testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI ### civile composta dai magistrati: 1) dr.ssa ### d'### - Presidente 2) dott. ### - ### 3) dr.ssa ### - ### rel. ha pronunciato la seguente ### nella causa civile riassunta in appello ex art. 392 c.p.c., iscritta al 910 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025, vertente ###. ### (C.F.: ###), difensore di sé stesso, elettivamente domiciliat ###### di Napoli ###, via del ### n. 98/E; Appellato/attore in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONTRO ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### in ####, via ### n. 57, sono elettivamente domiciliati; Appellanti/convenuti in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
E ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli ###, via ### n. 21, è elettivamente domiciliato; Appellato/convenuto in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. ###/2023, pubblicata in data ###. CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte. #### i Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data ###, i coniugi ### e ### evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - ### distaccata di ### di Napoli, ### per sentirla condannare alla eliminazione di tutti gli abusi denunziati ed al risarcimento dei conseguenti danni, con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda, i coniugi istanti, premesso di essere comproprietari di un'unità immobiliare sita in ### alla via ### n. 22, confinante con quella di proprietà della convenuta ### denunciavano che quest'ultima, nel procedere ai lavori di ristrutturazione del proprio immobile, si era resa responsabile di vari abusi, e precisamente per aver: “a) utilizzato arbitrariamente e impropriamente il solaio di copertura dell'abitazione dei sigg.ri ### danneggiandone il manto di impermeabilizzazione e riparandolo con vistosi e rudimentali rappezzi; b) lasciato abbandonato sul detto solaio, materiale di risulta che, dilavato e trascinato dall'acqua nella condotta pluviale dell'immobile del ### ne ha causato l'intasamento e quindi la successiva rottura …che ha poi causato, a sua volta, copiose infiltrazioni nei locali adibiti a bagno e cucina dei sigg.ri. ### con consequenziale degrado della facciata esterna del suindicato immobile; c) danneggiato il primo gradino della scala di accesso all'immobile della famiglia ### nonché la pavimentazione del cortile comune, sistemato poi con rudimentali ed impropri rappezzi; d) abbassato i solai intermedi dei piani dell'immobile in questione, creando prospectio ed inspectio illegittime sul cortile comune, senza rispettare né le distanze dal confine stabilite dagli artt. 905 e 906 c.c., né le prescrizioni di cui agli artt. 901 e 840 c.c.; e) creato nel cortile comune una servitù di passaggio di tubazioni del gas; f) provocato lesioni alle travi di sostegno dei solai dell'appartamento del sig. ### g) provveduto a sostituire l'apertura a luce ingrediente con l'apertura di una finestra con veduta diretta sull'ingresso della proprietà dei coniugi Pastore”.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data ###, la convenuta ### contestando specificamente l'avversa ricostruzione dei fatti e gli addebiti mossi dagli attori, chiedendo, pertanto, al Tribunale di: “1. rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa; 2. in accoglimento della spiegata riconvenzionale, dichiarare legittima l'apertura delle vedute iure proprietatis effettuata dalla ### in esecuzione delle opere regolarmente concesse dal Comune di ### in data ###, n. 76; 3. dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dai coniugi ### per decorso dei termini di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c.; 4. condannare i ###ri ### in solido, al risarcimento, in favore della istante dei danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, per il comportamento dagli stessi posto in essere per ostacolare il libero godimento dell'esercizio del diritto di proprietà della scrivente e per averla trascinata in lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5. liquidare, anche in via equitativa, i danni tutti che l'###mo G.I. vorrà rilevare e quantificare anche in corso di causa; 6. vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Riassunto il giudizio a seguito del sopravvenuto decesso dell'originaria convenuta, si costituivano, quali eredi di ### con distinte comparse, i figli ### e ### eccependo, in via preliminare, l'estinzione del giudizio, per essere stata la notifica dell'atto di riassunzione indirizzata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta; in subordine, nel merito, facevano proprie le difese della de cuius, insistendo per il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della spiegata riconvenzionale.
