blog dirittopratico

3.663.483
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 995/2025 del 05-09-2025

... l'appellante chiedeva la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c.. Con comparsa si costituiva ### il quale instava per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione, nonché formulava appello incidentale, sia condizionato che non. Si costituivano altresì ### che chiedeva il rigetto dell'appello principale, e ### S.P.A., che chiedeva di assolvere R.N.C. da ogni domanda proposta da ### e, in via di appello incidentale, di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da R.N.C.. ### inoltre, instava per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c. Con ordinanza in data ### la Corte, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rimettendo la causa al ### istruttore che - ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. e lette le conclusioni trascritte in epigrafe - rinviava all'udienza collegiale di discussione del 9/07/2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito dell'udienza collegiale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge. (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta ###. ##### ha pronunciato la seguente ### nella causa n. 992/2024 R.G. promossa da R.N.C. ### & C. S.A.S. (COD. FISC.  ###) - elettivamente domiciliat ######. BOSCO 31/9 - 16121 GENOVA ### - rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellante nei confronti di ### (### FISC. ###), nato in #### il ###, elettivamente domiciliat ###### 7/D - 16123 ####, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ### appellato/appellante incidentale ### (### FISC. ###), nata in ### LODIGIANO ### il ###, elettivamente domiciliat ###### 1/8 - 16121 ####, rappresentata e difesa dall'Avv.  #### appellata ### S.P.A. (COD. FISC. ###) - elettivamente domiciliat ###P.### 2 - 16123 ### - rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### appellata/appellante incidentale ### Per l'appellante R.N.C. ### & C. S.A.S.: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto dalla società ### di ### & C. s.a.s., e rigettati gli appelli incidentali dell'avv. ### A. ### e di ### s.p.a. in quanto tardivi e/o inammissibili e/o comunque infondati e/o non provati con ogni inerente conseguenza, annullare e/o riformare nelle parti oggetto dell'impugnazione principale la sentenza del Tribunale di ### pubblicata il ###, n. 2532, resa inter partes, e per l'effetto, ritenuto quanto esposto negli atti della società ### di ### & C. s.a.s., accogliere le conclusioni tutte già dalla stessa formulate in primo grado e perciò, previa verificazione della scrittura doc. 1 di RNC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc.  6 in causa R.G. n. 5753/2021) e della relativa sottoscrizione, nonché delle scritture doc.  31-32-33-34-89 di RNC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc. 35-36-37-38-93 in causa R.G.  n. 5753/2021) e delle relative sottoscrizioni, nonché previa autorizzazione alla chiamata in causa della dott. ### e di ### s.p.a come da espressa dichiarazione fatta in tal senso nella comparsa di risposta di RNC in causa R.G.  4456/2020 davanti al Tribunale di ### ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c.: - in principalità assolvere la società ### s.a.s. da ogni domanda contro di essa proposta, in quanto inammissibile e/o infondata e/o comunque non provata, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione; - nei confronti dell'avv. ### A. ### accertare e dichiarare che la società ### ritenuta l'assenza di ogni profilo di colpa e responsabilità in capo ad essa per quanto oggetto di causa, nulla deve allo stesso avv. ### A. ### né a titolo di responsabilità contrattuale, né a titolo di responsabilità extracontrattuale, né per qualsivoglia altro titolo; - nei confronti della dott. ### ferme le domande come sopra proposte dalla società RNC nei confronti dell'avv. ### ritenuta comunque la responsabilità della stessa dott. ### in ordine ai fatti e ai danni lamentati dall'avv. ### A.  ### e tenuto anche conto delle dichiarazioni di manleva della anzidetta dott.  ### alla società ### dichiararla tenuta e condannarla a manlevare e/o comunque tenere indenne la società ### s.a.s. da ogni pretesa dell'avv. ### A.  ### nei suoi confronti, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione; - nei confronti di ### s.p.a., ferme anche qui le domande come sopra proposte dalla società RNC nei confronti dell'avv. ### A. ### ritenuta comunque l'obbligazione della stessa ### s.p.a. in forza della polizza n. ### di manlevare e tenere indenne la società RNC dall'osservanza della lite e da ogni domanda e pretesa fatta valere dall'avv. ### A. ### a norma di legge e di contratto, dichiarare la stessa tenuta a manlevare detta società da ogni domanda e pretesa contro di essa fatta valere dall'avv. ### A. ### con ogni consequenziale pronuncia condannatoria; - accertata l'obbligazione dell'avv. ### A. ### di pagare a RNC l'importo in linea capitale di € 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte a favore del medesimo avv. ### A. ### rappresentate nel prodotto pro-forma, condannare lo stesso al pagamento alla società RNC della predetta somma, con rivalutazione ed interessi come di legge; - vinti compensi e spese di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, e vinte inoltre le spese di CTU e di CT di parte. 
Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso ed eccettuato. Previo in via istruttoria, riformate e/o revocate e/o modificate sul punto le ordinanze del Tribunale di ### 3/8/2022 e 13/2/2024 nonché l'ordinanza 13/2/2024 che fissava udienza per la precisazione delle conclusioni senza dar corso ad attività istruttorie, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate da RNC in primo grado nelle memorie ex art. 183, n. 2 e n. 3 c.p.c. nelle due cause riunite e nelle successive note di udienza in date 12/10/2021, 9/2/2022, 30/9/2022, 25/9/2023, 10-11/10/2023, 4/12/2023 e 12/2/2024 e allo stato non accolte, da intendersi come qui ancora specificamente richiamate e ritrascritte, e in specie: ammissione di CTU tecnico - grafica ai fini della verificazione delle scritture e delle firme disconosciute; ammissione, pur senza inversione d'onere probatorio, della prova per interrogatorio formale dell'avv. ### e della dott. ### e della prova testimoniale sui capitoli dedotti da ### come ritrascritti nelle note di udienza del 10/10/2023 in primo grado, pag. 7-10, con i testi indicati; ammissione di CTU al fine di accertare la congruità degli importi di cui al pro-forma doc. 30 di parte ### Rigettate le istanze istruttorie avversariamente riproposte nel presente grado perché inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni già illustrate nelle pregresse difese, con l'ammissione in subordine, per la denegata ipotesi che le prove ex adverso fossero ammesse, della controprova, con i testi già indicati”. 
Per l'appellato ### ““### a codesta ###ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta, preliminarmente; ### accertare, per quanto dedotto nel paragrafo ### della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025, la mancata impugnazione da parte di RNC di un capo della sentenza e per tanto dichiarare sul punto la definitività della stessa e la conseguente reiezione del gravame proposto da ### in via principale; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo I) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo A) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo II) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo B) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo ### dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo C) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo IV) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo D) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo V) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo E) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo VI) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo F) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### dichiarare inammissibile l'appello incidentale formulato da ### S.P.A. a pag. 26 e ss. della “### di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale” datata 29/01/2025, per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado; e, conseguentemente: ### confermare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021; in via di appello incidentale ### riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nel paragrafo H) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente condannare ### & C. S.A.S. al pagamento delle spese di giudizio (quantificate secondo i valori medi di cui al DM 55/2014) e di C.T.U. riferibili ai giudizi di primo grado; in via di appello incidentale condizionato: ### riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nei paragrafi L) e/o M) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente: ### accertare e dichiarare la commissione e/o il concorso nella commissione da parte della ### & C. S.A.S. di atti e/o fatti dolosi o colposi che hanno cagionato all'Avv. ### A. ### un danno ingiusto, per le ragioni esposte nella narrativa in fatto ed al paragrafo L) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e la conseguente responsabilità della ### & C. S.A.S. ex art. 2043 cod. civ. per il risarcimento del danno sofferto dall'Avv. ### A. ### a causa di tali atti e/o fatti e, per l'effetto condannare #### & C. S.A.S. al pagamento a favore dell'Avv. ### A. ### dell'importo di € 500.588,00 (cinquecentomilacinquecentottantotto/00) o di quella diversa somma di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ### accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto e/o la mancata prova della sussistenza del credito azionato in primo grado in via riconvenzionale da RNC ### & C. S.A.S. per i motivi esposti nella “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 ed in particolare nel paragrafo M) con ogni conseguente statuizione; Con vittoria di spese e compensi professionali di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio, maggiorate ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per quanto riguarda questo grado di giudizio. 
In via istruttoria: si insta per l'ammissione dei mezzi dedotti tanto nella “### ex art. 183, comma 6, 2, c.p.c.” datata 9/06/2021 quanto nella “### ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.” datata 29/06/2021, depositate nel corso del giudizio di primo grado, come di seguito integralmente ritrascritte [si rinvia alle pagg. 5 e ss. delle note di p.c.]”. 
Per l'appellata ### “### questa ###ma Corte di Appello di ### contraris reiectis assumere le seguenti conclusioni: - in via principale respingere per i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, tutte le domande formulate da ### & ###.A.S.  nell'“### di citazione in appello” del 29 ottobre 2024 e, in particolare quelle formulate nel settimo motivo di ricorso nei confronti della Dott.ssa ### poiché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate, sia nell'an che nel quantum con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata; - in via istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti nel corso del giudizio di primo grado, tanto nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.2. c.p.c.” del 10 gennaio 2022, quanto quelli dedotti nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.3. c.p.c.” del 31 gennaio 2022. Con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i gradi di giudizio.” Per l'appellata ### S.P.A.: “### l'###ma Corte di ###ìta, ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; in riforma della Sentenza n. 2532/2024, resa inter partes dal Tribunale di ### non notificata, ### applicazione, nei confronti dell'Avv. ### A. ### e/o della Dr.ssa ### dell'art. 1227 c.c. ed in accoglimento del gravame principale proposto da ### di ### & C. S.a.s.  #### di ### & C. S.a.s. da ogni domanda contro di essa proposta dall'Avv. ### A. ### e, per l'effetto ### la domanda di garanzia e manleva proposta da ### di ### & C. S.a.s., nei confronti di ### S.p.A.. 
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.  ### l'onere risarcitorio in capo a ### di ### & C. 
S.a.s. entro i limiti del giusto e del provato, tenuto conto dei soli importi versati dall'Avv.  ### A. ### a titolo di interessi, così come accertati dal ###. ### Rigettare l'ottavo motivo di gravame proposto da ### di ### & C. S.a.s. in merito all'operatività della copertura assicurativa, in quanto infondato in fatto e in diritto; Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### l'onere di manleva a carico di ### S.p.A., per la sola quota di responsabilità ascrivibile alla ### di ### & C. S.a.s., e, in ogni caso, entro i limiti del massimale contemplato in polizza per “### e ritardi” di euro 250.000, nonché con l'applicazione dello scoperto contrattuale del 10%. 
Compensate le spese.  #### in ogni caso, la domanda di manleva proposta da ### di ### & C. S.a.s., nei confronti di ### S.p.A. per i motivi svolti in ordine alle garanzie prestate con il contratto assicurativo stipulato inter partes. 
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.  ### sentenza definitiva n. 2532/2024 del 02/10/2024, il Tribunale di ### in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da ### nei confronti di R.N.C. ### & C. S.A.S., al fine di sentir accertare la violazione degli obblighi assunti da R.N.C. nell'esercizio degli adempimenti contabili e fiscali connessi all'attività professionale forense di ### Quest'ultimo, in particolare, contestava a R.N.C. di aver predisposto e depositato a sua insaputa dichiarazioni fiscali contenenti dati non conformi al vero, pur sapendo o potendo sapere che l'erroneità di tali dati traeva origine dalla condotta distrattiva tenuta da ### incaricata dallo stesso ### a: redigere la c.d. prima nota, trasmettere a R.C.N. la documentazione fiscale e contabile, versare la provvista nonché procedere al pagamento degli oneri fiscali e previdenziali. ### quindi, domandava la condanna di R.C.N. al risarcimento di tutti i danni sofferti, quantificati in euro 598.929,00 a titolo contrattuale e in euro 500.588,00 a titolo extracontrattuale. Si costituiva R.N.C. che contestava in fatto e in diritto la domanda attrice. Quindi, la stessa R.N.C. instaurava un separato giudizio nei confronti di #### S.P.A. e ### chiedendo l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi obbligazioni risarcitoria a proprio carico e, comunque, la condanna di ### e ### a manlevarla e tenerla indenne dalle pretese di ### nei cui riguardi formulava altresì domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di euro 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte e rimaste insolute. 
Il Tribunale, disposta la riunione dei due procedimenti, così decideva: « - condanna RNC ### di ### & C. s.a.s. a pagare a ### l'importo di euro 598.929,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo; - condanna ### spa a tenere indenne e manlevare ### di ### & C. s.a.s. di quanto detta società viene condannata in questa sede a pagare a ### a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro 178.588,46; - condanna ### a corrispondere a ### di ### & C. s.a.s. l'importo di euro 6.423,30 oltre accessori di legge, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo; - rigetta le domande svolte ### di ### & C. s.a.s. nei confronti di ### - pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in ragione del 50% ciascuno a carico di ### e di ### di ### & C. s.a.s.; - compensa le spese di lite tra ### da un lato, e ### di ### & C. s.a.s. e ### spa, dall'altro; - compensa le spese di lite tra RNC ### di ### & C. s.a.s. e ### spa; - condanna RNC ### di ### & C. s.a.s. a rifondere le spese di lite in favore di ### spese che - in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in considerazione della concreta rilevanza della questione nell'economia del giudizio - si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge». 
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte R.N.C.  ### & C. S.A.S., con atto notificato in data ###. Contestualmente, l'appellante chiedeva la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c.. 
Con comparsa si costituiva ### il quale instava per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione, nonché formulava appello incidentale, sia condizionato che non. Si costituivano altresì ### che chiedeva il rigetto dell'appello principale, e ### S.P.A., che chiedeva di assolvere R.N.C. da ogni domanda proposta da ### e, in via di appello incidentale, di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da R.N.C.. ### inoltre, instava per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c. 
Con ordinanza in data ### la Corte, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rimettendo la causa al ### istruttore che - ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. e lette le conclusioni trascritte in epigrafe - rinviava all'udienza collegiale di discussione del 9/07/2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito dell'udienza collegiale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE AD AVVISO DELLA CORTE, L'### È ##### I ##### È ### E ### RIGETTATO; ### L'##### 1) ### - ### principale si duole del mancato accoglimento dell'eccezione tesa a sentir riconoscere il difetto di ius postulandi in capo ai difensori di ### in quanto «la procura allegata quale prod. A alla comparsa di costituzione 27/9/2021 dell'avv. ### non solo non contiene nessun riferimento a uno specifico giudizio (tale non essendo il generico richiamo a non meglio precisato “presente procedimento”), ma reca, addirittura, la data del “12 Maggio 2020”, di gran lunga antecedente alla citazione di RNC (notificata oltre un anno dopo, solo a giugno 2021), trattandosi, in effetti, di quella stessa identica procura che era stata a suo tempo rilasciata dal medesimo avv. ### in calce all'atto di citazione introduttivo del diverso giudizio R.G. n. 4456/2020 davanti al Tribunale di ### e che, evidentemente, era (e non poteva che essere) riferita a tale giudizio, non già alla successiva causa R.G.  5753/2021 (oltretutto all'epoca - 12 maggio 2020 -neppure prefigurabile)» (pag. 12 dell'atto d'appello). 
R.N.C., in particolare, impugna la sentenza del Tribunale laddove quest'ultimo ha affermato che «la questione del difetto di ius postulandi della difesa ### nel procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di ### risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al ### prodotta da RNC ### nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal ### nel procedimento n.4456/20r.g.» (pagg. 15-16 della sentenza appellata). 
