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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 337/2023 del 13-02-2023

... relazione alle quali sorge per l'"accipiens" l'obbligo di restituzione”, con la precisazione che “se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione” (Cass. civ. n. 6911/2018): principio che si attaglia anche al caso di specie, nel quale il diritto di ### alla restituzione dell'importo di € 66.666,67 discende dal venir meno, di cui egli ha qui chiesto l'accertamento, della causa che ha sostenuto il versamento dell'importo. * 11. Resta infine da rilevare che il convenuto ha altresì avanzato domanda di divisione della comunione ereditaria determinatasi tra le parti in ragione del decesso di ### nonché conseguente domanda di divisione dei beni dallo stesso relitti. ### del giudizio impone il rigetto della domanda, non essendovi contezza in atti dell'esistenza di beni ereditari ulteriori, rispetto agli immobili per cui è causa, relitti dal de cuius ed ancora in comproprietà tra i suoi eredi. * 12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, che va ravvisata in capo al convenuto. ### va dunque condannato a rifondere a ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA ### Il Tribunale di Vicenza, ### in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. ### dr.ssa ### rel.  dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7186/2017 promosso da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### e dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 2 CONVENUTO con la chiamata in giudizio di #### parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### conveniva in giudizio il fratello ### Il giudizio così promosso, oggi in scrutinio, veniva iscritto in data ### al n. R.G.  7186/2047.   1.1. Veniva dedotto in atto di citazione: - che in data ### era deceduto ### - che erede legittimi del de cuius erano la moglie ### ed i figli ### e ### - che il compendio relitto dal de cuius comprendeva la piena proprietà quanto alla quota indivisa di 1/2 di beni immobili siti in ### ed ivi catastalmente censiti (in esito a frazionamento avvenuto nel corso del 2015) al ### 7 del ### con i mappali n.ro n.ro 303 sub. 7 (locale commerciale); n.ro 303 sub. 8, 9 e 10 (locale deposito e abitazione); n.ro 303 sub. 13 e 6 (abitazione con annesso garage); n.ro 303 sub. 11 e 12 (corte e scala comuni); - che i predetti immobili, in forza dell'apertura della successione di ### erano di proprietà di ### (quanto alla quota indivisa di 4/6: 1/2, già di sua proprietà, + 1/6 pervenutole per successione al marito) e di ### e ### (quanto, rispettivamente, alla quota indivisa di 1/6, ereditata dal padre); - che in data #### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto un “preliminare di compravendita”, nel quale ### si era impegnata a donare ai figli la predetta quota di 4/6 di piena proprietà degli immobili di ### e, da par sua, ### si era impegnato a vendere al fratello ### la propria quota di 3/6 di piena proprietà degli immobili medesimi: quota derivante dalla sommatoria della quota di 1/6 di cui egli era divenuto proprietario iure hereditatis e della quota di 2/6 donata dalla madre (doc. 5 attore); - che per la vendita della quota di 3/6 da parte di ### a ### le parti avevano pattuito il prezzo di € 250.000,00, da corrispondere come segue: € 10.000,00 alla firma del contratto; € 40.000,00 a titolo di acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di ulteriore acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di saldo entro il ### (doc. 5 attore); - che ### aveva proceduto al pagamento degli importi di € 10.000,00, di € 40.000,00 e di € 100.000,00; - che con raccomandata del 09.02.2016 ### aveva invano invitato il fratello ### a presentarsi davanti al ### “per la stipula dei previsti atti notarili (donazione e compravendita) e il pagamento del saldo finale” (atto di citazione, pag. 3, con rinvio al doc. 9 attore); - che l'attore aveva dunque provveduto a fissare un nuovo incontro, invitando il fratello odierno convenuto a presentarsi innanzi al ### in data ### (doc. 10 attore); - che ### non si presentava innanzi al ### “senza addurre giustificazione alcuna” (atto di citazione, pag. 3); - che “tale essendo lo stato di fatto” e “atteso il comportamento concludente del figlio Raffaello”, in data ###, per atto a rogito del ### in #### aveva alienato la quota indivisa di 4/6 di cui era come detto proprietaria quanto agli immobili di ### a ### e ### figli di ### il quale aveva da par sua donato ai figli medesimi la quota di 1/6 di cui era proprietario quanto ai beni (doc. 11 attore); - che in data ### l'attore, per il tramite del proprio difensore, aveva chiesto al convenuto ### di addivenire al “perfezionamento della vendita della propria quota” o “alla immediata restituzione degli importi ricevuti, oltre al raddoppio della caparra per l'ingiustificato inadempimento”, senza ricevere tuttavia alcun riscontro (atto di citazione, pag. 4, con rinvio al doc. 12 attore).   1.2. Tanto premesso, l'attore invocava l'art. 2932 c.c. e chiedeva l'esecuzione in forma specifica “dell'obbligo di concludere il contratto di Compravendita” che a suo dire il fratello ### “s'era obbligato” a concludere, avente ad oggetto “la quota di sua proprietà (1/6) dei beni di cui si tratta”, al contempo chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00 (pari alla differenza tra il prezzo già versato in acconto ed il valore della quota di 1/6 del compendio immobiliare1, oggetto dell'invocata sentenza ex art. 2932 c.c.); al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa; alla rifusione degli esborsi sostenuti per “l'eventuale registrazione della scrittura privata 22.04.2013 (…) resasi necessaria per l'utilizzo in sede giudiziale” - chiedendo infine in via gradata la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 150.000,00, oltre interessi calcolati dalla data del suo versamento.   2. ### si costituiva in giudizio, confermando quanto dedotto in atto di citazione in ordine alla sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 ed al suo contenuto, al contempo non contestando di aver percepito dal fratello ### l'importo di € 150.000,00.  1 Valore quantificato in € 83.333,33: importo ottenuto dividendo per tre l'importo di € 250.000,00, pari come detto al prezzo pattuito nel 2013 per il trasferimento della quota di 3/6. La differenza tra € 150.000,00 (prezzo versato in acconto) ed € 83.333,33 è pari all'importo di € 66.666,00 indicato in atto di citazione.   2.1. In comparsa di costituzione veniva tuttavia dedotto: - che ### e ### nel corso della loro vita, avevano “continuamente nutrito espresse e ripetute preferenze per il figlio primogenito Giorgio”, il quale aveva beneficiato “dei comportamenti preferenziali” dei genitori (comparsa, pag. 2); - che, deceduto ### la moglie ### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto l'accordo menzionato in atto di citazione, volto sostanzialmente allo scioglimento della comunione, in parte ereditaria ed in parte ordinaria, tra di loro esistente sugli immobili di ### - che “la stipula dell'atto” che avrebbe dovuto dar seguito all'accordo predetto non era tuttavia “mai avvenuta perché nel frattempo il convenuto ### Raffaello” aveva scoperto che il fratello ### “aveva beneficiato negli anni di cospicue donazioni di denaro” (comparsa, pag. 3); - che il convenuto aveva infatti scoperto che i genitori “avevano nel tempo accumulato ingenti somme di denaro che quando era ancora in vita il padre, e precisamente nel 2008, erano state donate tutte al fratello Giorgio”, per un importo “non inferiore ad € 1.200.000,00” (comparsa, pag. 3); - che, in particolare (comparsa, pagg. 4, 5, 6 e 7), il convenuto: aveva “scoperto in tempi recenti (successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare)” che “tra il 2004 e il 2008” i genitori “disponevano di notevoli risparmi ed investimenti presso le #### di ### del ### e ### Intesa”; che “questi soldi, prima della morte del de cuius”, erano stati “prelevati e donati evidentemente a Giorgio”, com'era dimostrato dal fatto che ### non disponeva “di contanti”; che i predetti risparmi ammontavano alla data del 01.08.2007 ad € 1.232.000,00, com'era dimostrato dal fatto che in quella data risultavano essere stati accreditati “interessi su alcun BTP relativi a due cedole rispettivamente pari ad € 225.000,00 e ad € 1.007.000,00” sul conto corrente che il de cuius e la moglie intrattenevano presso ### (doc. 6b convenuto); che risultava essere stato nella titolarità del de cuius e della moglie un conto corrente presso ### di ### del ### il cui saldo creditore, alla data del 30.09.2008, ammontava ad “€ 1.227,294,44” (docc. 5 e 5a convenuto); che “successivamente il conto ### divenne Friuladria”; che ### nel corso del 2017 aveva chiesto informazioni a ### su una serie di “prelievi a contanti relativo al ### Giorgio” (doc. 8 convenuto); che il conto corrente presso ### di ### era stato chiuso nel 2010 ma “prima il ### la somma di € 255.000,00 è stata bonificata tramite giro conto al conto deposito n. ###”; - che “tale ingente patrimonio mobiliare” si era “volatilizzato poco prima della morte del de cuius” ed era stato “evidentemente donato al figlio ### con esclusione del fratello Raffaello”, sì da fargli credere che il compendio relitto dal de cuius comprendesse soltanto beni immobili, in coerenza con un atteggiamento sempre serbato dai genitori, che sin dal 1980 avevano “esercitato forti pressioni sul figlio minore ### affinché lo stesso se ne andasse ad abitare per conto proprio così da non consentirgli di scoprire l'esistenza del cospicuo patrimonio mobiliare”; - che, “ad ulteriore riprova” di quanto dedotto, erano state rinvenute talune ricevute di acquisto di obbligazioni sottoscritte dall'attore presso ### il che dimostrava che egli “disponeva della delega sui conti intestati ai genitori con ampia facoltà di gestione” (doc. 9); - che, sempre a dimostrazione di quanto dedotto, erano state rilevate “ripetute liquidazioni parziali di investimenti in titoli e altrettanti prelievi ripetuti di denaro, con liquidazione contestuale a fronte di investimenti programmati asseritamente in contanti, evidentemente consegnati a ### perché i due genitori” non disponevano di alcuna somma in contanti e, d'altro canto, “i soldi sono tutti spariti dai conti”.   2.2. Sulla scorta dei rilievi predetti, il convenuto deduceva che “la donazione complessiva mobiliare effettuata dal padre a favore del figlio maggiore Giorgio” si era “realizzata in più riprese prima della morte del de cuius (per evidenti ragioni di modalità bancarie)” e che “tali donazioni complessive” erano state tuttavia il “frutto di un'unica originaria volontà e decisione concordata dei due genitori e del figlio maggiore” (comparsa, pag. 7).   Aggiungeva il convenuto che la sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 era avvenuta sulla scorta della convinzione, poi rivelatasi errata, che il patrimonio relitto dal ### comprendesse soltanto i beni immobili di ### e che, in ogni caso, l'esecuzione del contratto era ormai divenuta impossibile, in ragione del fatto che ### aveva alienato ai nipoti la quota degli immobili di ### che essa avrebbe dovuto donare al figlio ### 2.3. Ciò detto, ### chiedeva a questo Tribunale di accertare “che il de cuius (…) unitamente alla madre” aveva donato “al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare” e che “tale donazione” aveva leso “la quota di legittima” a lui spettante, al contempo chiedendo la riduzione “della/e donazioni fino alla reintegra” della sua quota ereditaria; la condanna dell'attore “alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza”; la stima “dei beni caduti in successione”, la ricostruzione dell'asse ereditario paterno e lo scioglimento della comunione ereditaria: il tutto previa declaratoria di annullamento, per errore essenziale o per dolo, del contratto preliminare del 22.04.2013 o, in via gradata, previa sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta.   3. Il convenuto chiedeva altresì la chiamata in causa della madre ### che, evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione del 12.06.2018.   3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 19.04.2021 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.   3.2. Le parti precisavano infine le conclusioni all'udienza del 01.06.2021.   #### insisteva per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “1) ### il Tribunale disporre la separazione dei giudizi sulle rispettive domande delle parti non essendovi tra le stesse connessione per l'oggetto o per il titolo, né dipendendo le stesse dalla soluzione di identiche questioni, ed essendo istruite e mature per la decisione le domande di parte attrice per cui l'unione delle cause ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. In via principale:2) pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che tenga luogo dell'inadempimento di ### e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore la quota di proprietà di 1/6, appartenente al convenuto, sugli immobili di cui alla scrittura privata del 22.04.2013, oggi accatastati come segue: ### residenziale censito al ### del Comune di ### foglio 7, part. 303-sub.13 (Abitaz. civ.) con annesso garage part. 303-sub.6; Immobili censiti al ### di ### foglio 7, part. 303-sub.7 (Locale commerciale), -sub.8 (Locale deposito), -sub.9 (###.); -sub.10 (###. ), unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, pertinenze e parti comuni, tra cui al Fg.7° part. 303 sub 11 e 12. 3) Determinarsi proporzionalmente il prezzo della quota dei beni da trasferirsi in ragione della riduzione dell'oggetto della vendita rispetto al prezzo originariamente pattuito con la scrittura 22.04.2013 (trattandosi del trasferimento della sola quota di 1/6 dei beni suddetti -anziché dei 3/6- per tutte le ragioni esposte in causa e con atto introduttivo) . Per l'effetto condannarsi il convenuto ### alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza: somma che sin d'ora si indica in € 66.666,00= (sessantaseimilaseicentosessantasei/00) oltre interessi a far data dalle scadenze in cui detta somma in eccedenza venne corrisposta (31.12.2014). 4) Condannarsi il sig. ### al pagamento del 50% delle somme e degli oneri in genere sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa, nonché dei lavori resisi necessari a tal fine, quantificati in € 2.451,35 (equivalente al 50%). 5) Condannarsi ancora il convenuto al pagamento dei costi per l'eventuale ### della scrittura privata 22.04.2013 (V.doc.3) conseguente all'utilizzo in sede giudiziale dovuto al suo inadempimento.6) In via del tutto subordinata - nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sovra formulate - condannarsi il convenuto alla restituzione della somma di € 150.000,00= versatagli dall'attore, oltre interessi e rivalutazione dalle date dei singoli versamenti come precisate in narrativa . Confermandosi anche in tal caso la domanda sub 4. 7) spese e competenze di lite rifuse. ###: ### le istanze istruttorie del convenuto: In particolare i capitoli di prova testimoniale di cui alla ### n.2 di parte convenuta essendo : -i capp. da 1 a 4 : ### e generici , sostanzialmente a prova negativa (2-3-4) e da provarsi solo documentalmente (4) - i capp. da 5 a 10 : si tratta di circostanze da provarsi documentalmente. - Il cap. 11 -circostanza disconosciutanon può esser oggetto di prova per testimoni !! - I capp. da 12 a 14 riguardano fatti da provarsi solo documentalmente. - La richiesta di CTU è generica e inammissibile in ordine alla prova di “donazioni”.- Le produzioni (relative a ##### del ###... ) relative a ### e ### , si riferiscono a documentazione cui la controparte può avere autonomamente accesso”.   Il convenuto ### insisteva per l'accoglimento delle domande che qui si ritrascrivono: “1) In via principale: rigettarsi le domande attoree perché infondate e improponibili, disponendo l'annullamento del contratto del 22.4.13 per errore essenziale o per dolo a mente degli artt.1429 e 1439 c.c. o, in subordine, dichiarandone la risoluzione per impossibilità sopravvenuta a mente dell'art.1256 c.c.; 2) In via riconvenzionale: accertarsi che il de cuius ha donato, unitamente alla madre ### al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare e che tale donazione la leso la quota di legittima spettante al convenuto ### disporsi a mente dell'art. 555 c.c. la riduzione della/e donazioni fino alla reintegra della quota ereditaria spettante al convenuto, condannando l'attore alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza; provvedersi alla stima dei beni caduti in successione, sia mobili che immobili (donatum e relictum), previo accertamento del patrimonio mobiliare, e previa collazione, ricostruirsi l'intero asse ereditario; disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria assegnando al convenuto la quota spettante per legge previa redazione di un progetto divisionale e con attribuzione al convenuto dei beni, sia mobili che immobili. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte dal convenuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC depositata in data ### e non ammesse e ci si oppone all'ammissione di quelle avversarie”.   La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  * * *  4. Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.   5. Si impone, logicamente, il vaglio delle domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto.   5.1. ### in effetti, evocato in giudizio dal fratello odierno attore, che verso di lui ha proposto domande aventi titolo nel contratto del 22.04.2013, ha innanzitutto chiesto a questo Tribunale di annullare tale contratto, lamentando di averlo sottoscritto per errore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429 c.c., o in ragione del dolo perpetrato ai suoi danni dal fratello e della madre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 ### (o il dolo) posti a fondamento della domanda avrebbero riguardo al fatto che ### avrebbe sottoscritto il contratto non sapendo (o venendo tenuto all'oscuro del fatto) che il padre ### in vita, aveva beneficiato il fratello ### con ingentissime donazioni di denaro, atte di per sé a depauperare il patrimonio che egli, morendo, ha poi effettivamente relitto: patrimonio che, lungi dal comprendere i soli beni immobili oggetto del contratto che ci occupa, in mancanza delle predette donazioni avrebbe invero potuto comprendere anche denaro e valori mobiliari di ragguardevole valore.   Da qui la prima domanda svolta dal convenuto, che ha chiesto come detto l'annullamento del contratto, asserendo che se avesse saputo dell'esistenza delle predette donazioni mai avrebbe sottoscritto il contratto qui fatto valere dell'attore, con il quale gli eredi di ### e dunque, i suoi figli ### e ### e sua moglie ### hanno sostanzialmente proceduto alla regolamentazione (tra l'altro) dell'assetto dei rispettivi diritti rinvenienti titolo dalla successione di ### Da qui, d'altro canto, le domande ulteriormente svolte dal convenuto che, come pure già ricordato, ha svolto domanda di accertamento delle donazioni con le quali il de cuius avrebbe beneficiato l'attore: e ciò al fine di esperire conseguente azione di riduzione e, quindi, di divisione del patrimonio relitto da ### previa sua “ricostituzione” mediante condanna del fratello a versare in favore della massa quanto ricevuto in vita dal padre.   5.2. ### nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (pag. 1) ha revocato in dubbio l'esistenza di una connessione, rilevante ai sensi dell'art. 36 c.p.c., tra la propria domanda e quelle svolte dal convenuto in via riconvenzionale e ha poi chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la separazione “dei giudizi” aventi ad oggetto le rispettive domande delle parti.   ### non coglie nel segno.   Le domande del convenuto, come sopra passate in rassegna, sono in effetti oggettivamente connesse a quella attorea, giacché l'attore agisce nel giudizio in scrutinio facendo valere un titolo di cui il convenuto chiede l'annullamento, sulla scorta della allegazione di fatti (l'avvenuta conclusione di donazioni) che egli poi pone a fondamento delle domande di accertamento di lesione della quota di legittima, di riduzione e di divisione ereditaria.   Né può dirsi che sussistano i presupposti per addivenire ad una separazione delle rispettive azioni dell'attore e del convenuto, essendo la prima matura per la decisione al contrario della seconda: ché, secondo quanto si sta per rilevare, entrambe le azioni, che necessariamente vanno conosciute contestualmente, sono mature, allo stato degli atti, per la decisione.  *  6. Ciò detto, va rigettata la domanda del convenuto avente ad oggetto l'accertamento della donazione (o delle donazioni) che ### avrebbe concluso, in vita, in favore del figlio odierno attore ### 6.1. A dire del convenuto, ### e la moglie ### avrebbero donato al figlio ### ingenti somme di denaro.   Sempre a dire del convenuto la donazione effettuata dal de cuius si sarebbe invero compendiata in una pluralità di donazioni successive, frutto di una unitaria volontà dei genitori ### e del figlio #### e realizzate per il tramite di operazioni bancarie con le quali, a più riprese, si sarebbe proceduto a liquidazioni parziali di investimenti in titoli, seguite da prelievi in denaro: operazioni che avrebbero comportato la donazione, in favore di ### dell'intero patrimonio mobiliare dei genitori.   6.2. Ebbene, ritiene il Collegio che il convenuto non abbia assolto all'onere di allegare quale sia la donazione (o quali siano le donazioni) che dovrebbero qui essere accertate.   6.3. Si legge in effetti in comparsa di costituzione che i coniugi ### sarebbero stati titolari, in vita, di un ingente patrimonio mobiliare investito anche in titoli, del valore complessivo stimato dal convenuto in circa 1.200.000,00 euro, alla data del 01.08.2007, ed in € 1.227.294,44, alla data del 30.09.2008.   Dell'esistenza del patrimonio cui allude il convenuto ben poco è dato evincersi sulla scorta delle scarne allegazioni del convenuto medesimo che, invero, in comparsa di costituzione si è limitato a segnalare che sul conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### sarebbero stati accreditati, in data ###, interessi su investimenti mobiliari del valore complessivo pari ad 1.232.000,00 euro (doc. 6b convenuto); che in data ### l'estratto conto del conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### di ### del ### (si tratta, a quanto è dato comprendere, del medesimo conto corrente prima intrattenuto dai coniugi presso ### avrebbe segnalato un saldo pari ad € 1.227.294,44; che dal conto corrente intrattenuto presso ### di ### del ### in data ### (e dunque prima della morte del de cuius) sarebbe fuoriuscita la somma di € 255.000,00, accreditata al conto deposito n.ro ### (doc. 5b convenuto).   Nulla il convenuto ha tuttavia allegato in ordine agli investimenti evidenziati nell'estratto conto del conto corrente ### alle movimentazioni che li hanno riguardati ed alla evoluzione che essi hanno conosciuto dal 01.08.2007 (data valorizzata in comparsa di costituzione) al 15.11.2009 (data del decesso del de cuius). Il convenuto ha del resto valorizzato, come detto, una specifica risultanza dell'estratto conto del conto corrente ### di ### del ### alla data del 30.09.2008: valorizzazione, tuttavia, dalla quale nulla è dato evincersi ai fini che ci occupano, dal momento che l'importo valorizzato dal convenuto (€ 1.227.294,44), lungi dal rappresentare il saldo creditore del conto corrente alla data del 30.09.2008, indica i “numeri creditori” (così, testualmente, l'estratto conto, sub doc. 5a convenuto) del conto corrente che, come noto, costituiscono la mera elaborazione contabile dei saldi creditori via via conosciuti da un conto corrente, effettuata dalla ### per il calcolo degli interessi attivi. Il convenuto ha infine dato conto di una movimentazione che ha riguardato il conto corrente ### di ### del ### ove sarebbe stato effettuato un giro conto disposto in favore di un “conto deposito”: conto deposito in ordine al quale, tuttavia, nulla è stato dedotto dal convenuto.   All'evidenza, dunque, il convenuto non ha in alcun modo assolto all'onere di descrivere il patrimonio mobiliare del quale il de cuius sarebbe stato titolare in vita e, offrendo di tale patrimonio una descrizione per così dire diacronica, del tutto frammentaria e generica e non sostenuta da una analisi condotta sulla scorta di oggettivi riscontri, non ha indicato quale sarebbe stata la sua consistenza nel momento in cui, in tesi, si sarebbero verificate le donazioni lamentate in comparsa di costituzione.   6.4. Il convenuto, del resto, non ha omesso la sola identificazione e quantificazione del patrimonio che, per così dire, sarebbe stato depauperato mediante le donazioni lamentate in comparsa di risposta.   Il convenuto, invero, ha omesso di indicare quando le ### donazioni sarebbero state concluse, con quali operazioni esse sarebbero state realizzate e quale sarebbe stato l'ammontare di ciascuna di esse.   Riferito che il padre sarebbe stato titolare di un patrimonio immobiliare ingente, il convenuto, senza ricostruire e indagare, come detto, l'evoluzione che tale patrimonio ha conosciuto nel corso del tempo, si è limitato a rilevare che di tale patrimonio non v'era traccia alla data della morte del de cuius: da ciò inferendo che “evidentemente” (comparsa, pag. 5) tale patrimonio era stato donato dal padre al figlio ### per il tramite di non meglio precisate operazioni bancarie di disinvestimento e conseguente prelievo di contante, effettuate “a più riprese” in attuazione di “un'unica originaria volontà e decisione” (comparsa, pag. 7) che si sarebbe compiuta “precisamente nel 2008”, quando le “ingenti somme di denaro” accumulate in vita dal de cuius sarebbero “state donate tutte al fratello Giorgio” (comparsa, pag. 4).   