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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2571/2025 del 19-09-2025

... Ministero per i danni provocati dal contagio dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez. 6 - L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016). Alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale deve ritenersi quindi sussistente nel caso di specie l'elemento della colpevolezza richiesto dal paradigma della responsabilità civile ex art. 2043 del codice civile. ### incaricato in sede istruttoria (prof. Petrachi) ha confermato la sussistenza del nesso di causalità in termini probabilistici, affermando che l'attore “ebbe a contrarre l'infezione da HCV in occasione di una delle due trasfusioni cui fu sottoposto il 27 ed il 28 Aprile 1977. All'epoca l'epatite da visus C non era nota ma dal 1975 era nota l'epatite non A non B che raccoglieva la stragrande maggioranza dell'epatite C. La possibilità di contrarre una infezione col sangue era dunque nota”. ### ha evidenziato che non sono emersi elementi diversi che possano aver determinato il contagio e, in particolare, che il periziando “non ha tatuaggi né risulta essere tra le categorie a rischio”; ha altresì sottolineato che all'epoca dei fatti “le disposizioni tecniche emanate dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. ### quale giudice monocratico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1594 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.09.2025 e vertente TRA ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio degli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono come da procura in atti; ### (C.F.: ###), in persona del ### in carica p.t., rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### come da procura in atti ###: risarcimento del danno da emotrasfusione. 
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio il Ministero della ### al fine accertare la responsabilità nella causazione dell'infezione da epatite virale HCV contratta in occasione di emotrasfusioni eseguite presso l'### “### Fazzi” di ### nei giorni 27 e 28 aprile 2017.  ### ha dedotto che, a seguito di esami ematochimici di controllo eseguiti presso l'Asl di ### in data ###, veniva diagnosticata una “epatite cronica HCV attiva” e di aver quindi presentato in data ### la domanda di indennizzo ex lege 210/92 senza ottenere alcun riscontro e che la CMO di ### con verbale n. 3228 del 21.04.2015, ha riconosciuto sussistente il nesso causale tra la patologia contratta e la trasfusione ricevuta.  ### ha chiesto, dunque, la condanna del ministero convenuto al risarcimento dei danni patiti. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero della ### ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto e ha dedotto nel merito che le conoscenze scientifiche disponibili al momento delle trasfusioni ritenute infette non consentivano di prevedere la presenza del virus dell'epatite C, l'assenza di prova certa del relativo nesso causale e in ogni caso l'eccessività della pretesa avanzata in giudizio. 
La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU medico legale. 
All'udienza del 18.9.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..  ******** 
La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Prima di entrare nel merito, occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta.  ### della ### ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento atteso il tempo trascorso dall'emotrasfusione e dalla conoscenza da parte dell'attore della patologia contratta rispetto alla proposizione della domanda di risarcimento. 
Nel caso di specie deve essere applicata la norma ex art. 2947 c.c. secondo cui il risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni. 
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale di recente ribadito dalla Suprema Corte in tema di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione, alla stregua del quale - tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati - appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente conoscenza sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose; conoscenza che viene solo confermata e specificata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche. 
Come noto, le ### hanno affermato che “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus ### HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della ### medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008). 
In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus ### HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della ### medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” ( civ., Sez. 3, sentenza n. 28464 del 19/12/2013). 
In tempi recenti, peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che il momento della adeguata percezione della malattia può aversi anche in una fase precedente rispetto a quella della presentazione della domanda, in ragione delle conoscenze scientifiche presenti al momento della scoperta della malattia: “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus ### HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., senza che ciò esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver individuato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione nella data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, avvenuta nel 1997, senza valutare che il danneggiato si era sottoposto a trasfusioni mensili sin dall'anno 1984 e la diagnosi della malattia era avvenuta nel 1994, quando la conoscenza del problema era di dominio pubblico, essendo già in vigore la legge del 1992)” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015). 
Alla luce di quanto sopra, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'attore ha acquisito piena consapevolezza del danno clinico causato dall'epatite correlata alla trasfusione e comunque dalla presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, Orbene, l'attore ha presentato domanda amministrativa di indennizzo ex l. 210/92 in data ### ed ha proposto domanda di risarcimento per danni derivanti da emotrasfusione al Ministero della ### in data ### con lettera di messa in mora regolarmente comunicata, rispettando il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e interrompendo efficacemente la prescrizione. 
Il giudizio di merito è stato quindi introdotto in data ###, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale. ### ha poi ritenuto di aver predisposto ogni controllo possibile, in relazione alle conoscenze scientifiche del tempo, ritenendo che al momento della trasfusione del 1977 non vi erano conoscenze adeguate in ordine al fenomeno di trasmissioni per emotrasfusioni di virus da epatiti. 
Tale argomentazione non è rilevante. 
La Corte di Cassazione ha infatti precisato la sussistenza della responsabilità anche in caso di trasfusioni eseguite finanche prima che il virus fosse identificato in maniera definitiva in sede ###caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede ###conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (### relativa a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18520 del 13/07/2018). 
È stato altresì affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede ###conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C.  ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell'epatite C, a seguito di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez. 6 - L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016). 
Alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale deve ritenersi quindi sussistente nel caso di specie l'elemento della colpevolezza richiesto dal paradigma della responsabilità civile ex art. 2043 del codice civile. ### incaricato in sede istruttoria (prof. Petrachi) ha confermato la sussistenza del nesso di causalità in termini probabilistici, affermando che l'attore “ebbe a contrarre l'infezione da HCV in occasione di una delle due trasfusioni cui fu sottoposto il 27 ed il 28 Aprile 1977. All'epoca l'epatite da visus C non era nota ma dal 1975 era nota l'epatite non A non B che raccoglieva la stragrande maggioranza dell'epatite C. La possibilità di contrarre una infezione col sangue era dunque nota”.  ### ha evidenziato che non sono emersi elementi diversi che possano aver determinato il contagio e, in particolare, che il periziando “non ha tatuaggi né risulta essere tra le categorie a rischio”; ha altresì sottolineato che all'epoca dei fatti “le disposizioni tecniche emanate dal Ministero della ### non erano adeguate; poteva ridurre il rischio di contagio la corretta acquisizione del sangue e l'applicazione del “### Sangue” previsto fin dagli anni '60 ed applicato solo negli anni ‘90”. 
In ragione di tali elementi, risulta provato il nesso di causalità secondo il noto criterio del “più probabile che non”; nel caso di specie, peraltro, il nesso di causalità è stato anche riconosciuto dalla ### di ### Quanto alla stima del danno non patrimoniale patito dall'attore, gli accertamenti svolti dal ctu appaiono pienamente utilizzabili ai fini della decisione. 
Al riguardo va evidenziato che il danno si è manifestato solo dopo moltissimi anni (2013, con trasfusione del 1977) e va dunque calcolato con riferimento all'età che l'attore aveva nel settembre 2013 (41 anni). 
Si riconosce dunque in capo all'attore un danno biologico permanente nella misura del 18%, che, secondo le ### di ### aggiornate ad oggi, viene quantificato all'attualità in euro € 68.892,00. 
Tale importo deve essere prima devalutato a settembre 2013 e quindi rivalutato secondo l'indice ### di anno in anno, fino alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata. 
Con riferimento agli ulteriori profili risarcitori richiesti dall'attore, compresi quelli relativi al danno morale, esistenziale e relazionale, con la opportuna personalizzazione, deve evidenziarsi l'insussistenza di alcuna prova in merito, non potendo le testimonianze invocate offrire significativi ed oggettivi elementi di prova; il grado di inabilità permanente non è neppure tale da far presumere specifiche limitazioni e costrizioni, diverse da quelle normalmente riconducibili alla patologia per cui è causa.  ### del Tribunale di ### sono inoltre elaborate in modo da includere tanto la componente del danno biologico strettamente inteso quanto quella del danno morale/esistenziale (secondo le categorie in precedenza elaborate dalla giurisprudenza), per condurre a un importo unitario ed onnicomprensivo del danno non patrimoniale. ### aumento consentito dalle ### a titolo di personalizzazione del danno subito richiede una prova specifica diversa da quelle normalmente correlate alle lesioni riscontrate. 
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita.  ###, infine, ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia scomputato l'importo ricevuto a titolo di indennizzo. 
Al riguardo va ricordato che “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus ### HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019). 
Nel caso di specie, il Ministero ma non ha né dedotto né provato l'importo che è stato corrisposto all'attore, con conseguente esclusione della invocata compensazione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti. 
Le spese di ### già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico del Ministero soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1594/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Ministero della ### al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato nella somma pari ad euro € 68.892,00, da devalutare fino a settembre 2013 e quindi da rivalutare secondo l'indice ### di anno in anno fino alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata; 2) condanna il Ministero della ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate € 759,00 per spese e €14.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre ai difensori anticipatari; 3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.  ### il 19 settembre 2025 Il Giudice Dott. ### Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario dell'### per il Processo dott.ssa ###