A confutazione di quanto affermato dal Giudice di primo grado, R.N.C. deduce che: 1) «il provvedimento di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e ciò anche quando si tratti della riunione di cause identiche (cfr., per tutti, Cass. 10/7/2014, 15860; Id., 15/1/2015, n. 567; Id. 13/7/2018, n. 18649; Id. 16/9/2022, n. 27295)»; 2) la questione sollevata non è “irrilevante”, giacché, «pur se nella causa riunita la domanda di RNC nei confronti dell'avv. ### è esattamente speculare a quella proposta dallo stesso avv. ### nei suoi confronti nella causa R.G. n. 4456/2020 precedentemente instaurata, l'avv. ### nella causa poi riunita R.G. n. 5756/2021, ha a sua volta formulato domande, eccezioni, difese ed istanze, delle quali peraltro, proprio in ragione del difetto di procura e di ius postulandi in quel giudizio, come subito eccepito da ### non si può e non si deve tenere nessun conto, tamquam non essent, ad ogni fine ed effetto»; 3) il mancato disconoscimento della dichiarazione di manleva «comporta in ogni caso, inevitabilmente, il tacito riconoscimento della scrittura e della firma ai sensi dell'art. 215 c.p.c.», in quanto le due cause riunite mantengono la loro autonomia (così, pagg. 13-14 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata: «- la questione del difetto di ius postulandi della difesa ### nel procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di ### risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità1 della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); - la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al ### prodotta da RNC ### nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal ### nel procedimento n.4456/20r.g.; - il menzionato disconoscimento tende a impedire l'utilizzo ai fini della decisione del documento in questione, con il quale RNC vuole dimostrare il mancato verificarsi di alcun proprio inadempimento, ascrivendo ogni possibile difetto della prestazione alla condotta di controparte; - per poter utilizzare il documento in questione, RNC ha dunque tempestivamente svolto (in entrambi i procedimenti poi riuniti) istanza di verificazione; - va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione2 è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal ###; in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del ### o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a ### l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale; al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### II) Come si vede, il motivo in esame è sostanzialmente privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, da un lato, viene spiegato che l'irrilevanza della questione non dipende solo dalla riunione delle due cause, ma dal «fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5753/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.)»; dall'altro, viene spiegato che il documento, cui fa riferimento l'appellante, e in relazione al quale potrebbe rilevare la non validità della procura, sotto il profilo della non tempestività del disconoscimento, in primo luogo è stato tempestivamente disconosciuto dal ### nel procedimento n. 4456/20, in secondo luogo è irrilevante ai fini della decisione, non contenendo dichiarazioni dalle quali possa inferirsi alcuna responsabilità del ### o dei suoi collaboratori per gli inadempimenti ascritti a ### come meglio si vedrà in sede di esame del secondo motivo. 
III) Il motivo è palesemente infondato al limite dell'inammissibilità, anche in considerazione della Giurisprudenza secondo la quale: “### la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 - 01) 2) ### - ### principale lamenta l'erroneo rigetto dell'istanza di verificazione della dichiarazione di manleva firmata da ### in data ### e da quest'ultimo disconosciuta solo nel primo giudizio instaurato davanti al Tribunale di ### (r.g. n. 4456/2020). In tale dichiarazione ### affermava: «### della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006, manlevo la Vs. azienda da ogni responsabilità e Vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti e fornitori anno 2007» (doc. 1 - RNC). 
R.N.C., in particolare, impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha stabilito che: «va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal ###; in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del ### o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a ### l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale; al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### (pagg. 16-17 della sentenza impugnata).  ### principale sostiene che tale dichiarazione non sia irrilevante ai fini della decisione perché: i) dimostra la piena consapevolezza di ### circa la incompleta, erronea e intempestiva consegna della documentazione contabile e fiscale a R.C.N.; ii) contiene una esplicita dichiarazione di manleva da ogni responsabilità, che può essere estesa anche agli anni successivi al 2006, «non essendo cambiato in nulla il comportamento dell'avv. ### e dei suoi delegati, neppure per gli anni seguenti, come documentato agli atti, specificamente dedotto a prova pur senza inversione del relativo onere (capitoli 4-5-6-7-8-9) e confermato anche all'esito della CTU (dove si dà atto, a pag. 14, di come “il flusso documentale che l'Avv.to ### faceva pervenire a RNC fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a RNC di gestire al meglio la contabilità del medesimo”)». 
Stante ciò, R.N.C. conclude che: 1) «Se la società RNC non veniva posta in grado di espletare adeguatamente l'incarico, neppure può essere ritenuta responsabile di un non corretto adempimento nell'elaborazione dei dati contabili e delle dichiarazioni fiscali, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, né ai fini di un'ipotetica responsabilità extracontrattuale, tanto meno a fronte di una esplicita dichiarazione di manleva da ogni responsabilità»; 2) «se RNC ha elaborato in tal modo le dichiarazioni, l'ha fatto perché non riceveva dall'avv. ### e dai suoi delegati un flusso documentale completo, regolare e tempestivo, viceversa necessario per l'adeguato svolgimento dell'incarico, sicché tutte le inerenti conseguenze, nessuna esclusa, non possono che ricadere sullo stesso avv. ### il quale, oltretutto, ne era appunto ben consapevole ed aveva perciò esplicitamente manlevato RNC da ogni responsabilità» (pagg. 16-17 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Nella nota 2 di pag. 16 della sentenza impugnata, il documento in questione viene descritto come segue: «Prodotto da RNC quale doc. 1 nel giudizio n.4456/20r.g. e come doc.6 nel giudizio n.5756/21r.g., è una missiva intestata ### datata 29.4.2008, indirizzata a ### reca come oggetto “elenco clienti e fornitori anno relativi agli anni 2006/2007 e dichiarazione unico 2007 redditi 2006”, con il seguente testo “consapevole della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006 manlevo la vs. azienda da ogni responsabilità e vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti fornitori anno 2007. Distinti saluti” e firma attribuita al ### II) È del tutto evidente dall'esame di tali dichiarazioni che le stesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non contengono alcun esonero di RNC dagli specifici profili di responsabilità attribuiti a RNC («l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale»). 
III) Anche tale motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, proprio in quanto la responsabilità attribuita a RNC non è in alcun modo ricollegata a problematiche connesse alle questioni cui viene fatto riferimento nel documento in questione, ma esclusivamente all'inserimento nelle dichiarazioni dei pagamenti indicati come effettuati, che in realtà non erano avvenuti, come sarà meglio precisato in sede di esame del quinto motivo.  3) ### - ### principale censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale - nell'individuare l'oggetto dell'incarico conferito a R.N.C. e, quindi, nel definire la portata della responsabilità di quest'ultima - ha ritenuto che il mandato rilasciato da ### fosse ampio in quanto i compiti affidati non si riducevano «a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo» (pag. 18 della sentenza impugnata). 
R.N.C. denuncia l'erroneità di tale statuizione alla luce della documentazione prodotta e delle conclusioni a cui è pervenuto la ### da cui emergerebbe con chiarezza che R.N.C.  non è uno studio professionale abilitato al visto di conformità ma una società di servizi per l'elaborazione dei dati contabili, fiscali e del lavoro. Il Tribunale, in particolare, avrebbe trascurato che: a) secondo il CTU «RNC è una società di elaborazione dati e non un professionista. Ciò è facilmente verificabile dalla lettura della visura camerale (datata 08/05/2020) estrapolata dalla ### di ### ove si evince chiaramente la ragione sociale “RNC elaborazione dati di ### & C. s.a.s.”. I professionisti, infatti, tranne nell'ipotesi di ### tra ### (la cui disciplina è successiva rispetto agli anni oggetto di causa in quanto introdotta con ### 12 novembre 2011, n. 183.) non hanno obblighi di iscrizione alla ### In aggiunta, anche il codice attività desunto dalle ### 63.11.1 - elaborazione dati; diverge da quello dei dottori commercialisti 69.20.1 ### - servizi forniti da commercialisti, rimarcando ulteriormente la differenza dagli esercenti arti e professioni» (pag. 116 della relazione peritale); b) il richiamo alle dichiarazioni fiscali 2006 contenuto nella manleva rilasciata in data ### (prod. 1 - RNC) non è sufficiente a far ritenere che ### avesse ampliato l'incarico conferito a ### c) il riferimento a “tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi” contenuto nella lettera relativa al passaggio di consegne dell'attività da RNC alla società BPR (doc. 94 - RNC) è alle attività correlate all'elaborazione dei dati; d) l'elenco delle prestazioni di cui al pro-forma rilasciato da RNC (doc. 30 - RNC) consente di affermare che l'attività di quest'ultima «era per l'appunto limitata all'elaborazione dei dati contabili, delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga dei dipendenti» (pag. 19 dell'atto d'appello). 
Ciò detto, l'appellante conclude la censura precisando che: i) «le dichiarazioni fiscali ben possono essere predisposte ed inviate dall'intermediario sulla base dell'elaborazione dei dati forniti dal cliente, senza che ciò comporti nessun incarico “professionale”, tanto meno “ampio”»; ii) « In ogni caso, sarebbe stato se mai onere (non assolto) dell'attore avv.  ### individuare un ipotetico “terzo soggetto” che, secondo la ### prospettazione del giudice di primo grado, avrebbe predisposto le dichiarazioni, rivolgendosi eventualmente ad esso e facendone valere le responsabilità, anziché rivolgersi alla società di elaborazione dati viceversa inopinatamente convenuta in giudizio» (così, pag.  19 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata, a proposito della missiva prodotta da RNC quale doc. 1 nel giudizio n. 4456/20r.g. e come doc. 6 nel giudizio n. 5756/21r.g., che «il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### (pag. 17) in quanto «### … dal testo la sussistenza di un accordo per una non limitata “tenuta delle scritture contabili” del ### e per la realizzazione delle dichiarazioni fiscali» (pag. 17 nota 3). Nel documento riportato sopra è chiaramente contenuto il riferimento alla «tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni». 
II) A pag. 18 della sentenza si legge: «risulta adeguatamente provata l'ampiezza dell'incarico professionale conferito a RNC (che certo non può ridursi a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo)». Nella nota 5 di pag. 18 si legge: «Si pensi non solo a quanto risulta anche dal (più volte menzionato) documento n.1 prodotto da ### ma anche al documento relativo al passaggio di consegne dal precedente consulente a RNC (richiamato dal ctu a pag.21 dell'elaborato peritale) dove si indica l'attività di “elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”». 
III) Il tenore della documentazione citata nella sentenza impugnata è inequivocabile, anche con riferimento al contenuto del documento relativo al passaggio di consegne, laddove viene menzionata l'attività di “elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”. 
IV) In particolare, nella relazione di CTU a pag. 21 si legge: «### tra gli atti in causa non sia stato rinvenuto un contratto vero e proprio sottoscritto tra le parti, ma un semplice documento firmato per ricevuta dall'Avv.to ### con il passaggio di consegne dal precedente consulente alla società convenuta, è innegabile come il reiterato rapporto tra la società convenuta e l'Avv.to ### (durato dal 2006 al 2009) facciano propendere per un'implicita attribuzione dell'incarico di tenuta della contabilità e predisposizione adempimenti fiscali, venendosi, di conseguenza, a generare un'obbligazione da parte della società convenuta nei confronti dell'Avv.to ### Obbligazione consistente non solo nella elaborazione delle buste paga, ma anche - come si legge nella missiva di passaggio di consegne - “nell'elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi correlati”. Pur in assenza di un contratto scritto, o di altro documento dimostrante il conferimento dell'incarico (ad esempio mail; fax; ecc...), la reiterata tenuta della contabilità ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali, sono sicuramente sinonimo dell'assunzione di un'obbligazione da parte di R.N.C. nei confronti dell'Avv.to ### V) Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente recepito le risultanze degli accertamenti svolti dal ### dai quali emerge, sulla scorta della documentazione esaminata dal CTU medesimo, lo svolgimento di un incarico ben più ampio di quello che sostiene la società appellante: un incarico avente a oggetto la tenuta della contabilità e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, il che implica necessariamente che detto incarico fosse stato conferito, sia pure non in forma scritta. 
VI) Con riguardo alle ulteriori questioni sollevate dalla società appellante, anche a questo riguardo il CTU si è espresso: «### R.N.C. di una società di elaborazione dati - e non di uno studio professionale associato, soggetto alla disciplina deontologica propria dell'Ordine di appartenenza - benché composta da professionisti, forti dubbi sorgono se alla stessa possano applicarsi le norme codicistiche e deontologiche in materia di opera intellettuale (che rimane tipica ed esclusiva della sfera professionale dei professionisti iscritti ai relativi ###, con conseguente disapplicazione dell'articolo 1176, comma 2, del ### - relativo alla diligenza da adottare nell'espletamento di un'attività professionale; facendo, invece, propendere per l'applicazione del 1° comma, dell'articolo 1176 del ###, laddove prevede che “nell'espletamento delle sue obbligazioni il debitore deve adottare la diligenza del buon padre di famiglia”, per tale intendendosi la diligenza media, intesa come impegno adeguato di energie e di mezzi per il soddisfacimento dell'interesse del creditore, che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza» (pagg. 21 -22). A prescindere dalle valutazioni strettamente giuridiche espresse dal ### ad avviso della Corte, la circostanza che R.N.C. fosse e sia una società di elaborazione dati e non uno studio professionale associato non esclude affatto che la stessa fosse tenuta a svolgere con la necessaria diligenza le obbligazioni connesse all'incarico ricevuto ed espletato. 
VII) Si ricorda al riguardo che “Le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'### dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la ### di ### di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione” (Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8683, Rv. 653299 - 01) VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.  4) ### - ### principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che anche le prestazioni attinenti alle dichiarazioni previdenziali di ### (e gli adempimenti nei confronti della ### fossero da ricomprendere nell'oggetto dell'incarico conferito a R.N.C..  ### sostiene che tale assunto sia rimasto privo di prova, «risultando per contro documentate numerose richieste di RNC di trasmissione, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, e nei soli limiti di quanto all'uopo necessario, dei dati relativi a dichiarazioni e versamenti previdenziali, di cui, all'evidenza, si occupava direttamente l'avv. ### (o chi per esso), mentre la società RNC non disponeva affatto di questi dati, visto che se così non fosse non avrebbe avuto motivo di farne richiesta all'avv.  ### (cfr., ex plurimis, i doc. 10-11-13- 18-59 di RNC in primo grado)» (pag. 21 dell'atto d'appello). Ciò troverebbe conferma anche nella relazione del CTU secondo cui «dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento dal quale possa evincersi che l'Avv.to ### avesse conferito l'incarico a RNC di provvedere all'inoltro dei dati alla ### (pag. 21 della ###. 
Ne deriva, ad avviso dell'appellante, la necessità di riformare la sentenza impugnata laddove RNC è stata condannata a pagare le sanzioni e gli interessi riferiti alla ### LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella CTU a pag. 21: «Per quanto riguarda, invece, la comunicazione dei dati reddituali/volume d'affari alla ### vi sono due modalità alternative di gestione dell'adempimento: a) il cliente non conferisce incarico al professionista: in questo caso è il cliente che provvede spontaneamente all'inoltro del modello alla ### Il professionista si limita a fornirgli i dati necessari, ossia reddito derivante dall'attività professionale e volume d'affari ### b) il cliente conferisce incarico al professionista: in questo caso il cliente fornisce al professionista le password per accedere alla propria area riservata della ### affinché sia quest'ultimo ad effettuarne la comunicazione. Premesso che non vi è una prassi consolidata sull'espletamento di tale obbligo, venendo lo stesso soddisfatto a discrezione del professionista, il quale potrà scegliere se farsi rilasciare o meno le password di accesso, dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento dal quale possa evincersi che l'Avv.to ### avesse conferito l'incarico a RNC di provvedere all'inoltro dei dati alla ### facendo presumere che il compito di RNC fosse limitato al semplice inoltro all'Avv.to ### dei dati utili». A pag. 23: «In ogni caso, lo scrivente CTU ritiene che, nella fattispecie che ci interessa, il soddisfacimento dell'interesse del cliente si sarebbe ottenuto attraverso: - una corretta ed ordinata tenuta della contabilità; - una corretta elaborazione delle dichiarazioni fiscali/previdenziali». 
II) Quindi nella CTU non viene affatto affermata l'inesistenza di un incarico relativo all'elaborazione delle dichiarazioni previdenziali. Il passaggio della CTU sul quale insiste la società appellante riguarda soltanto le modalità di presentazione delle dichiarazioni previdenziali, che comunque venivano predisposte dal ### III) Del resto, la fonte della responsabilità di RNC al riguardo viene correttamente indicata nella sentenza a pag. 18: «parimenti, risulta documentata l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali e previdenziali predisposte da ### della effettuazione dei dovuti pagamenti». 
Quindi anche nelle dichiarazioni previdenziali, anch'esse predisposte da ### venivano indicati pagamenti non effettuati. Tale affermazione contenuta nella sentenza impugnata, relativa all'indicazione dei pagamenti relativi alle prestazioni previdenziali come effettuati, quando in realtà i relativi importi non erano stati versati, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante principale, che si limitata a negare di avere ricevuto il relativo incarico. 
IV) Il motivo è pertanto infondato.  5) ### - ### principale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ravvisato la responsabilità contrattuale di R.N.C. e, quindi, per aver condannato quest'ultima a risarcire il danno subito da ### quantificandolo in euro 598.929,00 euro. 
R.N.C., innanzitutto, ribadisce che: 1) ### ha conferito un incarico di elaborazione dati, «che la società era tenuta a svolgere con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1176, comma 1, cod. civ., e non invece con la maggior diligenza richiesta dal comma 2 nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (estranea all'attività sociale)» (pag. 22 dell'atto d'appello); 2) ### non ha demandato alla società la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni previdenziali; 3) ### e la sua delegata ### hanno fornito alla società le informazioni richieste in modo incompleto e intempestivo, impedendole di svolgere adeguatamente l'incarico. 
