blog dirittopratico

2.960.649
documenti generati

v4.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 01-02-2024

... che - preliminarmente, vada disattesa l'eccezione di inamm issibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, atteso che “Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di re golamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio” (così, ex multis, la recente n. 5340/2022); - pertanto, la procura allegata al ricorso in esame abiliti l'avv. ### allo ius postulandi ai fi ni della proposizione del regolamento di competenza, tanto non essendo escluso nella procura ad litem (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 12625/2023 R.G. proposto da: ### domiciliato in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da procura in atti - ricorrente - contro ### s.r.l., in persona del le gale rappresentante pro tempore, domiciliato in #### presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da procura allegata alla memoria difensiva; - resistente - avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, nel procedimento iscritto al N. 1285/2023, depositata in data ###; N. 12625/23 R.G.  udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023 dal Consigliere relatore dr. ### Rilevato che - ### s.r.l. intimò ad ### licenza per finita locazione; l' intimato si oppose, e il Tribunale di Fi renze concesse ordinanza provvisoria di ril ascio ex a rt. 665 c.p.c. del 7.10.2021; la società notificò quindi al conduttore il relativo precetto per dar corso alla procedura esecutiva di rilascio; ### propose quindi opposizione ex ar t. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo la sospensione del titolo esecutivo, poi effettivamente concessa dal giudice dell'opposizione preesecutiva. Avve rso tale provvedimento di sos pensione, la stessa ### propose dunque il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., poi accolto dal ### egio, e il giudice dell'opposizione pre-esecutiva vi si conformò con propria ordinanza del 17.1.2023; infine, avverso tale ultima ordinanza, lo ### propose ul teriore reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, rigettò con ordinanza del 26.4.2023, con dannando lo ### alla ri fusione delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria; Considerato che - avverso detta ordinanza, propone regolamento di competenza ### sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste con memoria difensiva ### s.r.l., illustrata da ulteriore memoria; - il ### ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; N. 12625/23 R.G. 
Ritenuto che - preliminarmente, vada disattesa l'eccezione di inamm issibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, atteso che “Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di re golamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio” (così, ex multis, la recente n. 5340/2022); - pertanto, la procura allegata al ricorso in esame abiliti l'avv. ### allo ius postulandi ai fi ni della proposizione del regolamento di competenza, tanto non essendo escluso nella procura ad litem rilasciata dallo ### in data ###, allegata al ricorso stesso; Considerato che - il ricorrente, sotto un primo profilo, propone regolamento di competenza avverso una ordin anza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., sul presupposto che la liquidazione delle spese operata dal giudice del cautelare appartenga invece alla “competenza” del giudice del merito; sotto un ulteriore profilo, il ricorrente invoca il potere regolatorio della Corte in relazione ad un presunto conflitto di competenza tra il giudice dell'opposizione pre-esecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., e un non meglio identificato alt ro giudice (“dell'opposizione al precetto e N. 12625/23 R.G.  all'esecuzione”), in ordine al potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per il rilascio; - tuttavia, è assolutamente consolidato - in linea generale - il principio per cui la statuizione del giudice del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.  non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto priva dei caratteri della definitività e della decisorietà (v. Cass. n. 12229/2018; con specifico riferimento all'ambito del processo esecutivo, v. Cass. 25411/2019); - a ciò deve aggiungersi - con particolare riferimento al regolamento di competenza - che da tale specifico ambito restano senz'altro escluse le decisioni rese in sede di giurisdizione cautelare; - infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato più volte affermato il principio secondo cui “In materia di pro cedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenz a - che, in sede ###possono assurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la pr ocedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perch é l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza N. 12625/23 R.G.  emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro i n comp osizione collegiale aveva declinato la propria competenza a fav ore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiar ata inco mpetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza)” (Cass., Sez. Un., 16091/2009); - e anco ra, quello secondo cui “In tema di procedim enti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvis orietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc . civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del proced imento cautelare nel qu ale andrebbe ad inser irsi. (Così statuendo, la S.C. ha dich iarato in ammissibile, ove qualificato come regolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, co n cui l'adito giud ice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ul timo)” (Cass., Sez. Un., 18189/2013); - da tanto discende che entrambi i profili di censura agitati dal ricorrente (ossia, quello ineren te alla pretesa esclusiva “competenza” circa la N. 12625/23 R.G.  liquidazione delle spese da parte del giudice del merito, nonché quello in ordine al presunto conflitto di competenza circa il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui si è minacciata l'esecuzione) sono inammissibili, neppure essendo ipotizzabile, in materia cautelare - lo si ricorda - il conflitto di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. (v. Cass. 15639/2009); - è infatti palese che le due situazioni oggetto delle due censure svolte dalla parte ricorrent e sono situazioni che, essendo espressione di giurisdizione cautelare, sfuggono, giusta la ricordata giurisprudenza, al potere di questa Corte di intervenire con il regolamento di competenza; Considerato infine che - le caratteristiche dello stesso ricorso conducono tuttavia ad ulteriori riflessioni; - è noto che l'orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prosp ettate in sede ###può di per sé in tegrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.  (Cass., Sez. Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di un a recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovra nazionale. In particolare, l'approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabi lità aggravata ai sensi dell'art. 96, comm a 3, c.p. c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, N. 12625/23 R.G.  sul pian o soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia l a mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza conso lidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale in fondatezza dei motivi di impugnazione”; - nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità, al lume dell'insostenibile inquadramento della questione sottoposta a questa Corte - l'appartenere la “competenza” circa la liquidazione delle spese nel giudizio cautelare - ad una vera e propria questione di competenza, come tale suscettibile di regolamento ex art. 42 c.p.c., anche in relazione ad un preteso (ma inesistente, già in astratto) conflitto circa il potere di sospensione dell'efficacia ese cutiva del titolo: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un elemento dal quale desumere la colpa grave, con sistita come già detto nell' ignorare, senza alcun N. 12625/23 R.G.  atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme processuali già tratteggiate; - emblematica, in tal senso, è la recente Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza av er adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discu ssione, con cr iteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”; - in relazione al caso che qui occupa, ben possono mutuarsi - mutatis mutandis - le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confro nti dell a controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben co nosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una co ndotta gravemente co lposa, consistita nel non esse rsi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione profes sionale altamen te qualificata qu ale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare (ex N. 12625/23 R.G.  aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”; - del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell'ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di leg ittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento; - ciò in piena coere nza col mutato qu adro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che impone interpretazion i delle norme proc essuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com'è in una sola udienza, dipende non tanto e non so lo dalle norme processuali che disciplinano il giu dizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numer o di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. È dunque evidente che la proposizi one di ricorsi privi di qualsi asi ragionevole chance di accoglimento ha l'effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l'abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finali tà strumentali (ex mu ltis, Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da N. 12625/23 R.G.  evitare lo spreco di energie giuri sdizionali (così, Cass., Sez. Un., 12310/2015, in motivazione); - tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofil attica per la cer tezza del diritto e la corre tta amministrazione della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguar do, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, ### c/ ### in causa n. ###/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, ### e altri c/ ### sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, ###/13, 26049/14, già citata); - deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto m eno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della resistente, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. 
Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liqui dazione della somma stessa, l'art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o N. 12625/23 R.G.  massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v.  n. 8943/2022); - tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l'importo delle spese di li te liquidate in virtù della soccombenza dello stesso ricorrente, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di € 3.000,00 in favore della resistente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza; - in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; questo è infine condannato al pagamento, in fav ore della resistente, del la ulteriore somma di € 3.000,00, per aver agito con colpa grave; - in re lazione all a data di pro posizione del ricorso (suc cessiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).  P. Q. M.  la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 3.000,00 per comp ensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi del l'art. 96, comm a 3, c.p. c., al pagamento in favore della N. 12625/23 R.G.  resistente della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di cassazione, 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Saija Salvatore

