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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 817/2017 del 29-03-2017

... definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta l'appello; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.308,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge, nonché alla rifusione in favore di ###### e ### delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.308,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge. Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### il 21 marzo 2017. ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 1 SEZIONE CIVILE La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1625/2009 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) C/###. ### - ###'### 19 BOLOGNA; , ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### N.3 40100 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 11 40121 BOLOGNA; , ### Registrato il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 13.12.2016, sulle seguenti ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2005, i sig.ri ###### e ### citavano in giudizio innanzi il Tribunale di ### di ### i sig.ri ### e ### per ivi sentire e vedere disporre la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario secondo il progetto già predisposto in citazione od eventualmente secondo un progetto predisposto a cura dello stesso Giudice con l'ausilio, ove occorra, di un consulente tecnico; B) In mancanza ed in caso di contestazione della divisibilità della massa ereditaria o del progetto predisposto, statuita la divisibilità della massa ereditaria, approvare con sentenza il progetto di ripartizione già predisposto al punto 6 di cui alla citazione od eventualmente dal Giudice Istruttore. C) Condannarsi i sig.ri ### e ### al pagamento dei debiti ereditari ancora esistenti e ciò relativamente alla quota di loro competenza, tra i quali la fattura dell'### D) Condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli esponenti a causa del loro contegno per essersi sempre opposti alla divisione senza giustificati motivi; Con vittoria di spese. 
Il sig. ### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di condanna, la divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario, con vittoria di spese di causa. 
Il sig. ### costituitosi in causa, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori, oltre alla refusione delle spese legali. 
Veniva poi esperita l'istruttoria mediante CTU al fine di accertare quali beni componessero il compendio immobiliare provvedendo alla loro descrizione ed individuazione catastale nonché la divisibilità o meno degli stessi nonché ad indicare il loro valore, in ipotesi alternativa provvedesse a predisporre uno o più progetti divisionali tenendo conto di eventuali richieste di attribuzione con conguaglio. 
All'udienza del 16/10/2008, la causa veniva trattenuta in decisione. 
Con la sentenza n.161/2008, pubblicata il 22 dicembre 2008, il Giudice di prime cure, in piena applicazione delle risultanze della C.T.U., sciogliendo la comunione ereditaria de qua, assegnava agli attori ###### e ### in comunione tra loro ed in quote eguali i seguenti immobili individuati nel lotto A, di cui a proposta divisionale del CTU” ; assegnava in proprietà esclusiva a ### i beni individuati ### il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75 nel lotto B di cui a proposta divisionale del ### assegnava in proprietà esclusiva a ### i beni individuati nel lotto C di cui a proposta divisionale del ### dichiarava tenuti e condannava i convenuti a dare agli attori, a titolo di conguaglio la somma di € 10.224,00; dichiarava tenuti e condannava gli attori e ### a dare a ### a titolo di conguaglio la somma di € 2.522,00; dichiarava tenuto e condannava ### a dare, a titolo di conguaglio, alle altre parti la somma di € 12.748,00. Spese compensate. 
Avverso detta sentenza proponeva appello ### sostenendo che questa si baserebbe su di una ### espletata dal consulente nominato durante l'istruttoria del giudizio di primo grado, che contrasterebbe con le argomentazioni della “### di ### Marco“ e del #### (entrambi consulenti dell'appellante), e che si sarebbe sostanzialmente conformata alle richieste degli attori. ### chiedeva quindi la rinnovazione della consulenza tecnica ### gli appellanti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. 
All'udienza del 13.12.2016 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Diritto ### è infondato e va rigettato. 
Infatti la sentenza impugnata riposa su di una motivazione ampiamente sufficiente nonché conforme ai canoni di logicità e coerenza. 
In particolare il Giudice di primo grado, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, su quesiti tecnici concordati e ricavati dalle difese e dalle richieste delle parti, ed acquisito l'elaborato peritale, ha espresso una propria autonoma decisione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e sulla espletata consulenza, tenendo peraltro conto delle varie deduzioni delle parti effettuate in contraddittorio.  ###, espletata in corso di causa, è risultata equilibrata ed equa; la stessa tiene conto dei diritti ereditari delle parti ed ha determinato una esatta divisione dei beni esistenti e una giusta determinazione dei conguagli dovuti. Il consulente del Tribunale, durante le operazioni peritali, è stato pedissequamente seguito dai consulenti di parte, che hanno potuto nel pieno rispetto del contraddittorio far presente le loro valutazioni e sviluppare le loro argomentazioni, valutate e considerate dal perito incaricato. 
La consulenza è dettagliata ed esaustiva, il perito dopo attenta descrizione e valutazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, giunge alla conclusione che non è possibile una divisione con formazione di sette quote paritarie indicandone le ragioni.  ### il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75
Come desumibile dalla lettura dello stesso elaborato, la proposta di divisione elaborata dal tecnico è stata predisposta tenendo conto della volontà di assegnazione espressa dalle parti, e quindi, anche dallo stesso ### che oggi ha impugnato la sentenza. 
Le contestazioni svolte da controparte in merito alle risultanze della C.T.U. sono quindi completamente infondate e generiche, basandosi su valutazioni di parte che non tengono evidentemente conto della realtà dei reciproci diritti successori delle parti. 
Le censure quindi avanzate dall'appellante non possono trovare in alcun modo accoglimento. 
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta l'appello; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.308,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge, nonché alla rifusione in favore di ###### e ### delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.308,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### il 21 marzo 2017.  ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 30/11/2017 n.21333/2017 importo 208,75

