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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12896/2025 del 15-12-2025

... respingersi il ricorso. Si costituiva l‘### eccependo l'incompetenza per territorio e chiedendo condannarsi il convenuto Ministero al versamento della contribuzione richiesta, nei limiti prescrizionali. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Aderendo a quanto affermato da altri ### deve ritenersi la competenza territoriale del giudice adito,, “alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12205 dell'8.5.19; ordinanza n. 18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA in composizione monocratica, in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### nella causa civile N.16120 /2023 R.G.A.C.  ### elettivamente domiciliato in ###via### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo ### - #### elettivamente domiciliato in ###via dei ### 12 presso l'### dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege ### elettivamente domiciliato in ###via c. Beccaria 29 presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell'udienza del 4.12.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
Con ricorso depositato in data #### premesso di essere stato detenuto presso la ### “####” di ### dall'agosto 2014 al novembre 2017, esponeva che durante la detenzione aveva svolto attività lavorativa in favore dell'### svolgendo le mansioni che specificava e percependo le retribuzioni che indicava, specificando che le stesse erano state pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel '93, senza alcun adeguamento dei rispettivi importi ai 2/3 degli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo al momento di esecuzione delle singole attività lavorative svolte. 
In punto di diritto richiamava in particolare l'art. 22 L.354/75 e sosteneva che le tariffe sindacali non erano state adeguate. 
Concludeva chiedendo: “### accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt.  36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi; ### conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di ### 1.564,70 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di ### 117,69 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di ### 1.682,39 (milleseicentottantadue/39), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti; ### quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo; ### con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa; Si costituiva il ### contestando quanto sostenuto dalla controparte e concludeva chiedendo respingersi il ricorso. 
Si costituiva l‘### eccependo l'incompetenza per territorio e chiedendo condannarsi il convenuto Ministero al versamento della contribuzione richiesta, nei limiti prescrizionali.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Aderendo a quanto affermato da altri ### deve ritenersi la competenza territoriale del giudice adito,, “alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12205 dell'8.5.19; ordinanza n. 18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. “Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, il quale per il tramite del ### dell'### esercita il ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli isti-tuti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413 secondo coma, c.p.c.  costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo dove essa viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di ### ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice” . ( Cfr. Sent. N.2639/2019 del Tribunale di ### Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento. 
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di prescrizione, non decorrendo la stessa in costanza di rapporto. 
Al riguardo deve, inoltre, osservarsi che chi eccepisce un fatto interruttivo della prescrizione ha l'onere di darne dimostrazione e, pertanto, il Ministero aveva l'onere di provare che l'attività lavorativa dedotta in giudizio non derivasse da un unico rapporto di lavoro, ma fosse esecuzione di distinti rapporti di lavoro. 
Nel caso di specie, poi, non risultano provate le modalità di cessazione dei vari asseriti rapporti. 
Quanto al merito, si osserva che il Ministero non aveva ancora provveduto - relativamente ai periodi di cui è causa - all'adeguamento e/o aggiornamento delle tabelle relative alle mercedi spettanti ai detenuti per il lavoro svolto e, pertanto, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'adeguamento delle stesse ed al pagamento delle corrispondenti differenze tra quanto dovuto e quanto corrisposto. 
La parte convenuta, nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente con riferimento al mancato pagamento di quanto dovuto nel periodo indicato in ricorso. 
Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa non ha specificamente contestato i conteggi prodotti dalla controparte, limitandosi ad affermare una generica non debenza di alcune voci richieste. 
Al riguardo si condivide quanto affermato da altri ### secondo i quali il riferimento al “trattamento economico” del ### nell'art.  22 L.354/75,proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento. ( C.d.A. ### n. 1007/2023) Le buste paga allegate al ricorso consentono di ritenere la fondatezza della domanda, così come formulata e la parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento della complessiva somma di € 1.682,39 oltre interessi legali come per legge. 
Deve, invece, essere respinta la domanda di regolarizzazione contributiva in quanto prescritto il diritto al pagamento dei contributi, afferendo, le pretese vantate, ad un periodo anteriore al 2017. 
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M.  Ogni altra istanza disattesa, condanna il convenuto Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.682,39( di cui € 117,69 a titolo di t.f.r.) oltre interessi legali come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2800,00 oltre 15% per spese generali, IVA e ### Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €2.400,00, oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e ### IL GIUDICE

causa n. 16120/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Pia Magaldi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16005/2025 del 15-06-2025

... ordinanza in data 14 giugno 2024, aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Ministero e indicato come giudice territorialmente competente il Tribunale di Salerno. 3. Quest'ultimo, con ordinanza del 6 dicem bre 2024, pronunciata all'esito dell'udienza di dis cussione del 29 novembre 2 024 te nuta nelle forme della trattazione scritta, ha sollevato conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., rilevando che il criterio di cui all'art. 413 c.p .c. va applicato al momento dell a proposi zione della domanda e, pertant o, il giudice competente doveva essere individuato nel Tribunale di ###, perché alla data di presentazione del ricorso la docente prestava servizio presso la scuola primaria di ### In particolare, il Tribunale di Salerno, nel richiedere il regolamento d 'ufficio, ha evid enziato che il Tribunale di ### dopo avere valorizzato il criterio di competenza fondato sull'ufficio presso il quale la ricorrente prestava servizio al momento del deposito del ricorso, ha erroneamente ritenuto che il Comune di ### rientrasse nel circondario di ### 4. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. Il rappresentante del ### ha depositato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo d i competenza iscritto al n. R.G.  25650/2024, sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza depositata il ### nella causa n. R.G. 3501/2024 pendente fra: ### rappre sentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### con domicilio digitale legale -ricorrente contro Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 4 17-bis c.p.c. dai dotto ri ##### con domicilio digitale legale -resistente
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 08/05/2025 dal ### Viste le conclusioni scrit te depositate dal rappresentan te del ###, in persona del ### che ha chiesto di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di ###, in accoglimento dell'istanza di regolamento d'ufficio.  ### 1. ### docent e a tempo det erminato, aveva adito il Tribunale di Roma per rivendicare l'accertamento del proprio diritto ad 2 di 4 usufruire della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 per ciascuno degli anni co mpresi fra il 2020 e il 2 024 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, precisando che negli anni scolastici in parola era st ata destinataria di sup plenze (b revi nell'anno scolastico 2020/2021 e fino al termine degli an ni scolastic i 2021/2022 e 2022/2023) presso l'### comprensivo ### di ### nonché, al momento del deposito del ricorso, presso la ### di ### (per il periodo dal 6 settembre 2023 fino al 30 giugno 2024).  2. Il Tribunale di ### con ordinanza in data 14 giugno 2024, aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Ministero e indicato come giudice territorialmente competente il Tribunale di Salerno.  3. Quest'ultimo, con ordinanza del 6 dicem bre 2024, pronunciata all'esito dell'udienza di dis cussione del 29 novembre 2 024 te nuta nelle forme della trattazione scritta, ha sollevato conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., rilevando che il criterio di cui all'art. 413 c.p .c. va applicato al momento dell a proposi zione della domanda e, pertant o, il giudice competente doveva essere individuato nel Tribunale di ###, perché alla data di presentazione del ricorso la docente prestava servizio presso la scuola primaria di ### In particolare, il Tribunale di Salerno, nel richiedere il regolamento d 'ufficio, ha evid enziato che il Tribunale di ### dopo avere valorizzato il criterio di competenza fondato sull'ufficio presso il quale la ricorrente prestava servizio al momento del deposito del ricorso, ha erroneamente ritenuto che il Comune di ### rientrasse nel circondario di ### 4. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.  5. Il rappresentante del ### ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con determinazione del Tribunale di ### quale giudice territorialmente competente.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come correttamente osservato dal ###, questa Corte ha affermato che, nelle controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, quinto comma, 3 di 4 c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipen dente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di util izzazione temporanea de l dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la ratio legis è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio ( Sez. 6, 11/01/2019, n. 506).  1.1. Proprio tale criterio, peraltro, era stato posto dal Tribunale di ### a fondamento dell'ordinanza declinatoria della propria competenza, sul rilievo che, al momento del deposito del ricorso, la docente svolgesse la propria attività p resso la ### di ### i, errando, tuttavia, nell'individuazione del Tribunale nel cui circondario ricade detta località, come pure rilevato nell'ordinanza del Tribunale in esame.  2. ### va qui precisato con riferimento alla specifi ca causa petendi addotta, nel senso che, pur venendo in rilievo una serie di contratti a termine, intrattenuti presso ### ricadenti in diversi ambiti territoriali, astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi ovvero di valutare il ricorso al criterio residuale di cui al settimo comma dell'art.  413 c.p.c., l'oggetto della controversia, incentrato sul diritto ad usufruire della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, vale a giustificare l'unitaria considerazione delle supplenze, valorizzando la continuità fra i contratti a termine cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, al fine di sostanziare i presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica (attualità dell'inserimento nel sistema scolastico), siccome delineati da questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L., 27/10/2023, n. 29961), avuto riguardo alle modalità di adempimento della p restazione (attribuzione della ### da spendere con gli stessi limiti posti al docente a tempo indeterminato). 4 di 4 Aspetti tutti che inducono ad attribuire rilievo dirimente all'attualità della sede di servizio, da stimare al momento del deposito del ricorso.  3. Va, dunque, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di ###, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.  4. Non vi è luogo a p rovvedere sulle sp ese in assenza di atti vità difensiva delle parti.  P.Q.M.  La Corte dichiara la competenza del Tribunale di ###, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione del giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 08/05/2025.   

