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Giudice di Pace di Ischia, Sentenza n. 876/2025 del 18-10-2025

... recupero delle spese processuali nelle procedure di eredità giacente attivata d'ufficio (art.148 T.U.), e nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.201 T.U.), nonché il recupero del contributo unificato totalmente o parzialmente non corrisposto (artt.247 e ss. T.U.). A norma dell'art.205 T.U., le spese del processo penale anticipate dall'erario sono di norma recuperate per intero; a parte le spese per il mantenimento in carcere, si tratta di tutte quelle spese anticipate dall'erario a mezzo di ordini o decreti di pagamento tratti sul registro delle spese pagate dall'erario e relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. Con la sentenza di condanna è dichiarato l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo (o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto), si dà inizio alla procedura di recupero del credito vantato dall'erario. Tale procedura, almeno nella fase della riscossione coattiva, non è più curata dal cancelliere, ma, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.237/1997, dal concessionario del servizio riscossione (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 309 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA
SEZIONE UNICA
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di ### di ### dott. ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al N.R.G. 309/2024, riservata all'udienza del 6.05.2025 #### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE### (CF ###) - Avv. ### (CF ###) - Avv. ### (CF ###) - AVV.### -RESISTENTI### ricorso del 9.02.2024, ### conveniva in giudizio l'Agente della #### ed il ### della ### chiedendo accertarsi e dichiararsi l'estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione procedente in relazione alla cartella esattoriale di pagamento 071/2009/###/ 36, relativa al pagamento di crediti vantanti dal Tribunale di
Napoli - Sez dist. di ### per intervenuta prescrizione del diritto di credito posto a base di tale atto, così come richiamata nell'intimazione esattoriale di pagamento n.071/2023/90484018/64/000 impugnata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano tutti i convenuti, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto.
Acquisita quindi la documentazione necessaria, venivano precisate all'udienza del 6.05.2025 le conclusioni e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va correttamente inquadrata la fattispecie in esame nel senso che la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co.1^ cpc., contestando l'opponente il diritto degli opposti a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata relativamente alla intimazione esattoriale impugnata (Cass. S.U. 13.07.00.n.489; Cass. S.U. 27.03.01 n.133; Cass. S.U. 10.10.02 n.14472).
Va peraltro rilevato che l'avvenuta notifica della intimazione esattoriale, in questa sede impugnata, implica l'automatica sussistenza di un chiaro ed evidente interesse ad agire in capo all'attrice come richiesto dall'art.3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con la l. 17 dicembre 2021, n.215, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nonché dell'interpretazione che di tale normativa è stata data dalla ### della Suprema Corte (cfr. sent. n.26283/2022).
Nel merito si osserva quanto segue. ### ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo, tra l'altro, la sopravvenuta estinzione del diritto azionato (e, dunque, l'inesistenza e/o inefficacia del titolo esecutivo), relativamente alla cartella esattoriale indicata nell'impugnata intimazione e relativa a titolo costituito da spese di giustizia facenti capo al Tribunale di Napoli sez. dist. di ### risalenti all'anno 2009.
Ora, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cpc. e 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. SS.UU. n.26242/2014 e n.26243/2014).
Alla luce di tale principio, che consente al ### laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di spegnere il giudizio, si ritiene di esaminare previamente il motivo di censura connesso alla mancanza di omologazione dell'apparecchio utilizzato per misurare la velocità.
Ciò posto, nella fattispecie in esame va immediatamente esaminato il motivo con il quale si deduce la prescrizione del diritto azionato atteso che, per quanto concerne la contestata cartella i convenuti, pur gravati del relativo onere, non hanno fornito alcuna prova idonea a contrastare l'assunto attoreo, non avendo depositato documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di eventuali atti idonei all'interruzione della prescrizione, come dedotta dall'attrice, alla luce dell'epoca del credito come sopra indicata.
Ed infatti, con riferimento alle cc.dd. spese di giustizia, il ### n.115/2002 ha riformulato in maniera organica tutta la materia della riscossione, dedicandole l'intera parte VII del provvedimento normativo, in cui sono state distinte alcune disposizioni generali, valide per crediti di qualsiasi natura e provenienza, da quelle applicabili specificamente ad alcuni ambiti.
In materia penale (che è quella che qui interessa come appresso si vedrà) è quindi disciplinato il recupero delle spese processuali penali in caso di condanna, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.200 T.U.), mentre in materia civile è disciplinato il recupero delle spese processuali nelle procedure di eredità giacente attivata d'ufficio (art.148 T.U.), e nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.201 T.U.), nonché il recupero del contributo unificato totalmente o parzialmente non corrisposto (artt.247 e ss. T.U.).
A norma dell'art.205 T.U., le spese del processo penale anticipate dall'erario sono di norma recuperate per intero; a parte le spese per il mantenimento in carcere, si tratta di tutte quelle spese anticipate dall'erario a mezzo di ordini o decreti di pagamento tratti sul registro delle spese pagate dall'erario e relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
Con la sentenza di condanna è dichiarato l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali.
Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo (o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto), si dà inizio alla procedura di recupero del credito vantato dall'erario.
Tale procedura, almeno nella fase della riscossione coattiva, non è più curata dal cancelliere, ma, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.237/1997, dal concessionario del servizio riscossione tributi, previa iscrizione del credito nel ruolo esattoriale.
Il primo atto della procedura consiste nell'attività di quantificazione del credito da riscuotere. Dispone infatti l'art.211 T.U. che l'ufficio di cancelleria competente (in linea di massima quello che ha emesso il provvedimento giudiziale) quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme (si pensi alle spese forfetarie in materia penale) che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo, e correggendo eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.
Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio competente deve chiedere la notifica, ai sensi dell'art 137 e ss. cpc., dell'apposito invito al pagamento, a cui va allegato il modello di pagamento ####.
Ciò consente al debitore di conoscere l'esatto importo da pagare e di procedere eventualmente all'adempimento spontaneo in modo da evitare le ulteriori lungaggini e spese proprie della procedura esattoriale.
Il modello di pagamento, debitamente precompilato, in particolare, con i dati del versamento (codici ed importi), deve indicare altresì gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario: ciò al fine di consentirne il riversamento a loro favore da parte del concessionario, una volta concluso il procedimento di riscossione.
Nell'invito al pagamento è fissato inoltre il termine di un mese per adempiere, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, ed è altresì richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
La nuova disciplina, dettata dall'art. 212 T.U., non prevede invece la notifica dell'estratto del titolo esecutivo, a differenza di quanto era stabilito in precedenza.
Ha tuttavia precisato in materia la Suprema Corte che “in materia di riscossionemediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenzapenale di condanna emessa in procedimenti definiti prima del 1.01.2008, l'omissione della notificazione dell'invito al pagamento, previsto dall'art. 212 del d.P.R.30.05.2002 n.115, anteriormente all'iscrizione ruolo, determina un'irregolarità formaledell'attività di riscossione che può essere fatta valere dal debitore con opposizioneagli atti esecutivi ai sensi degli artt. 617 cpc. e 226 del d.P.R. citato, nel terminefissato dalla prima norma, decorrente dalla data di notificazione della cartella dipagamento” (in termini Cass. n.14528/20013). ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, tutti i documenti prodotti dai convenuti non possono ritenersi idonei agli effetti di cui all'art.2943 cc.
Ed infatti: 1) - il ### ha prodotto copia di una relazione nel quale dà atto dell'avvenuta notifica dell'atto di intimazione e del momento in cui la sentenza, contenente l'obbligo del pagamento degli importi di cui alla cartella in contestazione,
è divenuto definitivo ed esigibile, ossia il ### (data della pronuncia di inammissibilità della Cassazione), senza tuttavia depositare alcun atto attestante la notifica del suindicato atto di intimazione o di altri atti interruttivi; 2)- ### nulla ha depositato di processualmente utile in tal senso; 3)- l'ADER ha prodotto alcuna copie di ricevute di notifiche postali relativi a diversi atti esattoriali nonché copie di relate di notifica relativi ad altri atti esattoriali, senza però depositare anche gli atti esattoriali cui dette notifiche si riferiscono, non consentendo così al giudicante di verificare se le suddette notifiche si riferissero anche al credito di cui alla cartella esattoriale in contestazione e, quindi, la loro idoneità a determinare gli effetti interruttivi della prescrizione di cui al richiamato art.2943 cc.
Ora, per quanto più strettamente attiene al motivo di opposizione in esame (id est: prescrizione del diritto), va rilevato che, in mancanza di una norma specifica, trova applicazione per il diritto in esame l'ordinario termine decennale di cui all'art.2946 cc., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo
è divenuto definitivo.
Ebbene, in assenza di idonea prova da parte dei convenuti in merito alla sussistenza di rituali atti interruttivi, deve ragionevolmente ritenersi che alla data di notifica dell'atto di intimazione, contenente la cartella in contestazione, (ossia il ###), la prescrizione decennale ordinaria si fosse già maturata, trattandosi -come dettodi credito sorto il ###.
Ne consegue che la domanda di estinzione per prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nella cartella suindicata, come formulata dall'attrice, deve ritenersi fondata in assenza di ulteriori e validi atti interruttivi della prescrizione, dovendosi dunque ritenere decorso il termine decennale ordinario di prescrizione previsto dall'art.2946 cc. alla data di notifica dell'atto esattoriale in questa sede impugnato (avvenuto -come dettoil ###).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento al valore della controversia (€ 1.667,09) ed all'effettiva attività svolta, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di credito di cui al titolo posto a base della cartella esattoriale di pagamento 071/2009/###/36, come richiamata nell'intimazione impugnata, che in tali limiti annulla; - condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 450,00 oltre ad € 150,00 per spese anche di CU, oltre ### CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore dell'avv. ### ex art.93 cpc.Il Giudice di ###

causa n. 309/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Arturo Uccello

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1086/2025 del 30-10-2025

... motivazioni di rigetto della nomina di un curatore all'eredità giacente per la ravvisata, palese insussistenza del presupposto che l'eredità fosse giacente avendo indicato proprio nel ### il possessore dei beni e 2) le ammissioni rese da ### negli atti del processo, tra cui le note conclusive, circa la necessità di adottare “ cautele” nei confronti del germano ### << prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati>>, dichiarazione che spiega il mancato riscontro da parte di ### alle diffide del germano (la prima in data 30 novembre 2013 ovvero immediatamente dopo la chiusura dell'amministrazione di sostegno avvenuta in data 25 ottobre 2013 successivamente con la diffida stragiudiziale del 17 giugno 2014) e la richiesta, manifestamente infondata, della nomina di un curatore per l'eredità paterna. § 7.4 - il quarto motivo è infondato ### premettere che il Tribunale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 1741/2005 ed ha confutato il provvedimento collegiale del giudice del reclamo possessorio così evidenziando: << diversamente da quanto ritenuto dal Collegio in esito al giudizio di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio e così composta dr.ssa ### presidente rel.  dr.ssa ### consigliere dr.ssa ### consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to ### virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### n. 164; ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### via E. ### n. 52; ###: appello contro sentenza n. 93/2024 del Tribunale di ### pubblicata in data ### FATTO E DIRITTO § 1. - La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso per reintegra nel possesso ex artt. 1168 cod. civ. e 703 cod. proc. civ., ritualmente notificato al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ### premetteva che l'avv. ### con decreto del 26.8.2013, il Tribunale di ### su richiesta dei fratelli ### e ### nominava amministratrice di sostegno del di loro padre ### il quale, tuttavia, decedeva il ###. Rappresentava che, cessato l'incarico per morte dell'amministrato, l'amministratore, in data ###, provvedeva a consegnare presso la ### civile del Tribunale di ### specifica documentazione (indicata nel verbale di consegna), oltre che un mazzo di chiavi relativo ad alcuni immobili dell'amministrato, dei quali le parti in causa, oltre che il germano ### ne erano divenuti proprietari per successione ereditaria, ovvero: 1) immobile sito in ### via ### foglio 47, part. 298 sub 21; 2) appartamento sito in ### viale ### snc, faglio 64, part. 190 sub 175; 3) appartamento sito in ### di ### via ### foglio 6, particella 299, sub 4. Esponeva, inoltre, che, in seguito alla chiusura dell'amministrazione di sostegno, il convenuto, in data ### ritirava presso la cancelleria del Tribunale il materiale in precedenza consegnato all'amministratore di sostegno. Quindi, il ricorrente, nella qualità di erede, sosteneva di avere diritto di essere immesso nel possesso dei beni ereditari mediante consegna delle chiavi degli immobili, oltre che ottenere la documentazione inerente l'attività commerciale del defunto padre; pertanto, in via stragiudiziale chiedeva al fratello resistente la consegna del suddetto materiale, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Per tali ragioni, sostenendo di aver subito uno spoglio dal convenuto, il quale gli impediva di rientrare nel possesso dei beni ereditari, chiedeva la reintegra nel possesso dei suddetti beni immobili mediante la consegna delle chiavi oltre che di tutta la documentazione riguardante l'attività commerciale del de cuius, vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, ### rilevava, preliminarmente, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fratello ### eccependo, comunque, la decadenza dell'azione possessoria per decorso del termine annuale, decorrente dalla data del decesso del padre; nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso, stante l'assenza nel caso di specie di uno spoglio violento e clandestino e l'assenza di prova dell'elemento psicologico degli ipotetici atti di spoglio e delle presunte turbative; inoltre, precisava che la documentazione citata dal ricorrente era stata dallo stesso consegnata al consulente nel tentativo di pagare i debiti del defunto padre e che le chiavi erano allegate al ricorso R.G.  n.1313/2014, dallo stesso azionato per la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Chiedeva, dunque, in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro germano e, nel merito, dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda e. comunque, infondata in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese ed onorari. 