1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 27-05-2019

... Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto dello ius postulandi, sollevata anche dal ricorrente nella memoria ex art. 380bis n° 1 cpc, sulla base del rilievo secondo il quale la procura del ### sarebbe priva del requisito di specialità. 1.1. ### è fondata. 1.2. Questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che "in tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, benché sia da presumere speciale e specificamente conferita per la proposizione della impugnazione cui accede, non è valida allorché contenga espressioni incompatibili con (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso 12911-2017 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### l, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e n\ difeso dagli avvocati #### SCHIFFO giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### domiciliat ###### presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura speciale in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1194/2016 della CORTE ### di BRESCIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott.  ### 2 Ritenuto che 1. ### ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva rigettato la domanda proposta contro ### per ottenere il risarcimento dei danni consistenti nelle spese legali che aveva dovuto sostenere per difendersi nei processi penali intentati contro di lui, maresciallo dell'### dei ### in sede ordinaria e militare e definiti, rispettivamente, con dichiarazione di archiviazione e con assoluzione per insussistenza del fatto, a seguito di denuncia-querela del ### carabiniere scelto, che lo aveva accusato di essere stato da lui percosso durante l'espletamento delle sue funzioni.  2. ### ha resistito. 
Considerato che 1. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto dello ius postulandi, sollevata anche dal ricorrente nella memoria ex art. 380bis n° 1 cpc, sulla base del rilievo secondo il quale la procura del ### sarebbe priva del requisito di specialità.  1.1. ### è fondata.  1.2. Questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che "in tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, benché sia da presumere speciale e specificamente conferita per la proposizione della impugnazione cui accede, non è valida allorché contenga espressioni incompatibili con il ricorso per cassazione e univocamente dirette in via esclusiva a cause diverse e ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali (cfr. ex multis Cass. 23381/2004; 6070/2005; Cass. 18257/2017; Cass. 28146/2018).  3 1.3. Questo Collegio intende dare seguito all'orientamento sopra riportato. 
Al riguardo, nel caso in esame il controricorrentetre—a###f###' dichiarato nell'intestazione del proprio atto difensivo che la procura speciale era "in calce" 4.A..7y44-' ad esso, mentre nsult,p., allegata in foglio separato privo di timbro di C Pil 3 " LA congiunzione, / si rileva tt he il contenuto del mandato è privo del requisito di specialità, non presentando alcun riferimento al giudizio di cassazione né, tantomeno, alla sentenza impugnata e mostrando invece, indicazioni rivolte a fasi ed attività proprie dei gradi di merito, compreso il procedimento di 4,144/2' • mediazione e la negoziazione assistita ( in essa si legge. "ogni più ampio potere di legge ed ogni più ampia facoltà, compresa quella di proporre reclami, impugnazioni, di sottoscrivere precetti, promuovere esecuzioni, incassare somme e rilasciare quietanze, transigere e conciliare anche ai sensi dell'art.  185 cpc e , sin d'ora, espressamente ai sensi del ### 28/2010, nonché rinunciare ed accettare rinuce agli atti del giudizio, farsi sostituire, eleggere domicili, nominare procuratori e propri sostituti, rinunziare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa , proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti" ).  1.4. ### di procura speciale rende inammissibile il controricorso per difetto dello ius postulandi del controricorrente.  2. Passando all'esame del ricorso, si osserva quanto segue.  2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione del 368 c.p. e degli artt. 2043,2727,2729 c.c. e dell'art. 115 co 2 cpc; nonché , ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ossia la sussistenza del reato di calunnia. 
Lamenta al riguardo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato i principi di diritto esistenti in materia, richiamando una giurisprudenza non applicabile al caso di specie nel quale la vicenda descritta nella stessa sentenza impugnata consentiva di affermare che ricorresse il reato di calunnia in quanto il denunciante ### lo aveva consapevolmente accusato di fatti non veritieri, amplificando intenzionalmente un gesto che era risultato privo di E k rilevanza penale ed addirittura "espressivo di incoraggiamento e sostegno".  2.2. Con il secondo motivo, si deduce, inoltre, ex 360 co 1 n° 3 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 652 cpp e 115 co 1 cpc,: il ricorrente contesta la affermata assenza di dolo e "gli oggettivi riscontri" sui quali tale affermazione si è fondata: assume, infatti, che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'esito assolutorio dei procedimenti penali svoltisi sia dinanzi al giudice ordinario sia dinanzi al Tribunale militare competente.  2.3. I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati perché vincolati da stretta connessione logica.  2.4. Deve premettersi che in materia, questa Corte ha avuto modo di chiarire con orientamento dal quale questo Collegio non intende discostarsi che "la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)." ( cfr. Cass. 5597/2015; Cass. 11898/2016; ###/2018).  2.5. Nel caso in esame, oltre a non esserci mai stata una denuncia per calunnia da parte del ### nei confronti del ### la condotta di quest'ultimo risulta correttamente inquadrata dalla Corte d'Appello che, qualificando come "discutibile" il gesto oggetto della querela, consistente comunque ín un "tocco sul collo" da parte del suo "superiore gerarchico", commesso in presenza di persona dinanzi alla quale egli stava svolgendo un compito istituzionale, ha implicitamente ritenuto plausibile una percezione amplificata di esso da parte del destinatario, circostanza questa che vale ad escludere comunque una intenzionalità calunniosa nella presentazione della querela, visto che la sussistenza del fatto storico, sia pur diversamente qualificato, non era mai stata messa in discussione neanche nei giudizi svoltisi 5 in sede ###base alla esaustiva motivazione della Corte territoriale, è consentito escludere che ricorresse l'elemento soggettivo del reato sul quale il ### fonda i motivi in esame.  2.6. Entrambe le censure, pertanto, sono inammissibili perché il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della motivazione e contrappone al congruo e logico percorso argomentativo dei giudici d'appello, una diversa tesi difensiva prospettando una differente interpretazione delle emergenze processuali che postulano, nella sostanza, un non consentito terzo grado di merito ( cfr.  8758/2017; Cass. ###/2018).  3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, la violazione dell'art. 345 cpc: lamenta che la Corte d'Appello non aveva reso alcuna motivazione sulla contestata proposizione da parte dell'appellante di domande ed eccezioni nuove, visto che il ### convenuto in primo grado, nulla aveva eccepito in merito alla dedotta calunniosità della denuncia e che solo nell'atto d'appello erano stati introdotti " i predetti nuovi argomenti ed eccezioni" ( cfr. pag. 20 terzo cpv del ricorso ).  3.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza e conseguente (a_ci violazione dell'art. 366 n° 4 cpc.: hei—eor.sq del ricorso, infatti, non vengono riportate le censure nuove rispetto alle quali la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la preclusione prospettata. ( cfr. Cass. 22880/2017; 20405/2006).  4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art 360 n° 4 cpc , la violazione dell'art. 112 cpc: lamenta che la Corte aveva ritenuto assorbito il secondo motivo di gravame che ricomprendeva anche la domanda di quantificazione del danno e la condanna per lite temeraria.  4.1. La censura è inammissibile. 
La Corte, infatti, ha correttamente applicato il principio secondo il quale, ove non venga accertato l'an debeatur, , la motivazione sul quantum e la domanda di responsabilità aggravata che sull'an fonda il proprio presupposto sono implicitamente assorbite.  4.2. Trattandosi di principio fondato sulla logica consecutio delle questioni da trattare in sentenza, il vizio dedotto - che postula l'inesistenza o apparenza 6 ### della motivazione - non trova coerenza fra la censura proposta e l'esaustivo contenuto della pur sintetica motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale ( cfr. Cass. 17477/2007; Cass. 19547/2017; Cass. 29404/2017).  5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.  6. Non deve essere emessa alcuna pronuncia sulle spese, in ragione dell'inammissibilità del controricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13.  PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della terza sezione civile del 26.6.2019. 
IL PRESIDENTE ###- bunocor,zo TA 