R.N.C., quindi, sostiene che il Tribunale abbia mal interpretato la CTU (in particolare, pag.  39 della relazione), deducendo che «l'inserimento nelle dichiarazioni fiscali, nella casella corrispondente ai versamenti, delle somme a debito, anziché di quelle che risultavano versate sulla scorta della (dichiaratamente incompleta) documentazione fornita dall'avv.  ### e dai suoi delegati a ### non costituisce affatto inadempimento degli obblighi di RNC nell'espletamento dell'incarico, e neppure un'irregolarità, tant'è vero che non ha dato luogo a sanzioni di sorta, neppure formali, avendo il ### sanzionato l'avv.  ### non già perché le dichiarazioni fiscali non fossero corrette, ma esclusivamente per il mancato versamento degli importi di anno in anno dallo stesso dovuti, in base ai #### via via diligentemente predisposti e trasmessi da RNC al ### perché provvedesse al pagamento, ma dallo stesso non pagati» (pagg. 25-26 dell'atto d'appello). 
Stante ciò, ad avviso di R.N.C., nel caso di specie manca il nesso causale tra la pretesa inadempienza e il danno lamentato, poiché «è di palmare evidenza che gli interessi, le sanzioni e gli oneri di riscossione applicati dal fisco per le omissioni e i ritardi di versamento non conseguono affatto, tanto meno immediatamente né direttamente, a pretese inadempienze o irregolarità nelle modalità di compilazione in dichiarazione della casella dei versamenti effettuati, ma conseguono, invece, proprio e solo, ai mancati versamenti» (pag. 26 dell'atto d'appello).  ### si duole inoltre della contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, da una parte, ha affermato che l'irregolare tenuta delle scritture contabili «non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del ### e, dall'altra, ha ritenuto che «una adeguata ed esigibile condotta di RNC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al ### di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.ssa ###», con la conseguenza che la condotta di R.N.C. ha «cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il ### di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione» (pag. 20 della sentenza appellata). 
A sostegno della censura, R.N.C. rappresenta che: i) la causa immediata e diretta delle sanzioni, interessi ed oneri di riscossione richiesti per le omissioni di versamento va ravvisata nel mancato pagamento degli importi dovuti o comunque nell'appropriazione, da parte di ### delle somme versate da ### sul conto corrente cointestato con quest'ultima; ii) «l'avv. ### ben avrebbe potuto, e dovuto, rendersi conto, dall'esame del suo proprio conto, prima ancora che delle dichiarazioni fiscali, che non vi risultavano affatto versamenti tramite ####, ben riconoscibili da chiunque, e tanto più da un esperto professionista quale l'avv. ### iii) «se poi davvero la dott. ### fosse riuscita ad ingannare l'avv. ### con il quale era in stretti rapporti, a maggior ragione avrebbe potuto trarre in inganno, ed ha ingannato, anche la società ### facendo credere che i pagamenti erano stati effettuati (se del caso anche curando in autonomia il ravvedimento), pur senza consegnare la relativa documentazione, e facendo credere, in ogni caso, che la situazione dei versamenti era sotto il pieno controllo dell'avv. ### il quale, del resto, non aveva mai dato a RNC nessun incarico generale di provvedere per suo conto ai pagamenti, ma, per l'appunto, di regola li gestiva direttamente o delegandoli ad altri soggetti» (pag. 29 dell'atto d'appello).  ###, quindi, conclude la doglianza sostenendo che la condotta tenuta da ### ha interrotto il nesso causale tra la contestata responsabilità di R.N.C. e i danni lamentati da ### il quale, ben difficilmente, poteva essere all'oscuro del comportamento di ### giacché egli: a) «era cointestatario del conto corrente all'uopo dedicato, sul quale, all'evidenza, non risultava traccia di versamenti al ### (pur chiaramente riconoscibili dalla relativa causale)»; b) «era stato fatto destinatario, presso la sua residenza, di atti e comunicazioni, da parte del ### che certamente valevano a renderlo direttamente edotto delle omissioni di versamento» (doc. 35 - ###; c) era consapevole che nel bilancio 2009 erano stato indicati «nello ### - Passività - mastro 48.55, “Debiti tributari” per € 1.100.980,25, di cui € 835.065,85 per ### (doc. 12 - ### (pag. 31 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 18 - 21): «- ai fini della decisione, dunque, occorre valutare se costituisse specifica obbligazione di RNC quella del controllo della effettività dei pagamenti da parte del ### eventualmente con l'attivazione di richieste documentali al ### stesso o a terzi soggetti; in definitiva, occorre valutare, se RNC ha predisposto dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate, avendo gli elementi e i dati per realizzarne di diverse e idonee, e soprattutto se l'eventuale errore al riguardo ha cagionato il danno per cui il ### agisce; - al riguardo lo scrivente ritiene che determinanti elementi di valutazione si debbano ricavare dalla ctu (a firma del dott. comm.  ### in atti, ove si legge che ▪ non esistono linee guida o best practice circa i documenti e le informazioni che il cliente deve fornire al soggetto al quale ha affidato la tenuta della propria contabilità (ctu pag.11); ▪ gli elementi documentali in atti consentono di affermare che il flusso documentale che l'Avv.to ### faceva pervenire a RNC fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a RNC di gestire al meglio la contabilità del medesimo (ctu pag.14); ▪ risulta tuttavia una irregolare compilazione delle dichiarazioni fiscali, con l'indicazione di importi in realtà mai versati o versati in misura inferiore (ctu pag.23 e ss.), oltre alla irregolare tenuta della contabilità ordinaria (ctu pag.34 e ss.); ▪ i sopra descritti inadempimenti non hanno cagionato “alcun pregiudizio, in termini sanzionatori, all'Avv.to ### dal momento che le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag.39); ▪ con specifico riferimento alla questione della indicazione di versamenti in realtà non effettuati (nel “confronto” condotto sul punto con i ctp) il ctu ha tuttavia evidenziato che “se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati” (ctu pag.122, aggiungendo a pag.123 che “non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati”; grassetto dello scrivente); conclude il ctu affermando che “tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo” (ctu pag.125, sottolineatura dello scrivente); - dunque, il ctu evidenzia che, se pure l'irregolare tenuta delle scritture contabili non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del ### una adeguata ed esigibile condotta di RNC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al ### di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.ssa ###; - ciò posto, ritiene lo scrivente che ai fini della decisione risulta superfluo stabilire se - tra le obbligazioni del “buon contabile”, e dunque tra quelle che facevano capo a RNC - oltre a quella di verificare la sussistenza di documentazione da cui inferire l'effettuazione dei pagamenti da parte del ### (e di omettere alcuna indicazione in sede ###caso di mancata consegna di documentazione di tal specie), ricorresse anche quella di verificare la correttezza delle eventuali affermazioni di pagamento provenienti dal soggetto “amministrato” (nel caso in esame, in tutta evidenza, in concreto eventualmente provenienti dalla d.ssa ###; ciò in quanto anche il solo inadempimento alla “prima” obbligazione sopra indicata ha cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il ### di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione; - ebbene, come sopra detto e come risultante diffusamente dalla ctu in atti, RNC pur in conclamata assenza di documentazione idonea a sostegno, ha predisposto (in modo evidentemente non corretto) le dichiarazioni fiscali e previdenziali del ### e si deve affermare che detto errore - non scusabile per quanto diffusamente indicato, sotto il profilo tecnico, dal ctu - ha effettivamente cagionato (con una sorta di meccanismo di ripercussione “a catena” nel quale ciascun errore riverberava in successivi ulteriori errori, e non consentiva al ### la possibilità di rendersi conto della situazione) l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (e di richiesta di interessi da ritardato, omesso o inadeguato pagamento) da parte dei pubblici uffici; provvedimenti che individuano il fondamento e l'ammontare della pretesa risarcitoria del ###». 
II) Il motivo si riduce alla reiterazione di osservazioni del ### di RNC ### & C. s.a.s., alle quali il CTU ha replicato a pagg. 122 - 125. della relazione: «d.1) Risposte inerenti alla modalità di compilazione dei ### dichiarativi. - Nella bozza di ### lo scrivente ha ampiamente argomentato le irregolarità nella compilazione dei dichiarativi, con indicazione di versamenti in realtà mai effettuati o effettuati in misura inferiore. Ciò premesso, sul punto lo scrivente non condivide quanto asserito dalla ### “[…] la modalità di compilazione dei righi dedicati ai versamenti effettuati non è casuale o semplicemente errata, né tantomeno volta a nascondere all'avvocato ### il suo reale debito nei confronti dell'erario (come infondatamente sostiene parte attrice), ma è stata scelta tenuto conto delle informazioni disponibili […]. 
Come emerso dagli atti in causa, l'avv. ### non forniva (o, comunque, non forniva tempestivamente) le quietanze dei mod. ### pagati […]”. Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati. Ciò è addirittura rimarcato dalla stessa CTP laddove scrive: “[…] nel caso dell'avv. ### mancando la certezza in merito ai versamenti effettuati e/o ravveduti (come dimostrato dal mod. ### del 31.10.2006, capitava che l'avv. ### ravvedesse il dovuto, in tutto o in parte, il giorno stesso della scadenza dell'invio della dichiarazione) era prassi indicare gli importi periodici dovuti nel rigo dei versamenti effettuati”. Non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati. … La modalità operativa più corretta da seguire sarebbe stata quella di indicare i versamenti effettivamente eseguiti dall'Avv.to ### aumentandone il saldo da dichiarazione, ed eventualmente fargli ravvedere quello. Non indicare versamenti in realtà mai eseguiti, operando su di essi il ravvedimento operoso. Tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo». 
III) Appare pertanto evidente che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze della ### laddove viene posto in evidenza che: a) « “le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag. 39)»; b) «Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati»; c) «Non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati»; d) «### condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo». 
IV) Appare del tutto evidente che, non essendo stati effettuati i pagamenti, e non disponendo della relativa documentazione, RNC non avrebbe dovuto indicarli come effettuati. E' stata proprio tale condotta a impedire al ### di rendersi conto della mancata effettuazione dei pagamenti medesimi; di qui il nesso di causalità tra l'inadempimento di RNC (indicazione delle dichiarazioni di pagamenti non effettuati) e il danno subito da ### in conseguenza della mancata effettuazione dei pagamenti. 
V) La condotta attribuita alla ### non interrompe il nesso causale, anzi è evidente che il danno di cui RNC è chiamata a rispondere costituisce conseguenza della condotta attribuita alla società appellante. 
VI) Detta società, in assenza di documentazione dei pagamenti, non avrebbe dovuto indicarli come effettuati, del tutto indipendentemente dall'operato della ### VII) Nel caso specifico il fatto attribuito alla ### (mancati pagamenti) non costituisce causa esclusiva del danno come vorrebbe l'appellante, idonea a interrompere il nesso causale (v. Cass. Sez. 3, 03/04/2024, n. 8778, Rv. 670700 - 02): proprio perché l'inadempimento di RNC ha impedito al ### di avvedersi dei mancati pagamenti, il che avrebbe evitato il danno (sanzioni, interessi ecc.). 
VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.  6) ### - ### si duole delle modalità utilizzate dal Tribunale per determinare il quantum risarcitorio spettante a ### quale conseguenza della responsabilità contrattuale di R.N.C.. La società, in particolare, contesta al Giudice di prime cure di aver liquidato il danno soltanto sulla base del prospetto elaborato dal CTP di ### (dott. ###, senza tenere conto della restante documentazione versata in atti né degli esiti della CTU (cfr. pag. 21 della sentenza appellata). 
R.N.C., quindi, svolge una serie di censure che saranno successivamente riportate ed esaminate singolarmente LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 21): «- merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda; relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta smentita dalla ctu svolta in corso di causa; - ### dunque, va condannata al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 598.929,00 oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo» II) ### sostiene che le voci riferite alla ### per “sanzioni cartella” (€ 65.887,03) e “interessi cartella” (€ 34.050,19) vanno espunte dal calcolo dei danni, in quanto l'incarico conferito a RNC non comprendeva le dichiarazioni previdenziali né alcun adempimento inerente alla ### Rileva la Corte che tale questione è già stata affrontata nell'ambito del motivo di appello relativo all'asserito mancato conferimento di un incarico per dichiarazioni previdenziali. In ogni caso, nella relazione della Dott. ### sono riportati i seguenti importi riferiti alla ### Detti importi, recepiti nella sentenza impugnata (laddove a pag. 21 il Tribunale ha ritenuto: «merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda; relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta smentita dalla ctu svolta in corso di causa», quindi con espresso richiamo a quanto esposto in detta relazione, ivi compresi gli importi riferiti alla ### non sono oggetto di specifica censura dal parte dell'appellante che non contesta la correttezza della relativa quantificazione, ma solo l'an debeatur. 
III) ### sostiene che i calcoli effettuati dal CTP di ### non trovano conferma nella relazione di CTU né nella relazione di chiarimenti successivamente depositata. Sul punto, rileva la Corte che a pag. 40 della relazione della CT di parte di ### viene indicato quanto segue chiarendo che¨«### stati pagati (o in corso di pagamento) oltre al debito, come dichiarato ma non versato, per € 1.413.583, anche le maggiorazioni per sanzioni ed interessi sugli importi dovuti per un totale onnicomprensivo di oneri di riscossione di € 598.929.». La censura dell'appellante è del tutto generica, fermo restando che alle pagg. 39 e s. della relazione di CTU sono ricostruiti gli importi dovuti per interessi, sanzioni e spese di riscossione. Si vedano in particolare le tabelle riepilogative di pagg. 98 e ss., dalle quali emerge la debenza di importi per interessi, sanzioni e spese di riscossione che ammontano a euro 553.000 circa (per i tributi), cui si deve aggiungere l'importo di € 100.000 circa riferito alla ### come riportato al punto che precede. Quindi dalla CTU emerge la debenza di importi addirittura superiori a quelli richiesti. 
IV) ### sostiene: i) il CTU ha rilevato che agli atti non risulta prova dell'avvenuto pagamento in concreto da parte di ### di tutte le somme richieste a titolo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, accertando soltanto l'effettivo versamento delle seguenti somme: - € 149.879,24 d'imposta; € 43.561,36 di sanzioni; - € 21.964,11, di interessi; - € 3.712,36 di sanzioni/interessi riferiti all'avviso/comunicazione per l'anno 2007; ii) ### avrebbe dovuto provare di avere effettivamente subito la lamentata perdita patrimoniale per l'ammontare di tutti gli interessi, sanzioni ed oneri; iii) «così non è stato, né può supplirsi alla mancanza di prova mediante l'acquisizione aliunde di documenti non tempestivamente prodotti, né sulla base di una relazione di parte contestata e smentita all'esito dalle operazioni peritali» (pag. 33 dell'atto d'appello); iv) il danno lamentato, pertanto, non risulta provato se non per il minore importo di € 43.561,36 per sanzioni ed € 21.964,11 per interessi, e così complessivamente per € 65.525,47; v) ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare la conoscenza da parte di ### della situazioni dei propri versamenti «quanto meno a far data dalla notifica il ### della cartella relativa all'anno 2004, o al più tardi dagli avvisi bonari pervenutigli a marzo e agosto 2010, a seguito dei quali lo stesso avv.  ### avrebbe potuto definire la sua posizione debitoria con l'applicazione di sanzioni nella sola misura del 10% dell'imposta non versata» (pag. 34 dell'atto d'appello) - La Corte osserva al riguardo che la questione sollevata dall'appellante è irrilevante ai fini della quantificazione del danno, il quale consiste nell'esposizione debitoria del ### nei confronti dell'### a titolo di sanzioni, interessi e spese di riscossione, e della ### cagionata dalle condotte ascritte a ### 7) ### - ### impugna il rigetto della domanda di manleva di R.N.C. nei confronti di ### R.N.C. deduce che ### è il soggetto sul quale prioritariamente grava la responsabilità dell'esposizione debitoria, come dichiarato dallo stesso ### e documentato agli atti. A quest'ultimo riguardo, viene rappresentato che ### «con le tre dichiarazioni di manleva prodotte in primo grado (doc. 26-27-28, corrispondenti ai doc. 31-32-33 nella causa riunita) ha espressamente riconosciuto, direttamente nei confronti di ### di non avere ad essa tempestivamente consegnato la documentazione per l'elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, così mettendola in condizione di non poter eseguire in modo corretto e preciso gli adempimenti inerenti al suo incarico, e si è perciò expressis verbis assunta l'obbligo di manlevarla da ogni responsabilità comunque inerente alla non corretta esecuzione del servizio di elaborazione dei dati contabili e delle relative dichiarazioni fiscali, per gli anni 2006, 2007 e 2008, assumendosene ogni responsabilità. Non c'è dubbio, allora, che contrariamente a quanto mal giudicato dal Tribunale, le condotte della dott. ### che hanno addirittura avuto rilievo penale, ben lungi dall'essere irrilevanti, valgono certamente ad obbligarla a manlevare e/o tenere indenne RNC - per la denegata ipotesi che potesse ritenersi inadempiente agli obblighi contrattuali e perciò tenuta a risarcire i danni - per tutto quanto la società fosse costretta a pagare all'avv. ### (pag. 35 dell'atto d'appello).  ###, infine, sostiene che l'erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omesso accoglimento della domanda di manleva si riflette anche sulle statuizioni in punto spese, erroneamente poste a carico di R.N.C. mentre «mentre avrebbero dovuto far carico alla dott. ### in quanto soccombente, e che, in subordine, avrebbero dovuto quanto meno essere compensate, tenuto anche conto delle statuizioni rese in ordine all'insussistenza di responsabilità extracontrattuale di RNC nonché dell'esplicito riconoscimento, nella sentenza, della condotta infedele, “conclamata, della Brunetti” e delle “distrazioni ### operate da ### in riferimento alla provvista che il ### aveva predisposto per il pagamento dei propri debiti erariali e previdenziali”» (pag. 36 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata: «quanto ad ### la natura stessa delle condotte (ascritte a RNC e ampiamente esposte in precedenza) che determinano l'obbligo risarcitorio da inadempimento contrattuale evidenzia l'irrilevanza di qualsiasi condotta attiva od omissiva, ovvero da ritardata o inesistente comunicazione di documenti, eventualmente operata dalla ### con conseguente necessario rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della predetta da ### che solo a se stessa deve ascrivere il proprio inadempimento» (pag. 23) II) Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, RNC formulava la seguente richiesta: «In via preliminare, ritenuto quanto sopra esposto (in specie al punto V, sub 11), circa la diretta partecipazione della dott. ### ai fatti dall'attore posti a base della domanda da lui proposta nei confronti di parte convenuta e circa la dichiarazione di manleva da ogni responsabilità dalla stessa resa nei confronti di ### che giustificano ex art. 106 c.p.c., sotto i due profili dalla stessa norma previsti, la sua chiamata in causa, a seguito dell'espressa dichiarazione che in tal senso ne viene qui fatta dalla parte convenuta a sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c. si insiste perché venga autorizzata detta chiamata in causa, con ogni consequenzialità, come di rito». 
