05 c.p.c., sostenendo che, nonostante la esplicita richiesta di estromissione di ### la sentenza gravata (così come quella di primo grado) hanno omesso qualsiasi autonoma statuizione sulla richiesta.  2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 36 dell a legge n. 392/19 78 in relazione alla carenza di attualità della loca zione ad oper a del conduttore intimato. Invalidità degli effetti della cessione d'azienda antecedente rispetto alla stipula del contratto di locazione oggetto della presente procedura”. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di spiegare come mai un soggetto che non esercitava più attività di impresa (senza che dopo la stipula del contratto in essere possono intervenute modifiche di qualsivoglia genere rapporto sinallagmatico tra le parti in causa) dovesse essere beneficiario della indennità per perdita di avviamento.  3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366 e 1375 cod. civ., perché il contra tto di locazione è stato stipulato da un a parte 4 di 10 (### che tacendo in mala fede di essersi cancellato dalla ### di ### e di n on eserc itare più attività di impresa, ha poi permesso alla figlia, all'insaputa della locatrice, di esercitare attività di impresa all'interno dei locali commerciali locati, e o ra intende far valere parti antecedenti al contra tto, al fine di ottenere utilità economiche non spettanti per legge”. Come risulta dall'intestazione del motivo, la censura attiene al fatto che la Corte territoriale avrebbe violato le norme in epigrafe in quanto il contratto di locazione è stato stipulato da una parte (### che, tacendo in mala fede di essersi cancellato dalla ### di ### e di non eserci tare più attività di impresa, ha poi permesso alla figlia, all'insaputa della locatrice, di esercitare attività di impresa all'interno dei locali commerciali locati. 
A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato la legge sostanziale in tema di diritto all'indennità di avviamento (artt.  34 e 36 l. 392/1978) e la lex contractus, sia sulla scrittura privata intercorsa tra ### e ### il ###, sia sul contratto di locazione stipulato fra ### e ### sempre il ###. 
La ricorrente add uce altresì la violazione dell'art. 1366 relativo all'inter pretazione del contratto secondo buona fede, e conclude che “### è unica par te del co ntratto di locazione del 14 marzo 1996 nonché legittimato passivo del presente processo e ### a seguito dell a transazione del 14 marzo 1 996 risulta totalmente estranea alla presente vicenda contrattuale, non legittimata passiva re sistere o interv enire e, pertanto, da estromettere” (così a p. 19, 1° §, del ricorso).  4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata condanna alle spese di ### intervenuta temerariamente e senza titolo nel proc esso”, dolendosi del fatto ch e la Corte territoriale abb ia 5 di 10 violato le norme in epigrafe per mancata condanna della ### alle spese di lite.  5. Il ricorso, presenta - come eccepito anche dai controricorrenti - in primo luogo una inammissibilità per inosservanza dell'art. 366, 3, c.p.c., in quanto l'esposizione somm aria del fatto: a) non riferisce le ragioni dell'opposizione alla convalida; b) riferisce in modo incomprensibile la ragione dell'intervento della ### in quanto non evide nzia che posizione av esse preso riguardo alla domanda originaria, ma si limita a dire solo che essa sostenne di essere l'effettiva conduttrice in forza di un contratto di affitto di azienda stipulato con il padre intimato sulla base del contratto del 1996; c) omette qualsiasi pur sommaria indicazione delle ragioni della decisione di primo grado, della quale indica solo le statuizioni; d) omette qu alsiasi indica zione, p ur sommari del la ragioni dell'appello.  5.1 Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (si veda già Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).  5.2 La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so stanziali e/o proc essuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tal e funzione, per so ddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 1° comma, n. 3, c.p.c. è necessario che il ricorso 6 di 10 per cass azione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.  5.3 ### risulta priva della chiarezza necessaria per consentire lo scrutinio dei motivi. Si ricorda che: “Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai princip i di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o p regiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.  366 c.p.c.” (Cass., Sez. Un., n. ### del 2021).  6. Il Collegio rileva, peraltro, che, se si potesse passare all'esame dei motivi, si evidenzier ebbe la loro inammissibilità in trinseca ed inoltre troverebbe conferma l'impossibilità di ricostruire il fatto in modo da poterne app rezzare la pertinenza rispetto all'ignoto svolgimento processuale.  6.1 Quanto al primo motivo, la mancanza di indicazioni delle ragioni dell'intervento rende incomprensi bile sia l'assunto espl icativo 7 di 10 contenuto nell'intestazione del motivo circa la “carenza di interesse ad agire dell'intervenuta” e di quella che si dice “omessa decisione in punto di richiesta di estr omissione”, sia il senso della riproduzione del contenuto della prospettazione della ricorrente, riprodotto a pag. 6 ed enunciato dalla sentenza. Le considerazioni in iure che il motivo svolge sono in conseguenza a loro volta incomprensibili. Il motivo viola l'art. 366, n. 6 , c.p.c. già per l'omessa indicazione delle ragioni dell'intervento, ma lo viola anche quando nelle pagg. 8-9 evoca circostanze fattuali senza rispettare tale norma e peraltro - in ragione della prima carenza segnalata comunque incomprensibili.  6.2 Inoltre, per quanto specificamente attiene alla censura contenuta nel primo motivo di “omessa decisione”, in relazione al n. 5 dell'art.  360 c.p.c., va rilevato che “i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configura bili, nei limiti in cui peraltro ammissibili ai sensi del novellato art. 360 primo comma n. 5 cod.  proc. civ., solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, e qu ale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovve ro quand o si evinca l'obiettiva deficienza, nel comp lesso dell a sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convinciment o, ma non quando come nella specie, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte rico rrente sul valor e e sul significato attribuiti dal giudice di merito ag li elementi delibati. In q uest'ultimo caso la censura si risolve in un'inammissibil e istanza di revisione dell e valutazioni e dei co nvincimenti dello stesso giudice di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione ( Cass. 16/10/2018 n.25843)” (così Cass., sez. lav., ord. 9/07/2020, 8 di 10 n. 14633; co nforme, nella sostanza, Cass., sez. lav., or d.  6/02/2020, n. 2858).  6.3 Va in oltre osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data ### 9 (come risulta dalla sentenza gravata), l'atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11/9/2012. 
Siffatta circostanza determi na l'applicazione “ratione temporis ” dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent.  18/9/2014, n. 2686 0; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/201 5, 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un cas o - qual è quell o presente - di cd. “d oppia conforme di merito”, la propos izione di moti vi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la rico rrente non ha indicato le ragioni di diver sità fra le due pronunce, il che integra un'ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo motivo.  7. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto nuovamente viola l'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto nello svolgere la critica, dopo avere riassunto la cro nologia del la vicenda fatta dalla sentenza impugnata con il riprodurre la sentenza di primo grado, discute di un'affermazione della sentenza impugnata di condivisione del la “irrilevanza del fatto che l'attività commerciale fosse esercitata non 9 di 10 dal titolare del contratto d i locazione, ma da sogg etto diver so” sostenuta dal primo giudi ce, ma lo fa: a) evocando, senza rispettare detta norma quanto alla localizzazione una transazione, della quale in precedenza non si è mai riferito e riguardo alla quale nessuna precisazione sul modo in cui la sua rilevanza fosse stata introdotta nel giudizio di merito e segnatam ente in quello di appello; b) sostenend o che la Corte bologn ese non avrebbe risposto all'appello, senza nulla dire sul contenuto cui non sarebbe stata data risposta.  8. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto evoca nuovamente la transazione e prima ancora altri documenti contrattuali (pag. 15) senza rispettare l'art. 366 n. 6, e nuovamente senza che sia offerto a questa Corte di comprendere la pertinenza di quanto si assume in relazio ne alla prospettazione assunta con l' appello che resta ignota.  9. Il quarto motivo è un “non motivo”, in quanto postula che non sia condannata alle spese l'interveniente, ma lo fa nella prospettiva che sia fondato il primo motivo e du nque postulando un effetto che sarebbe determinato dall'art. 336, primo comma, c.p.c.  10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è dichiarato inammissibile.  11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che li quida in complessivi euro 4.500,00, oltre ag li esborsi, liquida ti in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di parte controricorrente, ### e ### Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della 10 di 10 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### l'8 novembre 2023, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossello Carmelo Carlo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-09-2019

... convenuti) chiedendo di rigettare la domanda di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto che insistevano sulla proprietà esclusiva dei coniugi ### nonché la domanda di demolizione del pilastro di testata di recinzione posta a confine con l'immobile di proprietà degli attori. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 538 del 2015, a=0eva),; parzialmente e2 per l'effetto rigettava la 3 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri domanda dei coniugi ### di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto insistenti sulla rampa di proprietà esclusiva degli originari attori. ### la Corte di Appello di Torino era fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti in (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso 23881-2015 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - )-) contro ####### - intimati - avverso la sentenza n. 538/2015 della CORTE ### di TORINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2019 dal ### n ### 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri ### di causa ### e ### convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, ##### e ### per sentire dichiarare l'inesistenza sul terreno di loro proprietà delle servitù di passo carraio, acquedotto, metanodotto e scarico fognario, di fatto esercitate dai suddetti convenuti, con conseguente condanna degli stessi alla rimozione delle opere. Chiedevano, per i soli convenuti ### e ### la pronuncia di demolizione del pilastro di testa della loro recinzione sul presupposto dello sconfinamento dell'opera nella proprietà esclusiva di parte attrice. 