Sentite liberamente le parti all'udienza del 16.12.2014, con l'ordinanza 3397/2015 dell'11.3.2015 il Tribunale di ### all'esito della fase sommaria, respingendo le eccezioni sollevate da parte resistente, accoglieva il ricorso di ### e, per l'effetto, ordinava la reintegrazione del ricorrente nel possesso degli immobili e dei beni mobili descritti nello stesso ricorso tramite la consegna delle chiavi e dei documenti afferenti all'esercizio commerciale del de cuius e condannava il resistente al pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza, accolto dal Collegio con provvedimento del 10.02.2016 il quale, riformando l'ordinanza impugnata, rigettava la domanda di reintegrazione, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. Pertanto, in data #### depositava istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, istanza che veniva notificata al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Si costituiva, pertanto, ### che con propria memoria specificava che i documenti, per cui ### invocava il provvedimento di reintegrazione, erano stati consegnati al commercialista, al quale il ricorrente avrebbe potuto richiederli in qualsiasi momento, essendo il commercialista anche consulente dello stesso ricorrente e che le chiavi dell'immobile di ### di ### e dell'appartamento in ### erano state sempre nella disponibilità di ### Precisava, inoltre, che prima di consegnare le copie delle chiavi del locale si era reso necessario adottare qualche cautela per prevenir e liti ulteriori tra germani; insisteva, dunque, nel rigetto del ricorso. 
Concessi i termini ex art. 183, la causa veniva solo documentalmente istruita; dopo numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni, assegnato il giudizio a questo giudice per l'udienza del 10.1.2023, la causa perveniva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ.; al termine della discussione e all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciato il presente provvedimento con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.>>
§ 2. - Il Tribunale di ### con sentenza n. 93/2024 così statuiva: << 1.  accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reintegrazione del ricorrente nel possesso degli immobili e dei beni mobili descritti in ricorso tramite la consegna delle chiavi e dei documenti relativi all'esercizio commerciale così come specificati nel verbale di consegna dell'### di sostegno del 25.10.2013; 2. condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 9.484,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, come per legge.>> § 3. - il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< ###esito del giudizio di merito - in presenza di due provvedimenti sommari di segno opposto - occorre analizzare funditus la domanda del ricorrente, ribadita con l'istanza di prosecuzione del merito possessorio, al fine di verificare la sussistenza delle allegazioni - seppur generiche - indicate nel ricorso introduttivo. A tal riguardo, si rammenta che in tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art.  703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale (Corte di Cassazione, ### 6 - 2, Ordinanza n. ### del 03/11/2022). Ciò posto - e condivisa l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dal resistente, come rilevata da entrambe le ordinanze rese in fase sommaria - occorre verificare la sussistenza della prova del possesso dei beni oggetto di ricorso in capo al ricorrente al momento della proposizione del ricorso; elemento indefettibile per accordare la tutela possessoria. Si rileva in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1146 cod. civ. «Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione», momento dal quale il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione, come previsto anche dall'art. 460, comma 1, cod.  civ., e, dunque, senza che chi lamenti lo spoglio sia onerato di dimostrare il precedente possesso, essendo sufficiente la prova del medesimo in capo al de cuius e della qualità di erede dello spogliato in base ad un titolo, anche invalido, astrattamente idoneo al trasferimento del bene ereditario (Cassazione civile sez. II, 20/07/2011, n.15967; Sez. 2, Sentenza n. 6852 del 18/05/2001). Diversamente, il secondo comma dell'art. 1146 c.c. prevede che «il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti»; trattasi di facoltà, attribuita al successore a titolo particolare (tanto inter vivos quanto mortis causa), con la conseguenza che il medesimo non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24175). In sintesi - diversamente da quanto ritenuto dal Collegio in esito al giudizio di reclamo - non occorre verificare in capo alle parti la qualifica di eredi del de cuius, essendo sufficiente la mera posizione di chiamati all'eredità; si afferma, infatti, che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod.  civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 cod.  civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione. Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione (Corte di Cassazione, ### 2, Sentenza n. 1741 del 28/01/2005). Ciò posto, non vi sono dubbi sulla prova del possesso in capo al ricorrente, nella sua qualità di figlio di ### degli immobili oltre che della documentazione inerente l'attività commerciale del de cuius (sia esso chiamato all'eredità che erede), come da elenco di documenti allegato alla produzione di parte resistente (###5); circostanza valevole anche per il resistente, il quale, tuttavia, ha dimostrato di essere erede, acquisendo la materiale disponibilità dei beni subito dopo la morte del padre amministrato, ritirando le chiavi degli immobili e la citata documentazione presso la cancelleria del Tribunale. Trattasi, indubbiamente, di una situazione di compossesso venutasi a creare in seguito alla morte del padre delle parti, che prescinde dalla materiale apprensione dei beni e che, invece, si giustifica de iure, alla luce dei citati articoli (artt. 460 e 1146, comma 1, c.c.). Sotto tale ultimo aspetto, la Suprema Corte, oltre a ribadire che non sia necessario che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto di materiale apprensione del bene caduto in successione, come indicato dal codice civile, ha evidenziato che va configurato come spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi, rifiuto opposto, nel caso di specie, dal resistente al coerede, sicché integra gli estremi dello spoglio, tutelabile con l'apposita azione di reintegrazione, l'atto a mezzo del quale il coerede detentore mira, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio e in danno degli altri coeredi non detentori la relazione di fatto col bene, perché, trasformando il compossesso del bene ereditario in possesso esclusivo, esclude gli altri dalla possibilità di goderne nello stesso modo, determinando la privazione totale o parziale del bene (### 2, Sentenza 1741 del 28/01/2005; ### 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008). Invero, provato il compossesso in capo alle parti, va esaminata la reale attività attuata da ### il quale, nelle proprie difese ha sostenuto che i documenti ritirati presso il Tribunale alla chiusura dell'amministrazione di sostegno, sarebbero stati consegnati al consulente e, dunque, messi a disposizione della parte ricorrente e le chiavi degli immobili allegate al ricorso R.G.  1313/2014 (ricorso depositato da ### al fine di ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente di ###. Ebbene, se pure si volesse ritenere veritiera la circostanza secondo cui ### avrebbe inviato “la documentazione ricevuta dal Tribunale di Catanzaro” al consulente dell'attività commerciale del defunto padre, come da missiva (all.  6) spedita al consulente, presente nella produzione di parte resistente - datata 18.11.2013 ma priva dell'indicazione del destinatario e di alcuna prova che dimostri la sua effettiva spedizione, peraltro contestata dal ricorrente -, nella medesima si legge chiaramente che sarebbero stati inviati al consulente i documenti di cui al verbale di consegna (all. 5) compresi tra il n. 1 ed il 15; conseguentemente, sono rimasti nella disponibilità esclusiva di ### i beni indicati dal n. 16 al n.19, ovvero: n. 16 agenda banca ### 04; n. 17 carta di circolazione relativa all'autovettura ### 500; n. 18 due carnet di assegni rispettivamente della ### e del ### di Napoli; n 19 un mazzo di chiavi costituito da n. 13 chiavi ed una chiave antifurto di colore nero. Ad ulteriore conferma dell'esclusivo possesso di tali oggetti in capo ad ### al momento della presentazione del ricorso per reintegrazione nel possesso soccorre lo stesso indice dei documenti depositato in allegato al ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità proposto dal resistente il ### (nel quale vi è il citato mazzo di chiavi, v. all. 8 parte resistente, indice fascicolo ###/2014), ovvero un mese dopo la proposizione del presente giudizio, iscritto a ruolo il ###. 
Peraltro, appare doveroso evidenziare che il procedimento R.G.  1313/2014 si è concluso con un rigetto (provvedimento n. 2004/2014 in atti), avendo ritenuto il giudice che non si fosse configurata la giacenza dell'eredità per essere ### nel possesso dei beni ereditari (si legge “…il ricorrente possiede le chiavi … risulta la intervenuta consegna in data 25 ottobre 2013 da parte dell'### di sostegno a ### dei registri dell'impresa commerciale, della documentazione dell'immobile sito nel condominio ### bollette per utenze varie e modelli per il pagamento delle imposte, documentazione relativa all'autovettura ### 500, carnet di assegni e un mazzo di chiavi costituito da 13 chiavi più antifurto …”); elementi da cui desumere che ### godesse di una situazione di possesso dei beni ereditari tale da escludere il ricorrente, non potendo ciò che integrare un'attività di spoglio violento nei confronti del fratello. In altri termini, da tali emergenze risulta del tutto indimostrata la tesi sostenuta dal resistente, anche nella fase di merito, secondo cui il ricorrente ### fosse nel possesso delle chiavi e della documentazione più volte citata, non avendo offerto in tal senso alcuna prova; anzi, assume i caratteri della confessione la dichiarazione esplicitamente argomentata da ### nella propria memoria difensiva (ribadita anche nelle note di trattazione scritta del 15.6.2023, pag. 2) a mente della quale «…deve farsi una precisazione. Stante il clima familiare non idilliaco, si è ritenuto che - prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati ed a seguito di una restituzione di parte della merce, operata su autorizzazione del Tribunale e con l'opposizione del Dr. ### - fosse doveroso adottare qualche cautela, onde prevenire ulteriori liti e confermare l'onestà e la correttezza dell'operato dei germani ### e ###» Alla luce di tali dichiarazioni, oltre che delle evidenze probatorie finora analizzate, deve ritenersi sussistente anche l'elemento psicologico, consistente nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a discapito dell'altrui possesso, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (tra tutte, v. Corte di cassazione, ### 2, Sentenza n. 16236 del 25/07/2011). Pertanto, si deve ritenere la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile al momento del presunto spoglio in capo al ricorrente sui beni in questione e una condotta riconducibile ad uno spoglio da parte del resistente, concretizzatasi in un comportamento concludente teso ad escludere il possesso del ricorrente; fatto questo dimostrato anche dall'avere il resistente instaurato successivamente un procedimento per la nomina di un curatore dell'eredità giacente nel quale ha allegato le chiavi delle quali il ricorrente ne ha lamentato la privazione. Per tutto quanto espresso, il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. n.55/2014, come modificato, in relazione al valore indeterminabile della causa (complessità bassa) e nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, liquidata ai minimi in ragione della bassa scarsa attività svolta; quanto alla fase cautelare, le stesse sono liquidate ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di reclamo.>> § 4. - Ha proposto appello ### nei confronti di ### formulando quattro motivi di gravame, non titolati, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< ### all'###ma Autorità adita, contrariis rejectis, così provvedere: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza 93/2024 resa dal Tribunale di ### nel giudizio RG 4645/2014, pubblicata l'11.01.2024 e notificata l'8.02.2024, rigettare la domanda proposta dal dott. ### in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi dei giudizi.>> § 4.2 - Si costituiva ### per chiedere l'estromissione dei documenti nuovi prodotti per la prima volta in appello. Chiedeva nel merito il rigetto dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni: <<### l'ecc.ma Corte ### di ### adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare, dichiarare improponibile ed inammissibile l'appello proposto dal sig. ### poiché, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di prime cure; nel merito: rigettare l'appello proposto da ### con la totale conferma della sentenza n. 93/2024 pronunciata, in data ###, dal Tribunale Ordinario di ### prima sezione civile, nella causa iscritta al n. R.G. 4465/2014. 
