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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29490/2024 del 15-11-2024

... l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia st ata espre ssa istan za del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce auton omo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debi tore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass., 3, 27/7/ 2015, n. 15750). Pertanto, è stata esclusa anch e la rilevabilità d'ufficio in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore. Tale circostanza, si ribadisce, non è stata mai sollevata - in modo analitico e circostanziato - dalla ricorrente nei precedenti gradi di giudizio (Cass., sez. 3, 27/6/2007, n. 14853). Con riferimento, poi, alle spese di riappalto, la Corte d'appello ha compiutamente motivato, rilevando che la scelta di ### rientrava nella discrezionalità della committente e che, peraltro, l'appellante non aveva allegat o «se non in maniera del tutto gen erica, e tantomeno dimostrato che l'opzione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 3829/2020 r.g. proposto da: ### edele, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce a l ricorso, il q uale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.  ### ro ### in Ro ma, ### n. 55.  - ricorrente - contro 2 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### - ### della ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura speciale allegata al controricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via ### delle ### n. 13 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3162/2018, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. A seguito di bando di gara per pubblico incanto, in data 27 novembre 2002 veniva stipulato il contratto d'appalto tra l'### di ### e Be lcuore ### titola re dell'o monima impresa individuale, per la costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, composto da n. 12 alloggi e altrettante autorimesse nel Comune di ### Il conten zioso originava dai ritardi de i lavori eseguiti e dall'inadempimento rispetto agli obblighi di regolarità contributiva da parte dell'impresa ### tanto che ### era stata costretta a esperire la formale procedura di risoluzione del contratto d'appalto ex art. 119 d.P.R. n. 554/1999 e a riappaltare il cantiere, con una nuova procedura di gara, senza attingere alla graduatoria della gara precedente.  2. Con atto d i citazione notifica to in d ata 5 dicembre 2006 ### conveniva in giudizio la ### davanti il Tribunale di 3 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### chiedendo: a) la declaratoria di illegit timità del recesso esercitato da ### con riferimento al contratto d'appalto del 27 novembre 2002; b) l'accertamento dell'inadempimento di ### con consegu ente declaratoria di risoluz ione del citato contratto e condanna di ### al risarcimento dei danni; c) la condanna di ### al pagamento di € 67.747,86 a fronte di lavori eseguiti e trattenute sui ### d) l'accertamento e la declaratoria che la ### che aveva prestato fide iussione a favore di ### p er le obbligazioni dell'impresa ### non doveva pagare alcunché a favore della società convenuta.  3. ### previa richiesta di essere autorizzata alla chiamata in causa di ### si costituiva in giudizio e ccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del T ribunale di ### essendo invece competente il Tribunale di ### e, nel merit o, l'inammissibilità e info ndatezza delle domande avversarie; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di ### al risarcimento dei danni quantificati in € 315.485,43 a fronte dei suoi gravi in adempimenti ch e l'avevano costretta a risolvere il contratto d'appalto, nonché la condanna di ### al pagamento di € 71.535,54 in forza della polizza fideiussoria rilasciata.  4. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa di ### il Tribunale di ### con sentenza n. 1417 del 2008 del 12 novembre 2008, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di ### 5. Con atto di citazione notificato ad ### in data 11 maggio 2009 ### riassu meva la controver sia davanti il Tribunale di ### 6. Con sentenza n. 807 del 2013 il Tribunale di ### rigettava tutte le domande proposte della impresa ### ritenendo che quest'ultima, al momento del recesso del contratto da 4 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### parte di A ### fosse in grave ritardo rispe tto ai tempi contrattualmente previsti a causa di difficoltà organizzative e di approvvigionamento dei materiali addebitabili alla stessa appaltatrice, e avesse addirittura lascia to il can tiere in stato di abbandono; l'appaltatr ice era risultata inoltre parzialmente inadempiente agli obblighi contributivi, sicché la risoluzione, operata da ### ai sensi dell'art . 119 del d.P.R. 554/1999, appariva pienamente legittima e giustificata. 
Fondata risultava inoltre la pretesa risarcitoria di ### n ella misura indicata di € 395.778,20, di cui € 72.535,54 ai sensi dell'art.  20 del contr atto per 20 7 giorni di ritardo, € 187 .762,124 per i maggiori costi del riappalto reso necessario dall'inadempimento, non contestati dall'attrice, € 10.947,76 per spese di revisione del piano di sicurezza, anch'esse non contestate, € 45.240,00 a titolo di lucro cessante per i canoni di locazione non percepiti per tutto il periodo di ritardo, oltre interessi legali di mora sulla somma di € 71.535,54 e rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di € 243.535,54, pari all'ammontare complessivo dei danni, oltre a € 2000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria e spese di lite. 
Con particolare riferimento alla domanda dell'appaltatrice avente ad oggetto il pagamento delle opere non ricomprese nell'ultimo SAL e non pagate, il tribunale osservava che le prove testimoniali assunte al riguardo erano risultate estremamente generiche e che, inoltre, delle asserite lavorazioni non sussisteva la minima traccia contabile. 
Infine, riteneva che la polizza fideiussoria prestata da ### avesse natura di contratto autonomo di garanzia, che precludeva, come t ale, la proponibilit à di eccezioni concernenti il rapporto principale. 5 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### 7. Avverso la suddetta sentenza ### titolare della omonima impresa, cancellata in data 6 gi ugno 2 011, proponeva appello, fondato su tre motivi.  7.1. Con il primo di essi d educeva l'erro neo rigetto della domanda di pagamento della somma di € 67.474,86 per non avere il giudice di prime cure tenuto conto della testimonianza di ### direttore tecnico per conto dell'appaltatrice, che confermava l'esistenza del credito van tato, e ne ppure della missiva d i ### datata 17 novembre 2005, che riconosceva l'esecuzione da parte della impresa ### di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al SAL 4.  7.2. Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata laddove accoglieva la domanda riconvenzionale di ### non avendo il tribunale considerato che i ritardi erano attribuibili a cause non imputabili all'appaltatrice, quali le condizioni climatiche avverse, l'impossibilità di accesso al cantiere, le varianti intervenute in corso d 'opera e le conseguenti difficoltà di reperir e il nu ovo materiale; inoltre, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che ### aveva concesso più proroghe senza applicazione di penale, in tal modo riconoscend o l'esistenza di cause giustificatrici del ritardo. Ancora, il termine di consegna dei lavori no n poteva considerarsi essenziale, con la conseg uenza che il suo mancato rispetto non poteva giustificare la risoluzione. 
Infine, lamentava il riconoscimento a favore di ### delle voci di danno per maggiori costi di riappalto e per spese di revisione del piano di sicurezza, trattandosi di costi addebitabili unicamente alla committente, che aveva preferito ricorre re al più co stoso procedimento di riappalto, anzich é rivolg ersi all'impresa seconda classificata nella gara. 6 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### 7.3. Con il terzo motivo chiedeva che, q uale conseguenza dell'accoglimento del precedente motivo, fosse ro riformati i cap i della sentenza con i quali era stata acc olta la dom anda riconvenzionale di ### e conseguentemente condannata l'odierna ricorrente al risarcimento dei danni, compre so quello da lite temeraria, e alle spese.  8. Si costituiva ### deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello e chiedendone comunque il rigetto.  9. ### rimaneva contumace.  10. Con la sentenza n. 3162 del 2018 del 30 ottobre/21 dicembre 2018 la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado, e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di ### In particolare, con riguardo al primo motivo di appello, la Corte territoriale evidenziava che «la pret esa tributaria non solt anto risultava priva di alcun riscontro contabile, ma neppure sono state descritte quali sarebbero le opere asseritamen te seguite non pagate», mentre la deposizione del teste ### era stata generica ed imprecisa. 
Inoltre, il giudice di secondo grado rilevava che la lettera di ### inviata all'impresa ### il ### («rileva osservare come, di fatto, non sia mai stato raggiunto l'importo per emettere un nuovo ### come invece lei sostiene n ella sua del 7/11/2 005 ») non consentiva di repu tare ragg iunta la prova della fondate zza della pretesa. 
Con riferimento al secondo motivo, in ordine all'asserito erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale della ### dopo una ricostruzione analitica dei fatti di causa, la Corte territoriale reputava che dalla documentazione fotografica prodotta, confermata da tutti i testi escussi, risult ava documentato « il mancato completamento 7 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### delle opere, ancora in fase molto arretrata nonostante il periodo di oltre due anni dalla consegna del cantiere, e lo stato di abbandono nel quale quest'ultima versava». 
Ne conseguiva l'accertamento dell'inadempimento dell'impresa ### alle obb ligazioni contrattuali assunte, così come l'insussistenza delle cause giustificative del ritardo, tutte riconducibili a carenze organizzative della stessa appaltatrice. 
Il ritardo accumulato dalla ### nonostante la disponibilità della committente alla concessione di reiterate proroghe, risultava «di gravità tale da far venir meno l'affidam ento di ### circa l'ultimazione delle opere entro un termine ragionevole». 
Tra l'altro, l'appaltatrice era risultat a «anche parzialmente inadempiente […] rispetto agli obblighi contributivi». 
Quanto alle voci di danno liquidato dal primo giudice «relative ai costi di riappalto e alle spese di revisione del piano di sicurezza» la scelta di ### rientrava nella discrezionalità della committente.  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### depositando anche memoria scritta.  12. ### con controricorso la ### depositando anche memoria scritta.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazion e il ricorrente deduce «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». 
La Corte d'Appello avrebbe completamente omesso di esaminare una parte decisiva della missiva del 17 novembre 2005 di ### in cui que st'ultima riconosceva espressamente che vi fossero state 8 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel SAL n. 4, pur affermando che esse fossero «esigue». 
In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello ha completamento omesso di considerare la p arte immediatament e successiva della suindicata missiva, in cui ### ha dichiarato quanto segue: «I lavori sono stati da tempo interrotti e, come già rilevato dal D.I. Arch. Prati, non vi sono le condizioni per un nuovo ### visti gli esigui avanzamenti effettuati nel corso di un anno e mezzo». 
Per la ricorrente, «tale argomentazione non [sarebbe] stata in alcun modo posta a base della decisione assunta dal giudice di primo grado». 
Al fine di giustificare il presente motivo di ricorso (in base ai criteri delineati da Cass. Civ., 11 ottobre 2017, n. 23782 e da Civ., 7 aprile 2014, n. 8053), il ricorrente rappresenta che l'omesso esame denunciat o riguarda un fatto storico, costituito dalla dichiarazione contenuta nella citata missiva del 17 novembre 2005, il cui carattere decisivo per il giudizio balza all'evidenza ove solo si consideri ch'essa con ferma l'esistenza di lavorazioni aggiuntive effettuate dalla ditta ### rispetto alle opere indicate nel SAL 4, conseguente mente giustificando la domanda di pagam ento avanzata dall'odierno ricorrente; laddove, come innanzi evidenziato, la Corte d'Appello ha ritenuto che la pretesa non fosse stata provata proprio a cagione della mancata dimostrazione circa le lavorazioni aggiuntive effettuate, che e rano state invece esplicitamente riconosciute dall'### nella citata missiva del 17 novembre 2005. 
Proprio perché tale parte della missiva non era stata considerata dal tribunale, mentre la Corte d'appello avrebbe fornito una diversa motivazione in ordine al ri getto della domanda dell'impresa appaltatrice, in relazione ai lavori eseguiti, vi sarebbe stata una non 9 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### coincidenza nelle argomentazioni sottese alle motivazioni dei giudici dei gradi di merito. 
Ciò ai fini della insussistenza di una «doppia decisione conforme» di merito.  2. Il motivo è inammissibile.  2.1. Invero, a p rescindere dalla sussistenz a di un vizio di autosufficienza che inficia tutto il ricorso per cassazione, nel quale non sono riportati, neppure per stralcio, gli atti processuali relativi al secondo grado di giudizio, mentre la parte si è limitata a trascrivere la sente nza di secondo grado nella quale «viene riassunto lo svolgimento del giudizio», si è, però , in presenza d i una doppia decisione conforme di merito, con conseguente impossibilità per la ricorrente di proporre censure attinenti al vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.  3. Si premette che, nell'ipotesi di «doppia conforme», prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui si a stata rich iesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorr ente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle senten ze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatt o p oste a base, rispettiv amente, della decisione di primo grado e della sentenza d i rigetto de ll'appello, dimostrando che esse sono tra loro div erse (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, anche Cass., sez. 2, 10/3/2014, n. 5528). 
Va poi chiarito che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 10 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di p rimo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., sez. 6-2, 9/3/2022, n. 7724).  3. Nella specie, come emerge dallo stesso motivo di ricorso, in cui è riportata una parte della motivazione del tribunale, che aveva respinto, a sua volta, la domanda di pagamento delle prestazioni eseguite dall'impresa B elcuore, emerge che le ragioni del rigetto sono an aloghe a quelle utilizzate p er re spingere l'atto di appello dell'impresa appaltatrice, seppur co n aggiunta di ulteriori argomentazioni. 
