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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1180/2025 del 22-07-2025

... domanda attorea di risarcimento del danno e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ### S.r.l., in quanto tardiva; compensava, infine, integralmente le spese di lite tra le parti. A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto: - preliminarmente che la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta era inammissibile perché tardiva; - che, nel merito, il contratto stipulato tra le parti andava qualificato in termini di compravendita e non di appalto, poiché l'elemento del dare era prevalente rispetto al facere; - che dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi utili per stabilire quali fossero i termini dell'asserito accordo in ordine alle modalità e tempi del pagamento del saldo del prezzo, ragione per cui doveva ritenersi che la merce dovesse essere ritirata dalla società convenuta presso la sede dell'attrice, previa corresponsione del saldo del prezzo; - che, pertanto, accertato il rifiuto della convenuta di provvedere all'immediato pagamento del saldo del prezzo, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta meritava accoglimento; - che, al contrario, non poteva trovare (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### composta dai seguenti ### l) dott. ### 2) “ ### rel.  3) “ ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “### contratti di compravendita merci”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 570 dell'anno 2022 ###.T.M. di ### & C. s.a.s. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ### (via G. ### n. 45) ### 22 S.r.l. (P.### 26338), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura allegata all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### (via ### n. 11) ###'udienza collegiale tenutasi il ### la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il ### L.T.M. di ### & C. 
S.a.s., con sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Trani, la società D 22 S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per l'inadempimento contrattuale della società convenuta; b) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 156.702,00 oltre interessi commerciali, di cui € 112.416,00 quale corrispettivo (detratto l'acconto di € 28.1041,00) dell'importo della fornitura, ed € 44.286,00 occorsi per il pagamento stampi, necessari per la produzione delle calzature commissionate; c) in subordine, si chiede pronunciarsi la condanna della D 22 srl, in favore del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attrice, per i titoli e le causali di cui in narrativa, della somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità, o da quantificarsi a mezzo ### d) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio.   A fondamento della domanda l'attore allegava: - che la ### S.r.l., in data ###, commissionava la produzione di numerose calzature, per un totale complessivo di € 140.520,00; - che la società acquirente versava un acconto, sul maggior prezzo pattuito, di € 28.204,00; - che completata la produzione, con nota del 11.9.2015 invitava la ### S.r.l. al ritiro della merce, con contestuale pagamento del saldo o, in alternativa, previo rilascio di idonea garanzia fideiussoria; - che invero il legale rappresentante della società acquirente, pretendeva di versare il saldo del prezzo in due tranche con scadenza, rispettivamente, a 90 e 120 giorni dalla consegna della merce; - che con nota dell'11.9.2025, il difensore della ###, diffidava il ### ad adempiere, pena la risoluzione del contratto, evidenziando l'esistenza di accordi verbali intercorsi tra le parti che prevedevano il pagamento del saldo con una dilazione di 90-120 giorni dalla consegna della merce; - che stante il rifiuto della società acquirente al pagamento del saldo del prezzo convenuto, il contratto doveva considerarsi risolto per l'inadempimento dell'acquirente.   Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data ###, la ### S.r.l. resisteva alla domanda spiegando, nel contempo, domanda riconvenzionale al fine di sentire condannare il ### turificio L.T.M. alla restituzione della somma versata a titolo di acconto, pari a € 28.104,00, nonché al pagamento della somma di € 30.000,00, a titolo di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali dovuti per l'inadempimento della venditrice che, venendo meno agli accordi intercorsi tra le parti, pretendeva il pagamento del saldo del prezzo in una unica soluzione, rifiutandosi di consegnare la merce commissionata.   All'esito dell'istruttoria (documentale ed orale) l'adito Tribunale di Trani, ### in composizione monocratica, con sentenza n. 142/2022, pubblicata il ###, accoglieva parzialmente la domanda principale, dichiarando risolto il contratto di compravendita stipulato tra le parti; rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ### S.r.l., in quanto tardiva; compensava, infine, integralmente le spese di lite tra le parti.   A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto: - preliminarmente che la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta era inammissibile perché tardiva; - che, nel merito, il contratto stipulato tra le parti andava qualificato in termini di compravendita e non di appalto, poiché l'elemento del dare era prevalente rispetto al facere; - che dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi utili per stabilire quali fossero i termini dell'asserito accordo in ordine alle modalità e tempi del pagamento del saldo del prezzo, ragione per cui doveva ritenersi che la merce dovesse essere ritirata dalla società convenuta presso la sede dell'attrice, previa corresponsione del saldo del prezzo; - che, pertanto, accertato il rifiuto della convenuta di provvedere all'immediato pagamento del saldo del prezzo, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta meritava accoglimento; - che, al contrario, non poteva trovare accoglimento la domanda attorea di corresponsione del prezzo, detratto l'importo dell'acconto già versato, poiché tale domanda non si conciliava con la presupposta domanda di risoluzione contrattuale; - che altrettanto inaccoglibile era la domanda di risarcimento dei danni riveniente dall'acquisto di materiale strumentale alla realizzazione delle calzature commissionate, atteso che non vi era prova nè dell'esistenza di tale materiale nè del fatto che tale presunto acquisto fosse avvenuto proprio in funzione esclusiva della realizzazione delle dette calzature.   Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del 6.04.2022, il ### L.T.M. di ### & C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) condannare la D 22 S.R.L., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della società odierna appellante, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 156.702,00, oltre interessi commerciali, di cui € 112.416,00 quale corrispettivo (detratto l'acconto di € 28.104,00) dell'importo della fornitura, ed € 44.286,00 occorsi per il pagamento degli stampi, necessari per la produzione delle calzature commissionate; in subordine, pronunciare la condanna della D 22 s.r.l., al pagamento per i titoli e le causali di cui in narrativa della somma che sarà ritenuta di giustizia ed equità, o da quantificarsi a mezzo ### 2) condannare la D 22 S.R.L. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori fiscali, in favore del ### da distrarsi in favore dei difensori anticipatari” Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata ### S.r.l. ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e, nel contempo, ha spiegato appello incidentale per sentire: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal ### per tutti i motivi ex ante rappresentati; 2) Rigettare nel merito il gravame proposto dall'appellante principale in quanto infondato in fatto ed in diritto; 3) Riformare invece, la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la colpa, anche solo parziale, dell'inadempienza a parte appellata (D 22 srl), 4) ### in riformare della sentenza di primo grado dichiarare la colpa dell'inadempimento all' appellante (###, o in subordine accertare la comune volontà risolutoria delle parti contrattuali e dichiarare il contratto risolto senza colpa e conseguentemente dichiarare la restituzione dell'acconto versato dalla ### srl e condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado e secondo di giudizio; 5) dichiarare sempre in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in conseguenza della dichiarata risoluzione, la restituzione della somma di €. 28.104,0 oltre interessi mora-tori dal 27.5.2015 data del pagamento al soddisfo oppure dalla diffida del 11.09. 2015 al soddisfo oppure dalla sentenza al soddisfo; 6) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente giudizio” Con i primi due motivi di appello principale - che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente stante la loro stretta connessione - l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.   Più in particolare, deduce l'appellante che il primo giudice ha erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del contratto per averla arbitrariamente scissa in due parti: a) la domanda di corresponsione del prezzo convenuto per la vendita delle calzature, detratto l'acconto versato dall'acquirente; b) la domanda di risarcimento del danno rinveniente dall'acquisto del materiale strumentale alla realizzazione delle calzature, modificando in tal modo l'oggetto della domanda formulata dall'attore nel proprio atto di citazione.   Assume, invero, di aver semplicemente utilizzato - come logico parametro per la quantificazione del danno - il valore dell'intero ordine commissionato, pari ad € 142.520,00 (detratta la somma ricevuta a titolo di acconto), nonché il valore degli stampi acquistati per produrre le calzature, per la complessiva somma di € 156.702,00, ma di non aver mai voluto chiedere né il pagamento del saldo prezzo né il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli stampi suddetti.   La doglianza è infondata.   Com'è noto, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.   Tale principio, tuttavia, non impedisce al giudice di ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero di darne una differente qualificazione giuridica, né di applicare una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante; esso implica, piuttosto, il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) e non compreso nemmeno virtualmente nella domanda, ed il divieto di porre a base della decisione una diversa causa petendi, ossia elementi di fatto che non siano ritualmente dedotti o comunque acquisiti al processo come oggetto del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11289 del 2018).   Logico corollario è che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo volta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda ( Cass. civ, n. 7269 del 2015).   Nella fattispecie per cui è causa - ad avviso di questa Corte - il primo giudice non è incorso in alcuna violazione per aver correttamente interpretato la domanda di risarcimento del danno, così come formulata dal ### attore nel proprio atto introduttivo.   