causa n. 25650/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Fedele Ileana

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Giudice di Pace di Procida, Sentenza n. 319/2025 del 24-09-2025

... della pretesa creditoria, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### e l'improcedibilità della domanda per messo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione/negoziazione assistita. Nel merito, eccepiva l'intervenuto pagamento e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di somme indebitamente versate, quantificate in €1.244,91. Si costituiva la ### di ### S.p.A. contestando tutte le eccezioni e allegazioni avverse, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, veniva esperito il procedimento di negoziazione assistita con esito negativo. Veniva, quindi, disposta CTU contabile, affidata al dott. ### All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione. In merito all'incompetenza territoriale vi è che tale eccezione è stata già correttamente rigettata con ordinanza, in quanto la clausola contrattuale invocata non attribuisce competenza esclusiva al foro di Napoli. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il foro convenzionale concorre in via alternativa con quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione. Infondata risulta essere (leggi tutto)...

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N.RG 1602 / 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G.  1602 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### S.P.A. (CF ###) - Avv. ### -RESISTENTESVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla L. 69/2009,e pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit..
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2022 emesso dal Giudice di ### di ### e notificato il ###, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della ### di ### S.p.A. della somma di €.1.141,35 oltre interessi moratori e spese per €.280,00 imputate per l'intero importo della fattura n.190/F del 01.05.2021 (di €.1.038,65) nonché per il saldo pari ad €.102,70 per la fattura n.### del 13.04.2020 (di €.1.302,70). ### precisa, inoltre, che per la fattura n.###/2020 del 13.04.2020 per €.1.302,70 aveva versato la somma di €.600,00 con bonifico del 05.08.2020 con riserva di ripetizione e per la fattura n.### del 01.05.21 per €.1.038,65 70 aveva versato la somma di €.900,00 con riserva di ripetizione, di cui €.600,00 con bonifico del 02.08.2021 ed €.300,00 con bonifico del 12.04.2022. ### contestava la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### e l'improcedibilità della domanda per messo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione/negoziazione assistita. Nel merito, eccepiva l'intervenuto pagamento e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di somme indebitamente versate, quantificate in €1.244,91.
Si costituiva la ### di ### S.p.A. contestando tutte le eccezioni e allegazioni avverse, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, veniva esperito il procedimento di negoziazione assistita con esito negativo. Veniva, quindi, disposta CTU contabile, affidata al dott. ###
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito all'incompetenza territoriale vi è che tale eccezione è stata già correttamente rigettata con ordinanza, in quanto la clausola contrattuale invocata non attribuisce competenza esclusiva al foro di Napoli. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il foro convenzionale concorre in via alternativa con quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione.
Infondata risulta essere anche l'eccezione di improcedibilità in quanto la negoziazione assistita è stata regolarmente esperita.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati. ### ha accertato che nei rendiconti inviati dalla ### di ### S.p.A. all'opponente sono state incluse voci di costo non contemplate dall'art. 16 del
Regolamento di ### e non inerenti ai servizi connessi al godimento del posto barca.
Nel caso di specie, l'art. 16 del Regolamento di ### elenca tassativamente i servizi che la società deve espletare. ### ha rilevato che sono state addebitate all'opponente spese non riconducibili a tali servizi. In particolare, il ### in relazione al primo quesito “dica se i costi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sono stati realmente sostenuti dalla società ### di ### S.p.A.” ha accertato che “Sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020, la maggior parte dei costi indicati nei rispettivi rendiconti di gestione trovano riscontro nella documentazione contabile/fiscale prodotta, ad eccezione di quelli indicati nella risposta del quesito n. 2. Pertanto, la documentazione prodotta consente di sostenere che i costi sono di competenza dell'esercizio in cui sono stati indicati nel rendiconto; mentre, ad eccezione della tassa rifiuti, non è stata fornita la prova della loro manifestazione finanziaria (ossia del pagamento). In merito, poi, al secondo quesito “dica quali di quei costi siano riconducibili ai c.d. ### (art. 16 Reg. ###”. ### ha verificato la “riconducibiltà” dei costi imputati nel rendiconto di gestione per l'erogazione dei servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### Precisando che “debbono considerarsi riconducibili i costi direttamente connessi all'effettuazione dei servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di gestione. Inoltre, è stata considerata ai fini della risposta al quesito la documentazione contabile prodotta a supporto del sostenimento dei costi. Infine, come evidenziato in precedenza, la valutazione della voce di costo “canone demaniale” è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nell'art. 1 del “### di Godimento”. Dall'esame della documentazione, ho riscontrato voci di costo non riconducibili, stricto sensu, ai servizi portuali ed altri, seppur “astrattamente” rientranti in tali servizi non sono stati prodotti i giustificativi di spesa”. ###, quindi, ha determinato i costi non riconducibili o non provati inclusi nel rendiconto dell'anno 2019: “Materiale di consumo, escluso parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 900000 - 900002 - 900004 - 900009);
Tassa rifiuti, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901032);
Consulenze tecniche escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901012);
Spese di ricerca e formazione escluso parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901025 - 908017); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901019); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901018);
Manifestazioni ed eventi, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901020);
Costi informatici e di noleggio, esclusi parzialmente: sono stati esclusi in quanto costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 902003 - 901017);
Spese di trasferta, esclusi completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901024); ### escluso completamente: per le motivazioni indicate in precedenza è considerato una duplicazione di costo (codice conto mastrino contabile 902004);
Quota amm.to Porto nuovi lavori, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile. Nello specifico sono state escluse quote ammortamento costi ante anno 2014, anno 2014, anno 2019 e parzialmente anno 2017 (codice conto mastrino contabile 904012);
Note spese, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901010);
Oneri bancari, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910007);
Interessi passivi bancari, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910004);
Altri amm.ti vari, esclusi parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di #### n. 1 del 08.06.2016 ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 904013 - 904016 - 904019 - 904020 - 904022 - 904023 - 904024 - 904026 - 904031)”. ### ha determinato, poi, i costi non riconducibili o non provati inclusi nel rendiconto dell'anno 2020: “Materiale di consumo, escluso parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 900002);
Acqua e gas, escluso parzialmente: sono stati esclusi in quanto costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 900003 - 901004);
Tassa rifiuti, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901032);
Consulenze tecniche, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 900003 - 901012); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901019); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901018);
Manifestazioni ed eventi, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901020);
Costi informatici e di noleggio, esclusi parzialmente: esclusi in quanto costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 902003 - 901017);
Spese di trasferta, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901024); ### escluso completamente: per le motivazioni indicate in precedenza è considerato una duplicazion di costo (codice conto mastrino contabile 902004);
Quota amm.to Porto nuovi lavori, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile. Nello specifico sono state escluse quote ammortamento costi ante anno 2014, anno 2014, anno 2019 e parzialmente anno 2017 (codice conto mastrino contabile 904012);
Note spese, escluso completamente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901010);
Oneri bancari, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910007);
Interessi passivi bancari, esclusi completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910004 - 910003);
Altri amm.ti vari, esclusi parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di #### n. 1 del 08.06.2016 ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 904013 - 904016 - 904019 - 904020 - 904022 - 904023 - 904024 - 904026 - 904031)”.
