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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1470/2023 promossa da: ### (###), ### (###), ### (###) rappresentati e difesi dell'avv. #### ed elettivamente domiciliat #### contro ### (###) e ### (###) rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati in ### piazza ### I, angolo via ### e nei confronti di ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. #### ed elettivamente domiciliat ###; ###: Divisione di beni caduti in successione ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 09.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato #### e ### hanno convenuto in giudizio i propri nipoti ex sorore ### e ### esponendo che: - il ### è deceduto ab intestato in ### il sig. ### nato a ### il ###, i cui eredi legittimi erano la moglie ### i figli #### e ### nonché i nipoti ### e ### per rappresentazione della madre premorta ### Il defunto era comproprietario con la moglie di un immobile ad uso abitativo sito ad ### via ### n. 35 (cfr. doc. 2-3), nonché di un libretto postale e due buoni fruttiferi (cfr. doc. 4-5); - il ### è deceduta in ### la sig.ra ### nata a ### il ###, che aveva redatto testamento pubblico presso il ### (racc. 3622, rep. 4611, registrato il 18 gennaio 2021), ove istituiva eredi per la quota di legittima i nipoti ### e ### per rappresentazione della figlia premorta ### ed istituiva altresì eredi, per la legittima e la disponibile, gli altri figli e odierni attori, sig.ri #### e ### La sig.ra ### oltre ad essere comproprietaria con il marito dei beni indicati al punto precedente, nonché dei mobili di arredo, di modesto valore, della casa coniugale di via ### n. 35, era altresì proprietaria della quota di 1800/4320 di un appartamento posto in ### via ### 2, piano secondo, identificato al ### del Comune di ### sezione urbana, foglio 81, particella 196, sub. 3, cat. A/4, classe 1, vani 3,5, rendita 111,35 con annesso garage identificato al ### del Comune di ### sezione urbana, foglio 81, particella 215, sub. 6, cat. C/2, classe 5, super. catas. 19 metri quadrati, rendita 29,54 (doc. 9, 10), nonché di un libretto postale personale n. 46473349 la cui consistenza al momento della morte era pari a € ###,21 (doc. 8); - quanto alle passività, gli attori hanno dedotto di aver sostenuto per intero diverse spese relative alla successione della sig.ra ### senza ottenere dai convenuti il rimborso della quota a loro carico e quantificata in citazione in € 1.712,39 per ciascun convenuto (cfr. pag. 3); - essendo stati vani i tentativi di procedere ad una divisione consensuale del patrimonio ereditario, gli attori hanno chiesto che venisse disposta la divisione di entrambe le masse ereditarie, secondo le quote spettanti a ciascun erede, con rimborso pro quota da parte dei convenuti delle spese anticipate, secondo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri ### e ### contestando le richieste di parte attrice e formulando molteplici eccezioni e domande riconvenzionali, nonché chiedendo di chiamare in causa la sig.ra ###
In particolare i convenuti, nella propria comparsa di costituzione, hanno: - contestato che i beni mobili contenuti nella casa familiare dei coniugi ### fossero di valore irrisorio, essendovi anche diversi oggetti di pregio e gioielli (pag.10); - evidenziato che le spese sostenute successivamente al decesso dei coniugi ### erano state sempre versate dagli eredi ### per la quota di spettanza, ove correttamente imputate e documentate, e che in ogni caso il rimborso delle spese vantate dagli attori dovrebbe essere considerato quale debito gravante sulla massa ereditaria da sottrarre all'attivo prima di procedere alle operazioni di divisione (pag. 10-11); - rilevato che gli attori avrebbero sempre avuto un atteggiamento di chiusura nei confronti delle legittime richieste dei nipoti di procedere ad una ricostruzione completa della massa ereditaria, che comprendeva somme consistenti, essendo i coniugi ### molto parsimoniosi (pag. 11-12); - evidenziato che i coniugi ### versavano in condizioni di salute precarie che non consentivano loro di muoversi dalla propria abitazione e gestire le proprie sostanze, come attestato dalla documentazione medica richiamata (pag. 13-14), e che, pertanto, “già a far data dall'anno 2014 i coniugi ### versavano in uno stato di incapacità naturale che li rendeva del tutto inidonei a gestire autonomamente il proprio patrimonio (cfr. pag. 14); - dedotto che in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni di salute dei coniugi #### (negli anni dal 2011 al 2020) si era registrata una serie di prelievi per importi ingenti e privi di giustificazione da parte della sig.ra ### ai danni del sig. ### che aveva sottratto dal conto cointestato somme maggiori alla quota di propria spettanza. ### i convenuti, “la sig.ra ### per un verso, ha inspiegabilmente prelevato/sottrato in piena autonomia, quasi giornalmente anche con movimentazioni di piccolo taglio, dal libretto comune somme quantificate in €. 294.446,08; per altro verso, a far data dal 13.11.2015, la sig.ra ### decideva addirittura di aprire un nuovo libretto intestato solo a se stessa, contraddistinto dal n. 46473349, presso la stessa ### di ### dove, dopo avere canalizzato la propria pensione e le relative indennità relative alla riconosciuta invalidità ed accompagnamento, dapprima versate sul conto comune, iniziando contestualmente a girocontare e trasferire anche consistenti somme di denaro provenienti dal libretto cointestato con il coniuge che riportiamo di seguito: a. 100.000,00 euro in data ###; b. 24.000,00 euro in data ###; c. 29.000,00 euro in data ###; d. 77.000,00 euro in data ###” ed inoltre “successivamente al letterale svuotamento delle finanze del sig. ### a favore del nuovo libretto di risparmio (n. 46473349), intestato esclusivamente alla ###ra ### anch'esso veniva prosciugato con una serie inanellata di prelievi e donazione” (pag. 16). I convenuti rilevavano altresì una non corrispondenza tra le sottoscrizioni che disponevano le predette operazioni, apparentemente riferibili alla sig.ra ### sia ad un raffronto reciproco che con la sottoscrizione apposta in calce al testamento (pag. 17); - dedotto che le anomalie nella gestione patrimoniale dei coniugi ### riguardavano anche i beni immobili, ed in particolare una vendita immobiliare nei confronti della nipote ### Infatti, secondo i convenuti, “già in data ###, con atto pubblico a rogito ### sottoscritto presso l'abitazione dei coniugi ### veniva venduta una proprietà estesa per 12.329 mq., sita in località ### ad ### costituita da ampio fabbricato e due terreni con pregiatissimi alberi trentennali di noce. E tanto avveniva al prezzo complessivo di euro 38.200,00 (euro 30.000,00 per il fabbricato ed euro 8.200,00 per i terreni). Un prezzo grandemente inferiore rispetto al prezzo di mercato, per come si dirà meglio oltre. Basti pensare che: - il valore del solo immobile va stimato in €. 60.000,00; - Il valore dei terreni va stimato in €. 20.000,00; - il valore di un albero di noce trentennale oscilla dai 2.000,00 ai 3.000,00 euro ciascuno, al quale va aggiungo il valore della rendita media annua per ettaro dovuto alla vendita dei frutti, stimata dal 7° anno in pi in €. 15.000,00 per ettaro”, evidenziando che i venditori avevano anche pagato le spese notarili (pag.18).
