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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1658/2013 del 12-11-2013

... causa sostenute dalla resistente - liquidate in via equitativa in assenza di nota spese - vengono poste a carico del ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1004/10 R.G., promossa da ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE con l'intervento del P.M.; ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa; dichiara la separazione personale di ### e ### che hanno contratto matrimonio in data ### in ### con addebito a ### rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da ### dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da ### condanna ### a rifondere a ### le spese di causa liquidate in euro 2.800,00 per compenso del difensore, oltre IVA e CPA come per legge. ### così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2013. ### est. ### n. 1004/2010 (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ancona, sezione prima, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ### Dott.ssa ### Dott.ssa ### rel./est.  ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente SENTENZA nella causa n. 1004/10 R.G., promossa da ### elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE contro ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE con l'intervento del P.M. nella persona del ### della Repubblica dott.  #### posta in decisione all'udienza del 26.6.2013 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta (di seguito trascritte) e insiste nelle istanze istruttorie già formulate “voglia l'###mo Tribunale di Ancona adito, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta: in ordine alla sentenza di separazione: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ### e ### accogliendo la domanda della signora ### in ordine alla richiesta di addebito in capo al marito signor ### 2) accogliere la domanda proposta dalla signora ### in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento, disponendo che il signor ### versi alla signora ### l'importo di euro 600,00 mensili con interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto al saldo, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, unitamente alla somma di euro 10.000,00, ovvero quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, a titolo di danno morale o esistenziale. 
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa” all'udienza non ha precisato le conclusioni il ricorrente.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### instaurava innanzi al Tribunale di Ancona il presente giudizio di separazione personale dei coniugi. Il ricorrente (nato nel 58) deduceva di aver contratto matrimonio civile ad ### in data ### con ### (nata nel 1960). Dal matrimonio non erano nati figli. A causa della incompatibilità di carattere risultava impossibile instaurare la convivenza e proseguire il matrimonio, tant'è che da molti mesi i coniugi non avevano più contatti. 
Chiedeva quindi che venisse pronunciata sentenza di separazione personale, senza nessuna ulteriore statuizione. 
Si costituiva ### la quale chiedeva che la separazione fosse addebitata a ### il quale a marzo 2009 si era allontanato da casa senza dare più notizie e verosimilmente aveva continuato la relazione con la sua precedente fidanzata. Chiedeva inoltre che fosse previsto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili. Chiedeva infine il risarcimento del danno morale quantificato in euro 10.000,00. 
Il Tribunale, valutate le circostanze allegate negli atti di causa e le risultanze delle prove documentali e testimoniali assunte, osserva quanto segue. 
Dalla certificazione prodotta emerge che ### e ### hanno contratto matrimonio civile ad ### il ### (doc.1 del ricorrente). Dal matrimonio non sono nati figli; la resistente ha una figlia maggiorenne nata da un precedente matrimonio. 
Entrambe le parti concordano sul fatto che la frattura fra i coniugi sia ormai insanabile e non vi siano i presupposti per una conciliazione coniugale. Ne consegue la dichiarazione di separazione personale. 
Va accolta la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dalla resistente. 
Quand'anche ### non abbia mai trasferito la sua residenza ad ### presso la moglie, ma abbia mantenuto la residenza a ### dove lavorava, limitando la coabitazione con la moglie ad ### nei finesettimana o nei giorni liberi, ciò non esclude che egli abbandonando la moglie abbia reso impossibile la continuazione del matrimonio. I testimoni escussi (### e ### hanno dichiarato di aver visto ripetutamente ### ad ### a casa della ### dopo il matrimonio, precisando che vi si fermava anche a dormire e che vi aveva anche portato dei vestiti; hanno confermato di non averlo più visto dal marzo 2009. Il ricorrente non ha negato che dal marzo 2009 si è definitivamente allontanato dalla moglie, ma ha giustificato la circostanza sostenendo che vi era incompatibilità di carattere tra i coniugi. Tuttavia non ha fornito la prova della esistenza di una situazione intollerabile creata dalla ### tale da legittimare l'allontanamento. 
Pertanto, visto l'art.151 c.II c.c., deve concludersi che la fine del matrimonio va addebitata al ricorrente, il quale abbandonando la moglie ha reso impossibile la prosecuzione del matrimonio (v.  n.17056/2007, n.12373/2005, n.10628/2000). 
Non può essere accolta la domanda di assegno di mantenimento formulata da ### Va ricordato che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.” (v. Cass. n.14840/2006) Nel caso di specie non vi è prova che con la fine del matrimonio la resistente abbia subito un peggioramento del proprio tenore di vita. 
Entrambe le parti svolgono attività lavorativa: la resistente è dipendente pubblica e il ricorrente è dipendente di una cooperativa. Raffrontando i rispettivi stipendi emerge un sostanziale equilibrio: dalle buste paga del 2010-2011 della resistente risulta uno stipendio medio di circa 1.100 euro e il reddito imponibile dichiarato nel 2012 è stato di circa 23.000 euro (v.  doc. senza numero della resistente); le buste paga del 2011 del ricorrente indicano un importo medio di circa 950 euro (v. doc.16-19 del ricorrente); l'attività di videonoleggio che il ricorrente gestiva quando si è sposato è stata chiusa nel 2009 perché in perdita (se ne trova riscontro nelle dichiarazioni dei redditi del ricorrente). ### è comproprietario con la madre di un immobile ereditato dal padre. Non è stata dedotta l'esistenza di altre proprietà o di altre fonti di reddito. ### è comproprietaria della quota del 44% dell'immobile in cui vive con la figlia, quota acquistata prima del matrimonio contraendo un mutuo non ancora estinto. 
Poiché la resistente risulta disporre di adeguati redditi propri e non vi è prova di un cambiamento in peius del suo tenore di vita a causa della separazione, visto l'art.156 c.c., va respinta la richiesta di assegno di mantenimento. 
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ### il Tribunale osserva che - secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza - il diritto al risarcimento del danno non è conseguenza necessaria e automatica dell'addebito della separazione, potendosi configurare un danno non patrimoniale giuridicamente risarcibile solo nell'ipotesi in cui sia ravvisabile la lesione di diritti costituzionalmente protetti e quindi solo se sussistano tutti i presupposti voluti dall'art.2043 c.c.: “### della separazione, di per sè considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata.” (Cass. n.5866/1995, conforme Cass. n.18853/2011). Tale distinzione ontologica tra domanda di addebito e domanda di risarcimento comporta che quest'ultima esuli dal contenuto proprio della causa di separazione. Ne consegue la sua inammissibilità in questa sede, in quanto l'oggetto delle due domande è tale per cui non sussiste tra le stesse un vincolo di pregiudizialità o accessorietà. 
Premesso che il giudizio di separazione personale è soggetto al rito camerale, va ricordato che al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt.31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione forte idonea a consentire, ai sensi dell'art.40 c.III c.p.c., la trattazione unitaria delle cause, comporta la inammissibilità della domanda che non presenti un vincolo di accessorietà o di pregiudizialità con quella soggetta al rito speciale: “Le fattispecie di cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.) ed oggettivo (art. 104 stesso codice) di domande - espressioni della cd. connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma terzo cod. proc. civ., come introdotto dalla legge 353/1990, non essendo consentito che il mutamento del rito, imposto da detta norma, sia conseguenza di una mera scelta dell'attore con riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione, in caso opposto restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della ### (si è così esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con riferimento a domande riguardanti la proprietà di immobili ovvero l'incremento di valore degli stessi, per essersi ritenuta inapplicabile la regola di cui al citato art. 40 cod. proc. civ.).” (Cass. n.4367/03, conforme Cass. n.11828/09, n.10356/2005). 
Pertanto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da ### va dichiarata inammissibile, in quanto eccede rispetto all'oggetto proprio della causa di separazione. In ogni caso non sono stati provati fatti e comportamenti di gravità tale da assurgere a fonte di risarcimento del danno morale: il solo allontanamento non è a tal fine sufficiente (Cass. n.5866/1995, conforme Cass. n.18853/2011). 
In considerazione dell'esito del giudizio, essendo stato accertato che la fine del matrimonio - da cui la presente controversia - è addebitabile a ### le spese di causa sostenute dalla resistente - liquidate in via equitativa in assenza di nota spese - vengono poste a carico del ricorrente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1004/10 R.G., promossa da ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE con l'intervento del P.M.; ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa; dichiara la separazione personale di ### e ### che hanno contratto matrimonio in data ### in ### con addebito a ### rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da ### dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da ### condanna ### a rifondere a ### le spese di causa liquidate in euro 2.800,00 per compenso del difensore, oltre IVA e CPA come per legge.  ### così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2013.  ### est. ### n. 1004/2010