Posto che non rileva, qui, quel che il convenuto ritenga essere “evidente”, ciò che va piuttosto sottolineato è che sulla scorta delle allegazioni del convenuto non è possibile né identificare e quantificare il patrimonio oggetto di “aggressione”, né identificare e collocare temporalmente le operazioni bancarie genericamente lamentate dal convenuto, né quantificare l'ammontare del denaro che ne ha in tesi costituito oggetto. E va da sé che da tanto discende, a fortiori, la completa impossibilità di stabilire se, nel caso di specie, il de cuius abbia effettivamente concluso una qualsivoglia donazione in favore del figlio ### 6.5. V'è da aggiungere che il convenuto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non ha corroborato le proprie asserzioni con deduzioni ulteriori rispetto a quelle spese in comparsa di costituzione, qui passate in rassegna: dal che discende che egli, entro il termine di preclusione per lo svolgimento dell'attività assertiva, non ha offerto in giudizio le allegazioni che era suo onere offrire, a sostegno della domanda qui in scrutinio.   6.6. Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., del resto, il convenuto ha formulato sul punto capitoli di prova inammissibili, siccome vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, di per sé irrilevanti ai fini della decisione2 o generiche ed inconferenti rispetto al thema decidendum3 e, 2 Così i capitoli n.ro 5, 6, 7 e 8, volti a provare il fatto che il de cuius e sua moglie nel corso del tempo sono stati titolari di conti correnti.  3 Così il capitolo di prova n.ro 9, riferito alla fuoriuscita dal conto corrente dei coniugi ### dell'importo di € 255.000,00 sopra menzionato: circostanza di per sé documentale ed in ordine alla quale nulla ha dedotto né offerto di provare il convenuto, che non ha offerto in giudizio alcuna indicazione in ordine al conto deposito sul quale la somma è stata accreditata; il capitolo di prova n.ro 10, riferito a pretesi accrediti di somme (non identificate) dal conto corrente dei coniugi ### ad un dossier titoli intestato all'attore: circostanza genericamente dedotta, priva del conforto di oggettivo riscontro e per altro inerente a non meglio identificati accrediti effettuati (in un momento non precisato, a partire) “dal 2004” e, dunque, in un periodo del tutto differente rispetto a quello che qui ci occupa; il capitolo di prova n.ro 12, per il tramite del quale il convenuto (che in comparsa di costituzione ha allegato come detto che il padre avrebbe donato all'attore l'importo di circa € 1.200.000,00 nel corso del 2008) ha chiesto di provare una circostanza completamente differente (e complessivamente, del tutto inidonee sia a colmare la mancata, previa identificazione delle operazioni per cui è causa, sia, a fortiori, a provare che simili operazioni, se mai compiute, hanno compendiato donazioni.   Il convenuto, al contempo, nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. ha avanzato un'istanza ex art. 210 c.p.c. inammissibile in quanto esplorativa, siccome avente ad oggetto da un lato l'identificazione del titolare del conto n. ### beneficiario dell'accredito del predetto importo di € 255.000,00 (identificazione non previamente verificata dal convenuto, che ha in effetti richiesto di dar altresì corso all'esibizione della intera movimentazione del conto, per il solo caso in cui esso fosse risultato intestato all'attore) e, dall'altro lato, tutta la movimentazione di un dossier titoli intestato a ### “dal 2004 in poi, nonché tutta la documentazione relativa ai conti e depositi intestati al ### ivi compresi i movimenti”: così, all'evidenza, chiedendo di dare ingresso ad un accertamento del tutto disancorato rispetto alla collocazione temporale dei fatti genericamente lamentati in comparsa di costituzione e manifestamente esplorativo, in quanto non previamente preceduto da una rigorosa indagine intorno al conto (o ai conti) e ai depositi titoli (o ai non meglio precisati investimenti) già nella titolarità del de cuius - imprescindibile al fine di identificare le operazioni sulle quali, se del caso, concentrare l'approfondimento istruttorio4.   6.7. Priva di rilevanza ai fini che ci occupano è infine l'ulteriore allegazione del convenuto, che ha inteso valorizzare il fatto che l'attore avrebbe avuto la delega per operare sui conti correnti dei genitori e che egli, avvalendosi di tale delega, avrebbe effettuato l'acquisito di obbligazioni (comparsa di costituzione, pag. 6, con rinvio al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).   La deduzione non vale a corroborare la domanda del convenuto.   Sub doc. 9, in effetti, si rinviene la documentazione afferente ad un acquisto di titoli avvenuto nel luglio del 2007. ### risulta sottoscritto da ### che ha qui disconosciuto la propria sottoscrizione,.   Il disconoscimento operato dal convenuto deve dirsi tardivo, siccome effettuato non in prima udienza, ma soltanto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. Ciò detto, l'ordine (rispetto al quale mai dedotta in giudizio), cioè a dire il fatto che il padre avrebbe donato all'attore “dal 2000 … una somma pari a lire 1.200.000,00 al figlio Giorgio” (capitolo n.ro 12).  4 La genericità delle allegazioni del convenuto trova conferma anche nel fatto che egli ha dedotto in comparsa di costituzione di aver avanzato un'istanza di esibizione di documentazione a ### Ebbene, l'istanza, prodotta dal convenuto sub doc. 8, ha ad oggetto movimentazioni in ordine alle quali il convenuto non ha offerto in giudizio alcuna spiegazione e che, per altro, con la sola esclusione di una sola movimentazione, sono state eseguite tra il 2003 ed il 2007 e, dunque, in un periodo irrilevante ai fini del decidere, facendosi questione nel caso di specie di asserite donazioni in tesi effettuate dal de cuius nel 2008.  nulla ha ulteriormente dedotto, né argomentato il convenuto) non costituisce di per sé prova del fatto che nel 2008 il de cuius abbia in tesi donato al ### somme quantificate dal convenuto nell'approssimativo importo di 1.200.000,00.   6.8. Concludendo sul punto, dunque, la domanda di ### avente ad oggetto l'accertamento della donazione o delle donazioni asseritamente concluse da ### in favore di ### va rigettata.   Ne discende, de plano, il rigetto della domanda volta all'accertamento della asserita lesione della quota riservata a ### con riguardo all'eredità del padre ### giacché tale lesione, in tesi, sarebbe discesa dalla conclusione di quelle donazioni oggetto della domanda di accertamento qui rigettata.   Dal rigetto della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima discendono, ancora, il rigetto della domanda di riduzione e della domanda di condanna dell'attore alla restituzione alla massa ereditaria delle somme asseritamente ricevute in donazione.  *  7. Il rigetto delle predette domande conduce altresì al rigetto della domanda svolta dal convenuto per l'annullamento del contratto del 22.04.2013 ai sensi dell'art. 1429 c.c. o, in via gradata, ai sensi dell'art. 1439 7.1. Come già rilevato, in effetti, a dire del convenuto il contratto predetto dovrebbe essere annullato poiché ### l'avrebbe sottoscritto ignorando (per errore o in ragione dei raggiri perpetrati ai suoi danni dal fratello e dalla madre) che il padre sarebbe stato titolare in vita di un ingentissimo patrimonio mobiliare interamente donato al figlio prediletto ### e, dunque, ignorando la lesione dei diritti ereditari subita in ragione di tale donazione.   7.2. La domanda di annullamento si fonda pertanto sull'allegazione per la quale la prestazione del consenso da parte di ### sarebbe stata perturbata dalla mancata conoscenza di un fatto (la predetta donazione) che è stato qui accertato come insussistente, non avendo ### assolto all'onere di allegarlo e di provarlo in giudizio.   ### dell'insussistenza di tale fatto priva allora, e irrimediabilmente, di contenuto la domanda di annullamento e conduce pertanto al suo rigetto, con assorbimento della valutazione di ogni ulteriore suo profilo di fondatezza o infondatezza: ché, all'evidenza, ### non può pretendere di veder annullato un contratto in tesi sottoscritto versando in una condizione di non conoscenza di un fatto che egli non ha assolto all'onere di allegare e provare in giudizio e la cui sussistenza va per l'effetto esclusa.  *  8. Si tratta, ora, di prendere in esame le ulteriori domande delle parti aventi ad oggetto l'attuazione (invocata dall'attore) o la risoluzione (invocata dal convenuto) del contratto del 22.04.2013, depositato dall'attore sub doc. 5.   8.1. Ebbene, non è contestato in giudizio il fatto che in seguito alla morte di ### intervenuta in data ###, è venuta ad esistenza tra sua moglie ### ed i suoi figli ### e ### una comunione, in parte ordinaria, in parte ereditaria, avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in ### in parte alla via ### ed in parte alla via ### già censito al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 1, 2, 5 e 6, ed ivi attualmente censito come segue (docc. 3 e 4 attore5): #### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; #### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   8.2. Posto che l'attore, in difetto di contestazione del convenuto, ha altresì dedotto che il predetto compendio comprende una corte ed una scala comuni, catastalmente qualificati quali beni comuni non censibili ed identificati al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 11 e 12, pacifiche devo dirsi parimenti le quote di proprietà nella rispettiva titolarità dei comproprietari: quote pari a 4/6, quanto a ### (già proprietaria dei beni quanto alla quota di 1/2 e divenuta proprietaria della quota ulteriore di 1/6 per successione al marito) e a 1/6 quanto, rispettivamente, a ### e ### (eredi legittimi del padre, quanto alla complessiva quota di 2/3 della quota di 1/2 di proprietà dallo stesso relitta).   8.3. Non è nemmeno contestato (e risulta in ogni caso per tabulas) il fatto che #### e ### in data ###6 abbiano sottoscritto il contratto qui prodotto dall'attore, come detto, sub doc. 5.   Nel contratto le parti, dato atto di essere comproprietarie del predetto compendio immobiliare e rilevato che erano “maturi i tempi per una definizione della proprietà”, hanno pattuito quanto segue: “La sig.ra ### dona la sua quota di proprietà dei sopracitati beni ai due figli ### e ### i quali accettano, a sua volta, ### cede le sue quote al 5 ### catastale dei beni immobili per cui è causa, indicata dall'attore in atto di citazione, non è stata contestata dal convenuto.  6 Il contratto non è datato. Le parti hanno tuttavia concordemente collocato la sua sottoscrizione nel giorno 22.04.2013, data di effettuazione, da parte di ### del pagamento della prima tranche di prezzo (docc. 5 e 6 attore).  fratello ### o suoi famigliari per il prezzo ogni comprensivo a corpo di € 250.000,00”.   Quanto al pagamento del prezzo, le parti hanno stabilito che “la parte acquirente” (### avrebbe versato l'importo di € 10.000,00 a titolo di caparra; l'importo di € 40.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00, a saldo, al “rogito notarile”, da decidere “in comune accordo fra le parti”.   8.4. Risulta per tabulas (e, ancora, non è stato contestato dal convenuto) il fatto che ### ha corrisposto al fratello ### la complessiva somma di € 150.000,00, con versamenti effettuati in data ###, 16.12.2013 e 07.01.2015 (docc. 6, 7 e 8 attore).   8.5. V'è prova documentale, parimenti, del fatto che in data ### e poi in data #### ha invitato il fratello ### a presentarsi innanzi al ### per formalizzare i trasferimenti immobiliari di cui all'atto del 22.04.2013, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro.   In data ###, infine, per atto a rogito del ### in ### (doc. 11 attore), nell'ordine: ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   All'esito del predetto atto, dunque, i figli dell'attore, ### e ### sono divenuti proprietari, rispettivamente, della quota di 5/6 degli immobili di via ### e della quota di 5/6 degli immobili di via ### 8.6. Ebbene, si fa questione nel presente giudizio della “sorte” della rimanente quota di 1/6 dei predetti immobili, che l'attore ha chiesto di veder trasferita in proprio favore, per il tramite della pronuncia di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 La domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in ragione del fatto, invero dirimente, che ### ha già trasferito al fratello ### la proprietà della quota medesima, per il tramite del contratto del 22.04.2013.   Valga considerare, a tal riguardo, quanto segue.   8.7. Le parti hanno denominato il contratto del 22.04.2014 “preliminare di compravendita”.   Nel contratto, tuttavia, ### lungi dall'assumere l'obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita, ha dichiarato di “cedere” al fratello ### “le sue quote” degli immobili di ### Alla data di conclusione del contratto, egli non era ancora proprietario della quota di 2/6 degli immobili, oggetto della donazione disposta in suo favore in contratto dalla madre: donazione che, all'evidenza, avrebbe dovuto essere formalizzata per atto pubblico, nel rispetto delle forme di legge.   Alla data di conclusione del contratto, tuttavia, ### era già proprietario, come detto, della quota indivisa di 1/6 degli immobili.   Se, dunque, ### per il tramite del contratto del 22.04.2013 non ha trasferito al fratello la quota di 2/6 degli immobili, che egli avrebbe dovuto, prima del trasferimento, ricevere in donazione dalla madre, per il tramite del medesimo contratto egli ha a tutti gli effetti trasferito al fratello la quota di 1/6 degli immobili medesimi, già di sua proprietà: e tanto si desume dal tenore letterale del contratto nel quale ### come detto, ha dichiarato di “cedere” al fratello “le sue quote” degli immobili; nel quale le parti hanno pattuito che “la vendita” veniva fatta a corpo e con “ampia garanzia di assoluta libertà e piena proprietà”; nel quale la “parte venditrice” ha dichiarato che “gli immobili” erano “già da ora liberi e completamente disponibili”; nel quale, infine, il pagamento del prezzo è stato imputato alla “parte acquirente” (###.   Il contratto, con riguardo alla quota di 1/6 che qui ci occupa, va dunque ricondotto alla figura del contratto preliminare c.d. improprio che, come noto, ha “immediata efficacia reale inter partes” e nel quale “le parti non si limitano ad assumere l'obbligazione di concludere un successivo contratto definitivo, ma dichiarano di voler immediatamente vendere ed acquistare la proprietà di un bene immobile, con la conseguenza che il trasferimento dei diritti si produce per effetto del consenso legittimamente manifestato dai contraenti e la riproduzione del consenso innanzi al notaio diviene necessaria soltanto al fine di dotare l'atto della forma prescritta per la trascrizione, da cui consegue l'effetto pubblicitario verso i terzi” (Tribunale Belluno, 21/12/2016).   E' dunque vero che i fratelli ### avrebbero dovuto addivenire alla stipula di un rogito notarile, non a caso previsto in contratto e sollecitato, invano, da ### Tale stipula, tuttavia, quanto al trasferimento della proprietà della quota indivisa di 1/6 per cui è causa avrebbe avuto il mero scopo di dare al contratto di trasferimento della proprietà (già perfezionato in data ###) la veste dell'atto pubblico, necessaria a fini di trascrizione 8.8. E' parimenti vero, d'altro canto, che i fratelli ### con la madre, avrebbero dovuto addivenire alla stipula della donazione innanzi ad un ### e che alla stipula di tale donazione avrebbe dovuto far seguito il trasferimento, da parte di ### in favore di ### della quota di 2/6 ricevuta in donazione dalla madre. Tanto dimostra che, in parte qua, il contratto del 22.04.2013 aveva regolamentato un trasferimento della quota di proprietà di 2/6 degli immobili, da ### a ### da attuarsi per steps successivi - il che giustifica, per altro, la pattuizione di un pagamento rateale del prezzo complessivamente pattuito.   Pacificamente, la stipula della donazione non è mai avvenuta.   Ebbene, a dire del convenuto la mancata stipula della donazione (della quota di 2/6 degli immobili, da parte di ### in favore di ### e, con essa, il fatto che ### nel 2016 abbia poi venduto ai nipoti la quota che essa avrebbe dovuto donare al figlio, dovrebbe condurre alla risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.  1256 c.c., perché “### era addivenuto alla decisione di vendere la propria quota al fratello ### solo a condizione che la madre gli donasse metà del suo patrimonio immobiliare e quindi a condizione di ricevere la somma di € 250.000,00” (comparsa, pag. 9).   La domanda non può trovare accoglimento.   8.9. La documentazione di causa mostra che la stipula della donazione da parte di ### in favore di ### non è avvenuta per fatto e colpa del medesimo ### che, pur a più riprese invitato, non si è mai presentato innanzi al ### senza motivazione alcuna (se sol si consideri che ### per quanto consta dagli atti di causa, non ha in alcun modo riscontrato gli inviti formalmente inoltratigli dal fratello per addivenire al rogito notarile) o, a tutto voler concedere, avanzando la - ingiustificata e infondata - pretesa di annullare il contratto del 22.04.2013: pretesa, questa, che egli tuttavia per quanto consta non ha mai formalizzato, se non dopo essere stato qui evocato in giudizio dal fratello.   Non ha dunque ragion d'essere la pretesa di ### che, invocando l'art. 1256 c.c., chiede di porre tout court nel nulla gli effetti discesi dal contratto del 22.04.2013.   ###. 1256 c.c. è in effetti chiaro nel conferire il diritto di sottrarsi agli effetti del contratto al solo contraente che risenta, senza sua colpa, di una impossibilità sopravvenuta.   Ebbene, una simile impossibilità sopravvenuta e “non imputabile” a ### non è qui rinvenibile: ché, come accertato, la mancata attuazione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso aveva riguardo alla donazione e al successivo trasferimento delle quote di proprietà della madre, è stata cagionata, esclusivamente, dalla condotta del ### medesimo, che tale attuazione (che richiedeva la sua collaborazione) ha volontariamente impedito.   8.10. Al contempo, non coglie nel segno il riferimento fatto dal convenuto all'istituto della “condizione”, cui egli allude laddove deduce di aver deciso di trasferire al fratello la quota di 1/6 degli immobili di ### a condizione che la madre gli donasse la quota di 2/6 degli immobili medesimi.   Nessuna condizione è stata invero formalizzata nel contratto del 22.04.2013, ove le parti non hanno affatto assoggettato a condizione (vuoi sospensiva, vuoi risolutiva) il trasferimento della proprietà della quota di 1/6 da parte di ### in favore di ### Ben diversamente, nel contratto del 22.04.2013 i fratelli ### hanno pattuito due trasferimenti che, effettivamente, sommandosi avrebbero dovuto disegnare il definitivo assetto dei loro rapporti quanto agli immobili di ### un primo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 1/6 a quell'epoca già proprietà di ### ed un secondo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 2/6 all'epoca ancora di proprietà della madre.   Il primo trasferimento si è immediatamente prodotto, come detto, per effetto del consenso manifestato dalle parti nel contratto del 22.04.2013. Il secondo trasferimento, che si sarebbe dovuto produrre all'esito della donazione conclusa da ### con la madre, non si è perfezionato per esclusiva volontà di ### E' dunque vero che il complessivo assetto disegnato dalle parti nel contratto del 22.04.2013 ha avuto solo parziale attuazione, giacché al trasferimento della quota di 1/6 non ha fatto seguito il trasferimento della quota di 2/6.   Il convenuto deve tuttavia imputare solo a se stesso tale parziale attuazione e, a tal riguardo, e proprio in ragione del fatto che il convenuto ha evocato come detto l'istituto della condizione, merita fare rinvio ai principi che si traggono dagli articoli 1358 e 1359 c.c. dettati con riguardo alla condizione, ma che possono essere valorizzati, mutatis mutandis ed in via analogica, anche con riguardo alla fattispecie in esame, in cui non di contratto condizionato si fa questione, ma di attuazione progressiva di un programma negoziale.   Ebbene, gli articoli 1358 e 1359 c.c. impongono ai contraenti, in pendenza di condizione, di comportarsi secondo buona fede per “conservare integre le ragioni dell'altra parte” e stabiliscono che la condizione si considera avverata, quando è mancata per causa imputabile al contraente che aveva interesse contrario al suo avveramento.   8.11. Ritiene allora il Collegio che sulla scorta dell'art. 1256 c.c. (che codifica il presupposto della non imputabilità della impossibilità sopravvenuta) letto in uno ai principi ritraibili dagli articoli 1358 e 1359 c.c. (per i quali i contraenti, anche nell'ambito del contratto condizionato, devono agire secondo buona fede, astenendosi dal tenere condotte che siano scientemente volte ad impedire che il contratto divenga, o permanga, efficace) debba escludersi che ### abbia titolo per ottenere l'invocata, integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013, facendo leva sul fatto che il programma negoziale in esso stabilito non si sia interamente attuato, giacché tale mancata, completa attuazione è discesa, esclusivamente, dalla mancata conclusione del secondo trasferimento immobiliare - da par sua discesa, esclusivamente, dalla volontà del medesimo ### 8.12. La domanda del convenuto volta alla dichiarazione della integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta va pertanto rigettata.   Va al contempo dichiarato che la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso ha avuto ad oggetto i trasferimenti delle quote degli immobili di ### di proprietà di ### non determina la caducazione degli effetti che il contratto ha immediatamente prodotto, sin dal momento della sua conclusione, con riguardo al trasferimento in favore di ### della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### di proprietà del fratello.   Deve, allora e in conclusione, dichiararsi che sulla scorta del contratto sottoscritto da ### e ### in data #### è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e 12.  *  9. Ciò detto, merita accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00.   9.1. Come già rammentato, in effetti, in seguito alla conclusione del contratto del 22.04.2013 l'attore ha corrisposto al fratello la complessiva somma di € 150.000,00, a valere quale quota del prezzo complessivamente dovuto per l'acquisto della proprietà della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### nonché per l'acquisto della proprietà della ulteriore quota indivisa di 2/6 degli immobili medesimi.   ### quanto sopra rilevato, ### ha tuttavia trasferito al fratello la proprietà della sola quota indivisa di 1/6.   Poiché le parti hanno concordato in contratto un prezzo pari ad € 250.000,00 per l'acquisto da parte di ### della proprietà della complessiva quota indivisa di 3/6 degli immobili, così pattuendo un prezzo determinato a corpo, secondo quanto dedotto dall'attore (in difetto di rilievi mossi dal convenuto) il prezzo della quota di 1/6 effettivamente acquistata dall'attore va quantificato in € 83.333,33 (€ 250.000,00 : 3).   ### ha tuttavia corrisposto al fratello la maggior somma di € 150.000,00, ### va condannato a restituire all'attore l'importo di € 66.666,00 (€ 150.000,00 - € 83.333,33) che egli, in difetto del trasferimento di quote ulteriori rispetto a quella effettivamente trasferita, non ha titolo per trattenere.   9.2. ### va dunque condannato a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,67, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio7 e sino al saldo.  *  10. ### ha infine chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi in tesi sostenuti per la non meglio precisata regolarizzazione e manutenzione degli immobili per cui è causa, nonché la sua condanna al pagamento dei costi “per l'eventuale registrazione della scrittura provata 22.04.2013”.   10.1. Le domande vanno rigettate, non essendovi chiara allegazione (né prova) in atti degli esborsi menzionati dall'attore e della loro causale.  7 ### ha invero chiesto la corresponsione di interesse calcolati a far data dal versamento dell'importo eccedente, collocata nel 31.12.2014. La domanda non può trovare accoglimento, in applicazione del principio per il quale “in tema di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., lo scioglimento del contratto comporta, in ogni caso, sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che siano state già eseguite ed in relazione alle quali sorge per l'"accipiens" l'obbligo di restituzione”, con la precisazione che “se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione” (Cass. civ. n. 6911/2018): principio che si attaglia anche al caso di specie, nel quale il diritto di ### alla restituzione dell'importo di € 66.666,67 discende dal venir meno, di cui egli ha qui chiesto l'accertamento, della causa che ha sostenuto il versamento dell'importo.  *  11. Resta infine da rilevare che il convenuto ha altresì avanzato domanda di divisione della comunione ereditaria determinatasi tra le parti in ragione del decesso di ### nonché conseguente domanda di divisione dei beni dallo stesso relitti.   ### del giudizio impone il rigetto della domanda, non essendovi contezza in atti dell'esistenza di beni ereditari ulteriori, rispetto agli immobili per cui è causa, relitti dal de cuius ed ancora in comproprietà tra i suoi eredi.  *  12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, che va ravvisata in capo al convenuto.   ### va dunque condannato a rifondere a ### le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi minimi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vanno liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7186/2017, ogni differente domanda ed eccezione disattesa o assorbita, come da parte motiva: 1) rigetta tutte le domande del convenuto; 2) accerta e dichiara che ### in forza del contratto concluso con ### in data ###, è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, sub. 8, sub. 9 e sub. 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e sub. 12; 3) condanna ### a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,00, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio e sino al saldo; 4) rigetta le ulteriori domande attoree; 5) condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.  ### estensore dr.ssa ### dr. ### de ### 

