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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio e così composta dr.ssa ### presidente rel. dr.ssa ### consigliere dr.ssa ### consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to ### virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### n. 164; ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### via E. ### n. 52; ###: appello contro sentenza n. 93/2024 del Tribunale di ### pubblicata in data ### FATTO E DIRITTO § 1. - La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso per reintegra nel possesso ex artt. 1168 cod. civ. e 703 cod. proc. civ., ritualmente notificato al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ### premetteva che l'avv. ### con decreto del 26.8.2013, il Tribunale di ### su richiesta dei fratelli ### e ### nominava amministratrice di sostegno del di loro padre ### il quale, tuttavia, decedeva il ###. Rappresentava che, cessato l'incarico per morte dell'amministrato, l'amministratore, in data ###, provvedeva a consegnare presso la ### civile del Tribunale di ### specifica documentazione (indicata nel verbale di consegna), oltre che un mazzo di chiavi relativo ad alcuni immobili dell'amministrato, dei quali le parti in causa, oltre che il germano ### ne erano divenuti proprietari per successione ereditaria, ovvero: 1) immobile sito in ### via ### foglio 47, part. 298 sub 21; 2) appartamento sito in ### viale ### snc, faglio 64, part. 190 sub 175; 3) appartamento sito in ### di ### via ### foglio 6, particella 299, sub 4. Esponeva, inoltre, che, in seguito alla chiusura dell'amministrazione di sostegno, il convenuto, in data ### ritirava presso la cancelleria del Tribunale il materiale in precedenza consegnato all'amministratore di sostegno. Quindi, il ricorrente, nella qualità di erede, sosteneva di avere diritto di essere immesso nel possesso dei beni ereditari mediante consegna delle chiavi degli immobili, oltre che ottenere la documentazione inerente l'attività commerciale del defunto padre; pertanto, in via stragiudiziale chiedeva al fratello resistente la consegna del suddetto materiale, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Per tali ragioni, sostenendo di aver subito uno spoglio dal convenuto, il quale gli impediva di rientrare nel possesso dei beni ereditari, chiedeva la reintegra nel possesso dei suddetti beni immobili mediante la consegna delle chiavi oltre che di tutta la documentazione riguardante l'attività commerciale del de cuius, vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, ### rilevava, preliminarmente, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fratello ### eccependo, comunque, la decadenza dell'azione possessoria per decorso del termine annuale, decorrente dalla data del decesso del padre; nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso, stante l'assenza nel caso di specie di uno spoglio violento e clandestino e l'assenza di prova dell'elemento psicologico degli ipotetici atti di spoglio e delle presunte turbative; inoltre, precisava che la documentazione citata dal ricorrente era stata dallo stesso consegnata al consulente nel tentativo di pagare i debiti del defunto padre e che le chiavi erano allegate al ricorso R.G. n.1313/2014, dallo stesso azionato per la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Chiedeva, dunque, in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro germano e, nel merito, dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda e. comunque, infondata in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese ed onorari.
Sentite liberamente le parti all'udienza del 16.12.2014, con l'ordinanza 3397/2015 dell'11.3.2015 il Tribunale di ### all'esito della fase sommaria, respingendo le eccezioni sollevate da parte resistente, accoglieva il ricorso di ### e, per l'effetto, ordinava la reintegrazione del ricorrente nel possesso degli immobili e dei beni mobili descritti nello stesso ricorso tramite la consegna delle chiavi e dei documenti afferenti all'esercizio commerciale del de cuius e condannava il resistente al pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza, accolto dal Collegio con provvedimento del 10.02.2016 il quale, riformando l'ordinanza impugnata, rigettava la domanda di reintegrazione, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. Pertanto, in data #### depositava istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, istanza che veniva notificata al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Si costituiva, pertanto, ### che con propria memoria specificava che i documenti, per cui ### invocava il provvedimento di reintegrazione, erano stati consegnati al commercialista, al quale il ricorrente avrebbe potuto richiederli in qualsiasi momento, essendo il commercialista anche consulente dello stesso ricorrente e che le chiavi dell'immobile di ### di ### e dell'appartamento in ### erano state sempre nella disponibilità di ### Precisava, inoltre, che prima di consegnare le copie delle chiavi del locale si era reso necessario adottare qualche cautela per prevenir e liti ulteriori tra germani; insisteva, dunque, nel rigetto del ricorso.
