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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8851/2024 del 03-04-2024

... dall'### con ciò omettendo qualsiasi pronuncia sulle eccezioni e difese dell'### che, al contrar io, avev a contestato anche nel mer ito la 7 domanda, sia neg ando che l'interpello d el 1999 p otesse qualificarsi come un'offe rta di vendita, trattandosi soltanto di un questio nario propedeutico e strumentale, sia contrastando i criteri di determinazione del prezzo invocati dalle condu ttrici, che er ano poi stati illegittimamente applicati dalla Corte distrettuale; 4. il quarto motivo - “### degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e violazione dell'art. 3, comma 8, d.l. 351/2001 convert ito con modificazioni in l. n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - censura il vizi o di ultr apetizione della sen tenza che, pronunciando oltre i limiti del petitum, ha operat o la ### decurtazione del 14% del prezzo per la vendita “in blocco” nonostante che le attrici non l'avessero chiesta; 5. il qu into moti vo - “### degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.” - censura la senten za che h a condannato l'### a pagare alle appellanti non soltanto le spese di secondo grado, ma an che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 14891/2019 proposto da: INAIL, elettivamente domiciliato in ### vembre 144, presso lo studio dell'avvocat o ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###).  - Ricorrente - #### domiciliat ####### pr esso la ### de lla Corte di Cassazion e, rappresentate e difese dall'avvocato A ndrea N apolitano (###).  - ### - Nonché contro SOCIETÀ ### - Intimata - #### PROPRIETÀ #### la sen tenza della Corte d'appello di Napoli n. 4058/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 27 marzo 2024. 
Rilevato che: 1. risulta dalla sentenza impugnata che ### e ### quali conduttrici di due immobili di proprietà dell'### siti in Napoli, in via ### n. 131, convennero l'### innanzi al Tri bunale di Napoli, chiedendo ch e fosse accerta to che esse avevano acquistato gli immobili alla data del 31/10/2001, allorquando avevano esercitato l'opzione attribuita per legge a i conduttori di immobili di proprietà di en ti previd enziali pubblici soggetti a dismissione, ovvero che i detti i mmobili venissero loro t rasferiti ex art. 2932, cod. civ., con determinazione del prezzo in base ai criteri previsti dal d.lgs. n. 104 del 1996, ossia in base al valore di mercato con l'abbattimento del 30% e del 14%; 2. costituendosi in giudizio, l'### eccepì il difetto di giurisdizione del G.O. in favor e del G.A., e, nel m erito, chiese il riget to della domanda sul rilievo che, sia nella missiva del 1999 che in quella del 2003, con le quali aveva invitato le conduttrici ad esercitare l'opzione, non aveva indicato il prezzo degli immobili e si era riservata di farlo in un secondo momento; 3. il Tr ibunale di Napoli, con sentenza 5071/201 4, declinò la giurisdizione a favore del giudice amministrativo; 4. sull'impugnazione delle attrici soccombenti, la Corte d'appello di Napoli, nella resistenza dell'### in accoglimento della domanda ex art. 2932, cod. civ., ha trasferito alle conduttrici gli immobili previo pagamento del prezzo, con decurtazion e del 30%, in quanto l'inclusione degli immobili tra que lli “di pregi o” e ra avvenuta successivamente all'esercizio dell'op zione, e del l'ulteriore 14% per 3 l'avvenuta vendita “in blocco” e in mancanza di contestazione sul punto. 
La decisione, in sintesi, è così motivata: ### per la Cassazion e (### U , n. 20902 del 201 1), la materi a della cartolarizzaz ione non è soggetta a giurisdizione esclusiva e la cognizione della controversia spetta al G.O., o, alternativamente, al G.A., secondo l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio: in partico lare, ove si cont roverta soltanto della determinazi one del prezzo contenuto nell'offerta di acqu isto inoltrata al conduttore, va esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.  ### bunale ha negato la giurisdizione de l G.O. sul presup posto che ogget to della domanda fosse la deter minazione del pr ezzo di vendita. 
E que sto perché, per il p rimo giudice, la propo sta di acquisto dell'### del 12/07/1999 non era idon ea a costitu ire una valida manifestazione di volontà dell'Ente, fun zionale all'esercizio dell'opzione, in quanto mancante d ell'indicaz ione del prezzo, e si trattava quindi di una lettera che (al pari di quelle successive) aveva una portata meramente informativa. 
Viceversa, secondo la tesi delle appellanti, l'### con la lettera del 12/07/1999, ave va formulato una proposta di acqui sto che le conduttrici avevano accettato esercita ndo l'opzione come stabilito entro il ### 01, con conseg uente perfezionamento di un contratto preliminare cui dare esecuzione, laddove il prezzo, benché non espressame nte indicato nella proposta, doveva essere determinato sulla scorta dei parametri fissati dalla normativi all'epoca vigente; ### alla luce dell a recente g iurisprudenza di legittimità, è preferibile l'impostazione delle appellanti: se si ritiene che la proposta del 1999 fosse idonea e funzionale al l'eserciz io dell'opzione, pur in 4 mancanza dell'indi cazione del prezzo, è evidente che, esercitata l'opzione, sorge in capo al co nduttore un diritt o sogge ttivo alla conclusione del definitivo al prezzo fissato dalla normativa vigente al 31/10/2001, il che com porta l'af fermazione della giurisdizi one del G.O.; ### nel merito, poiché non vi è stata specif ica contestazione, la domanda delle appellanti deve essere accolta e gli immobili detenuti in locazio ne dalle appellan ti vanno ad esse trasferiti ex art. 2932, cod. civ., al prezzo determin ato sul la scorta dei criteri vig enti al 31/10/2001 (quale termine per l'esercizio dell'opzione di acquisto); 5. l'### ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi.  ### e ### hanno resistito con controricorso.  ### è rimasta intimata. 
Le parti costituite hanno d epositato memorie in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “### e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1350, 1351, 1376, 1329, 1331, e 2932 c.c.; dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 convertito con modificazioni in l.  n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni; dell'art. 1 co. 1 e 2 del d.l. n. 41 del 23/02/2004, convertito con modificazioni in l. 104 del 23/04/2004; il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - reca la premessa che l'### in at tuazione d elle disposizioni normative dettate in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, ha manifestato all e conduttrici la volontà di porre in vendita g li immobi li oggetto di causa soltanto con le raccomandate a.r. del 4/06/2007, con le modalità e alle condizioni ivi indicate e, dunque, solo dopo che gli immobili erano stati individuati quali unità immobiliari “di pregio” con d.m. del 16/09/2004. 5 Il che significa, p rosegue il ricorrente, che nessuna manifestazione di volontà di dismettere gli immo bili può essere ravvisata, in capo all'En te previd enziale, nella corrisponde nza anteriore a quella del 2007, e meno che mai nel documento del luglio 1999, che l'### ind irizzò a t utti i suoi inqu ilini nell'àmbito di un'indagine conoscitiva circa la propensione all'acquisto da parte degli stessi conduttori. 
Svolte queste premesse, l'### censura la sentenza d'appello che ha rit enuto che la proposta del 1999 fosse una propo sta idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione, con la conseguenza che, per effetto della risposta al questionar io entro il termine indicato dall'Ente previdenziale del 31/10/2001, potesse ritenersi concluso, tra le parti, un contratto preliminare di vendita. 
Questa soluzione, ad avviso della ricorrente, collide con i basilari princìpi in materia contrattuale, a cominciare da quello per il quale il trasferimento della proprietà di un imm obile ha luo go soltanto per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ferma la considerazione che, come insegna la giurispr udenza di leg ittimità (Cass. Sez. U, n. 19281/201 8), in tema di di smissione di im mobili pubblici, solo qualora l'ente previdenziale abbia comunicato al conduttore dell'immobile una proposta di vendita con indicazione del relativo prezzo (il che, nel caso in esame, non è accaduto ), e tal e proposta sia stata tempestivamente accettata, si deve ritenere che tra le par ti si sia pe rfezionato un ve ro e p roprio preliminare di vendita, che attribuisce al conduttore il diritto ad acquistare il bene al prezzo così fissato e, dunque, di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932, cod. civ., che produca gli effetti del contratto non concluso. 
Da un diverso punto di vista, l'### rimarca che la sentenza, nel determinare il prezz o di vendita sulla scort a dei crite ri vigenti al 31/10/2001, espressamente dichiarando di fare applicazione della 6 disciplina introdotta dal d.l. n. 41 de l 2004, co nv. con mod. dalla legge n. 104 del 2004, trascura che quella disciplina non è applicabile in assenza dell'offerta di opzione da parte del l'ente proprietario, prevista dalla seconda parte del comma 20, dell'art. 3, d.l. n. 351 del 2001, e nemmeno opera l'abbattimento ex art. 1, d.l. n. 41 del 2004, come convertito, il cui àmbito di applicazione riguarda le vendite di immobili ad uso residen ziale in favore di conduttori che ab biano manifestato la volontà di acquisto entro il ###, con esclusione degli immobili “di pregi o” (categoria cui appartengono gli immobil i condotti in locazione dalle controricorrenti); 2. il se condo moti vo - “### di giurisdizione del ### ice ordinario nei confronti dell a P.A. o dei g iudici speciali - violazione dell'art. 37 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 1” - censura la sentenza che, disattend endo l'eccezion e dell'### ravvisata nella “proposta” del 1999 una chiara manifestazione di volontà dell'### di dismettere gli immobili, ha affermato la giurisdizione del G.O. 
A giudizio dell'### invece, se si riconosce correttamente che la comunicazione dell'Ente del 1999 non è una proposta irrevocabile, ma una mera informativa, il conduttore è titolare di un mero interesse legittimo alla corretta formazione della vo lontà dell'amministrazione circa la determinazione del prezzo riportata nell'offerta inviata alle conduttrici degli immobili con le raccomandate del 04/06/2007, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, tutelabile innanzi al G.A., con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario; 3. il terzo motivo - “### dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 4 e 3 c.p.c.” - censura la sentenza che ha deciso nel merito la domanda, accogliendola, sul presupposto che la pretesa non era stata specificamente contestata dall'### con ciò omettendo qualsiasi pronuncia sulle eccezioni e difese dell'### che, al contrar io, avev a contestato anche nel mer ito la 7 domanda, sia neg ando che l'interpello d el 1999 p otesse qualificarsi come un'offe rta di vendita, trattandosi soltanto di un questio nario propedeutico e strumentale, sia contrastando i criteri di determinazione del prezzo invocati dalle condu ttrici, che er ano poi stati illegittimamente applicati dalla Corte distrettuale; 4. il quarto motivo - “### degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. e violazione dell'art. 3, comma 8, d.l. 351/2001 convert ito con modificazioni in l. n. 410 del 23/11/2001 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” - censura il vizi o di ultr apetizione della sen tenza che, pronunciando oltre i limiti del petitum, ha operat o la ### decurtazione del 14% del prezzo per la vendita “in blocco” nonostante che le attrici non l'avessero chiesta; 5. il qu into moti vo - “### degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.” - censura la senten za che h a condannato l'### a pagare alle appellanti non soltanto le spese di secondo grado, ma an che quelle di primo grado, comp ensate dal Tribunale, omettendo di tenere conto (al contrario del primo giudice) del fatto che le oscillaz ioni giurisprudenziali in materia e la novità della questione costituiscono un valido motivo per disporre la compensazione delle spese; 6. il secondo motivo, il cui esame è prioritario perché verte sulla questione di giurisdizione, è infondato; 6.1. il giudice d'appello ha corr ettamente riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in forza del fatto che la causa non verte sulla ### determinazione del prezzo della vendita, ma ha ad oggetto la domanda delle co nduttr ici diretta a ottenere il trasferimento ex art. 2932, co d. civ., della proprietà degli immobili appartenenti al patrimonio dell'### 8 La pro nuncia in parte qua è conforme a diritto alla luce del principio secondo cui la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che è determinato d alla pretesa fatta val ere con l'atto introduttivo. 
Regula iuris, quest'ultima, articolata dalle ### di questa Corte (Sentenza n. 19281 del 19/0 7/2018, Rv. 649687 - 01) che , occupandosi della materia in esame, hanno affermato che «### ex art. 2932 c.c. intentata dal con duttore n ei confronti dell'ente pubblico (nella specie, l'### proprie tario dell'immobile locato, a seguito della concl usione di un contratt o preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dal l'ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giuri sdizione del G.O., essend o volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contr atto di vendita, in forza dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare». 