Si costituiva, altresì, ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'immobile, oggetto dei presunti illeciti, pervenuto, per disposizione testamentaria della compianta genitrice, esclusivamente in favore degli altri due germani.
Con sentenza parziale n. 363/2006, depositata in data ###, il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di ### disponendone l'estromissione dal giudizio, compensando le spese di lite relative a tale rapporto processuale.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), il tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 7647/2019, pubblicata in data ###, così statuendo: “a) rigetta la domanda attorea; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da ### e ### nella qualità di eredi di ### dichiara legittima l'apertura delle vedute effettuata in esecuzione delle opere assentite dal Comune di ### con concessione n. 76 del 23.12.1996; c) condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, che liquida in € 5.000,00 per compensi in favore di ### nella qualità; in € 5.000,00 per compensi in favore di ### nella qualità, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisene anticipatari per la posizione di ### d) pone definitivamente , a carico degli attori in solido le spese di ### condannandoli alla refusione in favore di quanto anticipato a titolo provvisorio dalle controparti”.
In particolare, il primo giudice, premesso di aderire alle conclusioni del primo ### ing. ###, rigettava le pretese attoree e accoglieva la domanda spiegata dai convenuti in riconvenzionale, rilevando che: 1) sulla scorta delle indagini peritali espletate, andava disattesa la doglianza relativa alla illegittima apertura di vedute nel fabbricato dei convenuti, risultando conformi alle prescrizioni di legge sia il balcone-terrazzino sia le due finestre contestate dagli attori; 2) l'arbitrario utilizzo del cortile comune per il passaggio interrato delle tubature di gas, a servizio della unità immobiliare di proprietà esclusiva dei convenuti, non era sanzionabile, rientrando nei limiti del legittimo utilizzo del bene comune ex art. 1102 c.c.; 3) la domanda risarcitoria doveva essere rigettata, posto che né l'indagine peritale né i rilievi fotografici né le deposizioni testimoniali avevano fornito prova dei danni lamentati; 4) non vi erano gli estremi per la condanna degli attori per lite temeraria né per il risarcimento dei danni in misura equitativa per l'utilizzo di espressioni offensive. i Il giudizio di secondo grado ### tale sentenza, non notificata, con atto di citazione tempestivamente notificato (a mezzo pec) il ###, proponevano appello (###. 1064/2020) ### e ### impugnando in toto et in qualibet parte la pronuncia di primo grado, ritenendola ingiusta, erronea ed illegittima, all'uopo assumendo che le conclusioni cui è addivenuto il giudice di primo grado sono completamente errate, come errato è il processo logico-giuridico seguito, inficiato da una inesatta e superficiale valutazione delle risultanze fattuali e probatorie e da un errato esame nelle risultanze della ### di Nunno, lamentando in particolare: 1) nullità della pronuncia emessa per difetto di motivazione; 2) in ordine all'onere probatorio, errata analisi dell'accertamento peritale - erronee considerazioni in merito alle aperture delle vedute.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata ed totale riforma della stessa, di accogliere integralmente le domande attoree così come proposte in prime cure e, per l'effetto, condannare i convenuti: “1) al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle distanze dal confine stabilite dagli artt. 905 e 906 c.c., e delle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., e art. 840 c.c.; 2) alla eliminazione delle vedute create nell'immobile in questione, sul cortile comune, nonché delle condotte del gas attraversanti il cortile comune; 3) al risarcimento dei danni causati all'immobile dei ###ri ### così come già analiticamente dettagliati nell'atto di citazione cui per brevità ci si riporta, nella misura ritenuta giusta dal Giudice; 4) al risarcimento di tutti i danni connessi agli atti illegali ed illegittimi compiuti dalla de cuius ### da liquidarsi con criterio equitativo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, ivi incluso il contributo forfettario per le spese generali, del doppio grado di giudizio”.
