testo integrale
Successivamente, all'udienza del 18 novembre 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa ### nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte attrice l'avv. ### per la compagnia convenuta l'avv. ### D'####. ### si riporta ai precedenti scritti difensivi. ###. #### si riporta ai propri scritti difensivi e relativamente alla personalizzazione del danno specifica che è ormai indirizzo costante della Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 29135/2025, che il danneggiato deve dimostrare in maniera certa ed inoppugnabile l'effettiva sussistenza di effetti anomali ed eccezionali idonei ad indurre una personalizzazione del danno; di talchè si oppone alla richiesta di personalizzazione. Per quanto riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, richiama Cass. 4770/2023. ###. ### quanto alla personalizzazione del danno precisa che la richiesta si riferisce ai disagi derivanti dalle cicatrici riportate. Quanto alle cinture di sicurezza, si riporta alle dichiarazioni dell'attrice in sede di interrogatorio formale e alle conclusioni del ctu. ###. #### insiste sulle precedenti eccezioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 1110/2017, avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###atti ####À ###. ###.L. (P.I. ###7), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti ### D'### e ### D'### elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) - contumace C ### I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio la compagnia ### di ### a r., onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 14.06.2015, in qualità di trasportata a bordo dell'autovettura ### targata ### di proprietà di ### e condotta da ### A sostegno della domanda risarcitoria, deduceva che: il giorno 14.06.2015 alle ore 04:30 circa, il veicolo sopra indicato, condotto da ### si avviava da ### per raggiungere prima la città di ### e poi quella di ### a bordo del mezzo venivano trasportati anche l'odierna attrice, il sig. ### e il sig. ### seduti sul sedile posteriore; all'incirca verso le ore 05:10 e dopo aver percorso una distanza di circa 32 chilometri, il veicolo con i suoi trasportati giungeva presso ### dove smontava, e si separava dalla comitiva di amici il sig. ### il sig. ### riprendeva subito la marcia ma, verso le ore 05:25, mentre percorreva la S.S. 407 all'altezza del km. 85+500 marciando in direzione ### a causa dell'eccessiva velocità, perdeva il controllo del veicolo che invadeva l'altra corsia di marcia, urtava contro un terrapieno e si ribaltava; sul luogo dell'incidente interveniva la ### di ### distaccamento di ### sulla scorta della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti, veniva contestata al ### l'infrazione di cui all'art. 141 comma 3 del C.d.S.
Precisava l'attrice che, a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale, aveva subito ingenti danni non patrimoniali e patrimoniali, come accertato nella relazione peritale redatta dal consulente di parte dott. ### in atti.
Aggiungeva che, a seguito di diffida stragiudiziale, la compagnia ### liquidava la somma di € 142.131,78 non comprensiva di spese legali, reputando la ### responsabile per rischio elettivo essendosi “affidata a persona conducente il veicolo sotto effetto di sostanze alcoliche”, ascrivendo alla danneggiata una responsabilità ex art. 1227 c.c. quantificata nella misura del 30%. ###, ritenendo non congrua la somma offerta, la tratteneva imputandola a titolo di acconto rispetto al maggior credito vantato e, pertanto, si vedeva costretta ad agire giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento delle sue legittime pretese risarcitorie.
Si costituiva in giudizio l'assicuratore convenuto, il quale in via preliminare chiedeva di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del mezzo e della proprietaria dello stesso; nel merito, contestava la domanda, eccependo la esclusiva e/o concorrente responsabilità della terza trasportata, per l'esposizione volontaria della stessa ad un rischio superiore alla norma, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per il fatto che, pur essendo conscia dello stato di ebrezza del conducente il mezzo, aveva acconsentito di salire sullo stesso autorizzando implicitamente il conducente non sobrio a porsi alla guida, chiedendo di determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la esclusiva responsabilità dell'attrice o, perlomeno, la quota di corresponsabilità della stessa nella determinazione dell'evento di che trattasi determinando l'ammontare delle eventuali somme a lei dovute, tenendo in considerazione quanto ricevuto. Sempre nel merito, chiedeva di rigettare le altre domande come proposte, perché infondate in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria mediante prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali) e ctu medico-legale, la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 19.10.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo e ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo ai sensi dell'art. 102 c.p.c., assegnandosi a tal fine a parte attrice il termine perentorio fino al 30.11.2023 per la relativa notificazione. Non si costituiva in giudizio ### benché ritualmente citata, che pertanto rimaneva contumace.