Giudice/firmatari: Amendola Adelaide, Di Florio Antonella

1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 03-06-2024

... delle parti, ha accol to quanto all'eccezione di prescrizione, rigettandolo per la parte concernente il computo dei giorni di ferie per i quali era consentita la monetarizzazione e il trattamento della giornata del sabato. ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Ministero dell'### e del ### non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 CCNL Comparto Scuola 2008 e 1, commi 54-56, della legge n. 228 del 2012 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, i docenti a termine fossero obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. La doglianza è fondata. Al riguardo, trova (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso n. 10541/2023 proposto da: ### A mbrosino, domiciliato in Rom a, presso la ### eria della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'Avv. ### -ricorrente contro Ministero dell'### e del ### -intimato avverso la SENTE NZA dell a CORTE ### DI TORINO n. 583/2022, pubblicata l'8 novembre 2022. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ### ha convenuto il Ministero dell'### e del ### davanti al Tribunale di Torino, deducendo di essere dipendente a termine con mansioni di docente di scuola primaria dall'a.s. 2009/2010, in ruolo dall'a.s. 2015/2016. 
Egli ha chiesto il pagam ento delle differ enze r etributive conseguenti all'effettiva anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo e il riconoscimento dell'indennità per ferie non fruite dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2014/20 15 per complessivi € 2.936,80. 
Il Tribunale di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 83/2022, ha dich iarato cessata la materia del cont endere in ordin e alle differenze retributive, condannato il Ministero a pagare € 2.450,64, in applicazione della “clausola di salvaguardia”, e respinto per intervenuta prescrizione quinquennale la domanda inerente all'indennità per ferie non godute.  ### ha proposto appello che la Corte d'appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, ha accol to quanto all'eccezione di prescrizione, rigettandolo per la parte concernente il computo dei giorni di ferie per i quali era consentita la monetarizzazione e il trattamento della giornata del sabato.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. 
Il Ministero dell'### e del ### non ha svolto difese.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 CCNL Comparto Scuola 2008 e 1, commi 54-56, della legge n. 228 del 2012 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, in base all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, i docenti a termine fossero obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. 
La doglianza è fondata. 
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a g oderne, con espresso avviso della pe rdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comm a 55, della legge n. 228 de l 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa ( anno scolast ico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collett ivo del personale de lla scuola del quadrie nnio 2006/2 009 che la normativa di legge su lle ferie intervenuta nell'anno 2012. 
Il CCNL 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. 
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. 
In base al comma 9, le ferie de vono essere fruite dal personale do cente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorat ive, subo rdinatamente alla possibilit à di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci st abilisce, pe r i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico su ccessivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. 
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). 
La previ sione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospension e delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personal e docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». 
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in qu esto senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». 
Pertanto, diversamente dal p ersonale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. 
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina d elle ferie nel pubblico impiego è in tervenuto il legislatore dell'anno 2012.  ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spet tant i al personale , an che di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corre sponsione d i trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, olt re a comportare il recupero delle somme indebit amente erogate, è fonte di responsabilità disciplin are ed amministrativa per il dirigente responsabile». 
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presu pposto in terpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche qu ando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costitu zionale ha e videnziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così intesa, ha concluso la Corte, la normativ a censurata, intro dotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. 
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensio ne delle lezioni d efiniti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un p eriodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). 
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
In sostanz a, nel periodo interco rrente tra la legge n. 135 del 201 2 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009. 
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fin o al termine delle lez ioni o delle attiv ità did attiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disap plicazione d elle disposiz ioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. 
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti; la disciplina delle ferie dei docenti a term ine, pe r effetto di tale prevision e, continu ava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 ### 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute. 
Va preci sato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione dell a necessità di leggere le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'### La CGUE, ### sezione, con tre sent enze del 6 no vembre 201 8 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 de lla direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritt i fondamentali dell'U nione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercit are il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'inte ressato il riposo e il relax cui esse sono volt e a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.  2) Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione. 
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con e spresso avviso della perdita, in caso diverso , del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art.  5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. 
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.  P.Q.M.  La Corte, - accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il 19  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Cavallari Dario