Il tribunale, infatti, ha respinto la domanda di pagamento della ### affermando che «nessu na dimostrazione specifica ha fornito invece la attrice della prosecuzione dei lavori rispetto alle opere realizzate di cui all'ultimo ### nessuno dei testi escussi ha saputo dare indicazioni, se non genericissime (circa il mero fatto di aver lavorato anche dopo), in ordine alle ulteriori lavorazioni realizzate, né ### la attrice ha fornito in proposito anche una minima traccia documentale di contabilità di cantiere al riguardo. 
La dom anda di condanna attorea è quin di del tutto destit uita di supporto dimostrativ o e priva di riscontro nelle evidenze, documentali e testimoniali, versate in atti, risultando formulata in modo apodittico (non è infatti noto il percorso di calcolo per giungere all'importo del corrispettivo dei lavori ulteriori richiesti in citazione)». 
Pertanto, gli elementi utilizzati dal tribunale per respingere la pretesa della impresa appaltatrice sono: deposizioni dei t esti 11 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### generiche; assenza di contabilità di cantiere; mancata indicazione delle modalità di computo dei lavori delle opere.  4. La Corte d 'appello ha sostanz ialmente ripercorso le argomentazioni del primo giudic e, rimarcando che « la prete sa creditoria non soltanto risulta priva di alcun riscontro contabile, ma neppure sono state descritte quali sarebbero le opere asseritamente eseguite non pagate, né, tantomeno, è stato indicato analiticamente il loro costo; appare p ertanto del tutt o insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'an e del quantum della pretesa cred itoria, la deposizione del teste ### che si è li mitato a dichiarazioni quantomai generiche e imprecise al riguardo». 
La Corte t erritoriale, aff ronta, poi, anche il conte nuto della missiva inviata da ### alla impresa ### il ###, ove si legge che «rile va osservare come, d i fatto, non si a mai stato raggiunto l'importo per emette re un nuovo ### come i nvece lei sostiene nell a sua della 7/11/ 2005», sicché il contenut o di tale lettera «non appare certo sufficiente a far considerare raggiunta la prova della fondatezza della pretesa». 
Insomma, anche la Corte d'appello utilizza i medesimi elementi istruttori, già compiutamente esaminati anche dal tribunale: le deposizioni testimoniale; l'assenza di un riscontro contab ile; la mancata descrizione delle opere che sarebbero state asseritamente eseguite e non pagate.  5. Il motivo è anche infondato. 
Invero, questa Corte ha in passato affermat o che il v izio di motivazione fondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che si verta in i potesi di cd. doppia conforme quanto all'accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per 12 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l'art. 348, ultimo comma, c.p.c. (Cass., sez. 6-5, 5/11/2018, n. 28174). 
Successivamente, però, si è chiarito che, in tema di ricorso di cassazione, il trav isamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 20 12, che ha reso in ammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se n e deve escl udere la denunciabil ità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui al l'art. 348 -ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass., sez. L, 3/11/2020, n. 24395; Cass., sez. 6-2, 17/5/2022, n. 15777). 
Da ultimo, però, questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica del la riconducibilità dell 'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore d i fatto, ladd ove ricorrano i presupp osti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto contro verso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez.U., 5/3/2024, n. 5792). 
Pertanto, risulta confermato il divieto di censurare la motivazione della sentenza d'appello, in caso di «doppia decisione conforme di 13 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### merito», anche in ipotesi di deduzione del travisamento della prova, anch'essa rientrante n ella griglia impugnatoria di cui a ll'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.  6. Peraltro, anche esaminando il motivo nel merito, lo stesso risulta infondato. 
Per questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014), infatti, il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). ### esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia st ato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. 
Da ultimo si richiama la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, sentenza n. 8868/2024; Cass. n. 8807/2024) per cui la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpre tata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacat o di legittimità sulla motivaz ione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivaz ionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sott o l'aspetto materiale e grafico ", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni 14 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e d obiettiv amente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivaz ione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specific o denunciabile per cassazione, rela tivo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sente nza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che , nel rigor oso rispetto d elle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 3 69, secondo comma, n. 4, cod. proc. c iv., il ricorre nte deve indicare il "fatto storico", il cui es ame sia stato omesso , il "dato", testual e o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053)”.  7. Nella specie, dunque, è pacifico, come risulta dalla sentenza impugnata, che il giudice di merito abbia valutato la missiva del 17 novembre 2005 di ### nella parte in cui si afferma che: «Per ciò che concerne p oi la missiva di ### alla ditta Be lcuore d el 17.11.2005 (doc. 13 di parte appellante), si osserva che la stessa, lungi dall'effet tuare un riconoscimento di credito, contiene unicamente la seguente frase riferibile alle opere in questione: 15 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### “…rileva osservare come, d i fatto, non sia mai stat o raggiu nto l'importo per emettere un nuovo ### come invece Lei sostiene nella sua 07.11.05”, che non appare certo sufficiente a far considerare raggiunta la prova della fondatezza della pretesa».  8. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicaz ione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente la violazione dell'art. 115 c.p.c. discenderebbe «dalla palmare considerazione per cui il Giudice di secondo grado ha escluso l'esistenz a di lavorazioni aggiuntive rispe tto al SAL n. 4 anche sulla scorta di quanto (erroneamente ritenuto) contenuto nella citata missiva del 17/11/2005, che non era stata però - indicata da ### a fondame nto delle ragioni che la portavano ad escludere ### il diritt o dell'odierno ricorren te a conseguire il corrispettivo dovuto per il valore delle opere realizzate do po la emissione del SAL n. 4».   Mentre, la violazione dell 'art. 11 6 c.p.c. costituisce «diretta conseguenza dell'acritico recepimento del contenuto della suindicata missiva del 17/11/2005, che avrebbe dovuto costituire oggetto di adeguata ed approfondita valutazione, all'esito della quale la Corte d'Appello avrebbe potuto senz'alt ro individuarvi l'esplicito riconoscimento operato da ### in ordine al la esecuzione di lavorazioni aggiuntive da parte della ditta ### 9. Il motivo è inammissibile. 
Invero, per questa Corte, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., no n può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, 16 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, del le prove legali, ovvero abb ia considerato come fac enti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. 6, 17/1/2019, n. 1229). 
Si è di recente confermato (Cass., sez. 1, n. 8753/2024), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzam ento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940). 
Come detto, la Corte d'appello ha esaminato la mis siva dell a ### del 17/11/2005 inviata dall'impresa ### dando compiuta spiegazione della ragione per cui il tenore della stessa non costituiva riconoscimento del credito dell'impresa appaltatrice, in relazione agli ulteriori lavori effettuati, a prescindere dall'indicazione degli stessi nel SAL n . 4 («si osserva che la stessa, lungi dall'effettuare u n riconoscimento di credito, contiene unicament e la segue nte frase riferibile alle opere in questione […]»). 
V'è stato, dunque, l'esame del documento indicato dal ricorrente, anche se l'interpretazione dello stesso da parte della Corte d'appello ha portat o a conclusioni difform i ris petto a quelle invocate dal ricorrente. 17 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### 10. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1383 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 
La sentenza impugnata risulterebbe viziata nella parte in cui, confermando i criteri di quantif icazione complessiva del dann o seguiti dal tribunale, è stato attribuito ad ### non solo il danno da ritardo (liq uidato nella penale riconosciutale), m a pure quello da inadempimento (liquidato nel danno em ergente e nel lucro cessante), senza per nulla te ner conto - nella liquidazione d i quest'ultimo - della misura del d anno da ritardo già liquid ato; valutazione tanto più necessaria (e comunque imposta al Giudice della corretta applicazione del principio contenuto nell'art. 1383 c.c.) alla luce di quanto osserv ato dall'odier no ricorrente nell'atto d i appello in ordine alla necessità di tener conto - ex art. 1227 c.c. - dei danni ch e ### avrebbe potuto evi tare (sia, ovvi amente, in termini di costi legati al riappalto e delle spese di revisione del piano di sicurezza, che di mancato incasso dei canoni di locazione degli immobili) se solo avesse proceduto tempestivamente alla risoluzione del contratto di appalto.  ### il ricorrente «l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tr a la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risolu zione del contrat to, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato 18 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore» (da ultimo Civ., sez. II, 31 ottobre 2018 n. 27994).  11. Il motivo è inammissibile, in quanto avanzato per la prima volta con il ricorso p er cas sazione, ment re nell'atto di appello il ### si era limitato a chiedere il rigetto della domanda riconvenzionale di ### per il risarcimento del danno, allegando le avverse condizioni climatiche e l'impossibilità di accesso al cantiere che avevano determinato ritardo, oltre alle proroghe concesse da ### senza applicazione della penale.  12. Il motivo è infondato anche nel merito. 
Infatti, va, innanzitutto, per questa Corte l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in man canza di una d iffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo supe ri ogni ragionevole limite di tolleran za; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed al la natura del contratto , al comportamen to complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (Cass., sez. 2, 4/3/2016, n. 4314). 
Pertanto, la pattuizione di una clausola p enale per il caso di ritardo nell'adempimento non ha efficacia impeditiva dell'azione di risoluzione del contratto, nel caso di termine essenziale o quando il ritardo ecceda la normale tollerabilità (Cass., sez. 1, 28/10/1975, 3606). 19 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### specie, la Corte d'appello, con pieno giudizio meritale, ha affermato che «la suddetta documentazione fotografica prodotta in atti, sostanzialmente confermata da tutti i testi escussi al riguardo, compresi quelli ind icati dall'odierno appellant e, documenta il mancato completamento delle opere, ancora in fase molto arretrata nonostante il periodo di oltre due anni dalla consegna del cantiere, e lo st ato di abbandon o nel q uale quest'ultimo versava». Con l'ulteriore considerazione che «i l ritardo accumulato dalla d itta ### nonostante la dis ponibilità della committente alla concessione di reiterate proroghe risulta di gravità tale da far venir meno l'affidamento di ### circa l'ultimazione delle opere entro un termine ragionevole»; ciò senza contare «che l'appalt atrice era anche parzialment e inadempiente […] rispetto agli obbli ghi contributivi». 
Va poi evidenziato che l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tr a la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risolu zione del contrat to, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass., sez. 2, 31/10/2018, n. 27994; Cass., sez. 2, 13/1/2005, n. 591; Cass., 2, 22/8/2002, n. 12349). 20 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### caso in esame, però, da un lato, il ricorrente non ha sollevato tale questione de l giudizio di appello , tant'è vero ch e nella motivazione della sentenza della Corte territoriale non si fa menzione di questo aspetto della controversia, e, dall'altro, non ha neppure indicato quale porzione di danno dovrebbe essere detratta rispetto a quella liquidata dalla Corte territoriale.  13. Tra l'altro, deve anche precisarsi che per questa Corte, in tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art.  1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia st ata espre ssa istan za del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce auton omo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debi tore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass., 3, 27/7/ 2015, n. 15750). Pertanto, è stata esclusa anch e la rilevabilità d'ufficio in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore. 
Tale circostanza, si ribadisce, non è stata mai sollevata - in modo analitico e circostanziato - dalla ricorrente nei precedenti gradi di giudizio (Cass., sez. 3, 27/6/2007, n. 14853). 
Con riferimento, poi, alle spese di riappalto, la Corte d'appello ha compiutamente motivato, rilevando che la scelta di ### rientrava nella discrezionalità della committente e che, peraltro, l'appellante non aveva allegat o «se non in maniera del tutto gen erica, e tantomeno dimostrato che l'opzione alternativa sarebbe stata meno onerosa dal punto di vista economico». 21 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### 14. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 
La Corte d'appello, n on avendo tenuto conto - nella determinazione complessiva degli importi riconosciuti ad ### - dell'entità delle somme attribuite a titolo di penale per il ritardo, avrebbe finito con il riconoscere ad ### importi superiori a quelli cui avreb be avuto diritto se solo fossero state debitame nte considerate - nella valutazione del risarcimento dovuto ad ### - le somme predette. ### complessivamente riconosciuto ad ### (a tit olo di penale per il ritardo, così come a titolo di danno emergente e di lucro cessante) costi tuirebbe un be ne della vita diverso da quello che aveva richiesto la stessa ### in quanto nella valutazione complessiva dello stesso il Giudice - in applicazione della regola ermeneutica discendente dall'art. 1383 c.c. - avrebbe dovuto necessariamente tenere conto - nella determinaz ione del risarcimento conseguente al provvedimento di risoluzione contrattuale - delle somme già attribuite ad ### a titolo di penale per il ritardo, sicché l'aver completamente omesso tale fondamentale operazione ermeneutica avrebbe finito con l'attribuire ad ### un bene della vita diverso da quello che costituiva oggetto di contesa tra le parti. 
