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Tribunale di Torino, Sentenza n. 3624/2024 del 21-06-2024

... in debito verso il socio. Quanto alla prescrizione eccepita dagli opponenti, la tesi difensiva appare priva di apprezzabile rilievo rispetto al tema di causa; parte opposta rivendica utili relativi ad esercizi ( 2015 e 2016 ), certamente non prescritti ed oggetto di diffida del novembre del 2017; il fatto che negli anni i pagamenti siano stati imputati, in assenza di indicazioni da parte della società debitrice, ha quindi determinato l'automatica applicazione dei criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c.. Peraltro l'eccezione, promossa a pagamenti effettuati, oltre a prospettarsi contradditoria ( non è chiaro perché eccepire la prescrizione se la tesi è quella di avere regolarmente pagato gli utili ), costituisce una sorta di tardiva imputazione, preordinata ad aggirare i diritti del (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 26971/2019 promossa da: ### e ### con il patrocinio dell'avv.to F.Restano e Avv.to A.B. Schiavone, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.to ### Attori contro ### con il patrocinio dell'avv.to F.Pelissetto, elettivamente domiciliat ###, presso il difensore avv.to ### Convenuto CONCLUSIONI Per parte attrice in opposizione: “ Voglia l'Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via pregiudiziale: - in principalità, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia, essendo competente in via esclusiva il collegio arbitrale di cui all'articolo 31 dello statuto della ### S.r.l. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Tribunale incompetente territorialmente; - in via subordinata, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Tribunale incompetente territorialmente; - nel merito: - dichiarare che nulla è dovuto a parte attrice ovvero, in via subordinata, contenere l'avversa pretesa nei limiti di quanto effettivamente dovuto; - condannare il signor ### a restituire alla ### S.r.l. gli importi pagati in forza del decreto ingiuntivo opposto (€ 50.327,60), maggiorati dagli interessi dalla data del pagamento (con la maggiorazione prevista ex art. 1284, ult. comma, cod. civ. dalla data della domanda); - in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da ### per la causali di cui in narrativa; - in ogni caso - revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto; - con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva.” Per parte convenuta in opposizione: “ Piaccia all'###mo Tribunale adito, dato atto che, con il presente atto, non si formulano domande che comportino il pagamento di qualsivoglia somma a titolo di contributo unificato, contrariis rejectis, previa ammissione dei deducendi mezzi istruttori, ### 1) respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 6056/2019 di codesto Tribunale proposta dalla ### e dal sig. ### con atto di citazione notificato a mezzo pec in data ### e, per l'effetto, 2) confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6056/2019 del Tribunale di ### IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui il ### dovesse ritenere la sussistenza della legittimazione passiva del sig. ### nei limiti dei di lui obblighi di contribuzione per gli oneri sociali per le ragioni di cui infra con conseguente revoca del decreto opposto, 1) accertare e dichiarare la sussistenza delle ragioni di credito per le causali azionate in sede monitoria dal sig. ### nei confronti della ### (già ###, e del sig.  ### per quest'ultimo nei limiti dei propri obblighi di contribuzione per gli oneri sociali, per complessivo ammontare di € 45.969,00, o altro veriore importo, e, per l'effetto, 2) dichiarare tenuti e condannare la predetta ### a pagare, in solido con il sig. ### quest'ultimo nei limiti dei propri obblighi di contribuzione per gli oneri sociali e in via sussidiaria, al sig. ### la somma di € 45.969,00, o altro veriore importo, oltre interessi di mora ex art. 1284 cc a far tempo dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza. 
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: Nella non creduta ipotesi in cui il ### dovesse dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ### con conseguente revoca del decreto opposto, 1) accertare e dichiarare la sussistenza delle ragioni di credito per le causali azionate in sede monitoria dal sig. ### nei confronti della ### (già ###, per complessivo ammontare di € 45.969,00, o altro veriore importo, e, per l'effetto, 2) dichiarare tenuta e condannare la predetta ### a pagare al sig. ### la somma di € 45.969,00, o altro veriore importo, oltre interessi di mora ex art. 1284 cc a far tempo dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza. 
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese (onorari di avvocato ed esposti), oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge. “ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 5.2.2020 ### e ### convenivano in giudizio ### promuovendo opposizione al DI n. 6056/2019 di data 20.6.2019, concesso al convenuto dal Tribunale di ### per la complessiva somma di €.  45.969,00 oltre interessi e spese. 
Il convenuto era socio della ### nella misura del 40% e ne era stato accomandatario sino al 6.6.2017, quando era stata disposta la trasformazione in società di capitali. 
Nel ricorso monitorio ### aveva rappresentato di avere maturato tra il 2008 e il 2016 utili per la complessiva somma di €. 205.368,00 e di avere ottenuto pagamenti per il minore importo di €.  150.399,00. 
Parte opponente richiamava il tenore dello ### e quindi eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale, come previsto dalla clausola contenuta nell'art. 31 laddove demandava a tale organo le controversie “ insorte tra la ### i ### gli ### ed i ### “; in via subordinata eccepiva il difetto di competenza del Tribunale di ### a favore del Tribunale di Roma, presso cui aveva sede la società. 
Nel merito contestava la fondatezza della pretesa dell'opposto, osservando: - che sino alla trasformazione della società, da accomandita semplice a ### i soci erano soliti incassare nel corso dell'esercizio anticipi a titolo di utili; - gli utili relativi agli esercizi 2015 - 2016 erano stati distribuiti integralmente, come desumibile dal tenore della voce di bilancio ( “ altri debiti “) riferito all'esercizio 31.12.2018, in cui avrebbero dovuto essere indicati, se esistenti, i dividendi dei soci deliberati, ma non distribuiti; - l'utile relativo al 2015 ( €. 41.103,20 ) era stato distribuito con versamenti mensili, così quello maturato nel 2016 ( €. 38.502,80 ) e i relativi pagamenti imputati quali acconti sul pagamento degli utili dell'esercizio in corso; - gli utili relativi ai pregressi esercizi erano stati invece integralmente pagati come accertato dal Tribunale con sentenza che rigettava la domanda dell'opposto; Quanto alla pretesa di imputare gli utili a esercizi più risalenti a quelli in cui il pagamento era stato effettuato, parte opponente eccepiva la prescrizione quinquennale, con riguardo ad ogni pretesa creditoria, relativa agli utili maturati nel quinquennio anteriore a quello in cui era stato instaurato il giudizio monitorio o comunque anteriore alle lettere del 27.10.2017. 
Infine si contestava la legittimazione passiva dell'opponente ### illimitatamente responsabile quale ex socio accomandatario, ma solo rispetto ai terzi creditori; invocava comunque la previsione di cui all'art. 2500 quinquies c.c. circa la responsabilità del socio nei casi di trasformazione progressiva della società, atteso che l'opposto aveva partecipato alla deliberazione con cui era stata decisa la trasformazione della società e nulla aveva opposto.  2. Si costituiva il convenuto contestando le difese e domande degli opponenti. 
Il tenore dell'art. 31 dello ### escludeva che potesse essere rimessa alla competenza del Collegio arbitrale la controversia promossa per gli utili; quanto invece all'eccezione di incompetenza territoriale, osservava che la sede ###### coincideva con lo studio di un commercialista, utilizzato una sola volta all'anno per l'approvazione del bilancio, privo di targhe che consentissero di individuare tale luogo come la sede ####### 30, si svolgevano tutte le attività operative ed amministrative della società. 
Contestava di avere ricevuto in pagamento gli utili per gli anni 2015 - 2016 e contestava altresì l'eccezione di prescrizione; invero non erano stati rivendicati utili maturati nel quinquennio precedente all'instaurazione del giudizio monitorio e la somma residua dovuta, oggetto di ricorso, era da riferirsi agli utili non percepiti relativi all'esercizio 2015 e 2016. 
Infondate apparivano altresì le argomentazioni circa l'avvenuto pagamento degli utili riferiti all'esercizio 2015 e 2016, avuto riguardo alle risultanze del bilancio 2018; al contrario dalle note integrative del bilancio 31.12.2017 e di quello 31.12.2018, risultava l'esistenza di utili residui; peraltro, dopo la diffida del 27.10.2017 il convenuto aveva ricevuto dalla società un bonifico di €. 3.566,00 a saldo utili 2012, e due bonifici rispettivamente di data 10.1.2018 e 21.8.2018 a titolo di saldo utili 2014 e saldo utili 2015, circostanza che smentiva l'assunto avversario. 
Quanto al rilievo delle pronunce rese tra la parti dal Tribunale di ### rilevava che tali sentenze riguardavano maggiori utili rispetto quelli fiscalmente dichiarati dalla ### Infine, in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'opponente ### osservava che quest'ultimo era da ritenersi coobbligato quale ex socio accomandatario avuto riguardo al tenore dell'art. 2500 quinquies c.c. e al disposto di cui all'art. 2313 c.c. circa la responsabilità dell'accomandatario, non limitata alla sola tutela dei terzi creditori. 
Il convenuto in opposizione aveva poi esercitato la propria opposizione ex art. 2500 quinquies c.c. con comunicazione trasmessa sia alla società che all'amministratore. 
Concludeva come in riportato in epigrafe. 
Disposta una breve fase istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio.  3. Parte opponente ha promosso due eccezioni preliminari al merito e quindi il difetto di competenza del Tribunale, a favore del Collegio arbitrale, nonchè la carenza di competenza territoriale del Tribunale di ### a favore di quello di ### La clausola compromissoria richiamata dagli attori ha il seguente tenore: “ Le controversie non riservate alla giurisdizione dell'### insorte tra la ### i ### gli ### ed i ### in dipendenza dell'applicazione delle presenti norme che regolano il funzionamento della società, quelle relative alla determinazione del valore delle partecipazioni sociali o dei diritti di opzione e quelle relative al recesso o alla esclusione di un socio, saranno rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal ### del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.”. 
La previsione statutaria non esclude la giurisdizione ordinaria e circoscrive la competenza del collegio arbitrale a specifiche categorie di controversie, insorte tra la società, i soci, gli amministratori e liquidatori, relative all'applicazione delle disposizioni statutarie che riguardano il “ funzionamento della società “, “ la determinazione del valore delle partecipazioni sociali o dei diritti di opzione “ ed infine quelle dipendenti dal “ recesso o alla esclusione di un socio “; in nessuna delle tre fattispecie di potenziali controversie societarie appare possibile ricondurre il procedimento pendente, che attiene al diritto agli utili maturati dal socio, vicenda che non coinvolge il funzionamento della società, né tantomeno il valore della partecipazioni o profili afferenti il recesso ed esclusione del socio. 
La disposizione derogatoria della competenza dell'autorità giudiziaria, appare quindi circoscritta a ben precisi ambiti di vertenze e la sua interpretazione, fondata come qualsiasi altra convenzione negoziale sulla ricerca della volontà delle parti e della loro comune intenzione alla luce del tenore delle espressioni utilizzate, esclude che residuino dubbi sulla sua portata, tali da favorire l'applicazione dell'art. 808 c.p.c.. 
Esclusi ad avviso del Collegio dubbi sulla portata applicativa della convenzione, va comunque segnalato un indirizzo di legittimità che privilegia una lettura restrittiva del patto compromissorio, in controtendenza con il tenore dell'art. 808 c.p.c., privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria ( “ Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri.” C.Cass. 22841/2007 ).  4. Parimenti infondata l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale delle ### di ### La società, all'epoca in cui venne promosso ricorso monitorio, aveva sede legale a ### presso lo studio di un commercialista, luogo privo di targhette di riconoscimento che consentissero di individuare l'ufficio come sede; attualmente ha nuovamente riportato la sede ###, mentre nel 2017, quando venne effettuata la trasformazione, la sede ###### Va premesso, ai fini del corretto inquadramento dell'eccezione sollevata, che la sede legale della società, giusto disposto ex art. 23 c.p.c. riguarda le controversie tra soci e non ricomprende affatto quelle tra i soci e la società ( in merito “ Il foro speciale previsto dall'articolo 23 cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente alle cause, fra soci, aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che un'azione per responsabilità proposta dall'acquirente del 90 per cento del capitale sociale in conseguenza delle affermazioni, provenienti dal venditore nel corso delle trattative, e rivelatesi non veritiere, circa la situazione patrimoniale e di esercizio della società, potesse comportare l'applicazione del foro speciale di cui al citato articolo 23 trattandosi di azione non diretta ad incidere sulla struttura sociale” C.Cass. 2318/2006 e nello stesso senso C.Cass.2846/1978). 
Trattandosi di foro speciale, la sua applicazione deve quindi essere riservata solo alle cause indicate dalla norma. 
La controversia in discussione coinvolge la società e la pretesa fatta valere riguarda la corresponsione di utili che il socio rivendica come maturati a suo favore; trovano quindi applicazione i criteri di cui all'art. 19 c.p.c. e quindi il foro generale delle persone giuridiche che indica - salvo che la legge disponga altrimenti - il luogo dove ha sede la società, da intendersi però alla stregua dei principi espressi dall'art. 46 comma 2 c.c. : “ nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.” Il dato rileva poiché le prove assunte, compreso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ### hanno consentito di appurare che l'attività della società e l'effettivo centro dei suoi interessi è integralmente concentrato in ### dichiarava il legale rappresentate di svolgere attività di tipo amministrativo da casa ( circostanza che quindi a rigore esclude la rilevanza della sede romana ) e che l'ufficio sito presso il centro di lavaggio auto, non costituirebbe un vero e proprio ufficio, quanto piuttosto un locale tecnico.  ### delle foto prodotte ( doc. 51 e 52 ) sconfessano però l'assunto poiché i documenti ritraggano un ufficio, magari spartano, dotato di scrivania e sedia ed utilizzato da ### quindi uno spazio deputato a conservare atti funzionali all'attività d'impresa, fra cui una cassaforte usata per l'incasso giornaliero, come descritto dalla parte : “ c'è una scrivania e un computer di tipo industriale, definito concentratore di dati che permette di fare funzionare il sistema card whash; come dalla foto che rammostro, si tratta di un computer senza tastiera che serve per fare funzionare l'impianto. Non c'è modem, ma uno switch che prende la connessione da una parabola. All'interno del locale c'è il monitor di videosorveglianza; ci sono dei dossier che sono funzionali all'attività come il dossier covid, dossier sicurezza e infortuni e poi un dossier con schede tecniche dei detergenti utilizzati, nel caso di un controllo da parte delle autorità preposte, oltre al registro dei rifiuti speciali che deve rimane presso la sede operativa dell'autolavaggio. Non c'è bacheca, ma i post it vengono attaccati sul quadro elettrico dell'###” - “ all'interno del locale c'è una cassaforte dove viene riposto l'incasso giornaliero; per quanto riguarda la contabilizzazione sono gli stessi dipendenti che se ne occupano.” Adr. ### giornaliero viene inoltrato telematicamente con un device che rammostro e che consente l'inoltro del dato direttamente all'### delle ### Il supporto che ho rammostrato rimane presso il locale tecnico.” Riferiva ancora il teste ### : “ al teste vengono rammostrate le foto prodotte quale doc.  51 e così dichiara: “ circa una decina di anni fa ho collaborato con l'autolavaggio, occupandomi della pulizia delle auto; ricordo che effettivamente il locale rammostrato nelle foto veniva utilizzato come ufficio; c'era un computer e vedevo ricevere lì dei fornitori; negli ultimi anni non ho più frequentato l'autolavaggio anche se talvolta passo di lì.” “ In ufficio c'era un portatile, ma non ricordo a cosa servisse e a chi appartenesse; non so dire se venisse lasciato lì oppure portato via; non era un pc fisso.” Adr. Nel periodo in cui ho lavorato lì ho visto utilizzare il pc dall'### ma non saprei dire se fosse o meno il suo. “ Adr. Quello che posso dire è che c'erano due casse automatiche, che venivano utilizzate per cambiare i soldi e che potevano essere aperte solo dall'interno e da dietro; all'epoca erano ancora utilizzati dei registri cartacei su cui si andava a registrare l'incasso della giornata, mentre ora questo tipo di contabilità viene effettuato tramite registri elettronici; non saprei dire se a fine giornata il ### facesse quello che ho sopra descritto.” Oltre al contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte e teste, risulta ancora che la società è titolare di un conto corrente presso la BNL di C.so Francia 136 ed è presso la sede di ### che si sono formati documenti societari, come il riparto utili 2016. 
