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Corte di Cassazione, Sentenza n. 35061/2024 del 30-12-2024

... sottoscritto tra le parti il 7 dicembre 2017 era privo di efficacia retroattiva. 5.- Il mezzo è infondato. Va premesso che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in fase d'appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità dell'accordo negoziale nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n° 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n° 19161). La Corte d'appello, dunque, ben può - in tesi - rilevare d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657). Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della decisione di primo grado riportata nella sentenza d'appello, il tribunale aveva condannato l'### 1 a pagare al laboratorio attore euro 15.688,00 oltre accessori. Tale condanna - che presuppone dal punto di vista logico e giuridico l'affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata anche per il periodo marzo-aprile 2017 - non è stata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ##### D'####.17/12/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 2075 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da ### 1 Centro (c.f. ###), in persona del ### ing. ### legale rappresentante pro tempore, con sede ###/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico n. 50 dell'11 gennaio 2024, dall'avv. ### (c.f. ###), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al fax ### e alla pec ###, con cui è elettivamente domiciliata in ####. S. Nitti, 11, presso lo studio dell'avv. ### Ricorrente contro ### laboratorio analisi cliniche ### sas, sede ###### al C.so ### n. 61, in persona del suo legale rappresentate p.t. Dott.sa ### P.IVA ###, rapp.to e difeso giusta procura speciale alla lite rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia digitalmente sottoscritta allegata al controricorso dall'avv. ### (CF ####) elett.te domiciliata presso il di lui studio in ### alla via G.A. Diaz n. 26 (84122) e domicilio digitale ###, ove dichiara, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio. 
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n° 2740 depositata il 14 giugno 2023. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere #### 1.- Con sentenza n° 10646/2019 il tribunale di ### accoglieva la domanda dell'attore ### laboratorio analisi cliniche ### s.a.s. diretta ad ottenere la condanna della convenuta ### 1 Centro al pagamento delle prestazioni sanitarie attinenti alla branca di patologia clinica effettuate nel marzo e nell'aprile 2017, per le quali erano state emesse le fatture n° 3 del 5 aprile e n° 4 del 5 maggio 2017.  2.- ### dell'Asl veniva respinto con la sentenza indicata in epigrafe. 
Osservava la Corte (dopo aver respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario) che il tribunale aveva correttamente deciso la lite: l'### pur avendone l'onere, non aveva provato il superamento del tetto di spesa (circostanza impeditiva del diritto azionato) e le sue due note (prot. n° 53853 del 31 luglio 2017 e prot. n° 1968 del 26 ottobre 2017) erano inidonee a tale dimostrazione, trattandosi di documenti di provenienza dalla stessa ### pubblica.  ### parte, l'Asl non aveva prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia la delibera del direttore generale dell'### che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, avrebbe dovuto attestare lo sforamento del tetto e la data in cui si sarebbe verificato, oltre ad indicare la parte di fatturato di ciascun centro che non poteva essere remunerata perché resa senza rispetto del tetto di spesa. 
Ne derivava l'irrilevanza della successiva critica alla sentenza, secondo la quale - anche a voler ritenere che in atti vi fosse la prova del superamento del tetto di spesa alla data del 28 febbraio 2017, indicata nella nota prot. 53853/2017 - la domanda avrebbe dovuto comunque essere accolta, in quanto non sempre il verificarsi del superamento è circostanza da sola sufficiente per giustificare il rifiuto del pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese oltre il budget. 
Nel caso di specie, il meccanismo contrattuale indicato dall'appellante (art. 5 del contratto) non era, infatti, invocabile, in quanto la mancata dimostrazione del superamento del tetto era assorbente. 
In ogni caso, come correttamente rilevava l'appellata, la comunicazione previsionale ed effettiva dello sforamento del limite di spesa era stata tardivamente inviata alla struttura privata nel maggio 2017, quando il primo trimestre di quell'anno era ampiamente decorso: ne derivava che la struttura, non avendo l'Asl adottato alcun tempestivo provvedimento di regressione tariffaria, come previsto dall'art. 5 lettera a) del contratto, aveva continuato legittimamente a rendere prestazioni pienamente remunerabili. 
Da ultimo, la Corte, conformemente alla decisione del primo giudice, escludeva che con la pattuizione dell'art. 11 del contratto il ### avesse espresso una preventiva rinuncia a tutelarsi in sede ###relazione ai provvedimenti di determinazione di tetti di spesa ed alle tariffe prestazionali, rendendo quindi improcedibile l'azione giudiziale introdotta. 
La rinunzia espressa nel citato articolo, infatti, concerneva i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuivano all'individuazione del contenuto dello stesso. 
Essa non incideva, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa. 
Inoltre, la clausola richiamava atti aventi natura autoritativa, sicché non era estensibile a mere comunicazioni, per giunta derivanti da organi non rappresentativi dell'### 3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ### 1, affidando il gravame a due motivi. 
Resiste il ### che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e in ogni caso per il suo rigetto. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in ### ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.  Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo l'Asl ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.  civ., nonché violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3 e 4, cod. proc.  La Corte di Appello e, prima, il Tribunale avrebbero omesso di rilevare d'ufficio l'inesistenza del contratto con riferimento alle mensilità (marzo e aprile 2017) in cui sarebbero state eseguite le prestazioni per il cui saldo il laboratorio aveva agito in giudizio, tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti il 7 dicembre 2017 era privo di efficacia retroattiva.  5.- Il mezzo è infondato. 
Va premesso che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in fase d'appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità dell'accordo negoziale nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n° 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n° 19161). 
La Corte d'appello, dunque, ben può - in tesi - rilevare d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657). 
Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della decisione di primo grado riportata nella sentenza d'appello, il tribunale aveva condannato l'### 1 a pagare al laboratorio attore euro 15.688,00 oltre accessori. 
Tale condanna - che presuppone dal punto di vista logico e giuridico l'affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata anche per il periodo marzo-aprile 2017 - non è stata impugnata da alcuna delle parti in causa, in quanto i motivi di appello formulati dalla Asl concernevano tutt'altri temi, ossia il rigetto delle eccezioni di carenza di giurisdizione (primo motivo), il malgoverno dell'onere probatorio sul tetto di spesa (secondo motivo), il mancato rispetto del procedimento di determinazione della regressione tariffaria (terzo mezzo), l'esistenza di una esplicita e preventiva rinuncia del ### (ex art. 11 del contratto) a tutelarsi in via giurisdizionale e la conseguente improcedibilità della domanda (quarta doglianza). 
Come è dato notare, anche la Asl era partita dal presupposto dell'esistenza e validità del contratto (anche per le prestazioni di marzo ed aprile 2017), tanto da invocare la clausola contenuta nell'art. 11 dell'accordo: sicché la questione della sussistenza del contratto, positivamente affermata dal primo giudice, doveva ritenersi coperta dal giudicato, in ragione dell'art. 346 cod. proc.  civ., e, come tale non più contestabile dalle parti, né rilevabile d'ufficio dalla Corte territoriale. 
Questa preclusione opera, ovviamente, anche nel presente grado di giudizio, dove la Corte di cassazione non può che partire dal presupposto della validità di un contratto almeno per il periodo marzo-aprile 2017, coperto, come già detto, dal giudicato.  6.- Col secondo motivo l'Asl deduce nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.. 
Lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe applicato al caso l'art.  5, lettera a), del contratto, senza considerare che le prestazioni erano state erogate nei mesi di marzo e aprile 2017 e fatturate nei mesi di aprile e maggio 2017, quindi, dopo la data (24 febbraio 2017 quella prevista e 28 febbraio 2017 quella accertata) di esaurimento del limite di spesa, con la conseguenza che l'Asl non doveva applicare la regressione tariffaria, ma doveva solo comunicare al ### lo sforamento. 
Inoltre, nonostante la Corte avesse ritenuto provato il superamento del budget, non vi era alcuna norma prevedente l'obbligatorietà di una deliberazione di accertamento e applicazione della regressione tariffaria, mentre il rispetto del tetto doveva essere dimostrato dalla struttura privata. 
Mancando, inoltre, anche la delibera del tavolo tecnico, il credito non era né certo, né liquido, né esigibile. 
Con un ultimo profilo (pagina 27 sub lettera m), l'Asl censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 11 del contratto non contenesse una rinuncia del ### alla propria tutela in sede giurisdizionale.  7.- Il mezzo è, anzitutto, inammissibile in quanto - pur sotto l'egida del n° 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. - tratta in modo promiscuo mezzi di ricorso eterogenei. 
Non è infatti consentito proporre cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso, in quanto il motivo, con tale tecnica espositiva, finisce per riversare impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche alla decisione impugnata (ex plurimis, ### III, 23 giugno 2017 n° 15651; ### VI, 4 dicembre 2014 n° 25722; ### II, 31 gennaio 2013 n° 2299; ### III, 29 maggio 2012 n° 8551; ### I, 23 settembre 2011 n° 19443; ### V, 29 febbraio 2008 n° 5471). 
In altre parole, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa sposta sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc.  civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendogli, inammissibilmente, il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., sez. I, 23 settembre 2011, n° 19443). 
Nel motivo, infatti, la ricorrente si lamenta della “motivazione illogica, contraddittoria ed erronea” e della “violazione o falsa applicazione” di norme di legge. 
Ebbene, sol che si legga il motivo in esame, si può agevolmente notare che esso contiene censure diverse, riconducibili all'art. 360, n° 3 e n° 5 (peraltro con riferimento al testo pregresso del n° 5), benché l'intestazione della censura faccia riferimento all'art. 360 n° 4. 
Ne discende, pertanto, come già anticipato, l'inammissibilità della censura in esame. 
In secondo luogo, il motivo non coglie nemmeno le plurime rationes decidendi della decisione.  ### la prima ratio (esposta alle pagine 13-14) non vi era prova del superamento del tetto di spesa, diversamente da quanto addotto dalla ASL appellante (secondo cui il Tribunale lo aveva accertato). 
Stando alla seconda ratio (pagine 13-19), la Asl aveva impugnato la sentenza di primo grado fraintendendone la motivazione. 
Il primo giudice, infatti, non aveva predicato il mancato superamento del tetto di spesa, ma aveva affermato che l'Asl era onerata di dimostrare tale travalicamento e non lo aveva fatto; e che, comunque, anche a ritenere la prova di esso, la domanda era ugualmente da respingere, poiché non sempre il superamento del tetto era circostanza da sola sufficiente a giustificare il mancato pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese ultra budget: tanto che, nella fattispecie, la data previsionale di sforamento del primo trimestre era stata comunicata alle strutture private solo il 3 maggio 2017, ossia a trimestre ampiamente scaduto. 
E dato che il provvedimento di regressione tariffaria non era stato adottato (come ammesso dalla stessa Asl nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.), non sussistevano cause modificative o estintive del credito del ### Anche l'applicazione - invocata dall'Asl - dell'art. 5, lettera b), del contratto ### era irrilevante, poiché, una volta chiarito che non vi era prova del superamento del tetto di spesa per inidoneità delle note prodotte dall'### non avevano senso le ulteriori osservazioni fondate sulla diversa ipotesi in cui, invece, tale nota fosse risultata idonea allo scopo. 
Terza ratio: la tesi dell'Asl (avvenuto superamento del tetto) era comunque indimostrata, poiché l'appellante non aveva provveduto al deposito in sede di gravame dei documenti versati in atti in primo grado. 
A fronte di tali percorsi motivazionali, la ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che le prestazioni erogate nel marzo-aprile 2017 erano state fatturate ad aprile e maggio 2017, quindi dopo la data di esaurimento del limite (pagina 16, lettera b); che non vi era obbligo per l'Asl di adottare un provvedimento di regressione tariffaria (pagina 16-17, lettera c); che era la controparte onerata di dimostrare il mancato superamento del limite (pagina 17, lettera d); che la ricostruzione storica del dato normativo evidenziava che il superamento del limite di spesa non consente alla struttura di pretendere il pagamento dei servizi (pagine 17-19, lettera e); che la dimostrazione dell'insussistenza del travalicamento deve essere data dalla struttura privata (pagina 19, lettera f); che, in mancanza della delibera del tavolo tecnico, il credito della struttura privata non è esigibile (pagina 19, lettera g); che anche la giurisprudenza di merito condivide tale tesi (pagine 19-26, lettera h); che l'onere di provare il mancato sforamento spetta alle singole strutture (pagina 26-27, lettera i); che nessuna norma impone all'Asl di deliberare la regressione tariffaria (pagina 27, lettera l); che l'art.  11 del contratto inter partes prevedeva la rinuncia della struttura a qualsivoglia contestazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto collegato o presupposto (pagine 17-28, lettera m); che spettava alla controparte provare l'eventuale erroneità dei tagli subiti al fatturato liquidato (pagina 28, lettera n); che controparte era comunque consapevole degli sforamenti dei tetti fissati di anno in anno, avendo sempre ricevuto i monitoraggi, le date di esaurimento dei tetti di spesa e i consuntivi (pagina 28, lettera o); che anche la giurisprudenza del Consiglio di stato recepiva tali tesi (pagina 28- 29, lettera p). 
Ora, la ricorrente - pur partendo dal presupposto corretto che il limite di spesa è invalicabile e che la non remunerabilità delle prestazioni extra budget deriva direttamente dalla legge, senza che occorra un provvedimento della ### amministrazione (ex multis: Cass., sez. 1, 19 settembre 2024, n° 25184) - non aggredisce adeguatamente, con le plurime ed eterogenee critiche, i passaggi motivazionali con i quali è stata ribadita la carenza di prova del tetto e del suo superamento e l'inidoneità a tal fine delle due note (prot. n° 53853 del 31 luglio 2017 e prot. n° 1968 del 26 ottobre 2017), limitandosi a censurare la decisione con le critiche fuori fuoco sopra riassunte e che, quanto all'onere della prova del superamento del tetto, contrastano apertamente con l'orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte (per tutte, Cass., sez. I, 13 febbraio 2023, n° 4375). 
La Corte, dunque - lungi dal dare per riconosciuto o provato il superamento del tetto di spesa (come invece vorrebbe la ricorrente) - ha ritenuto che l'onere probatorio a carico dell'Asl di dare prova dell'intervenuto sforamento del budget fosse rimasto inadempiuto, come correttamente aveva già sostenuto il primo giudice, e che anche la questione della applicabilità del meccanismo contrattuale previsto dall'art. 5 non era dirimente. 
La terza ratio sopra riassunta è stata, poi, del tutto pretermessa dall'Asl ricorrente. 
Ad abundantiam va aggiunto che nemmeno sembrano condivisibili i due precedenti della Corte d'appello di ### del 2016 e del 2018 (trascritti in ricorso alle pagine 20-26), posto che l'orientamento in essi espresso è stato superato proprio da quello contrario e più recente di questa Corte, sopra indicato. 
Quanto, infine, alla questione interpretativa dell'art. 11, il mezzo si appalesa stravagante anche per la ragione che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e che la violazione di queste regole non può dirsi sussistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (Cass., sez. 3, 10 maggio 2018, n° 11254, con menzione di altri precedenti): profili totalmente mancanti nel motivo in esame.  8.- In conclusione, il ricorso va respinto e alla soccombenza dell'Asl segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione - fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 15.688,00) - si rimanda al dispositivo che segue. 
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.  p.q.m.  la Corte rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. 
Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione. 
Il presidente ### 