Gli attori precisavano di essere comproprietari del fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di ### in via ### n. 9. Sostenevano gli attori che il proprio fabbricato insisteva su un fondo che apparteneva, in precedenza/ ad un unico proprietario (### e ### il quale/dopo aver proceduto alla divisione in tre lotti/trasferiva ogni lotto a soggetti diversi e cioè: a ### a ### e ai sigg. ### e Ferrara. Nel relativo rogito di trasferimento veniva specificato che i tre lotti "sono serviti da strada della larghezza di tre metri lineari e quattro (due per parte), corrente a cavalcione del confine, detta strada collega la strada comunale ### alla strada privata esistente". Con la locuzione strada privata in verità si faceva riferimento alla breve rampa di accesso, un RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri tempo delimitata da cancello, costituente parte integrante del lotto acquistata dagli attori e, dunque, di loro esclusiva proprietà. 
Rappresentavano gli attori che/ negli stessi atti di compravendita/ veniva dichiarato che tutte le proprietà compravendute avevano diritto di passaggio sulla strada privata esistente a sud per accedere e recedere a e dalla via ### senza che fosse stata convenzionalmente imposta, a carico della suddetta rampa di accesso, alcuna altra servitù di passaggio, quanto meno carraio, di acquedotto, di elettrodotto, metanodotto o di scarico fognario in favore degli altri due lotti. 
Sostenevano ancora gli attori che non solo non sussisteva alcuna servitù volontaria ma mancavano anche i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto e di metanodotto. 
Si costituivano i convenuti contestando il fondamento delle pretese azionate dalle controparti e ne chiedevano il rigetto sul presupposto dell'infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto. 
Spiegavano domanda riconvenzionale per far dichiarare costituita sulla rampa di accesso una servitù di passo carraio per destinazione del padre di famiglia e/o costituita per usucapione. 
In subordine, chiedevano l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio con estensione della stessa ad ogni specie di veicolo previa corresponsione di una equa indennità; che venisse dichiarata acquisita per usucapione una servitù di acquedotto, 2 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri scarico fognario e metanodotto e/o di costituire le stesse servitù, previo corresponsione di un'equa indennità. 
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 730 del 2011: a) condannava ### e ### alla demolizione del pilastro di testata di recinzione posta a confine con l'immobile ubicato al foglio 8 particella n. 1; b) condannava i convenuti alla rimozione delle opere relative al metanodotto; c) dichiarava l'intervenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia il passaggio carraio sulla rampa di accesso di proprietà esclusiva della parte attrice; d) dichiarava costituita coattivamente la servitù di acquedotto e di scarico coattivo sulla rampa di accesso di proprietà esclusiva della parte attrice; e) condannava i convenuti al pagamento a favore della parte attrice della somma di C. 1.500,00; f) ### le spese del giudizio.  ,‘-1) Avverso questa sentenza, interponeva appello ##### e ### (originari convenuti) chiedendo di rigettare la domanda di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto che insistevano sulla proprietà esclusiva dei coniugi ### nonché la domanda di demolizione del pilastro di testata di recinzione posta a confine con l'immobile di proprietà degli attori. 
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. 
La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 538 del 2015, a=0eva),; parzialmente e2 per l'effetto rigettava la 3 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri domanda dei coniugi ### di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto insistenti sulla rampa di proprietà esclusiva degli originari attori. ### la Corte di Appello di Torino era fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti in ordine alla servitù di metanodotto perché le tubazioni non erano di proprietà degli originari convenuti ma degli enti gestori del servizio. 
Pertanto, avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio l'ente gestore del servizio di metanodotto e così non é''tato. 
Andava rigettato l'appello in ordine alla demolizione del pilastro di recinzione perché lo sconfinamento pur qualificato come modesto era stato ammesso dagli stessi appellanti. 
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai coniugi ### e ### con ricorso affidato a tre motivi. ##### e ### in questa sede sono rimasti intimati. 
Ragioni della decisione 1.= I sigg. ### e ### lamentano: a) con il primo motivo di ricorso, violazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ovvero la proprietà delle tubazioni dell'impianto di metanodotto oggetto della controversia. ### i ricorrenti la Corte disttettuale nel dichiarare la carenza di legittimazione 4 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri passiva degli originari convenuti in merito alla servitù di metanodotto non avrebbe considerato che la tubazione che attraversa la rampa di accesso di proprietà esclusiva dei coniugi ### non appartén alle opere infrastrutturali ma ai convenuti. In particolare, secondo i ricorrenti la tubazione delle infrastrutture del metanodotto si fermerebbe ai punti 307 e 308 indicati dalla perizia e, da questo punto di derivazione, comincia l'impianto di utenza in proprietà ### e la tubazione di tale impianto correrebbe lungo la rampa di proprietà dei coniugi ### b) con il secondo motivo, violazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 81 cod. proc.  e/o 949 cod. civ., per violazione di legge circa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti/appellanti ### sulla richiesta di rimozione delle tubature dell'impianto metanodotto insistenti sulla proprietà di parte ricorrente.  ### i ricorrenti, la Corte disttettuale avrebbe errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### - ### perché non avrebbe tenuto conto che, almeno di una porzione della tubazione di cui si dice, questi ultimi erano proprietari.  ### secondo i ricorrenti il punto in cui termina la proprietà dell'Ente erogatore e subentra quella del privato si individua nel rubinetto a valle del gruppo di misura (punto di confine dell'impianto d'utenza). Sicché la legittimazione passiva dei 5 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri coniugi ### sussisterebbe per quella porzione di impianto che dipartendo dal pozzetto alla base della rampa si inerpica per la stessa per sfociare all'esterno del pilastro di testata il cui abbattimento fu ordinato dal Tribunale e confermato dalla Corte disttettuale.  c) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.  360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 81 cod.  proci. civ. e/o 949 cod. civ. per apparenza e/o falsità e/o erroneità e/o contraddittorietà e/o perplessità e/o incomprensibilità della motivazione della sentenza circa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti appellanti ### circa la richiesta di rimozione delle tubature dell'impianto di metanodotto insistenti sulla proprietà di parte ricorrente. ### i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere la carenza di legittimazione passiva dei coniugi ### anche in relazione alla porzione di tubazione che partendo dal pozzetto contenente il rubinetto porta al contatore sovrastante per poi proseguire interrato per la rampa in proprietà di parte ricorrente fino ad uscire esternamente al pilastro di testata inerpicandosi all'esterno di esso e giungendo all'interno della proprietà ### 1.1. = I motivi/ che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamentesono infondati.  6 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri ### emerge dal ### di rete per la distribuzione del gas naturale (### del 6 giugno 2006 n. 108/06 come modificato dalle deliberazioni 2 ottobre 2007 n. 247/07 nonché 21 settembre 2009 Arg/Gas 129/09, 14 dicembre 2009 Arg/Gas 193/209, e 15 aprile 2010 Arg/gas 53/10), l'impianto del Cliente finale (o impianto d'utenza) è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. Invece, l'impianto di derivazione d'utenza o allacciamento è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa ### e si estende fino al gruppo di misura ### e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale ### della derivazione stessa. 