Gli elementi complessivi raccolti consentono quindi di ritenere che la sede di ### dove si svolge concretamente l'attività operativa della società, costituisca sede ###solo deputata ad attività meramente materiale, ma anche destinata allo svolgimento di incombenti amministrativi e negoziali funzionali alla vita della società, con conseguenze che rilevano ai fini delle previsioni in punto competenza territoriale. 
Anche tale eccezione deve essere respinta.  5. Il socio opposto ### ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento di parte degli utili afferenti l'esercizio 31.12.2015 ed in via integrale quelli riguardanti tutto il 2016. 
Poiché la società aveva maturato tra il 2008 e il 2016 utili pari alla complessiva somma di €.  513.419,00 e l'opposto avrebbe dovuto conseguire a titolo di utili il relativo 40%, pari a €. 205.368,00, la differenza tra tale importo e quello effettivamente incassato di €. 159.399,00, costituiva un credito a favore della stessa parte. 
La società opponente e il legale rappresentante, sulla cui responsabilità si dirà, non contestavano il diritto in capo al socio opposto e la relativa misura, né l‘ammontare complessivo degli utili conseguiti dalla ### osservando nel merito che la società aveva peraltro adempiuto ai propri oneri distributivi verso i soci, compreso l'opposto.  ### il diritto di credito dell'opposto, era quindi onere della società opponente fornire prova di avere soddisfatto le pretese promosse in via monitoria, prova che la stessa ha nel corso del giudizio affidato a tre principali argomentazioni e quindi: 1) La consolidata prassi dei soci, osservata sino alla trasformazione in società di capitali, di incassare acconti sugli utili nel corso dell'esercizio; 2) Il contenuto del bilancio 31.12.2018, approvato dai soci, laddove alla voce “ altri debiti”, destinata ad esporre i dividenti deliberati e non ancora distribuiti a favore dei soci ( principio contabile OIC n. 19 ), riportava un importo di €. 429,00, riferita al fondo per oneri finanziari; a bilancio approvato, non emergevano quindi utili non distribuiti; 3) Infine, ed in via subordinata, la società aveva corrisposto quanto dovuto, pari per il 2015 a €.  41.103,20 e per il 2016 a €. 38.502,80 ( nel ricorso monitorio l'importo era arrotondato a €. 38.503,00 ), mediante bonifici periodici.  5.1) La tesi circa la prassi osservata dalla società non è appagante rispetto agli oneri probatori incombenti sulla ### Dall'esame dei documenti citati dagli opponenti, emergeva che nel corso delle assemblee per l'approvazione dei bilanci 31.12.2012 e 31.12.2014, si ribadiva il fatto che la società poteva proseguire a distribuire gli utili mensilmente; confermava la prassi anche la missiva del settembre 2013, con cui si comunicava una necessaria riduzione degli acconti in ragione della contrazione degli affari dell'autolavaggio. 
A ben vedere, come osservato dall'opposto, nei documenti prodotti, emergeva solo la prassi per cui gli utili venivano versati di mese in mese, ma senza alcun specifico riferimento all'esercizio in corso, come d'altra parte emergeva dalle causali di bonifico all'opposto, che non riportavano alcuna indicazione circa l'esercizio di riferimento.  ### delle contabili di pagamento riferiti al 2015 per l'importo complessivo di €. 34.000,00 ( doc.  9) di parte opponente ), così come quelle riferite al 2016 sempre per la complessiva somma di €.  34.000,00 ( doc.10 parte opponente ), non specificavano se gli acconti fossero riferiti all'esercizio in corso o ad altri pregressi; tale assenza rileva rispetto alla corretta applicazione della previsione di cui all'art. 1193 comma 2 c.c., in ordine ai criteri di imputazione dei pagamenti, applicabile al caso di specie in ragione della pluralità di rapporti obbligatori tra la società e l'opposto, che maturavano periodicamente oneri economici a titolo di utili in capo alla prima, e quindi in ordine all'effetto estintivo dei pagamenti via via effettuati, ma senza alcuna imputazione; in merito “ Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.  ### della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.” C.Cass. 19527/2012. 
La tesi sostenuta dagli opponenti appare poi smentita, in fatto, dalle causali di più bonifici a favore dell'opposto riferiti a pregressi esercizi; la ### nel 2017 bonificava al socio l'importo di €. 3.566,00 a titolo di saldo utili 2012, mentre nel 2018, provvedeva sempre a corrispondere a favore di ### la somma di €. 4.949,00 a titolo di saldo utili per l'esercizio 2014 e di €. 7.103,00 a titolo di saldo utili 2015. 
Sulla rilevanza di tali pagamenti si tornerà a commento delle prospettazioni di cui al punto 2); ciò che rileva è che la prassi osservata dalla società nella distribuzione degli utili, alla luce delle carenze segnalate e dei bonifici sopra indicati, non costituisce argomentazione dirimente per affermare che i pagamenti periodicamente eseguiti a favore dell'opponente, fossero certamente imputabili all'esercizio in corso e quindi destinati ad estinguere il debito verso il socio per quell'annualità; al contrario, anche a distanza di tempo, la ### provvedeva a conguagli e saldi per esercizi pregressi, evidentemente perché ancora in debito verso il socio. 
Quanto alla prescrizione eccepita dagli opponenti, la tesi difensiva appare priva di apprezzabile rilievo rispetto al tema di causa; parte opposta rivendica utili relativi ad esercizi ( 2015 e 2016 ), certamente non prescritti ed oggetto di diffida del novembre del 2017; il fatto che negli anni i pagamenti siano stati imputati, in assenza di indicazioni da parte della società debitrice, ha quindi determinato l'automatica applicazione dei criteri legali di cui all'art. 1193 co. 2 c.c.. 
Peraltro l'eccezione, promossa a pagamenti effettuati, oltre a prospettarsi contradditoria ( non è chiaro perché eccepire la prescrizione se la tesi è quella di avere regolarmente pagato gli utili ), costituisce una sorta di tardiva imputazione, preordinata ad aggirare i diritti del creditore; la stessa pronuncia citata ( C.Cass. 3941/2002 ) ne esclude la possibilità ( “ l'imputazione volontaria del pagamento in presenza di più crediti di natura omogenea, prevista dal 1^ comma dell'art. 1193 cod. civ., è riservata esclusivamente al debitore che esegua il pagamento, come risulta espressamente dalla norma, e può essere effettuata solo all'atto del pagamento, poiché una successiva dichiarazione del debitore è giuridicamente inefficace senza l'adesione del creditore”. 
Va infine esclusa la rilevanza delle pronunce citate, rese tra le parti dal Tribunale di ### ( Rg.  29252/2014 ) e relative a maggiori utili pregressi, riguardanti gli esercizi dal 2009 al 2014; in realtà la pronuncia non escludeva il diritto dell'opposto né tantomeno il fatto che tali utili fossero stati pagati; peraltro in ragione del ritenuto non assolto onere di prova, escludeva che vi fossero elementi per ritenere l'esistenza di maggiori utili da distribuire.  5.2) La circostanza che il bilancio di esercizio 31.12.2018 sia stato approvato dall'assemblea, escluderebbe, secondo la tesi degli opponenti, il diritto dell'### di rivendicare ora utili che quel documento prospettava come distribuiti. 
Si conviene che, secondo il principio contabile citato - OIC n. 19 relativo ai ### - nella categoria residuale dei cd. “ altri debiti” di cui alla voce D dello stato patrimoniale del bilancio, dovrebbero essere indicati eventuali dividendi non distribuiti, che nel caso del bilancio 31.12.2018 non comparivano; obiettava l'opposto che sia nel bilancio 31.12.2017 che in quello 31.12.2018, nelle note integrative erano riportati importi a titolo di “ ### altre riserve “, che in nota integrativa erano contrassegnate con la lettera “ U “ e quindi riferibili a riserva di utili. 
La tesi attorea si fonda su un argomento formale che al di là delle obiezioni tecniche dell'opposto, non pare tenere conto del fatto che il bilancio è comunque documento predisposto dallo stesso debitore; è certo che il documento in discussione dovrebbe rispettare i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ma il solo richiamo alle risultanze e ai principi contabili che presiedono alla formazione del documento, non è argomento persuasivo per ritenere soddisfatti i principi di cui all'art. 2423 c.c. e di conseguenza affermare di avere provveduto a soddisfare le pretese del socio. 
Peraltro, a rigore, se non vi fossero stati utili da distribuire, è assai singolare che sia nel 2017 che nel 2018 la società abbia provveduto ad effettuare nn. tre bonifici al convenuto, il primo ( 23.11.2017 ) a saldo utili 2012, e gli altri due ( 10.1.2018 e 21.8.2018 ) a saldo utili 2014 e 2015. 
Tale condotta, se da un lato giustificava l'atteggiamento di attesa del convenuto e quindi la convinzione che la società un poco alla volta avrebbe provveduto a distribuire gli utili dovuti, anche pregressi, dall'altro non consente di attribuire ai contenuti del bilancio un valore risolutivo rispetto all'asserita insussistenza di utili, di fatto esistenti e distribuiti.  5.3) Quanto, infine, alle contabili di pagamento prodotte, il Collegio osserva quanto segue. 
Se la ### avesse effettivamente versato al convenuto l'intero ammontare degli utili maturati tra il 2008 e il 2016 per l'importo di €. 205.368,00, pari al 40% di quelli conseguiti dalla società, la produzione in giudizio delle prove dei pagamenti effettuati nel complessivo arco di tempo, avrebbe consentito di ricostruire i rapporti di dare/avere tra le parti. 
Al contrario, la gestione contabile degli utili sociali, confusa e disordinata, atteso che come documentato anche a distanza di anni la ### provvedeva a saldare utili risalenti ad esercizi pregressi, nonché l'assenza di imputazioni nelle contabili prodotte ( anno 2015 e 2016 ), non consente una ricostruzione convincente e rigorosa dei pagamenti effettuati e quindi non soddisfa l'onere di prova che incombeva sul debitore.  6. Tenuto conto di quanto osservato, ritiene il Tribunale che sussista un credito per utili del socio convenuto nella seguente misura. 
Per l'anno 2015 deve confermarsi l'ammontare indicato nel ricorso in via monitoria di €. 7.466,00, quale saldo residuo per gli utili 2015; gli importi accreditati a titolo di acconti, senza imputazione, tranne il bonifico di €. 7.103,20 ( a titolo di saldo utili 2015 ), scontano le criticità evidenziate. 
Poiché per l'esercizio 2016 l'### rivendicava l'intero importo di €. 38.503,00 a titolo di utili non versati, e dai documenti contabili prodotti risultavano effettuati due bonifici, rispettivamente di data 23.10.2017 e 25.10.2017, in cui la ### imputava il pagamento a saldo utili 2016 e a conguaglio saldo utili 2016, per un importo complessivo di €. 4.502,80, tale somma deve essere detratta dal credito preteso, perché imputata all'esercizio in corso dal debitore. 
Il DI deve essere pertanto revocato e rideterminato il credito a favore dell'opposto per la minore somma di €. 41.466,20 oltre interessi che, come richiesto, decorrono dalla pubblicazione della presente pronuncia.  7. Quanto, infine, alla responsabilità solidale del socio ### ritiene il Tribunale le difese degli opponenti fondate.  ### ha invocato la responsabilità solidale dell'opponente quale socio accomandatario della ### per debiti maturati prima della trasformazione della stessa in società di capitali, giusto disposto ex art. 2313 c.c., laddove la previsione statuisce la responsabilità solidale ed illimitata dal socio accomandatario per le obbligazioni sociali; in tale categoria l'opposto riconduce anche la propria posizione creditoria. 
La tesi non è però condivisibile ed è sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine alla corretta interpretazione del concetto di “ obbligazioni sociali “; in punto “ Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.” C.Cass. 21066/2016 e sul concetto di “ obbligazioni sociali “ anche C.Cass. 6293/2014 “ ### società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata anche dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.” Anche per tale profilo il DI deve essere revocato, non sussistendo alcuna legittimazione passiva dell'opponente ### per tale voce di debito, che è solo della società; le considerazioni svolte assorbono anche le ulteriori argomentazioni prospettate ex art. 2500 quinquies c.c. circa la responsabilità del socio, rispetto alle obbligazioni sociali sorte prime della trasformazione della società; esclusa a monte come corretta la qualificazione del credito per utili quale obbligazione sociale, viene meno la rilevanza dell'omesso consenso alla trasformazione.  8. In punto spese il rigetto delle difese degli opponenti, con i limiti sopra indicati, comporta la soccombenza degli opponenti, compreso il socio ### che ha aderito e sostenuto nel merito le tesi prospettate in citazione. 
La riduzione del credito, per le ragioni sopra esposte, appare minima e non giustifica compensazione alcuna.  ### deve essere quantificato, in ragione dello scaglione applicabile ( da €. 26.001,00 a €.  52.000,00 ) e della celebrazione di tutte e quattro le fasi del giudizio, nella complessiva somma di €.  7.616,00, calcolata secondo i valori medi. 
Oltre alle spese della presente fase di giudizio, la sola società ### è altresì tenuta a pagare anche gli oneri della fase monitoria, fondata per il credito di €. 41.466,20, spese che ammontano al medesimo importo di quello del DI.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge le eccezioni preliminari di incompetenza del Tribunale di ### promosse da parte opponente.  ### la carenza di legittimazione passiva in capo a #### che il credito per utili relativi agli esercizi 2015 e 2016 a favore di ### ammonta a €. 41.466,20 e per l'effetto revoca il DI n. 6056/2019 di data 20.6.2019.  ### tenuta e condanna ### a corrispondere a ### la somma di €. 41.466,20, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.  ### tenuti e condanna ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### per la presente fase di giudizio, che si liquidano in €.  7.616,00 per onorari, oltre ### se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.  ### tenuta e condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### per la fase monitoria, che si liquidano in €. 1.305,00 per onorari, €. 545,00 per spese, oltre ### se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %. 
Così deciso in ### 31.5.2014 ###ssa ###ssa M. ### 

