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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 50/2021 tra Oggi 23 febbraio 2023 innanzi al dott. ### sono comparsi: per gli attori l'avv. ### per il Ministero della ### l'avvocatura dello Stato, ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere le causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti, memorie e verbali di causa che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, richieste, anche istruttorie, già formulate, che in questa sede si richiamano integralmente. ### si ritira in camera di consiglio; all'esito, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. ### N. R.G. 50/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 50/2021, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 23 febbraio 2023, promossa da: ######## in proprio ed in qualità di prossimi congiunti/eredi legittimi dei defunti ### e ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliati digitalmente agli indirizzi pec ### e ### ATTORI contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ###, presso cui è elettivamente domiciliato ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Gli odierni attori, in proprio ed in qualità di eredi (figli e nipoti) dei defunti ### nato il ###, deceduto il ###, e ### nata l'11.08.1936, deceduta il ###, citavano in giudizio il ### della ### deducendo che: ### era stato ricoverato dal 25.06.1991 all'10.07.1991 presso l'### di ### di ### per “frattura pluriframmentaria gomito destro, frattura branca ischio-pubica destra”; nell'occasione, veniva sottoposto a trasfusioni di n. 2 unità di sangue intero, gruppo 0 +, assegnate dal ### trasfusionale della Usl di ### in occasione di esami del sangue del 9.05.2008, effettuati dal ### presso la struttura ospedaliera F. Veneziale di ### veniva rilevata la positività al virus dell'### in data ###, il dott. ### effettuato il controllo epatologico presso l'### di ### comunicava al ### che il contagio era avvenuto, con grande probabilità, con la trasfusione ematica effettuata durante il ricovero del giugno 1991.
Sempre nel 2009, la ### di ### non ritenendo la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite nel 1991 e l'infezione (epatite ### contratta, non riconosceva al ### la spettanza dell'indennizzo ex L. 210/1992; successivamente, in data ### il ### decedeva per complicanze della patologia indicata.
In data ###, il coniuge e i figli del de cuius convenivano il ### della ### dinanzi il Tribunale di ### per ivi sentirlo dichiarare, previo accertamento della derivazione eziologica dell'epatite HCV e del decesso alla trasfusione del 1991, al pagamento dei ratei di indennizzo previsti dalla ### 210/92, maturati dalla data della domanda amministrativa dell'11.02.2009 sino al decesso del ### nonché al pagamento all'assegno una tantum ex art. 1 comma 3 ### 238/97.
Con sentenza n. 438/2017, divenuta irrevocabile il ### per mancata impugnativa, il Tribunale di ### accoglieva la domanda, avendo il CTU riconosciuto il nesso causale tra l'infezione e la trasfusione ematica del 1991.
In questa sede, gli attori, quali eredi del sig. ### chiedono il risarcimento dei danni subiti per il contagio ed il conseguente decesso dello stesso, sia iure proprio che iure hereditatis, in quanto, così come riconosciuto ed acclarato in molte sentenze di legittimità, il ### della ### aveva violato il proprio dovere di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione dei prodotti emoderivati da destinare a consumo umano, mentre -invece avrebbe dovuto esercitare attivamente il dovere di controllare e vigilare sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati. ### convenuto si costituiva eccependo la prescrizione dei danni richiesti iure hereditatis, chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda, sostenendo che la trasfusione incriminata era avvenuta in un'epoca nella quale non erano state ancora acquisite dalla scienza medica, europea e/o mondiale, piene certezze diagnostiche sull'infezione da epatite HCV e sulle modalità di contagio tramite trasfusioni, per cui la possibilità di contrarre tali virus in occasione di trasfusioni non era ancora un evento ragionevolmente prevedibile o evitabile.
Parte convenuta eccepiva, altresì, l'insussistenza del nesso causale, in quanto solo nel maggio del 2008 erano stati effettuati esami specifici per riscontrare l'infezione da HCV e, pertanto, dal 1991 al 2008 il ### avrebbe potuto contrarre l'infezione anche in altro modo. Ne conseguiva, ad avviso della convenuta, la mancanza di una sicura prova del nesso di causalità con l'evento trasfusionale, comprensivo di due unità, una delle quali peraltro apparteneva ad un donatore non rintracciabile, quindi non riscontrato come sieropositivo antiHCV.