Di qui, la precisazione che la tubazione esterna ai singoli appartamenti ovvero fino all'innesto con il contatore privato o 7 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto infrastrutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio. 
Nel caso in esame, come chiariscono gli stessi ricorrenti "(...) dal rubinetto sito nel pozzetto descritto nelle foto 1 e 8 da cui si inerpica un tubo esterno che conduce al contatore del gas metano (chiuso da un'anta metallica il quale a norma dell'### 9036 deve essere all'esterno dell'abitazione) posto a valle delle tubazioni che corrono sotto la rampa per sfociare all'esterno del pilastro"; il contatore/ che è il punto di consegna del gas/è collocato dopo che il tubo che collega il rubinetto del pozzetto al contatore ha attraversato la rampa oggetto del giudizio, di proprietà dei coniugi ### Sicché/ dovendo considerare come punto di consegna del gas i ?dove inizia l'impianto di utenza di appartenenza del privato (il punto dove è collocato il contatore), il tubo che attraversa la rampa di cui si dice resta ancora di proprietà dell'ente di gestione della fornitura del gas. 
La sentenza è coerente con questi dati normativi e di fatto, non sembra, nonostante non sia esplicita, che abbia trascurato di valutare la situazione di fatto del tubo che attraversa la rampa di proprietà dei coniugi ### Correttamente la Corte disftettuale ha ritenuto che la tubazione che attraversa la rampa di accesso di cui si dice di proprietà degli originari attori non era di proprietà dei convenuti ma dell'ente gestore proprio perché 8 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri quella tubazione fa parte delle infrastrutture necessarie per fornire il servizio ai singoli appartamenti ed è ancora al di qua del punto di impianto di utenza. 
Di qui l'ulteriore conseguenza che/ correttamente, la Corte distrettuale ha escluso la legittimazione passiva dei convenuti specificando che la relativa legittimazione passiva era a carico dei gestori del servizio nei cui confronti andava dispiegata la domanda di negatoria servitutis.  1.2.= Va, altresì, chiarito che la situazione fin qui considerata non muta per il fatto che la Corte distrettuale abbia deciso l'abbattimento del pilastro perché occupante porzione di terreno di proprietà dei sigg. ### perché„a seguito dello spostamento del pilastro all'interno della proprietà ### anche il tubo che si inerpica a ridosso del pilastro dovrà essere spostato riproducendo la stessa situazione attuale. 
In definitiva, il ricorso va rigettato Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che ##### e ### in questa sede sono rimasti intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  PQM La Corte rigetta il ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente \i' 9 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002. 
Così deciso nella ### di Consiglio della ### di questa Corte di Cassazione il 12 giugno 2019 

Giudice/firmatari: Picaroni Elisa, Scalisi Antonino

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 33198/2022 del 10-11-2022

... ed in accoglimento della subordinata domanda riconvenzionale sp iegata dai due appellanti originari convenuti, dispose lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068 Quanto alla servitù di condotta d 'acqua attraverso il fondo ### (della cui esistenza pure si discuteva), la ### genovese, rilevò che il percorso attuale delle condutture era il più conveniente e meno pregiu dizievole p er il fondo servente; confermò dunque il rigetto della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, tendente alla declaratoria di inesistenza della servitù di acquedotto. Confermò, infine, la condanna risarcitoria in favore dell'attore ### limitand osi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il p rimo giudice sul la indivi duazione dell'obbligato (indicato (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso 11264-2017 proposto da: ### quale erede di ### e ### in proprio e quale erede di ### elettivamente domiciliate in ### piazza ### 78 presso l'avv. ### che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrenti - ### E ### quali eredi di ### rappresentate e difese dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###/4 2 di 16 -controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la senten za n. 2 79/2017 della ### E ### di ### depositata in data ###; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del ### dot t.ssa ### ch e ha chiesto l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonchè del ricorso incidentale; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere #### 1 Nella lite tra ### e i vicini ### e ### sull'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e di acquedotto reclamata dal primo attraverso il fondo dei #### in ### loc. Breccan ecca, la ### d'Appello di ### con sentenza n. 1375/2008 - per quanto ancora interessa in questa sede, - riformò parzialmente la sentenza di primo grado (n. 304/2003 del Tribunale di Chiavari) ed in accoglimento della subordinata domanda riconvenzionale sp iegata dai due appellanti originari convenuti, dispose lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068 Quanto alla servitù di condotta d 'acqua attraverso il fondo ### (della cui esistenza pure si discuteva), la ### genovese, rilevò che il percorso attuale delle condutture era il più conveniente e meno pregiu dizievole p er il fondo servente; confermò dunque il rigetto della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, tendente alla declaratoria di inesistenza della servitù di acquedotto. Confermò, infine, la condanna risarcitoria in favore dell'attore ### limitand osi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il p rimo giudice sul la indivi duazione dell'obbligato (indicato nello stesso attore).  2 Con successiva sente nza n. 167 5/2015 questa ### di Cassazione, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, 3 di 16 accolse solo per vizio di motivazione il terzo e il quarto motivo del ricorso propost o dai ### contro la senten za n.1375/2008, rilevando le seguenti criticità motivazionali: - la ### d'Appello aveva omesso di valutare la sussistenza del requisito dell'apparenza nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a mot ivare l'accoglimento de lla domanda in virtù dell'uso continuat ivo e costante, p ressoché ab immemorabile, del sentiero oggetto di contestazione da parte dei proprietari d ei fondi limit rofi per raggiun gere il centro, senza valutare se il sentiero in questione presentasse segni oggettivi di destinazione specifica all'utilità proprio e solo del fondo di proprietà attrice, indulgendo invece su di un aspetto personale e comportamentale (id est il passaggio abituale dei componenti della famiglia ###, che attiene non al tema dell'apparenza ma a quello della possessio ad usucapionem. Per poi concludere, in piena contraddizione logica, che si era trattato non di un uso di tutti, un uso pub blico, dunque, ma propriamente de i titolari dei fondi limitrofi. Altra carenza motiv azionale riscontrata riguardava l'accertamento in ordine alla parte t erminale d el sentiero, non essendo stato accertato se lo stradello terminasse all'altezza della proprietà ### o p roseguisse oltre. Insomma, la ### d'Appello aveva derivato incoe rentemente l'ut ilità del fondo dominante dalla stessa attività di passaggio piutto sto che da elementi oggettivi e denotativi. 