Gli appellati ### e ### pur evocati in giudizio per l'udienza del 2.7.2020 (senza il rispetto dei termini minimi di comparizione, sospesi per l'emergenza epidemiologica da covid19, per effetto del DL n. 18/20202 e D.L. n. 23/2020), non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Non rilevato l'anzidetto vizio, la Corte di appello di Napoli, IV sezione civile, definiva in ogni caso la lite con sentenza n. 190/2022, pubblicata in data ###, così statuendo: <<ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del giudizio e dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate>>.
Ciò in quanto, ritenendo disertata dalle parti costituite l'udienza del 5.10.2021 (a trattazione scritta) e disposto il rinvio ex art. 181 cpc alla nuova udienza collegiale del 18.01.2022, considerava disertata anche quest'ultima, atteso che “per tale udienza, pure da trattarsi con modalità cartolare, giusto decreto del 15.12.2021, la parte appellante ha inviato note scritte soltanto il ### e dunque oltre il termine di cinque giorni prima, in assenza di tempestiva richiesta di proroga o di istanza di rimessione in termini”. i Il giudizio di ### tale sentenza, non notificata, proponevano tempestivo ricorso per cassazione i coniugi ### lamentando con tre motivi di censura: 1) error in procedendo, al fine osservando che la Corte di Appello di Napoli “non solo non ha esaminato gli atti del procedimento in primo grado, ma si è soltanto limitata a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio nell'errato presupposto della diserzione dall'udienza, in realtà mai avvenuta, avendo per entrambe le udienze depositato le note di trattazione scritta”; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver considerato tardive le note di trattazione scritta depositate per le udienze del 5.10.2021 e del 18.1.2022, atteso che, in assenza di espressa previsione legislativa di perentorietà, il termine per il deposito di note scritte era da considerarsi ordinatorio, dovendosi peraltro distinguere tra deposito tardivo, ossia effettuato oltre il termine di 5 giorni, e deposito mancato, unica ipotesi equivalente all'assenza in udienza; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver la corte di Appello analizzato le risultanze istruttorie, né quelle testimoniali, né quelle peritali, nell'erronea convinzione che le udienze fossero state disertate.
Gli intimati ### e ### restavano contumaci.
Con ordinanza n. ###/2023, pubblicata in data ###, la Suprema Corte così statuiva: “accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione”, enunciando il seguente principio di diritto: <<ai sensi dell'art. 221, co. 4, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c., non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte>>. i Il giudizio di rinvio Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato in data ###, ### avendo interesse a mantenere gli effetti della sentenza di primo grado, ripercorsa la vicenda in fatto, evocava in giudizio i coniugi ### e ### nonché il germano ### rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, così provvedere a seguito di rinvio: A) dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, rigettandolo, l'appello proposto dai #### e ### e notificato a mezzo pec in data ### e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 7647/2019 resa dal Tribunale di Napoli - ### in data ###, depositata e resa pubblica l'01/08/2019 e non notificata; b) condannare gli appellanti/convenuti in riassunzione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data ###, i coniugi ### e ### chiedendo alla Corte adita in sede di rinvio di accogliere integralmente l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda così come proposta in prime cure, ribadendo ancora una volta le conclusioni riportate in atto di citazione, e successivi atti nonché nei verbali di causa di primo grado, nei limiti e valori richiesti, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 9.7.2024, si costituiva in giudizio anche ### concludendo per il rigetto dell'appello proposto dai coniugi ### in quanto inammissibile e infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 7647/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, e con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore anticipatario.
Acquisiti ### i fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi, all'udienza cartolare del 2.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi. ******
I. ###'è noto: “il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è a perimetro chiuso, venendo demandata al giudice di esso la definizione della causa attenendosi al principio di diritto enunciato, esplicitamente o implicitamente, dalla Corte di legittimità, restando, inoltre, definitivamente non più censurabili gli ambiti decisori che trovino soluzione (assorbimento improprio) nella pronuncia di cassazione; conseguendo da ciò che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità”(Cass. n. 7228/2022).