causa n. 1625/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Zannoli Anna, Parisi Mariapia, Briatico Eugenio

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Giudice di Pace di Cassino, Sentenza n. 846/2025 del 29-01-2026

... R.G. promossa dalla ###ra ### disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto; b) condanna l'ente resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi €. 250,00, di cui €. 43,00 per spese, oltre rimb. forf. spese generali 15%, IVA e ### con attribuzione all'Avv. ### dichiaratasi antistataria. Così deciso in CASSINO il ### Il Giudice di ### (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 2090 / 2024
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di ### di Cassino, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2.090/2024 R.G.A.C.  ### (Cod. Fisc. ###) rappresentata e difesa dall' Avv. ### (### Fisc. ###) e presso di lei elettivamente domiciliata in #### alla ###. ### n. 133, giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
 U.T.G. - ### (Cod. Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso e successivi scritti difensivi.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa veniva decisa mediante lettura in aula del dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13 giugno 2024, iscritto in data 13 giugno 2024, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione n. M_IT PR_FRSPC ### 06/05/2024 ### del 06.05.2024, notificata in data ###.
Fissata con decreto del 18.06.2024, regolarmente notificato alle parti in data ###, l'udienza di comparizione, all' udienza del 01.07.2025 la parte resistente rimaneva contumace ed ometteva di far pervenire la documentazione del caso.
Alla successiva udienza del 10.12.2025 la causa veniva discussa e quindi definita con lettura del dispositivo in aula.
Il penultimo comma dell' art. 23 L.689/81, poi sostituito dall'art. 7, comma 10°, del D.
Lgs. n. 150/2011, testualmente recita 'il giudice accoglie l' opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell' opponente'. ### che va applicata in modo consequenziale e quasi automatico qualora la pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto disattende all' ordine impostole dal 2° comma del medesimo articolo trasfuso nel decreto col quale il giudice fissa l' udienza per la comparizione delle parti, a queste tempestivamente e regolarmente notificato. Alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza costante (cfr Cass. 7296/96, 373/98, Cass. 11/03) va ritenuto che nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 L. 689/81 si realizzi una inversione dell' onere della prova in favore del ricorrente talché la P.A., assumendo la veste sostanziale di parte attrice, è chiamata a rigorosamente provare, ai sensi del 1° comma dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria. Siffatta inadempienza assume, peraltro, tale giuridica rilevanza per cui la Corte Costituzionale con sentenza n. 507 del 18/12/1985 ha dichiarato l' incostituzionalità del 5° comma dell'art. 23 su richiamato stabilendone l' inapplicabilità nei confronti dell' opponente non comparso alla prima udienza qualora 'l' amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al 2° comma dell'art. 23'. L' opposizione va, quindi, accolta per insufficiente prova della responsabilità dell' interessata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex artt. 91 ss. del c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratasi antistataria.  P.Q.M. il Giudice di ### di Cassino, Dr. ### definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2090/2024 R.G. promossa dalla ###ra ### disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto; b) condanna l'ente resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi €. 250,00, di cui €. 43,00 per spese, oltre rimb. forf. spese generali 15%, IVA e ### con attribuzione all'Avv. ### dichiaratasi antistataria.
Così deciso in CASSINO il ### Il Giudice di ###

causa n. 2090/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Di Zazzo

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 2/2026 del 12-01-2026

... non si è costituito e quindi non ha svolto alcuna eccezione o contestazione alla domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22 P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione; accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente ### della somma lorda di euro 3.681,64 oltre interessi e rivalutazione per l'intercorso rapporto di lavoro subordinato nonchè al pagamento di euro 2695,00 oltre rimborsi ed accessori di legge, incluso C.U se pagato, per le spese di lite. Cuneo, 12 gennaio 2026 Il Giudice dott.ssa ### n. 716/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

