blog dirittopratico

3.659.378
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 1131/2024 del 09-12-2024

... strutturali, quali le infiltrazioni nelle zone attigue al terrazzo. Tuttavia, vanno considerate due circostanze. La prima: in atti è presente un documento in cui i proprietari dell'immobile, genitori della ### dichiarano di assumere la responsabilità della realizzazione del terrazzo, in quanto opera difforme rispetto a quanto previsto dal progetto presentato (doc. 15): “I signori ### si assumono la completa responsabilità delle opere in variante innazi citate effettuate in forza di loro ordinanza e senza alcun titolo edificatorio ### scagionando di fatto lo stesso tecnico da ogni qualsiasi conseguente responsabilità civile e penale; ordinano perciò al tecnico di presentare al protocollo comunale la così difforme variante postuma”. In ordine al contenuto di tale dichiarazione, che smentisce la sussistenza di un errore progettuale o di un'opera rimediale, l'appellante non ha preso posizione. La seconda: il ### già nella consulenza espletata in primo grado (pag. 22), elencando tra i vizi lamentati quello di “ritinteggiatura di due stanze a seguito di una perdita di acqua dal terrazzo”, ha precisato che <<<i vizi lamentati non sono attribuibili ad una errata progettazione da (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, ### civile, composta dai ###: Dott. ### rel.   Dott. #### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 869/###.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 giugno 2024 d a ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### c o n t r o ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1317/2019 pubblicata in data 07 maggio 2019. 
R. Gen. N. 869/2019 OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s.  (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) CODICE: ###'appellante “### contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa, previe le più opportune declaratorie di legge e del caso, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Brescia, R.G. n. 13718/2015, n. 1327/2019, pronunciata dal dott.  ### in data 3 maggio 2019, depositata in data 7 maggio 2019 e notificata in data 27 maggio 2019, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure nei confronti del #### come qui precisate e riportate: In via principale ### e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento del geom. ### per i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati e per l'effetto ### e/o ### la risoluzione del contratto d'opera concluso in data 21 aprile 2011 tra la signora ### e il geom. ### per fatto e colpa di quest'ultimo e per l'effetto ### il geom. ### alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte come accertato dal Tribunale, oltre interessi di legge, e ogni conseguente statuizione, oltre al risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti allegati da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 30.000,00 e/o della diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia, ciò per tutti i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente richiamati, il tutto oltre interessi per legge dall'evento dannoso sino all'effettivo soddisfo.  ### e dichiarare il difetto di rappresentanza in capo al geom. ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere eseguite da ### ma mai concordate né autorizzate dalla committente e conseguentemente ritenere la suddetta attività priva di qualsivoglia giuridico effetto nei confronti della signora ### Respingere le domande formulate dal ### per tutti i motivi esposti in atti e qui da intendersi integralmente richiamati. 
In via subordinata Nel denegato e non creduto caso di accertato recesso, quantificare il valore delle prestazioni effettivamente eseguite dal geom. ### e regolarmente commissionate dalla signora ### In via ulteriormente subordinata Nel denegato e davvero non creduto caso di condanna al pagamento di somme a titolo di compensi, dichiarare inapplicabile il D.Lgs. 231/2002 in materia di interessi moratori. 
In via istruttoria ### prova per interrogatorio formale delle parti e per testimoni con i testi sotto indicati dei seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali espressioni negative o valutative e premesso “vero che”: 1) La signora ### e ####.r.l. concludevano due contratti di appalto rispettivamente in data 06 Aprile 2012 e 15 Ottobre 2012 aventi ad oggetto l'ampliamento di fabbricato residenziale con realizzazione di nuova unità abitativa come da doc. 1 e doc. 10 di parte attrice che si rammostrano.  2) Nel mese di Marzo 2013 ### aveva eseguito in parte le opere pattuite.  3) In data 22 Marzo 2013 si teneva un incontro tra la committente, il signor ### il signor ### per ####.r.l. accompagnato dai tecnici della società geom. ##### e signor ### nonché il direttore lavori geom. ### 4) In occasione dell'incontro di cui al punto precedente le parti verificavano le opere previste nel contratto ancora da realizzare. Specifichi il teste, se a conoscenza, la tipologia delle opere che ####.r.l. doveva eseguire.  5) In occasione dell'incontro di cui al punto 3) l'impresa appaltatrice si impegnava a fornire alla committente la contabilità generale del totale delle opere appaltate.  6) Come previsto in occasione dell'incontro di cui al capitolo 3) la committente rimaneva in attesa di ricevere la contabilità generale delle opere che ### affermava di aver eseguito.  7) In occasione dell'incontro di cui al punto 3) ### D ### si obbligava a svolgere a proprie spese una serie di attività meglio individuate al doc. 14 di parte attrice che si rammostra e che si conferma integralmente.  8) Nel mese di Maggio 2013 ### contestava a ### D ### una serie di inadempimenti, vizi e difformità delle opere commissionate, come da doc.  3 che si rammostra. Descriva il teste, se a conoscenza, le opere ancora da eseguirsi da parte di ### nonché i vizi e le difformità di quelle già realizzate e divenute oggetto di contestazione da parte della signora ### 9) La signora ### rimaneva in attesa che ### eseguisse le attività che ella aveva richiesto al punto precedente. Dica il teste se ### è intervenuta per completare le opere nonché per sistemare quelle realizzate ma viziate e/o difformi rispetto a quanto previsto.  10) Nel mese di Settembre 2013 la signora ### riscontrava infiltrazioni di acqua sulla parete est dell'immobile e sul soffitto delle camere da letto. Dica il teste, se a conoscenza, i giorni in cui tali fenomeni sono stati riscontrati dalla signora ### 11) La signora ### contestava a ### D ### la presenza di infiltrazioni di cui al punto precedente. Specifichi il teste quando e con quali modalità la signora ### provvedeva a formulare tali contestazioni all'appaltatore.  12) In data 08 Ottobre 2013 si teneva un incontro presso l'abitazione della signora ### alla presenza di quest'ultima, del ### e dell'appaltatore.  13) In occasione dell'incontro di cui al punto precedente la signora ### formulava specifica contestazione delle opere ancora da terminarsi da parte di ### D ### come individuate al doc. 5 che si rammostra.  14) In occasione dell'incontro di cui al punto 12) la signora ### formulava specifica contestazione dei vizi e delle difformità delle opere eseguite da ### D ### come individuate al doc. 5 che si rammostra.  15) ### D ### si impegnava a eseguire le opere di cui al doc. 5 che si rammostra.  16) La signora ### rimaneva in attesa che ### D ### intervenisse per eseguire le opere di cui al doc. 5 che si rammostra. Dica il teste se l'appaltatore ha eseguito siffatte opere specificando in tal caso le date in cui è la ditta ### è intervenuta in loco e ha compiuto le attività.  17) Nel mese di Aprile 2013, la signora ### contestava al geom.  ### l'inadempimento agli obblighi assunti con la conclusione del conferimento di incarico del 21 Aprile 2011 come da doc. 2 che si rammostra. 
Descriva il teste, se a conoscenza, il contenuto delle lamentele rivolte dalla signora ### al geom. ### 18) In data 14 Novembre 2013 il #### faceva sottoscrivere al signor ### e alla signora ### dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla regolarizzazione delle opere eseguite presso l'immobile come da doc. 15 prodotto dal terzo chiamato. 
Specifichi il teste il contenuto di tale dichiarazione indicando se e quando il geom. ### ha provveduto a depositare presso la ### di ### la documentazione volta a regolarizzare le opere realizzate.  19) La signora ### conferiva incarico all'### Fausti avente ad oggetto la realizzazione di opere professionali relative all'immobile sito in via ### della ### n. 22, Cologne ###. Dica il teste quando è stato conferito il predetto incarico, l'oggetto delle attività richieste dalla signora ### e di quelle in seguito svolte nell'interesse di quest'ultima nonché, se a conoscenza, le ragioni per le quali quest'ultima aveva deciso di revocare l'incarico al precedente professionista geom. ### 20) Nell'anno 2014 venivano organizzati alla presenza della signora ### dell'ing. Fausti e dei soggetti incaricati da ### incontri presso l'immobile oggetto del contratto di appalto. Indichi il teste il numero degli incontri, nonché i giorni in cui sono avvenuti e il contenuto di ciascuno dei predetti incontri.  21) In occasione degli incontri di cui al punto precedente la signora ### lamentava il mancato completamento da parte dell'appaltatore delle opere pattuite nonché la presenza di vizi e difformità delle opere eseguite. 
Descriva il teste, se a conoscenza, il contenuto di ciascuna delle contestazioni sollevate dalla committente.  22) In occasione degli incontri di cui al punto 21) l'appaltatore ### D ### si impegnava ad eseguire le opere oggetto delle contestazioni sollevate dalla signora ### Dica il teste, se a conoscenza, ciascuna delle obbligazioni assunte da ### D ### 23) La signora ### rimaneva in attesa che ### eseguisse le opere promesse di cui al capitolo precedente.  24) Nel mese di Giugno 2014 la signora ### incaricava l'ing. 
Fausti di formare relazione tecnica avente ad oggetto i vizi e le difformità delle opere eseguite da ### all'interno del bene immobile oggetto del contratto di appalto.  25) Nel mese di Agosto 2014 l'ing. Fausti redigeva relazione tecnica di cui al punto precedente come da doc. 7 che si rammostra.  26) La signora ### comunicava a ### i vizi e le difformità delle opere individuati nella relazione tecnica formata dall'ing. Fausti. Indichi il teste, se a conoscenza, in che momento temporale e con quali modalità la signora ### comunicava a ### le contestazioni in parola. 
Si indicano come testi: 1) Il signor ### nato a ### il ###, C.F.  ###, residente ###, ####, dal capitolo n. 1 al capitolo n. 18; 2) ###. ### nato a ### il ###, C.F. ###, con studio in via ### n. 44, Marcheno ### dal capitolo n. 18 al capitolo n. 26. Senza inversione alcuna dell'onere della prova si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati da controparte, con riserva di indicare ulteriori e diversi testi qualora informati sulle diverse circostanze. 
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”. 
Dell'appellato “In via principale e nel merito: respingere integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di I° grado del Tribunale di ### 1327/19, R.G. n. 13718/15, pronunciata dal G.U. Dr. ### in data ###, depositata in data ###; in via istruttoria: tenuto conto che il punto n. 4 del quesito conferito al C.T.U.  rimetteva, ad avviso degli scriventi erroneamente, all'### Provezza anche la valutazione dell'esistenza e del fondamento delle asserite eccezioni ### d'inadempimento (cfr: “… se tenuto conto delle attività concordate nel disciplinare d'incarico, sia dovuto il distinto compenso preteso per le attività specificando: se si tratti di attività da ritenersi già ricomprese in quelle oggetto del disciplinare d'incarico; se si tratti di attività che sono attinte dagli doglianze di inadempimento….”) senza alcuna distinzione tra eccezioni tempestive ex adverso proposte in I° grado ed eccezioni nuove tardive ed inammissibili ex adverso proposte per la prima volta solo in atto di citazione d'appello. Il tutto senza tenere conto della tardività e della conseguente intervenuta decadenza dell'appellante nell'eccepire. ### che, inoltre, proponeva istanze istruttorie da dichiarare inammissibili in appello a seguito dell'intervenuta decadenza per mancata istanza in sede di precisazione delle conclusioni giudizio di I° grado; considerato, altresì, che l'appellato ha contestato ed eccepito la tardività ed inammissibilità di alcune delle predette eccezioni, in quanto nuove, tardività sulla quale l'On.le Corte adita è chiamata a pronunciarsi in punto di diritto, si chiede che in esito al predetto vaglio, il C.T.U. sia se del caso chiamato a chiarimenti, nel contradditorio delle parti, affinchè ridetermini il corrispettivo dovuto in favore dell'appellato tenendo conto della predetta novità e tardività; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga respinta l'eccezione di tardività e di inammissibilità stante la novità delle deduzioni/eccezioni svolte dalla sig.a ### per la prima volta solo in atto di citazione d'appello, si chiede che, in parziale riforma della sentenza, l'appellante sia condannata al pagamento della minore somma ritenuta di Giustizia; in ogni caso: l'appellato chiede dichiararsi/eccepisce la nullità dell'elaborato peritale essendo stata rimessa al C.T.U. la valutazione sulla fondatezza e tempestività delle tardive e nuove eccezioni d'inadempimento svolte per la prima volta solo in appello dall'appellante ### con ogni più ampia riserva, anche di diversamente dedurre, produrre, concludere e quant'altro consentito dal rito; con vittoria di spese ed anticipazioni/compenso ### di causa d'appello con distrazione in favore degli antistatari ### scriventi.”.  ### 1. ### è stato chiamato in causa da ### nel procedimento in cui questa è stata convenuta dalla ####.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato e creazione di una nuova unità abitativa. 
La convenuta ha evidenziato di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei predetti lavori; ha lamentato una serie di inadempimenti, elencati nell'atto di citazione, posti a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di restituzione delle somme già corrisposte e di risarcimento del danno; inoltre, ha rappresentato che il ### avrebbe approvato opere non autorizzate e con essa non concordate, chiedendo l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo allo stesso in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate dall'appaltatore, ma non autorizzate.  ### ha evidenziato l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, avendo la convenuta già esercitato il diritto di recesso e, deducendo di avere svolto in modo diligente l'incarico, ha chiesto il pagamento di € 11.741,54 a titolo di saldo del compenso per attività non previste nel disciplinare d'incarico.  1.1. Il Tribunale, disposta CTU ed escussa prova testimoniale, ha condannato l'attrice ####.r.l. Unipersonale al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs.vo. 231/02 dalla data della domanda al saldo.  1.2. In relazione ai rapporti tra attrice e convenuta il Tribunale ha ritenuto che: dalla CTU è emerso che “alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera anche in funzione della vicinanza della limitrofa porzione immobiliare abitata” e che la previsione nel contratto di appalto circa la necessità dell'autorizzazione scritta delle varianti, avuto riguardo alla ratio dell'art. 1660 c.c., si riferisca a quelle non indispensabili; il pagamento degli importi corrisposti in relazione alle opere extracontratto necessarie non costituisca indebito; la realizzazione del tetto in legno lamellare anziché in laterocemento non costituisca variante necessaria; la prova testimoniale escussa riguardo all'autorizzazione verbalmente concessa sia inammissibile in quanto le parti nel contratto di appalto hanno previsto la preventiva autorizzazione per iscritto da parte della committente di eventuali nuovi prezzi e circa “la esecuzione, la modalità e le categorie di lavoro non contemplate nel presente computo”, prevedendo quindi la necessità di forma scritta ad substantiam; l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non), come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU), sia pari a € 197.018,89; tenuto conto che la convenuta risulta aver corrisposto acconti per la somma di € 186.500,00, che alla stessa non possono essere addebitati i maggiori costi per la realizzazione del tetto in legno lamellare (pari a € 2.500,00), la società attrice ### D ### risulta creditrice nei confronti della convenuta dell'importo residuo di € 8.018,89 (€ 197.018,89 - € 186.500,00 - € 2.500,00 = € 8.018,89); la contestazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori non possa costituire legittima eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto attraverso l'espletata CTU si è accertato che le opere sono state completate; la penale da ritardo di € 50,00 al giorno pattuita nel solo contratto di appalto del 06 aprile 2012 risulti dovuta per ventuno giorni, accertando un credito a tale titolo in favore della ### di € 9.600,00; l'esistenza di vizi, accertati dal ### ma minimi e facilmente emendabili con costi contenuti rispetto al valore complessivo delle opere, non possa costituire giustificazione dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e del mancato pagamento del saldo; non sia stato provato il preciso momento della consegna dell'opera (benché ultimata e nella disponibilità della committente) al fine di contrastare le eccezioni di prescrizione e decadenza in ordine alle domande di eliminazione o di pagamento delle somme dovute per l'eliminazione stessa ed alla domanda risarcitoria, quest'ultima anche indimostrata. 
Pertanto, il Tribunale, operata la compensazione dei reciproci crediti come accertati, ha condannato la società attrice al pagamento in favore della convenuta di € 578,36, oltre interessi legali, compensando tra le parti le spese del giudizio.  1.3. In relazione ai rapporti tra ### ed il terzo chiamato ### il Tribunale ha ritenuto che: alla luce delle considerazioni svolte in punto di autorizzazione alle varianti necessarie via sia una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza in capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto necessarie eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza, essendo la committente tenuta al loro pagamento in favore dell'appaltatore in forza dell'art. 1460 c.c. e non in relazione all'autorizzazione prestata dal direttore dei lavori; la variante non necessaria relativa al tetto è stata esclusa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore e quindi l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al ### non rivesta alcuna utilità; il contratto di prestazione professionale non si sia risolto di diritto in quanto l'inadempimento contestato con diffida dell'8 novembre 2013 (mancata presentazione delle varianti postume) è dipeso dall'appaltatore e la presenza del direttore dei lavori ad un sopralluogo dopo la diffida ad adempiere comporta comunque la rinuncia all'effetto risolutivo; la committente abbia comunque manifestato, con missiva del 3 luglio 2014, l'intento di porre fine al rapporto e di esercitare la facoltà di recesso ex art.  2237 c.c.; al professionista competa il compenso in relazione alle attività espletate ai sensi degli artt. 2237 e 1458 c.c.; dal compenso omnicomprensivo previsto nel disciplinare d'incarico vadano detratte le opere non eseguite per ammissione dello stesso ### (“liquidazione lavori e controllo contabilità”, “pratica completa di accatastamento”, “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”) e quelle pagate dall'appaltatore (“liquidazione lavori e controllo contabilità”). 