causa n. 1594/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Cavone

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1337/2023 del 05-07-2023

... dal 7.8.1971 al 8.10.1971. ### ha precisato che l'epatite C è una malattia del fegato causata dal virus dell'epatite C ###: il suddetto virus può causare epatiti sia acute che croniche, di gravità variabile da una malattia di grado lieve della durata di alcune settimane a una malattia di grado grave e permanente (HCV è una delle principali cause di cancro al fegato!). Il virus dell'epatite C ha una diffusione ubiquitaria ed è un virus a trasmissione ematica, può quindi essere contratto attraverso trasfusioni ematiche, pratiche con strumenti sanitari non sicure, riutilizzo o la sterilizzazione inadeguata di apparecchiature mediche, utilizzo di rasoi, forbici etc. infetti, tatuaggi e piercing, pratiche sessuali. Il periodo di incubazione del virus dell'epatite C varia da due settimane a circa sei mesi, segue una fase acuta iniziale che decorre spesso in maniera asintomatica o paucisintomatica, successivamente il 15-20% circa dei pazienti guarisce mentre, la restante parte, sviluppa una infezione cronica tanto da costituire una delle principali cause di epatopatia cronica. Un numero significativo di coloro che sono cronicamente infetti svilupperà cirrosi e/o cancro al fegato. La (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1677 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente TRA ### (C. F. ###), ### N.Q. (C.F. ###), anche in qualità di amministratore di sostegno, giusto decreto emesso nel procedimento n. 708/2011, in data ###, da questo Tribunale, della sorella ### (C.F.  ###), nonché ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### per procure in atti - ### - ### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'### dello Stato di ### - CONVENUTO - OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.  CONCLUSIONI: come da note in atti.  ### atto di citazione notificato in data ##### anche in qualità di amministratore di sostegno della sorella ##### e ### convenivano in giudizio il Ministero della ### dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenerne - previo accertamento della sua responsabilità - la condanna al risarcimento dei danni subiti per il contagio da HCV subito da ### in seguito alle emotrasfusioni cui era stato sottoposto. 
A sostegno delle domande allegavano: che nel periodo compreso tra il 7 agosto e l'8 ottobre 1971 il ### era stato ricoverato presso l'### e ### di ### e sottoposto a emotrasfusione; che in seguito aveva scoperto la sua positività al virus dell'epatite C e in data ### aveva richiesto l'indennizzo ex l. n. 210/1992; che in data ### la CMO 2 di ### aveva riscontrato l'esistenza di “### epatica HCV correlata con ascite, encefalopatia, porto sistemica, ipoalbunemia e splenomegalia. Soggetto emotrasfuso”, riconoscendo l'esistenza del nesso causale tra la patologia e le trasfusioni del 1971; che il ### il ### era deceduto, dopo anni di sofferenze, a causa di una sindrome epatorenale causata dalla cirrosi epatica ### che la causa del decesso era stata individuata anche dal verbale mod. ML/V del 9.10.2013 della CMO di ### come riconducibile all'emotrasfusione. 
Sulla scorta delle superiori premesse gli attori dichiaravano di avere sofferto per la grave perdita subita e affermavano che con il decesso del ### essi avevano perso la possibilità di fruire della sua pensione di vecchiaia e della rendita ### di cui beneficiavano. 
In particolare, la moglie affermava di avere subito una depressione cronica a causa della patologia del marito, la figlia ### dichiarava di avere trascurato la propria famiglia per potersi dedicare alle cure della sorella, essendosi la madre dedicata al marito. 
Chiedevano, infine, il danno patrimoniale per avere dovuto rinunciare a lavorare per accudire il padre malato e la sorella, sostenendosi solo con i benefici assistenziali del de cuius, poi non più erogati, oltre al danno emergente per le spese funerarie. 
Ritenevano la responsabilità del Ministero a titolo extracontrattuale, per non aver vigilato sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati, in violazione delle norme in materia. 
Si costituiva in giudizio il Ministero della ### contestando le domande.  ### escludeva la propria responsabilità in quanto all'epoca delle trasfusioni praticate al ### nel 1971, non era ancora possibile il rilevamento degli anticorpi ### essendo stato il virus identificato nel 1988 ed i relativi test resi disponibili dal 1989. 
Affermava che solo nel 1990 erano stati introdotti i test di ricerca degli anticorpi antiHCV; dichiarava che era stato fatto il possibile per scongiurare eventuali infezioni da ### Escludeva che il responso della CMO integrasse la prova della sussistenza del nesso di causalità, che doveva essere fornita in modo rigoroso, rappresentando che la trasmissione del virus risultava possibile non solo attraverso emotrasfusione o somministrazione di emoderivati ma anche per via sessuale. 
Il convenuto affermava che ### il ###, aveva presentato istanza per l'ottenimento dell'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 3, L. 210/92 e, con D.D. del 29.07.2014, il competente ### le aveva corrisposto il predetto beneficio, per un importo pari ad euro 77.468,53, e ne escludeva la cumulabilità con il risarcimento. 
Instaurato il contraddittorio, e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 13.6.2018 veniva disposta apposita ### Ottenuto il deposito della relazione in data ###, con ordinanza del 15.7.2021 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, tenuto conto del carico di ruolo e dell'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente, all'udienza del 14.12.2022. 
Detta udienza veniva sostituita dal deposito di note - ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l.  34/20 - e, sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Le domande proposte dagli attori vanno ricondotte nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c..  ###. UU. della Suprema Corte, nella pronuncia n. 576/2008, hanno sul punto affermato che la responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus ### HIV e ### contratte da soggetti emotrasfusi, è di natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., a carico del Ministero della salute; la responsabilità a carico della struttura e dei medici ha carattere, invece, contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni (su tali punti cfr. C. Cass., nn. 13953/2007, 577/2008, 10741/2009, 15453/2011). 
La responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero della ### discende dall'obbligo di controllo della circolazione del sangue, posto a suo carico al fine di evitare la diffusione di malattie contagiose per effetto di trasfusioni effettuate con sacche di sangue infette. 
Tale obbligo è specificamente previsto da leggi e regolamenti in materia (art. 1 della l.  296/1958, l. n. 592/1967, d.p.r. n. 1256/1971, d.m. sanità del 17.2.1972, l. n. 519/1973 e, infine, l. n. 833/1978, d.l. n 443 del 1987, l. n. 107 del 1990, d. lgs. n. 178 del 1991, d. lgs.  266 del 1993), taluni già in vigore all'epoca delle emotrasfusioni praticate al ### Come sottolineato dalle ### (sent. n. 576/2008 cit.), anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 1990, la legislazione prevedeva in capo al Ministero della ### un obbligo di controllo sul sangue umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, cui corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza. 
Ciò espone, pertanto, il predetto Ministero a responsabilità extracontrattuale, qualora dall'omissione di tale dovere di vigilanza derivino violazioni dei diritti soggettivi di terzi. 
Peraltro l'individuazione del virus e delle metodologie utilizzate per rintracciarlo, successiva alle trasfusioni praticate al ### non è idonea ex se ad escludere la responsabilità del Ministero. 
Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato che “in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica, sicché già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B - la cui individuazione spetta esclusivamente al giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - è configurabile la responsabilità del Ministero della salute, sia pure con il limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 20933/2015; ### VI, 2232/2016). Ed ancora: “in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (### HIV e ###, ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica” (C. Cass. Sez. III, 17084/2017). 
Nel corso del giudizio è stata espletata apposita CTU al fine di ottenere ogni utile elemento sul nesso di causalità tra l'emotrasfusione, la patologia sviluppata dal ### e il danno derivato.  ### nominato, dott.ssa ### dopo avere ricostruito la storia clinica di ### ricoverato presso la ### di ### e ### dell'### “### e R. Margherita” di ### è stato sottoposto a intervento chirurgico ortopedico e successivamente a innesto di tessuto dermoepidermico. Nel corso del ricovero e, in particolare, in data 7, 9 e 14 Agosto 1971, è stato sottoposto n° 3 trasfusioni di sangue, si è soffermato sulla eziopatogenesi causale dell'infezione epatica da virus HCV al fine di stabilire se detta patologia fosse riconducibile alle emotrasfusioni praticate al ### nel corso del ricovero presso l'### "### e R. ### di ### nel corso del ricovero dal 7.8.1971 al 8.10.1971.  ### ha precisato che l'epatite C è una malattia del fegato causata dal virus dell'epatite C ###: il suddetto virus può causare epatiti sia acute che croniche, di gravità variabile da una malattia di grado lieve della durata di alcune settimane a una malattia di grado grave e permanente (HCV è una delle principali cause di cancro al fegato!). Il virus dell'epatite C ha una diffusione ubiquitaria ed è un virus a trasmissione ematica, può quindi essere contratto attraverso trasfusioni ematiche, pratiche con strumenti sanitari non sicure, riutilizzo o la sterilizzazione inadeguata di apparecchiature mediche, utilizzo di rasoi, forbici etc.  infetti, tatuaggi e piercing, pratiche sessuali. Il periodo di incubazione del virus dell'epatite C varia da due settimane a circa sei mesi, segue una fase acuta iniziale che decorre spesso in maniera asintomatica o paucisintomatica, successivamente il 15-20% circa dei pazienti guarisce mentre, la restante parte, sviluppa una infezione cronica tanto da costituire una delle principali cause di epatopatia cronica. Un numero significativo di coloro che sono cronicamente infetti svilupperà cirrosi e/o cancro al fegato. 
La diagnosi di infezione cronica da HCV si basa, oggi, sul riscontro di anticorpi anti-HCV e ###
RNA. I test per ### in particolare, sono fondamentali nella gestione del paziente in trattamento antivirale. La definizione della malattia epatica si basa su esami di laboratorio diagnostica ecografica e stadiazione della fibrosi (agobiopsia epatica, elastografia-###. (### 2011). 
Oggi è possibile diagnosticare un'infezione da virus HCV in maniera precisa tuttavia, all'epoca dei fatti in argomento (l'anno 1971), gli esami sopra citati non erano ancora disponibili e, per di più, il virus HCV non era ancora noto! ### dell'epatite C, in origine definita "epatite non A non B", è stata ipotizzata nel 1970 ma il virus HCV è stato identificato solo nel 1988. Sempre nel 1971, non era nemmeno stato identificato il virus dell'epatite B che veniva invece individuato nel 1978. 
I test di screening che permisero di identificare come HCV positivi l'80% dei soggetti a cui precedentemente era stata diagnosticata un'epatite cronica allora definita come “###” arrivarono solo nel 1989! Posto quindi che, all'epoca dei fatti, non erano ancora stati identificati i virus #### si trattava di infezioni non prevedibili e non prevenibili con idonee tecniche scientifiche. Sebbene le trasfusioni eseguite nel 1971 al sig. ### in via ipotetica, possano essere state indubbiamente un veicolo idoneo per l'infezione, sulla base di quanto è possibile desumere dagli atti, non è possibile identificare con ragionevole probabilità scientifica il momento infettante né, sempre sulla base dei dati oggettivi disponibili, non è possibile escludere altri elementi potenzialmente a rischio quali ad esempio le cure ambulatoriali ricevute successivamente, altri trattamenti sanitari (ad esempio la tonsillectomia all'età di 27 anni) o eventuali comportamenti a rischio (ad esempio utilizzo di strumenti infetti per uso privato quali rasoi, forbici, aghi o trasmissione sessuale). 
Dato che solo negli anni 1989-1990 sono stati introdotti nella routine laboristica i test diagnostici per l'identificazione dell'### non risultano elementi per potere affermare che il materiale trasfuso fosse infetto né che il soggetto non lo fosse già. Ribadendo l'impossibilità ad eseguire una ricostruzione epicritica della storia della patologia in argomento, si rammenta che, nel caso di specie, l'infezione è decorsa in modo asintomatico o paucisintomatico tanto da essere stata diagnosticata solo nel 2001 e, per di più, a seguito di un riscontro occasionale a seguito di un prelievo ematico con dosaggio delle transaminasi. 