causa n. 7186/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Zambelli Elisa, De Giovanni Massimiliano

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Tribunale di Crotone, Sentenza n. 228/2025 del 21-04-2025

... perfezionata; la notifica compiuta nei confronti degli eredi di ### ossia #### ria e ### si è correttamente perfezionata, la notifica nei confronti di ### si è correttamente perfezionata; ### si è costituito. Dev'essere pertanto dichiarata la contumacia di ### Lorenzano ### in proprio ed in qualità di erede di #### no ### e ### in qualità di eredi di ### II.3.- Appare inoltre opportuno esaminare preliminarmente la questione dell'onere della prova nei giudizi di accertamento del credito e di ripetizione di indebito instaurati dai clienti delle banche. In linea con l'orientamento giurisprudenziale anche da ultimo sostenuto, deve rilevarsi che nell'azione di accertamento negativo e ripetizione di indebito, solitamente affiancata da una azione di accertamento della illegittimità degli oneri addebitati per mancanza o nullità delle varie pattuizioni, il correntista può limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza l'onere di produrre il contratto medesimo; in tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248/2022 r.g. proposta da ### “### di Calabria” (cod. fisc./P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### no (cod. fisc. ###, pec: ###), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso; - ricorrente contro ### del ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc./p. IVA ###, elettivamente domiciliata in ### alla piazza del ### n. 3, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc. ### - pec: ###), che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - convenuta - nonché ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, elettivamente domiciliato in ### alla via ### D'### presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc. ###, pec: studiolegalepari###), che lo rappresenta per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - terzo chiamato - nonché ### anche quale erede di ### quale erede di ### quale erede di ### - terzi chiamati contumaci - nonché ### s.p.a., cod. fisc./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc. ### - pec: santi.puglisi@###), che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di intervento ex art. 111, co. 3 c.p.c.; - intervenuta - ###'udienza dell'11.11.2024 le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisio ne della causa, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis ### I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. 
I.1.- Con ricorso depositato l'8.2.2022, il ### esponeva: di aver intrattenuto con la ### del ### S.p.a., filiale di ### un rapporto di conto corrente ordinario senza affidamento n. 23 (aperto il ### e chiuso il ###), utilizzato quale conto su cui estinguere gli interessi del finanziamento di cui al conto n. 280277; un rapporto di conto corrente ordinario n. 1277, senza affidamento, su cui erano state accreditate le somme di finanziamento erogate (aperto il ### e chiuso il ###), e il rapporto di conto corrente anticipi su cessione di credito contraddistinto 280277, rinvenibile negli estratti di conto corrente dal 27.2.2012, con la prima operazione rilevabile all'8.3.2012, ma privo di regolare contratto; che l'operatività del finanziamento prevedeva l'anticipo di € 200.000,00 a fronte di un atto di cessione di credito a favore della ### spa, importo accreditato sul conto n. 1277; che gli interessi calcolati trimestralmente, una volta maturati venivano addebitati sul conto n. 23 anzichè sul conto anticipi n. 1277 e che le commissioni disponibilità fondi venivano addebitate sul conto n. 23 senza transitare nello scalare del conto anticipi, generando confusione nelle tecniche di tenuta conto; che dalla perizia di parte fatta predisporre si era evidenziato che il tasso globale applicato fin dall'origine era superiore al tasso soglia, configurandosi un'ipotesi di usura originaria oltre che oggettiva; che la ### senza il consenso del correntista e di un contratto, aveva addebitato sul conto ordinario n. 23 interessi passivi in violazione dell'art. 1284 c.c. nonché spese non pattuite maturate sul conto anticipi con l'addebito, inoltre, di interessi passivi in misura superiore al tasso legale e oltre il tasso soglia ex L. 108/96; che ciò aveva comportato la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B.  con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti dall'istituto bancario; dalla ricostruzione contabile, con epurazione delle voci ritenute illegittime si era appurato che la ### del ### s.p.a. vantava nei confronti del ricorrente il solo importo di € 4.661,64; che, quanto al contratto di finanziamento n. 280277, eccepiva la nullità degli interessi applicati per assenza di contratto scritto, l'indebita imputazione degli oneri di istruttoria con riguardo al conto corrente di finanziamento e generazione di interessi mediante mancata contabilizzazione delle somme finanziate sul c/c 280277, l'illegittima applicazione della c.d. valuta bancaria, l'applicazione di interessi usurari; che la ### ca aveva autonomamente e consapevolmente scelto di seguire una prassi di imputazione illegittima di costi, operando addebiti in malafede. 
Chiedeva, pertanto, di: “1. Accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente ordinario n. 23, il contratto di conto di finanziamento n. 280277, e il contratto di conto ordinario n. 1277 intercorsi tra la ### e il ### di ### sono stati gestiti dall' ### di credito convenuto in modo non trasparente, essendo stati addebitati al correntista importi a titolo di interessi, spese e remunerazioni per valori superiori a quelli effettivamente dovuti; 2. Accertare e dichiarare, in particolare che con riferimento al rapporto di c.  280277, intrattenuto tra le parti, non è mai intervenuta alcuna valida pattuizione scritta relativa ai tassi di interesse debitori ultra legali, ai tassi di interesse attivi, alla ### ad altre commissioni e spese, alla capitalizzazione degli interessi debitori e delle competenze, e ulteriori spese o oneri comunque denominate ciò in violazione dell'art. 1284 c.c. c., dell'art. 117 comma ### D.Lgs. 385/1993, dell'art.117 bis ###.Lgs. 385/1993 e 2 dell'art.27 commi 2 e 3 D.L. 1/2012 (convertito in L. 27/2012), nonché, in materia di capitalizzazione degli interessi, (di qualunque natura e genere) attuata da ### spa in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 ###.lgs.385/1993 e dell'art. 120
D.Lgs. 385/1993 risultante dalla novella di cui alla L.147/2013 (art.1 comma 629); 3. Conseguentemente agli accertamenti che precedono, dichiarare nulli ed inefficaci perché effettuati in assenza di valida pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 4 L.154/1993 e dell'art. 117 comma ### D.Lgs.385/1993 gli addebiti annotati da ### spa sul conto corrente ordinario 23, per effetto della girocontazione delle competenze del conto anticipi (conto 280277) a titolo di interessi debitori ultra legali, c ommissione disponibilità fondi, nonché spese e commissioni varie, nonché dichiarare nulli ed inefficaci perché effettuati in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. ### D. Lgs. 385/1993, nonché in violazione dell'art. 120 ###. Lgs. 385/1993 risultante dalla novella di cui alla L.147/2013, gli addebiti annotati da ### sul conto corrente ordinario n. 23. sempre per effetto della girocontazione delle competenze del conto anticipi (conto n. 280277) a titolo di capitalizzazione degli interessi e delle competenze passive; 4. Accertare e dichiarare l'ulteriore effetto anatocistico sulla contabilizzazione eseguita dalla ### nel corso dell'intero rapporto di conto corrente intercorso fra le parti, mediante addebito sul c. ordinario 23, di interessi passivi maturati sugli interessi indebiti generati sul c. anticipo 280277 e girocontate sul c. 23, per effetto dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, non dovuto alcun interesse e capitalizzazione ivi inclusi gli interessi oltre che capitalizzazione e spese, commissioni o oneri di qualunque genere e natura generati per effetto della tecnica bancaria praticata dal convenuto istituto di credito e descritta al paragrafo 5 e lett. A.2) della suesposta narrativa, girocontate sul c. n. 23. 5. In ogni caso accertare e dichiarare, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'### di ### convenuto per “competenze su conto per contrarietà a norme imperative delle relative pattuizioni e/o illeceità della causa e/o indeterminatezza del tasso applicato oltre che ai sensi dell'art. 1344 c.c. 6. Accertare e dichiarare che la banca ha proceduto, sul conto n. 280277 ed annessi rapporti collegati, all'applicazione di tassi usurari, in violazione della legge 108/1996, con effetto, escludere ai sensi dell'art.1815 co. 2 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale. 7. 
Conseguentemente e in ragione di tutto quanto sopra, con riferimento ai rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare, dichiarare e rettificare l'esatto dare avere (rectius: saldo contabile) tra le parti a seguito della rideterminazione del saldo contabile dei conti corrente, mediante il ricalcolo e la ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, a seguito di CTU contabile, con esclusione dei contestati addebiti elidendo gli interessi usurai, capitalizzazione e anatocismo, con la eliminazione di interessi e commissioni disponibilità fondi non convenuti oltre che di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, ed ancora eliminando gli interessi passivi maturati sugli interessi indebiti generati a vario titolo sul conto anticipi 280277 e girocontati sul c. n. 23. 8. Per l'effetto condannare la B.N.L. spa convenuta in persona del suo legale rappresentante, a rettificare i saldi, con l'emananda sentenza riconoscendo alla data del 28.10.2019, un saldo a debito della concludente attrice per un importo non superiore ad € 4.661,65 e/o alla differente somma minore o maggiore, che sarà accertata nel corso del giudizio, anche a seguito delle operazioni di ricalcolo del dare/avere da estendersi fino alla data del deposito della CTU contabile, oltre interessi dal fatto al saldo creditori in favore della correntista attrice. 9. Accertare e dichiarare l'illegittima gestione della segnalazione e trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni, non corrette e/o erronee presso gli ### informatizzati pubblici e/o privati, soprattutto relativamente alle informazioni fornite alla ### d'### deputata alla gestione della “### dei Rischi”, e per l‘effetto ordinare alla ## L spa, in persona del suo legale rappresentate, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in ### dei ### sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del ### e XIV aggiornamento della ### della ### d'### a n. 139 dell'11.02.1991 e successive modifiche. 10. Voglia, inoltre l'###mo Giudice adito, ravvisati il ricorrere degli elementi di reato previsti e puniti dall' art. 644 c.p., disporre l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla competente ### della Repubblica”. 
I.2.- La banca convenuta si costituiva con propria comparsa, deducendo: che tra il ### ricorrente e ### del ### erano intercorsi rapporti articolati in un contratto di conto corrente n. 23, concluso in data ###, al quale era stata collegata un'apertura di credito regolata sul conto insoluti anticipi su crediti n 280277 ed un conto corrente n. 1277; che i rapporti avevano avuto un andamento irregolare, in quanto il beneficiario era stato inadempiente alla concessione di credito, utilizzando la disponibilità finanziaria accordata dalla banca ma non provvedendo ad effettuare proporzionate rimesse per ripristinare la provvista adoperata; che il ### nel tempo aveva riconosciuto il proprio inadempimento, formulando proposte di rientro che tuttavia non erano state onorate; che alla data dell'8.3.2022 vi era uno scoperto del conto anticipi n. 280277 di € 114.291,07; che per l'adempimento delle obbligazioni del ### ricorrente era stata prestata garanzia personale da ###### e ### che intendeva chiamare in causa; che il rito avrebbe essere dovuto mutato in quello ordinario di cognizione, data la complessità delle questioni; che, applicando la corretta metodologia di calcolo, nessun superamento del tasso soglia risultava superato nei trimestri analizzati; che per il contratto di conto corrente n. 23 e per quello n. 1227 vi era stato regolare contratto con convenzione in tema di interessi, commissioni e spese; che il conto n. 280277 era un conto di servizio per contabilizzare la linea di credito accordata dalla banca, e pertanto per lo stesso non vi era un contratto, ma comunque le condizioni economiche del rapporto di apertura di credito era stato analiticamente specificato ed individuato, come da documento esibito dallo stesso ricorrente; che comunque nel regolamento del conto corrente n. 23 vi era la specifica previsione della possibilità di regolare sul conto future aperture di credito, tanto che il contratto di apertura di credito era disciplinato normativamente dal contratto di conto corrente; che i rilievi del ri corrente in merito all'arbitraria variazione dei giorni di valuta e tempi di esecuzione delle operazioni in conto corrente erano non provati e comunque caratterizzati da genericità e infondatezza; che il contratto di conto corrente n. 23, che regolamentava, quale contratto normativo, anche le competenze registrate sul conto collegato n. 280277, conteneva espresso patto contrattuale che stabiliva per interessi debitori e creditori uguale periodicità di capitalizzazione; che allo stesso modo vi era stata nei contratti espressa pattuizione per la commissione di massimo scoperto; che nessun superamento del tasso soglia si era verificato sul conto anticipi n. 280277; che formulava domanda riconvenzionale per il credito nascente dal conto anticipi; che la segnalazione alla centrale rischi costituiva comportamento doveroso da parte della banca; che la richiesta di risarcimento danni formulata da controparte era generica e sprovvista di prova. Chiedeva, pertanto, il differimento della prima udienza per chiamare in causa i terzi fideiussori ###### tro e ### il mutamento del rito in processo ordinario di cognizione; nel merito, “accertato e dichiarato che la domanda proposta da ### di ### deve ritenersi in ogni caso inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, non provata nei fatti rappresentati e contestati e negli elementi costitutivi la pretesa, per tutti i motivi e le ragioni di fatto e di diritto esposti in comparsa, respingere e rigettare ogni richiesta ex adverso avanzata, in via principale e subordinata, sia essa formulata come domanda di accertamento, sia essa avanzata come istanza di restituzione, sia essa articolata come domanda risarcitoria e di condanna; - per l'effetto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in precedenza, la validità, legittimità, liceità ed efficacia dei rapporti contrattuali oggetto di causa (contratto di conto corrente n. 23, contratto di conto corrente n. 1277, apertura di credito regolata sul conto insoluti anticipi su crediti n. 280277) intercorsi tra la banca resistente e “### di Calabria” in quanto conclusi nel rispetto degli oneri formali previsti dalla vigente normativa e rigettare ogni richiesta attorea; - accertare e dichiarare la le gittimità e liceità dei pagamenti registrati in conto corrente anche a titolo di commissioni e di interessi e, per l'effetto, confermare la legittimità e liceità dei relativi addebiti; - accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di fideiussione sottoscritto da ###### e ### in via subordinata: - rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute, essendovi nei contratti oggetto di causa espressa pattuizione scritta del tasso di interesse; - rigettare la domanda di ricalcolo delle somme asseritamente dovute, rielaborando i saldi con eliminazione dai rapporti bancari degli addebiti per commissioni e spese; - rigettare ancora la domanda attorea e dichiarare estinta l'eventuale obbligazione della banca resistente in funzione della compensazione con il maggior credito da questa vantato in conseguenza della mancata esecuzione delle prestazioni di pagamento poste a carico del correntista in ragione del debito maturato a suo carico, nella misura e per gli importi registrati nelle scritture contabili e in atto già quantificati, oltre interessi corrispettivi e di mora; in ogni caso, rigettare la domanda di restituzione e risarcitoria, in ognuna delle sue configurazioni e ad ogni titolo, in quanto infondate sono tutte le contestazioni mosse e non provate sono le pretese avanzate; in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la sussistenza di un legittimo diritto di credito in capo alla banca resistente nei confronti di “### di Calabria” e dei fideiussori ###### e ### al pagamento, in favore di ### del ### per la somma complessiva, calcolata alla data dell'8.3.2022, di € 114.291,07, oltre interessi convenzionali e di mora, dovuta per lo scoperto del conto n. 280277; - per l'effetto condannare “### di Calabria” e dei fideiussori #### zano ##### e ### al pagamento, in favore di ### del ### della somma complessiva, calcolata alla data dell'8.3.2022, di € 114.291,07, oltre interessi convenzionali e di mora dovuti fino all'effettivo pagamento; in via riconvenzionale ma subordinata: - con dannare, per le causali sopra esposte, “### di Calabria” ed i fideiussori ###### e ### al pagamento, in favore di ### del ### della somma di € 114.291,07 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali e di mora fino al giorno del pagamento. 
I.3.- In data ### era disposto il mutamento del rito e autorizzata la chiamata dei terzi. 
I.4.- Si costituiva ### con propria comparsa, il quale chiedeva il rigetto della domanda formulata da B.N.L. nei suoi confronti, associandosi alla domanda spiegata dal ### di ### I.5.- All'udienza del 12.9.2022 era dichiarata la contumacia di ### poleone. 
I.6.- Con comparsa depositata il ### si costituiva ex art. 111 co. 3 c.p.c. ### s.p.a. in qualità di cessionaria del credito di B.N.L. dichiarando di essere l'unico soggetto legittimato ad agire nel giudizio e chiedendo l'estromissione della ### del ### I.7.- All'udienza del 13.2.2023 era dichiarata la contumacia di ### 1.8.- All'udienza del 3.7.2023 era dichiarata la contumacia di ### e degli eredi di ### ed erano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. 
I.9.- Nel corso del giudizio era espletata una c.t.u. di natura contabile. 
I.10.- Dopo alcuni rinvii per le contestazioni alla c.t.u. e i chiarimenti del c.t.u., all'udienza dell'11.11.2024, sulle conclusioni precisate come da verbale e riportate in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  * * * *
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio vanno esaminate nel loro ordine logico-giuridico. 
II.1.- Preliminarmente, non può essere la domanda formulata da ### con la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. di estromissione dal processo di ### del ### s.p.a.  ###. 3, co. 2, del D.L. n. 99/2017, convertito in L. n. 121/2017, dedicato alle cessioni, prescrive espressamente che “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della ### d'### nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264,2022,2355,2470,2525,2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del ### unico bancario”; e che “nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile. 
Considerato che tutta la documentazione sulla cessione del credito risulta depositata da ### nel presente giudizio, deve rilevarsi che la cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009), che nella fattispecie in esame manca. 
La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente o la con danna diretta in favore della cessionaria. 
II.2.- In via altrettanto preliminare, va precisato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con i fideiussori dei quali B.N.L. ha chiesto la chiamata in causa. Infatti, la notifica originaria nei confronti di ### effettuata da B.N.L. si è correttamente perfezionata; la notifica compiuta nei confronti degli eredi di ### ossia #### ria e ### si è correttamente perfezionata, la notifica nei confronti di ### si è correttamente perfezionata; ### si è costituito. Dev'essere pertanto dichiarata la contumacia di ### Lorenzano ### in proprio ed in qualità di erede di #### no ### e ### in qualità di eredi di ### II.3.- Appare inoltre opportuno esaminare preliminarmente la questione dell'onere della prova nei giudizi di accertamento del credito e di ripetizione di indebito instaurati dai clienti delle banche. 
In linea con l'orientamento giurisprudenziale anche da ultimo sostenuto, deve rilevarsi che nell'azione di accertamento negativo e ripetizione di indebito, solitamente affiancata da una azione di accertamento della illegittimità degli oneri addebitati per mancanza o nullità delle varie pattuizioni, il correntista può limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza l'onere di produrre il contratto medesimo; in tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione. 
Diversa è invece è la problematica - in caso di inesistenza della prova o invalidità parziale dal contratto - in punto di quantificazione del diritto alla ripetizione del correntista. In tal caso dovrà il correntista provare il quantum della propria pretesa producendo in giudizio gli estratti conto per tutta la durata del rapporto non potendosi giovare, in tal caso, della riconduzione a zero del saldo risultante da primo estratto conto, tenuto peraltro conto del fatto che il correnti sta non contesta tutte le operazioni effettuate sul conto medesimo (versamenti, pagamenti di assegni, prelievi ecc.) ma solo gli addebiti effettuati a titolo di interessi, commissioni, spese ed altri oneri in favore della banca (### Napoli, 22.7.2020, n. 5222 - cfr. altresì Cass., 17.4.2020, n. 7895, secondo cui “il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”). 
Sul punto, deve registrarsi un orientamento giurisprudenziale, al quale si ritiene di poter aderire, che ritiene che “laddove sia la banca ad agire per il pagamento, essa non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ex artt. 2220 c.c. e 119 TUB: tale obbligo non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore. Pertanto, spettando all'attore dar prova della fondatezza delle proprie ragioni, la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente; nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero; nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili. Nel caso in cui sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l'accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente” (### Bari, 11.2.2015, n. 591). 
II.4.- Ebbene, nel caso di specie parte attrice contesta alla banca di aver operato addebiti ad un tasso percentuale non concordato, non risultando avvenuta pattuizione alcuna sul tasso di interessi applicabile nel contratto di finanziamento, non essendo inoltre presente alcuna informativa idonea a regolare il rapporto di finanziamento sul conto corrente ordinario; considerato pertanto che l'imputazione delle competenze trimestrali rinvenibili dagli estratti conto trimestrali è illegittima, il ### ricorrente chiede che nessun interesse a norma degli artt. 1284 c.c. e 117 co. 2 t.u.b. deve essere applicato ai contratti, nulli per carenza della forma scritta, con conseguenti obblighi restitutori a carico della banca. Eccepisce inoltre che nel rapporto sia ravvisabile un'ipotesi di usura originaria in quanto il tasso applicato è superiore al tegm al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente ordinario ed un'ipotesi di usura oggettiva, ai sensi della l. n. 108/1996, in quanto gli interessi applicati dalla banca superano il tasso soglia, con conseguente nullità degli interessi usurari. Contesta, ancora, l'addebito di interessi passivi sul conto n. 23 in violazione dell'art. 1284 c.c. per mancanza di contratto, oltre che di spese non pattuite e maturate sul conto anticipo e registrate sul conto ordinario con ritardo rispetto al ripristino della disponibilità fondi; in particolare, contesta che gli importi accreditati sul conto n. 1277 per erogazione del credito anticipato non venivano girocontati sul contro affidato n. 280277 che restava scoperto, generando interessi superiori rispetto a quelli che avrebbe generato il conto di appoggio 1277. 
Tenuto conto della distribuzione dell'onere della prova, come da giurisprudenza su indicata, il giudice ha pertanto nominato un c.t.u. per la ricostruzione contabile. 
Il c.t.u. nominato ha dapprima individuato i criteri per la determinazione del TEG e per l'imputazione delle spese. 
Ha successivamente analizzato i conti correnti, partendo dal conto 1277 acceso in data ### e chiuso il ###, specificando che per tale conto ha verificato la liceità dei tassi applicati dalla banca.
Quanto al conto anticipi n. 280277, ha precisato che la mancata produzione in giudizio del contratto impedisce di verificare le pattuizione intercorse tra le parti, specificando che la prima annotazione in estratto conto risale all'8.3.2012 e l'estinzione reca la data del 24.10.2019. Precisa che gli interessi, rilevati trimestralmente, sono stati girocontati sul conto corrente ordinario n. 23 sino al 31.12.2014 per € 32.788,72 e che quelli successivi sono stati addebitati sul conto anticipi; in data ### è stato annotato l'accredito di € 98.879,88 con causale giroconto ed estinzione del conto a sofferenza.  ### il calcolo compiuto originariamente dal c.t.u. l'espunzione delle competenze illegittime avrebbe determinato un saldo debitore di € 72.712,00, mentre ove il ### ritenesse di determinare gli interessi al tasso legale il saldo debitorio sarebbe pari ad € 82.944,95. 
Quanto al conto corrente ordinario n. 23, acceso il ### e chiuso il ###, il c.t.u. ha individuato le condizioni applicate, ha precisato che risultano degli affidati e che gli interessi trimestrali del conto anticipi n. 280277 sono stati addebitati fino al 31.12.2014 su tale conto. Ha specificato che vi sono periodi in cui il TEG supera il tasso soglia; rifacendo i calcoli ed espungendo tutte le competenze addebitate, ha attestato che risulta un tasso creditore di € 33.055,85. 
Dopo l'invio alle parti della bozza di c.t.u., quest'ultimo ha esaminato le osservazioni pervenute dalle parti. Ha pertanto confermato che il contratto di apertura del conto n. 280277 e i singoli contratti di affidamento non sono stati messi a disposizione per la c.t.u., con la conseguenza che non è possibile individuare le condizioni contrattuali originarie del conto e degli affidamenti né stabilire se vi fossero clausole usurarie. 
Ha inoltre predisposto un altro prospetto computando la commissione pretesa dalla banca per la concessione del fido, ed addebitata sul conto n. 23, nel conto n. 280277 per la determinazione del ### In tale prospetto, il tasso soglia è risultato in esubero in alcuni trimestri (dal 15.3.2012 al 31.3.2012, al 30.6.2012 e al 31.3.2013). Ha quindi rideterminato il saldo del conto n. 280277 eliminando del tutto gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che hanno espunto dal saldo di conto corrente, applicando i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto. 
Ha concluso nei termini seguenti: “### avendo dato riscontro alle osservazioni pervenute si può concludere: ### corrente ordinario nr. 23 liceità dei tassi applicati dalla banca. La rielaborazione del conto determina un saldo a credito del ### di euro 32.788,72; ### corrente ordinario nr. 1277 liceità dei tassi applicati dalla banca; nessuna rielaborazione; ### nr. 280277 La rielaborazione del conto nei termini già esplicitati ha determinato un saldo a debito per il correntista di euro -82.944,95; La compensazione tra crediti determina un saldo a debito per la società di euro -50.156,23 (### corrente n. 23 +32.788,72 ### corrente nr. 280277 -82.944,95 = -50.156,23)”. 
Successivamente, le parti hanno depositato note scritte autorizzate. 
Parte ricorrente ha insistito per la rinnovazione della c.t.u. sostenendo in particolare che nonostante l'assenza del contratto di affidamento, la sua esistenza si poteva presumere e pertanto il costo effettivo di tale contratto avrebbe dovuto essere calcolato. Ha contestato che il c.t.u., dopo aver descritto il funzionamento in astratto del conto anticipi, non ha risolto il problema della quantificazione del costo del conto anticipi e delle condizioni del rimborso del finanziamento nella concreta fattispecie. Considerato che appariva certo che vi fosse un solo finanziamento, pari ad € 200.000,00, allora tutti gli oneri di istruttoria e/o i costi di disponibilità fondi e altri erano direttamente ed esclusivamente imputabili all'unico finanziamento rappresentato dal conto n. 280277. 
Ebbene, tenuto conto delle ricostruzioni come compiute dalle parti e dell'esito della consulenza tecnica, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, deve rilevarsi che la giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 24948 del 23/10/2017), ha affermato che incombe sul correntista-attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche “dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” ovvero del successivo venir meno di questa. Pertanto, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di indebito, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, comma 1 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, ossia, dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti (cfr.  9201/2015). 
Nella fattispecie in esame, deve rilevarsi tuttavia che anche la ### costituitasi con propria comparsa (con conclusioni che sono state fatte proprie anche da ### interventrice volontari) ha chiesto la condanna dell'attore e dei fideiussori al pagamento di somme come risultanti dai conteggi compiuti, per cui la domanda può essere complessivamente analizzata, tenuto conto che parte attrice ha provato il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, nonché l'avvenuto pagamento di somme indebite. 
Nei rapporti bancari in conto corrente, peraltro, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Cass. n. 20693 del 13/10/2016).  ###. 117 t.u.b. (dopo aver stabilito - ai commi 1 e 3 - che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 (…) si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari. 
Sicché, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto, redatto per iscritto, vi sia. 
Pertanto, nella diversa ipotesi di nullità totale del rapporto, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, viene privata in radice di effetti l'intera operazione di autonomia privata impostata dai contraenti; ciò determina, come conseguenza, esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto. 
Sulla scorta dei predetti principi di origine prettamente giurisprudenziale, è chiaro che i rapporti contrattuali risultano i seguenti: ### n. 280277, attivo dal 27.2.2012, per il quale non esiste alcun contratto, ma sul quale è stato concesso l'affidamento di € 200.000,00 dal 15.3.2012 al 31.12.2012. 
Per tale conto la mancata osservanza della forma scritta determina che non siano dovuti tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni e capitalizzazioni che vanno del tutto espunti dal ricalcolo del saldo. 
Ne deriva un saldo finale a debito per il correntista di € 72.712,00.  ### n. 23, acceso il ### e chiuso il ###, con previsione di capitalizzazione trimestrale. Da tale conto vanno esclusi gli importi addebitati per le commissioni affidamento, come richiesto dall'attore, per € 4.649,25 (in particolare, € 500,00 per istruttoria pratica 280277 del 17.2.2012, € 186,81 per commis sione disponibilità fondi in data ###, e tutti gli addebiti successivi per commissione affidamento, € 1.000,00 del 29.6.2012, € 1.000,00 del 29.3.2013, € 104,57 del 30.9.2013, € 740,00 del 31.12.2013, € 731,78 del 31.3.2014, € 386,09 del 31.12.2014), con la conseguenza che a quanto indicato come saldo a credito di € 32.788,72 dev'essere incrementato di € 4.649,25 - in totale € 37.437,97. 
In conclusione, la domanda di parte attrice dev'essere accolta parzialmente e l'attore, unitamente ai fideiussori, ##### e ### in solido, devono essere condannati al pagamento in favore della banca convenuta e di ### della somma di € 35.274,00 (che costituisce la differenza tra il saldo a debito del conto n. 280277 e quello a credito del conto n. 23). 
La soluzione indicata consente anche di non approfondire la questione, sollevata da parte attrice, dell'usurarietà originaria o sopravvenuta, in quanto dal conto n. 280277 sono stati eliminati, nel calcolo compiuto, tutti gli interessi e le spese e dal conto n. 23 sono stati eliminati gli interessi addebitati dal conto 280277. 
II.5.- La domanda formulata dall'attore di condanna di controparte alla declaratoria dell'illegittima gestione della segnalazione e trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni, non corrette e/o erronee presso gli ### informatizzati ed alla c.d. ### dei ### è infondata e deve essere rigettata.  ### la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica”(Cass., 10.10.2013, 23093; Cass., 12.10.2007, n. 21428); la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1.4.2009, n. 7958). 
E' evidente, quindi, che nella fattispecie in esame la situazione debitoria, grave e non transitoria, legittimava la segnalazione della banca alla ### schi, trattandosi di situazione debitoria comunque conclamata, anche se inferiore a quella vantata dalla banca convenuta. 
III.- Quanto alle spese processuali, considerato l'evidente reciproca soccombenza, tenuto conto che le ragioni di parte attrice sono state parzialmente accolte e quelle di parte convenuta, in via riconvenzionale, parzialmente accolte, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. 
Analogamente, per i compensi liquidati al c.t.u. in corso di causa, che devono essere posti a carico di tutte le parti, in solido.  P.Q.M.  il ### di ### sezione civile, nella suddetta composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso, da ### “### di Calabria” (cod. fisc./P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., contro ### del ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc./p. IVA ###, con l'intervento di ### s.p.a., cod. fisc./P.IVA ###, in persona del legale rappre-sentante p.t. e nei confronti di ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, #### in proprio ed in qualità di erede di ##### zano ### e ### entrambe in qualità di eredi di ### zano ### (R.G. n. 248/2022), così provvede: a) Dichiara la contumacia di ###### e ### b) in parziale accoglimento della domanda attorea ed effettuato il ricalcolo del rapporto in essere tra le parti, accerta la parziale illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti in essere tra ### e B.N.L. con riferimento ai conti correnti nn. 23, 1277 e 280277 e per l'effetto, oltre che in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di somme formulata dalla B.N.L. e fatta propria dall'interventrice volontaria ### s.p.a., effettuate le compensazioni tra dare e avere e dato conto del calcolo effettuato dal c.t.u. per la ricostruzione contabile dei rapporti in essere tra le parti, già comprensivi del calcolo degli interessi dovuti, condanna ### di ### in solido con i fideiussori ##### in proprio e quale erede di ##### quale erede di ### tavio, ### quale erede di ### al pagamento in favore di B.N.L. e di ### s.p.a. della somma di € 35.274,00, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza a quella di effettivo pagamento; c) rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla ### d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; e) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa. 
Così deciso in ### il 19 aprile 2025. 
Il Giudice dott.ssa

causa n. 248/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Angiuli Alessandra

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24812/2025 del 08-09-2025

... socio ### a sua volta deceduto ed i cui figli, suoi eredi, avevano rinunciato all'eredità. Quindi, prem ettendo che nei conf ronti della ### l'accertamento, fondato su verifiche bancarie ritualmente autorizzate, era stato oggetto delle critiche della società e dei due soci, sostanzialmente indirizzate a contestare la mancata valorizzazione delle giustificazioni delle rimesse e dei prelevamenti allegate a prova contraria, ha analizzato l'appello erariale anche alla luce delle sing ole spi egazioni rese da società e soci, accogliendo parzialmente l'impugnazione dell'### delle entrate. Quanto agli avvisi d'accertamento nei confront i dell'### ha vag liato le rispettive difese e, dopo a ver rilevato l'inammissibilità dell'appello nei confronti dei figli dello ### per difetto di legittimazione passiva , ha accolto integralmente le ragioni erariali, 3 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### confermando le pretese nei confronti del ### e di ### altra erede dello ### non costituitasi nel giudizio d'appello. I r icorrenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a vari motivi, cui ha resistito con controricorso l'### d elle entrate. Nell'adunanza camerale dell'11 aprile (leggi tutto)...