Il ricorrente, riprendendo Cass, ###, sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868, afferma che «il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del ‘petitum' e della ‘causa petendi', sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ‘ultra' o ‘extra' petizione ricorre quando il giudice di merito, al terando gli elementi obiettivi dell'azione (‘petitum' o ‘causa petendi'), emetta un 22 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### provvedimento diverso da quello richiesto ( ‘petitum' i mmediato), oppure attribuisca o neg hi un bene della vita d iverso da quello conteso (‘petitum' m ediato), così pronunciando oltre i limit i de lle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori».  15. Il motivo è inammissibile. 
La viola zione dell'art. 112 c.p.c., i nfatti, attiene all'omessa pronuncia del giudice sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non si attaglia in alcun modo alla valutazione degli elementi istruttori, come chiede in questa sede il ricorrente. 
Per questa Corte, quin di, il v izio di omessa pronuncia ch e determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. 6-1, 5/7/2 016, n. 13716; Cass., 20/10/2017, n. 24830).  16. Le spese d el giudizio di legittimità van no poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente a rimb orsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 23 RG n. 3829/2020 Cons.Est. ### D'### da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7 novembre 

causa n. 3829/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 196/2025 del 07-01-2025

... onsegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul co mmittente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta re sponsabilità oggettiva, che può coincid ere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo Il quarto motivo è assorbito dal rigetto del terzo, in quanto la committente dei lavori era la ### S.r.l., che aveva, in una con i proprietari ### e ### la disponibilità, quantomeno materiale, dell'immobile sul quale venivano effettuati i lavori al fine di render lo agibile per la progettata adibizione a motel. Nel la giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, orientamento costante quello che ritiene configurabile una situazione di corresponsabilità, ai sensi dell'ar t. 2051 c.c. tra proprietario dell'immobile e conduttore dello stesso (Cass. n. 1098 3 del 26/04/2023 Rv. 667404 - 01 e Cass. n. 21788 del 27/10/2015 Rv. 637554 - (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23572/2022 R.G. proposto da: ###### A & ###.R.L., in perso na del legale rappre sentante in carica, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell' avvocato ### (###) rappresentati e di fesi dall'avvocato #### (###), domiciliazione telematica in atti - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvo cato ### (###) rappresentato e di feso dagli avvocati ### (###), #### (###), domiciliazione telematica in atti - ricorrente incidentale - nonché contro ### S.P.A., in perso na del legale rappresentante in carica, elettivamente domicili ato in #### n. 40, presso lo studio dell'avvocato ### R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ###. 2 di 10 FRANCO (####) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti - controricorrente - nonché contro avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di BARI 1098/2022 depositata il ###. 
All'udienza pubblica del 8/11/2024, sono comparsi: il ### curatore ### ro ### che preliminarmente rappresenta l'errore materiale nel dispositivo delle conclusioni scritte depositate e, ri portandosi alle motivazioni espresse in atti, chiede l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, assorbiti il quarto e il quinto, rigettati i restanti ed il ricorso incidentale; l'### , per del ega depositata in atti del difensore dei ricorrenti ### di ### a & c s.r.l., #### tto che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento; l'### difen sore della cont roricorrente ### assicurazioni s.p.a ., che insiste per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale; gli ### ato ### so e ### ara, difensori del controricorrente incidentale ### che nel riportarsi alle memorie depositate chie dono il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.   R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ###. 3 di 10 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/11/2024, dal ### relatore ##### e ### fecero effettuare dalla ### S.r.l. dei lavori di demolizione di un loro immobile, al fin e della ristrutturazione e adibizione a motel; i lav ori provocarono delle lesioni all'adiacente fabbricato di ### che agì in giudizio nei confront i dei ### e della so cietà locataria dell'immobile e titolare del ### la ### di ### A & C. s.r.l ., di nanzi al Tribunale di Lucer a (accorpato successivamente a quello di ###, al fine di ottenere il risarcimento dei danni; la so cietà a r.l. ### nani chi ese ed ottenne che fosse chiamata in causa la propria compagnia di assicurazione, ### S.p.a. che, a seguito del l'autorizzazione giudiziale, si co stituì in causa e contestò la domanda e la stessa chiamata in manleva; la ### S.r.l. rimase contumace; il Tribun ale di ### di venuto come detto competente a seguito della so ppressione di quello di ### riten uta unica responsabile del dissesto dell'immobile del ### la ### S.r.l., che era cessata, in quanto cancellata dal registro del le imprese, rigettò la domanda; ### appellò la sentenza. 
La Corte d'appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio delle parti già co stituite in prim o grado, con sentenza n. 1098/2022 pubblicata il ###, ha accolto l'appello e ha così provveduto: «In parzial e accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza: a) condanna ### e ### nonché la ### di ### & C. s.r.l. in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'appellante, quantificato nella complessiva somma di €.88.047,83, oltre interessi legali con la decorrenza e modalità indicate in parte motiva; b) conferma la R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ### 4 di 10 statuizione di primo grado nei riguardi della ### s.p.a.; 2) Condanna gli appellati ### e ### nonché la ### di ### & C. s.r.l., in solido tra loro, al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in €.10.612,5 per compensi professionali ed €.1064,00 per esborsi relativi al giudizio di primo grado; €.7126,00 per compensi professionali ed €.1165 ,50 per esborsi relativi al presente grado di giudizio, oltre per entrambi i gradi IVA , CPA e rimborso del 15% per spese generali; 3) Cond anna l'appellante alla rifusio ne delle spese di questo grado del giud izio in favore della ### assicurazioni s.p.a., spese che liquid a in €.7126,00, per compensi professi onali, oltre ### CPA e rimborso del 15% per spese generali: 4) P one in via definitiv a le spese di a.t.p . e di c.t.u. come liquidate in primo grado, definitiv amente a carico dei sudd etti appellati ### essandro e ### nonché ### di ### C. s.r.l. in solido tra loro»; avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, i ### e la ### di ### A. & C. S.a.s. (in seguito ### S.r.l.); resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale con un unico motivo, ### resiste con separati controricorsi la ### S.p.a. 
La causa er a stata chiamata una prima volta all 'adunanza camerale del 13/05/2024, all'esito del la quale, con ordinanza interlocutoria n. 15235 del 30/05/2024 è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza delle questioni di diritto sottese ai motivi dal primo al quarto. 
Per la pubblica udienza del 8/11/2024 il ### generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. 
Tutte le parti hanno depositato memoria. R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ### 5 di 10 All'udienza il ### generale e difensori delle parti hanno concluso come sopra riportato.  RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti propongono i seguenti motivi di ricorso 1) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e ### 4 cod. proc. civ., degli artt. 99, 112 e 345 cod.  proc. civ. per non avere la Corte d'appello rilevato che l'azione in primo grado era stata proposta ai sensi dell'art. 2050 c.c. e solo in grado d'appell o, in sede di comparsa conclusionale, era stata prospettata la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; 2) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e ### 4 cod. proc. civ., degli artt. 81, 100 e 101 cod.  proc. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato la loro carenza di legittimazione passiva; 3) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e ### 4 cod. proc. civ., degli artt. 113 cod. proc. civ. e 2051 cod. civ. per essere la responsabilità dell'occorso imputabile esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori; 4) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e ### 4 cod. proc. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ., 2051 e 2697 cod. civ. per errata valutazione dell'onere della prova in ordine al regime di responsabili tà di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti dei ### e della ### S.r.l.; 5) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e ### 4 cod. proc. civ., degli artt. 115, 116 cod. proc.  civ. e 2051 cod. civ. per errata valutazione delle prove in ordine al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento in particolare all'omessa valutazione del caso fortuito; 6) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e ### 4 cod. proc. civ., degli 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per errata ritenuta prova del danno e segnatamente per l'indebito riconoscimento degli interessi compensativi; R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ### 6 di 10 7) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e ### 4 e 5 cod. proc. civ., dell'art. 100, 112 e 113 cod.  proc. civ. in ordine alla ritenuta insussistenza della legittimazione della compagnia assicuratrice ### S.p.a. 
Il co ntroricorrente ### popone un unico motivo di ricorso incidentale , per violazione e falsa appli cazione degli artt. 331 e 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che non vi fosse in capo al ### legittimazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice ### S.p.a., con condanna alle spese per tale indebita chiamata in giudizio. 
Il prim o motivo è infondato in quanto dall'atto di citazione in primo grado, come riportato in controricorso del ### risulta che gli elementi fondamentali della responsabilità ai sensi dell'art.  2051 c.c. erano stati evocati, cosicché i convenuti ### e ### e la stess a ### S.r.l. erano stati messi in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento a detta fattispecie di responsabilità speciale, ossia per omessa custodia. 
Ugualmente è infondato il secondo motivo del ricorso principale, atteso che secondo la giuri sprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 14960 del 28/05/2024 Rv. 671190 - 01 e in precedenza Cass. n. 1473 2 del 10/05/2022) il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizi one che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda, se la parte ha tempestivamente all egato, in modo suffici entemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare il diverso titolo di responsabilità, anche speciale. 
Il terzo motivo è infondato: l'affermazione di responsabilità nei confronti dei ### e ### e della ### S.r.l. è basato sul regime di cui all'art. 2051 c.c., ossia per ### custodia, con esclusione di qualsivo glia profilo di colpa nella scelta della di tta appaltatrice dei lavoro, avendo la Corte territoriale soltanto a fini di rafforzamento del percorso motivazionale, con un richiamo alla R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ### 7 di 10 culpa in vigilando, evocato la responsabilità per la scelta della ditta appaltatrice da pa rte dei propriet ari dell'im mobili e della società gestrice del motel. In definitiva il riferimento alla culpa in vigilando concreta una mera affermazione incidentale ### senza alcun contributo alla correttezza complessiva dell'accertamento di fatto, che ha condotto alla statuizione della responsabili tà ai sensi dell'art. 2051 c.c per la intrinseca inadeguatezza dell'operato dei ### e ### e della ### S.r.l. in relazione ai lavori sull'immobile destinato a motel. In qu esta sede deve, pertanto, essere ribadito l'orient amento di legittimità richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, secondo il quale (Cass. 7553 del 17/03/2021 Rv. 660915 - 01 e in precedenza Cass. 11671 del 14/05/2018 Rv. 648327 - 01) la c onsegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul co mmittente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta re sponsabilità oggettiva, che può coincid ere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo Il quarto motivo è assorbito dal rigetto del terzo, in quanto la committente dei lavori era la ### S.r.l., che aveva, in una con i proprietari ### e ### la disponibilità, quantomeno materiale, dell'immobile sul quale venivano effettuati i lavori al fine di render lo agibile per la progettata adibizione a motel. Nel la giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, orientamento costante quello che ritiene configurabile una situazione di corresponsabilità, ai sensi dell'ar t. 2051 c.c. tra proprietario dell'immobile e conduttore dello stesso (Cass. n. 1098 3 del 26/04/2023 Rv.  667404 - 01 e Cass. n. 21788 del 27/10/2015 Rv. 637554 - 01)). R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ### 8 di 10 Il quinto motivo è inammissibile, non avendo in alcun modo i ricorrenti indicato dove e quando, nelle fasi di merito, avevano prospettato il cas o fortuito e in qual modo intendess ero fornirne prova, e ssendosi essi richiamati in generale, ad asseriti comportamenti (della ditta appaltatrice, qu ali l'effettuazione dello scavo o i lavori effettuati in precedenza dal ### sul proprio immobile) dotati di autonoma capacità lesiva e comunque incidenti sul nesso eziologico tra bene immobile e evento di danno, senza tuttavia adeguatament e specificarne e co mprovarne l'adeguata incidenza. È affermazione costante, e che qui si intende ribadire, che l' art. 2051 c.c. impone al custo de, presunto responsabi le, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragi one sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a preven ire e i mpedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della pr ova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. n. 8811 del 12/05/2020 Rv. 657915 - 03). 
Il ses to motivo concer ne valutazioni di fatto, in ordine alla commisurazione del danno e non prospetta censure di diritto, cosicché esso si appalesa inammissibile in questa sede di legittimità, risultando il ragionamento del giud ice di merito condotto coerentemente con idoneo apprezzamento alle circostanze di fatto. Gl i interessi compensativi, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, competono nel caso di risarcimento del danno da illecito civile e tanto a decorrere dall'epoca dall'illecito purché, e tanto è in contestato , ne sia stata propos ta la re lativa domanda e competono anche qu alora la somma sia liqu idata all'attualità (da ultimo: Cass. n. 10376 del 17/04/2024 Rv. 670781 - 02). R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ### 9 di 10 Il settim o motivo, al pari dell'unico moti vo del ricorso incidentale, è infondato: esso confonde il litisconsorzio processuale necessario in appello, con conseguente onere di citare il terzo chiamato da parte dell'appellante, con la legittimazione all'azione diretta del danneggiat o, ovverossia il ### nei confronti dell'assicuratore, che nella specie non vi è, in quanto non vi è una specifica norma che la prevede, al contrario di quanto accade nella responsabilità civile auto (artt. 141 e 144 cod. ass.). 
Il ricorso principale è, pertanto, rigettato. 