causa n. 26971/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ratti Gabriella, Maria Luciana Dughetti

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Tribunale di Novara, Sentenza n. 447/2024 del 03-06-2024

... monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 575/2019: 1) in accoglimento della domanda attorea, condanna ### e I ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dall'infezione contratta in conseguenza dell'intervento di impianto protesi del 5.6.2018, la complessiva somma di € 63.547,93, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo; 2) rigetta la domanda attorea nel resto; 3) rigetta la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di ### 4) condanna parte convenuta a rifondere a ### le spese del presente giudizio, liquidate in 8.000,00 per compensi, oltre spese generali (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 575/2019 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliat ####### n. 5 ATTORE contro ### E I ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ##### e ### elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in #### n. 7 CONVENUTO e contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in presso il difensore in ##### Oggetto: responsabilità medica ### delle parti Per parte attrice (come da foglio di precisazione depositato in data ###) “Piaccia al Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis, darsi atto che per fatto irreparabile e imputabile all'attività medica specialistica esercitata dalla convenuta ### e I ### la sig. E. ### riportava danni permanenti donde il dedotto fondamento di responsabilità imputabile; conseguentemente, dichiarare che l'evento di cui è causa è ascrivibile a colpa esclusiva della convenuta struttura sanitaria e, per l'effetto, condannare ### e I ### e ### di ### I ### spa, in plrpt, per violazione del dovere di diligenza ex artt. 1176 II co., 1218, 1228, 2043 cc, al risarcimento dei danni tutti cagionati all'istante e d essa subiti, parametrati agli esiti delle conclusioni cui è giunto il Collegio Peritale che, con valutazione scevra da ogni condizionamento e conforme alla scienza ed alla letteratura medica, oltre che immune da vizi logicigiuridici, li ha percentualizzati nella misura del 9-10% da intendersi come “differenziale nella fascia 25-30%”, con ITT di gg.200; partitamente, condannare la convenuta all'integrale risarcimento danni pari ad E.80.609,21 così scaturente: Danno biologico € 18.267,### gg. ITT € 21.381,50 Sofferenza soggettiva € 27.217,71 Danno dinamico relazionale € 13.084,00 Costo CTP Germanino € 280,00 Part.op.peritale CT € 300,00 Costo mediazione € 79,00 Totale € 80,609,21, S.E.O.  somma maggiore o minore ritenuta equa e di ### sempre compreso il detto controvalore delle forzose rinunce ad abitudini quotidiane subite dall'istante, stato delle cose che hanno compromesso la sua attitudine a compiere gli atti quotidiani della vita e la predisposizione ad interagire con il mondo esterno. 
In ogni caso, con accessori computati sulla somma risultante dalla devalutazione alla data dell'evento e progressivamente rivalutata al 31.12 di ogni anno sino ad oggi e gli ulteriori interessi dalla emananda sentenza sino al soddisfo. 
Porre gli oneri del Collegio Peritale Dott.ssa ### Dott. ### e Dott. ### così come già liquidati con decreto, definitivamente a carico della convenuta. 
Col favore delle spese, ivi compresa la fase di mediazione avanti ### da distrarsi ex art 93 cpc”. 
Per parte convenuta ### e I ### e I ### S.p.A. (come da foglio di precisazione depositato in data ###) “###mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla signora ### perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti; in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle domande formulate in questa sede dalla signora ### condannare il dottor ### a tenere ### e I ### nonché I ### S.p.A. indenni e manlevate da quanto fossero condannate a pagare in favore dell'attrice; in via di ulteriore subordine accertare e dichiarare le rispettive graduazioni di responsabilità a carico degli odierni convenuti ### e I ### nonché I ### S.p.A., da un lato, e il dottor ### dall'altro, anche in via di regresso, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle domande formulate in questa sede ###ogni caso con vittoria di spese e di compensi di causa”. 
Per parte terza chiamata ### (come da foglio di precisazione depositato in data ###) “Rigettare le domande tutte formulate dalla ### con il proprio atto di citazione ovvero precisate e modificate nei successivi atti di causa in quanto infondate in fatto e diritto. 
Respingere la domanda formulata dalle parti convenute ### e I ### e della ### di ### I ### spa con la quale si chiede di tenere indenne queste ultime dalle domande proposte dalla ### manlevandole dall'obbligo di essere tenute a pagare in favore della parte attrice in quanto la posizione contrattuale del dott ### non comporta alcuna responsabilità conseguente a quanto sofferto dalla paziente. 
Qualora il dott ### fosse ritenuto responsabile, anche a titolo di concorso, con le convenute ### e I ### e della ### di ### I ### spa, di quanto esposto dalla parte attrice o emerso in corso di causa, nell'ipotesi di rimessione in termini concessa al dott ### dal Tribunale di ### e conseguente autorizzazione alla chiamata in causa della ### spa, già ### cf ###, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, in forza della polizza 801152944 ### condannare e ordinare quest'ultima di tenere indenne e manlevare il dott ### da qualsiasi condanna, anche a titolo di concorso, di risarcimento danni o pagamento in favore della ### Con vittoria di spese e compensi di causa”. 
Motivi in fatto e in diritto della decisione *** Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato presso la ### di questo Tribunale in data ###, ### ha convenuto in giudizio ### e I ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'infezione insorta in seguito a intervento di impianto di protesi al ginocchio effettuato in data ### presso la clinica “I Cedri” di ### Riferisce, in particolare, parte attrice che già durante il ricovero, nell'immediatezza del postintervento, era diagnosticato un processo infettivo della zona operata, per cui era stata trattata mediante terapia antibiotica e dimessa in stato settico del ginocchio il ###; di essere stata nuovamente ricoverata presso “I Cedri”, dal 16 al 20.6.2018, ove si provvedeva a “revisione chirurgica del ginocchio dx, con pulizia della zona infetta e reimpianto protesi”; che stante il perdurare della sepsi, l'attrice consultava il dott. ### che riteneva di sottoporla a nuova revisione chirurgica “con asportazione protesi ed impianto di cemento antibiotico” da effettuarsi presso la ### S. ### di #### assume, dunque, che l'infezione fosse già presente alla data delle dimissioni, avvenute dopo il periodo di riabilitazione presso il reparto fisiatrico che aveva fatto seguito all'intervento; che essa sarebbe peraltro stata trattata in modo incongruo dai sanitari, che si sarebbero limitati alla prescrizione di cirpofloxacina, risultata inefficace a sedare l'infezione; che si rese, pertanto, necessario un secondo intervento, nel luglio 2018, nel corso del quale venne isolata la presenza di ### senza che venisse effettuata alcuna terapia mirata; che nel corso di tale intervento fu reinnestata la stessa protesi, così determinando la ripresa dell'infezione; che solo con il terzo intervento, nel corso del quale fu asportata la protesi, l'infezione fu risolta, e che finalmente il quarto intervento ebbe esito positivo. 
La clinica convenuta, regolarmente costituitasi, ha contestato che l'infezione sia stata diagnosticata già durante il primo ricovero, rilevando che né la lettera di dimissioni dell'8 giugno 2018 né quella del successivo 21 giugno 2018 contengono alcun riferimento a qualsivoglia infezione in corso, né la sottoposizione della paziente ad una terapia antibiotica; ha rilevato come nulla sia noto delle tre settimane decorse fra il primo e il secondo ricovero, contestando, dunque, la sussistenza del nesso di causalità; ha addotto di essersi attenuta ai protocolli e alle procedure applicabili ai processi di sanificazione e sterilizzazione nella sala operatoria dove è stato eseguito l'intervento della signora ### ha contestato, in ogni caso il quantum risarcitorio chiesto da parte attrice. 
Parte convenuta ha altresì chiesto e ottenuto la chiamata in giudizio del terzo ### cui si deve l'esecuzione di tutti gli interventi effettuati presso “I Cedri”, al fine esserne manlevata, in caso di accoglimento della domanda attorea, in virtù delle pattuizioni intervenute con il terzo chiamato all'atto dell'incarico di prestazione d'opera professionale ed eventualmente in via di regresso. 
Si è tardivamente costituito il terzo chiamato, contestando la ricostruzione attorea del percorso clinico e rilevando la genericità e la scarsa chiarezza degli addebiti mossi ai sanitari che la ebbero in cura. Ha, poi, esposto, in fatto, di avere riscontrato in data 28 giugno 2018, nell'ambito dei controlli postoperatori, un arrossamento della zona interessata dall'intervento con presenza di fistola secernente; di avere pertanto eseguito un tampone e, una volta ottenuto dal laboratorio, in data 2 luglio 2018, l'esito dello stesso, di avere prescritto una cura antibiotica dopo aver sentito l'infettivologo; che il 12 luglio 2018, a seguito del successivo controllo per verificare l'esito della cura antibiotica prescritta in favore della ### veniva programmato un nuovo intervento chirurgico, di pulizia articolare e sostituzione dell'inserto protesico con prelievo di tessuto, secondo quanto prescritto dalle linee guida ortopediche, trattandosi in alternativa di procedere al più invasivo intervento dell'asportazione totale della componente protesica a seguito della quale la paziente sarebbe rimasta con l'arto invalido per 3/4 mesi, sotto costante terapia antibiotica prima di poter essere sottoposta ad un nuovo intervento; che veniva integrata la terapia antibiotica, essendosi riscontrata, in seguito ai prelievi effettuati nel corso del secondo intervento, la presenza di ### che, nonostante il miglioramento delle condizioni cliniche già in fase di dimissioni dal nosocomio, grazie alle cure effettuate, l'attrice decideva di abbandonare le cure ed il programma post operatorio, così determinando un nuovo aggravamento, con conseguente necessità di farsi sottoporre ad un nuovo intervento, peraltro non risolutivo, tanto da rendere necessario il quarto intervento chirurgico. 
Anche il terzo chiamato, poi, ha contestato la quantificazione dei danni effettuata da parte dell'attrice sulla base di mera consulenza di parte. 
Non è stata accolta, come da ordinanza dell'11.6.2020, l'istanza del terzo chiamato per la remissione nel termine di costituzione, al fine di procedere alla chiamata del terzo assicuratore. 
Con la prima memoria depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha esteso la domanda nei confronti del dr. ### La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e della CTU medico legale, affidata a Collegio peritale composto dalla dott.ssa #### legale, dal dott. #### in malattie infettive, e dal dott. #### in ortopedia. 
Le parti hanno precisato le conclusioni, come riportato in epigrafe, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, di seguito, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ***  1. 
Va preliminarmente richiamato che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'azione che il paziente esercita nei confronti dell'ospedale o della casa di cura privata al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un intervento sanitario non correttamente eseguito nei propri confronti va qualificata come azione di responsabilità da inadempimento contrattuale a norma degli artt. 1218 e 1228 c.c. (impostazione, peraltro, in seguito normativamente confermata dall'art. 7, co. 1 della l. n. 24/2017 - c.d. legge Gelli - Bianco).  ### tale orientamento l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico, definito talora di spedalità, talora di assistenza sanitaria, in base al quale la struttura è tenuta ad una “prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere” (così, fra le più recenti Cass., n. 6689/2018; n. 2675/2018; n. 19541/2015; 10616/2012; n. 8826/2007; n. 13953/2007). 
La struttura sanitaria risponde, dunque, ai sensi dell'art. 1218 c.c. in primo luogo dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni la cui esecuzione faccia capo direttamente alla medesima, come le prestazioni organizzative e alberghiere in senso stretto. In secondo luogo, l'ospedale e la casa di cura privata, che si avvalgono necessariamente nell'esecuzione della prestazione principale del personale sanitario operante per l'ente, rispondono dell'operato dei medici e degli infermieri che abbiano in concreto prestato l'assistenza sanitaria presso la struttura, qualificabili come ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. (Cass. 1620/2012): ciò a prescindere dai rapporti interni esistenti fra struttura e personale medico, dunque tanto nel caso in cui il rapporto fra sanitario e struttura si qualifichi come rapporto di lavoro dipendente, quanto nel caso in cui il sanitario abbia stipulato un contratto di collaborazione autonoma, avvalendosi delle strutture della casa di cura per l'esecuzione delle proprie prestazioni (Cass., n 577/2008). 
Dalle suddette premesse discende l'applicazione, fra l'altro, del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. 
In particolare, il paziente danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento sanitario) nonché, secondo le più recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità, chiarificatrici delle prese di posizione contenuta in Cass., SS.UU., n. 13533/2001, del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari.  ### può, invece, limitarsi ad allegare l'inadempimento (Cass., SS.UU., n. 577/2008), sia pure con la necessaria specificità, dal momento che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno”, con la conseguenza che “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (Cass., n. 6689/2018; n. 24109/2013). 
Compete, invece, al debitore che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria (Cass., n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; n. 18392/2017), prova che va fornita “dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione” (Cass., n. 24791/2008). 
In particolare, la giurisprudenza ha precisato, quanto al nesso di causalità, che in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove siano dedotte la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (v. Cass., n. 5490/2023; n. 4864/2021; n. 11599 /2020; nn. 28991-28992/2019; cfr. anche Cass., SS.UU., 577/2008). 
Con specifico riferimento al tema delle infezioni nosocomiali, poi, la Corte di Cassazione “ha evidenziato (Cass. n. 4864 del 2021, cit.) che, in applicazione dei principi suesposti sul riparto dell'onere probatorio, spetterà alla struttura provare: a) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; b) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 15/06/2020, n. 11599), mentre, ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico - volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.  6.3. Più in dettaglio, è stato precisato (Cass. n. 6386 del 03/03/2023) che - a fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al c.t.u. la documentazione necessaria - gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali; j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti; k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio” (Cass., n. 16900/2023). 
Ciò premesso, il Collegio peritale, pur avendo rilevato che in atti non vi è la documentazione attinente all'intera vicenda clinica di parte attrice (sono state prodotte, infatti, solo le lettere di dimissione e non le intere cartelle cliniche; mancano i referti di alcuni controlli ambulatoriali), ha concluso, sulla base di quanto risultante dalla documentazione esaminabile, nel senso della riconducibilità dell'infezione all'ambito nosocomiale. 
Risulta precisamente che la paziente, operata il ### presso la ### “I Cedri” di ### l'08.06.2018 venne trasferita presso il reparto di ### di quella stessa clinica e il ### venne dimessa. 
Nelle lettere di dimissione da entrambi i suddetti reparti non è segnalata, come sottolineato dai ### alcuna problematica riferibile a sospetta infezione del sito chirurgico.  ### venne rilevata, dunque, per quanto consta, non nel corso della degenza ospedaliera, come sostenuto da parte attrice, ma in data ###, quando l'attrice eseguì un tampone dalla ferita, risultato positivo per ### - ### sensibile in paziente in terapia con amoxicillina + acido clavulanico. 
Il ### fu effettuato intervento di revisione parziale della protesi e courettage con revisione della ferita chirurgica per sospetta infezione; sui tamponi intraoperatori (liquido articolare e tessuto intradermico) fu isolata ### Fu attuata terapia antibiotica, sia durante il ricovero per la riabilitazione sia dopo le dimissioni a domicilio. 
Ciò nonostante, l'infezione, con presenza di fistola e alterazione degli indici di flogosi, non fu debellata, per cui si procedette alla rimozione e sostituzione della protesi in due tempi. 
Il giorno 27.09.2018 veniva rimossa la protesi presso la ### di ### e impiantato un blocco spaziatore antibiotato, poi sostituito il ### presso l'### di ### Vennero isolati, nelle more, diversi germi (il giorno 20.08.2018 un tampone della ferita risultò positivo per ### il colturale intraoperatorio del 27.9.2018 risultò positivo per ### gli esami colturali del liquido articolare effettuati a ### in data ### e 18.10.2018 risultarono positivi per ### un nuovo colturale intraoperatorio del 19.10.2018 confermò l'isolamento di ###). 
La stessa attrice ha poi riferito ai consulenti tecnici che, nel dicembre 2018, fu infine impiantata nuova protesi, con successiva riabilitazione sino al 22.12.2018. 