Deve però essere corretto il percorso argomentativo del giu dice d'appello, che ha affermato che la proposta dell'### del 1999 era idonea e funzionale all'esercizio del diritto di opzione da parte delle conduttrici, quale aspetto che, in virtù dell' accoglimento del secondo e del terzo motiv o di ricorso (vedi infra), continua ad essere controverso con la conseguenza che esso, come si dirà, per effetto della cassazione della sentenza qui impugnat a, dov rà essere nuovamente scrutinato dal giudice del rinvio, tenendo conto dei rilievi e dei princìpi di diritto appresso indicati; 7. il primo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo; 7.1. la Corte di Napoli si confronta con la materia del contendere al solo fine di dir imere la questio ne di giu risdizione e, una v olta 9 reputata sussistente quella del G.O., quanto al merito de lla causa, adducendo l'assenza di una “specifica contestazione”, acco glie la domanda delle conduttrici.  ### circa l'assen za di contestazione stride con le risultanze processuali e con l'intera linea difensiva dell'### e ciò si evince sin dalla narrativa della decisione (pu nto 1.2.), laddove il giudice d'appello esplicitamente afferma che l'### oltre a eccepire il difetto di giurisdizione del G.O., nel merito ha chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che la missiv a del 1999 non era una pr oposta contrattuale, ma un me ro questi onario informativ o inviato dall'Ente pubblico agli inquilini al fine di saggiarne la propensione all'acquisto del patrimonio immobile che l'### intendeva alienare. 
Il giudice d'appello, pertanto, ha commesso il prospettato error in procedendo per non avere fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, donde la fondatezza del terzo motivo di ricorso; 7.2. del pari fondato è il primo motivo - che denuncia l'error in iudicando della sentenza - alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte, che è opportuno succintamente richiamare. 
Merita attenzione una recen te pronuncia (### 2, Ordinan za 24894 del 2023), cui il Collegio, condividendone il contenuto, intende aderire, la quale afferma che «in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenzi ali pubblici, il dir itto di prelazio ne riconosciuto agli “attuali conduttori” dall'art. 6, comma 5, d.lgs.  104 del 1996 è esercitabile nella sola ipotesi in cui l'ente proprietario abbia validamente e adeguatamente manifestato la volontà di porre in vendi ta gli immobili, in attuaz ione del det tato normativo, attraverso una specifica propo sta di alien azione consistente nella determinazione negoziale di cedere la proprietà dei beni, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente un obbligo di vendita derivante direttamente dalla l egge che si configuri come una 10 peculiare offerta pubblica, in quanto una simile prosp ettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la n atura g iuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anoma le e sistematiche procedure ablative (cfr. Cass. n. 67 33/2020, Cass. n. 205 50/201 4, Cass. 21596/2013, Cass. n. 6055/2012, Cass. n. 21 988/20 11).  ### di un autonomo diritto potestativ o di acquis tare la proprietà degli immobili con dotti in locazione è stata, peraltro, ribadita anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni in l. n. 410 d el 2001, che ha disciplinat o la vendita delle u nità immobiliari per le quali i conduttori avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001. Si è, al riguardo, rilevato che tale disposizione non prevede affatto una procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietario, ma semplicemente stabilisce che tali immobili sono venduti al prezzo e alle condizio ni determinati in base alla normati va vigente alla data della predetta m anifestazione di volontà. Tal e interpretazione trova un'inequivoca, sia pur indiretta, conferma nell'art. 1, comma 1, d.l.  41 del 2 004, converti to in l. n. 104 del 2 004. Detta norma, co n espresso riferimento ai conduttori che entro il 31 ottobre 2001 avessero manifestato la volontà di acquisto, nelle ipo tesi e con le modalità previste dall'art. 3, comma 20, secondo periodo, d.l. n. 351 del 2001, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenzial e debba essere determinato “al mom ento dell'offerta in opzione” - della quale, qui ndi, postula la necessari a sussistenza - “e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001”». 
Degno di nota, rispetto al tema del decide re, è il fatto che il menzionato arresto della Cassazione affronta la questione, analoga a 11 quella che qui intere ssa, dell'invio agli inquili ni da parte dell'Ente pubblico (nella fattispecie esaminata da detta pron uncia, si trat ta dell'### della comunicazione del 20 dicembre 1999, nella quale, spiega la S.C., il giudi ce d'appello (sempre la Corte d'appello di Napoli) ha esclu so che fosse contenu ta un'offerta di vendita degli appartamenti, rilevando che «non v'era alcuna indicazione del prezzo […] e che nel questionario allegato […] la vendita era prevista come meramente eventuale». 
Il pun to controverso che il giudice del rinvio dovrà riesaminare (come anticipato al punto 6.1.), alla luce delle contrap poste prospettazioni delle parti, è se il questionario che l'### ha inviato alle controri correnti nel 1999 fosse o men o qualificabile come una proposta contrattuale funzionale all'esercizio dell'opzione e se, quindi, le risposte delle conduttrici fossero o meno idonee al perfezionamento di preliminari di vendita; 7.3. l'accoglimento dei due mot ivi esime il ### o dall'esame dell'ulteriore profilo di critica (articolato nell'ultima parte del primo motivo) in punto di det erminazion e del prezzo di ve ndita deg li immobili del patrimonio del l'### qualificati come immobil i “di pregio” dalle disposizioni di cui sopra. 
Del pari, resta assorbito il quinto motivo, in tema di spese di lite; 8. in con clusione, acc olti il primo e il terzo motiv o, nei termini anzidetti, rigettato il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, al quale è demandato un nuovo esame della vicenda che tenga conto degli enunciati princìpi di diritto, e che, inoltre, dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.  accoglie il primo e il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il quarto e il quinto motivo, rigetta il secondo motivo, cassa la sente nza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rin via alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### in data 27 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Guida Riccardo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2749/2021 del 05-02-2021

... nel caso di specie in ragione del ricorrere delle eccezioni previste rispetto alla regola generale (eccezioni che, per loro natura, devono giocoforza essere oggetto di una lettura restrittiva). Non ricorre l'ipotesi prevista dal 30 comma dell'art. 83 d.l. 18/2020, che esclude dall'ambito applicativo della norma i "procedimenti caute/ari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona". In vero, se per procedimenti cautelari si devono intendere quei procedimenti, tipici o atipici, che siano funzionali ad ovviare ai pericoli che possono compromettere l'effettività della tutela giudiziaria durante il tempo occorrente per conseguirla, è evidente che il giudizio in questione, ancorché regolato dalla disciplina camerale, non ha natura cautelare, perché non è volto ad assicurare una tutela d'urgenza e anticipata strumentale a un successivo giudizio di cognizione. Per di più, il giudizio di incandidabilità non tutela un diritto fondamentale della persona ma intende assicurare - come si dirà da qui a breve -, in una prospettiva generale e pubblica piuttosto che individuale, l'interesse della comunità locale a che non si perpetui potenzialmente un'ingerenza inquinante di (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso n. 15877/2020 proposto da: Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli ### e ### giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché contro ### presso la Corte d'appello di Catanzaro; intimato - avverso la sentenza n. 55/2019 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal cons. #### 1. Il Tribunale di Crotone, con decreto n. 1243/2019, accoglieva la richiesta presentata dal ### dell'### ai sensi dell'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000 e dichiarava, fra gli altri, ### già sindaco del Comune di ### non candidabile alle prime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del consiglio comunale della medesima amministrazione municipale.  2. La Corte d'appello di Catanzaro, a seguito del reclamo presentato da ### dato atto che la propria indagine era volta a verificare, con riguardo all'operato del solo amministratore coinvolto, se collusioni e condizionamenti avessero determinato una cattiva gestione della cosa pubblica, riteneva che dalla documentazione prodotta non fosse possibile evincere né un chiaro collegamento tra l'operato dell'ex amministratore sul piano amministrativo e l'azione delle consorterie criminose, né un asservimento del medesimo alle volontà e agli interessi delle cosche locali, né una frequentazione del ### con esponenti di spicco delle consorterie locali. 
La Corte di merito, con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2019, accoglieva pertanto l'impugnazione e per l'effetto revocava la declaratoria di incandidabilità disposta nei confronti di ### 2 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'### prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso #### ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.  380 bis.1 cod. proc. civ.. 
Parte controricorrente ha a sua volta depositato memoria, senza però rispettare i termini previsti dalla norma appena citata.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività della notifica, sollevata dal controricorrente. 
In tesi di parte controricorrente non troverebbe applicazione alla fattispecie in esame la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dall'art. 83 d.l. 18/2020, poichè la stessa non opera nell'ipotesi di procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona. 
A riprova del carattere d'urgenza che rivestirebbe questo procedimento militerebbe - aggiunge il controricorrente - "l'esclusione dell'operatività persino della sospensione feriale dei termini per il giudizi de quibus". 
Siffatti assunti non sono condivisibili.  ###. 83, comma 2, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, ha disposto che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali", dovendosi ritenere sospesi, fra l'altro, i termini stabiliti "per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".  3 Il termine finale così fissato è stato poi prorogato - dall'art. 36, comma 1, d.l. 23/2020, convertito con modificazioni dalla I. 40/2020 - all' 11 maggio 2020, sicché i termini processuali di tutti i procedimenti civili risultano sospesi dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 e hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020. 
Non è poi possibile ritenere che questa sospensione non operi nel caso di specie in ragione del ricorrere delle eccezioni previste rispetto alla regola generale (eccezioni che, per loro natura, devono giocoforza essere oggetto di una lettura restrittiva). 
Non ricorre l'ipotesi prevista dal 30 comma dell'art. 83 d.l. 18/2020, che esclude dall'ambito applicativo della norma i "procedimenti caute/ari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona". 
In vero, se per procedimenti cautelari si devono intendere quei procedimenti, tipici o atipici, che siano funzionali ad ovviare ai pericoli che possono compromettere l'effettività della tutela giudiziaria durante il tempo occorrente per conseguirla, è evidente che il giudizio in questione, ancorché regolato dalla disciplina camerale, non ha natura cautelare, perché non è volto ad assicurare una tutela d'urgenza e anticipata strumentale a un successivo giudizio di cognizione. 
Per di più, il giudizio di incandidabilità non tutela un diritto fondamentale della persona ma intende assicurare - come si dirà da qui a breve -, in una prospettiva generale e pubblica piuttosto che individuale, l'interesse della comunità locale a che non si perpetui potenzialmente un'ingerenza inquinante di tipo mafioso nella vita delle amministrazioni democratiche locali. 
Né si può sostenere che il procedimento rimanesse escluso dall'ambito della sospensione in ragione del grave pregiudizio 4 arrecato alle parti dalla ritardata trattazione della lite, a mente dell'ultima parte dell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. 18/2020, perché la norma non prevede rispetto a questa ipotesi un'automatica esenzione dalla disciplina generale di sospensione dei termini, ma impone che l'esistenza di un simile pregiudizio sia verificato rispetto alla singola fattispecie ed espressamente dichiarato (dal capo dell'ufficio avanti al quale la causa deve essere introdotta ovvero dal giudice dinnanzi al quale la lite già pende). 
Nel caso di specie non risulta che questa dichiarazione d'urgenza sia mai stata fatta. 
Infine, nessun argomento può essere tratto a conforto della tesi sostenuta dal controricorrente dalla disciplina generale di sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 I. 742/1969 e 92 r.d. 12/1941. 
Il procedimento volto alla dichiarazione di incandibabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale è regolato, a mente dell'art. 143, comma 11, ultimo periodo, d. Igs. 267/2001, dalle regole dei procedimenti camerali. 
Questi procedimenti, tuttavia, non hanno natura cautelare, mancando del carattere di strumentalità che caratterizza questo tipo di giudizi, né rientrano nel loro complesso nel novero delle cause tassativamente elencate dalle norme sopra menzionate (v.  1094/2005, Cass. 2772/1999), sicché va escluso che gli stessi, in mancanza di una specifica e individualizzata dichiarazione di urgenza correlata alla constatazione del grave pregiudizio che si produrrebbe per la loro ritardata trattazione, rientrino nell'ambito dei procedimenti non ricompresi, in linea generale, nell'applicazione della disciplina comune della sospensione dei termini. 
Sul punto occorre pertanto fissare i seguenti principi: 5 - il procedimento volto alla dichiarazione di incandibabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui all'art. 143, comma 11, ultimo periodo, d. Igs. 267/2001, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dagli artt. 3 I. 742/1969 e 92 r.d. 12/1941, poiché queste norme non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. cod.  proc. civ.; - la sospensione dei termini "procedurali" stabilita, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, e 36, comma 1, d.l. 23/2020, convertito con modificazioni dalla I. 40/2020, non si applica ai giudizi di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2001, perché essi non hanno natura cautelare, mancando del carattere di strumentalità rispetto ad ulteriori procedimenti finalizzati ad assicurare in via definitiva i diritti fondamentali della persona, e sono volti ad assicurare - senza interlocuzioni strumentali e limitando diritti pubblici soggettivi - l'interesse della comunità locale ad essere preservata da ingerenze inquinanti di tipo mafioso nella sua ordinata vita democratica. 