In relazione, poi, al terzo quesito “quantifichi l'importo dovuto dalla parte opponente in percentuale a quanto indicato dall'art. 2, Punto 2.1.b del contratto per ciascuna voce di costo di cui all'art. 16 Reg. Gestione”. ###, dopo aver espunto le voci non dovute, ha determinato l 'importo dovuto dalla parte opponente per l'anno 2019 in €.851,90 , mentre quello dovuto per l'anno 2020 in €.812,01.
Questo giudicante, pertanto, ritiene di condividere le conclusioni del CTU perché adeguatamente motivate ed immune da vizi logici avendo anche replicato adeguatamente alle osservazioni di controparte.
Quindi, la somma richiesta dalla ### di ### S.p.A. nei confronti di ### per l'anno 2019 è di €.1.302,70 (fattura n.###/2020 del 13.04.2020) in luogo di quella di €.851,90 determinato dal ### mentre per l'anno 2020 è di €.1.038,65 (fattura n.###/2021 del 01.05.2021) in luogo della somma di €.812,01 così come determinato dal ### Rilevato, pertanto, che la somma complessiva richiesta dalla ### di ### per gli anni 2019 e 2020 è di €.2.341,35 - mentre la somma complessiva dovuta è pari ad €.1.663,91 così come determinata dal ### visto che la sig.ra ### ha versato con riferimento a tale periodo anno 2019 e 2020 la somma complessiva di €.1.500,00, l'attrice è tenuto a versare alla parte opposta una differenza di €.163,91 .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in osservanza del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18, tenendo conto del pregio della attività prestata, della natura delle questioni trattate e delle somme in concreto liquidate (Cass. 5798/19, 21256/16, 3903/16, 19014/07) e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n.188/2022; 2) Accoglie nei suddetti limiti l'opposizione e, per l'effetto, quantifica in €.1.663,91 la somma dovuta per gli anni 2029 e 2020 dalla sig.ra ### alla società ### di ### S.p.A. in relazione al posto barca goduto e, pertanto, tenuto conto delle somme già versate, determina in €.163,91 l'importo ancora dovuta dalla parte attrice alla società ### di ### per gli anni 2019 e 2020; 3) Condanna la ### di ### al pagamento delle spese ed onorari di causa, in favore dell'attore, che, tenuto conto dell'esito del giudizio, riduce nella misura del 20% e liquida in misura già ridotta in €.50,00 per spese ed €.415,20 per onorari, oltre 15% spese forfettarie, IVA e ### se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito e dichiaratosi anticipatorio.  4) Pone le spese di C.T.U. già liquidate, nella misura del 80% a carico della società ### di ### ed il restante 20% a carico della parte attrice.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1602/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Mattia Palumbo

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 339/2019 del 19-06-2019

... ### riproponeva nell'atto di gravame le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di ### e di prescrizione, ribadendo altresì l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum . In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse fondato la sua decisione, sia riguardo alla competenza che al merito della causa, sulla base di un'inesistente novazione dell'originaria obbligazione contrattuale di compravendita, così aggirando tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate dalla difesa dell'odierna appellante . Si costituiva anche in questo grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese anche di questo grado; all'udienza di p.c. del 20.3.2019, nominato relatore il sottoscritto Presidente, la causa è stata riservata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi . ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### appare fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza e finale rigetto delle domande proposte dal sig. ### . Con il primo motivo di appello si ripropone l'eccezione di incompetenza (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Corte d'Appello di Lecce - ### di ### in persona dei magistrati 1) Dr. ### - Presidente relatore 2) Dr. ### - ### 3) Dr. ### - ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1 del ruolo generale anno 2016, riservata per la decisione all'udienza del 20.3.2019 tra ###I. srl, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta mandato in calce all'atto di appello ### e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura a margine della comparsa di risposta ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ####. ### per appellante, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore di quello di ### in subordine il rigetto delle domande attoree per intervenuta prescrizione ovvero infondatezza nel merito; in estremo subordine la riduzione del quantum , il tutto con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi .  ###. ### per l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese, da distrarsi .   MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata a mezzo PEC il ###, la ###I. srl interponeva appello avverso la sentenza 2045/2015, emessa dal Tribunale di ### il ###, con cui era stata accolta la domanda di inadempimento contrattuale proposta nei suoi confronti da ### cui era stata riconosciuta la somma di E 6.240,00 oltre interessi e spese di lite .  ### riproponeva nell'atto di gravame le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di ### e di prescrizione, ribadendo altresì l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum . 
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse fondato la sua decisione, sia riguardo alla competenza che al merito della causa, sulla base di un'inesistente novazione dell'originaria obbligazione contrattuale di compravendita, così aggirando tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate dalla difesa dell'odierna appellante . 
Si costituiva anche in questo grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese anche di questo grado; all'udienza di p.c. del 20.3.2019, nominato relatore il sottoscritto Presidente, la causa è stata riservata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi .  ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### appare fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza e finale rigetto delle domande proposte dal sig. ### . 
Con il primo motivo di appello si ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, assumendo che il contratto di compravendita si sarebbe concluso in ### ( ### ), ma non si considera che, sia pure in modo non eccessivamente esplicito, la domanda principale proposta in primo grado riguardava l'inadempimento contrattuale di una differente e successiva pattuizione, conclusasi in ### ( ### ) con cui si sarebbe - secondo la tesi dell'attore - novata l'originaria obbligazione . 
Poiché la competenza va scrutinata in base alla domanda ( a prescindere dalla sua fondatezza nel merito ), appare evidente che, radicata la competenza del Tribunale adito in primo grado in base alla domanda principale, questa poi attragga per connessione anche la competenza sulle ulteriori e subordinate domande . 
Nel merito l'appello appare sicuramente fondato, poiché il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione nel merito ( oltre che sulla questione della competenza ) dopo aver erroneamente ritenuto la sussistenza di un accordo novativo dell'originario contratto di compravendita, con cui le parti avrebbero composto le doglianze sollevate dal sig. ### in ordine ai vizi dell'autocarro compravenduto . 
Francamente la conclusione appare, pur se originale, del tutto dissonante con gli elementi emergenti dalle carte processuali, in particolare dall'esito delle prove orali espletate, e va pertanto disattesa, con conseguente accoglimento del terzo motivo di appello e radicale riforma della sentenza . 