III) La decisione del Tribunale appare corretta, alla luce della Giurisprudenza secondo la quale “La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità” ( Sez. 2, 07/11/2023, n. ###, Rv. 669230 - 01). 
IV) Nel caso specifico, RNC è chiamata a rispondere esclusivamente del proprio inadempimento, consistente nell'aver dato atto nelle dichiarazioni di pagamenti in realtà non avvenuti, impedendo al ### di avvedersene e cagionando pertanto al medesimo i danni di cui si è detto nell'ambito dei precedenti motivi. In altre parole, RNC ha indicato la ### quale unica responsabile dei danni, come si evince da pagg. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta di RNC in primo grado: «… risulta ex actis che la dott. ### era stata espressamente delegata dall'avv. ### ad occuparsi delle relazioni con ### anche in ragione dei particolari rapporti di fiducia esistenti tra i due, non a caso addirittura cointestatari di c/c aperti presso ### Nella sentenza penale 23/11/2011, n. 4372, si dà atto che la stessa dott. ### pur confermando che <<il ### controllava, sia i conti, sia il suo operato>>, era <<riuscita a prospettargli una situazione in termini di regolarità, tra l'altro giocando sul fatto che la posta sul recapito di ### la riceveva sempre lei, direttamente o tramite un collaboratore>>. ### inequivocabilmente da ciò la diretta partecipazione della dott. ### non solo alla formazione delle risultanze contabili fornite e ricevute da ### ma anche della conoscenza da parte dell'avv. ### della reale (o, quanto meno, dell'apparente) conoscenza dei conti da parte dello stesso avv. ### e della sua piena fiduciaria, nonché delle relative conseguenze sul piano fiscale e previdenziale. Onde l'evidente sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa della stessa dott. ### ex art. 106 c.p.c. per essere chiamata a rispondere, anche sul piano civilistico, delle conseguenze del proprio operato quale fonte causativa di ogni ipotetico danno lamentato dal ricorrente e per manlevare in ogni caso RNC da ogni pretesa contro di essa fatta valere dall'avv. ### nella causa in oggetto». 
V) Al contrario, il danno di cui RNC è qui chiamata a rispondere dipende esclusivamente dal proprio negligente operato, nei termini che si sono descritti, e con le conseguenze che ne sono derivate. Del tutto indipendentemente dall'operato della ### - se RNC non avesse dato atto di pagamenti non effettuati, il che non poteva fare in assenza della relativa documentazione - il ### avrebbe potuto rendersi conto dei mancati pagamenti e il danno ascritto a RNC (sanzioni, interessi ecc.) non si sarebbe prodotto. 
VI) Il motivo è pertanto infondato.  8) ### - ### principale censura la sentenza impugnata per aver limitato l'accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti di #### S.P.A. al solo importo di euro 178.588,46, a titolo di interessi e aggio, al netto delle sanzioni e dello scoperto pari al 10% del sinistro. 
Ad avviso di R.N.C., ha mal interpretato le condizioni generali del contratto di assicurazione, atteso che «la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni è espressamente prevista dalle condizioni generali di assicurazione, alla ### (“oggetto e limiti dell'assicurazione”), dove testualmente si prevede, all'art. 2, lett. b), che “per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l'### non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della stessa” e ancora si specifica che “la garanzia è prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce ###, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massima comunque di ### 750,000,00”». La società sottolinea che tale clausola non risulta incisa dalle esclusioni previste dal successivo art. 5 della polizza, «risultando infatti specificamente assicurata, dall'art. 2, lett. b), la responsabilità civile per le perdite patrimoniali derivanti per l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico del solo cliente, come appunto nel caso». 
R.N.C., quindi, conclude sostenendo che «### s.p.a. è pertanto obbligata a tenere indenne la società assicurata RNC da tutto quanto la stessa in ogni pur denegata ipotesi fosse tenuta a pagare all'avv. ### non soltanto per interessi e aggio, ma anche per sanzioni, rientrando gli importi (pur erroneamente) liquidati a favore di quest'ultimo nelle previsioni di polizza e nei limiti del massimale, per ogni sinistro e per ciascun anno 2006, 2007, 2008 e 2009». Ad avviso dell'appellante, inoltre, ### dovrà tenere indenne RNC anche per gli interessi sul capitale, ricadendo anch'essi nella copertura assicurativa. 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 24 e s.): «- per contro, l'art.5 delle menzionate condizioni generali di contratto prevede che “sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative”; …. - ciò premesso, va ricordato che RNC viene condannata nella presente sede a corrispondere al ### l'importo capitale di euro 598.929,00, determinato dallo scrivente in adesione alla prospettazione offerta da parte attrice con la propria relazione tecnica di parte (doc.B prodotto con l'atto di citazione); dallo schema illustrativo dei criteri di determinazione del predetto importo (pag.40 del documento in questione) è agevole ricavare che alla determinazione dell'importo in questione si giunge sommando importi corrisposti a titolo di sanzioni (euro 48.504,10 + euro 351.994,06) - non oggetto di copertura assicurativa in virtù della menzionata clausola di esclusione - e importi a titolo di interessi (euro 25.859,48 + euro 104.465,18) e di aggio (euro 68.106,96), che invece devono ritenersi rientrare nella copertura assicurativa; - in forza di quanto precede, l'importo complessivo della perdita “coperta” dal contratto di assicurazione è pari a (euro 25.859,48 + 104.465,18 + 68.106,96 =) euro 198.431,62;» II) Si riproduce il testo dell'art. 2 del contratto di assicurazione ### Si riproduce il testo dell'art. 5 del contratto di assicurazione IV) ### pertanto, evidente che le sanzioni amministrative rientrano nella copertura assicurativa. Le sanzioni amministrative sono escluse «salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. a)», il che significa che rientrano nella copertura qualora costituiscano, come nel presente caso, «perdite patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi nello svolgimento di attività assicurate». 
V) Il motivo è pertanto fondato e deve essere accolta la domanda di manleva anche per le perdite cagionate a titolo di sanzioni amministrative. 
VI) Come evidenziato nella sentenza impugnata: «… la copertura assicurativa in esame prevede il massimale di euro 500.000,00, che rappresenta dunque il limite della possibile pretesa dell'assicurato nei confronti di ### spa; dovendosi inoltre considerare lo scoperto di cui all'art.11 delle condizioni generali di contratto, pari al 10% del valore del sinistro». Pertanto, la manleva deve essere contenuta entro i limiti di € 450.000,00, 9) ### - ### principale impugna la sentenza di primo grado laddove, nel dispositivo, «condanna l'avv. ### a pagare detta somma “oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo”, senza tener conto che gli interessi, a norma degli art.  1219 e 1224 cod. civ., sono dovuti dal giorno della messa in mora e perciò, nel caso, dalla richiesta fatta per iscritto con lettera raccomandata AR datata 6/2/2012 e ricevuta dall'avv.  ### presso il suo studio il ### e presso la sua residenza in data ### (v.  il doc. 30 di RNC in primo grado), anziché dalla domanda giudiziale, formulata anni dopo nella comparsa di risposta del 29/9/2020» (pag. 39 della sentenza appellata). 
LA CORTE OSSERVA. 
Il motivo è fondato e deve essere accolto, con il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla messa in mora.  10) ### - ### principale lamenta la carenza di istruttoria nel giudizio di primo grado, essendosi il Tribunale limitato all'espletamento della CTU e ai successivi chiarimenti. R.N.C., quindi, rinnova tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, insistendo in particolare perché sia disposta CTU tecnico-grafica ai fini della verificazione della firma di ### sulla dichiarazione in data ### e perché sia ammessa prova per interrogatorio formale di ### e di ### nonché prova per testi su tutti i capitoli dedotti nelle note scritte del 10/10/2023. 
LA CORTE OSSERVA. 
Non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della mera riproposizione di questioni già esaminate nell'ambito dei precedenti motivi.  ### 1) ### - ### denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese di lite attesa la reciproca soccombenza delle parti.  ### incidentale sostiene che «la parte effettivamente soccombente (…) pare essere proprio e soltanto RNC che, pur vedendo accolta la sua (…) domanda riconvenzionale del valore di € 6.423,30, si è vista condannare a versare all'Avv.  ### un risarcimento di oltre € 600.000,00 ovvero 100 volte tanto» (pag. 60 della comparsa di risposta).  ### a sostegno della propria tesi, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali, ponendo l'attenzione sul comportamento processuale tenuto da R.N.C., che avrebbe rifiutato svariate proposte transattive e avrebbe «costretto l'Avv. ### a difendersi in un secondo giudizio [quello avente RG 5573/2021, cfr. punti da 54) a 59) della parte in fatto] cui l'appellante principale ha dovuto dare impulso per essere incorsa nelle già ricordate decadenze -in tema di chiamata del terzo - nel giudizio avente RG 4456/2020» (pagg. 60-61 della comparsa di risposta).  ### 1) ### “### STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CHE NON HA RITENUTO SUSSISTENTE LA RESPONSABILITÀ ### RNC. ###'ART. 2043 COD. CIV.” ### incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale di R.N.C. 
Ad avviso dell'appellante incidentale, la mancata informazione da parte di R.N.C. circa il fatto che le somme richieste per il pagamento dei tributi non venivano destinate, in tutto o in parte, a tale finalità, avrebbe avuto un rilievo determinante nella causazione dei danni derivanti dalle condotte distrattive tenute da ### giacché sarebbe stato proprio il comportamento di RNC a non aver permesso a ### «una corretta e puntuale vigilanza sui propri collaboratori, diventando un anello sine qua non della catena causale che ha portato all'illegittimo depauperamento del proprio patrimonio». 
A sostegno della propria tesi, ### aggiunge che: 1) R.N.C. «attestava persino il regolare ed integrale pagamento dei tributi e dei contributi, in tal modo impedendogli (come accertato dal Giudice penale; cfr. prodd. 49 e 50 di primo grado) di intervenire tempestivamente per porre rimedio a questo evento ed evitare o, comunque, significativamente ridurre detta perdita»; 2) «nell'agosto del 2010, il Dott. ### di RNC (circostanza mai negata negli atti dell'odierna appellante principale), evidentemente edotto della assoluta gravità della posizione del Cliente, Avv.  ### si recava, all'insaputa di quest'ultimo, presso l'### delle ### sede di ### nel disperato (e vano) tentativo di “salvare il salvabile” omettendo, tuttavia, qualsivoglia informativa al riguardo all'Avv. ### che apprendeva della circostanza solo a seguito dell'intervento del nuovo commercialista, Dott.ssa ### (pag. 65 della comparsa di risposta).  2) ### - “### STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CHE HA RITENUTO DI ACCOGLIERE LA DOMANDA RICONVENZIONALE ### RNC”.  ### incidentale si duole dell'erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto a R.N.C. il diritto al pagamento della somma di euro 6.423,30 a titolo di compensi per prestazioni professionali rimasti insoluti.  ### sostiene che il mancato pagamento di tale somma non è stato provato da R.N.C., la quale comunque avrebbe perso il diritto al compenso a seguito dell'inadempimento contrattuale accertato dalla stessa sentenza di primo grado. A quest'ultimo riguardo, l'appellante incidentale richiama alcune sentenze della Corte di ### secondo cui la violazione dell'obbligo di diligenza professionale comporta la perdita del diritto al compenso (vd. Cass., Sez. II, 23/04/2002, n. 5928 e 05/07/2012, n. 11304). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione formulata da R.N.C. secondo cui l'appello incidentale (condizionato e non) di ### è inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissato nell'atto di citazione, cioè il ###. 
In particolare, R.N.C. sostiene che ai fini del calcolo del termine per il deposito dell'appello incidentale non rileva la circostanza che la data d'udienza indicato nell'atto d'appello sia stata differita d'ufficio al primo giorno utile nel quale la ### teneva udienza (cioè il ###): «### incidentale proposto dall'avv. ### con la memoria di costituzione del 6/2/2025, depositata in pari data, è pertanto irrimediabilmente tardivo, perché proposto oltre il termine di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello per il giorno 24/2/2025, che andava a scadere appunto 20 giorni prima, e cioè il ###» (pag. 23 delle note conclusionali). 
II) Si ricorda che: “In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello” (Cass. Sez. 3, 23/05/2025, n. 13838, Rv. 674593 - 01). 
III) Nel caso specifico, l'appello incidentale è stato proposto con comparsa di costituzione depositata il ###, laddove nell'atto di citazione, quale data dell'udienza di prima comparizione, era indicato il ###, differita al 26/2/2025 ex art. 168bis comma 4 c.p.c., con la conseguenza che l'appello incidentale è inammissibile.  ### S.P.A.  1) ### - ### assicurativa impugna la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto coperto dalla polizza l'importo dovuto da R.N.C. a favore di ### a titolo di interessi e di aggio.  ### deduce che: i) la polizza copre esclusivamente sinistri verificatosi in occasione delle attività di “### dati” ed “### dati sulla base di dati ed indicazioni forniti dai clienti” (art. 1 delle condizioni generali del contratto); ii) ogni doglianza riferita ad attività estranee a quelle indicate non può reputarsi passibile di manleva; iii) il contratto di assicurazione esclude dalla polizza le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dall'omesso o intempestivo adempimento di obbligazioni volontariamente assunte (art. 5); iv) per le omissioni e i ritardi il massimale assicurato si riduce a 250.000,00 euro (come si ricaverebbe dall'art. 2 della contratto); v) «se, effettivamente, l'Avv. ### ha conferito ad RNC un “ampio mandato”, e questa lo ha accettato, va da sé che si esula dalla limitata casistica di attività di acquisizione ed elaborazione dati, oggetto della copertura assicurativa prestata da ### S.p.A.. 
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare in toto la domanda di garanzia e manleva avanzata da ### (pag. 29 della comparsa di risposta); vi) «orbene, la sentenza, anche in punto operatività della garanzia assicurativa, per la parte che attiene alla condanna afferente la manleva in ordine agli interessi e all'aggio, andrà riformata, risultando questi ultimi maturati su poste di danno relative ad attività mai poste in essere da ### quali la posizione previdenziale (### forense) dell'Avv. ### e che comunque esulano dalla ricordata tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali fatti oggetto di garanzia» (pag. 30 della comparsa di risposta).  ### eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da ### «per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado» (vd. pag. 77 delle note conclusionali di ###. 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 24) : «- la domanda svolta da RNC risulta fondata sul contratto assicurativo da quest'ultima stipulato con ### spa con la polizza n.###, denominata “###contab. + Commercialista”; - il contratto in esame prevede che ### tenga indenne l'assicurato “di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di acquisizione dati ed elaborazione dati”; - la condotta fonte della responsabilità accertata in questa sede ###tutta evidenza, nelle previsioni di copertura assicurativa (né allegazione di senso contrario risulta sviluppata da ### spa)» II) ### alla tardività della questione, eccepita dalla difesa di ### si ricorda che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. ( Sez. 3, 03/07/2014, n. 15228, Rv. 631709 - 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del 12/07/2019 Rv. 654453 - 01) III) Si riproduce l'art. 1 del contratto di assicurazione. 
IV) E' chiaro, che se la copertura assicurativa riguarda i danni conseguenti a «fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di … acquisizione dati, per la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti …», in tale nozione necessariamente rientra anche l'acquisizione e la verifica dei dati relativi ai pagamenti da inserire nella dichiarazione: appunto il dato, la cui mancata verifica ha comportato l'insorgere di responsabilità a carico di ### V) Il motivo è pertanto infondato.  ###, ###, L'##### I ####'###, L'##### L'### Per quanto attiene al rapporto processuale tra ### e ### ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese del presente grado. 
Per quanto attiene al rapporto processuale tra RNC e ### ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante principale RNC le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata ### ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.  ### 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00 Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00 Per quanto attiene al rapporto processuale tra RNC e ### l'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata ### le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante ### ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.  ### 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 TRIBUNALE Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00 Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00 CORTE D'### Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00 P. Q. M.  La Corte di ### diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da ### 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes in data ### dal Tribunale di ### in composizione monocratica.  3) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da R.N.C. #### & C. S.A.S., in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciata inter partes in data ### dal Tribunale di ### in composizione monocratica, condanna ### a tenere indenne e manlevare RNC ### & C. S.A.S. di quanto detta società viene condannata in questa sede a pagare a ### a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro 450.000,00.  4) condanna ### a corrispondere a ### di ### & C. s.a.s. gli interessi sull'importo di euro 6.423,30, oltre accessori di legge, dalla messa in mora al soddisfo.  5) Rigetta nel resto l'appello principale.  6) Conferma nel resto la sentenza impugnata.  7) Compensa integralmente le spese del presente grado tra RNC e ### 8) Condanna la parte appellante principale RNC a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 26.155,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata ### 9) Condanna la parte appellata ### a rifondere, in favore della parte appellante principale ### le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado; in € 20.119,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.  10) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'appello incidentale proposto da ### e dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da #### 09/07/2025.  ### estensore Dott. ### 