Nel giudizio di rinvio, peraltro, è fatto divieto alle parti non solo di formulare domande ed eccezioni nuove ma anche di prospettare nuove tesi difensive che modifichino il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo; pertanto, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073/2014), salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno.
Nella specie, a seguito della cassazione della sentenza n. 190/2022 del 20.1.2022, dovrà procedersi, nell'odierna fase di rinvio, come affermato dalla Suprema Corte, ad un nuovo esame dell'appello originariamente (e tempestivamente) proposto dai coniugi ### e ### II. Analisi dei motivi di appello ### premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti/convenuti in riassunzione lamentano la nullità della pronuncia emessa per difetto di motivazione, al fine assumendo, testualmente, che: <<l'impugnata sentenza è carente di ogni benché minima motivazione. La decisione de qua, è assolutamente inidonea ad esprimere la ratio decidendi tanto da determinare la nullità della stessa sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass. 1084/97). Il Giudice di primo grado, in realtà si è soltanto limitato a indicare, in maniera sommaria quanto riteneva potesse aver dedotto il ### stravolgendo completamente quelle che sono le reali conclusioni esposte nell'elaborato peritale e nei chiarimenti successivi, sorvolando in maniera superficiale le dichiarazioni dei testi ritenendole non sufficienti ad accertare il nesso causale di natura tecnica e a superare quanto non accertato dal ### per poi fare delle deduzioni “sue proprie”, arrivando persino ad essere in contrapposizione con la CTU stessa alle cui conclusioni invece dichiara di aderire. Ciò posto da evidenziare è che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di nulla né delle dichiarazioni testimoniali rese che non prende in considerazione, né delle dette argomentazioni peritali. ### sotto tale aspetto la sentenza impugnata andrà totalmente riformata>> (cfr. pag. 6 dell'originario atto di appello, richiamato e ritrascritto alle pagg. 9 e ss. della comparsa di costituzione in riassunzione).
Il motivo, per come genericamente formulato, ancor prima che infondato, è inammissibile per difetto di specificità.
Invero, in base alla formulazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. (“Forma dell'appello”), nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dalla recente riforma del codice di rito in vigore dal 28.02.2023, l'appello deve “contenere le indicazioni prescritte nell'art. 163 c.p.c. e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. ### di appello, quindi, deve possedere, a pena di inammissibilità, il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione impugnata, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la “consistenza” delle singole critiche mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, assumendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", con la conseguenza che l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado (così, tra le tante, Cass., Sez. Unite, n. 3033/2013, Cass. n. 40606/2021 e Cass. 2166/2025).
Se è vero, peraltro, che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è altresì vero che, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, perché sia soddisfatto il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, Cass., Sez. Unite, ###/2022).
Occorre, in altri termini, che il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Ebbene, seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado con il primo motivo di impugnazione, che per questo è stato riportato per esteso, è evidente l'inammissibilità della censura, del tutto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Basti al riguardo considerare che i coniugi appellanti, lungi dal formulare censure idonee a contrastare il percorso argomentativo del giudice di prime cure, lamentano genericamente che la sentenza impugnata risulta carente di ogni benché minima motivazione ed è inidonea ad esprimere la ratio decidendi, senza minimamente chiarire in quali termini il tribunale avrebbe stravolto completamente le reali conclusioni esposte nell'elaborato peritale e nei chiarimenti successivi, né tanto meno in che modo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi (non meglio indicate) avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa rispetto a quella gravata, di accoglimento (in tutto e in parte) delle pretese azionate in prime cure.