Sulla base di tali premesse, i convenuti hanno formulato le domande riconvenzionali che seguono ( pag. 20 ss. comparsa).
A) Accertamento dello stato di incapacità naturale del sig. ### I convenuti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi che il sig. ### versava in stato di incapacità naturale dal 2014 e fino alla data del decesso, in ragione delle patologie menzionate e attestate dalla documentazione prodotta, che lo rendevano incapace di intendere e di volere.
B) Accertamento dello stato di incapacità naturale della sig.ra ### Analoga domanda è stata dispiegata dai convenuti in relazione alla posizione della sig.ra ### di cui è stato chiesto di accertare l'incapacità di intendere e di volere dal 2014 e fino al decesso, in ragione delle patologie documentate e della relazione medico-legale di parte depositata.
C) Annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 19.11.2015 in favore di ### in considerazione dello stato di incapacità naturale di uno o di entrambi gli alienanti e relative conseguenze restitutorie.
I convenuti hanno chiesto annullarsi l'atto pubblico di compravendita immobiliare del 19.11.2015, rogato avanti il ### rep. n. 803, racc. n. 599, con cui i sig.ri ### e ### alienavano, in favore della nipote sig.ra ### un appezzamento di terreno agricolo di forma pressoché triangolare della superficie complessiva di circa mq. 12.329 sul quale insiste un piccolo fabbricato ad uso rimessa attrezzi agricoli posto al piano terra e composto da due piccoli locali adiacenti, della complessiva superficie catastale di circa mq. 38, il tutto complessivamente confinante con #### dei ### proprietà ### o aventi causa, salvo altri, e riportato: -- nel ### del Comune di #### con i seguenti dati: foglio 58, particella 302, seminativo arborato, classe 2, ha. 00.86.45, reddito dominicale ### 66,97, reddito agrario ### 29,02; foglio 58, particella 303, seminativo arborato, classe 2, ha. 00.36.84, reddito dominicale ### 28,54, reddito agrario ### 12,37; nel ### del Comune di ### in ditta "### e ###, con i seguenti dati: sezione B, foglio 58, particella 296, ### piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 4, mq. 38, rendita catastale ### 66,73, la cui planimetria risulta regolarmente depositata in ### in data 30 marzo 2005 prot. n. ###.
Tale compravendita veniva stipulata, secondo i convenuti, ad un prezzo (€ 38.200) nettamente inferiore a quello di mercato. Pertanto, i convenuti hanno chiesto annullarsi la predetta compravendita per incapacità naturale ex art. 428 e 1425 c.c., con conseguente concorso di tale immobile alla formazione dell'asse ereditario e condanna di ### a restituire alla massa il valore degli alberi di noce piantati sul terreno oggetto di compravendita. In ragione di tali domande, i convenuti hanno chiamato in causa ### D) Nullità e/o ### del testamento pubblico della sig.ra ### in considerazione dello stato di incapacità del testatore.
I convenuti hanno chiesto accertarsi la nullità o l'annullabilità del testamento pubblico della sig.ra ### per incapacità di intendere e di volere, poiché la de cuius, in ragione delle patologie di cui era affetta, si trovava in stato di incapacità naturale ex art. 591 E) ### della delega rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### ad operare sul libretto di risparmio intestato alla prima.
I convenuti hanno formulato inoltre domanda tesa all'annullamento, per incapacità naturale, della delega ad operare sul libretto di risparmio n. 46473349 (all. n. 21) rilasciata dalla sig.ra ### alla figlia ### in quanto atto che ha arrecato grave pregiudizio alla sig.ra ### dal momento che la sig.ra ### avrebbe effettuato prelievi illegittimi dal suddetto libretto per complessivi € 200.998,81.
F) Accertamento della natura simulata dell'atto pubblico di compravendita del 19.11.2015 in favore della sig.ra ### ovvero della natura di atto costituente una donazione indiretta.
In via subordinata, nel caso in cui non fosse accolta la domanda tesa ad ottenere l'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 19.11.2015 oggetto della domanda di cui alla lettera C), i convenuti hanno chiesto accertarsi la natura simulata del medesimo atto pubblico, in quanto dissimulante una donazione da parte dei coniugi ### in favore della nipote ### Ciò sarebbe comprovato non solo dal prezzo vile della compravendita, pari ad € 38.200,00, ossia circa il 10% del valore commerciale reale attribuito dai convenuti al suddetto bene immobile, ma anche dalla circostanza che le spese notarili sono state sostenute dai venditori.
In caso di non riconosciuta natura simulata del suddetto atto, i convenuti hanno evidenziato che comunque lo stesso sarebbe qualificabile come negotium mixtum cum donatione, in ragione della sproporzione tra le prestazioni pattuite e dunque come donazione indiretta in favore della sig.ra ### parimenti soggetta all'azione di riduzione.
G) Nullità e/o ### delle donazioni, dirette e/o indirette, effettuate in vita dalla sig.ra ### in favore dei figli #### e ### in considerazione dello stato di incapacità naturale della donante, e/o comunque nullità delle medesime donazioni per difetto della forma prescritta dalla legge, e relative conseguenze restitutorie.
I convenuti hanno dedotto che gran parte delle somme giacenti sul libretto di risparmio intestato unicamente alla sig.ra ### erano state utilizzate dalla stessa al fine di effettuare delle donazioni, dirette o indirette, esclusivamente in favore dei figli #### e ### (cfr. pag. 30-32 della comparsa di costituzione di parte convenuta e docc. 18, 19, 20), annullabili sia in considerazione dello stato di incapacità naturale in cui versava la sig.ra ### sia per difetto della forma prescritta dalla legge, con la conseguenza che i beneficiari delle suddette disposizioni sarebbero tenuti a restituirle alla massa ereditaria.
H) Accertamento delle somme indebitamente prelevate/sottratte dal libretto intestato alla sig.ra ### mediante operazioni di prelievo direttamente e/o indirettamente riconducibili alla delegata ### e relative conseguenze restitutorie.
I convenuti hanno inoltre evidenziato che sul libretto di risparmio intestato alla sig.ra ### sarebbero stati eseguiti dalla sig.ra ### prelievi per € 200.998,81 a far data dal 05.05.2018 e fino alla morte della sig.ra ### nonchè ulteriori prelievi per € 79.942,98 apparentemente riconducibili alla sig.ra ### in base alle sottoscrizioni delle distinte di prelievo, che sono state disconosciute dai convenuti sig.ri ### (cfr. doc. 25). Pertanto, i convenuti hanno chiesto di condannare la sig.ra ### a reintegrare l'asse ereditario delle somme oggetto dei prelievi illegittimi, quantificati in € 280.941,79.
