1 RG n. 2464/2020 Cons.Est.Luigi D'### PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Prescrizione interessi moratori; Dott. ###### D'### Ud. 9/4/2024 CC Cron. n. 2464/2020 R.G.N. 11368/2017 #### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2464/2020 r.g. proposto da: ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### per procura speciale in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec indicato. - ricorrente - contro ### in proprio e in qualità di erede del de cuius ### rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore in data 9 febbraio 2024, dall'### elettivamente domiciliato presso lo studio del detto professionista all'indirizzo pec indicato 2 RG n. 2464/2020 ### D'### -controricorrente-ricorrente in via incidentale e ###### e ### - intimati - avverso la sentenza della ### di appello di Lecce n. 703/2019, depositata in data 1° luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. ### s.r.l. chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di ### e ### per la somma di euro 13.995,88, di cui euro 2582,28 in forza di due cambiali emesse il ### di lire 2500,00 ciascuna, scadute il 31 maggio 1989, e non pagate, e di euro 11.413,60 a titolo di interessi convenzionali di mora del 26%, come convenuto nelle due convenzioni del 2/5/1989 e del 22/5/1989, calcolati per la durata di anni 17. ### e ### proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la prescrizione del credito e, in via subordinata, di non avere mai sottoscritto le convenzioni del 2/5/1989 e del 22 5/89, con le quali era stato fissato il tasso degli interessi moratori, disconoscendo le sottoscrizioni in quanto apocrife. Nel merito contestavano anche la richiesta di pagamento degli interessi «poiché superiori a quelli legali».
A seguito dell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni proposta dalla ### e, dichiarata l'interruzione del processo per l'avvenuto decesso di ### con la riassunzione della 3 RG n. 2464/2020 ### D'### controversia da parte di ###### e ### espletata la CTU grafologica, emergeva l'autenticità delle sottoscrizioni. 2. Il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1866 del 2015, depositata il ###, rigettava l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento della somma di euro 8.995,88, pari alla differenza tra quanto dovuto - euro 12.395,88 - e quanto versato - euro 5000,00 -. In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunale riteneva non fondata l'eccezione preliminare di prescrizione del credito, in quanto, pur essendo prescritta l'azione cartolare, le cambiali conservavano il valore e l'efficacia delle promesse di pagamento, e non erano trascorsi dieci anni ex art. 2946 c.c., da computarsi dalla scadenza della cambiale che era il ###.
La prescrizione risultava interrotta da 3 lettere raccomandate: lettera del 23/5/1992, ricevuta il ###; lettera del 6/9/1997 e ricevuta nella stessa data; lettera del 20/6/2007 e ricevuta il ###.
Tra l'altro, il tribunale riteneva che gli opponenti non avessero fornito la prova a sostegno dell'opposizione in ordine alla non riferibilità della convenzione relativa alla misura degli interessi alle cambiali, in quanto l'unico rapporto creditizio esistente tra le parti era riconducibile proprio al periodo delle convenzioni contestate, «con la conseguenza che l'interesse pattuito del 26% doveva ritenersi riferito alle due cambiali insolute». 3. Avverso la sentenza proponevano appello ### e gli eredi di ### e quindi ###### e ### chiedendo, per quel che ancora qui rileva, dichiararsi «che gli interessi moratori richiesti [erano] prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c». 4 RG n. 2464/2020 ### D'### 4. ### d'appello di Lecce, con la sentenza n. 703 del 2019, pubblicata il 1° luglio 2019, in parziale accoglimento dell'appello principale dichiarava «prescritti gli interessi moratori dovuti nella misura indicata in motivazione a decorrere dal 30 maggio 1997 e per l'effetto» condannava «gli appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di euro 2.582,28 oltre interessi di mora dal maggio 1989 al 29 maggio 1997 - al netto della somma di euro 5000 già versata in corso del giudizio di primo grado - oltre interessi legali su euro 2582,28 dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo» (cfr. dispositivo della sentenza).
In particolare, la ### territoriale evidenziava che solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado gli appellanti avevano formulato l'eccezione, secondo cui avevano sottoscritto in bianco i fogli che erano stati poi riempiti abusivamente dalla società appellata, con la previsione del tasso di interesse del 26%, sicché tale tasso «non aveva formato oggetto di alcuna pattuizione tra le parti». Trattavasi dunque di eccezione tardiva, avendo gli opponenti denunciato nell'atto di opposizione esclusivamente «la natura apocrifa delle firme di sottoscrizione […] apposte in calce al documento che prevedeva la misura degli interessi di mora».