Ciò premesso quanto alla vicenda clinica della paziente, il Collegio ha esposto che l'infezione protesica è tipicamente determinata da patogeni che risiedono all'interno di una matrice polisaccaridica da loro stessi prodotta denominata biofilm, fattore che rende i batteri oltre 1000 volte più resistenti all'azione microbicida degli antibiotici; che molte infezioni protesiche derivano da contaminazione diretta, durante l'intervento, ad opera di patogeni presenti nella sala operatoria o residenti sulla cute del paziente o dei membri dello staff chirurgico, mentre circa un terzo insorge per via ematogena (dunque, trasmesse alla protesi da altro sito corporeo, ove il batterio si è radicato per contagio); che sia le infezioni precoci (ossia quelle insorte nei tre mesi successivi all'impianto) sia le ritardate (ossia quelle che si presentano tra 3 e 24 mesi) sono, nella grande maggioranza dei casi, acquisite nel corso dell'intervento di impianto protesico, mentre le infezioni tardive (insorte dopo oltre 24 mesi dall'intervento) risultano per lo più secondarie ad episodi batteriemici a partenza da focolai cutanei, dentari, respiratori o urinari (e, dunque, trasmesse per via ematologica dal sito infetto alla protesi). 
Ciò premesso, richiamato che il nesso causale deve essere verificato sulla base di un ragionamento probabilistico, fondato sul principio del più probabile che non, e che la prova della sua sussistenza può essere fornita anche tramite presunzioni, è condivisibile la conclusione dei consulenti che hanno ritenuto assai probabile che nel caso in esame si tratti di un'infezione post chirurgica, ciò in considerazione dell'accertata positività dell'esame colturale dalla ferita a tre sole settimane di distanza dopo l'intervento. 
Il primo tampone, peraltro, fu in realtà effettuato dopo una settimana dalle dimissioni dalla struttura di riabilitazione (ove la paziente venne gestita, per ogni esigenza, sotto la responsabilità dei sanitari), evidentemente sulla base di sintomi e di un conseguente sospetto di insorgenza ancora antecedenti (la paziente arrivò già in terapia antibiotica), e dunque assai prossimi alla dimissione. 
Va considerato che, sebbene siano stati isolati diversi agenti patogeni, si trattò nella specie senza dubbio di infezione protesica, per la cui eliminazione si resero necessarie dapprima la revisione e la parziale sostituzione della protesi e poi la completa rimozione della stessa. 
Inoltre, a parte il tampone iniziale - di cui non è noto, sulla base della documentazione in atti, se esso sia stato effettuato superficialmente o meno: ma si ricorda che esso fu effettuato, come dallo stesso riconosciuto, dal dott. ### dunque nell'ambito dei controlli postoperatori comunque posti in essere sotto la responsabilità della ### di cura convenuta - gli ulteriori prelievi riguardarono, d'altra parte, tutti il liquido articolare o intraoperatorio, confermando che l'infezione colpì la protesi. 
Il Collegio peritale ha chiarito come le infezioni da protesi si considerino ancora precoci quando manifestatesi nei tre mesi dall'impianto. La circostanza che essa non sia stata diagnosticata in corso di ricovero, come sostenuto da parte attrice, dunque, certo non esclude l'insorgenza nosocomiale, tanto più a fronte del fatto che nella specie essa va comunque considerata di precocissima insorgenza Né rileva che “nulla si sappia” del periodo compreso fra le dimissioni e il primo tampone positivo, non potendosi pensare che il paziente, nelle ipotesi in cui sia stato dimesso prima dell'insorgenza di sintomi riconducibili a infezione, debba fornire la prova negativa della mancanza di cause alternative di infezione nel periodo successivo alle dimissioni, poiché ciò sarebbe impossibile. 
A tale riguardo, deve aggiungersi che il Collegio peritale neppure ha prospettato la possibilità astratta che fra le cause di infezione protesica possa ravvisarsi il contagio dall'esterno, poi propagatosi alla protesi: in altri termini, dalla sutura, quale veicolo di trasmissione di germi presenti sulla persona del paziente o nell'ambiente esterno. ### della convenuta, dunque, che l'attrice - che si rivolse ai sanitari una settimana soltanto dopo le dimissioni, senza che venisse riscontrata l'apertura della ferita o l'accadimento di altre evenienze anomale - possa essersi infettata autonomamente nel corso della settimana trascorsa prima del primo tampone deve essere escluso già a priori. 
La convenuta ha particolarmente sottolineato la carenza della documentazione prodotta da parte attrice. 
Al riguardo, deve osservarsi che il Collegio, pur evidenziando che sarebbe stato utile avere la documentazione medica formatasi fra le dimissioni e il primo tampone del 28.6.2018, non ha ritenuto la carenza ostativa alla formulazione del proprio parere in termini di maggiore probabilità, anche perché è pacifico che, nel volgere di una settimana dalle dimissioni, la positività all'infezione fu comprovata. E', poi, un dato di fatto che in breve tempo sia stato programmato ed effettuato (il 16.7) un intervento di revisione parziale della protesi, “per sospetta infezione”, confermata dall'esame colturale del liquido intrarticolare prelevato da ginocchio. 
Si aggiunga che fu la stessa convenuta a gestire la fase postoperatoria e il secondo intervento (il tampone fu effettuato dal dr. ### così come l'intervento del luglio 2018): se, dunque, dalla documentazione medica formatasi in tali occasioni fossero emersi elementi positivi della riconducibilità dell'infezione ad altra causa, ben avrebbero avuto la convenuta e il terzo chiamato ampia possibilità di produrli. 
Va osservato, ancora, che ricade sul paziente l'onere di provare, anche presuntivamente, la contrazione dell'infezione “in ambito ospedaliero”, e non la ricostruzione specifica dell'origine del processo flogistico nel caso concreto. Come evidenziato nella relazione peritale, infatti, l'infezione protesica contratta in ospedale può derivare dalla presenza di agenti patogeni presenti in sala operatoria, ma anche sulla cute degli operatori o del paziente stesso, e non è detto che, anche là dove sia isolato con certezza il germe da cui ha avuto origine l'infezione, soprattutto ove si tratti di germi non tipicamente nosocomiali, sia possibile ricostruire esattamente, a posteriori, come la contaminazione sia avvenuta. 
Poiché, conclusivamente, sono soddisfatti sia il criterio topografico, sia il criterio cronologico, quest'ultimo con elevato grado di vicinanza della manifestazione dell'infezione rispetto alle dimissioni, e poiché non risulta che l'attrice fosse portatrice di infezioni al momento dell'intervento, secondo quanto noto (tale elemento, infatti, sarebbe stato registrato nella cartella clinica, nella disponibilità dei sanitari), può ritenersi, secondo criterio probabilistico, che l'infezione abbia avuto origine in ospedale. 
Sarebbe spettato all'azienda sanitaria, pertanto, al fine di escludere la propria responsabilità, dare prova di avere adottato idonee e riconosciute misure di prevenzione, dimostrando in tal modo di avere relegato il rischio di infezione, che in una certa misura pur sempre residua, nell'ambito dell'inadempimento non ascrivibile a responsabilità dei sanitari. 
Al riguardo, tuttavia, nulla è stato allegato né provato dalla parte convenuta. Tanto è sufficiente - pur avendo i ### escluso i profili di criticità indicati da parte attrice nella successiva gestione della complicanza infettiva nosocomiale, ritenuta aderente alle raccomandazioni previste dalle linee guida internazionali - perché, in accoglimento della domanda attorea, sia affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. nei confronti della ### di cura convenuta.  2. 
Si è sopra dato atto che, nella prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c., l'attrice ha dichiarato di estendere la propria domanda anche nei confronti del dottor ### (allora ancora contumace), in seguito alla chiamata in causa dello stesso da parte della convenuta. 
La domanda non è stata riproposta nelle conclusioni precisate in fase decisionale, nelle quali l'attrice ha domandato la condanna della sola parte convenuta, ciò, verosimilmente, alla luce degli elementi in atti all'esito dello svolgimento del processo e delle risultanze della ### che hanno escluso l'emergenza di profili di responsabilità addebitabili, specificamente, al medico (sul punto si dirà più ampiamente oltre, esaminando la domanda di manleva proposta dalla convenuta).  3. 
In ordine alla quantificazione del risarcimento, dalla consulenza tecnica è emerso che l'attrice presenta attualmente limitazione dell'articolarità del ginocchio destro, necessita di aiuto nei cambi di postura e nella vestizione/svestizione e deambula a piccoli passi con ausilio obbligato di un canadese. I consulenti hanno ritenuto riconducibile causalmente all'infezione il prolungamento dello stato di malattia (rispetto ad un normale decorso post-operatorio di impianto di una protesi del tipo in esame) di 200 giorni, da suddividersi in 40 giorni a totale, 110 giorni a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% e i restanti a parziale al 30%, nonché un danno biologico permanente differenziale, in relazione al quadro algico disfunzionale rilevato con grave impaccio alla deambulazione e ai passaggi posturali, valutato nella misura del 9 -10%, da intendersi come differenziale nella fascia 25-30%. 
Compete, dunque, a tale titolo, dando applicazione alle ### di ### per la liquidazione, la somma di € 14.206,50 per invalidità temporanea totale (calcolando il punto di invalidità pari a € 99) nonché la somma di € 63.967,50 per postumi permanenti differenziali (€ 107.136 per 27,5 % di danno biologico complessivo, ipotesi intermedia fra i valori di ### meno € 62.456,5 per 20,5 % di danno biologico che sarebbe comunque residuato = € 44.679,50 per 9,5 punti percentuali di danno differenziale: sulla metodologia del calcolo del danno differenziale cfr. Cass., n. 18442 del 2023), per una complessiva somma dovuta per tali titoli di € 58.886. 
La documentazione depositata da parte attrice in data ###, successivamente alla conclusione delle operazioni peritali e al deposito della ### oltre che parzialmente tardiva, è del tutto irrilevante, dal momento che non si rinviene in essa alcun riferimento clinico che possa ricondurre le sopravvenienze a conseguenza dell'infezione, ragione per la quale si è ritenuto di non dover sottoporre la suddetta documentazione alla disamina del Collegio peritale. 
Le ulteriori voci di danno richieste da parte attrice non possono essere riconosciute. 
La liquidazione suddetta comprende non solo la componente biologico-relazionale del danno collegato al pregiudizio alla salute, ma anche, come esplicitato, la componente soggettiva, da riconoscersi solo ove ne sussistano i presupposti (come nel caso di specie, considerato che l'infezione ha determinato non solo un incremento delle sofferenze fisiche della paziente, ma anche la necessità di sottoporsi a plurimi interventi che, altrimenti sarebbero stati evitati, nonché di conseguenza a periodi aggiuntivi di riabilitazione, e un maggior senso di limitazione di sé collegato ai postumi permanenti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti derivati da un impianto di protesi che avesse avuto buon esito). Null'altro, pertanto, va riconosciuto a tale titolo. 
La domanda di personalizzazione è rimasta completamente generica e sfornita di prova, così come il danno patrimoniale derivante dalla impossibilità a svolgere la propria attività di colf/badante, non avendo parte attrice dimostrato né l'effettivo svolgimento di tale attività, prima dell'intervento, né l'asserita flessione nel reddito in conseguenza delle vicende cliniche oggetto di causa (si precisa che i capitoli di prova orale articolati da parte attrice, non ammessi, non vertevano su alcuno di tali aspetti, essendo volti unicamente a dimostrare la scelta - peraltro non precedentemente allegata - del figlio dell'attrice di trasferirsi nell'abitazione della madre per supportarla, in conseguenza delle limitazioni funzionali nei movimenti di cui i CTU hanno già tenuto conto per la stima del danno biologico).  ###, infine, non ha dimostrato spese mediche, riconducibili alle conseguenze dell'infezione, né è stato dimostrato l'esborso relativo all'elaborazione della relazione medica di parte in vista del presente giudizio. 
Il danno, come sopra quantificato, è calcolato all'attualità, grazie all'applicazione delle ### vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015). Deve però tenersi conto, nella liquidazione del danno causato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta (all'epoca dell'illecito), avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi (calcolati al tasso legale, non avendo l'attrice fornito prova di un utilizzo più redditizio della somma), con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originariamente liquidabile, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o in base ad un indice di rivalutazione medio o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (cfr. in tal senso per tutte Cass.., sez. un., n. 1712/1995), metodo quest'ultimo che si ritiene di applicare nella specie. 
Applicando il calcolo, compete all'attrice il pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 63.547,93, comprensiva di interessi calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata, sulla quale andranno calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo, somma per cui, in accoglimento della domanda attorea, dovrà essere emessa condanna della parte convenuta.  4. 
La domanda di manleva svolta dalla ### di cura nei confronti del terzo chiamato non può essere accolta. 
La domanda è stata svolta dalla convenuta, senza miglior precisazione, sia a titolo contrattuale, sulla base della clausola dell'accordo di incarico professionale secondo cui “il ### è personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Committente”, sia a titolo di regresso nei confronti dell'obbligato solidale. 
Nella specie, tuttavia, la ### di cura risponde dell'infezione nosocomiale per non avere dato dimostrazione alcuna dell'adozione e dell'effettivo rispetto di protocolli idonei alla prevenzione delle infezioni nosocomiali, dimostrazione di cui era onerata ai sensi dell'art.  1218 La responsabilità, su tali basi, della ### di cura nulla dice della condotta del medico che ha condotto l'operazione. Non è noto - per quanto qui rileva, perché la convenuta, nulla ha allegato in merito - se i protocolli suddetti (che, al minimo, devono riguardare i suddetti aspetti, secondo quanto chiarito dai ### igiene mani, misure di isolamento e precauzioni da contatto per portatori e infetti, pulizia dell'ambiente, politica di somministrazione degli antibiotici) neppure siano stati adottati dalla clinica ovvero, se adottati, non siano stati rispettati e, in tal caso, da chi in particolare. 
Nella totale carenza di allegazione e di prova, da parte della convenuta, in ordine alla natura delle misure eventualmente adottate e alla filiera di responsabilità ivi prefigurata per garantirne il rispetto (da ricostruirsi per potersi stabilire di quali il chirurgo rispondesse direttamente o, eventualmente, se tale, quale capo-equipe) e in ordine alle “falle” nel sistema di prevenzione specificamente individuabili nel caso di specie, non è possibile affermare che la causa del danno subito dalla paziente sia specificamente ascrivibile al terzo chiamato piuttosto che, in modo esclusivo, alla ### di cura. 
Non sussistono dunque, i presupposti né per la manleva contrattuale, né per l'azione di regresso, dovendosi escludere, nella particolarità del caso di specie, la configurabilità di una responsabilità solidale fra ### di cura e sanitario.  5. 
La regolamentazione delle spese fra le parti segue il criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. 
Parte convenuta, dunque, dovrà rifondere tanto a parte attrice (e per essa al difensore ex art.  93 c.p.c., dichiaratosi antistatario), quanto al terzo chiamato le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo secondo il valore di causa (parametrato sul datum, quanto alla domanda attorea accolta, e sul disputatum, quanto alla domanda di manleva rigettata: lo scaglione, peraltro, è da individuarsi in quello da € 52.000,01 a € 260.000,00) in base alle ### di cui al DM n. 55/2014, come novellate dal DM n. 147/2022, tenuto conto del ridotto numero e della non particolare complessità delle questioni esaminate, in fatto e in diritto. 
Le spese di ### liquidate come da separato decreto, vanno poste, invece, a carico sia di parte attrice sia di parte convenuta in parti uguali, tenuto conto che l'accertamento peritale è servito sia per l'accertamento della responsabilità della convenuta, contestata, sia per il ridimensionamento del danno biologico allegato da parte attrice nell'atto introduttivo.  PQM il Tribunale di ### in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 575/2019: 1) in accoglimento della domanda attorea, condanna ### e I ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dall'infezione contratta in conseguenza dell'intervento di impianto protesi del 5.6.2018, la complessiva somma di € 63.547,93, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo; 2) rigetta la domanda attorea nel resto; 3) rigetta la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di ### 4) condanna parte convenuta a rifondere a ### le spese del presente giudizio, liquidate in 8.000,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso di CU e marca da bollo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratasi antistatario; 5) condanna parte convenuta a rifondere a ### le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge; 6) pone le spese di ### liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in pari misura.  ### 1 giugno 2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Boido Annalisa, La Longa Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 24-04-2024