testo integrale

### ricorso n. 2210-2016, proposto da: ### s.a.s, c.f .  ### (già S.I. V. s.r.l.), ### c.f.  ###, ### c.f. ####, quest'ultimo anche nella qualità di ex socio della #### & C s.n.c., già cancellata dal registro delle imprese, tutti elettivamente domiciliati in ### alla via degli ### n. 268/A, presso lo studio dell'avv. ### rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### - #### cf ###, in persona del ### p.t., elettivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ### la sentenza n. 3310/09/2015 della ### tributaria regionale del ### depositata il ###; Accertamento - ### bancarie - ### 2210/2016 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11.04.2025 dal Consigliere dott. ####'### delle entrate notificò alle due società ed ai loro soci altrettanti avvisi d'accertamento, con i quali furono contestati maggiori imponibili ai fini ##### e addizionali relativamente all'anno d'imposta 2006. Oggetto degli atti impositivi relativi alla ### era la maggiore materia imponibile quanto alla società e i conseguenti maggiori r edditi di partecipazione per i soci, accertat i mediante indagini ba ncarie sui conti correnti; oggetto de gli atti impositiv i nei confronti dell'### che con l'altra società aveva in comune il socio ### erano invece i maggiori ricavi e i costi non riconosciuti, rideterminati per totale inattendibilità della documentazione contabile, con applicazione di una percentuale di ricarico mutuata dagli studi di settore.  ### tributaria provinciale di ### adita da ciascuno dei contribuenti, previa riun ione dei ricorsi annullò gli atti im positivi con sentenza n. 3936/13/2014. 
L'### delle entrate propose appello d inanzi alla ### tributaria regionale del ### che ha accolto in parte le ragioni erariali con sentenza n. 3310/09/2015, ora al vaglio di questa Corte. 
Il giudice d'appello ha preliminarmente preso atto della cancellazione dell'### dal registro delle imprese e della prosecuzione del giudizio nei confronti del ### e del socio ### a sua volta deceduto ed i cui figli, suoi eredi, avevano rinunciato all'eredità. 
Quindi, prem ettendo che nei conf ronti della ### l'accertamento, fondato su verifiche bancarie ritualmente autorizzate, era stato oggetto delle critiche della società e dei due soci, sostanzialmente indirizzate a contestare la mancata valorizzazione delle giustificazioni delle rimesse e dei prelevamenti allegate a prova contraria, ha analizzato l'appello erariale anche alla luce delle sing ole spi egazioni rese da società e soci, accogliendo parzialmente l'impugnazione dell'### delle entrate. 
Quanto agli avvisi d'accertamento nei confront i dell'### ha vag liato le rispettive difese e, dopo a ver rilevato l'inammissibilità dell'appello nei confronti dei figli dello ### per difetto di legittimazione passiva , ha accolto integralmente le ragioni erariali, 3 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### confermando le pretese nei confronti del ### e di ### altra erede dello ### non costituitasi nel giudizio d'appello. 
I r icorrenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a vari motivi, cui ha resistito con controricorso l'### d elle entrate. 
Nell'adunanza camerale dell'11 aprile 2025 la causa è stata trattata e decisa.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente questo collegio intende procedere alla separazione dei giudizi, ossia quello tra l'### e l'### ed i suoi so ci ### e ### e quello riguardante il medesimo ### nonché l'### di ### & C s.n.c., società già cancellata dal registro delle imprese. 
A parte che, come già avvertito, le controversie relative alle due società non avevano nulla in comune, se non la sola partecipazione del socio ### ad entrambe, restando invece diversi gli atti impositivi a loro afferenti e diverse le ragioni delle contestazioni elevate nei rispettivi confronti, quanto alla seconda (### dalla sentenza e dagli atti difensivi emerge che alla cancellazione della società la causa era proseguit a nei riguardi del ### e d ell'altro socio ### . Al decesso di quest'ultimo, i di lui figli (### e ###, formalmente subentrati nel giudizio e dunque parti della controversia in sede d'appello, hanno eccepito il loro difett o di legittimazione passiva p er rinuncia all'eredità. I l g iudice d'appello ha accolto l'eccezione, escludendoli dalla controversia e da ogni addebito. Sennonché, nella medesim a intestazione della sentenza r isulta una terza erede dello #### evidentemente coniuge dello ### e soggetto soccombente nel giudizio celebratosi dinanzi alla ### regionale (con sua condanna, unitamente al ### per gli utili occulti distribuiti ai soci dell'estinto ###. 
Ebbene, nonostante la ### fosse parte (rimasta contumace) nel processo d'appello, non risulta che essa, pur litisconsorte necessar ia processuale, sia stata chiamata in giudizio. Per conseguenza, relativamente alla controversia tra l'erario ed i soci (o i di loro successori) dell'### non risulta perfezionatosi il litisconsorzio necessario, tanto più che la causa verte sui maggiori utili sociali occultati e altrettanto occultamente 4 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### distribuiti ai soci. E' per questo che la erede (### del socio ### è subentrata in una posizione dipendente dall'esito del processo relativo alla società oramai estinta e risulta soccombente nella sentenza d'appello.   Ne consegue che, quanto alla controversia relativa ai soci (o comunque eredi dei soci) del cessato ### essa difetta del rispetto del contraddittorio, che va dunque integrato con la chiamata in giudizio della ### La necessità di integra re il contraddittorio di tale ult ima comp agine soggettiva processuale, facente idealmente capo al cancellato ### la cui cont roversia , com e già avvertito, sul p iano giuridico e soggettivo non ha alcun elemento in comune con la controversia afferente la ### e la circostanza che, mentre la controversia relativa a quest'ultima risulta correttamente incardinata dinanzi al giudice di legittimità e pronta per la decisione, laddove per i successori della società cancellata si impone un rinvio a nuovo ruolo al fine della integrazione del contraddittorio, rende ragionevole, nell'osservanza dei principi del giusto processo, separare i due giudizi, già riuniti in primo grado, per consentire la definizione di quello relativo alla ### ed ai suoi soci (### e ###, e rinviare a nuovo ruolo quello relativo ai successori del cancellato ### (### e ###, al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio. 
Deve pertanto disporsi la separazione dal presente fascicolo degli atti relativi al giudizio relativo alla controversia tra l'### delle entrate e i successori dell'### di ### & C. s.n.c. A tal fine alla ### è demandata la formazione di separato fascicolo, che prenderà autonomo numero di ruolo generale e che sarà formato con copia di tutti gli atti del presente, oltre che della presente ordinanza, con la quale, limitatamente alla controversia separ anda, va disposto il r invio a nuovo ruolo, con ordine all'unico ricorrente già costituito -### di notificazione del ricorso e del presente provvedimento a ### nei cui confronti va integrato il contraddittorio, a tal fine assegnando giorni novanta dalla comunicazione della suestesa ordinanza. 
Trattando dunque del merito relativo alla causa riferita alla ### s.a.s., i ricorrenti hanno proposto ricorso dolendosi: 5 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### con il primo motivo della «violazione dell'art. 32 del DPR 600/73, dell'art.  7 D.Lgs 546 del 1992 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.». 
La sentenza d'appello sarebbe errata laddove non ha riconosciuto che era onere dell'### allegare prove per contestare il contenuto delle d ichiarazioni di terzi; ciò in merito alla differenza tra il fatturat o dichiarato ed i versamenti accertati sui conti correnti bancari, ammontante a circa 2 00.000 ,00 €, dichiarazioni rilasciate -sotto r esponsabilità delle conseguenze penali per l'ipotesi di falsità- in ordine alla natura privata e non commerciale delle ragioni di versamento di denaro da parte dei medesimi terzi in f avore dei soci; così non sar ebbe stata riconosciuta la valenz a probatoria delle attestazioni con cui parte contribuente aveva dato prova di aver ricevuto un prestito di € 161.000,00 (nello specifico il ###; con il secondo motivo della «violazione dell'art. 32 del DPR 600/73, dell'art. 7 D.Lgs 546 del 1992 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c. ». La sentenza avrebbe ignorato che era onere dell'### finanziaria contestare i fatti incompatibili con il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai terzi, a riscontro della estraneità all'attività commerciale di vari prelevamenti per complessivi € 20.385,00, derivanti solo da operazioni di cambio di assegni. 
Con il terzo motivo della «violazione degli art. 7 e 36 D.Lgs 546 del 1992, dell'art. 32 del DPR 600/73, dell'art. 24 DPR 633/72 e dell'art. 115 c.p.c., in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.». La sentenza sarebbe erronea laddove ha ritenuto non adeguatamente provata la provenienza dei corrispettivi di € 18.332,00, versati in banca solo qualche giorno dopo la ricezione, in considerazione dei giorni di chiusura degli sportelli bancari nel periodo natalizio, o di € 19.100,00, relativi a prelevamenti in contanti sui c/c della società, derivanti da anticipazione di spese sopportate direttamente dai soci, e dunque da essi ripresi in restituzione. 
Con il quarto motivo della «violazione degli artt. 7 e 36 del D.Lgs 546 del 1992, in relazione dell'art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.». La motivazione sarebbe errata laddove non avrebbe valorizzato le prov e a dimostr azione che i versamenti per oltre € 100.000,00 sui c/c del ### e della ### erano dovuti a pagamenti di fatture cui avevano provveduto direttamente i 6 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### soci con denaro proprio, e che dunque si erano limitati a riprendere quanto da loro anticipato. 
I motivi, da esaminare congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati, quando non inammissibili, impingendo peraltro nel merito delle valutazioni operate dalla ### logicamente e giuridicamente corrette. 
Va intanto ribadito che, con riferimento all'accertamento nei confronti della ### sas, oggetto della controversia è un accertamento condotto dall'### finanziaria sulla base della verifica dei conti correnti intestati alla società ed ai suoi due soci. 
I r icorrenti in concreto reputano errata la mera operazione di riconduzione a ricavi sociali delle emergenze bancarie, acquisite e trasfuse nell'atto di accertamento. Nello sviluppo argomentativo si adoperano per valorizzare le spiegazioni che erano state rese all'ufficio a giustificazione di un complessivo movimento di denaro, tra prelievi e versamenti bancari, ben superiore ai ricavi dichiarati dalla società nel 2006. Riportano al riguardo una serie d i ragioni, e n umerose dichiarazioni scritte rila sciate da terzi, che comproverebbero l'estraneità di molte di quelle operazioni bancarie all'attività economica della società, giustificate invece solo da interessi e rapporti privati. 
Ebbene, in tema di accertamento dei redditi a mezzo di accesso ai conti correnti del contribuente, questa Corte ha affermato che la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'### di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, cui è fatta salva la prova contraria; la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è neppure condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo (Cass., 15 maggio 2013, n. 11624; 27 febbraio 2019, n. 5777). 
Peraltro, quanto al concreto att eggiarsi dell'onere probatorio , quello dell'### è soddisfatto, secondo l'art. 32 cit., attraverso i dati e gli element i risultanti dai conti p redetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 27 giugno 2011, n. 14041; 26 aprile 2017, 10249; 29 luglio 2016, n. 15857; 20 marzo 2019, n. 7758). Non è dunque 7 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola mov imentazione alle operazioni già evid enziate nelle d ichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass., 18 settembre 2013, n. 21303; 11 marzo 2015, n. 4829; 31 gennaio 2024, 2928). 
Quello che viene richiesto al contribuent e, a fronte d elle risulta nze bancarie addotte dalla ### è la analiticità della prova allegata. 
La sua specificità ed analiticità consente infatti di superare la presunzione di attribuzione dei versamenti e dei prelevamenti emergenti dal conto corrente dell'imprenditore, per ché alla specificità della prov a contraria deve far seguito una valutazione del giudice altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato dal contribuente ( ex multi s, Cass., 28 novembre 2018, ###; 5 maggio 2021, n. 11696; 18 novembre 2021, n. ###; cfr. anche 8 ottobre 2020, n. 21700; 13 agosto 2024, n. 22788). 
Pertanto, dalla stessa lettura delle norme, secondo la consolidata interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha reso dell'art. 32 cit., così come dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pur vero che i dati emergenti dall'esame delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, a cui l'### finanziaria abbia avuto accesso, sono presuntivamente riconducibili ad operazioni economiche del contribuente, e come tali confluiscono direttamente nel suo imponibile. Tuttavia, si tratta di presunzione legale relativa, che può essere contrastata dalla prova contraria allegata dal contribuente. 
Perimetrati gli effetti della disciplina sull'acquisizione dei dati bancari e dell'alveo in cui essa opera ai fini dell'accertamento del reddito, nel caso concreto la difesa dei contribuenti ha allegato una serie di ragioni per una diversa ricostruzione e p er una diversa natura dell' origine d i quei prelevamenti e versamenti, ma dalla lettura della pronuncia ora al vaglio della Corte r isulta con a ltrettanta evidenza che il giudice d'ap pello ha esaminato partitamente, e nel complesso, gli elementi allegati, giungendo a conclusioni in parte sfavorevoli ai contribuenti. 
Dalle ragioni poste a sostegno della decisione si evince in particolare che, con riguardo alla ### dopo una corretta premessa sui 8 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### principi che sorreggono gli accertamenti mediante verifica dei conti bancari, il giudice d'appello ha considerato tanto i versamenti per € 161.000,00 - derivanti, nella prospettazione difensiva, da prestiti di terzi-, quanto le altre operazioni di minor importo (€ 20.385,0 0, 18.332,00 e 1 9.100,00). Ha spiegato perché si sia indotto a disattendere il contenuto delle dichiarazioni dei terzi, apparendo inverosimile l'assenza di corrispondenza tra il conferimento di prestiti (tutti in contante per importi di 10.000/12.000 €) dai terzi e le modalità e tempi di versamento delle stesse somme sui conti bancari. 
Si tratta di un accertamento in fatto, cui la difesa dei contribuenti non può neppur e opporre una supposta f orza probante d elle pur numerose dichiarazioni dei terzi, se non nel contesto della loro valenza indiziaria.  ###, quanto alle critiche indirizzate in ricorso alla presunta non adeguata valorizzazione delle dichiarazioni rilasciate dai terzi, è pur vero che, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario trovano ingresso le dichiarazioni extraprocessuali di terzi , -nel rispetto dell'art. 6 CEDU e del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'###. Esse hanno tuttavia valore di element i indiziari, utilizzabili sia da ll'### sia dal contribuente (Cass., 22 marzo 2023, n. 8221). 
Già la Corte costituzionale, che pur aveva più volte rigettato la questione di legittimità costituzionale del divieto di assunzione di prova testimoniale nel processo tributario (nella vigenza del vecchio assetto processuale, prima delle modifiche apportate all'art. 7 del d.lgs. 546 del 1992 dalla l. 31 agosto 2022, n. 130), aveva comunque affermato che tale divieto non impedisce in sede cont enziosa di valorizza re le d ichiarazioni rilasciate da terzi, considerandole però alla stregua di semplici indizi (C. Cost. n. 18 del 2000). 
Dunque, anche al contribuente, oltre che all'### finanziaria, è riconosciuta, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti ex art. 111 Cost., la possi bilità di introdu rre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, il che, allora, non fa venir meno il potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione delle prove, confrontando le notizie raccolte e valutando l'attendibilità dei dichiaranti in 9 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### base ad elementi soggettivi e oggettivi, così come l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni con ulteriori altri elementi acquisiti. Resta infatti condiviso l'orientamento secondo il quale le p resunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rang o di prove esclusive della prov enienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass., 9 marzo 2021, n. 6405; 15 luglio 2022, n. 22302; 30 ottobre 2024, n. 28022). 
Ebbene, l'attività valutativa esercitata dalla commissione regionale in merito agli elementi probatori allegati dalle parti in questa controversia si è mossa nell'alveo dei principi di diritto appena enunciati, e le conclusioni cui quel giudice è pervenuto, esenti da illogicità arg omentative, superficial e ponderazione delle prove, o errori materiali o percettivi, rappresentano l'esito di un accertamento in fatto, non criticabile in sede di legittimità. 
Né può chiedersi a questa Corte una rivalutazione degli indizi prodotti dai contribuenti, così sollecitando un nuovo accertamento in fatto. 
I motivi, in definitiva, vanno tutti respinti. 
Il ricorso, relativo alla posizione processuale dell'### e dei suoi soci, deve essere in conclusione rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte dispone la separazione delle cause, come specificato in parte motiva, demandando alla cancelleria quanto di sua incombenza. Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa separata, al f ine della integra zione del contraddittorio nei confronti di ### assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni novanta dalla notificaz ione della suestesa ordinanza per provvedervi. 
Rigetta il ricorso relativo alla controversia afferente l'### di ### s.a.s. e i suoi soci. Condanna i ricorrenti soccombenti alla rifusione in favore dell'### delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di € 5.900,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali 10 RGN 2210/2016 Consigliere rel. ### per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il giorno 11 aprile 2025  