In applicazione di questi principi nel caso di specie risultano pienamente rispettati i termini di impugnazione previsti dall'art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto della loro sospensione, come stabilita dagli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. 23/2020.  5. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2001 e l'omesso esame di un fatto decisivo: in tesi di parte ricorrente la Corte distrettuale, pur avendo correttamente enucleato la natura della misura dell'incandidabilità (tesa a verificare l'esistenza di un collegamento 6 con la criminalità organizzata ovvero di forme di condizionamento della stessa), non avrebbe tratto le dovute conseguenze dai principi affermati, poiché a questo fine era sufficiente la constatazione, sulla base di un'analisi d'insieme degli elementi di prova offerti, dell'imputabilità anche solo per colpa al ### obbligato a vigilare e sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi municipali, della cattiva gestione della cosa pubblica, che si era trovata così esposta a ingerenze e pressioni delle associazioni criminali.  6. Il motivo è fondato.  6.1 ### la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. U., 1747/2015; Cass. 15038/2018) l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata degli "amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento" del consiglio dell'ente locale - a mente dell'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, I. 94/2009 - rappresenta una misura interdittiva volta a porre rimedio al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, consentire - per dolo o colpa - l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. 
La misura interdittiva dell'incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale in conseguenza di fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, o similare, nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto in via preventiva ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare e a salvaguardare così beni primari 7 dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni locali nonché il regolare funzionamento dei servizi, risorse capaci di alimentare la "credibilità" delle medesime amministrazioni presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento.  6.2 n procedimento giurisdizionale volto alla dichiarazione di incandidabilità assume una propria autonomia rispetto tanto alla precedente declaratoria di scioglimento del consiglio comunale, che costituisce l'antecedente storico indispensabile ma non il suo oggetto (poiché la verifica della legittimità di tale provvedimento è rimessa al giudice amministrativo in caso di impugnazione), quanto a un eventuale giudizio penale che assuma l'esistenza di una condotta dell'amministratore pubblico di partecipazione, affiancamento o agevolazione del sodalizio criminale, in ragione dei diversi presupposti che caratterizzano i due giudizi. 
La misura interdittiva di cui all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non richiede infatti che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale (di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa), giacché ai fini dell'incandidabilità alle elezioni rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo che sia stato causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa 8 pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. 
In altri termini, la misura prevista dalla norma in discorso non è riconducibile al concetto di sanzione penale ed è applicata non quale conseguenza automatica di una condanna penale bensì all'esito di un giudizio, autonomo, il cui oggetto è costituito dall'accertamento non già di un reato, ma di una condotta anche colposa dell'amministratore che, pur senza sconfinare necessariamente nell'illecito, abbia oggettivamente favorito l'ingerenza di associazioni criminali o il condizionamento delle stesse sulla gestione dell'ente territoriale (Cass., Sez. U., 1747/2015).  6.3 La Corte d'appello, attraverso una "valutazione atomistica" dei comportamenti dell'amministratore, ha escluso che potesse imputarsi all'ex sindaco "una condotta quanto meno agevolativa, anche attraverso un agire omissivo", degli interessi delle associazioni criminali operanti nella zona, negando che questi "abbia favorito, nell'espletamento del suo mandato, l'agire delle cosche locali". 
Mancherebbe in particolare, a dire dei giudici distrettuali, l'indicazione di "alcuna specifica condotta agevolativa dell'agire delle consorterie criminose locali" e di "una vicinanza del medesimo ad esponenti di tali consorterie", così come non vi sarebbero "elementi concreti e significativi idonei a rilevare, in maniera inequivoca, l'esistenza di forti contiguità fra l'operato dei singoli amministratori e gli interessi delle consorterie criminose". 
La documentazione prodotta non sarebbe "idonea a rilevare, in maniera significativa, una collusione tra lo stesso e la criminalità organizzata" ed anzi dimostrerebbe come questi abbia inteso contrastare, a livello amministrativo e territoriale, il fenomeno mafioso.  6.4 Simili valutazioni sono minate da un duplice errore di metodo.  9 La Corte di merito, pur avendo atto correttamente atto che l'indagine a cui era chiamata aveva finalità preventive e non sanzionatorie, dovendosi di conseguenza prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale, si è posta però proprio nella prospettiva di ricerca del giudice penale e in questo modo ha compiuto un'indagine miope, perché orientata all'individuazione di condotte che deponessero per una partecipazione dell'ex sindaco, in termini diretti o di fiancheggiamento, al sodalizio criminoso. 
Depongono chiaramente in questo senso plurimi passaggi della decisione impugnata, che si preoccupa di verificare l'esistenza di un "chiaro collegamento" fra l'operato del sindaco e l'azione delle consorterie mafiose, il suo "asservimento alle volontà e agli interessi delle cosche locali", la "frequentazione del ### con esponenti di spicco delle consorterie locali", l'indicazione di una "specifica condotta agevolativa dell'agire delle consorterie criminose locali", la "vicinanza" dell'amministratore "ad esponenti di tali consorterie", la mancanza di condotte di influenza o agevolazione rispetto ad altri amministratori collegati con i sodalizi criminali, "l'esistenza di forti contiguità" fra amministratori e consorterie criminose, il verificarsi di condotte "quantomeno agevolative, anche attraverso un agire omissivo, degli interessi delle cosche", la presenza di un rapporto di collusione fra sindaco e criminalità organizzata e, in definitiva, il ricorrere di un contegno di favoreggiamento dell'agire delle cosche. 
Una simile indagine, che si spende nella ricerca di comportamenti volontari di agevolazione degli interessi delle associazioni criminose, finisce per confondere il giudizio di accertamento della responsabilità penale con quello di verifica delle condizioni di incandidabilità, quando non vi era alcuna necessità - come detto - di acclarare una simile responsabilità, anche nelle forme del concorso esterno, in ragione dell'autonomia del processo di applicazione della misura in discorso e 10 della diversità dei presupposti della stessa rispetto a ipotesi di carattere criminoso. 
Occorreva (e bastava), invece, accertare l'esistenza di un'oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibili ingerenze esterne nel suo ambito e un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. 
Era necessaria, altresì, una verifica del fatto che una simile situazione fosse riconducibile - non solo per un intento doloso, ma anche per semplice colpa - all'amministratore di cui è stata proposta l'incandidabilità, essendo sufficiente l'accertamento di tale profilo nella gestione della cosa pubblica per applicare la misura interdittiva in discorso.  6.5 La Corte distrettuale ha assunto a metodo per il proprio giudizio la necessità di procedere a una valutazione individuale della condotta dell'amministratore al fine di verificare i presupposti della declaratoria di incandidabilità.  ### di un simile programma è senza dubbio corretta rispetto alle finalità dell'indagine, in quanto si trattava di verificare l'esistenza di un collegamento eziologico fra la situazione che aveva portato allo scioglimento dell'organo assembleare locale e le specifiche condotte tenute dal singolo amministratore. 
La prospettiva individuale dell'indagine, tuttavia, non doveva far dimenticare l'esigenza di una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, al fine di raggiungere una visione d'insieme che desse modo di cogliere correlazioni diversamente non evidenziabili ed elementi capaci di attestare la permeabilità dell'amministrazione scrutinata ai fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso (Cass. 10780/2019).  11 I singoli fatti emergenti dalla congerie istruttoria disponibile dovevano quindi essere ricondotti a una chiave di lettura comune, onde verificare se gli stessi fossero idonei a rappresentare una conduzione della macchina politico-amministrativa comunale sensibile (se non addirittura compiacente) con gli interessi della criminalità mafiosa. 
Ne discende che la valutazione della responsabilità personale dell'amministratore, ai fini del ricorrere delle condizioni di ineleggibilità, non poteva condurre a una valutazione atomistica delle singole risultanze probatorie acquisite che privasse il giudicante di una visione d'insieme del fenomeno che aveva già portato, in precedenza, allo scioglimento del consiglio comunale.  6.6 Allo stesso modo era necessario evitare di considerare la condotta del singolo amministratore estraniandola dal contesto a partecipazione plurima in cui operava. 
Il che significa, rispetto alla figura apicale dell'amministrazione comunale costituita dal sindaco, che, al di là della mancanza di frequentazioni e rapporti con esponenti della criminalità organizzata locale o di agevolazioni dirette della stessa, occorreva comunque estendere l'indagine alla condotta da questi tenuta nell'ambito amministrazione municipale al fine di acclarare l'apporto eventualmente dato (con azioni od omissioni) nel provocare la situazione che aveva condotto allo scioglimento dell'organo assembleare. 
E nello svolgimento di questa indagine non si poteva considerare il sindaco come una monade isolata dal contesto ove operava, al cui interno egli era, invece, chiamato ad esercitare il potere/dovere: di vigilare e sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, T.U.E.L.; di indirizzare e controllare l'operato dei soggetti a cui era affidato il compito di dare attuazione alle scelte deliberate dall'amministrazione, 12 ex art. 107, comma 1, T.U.E.L.; più in generale, di sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, a mente dell'art. 54, comma 1, lett. c), T.U.E.L.. 
La trasgressione di questi doveri di vigilanza, all'evidenza, non solo è capace di determinare una situazione di cattiva gestione dell'amministrazione comunale, ma rende possibili ed agevola ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, finendo per creare le condizioni per un asservimento dell'amministrazione municipale agli interessi malavitosi. 
Ne discende che l'accertamento del venir meno, anche solo colposo, da parte del sindaco agli obblighi di vigilanza riconnessi alla sua carica è di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, I. 94/2009, proprio perché la finalità perseguita dalla norma è quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. 
Sul punto andrà quindi fissato il seguente principio: in tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione d'insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, T.U.E.L., tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d. Igs. 267/2000, così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, I.  13 94/2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.  7. 
La statuizione impugnata andrà dunque cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### in data 2 dicembre 2020. 
·~ "'d C) t o u ----------------------------
CORTE SUPREMA DI CASSAZiONE . U.R.P. CENTRALE~! · b (We.. ~'r-~ et' ~Rf~ ~ ~~lQ..  u..~ .À:t### \v:> V , d~ros~### ~e._ ..###jos }~'~ d\sru€: )_Q U)f\J\0t] Q.UQ. u.& ~o ~<Z ( Ov ~u.Q_ <Or ~-r L-l, o### ..k_ 'f'Q/W{e_ Il o\.A, ~ J_tl w;:J:. ) L<ò'>, c::;o.,..,.-mQ. _,/-f 1 u fu<.v.o ~odo o\ . ~0 ,}(;"f /;woJ '' ~ "-.efi v.-L~ u.o..f<>-.###.  ~~Q, \i\ ).MJ.I.A \;\ .  ~M') Q_ _A-o l o~\~ / ...  r··;: <l) ~ o ·~ N ro if1 if1 ro u ·~ "' <l) t:: o u

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Pazzi Alberto

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1583/2025 del 22-10-2025

... giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile; b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa ### e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2939/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO ####.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa ### di ### del giorno 22 ottobre 2025 ###. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. 
L' Avv. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv ### dà atto della presenza della parte, ### Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### - Il Tribunale Ordinario di Avellino - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del ### avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ### (c.f. ###), nato ad ### il 23 luglio 1985, e residente in #### alla ### 58, ed elettivamente domiciliato in #### 41, presso lo studio dell'Avv. ### C.F.  ###, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti; - Appellante - ###.G. n. 2939/2022 ### S.p.A., ( C.F. e P.I. ###), sede ###### n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.  ### di ### rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza di procura in margine alla ### di costituzione, dall'avv. ### (####) ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### 59 - appellato - E ### C.F. ###, in p.l.r.p.t.; - Appellata contumace ### E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).  ### di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di ### di ### dei ### pubblicata il ### a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. 
La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data ###, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo ### targato ### assicurato ### di proprietà di ### e condotto dal di lui figlio, ### allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'### di ### che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla ### egli chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso; si costituiva in giudizio la ### contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla ### il giudice, pretermettendo la richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della ### che si costituiva in giudizio la ### che chiedeva la propria estromissione; espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data ### veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data ###, con la quale veniva rigettava la domanda attorea.  ### fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) ### art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio; “2) ### di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del R.G. n. 2939/2022 veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta ### mai contestato la sua presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. 
La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ### € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di ### adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. 
Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
In data ### si costituiva, a mezzo di ### di costituzione e risposta, ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e dei motivi di gravame; inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. 
Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile; b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa ### e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la ### esclusiva responsabile dell'evento a rifondere la ### di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti di causa; 4) ### delle spese e competenze difensive del doppio grado”. 
Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. 
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della ### parte che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello. 
R.G. n. 2939/2022 Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. 
Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art.  102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. 
Il rilievo è fondato. 
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “### dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art.  141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto.  ### del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. ### si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). 
Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ### convenuto in giudizio dinanzi al ###ni, agendo quale terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del R.G. n. 2939/2022 veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della ### trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, richiesta dalla parte convenuta. 
Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. 
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della parte appellata ### 2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di ### di S. ### dei ### depositata in data ###, per difetto di contraddittorio; 3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione; 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025.  

Il Giudice
dott. ### È verbale. Il Giudice dott. ###


causa n. 2939/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Rosita, Rossi Federica

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 516/2025 del 21-06-2025

... all'art. 190 c.p.c. Vanno preliminarmente analizzate le eccezioni sollevate dalla parte opposta in relazione alla nullità della CTU e della tardività delle contestazioni sollevate dalla parte opponente. In merito alla prima eccezione, sosteneva il ricorrente che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Ebbene l'eccezione oltreché infondata appare irrilevante ai fini della eccepita nullità in quanto, come rilevato dal ### Berrettini nell'elaborato peritale, in data 13 febbraio 2023, veniva dato inizio alle operazioni peritali presso i luoghi di causa, alla presenza oltre che dei CTP e del sig. ### (parte attrice opponente). Erano presenti anche la sig.ra ### (figlia della parte attrice opponente) e ### in quanto occupanti dell'immobile oggetto di accertamento. Va rilevato infatti che solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 629/2019 promossa da: #### (C.F. ###), con l'avv. ### e l'avv. ### (###) che la rappresenta giusta delega in atti ### contro ### (C.F. ###), con l'avv.  ### che la rappresenta giusta delega in atti ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.01.2025.   Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato ed emesso la ### succursale italiana, notificava all'### “###” di ### ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Grosseto, n. 1097/2018 del 29.12.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.574,80, oltre interessi e spese legali quale residuo dovuto per la realizzazione di opere nell'interesse della suddetta azienda agricola. 
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, l'### “###” di ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto (dando vita alla causa n. 629/2019 R.G.), la ### succursale italiana, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della ### S.r.l.  avanzando in via riconvenzionale domanda per l'importo di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati delle opere non eseguite a regola d'arte. 
Con nuovo ricorso per decreto ingiuntivo del 20.01.2019, n. 207/2019, la ### srl chiedeva l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo relativo al rapporto intercorso con l'### “###”, chiedendo il pagamento di € 18.956,00. 
Con un nuovo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'### “###” chiamava in causa avanti al Tribunale di Grosseto, R.G.N.1076/2019, la ### chiedendo, previa riunione del procedimento a quello promosso (n. 629/2019 R.G.N.), la revoca del decreto ingiuntivo emesso e della domanda proposta da ### s.r.l. in quanto infondata e non provata. 
Si costituiva nell'odierno giudizio la ### la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente in merito alle fatture, al ritardo nei tempi di consegna delle opere ed in merito ai vizi - difetti lamentati inerenti le opere stesse, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie, compresa la domanda riconvenzionale spiegata. 
Si costituiva altresì nel giudizio R.G.N.1076/2019, la ### succursale italiana la quale nel contestare l'infondatezza, pretestuosità e tardività delle contestazioni mosse da parte attrice opponente, concludeva chiedendo la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed opposto, nonché il rigetto di tutte le domande avversarie. 
All'udienza del 18.09.2019, alla causa R.G.N. 629/2019, il Tribunale di Grosseto dava atto dell'avvenuta riunione della causa n. 1076/2019. Non veniva concessa la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi essendovi contestazione sui fatti costitutivi del credito. 
Con decreto del 10.02.2022 emesso dalla Dott.ssa A. Forastiere, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice. 
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del 17.05.2022 veniva nominato il ### Berrettini per rispondere al seguente quesito: “### il CTU se le opere eseguite dalla ### in base ai contratti stipulati dalle parti, siano realizzate o meno a regola d'arte, valutandone gli eventuali vizi e quindi i costi necessari per l'eliminazione dei vizi stessi (ed evidenziati negli atti di opposizione) descrivendo ed accertato tutte le opere che rientravano nei contratti (chiavi in mano) sottoscritti dalle parti. Valuti altresì il CTU se sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi”. 
All'udienza del 2.07.2024 veniva sentito a chiarimenti il #### Berrettini il quale lette le contestazioni formulate da parte convenuta riteneva le stesse siano infondate avendo data risposte esaustive al quesito postogli dal Giudice. 
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Vanno preliminarmente analizzate le eccezioni sollevate dalla parte opposta in relazione alla nullità della CTU e della tardività delle contestazioni sollevate dalla parte opponente. 
In merito alla prima eccezione, sosteneva il ricorrente che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Ebbene l'eccezione oltreché infondata appare irrilevante ai fini della eccepita nullità in quanto, come rilevato dal ### Berrettini nell'elaborato peritale, in data 13 febbraio 2023, veniva dato inizio alle operazioni peritali presso i luoghi di causa, alla presenza oltre che dei CTP e del sig.  ### (parte attrice opponente). Erano presenti anche la sig.ra ### (figlia della parte attrice opponente) e ### in quanto occupanti dell'immobile oggetto di accertamento. 
Va rilevato infatti che solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti; la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa; la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice; l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. 
In sintesi, va detto che avendo il CTU rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, lo stesso non sia incorso in alcuna nullità, garantendo la validità della ### Si aggiunga infine che mai nessuna eccezione è stata sollevata e verbalizzata in proposito durante le operazioni peritali, anzi, nel verbale del 12.02.2024 in cui erano presenti, tra gli altri anche il difensore della ### ed il legale rappresentante della società, nonostante la partecipazione anche della sig.ra ### e ### oggi contestata, nessun rilievo veniva formulato dagli opposti in merito alla loro presenza, pertanto, non è riscontrabile alcuna nullità della perizia. 
Infondata è l'eccepita tardività delle contestazioni ai lavori eseguiti dalla ### lamentata da parte opposta. 
La Suprema Corte con una recente Ordinanza (Cass. civ. n. 7861 del 19/03/2021) ha statuito che “In caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 del Cc, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno”. 
In particolare viene osservato che se l'inadempimento ascritto all'appaltatore consiste non tanto nella semplice imperfetta realizzazione dell'opera a causa della presenza di vizi o difetti, ma anche nel mancato completamento dell'appalto ed anticipato abbandono del cantiere, non possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere, in quanto queste richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera - dovendosi invece fare riferimento alla disciplina generale per cui il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza. Principio da cui discende la necessità in questo caso di considerare applicabile al diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore il termine di prescrizione in generale (dieci anni) piuttosto che il termine biennale di cui all'art. 1667 c.c. a fronte della contestazione del committente, l'appaltatore che intenda ottenere il pagamento dell'importo azionato dovrà dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. Il committente in questo caso ha infatti sollevato quella che tecnicamente viene definita eccezione di inadempimento (disciplinata dall'art. 1460 c.c.) per cui nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che le parti avessero stabilito termini diversi per l'adempimento o comunque risultino dalla natura del contratto, e non potendosi in ogni caso rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, detto rifiuto sia contrario alla buona fede). È infatti opinione della giurisprudenza che se il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvale dell'eccezione di inadempimento della controparte, questi può limitarsi ad allegare detto inadempimento, restando gravato così il creditore dell'onere di dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. Il che vale a dire che con riferimento al caso qui in analisi mentre il committente, nell'eccepire l'inadempimento non è a tenuto a fornire prova di quali opere non fossero state correttamente realizzate, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento: sarà pertanto di competenza della società dimostrare di aver eseguito integralmente i lavori per poterne ottenere il pagamento del prezzo residuo. 
Pertanto nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa l'opera commissionata non è stata effettivamente completata, ciò infatti risulta dalle testimonianze assunte in corso di causa (si veda le dichiarazioni rilasciate dal teste ###, dall'elaborato peritale depositato dal ### Berrettini, nonché e soprattutto, è la stessa società opposta che con nota del 21.9.2018, comunicava la propria decisione unilaterale di abbandonare il cantiere, “con decorrenza immediata” (cfr. doc. 9 di parte opponente). Va detto che il rilascio immediato del cantiere da parte della ### non ha permesso alle parti di effettuare una verifica congiunta delle opere eseguite, ### parte, anche le contestazioni alle opere mal eseguite da ### risultano essere state sempre tempestivamente comunicate; i testimoni ##### e la ###ra ### hanno confermato che la committenza ha sempre contestato al ### le opere mal eseguite e quelle non effettuate, ciò si evince anche nelle e-mail intercorse tra le parti (si veda doc. 16 di parte opponente). 
Ciò detto, a questo punto si ritiene che spetti all'appaltatore provare di aver di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alla regola dell'arte. 
Entrando nel merito della controversia, a fondamento delle proprie richieste di pagamento, la società opposta sosteneva che la l'Az. ### le aveva commissionato delle opere che riguardavano: 1) la costruzione di un immobile ad uso abitativo (### 01/2017- rev. N.r. 02/### del 10.07.2017) con struttura in legno, con soluzione “chiavi in mano” e sistema ### per un importo pari a € 110.200,00 + iva che però veniva pagato solo in parte dalla committente. 
In tale offerta, sottoscritta per accettazione dall' ### “###”, la ### si impegnava alla vendita di componenti, materiali e prodotti, atti alla realizzazione di un immobile abitativo, con soluzione chiavi in mano e sistema ### (sistema costruttivo che utilizza prevalentemente materiale legnoso); venivano altresì specificati i dettagli di fornitura.  • ### e #### di #### con orditure in legno lamellare sbiancato (non previsti controsoffitti); ##### ingresso; ### interne; ### elettrico; ### idraulico per 2 bagni ed una cucina; ### termico: solo predisposizione delle tubazioni in misura dui un punto termico per ogni ambiente/camera e predisposizione collegamento caldaia; ### fumarie: predisposizione di passaggio nel tetto per fuoriuscita canna fumaria con esclusione della fornitura della canna fumaria stessa; ### pavimento in grès e soglie in travertino; ### interni: rivestimento in grès; ### tetto: calcolato e previsto con fornitura dei materiali riportati nella voce “copertura/tetto”; ### oltre 2 falde: prevista come indicata negli elaborati progettuali; ### con deposito al genio civile, D.LL. e collaudo (a titolo gratuito solo in caso di accettazione della offerta definitiva); ### 10 (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione); Trasmittanza “U” (stessa procedura della progettazione strutturale e inserita nell'incarico di progettazione). 
Seguiva un'ulteriore pagina denominata “Precisazioni” ove veniva indicato dalla ### srl che erano escluse: la linea vita, i progetti architettonici, relazione geologica, certificazione energetica, fognature, fossa ### e/o scarichi esterni e comunque “ogni e qualsivoglia” prodotto e/o servizio non espressamente indicato. Veniva altresì indicato che tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni, nonché atti di rispondenza, sarebbero stati consegnati dalla ### srl ### anche per il tramite della propria succursale italiana, solo in seguito al saldo di tutte le somme dovute. 
Veniva infine specificato che sull'offerta era attivo il diritto di riservato dominio fino al saldo di tutte le somme dovute e le conseguenze in caso di mancato pagamento e/o ingiustificato ritardo nel pagamento. 
Riguardo alle condizioni di pagamento del prezzo indicato in € 110.200,00 oltre iva, alla pagina 11 veniva previsto: - 35% più iva alla sottoscrizione dalla POC (avviamento della produzione dei componenti strutturali); - 40% oltre iva all'arrivo degli elementi strutturali compreso l'assito; - 15% oltre iva alla consegna degli infissi e delle tegole e comunque dopo il montaggio dell'immobile (al grezzo avanzato); - 10% oltre iva alla consegna dell'opera compiuta.  2) La progettazione strutturale - ### 01/2017 - rev. POCBGRNR 01/140817 del 04.09.2017 comprendente: calcoli strutturali per fondazione in cls con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, calcoli strutturali per immobile come da architettonico con costruzione in legno con elaborati e relativi fascicoli di calcolo, relazioni tecniche previste dalle ### in essere, D.LL. strutturale, ### statico, ### 10, ### “U”, per un importo complessivo di € 6.500,00 oltre oneri (si veda documento n. 2 parte attrice opponente). 
Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, alla pagina 4 veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 25% oltre iva alla consegna dei progetti; 15% oltre iva al rilascio del titolo autorizzativo; 10% oltre iva alla fine lavori.  3) La fornitura di struttura “pergolato” a servizio di ### per un importo pari a € 4.000,00 + iva. 