1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-09-2019

... di Appello di Torino era fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti in ordine alla servitù di metanodotto perché le tubazioni non erano di proprietà degli originari convenuti ma degli enti gestori del servizio. Pertanto, avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio l'ente gestore del servizio di metanodotto e così non é''tato. Andava rigettato l'appello in ordine alla demolizione del pilastro di recinzione perché lo sconfinamento pur qualificato come modesto era stato ammesso dagli stessi appellanti. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai coniugi ### e ### con ricorso affidato a tre motivi. ##### e ### in questa sede sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1.= I sigg. ### e ### lamentano: a) con il primo motivo di ricorso, (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso 23881-2015 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - )-) contro ####### - intimati - avverso la sentenza n. 538/2015 della CORTE ### di TORINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2019 dal ### n ### 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri ### di causa ### e ### convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, ##### e ### per sentire dichiarare l'inesistenza sul terreno di loro proprietà delle servitù di passo carraio, acquedotto, metanodotto e scarico fognario, di fatto esercitate dai suddetti convenuti, con conseguente condanna degli stessi alla rimozione delle opere. Chiedevano, per i soli convenuti ### e ### la pronuncia di demolizione del pilastro di testa della loro recinzione sul presupposto dello sconfinamento dell'opera nella proprietà esclusiva di parte attrice. 
Gli attori precisavano di essere comproprietari del fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di ### in via ### n. 9. Sostenevano gli attori che il proprio fabbricato insisteva su un fondo che apparteneva, in precedenza/ ad un unico proprietario (### e ### il quale/dopo aver proceduto alla divisione in tre lotti/trasferiva ogni lotto a soggetti diversi e cioè: a ### a ### e ai sigg. ### e Ferrara. Nel relativo rogito di trasferimento veniva specificato che i tre lotti "sono serviti da strada della larghezza di tre metri lineari e quattro (due per parte), corrente a cavalcione del confine, detta strada collega la strada comunale ### alla strada privata esistente". Con la locuzione strada privata in verità si faceva riferimento alla breve rampa di accesso, un RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri tempo delimitata da cancello, costituente parte integrante del lotto acquistata dagli attori e, dunque, di loro esclusiva proprietà. 
Rappresentavano gli attori che/ negli stessi atti di compravendita/ veniva dichiarato che tutte le proprietà compravendute avevano diritto di passaggio sulla strada privata esistente a sud per accedere e recedere a e dalla via ### senza che fosse stata convenzionalmente imposta, a carico della suddetta rampa di accesso, alcuna altra servitù di passaggio, quanto meno carraio, di acquedotto, di elettrodotto, metanodotto o di scarico fognario in favore degli altri due lotti. 
Sostenevano ancora gli attori che non solo non sussisteva alcuna servitù volontaria ma mancavano anche i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto e di metanodotto. 
Si costituivano i convenuti contestando il fondamento delle pretese azionate dalle controparti e ne chiedevano il rigetto sul presupposto dell'infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto. 
Spiegavano domanda riconvenzionale per far dichiarare costituita sulla rampa di accesso una servitù di passo carraio per destinazione del padre di famiglia e/o costituita per usucapione. 
In subordine, chiedevano l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio con estensione della stessa ad ogni specie di veicolo previa corresponsione di una equa indennità; che venisse dichiarata acquisita per usucapione una servitù di acquedotto, 2 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri scarico fognario e metanodotto e/o di costituire le stesse servitù, previo corresponsione di un'equa indennità. 
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 730 del 2011: a) condannava ### e ### alla demolizione del pilastro di testata di recinzione posta a confine con l'immobile ubicato al foglio 8 particella n. 1; b) condannava i convenuti alla rimozione delle opere relative al metanodotto; c) dichiarava l'intervenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia il passaggio carraio sulla rampa di accesso di proprietà esclusiva della parte attrice; d) dichiarava costituita coattivamente la servitù di acquedotto e di scarico coattivo sulla rampa di accesso di proprietà esclusiva della parte attrice; e) condannava i convenuti al pagamento a favore della parte attrice della somma di C. 1.500,00; f) ### le spese del giudizio.  ,‘-1) Avverso questa sentenza, interponeva appello ##### e ### (originari convenuti) chiedendo di rigettare la domanda di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto che insistevano sulla proprietà esclusiva dei coniugi ### nonché la domanda di demolizione del pilastro di testata di recinzione posta a confine con l'immobile di proprietà degli attori. 
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. 
La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 538 del 2015, a=0eva),; parzialmente e2 per l'effetto rigettava la 3 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri domanda dei coniugi ### di rimozione delle opere relative all'impianto di metanodotto insistenti sulla rampa di proprietà esclusiva degli originari attori. ### la Corte di Appello di Torino era fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli originari convenuti in ordine alla servitù di metanodotto perché le tubazioni non erano di proprietà degli originari convenuti ma degli enti gestori del servizio. 
Pertanto, avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio l'ente gestore del servizio di metanodotto e così non é''tato. 
Andava rigettato l'appello in ordine alla demolizione del pilastro di recinzione perché lo sconfinamento pur qualificato come modesto era stato ammesso dagli stessi appellanti. 
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai coniugi ### e ### con ricorso affidato a tre motivi. ##### e ### in questa sede sono rimasti intimati. 