... è infondato. Infatti, poiché l'eccezione di prescrizione è stata sollevata in modo specifico dagli opponenti - proprio con riferimento agli interessi - nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la stessa, pur trattandosi di eccezione in senso stretto, è tempestiva. Tra l'altro, i ### nel controricorso, hanno riportato anche le conclusioni dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale espressamente ricompresa l'eccezione di prescrizione, non solo con riferimento alla sorte capotale, ma anche in relazione agli interessi moratori («dichiarare che il credito è prescritto per ### e ### (essendo decorsi dieci anni dall'ultima richiesta di pagamento e/o comunque l'oggettiva ed evidente prescrizione quinquennale degli interessi moratori, richiesti nella misura del 26%, 9 RG (leggi tutto)...

1 RG n. 2464/2020 Cons.Est.Luigi D'### PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Prescrizione interessi moratori; Dott. ###### D'### Ud. 9/4/2024 CC Cron. n. 2464/2020 R.G.N. 11368/2017 #### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2464/2020 r.g. proposto da: ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### per procura speciale in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec indicato.  - ricorrente - contro ### in proprio e in qualità di erede del de cuius ### rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore in data 9 febbraio 2024, dall'### elettivamente domiciliato presso lo studio del detto professionista all'indirizzo pec indicato 2 RG n. 2464/2020 ### D'### -controricorrente-ricorrente in via incidentale e ###### e ### - intimati - avverso la sentenza della ### di appello di Lecce n. 703/2019, depositata in data 1° luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. ### s.r.l. chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di ### e ### per la somma di euro 13.995,88, di cui euro 2582,28 in forza di due cambiali emesse il ### di lire 2500,00 ciascuna, scadute il 31 maggio 1989, e non pagate, e di euro 11.413,60 a titolo di interessi convenzionali di mora del 26%, come convenuto nelle due convenzioni del 2/5/1989 e del 22/5/1989, calcolati per la durata di anni 17.  ### e ### proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la prescrizione del credito e, in via subordinata, di non avere mai sottoscritto le convenzioni del 2/5/1989 e del 22 5/89, con le quali era stato fissato il tasso degli interessi moratori, disconoscendo le sottoscrizioni in quanto apocrife. Nel merito contestavano anche la richiesta di pagamento degli interessi «poiché superiori a quelli legali». 
A seguito dell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni proposta dalla ### e, dichiarata l'interruzione del processo per l'avvenuto decesso di ### con la riassunzione della 3 RG n. 2464/2020 ### D'### controversia da parte di ###### e ### espletata la CTU grafologica, emergeva l'autenticità delle sottoscrizioni.  2. Il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1866 del 2015, depositata il ###, rigettava l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento della somma di euro 8.995,88, pari alla differenza tra quanto dovuto - euro 12.395,88 - e quanto versato - euro 5000,00 -. In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunale riteneva non fondata l'eccezione preliminare di prescrizione del credito, in quanto, pur essendo prescritta l'azione cartolare, le cambiali conservavano il valore e l'efficacia delle promesse di pagamento, e non erano trascorsi dieci anni ex art. 2946 c.c., da computarsi dalla scadenza della cambiale che era il ###. 
La prescrizione risultava interrotta da 3 lettere raccomandate: lettera del 23/5/1992, ricevuta il ###; lettera del 6/9/1997 e ricevuta nella stessa data; lettera del 20/6/2007 e ricevuta il ###. 
Tra l'altro, il tribunale riteneva che gli opponenti non avessero fornito la prova a sostegno dell'opposizione in ordine alla non riferibilità della convenzione relativa alla misura degli interessi alle cambiali, in quanto l'unico rapporto creditizio esistente tra le parti era riconducibile proprio al periodo delle convenzioni contestate, «con la conseguenza che l'interesse pattuito del 26% doveva ritenersi riferito alle due cambiali insolute».  3. Avverso la sentenza proponevano appello ### e gli eredi di ### e quindi ###### e ### chiedendo, per quel che ancora qui rileva, dichiararsi «che gli interessi moratori richiesti [erano] prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c».  4 RG n. 2464/2020 ### D'### 4. ### d'appello di Lecce, con la sentenza n. 703 del 2019, pubblicata il 1° luglio 2019, in parziale accoglimento dell'appello principale dichiarava «prescritti gli interessi moratori dovuti nella misura indicata in motivazione a decorrere dal 30 maggio 1997 e per l'effetto» condannava «gli appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di euro 2.582,28 oltre interessi di mora dal maggio 1989 al 29 maggio 1997 - al netto della somma di euro 5000 già versata in corso del giudizio di primo grado - oltre interessi legali su euro 2582,28 dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo» (cfr. dispositivo della sentenza). 
In particolare, la ### territoriale evidenziava che solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado gli appellanti avevano formulato l'eccezione, secondo cui avevano sottoscritto in bianco i fogli che erano stati poi riempiti abusivamente dalla società appellata, con la previsione del tasso di interesse del 26%, sicché tale tasso «non aveva formato oggetto di alcuna pattuizione tra le parti». Trattavasi dunque di eccezione tardiva, avendo gli opponenti denunciato nell'atto di opposizione esclusivamente «la natura apocrifa delle firme di sottoscrizione […] apposte in calce al documento che prevedeva la misura degli interessi di mora». 
Peraltro, gli opponenti non avevano fornito la prova di un rapporto diverso cui le convenzioni avrebbe dovuto accedere, mentre «l'unico rapporto creditizio esistente tra le parti e riconducibile al periodo delle convenzioni contestate che si riferivano ad un credito di prossima scadenza era quello degli effetti cambiari emessi dai ### Era, poi, parzialmente fondato l'appello con riferimento alla richiesta di dichiarare la prescrizione degli interessi di mora ex art.  2948, primo comma, n. 4, 5 RG n. 2464/2020 ### D'### infatti, applicazione la prescrizione quinquennale ex art.  2948, primo comma, n. 4, c.c. Erano state inviate ai debitori tre lettere raccomandate, con la richiesta di pagamento sia del capitale che degli interessi convenzionali:1) lettera del 23/5/1992 e ricevuta il ###; 2) lettera del 6/9/1997 e ricevuta in pari data; 3) lettera del 20/6/2007 e ricevuta il ###. Pertanto, la prescrizione quinquennale per gli interessi decorreva dalla data di scadenza dei titoli, quindi dal 31/5/1989, ed era stata interrotta solo con la prima lettera del 23/5/1992, ricevuta il ###. 
Successivamente, la prescrizione non era stata interrotta, entro i cinque anni, da ulteriori lettere, in quanto la lettera successiva era del 6/9/1997, quindi oltre i cinque anni. 
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello principale - rigettato l'appello incidentale dell'### - la somma complessivamente dovuta dai ### in favore della società era di euro 2.582,28 - importo delle 2 cambiali - cui andavano sommati gli interessi di mora al 26% «dalla data di scadenza di ciascuna cambiale e sino al 29 maggio 1997». 
In ragione della riduzione dell'originaria pretesa creditoria, le spese processuali del doppio grado di giudizio venivano compensate nella misura di 2/3, con la condanna degli appellanti al pagamento del residuo terzo.  5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### s.r.l., depositando anche memoria scritta.  6. Ha resistito con controricorso ### in proprio e nella qualità di erede di ### proponendo anche ricorso incidentale e depositando anche memoria scritta.  7. Sono rimasti intimati ###### e #### 6 RG n. 2464/2020 ### D'### 1. Con il primo motivo di impugnazione principale la società ricorrente deduce la «violazione di legge: art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli articoli 1988, 2946 c.c., in quanto la ### d'appello avrebbe errato nel dichiarare prescritti, per il decorso del termine quinquennale, gli interessi moratori a decorrere dal 30 maggio 1997 in quanto la cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria, può valere come ordinaria promessa di pagamento per l'ammontare della somma indicata nel documento ed è soggetta al termine di prescrizione decennale sia per il capitale sia per gli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito».  ### in cui sarebbe incorsa la ### d'appello deriverebbe dalla «applicazione errata della disposizione di legge» di cui all'art.  2948, primo comma, n. 4, c.c., in quanto nella fattispecie «la pattuizione degli interessi di mora costituisce un impegno scritto a mezzo del quale la parte si impegna nel caso di ritardo nell'adempimento a corrispondere interessi di mora». 
Al pari, dunque, della cambiale scaduta non più utilizzabile come titolo cambiario, ma come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., «si applica la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.». 
Gli interessi moratori, dunque, di natura convenzionale, non potrebbero rientrare nella eccezionale previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto avrebbero natura «affatto particolare e non costituiscono somma da pagarsi periodicamente, poiché la “periodicità” rappresenta, non già un termine di pagamento, quanto un momento di determinazione, convenzionalmente definito, della misura del risarcimento del danno derivante da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria».  7 RG n. 2464/2020 ### D'### interessi moratori, nel tasso stabilito convenzionalmente, «non potevano dichiararsi prescritti ma dovuti anche per il periodo dal 30 maggio 1997 al 26 ottobre 2007». 
La cambiale, non più utilizzabile via cartolare per l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria, poteva valere però come ordinaria promessa di pagamento per l'ammontare della somma indicata nel documento, con l'effetto di dispensare il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presumeva. In tal caso, il creditore agiva in virtù di un'azione denominata causale che si prescriveva in dieci anni e «sempre decennale è il termine di prescrizione degli interessi moratori richiesti, che non costituiscono somma da pagarsi periodicamente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c.». 
Ha precisato la ricorrente che «nel caso in cui una società finanziaria come nel nostro caso eroga una somma di denaro al richiedente ha diritto alla corresponsione della somma data in prestito (al capitale), gravata degli interessi pattuiti alla sottoscrizione del contratto di finanziamento». Con riferimento al contratto di mutuo, peraltro, la ### di cassazione avrebbe statuito che, trattandosi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. In tal caso, la prescrizione decennale non poteva che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, quindi, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo (si cita Cass., sez. 3, 10 settembre 2010, n. 19291). 
Peraltro, la prescrizione quinquennale si applicava agli interessi caratterizzati dalla periodicità, mentre quella decennale era propria degli «interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel 8 RG n. 2464/2020 ### D'### pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962» (si cita Cass., sez. 1, n. 2276 del 2016). 
Solo gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento di una «pena pecuniaria» costituivano l'oggetto di un'obbligazione autonoma da quella principale, soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce (sempre a pagina 2 del ricorso per cassazione) la «nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli articoli 115,167 e 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., in quanto il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati».  ### di prescrizione del credito non sarebbe mai stata sollevata specificatamente dagli opponenti, alla prima difesa utile, mentre era stata formulata solo in via generica nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.  3. Il secondo motivo, che deve essere affrontato per primo per ragioni pregiudiziali, è infondato. 
Infatti, poiché l'eccezione di prescrizione è stata sollevata in modo specifico dagli opponenti - proprio con riferimento agli interessi - nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la stessa, pur trattandosi di eccezione in senso stretto, è tempestiva. 
Tra l'altro, i ### nel controricorso, hanno riportato anche le conclusioni dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale espressamente ricompresa l'eccezione di prescrizione, non solo con riferimento alla sorte capotale, ma anche in relazione agli interessi moratori («dichiarare che il credito è prescritto per ### e ### (essendo decorsi dieci anni dall'ultima richiesta di pagamento e/o comunque l'oggettiva ed evidente prescrizione quinquennale degli interessi moratori, richiesti nella misura del 26%, 9 RG n. 2464/2020 ### D'### che erano oltremodo prescritti, essendo maturata la prescrizione di anni 5, ex art. 2948 n. 4 c.c.)» 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.  4.1. Invero, l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che «si prescrivono in 5 anni […] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». 
La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità. 
Va richiamata sul punto la pronuncia di questa ### secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103). 
In particolare, si chiarisce in detta pronuncia che l'art. 2948 accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite; annualità delle pensioni alimentari; pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). 
Tra l'altro, anche il codice del 1865 all'art. 2144 raggruppava, ai fini della prescrizione quinquennale, gli stessi crediti e nello stesso ordine.  10 RG n. 2464/2020 ### D'### gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della «periodicità» (Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n. 5 dell'art. 2948 c.c.). 
Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è «la periodicità degli interessi «(Cass., sez. 2, n. 103 del 1986, cit.). 
Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di «un'apposita clausola contrattuale […] che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale» si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986).  4.2. La periodicità - come detto nel paragrafo precedente - è, comunque, il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale. 
Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, «per i quali difetta il requisito della periodicità» (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005). 
Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa ### per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di «un'unica 11 RG n. 2464/2020 ### D'### obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011). 
Sempre nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un «mutuo bancario» non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art.  2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., sez. 1, 8 agosto 2013, n. 18951; Cass., sez. 3, 3 febbraio 1994, n. 1110). 
Un'ulteriore conferma del decisivo legame tra gli interessi moratori e la «periodicità» ai fini della prescrizione quinquennale, si rinviene nell'affermazione di questa ### per cui il principio informatore della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod civ è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi continuativa. Essa, pertanto, non è applicabile quando gli interessi, come quelli sui crediti di lavoro, siano moratori ed ineriscano ad un risarcimento che, senza di essi, non sarebbe completo, perché, in questo caso, non è configurabile un'inerzia del 12 RG n. 2464/2020 ### D'### creditore, alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo della prescrizione (Cass., sez. L, 11 settembre 1980, n. 5251). Manca, dunque, il carattere della «periodicità». 