In tale offerta veniva prevista la fornitura di struttura di pergolato a servizio di ### (esclusa fondazione), realizzato con struttura in legno ### compresi nodi strutturali ed elementi/prodotti di fissaggio e serraggio. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva alla sottoscrizione dell'incarico; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  4) La fornitura di impianto fotovoltaico 6 Kwp composto da n° 24 pannelli FTV + n.1 Inverter, marca ### o similare per un importo di € 9.000,00 oltre iva. Riguardo le condizioni di pagamento del prezzo, veniva previsto: 50% oltre iva, alla sottoscrizione dell'offerta; 30% oltre iva alla consegna delle merci; 20% oltre iva al montaggio dell'impianto.  5) Nell'extracapitolato era compresa la fornitura e posa di materiali per la realizzazione del marciapiede esterno per un totale di € 10.060,00 + iva. 
Condizioni di pagamento: all'accettazione dell'### dietro presentazione della relativa fattura. 
Tutte le forniture previste erano sia “chiavi in mano” sia nel formato KIT (grezzo o grezzo avanzato). 
Parte attrice opponente contestava che le opere appaltate dalla ### in parte non erano state completate ed in parte presentavano vizi. 
In particolare, l'Az. ### lamentava il mancato completamento dei seguenti lavori: 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici; 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata; 3. Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non erano stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non era stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non erano stati installati 2 lavandini; 7. Non era stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non era stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato.  ###, inoltre, quanto alle opere invece completate, lamentava la presenza di vizi: 1. Il marciapiede esterno è stato montato in modo non corretto. Le mattonelle presentano numerosi distacchi; 2. A causa di imprevisti ed anomali assestamenti della struttura all'interno di essa si sono verificate numerose lesioni; 3. Le facciate esterne presentano parti ricoperte di muffa. 
Detto ciò, oltre a richiedere la revoca dei decreti ingiuntivi oggi opposti, emessi a favore della ### in quanto nulla era dovuto, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna della società ### S.r.l. succursale italiana a corrispondere alla ### I ### di ### la complessiva somma di € 20.732,20, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo rimborso di somme corrisposte in eccesso, ancorché per opere non eseguite dalla ricorrente e per il risarcimento dei danni causati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite non a regola d'arte. 
Parte opposta nelle proprie conclusioni chiedeva invece preliminarmente, “In via istruttoria, ### l'On.le Tribunale di Grosseto disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data ### con la quale la presente causa veniva dichiarata matura per la decisione e per l'effetto, ### l'On.le Tribunale adito, disporre l'integrazione del quesito posto al ### come indicato dal ### della convenuta opposta nel verbale d'udienza dell'8 novembre 2022”. 
Sosteneva infatti che il CTU non aveva risposto in modo esaustivo e completo, non fornendo nella relazione una risposta in merito a tutte le fatture ad oggetto dei due decreti ingiuntivi opposti. 
Deduceva che anche in ordine al quesito concernente l'intervento di terze imprese, il CTU non aveva fornito una risposta esaustiva e dettagliata, ma si era limitato a dire che vi erano stati interventi di terzi. 
Evidenziava che il quesito era volto ad accertare se vi fossero stati interventi da parte di terze ditte successivamente al completamento delle opere da parte della ### e se i lamentati vizi fossero riconducibili all'operato delle stesse. Rilevava inoltre che alle operazioni di CTU avevano preso parte soggetti non autorizzati ed in particolare ### e ### presenti sia in sede di sopralluogo che all'incontro fissato dal CTU per valutare la possibilità di giungere ad una risoluzione transattiva. Aggiungeva che come meglio specificato nelle osservazioni del ### nei verbali di sopralluogo non risultavano essere stati riportati alcuni importanti aspetti tecnici in forza dei quali sarebbe stato necessario effettuare dei saggi volti ad accertare la corretta esecuzione delle opere. Ad esempio, risultava palese la mancanza di prove tecnico-scientifiche a sostegno di quanto dichiarato ed asseverato nella perizia. 
Va premesso che questo Giudice ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della CTU in quanto esaustiva, e svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato ed in contraddittorio con le parti. Deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte opposta e reiterata nelle conclusioni di rimessione in istruttoria della causa. 
Va detto altresì che il Giudice, sulla base delle contestazioni dedotte a verbale sulla perizia chiamava a chiarimenti il ### il quale, presente all'udienza del 2.07.2024 confermava il proprio elaborato. 
È opportuno individuare i vari ruoli che hanno avuto i tecnici che hanno partecipato alla progettazione ed esecuzione dell'immobile commissionato; dalle testimonianze assunte in corso di causa è emerso che l'#### si è occupato della realizzazione del rendering del progetto architettonico ed era il ### dei lavori per la sola parte strutturale (si veda testimonianza resa all'udienza del 12.04.2022). Va precisato che in merito alle questioni strutturali non sono mai state sollevate contestazioni dalla parte opponente ed i certificati di collaudo riguardano la parte strutturale. Lo stesso #### sentito all'udienza del 6.10.2020 aveva riferito che i problemi non erano relativi alla parte strutturale.  ###. ### che era stato nominato collaudatore delle opere strutturali della costruzione dell'abitazione del sig. ### ha riferito anch'esso che non vi furono mai state contestazioni sempre con riferimento alle opere strutturali “### state evidenziate delle piccole lesioni sulle pareti interne e dall'esame dei calcoli e della struttura queste lesioni sono derivate dalla cattiva posa in opera del cartongesso. Preciso che le lesioni erano solo interne non esterne. Anche con riferimento ai collaudi il teste ha riferito di aver depositato le certificazioni riferite sempre alla parte strutturale (si veda verbale di udienza dell'8.03.2022).  #### ha svolto il ruolo di ### dei lavori (ad eccezione della parte strutturale), curando il deposito in Comune delle pratiche edilizie e della richiesta dei permessi necessari per la realizzazione dell'immobile, come emerge dalla testimonianza da lui resa all'udienza del 6.10.2020, i cui compensi sono stati regolarmente pagati dall'### i ### Infine, il ### Culotta aveva inviato i disegni relativi al montaggio delle pareti prefabbricate in legno al #### autore del progetto architettonico e ### dei ### come riferito dallo stesso all'udienza del 6.10.2020, “E' vero lo consegnai (il progetto architettonico) al ### che era il progettista del più complessivo lavoro. ### mi aveva detto di consegnarlo al ###” Detto ciò, vanno analizzate le fatture emesse dalla ### e non saldate dalla Az. ### presupposte ai decreti ingiuntivi oggi opposti. 
Nella fattura n. 23/2018 viene richiesto il pagamento del 4° SAL per complessivi € 11.460,80 che era dovuto al momento della consegna dell'opera ultimata. 
Al fine di valutare più compiutamente se l'importo dovrà o meno essere corrisposto dall'opponente, come già detto e rilevato anche dal ### Berrettini nella relazione peritale a cui si rimanda, alcuni dei lavori commissionati non sono stati conclusi e/o completati dalla società, avendo la stessa abbandonato il cantiere in data ###. Devono essere esaminate le singole contestazioni in ordine al mancato completamento delle opere che riguardano i lavori di seguito indicati e che sono stati singolarmente vagliati e valutati dal ### 1. Mancata fornitura e montaggio di pannelli fotovoltaici (verrà trattata quando verrà analizzata la fattura n. 34/2018); 2. Mancata fornitura e montaggio di porta interna scorrevole satinata. Riferisce il CTU che seppur detta fornitura non risulta indicata in alcun contratto sottoscritto dalle parti, dalla lettura degli atti si evince comunque che vi è stato un accordo che prevedeva l'installazione del serramento in questione con finitura opaca ### e che invece è stato fornito con finitura trasparente: circostanza constatata in sede di sopralluogo” (cfr. pag. ###). 3. 
Nei locali tecnici non sono state fornite né montate n° 2 soglie e finestre; 4. Nei locali tecnici non sono stati montati i battiscopa; 5. Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico; 6. Nei bagni dell'abitazione non sono installati 2 lavandini; 7. Non è stata predisposta la canna fumaria, come da contratto; 8. Non è stato dato il trattamento lamellare alla tettoia del pergolato. 
Per quanto riguarda i punti da 3 a 8 il CTU riferisce che: “### per la realizzazione dell'edificio abitativo non prevede la fornitura e posa delle soglie nelle finestre quindi nemmeno in quelle dei locali tecnici. Tale lamentata omissione, quindi, non può essere ritenuta un vizio. In merito, infine, alla “mancanza delle due finestre”, si è constatato che non si è trattata dell'assenza della fornitura, ma bensì della omessa installazione che infatti è stata poi eseguita da altra ditta (### n° 7). Lo zoccolino battiscopa effettivamente non risulta posato nei due vani tecnici; la mancanza di questa finitura è da ritenersi un'omissione nella realizzazione delle opere eseguite in quanto, trattandosi di un contratto “chiavi in mano”, si presuppone che vi siano ricomprese tutte le opere di finitura che il sottoscritto ritiene indispensabili sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista igienico (### n° 11 - ### n° 4). Nei locali tecnici non è stato predisposto l'impianto elettrico: tale condizione è da ritenere, anche in questo caso, una mancanza al completamento dell'impianto elettrico essendo anche questo a servizio dell'unità abitativa. Riguardo l'installazione di due lavandini (### 11 - Riprese n. 5 e 6), da quanto rilevato nella documentazione deposita in atti, si riscontra che gli stessi sono stati installati successivamente da altra ditta (### n° 8), come riferito dal teste ### vennero installati dalla ditta ### come da fattura prodotta in atti al costo di € 500,00. 
Per quanto riguarda la predisposizione per l'installazione di una canna fumaria, il sottoscritto ritiene che tale opera non sia stata eseguita in quanto non vi è la realizzazione di un comignolo sulla copertura e non è stata predisposta alcuna apertura per l'accesso ad un eventuale cavedio. Il contratto relativo alla fornitura e posa in opera del pergolato (### 11 - ### n° 7) prevedeva il “trattamento a vernice” del legname. Da quanto risulta in atti detta lavorazione non è stata effettivamente svolta e per tale motivo è stata emessa da parte della ### la nota di credito n° 29/18 del 18/09/2019 (### n° 9). 
Ebbene è di tutta evidenza sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dal consulente, la fattura 23/2018 emessa per il pagamento del 4° SAL non è dovuta in quanto l'opera consegnata non risulta essere stata ultimata a regola d'arte. 
Per i motivi sopra esposti non è parimenti dovuta la fattura n. 25/18 dell'importo di € 2.080,00 riguardante la POC concernente la realizzazione del pergolato. 
È dovuta invece la fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 è relativa al ### della progettazione strutturale (### C.I. 01/17 - ###/1400817), in quanto la fase della progettazione strutturale era affidata all'#### e non al #### al quale invece era affidata la progettazione architettonica. 
Quanto alle fatture relative alle opere extra-capitolato, va detto che dai documenti sottoscritti dalle parti risulta che, come unica opera extra capitolato richiesta dalla committente, afferiva al marciapiede esterno. 
Va rilevato che nella fattura n. 26 seppur viene genericamente indicato “pagamento ulteriori opere extra capitolato” per l'importo di € 11.440,00, nella relazione prodotta da parte opposta del 7.09.2018 risultano descritte tutte le opere extra capitolato di cui si chiede il pagamento. Ciò posto si ritiene che l'importo richiesto in detta fattura sia dovuto non essendo mai contestata da parte opponente se non in sede ###ordine alla fattura n. 34/18 del 24.09.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.750,00, relativa al pagamento a saldo del materiale di cui alla POC del 31.5.2018 per la fornitura e il montaggio dei pannelli fotovoltaici come accertato in perizia il materiale non risulta né fornito né montato. Riferisce infatti lo stesso ### “In relazione ai pannelli fotovoltaici (### 11 - ### n° 1) è confermato da entrambe le parti che l'installazione dell'impianto non è mai avvenuta ad opera della ### Si precisa che comunque per detta fornitura era stato versato un acconto pari ad € 4.950,00 compresa iva (### n. 15/18) e che la ditta ha richiesto con e-mail del 27 settembre 2018 (### n. 8 di parte convenuta), il saldo del costo del materiale ammontante ad € 2.750,00, come da ### 34/18 del 24.09.2018” (cfr. pag. IX della ###. Pertanto, l'importo di € 4.950,00, corrisposto a saldo della fattura n 15/18, dovrà essere rimborsato dalla ditta ### mentre la fattura n. 34/18 non risulta dovuta. Non è dovuto tuttavia neanche l'importo di € 2.000,00 presuntivamente sostenuto da parte dell'opponente per far completare l'opera del quale tuttavia non è stata prodotta la fattura. 