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Federici Francesco

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 688/2025 del 03-11-2025

... disposizioni sarebbero tenuti a restituirle alla massa ereditaria. H) Accertamento delle somme indebitamente prelevate/sottratte dal libretto intestato alla sig.ra ### mediante operazioni di prelievo direttamente e/o indirettamente riconducibili alla delegata ### e relative conseguenze restitutorie. I convenuti hanno inoltre evidenziato che sul libretto di risparmio intestato alla sig.ra ### sarebbero stati eseguiti dalla sig.ra ### prelievi per € 200.998,81 a far data dal 05.05.2018 e fino alla morte della sig.ra ### nonchè ulteriori prelievi per € 79.942,98 apparentemente riconducibili alla sig.ra ### in base alle sottoscrizioni delle distinte di prelievo, che sono state disconosciute dai convenuti sig.ri ### (cfr. doc. 25). Pertanto, i convenuti hanno chiesto di condannare la sig.ra ### a reintegrare l'asse ereditario delle somme oggetto dei prelievi illegittimi, quantificati in € 280.941,79. I) Accertamento delle somme illegittimamente ed arbitrariamente sottratte dalla sig.ra ### dal libretto cointestato con il sig. ### e conseguente azione di restituzione in favore della massa ereditaria del sig. ### I sig.ri ### hanno dedotto inoltre che, con riferimento al libretto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1470/2023 promossa da: ### (###), ### (###), ### (###) rappresentati e difesi dell'avv. #### ed elettivamente domiciliat #### contro ### (###) e ### (###) rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliati in ### piazza ### I, angolo via ### e nei confronti di ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. #### ed elettivamente domiciliat ###; ###: Divisione di beni caduti in successione ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 09.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato #### e ### hanno convenuto in giudizio i propri nipoti ex sorore ### e ### esponendo che: - il ### è deceduto ab intestato in ### il sig. ### nato a ### il ###, i cui eredi legittimi erano la moglie ### i figli #### e ### nonché i nipoti ### e ### per rappresentazione della madre premorta ### Il defunto era comproprietario con la moglie di un immobile ad uso abitativo sito ad ### via ### n. 35 (cfr. doc. 2-3), nonché di un libretto postale e due buoni fruttiferi (cfr. doc. 4-5); - il ### è deceduta in ### la sig.ra ### nata a ### il ###, che aveva redatto testamento pubblico presso il ### (racc. 3622, rep. 4611, registrato il 18 gennaio 2021), ove istituiva eredi per la quota di legittima i nipoti ### e ### per rappresentazione della figlia premorta ### ed istituiva altresì eredi, per la legittima e la disponibile, gli altri figli e odierni attori, sig.ri #### e ### La sig.ra ### oltre ad essere comproprietaria con il marito dei beni indicati al punto precedente, nonché dei mobili di arredo, di modesto valore, della casa coniugale di via ### n. 35, era altresì proprietaria della quota di 1800/4320 di un appartamento posto in ### via ### 2, piano secondo, identificato al ### del Comune di ### sezione urbana, foglio 81, particella 196, sub. 3, cat. A/4, classe 1, vani 3,5, rendita 111,35 con annesso garage identificato al ### del Comune di ### sezione urbana, foglio 81, particella 215, sub. 6, cat. C/2, classe 5, super. catas. 19 metri quadrati, rendita 29,54 (doc. 9, 10), nonché di un libretto postale personale n. 46473349 la cui consistenza al momento della morte era pari a € ###,21 (doc. 8); - quanto alle passività, gli attori hanno dedotto di aver sostenuto per intero diverse spese relative alla successione della sig.ra ### senza ottenere dai convenuti il rimborso della quota a loro carico e quantificata in citazione in € 1.712,39 per ciascun convenuto (cfr. pag. 3); - essendo stati vani i tentativi di procedere ad una divisione consensuale del patrimonio ereditario, gli attori hanno chiesto che venisse disposta la divisione di entrambe le masse ereditarie, secondo le quote spettanti a ciascun erede, con rimborso pro quota da parte dei convenuti delle spese anticipate, secondo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. 
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri ### e ### contestando le richieste di parte attrice e formulando molteplici eccezioni e domande riconvenzionali, nonché chiedendo di chiamare in causa la sig.ra ###
In particolare i convenuti, nella propria comparsa di costituzione, hanno: - contestato che i beni mobili contenuti nella casa familiare dei coniugi ### fossero di valore irrisorio, essendovi anche diversi oggetti di pregio e gioielli (pag.10); - evidenziato che le spese sostenute successivamente al decesso dei coniugi ### erano state sempre versate dagli eredi ### per la quota di spettanza, ove correttamente imputate e documentate, e che in ogni caso il rimborso delle spese vantate dagli attori dovrebbe essere considerato quale debito gravante sulla massa ereditaria da sottrarre all'attivo prima di procedere alle operazioni di divisione (pag. 10-11); - rilevato che gli attori avrebbero sempre avuto un atteggiamento di chiusura nei confronti delle legittime richieste dei nipoti di procedere ad una ricostruzione completa della massa ereditaria, che comprendeva somme consistenti, essendo i coniugi ### molto parsimoniosi (pag. 11-12); - evidenziato che i coniugi ### versavano in condizioni di salute precarie che non consentivano loro di muoversi dalla propria abitazione e gestire le proprie sostanze, come attestato dalla documentazione medica richiamata (pag. 13-14), e che, pertanto, “già a far data dall'anno 2014 i coniugi ### versavano in uno stato di incapacità naturale che li rendeva del tutto inidonei a gestire autonomamente il proprio patrimonio (cfr. pag. 14); - dedotto che in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni di salute dei coniugi #### (negli anni dal 2011 al 2020) si era registrata una serie di prelievi per importi ingenti e privi di giustificazione da parte della sig.ra ### ai danni del sig. ### che aveva sottratto dal conto cointestato somme maggiori alla quota di propria spettanza. ### i convenuti, “la sig.ra ### per un verso, ha inspiegabilmente prelevato/sottrato in piena autonomia, quasi giornalmente anche con movimentazioni di piccolo taglio, dal libretto comune somme quantificate in €.  294.446,08; per altro verso, a far data dal 13.11.2015, la sig.ra ### decideva addirittura di aprire un nuovo libretto intestato solo a se stessa, contraddistinto dal n. 46473349, presso la stessa ### di ### dove, dopo avere canalizzato la propria pensione e le relative indennità relative alla riconosciuta invalidità ed accompagnamento, dapprima versate sul conto comune, iniziando contestualmente a girocontare e trasferire anche consistenti somme di denaro provenienti dal libretto cointestato con il coniuge che riportiamo di seguito: a. 100.000,00 euro in data ###; b.  24.000,00 euro in data ###; c. 29.000,00 euro in data ###; d. 77.000,00 euro in data ###” ed inoltre “successivamente al letterale svuotamento delle finanze del sig. ### a favore del nuovo libretto di risparmio (n. 46473349), intestato esclusivamente alla ###ra ### anch'esso veniva prosciugato con una serie inanellata di prelievi e donazione” (pag. 16). I convenuti rilevavano altresì una non corrispondenza tra le sottoscrizioni che disponevano le predette operazioni, apparentemente riferibili alla sig.ra ### sia ad un raffronto reciproco che con la sottoscrizione apposta in calce al testamento (pag. 17); - dedotto che le anomalie nella gestione patrimoniale dei coniugi ### riguardavano anche i beni immobili, ed in particolare una vendita immobiliare nei confronti della nipote ### Infatti, secondo i convenuti, “già in data ###, con atto pubblico a rogito ### sottoscritto presso l'abitazione dei coniugi ### veniva venduta una proprietà estesa per 12.329 mq., sita in località ### ad ### costituita da ampio fabbricato e due terreni con pregiatissimi alberi trentennali di noce. E tanto avveniva al prezzo complessivo di euro 38.200,00 (euro 30.000,00 per il fabbricato ed euro 8.200,00 per i terreni). Un prezzo grandemente inferiore rispetto al prezzo di mercato, per come si dirà meglio oltre. Basti pensare che: - il valore del solo immobile va stimato in €. 60.000,00; - Il valore dei terreni va stimato in €. 20.000,00; - il valore di un albero di noce trentennale oscilla dai 2.000,00 ai 3.000,00 euro ciascuno, al quale va aggiungo il valore della rendita media annua per ettaro dovuto alla vendita dei frutti, stimata dal 7° anno in pi in €. 15.000,00 per ettaro”, evidenziando che i venditori avevano anche pagato le spese notarili (pag.18). 
Sulla base di tali premesse, i convenuti hanno formulato le domande riconvenzionali che seguono ( pag. 20 ss. comparsa). 
A) Accertamento dello stato di incapacità naturale del sig. ### I convenuti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi che il sig. ### versava in stato di incapacità naturale dal 2014 e fino alla data del decesso, in ragione delle patologie menzionate e attestate dalla documentazione prodotta, che lo rendevano incapace di intendere e di volere. 
B) Accertamento dello stato di incapacità naturale della sig.ra ### Analoga domanda è stata dispiegata dai convenuti in relazione alla posizione della sig.ra ### di cui è stato chiesto di accertare l'incapacità di intendere e di volere dal 2014 e fino al decesso, in ragione delle patologie documentate e della relazione medico-legale di parte depositata. 
C) Annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 19.11.2015 in favore di ### in considerazione dello stato di incapacità naturale di uno o di entrambi gli alienanti e relative conseguenze restitutorie. 
I convenuti hanno chiesto annullarsi l'atto pubblico di compravendita immobiliare del 19.11.2015, rogato avanti il ### rep. n. 803, racc. n. 599, con cui i sig.ri ### e ### alienavano, in favore della nipote sig.ra ### un appezzamento di terreno agricolo di forma pressoché triangolare della superficie complessiva di circa mq. 12.329 sul quale insiste un piccolo fabbricato ad uso rimessa attrezzi agricoli posto al piano terra e composto da due piccoli locali adiacenti, della complessiva superficie catastale di circa mq. 38, il tutto complessivamente confinante con #### dei ### proprietà ### o aventi causa, salvo altri, e riportato: -- nel ### del Comune di #### con i seguenti dati: foglio 58, particella 302, seminativo arborato, classe 2, ha. 00.86.45, reddito dominicale ### 66,97, reddito agrario ### 29,02; foglio 58, particella 303, seminativo arborato, classe 2, ha. 00.36.84, reddito dominicale ### 28,54, reddito agrario ### 12,37; nel ### del Comune di ### in ditta "### e ###, con i seguenti dati: sezione B, foglio 58, particella 296, ### piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 4, mq. 38, rendita catastale ### 66,73, la cui planimetria risulta regolarmente depositata in ### in data 30 marzo 2005 prot. n. ###. 
Tale compravendita veniva stipulata, secondo i convenuti, ad un prezzo (€ 38.200) nettamente inferiore a quello di mercato. Pertanto, i convenuti hanno chiesto annullarsi la predetta compravendita per incapacità naturale ex art. 428 e 1425 c.c., con conseguente concorso di tale immobile alla formazione dell'asse ereditario e condanna di ### a restituire alla massa il valore degli alberi di noce piantati sul terreno oggetto di compravendita. In ragione di tali domande, i convenuti hanno chiamato in causa ### D) Nullità e/o ### del testamento pubblico della sig.ra ### in considerazione dello stato di incapacità del testatore. 
I convenuti hanno chiesto accertarsi la nullità o l'annullabilità del testamento pubblico della sig.ra ### per incapacità di intendere e di volere, poiché la de cuius, in ragione delle patologie di cui era affetta, si trovava in stato di incapacità naturale ex art. 591 E) ### della delega rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### ad operare sul libretto di risparmio intestato alla prima. 
I convenuti hanno formulato inoltre domanda tesa all'annullamento, per incapacità naturale, della delega ad operare sul libretto di risparmio n. 46473349 (all. n. 21) rilasciata dalla sig.ra ### alla figlia ### in quanto atto che ha arrecato grave pregiudizio alla sig.ra ### dal momento che la sig.ra ### avrebbe effettuato prelievi illegittimi dal suddetto libretto per complessivi € 200.998,81. 
F) Accertamento della natura simulata dell'atto pubblico di compravendita del 19.11.2015 in favore della sig.ra ### ovvero della natura di atto costituente una donazione indiretta. 
In via subordinata, nel caso in cui non fosse accolta la domanda tesa ad ottenere l'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 19.11.2015 oggetto della domanda di cui alla lettera C), i convenuti hanno chiesto accertarsi la natura simulata del medesimo atto pubblico, in quanto dissimulante una donazione da parte dei coniugi ### in favore della nipote ### Ciò sarebbe comprovato non solo dal prezzo vile della compravendita, pari ad € 38.200,00, ossia circa il 10% del valore commerciale reale attribuito dai convenuti al suddetto bene immobile, ma anche dalla circostanza che le spese notarili sono state sostenute dai venditori. 
In caso di non riconosciuta natura simulata del suddetto atto, i convenuti hanno evidenziato che comunque lo stesso sarebbe qualificabile come negotium mixtum cum donatione, in ragione della sproporzione tra le prestazioni pattuite e dunque come donazione indiretta in favore della sig.ra ### parimenti soggetta all'azione di riduzione. 
G) Nullità e/o ### delle donazioni, dirette e/o indirette, effettuate in vita dalla sig.ra ### in favore dei figli #### e ### in considerazione dello stato di incapacità naturale della donante, e/o comunque nullità delle medesime donazioni per difetto della forma prescritta dalla legge, e relative conseguenze restitutorie. 
I convenuti hanno dedotto che gran parte delle somme giacenti sul libretto di risparmio intestato unicamente alla sig.ra ### erano state utilizzate dalla stessa al fine di effettuare delle donazioni, dirette o indirette, esclusivamente in favore dei figli #### e ### (cfr. pag. 30-32 della comparsa di costituzione di parte convenuta e docc. 18, 19, 20), annullabili sia in considerazione dello stato di incapacità naturale in cui versava la sig.ra ### sia per difetto della forma prescritta dalla legge, con la conseguenza che i beneficiari delle suddette disposizioni sarebbero tenuti a restituirle alla massa ereditaria. 
H) Accertamento delle somme indebitamente prelevate/sottratte dal libretto intestato alla sig.ra ### mediante operazioni di prelievo direttamente e/o indirettamente riconducibili alla delegata ### e relative conseguenze restitutorie. 
I convenuti hanno inoltre evidenziato che sul libretto di risparmio intestato alla sig.ra ### sarebbero stati eseguiti dalla sig.ra ### prelievi per € 200.998,81 a far data dal 05.05.2018 e fino alla morte della sig.ra ### nonchè ulteriori prelievi per € 79.942,98 apparentemente riconducibili alla sig.ra ### in base alle sottoscrizioni delle distinte di prelievo, che sono state disconosciute dai convenuti sig.ri ### (cfr. doc. 25). Pertanto, i convenuti hanno chiesto di condannare la sig.ra ### a reintegrare l'asse ereditario delle somme oggetto dei prelievi illegittimi, quantificati in € 280.941,79. 
I) Accertamento delle somme illegittimamente ed arbitrariamente sottratte dalla sig.ra ### dal libretto cointestato con il sig. ### e conseguente azione di restituzione in favore della massa ereditaria del sig. ###
I sig.ri ### hanno dedotto inoltre che, con riferimento al libretto di risparmio n. 21886103 cointestato ai coniugi ### è stato riscontrato che a partire dal 16 febbraio 2011 e fino alla data di decesso del sig. ### tutte le disposizioni di pagamento ovvero di prelievo allo sportello, anche con pos e su atm con carta, sono state riconducibili esclusivamente alla sig.ra ### che ha sottratto al conto cointestato somme notevolmente eccedenti alla quota del 50% di propria spettanza, quantificate in € 399.844,44 (cfr. pag. 37-38 comparsa), di cui hanno chiesto l'accertamento con conseguente reintegrazione delle suddette somme nella massa ereditaria di ### J) In via subordinata, accertamento della lesione della quota di riserva spettante ai fratelli ### e conseguente azione di riduzione. 
I convenuti hanno eccepito la lesione della quota di riserva ai medesimi spettante ex lege e hanno altresì proposto azione di riduzione, secondo i conteggi prospettati a pag. 42 e 43 della comparsa di costituzione. 
I sig.ri ### hanno quindi rassegnato le proprie articolate conclusioni, anche in via riconvenzionale, come indicate da pag. 50 a pag. 61 della comparsa di costituzione, previa richiesta di chiamata in causa della sig.ra ### Si è costituita in giudizio la terza chiamata ### resistendo alle domande formulate nei suoi confronti dai convenuti sig.ri ### chiedendone la reiezione. 
In particolare, con riferimento alle domande dispiegate nei suoi confronti, la terza chiamata ha eccepito l'improcedibilità delle domande dispiegate per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ha eccepito inoltre la prescrizione della domanda di annullamento dell'atto di compravendita del 19.11.2015 per incapacità naturale dei venditori, in quanto proposta ben oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 428, co. 3, c.c., pur affermando che la medesima sarebbe infondata anche nel merito in quanto non vi sarebbe prova dell'incapacità naturale dei sig.ri ### e ### al momento della stipula del contratto di compravendita e neppure vi sarebbe prova della malafede dell'altro contraente, ossia della terza chiamata ### Inoltre, la terza chiamata ha evidenziato che sarebbe priva di fondamento anche la domanda formulata dai convenuti in via subordinata tesa all'accertamento della natura simulata della suddetta compravendita, dissimulante una donazione in favore di ### sia perchè logicamente incompatibile con la dedotta incapacità naturale degli alienanti e sia perchè l'atto dissimulato, ossia la donazione, sarebbe del tutto privo della forma di legge. Quanto all'azione tesa all'accertamento di un negozio misto con donazione, la terza chiamata ha rilevato che la compravendita ad un prezzo inferiore di quello di mercato non sarebbe di per sè sufficiente all'accoglimento della domanda, essendo necessaria la prova di una sproporzione tra prestazioni di significativa entità, in questo caso assente, e dell'animus donandi degli alienanti. La terza chiamata ha dunque concluso chiedendo la reiezione di ogni domanda dispiegata nei propri confronti dai convenuti sig.ri ### Gli attori hanno inoltre preso posizione sulle molteplici domande formulate nei loro confronti dai convenuti deducendo che le allegazioni avversarie in ordine alla presunta incapacità naturale dei sig.ri ### e ### sarebbero del tutto prive di fondamento, così come la consulenza di parte prodotta per suffragare gli assunti avversari, basata su documentazione parziale e senza una conoscenza diretta dei periziati. Tant'è che nè il sig. ### nè la sig.ra ### furono mai sottoposti ad alcuna amministrazione di sostegno, ed anzi avevano espresso direttamente il proprio consenso a trattamenti sanitari ricevuti in ambiente ospedaliero, ove neppure alcuno dei sanitari che ebbero a che fare con loro nutrì mai alcun dubbio sulla capacità di autodeterminarsi dei sig.ri ### e ### altrimenti sarebbe stata senz'altro richiesta la nomina urgente di un amministratore di sostegno. 