causa n. 2075/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 415/2026 del 08-01-2026

... C.C. 10/10/2025 giurisdizione ### della pensione. Efficacia di un pregresso giudicato sugli obblighi contributivi. - 2 - 1.- Per quel che riguarda i profili rilevanti nell'odierno giudizio, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chiavari «nella parte in cui il giudice ha ri tenuto che il giudic ato formatosi nel giudizio promosso nei confronti dell'### dal banco di ### e della ### ligure, ex datore di lavoro del ### - giudizio nel quale è intervenuto lo stesso ### a sostegno delle tesi dell'### - coprisse anche l'ammontare dei contributi dovuti dal banco per il periodo dal licenziamento del ricorrente alla sentenza che ha disposto la sua reintegra» (pagina 7 della sentenza d'appello). A fondamento della decisione la Corte territoriale ha argomentato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola, sul versante della retribuzione pensionabile, il lavoratore intervenuto nel giudizio instaurato dall'### nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dei contributi su ogni voce utile della retribuzione. Dev'essere respinta la domanda di ricalcolo del la pensi one di anzianità, volta a includere il premio annuo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 1450-2019 proposto da ### rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato ### con domicilio eletto in #### 36, presso lo studio dell'avvocato ### - ricorrente - contro ### A ### (###, in persona del legale rappresent ante pro tempo re, rappre sentato e difeso, in forza d i procura conferita in calce al contro ricorso, d agli avvocati #### L #### ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'### in #### 29 - controricorrente - per la cassazione della sent enza n. 228 del 2018 della CORTE D'###, depositata il 2 luglio 2018 (R.G.N. 276/2017). 
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal ####.G.N. 1450/2019 Cron. 
Rep. 
C.C. 10/10/2025 giurisdizione ### della pensione. 
Efficacia di un pregresso giudicato sugli obblighi contributivi.   - 2 - 1.- Per quel che riguarda i profili rilevanti nell'odierno giudizio, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chiavari «nella parte in cui il giudice ha ri tenuto che il giudic ato formatosi nel giudizio promosso nei confronti dell'### dal banco di ### e della ### ligure, ex datore di lavoro del ### - giudizio nel quale è intervenuto lo stesso ### a sostegno delle tesi dell'### - coprisse anche l'ammontare dei contributi dovuti dal banco per il periodo dal licenziamento del ricorrente alla sentenza che ha disposto la sua reintegra» (pagina 7 della sentenza d'appello). 
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha argomentato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola, sul versante della retribuzione pensionabile, il lavoratore intervenuto nel giudizio instaurato dall'### nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dei contributi su ogni voce utile della retribuzione. 
Dev'essere respinta la domanda di ricalcolo del la pensi one di anzianità, volta a includere il premio annuo aziendale di rendimento e l'importo una tantum spettante al compimento del venti cinques imo anno di servizio, in quanto non è più consentito all'appellante «mettere ora in d iscussione l'operato dell'### che di quelle voci non av eva tenuto conto nella determinazione dei contributi dovuti dal ###o] di ### (la già menzionata pagina 7 della pronuncia d'appello).  2.- Il signor ### impugna per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza d'appello.  3.- L'### si difende con controricorso.  4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.  5.- ### non ha depositato conclusioni scritte.  6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ., - 3 - in relazione all'art. 105 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell'attribuire forza vincolante a un giudicato concernente il diverso rapporto giuridico che sorge tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale. Su tale rapporto il lavoratore non potrebbe incidere in alcun modo, in virtù della natura pubblicistica degl'interessi coinvolti (art. 2115 cod. civ.), e l'intervento volontario (art. 105 cod. proc. civ.), finalizzato a sostenere le ragioni d ell'Ist ituto, confermerebbe l'autonomia dei due rapporti e la conseguente inopponibilità d el giudicato formatosi nel giudizio sugli obblighi contributivi del datore di lavoro.  2.- Le censure non sono fondate.  2.1.- Nell'esame della domanda d i ricalcolo della pen sione corrisposta al ricorrente, la Corte di merito ha correttamente affermato l'efficacia preclusiva del giudicato (la sentenza n. 26946 del 2007, resa da questa Corte e depositata il 20 dicembre 2007), senza travalicarne i limiti oggettivi e soggettivi, addotti a supporto dell'odierno ricorso.  2.2.- Invero, della controversia oramai definita con la res iudicata, il ricorrente è stato parte e, in quella sede, ha potuto articolare ogni più appropriata difesa a tutela della propria posizione, come anche la Corte d'appello ricorda: al giudizio hanno partecipato il datore di lavoro, l'### e lo stesso lavoratore, in virtù dell'intervento spiegato ai sensi dell'art. 105 cod. proc.  2.3.- Occorre, inoltre, avere riguardo allo specifico tem a controverso nel giudizio oramai approdat o a una sentenza inoppugnabile: la r etribuzione im ponibile e, dunqu e, anche quella pensionabile, tra loro legate da un nesso di necessaria implicazione, come rimarca l'### nel controricorso (pagina 5), con argomenti che il ricorso non confuta.  2.4.- Alla luce di tali pecu liarità, il giu dicato, form atosi nel contraddittorio con l'odierno ricorrente, non può non dispiegare i suoi effetti anche nel pre sente giudizio, in q uanto investe un punto - 4 - fondamentale comune (la retribuzione imponibile, corrispondente a quella pensionabile oggi dibattuta e comput ata senza le voci oggi rivendicate dal ricorrente).  2.5.- Né si possono trarre contrari argomenti dall'indisponibilità degli obblighi contributivi che il ricorso pone in risalto: nella specie, non viene in rilievo un assetto negoziale di obb lighi cogenti, m a l'accertamento definitivo intervenut o in sede ###pienezza di garanzie, e idoneo a conformare in maniera armonica, in tutte le sue interrelazioni, l'unitario rapporto controverso.  3.- Dai rilievi illustrati deriva il complessivo rigetto del ricorso.  4.- Il ricorrente dev'essere condannato alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.  5.- In conseguenza dell'integrale rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in ### 2.500,00 per compensi, in ### 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile del 10 ottobre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Marchese Gabriella, Cerulo Angelo