Il Tribunale ha, poi, escluso la fondatezza della domanda risarcitoria; in particolare: ha escluso che il professionista abbia agito in conflitto d'interessi nell'avere pattuito con l'appaltatore un compenso per la contabilità dell'opera, essendo prevista nel contratto di appalto la clausola per cui la spesa per la contabilità è a carico dell'appaltatore e l'importo percepito (€ 4.000,00 pari a meno del 3% rispetto al valore globale iniziale del contratto di appalto) documenta che alcun vantaggio è stato conseguito dall'incremento di valore dell'opera per l'esecuzione delle varianti inserite; ha escluso l'inadempimento in ordine alla redazione dei capitolati ed ai consuntivi (in quanto vagliati dal professionista che vi ha apposto il proprio timbro); ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile in relazione alle varianti necessarie (poste a carico della committente ex art. 1660 c.c.) e non necessarie (escluse da quanto dovuto all'appaltatore); ha ritenuto generica la contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ### non essendovi allegazione delle circostanze di fatto che integrano l'inadempimento; ha ritenuto che l'accusa di inerzia sia smentita dall'effettuazione di un sopralluogo per l'accertamento dei vizi lamentati dalla committente, sebbene non si tratti di vizi addebitabili al direttore dei lavori in base a quanto accertato dal ### In ordine all'importo spettante al ### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c. ha ritenuto che esso sia desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, rendendo altresì ciò superfluo l'espletamento di CTU sul punto; tale documento <<costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista>>. 
Il Tribunale ha poi ritenuto tardiva, in quanto effettuata solo in comparsa conclusionale, la contestazione circa lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011, pure elencate nel citato doc. 26. 
Pertanto, ha accertato che il ### ha diritto <<a un compenso complessivo pari a € 27.515,00 (€ 15.220,00 per le opere eseguite di cui al disciplinare del 2011 + € 12.295,00 per le opere extra). Dalla somma così determinata va sottratto quanto già versato da ### (€ 15.073,46 + € 500,00 + € 200,00 = 15.773,46) e la stessa va condanna al pagamento della somma residua pari a € 11.741,54, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo, come richiesto>>. 
Ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento del danno e di cancellazione formulata in relazione alla gravità ed offensività di alcune affermazioni contenute nella comparsa di risposta, escludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 89 c.p.c.  2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### sulla scorta di cinque motivi.  3. Si è costituito in giudizio ### chiedendo il rigetto del gravame. 4. All'udienza del 7 luglio 2023, la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria, emettendo la seguente ordinanza: << ### è stato chiamato in causa da ### nella causa in cui questa è stata convenuta dalla ####.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo d'appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato e creazione di una nuova unità abitativa. 
Premesso che la convenuta ha evidenziato di aver stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei predetti lavori ha lamentato una serie di inadempimenti, elencati nell'atto di citazione posti a fondamento delle domande di risoluzione del contratto, di restituzione delle somme già corrisposte e di risarcimento del danno; inoltre ha rappresentato che il ### avrebbe approvato opere non autorizzate e con essa concordate chiedendo l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo allo stesso in relazione all'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto opere realizzate dall'appaltatore ma non autorizzate; che ### ha evidenziato la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto avendo la convenuta già esercitato il diritto di recesso e deducendo di avere svolto in modo diligente l'incarico ha chiesto il pagamento di € 11.741,54 a titolo di saldo del compenso previsto nel disciplinare d'incarico; che il Tribunale ha condannato l'attrice ### D ### al pagamento in favore della convenuta ### della somma di € 578,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha condannato la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato #### della somma di € 11.741,54 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo; che, per quel che qui rileva, il Tribunale dopo avere accertato in relazione ai rapporti tra attrice e convenuta che <<alcune opere eseguite per totali € 21.403,92 erano extracontrattuali ma comunque necessarie per la corretta esecuzione dell'opera>> mentre <<la realizzazione del tetto in legno lamellare anziché in laterocemento non costituisca variante necessaria>> e non vi sia prova della preventiva autorizzazione per iscritto da parte della committente prevista in contratto; l'ammontare complessivo dei lavori (comprensivo delle opere contrattuali e di quella extra, necessarie e non) come revisionato dal CTU facendo riferimento al prezziario delle opere edili della provincia di ### in vigore nel marzo 2012 (p. 14 CTU)>> sia pari a € 197.018,89 a fronte dell'approvazione di computi metrici a consuntivo da parte del direttore lavori per € 246.157,51 (IVA esclusa) e di pagamenti già eseguiti per € 186.500,00; rilevato che, in relazione ai rapporti tra ### e ### il Tribunale ha ritenuto che: alla luce delle considerazioni svolte in punto di autorizzazione alle varianti necessarie via sia una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza il capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto necessarie eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza, essendo la committente tenuta al loro pagamento in favore dell'appaltatore in forza dell'art. 1460 cod.civ. e non in relazione all'autorizzazione prestata dal direttore dei lavori; la variante non necessaria relativa al tetto è stata esclusa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore e quindi l'accertamento del difetto di rappresentanza in capo al ### non riveste alcuna utilità; il contratto di prestazione professionale non si sia risolto di diritto in quanto l'inadempimento contestato con diffida dell'08 novembre 2013 (mancata presentazione delle varianti postume) è dipeso dall'appaltatore e la presenza del direttore dei lavori ad un sopralluogo dopo la diffida ad adempiere comporta comunque la rinuncia all'effetto risolutivo; la committente abbia comunque manifestato con missiva del 03 luglio 2014 l'intento di porre fine al rapporto e di esercitare la facoltà di recesso ex art. 2237 cod.civ.; al professionista competa il compenso in relazione alle attività espletate ai sensi dell'art. 2237 cod.civ e 1458 cc e dal compenso onnicomprensivo previsto nel disciplinare d'incarico vadano detratte le opere non eseguite per ammissione dello stesso ### (“liquidazione lavori e controllo contabilità”, della “pratica completa di accatastamento”, della “pratica di fine lavori e agibilità e certificazioni”) e quelle pagate dall'appaltatore (“liquidazione lavori e controllo contabilità”); sia infondata la domanda risarcitoria proposta dalla ### in quanto è escluso che il professionista abbia agito in conflitto di interessi; non vi sia inadempimento in ordine alla redazione dei capitolati e dei consuntivi; non vi sia un danno risarcibile in relazione alle varianti necessarie (poste a carico della committente ex art. 1660 cod.civ.) e non necessarie (escluse da quanto dovuto all'appaltatore); sia generica la contestazione circa la “grave violazione degli obblighi di diligenza derivanti dall'accertata carenza strettamente tecnica in termini di preventivi, particolari esecutivi, rilievi, minute, libretti di misure, documentazione contabile in genere”, richiamata nel provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ### non essendovi allegazione delle circostanze di fatto che integrano l'inadempimento; i vizi non siano addebitabili al direttore dei lavori in base a quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio.  l'importo spettante al ### per l'attività effettivamente svolta ex art. 2237 c.c. sia desumibile dal doc. 26 prodotto dal terzo chiamato, in assenza di contestazioni della convenuta sugli importi, rendendo ciò superfluo l'espletamento di CTU sul punto, trattandosi di documento che <<costituisce la “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” ed elenca i corrispettivi riferibili a ciascuna delle attività effettivamente svolte di cui al disciplinare di incarico del 2011, per un totale di € 15.220,00: la differenza rispetto agli € 22.000,00 originariamente pattuiti nel disciplinare di incarico del 2011 (differenza pari a € 6.780,00) deve considerarsi riferita alle attività non svolte dal #### o comunque già remunerate dall'impresa appaltatrice e, dunque, essa non spetta al professionista>>.  sia tardiva, in quanto effettuata solo in comparsa conclusionale, la contestazione circa lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle contemplate nel disciplinare di incarico del 2011 pure elencate nel citato doc.  26; rilevato che nei motivi di gravame l'appellante, in sintesi, evidenzia che: dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emersa la effettuazione di opere necessarie ex art. 1660 cod.civ., realizzate dall'appaltatore ma non indicate nei capitolati e nei computi metrici estimativi, con conseguente erroneità del capitolato; il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ha rettificato il valore delle opere di € 246.157,50 risultante dai computi metrici consuntivi redatti dal direttore dei lavori contabilizzando le opere in € 194.518,89 pari al 20% in meno; il ### ha approvato opere mai concordate con la committente, in contrasto con il suo dovere di riferire le “progressive ma non preventivate modifiche eseguite dall'appaltatore in corso d'opera”; il ### non ha provveduto al deposito della variante postuma, cui ha provveduto altro professionista incaricato dall'appellante, ma lo stesso ha prodotto la variante postuma recante la data dell'08 novembre 2013 e recante anche la sottoscrizione dell'appaltatore ####.r.l. (doc. 14); tale circostanza è stata dedotta dalla stessa società e non è stata contestata, il ### ha pure prodotto “dichiarazione di assunzione di responsabilità” anche da lui sottoscritta datata 14 novembre 2013 nella quale si dichiara che la variante postuma è “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”; riguardo alle attività extradisciplinare in relazione alle quali il Tribunale ha riconosciuto l'importo di € 12.295,00 per i “progetti di massima di villa bifamiliare anno 2010” non vi è prova che si tratti di attività diversa rispetto a quella già prevista nel disciplinare, la variante postuma non è stata depositata, la redazione della “relazione tecnica” in relazione a vizi è stata redatta tardivamente, in quanto è stato omesso il rilievo e la contestazione all'appaltatore e la sua redazione rientrava nell'espletamento dell'incarico già conferito quale direttore dei lavori così come le “assistenze tecniche”; rilevato che dalla consulenza tecnica già espletata in primo grado è già emerso che: a fronte della liquidazione dei computi metrici consuntivi per € 246.157,51 (Iva esclusa) l'ammontare complessivo dei lavori revisionato è di € 197.018,89; vi sono opere extracontrattuali che “erano necessarie per la esecuzione e il corretto completamento dell'opera o dal punto di vista funzionale o comunque dal punto di vista estetico per cercare di dare una sorta di continuità e somiglianza di finiture con l'esistenza di fabbricato adiacente” il cui valore è di € 21.403,92; in luogo del previsto giardino pensile è stata realizzata “una terrazza piastrellata il cui costo è pressoché analogo a quello di contratto” (rileva il Collegio che si tratta della terrazza oggetto di dichiarazione di “assunzione di responsabilità” di cui al doc. 15 fascicolo di primo grado dell'appellato); i vizi accertati dal consulente d'ufficio “non sono attribuibili ad una errata progettazione da parte del geom. ### né a negligenza durante la direzione dei lavori, la maggior parte di essi non erano neppure comodamente individuabili in fase di direzione lavori in quanto emergono solo con l'utilizzo dell'immobile”; ritenuto che, ferme tali risultanze, non oggetto di contestazione ad opera delle parti in questo grado, è necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: • se le opere di cui è stata ravvisata la necessità di realizzazione (pg. 21/22 della relazione tecnica depositata in primo grado) andavano previste dal progettista/direttore dei lavori nei capitolati/computi metrici estimativi/contratti ed essere comunque oggetto di informativa alla committente; • se avendo riguardo alla differenza tra l'importo liquidato nei computi metrici estimativi redatti dal direttore dei lavori e il valore accertato delle opere nella consulenza tecnica d'ufficio già espletata, nonché alla mancata previsione delle opere necessarie di cui al punto a) che precede, la relativa attività di redazione dei computi metrici estimativi, dei capitolati e contratti possa ritenersi di utilità per la committente e, in caso positivo, quale sia il compenso per tali attività dovuto; • se, tenendo conto della documentazione in atti e della documentazione tecnica che il consulente d'ufficio acquisirà, ove necessario, presso l'ente comunale, in relazione alla mancata presentazione della “variante postuma” sia ravvisabile inadempimento del professionista, quale sia l'eventuale compenso dovuto per la correlativa voce esposta nel doc. 26; • se, tenuto conto delle attività concordate nel disciplinare d'incarico, sia dovuto il distinto compenso preteso per le attività ulteriori specificando: se si tratti di attività da ritenersi già ricomprese in quelle oggetto del disciplinare d'incarico; se si tratti di attività che sono attinte dalle doglianze di inadempimento (di cui il consulente d'ufficio accerterà la fondatezza o meno) che la committente rivolge al direttore dei lavori; quale sia il compenso per esse dovuto tenendo conto dell'esito dei primi due accertamenti; • in esito alle risposte date ai quesiti che precedono, il consulente d'ufficio dovrà determinare il compenso complessivo dovuto tenendo conto del valore accertato delle opere e delle sole attività espletate e di utilità per la committente; • se in relazione agli inadempimenti accertati del professionista l'appellante abbia subito eventuali danni, in nesso di causa con detti inadempimenti, di cui vi sia deduzione e prova agli atti di causa, procedendo il consulente d'ufficio alla relativa quantificazione>>.  5. Espletata la disposta ### all'udienza del 20 marzo 2024 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.  6. All'udienza del 12 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, pur riconoscendo l'esistenza degli inadempimenti, le attribuisce l'onere di provarli. Deduce che gli stessi, contestati sin dall'aprile 2013, sarebbero imputabili alla condotta negligente del ### il quale li ha ignorati, persistendo nel suo contegno, rendendo necessaria la risoluzione contrattuale per inadempimento. 
Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe adeguatamente affrontato la questione della corretta esecuzione di ciascuna delle attività contrattualmente pattuite, riconoscendo al ### il credito integralmente preteso. 
Anzitutto, sarebbe errata la conclusione per cui sarebbe smentita dalla produzione effettuata la deduzione di inadempimento del ### in ordine all'obbligazione di redigere i capitolati, essendo il capitolato un documento redatto dal progettista prima dell'inizio dei lavori e recante il dettaglio di spese, modalità realizzative, materiali da utilizzare e riferimenti economici, questi ultimi rilevanti per la valutazione economica che il committente deve compiere.  ### espone come il giudizio sia stato introdotto da ### D s.r.l. per il mancato pagamento di opere non previste in capitolato ed il CTU ha accertato l'esistenza di innumerevoli ulteriori opere, peraltro necessarie, non inserite nei capitolati e nei computi metrici estimativi. Tale circostanza è stata riconosciuta dal Tribunale, che ha applicato l'art. 1660 c.c. e riconosciuto all'appaltatore il valore per le opere eseguite in assenza di pattuizione.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto provato l'esatto adempimento <<nei vari consuntivi prodotti che recano il timbro del geom. ### e che attestano lo svolgimento dell'attività in questione>>; tuttavia, il professionista non è esentato dall'assicurare alla committente il livello di diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dell'attività svolta. ### è stata riconosciuta anche dal Tribunale, che, aderendo alle risultanze della ### ha rettificato il valore iniziale delle opere calcolato dal ### riducendolo ad € 194.518,89. Tale inadempimento sarebbe rilevante, considerata la centralità che tale attività riveste per la committente, tenuta a corrispondere la somma effettivamente dovuta all'appaltatore, e che l'avrebbe costretta a resistere in giudizio per ottenere una riduzione dell'importo dovuto. 
Lamenta, poi, come il Tribunale abbia considerato la condotta del ### integrante il conflitto di interessi rilevante ai soli fini deontologici. 
Infine, censura la statuizione con cui il primo Giudice, ritenendo che la committente fosse comunque tenuta a pagare i corrispettivi in favore dell'appaltatore ex art. 1660 c.c. per la realizzazione di opere non concordate, l'ha ritenuta carente d'interesse a far accertare l'inadempimento del progettista/direttore lavori. ### l'appellante sarebbe inaccettabile ritenere che, in caso di realizzazione di opere ritenute necessarie ma non previste, non si debba indagare se la committente sia stata adeguatamente informata in merito 2. Con il secondo motivo l'appellante critica la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, basata sul mancato deposito della variante per causa non imputabile al professionista e sulla prosecuzione dell'attività da parte di questi, nonostante l'intervenuta diffida, desunta dal sopralluogo del 22 novembre 2013, da cui è stata erroneamente ricavata la rinuncia all'effetto risolutivo da parte della committente. 
Il Tribunale non avrebbe considerato l'avvenuta produzione del documento di variante postuma sottoscritta dall'appaltatrice, ed avrebbe valutato solamente il doc. 16, ossia l'intimazione tempestivamente rivolta all'appaltatrice dall'avv. ### di sottoscrivere la variante, diffida, peraltro nulla, perché proveniente da difensore privo di idonea procura scritta. 
Avrebbe dovuto, invece, considerare ulteriori e più rilevanti elementi, cioè: il doc. 14 (prodotto dalla difesa del ###, ossia la variante postuma redatta dal geom. ### e sottoscritta da tutte le parti, datata 8 novembre 2013, come confermato dalla difesa dell'appaltatrice, senza contestazioni da parte del terzo chiamato; il doc. 15 (prodotto dal ### contenente la dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta da ### ed ### oltre che dallo stesso ### in cui si legge che al 14 novembre 2013 la variante postuma era “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”. Tali atti avrebbero un evidente valore confessorio con efficacia contra se per il professionista. Dunque, nessuna impossibilità di eseguire l'attività richiesta dalla committente può essere considerata fatto ostativo dell'inadempimento contestato al geometra. 