Pur ribadendo quanto sin qui specificato, in riferimento agli strumenti preventivi applicabili nel 1971 da parte del Ministero della ### per completezza occorre precisare che all'epoca non esistevano test per il controllo della presenza o meno del virus HCV nel sangue dei donatori ma, nonostante ciò, pur non esistendo test specifici per evidenziare l'infezione nel donatore, già a partire dalla fine degli anni ‘60 - inizio anni '70, era noto il rischio di trasmissione di epatite virale tanto che il Ministero della ### aveva già l'obbligo di vigilare affinché venissero predisposti gli accertamenti clinico diagnostici utili ad evitare o limitare i contagi da plasma infetto. Nell'anno 1969 era già in vigore la disposizione del Ministero della ### (circolare n. 50 del 28.3.66) con cui si sconsigliava l'uso di sangue umano da donatori con un aumento delle transaminasi, nel fondato sospetto che il donatore potesse essere portatore di virus epatici. Ulteriori obblighi normativi (### 592 del 1967; la circolare 95 del 1970, il D.P.R. n. 1256 del 24/08/1971), in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto, per la selezione del donatore prevedevano un aumentata attenzione attraverso, ad esempio, l'esecuzione di una corretta anamnesi ma anche la ricerca di eventuali spie di danno epatico nei donatori. Tali precauzioni però, anche se eseguite correttamente, non avrebbero potuto escludere con certezza, alla luce delle conoscenze attuali, la possibilità di contagio. 
In ragione di ciò la Consulente ha escluso la sussistenza del nesso di causalità, non risultando soddisfatto il criterio di esclusione di altre cause idonee, sia qualitativamente che quantitativamente, ad avere causato l'infezione da ####, all'epoca dei fatti, della possibilità di prevedere l'infezione da HCV perché il virus non era stato ancora identificato, nonché l'assenza di indagini clinico laboristiche che permettevano di prevenire il contagio identificando l'infezione nei donatori, non ci consente di individuare, con ragionevole probabilità scientifica, il momento dell'infezione (non è possibile affermare se all'epoca del ricovero il soggetto fosse già infetto, se è stato infettato nel corso di quel ricovero o successivamente).  […] Non è possibile identificare il momento infettante né l'epoca di insorgenza della malattia. ### da ### dopo un periodo di incubazione variabile, nella prima fase decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica, successivamente il soggetto va incontro a guarigione o cronicizzazione con sviluppo della malattia in tempi e con gravità variabile.  ### quanto in atti, risulta che il ### nel 2001 riscontrava solo “occasionalmente” un aumento del valore delle transaminasi, evento da quale sarebbe poi stata indagata l'infezione da HCV che veniva diagnosticata, verosimilmente, nel mese di maggio 2002. 
Ciò posto ha comunque affermato che il ### a seguito dell'infezione da ### ha riportato un danno alla salute che, progressivamente, si è aggravato sino a causarne la morte, anche per l'assenza di specifiche terapie. Ai fini valutativi, tenendo conto che la patologia del soggetto ha avuto un andamento progressivamente ingravescente, si ritiene che da maggio 2002 (epoca in cui, secondo quanto risulta dal verbale della 2 ###, è stata evidenziata la positività al ### sino al 2004, le menomazioni all'integrità psicofisica siano da valutare, quale danno biologico, in misura pari al 10%, dal 2004 (anno di diagnosi della cirrosi epatica) sino al mese di settembre 2011 nella misura del 45% e dal mese di ottobre 2011 sino all'exitus in misura pari al 70-80%, sempre quale danno biologico. 
Per quanto concerne, infine, i disturbi della sfera psichica lamentati da ### e ### ha specificato che in atti risulta solo una certificazione del Dott. ### del 25/11/2020 dal quale risulta, solo per la sig.ra ### “….sindrome involutiva senile con deterioramento della sfera cognitiva, depressione severa del tono dell'umore ...MMSE 16/31, ADL 2/6, ### 2/8”. Nessun certificato è presente in atti relativamente all'eventuale excursus fenomenico patologico della sig.ra ### Ha evidenziato che dalla raccolta anamnestica eseguita su entrambe le ricorrenti, risulta riferito un risentimento di natura ansioso depressiva correlato con il periodo di malattia e poi con il decesso del congiunto. 
Attinenti a tali disturbi non risultano, però, idonee certificazioni sanitarie comprovanti quanto riferito e la correlazione con gli eventi per cui è causa. Dal momento che una puntuale valutazione medico legale non può prescindere dall'applicazione di un corretto metodo scientifico, non può non rilevarsi che NON sussistono elementi a carattere oggettivo, sulla persona delle due ricorrenti, per il riconoscimento di un danno all'integrità psicofisica correlato alla malattia e decesso del sig. ### Le conclusioni del CTU vanno in larga parte condivise in quanto ben motivate con il sostegno della letteratura scientifica, fatta eccezione per la valutazione della ###sussistenza del nesso di causalità. 
Invero, al riguardo occorre evidenziare che il ### ha subito le emotrasfusioni, idonee a determinare il contagio da ### mentre non è in alcun modo dimostrato che il medesimo contagio possa essere stato cagionato da altri fattori. 
La individuazione di una causa idonea a far insorgere il contagio consente di affermare, secondo i principi che regolamentano la causalità civile, la sussistenza del nesso eziologico, laddove le altre cause non sono state dimostrate, tenuto conto del principio di diritto sopra riportato. 
Quanto all'elemento soggettivo, i giudici di legittimità hanno ritenuto operante il ricorso alle presunzioni: “in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus ### può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova” (C. Cass., Sez. III, n. 5961/2016). 
Il principio appena illustrato ben si applica al caso in esame in cui, affermata, per le ragioni illustrate, la sussistenza del nesso di causalità, il Ministero non ha prodotto in giudizio documentazione attestante la tracciabilità del sangue iniettato al ### in tal modo consentendo di presumere che la stessa non sia avvenuta. 
Né, come già chiarito, risulta dirimente il fatto che l'individuazione del predetto virus non fosse ancora avvenuta all'epoca del contagio del ### e ciò in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (C. Cass., n. 1566/2019; n. 21145/2021). 
Le considerazioni esposte consentono, quindi, di affermare la responsabilità del Ministero per i danni subiti dalle attrici per la perdita del rapporto parentale con il ### nella misura di seguito indicata. 
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C.  n. 1203/2007), graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto. 
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che: in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017). 
La liquidazione del danno, da operarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., può essere effettuata sulla base dei parametri appositamente indicati nelle tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano del 2022, laddove è chiarito che al coniuge e ai figli può essere riconosciuto un importo compreso tra un minimo di € 168.250,00 e un massimo di € 336.500,00. 
Le attrici non hanno fornito allegazioni specifiche in merito all'intensità del rapporto familiare esistente tra ognuna di esse e il de cuius, fatta eccezione della moglie, e la prova orale sul punto è risultata estremamente generica. 
La sofferenza e il brusco cambiamento di abitudini di vita conseguenti ad un evento così traumaticamente irreversibile possono essere presunti. 
Invero, la moglie e le figlie sono state private dell'affetto del ### e, pur considerando che nessuna somma di denaro possa colmare una perdita così grave, in difetto di allegazioni specifiche, alla moglie si riconosce l'importo di € 262.470,00; alla figlia ### che risulta avere formato un suo nucleo familiare, in difetto di specifiche allegazioni sulla convivenza con il de cuius e sulle concrete attività svolte insieme a lui prima dell'ultima fase della malattia, si riconosce l'importo di € 188.440,00 e all'altra figlia, ### che si presume convivente con il de cuius, in difetto della specifica allegazione della sua patologia e dell'intensità del legame con il padre, l'importo di € 222.090,00, all'attualità. 
Nessuna ulteriore integrazione va operata a titolo di danno biologico per la moglie e la figlia ### condividendo sul punto le conclusioni del ### Invero, un tale lutto, seguito ad una lunga malattia, determina certamente lo sconvolgimento delle abitudini di vita. 
Il fatto che la moglie e la figlia ### abbiano assunto farmaci specifici non implica per ciò solo lo sviluppo di una patologia psichica, suscettibile di valutazione medico-legale, in difetto di documenti che attestino ciò.  ### ha dichiarato di avere già ottenuto il ### l'importo pari ad € 77.468,53 ai sensi della l. n. 210/1992. Tale importo, rivalutato all'attualità, risulta pari a € 91.722,74 e va scomputato dalla somma sopra riconosciuta, di € 262.470,00, ottenendo in tal modo l'importo di € 170.747,26. 
Nulla può essere riconosciuto per le spese funerarie in difetto di qualsivoglia allegazione in merito alla somma spesa. Se è vero che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorre, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (C. Cass., 11684/2014). 
Quanto al riconoscimento del danno in favore del genero e dei nipoti, ### e ### si richiama il seguente principio di diritto: In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (C. Cass., n. 7743/2020). 
In ragione del predetto principio, i nipoti e il genero avrebbero dovuto dimostrare in giudizio l'intensità del rapporto con il de cuius, ma ciò non è accaduto, e la relativa prova testi sul punto è risultata estremamente generica (vero o no che il sig. ### mostrava attaccamento nei confronti del #### o no che I sigg.ri ### ed ### mostravano un attaccamento nei confronti del nonno, avevano gesti d'affetto nei suoi confronti, ne parlavano con dedizione? ### o no che al momento della morte del ### i sigg.ri ### ed ### hanno manifestato dolore per la perdita evitando di frequentare coetanei per molti mesi, non uscendo di casa, mostrandosi sempre addolorati a coloro i quali andavano a far visita ai parenti in casa?). 
Il mero generico attaccamento, in difetto della specifica allegazione e prova delle attività compiute insieme al de cuius, tenuto conto che quest'ultimo è venuto a mancare dopo avere compiuto 80 anni, che la malattia è risultata gravemente invalidante negli ultimi suoi dieci anni di vita, quindi dal 2002 in poi, e che i nipoti, a quell'epoca, avevano già 20 anni e 17 anni, non consentono di accogliere la loro domanda. 
Su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto alla parte attrice -che ne ha fatta specifica domanda - anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.   In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c.. 
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del decesso (22.6.2012), e rivalutato anno per anno secondo gli indici ### un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi. 
Tuttavia, considerato che ### ha già ricevuto il ### la somma sopra indicata, per il calcolo degli interessi - secondo la modalità precedentemente enunciata - occorre distinguere due diversi periodi, un primo periodo che va dalla data del decesso del ### alla data di corresponsione dell'indennizzo (luglio 2014) ed un secondo periodo che va dalla data di corresponsione del predetto indennizzo a quello della pronuncia della presente sentenza. 
Nel primo periodo, infatti, a base del calcolo degli interessi dovrà essere posta la somma totale liquidata devalutata alla data del decesso (22.6.2012), ovvero € 218.542,88, mentre, per il periodo successivo, dovrà essere posta a base del calcolo degli interessi la somma ancora dovuta (per capitale ed interessi) a seguito della detrazione dell'indennizzo ricevuto. 
Nel periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza, sulla somma determinata in base alle indicazioni di cui sopra, saranno dovuti gli interessi fino all'effettivo soddisfacimento del credito. 
Dunque il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 170.747,26 all'attualità in favore di ### della somma di € 188.440,00 all'attualità in favore di ### e della somma di € 222.090,00 all'attualità in favore di ### oltre interessi come sopra indicato.  ### della controversia, con il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico e delle spese funerarie, formulata dalle attrici, e il rigetto delle domande formulate dai nipoti e dal genero, consente di compensare per un terzo le spese di lite, pertanto il convenuto va condannato al pagamento dei residui due terzi nei confronti degli attori in solido con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.. 
Le spese sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.000.000,00), nel seguente modo: € 2.350,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 6.800,00 per la fase istruttoria, € 4.050,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 19.650,00, oltre alla somma di € 545,00 a titolo di contributo unificato e bollo, importi su cui operare la compensazione. 
Le spese di CTU vanno poste definitivamente per un terzo a carico degli attori in solido e per due terzi a carico del convenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1677/2017, vertente tra #### anche in qualità di amministratore di sostegno della sorella ### nonché #### e #### e Ministero della ### in persona del ### pro tempore ###, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Accoglie le domande proposte da #### anche in qualità di amministratore di sostegno della sorella ### nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, condanna il Ministero della ### al pagamento della somma di € 170.747,26 all'attualità in favore di ### della somma di € 188.440,00 all'attualità in favore di ### e della somma di € 222.090,00 all'attualità in favore di ### nella qualità di amministratore di sostegno di ### oltre interessi come indicato in motivazione; 2. Rigetta le domande avanzate da #### e ### 3. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna il Ministero della ### alla rifusione nei confronti degli attori in solido dei residui due terzi, che liquida in € 13.100,00 per compensi ed € 363,34 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati #### e ### in solido; 4. Pone le spese di CTU definitivamente per un terzo a carico degli attori in solido e per due terzi a carico del convenuto. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