Consegue che la doglianza si risolve in una contestazione palesemente generica e priva di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale, di contro, come meglio si vedrà a breve, il tribunale fondava il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della riconvenzionale spiegata da controparte su diffuse e motivate argomentazioni, minimamente scalfite dagli appellanti, risultando al fine fumoso e generico (al limite dell'ammissibilità) anche il secondo motivo di impugnazione, articolato in varie sotto censure, con cui si contesta principalmente l'erronea analisi dell'accertamento peritale.
§. A tal riguardo, proseguendo con l'esame del secondo motivo di gravame, deve innanzitutto chiarirsi che il tribunale premetteva di aderire: <<alle conclusioni del primo elaborato peritale, fondate su una approfondita ed accurata indagine dello stato dei luoghi, comparata con quello risultante dai rilievi fotografici prodotti dalla difesa attorea nonché con i documenti relativi alla pratica di concessione edilizia presentata presso il Comune di ### a dispetto di quelle superficiali ed apodittiche della integrazione peritale, disposta, del resto, non su tutti i quesiti demandati al primo ausiliario d'ufficio, bensì sul solo profilo della data di realizzazione delle trasformazioni edilizie denunziate dagli attori>>.
Ebbene, escluso che gli appellanti facciano riferimento alle conclusioni superficiali ed apodittiche, oltre che parziali, rese nell'elaborato del 10.5.2017, a firma del secondo ### arch. ### nominato dal tribunale a seguito di rimessione della causa sul ruolo (cfr. ordinanza del 20.6.2016), osserva innanzitutto la Corte che, contrariamente a quanto si legge nell'atto di gravame (pagg. 6-7), la decisione di rigetto della domanda attorea si fonda proprio sugli accertamenti di natura tecnica espletati dal primo ### ing. ###, correttamente interpretati dal tribunale, che, senza incorrere in alcuna contraddizione, aderiva alle conclusioni del perito d'ufficio, vagliandole in maniera critica e traendone, in diritto, le giuste conseguenze.
Rilevava, infatti, il primo giudice: <<si osserva, quanto alla doglianza relativa alla illegittima apertura di vedute nel fabbricato dei convenuti, siccome in violazione delle distanze dal confine con la proprietà attorea, che il CTU ing. ###, comparando la condizione preesistente dei luoghi, come documentata dai rilievi fotografici prodotti dalla difesa di ### con gli interventi oggetto della concessione edilizia del 1996, ha affermato persuasivamente che, in conseguenza dei detti interventi di ristrutturazione: a) il balcone terrazzino del secondo piano, già esistente nel vecchio fabbricato, è stato portato, con la realizzazione del nuovo solaio di calpestio del secondo piano, all'incirca ad un metro più alto rispetto alla quota precedente, rimanendo invariata la distanza preesistente rispetto alla linea di confine e divenendo, anzi, la veduta verso le finestre di proprietà attorea, per effetto dell'innalzamento della quota di solaio, meno invasiva rispetto a quella praticabile in precedenza; b) sono state aperte due nuove finestre, la prima, integrante una veduta laterale, nel rispetto della distanza minima di 75 cm dalla linea di confine, prescritta dall'art. 906 c.c., la seconda, integrante una veduta diretta, nell'osservanza della distanza minima di mt. 1,50 stabilita dall'art. 905 c.c., ma in violazione di quella maggiore di mt. 3 prevista dai piani regolatori in zona sismica, come quella di specie.
Sulla scorta delle predette risultanze deve essere disattesa la denunzia di illegittimità formulata dagli attori.