Quanto alla fattura n. 36/18 del 30.10.2018 dell'importo complessivo lordo di € 2.236,00 relativa alla fornitura e posa in opera di lastre per rivestimento pareti interne di tipo ### il contratto principale prevedeva la costruzione “chiavi in mano” dell'immobile senza alcuna eccezione, e nessuna richiesta di lavori extra capitolato ha riguardato le lastre di cartongesso tipo “diamant”. Va detto che parte opposta non ha fornito alcuna prova che vi sia stata l'installazione di tale tipologia di cartongesso, né ciò emerge dalla relazione del 7.09.2018 né ciò emerge dalla ### pertanto, la somma richiesta non è dovuta. 
Non è dovuta altresì la fattura n. 37/18 dell'8.11.2018 dell'importo complessivo lordo di € 12.566,00 relativa alla fornitura dei servizi di progettazione ivi indicati riferiti alla parte architettonica, venne curata come già ampiamente sopra detto, dal #### che venne pagato direttamente dal sig.  ### (si veda testimonianza del #### udienza del 6.10.2020 pag. 13). 
Parimenti non dovuta è la fattura n. 39/2018 per € 1.404,00 avente ad oggetto “opere extra capitolato inerente il sotto infisso ### - rispetto alla POC sottoscritta che prevedeva la finitura a rasante effetto intonaco opera sostituita con soglie della tipologia da voi scelta in linea con quella per portefinestre e portoncino”. ### rileva che l'offerta per la realizzazione dell'edificio non prevedeva la fornitura e posa nelle finestre. ### parte, la ### non ha provato eventuali accordi intercorsi tra le parti a modifica del contratto sottoscritto. 
Accertate quale sono le fatture rimaste impagate e che dovranno essere saldate dall'opponente, a questo punto va analizzata la domanda riconvenzionale formulata da parte dell'Az. ### Nella relazione peritale il CTU riscontra la presenza di vizi lamentati dalla parte opponente: “Il marciapiede esterno presenta numerose lesioni che lo hanno interessato lungo tutto lo sviluppo, fenomeno probabilmente dovuto ad un inadeguato sottofondo che non ne ha garantito la tenuta. Le piastrelle si presentano scollate e male ancorate al sottofondo così come il battiscopa che in alcune zone risulta distaccato. Si osserva inoltre la mancanza di giunti di dilatazione, i quali avrebbero certamente ridotto se non evitato la problematica in questione (### n° 11 - ### n. 8-9-10-11-12-13-14-15). Le lesioni lamentate lungo le pareti interne dell'abitazione sono state rilevate in due delle tre camere e nei due bagni. In particolare, si precisa che dette setolature sono presenti, prevalentemente lungo le giunzioni delle lastre ed in prossimità dei davanzali delle finestre (### n° 11 - ### n. 17-18-19-20-21-22). 
Relativamente alle facciate esterne della villetta, si è riscontrata la formazione di muffe e macchie che ne hanno pregiudicato l'estetica (### 11 - ### n. 23- 24-25-26-27-28-29-30). Inoltre, le stesse sono interessate, in varie zone, da lesioni e setolature la cui origine, in questa fase, rimane difficile stabilire”. 
Sempre nella relazione peritale, il ### dopo aver individuato i vizi, quantifica i costi necessari per la loro eliminazione che stima in complessivi € 20.198,80 oltre iva (al 10%) per un totale complessivo di € 22.218,68. 
Ebbene considerato che nessun dubbio possa sussistere in merito alla presenza dei vizi, la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente deve essere accolta, dovendo pertanto la società ### dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'Az. ### della somma quantificata dal CTU per il risanamento delle pareti interne, il rifacimento del marciapiede ed il risanamento delle pareti esterne.  ### precisa altresì nel suo elaborato, sempre in risposta ad un quesito formulato dal Giudice, che “sulla base dei documenti in atti vi sono stati interventi eseguiti da terzi. Dalla lettura dei documenti in atti, come sopra accennato, si riscontra l'esecuzione di alcune opere da parte di altre ditte ed in particolare: ### ed installazione di pannelli fotovoltaici: si rileva che parte attrice opponente ha fornito in atti un preventivo di spesa in merito, ma non una fattura di quanto in effetti corrisposto ad altra ditta (### n° 10). È comunque indubbio che l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del car-port non è avvenuto ad opera della #### cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia ad opera della ditta ### (### n° 7); installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera della ditta ### (### n°8)”. 
Va rilevato che visto il mancato completamento dell'opera da parte della ### l'Az. ### si vide costretta a far intervenire ditte terze, la circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi in corso di causa (si veda la testimonianza di ### e ###; pertanto, anche in questo caso i relativi costi tutti documentati dovranno essere rimborsati all'opponente da parte dell'opposta come di seguito specificati: € 700,00 sono dovuti per le opere eseguite dalla ditta ### per la sistemazione cretti pareti, siliconatura pareti bagni, montaggio soglie locali caldaia e montaggio finestre locali caldaia; € 500,00 a titolo di rimborso per l'installazione di n. 2 lavabi compreso sifoni, curve a squadra, manodopera eseguite della ditta ### Niente è dovuto per la fornitura ed installazione di pannelli fotovoltaici non essendo presente in atti la fattura corrispondente ma solo un preventivo di spesa. 
A questo punto è d'obbligo effettuare un riepilogo in ordine al dare/avere tra le parti in causa; la società ### risulta creditrice delle somme di cui alla fattura n. 24/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 793,00 e di cui alla fattura n. 26/18 del 14.09.2018 dell'importo di € 11.440,00, per un totale complessivo di € 12.233,00. ###. ### risulta essere creditrice invece della società ### delle seguenti somme: € 700,00 per il montaggio delle finestre di cui alla ricevuta emessa dalla ditta ### € 500,00 per il montaggio dei lavandini eseguito dalla ditta ### il risarcimento dovuto per il ripristino dei difetti riscontrati dal CTU pari ad € 22.218,68. Sarà inoltre dovuto il rimborso della fattura n 15/18 per € 4.950,00 relativa ai pannelli fotovoltaici mai montati né consegnati, per un totale complessivo di € 28.368,68. Effettuata pertanto la compensazione delle somme, l'### I ### di ### risulta creditrice da parte della ### dell'importo di € 16.135,68, ciò detto i decreti ingiuntivi oggi opposti devono essere revocati. 
In considerazione del parziale accoglimento delle domande sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, mentre le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna la ### al pagamento in favore della ### I ### di ### della somma di € 16.135,68. 
Dispone la revoca dei decreti ingiuntivi n. 1097/2018 del 29.12.2018 e n. 207/2019 del 20.01.2019 emessi dal Tribunale di Grosseto.  compensa le spese di lite.  le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%. 
Così deciso in ### 20 giugno 2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 629/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Bechi Beatrice

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 437/2026 del 21-01-2026

... divieto alle parti non solo di formulare domande ed eccezioni nuove ma anche di prospettare nuove tesi difensive che modifichino il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo; pertanto, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073/2014), salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno. Nella specie, a seguito della cassazione della sentenza n. 190/2022 del 20.1.2022, dovrà procedersi, nell'odierna fase di rinvio, come affermato dalla Suprema Corte, ad un nuovo esame dell'appello originariamente (e tempestivamente) proposto dai coniugi ### e ### II. Analisi dei motivi di appello ### premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare. §. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti/convenuti in riassunzione lamentano la nullità della pronuncia emessa per difetto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI ### civile composta dai magistrati: 1) dr.ssa ### d'### - Presidente 2) dott. ### - ### 3) dr.ssa ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile riassunta in appello ex art. 392 c.p.c., iscritta al 910 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025, vertente ###. ### (C.F.: ###), difensore di sé stesso, elettivamente domiciliat ###### di Napoli ###, via del ### n. 98/E; Appellato/attore in riassunzione ex art. 392 c.p.c. 
CONTRO ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### in ####, via ### n. 57, sono elettivamente domiciliati; Appellanti/convenuti in riassunzione ex art. 392 c.p.c. 
E ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli ###, via ### n. 21, è elettivamente domiciliato; Appellato/convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c. 
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. ###/2023, pubblicata in data ###.  CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.  #### i Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data ###, i coniugi ### e ### evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - ### distaccata di ### di Napoli, ### per sentirla condannare alla eliminazione di tutti gli abusi denunziati ed al risarcimento dei conseguenti danni, con vittoria di spese e competenze di lite. 
A sostegno della domanda, i coniugi istanti, premesso di essere comproprietari di un'unità immobiliare sita in ### alla via ### n. 22, confinante con quella di proprietà della convenuta ### denunciavano che quest'ultima, nel procedere ai lavori di ristrutturazione del proprio immobile, si era resa responsabile di vari abusi, e precisamente per aver: “a) utilizzato arbitrariamente e impropriamente il solaio di copertura dell'abitazione dei sigg.ri ### danneggiandone il manto di impermeabilizzazione e riparandolo con vistosi e rudimentali rappezzi; b) lasciato abbandonato sul detto solaio, materiale di risulta che, dilavato e trascinato dall'acqua nella condotta pluviale dell'immobile del ### ne ha causato l'intasamento e quindi la successiva rottura …che ha poi causato, a sua volta, copiose infiltrazioni nei locali adibiti a bagno e cucina dei sigg.ri. ### con consequenziale degrado della facciata esterna del suindicato immobile; c) danneggiato il primo gradino della scala di accesso all'immobile della famiglia ### nonché la pavimentazione del cortile comune, sistemato poi con rudimentali ed impropri rappezzi; d) abbassato i solai intermedi dei piani dell'immobile in questione, creando prospectio ed inspectio illegittime sul cortile comune, senza rispettare né le distanze dal confine stabilite dagli artt. 905 e 906 c.c., né le prescrizioni di cui agli artt. 901 e 840 c.c.; e) creato nel cortile comune una servitù di passaggio di tubazioni del gas; f) provocato lesioni alle travi di sostegno dei solai dell'appartamento del sig. ### g) provveduto a sostituire l'apertura a luce ingrediente con l'apertura di una finestra con veduta diretta sull'ingresso della proprietà dei coniugi Pastore”. 
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data ###, la convenuta ### contestando specificamente l'avversa ricostruzione dei fatti e gli addebiti mossi dagli attori, chiedendo, pertanto, al Tribunale di: “1. rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa; 2. in accoglimento della spiegata riconvenzionale, dichiarare legittima l'apertura delle vedute iure proprietatis effettuata dalla ### in esecuzione delle opere regolarmente concesse dal Comune di ### in data ###, n. 76; 3. dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dai coniugi ### per decorso dei termini di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c.; 4.  condannare i ###ri ### in solido, al risarcimento, in favore della istante dei danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, per il comportamento dagli stessi posto in essere per ostacolare il libero godimento dell'esercizio del diritto di proprietà della scrivente e per averla trascinata in lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5. liquidare, anche in via equitativa, i danni tutti che l'###mo G.I. vorrà rilevare e quantificare anche in corso di causa; 6. vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. 
Riassunto il giudizio a seguito del sopravvenuto decesso dell'originaria convenuta, si costituivano, quali eredi di ### con distinte comparse, i figli ### e ### eccependo, in via preliminare, l'estinzione del giudizio, per essere stata la notifica dell'atto di riassunzione indirizzata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta; in subordine, nel merito, facevano proprie le difese della de cuius, insistendo per il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della spiegata riconvenzionale. 
Si costituiva, altresì, ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'immobile, oggetto dei presunti illeciti, pervenuto, per disposizione testamentaria della compianta genitrice, esclusivamente in favore degli altri due germani. 
Con sentenza parziale n. 363/2006, depositata in data ###, il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di ### disponendone l'estromissione dal giudizio, compensando le spese di lite relative a tale rapporto processuale. 
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), il tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 7647/2019, pubblicata in data ###, così statuendo: “a) rigetta la domanda attorea; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da ### e ### nella qualità di eredi di ### dichiara legittima l'apertura delle vedute effettuata in esecuzione delle opere assentite dal Comune di ### con concessione n. 76 del 23.12.1996; c) condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, che liquida in € 5.000,00 per compensi in favore di ### nella qualità; in € 5.000,00 per compensi in favore di ### nella qualità, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisene anticipatari per la posizione di ### d) pone definitivamente , a carico degli attori in solido le spese di ### condannandoli alla refusione in favore di quanto anticipato a titolo provvisorio dalle controparti”. 
