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Tribunale di Roma, Sentenza n. 483/2026 del 16-01-2026

... significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 16/1/2026 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23573 R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio dell' Avv. ### e dell' avv. ### , elettivamente domiciliato in ### TELEMATICO ; contro ###'ISTRUZIONE, contumace ### rappresentato e difeso dall' avv. ### con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 23573/2024 il #### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e l' ### chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €.  1.465,05 (euro millequattrocentosessantacinque/05), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. 
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 1.465,05.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 1.465,05 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' ### atteso il ruolo assunto in questo giudizio, tenuto conto delle conclusioni del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso .  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.465,05, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 16.1.2026 La Giudice Dott.ssa ### n. 23573/2024

causa n. 23573/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 488/2026 del 16-01-2026

... significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 16/1/2026 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23576 R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio dell' Avv. #### e dell' avv. ### , elettivamente domiciliato in ### ; contro ###'ISTRUZIONE, contumace ### rappresentato e difeso dall' avv. ### con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 23573/2024 il #### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e l' INPS chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €.  1.495,75, oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. 
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria nell' anno scolastico 2020/2021 , in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 1.495,75.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire nell' anno scolastico 2020/2021, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 1.495,75 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' ### atteso il ruolo assunto in questo giudizio, tenuto conto delle conclusioni del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso .  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2020/2021 , in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.495,75, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 16.1.2026 La Giudice Dott.ssa ### n. 23576/2024

causa n. 23576/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 491/2026 del 16-01-2026

... significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 16/1/2026 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. ### R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio dell' Avv. ### e dell' avv. ### , elettivamente domiciliato in ### TELEMATICO ; contro ###'ISTRUZIONE, contumace ### rappresentato e difeso dall' avv. ### con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. ###/2024 il #### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e l' ### chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €.3.272,96, oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. 
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 3.272,96.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 3.272,96 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' ### atteso il ruolo assunto in questo giudizio, tenuto conto delle conclusioni del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso .  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s.2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 3.272,96, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 1.100,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 16.1.2026 La Giudice Dott.ssa ### n. ###/2024

causa n. 30816/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 484/2026 del 16-01-2026

... significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 16/1/2026 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. ###R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio dell' Avv. ### e dell' avv. ### , elettivamente domiciliato in ### TELEMATICO ; contro ###'ISTRUZIONE, contumace ### rappresentato e difeso dall' avv. ### con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. ###/2024 il ##### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e l' ### chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €.  600,00, oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. 
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 600,00 .  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 600,00 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' ### atteso il ruolo assunto in questo giudizio, tenuto conto delle conclusioni del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso .  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 600,00, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 550,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 16.1.2026 La Giudice Dott.ssa ### n. ###/2024

causa n. 30851/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

M

Tribunale di Padova, Sentenza n. 101/2026 del 26-01-2026

... salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali; anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il C.d.S., «un tale sistema collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico (leggi tutto)...