Anche nella giurisprudenza amministrativa si è ritenuto che se gli interessi moratori costituiscono il risultato di una determinazione convenzionale del risarcimento del danno dovuto al creditore per le conseguenze derivanti dall'inadempimento, e dunque costituiscono l'oggetto di un autonomo diritto di credito, essi non possono rientrare nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.p.c. (### Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4462). Ciò che conta è, dunque, la «periodicità» o meno degli interessi.  5. Nella specie, dal ricorso per cassazione, sia pur sinteticamente, pare emergere che gli interessi moratori convenzionali attengano a due convenzioni del 2 e del 22 maggio 1989, oltre che alle cambiali di riferimento.  5.1. Deve premettersi che per le due cambiali del 2 maggio 1989, con scadenza al 31 maggio 1989, si erano ormai - pacificamente - prescritte le azioni cartolari di cui all'art. 94 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (tre anni per le azioni cambiarie contro l'accettante a decorrere dalla data della scadenza e tre anni le azioni del portatore contro i giranti ed il trante), sicché residuava l'azione causale. 
Invero, per questa ### in caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.) implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente (Cass., sez. 1, 26 novembre 1999, n. 13170).  13 RG n. 2464/2020 ### D'### l'assegno bancario - ma le stesse considerazioni valgono per la cambiale con azione cartolare prescritta - deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Cass., sez. 1, 29 settembre 2011, n. 19929). La cambiale prescritta vale, dunque, come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con l'effetto di dispensare colui a favore del quale la dichiarazione cambiaria è operata dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza è presunta; nel limite del rapporto tra i contraenti immediati, vale a dire tra emittente e prenditore (Cass., 20 ottobre 1976, n. 3629; anche Cass., sez. 3, 20 agosto 1990, n. 8483; più recentemente anche Cass., sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 26).  6. ### di appello non si è attenuta ai principi di diritto sopra enunciati, in quanto dopo avere premesso che «dalle scritture del 2/5/1989 e del 22/5/1989 in atti risulta che i debitori si siano obbligati a pagare in caso di inadempimento il tasso di mora in ragione del 26 % annuo», ha aggiunto del tutto genericamente che «con riguardo agli interessi si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4». 
In realtà, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare se gli interessi moratori avevano o meno natura periodica, anche in relazione alle pattuizioni intercorse tra le parti, perché solo nel primo caso trovava applicazione la prescrizione quinquennale.  14 RG n. 2464/2020 ### D'### 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la «violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ex art.  360 n. 3 in relazione agli articoli 1341 e 1342 c.p.c.». 
Il ricorrente incidentale aveva eccepito la nullità delle convenzioni allegate al decreto ingiuntivo n. 237 del 2007 dalle ### «in quanto concernenti clausole vessatorie assai svantaggiose e non specificatamente sottoscritte relative al tasso di interessi moratori del 26%». Infatti, il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal tribunale ammontava ad euro 13.995,88, di cui solo euro 2582,28 per sorte capitale in forza delle due cambiali di lire 2.500.000,00 ciascuna, mentre «la restante parte di euro 11.413,60 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati al tasso del 26%».  ### d'appello avrebbe dovuto, dunque, accertare la sussistenza della nullità ex articoli 1341 e 1342 c.c. «rilevata dalle parti, in questa sede ###via incidentale». 
Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità di tali clausole inserite nella convenzione con riguardo all'applicazione degli interessi moratori al tasso convenzionale del 26% «stante il contenuto vessatorio e non approvato dal consumatore, come per legge». 
La nullità deriverebbe dalla mancata specifica approvazione.  7.1. Il motivo è inammissibile. 
Il motivo risulta del tutto nuovo. 
Il ricorrente incidentale non indica in quale spazio procedimentale aveva avanzato tale eccezione, sollevando il contraddittorio sul punto.  7.2. Il ricorrente incidentale, poi, avrebbe dovuto trascrivere, almeno per stralci, il contenuto, non solo del contratto di finanziamento, ma anche delle «clausole contenute nelle 15 RG n. 2464/2020 ### D'### convenzioni, datate 2/5/89 e 22/5/89 depositate dal ### s.r.l.», onde consentire a questa ### di comprendere se si trattava di un contratto predisposto con moduli e formulari, senza una previa trattativa (Cass., sez. 6-3, 14 febbraio 2023, 4531, sulla esclusione della necessaria approvazione scritta solo se vi è la prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa; Cass., sez. 6-2, 26 maggio 2020, n. 9738). 
Ed infatti, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass., sez. 6-2, 28 settembre 2020, n. 20461; Cass., sez. 1, 15 aprile 2015, n. 7605 s'). 
Tra l'altro, il ricorrente incidentale fa riferimento anche alla figura del «consumatore», pure se la relativa disciplina è stata introdotta successivamente alla stipulazione del contratto di finanziamento e delle convenzioni ricomprendente la previsione degli interessi moratori.  16 RG n. 2464/2020 ### D'####. 1469-bis c.c. (contratti del consumatore) è stato, infatti aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e poi modificato dall'art. 142, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, mentre le convenzioni sono state stipulate nel maggio del 1989, quindi in un periodo temporale di molto anteriore alla normativa indicata.  7.3. Il ricorrente incidentale neppure ha dedotto la mancata sottoscrizione della asserita «clausola vessatorie» e non ha allegato che il contratto non sia stato il frutto di una specifica trattativa negoziale, richiamando anzi una pronuncia di questa ### che faceva riferimento proprio all'esistenza di una trattativa (pagina 9 del ricorso incidentale «la clausola vessatorie di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace»). 
Neppure ha indicato in quale tipologia di clausola vessatoria di cui all'art. 1341 c.c., doveva inserirsi la clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultra legali (Cass., sez. L, 22 marzo 2006, n. 6314, per cui affinché una clausola contrattare possa considerarsi vessatoria non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma negoziale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorie età tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile).  8. Peraltro, per individuare la nozione del consumatore, ai sensi della disciplina dei contratti del consumatore di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, non applicabile nella specie ratione temporis, non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, ma lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concludono il negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale 17 RG n. 2464/2020 ### D'### (Cass., sez. 3, 10 marzo 2021, n. 6578; Cass., sez. 6-1, 24 gennaio 2020, n. 1666).  8.1. Tra l'altro, la nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e successivamente, nell'art. 33 del codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso (Cass., 25 novembre 2021, n. ###).  8.2. Il motivo sarebbe peraltro infondato. 
Infatti, questa ### a sezioni unite, distaccandosi da quanto previsto con la precedente sentenza, sempre a sezioni unite, 14828 del 4 settembre 2012, ha ritenuto che la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla ### di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo (Cass., Sez.U., 12 dicembre 2014, n. 26242). 
Tuttavia, anche in questa ipotesi di nullità, la parte che, in sede di legittimità, lamenti il mancato rilievo ufficioso della invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità (Cass., sez. 1, 19 ottobre 2022, n. ###; anche Cass., 11 dicembre 2023, n. ###; Cass., sez. 1, 3 novembre 2023, 18 RG n. 2464/2020 ### D'####; Cass., sez. 3, 17 luglio 2023, n. 20713, con riferimento alla condizione che i relativi fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati dalle parti in materia di clausole contrattuali ###. 
In particolare, si è ritenuto che sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondata su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., sez. 3, 18 ottobre 2023, n. 28983). 
Proprio sul tema si è pronunciata questa ### osservando che la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla ### di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo (Cass., sez. 3, 14 luglio 2009, n. 16394; Cass., sez. 2, 18 gennaio 2002, n. 547; Cass., sez. 2, 19 gennaio 2000, n. 569; cfr. anche Cass., sez. 6-2, 20 agosto 2012, n. 14570, per cui essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie requisito per l'opponibilità delle clausole vessatorie al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, non anche il predisponente; Cass., sez. 2, 21 agosto 2017, n. 20205). 
Da ultimo, questa ### ha affermato che il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede ###4/2020 ### D'### legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata (Cass., sez. 1, 30 marzo 2022, n. 10258).  9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la «violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto ex art.  360 n. 3 in relazione agli articoli 1418 e 1343 c.c.». 
La sentenza impugnata sarebbe illegittima, perché pronunciata in violazione dell'art. 1418 c.c., che avrebbe imposto al giudice d'appello la declaratoria di nullità o di inefficacia delle due clausole «ivi inserite nelle convenzioni depositate dall'opposta ### s.r.l., per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art.  1346 c.c.». 
La società opposta avrebbe dovuto provare la riferibilità delle cambiali ai due titoli, mentre «nessuna prova è stata dedotta o formulata». 
La indeterminatezza dell'oggetto e l'omesso riferimento ai due titoli troverebbe conferma anche «nell'esistenza di altri titoli che in appello sono stati prodotti dall'odierno controricorrente incidentale di cui però la ### d'appello non ha tenuto conto».  9.1. Il motivo è inammissibile. 
Infatti, il ricorrente incidentale non ha provveduto a trascrivere, neppure per stralcio, il contenuto del contratto di finanziamento e delle convenzioni a latere dello stesso, né di altri titoli diversi di cui assume l'avvenuta produzione in giudizio.  ### non ha neppure impugnato la ratio decidendi della sentenza della ### d'appello, che aveva confermato sul punto la pronuncia di prime cure, laddove ha affermato con precisione la riferibilità assoluta delle convenzioni contenenti la pattuizione degli 20 RG n. 2464/2020 ### D'### interessi ultra legali al contratto di finanziamento («il tribunale […] ha ritenuto che gli opponenti non avessero fornito la prova di un rapporto diverso cui le convenzioni avrebbero dovuto accedere e che dalle risultanze processuali l'unico rapporto creditizio esistente tra le parti e riconducibile al periodo delle convenzioni contestate che si riferivano ad un credito di prossima scadenza era quello degli effetti cambiari emessi dai ###. 
Tale affermazione non è stata oggetto di specifica impugnazione, neppure con il ricorso incidentale.  10. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta la «nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., In relazione all'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia».  ### d'appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, non avendo dato risposta alle eccezioni «di cui ai motivi I) e II) innanzi illustrati». 
Nella memoria di replica la ### «dissentiva dalla nullità officiosa rilevata dai ### ed agli eredi di ### ritenendola tardiva e infondata». 
Non vi sarebbe stata, dunque, pronuncia in ordine all'eccezione «di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. vessatorietà della clausola e sull'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art.  1418 e 1346 c.c. relativa all'indeterminatezza dell'oggetto e/o l'inesistenza del medesimo nelle convenzioni concernenti la pattuizione degli interessi moratori al tasso del 26%».  10.1. Il motivo è inammissibile. 
Pur trattandosi della prospettazione di un error in procedendo, che consente l'accesso agli atti da parte della ### di legittimità, tuttavia il ricorrente incidentale è venuto meno al suo onere di indicare con precisione, non solo l'atto in cui avrebbe sollevato tali 21 RG n. 2464/2020 ### D'### eccezioni di nullità, ma anche il contenuto delle stesse, almeno trascritto per stralcio. 
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito - integra un "error in procedendo" che legittima il giudice di legittimità all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenutoforma del ricorso (Cass., sez. 3, 7 giugno 2023, n. 16028).  ### di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2017, n. 2771).  11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la «violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo nuova documentazione non esaminata».  ### territoriale non ha tenuto conto che la nullità «cui ai motivi innanzi argomentati», sarebbe confermata «dall'esistenza di altri titoli oltre a quelli per cui veniva emesso l'originario decreto ingiuntivo». Non sarebbero stati esaminati dunque «gli altri titoli cambiari prodotti dagli opponenti in sede di appello, attestanti, ai fini probatori, l'esistenza di altri rapporti obbligatori che i signori ### 22 RG n. 2464/2020 ### D'### e ### avevano contratto con la ### s.r.l.».  11.1. Il motivo è inammissibile. 
Si tratta anche in questo caso di questione nuova, che non risulta mai sollevata prima nel corso dei gradi di merito. 
Peraltro, anche in questo caso il ricorrente incidentale omesso di trascrivere, almeno per stralcio, i documenti che non sarebbero stati esaminati dalla ### d'appello, non consentendo a questa ### alcuna verifica sul punto. 
Tra l'altro, per questa ### per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguate e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con essa (Cass., 07/2272).  ### in presenza di una “doppia conforme” decisione di merito, in relazione alla specifica riferibilità delle pattuizioni sugli interessi moratori ultra legali alle due convenzioni ed alle due cambiali, fondate sulle “stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto” non è consentito, ex art. 348-ter, c.p.c., prima della abrogazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 28 febbraio 2023, il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.  12. Con il quinto motivo di impugnazione incidentale si deduce la «violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, in relazione al principio di soccombenza ex articoli 91 e 92 c.p.c.  23 RG n. 2464/2020 ### D'### d'appello, avendo accolto parzialmente l'appello proposto dai ### e rigettato l'appello incidentale proposto dalla ### avrebbe dovuto, in ossequio al principio di soccombenza, dando atto della soccombenza reciproca, compensare le spese del doppio grado di giudizio.  12.1. Il motivo è assorbito, in quanto, in ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso principale proposto dalla ### la ### d'appello, in sede di rinvio, dovrà provvedere sulle spese dell'intero giudizio.  13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla ### d'appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: «In caso di pattuizione di interessi moratori deve valutarsi se sia stata o meno prevista la “periodicità” annuale o infrannuale degli stessi, in quanto, solo in presenza della “periodicità” si deve applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.» e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto ### deciso in ### nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 ### 