Il ricor so incidentale di grado ### riv olto nei confronti dell'### S.p.a. e avverso il capo di sentenza che lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della compagnia assicuratrice, è infondato, per le identiche ragioni poste a base del rigetto del settimo motivo del ricorso principale, ossia per insussistenza di una norma di legge che lo autorizzasse la parte danneggiata alla chiamata in causa diretta della compagnia assicuratrice e, inoltre, per non ess ere stat a reit erata, come correttamente evidenziato dal ### generale, la reiterazione, in appello, della domanda di garanzia da parte dell'assicurato. 
Il ricorso incidentale è, pertanto, anche esso, rigettato. 
In co nclusione, so no rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti sia di ### che d ell'### S.p .a.  nonché del ### nei confron ti della stessa compagnia assicuratrice e tenuto conto dell'attività processuale espletata, in relazione al valore della contro versia, sono liquidate come da dispositivo. 
Deve, i nfine, attestarsi la sussistenza dei pre supposti processuali (rigetto, ovvero dichi arazione di inammissibil ità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002. R.g. n. 23572 del 2022; U.p. 8/11/2024; estensore: C. ### 10 di 10 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricor so principa le e il ricors o incidentale. 
Condanna i ricorrenti princip ali al pag amento, in favore del la controricorrente ### S.p.a. e del cont roricorrente ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 3.200,00 in fav ore della prima e in ### 7.200,00 in fav ore del secondo, per c ompensi, oltre, per ciascun controrico rrente, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge. 
Condanna il ricorrente incidentale ### al pagamento, in favore della controricorrente ### S.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del la sussistenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti principali e del ricorrente incidentale e in favore del competente ### di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif icato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deci so in ### il ### deci so in ### nella camera di 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Valle Cristiano

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1781/2025 del 24-01-2025

... superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza; - nella specie non ricorreva l'ipotesi di una condotta incolpevole, poiché, nella vigenza del codice doganale dell'unione del 2013, che ha esplicato in modo chiaro come le royalties debbano essere incluse nella base im ponibile dei dazi, non era ammissibile una incolpevole ignoranza basata su precedenti comportamenti di fatto non sanzionati o raffronti con interpretazioni di ### di altri ### membri posto che ai sensi dell'art. 42 del CDU ogni ### membro è lasciato libero di adottare nel co ncreto le sanzioni amministra tive opportune che debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive; 4 - gli atti di irrogazione delle sanzioni risultavano invece illegittimi, poiché le sanzioni irrogate riguardavano contestazioni analoghe, inerenti operazioni del medesimo soggetto, avvenute tutte nel periodo 2013-2014, l 'ufficio doganale avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, considerando anche le sanzioni irrogate per le importazioni relative al primo semestre dell'anno 2012; - risulta evidente, inoltre, che l'entità della sanzione era eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3799/2023 R.G. proposto da ### s.r.l. , rappresentata e di fesa dagli avvoc ati #### e ### come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione in giudizio di nuovo di fensore (####; ###; ###); - ricorrente - ### delle ### e dei ### , rap presentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - controricorrente - e nei confronti di ### s.r.l. in liquidazione e ### s.r.l. (già ### s.p.a.) - intimati
Oggetto: Dazi - ### avverso la sentenza della ### tributaria re gionale della ### n. 2416/09/2022, depositata l'8.06.2022. 
Udita la relazi one sv olta dal consigliere ### all 'udienza pubblica del 25.09.2024; Sentito il ### stero, in persona del ### dott. ### il quale, riportandosi alle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e, in subordine, l'accoglimento del motivo di ricorso riguardante la violazione del principio di proporzionalità; Sentiti, per la ricorrente, l'avvocato ### e, per l'### delle ### e dei ### l'avvocato dello ##### di ### accoglieva il ricorso proposto dall'importatore ### s.r.l. e dagli spedizionieri doganali ### s.r.l. e ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) avverso distinti avvisi di rettifica dell'accertamen to per maggiori dazi e dei correlati provvedimenti di irrogazi one della sanzione , emess i dall'### doganale di ### a seguito della revisione dell'accertamen to riguardante importazioni effettuate dal suindicato importatore, per la mancata inclusione, nel valore della merce dichiarato in dogana, del corrispettivo relativo alle royalties corrisposte ai licenzianti, titolari dei marchi, riguardante la merce importata. 
Con la sentenza n. 5138/07/2017, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della ### rigettava l'appello proposto dall'### Proposto ricorso per cas sazione dall'### questa Cor te, con ordinanza n. ### del 20.12.2019, lo accoglieva e cassava con rinvio la sentenza impugnata. 
A seguito del ricorso in riassunzione, proposto dalla ### s.r.l., la CTR della ### quale giudice di rinvio, con la sentenza 3 indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni, confermando, per il resto, la corrett a inclu sione delle royalties nel valore della merce da dichiarare in dogana. 
Dalla sentenza im pugnata si evince, per quello che qui ancora interessa, che: - nelle fatture allegate alle dichiarazioni presentata in dogana vi era (nella maggior parte dei casi) la chiara indicazione dei marchi apposti sui prodotti importati, per cui era evidente che la lamentata ignoranza - già di per sé irrilevante in ordine alla deben za del tributo - era certamente inescusabile per quanto riguardava l'ascrivibilità d ella responsabilità sanzionatoria al rappresent ante doganale, con conseguente impossibilità per lo stesso di invocare l'esimente all'art.  10 del d.lgs. n. 472 del 1997 (la figura del c.d. autore mediato); - in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'ass enza di colpa, non essendo suff iciente uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorrendo che l'ignoranza sia incolpevole, ovvero non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza; - nella specie non ricorreva l'ipotesi di una condotta incolpevole, poiché, nella vigenza del codice doganale dell'unione del 2013, che ha esplicato in modo chiaro come le royalties debbano essere incluse nella base im ponibile dei dazi, non era ammissibile una incolpevole ignoranza basata su precedenti comportamenti di fatto non sanzionati o raffronti con interpretazioni di ### di altri ### membri posto che ai sensi dell'art. 42 del CDU ogni ### membro è lasciato libero di adottare nel co ncreto le sanzioni amministra tive opportune che debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive; 4 - gli atti di irrogazione delle sanzioni risultavano invece illegittimi, poiché le sanzioni irrogate riguardavano contestazioni analoghe, inerenti operazioni del medesimo soggetto, avvenute tutte nel periodo 2013-2014, l 'ufficio doganale avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, considerando anche le sanzioni irrogate per le importazioni relative al primo semestre dell'anno 2012; - risulta evidente, inoltre, che l'entità della sanzione era eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito accertato, con conseguente violazione del principio di proporzionalità; - la sanzione andava, quindi, rideterminata nella misura minima e più favorevole al contribuente, tale da garantire la gradazione in base al prin cipio di proporzionalità, “tenuto conto della continuità, e del maggiore diritto di confine accertato”.  ### la suddetta decisione la ### s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.  ### resisteva con controricorso, mentre le altre parti rimanevano intimate.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, d.lgs. 546 del 1992, per difetto di motivazione o motivazione apparente in ordine alla ricorrenza dei presupposti di daziabilità delle royalties, essendosi la CTR limitata ad aderire acriticamente alla tesi dell'### 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 29 e 31, reg. CEE n. 2913/1992 e degli artt. 143, 157, 159, 160 e 162, ### n. 2454/1993, per avere la CTR errato nell'includere 5 nel valore doganale delle merci i diritti di licenza, senza effettuare una puntuale verifica delle clausole contrattuali.  3. Con il terzo motivo, deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1362 - comune intenzioni delle parti - 1363 - interpretazione complessiva delle clausole - 1371 - criterio della minor gravosità - 1372 cod. civ. - per avere la CTR forn ito un'erronea in terpretazione del legame che dovrebbe collegare le posizioni dei soggetti coinvolti ed in particolare porre in relazione i vincoli imposti ai produttori non comunitari affinché si perf ezioni la vendita da qu est'ultimi alla società e, infin e, con il pagamento dei diritti di licenza.  4. Con il quarto motivo, deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p .c. per l'omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, avendo la CTR svolto una errata lettura delle prove dedotte in atti, prescindendo dal testo negoziale.  5. Con il quinto motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa app licazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR errato nel ritenere lo spedizioniere resp onsabile per le sanzioni, non applicandogli l'esimente dell'autore mediato, essendo stato indotto in errore da altri, e non considerando che spettava all'ADM provare la violazione da parte del predetto del dove re di diligenza; in via subordinata, sempre con il quinto motivo, deduce la violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto la ### pur riconoscendo la violazi one del principio di proporzionalità delle sanzioni (avendo l'### applicato sanzioni pari a circa il 100% dei maggiori diritti accertati), non ha rideterminato la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente, anche in considerazione 6 dell'elemento soggettivo del soggetto agente, e non ha applicato la continuazione.  6. Con il sesto motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo), deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR condannato la ### al pagamento delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento del ricorso in riassunzione e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che, nella specie, vanno ravvisate nella buona fede della ricorrente.  7. Preliminarmente occorre dare atto che il deposito del ricorso per cassazione risulta tempestivo.  7.1 La ricorrente ha depositato istanza del 16.02.2023, con la quale ha chi esto di essere rimessa in termini in re lazione al mancato tempestivo deposito del rico rso per cass azione, conseguente ad un asserito problema al sistema telematico della Corte di Cassazione, che avrebbe impedito il perfezionamento della procedura.  7.2 A tal fine segnala di avere notificato il ricorso per cassazione in data 5 gennaio 2023 e di averlo tempestivamente depositato, in via telematica, in data 25 gennaio 2023; dopo aver ricevuto 6 ### di accettazione e consegna (che risultano allegate al presente ricorso), comprovanti l'effettivo invio del deposito, ha ricevuto una segnalazione di “errore”, nella quale si dava atto di “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”; 7.3 Orbene, il ricorso per cassazione risulta depositato sul PCT in data ### e accertato in data ###.  7.4 Questa Corte ha più volte condivisibilmente affermato che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda ### ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ### stero dell a Giustizia” (Cass. n. 17328 del 27/06/2019; n. 11726 del 03/05/2019; 7 n. 1366 del 19/01/2018), sicchè deve riten ersi che il ricor so per cassazione sia stato tempestivamente depositato, atteso che la ricevuta di consegna risulta emessa l'ultimo giorno utile, anche se non sia stato comunicato poi l'esito positivo del controllo automatico.  7.5 La "Ricev uta di consegna", infatti, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e ril eva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tal e momento, il tu tto con effetto anti cipato e provvisorio rispetto all'ultima ### cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva, per cui la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC - riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dal la cancell eria dell'ufficio giudiziario - è eterogenea rispetto alla funzione delle prime due, poiché da tali controll i non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'att o, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità in favore delle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventual e esito negati vo dei successi vi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina, al più, la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati (Cass. n. 19796 del 12/07/2021).   8. Sempre in via preliminare va rilevato che con la memoria di costituzione in giudizio di nuovo difensore del 27.09.2023, la ricorrente ha rinunciato alla domanda nella parte riguardante i tributi, gli interessi e gli accessori, riservandosi di presentare, entro il termine previsto, l'istanza di definizione agevolata con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni collegate ai tributi, ai sensi del l'art. 191, secondo periodo, della l. n. 197 del 2022, poi non prodotta in giudizio. 8 8.1 Poiché la domanda di definizione agevolata, con riferimento alle sanzioni, non è stata pi ù depositata in gi udizio, occorre proced ere all'esame dei motivi di ricorso non oggetto di rinuncia.  9. I primi quatt ro motivi di ricorso sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, avendovi la ricorrente rinunciato.  9.1 Il quinto e il sesto motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo) vanno invece esaminati.  10. Il qu into motivo è infon dato nella parte in cui censura la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che, per quanto riguarda l'asserita buona fede della contribuente, occorre rammentare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 ritiene sufficiente la coscienza e la volontà della co ndotta, senz a che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua ass enza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale dili genza ( ex mu ltis, Cass. n. 2139 de l 30/01/2020).  10.1 ### ha correttamente applicato la predetta disposizione, affermando che non era s ufficiente, al fine di esclu dere l'elemento soggettivo dell'illecito, il richiamo a “precedenti comportamenti di fatto non sanzionati o raffronti con interpretazioni di ### di altri ### membri posto che, a mente dell'art. 42 del CDU, ribadita l'applicazione di sanzioni in caso di violazione della normativa doganale, ogni ### membro è lasciat o libero di adottare nel concreto le sanzioni amministrative opportune che debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. 9 10.2 Il quinto motivo è infonda to anche lad dove invoca l'applicazione della continuazione, posto che, in materia di sanzioni doganali, è inapplicabile il regime della continuazione di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 21.09.2020, n. 19633).  11. Per il resto, il motivo è fondato.  12. ###, infatti, dopo avere statuito che le sanzioni applicate erano sproporziona te rispetto all'illecito accertato e ch e si sar ebbe dovuto app licare il cumulo giuridico, non ha poi rideter minato in concreto le sanzioni irrogate.  12.1 Occorre rammentare, invero, che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di mer ito sostitutiva sia della di chiarazione resa dal contrib uente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, ove ricorro no i necessari pres upposti processuali della sua rituale investi tura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del p otere sanzionatorio esercitato dall' ente impositore, nonché il potere di determinare (nell'ambito delle richieste delle parti) l' entità delle sanzi oni effettivamente dovute. Quando il giudice è investito della valutazione di un atto impositivo che non ha correttamente determinato la sanzione, non deve limitarsi a dichiarare la nu llità dell'atto medesimo, ma deve provvedere a rideterminare l'entità delle sanzioni effettivamente dovute nell'ambito delle richieste delle parti (Cass. 17/10/2008, n. 25376).  13. Il sesto motivo di ricorso (indicato nel ricorso come settimo motivo) rimane assorbito a seguito del parziale accoglimento del quinto motivo.  14. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, va accolto parzialmente il quinto motivo di ricorso, nei termini di 10 cui in moti vazione, e rigettato per il re sto; va, in oltre, dichiarato assorbito il sesto motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo); la sentenza va cassata in relazione alla parte del motivo accolto. con rinvio alla Corte di ### a tributa ria di secondo grado della Lom bardia, in diversa composizione, per nuovo e same e per la deter minazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il parzialmente quinto motivo di ricorso , nei termini di cui in motivazione, rigettandolo per il resto e dichiarando assorbito il sesto motivo di ricorso (indicato nel ricorso come settimo motivo); cas sa la sentenza impugna ta, in relazione alla parte del motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di ### tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità. 