M

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 960/2025 del 02-07-2025

... retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il ###, affermando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1819/2024 tra ### RICORRENTE e MIM - #### RESISTENTE Oggi 2 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa ### sono comparsi: ### l'avv. ### e l'avv. ### oggi sostituiti dall'avv. ### - #### nessuno ###. ### si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche con riferimento all'annualità 2022/2023, contestando l'eccezione sollevata sul punto dal Ministero resistente in memoria di costituzione. 
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti. 
Il Giudice Dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di I ### iscritta al n. r.g. 1819/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### con elezione di domicilio in #### GROSSETO, presso il difensore avv. ### PARTE RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio del funzionario delegato dott. ### PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, la docente ### ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### in forza dei seguenti contratti fino al termine delle attività didattiche: 1) Nell'a.s. 2022/2023 - contratto dal 21.09.2022 al 30.06.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso ### - "### - #### con primo completamento per n. 6 ore presso #### - GRANACCI - ### A ### e con secondo completamento per n. 6 ore presso ### - ### - ### 2) Nell'a.s. 2023/2024 - contratto dal 20.09.2023 al 30.06.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso ### - "### - #### senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di € 500,00 annui (per gli aa/ss. 2022/2023 e 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla ### nella causa C-450/21. 
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 1000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'### e del ### contestando la domanda con riferimento alla annualità 2022/2023, nella quale la ricorrente stipulava con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore di servizio settimanali), a fronte di un orario di lavoro a tempo pieno di n. 18 ore settimanali, con la conseguenza che la sua concreta situazione non è comparabile a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, atteso che i docenti part-time di ruolo sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, ### a garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra. 
Parte resistente ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “respingere le domande proposte dalla ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, e quanto alle domande relative all'anno scolastico 2023/2024, si rimette a giustizia anche in ordine alle spese di lite”. 
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti. 
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. 
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, come emerge dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare completo prodotto dal Ministero resistente.
Parimenti, dallo stato matricolare in atti emerge che la ricorrente, anche per l'a.s. 2024/2025, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 13.09.2024 al 30.06.2025, su posto normale, per n. 15 ore di servizio settimanali. 
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ### il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. 
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 ### in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.  ###. 64 del citato ### stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”. 
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente; a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive). 
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l.  107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842). 
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'### è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE. 
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. 
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa n. 450/2021). 
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. 
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il ###, affermando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con incarichi sino al termine delle attività didattiche. 
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### Deve, inoltre, essere respinta l'eccezione sollevata dal Ministero resistente in memoria di costituzione in relazione alla annualità 2022/2023, per avere le parti stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno, poiché dal contratto prodotto da parte ricorrente e dallo stato matricolare completo prodotto dal Ministero resistente emerge una prima sede ###ore presso ### - ### - ### A ### e una seconda sede ###ore presso ### - ### - ### con la conseguenza che l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente nella predetta annualità complessivamente supera il 50% dell'orario di cattedra. 
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di ### 500,00 annui per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00, tramite il sistema della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994). 
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.  ### spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.  P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015; - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.  ### resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.  ### 2 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 1819/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fraccalvieri Silvia