causa n. 1004/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Frumenti Giovanni, Miconi Francesca, Mari Manuela

M

Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 847/2025 del 12-12-2025

... per abuso dei contratti a termine che liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione ( ATA ### nella misura dovuta ex ### al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione. 2) condanna il Ministero alle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 3809, oltre ### cpa, spese generali e rimborso contributo unificato, e, per il secondo grado, in euro 4906,00 oltre ### CPA e spese generali e rimborso contributo unificato, distraendoli in favore dell' Avv. #### così deciso nella camera di Consiglio del 12/12/2025. ### relatore (###ssa #### (###ssa ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA ### La Corte d'Appello di ###, ### riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: Dott.ssa ###ssa ### rel.  ###ssa ### nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 398/2023 R.G.L., vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti -##### rappresentata e difesa dall'avv. ###, giusta procura in atti -### CONCLUSIONI: ### da scritti difensivi e verbali di causa. 
In fatto e in diritto Con ricorso al Giudice del ### di #### esponeva di avere sottoscritto con il Ministero dell'### dell'### e della ### una serie reiterata ed ininterrotta di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso istituti scolastici statati della provincia di ### protrattisi senza soluzione di continuità dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018 e che, provenendo dal bacino ### era stato formalmente inquadrato come collaboratore, ma, nella sostanza, aveva svolto mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'### scolastica erano rimasti vacanti e disponibili. 
Sosteneva che, nonostante sotto il profilo formale il rapporto fosse stato configurato come di collaborazione coordinata e continuativa, nei fatti aveva svolto le medesime mansioni di un lavoratore subordinato e precisamente dell'assistente amministrativo del personale ### osservando i medesimi orari di servizio del restante personale con tale qualifica, attenendosi ai piani di lavoro, predisposti dal ### e dal dirigente scolastico per il personale ### che il corrispettivo era determinato in un compenso annuo, comprensivo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali, da versare alla gestione separata dell'### corrisposto con periodicità mensile, che era sottoposto alla verifica dell'orario di ingresso e dell'orario di uscita dall'istituto scolastico ed era tenuto a chiedere i giorni di ferie e i giorni di permesso per assentarsi dal lavoro (subordinati ad autorizzazione). Precisava, pure, che era stato incluso nel piano ferie dei dipendenti ### che doveva comunicare i periodi di malattia, ricevendo anche visite domiciliari di controllo, al pari dei pubblici dipendenti; che le mansioni non gli consentivano alcun margine di autonomia diverso da quello proprio dei lavoratori subordinati incardinati nella struttura. Lamentava che, nonostante si fosse instaurato di fatto un rapporto di lavoro subordinato, il Ministero non gli riconosceva il diritto ad essere inserito nelle GAE ed a partecipare ai conseguenti concorsi interni per soli titoli profili professionali area A e B negli anni 2012-2013 e 2013-2014 (ritenendo la mancanza dell'anzianità di due anni di servizio). 
Lamentava inoltre il mancato riconoscimento della retribuzione prevista per i lavoratori subordinati comprensiva degli scatti di anzianità previsti dal ### scuola per il personale subordinato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ### base di tali premesse argomentative e precisato di essere stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica primo settembre 2018 a seguito del concorso pubblico indetto con la legge finanziaria del 2017, chiedeva, in ragione della dedotta violazione delle norme disciplinanti le collaborazioni coordinate e continuative e del reale atteggiarsi del rapporto quale subordinato: 1) previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi sopra emarginati, il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente definitiva della ### di ### relativa ai profili professionali per l'### A e B del personale ATA a.s. 2012/2013 redatta all'esito del concorso per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013 per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente dell'### B - profilo professionale ###, ed anche in quella successiva redatta per l'a.s. 2013/14, e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente di essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 01.09.13, od in subordine dal 01.09.14, emettendo sentenza costitutiva del rapporto con ogni conseguenza di legge quanto agli aspetti retributivi e previdenziali. Subordinatamente, condannare il ### a corrispondergli a far tempo dalla stessa data, a titolo di risarcimento del danno, le somme risultanti dalla differenza tra la retribuzione prevista per un lavoratore categoria ###, e con anzianità di servizio pari a quella sua propria, di ruolo a tempo indeterminato, e quella effettivamente corrispostagli, e ciò sino a che non sarà costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno tra ### e ricorrente.  2) Previo riconoscimento della sussistenza di vari contratti di lavoro subordinato piuttosto che di co.co.co., condannare il ### a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, comprensive di tredicesime mensilità, tra quanto previsto per un lavoratore categoria ### con anzianità di servizio pari a quella di volta in volta sua propria, e quanto effettivamente percepito in forza dei contratti di co.co.co., con decorrenza sin dal primo contratto di co.co.co., e ciò in relazione agli anni dal 2003 al 2004 compreso, e dal 2009 al 2018 compreso. Tali differenze retributive si quantificano in ### 45.313,80 (oltre accessori di legge a decorrere dalla loro singola maturazione, ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. - ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02 - dal deposito del presente ricorso al soddisfo) come da foglio di calcolo allegato sub 28, redatto in forza delle tabelle contrattuali dei seguenti ### che si allegano sub 29: tabella B ### 00/01; art. 76 e tabelle 1 e 2 ### 02/03; tabelle A e B ### 04/05; tabelle 1 e 2 ### 06/07; tabelle A e B ### 08/09; tabella ### e #### 16/18. Ciò comporta anche il diritto del ricorrente, e la conseguente condanna del ### al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in favore del ### a far data dal 2001 sia ai fini giuridici che economici, nonché al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati, con relativa progressione retributiva in misura identica a quella riconosciuta al personale di ruolo secondo la disciplina prevista dal ### di settore, nonché ancora all'inserimento nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con il ### ad oggi. Ancora accertare e dichiarare che il ricorrente dal 1° luglio 2001 al 31.08.2018 ha maturato un TFR pari ad ### 28.191,33 (calcolato come tabelle allegate sub 30) e quindi condannare il ### al suo pagamento, od in subordine al suo accantonamento sino alla cessazione del rapporto di lavoro con obbligo di corrispondere la succitata somma a tale data.   3) Condannare il ### al risarcimento del danno per illegittimo ricorso a vari contratti a termine, secondo quanto detto in parte espositiva sub 3), liquidando il danno secondo i parametri dettati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), che in questa sede si chiede di applicare nella misura massima atteso il gran numero di contratti a termine protrattisi per oltre tre lustri.  4) Condannare il ### alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente secondo quanto illustrato alle pagine 1 e 2 del ricorso, mediante versamento all'### dei contributi previdenziali decorrenti dal 1° gennaio 2014, ed a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 comma 5 L. 1338/62 per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2013, e ciò attraverso il versamento diretto all'### della relativa riserva matematica ### resistenza del ### e di ### con la sentenza impugnata la domanda era integralmente disattesa. 