Inoltre, il testamento redatto dalla sig.ra ### era un testamento pubblico, e neppure il notaio ### aveva rilevato alcuna alterazione delle facoltà mentali della sig.ra ### avendo peraltro richiesto preventivamente un certificato medico sulle sue condizioni. Pertanto, gli attori hanno dedotto che non vi sarebbe alcuna causa di invalidità nè del testamento della sig.ra ### perfettamente integra nelle proprie facoltà mentali, nè della delega ad operare sul libretto di risparmio n. 46473349 del 05.05.2018 rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### Gli attori hanno comunque eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento della delega dispiegata, ai sensi dell'art.  428, co. 3, Gli attori hanno inoltre contestato le domande dei convenuti tese alla reintegrazione nella massa ereditaria di somme a loro dire illegittimamente sottratte alle masse ereditarie dei sig.ri ### e ### nonché i presupposti fattuali sottesi a tali domande, in quanto frutto di una ricostruzione ritenuta errata. 
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata finora istruita sia a mezzo di prove orali, con l'escussione testimoniale del ### dott. ### e del dott. ### all'udienza del 27.06.2024, nonchè l'interrogatorio formale di ### all'udienza del 23.10.2024, sia a mezzo di ordine di esibizione, come ammesso con l'ordinanza del 17.04.2024, e CTU a firma del geom. ### sul quesito di cui all'ordinanza a verbale del 23.10.2024. 
All'esito dell'istruttoria già compiuta, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, richiesta dalla terza chiamata (cfr. note di trattazione scritta del 06.05.2025), per la decisione sulle domande già sufficientemente istruite ed una più ordinata prosecuzione dell'istruzione e della trattazione sulle molteplici domande formulate dalle parti e necessitanti di ulteriore istruttoria.
Ciò si è ritenuto opportuno perché va osservato come, nel caso di specie, il thema decidendum, e conseguentemente il thema probandum originariamente prospettato dagli attori (domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte dei sig.ri ### e ### abbia subito un considerevole ampliamento in ragione delle variegate, numerose e articolate domande giudiziali formulate dai convenuti in via riconvenzionale (precisate nelle n. 13 pagine di conclusioni che si leggono nelle note scritte autorizzate depositate il ###), anche nei confronti di terzi chiamati in causa (### non coeredi e dunque estranei alle domande strettamente correlate allo scioglimento della comunione ereditaria, ma tutte postulanti la risoluzione di questioni giuridiche logicamente antecedenti alla domanda di divisione formulata dagli attori, perché tese ad una determinazione della consistenza dell'asse ereditario dei de cuius diversa da quella prospettata in citazione. 
Ciò premesso, considerato quanto finora emerso dagli atti e dall'istruttoria già esperita, si ritiene che possano essere decise le domande correlate all'accertamento dell'incapacità naturale dei de cuius, sig.ri ### e ### nonchè le domande proposte nei confronti della terza chiamata ### ossia le domande riconvenzionali di parte convenuta compendiate dalla lettera A) alla lettera F) della comparsa di costituzione dei sig.ri ### Prima di procedere oltre nell'esposizione, giova precisare che, per quanto attiene all'eccezione di improcedibilità delle domande dispiegate nei confronti della terza chiamata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la stessa deve essere disattesa in applicazione del principio sancito da Cass. Sez. Un. n. 3452/2024: “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali”. Inoltre, l'eccezione appare comunque superata dall'introduzione del procedimento di mediazione anche in relazione alla suddetta domanda, come documentato dai convenuti (cfr. verbale negativo di mediazione depositato il ###). 
Vanno dunque preliminarmente esaminate le domande formulate dai convenuti tese all'accertamento dell'incapacità naturale dei sig.ri ### e ### e all'annullamento, per tale causa, degli atti dai medesimi compiuti. 
La prospettazione alla base delle domande dispiegate dai convenuti è riassumibile nei seguenti termini: i sig.ri ### e ### sebbene mai interdetti nè mai sottoposti ad amministrazione di sostegno, versavano entrambi, al momento della loro morte, da diversi anni in uno stato di costante incapacità di intendere e di volere, in ragione delle patologie da cui erano affetti, con la conseguenza che ogni attività giuridicamente rilevante dai medesimi compiuta sarebbe da considerarsi tamquam non esset (domande A e B) ed in particolare sarebbero annullabili per incapacità naturale: 1) l'atto di compravendita immobiliare del 2015 stipulato tra i coniugi ### e la nipote ### (domanda C), 2) il testamento pubblico della sig.ra ### (domanda D); 3) la delega ad operare sul libretto di risparmio rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### (domanda E); 4) le donazioni dirette e indirette effettuate in vita dalla sig.ra ### (parte della domanda G). 
Va rammentata, nell'inquadrare giuridicamente la questione, la distinzione tra capacità legale di agire, che si acquisisce con la maggiore età e consiste nella capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti, e che può subire limitazioni in caso di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, ossia a fronte di casi in cui patologie stabili e gravi non consentano a chi ne soffre di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi, e la capacità naturale, ossia la capacità di intendere e di volere, cioè la capacità di comprendere e rispondere agli stimoli esterni e di determinare coscientemente la propria volizione, che può essere compromessa in modo transitorio. 
Nei soggetti legalmente capaci di agire la capacità naturale si presume, e spetta a chi affermi la sussistenza di uno stato di incapacità naturale dimostrare che, in uno specifico momento ed in relazione ad uno specifico atto del quale si intendano scalfire gli effetti giuridici, il soggetto che lo ha compiuto fosse privo della capacità naturale. 
Le domande A e B di parte convenuta, ossia quelle tese ad accertare, in capo ai sig.ri ### e ### uno stato di costante, stabile e grave incapacità di intendere e di volere per infermità, tale da rendere i suddetti soggetti totalmente incoscienti delle proprie azioni, senza soluzione di continuità, così da privare di rilevanza giuridica qualsivoglia atto dai medesimi compiuto, si concretizzano in una sostanziale richiesta di accertamento postumo di una incapacità legale di agire che si pone in contrasto con l'evidente circostanza che tale incapacità non risulta mai giudizialmente dichiarata o accertata quando ciò avrebbe potuto, se del caso, essere fatto, ossia quando i sig.ri ### e ### erano in vita. 
Pertanto, posto che i sig.ri ### e ### risultavano legalmente capaci di agire, non essendo emersa in atti evidenza documentale del contrario (non risultando, cioè, gli stessi nè interdetti, nè inabilitati, nè sottoposti ad amministrazione di sostegno), ciò che può essere giudizialmente accertata in questa sede è la loro eventuale incapacità naturale in relazione a specifici e puntuali atti giuridici dai medesimi posti in essere, ai fini del loro annullamento. 
Infatti, posto che nei soggetti legalmente capaci di agire, quali erano i sig.ri ### e ### la capacità naturale si presume, per vincere la suddetta presunzione e caducare gli effetti giuridici degli atti dai medesimi compiuti è necessario che venga fornita la prova, con onere a carico di chi assume la sussistenza di uno stato di incapacità, che nello specifico e puntuale momento in cui ciascun atto è stato compiuto il soggetto si trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere. 
Ciò chiarito, passando all'esame della domanda formulata dai convenuti e tesa ad ottenere l'annullamento per incapacità naturale dei venditori della compravendita del 19.11.2015 con cui i sig.ri ### e ### hanno venduto a ### alcuni beni immobili (cfr. doc. 1 terza chiamata), si evidenzia che la terza chiamata in causa, ### ha eccepito la prescrizione della suddetta azione di annullamento per decorrenza del termine quinquennale ex artt. 428 e 1442 c.c. ( pag. 10 comparsa ###. 
Tale eccezione è fondata, e comporta ex se la reiezione della domanda di annullamento della suddetta compravendita dispiegata, essendo stata tale domanda proposta quando il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442, co. 1, ed ex art. 428, co. 3, c.c. era già spirato. 
Non risulta corretto l'assunto dei convenuti secondo cui il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento dell'atto di compravendita del 19.11.2015 decorrerebbe dal giorno in cui sarebbe cessato lo stato di incapacità dei soggetti contraenti ###, ossia dal momento del loro decesso, richiamando a supporto l'art. 1442, co. 2, c.c. che sancisce che “### l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età”. 
La disposizione di legge richiamata dai convenuti, infatti, riguarda il diverso caso di azione di annullamento di contratti conclusi da soggetto che si trovi in stato di incapacità legale di agire, e non di assunta incapacità di intendere e di volere (come confermato dall'individuazione, nel caso di incapacità legale, del giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o d'inabilitazione o il minore è divenuto maggiorenne quale dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di annullamento). 
Non risulta dirimente neppure il richiamo all'art. 2935 c.c., perché, come ha chiarito la Suprema Corte, “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi (...)” (cfr. Cass. n. 17451/2025), essendo inoltre irrilevante, al fine di impedire il decorso della prescrizione, il mutamento della titolarità del diritto per effetto di acquisto a titolo derivativo, dal momento che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere dal dante causa (cfr. Cass. n. 3654/1981).
Nel caso di specie, trattandosi di contratto di compravendita del 19.11.2015, va osservato che il termine di prescrizione è spirato il ### e dunque è integralmente decorso, per la posizione di ### mentre la stessa era ancora in vita ed è spirato a poco più di un anno dal decesso di ### Non è neppure applicabile al caso di specie l'art. 775 c.c., parimenti invocato, che riguarda le donazioni, trattandosi nel caso di specie di contratto di compravendita (che, in quanto tale, non è una donazione e, al più, può simulare una donazione - ma ciò lo si esclude nel caso di specie per le ragioni che verranno meglio esplicitate nell'esaminare la domanda dei convenuti formulata sub F), ed in ogni caso opererebbe comunque la dispiegata eccezione di prescrizione, in ragione di quanto previsto dal co.  2 dell'art. 775 ### di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. per doloso occultamento del credito da parte dei debitori, avanzata nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta, non risulta conferente in quanto riguarda rapporti obbligatori di credito-debito in cui l'esistenza di un credito sia stata dolosamente occultata dal debitore, ossia casi in cui il creditore che vanti un credito nei confronti di un proprio debitore, cui è legato da rapporto obbligatorio, non sia stato posto nelle condizioni di poter ottenere il soddisfacimento del proprio credito avendone ignorato l'esistenza per doloso occultamento da parte del proprio debitore. Risulta dunque evidente la differenza sostanziale rispetto alla fattispecie in esame, ove si tratta di azione di annullamento di un contratto impugnato dagli eredi di una delle parti contraenti per incapacità naturale di quest'ultima nello stipulare una compravendita con un terzo soggetto (e ove la prescrizione era già integralmente decorsa, con riferimento alla posizione di ### prima ancora del suo decesso, con conseguente intrasmissibilità dell'azione ai suoi eredi). Giova comunque rammentare che la giurisprudenza di legittimità, stante la natura eccezionale delle cause di sospensione della prescrizione, ha sancito che le stesse non possono essere oggetto di interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 11004/2018: “I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto”). Tale interpretazione restrittiva riguarda anche l'invocata causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. (cfr. Cass. n. 11067/2025). 
É quindi fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto del 19.11.2015, e ciò rende ultronea ogni ulteriore argomentazione sul merito della predetta domanda C di parte convenuta, che va respinta.
Passando ad esaminare la domanda D formulata dai convenuti, ossia quella tesa ad annullare il testamento pubblico di ### per incapacità naturale della stessa, si osserva quanto segue. 
Sul punto, occorre verificare se ricorra, nel concreto, l'ipotesi di annullabilità di cui all'art. 591, n. 3, c.c. e se possa ritenersi raggiunta la prova dell'incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento in cui fu redatto il testamento pubblico oggetto di impugnazione, ossia in data ###. 
In primo luogo, in diritto, preme sottolineare che per aversi incapacità naturale non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto risultino perturbate al punto di impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto (cfr. in questo senso Cass. n. 4539/2002). 
Inoltre, l'incapacità di intendere e di volere va accertata in riferimento al momento in cui il testamento è stato redatto e l'onere di provare tale incapacità incombe su chi chiede l'annullamento del testamento. 
Va rammentato, infatti, come già chiarito, che nei soggetti legalmente capaci, la capacità naturale si presume ed è onere di chi intenda vincere la suddetta presunzione fornire la prova dello stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui l'atto è stato compiuto. 
La prova, sul punto, deve essere rigorosa, in applicazione del principio del favor testamenti, e non è sufficiente che fosse normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invece, che lo stato psico-fisico del testatore fosse, nel preciso momento di confezione del testamento, tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente (cfr. Cass. n. 9081/2010, Cass. n. 9508/2005; Cass. n. 8079/2005; Cass. n. 10571/1998; Cass. n. 2074/1985; Cass. n. 3411/1978). 
In particolare, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 3934/2018). 
Ciò premesso, nel caso di specie, i convenuti hanno allegato a sostegno della domanda una relazione di parte, redatta su base documentale successivamente al decesso della sig.ra ### che conclude nel senso di esprimere, per quanto rileva ai fini della domanda di annullamento del testamento in esame, delle “perplessità” sulla capacità di autonoma determinazione della de cuius (cfr. pag. 5 CTP dott. 
Bambili, doc. 14 di parte convenuta: “Le condizioni psicofisiche della ###ra ### come succintamente descritto e dal punto di vista della capacità motoria-fisica e della capacità psichica ossia lucidità a trattare transazioni con elevate cifre certamente pongono serie perplessità sulla capacità, di autonoma determinazione essendo soggetto particolarmente fragile che da un canto poteva essere indotta a comportamenti non adeguati alle Sue effettive necessità non avendo, come evidenziato in diario clinico necessità di importanti spese per motivi di salute.”). 
Sul punto, rammentato in ogni caso che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (...)” (cfr. Cass. n. 9483/2021), si rileva che neppure nella consulenza di parte depositata il CTP si esprime nel senso di un accertamento rigoroso della assoluta incapacità di intendere e di volere della sig.ra ### nel momento in cui tale testamento ### fu redatto, limitandosi ad avanzare delle non meglio precisate “serie perplessità” sulla capacità di autodeterminazione della de cuius, che tuttavia sono insufficienti al fine di determinare l'accoglimento della domanda di impugnazione testamentaria dispiegata, alla luce della prova rigorosa dell'incapacità di intendere e di volere nello specifico momento di redazione del testamento richiesta dalla giurisprudenza consolidata per determinare l'annullabilità dell'atto di ultima volontà. 
Occorre evidenziare, inoltre, che nel caso di specie ulteriori riscontri sia documentali che testimoniali emersi in corso di causa depongono nel senso del mancato raggiungimento della prova dell'assoluta incapacità naturale della sig.ra ### nel momento in cui si recò dal ### dott. ### perché costui ricevesse le sue volontà testamentarie a mezzo di testamento pubblico. 
In particolare, dall'esame della documentazione medica depositata dalla parte attrice (doc. 18 e 20 di parte attrice) si evince che nel 2019, quando la sig.ra ### è stata ricoverata nel reparto di chirurgia generale dell'### di ### ha firmato il consenso informato alle procedure mediche praticate. Inoltre, nella scheda infermieristica è stato precisato che al momento del ricovero il livello di coscienza della paziente era vigile e orientato (cfr. doc. 18 di parte attrice). 
Riscontri similari emergono anche dal diario clinico relativo alla somministrazione di cure palliative (doc. 19 di parte attrice), dove la paziente viene definita, alla prima visita del 18.11.2020, vigile, orientata e consapevole della diagnosi.
Inoltre, ulteriore evidenza documentale della capacità di intendere e di volere della sig.ra ### al momento in cui fu redatto il suo testamento pubblico, si rinviene nel certificato medico del 22.07.2019 redatto dal suo medico curante, dott. ### che attestava che la sig.ra ### era persona in grado di intendere e di volere (doc. 21 di parte attrice). 
A tali riscontri documentali si aggiungono gli ulteriori elementi istruttori, in senso contrario alla prospettazione dei convenuti, offerti dalle deposizioni testimoniali del dott. ### medico curante della sig.ra ### e del ### dott. ### che ricevette le disposizioni testamentarie della sig.ra ### a mezzo di testamento pubblico.  ### in particolare, ha riferito che, come da prassi, prima di ricevere le volontà testamentarie della sig.ra ### l'aveva incontrata di persona facendole alcune domande per verificare che fosse orientata nel tempo e nello spazio, non notando alcuna anomalia, e che comunque ritenne opportuno acquisire una certificazione medica da parte del medico curante sulla sua capacità di intendere e di volere, come è solito richiedere per i testatori che siano di età avanzata (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024: “Sono solito chiedere i certificati medici di testatori che sono avanti negli anni. Conoscevo la signora per via di un atto di compravendita del 2015 e prima di ricevere le volontà testamentarie mi sono recato al domicilio della signora ### un paio di volte” #### solito prima di ricevere le volontà testamentarie sono solito richiedere informazioni sulla situazione personale. La prima volta che incontro la persona faccio le domande di rito per comprendere se sia persona orientata nel tempo e nello spazio e della quale io possa ricevere le volontà testamentarie. 
Chiedo informazioni sulle linee di parentela. Solitamente redigo una bozza a macchina che in sede di lettura può essere soggetta a modifiche. In quel caso scrissi direttamente a pugno perché si trattava di disposizioni molto lineari”; “il ### è il primo a valutare la capacità di intendere e volere; prova a capire se è orientata nel tempo e nello spazio. La signora ### mi sembrava orientata. Ritenni comunque opportuno acquisire la certificazione. Ricevuta la certificazione, la ritenni esaustiva”). 
Il medico curante della sig.ra ### dott. ### in relazione alle condizioni psichiche della sig.ra ### e dei farmaci dalla medesima assunti, ha riferito che la medesima assumeva farmaci di uso comune, che non avevano effetti sul sistema psichico e non determinavano alterazione nella percezione della realtà, che erano principalmente tesi al contenimento del dolore per le problematiche osteo-articolari di cui soffriva (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024: “Si tratta di farmaci di uso comune; sono leggeri antidepressivi, anche nei dosaggi. La definizione di antipsicotici non è corretta, si tratta di ansiolitici (benzodiazepin, che riducono l'ansia, e serotoninergici, che migliorano il tono dell'umore). Confermo di aver prescritto steroidi, antalgici, antinfiammatori, il ### è un oppioide morfin simile a dosaggi molto leggeri che non aveva effetti sul sistema psichico. La paziente prendeva il targin dal ### la commissione medico legale della USL chiamata a valutare l'indennità di accompagnamento nel 2018 riferisce che la paziente era orientata nel tempo e nello spazio ed era vigile e collaborante. Nella diagnosi si parla della condizione fisica e non della condizione psicologica”; “Gli accertamenti strumentali riguardavano l'apparato scheletrico; la paziente non aveva patologie neurologiche degne di note. Aveva ansia e tono dell'umore basso ogni tanto, circostanza normale trattandosi di persona anziana, che aveva perso la figlia e che si occupava del marito. Visitavo la signora ogni dieci-quindici giorni. Era lei che si occupava di seguire la situazione medica del marito, oltre che la propria”; “(..) I farmaci non determinavo alterazione della percezione delle realtà e delle facoltà cognitive. Ribadisco quanto affermato dalla commissione medico-legale. 