In via subordinata, parte convenuta chiedeva la chiamata in causa della struttura ### di ### di ### ritenendo la sua esclusiva responsabilità negli eventi denunciati; sempre in via subordinata, sollevava l'eccezione di compensatio lucri cum damno, chiedendo la detrazione delle somme erogate in base alla ### 210/92 dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni. _______ La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti; veniva ammessa ed espletata prova per testi volta ad accertare la relazione affettiva degli attori con il sig. ### _______ 1. Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio ed iure hereditatis.
Quanto all' eccezione di prescrizione, va rilevato che gli attori chiedono il risarcimento dei pregiudizi subiti nel duplice profilo di quelli patiti da ### (per il cui ristoro gli attori hanno agito iure hereditatis) e di quelli da loro stessi sofferti in dipendenza dalla malattia e dalla conseguente morte del congiunto (per il cui risarcimento hanno agito iure proprio).
Quanto al danno iure hereditatis, va premesso che il termine prescrizionale applicabile per il danneggiato è quello quinquennale, ex art. 2947 cod. civ., comma 1, avendo la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento alla responsabilità per infezioni posttrasfusionali, escluso la configurabilità dei reati di epidemia colposa e di lesioni colpose plurime, con conseguente operatività della prescrizione quinquennale per le vittime di lesioni colpose; del resto, appare del tutto impropria la prospettazione di una responsabilità contrattuale del ### della ### non essendo configurabile alcun rapporto, neppure da contatto sociale, tra lo stesso e l'utente della struttura ospedaliera, in conformità a quanto stabilito dal ### (cfr. Cass. civ. n. 581 del 2008).
Invero, la responsabilità del ### della ### per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947, primo comma, cod. civ., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. Inoltre, come autorevolmente osservato dalla S.C., “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)”. (Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 15/05/2012, Rv. 622363; cfr. Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26189).
Ciò chiarito, posto che ### è deceduto il ### per “epatocarcinoma multifocale - cachessia neoplastica - arresto cardiocircolaorio”, il danno chiesto dagli attori iure proprio non è prescritto, in quanto al momento della notifica della citazione (gennaio 2021) non erano ancora decorsi 10 anni dal decesso.
Non risulta, altresì, prescritto nemmeno il danno di cui gli attori chiedono il risarcimento iure hereditatis, quest'ultimo, come visto, soggetto a prescrizione quinquennale.
Nello specifico, con riferimento al termine iniziale della prescrizione di tale diritto, va sottolineato che il dies a quo va fissato nel momento in cui il soggetto leso ha percepito, o avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, l'insorgere della malattia quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta illecita dolosa o colposa (cfr. Cass. civ. nn. 581 e 584 del 2008), tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Quindi, secondo ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la concreta azionabilità del diritto coincide con la data in cui il paziente contagiato ha realisticamente e credibilmente potuto ricollegare l'evento alla condotta lesiva poi denunciata; tale data -frequentemente corrisponde con quella in cui è stata proposta la domanda amministrativa per l'indennizzo previsto dall'art. 4 della legge n. 210/1992, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Deve, tuttavia, tenersi ben presente che, ai fini dell'individuazione dell' “exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo, spetta al ### dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto", sicché il fatto noto non può essere desunto dalla mera preesistenza della malattia, al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione, ma va individuato nella pregressa esecuzione di accertamenti sanitari e cure cliniche pertinenti con l'infezione (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17421; Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11298).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta dal sig. ### in data ### (doc. 5 atto di parte attrice) ed è questo, quindi, il dies a quo del termine prescrizionale; si segnala che le valutazioni -in termine di prescrizionenon muterebbero pur volendo considerare la precedente data del 19.01.2009, giorno in cui ### in occasione di un controllo epatologico presso l'### di ### veniva ad apprendere che il contagio era probabilmente avvenuto con la trasfusione ematica effettuata nel giugno del 1991 (doc. 4 atto di parte attrice).