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il lavoratore e la causa, instaurato il contraddittorio con il Ministero dell'### che ha avversato le difese della controparte, è stata decisa con le forme di cui all'art.127 ter cpc ### specifico, sostituita l'udienza del 11/12/2025 con le note scritte depositate dalle parti entro lo stesso termine perentorio, alla scadenza la causa è stata decisa nella camera di Consiglio del 12/12/2025. 
Venendo all'esame della decisione di primo grado e dei motivi di impugnazione, va osservato che il Tribunale ha negato, sulla base della documentazione, l'esistenza di adeguati riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, come pure dell'esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, ed ha concluso che non fosse dimostrata la radicale difformità dal modello contrattuale prescelto, rigettando la domanda di differenze retributive come pure quella degli scatti di anzianità. Ha respinto anche la domanda di condanna al versamento dei contributi, a cagione dell'assenza della subordinazione. 
Avverso la sentenza propone appello il ### per i motivi che saranno illustrati ed esaminati in successione, per comodità di esposizione. 
Con il primo motivo, ha sostenuto che Tribunale avrebbe erroneamente valutato il rapporto, ritenendo insussistente la prova della subordinazione, senza tuttavia esaminare l'esistenza tutti gli indici sintomatici della subordinazione sostenuti dalle prove costituite e delle prove per testi (non ammesse perché ritenute non rilevanti) e svalutando il concreto atteggiarsi dello stesso e per non avere ritenuto provati dei fatti che non erano neanche stati contestati dall'amministrazione.   I rapporti in esame (come da ### del ### prot. n. 77 del 6.2.2003) avrebbero dovuto essere definiti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre 2002 senza che potesse essere consentita l'apposizione di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né le formalità riguardanti la rilevazione della presenza oraria degli ex L.S.U., né doveva essere richiesto il recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico. 
Ciò nonostante, i co.co.co. ex lsu erano stati solo formalmente inquadrati come collaboratori per svolgere sostanzialmente mansioni di “assistente amministrativo” in corrispondenza di posti che nell'organico dell'### scolastica erano rimasti vacanti e disponibili con vincoli di orario e presenza. 
La giustizia amministrativa, con numerose sentenze, avrebbe sempre dichiarato illegittimi gli accantonamenti dei posti vacanti e disponibili in organico agli ex lsu rilevando che “il quadro normativo non consente di ritenere legittima l'applicazione operata dall'### delle norme che sostengono la terziarizzazione in quanto intesa dal legislatore come “esternalizzazione” di servizi della P.A., ossia come riduzione dell'organico ed affidamento di servizi (prima coperti con personale dipendente) a soggetti esterni che operano nel campo dei servizi, attraverso rapporti di Co.co.co. o L.S.U.. 
Nessuna norma di legge avrebbe previsto la riduzione degli organici a scapito del personale già in servizio per fare luogo al personale da stabilizzare (C.S.N. e Co.co.co.), anche perché la “ratio” di fondo perseguita dal legislatore sarebbe quella risultante dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs.  468/1997: ossia fare fronte con progetti di L.S.U. a “esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione”,ossia esigenze non fronteggiabili col personale già in servizio, sia dipendente che a contratto. ### si sarebbe avvalsa dei lavoratori ex l.s.u. inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per sopperire alle ordinarie carenze di organico, realizzando piuttosto una “immedesimazione organica” dei collaboratori coordinati e continuativi nei ruoli del personale ### In tali casi la Cassazione avrebbe ritenuto applicabile la tutela di cui all'articolo 2126 cod. civ., con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale, tutela che troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la ### si avvale di prestazioni lavorative mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed inserendo il lavoratore nella struttura organizzativa dell'amministrazione.   In ragione della disciplina vigente la ### avrebbe potuto ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui l'### non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno, ma tale ipotesi esulerebbe dal caso concreto.   Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sarebbero stati presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione.
Il Tribunale ha negato la prova della subordinazione sostenendo che il ricorrente non aveva mai ricevuto contestazioni disciplinari, e che non risultava mai frapposto un diniego ad una richiesta di ferie o di permesso. 
Così facendo, tuttavia, ha ignorato tutti gli indici sintomatici della subordinazione offerti in giudizio mai stati contestati dall'amministrazione (il rispetto dell'orario di lavoro indicato dal datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione stabilita in locali e con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, l'obbligo di richiedere permessi in caso si abbia necessità di assentarsi o non si possa rispettare gli orari previsti, la necessità di comunicare assenze e malattie, la possibilità di effettuare le ferie nei periodi indicati dal datore di lavoro ecc.). 
Sarebbe stato del resto evidente che il ricorrente non potesse assentarsi autonomamente dal luogo di lavoro giacché era tenuto a presentare le richieste di ferie e permessi all'amministrazione. Lo stesso inoltre sarebbe stato tenuto a sottostare, al pari degli altri dipendenti, all'osservanza dell'orario di ingresso e di uscita. Non si sarebbe potuto spiegare, altrimenti, perché l'amministrazione avesse richiesto per tutto il periodo in contestazione, sia la registrazione all'ingresso che all'uscita sia la giustificazione delle assenze e delle malattie. Inoltre, il fatto che il ricorrente ricevesse disposizioni di servizio e fosse sottoposto ai piani di lavoro del personale Ata avrebbe connotato una commistione tra lavoratori cococo e lavoratori di tipo subordinato tale da far ritenere che non vi fosse differenza tra le due forme di prestazione lavorativa. 
La controparte non avrebbe contestato la descrizione dell'attività, ma solo la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e la fondatezza delle domande formulate al Tribunale adito, fornendo soltanto una diversa interpretazione giuridica dei fatti posti alla base della domanda giudiziale. 
Proprio per la circostanza che il lavoratore non poteva determinare tempi e modi della propria attività lavorativa si sarebbe trattato di una attività subordinata. 
La connotazione del rapporto si sarebbe potuta desumere per l'inserimento stabile nell'organizzazione del datore, dovuta al fatto che per un decennio ed oltre il ricorrente aveva ricoperto un ruolo ben definito all'interno dell'organigramma dell'### scolastico alla segreteria amministrativa. 
Quanto all'utilizzo di locali, mezzi e strutture forniti dal datore di lavoro, sarebbe stata dimostrata e non contestata l'assegnazione, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, presso la segreteria amministrativa, dove il ricorrente svolgeva la prestazione, nonché, nell'assegnazione, per il medesimo periodo, del badge per l'ingresso nell'istituto scolastico.   ### di rischio imprenditoriale sarebbe stato dimostrato e non contestato, giacché il ricorrente non avrebbe mai usufruito di mezzi propri, non essendo nemmeno parametrato il compenso al raggiungimento di alcun obiettivo.
In merito alla continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione delle energie lavorative, sarebbe stato rilevato come, nell'ultimo decennio ed oltre, il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa in favore del ### in modo continuativo, ciò emergendo peraltro dalla reiterazione ininterrotta degli incarichi. 