Peraltro, gli opponenti non avevano fornito la prova di un rapporto diverso cui le convenzioni avrebbe dovuto accedere, mentre «l'unico rapporto creditizio esistente tra le parti e riconducibile al periodo delle convenzioni contestate che si riferivano ad un credito di prossima scadenza era quello degli effetti cambiari emessi dai ### Era, poi, parzialmente fondato l'appello con riferimento alla richiesta di dichiarare la prescrizione degli interessi di mora ex art. 2948, primo comma, n. 4, 5 RG n. 2464/2020 ### D'### infatti, applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. Erano state inviate ai debitori tre lettere raccomandate, con la richiesta di pagamento sia del capitale che degli interessi convenzionali:1) lettera del 23/5/1992 e ricevuta il ###; 2) lettera del 6/9/1997 e ricevuta in pari data; 3) lettera del 20/6/2007 e ricevuta il ###. Pertanto, la prescrizione quinquennale per gli interessi decorreva dalla data di scadenza dei titoli, quindi dal 31/5/1989, ed era stata interrotta solo con la prima lettera del 23/5/1992, ricevuta il ###.
Successivamente, la prescrizione non era stata interrotta, entro i cinque anni, da ulteriori lettere, in quanto la lettera successiva era del 6/9/1997, quindi oltre i cinque anni.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello principale - rigettato l'appello incidentale dell'### - la somma complessivamente dovuta dai ### in favore della società era di euro 2.582,28 - importo delle 2 cambiali - cui andavano sommati gli interessi di mora al 26% «dalla data di scadenza di ciascuna cambiale e sino al 29 maggio 1997».
In ragione della riduzione dell'originaria pretesa creditoria, le spese processuali del doppio grado di giudizio venivano compensate nella misura di 2/3, con la condanna degli appellanti al pagamento del residuo terzo. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.r.l., depositando anche memoria scritta. 6. Ha resistito con controricorso ### in proprio e nella qualità di erede di ### proponendo anche ricorso incidentale e depositando anche memoria scritta. 7. Sono rimasti intimati ###### e #### 6 RG n. 2464/2020 ### D'### 1. Con il primo motivo di impugnazione principale la società ricorrente deduce la «violazione di legge: art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli articoli 1988, 2946 c.c., in quanto la ### d'appello avrebbe errato nel dichiarare prescritti, per il decorso del termine quinquennale, gli interessi moratori a decorrere dal 30 maggio 1997 in quanto la cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria, può valere come ordinaria promessa di pagamento per l'ammontare della somma indicata nel documento ed è soggetta al termine di prescrizione decennale sia per il capitale sia per gli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito». ### in cui sarebbe incorsa la ### d'appello deriverebbe dalla «applicazione errata della disposizione di legge» di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., in quanto nella fattispecie «la pattuizione degli interessi di mora costituisce un impegno scritto a mezzo del quale la parte si impegna nel caso di ritardo nell'adempimento a corrispondere interessi di mora».
Al pari, dunque, della cambiale scaduta non più utilizzabile come titolo cambiario, ma come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., «si applica la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.».
Gli interessi moratori, dunque, di natura convenzionale, non potrebbero rientrare nella eccezionale previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto avrebbero natura «affatto particolare e non costituiscono somma da pagarsi periodicamente, poiché la “periodicità” rappresenta, non già un termine di pagamento, quanto un momento di determinazione, convenzionalmente definito, della misura del risarcimento del danno derivante da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria». 7 RG n. 2464/2020 ### D'### interessi moratori, nel tasso stabilito convenzionalmente, «non potevano dichiararsi prescritti ma dovuti anche per il periodo dal 30 maggio 1997 al 26 ottobre 2007».
La cambiale, non più utilizzabile via cartolare per l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria, poteva valere però come ordinaria promessa di pagamento per l'ammontare della somma indicata nel documento, con l'effetto di dispensare il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presumeva. In tal caso, il creditore agiva in virtù di un'azione denominata causale che si prescriveva in dieci anni e «sempre decennale è il termine di prescrizione degli interessi moratori richiesti, che non costituiscono somma da pagarsi periodicamente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c.».