causa n. 992/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Galizia Lucrezia, Baudinelli Riccardo

M
1

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 475/2025 del 01-12-2025

... in danno del ### Sebbene tali pronunce non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.p., esse costituiscono elementi di prova atipica, che il giudice civile ha il potere e il dovere di esaminare e valutare liberamente ai fini della formazione del proprio convincimento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice civile può "richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente" (Cass. n.8997 del 21/03/2022) Orbene nel corso dei procedimenti penali definiti con le sentenze sopra menzionate sono emerse, inequivocabilmente, le seguenti circostanze: - il 10 luglio 2014, intorno alle ore 18.00 circa, ### mentre si trovava nella via ### di ### vide passare una pattuglia della ### nella quale erano presenti i due odierni appellati: l'uomo, immaginando che i due agenti, con i quali vi erano state in precedenza delle discussioni e altre vicende giudiziarie, si stessero dirigendo, mentre erano in servizio, nell'abitazione del ### decise di filmarli col proprio telefonino; - notatolo, i due agenti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###, composta dai magistrati: ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 413 del ruolo generale ### per l'anno 2023 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale con documento separato da intendersi resa in calce all'atto d'appello in riassunzione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### nel ### n. 98, ha eletto domicilio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### in data ### attore in riassunzione contro #### (c.f. ###), e ### (c.f.  ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio legale dell'Avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di mandato posto in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione; convenuti in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse dell'appellante in riassunzione: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei sig.ri ### e ### ex art.  2043 c.c. e 32 Cost., nella determinazione dei danni patiti e patiendi - esistenziale, biologico e morale - dal #### 2) Per l'effetto condannare i convenuti a corrispondere in solido, a titolo di danno non patrimoniale nella somma di €. 12.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo; 3. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del giudizio di Cassazione (r.g.  44374/2022) e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi a favore dello Stato”. 
Nell'interesse degli appellati in riassunzione: “Voglia l'on. Le Tribunale, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere la domanda e per l'effetto: In via preliminare: 1)accertare e disporre la nullità della citazione per violazione dell'art 163 comma 7 ai sensi dell'art 164 cpc In via principale, nel merito: 2)rigettare la domanda risarcitoria nei confronti di ### e di ###
In subordine, In caso di condanna al risarcimento del danno, 4) ### il risarcimento del danno limitatamente all'arresto per giorni 1, necessario al giudizio direttissimo, per un importo di euro 235,00.  5) Per l'effetto, compensare gli importi con il debito maturato dal sig. ### col sig. ### derivante da sentenza di condanna.  6) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e, in caso di accoglimento totale o parziale, con compensazione delle spese di causa considerata la soccombenza reciproca”.  #### Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il sig. ### ha convenuto in giudizio i sig.ri ### e ### agenti della ### di ### al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui patiti in conseguenza dei fatti accaduti in ### in data 10 luglio 2014. 
La vicenda processuale trae origine da un primo procedimento penale (n. 8610/14 R.N.R.) nel quale il sig. ### era imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e oltraggio (art. 341 bis c.p.) ai danni degli agenti ### e ### Con sentenza del 05.12.2014, il Tribunale di ### assolveva il ### da tutte le accuse. Il Giudice Monocratico riteneva che gli agenti avessero agito in modo arbitrario, non per compiere un atto legittimo del loro ufficio, ma per impossessarsi del telefono con cui il ### li stava filmando mentre, in orario di servizio, uno di loro si recava presso la propria abitazione. Veniva pertanto riconosciuta la causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari (art. 393 bis c.p.) per la resistenza e l'oltraggio, e la scriminante della legittima difesa per le lesioni. 
Con decreto emesso dal Tribunale penale di ### il ### i ### e ### venivano rinviati a giudizio in relazione al reato di reato di arresto illegale in concorso ( artt. 110 e 606 c.p.), per avere, nella qualità di pubblici ufficiali ed in concorso tra loro, proceduto, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, all'arresto di ### il quale, opponendosi ai suddetti nel compimento di un atto del proprio ufficio consistito nel procedere all'identificazione, dapprima, attirava l'attenzione degli agenti con gesti provocatori e offensivi e successivamente, all' atto del controllo degli operanti che gli chiedevano di fornire le generalità, si rifiutava, cercando altresì di allontanarsi; poi si fermava e mostrava un oggetto (verosimilmente un coltello), cercando nel contempo di filmare con il proprio cellulare, determinando in tal modo l'intervento degli operanti, che nella colluttazione riportavano delle lesioni. 
Con sentenza n. 1346 del 15.07.2020, il Tribunale di ### dichiarava gli imputati colpevoli, condannandoli alla pena di due mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.  ### il Giudice di primo grado, infatti, l'arresto effettuato dal ### e dal ### agenti della ### di ### avrebbe costituito atto arbitrario, in quanto i motivi che lo avevano determinato erano presumibilmente privati e lasciavano intuire fini ritorsivi a causa del comportamento, seppure deprecabile, del ### il quale, per mezzo del proprio cellulare, stava riprendendo i due pubblici ufficiali, che sapevano che i video da lui girati sarebbero stati postati su ### Ciò avrebbe reso credibile l'intento, da parte degli imputati, di voler recuperare il telefono per impedire la pubblicazione del video. 
Non avrebbe costituito, infine, scusante il comportamento insistente della persona offesa, restando scorretto ed estraneo alle loro funzioni il comportamento tenuto dagli imputati. 
Avverso la sentenza del Tribunale di ### proponevano appello gli imputati. 
La Corte d'Appello di ### con sentenza n. 629/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva ### e ### dal reato di arresto illegittimo perché il fatto non sussiste, rigettando conseguentemente le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti degli stessi dalla parte civile costituita. 
Il giudice di secondo grado ritenne che nella fattispecie in esame non fossero configurabili, a carico degli appellanti, gli estremi del delitto di arresto illegale, il quale richiede per la sua configurazione l'abuso di potere o l'arbitrarietà dell'atto compiuto da parte del pubblico ufficiale, che oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente: in particolare, la Corte osservò che i pubblici ufficiali ### e ### non avessero tratto in arresto ### e nemmeno avessero deciso l'arresto del medesimo, in quanto l'arresto, illegale o meno, era stato concretamente effettuato dai colleghi degli imputati, pubblici ufficiali della ### su disposizione del ### di turno (e ciò a prescindere dal modulo prestampato nel quale formalmente era stato dato atto dell'arresto con la sottoscrizione da parte del ### e del ### poiché i loro colleghi di lavoro, esaminati in dibattimento, avevano categoricamente escluso che gli imputati avessero deciso o comunque proceduto all'arresto del ###. 
La sentenza d'appello è stata oggetto di ricorso per Cassazione, su iniziativa della parte civile, che ha proposto due distinti motivi. 
Con il primo motivo di ricorso ### ha dedotto vizi di motivazione, lamentando che la Corte d'appello, senza tenere in alcun conto la versione della persona offesa, considerata inspiegabilmente inattendibile, e, soprattutto, la testimonianza di ### che il giudice di primo aveva invece ritenuto limpida e credibile. Ha aggiunto che la descrizione dei fatti fornita dagli imputati non aveva trovato conferme nelle emergenze processuali, non rispondendo al vero, in particolare, che ### era stato liberato dai due agenti, in quanto solo grazie all'intervento della ### era stato posto in salvo dagli abusi degli imputati, i quali avevano sottoscritto il verbale di arresto, ratificando l'operato dei colleghi. 
Con secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'inosservanza dell'art. 606 cod. pen., evidenziando che dagli atti del processo era emerso inequivocabilmente che i due imputati, per giustificare un loro comportamento scorretto filmato da ### (durante l'orario di servizio, i due si erano fermati presso l'abitazione di ### e quest'ultimo era sceso dall'auto di servizio e si era recato a casa sua), avevano pretestuosamente fermato e poi aggredito ### per sottrargli il telefonino con il quale erano stati ripresi, ponendo in essere un atto arbitrario. Il vero motivo dell'intervento dei due imputati, che aveva determinato la colluttazione, era stato quello di impossessarsi del telefono di ### (come, del resto, dimostrato dai due DVD prodotti dal P.M.). 
Quanto all'elemento soggettivo del reato, il ### ha precisato che i due imputati avevano sottoscritto il verbale di arresto, peraltro redatto sulla base della loro annotazione di servizio, in cui artatamente avevano omesso di dare atto di quanto accaduto in precedenza e ripreso da ### mentre avevano dato atto del possesso da parte della persona offesa di un coltello di cui non si era mai trovata traccia. 
Si sono costituiti nel giudizio di cassazione ### e ### domandando l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto. 
Con sentenza n. ###/2023 la Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, trattati congiuntamente, rilevando che la sentenza della Corte distrettuale non si fosse attenuta ai canoni motivazionali indicati dalle ### con sentenza n. 14800/2017, secondo cui “escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”. 
La Suprema Corte ha mosso una critica radicale all'impianto motivazionale della pronuncia d'appello, ritenendolo manifestamente illogico e carente sotto plurimi aspetti. 
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.  * * * 
Con atto tempestivamente depositato ### ha riassunto il procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe. 
Si sono costituiti nel giudizio di riassunzione ### e ### insistendo, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c. e, in via principale, nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria.   In sintesi, la difesa dei convenuti si articola sui seguenti punti: 1. Mancata commissione del fatto: i convenuti sostengono di non aver materialmente né deciso né eseguito l'arresto del sig. ### Tale decisione sarebbe stata assunta in autonomia dal ### di turno, sulla base delle informazioni ricevute dal ### e l'atto sarebbe stato eseguito da altri agenti (### ed ###, mentre essi si trovavano al ### La loro sottoscrizione del verbale d'arresto sarebbe un mero atto formale, privo di valenza decisionale.  2. Inesistenza del movente ritorsivo: la difesa nega che il movente dell'azione fosse quello di sottrarre il telefono al sig. ### per cancellare un video compromettente. A riprova di ciò, si evidenzia che il telefono è rimasto nella piena disponibilità del ### e che, comunque, il video prodotto non ritrarrebbe alcuna condotta palesemente illecita.  3. Legittimità dell'intervento: si assume che l'intervento degli agenti fosse legittimo, in quanto provocato da un gesto oltraggioso del sig. ### (il dito medio), e che la successiva azione contenitiva fosse giustificata dalla sua reazione e dal rifiuto di farsi identificare.  4. Assenza dell'elemento soggettivo ###: in via subordinata, si nega la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 606 c.p., ovvero la coscienza e volontà di abusare dei propri poteri, non essendo provato che gli agenti si fossero rappresentati e avessero voluto un arresto contra legem.   *** 
Preliminarmente, appare opportuno precisare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 29330/2024) quello secondo cui qualora l'atto di citazione assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale previsto dall'art. 163, comma 7, c.p.c., la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione del convenuto (art. 164, comma 3, c.p.c.), con la conseguenza che l'eccezione avanzata dagli appellati non può trovare accoglimento. 
Passando al merito della questione, la presente controversia è pervenuta a questa Corte in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale di assoluzione dei sig.ri ### e ### limitatamente alle statuizioni civili: il thema decidendum su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ha dunque ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte civile, di ### e ### in merito al fatto-reato (arresto illegale nei confronti di ### irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza, dall'intervenuta pronuncia assolutoria, non impugnata dal ###. 
Com'è noto, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile e di conseguente cassazione della sentenza impugnata, la cognizione del giudice del rinvio “può estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio", l'unico limite essendo costituito dalla "formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.” (Cass. n. 15041/2020); la domanda risarcitoria può essere riassunta e ampliata, consentendo l'allegazione di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli del reato, in quanto il giudizio civile è autonomo e non subordinato a quello penale. Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, le quali assumono la natura di prove atipiche liberamente valutabili (Cass. n. 8997 del 21/03/2022). 
Tuttavia, nel procedere a tale autonoma valutazione, questa Corte è tenuta a giustificare il proprio convincimento tenendo conto delle argomentazioni esposte nella pronuncia di legittimità, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici dalla Cassazione e sopperendo ai difetti argomentativi riscontrati : “ Il dictum della Suprema Corte non costituisce solo una guida procedurale, ma impone a questo giudice di emendare i specifici vizi logici e le macroscopiche carenze probatorie che hanno inficiato la sentenza annullata, pena la violazione del diritto di difesa e l'inutilità stessa del rinvio. (Cass. n. 16905 del 24/06/2025). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati ( Cass. Sez. 3 n. 28011 del 14/10/2021).
Venendo al caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale, in particolare: - ha erroneamente interpretato la condotta illecita: ha focalizzato l'attenzione sull'esecuzione materiale dell'arresto, senza confrontarsi con il profilo sostanziale e decisivo, ovvero "la provenienza della ricostruzione dei fatti che ha condotto all'arresto del ricorrente" ### 5. La Cassazione ha sottolineato che la responsabilità degli imputati risiede nell'aver fornito una rappresentazione falsa e distorta degli eventi, inducendo così l'### a disporre la misura restrittiva; - ha sottovalutato elementi probatori cruciali: ha operato una "macroscopica sottovalutazione" della valenza giuridica della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte degli imputati, liquidandola come un mero atto formale su un "modulo prestampato”; - ha operato una valutazione parziale e selettiva del compendio probatorio: ha omesso di considerare prove decisive quali la testimonianza di ### (ritenuta "limpida e credibile" in primo grado), le deposizioni di altri testi (###### e ### e i dati oggettivi emergenti dai due DVD acquisiti agli atti, che invece erano stati posti a fondamento della sentenza di condanna ### premesso, ai fini della ricostruzione del fatto illecito posto a fondamento della presente domanda risarcitoria, assumono ad avviso di questa Corte un valore probatorio di primario rilievo le sentenze nn. 3250/2014 e 1346/2020 del Tribunale di ### con le quali, rispettivamente, il sig.  ### è stato assolto dalle accuse mossegli dai medesimi agenti ### e ### e questi ultimi condannati per il reato di arresto illegale in danno del ### Sebbene tali pronunce non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.p., esse costituiscono elementi di prova atipica, che il giudice civile ha il potere e il dovere di esaminare e valutare liberamente ai fini della formazione del proprio convincimento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice civile può "richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente" (Cass. n.8997 del 21/03/2022)
Orbene nel corso dei procedimenti penali definiti con le sentenze sopra menzionate sono emerse, inequivocabilmente, le seguenti circostanze: - il 10 luglio 2014, intorno alle ore 18.00 circa, ### mentre si trovava nella via ### di ### vide passare una pattuglia della ### nella quale erano presenti i due odierni appellati: l'uomo, immaginando che i due agenti, con i quali vi erano state in precedenza delle discussioni e altre vicende giudiziarie, si stessero dirigendo, mentre erano in servizio, nell'abitazione del ### decise di filmarli col proprio telefonino; - notatolo, i due agenti scesero dal veicolo e lo seguirono a piedi nel tentativo di identificarlo, mentre egli si allontanava; il ### si fermò continuando a filmarli, così essi lo accerchiarono, lo presero per un braccio e nella colluttazione il ### cadde a terra, trattenuto ancora dai due agenti; - nel frattempo, il ### ed il ### cercarono di recuperare il telefonino del ### che, muovendosi e cercando di divincolarsi, riuscì ad infilarlo in tasca; a quel punto gli agenti iniziarono ad urlare, mettendo in guardia i presenti intervenuti in quanto ritenevano che l'uomo avesse un con sé un coltello; - il ### schiacciato al suolo, diede così un morso alla gamba del ### ma solo dopo una decina di minuti gli imputati allentarono la presa; poco dopo giunsero sul posto una pattuglia della ### e due ambulanze che condussero le tre persone coinvolte al ### - successivamente, ### venne accompagnato dall'### che lo informò del suo arresto, formalizzato poco dopo dai due agenti ### e ### - sul luogo dove si svolsero i fatti era presente, tra gli altri, anche la signora ### conoscente da tempo del ### Le circostanze poc'anzi descritte sono emerse in primo luogo, dalla deposizione della teste ### presente ai fatti, chiamata a deporre anche nel presente procedimento. Anche in questa sede la ### infatti, ha ribadito che “i due agenti si sono avvicinati a ### e lo hanno preso l'uno da una parte e l'altro dall'altra e lo hanno trascinato dall'altra parte della strada, cercando di prendergli il telefonino. Ho anche visto che lo hanno buttato per terra, girandogli altresì il braccio, cercando di prendergli il telefonino […] ### è stato buttato per terra, mentre gli agenti si inchinavano cercando di prendergli il telefonino. Ribadisco che il tutto è accaduto non sul marciapiede, ma sulla strada, un po' distanti dal marciapiede; quindi, nessuno è inciampato nel gradino” (cfr. testimonianza resa all'udienza del 03/12/2024). Le dichiarazioni della Loi sono state riscontrate non solo dalle deposizioni dei testimoni assunti nel corso del procedimento penale a carico degli agenti ### e ####### e ### (la cui attenzione venne attirata dalle urla degli agenti e del ### nonché dal comportamento verosimilmente aggressivo e apparentemente immotivato tenuto dagli stessi) ma soprattutto, risultano conformi a quanto accertato con l'analisi dei filmati contenuti nei DVD prodotti nel procedimento penale a carico del ### Difatti, dalle trascrizioni e dall'estrazione delle immagini del filmato denominato “testimoni” (oggetto della perizia disposta nel procedimento penale a carico del ### e prodotta nel presente giudizio dall'appellante col doc. n. 27), pacificamente girato in data 10 luglio 2014, può vedersi, innanzitutto, un'auto della ### in sosta lungo una via, dalla quale scende un vigile urbano, quello alla guida, che preleva una busta in plastica e si dirige verso un vicino palazzo; quindi il medesimo ritorna verso l'autovettura, sale a bordo e fa inversione e, dopo aver transitato a breve distanza dall'autore del filmato, posteggia nuovamente; allo stesso modo, è possibile intravedere, nelle immagini successive, che accanto alla stessa auto di servizio vi è una persona sdraiata per terra, in posizione prona, trattenuta dai due vigili urbani attorno. È chiaro, pertanto, come la successione delle varie riprese così come appena descritte dimostri che, effettivamente, un vigile urbano scende dall'auto di servizio con una busta in mano diretto verso un palazzo e, accortosi della circostanza che il ### lo stesse riprendendo con il telefonino, effettua un'inversione di marcia con la macchina di servizio, transita di fronte al ### posteggia e, subito dopo, assieme all'altro agente, lo trattiene con la forza per terra. 
Orbene anche se si volesse ritenere, in astratto, che i due agenti stessero svolgendo un'attività legittima ed eseguita per fini propri dell'ufficio (nell'ipotesi, invero poco probabile, in cui non si ricordassero le generalità del ### nonostante i pregressi rapporti), in ogni caso non può negarsi che gli stessi abbiano tenuto un comportamento inadeguato, scorretto e non consono alle loro funzioni, conseguentemente illecito. La sentenza n. 3250/2014 ha qualificato l'azione degli agenti come un "macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse” riconoscendo la piena legittimità della reazione del ### scriminata ai sensi dell'art. 393 bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) e dell'art. 52 c.p. (legittima difesa). Questa qualificazione giuridica, sebbene operata in sede ###accertamento di fatto che questa Corte ritiene solido e incontrovertibile: l'aggressione fisica al ### non fu un atto di contenimento, ma un'azione illegittima volta a sottrargli un bene personale per coprire una propria mancanza. 
Su queste premesse fattuali, la condotta successiva degli agenti - ovvero la redazione di una comunicazione di reato palesemente falsa, che accusava il ### di reati da lui non commessi e che ha portato al suo arresto - si palesa in tutta la sua illiceità. Come censurato dalla Cassazione è irrilevante chi abbia poi materialmente eseguito l'arresto o chi abbia firmato l'ordine. 
La responsabilità causale risiede in capo a chi ha costruito la falsa premessa fattuale che ha reso l'arresto una conseguenza inevitabile. ### e ### nel descrivere nella loro relazione di servizio una reazione violenta e immotivata a un legittimo atto d'ufficio, e riferire di una minaccia con un coltello inesistente, tacendo sull'antefatto, hanno abusato dei loro poteri e determinato l'ingiusta privazione della libertà personale del sig. ### Da ciò discende anche la piena sussistenza dell'elemento soggettivo. 
È opportuno precisare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è necessario accertare la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di arresto illegale (art. 606 c.p.). Come sopra chiarito, l'accertamento della responsabilità civile segue regole e presupposti autonomi rispetto a quelli penali. Per l'imputazione della responsabilità aquiliana è infatti sufficiente la colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Ad avviso della Corte, la costruzione di una falsa realtà fattuale al fine di giustificare un'azione violenta e ritorsiva e di provocare l'arresto di un cittadino dimostra in modo inequivocabile l'intenzionalità dell'abuso di potere. In ogni caso, quand'anche non si volesse ritenere dolosa la condotta de qua, essa è stata quantomeno connotata da colpa grave.  ### redatto una relazione di servizio che rappresentava una realtà fattuale radicalmente difforme da quella effettiva, omettendo circostanze decisive e introducendone altre non veritiere (come la minaccia con un coltello), costituisce una gravissima negligenza e una palese violazione dei doveri di fedeltà e correttezza che incombono sul pubblico ufficiale. Tale condotta gravemente colposa è stata la causa diretta ed efficiente dell'ingiusto arresto e, pertanto, è più che sufficiente a fondare la responsabilità civile dei convenuti per tutti i danni che da essa ne sono derivati. La palese intenzionalità che emerge dal complesso delle prove, peraltro, non funge da presupposto della responsabilità, ma assume rilievo ai fini della quantificazione del danno morale, attestando la particolare scorrettezza della condotta. 
In conclusione, la condotta dei sig.ri ### e ### integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., fonte di responsabilità civile per tutti i danni che ne sono conseguiti. Essendo la condotta frutto di un'azione concorsuale, entrambi ne rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 Occorre ora procedere con l'esame dei danni asseritamente subiti dal ### : in particolare egli ha lamentato di aver subito, in primo luogo, un danno morale a causa dell'arresto illegittimo, manifestatosi nella limitazione della sua libertà personale, nella preoccupazione di subire un'ingiusta condanna e nel clamore mediatico derivato dalla vicenda, come emerso dagli articoli di stampa pubblicati nel quotidiano “L'### Sarda” (doc. 29 parte appellante); ha altresì allegato di aver subito delle lesioni fisiche in conseguenza della condotta violenta degli agenti, diagnosticate presso il ### di ### in “cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, ri-ferita spinalgia pressoria del rachide lombare, contusione del ginocchuio dx, contusione frontale, contusione dell'emitorace dx”, con una prognosi di 7 giorni di riposo (doc. 28 parte appellante). 
Il danno non patrimoniale può liquidarsi scomponendolo nelle sue diverse voci, al fine di garantire un integrale ristoro del pregiudizio subito: a) Danno biologico temporaneo: La documentazione medica in atti attesta che il sig. ### ha subito lesioni ("cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, spinalgia pressoria del rachide lombare e contusione del ginocchio dx e dell'emitorace dx") con una prognosi di sette giorni di cure ####it. 12. In applicazione delle vigenti tabelle milanesi, si riconosce un'invalidità temporanea parziale al 25% per 7 giorni. Assumendo un valore monetario di € 115,00 per la giornata di invalidità temporanea totale, il risarcimento per tale voce è pari a: (€ 115,00 x 25%) per 7 giorni = € 201,25. b) Danno morale: ### voce di danno ristora la sofferenza interiore, l'umiliazione e il patema d'animo derivanti dall'essere stato vittima di un palese abuso di potere, aggredito, falsamente accusato e arrestato. Per la liquidazione di tale pregiudizio, si ritiene equo applicare, in via analogica, quali parametri di riferimento, i criteri previsti dalle ### di ### per il danno da diffamazione a mezzo stampa, considerata la pubblica risonanza e la gravità della lesione della reputazione, della dignità e della libertà personale (della durata di un giorno). Si liquida pertanto, in aderenza al valore previsto da tali tabelle per casi di analoga gravità, da ritenersi modesta, la somma di € 12.000,00, calcolata ai valori attuali. 
Spetta dunque al ### la somma complessiva di euro 12.201,25.  ### in riassunzione chiede altresì la corresponsione degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo”: quanto alla rivalutazione, si è già chiarito che la somma sopra riconosciuta a titolo risarcitoria è calcolata ai valori attuali. Quanto agli “interessi”, verosimilmente da intendersi, trattandosi di debito di valore, quali interessi c.d compensativi, si rileva come l'attore non abbia neppure allegato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. ### in assenza nella specie di qualsivoglia allegazione al riguardo, nulla è dovuto a tale titolo all'attore, in applicazione del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui “ nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo ( cfr. Cass. n. 4938/2023). 
Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
Considerato, quindi, l'accoglimento della pretesa della parte civile, le spese di dei giudizi di cassazione e di rinvio, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti parametri di cui al DM 147/2022, scaglione 5.200,00 -26.000,00, con applicazione dei valori medi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, seguono la soccombenza.  P.Q.M La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 629/2022 della Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. In accoglimento della domanda proposta dal sig. ### accerta e dichiara la responsabilità civile dei sig.ri ### e ### in relazione ai fatti occorsi in ### in data 10 luglio 2014.  2. Per l'effetto, condanna i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 12.201,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva.  3. Condanna i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio in favore dello Stato, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tali spese si liquidano come segue: - per il giudizio di cassazione (proc. n. 44374/2022 R.G. Cass.): in € 3.082,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.  - per il presente giudizio di rinvio: in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte d'Appello, il ###.  ### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 413/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Spanu, Emanuela Cugusi