Con condanna a carico dell'appellante del pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c. >> § 4.3 - Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. 
§ 4.3 - Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico. 
§ 4.4 - Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. 
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi. 
§ 4.5 - La causa veniva trattenuta in decisione. 
§ 5. - i motivi di gravame
§ 5.1 - Con il primo motivo non titolato -pag. 8 dell'atto di appello -censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva posto in dubbio che <<la documentazione ricevuta dal Tribunale di ###> fosse stata inviata da ### al rag. ### consulente dell'attività commerciale del defunto e nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il suddetto invio della documentazione - se avvenuto - fosse stato effettuato << un mese dopo la proposizione del presente ricorso iscritto a ruolo il ###>> traendone la conclusione che in tal modo si fosse integrata una situazione di spoglio essendo il ricorso ex art 703 c.p.c. di ### stato iscritto quando ancora detti documenti non erano stati inviati.  ### contesta tale ricostruzione degli eventi da parte del primo giudice in quanto il deposito del ricorso per la nomina del curatore di eredità giacente era avvenuto il 20 novembre 2014, data in cui il ricorso di ### per il lamentato spoglio non era ancora stato notificato ad esso istante; circostanza agevolmente verificabile dalla documentazione in atti poiché il decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento possessorio portava la data del 18 novembre 2014, mentre la notifica del ricorso possessorio e del suddetto pedissequo decreto di fissazione di udienza era avventa successivamente al deposito della documentazione da parte di esso ### § 5.2 - Con il secondo motivo non titolato - pag. 9 dell'atto di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo dello spoglio. Sulla premessa, in iure, che la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa laddove la formazione degli stessi sia intervenuta successivamente allo scadere del termine per la produzione documentale in primo grado, evidenziava che ### in altro giudizio [ proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il ### di ### gli aveva intimato il pagamento degli oneri condominiale afferenti all'immobile appartenuto a ### (del quale nel presente giudizio lamenta lo spoglio)] aveva ammesso di essere in possesso dei beni ereditari avendo così illustrato, in data 20 marzo 2015, le proprie difese: << Ad oggi, l'eredità, pur accettata essendo tutti i coeredi nel possesso dei beni ereditari, risulta essere indivisa, tanto che non è stata ancora presentata la denuncia di successione>> . Significava di essere venuto a conoscenza del contenuto di detta difesa del germano in esito alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio datato 21 febbraio 2017 e, quindi, in un'epoca in cui i termini ex art. 183 c.p.c. del primo grado del presente giudizio erano abbondantemente decorsi. 
§ 5.3 - Con il terzo motivo non titolato - pag. 9 dell'atto di appellolamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio. Richiamava il provvedimento ### emesso dal Tribunale di ### in sede di reclamo e ribadiva di aver consegnato il mazzo di chiavi e la documentazione al commercialista ben prima di aver ricevuto la notifica del ricorso per reintegra del possesso da parte del germano, documenti e chiavi che risultavano custoditi dalla cancelleria del Tribunale di ### Ribadiva che ai fini della sussistenza dell'animus spoliandi era necessaria la prova della consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore e, come evidenziato dal Tribunale nel proc. RG 1313/2014 azionato da esso ### per la nomina di curatore per l'eredità giacente, esso ### neppure era nel possesso di tali beni. 
Giudicava calzanti le argomentazioni rese dal Tribunale in sede di statuizione sul reclamo possessorio poiché il giudice collegiale aveva riformato il provvedimento di reintegra nel possesso avendo - appunto - escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo e criticava l'impugnata sentenza che aveva statuito in modo difforme.
§ 5.4 - Con il quarto motivo non titolato - pag. 14 dell'atto di appello eccepiva l'omessa valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie, nonché l'errata interpretazione ed applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova tra le parti. Sosteneva che vi ere prova che le chiavi dell'immobile sito in ### di ### erano sempre state nella disponibilità esclusiva di ### il quale aveva presentato denuncia di successione per tale immobile; ugualmente, le chiavi dell'appartamento in ### erano sempre state nella disponibilità esclusiva di ### il quale aveva promesso in vendita l'immobile in data 21 gennaio 2014, dopo averlo fatto visionare; ugualmente le chiavi dell'immobile sito in ### in cui insisteva l'attività commerciale del de cuius erano sempre state nella disponibilità di ### il quale non le aveva consegnate all'amministratore di sostegno, impedendogli così di svolgere il proprio operato (come illustrato dall'avv.to ### nella sua relazione) ed aveva omesso di consegnare anche le chiavi degli armadi interni. Sosteneva che ### non aveva dimostrato di aver subito uno spoglio ed anzi con la documentazione dallo stesso proveniente aveva ammesso di essere nel possesso dei beni ereditari. 
§ 6 - ### dei motivi § 6.1 - il primo motivo non è fondato. 
Con il motivo in esame l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non vi fosse prova che esso ### avesse inviato al consulente del padre rag. ### in data 18 novembre 2013 quanto ricevuto dal Tribunale (di cui meglio infra) Il passo motivazionale attinto da censura è il seguente: <<). Ebbene, se pure si volesse ritenere veritiera la circostanza secondo cui ### avrebbe inviato “la documentazione ricevuta dal Tribunale di Catanzaro” al consulente dell'attività commerciale del defunto padre, come da missiva (all. 6) spedita al consulente, presente nella produzione di parte resistente - datata 18.11.2013 ma priva dell'indicazione del destinatario e di alcuna prova che dimostri la sua effettiva spedizione, peraltro contestata dal ricorrente>> e, osserva la Corte, per contrastarlo, l'appellante asserisce che la ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice <<è infondata e smentita documentalmente>> ### sostiene che il documento 8 allegato all'atto di appello smentisce la ricostruzione effettuata dal primo giudice in quanto il documento riporta in calce la dicitura, autografa: << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> segue la firma ### ed il timbro del professionista. 
Parte appellata ha eccepito la mancata allegazione di detto documento pur indicato nell'indice del fascicolo di parte appellante con il numero 8 di affoliazione; ha eccepito l'irrituale inserimento nel testo dell'atto di appello alla pagina 8 sotto la voce ### della scansione di un documento avente il suddetto contenuto, contraffatto nella dicitura autografa [: << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> segue la firma ### ed il timbro del professionista] in quanto diversa dal documento prodotto in primo grado ed affoliato a pag. 155 del fascicolo d'ufficio di primo grado scannerizzato ed inviato telematicamente in data 13 giugno 2024 dal Tribunale di ### alla Corte d'appello per unione agli atti del processo (fascicolo d'ufficio d'appello). Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale - per l'ipotesi che la Corte avesse inteso che l'inserimento dell'immagine del documento nel testo dell'impugnazione equivalesse a produzione documentale - trattandosi di documento nuovo mai prodotto in primo grado ed allegato nel presente in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. 
I rilievi di parte appellata sono tutti fondati.
Invero, pur riportando l'indice del fascicolo di parte appellante (allegato al fascicolo telematico quale documento distinto) i seguenti atti: << Indice 1. 
Decreto e relazione ### di ### 600/2013 V.G.; 2. 
Raccomandata datata 6 maggio 2017; 3. Raccomandata e ricevute di consegna datata 4 febbraio 2014; 4. Sentenza n. 1926/2016 Tribunale penale di ### 5. Verbale consegna del l'8 novembre 2013; 6. ### ex art.  747 cpc; 7. ### 343/2014 Tribunale di ### 8. Consegna documentazione al #### del 18 novembre 2013; 9. ### per la nomina di un curatore per eredità giacente; 10. ### 1313/2014 del 22 dicembre 2014; 11. Citazione datata 21 febbraio 2017 RG 1845/2016 Giudice di ### 12. Visura storica immobile di ### 13. 
Fascicolo possessoria; 14. Fascicolo merito possessorio; 15. Sentenza notificata n. 93/2024 Tribunale di ####> non si riscontra nel fascicolo telematico l'allegazione di alcun documento contrassegnato con il n. 8. 
Non vi è quindi luogo ad una pronuncia di inammissibilità della produzione documentale di cui al n. 8 dell'indice foliario dal momento che non risulta allegato alcun documento con detto numero. 
Viceversa, la redazione dell'atto di appello riscontra, a pagina 8 ultimo capoverso, l'inserimento di un'immagine che corrisponde al testo della comunicazione di trasmissione documenti al rag. ### da parte di ### e di ### Tanto premesso, osserva la Corte che il motivo di gravame in esame è manifestamente infondato in quanto il documento prodotto in primo grado e scrutinato dal primo giudice è privo dell'aggiunta autografa in calce << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> a cui segue la firma ### ed il timbro del professionista.
Va quindi escluso che il tribunale abbia malamente interpretato l'unico documento in atti, risultando invece inserita nel testo del gravame l'immagine di un documento diverso - e mai prodotto - da quello già in atti. 
Il secondo profilo di censura del motivo in esame, benché fondato, è irrilevante ai fini del decidere.  ### si duole che il Tribunale non abbia valutato la scansione temporale degli eventi ed in particolare che non si sia avveduto che nel momento in cui esso ### aveva depositato il ricorso per ottenere la nomina di un curatore per l'eredità giacente, in data 20 novembre 2014 e depositato con esso le chiavi degli immobili, non aveva ancora ricevuto la notifica del ricorso possessorio. Lamenta che il Tribunale abbia considerato solo la data di deposito del ricorso possessorio da parte di ### ( 20 ottobre 2014) che si sostanzia in un' informazione irrilevante ai fini dell'azione possessoria poiché occorreva far riferimento alla notifica del ricorso ovvero alla conoscenza da parte di esso ### della situazione di spossessamento lamentata dal germano ### spossessamento che non sussisteva avendo esso ### depositato il mazzo di chiavi di tutti i beni del defunto genitore in cancelleria sin da, 20 novembre 2014 allorché detta notifica del ricorso possessorio non era ancora avvenuta. 