Si legge, infatti, alla lettera b) delle conclusioni dell'atto di citazione: “condannare la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 156.702,00 oltre interessi commerciali, di cui € 112.416,00 quale corrispettivo (detratto l'acconto di € 28.104,00) dell'importo della fornitura, ed € 44.286,00 occorsi per il pagamento degli stampi, necessari per la produzione delle calzature commissionate …”.   Non v'è dubbio, quindi, che l'attore abbia voluto chiedere, sotto forma di risarcimento del danno, tanto il saldo del prezzo convenuto per la vendita delle calzature, quanto il costo sopportato per l'acquisto degli stampi asseritamente necessari per la produzione delle calzature commissionate.   Tale domanda, come correttamente rilevato dal Tribunale, non poteva evidentemente trovare accoglimento, poiché costituisce principio consolidato quello secondo cui, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il pregiudizio che la parte subisce non è rappresentato dal valore della prestazione inadempiuta, in quanto la risoluzione importa la perdita del diritto a tale prestazione e non prospetta quindi un risarcimento inteso a surrogare nel patrimonio del danneggiato il valore del bene non più dovuto (art.  1453, 2 comma c.c.).   Il pregiudizio deve, invece, essere individuato - ai sensi dell'art. 1223 c.c. - sia nella perdita subita dal creditore che nel mancato guadagno, purché entrambi siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.   Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno” (v. Cass. civ., n. 127650 del 2024; Cass. civ., n. 21140 del 2007). In altri termini “ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici" (così Cass. civ., n. 24632 del 2015). Ciò posto, nel caso di specie tale prova non è stata fornita dal ### attore.   Sul punto è chiara la ratio decidendi che ha condotto il Tribunale di Trani a rigettare la domanda risarcitoria: “inaccoglibile è la domanda di risarcimento legato al risarcimento dei danni riveniente dall'acquisto di materiale strumentale alla realizzazione delle calzature commissionate dovendo osservarsi che in primo luogo non vi è prova nè dell'esistenza di tale materiale nè del fatto che tale presunto acquisto sia avvenuto proprio in funzione esclusiva della realizzazione delle dette calzature.  ## disparte la considerazione che il tribunale ignora la circostanza se le dette scarpe siano state in medio tempore vendute ad eventuali terzi acquirenti”.   Né giova all'appellante sostenere di aver adempiuto al proprio onere probatorio attraverso la produzione delle foto delle calzature asseritamente rimaste invendute, ovvero attraverso la produzione in giudizio delle bolle d'ordine relative alla fornitura di calzature sportive monocolori.   Tale documentazione appare insufficiente a ritenere assolto il preciso onere probatorio gravante sul danneggiato, il quale ben avrebbe potuto produrre i registri contabili dai quali desumere le rimanenze di magazzino finali riferibili al periodo storico in contestazione.   Allo stesso modo, anche le dichiarazioni rese all'udienza del 22.03.2017, dal legale rappresentante del ### L.T.M., ### nonché successivamente dai testi escussi, nulla hanno provato sul punto.   Dai verbali di causa risulta infatti evidente che il ### così come i testi ### e ### si sono laconicamente limitati a confermare i capitoli di prova formulati dalla difesa attrice, affermando che “la merce era tutta giacente nel magazzino”. Tali dichiarazioni, come detto, non hanno trovato riscontro nei libri contabili che l'attore ha omesso di depositare.   Stessa discorso vale per la domanda di risarcimento del danno relativo all'acquisto degli stampi delle calzature prodotte per la ### S.r.l.   Sul punto il giudice di prime cure ha affermato che “inaccoglibile è la domanda di risarcimento legato al risarcimento dei danni riveniente dall'acquisto di materiale strumentale alla realizzazione delle calzature commissionate dovendo osservarsi che in primo luogo non vi è prova nè dell'esistenza di tale materiale nè del fatto che tale presunto acquisto sia avvenuto proprio in funzione esclusiva della realizzazione delle dette calzature” Orbene, spettava all'appellante criticare specificatamente tale autonoma argomentazione. Vice-versa il ### appellante, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si è limitato ad una contestazione del tutto generica riproponendo le difese già svolte in primo grado e lamentando l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta in atti.   Trattasi invero di fatture emesse da parte di fornitori della società LTM per l'acquisto appunto di stampi di calzature, prive di alcun minimo elemento che possa collegare tale acquisto alla produzione delle calzature oggi in contestazione e che - a tutto voler concedere - non forniscono alcun indizio che possa avvalorare la tesi sostenuta dall'attrice odierna appellante, ovvero dell'acquisto in funzione esclusiva della produzione delle scarpe commissionate dalla ### S.r.l.; e ciò a prescindere dalla considerazione che appare inverosimile che un ### possa dismettere gli stampi al termine di una sola produzione.   Tanto appare sufficiente per confermare, anche sul punto, la sentenza impugnata.   Col terzo motivo di impugnazione, l'appellante principale si duole della disposta compensazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ### S.r.l., perché tardivamente proposta.   Il motivo è fondato nei termini che seguono In tema di regolamento delle spese di lite l'art. 92, comma 2, c.p.c. espressamente prevede che “se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questione dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” .   Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che può parlarsi di reciproca soccombenza “esclusivamente in presenza di una pluralità di domanda contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti” (così Cass. civ., n. 13212 del 2023; Cass. civ., n. ### n. 2022).   Nel caso di specie, la domanda proposta dal ### L.T.M. di ### & C. si componeva di due capi: a) risoluzione del contratto per inadempimento della compratrice; b) risarcimento del danno conseguente al detto inadempimento. Di tali capi il Tribunale ha accolto solo il capo a), rigettando, per carenza di prova, il capo b).   Di contro, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ### S.r.l., volta alla restituzione dell'acconto versato, perché tardivamente costituita in giudizio.   Ebbene, questa Corte ritiene che, seppur in presenza di una reciproca soccombenza, l'esito del giudizio (prevalentemente favorevole alla parte attrice con l'accoglimento del primo capo della domanda) giustifica una compensazione solo parziale delle spese di lite, nella misura di 1/3, dovendosi così porre i restanti 2/3 a carico della società convenuta, odierna appellante incidentale, da liquidare in base al D.M. 55/2014 (scaglione indeterminabile - complessità bassa - valori medi).   Con l'appello incidentale la ### S.r.l. si duole del mancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale volta - a seguito dell'accertamento della risoluzione del contratto de quo per inadempimento esclusivo del ### di ### & C. s.a.s., ovvero in subordine all'accertamento della comune volontà risolutoria del contratto in parola - all'ottenimento di una pronuncia di condanna alla restituzione dell'acconto versato in favore del ### attore, pari ad € 28.104,00 oltre interessi moratori dalla diffida ad adempiere sino al soddisfo.   Ad avviso della Corte l'appello incidentale è inammissibile per i seguenti motivi.   Il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente dato atto della tardività della costituzione di parte convenuta ### S.r.l., per aver la stessa depositato la propria memoria di costituzione in data 3 febbraio 2016 laddove la vocatio in ius era fissata per il 5 febbraio 2016, ha conseguentemente dichiarato inammissibile - giacché tardiva - la domanda di riconvenzionale di restituzione della som-ma versata a titolo di acconto “che pure avrebbe potuto costituire un effetto naturale della risoluzione contrattuale a mente dell'articolo 1458 c.c.ma che presuppone di necessità una rituale domanda di parte”.   Ebbene, tale autonoma argomentazione non è stata oggetto di specifica critica da parte dell'appellante, ragione per cui la censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.   ###. 342 c.p.c. comporta, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e richiede la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisio-ne censurata, a pena di inammissibilità della censura (cfr. Cass. civ., n. ### del 2022; Cass. civ., SS.UU., n. 27199 del 2917).   ###à non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (cfr. Cass. civ. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05).   Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.   Nel caso di specie, come detto, l'appellante - lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale - si è limitato ad una contestazione del tutto generica riproponendo le difese già svolte nel primo giudizio e lamentando una non circostanziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e 1493 c.c..   ###à della censura esime questa Corte - per il suo carattere assorbente - dall'esame del merito del motivo di appello incidentale ### conto dell'esito complessivo del contenzioso (che ha visto l'accoglimento della sola domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della ### s.r.l., il parziale accoglimento dell'appello principale e, di contro, la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale), questa Corte ravvisa la ricorrenza dei presupposti per compensare ### anche in questo grado di giudizio le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 (un terzo), ponendo i restanti 2/3 (due terzi) a carico dell'appellata/appellante incidentale soccombente, da liquidare in base al D.M. 55/2014 (scaglione indeterminabile - complessità bassa - valori medi). Trattandosi di impugnazione proposta dopo il ###, nei confronti della società appellante incidentale trova applicazione il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della ### di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal ### L.T.M. di ### & C. s.a.s. nonché sull'appello incidentale proposto dalla ### S.r.l., avverso la sentenza n. 142/2022 emessa in data ### dal Tribunale di Trani, ### in composizione monocratica, così provvede: 1°) accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la ### S.r.l. a rifondere al ### L.T.M. di ### & C.  s.a.s. 2/3 (due terzi) delle spese di lite di primo grado, liquidate per l'intero in complessivi € 7.799,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 7.254,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante 1/3 (un terzo) delle spese; 2°) dichiara inammissibile l'appello incidentale ex art. 342 c.p.c.; 3°) condanna la D 22 S.r.l. a rimborsare all'appellante principale, ### L.T.M. di ### & C. s.a.s., 2/3 (due terzi) delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.795,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante 1/3 (un terzo) delle spese; 4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante incidentale ### S.r.l., in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.  228/2012. 