N. 716/2025 R.G. Lav.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### pronuncia la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 716/2025 R.G. Lav. promossa da: ### difeso e rappresentato da avv N.Salvini per procura in atti RICORRENTE contro ### S.R.L.S - sede in ### oggetto: retribuzione ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al giudice del lavoro il ricorrente chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di euro 3681,64 come da conteggio sindacale prodotto, eleborato secondo i parametri del ### livello I, deducendo di non essere stato regolarmente e correttamente retribuito per l'intercorso rapporto di lavoro dal 18.10.23 a 7.2.24 con la convenuta. 
La società convenuta sebbene regolarmente citata non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 
Rileva l'ufficio che la domanda vada accolta per le ragioni che seguono. 
Il ricorrente ha dato prova documentale del rapporto di lavoro e quindi dell'inquadramento e del livello assegnato, sicchè il ### richiamato ai fini dei calcoli appare correttamente identificato e verificabili i criteri di conteggio del quamtum chiesto. 
Il convenuto non si è costituito e quindi non ha svolto alcuna eccezione o contestazione alla domanda. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22 P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione; accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente ### della somma lorda di euro 3.681,64 oltre interessi e rivalutazione per l'intercorso rapporto di lavoro subordinato nonchè al pagamento di euro 2695,00 oltre rimborsi ed accessori di legge, incluso C.U se pagato, per le spese di lite. 
Cuneo, 12 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 716/2025


causa n. 716/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fiorello Natalia