causa n. 1677/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena

M
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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 645/2024 del 04-04-2024

... osservazione critica da parte del ct di parte attrice, che l'epatite C è una patologia del fegato causata dal virus HCV e l'unica via di trasmissione è costituita dal contatto diretto con il sangue; tra le cause di trasmissione si riconosce l'utilizzo promiscuo di aghi e siringhe infette che, seppur monouso già dagli anni novanta , a tutt'oggi vengono riutilizzate e scambiate in ambito familiare e tra soggetti con storia di tossicodipendenza. Altre cause meno comuni di trasmissione sono: la condivisione di rasoi, spazzolini, forbici da unghie con persone infette, il contatto accidentale con sangue infetto, l'esecuzione di tatuaggi e piercing con materiali non sterili . Le conclusioni cui è pervenuto il ctu, pertanto, paiono condivisibili , perché essenzialmente ricavate dall'analisi dei dati emersi dalle cartelle cliniche, ma sono sostanzialmente condivise anche dal ct di parte attrice, che ipotizza come “non impossibile” che anche l'uso di siringhe sterili monouso possa essere veicolo di infezione ..Tuttavia tale possibilità è stata radicalmente esclusa - con motivazione logica e immune da censure - dal medesimo ctu . Tanto basterebbe per respingere la domanda, in linea con quanto deciso (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. ### Dott.###.ssa A.R.### pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 322/2022 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio degli avv.ti #### e ### ,elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (c.f. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### , elettivamente domiciliat ###atti ### S.P.A. (P.I. ###), con sede ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### ed ### e presso il loro studio elettivamente domiciliata in ####. Monaco, 65, ### (P.I.: ###), con sede ###, in persona del suo procuratore speciale Dr. ### in forza di procura speciale del 29/12/21 per atto ###. ### in ### ai nn. 95917/11664 di rep./racc., rappresentata e difesa dall'Avv.   #### (###) ed elettivamente domiciliat ####### n° 78, come da mandato unito in calce al presente atto.  ### 12 ### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, corrente in #### n. 7/9, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per atti notaio dott. ### di ### in data ###, rep. n. 7011 e raccolta n. 4424 allegata al presente atto, dagli Avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ufficio di quest'ultimi posto in ### via A. ### 7/9; ##### (C.F. e P.IVA ###), in persona del ### pro tempore della ### giusto decreto di autorizzazione a stare in giudizio n. 3359 del 24/03/2017, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. ### (C.F. ###, ### 055/4384747; PEC: ###) dell'### ed elettivamente domiciliato presso l'### regionale in (50123) #### dell'### APPELLATA; ### l' appellante ###: - ### la nullità della sentenza n. 2640/2021, emessa dal Tribunale di ### in data ###, per violazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. in correlazione agli artt. 24 e 111 Cost.; e/o per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.  (omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte da parte attrice e, segnatamente, sull'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio), impositive di una statuizione di accoglimento o di rigetto, nonché, in ogni caso e/o derivatamente, per omessa rilevazione della violazione del contraddittorio in fase di espletamento dell'indagine peritale ex artt. 194, 195 e 196 c.p.c. e 90 disp.  att. c.p.c. in correlazione con l'art. 159 c.p.c. e/o per difetto di motivazione; e/o, comunque, per tutti gli altri motivi esposti in premessa e, per l'effetto, - ### ai sensi e per gli effetti cui all'art. 162 c.p.c. ed in ragione del normale effetto devolutivo del giudizio d'appello, la causa nel merito, provvedendo alla rinnovazione dell'attività processuale riguardo alla quale la nullità si è verificata; - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore. ###: Per la denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di nullità della sentenza di primo grado, - ### per le motivazioni esposte nella narrativa, il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, con conseguente accoglimento di tutte le domande, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate dall'attore in primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte; - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.  in favore del sottoscritto procuratore. 
Per l'appellato ###: - in via principale rigettare l'appello principale e, di conseguenza, confermare la sentenza di primo grado; - in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della ### -in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare prescritto il diritto azionato dall'appellante nei confronti del Ministero della ### Con vittoria di spese e onorari di giudizio. 
Per l'#### di rigettare l'appello proposto dal #### in quanto i motivi di censura risultano infondati in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza definitiva di primo grado n° 2640/2021 del 18- 19.10.2021. Con vittoria di spese e compensi di causa. ### denegata di riforma della sentenza definitiva, si eccepisce in via preliminare il difetto di garanzia/inoperatività di polizza, giusto il 7 Si cfr. pag. 11, sentenza n° 2787/2020; disposto dell'art. 1 c.p.a., essendo pervenuta alla “### Liquidatoria” assicurata la richiesta danni per l'asserita emotrasfusione in occasione dell'intervento chirurgico del 4.11.1991, in data ### e, quanto a quella per altrettanto asserito contagio nosocomiale o per via parentale, riconducibile ai ricoveri presso la predetta Usl del 31.10.1991 - 11.11.1991 nonché del 12.10.1994 - 21.10.1994, in data ### e quindi, oltre undici anni (per di più connessa alla richiesta danni di cui all'intervento del 4.11.1991 e quindi ante decorrenza della polizza che risale al 30.06.1992) oppure circa diciannove anni dopo la cessazione del contratto stesso, verificatasi “per storno” con effetti dal 30.06.1996; ex art. 18 c.p.a. per difetto di garanzia in relazione alla domanda risarcitoria perché la distribuzione e l'utilizzazione del sangue è avvenuta quando la polizza non era stata ancora contratta; sempre in via preliminare, ma in ulteriore ipotesi, si accerti l'inoperatività di polizza per difetto di prova di una delle condizioni costitutive per l'intervento in manleva, ovvero il pagamento dei premi relativi al contratto. Con vittoria di spese e compensi di causa ### in accoglimento del proposto ### all'accoglimento in tutto od in parte del gravame principale, di riformare l'impugnata Sentenza non definitiva n° 2787/2020 pubb. l'11/12/2020, in relazione al procedimento n° 5311/2017 per i capi nelle premesse contestati e conseguentemente accertare in via preliminare la maturata prescrizione delle domande avanzate “ex adverso”, in ogni caso di quella proposta per il presunto danno da infezione nosocomiale. Con vittoria di spese e compensi di causa ### accertare in ogni caso il danno soltanto per quelle voci che sono state allegate e dimostrate come in diretta correlazione causale con l'operato degli appellati, provvedendo altresì alla eventuale diversa gradazione delle rispettive colpe dei convenuti ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo assicurativo e/o per una successiva azione di regresso. Il tutto comunque considerando i limiti di franchigia e di massimale di cui alla polizza n° 212963. Con compensazione delle spese e compensi di causa. ### per l'inammissibilità comunque della domanda di condanna di ### al pagamento diretto in favore di parte appellante, essendo comunque l'onere della comparente ex art. 1917 c.c. quello di corrispondere l'indennità dovuta secondo gli stretti limiti previsti dal contratto di polizza; ### In tesi Confermare integralmente sentenza n.2640/2021 emessa dal Tribunale di ### in data 19 ottobre 2021 e per l'effetto, respingere l'appello promosso dal #### poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato ### denegata e non creduta ipotesi di riforma ancorchè parziale della sentenza definitiva n.2640/21, accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierna comparente statuendo l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal ### ex art.2946 c.c. per i motivi di cui in narrativa. ### delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. ### denegata ### denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale dell'appello promosso dal ### e rigetto dell'appello incidentale condizionato di ### dichiarare obbligata la ### comparente a manlevare la convenuta ### ex U.SL. 12 per quanto la stessa fosse tenuta a pagare al ### ove ricorrano le condizioni di polizza ed entro il limite del massimale contrattualmente previsto, soltanto con riferimento al ricovero ospedaliero del 31 ottobre 1994. Compensazione totale o quanto meno parziale delle spese del giudizio.  ### 12 ### 1) Respingere l'appello del sig. ### avverso la sentenza n. 2640 del 18.10.2021del Tribunale di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto; 2) In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado solo nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa ###ni spa a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, la ### ex Usl 12 ### e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'appellante o comunque rifondere alla ### ex Usl 12 ### tutte le somme che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al sig. ### per capitale, interessi e spese legali. 4) In caso di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale condizionata, riformare la sentenza non definitiva n. 2787 del 11.12.2020 emessa dal Tribunale di ### e per l'effetto dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno avanzato dal sig. ### nei confronti di questa ### Con condanna al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da ### interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti ### “affinché ### l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis reiectis, respingere l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di ### 2640/2021 e, in ogni caso, rigettare tutte le domande di primo grado del #### perché inammissibili, infondate e non provate. In via istruttoria, ### si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU assunta in primo grado con sostituzione dei consulenti, per i motivi illustrati nella presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori di legge”. 
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2640/2021 del Tribunale di ### , in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria .  #### Con atto di citazione del 16/03/2017 ### aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### il Ministero della ### la ### e la ### ex USL 12 ### (in quanto inglobante i rapporti facenti capo all'### 5 di ### già ### 12-15-16), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per ivi sentire, in loro contraddittorio: “1) #### la responsabilità dei convenuti, in solido o singolarmente, secondo i diversi gradi di colpa, per i danni tutti derivati al #### per i titoli e le causali di cui in premessa; 2) ### per l'effetto, i convenuti, in solido o singolarmente, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'odierno attore, nessuno escluso, nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o di giustizia, con rivalutazione di tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali dal giorno dell'evento dannoso al saldo effettivo; 3) ### i convenuti, in solido o singolarmente, alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti”. 
A sostegno della spiegata domanda, l'attore aveva dedotto: - di essere stato ricoverato in data ### presso il ### “### Chiara”, facente parte della allora USL 12 ### con diagnosi di entrata di “lombosciatalgia da ED ###-###” ove, a seguito della patologia riscontrata e previo espletamento degli esami del caso, veniva sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale , eseguito da parte dei medesimi sanitari nella successiva data del 04/11/1991 e, dopo qualche giorno, in via di guarigione, era stato dimesso; - di avere subito un nuovo ricovero presso la medesima ### nella successiva data del 12/10/1994, a causa di una complessa sintomatologia riconducibile all'originaria lombosciatalgia sinistra, che richiedeva ulteriori accertamenti, sottoponendosi anche in tale occasione, come da protocollo, a tutti gli esami clinici ed ematochimici del caso, i quali evidenziavano uno stato di salute complessivamente nella norma; - di avere accusato, negli anni a seguire, disturbi latenti di varia natura tra cui affaticamento e senso generale di spossatezza, che lo costringevano a nuovi ed ulteriori controlli diagnostici, sfocianti, nell'anno 1999, in una diagnosi di epatite di tipo “C”, confermata e qualificata senza alcun dubbio come “epatite cronica HCV correlata” ad evoluzione cirrogena, anche nel corso dei successivi accertamenti; - di essere stato costretto, in conseguenza di detta patologia (e di esserlo tuttora), a sottoporsi a periodici controlli sanitari e continui esami del sangue e ad assumere quotidianamente una serie di farmaci invasivi ed invalidanti; - di avere provveduto allora a richiedere presso l'### di ### la cartella clinica relativa al ricovero del 31/10/1991 e di avere avuto modo di riscontrare, in detta circostanza, che, nel corso dell'intervento chirurgico di cui sopra, si era reso necessario procedere alla somministrazione del c.d. Plasma-Exp, nonché all'esecuzione di manovre di tipo cruento sulla propria persona. ### aveva quindi ipotizzato la derivazione nosocomiale dell'infezione contratta, posto che, in assenza di altri fattori causalmente idonei a determinare il contagio, i trattamenti sanitari ricevuti nel corso dei ricoveri presso il ### di ### negli anni 1991/1994 rimanevano il veicolo più probabile di trasmissione del virus da ### considerato altresì il quadro enzimatico epatico di assoluta normalità all'ingresso del paziente presso il predetto ### . Ne aveva dunque attribuito, rispettivamente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria, la responsabilità “extracontrattuale” al Ministero della ### per violazione dei doveri di direzione e controllo dei servizi sanitari, al fine di evitare pregiudizi alla salute pubblica, e quella “contrattuale” alla ### sanitaria, - e, per essa, secondo le vicende successorie delle ex ### soppresse, alla ### e alla ### - per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, ivi compresa l'adozione delle necessarie cautele nell'utilizzo degli ambienti e degli strumenti da impiegare sui pazienti, onde evitare possibili contagi. 
Si costituivano in giudizio le parti convenute eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto vantato dall'odierno attore e - quanto al Ministero della ### - il difetto di legittimazione passiva ; nel merito, contestavano sia l'an che il quantum debeatur della domanda dallo stesso avanzata e chiedevano, comunque, di essere autorizzate alla chiamata in causa delle proprie ### assicuratrici. A seguito delle autorizzazioni, si costituivano in giudizio ### e ### assicuratori della ### ex USL 12, associandosi a tutte le eccezioni sia preliminari che di merito sollevate dalle parti convenute. Dopo il deposito di memorie e repliche ex art.  183 VI comma c.p.c., la causa veniva mandata in decisione sull'eccezione preliminare di prescrizione del diritto vantato da parte attrice. All'esito della discussione orale del 14 ottobre 2020, il Tribunale di ### pronunciava la sentenza non definitiva n.2787/20, con la quale veniva rigettata la suddetta eccezione preliminare di prescrizione e la causa veniva rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per il conferimento dell'incarico al C.T.U. designato Dott.ssa ###. ### così come le altre parti convenute e ### formulavano tempestiva riserva di appello avverso detta pronuncia parziale. All'udienza del 9 febbraio 2021 veniva affidato l'incarico al C.T.U.  medico-legale, che si avvaleva, quale specialista infettivologa, della Dott.ssa ### Preso atto dell'elaborato peritale depositato dal Consulente d'### il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15 settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni , quindi veniva trattenuta in decisione con termini di 30 giorni per le memorie conclusionali e 20 giorni per le repliche. Il Tribunale di ### dopo il deposito delle sole memorie conclusionali e nelle more del termine per il deposito delle repliche, pronunciava la sentenza definitiva n.2640/21, con la quale respingeva la domanda attrice, per non essere stata fornita la prova della sussistenza del nesso causale fra le prestazioni sanitarie allo stesso fornite nel 1991-1994 dal ### S. ### di ### e la lamentata infezione ### così come accertato dall'espletata C.T.U.. Le spese del giudizio venivano integralmente compensate fra le parti in causa. 
Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto appello ### chiedendone l'integrale riforma , individuando i seguenti motivi di gravame: 1)Nullità della sentenza per violazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.. Violazione dei principi del giusto processo ex artt. 24 e 111 Cost; 2)Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.112,113 e 183 c.p.c., omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte da parte attrice, impositive di una statuizione di accoglimento o di rigetto, nonché, in ogni caso e/o derivatamente, per omessa rilevazione della violazione del contraddittorio in fase di espletamento dell'indagine peritale ex artt.194, 195 e 196 c.p.c. e 90 Disp. Att. c.p.c. in correlazione con l'art. 159 c.p.c. e vizio di motivazione; 3)Violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost. e 132 c.p.c. n.4; motivazione omessa e/o apparente e/o contraddittoria, in merito all'esclusione del nesso causale. 
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c., in correlazione con gli artt. 40 e 41 c.p.; erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata dalle norme di legge ed erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; parte appellante, ha chiesto, altresì, quale conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza n.2640/21 per i suindicati motivi di appello, la riforma della stessa anche per il capo avente ad oggetto la compensazione totale delle spese di lite. 
Si sono costituiti in giudizio ### E ### , chiedendo la reiezione dell'appello principale e la conferma della sentenza di primo grado; entrambe hanno proposto appello incidentale, per chiedere la riforma della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di ### che ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'appellante. Si è costituita in giudizio anche la ### che ha concluso per il rigetto dell'appello . 
Si è costituita in giudizio la ### 12 ### che ha concluso per il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza ; ha proposto appello incidentale, per chiedere la parziale riforma della sentenza di primo grado, in ordine alla compensazione delle spese di lite, e ha concluso per la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del doppio grado.  ### si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello : in subordine , nel caso di accoglimento dell'appello principale, ha proposto appello incidentale , per chiedere la riforma della sentenza non definitiva, che ha escluso il maturarsi del termine di prescrizione del diritto fatto valere , e non si è pronunciata sul difetto di legittimazione passiva eccepito dal ### della ### . 
Acquisito il fascicolo di primo grado , sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### , ### deduce la nullità della sentenza di primo grado , in quanto è stata deliberata in data antecedente a quella fissata per la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica . Infatti, mentre era decorso il primo termine per il deposito delle comparse conclusionali (15.10.2021) , alla data del 18/10/2021 di pubblicazione della sentenza non si era ancora consumato quello per il deposito delle memorie di replica, che sarebbe venuto a scadere solo il successivo 05/11/2021. 