I) Accertamento delle somme illegittimamente ed arbitrariamente sottratte dalla sig.ra ### dal libretto cointestato con il sig. ### e conseguente azione di restituzione in favore della massa ereditaria del sig. ###
I sig.ri ### hanno dedotto inoltre che, con riferimento al libretto di risparmio n. 21886103 cointestato ai coniugi ### è stato riscontrato che a partire dal 16 febbraio 2011 e fino alla data di decesso del sig. ### tutte le disposizioni di pagamento ovvero di prelievo allo sportello, anche con pos e su atm con carta, sono state riconducibili esclusivamente alla sig.ra ### che ha sottratto al conto cointestato somme notevolmente eccedenti alla quota del 50% di propria spettanza, quantificate in € 399.844,44 (cfr. pag. 37-38 comparsa), di cui hanno chiesto l'accertamento con conseguente reintegrazione delle suddette somme nella massa ereditaria di ### J) In via subordinata, accertamento della lesione della quota di riserva spettante ai fratelli ### e conseguente azione di riduzione.
I convenuti hanno eccepito la lesione della quota di riserva ai medesimi spettante ex lege e hanno altresì proposto azione di riduzione, secondo i conteggi prospettati a pag. 42 e 43 della comparsa di costituzione.
I sig.ri ### hanno quindi rassegnato le proprie articolate conclusioni, anche in via riconvenzionale, come indicate da pag. 50 a pag. 61 della comparsa di costituzione, previa richiesta di chiamata in causa della sig.ra ### Si è costituita in giudizio la terza chiamata ### resistendo alle domande formulate nei suoi confronti dai convenuti sig.ri ### chiedendone la reiezione.
In particolare, con riferimento alle domande dispiegate nei suoi confronti, la terza chiamata ha eccepito l'improcedibilità delle domande dispiegate per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ha eccepito inoltre la prescrizione della domanda di annullamento dell'atto di compravendita del 19.11.2015 per incapacità naturale dei venditori, in quanto proposta ben oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 428, co. 3, c.c., pur affermando che la medesima sarebbe infondata anche nel merito in quanto non vi sarebbe prova dell'incapacità naturale dei sig.ri ### e ### al momento della stipula del contratto di compravendita e neppure vi sarebbe prova della malafede dell'altro contraente, ossia della terza chiamata ### Inoltre, la terza chiamata ha evidenziato che sarebbe priva di fondamento anche la domanda formulata dai convenuti in via subordinata tesa all'accertamento della natura simulata della suddetta compravendita, dissimulante una donazione in favore di ### sia perchè logicamente incompatibile con la dedotta incapacità naturale degli alienanti e sia perchè l'atto dissimulato, ossia la donazione, sarebbe del tutto privo della forma di legge. Quanto all'azione tesa all'accertamento di un negozio misto con donazione, la terza chiamata ha rilevato che la compravendita ad un prezzo inferiore di quello di mercato non sarebbe di per sè sufficiente all'accoglimento della domanda, essendo necessaria la prova di una sproporzione tra prestazioni di significativa entità, in questo caso assente, e dell'animus donandi degli alienanti. La terza chiamata ha dunque concluso chiedendo la reiezione di ogni domanda dispiegata nei propri confronti dai convenuti sig.ri ### Gli attori hanno inoltre preso posizione sulle molteplici domande formulate nei loro confronti dai convenuti deducendo che le allegazioni avversarie in ordine alla presunta incapacità naturale dei sig.ri ### e ### sarebbero del tutto prive di fondamento, così come la consulenza di parte prodotta per suffragare gli assunti avversari, basata su documentazione parziale e senza una conoscenza diretta dei periziati. Tant'è che nè il sig. ### nè la sig.ra ### furono mai sottoposti ad alcuna amministrazione di sostegno, ed anzi avevano espresso direttamente il proprio consenso a trattamenti sanitari ricevuti in ambiente ospedaliero, ove neppure alcuno dei sanitari che ebbero a che fare con loro nutrì mai alcun dubbio sulla capacità di autodeterminarsi dei sig.ri ### e ### altrimenti sarebbe stata senz'altro richiesta la nomina urgente di un amministratore di sostegno.
Inoltre, il testamento redatto dalla sig.ra ### era un testamento pubblico, e neppure il notaio ### aveva rilevato alcuna alterazione delle facoltà mentali della sig.ra ### avendo peraltro richiesto preventivamente un certificato medico sulle sue condizioni. Pertanto, gli attori hanno dedotto che non vi sarebbe alcuna causa di invalidità nè del testamento della sig.ra ### perfettamente integra nelle proprie facoltà mentali, nè della delega ad operare sul libretto di risparmio n. 46473349 del 05.05.2018 rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### Gli attori hanno comunque eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento della delega dispiegata, ai sensi dell'art. 428, co. 3, Gli attori hanno inoltre contestato le domande dei convenuti tese alla reintegrazione nella massa ereditaria di somme a loro dire illegittimamente sottratte alle masse ereditarie dei sig.ri ### e ### nonché i presupposti fattuali sottesi a tali domande, in quanto frutto di una ricostruzione ritenuta errata.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata finora istruita sia a mezzo di prove orali, con l'escussione testimoniale del ### dott. ### e del dott. ### all'udienza del 27.06.2024, nonchè l'interrogatorio formale di ### all'udienza del 23.10.2024, sia a mezzo di ordine di esibizione, come ammesso con l'ordinanza del 17.04.2024, e CTU a firma del geom. ### sul quesito di cui all'ordinanza a verbale del 23.10.2024.
All'esito dell'istruttoria già compiuta, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, richiesta dalla terza chiamata (cfr. note di trattazione scritta del 06.05.2025), per la decisione sulle domande già sufficientemente istruite ed una più ordinata prosecuzione dell'istruzione e della trattazione sulle molteplici domande formulate dalle parti e necessitanti di ulteriore istruttoria.
Ciò si è ritenuto opportuno perché va osservato come, nel caso di specie, il thema decidendum, e conseguentemente il thema probandum originariamente prospettato dagli attori (domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte dei sig.ri ### e ### abbia subito un considerevole ampliamento in ragione delle variegate, numerose e articolate domande giudiziali formulate dai convenuti in via riconvenzionale (precisate nelle n. 13 pagine di conclusioni che si leggono nelle note scritte autorizzate depositate il ###), anche nei confronti di terzi chiamati in causa (### non coeredi e dunque estranei alle domande strettamente correlate allo scioglimento della comunione ereditaria, ma tutte postulanti la risoluzione di questioni giuridiche logicamente antecedenti alla domanda di divisione formulata dagli attori, perché tese ad una determinazione della consistenza dell'asse ereditario dei de cuius diversa da quella prospettata in citazione.