Ha precisato la ricorrente che «nel caso in cui una società finanziaria come nel nostro caso eroga una somma di denaro al richiedente ha diritto alla corresponsione della somma data in prestito (al capitale), gravata degli interessi pattuiti alla sottoscrizione del contratto di finanziamento». Con riferimento al contratto di mutuo, peraltro, la ### di cassazione avrebbe statuito che, trattandosi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. In tal caso, la prescrizione decennale non poteva che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, quindi, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo (si cita Cass., sez. 3, 10 settembre 2010, n. 19291).
Peraltro, la prescrizione quinquennale si applicava agli interessi caratterizzati dalla periodicità, mentre quella decennale era propria degli «interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel 8 RG n. 2464/2020 ### D'### pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962» (si cita Cass., sez. 1, n. 2276 del 2016).
Solo gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento di una «pena pecuniaria» costituivano l'oggetto di un'obbligazione autonoma da quella principale, soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce (sempre a pagina 2 del ricorso per cassazione) la «nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli articoli 115,167 e 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., in quanto il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati». ### di prescrizione del credito non sarebbe mai stata sollevata specificatamente dagli opponenti, alla prima difesa utile, mentre era stata formulata solo in via generica nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 3. Il secondo motivo, che deve essere affrontato per primo per ragioni pregiudiziali, è infondato.
Infatti, poiché l'eccezione di prescrizione è stata sollevata in modo specifico dagli opponenti - proprio con riferimento agli interessi - nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la stessa, pur trattandosi di eccezione in senso stretto, è tempestiva.
Tra l'altro, i ### nel controricorso, hanno riportato anche le conclusioni dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale espressamente ricompresa l'eccezione di prescrizione, non solo con riferimento alla sorte capotale, ma anche in relazione agli interessi moratori («dichiarare che il credito è prescritto per ### e ### (essendo decorsi dieci anni dall'ultima richiesta di pagamento e/o comunque l'oggettiva ed evidente prescrizione quinquennale degli interessi moratori, richiesti nella misura del 26%, 9 RG n. 2464/2020 ### D'### che erano oltremodo prescritti, essendo maturata la prescrizione di anni 5, ex art. 2948 n. 4 c.c.)» 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 4.1. Invero, l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che «si prescrivono in 5 anni […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità.
Va richiamata sul punto la pronuncia di questa ### secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103).
In particolare, si chiarisce in detta pronuncia che l'art. 2948 accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite; annualità delle pensioni alimentari; pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni).
Tra l'altro, anche il codice del 1865 all'art. 2144 raggruppava, ai fini della prescrizione quinquennale, gli stessi crediti e nello stesso ordine. 10 RG n. 2464/2020 ### D'### gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della «periodicità» (Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n. 5 dell'art. 2948 c.c.).
Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è «la periodicità degli interessi «(Cass., sez. 2, n. 103 del 1986, cit.).
Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di «un'apposita clausola contrattuale […] che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale» si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986). 4.2. La periodicità - come detto nel paragrafo precedente - è, comunque, il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale.
Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, «per i quali difetta il requisito della periodicità» (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005).
Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa ### per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di «un'unica 11 RG n. 2464/2020 ### D'### obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
Sempre nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un «mutuo bancario» non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., sez. 1, 8 agosto 2013, n. 18951; Cass., sez. 3, 3 febbraio 1994, n. 1110).
Un'ulteriore conferma del decisivo legame tra gli interessi moratori e la «periodicità» ai fini della prescrizione quinquennale, si rinviene nell'affermazione di questa ### per cui il principio informatore della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod civ è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi continuativa. Essa, pertanto, non è applicabile quando gli interessi, come quelli sui crediti di lavoro, siano moratori ed ineriscano ad un risarcimento che, senza di essi, non sarebbe completo, perché, in questo caso, non è configurabile un'inerzia del 12 RG n. 2464/2020 ### D'### creditore, alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo della prescrizione (Cass., sez. L, 11 settembre 1980, n. 5251). Manca, dunque, il carattere della «periodicità».