In effetti, il ###, data della pubblicazione della sentenza n. 2640/2021 oggi impugnata, era spirato solo il primo dei due termini previsti dall'art. 190 c.p.c., ovvero quello per il deposito delle comparse conclusionali, scaduto il ###, mentre non era ancora decorso il termine per il deposito delle memorie di replica, che invece sarebbe scaduto il ###. ### richiama la recente sentenza del 25 novembre 2021, n. ###, in cui le ### della Corte di Cassazione, decidendo la questione relativa alla sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, si trattava di una sentenza di appello emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.), hanno stabilito che “la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza”.  ### , pertanto , deve essere accolta , in quanto la violazione commessa dal primo Giudice è incontestata : tuttavia , nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini dell'art. 190 c.p.c., non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta perchè il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poichè ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11). tuttavia ciò non determina di per sé la riforma della sentenza all'esito del giudizio di appello, in quanto dalla pronuncia del ### richiamata si evince il principio secondo cui «nell'ipotesi in cui il vizio riguardi la sentenza di primo grado», come nell'odierno giudizio, «la nullità della sentenza si converte in motivo di appello», con la conseguenza che la parte non potrà semplicemente impugnare il provvedimento rilevandone la nullità, ovvero limitarsi a denunciare che l'atto-sentenza è stato posto in essere in violazione delle regole processuali che ne disciplinano l'adozione, secondo la serie e l'ordine procedimentale nel quale l'atto medesimo è stato concepito, ma dovrà, a pena di inammissibilità, impugnarlo, anche in rapporto alle statuizioni di merito. Nel sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 c.p.c.). Essa deve essere fatta valere "soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione". 
In effetti nell'atto di appello si censurano anche nel merito le statuizioni della sentenza di primo grado , per cui la dichiarazione di nullità per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avrà, come unica conseguenza logica, la declaratoria di nullità della sentenza appellata , ed il conseguente esame dei motivi posti a fondamento dell'atto di appello .  2)### si deduce la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte da parte attrice, nonchè per la mancata rilevazione della violazione del contraddittorio in fase di espletamento dell'indagine peritale ex artt.194, 195 e 196 c.p.c. e 90 Disp. Att. c.p.c., in correlazione con l'art. 159 c.p.c. 
Non solo è stata rilevata l'illegittima esclusione dei procuratori e difensori delle parti dalle operazioni peritali e l'omessa trasmissione ai medesimi della “bozza” di consulenza tecnica, ma è stata eccepita anche l'inadeguatezza del criterio utilizzato dall'### per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, che integrerebbe la violazione del principio dispositivo. Tali eccezioni sarebbero state ignorate dal Giudice in sede ###sarebbero state vagliate le censure mosse all'elaborato peritale. Si verserebbe dunque in un'ipotesi di omessa pronuncia, ovvero di inesistenza di una decisione su un'eccezione ritualmente introdotta in giudizio, che, integrando la violazione dell'art. 112 c.p.c., determina la nullità della sentenza.  ### non è fondato : ### appellante lamenta infatti che il consulente tecnico di ufficio avrebbe omesso tanto di trasmettere ai difensori delle parti “il link indispensabile al collegamento a remoto, quanto di inoltrare loro la bozza di relazione, ai fini della eventuale trasmissione di osservazioni”. La tesi è destituita di fondamento: ai sensi dell'art. 91 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. “Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice”. ### vicenda in esame risulta che il ctu - Dott.ssa ### - ha comunicato l'inizio delle operazioni peritali, svoltesi nel contraddittorio con il nuovo C.T.P. Dr. ### che ha discusso il caso in esame, ha presentato le proprie osservazioni alla bozza inviata dalla Consulente, ancor prima che depositasse la relazione definitiva in ### rispondendo alle osservazioni del C.T.P. dell'appellante. A nulla rileva, ai fini dell'asserita “nullità” della C.T.U., la mancata partecipazione dei propri legali alle operazioni peritali ai quali è concessa in tal senso una facoltà , non un obbligo, in quanto non vi è alcuna norma che preveda l'obbligo del CTU di comunicare ai difensori lo svolgimento delle operazioni , ancor meno è prevista la loro presenza, a pena di nullità. Sotto questo profilo, nessuna violazione e/o compromissione del diritto di difesa dell'attore può ritenersi derivata dalla mancata partecipazione del difensore alle operazioni peritali, in quanto ### è stato, come per le altre parti in causa, rappresentato dai propri ### Dott. ### e dallo specialista Dott. ### che erano i soggetti deputati a rappresentare gli interessi dell'attore in tale sede.  ### parte l'appellante , nell'eccepire la nullità , non ha neppure specificato quale tipo di lesione ai propri diritti difensivi ne sia derivata , per cui, anche sotto questo profilo , la doglianza non può essere condivisa , posto che il confronto tecnico non ha subito alcun pregiudizio, mentre quello legale è stato comunque salvaguardato, considerato che nella prima difesa utile successiva la parte ha eccepito le censure che ha inteso avanzare. In ogni caso, l'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali alle parti non è di per sé ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando , avuto riguardo alle circostanze del caso concreto , ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa, per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni , pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti con avviso anche verbale o in qualsiasi modo , siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti (### 2 Ordinanza, n.3047 del 10.02.2020 Rv 657096-01) . 
Quanto all'eccezione di omessa valutazione, da parte del primo Giudice , dei rilievi mossi dal ct di parte, è opportuno richiamare la giurisprudenza della Cassazione sul punto : “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cfr da ultimo Corte di Cassazione, sent. ###/2022). 
I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione sul punto consentono di escludere la rilevanza dell'eccezione in argomento , che deve essere quindi disattesa .  ### si censura la sentenza per essersi appiattita sulle risultanze della ctu, che non avrebbe valutato criticamente, e per aver errato sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio tra paziente danneggiato e struttura ospedaliera.  ### non è fondato : quanto al fatto che il primo Giudice si sia acriticamente ancorato alle motivazioni addotte dal ctu, si rinvia agli argomenti esposti nell'esame del secondo motivo di appello , non senza aggiungere che la relazione del ctu contiene l'espressa confutazione dei rilievi - peraltro generici - mossi al percorso argomentativo seguito , che appare in linea con le risultanze istruttorie, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello. 
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio , si deve rilevare che in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd nosocomiale , grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria ; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni , l'onere probatorio relativo al nesso causale , incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione , intesa quest'ultima non già, riduttivamente , quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato ( Cass., sez. 3 Ordinanza n.5490 del 22.02.2023, Rv 666812-01). 
Il richiamo ai principi della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di prova del nesso causale fra l'asserita condizione patologica lamentata dal ricorrente - ovvero l'epatite di tipo C - e la prestazione sanitaria eseguita nei suoi confronti , consente di evidenziare che in nessun modo l'appellante ha assolto al proprio onere probatorio . Invero , nell'atto di citazione a giudizio di primo grado ### dopo aver premesso di essere stato ricoverato presso il presidio ### di ### in data ###, ed esser stato ivi sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione dell'ernia discale , ha ricordato di esser stato nuovamente ricoverato presso la medesima struttura sanitaria il ### - lamentava, infatti, una complessa sintomatologia riconducibile all'originaria lombosciatalgia sinistra - , ove sono stati compiuti ulteriori accertamenti, consistiti in esami ematochimici , che evidenziavano uno stato di salute buona ; ha poi messo in risalto che , nell'anno 1999, si è sottoposto ad ulteriori controlli diagnostici, sfociati in una diagnosi di epatite di tipo C, che veniva poi confermata nei successivi accertamenti, e qualificata come epatite cronica ### correlata ad evoluzione iatrogena. Il ricorrente ha ricordato come, non comprendendo la derivazione di suddetta patologia, provvedeva a chiedere all'### di ### la cartella clinica relativa al ricovero del 31.10.1991 e, in detta circostanza, aveva modo di riscontrare che , nel corso dell'intervento chirurgico ricordato, si era reso necessario procedere alla somministrazione del cd ### , nonché all'esecuzione di manovre di tipo cruento (non meglio specificate) . In particolare, ### , ritenendo la somministrazione di detto plasma artificiale assimilabile alla trasfusione di sangue umano e non avendo mai subito altri interventi e/o emotrasfusioni , inoltrava domanda volta ad accertare l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra il danno patito e la somministrazione ricevuta nonché ad ottenere, in caso di riscontro positivo, il relativo indennizzo , ritenendo con ogni probabilità che il danno grave e permanente potesse essere ricondotto ai trattamenti ricevuti presso il ### . 
Orbene , dalla lettura dell'atto di citazione, si ricava agevolmente il fatto che l'attore ha prospettato soltanto un'eventualità circa l'origine dell'epatite di tipo C diagnosticata, e ha ritenuto con ogni probabilità che il danno grave subito potesse essere ricondotto ai trattamenti ricevuti presso l'### senza peraltro specificare di quali si trattasse. Pertanto, fin dall'atto introduttivo del giudizio, è stata prefigurata - peraltro genericamente - una mera possibilità circa la causa della patologia lamentata . Il Tribunale , acquisita la documentazione medica relativa ai ricoveri subiti da ### presso l'### menzionato , oltre alla documentazione prodotta dallo stesso attore, ha sottoposto al ctu tre quesiti, per verificare se la prospettazione attorea - ovvero la derivazione dell'infezione epatica dal plasma EXP - fosse suffragata da riscontri di natura scientifica , ottenendo delle risposte dal contenuto inequivoco, in alcun modo confutate dal ct di parte . Il ctu, infatti, ha escluso che dalle cartelle cliniche relative ai due ricoveri presso l'### risulti in qualche modo la somministrazione di alcun emocomponente o plasmaderivato di origine umana: ha invece evidenziato che nella scheda terapeutica relativa all'intervento del 1991 risulta che fu somministrato a ### un plasma expander (500 cc) , che è risultato trattarsi di ### , nome commerciale di un preparato a base di ### , sostanza sintetica ampiamente utilizzata nei casi di ipovolemia .Trattandosi di un preparato totalmente sintetico e privo di qualsiasi traccia riconducibile ad un emocomponente di origine umana, si è escluso con assoluta certezza scientifica di poter attribuire l'infezione alla somministrazione di ### effettuata nel 1991. Il ctu ha poi aggiunto che già all'epoca vigeva l'uso di siringhe sterili monouso, quindi si è esclusa quale fonte di contagio l'esecuzione di una somministrazione del preparato sintetico . Sul punto anche il ct di parte attrice ha concordato sulle conclusioni prospettate , ma ha ipotizzato che l'uso di siringhe sterili monouso sarebbe potuta essere altresì possibile causa dell'infezione , in quanto non poteva essere liquidata come impossibile . Ha concluso il ct di parte attrice dott. ### affermando che la somministrazione parentale di ### sterile, pur con utilizzo di devices monouso, rappresenta temporalmente l'unica occasione possibile di contagio in relazione al successivo quadro patologico riscontrato. Pare evidente, quindi, che per il consulente di parte attrice l'unica causa possibile di contrazione della malattia sarebbe da ricondurre alla somministrazione dell'### , ancorchè esclusa dal medesimo - in accordo con quanto affermato dal ctu - non rinvenendo pertanto altre ragioni , neppure prospettate come possibili, quali cause di insorgenza della malattia, eccezion fatta per l'uso delle siringhe monouso, che sarebbero potute essere veicolo di infezioni. Tale prospettazione rientra nel campo delle mere possibilità “ipotesi che non può essere liquidata come impossibile” , astrattamente verificabili : tuttavia , lo si ribadisce , questa evenienza è stata esclusa - in termini condivisibili e neppure confutati dal ct di parte - dal ctu, che ha affermato come è da escludere con assoluta certezza scientifica che l'infezione sia imputabile all'atto tecnico di somministrazione di ### un atto eseguito da personale sanitario, all'interno di un ambiente ospedaliero e con l'utilizzo di siringhe monouso, ambiente ove si esclude la promiscuità o il riuso delle siringhe, che tra l'altro a conclusione dell'utilizzo vengono immediatamente deposte in un contenitore apposito, trattandosi di rifiuti biologici speciali .Non solo , ma il ctu, nella sua relazione, ha chiarito , sul punto non è stata mossa alcuna osservazione critica da parte del ct di parte attrice, che l'epatite C è una patologia del fegato causata dal virus HCV e l'unica via di trasmissione è costituita dal contatto diretto con il sangue; tra le cause di trasmissione si riconosce l'utilizzo promiscuo di aghi e siringhe infette che, seppur monouso già dagli anni novanta , a tutt'oggi vengono riutilizzate e scambiate in ambito familiare e tra soggetti con storia di tossicodipendenza. Altre cause meno comuni di trasmissione sono: la condivisione di rasoi, spazzolini, forbici da unghie con persone infette, il contatto accidentale con sangue infetto, l'esecuzione di tatuaggi e piercing con materiali non sterili . 
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu, pertanto, paiono condivisibili , perché essenzialmente ricavate dall'analisi dei dati emersi dalle cartelle cliniche, ma sono sostanzialmente condivise anche dal ct di parte attrice, che ipotizza come “non impossibile” che anche l'uso di siringhe sterili monouso possa essere veicolo di infezione ..Tuttavia tale possibilità è stata radicalmente esclusa - con motivazione logica e immune da censure - dal medesimo ctu . Tanto basterebbe per respingere la domanda, in linea con quanto deciso dal Tribunale, poichè l'attore non ha assolto all'onere di provare il nesso eziologico tra la patologia riscontrata e il trattamento sanitario compiuto presso l'### di ### Nondimeno, il ctu ha posto in risalto , con ragionamento logico ancorato ai dati emersi , che nella cartella clinica risulta riportata un'epatite, seppur non specificata in quale forma, e un'ulcera duodenale , patologie antecedenti e quindi preesistenti al ricovero ospedaliero del 31 ottobre 1991 presso la ### di ### e pertanto in contraddizione con la riferita assenza di infezione al fegato e in generale di patologie epatiche all'ingresso all'### nel 1991 . Se ne conclude che i valori normali dei parametri epatici riferiti all'epoca dell'intervento portano a sostenere o che l'infezione sia avvenuta dopo il ricovero per cause diverse ( uso comune di spazzolini, forbici per unghie, interventi odontoiatrici ecc ), oppure che l'infezione era già presente, ma in uno stadio di latenza o di cronicizzazione con parametri bioumorali nella norma (ipotesi sostenuta alla raccolta anamnestica dalla voce epatite ); tale conclusione fa escludere in radice la fondatezza della pretesa attorea , che , anche per questo motivo, deve essere respinta . 
In definitiva , nella vicenda in esame la prova del nesso di causalità deve essere data dal danneggiato, che ha l'onere di dimostrare di essere entrato in ### senza l' epatite C, contratta nel periodo di ricovero del 1991 o in quello successivo, in quanto è il danneggiato che deve provare come, a causa della prestazione sanitaria, la sua condizione di salute sia peggiorata, rispetto al momento dell'ingresso, ma tale provacome è stato evidenziato - non è stata data.  ### -### 12 ### in considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di ### propone appello incidentale contro la sentenza n. 2640 del 18.10.2021 sul solo punto della compensazione delle spese: assume l'appellante che la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di ### merita piuttosto censura nel punto in cui ha disposto la totale compensazione delle spese di primo grado, pur in presenza di un comportamento, quale quello dell'attore ora appellante, che ha proposto ed insistito per l'accoglimento della pretesa, nonostante l'inammissibilità della domanda. 
Pur prescindendo dalla considerazione che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado impone comunque la rivisitazione del regime delle spese , l'appello incidentale proposto sul punto merita accoglimento, in quanto - considerato l'oggetto della domanda e l'andamento della causa - non ricorrono ragioni per compensare le spese del giudizio di primo grado, dovendosi pertanto dare integrale applicazione al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc .  -### e ### hanno proposto, in ipotesi, appello incidentale condizionato all'accoglimento in tutto od in parte del gravame principale, per la riforma dell'impugnata sentenza non definitiva n° 2787/2020, pubblicata l'11/12/2020, in relazione al procedimento n° 5311/2017, per accertare in via preliminare la maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice.  ### analogamente ha proposto , in subordine , nel caso di accoglimento dell'appello principale, appello incidentale , per chiedere la riforma della sentenza non definitiva, che ha escluso il maturarsi del termine di prescrizione del diritto fatto valere , e non si è pronunciata sul difetto di legittimazione passiva eccepito dal ### della ### Poiché trattasi di atti di appello incidentale condizionati tutti all'accoglimento dell'appello principale, se ne omette la trattazione , per essere stata respinta la domanda principale proposta dall'attore .  ### . 
La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado comporta la ridefinizione del regime delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio : nel caso di specie deve trovare applicazione il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Richiamato il D.M.55/2014, per come modificato dal D.M.147/2022, le spese si liquidano , per ### in euro 10.860,00, oltre 15% , per spese generali, iva e cap per ciascuna delle parti convenute ( causa di valore indeterminabile, valori medi, fase di studio euro 2.127,00, fase introduttiva euro 1.416,00, fase istruttoria euro 3.738,00 ,00 , fase decisionale euro 3.579,00 ) , ### in euro 8.470,00 per ciascuna delle parti convenute, oltre 15% per spese generali, iva e cap ( fase di studio euro 2.518,00, fase introduttiva 1.665,00, fase decisionale euro 4.287,00 ); si deve precisare che, limitatamente al difensore della ### ex USL 12 di ### in quanto professionista interno all'### sull'importo come calcolato per i due gradi di giudizio dovranno essere computati gli oneri previdenziali pari al 23%, senza applicazione di Iva e Cap p.q.m.  La Corte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza o eccezione respinta, sull'appello proposto da ### , così dispone: dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di ### n.2640/21 , pubblicata il ### ; respinge la domanda di parte attrice ; accoglie l'appello incidentale proposto da ### 12 ### ; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida , ### , in euro 10.860,00 , oltre 15% per spese generali , iva e cap, per ciascuna delle parti convenute; ### in euro 8.470,00 , oltre 15% per spese generali, iva e cap, per ciascuna delle parti convenute . Per il difensore della ### ex USL 12 di ### , sugli importi come calcolati andranno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 23% , senza applicazione di iva e cap. 
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 11.3.2024 #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  