La retribuzione predeterminata a cadenza fissa sarebbe stata dimostrata con il cedolino paga, essendo evidente la mancanza di qualsiasi parametrazione della retribuzione al raggiungimento dei risultati. 
Anche l'esclusività della prestazione sarebbe stata dimostrata e non contestata. 
Quanto all'infungibilità soggettiva della prestazione, sarebbe stata rilevata l'assenza, nell'organigramma dell'amministrazione, di altra professionalità che potesse svolgere adeguatamente le mansioni conferite al ricorrente. 
Per la subordinazione gerarchica, sarebbe stata dimostrata e non contestata la soggezione del ricorrente al potere gerarchico del datore di lavoro, che avrebbe assegnato alla ricorrente precise mansioni attraverso ordini di servizio, esercitando il suo controllo attraverso la rilevazione delle presenze/assenze. 
Infine, sarebbe stato dimostrato e non contestato che il ricorrente era tenuto a svolgere le sue prestazioni rispettando i medesimi orari di servizio dei lavoratori dipendenti ed era tenuto a comunicare i giorni di riposo e di malattia, ed alla verifica della stessa poteva essere sottoposto a visita fiscale. 
Sarebbe, pertanto, emersa chiaramente la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro che periodicamente assegnava allo stesso le diverse mansioni da compiere e poteva muovere nei suoi confronti contestazioni di addebito. 
Inoltre, il ricorrente non avrebbe mai seguito specifici progetti in relazione a tali settori di attività, bensì sarebbe stato inserito nell'ordinamento scolastico con il preciso scopo di svolgere tali mansioni tipiche dell'assistente amministrativo. 
Anche l'ARAN sin dal 2003 avrebbe evidenziato che in molteplici casi l'utilizzo dei co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni aveva mascherato dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. 
In ogni caso, sarebbe stata dirimente la mancanza nei contratti di co.co.co. di uno specifico progetto, essendo anche carente la “specificità” e l' “eccezionalità” degli incarichi richiesta dalle circolari ( circolare n. 4 del Dip. ### del 15.07.2004 su “Co.co.co. nelle amministrazioni: presupposti e limiti alla stipula dei contratti” ) per avvalersi di tale strumento, mentre i contenuti coincidevano con la funzione istituzionale della scuola e si sostanziavano nella sua normale attività, soddisfacendo un'esigenza ordinaria e continuativa dell'istituto scolastico per lo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo.  ### ha richiamato le valutazioni fatte dalla ### nei casi ### ed O'### in cui si è imposto al Giudice nazionale, nell'applicare la normativa UE diretta contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, di prediligere, al di là della mera qualificazione formale di un rapporto di lavoro, il dato delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa stessa, ogni qual volta la qualifica formale sia solamente fittizia, nascondendo un reale rapporto di lavoro subordinato, che può conferire diritti in base alle direttive UE. Ha richiamato l'accordo quadro ne contratti a termine e gli approdi della giurisprudenza comunitaria. 
Ha pertanto insistito nelle seguenti conclusioni: “(….) condannare il ### a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, comprensive di tredicesime mensilità, tra quanto previsto per un lavoratore categoria ### con anzianità di servizio pari a quella di volta in volta sua propria, e quanto effettivamente percepito in forza dei contratti di co.co.co., e ciò in relazione agli anni dal 2003 al 2005 compreso, e dal 2009 al 2018 compreso. 
Tali differenze retributive si quantificano in ### 46.733,53 (oltre accessori di legge a decorrere dalla loro singola maturazione, ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. - ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02 - dal deposito del presente ricorso al soddisfo) come da foglio di calcolo allegato sub 28 al fascicolo di primo grado, redatto in forza delle tabelle contrattuali previste dai seguenti ### allegati sub 29 al fascicolo di primo grado: tabella B ### 00/01; art. 76 e tabelle 1 e 2 ### 02/03; tabelle A e B ### 04/05; tabelle 1 e 2 ### 06/07; tabelle A e B ### 08/09; tabella ### e #### 16/18.   Ciò comporta anche il diritto del ricorrente, e la conseguente condanna del ### al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in favore del MIM a far data dal 2001 sia ai fini giuridici che economici, nonché al riconoscimento degli scatti di anzianità maturati, con relativa progressione retributiva in misura identica a quella riconosciuta al personale di ruolo secondo la disciplina prevista dal ### di settore, nonché ancora all'inserimento nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con il MIM ad oggi. 
Ancora accertare e dichiarare che il ricorrente dal 1° luglio 2001 al 31.08.2018 ha diritto al TFR maturato (calcolato come tabelle allegate sub 30 al fascicolo di primo grado) e quindi condannare il ### al suo accantonamento sino alla cessazione del rapporto di lavoro con obbligo di corrisponderlo a tale data.   2) Condannare il ### al risarcimento del danno per illegittimo ricorso a vari contratti a termine, secondo quanto detto in parte espositiva del ricorso di primo grado sub 3) e nel presente atto d'appello, liquidando il danno secondo i parametri dettati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), che in questa sede si chiede di applicare nella misura massima atteso il gran numero di contratti a termine protrattisi per oltre tre lustri.   3) Condannare il MIM alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente secondo quanto illustrato alle pagine 1 e 2 del ricorso introduttivo di primo grado, mediante versamento all'### dei contributi previdenziali decorrenti dal 1° gennaio 2014, ed a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 comma 5 L. 1338/62 per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2013, e ciò attraverso il versamento diretto all'### della relativa riserva matematica. Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi” **** 
Il motivo è fondato.   Va rilevato che l'appellante, ex ### ha prestato servizio, dal primo luglio 2001 sino al 31 agosto 2018 presso ### della ### di ### in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (1/07/2001 al 31/12/2001, dal 01/01/2002 al 31/12/2002 02/01/2003, dal 01/01/2003 al 31/12/2003, dal 01/01/2004 al 31/12/2004, dal 01/01/2005 al 31/12/2005, al 01/01/2006 al 31/12/2006, dal 01/01/2007 al 31/12/2007 , dal 01/01/2008 al 31/12/2008, dal 01/01/2009 al 31/12/2009, dal 01/01/2010 al 31/12/2010, dal 01/01/2011 al 31/08/2011, dal 01/09/2011 al 31/08/2012, al 01/09/2012 al 31/08/2013, dal 01/09/2013 al 31/08/2014, dal 01/09/2014 al 31/08/2015, dal 01/09/2015 al 31/08/2016, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, dal 01/09/2017 al 31/08/2018), svolgendo mansioni di "assistente amministrativo", profilo ###. 
Tali contratti erano stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone:"Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista". 
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del ### della ### di concerto con i ### del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti ### i ### delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art.  1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di ### o ### secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del ### legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.   Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico ( del dirigente o del ### dei servizi amministrativi) indirizzate all'appellante allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente inquadrati come subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività della malattia essendo non solo prescritta la richiesta di ferie e malattia con gli stessi moduli in uso ai dipendenti, ma essendo stata disposta anche la cd “visita di controllo”, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.   Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti. 
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che il lavoratore era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. 