Concessi i termini ex art. 183, la causa veniva solo documentalmente istruita; dopo numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni, assegnato il giudizio a questo giudice per l'udienza del 10.1.2023, la causa perveniva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ.; al termine della discussione e all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciato il presente provvedimento con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.>>
§ 2. - Il Tribunale di ### con sentenza n. 93/2024 così statuiva: << 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reintegrazione del ricorrente nel possesso degli immobili e dei beni mobili descritti in ricorso tramite la consegna delle chiavi e dei documenti relativi all'esercizio commerciale così come specificati nel verbale di consegna dell'### di sostegno del 25.10.2013; 2. condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 9.484,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, come per legge.>> § 3. - il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< ###esito del giudizio di merito - in presenza di due provvedimenti sommari di segno opposto - occorre analizzare funditus la domanda del ricorrente, ribadita con l'istanza di prosecuzione del merito possessorio, al fine di verificare la sussistenza delle allegazioni - seppur generiche - indicate nel ricorso introduttivo. A tal riguardo, si rammenta che in tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale (Corte di Cassazione, ### 6 - 2, Ordinanza n. ### del 03/11/2022). Ciò posto - e condivisa l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dal resistente, come rilevata da entrambe le ordinanze rese in fase sommaria - occorre verificare la sussistenza della prova del possesso dei beni oggetto di ricorso in capo al ricorrente al momento della proposizione del ricorso; elemento indefettibile per accordare la tutela possessoria. Si rileva in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1146 cod. civ. «Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione», momento dal quale il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione, come previsto anche dall'art. 460, comma 1, cod. civ., e, dunque, senza che chi lamenti lo spoglio sia onerato di dimostrare il precedente possesso, essendo sufficiente la prova del medesimo in capo al de cuius e della qualità di erede dello spogliato in base ad un titolo, anche invalido, astrattamente idoneo al trasferimento del bene ereditario (Cassazione civile sez. II, 20/07/2011, n.15967; Sez. 2, Sentenza n. 6852 del 18/05/2001). Diversamente, il secondo comma dell'art. 1146 c.c. prevede che «il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti»; trattasi di facoltà, attribuita al successore a titolo particolare (tanto inter vivos quanto mortis causa), con la conseguenza che il medesimo non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24175). In sintesi - diversamente da quanto ritenuto dal Collegio in esito al giudizio di reclamo - non occorre verificare in capo alle parti la qualifica di eredi del de cuius, essendo sufficiente la mera posizione di chiamati all'eredità; si afferma, infatti, che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod. civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 cod. civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione. Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione (Corte di Cassazione, ### 2, Sentenza n. 1741 del 28/01/2005). Ciò posto, non vi sono dubbi sulla prova del possesso in capo al ricorrente, nella sua qualità di figlio di ### degli immobili oltre che della documentazione inerente l'attività commerciale del de cuius (sia esso chiamato all'eredità che erede), come da elenco di documenti allegato alla produzione di parte resistente (###5); circostanza valevole anche per il resistente, il quale, tuttavia, ha dimostrato di essere erede, acquisendo la materiale disponibilità dei beni subito dopo la morte del padre amministrato, ritirando le chiavi degli immobili e la citata documentazione presso la cancelleria del Tribunale. Trattasi, indubbiamente, di una situazione di compossesso venutasi a creare in seguito alla morte del padre delle parti, che prescinde dalla materiale apprensione dei beni e che, invece, si giustifica de iure, alla luce dei citati articoli (artt. 460 e 1146, comma 1, c.c.). Sotto tale ultimo aspetto, la Suprema Corte, oltre a ribadire che non sia necessario che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto di materiale apprensione del bene caduto in successione, come indicato dal codice civile, ha evidenziato che va configurato come spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi, rifiuto opposto, nel caso di specie, dal resistente al coerede, sicché integra gli estremi dello spoglio, tutelabile con l'apposita azione di reintegrazione, l'atto a mezzo del quale il coerede