Nell'udienza odierna la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. ********** 1. ###. - Preliminarmente, va esaminata la domanda di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile litisconsorte necessario.
Con ordinanza del 19.10.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio sulla base dei seguenti presupposti: “rilevato che nel caso in esame si verte in tema di azione esercitata dal terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo trasportante, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 07/09/2005; rilevato che la compagnia convenuta ha eccepito la nullità del contraddittorio, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno, e ha chiesto pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio; rilevato che l'attrice ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo per disporre l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti del proprietario del veicolo, che nei confronti del conducente; osservato che la Cassazione ha da tempo affermato, in maniera condivisibile, che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 27078 del 14/9/2022 (cassa con rinvio, Corte d'###, 4/9/2019). Nella motivazione dell'ordinanza appena citata la Suprema Corte ha puntualizzato che, comunque venga ricostruita sul piano sistematico l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione (secondo l'indirizzo della Cassazione) la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato; rilevato che, nel caso di specie non risulta evocato in giudizio il litisconsorte necessario proprietario del veicolo trasportante (### tg. ### di proprietà di ### (cfr. atto di citazione, nonché rapporto di incidente stradale del 14/06/2015 della ### di ### distaccamento di ### doc.1 fascicolo attoreo); ritenuto pertanto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nel termine assegnando, ex art.102 c.p.c., nei confronti di ### (…)”.
Va inoltre precisato che quando il sinistro veda il coinvolgimento di un solo veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato, come nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 141 cod. ass., che consente a costui di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale, e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il caso fortuito. Si applica invece l'art. 144 cod. ass., che consente al danneggiato di agire contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile (cfr. sentenza n. 448/2024 del Tribunale di ### dott. ###.
Ciò posto, parte attrice ha fornito la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei termini stabiliti dal giudice, con atto di citazione notificato alla proprietaria del mezzo in data ###, producendo in giudizio un duplicato dell'avviso di ricevimento.
Parte convenuta ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata osservanza all'ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio, eccependo che sull'avviso di ricevimento prodotto dall'attrice vi è indicazione “di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata” anche se non risulta apposta alcuna firma né della sig.ra ### né tantomeno del soggetto addetto alla consegna del plico. Al di sotto della ricevuta vi è, inoltre, dicitura “atto consegnato al destinatario il ### risulta dagli atti dell'ufficio”.
Ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. 890/1982, l'avviso di ricevimento costituisce l'unico documento idoneo a provare la notifica, attestando la data e l'identità del ricevente. In caso di smarrimento, l'art. 8 del D.P.R. 655/1982 consente il rilascio di un duplicato da parte dell'ufficio postale.
La Corte di Cassazione ha affermato che il duplicato rilasciato da ### sostituisce l'originale e ha piena efficacia probatoria (Cass. civ., sez. V, 14574/2018; ord. n. 13798/2022), contestabile solo con querela di falso. Ha inoltre chiarito che “In tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto. Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'### postale ai sensi del d.P.R. 655 del 1982, art. 8, in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato” (Cass. civ. sez. VI, ord., 02.05.2022 n. 13798).
Nel caso di specie, sul duplicato dell'avviso di ricevimento prodotto dall'attrice vi è la dicitura “di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata”, anche se non risulta apposta alcuna firma sullo stesso. Al di sotto della ricevuta vì è, inoltre, dicitura “atto consegnato al destinatario il ### come risulta dagli atti dell'ufficio”.
Dunque, essendo stato indicato nell'avviso di ricevimento il soggetto che ha ricevuto il plico, ovvero il destinatario dello stesso, e non essendo contestato tale avviso con querela di falso, la notifica deve intendersi validamente perfezionata.
Segue il rigetto della domanda di estinzione del giudizio. 2. ### - Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
E' pacifico, in quanto non contestato, che ### alle ore 5:30 del 14 giugno 2015, ha rivestito la qualità di terzo trasportato unitamente a #### e ### (quest'ultimo fino a ### all'interno della ### targata ### condotta da ### e assicurata per la r.c.a. da ### s.p.a.