Sicché, posto che il coniuge ed i figli di ### hanno più volte reiterato la richiesta di risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis e, segnatamente: -con a/r 16.07.2013 (nell'interesse del coniuge e figli); -con note pec del 30.10.2014 e del 15.05.2017; -in ultimo, con lettera raccomandata a/r del 10.09.2018; emerge quindi che abbiano utilmente interrotto il termine prescrizionale, non essendo decorsi ancora 5 anni dall'ultimo atto interruttivo (settembre 2018) rispetto alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, vale a dire 13 gennaio 2021 (cfr. doc. da 71 a 82 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Sul punto non rileva, peraltro, la circostanza che i primi atti interruttivi della prescrizione avvenuti in data ### e 30.10.2014 siano stati effettuati solo da alcuni attori, ossia #### e ### essendo essi legittimati ad agire per il recupero dell'intero credito nell'interesse della comunione ereditaria.
Invero, secondo autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ### n. 24657/2007), può affermarsi che ciascun coerede possa agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi.
Ne consegue che l'interruzione della prescrizione operata -dai figli del ### in data ### e 30.10.2014- è efficacie anche nei confronti dei nipoti del de cuius, #### e ### in aderenza a quanto stabilito dall'art. 1310 comma 1 c.c., secondo cui “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. 2. Sul merito della domanda. Nesso causale. Responsabilità del ### in materia di trattamento del sangue e dei suoi derivati.
La domanda spiegata nei riguardi del ### da qualificarsi quale azione di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (si veda, anche in motivazione, Cass. sez. un. sent. cit. n. 576/2008), è fondata.
Dall'esame della consulenza tecnica espletata nel procedimento civile R.G. 162/2013 svoltosi dinanzi al Tribunale di ### emerge infatti che, secondo un giudizio di elevata probabilità statistica, ### abbia contratto il virus HCV per aver subito, nel 1991, la trasfusione di due unità di sangue (doc. 13 atto di parte attrice). ###, invero, ha rilevato che erano state assegnate al ### due unità trasfusionali e precisamente la n. 335 /91, prelevata al sig. T.L., donatore periodico in attività, tutt'ora sieronegativo per il virus C, e l'unità 339 donata da tale sig. G.L., non rintracciabile, per la quale viene riportata come negativa la ricerca di anticorpi anti ### Sul punto, l'ausiliario precisava che la negatività degli anticorpi anti-HCV non esclude con certezza assoluta una infezione da virus C e che pertanto è verosimile che l'infezione da virus C contratta dal ### sia conseguenza della trasfusione n. 339 praticata il giorno 26.06.1991 proveniente dal donatore G.L. non rintracciabile e sul quale non è possibile effettuare verifiche attuali sulla sua eventuale sieropositività per il virus C.
In proposito giova, altresì, osservare che l'ausiliario non ha riscontrato nessuna altra potenziale fonte infettiva in capo al de cuius, puntualizzando in proposito che “altre possibili fonti di contagio sono rappresentati da aghi e siringhe infette frequenti nei tossicodipendenti, piercing, tatuaggi, agopuntura, attività sessuale promiscua, interventi odontoiatrici ed endoscopie. Anche oggetti domestici come forbici, rasoi, tagliaunghie possono fungere da vettori di infezioni in caso di familiari infetti. Per tale motivo la scrivente ha acquisito tutta la documentazione disponibile inerente le indagini ematochimiche riguardo al dosaggio delle transaminasi epatiche per escludere anche la remota possibilità di contagio interfamiliare tramite gli utensili sopra riportati. Dette indagini, sia sui prelievi della moglie del settembre 1999, del febbraio 2002 e del marzo 2014 hanno evidenziato valori normali delle transaminasi. Anche la transaminasemia del figlio sig. ### del 29.03.2013 è risultata nella norma. Le analisi pervenutemi dell'altro figlio sig. ### non riportano il controllo delle transaminasi; quindi, sono irrilevanti ai fini della presente indagine. Tutte le modalità di trasmissione sopra elencate sono poco frequenti rispetto alle infusioni di sangue ed emoderivati infetti nel periodo precedente la messa a punto del genoma virale ### Da tutto quanto riportato, la scrivente ritiene che la epatite cronica HCV correlata evoluta prima in cirrosi e successivamente in cancrocirrosi del ### con grande probabilità è conseguente alla trasfusione n. 339 donata da donatore G.L. non rintracciabile effettuata presso il ### di ### di ### di ### il ###”.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che sia sussistente il nesso causale tra le trasfusioni subite dal ### nell'annualità indicata e l'epatopatia da HCV da lui contratta.