detentore mira, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio e in danno degli altri coeredi non detentori la relazione di fatto col bene, perché, trasformando il compossesso del bene ereditario in possesso esclusivo, esclude gli altri dalla possibilità di goderne nello stesso modo, determinando la privazione totale o parziale del bene (### 2, Sentenza 1741 del 28/01/2005; ### 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008). Invero, provato il compossesso in capo alle parti, va esaminata la reale attività attuata da ### il quale, nelle proprie difese ha sostenuto che i documenti ritirati presso il Tribunale alla chiusura dell'amministrazione di sostegno, sarebbero stati consegnati al consulente e, dunque, messi a disposizione della parte ricorrente e le chiavi degli immobili allegate al ricorso R.G. 1313/2014 (ricorso depositato da ### al fine di ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente di ###. Ebbene, se pure si volesse ritenere veritiera la circostanza secondo cui ### avrebbe inviato “la documentazione ricevuta dal Tribunale di Catanzaro” al consulente dell'attività commerciale del defunto padre, come da missiva (all. 6) spedita al consulente, presente nella produzione di parte resistente - datata 18.11.2013 ma priva dell'indicazione del destinatario e di alcuna prova che dimostri la sua effettiva spedizione, peraltro contestata dal ricorrente -, nella medesima si legge chiaramente che sarebbero stati inviati al consulente i documenti di cui al verbale di consegna (all. 5) compresi tra il n. 1 ed il 15; conseguentemente, sono rimasti nella disponibilità esclusiva di ### i beni indicati dal n. 16 al n.19, ovvero: n. 16 agenda banca ### 04; n. 17 carta di circolazione relativa all'autovettura ### 500; n. 18 due carnet di assegni rispettivamente della ### e del ### di Napoli; n 19 un mazzo di chiavi costituito da n. 13 chiavi ed una chiave antifurto di colore nero. Ad ulteriore conferma dell'esclusivo possesso di tali oggetti in capo ad ### al momento della presentazione del ricorso per reintegrazione nel possesso soccorre lo stesso indice dei documenti depositato in allegato al ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità proposto dal resistente il ### (nel quale vi è il citato mazzo di chiavi, v. all. 8 parte resistente, indice fascicolo ###/2014), ovvero un mese dopo la proposizione del presente giudizio, iscritto a ruolo il ###.
Peraltro, appare doveroso evidenziare che il procedimento R.G. 1313/2014 si è concluso con un rigetto (provvedimento n. 2004/2014 in atti), avendo ritenuto il giudice che non si fosse configurata la giacenza dell'eredità per essere ### nel possesso dei beni ereditari (si legge “…il ricorrente possiede le chiavi … risulta la intervenuta consegna in data 25 ottobre 2013 da parte dell'### di sostegno a ### dei registri dell'impresa commerciale, della documentazione dell'immobile sito nel condominio ### bollette per utenze varie e modelli per il pagamento delle imposte, documentazione relativa all'autovettura ### 500, carnet di assegni e un mazzo di chiavi costituito da 13 chiavi più antifurto …”); elementi da cui desumere che ### godesse di una situazione di possesso dei beni ereditari tale da escludere il ricorrente, non potendo ciò che integrare un'attività di spoglio violento nei confronti del fratello. In altri termini, da tali emergenze risulta del tutto indimostrata la tesi sostenuta dal resistente, anche nella fase di merito, secondo cui il ricorrente ### fosse nel possesso delle chiavi e della documentazione più volte citata, non avendo offerto in tal senso alcuna prova; anzi, assume i caratteri della confessione la dichiarazione esplicitamente argomentata da ### nella propria memoria difensiva (ribadita anche nelle note di trattazione scritta del 15.6.2023, pag. 2) a mente della quale «…deve farsi una precisazione. Stante il clima familiare non idilliaco, si è ritenuto che - prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati ed a seguito di una restituzione di parte della merce, operata su autorizzazione del Tribunale e con l'opposizione del Dr. ### - fosse doveroso adottare qualche cautela, onde prevenire ulteriori liti e confermare l'onestà e la correttezza dell'operato dei germani ### e ###» Alla luce di tali dichiarazioni, oltre che delle evidenze probatorie finora analizzate, deve ritenersi sussistente anche l'elemento psicologico, consistente nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a discapito dell'altrui possesso, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (tra tutte, v. Corte di cassazione, ### 2, Sentenza n. 16236 del 25/07/2011). Pertanto, si deve ritenere la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile al momento del presunto spoglio in capo al ricorrente sui beni in questione e una condotta riconducibile ad uno spoglio da parte del resistente, concretizzatasi