Ciò premesso, considerato quanto finora emerso dagli atti e dall'istruttoria già esperita, si ritiene che possano essere decise le domande correlate all'accertamento dell'incapacità naturale dei de cuius, sig.ri ### e ### nonchè le domande proposte nei confronti della terza chiamata ### ossia le domande riconvenzionali di parte convenuta compendiate dalla lettera A) alla lettera F) della comparsa di costituzione dei sig.ri ### Prima di procedere oltre nell'esposizione, giova precisare che, per quanto attiene all'eccezione di improcedibilità delle domande dispiegate nei confronti della terza chiamata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio sancito da Cass. Sez. Un. n. 3452/2024: “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali”. Inoltre, l'eccezione appare comunque superata dall'introduzione del procedimento di mediazione anche in relazione alla suddetta domanda, come documentato dai convenuti (cfr. verbale negativo di mediazione depositato il ###).
Vanno dunque preliminarmente esaminate le domande formulate dai convenuti tese all'accertamento dell'incapacità naturale dei sig.ri ### e ### e all'annullamento, per tale causa, degli atti dai medesimi compiuti.
La prospettazione alla base delle domande dispiegate dai convenuti è riassumibile nei seguenti termini: i sig.ri ### e ### sebbene mai interdetti nè mai sottoposti ad amministrazione di sostegno, versavano entrambi, al momento della loro morte, da diversi anni in uno stato di costante incapacità di intendere e di volere, in ragione delle patologie da cui erano affetti, con la conseguenza che ogni attività giuridicamente rilevante dai medesimi compiuta sarebbe da considerarsi tamquam non esset (domande A e B) ed in particolare sarebbero annullabili per incapacità naturale: 1) l'atto di compravendita immobiliare del 2015 stipulato tra i coniugi ### e la nipote ### (domanda C), 2) il testamento pubblico della sig.ra ### (domanda D); 3) la delega ad operare sul libretto di risparmio rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### (domanda E); 4) le donazioni dirette e indirette effettuate in vita dalla sig.ra ### (parte della domanda G).
Va rammentata, nell'inquadrare giuridicamente la questione, la distinzione tra capacità legale di agire, che si acquisisce con la maggiore età e consiste nella capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti, e che può subire limitazioni in caso di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, ossia a fronte di casi in cui patologie stabili e gravi non consentano a chi ne soffre di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi, e la capacità naturale, ossia la capacità di intendere e di volere, cioè la capacità di comprendere e rispondere agli stimoli esterni e di determinare coscientemente la propria volizione, che può essere compromessa in modo transitorio.
Nei soggetti legalmente capaci di agire la capacità naturale si presume, e spetta a chi affermi la sussistenza di uno stato di incapacità naturale dimostrare che, in uno specifico momento ed in relazione ad uno specifico atto del quale si intendano scalfire gli effetti giuridici, il soggetto che lo ha compiuto fosse privo della capacità naturale.
Le domande A e B di parte convenuta, ossia quelle tese ad accertare, in capo ai sig.ri ### e ### uno stato di costante, stabile e grave incapacità di intendere e di volere per infermità, tale da rendere i suddetti soggetti totalmente incoscienti delle proprie azioni, senza soluzione di continuità, così da privare di rilevanza giuridica qualsivoglia atto dai medesimi compiuto, si concretizzano in una sostanziale richiesta di accertamento postumo di una incapacità legale di agire che si pone in contrasto con l'evidente circostanza che tale incapacità non risulta mai giudizialmente dichiarata o accertata quando ciò avrebbe potuto, se del caso, essere fatto, ossia quando i sig.ri ### e ### erano in vita.
Pertanto, posto che i sig.ri ### e ### risultavano legalmente capaci di agire, non essendo emersa in atti evidenza documentale del contrario (non risultando, cioè, gli stessi nè interdetti, nè inabilitati, nè sottoposti ad amministrazione di sostegno), ciò che può essere giudizialmente accertata in questa sede è la loro eventuale incapacità naturale in relazione a specifici e puntuali atti giuridici dai medesimi posti in essere, ai fini del loro annullamento.
Infatti, posto che nei soggetti legalmente capaci di agire, quali erano i sig.ri ### e ### la capacità naturale si presume, per vincere la suddetta presunzione e caducare gli effetti giuridici degli atti dai medesimi compiuti è necessario che venga fornita la prova, con onere a carico di chi assume la sussistenza di uno stato di incapacità, che nello specifico e puntuale momento in cui ciascun atto è stato compiuto il soggetto si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Ciò chiarito, passando all'esame della domanda formulata dai convenuti e tesa ad ottenere l'annullamento per incapacità naturale dei venditori della compravendita del 19.11.2015 con cui i sig.ri ### e ### hanno venduto a ### alcuni beni immobili (cfr. doc. 1 terza chiamata), si evidenzia che la terza chiamata in causa, ### ha eccepito la prescrizione della suddetta azione di annullamento per decorrenza del termine quinquennale ex artt. 428 e 1442 c.c. ( pag. 10 comparsa ###.
Tale eccezione è fondata, e comporta ex se la reiezione della domanda di annullamento della suddetta compravendita dispiegata, essendo stata tale domanda proposta quando il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442, co. 1, ed ex art. 428, co. 3, c.c. era già spirato.
Non risulta corretto l'assunto dei convenuti secondo cui il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento dell'atto di compravendita del 19.11.2015 decorrerebbe dal giorno in cui sarebbe cessato lo stato di incapacità dei soggetti contraenti ###, ossia dal momento del loro decesso, richiamando a supporto l'art. 1442, co. 2, c.c. che sancisce che “### l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età”.
La disposizione di legge richiamata dai convenuti, infatti, riguarda il diverso caso di azione di annullamento di contratti conclusi da soggetto che si trovi in stato di incapacità legale di agire, e non di assunta incapacità di intendere e di volere (come confermato dall'individuazione, nel caso di incapacità legale, del giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o d'inabilitazione o il minore è divenuto maggiorenne quale dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di annullamento).
Non risulta dirimente neppure il richiamo all'art. 2935 c.c., perché, come ha chiarito la Suprema Corte, “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi (...)” (cfr. Cass. n. 17451/2025), essendo inoltre irrilevante, al fine di impedire il decorso della prescrizione, il mutamento della titolarità del diritto per effetto di acquisto a titolo derivativo, dal momento che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere dal dante causa (cfr. Cass. n. 3654/1981).