Osserva la Corte che il rilievo è fondato in quanto dall'esame degli atti emerge che il ricorso possessorio risulta notificato a ### in data 25 novembre 2014 ( cfr. pag.141 del fascicolo di primo grado scansionato ed allegato dalla cancelleria del tribunale con invio telematico in data 13 giugno 2024), tuttavia non risulta attinta da specifico motivo di gravame la seconda parte della decisione di prime cure ed idonea, da sola, a giustificare la motivazione di accoglimento del ricorso possessorio. 
Il giudice di prime cure, invero, ha evidenziato che il ricorso di ### del 20 novembre 2014 volto ad ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente veniva rigettato dal Tribunale che ha escluso che ricorresse il presupposto di una giacenza dell'eredità in quanto era proprio ### ad avere il possesso dei beni ereditari, tra cui le chiavi, registri dell'impresa commerciale, i carnet assegni. Si trascrive la motivazione di prime cure per la parte di interesse: <<### appare doveroso evidenziare che il procedimento R.G. n. 1313/2014 si è concluso con un rigetto (provvedimento n. 2004/2014 in atti), avendo ritenuto il giudice che non si fosse configurata la giacenza dell'eredità per essere ### nel possesso dei beni ereditari (si legge “…il ricorrente possiede le chiavi … risulta la intervenuta consegna in data 25 ottobre 2013 da parte dell'### di sostegno a ### dei registri dell'impresa commerciale, della documentazione dell'immobile sito nel condominio ### bollette per utenze varie e modelli per il pagamento delle imposte, documentazione relativa all'autovettura ### 500, carnet di assegni e un mazzo di chiavi costituito da 13 chiavi più antifurto …”); elementi da cui desumere che ### godesse di una situazione di possesso dei beni ereditari tale da escludere il ricorrente, non potendo ciò che integrare un'attività di spoglio violento nei confronti del fratello>> Giova evidenziare che, su richiesta di ### il Tribunale di ### aveva nominato, con decreto del 26 agosto 2013, quale amministratore di sostegno di ### l'avv.to #### decedeva il 23 settembre 2013 e l'amministratrice, avendo cessato il suo ### consegnava in data 25 ottobre 2013 alla cancelleria del Tribunale di ### in persona del direttore amministrativo tutta la documentazione in suo possesso come da indice (n. 19 elementi). In calce al verbale di consegna risulta l'attestazione (cfr. pag. 115-116 fascicolo di primo grado trasmesso dall'### che in data 8 novembre 2013 tutta la documentazione, i due carnet assegni, il mazzo di chiavi ecc. venivano consegnati dal ### a ### Seguivano le diffide di ### al germano ### ed infine il deposito del ricorso possessorio.  ### che aveva il possesso dei beni ereditari non ha inteso dare seguito alle diffide del germano ed il mero deposito delle chiavi degli immobili (ma non ad esempio i carnet assegni) avanti al giudice adito per la nomina del curatore dell'eredità giacente non è affatto indicativo della volontà di riconoscere il compossesso e la fruibilità dei beni immobili anche in capo a ### Osserva la Corte che la motivazione di prime cure, sul detto specifico requisito, si completa con la seguente, non contestata, argomentazione: <<anzi, assume i caratteri della confessione la dichiarazione esplicitamente argomentata da ### nella propria memoria difensiva (ribadita anche nelle note di trattazione scritta del 15.6.2023, pag. 2) a mente della quale «…deve farsi una precisazione. Stante il clima familiare non idilliaco, si è ritenuto che - prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati ed a seguito di una restituzione di parte della merce, operata su autorizzazione del Tribunale e con l'opposizione del Dr. ### - fosse doveroso adottare qualche cautela, onde prevenire ulteriori liti e confermare l'onestà e la correttezza dell'operato dei germani ### e ###>> § 7.2 - il secondo motivo è inammissibile ### la Corte che a sostegno del motivo in esame l'appellante menziona il documento di cui allega nel testo dell'impugnazione (a pag. 10) un estratto da seguente contenuto << ad oggi, l‘eredità pur accettata essendo i coeredi nel possesso dei beni ereditari, risulta essere indivisa tanto che (…)>>.  ### sostiene che il passo è contenuto nell'atto di opposizione spiegato da ### al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dal ### di ### per il pagamento di oneri condominiali afferenti all'immobile appartenuto in vita a #### invoca l'ammissione di detto documento, di formazione successiva alle preclusioni assertive e probatorie maturate nel giudizio di primo grado, trattandosi di documento rilevante al fine di escludere l'elemento oggettivo dello spoglio per avere ### ammesso di essere in possesso dei beni ereditari. 
Tanto premesso osserva la Corte che nell'indice del fascicolo telematico di parte appellante figura quale allegato 11 <<citazione datata 21 febbraio 2017 RG 1845/2016 Giudice di ### di ###>, tuttavia nel fascicolo telematico non risulta allegato un documento affoliato al n. 11. 
Va pertanto assunta statuizione conforme a quella riportata al paragrafo § 7.1.: non vi è luogo ad una pronuncia di inammissibilità della produzione documentale di cui al n. 11 dell'indice foliario dal momento che non risulta allegato alcun documento con detto numero. 
Va dichiarato inammissibile il motivo che si fonda su argomentazioni tratte da un documento mai acquisito agli atti perché non prodotto. 
§ 7.3 - il terzo motivo è infondato La declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, fondato sull'esistenza di un documento confessorio (l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di ### mai prodotto in giudizio da ### conduce alla pronuncia di rigetto del motivo in esame, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo dello spoglio essendo rimaste incontestate le due argomentazioni illustrate dal Tribunale per contrastare le difese di ### in punto di sussistenza di detto elemento soggettivo, ovvero, come evidenziato al paragrafo che precede 1) la disamina da parte del primo giudice delle motivazioni di rigetto della nomina di un curatore all'eredità giacente per la ravvisata, palese insussistenza del presupposto che l'eredità fosse giacente avendo indicato proprio nel ### il possessore dei beni e 2) le ammissioni rese da ### negli atti del processo, tra cui le note conclusive, circa la necessità di adottare “ cautele” nei confronti del germano ### << prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati>>, dichiarazione che spiega il mancato riscontro da parte di ### alle diffide del germano (la prima in data 30 novembre 2013 ovvero immediatamente dopo la chiusura dell'amministrazione di sostegno avvenuta in data 25 ottobre 2013 successivamente con la diffida stragiudiziale del 17 giugno 2014) e la richiesta, manifestamente infondata, della nomina di un curatore per l'eredità paterna. 
§ 7.4 - il quarto motivo è infondato ### premettere che il Tribunale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 1741/2005 ed ha confutato il provvedimento collegiale del giudice del reclamo possessorio così evidenziando: << diversamente da quanto ritenuto dal Collegio in esito al giudizio di reclamo - non occorre verificare in capo alle parti la qualifica di eredi del de cuius, essendo sufficiente la mera posizione di chiamati all'eredità; si afferma, infatti, che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod.  civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 cod.  civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione (…) Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione>>. 
La situazione di possesso dei beni ereditari in capo a ### trova riscontro nella consegna dei beni - avvenuta su richiesta di ### - da parte del dirigente amministrativo del Tribunale di ### in esito alla chiusura dell'amministrazione di sostegno (8 novembre 2013), nel mancato riscontro delle diffide inviategli dal germano, nell'allegazione di fatti idonei a suffragare il compossesso e la detenzione di taluni immobili da parte di ### rimasti tuttavia sistematicamente non provati perché non documentati.  ### la Corte che il tribunale ha correttamente applicato i principi in tema di distribuzione degli oneri della prova in quanto a fronte della posizione di chiamati all'eredità dei figli di ### il germano ### ha posto in essere condotte dirette, univocamente, alla volontà di escludere il germano ### dal compossesso dei beni ereditari. 
§ 8. - Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità bassa) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazioneistruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione, come richiesta nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. 
§ 9. - Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr.  n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di ### n. 93/2024 pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art.  93 c.p.c. in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto. 
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di ### sezione ### civile in data 29 ottobre 2025.   ### est.   dott.ssa

causa n. 424/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia De Martin

M
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Tribunale di Savona, Sentenza n. 15/2025 del 10-01-2025

... moglie ### ed il figlio ### abbiano rinunciato all'eredità del de cuius e sia stata aperta davanti al Tribunale di ### procedura di eredità giacente dell'eredità di ### lo stesso ### e la moglie ### abbiano poi richiesto nell'interesse della figlia minore ### nipote del de cuius, l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità ed effettivamente, con atto datato 7.12.2022, davanti il ### abbiano accettato con beneficio d'inventario nell'interesse della figlia minore l'eredità di ### (con conseguente estinzione del procedimento di eredità giacente); ciò premesso, ### ha agito in giudizio nei confronti di ### e ### quali genitori della minore ### erede di ### per ottenere la restituzione della somma di € 40.000,00= versata a titolo di caparra confirmatoria in relazione al preliminare di compravendita immobiliare del 30.1.2020 relativo ad un ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 immobile in corso di costruzione e mai ultimato e per il quale non era poi stato stipulato il contratto definitivo ed ha sostenuto sia la nullità del contratto per il mancato rispetto della disciplina di cui al D.L.vo 122.2005, sia l'intervenuta risoluzione del preliminare per inadempimento del (leggi tutto)...

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### n.° / 2025 Cron. ______ R.G. n. 1672.2024 TRIBUNALE DI SAVONA VERBALE DI UDIENZA nella causa civile promossa da ### difeso dall'avv. ### RICORRENTE= contro ### e ### nella loro qualità di genitori della minore ### difesi dall'avv. ### e #### ******** 
All'udienza del 10.1.2025 sono comparsi l'avv. ### per avv. ### e l'avv.  ### che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni; i legali indicano che non saranno presente alla lettura della sentenza per motivi professionali. 