in un comportamento concludente teso ad escludere il possesso del ricorrente; fatto questo dimostrato anche dall'avere il resistente instaurato successivamente un procedimento per la nomina di un curatore dell'eredità giacente nel quale ha allegato le chiavi delle quali il ricorrente ne ha lamentato la privazione. Per tutto quanto espresso, il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. n.55/2014, come modificato, in relazione al valore indeterminabile della causa (complessità bassa) e nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, liquidata ai minimi in ragione della bassa scarsa attività svolta; quanto alla fase cautelare, le stesse sono liquidate ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di reclamo.>> § 4. - Ha proposto appello ### nei confronti di ### formulando quattro motivi di gravame, non titolati, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< ### all'###ma Autorità adita, contrariis rejectis, così provvedere: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza 93/2024 resa dal Tribunale di ### nel giudizio RG 4645/2014, pubblicata l'11.01.2024 e notificata l'8.02.2024, rigettare la domanda proposta dal dott. ### in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi dei giudizi.>> § 4.2 - Si costituiva ### per chiedere l'estromissione dei documenti nuovi prodotti per la prima volta in appello. Chiedeva nel merito il rigetto dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni: <<### l'ecc.ma Corte ### di ### adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare, dichiarare improponibile ed inammissibile l'appello proposto dal sig. ### poiché, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di prime cure; nel merito: rigettare l'appello proposto da ### con la totale conferma della sentenza n. 93/2024 pronunciata, in data ###, dal Tribunale Ordinario di ### prima sezione civile, nella causa iscritta al n. R.G. 4465/2014.
Con condanna a carico dell'appellante del pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c. >> § 4.3 - Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 - Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.4 - Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 - La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. - i motivi di gravame
§ 5.1 - Con il primo motivo non titolato -pag. 8 dell'atto di appello -censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva posto in dubbio che <<la documentazione ricevuta dal Tribunale di ###> fosse stata inviata da ### al rag. ### consulente dell'attività commerciale del defunto e nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il suddetto invio della documentazione - se avvenuto - fosse stato effettuato << un mese dopo la proposizione del presente ricorso iscritto a ruolo il ###>> traendone la conclusione che in tal modo si fosse integrata una situazione di spoglio essendo il ricorso ex art 703 c.p.c. di ### stato iscritto quando ancora detti documenti non erano stati inviati. ### contesta tale ricostruzione degli eventi da parte del primo giudice in quanto il deposito del ricorso per la nomina del curatore di eredità giacente era avvenuto il 20 novembre 2014, data in cui il ricorso di ### per il lamentato spoglio non era ancora stato notificato ad esso istante; circostanza agevolmente verificabile dalla documentazione in atti poiché il decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento possessorio portava la data del 18 novembre 2014, mentre la notifica del ricorso possessorio e del suddetto pedissequo decreto di fissazione di udienza era avventa successivamente al deposito della documentazione da parte di esso ### § 5.2 - Con il secondo motivo non titolato - pag. 9 dell'atto di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo dello spoglio. Sulla premessa, in iure, che la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa laddove la formazione degli stessi sia intervenuta successivamente allo scadere del termine per la produzione documentale in primo grado, evidenziava che ### in altro giudizio [ proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il ### di ### gli aveva intimato il pagamento degli oneri condominiale afferenti all'immobile appartenuto a ### (del quale nel presente giudizio lamenta lo spoglio)] aveva ammesso di essere in possesso dei beni ereditari avendo così illustrato, in data 20 marzo 2015, le proprie difese: << Ad oggi, l'eredità, pur accettata essendo tutti i coeredi nel possesso dei beni ereditari, risulta essere indivisa, tanto che non è stata ancora presentata la denuncia di successione>> . Significava di essere venuto a conoscenza del contenuto di detta difesa del germano in esito alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio datato 21 febbraio 2017 e, quindi, in un'epoca in cui i termini ex art. 183 c.p.c. del primo grado del presente giudizio erano abbondantemente decorsi.