Così decisa il 20 giugno 2025 nella camera di consiglio della ### est. ### (dr. ### (dr. ### 

causa n. 570/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Labellarte Filippo, Guaglione Luciano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10102/2017 del 11-10-2017

... 2001, e tale circostanza implica anche il rigetto dell'eccezione secondo cui, ai sensi dell'art. 35 l. 47/85, l'istanza andava ritenuta tacitamente accolta. Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ### RG n. 12840/2014 Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017 Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 7 Ai sensi degli artt. 31-35 l. 47/85 intanto l'istanza di concessione in sanatoria può essere accolta, in quanto i lavori siano terminati entro l'1.10.1983. Viceversa il Comune ha riscontrato che a quella data le opere non risultavano ultimate e tale causa ha comportato il diniego della concessione in sanatoria. Avverso tale diniego (notificato, per quanto sopra detto agli interessati) i convenuti si sono limitati ad avanzare una tardiva (come visto) domanda di rideterminazione della pratica. Di conseguenza gli attori non avrebbero potuto completare la pratica di condono. Pertanto, vanno rigettate le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo in quanto va dichiarata la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. Va, pertanto, or dinato alla compete nte ### del Te rritorio-### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri (leggi tutto)...

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n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 1 N.12840/2014 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in compos izione monocratica e ne lla persona del dott. ### rrella ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12840/2014 del ### e vertente TRA ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, rapp.ti e difesi dall'avv. ### ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli alla ### n. 7, giusta procura in atti ### E ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, elettivamente domiciliati in Napoli , alla ### glie d'Oro n. 35 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ### Oggetto: vendita beni immobili ### come da verbale del 22.5.2017 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, gli odierni attori convenivano dinnanzi al sopra intestato Tribunale di Napoli i sig.ri ### al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità, sul presupposto che questi ultimi avessero rilasciato in sede di stipula dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 2 7.6.2004 a i nn. 15890/79906, dell 'immobile sito in Na poli alla via ### n. 3 (riportato in ### al foglio 8, partic ella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, c lasse 4, piano 9°), dichiarazioni mendaci circa la conformità del bene alla concessione edilizia, omettendo di riferire che le domande di condono relative alla veranda erano state rigettate senza possibilità alcuna di eventuale riesame e determinazione della concessione in sanatoria. 
Chiedevano pertanto di dichiarare risolto il contratto di c ompravendita del 4.6.2004 per l'inadempimento dovuto a fatto e colpa dei venditori e, di conseguenza, condannare, in solido fra loro, i sig .ri F enizia ### e L iguori ### alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; in subordine, di dichiarare che il bene compravenduto è gravato da oneri non apparenti, che non sono stati dichiarati nel contratto e, di conseguenza, determinare una riduzione del prezzo di vendita tenuto conto del valore contrattuale, ovvero, del prezzo pattuito originariamente dalle parti rispetto al minor godimento dell'immobile ed al suo deprezzamento, con condanna dei sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento in favore dei sig.ri ### e ### della complessiva somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.   Si costituivano in giudizio i sig.ri ### i quali preliminarmente eccepivano la prescrizione del diritto degli attori, la nullit à della citazione, e comunque la infondatezza della domanda attorea. 
Avanzavano inoltre una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dagli attori. 
All'udienza del 25.6.2015 lo scrivente, d'ufficio, in ossequio agli insegnamenti dalla S.C.  (S.U. nn. 14828/2012 e 26242/2014), rilevava un'eventuale ipotesi di nullità del contratto, invitando le parti ad interloquire sul punto entro il ###. 
Gli attori, con memoria telematica depositata il ###, aderivano alle conclusioni di questo magistrato, chiedendo di accertare la nullità del contratto. 
All'udienza del 19.6.17, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno sollevate dai convenuti, in quanto tardive. 
Invero la prima udienza è stata fissata dagli attori per il ### e rinviata, ex art. 168bis, comma 4, c.p.c. al 13.10.2014. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 3 I convenuti, viceversa, non si sono costituiti nei venti giorni antecedenti la prima udienza, ex art. 167 c.p.c., ma soltanto in data ###. 
Sempre in via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c. idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudi zio, ponendo, pertanto, le controparti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. 
Nel merito, le domande di risoluzione (e di riduzione del pr ezzo, sollevata in via subordinata) vanno rigettate, attesa la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
E' risultato doc umentalmente provato c he l'immobile compravenduto, originar iamente costruito come monovano, era stato interessato da lavori di ampliamento fatti eseguire dal sig.  ### e dalla sig .ra Lig uori ### attraverso la realizzazione di una veranda sul terrazzo a livello.   Tali opere erano state eseguite in assenza di regolare concessione edilizia e, per tale motivo, i convenuti avevano presentato al Comune di Napoli istanza di condono edilizio ai sensi e per gli effetti di cui alla ### n. 47/1985 (pratiche n. 4974 del 17.3.1986 e n. 99 del 5.6.1987, Doc. 4 d) prod. parte attrice).  ### di Napoli , ### venti speciali, tuttavia, con dispositivo dirigenziale n. 353 del 7.11.2001, aveva espresso diniego per la concessione in sanatoria, poiché le opere abusive non risult avano realizzate alla data dell '1.10.1983, termine ultimo pre visto dalla ### 47/85 (### 4e) parte attrice). 
I convenuti hanno poi depositato istanza di rideterminazione della pratica il ###, mentre il termine ultimo, a seguito anche della L. Finanziaria del '97 (l. 662/96), era da individuare entro il ###. 
Trattasi, pertanto, di un abuso non condonato, né condonabile. 
Sul punto i convenuti hanno eccepito, al fine di superare la declaratoria della nullità della vendita, che: 1) oggetto della vendita era il trasferimento di un monovano costruito in data anteriore al 1967, giusto atto di provenienza del ### del 1966 e ### in data 1978. Tale trasferimento non aveva bisogno di alcun condono edilizio in quanto il manufatto era già costruito secondo legge ante 1967 (ex art. 40 l. 47/85); 2) il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta; 3) i convenuti avrebbero potuto completare la pratica di condono ma non l'hanno fatto. 
Le suddette contestazioni sono tutte infondate. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 4 In relazione al primo punto, è del tutto irrilevante che il manufatto originario sia anteriore al 1967. 
Appare indispensabile partire dal dato testuale richiamato dai convenuti, art. 40 L. n. 47/85 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 46, 1° comma, TU dell'### (DPR 06/06/2001 n° 380)) che, per quanto qui interessa, dispone al secondo comma che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'aliena nte, gli estremi della licenza o della conc essione ad e dificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiede nte della relat iva domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° set tembre 1967, in luogo degli estr emi de lla li cenza edilizia può e ssere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziat a in data anteriore al 1° sette mbre 1967. Tale dichiarazione può e ssere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. 
Per gli edif ici di proprietà comunale, in luogo degli estremi dell a licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata”. Il terzo comma della stessa disposizione prevede che, “nella ipotesi in cui la mancata indicazione in atto degli estremi suddetti non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola parte mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa”.  ### l'impostazione tradizionale della giurisprudenza della S.C. si tratterebbe di una ipotesi di nullità esclusivamente formale: sono da considerarsi affetti da nullità, di carattere assoluto (quindi rilevabil i di ufficio e de ducibili da chiunque vi abbia int eresse) tutti quegli atti di trasferimento ### in cui difetta l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici, l'indicazione degli estremi della concessione o permesso a costruire ovvero, in mancanza, ### in cui difetta la allega zione de lla domanda in sanatoria, corredata da lla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, senza che vi sia bisogno di Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 5 interrogarsi sulla reale esistenza della stessa (v. ex multis Cass. 8/2/1997, n° 1199; Cass. 17/8/1999, n° 8685; Cass. 15/6/2000, n° 8147; Cass. 24/3/2004, n° 5898; Cass. 5/7/2013, n° 16876). 
Non sar ebbe, quindi, importante l'accertament o della condizione del bene ma la verifica della esistenza o meno di una care nza documenta le c he, per i fabbrica ti prima del 1967, non viene richiesta poiché libera mente comme rciabili, qualunque sia l'abuso commesso dall'ali enante, a condizione però che ne l negozio risult i inserita una dichiaraz ione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro soggetto avente titolo, attestante l'inizio dell'opera entro tale data. 
A questo orientamento se ne contrappone un altro, più recente, secondo cui, in forza dell'art.  40 sopra citato, alla fattispecie della nullità cd. formale si affiancherebbe quella della cd. nullità sostanziale. 
In particolare la Corte di Cassazione, con la pronunc ia del 17/10/2013, n° 23591, ha evidenziato il cara ttere sosta nziale della nullità derivante dalla violazione della normativa urbanistica, tale cioè da determinare la invalidità del contratto di vendita di un immobile non in regola con le disposizioni urbanistiche e ciò anche se in atto siano indicati gli estremi dei relativi titoli abilitativi edilizi. Tale diversa impostazione è stata resa evidente dalla considerazione che “se lo scopo del legislatore è quello di rend ere incomme rciabili gli immobili urbanisticamente irregolari esso risulterebbe frustrato dalla rilevanza meramente formale poiché, limitando a quest'ultimo ambito la sanzione della nullità, si rimetterebbe alla disciplina dei privati la scelta degli strumenti di re azione che non potrebbero che e ssere rintracciati nella discipl ina dell'inadempimento” (in questo senso vedasi anche Cass. 17/12/2013, n° 28194, Cass. 5/12/2014, n° 25811, Cass. n. 17/9/2015, n° 18261). 