causa n. 2464/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Palazzini Claudio

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 53/2024 del 09-01-2024

... dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 702 bis, co. 4, c.p.c., che, come noto, prevede l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine - dieci giorni - prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione. A nulla rileva, poi, che il tema sia stato incidentalmente trattato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (peraltro al solo fine di escludere la fondatezza dell'eccezione, oggetto di contestazione sollevata da controparte in sede stragiudiziale), atteso che la prescrizione del diritto di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9197/2019 promossa da: ### quale #### D'### con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti; ATTORE contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E #### REGIONALE PER LE OO.PP. PER LA CAMPANIA, #### E LA BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di ### CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE I. - La motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009. 
II. - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. ### in qualità di ### dell'### di D'### ha agito in giudizio nei confronti del Ministero delle ### e dei ### e del ### per le ### per la ### il ### la ### e la ### al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 26.305,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi fino al soddisfo, a titolo di saldo finale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione, ad opera dell'impresa D'#### di ### (###, dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio e antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### demaniale della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19/06/1990 n. 3570-04 rep. reg. a ### il ### al n. 12607 Atti Registrato il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
Privati, autorizzato con D.P. n. 8691 del 13/07/1989, reg. alla Corte dei ### il ### reg. 1 foglio 376. 
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto che: - in data ### è stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti, cui ha partecipato il committente Ministero dei ### (doc. 3 prod. ricorrente); - lo stato finale dei lavori prevedeva un “credito dell'impresa pari a £ 50.993,590” alla data del 09/03/1993; - il committente Ministero dei ### con lettera raccomandata del 30/03/1999, protocollata al n. 3952, inviata all'### ed agli eredi del de cuius, D'### in relazione al detto cottimo fiduciario, ha riconosciuto di dover effettuare ancora l'erogazione del saldo finale, a favore degli eredi (doc. 4 prod. ricorrente); - Il Ministero in questione non ha mai provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, pari a £.  50.993.590 (euro 26.305,00), neppure dopo essere stato costituito in mora dal curatore dell'### con lettere del 30/07/2008 (doc. 5), del 12/06/2015 (doc.6), del 20/11/2017 (doc. 7) e del 12/03/2018 (doc. 8).   Costituendosi in giudizio in concomitanza alla prima udienza di comparizione, le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da controparte, oltre che l'intervenuta prescrizione del credito azionato.   Disposto il mutamento del rito, la causa - istruita solo documentalmente - è infine pervenuta all'udienza del 20/09/2023, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.   III. - Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.   III.1. - La questione della intervenuta prescrizione del credito azionato in giudizio, sollevata dalla parte convenuta, è inammissibile per effetto della tardività della costituzione di quest'ultima: le amministrazioni resistenti, infatti, a seguito della loro costituzione tardiva in giudizio, sono decadute dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 702 bis, co. 4, c.p.c., che, come noto, prevede l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine - dieci giorni - prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.   A nulla rileva, poi, che il tema sia stato incidentalmente trattato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (peraltro al solo fine di escludere la fondatezza dell'eccezione, oggetto di contestazione sollevata da controparte in sede stragiudiziale), atteso che la prescrizione del diritto di credito non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, nei termini processualmente stabiliti, in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto (art. 2938 c.c.), con la conseguenza che il termine decadenziale stabilito (nella specie) dall'art. 702 bis, co. 4, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente sollevata in sede ###tempestivamente riproposta nel giudizio avente ad oggetto il diritto di credito in questione: in arg. cfr. Cass., n. 24490 del 2022).   III.2. - Nel merito, pacifico (in quanto concordemente allegato dalle parti) è che l'impresa D'#### di ### (### abbia eseguito i lavori di adeguamento alla normativa antincendio ed antinfortunistica degli impianti tecnologici della ### della ### di ### di ####, in virtù dell'atto di cottimo fiduciario del 19.06.1990, n. 3570 - 04 rep. reg.  a ### il ###, documentato in atti (all. 3 prod. convenuto).   È poi provato per tabulas, sulla scorta della documentazione prodotta dallo stesso Ministero resistente (cfr. il certificato di regolare esecuzione del 03/04/1993 di cui all'all. 2 prod. convenuto), ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 che, all'esito dei lavori eseguiti, residuava un credito, in capo all'impresa esecutrice, dell'ammontare di “£ 50.913.593”, somma così computata a titolo di saldo del corrispettivo dovuto, al netto delle penali per ritardata ultimazione dei lavori e respinte le riserva opposte dall'appaltatore.   La parte convenuta ha sostenuto, in giudizio, che l'inadempienza contributiva dell'appaltatore (nei confronti della ### di ### e dell'### di ### ha legittimamente impedito di procedere al pagamento.   Ora, l'art. 19 del d.P.R. n. 1063/1962 (applicabile ratione temporis) prevedeva che “### deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'### a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore”.  ###. 18, co. 17, della legge n. 55/1990 stabiliva che “### di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, è altresì responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. ### e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la ### edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano al cui comma 8. ### e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva”.  ### di cottimo fiduciario con cui sono stati affidati i lavori per cui è causa autorizzava la stazione appaltante a sospendere il pagamento del saldo in caso di accertata inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi retributivi e contributivi (cfr. art. 12). 
Ciò posto, nel caso di specie, la parte convenuta ha allegato di aver chiesto agli enti competenti di conoscere la regolarità dell'appaltatore con gli adempimenti previsti, dovendo procedere alla detrazione delle relative somme di cui l'impresa era eventualmente debitrice.   Il convenuto ha poi documentato che: - con lettera acquisita al n. 814 di prot.llo del 19/07/1993 (all. 5), la ### di ### aveva tempestivamente comunicato il debito dell'impresa nei propri confronti, per l'importo di £ 1.782.711 a titolo di accantonamenti e contributi vari; - con la lettera acquisita al prot.llo con n. 390 in data ### l'### aveva invitato l'appaltatore a trasmettere la documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni contributive, segnalando che, in caso di non ottemperanza, avrebbe rilasciato certificato negativo e avrebbe ritenuto la ditta inadempiente agli obblighi di legge (all. 4).   La parte resistente ha poi specificato che l'### non ha fornito, in seguito, alcun riscontro e ciò, nell'ottica delle amministrazioni convenute, consentirebbe di ritenere accertata l'inadempienza della ditta agli obblighi legge, giustificando così il rifiuto del pagamento, in base al rilievo per cui il credito azionato “potrebbe essere stato anche integralmente assorbito dall'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS”.   ### non merita condivisione.   Invero, la parte resistente ha provato, in giudizio, solo che, al tempo, esisteva un debito nei confronti della ### di ### di £. 1.782.711 (al cambio, di euro 920,69), mentre la circostanza relativa alla dedotta sussistenza di un debito nei confronti dell'### è rimasta indimostrata. 
Infatti, sono stati acquisiti agli atti del giudizio le richieste di informazioni inoltrate dalla stazione appaltante all'ente previdenziale e la richiesta di documentazione inviata da quest'ultimo ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00 all'appaltatore, mentre non vi è traccia del certificato negativo che, pure, l'### avrebbe dovuto rilasciare in caso di inottemperanza al deposito della documentazione attestante il compimento delle operazioni contributivi nel termine di trenta giorni dall'istanza.   Nella specie, non è invero corretto presumere, dal mancato riscontro dell'### alla richiesta di emissione del certificato, che questo fosse negativo, dovendosi invece presumere esattamente il contrario, atteso che il detto istituto, nella già menzionata istanza interlocutoria dell'08/04/1993, preavvertiva che avrebbe emesso un certificato negativo in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione.   Risulta dunque fallace il ragionamento inferenziale che trae dal mancato riscontro dell'### una conseguenza (l'accertamento in ordine all'inadempienza della ditta agli obblighi contributivi) che da questo non può ragionevolmente discendere.   Dal canto suo, parte attrice ha documentato, in corso di causa, che, a seguito di apposita richiesta inoltrata all'### (sedi di ### e di ###, l'istituto ha informato che non risultavano “pendenze” in relazione alla posizione contributiva riferibile alla impresa esecutrice dei lavori per cui causa (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte ricorrente).   Il compendio probatorio acquisito al giudizio autorizza dunque un risultato conoscitivo opposto a quello propugnato dalla parte convenuta, inducendo a ritenere indimostrato il presupposto fattuale su cui si fonda il ragionamento presuntivo posto alla base del rifiuto del pagamento opposto dalla stazione appaltante, che, in base alle evidenze documentali disponibili e in conformità alle norme applicabili e alle pattuizioni inter partes, avrebbe potuto legittimamente trattenere solo la quota parte di somme necessarie per l'estinzione della ### posizione debitoria in illo tempore maturata dall'appaltatore nei confronti ### edile di ### (e cioè fino alla concorrenza di euro 920,68), dovendo invece pagare alla ditta ricorrente la restante parte.   Ne deriva l'illegittimità del rifiuto delle amministrazioni resistenti di versare il saldo del corrispettivo riconosciuto nel certificato di esecuzione lavori versato in atti, detratto l'importo corrispondente al debito nei confronti della ### edile di ### per l'ammontare di £ 49.130.882 (al cambio, euro 25.373,98).   Dall'inadempienza della parte convenuta alla propria obbligazione consegue la produzione di interessi di pieno diritto, decorrenti in base alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 36, d.P.R.  n. 1063/1962 (per quanto riguarda l'invocata rivalutazione del credito vale invece il principio, ribadito anche dalle ### con la sentenza 23/03/2015, n. 5743, Rv. 634625, secondo il quale “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art.  1224, secondo comma, cod civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”).   IV. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.   Alla liquidazione dei compensi difensivi si procede tenuto conto del valore della lite e in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in ragione del carattere documentale della causa, della semplicità delle questioni trattate, della natura meramente riepilogativa degli scritti difensivi finali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, ### la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 25.373,98, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione; ### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00
C) ### la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 2.540 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.  ### 8 gennaio 2024 