Così deciso in ### il 25 settembre 2024  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Hmeljak Tania

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 197/2025 del 07-01-2025

... responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custod ia, ma sulla proprietà o, comunq ue, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in fu nzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nell a relativa azione risarcitoria la legitt imazione passiva spetta in via esclusiva alla ### in quanto titolare della competenza normativa in materia d i patrimonio faunistico, nonch é delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di contro llo delle attività di t utela e gest ione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384- 8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/202 0, n. 13848; r.g. n. 9286/2023 Cons. est. ### 02/10/2020, n. 20997 ; ### 09/02/2021, n. 3023; ### 23/05/2022, n. 16550); ### in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9286/2023 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ricorrente - contro ### in perso na del legale rappresentan te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### - controricorrente - avverso la sent enza n. 923/2022 del TRIBUNALE DI MACERATA, depositata il giorno 26 ottobre 2022; udita la relaz ione svolta all a camera di consigli o tenuta il giorno 5 novembre 2024 dal ### Rilevato che ### convenne la ### innanzi il Giudice di pace di ### per sentirla condannare al risarcimento dei danni ### PER #### r.g. n. 9286/2023 Cons. est. ### riportati dalla sua autovettura a seguito dell'impatto con un capriolo avvenuto lungo una strada provinciale; all'esito del giudizio di primo grado, l'adito giudice, in accoglimento della domanda at torea, condannò la convenuta al risarc imento dei danni, ravvisando integrata la fattispecie di responsabilità contemplata dall'art. 2043 cod. civ.; detta pronuncia è stata integralmente riformata dalla decisione in epigrafe indicata, resa sull'appello interposto dalla ### con reiezione della originaria domanda attorea; ricorre per cassazione ### affidandosi a due motivi; resiste con controricorso la ### ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e dell'art.  2052 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod.  proc. civ., censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità nell'art. 2052 cod. civ. dell'ipotesi di sinistro stradal e cagionato dalla presenza di fauna selvatica; con la complessa censura così articolata, parte ricorrente denuncia, innanzitutto, la mancata qualificazione giuridica, tanto ad opera del giudice di prime cure quanto da parte del giudice dell'appello, della vicenda litigiosa come fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2052 cod. civ., stante le funzioni normative, amministrative e di controllo sugli animali selvatici devolute alla ### lamenta poi la non applicazione dei princìpi di diritto enunciati dal giudice di legittimità (in specie, da Cass. 20/04/2020, n. 7969) in tema di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica: sostiene, in particolare, di avere pienamente dimostrato la dinamica del sinistro r.g. n. 9286/2023 Cons. est. ### e la derivazione causale del pregiudizio lamentato dal comportamento di un animale selvatic o, non richiedendosi, al fine di affermare la responsabilità dell'ente regionale, l'allegazione (né la prova) di alcun elemento soggettivo, cioè di una colpa dell'ente convenuto; il secondo motivo, per violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art.  84 del regolamento codice della strada in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., imputa alla gravata sentenza di non aver «ritenuto in ogni caso raggiunta la prova della responsabilità della ### ex art. 2043 cod. civ.», ravvisabile invece per la omessa installazione di segnali di pericolo in una strada che - come dimostrato dalle testimonianze assunte - era teatro abituale di sinistri causati dall'attraversamento di animali selvatici; i m otivi - meritevoli di congiunta disam ina, att esa l'intrinseca connessione che li avvince - sono fondati, nei sensi di cui in appresso; è doveroso, in premessa, puntualizzare che, nel contesto di una trama motivazionale non esemplare per logica sequenzialità e coerenza argomentativa, la gravata sentenza, dopo aver affe rmato che la allegazione attorea «solo in sede di memorie ex art. 320 cod. proc.  […] della possibile sussistenza della responsabilità ex art. 2052 cod.  civ. [era] condotta processuale non ido nea alla rituale integrazi one della domanda» e che quindi «il titolo di responsabilità va ricondotto secondo domanda a quello di cui all'art. 2043 cod. civ.», ha comunque valutato la domanda di risarcimento dei danni anche ove sussunta nella fattispecie prevista dall'art. 2052 cod. civ., addivenendo al rigetto della istanza pure sotto tale profilo, sia pure per assenza di colpa della P.A.  convenuta; ciò posto, intende la Corte ribadire i seguenti princìpi di diritto, rinviando, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., ai precedenti di seguito menzionati: r.g. n. 9286/2023 Cons. est. #### l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, t raducendosi nella semplic e selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono sogge tti , con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limit e del giudicato sostan ziale eventual mente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di respo nsabilità rispetto a quella applicata nel g rado pre cedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (principio enunciato da Cass. 1 0/11/2023, n . ###, proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell'art. 2043 cod.  civ.; conf. Cass. 08/05/2023, n. 12159); ### i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A.  a n orma dell'art. 205 2 cod. civ., giac ché, da un lato, il criterio d i imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custod ia, ma sulla proprietà o, comunq ue, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in fu nzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nell a relativa azione risarcitoria la legitt imazione passiva spetta in via esclusiva alla ### in quanto titolare della competenza normativa in materia d i patrimonio faunistico, nonch é delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di contro llo delle attività di t utela e gest ione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384- 8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/202 0, n. 13848; r.g. n. 9286/2023 Cons. est. ### 02/10/2020, n. 20997 ; ### 09/02/2021, n. 3023; ### 23/05/2022, n. 16550); ### in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la respo nsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due ragg iunge la prova liberatoria , la responsabilit à grava su ognuno in pari misura (da ultimo: ### ord. 10/11/2023, n. ###; ### 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione); sulla scorta delle ora riportate regulae iuris, chiari si appalesano gli errori commessi dal giudice territoriale, nella parte in cui ha escluso l'esaminabilità (pur comunque in concreto poi operata) della domanda risarcitoria sub specie di art. 2052 cod. civ. e laddove ha individuato il titolo di responsabilità ascrivibile alla ### nella inosservanza del generale canone del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ.; ma la gravata sentenza non è conforme a diritto nemmeno nella parte in cui ha negato la responsabilità della ### riguardata nel prisma del criterio contemplato dall'art. 2052 cod. civ.; ed invero, il giudice territoriale, muovendo dall'apodittico assunto della «completa omissione della descrizione della dinamica del sinistro» manifestamente contraddetto dallo stralcio dell'atto introduttivo nella sentenza trascritto, ha centrato la propria attenzione sulla condotta serbata dal conducente del veicolo danneggiato, in sostanza indagando (in specie, sulla scorta della presunta velocità di marcia al momento dell'impatto) sulla colpa dello stesso nella produzione dell'occorso; r.g. n. 9286/2023 Cons. est. ### così ragionando, tuttavia, la sentenza gravata ha inopinatamente gravato il soggetto danneggiato dell'onere di provare la diligenza del conducente il sinistro per conseguire il risarcimento; per contro, i l giudice territo riale avrebbe dovuto verificare i presupposti di operatività della responsabilità ex art. 2052 cod. civ.: in primo luo go riscontrare, sulla scorta dell'andamento del sinistro acclarato in base agli elementi istruttori acquisiti, pur sempre univoci nella prospettazione di un impatto tra l'animale e il veicolo, l'esistenza di un nesso di derivaz ione causale tra la con dotta dell'animale (appartenente ad una delle specie oggetto di tutela ex lege n. 157 del 1992) e l'evento lesivo in rapporto a quella di guida del conducente del veicolo e soltanto dopo (ed in caso di esito positivo) accertare, ai fini dell'operare della concorrente presunzione sancita dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., se il conducente del veicolo danneggiato avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno; a q uesto accertamento provved erà il Tribunale di ### in persona di diverso magistrato, al quale la causa va rinviata per nuovo esame, previa cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m.  accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerat a, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rossi Raffaele

M

Tribunale di Asti, Sentenza n. 525/2025 del 23-12-2025

... buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della patologia denunciata ed alle mansioni svolte, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del dipendente, dovendo essere salvaguardato “l'interesse creditorio del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta”. 7.2. La valutazione del giudice di merito in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata è dunque di tipo prognostico riguardo l'idoneità della condotta contestata, che costituisce indice di scarsa attenzione del lavoratore per la propria salute e per i relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il rientro in servizio del dipendente. R.G.L. n. 975/2024 7.3. Alla luce dei principi sopra richiamati, la Corte di legittimità ha affermato che “in materia (leggi tutto)...

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R.G.L. n. 975/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento portante il n. 975 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da ### S.P.A.  in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ### per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### via ### n. 76 parte ricorrente #### rappresentata e difesa dall'avv.to ### per mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via del ### n. 59 parte resistente #### individuale per giusta causa ### per parte ricorrente: come in ricorso per parte resistente: come in memoria di costituzione ### ricorso depositato in data ### la società ### S.p.A. (di seguito per brevità anche solo ### conveniva in giudizio ### propria dipendente addetta allo stabilimento di ### dal 17/10/2016, per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole con missiva datata 1/07/2024 e dalla stessa impugnato stragiudizialmente con pec del 17/07/2024. 
R.G.L. n. 975/2024 A sostegno della domanda giustificava l'applicazione della massima sanzione disciplinare adducendo che la dipendente, vittima di un infortunio al dito indice della mano destra mentre era impegnata nello svolgimento delle proprie mansioni, avrebbe simulato l'infermità o, comunque, pregiudicato o ritardato la guarigione e il rientro in servizio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede con conseguente venir meno del vincolo fiduciario. 
Richiamava all'uopo la relazione dell'agenzia di investigazione privata, alla quale si era rivolta per accertare le effettive condizioni di salute della dipendente, in quanto insospettita dall'eccessiva estensione della prognosi iniziale, dalle cui indagini era emerso che, almeno a partire dal 04/06/2024, la convenuta, piuttosto che dedicarsi al pieno recupero delle sue energie psico-fisiche, aveva svolto una serie di attività della vita quotidiana indicative di uno stato di perfetta efficienza fisica e in ogni caso incompatibili con il riferito stato morboso. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la lavoratrice, la quale preliminarmente - denunciata l'inutilizzabilità in giudizio delle investigazioni difensive svolte - contestava la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento, nonché l'applicabilità di tale sanzione al caso di specie ai sensi del ### di riferimento, oltre che la sua sproporzionalità rispetto alla condotta contestata. 
In via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatole per insussistenza del fatto materiale e comunque in quanto non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo soggettivo, invocando la tutela reale prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 ovvero, in via subordinata, la tutela obbligatoria di cui al precedente comma 1. 