Tuttavia, egli non ha mai depositato la predetta variante, presentata, invece, solo successivamente dal nuovo professionista da lei incaricato.  ### sarebbe quindi unicamente imputabile al ### e da ciò sarebbe dipeso lo scioglimento del contratto. 
La prosecuzione dell'attività del professionista, a seguito dell'intervenuta diffida, non si dovrebbe ricavare dal verbale redatto dal medesimo dopo il sopralluogo dell'8 ottobre 2013, (riguardante la presa d'atto di vizi e/o difetti già contestati, ma rilevati tardivamente dopo svariati solleciti), in quanto esso, al più, dimostrerebbe il tentativo del ### di rimediare alle proprie negligenze nello svolgimento dell'attività per non aver sorvegliato l'esecuzione dei lavori ed omesso i propri controlli. Inoltre, anche la propria condotta tenuta successivamente alla diffida depone in favore dell'avvenuto scioglimento del rapporto.  3. Con il terzo motivo l'appellante impugna la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non puntuali le contestazioni sollevate in ordine alle attività svolte dal ### ed alla relativa pretesa creditoria, pari ad € 12.295,00, oltre accessori di legge, ritenendo, invece, di aver contrastato puntualmente e a vario titolo le ulteriori attività. Deduce che la contestazione in radice della pretesa creditoria la esimerebbe dallo sconfessare i conteggi allegati e che nemmeno la controparte abbia provato di aver eseguito le attività di cui pretende il pagamento. 
Tra i crediti oggetto di contestazione, vi è la somma di € 2.500,00 oltre accessori chiesta dal professionista per “progetti di massima di villa bifamiliare anno 2010”, attività, però, non provata da quest'ultimo, che nemmeno avrebbe dimostrato che la prestazione era diversa da quella pattuita ai punti “A) - “redazione del progetto di massima” - e B) - “### del progetto esecutivo/architettonico e pratica autorizzazione paesaggistica”” come da disciplinare di incarico concluso il 21 aprile 2011.  ### contesta, inoltre, una serie di errori, difetti ed omissioni relativi alla fase di progettazione, che avrebbero causato un aumento dei costi di realizzazione e la sostituzione del giardino pensile con una terrazza divenuta necessaria in corso d'opera e nemmeno sanata dal professionista e tali doglianze non sarebbero state contrastate dal ### A fronte della richiesta di pagamento del geometra di € 2.800,00 oltre accessori per i progetti redatti per la variante, l'appellante precisa che la diffida del 23 ottobre 2013 riguarderebbe proprio il deposito della “variante postuma o variante di fine lavori”, poi divenuta la causa della risoluzione del contratto. 
Parte appellante evidenzia come il Tribunale abbia riconosciuto al ### € 650,00 oltre accessori per compensi asseritamente maturati per la “relazione tecnica” svolta a fronte delle contestazioni sollevate dalla committente, ma anche in relazione a tale attività sarebbe evidente l'inesatto e/o tardivo adempimento, come contestato sin dalla fase stragiudiziale. 
Precisa come il direttore lavori, nell'esecuzione dell'incarico, debba assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e alle regole della tecnica delle costruzioni, verificare che i materiali da utilizzare introdotti in cantiere siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche contrattuali, riferire al responsabile del procedimento le circostanze che possano influire sulla corretta esecuzione dell'opera, per consentire l'assunzione delle misure necessarie; considerato che tale attività sarebbe stata eseguita dal professionista nell'esecuzione dell'incarico già ricevuto, non sussisterebbe alcuna ulteriore pretesa creditoria. 
Il Tribunale ha poi riconosciuto al ### € 850,00 oltre accessori quale compenso per assistenze tecniche in cantiere ed accertamenti di difformità delle opere, prestazioni che, secondo l'appellante, rientrerebbero nelle obbligazioni assunte con il disciplinare di incarico e per le quali non potrebbero essere riconosciuti ulteriori compensi; tali prestazioni, peraltro, sarebbero state contestate, essendo la loro esecuzione parziale, tardiva e non provata dal professionista.  4. Con il quarto motivo l'appellante deduce che il direttore lavori sarebbe venuto meno ai propri doveri di coscienza, imparzialità, diligenza, correttezza e trasparenza ogni qualvolta ha commissionato opere in variante senza ottenere previamente l'autorizzazione della committente.  5. ### ritiene di dover affrontare le questioni dedotte nei suesposti motivi di gravame, a partire dalle questioni la cui analisi risulta essere logicamente preliminare rispetto alle altre proposte ai fini della decisione.  6. Anzitutto, occorre esaminare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la questione relativa alla domanda di risoluzione del contratto, in quanto, appunto, preliminare rispetto all'esame degli ulteriori motivi.  6.1. Il motivo è infondato. ### rileva che dalle deduzioni delle parti e dagli atti di causa emergono due dati contrastanti: da un lato, vi è il fatto che il ### ha prodotto il documento relativo alla variante postuma, recante, oltre alla propria firma e a quella della committenza, la firma ed il timbro della società appaltatrice ### D s.r.l., datato 8 novembre 2013, mentre, dall'altro lato, vi è in atti una diffida ad adempiere, datata 26 novembre 2011, inviata dal legale incaricato dalla ### con sollecito alla società appaltatrice ad apporre la firma alla predetta pratica in variante (la Corte considera irrilevante la questione della mancanza di procura scritta conferita al legale dell'appellante, posto che in causa non si discute degli effetti sostanziali di tale diffida, e l'invio di tale missiva ed il suo contenuto rilevano solo quale fatto storico). 
Se, in effetti, come, peraltro, evidenziato dal CTU (p. 32 della consulenza), non appaiono comprensibili le ragioni per le quali il direttore lavori, pur essendo in possesso di un documento firmato da tutte le parti necessarie, abbia omesso di provvedere al suo deposito, predisponendo poi successivamente una pratica in sanatoria che non necessitava di firma (anch'essa non depositata, a seguito della revoca dell'incarico), comunque il Collegio ritiene che il rigetto della domanda di accertamento della risoluzione del rapporto sia fondato su una ulteriore ratio decidendi del Tribunale, autonoma rispetto alla vicenda della sottoscrizione della pratica in variante, e che non risulta essere stata fatta oggetto di adeguata censura da parte dell'appellante. In particolare, il Tribunale, dopo aver ritenuto che il mancato deposito della variante non sia imputabile al direttore dei lavori, ha evidenziato che <<### atti è altresì presente il verbale di sopralluogo tecnico del 22.11.2013 (successivo allo spirare del termine di cui alla diffida ad adempiere) effettuato dal #### alla presenza della convenuta presso l'immobile oggetto dell'appalto (doc. 17 terzo chiamato): lo svolgimento di tale sopralluogo da parte del terzo chiamato fa ragionevolmente ritenere che il rapporto di prestazione d'opera tra le parti fosse proseguito nonostante la diffida e che, anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ### (“il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo” - Cass. Civile, sez. II, n. 9317/2016). Alla luce di quanto precede si deve escludere che il contratto si sia risolto di diritto. ### atti è tuttavia presente una comunicazione della convenuta del 03.07.2014 (doc. 22 terzo chiamato) nella quale ### dichiarava al #### di aver “già revocato il mandato per non aver adempiuto correttamente l'incarico conferito e questo con più raccomandate e numerose mails”. Nei documenti prodotti non vi è traccia di tali precedenti comunicazioni, tuttavia dal tenore della missiva appare inequivocabile l'intento della convenuta di porre fine al rapporto con il #### e, dunque, di esercitare la facoltà di recesso riconosciuta al cliente nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2237 c.c.. ### recesso preclude dunque una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, essendosi già determinato lo scioglimento del rapporto>> (pag. 17 e 18 della sentenza impugnata). 
Il Tribunale ha ritenuto ricavabile dall'attività svolta nel corso del sopralluogo del 22 novembre 2013 (cui è seguito un ulteriore sopralluogo del 12 dicembre 2013) la conferma della volontà della committente di proseguire il rapporto con il professionista, malgrado la precedente diffida; al riguardo, l'appellante censura tale statuizione, facendo, però, riferimento ad un sopralluogo svolto in data diversa, l'8 ottobre 2013, anteriormente alla diffida, il cui svolgimento, che secondo l'appellante sarebbe di natura rimediale rispetto al mancato rilievo dei vizi dell'opera dell'appaltatore, non inficia la statuizione del Tribunale, che, come già evidenziato, fa riferimento ad un sopralluogo che si è svolto successivamente alla diffida ad adempiere e al quale il ### ha riconosciuto evidenza della volontà della committente di prosecuzione del rapporto professionale, ritenendo che <<anche a voler considerare perfezionato l'effetto risolutivo, lo stesso sia stato oggetto di rinuncia da parte della ###>.  6.2. In ogni caso, il Tribunale, esaurita la disamina della domanda di risoluzione, ha ritenuto che <<### recesso impone comunque di verificare ai sensi dell'art. 2237 c.c. quale sia l'opera svolta dal professionista e di determinare il relativo compenso, al fine di accertare se il #### possa vantare un credito nei confronti della convenuta. Peraltro, tale necessità si sarebbe posta anche nell'ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., in caso di contratti ad esecuzione periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. In altre parole, la convenuta non può ottenere una integrale ripetizione delle somme corrisposte al professionista che risultino riferibili a prestazioni dallo stesso effettivamente eseguite. Per contro, il #### non ha diritto di conseguire il pagamento di prestazioni che non abbiano avuto luogo a seguito del recesso o oggetto di suoi precedenti inadempimenti>>. 
Al di là della sua condivisibilità, tale statuizione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante e in base ad essa il professionista, comunque, avrebbe diritto ad ottenere il compenso per l'attività svolta nei limiti in cui essa venga accertata. 
Va quindi fatta applicazione della regola per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa.  7. Proseguendo, la Corte intende ora esaminare le doglianze dell'appellante relative agli inadempimenti inputati al geom. ### che si reputano in parte fondate. 7.1. Il doc. 26 (prodotto dal geom. ### “compilazione delle specifiche per prestazioni professionali” è stato predisposto solamente all'atto della sua costituzione in giudizio (esso è datato 26 maggio 2016) e non era quindi già noto alla committente la quale ha, comunque, sin dal primo grado di giudizio, specificamente contestato una serie di prestazioni in quanto eseguite e non pattuite, oppure previste, ma non adempiute o non correttamente adempiute. 
Effettivamente il CTU ha riscontrato il non corretto adempimento di una serie di prestazioni, ossia l'errata redazione dei computi metrici estimativi, l'errata liquidazione dei lavori (effettuata con una differenza di circa € 50.000,00 rispetto a quanto poi quantificato in contraddittorio tra le parti) e la mancata richiesta di assenso della committente per le opere “extra” non comprese nei capitolati e nei progetti.  7.2. Riguardo l'errata redazione dei computi metrici svolta dal professionista, oggetto del secondo punto del quesito dell'espletata consulenza d'ufficio, ricordato che la funzione dei computi metrici estimativi è quella di <<calcolare in modo preciso e puntuale … il costo dell'opera>> e <<fungere da capitolato e fornire la base per poter raccogliere le offerte economiche delle imprese>>, il CTU afferma che la loro redazione <<nel caso specifico… mostra un certo grado di approssimazione sia nelle quantità che appaiono esposte senza misure di dettaglio sia per la mancata previsione di alcune opere>>, precisando che <<l'utilità per la committente è stata solo parziale e per questo motivo si ritiene che le voci capitolati, contratti e computo estimativo debbano essere liquidate al 50%>>. ### del 50% era stato, peraltro, già indicato in parcella dal geometra stesso e tale riduzione è stata ritenuta congrua dal CTU e la Corte, pur confermando la sussistenza del parziale inadempimento, non può che condividere tale conclusione, non essendo stati forniti elementi per operare una diversa quantificazione.  7.3. Circa la questione dell'errata liquidazione dei lavori dell'appaltatrice, che ha comportato in primo grado ad un abbattimento da parte del CTU dell'importo dei lavori di circa € 50.000,00, si dà atto che il ### non ha richiesto alcun compenso per tale prestazione e che la committente, già nel corso del giudizio di prime cure, ha ottenuto, per mezzo della CTU ivi espletata, la corretta ricostruzione della liquidazione delle opere.  7.4. Unitamente a tale questione, la Corte ritiene di dover affrontare anche la doglianza relativa all'asserito conflitto di interessi in cui sarebbe incorso il geometra a fronte della previsione di un compenso del 3% calcolato sull'importo globale dell'opera per la tenuta ed il controllo della contabilità. 
Tale doglianza è infondata. 
In merito, il Tribunale ha così statuito: <<La convenuta lamenta che il professionista abbia pattuito con l'appaltatore un compenso a proprio favore per la contabilità dell'opera, nella misura del 3% della contabilità stessa, così agendo in conflitto di interessi e violando la natura fiduciaria dell'incarico assunto, oltre ai doveri di buona fede e trasparenza. Invero, a prescindere dai profili deontologici della condotta del #### irrilevanti in questa sede ###è dato ravvisare alcuna violazione di doveri di correttezza, buona fede e trasparenza, in quanto la pattuizione in questione è stata espressamente inserita nel contratto di appalto sottoscritto dalla committente e, dunque, risultava perfettamente nota e accettata. Peraltro, il #### ha allegato che i compensi a lui versati dall'appaltatrice sarebbero stati calcolati sui corrispettivi individuati nel contratto iniziale e non sul costo finale dell'opera determinato dalle varianti, che secondo la prospettazione della convenuta sarebbe stato “gonfiato”. In effetti, dalle fatture prodotte sub doc.  27 dal terzo chiamato, egli risulta aver percepito da ### D ### la somma di € 4.000,00 oltre oneri; tale importo si attesta al di sotto del 3% del valore globale dell'appalto come inizialmente pattuito con i contratti del 06.04.2012 e del 15.10.2012 (valore complessivo pari a € 183.726,00). Di conseguenza si deve escludere che il #### possa aver tratto un qualche vantaggio economico in conseguenza dell'incremento del valore dell'opera rispetto a quanto inizialmente ipotizzato>> (pag. 21 della sentenza).  ### ripropone anche in questa sede il tema del conflitto d'interessi e del compenso garantito al professionista per il controllo della contabilità, ed il cui pagamento era posto a carico dell'appaltatore, prospettando che il direttore dei lavori avesse per ciò stesso un interesse ad una liquidazione “gonfiata” delle opere, lamentando come il Tribunale abbia considerato tale profilo solamente dal punto di vista deontologico; non vi è quindi alcuna censura riguardo l'argomentazione esposta dal Giudice per cui in concreto non vi è alcuna correlazione tra l'importo percepito dal professionista ed il maggior valore dell'opera conseguente alla realizzazione delle opere ulteriori e diverse da quelle previste nei capitolati e negli ulteriori documenti predisposti, considerato, che il compenso richiesto è pari ad € 4.000,00 e che quindi, come evidenziato dal Tribunale, risulta essere inferiore alla percentuale del 3% del valore iniziale globale dell'opera.  ### valorizzato dal primo Giudice contrasta con la prospettazione dell'asserita “finalità illecita - o quantomeno gravemente colposa - perseguita dal geom. Malzani”. 
Ora, posto che il CTU afferma che al punto G del disciplinare d'incarico era prevista tra le prestazioni assunte dal geometra quella di controllo della contabilità dell'esecuzione della prestazione e che <<per quanto attiene alla errata liquidazione dei lavori si ravvisa inadempimento da parte del geom.  ### in quanto nel disciplinare al punto G era previsto “liquidazione lavori e controllo contabilità”; il compenso per tale prestazione non deve essere riconosciuto e lo stesso geom. ### lo esclude dalla propria parcella>> (pagg. 16 e 17 della consulenza), non può aver rilievo il prospettato conflitto di interessi nei termini indicati dall'appellante. 
Inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, ulteriore argomento, peraltro dirimente, a conforto della ritenuta insussistenza di un conflitto di interessi in capo al direttore dei lavori, è la circostanza che la clausola riguardante il compenso del 3% fosse prevista nel contratto d'appalto stipulato tra la società ### D s.r.l. e la ### all'art. 7 “oneri e incombenza a carico dell'appaltatore” è previsto che “l'appaltatore si obbliga e si impegna: … a corrispondere al direttore lavori l'onere per la contabilità lavori valutata in ragione del =3% ###= dell'importo lordo globale” (doc.7 prodotto da ###. Pertanto, la committente sin dall'inizio era a conoscenza del compenso previsto a carico dell'appaltatore per la prestazione relativa alla contabilità dei lavori ed ha accettato tale previsione sottoscrivendo il contratto.  7.5. Circa il tema delle opere “extra” di cui non era stato richiesto l'assenso alla committente da parte del professionista, in primo luogo occorre sintetizzare la risposta fornita dal CTU in ordine al primo punto del quesito sottopostogli, relativo alla necessità ed alla previsione degli interventi effettuati ed alla relativa informativa, ove ha operato una distinzione di tali opere. 