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 488/2026 del 20-01-2026

... fondata. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, fondata sul presunto riconoscimento del debito operato dalla ricorrente mediante il pagamento dell'importo di €4.498,99. ### non può trovare accoglimento. Il versamento effettuato dalla ricorrente, come emerge dagli atti, è stato compiuto “temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese” , dunque sotto la pressione di una minaccia di esecuzione coattiva. Inoltre, la ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo in data 27 febbraio 2025, rimasto inesitato, circostanza che esclude inequivocabilmente qualsiasi intento ricognitivo del debito. Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, il pagamento parziale di un debito non costituisce automaticamente riconoscimento dello stesso, se non accompagnato da altri elementi che confermino la volontà di riconoscere il debito residuo , elementi che, nella fattispecie, difettano completamente. Nel merito la domanda merita accoglimento. Nel caso di specie si verte in materia di indebito assistenziale, trattandosi di prestazioni di invalidità civile e (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. ### presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 gennaio 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della ### al. n. 15536/2025 #### nata a Napoli l'11/06/1966, cod. fisc. ###, residente in Napoli alla via ### 2 Nicolardi n. 24 - P.co Avolio, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### d'####, ### 16, #### RICORRENTE contro ### (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ##### e ### CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con l'atto di ricorso in atti ### esponeva: che era titolare dal luglio 1983 di pensione cat. INVCIV n. 044-###2 e che in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto dall'### la comunicazione, datata 18 novembre 2024, avente ad oggetto “### della prestazione n. 044-###2 cat INVCIV” formulata nei seguenti termini: “la sua pensione n. ###5872 cat ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. ###5872 cat ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €8.098,99” per cui richiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di euro 8.098,99; che del suddetto importo l'### aveva chiesto la ripetizione con le seguenti modalità: €4.498,99 da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti €3.600,00 da trattenersi sulle pensioni di cui era titolare in 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile ; che, pur reputando illegittima la richiesta e pur essendosi rivolta al patronato per il ricorso amministrativo, temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese, aveva, con non poche difficoltà, provveduto al versamento dell'importo di €4.498,99, cui si aggiungevano le preannunciate trattenute mensili . 
Eccepiva quindi che il provvedimento dell'### era illegittimo, essendo stato assunto sulla scorta della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento dei limiti reddituali e comunque l'irripetibilità dell'indebito non causato da dolo né da colpa, ma eventualmente da un errore commesso dall'### previdenziale. Richiamava a sostegno l'art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché l'art. 13 della ### 30 dicembre 1991, n. 412, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di dolo del percipiente. In ogni caso l'### disponeva di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso l'### Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che l'### esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario, sicché l'errore era imputabile unicamente all'### previdenziale. 
Ciò premesso concludeva per accogliere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestato dall'### oltre che l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 
Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. 
Nel merito, contestava la buona fede della ricorrente. Evidenziava che la ricorrente aveva percepito in un solo mese (gennaio 2024) la somma di €72.818,25 netti e che, come ricordato nella relazione amministrativa istruttoria, l'enormità dell'importo escludeva in radice la buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza rispetto alla sussistenza dei presupposti di legge in relazione a prestazioni assistenziali riservate ai soggetti bisognosi di tutela minima ; che il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento indebito (gennaio 2024) e la data della richiesta di restituzione (dicembre 2024) impediva, anche in linea di mera astrazione, di ritenere che si potesse essere formato un affidamento legittimo ; che, in relazione al requisito reddituale stabilito per legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui era titolare la ricorrente, l'accipiens era consapevole, ab origine, che l'attribuzione patrimoniale non era dovuta e, trattenendo le somme, si poneva in condizione di errore inescusabile; che l'### nel quantificare il debito oggetto del ricorso, aveva applicato il principio di cassa, ritenendo sussistente l'indebito per il solo anno 2024. Tuttavia, con ### n. 3098 del 25.07.2017 , l'### aveva chiarito che ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza e non con quello di cassa. Pertanto, sarebbero indebite non solo le somme di invalidità civile percepite nel 2024, ma anche quelle percepite nel 2023 e nel 2022. 
Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
Replicava la ricorrente con note autorizzate, evidenziando preliminarmente che l'### non aveva riscontrato il ricorso amministrativo presentato . Contestava che l'atto opposto, di cui aveva eccepito il difetto di motivazione e la scarsa trasparenza, faceva riferimento ad un ricalcolo effettuato sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2022 che avrebbe determinato un indebito di euro 8.098,99 lordo complessivo per tutto il periodo novembre 2022-gennaio 2024 e non faceva menzione di alcuna pensione di reversibilità . 
Ribadiva la totale assenza di dolo nell'accipiens. 
Contestava inoltre che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento parziale effettuato dalla ricorrente al solo fine di evitare le procedure coattive non poteva essere considerato ricognizione del debito, anche alla luce del ricorso amministrativo presentato . Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. 
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. 
La domanda è fondata. 
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, fondata sul presunto riconoscimento del debito operato dalla ricorrente mediante il pagamento dell'importo di €4.498,99.  ### non può trovare accoglimento. Il versamento effettuato dalla ricorrente, come emerge dagli atti, è stato compiuto “temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese” , dunque sotto la pressione di una minaccia di esecuzione coattiva. 
Inoltre, la ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo in data 27 febbraio 2025, rimasto inesitato, circostanza che esclude inequivocabilmente qualsiasi intento ricognitivo del debito. 