Quanto alla servitù di acquedotto a carico del fond o G reco### (oggetto de l quarto motivo di ricorso con cui si denunziava la violazione dell'art. 1037 cc), questa ### rilevò che la ### territoriale non aveva verificato se sussistessero tutte le condizioni per la costit uzione dell a servitù, essendosi lim itata a motivare solo sulla maggior convenienz a e sul carattere me no pregiudizievole del passaggio senza invece soffermarsi sulla verifica degli altri presupposti richiesti dalla norma e cioè se il proprietario 4 di 16 del fondo dominante avesse dimostrato di poter disporre dell'acqua durante il tempo p er cui chiede il passaggio e se l'acqua era sufficiente per l'uso al quale si voleva destinare.   ### d i Cassazione dic hiarò inve ce assorbiti i mot ivi il quinto motivo (viola zione dell'art. 1033 c.c. e la "errata motivazione" sull'imposizione della servitù coattiva d'acquedotto sul giardino della proprietà ###, il sesto motivo (omessa applicazione dell'art. 1068 c.c. e la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione), il settimo motivo (la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e la violazione dell'art. 2697 cc c.c., in connessione col vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di conferma della condanna equitativa ai danni) e l'ottavo motivo (vizio di motivaz ione in ordine al ripristino del passaggio pedonale); dichiarò altresì assorbiti il primo e terzo motivo de l ricorso incidentale proposto dal ### (rispettivamente, vizio di motivazione sul ripristino del passaggio pedonale e regolamento delle spese).  3 Il giud izio di rinvio, promosso d alle er edi ### nei confronti di ### (erede dell'originario convenuto ### e di ### (in proprio e quale erede del marito defunto) si è concluso con la sente nza della ### d'Appello di ### 279/2017 che: - ha confermato il rigetto della negatoria servitutis proposta in via riconvenz ionale dall'originario convenuto con riferim ento al passaggio pedonale e all'acquedotto coattivo; - in parzia le accoglimento d ella domanda riconvenzionale subordinata spiegata dai convenuti, ha disposto il trasferimento del passaggio in luogo diverso secondo il tracciato indicato a pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica e nella ### allegata, con apposizione di scaletta e consegna di chiavi del cancello alle attrici in riassunzione; 5 di 16 -ha confermato, infine, la condanna risarcitoria in favore delle attrici in riassunzione nella misura equitativamente liquidata di €.  2.000,00. 
Per giun gere a tale conclusione, la ### di rin vio ha osservato: - che il requisito dell'apparenza era desumibile da una serie di circostanze specificamente individuate in base alle mappe catastali e ai rilievi del consulente, tra cui la conformazione dello stradello e in particolare la fine dello stesso nel margine superiore del fondo ### senza proseguire oltre, e il fatto che l'accesso agli altri fondi più a monte presupponeva lo sconfinamento nella proprietà ### -che lo spost amento del passaggio domandato in via riconvenzionale subordinata dai convenuti andava disposto secondo la soluzione proposta dal consulente tecnico, ritenuta la più semplice e rispettosa delle condizioni di legge; -che dalle deposizioni dei te sti e dalle risultanze della consulenza tecnica era emersa la esistenza degli altri requisiti per la config urazione della servitù di acqu edotto, trascurat i nella precedente pronuncia; -che l'inadeg uatezza delle espressioni adoperate dal primo giudice non impedivano di ritenere che lo stesso avesse comunque inteso ritenere su ssistenti le condizioni per una l iquidazione equitativa del danno, anch e perché dalle fotog rafie e dalla consulenza tecnica emergeva la dannosità de gli interventi edilizi posti in essere dai convenuti per l'esercizio del passaggio pedonale.  4. ### tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### co (erede dell'origi nario convenuto ### e B runa ### (in proprio e quale erede del marito defunto) sulla base di 5 motivi.   Resistono con controricorso ### e ### eredi dell'originario attore ### le quali hanno altresì 6 di 16 proposto ricorso incidentale art icolato in unico motivo e contrastato, a sua volta, da cont roricorso delle due ricorrenti principali. 
Il Pub blico Ministero ha rassegnato conclusioni per iscritto chiedendo l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonché del ricorso incidentale. 
In prossi mità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e la parte ricorrent e anche una mem oria “in parziale rettifica e sostituzione della precedente”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall'esame del secondo mo tivo, che de nunzia un vizio di nul lità della sentenza pe r violazione dell'art. 38 3 primo comma cpc. 
Osservano le ricorrenti che la decisi one è stata adottata dalla stessa sezione (la seconda) che aveva emesso la sentenza cassata, ad ont a della espressa indic azione, contenuta nella sentenza di legittimità n. 1675/ 2015, sulla diversità della sezione della ### d'Appello di ### designata per il giudizio di rinvio. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c.  contiene una duplice stat uizione, di competenza funzional e, nella parte in cu i indi vidua l'ufficio g iudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alte rità del giud ice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che , se il giud izio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individ uato nella sentenza p redetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste u n vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio d i rin vio si svolge davan ti allo 7 di 16 stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudic e collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla p ronuncia del pro vvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alte rità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (v. tra le varie, ### 2 - , Sentenza n. 2114 del 29/01/2021 Rv. 660356; Sez. 6 - 5, Ordinanz a n. 11120 del 05/05 /2017 Rv. 643965; Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012 Rv. 621528; Sez. U, Sentenza 5087 del 27/02/2008 Rv. 601949). 
Nel caso di specie, è indiscusso che il giudice di rinvio autore della sentenza im pugnata corrisponde esat tamente all'ufficio giudiziario (### d'Appello di ### designato dalla ### a ### ed è altrettanto pacifico che non risulta assolutamente violata la rego la sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato, per cui è del tutto irrilevante che il procedimento sia stato trattato d a un Collegio della stessa sezione.  ### in cui mostrano di incorre re le d ue ricorre nti - che, peraltro, hanno ritenut o opportuno procrastinare l'eccezione alla fase successiva all a conclusione del g iudizio di rinvi o - consiste quindi nel non ave r considerato l'orientame nto giurispruden ziale ormai consolidato sulla questione, che ha ind ividuato la du plicità della statuizione contenuta nella sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 cpc distinguend o sulle conseguenze derivanti dalle rispettive violazioni.  2 Passando adesso al primo motivo, rileva il Collegio che con esso si denunzia la violazione degli artt. 384 e 324 cpc e 2909 cc.  ### le ricorrenti, la ### territoriale di rinvio, nel riesaminare la ricorre nza dell'apparenza della servitù di passaggio e d ei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, 8 di 16 è incorsa negli stessi errori commessi precedentem ente con la sentenza del 2008 aff ermando che il sentiero era utilizzato dai proprietari dei terreni posti a monte e dai proprietari d ei fond i limitrofi e che collegava la pro prietà Man giante con la via provinciale a valle, tutti fatti ritenuti compatibili con una servitù di uso pub blico. Inoltre, avrebbe contraddittoriam ente affermato la destinazione d el sentiero alla utilità del solo fondo attore o, contraddicendosi poi laddove ha riscontrato che esso attraversa tutto il fondo di proprietà dell'attore e termina al confine del fondo superiore (quanto al termine della stradella). 
Ancora, sempre a dire dell e ricorrenti, la ### d i rinvio avrebbe addirittura eluso il giudicato interno formatosi sul carattere pubblico del passaggio per effetto della sentenza di primo grado, e quindi sull'utilizzo d a parte di tutti i proprietari dei fondi p osti a monte, non specificamente impugnata su tale accertamento. 
La censura p rosegue at tingendo la ritenuta suss istenza dei presupposti per la costituzione della ser vitù di acque dotto di cui all'art. 1037 cc che, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe affetta da motivazione apparente. 
Il motivo è destituito di fondamento sotto ogni profilo in cui si articola. 
Come già rilevato da questa Co rte con la sentenza 1675/2015, il requisito dell' apparenza della servitù, necessario ai fini del relativ o acquisto per usucapione o per destinazione d el padre di famiglia , si confi gura come presenza di segni visibili di opere permanenti ob iettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratt a di attività compiuta in via precaria, bensì di un p reciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o d i un pe rcorso all'uopo idonei, e ssendo, viceversa, 9 di 16 essenziale che essi m ostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occor rendo, pertanto, un " quid pluris" ch e dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù ( più di recente, ### 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 Rv.  661174; Sez. 6 - 2, Ordinan za n. 7004 del 17/03/20 17 Rv.  643386). 