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di compravendita del 19.11.2015, va osservato che il termine di prescrizione è spirato il ### e dunque è integralmente decorso, per la posizione di ### mentre la stessa era ancora in vita ed è spirato a poco più di un anno dal decesso di ### Non è neppure applicabile al caso di specie l'art. 775 c.c., parimenti invocato, che riguarda le donazioni, trattandosi nel caso di specie di contratto di compravendita (che, in quanto tale, non è una donazione e, al più, può simulare una donazione - ma ciò lo si esclude nel caso di specie per le ragioni che verranno meglio esplicitate nell'esaminare la domanda dei convenuti formulata sub F), ed in ogni caso opererebbe comunque la dispiegata eccezione di prescrizione, in ragione di quanto previsto dal co. 2 dell'art. 775 ### di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. per doloso occultamento del credito da parte dei debitori, avanzata nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta, non risulta conferente in quanto riguarda rapporti obbligatori di credito-debito in cui l'esistenza di un credito sia stata dolosamente occultata dal debitore, ossia casi in cui il creditore che vanti un credito nei confronti di un proprio debitore, cui è legato da rapporto obbligatorio, non sia stato posto nelle condizioni di poter ottenere il soddisfacimento del proprio credito avendone ignorato l'esistenza per doloso occultamento da parte del proprio debitore. Risulta dunque evidente la differenza sostanziale rispetto alla fattispecie in esame, ove si tratta di azione di annullamento di un contratto impugnato dagli eredi di una delle parti contraenti per incapacità naturale di quest'ultima nello stipulare una compravendita con un terzo soggetto (e ove la prescrizione era già integralmente decorsa, con riferimento alla posizione di ### prima ancora del suo decesso, con conseguente intrasmissibilità dell'azione ai suoi eredi). Giova comunque rammentare che la giurisprudenza di legittimità, stante la natura eccezionale delle cause di sospensione della prescrizione, ha sancito che le stesse non possono essere oggetto di interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 11004/2018: “I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto”). Tale interpretazione restrittiva riguarda anche l'invocata causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. (cfr. Cass. n. 11067/2025).
É quindi fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto del 19.11.2015, e ciò rende ultronea ogni ulteriore argomentazione sul merito della predetta domanda C di parte convenuta, che va respinta.
Passando ad esaminare la domanda D formulata dai convenuti, ossia quella tesa ad annullare il testamento pubblico di ### per incapacità naturale della stessa, si osserva quanto segue.
Sul punto, occorre verificare se ricorra, nel concreto, l'ipotesi di annullabilità di cui all'art. 591, n. 3, c.c. e se possa ritenersi raggiunta la prova dell'incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento in cui fu redatto il testamento pubblico oggetto di impugnazione, ossia in data ###.
In primo luogo, in diritto, preme sottolineare che per aversi incapacità naturale non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto risultino perturbate al punto di impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto (cfr. in questo senso Cass. n. 4539/2002).
Inoltre, l'incapacità di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui il testamento è stato redatto e l'onere di provare tale incapacità incombe su chi chiede l'annullamento del testamento.
Va rammentato, infatti, come già chiarito, che nei soggetti legalmente capaci, la capacità naturale si presume ed è onere di chi intenda vincere la suddetta presunzione fornire la prova dello stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui l'atto è stato compiuto.
La prova, sul punto, deve essere rigorosa, in applicazione del principio del favor testamenti, e non è sufficiente che fosse normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invece, che lo stato psico-fisico del testatore fosse, nel preciso momento di confezione del testamento, tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente (cfr. Cass. n. 9081/2010, Cass. n. 9508/2005; Cass. n. 8079/2005; Cass. n. 10571/1998; Cass. n. 2074/1985; Cass. n. 3411/1978).
In particolare, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 3934/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, i convenuti hanno allegato a sostegno della domanda una relazione di parte, redatta su base documentale successivamente al decesso della sig.ra ### che conclude nel senso di esprimere, per quanto rileva ai fini della domanda di annullamento del testamento in esame, delle “perplessità” sulla capacità di autonoma determinazione della de cuius (cfr. pag. 5 CTP dott.
Bambili, doc. 14 di parte convenuta: “Le condizioni psicofisiche della ###ra ### come succintamente descritto e dal punto di vista della capacità motoria-fisica e della capacità psichica ossia lucidità a trattare transazioni con elevate cifre certamente pongono serie perplessità sulla capacità, di autonoma determinazione essendo soggetto particolarmente fragile che da un canto poteva essere indotta a comportamenti non adeguati alle Sue effettive necessità non avendo, come evidenziato in diario clinico necessità di importanti spese per motivi di salute.”).
Sul punto, rammentato in ogni caso che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (...)” (cfr. Cass. n. 9483/2021), si rileva che neppure nella consulenza di parte depositata il CTP si esprime nel senso di un accertamento rigoroso della assoluta incapacità di intendere e di volere della sig.ra ### nel momento in cui tale testamento ### fu redatto, limitandosi ad avanzare delle non meglio precisate “serie perplessità” sulla capacità di autodeterminazione della de cuius, che tuttavia sono insufficienti al fine di determinare l'accoglimento della domanda di impugnazione testamentaria dispiegata, alla luce della prova rigorosa dell'incapacità di intendere e di volere nello specifico momento di redazione del testamento richiesta dalla giurisprudenza consolidata per determinare l'annullabilità dell'atto di ultima volontà.
Occorre evidenziare, inoltre, che nel caso di specie ulteriori riscontri sia documentali che testimoniali emersi in corso di causa depongono nel senso del mancato raggiungimento della prova dell'assoluta incapacità naturale della sig.ra ### nel momento in cui si recò dal ### dott. ### perché costui ricevesse le sue volontà testamentarie a mezzo di testamento pubblico.
In particolare, dall'esame della documentazione medica depositata dalla parte attrice (doc. 18 e 20 di parte attrice) si evince che nel 2019, quando la sig.ra ### è stata ricoverata nel reparto di chirurgia generale dell'### di ### ha firmato il consenso informato alle procedure mediche praticate. Inoltre, nella scheda infermieristica è stato precisato che al momento del ricovero il livello di coscienza della paziente era vigile e orientato (cfr. doc. 18 di parte attrice).
Riscontri similari emergono anche dal diario clinico relativo alla somministrazione di cure palliative (doc. 19 di parte attrice), dove la paziente viene definita, alla prima visita del 18.11.2020, vigile, orientata e consapevole della diagnosi.
Inoltre, ulteriore evidenza documentale della capacità di intendere e di volere della sig.ra ### al momento in cui fu redatto il suo testamento pubblico, si rinviene nel certificato medico del 22.07.2019 redatto dal suo medico curante, dott. ### che attestava che la sig.ra ### era persona in grado di intendere e di volere (doc. 21 di parte attrice).
A tali riscontri documentali si aggiungono gli ulteriori elementi istruttori, in senso contrario alla prospettazione dei convenuti, offerti dalle deposizioni testimoniali del dott. ### medico curante della sig.ra ### e del ### dott. ### che ricevette le disposizioni testamentarie della sig.ra ### a mezzo di testamento pubblico. ### in particolare, ha riferito che, come da prassi, prima di ricevere le volontà testamentarie della sig.ra ### l'aveva incontrata di persona facendole alcune domande per verificare che fosse orientata nel tempo e nello spazio, non notando alcuna anomalia, e che comunque ritenne opportuno acquisire una certificazione medica da parte del medico curante sulla sua capacità di intendere e di volere, come è solito richiedere per i testatori che siano di età avanzata (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024: “Sono solito chiedere i certificati medici di testatori che sono avanti negli anni. Conoscevo la signora per via di un atto di compravendita del 2015 e prima di ricevere le volontà testamentarie mi sono recato al domicilio della signora ### un paio di volte” #### solito prima di ricevere le volontà testamentarie sono solito richiedere informazioni sulla situazione personale. La prima volta che incontro la persona faccio le domande di rito per comprendere se sia persona orientata nel tempo e nello spazio e della quale io possa ricevere le volontà testamentarie.