In particolare, sono state ritenute opere “extra” non preventivabili: -le opere idrauliche per modificare gli impianti di gas e acqua, perché rientranti negli <<imprevisti di cantiere che emergono in fase di esecuzione>>; -la formazione della viabilità di cantiere e l'esecuzione delle opere all'interrato in assenza di gru, in quanto le difficoltà di accesso sono emerse con il tentativo di installare fisicamente la gru e tali difficoltà rientrano <<negli imprevisti di cantiere che emergono in fase di esecuzione e allestimento del cantiere stesso>>; -le varianti per spostamento di finestre e porte; -la realizzazione di un basamento per i climatizzatori, perché <<il posizionamento fisico delle macchine per i climatizzatori solitamente viene stabilito in fase esecutiva>>; -la realizzazione di una piastra in ferro e la sistemazione della cinta, in quanto <<problematica emersa in fase esecutiva>>. 
Sono state, invece, ritenute preventivabili le seguenti opere “extra”: -la fornitura e posa di dime in legno per i pilastri, in quanto ritenuta <<prassi consolidata per un ottimale risultato dal punto di vista estetico>> stante le caratteristiche sia dell'edificio limitrofo sia dell'edificio da realizzarsi; -la demolizione e lo smaltimento del muro in mattoni a vista, in quanto il fatto che esso <<non fosse idoneo come parete interna della zona giorno era una circostanza rilevabile già in fase di progettazione>>; -il rimodellamento del terreno, perché tali sistemazioni sono <<inevitabili quando si va a costruire in aderenza>>; -la realizzazione del marciapiede esterno, (non previsto in quanto <<quest'ultimo è stato poi appaltato solamente con l'ultima tranche di lavori>>), perché <<nel progetto di una casa singola con un giardino importante la realizzazione del marciapiede di accesso merita uno studio preciso e approfondito>>; -la sistemazione dell'area ingresso, perché <<non era pensabile costruire una cosa di pregio lasciando le aree esterne in condizioni precarie>>; -la realizzazione di un muretto con nicchie e contatori; -l'assistenza alla posa di velux.
Alla luce di tali accertamenti, la Corte osserva che la committente non ha pagato alcun ulteriore compenso per le opere “extra” non ritenute necessarie ed il pagamento delle stesse in favore dell'appaltatore è già stato escluso dal Tribunale; sicché, a fronte dell'esecuzione di tali opere, la committente non ha subito alcun danno, come evidenziato anche dallo stesso CTU (pag. 34). 
Per quanto concerne, invece, le opere necessarie, il cui valore è pari ad € 21.403,92 (la metà di tale importo corrisponde al valore dei lavori necessari e preventivabili, in base a quanto accertato dal ###, non era necessaria la relativa preventiva comunicazione da parte dell'appaltatore. La mancata informazione non ha inciso sul profilo economico dell'opera nè ha condotto a risultati diversi, considerato che <<In tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti>> (Cass. n. 10891/2017). Va, poi, osservato che l'art. 1659 c.c. dispone che l'autorizzazione scritta della committente è richiesta soltanto per le << variazioni alle modalità convenute dell'opera>> e apportate ad iniziativa dell'appaltatore e non necessarie ai sensi dall'art. 1660 La mancata informativa non ha arrecato danno alla committente, alla luce della necessità delle opere non preventivate e del loro valore rispetto all'importo globale dell'opera; pertanto, l'inadempimento in cui è incorso il professionista deve ritenersi di non grave entità, considerato che la necessità delle opere fa escludere che siano prospettabili profili di negligenza in capo al professionista riguardo alla loro esecuzione. 
Va, peraltro, osservato che già il primo Giudice in sentenza aveva qualificato le opere “extra” ai sensi dell'art. 1660 c.c. (<<la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art. 1660 c.c.>>, pag. 16) e tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell'appellante.  7.6. Con riferimento all'esecuzione di opere non preventivate, è inconferente il tema del falsus procurator, ossia del difetto di rappresentanza in capo al direttore dei lavori nell'autorizzazione della loro esecuzione. 
A pagina 16 della sentenza di primo grado si legge che <<### alle domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato #### alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 1, deve in primo luogo essere evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento del difetto di rappresentanza in capo al predetto ### per l'approvazione dei computi metrici aventi ad oggetto le opere extra contratto, eseguite dall'appaltatrice e non autorizzate dalla committenza. La questione risulta pertanto assorbita. Invero, per quanto attiene alle varianti necessarie, la convenuta è tenuta al pagamento dei corrispettivi a favore dell'appaltatrice in virtù della previsione di cui all'art.  1660 c.c. e non certo in forza del fatto che dette opere sarebbero state autorizzate dal ### dei ### in veste di rappresentante della committenza (soltanto in tale secondo caso, accertato il difetto di rappresentanza, avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla convenuta). ### alla variante non necessaria relativa al tetto, si è già escluso che i maggiori costi possano essere addebitati a ### stante il difetto di sua autorizzazione scritta.  ### di un eventuale difetto di rappresentanza in capo al #### non produrrebbe dunque alcuna utilità pratica nella sfera giuridica della convenuta>>. 
Come poc'anzi osservato, il profilo dell'obbligo di informazione a carico del professionista nei confronti della committente non integra grave inadempimento perché, per un verso, le opere erano comunque necessarie e tale necessità per alcune di queste si è presentata nel corso dell'esecuzione dei lavori, mentre le altre opere erano preventivabili, tuttavia non vi sono elementi per ritenere che, ove inserite nei capitolati e nei progetti, la committente “avrebbe altrimenti compiuto scelte diverse nell'ottica di contenimento delle spese, non potendo ella sopportare ulteriori aggravi” (come dedotto dall'appellante), tanto più in considerazione della loro necessità e della loro contenuta entità (per un valore pari a circa la metà del totale stimato in € 21.403,92) rispetto all'importo totale dei lavori (€ 194.518,89 quale stimato dal ###.  8. Per quanto riguarda i vizi ed i difetti costruttivi, va precisato come questi siano imputabili all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice e non al direttore lavori, considerato che gli stessi attengono alla fase meramente esecutiva, come affermato dal CTU sia in primo che in secondo grado, il quale, nel replicare alle osservazioni della difesa dell'appellante, ha precisato che: <<al geometra ### non sono poi state liquidate le prestazioni extra richieste, imputabili e conseguenti a difetti di realizzazione dell'opera; la direzione lavori è stata svolta fino al compimento dell'opera e gli inadempimenti (peraltro relativi a documenti progettuali quali computi, contratti, particolari costruttivi, liquidazione lavori) nulla hanno a che vedere con la direzione lavori; quanto ai difetti costruttivi questi sono imputabili a cattiva esecuzione da parte dell'impresa e non ascrivibili a responsabilità della direzione lavori; sul punto non sono state liquidate prestazioni extra richieste afferenti attività di verifica esistenza vizi proprio perché ritenuti rientranti nella direzioni lavori>> (p. 36). Il compenso liquidato in favore del professionista non riguarda, pertanto, attività inerenti ai vizi dell'opera. 
Rileva il Collegio che il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. Il direttore dei lavori per conto del committente, infatti, presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato e la sua attività si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Da questo, tuttavia, non deriva a carico del direttore dei lavori ne' una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ne' un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili marginali (cfr. da ultimo Cass. 14456/2023, Cass. 20557/2014, 10728/2008, 15255/ 2005). Nel caso di specie, come esposto, dalla espletata consulenza tecnica è emerso che i vizi accertati dal consulente d'ufficio non rientrano nell'ambito della sfera di controllo del direttore dei lavori e tale accertamento non è stato oggetto di motivata smentita.  9. In merito alla responsabilità per l'avvenuta sostituzione del giardino pensile oggetto di progettazione con la realizzazione di una terrazza, la Corte osserva che nel primo grado di giudizio, a fronte della deduzione della per cui “A causa di inadempimenti di carattere progettuale-esecutivo, anche il giardino pensile veniva sostituito con una terrazza” (p. 10 della comparsa di primo grado), il ### ha esposto come tale variazione (pag. 17 e ss.  della comparsa in primo grado) sia stata richiesta dalla committenza e non a fronte dell'impossibilità di realizzare il giardino pensile: “a contrario di quanto dedotto dalla convenuta, la terrazza non fu eseguita per porre rimedio ad asseriti vizi progettuali, bensì in quanto variante espressamente richiesta e voluta dalla convenuta già nelle primarie fasi del cantiere, così come si dimostrerà a mezzo testimoniale. Ed infatti, benchè nel progetto iniziale fosse prevista la realizzazione del giardino pensile, la convenuta, successivamente alla sottoscrizione del contratto, ordinava in più occasioni al terzo chiamato nonché all'impresa appaltatrice di modificare il progetto iniziale e di realizzare la terrazza in luogo del giardino pensile, con conseguente aggravio di costi di realizzazione”. 
Anche in questo grado di giudizio l'appellante espone che la costruzione della terrazza in luogo del giardino pensile sarebbe frutto di un errore di progettazione del geometra e non una variante richiesta e/o resasi necessaria per ragioni tecniche che, pur non avendo comportato variazioni di prezzo, avrebbe comportato una serie di disagi estetici e strutturali, quali le infiltrazioni nelle zone attigue al terrazzo. 
Tuttavia, vanno considerate due circostanze. 
La prima: in atti è presente un documento in cui i proprietari dell'immobile, genitori della ### dichiarano di assumere la responsabilità della realizzazione del terrazzo, in quanto opera difforme rispetto a quanto previsto dal progetto presentato (doc. 15): “I signori ### si assumono la completa responsabilità delle opere in variante innazi citate effettuate in forza di loro ordinanza e senza alcun titolo edificatorio ### scagionando di fatto lo stesso tecnico da ogni qualsiasi conseguente responsabilità civile e penale; ordinano perciò al tecnico di presentare al protocollo comunale la così difforme variante postuma”. In ordine al contenuto di tale dichiarazione, che smentisce la sussistenza di un errore progettuale o di un'opera rimediale, l'appellante non ha preso posizione. 
La seconda: il ### già nella consulenza espletata in primo grado (pag. 22), elencando tra i vizi lamentati quello di “ritinteggiatura di due stanze a seguito di una perdita di acqua dal terrazzo”, ha precisato che <<<i vizi lamentati non sono attribuibili ad una errata progettazione da parte del #### né a negligenza durante la direzione lavori, la maggior parte di essi non erano neppure comodamente individuabili in fase di direzione lavori in quanto emergono solo con l'utilizzo dell'immobile; trattasi di difetti minimi meramente esecutivi per lo più dovuti a imperfezioni da parte dell'impresa costruttrice o come nel caso del trave in legno corto di errore da parte della ditta fornitrice>>. 
A fronte di tali circostanze non può, dunque, imputarsi al professionista alcun profilo di responsabilità per la realizzazione di tale opera e a nulla valgono le doglianze esposte dall'appellante circa i disagi che da essa ne sono conseguiti, considerato che la committenza ha autorizzato ed assunto la responsabilità della messa in opera della variante e che i vizi riscontrati attengono alla fase meramente esecutiva e non sono frutto di una omessa o inadeguata vigilanza.  10. In ordine al tema del compenso per la redazione della “variante postuma” ed al suo mancato deposito da parte del professionista, il Collegio ribadisce che: il ### non ha provveduto al deposito della relativa documentazione, cui ha provveduto altro professionista incaricato dall'appellante; lo stesso ha prodotto la variante postuma recante la data dell'08 novembre 2013 e recante anche la sottoscrizione dell'appaltatore ####.r.l. (doc. 14); tale circostanza è stata dedotta dalla stessa società, parte in causa del giudizio di primo grado, e non è stata contestata; il ### ha pure prodotto la citata “dichiarazione di assunzione di responsabilità” anche da lui sottoscritta e datata 14 novembre 2013, nella quale si dichiara che la “variante postuma” è “pronta alla sua regolarizzazione e presentazione al protocollo comunale”. 
Avendo riguardo a tali elementi di fatto, va rilevato che la questione del mancato deposito della variante postuma, dell'eventuale inadempimento del professionista e dell'eventuale compenso a lui spettante per tale attività è stata fatta oggetto del terzo punto del quesito della consulenza tecnica d'ufficio. ### il CTU il geometra aveva preparato una variante postuma (anno 2013) mai presentata, perché i documenti necessari non erano stati firmati dall'appaltatrice, come dimostrato dal sollecito per la firma inviato dal difensore della committente in data 26 novembre 2013 e dalla circostanza che poi sia stata predisposta una pratica in sanatoria, non necessitante firme dell'impresa, anch'essa, però, mai presentata, essendo stato il ### sollevato dall'incarico. ### evidenzia che la variante postuma e la sanatoria si discostano tra loro per la modulistica, la dicitura e la data apposta sul cartiglio delle tavole e precisa che << il compenso dovuto è per un'unica pratica e non per due; in relazione alla natura e al contenuto della pratica … si ritiene congrua la cifra di € 1.400 esposta dal geom.>>. I difensori dell'appellante, invocando tale documento, hanno osservato che il ### sarebbe stato rimosso dall'incarico per il mancato deposito della variante postuma entro il termine indicato dalla committente, la quale, ritenendo cessato il rapporto, non avrebbe incaricato il predetto di redigere e depositare la pratica in sanatoria. Sul punto il CTU ha replicato che <<per prassi tecnica vengono preparate, datate e stampate le tavole progettuali e una volta raccolte le firme si procede al deposito presso gli uffici preposti; la mancata firma da parte dell'impresa su detti elaborati … è avvalorata … dal fatto che il ### la stessa parte attrice … sollecitava l'impresa per la firma dei documenti e dal fatto che poi si è optato per una pratica in sanatoria … che non prevede firme da parte dell'impresa. Non si capirebbe del resto quale interesse avesse il progettista una volta depositata tale variante a non presentarla in comune anche in pendenza di una scadenza con revoca del mandato imposta dalla committente; appare senz'altro più plausibile che mancasse la firma dell'impresa>>. 
Va poi evidenziato che il Tribunale, accogliendo la ricostruzione dei fatti proposta dal professionista (“nell'ottobre 2013 il terzo chiamato, su incarico della convenuta sig.a ### che pure lo sollecitava a mezzo raccomandata a.r. 23.10.13 (doc. n°13), redigeva D.I.A. in variante postuma al progetto approvato (doc. n°14)… in conseguenza dei contrasti sorti con l'impresa appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo, l'attrice si rifiutava di sottoscrivere la D.I.A., trattenendo la relativa documentazione. 
Tant'è che con raccomandata a.r. del precedente difensore la convenuta intimava all'impresa appaltatrice la sottoscrizione di detta documentazione (doc. n°16);” pag. 13 della comparsa di costituzione in primo grado), ha affermato in sentenza che <<il #### a giustificazione della mancata presentazione della variante degli uffici comunali, ha allegato la circostanza che l'appaltatrice avrebbe rifiutato di sottoscrivere tale documentazione, trattenendola presso di sé. Tali allegazioni risultano provate dalla comunicazione con la quale la ### intimava a ### D ### di sottoscrivere e depositare le varianti postume “così come predisposte dal ### dei Lavori” (doc. 16)>>. 
La Corte non condivide le considerazioni esposte dal CTU in merito alle ragioni per le quali il professionista ha omesso di depositare la variante postuma, considerato che lo stesso geometra non ha fornito alcuna giustificazione del perché non abbia portato a termine tale prestazione, se non semplicemente dedurre la mancanza della firma della società appaltante, circostanza smentitata sia dai documenti 14 e 15 da egli stesso prodotti. 
La Corte, pertanto, ritiene che non sia dovuto il compenso di € 1.400,00 quantificato dal CTU per l'attività di redazione della variante, che, seppur predisposta, non è stata depositata, essendo evidente che da tale attività, rimasta incompiuta nel suo iter, la committente non ha tratto alcuna utilità, essendosi dovuta rivolgere ad altro professionista per il relativo compimento.  11. Proseguendo con la questione relativa al progetto e alla direzione lavori delle opere in cemento armato, sul punto, il CTU ha precisato che si tratta di <<prestazione svolta da altro professionista (ing. ### anche se ricompresa nel disciplinare di incarico del ###>, la cui incidenza sull'importo del disciplinare è stata calcolata nella misura del 25% per un importo di € 5.500,00. Per tale importo, il CTU ha rimesso alla Corte la relativa valutazione circa il suo riconoscimento o meno al ### <<laddove lo stesso dimostri di essersi fatto carico di tale prestazione avendola pagata in luogo del committente al professionista che l'ha svolta>>.  ###, senza nulla replicare alla deduzioni del ### ha solamente dedotto come l'esecuzione della prestazione da parte di un soggetto terzo fosse stata pattuita già in contratto e non ha, però, in alcun modo provato di aver anticipato il pagamento per l'esecuzione di tale prestazione (esorbitante dalle proprie competenze, in quanto riservata alla figura professionale di un ingegnere terzo, con la conseguenza che per essa alcun compenso è dovuto ex art. 2231 c.c.) né ha dimostrato di essersi obbligato al relativo pagamento in luogo della committente. Pertanto, il Collegio ritiene di non riconoscere l'importo di € 5.500,00 in favore del professionista.  12. Alla luce delle motivazioni suesposte, il residuo compenso spettante al CTU ammonta ad € 2.371,00 (dovendosi detrarre dall'importo di € 3.771,00 stimato dal CTU l'importo di € 1.400,00 relativo alla redazione della variante postuma).  13. Con il quinto motivo l'appellante deduce l'illegittima applicazione del d.lgs. 231/2002 relativo all'attuazione della ### 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, a fronte della qualità di consumatore da essa rivestita nel rapporto negoziale.  13.1. Il motivo è infondato. 