Il giudice
### il: 28/02/2024 n.2329/2024 importo 1814,00


causa n. 9197/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Chibelli Andrea

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1313/2024 del 13-06-2024

... Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, invero formulata in via involuta da parte opponente solo in sede di memoria ex art. 183 cpc, richiamato il predetto principio secondo cui l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. e stante la non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c., deve eccepire la prescrizione del credito con l'atto di citazione in opposizione, dovendo, di conseguenza, considerarsi tardiva l'eccezione svolta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. In ogni caso, tale eccezione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. promossa da: ### ( CF ### ), con il patrocinio dell'Avv.  ### presso la medesima elettivamente domiciliat ###per procura in calce all'atto introduttivo -PARTE OPPONENTE CONTRO: ### (CF ###6) in persona del legale rappresentante protempore con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###### dello ### n. 13 per procura generale in atti - PARTE OPPOSTA OGGETTO: OPPOSIZIONE A ### CONCLUSIONI All'udienza di discussione del 13 giugno 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti . 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### CONTROVERSIA Con atto di citazione notificato in data 26 maggio 2018, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1246/2018 RG 7859/2017 emesso dal Tribunale di ### in data 9 aprile 2018 su ricorso di ### spa per il pagamento dell'importo complessivo di € 17.196,53 oltre interessi dalla domanda e spese della procedura monitoria a titolo di fatture insolute di fornitura idrica. 
A sostegno dell'opposizione si deduceva che il credito vantato risultava privo dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità in considerazione del fatto che l'opponente risultava titolare di una partita IVA diversa da quella indicata in alcune delle fatture insolute, la pretestuosità della produzione documentale a corredo, l'applicazione di tariffe illegittime con particolare riguardo al servizio di depurazione. Veniva inoltre eccepita la presenza di arsenico nell'acqua fornita nel Comune di ### con concentrazione ai limiti consentiti soprattutto prima dell'allestimento di un dearsenificatore ed in conseguenza di un incendio che nell'agosto del 2017 aveva portato il Comune a vietare il consumo di acqua potabile. 
Veniva pertanto richiesto in via riconvenzionale la condanna di ### al risarcimento del danno alla salute arrecato alla opponente per intossicazione da metalli pesanti. 
Parte opponente così concludeva: “in via principale accertare la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n°1246/2018 (R.g. n°7859/2017), emesso dall'intestato ### di ### con ogni conseguenza di legge; sempre in via principale accertare il presunto credito rispetto alla posizione di ### in proprio, anche in conseguenza delle risultanze di una ### sia verificando l'effettiva fornitura, sia verificando la legittima applicazione di tariffa per acqua ad uso domestico, al netto di illegittimi aumenti ed ingiustificati balzelli, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n°1246/2018 (R.g. n°7859/2017), emesso dall'intestato ### di ### con ogni conseguenza di legge; ancora in via principale, rispetto alla posizione di ### in qualità di titolare della ditta individuale, anche in conseguenza delle risultanze di una ### accertare il presunto credito vantato sia nell'an che nel quantum verificando che le fatture allegate siano state emesse nei confronti della D.I. con P.I. ###, e non nei confronti della D.I. con P.I. ### rispetto alla quale la opponente è completamente estranea, nonché che vi sia stata l'effettiva fornitura indicata nelle fatture, e che non siano state applicati illegittimi aumenti, applicazione della tariffa per la depurazione, ed altri ingiustificati balzelli, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n°1246/2018 (R.g. n°7859/2017), emesso dall'intestato ### di ### con ogni conseguenza di legge; In ogni caso, ridurre la somma ingiunta anche in conseguenza delle risultanze di una ### e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n°1246/2018 (R.g. n°7859/2017), emesso dall'intestato ### di ### con ogni conseguenza di legge. 
Si costituiva la parte opposta ### spa chiedendo il rigetto dell'opposizione in considerazione della legittimità degli addebiti e della prova documentale a corredo nonché in considerazione della impossibilità di accedere al misuratore posto all'interno dell'immobile, attesa altresì la piena legittimità delle tariffe applicate secondo le norme regolamentari. 
Parte opposta così concludeva: “2) Nel merito, per i motivi innanzi esposti, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'opposizione nonché la spiegata domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata per le motivazioni esposte siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi innanzi esposti, confermando il decreto ingiuntivo n. 1246/2018 (Rg. 7859/2017) emesso dall'adito ### con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo; 4) In ogni caso, accertare e dichiarare che la signora ### - in virtù degli obblighi derivanti dal rapporto di somministrazione della fornitura idrica relativa ad entrambe le utenze di cui è titolare - è tenuta al pagamento dell'importo di € 17.159,03 oltre gli interessi di mora dalla data della diffida e sino all'effettivo soddisfo ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia” Espletate le prove orali ammesse alle parti nonché ### la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 13 giugno 2024. 
In sede di comparsa conclusionale parte opponente rinunciava alla domanda riconvenzionale.  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE ### non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento. 
A seguito della rinuncia alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale, il thema decidendum si focalizza sulla pretesa monitoria di ### Non risultano dubbi sulla ammissibilità di tale rinuncia alla stregua di quanto da ultimo affermato dalle ### ( Cass. SS. UU. 7 febbraio 2024, n. 3453) secondo cui la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica. Si afferma quindi che anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. 
Inoltre altrettanto pacificamente (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda) si afferma che la rinuncia all'azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, si ha tutte le volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, avendola riconosciuta come infondata e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice; l'espressione rinuncia alla domanda viene a volte utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno o più capi della domanda (o alla loro estensione: ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto del giudizio ed il thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all'azione ad effetti abdicativi. Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c. e non produce affatto gli effetti abdicativi detti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto. Al contrario, la rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, va però riconosciuta solo quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di coltivare dovunque la domanda proposta: invero, essa presuppone, come esposto, il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, nella quale quindi la parte non intende insistere, e solo a quelle condizioni, pertanto, essa conduce all'estinzione definitiva dell'azione medesima (cfr., al riguardo, per tali concetti: Cass. 23 luglio 2019, n. 19845; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4837). 
Quanto al merito della controversia, com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova; l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio. 
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). 
Quanto al valore probatorio della fattura, come pacifico ( da ultimo Cass. 18 aprile 2018 n. 9542; Cass. 12 gennaio 2016, n. 299) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria. 
Questi principi si devono coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. 
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 luglio 2023 n. 21183 richiamante Cass. 17 maggio 2022 n. 15771), in tema di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (da ultimo, Cass. 24 giugno 2021, n. 18195; Cass. 19 luglio 2018, n. 19154), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (conformi in precedenza Cass., ord. 19/7/2018, n. 19154; Cass. . 21/5/2019, n. 13605; Cass., n. 23699 del 2016.) Inoltre, la giurisprudenza (Cass. ord, 09/01/2020, n. 297), intervenuta con riferimento a un caso in cui le fatture relative alla fornitura energia elettrica erano state emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi effettuata dall'ente distributore, sul presupposto della inattendibilità dei dati registrati dal contatore, ha fissato alcuni principî, alcuni dei quali estesi, per completezza di ragionamento, anche all'ipotesi in cui non si muovesse, da alcuna delle parti, dal presupposto della manomissione del contatore, ma si contestasse l'effettività dei consumi addebitati, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia. Per tale ipotesi la S.C.  ha fissato distinti criteri di riparto dell'onere probatorio a seconda di alcune variabili, così testualmente motivando: «Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: -l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.  - l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)» (conforme, in precedenza Cass., 21/05/2019, n. 13605)..  ### spa ha agito monitoriamente per il pagamento di un credito pari ad 17.196,53 asseritamente maturato sulla utenza n. ### sita in via ### n. 71 in ### e per utenza cod. 40343411 sita in via ### n. 71 intestate all'opponente indicata quanto alla prima come CF che quanto alla seconda come titolare di P. IVA n. ###, dichiarata come cessata, analiticamente indicate nel ricorso. Le fatture indicate nel ricorso risultano dal 21 marzo 2008 al 19 settembre 2016. 
Risulta eccepito da parte opponente che le fatture a corredo del ricorso per ingiunzione siano in realtà 34 a fronte di 40 indicate nel ricorso e che parte opposta abbia proceduto alla loro completa produzione solo dopo l'espletamento delle prove orali. Risulta inoltre eccepita la prescrizione per gli addebiti anteriori alla diffida del 19 ottobre 2016 di cui risulta comprovata la consegna alla parte intimata, con quanto conseguente in ordine alla inesigibilità dei pagamenti per fatture anteriori a tale data. 
Elementi incontestati risultano il fatto che il servizio non abbia mai subito interruzioni nonostante i preavvisi di sospensione ed anzi vi ha fondato la richiesta di risarcimento danni per intossicazione da arsenico ed d'altro lato il fatto che il misuratore a servizio della pasticceria sita al civico 73 di via ### di titolarità dell'opponente fosse interno al locale ( come comprovato per mezzo di prova orale dagli operai di ### che effettuarono l'intervento di novembre 2009, documentato in atti attestando l'impossibilità di effettuare la lettura del contatore). 
In primo luogo, l'eccezione di tardività della produzione documentale, risulta infondata tenuto conto che in allegato al fascicolo monitorio risultano tutte le fatture menzionate nel ricorso e pertanto vale il principio secondo cui ( Cass. 22 agosto 2018 n. 21626; Cass. 8693 del 04/04/2017) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati "nuovi", talchè, la relativa produzione viene ritenuta ammissibile anche in grado di appello. 
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, invero formulata in via involuta da parte opponente solo in sede di memoria ex art. 183 cpc, richiamato il predetto principio secondo cui l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. e stante la non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c., deve eccepire la prescrizione del credito con l'atto di citazione in opposizione, dovendo, di conseguenza, considerarsi tardiva l'eccezione svolta in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. 
In ogni caso, tale eccezione risulta infondata, tenuto conto che parte opposta ha documentato ( sub all. 3 e 4 della comparsa di costituzione) l'invio di lettere di preavviso di sospensione della fornitura e richieste di pagamento a parte opponente che risulta averle ricevute senza opporre alcunchè in ordine alla difformità rispetto alle letture del misuratore inaccessibile al ### in quanto situato all'interno. 
Dall'esame delle fatture azionate monitoriamente risulta che in effetti vi sono fatturati consumi stimati ma da un lato il ### integrato ### n.4 “Lazio Meridionale - Latina” approvato con ### n° 1 del 09/04/2002, ( all. 5 costituzione parte opposta) prevede all'art. 32 comma 4 che qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il ### fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la tabella prevista. 
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto ( sub 2 costituzione) gli estratti dei consumi medi giornalieri delle due utenze. 
Ne consegue che per i principi richiamati debba ritenersi che, mancando qualsiasi puntuale contestazione di parte opponente ai fini già richiamati, risultando del tutto generiche anche le contestazioni relative alla legittimità delle tariffe applicate l'opposizione debba essere rigettata. 
Infatti gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto impongono, invero, alle parti di cooperare per la realizzazione degli interessi dedotti nel negozio: l'utente, pertanto, non può rimanere silente per anni nonostante la fruizione del servizio, non richiedendo verifiche e controlli in caso di presunte anomalie, non cooperando con gli addetti del servizio attraverso la messa a disposizione dei consumi effettivi, salvo poi contestare genericamente a distanza di anni la fatturazione. 
Per quanto concerne le spese di lite, va tenuto in debito conto il fatto che solo in sede di comparsa conclusionale parte opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale sul risarcimento dei danni da intossicazione di arsenico, dando causa alla istruttoria su tale domanda; la rinuncia è intervenuto evidentemente dopo l'esito della CTU disposta in giudizio ed espletata dalla Dott.ssa ### che ha concluso che nel periodo 2008-2012 la concentrazione di ### nelle acque destinate al consumo umano distribuita nell'acquedotto a servizio del comune di ### presentava valori non sempre sotto i 10 µg/L e tuttavia, il Comune di ### era compreso in tale periodo tra quelli destinatari di deroga onde l'acqua distribuita era conforme ai limiti di legge in virtù di deroga espressa da parte dell'autorità competente e che, poiché dal dicembre del 2003 al dicembre del 2009 il limite da rispettare era di 50 µg/L , come nella normativa previgente al D.Lgs. 31/2001 e tra il dicembre del 2009 e il dicembre del 2012 il limite da rispettare era di 20 µg/L, tutti i valori di concentrazione pubblicati da ### in qualità di gestore dell'acquedotto e dalla ASL competente per territorio in qualità di ente di controllo pubblico, nel suddetto periodo, hanno riscontrato valori di arsenico al di sotto dei 20 µg/L , conformi ai limiti di legge. Si è inoltre accertato che le azioni messe in campo dalla società ### in sinergia con gli enti competenti a seguito dell'incendio occorso nel 2017 all'impianto di dearsenificazione della centrale ### hanno permesso di fornire alla popolazione del comune di ### acqua con contenuto di arsenico rientrante nei parametri di legge relativi alle acque destinate al consumo umano e che il periodo complessivo di mancato funzionamento dell'impianto è stato di 13 giorni. 
Ne consegue che avendo parte opponente dato causa alla istruttoria sulla domanda poi rinunciata le spese di CTU vadano poste a carico della stessa.. 
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della lite e della natura non complessa della controversia.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; b) ### a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ### spa nella somma di € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA c) Pone a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate. 
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 13 giugno 2024. 
Così deciso in ### il 13 giugno 2024.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa ###


causa n. 3252/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Giuseppe, Valeri Gianna

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