Appare opportuno, altresì, evidenziare che la sussistenza del nesso causale emerge dall'accertamento, con efficacia di giudicato esterno, del nesso eziologico già effettuato dal Tribunale di ### con la sentenza n. 438/2017 emessa in data ### e passata in giudicato in data ###, con la quale veniva riconosciuto al coniuge e ai figli del ### l'indennizzo di cui alla legge 210/1992 (doc. 14 atto di parte attrice).
In proposito, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di danni da emotrasfusioni, l'accertamento - con pronuncia coperta da giudicato - nel giudizio promosso contro il ### della ### per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 circa l'acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta opera come giudicato esterno nel successivo giudizio, promosso contro il ### della ### per il risarcimento danni ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al richiesto risarcimento dei danni, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2022, n.15379).
Venendo ai profili di responsabilità del ### va premesso che lo screening per la diagnosi del virus HCV era sul piano scientifico “disponibile dal settembre 1989”; esso però è stato reso obbligatorio in ### soltanto a decorrere dal 22.8.1990, data di pubblicazione sulla ### del decreto ministeriale del 21.7.1990.
Tuttavia, sebbene la fattispecie non interessi l'attuale procedimento, l'obbligo del ### della ### di dare direttive e prescrizioni in materia di raccolta del sangue e dei suoi derivati sussisteva anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 4.5.1990.
Ciò risulta affermato con chiarezza dalla lettura della sentenza della Cassazione, S.S.UU. n. 581/2008, alla cui parte motiva si rinvia integralmente, secondo cui “… anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del ### della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. ### da parte del ### di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale quando, come nella fattispecie della violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”.
In particolare, i doveri di controllo, direttiva e vigilanza, sussistenti in questa materia in capo al ### della ### anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/1990, discendono dal combinato disposto delle leggi nn. 296/1958 (cfr. art. 1), 592/1967 e 833/1978 (cfr. art. 6 lettera b ed art. 4 n. 6) e di alcune fonti normative secondarie (D.P.R. n. 1256/1971 e D.M. ### del 17.2.1972).
Pertanto, la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità del ### sussiste anche per i periodi anteriori alla scoperta scientifica dell'esistenza di tale virus.
In proposito è stato così rilevato: “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del ### della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul ### della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2022, n.21695; fra le tante da ultimo Cass. civ. n. 21145 del 2021 e n. 1566 del 2019; nella stessa direzione si vedano Cass. civ. sent. n. 15453 del 14.7.2011 e, soprattutto, Cass. S.U. nn. 576 e 581 dell'11.1.2008, le quali hanno affermato per prime tale principio ed in generale costituiscono un punto fermo in questo settore della materia del risarcimento del danno per fatto illecito).
Tanto premesso, posto che le trasfusioni nel caso in esame si collocano nell'anno 1991, è indubbio che il ### fosse obbligato, in virtù del D.M. del 21.07.1990, ad effettuare un controllo teso all'accertamento del virus ### si deve pertanto concludere per la sussistenza di una responsabilità colposa ed esclusiva del ### per i fatti lesivi occorsi ai danni dei congiunti degli attori.