Occorre a tal fine premettere che la ###I. srl, in persona del l.r. sig. ### e presso la sua sede ###data ### con il sig. ### contratto di compravendita di un autocarro ### usato ed immatricolato nel 1988 ( ben 22 anni prima ) per la somma di E 18.000,00 oltre ### nel contratto l'acquirente espressamente “dichiara di sapere che il mezzo ha bisogno di alcuni interventi causati dall'usura” .  ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### quanto dichiarato dal sig ### in sede di interrogatorio formale ( in ciò confortato dalle deposizioni dei testi ##### già nel viaggio di ritorno a ### il mezzo sbandava e faceva strani rumori, per cui veniva subito ricoverato presso l'officina di ### ( pure sentito come teste ) in ### dove poi sarebbe stato riparato con il notevole esborso di E 7.800,00; di ciò veniva immediatamente reso edotto ### che, secondo le sue stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, si offrì “bonariamente di fornire una testata al ### in quanto l'avevo in deposito e ci tenevo ad intrattenere rapporti commerciali con quest'ultimo . . . non ho fornito altri pezzi in quanto non ero tenuto in tal senso” . 
A tal proposito, l'odierno appellato ha confermato che in tale circostanza telefonò al sig ### che gli disse “di riparare il camion a mie spese che poi mi sarebbe venuto incontro” ed anche il teste ### presente alla conversazione telefonica ( dalla cui deposizione secondo il Giudice di prime cure discenderebbe la prova dell'accordo novativo ) ha dichiarato di aver parlato in tale circostanza con il venditore, elencandogli “i lavori da fare sul mezzo” e riferendogli che “vi era una testata motore rotta”, al chè il ### gli “disse di procedere ai lavori perché sarebbe andato lui incontro al Quaranta”, che in effetti dopo pochi giorni gli “portò una testata fornita dal venditore” . 
Tutto qui, troppo poco evidentemente per farne discendere addirittura la stipulazione di un accordo novativo dell'originario contratto, in base al quale ( elemento questo che per la verità non emerge affatto dalle riferite dichiarazioni ) il venditore si sarebbe obbligato a far riparare il camion totalmente a sue spese: la verità è, molto più semplicemente, suggellata proprio dalle testuali espressioni usate dalle parti in causa e dal teste ### che hanno tutti univocamente dichiarato che il titolare della ###I. srl venne bonariamente “incontro” alle esigenze prospettategli dal compratore ( con cui voleva conservare un buon rapporto commerciale ), offrendogli una testata che aveva nel proprio magazzino, senza assumere alcun altro impegno . 
Del resto, appare evidente la consapevolezza da parte del compratore di aver acquistato un autocarro vetusto, che necessitava di riparazioni di non poco conto, e ciò sarà stato sicuramente determinante ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 nella fissazione del suo prezzo ( cfr , oltre a quanto riportato nel contratto di vendita, anche le concordi dichiarazioni rese dal teste ### secondo cui “ il prezzo era di E 18.000,00 oltre IVA perché vi erano lavori da fare sul mezzo” ) . 
Tale ultima circostanza comporta l'evidente infondatezza delle domande subordinate di garanzia per vizi del bene compravenduto e di accertamento della mala fede del venditore ( per altro non riproposte dall'appellato in questa sede a mezzo di appello incidentale subordinato ), pur non potendosi fondatamente sostenere che le relative pretese creditorie si siano prescritte poiché, una volta tempestivamente denunziate le anomalie riscontrate, le stesse sono state portate a conoscenza della controparte con raccomandate del 31.5.2010 e del 26.1.2011, costituenti messa in mora e precedenti all'introduzione della fase di mediazione ( conclusasi senza esito in data ### ) ed alla notifica della citazione, avvenuta il 31.1-1.2.2012 . 
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza di prime cure va totalmente riformata, con finale rigetto delle pretese avanzate dal sig. ### nei confronti della società appellante . 
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e tenendo conto dell'attività difensiva in effetti svolta e del suo pregio, non possono che seguire la soccombenza ed essere quindi poste a carico dell'appellato, con distrazione come richiesto dal difensore dell'appellante .  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### di ### - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede: 1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di ### n. 2045/2015 del 12.6.2015, rigetta le domande proposte da ### nei confronti della ###I. srl ; 2. condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che per la prima fase liquida in E 3.000,00 per compensi professionali, oltre ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75
IVA, CAP e RSG al 15% e per il gravame in E 382,50 per esborsi ed E 2.000,00 per compensi, oltre ### CAP e RSG al 15%, con distrazione in favore dell'avv ### dichiaratosi anticipatario . 
Così deciso in ### in data ###, nella camera di consiglio della ### della Corte d'Appello di #### di #### estensore (dott. #### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75

causa n. 1/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Genoviva Pietro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19681/2024 del 17-07-2024

... giudiziari. Ne deriva che correttame ne la corte territoriale ha rigettato il mot ivo concernente i danni per violazione della privacy. 6) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2087 c.c., degli artt. 3 e 41 Cost. e 6 CEDU e ### 2003/88/CE per la convocazione in località distante dal luogo di lavoro e per n on avere considerato servi zio il te mpo necessario per sostenere il contraddittorio disciplinare. Egli chiede l'app licazione dell'art . 147 del d.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in ### per ragioni di servizio. La doglianza è infondata, in quanto, in tema di procedimento disciplinare, al personale contrattualizzato del Ministero degli affari esteri, cui fanno eccezione i soli diplomatici, si applicano, a far data dall'entrata in vigore del ### del 16 febbraio 1995 per il comparto ### in uno alle disposizioni di quest'ultimo, quelle del d.lgs. n. 29 del 1993, poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, il cui art. 72 espressamente esclude (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 proposto da: Ministero degli ### esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in ### via dei ### 12; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso cui è elettivamente domiciliato in ### via ### di ### 153; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della Corte d'appello di ### n. 2424/2019, pubblicata il 24 giugno 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal #### ricorso depositato il 18 dicembre 2013 ### console generale d'### a ### con qualific a d i dirigente, ha convenuto, dav anti al Tribunale di ### il M inistero de gli ### esteri e de lla cooperaz ione internazionale (da ora ###, chiedendo: la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati (sospensione dal serviz io e dalla retribuzione e successivo trasferimento in ###; la condanna della P.A. a corrispondere gli emolumenti non pagati e a restituire il periodo di anzianità; la condanna della P.A. a risarcire il danno subito; il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967; la decl aratoria del suo diritto a recup erare le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro.  ### ale di ### nel contradd ittorio delle parti, con sentenza 2424/2019, ha rigettato il ricorso.  ### ha proposto ap pello che la Corte d'app ello di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2424/2019, ha accolto limitatamente all'illegittimità del provvedimento di rientro in It alia, condann ando la P.A . a risarcire il danno nella misura di € 246.010,00.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### si è difeso con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di 17 motivi e ha depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo e il secondo motivo che, per ragione di connessione, vanno trattati insieme, il ### contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l'art. 110 del d.P.R. n. 18 del 1967 e dell'art. 2697 c.c. 3 ### lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la revoca dell 'incarico del controricorrente non avrebbe rispettato l'art. 34 menzionato, in quanto il relativo provvedimento non conterrebbe l'indicazione di specifiche esigenze di servizio le quali, poi, non sarebbero state provate in giudizio. 
In particolare , non sarebbe stata cond ivisibile l'affermazio ne del carattere sanzionatorio della revoca in esame, ritenuta alla luce della contiguità di essa rispetto alla sospensione del servizio inflitta al dipendente e della mancanza di una valida motivazione del provvedimento contestato. 
Il giudice di secondo grado non avrebbe valutato che, nella specie, non sarebbe venuto in rilievo il conferimento di un incarico, ma solo la movimentazione di personale per esigenze di servizio, con l'effetto che non avrebbe potuto parlarsi di una revoca di siffatto incarico. 