M

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5003/2025 del 09-12-2025

... avere qualche effetto (art. 1367 c.c.), può negare l'efficacia della clausola, qualificandola di stile, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile l'attribuzione di qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 c.c.), ovvero se la vaghezza e la genericità siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti (si vedano Cass. n. 13839 del 2013; Cass. n. 29902 del 2018)]. ### planimetria, poi, appare riproduttiva dello stato di fatto e non suggerisce, di certo, l'illegittimità delle volumetrie rappresentate. Precipitato logico giuridico delle considerazioni che precedono è, chiaramente, la piena operatività degli strumenti rimediali indicati dalla norma di cui all'art. 1489 c.c., consistenti: a) nella risoluzione del contratto, esperibile qualora egli non avrebbe acquistato la cosa se fosse stato a conoscenza dei pesi su di essa gravanti; b) nella riduzione del prezzo, qualora il compratore avrebbe comunque concluso il contratto d'acquisto, sebbene a condizioni meno (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI SALERNO ### sezione civile ### giudice, dott. ### ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 al numero 949 avente per oggetto una controversia in materia di vendita di cose immobili TRA ### e ### rappresentati e difesi, in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso lo studio della quale, sito in ### (### alla via ### n. 49, sono elettivamente domiciliati; #### rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliata in ### alla via R. ### 7 presso lo studio del proprio difensore, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, in questa sede integralmente richiamate.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2021 ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### deducendo che: A) in virtù della compravendita perfezionata il 07 dicembre 2011, stesa dal notaio ### registrata in data 15 dicembre 2011, contrassegnata da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357, ### gli aveva alienato il diritto di proprietà sull'immobile sito in ### alla ### n.64, ubicato al piano terra, composto da un vano con soppalco e accessori, identificato al catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 62 e contrassegnato dalla particella 27, sub. 7; B) il prezzo era stato convenuto in euro 80.000,00, regolarmente versato a ### al momento della stipula dell'atto notarile; C) ### aveva dichiarato che l'appartamento le era pervenuto in piena ed esclusiva proprietà con atto di donazione dell'08 marzo 2010 dal padre, ### già proprietario in virtù di atto di acquisto del 18 dicembre 2003 da ### che lo aveva acquistato, a sua volta, in data 17 novembre 1998, da ### e ### D) nell'atto la parte venditrice aveva dichiarato, tra l'altro, sotto la sua personale responsabilità, che “l'immobile è libero da pesi ed oneri pregiudizievoli” e che “non sono state effettuate opere di trasformazioni o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o permesso o autorizzazione o denunzia d'inizio attività”, garantendone quindi “la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo”; E) in data 25 luglio 2019, in seguito a un sopralluogo e all'esito degli accertamenti effettuati dal personale del comando della polizia municipale e dai tecnici dell'### verifiche di conformità edilizie del Comune di #### aveva ricevuto una missiva mercé la quale le era stata rappresentata l'esecuzione di una serie di lavori senza alcun titolo abilitativo edilizio “e nello specifico: 1) realizzazione di uno scavo in luogo dell'originario calpestio di mt.4,75 x 3.35 e mt. 0,90 di profondità circa; 2) ulteriore scavo realizzato lungo il lato est ed al di fuori dell'originaria sagoma di mt. 2,00 x 1,40 e mt.0,90 di profondità; - realizzazione di un soppalco in c.a. di pari superficie allo scavo con annesso w.c.; 4) installazione di una scala in ferro di collegamento ai due livelli; 5) lavori, quali rifacimento di impianti, posa in opera di pavimenti e rivestimenti, pitturazione ed installazione di porta blindata; F) era stato avviato, nei loro confronti, un procedimento amministrativo ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 e s.m.i.; G) nessuno dei suelencati lavori era stato eseguito ovvero ordinato dagli attori, salva la pitturazione e l' installazione di una porta blindata, lavori tra l'altro, questi ultimi, erroneamente definiti di manutenzione straordinaria in quanto in virtù dell'art.6 del T.U. sull'Edilizia gli stessi avrebbero dovuto rientrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria; H) in quanto estranei alle contestazioni mosse nei loro confronti, aveva incaricato un tecnico per reperire presso i pubblici uffici la documentazione attestante la liceità dello stato dei luoghi alla data del 25 luglio 2019; I) all'esito delle ricerche effettuate avevano reperito l'ordinanza ### n. 415 del 04 novembre 1996, nella quale era stato ordinato a ### la demolizione di opere abusive, identificate nella trasformazione di un vano finestra in un vano porta prospiciente il cortile interno, nell'abbassamento della quota di calpestio per l'intera superficie dell'appartamento di circa metri 0,90 e, infine, nella realizzazione di un soppalco con solaio in latero-cemento munito di un locale bagno; L) alla data dell'adozione della predetta ordinanza sindacale, l'immobile era di ### nuda proprietaria, e di ### che ne era l'usufruttuario, in virtù di pubblico steso per notar ### del 28 febbraio 1991, contrassegnato da numero di repertorio 198761; M) erano stata acquisiti pure la richiesta di sanatoria formulata al Comune di ### da ### finalizzata a ottenere la sanatoria delle opere oggetto di ordinanza ### n. 415 del 04 novembre 1996, il parere contrario espresso dall'ente locale, la nuova richiesta di sanatoria sempre a nome di ### il parere contrario espresso, ancora una volta, dal Comune di ### e, infine, la planimetria del piano terra risalente all'epoca di realizzazione del fabbricato, nonché la planimetria e la visura catastale storica; N) dall'esame dei documenti era evidente che il fabbricato vendutogli, già alla data della stipula dell'atto di compravendita, era risultato non conforme dal punto di vista urbanistico, contrariamente a quanto dichiarato dalla venditrice ### la quale deliberatamente aveva preferito omettere l'assenza di un titolo edilizio, titolo che infatti non era menzionato nel rogito notarile; O) solo a seguito della verifica urbanistica effettuata dal personale del Comune di ### in data 25 luglio 2019, avevano avuto contezza dell'illiceità urbanistica dell'immobile e della totale assenza di un titolo abilitativo edilizio, illiceità non sanabile data la difformità dello stato dei luoghi allo strumento urbanistico vigente alla data di realizzazione delle opere (anno 1996) e allo strumento urbanistico attuale (anno 2020); P) il ripristino dello stato dei luoghi non avrebbe potuto essere eseguito in ragione dell'assenza di un titolo identificativo di “un eventuale stato assentito”; Q) un eventuale ripristino, inoltre, così come indicato nella già menzionata ordinanza sindacale avrebbe determinato una perdita di circa il 50% della consistenza dell'immobile sia in termini di superficie minima sia in termini di aerazione e illuminazione naturale e che, pertanto, l'unica destinazione d'uso attribuibile sarebbe stata quella non residenziale; R) “il costo da sostenere per un eventuale ripristino e sanatoria dello stato post ripristino” sarebbe stato determinabile in euro 20.000,00, “comprensivo di tutte le tipologie di lavori a farsi, pratiche tecniche ed oneri da versare al Comune di Salerno”; S) era evidente che non avevano acquistato un immobile di tipo residenziale del valore di euro 80.000.00, bensì una cantinola/deposito, il cui valore avrebbe dovuto essere stimato in un importo non superiore a euro 18.000,00. 
Sulla scorta di siffatte premesse, gli attori hanno preteso: 1) in via principale, l'accertamento della nullità della compravendita, nel corpo della quale non era stato menzionato il titolo edilizio “perché inesistente” e la restituzione del prezzo versato, nonché il “risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”; 2) in via subordinata, la risoluzione del contratto in ragione del grave inadempimento di ### inadempimento rappresentato “dalla mancata comunicazione preventiva degli abusi gravanti sull'immobile”, la restituzione del prezzo e il “risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”; 3) in via ulteriormente subordinata: - l'accertamento della natura di cantinola/deposito dell'immobile venduto, del valore non superiore a euro 18.000,00, e la determinazione dell'importo delle spese necessarie al ripristino per euro 20.000,00; - la condanna di ### alla restituzione della somma di euro 72.000,00, “portata dalla differenza tra quanto pagato dagli attori all'atto della vendita ed il reale valore dell'immobile deposito/cantinola di cui si ritrovano proprietari;”; - la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 20.000,00, pari al costo dei lavori necessari per il ripristino e per la sanatoria post ripristino dell'immobile; - la condanna, ancora una volta, al “risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi”. 
Instaurato il contraddittorio, ### si è costituita in data 26 marzo 2021, eccependo la nullità della citazione introduttiva del giudizio e pretendendo il rigetto delle domande attoree, sollecitando il Tribunale a valutare il profilo tematico della conoscenza delle difformità da parte degli attori, conoscenza inferibile dalle dichiarazioni espresse nel corpo dell'atto pubblico circa lo stato di fatto e dall'allegazione e ponderazione della piantina del 6 maggio 1997, riproduttiva dello stato dell'immobile al momento dell'alienazione. 
Ancora, la convenuta, sussumendo l'azione entro il paradigma di cui all'art.  1490 c.c., ha eccepito la decadenza e la prescrizione, evidenziando la tardività della denuncia, fatta solo in data 12 marzo 2020, nonostante la “conoscenza degli abusi” acquisita in data 25 luglio 2019. 
Infine, ### ha sollecitato la corretta applicazione degli oneri probatori circa la non sanabilità dei riscontrati abusi e dei pregiudizi di cui è stato invocato il ristoro. 
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta sin da subito matura per la decisione. 
Assegnata allo scrivente, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025 è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. 
In limine, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero per la mancata esposizione dei fatti generatori delle pretese veicolata. 
Come noto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (vedasi Cass. n. 18783 del 2009). 
Ancora, è stato statuito che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. 11751 del 2013). 
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche consegnateci dalla Suprema Corte, non può, ad avviso di questo giudice, predicarsi la nullità dell'atto di citazione, la cui lettura consente d'individuare non solo il petitum, ma anche la causa petendi. Gli attori, infatti, hanno enucleato le note essenziali della vicenda di fatto e gli elementi, anche di diritto, posti a fondamento della pretesa, veicolando il thema decidendum ac probandum e ponendo la convenuta nella condizione di approntare le proprie difese, instaurando, in tal guisa, il contraddittorio, come poi effettivamente è stato fatto. 
Tanto puntualizzato, procedendo con ordine, questo Tribunale ritiene che la domanda ### di accertamento della nullità del contratto di compravendita steso dal notaio ### da ### registrato in data 15 dicembre 2011, contrassegnato da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357, non sia fondata per i motivi che seguono. 
Ebbene, il “convitato di pietra” è rappresentato, senza dubbio - come dedotto, del resto, dalla stessa parte attorea -, dalla pronuncia resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione contrassegnata dal numero 8230 del 2019, secondo cui la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. 
Dunque, le sezioni unite, nel dirimere il contrasto interpretativo insorto fra le sezioni semplici, hanno ritenuto che la nullità di cui trattasi sia ascrivibile alla c.d. nullità testuale, siccome espressamente prevista e disciplinata dagli artt.  17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 del T.U. edilizia. 
Ne conseguirebbe che essa non potrebbe derivare dalla supposta violazione di norme imperative o dalla presunta illiceità o impossibilità dell'oggetto o dall'illiceità della causa. 
Più precisamente, quanto alla violazione di norme imperative, secondo i supremi giudici l'ordinamento non pone in termini generali un principio di assoluta incommerciabilità degli immobili abusivi, in quanto: - uno scopo di tal fatta "avrebbe potuto esser agevolmente perseguito mediante una semplice previsione di nullità degli atti aventi ad oggetto siffatti immobili o d'incommerciabilità degli stessi. Il che non è stato fatto"; - "la sanzione di nullità e l'impossibilità della stipula sono direttamente connesse all'assenza" della prescritta "dichiarazione (o allegazione, per le ipotesi di cui all'art. 40). 