Va peraltro in questa sede rigettata la richiesta (non essendo stato in corso di causa adottato alcun formale provvedimento al riguardo), avanzata dal ### della ### relativa alla chiamata in causa della struttura ospedaliera di ### di ### Si osserva, in proposito, che la presenza di titoli di responsabilità diversi (contrattuale per la struttura sanitaria ed extracontrattuale per il ministero) non è di ostacolo alla configurabilità di una responsabilità solidale, per la quale l'art. 2055 comma 1 c.c. richiede l'imputabilità dello stesso fatto dannoso a più persone; come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, l'unicità del fatto dannoso è presa in considerazione dalla norma con riferimento alla persona del danneggiato, e non in relazione all'identità delle norme giuridiche violate, restando quindi irrilevante sia l'autonomia delle condotte lesive sia la diversità dei titoli di responsabilità di ciascuno dei soggetti che hanno concorso a causare il danno, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Cass., 16.12.2005, 27713; Cass., ord., 17.1.2019, n. 1070).
Essendo ciascuno dei condebitori solidali tenuto all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.), il creditore è legittimato a pretendere il pagamento da ciascuno e quindi può agire nei confronti di uno qualsiasi di essi; resta la possibilità, per il danneggiante che risarcisce il danno, di esercitare il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili (art. 2055 comma 2 c.c.), eventualmente anche nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, mediante espressa domanda di accertamento della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili (Cass., 20.12.2018, n. ###, con la precisazione che la domanda di regresso “non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato”).
Dalla struttura propria delle obbligazioni solidali discende, quindi, in primo luogo l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i condebitori (per tutte Cass., 27.6.2007, n. 14844), versandosi in ipotesi di cause scindibili; non sussistono, quindi, i presupposti per l'integrazione del contraddittorio, anche perché il ### non ha avanzato neppure tempestiva domanda di chiamata in causa del terzo, limitandosi a richiedere al ### di disporre la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. e questo ### come detto, non reputa essenziale o opportuno, anche ai fini del contenimento dei termini processuali, disporre la chiamata in causa del terzo. 3. Danni risarcibili iure hereditatis.
Per quanto concerne del risarcimento del danno iure hereditatis, va precisato quanto segue.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 22451/2017 ha espressamente chiarito che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “jure hereditatis”, possono consistere: a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus: l'accertamento del danno-conseguenza e' questione di fatto e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un “apprezzabile lasso temporale” ( Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014); b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell' “an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilita' della propria fine e (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014); La Suprema Corte, anche in altre occasioni, si è espressa in materia di danno morale terminale e di danno catastrofale precisando altresì i principi da applicare in materia di riparto dell'onere probatorio: “In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cassazione civile sez. III 05 maggio 2021 n. 11719).
Come già esposto, preso atto della tempestiva richiesta del risarcimento del danno iure hereditatis, quest'ultimo deve essere liquidato agli attori, dato che tra l'evento lesivo (infezione in seguito alle trasfusioni subite e conseguente contrazione della patologia epatica) e l'evento morte è trascorso un notevole lasso di tempo e che, quindi, si era concretizzato un danno -subito direttamente dal sig. ### suscettibile di trasmettersi ai suoi eredi.
Il danno da risarcire va commisurato alle lesioni subite in vita dal danneggiato e alla menomazione della sua integrità psico-fisica; non può essere posto in dubbio che tale menomazione si sia prodotta già al momento del contagio e, quindi, all'epoca delle emotrasfusioni eseguite, non rilevando in senso contrario che l'infezione si sia cronicizzata nel tempo e che la parte abbia preso cognizione della malattia solo successivamente; una volta contratta l'infezione è infatti compromessa, almeno potenzialmente, la funzionalità epatica, a prescindere dalla manifestazione in concreto di segni più o meno evidenti di peggioramento della qualità di vita.
Il contagio segna l'insorgenza della malattia in quanto di per sé capace di innestare nell'organismo processi morbosi suscettibili di svilupparsi in modi e tempi diversi; peraltro, non è più accettata nella letteratura medica la distinzione tra “portatori” asintomatici del virus HCV e pazienti “affetti” da epatite, in quanto tutti coloro che sono infettati da virus HCV da più di sei mesi sono considerati “pazienti con infezione cronica da HCV” o “portatori cronici”, indipendentemente dallo stato di sviluppo e di attività della malattia ed anche in presenza di livelli normali di ### nel siero. ### della malattia, che nei casi più gravi può portare alla cirrosi epatica e al carcinoma epatocellulare, avviene in un tempo variabile; essa può restare asintomatica per un periodo di tempo lungo o, addirittura, per tutta la sua durata, così come può manifestarsi in modifiche lievi della funzionalità del fegato.