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2839/2025 del 18-07-2025

... alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro”). Sull'onere della prova la S.C. ha chiarito: “### di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 14753 del 15.11.2000 e di recente Sez. L. Ordinanza n. 17266 del 24.6.2024 secondo cui “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni”). Nella specie, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale hanno dimostrato l'inconsistenza del motivo utilizzato dalla società a giustificazione del licenziamento del 31.7 (assenza ingiustificata della lavoratrice dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### E ### composta dai magistrati: 1.dr.ssa ### 2.dr.ssa ### 3.dott.ssa ### rel.  riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2022 ###. & A. S.R.L.S., con sede ###### in via ### n. 63 in persona del legale rappresentante ### elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### D'### n.31 presso l'avv. ### che la rappresenta e difende; #### nata il ### a Napoli, ed ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### con i quali elett.te domicilia in ### al ### n.85; #### Con ricorso depositato il #### premesso di aver lavorato alle dipendenze della L. & A. s.r.l.s. presso il locale - bar, paninoteca “### Paninoteca” come cameriera di sala, addetta al banco e alla cassa, con mansioni ascrivibili al 5° livello del c.c.n.l.  ###, dal 2.11.2017 al 31.5.2019, formalmente assunta solo dal 11.2.19 con inquadramento al 6° livello, aveva esposto di aver lavorato con orario dalle 17.00 alle 01.30 per due giorni a settimana fino alla formalizzazione del rapporto di lavoro e poi dal 11.2.2019 per tre giorni alla settimana fino alla cessazione; che non aveva goduto di ferie, permessi, né aveva percepito le indennità sostitutive né gli assegni per il nucleo familiare; che il ### era stata licenziata oralmente da ### allora padre dell'amministratore della società, che l'aveva invitata a non recarsi più al lavoro; che il 29 ed il 31 maggio successivi aveva prestato normalmente servizio come da turno settimanale, dopodiché non era più stata inserita nei turni; che aveva impugnato il provvedimento risolutivo e messo a disposizione la sua prestazione lavorativa con due raccomandate del 4.6.2019 e poi con comunicazione a mezzo pec del difensore del 15.6.2019; che il ### era stata nuovamente licenziata con effetto immediato e per giusta causa per assenza ingiustificata dal 31.5.2019; che aveva impugnato anche detto recesso con raccomandata del 6.9.2019; che non aveva percepito il t.f.r., né l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. 
La lavoratrice aveva dedotto la nullità del licenziamento del 28.5.2019 per l'oralità e la non immediatezza della contestazione relativa ad una presunta aggressione verbale al ### Aveva inoltre lamentato che il successivo recesso del 31.7.2019 era immotivato e ritorsivo, posto in essere al fine di sanare il precedente provvedimento espulsivo, nullo e inefficace, e diretta conseguenza della volontà legittima della lavoratrice di tutelarsi giudizialmente. 
Aveva quindi chiesto di accertare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2.11.2017 al 31.5.2019 o fino al 31.7.2019; accertare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento orale del 28.5.2019 o, in via subordinata, del licenziamento intimato in data ###; per l'effetto ordinare alla convenuta la sua reintegrazione nelle mansioni già svolte, con condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva ricostituzione della funzionalità concreta del rapporto; in via ancora più gradata, accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa del 31.7.2019 con tutela risarcitoria nella misura massima; in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di euro 12.846,47, di cui euro 1275,55 per t.f.r. (solo in caso di mancata reintegra), tutto come da analitici conteggi allegati; con vittoria di spese distratte. 
Costituito il contraddittorio, la società aveva resistito alle opposte pretese deducendo la regolarità del rapporto di lavoro, svoltosi in conformità all'inquadramento effettuato. 
Aveva esposto, in merito al recesso, che il ###, alle ore 18,30 circa, l'istante aveva aggredito verbalmente ### all'epoca preposto della L. & A. s.r.l.s.; che la ricorrente, dopo aver lavorato il 29.05 ed il ###, non si era presentata più al lavoro; che con raccomandata a.r. del 12.6.2019, rifiutata dalla destinataria il ###, le era stata contestata l'aggressione del 28.05.2019 ed erano stati allegati i turni di lavoro per la settimana dal 17.6 al 23.6.2019; che nella prima settimana di giugno la ### era andata all'estero in vacanza con la figlia, per questo non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (dal 1°.6 al 7.6.2019). 
Sulla durata del rapporto lavorativo, aveva precisato che in sede di colloquio per l'assunzione, la ricorrente aveva riferito che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, poi a febbraio del 2019 la società aveva preteso di assumerla formalmente. 
La convenuta aveva inoltre contestato i conteggi eseguiti sulla base di un inquadramento (6° livello) e orario di lavoro non corrispondenti alla prestazione svolta, ribadendo che la ricorrente era stata regolarmente retribuita mediante compensi parametrati al trattamento economico previsto per il 5° livello. Aveva, infine, dedotto che il rapporto di lavoro era cessato, a prescindere dal licenziamento del 31.7.2019, per volontà della stessa lavoratrice che dopo il ### non si era più presentata al lavoro, senza alcun preavviso, e che sin dai primi di giugno 2019 aveva iniziato a lavorare senza soluzione di continuità presso due locali in ### da ciò evincendosi l'intenzione di dimettersi.
Tanto premesso, la società aveva chiesto il rigetto delle avverse domande e proposto domanda riconvenzionale per l'indennità sostitutiva del mancato preavviso per giorni 15, pari ad euro 350,00, con vittoria di spese. 
Con la sentenza n. 7062/2021 pubblicata in data ### il Tribunale di Napoli, espletata la prova orale, ha parzialmente accolto la domanda della lavoratrice e condannato la L. & A. s.r.l.s.  al pagamento, in suo favore, di euro 8419,13, oltre accessori; dichiarato la nullità del recesso del 31.7.2019 con ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nella misura di euro 1079,98 per ogni mese dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione; condannato la convenuta per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; con rifusione delle spese di giudizio e attribuzione. 
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il periodo di lavoro con gli orari dedotti in ricorso e le mansioni di cameriera di cui al 5° livello del c.c.n.l. ###. Ha aderito ai conteggi predisposti dalla ricorrente e detratto dall'importo richiesto il t.f.r. e la indennità di mancato preavviso, essendo il rapporto in corso, nonché gli assegni per il nucleo familiare, non essendo provato che siano stati richiesti alla convenuta. 
Sull'episodio del 28.5.2019, ha rilevato come invitare un dipendente, se non vuole sottostare al potere organizzativo imprenditoriale, a “non recarsi più al lavoro” non equivale al recesso, bensì solo a ribadire la libertà di recesso da parte del lavoratore stesso; la ricorrente, del resto, nei due giorni successivi si era regolarmente recata al lavoro. Il Tribunale ha quindi escluso che la ricorrente fosse stata licenziata oralmente il ###, mentre ha ritenuto ingiustificato il successivo licenziamento disciplinare del 31.7.2019, effettuato per ragioni esclusivamente ritorsive, in assenza di turni di lavoro comunicati alla lavoratrice in relazione ai quali assentarsi. 
Avverso detta statuizione, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data ###, è insorta l'odierna appellante contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo Giudice. 
La società ha lamentato l'illegittimità, illogicità e infondatezza degli assunti posti a base della sentenza e dedotto: che non era stata provata la volontà espulsiva della appellante, posto che la ricorrente non era stata inserita nella turnazione successiva al 31.5.2019 (da sabato 1.6 a venerdì 7.6.2019) poiché sarebbe stata assente per la comunione della figlia la domenica e i due giorni successivi; che la stessa ricorrente si era recata a lavoro il 29 e il 31 maggio, dopo l'episodio del 28.5.2019, ed aveva chiesto delucidazioni sulla condotta datoriale con messaggi ### così rivelando l'insussistenza del licenziamento orale del 28.5; che la lavoratrice era stata regolarmente inserita nella turnazione dal 17 al 23 giugno 2019, comunicata con raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dalla stessa il successivo 14.6.2019, ad ulteriore riprova del difetto di volontà risolutiva da parte della società; che il licenziamento del 31.7.2019 era stato determinato dalla assenza ingiustificata della ### successivamente al 31.5.2019, contestata mediante lettera del 19.7.2019. 
Ha poi eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c assumendo che il Giudice avesse introdotto nel processo un titolo - licenziamento ritorsivo - che è causa petendi nuova e diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda. 
Sull'ordine di reintegrazione, ha aggiunto che - come indicato dal ### nel corso del precedente grado - il ### l'amministratore della L. & A. aveva rilasciato i locali in favore di altra società e l'### aveva cessato il rapporto assicurativo e le posizioni ad esso riferite, di modo che la reintegra non poteva essere disposta. Sulla indennità risarcitoria ha censurato l'insufficiente istruttoria da parte del Giudice sulla circostanza, specificamente articolata nel ricorso introduttivo, che la ### tornata dal viaggio con la figlia, avesse lavorato presso due locali in ### come hostess di sala. 
Sul lavoro irregolare, ha eccepito la carenza di prova in ordine all'inizio del rapporto lavorativo sin dal 2.11.2017 e sulle mansioni; ha confermato la retribuzione adeguata all'orario di lavoro prestato e al 5° livello assegnato; ha censurato l'adesione del Giudice ai conteggi attorei. 
Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado con rigetto delle domande introdotte da ### e condanna della stessa al pagamento della indennità di mancato preavviso, pari ad euro 350,00. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. 
Ricostituito il contradditorio, la lavoratrice ha con plurime argomentazioni resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha condiviso gli assunti del primo giudice relativi alla finalità ritorsiva del licenziamento del 31.7.2019 debitamente dedotta nel ricorso introduttivo, alla valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare delle dichiarazioni testimoniali, alla durata del rapporto di lavoro, le mansioni, gli orari ed i conteggi, tutte circostanze peraltro mai contestate dalla società in primo grado. 
Sulla domanda riconvenzionale riproposta in appello, ha rilevato l'incoerente posizione della datrice di lavoro che da un lato contesta le assenze alla lavoratrice e dall'altro deduce le sue dimissioni. 
Ha concluso per il rigetto del gravame e l'integrale conferma della prima sentenza, con vittoria di spese e attribuzione. 
La Corte ha disposto la trattazione cartolare e, quindi, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.  ### è infondato. 
Occorre premettere che il gravame della società investe il ### licenziamento del 31.7.2019, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento e le connesse differenze retributive, nonché l'indennità di mancato preavviso oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado. Alcuna censura è stata sollevata dalle parti in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative al ### licenziamento del 28.5.2019 che - risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato. 
Sulla durata del rapporto di lavoro, iniziato già dal 2.11.2017, la L. & A. nella memoria di costituzione di primo grado ha osservato “### l'iniziale colloquio finalizzato all'assunzione la ricorrente riferì al preposto della L&A che almeno per un primo periodo di un anno non poteva essere inquadrata in quanto percepiva gli assegni familiari come ragazza madre convivente ed a carico dei propri familiari, della madre per la precisione. A febbraio del 2019, tuttavia, la società ha preteso di assumere formalmente la lavoratrice in quanto non era più possibile proseguire in una condizione di irregolarità”.
Come rilevato dal primo Giudice, non vi è stata espressa contestazione in ordine al periodo di lavoro indicato in ricorso ed anzi una ammissione da parte della società. 
In ogni caso sia il periodo di lavoro sia i turni, come dedotti dalla lavoratrice, sono stati confermati dai testi escussi. 
La teste ### amica della ricorrente e collega di lavoro presso il pub “Boom” della convenuta, ha riferito che entrambe erano cameriere, che lei aveva lavorato da ottobre 2018 a febbraio 2020 e la ricorrente già c'era quando lei ha iniziato; che erano 5 cameriere, un cuoco, un aiuto cuoco, un lavapiatti e una barista la mattina; “Il locale apriva al mattino alle 6,30 con una barista che terminava alle 17,00. A tale orario iniziavamo tutti noi. Il locale chiudeva al pubblico all'una e staccavamo circa 30 minuti dopo per fare le pulizie. Lavoravamo a turni e ciascuno di noi lavorava dai 3 ai 5 giorni a settimana. La ricorrente svolgeva i turni sopra descritti”. 
Il teste ### collega di lavoro della ### in quanto responsabile della cucina presso il pub “Boom” dal 2014, si è limitato a ricordare che la ricorrente aveva lavorato per la convenuta per un annetto e che era una delle 5 cameriere del locale. Sui turni ha precisato “Il locale apriva la mattina alle 7-7,30 e fino alle 17,30 c'era una barista, poi arrivavano le cameriere che si occupavano anche del bar, dalle 17,00 all'1,30. Ciascuna cameriera svolgeva almeno 3 turni a settimana. La ricorrente tra il mercoledì e la domenica”.  ### cliente del pub, poi divenuta amica della ricorrente, ha dichiarato “Mi recavo al pub 1 o 2 volte a settimana nel week-end … la ricorrente ha lavorato per la convenuta dal novembre 2017 al maggio 2019 … ### sera lavoravano almeno 2 persone in sala. Mi è capitato di vedere alle 2,00, passando fuori il locale, gente intenta a fare le pulizie, tra cui la ricorrente. Preciso che il locale ha vetrate che affacciano all'esterno. Un paio di volte ho visto la ricorrente lavorare la mattina. Il turno pomeridiano iniziava alle 15,00- 16,00 al locale”. 
Le dichiarazioni di tutti i testi individuano in modo preciso ed univoco l'orario di lavoro dalle 17:00 all'1:30 osservato anche dalla ### per tre giorni a settimana, così confermando le allegazioni della lavoratrice. 
La teste ### ha comprovato l'inizio del rapporto di lavoro a novembre 2017, circostanza suffragata anche dalla ### (secondo cui la ### già lavorava al pub ad ottobre 2018) e dalle turnazioni settimanali relative anche al periodo anteriore alla formale assunzione, ove la ### risulta inserita (cfr. produzione di primo grado della ###. 
Va peraltro rimarcato che la durata del rapporto di lavoro da novembre 2017 è stata in realtà ammessa dalla stessa società (sia pur addebitando l'omessa immediata regolarizzazione alla volontà della lavoratrice) e che la L. & A. neanche ha formulato contestazioni specifiche e circostanziate sui turni ed orari come dedotti in ricorso, essendosi limitata a lamentare genericamente l'erroneità dei conteggi redatti sulla base di un livello, giornate ed orari non conformi alla prestazione effettivamente svolta e alla documentazione prodotta. 
Sull'inquadramento contrattuale, le allegazioni della appellante sono carenti e confuse. La società - già nel precedente grado - riferisce che la ### sarebbe stata retribuita conformemente al 5° livello del c.c.n.l. del settore e avrebbe immotivatamente richiesto differenze retributive parametrate al 6° livello.
Invero, dalla documentazione in atti risulta il formale inquadramento della ### nel 6° (e non 5°) livello del c.c.n.l. ###, con la qualifica di “operaio” e le mansioni di “cameriera di sala” (cfr. lettera di assunzione dell'8.2.2019, busta paga e modello ### doc. 3, 4 e 5 produzione di primo grado della ###, mentre la lavoratrice in sede di ricorso introduttivo ha reclamato il superiore 5° (e non 6°) livello. 
Si condivide l'impostazione del primo giudice che ha ritenuto corrispondente alle mansioni svolte il 5° livello richiesto, tenuto conto delle mansioni di “cameriera” espletate, comprovate dai testi e dalla documentazione prodotta (che indica, appunto, la mansione di “cameriera di sala”), nonché del c.c.n.l. del settore che comprende al 5° livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e nelle esemplificazioni elenca il “cameriere bar, tavola calda, self-service”. 
E' invece inadeguato il 6° livello, applicato dalla convenuta, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali” e che menziona l'aiuto barista e il fattorino. 
Convincente è anche l'adesione ai conteggi allegati al ricorso, essendo le contestazioni della società generiche e riferite all'inquadramento e alle giornate/orari di lavoro, confermati all'esito della istruttoria. 
Sul recesso del 31.7.2019, nella lettera del 19.7.2019 (produzione di primo grado L. & A.) è contestata alla lavoratrice la mancata presenza al lavoro, in quanto in vacanza all'estero, nella turnazione dal 17.6 al 23.6.2019, comunicata alla stessa mediante raccomandata rifiutata il ###, nonché l'attività lavorativa prestata fin dal mese di giugno presso altri locali in ### Nella successiva lettera di licenziamento del 31.7.2019 (produzione di primo grado della ### all. 16) la volontà espulsiva della società è ricollegata “all'interruzione del rapporto di fiducia … dovuta alla Sua assenza ingiustificata dal 31.5.2019. ### giorno in cui si è presentata al lavoro, senza più fornire alcuna giustificazione delle sue assenze”. 
Va premesso che la lettera di contestazione del 19.7.2019 è priva di sottoscrizione e che non vi è prova della sua ricezione da parte della lavoratrice (essendo allegata la sola ricevuta di spedizione della racc. a/r). La condotta contestata inoltre riguarda l'assenza della ### per la sola turnazione dal 17 al 23 giugno 2019. In ogni caso la motivazione alla base del recesso del 31.7 (assenza ingiustificata dopo il ###) appare pretestuosa e fittizia, volta in realtà a mascherare l'intento della società di estromettere la lavoratrice per i contrasti insorti a partire dall'episodio del 28.5 e per la volontà espressa dalla ### di tutelarsi giudizialmente.  ###.C. ha statuito in tema di licenziamento ritorsivo che “il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (Cass. Sentenza n. 9468 del 4.4.2019) e che “affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest'ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento” (Cass. Sentenza n. 27325 del 17.11.2017; cfr. di recente anche Cass. n. 6838 del 7.3.2023 ove si afferma “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro”). 
Sull'onere della prova la S.C. ha chiarito: “### di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 14753 del 15.11.2000 e di recente Sez. L. Ordinanza n. 17266 del 24.6.2024 secondo cui “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni”). 
Nella specie, le risultanze dell'istruttoria orale e documentale hanno dimostrato l'inconsistenza del motivo utilizzato dalla società a giustificazione del licenziamento del 31.7 (assenza ingiustificata della lavoratrice dal 31.5.2019). Plurimi indizi gravi, precisi e concordanti hanno inoltre suffragato l'assunto in ordine al motivo ritorsivo unico e determinante alla base del recesso datoriale. 
I testimoni hanno confermato la discussione tra la ### e ### il giorno 28.5.2019, la circostanza che la lavoratrice fosse andata regolarmente a lavoro i giorni successivi (29.5 e 31.5.2019) e il non inserimento della stessa nella successiva turnazione. 
La teste ### ha riferito “### il rapporto di lavoro della ricorrente finì ci fu una discussione tra lei e ### e questi le disse “se non ti conviene più, domani non venire a lavorare”. 
La ricorrente il giorno dopo venne lo stesso a lavorò. Completò i suoi turni già assegnati e poi non fu più presente a lavoro. I turni li proponevamo noi dipendenti ed il titolare li approvava ovvero li modificava. ### redissero il nuovo turno, il titolare espunse la ricorrente dall'elenco, non facendola più così venire a lavorare. I turni che noi sottoponevamo al titolare per la sua approvazione erano dal lunedì alla domenica successiva. La discussione tra la ricorrente e il ### è nata per ragioni a me ignote. Voglio precisare che già sapevamo che la ricorrente non avrebbe lavorato la domenica della comunione della figlia ed i due giorni successivi”.  ### ha raccontato di essere stato presente ad una discussione tra la ricorrente ed il ### la ricorrente “voleva recuperare un fine settimana che non aveva lavorato di lunedì o di martedì, ma il ### rifiutò perché la ### non poteva lavorare da sola non sapendo usare il ### Gli animi si scaldarono ed il ### le disse: “Se non ti sta bene puoi non venire”… poi però la ricorrente i giorni dopo venne … i turni venivano redatti da noi dipendenti che li proponevamo al ### il quale li modificava a suo piacimento. La ricorrente i giorni successivi venne a lavoro rispettando i turni già redatti. Ad un certo punto la ricorrente non venne più; non so se fosse inserita nei turni”. 
Il foglio datato 2.6.2019, con la turnazione dal lunedì (3 giugno) alla domenica (9 giugno 2019; cfr. all. 9 produzione ### di primo grado) non indica il nominativo della ricorrente. 
La società ha allegato che era a conoscenza che la ### si sarebbe assentata per la comunione della figlia domenica 2 giugno e i due giorni successivi (3 e 4 giugno), perciò non l'aveva inserita nel turno successivo al 31.5.2019 (dal 1.6 al 7.6.2019; cfr. atto di appello, pag. 6 e 7). Inoltre, ha più volte invocato una raccomandata del 12.6.2019, rifiutata dal destinatario il ###, con la quale avrebbe comunicato alla lavoratrice la turnazione di lavoro per i giorni dal 17 (lunedì) al 23 giugno 2019 ###. 
Invero, l'assenza della lavoratrice per i giorni 2, 3 e 4 giugno non giustifica il mancato inserimento della stessa nel turno successivo al 31.5.2019, relativo alla settimana da lunedì 3 giugno a domenica 9 giugno 2019, ben potendo la ricorrente prestare i suoi 3 giorni di lavoro tra il mercoledì (5 giugno) e la domenica (9 giugno). 
Inoltre, non risulta in atti la raccomandata del 12.6.2019 con la comunicazione alla ### della turnazione dal 17 al 23 giugno. Solo nel presente grado la società ha prodotto copia di una cartolina datata 14.6.2019 con l'attestazione di mancato recapito di un invio perché “rifiutato”, senza allegare la lettera oggetto dell'invio (all. A, atto di appello). 
In ogni caso, la raccomandata del 12.6.2019 riguarda solo la settimana lavorativa dal 17.6 (lunedì) al 23.6.2019 ###, con ciò confermandosi l'esclusione della ricorrente dai turni precedenti (fino al 17 giugno). 
Ancora, non è veritiera l'allegazione della L. & A. che colloca il turno successivo al 31.5.2019 nel periodo dal 1° giugno ### al 7 giugno (venerdì), in modo da poter comprendere i giorni di assenza della lavoratrice per la comunione della figlia (2, 3 e 4 giugno). Le turnazioni, infatti, andavano dal lunedì alla domenica successiva (cfr. teste ### e turnazioni all. 9 cit.) e la stessa società ha menzionato il turno dal 17 al 23 giugno 2019, relativo appunto alla settimana dal lunedì (17 giugno) alla domenica (23 giugno). 
I rilievi esposti evidenziano che la società ha intenzionalmente escluso la ### dai turni successivi al 31.5.2019. La documentazione in atti comprova, inoltre, che la lavoratrice ha inteso la condotta della convenuta del 28.5.19, seguita dal mancato inserimento nei turni di lavoro, quale recesso, tanto da impugnarlo con plurime raccomandate, dopo aver chiesto spiegazioni mediante messaggi ### (cfr. produzione di primo grado della ###. 
La descritta volontà espulsiva della società rende artificiosa la lettera del 19.7.2019, peraltro priva di firma e di attestazione di consegna, con la contestazione dell'assenza dal lavoro, verosimilmente effettuata per procurarsi una apparente giustificazione e poter così recedere dal rapporto di lavoro. 
In ogni caso il licenziamento del 31.7.2019 non è supportato da alcuna legittima motivazione, non potendo configurarsi una assenza ingiustificata della lavoratrice, convinta di essere stata licenziata ed esclusa dai turni di lavoro.  ### della causale richiamata dalla società nell'atto di recesso del 31.7.2019, la mancanza di un altro legittimo motivo di licenziamento, le rivendicazioni espresse dalla lavoratrice circa l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria, le lettere inviate dalla società per precostituirsi un legittimo motivo di recesso, rappresentano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, complessivamente valutati, sono idonei a dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento in esame, privo di legittima giustificazione e intimato al solo fine ### di reagire alle pretese della lavoratrice.
In ordine alla indennità risarcitoria, non risulta provata l'attività lavorativa della ### presso altre strutture successivamente al recesso del 31.7.2019, mentre sull'ordine di reintegra è ininfluente la dismissione dei locali aziendali ad altra società a febbraio 2020, avendo la lavoratrice optato per l'indennità sostitutiva. 
Neanche spetta alla appellante l'indennità di mancato preavviso, avendo l'istruttoria smentito l'assunto della società circa le dimissioni della ### peraltro in contraddizione con la stessa condotta della datrice di lavoro che ha contestato alla lavoratrice l'assenza ingiustificata (il 19 luglio) e poi intimato il licenziamento (il ###). 
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.  P. Q. M.  La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 2) condanna la L. & A. s.r.l.s. al pagamento, in favore di ### delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 4997,00 oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.  3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Napoli, 3/07/2025 ### estensore ### dott.ssa ### dott.ssa