E del resto le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non sono stante contestate dal Ministero che, viceversa, ha solo contestato la qualificazione giuridica ritenendo vincolante l'aspetto formale. 
Viceversa, la giurisprudenza ha da tempo affermato che <<in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez. 6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018). 
Se ne ricava che essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato la domanda è fondata.  ### di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa non esclude la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del reale assetto degli interessi.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale. 
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla ### a tutela del lavoro subordinato" (vd.  22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).  ### si è detto, la ricostruzione proposta dal lavoratore era confermata da molteplici elementi quali la circostanza che sul registro presenze lo stesso dovesse firmare giorno per giorno, come i dipendenti, indicando gli orari di entrata e di uscita (con il connesso calcolo delle ore di presenza e delle eventuali differenze ai fini del recupero), le richieste inoltrate al ### per potere usufruire di ferie, di permessi per malattia, le richieste indirizzate al Dirigente di potere recuperare assenze con il lavoro svolto il sabato ( che si affermava corrispondente al giorno libero), gli ordini di servizio in cui lo stesso era destinatario di specifiche incombenze e s ricavava fosse perfettamente inserito nell'organizzazione del lavoro proprio per le specifiche competenze affidate ed essendo chiamato a partecipare alle turnazioni per garantire la presenza del personale amministrativo, la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato da cedolini paga ( in cui si faceva riferimento alla voce e “stipendio” in cui l'importo lordo era soggetto a ritenute ###. 
Nessun dubbio, pertanto, che l'appellante fosse pienamente e stabilmente inserito nell'organizzazione dell'### e svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa. 
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico. Se ne ricava che l'attività lavorativa fosse, in realtà, di natura subordinata. 
Né può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che poiché in concreto il ricorrente non era stato oggetto di richiami o sanzioni disciplinari ( <<la parte ricorrente non afferma che abbia subito uno specifico diniego o reazione dell'amministrazione scolastica ad una sua assenza o ad una mancata osservanza di orari, .Nessun atto di lesione della sua autonomia è portato in giudizio>>….<<… non si evincono riscontri di soggezione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro , quale attivazione ed esercizio di un potere tipico datoriale di imposizione della presenza e di sottoposizione ad eventuale trattamento sanzionatorio e disciplinare proprio del pubblico impiegato come pure della esclusività che caratterizza il rapporto di pubblico impiego>>) non fosse stato dimostrata la natura subordinata del rapporto, essendo le circostanze rappresentate dal primo giudice, espressione del momento patologico del rapporto subordinato che è solo eventuale e può non attualizzarsi laddove la condotta del lavoratore sia conforme alle prescrizioni datoriali. 
Quanto alle conseguenze dell'accertamento richiesto circa la natura subordinata del rapporto va richiamata l'ampia giurisprudenza di legittimità che legittima in tali casi il diritto alle differenze retribuzione ex art.2126 cc ( ex multis: Cass. 4360/2023) con ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale. 
E tuttavia, nel caso di specie resta ferma, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, la declaratoria d'inammissibilità della domanda di condanna al versamento dei contributi compiuta dal Tribunale per difetto di contraddittorio con l'### che è passata in giudicato.   Va dunque riconosciuto sia il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte cui l'appellante avrebbe avuto diritto quale assistente amministrativo a tempo indeterminato, per i singoli periodi lavorati, da riconoscersi oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo e sia quello contributivo previdenziale, essendo l'istituto previdenziale stato chiamato in causa sin dal primo grado. 
Con l'ulteriore motivo, si deduce che l'accertamento della natura subordinata del rapporto avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad accogliere la domanda tesa all'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con successivi rapporti a termine e quindi di accertare l'insussistenza di ragioni oggettive giustificative della disparità di trattamento denunziata tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Sarebbe stata riscontrabile la violazione dell'art.4 dell'accordo quadro e del principio di non discriminazione. 
Pertanto, avrebbe dovuto essere riformata la sentenza anche nella parte in cui negava il riconoscimento della progressione economica e stipendiale.  ### ha diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015). 
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento una volta che si affermi che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. 
Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ‘ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. 
Vale anche in tal caso la considerazione il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. 17314/2020 e da Cass. n. ###/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. 
Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo. 
Nell'attuale controversia è stato anche richiesto, a seguito della assunzione a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione, il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini giuridici che economici sicchè anche su tale punto la domanda va accolta. 
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di trattamento di fine rapporto, richiesto nelle conclusioni dell'originario ricorso ai fini della parificazione del trattamento economico riservato ai dipendenti, non essendo ancora maturato il relativo diritto, poiché, a seguito dell'immissione in ruolo con rapporto a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione), avvenuta il 1° settembre 2018, il rapporto di lavoro con il ### non può considerarsi cessato.   Con ulteriore motivo l'appellante ha impugnato il diniego del diritto al risarcimento del danno per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, della clausola 5 allegata alla direttiva 99/70/CE per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. 
Ha affermato che, una volta riconosciuto il carattere subordinato della prestazione, nulla osterebbe a che venisse attribuito il risarcimento del danno, infatti il ricorrente non sarebbe stato stabilizzato con un piano straordinario di assunzioni, come per i docenti stabilizzati con la l. 107/15, ma l'### avrebbe provveduto ogni anno, dal 1 luglio 2001 al 31 agosto 2018, attraverso un meccanismo contrattuale che, teoricamente, avrebbe dovuto favorire il transito dei “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione e che invece, di fatto, si è tradotto, nell'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a termine reiterati, con conseguente stato di “precariato continuo”. 
Il d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 avrebbe consentito l'avvio delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico e la legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n. 205/2017) avrebbe disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.  ###. 1 del bando avrebbe precisato che <<In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata ### e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal primo settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.>> . 
Nel caso in esame, dunque, il ricorrente sarebbe stato assunto dopo oltre 15 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario. 