Anche nella giurisprudenza amministrativa si è ritenuto che se gli interessi moratori costituiscono il risultato di una determinazione convenzionale del risarcimento del danno dovuto al creditore per le conseguenze derivanti dall'inadempimento, e dunque costituiscono l'oggetto di un autonomo diritto di credito, essi non possono rientrare nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.p.c. (### Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4462). Ciò che conta è, dunque, la «periodicità» o meno degli interessi. 5. Nella specie, dal ricorso per cassazione, sia pur sinteticamente, pare emergere che gli interessi moratori convenzionali attengano a due convenzioni del 2 e del 22 maggio 1989, oltre che alle cambiali di riferimento. 5.1. Deve premettersi che per le due cambiali del 2 maggio 1989, con scadenza al 31 maggio 1989, si erano ormai - pacificamente - prescritte le azioni cartolari di cui all'art. 94 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (tre anni per le azioni cambiarie contro l'accettante a decorrere dalla data della scadenza e tre anni le azioni del portatore contro i giranti ed il trante), sicché residuava l'azione causale.
Invero, per questa ### in caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.) implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente (Cass., sez. 1, 26 novembre 1999, n. 13170). 13 RG n. 2464/2020 ### D'### l'assegno bancario - ma le stesse considerazioni valgono per la cambiale con azione cartolare prescritta - deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass., sez. 1, 29 settembre 2011, n. 19929). La cambiale prescritta vale, dunque, come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con l'effetto di dispensare colui a favore del quale la dichiarazione cambiaria è operata dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza è presunta; nel limite del rapporto tra i contraenti immediati, vale a dire tra emittente e prenditore (Cass., 20 ottobre 1976, n. 3629; anche Cass., sez. 3, 20 agosto 1990, n. 8483; più recentemente anche Cass., sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 26). 6. ### di appello non si è attenuta ai principi di diritto sopra enunciati, in quanto dopo avere premesso che «dalle scritture del 2/5/1989 e del 22/5/1989 in atti risulta che i debitori si siano obbligati a pagare in caso di inadempimento il tasso di mora in ragione del 26 % annuo», ha aggiunto del tutto genericamente che «con riguardo agli interessi si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4».
In realtà, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare se gli interessi moratori avevano o meno natura periodica, anche in relazione alle pattuizioni intercorse tra le parti, perché solo nel primo caso trovava applicazione la prescrizione quinquennale. 14 RG n. 2464/2020 ### D'### 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la «violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione agli articoli 1341 e 1342 c.p.c.».
Il ricorrente incidentale aveva eccepito la nullità delle convenzioni allegate al decreto ingiuntivo n. 237 del 2007 dalle ### «in quanto concernenti clausole vessatorie assai svantaggiose e non specificatamente sottoscritte relative al tasso di interessi moratori del 26%». Infatti, il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal tribunale ammontava ad euro 13.995,88, di cui solo euro 2582,28 per sorte capitale in forza delle due cambiali di lire 2.500.000,00 ciascuna, mentre «la restante parte di euro 11.413,60 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati al tasso del 26%». ### d'appello avrebbe dovuto, dunque, accertare la sussistenza della nullità ex articoli 1341 e 1342 c.c. «rilevata dalle parti, in questa sede ###via incidentale».
Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità di tali clausole inserite nella convenzione con riguardo all'applicazione degli interessi moratori al tasso convenzionale del 26% «stante il contenuto vessatorio e non approvato dal consumatore, come per legge».
La nullità deriverebbe dalla mancata specifica approvazione. 7.1. Il motivo è inammissibile.
Il motivo risulta del tutto nuovo.
Il ricorrente incidentale non indica in quale spazio procedimentale aveva avanzato tale eccezione, sollevando il contraddittorio sul punto. 7.2. Il ricorrente incidentale, poi, avrebbe dovuto trascrivere, almeno per stralci, il contenuto, non solo del contratto di finanziamento, ma anche delle «clausole contenute nelle 15 RG n. 2464/2020 ### D'### convenzioni, datate 2/5/89 e 22/5/89 depositate dal ### s.r.l.», onde consentire a questa ### di comprendere se si trattava di un contratto predisposto con moduli e formulari, senza una previa trattativa (Cass., sez. 6-3, 14 febbraio 2023, 4531, sulla esclusione della necessaria approvazione scritta solo se vi è la prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa; Cass., sez. 6-2, 26 maggio 2020, n. 9738).
Ed infatti, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass., sez. 6-2, 28 settembre 2020, n. 20461; Cass., sez. 1, 15 aprile 2015, n. 7605 s').