Chiedo informazioni sulle linee di parentela. Solitamente redigo una bozza a macchina che in sede di lettura può essere soggetta a modifiche. In quel caso scrissi direttamente a pugno perché si trattava di disposizioni molto lineari”; “il ### è il primo a valutare la capacità di intendere e volere; prova a capire se è orientata nel tempo e nello spazio. La signora ### mi sembrava orientata. Ritenni comunque opportuno acquisire la certificazione. Ricevuta la certificazione, la ritenni esaustiva”).
Il medico curante della sig.ra ### dott. ### in relazione alle condizioni psichiche della sig.ra ### e dei farmaci dalla medesima assunti, ha riferito che la medesima assumeva farmaci di uso comune, che non avevano effetti sul sistema psichico e non determinavano alterazione nella percezione della realtà, che erano principalmente tesi al contenimento del dolore per le problematiche osteo-articolari di cui soffriva (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024: “Si tratta di farmaci di uso comune; sono leggeri antidepressivi, anche nei dosaggi. La definizione di antipsicotici non è corretta, si tratta di ansiolitici (benzodiazepin, che riducono l'ansia, e serotoninergici, che migliorano il tono dell'umore). Confermo di aver prescritto steroidi, antalgici, antinfiammatori, il ### è un oppioide morfin simile a dosaggi molto leggeri che non aveva effetti sul sistema psichico. La paziente prendeva il targin dal ### la commissione medico legale della USL chiamata a valutare l'indennità di accompagnamento nel 2018 riferisce che la paziente era orientata nel tempo e nello spazio ed era vigile e collaborante. Nella diagnosi si parla della condizione fisica e non della condizione psicologica”; “Gli accertamenti strumentali riguardavano l'apparato scheletrico; la paziente non aveva patologie neurologiche degne di note. Aveva ansia e tono dell'umore basso ogni tanto, circostanza normale trattandosi di persona anziana, che aveva perso la figlia e che si occupava del marito. Visitavo la signora ogni dieci-quindici giorni. Era lei che si occupava di seguire la situazione medica del marito, oltre che la propria”; “(..) I farmaci non determinavo alterazione della percezione delle realtà e delle facoltà cognitive. Ribadisco quanto affermato dalla commissione medico-legale.
Ribadisco che le prescrizioni non risalgono al 2004”).
A fronte di tali evidenze sia documentali che testimoniali (della cui attendibilità non vi sono motivi oggettivi e concreti per dubitare), l'esperimento di una CTU medico legale sulla capacità di intendere e di volere della sig.ra ### al momento della redazione del testamento risultava del tutto esplorativa.
Pertanto, considerato che nel caso in esame non risulta provata la circostanza secondo la quale la de cuius, all'epoca della redazione del testamento impugnato, era priva, in modo assoluto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, ne consegue il rigetto della domanda di annullamento del testamento pubblico redatto da ### in data ###, che va considerato pienamente valido ed efficace.
Passando ad esaminare la domanda E) di parte convenuta, ossia quella con cui si chiede di annullare la delega rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### ad operare sul libretto di risparmio intestato alla prima, per incapacità naturale della sig.ra ### si rileva quanto segue.
Dall'esame di tale documento si evince che lo stesso risulti sussumibile entro la fattispecie del mandato (art. 1703 c.c.), come si desume chiaramente dalla lettura del “### delle ### autorizzate ad operare” sul libretto di risparmio 46473349 (pag. 4, doc. 21 di parte convenuta), ove si legge che l'intestatario del rapporto è la sig.ra ### e che l'intestatario “### inoltre di autorizzare le seguenti persone, in qualità di delegati, ad operare in mia/nostra vede sul conto corrente/libretto di risparmio a me/noi intestato nel rispetto delle eventuali autorizzazioni sotto riportate”, e segue l'indicazione del nominativo della sig.ra ### quale delegata.
La parte attrice, a fronte della domanda avversaria, oltre ad offrire argomentazioni di merito tese ad affermare l'infondatezza di tale domanda, ne ha anche eccepito la prescrizione (cfr. pag. 5 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.: “(...) questa difesa deve, comunque, eccepire l'intervenuta prescrizione dell'azione per far dichiarare l'annullamento dell'atto di delega a favore della sig.ra ### in quanto l'art. 428 comma 3 c.c. prevede che l'azione si prescriva in cinque anni da quando l'atto è stato compiuto e, quindi, dal 5 maggio 2018”), essendo decorso il termine quinquennale di legge, in quanto tale delega era stata rilasciata il ### (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
Risulta fondata l'eccezione di prescrizione dispiegata dalla parte attrice sul punto, dal momento che l'azione di annullamento dei contratti conclusi da soggetto che versi in stato di incapacità naturale si prescrive entro il termine di cinque anni che decorrono dal compimento dell'atto o dalla conclusione del contratto, come espressamente previsto dalla legge. Valgono anche in relazione a tale domanda le considerazioni già formulate supra in ordine alla riconosciuta prescrizione della domanda di annullamento dispiegata in via riconvenzionale dai convenuti quale domanda C), e alla inapplicabilità delle norme di diritto richiamate dalla parte convenuta per contrastare la suddetta eccezione di prescrizione, che si richiamano integralmente.
Stante la riconosciuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda E) formulata dai convenuti in via riconvenzionale, la stessa va respinta.
Alla luce dell'istruttoria già compiuta, va inoltre esaminata la domanda di parte convenuta avanzata in via riconvenzionale sub lettera F), ossia quella tesa all'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita immobiliare del 19.11.2015 concluso tra ### e ### quali venditori, e ### quale acquirente, in quanto dissimulante una donazione, o comunque tesa ad accertare la natura di donazione indiretta del suddetto contratto oppure la qualificazione del medesimo quale negotium mixtum cum donatione.
Si è già argomentato in precedenza, nell'esaminare la domanda C) di parte convenuta, per quali ragioni giuridiche debba essere respinta la domanda di annullamento del contratto stipulato tra #### e ### il ###, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dispiegata da ### Vanno dunque esaminate le ulteriori domande formulate dai convenuti in relazione alla suddetta compravendita, ossia quelle indicate alla lettera F) della comparsa di costituzione.