Il richiamo compiuto dal Tribunale alla sentenza n. 3472/2020 della Corte di Cassazione non sarebbe stato conferente rispetto al caso di specie, non potendo la previsione con la quale era stato disposto l'avvio di una procedura selettiva costituire una norma equivalente ad una misura energicamente dissuasiva all'abusivo utilizzo di rapporti a termine che legittimasse la totale esclusione del diritto al risarcimento del danno ex art. 36 T.u.p.i.. 
Avuto riguardo alla durata del rapporto e alle considerevoli dimensioni aziendali, l'indennità in questione avrebbe dovuto determinarsi nella misura massima di 12 mensilità, rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa protrattosi per oltre quindici anni.   Anche tale motivo è fondato. 
Va premesso che l'assunzione con contratti a termine in alcuni casi protratti dall'inizio dell'anno solare fino alla sua conclusione, e tal altra dall'inizio dell'anno scolastico, primo settembre al 31 agosto, reiterata di anno in anno, per lungo tempo nella medesimo istituto scolastico, è indicativa della funzionalizzazione dell'assunzione dell'appellante per la copertura di posti vacanti . 
Si profila pertanto la chiara violazione dei limiti del corretto utilizzo del contratto a termine essendo stato superato anche il limite temporale dei 36 mesi. 
Va, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, escluso che l'assunzione avvenuta nel 2018 abbia eliso il danno scaturente da tale abuso.  ### dell'appellante è avvenuta in forza di concorso avviato in esecuzione del disposto della legge n. 205/2017, art. 1 c. 619. 
La previsione è relativa all'avvio di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della legge era titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.  ### specifico il comma 619 sopra citato prevede : << Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.   620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. >>. ### si vede, la procedura selettiva in questione non si propone di superare una condizione di precariato ma è esplicitamente funzionale ad <<assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>. 
Il tenore della previsione, che denuncia univocamente le ragioni che determinano il legislatore a tali assunzioni, risulta determinante per la decisione del punto devoluto con l'appello, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte. 
La giurisprudenza di legittimità esprimendosi in relazione alla capacità dell'immissione in ruolo di costituire una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito costituito dall'illegittima reiterazione di contratti a termine, ha operato dei precisi distinguo accordando tali caratteri sia alle assunzioni in base alla legge della buona scuola del 2015 che alle precedenti immissioni avvenute per scorrimento di graduatorie, ma escludendole in altri casi. 
In generale si è richiesto (### L, Ordinanza n. 7720 del 2023) che soccorrano requisiti soggettivi ed oggettivi e che perciò l'immissione avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ‘ex ante' una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. 
Si è anche affermato che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e ###/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice ‘chance' di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria; nella specie non sussiste alcun elemento per ritenere che vi sia stato il suddetto rapporto di derivazione causale >> Si è pure detto ( Ordinanza n. 4970 del 2023) che non è sufficiente l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma che occorrendo che sia stata da essa determinata, <<costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.>>. 
Si è ribadito (v. Cass. n. 15240/2021) che quando l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da
Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006 (v. anche Cass. 40366/2021).>> Infatti (Cass. 4382/2023) << il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata», si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest'ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimentoo, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle ### di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006);>> ### si vede, l'assunzione in base al concorso bandito per effetto della legge 205 /2017 art.1, comma 619, non costituisce misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente, in quanto essa non trova la sua ragione nell'abuso commesso dall'amministrazione e non è stata predisposta come conseguenza dello stesso. ###, infatti, risulta dovuta unicamente alla necessità di soddisfare intessi dell'amministrazione (<<Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico>>) e non è preordinata al fine di far cessare una condizione di precariato accentuata dalla condotta dell'amministrazione. 
Ciò si coglie in rapporto, ad esempio, alla diversa previsione contenuta nell'articolo 20 comma 1 del dlgs n.75/2017 contenente una misura di stabilizzazione in cui le assunzioni ( operate al di fuori del pubblico concorso) sono esplicitamente dichiarate funzionali a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.250/2021 e collocata nell'alveo delle leggi intese a introdurre procedure di stabilizzazione costituenti <<uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.>> Pertanto, una volta affermato che si è realizzata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, fonte di danno risarcibile in applicazione dei criteri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 ora art. 28, co. 2, d. Igs. 81/2015, salva la prova da parte del lavoratore di maggiori pregiudizi e ciò sul presupposto che la precarizzazione sia in sé fatto pregiudizievole, lesivo della dignità del lavoratore (Cass. 10999/2020), deve seguire di diritto il ristoro, per ragioni di effettività della tutela imposte dal risalire della fattispecie ad una violazione di principi eurounitari (Cass., S.U., 5072/2016). 
Considerata la durata dei contratti (che coprono 16 anni di servizio con 18 contratti successivi) in applicazione dell'art.32 comma 5 della legge n.183/2010 e le circostanze specifiche dell'abuso si reputa equa l'attribuzione della misura di mezza mensilità per ogni anno eccedente i primi 36 mesi ed un giorno che sono perfezionati (a partire dal primo luglio 2001) il 2 luglio 2004 ( durata minima eccedente per la quale si accorda il minimo di 2,5 mensilità) ed in totale la misura di 9 mensilità (2,5 + 6,5) di retribuzione a titolo di risarcimento del danno eurounitario. 
Le spese seguono la soccombenza che è propria del Ministero. Esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, rientrante nello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 (in ragione del valore indeterminabile medio), con applicazione dei valori minimi, stante la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.   P.Q.M. la Corte d'appello di ### sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ### contro MINISTERO ### E ### ed ### avverso la sentenza n. 517/2023 del Giudice del lavoro di ### pubblicata in 12/03/2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: a) dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorso fra le parti ed il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate per il periodo chiesto in ricorso (dagli anni dal 2003 al 2005 compreso, e dal 2009 al 2018 compreso), in relazione al trattamento retributivo ATA ###, alla cui corresponsione condanna il Ministero appellato, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione ed oltre al versamento dei contributi previdenziali; b) condanna il Ministero appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante con calcolo degli anni di lavoro ( considerati i periodi effettivi lavorati ); c) Condanna il Ministero al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine che liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione ( ATA ### nella misura dovuta ex ### al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.  2) condanna il Ministero alle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 3809, oltre ### cpa, spese generali e rimborso contributo unificato, e, per il secondo grado, in euro 4906,00 oltre ### CPA e spese generali e rimborso contributo unificato, distraendoli in favore dell' Avv. #### così deciso nella camera di Consiglio del 12/12/2025.  ### relatore (###ssa #### (###ssa ###