Il presente giudizio è stato instaurato in primo grado nell'agosto 2015, mentre la normativa relativa agli interessi è stata riformata precedentemente dalla L.  n. 162/2014, pubblicata in ### il 10 novembre 2014 ed entrata in vigore trascorsi 30 giorni da tale data, dunque, certamente, prima dell'iscrizione a ruolo della causa in primo grado. 
Nel caso di specie trova, quindi, applicazione l'art. 1284 co. 4 c.c. in base al quale <<Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali>>. Inoltre, sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che <<Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione>> (Cass. n. 28409/2018). 
Il Tribunale ha, quindi, correttamente richiamato il tasso di interessi in materia di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendone la decorrenza dalla data della domanda.  14. Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato della minor somma, in luogo di quella quantificata dal Tribunale in € 11.741,54, di € 2.371,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo. 
Con la precisazione che. ove vi sia stata esecuzione della sentenza impugnata, il credito del ### deve intendersi accertato in tale minore misura e lo stesso va condannato alla restituzione della maggior somma (a titolo di capitale, interessi e spese) eventualmente conseguita in esecuzione della predetta sentenza.  15. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite ( 27606/2019, 1775/2017).  15.1. Vi è tra le parti una reciproca soccombenza che vede, per un verso, ### soccombente in ordine alle domande di risoluzione del contratto e di accertamento del difetto di rappresentanza, e, per altro verso, il ### soccombente nell'accertamento del diritto al compenso per talune delle attività per le quali ha preteso il pagamento, derivandone la quantificazione, anche in ragione di alcun inadempimenti accertati, di un credito di gran lunga inferiore rispetto a quello azionato. 
Pertanto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 
In applicazione del medesimo criterio, le spese relative alla c.t.u. espletata in questo grado vanno poste definitivamente e per l'intero a carico di entrambe le parti.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### definitivamente pronunciando: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1317/2019 del Tribunale di ### pubblicata in data 07 maggio 2019, condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 2.371,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo, con la precisazione che, ove vi sia stata esecuzione della sentenza impugnata, il credito di ### deve intendersi accertato in tale minore misura e lo stesso va condannato alla restituzione della maggior somma (a titolo di capitale, interessi e spese) eventualmente conseguita in esecuzione della predetta sentenza; 2) rigetta nel resto l'appello; 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio; 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna ed in solido per l'intero verso il ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.   ### est.   dott.

causa n. 869/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriele Vittoria

M

Tribunale di Trapani, Sentenza n. 451/2025 del 27-06-2025

... 508,50 mq, è “costituita da un solaio piano, con una pendenza est-ovest, ottenuta mediante l'installazione di lastre prefabbricate isolanti e impermeabili tipo ### pannelli isolanti sandwich, che convogliano le acque piovane in una grondaia in PVC larga 16 cm e profonda circa 15”; sulla grondaia si innestano, poi, “quattro pluviali discendenti in lamiera zincata preverniciata, con diametro di 100 mm […]che inizialmente si innestavano in pozzetti di PVC 40x40x40 cm, collegati tramite un tubo in PVC grigio ###, posto sotto il marciapiede, che funge da fognatura mista per acque bianche e nere”, ma che al momento del sopralluogo si presentavano “disconnessi dai pozzetti presenti alla base degli stessi e mediante l'aggiunta di una curva 90° vengono indirizzati direttamente in strada”. ### ha, inoltre, accertato che, in origine, i pluviali “si innestavano in pozzetti di PVC 40x40x40 cm, collegati tramite un tubo in PVC grigio ###, posto sotto il marciapiede, che funge da fognatura mista per acque bianche e nere. Questa tubazione collegava tutti i pozzetti sotto il marciapiede, inclusi quelli delle colonne di scarico delle acque nere”. Quindi, ”in seguito all'intervento della ditta (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Trapani Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 869 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2022 vertente ### “### GREEN” della ### n. 610 di Alcamo (### Fisc. ###), in persona del suo amministratore pro tempore, difeso dall'Avv. ### per mandato in atti; - attore - CONTRO ### (### Fisc. #####), nato ad ####, in data ###, difeso dall'Avv.  ### per mandato in atti; - convenuto - E #### (### Fisc. ###), nato ad ####, in data ###, difeso dall'#### per mandato in atti; - terzo chiamato - SOCIETÀ ### S.P.A. (### IVA ###), con sede ###persona del suo legale rappresen - 2 - Tribunale di ###.G. n. 869/2022 tante pro tempore, difeso dall'Avv. ### per mandato in atti; - terzo chiamato - ### S.R.L. (### IVA ###), con sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore, difeso dall'Avv.  #### per mandato in atti; - terzo chiamato - OGGETTO: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc).  ### le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 18.3.25.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ###, il condominio “### Green” conveniva in giudizio ### esponendo che: - il complesso edilizio del condominio, composto da tre corpi di fabbrica in aderenza tra di essi, ubicati in #### nn. 6-10, su quattro elevazioni fuori terra, con 12 appartamenti, oltre a 13 box al piano seminterrato e un box al piano terra, era stato realizzato dall'impresa individuale del convenuto, su area di sua esclusiva proprietà, in forza del permesso di costruire n. 71, rilasciato dal ### consorzio comunale di ### in data ###, in variante alla concessione edilizia n. 66 del 31.3.2016; - “successivamente alla vendita dei singoli appartamenti e all'abitazione degli stessi da parte dei condomini, via via, sono cominciate ad emergere - 3 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 diverse problematiche, di vario tipo per le quali con intimazioni ad adempiere - rispettivamente - del 18 giugno 2020 e del 20 luglio 2020 si notiziava formalmente la convenuta costruttrice. Veniva, infatti, lamentata la mancata esecuzione a regola d'arte delle pluviali e delle grondaie e, più in generale, del sistema di smaltimento dell'acqua piovana, oltre alla cattiva realizzazione del marciapiede insistente lungo la via ### per tutta l'estensione del fabbricato, oltre all'allocazione e al funzionamento del sistema di smaltimento delle acque nere, della rete fognaria e del suo posizionamento rispetto alle cisterne in uso alle abitazioni per l'approvvigionamento delle stesse dell'acqua per l'uso corrente quotidiano da parte dei singoli condomini”; - nell'inerzia di ### parte attrice, con ricorso iscritto al RG 689/2021 di questo Tribunale, chiedeva disporsi ### al fine di accertare i vizi lamentati e le rispettive cause, nonché gli eventuali rimedi e i relativi costi. 
Quindi, producendo la relazione tecnica depositata nel procedimento di istruzione preventiva, gli attori concludevano chiedendo: “### ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa: - accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti di realizzazione del complesso immobiliare sul qual insiste il ### di che trattasi e, comunque, la realizzazione di opere non a regola d'arte, per le ragioni di cui alla parte motiva; - accertare e dichiarare l'univoca responsabilità per quanto lamentato in capo ai convenuti, anche in solido tra loro, e per l'effetto: - condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere al - 4 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 ### a titolo di spese e risarcimento danni per le causali di cui alla parte motiva che si quantificano in € 71.770,92 - come da CTU resa in seno all'### n°689/2021, od anche la minore o maggiore somma che dovesse emergere in corso di istruttoria e all'esito del giudizio, tenendo conto del concreto ed imminente aggravamento del danno al decorso del tempo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'intimazione del 18 giugno 2020 almeno sino all'effettivo soddisfo. 
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, oltre le spese e le competenze di giudizio del procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al RG n°689/2021, oltre le spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice per il citato procedimento di ###”.  2. Il convenuto, regolarmente costituito in giudizio, resisteva alle domande di controparte, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del ### relativamente ai difetti di realizzazione delle 14 cisterne dell'acqua a servizio dei singoli appartamenti, poiché di proprietà esclusiva dei rispettivi condomini, eccezion fatta per una di proprietà condominiale.  ### rilevava, inoltre, che: A) sia la progettazione, che la direzione dei lavori edilizi per la realizzazione del complesso immobiliare erano stati affidati all'#### che, pertanto, si era assunto l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e dettata dal PRG oltre che alle regole dell'arte, nonché di controllare e verificare, in corso di realizzazione, la corretta esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto; - 5 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 B) i lavori di costruzione del condominio ### erano stati effettuati dalla ditta ### unitamente alla ### S.r.l., con la quale esisteva una società di fatto, in cui i due soci si erano impegnati “alla gestione di taluni cantieri”, tra i quali quello relativo alla costruzione del ### attore, “suddividendone gli utili, secondo un criterio di ripartizione in misura del 50% ciascuno”; C) ### aveva stipulato la “polizza rischi tecnologici” ###069, in forza della quale la ### ni - S.p.A. aveva prestato garanzia assicurativa per i danni derivanti al realizzando complesso immobiliare da rovina totale o parziale, o da gravi difetti costruttivi, nonché per la responsabilità civile verso terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, giusta; ### convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale di ### rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - In via preliminare, si chiede che il Tribunale, preso atto dell'istanza contenuta nella presente comparsa, ### autorizzare il convenuto a chiamare in giudizio la ### S.p.A., società con la quale è stata stipulata garanzia assicurativa per i danni all'immobile e per la responsabilità civile verso terzi; l'#### progettista e direttore dei lavori; nonché la ### S.r.l., società che, unitamente alla ditta ### ha acquisto il lotto di terreno e commissionato la costruzione dell'edificio condominiale; per l'effetto, procedere allo spostamento della data dell'udienza di com - 6 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 parizione inizialmente fissata per permettere la citazione dei terzi meglio sopra indicati nel rispetto dei termini a comparire; - Nel merito, rigettare le domande proposte nei suoi confronti dal ### minio ### perché infondate ed inammissibili; - Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal ### - ritenere e dichiarare che la società ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza nr.  ###069 è obbligata a garantire e tenere indenne la ditta ### da ogni esborso e conseguentemente condannare la società assicurativa al pagamento in favore del sig. ### di una somma pari a quella che quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare in favore del condominio attore; - accertata e dichiarata la responsabilità dell'arch. ### progettista e direttore dei lavori, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti al ### e/o ritenere quest'ultimo obbligato a tenere indenne la ditta ### per tutte le somme che questa dovesse essere condannata a corrispondere nei confronti dell'attore, che trovino titolo in responsabilità ascrivibile all'inadempimento o negligenza del progettista e del direttore dei lavori; - ritenere e dichiarare la corresponsabilità di ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ragione della società di fatto sussistente con la ditta ### e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti al ### e in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della convenuta ditta ### di ripetere dal - 7 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 la ### S.r.l. il cinquanta per cento delle somme che dovesse essere costretta a corrispondere al ### attore. 
Spese come per legge.”. 
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di #### tolica ### - S.p.A. e ### S.r.l., regolarmente citati dal convenuto.  3. Si costituiva in giudizio ### S.r.l., la quale, pur confermando l'esistenza del rapporto societario di fatto con il chiamante, rilevava, in primo luogo, di avere definito ogni rapporto con il ### relativamente al complesso immobiliare oggetto di causa, in forza del contratto di transazione allegato al verbale di conciliazione del 28.12.2020, sottoscritto nell'ambito del procedimento di mediazione n. 330/2020, instaurato innanzi l'Organismo di mediazione, ###A., con sede in ### del ### Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai assunto la veste di appaltatrice delle opere ed essendo, pertanto, “terza estranea rispetto alla domanda di attivazione della garanzia per i vizi dell'opera appaltata”. Ed ancora, ### S.r.l. eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, ex art. 1667 c.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 1669 ### S.r.l. concludeva chiedendo: “Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di #### tutti i suesposti motivi, sia preliminari che di merito, che devono intendersi qui analiticamente trascritti.  - In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della - 8 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 chiamata del terzo ### S.r.l. per intervenuta transazione in mediazione della vicenda; - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### S.r.l. per quanto esposto nel motivo lettera B; - Accertare l'infondatezza delle domande nei confronti di ### S.r.l., dichiararne - stante la carenza di legittimazione quale appaltatore - l'inopponibilità e comunque la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c..  - Accertare l'intervenuta decadenza e la prescrizione in ordine ai vizi denunciati e su cui viene attivata la garanzia, sia per quanto attiene alla denuncia nei confronti dell'appaltatore, sia per quanto riguarda la denuncia da parte dell'appaltatore nei confronti della #### S.r.l.  - Condannare la ### in persona del titolare per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  - In ogni caso, rigettare tutte le domande formulate contro la ### S.r.l.  - Pronunciare ex officio ogni più idoneo provvedimento finalizzato a garantire la posizione processuale della ### S.r.l. 
Con vittoria di spese, anche alla luce dell'art. 96 c.p.c.”.  4. ### - S.p.A., regolarmente costituita in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la non operatività della copertura assicurativa invocata da ### in ragione del fatto che, a termini di contratto, l'assicurato/beneficiario della polizza doveva individuarsi nel soggetto acquirente l'edificio ovvero una porzione di esso.  ### assicuratrice eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza del ### dalla copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 - 9 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 c.c., avendo il chiamante omesso di darle avviso del sinistro e, comunque, di non averla convenuta nel procedimento per ### la mancata copertura dei rischi per i vizi e per i danni lamentati dal ### attore; l'intervenuta decadenza del ### dalla invocata garanzia per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., per non aver provveduto a denunziare al ### i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta; l'intervenuta prescrizione, ai sensi del successivo 3° comma dell'art. 1495 c.c., dell'azione promossa dal ### per decorso del termine annuale dalla consegna; escluse in ogni caso la rifusione delle spese di lite nei confronti del ### e del ### per violazione della clausola contrattuale del “patto di gestione lite”.  ### assicuratrice concludeva chiedendo: “- ritenere e dichiarare l'eccepita e rilevata non operatività, con riguardo ai fatti di causa ed alle pretese avanzate dall'attore, della copertura assicurativa invocata dalla chiamante in causa impresa individuale ### nei confronti della comparente ### di ### - dichiarare, inoltre, per quanto in precedenza esposto, l'intervenuta decadenza del ### dall'invocata copertura assicurativa ai sensi degli artt.1913 e 1915 c.c. e delle condizioni di assicurazione. In subordine, dichiarare il diritto dell'odierna comparente ad ottenere una congrua riduzione dell'eventuale indennizzo che si ritenesse di dover porre a suo carico; - dichiarare altresì l'intervenuta violazione, da parte del ### chiamante in causa, del “patto di gestione della lite” di cui all'art.17 delle condizioni di assicurazione, con conseguente perdita dell'eventuale diritto - 10 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 dell'indicata chiamante in causa ad essere manlevata e tenuta indenne dalla deducente ### sia in relazione alle spese di lite -anche del procedimento di ### al cui pagamento essa dovesse essere condannata in favore del ### attore che di quelle relative alla propria difesa; - dichiarare ancora l'intervenuta decadenza del ### attore, nei confronti della convenuta impresa ### dalla invocata garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi dell'art.1495 comma 1° c.c. (ed in subordine dell'art.1669 comma 1° c.c.), ed inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione in questa sede proposta dal ### medesimo in danno della predetta impresa ### ai sensi dell'art.1495 comma 3° c.c. (ed in subordine dell'art.1669 comma 2° c.c.). 
Con vittoria, in tutti i casi, di spese e compensi. 
Senza recesso, nel merito, in via principale, rigettare comunque con la più opportuna statuizione le domande avanzate dal ### nei confronti dell'impresa ### e, di converso quelle di manleva avanzate dall'indicata impresa in danno dell'odierna comparente. 
Con vittoria di spese e compensi. 
In assoluto subordine, voglia l'adito Tribunale ridurre l'entità delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei limiti del corretto minore ammontare che sarà stato dalla stessa idoneamente dimostrato e che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria e della disponenda rinnovazione dell'espletata #### altresì ed in ogni caso il Decidente limitare l'entità dell'obbligo di manleva e garanzia che si ritenesse di potere porre a carico della deducente ### di ### in favore della chiamante in causa dit - 11 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 ta individuale ### tenendo all'uopo conto sia dei pattuiti scoperti e franchigie di polizza, che del pattuito massimale, che, ancora, della presenza di altri possibili obbligati pure chiamati in causa dall'indicata impresa ### (con la conseguenza che, per quanto ovvio, l'eventuale pronunzia obbligo di manleva e garanzia in favore della stessa andrebbe comunque contenuto nei limiti della quota del preteso risarcimento che risulterà al definitivo di sua pertinenza, al netto di quanto dovranno pagare direttamente, o in mancanza rifonderle, la ### srl e/o l'### ciò che qui espressamente si richiede) ed inoltre, di tutto quanto ulteriormente evidenziato, eccepito e dedotto nella presente comparsa. 