§ 5.3 - Con il terzo motivo non titolato - pag. 9 dell'atto di appellolamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio. Richiamava il provvedimento ### emesso dal Tribunale di ### in sede di reclamo e ribadiva di aver consegnato il mazzo di chiavi e la documentazione al commercialista ben prima di aver ricevuto la notifica del ricorso per reintegra del possesso da parte del germano, documenti e chiavi che risultavano custoditi dalla cancelleria del Tribunale di ### Ribadiva che ai fini della sussistenza dell'animus spoliandi era necessaria la prova della consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore e, come evidenziato dal Tribunale nel proc. RG 1313/2014 azionato da esso ### per la nomina di curatore per l'eredità giacente, esso ### neppure era nel possesso di tali beni.
Giudicava calzanti le argomentazioni rese dal Tribunale in sede di statuizione sul reclamo possessorio poiché il giudice collegiale aveva riformato il provvedimento di reintegra nel possesso avendo - appunto - escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo e criticava l'impugnata sentenza che aveva statuito in modo difforme.
§ 5.4 - Con il quarto motivo non titolato - pag. 14 dell'atto di appello eccepiva l'omessa valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie, nonché l'errata interpretazione ed applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova tra le parti. Sosteneva che vi ere prova che le chiavi dell'immobile sito in ### di ### erano sempre state nella disponibilità esclusiva di ### il quale aveva presentato denuncia di successione per tale immobile; ugualmente, le chiavi dell'appartamento in ### erano sempre state nella disponibilità esclusiva di ### il quale aveva promesso in vendita l'immobile in data 21 gennaio 2014, dopo averlo fatto visionare; ugualmente le chiavi dell'immobile sito in ### in cui insisteva l'attività commerciale del de cuius erano sempre state nella disponibilità di ### il quale non le aveva consegnate all'amministratore di sostegno, impedendogli così di svolgere il proprio operato (come illustrato dall'avv.to ### nella sua relazione) ed aveva omesso di consegnare anche le chiavi degli armadi interni. Sosteneva che ### non aveva dimostrato di aver subito uno spoglio ed anzi con la documentazione dallo stesso proveniente aveva ammesso di essere nel possesso dei beni ereditari.
§ 6 - ### dei motivi § 6.1 - il primo motivo non è fondato.
Con il motivo in esame l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non vi fosse prova che esso ### avesse inviato al consulente del padre rag. ### in data 18 novembre 2013 quanto ricevuto dal Tribunale (di cui meglio infra) Il passo motivazionale attinto da censura è il seguente: <<). Ebbene, se pure si volesse ritenere veritiera la circostanza secondo cui ### avrebbe inviato “la documentazione ricevuta dal Tribunale di Catanzaro” al consulente dell'attività commerciale del defunto padre, come da missiva (all. 6) spedita al consulente, presente nella produzione di parte resistente - datata 18.11.2013 ma priva dell'indicazione del destinatario e di alcuna prova che dimostri la sua effettiva spedizione, peraltro contestata dal ricorrente>> e, osserva la Corte, per contrastarlo, l'appellante asserisce che la ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice <<è infondata e smentita documentalmente>> ### sostiene che il documento 8 allegato all'atto di appello smentisce la ricostruzione effettuata dal primo giudice in quanto il documento riporta in calce la dicitura, autografa: << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> segue la firma ### ed il timbro del professionista.