causa n. 322/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Andreozzi Nicola, Panu Alberto

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 3330/2023 del 15-11-2023

... certezza che l'attrice acquisì contezza - sia dell'epatite C che della sua natura post trasfusionale - a partire dal 10.8.1994 o quantomeno dal 6.9.2006, allorché fu ricoverata presso l'### di ### rispettivamente, per altro parto con taglio cesareo e per un intervento chirurgico. Basti considerare che nella cartella clinica del 1994, allegata come doc. N. 3 alla produzione della ### - nella parte relativa all'### si annotava testualmente “### C post trasfusionale”; - nella parte anestesiologica si annotava che la signora ### era affetta da epatite C di natura post trasfusionale. Risulta, inoltre, dalla cartella clinica relativa ad un intervento eseguito nel settembre del 2006 (vd. doc. N. 4 allegato alla produzione della ### che: - nella parte relativa all'anamnesi (cfr. pag. 2) veniva annotato “### post trasfusionale in occasione del ### (1986)”; - nella scheda anestesiologica (cfr. pag. 23) si annotava che la paziente era affetta da “### - ### (1986)”. Non v'è chi non veda come tali risultanze smentiscano l'assunto per cui la signora ### avrebbe acquisito contezza dell'epatite HCV e della sua eziologia solo in data ###. Sulla scorta di quanto emerge dalle menzionate (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. R.G. 10044/2021, avente ad oggetto “azione di risarcimento danni per contagio da emotrasfusione”, ### (nata a ### l'11 ottobre 1966, con C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### del ### di ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###### in ### N. 3, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ### e ### (c.f. ###), in persona del ### in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ###), presso i cui uffici, in ### in Via degli ### N. 4, è legalmente domiciliato ###.SS.LL di cui alla L.R.T. N. 94/1994 (di seguito ###, in particolare della ex ###. 26 dell'Elba (C.F. e P.IVA ###), in persona del ### pro-tempore, non in proprio, ma nella sua qualità di ### delle disciolte ### N. 1 della Lunigiana, N. 2 di Massa e ### N. 13 di ### N. 4 della Garfagnana, N. 5 ### del ### N. 6 della Piana di ### N. 12 dell'###, N. 16 di Pontedera, N. 15 di Volterra, N. 14 della ### di ### N. 25 della Val di ### N. 3 della Versilia, di cui alla L.R.T. n. 94/1994, ed ai sensi dell'art. 83 comma 5 della L.R.T. n. 84/2015 e della L.R.T. n. 75/1997, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti sottoscritta il 20 marzo 2019 davanti al dr. A. Caccetta, ### in ### registrata al 81221 del ### e al N. 28180 della ### (doc. N. 1), congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ##### e ### elettivamente domiciliati presso la sede operativa della ### di ### U.O.C. ###, in ### in ### N. 36 CONVENUTA ### (P.IVA ###), in persona del Presidente ###virtù di decreto dell'###. 17199/2021, rappresentato e difeso, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### dell'### della ### ed elettivamente domiciliat ###### in ### dell'Unità ###. 1 ### l'attrice: “Piaccia all'###mo ### di ### contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso voglia ### rimessione della causa al ruolo ammettere le prove tutte richieste in atti, ivi compresa la ### sui seguenti quesiti; 1- verificare natura, caratteristiche ed epoca di insorgenza delle patologie - epatite HCV correlata e poi cirrosi epatica - da cui parte attrice risulta affetta, ed il momento in cui le stesse sono state percepibili, con particolare riferimento alla cirrosi; 2- verificare se ed in che misura possa ritenersi probabile che la trasfusione alla quale l'attore è stato sottoposto possano aver determinato l'insorgenza dell'epatite e della successiva epatopatia dallo stesso contratte (ciò anche tenendo conto delle risultanze del verbale della ### medica ### di la ### e della CTP a firma Dott. Alessandrini). 3- appurare, ove possibile, l'epoca del contagio, precisando i tempi di incubazione di detta malattia; 4- verificare se siano stati eseguiti, nell'effettuare la selezione del donatore dal quale è stato prelevato il plasma trasfuso all'attore, esami diagnostici idonei, in relazione agli obblighi normativi all'epoca vigenti ed alle conoscenze scientifiche raggiunte in materia di epatiti virali all'epoca del prelievo, a prevenire o limitare il rischio di trasmissione di infezioni; 5- accertare se sussista rapporto causale tra la trasfusione, le lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti; 6- verificare se in conseguenza delle lesioni si sia verificato un danno alla salute o biologico, la compromissione cioè della validità psicofisica del soggetto, determinandone la durata, temporanea e/o permanente, quantificandone la percentuale , con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago, menomazioni tutte costituenti concrete ragioni di vita soppresse o limitate dall'evento subito (da tenersi presente che vanno compresi nel danno alla salute quelli alla cosiddetta vita di relazione, nonché quelli di ordine estetico od attinenti alla sfera sessuale) 7- verificare altresì la perdita di capacità lavorativa; 8- quantificare quindi il danno alla salute, tenendo altresì conto delle limitazioni alla vita quotidiana e sociale subite dalla ### e delle conseguenze anche psicologiche). 9- verificare che la signora ### di ### non ha piercing o tatuaggi; Con riserva di nomina di Consulente di parte ### in via istruttoria ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli … ### in via istruttoria respingere le richieste di prova avanzate dalle convenute, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c. ### le eccezioni di prescrizione e di carenza di legittimazione avanzate dalle convenute, e comunque tutte le eccezioni dalle stesse formulate, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. ### 1. Accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero della ### per la causazione dei fatti descritti in premessa; 2. ### in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità- nei termini dedotti nell'atto - della struttura sanitaria che ebbe in cura la parte attrice; quindi in virtù della normativa richiamata, affermare e dichiarare la responsabilità ( in via esclusiva e/o solidale con il Ministero della ### della ### ex USL 26 e/o della ### Per l'effetto condannare il Ministero della ### in persona del ### in carica pro tempore, la ### ex USL 26 in persona del legale rappresentante pro tempore e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro ovvero ognuno per quanto di ragione in base alle specifiche responsabilità ascritte loro nell'atto, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla parte attrice, di natura non patrimoniale e patrimoniale, che si quantificano nella somma di € 550.731,25= a titolo di danno biologico, € 250.000,00 a titolo di danno morale, e di € 120.000,00= per altre voci di danno (danno da mancanza di consenso, lesione del diritto alla autodeterminazione, danno da perdita della capacità lavorativa generica, danno emergente per spese mediche e costi ulteriori etc) per le altre tipologie di danno meglio indicate nella parte narrativa, o la somma maggiore o minore ritenuta giusta e/o equa, oltre interessi compensativi, quale ristoro da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno dalla data della diagnosi della malattia, e rivalutazione monetaria dall'evento; ### interessi ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della presente domanda giudiziaria o nella misura e con la decorrenza ritenuta di legge Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge”. 
Per il Ministero convenuto: “Voglia l'intestato ### gradatamente: dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale (o, in subordine, decennale) dei diritti azionati da parte attrice nei confronti del Ministero della ### respingere le domande proposte nei confronti del Ministero della ### in quanto prive di fondamento; disporre lo scomputo di quanto percepito da parte attrice a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/92, previa rivalutazione e capitalizzazione, da quanto dovesse essere liquidato alla stessa a titolo di risarcimento del danno all'esito del presente giudizio; nell'ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità del Ministero della ### in solido con altri convenuti, accertare e dichiarare la quota di responsabilità gravante su ciascuno dei convenuti, nell'ambito dei rapporti interni tra i coobbligati solidali. Vinte le spese”. 
Per la ### “Voglia l'###mo ### di ### adversis rejectis: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### delle ### per le motivazioni indicate al punto 1 della comparsa di costituzione; - sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto sia ex art. 2947 c.c. che ai sensi dell'art.  2946 c.c. ### - in tesi, rigettare integralmente le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della ### delle disciolte ### di cui alla L.R.T. n. 94/1994 in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate ; - in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della ### delle disciolte ### Ridurre l'entità delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno per tutte le motivazioni addotte nel presente atto ed, in particolare, sottraendo la capitalizzazione della rendita per l' indennizzo ricevuto dall'attrice ai sensi della L. 210/1992 e valutando il concorso di colpa della stessa parte attrice ex art.1227 c. 1 e 2 c.c, nonché nell'ipotesi dell'accertamento di una qualche responsabilità della ### e degli altri convenuti, accertare e dichiarare la quota di responsabilità gravante su ciascuno dei essi. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da ### interna), ma da gravarsi di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico sostitutivi delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito ### n. 1104/2017, #### n.151/2016, ### n. 3/2016). In via istruttoria, si conclude come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., opponendosi alle richieste istruttorie della controparte”.  ### “Voglia l'###mo ### adito, previo accertamento e dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della ### respingere le domande attoree per intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato e/o in quanto inammissibili e infondate nell'an e nel quantum e non provate. In via subordinata nel caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree ### previo accertamento di un concorso di colpa tra parte attrice e l'ex Usl 26, quantificare il danno subito dall'attore ex art. 1227 c.c mediante corrispondente ed idonea riduzione del risarcimento ed in ogni caso detrarre l'indennizzo ex L. 210/1992 come illustrato nella presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio oltre oneri accessori di legge”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ### le parti convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dall'attrice.  ### è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni qui di seguito esplicitate. 
Risulta dagli atti e, segnatamente, alla luce della cartella clinica allegata all'atto di citazione come doc. 
N. 2, che: - a distanza di soli due mesi dalla trasfusione per cui è doglianza, l'attrice si ricoverò presso il ### di ### - ### di ### con diagnosi di ammissione “### epatite virale” e diagnosi di dimissione “### acuta non A e non B”; - nella parte relativa all'### (che, per definizione, tiene conto delle indicazioni del paziente), a proposito della ### REMOTA, si annotava testualmente “… ### a 20 anni: subito dopo, circa 2 mesi fa, la paziente è stata sottoposta ad una emotrasfusione”; indi, a proposito della ### PROSSIMA, “Da circa 7 gg lamenta epigastralgia pulsante, seguita da algie saltuarie all'ipocondrio dx a carattere crampiforme, astenia”. 
Quindi, già in occasione di quel ricovero, dopo solo due mesi dalla trasfusione eseguita a seguito del parto cesareo, veniva diagnosticata epatite acuta non A e non B, per cui, a decorrere da quel momento (anno 1986), l'uso della normale diligenza avrebbe consentito all'attrice di correlare la diagnosticata patologia con la trasfusione praticata solo poche settimane prima. 
Ciò in quanto v'era evidenza della patologia (tenuto conto dei sintomi descritti in cartella e tra l'altro della presenza di ittero, come si evince da pag. 3 della cartella) e deponeva per la correlazione con la trasfusione eseguita in occasione del parto la strettissima vicinanza temporale tra l'evento trasfusionale e l'insorgenza del quadro sintomatologico. 
In definitiva, già a quell'epoca, v'erano i presupposti perché l'attrice potesse azionare la propria pretesa risarcitoria. 
Ma, in ogni caso, stando agli atti, può affermarsi con ragionevole certezza che l'attrice acquisì contezza - sia dell'epatite C che della sua natura post trasfusionale - a partire dal 10.8.1994 o quantomeno dal 6.9.2006, allorché fu ricoverata presso l'### di ### rispettivamente, per altro parto con taglio cesareo e per un intervento chirurgico. 
Basti considerare che nella cartella clinica del 1994, allegata come doc. N. 3 alla produzione della ### - nella parte relativa all'### si annotava testualmente “### C post trasfusionale”; - nella parte anestesiologica si annotava che la signora ### era affetta da epatite C di natura post trasfusionale. 
Risulta, inoltre, dalla cartella clinica relativa ad un intervento eseguito nel settembre del 2006 (vd. doc. 
N. 4 allegato alla produzione della ### che: - nella parte relativa all'anamnesi (cfr. pag. 2) veniva annotato “### post trasfusionale in occasione del ### (1986)”; - nella scheda anestesiologica (cfr. pag. 23) si annotava che la paziente era affetta da “### - ### (1986)”. 
Non v'è chi non veda come tali risultanze smentiscano l'assunto per cui la signora ### avrebbe acquisito contezza dell'epatite HCV e della sua eziologia solo in data ###. 
Sulla scorta di quanto emerge dalle menzionate cartelle, è ragionevolmente certo che, nel 1994 o al più tardi nel 2006, l'attrice avesse già consapevolezza di aver contratto l'epatite C per effetto della trasfusione eseguita nel 1986. 
Né può valere, in senso contrario, adombrare irregolarità formali delle due cartelle prodotte da ### atteso che: - entrambe risultano timbrate in ogni foglio; - entrambe recano in calce la sottoscrizione del dirigente medico e l'attestazione di conformità all'originale; - la cartella del 1994, a pag. 13, reca un doppio timbro e la sottoscrizione del medico responsabile, mentre la pag. 15 è sottoscritta dall'attrice e dal medico anestesista; - analogamente, a chiusura della parte anestesiologica, la pag. 31 della cartella del 2006 è sottoscritta dall'attrice e dal medico. 
Sicché, tali documenti sono senz'altro utilizzabili come elementi di prova ed alla luce delle considerazioni svolte può concludersi che il diritto risarcitorio azionato in questa sede è prescritto, sia che si ritenga configurabile una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con applicazione del termine di prescrizione quinquennale, sia che si ritenga configurabile la responsabilità contrattuale, con applicazione del termine decennale. 
È solo il caso di rilevare, a questo punto, che si attagliano al caso di specie le seguenti enunciazioni della giurisprudenza di legittimità: - “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus ### HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla l.  210 del 1992 attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., senza che ciò esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver individuato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione nella data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, avvenuta nel 1997, senza valutare che il danneggiato si era sottoposto a trasfusioni mensili sin dall'anno 1984 e la diagnosi della malattia era avvenuta nel 1994, quando la conoscenza del problema era di dominio pubblico, essendo già in vigore la legge del 1992) (Cass. Civ., VI, 18/11/2015, N. 23635; Cass. Civ., VI, 22/11/2017, N. 27757); - “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica della paziente, resa in occasione della diagnosi di epatite C, di essersi sottoposta a trasfusione durante il parto e di non aver mai fatto uso di alcool e di stupefacenti, fosse idonea ad attestare la conoscenza o, comunque, la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione) (Cass. Civ., III, 13/7/2018, N. 18521); - “La responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.” (Cass. Civ., III, 17/11/2020, 26189; Cass. Civ., III, 19.12.2013, N. 28464). 
Non resta che respingere le domande attoree, con compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della natura della materia e dei diritti sottesi, oltre che della specificità delle questioni trattate.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: a) respinge le domande attoree; b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### il 15 novembre 2023 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 10044/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Donnarumma Massimo