Quanto, invero, alla veduta di cui al punto a), semplicemente innalzata rispetto a quella preesistente, deve farsi applicazione del principio secondo cui, ove l'attore affermi, come nella specie, che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui non abbia specificamente contestato la conformità al diritto (alcuna allegazione si rinviene sulla illegittimità della veduta preesistente), l'attore deve dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente (Cass. 20871/2009), nel caso in esame smentita, invece, dall'accertamento peritale, che ha appurato l'osservanza della medesima distanza della nuova veduta rispetto a quella preesistente e, anzi, addirittura una minore invasività concreta a confronto di quest'ultima. Relativamente. poi, alla nuova veduta diretta di cui al punto b), si osserva che la disciplina delle distanze tra fabbricati, in quanto diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, pur dettata in via generale dall'art. 873 c.c. (che richiede una distanza non minore di tre metri), può essere resa più rigorosa dalle disposizioni dei regolamenti locali, mentre la disciplina della distanza delle vedute dal confine, in quanto finalizzata alla tutela del mero interesse privato alla salvaguardia del fondo vicino dalle indiscrezioni dipendenti dalla loro apertura, trova la sua fonte esclusivamente nell'articolo 905 c.c. (che richiede una distanza di un metro e mezzo), salvo che la maggior distanza delle costruzioni, prevista dai regolamenti locali, sia riferita specificamente al confine, nel qual caso le norme regolamentari regolano anche la distanza delle vedute dal confine (Cass. 202/2017). Nella specie, gli attori non hanno mai dedotto, nelle loro difese, l'esistenza di una norma regolamentare, impositiva di una distanza tra la costruzione dei convenuti ed il confine della proprietà attorea più restrittiva di quella di cui all'art. 873 c.c., cui conseguentemente dover rapportare anche quella di cui all'art. 905 c.c., sicché, nella specie, la violazione, dovendo essere riguardata unicamente in relazione alla distanza legale prescritta da tale ultima disposizione, è inesistente, essendone stato appurato il relativo rispetto>>.
Evidente, dunque, che il tribunale, lungi dallo stravolgere le conclusioni del ### ing. ###, le recepiva, come emerge dal confronto diretto con l'elaborato peritale del 22-31.12.2008, ove il perito, con riguardo al contestato mancato rispetto delle distanze dal confine della proprietà attorea ex artt. 905 e 906 c.c., evidenziava che: “il balcone-terrazzino del secondo piano era già esistente con il vecchio fabbricato ed è stato portato, con la realizzazione del nuovo solaio di calpestio al secondo piano, all'incirca ad un metro più alto rispetto alla quota precedente. […] rimanendo invariata la distanza rispetto alla linea di confine. Con l'innalzamento del balcone-terrazzino, forse, potrebbe essere stato realizzato, ad avviso dello scrivente, una veduta meno diretta ###, in particolare rispetto alla finestra laterale della proprietà degli attori”, ed ancora che: “le due finestre sono state realizzate con le opere relative all'esecuzione del solaio del primo piano. Nello specifico la prima finestra - veduta laterale, con riferimento all'art. 906 c.c., rispetta la distanza di settantacinque centimetri dalla linea di confine, misurando esattamente mt. 1,30. La seconda finestra invece - veduta diretta con riferimento all'art. 905 c.c. - rispetta la distanza di mt. 1,50 dalla linea di confine misurando esattamente 2,30 mt. Va però precisato che per la distanza di mt 1,50 (art. 905 c.c.) per l'apertura di vedute dirette, deve intendersi di mt. 3,00 per le località in zona sismica, così come nel Comune di ### Ciò se pur non contemplato dall'art. 905 è stato statuito dalla ### Corte” (cfr. pagg. 33-34 della relazione, nonché pagg. 10-11, sub quesiti n. 3 e n. 4, della successiva relazione a chiarimenti del 28.10.2009, sempre a firma del primo ### ing. ###).
Profilo, quest'ultimo, pure specificamente vagliato dal tribunale, che, con il richiamo a Cass. n. 202/2017, faceva applicazione del consolidato principio, ribadito da Cass. n. 15070/2018, secondo cui “la disciplina codicistica delle distanze da osservarsi per l'apertura delle vedute non è integrabile con le norme dei regolamenti locali”, atteso che: “###. 905 c.c., che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, non ha correlazione alcuna con l'art. 873 c.c. che, diretto a tutelare, evitando la formazione di intercapedini dannose, interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi collettivi. Ne consegue che non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali, deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo della norma di un rinvio - che è, invece, contemplato nell'art. 873 - ai regolamenti in questione”.