Parte appellata ha eccepito la mancata allegazione di detto documento pur indicato nell'indice del fascicolo di parte appellante con il numero 8 di affoliazione; ha eccepito l'irrituale inserimento nel testo dell'atto di appello alla pagina 8 sotto la voce ### della scansione di un documento avente il suddetto contenuto, contraffatto nella dicitura autografa [: << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> segue la firma ### ed il timbro del professionista] in quanto diversa dal documento prodotto in primo grado ed affoliato a pag. 155 del fascicolo d'ufficio di primo grado scannerizzato ed inviato telematicamente in data 13 giugno 2024 dal Tribunale di ### alla Corte d'appello per unione agli atti del processo (fascicolo d'ufficio d'appello). Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale - per l'ipotesi che la Corte avesse inteso che l'inserimento dell'immagine del documento nel testo dell'impugnazione equivalesse a produzione documentale - trattandosi di documento nuovo mai prodotto in primo grado ed allegato nel presente in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
I rilievi di parte appellata sono tutti fondati.
Invero, pur riportando l'indice del fascicolo di parte appellante (allegato al fascicolo telematico quale documento distinto) i seguenti atti: << Indice 1.
Decreto e relazione ### di ### 600/2013 V.G.; 2.
Raccomandata datata 6 maggio 2017; 3. Raccomandata e ricevute di consegna datata 4 febbraio 2014; 4. Sentenza n. 1926/2016 Tribunale penale di ### 5. Verbale consegna del l'8 novembre 2013; 6. ### ex art. 747 cpc; 7. ### 343/2014 Tribunale di ### 8. Consegna documentazione al #### del 18 novembre 2013; 9. ### per la nomina di un curatore per eredità giacente; 10. ### 1313/2014 del 22 dicembre 2014; 11. Citazione datata 21 febbraio 2017 RG 1845/2016 Giudice di ### 12. Visura storica immobile di ### 13.
Fascicolo possessoria; 14. Fascicolo merito possessorio; 15. Sentenza notificata n. 93/2024 Tribunale di ####> non si riscontra nel fascicolo telematico l'allegazione di alcun documento contrassegnato con il n. 8.
Non vi è quindi luogo ad una pronuncia di inammissibilità della produzione documentale di cui al n. 8 dell'indice foliario dal momento che non risulta allegato alcun documento con detto numero.
Viceversa, la redazione dell'atto di appello riscontra, a pagina 8 ultimo capoverso, l'inserimento di un'immagine che corrisponde al testo della comunicazione di trasmissione documenti al rag. ### da parte di ### e di ### Tanto premesso, osserva la Corte che il motivo di gravame in esame è manifestamente infondato in quanto il documento prodotto in primo grado e scrutinato dal primo giudice è privo dell'aggiunta autografa in calce << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> a cui segue la firma ### ed il timbro del professionista.
Va quindi escluso che il tribunale abbia malamente interpretato l'unico documento in atti, risultando invece inserita nel testo del gravame l'immagine di un documento diverso - e mai prodotto - da quello già in atti.
Il secondo profilo di censura del motivo in esame, benché fondato, è irrilevante ai fini del decidere. ### si duole che il Tribunale non abbia valutato la scansione temporale degli eventi ed in particolare che non si sia avveduto che nel momento in cui esso ### aveva depositato il ricorso per ottenere la nomina di un curatore per l'eredità giacente, in data 20 novembre 2014 e depositato con esso le chiavi degli immobili, non aveva ancora ricevuto la notifica del ricorso possessorio. Lamenta che il Tribunale abbia considerato solo la data di deposito del ricorso possessorio da parte di ### ( 20 ottobre 2014) che si sostanzia in un' informazione irrilevante ai fini dell'azione possessoria poiché occorreva far riferimento alla notifica del ricorso ovvero alla conoscenza da parte di esso ### della situazione di spossessamento lamentata dal germano ### spossessamento che non sussisteva avendo esso ### depositato il mazzo di chiavi di tutti i beni del defunto genitore in cancelleria sin da, 20 novembre 2014 allorché detta notifica del ricorso possessorio non era ancora avvenuta.