Ciò premesso in linea di principio, occorre ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 , comma 1, c.p.c., al principio di diritto e nunciato dalla sentenza di cassazione, senza po ssibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fat ti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche in dagare su alt ri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizio ne da rendere in sostituzione di quell a cassata, ferme le p reclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infin e, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi ne ll'applicazione del p rincipio di diritto, può comportare la va lutazione "ex novo" d ei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr. tra le tante ### 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 Rv. 656830; L., Sen tenza n. 27337 del 24/10/20 19 Rv. 655 553; ### 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014 Rv. 632551). 
Nel caso in esame, come si è esposto in narrativa, la sentenza era stata cassata solo per vizi di motivazione sul requ isito dell'apparenza (terzo motivo di ricorso ) per non avere la Co rte 10 di 16 d'Appello, una volta riscontrata l'esiste nza dell'ope ra deputata al passaggio, motivato sulla specifica destinazione di tale opera alla utilità del fondo dominante e solo di questo o, peggio, per avere derivato incoerentemente l'utilità dalla stessa attività di passaggio piuttosto che da elementi og gettivi e den otativi. Al tra carenza motivazionale riguardava la verifica della disponibilità dell'acqua e della sufficienza, richieste dall'art. 1037 cc (quarto motivo di ricorso). 
Le censure sulla violazione di norme di diritt o erano stat e invece ritenute inammissibili per mancata proposizione dei relativi quesiti (all'epoca prescritti per la deduzione di violazioni di legge): di conseguenza, in base all'esposto principio, il campo di indagine del giudice di rinvio era più ampio, po tendo quindi spingersi a valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezz amento comp lessivo in fu nzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata. 
Ebbene, nel caso in esame la ### d'Appello si è mossa entro il perimetro del giudizio d i rinvio perché si è li mitata ad una rivalutazione delle risultan ze peritali al fine d i motivare adeguatamente sul requisito dell'apparenza della servitù e a tal fine ha desunto il quid pluris da una serie di elementi di fatto (v. pagg.  6 e 7 ): ha e videnziato in p articolare, d all'esame della mappa di impianto catastale, che il sentiero, dopo avere attraversato il fondo ### “si ferma in corrispondenza del tratto finale del terreno Mangiante” mappale 422 “e non risulta proseguire oltre”. 
Ha altresì rilevato, sulla scorta delle consulenze tecniche svolte nei due gradi di giu dizio di merit o “che non e merge affatto che il sentiero in questio ne sia soltanto un tratto ben più lungo e continuo sentiero snodante si oltre il fondo att oreo dalla parte opposta a quella in cu i t ale fondo confina con quello sottostante ###Vaccarezza”; ancora, ha affermato che la possib ilità di utilizzo anche per l'accesso a terreni di terzi oltre quelli di proprietà 11 di 16 ### dipende “logicamente dal fatto che, una volta raggiunto ed attraversato , grazie al sentiero in questi one, il fondo Mangiante…..era pedonalmente possibile sconfinare e proseguire sul terreno verso altri fondi a monte di proprietà di terzi, ma non può certo assumere significato incompatibile con la configurabilità dell'apparenza della servitù in questio ne, configurabilità adeguatamente configurabile dalla constatazione che il sentiero de quo, sia nella sua rappresentazione nella mappa catastal e di impianto, sia nella sua conformazione materiale, t ermina al margine superiore del fondo ### ed ha una sua individualità che non si espande né prosegue immutata oltre il fondo preteso dominante”. Tali elementi ed in particolare quelli che dimostravano la fine del sentiero nel fondo ### te sono stati quindi considerati per escludere l'ipotesi de lla strada vicinale privata di uso pubblico (v. pag. 7). 
Si trat ta dunque di apprez zamenti in fatto in linea con la giurisprudenza in tema di apparenza della servitù. 
Destituita di fondamento è anche la censura sulla ritenuta sussistenza dei presupposti della servitù coattiva di acquedotto, che, secondo le ricorrenti, sarebbe affet ta da m otivazione apparente.  ### di rinvio, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha desunto la prova della disponibilità dell'acqua e della sufficienza della stessa (richieste dalla disposizione dell'art. 1037 cc) da una serie di circostanze emerse dall'istruttoria (deposizioni testimoniali e consulenza tecnica) dan done adeguata motivazione. Ha richiamato infatti (v. pag. 9) le vicende di natura ne goziale intercorse negli anni 80 tra le parti e la presenza di una tubazione interrata di riserva riscontrata dal ### la motivazione esiste ed è comprensibile, sicché non può dirsi apparente. Del resto, il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 36 0, comm a 1, n. 5, c.p.c. ricorre 12 di 16 quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decision e, perché recante argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipote tich e, congetture (S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/202 2 Rv. 664061; Se z. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526). 
La censura, in definitiva, lungi dal dimostrare la ripetizione di errori di diritto o criticit à argomentative, tende a so llecitare una diversa rivalutazione dei fatti, e dunque non coglie nel segno. 
Infondata è altresì la doglianza sulla violazione del giu dicato interno sul carattere p ubblico del p assaggio costituito dalla sentenza di primo grado, posto che al giudice di appello era stata devoluta nuovamente - e senza limitazioni di sorta - la questione della servitù di passaggio pedonale su l fondo d ei convenuti e, d'altra parte, se si fosse format o un giudicato int erno sull'uso pubblico del passaggio, come oggi si assu me, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la sentenza 2015.  3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia. Si sostiene che la ### di rinvio ha omesso di pron unciare sulla dedotta insussistenza, ai sensi dell'art. 1033 secondo comma cc, delle condizioni per la costituzione della servitù di acqu edotto, in quanto, come accertato anche dal consu lente tecnico, le tubazioni idriche attraversavano il giardino di proprietà del convenuto. 
Il motivo, a differenza dei due precedenti, è fondato. 
Con l'atto di appello i ### avevano dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 1033 cc obiettando (v. pagg. 10 e 11) che detta servit ù non poteva gravare su di un giardino (la doglianza risulta riportata anche nella sentenza di questa ### n. 13 di 16 1675/2015 ove a pag. 6 è trascritta una sintesi della stessa e la relativa risposta data con la prima sentenza di appello del 2008). 
Ebbene, come già esposto in narrativa, la ### di Cassazione con la citata sent enza n. 1675/ 2016 aveva ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso (il quinto, riguardante proprio la violazione dell'art. 1033 cc) e quindi il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare la questione de ll'attraversam ento del giardino, riproposta dai ### con la comparsa di riassunzione a pag. 20 (cfr. atti). Infatti, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione esp ressamente d ichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizion e, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (cfr. Sez. 2 -, Sen tenza n. 28751 del 30/11/2 017 Rv.  646532; Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011 Rv. 618922).  ### d i rinvio, pe rò, ha t ralasciato de l tutto l'esame di questa censura incorren do così nel vi zio di cui all'art. 112 cpc e pertanto la sentenza va cassat a, affinch é un nuovo giudice di rinvio, limitan do il suo esame esclusivamente a tale spe cifica doglianza, provveda a rimediare alla lacuna in cui è incorsa la ### d'Appello con l'impugnata sentenza.  4 ### del motivo che precede assorbe logicamente l'esame del quarto motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art.  “2967” ( così testualmente, ndr, ma t rattasi di u n mero errore materiale nella trascriz ione dell'articolo ch e, evidenteme nte è il 2697 cc), degli artt. 2727, 2729, 1033 e 1037 cc per avere la ### d'Appello omesso di considerare l'attraversamento del giardino con le tubazioni.   5 Con il qui nto ed ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1226, 2697 e 29 09 cc per avere la ### d'App ello violato il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado sulla assenza di prova dei danni in man canza di specifica impugnazione incidentale dell'attore. 14 di 16 La censura è infond ata perché con l'appello era stata interamente devoluta al secondo giu dice la questione de l risarcimento dei danni anche sotto il profilo della prova dell'an e, d'altra parte, l'attore, risultato vittorioso in primo grado, non era di certo tenuto a proporre appello inciden tale sul risarcimento dei danni, liquidatigli equitativamente nell'importo di €. 2.000,00. 