Va, dunque, disatteso il profilo di censura alla cui stregua il giudice di primo grado avrebbe mal interpretato le conclusioni cui perveniva il ### dovendo, di contro, integralmente confermarsi in parte qua la pronuncia gravata, che, fondata proprio sugli accertamenti di natura tecnica devoluti al consulente, oltre che sull'esatta applicazione di consolidati insegnamenti giurisprudenziali regolanti la materia, respingeva la denunzia di illegittimità delle vedute formulata dai coniugi ### con motivate e condivise argomentazioni, minimamente contrastate dagli appellanti, che, lungi dall'opporre critiche conferenti, idonee ad incidere sul percorso argomentativo del tribunale, si limitavano a dedurre che: “il giudice di prime cure sulla scorta di tali risultanze ritiene disatteso quanto richiesto dagli attori per non aver questi contestato la conformità al diritto, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente, non conformità peraltro, secondo il ### smentita dal CTU che avrebbe addirittura appurato una minore invasività di questa rispetto all'altra preesistente” (pag. 7 dell'appello), assumendo che, in realtà, il CTU avrebbe evidenziato “la trasformazione del locale stalla al piano terra in civile abitazione ( pag 31-33) e soprattutto che l'altezza utile dei locali, misurata tra pavimento e soffitto è inferiore a mt 2.70 previsto dal ### Edilizio” (pag. 8), dolendosi perché: “tutto ciò non è stato preso in considerazione dal giudice di prime cure, che invece di dedurre che le opere realizzate dai resistenti hanno prodotto un incremento di superficie utile abitabile della loro proprietà e portato alla realizzazione di luci, affacci e vedute sulla proprietà degli attori che prima non esistevano, arriva a conclusioni completamente opposte ed illogiche”.
Obiezioni all'evidenza generiche, inidonee a contrastare il decisum del primo giudice, che, del pari correttamente, quanto alle denunziate difformità rispetto alle opere autorizzate dall'ente comunale, richiamava il consolidato principio di diritto secondo cui: <<### valore hanno poi, agli effetti in esame, eventuali inosservanze delle prescrizioni di progetto e/o della normativa amministrativa cui era subordinata la licenza edilizia per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione de quibus, essendo noto che eventuali violazioni amministrative assumono rilievo, nei rapporti tra privati, solo ove si traducano nella inosservanza delle norme sulle distanze legali, nella specie, si ribadisce, smentita dagli accertamenti peritali>>.
§. Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura con cui si assume che: “### che si tralascia inoltre di esaminare, in sede di prime cure, è che ### che si contesta non è la distanza tra gli edifici, ma la diversa altezza dei piani e quindi delle luci, affacci e vedute rispetto a quelle originarie, che si trova ad essere ad una altezza diversa da quella precedente i lavori di ristrutturazione dell'edifico dei convenuti”, ove sol si consideri che, di contro, dall'esame della citazione introduttiva e delle conclusioni (mai modificate) rassegnate in prime cure dagli attori/odierni appellanti in riassunzione, emerge come gli stessi contestassero la sopravvenuta creazione di prospectio ed inspectio illegittime, chiedendo la condanna di controparte al ripristino dello stato di luoghi, nel rispetto delle distanze dal confine stabilite dagli artt. 905 e 906 c.c..
§. Del pari, in alcun errore è incorso il tribunale nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, mancando agli atti qualsivoglia seria prova della sussistenza dei danni lamentati e asseritamente subiti.