M
1

Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 125/2023 del 23-02-2023

... infette frequenti nei tossicodipendenti, piercing, tatuaggi, agopuntura, attività sessuale promiscua, interventi odontoiatrici ed endoscopie. Anche oggetti domestici come forbici, rasoi, tagliaunghie possono fungere da vettori di infezioni in caso di familiari infetti. Per tale motivo la scrivente ha acquisito tutta la documentazione disponibile inerente le indagini ematochimiche riguardo al dosaggio delle transaminasi epatiche per escludere anche la remota possibilità di contagio interfamiliare tramite gli utensili sopra riportati. Dette indagini, sia sui prelievi della moglie del settembre 1999, del febbraio 2002 e del marzo 2014 hanno evidenziato valori normali delle transaminasi. Anche la transaminasemia del figlio sig. ### del 29.03.2013 è risultata nella norma. Le analisi pervenutemi dell'altro figlio sig. ### non riportano il controllo delle transaminasi; quindi, sono irrilevanti ai fini della presente indagine. Tutte le modalità di trasmissione sopra elencate sono poco frequenti rispetto alle infusioni di sangue ed emoderivati infetti nel periodo precedente la messa a punto del genoma virale ### Da tutto quanto riportato, la scrivente ritiene che la epatite cronica HCV correlata (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 50/2021 tra Oggi 23 febbraio 2023 innanzi al dott. ### sono comparsi: per gli attori l'avv. ### per il Ministero della ### l'avvocatura dello Stato, ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere le causa. 
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti, memorie e verbali di causa che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, richieste, anche istruttorie, già formulate, che in questa sede si richiamano integralmente.  ### si ritira in camera di consiglio; all'esito, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.  ### N. R.G. 50/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 50/2021, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 23 febbraio 2023, promossa da: ######## in proprio ed in qualità di prossimi congiunti/eredi legittimi dei defunti ### e ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliati digitalmente agli indirizzi pec ### e ### ATTORI contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ###, presso cui è elettivamente domiciliato ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Gli odierni attori, in proprio ed in qualità di eredi (figli e nipoti) dei defunti ### nato il ###, deceduto il ###, e ### nata l'11.08.1936, deceduta il ###, citavano in giudizio il ### della ### deducendo che: ### era stato ricoverato dal 25.06.1991 all'10.07.1991 presso l'### di ### di ### per “frattura pluriframmentaria gomito destro, frattura branca ischio-pubica destra”; nell'occasione, veniva sottoposto a trasfusioni di n. 2 unità di sangue intero, gruppo 0 +, assegnate dal ### trasfusionale della Usl di ### in occasione di esami del sangue del 9.05.2008, effettuati dal ### presso la struttura ospedaliera F. Veneziale di ### veniva rilevata la positività al virus dell'### in data ###, il dott. ### effettuato il controllo epatologico presso l'### di ### comunicava al ### che il contagio era avvenuto, con grande probabilità, con la trasfusione ematica effettuata durante il ricovero del giugno 1991. 
Sempre nel 2009, la ### di ### non ritenendo la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite nel 1991 e l'infezione (epatite ### contratta, non riconosceva al ### la spettanza dell'indennizzo ex L. 210/1992; successivamente, in data ### il ### decedeva per complicanze della patologia indicata. 
In data ###, il coniuge e i figli del de cuius convenivano il ### della ### dinanzi il Tribunale di ### per ivi sentirlo dichiarare, previo accertamento della derivazione eziologica dell'epatite HCV e del decesso alla trasfusione del 1991, al pagamento dei ratei di indennizzo previsti dalla ### 210/92, maturati dalla data della domanda amministrativa dell'11.02.2009 sino al decesso del ### nonché al pagamento all'assegno una tantum ex art. 1 comma 3 ### 238/97. 
Con sentenza n. 438/2017, divenuta irrevocabile il ### per mancata impugnativa, il Tribunale di ### accoglieva la domanda, avendo il CTU riconosciuto il nesso causale tra l'infezione e la trasfusione ematica del 1991. 
In questa sede, gli attori, quali eredi del sig. ### chiedono il risarcimento dei danni subiti per il contagio ed il conseguente decesso dello stesso, sia iure proprio che iure hereditatis, in quanto, così come riconosciuto ed acclarato in molte sentenze di legittimità, il ### della ### aveva violato il proprio dovere di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione dei prodotti emoderivati da destinare a consumo umano, mentre -invece avrebbe dovuto esercitare attivamente il dovere di controllare e vigilare sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati.  ### convenuto si costituiva eccependo la prescrizione dei danni richiesti iure hereditatis, chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda, sostenendo che la trasfusione incriminata era avvenuta in un'epoca nella quale non erano state ancora acquisite dalla scienza medica, europea e/o mondiale, piene certezze diagnostiche sull'infezione da epatite HCV e sulle modalità di contagio tramite trasfusioni, per cui la possibilità di contrarre tali virus in occasione di trasfusioni non era ancora un evento ragionevolmente prevedibile o evitabile. 
Parte convenuta eccepiva, altresì, l'insussistenza del nesso causale, in quanto solo nel maggio del 2008 erano stati effettuati esami specifici per riscontrare l'infezione da HCV e, pertanto, dal 1991 al 2008 il ### avrebbe potuto contrarre l'infezione anche in altro modo. Ne conseguiva, ad avviso della convenuta, la mancanza di una sicura prova del nesso di causalità con l'evento trasfusionale, comprensivo di due unità, una delle quali peraltro apparteneva ad un donatore non rintracciabile, quindi non riscontrato come sieropositivo antiHCV. 
In via subordinata, parte convenuta chiedeva la chiamata in causa della struttura ### di ### di ### ritenendo la sua esclusiva responsabilità negli eventi denunciati; sempre in via subordinata, sollevava l'eccezione di compensatio lucri cum damno, chiedendo la detrazione delle somme erogate in base alla ### 210/92 dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni.  _______ La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti; veniva ammessa ed espletata prova per testi volta ad accertare la relazione affettiva degli attori con il sig. ### _______ 1. Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio ed iure hereditatis. 
Quanto all' eccezione di prescrizione, va rilevato che gli attori chiedono il risarcimento dei pregiudizi subiti nel duplice profilo di quelli patiti da ### (per il cui ristoro gli attori hanno agito iure hereditatis) e di quelli da loro stessi sofferti in dipendenza dalla malattia e dalla conseguente morte del congiunto (per il cui risarcimento hanno agito iure proprio). 
Quanto al danno iure hereditatis, va premesso che il termine prescrizionale applicabile per il danneggiato è quello quinquennale, ex art. 2947 cod. civ., comma 1, avendo la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento alla responsabilità per infezioni posttrasfusionali, escluso la configurabilità dei reati di epidemia colposa e di lesioni colpose plurime, con conseguente operatività della prescrizione quinquennale per le vittime di lesioni colpose; del resto, appare del tutto impropria la prospettazione di una responsabilità contrattuale del ### della ### non essendo configurabile alcun rapporto, neppure da contatto sociale, tra lo stesso e l'utente della struttura ospedaliera, in conformità a quanto stabilito dal ### (cfr. Cass. civ. n. 581 del 2008). 
Invero, la responsabilità del ### della ### per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947, primo comma, cod. civ., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod.  Inoltre, come autorevolmente osservato dalla S.C., “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)”. (Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 15/05/2012, Rv. 622363; cfr. Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep.  17/11/2020), n.26189). 
Ciò chiarito, posto che ### è deceduto il ### per “epatocarcinoma multifocale - cachessia neoplastica - arresto cardiocircolaorio”, il danno chiesto dagli attori iure proprio non è prescritto, in quanto al momento della notifica della citazione (gennaio 2021) non erano ancora decorsi 10 anni dal decesso. 
Non risulta, altresì, prescritto nemmeno il danno di cui gli attori chiedono il risarcimento iure hereditatis, quest'ultimo, come visto, soggetto a prescrizione quinquennale. 
Nello specifico, con riferimento al termine iniziale della prescrizione di tale diritto, va sottolineato che il dies a quo va fissato nel momento in cui il soggetto leso ha percepito, o avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, l'insorgere della malattia quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta illecita dolosa o colposa (cfr. Cass. civ. nn. 581 e 584 del 2008), tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. 
Quindi, secondo ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la concreta azionabilità del diritto coincide con la data in cui il paziente contagiato ha realisticamente e credibilmente potuto ricollegare l'evento alla condotta lesiva poi denunciata; tale data -frequentemente corrisponde con quella in cui è stata proposta la domanda amministrativa per l'indennizzo previsto dall'art. 4 della legge n. 210/1992, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche. 
Deve, tuttavia, tenersi ben presente che, ai fini dell'individuazione dell' “exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo, spetta al ### dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto", sicché il fatto noto non può essere desunto dalla mera preesistenza della malattia, al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione, ma va individuato nella pregressa esecuzione di accertamenti sanitari e cure cliniche pertinenti con l'infezione (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17421; Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11298). 
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta dal sig. ### in data ### (doc.  5 atto di parte attrice) ed è questo, quindi, il dies a quo del termine prescrizionale; si segnala che le valutazioni -in termine di prescrizionenon muterebbero pur volendo considerare la precedente data del 19.01.2009, giorno in cui ### in occasione di un controllo epatologico presso l'### di ### veniva ad apprendere che il contagio era probabilmente avvenuto con la trasfusione ematica effettuata nel giugno del 1991 (doc. 4 atto di parte attrice). 
Sicché, posto che il coniuge ed i figli di ### hanno più volte reiterato la richiesta di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis e, segnatamente: -con a/r 16.07.2013 (nell'interesse del coniuge e figli); -con note pec del 30.10.2014 e del 15.05.2017; -in ultimo, con lettera raccomandata a/r del 10.09.2018; emerge quindi che abbiano utilmente interrotto il termine prescrizionale, non essendo decorsi ancora 5 anni dall'ultimo atto interruttivo (settembre 2018) rispetto alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, vale a dire 13 gennaio 2021 (cfr. doc. da 71 a 82 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). 
Sul punto non rileva, peraltro, la circostanza che i primi atti interruttivi della prescrizione avvenuti in data ### e 30.10.2014 siano stati effettuati solo da alcuni attori, ossia #### e ### essendo essi legittimati ad agire per il recupero dell'intero credito nell'interesse della comunione ereditaria. 
Invero, secondo autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ### n. 24657/2007), può affermarsi che ciascun coerede possa agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi. 
Ne consegue che l'interruzione della prescrizione operata -dai figli del ### in data ### e 30.10.2014- è efficacie anche nei confronti dei nipoti del de cuius, #### e ### in aderenza a quanto stabilito dall'art. 1310 comma 1 c.c., secondo cui “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.  2. Sul merito della domanda. Nesso causale. Responsabilità del ### in materia di trattamento del sangue e dei suoi derivati. 
La domanda spiegata nei riguardi del ### da qualificarsi quale azione di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (si veda, anche in motivazione, Cass. sez. un. sent. cit. n. 576/2008), è fondata. 
Dall'esame della consulenza tecnica espletata nel procedimento civile R.G. 162/2013 svoltosi dinanzi al Tribunale di ### emerge infatti che, secondo un giudizio di elevata probabilità statistica, ### abbia contratto il virus HCV per aver subito, nel 1991, la trasfusione di due unità di sangue (doc. 13 atto di parte attrice).  ###, invero, ha rilevato che erano state assegnate al ### due unità trasfusionali e precisamente la n. 335 /91, prelevata al sig. T.L., donatore periodico in attività, tutt'ora sieronegativo per il virus C, e l'unità 339 donata da tale sig. G.L., non rintracciabile, per la quale viene riportata come negativa la ricerca di anticorpi anti ### Sul punto, l'ausiliario precisava che la negatività degli anticorpi anti-HCV non esclude con certezza assoluta una infezione da virus C e che pertanto è verosimile che l'infezione da virus C contratta dal ### sia conseguenza della trasfusione n. 339 praticata il giorno 26.06.1991 proveniente dal donatore G.L. non rintracciabile e sul quale non è possibile effettuare verifiche attuali sulla sua eventuale sieropositività per il virus C. 
In proposito giova, altresì, osservare che l'ausiliario non ha riscontrato nessuna altra potenziale fonte infettiva in capo al de cuius, puntualizzando in proposito che “altre possibili fonti di contagio sono rappresentati da aghi e siringhe infette frequenti nei tossicodipendenti, piercing, tatuaggi, agopuntura, attività sessuale promiscua, interventi odontoiatrici ed endoscopie. Anche oggetti domestici come forbici, rasoi, tagliaunghie possono fungere da vettori di infezioni in caso di familiari infetti. Per tale motivo la scrivente ha acquisito tutta la documentazione disponibile inerente le indagini ematochimiche riguardo al dosaggio delle transaminasi epatiche per escludere anche la remota possibilità di contagio interfamiliare tramite gli utensili sopra riportati. Dette indagini, sia sui prelievi della moglie del settembre 1999, del febbraio 2002 e del marzo 2014 hanno evidenziato valori normali delle transaminasi. Anche la transaminasemia del figlio sig. ### del 29.03.2013 è risultata nella norma. Le analisi pervenutemi dell'altro figlio sig. ### non riportano il controllo delle transaminasi; quindi, sono irrilevanti ai fini della presente indagine. Tutte le modalità di trasmissione sopra elencate sono poco frequenti rispetto alle infusioni di sangue ed emoderivati infetti nel periodo precedente la messa a punto del genoma virale ### Da tutto quanto riportato, la scrivente ritiene che la epatite cronica HCV correlata evoluta prima in cirrosi e successivamente in cancrocirrosi del ### con grande probabilità è conseguente alla trasfusione n. 339 donata da donatore G.L. non rintracciabile effettuata presso il ### di ### di ### di ### il ###”. 
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che sia sussistente il nesso causale tra le trasfusioni subite dal ### nell'annualità indicata e l'epatopatia da HCV da lui contratta. 
Appare opportuno, altresì, evidenziare che la sussistenza del nesso causale emerge dall'accertamento, con efficacia di giudicato esterno, del nesso eziologico già effettuato dal Tribunale di ### con la sentenza n. 438/2017 emessa in data ### e passata in giudicato in data ###, con la quale veniva riconosciuto al coniuge e ai figli del ### l'indennizzo di cui alla legge 210/1992 (doc. 14 atto di parte attrice). 
In proposito, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di danni da emotrasfusioni, l'accertamento - con pronuncia coperta da giudicato - nel giudizio promosso contro il ### della ### per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 circa l'acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta opera come giudicato esterno nel successivo giudizio, promosso contro il ### della ### per il risarcimento danni ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al richiesto risarcimento dei danni, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2022, n.15379). 
Venendo ai profili di responsabilità del ### va premesso che lo screening per la diagnosi del virus HCV era sul piano scientifico “disponibile dal settembre 1989”; esso però è stato reso obbligatorio in ### soltanto a decorrere dal 22.8.1990, data di pubblicazione sulla ### del decreto ministeriale del 21.7.1990. 
Tuttavia, sebbene la fattispecie non interessi l'attuale procedimento, l'obbligo del ### della ### di dare direttive e prescrizioni in materia di raccolta del sangue e dei suoi derivati sussisteva anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 4.5.1990. 
Ciò risulta affermato con chiarezza dalla lettura della sentenza della Cassazione, S.S.UU.  n. 581/2008, alla cui parte motiva si rinvia integralmente, secondo cui “… anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del ### della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. ### da parte del ### di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale quando, come nella fattispecie della violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”. 
In particolare, i doveri di controllo, direttiva e vigilanza, sussistenti in questa materia in capo al ### della ### anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/1990, discendono dal combinato disposto delle leggi nn. 296/1958 (cfr. art. 1), 592/1967 e 833/1978 (cfr. art. 6 lettera b ed art. 4 n. 6) e di alcune fonti normative secondarie (D.P.R. n. 1256/1971 e D.M. ### del 17.2.1972). 
Pertanto, la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità del ### sussiste anche per i periodi anteriori alla scoperta scientifica dell'esistenza di tale virus. 
In proposito è stato così rilevato: “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del ### della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul ### della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2022, n.21695; fra le tante da ultimo Cass. civ. n. 21145 del 2021 e n. 1566 del 2019; nella stessa direzione si vedano Cass. civ. sent. n. 15453 del 14.7.2011 e, soprattutto, Cass. S.U. nn. 576 e 581 dell'11.1.2008, le quali hanno affermato per prime tale principio ed in generale costituiscono un punto fermo in questo settore della materia del risarcimento del danno per fatto illecito). 
Tanto premesso, posto che le trasfusioni nel caso in esame si collocano nell'anno 1991, è indubbio che il ### fosse obbligato, in virtù del D.M. del 21.07.1990, ad effettuare un controllo teso all'accertamento del virus ### si deve pertanto concludere per la sussistenza di una responsabilità colposa ed esclusiva del ### per i fatti lesivi occorsi ai danni dei congiunti degli attori. 