Del resto, come evidenziato da autorevole dottrina, gli estremi della concessione edilizia necessaria per edificare o della concessione in sanatoria sono forniti dall'alienante senza alcun obbligo di controllo né da parte dello acquirente né dal ### essendo sufficiente la relativa dichiarazione da parte di chi vende.  ###.C. ha poi precisato che, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia della parziale difformità dalla concessione, non impedisce l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ., perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. 8081/14). 
In sostanza, può discorrersi di nullità se l'irregolarità urbanistica oltrepassa la soglia della parziale difformità, ossia nei casi di assenza del titolo abilitativo o totale difformità da esso. 
Ebbene, nel caso in esame, è evidente: - che la veranda sia stata costituita successivamente al 1967; Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 6 - che successivamente a tale data siano state effettuate le variazioni anche alla monocamera (il ### nella pratica di condono ha indicato il periodo di ultimazione tra il 1977 ed il 1983); - che manchi il relativo titolo abilitativo; - che l'istanza di concessione in sanatoria sia stata rigettata. 
I convenuti, inoltre, hanno eccepito che il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta. 
Anche tale eccezione appare infondata. 
Innanzitutto, dalla documentazione in atti, il diniego della concessione in sanatoria deve ritenersi notificato al ### atteso c he proprio que st'ultimo, in data ###, chiedeva la rideterminazione delle pratiche a seguito del diniego ricevuto. 
In ogni c aso la data dell a notifica del dini ego è del tutto irril evante, come ribadito ai convenuti dal Comune di Napoli, avendo il ### presentato l'istanza di determinazione oltre il termine di sessanta giorni da ll'entrata in vigore de lla l. 662/96, art. 2 comma 38, dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. (ord. n. 174/02): “il beneficio della sanatoria è stato accompagnato da una precisa - e non irragionevole - volontà di circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con una immediata integrazione (art. 10, comma 5- bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 recante "### urgenti in materia tributaria, finanziara e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, 30) con la quale si è stabilito che il termine di sessanta giorni per presentare, a pena di decadenza, la domanda di rideterminazione sulla base delle nuove norme, era indipendente dalla notifica del provvedimento di diniego ex legge n. 47 del 1985, decorrendo dalla entrata in vigore della suddetta legge”. 
Infine, i convenuti hanno eccepito che gli attori ben avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Premesso che tale valutazione, avente ad oggetto la buona fede degli attori, in ogni caso non potrebbe comportare la validità dell'atto di compravendita (posto che la citata nullità è posta a tutela dell'interesse superindividuale alla regolare commerciabilità de i beni immobili), la relativa deduzione non appare fondata. 
Invero il problema appare essere a monte, come dichiarato dal Comune di Napoli nel 2001, e tale circostanza implica anche il rigetto dell'eccezione secondo cui, ai sensi dell'art. 35 l. 47/85, l'istanza andava ritenuta tacitamente accolta. 
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Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 7 Ai sensi degli artt. 31-35 l. 47/85 intanto l'istanza di concessione in sanatoria può essere accolta, in quanto i lavori siano terminati entro l'1.10.1983. 
Viceversa il Comune ha riscontrato che a quella data le opere non risultavano ultimate e tale causa ha comportato il diniego della concessione in sanatoria. 
Avverso tale diniego (notificato, per quanto sopra detto agli interessati) i convenuti si sono limitati ad avanzare una tardiva (come visto) domanda di rideterminazione della pratica. 
Di conseguenza gli attori non avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Pertanto, vanno rigettate le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo in quanto va dichiarata la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
Va, pertanto, or dinato alla compete nte ### del Te rritorio-### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.. 
Di conseguenza va accolta anche la domanda di ripetizione che, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, è un'obbligazione di valuta, essendo mutuata da quella dell'indebito oggettivo (Cass. n. 20651/05). 
Sulla somma oggetto di ripetizione, € 90.000,00, gli attori hanno domandato la rivalutazione e gli interessi. 
Per quanto concerne la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta, è inammissibile il cumulo tra inte ressi moratori e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. Un., 5299/1989), in quanto “il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici ### di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1, c.c.”. 
Il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., pur potendosi ritenere esistente in via presuntiva (Cass. Sez. Un., n. 19499/2008), non è stato tuttavia richiesto nel presente giudizio. 
Come specificato dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da sv alutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la c ondanna del debitore al pagamento de l capit ale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. n. 22273/2010). 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
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Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 8 Per quanto concerne gli interessi, attesa l'assoluta assenza di malafede dei convenuti (del resto non provata, posto che la declaratoria della nullità della vendita è stata determinata dalla complessa normativa in materia ), essi vanno riconosciuti dalla domanda (29.4.2014) e fino al soddisfo. 
Va, viceversa, rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, dal momento che la stessa è del tutto generica e priva di riscontro probatorio, nell' an e nel quantum. 
Restano assorbite le altre questioni. 
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritengono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., (nella formulazione anteriore alle modifiche ex l. n. 162/14 ed applicabile ratione temporis) - stante la natura della lite ed avuto riguardo alle questioni trattate, in fatto e diritto, al rilievo d'ufficio della nullità, nonché alle reciproche posizioni processuali, per la compensazione integrale delle stesse.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima se zione civile, in composizione monocrati ca, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la nullità dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il ### ai nn. 15890/79906, dell'immobile sito in Napoli alla via ### n. 3, riportato in ### al foglio 8, particella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, classe 4, piano 9°; b) per l'effetto di cui sub a) rigetta le domande di risoluzione e di riduzione del prezzo; c) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; d) condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### e ### di € 90.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2014 e fino al soddisfo; e) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori; f) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dai convenuti; g) compensa integralmente le spese di lite. 
Così deciso in Napoli, in data 11 ottobre 2017 Il Giudice dott. ### n. 10102/2017 pubbl. il ###
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causa n. 12840/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Perrella Fabio, Ferraro Ignazio Antonin

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19820/2024 del 18-07-2024

... conseguente alla revoca del finanziamento, era stata tardiva e ### non aveva, come invece avrebbe dovuto, compiutamente giustificato il lungo lasso di t empo t rascorso tra l'inadempiment o addebitato al ricorrente, comunque emendato, la revoca; xi) con l'undicesimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 3 del d. lgs. 12.2.1993 n. 39 - ### art. 360, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione apparente e violazione de ll'art. 112 c.p.c.”; il ricorrente, nel riproporre l'eccezione di nulli tà dell'ingiunzione per carenza d i valida sottoscrizione, deduce che la ### in qu anto ente di diritto privato a p artecipazione pubblica, non era auto rizzat a all'apposizione della firma meccanografica; ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che ### talia fosse 7 di 12 autorizzata, in virtù del decreto del MEF 4/2/2008, alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, poiché tale richiamo è inconferente, atteso che la firma m eccanogr afica non è un predicato necessario della riscossione m ediante ruolo, ma una facoltà de lla P.A. e la motivazione della sentenza impugnata era illegittima per (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14241/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) per procura sp eciale a margine del ricorso -ricorrente contro INVITALIA - ### L'##### D'### S. P.A., e lettivamente domiciliata in ###', 10, presso lo studio dell'avvocato ### ( ###) che la rappresenta e difend e unit amente all'avvocato ### GIAMPAOLO (###) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente 2 di 12 avverso la SENTENZA della CORTE ### di ROMA 5680/2020 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal #### 1. In data 22 dice mbre 1999, ### sottoscriv eva con l'allora ### s.p.a. un contratto di finanziamento ex art. 9 septies della L. n. 609/96 (cosiddetto “prestito d'onore”). Con nota del 9 ottobre 2002 n. 69438, ### s.p.a., subentrata a ### s.p.a., comun icava all'### di av er avviato il procedimento di decadenza per mancata ottemperanza all'obbligo di present azione della documentazion e richiesta per legge e con successiva nota del 24 febbraio 2004 n. 9353 comunicava l'avvenuta revoca del contributo. Con nota del 28 gennaio 2009, ### intimava il pagamento del residuo debito.  2. ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p.a., subentrata a ### s.p.a., con ingiunzione di pagamento del 19 gennaio 2012, notificata il 15 febbraio 2012, chie deva all'### il pagament o della somma complessiva di euro 21.30 1,86, di cui eu ro 15.398,46 per totale erogato in conto capitale a fondo pe rduto, ed e uro 5.903,4 per interessi maturati sul to tale erogato a fondo perduto, relativi al finanziamento agevolato erogatogli.  3. Con sentenza n. 3080/2016 del 16 febbraio 2016, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso dell'### avve rso la suddet ta ingiunzione.  