Null'altro";- "La lettera della norma costituisce ... un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis ...", onde "l'attività interpretativa è, appunto, segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale";- "la nullità risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, ed inoltre, gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt.  46, comma 5, T.U. n. 380 del 2001; 17, comma 5 e 40, comma 5, della L. n. 47 del 1985)". 
A queste ultime considerazioni parte della dottrina ha aggiunto il rilievo per il quale, nel sistema della legge n. 47 del 1985, la commerciabilità degli immobili abusivi è consentita, anche per quanto attiene a tutti gli atti ad effetti reali inter vivos, laddove essi abbiano ad oggetto edifici la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. È, infatti, opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza Cass. n. 8339 del 1998; Cass. n. 6162 del 2006; Cass. 18039 del 2011; ### Napoli n. 4055 del 2018) che questi ultimi immobili siano commerciabili, anche laddove risultino essere totalmente abusivi, in quanto sprovvisti di alcun titolo urbanistico, sempreché nel relativo atto di trasferimento sia contenuta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le opere sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative che sono munite del carattere delle realità (e dunque sono applicabili anche nei confronti dell'acquirente dall'autore dell'abuso) e dell'imprescrittibilità. 
E ciò costituisce un'indubbia conferma dell'assunto enunciato dalle sezioni unite, secondo cui non esiste nel sistema positivo un principio generale ed imperativo che vieta tout court la circolazione degli immobili abusivi. 
Quanto alla presunta illiceità o impossibilità dell'oggetto o illiceità della causa, la Suprema Corte esclude che l'alienazione di un edificio abusivo possa integrare tali fattispecie, in quanto:- "la consentita disposizione testamentaria in ordine ad immobili non regolari urbanisticamente, e comunque la possibilità del loro trasferimento per successione mortis causa, la loro attitudine a costituire garanzie reali, la loro idoneità, inoltre, ad esser contemplati in seno agli atti inter vivos (valga per tutti la locazione) ed in seno ad atti costituenti diritti reali di servitù escludono che il loro modo di atteggiarsi possa di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto, o, ancora d'illiceità della prestazione (che, in tesi, dovrebbero colpire tutti gli atti e, dunque, anche quelli esentati) o della causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume";- "l'oggetto della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà della res, che, in sé, non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità, attenendo l'illecito all'attività della sua produzione, e, considerato che la regolarità urbanistica del bene è estranea alla causa della compravendita, tradizionalmente definita nello scambio -cosa contro prezzoche ne costituisce la sua funzione economica e sociale, ed altresì il suo effetto essenziale". 
Da ciò la conclusione secondo cui "si è in presenza di una nullità che va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, con la precisazione che essa ne costituisce una specifica declinazione, e va definita "testuale" ..., essendo volta a colpire gli atti in essa menzionati". 
Una volta escluso, in base alle considerazioni sopra esposte, che le prescrizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 del Testo unico dell'edilizia siano volte in via immediata e diretta a reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio, impendendo in modo assoluto la circolazione degli edifici abusivi, le sezioni unite si occupano delle tre questioni che seguono: a) l'individuazione della ratio ispiratrice delle menzionate disposizioni; b) la conferma; c) la sorte degli immobili muniti di titolo edilizio, ma difformi dallo stesso. 
Quanto alla ratio della normativa in esame, la Corte osserva che: - la dichiarazione di parte circa la sussistenza del titolo urbanistico "rileva ... quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente"; - "per effetto della prescritta informazione, l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato";- "In tale valutazione, potrà, ben a ragione, incidere la sanzione della demolizione che l'art. 31, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede nei confronti sia del costruttore che del proprietario in caso d'interventi edilizi eseguiti non solo in assenza di permesso, ma anche in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32. 
Tale sanzione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Ad.  ###. Stato n. 9 del 2017), ha, infatti, carattere reale e non incontra limiti per il decorso del tempo e ciò in quanto l'abuso costituisce un illecito permanente, e l'eventuale inerzia dell'### non è idonea né a sanarlo o ad ingenerare aspettative giuridicamente qualificate, né a privarla del potere di adottare l'ordine di demolizione"; - ne conseguirebbe che "l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle sanzioni" amministrative da ultimo citate. 
Quanto alla conferma, le ### si dichiarano dell'avviso che:- le disposizioni in materia di conferma indicano "che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera"; - "la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, ... e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto ... la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile". 
È stato osservato in dottrina che le sezioni unite, nell'aderire alla teoria della nullità formale, ne effettuano tuttavia un significativo temperamento, in quanto escludono che possa fondare la validità dell'atto una dichiarazione mendace nel senso sopra precisato. Detto altrimenti, attraverso tale approdo interpretativo la Corte aggiunge un quid pluris all'impostazione formalistica in senso stretto perché impone che siffatto titolo esista e non sia caducato, che formi oggetto della menzione specifica del dichiarante e che esprima la verità. 
Se la dichiarazione mendace deve essere parificata alla sua assenza, la mera menzione degli estremi dei titoli abilitativi non può allora essere requisito sufficiente. 
Sottolinea, infatti, la Corte che detta dichiarazione, costituendo un veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, con la conseguenza che la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo sempre in relazione al bene immobile che forma oggetto dell'atto traslativo. 
È introdotto in via giurisprudenziale - è stato osservato in dottrina - un nuovo requisito conformativo della dichiarazione dell'alienante o dei condividenti, perché non è sufficiente una dichiarazione vera o non mendace, ma è necessario che il titolo edilizio menzionato nell'atto sia riferibile esattamente all'immobile che ne costituisce l'oggetto. 
In conclusione, può rilevarsi - seguendo la ricostruzione fatta propria da una parte della dottrina - come la Corte di cassazione giunga a comporre il conflitto tra le due tesi contrapposte configurando una nullità ibrida — la c.d. «nullità testuale» — che presenta caratteri in parte della nullità formale ed in parte di quella sostanziale (a seconda del punto di vista prescelto, si configura come una «nullità formale impropria», in quanto assegna rilievo anche a profili sostanziali o, cambiando prospettiva, come una «nullità sostanziale ridotta», perché non attribuisce rilevanza a qualsiasi ipotesi di abuso edilizio, ma solo a quello che dipende dalla mancanza del titolo abilitativo e della sua riferibilità all'immobile oggetto del trasferimento). 
Alla stregua delle rassegnate coordinate ermeneutiche non può predicarsi la nullità del contratto in parola, in quanto l'immobile trasferito è stato costruito in data antecedente all'anno 1967 e tale evenienza è stata espressamente dichiarata nel corpo dell'atto pubblico del 7 dicembre 2011 [si legga la parte relativa agli “adempimenti di legge” e, in particolare, quanto dichiarato alla lettera a)]. 
Al riguardo, è appena il caso di rammentare l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi successivamente all'intervento nomofilattico del 2019 innanzi illustrato (si vedano Cass. n. ### del 2022; Cass. n. 17881 del 2023), secondo cui: "Nel caso di immobile la cui costruzione sia iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, la nullità prevista dalla l. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, che ha natura testuale e non virtuale, ricorre soltanto nel caso in cui manchi nell'atto traslativo la dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, che l'opera è iniziata prima di tale data, mentre restano irrilevanti, a tal fine, eventuali difformità del bene rispetto allo stato di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale". In particolare, Cass. n. ### del 2022 ha dato applicazione ai già rammentati principi posti da Cass. sez. un. n. 8230 del 2019 (si rammenti ancora una volta il principio: "la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c. c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato"), statuendo, da un lato, che, nel caso di costruzione iniziata anteriormente al 01 settembre 1967, l'indicazione degli estremi della concessione edilizia può essere sostituita dalla dichiarazione - resa dal proprietario o da altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio - attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore, soggiungendo, dall'altro lato, proprio in conformità alla statuizione delle sezioni unite in ordine alla necessità che la concessione sia realmente esistente e riferibile proprio all'immobile, che "in presenza di tale dichiarazione la nullità comminata dalla legge urbanistica può ritenersi esistente solo nel caso in cui tale dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà". 
Ora, al cospetto della dichiarazione espressa nel corpo della clausola innanzi indicata, la parte attorea non ha rappresentato né la falsità di siffatta dichiarazione né che quest'ultima non fosse riferibile all'immobile, sviluppando, dunque, un impianto argomentativo non in linea con le emergenze documentali e come tale irrilevante. 
Ciò posto, a parere di questo Tribunale, a fronte di un immobile non assentibile in quanto costruito anteriormente all'anno 1967, gli ampliamenti volumetrici realizzati successivamente rappresentano, senza dubbio, una difformità localizzata sopravvenuta rispetto alla consistenza anteriore. 
Se così è, la declaratoria di nullità negoziale si porrebbe in palese contrasto coi principi di diritto enunciati dalla sentenza da ultimo citata n. 8230 del 2019, in quanto, nel corso delle interlocuzioni precontrattuali, sarebbe assai difficile, per l'acquirente, accertare se l'ampliamento illegittimo sia stato realizzato contemporaneamente alla costruzione del fabbricato - che non avrebbe dovuto essere assentito - ovvero in un secondo momento, successivo al 01 settembre 1967. È chiaro, allora, che, nel caso di specie, non potrebbero essere incise quelle esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico valorizzate dalla pronuncia esaminata, in relazione al profilo informativo della vicenda traslativa realizzata col perfezionamento della compravendita. 
Ne deriva, come anticipato, il rigetto della domanda di accertamento della nullità dell'atto di compravendita e delle domande ad essa correlate (restituzione del prezzo e risarcimento del danno). 
Tanto chiarito, va rammentato che ### e ### hanno pure preteso, tra l'altro, in via subordinata e a condizione del mancato accoglimento della domanda di accertamento della nullità, la risoluzione dell'intesa negoziale “per inadempimento della ###ra ### costituito dalla mancata comunicazione preventiva degli abusi gravanti sull'immobile” (in particolare, nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. è censurato “il grave inadempimento posto in essere dalla ###ra ### costituito dall'aver taciuto e quindi dall'aver omesso di informare gli acquirenti dell'esistenza degli abusi da cui era gravato l'immobile oggetto di compravendita, inadempimento che determina la risoluzione dello stesso contratto di compravendita”). 
Ora, è appena il caso di rilevare che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché n. 18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005). Detto altrimenti, il giudice può attribuire un diverso nomen iuris alla domanda esperita con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. 
Ed allora, in tale prospettiva, sulla scorta dei fatti dedotti nel libello introduttivo del giudizio e degli scritti successivamente depositati, questo Tribunale ritiene che l'esperita pretesa demolitoria vada più correttamente inquadrata, sul piano giuridico, nell'ambito della disposizione normativa di cui all'art.1489 c.c., in quanto le doglianze della parte attorea si sono appuntate, in buona sostanza, sulla difformità edilizia e urbanistica della cosa compravenduta. 
Invero, come chiaramente affermato dalla Corte di cassazione, anche di recente, al cospetto di difformità urbanistiche della cosa compravenduta, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (Cass. n. 27559 del 2023; Cass. n. 4786 del 2007; Cass. n. 11218 del 1991). 