causa n. 142/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Catalano Anna Carla, Laureti Laura

M
1

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3996/2025 del 11-12-2025

... 8138/2023, pubblicata il 30 agosto 2023, passata in giudicato, con cui era stata rigettata la domanda proposta da ### che con decreto del 23 dicembre 2023 - 4 gennaio 2024, il Collegio del ### di Palermo, ammetteva la ### s.p.a. al passivo del fallimento ### s.r.l., per le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto; che con sentenza n. 3338/2025, pubblicata il 2 aprile 2025, il Collegio della sezione specializzata in materia di impresa del ### di Napoli decideva la causa, riassunta in seguito alla sentenza parziale, rubricata al n. 24071/2021 di R.G, rigettando la domanda proposta dallo ### s.r.l.; che stante la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 93 s.s. L.F. il decreto ingiuntivo ha perso efficacia nei confronti del fallimento “### s.r.l.”, dovendo il giudizio proseguire solo nei confronti dell'opponente ### Ciò posto, la ### s.p.a. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del ### della “### s.r.l.” e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2020 nei confronti dello stesso ### 2) sempre in via preliminare, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, (leggi tutto)...

testo integrale

###'###. 127 TER n. 4046/2020 R.G.A.C.   #### di udienza Il Giudice dott. #### il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza; Esaminate le note di trattazione depositate in atti; Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione. 
P.T.M. 
Pronuncia la seguente sentenza ###
N. 4046/2020 R.G.A.C.  #### di ### in persona del giudice unico Dr.  ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n° 4046 del ### degli ### ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: spedizione - trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto - opposizione a decreto ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020 del ### di ### tere, tra ### s.r.l. e ### rapp.ti e difesi, come in atti, dagli Avv.ti ### e ### e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori; opponenti e ### s.p.a., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. ### e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore; opposta ### parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
La società ### S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dall'intestato ### in data ### e notificato agli odierni opponen ti nelle date 27 - 28.02.2020, con cui veniva ingiunto alla società ### S.r.l. e al Sig. ### in solido tra loro, ad istanza della opposta ### S.p.A., il pagamento della somma complessiva di €. 205.113,02, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/02 e accessori di legge, per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso per decreto ingiuntivo, relative a fornitura di cartone ondulato, emesse dalla ### S.p.A. nel periodo ricompreso tra il mese di giugno 2013 e il mese di settembre 2019. A sostegno della domanda l'opponente ha eccepito, in via preliminare, 1) ai sensi degli artt. 18, 19 e 637 l'incompetenza per territorio del ### adito in favore del ### di Palermo; 2) ai sensi dell'art 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il ### bunale Civile di Napoli - ### in ### di ### instaurato dalla società ### S.r.l. nei confronti della società ### S.p.A., recante il n. 7228/2020 di R.G., volto alla conferma delle condotte illecite dell' opposta e al risarcimento dei danni tutti patiti dall'opponente (pari a €. 171.924,83), in relazione al ### 27849 dell'### emesso nell'adunanza del 17.07.2019, che ha sanzionato la ### S.p.A., nonché altre grandi aziende operanti nel settore della produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'appurata violazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE, avente rilevanza anche nel presente giudizio. 
Nel merito, parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa eccependo 1) il pagamento integrale e parziale di alcune delle fatture riportate in sede monitoria; 2) che il sig.re ### è mero socio e non amministratore di fatto della società ingiunta; 3) che gli importi ingiunti non risultano dovuti in conseguenza delle condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla ### S.p.A. ed accertate dal ### n. 27849 emesso dall'### poiché, a causa delle dette condotte illecite la società ### cio ### S.r.l. ha subito un danno quantificabile nella misura di €.  171.924,83. In particolare, in relazione a tale punto, parte opponente ha allegato che lo ### S.r.l. è uno “scatolificio puro” e che, pertanto, ai fini dell'esercizio della propria attività di produzione di imballaggi, ha necessità di acquistare da altre aziende, con capacità di ondulazione e, dunque, produttrici di cartone ondulato, le materie prime e i semilavorati costituiti da fogli di cartone ondulato, e di avere quindi acquistato dall'anno 2006 e fino al mese di settembre 2019, da ### S.p.A. ingenti quantità di fogli di cartone ondulato, essenziali per la sua produzione e commercializzazione di imballaggi e, talvolta, anche imballaggi, come prodotti finiti, da vendere a propri clienti. ### ha quindi dedotto che dopo l'ultima fornitura , richiesta alla ### S.p.A. nel mese di ottobre 2019, è venuta a conoscenza del coinvolgimento della opposta, nel ### n. ### - “Prezzi del cartone ondulato”, avviato il ### dall'### della ### e del ### anche su segnalazione dell'### (###, conclusosi con ### n. 27849, emesso nell'adunanza del 17.07.2019, pubblicato sul sito dell'### www.agcm.it, che ha sanzionato la ### S.p.A., nonché altre grandi aziende operanti nel settore della produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'accertata violazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE. In estrema sintesi, la deducente ha evidenziato che con tale provvedimento l'### ha accertato l'esistenza di due complesse intese - una relativa al mercato dei fogli di cartone ondulato e una relativa al mercato degli imballaggi in cartone ondulato - restrittive della concorrenza, contrarie all'art. 101 TFUE, continuate nel tempo, volte a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato da un lato concordando aumenti del prezzo e, dall'altro, definendo meccanismi di controllo e spartizione della clientela. ### ha quindi evidenziato di aver subito un danno dal comportamento posto in essere dalla ### S.p.A., in primo luogo, a causa della partecipazione dell'opposta all'intesa relativa al mercato degli imballaggi, e, in secondo luogo, in conseguenza della intesa relativa al mercato dei fogli acquistati direttamente dalla ### S.p.A., la quale, è in parte controllata dalla stessa persona fisica che controlla la ### S.p.A., partecipante all'intesa restrittiva della concorrenza relativa al mercato dei fogli in cartone ondulato, oltre che dalla applicazione di condizioni di transazione non eque o eccessivamente gravose. ### ha quindi evidenziato che i contratti di fornitura della merce e quelli ad essi accessori, come quello di fideiussione, stipulati con la opposta sono nulli, in quanto applicativi delle intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, anche se stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte della competente ### di vigilanza. Infine, gli opponenti hanno dedot to che l'opposta è decaduta dal potere di avvalersi della fideiussione stipulata da ### per decorso del termine ex art. 1957 c.c., e l'inidoneità delle fatture a dare prova del credito. Ciò detto, parte opponente ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: - preliminarmente, ritenere e dichiarare l'incompetenza del ### di ### e dichiarare competente il ### di Palermo per il ### monitorio, con conseguente revoca del ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### in data ### e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 - 28.02.2020. - Sempre in via preliminare, dichiarare la sospensione ex art.  295 c.p.c. della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'attesa che venga definito il procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al ### di Napoli - ### in ### di ### - Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il ### to ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### in data ### e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 - 28.02.2020. - Ritenere e dichiarare la nullità della fidejussione rilasciata dal #### in data ### a garanzia dei singoli rapporti di fornitura e delle asserite obbligazioni e, per l'effetto, revocare il ### n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal ### di ### re. - In subordine, revocare e/o annullare il suddetto decreto ingiuntivo, riquantificando l'eventuale somma dovuta alla società opposta, in esito alla espletanda ### che sin d'ora si richiede, e/o all'esito del procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al ### di Napoli - ### in ### di #### costituitasi in giudizio, ha in via preliminare contestato l'efficacia della sollevata eccezione di incompetenza per non essere stata sviluppata in relazione a tutti i fori prescritti dall'art 20 c.p.c. e, in relazione alla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ha allegato che la pronuncia dell'### assume valore di prova privilegiata, nei giudizi civili intrapresi successivamente alla medesima cd. follow on, in relazione unicamente all'accertata condotta anticoncorrenziale e non anche all'esistenza, al nesso di causalità e alla quantificazione dei paventati danni, sicché, l'opposta evidenziando che non ricorre un ipotesi di danno in re ipsa, ha allegato l'inutilizzabilità e l'inconferenza nel presente giudizio delle valutazioni espresse dall'### e contenute nel provvedimento n. 27849 /2019.  ### ha, inoltre, riferito di essere stata sanzionata dall'### per avere asseritamente partecipato a una intesa avente ad oggetto la definizione in comune di aumenti dei prezzi degli imballaggi in cartone ondulato, sicché la domanda di risarcimento afferente a forniture diverse da tale ambito, configurando una azione cd. stand alone, richiede la prova anche della riferita condotta anticoncorrenziale, la cui sussistenza l'opponente ha specificamente contestato. ### ha quindi contestato la fondatezza della richiesta di sospensione contestando la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi in ragione del differente oggetto, essendo il primo relativo all'eventuale risarcimento di danni derivante da pratiche anticoncorrenziali, concernente forniture che non riguardano affatto quelle effettuate in favore dell'opponente ed il secondo all'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle stesse. Infine, la ### s.p.a. ha contestato l'inidoneità delle fatture a dare prova del credito in sede monitoria, per essere le medesime accompagnate dalla attestazione di conformità del ###, relative a rapporto tra imprenditori e accompagnate da atti di dichiarazioni ricognitivi del debito con sottoscrizione non disconosciuta, e ha dedotto, in relazione alla decadenza prescritta dall'art 2957 c.c., che la disposizione in questione non ha carattere imperativo. Tanto premesso, l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto 54/2020 opposto; 2) nel merito, rigettare, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'odierna opposizione, confermando il decreto n. 54/2020; 3) in subordine e per mero scrupolo difensivo, condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione; 4) condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, ex art. 96, comma 3, c.p.c., demandando alla S.V. Ill.ma la quantificazione in via equitativa del risarcimento; 5) in ogni caso condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge . 
Con sentenza non definitiva n. 2446/2021 del 3 luglio 2021, il ### disponeva la separazione dal presente giudizio delle domande riconvenzionali sollevate da parte opponente, per le quali veniva dichiarata la competenza funzionale della ### in materia di impresa presso il ### nale di Napoli, assegnando termine per la riassunzione innanzi al detto ### cio giudiziario, e fissando per il prosieguo del giudizio di opposizione l'udienza del 22 novembre 2021 ore 10.00. 
Con ordinanza del 29.11.2021 veniva dichiara la sospensione del presente giudizio, ex art 295 c.p.c., stante la pregiudizialità con il giudizio iscritto al 24071/2021 RG del ### di Napoli - ### in ### di ### Con ricorso ex art. 297 cpc, la ### S.p.a. riassumeva il giudizio dando atto che nelle more era intervenuta la dichiarazione di fallimento della “### tolificio ### s.r.l.” da parte del ### di Palermo (### 115/2021); che il giudizio RG 7228/2020, promosso dinanzi il ### di Napoli, era stato definito con la sentenza n. 8138/2023, pubblicata il 30 agosto 2023, passata in giudicato, con cui era stata rigettata la domanda proposta da ### che con decreto del 23 dicembre 2023 - 4 gennaio 2024, il Collegio del ### di Palermo, ammetteva la ### s.p.a. al passivo del fallimento ### s.r.l., per le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto; che con sentenza n. 3338/2025, pubblicata il 2 aprile 2025, il Collegio della sezione specializzata in materia di impresa del ### di Napoli decideva la causa, riassunta in seguito alla sentenza parziale, rubricata al n. 24071/2021 di R.G, rigettando la domanda proposta dallo ### s.r.l.; che stante la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 93 s.s. L.F. il decreto ingiuntivo ha perso efficacia nei confronti del fallimento “### s.r.l.”, dovendo il giudizio proseguire solo nei confronti dell'opponente ### Ciò posto, la ### s.p.a. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del ### della “### s.r.l.” e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2020 nei confronti dello stesso ### 2) sempre in via preliminare, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto n. 54/2020 opposto nei confronti del ### 3) nel merito, rigettare, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione, confermando il decreto n. 54/2020 nei confronti dell'opponente ### 4) in subordine e per mero scrupolo difensivo, condannare l'opponente ### al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare; 5) in ogni caso, condannare l'opponente ### al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. 
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte. 
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del ### “### s.r.l.” il quale nonostante la regolarità della notifica non si è costituito nel presente giudizio. 
Sempre in via preliminare va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti dello “### s.r.l.”, ai sensi dell'art. 93 e ss. 
L.F., per essere intervenuta la dichiarazione di ### della società, con sentenza N. 115/2021 del ### di Palermo, e tale circostanza comporta l'attrazione al c.d. foro fallimentare delle pretese latu sensu creditorie. Pertanto, il giudizio deve intendersi proseguito solo nei confronti di ### Nel merito l'opposizione non è fondata. 
Dirimenti, ai fini del presente giudizio, risultano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i quali “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174). 
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo”. (### di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015). 
Ciò detto, va richiamato, altresì, il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. Sez., Unite n. 13533/2001) Orbene, nel caso in analisi, non è contestato il rapporto contrattuale inter corso tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto la fornitura di fogli di cartone ondulato, fustelle e cliché, né vi è contestazione in ordine alla consegna della merce di cui alle fatture e relativi documenti di trasporto, posti a base del ricorso monitorio, nei quali, tra l'altro, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità e gli importi. Inoltre, parte opposta ha prodotto la corrispondenza intercorsa con gli opponenti, non disconosciuta, contenente dichiarazioni di ricognizione del debito e di adesione ai piani rateali proposti dall'opposta per il rientro delle somme a sofferenza. 
Tuttavia, gli opponenti hanno contestato l'ammontare del credito eccependo l'illegittimità e incongruità degli importi richiesti determinati da presunte condotte anticoncorrenziali, nonché l'intervenuto pagamento delle rate del piano di rientro per l'anno 2019, della fattura n. 1140 del 30.04.2019, della fattura n. 1520 del 31.05.2019 e di un acconto sulla fattura n. 3007 del 30.09.2019. 
Orbene, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato sulla base delle pronunce della ### specializzata in materia di impresa del ### di Napoli, la quale con le sentenze n. 8138/2023 e n. 3338/2025, ha rigettato le domande di risarcimento del danno per presunte condotte anticoncorrenziali asseritamente poste in essere dalla ### s.p.a. e di nullità derivata della fidejussione rilasciata dal #### in data ### a garanzia dei singoli rapporti di fornitura e delle obbligazioni. 
Del pari va rigettato anche il secondo motivo di opposizione atteso che gli opponenti non hanno fornito la prova dei presunti pagamenti effettuati in relazione al piano di rientro e alla fattura n. 3007 del 30.09.2019, mentre del tutto irrilevanti sono i presunti pagamenti relativi alle fatture nn. 1140 del 30.4.2019 e 1520 del 31.5.2019, in quanto non oggetto di ingiunzione. 
Ciò posto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo nei confronti del #### Stante l'esito del giudizio le spese di lite si dichiarano compensate tra l'opposta e il ### della ### srl, mentre nel rapporto tra l'opposta e ### seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, con applicazione dei parametri medi di legge.  P.Q.M. ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • dichiara improcedibile la domanda proposta da ### s.p.a. nei confronti del solo ### della “### s.r.l.” e l'inefficacia nei confronti del solo ### del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2020 del ### di ### • Rigetta l'opposizione proposta da ### e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 54/2020 nei confronti dell'opponente ### • Dichiara compensate le spese di lite tra l'opposta e il ### della “### tolificio ### s.r.l.”; • Condanna l'opponente ### al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e ### come per legge.  ### 11.12.2025 ###