Tra l'altro, il ricorrente incidentale fa riferimento anche alla figura del «consumatore», pure se la relativa disciplina è stata introdotta successivamente alla stipulazione del contratto di finanziamento e delle convenzioni ricomprendente la previsione degli interessi moratori. 16 RG n. 2464/2020 ### D'####. 1469-bis c.c. (contratti del consumatore) è stato, infatti aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e poi modificato dall'art. 142, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, mentre le convenzioni sono state stipulate nel maggio del 1989, quindi in un periodo temporale di molto anteriore alla normativa indicata. 7.3. Il ricorrente incidentale neppure ha dedotto la mancata sottoscrizione della asserita «clausola vessatorie» e non ha allegato che il contratto non sia stato il frutto di una specifica trattativa negoziale, richiamando anzi una pronuncia di questa ### che faceva riferimento proprio all'esistenza di una trattativa (pagina 9 del ricorso incidentale «la clausola vessatorie di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace»).
Neppure ha indicato in quale tipologia di clausola vessatoria di cui all'art. 1341 c.c., doveva inserirsi la clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultra legali (Cass., sez. L, 22 marzo 2006, n. 6314, per cui affinché una clausola contrattare possa considerarsi vessatoria non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma negoziale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorie età tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile). 8. Peraltro, per individuare la nozione del consumatore, ai sensi della disciplina dei contratti del consumatore di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, non applicabile nella specie ratione temporis, non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, ma lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concludono il negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale 17 RG n. 2464/2020 ### D'### (Cass., sez. 3, 10 marzo 2021, n. 6578; Cass., sez. 6-1, 24 gennaio 2020, n. 1666). 8.1. Tra l'altro, la nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e successivamente, nell'art. 33 del codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso (Cass., 25 novembre 2021, n. ###). 8.2. Il motivo sarebbe peraltro infondato.
Infatti, questa ### a sezioni unite, distaccandosi da quanto previsto con la precedente sentenza, sempre a sezioni unite, 14828 del 4 settembre 2012, ha ritenuto che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla ### di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo (Cass., Sez.U., 12 dicembre 2014, n. 26242).
Tuttavia, anche in questa ipotesi di nullità, la parte che, in sede di legittimità, lamenti il mancato rilievo ufficioso della invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità (Cass., sez. 1, 19 ottobre 2022, n. ###; anche Cass., 11 dicembre 2023, n. ###; Cass., sez. 1, 3 novembre 2023, 18 RG n. 2464/2020 ### D'####; Cass., sez. 3, 17 luglio 2023, n. 20713, con riferimento alla condizione che i relativi fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati dalle parti in materia di clausole contrattuali ###.
In particolare, si è ritenuto che sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondata su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., sez. 3, 18 ottobre 2023, n. 28983).
Proprio sul tema si è pronunciata questa ### osservando che la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla ### di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo (Cass., sez. 3, 14 luglio 2009, n. 16394; Cass., sez. 2, 18 gennaio 2002, n. 547; Cass., sez. 2, 19 gennaio 2000, n. 569; cfr. anche Cass., sez. 6-2, 20 agosto 2012, n. 14570, per cui essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie requisito per l'opponibilità delle clausole vessatorie al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, non anche il predisponente; Cass., sez. 2, 21 agosto 2017, n. 20205).
Da ultimo, questa ### ha affermato che il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede ###4/2020 ### D'### legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata (Cass., sez. 1, 30 marzo 2022, n. 10258). 9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la «violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione agli articoli 1418 e 1343 c.c.».
La sentenza impugnata sarebbe illegittima, perché pronunciata in violazione dell'art. 1418 c.c., che avrebbe imposto al giudice d'appello la declaratoria di nullità o di inefficacia delle due clausole «ivi inserite nelle convenzioni depositate dall'opposta ### s.r.l., per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c.».
La società opposta avrebbe dovuto provare la riferibilità delle cambiali ai due titoli, mentre «nessuna prova è stata dedotta o formulata».
La indeterminatezza dell'oggetto e l'omesso riferimento ai due titoli troverebbe conferma anche «nell'esistenza di altri titoli che in appello sono stati prodotti dall'odierno controricorrente incidentale di cui però la ### d'appello non ha tenuto conto». 9.1. Il motivo è inammissibile.