Ribadisco che le prescrizioni non risalgono al 2004”). 
A fronte di tali evidenze sia documentali che testimoniali (della cui attendibilità non vi sono motivi oggettivi e concreti per dubitare), l'esperimento di una CTU medico legale sulla capacità di intendere e di volere della sig.ra ### al momento della redazione del testamento risultava del tutto esplorativa. 
Pertanto, considerato che nel caso in esame non risulta provata la circostanza secondo la quale la de cuius, all'epoca della redazione del testamento impugnato, era priva, in modo assoluto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, ne consegue il rigetto della domanda di annullamento del testamento pubblico redatto da ### in data ###, che va considerato pienamente valido ed efficace. 
Passando ad esaminare la domanda E) di parte convenuta, ossia quella con cui si chiede di annullare la delega rilasciata dalla sig.ra ### in favore della figlia ### ad operare sul libretto di risparmio intestato alla prima, per incapacità naturale della sig.ra ### si rileva quanto segue. 
Dall'esame di tale documento si evince che lo stesso risulti sussumibile entro la fattispecie del mandato (art. 1703 c.c.), come si desume chiaramente dalla lettura del “### delle ### autorizzate ad operare” sul libretto di risparmio 46473349 (pag. 4, doc. 21 di parte convenuta), ove si legge che l'intestatario del rapporto è la sig.ra ### e che l'intestatario “### inoltre di autorizzare le seguenti persone, in qualità di delegati, ad operare in mia/nostra vede sul conto corrente/libretto di risparmio a me/noi intestato nel rispetto delle eventuali autorizzazioni sotto riportate”, e segue l'indicazione del nominativo della sig.ra ### quale delegata. 
La parte attrice, a fronte della domanda avversaria, oltre ad offrire argomentazioni di merito tese ad affermare l'infondatezza di tale domanda, ne ha anche eccepito la prescrizione (cfr. pag. 5 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.: “(...) questa difesa deve, comunque, eccepire l'intervenuta prescrizione dell'azione per far dichiarare l'annullamento dell'atto di delega a favore della sig.ra ### in quanto l'art. 428 comma 3 c.c. prevede che l'azione si prescriva in cinque anni da quando l'atto è stato compiuto e, quindi, dal 5 maggio 2018”), essendo decorso il termine quinquennale di legge, in quanto tale delega era stata rilasciata il ### (cfr. doc. 21 di parte convenuta). 
Risulta fondata l'eccezione di prescrizione dispiegata dalla parte attrice sul punto, dal momento che l'azione di annullamento dei contratti conclusi da soggetto che versi in stato di incapacità naturale si prescrive entro il termine di cinque anni che decorrono dal compimento dell'atto o dalla conclusione del contratto, come espressamente previsto dalla legge. Valgono anche in relazione a tale domanda le considerazioni già formulate supra in ordine alla riconosciuta prescrizione della domanda di annullamento dispiegata in via riconvenzionale dai convenuti quale domanda C), e alla inapplicabilità delle norme di diritto richiamate dalla parte convenuta per contrastare la suddetta eccezione di prescrizione, che si richiamano integralmente. 
Stante la riconosciuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda E) formulata dai convenuti in via riconvenzionale, la stessa va respinta. 
Alla luce dell'istruttoria già compiuta, va inoltre esaminata la domanda di parte convenuta avanzata in via riconvenzionale sub lettera F), ossia quella tesa all'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita immobiliare del 19.11.2015 concluso tra ### e ### quali venditori, e ### quale acquirente, in quanto dissimulante una donazione, o comunque tesa ad accertare la natura di donazione indiretta del suddetto contratto oppure la qualificazione del medesimo quale negotium mixtum cum donatione. 
Si è già argomentato in precedenza, nell'esaminare la domanda C) di parte convenuta, per quali ragioni giuridiche debba essere respinta la domanda di annullamento del contratto stipulato tra #### e ### il ###, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dispiegata da ### Vanno dunque esaminate le ulteriori domande formulate dai convenuti in relazione alla suddetta compravendita, ossia quelle indicate alla lettera F) della comparsa di costituzione. 
Non risulta accoglibile la domanda di parte convenuta, formulata in via subordinata a quella di annullamento, tesa ad accertare la simulazione relativa del suddetto contratto di compravendita del 19.11.2015, in quanto dissimulante, secondo i convenuti, una donazione (cfr. pag. 28 comparsa: “E' quantomai evidente, invero, che l'atto pubblico di cui sopra, costituisce un atto a titolo oneroso simulato (per lo meno parzialmente), atteso che le parti in realtà intesero concludere un atto a titolo gratuito (negozio dissimulato) mediante il quale i coniugi ### vollero donare alla propria nipote (unica figlia dell'odierno attore ### due appezzamenti di terreno sui quali insisteva un immobile ed una importante piantagione di alberi di noce trentennali, del valore complessivo di almeno €. 330.000,00. In altre parole, l'atto pubblico di compravendita a titolo oneroso si traduce in un accordo simulatorio tra due parenti (nonni alienanti in favore della nipote acquirente) che cela un negozio dissimulato, ossia una donazione”). 
La prospettazione offerta dai convenuti non risulta condivisibile in ragione della fondamentale circostanza che il contratto di compravendita suddetto non risulta essere stato stipulato alla presenza di due testimoni, e dunque rispettando le forme di legge previste per la donazione (atto pubblico alla presenza di due testimoni), con ciò rendendo evidente che tale atto di compravendita non può dissimulare una donazione secondo lo schema della simulazione relativa, non ottemperando il contratto simulato ### ai requisiti di forma del contratto che si suppone dissimulato ###, come si desume dalla lettura dell'art. 1414, co. 2, c.c.: “Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. 
Esclude, inoltre, che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di donazione la circostanza che i convenuti, nella propria comparsa di costituzione, non negano che ### abbia versato una somma quale corrispettivo della suddetta compravendita, evidenziando tuttavia che la stessa sarebbe del tutto sproporzionata rispetto al reale valore di mercato dell'immobile (cfr. pag. 25 comparsa di costituzione: “Per come è dato leggersi in seno al ridetto atto, le parti convenivano che il prezzo della compravendita veniva tra le parti convenuto in complessivi ### 38.200,00 (trentottomiladuecento virgola zero zero) di cui ### 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per il fabbricato ed ### 8.200,00 (ottomiladuecento virgola zero zero) per i terreni. Orbene, par d'uopo ribadire che il prezzo convenuto per la vendita era notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato, oggetto di stima da parte di un consulente tecnico all'uopo nominato dagli odierni comparenti.” e cfr. anche pag. 29 comparsa: “Del resto non è dato in alcun modo comprendere come i coniugi ### abbiano potuto decidere di alienare un complesso di beni dei valore di oltre trecentomila ### ad un importo pari all'incirca al 10% del detto valore, ossia per la complessiva somma di €. 38.200,00.”). 
Giova infatti rammentare che la compravendita a prezzo inferiore a quello di mercato, in assenza di prova del mancato versamento del prezzo o dell'integrale restituzione dello stesso, non consente di qualificare l'atto come donazione, poiché la donazione è ex se atto di liberalità a fronte del quale il donatario non sopporta il pagamento di corrispettivo alcuno. 
La domanda di simulazione formulata dai convenuti nei confronti di ### non può dunque trovare accoglimento.
Va quindi esaminata la domanda formulata in ulteriore subordine, con cui i convenuti hanno chiesto accertarsi che l'operazione immobiliare suddetta fosse comunque qualificabile come donazione indiretta, ed in particolare come negitium mixtum cum donatione, stante la significativa sproporzione tra il valore effettivo dei beni oggetto di compravendita ed il prezzo effettivamente versato dall'acquirente #### i convenuti, il valore del compendio immobiliare venduto dai sig.ri ### e ### sarebbe ben superiore a quello indicato nell'atto di compravendita (€ 38.200,00 di cui € 30.000,00 per il fabbricato ed € 8.200,00 per i terreni) e in particolare pari ad € 60.000,00 per il fabbricato ed € 20.000,00 per il terreno, oltre al valore della piantagione di un centinaio di alberi di noce trentennali che insisteva sul terreno, per un valore stimato di € 250.000,00, oltre alle ulteriori somme che sarebbero state conseguite quale rendita per la vendita dei frutti dei suddetti alberi. 
La terza chiamata ha contestato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che il fabbricato oggetto del contratto di compravendita sarebbe una piccola rimessa per uso agricolo, di categoria C/2, e che non sarebbe stata ceduta alcuna preziosa piantagione di alberi di noce trentennale, bensì pochi alberi privi di pregio e di valore commerciale, e improduttivi di alcuna rendita, che era stato necessario anche abbattere nel corso del tempo per evitare che gli stessi cadessero sulla vicina strada a seguito di eventi atmosferici avversi e causassero incidenti.  ### su tale domanda si è svolta a mezzo dell'interrogatorio formale della sig.ra ### e a mezzo di ### a firma del geom. ### cui è stato richiesto di valutare il valore commerciale del compendio immobiliare venduto dai sig.ri ### e ### alla sig.ra ### alla data dell'atto di compravendita e verificare se il prezzo di vendita ivi indicato corrispondesse al valore commerciale del suddetto immobile, o se fosse ad esso inferiore, ed eventualmente in quale misura. 
Il consulente d'ufficio, per procedere alla stima richiesta, si è avvalso anche dell'ausilio del dott. agr.  ### per una più precisa determinazione del valore da attribuire ai terreni, in considerazione degli alberi che sul medesimo insistevano al momento della compravendita (cfr. la documentazione fotografica allegata quale doc. 5 alla relazione di CTU e la relazione dell'ausiliario agronomo del CTU allegata quale doc. 8 all'elaborato peritale).  ### ha concluso che “### sulla base di quanto sopra descritto, facendo altresì riferimento alla relazione del dottore agronomo ausiliario di fiducia ### n°8, si attribuisce all'annesso agricolo un valore di € 500,00 a mq. di superficie commerciale, ai terreni un valore di € 2,50 a mq. per l'intera superficie delle particelle 302 e 303 facendo riferimento ai valori dei seminativi arborati intensivi V.A.M. dell'### delle ### (regione agraria 7 “### di Arezzo” - ### arborato intensivo - ### €/Ha 25.000), oltre a un incremento parziale ritenuto congruo in € 2,50 a mq.  rispetto a quanto già attribuito per la particella 303 considerabile come resede dell'annesso facendo riferimento ai V.A.M. dell'### delle ### (regione agraria 7 “### di Arezzo” - ###### e ### - ### €/Ha 80.000) e un valore di € 2,00 a quintale del soprassuolo, considerato lo stato del legname che poteva essere ricavato, ovvero dalla produzione di cippato che mediamente si può valutare sui 3 quintali di cippato per ogni pianta di noce delle cento che potevano essere presenti alla data di stipula dell'atto compravendita. Stima del compendio immobiliare: ### agricolo - (p.lla 296) superficie commerciale mq. 41,00 valore €/mq 500,00 mq.  41,00 x 500,00 €/mq = € 20.500,00 (euro ventimilacinquecento/00) ### - (p.lle 302 e 303) superficie mq. 12.329,00 valore €/mq 2,50 mq. 12.329,00 x 2,50 €/mq = € 30.822,50 (euro trentamilaottocento ventidue/50) - (p.lla 303 - incremento resede) superficie mq. 3.684,00 valore €/mq 2,50 mq. 3.684,00 x 2,50 €/mq = € 9.210,00 (euro novemiladuecento dieci/00) - (piante di noce n.100) produzione di cippato 3,00 q./cad q. 3,00 x 100 n. = q. 300,00 valore €/q 2,00 q. 300,00 x 2,00 €/q = € 600,00 (euro seicento/00) Ne consegue che il valore di mercato alla data del 19 novembre 2015 del compendio immobiliare oggetto del contratto di compravendita stipulato in pari data tra ### e ### quale parte venditrice, e ### quale parte acquirente, in relazione allo stato di fatto in cui trovava al momento della compravendita risultava pari a: € 20.500,00+30.822,50+9.210,00+600,00 = € 61.132,50 (euro sessantunomilacentotrentadue/50) di cui € 20.500,00 per il fabbricato ed € 40.632,50 per i terreni.” (cfr. pag. 12-14 della ###.  ### ha dunque concluso accertando che il prezzo di vendita del compendio immobiliare ceduto a ### il ### fosse inferiore al valore di mercato dei suddetti beni. Infatti, il prezzo di compravendita era pari ad € 38.200,00, mentre il valore di mercato accertato dalla consulenza d'ufficio è risultato pari ad € 61.132,50, con una differenza di € 22.932,50 (ossia di circa 1/3 inferiore). 
Non si ravvisano motivi obiettivi né per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni raggiunte dal CTU nella sua relazione depositata, che risulta aver tenuto in adeguata considerazione anche le osservazioni delle parti, sulle quali ha fornito le risposte di cui all'allegato 10 alla relazione peritale.  ### le risultanze della CTU ben possono essere poste a base della decisione (cfr. Cass. ###/2022: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”). 
Occorre dunque verificare se le circostanze sopra richiamate facciano ravvisare gli estremi di una donazione indiretta in parte dell'operazione immobiliare de quo, secondo lo schema del negozio misto con donazione. 
Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. 
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente”. (così Cass., sez. 2, sent. n. 19601 del 29/09/2004). 
Acclarata l'esistenza di una sproporzione, come accertata dalla CTU esperita in corso di causa, tra il prezzo della compravendita de quo ed il valore commerciale effettivo dei beni venduti, occorre verificare, perché possa ravvisarsi nell'operazione immobiliare suddetta un negozio misto con donazione, anche la concorrenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, ovvero: 1) la significativa entità di tale sproporzione; 2) l'esistenza, in capo ai venditori, di un animus donandi, ossia: 2a) la consapevolezza, da parte dei venditori, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore di mercato e 2b) la consapevole volontà degli alienanti di accettare tale minor corrispettivo al precipuo fine di arricchire la controparte negoziale per spirito di liberalità. 
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, cassando una sentenza di merito che aveva accolto la domanda finalizzata all'accertamento della sussistenza di un negotium mixtum cum donatione sulla base della mera sproporzione tra il prezzo versato e quello di mercato, che “### nella specie, la sentenza (sia quella non definitiva che quella definitiva) non precisa le ragioni per cui abbia ritenuto che la compravendita integrasse gli estremi di un negotium mixtum cum donatione, limitandosi semplicemente a ritenere accertata una sproporzione tra il prezzo accertato e il prezzo dichiarato dalle parti nel contratto e corrisposto dall'acquirente. Epperò era necessario chiarire per quali ragioni la sproporzione andava considerata significativa e, soprattutto, se l'assenta donazione fosse caratterizzata dallo spirito di liberalità. Come è stato già detto da questa Corte (sent. 21781 del 2008), affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche , che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sè stessa.” (cfr. Cass. 10614/2016). 
Nel caso di specie, rammentato che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nessuna norma stabilisce la misura della sproporzione tra le prestazioni che ne determina, una volta raggiunta, la rilevanza ai fini della configurabilità del negotium mixtum cum donatione” (cfr. Cass. 16783/2019), occorre comunque evidenziare che, anche ove si ritenesse sussistente la significativa entità della suddetta sproporzione, difetterebbe in ogni caso la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, ovvero quello compendiato alle lettere 2a) e 2b) sopra indicate. 
I convenuti, infatti, valorizzano la circostanza, emersa anche in sede di ### che sia stata accertata una sproporzione di circa il 30% tra il prezzo di mercato che l'immobile aveva al momento della compravendita, ma non allegano né provano che gli alienanti fossero consapevoli dell'inferiorità del prezzo ricevuto dalla compravendita rispetto al valore di mercato e avessero inteso accettarlo per mero spirito di liberalità nei confronti dell'acquirente ### né tali circostanze possono desumersi e ritenersi dimostrate ex se in ragione del mero rapporto di parentela tra la parte acquirente e la parte venditrice. Peraltro, una siffatta ricostruzione contrasterebbe con l'assunto logico posto alla base della domanda dispiegata in via principale dagli attori nei confronti della terza chiamata, ossia quella tesa ad ottenere l'annullamento del contratto di compravendita per incapacità naturale di entrambe le parti venditrici, che postula l'allegazione dell'incapacità di intendere e di volere, al momento della stipula del contratto, degli alienanti. 
Va dunque respinta anche tale domanda dispiegata dai convenuti nei confronti della terza chiamata. 
Deve infine osservarsi che la presente decisione definisce del tutto il rapporto processuale instauratosi tra i convenuti e la terza chiamata, decidendo tutte le domande dispiegate nei confronti di quest'ultima, che resta invece estranea alle ulteriori questioni e domande reciprocamente formulate tra attori e convenuti, relative alla vicenda successoria dei sig.ri ### e ### Vanno in conseguenza liquidate le spese di lite del rapporto processuale tra convenuti e terza chiamata, esaurito nella presente decisione. 
Non vengono, invece, liquidate le spese di lite per quanto attiene alle restanti domande oggetto della presente decisione e relative al rapporto processuale tra convenuti e attori in quanto il medesimo non è esaurito e la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle ulteriori domande e questioni controverse. 
La liquidazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra i convenuti sig.ri ### e la terza chiamata sig.ra ### segue la soccombenza, come per legge, e va dunque posta a carico della parte convenuta. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m.  55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per tutte le fasi dello scaglione relativo a cause di valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. 
La causa, invece, deve proseguire per l'istruttoria sulle ulteriori domande reciprocamente formulate tra attori e convenuti, come da separata ordinanza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta e definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra parte convenuta e terza chiamata, così provvede: - respinge le domande sub A), B), C), D), E), F) della parte convenuta; - condanna la parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; - rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in relazione alle restanti domande formulate reciprocamente tra attori e convenuti.  ### 03 novembre 2025. 
Il Giudice dott.ssa