Non risulta accoglibile la domanda di parte convenuta, formulata in via subordinata a quella di annullamento, tesa ad accertare la simulazione relativa del suddetto contratto di compravendita del 19.11.2015, in quanto dissimulante, secondo i convenuti, una donazione (cfr. pag. 28 comparsa: “E' quantomai evidente, invero, che l'atto pubblico di cui sopra, costituisce un atto a titolo oneroso simulato (per lo meno parzialmente), atteso che le parti in realtà intesero concludere un atto a titolo gratuito (negozio dissimulato) mediante il quale i coniugi ### vollero donare alla propria nipote (unica figlia dell'odierno attore ### due appezzamenti di terreno sui quali insisteva un immobile ed una importante piantagione di alberi di noce trentennali, del valore complessivo di almeno €. 330.000,00. In altre parole, l'atto pubblico di compravendita a titolo oneroso si traduce in un accordo simulatorio tra due parenti (nonni alienanti in favore della nipote acquirente) che cela un negozio dissimulato, ossia una donazione”).
La prospettazione offerta dai convenuti non risulta condivisibile in ragione della fondamentale circostanza che il contratto di compravendita suddetto non risulta essere stato stipulato alla presenza di due testimoni, e dunque rispettando le forme di legge previste per la donazione (atto pubblico alla presenza di due testimoni), con ciò rendendo evidente che tale atto di compravendita non può dissimulare una donazione secondo lo schema della simulazione relativa, non ottemperando il contratto simulato ### ai requisiti di forma del contratto che si suppone dissimulato ###, come si desume dalla lettura dell'art. 1414, co. 2, c.c.: “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”.
Esclude, inoltre, che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di donazione la circostanza che i convenuti, nella propria comparsa di costituzione, non negano che ### abbia versato una somma quale corrispettivo della suddetta compravendita, evidenziando tuttavia che la stessa sarebbe del tutto sproporzionata rispetto al reale valore di mercato dell'immobile (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione: “Per come è dato leggersi in seno al ridetto atto, le parti convenivano che il prezzo della compravendita veniva tra le parti convenuto in complessivi ### 38.200,00 (trentottomiladuecento virgola zero zero) di cui ### 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per il fabbricato ed ### 8.200,00 (ottomiladuecento virgola zero zero) per i terreni. Orbene, par d'uopo ribadire che il prezzo convenuto per la vendita era notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato, oggetto di stima da parte di un consulente tecnico all'uopo nominato dagli odierni comparenti.” e cfr. anche pag. 29 comparsa: “Del resto non è dato in alcun modo comprendere come i coniugi ### abbiano potuto decidere di alienare un complesso di beni dei valore di oltre trecentomila ### ad un importo pari all'incirca al 10% del detto valore, ossia per la complessiva somma di €. 38.200,00.”).
Giova infatti rammentare che la compravendita a prezzo inferiore a quello di mercato, in assenza di prova del mancato versamento del prezzo o dell'integrale restituzione dello stesso, non consente di qualificare l'atto come donazione, poiché la donazione è ex se atto di liberalità a fronte del quale il donatario non sopporta il pagamento di corrispettivo alcuno.
La domanda di simulazione formulata dai convenuti nei confronti di ### non può dunque trovare accoglimento.
Va quindi esaminata la domanda formulata in ulteriore subordine, con cui i convenuti hanno chiesto accertarsi che l'operazione immobiliare suddetta fosse comunque qualificabile come donazione indiretta, ed in particolare come negitium mixtum cum donatione, stante la significativa sproporzione tra il valore effettivo dei beni oggetto di compravendita ed il prezzo effettivamente versato dall'acquirente #### i convenuti, il valore del compendio immobiliare venduto dai sig.ri ### e ### sarebbe ben superiore a quello indicato nell'atto di compravendita (€ 38.200,00 di cui € 30.000,00 per il fabbricato ed € 8.200,00 per i terreni) e in particolare pari ad € 60.000,00 per il fabbricato ed € 20.000,00 per il terreno, oltre al valore della piantagione di un centinaio di alberi di noce trentennali che insisteva sul terreno, per un valore stimato di € 250.000,00, oltre alle ulteriori somme che sarebbero state conseguite quale rendita per la vendita dei frutti dei suddetti alberi.
La terza chiamata ha contestato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che il fabbricato oggetto del contratto di compravendita sarebbe una piccola rimessa per uso agricolo, di categoria C/2, e che non sarebbe stata ceduta alcuna preziosa piantagione di alberi di noce trentennale, bensì pochi alberi privi di pregio e di valore commerciale, e improduttivi di alcuna rendita, che era stato necessario anche abbattere nel corso del tempo per evitare che gli stessi cadessero sulla vicina strada a seguito di eventi atmosferici avversi e causassero incidenti. ### su tale domanda si è svolta a mezzo dell'interrogatorio formale della sig.ra ### e a mezzo di ### a firma del geom. ### cui è stato richiesto di valutare il valore commerciale del compendio immobiliare venduto dai sig.ri ### e ### alla sig.ra ### alla data dell'atto di compravendita e verificare se il prezzo di vendita ivi indicato corrispondesse al valore commerciale del suddetto immobile, o se fosse ad esso inferiore, ed eventualmente in quale misura.
Il consulente d'ufficio, per procedere alla stima richiesta, si è avvalso anche dell'ausilio del dott. agr. ### per una più precisa determinazione del valore da attribuire ai terreni, in considerazione degli alberi che sul medesimo insistevano al momento della compravendita (cfr. la documentazione fotografica allegata quale doc. 5 alla relazione di CTU e la relazione dell'ausiliario agronomo del CTU allegata quale doc. 8 all'elaborato peritale). ### ha concluso che “### sulla base di quanto sopra descritto, facendo altresì riferimento alla relazione del dottore agronomo ausiliario di fiducia ### n°8, si attribuisce all'annesso agricolo un valore di € 500,00 a mq. di superficie commerciale, ai terreni un valore di € 2,50 a mq. per l'intera superficie delle particelle 302 e 303 facendo riferimento ai valori dei seminativi arborati intensivi V.A.M. dell'### delle ### (regione agraria 7 “### di Arezzo” - ### arborato intensivo - ### €/Ha 25.000), oltre a un incremento parziale ritenuto congruo in € 2,50 a mq. rispetto a quanto già attribuito per la particella 303 considerabile come resede dell'annesso facendo riferimento ai V.A.M. dell'### delle ### (regione agraria 7 “### di Arezzo” - ###### e ### - ### €/Ha 80.000) e un valore di € 2,00 a quintale del soprassuolo, considerato lo stato del legname che poteva essere ricavato, ovvero dalla produzione di cippato che mediamente si può valutare sui 3 quintali di cippato per ogni pianta di noce delle cento che potevano essere presenti alla data di stipula dell'atto compravendita. Stima del compendio immobiliare: ### agricolo - (p.lla 296) superficie commerciale mq. 41,00 valore €/mq 500,00 mq. 41,00 x 500,00 €/mq = € 20.500,00 (euro ventimilacinquecento/00) ### - (p.lle 302 e 303) superficie mq. 12.329,00 valore €/mq 2,50 mq. 12.329,00 x 2,50 €/mq = € 30.822,50 (euro trentamilaottocento ventidue/50) - (p.lla 303 - incremento resede) superficie mq. 3.684,00 valore €/mq 2,50 mq. 3.684,00 x 2,50 €/mq = € 9.210,00 (euro novemiladuecento dieci/00) - (piante di noce n.100) produzione di cippato 3,00 q./cad q. 3,00 x 100 n. = q. 300,00 valore €/q 2,00 q. 300,00 x 2,00 €/q = € 600,00 (euro seicento/00) Ne consegue che il valore di mercato alla data del 19 novembre 2015 del compendio immobiliare oggetto del contratto di compravendita stipulato in pari data tra ### e ### quale parte venditrice, e ### quale parte acquirente, in relazione allo stato di fatto in cui trovava al momento della compravendita risultava pari a: € 20.500,00+30.822,50+9.210,00+600,00 = € 61.132,50 (euro sessantunomilacentotrentadue/50) di cui € 20.500,00 per il fabbricato ed € 40.632,50 per i terreni.” (cfr. pag. 12-14 della ###. ### ha dunque concluso accertando che il prezzo di vendita del compendio immobiliare ceduto a ### il ### fosse inferiore al valore di mercato dei suddetti beni. Infatti, il prezzo di compravendita era pari ad € 38.200,00, mentre il valore di mercato accertato dalla consulenza d'ufficio è risultato pari ad € 61.132,50, con una differenza di € 22.932,50 (ossia di circa 1/3 inferiore).