Vinte o in mancanza compensate in detta ipotesi gradata le spese di lite.”.  5. Si costituiva in giudizio anche ### il quale eccepiva, preliminarmente, l'inopponibilità della relazione di CTU redatta nel procedimento di ATP instaurato dal ### attore, non essendone stato parte; nel merito, contestava la fondatezza delle domande avanzate dal ### dominio, sia nell'an che nel quantum debeatur, eccependo, in via subordinata, il concorso di colpa del ### nella produzione del danno e/o nell'aggravamento dello stesso.  ### pertanto, concludeva, chiedendo: “In via principale: - dire inopponibili al comparente le risultanze dell'ATP e statuire in conseguenza - comunque rigettare qualsivoglia domanda da chiunque spiegata nei confronti dell'#### in quanto infondata e non provata per quanto - 12 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 esposto in narrativa e statuire in conseguenza; In subordine: - ridurre la domanda nei limiti del danno effettivamente subìto e rigorosamente provato, tenuto conto del concorso colposo dell'attore nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. I e II comma, graduando le colpe dei soggetti ritenuti responsabili e dicendo tenuto l'#### esclusivamente nei limiti del danno a sé eventualmente ascrivibile, avendo riguardo esclusivamente al ruolo rivestito dal concludente Con riserva di articolare mezzi istruttori. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.  6. A seguito della costituzione in giudizio dei chiamati, parte attrice, con memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., estendeva le proprie domande al solo ### costituitosi in giudizio tardivamente. 
Così compendiate le opposte pretese delle parti, la causa, istruita mediante CTU, viene ora in decisione.  * * * 
Vanno, in primo luogo, esaminate le domande avanzate dal ### nio nei confronti di ### e di ### Al riguardo occorre, preliminarmente, procedere all'inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio, anche in ragione delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, sollevate dalle controparti. 
Considerato il rapporto tra costruttore - venditore e acquirenti delle singole unità immobiliari componenti il complesso edilizio, si verte in un caso di azione per “rovina e difetti di cose immobili” di cui all'art. 1669 c.c., che è di natura extracontrattuale ed opera, per ragioni e finalità di - 13 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 interesse generale, non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente, pur in mancanza tra essi di un contratto di appalto e anche quando l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte) da un terzo, su incarico del costruttore (cfr. Cass. civ., sez. 2, sent. 30.9.2020, n. 20877; conff. Cass. 26574/2017; Cass. n. 2238/ 2012; Cass. n. 7634/2006; Cass. 4622/2002; Cass. n. 8109/1997; Cass. n. 11450/1992). 
Quanto agli elementi oggettivi della tutela invocata da parte attrice, “deve trattarsi di gravi difetti, ravvisabili in qualsiasi alterazione dell'opera, conseguente alla sua inadeguata realizzazione, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e non determinandone pertanto la rovina o il pericolo di rovina, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori o secondari che dell'opera stessa consentono l'impiego duraturo cui è destinata e tali, quindi da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento della stessa (Cass. n. 10893/2013)”; in altri termini, i gravi difetti dell'immobile idonei a determinare una responsabilità del costruttore nei confronti dell'acquirente, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, possono consistere “anche nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o abitabilità dell'immobile medesimo” (Cass. civ., sez. 2, sent. 30.9.2020, n. 20877). 
Nel merito, le domande del condominio attore sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati. 
Le doglianze di parte attrice hanno, infatti, trovato riscontro nella C.T.U. dell'ing. ### le cui conclusioni devono appieno condivider - 14 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 si in quanto congruamente motivate ed esaustive rispetto ai quesiti sottoposti.  ###, che si è pure servito degli elaborati tecnici sviluppati dal CTU del procedimento per ATP (R.G. n. 689/2021), ha, infatti, accertato per i diversi vizi lamentati quanto segue: A) “####” (pagg. 5-8 rel. CTU): la copertura dei tre corpi di fabbrica componenti il complesso immobiliare, estesa complessivamente 508,50 mq, è “costituita da un solaio piano, con una pendenza est-ovest, ottenuta mediante l'installazione di lastre prefabbricate isolanti e impermeabili tipo ### pannelli isolanti sandwich, che convogliano le acque piovane in una grondaia in PVC larga 16 cm e profonda circa 15”; sulla grondaia si innestano, poi, “quattro pluviali discendenti in lamiera zincata preverniciata, con diametro di 100 mm […]che inizialmente si innestavano in pozzetti di PVC 40x40x40 cm, collegati tramite un tubo in PVC grigio ###, posto sotto il marciapiede, che funge da fognatura mista per acque bianche e nere”, ma che al momento del sopralluogo si presentavano “disconnessi dai pozzetti presenti alla base degli stessi e mediante l'aggiunta di una curva 90° vengono indirizzati direttamente in strada”. ### ha, inoltre, accertato che, in origine, i pluviali “si innestavano in pozzetti di PVC 40x40x40 cm, collegati tramite un tubo in PVC grigio ###, posto sotto il marciapiede, che funge da fognatura mista per acque bianche e nere. Questa tubazione collegava tutti i pozzetti sotto il marciapiede, inclusi quelli delle colonne di scarico delle acque nere”. Quindi, ”in seguito all'intervento della ditta ### i pluviali sono stati disconnessi dai pozzetti presenti alla base degli stessi e mediante - 15 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 l'aggiunta di una curva 90° vengono indirizzati direttamente in strada”. 
Tuttavia, tale modifica, effettuata dal ### per ovviare all'inefficienza del sistema, “comporta il non rispetto dell'art. 70 del Regolamento edilizio comunale”, che fa divieto di convogliare le acque meteoriche sul suolo pubblico. 
Ciò posto, il consulente del Tribunale ha avuto cura di evidenziare che “il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e fognarie originario era fortemente inefficiente e non conforme alle prescrizioni del vigente ### mento Edilizio del Comune di Alcamo”. Ed, infatti, a fronte di un'estensione della superficie di copertura di mq 508,50, in fase di progetto, sono stati previsti soltanto 4 pluviali, in luogo dei 10 che sarebbero stati necessari, a norma dell'art. 65 del ### edilizio comunale, che testualmente dispone: "### coperture a terrazzo, deve essere previsto un pluviale con bocchettoni sufficienti per garantire il tempestivo scarico delle acque piovane ogni 50 m² di superficie.".   ### ha, inoltre, messo in evidenza “l'insufficienza delle sezioni delle tubazioni installate dal costruttore […] ivi comprese quelle (n.d.r.) delle tubazioni di scarico sotto il marciapiede […] e la tubazione di collegamento tra i pozzetti d'ispezione e la fognatura è in PVC ###, che si è dimostrata inadeguata per gestire la portata idraulica durante le piogge, anche di intensità moderata.” (cfr. pagg. 6-7). 
In merito ai rimedi necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità regolamentari riscontrate, il consulente del Tribunale ha individuato i seguenti interventi: A.1.) Installazione di nuovi pluviali. - 16 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 In particolare: A.1.a) È necessario installare almeno 10 pluviali ### in copertura per l'intero complesso edilizio. Per garantire un'estetica architettonica coerente e sfruttare adeguatamente lo spazio disponibile, si prevede l'aggiunta di 4 pluviali per ogni ### con relativi pozzetti di raccolta, come indicato nei prospetti dell'### 4.4 (si veda l'elaborato grafico contenuto nella ### Barbera); A.1.b) Connessione e dismissione: l'ultima veranda centrale sarà collegata ai due pluviali discendenti esistenti tramite una braga di collegamento. Inoltre, i pluviali aggiuntivi richiederanno l'utilizzo di una piattaforma aerea con gru per facilitare l'installazione. I fori esistenti saranno sigillati e la canaletta di gronda, attualmente in uso, sarà rimossa e sostituita. 
A.2.) Modifica delle pendenze e canaletta di gronda: A.2.a) ### delle pendenze: le pendenze della canaletta di gronda saranno rimodulate, con un colmo sollevato di 10 cm tra due pluviali e i compluvi sistemati all'interno del pluviale discendente; A.2.b) Ricollocazione della canaletta: una nuova canaletta sarà installata con lo stesso materiale dell'esistente, ben sigillata ai bordi per garantire un efficace smaltimento delle acque; Costo stimato degli interventi, al netto degli oneri tecnici di progetta zione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto dei sfabbricidi a discarica, pari ad € 5.839,40 oltre ### come da computo metrico allegato alla relazione di ### B) “#### M. PATTI” (pagg. 8-12 rel. 
CTU): - 17 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 In merito ai vizi dei marciapiedi antistanti l'ingresso condominiale, il CTU ha accertato che “l'attuale marciapiede è realizzato con piastrelle in ceramica monocottura che non soddisfano i requisiti di resistenza all'usura e all'attrito e sono già danneggiate in più punti. Inoltre, il marciapiede esistente non rispetta l'altezza minima di sicurezza prevista (D.M. Infrastrutture 5.11.2001), il che espone i pedoni a rischi aggiuntivi.”. 
Per quanto attiene agli scarichi fognari di deflusso e allaccio alla fognatura di via M. ### il consulente ha appurato che “il sistema originariamente progettato prevedeva correttamente il convogliamento delle acque meteoriche in una fognatura mista. Tuttavia, tale configurazione è stata modificata successivamente, con le acque meteoriche deviate all'esterno (in violazione dell'art. 71 del Reg. ### n.d.r.). Inoltre, “la tubazione di collegamento tra i pozzetti d'ispezione e la fognatura è in PVC ###, che si è dimostrata inadeguata per gestire la portata idraulica durante le piogge, anche di intensità moderata.   ### ha, quindi, suggerito i seguenti correttivi: B.1) ###. ### (pagg. 10-12 rel. CTU): - rimozione e sostituzione delle tubazioni: - sostituzione: “### integralmente le tubazioni esistenti sotto il marciapiede, ad eccezione dei tratti di allaccio ai pozzetti ### e ###, che verranno mantenuti poiché garantiscono un ulteriore smaltimento”; - nuove tubazioni: “### nuove tubazioni in PVC ###.40, che corrispondono alla dimensione della fognatura comunale, per garantire una portata adeguata”; - 18 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 B.1.a) Allacciamenti aggiuntivi: - “realizzare due ulteriori allacci alla fognatura comunale con tubazioni ###.4: ### B: ### dal pozzetto sifonato ###, posizionato in prossimità del giunto tecnico tra la ### B e il corpo centrale; ### na A: ### dal pozzetto sifonato ###, situato all'angolo nord-ovest della ### A”; - tappo removibile: “nel pozzetto ###, sarà installato un tappo removibile per consentire la separazione degli scarichi delle due palazzine. Questo tappo potrà essere temporaneamente rimosso in caso di emergenza o per manutenzione”; B.1.b) Aggiornamento dei pozzetti e chiusini: - “sostituzione dei pozzetti: tutti i pozzetti su marciapiedi saranno sostituiti con pozzetti sifonati di dimensioni 80x50x50 cm e chiusini progettati per resistere al calpestio pedonale”; - nuovi pozzetti: “aggiungere ulteriori pozzetti ai piedi dei nuovi pluviali per garantire una corretta ispezione e manutenzione”. 
B.2) ### (pagg. 8-10 rel. CTU): B.2.a) demolizione e scavo: - demolizione: “rimozione del massetto e della pavimentazione esistente”; - scavo: “realizzazione di uno scavo profondo 60 cm per l'installazione delle nuove tubazioni in PVC ###.4”; B.2.b) costruzione della spalletta e preparazione del fondo: - spalletta: “costruzione di una spalletta in calcestruzzo armato di spessore 20 cm lungo il bordo dello scavo, per definire il bordo del marciapiede”; - 19 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 - preparazione del fondo: “compattamento del fondo dello scavo, seguito dalla posa di uno strato di magrone di 10 cm e sabbia per l'alloggiamento delle tubazioni e dei pozzetti”; B.2.c) ricolmo e massetto: - ricolmo: “utilizzo del materiale di risulta dello scavo miscelato con stabilizzante di cava per il ricolmo”; - massetto: “gettata di calcestruzzo di 10 cm per costituire un massetto resistente che supporterà la nuova pavimentazione”; B.2.d) pavimentazione: - materiale: “installazione di pavimentazione in prodotti cementizi economici ma altamente resistenti all'usura e al gelo. La pavimentazione presenterà uno strato doppio a base di cemento e una superficie “grezza” naturale, con colorazioni a scelta del condominio”; - caratteristiche: “le piastrelle cementizie saranno scelte per garantire durabilità e resistenza, rispondendo così alle esigenze funzionali e estetiche del marciapiede”. 
Costo stimato degli interventi per sistema fognario e marciapiede, al netto degli oneri tecnici di progettazione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto dei sfabbricidi a discarica, pari ad € 21.315,64 oltre IVA, come da computo metrico allegato alla relazione di ### C) ### (pagg.  12-15): ### ha accertato che, “nel piazzale est, che funge da accesso ai box posti al piano seminterrato delle ### A e B sono installate 14 cisterne idriche, di 10.000 litri ciascuna, in calcestruzzo armato vibrocompresso - 20 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 (C.A.V.); di queste, 13 sono di proprietà esclusiva dei singoli condomini e una è di uso comune per l'intero complesso”. 
Il consulente ha, inoltre, appurato che “a causa di un errore di quota nella posizione del fondo delle cisterne - posto almeno 15 cm più alto del necessario - il costruttore ha optato per la rimozione del collare del tappo, tagliandolo e lasciandolo esposto”; “per coprire l'accesso alla cisterna, è stato costruito un cordolo in calcestruzzo armato attorno al foro e installata una botola in ghisa sferoidale 70x70 cm, fornita dalla ditta ### Tuttavia, la botola, rialzata di 25-30 cm rispetto al piano asfaltato, non è completamente ermetica, permettendo infiltrazioni di acqua piovana e piccole specie animali, compromettendo l'igiene e la potabilità dell'acqua…Per affrontare questo problema, è stato aggiunto un coperchio metallico in acciaio inox di circa 3-4 mm di spessore. Tuttavia, il transito dei veicoli su questo coperchio causa rumori molesti e vibrazioni che compromettono ulteriormente la tenuta. Allo stato del sopralluogo alcuni coperchi in metallo giacevano fuori dalla loro sede ###calcestruzzo non è stato impermeabilizzato, facilitando ulteriori infiltrazioni di acque superficiali.”. Ed ancora: “i pozzetti di ispezione e le tubazioni di scarico, posizionati vicino alle cisterne idriche, rischiano di contaminare le riserve d'acqua potabile con acque reflue, soprattutto in caso di rottura o tracimazione. Le tubazioni esistenti in PVC ### non garantiscono un'adeguata protezione, e le attuali soluzioni di chiusura non impediscono la fuoriuscita di liquami o infiltrazioni di acqua superficiale.” Al fine di ovviare alle criticità riscontrate e onde minimizzare i disagi derivanti dalla perdita di autonomia idrica conseguente agli interventi in - 21 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 dividuati, il CTU ha prospettato: C.1) ### (pagg. 12-14 rel. CTU): C.1.a) pulizia e preparazione: - pulizia dei bordi: “pulire i bordi in calcestruzzo della botola per rimuovere polvere e detriti”; - livellamento e impermeabilizzazione: “livellare le pareti e il fondo del pozzetto con malta reoplastica cementizia ad alta resistenza meccanica. 
Applicare una impermeabilizzazione a due mani con membrana elastocementizia o similari. ### dovrà essere effettuata in più strati, a mano incrociata, su sottofondo pulito e saturato d'acqua”; C.1.b) installazione del nuovo coperchio ermetico: - coperchio in acciaio inox: “installare un coperchio ermetico in acciaio inox di dimensioni circa 585x585 mm (da verificare in sito), con uno spessore di 3 mm. Il coperchio deve essere dotato di una maniglia girevole di sollevamento e sigillato con guaina in neoprene ai bordi”; - telaio e fissaggio: “il telaio in acciaio inox sarà ancorato ai bordi del pozzetto con fissaggi ### di diametro 5 mm, posti ogni 100 mm d'interasse. Sigillare i bordi con gel siliconico e montare una guarnizione in neoprene per garantire un'ulteriore protezione all'ermeticità”; - cunei di bloccaggio: “posizionare cunei di bloccaggio in acciaio inox ai quattro lati del coperchio per assicurare la tenuta”; C.1.c) coordinamento dei lavori: - assistenza professionale: “richiedere assistenza di muratori, idraulici e fabbri per l'adattamento preciso del coperchio e la garanzia di un'installazione a regola d'arte”; - 22 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 - interventi specifici: “operare su ogni cisterna individualmente per minimizzare l'interferenza con le operazioni di parcheggio e uscita dai box auto, garantendo il minimo disagio per i condomini”. 
C.2) ### (pagg. 14-15 rel. CTU): C.2.a) incamiciatura delle tubazioni: - incamiciatura con tubo coassiale: “le tubazioni di scarico in PVC ### saranno sostituite con tubazioni coassiali ###, ben sigillate ai bordi dei pozzetti di immissione e sbocco. Questo sistema coassiale garantisce una protezione ermetica migliorata e riduce il rischio di contaminazione delle cisterne”; - rimozione della vecchia tubazione: “rimuovere le tubazioni esistenti e procedere con l'incamiciatura della nuova tubazione. La nuova tubazione sarà sigillata ai bordi dei pozzetti per evitare perdite”; C.2.b) ### (pagg. 14-15 rel. CTU): - rimozione e demolizione: “rimuovere il tratto di asfalto, demolire eventuali massetti e cordoli in calcestruzzo, e rimuovere le vecchie tubazioni”; - nuova tubazione e impermeabilizzazione: “installare la nuova tubazione, scavo fino al piano di allettamento, e gettare il calcestruzzo per l'allettamento. Ricolmare con materiale proveniente dagli scavi e stabilizzante di cava. La pavimentazione in conglomerato bituminoso del piazzale sarà ricostituita”.  - mezzi e metodi: “utilizzare mezzi meccanici leggeri ### e operare manualmente nei tratti complessi. Evitare l'uso di autocarri pesanti sopra le cisterne idriche per prevenire danni”; - 23 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 C.2.c) #### (pag. 15 rel. 