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 13.15 da lettura della sentenza IL GIUDICE Dr. ### Registrato il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1672.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 10.1.2025 ex artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra ### residente in ### difeso dall'avv. ### RICORRENTE= contro ### residente ###### nella loro qualità di genitori della minore ### difesi dagli avv. ### e #### *****  rilevato in fatto: con ricorso sommario ex art. 281 decies C.P.C, datato 26.7.2024, ### conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di ### e ### nella loro qualità di genitori della minore ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 ### indicando quanto segue; con contratto preliminare datato 30.1.2020, ### gli aveva promesso la vendita dell'immobile sito in #### n. 11, al prezzo di € 189.000,00=, di cui € 40.000,00= erano stati da lui corrisposti a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di assegno del 3.2.2020; l'immobile promesso era in fase di costruzione ed il rogito avrebbe dovuto stipularsi entro quindici mesi dalla data di inizio dei lavori e, comunque, entro e non oltre la data del 30.9.2021; in data ###, il promittente venditore ### era deceduto a causa di un incidente avvenuto proprio nel cantiere dell'immobile e a causa dell'occorso il fabbricato non era poi stato terminato; per ottenere la restituzione dell'importo versato, aveva contattato la coniuge (### ed il figlio (### del promittente venditore, quali potenziali eredi dello stesso, senza esito, ed aveva, quindi radicato nei loro confronti procedimento civile davanti al Tribunale di ### detti convenuti in quel giudizio avevano dichiarato di avere rinunciato all'eredità di ### al punto che era stata poi aperta procedura di eredità giacente dello stesso con nomina di un ### nella persona della dr.ssa ### era emersa poi la presenza di altro erede legittimo, la minore, ### nipote del de cuius (figlia di ### e di ###, nel cui interesse i genitori avevano chiesto l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità; in quel giudizio la domanda da lui proposta (non avendo ancora, in allora, alcun erede accettato l'eredità di ### era stata respinta per carenza di legittimazione passiva dei convenuti; successivamente, con atto datato 7.12.2022, davanti il #### e ### in qualità di genitori della erede minore ### avevano accettato nell'interesse della stessa, con beneficio d'inventario, l'eredità di ### il preliminare di compravendita intervenuto ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 in data ### era nullo per violazione dell'art. 2 del D.L.vo n. 122.2005 per non avergli il promittente venditore, nonché costruttore, rilasciato e consegnato fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che aveva riscosso e che doveva ancora riscuotere prima del trasferimento della proprietà, nonchè per violazione dell'art. 6 del medesimo D.L.vo per carenza dei requisiti di forma e di contenuto e per mancanza degli allegati previsti dal ### aveva, pertanto, diritto alla restituzione della somma versata in acconto; in subordine poiché aveva versato a titolo di caparra confirmatoria l'importo di € 40.000,00=, in forza dell'art. 1385 C.C, in presenza di inadempimento del venditore, aveva diritto a recedere dal contratto e ad ottenere la restituzione di un importo pari al doppio di quello versato; in via di ulteriore subordine, il contratto si era risolto per impossibilità sopravvenuta del venditore ed aveva, quindi, comunque diritto ex art. 1463 C.C. alla restituzione dell'importo già versato; sussisteva la legittimazione passiva della minore ### quale erede legittima di ### avendo i genitori della stessa provveduto ad accettare l'eredità del de cuius nel suo interesse con beneficio d'inventario; concludeva, pertanto, chiedendo, dichiararsi la nullità, ex artt. 1418 e 1325 C.C. ed artt. 2 e 6 del D.L.vo n. 122.2005, del contratto preliminare di compravendita stipulato in data ### con il de cuius ### con condanna di ### e ### in qualità di genitori della erede minore ### alla restituzione della somma di € 40.000,00=, ovvero accertarsi il suo diritto, ex art. 1385 C.C, a recedere dal contratto preliminare di compravendita e condannarsi la minore ### a corrispondergli l'importo di € 80.000,00=, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, ovvero a restituirgli l'importo di € 40.000,00= a causa della intervenuta risoluzione del ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 contratto per impossibilità sopravvenuta; si costituivano in giudizio ### e ### nella loro qualità di genitori della minore ### che contestavano le avversarie argomentazioni; sostenevano, in via preliminare, l'inapplicabilità al caso concreto del rito sommario; nel merito indicavano non essere pertinente la normativa prevista dal D.L.vo n. 122.2005, poiché detto decreto, aveva effetto con riguardo a “situazioni di crisi” del costruttore, mentre nell'ipotesi esaminata il costruttore-venditore era deceduto tragicamente nel corso della costruzione dell'immobile; rilevavano non sussistere alcun inadempimento del venditore-costruttore, non essendo ancora emerso quali fossero le cause del crollo che avevano provocato l'interruzione del cantiere e risultando, comunque, applicabile la disciplina prevista per la scriminante del caso fortuito; aggiungevano che l'assegno circolare prodotto dal ### riportava la causale “rogito” e non era, pertanto, ricollegabile al contratto preliminare; concludevano, quindi, per la reiezione di ogni domanda contro di loro proposta; disposto senza esito rinvio per verificare eventuale ipotesi transattiva, il ### ritenuta la causa documentale e non necessitante di attività istruttoria, all'udienza del 6.12.2024 rinviava per la discussione orale; all'udienza del 10.1.2025 i legali procedevano alla discussione ed il ### decideva la vertenza ex art. 281 terdecies e sexies C.P.C, dando immediata lettura della motivazione; ********  rilevato in diritto: preliminarmente la causa risulta di mero diritto e ben può essere decisa a seguito di adozione del cosiddetto rito sommario; nel merito risulta per tabulas e non è contestato che: ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 in data ###, sia intervenuto contratto preliminare di compravendita tra ### (promittente venditore) e ### (promittente acquirente) avente ad oggetto l'immobile (in costruzione) sito in #### n. 11, al prezzo di € 189.000,00=; ### abbia corrisposto a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare del 3.2.2020 l'importo di € 40.000,00= (ciò indipendentemente dalla causale accompagnatoria dell'assegno); in data ###, allorquando ancora non era decorso il termine concordato dalle parti per la stipula del definitivo, il promittente venditore ### sia deceduto a causa di un incidente avvenuto proprio nel cantiere di costruzione dell'immobile; i lavori non siano proseguiti e il fabbricato non sia poi stato terminato; gli eredi legittimi diretti di ### e, segnatamente, la moglie ### ed il figlio ### abbiano rinunciato all'eredità del de cuius e sia stata aperta davanti al Tribunale di ### procedura di eredità giacente dell'eredità di ### lo stesso ### e la moglie ### abbiano poi richiesto nell'interesse della figlia minore ### nipote del de cuius, l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità ed effettivamente, con atto datato 7.12.2022, davanti il ### abbiano accettato con beneficio d'inventario nell'interesse della figlia minore l'eredità di ### (con conseguente estinzione del procedimento di eredità giacente); ciò premesso, ### ha agito in giudizio nei confronti di ### e ### quali genitori della minore ### erede di ### per ottenere la restituzione della somma di € 40.000,00= versata a titolo di caparra confirmatoria in relazione al preliminare di compravendita immobiliare del 30.1.2020 relativo ad un ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 immobile in corso di costruzione e mai ultimato e per il quale non era poi stato stipulato il contratto definitivo ed ha sostenuto sia la nullità del contratto per il mancato rispetto della disciplina di cui al D.L.vo 122.2005, sia l'intervenuta risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore o comunque per impossibilità sopravvenuta; il ricorso è fondato e deve essere accolto; in primo luogo va osservato che il D.Lvo n. 122.2005, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (normativa certamente operante anche nel caso di contratti preliminari), ha previsto agli artt. 2 e 3 una peculiare forma di tutela dell'acquirente consistente nell'obbligo posto a carico del costruttore, previsto a pena di nullità del contratto, di consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme o, comunque, dei corrispettivi incassati dal costruttore stesso sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, al fine di garantire la restituzione dell'importo versato nel caso cui il costruttore incorra in una situazione di crisi: indipendentemente dal fatto che nel caso esaminato non si sia verificata una situazione di crisi del costruttore e che la mancata conclusione del contratto definitivo sia stata causata dal sopravvenuto decesso dello stesso che ha impedito la conclusione dell'opera, è evidente che la violazione dell'obbligo di consegna in allora (il fatto non è contestato) della garanzia fideiussione da parte del costruttore all'acquirente nei limiti dell'importo ricevuto a titolo di caparra, rappresentava situazione tale da incidere sulla validità del rapporto negoziale così da consentire al ### anche ora, di fare fondatamente valere la nullità del contratto ab origine e, quindi, di richiedere la restituzione del prezzo versato; inoltre lo stesso D.L.vo n. 122.2005 all'art. 6 impone, sempre a pena di declaratoria di invalidità del contratto, il rispetto di una serie di requisiti ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 di forma e di contenuto inesistenti nel caso concreto; in ogni caso, comunque, ad abundantiam, la conclusione della compravendita non si è poi perfezionata a causa del decesso del costruttore e tale situazione ha determinato la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, così da comportare, ugualmente, l'insorgenza del diritto del ricorrente alla restituzione della prestazione eseguita (non è invece fondata la richiesta del ### di restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata non essendo configurabile alcun colpevole inadempimento a carico del venditore); per le ragioni esposte sussiste il diritto di ### alla restituzione dell'importo di € 40.000,00=, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (racc. avv. ### del 18.10.2021; doc. n. 4 di fascicolo di parte ricorrente) e tale diritto va esercitato nei confronti dell'erede di ### e, quindi, nei confronti di ### e dei genitori della stessa che, nell'interesse della minore, hanno accettato l'eredità di ### con beneficio di inventario: detta accettazione ha, tuttavia, quale effetto primario la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede che beneficia, pertanto, della limitazione della propria responsabilità patrimoniale, con la conseguenza che i creditori del de cuius, e, quindi, anche ### potranno aggredire solo il patrimonio ereditario e non quello personale dell'erede (sempre che siano state rispettate le condizioni di legge previste per evitare la confusione tra i due patrimoni, circostanza, peraltro, non oggetto di accertamento nel presente giudizio); le spese di lite, seguono la soccombenza, vanno poste a carico di ### e ### in qualità di genitori della erede minore ### (sempre nei limiti del patrimonio facente parte dell'asse ereditario) e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M.  ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 n. 147.2012, cause di valore da € 26.200,00= a € 52.000,00=, valore medio per la fase di studio e di introduzione del giudizio e minimo per la fase di decisione, trattandosi di causa decisa a seguito di discussione orale (non è stata posta in essere attività istruttoria); sentenza esecutiva ex lege.  P.Q.M.  ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo ### la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato in data ### tra ### e, per l'effetto, #### e ### quali genitori della minore ### erede di ### con beneficio di inventario, alla restituzione della somma di € 40.000,00= oltre interessi legali decorrenti dal 18.10.2021 fino al saldo effettivo, il tutto nei limiti dell'attivo dell'asse ereditario di ### pervenuto all'erede minore ##### e ### quali genitori della minore ### erede di ### con beneficio di inventario, al pagamento a favore di ### delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 786,00= per esborsi e € 4.358,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; il tutto nei limiti dell'attivo dell'asse ereditario di ### pervenuto all'erede minore ### Sentenza esecutiva. 
Così deciso in ### il #### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 IL GIUDICE Dott. #### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00

causa n. 1672/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Acquarone Luigi

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1913/2023 del 25-07-2023

... ritirato tutti i beni acquistati dalla curatela dell'eredità giacente e i mobili residui sono stati giudicati di valore nullo; la questione relativa alla somma «derivante dall'introito relativo al canone di locazione dell'unità commerciale sita in ### n° 219 catastalmente identificata al Fg. 33 mappale 643 sub 1», a cui ha accennato il c.t.u. a pag. 4 della relazione peritale, non è mai stata sollevata dai condividenti, sicché è estranea alla materia del contendere. Pertanto, il patrimonio mobiliare - da suddividere fra i coeredi in misura di 1/3 ciascuno - consta del solo saldo attivo del conto corrente n° 21208 ### pari ad euro 26.151,46. Il valore complessivo degli immobili è stato stimato in euro 573.900,00, al netto delle sanatorie condivise con i c.t.p. La quota dei 2/3 di spettanza attorea è pari ad euro 382.600,00, mentre quella di 1/3 del convenuto è di euro 191.300,00. Il compendio è comodamente divisibile in tre lotti: Lotto 1: a) ### fg 33 mappale 643 sub 1: euro/mq 1.200,00 x 50 mq = euro 60.000,00 b) ### fg 33 mappale 643 sub 2: euro/mq 1.100,00 x 116 mq = euro 127.600,00 Sanatorie da eseguire: euro 4.500,00 ### 1: euro (187.600,00 - 4.500,00) = (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - ### - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14090/2020 R.G. promossa da ### (avv. ### ATTRICE contro ### in persona del procuratore generale ### PISONI (avv. #### (avv.ti ### e #### parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.   Le parti sono eredi ab intestato di ### deceduto in data 15 febbraio 2019 a ### Oggetto del processo è lo scioglimento della comunione ereditaria sorta per effetto della successione mortis causa.   Il compendio è formato da beni mobili ed immobili. La componente mobiliare consta di una parte non contestata (saldo attivo di conto corrente bancario n. 21208 accesso presso ### s.p.a., filiale di ### con saldo attivo pari ad euro 26.151,46 e quadro raffigurante “### con il ### il ### e i SS. ### e ### da Padova”, olio su tela di m. 2,22 x 1,40) e di una parte discussa (la restante universalità di mobili presenti negli immobili del de cuius, di cui il convenuto sostiene di aver acquistato la proprietà dall'amministratore di sostegno dell'ereditando). La componente immobiliare è dettagliata alle pagg. 2 e 3 della citazione e si caratterizza per un'alterazione delle quote di partecipazione alla comunione. Infatti, con atto di compravendita in data 10 giugno 2020 a rogito del notaio dott. ### l'attrice ha comprato la quota di 1/3 della cugina ### al prezzo complessivo di euro 80.000,00, divenendo così titolare della quota dei 2/3, con il restante terzo di spettanza del convenuto ### Egli ha dedotto la viltà del prezzo pattuito e ha impugnato tale compravendita, in via surrogatoria (art.  2900 c.c.), ai sensi dell'art. 1448 c.c. o dell'art. 763 c.c., ovvero, in via subordinata, ne ha domandata la revoca ai sensi dell'art. 2901 La causa è stata istruita mediante c.t.u. a cura dell'ing. #### peritale è stato depositato in data 31 luglio 2022. Non sono state assunte prove orali (si conferma, sul punto, la decisione presa con ordinanza in data 6 dicembre 2021).   ### di precisazione delle conclusioni si è svolta in trattazione scritta. 