causa n. 398/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Chine' Ginevra, Naso Maria

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 195/2024 del 19-02-2024

... milleciquecento/00) quale risarcimento dei danni in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ### il: 15/10/2024 n.5087/2024 importo 208,75 “antistatario””. Si è costituita ### non contestando la prospettazione della parte ricorrente in ordine al proprio inadempimento, deducendo che lo stesso trova origine nei debiti che la stessa si è dovuta trovare ad affrontare a causa di obbligazioni contratte dal proprio ex marito, nonché in proprie problematiche di salute. Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “• accertare e dichiarare che la causa di risoluzione sia riconducibile ad una impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della sig.ra ### • per l'effetto dichiarare, con sentenza costitutiva, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del ### di ### immobiliare del 19 dicembre 2021, ### n.109486- Raccolta n.###, registrato in data ### n.### Serie ### a ### 3 e ### il ### ai numeri ###71184/Part.51483 a ### 2, a rogito del notar ### disporre che la sig.ra ### possa restare nel possesso dell'immobile fino al mese di dicembre (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### persona del Giudice dott. ###esito della camera di consiglio del 19/02/2024 decide la causa ai sensi dell'art.  281 sexies c.p.c. mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente: ### nella causa civile iscritta al n. r.g. 1473/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### attore contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  #### parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate entro il termine indicato dal Giudice Registrato il: 15/10/2024 n.5087/2024 importo 208,75
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, presentato ai sensi dell'art.  281 decies c.p.c., ### ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la risoluzione per inadempimento del ### di ### immobiliare del 19 dicembre 2021, ### n.109486- Raccolta n.###, registrato in data ### n.### Serie ### a ### 3 e ### il ### ai numeri ###71184/Part.51483 a ### 2, a rogito del notar ### con il quale lo stesso ha ceduto a ### una quota corrispondente al 50% (cinquantapercento/00) dell'immobile adibito a civile abitazione posta su piano seminterrato, terra, primo e secondo collegati da scala interna di totali otto vani catastali; il tutto confinante con particelle 9,13 per due lati proprietà ### salvo altri; censito nel ### al foglio 8 particella 12 sub.502 ### e ### n.8-9 piano S-1-T-1-2- ### A/2 classe 1 vani 8, superficie catastale totale mq.180 esclusie aree scoperte mq.177 R.C.E. 578,43 (già particelle 12 sub 1-2-5 e 6 protocollo di fusione ### del 19 gennaio 2016). 
Ha dedotto che la resistente ### del concordato prezzo di euro 80.000,00, ha versato al momento della stipula l'importo di euro 10.000,00, obbligandosi a versare la restante parte alla parte venditrice, senza interessi, a mezzo di n. 140 ### rate mensili, ciascuna di ### 500,00 (euro cinquecento/00), scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal 31 dicembre 2021. 
Dal gennaio 2023 la resistente si è resa inadempiente. 
Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della sig.ra ### 2. per l'effetto dichiarare, con sentenza costitutiva, la risoluzione per inadempimento del ### di ### immobiliare del 19 dicembre 2021, ### n.109486- Raccolta n.###, registrato in data ### n.### Serie ### a ### 3 e ### il ### ai numeri ###71184/Part.51483 a ### 2, a rogito del notar ### e - conseguentemente - dichiarare la retrocessione della quota del 50% (cinquantapercento/00) dell'immobile dedotto nel risolvendo contratto di compravendita; 3. condannare la sig.ra ### al pagamento della somma di € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento00) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, quale importo a titolo di indennità di occupazione della porzione immobiliare dal 19 dicembre 2021 al 31 maggio 2023, dichiarando congruo il canone di indennità di occupazione nella misura di €. 500,00/mensili; 4. condannare la sig.ra ### al pagamento della somma di euro 1.500,00# (euro milleciquecento/00) quale risarcimento dei danni in via equitativa. 
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ### il: 15/10/2024 n.5087/2024 importo 208,75 “antistatario””. 
Si è costituita ### non contestando la prospettazione della parte ricorrente in ordine al proprio inadempimento, deducendo che lo stesso trova origine nei debiti che la stessa si è dovuta trovare ad affrontare a causa di obbligazioni contratte dal proprio ex marito, nonché in proprie problematiche di salute. 
Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “• accertare e dichiarare che la causa di risoluzione sia riconducibile ad una impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della sig.ra ### • per l'effetto dichiarare, con sentenza costitutiva, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del ### di ### immobiliare del 19 dicembre 2021, ### n.109486- Raccolta n.###, registrato in data ### n.### Serie ### a ### 3 e ### il ### ai numeri ###71184/Part.51483 a ### 2, a rogito del notar ### disporre che la sig.ra ### possa restare nel possesso dell'immobile fino al mese di dicembre 2023, determinando l'equo compenso nella somma già corrisposta dalla sig.ra ### al sig. ### e compensando, così tutte le partite debitorie/creditorie tra le parti in causa; respingere la domanda di risarcimento del danno In ogni caso con ### di competenze spese diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
All'udienza dell'11 ottobre 2023 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni di cui al punto n. 4 del ricorso. 
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
La parte ricorrente ha insistito nelle precedenti richieste, insistendo perché la sentenza, qualora di accoglimento, contenga l'ordine di trascrizione sui registri immobiliari. 
La parte resistente ha insistito nelle proprie precedenti richieste, deducendo che la signora ### nel mese di dicembre del 2023 ha riconsegnato l'immobile, avanzando richiesta affinché il giudice determini l'equo compenso, relativo alla occupazione dell'immobile intervenuta da parte della signora ### e dei propri figli e protrattasi dalla fine del 2021 al 31 dicembre 2023, nella somma già corrisposta dalla sig.ra ### al sig. ### compensando, così tutte le partite debitorie/creditorie tra le parti in causa. 
Ritiene il Giudice che la domanda intesa alla pronuncia della risoluzione del contratto di compravendita oggetto del presente giudizio per inadempimento della parte resistente meriti senz'altro accoglimento. 
La parte resistente non ha negato il proprio inadempimento, limitandosi a opporre, in modo generico e senza sufficienti, pertinenti, allegazioni, di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere per cause a sé asseritamente non imputabili. 
Non vi è dubbio che il non giustificato inadempimento, per le sue proporzioni, ### il: 15/10/2024 n.5087/2024 importo 208,75 sia di gravità tale da giustificare l'accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto. 
Quanto alla richiesta della parte ricorrente di ottenere il pagamento di una indennità di occupazione dalla parte resistente, si osserva che in base alla disciplina normativa in materia di risoluzione del contratto di compravendita (non rientrante nella figura dei contratti ad esecuzione continuata e periodica per i quali l'effetto risolutorio non si estende alle prestazioni già eseguite - art. 1458 c.c.), alla risoluzione del contratto consegue la restituzione del prezzo da parte del compratore. 
Nel caso di specie la richiesta della parte ricorrente trova giustificazione nella già avvenuta immissione della parte resistente nel possesso dell'immobile, anteriormente al pagamento integrale del prezzo. 
Una ipotesi normativa analoga a quella oggetto del presente giudizio, la quale si differenzia unicamente per i tempi in cui si realizza l'effetto reale, è quello della vendita con riserva della proprietà. ###. 1526 c.c., a proposito dell'ipotesi della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento, dispone che il venditore deve restituire le rate riscosse, “salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”.  ### parte in ordine alla spettanza di una somma per l'uso della cosa da parte della controparte, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “a seguito della pronuncia di risoluzione di una compravendita immobiliare in ragione del mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, il venditore adempiente, conseguendo con la restituzione del bene solo in parte la riparazione del pregiudizio subito, con riguardo al danno emergente, ha diritto all'ulteriore risarcimento connesso alla mancata disponibilità dell'immobile, cioè il reddito che avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità (lucro cessante), determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna all'acquirente e quella della sua restituzione, ma non può pretendere in aggiunta a tale risarcimento il reddito da mancato reinvestimento del prezzo della compravendita, a lui non corrisposto, perché ciò comporterebbe un ingiustificato duplice risarcimento dello stesso danno” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3750 del 20/04/1994 (Rv. 486299 - 01)). 
Nel caso di specie risulta, dalle rispettive allegazioni di parte, che la parte resistente sia stata immessa nel possesso dell'immobile in data 19 dicembre 2021, contestualmente alla stipula del contratto, e che la stessa abbia versato una somma pari ad euro 10.000,00 all'epoca della stipulazione del contratto e, poi, di euro 500,00 mensili sino alla fine dell'anno 2022 (la prima mensilità dell'inadempimento è stata indicata in quella di gennaio del 2023). 
Tenuto conto che la stessa parte ricorrente ha richiesto, quale corrispettivo per l'uso della cosa per le mensilità successive al primo inadempimento, l'importo di 500,00 euro mensili, e considerato che la sig.ra ### ha già versato un importo iniziale di euro 10.000,00, oltre a quella di euro 500,00 per l'intero anno 2022, ritiene il Giudice che già sia stata corrisposta una somma sufficiente a ### il: 15/10/2024 n.5087/2024 importo 208,75 remunerare la controparte per l'occupazione del suo immobile. 
Né d'altra parte la resistente ha chiesto la restituzione anche solo in parte delle somme già riscosse, avanzando richiesta di “determinazione dell'equo compenso nella somma già corrisposta dalla sig.ra ### al sig. ### compensando, così tutte le partite debitorie/creditorie tra le parti in causa”. 
Da quanto precede discende che non possano riconoscersi ulteriori somme in favore della parte ricorrente per l'uso che la parte resistente ha fatto della cosa compravenduta.  ### solo parziale del ricorso e la soccombenza reciproca verificatasi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Pronuncia la risoluzione per inadempimento della resistente ### del contratto di compravendita immobiliare del 19 dicembre 2021, ### n.109486- Raccolta n.###, registrato in data ### n.### Serie ### a ### 3 e ### il ### ai numeri ###71184/Part.51483 a ### 2, ordinando al competente ### dei ### l'annotazione della presente sentenza in margine alla relativa trascrizione. 
Rigetta nel resto le domande della parte ricorrente. 
Compensa interamente le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
Tivoli, 19/02/2024 Il Giudice dott. ### il: 15/10/2024 n.5087/2024 importo 208,75