Ragioni della decisione 1.= I sigg. ### e ### lamentano: a) con il primo motivo di ricorso, violazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ovvero la proprietà delle tubazioni dell'impianto di metanodotto oggetto della controversia. ### i ricorrenti la Corte disttettuale nel dichiarare la carenza di legittimazione 4 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri passiva degli originari convenuti in merito alla servitù di metanodotto non avrebbe considerato che la tubazione che attraversa la rampa di accesso di proprietà esclusiva dei coniugi ### non appartén alle opere infrastrutturali ma ai convenuti. In particolare, secondo i ricorrenti la tubazione delle infrastrutture del metanodotto si fermerebbe ai punti 307 e 308 indicati dalla perizia e, da questo punto di derivazione, comincia l'impianto di utenza in proprietà ### e la tubazione di tale impianto correrebbe lungo la rampa di proprietà dei coniugi ### b) con il secondo motivo, violazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 81 cod. proc.  e/o 949 cod. civ., per violazione di legge circa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti/appellanti ### sulla richiesta di rimozione delle tubature dell'impianto metanodotto insistenti sulla proprietà di parte ricorrente.  ### i ricorrenti, la Corte disttettuale avrebbe errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### - ### perché non avrebbe tenuto conto che, almeno di una porzione della tubazione di cui si dice, questi ultimi erano proprietari.  ### secondo i ricorrenti il punto in cui termina la proprietà dell'Ente erogatore e subentra quella del privato si individua nel rubinetto a valle del gruppo di misura (punto di confine dell'impianto d'utenza). Sicché la legittimazione passiva dei 5 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri coniugi ### sussisterebbe per quella porzione di impianto che dipartendo dal pozzetto alla base della rampa si inerpica per la stessa per sfociare all'esterno del pilastro di testata il cui abbattimento fu ordinato dal Tribunale e confermato dalla Corte disttettuale.  c) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art.  360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 81 cod.  proci. civ. e/o 949 cod. civ. per apparenza e/o falsità e/o erroneità e/o contraddittorietà e/o perplessità e/o incomprensibilità della motivazione della sentenza circa la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dei convenuti appellanti ### circa la richiesta di rimozione delle tubature dell'impianto di metanodotto insistenti sulla proprietà di parte ricorrente. ### i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere la carenza di legittimazione passiva dei coniugi ### anche in relazione alla porzione di tubazione che partendo dal pozzetto contenente il rubinetto porta al contatore sovrastante per poi proseguire interrato per la rampa in proprietà di parte ricorrente fino ad uscire esternamente al pilastro di testata inerpicandosi all'esterno di esso e giungendo all'interno della proprietà ### 1.1. = I motivi/ che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamentesono infondati.  6 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri ### emerge dal ### di rete per la distribuzione del gas naturale (### del 6 giugno 2006 n. 108/06 come modificato dalle deliberazioni 2 ottobre 2007 n. 247/07 nonché 21 settembre 2009 Arg/Gas 129/09, 14 dicembre 2009 Arg/Gas 193/209, e 15 aprile 2010 Arg/gas 53/10), l'impianto del Cliente finale (o impianto d'utenza) è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. Invece, l'impianto di derivazione d'utenza o allacciamento è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa ### e si estende fino al gruppo di misura ### e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale ### della derivazione stessa. 
Di qui, la precisazione che la tubazione esterna ai singoli appartamenti ovvero fino all'innesto con il contatore privato o 7 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto infrastrutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio. 
Nel caso in esame, come chiariscono gli stessi ricorrenti "(...) dal rubinetto sito nel pozzetto descritto nelle foto 1 e 8 da cui si inerpica un tubo esterno che conduce al contatore del gas metano (chiuso da un'anta metallica il quale a norma dell'### 9036 deve essere all'esterno dell'abitazione) posto a valle delle tubazioni che corrono sotto la rampa per sfociare all'esterno del pilastro"; il contatore/ che è il punto di consegna del gas/è collocato dopo che il tubo che collega il rubinetto del pozzetto al contatore ha attraversato la rampa oggetto del giudizio, di proprietà dei coniugi ### Sicché/ dovendo considerare come punto di consegna del gas i ?dove inizia l'impianto di utenza di appartenenza del privato (il punto dove è collocato il contatore), il tubo che attraversa la rampa di cui si dice resta ancora di proprietà dell'ente di gestione della fornitura del gas. 
La sentenza è coerente con questi dati normativi e di fatto, non sembra, nonostante non sia esplicita, che abbia trascurato di valutare la situazione di fatto del tubo che attraversa la rampa di proprietà dei coniugi ### Correttamente la Corte disftettuale ha ritenuto che la tubazione che attraversa la rampa di accesso di cui si dice di proprietà degli originari attori non era di proprietà dei convenuti ma dell'ente gestore proprio perché 8 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri quella tubazione fa parte delle infrastrutture necessarie per fornire il servizio ai singoli appartamenti ed è ancora al di qua del punto di impianto di utenza. 
Di qui l'ulteriore conseguenza che/ correttamente, la Corte distrettuale ha escluso la legittimazione passiva dei convenuti specificando che la relativa legittimazione passiva era a carico dei gestori del servizio nei cui confronti andava dispiegata la domanda di negatoria servitutis.  1.2.= Va, altresì, chiarito che la situazione fin qui considerata non muta per il fatto che la Corte distrettuale abbia deciso l'abbattimento del pilastro perché occupante porzione di terreno di proprietà dei sigg. ### perché„a seguito dello spostamento del pilastro all'interno della proprietà ### anche il tubo che si inerpica a ridosso del pilastro dovrà essere spostato riproducendo la stessa situazione attuale. 
In definitiva, il ricorso va rigettato Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che ##### e ### in questa sede sono rimasti intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.  PQM La Corte rigetta il ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente \i' 9 RG. 23881 del 2015 ### e ### - ### e altri dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002. 
Così deciso nella ### di Consiglio della ### di questa Corte di Cassazione il 12 giugno 2019 