Più in dettaglio, la giurisprudenza di legittimità riconduce le irregolarità edilizie dell'immobile agli oneri gravanti sulla cosa che ne diminuiscono il libero godimento, inteso in senso ampio come potere di disposizione della res, legittimando la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1489 c.c. (Cass. 29367 del 2011; Cass. 4786 del 2007), estendibile, peraltro, anche al contratto preliminare (Cass. 19812 del 2004; anche Cass. 5336 del 2019). 
Il rimedio previsto dalla legge presuppone, dunque, un inadempimento che consiste nell'inesattezza giuridica dell'attribuzione traslativa ai sensi dell'art.  1489 c.c. in regione della irregolarità edilizia del bene, la quale, assoggettando il compratore ai poteri di vigilanza e di sanzione della p.a., ne diminuisce il libero godimento. In altri termini, la fattispecie dell'abuso edilizio viene comunemente ricondotta nell'alveo dell'art. 1489 c.c., secondo cui "Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480". 
A ciò si aggiunga che il compratore ha diritto, oltre che alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 1480 c.c., cui rinvia ancora l'art. 1489 c.c. (così, da ultimo, Cass. 19831 del 2014; Cass. n. 6786 del 2023). 
Pertanto, alla fattispecie dell'abuso edilizio non si applica la garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490 e seg. c.c.) ovvero quella per la mancanza di qualità (art. 1497 c.c.), di guisa che il compratore non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione previsti da tali norme - invocati dalla convenuta -, godendo, per converso, della speciale tutela apprestata dall'art.  1489 c.c. (si confronti Cass. n. 253 del 1992; nella giurisprudenza di merito ### Bergamo n. 266 del 2020). 
Esclusa l'operatività di un termine di decadenza, a questo punto, a fronte dell'eccezione di prescrizione [decennale (si veda già Cass. n. 2830 del 1958)] comunque sollevata tempestivamente dalla convenuta, giova rammentare, innanzitutto, che il dies a quo dell'azione risarcitoria ex art. 1489 c.c. va individuato nel momento in produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass. n. 23236 del 2016 e i precedenti ivi richiamati). 
La prescrizione dell'azione di risoluzione - pure proposta in questo giudizio - decorre, invece, dal passaggio in giudicato delle sentenze che accertano l'esistenza dei pesi ed oneri non apparenti (Cass. 23818 del 2012; Cass. 6402 del 1984). 
Il suddetto orientamento è peraltro in linea con quello affermato in relazione alla garanzia per evizione, secondo la quale l'azione di garanzia spettante al compratore, anche per il caso di evizione, presuppone non la sola esistenza del diritto del terzo, ma l'esercizio e l'accertamento positivo di esso; cosicché il termine di prescrizione del diritto del compratore, che agisca in garanzia verso il venditore, decorre non dal giorno della compravendita bensì da quello dell'accertamento - con forza di giudicato - dell'alienità della cosa oggetto della compravendita, non potendosi il diritto prescrivere anteriormente alla sua azionabilità (si vedano Cass. 5550 del 1978; id. 3436 del 1974). 
Può quindi concludersi, che analogamente alla decorrenza della prescrizione dell'azione per la garanzia dall'evizione, solo dopo che la parte acquirente abbia vista accertata, in modo irreversibile, l'esistenza del peso ed onere sul bene, scatta la garanzia contrattuale e il termine per esercitare l'azione ex art.  1489 Nel caso di specie, pur volendo individuare il dies a quo del termine decennale delle azioni esperite nel giorno del perfezionamento dell'atto pubblico, scilicet il 7 dicembre 2011, deve giocoforza concludersi che, al momento dell'instaurazione della presente lite, in data 8 febbraio 2021 - non annettendo neppure rilievo alle missive stragiudiziali - non risultava affatto maturata la prescrizione eccepita dalla convenuta, dovendosi considerare, quale termine ultimo - secondo un calcolo effettuato ex nominatione dierum, che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale, ai sensi dell'art. 2963, comma secondo, c.c. (si veda Cass. n. 13406 del 2017) - quello del 9 dicembre 2021. 
Tanto chiarito, giova osservare che, affinché operino i presidi previsti dall'art.  1489 c.c. in favore del compratore (risoluzione del contratto e, alternativamente, riduzione del prezzo, nonché il risarcimento del danno), è necessario che i) l'onere non sia apparente, ii) l'onere non sia stato dichiarato dal venditore nel contratto, iii) l'onere non sia stato altrimenti conosciuto dal compratore. 
Ebbene, in ordine al requisito della "non apparenza", la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in primo luogo, che quando i pesi sono apparenti possono anche non essere dichiarati nel contratto dal venditore in quanto l'apparenza equivale alla conoscenza effettiva da parte del compratore e, in secondo luogo, che il concetto di apparenza dell'onere non deve essere circoscritto alle sole ipotesi di percepibilità dei pesi a prima vista, ma deve esser inteso nel senso di conoscibilità degli stessi con la diligenza normale rapportabile all'affare (Cass. n. 9967 del 2016, Cass. n. 21384 del 2005). Ciò in quanto l'"apparenza" e l'"effettiva conoscenza" del peso gravante sul bene sono ritenuti sostanzialmente equipollenti, valendo entrambi ad escludere la ratio di tutela del compratore; ragion per cui se il compratore ha avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del peso gravante sulla cosa si presume che essa sia stata accettata con quel peso; se lo ignorava, ma era apparente, la garanzia non è ugualmente dovuta per un principio di autoresponsabilità del compratore che deve subire le conseguenze della propria negligenza (Cass. 2856 del 1995). 
In sostanza, la conoscenza effettiva o la situazione di apparenza, materiale o giuridica, dell'onere o del diritto reale in grado di determinarne la conoscibilità con l'ordinaria diligenza comportano l'inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1489 Si è osservato, però, che, nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la conoscibilità del vincolo gravante sulla cosa, idonea a escludere la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c., deve essere valutata in concreto, alla luce della natura del vincolo medesimo e della possibilità per l'acquirente di compiere una verifica più o meno gravosa o necessaria sulla sussistenza dello stesso (Cass. n. 16795 del 2018). Con peculiare riferimento all'ipotesi dell'irregolarità edilizia, è pacifico che la normale diligenza richiesta al compratore non possa e non debba estendersi fino al punto di porre a suo carico l'onere di espletare apposite ricerche presso la pubblica amministrazione. A rigore occorre qui distinguere tra atti di carattere generale (ad esempio, i piani regolatori), che si ritengono conoscibili da chiunque, e rispetto ai quali il compratore ha un onere di diligenza, ed atti di carattere non generale (ad esempio, una specifica autorizzazione edilizia), che viceversa non sono conoscibili da chiunque, perché sono diretti soltanto alla parte istante [in tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità; è stato osservato, infatti, che, “norma dell'art. 1489 cod. civ., i pesi gravanti sul fondo venduto, se non dichiarati in contratto, non costituiscono causa di risoluzione, o di riduzione del prezzo, a favore del compratore, soltanto nel caso in cui siano "apparenti" o comunque conosciuti dal compratore stesso. 
E anche se il concetto di "apparenza" deve essere inteso non nel senso di percepibilità di tali pesi a prima vista, bensì di conoscibilità degli stessi con la diligenza normale rapportabile all'affare, non può ritenersi che tale diligenza debba estendersi fino al punto di imporre ricerche presso la P.a. In ordine ad ### di questa non generali, ma diretti al solo venditore, come nel caso di vincoli sul bene risultanti da "### d'### sottoscritti da quest'ultimo nei confronti del sindaco del comune dove sorge la costruzione (già Cass. n. 881 del 1987; ### Bergamo n. 266 del 2020); ancora: "In tema di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento dei terzi, l'apparenza degli oneri e dei diritti e equiparata, ai fini dell'esclusione della responsabilità del venditore, alla conoscenza effettiva, a condizione, tuttavia, che essa risponda a quei requisiti di precisione, univocità e chiarezza che soli possono porre l'acquirente in grado di tener conto della situazione; onde non possono essere considerati apparenti quegli oneri che, pur potendo essere conoscibili mediante apposite ricerche dal compratore, tali non siano in base al puro e semplice esame della cosa; mentre, a maggior ragione il compratore e esentato da qualsiasi onere di diligenza e di indagine qualora l'inesistenza di pesi o di diritti altrui sia stata positivamente dichiarata dal venditore nel contratto (nella specie si è ritenuta la non apparenza del vincolo di inamovibilità inerente ad una servitù di elettrodotto, vincolo non richiamato né dichiarato nell'atto di alienazione)" (Cass. n.3400 del 1980; ### Bergamo n. 266 cit.)]. 
Nondimeno - è stato anche statuito -, laddove il venditore non abbia rappresentato la sussistenza dell'onere, ma abbia, piuttosto, espressamente dichiarato nel contratto che la cosa compravenduta è libera, scatta in favore dell'acquirente l'esonero dal compiere qualsivoglia indagine in ordine alla loro eventuale esistenza. Tale esonero si giustifica in ragione nel generale principio dell'affidamento del compratore nelle dichiarazioni rese dal venditore (da ultimo Cass. n. 5062 del 2025, che richiama, a sua volta, Cass. n. 14289 del 2018: " ### dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza"). 
Nel caso di specie, dalla lettura del quarto capitolo del contratto di compravendita perfezionato il 7 dicembre 2011 risulta che il venditore non ha rappresentato l'esistenza dell'onere, evidenziando, piuttosto, la libertà del bene trasferito, tra l'altro, da “pesi e oneri pregiudizievoli”, rappresentando pure la mancata esecuzione di “opere di trasformazioni o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o permesso o autorizzazione o denunzia d'inizio attività” [si veda la parte del testo relativa agli “adempimenti di legge”, lett. a)] ingenerando, sicuramente, l'affidamento degli acquirenti circa la legittimità urbanistico - edilizia dell'immobile trasferito. 
Ora, ritiene questo giudicante che l'affidamento sia incolpevole, considerata non solo la pregnanza delle dichiarazioni espresse, ma anche l'assenza di opere visibili idonee a rappresentare, direttamente e immediatamente - senza, cioè, la profusione di uno sforzo valutativo, che vada al di là della “mera” percezione sensoriale - la difformità urbanistica. 
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va evidenziato che gli ampliamenti volumetrici sono sì opere visibili e permanenti, ma non appaiono di per sé univocamente dirette rappresentare, immediatamente, le difformità affettanti l'immobile, anche all'esito del sopralluogo presumibilmente svolto precedentemente alla manifestazione della volontà negoziale, difformità che avrebbero potuto essere riscontrate solo attraverso un inesigibile (si veda supra) sforzo teso all'effettuazione di apposite ricerche presso la pubblica amministrazione - idonee a illuminare la natura delle opere -, ricerche che, come insegnato dal costante insegnamento della Corte di cassazione, appaiono del tutto irrilevanti al fine di valutare in termine di negligenza il contegno dell'interlocutore contrattuale. 
In ogni caso, non sono neppure emersi elementi tali da suggerire l'effettiva conoscenza, da parte di ### e ### al momento della conclusione dell'atto pubblico, dell'illegittimità edilizia qui in scrutinio. 
Invero, l'espressa accettazione dell'immobile nello stato di fatto e diritto in cui si trova al momento della sottoscrizione del contratto costituisce l'oggetto di una clausola di stile. In particolare, la vaghezza e la genericità della clausola, da un lato, e l'assenza, nel corpo del contratto, di qualsivoglia riferimento alle difformità, dall'altro lato, consentono di escludere che la questione dell'illegittimità urbanistico - edilizia sia stata specificamente valutata dai contraenti nella fase precontrattuale [del resto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato, condivisibilmente, che, nell'attività di interpretazione del contratto, il giudice di merito, che deve presumere che la clausola sia stata oggetto della volontà negoziale e quindi interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 c.c.), per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 c.c.), può negare l'efficacia della clausola, qualificandola di stile, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile l'attribuzione di qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 c.c.), ovvero se la vaghezza e la genericità siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti (si vedano Cass. n. 13839 del 2013; Cass. n. 29902 del 2018)].  ### planimetria, poi, appare riproduttiva dello stato di fatto e non suggerisce, di certo, l'illegittimità delle volumetrie rappresentate. 