Venendo al caso in esame, quanto al danno trasmesso iure hereditatis, tenuto conto delle indicazioni del ctu nel giudizio svolto presso il Tribunale di ### che ha rilevato che al sig. ### era stato diagnosticato nel 2010 un epatocarcinoma a partire dal quale vi è stato un rapido e apprezzabile aggravarsi della condizione fisica del ### si ritiene che la quantificazione del danno biologico subito dall'emotrasfusione possa essere congruamente effettuata da questo G.I. nella misura del 30%, e che detto pregiudizio sia da liquidarsi avendo quale parametro le tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011.
La scelta delle tabelle milanesi è ispirata dall'avviso che va assecondata l'esigenza di creare una situazione di uniformità di parametri, seppur con i correttivi dettati dalla personalizzazione del danno (vedi per tutte Cass.civ. n.394/07, Cass.civ. n.23918/06), con scopi garantistici di certezza dettati dalla diffusa esigenza di una valutazione conforme, in presenza di una medesima fattispecie dannosa, non discriminabile su basi territoriali.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, gli importi risarcitori tabellari considerano già quella componente del pregiudizio comunemente conosciuta come “danno esistenziale”. Rimane comunque aperto il campo a incremento del risarcimento tabellare in presenza di dati “personalizzanti” che possano attestare l'insufficienza degli importi tabellari al ristoro del concreto pregiudizio subito dal soggetto, in relazione a peculiari aspetti dinamicorelazionali della sua esistenza: ciò nella consapevolezza della natura pur sempre equitativa della liquidazione e della multiforme varietà dei “modi di vita”. Uguale apertura è stata attribuita al risarcimento di danni non patrimoniali provocati da lesioni a diritti, diversi da quello alla salute, proclamati e tutelati dalla ### o da leggi ordinarie.
Nelle tabelle adottate da ultimo presso il Tribunale di Milano, risulta essere ricompreso e liquidato congiuntamente al biologico anche il cd. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la “sofferenza morale determinata dal non poter fare” quelle attività, la frazione cd. morale del danno biologico, “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” (Cass.29672). E detta componente trova, nei casi in cui l'illecito configuri (anche solo astrattamente; Cass.6651/82, richiamata da Cass.26972) reato (come nel caso in esame), espressa copertura normativa (art.185 cp), donde la risarcibilità.
Nel caso in esame, pertanto, anche la “voce” di danno in discorso deve trovar posto nella complessiva liquidazione, essendo peraltro del tutto intuitiva la sofferenza morale di un soggetto che ha riportato le invalidità accertate dal ctu.
La determinazione della quota “morale” del complessivo danno biologico non può che essere equitativa e deve tener conto di natura, entità, incidenza funzionale dei pregiudizi fisici subiti, della intensità del dolore risentito e delle privazioni che sono state sopportate durante la fase acuta della malattia e della convalescenza nonché di quelle che saranno prevedibilmente sopportate nella vita futura a causa della invalidità permanente, della età della vittima, della sua condizione fisica e delle sue abitudini esistenziali antecedenti al fatto dannoso, di ogni altro elemento suscettivo di incidenza.
Non potendo tuttavia l'equità sconfinare nell'arbitrio, occorre pur sempre individuare un criterio di quantificazione, e tale criterio, ad avviso di questo giudice, può essere ancora mutuato dalle tabelle del danno biologico esistenziale-dinamico-relazionale, determinandosi la quota “morale” del danno biologico in una quota frazionaria dell'importo tabellare che tenga conto dei sopraenumerati elementi (che, lo si ripete, nelle tabelle da ultimo adottate presso il Tribunale di Milano, viene liquidato congiuntamente e liquidato in misura variabile tra ¼ e ½ dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, a seconda del grado di invalidità riportato).