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi indotti dalle parti, delegata al Tribunale di ### con ordinanza del 18/12/2024, e con consulenza medico - legale affidata al dott. ### indi all'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE R.G.L. n. 975/2024 1. Stante la contestazione dalla resistente sulla relativa utilizzabilità, deve preliminarmente reputarsi legittimo il ricorso da parte della società ricorrente alle indagini investigative affidate all'agenzia ### allo scopo di verificare l'attendibilità della certificazione medica attestante lo stato di malattia della lavoratrice e il suo perdurare nell'arco di tempo ivi indicato.  1.1. Con riferimento alla possibilità di svolgere tali indagini giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la disposizione dell'art. 2 dello St. dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello St.  direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. 14.2.2011 n. 3590); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione (Cass. 7.6.2003 n. 9167). Le garanzie degli artt. 2 e 3, citati operano, infatti, esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi” (cfr. fra le altre, sentenza n. 8373/2018).  1.2. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa R.G.L. n. 975/2024 rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza” (Cass. civ. n. 11697/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 25162/2014).  1.3. Occorre cionondimeno ricordare che la giurisprudenza individua presupposti e limiti di tali controlli, affermando che essi sono leciti purché l'attività di accertamento si svolga “mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti” “e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 20879/2018) e sempre che “sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore” (cfr. Cass. civ. n. ###/2021; Cass. civ.  25732/2021).  2. Orbene, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, siffatto bilanciamento sia stato correttamente operato, atteso che le indagini affidate dalla ### sono state condotte dallo ### con modalità tali da non pregiudicare le garanzie di libertà e dignità della dipendente, di talché può darsi ingresso nel presente giudizio alla relazione investigativa versata in atti e ritenersi utilizzabili le riproduzioni fotografiche alla stessa allegate.  2.1. Con particolare riguardo alle verifiche condotte dagli investigatori il giorno 4/06/2024, allorché la ### si trovava nella corte di pertinenza della sua privata abitazione, sebbene l'istruttoria abbia consentito di acclarare che nell'estate del 2023 sia stato apposto un telo verde a copertura di tutta la recinzione dell'abitazione della lavoratrice (teste ### collega della resistente: “io insieme al collega ### nel 2023 ho installato una rete verde con le fascette, torno torno, per impedire alle persone che passano di vedere all'interno della terrazza”; teste ### amico della resistente: “Se non mi sbaglio l'intero perimetro dei due terrazzi è coperto da un telo verde, verde sbiadito, apposto sulla cancellata, quando entri si vede che va dal muro fino a girare intorno (…) Che io ricordi i teli sono stati messi nel 2023”; teste ### “Le inferriate le abbiamo chiuse con un telo, io e ### estate R.G.L. n. 975/2024 2023, inizio estate 2023”), dall'esame delle fotografie a corredo della relazione investigativa (doc. 10 in atti di parte ricorrente) si intravede la presenza sul telo di squarci e aperture, che lasciavano scoperte alcune parti della recinzione (si veda in particolare il fotogramma di pag. 4), condizione, peraltro, confermata dagli investigatori durante l'esame testimoniale, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la loro estraneità ai fatti di causa, e in ogni caso compatibile con la circostanza che le indagini difensive sono state effettuale a distanza di quasi un anno dalla sua messa in posa.  2.2. Meritano d'essere di seguito riportare le dichiarazioni rese dai medesimi sul profilo in esame: teste ### “In quella occasione ci troviamo la ### faccia e faccia, lei era all'interno della terrazza che ha un muretto di mezzo metro circa ed una inferriata nella parte superiore, parzialmente coperta da una rete di colore verde simile a quelle usate per coprire alberi o piante, trasparente, e in quella occasione facevo della foto alla ### da diverse aperture (…) ### fotografie sono state fatte da diverse angolazioni, da più punti aperti, da luogo aperto al pubblico ad una persona di proprietà privata visibile dall'esterno (…) Le foto sono state prese da diverse aperture dove la rete non era presente. La rete non copriva per intero la cancellata, oltre ad essere trasparente. Le aperture erano grandi, erano preesistenti al nostro passaggio ed erano visibili al nostro passaggio. Non abbiamo assolutamente toccato la recinzione o lo stato dei luoghi”; teste ### “In data 04 giugno 2024 (…) mentre perlustravamo per capire dove questa abitasse concretamente abbiamo visto la ### uscire su di un terrazzino, una terrazza. La abbiamo vista dall'esterno attraverso dei fori che c'erano nel telo verde, quello che si usa per le piante, che circondava una parte non tutto il terrazzino perché c'erano degli spazi da dove si vedeva, ampi spazi e attraverso questi ampi spazi che non ricordo esattamente dove erano posizionati né quanto erano esattamente ampi ma erano ampi ed erano diversi e attraverso i quali sia io che il collega abbiamo fatto delle foto della ### (…) Le foto sono state prese da più punti (…) Il telo era comunque trasparente, non occludeva la visuale R.G.L. n. 975/2024 all'interno si vedeva, da qualsiasi angolazione. Noi non abbiamo toccato nulla né modificato lo stato dei luoghi in alcun modo”.  3. ### canto, emerge dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro della ### che la copertura è stata realizzata utilizzando più teli (teste ### “Io ho messo dappertutto la stessa rete, quando finiva il rotolo ho iniziato un altro pezzo di rete”; teste ### “Se non mi sbaglio in certe parti il colore del telo era più scuro, vado a memoria. Non c'erano spazi anche piccoli non coperti dal telo”; teste ### “### rotoli, e quando terminavano iniziavamo con un altro rotolo. In alcuni punti i teli erano sovrapposti, non ricordo se dappertutto”) e che per unire le varie sezioni sono state utilizzate delle fascette (teste ### “### usato un telo comprato dalla ### eravamo andati a prendere il caffè e ci siamo ritrovati a mettere il telo, erano dei rotoli verdi dello stesso colore, che abbiamo fissato con delle fascette”), di guisa che appare assai verosimile che nel lasso di tempo di un anno si siano formate delle aperture in corrispondenza dei punti di congiunzione.  3.1. Quand'anche si ritenesse che gli squarci nella copertura siano stati causati da terzi e non dal cedimento per effetto delle intemperie e della usura del materiale, non vi è evidenza alcuna che tali manomissioni siano riconducibili all'opera degli investigatori, non essendo emersa dall'istruttoria orale prova in tal senso (teste ### “Ovviamente io non so nulla su chi abbia manomesso la rete e perchè. Che ne so”; teste ### “Ovviamente nulla so su come e perché si sia creato quello spazio; in quel tratto si vedeva come se la graffetta non ci fosse più”; teste ### “Non so dire come questo buco fosse stato creato (…) Non ho idea di chi sia stato a fare il buco e perché”).  3.2. Dovendosi considerare accertata la circostanza che, alla data dell'accesso degli investigatori, la recinzione dell'abitazione privata della convenuta fosse solo in parte protetta da copertura, deve concludersi che il cortile di pertinenza della abitazione della lavoratrice fosse visibile dall'esterno, il che esclude che le fotografie siano state acquisite in violazione delle norme in materia di privacy. 
R.G.L. n. 975/2024 In ogni caso si rammenta che “In materia di controlli del lavoratore, non può prescindersi dal bilanciamento tra il diritto di difesa del datore e quello di tutela della riservatezza del dipendente. Non è vietata la produzione in giudizio di documenti formati in violazione del codice della privacy, non estendendosi l'istituto processualpenalistico della inutilizzabilità anche al processo civile, fatto comunque salvo il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza” (Cass. civ.  ###/2021) e che “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003” (ex multis Cass. civ. n. 29829/2024).  4. Quanto alle verifiche condotte dagli investigatori il giorno 5/06/2024, allorquando la ### si trovava presso la palestra ### & ### di ### non si ritiene del pari sussistere un'ipotesi di violazione delle norme in materia di privacy. 
Ed invero, lo stesso teste indotto da parte resistente, ### personal trainer presso il centro, ha riferito che “### palestra possono accedere gli iscritti, ma anche chi chiede di poter visionare per iscriversi”.  4.1. La palestra è dunque luogo aperto al pubblico e, sebbene il citato testimone abbia riferito che la seduta di allenamento oggetto della relazione investigativa si era svolta in una sala non visibile dall'esterno (“Io fino all'anno scorso lavoravo in una sala dove bisognava bussare, e qui si è svolta l'ultima seduta della ### che ho descritto dopo l'infortunio (…) ### della stanza non è visibile dall'esterno, i vetri sono oscurati, e la porta la lascio sempre chiusa”), la riferita circostanza per la quale occorreva bussare lascia intendere che chiunque ne avesse fatto richiesta avrebbe potuto accedervi. 
È quanto, peraltro, confermato dal teste ### il quale ha testualmente riferito: “entrato nella palestra ero accolto da una signora bionda che si presentava come R.G.L. n. 975/2024 proprietaria della palestra, e di cui non ricordo il nome, e che mi fece visitare la palestra arrivando ad una stanza dove mi veniva riferito essere la sala dei personal trainer, ed all'interno abbiamo trovato la ### in compagnia di un uomo a fare delle ripetizioni di piegamenti sulle gambe (…) il tutto per pochissimi minuti, il tempo che la signora ha aperto. Le immagini che sono nel report sono state prese da uno specchio che c'era, ma quando sono entrato ho visto direttamente i due Io sono anche entrato nella sala, all'ingresso della sala. Io ho chiesto alla signora che mi ha accolto anzi è stata la signora che mi ha accolto ad invitarmi a visitare la palestra. 
La porta della stanza è stata aperta dalla signora, come tutti gli altri ambienti”.  4.2. Conseguentemente nemmeno l'attività investigativa svolta all'interno dei citati locali ha travalicato i limiti dettati per lo svolgimento delle attività difensive delegate dalla datrice di lavoro.  5. Quanto, infine, alla utilizzabilità in giudizio dei fotogrammi che corredano la relazione investigativa, si osserva come non vi sia stato da parte convenuta idoneo disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 Oltre che formulato in modo del tutto irrituale e generico, il disconoscimento operato dalla lavoratrice, fondandosi esclusivamente sulla mancanza di data certa, non è idoneo, alla stregua della menzionata disposizione, a contestare la conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato, ciò alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale "il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio -deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, R.G.L. n. 975/2024 avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione” (cfr. Cass. n. 18507/2016; in termini Cass. civ. n. 9526/2010; Cass. civ. n. 2117/2011).  5.1. ### canto, la data e l'ora delle riproduzioni fotografiche di cui si discute sono elementi facilmente ricavabili dalla sequenza in cui i citati fotogrammi sono collocati, in uno alla deposizione degli investigatori che ebbero ad effettuare le indagini per conto del datore di lavoro.  6. Tanto sopra in limine precisato e venendo al merito della questione, giova prendere le mosse dalla contestazione disciplinare inviata dalla ### con lettera raccomandata del 19/06/2024 (doc. 1 in atti di parte resistente), a mente della quale la datrice di lavoro ha imputato alla lavoratrice una serie di “azioni della vita quotidiana indicative di uno stato di perfetta efficienza fisica, il che ci induce a ritenere simulati, ovvero enfatizzati al cospetto del medico certificatore, gli effetti dell'infortunio subito”. ### la società ricorrente trattasi, infatti, di “attività che richiedono un costante e rilevante impegno fisico e la sollecitazione continua del dito infortunato”.  6.1. In dettaglio la ### ha contestato alla lavoratrice: - di essersi dedicata, dalle ore 09:05 del 4/06/2024 e per circa mezz'ora, alla pulizia della terrazza della sua abitazione; - di essersi recata, alle 15:50 dello stesso giorno, presso la sede ### alla guida della ### 500 con cambio manuale, uscendo dopo circa 5 minuti con una busta contenente documenti e, poi, presso un bar sito al centro della città di ### dove ha incontrato alcuni suoi conoscenti coi quali si è intrattenuta per circa 40 minuti, consumando una bevanda; - di essersi recata presso un gommista a bordo della sua autovettura, il giorno 5/06/2024 alle ore 10:27 circa, e di essersi poi diretta a piedi presso la palestra, dove è entrata alle 10:55 circa e, con un personal trainer, ha sollevato bilancieri con entrambe le mani; R.G.L. n. 975/2024 - di essersi recata nella stessa giornata a ritirare dal gommista l'autovettura e successivamente presso un ### e, infine, presso una gelateria dove ha consumato un gelato, per poi di nuovo al bar del giorno precedente; - di essersi recata in un bar insieme alla figlia, il giorno 6/06/2024 alle ore 09:10 circa, e di aver successivamente accompagnato anche altri bambini in una abitazione privata in città; - di essersi andata alle ore 10:24 circa del 12/06/2024 presso una cartoleria nel centro di ### dove ha acquistato oggetti riposti in una busta tenuta con la mano destra.  6.2. A parere della società ricorrente, si tratta di attività che denotano condizioni di piena efficienza fisica in contrasto con lo stato di salute risultante dai certificati medici e che, anche ove questo non risultasse simulato, avrebbero compromesso o comunque ritardato la guarigione e quindi la sollecita ripresa dell'attività lavorativa, con “grave e reiterata violazione delle obbligazioni legali e contrattuali derivanti dal Suo rapporto di lavoro alle nostre dipendenze, tale da incidere negativamente sul vincolo fiduciario ad esso sotteso”, comportamento che, secondo la prospettazione datoriale, giustifica la disposta sospensione cautelare non disciplinare dal lavoro per la durata del relativo procedimento, ai sensi dell'art.  11, sez. IV, titolo ### del ### di riferimento, e il successivo recesso.  7. La condotta addebitata alla lavoratrice non è dunque l'aver svolto le attività sopra elencate - circostanza che, come detto, la dipendente non ha contestato se non in termini di inutilizzabilità della prova per le modalità con cui è stata formata - bensì l'aver compiuto, eseguendo “lavori di pulizia di pavimenti, guida di autovetture, ginnastica con sollevamento di bilancieri e relativi pesi con entrambe le mani, uso del cellulare con impiego continuativo del dito indice della mano destra, consultazione di documenti cartacei, trasporto di oggetti quali borse, buste e altro” e recandosi “inoltre, in vari esercizi commerciali, dove ha fatto acquisti o provato capi di abbigliamento, ha consumato cibi presso ristoranti e ber, il tutto sempre utilizzando costantemente la mano destra e il dito infortunato, senza impedimenti o limitazioni di alcun genere”, attività non compatibili con lo stato di R.G.L. n. 975/2024 inabilità al servizio o che addirittura ne comproverebbero la simulazione o, comunque, idonee a compromettere o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.  7.1. Ciò posto, giova premettere che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto generale di svolgimento di altra attività - anche a favore di terzi - da parte del lavoratore assente per malattia; pertanto, il datore di lavoro che per tale ragione irroghi il licenziamento è onerato di provare sia l'effettivo svolgimento di altra attività da parte del dipendente, sia la simulazione dello stato di malattia oppure che la diversa attività espletata fosse potenzialmente idonea a pregiudicare, anche in termini di mero ritardo, il rientro in servizio (cfr. Cass. n. 13063/2022). 