Neppure avrebbe potuto ipotizzarsi un rientro anticipato, atteso che il d.P.R.  n. 18 del 1967 stabiliva, per le destinazioni all'estero dei funzionari diplomatici, un periodo minimo di due e massimo di quattro anni prima dell'avvicendamento e che il controricorrente era rimasto in ### per tre anni. 
Il fenomeno in questione sarebbe consistito in una semplice movimentazione del personale, consentita dal d.P.R. n. 18 del 1967 per esigenze di servizio. 
Detta movimentazione sarebbe avvenuta con decreto, per il quale non sarebbe stato previsto dalla legge un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficiente il rinvio alle menzionate esigenze di servizio, in quanto l'avvicendamento de quo sarebbe stato espressione di un potere discrezionale del datore di lavoro, che avrebbe dovuto tenere conto di ogni aspetto dell'attività di servizio nell'ambito di un sistema pi ù generale, alla luce della p eriodica riorganizzazione dei movimenti di personale su scala mondiale. 
La stessa giurisprudenza am ministrativa in materia avrebbe chiarito che l'obbligo di motivazione dei provv edimenti in questione sarebbe stato da considerare attenuato, riducendosi il sindacato giurisdizionale al riscontro della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. 
Non vi sarebbe stato nessun diritto del controricorrente a restare all'estero per quattro anni e la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che egli aveva 4 prestato servizio all'estero in via continuativa per un totale di sette anni, a fronte di una durata massima di otto anni consentita dalla legge. 
La Corte d'appello di ### avrebbe errato a dare rilievo al fatto che i consoli precedenti fossero rimasti in carica per quattro anni, trattandosi di circostanza priva di va lore, e ad invertire l'onere della prova, p oiché sarebbe stato il dipendente a d overe dimostrare che avrebbe avuto un diritto soggettivo a permanere nella sede di ### e che il richiamo a ### sarebbe stato illegittimo o irragionevole.  ###, in tema di atti ritorsivi nell'ambito lavorativo, l'onere della prova della natura di tali atti sarebbe gravato sul lavoratore, il quale sarebbe stato tenuto a provare l'intento di rappresaglia del datore e che questo sarebbe stato il solo motivo alla base del provvedimento. 
La corte territoriale non avrebbe, poi, nulla detto in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe rilevato come la P.A. avesse spiegato le ragioni del ritorno del controricorrente a ### desumibili da una missiva del 29 maggio 2 013 dell'### ore italiano in ### mentre, invece, il dipendente non avrebbe dimostrato il carattere ritorsivo o san zionatorio del provvedimento. 
Le doglianze meritano accoglimento. 
In ordine all'inquadramento normativo della vicenda, si osserva quanto segue.  ###.A. ricorrente sostiene che la fattispecie sarebbe regolata dagli artt. 34 e 110 d.P.R. n. 18 del 1967, i quali contengono le seguenti prescrizioni: Art. 34, comm i 1 e 2, d.P.R. n. 18 del 19 67, intitolato destinazioni e accreditamenti: Art. 110 d.P.R. n. 18 del 1967, intitolato “Avvicendamenti”: “I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede ###periodo minimo di due anni e uno massi mo di quattro an ni, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi. 
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva la facoltà dell'ammin istrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti. 
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a ### per un periodo non inferiore a due anni.  (…)”. 
Si rileva che la sentenza di primo grado ha affermato (ciò si ricava da pagina 3 della sentenza di appello) che il controricorrente è un dirigente amministrativo appartenente ai ruoli ### che ha ricoperto un posto funzione presso una sede estera, e che alla sua posizione si applica il d.P.R. n. 18 del 1967. 
La decisione di appello, invece, ha ritenuto applicabile l'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967 e ha stabilito in quattro anni il termine di durata massima dell'incarico attribuito al controricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007. 
Il lavorat ore, che espone di non avere mai stipula to un contratto p er l'assegnazione dell'incarico a ### precisa nel suo controricorso che l'art.  110 citato non si applicherebbe, in quanto riguarderebbe solo il personale della carriera diplomatica, mentre egli sarebbe un dirigente amministrativo al quale sarebbe stato conferito un posto funzione all'estero in virtù del d.P.R. n. 368 del 2000. 
Egli contesta pure l'applicabilità del d.m. n. 71 del 2007 in quanto, a suo avviso, la fattis pecie sarebbe regolata dall'art. 19 d. lgs. n. 16 5 del 2001 e dall'art. 20 CCNL. 
La sua ricostruzione è che esisterebbe una posizione di dirigente presso il ### a ### e che il relativo incarico dovrebbe avere una durata 6 minima di tre e mass ima di cin que anni, a i sensi dell e disposizioni app ena menzionate. 
In particolare, non essendo stata determinata una durata di detto incarico fin dall'inizio, questa dovrebbe ritenersi pari a cinque anni. 
Le affermazioni del dipendente non sono condivisibili.  ###. 93 del d.P.R. n. 18 de l 1967 prevede che “
Non trovano applicazione, allora, né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art.  20 CCNL menzionato in ordine alla durata della presenza della parte in ### trattandosi di prescrizioni generali, prevalendo il d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto lex specialis. 
Lo spostamento del ricorrente incidentale a sede ###è, quindi, un atto di conferimento di incarico dirigenziale e il suo ritorno a ### è un semplice rientro che non ha inciso sulla sua qualifica dirigenziale. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto la movimentazione avviene per esigenze di servizio della P.A. di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, come si evince dall'art. 34 . 
Tecnicamente non viene in questione neppure un vero trasferimento da sede a sede , essendo unic a la sede ###### ma u n'assegnazione temporanea, necessaria in ragione delle particolari esig enze d el Ministero, il quale, con i suoi dipendenti, deve essere presente in tutti i ### che hanno rapporti con l'### Questo in quanto, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello minimo indicato dal d.m. citato, pari a due anni. 
Sulla base di questa ricostruzione dei fatti e della normativa applicabile, si evidenzia che la Corte d'appello di ### ha dato rilievo, ai fini dell'accoglimento del gravame, alla circostanza che il provvedimento contestato non sarebbe stato specificamente motivato e che la P.A. non avrebbe provato e allegato la sussistenza delle esigenze di servizio previste dalla legge. 
Al riguardo, si osserva che quello che è stato contestato, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è, comunque, un atto gestorio del rapporto di lavoro di diritto privato posto in essere dal datore di lavoro nell'ambito dei suoi poteri di direzione imprendit oriale e, come tale, assoggettato all'ordinario controllo giudiziale. 
Con riferiment o ai ### atti di gestione del rapporto di lavoro tra i direttori degli ### italiani di cultura all'estero (ex art. 14 della legge n. 401 del 1990) e il Ministero degli affari esteri, la S.C. ha chiarito che questi non sono assimilabili né equiparabili a quelli con il personale appartenente alla carriera diplomatica, ma sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28873 del 1° dicembre 2017). 
Indubbiamente, il datore di lavoro non può ledere diritti del lavoratore che, però, nel caso in esame, non sono in questione, almeno nei termini prospettati dal dipendente, in quanto, come detto, non vi era un suo diritto a restare nella sede di ### per cinque anni. 
Gli atti de quibus non possono essere dichiarati inefficaci per il semplice fatto di non essere stati dettagliatamente motivati, essendo, per sua natura, come evidenziato, il menzionato potere di direzione non strettamente vincolato, ma 10 possono essere censurati in sede ###questo contesto, le ragioni concrete del provvedimento possono essere valutate. 
In particolare, gli atti in esame possono essere contestati e sanzionati se, all'esito dell'esame giudiziario, si rivelino non basati su esigenze di servizio o fondati su un a motivazione gravemente illogica o su un travisament o delle circostanze, essendovi, in queste eventualità, un inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi, fra cui vi sono anche quelli espressione dei principi di correttezza e buona fede. 