Nella relazione degli agenti della ### di ### distaccamento di ### intervenuti sul luogo, documento non oggetto di contestazione e pertanto ben utilizzabile come prova ex art. 115 c.p.c., la dinamica del sinistro è stata così ricostruita: “In data ###, alle ore 05.30 circa, ### alla guida del veicolo ### targato ### con a bordo la proprietaria del veicolo, ##### percorreva la SS 407 con direzione di marcia ### Giunto in prossimità del chilometro 85+500, su un tratto di strada bitumata, con fondo asciutto e in buone condizioni, all'uscita da una curva destrorsa ad ampio raggio e visuale libera, per l'eccessiva velocità in ore notturne e per le probabili condizioni psico-fisiche alterate dall'assunzione di bevande alcoliche, perdeva il controllo del veicolo invadendo il senso opposto di marcia in modo obliquo rispetto all'asse stradale da destra verso sinistra, andando ad urtare inizialmente con la ruota anteriore destra contro un paletto di sostegno del delineatore di curva, abbatteva un paletto in plastica, delimitatore di carreggiata, successivamente oltrepassava il canaletto di scolo delle acque, in cemento armato, urtava in modo violento con la parte posteriore del veicolo contro la costa ascendente ###, rispetto il manto stradale, del terreno circostante, il quale veniva percorso, urtando più volte per circa m.33, parallelamente all'asse stradale. A seguito dell'ultimo urto, il veicolo ribaltando su sé stesso veniva respinto in cunetta dove, fuoriusciva e ritornava nuovamente in carreggiata strusciando sulla capote e abrasando il manto bituminoso. ### arrestava la sua corsa al centro della carreggiata, a ridosso della doppia striscia longitudinale di mezzeria, con i pneumatici rivolti verso l'alto trasversalmente all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso sinistra rispetto all'originale senso di marcia. Sul manto stradale venivano rilevate 4 tracce di scarrocciamento oblique verso sinistra, lasciate impresse dai pneumatici, rispettivamente lunghe mt.58,50, mt.55,00, mt.10,60 e mt.26,90. E in corrispondenza dell'autovettura una traccia di abrasione di mt.11,50 circa lasciata impressa dalla capote. Sul luogo del sinistro, prima del nostro arrivo, nell'immediatezza dei fatti, interveniva l'### di P.S. ### il quale si adoperava per la messa in sicurezza della sede stradale, prestando i primi soccorsi e sollecitando telefonicamente l'intervento delle ambulanze del 118 i quali giunti sul luogo provvedevano alle prime cure e al trasporto dei feriti presso il pronto soccorso degli ospedali di ### e ### Il veicolo veniva localizzato nella fase statica assunta dopo il sinistro stradale. Sul luogo del sinistro, la ### Turno 0/7 (###, in ausilio agli operatori, con strumento preliminare ### in dotazione di reparto, viste le condizioni non gravi del conducente (### del veicolo, nella persona dell'#### gli effettuava il test che dava esito positivo. A tale accertamento, non si procedeva ulteriormente con l'apparecchiatura ### test, in dotazione, in quanto il medico dell'ambulanza 118 non lo consentiva prima di un più approfondito accertamento ed esame medico da effettuare in ### Soccorso” (cfr. doc. 1 parte convenuta).
Orbene, può conseguentemente affermarsi pacificamente che il sinistro abbia interessato un solo veicolo e che l'attrice rivestisse la qualità di terza trasportata.
Trova, di conseguenza, applicazione il dictum legis di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni con la precisazione che, venendo in rilievo l'art. 2054, primo comma, c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141, atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. 1044/2024), cosa che, nella specie, è del tutto mancata.
Ciò posto, va rilevato che è in contestazione tra le parti la responsabilità per le conseguenze lesive subite dall'attrice in conseguenza del sinistro, atteso che l'assicuratore convenuto, che ha già corrisposto l'importo di € 142.131,78 (la circostanza non è contestata), sostiene l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 c.c. e quindi della sussistenza del fatto colposo della danneggiata tale da escludere o quantomeno da diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti.
In particolare, la difesa dell'assicuratore ha dedotto l'esposizione volontaria della ### ad un rischio superiore alla norma, atteso che la stessa: a) aveva acconsentito di salire sul mezzo pur essendo conscia dello stato di ebrezza del conducente, autorizzando implicitamente il conducente non sobrio a porsi alla guida; b) non aveva utilizzato le cinture di sicurezza che avrebbero potuto circoscrivere i danni.
Giova ricordare che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 1386/2023). Deve, infatti, ritenersi che la condotta del trasportato salito a bordo dell'autovettura del conducente in stato di ebrezza, costituisca quantomeno una concausa dell'evento dannoso i cui effetti non possono permanere a carico del danneggiante o di chi è chiamato a risarcire il danno.
Invero, in ragione della pronuncia della Suprema Corte, pur non potendo essere del tutto escluso il risarcimento, è pur vero che lo stesso, qualora possa ritenersi processualmente provato che il trasportato fosse stato a conoscenza dell'alterazione del conducente allorquando ha deciso di salire a bordo, può essere ridotto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ( sentenza n. 448/2024 del Tribunale di ### dott. ### cit.).