Pertanto, la liquidazione del danno iure hereditatis può essere effettuata nella misura di euro 116.046,00, tenuto conto della valutazione del danno biologico subito dal ### ed anche dell'età del danneggiato nel momento in cui ha ricevuto la diagnosi di epatocarcinoma nel 2010 (78 anni), somma già comprensiva del danno morale. 4. Danni risarcibili iure proprio.
Venendo alla quantificazione dei danni subiti dagli attori, va evidenziato che nel caso di specie può essere risarcito il pregiudizio direttamente subito (iure proprio) per le sofferenze psico-fisiche patite a causa della perdita del proprio caro.
In quest'ultimo caso si configura, quindi, il cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, consistente in un importo monetario la cui entità dipende dal grado di parentela intercorrente tra il familiare e la persona deceduta (più era stretto tale rapporto e tanto maggiore sarà il danno), dalla loro età, dalla convivenza e dall'eventuale assenza di altri familiari.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)”.
Inoltre, giova ricordare che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è riconosciuto anche a parenti non conviventi con il de cuius. Invero, la Corte di legittimità, mutando un precedente orientamento giurisprudenziale che vedeva come requisito necessario la convivenza ai fini del detto risarcimento, ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (Cassazione civile sez. III 25 giugno 2021 n. 18284). La Corte ha specificato, altresì, che la convivenza costituisce piuttosto un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur (Cassazione civile sez. III ord. 24.03.2021 n. 2818).
La quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale deve quindi avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ( Cass. n. 1410 del 21.1.2011).
Pertanto, trattandosi di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., occorre effettuare una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, garantendo anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti ### giudiziari; tale uniformità di trattamento è garantita, anche in questo caso, dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la stessa S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 Di conseguenza, per la concreta liquidazione dei danni subiti il giudicante, applicando le tabelle milanesi, valuterà i seguenti criteri: 1) rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plerumque accidit, il danno risarcibile è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto. Si prende atto che nel presente processo i ricorrenti sono il coniuge, i figli e i nipoti della vittima; pertanto, la liquidazione terrà in debito conto lo stretto legame di parentela esistente; 2) età del congiunto: il danno liquidabile è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite; tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore. Si prende atto che i figli della vittima avevano rispettivamente 55 anni (### e 52 anni (####, mentre i nipoti avevano 26 anni (###, 23 anni (###, 20 anni (### e 13 anni (###; 3) età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; nel giudizio oggi trattato, la vittima era un uomo di 79 anni, nato il ###: 4) convivenza tra la vittima e i congiunti superstiti, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite. Dagli atti risulta che nessuno degli attori conviveva con il sig. ### ma che, tuttavia, i vari nuclei familiari vivevano nel medesimo stabile.
Ciò posto, deve riconoscersi nei confronti di ### e ### il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, considerato lo stretto grado di parentela intercorrente tra il de cuius e gli attori (rapporto di filiazione), i quali hanno indubbiamente subito una perdita affettiva lacerante ed irreparabile, che ha profondamente turbato ed alterato i preesistenti equilibri personali e familiari.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuto anche nei confronti dei nipoti del de cuius, ##### e #### Invero, l'istruttoria orale ha consentito di apprezzare lo stretto legame esistente tra il nonno e i nipoti.
Da quanto dichiarato dal teste ### è emerso infatti che il sig. ### avesse rapporti quotidiani con i nipoti, che accompagnava e riprendeva a scuola e con i quali trascorreva tutti i pomeriggi. Il teste ha, altresì, affermato che “tutto si svolgeva a casa dei nonni perché i genitori lavoravano tutto il giorno (…), la casa dei nonni è stata sempre il luogo di convivialità e di festeggiamenti di tutte le ricorrenze”.