Giudice/firmatari: Picaroni Elisa, Scalisi Antonino

Corte di Cassazione, Sentenza n. 33198/2022 del 10-11-2022

... ritenut o opportuno procrastinare l'eccezione alla fase successiva all a conclusione del g iudizio di rinvi o - consiste quindi nel non ave r considerato l'orientame nto giurispruden ziale ormai consolidato sulla questione, che ha ind ividuato la du plicità della statuizione contenuta nella sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 cpc distinguend o sulle conseguenze derivanti dalle rispettive violazioni. 2 Passando adesso al primo motivo, rileva il Collegio che con esso si denunzia la violazione degli artt. 384 e 324 cpc e 2909 cc. ### le ricorrenti, la ### territoriale di rinvio, nel riesaminare la ricorre nza dell'apparenza della servitù di passaggio e d ei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, 8 di 16 è incorsa negli stessi errori commessi precedentem (leggi tutto)...

SENTENZA sul ricorso 11264-2017 proposto da: ### quale erede di ### e ### in proprio e quale erede di ### elettivamente domiciliate in ### piazza ### 78 presso l'avv. ### che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrenti - ### E ### quali eredi di ### rappresentate e difese dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###/4 2 di 16 -controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la senten za n. 2 79/2017 della ### E ### di ### depositata in data ###; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del ### dot t.ssa ### ch e ha chiesto l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonchè del ricorso incidentale; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere #### 1 Nella lite tra ### e i vicini ### e ### sull'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e di acquedotto reclamata dal primo attraverso il fondo dei #### in ### loc. Breccan ecca, la ### d'Appello di ### con sentenza n. 1375/2008 - per quanto ancora interessa in questa sede, - riformò parzialmente la sentenza di primo grado (n. 304/2003 del Tribunale di Chiavari) ed in accoglimento della subordinata domanda riconvenzionale sp iegata dai due appellanti originari convenuti, dispose lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1068 Quanto alla servitù di condotta d 'acqua attraverso il fondo ### (della cui esistenza pure si discuteva), la ### genovese, rilevò che il percorso attuale delle condutture era il più conveniente e meno pregiu dizievole p er il fondo servente; confermò dunque il rigetto della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti, tendente alla declaratoria di inesistenza della servitù di acquedotto. Confermò, infine, la condanna risarcitoria in favore dell'attore ### limitand osi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il p rimo giudice sul la indivi duazione dell'obbligato (indicato nello stesso attore).  2 Con successiva sente nza n. 167 5/2015 questa ### di Cassazione, sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, 3 di 16 accolse solo per vizio di motivazione il terzo e il quarto motivo del ricorso propost o dai ### contro la senten za n.1375/2008, rilevando le seguenti criticità motivazionali: - la ### d'Appello aveva omesso di valutare la sussistenza del requisito dell'apparenza nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitata a mot ivare l'accoglimento de lla domanda in virtù dell'uso continuat ivo e costante, p ressoché ab immemorabile, del sentiero oggetto di contestazione da parte dei proprietari d ei fondi limit rofi per raggiun gere il centro, senza valutare se il sentiero in questione presentasse segni oggettivi di destinazione specifica all'utilità proprio e solo del fondo di proprietà attrice, indulgendo invece su di un aspetto personale e comportamentale (id est il passaggio abituale dei componenti della famiglia ###, che attiene non al tema dell'apparenza ma a quello della possessio ad usucapionem. Per poi concludere, in piena contraddizione logica, che si era trattato non di un uso di tutti, un uso pub blico, dunque, ma propriamente de i titolari dei fondi limitrofi. Altra carenza motiv azionale riscontrata riguardava l'accertamento in ordine alla parte t erminale d el sentiero, non essendo stato accertato se lo stradello terminasse all'altezza della proprietà ### o p roseguisse oltre. Insomma, la ### d'Appello aveva derivato incoe rentemente l'ut ilità del fondo dominante dalla stessa attività di passaggio piutto sto che da elementi oggettivi e denotativi. 
Quanto alla servitù di acquedotto a carico del fond o G reco### (oggetto de l quarto motivo di ricorso con cui si denunziava la violazione dell'art. 1037 cc), questa ### rilevò che la ### territoriale non aveva verificato se sussistessero tutte le condizioni per la costit uzione dell a servitù, essendosi lim itata a motivare solo sulla maggior convenienz a e sul carattere me no pregiudizievole del passaggio senza invece soffermarsi sulla verifica degli altri presupposti richiesti dalla norma e cioè se il proprietario 4 di 16 del fondo dominante avesse dimostrato di poter disporre dell'acqua durante il tempo p er cui chiede il passaggio e se l'acqua era sufficiente per l'uso al quale si voleva destinare.   ### d i Cassazione dic hiarò inve ce assorbiti i mot ivi il quinto motivo (viola zione dell'art. 1033 c.c. e la "errata motivazione" sull'imposizione della servitù coattiva d'acquedotto sul giardino della proprietà ###, il sesto motivo (omessa applicazione dell'art. 1068 c.c. e la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione), il settimo motivo (la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e la violazione dell'art. 2697 cc c.c., in connessione col vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di conferma della condanna equitativa ai danni) e l'ottavo motivo (vizio di motivaz ione in ordine al ripristino del passaggio pedonale); dichiarò altresì assorbiti il primo e terzo motivo de l ricorso incidentale proposto dal ### (rispettivamente, vizio di motivazione sul ripristino del passaggio pedonale e regolamento delle spese).  3 Il giud izio di rinvio, promosso d alle er edi ### nei confronti di ### (erede dell'originario convenuto ### e di ### (in proprio e quale erede del marito defunto) si è concluso con la sente nza della ### d'Appello di ### 279/2017 che: - ha confermato il rigetto della negatoria servitutis proposta in via riconvenz ionale dall'originario convenuto con riferim ento al passaggio pedonale e all'acquedotto coattivo; - in parzia le accoglimento d ella domanda riconvenzionale subordinata spiegata dai convenuti, ha disposto il trasferimento del passaggio in luogo diverso secondo il tracciato indicato a pagg. 4 e 5 della relazione di consulenza tecnica e nella ### allegata, con apposizione di scaletta e consegna di chiavi del cancello alle attrici in riassunzione; 5 di 16 -ha confermato, infine, la condanna risarcitoria in favore delle attrici in riassunzione nella misura equitativamente liquidata di €.  2.000,00. 
Per giun gere a tale conclusione, la ### di rin vio ha osservato: - che il requisito dell'apparenza era desumibile da una serie di circostanze specificamente individuate in base alle mappe catastali e ai rilievi del consulente, tra cui la conformazione dello stradello e in particolare la fine dello stesso nel margine superiore del fondo ### senza proseguire oltre, e il fatto che l'accesso agli altri fondi più a monte presupponeva lo sconfinamento nella proprietà ### -che lo spost amento del passaggio domandato in via riconvenzionale subordinata dai convenuti andava disposto secondo la soluzione proposta dal consulente tecnico, ritenuta la più semplice e rispettosa delle condizioni di legge; -che dalle deposizioni dei te sti e dalle risultanze della consulenza tecnica era emersa la esistenza degli altri requisiti per la config urazione della servitù di acqu edotto, trascurat i nella precedente pronuncia; -che l'inadeg uatezza delle espressioni adoperate dal primo giudice non impedivano di ritenere che lo stesso avesse comunque inteso ritenere su ssistenti le condizioni per una l iquidazione equitativa del danno, anch e perché dalle fotog rafie e dalla consulenza tecnica emergeva la dannosità de gli interventi edilizi posti in essere dai convenuti per l'esercizio del passaggio pedonale.  4. ### tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### co (erede dell'origi nario convenuto ### e B runa ### (in proprio e quale erede del marito defunto) sulla base di 5 motivi.   Resistono con controricorso ### e ### eredi dell'originario attore ### le quali hanno altresì 6 di 16 proposto ricorso incidentale art icolato in unico motivo e contrastato, a sua volta, da cont roricorso delle due ricorrenti principali. 
Il Pub blico Ministero ha rassegnato conclusioni per iscritto chiedendo l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso, e il rigetto delle restanti censure nonché del ricorso incidentale. 
In prossi mità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e la parte ricorrent e anche una mem oria “in parziale rettifica e sostituzione della precedente”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall'esame del secondo mo tivo, che de nunzia un vizio di nul lità della sentenza pe r violazione dell'art. 38 3 primo comma cpc. 