Precipitato logico giuridico delle considerazioni che precedono è, chiaramente, la piena operatività degli strumenti rimediali indicati dalla norma di cui all'art.  1489 c.c., consistenti: a) nella risoluzione del contratto, esperibile qualora egli non avrebbe acquistato la cosa se fosse stato a conoscenza dei pesi su di essa gravanti; b) nella riduzione del prezzo, qualora il compratore avrebbe comunque concluso il contratto d'acquisto, sebbene a condizioni meno onerose; c) nell'eccezione di inadempimento, per cui, qualora ricorrano i presupposti per l'esercizio della garanzia in esame, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo (Cass. n. 3151 del 1980); d) nel risarcimento del danno. 
I primi due rimedi sono alternativi e possono essere esperiti nello stesso giudizio, in via principale e subordinata (Cass. n. 11757 del 1992). Tali azioni si esercitano a prescindere dalla colpa del venditore, la quale è richiesta solo per il risarcimento del danno [Cass. n. 2498 del 1986 (“###ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri reali ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno il quale presuppone la colpa del venditore e non necessariamente la sua malafede, in quanto detto diritto al risarcimento trova fondamento nelle norme generali in materia d'inadempimento (artt. 1218 e 1223 cod. civ.), applicabili anche per effetto del richiamo di esse direttamente operato dall'art.  1479 cod. civ., attraverso il rinvio della norma dell'art. 1480”)], ed indipendentemente dalla circostanza che il titolare del diritto di godimento o il beneficiario dell'onere o della limitazione abbiano fatto valere una pretesa sul bene (Cass. n. 2890 del 1984).  ### rimedio spetta anche al compratore che non abbia agito in risoluzione e presuppone la colpa, provata o presunta, del venditore, in virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c. [Cass. n.16053 del 2002; Cass. n. 1104 del 1996; Cass. n. 2498 del 1986; Cass. n. 276 del 1979; si confronti anche n. 4786 del 2007; Cass. n. 1613 del 2003; Cass. n. 1352 del 1996 secondo cui il risarcimento presuppone soltanto la colpa e non anche la mala fede). 
Ora, gli attori hanno chiaramente dedotto la circostanza per la quale se avessero avuto contezza delle illegittimità urbanistico - edilizia non avrebbero concluso il contratto di acquisto. Siffatta allegazione risulta pienamente provata all'esito del dibattito processuale, dovendosi presumere, a fronte del tipo d'illegittimità riscontrata, scilicet un ampliamento volumetrico legato anche alla creazione di un soppalco munito di locale bagno, che la parte attorea non avrebbe di certo manifestato la volontà di acquisto dell'immobile, che avrebbe assicurato minori spazi abitativi e, conseguentemente, una peggiore fruibilità. Detto altrimenti, può ragionevolmente sostenersi che, se gli acquirenti avessero avuto contezza dell'abusività del soppalco, non avrebbero certamente prestato il proprio consenso all'acquisto, dovendosi presumere l'inidoneità dell'unità immobiliare ad assolvere ai concreti bisogni dei suoi abitatori (si veda la documentazione fotografica depositata nell'interesse degli attori in data 17 marzo 2021). 
Di talché, la riscontrata illegittimità configura un inadempimento legittimante l'invocata risoluzione del contratto. 
Al riguardo, giova pure affermare che l'abuso appare idoneo a sollecitare la valutazione di gravità dell'inadempimento, considerata la non sanabilità dell'illegittimità accertata (si veda il parere del Comune di ### del 4 giugno 1997 e il provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria espresso in data 22 maggio 2000) e la sua sicura incidenza sul valore dell'immobile, privato, tra l'altro, di uno spazio di circa quattordici metri quadrati e di un locale bagno. 
Ancora, appare del tutto irrilevante lo stato subiettivo di conoscenza o conoscibilità delle difformità da parte del venditore ai fini della risoluzione del vincolo negoziale, in quanto detto rimedio, come già accennato, prescinde - a differenza del risarcimento del danno - dall'accertamento della colpa. 
Dunque, in ragione della corretta applicazione delle norme codicistiche poste a governo della vicenda che ci impegna, scilicet la più volte menzionata disposizione normativa di cui all'art. 1489 c.c., deve pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita perfezionato in data 7 dicembre 2011, steso per ### da ### registrato in data 15 dicembre 2011, contrassegnato da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357, dovendosi nel contempo darsi atto che, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza deve essere annotata in margine alla trascrizione dell'atto risolto. 
Pronunciata la risoluzione del vincolo negoziale, giova esaminare la pretesa restitutoria del prezzo. 
Trattasi, in particolare, di un'azione di ripetizione dell'indebito, come costantemente insegnato dalla Corte di cassazione, secondo cui, una volta acclarata l'insussistenza di una causa adquirendi per una qualsiasi causa che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente, compresa, dunque, la risoluzione, l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto è sempre quella di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. (Cass. n. 715 del 2018; Cass. n. 9052 del 2010; Cass. n. 27334 del 2005; Cass. n. 10498 del 2001). In particolare, l'art.  2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia - osserva la giurisprudenza di legittimità - anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. n. 5624 del 2009, nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi: Cass. n. 10498 del 2001; Cass. 1252 del 2000; Cass. n. 4268 del 1995). 
Ora, proprio a fronte della specifica domanda della parte attorea (si veda sul punto Cass. n. 10917 del 2021; da ultimo, Cass. n. 10555 del 2025), una volta pronunciata la risoluzione della compravendita, ### parte venditrice, va condannata, senz'altro, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in favore degli attori - identificati nel contratto come “parte acquirente” che ha emesso l'assegno bancario e che ha costituito la provvista per l'emissione dell'assegno circolare - alla restituzione del prezzo della compravendita, indicato nel testo contrattuale in euro 80.000,00 (si veda il capo sesto del contratto), rispetto al quale la parte venditrice, id est l'odierna convenuta, ha rilasciato “quietanza di saldo” al momento della stipulazione del contratto [si richiami Cass. n. 5945 del 2023 (“Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione”)], non sviluppando, nel corso di questo processo, alcuna specifica e univoca deduzione in ordine al mancato incasso dell'assegno bancario non circolare [lett. a) capitolo sesto del contratto] mercè il quale è stato regolato e corrisposto parte del prezzo della compravendita (arg. Cass. 28418 de 2024; Cass. n. 12685 del 2024), rappresentando, invero, tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi, il pagamento del prezzo di cui è stata invocata la restituzione. 
Va soggiunto che la giurisprudenza di legittimità configura l'obbligazione di restituzione del prezzo ovvero di una parte di esso, come un debito di valuta e non di valore: sicché non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta, salvo che il creditore non dimostri di aver risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, eventuali ulteriori danni, e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne richieda il risarcimento (Cass. n. 14213 del 1999; Cass. n. 725 del 1995; n. 12942 del 1992; Cass. n. 1325 del 1992). In particolare, qualora il creditore lamenti l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e invochi il danno da svalutazione di cui all'art. 1224 c.c., comma secondo, per il ritardo patito nell'ottenimento del credito di valuta, egli deve essere proporre un'autonoma domanda di risarcimento del maggior danno. Pertanto, il creditore non può limitarsi a chiedere la mera condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, dal momento che quest'ultima non è una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta bensì è tenuto ad allegare alla domanda per il maggior danno i fatti costitutivi della pretesa. 
Nel caso di specie, la parte attorea non ha affatto preteso la rivalutazione dell'importo da restituire [“2) per l'effetto, condannare la ###na ### alla restituzione, ai coniugi natale ### e ### del prezzo della vendita pari ad € 80.000,00= oltre interessi dalla data della sottoscrizione dell'atto”]. 
Limitato il debito dei convenuti al prezzo della compravendita come emergente dal testo contrattuale, scilicet 80.000,00, giova analizzare, a questo punto, il tema degli interessi - espressamente richiesti - sulla somma riconosciuta a titolo di ripetizione d'indebito, la cui decorrenza non può essere individuata dalla data dell'atto, come pretendono gli odierni attori. Ed invero, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2033 c.c., colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto in base ad un contratto dichiarato risolto è tenuto a restituire al solvens la somma percepita, con frutti ed interessi dal giorno del pagamento, nell'ipotesi di mala fede dell'accipiens, ovvero dal giorno della domanda, qualora invece quegli era in buona fede (Cass. n.8564 del 2009). 
Considerato, poi, che, in materia di indebito, la buona fede si presume ( n.11259 del 2002; Cass. n.21113 del 2005; Cass. n. 10297 del 2007), la decisione di far decorrere gli interessi dalla data della domanda appare in linea con gli esiti del dibattito processuale, dibattito all'esito del quale, anche per difetto di specifica e univoca allegazione, non è emersa la malafede dell'accipiens (si veda Cass. n. 3912 del 2018). 
In definitiva, all'importo da restituire - pari a euro 80.000,00 - vanno chiaramente aggiunti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. (in assenza di specifiche e ulteriori richieste), decorrenti dalla domanda stragiudiziale (di restituzione delle somme) del 6 marzo 2020 sino al saldo (si veda Cass. n. 15895 del 2019). 
Risolto il contratto e delimitato il perimetro del debito restitutorio incombente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., su ### deve osservarsi - in via assorbente rispetto al profilo tematico della colpa della venditrice (si veda supra) - che del tutto destituita di fondamento appare, invece, la pretesa di risarcimento veicolata dagli odierni attori, i quali non hanno assolto ai propri oneri di allegazione e di prova dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, asseritamente patiti. 
È noto, infatti, che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica. “Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere - osserva a Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". 
Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328 cit.). 
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo. 
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. ### di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum. 
Si soggiunga che nemmeno può essere svolta una valutazione equitativa. 
Il criterio della valutazione equitativa - limitato dal legislatore al profilo del danno - attiene, infatti, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità). Al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui, in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011; Cass. n. 5997 del 2007; Cass. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)], equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n. 41542 del 2021; si vedano anche Cass. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del 2004, secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata). 
Peraltro - è stato osservato -, il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass. n. 3327 del 2002). 
Non è superfluo rammentare, poi, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, Cass. n. 8498 del 2025; già Cass. 5687 del 2001). 
Accolta la domanda di risoluzione e di restituzione del prezzo [le domande illustrate alla penultima pagina della citazione introduttiva sono state formulate in via subordinata (“In via ancora più gradata”)] ed esaurita, quindi, la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza di ### nei confronti ### e ### Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disputatum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].  P.Q.M.  ### di ### seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. ### definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione: 1) accoglie la domanda ### di risoluzione esperita da ### e ### e, per l'effetto, risolve il contratto di contratto di compravendita perfezionato in data 7 dicembre 2011, steso per ### da ### registrato in data 15 dicembre 2011, contrassegnato da numero di repertorio 79719 e da numero di raccolta 15357; 2) accoglie la domanda di restituzione dell'indebito esperita da ### e ### e, per l'effetto, condanna ### alla restituzione, a favore della parte attorea, della somma di euro 80.000,00, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, decorrenti dal 6 marzo 2020 sino al saldo; 3) rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa nell'interesse di ### e ### 4) condanna ### alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da ### e ### liquidati in euro 799,23 per esborsi documentati ed euro 8.000,00 per competenze della difesa, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 5) dà atto, ai sensi dell'art. 2655 c.c., che la presente sentenza deve essere annotata in margine alla trascrizione dell'atto risolto ### 01 dicembre 2025 