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, il pagamento parziale di un debito non costituisce automaticamente riconoscimento dello stesso, se non accompagnato da altri elementi che confermino la volontà di riconoscere il debito residuo , elementi che, nella fattispecie, difettano completamente. 
Nel merito la domanda merita accoglimento. 
Nel caso di specie si verte in materia di indebito assistenziale, trattandosi di prestazioni di invalidità civile e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'istituto dell'indebito assistenziale rappresenti una species del genus dell'indebito di diritto comune di cui all'art. 2033 del codice civile, rispetto al quale, tuttavia, si è venuto a consolidare un autonomo principio di settore che presenta tratti eccentrici e derogatori rispetto alla regola generale dell'incondizionata ripetibilità . 
Tale deviazione ermeneutica trova il suo fondamento assiologico nell'imperativo costituzionale di cui all'art. 38 Cost., il quale postula una necessaria tutela delle situazioni di indigenza e debolezza sociale, riconoscendo altresì la natura eminentemente alimentare dei trattamenti assistenziali . 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12608/2020 , ha chiarito che “all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale” . Tali principi, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” . 
Nel caso in esame, l'indebito è di natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile e maggiorazione sociale. 
Nello specifico ambito dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, il principio dominante stabilisce che la ripetizione delle somme indebitamente erogate è ammissibile solamente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti di legge . Deve escludersi che ricorra il dolo se l'accipiens ha dichiarato i redditi all'amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall'### Come chiarito da Cass., Ordinanza n. 13226/2020 , “vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” . 
Nel caso di specie, l'### in qualità di ente pubblico preposto all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, dispone di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### In particolare, l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito il ### dell'### garantiscono e impongono l'accesso dell'### alle informazioni reddituali detenute dall'### delle ### . 
Ne consegue che l'### esercitando l'ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore di prestazioni assistenziali, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario attraverso l'accesso ai dati dell'### delle ### Come affermato dalla Ca ss.  12608/2020 , “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in data ### , dunque ben tre anni prima della liquidazione avvenuta nel dicembre 2023. L'### era quindi a conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda e avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti per verificare l'impatto reddituale della futura liquidazione sulla prestazione di invalidità civile già in godimento. 
Quanto alla sussistenza della buona fede, deve rilevarsi che la ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'### finanziaria e non ha posto in essere alcun comportamento attivo volto ad occultare la propria situazione reddituale e ha presentato regolare domanda di pensione di reversibilità nel 2021, ponendo l'### nella condizione di conoscere anticipatamente il futuro incremento reddituale.  ### della Suprema Corte, come espresso con Cass., Ord. n. 24180/2022 , ha statuito che “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” . 
Nel caso di specie, la non addebitabilità alla ricorrente dell'indebita erogazione è manifesta, avendo l'### avuto piena conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda di reversibilità e disponendo di tutti gli strumenti normativamente previsti per verificare tempestivamente la compatibilità reddituale. 
L'### ha eccepito che il dolo del percipiente sarebbe configurabile in ragione dell' “enormità” dell'importo percepito, richiamando la Cass. n. 28771/2018 secondo cui il dolo sarebbe configurabile “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da far venire meno i presupposti del beneficio”.  ### non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, la percezione di un importo rilevante in un'unica soluzione (€72.818,25 nel mese di gennaio 2024), non è ascrivibile ad alcun comportamento della ricorrente, ma costituisce esclusivo portato del ritardo amministrativo dell'### nella liquidazione della pensione di reversibilità. La ricorrente non poteva sapere quando l'### avrebbe liquidato la prestazione richiesta nel 2021, né aveva alcun potere di controllo sui tempi di erogazione. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, la mera omissione di comunicazione di dati reddituali, se l'istituto previdenziale già ne abbia conoscenza o abbia l'onere di conoscerli, non è di per sé sufficiente a configurare il dolo . 
Nel caso di specie, l'### era a conoscenza della domanda di reversibilità dal 2021 e disponeva degli strumenti normativi per accedere ai dati reddituali. La ricorrente, dal canto suo, aveva presentato regolare domanda all'### e non aveva alcun obbligo di comunicare redditi presuntivi non ancora liquidati. 
I principi costituzionali e il legittimo affidamento costituiscono ulteriore fondamento dell'irripetibilità dell'indebito nel caso di specie. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), i principi si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” .  ### della disciplina generale in materia di condictio indebiti deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la posizione del percettore, in particolare il principio del legittimo affidamento . Nel caso di specie, la ricorrente, percependo da oltre quarant'anni la prestazione di invalidità civile e avendo presentato regolare domanda di reversibilità, aveva legittimamente confidato nella correttezza delle erogazioni disposte dall'### Fondata è pertanto la domanda volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme richieste dall'### Ne consegue che deve essere condannato l'### resistente alla restituzione dell'importo di €4.498,99 già versato dalla ricorrente, nonché alla restituzione delle trattenute mensili operate sulla pensione. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'### ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall'### con comunicazione del 18 novembre 2024; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente ### dell'importo di €4.498,99 (quattromilacinquenovantattovirgola novantanove), oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute mensili operate sulla pensione n. 044-###2 a far data dalla prima trattenuta e sino alla notifica della presente sentenza, con interessi legali; condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in €.  1.500,oo per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. ### Napoli, 20 gennaio 2026 