causa n. 4046/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Dinardo Diego

M
2

Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 997/2025 del 08-12-2025

... a cure mediche, in data 3 ottobre 2013, era stato giudicato clinicamente guarito; che, essendo inconfutabile la responsabilità del conducente del mezzo di proprietà della ### S. ### a.r.l., con lettera A/R del 23 ottobre 2013 aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti alla compagnia ### S.p.a., che aveva respinto la richiesta. Ciò premesso, chiedeva: “1) ### e dichiarare che il sinistro verificatosi il 14 maggio 2013 in prossimità dell'### di ### di #### è stato causato da fatto e colpa del conducente del fuoristrada ### targato ### di proprietà della ### S. ### a.r.l. e assicurato per la r.c.a. con la compagnia oggi denominata ### S.p.A. 2) Condannare la ### S.p.A in solido con la proprietaria del mezzo ### S. ### al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore di ogni genere e natura meglio illustrati nelle premesse del presente atto (danno biologico, danno morale, spese mediche, spese di assistenza stragiudiziale), quantificandoli nella somma di euro 21.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di ### d'### di cui fin da ora si fa espressa richiesta. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come da (leggi tutto)...

testo integrale

N. 337/2023 CORTE DI APPELLO DI MESSINA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, ### composta da Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 337/2023 R. G., promossa da ### nato a ### il 27 maggio 1957 (c.f. ###), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. ### (con pec indicata), presso il cui studio, in ### di ### via ### n. 22, è elettivamente domiciliato, ### contro ### S.p.a. (C.F. e P.I. ###), già ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.  ### de ### (con pec indicata), presso il cui studio, in #### n. 9, è elettivamente domiciliata, ### S. ### a.r.l. (CF ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, ### appello avverso la sentenza n. 229/2023 emessa, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale di Patti.  ###: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.  ### atto di citazione, notificato in data 4 aprile 2018, ### conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Patti, la ### s.p.a. e la ### S. ### esponendo: che, in data 14 maggio 2013, alle ore 13.30 circa, si trovava in prossimità dell'### situato in c.da ### del Comune di ### di ####, allorquando era stato investito dal fuoristrada ### targato ### assicurato per la r.c.a. con ### poi divenuta ### s.p.a.), di proprietà della ### S.  ### a.r.l., condotto da ### il quale durante l'esecuzione di una manovra di retromarcia, in un tratto in leggera pendenza, non si era avveduto della presenza del pedone; che, a causa dell'urto e della conseguente ed inevitabile caduta, aveva riportato la “frattura scomposta e pluriframmentaria dell'omero sinistro ed una ferita lacero contusa alla mano sinistra”, come accertato dai medici del ### dell'### di ### di ### ove, subito dopo l'incidente, era stato trasportato dal conducente del mezzo che lo aveva investito; che, a seguito di intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura, con applicazione di placca e viti, e dopo essere stato sottoposto a cure mediche, in data 3 ottobre 2013, era stato giudicato clinicamente guarito; che, essendo inconfutabile la responsabilità del conducente del mezzo di proprietà della ### S. ### a.r.l., con lettera A/R del 23 ottobre 2013 aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti alla compagnia ### S.p.a., che aveva respinto la richiesta. 
Ciò premesso, chiedeva: “1) ### e dichiarare che il sinistro verificatosi il 14 maggio 2013 in prossimità dell'### di ### di #### è stato causato da fatto e colpa del conducente del fuoristrada ### targato ### di proprietà della ### S.  ### a.r.l. e assicurato per la r.c.a. con la compagnia oggi denominata ### S.p.A.  2) Condannare la ### S.p.A in solido con la proprietaria del mezzo ### S.  ### al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore di ogni genere e natura meglio illustrati nelle premesse del presente atto (danno biologico, danno morale, spese mediche, spese di assistenza stragiudiziale), quantificandoli nella somma di euro 21.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di ### d'### di cui fin da ora si fa espressa richiesta. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come da costante giurisprudenza. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa”. 
Si costituiva in giudizio la ### s.p.a., la quale contestava la fondatezza della domanda dell'attore, evidenziando che l'incidente stradale, che a suo dire si era verificato in data 14 maggio 2013, era stato denunziato dall'assicurato a distanza quasi di un mese (12/06/2013), senza indicazione di testi presenti, che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta alla società il 24 ottobre 2013 e l'atto di citazione era stato notificato a distanza di quattro anni. Aggiungeva che le allegazioni dell'attore in merito al sinistro stradale subito erano contraddette dalla cartella clinica redatta dai sanitari del ### dell'### di ### di ### in cui si leggeva che il sig.  ### era giunto al P.S. con mezzi propri e che il trauma era frutto di un fatto “riferito accidentale” in “altri luoghi chiusi” e senza alcuna indicazione in ordine a responsabilità di terzi. Evidenziava, infine, il mancato intervento delle forze dell'ordine per rilevare il sinistro. In subordine, contestava l'entità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di giudizio. 
Non si costituiva in giudizio la ### S. ### s.r.l., per cui ne veniva dichiarata la contumacia. 
Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale e c.t.u. medica, con sentenza 229/2023, emessa in data 10 marzo 2023, il Tribunale di Patti rigettava la domanda proposta da ### condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta costituita e ponendo a suo carico le spese di c.t.u.. 
Avverso tale sentenza, ha proposto appello ### chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento di tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado, e, in particolare, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, da determinarsi complessivamente nella somma di € 23.758,00 (di cui € 15.774,20 per danno biologico; € 3.943,55 per danno morale 25%; € 1.810,00 per spese mediche documentate e € 2.230,25 per spese di assistenza stragiudiziale), oltre interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita in giudizio la ### s.p.a. (già ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del motivo di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio. 
Non si è costituita in giudizio la ### S. ### s.r.l., per cui ne va dichiarata la contumacia. 
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 28 luglio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “### e/o falsa applicazione degli artt.  2054 e 2697 c.c. - erronea valutazione delle prove-errata ricostruzione dei fatti”. Ha lamentato che il primo giudice, sulla scorta di una errata valutazione dell'impianto probatorio, aveva affermato che la verificazione dell'evento e la ricostruzione del sinistro, così come prospettata dall'attore, non fosse state adeguatamente provate. Ha evidenziato: che la verificazione dell'evento e la dinamica del sinistro erano state adeguatamente provate dall'attore mediante l'escussione del teste ### che aveva confermato sia che il #### era stato urtato dal fuoristrada guidato dal #### sia l'evento dannoso che ne era conseguito; che lo stesso teste aveva sottoscritto una “dichiarazione stragiudiziale”, trasmessa alla compagnia e mai contestata dalla stessa, in cui aveva fornito maggiori particolari del sinistro; che alle dichiarazioni del conducente del veicolo investitore, #### contenute nel modulo ### doveva attribuirsi efficacia confessoria; che il quadro probatorio non era contraddetto dalle annotazioni contenute nella c.d.  scheda di triage. 
La doglianza è infondata. 
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il compendio probatorio in atti non consentisse di ritenere provate le allegazioni dell'attore, riguardanti la verificazione e la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa. 
Sentito all'udienza del 10 dicembre 2021, il teste ### dopo avere genericamente confermato la circostanza di cui al punto a) della memoria istruttoria di parte attrice (“### che il 14 maggio 2013 alle ore 13.30 circa il signor ### è stato investito dal fuoristrada ### targato ### ), ha riferito di avere assistito all'incidente e di avere visto “una jeep ### che, facendo marcia indietro, lo ha attinto alla spalla, ma non so precisare se quella destra o sinistra, facendolo cadere a terra”. Ha precisato che “il ### accusava dolori alla spalla” e che era “stato soccorso da altre persone di cui non so precisare le generalità, che lo hanno portato in ospedale”, escludendo di averlo accompagnato personalmente presso il nosocomio. Ha aggiunto che l'autovettura investitrice “era un modello grande di colore scuro blu se non ricordo male” e che “se non ricordo male l'indicente è avvenuto nel 2013, mi sembra a maggio intorno alle ore 12.00”. 
Le dichiarazioni del teste, invero, oltre che generiche - in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato, nonché in ordine alle persone coinvolte e alle persone presenti, che avrebbero soccorso la vittima, accompagnandola in ospedale - non valgono a confermare, come affermato dall'appellante, le allegazioni dell'attore, che ha diversamente descritto la dinamica e gli effetti dell'evento dannoso, deducendo di avere riportato le lesioni accertate presso il nosocomio di ### di ### (“### plurifocale e scomposta omero sin con ferita lacero contusa dorso mano sin”) a seguito della caduta conseguita all'urto, aggiungendo di essere stato soccorso e trasportato in ospedale dal conducente del veicolo investitore. Le carenze descrittive e le imprecisioni e contraddizioni evidenziate inducono a ritenere inattendibile la deposizione dell'unico testimone “oculare” e a dubitare che lo stesso abbia effettivamente assistito al sinistro oggetto di causa. 
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, inoltre, ### non ha confermato la “dichiarazione testimoniale extragiudiziale” prodotta in atti, redatta (con mezzo meccanico) in data imprecisata, che a dire dell'attore sarebbe stata rilasciata dal teste per essere trasmessa alla compagnia assicuratrice, per cui alla stessa non può attribuirsi valenza di piena prova, ma può semmai essere utilizzata con mero valore indiziario (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23/10/2017, n. 24976 che ha precisato che “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia”). 
Peraltro, tale dichiarazione scritta, pur contenendo maggiori particolari rispetto alle circostanze di luogo e alla identità delle persone coinvolte nel sinistro, appare contraddittoria rispetto alle dichiarazioni rese dal teste nel contraddittorio delle parti, su aspetti non secondari ed irrilevanti concernenti l'esatta dinamica del sinistro e gli accadimenti immediatamente successivi, leggendosi testualmente “In ordine alla dinamica posso dire che il ### di colore blu, condotto dal signor ### gestore dell'hotel, procedendo in retromarcia ha urtato il signor ### facendolo cadere sull'asfalto… ricordo che il signor ### lamentava forti dolori alla spalla sinistra e per tale ragione è stato trasportato immediatamente dal signor ### all'Ospedale”. 
Dunque, benché redatta in epoca certamente più prossima al sinistro, la dichiarazione scritta non fa alcun riferimento alla zona del corpo in cui l'autovettura avrebbe urtato la vittima (“lo ha attinto alla spalla”), riconducendo alla caduta sull'asfalto il dolore alla spalla sinistra lamentato dal ### e nessun riferimento fa alla ferita lacero contusa riportata nel dorso della mano sinistra, né alla presenza di “altre persone, di cui non so precisare le generalità”, che avrebbero prontamente soccorso la vittima, trasportandola in ospedale. 
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, le allegazioni dell'attore - in ordine alla verificazione di un sinistro stradale nell'area adibita a parcheggio sita in prossimità dell'### in ### di ### - sono contraddette dalle annotazioni contenute nella cartella clinica redatta presso l'### di ### di ### sottoscritta dal medico in servizio presso il ### Ed infatti, nella sezione “### triage” si legge che ### si è recato, con mezzo proprio, presso il ### alle ore 14.16 del 14 maggio 2013, per un “trauma”, conseguente a un incidente verificatosi in luogo chiuso (“### in altri luoghi chiusi”) in circostanze di natura accidentale (“### accidentale”) e senza alcuna indicazione relativa alla voce “responsabilità altrui”. 
Quanto alla valenza probatoria di tali annotazioni, si osserva che, come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (v., da ultimo, Cass. 13/06/2024, n. 16572, in motivazione, e, ivi richiamate, 16/09/2022, n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv. 636969). 
Il valore di prova legale riguarda, dunque, il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare. A tale dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito. 
Sul punto può essere richiamato l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale “In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. III, 26/07/2024, n. 20879). 
Con riguardo, infine, alla dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di denuncia del sinistro, resa dal responsabile del danno, ### si osserva che l'art. 143 del codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade - come nel caso di specie - quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata ( Cass. Civ., sez. III, 20/02/2018, n. 4010). 
Il complessivo quadro probatorio in atti appare, in definitiva, tutt'altro che univoco, per cui non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione e alla dinamica dell'evento dannoso, secondo la prospettazione dell'attore. 
Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbite le ulteriori argomentazioni difensive concernenti l'entità dei danni subiti e la consulenza medico-legale d'ufficio.  ****** 
Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. 
Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore della parte appellata rimasta contumace. 
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”. P.Q.M.  La Corte di Appello di #### pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 229/2023 emessa, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale di Patti, così provvede: - Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata; - Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.   ### est. ### (###ssa ### (###ssa ###

causa n. 337/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvana Cannizzaro, Vincenza Randazzo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22525 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.213 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 2271 utenti online