Osservano le ricorrenti che la decisi one è stata adottata dalla stessa sezione (la seconda) che aveva emesso la sentenza cassata, ad ont a della espressa indic azione, contenuta nella sentenza di legittimità n. 1675/ 2015, sulla diversità della sezione della ### d'Appello di ### designata per il giudizio di rinvio. 
Il motivo è infondato. 
La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c.  contiene una duplice stat uizione, di competenza funzional e, nella parte in cu i indi vidua l'ufficio g iudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alte rità del giud ice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che , se il giud izio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individ uato nella sentenza p redetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste u n vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio d i rin vio si svolge davan ti allo 7 di 16 stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudic e collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla p ronuncia del pro vvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alte rità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (v. tra le varie, ### 2 - , Sentenza n. 2114 del 29/01/2021 Rv. 660356; Sez. 6 - 5, Ordinanz a n. 11120 del 05/05 /2017 Rv. 643965; Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 02/02/2012 Rv. 621528; Sez. U, Sentenza 5087 del 27/02/2008 Rv. 601949). 
Nel caso di specie, è indiscusso che il giudice di rinvio autore della sentenza im pugnata corrisponde esat tamente all'ufficio giudiziario (### d'Appello di ### designato dalla ### a ### ed è altrettanto pacifico che non risulta assolutamente violata la rego la sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato, per cui è del tutto irrilevante che il procedimento sia stato trattato d a un Collegio della stessa sezione.  ### in cui mostrano di incorre re le d ue ricorre nti - che, peraltro, hanno ritenut o opportuno procrastinare l'eccezione alla fase successiva all a conclusione del g iudizio di rinvi o - consiste quindi nel non ave r considerato l'orientame nto giurispruden ziale ormai consolidato sulla questione, che ha ind ividuato la du plicità della statuizione contenuta nella sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 cpc distinguend o sulle conseguenze derivanti dalle rispettive violazioni.  2 Passando adesso al primo motivo, rileva il Collegio che con esso si denunzia la violazione degli artt. 384 e 324 cpc e 2909 cc.  ### le ricorrenti, la ### territoriale di rinvio, nel riesaminare la ricorre nza dell'apparenza della servitù di passaggio e d ei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, 8 di 16 è incorsa negli stessi errori commessi precedentem ente con la sentenza del 2008 aff ermando che il sentiero era utilizzato dai proprietari dei terreni posti a monte e dai proprietari d ei fond i limitrofi e che collegava la pro prietà Man giante con la via provinciale a valle, tutti fatti ritenuti compatibili con una servitù di uso pub blico. Inoltre, avrebbe contraddittoriam ente affermato la destinazione d el sentiero alla utilità del solo fondo attore o, contraddicendosi poi laddove ha riscontrato che esso attraversa tutto il fondo di proprietà dell'attore e termina al confine del fondo superiore (quanto al termine della stradella). 
Ancora, sempre a dire dell e ricorrenti, la ### d i rinvio avrebbe addirittura eluso il giudicato interno formatosi sul carattere pubblico del passaggio per effetto della sentenza di primo grado, e quindi sull'utilizzo d a parte di tutti i proprietari dei fondi p osti a monte, non specificamente impugnata su tale accertamento. 
La censura p rosegue at tingendo la ritenuta suss istenza dei presupposti per la costituzione della ser vitù di acque dotto di cui all'art. 1037 cc che, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe affetta da motivazione apparente. 
Il motivo è destituito di fondamento sotto ogni profilo in cui si articola. 
Come già rilevato da questa Co rte con la sentenza 1675/2015, il requisito dell' apparenza della servitù, necessario ai fini del relativ o acquisto per usucapione o per destinazione d el padre di famiglia , si confi gura come presenza di segni visibili di opere permanenti ob iettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratt a di attività compiuta in via precaria, bensì di un p reciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o d i un pe rcorso all'uopo idonei, e ssendo, viceversa, 9 di 16 essenziale che essi m ostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occor rendo, pertanto, un " quid pluris" ch e dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù ( più di recente, ### 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 Rv.  661174; Sez. 6 - 2, Ordinan za n. 7004 del 17/03/20 17 Rv.  643386). 
Ciò premesso in linea di principio, occorre ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 , comma 1, c.p.c., al principio di diritto e nunciato dalla sentenza di cassazione, senza po ssibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fat ti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche in dagare su alt ri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizio ne da rendere in sostituzione di quell a cassata, ferme le p reclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infin e, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi ne ll'applicazione del p rincipio di diritto, può comportare la va lutazione "ex novo" d ei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr. tra le tante ### 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 Rv. 656830; L., Sen tenza n. 27337 del 24/10/20 19 Rv. 655 553; ### 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014 Rv. 632551). 
Nel caso in esame, come si è esposto in narrativa, la sentenza era stata cassata solo per vizi di motivazione sul requ isito dell'apparenza (terzo motivo di ricorso ) per non avere la Co rte 10 di 16 d'Appello, una volta riscontrata l'esiste nza dell'ope ra deputata al passaggio, motivato sulla specifica destinazione di tale opera alla utilità del fondo dominante e solo di questo o, peggio, per avere derivato incoerentemente l'utilità dalla stessa attività di passaggio piuttosto che da elementi og gettivi e den otativi. Al tra carenza motivazionale riguardava la verifica della disponibilità dell'acqua e della sufficienza, richieste dall'art. 1037 cc (quarto motivo di ricorso). 
Le censure sulla violazione di norme di diritt o erano stat e invece ritenute inammissibili per mancata proposizione dei relativi quesiti (all'epoca prescritti per la deduzione di violazioni di legge): di conseguenza, in base all'esposto principio, il campo di indagine del giudice di rinvio era più ampio, po tendo quindi spingersi a valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezz amento comp lessivo in fu nzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata. 
Ebbene, nel caso in esame la ### d'Appello si è mossa entro il perimetro del giudizio d i rinvio perché si è li mitata ad una rivalutazione delle risultan ze peritali al fine d i motivare adeguatamente sul requisito dell'apparenza della servitù e a tal fine ha desunto il quid pluris da una serie di elementi di fatto (v. pagg.  6 e 7 ): ha e videnziato in p articolare, d all'esame della mappa di impianto catastale, che il sentiero, dopo avere attraversato il fondo ### “si ferma in corrispondenza del tratto finale del terreno Mangiante” mappale 422 “e non risulta proseguire oltre”. 
Ha altresì rilevato, sulla scorta delle consulenze tecniche svolte nei due gradi di giu dizio di merit o “che non e merge affatto che il sentiero in questio ne sia soltanto un tratto ben più lungo e continuo sentiero snodante si oltre il fondo att oreo dalla parte opposta a quella in cu i t ale fondo confina con quello sottostante ###Vaccarezza”; ancora, ha affermato che la possib ilità di utilizzo anche per l'accesso a terreni di terzi oltre quelli di proprietà 11 di 16 ### dipende “logicamente dal fatto che, una volta raggiunto ed attraversato , grazie al sentiero in questi one, il fondo Mangiante…..era pedonalmente possibile sconfinare e proseguire sul terreno verso altri fondi a monte di proprietà di terzi, ma non può certo assumere significato incompatibile con la configurabilità dell'apparenza della servitù in questio ne, configurabilità adeguatamente configurabile dalla constatazione che il sentiero de quo, sia nella sua rappresentazione nella mappa catastal e di impianto, sia nella sua conformazione materiale, t ermina al margine superiore del fondo ### ed ha una sua individualità che non si espande né prosegue immutata oltre il fondo preteso dominante”. Tali elementi ed in particolare quelli che dimostravano la fine del sentiero nel fondo ### te sono stati quindi considerati per escludere l'ipotesi de lla strada vicinale privata di uso pubblico (v. pag. 7). 