Quanto, poi, all'uso delle cinture di sicurezza, la S.C. ha chiarito che “l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte del terzo trasportato nella parte posteriore dell'auto, che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento del danno” (cfr. Cass. ord. 21991/2019).
Va poi precisato che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. Civ. Sez. III n. 4954/2007). ### della prova, nello specifico, grava su chi intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c., una riduzione del risarcimento, ovvero, nella specie, sulla compagnia di assicurazione.
Tale prova non può ritenersi acquisita nel presente giudizio.
Invero, la compagnia di assicurazione non è riuscita a provare la consapevolezza in capo al danneggiato della circostanza che il conducente aveva fatto uso di sostanze alcoliche, sì da predicare la sussistenza di una cooperazione attiva nella causazione del danno (cfr. Cass. 1295/2017), in ragione della quale ridurre il quantum.
Il tasso alcolemico è stato rilevato dagli ### soltanto con l'utilizzo di strumentazione; gli stessi, però, non hanno dato contezza della sussistenza di circostanze in ragione delle quali risulta evidente o quantomeno sospetto lo stato di alterazione psicofisica. Nessuno ha mai dato atto della presenza di: alito dall'odore caratteristico di alcol, movimenti grossolani, linguaggio pastoso, tono della voce alterato, sudorazione eccessiva, respirazione affannosa, ritmo del linguaggio non uniforme, disarmonia dei movimenti o difficoltà di equilibrio, elementi questi da cui poter affermare che lo stato di alterazione fosse evidente e che, pertanto, il danneggiato fosse stato del tutto incauto nel salire a bordo dell'autovettura. Ne consegue che, non essendo stata provata la cd. cooperazione attiva della danneggiata nel fatto del danneggiante, la richiesta di riduzione del danno, formulata dalla difesa convenuta, non potrà che essere disattesa.
Parimenti, non può ritenersi provato il mancato uso delle cinture da parte dell'attrice.
Nessuna prova orale ha confermato che l'attrice non utilizzasse le cinture di sicurezza, né tale evenienza è indirettamente ricavabile in ragione degli effetti dell'impatto, non riscontrandosi una significativa corrispondenza biunivoca tra danni così come verificatisi e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Persino il c.t.u. non si è pronunciato in merito, “considerata la dinamica del sinistro in cui si è verificato un ribaltamento del mezzo” (v. pag. 13 relazione del ctu). Il mancato uso dei meccanismi di ritenzione, pertanto, è rimasto relegato nell'alveo di una presunzione, peraltro, non corroborata da gravità e precisione.
Ciò posto, ulteriormente si osserva quanto segue. 3. ### - La difesa attorea ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale (sotto forma di danno biologico con personalizzazione) e del danno patrimoniale (spese mediche sostenute e spese di assistenza stragiudiziale).
Con riguardo alla natura e all'entità delle lesioni subite dall'attrice, il ### ritiene che possano essere condivise le considerazioni espresse dal ctu, in quanto adeguatamente motivate e basate su riscontri obiettivi accertati in sede di visita peritale.
La ctu espletata a firma della dott.ssa ### ha, in particolare, consentito di accertare che l'attrice (dell'età di 24 anni all'epoca del fatto) riportò, in occasione del sinistro del 14.06.2015, lesioni traumatiche consistenti in “trauma cranico con ematoma epidurale in sede fronto-temporo-parietale sx sottoposto a craniotromia, splenectomia per rottura di milza, trauma rachide dorsale con frattura di ###, frattura composta del manubrio dello sterno, frattura II costa dx e ### a sx, frattura pluriframmentaria dell'ala sacrale dx con interessamento del coccige, frattura pluriframmentaria dell'osso pubico di sx, vasti esiti cicatriziali da escoriazioni profonde in sede ###sede lombare e glutea sx, multiple breccie ernarie in sede cicatriziale chirurgica xifo-ombelicale”.
Il ctu ha ritenuto che le lesioni riportate sono in rapporto di causalità, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti di causa.
Il tecnico d'ufficio ha poi congruamente determinato il periodo di inabiltà temporanea conseguita alle lesioni in complessivi giorni 83, di cui gg. 21 di inabilità temporanea totale, parziale al 75% gg. 40, parziale al 50% gg. 32, Tali lesioni e l'entità dei postumi hanno determinato un danno biologico permanente complessivamente valutato dal ctu in misura pari al 38%, considerando inclusa anche la valutazione del 2% preventivata quale esito chirurgico dell'intervento di laparocele.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico a favore dell'attrice, applicando le più recenti tabelle milanesi e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro pari ad anni 24, il totale complessivo del danno risarcibile è pari a € 208.307,00.