Correttamente, pertanto, il primo giudice rilevava: <<### essere, infine, rigettata la domanda risarcitoria per i fatti di cui ai capi a), b), c) ed f) dell'atto di citazione, di cui l'indagine peritale non ha fornito alcun riscontro obiettivo, anche evidentemente per l'intervenuta trasformazione dello stato dei luoghi alla data dei sopralluoghi dell'ausiliario d'ufficio. Nemmeno tale prova è stata adeguatamente fornita dai rilievi fotografici versati in atti, poiché la sola rappresentazione obiettiva del cattivo stato in cui versava all'epoca l'edificio in questione non è idonea a dimostrare, in maniera certa, che i danni lamentati trovassero effettiva ed esclusiva origine nelle condotte ascritte alla controparte. In proposito, non sarebbero state dirimenti le deposizioni testimoniali, atteso che la ricorrenza di un nesso causale di natura tecnica, come quello prospettato nella specie dagli attori, non avrebbe potuto mai essere rimessa in via esclusiva e determinante alle risultanze della prova orale, che, come è noto, non può vertere su circostanze di natura valutativa. La difesa attorea sconta evidentemente, su tale piano, le conseguenze di una mancata precostituzione, a mezzo di un accertamento tecnico preventivo che pure sarebbe stato nelle sue facoltà promuovere, della prova dello stato di fatto alla data delle presunte condotte illecite di controparte e suscettibile di modificazione nel tempo, onde avvalersi della sua cristallizzazione appunto ai successivi fini risarcitori.>>.
Motivazione che va qui integralmente confermata perché fondata sul corretto e condiviso esame di tutte le risultanze istruttorie, oltre che minimamente scalfita dalle obiezioni degli appellanti, che invano cercano di contrastarla, o attraverso il generico richiamo a non meglio precisate dichiarazioni rese dai testi escussi, neanche nominativamente indicati (“Il giudice, inoltre, non ha tenuto presente quanto dichiarato dai testi addotti dalle parti, ma fonda il suo convincimento sull'errata interpretazione della relazione del CTU”), o attraverso la parziale lettura dell'elaborato peritale, laddove affermano che: “### aspetto in cui il Giudice di prime cure è caduto in contraddizione e risulta essere stato superficiale nelle sue considerazioni è che anche se alla data dei sopralluoghi era trascorso un'enormità di tempo rispetto all'esecuzione dei lavori, il CTU ha comunque dichiarato di non poter escludere che un certo traffico sul lastrico solare possa aver potuto causare dei danni al manto impermeabile ed alla pluviale dell'immobile attore” (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello), e ciò benché lo stesso ### a tal riguardo, avesse poi espressamente precisato che: “### nulla è stato possibile accertare” (cfr. pag. 9 dell'elaborato a chiarimenti a firma dell'ing. ###).
§. Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. ### da regolare il profilo delle spese, sulla premessa che: “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. n. 16645/2025; Cass. n. 15506/2018).
Ebbene, nella specie, dato il rigetto dell'appello e considerato, altresì, che ### e ### restavano contumaci sia nella fase di gravame che in quella di legittimità, graveranno a carico dei coniugi appellanti/convenuti in riassunzione, risultati soccombenti, le spese della presente fase di rinvio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore ### dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con ### in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12. P. Q. M. La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile riassunta in appello ex art. 392 c.p.c., iscritta al N. 910 del R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, a seguito di rinvio della ### di ### giusta ordinanza n. ###/2023, pubblicata in data ###, che cassava con rinvio la sentenza della ### di appello di Napoli n. 190/2022, pubblicata in data ###, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2. condanna gli appellanti/convenuti in riassunzione, ### e ### al pagamento delle spese della presente fase di rinvio, che si liquidano: a) in favore dell'appellato/attore in riassunzione ### in € 804,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; b) in favore di ### in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; 3. nulla sulle spese del giudizio di appello e del giudizio in cassazione; 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data ###. L'### dr.ssa ### dr.ssa ### d'### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa #### ordinario in tirocinio presso l'intestato ufficio.
causa n. 910/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Ada Meterangelis, D' Amore Assunta