Si trat ta dunque di apprez zamenti in fatto in linea con la giurisprudenza in tema di apparenza della servitù. 
Destituita di fondamento è anche la censura sulla ritenuta sussistenza dei presupposti della servitù coattiva di acquedotto, che, secondo le ricorrenti, sarebbe affet ta da m otivazione apparente.  ### di rinvio, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha desunto la prova della disponibilità dell'acqua e della sufficienza della stessa (richieste dalla disposizione dell'art. 1037 cc) da una serie di circostanze emerse dall'istruttoria (deposizioni testimoniali e consulenza tecnica) dan done adeguata motivazione. Ha richiamato infatti (v. pag. 9) le vicende di natura ne goziale intercorse negli anni 80 tra le parti e la presenza di una tubazione interrata di riserva riscontrata dal ### la motivazione esiste ed è comprensibile, sicché non può dirsi apparente. Del resto, il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 36 0, comm a 1, n. 5, c.p.c. ricorre 12 di 16 quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decision e, perché recante argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipote tich e, congetture (S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/202 2 Rv. 664061; Se z. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526). 
La censura, in definitiva, lungi dal dimostrare la ripetizione di errori di diritto o criticit à argomentative, tende a so llecitare una diversa rivalutazione dei fatti, e dunque non coglie nel segno. 
Infondata è altresì la doglianza sulla violazione del giu dicato interno sul carattere p ubblico del p assaggio costituito dalla sentenza di primo grado, posto che al giudice di appello era stata devoluta nuovamente - e senza limitazioni di sorta - la questione della servitù di passaggio pedonale su l fondo d ei convenuti e, d'altra parte, se si fosse format o un giudicato int erno sull'uso pubblico del passaggio, come oggi si assu me, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la sentenza 2015.  3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia. Si sostiene che la ### di rinvio ha omesso di pron unciare sulla dedotta insussistenza, ai sensi dell'art. 1033 secondo comma cc, delle condizioni per la costituzione della servitù di acqu edotto, in quanto, come accertato anche dal consu lente tecnico, le tubazioni idriche attraversavano il giardino di proprietà del convenuto. 
Il motivo, a differenza dei due precedenti, è fondato. 
Con l'atto di appello i ### avevano dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 1033 cc obiettando (v. pagg. 10 e 11) che detta servit ù non poteva gravare su di un giardino (la doglianza risulta riportata anche nella sentenza di questa ### n. 13 di 16 1675/2015 ove a pag. 6 è trascritta una sintesi della stessa e la relativa risposta data con la prima sentenza di appello del 2008). 
Ebbene, come già esposto in narrativa, la ### di Cassazione con la citata sent enza n. 1675/ 2016 aveva ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso (il quinto, riguardante proprio la violazione dell'art. 1033 cc) e quindi il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare la questione de ll'attraversam ento del giardino, riproposta dai ### con la comparsa di riassunzione a pag. 20 (cfr. atti). Infatti, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione esp ressamente d ichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizion e, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (cfr. Sez. 2 -, Sen tenza n. 28751 del 30/11/2 017 Rv.  646532; Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011 Rv. 618922).  ### d i rinvio, pe rò, ha t ralasciato de l tutto l'esame di questa censura incorren do così nel vi zio di cui all'art. 112 cpc e pertanto la sentenza va cassat a, affinch é un nuovo giudice di rinvio, limitan do il suo esame esclusivamente a tale spe cifica doglianza, provveda a rimediare alla lacuna in cui è incorsa la ### d'Appello con l'impugnata sentenza.  4 ### del motivo che precede assorbe logicamente l'esame del quarto motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art.  “2967” ( così testualmente, ndr, ma t rattasi di u n mero errore materiale nella trascriz ione dell'articolo ch e, evidenteme nte è il 2697 cc), degli artt. 2727, 2729, 1033 e 1037 cc per avere la ### d'Appello omesso di considerare l'attraversamento del giardino con le tubazioni.   5 Con il qui nto ed ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1226, 2697 e 29 09 cc per avere la ### d'App ello violato il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado sulla assenza di prova dei danni in man canza di specifica impugnazione incidentale dell'attore. 14 di 16 La censura è infond ata perché con l'appello era stata interamente devoluta al secondo giu dice la questione de l risarcimento dei danni anche sotto il profilo della prova dell'an e, d'altra parte, l'attore, risultato vittorioso in primo grado, non era di certo tenuto a proporre appello inciden tale sul risarcimento dei danni, liquidatigli equitativamente nell'importo di €. 2.000,00. 
Inoltre, anche in tal caso vale il rilievo tranciant e, esposto nella trattazione de lla p arte finale del primo motivo: se si fosse formato un giudicato interno sull'assenza di prova del danno, come oggi si assume, questa ### lo avrebbe senz'altro rilevato già con la senten za 2015 ed invece h a ritenuto assorbita l a relativa questione (ottavo motivo di ricorso: v. pagg. 13 e 14).  6 Occorre adesso procedere all'esame dell 'unico motivo di ricorso incidentale con cui gli eredi dell'attore denunziano ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc l'omesso esame di fatto decisivo per avere la ### di rinv io omesso di consi derare l'in idoneità della soluzione stabilita dal CTU nell'elaborato peritale del 4.10.2005 in ordine al ripristino del passa ggio pedonale, nonché nell'avere considerato come definitiva una soluzione disposta dalla ### d'Appello solo in via temporanea in sede di inibitoria della sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile. 
Come affermato dalle sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 de l d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agost o 2012, n. 134, int roduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabil e per cassazione, relativo all'omesso esame d i un fatto storico, pr incipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il 15 di 16 ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" t ale fatto sia stato ogg etto d i discussione processuale tra le parti e la sua "de cisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu dice, ancorch é la sentenza non abbia dato conto di tut te le risu ltanze probatorie (cfr. Se z. U, Sentenza 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). 
Nel caso in esame, si è chiarament e fuori da tale ipote si perché, come emerge con e strema chiarezza dalla lettura del ricorso inciden tale la censura si appunta essenzialmente su lla motivazione della sentenza (v. pagg. 38, 39, 41, ove di denunzia appunto il “vizio motivazional e”, “il ragionament o errato ed illogico”, “ l'insufficienza e la contraddittorietà della s entenza”, “l'erroneità e insufficienza della motivazione”) e quindi ripropone in sostanza un vizio che, per espressa scelta del legislatore, è stato espunto dal novero di quelli denunziabili in cassazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5, nella versione applicabile alla presente fattispecie considerata la data di pubblicazione della sentenza impugnata). 
Il fatto decisivo era l'acce rtamento dell'esistenza di u n passaggio pedonale alternativo e, seppure con esito difforme dalle aspettative delle eredi ### la ### di merito l'ha esaminato sulla scorta di una diversa valorizzazione degli elementi istruttori (attività, questa, pienamente rie ntrante nelle prerogative del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità). 
In conclusione, respinti i primi due motivi di ricorso principale nonché il quinto mot ivo e i l ricorso incidentale, accolto il terzo motivo di ricorso principale e dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con nuovo 16 di 16 rinvio alla ### d'Appello di ### in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Sussistono i presupposti processuali p er il versam ento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificat o pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la ### rigett a il primo, il secondo e il q uinto motiv o di ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugn ata in relazione al motiv o accolto con rinvio alla ### d'Appello di Ge nova in dive rsa composizione anche per le spese del presente giudizio. 
Dà at to della sussist enza dei presuppost i processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a q uello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  ### 27.10.2022.   

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Orilia Lorenzo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (15518 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.096 secondi in data 30 giugno 2024 (IUG:PE-7724E1) - 234 utenti online