Il Giudice
del #### n. 15536/2025


causa n. 15536/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Cardellicchio

M

Tribunale di Cassino, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cassino - Sezione Civile Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 427/2022 vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### di ### n. 18 - parte ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### delle ### n. 20 ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, ### s.n.c.  - parti convenute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Oggetto: differenza retributive - lavoro straordinario - omissioni contributive - danno da mancata fruizione della ### Conclusioni: come in atti ### ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in data ### e ritualmente notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 7.779,85 (di cui €. 757,08 a titolo di ### o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; − venga condannata l'### la soc. ### and ### s.r.l.s. in p.l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. ### per la negata ### nella misura pari alla somma di € 31.872,00 come determinata al precedente capo 11.2, o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; − venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'### dei contributi spettanti al sig. ### in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'### tenuto a ricevere gli stessi; − venga trasmesso il fascicolo di causa, a seguito dell'emananda sentenza, alle ### competenti al fine di adottare i competenti provvedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni della normativa posta a tutela dei minori ex L. 977 del 17.10.1967 nei confronti dell'### and ### s.r.l.s. e/o del suo amministratore p.t.; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 − venga condannata la convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della ### da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che se ne dichiarano anticipatari. 
Parte ricorrente espone che ### ha lavorato alle dipendenze della società ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### - ### e mansioni di aiuto cuoco svolte presso il bar - ristorante della convenuta, “### di Mare”, in ### di avere lavorato sette giorni su sette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00, per non meno di dieci ore al giorno, per tutto il periodo; di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga, parametrata ad un orario di 40 ore settimanali, nella misura complessiva di euro 3.904,79; di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1° al 21 settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. 
Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi ROL non goduti, della indennità per festività non godute, dei compensi per lavoro domenicale, delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sulle mensilità supplementari, del trattamento di fine rapporto, non corrisposto, nella misura indicata nei conteggi indicati in ricorso. Premesso che il lavoratore era minorenne all'epoca del dedotto rapporto di lavoro, parte ricorrente denuncia le plurime violazioni datoriale delle disposizioni contrattuali collettive e di legge a tutela del lavoro minorile, in materia di orario di lavoro e riposi, instando per la trasmissione degli atti alle competenti autorità. Sostiene, inoltre, di avere diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione della ### atteso che il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo delle 13 settimane che ha determinato il rigetto dell'### è conseguenza dell'inadempimento datoriale che ha versato i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contributi per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del settembre 2021. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la ### S.r.l. e l'### La società convenuta eccepisce che il ricorrente ha osservato un orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, senza effettuare lavoro straordinario. Osserva che il lavoratore, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento di disoccupazione dall'### nonostante l'omesso versamento contributivo relativo al mese di settembre 2021, cosicché il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'### per l'erogazione della ### venendo così meno il presupposto per l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In merito ai conteggi di controparte, la resistente ne evidenzia la erroneità sia perché sviluppati a partire da dati fattuali erronei, in particolare per quanto concerne lo straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. 
L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. 
In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di maggior dovuto per le ore di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, per quello ordinario e straordinario domenicale, per festività non godute, per indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, oltre regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi all'### sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta ininterrottamente dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### e ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. 
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi settimanali domenicali i giorni dal 1 al 21, in primo luogo è la stessa convenuta ad ammettere nella memoria difensiva (cfr. pag. 6, 1° cpv.) che “il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore del deducente dal 22/06/2021 al 21/09/2021 per un totale di 13 mesi”, in secondo luogo tutti i testi escussi hanno confermato la effettiva prestazione lavorativa del ricorrente fino al 21 settembre 2021. È altrettanto incontestato che per l'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la somma complessiva pari ad euro 3.904,79. La convenuta non ha comunque provato, come era suo onere, di avere corrisposto al lavoratore somme maggiori. 
È invece controverso l'effettivo orario di lavoro osservato da ### Il ricorrente sostiene infatti di avere sempre lavorato sette giorni su sette non meno di 10 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00. La convenuta replica che controparte ha osservato l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su sei giorni lavorativi (per un totale, dunque, di 6,67 ore giornaliere) con riposo domenicale. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.  6623/2001). Tale rigoroso onere probatorio può ritenersi pienamente assolto dal lavoratore nel caso di specie. 