4. Con sentenza n. 5680/2020 del 17 novembre 2020, la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello proposto dall'### avverso la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito riteneva pacifico e documentalmente provato che l'### non aveva inviato nei termini la docume ntazione alla ### e riteneva che l'asserita consegna al tu tore SCI s.a .s. non potesse comunque 3 di 12 valere a rendere te mpe stivo l'inoltro, sull'infondato presupposto che la ### s.a.s. fosse la longa manus di ### ed avesse l'obbligo del successivo inoltro a ### La Corte di merito rilevava che, in appli cazione degli artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento, ### aveva il diritt o di revocare le agevolazioni concesse in una serie di ipote si, tra cui que lla, di rilievo nel caso in esame, in cui il beneficiario non avesse fornito nei termini st abiliti la docum entazione attestante l'avven uto pagamento dei beni finanziati.  5. Avverso questa sentenza, ### ha p roposto ricorso per cassazione, affid ato ad und ici motivi e resistito con controricorso da ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p. a. (di seguito per brevità ###.  6. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorre nte de nuncia: i) con il primo motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ.” per avere la Corte d'appello erroneamente applicato il principio di cui all'art. 1362 cod. civ. (in claris non fit intepretatio) nella esegesi del contratto di finanziamento, escludendo l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'odierno ricorrente, volti a dimostrare che ### aveva chiesto al beneficiario di consegnare i documenti al tutor; ii) con il secon do motivo di ric orso, la “violazione dell'art.  360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in ordine alla violazione dell'art.  2697 cod. civ., degli artt. 115, 183 comma 7 e 188 cod. proc.  nonché violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omessa e insuffici ente m otivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudiz io, dovuta alla mancata assunzione 4 di 12 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di ### e dei testi Pin tus e Tilocca”; ii i) con il terzo mot ivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in ordine alla violazi one dell'art. 132, n. 4 cod. p roc. civ. per vizio di motivazione apparente”, per avere il Tribunale motivato il rigetto delle prove richieste, sostenendo che fossero volte a dimostrare una convinzione personale di ### no n considerando che quest'ultimo intendeva, invece, dim ostrare, come ampiamente dedotto, il suo esatto adempimen to; iv) con il quarto motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazi one dei canoni di ermeneutica contratt uale secondo buona fede ex art. 13 66 cod. ci v.”, deducend o che la Corte di merito, ove avesse amm esso i mezzi di prova richiesti, avrebbe potuto accertare che l'atto di revoca aveva vio lato il prin cipio di affidamento; v) con il quinto motivo di ricorso , la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell'art.  1189 cod. civ. e del principio della rappresentanza apparente di cui all'art. 1387 cod. civ.”, per non avere la Corte d'appello valutato che il tutor aveva agito come rappresentante apparente di ### e che pe rtanto l'odier no ricorrente aveva correttamente adempiuto la propria obbligazione contrattuale con la consegna al tutor della docume ntazione richiesta; vi) con il sesto motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.  per violazi one del principio della irretroatt ività fissato dal l'art. 11 delle Disp. Prel. al codice civile in relazione all'applicazione del D.M.  28 maggio 2001, n. 295 e del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185”, per avere la Corte territo riale errone amente ritenuto che il contrat to prevedesse la revoca immediat a del fi nanziamento, in cas o di mancata consegna dei documenti, anche in forza di quanto previsto dal d. lg s. n. 185/ 2000, applicabil e retroattivam ente, senza, invece, dare rilevan za a quanto previsto dal D.M. 8 no vem bre 1996, n. 591, e, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 5 di 12 9 del citato D.M. , trattandosi di pr evisioni che, ad avviso d el ricorrente, confermano l'interpretazione cont rattuale da egli prospettata; vii) con il settimo motivo di ricorso, la “violazione art.  360, n. 3 Cpc per violazione dell'art. 10 bis, L. 7.8.1990 n. 241, dell'art. 1455 c.c. nell'interpretazione della revoca di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento 22.12.1999 ### e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 136 3, 1370 e 1372 del codice civile ###”; in particolare il ricorrente deduce che era errata l'in terpretazione della Corte di appello circa gli effetti dell'erronea qualificazione della natura d ella clausola risolutiva espressa di cui all'ar t. 12 del contratto d i finanziamento, che, invece, secondo l'interpretazione del ricorrente, impediva la revoca automatica e rendeva necessaria un a procedura di accertamento della responsabili tà; il ricorrente lamenta, altresì, la mancata considerazione dei canoni di bu ona fede, ragionev olezza e importanza dell''inadempimento; viii) con l'ottavo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere la Corte d'appello ritenuto, in contrasto con le risultanze sostanziali (motivazione dell'ingiunzione) e processuali (produzione in atti delle sp edizioni e omessa contestazio ne della società convenu ta), irrilevante la corretta qualifi cazione della clausola, in base all'erroneo presupposto che non vi sarebbe traccia in atti dell' invio della documentazione avvenuto il 9 marzo 2004; ix) con il nono motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1 L. n. 241/90 ed art. 5 Trattato sull'### (principio di proporzionalità) - ### art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall'art.  132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.”; ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, circa il lasso di tempo trascorso tra la concessione de l finanziamen to e la successiva 6 di 12 revoca, fosse difforme dal vero e che la revoca fosse coerente con il prin cipio di proporzionalità, in quanto ### che espletava funzioni e prerogative pubbl icistiche, era comunque tenuta a procedere a un rigoroso controll o dell'utiliz zo delle agevolazioni anche sotto il profilo degli adempimenti contrattuali; rimarca che non vi era stat o un u tilizzo dis torto del finanziam ento, come risultava dalla motivazione della sentenza impugnata, e richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui era sempre necessaria un'attenta, congrua e motivata valuta zione di proporz ionalità d el rapporto tra inademp imento e conse guenze della risoluzione; x) con il decimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1, comma 136 L. n. 311/2004 e dell'art. 21 nonies L. 7 agosto 1 990, n.. 241; p er violazione dell 'art. 2964 codice civil e; per violazione del l'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 (principio dell'affidamento) e dell'art. 1375 c.c.” , per non avere la Corte d'appello considerato che, essendo trascorsi più di tre anni tra una fase del procedimento e la successiva, si era ingenerato un affidamento del ricorrente sulla cer tezza dei r apporti giuridici, mentre l'azione di recupero della somma erogata, conseguente alla revoca del finanziamento, era stata tardiva e ### non aveva, come invece avrebbe dovuto, compiutamente giustificato il lungo lasso di t empo t rascorso tra l'inadempiment o addebitato al ricorrente, comunque emendato, la revoca; xi) con l'undicesimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 3 del d. lgs. 12.2.1993 n. 39 - ### art. 360, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione apparente e violazione de ll'art. 112 c.p.c.”; il ricorrente, nel riproporre l'eccezione di nulli tà dell'ingiunzione per carenza d i valida sottoscrizione, deduce che la ### in qu anto ente di diritto privato a p artecipazione pubblica, non era auto rizzat a all'apposizione della firma meccanografica; ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che ### talia fosse 7 di 12 autorizzata, in virtù del decreto del MEF 4/2/2008, alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, poiché tale richiamo è inconferente, atteso che la firma m eccanogr afica non è un predicato necessario della riscossione m ediante ruolo, ma una facoltà de lla P.A. e la motivazione della sentenza impugnata era illegittima per violazione dell'art.3 d.lgs.n.39/1993.  2. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione , sono fondati n ei limiti che si vanno ad illustrare. 
Le censure ‒ sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 cod.  civ., 2697 cod. civ., 183 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ. e della motivazione apparente, espunto il riferimento, inammissibile, alla motivazione insufficiente (Cass. S.U. 8053/2014) ‒ colgono nel segno. 
In via d i principio, va anzit utto osservato che, ben ché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qu alora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, peraltro in presenz a d'emergenze semant iche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la ratio decisoria avversata, giacché il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, o ve fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale d ello strumento negoziale (Cass. 3 0686/2019). Inoltre, il divieto di provare per mezzo di testimo ni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea, non comprende l'accertamento di circost anze chiarificatrici del contenuto negoziale in quanto suscettibile di diverse interpre tazioni (Cass. 933/1976). Più di 8 di 12 recente si è ribadito che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. , non rientrano quelle pattuizioni il cu i contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibi le quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad ogget to elementi d i mera integraz ione e chiarificazione del contenuto della volont à negoziale (Cass. 1742/2022). 
Inoltre, il provvediment o reso sul le richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art . 360, comma 1, n. 4, cod. proc.  allorquando il giudice di merito rilevi precl usioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tem a contro verso ed al compe ndio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rile vanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è in ammis sibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. ###/2023). Infine, ricorre il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragion amento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più 9 di 12 varie, ipotetiche, congetture (Cass. 6758/2022; Cass. 13977/2019; Cass. S.U. 22232/2016). 