In particolare, il primo giudice, premesso di aderire alle conclusioni del primo ### ing. ###, rigettava le pretese attoree e accoglieva la domanda spiegata dai convenuti in riconvenzionale, rilevando che: 1) sulla scorta delle indagini peritali espletate, andava disattesa la doglianza relativa alla illegittima apertura di vedute nel fabbricato dei convenuti, risultando conformi alle prescrizioni di legge sia il balcone-terrazzino sia le due finestre contestate dagli attori; 2) l'arbitrario utilizzo del cortile comune per il passaggio interrato delle tubature di gas, a servizio della unità immobiliare di proprietà esclusiva dei convenuti, non era sanzionabile, rientrando nei limiti del legittimo utilizzo del bene comune ex art. 1102 c.c.; 3) la domanda risarcitoria doveva essere rigettata, posto che né l'indagine peritale né i rilievi fotografici né le deposizioni testimoniali avevano fornito prova dei danni lamentati; 4) non vi erano gli estremi per la condanna degli attori per lite temeraria né per il risarcimento dei danni in misura equitativa per l'utilizzo di espressioni offensive.  i Il giudizio di secondo grado ### tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato (a mezzo pec) il ###, proponevano appello (###. 1064/2020) ### e ### impugnando in toto et in qualibet parte la pronuncia di primo grado, ritenendola ingiusta, erronea ed illegittima, all'uopo assumendo che le conclusioni cui è addivenuto il giudice di primo grado sono completamente errate, come errato è il processo logico-giuridico seguito, inficiato da una inesatta e superficiale valutazione delle risultanze fattuali e probatorie e da un errato esame nelle risultanze della ### di Nunno, lamentando in particolare: 1) nullità della pronuncia emessa per difetto di motivazione; 2) in ordine all'onere probatorio, errata analisi dell'accertamento peritale - erronee considerazioni in merito alle aperture delle vedute. 
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata ed totale riforma della stessa, di accogliere integralmente le domande attoree così come proposte in prime cure e, per l'effetto, condannare i convenuti: “1) al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle distanze dal confine stabilite dagli artt. 905 e 906 c.c., e delle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., e art. 840 c.c.; 2) alla eliminazione delle vedute create nell'immobile in questione, sul cortile comune, nonché delle condotte del gas attraversanti il cortile comune; 3) al risarcimento dei danni causati all'immobile dei ###ri ### così come già analiticamente dettagliati nell'atto di citazione cui per brevità ci si riporta, nella misura ritenuta giusta dal Giudice; 4) al risarcimento di tutti i danni connessi agli atti illegali ed illegittimi compiuti dalla de cuius ### da liquidarsi con criterio equitativo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, ivi incluso il contributo forfettario per le spese generali, del doppio grado di giudizio”. 
Gli appellati ### e ### pur evocati in giudizio per l'udienza del 2.7.2020 (senza il rispetto dei termini minimi di comparizione, sospesi per l'emergenza epidemiologica da covid19, per effetto del DL n. 18/20202 e D.L. n. 23/2020), non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. 
Non rilevato l'anzidetto vizio, la Corte di appello di Napoli, IV sezione civile, definiva in ogni caso la lite con sentenza n. 190/2022, pubblicata in data ###, così statuendo: <<ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del giudizio e dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate>>. 
Ciò in quanto, ritenendo disertata dalle parti costituite l'udienza del 5.10.2021 (a trattazione scritta) e disposto il rinvio ex art. 181 cpc alla nuova udienza collegiale del 18.01.2022, considerava disertata anche quest'ultima, atteso che “per tale udienza, pure da trattarsi con modalità cartolare, giusto decreto del 15.12.2021, la parte appellante ha inviato note scritte soltanto il ### e dunque oltre il termine di cinque giorni prima, in assenza di tempestiva richiesta di proroga o di istanza di rimessione in termini”.  i Il giudizio di ### tale sentenza, non notificata, proponevano tempestivo ricorso per cassazione i coniugi ### lamentando con tre motivi di censura: 1) error in procedendo, al fine osservando che la Corte di Appello di Napoli “non solo non ha esaminato gli atti del procedimento in primo grado, ma si è soltanto limitata a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio nell'errato presupposto della diserzione dall'udienza, in realtà mai avvenuta, avendo per entrambe le udienze depositato le note di trattazione scritta”; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver considerato tardive le note di trattazione scritta depositate per le udienze del 5.10.2021 e del 18.1.2022, atteso che, in assenza di espressa previsione legislativa di perentorietà, il termine per il deposito di note scritte era da considerarsi ordinatorio, dovendosi peraltro distinguere tra deposito tardivo, ossia effettuato oltre il termine di 5 giorni, e deposito mancato, unica ipotesi equivalente all'assenza in udienza; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver la corte di Appello analizzato le risultanze istruttorie, né quelle testimoniali, né quelle peritali, nell'erronea convinzione che le udienze fossero state disertate. 
Gli intimati ### e ### restavano contumaci. 
Con ordinanza n. ###/2023, pubblicata in data ###, la Suprema Corte così statuiva: “accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione”, enunciando il seguente principio di diritto: <<ai sensi dell'art. 221, co. 4, del D.L.  34/2020, convertito nella L. 77/2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c., non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte>>.  i Il giudizio di rinvio Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data ###, ### avendo interesse a mantenere gli effetti della sentenza di primo grado, ripercorsa la vicenda in fatto, evocava in giudizio i coniugi ### e ### nonché il germano ### rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, così provvedere a seguito di rinvio: A) dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, rigettandolo, l'appello proposto dai #### e ### e notificato a mezzo pec in data ### e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 7647/2019 resa dal Tribunale di Napoli - ### in data ###, depositata e resa pubblica l'01/08/2019 e non notificata; b) condannare gli appellanti/convenuti in riassunzione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”. 
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data ###, i coniugi ### e ### chiedendo alla Corte adita in sede di rinvio di accogliere integralmente l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda così come proposta in prime cure, ribadendo ancora una volta le conclusioni riportate in atto di citazione, e successivi atti nonché nei verbali di causa di primo grado, nei limiti e valori richiesti, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. 
Con comparsa del 9.7.2024, si costituiva in giudizio anche ### concludendo per il rigetto dell'appello proposto dai coniugi ### in quanto inammissibile e infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 7647/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, e con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore anticipatario. 
Acquisiti ### i fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi, all'udienza cartolare del 2.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  per il deposito degli scritti difensivi.  ****** 
I. ###'è noto: “il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è a perimetro chiuso, venendo demandata al giudice di esso la definizione della causa attenendosi al principio di diritto enunciato, esplicitamente o implicitamente, dalla Corte di legittimità, restando, inoltre, definitivamente non più censurabili gli ambiti decisori che trovino soluzione (assorbimento improprio) nella pronuncia di cassazione; conseguendo da ciò che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità”(Cass. n. 7228/2022). 
Nel giudizio di rinvio, peraltro, è fatto divieto alle parti non solo di formulare domande ed eccezioni nuove ma anche di prospettare nuove tesi difensive che modifichino il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo; pertanto, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073/2014), salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno. 
Nella specie, a seguito della cassazione della sentenza n. 190/2022 del 20.1.2022, dovrà procedersi, nell'odierna fase di rinvio, come affermato dalla Suprema Corte, ad un nuovo esame dell'appello originariamente (e tempestivamente) proposto dai coniugi ### e ### II. Analisi dei motivi di appello ### premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare. 
§. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti/convenuti in riassunzione lamentano la nullità della pronuncia emessa per difetto di motivazione, al fine assumendo, testualmente, che: <<l'impugnata sentenza è carente di ogni benché minima motivazione. La decisione de qua, è assolutamente inidonea ad esprimere la ratio decidendi tanto da determinare la nullità della stessa sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass. 1084/97). Il Giudice di primo grado, in realtà si è soltanto limitato a indicare, in maniera sommaria quanto riteneva potesse aver dedotto il ### stravolgendo completamente quelle che sono le reali conclusioni esposte nell'elaborato peritale e nei chiarimenti successivi, sorvolando in maniera superficiale le dichiarazioni dei testi ritenendole non sufficienti ad accertare il nesso causale di natura tecnica e a superare quanto non accertato dal ### per poi fare delle deduzioni “sue proprie”, arrivando persino ad essere in contrapposizione con la CTU stessa alle cui conclusioni invece dichiara di aderire. Ciò posto da evidenziare è che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di nulla né delle dichiarazioni testimoniali rese che non prende in considerazione, né delle dette argomentazioni peritali. ### sotto tale aspetto la sentenza impugnata andrà totalmente riformata>> (cfr. pag. 6 dell'originario atto di appello, richiamato e ritrascritto alle pagg. 9 e ss. della comparsa di costituzione in riassunzione). 
Il motivo, per come genericamente formulato, ancor prima che infondato, è inammissibile per difetto di specificità. 
Invero, in base alla formulazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.  (“Forma dell'appello”), nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dalla recente riforma del codice di rito in vigore dal 28.02.2023, l'appello deve “contenere le indicazioni prescritte nell'art.  163 c.p.c. e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.  ### di appello, quindi, deve possedere, a pena di inammissibilità, il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione impugnata, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la “consistenza” delle singole critiche mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, assumendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", con la conseguenza che l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado (così, tra le tante, Cass., Sez. Unite, n. 3033/2013, Cass. n. 40606/2021 e Cass. 2166/2025). 
Se è vero, peraltro, che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, ###/2022). 
Occorre, in altri termini, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. 
Ebbene, seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con il primo motivo di impugnazione, che per questo è stato riportato per esteso, è evidente l'inammissibilità della censura, del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 c.p.c. 
Basti al riguardo considerare che i coniugi appellanti, lungi dal formulare censure idonee a contrastare il percorso argomentativo del giudice di prime cure, lamentano genericamente che la sentenza impugnata risulta carente di ogni benché minima motivazione ed è inidonea ad esprimere la ratio decidendi, senza minimamente chiarire in quali termini il tribunale avrebbe stravolto completamente le reali conclusioni esposte nell'elaborato peritale e nei chiarimenti successivi, né tanto meno in che modo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi (non meglio indicate) avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa rispetto a quella gravata, di accoglimento (in tutto e in parte) delle pretese azionate in prime cure. 
Consegue che la doglianza si risolve in una contestazione palesemente generica e priva di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale, di contro, come meglio si vedrà a breve, il tribunale fondava il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della riconvenzionale spiegata da controparte su diffuse e motivate argomentazioni, minimamente scalfite dagli appellanti, risultando al fine fumoso e generico (al limite dell'ammissibilità) anche il secondo motivo di impugnazione, articolato in varie sotto censure, con cui si contesta principalmente l'erronea analisi dell'accertamento peritale. 
§. A tal riguardo, proseguendo con l'esame del secondo motivo di gravame, deve innanzitutto chiarirsi che il tribunale premetteva di aderire: <<alle conclusioni del primo elaborato peritale, fondate su una approfondita ed accurata indagine dello stato dei luoghi, comparata con quello risultante dai rilievi fotografici prodotti dalla difesa attorea nonché con i documenti relativi alla pratica di concessione edilizia presentata presso il Comune di ### a dispetto di quelle superficiali ed apodittiche della integrazione peritale, disposta, del resto, non su tutti i quesiti demandati al primo ausiliario d'ufficio, bensì sul solo profilo della data di realizzazione delle trasformazioni edilizie denunziate dagli attori>>. 
Ebbene, escluso che gli appellanti facciano riferimento alle conclusioni superficiali ed apodittiche, oltre che parziali, rese nell'elaborato del 10.5.2017, a firma del secondo ### arch. ### nominato dal tribunale a seguito di rimessione della causa sul ruolo (cfr. ordinanza del 20.6.2016), osserva innanzitutto la Corte che, contrariamente a quanto si legge nell'atto di gravame (pagg. 6-7), la decisione di rigetto della domanda attorea si fonda proprio sugli accertamenti di natura tecnica espletati dal primo ### ing. ###, correttamente interpretati dal tribunale, che, senza incorrere in alcuna contraddizione, aderiva alle conclusioni del perito d'ufficio, vagliandole in maniera critica e traendone, in diritto, le giuste conseguenze. 
Rilevava, infatti, il primo giudice: <<si osserva, quanto alla doglianza relativa alla illegittima apertura di vedute nel fabbricato dei convenuti, siccome in violazione delle distanze dal confine con la proprietà attorea, che il CTU ing. ###, comparando la condizione preesistente dei luoghi, come documentata dai rilievi fotografici prodotti dalla difesa di ### con gli interventi oggetto della concessione edilizia del 1996, ha affermato persuasivamente che, in conseguenza dei detti interventi di ristrutturazione: a) il balcone terrazzino del secondo piano, già esistente nel vecchio fabbricato, è stato portato, con la realizzazione del nuovo solaio di calpestio del secondo piano, all'incirca ad un metro più alto rispetto alla quota precedente, rimanendo invariata la distanza preesistente rispetto alla linea di confine e divenendo, anzi, la veduta verso le finestre di proprietà attorea, per effetto dell'innalzamento della quota di solaio, meno invasiva rispetto a quella praticabile in precedenza; b) sono state aperte due nuove finestre, la prima, integrante una veduta laterale, nel rispetto della distanza minima di 75 cm dalla linea di confine, prescritta dall'art. 906 c.c., la seconda, integrante una veduta diretta, nell'osservanza della distanza minima di mt. 1,50 stabilita dall'art. 905 c.c., ma in violazione di quella maggiore di mt. 3 prevista dai piani regolatori in zona sismica, come quella di specie. 