Osserva la Corte che il rilievo è fondato in quanto dall'esame degli atti emerge che il ricorso possessorio risulta notificato a ### in data 25 novembre 2014 ( cfr. pag.141 del fascicolo di primo grado scansionato ed allegato dalla cancelleria del tribunale con invio telematico in data 13 giugno 2024), tuttavia non risulta attinta da specifico motivo di gravame la seconda parte della decisione di prime cure ed idonea, da sola, a giustificare la motivazione di accoglimento del ricorso possessorio.
Il giudice di prime cure, invero, ha evidenziato che il ricorso di ### del 20 novembre 2014 volto ad ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente veniva rigettato dal Tribunale che ha escluso che ricorresse il presupposto di una giacenza dell'eredità in quanto era proprio ### ad avere il possesso dei beni ereditari, tra cui le chiavi, registri dell'impresa commerciale, i carnet assegni. Si trascrive la motivazione di prime cure per la parte di interesse: <<### appare doveroso evidenziare che il procedimento R.G. n. 1313/2014 si è concluso con un rigetto (provvedimento n. 2004/2014 in atti), avendo ritenuto il giudice che non si fosse configurata la giacenza dell'eredità per essere ### nel possesso dei beni ereditari (si legge “…il ricorrente possiede le chiavi … risulta la intervenuta consegna in data 25 ottobre 2013 da parte dell'### di sostegno a ### dei registri dell'impresa commerciale, della documentazione dell'immobile sito nel condominio ### bollette per utenze varie e modelli per il pagamento delle imposte, documentazione relativa all'autovettura ### 500, carnet di assegni e un mazzo di chiavi costituito da 13 chiavi più antifurto …”); elementi da cui desumere che ### godesse di una situazione di possesso dei beni ereditari tale da escludere il ricorrente, non potendo ciò che integrare un'attività di spoglio violento nei confronti del fratello>> Giova evidenziare che, su richiesta di ### il Tribunale di ### aveva nominato, con decreto del 26 agosto 2013, quale amministratore di sostegno di ### l'avv.to #### decedeva il 23 settembre 2013 e l'amministratrice, avendo cessato il suo ### consegnava in data 25 ottobre 2013 alla cancelleria del Tribunale di ### in persona del direttore amministrativo tutta la documentazione in suo possesso come da indice (n. 19 elementi). In calce al verbale di consegna risulta l'attestazione (cfr. pag. 115-116 fascicolo di primo grado trasmesso dall'### che in data 8 novembre 2013 tutta la documentazione, i due carnet assegni, il mazzo di chiavi ecc. venivano consegnati dal ### a ### Seguivano le diffide di ### al germano ### ed infine il deposito del ricorso possessorio. ### che aveva il possesso dei beni ereditari non ha inteso dare seguito alle diffide del germano ed il mero deposito delle chiavi degli immobili (ma non ad esempio i carnet assegni) avanti al giudice adito per la nomina del curatore dell'eredità giacente non è affatto indicativo della volontà di riconoscere il compossesso e la fruibilità dei beni immobili anche in capo a ### Osserva la Corte che la motivazione di prime cure, sul detto specifico requisito, si completa con la seguente, non contestata, argomentazione: <<anzi, assume i caratteri della confessione la dichiarazione esplicitamente argomentata da ### nella propria memoria difensiva (ribadita anche nelle note di trattazione scritta del 15.6.2023, pag. 2) a mente della quale «…deve farsi una precisazione. Stante il clima familiare non idilliaco, si è ritenuto che - prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati ed a seguito di una restituzione di parte della merce, operata su autorizzazione del Tribunale e con l'opposizione del Dr. ### - fosse doveroso adottare qualche cautela, onde prevenire ulteriori liti e confermare l'onestà e la correttezza dell'operato dei germani ### e ###>> § 7.2 - il secondo motivo è inammissibile ### la Corte che a sostegno del motivo in esame l'appellante menziona il documento di cui allega nel testo dell'impugnazione (a pag. 10) un estratto da seguente contenuto << ad oggi, l‘eredità pur accettata essendo i coeredi nel possesso dei beni ereditari, risulta essere indivisa tanto che (…)>>. ### sostiene che il passo è contenuto nell'atto di opposizione spiegato da ### al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dal ### di ### per il pagamento di oneri condominiali afferenti all'immobile appartenuto in vita a #### invoca l'ammissione di detto documento, di formazione successiva alle preclusioni assertive e probatorie maturate nel giudizio di primo grado, trattandosi di documento rilevante al fine di escludere l'elemento oggettivo dello spoglio per avere ### ammesso di essere in possesso dei beni ereditari.