In punto di diritto, il Tribunale condivide l'insegnamento della Corte di Cassazione, in merito al quale gli appartenenti al nucleo parentale diversi dal coniuge e dai figli, in particolare i nonni e i nipoti, hanno diritto di ottenere ristoro per la perdita del proprio congiunto anche se con questo non conviventi, purché dimostrino la "effettività e la consistenza della relazione parentale" (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9696), presupposto quest'ultimo dimostrato dagli attori nel presente giudizio, mediante prova orale, anche perché è parimenti emerso dall'istruttoria che i nipoti vivevano nello stesso stabile in cui abitava anche il sig. ### così come puntualmente confermato dal citato teste, il quale ha dichiarato che: “La casa dei nonni e quella dei figli ### e ### è unica e gli ingressi comunicanti tra le tre abitazioni”.
Valutati unitariamente tali elementi, si giunge nel caso di specie ad una liquidazione tabellare superiore al minimo per tutti i congiunti, ma parametrata alla fascia più bassa (tenuto conto soprattutto della età del ### di anni 79).
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale viene così determinato: - ### figlio: € 180.000,00; - ### figlio: € 180.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; - ### nipote: € 25.000,00; 5. Eccezione di compensatio lucri cum damno.
Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, va premesso che trattasi di un'eccezione in senso lato; pertanto, non si tratta dell'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma di una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210, cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111 del 24/09/2014, Rv. 632976).
Inoltre, tale decurtazione è ammessa e prescritta dalla maggioritaria e più recente giurisprudenza (cfr. Cass. civ. sent. n. 6573 del 14.3.2013), secondo cui: “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus ### HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il ### della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ### due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo”. (Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 14/03/2013, Rv. 625543).
In caso di responsabilità per contagio da virus ### HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove solo in apparenza non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, ### e ### - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza 4309 del 14/02/2019).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dagli attori e in particolare dalla sentenza n. 438/2017 emessa dal Tribunale di ### e passata in giudicato, si evince, che essi abbiano già ottenuto il riconoscimento delle somme a titolo indennitario, pur se l'esatto ammontare delle stesse non risulta concretamente indicato o emergente dagli atti.
In proposito, non ha infatti rilievo, ai fini della compensazione, se gli attori abbiano effettivamente percepito l'attribuzione indennitaria ma è sufficiente che la stessa gli sia stata riconosciuta.
Tale principio trova conferma nella recente sentenza della Suprema Corte, secondo cui: “Nel giudizio promosso nei confronti del ### della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. Deriva da quanto precede, pertanto, che anche le somme non ancora percepite, ma comunque riconosciute e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia, vanno comprese nel calcolo della compensazione” (Cassazione civile sez. III, 14/10/2022, n.###). Pertanto, dal complessivo risarcimento riconosciuto, pari ad euro 460.000,00 a titolo di danni subiti iure proprio e ad euro 116.046,00 a titolo di danni iure hereditatis, vanno detratte le somme già riconosciute / ottenute dagli eredi o dal de cuius a titolo indennitario.
Ciò chiarito, la detrazione deve essere effettuata rendendo omogenei alla stessa data l'indennizzo ed il risarcimento e, quindi, rivalutando la somma già pagata a titolo di indennizzo dalla data di pagamento ad oggi, detraendo tale importo dal danno riconosciuto in questa sede, calcolando gli interessi come indicato in dispositivo. 6. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza del ### e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del ### definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Condanna il ### della ### al risarcimento dei danni subiti da ######### per il decesso del proprio congiunto, ### danni che liquida in complessivi euro 460.000,00 a titolo di danni subiti iure proprio -di cui euro 180.000,00 ciascuno per i figli ### e ### euro 25.000,00 ciascuno per i nipoti ##### e ### e in complessivi euro 116.046,00 a titolo di danni subiti iure hereditatis, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del 14.10.2011 al saldo, conteggiati sulla predetta somma devalutata al 14.10.2011 ed anno per anno rivalutata, previa detrazione da tali somme dell'indennizzo già corrisposto ed effettivamente pagato agli attori e/o al de cuius ex L. 210/1992 in seguito alle domande da loro o dal loro congiunto avanzate in diversa sede amministrativa o giurisdizionale; 2) Condanna il ### della ### convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, spese che liquida in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cap come per legge e rimborso forfettario del 15% da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Campobasso, 23 febbraio 2023 ###
causa n. 50/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Previati Barbara