CTU): - pozzetti: “i pozzetti ###, ###, ###, ### e ### saranno sostituiti con nuovi pozzetti in calcestruzzo armato (c.a.v.) 50x50x50 cm. Le tubazioni provenienti dalle abitazioni saranno a pressione e rese ermetiche con innesti simili a quelli esistenti nei pozzetti ### e ###”; - impianto di scarico: “la conduttura di sbocco nella fognatura stradale, attualmente di diametro 110 mm, sarà incamiciata in tubo PVC ermetico di diametro 160 mm per prevenire perdite”; C.2.d) #### (pagg. 15 rel. CTU): - “pozzetti in c.a.v. saranno impermeabilizzati a due mani con membrana liquida del tipo ### o similari. ### sarà effettuata in più strati su sottofondo pulito e saturato d'acqua”; C.2.e) #### (pagg. 15 rel. CTU): - assistenza professionale: “l'intervento richiede l'assistenza di muratori, idraulici e fabbri per adattare i pozzetti e le tubazioni al sito specifico, nonché per le opere accessorie e le deviazioni o adeguamenti delle tubazioni esistenti”; - alternative ai pozzetti: “i pozzetti possono essere realizzati anche in PVC di medesime dimensioni, con innesti delle tubazioni perfettamente sigillati e tappo di chiusura carrabile”; Costo stimato degli interventi per sistema fognario e marciapiede, al netto degli oneri tecnici di progettazione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto degli sfabbricidi a discarica, pari ad €15.238,87 - 24 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 oltre IVA, come da computo metrico allegato alla relazione di ### D) #### A ### (pagg. 16-20 rel. CTU): In merito ai difetti dei balconi lamentati dal ### il consulente dell'### ha constatato che “dopo soli tre anni dal completamento della costruzione, i prospetti Est e ### del condominio mostrano evidenti segni di degrado superficiale”. In particolare, sia nel prospetto ### che in quello est-ovest del condominio, si evidenziano “segni di ruscellamento dell'acqua sulle pareti verticali” dovuti alla originaria mancanza di cornicioni o di scossaline con gocciolatoio, poiché non previsti in fase di realizzazione e, ciò, in contrasto con la normale tecnica costruttiva.  ### ha inoltre accertato come l'altezza dei parapetti dei balconi, pari a 93 cm, sia inferiore a quella minima di sicurezza (100 cm).  ### ha, inoltre, avuto cura di precisare che alcune delle cause degli inconvenienti accertati sul prospetto ovest sono state risolte dal ### minio, con il montaggio della grondaia metallica e con l'aggiunta di nuovi pluviali, nonché dagli stessi condomini che affacciano sul lato ovest, i quali hanno provveduto a dotare i parapetti dei propri balconi di copertine di marmo con gocciolatoio. 
Quindi, allo scopo di garantire la durevole protezione dell'estetica del complesso edilizio, compromessa dalla percolazione delle acque meteoriche, nonché al fine di ripristinare l'altezza minima di sicurezza dei parapetti, l'Ing. ### ha previsto l'esecuzione dei seguenti interventi: D.1) ### - ### - ### E ### D.1.a) #### E ### - 25 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 CONI: - “cornicioni e scossalina: ### di cornicioni o scossalina con gocciolatoio sui prospetti Est e ### per deviare l'acqua piovana e prevenire il ruscellamento e il dilavamento dei materiali di finitura”; - gocciolatoi: “installazione di bocchettoni-gocciolatoi sui balconi di ogni piano, ove sprovvisti, per garantire un'adeguata evacuazione delle acque piovane e prevenire l'accumulo e il ruscellamento”; - parapetti dei balconi: “adeguamento dell'altezza dei parapetti a 100 cm, conformemente alle normative di sicurezza. Aggiunta di copertine in marmo con gocciolatoi dove mancano”; D.1.b) #### - pulizia e ripristino: “pulizia delle superfici degradate e rimozione dei materiali compromessi. Trattamento con prodotti specifici per la riparazione delle finiture e per il recupero della superficie”; - impermeabilizzazione: “applicazione di trattamenti impermeabilizzanti sulle pareti verticali e sui balconi per prevenire ulteriori danni da umidità. 
Utilizzo di membrane liquide o altri materiali di impermeabilizzazione adatti per esterni”; D.1.c) #### - controllo dell'### “verifica dello stato dell'isolamento a cappotto e trattamento di eventuali danni per evitare che muffe e parassiti compromettano l'efficacia dell'isolamento”; D.1.d) ###: - manutenzione periodica: “pianificazione di interventi di manutenzione periodica per monitorare lo stato delle finiture e garantire la loro durabilità - 26 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 nel tempo”; Costo stimato degli interventi per il rispristino dei prospetti e dei balconi, al netto degli oneri tecnici di progettazione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto degli sfabbricidi a discarica, pari ad € 33.137,98 oltre ### come da computo metrico allegato alla relazione di ### E) ### E ### (pagg. 20-21 rel. CTU): - Trasporto a discarica: € 524,75 oltre ### - ### di progettazione, coordinamento e sicurezza: € 5.800,00 oltre #### “A”, “B”, “C”, “D”, “E”: € 97.7247,79 IVA compresa. 
Gli accertamenti tecnici e le conclusioni cui è giunto il CTU della causa, peraltro in linea con quanto già rilevato in sede di ### resistono alle osservazioni critiche delle parti, che si sono incentrate sul riparto di responsabilità tra ### ed ### di cui si tratterà in seguito. 
Quindi, sulla scorta delle risultanze peritali, va in primo luogo osservato che le anomalie tecnico - edilizie, i cui effetti si sono manifestati a meno di due anni di distanza dalla fine dei lavori (cfr. art. 7, all. 20 atto di citazione), afferiscono, prevalentemente, alle parti comuni dell'edificio (pluviali e grondaie; marciapiedi; fognature, prospetti, ivi compresi i frontali dei balconi), in ordine alle quali va, dunque, affermata la legittimazione attiva di parte attrice. Lo stesso è a dirsi per quanto attiene alle 14 cisterne interrate, delle quali una soltanto di proprietà condominiale e ciò in considerazione del precipuo interesse di parte attrice ad evitare il rischio concreto che i propri scarichi fognari e superficiali contaminino le - 27 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 riserve di acqua potabile dei singoli condomini, così come motivatamente paventato dal CTU (cfr. pag. 13 rel. CTU). 
Trattasi, inoltre, di “gravi difetti” funzionali degli elementi, anche accessori e/o secondari, dell'opera, che incidono negativamente ed in misura considerevole sul pieno e duraturo godimento della stessa (cfr.  civ., sez. 2, sent. 30.9.2020, n. 20877; conf. Cass. n. 10893/2013). 
Deve, poi, escludersi che parte attrice sia incorsa nelle ipotesi di decadenza e/o prescrizione dell'azione previste dall'art. 1669 Ed infatti, contrariamente a quanto eccepito da ### S.r.l., i difetti lamentati dal ### lungi dall'essere immediatamente rilevabili da parte di un soggetto dotato di comune esperienza, si sono resi manifesti soltanto con il trascorrere del tempo, attraverso le conseguenze dannose che hanno prodotto. Si considerino, ad esempio, i segni di ruscellamento sugli intonaci dei balconi e dei prospetti ovvero il deterioramento della pavimentazione del marciapiede, effetti che, secondo la comune esperienza, richiedono un lasso di tempo non breve per il loro manifestarsi; ed ancora, le problematiche afferenti al sistema interrato di smaltimento dei liquami in relazione al rischio, più volte rimarcato dal ### di contaminazione delle cisterne dell'acqua potabile, interrate e, pertanto, non visibili. 
Ciò posto, in assenza di prova contraria sulla data di effettiva conoscenza dei vizi e dei difetti dell'opera da parte dell'attore, deve presumersi che la denunzia degli stessi al costruttore sia stata effettuata in data prossima alla loro scoperta, come peraltro può evincersi dalla nota di “integrazione delle contestazioni afferenti la realizzazione di opere relative al condominio Green” inviata a mezzo pec il ### dal legale del ### - 28 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 minio, in seno alla quale si fa riferimento, oltre che alla precedente nota di denunzia dei difetti del 8.6.2020, anche al sopralluogo effettuato in contraddittorio con ### (cfr. all.ti 14-15 atto di citazione). 
Va, pure, esclusa l'ipotesi di prescrizione dell'azione, avendo parte attrice instaurato il procedimento per ATP (R.G. n. 689/21), nei confronti del ### a marzo 2021, quindi, ben prima del decorso del termine annuale previsto dall'ultimo comma dell'art. 1669 c.c.; lo stesso valga per il presente giudizio, che è stato introdotto nell'aprile 2022 e, cioè, entro l'anno dalla definizione del procedimento per ### conclusosi in data ### con il deposito della relazione di CTU a firma dell'### Barbera (cfr. all.ti 4-5 atto di citazione). 
Quanto alle cause dei difetti, vanno condivisi i rilievi del ### che ne ha individuato la fonte nelle carenze progettuali e/o realizzative dell'opera. 
In particolare, per quanto concerne il sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane, possono condividersi le conclusioni dell'#### che ha sottolineato la violazione dell'art. 65 del ### edilizio comunale, che imponeva la realizzazione sul tetto di copertura di almeno 10 bocchette di scarico (una ogni 50 mq di superficie), a fronte delle quattro previste dal progettista (cfr. pag. 7). Del pari condivisibili si rivelano le considerazioni sulle inadempienze del costruttore, che, nella realizzazione delle tubazioni di adduzione delle acque meteoriche al sistema fognario, ha utilizzato tubi in PVC ### di sezione nettamente insufficienti allo scopo (cfr. pagg. 6 e 10); circostanza, quest'ultima non rilevata dal direttore dei lavori. - 29 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 In ordine al marciapiede antistante l'ingresso condominiale, il consulente del Tribunale ha constatato il mancato rispetto dell'altezza minima di cm 15 dal piano stradale, in violazione delle prescrizioni di cui al D.M. 
Infrastrutture del 5.11.2001, nonché la finitura con piastrelle in ceramica monocottura, inadeguate sotto il profilo del coefficiente di attrito e della loro resistenza all'usura. Al riguardo, vanno, inoltre, condivisi i profili di responsabilità individuati dal CTU nella mancata previsione di dettaglio in fase progettuale ed in fase di controllo delle lavorazioni, nonché alla scelta del costruttore di procedere ugualmente alla realizzazione di tale elemento nonostante l'assenza delle necessarie indicazioni tecniche e con l'utilizzo di materiali palesemente inadeguati allo scopo (cfr. pag. 23 rel. 
CTU). 
Per quanto concerne le cisterne di raccolta dell'acqua potabile può concordarsi con il CTU circa la chiara responsabilità del costruttore, il quale, per ovviare all'insufficiente quota di scavo delle fondamenta delle cisterne, ne ha arbitrariamente e pericolosamente alterato la conformazione, privandole del relativo tappo ermetico e compromettendone la tenuta alle infiltrazioni. Ciò ancor più in ragione della loro estrema vicinanza con la tubazione fognaria, peraltro, di sezione sottodimensionata, e con i relativi pozzetti di ispezione, che il CTU ha accertato essere privi dei necessari accorgimenti atti a garantirne l'ermeticità. Sul punto, l'#### che ha precisato di non avere rinvenuto tra gli elaborati progettuali di Artale alcun riferimento alla sezione dei tubi, ne ha sottolineato la negligenza, anche in qualità di direttore dei lavori, per non avere sollevato alcuna obiezione in merito all'operato della ditta costruttrice, nonostante la pale - 30 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 se evidenza delle anomalie e delle difformità (cfr. pagg. 10-11 rel. CTU). 
Non convincono in senso contrario le osservazioni mosse dal CTP di ### il quale ha sostenuto che sia la rimozione dei tappi delle cisterne, che la realizzazione della tubazione fognaria e dei pozzetti, questi ultimi, peraltro, non previsti in progetto, sono da attribuire all'esclusiva ed arbitraria iniziativa del costruttore, posta in essere all'insaputa del direttore dei lavori. 
Ed infatti, oltre ad apparire inverosimile che il sistema di tubazione fognaria sia stato rivoluzionato all'indomani del collaudo dell'opera, l'assunto in commento è smentito dalla stessa documentazione fotografica allegata da ### alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 1.6.2023 (allegati: “foto_2.jpg” “foto_4.jpg”), nei quali sono chiaramente visibili, a ridosso della pavimentazione del marciapiede condominiale e a breve distanza dalle cisterne, sia la tubazione, che i pozzetti di ispezione in pvc, in fase di interramento; in particolare, nella parte centrale del fotogramma “foto_4.jpg”, in secondo piano, si notano un tubo a gomito e un pozzetto in pvc, adiacenti ad un pilastro dell'edificio, del tutto corrispondenti al pozzetto di ispezione ritratto nella foto n. 23 dell'allegato fotografico alla relazione del ### dalla quale può apprezzarsi la ridotta distanza con il coperchio d'ispezione di una delle cisterne. 
Per quanto, poi, concerne i problemi di ruscellamento delle acque meteoriche sui materiali di finitura riscontrati sulle pareti di prospetto e sui balconi del condominio, vanno certamente condivise le conclusioni del ### che ne ha attribuito la causa alla mancata previsione e posa in opera, secondo la normale tecnica costruttiva, di comuni accorgimenti quali: - 31 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 le scossaline rompi-goccia sui cornicioni e le copertine di marmo con gocciolatoi sui balconi, (cfr. pag. 16 rel. CTU). 
Al riguardo, ferma restando la responsabilità di ### per fatto proprio e per quello dei propri incaricati, non possono trovare accoglimento le difese di ### che ha affermato: “non esiste nessun dettaglio o regola tecnica che impone la presenza di tale copertina, sarebbe stato sicuramente utile ma assolutamente a discrezione del costruttore che, infatti, sul fronte opposto ha allocato apposite soglie in marmo con gocciolatoio, mentre sul fronte principale, sicuramente per una sua scelta di economia, sono state omesse” (cfr. pag. 4 comparsa risposta ###. 
Ed infatti, a prescindere dalla necessità tecnica dei particolari edilizi in esame, peraltro, ritenuti “utili” dallo stesso convenuto, la mancanza delle scossaline e dei gocciolatoi, ancor più soltanto su di un lato dell'edificio, avrebbe quanto meno imposto la segnalazione dell'anomalia al costruttore. Rientra, infatti, tra i compiti del direttore dei lavori la segnalazione di situazioni anomale riscontrate nel corso dell'appalto e l'adozione dei relativi accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti e vizi. 
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in merito al mancato rispetto dell'altezza minima dei parapetti dei balconi (cfr. pag. 16 rel. CTU), in considerazione del fatto che, pur non essendo stati rilevati errori di progettazione dell'elemento architettonico in esame, la responsabilità della loro inesatta realizzazione è da attribuirsi, sia all'impresa costruttrice, che non ha curato la realizzazione a regola d'arte, sia al direttore dei lavori, che ha omesso i necessari controlli e collaudi. - 32 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 Ciò posto, vanno, senz'altro accolte le domande avanzate dal condominio attore nei confronti di ### e di ### In ragione della natura aquiliana dell'azione ex art. 1669 c.c., alla responsabilità del costruttore - tenuto a garantire che l'opera realizzata sia esente da gravi difetti, a prescindere dal fatto che l'opera sia stata eseguita, su suo incarico, in tutto o in parte da un terzo, (Cass. civ., sez. 2, sent.  30.9.2020, n. 20877; conff. Cass. n. 26574/2017; Cass. n. 2238/ 2012; Cass. n. 7634/2006; Cass. n. 4622/2002; Cass. n. 8109/1997; Cass. 11450/1992) - si affianca quella del progettista e direttore dei lavori, che ha colposamente contribuito all'insorgenza dei vizi, “trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art.1669, rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale” (Cass. civ., sez. 2, ord. 1.8.2023 n. 23470; conff. Cass. 18289 /2020; Cass. n. 29218/2017; Cass. n. 17874/2013). 
In definitiva, ### ed ### vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere al condominio attore la somma di € 97.247,79, a titolo di risarcimento per l'eliminazione dei vizi e dei danni derivanti dai vizi dell'immobile, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. - 33 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 Nei rapporti interni tra i convenuti, l'obbligazione risarcitoria va ripartita in ragione delle rispettive quote di responsabilità. 