Tutti i testi escussi hanno confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, con deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti riferiti, direttamente percepiti dai dichiaranti che erano colleghi di lavoro del ### nello stesso locale della convenuta e dunque hanno quotidianamente lavorato fianco a fianco con lo stesso nel periodo oggetto di causa. Il teste ### ha così dichiarato: “Ho lavorato nel ristorante ### di ### in ### da metà giugno 2021 al 21 settembre 2021. Io e il ricorrente lavoravamo insieme. Confermo che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette senza riposo settimanale. Il ricorrenze iniziava a lavorare alle 9.00. Terminava alle 13.00, 13.30. Faceva una pausa e riprendeva a lavorare alle ore 17.00 fino all'1.00/1.30. Questo tutti i giorni. La cucina chiudeva verso le 23.30. Il ricorrente restava fino all'1.00/.1.30 per la pulizia della cucina. Io andavo via alle 18.00, 19.00, lavoravo come aiuto cameriere. So che il ricorrente che si tratteneva fino all'1.00 all'1.30 perché attendevo che terminasse di lavorare per bere qualcosa con lui. Questo accadeva ogni giorno. Io dormivo in una villetta, dove alloggiava anche il ricorrente”. Di analogo tenore la deposizione del teste ### “Ho lavorato come cameriera alle dipendenze della società convenuta dal 2 giugno al 20 settembre del 2021. Non ho contenziosi con la predetta società. Il sig. ### attuale ricorrente, ha iniziato a lavorare per la società convenuta una ventina di giorni dopo il giorno in cui ho iniziato io. Abbiamo terminato di lavorare insieme. Il ricorrente lavorava in cucina come aiuto cuoco. Io lavoravo in sala come cameriera. Il ricorrente lavorava sette giorni su sette, non aveva alcun giorno di riposo. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00. Io iniziavo due ore prima, verso le 7.00. 
Il ricorrente terminava circa verso le 13.00. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il ricorrente si occupava di aiutare il cuoco a preparare la “linea”, cioè le pietanze che vengono poi servite a pranzo o per la tavola calda. Il ricorrente riprendeva a lavorare verso le 17.00/18.00, dipendeva dal flusso dei clienti. Il ricorrente andava via verso l'una di notte. Questo tutti i giorni della settimana. All'interno della cucina il personale iniziava a lavorare verso le 9.00. Per i clienti la cucina apriva verso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 12.00. Il ricorrente ha terminato di lavorare il 21 settembre 2021, come me. Io ho visto personalmente il ricorrente lavorare in cucina”. Tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, si ritiene possa valorizzarsi in chiave confessoria degli orari dedotti in ricorso (cfr. capitolo di prova “f/1”) ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza che il legale rappresentante della convenuta, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale all'udienza del 31.1.2024, non è comparso senza un giustificato motivo (cfr. verbale di udienza). 
Può in conclusione ritenersi accertato che per tutto il periodo lavorativo sopra indicato il ### ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per 10 ore giorno, sette giorni su sette, effettuando così sistematicamente circa 4,3 ore di lavoro straordinario giornaliero, 30 ore di lavoro straordinario settimanale e 128 ore di lavoro straordinario mensile. 
Ciò posto, è possibile esaminare partitamente i singoli titoli retributivi oggetto della domanda e analiticamente quantificati nei conteggi inseriti nel ricorso. La quantificazione merita di essere recepita, perché i calcoli sono stati sviluppati in coerenza con i fatti rilevanti accertati (durata del rapporto, orario di lavoro effettivamente osservato con la prestazione dello straordinario, inquadramento del dipendente) e con le pertinenti previsioni del ### - ### salvo quanto si osserverà in punto di tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguente rettifica nella determinazione del trattamento di fine rapporto. 
In ordine alla retribuzione spettante per il lavoro ordinario prestato, i minimi retributivi previsti dal #### ratione temporis applicabile al rapporto (cfr. ### del 8.2.2018 e relative tabelle retributive sub all. 6 ric.) per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 4° livello ammontano per il periodo in esame, ad euro 1.539,03, di cui euro 1.014,39 quale paga base ridotta (la riduzione è prevista per i pubblici esercizi minori - quale è quello della convenuta - dall'art. 162 ### ed euro 524,64 quale contingenza, cui corrisponde una retribuzione oraria pari ad euro 8,95, atteso che il divisore orario è 172 ai sensi dell'art. 160 ### Nelle buste paga risulta invece corrisposta al lavoratore una retribuzione inferiore, pari ad euro 1.459,03, (ed oraria pari ad euro 8,48), corrispondente ai minimi retributivi previsti nel ### del 18.1.2014 (all. 5), non aggiornati con i successivi incrementi contrattuali. Ne scaturisce una differenza mensile pari ad euro 134 ed oraria pari ad euro 0,47 (euro 8,95 - euro 8,48). Inoltre, dall'esame della busta paga di settembre 2021 risulta l'indicazione del tutto fittizia di giornate non lavorate per permessi non retribuiti dal 1°al 21 settembre 2021, mentre si è visto che tali giornate, per cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione (cfr. la busta paga, ove il netto indicato corrisponde ad altri emolumenti, ossia mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto), sono state lavorate e devono quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. 
In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro straordinario settimanali e le 128 ore di lavoro straordinario mensili), nella misura di euro 3.069,03 Con riferimento al lavoro ordinario domenicale, l'art. 130 del ### prevede una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica. 
Al ricorrente spetta dunque tale maggiorazione per le ore ordinarie prestate nella giornata di domenica, pari a 6,62 ore a giugno, 33,10 ore a luglio, 26,48 ore ad agosto e 19,86 ore a settembre, nella misura di euro 847,06. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario domenicale, dal combinato disposto dei menzionati artt. 126 e 130 si ricava l'applicazione di una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari al 40%, cumulandosi la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno del 30% e quella per il lavoro ordinario domenicale del 10%. Spetta quindi il compenso per il lavoro straordinario domenicale con applicazione della maggiorazione del 40% per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica, pari a 3,38 ore a giugno, 16,90 ore a luglio, 13,52 ore ad agosto e 10,14 ore a settembre, nella misura di euro 550,44. 
Con riguardo alle festività non godute, l'art. 131, punto 4, del ### prevede che, nel caso di coincidenza di una delle festività indicate dalla disposizione contrattuale con la giornata di riposo settimanale, “dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”. Il giorno del 15 agosto 2021 cadeva di domenica, cosicché per tale giornata, considerato l'orario effettivamente osservato dal ricorrente pari a 10 ore giornaliere, deve essergli corrisposta la ordinaria retribuzione contrattuale per le 10 ore di lavoro, pari ad euro 89,48 (retribuzione oraria pari a 8,948 x ore 10). 