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TRIBUNALE di PADOVA #### n. 2727/2025 tra ### RICORRENTE/I e ###'ISTRUZIONE RESISTENTE/### oggi, all'udienza del 26/01/2026, ore 12.15, sono presenti: per ### l'avv.  #### sostituita dall'avv. ### RORATO per ###'### procuratore attoreo si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso. 
Il Giudice dichiara la contumacia del ### attesa la regolare notifica. 
Al termine dell'udienza, il G.L. si ritira in camera di consiglio. 
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale. 
Il presente verbale viene redatto mediante l'ausilio della funzionaria U.P.P. dr.ssa ### Il Giudice del lavoro Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al ruolo al n. 2727/2025 R.G., promossa da ### (avv.  #### ricorrente contro ###'ISTRUZIONE ### convenuto #### ipotesi ###'ATTORE: in atti.  ###: in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha chiesto in ricorso il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli a.s. 2022/23 e 2023/24, con conseguente condanna del Ministero convenuto alla corresponsione del bonus.  ### intimato restava contumace. 
La causa è stata discussa. 
Si osserva che parte ricorrente ha svolto attività di docenza precaria, che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell'### in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (docc. in atti) e allega di non aver fruito della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo di euro 500,00, per ciascun anno scolastico svolto a tempo determinato. 
La domanda deve essere accolta, ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c., sulla base delle dettagliate e condivisibili motivazioni enunciate nella sentenza del 25 maggio 2023, pronunciata da questo Tribunale in una causa in parte qua sovrapponibile (Tribunale di Padova, sentenza del 25 maggio 2023, N. R.G.  2429/2022).  ### annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015, secondo cui «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la finalità di tale indennità sia la formazione del personale docente e che la stessa erogazione non costituisca retribuzione. 
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». ###.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova». 
Infine con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il ### ha quindi confermato che «la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle “scuole militari”» (art. 3 comma 1); «la ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio» (art. 3 comma 2); «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» (art. 6 comma 6). 
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come la ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetti ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento; ne sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato. Occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 
Le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza ### cause riunite 444/09 e 456/09 «La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale»); di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'### e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 8.11.2011, ### punti da 46 a 56, cfr. Cass. 9.6.2021 n. 16096). 
Sulla questione della compatibilità con il diritto dell'### europea dell'esclusione dalla fruizione della ### docente da parte del personale docente a tempo determinato è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. 
La Corte ha ritenuto che «l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti». 
Sulla base di tale premessa la Corte di Giustizia ha affermato che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450). 
Occorre, inoltre, precisare come la Corte di Giustizia riconosca al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio «allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo»; sul punto, considerato che, in astratto, non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla Corte di Giustizia, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione di cui si discute, è allora necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la ### è riconosciuta dalla norma di legge. 
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 senza aver fruito della ### elettronica del docente.  ### convenuto nulla ha contestato, essendo rimasto contumace. 
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr.  8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali; anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il C.d.S., «un tale sistema collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 5.3.1. 
Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto». Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. 
Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. «E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna» (così ### Stato 16.03.2022, n. 1842). 
Dalla lettura dell'art. 1 comma 121 e ss. l. n. 107/2015 emerge che la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività. 
La formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro. 
Ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora sia stato assunto a termine nell'anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio. Nel caso di specie, il requisito può ritenersi soddisfatto, atteso che parte ricorrente, per l'anno scolastico 2023/24 ha svolto supplenze fino al termine dell'attività didattica (fino al 30/06 dell'anno scolastico). 
Differentemente, per l'a.s. 2022/23, il ricorrente ha espletato una serie di supplenze brevi e saltuarie, la cui durata complessiva integra la soglia minima per l'effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo, la quale può essere individuata, seppur con qualche approssimazione, dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico oggetto della domanda, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art.39 comma 4 CCNL e dell'art. 4 l OM 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full time) a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena. A fortiori, la durata totale delle supplenze insieme considerate eccede anche la soglia dei 180 giorni, la quale comporta l'equiparabilità ex art. 11, comma 14, L.  n. 124/99 e art. 489 del d. lgs. n. 29794 alle supplenze annuali. 
Non può poi ritenersi che il bonus accreditato sulla carta sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché in tal modo si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, ### Torino, n. 1259/2022). 
Tanto chiarito, parte ricorrente risulta ancora oggi in servizio alle dipendenze del Ministero resistente in forza di un contratto a tempo determinato con scadenza ad agosto 2026 (doc ric) e ha comunque svolto, per gli anni scolastici interessati, supplenze fino al termine dell'attività didattica ovvero di durata complessiva superiori a 180 giorni, equiparabili ex art. 11, comma 14, L. n. 124/99 e art. 489 del d. lgs. n. 29794 alle supplenze annuali. 
La domanda principale svolta dalla parte ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'articolo 1 comma 121 L. n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a tale titolo una somma liquida di denaro, poiché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione prevista in favore dei docenti di ruolo che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa. 
In conclusione, disapplicati l'art. 1 commi 121, 122, e 123 della L. n. 107/1915, l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascun anno scolastico 2022/23 e 2023/24 il Ministero convenuto va condannato a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato. 
La decisione sulle spese - liquidate in dispositivo secondo valori tendenti ai minimi considerato il carattere seriale delle questioni - segue la regola della soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 L.  107/2015 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24; - condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per ciascun anno scolastico suindicati, con accredito sulla detta ### della somma pari a complessivi € 1.000,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato); - condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e ### con distrazione a favore del procuratore dichiaratisi antistatario. 
Padova, 26/01/2026 

IL GIUDICE
Dott.M.### n. 2727/2025


causa n. 2727/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Filippo Pascali

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