Altra ipotesi nella quale è possibile chiedere tutela al giudice è, poi, quella in cui l'atto sia discriminatorio o ritorsivo. 
Dalla lettura d ella sentenza impu gnata, quest'ultima circostanza è quella dedotta dal controricorrente a sostegno della sua pretesa. 
La corte territoriale ha fondato la sua decisione sull'assunto che non vi fosse “una valida motivazione in ordine all'anticipato rientro rispetto al termine di permanenza massima” e che “la revoca dell'incarico di ### Generale” fosse contigua “rispetto alla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni irrogata dal MAECI”, con la conseguenza che doveva ritenersi il carattere “sanzionatorio della suddetta revoca”. 
Il giudice di appello, però, non ha considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, che facciano ritenere con su fficiente certezza l'intento di rappresaglia, il q uale deve ave re avuto efficacia determinativ a esclusiva della volontà del datore di lavoro, an che rispetto ad altri fatti rilevan ti ai fini della configurazione de l provvedimento illegittimo. In particolare, il lavoratore non può limitarsi a dedurre circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causali tà tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia (Cass., Sez. L, n. 18283 del 5 agosto 2010). 11 Nella specie, la Corte d'appello di ### ha posto a carico della P.A. l'onere di dimostrare che il suo provvedimento era giustificato da specifiche esigenze di servizio, ma, in questo modo, non ha rispettato la menzionata giurisprudenza. 
Soprattutto, una responsabilità della P.A. non pote va ricavarsi né dalla mancata indicazione, nell'atto contestato, delle specifiche esigenze di servizio che lo avevano giustificato, non essendo ciò imposto da qualche disposizione, né dalla contiguità temporale dello stesso atto con la sanzione inflitta, trattandosi di circostanza equivoca.  ###, ragionando diversamente, sarebbe, in astratto, sempre censurabile l'atto organizzatorio che coinvolga la posizione di persone coinvolt e in procedimenti disciplinari e sarebbe vietato alla P.A. di spostare in altro ufficio, a parità di mansioni, il personale sanzionato, persino quando la censura inflitta potrebbe giustificare, di per sé, l'avvicendamento. 
Questa impostazione trova riscontro nella giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. L, n. 3811 del 2014, pur se resa con riferimento alla precedente versione dell'art. 93 del d.P.R. n. 18 del 1967) la quale ha già affermato che la disciplina dettata per il personale assegnato alle sedi estere prevede che la distribuzione dei posti in organico nelle sin gole sedi diplomatiche sia rapportata specificatamente alle funzioni che ivi devono essere svolte (posti-funzione) e che l'istituzione e la soppressione dei posti di organico siano modulate sulla base delle esigenze di servizio dell'ufficio. 
Il dipendente non è, quindi, titolare di un diritto a continuare a prestare la sua attività nella sede ###precedenza assegnata. 
Il rapporto di servizio del personale del Ministero degli affari esteri presenta, infatti, delle peculiarità per le quali si può svolgere per periodi determinati anche in terr itorio straniero, e ciò con l'adesione del dipendente , ma nel l'interesse proprio della P.A.  2) Con il terz o motiv o la P.A. ricorrente lamenta la violazione e fa lsa applicazione dell'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel parametrare il risarcimento riconosciuto al controricorrente sull'indennità estero giornaliera e sul num ero di giorni mancanti per il 12 raggiungimento del quarto anno di servizio in ### Essa non avrebbe tenuto conto, però, della natura indennitaria e non risarcitoria dell'indennità in esame. 
La censura merita accoglimento.  ###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale (Cass., Sez. L, n. 14112 dell'11 luglio 2016).  3) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale.  4) Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e la violazione dell'art. 132 c.p.c.  ###. 55 bis, comm a 5, d.lgs. n. 165 del 2 001, stabilis ce che “### comunicazione al dipenden te, ne ll'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipenden te dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contest azione dell'addebito, il dipendent e può indicare, altresì, un nu mero di fax, di cui egli o il suo pro curatore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tram ite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”. 
Sostiene il ricorrente incidentale che la notifica della contestazione disciplinare debba obbligatoriamente avvenire a mezzo posta elettronica certificata, ove il dipendente ne sia munito. 13 Egli afferma, poi, che l'UPD non gli avrebbe inviato d irettamente detta comunicazione, ma avrebbe dato l'incarico di provvedere in tal senso ad un ufficio diverso da quello ove egli prestava servizio. 
La dog lianza è infondata, atteso che la disposiz ione consente alla P.A. di ricorrere a più modalità di comunicazione, rilevando esclusivamente il fatto che siffatta comunicazione arrivi a conoscenza dell'interessato, il che, nella specie, è avvenuto. 
Allo stesso modo, non ha alcuna incidenza il coinvolgimento di un'altra P.A.  per la sped izione, n on essendo contestato che il mitte nte fosse l'UPD competente. 
Peraltro, si evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2001 non sanziona il mancato rispetto delle modalità di invio della comunicazione ad opera della P.A., con la conseguenza che il procedimento disciplinare non può essere considerato nullo per le ragioni indicate dal lavoratore.  5) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003, artt. 7, 11, punto 1, lett. a e b, 13 e 8 CCNL 2006-2009, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l'omessa motivazione e statuizione quanto al diritto di accesso in o rdine alla comunicazione all'UPD di suoi dati personali e alla richiesta di risarcimento danni correlata. 
Afferma che la com unicazione del p rocediment o all'### italiana in ### non sarebbe avvenuta per fini istituzionali e che non vi sarebbe stata la preventiva informazione all'interessato per il trattamento dei dati personali. 
Sostiene che gli atti tratt ati in vio lazione del d.lgs. n. 196 del 2 003 non avrebbero potuto essere utilizzati. 
Allo stesso modo, non avrebbero potuto essere impiegate la contestazione di addebito e la sanzione disciplinare. 
La doglianza è inammissibile per plurime ragioni. 
Innanzitutto, vi è difetto di interesse, in quanto il d.lgs. n. 165 del 2001 e, nella specie, l'art. 55 bis, non prevedono alcuna sanzione per le condotte indicate dal ricorrente incidentale. 14 Le uniche circostanze rilevanti ai fini della comunicazione della contestazione disciplinari sono la sua formazione ad opera dell'UPD e la sua ricezione da parte del destinatario e nessuna censura, al riguardo, è stata proposta. 
Quanto all'omessa pronuncia e all'omessa motivazione, si evidenzia che la doglianza è inammissibile per contraddittorietà e perché la corte territoriale ha esaminato le doglianze in te ma di tutela dei dati personali d el ricorren te incidentale, rigettandole tutte con motivazione completa, con la quale ha chiarito espressamente che non erano stati comunicati né dati sensibili né dati giudiziari del dipendente. 
Inoltre, il ricorrente incidentale non ha adeguatamente criticato l'accertamento in fatto (che, a questo punto, non è ormai più censurabile in sede di legittimità) compiuto dalla Corte d'appello di ### che, come detto, ha escluso che fossero stati trattati e trasferiti a terzi illegittimamente i menzionati datti sensibili e giudiziari. 
Ne deriva che correttame ne la corte territoriale ha rigettato il mot ivo concernente i danni per violazione della privacy.  6) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2087 c.c., degli artt.  3 e 41 Cost. e 6 CEDU e ### 2003/88/CE per la convocazione in località distante dal luogo di lavoro e per n on avere considerato servi zio il te mpo necessario per sostenere il contraddittorio disciplinare. 
Egli chiede l'app licazione dell'art . 147 del d.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in ### per ragioni di servizio. 