La Suprema Corte ha precisato che il compimento di altra attività da parte del lavoratore assente per malattia non può essere ritenuta a priori “disciplinarmente irrilevante”, ma può giustificare anche la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della patologia denunciata ed alle mansioni svolte, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del dipendente, dovendo essere salvaguardato “l'interesse creditorio del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta”.  7.2. La valutazione del giudice di merito in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata è dunque di tipo prognostico riguardo l'idoneità della condotta contestata, che costituisce indice di scarsa attenzione del lavoratore per la propria salute e per i relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il rientro in servizio del dipendente. 
R.G.L. n. 975/2024 7.3. Alla luce dei principi sopra richiamati, la Corte di legittimità ha affermato che “in materia di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 detta la regola generale in base alla quale: “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (…) Ne discende coerentemente che (….) non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività (…) ma deve anche provare che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio” ( civ. n. 13063 cit.).  7.4. ### menzionata pronuncia la Corte prosegue precisando che “A tal fine il datore potrà avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l'accertamento dei fatti, anche sollecitando il giudice ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio ovvero ad attivare poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. 
Simmetricamente il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria onde esprimere all'esito il proprio convincimento su come si sia svolta la vicenda concreta, osservando anche in tale caso il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004); sicché solo nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art.  2697 c.c. (per un'applicazione del principio, di recente, Cass. n. 3822 del 2019). In particolare, occorrerà valutare modalità, tempi e luoghi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, alla circostanza che si tratti di attività ricreativa o ludica R.G.L. n. 975/2024 ovvero prestata a favore di terzi; occorrerà poi esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia; infine, occorrerà verificare se da tali elementi, eventualmente con l'ausilio peritale, scaturisca la prova che la malattia fosse fittizia ovvero che la condotta tenuta dal lavoratore fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro”.  8. Orbene nel caso di specie, in primo luogo, non vi sono elementi per affermare, in difetto di una prova in tal senso che era onere della società offrire, che il tipo di attività svolta dalla lavoratrice sia di per sé sufficiente a dimostrare la fraudolenta simulazione della infermità addotta, anche in termini di enfatizzazione degli esiti dell'infortunio sul lavoro.  8.1. Innanzitutto, l'effettiva esistenza della malattia risulta certificata dai sanitari di strutture pubbliche (### dell'### di ### e ###. 
A tal riguardo vale la pena richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il certificato redatto da un medico convenzionato con l'### per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" ( civ. n. 5000/99; in senso conforme Cass. civ. n. 10569/2001). Principio già affermato in via generale e secondo il quale “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità” (Cass. civ. n. 8536/2023). 
Restano, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. civ.  27288/2022) e dunque “tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi R.G.L. n. 975/2024 valutativi che il sanitario ha” in occasione del controllo “espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” ( civ. n. 6045/2000).  8.2. ### vicenda in esame, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato la diagnosi riportata nei certificati medici versati in atti ed ha affermato che il prolungamento dello stato di malattia è da ritenersi giustificato a fronte degli esiti delle visite di controllo eseguite dalla resistente, che hanno accertato complicanze quali la sindrome compressiva, la persistenza di tumefazione del dito infortunato con limitazione articolare delle interfalangee e la tenopatia del flessore, di talché risulta altresì provata l'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa e giustificata la conseguente assenza da lavoro per oltre due mesi (v. pag. 43 della relazione peritale: “la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro è stata certificata dal medico dell'### di ### sulla base di un quadro clinico-obiettivo rappresentato dalla tumefazione del 2° dito della mano destra con limitazione articolare delle interfalangee”). 
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi precisato che “all'epoca degli accertamenti investigativi la sig.a ### non aveva ancora raggiunto la guarigione clinica con il pieno recupero funzionale del 2° dito della mano destra accertato poi in occasione della visita eseguita presso la sede ### di ### il ###. Il trauma da schiacciamento del 2° dito della mano destra ha avuto un decorso clinico ed una evoluzione prolungata rispetto alla media come si può desumere anche dalla richiesta dell'### di un controllo radiografico eseguito il ### e anche dall'esito della visita ortopedica del 06.06.24 del Dr. Cotticelli che accerta una sindrome compressiva al 2° dito della mano destra con tenopatia del flessore, prescrive terapia antiinfiammatoria e steroidea per 8 giorni, con prognosi di giorni venti. La tenopatia del flessore del 2° dito della mano destra accertata dal Dr. 
Cotticelli è riconducibile del tutto verosimilmente e, con criterio di elevata probabilità, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24 e ha poi trovato conferma dall'esame ecografico eseguito il ###”. 
R.G.L. n. 975/2024 ### ha dunque escluso che vi sia stata da parte della ### una c.d.  “pretestazione”, ovverosia la simulazione o l'esasperazione di sintomi o l'attribuzione di essi a cause false al fine di ottenere un vantaggio, “in quanto non risultano alterazioni delle lesioni nella loro entità o nell'attribuzione delle stesse a cause diverse da quelle reali” (v. pag. 43 della relazione peritale), e ha specificato che “non risulta che il medico dell'### abbia prolungato la malattia solo sulla base di una “sintomatologia riferita” bensì tenendo conto del quadro clinico obiettivato”, evidenziando che “### film fluido lungo la guaina del tendine flessore del II raggio segnalato dall'esame RM eseguito il ### è ampiamente compatibile con la tenosinovite del tendine flessore accertata dall'esame ecografico eseguito il ###, riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24”.  8.3. ### espletata ha vieppiù consentito di stabilire che le mansioni di conduttore svolte dalla ### presso la ### così come risultano dagli atti e dallo studio ergonomico condotto dalla ditta per l'identificazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide in attività di movimentazione manuale e trasporto di carichi, fossero incompatibili con la limitazione funzionale a carico del 2° dito della mano destra accertata in occasione delle visite eseguite all'### di ### 9. Acclarata dunque l'efficienza lesiva dell'evento traumatico del 16/04/2024 e l'effettività dello stato morboso che ha determinato l'inidoneità al lavoro della resistente e delle complicanze che hanno giustificato la sua assenza da lavoro per oltre due mesi, occorre verificare la compatibilità con tale stato morboso delle attività descritte nell'indagine investigativa commissionata dalla ### Sul punto il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che, se è vero che le mansioni di conduttore svolte dalla dipendente ### sono incompatibili con la limitazione funzionale a carico del dito della mano destra accertata in occasione delle visite eseguite all'### di ### “tali mansioni non possono essere considerate sovrapponibili alle attività della vita quotidiana documentate nel rapporto investigativo”, le quali, secondo il medico legale, non sono inconciliabili R.G.L. n. 975/2024 con il quadro clinico obiettivato a carico del 2° dito della mano destra (v. pag. 36 dell'elaborato tecnico: “### disamina di questi elementi emerge che le attività evidenziate durante l'attività investigativa, svolte dalla sig.a ### nelle date del 04.06.24, 05.06.24, 06.06.24 e 12.06.24 (lavoro di pulizia dei pavimenti, guida dell'automobile, utilizzo del telefono cellulare, apertura di una busta ed esame di documenti, consumo di bevande e del gelato, esecuzione di ginnastica con utilizzo di pesi, acquisto di oggetti), risultano atti della vita quotidiana non incompatibili con il quadro clinico obiettivato a carico del 2° dito della mano destra in occasione delle visite eseguite presso la sede ###data ### e 07.06.24 ove era descritta una tumefazione del dito (ancorchè lieve) con limitazione articolare dell'interfalangea prossimale e distale”).  9.1. In particolare, quanto alla condotta accertata in data ###, allorché la ### si trovava presso la palestra “### & Fitness”, il CTU ha ritenuto che il sollevamento da parte della resistente di due attrezzi del peso di quattro chili collocati a terra, effettuato “con una sola ripetizione” e “con piegamento sulle ginocchia”, non è risultato dannoso e controindicato e tale da poter aggravare la condizione patologica del dito, “anche in considerazione del fatto che si è trattato di un unico evento, di verosimile breve durata”. 
A tal riguardo, si rileva come la circostanza che nel periodo preso in considerazione la ### si sia recata in palestra solo in quella occasione (il ###) e a distanza di 50 giorni dall'infortunio - da cui l'occasionalità dell'evento - risulta provata alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, che hanno peraltro confermato il motivo addotto dalla resistente a giustificazione della sua presenza presso il centro fitness, ovverosia la necessità di svolgere, con l'ausilio di un personal trainer, esercizi funzionali al miglioramento del drenaggio, essendo la lavoratrice affetta da problemi di insufficienza circolatoria superficiale agli arti inferiori. 
Militano in tal senso le testimonianze assunte in merito all'attività svolta dalla lavoratrice presso la palestra ### & ### di ### che di seguito si riportano: R.G.L. n. 975/2024 - ### biologo nutrizionista: “### è mia paziente da un paio di anni (…) ha svolto una serie di esercizi funzionali a risolvere una condizione di lipedema di stadio due grazie alla attività anaerobica svolta con il preparatore atletico ### Questo un anno e mezzo fa, un anno abbondante or sono; io ho consigliato (…) questi esercizi per la condizione in cui si trovava la ### Non c'è una tempistica sicura di risoluzione del problema, gli esercizi vanno fatti almeno per un semestre (…) Il lipedema è una localizzazione di grasso sulle gambe localizzato sulla fascia anteriore del quadricipite, che la ### aveva su entrambe le gambe, e lo stadio due è abbastanza serio come condizione, con possibili conseguenze a lungo termine con rischi vasculopatici”; - ### personal trainer della struttura sportiva: “### che fine 2023, inizi 2024 ### è venuta nella palestra su indicazione di un nutrizionista con il quale collaboro, perché aveva una problematica di lipidemia alle gambe. Doveva fare degli esercizi per il drenaggio, per togliere la infiammazione alle gambe secondo le indicazioni del nutrizionista”. Il teste ha chiarito che: “Gli esercizi prevedevano l'uso di attrezzature funzionali, tra cui pesi, anche con #### Si tratta di attrezzature che coinvolgono tutto il corpo, e che comportano l'impugnatura di entrambi o uno degli arti superiori alla volta”. Il personal trainer ha poi precisato che “### non necessariamente impone l'utilizzo di tutte e cinque le dita della mano, perché la forza dell'impugnatura viene dall'avambraccio; in pratica per l'uso di questi strumenti si stringe con la mano, e si fa uso delle dita, e si possono coinvolgere nella stretta anche solo alcune delle dita, in base alla forza della presa e del peso da stringere (...) ### utilizzava prima pesi di dieci, dodici chilogrammi”. ### ha riferito che “poi ebbe un infortunio, e per circa due mesi non si è vista. Quindi è tornata, e di fatto è venuta solo un giorno, in cui abbiamo lavorato solo per le gambe; alla fine della seduta io feci impugnare alla ### dei kettelbell per vedere se riusciva nell'impugnatura, se non aveva perso la forza e se aveva ancora problemi alla mano, e la ### fece solo questa prova, che si è tradotta in una sola ripetizione, consistente in un singolo sollevamento dei due attrezzi che erano collocati a terra, con piegamento sulle R.G.L. n. 975/2024 ginocchia e appunto presa e sollevamento dei due pesi, sollevandosi sulla gambe e ovviamente tendo la presa dei pesi che erano di quattro chili; non ricordo se la ### riuscì, se ha sentito dolore, ma sono certo che si è trattato solo di questa singola occasione, perché poi abbiamo smesso, e perché poi la ### non è più venuta (…) ### che la ### veniva in palestra, poi è sparita, dopo circa due mesi è tornata per un solo giorno in cui è successo quello che ho descritto. Questo ultimo giorno la ### non ha utilizzato bilancieri”.  9.2. Non è idonea a scalfire il tenore delle suddette dichiarazioni la deposizione del teste ### il quale non è stato nemmeno in grado di chiarire la natura dell'attrezzo (“all'interno abbiamo trovato la ### in compagnia di un uomo a fare delle ripetizioni di piegamenti sulle gambe con in mano due pesi, due bilancieri, non so come definirli, di dieci chili ciascuno e che impugnava ben stretti anche con il dito indice della mano destra. Io ho avuto modo di vedere la ### con i bilancieri o non so come meglio definirli, in mano che faceva piegamenti sulle gambe, le braccia erano ferme verso il basso, ed ha fatto diverse ripetizioni, non le ho contate, il tutto per pochissimi minuti, il tempo che la signora ha aperto”); né soccorre l'esame delle fotografie contenute nella relazione investigativa, stante la scarsa risoluzione dei fotogrammi. 