Inoltre, anche in tal caso vale il rilievo tranciant e, esposto nella trattazione de lla p arte finale del primo motivo: se si fosse formato un giudicato interno sull'assenza di prova del danno, come oggi si assume, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la senten za 2015 ed invece h a ritenuto assorbita l a relativa questione (ottavo motivo di ricorso: v. pagg. 13 e 14).  6 Occorre adesso procedere all'esame dell 'unico motivo di ricorso incidentale con cui gli eredi dell'attore denunziano ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc l'omesso esame di fatto decisivo per avere la ### di rinv io omesso di consi derare l'in idoneità della soluzione stabilita dal CTU nell'elaborato peritale del 4.10.2005 in ordine al ripristino del passa ggio pedonale, nonché nell'avere considerato come definitiva una soluzione disposta dalla ### d'Appello solo in via temporanea in sede di inibitoria della sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile. 
Come affermato dalle sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 de l d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agost o 2012, n. 134, int roduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabil e per cassazione, relativo all'omesso esame d i un fatto storico, pr incipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il 15 di 16 ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" t ale fatto sia stato ogg etto d i discussione processuale tra le parti e la sua "de cisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu dice, ancorch é la sentenza non abbia dato conto di tut te le risu ltanze probatorie (cfr. Se z. U, Sentenza 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). 
Nel caso in esame, si è chiarament e fuori da tale ipote si perché, come emerge con e strema chiarezza dalla lettura del ricorso inciden tale la censura si appunta essenzialmente su lla motivazione della sentenza (v. pagg. 38, 39, 41, ove di denunzia appunto il “vizio motivazional e”, “il ragionament o errato ed illogico”, “ l'insufficienza e la contraddittorietà della s entenza”, “l'erroneità e insufficienza della motivazione”) e quindi ripropone in sostanza un vizio che, per espressa scelta del legislatore, è stato espunto dal novero di quelli denunziabili in cassazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5, nella versione applicabile alla presente fattispecie considerata la data di pubblicazione della sentenza impugnata). 
Il fatto decisivo era l'acce rtamento dell'esistenza di u n passaggio pedonale alternativo e, seppure con esito difforme dalle aspettative delle eredi ### la ### di merito l'ha esaminato sulla scorta di una diversa valorizzazione degli elementi istruttori (attività, questa, pienamente rie ntrante nelle prerogative del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità). 
In conclusione, respinti i primi due motivi di ricorso principale nonché il quinto mot ivo e i l ricorso incidentale, accolto il terzo motivo di ricorso principale e dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con nuovo 16 di 16 rinvio alla ### d'Appello di ### in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Sussistono i presupposti processuali p er il versam ento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificat o pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la ### rigett a il primo, il secondo e il q uinto motiv o di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugn ata in relazione al motiv o accolto con rinvio alla ### d'Appello di Ge nova in dive rsa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Dà at to della sussist enza dei presuppost i processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a q uello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  ### 27.10.2022.   

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Orilia Lorenzo

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3013/2024 del 18-06-2024

... ### ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, nonché, in via riconvenzionale e in modo del tutto generico, un risarcimento di danni quantificati in € 100.000,00. ### e ### - eredi del fratello della de cuius, ### - si sono costituiti in giudizio aderendo alla domanda di divisione spiegata dall'attore “ricomprendendovi altresì le donazioni che gli altri eredi hanno ricevuto dalla ###ra ### mentre era in vita”, non meglio specificate (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2). La causa è stata istruita da altro Giudice oralmente e documentalmente, nonché tramite CTU grafologica e tecnica. All'udienza del 1.2.24 le parti hanno precisato, infine, le conclusioni. Tanto premesso si rileva che la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Terza Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16480/ 2017 R.G. ; promossa da: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### , in forza di procura speciale in atti; -### contro: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### , in forza di procura speciale in atti; ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dall'Avv.  ### del ### di ### come da procura speciale in atti -### avente per oggetto: divisione; ### Come da verbale di udienza in data ### MOTIVAZIONE Con atto di citazione del 3.10.17 ### ha convenuto in giudizio ### nonché ### e ### figli di ### deceduto, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria tra loro instauratasi in seguito all'apertura della successione legittima di ### instando per l'assegnazione del compendio immobiliare sito in ### censito in catasto al fg. 82, p.lla 3035, sub 2, 4 e 5. 
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto di essere stato coniugato con ### fino al 7.2.17, data di decesso di quest'ultima, la quale non aveva figli. 
Al momento del decesso i beni componenti la massa ereditaria di ### erano i seguenti: a) Tre unità immobiliari site in ### di cui una adibita ad abitazione familiare, censita in catasto al fg. 82, p.lla 3035 sub 2, una adibita a deposito distinta in catasto al fg. 82, p.lla 3035, sub 4 e l'ultima adibita a garage censita al fg. 82, p.lla 3035 sub 5; b) Quarantasette buoni fruttiferi postali di cui alcuni di valore nominale pari a £. 126.000.000 ed altri di valore complessivo di € 52.500,00, per un valore complessivo di € 117.573,57; c) ### di risparmio postale n. 29759354 aperto presso la filiale di ### con saldo attivo pari ad € 70.019,66; d) ### di risparmio postale n. 2781093, aperto presso la filiale di ### con saldo attivo pari ad € 0,18; e) Conto corrente postale n. 1036113742 aperto presso la filiale di ### con saldo passivo di € - 8,00. 
Tanto premesso, l'attore ha dichiarato di avere consegnato ai convenuti tutti i predetti cespiti, fatta eccezione per una catenina d'oro trattenuta per ricordo; resosi conto di essere anch'egli successore legittimo della moglie defunta, il ### ha chiesto la divisione del compendio ereditario agli altri coeredi evocati in giudizio senza ottenere alcun riscontro. 
Per tale ragione ha introdotto la presente azione.  ### si è costituita in giudizio contestando integralmente la domanda avversaria, in gran parte sulla scorta di considerazioni attinenti alla sfera personale delle parti, inidonee ad incidere sull'esito del presente giudizio. 
La convenuta, inoltre, ha dedotto che il ### avrebbe sottratto dalla cassaforte installata presso l'abitazione familiare della de cuius i gioielli della moglie e che, con l'ausilio della figlia ### avuta da una precedente unione, avrebbe condotto ### con assiduità presso l'Ufficio Postale dove la donna aveva acceso i suoi rapporti, apponendo in sua vece la sottoscrizione al contratto di apertura di conto corrente n. ###2 del 25.1.17 con delega ad operare in favore della predetta ### In seguito a tale condotta erano stati eseguiti molteplici (ma non quantificati) vaglia di importo di € 5.000,00 ciascuno, non utilizzati, secondo la prospettazione della convenuta, nell'interesse della de cuius ### Essendosi il ### appropriato del denaro giacente sul conto da ultimo citato e dei beni preziosi menzionati, nonché del corredo di famiglia, lo stesso dovrebbe ritenere soddisfatti i diritti connessi alla successione di ### Sulla scorta delle superiori considerazioni ### ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, nonché, in via riconvenzionale e in modo del tutto generico, un risarcimento di danni quantificati in € 100.000,00.  ### e ### - eredi del fratello della de cuius, ### - si sono costituiti in giudizio aderendo alla domanda di divisione spiegata dall'attore “ricomprendendovi altresì le donazioni che gli altri eredi hanno ricevuto dalla ###ra ### mentre era in vita”, non meglio specificate (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2). 
La causa è stata istruita da altro Giudice oralmente e documentalmente, nonché tramite CTU grafologica e tecnica. 
All'udienza del 1.2.24 le parti hanno precisato, infine, le conclusioni. 
Tanto premesso si rileva che la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. 