Infatti, il ricorrente incidentale non ha provveduto a trascrivere, neppure per stralcio, il contenuto del contratto di finanziamento e delle convenzioni a latere dello stesso, né di altri titoli diversi di cui assume l'avvenuta produzione in giudizio. ### non ha neppure impugnato la ratio decidendi della sentenza della ### d'appello, che aveva confermato sul punto la pronuncia di prime cure, laddove ha affermato con precisione la riferibilità assoluta delle convenzioni contenenti la pattuizione degli 20 RG n. 2464/2020 ### D'### interessi ultra legali al contratto di finanziamento («il tribunale […] ha ritenuto che gli opponenti non avessero fornito la prova di un rapporto diverso cui le convenzioni avrebbero dovuto accedere e che dalle risultanze processuali l'unico rapporto creditizio esistente tra le parti e riconducibile al periodo delle convenzioni contestate che si riferivano ad un credito di prossima scadenza era quello degli effetti cambiari emessi dai ###.
Tale affermazione non è stata oggetto di specifica impugnazione, neppure con il ricorso incidentale. 10. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta la «nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., In relazione all'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia». ### d'appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, non avendo dato risposta alle eccezioni «di cui ai motivi I) e II) innanzi illustrati».
Nella memoria di replica la ### «dissentiva dalla nullità officiosa rilevata dai ### ed agli eredi di ### ritenendola tardiva e infondata».
Non vi sarebbe stata, dunque, pronuncia in ordine all'eccezione «di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. vessatorietà della clausola e sull'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418 e 1346 c.c. relativa all'indeterminatezza dell'oggetto e/o l'inesistenza del medesimo nelle convenzioni concernenti la pattuizione degli interessi moratori al tasso del 26%». 10.1. Il motivo è inammissibile.
Pur trattandosi della prospettazione di un error in procedendo, che consente l'accesso agli atti da parte della ### di legittimità, tuttavia il ricorrente incidentale è venuto meno al suo onere di indicare con precisione, non solo l'atto in cui avrebbe sollevato tali 21 RG n. 2464/2020 ### D'### eccezioni di nullità, ma anche il contenuto delle stesse, almeno trascritto per stralcio.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito - integra un "error in procedendo" che legittima il giudice di legittimità all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenutoforma del ricorso (Cass., sez. 3, 7 giugno 2023, n. 16028). ### di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2017, n. 2771). 11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la «violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo nuova documentazione non esaminata». ### territoriale non ha tenuto conto che la nullità «cui ai motivi innanzi argomentati», sarebbe confermata «dall'esistenza di altri titoli oltre a quelli per cui veniva emesso l'originario decreto ingiuntivo». Non sarebbero stati esaminati dunque «gli altri titoli cambiari prodotti dagli opponenti in sede di appello, attestanti, ai fini probatori, l'esistenza di altri rapporti obbligatori che i signori ### 22 RG n. 2464/2020 ### D'### e ### avevano contratto con la ### s.r.l.». 11.1. Il motivo è inammissibile.
Si tratta anche in questo caso di questione nuova, che non risulta mai sollevata prima nel corso dei gradi di merito.
Peraltro, anche in questo caso il ricorrente incidentale omesso di trascrivere, almeno per stralcio, i documenti che non sarebbero stati esaminati dalla ### d'appello, non consentendo a questa ### alcuna verifica sul punto.
Tra l'altro, per questa ### per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguate e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con essa (Cass., 07/2272). ### in presenza di una “doppia conforme” decisione di merito, in relazione alla specifica riferibilità delle pattuizioni sugli interessi moratori ultra legali alle due convenzioni ed alle due cambiali, fondate sulle “stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto” non è consentito, ex art. 348-ter, c.p.c., prima della abrogazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 28 febbraio 2023, il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 12. Con il quinto motivo di impugnazione incidentale si deduce la «violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, in relazione al principio di soccombenza ex articoli 91 e 92 c.p.c. 23 RG n. 2464/2020 ### D'### d'appello, avendo accolto parzialmente l'appello proposto dai ### e rigettato l'appello incidentale proposto dalla ### avrebbe dovuto, in ossequio al principio di soccombenza, dando atto della soccombenza reciproca, compensare le spese del doppio grado di giudizio. 12.1. Il motivo è assorbito, in quanto, in ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso principale proposto dalla ### la ### d'appello, in sede di rinvio, dovrà provvedere sulle spese dell'intero giudizio. 13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla ### d'appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: «In caso di pattuizione di interessi moratori deve valutarsi se sia stata o meno prevista la “periodicità” annuale o infrannuale degli stessi, in quanto, solo in presenza della “periodicità” si deve applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.» e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto ### deciso in ### nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 ###
causa n. 2464/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Palazzini Claudio