Nelle note depositate in data 27 aprile 2023, il convenuto ha aggiunto alle proprie richieste quella di declaratoria di nullità del contratto di compravendita in data 10 giugno 2020 perché in frode alla legge o con causa illecita. Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.   2.   Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.   3.   La prima questione da affrontare è quella relativa all'impugnazione dell'atto di compravendita del 10 giugno 2020, col quale ### ha venduto all'attrice, al prezzo di euro 80.000,00, la quota di 1/3 dei beni immobili ereditari. Il convenuto, inizialmente, ne ha alternativamente invocato la rescissione ai sensi dell'art.  1447 o 763 c.c., ovvero la revoca ex art. 2901 c.c. In sede di precisazione delle conclusioni, poi, ne ha asserita la nullità per frode alla legge o causa illecita.   Il problema è preliminare perché la sua risoluzione influisce sulle quote della comunione immobiliare. Se il contratto è valido ed efficace, a ### spetta la quota dei 2/3 e a ### spetta la quota di 1/3; di converso, se il contratto è inefficace, a ciascuna delle parti in causa spetta la quota di 1/3.   ###, in via surrogatoria, dell'azione ex art. 1447 c.c. o ex art. 763 c.c. e l'esperimento dell'azione revocatoria presuppongono l'esistenza, in capo al convenuto, di un diritto di credito, il cui soddisfacimento sia messo in pericolo, rispettivamente: a) dal mancato impiego, da parte di ### del rimedio della rescissione per lesione; b) dall'atto dispositivo costituito dal contratto di compravendita del 10 giugno 2020.   È, quindi, essenziale - al fine di poter ipotizzare l'esperibilità dei rimedi indicati - che fra ### e ### sia configurabile un rapporto obbligatorio.   Ciò deve essere escluso. Ciascun comunista non è titolare di un diritto di natura obbligatoria, ma di un diritto potestativo a fronte del quale sta una situazione di soggezione in capo a tutti gli altri comproprietari (soggezione all'azione giudiziale di divisione). ### ha alienato all'attrice la sua quota, non era debitrice di ### bensì soggetta al diritto di questi di chiedere (ed ottenere) lo scioglimento della comunione. Il convenuto non vantava - e non vanta tuttora - alcun credito verso ### né, tanto meno, alcun credito che meglio sarebbe tutelato se l'atto di compravendita divenisse inefficace. È appena il caso di rilevare, per completezza, che un simile presupposto non può essere recuperato neppure facendo riferimento al credito del convenuto al pagamento dei conguagli. Le ragioni di ciò sono almeno due. Anzitutto, il versamento di conguagli, nel procedimento divisionale, è un dato puramente eventuale. In secondo luogo, una volta fuoriuscita ### dalla comunione, non è nei confronti di questa che il convenuto potrebbe pretendere un conguaglio, bensì verso l'attrice (e così, infatti, lo si anticipa, sarà nella divisione che si andrà a disporre: v., infra). Di conseguenza, l'azione surrogatoria e quella revocatoria non possono essere accolte per difetto del requisito che ne costituisce la base fondante (i.e., il diritto di credito del convenuto verso ###.   ### forma di impugnativa invocata dal convenuto riposa sull'illiceità del contratto. Il tema è stato sollevato, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni. Nella comparsa conclusionale, poi, il convenuto ha brevemente precisato che il contratto di compravendita sarebbe nullo per motivo illecito comune alle controparti (art. 1345 c.c.). Ci si concentrerà, pertanto, su questa specifica censura.   Il contratto è nullo, ai sensi dell'art. 1345 c.c., in presenza di tre condizioni: ### che il contratto sia sorretto da un motivo comune ai contraenti; ### che quel motivo sia stato il solo a determinare la volontà delle parti; ### che detto motivo si identifichi «con una finalità vietata dall'ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa» (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 10603 del 25/10/1993).   Le condizioni or ora descritte non ricorrono nel caso di specie. È del tutto indimostrato che l'attrice e la convenuta si siano determinate alla stipulazione dell'atto di compravendita al solo scopo di porre «### in posizione di preminenza e precludendo a ### la possibilità di concorrere ad armi pari». Inoltre, è discutibile che tale scopo possa causare la nullità del contratto, poiché non è sufficiente che esso sia potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, ma occorre che contrasti, di per sé, con norme imperative. Tuttavia, le norme che regolano il procedimento divisionale, concernenti la formazione delle porzioni, la proporzionalità fra le quote e i lotti assegnati, la quantificazione dei conguagli ecc. non sono imperative, potendo le parti pacificamente derogarvi nell'ambito dell'esercizio della loro autonomia contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 15844 del 17/05/2022: «In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo stipulato tra due sorelle, allo scopo di far figurare l'esistenza di una posizione debitoria in capo a una di esse, nell'ambito del giudizio di divorzio)»). In conclusione, va escluso che il contratto di compravendita in data 10 giugno 2020 sia nullo in forza dell'art. 1345 Il rigetto dell'impugnativa negoziale comporta che il patrimonio immobiliare debba essere diviso secondo le quote di 1/3, quanto al convenuto, e di 2/3, quanto all'attrice. Il profilo strettamente divisionale sarà trattato nel prossimo paragrafo.   4.   Circa i beni mobili, si premette che: i convenuti hanno rinunciato alla proprietà del quadro “### con il bambino, il ### e i SS. ### e ### di Padova”, così venendo a cessare, su di esso, uno stato di comunione; il dott. ### ha già ritirato tutti i beni acquistati dalla curatela dell'eredità giacente e i mobili residui sono stati giudicati di valore nullo; la questione relativa alla somma «derivante dall'introito relativo al canone di locazione dell'unità commerciale sita in ### n° 219 catastalmente identificata al Fg. 33 mappale 643 sub 1», a cui ha accennato il c.t.u. a pag. 4 della relazione peritale, non è mai stata sollevata dai condividenti, sicché è estranea alla materia del contendere.   Pertanto, il patrimonio mobiliare - da suddividere fra i coeredi in misura di 1/3 ciascuno - consta del solo saldo attivo del conto corrente n° 21208 ### pari ad euro 26.151,46.   Il valore complessivo degli immobili è stato stimato in euro 573.900,00, al netto delle sanatorie condivise con i c.t.p. La quota dei 2/3 di spettanza attorea è pari ad euro 382.600,00, mentre quella di 1/3 del convenuto è di euro 191.300,00.   Il compendio è comodamente divisibile in tre lotti: Lotto 1: a) ### fg 33 mappale 643 sub 1: euro/mq 1.200,00 x 50 mq = euro 60.000,00 b) ### fg 33 mappale 643 sub 2: euro/mq 1.100,00 x 116 mq = euro 127.600,00 Sanatorie da eseguire: euro 4.500,00 ### 1: euro (187.600,00 - 4.500,00) = euro 183.100,00.   Lotto 2: c) ### fg 33 mappale 618 + d) ### fg 1 mappale 4579 Stima: euro/mq 650,00 x 98 mq = 63.700,00 Sanatorie da eseguire: euro 2.500,00 ### 2: euro (63.700,00 - 2.500,00) = euro 61.200,00.   Lotto 3: e) ### fg 33 mappale 544 sub 5: euro/mq 500,00 x 60 mq = euro 30.000,00 f) ### fg 33 mappale 544 sub 6 + g) ### fg 1 mappale 543 Stima: euro/mq 1.200,00 x 258 mq = 309.600,00 Sanatorie da eseguire per regolarizzazione bene f): euro 10.000,00 ### 3: euro (339.600,00 - 10.000,00) = euro 329.600,00.   Si condivide il progetto divisionale predisposto dal c.t.u., che, tenuto conto della richiesta della maggior quotista ### ha previsto le seguenti attribuzioni: • #### 1 = euro 183.100,00 • #### 2 + ### 3 = euro 390.800,00.   Il sig. ### deve ricevere da ### un conguaglio pari a euro 8.200,00. Tale conguaglio sarà soddisfatto nell'ambito della divisione mobiliare. 
Così, a ### viene attribuita la somma di euro 8.717,15 (corrispondente alla sua quota di 1/3); a ### viene attribuita la somma di euro 16.917,15 (pari alla quota di 1/3 + il conguaglio di euro 8.200,00); a ### viene attribuita la somma residua di euro 517,15 (pari alla quota di 1/3 decurtata del conguaglio).   5.   Il convenuto dovrà rifondere alle altre parti le spese di lite e sostenere, per intero, il costo della c.t.u., atteso che le sue domande riconvenzionali - le quali hanno impedito il perfezionamento di una divisione stragiudiziale e hanno imposto gli approfondimenti istruttori - vengono tutte respinte. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 (indeterminabile - complessità bassa).  P.Q.M.  Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1. respinge tutte le domande del convenuto ### di impugnazione della compravendita del 10 giugno 2020; 2. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra le parti per effetto della successione mortis causa di ### nei termini seguenti: a) assegna il ### 1 a ### b) assegna i ### 2 e 3 a ### c) dispone che il conguaglio dovuto da ### a ### pari ad euro 8.200,00, venga soddisfatto nell'ambito della divisione del conto corrente, che ripartisce per euro 8.717,15 a favore di ### per euro 16.917,15 a favore di ### e per euro 517,15 a favore di ### 3. condanna il convenuto ### a rifondere a ciascuna delle altre parti le spese di lite, e così: ### euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e ### a favore di #### euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e ### a favore di ### 4. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico di ### Brescia, 25 luglio 2023 Il giudice ### 

causa n. 14090/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Tinelli Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11972/2025 del 07-05-2025

... ex art. 528 c.c., veniva nominato il curatore dell'eredità giacente. ### ale di ### con sente nza n. 1646/2017, accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione di ### respingeva la domand a di rilascio dei ricorrenti e di ### e li condannava alle spese processuali. 3 di 14 ### e ### proponevano appello avverso la predetta sentenza. Resisteva al gravame ### onio e l'eredità giacente di ### restava contumace. Con sentenza n. 647/2020 del 25.9/9.10.2020, la Corte di Appello di Reg gio ### in parziale riform a della pronuncia gravat a, rigettava la domand a di usu capione del #### dice di seconde cure riteneva che tra le parti intercorresse da tempo un rapporto locatizio, mai dichiarato ai fini fiscali, e che non si potesse considerare efficacemente sopravvenuta l'interversione della detenzione locatizia in possesso ad usucap ionem, stant e la non univocità della condotta del ### il quale aveva continuato a corrispondere il canone di locazione dell 'immobile anche dopo il rifiuto di rilascio, come desumibile dalla deposizione del geometra ### Inoltre, la Corte territoriale rilevava che ### in occasione del sopralluogo disposto dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di ### in (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 940/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati ### e ####, -ricorrente contro ### e ### rappresentat i e dife si dall'avvocato ### -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n. 647/2020 depositata il ###.  2 di 14 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025 dal #### ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ### in proprio e quale procuratore generale di ### conveniva innan zi al Tribunale di ### per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di comodato d'uso, stipulato tra le parti in relazione ad un piccolo appartamento con terrazzo al piano attico sito nel ### di Reg gio ### via ### n. 59, e, per l'effetto, cond annare il convenuto al rilascio dello stesso, all'esecuzione di tutte le opere funzionali alla riconsegna del bene in buone condizioni abitative ed al risarcimento dei danni patiti. 