In ogni caso, che l'attività svolta in palestra dalla convenuta non abbia aggravato la funzionalità del dito infortunato emerge dalla documentazione in atti, posto che la visita ortopedica effettuata dott. ### il giorno successivo (06/06/2024; cfr. doc. 18 in atti di parte resistente) non ha riscontrato aggravamenti e che il ### è stato disposto il prolungamento della prognosi da parte dell'### 9.3. Né convince sul punto la tesi attorea secondo cui la certificazione emessa il ### dal dott. ### prodotta dalla lavoratrice con l'evidente intento di dimostrare la persistenza degli esiti dell'infortunio nel periodo di osservazione, dimostrerebbe in realtà che a tale data la patologia fosse in fase acuta, stante la certificazione di una condizione medica differente rispetto alle precedenti R.G.L. n. 975/2024 certificazioni mediche e la mancanza di qualsiasi indicazione terapeutica relativa a una patologia in fase acuta. 
In senso contrario vale la pena osservare che in documento riporta la diagnosi ("S.compressiva del II dito mano destra con tenopatia del flessore) senza descrizione di esame obiettivo riguardante la funzionalità del dito e/o la persistenza di tumefazione, che vengono poi invece descritte sul certificato del dott. ### della sede ### di ### il giorno successivo. 
La diagnosi è poi riconducibile, secondo il criterio del "più probabile che non", alle conseguenze dell'infortunio del 16/04/2024 in quanto non riporta alcun riferimento ad altre possibili concause, quali sforzi fisici correlati all'attività in palestra (sollevamento pesi) del 05/05/2024 di cui non è nota peraltro, con certezza, la dinamica, la durata e soprattutto l'intensità (criterio dell'efficienza lesiva). 
Si aggiunga che in assenza di descrizione di una obiettività a carico del 2° dito della mano destra sul certificato del dott. ### non è possibile affermare che vi sia stato un aggravamento del quadro clinico rispetto a quanto certificato in data presso l'### di ### in cui viene descritta la limitazione funzionale dell'articolazione interfalangea prossimale e distale del 2° dito, ma si può parlare di permanenza della patologia post traumatica certificata il giorno successivo dal medico dell'### di ### 9.4. ### ha, inoltre, giudicato totalmente compatibili con lo stato morboso le altre attività svolte dalla ### e oggetto di addebito, quali la conduzione di automobile, la pulizia della propria abitazione, l'uso del cellulare, la consultazione di documenti cartacei leggeri, il trasporto della borsa o di buste, escludendone l'idoneità ad incidere sulla guarigione alla luce della documentazione medica presa in esame e avuto riguardo alla specifica attività lavorativa manuale svolta dalla dipendente. 
Questo tipo di attività, svolte a distanza di un lungo tempo dall'inizio della malattia e in prossimità del termine della prognosi (il periodo di osservazione da parte della agenzia investigativa è iniziato circa 50 giorni dopo l'infortunio ed è R.G.L. n. 975/2024 terminato nove giorni prima della cessazione dell'inabilità lavorativa secondo la valutazione dei ### dell'### allorché il percorso di miglioramento era in stato avanzato) non risultano incompatibili con lo stato di malattia, da dirsi simulata come postulato nella contestazione, e sicuramente non hanno ritardato la guarigione. 
Ed invero trattasi di attività prive di attitudine usurante, tale sarebbe stata un'attività implicante uno sforzo fisico significativo e continuativo, dalla quale avrebbe potuto desumersi l'insussistenza della patologia o una violazione dell'obbligo di diligenza della dipendente che deve astenersi dal compiere attività che possano pregiudicare lo stato di salute, ritardando, appunto, la guarigione.  ### ha quindi concluso che “le attività rilevate durante le attività investigative, risultano sostanzialmente atti della vita quotidiana non in grado di sollecitare in modo abnorme il dito indice della mano destra, con valutazione ex ante non risulta dimostrato né è ipotizzabile che l'esecuzione di tali atti possa aver pregiudicato o ritardato il processo di guarigione” (pagg. 36 e 37 della relazione tecnica). 
Non può nemmeno dirsi che tali attività siano comparabili a quella che caratterizza lo specifico impegno lavorativo della dipendente, come rilevato altresì nella consulenza tecnica in atti (“###à lavorativa operaia svolta dalla sig.a ### così come risulta in atti, richiede la piena funzionalità delle dita della mano che, come emerge dalla documentazione sanitaria visionata, per quanto riguarda l'indice destro, non era ancora stata raggiunta all'epoca degli accertamenti investigativi svolti, ancorchè fosse compatibile con lo svolgimento degli atti quotidiani della vita” pag. 37 della consulenza tecnica).  9.4. Né sono condivisibili le osservazioni formulate dal CTP di parte datoriale, secondo il quale il dott. ### non avrebbe osservato i corretti criteri medicolegali (come quello dell'efficienza lesiva) per la valutazione del nesso causale tra l'infortunio del 16/04/2024 e la malattia certificata dall'### ma si sarebbe limitato a considerarlo dimostrato dal riconoscimento da parte dell'Ente assicurativo del lungo periodo di convalescenza. 
R.G.L. n. 975/2024 Come argomentato dall'ausiliario nel replicare al rilievo circa la modesta entità dello schiacciamento patito dalla ### la mancata caduta dell'unghia del dito in questione (non è indicativa di una scarsa efficienza lesiva dell'agente causale, ma) si spiega con il fatto che l'evento traumatico ha coinvolto prevalentemente l'articolazione interfalangea prossimale e non la falange distale, come emerge dall'esame obiettivo di cui al verbale di ### (pag. 42 della relazione tecnica: “il criterio dell'efficienza lesiva (che il ### definisce di modesta entità) risulta pienamente soddisfatto in quanto sul verbale di ### viene descritta una tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale del 2° dito della mano destra con limitazione funzionale ed escoriazioni; da tale obiettività emerge che l'evento traumatico ha coinvolto prevalentemente l'articolazione interfalangea prossimale e non la falange distale e questo può spiegare perché non si è verificata la caduta dell'unghia”). 
Il consulente d'ufficio ha, inoltre, chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal CTP della società ricorrente, “i segni obiettivi delle lesioni non erano rappresentati solo da escoriazioni ma anche dalla tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale del 2° dito della mano destra” (pag. 43 della relazione medico-legale). 
Non possono nemmeno essere condivise le deduzioni del consulente di parte in ordine alla erronea conduzione del macchinario al quale l'istante era addetta ovvero in merito alla discrepanza tra l'entità della lesione e la durata della malattia. 
Se il primo profilo, come correttamente rilevato dal ### non era oggetto di quesito, “né è significativa per quanto concerne l'efficienza lesiva del trauma”, sotto il secondo il dott. ### ne ha ravvisato la ragione nel quadro clinico obiettivato nel corso delle visite eseguite dalla lavoratrice, che hanno evidenziato una sindrome compressiva al 2° dito della mano destra con tenopatia del flessore (visita ortopedica del 06/06/2024 del dott. ### e la persistenza di tumefazione del 2° dito della mano destra con limitazione articolare delle interfalangee (visite presso la sede ### di ###, rimarcando che “### film R.G.L. n. 975/2024 fluido lungo la guaina del tendine flessore del II raggio segnalato dall'esame RM eseguito il ### è ampiamente compatibile con la tenosinovite del tendine flessore accertata dall'esame ecografico eseguito il ###, riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24” (pag. 43 della relazione).  10. Alla luce del complesso dei descritti elementi di valutazione il licenziamento deve reputarsi illegittimo per l'insussistenza del fatto contestato, giacché non vi è prova del carattere fittizio della malattia, né che le condotte contestate abbiano inciso in modo apprezzabile sul rientro della lavoratrice in forze all'azienda.  10.1. Quanto al tipo di tutela da applicare al caso di specie, deve innanzitutto precisarsi come il rapporto di lavoro di cui discute, essendo sorto in data ###, ricada nell'ambito di disciplina del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, il cui art. 3, ai commi 1 e 2, prevede rispettivamente “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità” e “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.  10.2. Tanto premesso, ad avviso della Suprema Corte “pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il R.G.L. n. 975/2024 Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del 2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art.  3, comma 2. Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso” (Cass. civ. n. 12174/2019; civ. n. ###/2023).  10.3. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità (cfr. Cass. civ.  12174 cit.). 
Si ravvisa, in definitiva, una sostanziale equivalenza tra la irrilevanza giuridica del fatto e l'insussistenza materiale del medesimo, atteso che la condotta priva di profili di illiceità, in quanto non contraria alle disposizioni normative vigenti o espressione di un legittimo esercizio del diritto riconosciuto al dipendente, non presenta alcuna rilevanza disciplinare, legittimando la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato (Cass. civ. n. 18418/2016, Cass. civ.  10019/2016; Cass. civ. n. 13178/2017; Cass. civ. n. 13383/2017; Cass. civ. n 13799/2017; Cass. civ. n. 29062/2017; Cass. civ. n. 8902/2024). 
Il legislatore ha, pertanto, previsto una tutela reale solo nell'ipotesi di insussistenza materiale del fatto a cui la giurisprudenza ha ricondotto anche l'ipotesi di assenza di rilievo disciplinare del fatto pur verificatosi, riconoscendo una tutela meramente indennitaria in tutte le altre ipotesi, ivi compresa quella di sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato. 
R.G.L. n. 975/2024 11. In definitiva stante l'insussistenza dei fatti contestati deve rigettarsi il ricorso della ### volto alla dichiarazione di legittimità del licenziamento intimato in danno della ### e accogliersi la domanda riconvenzionale svolta in via principale da quest'ultima e, per l'effetto, disporne la reintegrazione nel posto di lavoro, sussistendo pacificamente i requisiti dimensionali, peraltro non oggetto di specifica contestazione. 
La società ricorrente va, altresì, condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da ragguagliarsi all'importo mensile lordo di € 3.689,94 (cfr buste paga in atti di parte resistente). 
Va, inoltre, precisato che in ossequio alla citata disposizione di legge, la misura dell'indennità risarcitoria incontra il limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, inoltre, che non può essere effettuata alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum et percipiendum, in quanto, anche a voler prescindere dal fatto che nessuna allegazione è stata effettuata sul punto dal datore di lavoro, va detto che nessuna prova è stata fornita dalla stessa parte. 
Infatti, come noto, "in riferimento ai licenziamenti illegittimi rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non è necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno" (cfr. Cass. civ. n. 5662/1999; in termini Cass. civ.  2499/2017; Cass. civ. n. 1636/2020). 
La società ricorrente va, infine, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.  ###à dovuta a titolo risarcitorio, che la società è tenuta a versare alla lavoratrice, va inoltre maggiorata della rivalutazione monetaria dalle singole R.G.L. n. 975/2024 scadenze secondo gli indici ### e degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.  12. Alla soccombenza segue, infine, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, determinata in ossequio ai parametri stabiliti dal DM n. 55/2014 sulla scorta dei valori minimi, stante la particolarità e controvertibilità delle questioni di diritto trattate e la complessità dell'attività istruttoria svolta, previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media.  12.1. Si riconosce altresì l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del DM 55/2014 nella misura del 20%, in considerazione del numero dei documenti versati in atti e della utilità dei collegamenti ipertestuali.  12.2. Le spese di ### da liquidarsi con separato decreto, sono da porre definitivamente a carico della società ricorrente.  12.3. Va altresì rimborsato alla convenuta il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive (cfr. ex plurimis Cass. civ.  ###/2019; Cass. civ. n. 2280/2015; Cass. civ. n. 84/2013); nella specie, sono state indicate spese per € 1.220 (come da fattura versata in atti di parte resistente), da reputarsi non eccessive in considerazione del complessivo accertamento da svolgersi.  P.Q.M.  Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta il ricorso. 
In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, dichiara illegittimo e per l'effetto annulla il licenziamento intimato a ### dalla ### S.p.A. con missiva comunicata in data ###. 
Condanna la società ricorrente a reintegrare ### nel posto di lavoro, nonché a versale un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità, al tallone R.G.L. n. 975/2024 mensile lordo di € 3.689,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo. 
Condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. 
Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 6.880 per compensi e € 1.220 per spese di difesa, oltre € 259 per esposti, ### CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU già liquidate in corso di causa. 
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza ### deciso in ### 24/10/2025 

Il Giudice
Ivana Lo Bello RG n. 975/2024


causa n. 975/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Bello Ivana

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