Il giudice
dott. ###


causa n. 949/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Fortunato Giulio

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 299/2026 del 09-01-2026

... opposto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Contestava, altresì, la quantificazione degli interessi come operata dal creditore nonché la somma richiesta a titolo di registrazione del decreto ingiuntivo sopra menzionato. Si costituiva ### contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della proposta opposizione, essendosi in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il cui merito non poteva essere oggetto di contestazione in sede di opposizione a precetto. Confermava la correttezza delle somme richieste a titolo di interessi, conformi a quanto indicato nel titolo, e documentava l'ammontare dell'importo precettato a titolo di spese di registrazione. Prodotta documentazione, la causa, assegnata allo scrivente in data ### dopo numerosi rinvii, sulle conclusioni sopra illustrate, veniva riservata in decisione all'udienza dell'8.1.2026, svoltasi con la modalità della trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente lo scrivente evidenzia la necessità di immediata decisione della presente controversia, la cui iscrizione a ruolo risale all'anno 2022, (leggi tutto)...

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N.15524/2022 R.G.A.C. Sent. n. __________________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI XIV SEZIONE CIVILE IL GIUDICE dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15524/2022 del R.G.A.C. 
TRA ### rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli, alla via ### n. 21, elettivamente domicilia #### rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di risposta, dell'avv. ### presso la quale elettivamente domicilia in ### via G. Matteotti n. 30 ###: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..  ###'udienza dell'8.1.2026, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.  ### atto di citazione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato in data ###, ### proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data ###, ad istanza di ### con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 55.898,41, di cui € 48.126,03 per sorta capitale. Eccepiva l'istante l'insussistenza del diritto del portatore del titolo ad agire esecutivamente in suo danno, non esistendo alcun rapporto di dare-avere tra le parti. Il decreto ### n. 4695/2020, reso dal Tribunale Proc. n. 15524/2022 R.G.A.C. -SENTENZA### 2 di Firenze, era stato da ella opposto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Contestava, altresì, la quantificazione degli interessi come operata dal creditore nonché la somma richiesta a titolo di registrazione del decreto ingiuntivo sopra menzionato. 
Si costituiva ### contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della proposta opposizione, essendosi in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il cui merito non poteva essere oggetto di contestazione in sede di opposizione a precetto. Confermava la correttezza delle somme richieste a titolo di interessi, conformi a quanto indicato nel titolo, e documentava l'ammontare dell'importo precettato a titolo di spese di registrazione. 
Prodotta documentazione, la causa, assegnata allo scrivente in data ### dopo numerosi rinvii, sulle conclusioni sopra illustrate, veniva riservata in decisione all'udienza dell'8.1.2026, svoltasi con la modalità della trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente lo scrivente evidenzia la necessità di immediata decisione della presente controversia, la cui iscrizione a ruolo risale all'anno 2022, apparendo, altresì, la causa di pronta ed immediata soluzione ed avendo le parti sostanzialmente già reso le rispettive conclusioni sin dagli atti introduttivi, non occorrendo, ai fini decisori, alcuna istruzione della causa, di natura strettamente documentale.   Con la presente opposizione preventiva, parte istante ha inteso anzitutto contestare il contenuto stesso del titolo esecutivo - in forza del quale veniva preannunciata la possibile esecuzione forzata - rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 4695/2020, reso dal Tribunale di Firenze. In particolare, l'opponente denunciava la pretesa inesistenza di “un rapporto sottostante il vantato credito”, gravando sul creditore, a suo dire, l'onere probatorio circa la sua attuale sussistenza.   Tanto precisato, è noto che in sede di opposizione all'esecuzione con titolo esecutivo di formazione giudiziale - come nel caso di specie - l'opposizione stessa non può fondarsi su fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero dovuto farsi valere (o che siano stati fatti valere) nel procedimento di cognizione chiuso col giudicato ovvero tuttora pendente, non potendosi proporre, con il rimedio ex art. 615 c.p.c., questioni in contrasto con il titolo giudiziale stesso, (cfr. Cass. civ. 14.2.2013 n. 3667; 29.9.2007 n. 20594; conf., ex multis, 16.9.2010 n. 19686; 29.9.2007 n. 20594; 23.3.1999 n. 2742; Trib. ###. n. 15524/2022 R.G.A.C. -SENTENZA### 3 7.11.2019 n. 857; Trib. Bari 27.6.2018 n. 2755) potendo il debitore unicamente invocare fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo azionato (Cass. civ. 28.8.1999 n. 9061) Come sopra evidenziato, i riferiti motivi impugnatori formulati dall'opponente, afferiscono alla formazione stessa del titolo giudiziale, sicché avrebbero dovuto formare oggetto (come accaduto) di contestazione nel corso del giudizio di opposizione monitoria, non potendo trovare ingresso, in ogni caso, nel presente giudizio, in applicazione dei consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali sopra citati. Ne deriva che, sul punto, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.   Palesemente infondata, viceversa, si manifesta la spiegata opposizione con riguardo alla asserita erronea determinazione degli interessi precettati con l'intimazione gravata. Dalla mera lettura del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo provvedimento monitorio, si evince che il Giudice del procedimento ebbe a condannare l'odierna parte opponente al pagamento degli interessi “come richiesti”, vale a dire nella misura del 5% a decorrere dal 23.10.2020, esattamente come quantificati dall'### nel precetto in esame. E' appena il caso di rilevare, infine, come la quantificazione dell'imposta di registrazione del provvedimento monitorio all'origine del contestato precetto, sia stata puntualmente documentata dal creditore, nessun dubbio sussistendo circa l'obbligo del suo pagamento a carico del debitore opponente. ###, pertanto, non può che essere integralmente rigettata.   Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (indicato in € 55.898,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), in complessivi € 8.100,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.  ### che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in persona del Giudice dr.  ### definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da ### nei confronti di ### con ricorso in opposizione ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: Proc. n. 15524/2022 R.G.A.C. -SENTENZA### 4 a) dichiara in parte inammissibile l'opposizione, rigettandola nella sua restante parte, il tutto come meglio precisato nella parte motiva della presente sentenza; b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8.100,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. ### che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..   Così deciso in Napoli, l'8.1.2026.   

IL GIUDICE
dr. ###


causa n. 15524/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Abete Francesco, Mazzone Massimo

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