La doglianza è infondata, in quanto, in tema di procedimento disciplinare, al personale contrattualizzato del Ministero degli affari esteri, cui fanno eccezione i soli diplomatici, si applicano, a far data dall'entrata in vigore del ### del 16 febbraio 1995 per il comparto ### in uno alle disposizioni di quest'ultimo, quelle del d.lgs. n. 29 del 1993, poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, il cui art. 72 espressamente esclude l'applicabilità a detto personale delle norme in 15 materia disciplinare contenute nel d.P.R. n. 3 d el 1957 e di quelle ad esso collegate, tra cui anche l'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967 sui rimborsi spese (Cass., Sez. L, n. ### del 15 dicembre 2017). 
Inoltre, si osserva che l'art. 55 bis citato stab ilisce che l'UPD 10) Con il settimo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, art.  6, punti 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità per incompetenza della ### La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il precedente motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 11) Con l'ottavo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, dell'art. 6, punto 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità e illegittimità per adozione della sanzione disciplin are con decreto ministeriale. 
La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il sesto motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 12) Con il nono motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 6, punto 3, ### per mancata specificità della contestazione disciplinare e dell'art. 51 c.p. e dell'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957, nonché il mancato esame di un fatto decisivo inerente alla sussistenza dell'obbligo del pagamento in valuta locale dei lavoratori brasiliani e la contraddittorietà della motivazione. 
Egli eviden za che, nel ricorso in troduttivo, avrebbe fatto notare l'indeterminatezza di alcuni fatti contestati e che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il fatto contestato fosse realmente accaduto e se fosse disciplinarmente rilevante. 18 Si riferis ce, in particolare, alla circostanz a che egli si sarebbe rifiutato di eseguire un ordine. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo lu ogo, s i rileva che la contraddittorie tà della motivazione di u na sentenza di appello non è più denunciabile in cassazione. 
Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non più contestabile nella presente sede, che l'omessa esecuzione della richiesta avanzata dal ### Amb. ### era stata contestata. 
Per ciò che concerne il mancato accertamento, ad opera del giudice di appello, della circostanza che l'ordine in esame avrebbe comportato una responsabilità penale, si evidenzia che il ricorrente incidentale non ha riportato nel suo atto di impugnazione la parte del ricorso introduttivo in cui il motivo sarebbe stato proposto negli stessi termini in cui è prospettato in questa sede. 
Peraltro, si sottolinea come e gli non abbia neanche indicato gli elemen ti specifici in base ai quali la corte terr itoriale avreb be dovu to ritenere, con ragionevole certezza, la rilevanza penale dell'esecuzione della richiesta citata. 
Si precisa che detta rilevanza non inciderebbe, comunque, sulla questione della completezza della contest azione. Infatti, il g iudice di appello h a censurato specificamente, come pure l'atto di contestazione, la condotta del dipendente per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine senza coinvolgere direttamente anche l'### Osserva ancora il ricorrente incidentale che l'### non avrebbe svolto, in materia, alcun ruolo di supremazia gerarchica e che, comunque, egli avrebbe rilasciato una certificazione, anche se non nei termini a lui richiesti. 
Al riguardo, si evidenzia che, innanzitutto, non risulta che queste censure siano state proposte negli stessi termini nel ricorso introduttivo e, quindi, nell'atto di appello. 
Inoltre, si precisa che queste affermazioni confermano il contenut o della contestazione disciplinare, vale a dire il mancato coinvolgimento della gerarchia amministrativa e la non esecuzione dell'ordine.  13) Con il decimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art.  55 bis, punto 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e il mancato esame di un fatto decisivo inerente all'informativa da lui data all'### oltre alla contraddittorietà della motivazione. 
Egli afferma che la motivazione della sanzione sarebbe stata illogica, in quanto vi sarebbe stato contrasto fra ciò che era affermato a pagina 3, punto 3, della stessa, ove era scritto che non avrebbe dato valide motivazioni del mancato invio all'### in ### della comunicazione del 2 aprile, e la considerazione contenuta a pagina 3, punto 1, ove sarebbe stato contestato “l'aver inoltrato una comunicazione ministeriale gravemente lesiva per toni e contenuti dell'immagine personale e professionale del capo d ell'### de lla ### e dell'### stessa”. 
La doglianza è inammissibile. 
Innanzitutto, il ricorrente incidentale non ha riportato le parti del ricorso di primo e di secondo grado in cui aveva sollevato specificamente come motivo di impugnazione la censura in questione. 
Inoltre, la corte territoriale ha accertato il verificarsi delle condotte contestate, di per sé idonee a giustificare la sanzione.  ###, il dipendente non ha negato di non avere reso noto lo scritto del 2 aprile all'### di ### così scegliendo di non comunicare il recente contrasto con il capo dell'### della ### al soggetto compente, ma di diffonderne il contenuto con modalità non consone ad altri destinatari.  14) Con l'undicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e 51 c.p. in quanto la corte territoriale avrebbe travisato il concetto di denuncia di cui all'art. 54 bis citato e quello di rapporto di polizia giudiziaria. 
Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere tale circostanza non dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado. 
Peraltro, il suo rapporto di pol izia giudiziaria non avrebbe potuto essere allegato al ricorso di primo grado. 20 Infine, ha evidenziato che la denuncia da lui presentata sarebbe stata inviata anche a suoi superiori gerarchici, essendo stata comunicata ad autorità centrali. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale colto la ratio della decisione. 
La corte territoriale ha ritenuto non applicabile il citato art. 54 bis in quanto la denuncia in esame non era stata fatta al superiore gerarchico del ricorrente incidentale, ma a quello del denun ciato, come pre vist o dalla disposizione in commento. 
Del tutto irrilevante è il fatto che, fra i molti destinatari dell'atto in questione, vi fossero anche autorità centrali, atteso che è proprio l'invio dello stesso a una pluralità di soggetti, fra cui alcuni di certo estranei alla gerarchia qui rilevante, uno degli elementi che ha condotto alla sanzione disciplinare. 
Inoltre, la Corte d'appello di ### ha rilevato che non assumeva rilievo la denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria il 22 aprile 2013, considerato che era successiva alla contestazione dell'addebito. 
Peraltro, si evidenzia an cora che la sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente incidentale per le modalità con cui aveva reso noto a vari soggetti diversi dall'### il suo contrasto con il capo dell'### della ### utilizzando espressioni ingiuriose, il che esclude che possa applicarsi l'art. 51 c.p.  (in ordine a questa disposiz ione, poi, si sottolinea che il lavorat ore non ha indicato in quali punti dei ricorsi di primo e secondo grado ne avrebbe denunciato la violazione).  15) Con il dodicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la mancata applicazione della scriminante prevista dall'art. 598 c.p., in quanto le espressioni da lui usate avrebbero rappresentato un suo atto di difesa in un procedimento amministrativo per impedire illegittime e illecite interferenze nella sua attività certificativa. In particolare, lo scambio di e-mail con il ### sarebbe rientrato in un procedimento amministrativo di rimostranza. 
La doglianza è inammissibile. 21 A prescindere dal fatto che il ricorrente incidentale non ha dedotto di avere proposto la censura in primo e in secondo grado, si rileva che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., che è funzionale al l ibero eser cizio del diritto di dif esa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite (Cass., pen., n. ### del 2019).  16) Con il tred icesimo motivo il ricorrente incidentale contest a l'omessa motivazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti nel ritenere esistenti e provate le ragioni indicate nei punti 2 e 3 della sanzione disciplinare. 
Egli sostiene che la corte territoriale non avrebbe motivato sull'incompetenza degli uffici a ricevere la denuncia e avrebbe riconosciuto come inesistente la motivazione di cui al punto 2 dell'atto sanzionatorio. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, si rileva che la Corte d'appello di ### ha espressamente affermato che il ricorrente incidentale non aveva inviato la denuncia che ha dato origine alla vicenda al superiore sp ecificamente competente, ossia all'### in ### Inoltre, il lavoratore non contesta ancora adeguatamente la ratio della sanzione che non si riferisce ad una generica comunicazione di alcuni fatti a dei soggetti qualsiasi, ma all'invio a più organi della P.A. di appartenenza, non tutti interessati, per competenza, alla notizia (fra cui mancava, poi, l'###, di uno scritto conten ente sue valutazioni personali offensive in ordine a uno scambio di e-mail con un suo collega. 