Va peraltro in questa sede rigettata la richiesta (non essendo stato in corso di causa adottato alcun formale provvedimento al riguardo), avanzata dal ### della ### relativa alla chiamata in causa della struttura ospedaliera di ### di ### Si osserva, in proposito, che la presenza di titoli di responsabilità diversi (contrattuale per la struttura sanitaria ed extracontrattuale per il ministero) non è di ostacolo alla configurabilità di una responsabilità solidale, per la quale l'art. 2055 comma 1 c.c. richiede l'imputabilità dello stesso fatto dannoso a più persone; come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, l'unicità del fatto dannoso è presa in considerazione dalla norma con riferimento alla persona del danneggiato, e non in relazione all'identità delle norme giuridiche violate, restando quindi irrilevante sia l'autonomia delle condotte lesive sia la diversità dei titoli di responsabilità di ciascuno dei soggetti che hanno concorso a causare il danno, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Cass., 16.12.2005, 27713; Cass., ord., 17.1.2019, n. 1070). 
Essendo ciascuno dei condebitori solidali tenuto all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.), il creditore è legittimato a pretendere il pagamento da ciascuno e quindi può agire nei confronti di uno qualsiasi di essi; resta la possibilità, per il danneggiante che risarcisce il danno, di esercitare il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili (art. 2055 comma 2 c.c.), eventualmente anche nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, mediante espressa domanda di accertamento della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili (Cass., 20.12.2018, n. ###, con la precisazione che la domanda di regresso “non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato”). 
Dalla struttura propria delle obbligazioni solidali discende, quindi, in primo luogo l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i condebitori (per tutte Cass., 27.6.2007, n. 14844), versandosi in ipotesi di cause scindibili; non sussistono, quindi, i presupposti per l'integrazione del contraddittorio, anche perché il ### non ha avanzato neppure tempestiva domanda di chiamata in causa del terzo, limitandosi a richiedere al ### di disporre la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. e questo ### come detto, non reputa essenziale o opportuno, anche ai fini del contenimento dei termini processuali, disporre la chiamata in causa del terzo.  3. Danni risarcibili iure hereditatis. 
Per quanto concerne del risarcimento del danno iure hereditatis, va precisato quanto segue. 
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 22451/2017 ha espressamente chiarito che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “jure hereditatis”, possono consistere: a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus: l'accertamento del danno-conseguenza e' questione di fatto e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale” ( Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014); b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell' “an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilita' della propria fine e (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014); La Suprema Corte, anche in altre occasioni, si è espressa in materia di danno morale terminale e di danno catastrofale precisando altresì i principi da applicare in materia di riparto dell'onere probatorio: “In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cassazione civile sez. III 05 maggio 2021 n. 11719). 
Come già esposto, preso atto della tempestiva richiesta del risarcimento del danno iure hereditatis, quest'ultimo deve essere liquidato agli attori, dato che tra l'evento lesivo (infezione in seguito alle trasfusioni subite e conseguente contrazione della patologia epatica) e l'evento morte è trascorso un notevole lasso di tempo e che, quindi, si era concretizzato un danno -subito direttamente dal sig. ### suscettibile di trasmettersi ai suoi eredi. 
Il danno da risarcire va commisurato alle lesioni subite in vita dal danneggiato e alla menomazione della sua integrità psico-fisica; non può essere posto in dubbio che tale menomazione si sia prodotta già al momento del contagio e, quindi, all'epoca delle emotrasfusioni eseguite, non rilevando in senso contrario che l'infezione si sia cronicizzata nel tempo e che la parte abbia preso cognizione della malattia solo successivamente; una volta contratta l'infezione è infatti compromessa, almeno potenzialmente, la funzionalità epatica, a prescindere dalla manifestazione in concreto di segni più o meno evidenti di peggioramento della qualità di vita. 
Il contagio segna l'insorgenza della malattia in quanto di per sé capace di innestare nell'organismo processi morbosi suscettibili di svilupparsi in modi e tempi diversi; peraltro, non è più accettata nella letteratura medica la distinzione tra “portatori” asintomatici del virus HCV e pazienti “affetti” da epatite, in quanto tutti coloro che sono infettati da virus HCV da più di sei mesi sono considerati “pazienti con infezione cronica da HCV” o “portatori cronici”, indipendentemente dallo stato di sviluppo e di attività della malattia ed anche in presenza di livelli normali di ### nel siero.  ### della malattia, che nei casi più gravi può portare alla cirrosi epatica e al carcinoma epatocellulare, avviene in un tempo variabile; essa può restare asintomatica per un periodo di tempo lungo o, addirittura, per tutta la sua durata, così come può manifestarsi in modifiche lievi della funzionalità del fegato. 
Venendo al caso in esame, quanto al danno trasmesso iure hereditatis, tenuto conto delle indicazioni del ctu nel giudizio svolto presso il Tribunale di ### che ha rilevato che al sig.  ### era stato diagnosticato nel 2010 un epatocarcinoma a partire dal quale vi è stato un rapido e apprezzabile aggravarsi della condizione fisica del ### si ritiene che la quantificazione del danno biologico subito dall'emotrasfusione possa essere congruamente effettuata da questo G.I. nella misura del 30%, e che detto pregiudizio sia da liquidarsi avendo quale parametro le tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011. 
La scelta delle tabelle milanesi è ispirata dall'avviso che va assecondata l'esigenza di creare una situazione di uniformità di parametri, seppur con i correttivi dettati dalla personalizzazione del danno (vedi per tutte Cass.civ. n.394/07, Cass.civ. n.23918/06), con scopi garantistici di certezza dettati dalla diffusa esigenza di una valutazione conforme, in presenza di una medesima fattispecie dannosa, non discriminabile su basi territoriali. 
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, gli importi risarcitori tabellari considerano già quella componente del pregiudizio comunemente conosciuta come “danno esistenziale”. Rimane comunque aperto il campo a incremento del risarcimento tabellare in presenza di dati “personalizzanti” che possano attestare l'insufficienza degli importi tabellari al ristoro del concreto pregiudizio subito dal soggetto, in relazione a peculiari aspetti dinamicorelazionali della sua esistenza: ciò nella consapevolezza della natura pur sempre equitativa della liquidazione e della multiforme varietà dei “modi di vita”. Uguale apertura è stata attribuita al risarcimento di danni non patrimoniali provocati da lesioni a diritti, diversi da quello alla salute, proclamati e tutelati dalla ### o da leggi ordinarie. 
Nelle tabelle adottate da ultimo presso il Tribunale di Milano, risulta essere ricompreso e liquidato congiuntamente al biologico anche il cd. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la “sofferenza morale determinata dal non poter fare” quelle attività, la frazione cd. morale del danno biologico, “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” (Cass.29672). E detta componente trova, nei casi in cui l'illecito configuri (anche solo astrattamente; Cass.6651/82, richiamata da Cass.26972) reato (come nel caso in esame), espressa copertura normativa (art.185 cp), donde la risarcibilità. 
Nel caso in esame, pertanto, anche la “voce” di danno in discorso deve trovar posto nella complessiva liquidazione, essendo peraltro del tutto intuitiva la sofferenza morale di un soggetto che ha riportato le invalidità accertate dal ctu. 
La determinazione della quota “morale” del complessivo danno biologico non può che essere equitativa e deve tener conto di natura, entità, incidenza funzionale dei pregiudizi fisici subiti, della intensità del dolore risentito e delle privazioni che sono state sopportate durante la fase acuta della malattia e della convalescenza nonché di quelle che saranno prevedibilmente sopportate nella vita futura a causa della invalidità permanente, della età della vittima, della sua condizione fisica e delle sue abitudini esistenziali antecedenti al fatto dannoso, di ogni altro elemento suscettivo di incidenza. 
Non potendo tuttavia l'equità sconfinare nell'arbitrio, occorre pur sempre individuare un criterio di quantificazione, e tale criterio, ad avviso di questo giudice, può essere ancora mutuato dalle tabelle del danno biologico esistenziale-dinamico-relazionale, determinandosi la quota “morale” del danno biologico in una quota frazionaria dell'importo tabellare che tenga conto dei sopraenumerati elementi (che, lo si ripete, nelle tabelle da ultimo adottate presso il Tribunale di Milano, viene liquidato congiuntamente e liquidato in misura variabile tra ¼ e ½ dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, a seconda del grado di invalidità riportato). 
Pertanto, la liquidazione del danno iure hereditatis può essere effettuata nella misura di euro 116.046,00, tenuto conto della valutazione del danno biologico subito dal ### ed anche dell'età del danneggiato nel momento in cui ha ricevuto la diagnosi di epatocarcinoma nel 2010 (78 anni), somma già comprensiva del danno morale.  4. Danni risarcibili iure proprio. 
Venendo alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, va evidenziato che nel caso di specie può essere risarcito il pregiudizio direttamente subito (iure proprio) per le sofferenze psico-fisiche patite a causa della perdita del proprio caro. 
In quest'ultimo caso si configura, quindi, il cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, consistente in un importo monetario la cui entità dipende dal grado di parentela intercorrente tra il familiare e la persona deceduta (più era stretto tale rapporto e tanto maggiore sarà il danno), dalla loro età, dalla convivenza e dall'eventuale assenza di altri familiari. 
Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. 
Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. 
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)”. 
Inoltre, giova ricordare che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è riconosciuto anche a parenti non conviventi con il de cuius. Invero, la Corte di legittimità, mutando un precedente orientamento giurisprudenziale che vedeva come requisito necessario la convivenza ai fini del detto risarcimento, ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (Cassazione civile sez. III 25 giugno 2021 n. 18284). La Corte ha specificato, altresì, che la convivenza costituisce piuttosto un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur (Cassazione civile sez. III ord. 24.03.2021 n. 2818). 
La quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale deve quindi avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ( Cass. n. 1410 del 21.1.2011). 
Pertanto, trattandosi di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., occorre effettuare una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, garantendo anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti ### giudiziari; tale uniformità di trattamento è garantita, anche in questo caso, dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la stessa S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 Di conseguenza, per la concreta liquidazione dei danni subiti il giudicante, applicando le tabelle milanesi, valuterà i seguenti criteri: 1) rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plerumque accidit, il danno risarcibile è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto. Si prende atto che nel presente processo i ricorrenti sono il coniuge, i figli e i nipoti della vittima; pertanto, la liquidazione terrà in debito conto lo stretto legame di parentela esistente; 2) età del congiunto: il danno liquidabile è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite; tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore. Si prende atto che i figli della vittima avevano rispettivamente 55 anni (### e 52 anni (####, mentre i nipoti avevano 26 anni (###, 23 anni (###, 20 anni (### e 13 anni (###; 3) età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; nel giudizio oggi trattato, la vittima era un uomo di 79 anni, nato il ###: 4) convivenza tra la vittima e i congiunti superstiti, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite. Dagli atti risulta che nessuno degli attori conviveva con il sig. ### ma che, tuttavia, i vari nuclei familiari vivevano nel medesimo stabile. 
Ciò posto, deve riconoscersi nei confronti di ### e ### il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, considerato lo stretto grado di parentela intercorrente tra il de cuius e gli attori (rapporto di filiazione), i quali hanno indubbiamente subito una perdita affettiva lacerante ed irreparabile, che ha profondamente turbato ed alterato i preesistenti equilibri personali e familiari. 
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuto anche nei confronti dei nipoti del de cuius, ##### e #### Invero, l'istruttoria orale ha consentito di apprezzare lo stretto legame esistente tra il nonno e i nipoti. 
Da quanto dichiarato dal teste ### è emerso infatti che il sig. ### avesse rapporti quotidiani con i nipoti, che accompagnava e riprendeva a scuola e con i quali trascorreva tutti i pomeriggi. Il teste ha, altresì, affermato che “tutto si svolgeva a casa dei nonni perché i genitori lavoravano tutto il giorno (…), la casa dei nonni è stata sempre il luogo di convivialità e di festeggiamenti di tutte le ricorrenze”. 
In punto di diritto, il Tribunale condivide l'insegnamento della Corte di Cassazione, in merito al quale gli appartenenti al nucleo parentale diversi dal coniuge e dai figli, in particolare i nonni e i nipoti, hanno diritto di ottenere ristoro per la perdita del proprio congiunto anche se con questo non conviventi, purché dimostrino la "effettività e la consistenza della relazione parentale" (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9696), presupposto quest'ultimo dimostrato dagli attori nel presente giudizio, mediante prova orale, anche perché è parimenti emerso dall'istruttoria che i nipoti vivevano nello stesso stabile in cui abitava anche il sig. ### così come puntualmente confermato dal citato teste, il quale ha dichiarato che: “La casa dei nonni e quella dei figli ### e ### è unica e gli ingressi comunicanti tra le tre abitazioni”. 
Valutati unitariamente tali elementi, si giunge nel caso di specie ad una liquidazione tabellare superiore al minimo per tutti i congiunti, ma parametrata alla fascia più bassa (tenuto conto soprattutto della età del ### di anni 79). 
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale viene così determinato: - ### figlio: € 180.000,00; - ### figlio: € 180.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; 5. Eccezione di compensatio lucri cum damno. 
Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, va premesso che trattasi di un'eccezione in senso lato; pertanto, non si tratta dell'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma di una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210, cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014, Rv. 632976). 
Inoltre, tale decurtazione è ammessa e prescritta dalla maggioritaria e più recente giurisprudenza (cfr. Cass. civ. sent. n. 6573 del 14.3.2013), secondo cui: “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus ### HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il ### della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ### due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo”. (Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 14/03/2013, Rv. 625543). 
In caso di responsabilità per contagio da virus ### HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove solo in apparenza non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, ### e ### - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza 4309 del 14/02/2019). 
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dagli attori e in particolare dalla sentenza n. 438/2017 emessa dal Tribunale di ### e passata in giudicato, si evince, che essi abbiano già ottenuto il riconoscimento delle somme a titolo indennitario, pur se l'esatto ammontare delle stesse non risulta concretamente indicato o emergente dagli atti. 
In proposito, non ha infatti rilievo, ai fini della compensazione, se gli attori abbiano effettivamente percepito l'attribuzione indennitaria ma è sufficiente che la stessa gli sia stata riconosciuta. 
Tale principio trova conferma nella recente sentenza della Suprema Corte, secondo cui: “Nel giudizio promosso nei confronti del ### della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. Deriva da quanto precede, pertanto, che anche le somme non ancora percepite, ma comunque riconosciute e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia, vanno comprese nel calcolo della compensazione” (Cassazione civile sez. III, 14/10/2022, n.###).   Pertanto, dal complessivo risarcimento riconosciuto, pari ad euro 460.000,00 a titolo di danni subiti iure proprio e ad euro 116.046,00 a titolo di danni iure hereditatis, vanno detratte le somme già riconosciute / ottenute dagli eredi o dal de cuius a titolo indennitario. 
Ciò chiarito, la detrazione deve essere effettuata rendendo omogenei alla stessa data l'indennizzo ed il risarcimento e, quindi, rivalutando la somma già pagata a titolo di indennizzo dalla data di pagamento ad oggi, detraendo tale importo dal danno riconosciuto in questa sede, calcolando gli interessi come indicato in dispositivo.  6. Spese processuali. 
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza del ### e si liquidano in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del ### definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Condanna il ### della ### al risarcimento dei danni subiti da ######### per il decesso del proprio congiunto, ### danni che liquida in complessivi euro 460.000,00 a titolo di danni subiti iure proprio -di cui euro 180.000,00 ciascuno per i figli ### e ### euro 25.000,00 ciascuno per i nipoti ##### e ### e in complessivi euro 116.046,00 a titolo di danni subiti iure hereditatis, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del 14.10.2011 al saldo, conteggiati sulla predetta somma devalutata al 14.10.2011 ed anno per anno rivalutata, previa detrazione da tali somme dell'indennizzo già corrisposto ed effettivamente pagato agli attori e/o al de cuius ex L. 210/1992 in seguito alle domande da loro o dal loro congiunto avanzate in diversa sede amministrativa o giurisdizionale; 2) Condanna il ### della ### convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, spese che liquida in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cap come per legge e rimborso forfettario del 15% da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Campobasso, 23 febbraio 2023 ### 

causa n. 50/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Previati Barbara

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