Si osserva, infatti, che essendo ### deceduta senza lasciare testamento, i beni ereditari - in assenza di prole e di ascendenti - ai sensi dell'art. 582 c.c., al coniuge ### devono essere devoluti in misura di 8/12, di 2/12 a ### di 1/12 in favore di ### e di 1/12 in favore di ### (entrambi figli di ### fratello della de cuius). 
Si ritiene, inoltre, che la massa ereditaria sia stata correttamente individuata da parte attrice. 
Del tutto generiche e prive di riscontro, infatti, sono le deduzioni di ### relative alla sottrazione da parte del ### di beni preziosi non meglio specificati e del corredo, al quale la convenuta ha apoditticamente attribuito un non meglio specificato valore ingente senza neppure indicare i beni da cui era composto. 
Quanto alla ritenuta falsificazione della sottoscrizione apposta al contratto di apertura del conto corrente postale n. 1036113742, dal quale sarebbe stata sottratta una cospicua provvista, si osserva che il CTU nominato, Dott.ssa ### con argomentazioni logiche e condivisibili, ha ritenuto che le sottoscrizioni apposte al contratto in questione fossero “con alta probabilità autografe” ( elaborato peritale, pag. 9). 
A supporto della correttezza delle conclusioni cui è giunto il Consulente vi sono anche le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del procedimento. 
Alfina Sanfilippo (badante di ### e ### dipendente di ### S.p.A. - filiale di ### - entrambi soggetti estranei agli interessi per cui è causa e della cui credibilità non vi sono ragioni per dubitare - invero, all'udienza del 26.6.19, hanno asserito di essere stati presenti al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente e che le firme apposte in calce allo stesso erano riconducibili a ### Alfina Sanfilippo ha, inoltre, aggiunto che l'accensione del conto con delega di firma a ### era stata eseguita da ### per affrontare i costi della sua malattia ingravescente.  ### autenticità della firma in calce al contratto, unitamente alla carenza di qualsiasi allegazione in merito alle somme che vi sono transitate portano ad escludere una diversa ricostruzione dell'asse ereditario di ### rispetto a quella operata dal coniuge. 
Risulta, peraltro, documentalmente provato anche che alla data del 27.9.17, non erano ancora state riscosse le somme giacenti sui libretti di risparmio intestati alla defunta; circostanza questa incontestata, atteso che la convenuta ### si è limitata a riferire di non avere rinvenuto provvista sui conti correnti della sorella defunta, ma non ha mai dedotto nulla in merito ai libretti di risparmio e ai buoni fruttiferi. 
Risulta, quindi, provato anche l'attivo pari ad € 187.584,75 di cui ai succitati rapporti finanziari. 
A fronte delle generiche e non dimostrate allegazioni di parte convenuta ### quindi, non emergono elementi idonei ad imputare al ### l'apprensione dei beni ereditari né i presupposti del risarcimento di un danno non meglio specificato richiesto dalla convenuta in questione in via riconvenzionale. 
Così ricostruito l'asse ereditario, è, quindi, necessario procedere alla sua stima. 
Con riguardo al compendio immobiliare sito in ### sopra meglio indicato, il C.T.U., Geom. Dott. ### con argomentazioni logiche e ampiamente condivisibili, dopo avere dato atto della regolarità edilizia e urbanistica del compendio immobiliare, ne ha stimato il valore in complessivi € 94.000,00; stima che deve ritenersi ancora attuale in considerazione dell'andamento del mercato immobiliare dalla data della stima a quella odierna.   Orbene alla luce di tali risultanze, deve essere disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti da ### sopra dettagliatamente indicati. 
A ### in quanto maggior quotista, che ne ha chiesto l'assegnazione, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve essere attribuito il compendio immobiliare composto da: a) civile abitazione sita in ### censita in catasto al fg. 82, p.lla 3035 sub 2; b) deposito sito in ### censito in catasto al fg. 82, p.lla 3035 sub 4; c) garage sito in ### censito in catasto al fg. 82, p.lla 3035 sub 5. 
Dalla descrizione operata dal ### infatti, emerge che l'appartamento ha una struttura e dimensioni tali da non essere comodamente divisibile e che il deposito e il garage ne costituiscono pertinenze. 
Ora, dal momento che il valore dell'intero asse ereditario relitto da ### è pari a complessivi € 281.585,75 (già detratta la passività di € 8,00 del conto corrente postale n. 1036223742), ai sensi dell'art. 582 c.c. al ### vanno attribuiti beni per € 187.723,12 (pari a 8/12 del patrimonio). 
Oltre all'attribuzione del compendio immobiliare predetto, quindi, all'attore va attribuita una quota della liquidità della defunta moglie pari ad € 93.723,12. 
A ### deve essere riconosciuta una quota delle somme relitte dalla de cuius in misura di € 46.930,78 e, infine a ### e ### la somma di € 23.465,39 ciascuno. 
Attese la totale infondatezza dell'opposizione alla domanda di divisione di ### e della sua domanda riconvenzionale, nonché la genericità delle sue allegazioni, la stessa deve essere condannata a rifondere a ### le spese di lite, che, in considerazione della sua condotta processuale, non possono essere contenute nei parametri medi fissati dal d.m. 55/14. 
Per la medesima ragione ### deve essere condannata al pagamento delle spese delle CTU grafologica ed estimativa, già liquidate con separato decreto. 
Considerata, per contro, la condotta processuale di ### e ### che non si sono opposti alla divisione, si ritiene, anche avuto riguardo alla natura del giudizio, di compensare integralmente le spese di lite relativamente alla loro posizione.  P.Q.M.  Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dispone lo scioglimento della comunione per cui è causa mediante attribuzione: in favore di ### - dei seguenti immobili: a) civile abitazione sita in ### censita in catasto al fg. 82, p.lla 3035 sub 2; b) deposito sito in ### censito in catasto al fg. 82, p.lla 3035 sub 4; c) garage sito in ### censito in catasto al fg. 82, p.lla 3035 sub 5.  - delle somme depositate sui libretti di risparmio e sui buoni fruttiferi intestati a ### in misura pari ad € 93.723,12 - in favore di ### delle somme depositate sui libretti di risparmio e sui buoni fruttiferi intestati a ### in misura pari ad € 46.930,78; - in favore di ### e di ### delle somme depositate sui libretti di risparmio e sui buoni fruttiferi intestati a ### in misura pari ad € 23.465,39 ciascuno; 2) condanna ### alla rifusione in favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 18.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a.  come per legge per onorari ed € 786,00 per rimborso delle spese vive; 3) pone le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto a carico di ### 4) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti. 
Catania, 18.6.24 

il giudice
Dott.ssa ###


causa n. 16480/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Intini Luisa

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 46/2020 del 23-01-2020

... inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale di rimborso proposta dalla convenuta; 3) ha accolto la domanda di divisione, stabilendo che la quota spettante al è pari ad ½ della piena proprietà dei terreni e del fabbricato oggetto della divisione e che la quota spettante alla è pari ad ½ della piena proprietà dei terreni e del fabbricato suddetti, oltre ad ½ del diritto di abitazione sull'appartamento in villino ad essa spettante in ragione della sentenza n. 303/2006 emessa dal tribunale di ### e del verbale di separazione con assegnazione dei beni del 8.2.2005, trascritto in data ### (n. 2450 RP e n. 3988 RG), nonché all'ulteriore somma di € 7.893,65, corrispondente al diritto di credito vantato nei confronti dell'attore ed in forza del quale la convenuta ha iscritto sul fabbricato (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 915/2008 promossa da: r appresentata e dife sa da ll'avv. ### ca To ro g iusta de lega a m argine d ella comparsa di costituzione di nuovo procuratore; - ATTORE rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; - CONVENUTA
Oggetto: divisione ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale al fine di ottenere la divisione dei beni già appartenenti alla comunione legale con la stessa, sciolta giusta pronuncia di separazione consensuale dei coniugi del 4.4.2006 (sent. Trib. Teramo n. 303/2006), consistenti in: - appezzamenti di terreno siti nel Comune di #### - ### distinti in catasto al fg. - p.lle , , , , , , , e ; - fabbricato sito nel Comune di ##### distinto in catasto al ### foglio , p.lla Con comparsa di costituzione e risposta del 9.7.2008, si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda nonché, in subordine, chiedendo di detrarre dalla quota spettante all'attore le spese sostenute dalla convenuta per la conservazione dell'immobile sito in ### loc. ### quantificate in € 9.958,47. ### Istruita la causa mediante consulenza tecnica, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dal verbale all'udienza del 13.1.2015 con la concessione di termini abbreviati ex art. 190 comma 2 c.p.c. di 45 giorni per il deposito di memorie conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica. 