Il fatto che della questione tecnico-amministrativa l'### fosse stata in qualche modo informata in precedenza non fa venire meno la responsabilità del dipendente. 
Il giudice di appello ha, poi, motivato in maniera compiuta quanto all'esistenza dell'illecito disciplinare (si leggano le risposte ai motivi cinque e sei degli atti di appello, contenute alle pagine da 12 a 16).  17) Con il qua ttordicesi mo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'esecuzione della san zione con modalità ill ecite e la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 183 d.P.R. n. 18 del 1967, 1343 c.c. e 347, comma 2, c.p., nonché un travisamento di fatto e di diritto. 
Egli afferma di avere sollevato la questione dell'illegittimità delle modalità di esecuzione della s anzione disciplinare d i sospensione dal serviz io, che gli avrebbe imposto di mantenere ancora la responsabilità della gestione, e che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tale motivo. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, il ricorrente incidentale non ha riportato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, confermata dalla corte territoriale, che, pronunciandosi sul relativo motivo di appello (il numero 10), ha chiarito che era inammissibile per non essersi l'appellante correttamente confrontato con la decisione del Tribunale di ### Inoltre, la Corte d'appello di ### ha verificato che il ricorrente incidentale durante il periodo di sospensione era stato sostituito dal reggente. 
Peraltro, dalla lettura del p resente motivo, s i evince che il ### aveva risposto al ricorrente incident ale che, durante la detta sospensio ne, era da considerare come assente.  18) Con il quindicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'errata e falsa applicazione dell'art. 20 del ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 per la durata dell'incarico dirigenziale non fissato con l'atto di conferimento, per il correlato risarcimento del danno per rimozione ritorsiva dall'incarico e per l'illegittima acquisizione nel processo di un documento presentato tardivamente su cui si sarebbe fondata la decisione. 
Egli sostiene che la durata dell'incarico non sarebbe stata predeterminata dal ### con la conseguenza che egli, legittimamente, avrebbe potuto ritenere che questo durasse almeno cinque anni. 
La corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento all'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007 e non avrebbe motivato in ordine alla sua legittimità e vigenza. 23 In particolare, detto d.m. avrebbe dovuto operare secondo quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e 20 del ### relativo al personale dirigente ### 1. Pertanto, non avrebbe potuto prescrivere un termine di durata minimo di due e massimo di quattro anni della sua assegnazione ad un posto funzione dirigenziale all'estero di ### di un consolato generale, atteso che il d.lgs. e il ### sopra menzionati la fissavano in minimo tre e massimo cinque anni. 
Peraltro, il d.m. in e same sarebbe stato abrogato dal successivo d.m.  5011/1212 del 28 giugno 2013 e, comunque, sarebbe stato depositato per la prima volta dal ### in maniera irrituale solo con l'allegato 14 alla memoria difensiva per l'udienza del 9 giugno 2014. 
Inoltre, osserva il ricorrente incidentale che il d.m. n. 71 del 2007 non avrebbe avuto valenza di decret o regolame ntare, in quan to non comunicato alla ### del ### prima dell'emanazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere disapplicato. Detto d.m., poi, essendo un atto gestionale, sarebbe stato emanato da un soggetto non competente, vale a dire il ### in luogo del dirigente, come previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
La doglianza è infondata. 
Infatti, nella specie non trovano applicazione né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art. 20 ### indicato. 
Come chiarito in precedenza, nell'esame d ei motiv i di ricorso principale, l'assegnazione del ricorrente incidentale a sede ###è un atto di conferimento di incarico dirigenziale. 
Egli era già dirigente ed è stato inviato, su sua richiesta, all'estero. Il fatto che sia stato richiamato a ### non ha comportato il venire meno della sua qualifica dirigenziale, ma, semplicemente, il cambio della sua sede. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto lo spostamento avviene per esigenze di servizio della P.A.  di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, tanto da avere per sua natura carattere sempre temporaneo. 
La situazione è regolata dal d.P.R. n. 18 del 1967 e, precisamente, dal suo art.  34, in ragione del disposto dell'art. 6, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale per il Ministero degli affari esteri sono fatte salve le 24 particolari disposizioni dettate dalle normative di setto re quanto all'organizzazione e alla disc iplina degli uffici, nonché alla consiste nza e alla variazione delle dotazioni organiche, e dell'art. art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, per cui le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del d.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri. 
Tale d.P.R. non prevede una durata minima o massima dei servizi prestati all'estero presso gli uffici consolari dal personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, m a si limita a stabilire, all'art. 34, commi 1 e 2, che i movimenti del personale sono dispo sti per esig enze di servizio e che, salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomin a dei capi dell e rappresentan ze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del ### Non è indicata siffatta durata minima in quanto non si tratta, diversamente da ciò che sostiene il ricorrente incidentale, del conferimento di incarichi dirigenziali, ma della semplice movimentazione di dipendenti (nella specie, già dirigenti) del Ministero presso sedi estere. 
Stando così le cose, non h anno alcu n rilievo le doglian ze del ricorrente incidentale in ordine al d.m. n. 17 del 2007. 
Questo potrebbe assumere al massimo, nell'ambito del rapporto di lavoro in esame, il valore di at to di g estione interno al Mi nistero, il quale si autoimporrebbe, per ragioni organizzative sue proprie, un limite alla facoltà di spostare i lavoratori mandati all'estero. 
Peraltro, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello indicato del d.m. citato.  19) Con il sedicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, il mancato accoglimento del provvedimento di reintegra e la parametrazione del danno. 
Egli censura la sentenza di appello perché avrebbe ritenuto non esercitata tempestivamente in primo grado la domanda di reintegra. 
Sostiene il dipendente che egli non avrebbe proposto la domanda di reintegra da subito perché il suo trasferimento sarebbe avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale dichiarato nel suo ric orso se la dom anda in questione e que lle ad essa strettame nte correlate siano state proposte nel primo atto processuale o nel primo verbale di causa (se anteriore) successivo alla comunicazione del suo spostamento a ### La dog lianza andrebbe, comunque, respinta, essendo stata accertata la correttezza della condotta della P.A.  20) Con il diciassettesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla mancata reintegra nell'incarico dirigenziale. 
La doglianza deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo precedente.  21) Il ricorso principale è accolto e quello incidentale è rigettato. 
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il dirigente del Ministero degli ### e della ### internazionale non appartenente alla carriera diplomatica ch e sia stato destinato a un posto funzione all'estero non ha un diritto soggettivo a restare in questa sede per il tempo indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'art. 20 del #### I - DIRIGENZA, ### normativo 2002/2005 - ### economico 2002/2003, del 21 aprile 2006, ben potendo la P.A., nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, richiamarlo in ### con decreto emesso ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 n. 18 del 1967 per esigenze di servizio; tale decreto può essere contestato dal lavoratore in sede ###particolare in caso di violazione d i diritti riconosciuti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva vigenti e nelle ipotesi in cui n on sia fondato su esig enze di servizio, sia basato su motivazione assolutamente illogica o su travisamento dei fatti o abbia natura discriminatoria o ritorsiva , in q uest'ultim a evenienza gravando sul dipendente l'onere di dimostrare detta natura”; “###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale”. 
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; - cassa la sent enza imp ugnata con ri nvio alla Corte d'appello di ### i n diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2024.   ### 27  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Cavallari Dario

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