Si costitu iva in giudizio ### io, spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertame nto dell'acq uisto del diritto di proprietà sull'immobile pe r usucapione ultraventennale; contestualmente, il convenuto chiedeva l'integrazion e del contraddittorio nei confronti di ### figlia di ### quale contitolare del bene in contestaz ione, che inizialmente gli era stato concesso in locazione dal 1981 al 1984 e poi era rimasto nel suo possesso, dopo che nel luglio 1988 si era rifiutato di rilasciarlo a ### in occasione della sua festa di laure a, in quanto non gli erano state rimborsate le spese straordinarie che aveva pagato di tasca propria per l'immobile. 
Si costitu iva altresì ### onella, concludendo p er l'accoglimento del ricorso introduttivo. 
Nelle more del giudizio decedeva M altese ### e , in seguito all'apertura del procedimento ex art. 528 c.c., veniva nominato il curatore dell'eredità giacente.  ### ale di ### con sente nza n. 1646/2017, accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione di ### respingeva la domand a di rilascio dei ricorrenti e di ### e li condannava alle spese processuali. 3 di 14 ### e ### proponevano appello avverso la predetta sentenza. Resisteva al gravame ### onio e l'eredità giacente di ### restava contumace. 
Con sentenza n. 647/2020 del 25.9/9.10.2020, la Corte di Appello di Reg gio ### in parziale riform a della pronuncia gravat a, rigettava la domand a di usu capione del #### dice di seconde cure riteneva che tra le parti intercorresse da tempo un rapporto locatizio, mai dichiarato ai fini fiscali, e che non si potesse considerare efficacemente sopravvenuta l'interversione della detenzione locatizia in possesso ad usucap ionem, stant e la non univocità della condotta del ### il quale aveva continuato a corrispondere il canone di locazione dell 'immobile anche dopo il rifiuto di rilascio, come desumibile dalla deposizione del geometra ### Inoltre, la Corte territoriale rilevava che ### in occasione del sopralluogo disposto dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di ### in relazione ad una procedura esecutiva promossa n ei confronti di ### , aveva autonomamente consentito l'accesso all'appartamento al ###, in tal modo dimostrando di essere in possesso delle chiavi e di non aver perso la disponibilità m ateriale de l bene. Infine, la Corte di Appello riteneva debole la versione dei fatti fornita dal ### - il quale aveva sostenuto di aver negato il rilascio perché titolare di un credito per il rimborso delle spese straordinarie da lui sostenute per l'immobile, spese in realtà inferiori ai canoni di locazione che non aveva pagato e di molto inferiori al valore dell'immobile, posto nel centro di ### in una zona di pregio. 
Avverso tale sentenza ### nio ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di otto motivi, e ### e ### hanno resistito con controricorso. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale en trambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 14 1) Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorre nte denuncia la nullità dell a sentenza per vizi del procedimento, in relazione alla violazione de ll'art. 1 15 c.p.c. La Corte terr itoriale avrebbe erroneament e ritenuto non provata la sussistenza dell'interversione della detenzione in possesso, fondando la propria de cisione su un'unica scarna tes timonianza, quella del geomet ra ### ass eritamente supportata da riscontri estrinseci. In particolare, ritiene il ricorrente che il Giudice di seconde cure avrebbe travisato la natura del negozio giuridico stipulato dalle parti, sulla scort a di suppo sizioni disancorate da qualsivoglia riscontro probatorio, pronuncia ndosi, in tal m odo, extra petita. 
Il primo motivo, col quale si assume che la Corte d'Appello avrebbe posto a fondamento della sua decisione un fatto non allegato dalle parti, individuat o nel contratto di locazione non formalizzato p er motivi fiscali, é infondato. 
E' ver o, infatti, che gli originari ricorrenti l'ing. ### ese e l'avv. ### ai quali si é poi affiancata la comproprietaria ### figlia del primo, avevano richiesto il rilascio dell'appartamento di 40 mq sito al piano attico del fabb ricato di ### via ### orio ### n. 59, con annesso terrazzo/veranda, da parte di ### assumendo che gli fosse stato concesso con comodato gratuito ormai risolto e non in locazione, m a quest'ul timo h a avanzato domanda riconvenzionale di usucapione dell 'immobil e sostenendo di avere detenuto l'appartamento in locazione dal 1981 al 1984, producendo le ricevute dei canoni versati per quel periodo, e di essere rimasto nella disponibi lità dell'immobile nel periodo successivo con interversione della detenzione in possesso, omettendo di pagare il canone di locazione fino a l 1988 e rifiuta ndosi di rilasciare l'immobile a luglio di quel l'anno (in occasione della laurea di ### pe rchè aveva pagato interventi di m anutenzione 5 di 14 straordinaria compiuti sull'im mobile che non gli erano stati rimborsati, ed i ricorren ti avevano re plica to alla riconvenzionale, rappresentando che in realtà ancora nel 2006 ### non aveva la disponibilità esclusiva uti dominus dell'appartamento, in qua nto ### aveva avu to libero accesso all'appartamento facendovi accedere, in assenza di ### il CTU arch. ### i ncaricato d i compiere un sopralluogo per la stima nell 'ambito dell a procedura esecutiva promossa dalla ### ic a carico del comproprie tario ### ed indicando il teste geometra ### per dimostrare che il pagamento dei canoni di locazione era continuato da parte del ### anche dopo l'asserita ces sazione della locazione del 1984. 
Ne deriva che, per richiesta dello stesso ### ai fini dell'accoglimento della riconvenzionale di usucapione, il predetto, avendo acquisito la disponibilità dell'immobile quale conduttore, e quindi a titolo di locazione, era tenuto a dimostrare ai sensi dell'art.  1141 comma 2° cod. civ. , l'inte rversione dell a dete nzione in possesso, per far decorrere il termine ventennale di usucapione, e la Corte d 'Appello, pienamente restando entro i l imiti dei fatti allegati, ha ritenuto non raggiunta la prova di tale interversione, sia sulla base del pagamento di ulteriori canoni di locazione da parte del ### a favore dei ### in epoca successiva all'asserita cessazione del contratto del 1984 ed al rifiuto di rilascio del 1988, emerso dalla testim onianza puntual e ed attendibile del geometra ### sia in base alla circostanza che ancora nel 2006 ### aveva potuto fare liberamente accedere il CTU arch. ### nell'immobile in assenza del ### evidentemente utilizzando le proprie chiavi, a riprova che il ### non aveva provveduto a sostituire le chiavi di accesso all'appartamento per escludere che potessero fruirne i ### sicché sotto quest o d uplice profilo il giudice di secondo grado ha ritenut o non fornita dal C ostantin o, 6 di 14 che ne aveva l'onere, la prova della chiara ed univoca sua volontà di inte rversione della detenzione in no me altrui in possesso esclusivo uti dominus dell'appartamento.  2) Con la second a censura, articolata in relazione all'art. 36 0, comma 1°, n. 4) c.p. c., il ricorren te lamenta la nullità della sentenza per vizi del procedimento, in relazione alla violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché alla violazione dell'art. 2702 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c.. La Corte di Appello, pur escludendone il carattere di in dispensabilità ex art.  437, comma 2° c.p.c. , avrebb e acquis ito nuove produzioni documentali e, in specie, una copia del bigliet to infor male che accompagnava uno dei pagamenti effettuati dal ### dopo il suo rifiuto di rilascio dell'immobile del luglio 1988, in spregio alla disciplina codicistica che prevede rigide preclusioni processuali per l'appello nel rito del la voro applicabil e in materia di comodato. 
Inoltre, il Giudice adito avrebbe fatto cattivo uso dei poteri officiosi di cui al l'art. 421 c.p.c., acqui sendo elementi istrut tori atti a dimostrare l'esistenza di un contratto di locazione stipulato inter partes, circostanza mai allegata dai ricorrenti, che si erano sempre riferiti ad un fantomatico contratto di comodato, e mai oggetto di discussione tra le parti. 
Il secondo motivo, attinente alla disposta acquisizione ex art. 421 c.p.c. da parte della Corte d'Appello del do cumento 4 allegato all'atto di appello (una lettera di accompagnamento del versamento di canoni di locazione, non firmata e disconosciuta dal ### quanto alla provenienza ed alla riferibilità all'immobile di causa, che sarebbe stata ritrovata nel 2018), c he sarebbe stato acquis ito nonostante il disconoscimento del ### quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie del rito del lavoro, applicabili alle parti in un giudizio prom osso per il rilasci o di un immobile asseritamente detenuto in comodato, é inammissibile. 7 di 14 Ed invero, la sentenza impugnata, all'ultimo capoverso di pagina 8, indica il docume nto come “ di per sé n on decisivo, essend o ricavabili, a prescindere da esso, in atti già sufficienti elementi a sostegno delle ragion i dell'appellante”, ed in effe tti la s entenza impugnata si é basata piuttosto sulla testimonianza del geometra ### sulla produzione per stralcio della CTU dell'arch. ### e sul princi pio di no n contestazione della circostan za del li bero accesso di ### e del ### all'interno dell'immobile nel 2006 in assenza di ### dalla quale si é desunto che ### avesse ancora le chiavi necessarie ad accedere all'immobile di causa, per cui escludendo dal compendio probatorio il documento acquisito ex art. 421 c.p.c., la decisione della causa non sarebbe mutata.   ### o meno di un documento, da parte del giudice del lavoro in sede di appello (lo stesso principio vale ex art. 447 bis c.p.c. per le cause di comodato), comunque, attiene, ai sensi degli artt. 421 e 437 cpc, ai poteri discrezionali di detto giudice di merito che tale produzione ritenga indispensabile o comunque necessaria ai fini del decidere; pertanto, l'esercizio di quei poteri si sottrae, per la natura discrezionale dei medesimi, al sindacato di legittimità, anche quando manchi un'espressa motivazione al riguardo. 
Va ribadito, infatti, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il gi udizio sul l'attendibilità dei testi (art. 244 c.p.c.), come la scelta, tra le varie emergen ze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la mot ivazi one, involgono apprezzament i di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un a esplicita confutazione degl i altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti ( sez. lav. ord. 17.1.2024 n. 1842).  3) Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente si duole della nullità della sentenza per vizi de l 8 di 14 procedimento, in relazione alla violazione de ll'art. 1 15 c.p.c. Il Giudice di secondo grado avre bbe er roneamente dedott o, dalla circostanza che ### po aveva avuto libero accesso all'immobile unitamente al ### in occasione del sopralluogo disposto dal giudice dell'esecuz ione del Tribunale di ### che il predetto fosse in possesso d elle chiavi dell'appartamento e che, pertanto, non avesse mai perso la disponibilità del bene. La Corte territo riale avrebbe violato il principio di non cont estazione ex art. 115 c.p.c., atteso che il ### non poteva contestare la circostanza del possesso delle chiavi, perché mai ded otta da M altese ### , il quale si era limitato ad allegare la diversa circostanza di aver avuto autonomo accesso all'immobile. 