Con sentenza non definitiva n. 553 del 14.4.2015 il Tribunale: 1) ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta; 2) ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale di rimborso proposta dalla convenuta; 3) ha accolto la domanda di divisione, stabilendo che la quota spettante al è pari ad ½ della piena proprietà dei terreni e del fabbricato oggetto della divisione e che la quota spettante alla è pari ad ½ della piena proprietà dei terreni e del fabbricato suddetti, oltre ad ½ del diritto di abitazione sull'appartamento in villino ad essa spettante in ragione della sentenza n. 303/2006 emessa dal tribunale di ### e del verbale di separazione con assegnazione dei beni del 8.2.2005, trascritto in data ### (n. 2450 RP e n. 3988 RG), nonché all'ulteriore somma di € 7.893,65, corrispondente al diritto di credito vantato nei confronti dell'attore ed in forza del quale la convenuta ha iscritto sul fabbricato distinto alla particella n. fg.   sequestro conservativo; 4) ha accertato la non comoda divisibilità in natura dei beni da ed ha disposto la vendita, delegando le operazioni ad un notaio.   Con provvedimenti del 13.4.2015 e del 26.5.2015 il GI ha assegnato al notaio delegato un acconto sulle spese di € 1.050,00 da corrispondere allo stesso a cura delle parti entro il ### nella misura di ½ a carico di e di ½ con prenotazione a debito a carico dell'erario, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 
Con relazione depositata il ### il Notaio ha dato atto che la convenuta non ha proceduto al pagamento delle spese a suo carico. 
All'udienza del 8.3.2016 la convenuta ha formalizzato istanza di attribuzione dell'immobile oggetto di divisione. 
Con ordinanza del 20.9.2017 il GI ha predisposto il progetto di divisione, rinviando all'udienza del 28.11.2017 per la discussione dello stesso. 
All'udienza del 28.11.2017 la convenuta ha revocato “l'istanza di assegnazione” e, cioè la domanda di attribuzione del bene oggetto di divisione. 
All'udienza del 15.5.2019 , liberamente sentito dal GI, ha manifestato la volontà di rinunciare alla sua quota di comproprietà sul bene immobile in favore dei figli e quindi al relativo conguaglio, con attribuzione in suo favore della proprietà piena dei terreni ed estinzione del giudizio. 
Tale proposta non è stata, di fatto, accettata dalla convenuta e, in seguito a numerosi rinvii per bonario componimento, all'udienza del 18.12.2019 sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è ### stata trattenuta in decisione in ordine alla questione pregiudiziale afferente la procedibilità del giudizio, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.  ------------ La questione pregiudiziale afferente l'estinzione del giudizio, invocata anche dalla convenuta, deve ritenersi infondata dovendosi, viceversa, procedere con la vendita del compendio immobiliare, previa rimessione della causa sul ruolo. 
Al riguardo, in primo luogo, preme osservare che il mancato versamento, da parte della convenuta, dell'importo liquidato dal giudice a titolo di acconto spese in favore del ### delegato non può comportare l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, atteso che: a) non può sottacersi il dubbio in ordine all'estensibilità, al giudizio ordinario di divisione, dell'orientamento seguito da parte della giurisprudenza in tema di c.d. “chiusura anticipata” ex art. 164 disp. att. c.p.c. (o estinzione atipica) del processo esecutivo, in ipotesi di inerzia dei creditori che omettano il versamento delle spese necessarie per le operazioni di vendita, cioè di quelle spese, da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 D.P.R. n. 115 del 2002, ed immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata (cfr., al riguardo, Cassazione civile sez. III , 22/06/2016 , n. 12877 nonché ### sez. I, 22/02/2010). 
Ed infatti, il mero richiamo, per le operazioni di vendita dei beni in comunione, alle norme del processo esecutivo (cfr. artt. 788 e 570 e ss. c.p.c.), non può comportare l'estensione tout court al procedimento di divisione, dei principi del processo esecutivo, anche in considerazione delle evidenti differenze ontologiche che caratterizzano il processo esecutivo e quello di divisione, nel quale le operazioni di vendita si inseriscono come una mera parentesi nell'ambito di un giudizio più ampio.  b) Anche a voler prescindere dalle pregresse argomentazioni, inoltre, non può non osservarsi che, nel caso di specie, l'importo delle somme riconosciute in acconto al ### delegato è stato posto per la metà a carico della convenuta e, per l'altra metà, con prenotazione a debito a carico dello Stato.  ###. 8 T.U.S.G., infatti, dopo aver disposto che “### parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”, dispone che “Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”. 
Con la conseguenza che, essendo l'attore ammesso in via provvisoria al ### a ### dello Stato, non potrebbe farsi ricadere su di esso, in termini di dichiarazione di improcedibilità e/o estinzione del giudizio, il mancato impulso alla prosecuzione del processo, dovendo le relative spese esser anticipate dall'### c) deve, invero, ritenersi che, il ### delegato al compimento delle operazioni di vendita all'incanto ai sensi degli artt. 788 e 591 bis c.p.c. possa, a fronte del mancato pagamento del "fondo spese", rinunciare all'incarico, ma non subordinarne l'espletamento al pagamento di quanto dovuto o ritardarlo per tale motivo (cfr., in tale senso, ### 09/06/2003). 
Invero, l'ausiliario del ### può sempre agire coattivamente per riscuotere quanto dovuto nonché, in ipotesi di ammissione di una parte al patrocinio a spese dello stato chiedere l'anticipazione delle spese sostenute (cfr. art. 131, comma 4, lett. c. e C.Cost. n. 209/08) e dei compensi (131, comma 3 e C.Cost. sent. n. 217/2019) a carico dell'### Nel caso di specie, dunque, esclusa l'estinzione del giudizio, a fronte della revoca, da parte della convenuta, dell'istanza di attribuzione dei beni oggetto del compendio immobiliare, non potrà che disporsi nuovamente la vendita dei beni, in ragione della già accertata non comoda divisibilità degli stessi. 
A tal fine, si ritiene di dover delegare le operazioni di vendita ad un notaio, nominato con separata ordinanza, previa revoca del professionista già nominato, il quale procederà alla vendita secondo le norme degli artt. 570 e ss. c.p.c. 
Il prezzo base d'asta deve essere individuato nel valore commerciale stimato dal secondo consulente d'ufficio, anche in ragione del notorio stallo dei prezzi del mercato immobiliare negli anni più recenti (€ 211.931,00 pari alla somma del valore complessivo dei terreni e dei fabbricati detratto da quest'ultimo il valore della quota di ½ del diritto di abitazione in favore della convenuta). 
La liquidazione delle spese del giudizio è rimessa alla pronunzia definitiva.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara infondata la questione pregiudiziale afferente l'estinzione del giudizio per inattività delle parti e per l'effetto, ritenuta la non comoda divisibilità dei beni oggetto della comunione, dispone la vendita dei predetti beni; - provvede come da separata ordinanza alla delega delle operazioni di vendita ad un notaio e all'adozione dei provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio; - rimette la liquidazione delle spese di lite al provvedimento definitivo. 
Così deciso in ### 16.1.2020.   

Il Giudice
Dott. ### Giacinto


causa n. 915/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Di Giacinto

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