causa n. 1473/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cappai Michele

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Tribunale di Trani, Sentenza n. 2586/2025 del 16-12-2025

... prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3703/2025 TRIBUNALE DI TRANI ### In persona del Giudice Dott.ssa ### all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente SENTENZA ### R.G. #### rappresentato e difeso dall'avv.to ### come da procura in atti e da ### (###) ### RICORRENTE E ### - ### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv.  ###'#### ( c.f. ###) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv.   #### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato, a ottenere la c.d.  carta docenti.
Il fatto Con ricorso depositato il30.4.2025 la parte in epigrafe dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### ha dedotto di star lavorando come docente per un anno scolastico fino al termine delle attività didattiche ;che per il suddetto periodo non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente; che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al Ministero il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi € 500,00. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### e condanni il Ministero dell'### all'attivazione in favore dell'istante del relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 500,00; con vittoria di spese con attribuzione.  ### dell'### e del ### e l'### per la ### non si sono costituiti. 
LA DECISIONE Questioni preliminari 1. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.  ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.  SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
Il merito Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
Il quadro normativo 2.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. z ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.  2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Il quadro giurisprudenziale 3.1 Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del ### per il ### - #### che con sentenza 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il ### di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il ### di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022 3.2 Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ###, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.  ### della Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.  4.1 Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il ### di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.  4.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenza con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal Ministero dell'### sulla minore durata della supplenza; inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto della supplenza esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge 69/2023, c.d. ###, pubblicato sulla ### il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno; b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni. 
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per l'annualità, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (una annualità pari ad € 500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Spese processuali Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.  P.Q.M.  ### di Trani, ### definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3703/25, cosi provvede: dichiara il diritto di ### a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici di cui al ricorso; 2. condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore delle ricorrenti della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (un annualità pari ad € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3. condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 3703/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Arbore

M

Tribunale di Trani, Sentenza n. 2543/2025 del 11-12-2025

... prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4415 dell'anno 2025 TRA ### c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ### giusta procura allegata al ricorso introduttivo; - Ricorrente - ###'ISTRUZIONE e del ### - ####, #####; - Resistente contumace - In data ### la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. 
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del ### ha dedotto di lavorare nell'anno scolastico 2024/2025 con un contratto a tempo determinato dal 13/9/2024 al 30/6/2025; che per il suddetto periodo non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### con valore di € 500,00 annui e condanni il Ministero dell'### e del ### al pagamento di € 500,00; con vittoria di spese con attribuzione.  ### dell'### e del ### non si costituiva in giudizio.  ******* 
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Ministero resistente, nei cui confronti il ricorso è stato ritualmente notificato, a seguito di ordinanza di rinnovazione, e che non si è costituito in giudizio. 
Ciò premesso, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati. 
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. 
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  ###er garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M.  ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.  2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M.  ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, buona parte della giurisprudenza di merito italiana. 
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che per quanto riguarda la durata della supplenza, per l'anno scolastico rivendicato la ricorrente ha ottenuto un incarico con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, per il quale, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni. 
Alla luce di ciò, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” per l'anno scolastico 2024/2025 e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (un'annualità pari ad € 500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.  55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia.  P.Q.M.  il Tribunale di Trani, ### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data ### da ### nei confronti del M.I.M., rigettata ogni diversa istanza, così provvede: 1) dichiara la contumacia del Ministero resistente; 2) dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025; 3) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (un'annualità pari ad € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 4) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dott.ssa

causa n. 4415/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Floriana Dibenedetto

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