Nella specie, la Corte d'appello ‒ ai f ini del riscontro della tempestività della trasmissione alla finanziatrice ### (ora ### della documentazione attestante l'avvenuto e corretto utilizzo delle risorse assegnate, la cui ritardata consegna aveva comportato la revoca del fi nanziame nto erogato all'### ‒ ha rilevato che quest'u ltimo aveva a ffermato, anche in appello, di «avere assolto i suoi obblighi consegnando a man o la documentazione a una persona preposta dalla stessa ### a riceverla , ovvero al proprio tutor dr. ### poiché ‒ in sede d i esecuzione de l contratto di finanziam ento del 2 2 dicembre 1999 ‒ «spettava a costui ricevere la documentazione e poi curarne la spedizione a ### La sentenza ha altresì dato atto che l'### aveva articola to interrog atorio formale e prova per testi, indicando a testi lo stesso ### ed altro dipendente della società di tutoraggio ### per dimostrar e che l'istante era «contrattualmente obbligat o a presentare la documentazione al proprio tutor», essendo il mede simo preposto alla società fin anziatrice, e quindi obbligato a trasmetterla a quest'ultima. La Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva rilevato, invece, che l'invio diretto da parte d ell'### della documentazione a ### non era avvenut o nel termine contrattuale di 90 giorni e che, quindi, la consegna avvenuta alla SCI era del tutto priva di rilievo. 
E t uttavia, in maniera incomprensibile e priva di colleg amento logico con la premessa, la Corte ha ritenuto che il motivo di appello formulato dall'### per contestare tale assunto del Tribunale, fosse «infondato perché aggredisce un passaggio motivazionale che ha un contenuto div erso da quello che l'appellant e ha voluto contestare», laddove l'appellante voleva proprio contestare di non 10 di 12 essere tenuto ‒ come aveva affermato il primo giudice ‒ a spedire direttamente la documentazione alla ### Per quan to riguarda, poi, l'interpretaz ione del contratto e la conseguente valutazione di rilevanza delle prove articolate, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che l'art. 5, ultimo cpv. del contratto «pone in capo al beneficiario l'obblig o di in vio della documentazione» (p. 16), e che in b ase all'art. 12, in cas o di ritardata consegna de lla document azione in quest ione, ### aveva il diritto di revocare il finanziamento, sicché, secondo la Corte di merito, il contratto non conteneva previsione alcuna che consentisse al beneficiario di operare la consegna «in modo diverso dall'invio diretto alla concedente». 
Per tali ragioni, senza neppure analizzare il contenuto delle prove articolate, la Corte d'appe llo ‒ solo implicitamen te ritenendole irrilevanti ‒ ha rigettato il motivo di appello. 
Orbene, la sentenza va ravvisata carente sul piano motivazionale ed erronea sul piano giuridico. La clausola 5 del contratto, che ‒ a detta della Corte di m erito ‒ conterreb be l'obblig o di in viare direttamente alla finanziaria la document azione in questione, si limita a stabilire che il «beneficiario si obbliga a presentare…» detta documentazione, e l'art. 12 si limita a prevedere il diritto del la ### di revocare il finanzia mento, ove «il ben eficiario non fornisca nei termin i stabiliti la d ocumentazione che attest a l'avvenuto pagamento dei beni finanziati», come deduce il ricorrente con sufficiente speci fici tà, rimarcando che nessuna previsione contrattuale prevedeva che l'A rgiolas fosse tenuto a consegnare, o a «spedire» come si legge nella sentenza impugnata, la docu mentazione a ### poiché il contrat to faceva riferimento ad espressioni «aperte» e «no n univoche», come «presentare» e «fornire», senza ne ppure l'in dicazione del destinatario di tale consegna. Per le ragioni suesposte, il giudice di merito era tenuto a delibare compiutamente il contenuto de l 11 di 12 contratto, in ordine alla sua chiare zza o equivocit à nel senso invocato dal ricorrente, scrutinando complessivamente le clausole anche alla luce de lle finalità perseguit e dalle parti, e di conseguenza a delibare la rilevanza dell'interrogatorio formale e della prova test imoniale, i cui capito li sono stati riprodotti nel secondo motivo, nel rispetto del principio di autosufficienza ( 6440/2007; Cass. 17915/2010; Cass. 13677 /2012) . Ebbene, i capitoli di prova erano d iretti a d imostrare: che, in fase d i esecuzione del rapporto ‒ e secondo le istruzioni impartite dal tutor ‒ l'### doveva obbligatoriam ente consegnare la documentazione a quest'ultimo che l'avre bbe cont rofirmata e spedita all'ente ero gatore; che «era vietata la p ossibilità di spedizione degli stessi da p arte del beneficiario direttamente all'ente erogatore»; che la consegna al ### avvenne nei termini contrattuali; altre circostanze rilevanti per la controversia. 
La Corte di merito non ha ammesso le prove senza una specifica motivazione sulla loro irrilevanza, negando all'istante il diritto alla prova (art. 24 Cost. e 2697 cod. civ.). Nello specifico, difetta una valutazione della rilevanz a delle prove in rapporto al tema controverso ed al compe ndio delle al tre prove richieste o già acquisite, nonché ricorre vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, in base all'orientamento di questa Corte suesposto.  3. ### dei primi tre motivi comporta l'assorbimento di tutti gli altri.  4. In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei limiti precisati; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti, dichiarati assorbiti gli altri, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, a cui è demandata anche la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.  P.Q.M. 12 di 12 La Corte acc oglie i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei sensi di c ui in m otivazione; dichiara ass orbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'app ello di ### in diversa composizione, a cui 

Giudice/firmatari: Valitutti Antonio, Parise Clotilde

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20737/2025 del 22-07-2025

... dell'incorporazione. Il motivo è complessivamente inammissibile. Per un verso, la deduzione della cd. accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propr ia domand a (principale o riconvenzi onale), volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio 11 di 13 del valore dell'area stessa, sicché tale richiesta è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ed è inammissibile ove proposta, per la prima volta, in appello, ex art. 345 c.p.c. ( 2, n. 12415 del 17 maggio 2017; ### 2, n. 4286 del 22 febbraio 2011). La dec isione impugnata è dunque perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte. Per altro verso, la violazione dell'art. 936 c.c. risulta eccepita per la prima volta nel presente giudizio. Del resto , anche l'eccezione di tardività della domanda di r imozione delle o pere non cos tituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 10912/2020 R.G. proposto da #### elettivamente domiciliati in #### S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato ### D'### , rappresentati e difesi dagli avvocati ### A ### e ### giusta procura in atti; - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### SPADARO, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore; -controricorrente avverso la sent enza n. 461/2020 della CORTE ### d i ### depositata il ###; Udita la relaz ione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ### dr. ### Udite le conclusioni del ### dr. ### e del difensore delegato della controricorrente #### convenne innanzi il ### e di #### e ### chiedendo che venisse accertata la 2 di 13 proprietà esclusiva in suo favore di un terreno, esteso per mq 120, distinto al catasto al foglio 32 particella 574 antistante la propria abitazione sita in ### via ### n. 6, o ccupato illegittimamente dai convenuti, i quali avevano demolito il vecchio muro di cinta, posto a confine, ed avevano edificato un manufatto in violazione delle distanze legal i. Chiese, pertanto, la cond anna al rilascio, la rid uzione in pristino, nonché la dem olizione delle costruzioni edificate ed il risarcimento dei danni per la lamentata occupazione. 
I coniugi ### e ### si costituirono in giudizio chiedendo il riget to della domanda attorea e form ulando domanda riconvenzionale di acquisto dei fabbricati per usucapio ne ultraventennale. 
In esi to all'istruzione probatoria, il giudice adito, q ualificata la domanda proposta dalla ### quale azione di reg olamento dei confini, accertò il lamentato sconfinamento e condannò i convenuti alla riduzi one in pristino dei luoghi mediante demolizione de i manufatti. 
A seguito di rituale impugnazione proposta dalle parti soccombenti, con sentenz a n. 461 depositata il 25 febbraio 2020, l a Corte di Appello di ### rigettò il gravame e confermò la sentenza di primo grado. 
I giudici catanesi confermarono la qualificazione della domanda data dal ### ritenendo che la stessa non mutasse in seguito alla richiesta di rilascio dell 'area svolt a dall'attrice “essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine” (pag.  4). 
Ritennero, inoltre, che nessun dubbio potesse sorgere in ordine alla proprietà del terreno in capo alla ### a fronte dei titoli prodotti dalla stessa, no n contestati ex advers o, no nché della dett agliata ricostruzione dei luoghi effettuata nella ### 3 di 13 Rigettarono, altresì, il terzo motivo d'appello riguardante l'istanza ex art. 938 c.c., poiché, trattandosi di una vera e propria domanda, e non di una mera difesa, era soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., non rispettate dai convenuti in primo grado, né la stessa avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. 
Ritennero, infine, che le spese fossero state correttamente liquidate dal ### trattandosi di causa di valore indeterminabile. 
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione ### e ### sulla scorta di sette motivi.  ### con contro ricorso. Ent rambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.  ### ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DI DIRITTO La Corte deve preliminarmente dare atto che la memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente risulta depositata in data odierna. E' dunque tardiva, non avendo rispettato il termine di giorni cinque, previsto dall'art. 378 c.p.c. 
La Corte deve altresì dare atto, sempre in via preliminare, che la procura speciale rilasciata all'avv. ### con scrittura privata è inamm issibile, essendo il giudizio iniziato in primo grado il 21 marzo 2005, allorq uando la pro cura speciale richiedeva necessariamente un atto notarile.  1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., avendo la Corte d'appello qualificato, erroneamente, la domanda proposta dalla ### quale azione di regolamento dei confini e non come rivendicazione. 