Non si ravvisano motivi obiettivi né per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal CTU nella sua relazione depositata, che risulta aver tenuto in adeguata considerazione anche le osservazioni delle parti, sulle quali ha fornito le risposte di cui all'allegato 10 alla relazione peritale. ### le risultanze della CTU ben possono essere poste a base della decisione (cfr. Cass. ###/2022: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”).
Occorre dunque verificare se le circostanze sopra richiamate facciano ravvisare gli estremi di una donazione indiretta in parte dell'operazione immobiliare de quo, secondo lo schema del negozio misto con donazione.
Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta.
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente”. (così Cass., sez. 2, sent. n. 19601 del 29/09/2004).
Acclarata l'esistenza di una sproporzione, come accertata dalla CTU esperita in corso di causa, tra il prezzo della compravendita de quo ed il valore commerciale effettivo dei beni venduti, occorre verificare, perché possa ravvisarsi nell'operazione immobiliare suddetta un negozio misto con donazione, anche la concorrenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, ovvero: 1) la significativa entità di tale sproporzione; 2) l'esistenza, in capo ai venditori, di un animus donandi, ossia: 2a) la consapevolezza, da parte dei venditori, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore di mercato e 2b) la consapevole volontà degli alienanti di accettare tale minor corrispettivo al precipuo fine di arricchire la controparte negoziale per spirito di liberalità.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, cassando una sentenza di merito che aveva accolto la domanda finalizzata all'accertamento della sussistenza di un negotium mixtum cum donatione sulla base della mera sproporzione tra il prezzo versato e quello di mercato, che “### nella specie, la sentenza (sia quella non definitiva che quella definitiva) non precisa le ragioni per cui abbia ritenuto che la compravendita integrasse gli estremi di un negotium mixtum cum donatione, limitandosi semplicemente a ritenere accertata una sproporzione tra il prezzo accertato e il prezzo dichiarato dalle parti nel contratto e corrisposto dall'acquirente. Epperò era necessario chiarire per quali ragioni la sproporzione andava considerata significativa e, soprattutto, se l'assenta donazione fosse caratterizzata dallo spirito di liberalità. Come è stato già detto da questa Corte (sent. 21781 del 2008), affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche , che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sè stessa.” (cfr. Cass. 10614/2016).
Nel caso di specie, rammentato che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nessuna norma stabilisce la misura della sproporzione tra le prestazioni che ne determina, una volta raggiunta, la rilevanza ai fini della configurabilità del negotium mixtum cum donatione” (cfr. Cass. 16783/2019), occorre comunque evidenziare che, anche ove si ritenesse sussistente la significativa entità della suddetta sproporzione, difetterebbe in ogni caso la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, ovvero quello compendiato alle lettere 2a) e 2b) sopra indicate.
I convenuti, infatti, valorizzano la circostanza, emersa anche in sede di ### che sia stata accertata una sproporzione di circa il 30% tra il prezzo di mercato che l'immobile aveva al momento della compravendita, ma non allegano né provano che gli alienanti fossero consapevoli dell'inferiorità del prezzo ricevuto dalla compravendita rispetto al valore di mercato e avessero inteso accettarlo per mero spirito di liberalità nei confronti dell'acquirente ### né tali circostanze possono desumersi e ritenersi dimostrate ex se in ragione del mero rapporto di parentela tra la parte acquirente e la parte venditrice. Peraltro, una siffatta ricostruzione contrasterebbe con l'assunto logico posto alla base della domanda dispiegata in via principale dagli attori nei confronti della terza chiamata, ossia quella tesa ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita per incapacità naturale di entrambe le parti venditrici, che postula l'allegazione dell'incapacità di intendere e di volere, al momento della stipula del contratto, degli alienanti.
Va dunque respinta anche tale domanda dispiegata dai convenuti nei confronti della terza chiamata.
Deve infine osservarsi che la presente decisione definisce del tutto il rapporto processuale instauratosi tra i convenuti e la terza chiamata, decidendo tutte le domande dispiegate nei confronti di quest'ultima, che resta invece estranea alle ulteriori questioni e domande reciprocamente formulate tra attori e convenuti, relative alla vicenda successoria dei sig.ri ### e ### Vanno in conseguenza liquidate le spese di lite del rapporto processuale tra convenuti e terza chiamata, esaurito nella presente decisione.
Non vengono, invece, liquidate le spese di lite per quanto attiene alle restanti domande oggetto della presente decisione e relative al rapporto processuale tra convenuti e attori in quanto il medesimo non è esaurito e la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle ulteriori domande e questioni controverse.
La liquidazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra i convenuti sig.ri ### e la terza chiamata sig.ra ### segue la soccombenza, come per legge, e va dunque posta a carico della parte convenuta. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per tutte le fasi dello scaglione relativo a cause di valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
La causa, invece, deve proseguire per l'istruttoria sulle ulteriori domande reciprocamente formulate tra attori e convenuti, come da separata ordinanza. P.Q.M. Il Tribunale di ### in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta e definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra parte convenuta e terza chiamata, così provvede: - respinge le domande sub A), B), C), D), E), F) della parte convenuta; - condanna la parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; - rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in relazione alle restanti domande formulate reciprocamente tra attori e convenuti. ### 03 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa
causa n. 1470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caprio Alessia