Ritiene il giudicante di non dover procedere ad una personalizzazione del danno in considerazioni delle ricadute sulle attività di vita quotidiana svolte dall'attrice, non essendo state allegate circostanze atte a far ritenere incongruo e non satisfattivo il valore medio standardizzato indicato dalle tabelle applicate.
Il danno estetico evidenziato dalla difesa attorea, come è noto, non rappresenta un tipo di danno autonomamente risarcibile, ma è ricompreso, come rilevato dallo stesso ctu, nel danno biologico.
In argomento, giova richiamare la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, la quale, ribadendo il concetto di danno non patrimoniale come categoria unitaria e omnicomprensiva, affermato dalle note sentenze delle ### dell'11 novembre 2008 (nn. 26972, 26973, 26794, 26795 del 2008), ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura <standard> del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna <personalizzazione> in aumento” (Cass. civ., sez. III, sentenza 11.11.2019 n. 28988; v. anche Cass. civ., sez. III, ord. 27.03.2018 n. 7513).
Quanto al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
Non vi è specifica contestazione in ordine alle spese mediche sostenute pari ad € 1.084,80.
Quanto alla richiesta di refusione delle spese stragiudiziali relative agli onorari dell'avvocato, si osserva come la Cassazione abbia specificato che trattasi di un danno emergente per il cui risarcimento ne occorre la prova. Si legge, infatti, in Cass. 16900/2017 che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di rifusione delle spese della fase stragiudiziale relative ai compensi dell'avvocato non potrà che essere disattesa atteso che le stesse non sono state provate, né tantomeno documentate.
La mancata costituzione della proprietaria esclude ogni possibilità di poter predicare, in casu, la sussistenza di quelle particolari ipotesi previste dall'articolo 2054 c.c. in ragione delle quali escluderne la responsabilità. Logico corollario sarà anche la condanna solidale della stessa.
Alla luce di quanto detto, considerato che il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 208.307,00 e quello patrimoniale ad € 1.084,80 per un totale di € 209.391,80, ### e la ### di ### soc. coop. a r.l. dovranno essere condannate a risarcire l'importo di € 67.260,02 pari alla differenza tra € 209.391,80 ed € 142.131,78, che è l'importo già corrisposto dalla compagnia di assicurazione.
Sulla complessiva somma dovuta all'attrice per danno non patrimoniale vanno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subito a causa della mancata disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione, ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. civ. sez. 3, n. 5054 del 03.03.2009; Cass. civ. sez. 3, n. 5503 del 08.04.2003; Cass. S.U. n. 1712 del 17.02.1995). Sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dei singoli esborsi fino al saldo.
Infine, va disattesa la richiesta di disporre l'acquisizione presso la sede ### di ### degli atti e documenti relativi alle prestazioni erogate ed in corso di erogazione in riferimento all'infortunio occorso alla ### avanzata dalla compagnia convenuta richiamando i principi in tema di compensatio lucri cum damno, sul presupposto che l'attrice avrebbe confessato in sede di interrogatorio di percepire dall'### a seguito del sinistro per cui è causa, una pensione di invalidità.
Recentemente la Suprema Corte ha precisato, infatti, che “###importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'### in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilità civile e dell'assegno ordinario ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, corrisposti dall'### al danneggiato)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 06.03.2025, n. 6031). 4. ### - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ed, in relazione al valore della causa, quale risultante dalle somme liquidate all'esito del giudizio, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
Le spese della c.t.u. sono definitivamente e solidalmente poste a carico delle parti soccombenti.
Non può essere accolta la domanda attorea di condanna per lite temeraria, non essendo emersa la prova dell'elemento psicologico di aver resistito in giudizio in mala fede o colpa grave in capo alla convenuta, né del danno subito dalla parte vittoriosa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### e ### di ### soc. coop. a r.l. al pagamento in solido, in favore dell'attrice, della somma di € 67.260,02 oltre interessi come indicati in motivazione; 2. condanna ### e ### di ### soc. coop. a r.l. al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € 14.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### antistatari; 3. pone definitivamente le spese di ctu a carico di ### e ### di ### soc. coop. a r.l. in solido.
Così deciso in ### il 18 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa
causa n. 1110/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Zaccaria