A c onferma che si sar ebbe tratt ato di tale ul tima azione, militerebbero alcune circostanze, tra cui la richiesta dell'attrice di vedersi riconosciuta giudi zialmente la proprietà della porzi one di terreno, e non l'accertamento del confine, nonché la contestazione 4 di 13 svolta dai ricorrenti circa la validità ed idoneità del titolo di proprietà della ### ed il c onseguent e conflitto tra titol i sollevato dai convenuti in primo grado.  2. Co n il se condo mez zo, i ricorrenti censurano la s entenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5. 
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo gr ado avrebbe ro, inoltre, violato il princ ipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo di fatto alterato sia il “petitum” che la “causa petendi”.  3. Con la t erza lagnanza i ric orrenti denunciano la nullità della sentenza sempre per erronea qualificazione della domanda, ex artt.  99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo grad o avrebber o altresì sottratto l'at trice al rigoroso onere probatorio previsto dalla rivendicazione, onere che invero non sarebbe stato assolto dalla ### La domanda, dunque, non avrebbe potuto essere accolta. 
I tre motivi poss ono essere scrutinati co ngiuntamente, perché avvinti dai medesimi presupposti logico-giuridici, e sono infondati. 
La Corte d'appello ha in proposito affermato “nelle premesse dell'atto di citazione, parte attrice, richiamando i propri titoli di provenienza, ma senza invocare un conflitto con i titoli dei convenuti, chiaramente afferma che le costruzioni di costoro hanno occupato una parte del proprio immobile, con il relativo, conseguente, sconfinamento. 
Peraltro, sulla questio ne, è decisiva la p rospettazione di parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, non contesta il titolo invocato dall'attrice, tanto è vero che, in via riconvenzionale, chiede l'usucapione di quei contestati manufatti - domanda dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta”. 5 di 13 Con tale motivazione non si confrontano i motivi di ricorso, specie per ciò che concerne il titolo dell'originaria attrice. 
Inoltre, la r ilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità proc essuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del g iudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la ine satta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", pot rà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge l a "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovve ro la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.  (Sez. 3, n. 11103 d el 10 giug no 2020; Sez . 5, n. ### del 6 novembre 2023). 
I ricorrenti non contestano i fatti allegati nell'atto introduttivo, ma l'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito. Orbene, il vizio di violaz ione di legge consiste nella de duzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnat o, della fattispecie astratta r ecata da una norma di l egge e im plica necessariamente un problema interpretativo del la stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risult anze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineris ce alla tipica valutazione del 6 di 13 giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (### 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).  4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948, 2697, 2704 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5., avendo la Corte catanese ritenuto, erroneamente, provata la proprietà del terreno in capo alla resist ente, sulla base di titol i contestati nonché di una CTU erronea e contraddittoria. 
Medesime considerazioni varrebbero anche per quanto riguarda la prova delle costruzioni che sarebbero state eseguite dai ricorrenti sul terreno in contesa. 
Il motivo è complessivamente infondato. 
Per un ve rso , allorquando ### e L ucia ### assumono che controparte non avrebbe dimostrato la proprietà del mappale 574, omettono di dare gl i opportuni riferimenti circa la tempestiva contestazione dell'assunto avversario. 
Per altro verso, la sentenza impugnata ha affermato “Il motivo è infondato perché si scontra - senza incrinarla - con la dettagliata ricostruzione dei luoghi effettuata dalla consulenza e, poi, dal Giudice nella sentenza impugnata, nella quale si richiama, ulteriormente, l'atto di provenienza del 1991 - nel quale i fa riferimento, invece, alla part. 574 in questione - per cui nessun dubbio permane sulla proprietà dell'immobile in capo alla ### sul quale i convenuti hanno realizzato le costruzioni incriminate”. 
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di mo tivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, no n dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrar ie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non esp ressamente confutate, restano impli citamente disattese p erché incompatibili, solo ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo 7 di 13 puntuali e specific he, ma ev idenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza è tenuta a motivare la propria adesio ne alle predette conclusioni per non risultare affetta da nullità (### 1, n. 15804 del 6 giugno 2024; ### 1, n. ### del 20 novembre 2023). 
Nella specie, la Corte d'appello ha plaus ibilme nte motivato circa l'adesione alle conclusioni del ####, la consulenza di parte, ancorché confer mata sotto il vincolo del giuramento, c ostituisce una s emplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base de l p roprio convinc imento conside razioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (### 6-2, n. 9483 del 9 aprile 2021). 
Con rig uardo all'invocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  occorre aggiungere quanto segue. 
La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inam missibile istanza di revisione delle valutazio ni e del convincimento del giudice di merito , tesa all'otteni mento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U., n. 24148 del 25 ottobre 2013). 
E' allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisc e un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicc hé rimane estranea al p resente giudizio qua lsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giu dice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione del la maggiore o minore 8 di 13 attendibilità delle fonti di prova, co ntrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (### U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per ess ere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla r icognizione d el contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con co nseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativ i che risultan o oggettivamente dal materiale pr obatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunt i dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (### 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). 
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. 
Per il resto, va r ibadito che l'esame dei docume nti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probator ie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sing olo elemento o a confutare tutte l e deduz ioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disat tesi tutti i rilievi e circostanze che, 9 di 13 sebbene non menzionati spe cificam ente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (### 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).  ###, sempre per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il gi udice, in contraddizione es pressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos sibilità di r icorre re al notorio), mentre - come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
È, in conclusione, inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di me rito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., dovendosi ravvedere nel caso di specie il vizio di ultra petizio ne della sentenza imp ugnata, laddove ha dispost o “erroneamente l'arretramento a distanza le gale dei manufatti edificati dai coniugi ### benchè la sig.ra ### avesse domandato la sola eliminazione delle opere realizzate oltre il confine” (pag. 21). 
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 
Da un lato, la doglianza pone, ancora una volta, questioni di merito. 
Dall'altro, la misura contestata era stata disposta dal ### La sentenza impugnata non ne h a trattato, né i ricorr enti hanno 10 di 13 dimostrato di ave rla impugnata in appello (come si desume dai motivi di gravame riportati a pag. 6 e ss. del ricorso). 
Conseguentemente, qualora la violaz ione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si riferisca alla sentenza di primo grado, essa non può essere denunziata per la prima volta in cassazione, essendosi formato il giudicato sulla questione oggetto della decisione (### 2, n. 20402 del 5 settembre 2013).  ###, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non sol o di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione pr ima di esam inare nel merit o la questione stessa (### 2, n. 2038 del 24 gennaio 2019).  6. Con il sesto motivo si censura la sentenza gravata per violazione degli artt. 936 e 938 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5. 
In part icolare, i giudici di secondo grado , avrebb ero errato nel ritenere inammissibile l'ap plicazione dell'art. 938 c.c., formulata, invero, ritualmente, così come avrebbero illegittimamente applicato l'art. 936 c.c., stante la buona fede dei ricorrenti ed il decorso di oltre sei mesi dal giorno dell'incorporazione. 
Il motivo è complessivamente inammissibile. 
Per un verso, la deduzione della cd. accessione invertita di cui all'art.  938 c.c. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propr ia domand a (principale o riconvenzi onale), volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio 11 di 13 del valore dell'area stessa, sicché tale richiesta è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ed è inammissibile ove proposta, per la prima volta, in appello, ex art. 345 c.p.c. ( 2, n. 12415 del 17 maggio 2017; ### 2, n. 4286 del 22 febbraio 2011). 
La dec isione impugnata è dunque perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte. 
Per altro verso, la violazione dell'art. 936 c.c. risulta eccepita per la prima volta nel presente giudizio. Del resto , anche l'eccezione di tardività della domanda di r imozione delle o pere non cos tituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.  7. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 poiché se la Corte d'appello avesse applicato i principi sopra richiam ati “non avrebb e condannato gli appellanti alle spese e compensi dei due gradi di giudizio”. 
Il motivo è inammissibile. 
In generale, l'individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve essere operata in considerazione dell'esito finale della contr oversia sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa rilev are l'esito di una peculiare fase del processo (### 6-3, n. 13356 del 18 maggio 2021; ### 6-3, n. 6369 del 13 marzo 2021). 
In particolare, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza v a inteso nel senso che soltanto la part e interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la 12 di 13 valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limi ti (minimi, o ve previsti e) massimi fissati dalle tab elle vigenti (### 6-3, n. 14459 d el 26 maggio 20231; ### 1, n.19613 del 4 agosto 2017). 
La sent enza impugnata ha correttam ente applicato i prin cip i che precedono. 
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese proce ssuali in favore della ### c ome liquidate in dispositivo. 