Sulla scorta delle predette risultanze deve essere disattesa la denunzia di illegittimità formulata dagli attori. 
Quanto, invero, alla veduta di cui al punto a), semplicemente innalzata rispetto a quella preesistente, deve farsi applicazione del principio secondo cui, ove l'attore affermi, come nella specie, che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui non abbia specificamente contestato la conformità al diritto (alcuna allegazione si rinviene sulla illegittimità della veduta preesistente), l'attore deve dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente (Cass. 20871/2009), nel caso in esame smentita, invece, dall'accertamento peritale, che ha appurato l'osservanza della medesima distanza della nuova veduta rispetto a quella preesistente e, anzi, addirittura una minore invasività concreta a confronto di quest'ultima. Relativamente.  poi, alla nuova veduta diretta di cui al punto b), si osserva che la disciplina delle distanze tra fabbricati, in quanto diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, pur dettata in via generale dall'art. 873 c.c. (che richiede una distanza non minore di tre metri), può essere resa più rigorosa dalle disposizioni dei regolamenti locali, mentre la disciplina della distanza delle vedute dal confine, in quanto finalizzata alla tutela del mero interesse privato alla salvaguardia del fondo vicino dalle indiscrezioni dipendenti dalla loro apertura, trova la sua fonte esclusivamente nell'articolo 905 c.c. (che richiede una distanza di un metro e mezzo), salvo che la maggior distanza delle costruzioni, prevista dai regolamenti locali, sia riferita specificamente al confine, nel qual caso le norme regolamentari regolano anche la distanza delle vedute dal confine (Cass. 202/2017). Nella specie, gli attori non hanno mai dedotto, nelle loro difese, l'esistenza di una norma regolamentare, impositiva di una distanza tra la costruzione dei convenuti ed il confine della proprietà attorea più restrittiva di quella di cui all'art. 873 c.c., cui conseguentemente dover rapportare anche quella di cui all'art. 905 c.c., sicché, nella specie, la violazione, dovendo essere riguardata unicamente in relazione alla distanza legale prescritta da tale ultima disposizione, è inesistente, essendone stato appurato il relativo rispetto>>. 
Evidente, dunque, che il tribunale, lungi dallo stravolgere le conclusioni del ### ing. ###, le recepiva, come emerge dal confronto diretto con l'elaborato peritale del 22-31.12.2008, ove il perito, con riguardo al contestato mancato rispetto delle distanze dal confine della proprietà attorea ex artt. 905 e 906 c.c., evidenziava che: “il balcone-terrazzino del secondo piano era già esistente con il vecchio fabbricato ed è stato portato, con la realizzazione del nuovo solaio di calpestio al secondo piano, all'incirca ad un metro più alto rispetto alla quota precedente. […] rimanendo invariata la distanza rispetto alla linea di confine. Con l'innalzamento del balcone-terrazzino, forse, potrebbe essere stato realizzato, ad avviso dello scrivente, una veduta meno diretta ###, in particolare rispetto alla finestra laterale della proprietà degli attori”, ed ancora che: “le due finestre sono state realizzate con le opere relative all'esecuzione del solaio del primo piano. Nello specifico la prima finestra - veduta laterale, con riferimento all'art. 906 c.c., rispetta la distanza di settantacinque centimetri dalla linea di confine, misurando esattamente mt. 1,30. La seconda finestra invece - veduta diretta con riferimento all'art. 905 c.c. - rispetta la distanza di mt. 1,50 dalla linea di confine misurando esattamente 2,30 mt. Va però precisato che per la distanza di mt 1,50 (art. 905 c.c.) per l'apertura di vedute dirette, deve intendersi di mt. 3,00 per le località in zona sismica, così come nel Comune di ### Ciò se pur non contemplato dall'art. 905 è stato statuito dalla ### Corte” (cfr. pagg. 33-34 della relazione, nonché pagg. 10-11, sub quesiti n. 3 e n. 4, della successiva relazione a chiarimenti del 28.10.2009, sempre a firma del primo ### ing. ###). 
Profilo, quest'ultimo, pure specificamente vagliato dal tribunale, che, con il richiamo a Cass. n. 202/2017, faceva applicazione del consolidato principio, ribadito da Cass. n. 15070/2018, secondo cui “la disciplina codicistica delle distanze da osservarsi per l'apertura delle vedute non è integrabile con le norme dei regolamenti locali”, atteso che: “###. 905 c.c., che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, non ha correlazione alcuna con l'art. 873 c.c. che, diretto a tutelare, evitando la formazione di intercapedini dannose, interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi collettivi. Ne consegue che non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali, deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo della norma di un rinvio - che è, invece, contemplato nell'art. 873 - ai regolamenti in questione”. 
Va, dunque, disatteso il profilo di censura alla cui stregua il giudice di primo grado avrebbe mal interpretato le conclusioni cui perveniva il ### dovendo, di contro, integralmente confermarsi in parte qua la pronuncia gravata, che, fondata proprio sugli accertamenti di natura tecnica devoluti al consulente, oltre che sull'esatta applicazione di consolidati insegnamenti giurisprudenziali regolanti la materia, respingeva la denunzia di illegittimità delle vedute formulata dai coniugi ### con motivate e condivise argomentazioni, minimamente contrastate dagli appellanti, che, lungi dall'opporre critiche conferenti, idonee ad incidere sul percorso argomentativo del tribunale, si limitavano a dedurre che: “il giudice di prime cure sulla scorta di tali risultanze ritiene disatteso quanto richiesto dagli attori per non aver questi contestato la conformità al diritto, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente, non conformità peraltro, secondo il ### smentita dal CTU che avrebbe addirittura appurato una minore invasività di questa rispetto all'altra preesistente” (pag. 7 dell'appello), assumendo che, in realtà, il CTU avrebbe evidenziato “la trasformazione del locale stalla al piano terra in civile abitazione ( pag 31-33) e soprattutto che l'altezza utile dei locali, misurata tra pavimento e soffitto è inferiore a mt 2.70 previsto dal ### Edilizio” (pag. 8), dolendosi perché: “tutto ciò non è stato preso in considerazione dal giudice di prime cure, che invece di dedurre che le opere realizzate dai resistenti hanno prodotto un incremento di superficie utile abitabile della loro proprietà e portato alla realizzazione di luci, affacci e vedute sulla proprietà degli attori che prima non esistevano, arriva a conclusioni completamente opposte ed illogiche”. 
Obiezioni all'evidenza generiche, inidonee a contrastare il decisum del primo giudice, che, del pari correttamente, quanto alle denunziate difformità rispetto alle opere autorizzate dall'ente comunale, richiamava il consolidato principio di diritto secondo cui: <<### valore hanno poi, agli effetti in esame, eventuali inosservanze delle prescrizioni di progetto e/o della normativa amministrativa cui era subordinata la licenza edilizia per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione de quibus, essendo noto che eventuali violazioni amministrative assumono rilievo, nei rapporti tra privati, solo ove si traducano nella inosservanza delle norme sulle distanze legali, nella specie, si ribadisce, smentita dagli accertamenti peritali>>. 
§. Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura con cui si assume che: “### che si tralascia inoltre di esaminare, in sede di prime cure, è che ### che si contesta non è la distanza tra gli edifici, ma la diversa altezza dei piani e quindi delle luci, affacci e vedute rispetto a quelle originarie, che si trova ad essere ad una altezza diversa da quella precedente i lavori di ristrutturazione dell'edifico dei convenuti”, ove sol si consideri che, di contro, dall'esame della citazione introduttiva e delle conclusioni (mai modificate) rassegnate in prime cure dagli attori/odierni appellanti in riassunzione, emerge come gli stessi contestassero la sopravvenuta creazione di prospectio ed inspectio illegittime, chiedendo la condanna di controparte al ripristino dello stato di luoghi, nel rispetto delle distanze dal confine stabilite dagli artt. 905 e 906 c.c.. 
§. Del pari, in alcun errore è incorso il tribunale nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, mancando agli atti qualsivoglia seria prova della sussistenza dei danni lamentati e asseritamente subiti. 
Correttamente, pertanto, il primo giudice rilevava: <<### essere, infine, rigettata la domanda risarcitoria per i fatti di cui ai capi a), b), c) ed f) dell'atto di citazione, di cui l'indagine peritale non ha fornito alcun riscontro obiettivo, anche evidentemente per l'intervenuta trasformazione dello stato dei luoghi alla data dei sopralluoghi dell'ausiliario d'ufficio. Nemmeno tale prova è stata adeguatamente fornita dai rilievi fotografici versati in atti, poiché la sola rappresentazione obiettiva del cattivo stato in cui versava all'epoca l'edificio in questione non è idonea a dimostrare, in maniera certa, che i danni lamentati trovassero effettiva ed esclusiva origine nelle condotte ascritte alla controparte. In proposito, non sarebbero state dirimenti le deposizioni testimoniali, atteso che la ricorrenza di un nesso causale di natura tecnica, come quello prospettato nella specie dagli attori, non avrebbe potuto mai essere rimessa in via esclusiva e determinante alle risultanze della prova orale, che, come è noto, non può vertere su circostanze di natura valutativa. La difesa attorea sconta evidentemente, su tale piano, le conseguenze di una mancata precostituzione, a mezzo di un accertamento tecnico preventivo che pure sarebbe stato nelle sue facoltà promuovere, della prova dello stato di fatto alla data delle presunte condotte illecite di controparte e suscettibile di modificazione nel tempo, onde avvalersi della sua cristallizzazione appunto ai successivi fini risarcitori.>>. 
Motivazione che va qui integralmente confermata perché fondata sul corretto e condiviso esame di tutte le risultanze istruttorie, oltre che minimamente scalfita dalle obiezioni degli appellanti, che invano cercano di contrastarla, o attraverso il generico richiamo a non meglio precisate dichiarazioni rese dai testi escussi, neanche nominativamente indicati (“Il giudice, inoltre, non ha tenuto presente quanto dichiarato dai testi addotti dalle parti, ma fonda il suo convincimento sull'errata interpretazione della relazione del CTU”), o attraverso la parziale lettura dell'elaborato peritale, laddove affermano che: “### aspetto in cui il Giudice di prime cure è caduto in contraddizione e risulta essere stato superficiale nelle sue considerazioni è che anche se alla data dei sopralluoghi era trascorso un'enormità di tempo rispetto all'esecuzione dei lavori, il CTU ha comunque dichiarato di non poter escludere che un certo traffico sul lastrico solare possa aver potuto causare dei danni al manto impermeabile ed alla pluviale dell'immobile attore” (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello), e ciò benché lo stesso ### a tal riguardo, avesse poi espressamente precisato che: “### nulla è stato possibile accertare” (cfr. pag. 9 dell'elaborato a chiarimenti a firma dell'ing. ###). 
§. Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata. 
Ogni ulteriore questione resta assorbita. 
III. ### da regolare il profilo delle spese, sulla premessa che: “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. n. 16645/2025; Cass. n. 15506/2018). 
Ebbene, nella specie, dato il rigetto dell'appello e considerato, altresì, che ### e ### restavano contumaci sia nella fase di gravame che in quella di legittimità, graveranno a carico dei coniugi appellanti/convenuti in riassunzione, risultati soccombenti, le spese della presente fase di rinvio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore ### dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con ### in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art.  13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.  P. Q. M.  La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile riassunta in appello ex art. 392 c.p.c., iscritta al N. 910 del R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, a seguito di rinvio della ### di ### giusta ordinanza n. ###/2023, pubblicata in data ###, che cassava con rinvio la sentenza della ### di appello di Napoli n. 190/2022, pubblicata in data ###, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2. condanna gli appellanti/convenuti in riassunzione, ### e ### al pagamento delle spese della presente fase di rinvio, che si liquidano: a) in favore dell'appellato/attore in riassunzione ### in € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; b) in favore di ### in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; 3. nulla sulle spese del giudizio di appello e del giudizio in cassazione; 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in Napoli, in data ###.   L'### dr.ssa ### dr.ssa ### d'### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa #### ordinario in tirocinio presso l'intestato ufficio.  

causa n. 910/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Ada Meterangelis, D' Amore Assunta

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