Il terzo motivo é infondato, in quanto la sentenza impugnata si é basata sul fatto, non contestato, che era stato allegato dai ### nella memoria di costituzione contraria alla ricon venzionale di usucapione di ### ino Ant onio, ossia che nel 2006 ### aveva avuto lib ero accesso all'appart amento oggetto d i causa, e che aveva fatto visitare al CTU arch. ### in assenza di ### che sul punto nulla aveva controdedotto, ed ha ritenuto superflua la prova t estimoniale sul punto chiesta dagli appellanti, deducendo dal fatto che di norma l'ingresso in un appartamento presuppone la disponibilità delle chiavi di accesso e che il preteso possessore autonomo, ### non era presente al sopralluogo del ### il fatto che ### avesse ancora quelle chiavi, e tale valutazione, certamente plausibile, non é sind acabile in sede ###la richiesta di un diverso apprezzamento del materiale probatorio, tanto più che il giudice di secondo grado ha anche va lorizzato l'ass enza di contestazioni specifiche del ### alla denuncia sporta da ### ed allo stralcio della ### che erano stati prodotti. 9 di 14 4) Con la quarta doglian za, in relazione all'art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità d ella sent enza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1167 cod. civ.. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente rit enuto che l'accesso del ### all'appartamento in sede di sopralluogo fosse incompatibile con l'esercizio, da parte del ### del possesso uti dominus sull'immobile, che si sarebbe dovuto manifestare, in primo luogo, con l'e sercizio dello ius exclud endi alios. In t al modo , la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell'art. 1 167 cod. civ., in forza del quale soltanto uno spossessamento protrattosi per oltre un anno può configurare un valido atto di interruzione dell'usucapione. 
Il quarto motivo, col quale si assume che la Corte d'Appello abbia erroneamente considerato il possesso esercitato sull'appartamento da ### nel 2006, in occasione del sopralluogo del CTU ### come atto int erru ttivo della pre scrizione acquisitiva, in violazione dell'art. 11 67 cod. civ., secondo il quale solo uno spossessamento protrattosi per oltre un anno sarebbe idoneo ad interrompere l'usucapione, é infondato. 
In realt à l'impugnata sentenz a non ha considerato l'accesso nell'appartamento autonomamente compiuto da ### nel 2006 insieme al ### come atto interruttivo di un precede nte possesso, ritenendolo piuttosto come idoneo a dimostrare, insieme al pagamento dei canoni di locazione anche dopo il mancato rilascio del luglio 1988 da parte del ### tino ai ### eme rso dalla deposizione ### che il ### non aveva fornito prova dell'interversione della detenzione in possesso, non avendo manifestato una volontà chiara di possedere autonomamente come proprietario l'appartamento, pon endo in essere le attività necessarie per palesare il suo intento di escludere definitivamente i proprietari ed i terzi dal godimento uti dominus del bene. 10 di 14 5) Col quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in dipendenza della mancanza assoluta di mot ivazione sotto l'aspetto del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La sentenza di secondo grado sarebbe altresì affetta dal vizio motivazionale del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo la Corte territoriale rilevato che il CTU aveva indicato l'immob ile come libero da locazioni, canoni, livelli e servitù e, al cont empo, sostenuto la sussistenza di un contratto di locazion e stipulato inter partes, non dichiarato dai proprietari a fini fiscali. 
Il quin to motivo di ricorso é in ammissibile per la parte in cui ipotizza la contraddittorie tà della motivazione della sentenza impugnata, per avere da un lato affermato che dalla ### risultava che l'appartamento oggetto di causa era risultato libero da locazioni, canoni, li velli e servitù, e dall'al tro che dalla st essa si ricavava la perdu rante esist enza del contratto di locazione non dichiarato, in quanto do po la riforma dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. da parte dell'art. 54 comma 1 lett era b) d el D.L.  22.6.2012 n. 83, convertito con modific azioni dalla L. 7.8.2012 n.134, la motivazione contraddittoria in sé non é più censurabile in cassazione (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 24.7.2020 n.15933; Cass. 12. 10.2017 n. 23940), ed é infondato per la parte in cui ipotizza una mancanza assoluta di motivazione. La Corte d'Appello, infatti, ha ricavato l'esistenza del contratto di locazione, anche se mai formalizzat o per ragioni fiscali, dalle ricevute dei canoni d i locazione prod otte dallo stesso ### io, dalle sue ammissioni in sede di costituz ione e dalla testimonian za del geometra ### sul protrarsi della locazione anche dopo il rifiuto di rilascio del 1988, e non dalla ### che semplicemente ha assunto rilievo in ordine al fatto che nel 2006 fosse stato ### in assenza del ### tino, a farlo 11 di 14 accedere (evidentemen te con le sue chiavi) per procedere alla stima nell'apparta mento, che a quell'epoca non risultava più occupato dal conduttore.  6) Col sesto motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p .c., il ricorr ente si duole della null ità del la sentenza impugnata per violazione dell'art . 132 c.p. c. e, ai sensi dell'ar t.  360, comma 1°, n. 5 ) c.p.c . lamenta l'ome ssa motivazione e l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.  ### ice di seconde cure avrebb e erroneame nte rapportato la verosimiglianza delle ragioni dell'opposizione del detentore al versamento degli ulteriori canon i locatizi, a fronte di un credito insoddisfatto da lui vantato p er opere di manutenzione straordinaria fatte esegu ire a sue spese sull'immo bile, ed in rapporto al valore dell'imm obile, in tal modo disconoscendo l'attendibilità dell'atto di interversione della detenzione in possesso. 
Il sesto mo tivo é palesemente inammissibi le, in qua nto mischia doglianze eterogenee di nullità della sentenza ex art. 132 e 360 comma primo n . 4) c. p.c. per om essa motivazione, che presuppongono un error in proceden do, e dog lianze ex art. 360 comma prim o n. 5) c.p.c. p er omesso esame di un fatt o controverso e decisivo per il giudizio, peraltro neppure identificato in un fatto stori co principale, o secondario specifico, che presuppongono un error in iudi cando, in tal modo rimet tendo a questa Corte il compito di seleziona re le censure esaminabili, e mascherando l'intento di ottenere una non consentita rivalutazione del fatto in sede di legittimità p er la man cata condivi sione della plausibile e motivata ricostruzione effettuata dalla Corte d'Appello. 
Il giu dice di secondo grado ha, infat ti, rite nuto non provata l'interversione della detenzione del conduttore ### in possesso ad usucapionem, sia perché le motivazioni dallo stesso addotte per giustificare ne l 1988 il m ancato rilascio dell'appartamento (l'aver sostenuto spese di manut enzione 12 di 14 straordinaria non rimb orsategli dalla parte locatrice nel periodo 1984-1988 non docume ntate, in realt à già coperte pressoché integralmente dall'importo dei canoni matu rati e non pagati nel periodo 1985-1988 e comunque d i impo rto irrisorio rispetto al valore dell'appartam ento, superiore ad € 100.000,00 secondo la stima del ### del 2006) erano inconsistenti, sia in quanto dalla testimonianza del geometra ### era emerso che anche dopo il mancato rilascio dell'immobile del luglio 1988 il ### aveva continuato a pagare il canone di locazione per giustificare la sua perman enza nell'immobile, sia in qu anto nel 2006 ### insieme al ### era potuto entrare autonomamente nell'appartamento in assenza del ###, non essendo stata quindi provata, da colui che per sua ammissione, aveva iniziato a detenere l'immobile a titolo di locazione, ed invocava l'usucapione, una chiara ed inequivoca volont à di possede ###proprio uti dominus, volendo escludere i diritti dei terzi ed in particolare dei proprietari ### 7) Con la settima censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente denu ncia la vi olazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine al vizio di extrapetizione per essersi pronunciato d'ufficio su eccezioni rimesse alla prospettazione processuale esclusiva d elle parti. La Corte di App ello avrebbe alterato il petitum e la causa petendi, attribuendo arbitrariamente in capo a ### po la d isponibilità materiale del bene in contestazione e ometten do di con siderare che l'assenza della predetta disponibilità era e vincibile dalle risultanze istruttorie ed era stata allegata dal ### stesso, che sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva fatto riferimento alla concessione in como dato dell'immobile a ### Infondato é il settimo m otivo, col quale si assume che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in extrapetizione, con violazione dell'art.  112 c.p.c., per avere attribuito ai ### la disponibilità materiale 13 di 14 dell'immobile oggetto di causa, del quale essi avevano invece richiesto il rilascio, sia pure assumendo infondatamente di averlo concesso in como dato gratu ito a ### tonio, all'epoca studente universitario, fin dagli anni '80 dello scorso secolo. 
Nel richiam are quanto già argomentat o relativamente al terz o motivo di ricorso, va esclusa qualsivoglia extrapetizione, in quanto i ### hanno chiesto di respingere l'avversa riconvenz ionale di usucapione, assumendo di non avere mai perso completamente la disponibilità dell'immobile che il ### antino non aveva inteso rilasciare, da un lato incassando ancora canoni di locazione dopo il rifiuto di rilascio del luglio 1 988, secondo qu anto l'impug nata sentenza ha ricavato dal la depo sizione del geometra ### addotto dai ### e dall'altro pot endo liberamente accedere all'appartamento insieme ad un CTU nel 200 6, in assenza del preteso possessore autonomo ### 8) Con l'ottavo m otivo, ai sensi de ll'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si lamenta la viola zione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 1165, 2943, 2944 e 2945 cod. civ., per avere la Corte d'Appello considerato att o avente efficaci a interruttiva del decorso del termine utile per l'usucapione, un atto non rientrante tra quelli tipizzati dalla legge. La Corte d i Appello avrebbe erroneamente qualificato la pretesa disponibilità delle chiavi in capo a ### ppo, e il suo conseguen te autonomo ingresso nell'appartamento in occasione degli accertamenti del CTU ### come atto int erru ttivo del possesso ad usuca pionem, in spregio alla discip lina codicistica che prevede una elencazione tassativa degli atti che comportano, per il p ossessore, la perdita materiale del potere di fatto sul bene.  ### motivo é inammissi bile, perché non si con fronta con la motivazione addotta dall'imp ugnata sentenza, che non ha affatto considerato l'autonomo accesso nell'immobile di causa nel 2006 da parte di ### e del ### come atto interruttivo 14 di 14 della prescrizione acquis itiva invocata dal ### tino, richiedente una durata superiore all'anno nella specie mancante, in violazione degli articoli 1165 , 2943, 2944 e 2945 cod. civ., bensì come elemento probatorio, che insieme al principio di non contestazione ed alla de posizione del geometra ### sull'effettuaz ione di ulteriori pagamenti di canoni di locazione da parte del ### in favore dei ### se in epoca su ccessiva al rifiutato rilasc io dell'immobile nel luglio 1988, ha dimostrato che il ### non ha manif estato col suo comportamento una chiara ed inequiv oca volontà di interversione della detenzione in possesso come richiesto dall'art. 1141 comma 2° cod. civ., indispensabile per fare decorrere il termine ventennale dell'usucapione. 
Le spese pro cessuali del g iudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vann o poste a carico del ricorrente ed in favore dei controricorrenti, ### F ilippo e ### Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/20 02 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di ### e lo condanna al pagamento in favore d i ### e ### delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidandole in € 200,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre ### CA e rimborso spese gene rali del 15 %. Dà att o che sussistono i presupposti processuali di c ui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/20 02 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Picaro Vincenzo

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