causa n. 1470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caprio Alessia

M
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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1107/2025 del 20-10-2025

... riduzione è preclusa. Nel merito, lamentava: 1) che i prelievi di denaro dal conto corrente del ### non potevano dirsi illeciti, stante il rapporto ultratrentennale di convivenza tra essa ed ### il quale l'aveva autorizzata a prelevare il denaro al fine di garantirle di poter beneficiare liberamente dei suoi risparmi dopo il decesso; 2) che in ogni caso mancava la prova dei prelievi di denaro in questione. Infatti, gli estratti conto bancari prodotti mostravano solamente l'avvenuto bonifico di importi in favore di ### e non indicavano il soggetto che li aveva effettuati. Inoltre, nulla dimostrava che fossero stati fatti all'insaputa di ### che, sebbene in quel periodo fosse ricoverato in ospedale, era perfettamente in grado di intendere e di volere; 3) che i prelievi eseguiti, quand'anche dimostrati, dovevano essere considerati quale adempimento di un'obbligazione naturale; 4) che la condanna avrebbe dovuto produrre effetti in favore dell'asse ereditario e solo indirettamente in favore dell'attore, che vantava un diritto di eredità sulla sola metà del patrimonio così ricostituito in base a quanto previsto dall'art. 570 c.c. e non su un importo eccedente, come avvenuto a seguito (leggi tutto)...

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R.G. n. 1171/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA ### nelle persone dei magistrati Dott. ssa ### - ###. ### - ###.ssa ### - ### relatore ha pronunciato la seguente ### causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 1936/2019 del Tribunale di Genova, promossa da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio #### 8, come da mandato in atti Attore in riassunzione contro ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### 9/6, come da mandato in atti ### in riassunzione ### Per l'attore in riassunzione: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis rejectis, facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'allegata ordinanza ed in parziale riforma parziale della propria Sentenza n. 14/2022 nella parte che aveva condannato la signora ### a pagare al signor ### <> e conseguentemente <> - rigettare il quarto motivo di appello proposto dalla signora ### confermando sul punto come d'appresso le statuizioni di ### che avevano accertato, quantificato e liquidato in capitali ### 69.000,00= il danno patrimoniale (in luogo dell'importo dimezzato di ### 34.500,00= portato dalla sentenza cassata) spettante al signor ### a titolo di risarcimento per le appropriazioni indebite patite. Per l'effetto, anche a seguito della positiva esecuzione della (del poi) cassata sentenza 14/2022 della Corte d'Appello (con conseguente assegnazione in favore del signor ### delle somme ivi liquiquidate) - a valersi quale fatto sopravvenuto parzialmente estintivo del credito - condannarsi la signora ### al pagamento in favore del signor ### della residua ulteriore sorte capitale (al netto di quanto già ottenuto dalla richiamata azione esecutiva in forza della sentenza cassata) di ulteriori ### 34.500,00=, oltre interessi legali per come quantificati nella sentenza di primo grado (non oggetto sul punto di impugnazione). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, da liquidarsi secondo l'esito complessivo del procedimento, e con condanna al ristoro dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente con riguardo alla fase di rinvio (al netto delle somme a tale titolo già percepite dal ### per i primi due gradi di giudizio in esecuzione della Sentenza cassata, pari, quanto a competenze, ad ### 6.934,50= oltre accessori e, quanto ad esborsi, ad ### 189,75= quanto a diritti”. 
Per la convenuta in riassunzione: “Piaccia alla Corte d'Appello di ### e per quanto di Sua competenza al Giudice designato, respinte tutte le contrarie domande, istanze ed eccezioni, previe le pronunce che meglio: preliminarmente: per quanto possa occorrere, si richiamano le conclusioni già rassegnate nel giudizio d'appello definito con la sentenza n° 14/2022; nel merito: respingere la domanda avversaria per le ragioni esposte, dare atto che il ### ha già ricevuto, a seguito della procedura esecutiva immobiliare promossa sulla base della decisione di primo grado, la complessiva somma di euro 67.371,43 di cui euro 59.032,76 a titolo di capitale; compensare le spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c. per le ragioni esposte; in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali d' avvocato del presente giudizio oltre al rimborso forfetario spese generali ex art. 2.2 del D.M. 55/2014 oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.  ### ricorso ex 702 bis c.p.c. ### conveniva in giudizio ### al fine di accertare l' appropriazione indebita da parte di quest'ultima della somma complessiva di € 69.000,00 dal conto corrente del di lei convivente ### di e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione in favore del ricorrente, quale erede legittimo di ### dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione nonché al pagamento del maggior danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 2059 c.c. in misura non inferiore ad € 30.000,00. 
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era fratello germano ed erede legittimo di ### deceduto in data ###; -in data ###, ### legava a titolo particolare in favore della compagna ### un appartamento sito in ### via ### n.37; - si apriva successione legittima con eredi, per la quota del 50% ciascuno, ### e il nipote ### figlio della premorta sorella germana ### -al momento dell'apertura della successione, ### scopriva la condotta illecito tenuta da ### in concorso con il chiamato all'eredità ### -### aveva sul suindicato conto corrente, intestato solo al de cuius, piena delega ad operare in via disgiunta già a far data dal luglio 2003; dall'agosto 2016 ### era rimasto ricoverato, senza soluzione di continuo, presso svariati reparti dell'### e la ### iniziava a porre in anomali prelevamenti per contanti, intensificatisi in prossimità del ricovero, attraverso giroconti in proprio favore ed in favore di ### -in particolare ### nei mesi precedenti al decesso del compagno, aveva prelevato per contanti dal di lui conto corrente l' importo di € 20.900,00, indebitamente bonificato sul conto corrente del nipote del de cuius ### l'importo di € 50.001,96 nonché l'importo di € 69.005,88 che la stessa provvedeva ad accreditare sul proprio conto corrente, con ciò esaurendo definitivamente la provvista disponibile; -dalla disamina delle cartelle cliniche agli atti emergeva che ### versava da anni in stato di salute estremamente precario, essendo affetto da patologie croniche degenerative, ed in data ### veniva inserito nelle liste per le ### Si costituiva in giudizio ### domandando, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda, rigettare la stessa in quanto priva di fondamento ed accertare e dichiarare che le somme ricevute erano adempimento di un'obbligazione naturale che trovava fondamento nel rapporto more uxorio con ### protrattosi ininterrottamente per 34 anni. In via istruttoria, domandava disporsi CTU medico legale al fine di accertare se ### nel periodo in cui erano effettuati i presunti prelievi e bonifici fosse o meno in grado di comprendere e di volere, ed ammettersi i dedotti capitoli di prova per interpello e testi. 
Il Giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, emetteva l'impugnata ordinanza che così statuiva: “### al pagamento in favore di ### di: -69.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le causali indicate nella motivazione. - 7.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le ulteriori causali indicate nella motivazione. - 417,03 euro per esborsi e 8.030,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, per spese di lite.” Avverso la pronuncia proponeva appello ### con le medesime censure svolte in primo grado e disattese dal Tribunale nella resa ordinanza, di cui domandava sospendersi l'efficacia esecutiva.  ### preliminarmente affermava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la domanda era compresa tra quelle per cui il Tribunale era chiamato a giudicare in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50 bis n.6 c.p.c., trattandosi di causa in materia ereditaria. Osservava anche che il provvedimento impugnato risultava viziato, non essendo stato disposto il mutamento del rito pur a fronte di una causa che richiedeva un'istruttoria non sommaria per la sua complessità. Infine, rilevava che la domanda, qualora qualificata come azione di riduzione, era inammissibile perché esperibile dai legittimari che, a norma dell'art. 536 c.c., sono il coniuge, i figli, gli ascendenti e quindi non i fratelli e le sorelle del de cuius, ai quali l'azione di riduzione è preclusa. Nel merito, lamentava: 1) che i prelievi di denaro dal conto corrente del ### non potevano dirsi illeciti, stante il rapporto ultratrentennale di convivenza tra essa ed ### il quale l'aveva autorizzata a prelevare il denaro al fine di garantirle di poter beneficiare liberamente dei suoi risparmi dopo il decesso; 2) che in ogni caso mancava la prova dei prelievi di denaro in questione. 
Infatti, gli estratti conto bancari prodotti mostravano solamente l'avvenuto bonifico di importi in favore di ### e non indicavano il soggetto che li aveva effettuati. Inoltre, nulla dimostrava che fossero stati fatti all'insaputa di ### che, sebbene in quel periodo fosse ricoverato in ospedale, era perfettamente in grado di intendere e di volere; 3) che i prelievi eseguiti, quand'anche dimostrati, dovevano essere considerati quale adempimento di un'obbligazione naturale; 4) che la condanna avrebbe dovuto produrre effetti in favore dell'asse ereditario e solo indirettamente in favore dell'attore, che vantava un diritto di eredità sulla sola metà del patrimonio così ricostituito in base a quanto previsto dall'art. 570 c.c. e non su un importo eccedente, come avvenuto a seguito dell'accoglimento della domanda attrice; 5) che era stato riconosciuto il risarcimento del danno morale nella misura di € 7.000,00, quale conseguenza del reato di appropriazione indebita, senza considerare che la sussistenza del danno non patrimoniale non poteva essere ritenuta “in re ipsa”. 
Si costituiva in giudizio ### domandando, previo rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., respingere l'appello in quanto inammissibile, infondato e non provato, con conseguente conferma del provvedimento gravato e vittoria di spese. 
La Corte d'Appello di ### con propria ordinanza del 29.01.2020, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato e, con sentenza n. 14/2022, in parziale accoglimento dell'appello, così statuiva: “condanna l'appellante a pagare all'appellato la somma di euro 34.500,00, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice; respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da ### dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50%; condanna l'appellante a rifondere all'appellato il residuo 50% delle spese liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in euro 7.254,00 per compensi ed euro 379,50 per esborsi e, quanto al presente grado, in euro 6.615,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge.” Contro tale provvedimento ### proponeva ricorso per Cassazione formulando i seguenti motivi di gravame: 1) ### in procedendo ex art. 360, n.4 c.p.c.: nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c. per motivazione apparente e/o manifestatamente illogica; 2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n.3 c.p.c. degli artt. 727,757, 760 e 1314 Resisteva, con controricorso, ### chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nullo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese. 
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. ###/24, accoglieva il secondo motivo di ricorso, affermando che il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è succeduto iure successionis, dichiarava inammissibile il primo motivo, rinviando alla medesima Corte d'Appello di ### in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità. 
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ### provvedeva alla riassunzione del giudizio, domandando, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, rigettare il quarto motivo di appello proposto da ### confermando sul punto le statuizioni di prime cure che avevano quantificato il danno patrimoniale nella misura di € 69.000,00, con condanna alla restituzione in suo favore dell'intero importo oggetto di indebita appropriazione. 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo respingere la domanda avversaria e dare atto che ### aveva già ricevuto, in esecuzione della decisione di primo grado, la complessiva somma di € 67.371,43 di cui € 59.032,76 a titolo di capitale. Domandava inoltre compensare le spese del giudizio di legittimità ex art. 92 c.p.c. 
Con provvedimento del 29.4.2025 il ### istruttore fissava udienza per rimessione della causa in decisione collegiale al 7.10.2025. Viste le note depositate dalle parti sostitutive della predetta udienza, visto l'art. 352 c.p.c., il ### istruttore con provvedimento in data ### riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. 1936/2019 del 25 luglio 2019 il Tribunale di ### accoglieva integralmente la domanda svolta in principalità dal ricorrente condannando ex art. 2043 c.c. ### pagamento in favore di ### dell'importo di € 69.000,00 quale danno patrimoniale patito dal de cuius a seguito dell'appropriazione indebita, oltre € 7.000,00 a titolo di danno non patrimoniale La Corte d'Appello di ### accoglieva il quinto motivo di gravame afferente alla liquidazione in favore dell'attore, erede di ### della somma di € 7000,00 a titolo di danno non patrimoniale, revocando la condanna al risarcimento di tale somma. 
Accoglieva altresì il quarto motivo d'appello, con il quale l'appellante si doleva della condanna, in favore del coerede oggi appellato, al pagamento dell'intero importo liquidato, affermando la condanna in favore del ### solo per la quota del 50% di quanto indebitamente prelevato dal conto corrente del de cuius dalla ### essendo l'appellato coerede nella misura del 50% in quanto fratello ed erede legittimo del signor ### insieme al nipote di questi, ### come risulta dalla prodotta dichiarazione di successione (doc. n. 2 appellato).  ### indi vedeva accolto il secondo motivo di ricorso alla Suprema Corte, che così statuiva: Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “### e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 727, 757, 760 e 1314 c.c. “, assumendo che la sentenza presuppone un erroneo richiamo al principio di tradizione romanistica che vorrebbe i crediti ed i debiti ereditari automaticamente divisi tra i coeredi all'atto dell'apertura della successione (nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), impostazione fortemente messa in discussione ed oramai saldamente superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante (Cass. Sez.Un. 24657/2007) quanto alle poste creditorie, da intendersi, di contro, oggetto di comunione ereditaria… I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, che, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art.  760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 ) . Trova, rispetto ai crediti ereditari, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune. Ciascun coerede può, pertanto, domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr anche, Cass. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017; Cass.Sez.3-, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024).” Pertanto la Corte remittente, facendo applicazione dei principi richiamati statuiva che “ il ricorrente, quale erede della parte lesa, ha la legittimazione per agire per il recupero dell'intero credito risarcitorio spettante al de cuius, cui è succeduto iure successionis, senza necessità alcuna di estendere il contraddittorio al nipote coerede ( o chiamato all'eredità), per ottenere il risarcimento della totalità del credito già spettante al de cuius, e da lui acquisito nel patrimonio iure successionis, poiché per il principio di cui sopra, la relativa pronunzia sul diritto comune fatto valere, pur spiegando efficacia nei riguardi di tutti i soggetti interessati a ottenere il risarcimento de quo, rimane impermeabile nei rapporti interni tra coeredi rispetto alle conseguenti vicende, da risolversi in seguito alla accettazione della eredità da parte dei coeredi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007). 
In applicazione del suddetto principio pertanto, a fronte della documentata e pacifica circostanza che il credito risarcitorio ammonta ad € 69.000,00, essendo stati individuati (dalla pronuncia in tale parte non impugnata) prelievi ingiustificati dal conto corrente del de cuius per tale importo ad opera della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di tale integrale somma in favore dell'attore, oltre accessori come stabilito dal Tribunale. 
A fronte della domanda in tal senso formulata da parte attrice, la convenuta ### chiede invece di non dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e quindi all'enunciato delle ### ivi richiamato (sentenza n 4657/2007) e per tale ragione l'attore in riassunzione ne chiede la condanna per responsabilità processuale aggravata da liquidarsi equitativamente a norma dell'art. 96, I e/o III e IV comma, c.p.c. 
Effettivamente, parte convenuta si è espressa nel senso che “ l'art. 727 c.c. prevede che le porzioni tra i coeredi devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti, dalla qual cosa discende che a ciascun erede compete solo il diritto sulla singola quota ed esso assegnata. Nessuna norma contenuta nel codice civile dice quanto desunto dalla sentenza di remissione della Cassazione, ricavabile solamente da un'interpretazione di una sentenza a ### risalente nel tempo. Infatti, a tutta evidenza, risulta incoerente consentire al ### di percepire un importo superiore alla quota ereditaria ad esso spettante. Appare, quindi, corretta la decisione sul punto assunta dalla Corte d'Appello di ### sottoposta a giudizio di legittimità.” Seppure tale difesa è priva di pregio, alla luce del principio di diritto chiaramente espresso dalla Suprema Corte, essa non integra una condotta processuale idonea ad individuare una responsabilità aggravata in capo alla parte, dato atto che la convenuta ### all'esito complessivo della lite non risulta integralmente soccombente. 
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc. 
Per completezza si osserva che la convenuta deduce che la domanda del ### debba essere quantomeno ridotta in considerazione di quanto dallo stesso già percepito alla luce della esecuzione delle statuizioni impugnate, ma ciò non esime dall'emettere la statuizione che conclude il presente giudizio di rinvio. 
Alla luce dell'esito complessivo della lite si procede alla compensazione delle spese nella misura di un terzo tra le parti, con condanna di ### alla refusione dei restanti due terzi in favore di ### per i precedenti tre gradi di giudizio nonché per il presente giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 69.000,00, oltre accessori come stabilito dal Tribunale. 
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, condannando ### alla refusione dei restanti due terzi in favore di ### che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 4836,00 per competenze, oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge; quanto al secondo grado di giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge; quanto al giudizio di legittimità in € 3100,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge; quanto al presente giudizio in € 4410,00 per competenze, oltre oltre due terzi degli esborsi, 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### il #### relatore Dott.ssa ###ssa ### 

causa n. 1171/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Albino Valeria, Morello Maria Laura, Tassistro Luciano Giorgio

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