Tanto premesso osserva la Corte che nell'indice del fascicolo telematico di parte appellante figura quale allegato 11 <<citazione datata 21 febbraio 2017 RG 1845/2016 Giudice di ### di ###>, tuttavia nel fascicolo telematico non risulta allegato un documento affoliato al n. 11.
Va pertanto assunta statuizione conforme a quella riportata al paragrafo § 7.1.: non vi è luogo ad una pronuncia di inammissibilità della produzione documentale di cui al n. 11 dell'indice foliario dal momento che non risulta allegato alcun documento con detto numero.
Va dichiarato inammissibile il motivo che si fonda su argomentazioni tratte da un documento mai acquisito agli atti perché non prodotto.
§ 7.3 - il terzo motivo è infondato La declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, fondato sull'esistenza di un documento confessorio (l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di ### mai prodotto in giudizio da ### conduce alla pronuncia di rigetto del motivo in esame, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo dello spoglio essendo rimaste incontestate le due argomentazioni illustrate dal Tribunale per contrastare le difese di ### in punto di sussistenza di detto elemento soggettivo, ovvero, come evidenziato al paragrafo che precede 1) la disamina da parte del primo giudice delle motivazioni di rigetto della nomina di un curatore all'eredità giacente per la ravvisata, palese insussistenza del presupposto che l'eredità fosse giacente avendo indicato proprio nel ### il possessore dei beni e 2) le ammissioni rese da ### negli atti del processo, tra cui le note conclusive, circa la necessità di adottare “ cautele” nei confronti del germano ### << prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati>>, dichiarazione che spiega il mancato riscontro da parte di ### alle diffide del germano (la prima in data 30 novembre 2013 ovvero immediatamente dopo la chiusura dell'amministrazione di sostegno avvenuta in data 25 ottobre 2013 successivamente con la diffida stragiudiziale del 17 giugno 2014) e la richiesta, manifestamente infondata, della nomina di un curatore per l'eredità paterna.
§ 7.4 - il quarto motivo è infondato ### premettere che il Tribunale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 1741/2005 ed ha confutato il provvedimento collegiale del giudice del reclamo possessorio così evidenziando: << diversamente da quanto ritenuto dal Collegio in esito al giudizio di reclamo - non occorre verificare in capo alle parti la qualifica di eredi del de cuius, essendo sufficiente la mera posizione di chiamati all'eredità; si afferma, infatti, che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod. civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 cod. civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione (…) Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione>>.
La situazione di possesso dei beni ereditari in capo a ### trova riscontro nella consegna dei beni - avvenuta su richiesta di ### - da parte del dirigente amministrativo del Tribunale di ### in esito alla chiusura dell'amministrazione di sostegno (8 novembre 2013), nel mancato riscontro delle diffide inviategli dal germano, nell'allegazione di fatti idonei a suffragare il compossesso e la detenzione di taluni immobili da parte di ### rimasti tuttavia sistematicamente non provati perché non documentati. ### la Corte che il tribunale ha correttamente applicato i principi in tema di distribuzione degli oneri della prova in quanto a fronte della posizione di chiamati all'eredità dei figli di ### il germano ### ha posto in essere condotte dirette, univocamente, alla volontà di escludere il germano ### dal compossesso dei beni ereditari.
§ 8. - Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità bassa) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazioneistruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione, come richiesta nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
§ 9. - Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di ### n. 93/2024 pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di ### sezione ### civile in data 29 ottobre 2025. ### est. dott.ssa
causa n. 424/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia De Martin