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art.  13 com ma 1-quater D.P.R. n. 115/20 02 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part e di ### a e ### d i un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### il 26 giugno 2025.  #### 13 di 13 #### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13661/2025 del 21-05-2025

... festivo, così avallando l'introduzione di una nuova eccezione, visto che nessuna 3 di 7 distinzione in proposito era contenuta nelle difese di primo grado della parte convenuta; il motivo è infondato, in quanto la questione poi valorizzata in sede di appello, ovverosia la distinzione tra lavoro straordinario feriale e lavoro festivo, anche straordinario, attiene al diritto azionato e non integra un'eccezione in senso stretto; pertanto, del tutto ritualm ente la Corte territoriale ha affrontato quello specifico aspet to, rispetto al quale quant o addotto dal Ministero attiene all'ambito delle mere difese sui fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso , poi sviluppate con l'atto di impugnazione in appello e non ad eccezioni in senso stretto delle quali si possa ipotizzare la tardiva introduzione nel processo; 2. il second o motivo è rubricato con riferimento alla nullità della sentenza e dl procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si assum e che, essendo mancata la contestazione del fatt o consistente nell'essenzialità e l'obbli gatorietà del servizio e del lavoro festivo, ciò comp ortasse (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19453/2024 R.G. proposto da: ###### rappresent ati e difesi dagli Avv.ti ### e ### - ricorrente - contro ### , rappresentato e difeso dall'### - controricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n . 1525 /2024 della CORTE D'### di NAPOLI, depositata il ###, R.G.N. 2405/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025 dal ###. ###; ### 1.  la Corte d'### di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di ### nel confermare l'accoglimento della 2 di 7 domanda con la quale i lavo rato ri megli o indicati in epigrafe, addetti ai servizi di vigil anza presso il ### di ### avevano chiesto il riconoscime nto del diritto al pagamen to del lavoro straordinario svolto fino al 31.12.2017, ha invece rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto in giorni festivi; la Corte d '### o, quanto allo straordinario nei giorni feriali, riteneva che esso fosse provato sulla base dell'inserimento di esso in banca ore e dovesse aversi per autorizzato sulla base dell'ordine di serviz io che aveva organizzat o il servizio in modo da rend ere necessario lo svolgimen to di quelle ore eccedenti la misura ordinaria; altrettanto - assume la Corte territoriale - non poteva invece dirsi per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, rispetto al quale mancava la prova di una specifica autorizzazione; 2.  i la voratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il Ministero d ella ### ra ha op posto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, è in atti memoria dei ricorrenti principali; ### 1.  il primo m otivo d i ricorso adduce la nullità del la sentenz a e del procedimento per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c. (art. 360 4 c.p. c.) e con esso si sostiene che erron eamente la Corte territoriale avrebbe valorizzato la distinzione operata dal Ministero con l'atto di appello tra autorizzazione al lavoro straordinario tout court rispetto all'autorizzazione al lavoro straordinario festivo, così avallando l'introduzione di una nuova eccezione, visto che nessuna 3 di 7 distinzione in proposito era contenuta nelle difese di primo grado della parte convenuta; il motivo è infondato, in quanto la questione poi valorizzata in sede di appello, ovverosia la distinzione tra lavoro straordinario feriale e lavoro festivo, anche straordinario, attiene al diritto azionato e non integra un'eccezione in senso stretto; pertanto, del tutto ritualm ente la Corte territoriale ha affrontato quello specifico aspet to, rispetto al quale quant o addotto dal Ministero attiene all'ambito delle mere difese sui fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso , poi sviluppate con l'atto di impugnazione in appello e non ad eccezioni in senso stretto delle quali si possa ipotizzare la tardiva introduzione nel processo; 2.  il second o motivo è rubricato con riferimento alla nullità della sentenza e dl procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si assum e che, essendo mancata la contestazione del fatt o consistente nell'essenzialità e l'obbli gatorietà del servizio e del lavoro festivo, ciò comp ortasse l'autorizzazione al lav oro in tali giorni, che dunque doveva considerarsi circostanza da espungere dall'ambito degli accertamenti di causa; anche tale motivo è infondato; vale in proposito il principio per cui l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatt o e non anche alla loro componente valutativa (Cass. 21 dicembre 2017, n. ###; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); il fatto storico qui consiste nello svolgimento del lavoro nei giorni festivi ed in ipo tesi nell'esi stenza di un'autorizzazione esplicita al lavoro, anche straordinario, in quegli stessi giorni; il desumere invece implicitamente l'autorizzazione allo straordinario dall'essenzialità od obbligatorietà del lavoro festivo è - per quanto la distinzione sia sottile - deduzione logica che rientra nell'ambito 4 di 7 delle valutazioni istruttorie e dunque estranea all'ambito della non contestazione dei fatti storici; pertanto, il motivo non coglie nel segno, in quanto l'accertamento dell'esistenza o meno di un'autorizzazione implicit amente desumibile dall'accaduto - consistendo in un giudizio - non è in sé profilo suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione; ciò fermo restando che quell'autorizzazione implicita o comunque il ricorrere dei presupposti per il pagamento rivendicato, può essere desunta dal complessivo e same dei dati istruttori, ma questo è profilo diverso, n on interessato dal motivo e da riscontrare sulla base degli elementi di causa, ivi compresa la non contestazione - quella sì riguardanti fatti storici - dello svolgimento del lavoro nei giorni festivi, su cui si va a dire immediatamente di seguito; 3.  il terzo motivo adduce ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c., degli artt. 36 e 111 della Costituzione (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui non si è ten uto conto che le prestazioni festive sono state sv olte non insciente o prohibente domino; il motivo è fondato; la Corte t erritoriale n on mette in discussione che vi sia stato svolgimento del lavoro nei giorni festivi, ma ritiene che manchi la specifica autorizzazione datoriale rispetto ad esso, che soltanto consentirebbe la remunerazione, an che sotto il profilo dello straordinario; in tal modo, richiedendosi evidentemente un'autorizzazione formale - ed essendo evidente che i lavoratori di certo non sono andati in servizio nei giorni festivi di loro iniziativa - non possono dirsi osservati i principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza di questa S.C.; 5 di 7 Cass. 27 luglio 2022, n. 23506, in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui «non è remune rabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutt o di libera determinazione del singolo dipendente e n on strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed u tilità per la P.A., dal dirigent e responsabile», precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lav oro straordinario svolto, che presu ppone la previa autorizz azione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e /o contraria a dis posizioni del contratto collettivo; il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass. 23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario; si tra tta di principi che valgon o per ogni t ipo di straordinario e dunque anche per quanto del lavoro svolto in giornata festiva sia da considerare straordinario, giornaliero o settimanale; 3.1 ciò comporta la cassazione della sent enza imp ugnata, perché il lavoro svolto nei giorni festivi va valuta to sotto il profilo dell'autorizzazione implicita datoriale, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulteriori atti formali; il giudice del rinvio valuterà quindi la pretesa, apprezzando, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto abbia in concreto integrato un a tipologia di straordinario, secondo la disciplina della contrattazione collett iva (v., senza pretesa d i esaustività, art. 26 CCNL di comp arto del 16 febbr aio 1999 e 6 di 7 normativa ivi richiamata) ed attribuend o quindi le differenze retributive in ipotesi maturate quali p reviste dalla medesima contrattazione 4.  resta assorbito il quarto motivo, con cui si adducono ragioni analoghe a quelle sviluppate con il terzo motivo, ma con particolare riferimento al significato da attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 2014 e sotto il profilo d el difetto assoluto di m otivazione e/o di motivazione apparente; 5.  il mot ivo di ricorso incidentale - formulato dal Ministero con riferimento alla domanda accolta riguardante lo straordinario feriale - denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del ### di comparto, dell'art . 2697 c.c. e si incentra altresì sulla valenza probatoria dell'ordine di servizio n. 18 del 2014; il motivo, articolato richiamando varie norme della contrattazione collettiva di comparto, evidenzia come l'inserimento delle ore nello strumento meramente contabile della “banca delle ore” non implica in sé la possi bilità di remunerare il lavoro straordinario , la qu ale richiede che esso sia stato debitamente autorizzato, non potendosi nel caso di specie neanche ritenere l'esistenza di un'autorizzazione implicita; il motivo è inammissibile; premesso che, rispetto alla valenza de ll'autorizzazione implicita, valgono i principi sopra richiam ati al punto 3, la v alutazione dell'ordine di servizio sui turni e gli orari da osservare come forma di auto rizzazione allo svolgimento dei corrispondenti st raordinari attiene al merit o e no n può essere scalfita - al di là della su a evidente plausibilità, non vedendosi come si possa negare un tale carattere alla predisposiz ione degli orari operata dal datore di lavoro al fine di g arantire la prestazione del servi zio - dalle generiche e contrarie affermazioni contenute nel motivo; 7 di 7 vale quindi il principio per cui la deduzione di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni de lla parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle v alutazioni e del convincimento tesa all'ottenimento di un a nuova pronunci a sul fatto, certamente e stranea alla natura ed ai fini de l giudizio di cassazione. (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, ###); 6.  in definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e rigettat i i primi due, men tre va d ichiarato inammissibile il ricorso incidentale; in ragione di ciò la causa va rinviata alla medesima Corte d'### la qua le, in diversa composizione, farà applicazione dei principi sopra enucleati.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due e d assorbito il q uarto; dichiara in ammissibile il ricorso incidentale. ### la sentenza in relazione al mot ivo accolto e rinvia alla Corte d'### di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle sp ese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### nella Cam era di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

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