Passando all'esame delle richieste indennità sostitutive delle ferie e dei permessi ROL non goduti, il ricorrente, come emerso dall'istruttoria espletata, avendo lavorato tutti i giorni della settimana per tutto il periodo lavorativo, non ha fruito di alcun giorno di ferie e di alcuna riduzione oraria. ###. 134 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### prevede che tutto il personale di diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni, considerandosi la settimana lavorativa di sei giorni. Al punto 9 è stabilito che “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”. Al ricorrente spetta l'indennità sostitutiva dei 6,5 giorni di ferie non godute (ottenuti dalla riparametrazione, secondo il criterio indicato al citato punto 9, dei 26 giorni spettanti in un anno in ragione della durata del rapporto di lavoro per cui è causa, vale a dire giorni 26/ mesi 4). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 (art. 159 ### ed è dunque pari ad euro 59,20 (euro 1.539,03 : 26), importo che va moltiplicato per 6,5 per determinare la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro 384,76. I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (### sono previsti dall'art. 114, punto 1, del ### nella misura pari a 104 ore. Al punto 7 è stabilito che “Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera”. Al punto 13 è precisato: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta”. Riparametrando il numero dei ROL alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente si ottiene il numero di ore di permesso ROL spettante al ricorrente pari a 26 ore (104/4). La relativa indennità sostitutiva è pari ad euro 232,64 (retribuzione oraria pari ad euro 8,948 x 26). 
La tredicesima mensilità può essere determinata dividendo per 12 e moltiplicando per 4 la retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.539,03, in ossequio al criterio di cui all'art. 183, punto 2, del ### (“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”), ottenendosi così l'importo pari ad euro 513,01. Non vanno invece computati i compensi per il lavoro straordinario prestato (cfr. punto 1 dell'art. citato), come correttamente eccepito dalla resistente, cosicché non possono essere valorizzate le somme indicate nei conteggi di parte per le 43 ore di straordinario domenicale. Poiché dalla busta paga di settembre 2021 risulta corrisposta a titolo di tredicesima mensilità la somma lorda di euro 243,17, al ricorrente spetta a titolo di differenza sulla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 tredicesima la somma di euro 269,84 (513,01 - 243,17). Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. 
Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. 
Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. 
Sulle differenze retributive spettanti al lavoratore, la società convenuta deve versare all'### in accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi degli artt. 2115 c.c. e 19 L. n. 218 del 1952. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancata fruizione della ### dovuta al mancato versamento datoriale di due settimane di contribuzione (relative al mese di settembre 2021), così che il ricorrente, vantando solo 11 settimane di contributi versati (cfr. estratto contributivo sub all. 3), si è visto rigettare dall'### la domanda di ### per difetto del requisito contributivo minimo delle 13 settimane di contributi ( domanda di ### e comunicazione di rigetto dell'### sub all.ti 7 e 8 ric.). Osta all'accoglimento della domanda il principio di automaticità delle prestazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 2116 c.c., “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Il principio di automaticità non può operare in caso di prescrizione dei contributi, atteso che l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 detta in materia di prescrizione una disciplina di rilevanza pubblicistica, sancendo la indisponibilità e irrinunciabilità della prescrizione (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…”), mentre il secondo comma dell'art. 2116 stabilisce che, nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Nel caso di specie i contributi previdenziali omessi, relativi alla mensilità di settembre 2021, non sono prescritti, per mancato decorso del termine quinquennale, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta dall'### il quale, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27.11.2022, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi che dovessero risultare dovuti sulle maggiori retribuzioni spettanti al lavoratore. Certamente i contributi previdenziali non erano dunque prescritti allorché è stata rigettata la domanda di ### presentata dal ricorrente. Ne discende che il ricorrente aveva l'onere di contestare e impugnare il rigetto della domanda per ottenere dall'ente previdenziale l'erogazione della prestazione ### a lui spettante, ed è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. 
I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza fruire di alcun riposo settimanale, con ulteriore violazione anche dell'art. 120 del ### il quale stabilisce che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica e solo per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali disposizioni contrattuali sono riproduttive di specifiche disposizioni di legge, a tutela del lavoro minorile, nello specifico dell'art. 18 della L. n. 977 del 1967, ai sensi del quale “Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali” e dell'art. 22 della medesima legge, ai sensi del quale “Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. 
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata”. Per tali violazioni, punite con sanzioni sia amministrative che penali dall'art. 26 delle predetta legge, si ritiene Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 doveroso disporre la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per le determinazioni di competenza. 
Le spese processuali, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria, per i restanti tre quarti vanno poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nonché in favore dell'### con applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 7.135,83 per i titoli di cui in motivazione, di cui euro 709,00 per trattamento di fine rapporto; − per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.135,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'### sulle maggiori retribuzioni dovute al ricorrente ai sensi del capo che precede; − rigetta la domanda risarcitoria; − compensate le spese processuali nella misura di un quarto, condanna la società convenuta a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in euro 4.041,00 e all'### in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### − dispone la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le determinazioni di competenza. 
Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 427/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

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