Al riguardo, se per un verso, appare corretta sul piano metodologico la tripartizione delle percentuali di responsabilità operata dal CTU in relazione alla fase progettuale, a quella esecutiva e a quella della direzione di lavori, non possono condividersi le conclusioni raggiunte in concreto dall'#### In particolare, in relazione al “sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane”, la problematica riscontrata è riconducibile all'errata previsione in fase progettuale del numero minimo di pluviali rispetto alla superficie complessiva dei tetti, in violazione delle norme del ### nonché alla mancata specificazione della corretta sezione dei tubi di scarico, per altro, neppure rimediata in fase di direzione dei lavori, cui è seguita la realizzazione da parte del costruttore, nonostante la mancanza di un progetto di dettaglio, che imponeva la richiesta di chiarimenti al progettista. In ragione di quanto precede, è congruo imputare a ### il 35% della responsabilità e ad ### il rimanente 65%, sia per negligenza in fase progettuale che per negligenza durante la direzione lavori. 
Per quanto concerne la “realizzazione del marciapiede antistante l'ingresso condominiale”, vanno riconosciute le medesime percentuali di responsabilità, 35% a carico di ### e 65% a carico di ### sia per la mancata progettazione in dettaglio, pur nella non particolare criticità dell'elemento architettonico in esame, sia per la mancata sorveglianza della lavorazione, che avrebbe agevolmente evidenziato l'insufficiente altezza del marciapiede e l'utilizzo di rivestimenti palesemente inadeguati - 34 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 per un utilizzo esterno intensivo; il rimanente 35% va imputato al costruttore, che ha eseguito il manufatto senza rispettare la normale tecnica costruttiva ed omettendo di raccordarsi con il direttore dei lavori. 
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il “sistema di smaltimento delle acque nere e interferenze con cisterne”. Ed, infatti, anche in questo caso vanno registrate carenze negli elaborati progettuali, in seno ai quali non sono state previste le sezioni dei tubi e le loro pendenze, oltre agli accorgimenti atti a garantire l'ermeticità del sistema; mentre, per quanto concerne la direzione dei lavori, vanno evidenziati il mancato controllo sull'ermeticità dei pozzetti di ispezione e sulle modifiche apportate ai tappi delle cisterne; vanno, invece, imputati al costruttore di avere proceduto alla realizzazione dell'impianto in mancanza di un progetto di dettaglio, nonché di aver proceduto, arbitrariamente, alla modifica delle cisterne per ovviare al loro errato interramento. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va attribuita a ### il 35% della responsabilità e ad ### il rimanente 65%. 
Infine, in merito ai “difetti e danni a balconi e prospetti”, va ribadita la rilevanza della mancata previsione progettuale degli accorgimenti volti a scongiurare i ruscellamenti delle acque meteoriche sui prospetti e sui balconi, in assenza di prova su di una precisa scelta architettonica del costruttore, che incide sulla responsabilità a carico di ### un'ulteriore quota di responsabilità, sempre in capo ad ### è riconducibile alla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo, in qualità di direttore di lavori, in primo luogo per quanto attiene all'insufficiente altezza dei parapetti, accertata in sede di ### il tutto come detto per il 65%, mentre il - 35 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 rimanente 35% di responsabilità va, invece, attribuito a ### il quale, oltre ad avere omesso di dotare l'edificio di scossaline e gocciolatoi, in violazione delle più comuni norme tecnico edilizie, non ha rispettato neppure il parametro di altezza minima dei parapetti. 
In conclusione, nei rapporti interni tra i condebitori, anche ai fini dell'eventuale rivalsa, accertato che l'obbligazione grava a carico di ### per il 65% ed a carico di ### per il 35%. 
Venendo all'esame delle domande formulate da ### nei confronti delle altre parti chiamate in garanzia, va in primo luogo esaminata la posizione di ### S.r.l., nei confronti della quale il convenuto ha affermato la sussistenza di una società di fatto, avente ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale nell'ambito edile. 
In particolare, ### ha dedotto che con la ### S.r.l. sarebbe intercorso un contratto di società, in base al quale le parti si erano accordate per “la gestione di taluni cantieri edili (tra i quali quello della ### ti di ### n.d.r.) suddividendone gli utili, secondo un criterio di ripartizione in misura del 50% ciascuno” (cfr. pagg. 5-6 comparsa risposta ###.  ### ha, pertanto, chiesto che venisse accertata la corresponsabilità di ### S.r.l., nonché il proprio diritto a ripetere dalla società convenuta il 50% delle somme che lo stesso avrebbe, eventualmente, corrisposto per effetto dell'accoglimento delle domande avanzate dal #### S.r.l., dal canto suo, ha affermato che: “#### S.r.l.  e la ### hanno gestito degli affari immobiliari stabilendo, convenzionalmente, di suddividerne gli utili. Si è costituito, in sostanza, un accordo finalizzato alla suddivisione dell'utile d'impresa in rela - 36 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 zione agli apporti di capitale. Il criterio di gestione dei rapporti ha comportato che le parti, in relazione alle specifiche competenze, spartissero gli utili in misura del 50% ciascuno”, precisando, tuttavia, di essersi “limitata a finanziare economicamente la costruzione dei cantieri, senza ovviamente divenire “appaltatore” e senza avere mai impiegato proprie maestranze, senza aver mai gestito il cliente e senza assumere alcun obbligo nei confronti dello stesso; in ogni caso, senza mai assumere alcun rischio d'impresa”. La convenuta ha, inoltre, precisato di avere “versato alla ditta ### l'importo di € 150.000,00 quale apporto del 50% di capitale per finanziare l'avvio dei cantieri”, sotto forma di corrispettivo per due contratti preliminari di compravendita. ### S.r.l. ha, infine, eccepito di avere definito, in via transattiva, “ogni reciproco rapporto in ordine all'oggetto di causa” (cfr. pagg. 3-4 comparsa risposta ###. 
Ciò posto, deve ritenersi che tra ### e ### S.r.l. è intercorsa una società di fatto avente ad oggetto attività di impresa in campo edilizio, militando in tal senso le concordi affermazioni delle parti sulla “gestione comune dei cantieri”, “sull'apporto paritetico del capitale (€ 150.000 ciascuno)” e sulla quota di ripartizione degli utili (50%); affermazioni, queste, che trovano preciso riscontro nell'istanza di mediazione notificata dal legale di ### a ### in data ###, in seno alla quale è dato leggersi: “tra le parti chiamate in mediazione, #### S.r.l. e ### individuale ### è stato stipulato un contratto di società non registrato, cui è possibile per pacifica giurisprudenza estendere le norme sulla società di fatto. In particolare, il criterio di gestione di tale società ha comportato - quanto meno prima che la ditta ### venisse meno agli - 37 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 obblighi assunti - che entrambe le parti, in modo equanime e in relazione ai reciproci obblighi, provvedessero alla gestione di taluni cantieri edili suddividendone gli utili, secondo un criterio di spartizione in misura del 50%”. Il contratto di società, ancora, prevedeva che la gestione materiale del cantiere (dunque il coordinamento diretto delle maestranze) spettasse alla ditta ### il reperimento dell'affare, òla gestione del cliente, la gestione burocrativco amministrativa e la contabilità tra le due parti fosse a carico di entrambe le società, appunto ### e ditta Ragona” (cfr. all. 8 comparsa risposta ###; Conseguentemente, la ripartizione delle perdite subite per effetto dell'esercizio dell'attività d'impresa è regolata dall'art. 2263 c.c., in base al quale “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, esse si presumono eguali”. 
In definitiva, va accolta la domanda di rivalsa avanzata nei confronti di ### S.r.l., la quale dovrà tenere indenne ### per la metà delle somme che lo stesso sarà tenuto a versare al condominio attore in forza della presente pronuncia, non potendosi riconoscere alcun effetto estintivo dell'obbligazione al contratto di transazione versato in atti da ### s.r.l. 
Ed infatti, l'accordo allegato al verbale di conciliazione del 28.12.2020, era finalizzato al soddisfacimento del diritto agli utili che ### vantava nei confronti di ### per effetto del rapporto societario di fatto alla data del 28.12.2020 e, quindi, ben prima che il condominio “### green” avanzasse le proprie pretese nel procedimento per ATP iscritto al - 38 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 R.G. n. 689/2021). A ciò si aggiunga che le parti, pur avendo convenuto la tacitazione delle pretese di ### anche per il cantiere della ### di ### con il versamento della somma di € 105.000,00, hanno dichiarato di non avere “più nulla a che pretendere reciprocamente in ordine ai cantieri: di #### via G. Valenti; ### c/da #### di Cillo”, escludendo dalle reciproche pretese, tra gli altri, proprio il cantiere di ### con il quale si è proceduto alla costruzione del condomino attore (cfr. all.to “Accordo ragona” in comparsa risposta ###. 
Va, infine, rigettata la domanda con la quale ### ha chiesto di “essere garantito e manlevato” ### di ### ne S.p.A., in forza della “polizza rischi tecnologici (pol. nr.  ###069)”, stipulata dal convenuto a garanzia dei rischi derivanti “sia da rovina totale o parziale, o da gravi difetti costruttivi (dell'immobile oggetto di causa n.d.r.); sia per responsabilità civile verso terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione” (cfr. pagg. 3-4 comparsa risposta ###. 
Al riguardo, va in primo luogo osservato che la polizza assicurativa, invocata da ### è stata dallo stesso stipulata, unicamente, al fine di ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 4 D.Lgs n. 122/2005, che impone al costruttore di “contrarre e consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei la - 39 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 vori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita”. La polizza in questione, infatti, è espressamente richiamata, all'art. 6 dell'atto pubblico di compravendita di uno degli appartamenti facenti parte del complesso condominiale “### green”, in seno al quale viene dato atto della consegna di una copia all'acquirente (cfr. all. 20 atto di citazione). 
Inoltre, come correttamente eccepito dalla società assicuratrice, la polizza non fornisce alcuna copertura assicurativa al costruttore contraente, ma individua quale soggetto “###Beneficiario”, unicamente, “il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla quota di proprietà, ovvero l'acquirente vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso” e, quale rischio assicurato, “gli eventi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1669 ###- le che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile” (cfr. pag. 4 “condizioni di polizza” in all. 01 comparsa risposta ###. 
In definitiva, la domanda di manleva avanzata da ### nei confronti della ### di ### S.p.A. va rigettata. - 40 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 Va, da ultimo, preso atto che parte attrice, riservandosi ogni decisione sull'eventuale estensione delle proprie domande ai terzi chiamati in causa (cfr. note trattazione scritte condominio del 16.12.2022), le ha espressamente estese al solo ### (cfr. memoria 183 n. 1 condominio del 20.01.2023). 
Le spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento di ATP e della CTU disposta nel presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione dell'accoglimento delle diverse domande.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; − condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 97.247,79, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; − accerta e dichiara che, nei rapporti interni tra ### e ### l'obbligazione grava a carico di ### per il 65% ed a carico di ### per il 35%; − condanna ### S.r.l. a tenere indenne ### nella misura del 50% di quanto dovrà versare a parte attrice in forza della presente decisione; − rigetta le domande avanzate da ### nei confronti della ### di ### S.p.A.  − ### alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, nei confronti di quest'ultima - 41 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 parte in solido con ### ed in favore della ### di ###.p.a., spese che liquida, per ciascuna, in complessivi € 5.597,00, di cui € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  − ### alla rifusione delle spese di lite per il procedimento di ATP in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 1.914,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  − Pone definitivamente a carico di ### e ### in solido tra loro, le spese per la CTU disposta nel presente giudizio e a carico del solo ### le spese di CTU nel procedimento di ### Così deciso in ### in data ###.

causa n. 869/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Hamel Carlo Salvatore

M
2

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 670/2025 del 03-06-2025

... tetti, infiltrazioni negli intonaci esterni ed interni, errata pendenza dei balconi e dei terrazzi con ristagni d'acqua ed ammaloramento delle pareti interne ed esterne, errata divisione degli impianti elettrici, malfunzionamento dell'autoclave, distacco dei mattoncini del terrazzo) ed anche le parti comuni presentavano vizi e difetti (tra cui il distacco dell'intonaco dai muri perimetrali di recinzione, la mancata realizzazione della griglia di raccolta dell'acqua piovana nel piazzale comune, l'errata pendenza della scala esterna di accesso, il malfunzionamento del cancello condominiale); - che, nel corso di un procedimento per ATP era stata riscontrata la presenza di vizi sia costruttivi che progettuali (quali mancanza di drenaggio del terreno ove insistono gli immobili e la mancanza dei giunti nel muro di cinta nonché impiego di materiale inidoneo); - che tali vizi erano riconducibili nell'ambito operativo dell'art. 1669 c.c.. Il Tribunale dava inoltre preliminarmente atto che si era costituita la società resistente, la quale aveva eccepito l'inammissibilità della domanda della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, chiedendo l'integrale rigetto delle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est.  #### emesso la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1272/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.04.2025, vertente TRA ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### D'### del foro di ### e ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in ### alla ### da ### n.15, giusta procura in calce all'atto di appello ### CONTRO ###, ######, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### con domicilio eletto presso il loro studio sito ### alla ### di ### n. 143, in forza di procura allegata al ricorso ex art 702 bic cpc del primo grado, ### OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1449/2023 del Tribunale di ### pubblicata il ### - Appalto: altre ipotesi ex art 1655 e ss. cc. 
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: Registrato il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 “Letta l'ordinanza del 09/05/2024, l'appellante prende atto dell'acquiescenza delle controparti sul sesto motivo d'appello, torna ad impugnare e contestare gli ulteriori argomenti volti a resistere al proposto gravame, si riporta al proprio atto di gravame ed alle conclusioni ivi formulate, ed insiste pertanto affinchè l'###ma Corte d'Appello, revocata in parte qua l'ordinanza del 09/05/2024, voglia accogliere le seguenti ### in riforma della sentenza impugnata: - nel merito, in via principale, dichiarare decaduti gli attori -appellati dall'azione e dalla domanda proposte nel giudizio di primo grado avverso la ### s.r.l., e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla statuizione di condanna emessa in primo grado; - nel merito, in via subordinata, dichiarare prescritto il diritto risarcitorio reclamato dagli attori nel giudizio di primo grado avverso la ### s.r.l., e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'azione, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla statuizione di condanna emessa in primo grado; - nel merito, in via ulteriormente subordinata, se del caso previa declaratoria di nullità della CTU a “chiarimenti” del 9.01.2019 depositata in fase di accertamento tecnico preventivo e della perizia del 4.02.2023 a firma del #### rigettare integralmente le domande spiegate da parte attrice; - nel merito, in via ulteriormente subordinata, limitare qualsiasi pronuncia risarcitoria a carico della ### s.r.l. ai danni così come qualificati e quantificati nella relazione di CTU depositata in data ### in fase di accertamento tecnico preventivo; - in ogni caso, limitare il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi al saggio legale sulle somme eventualmente riconosciute e liquidate in favore degli appellati così come esposto nel motivo VI del presente atto di appello, e quindi con decorrenza a far data dal 2023 e sino all'effettivo soddisfo; - con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; - in via istruttoria, ex art. 356 c.p.c.: disporre la rinnovazione della CTU già espletata nel giudizio di merito di primo grado con la nomina di un altro tecnico esperto, che tenga conto di tutte le questioni sollevate nel paragrafo V del presente atto d'appello; Registrato il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 ammettere la prova orale (prova testimoniale ed interrogatorio formale) come articolata nella comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2019 nonché nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c. del giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati” Per gli appellati: “Piaccia all'###ma Corte d'appello de L'### contariis reiectis, rigettare l'appello proposto, anche in riferimento al sesto motivo laddove viene richiesto di riconoscere la maggiorazione di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento in favore degli appellati a far data dal 2023 piuttosto che, come più corretto, dal deposito della perizia in primo grado ossia dal 23.11.2022 sino al soddisfo; con conferma in ogni caso della condanna dell'appellante ### srl al pagamento in favore degli appellati delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di risarcimento, e precisamente euro 96.557,47 oltre Iva per la sig.ra ### euro 85.063,61 oltre Iva per i coniugi ### euro 89.189,90 + euro 145.655,93 oltre iva per il ####, oltre alla maggiorazione, a favore di tutti gli appellati, a titolo di interessi e danno da svalutazione, a far data dal deposito della prima perizia svolta in primo grado -CTU arch ### del 23.11.2022- sino al soddisfo, ed altresì al pagamento di tutte le spese processuali, di ctu, di atp e legali siccome pure liquidate dal ### Con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado, comprese quelle della fase inibitoria già trattata” RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2530/2019 - promosso da ### dai coniugi ### e ### e da D'### contro la società ### S.r.l., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (volto ad ottenere la condanna della società resistente, a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni derivati da difetti costruttivi degli immobili acquistati, quantificati in € 167.875,52 a favore di ### in € 181.173,89 a favore di ### e ### ed in € 117.615,73 a favore di D'### ovvero in ogni caso condannarla alla diversa somma eventualmente dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data del ricorso per ### oltre interessi e rivalutazione monetaria) - il Tribunale di ### così statuiva: “accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore delle parti attrici dei seguenti importi, per le causali di cui alla parte motiva: - U.I. ### - ### €. 96.557,47 oltre Iva. - U.I. ### - ### €. 85.063,61 oltre ### - U.I. ### - D'### €.  89.189,90 oltre Iva ed ulteriori euro €. 145.655,93, oltre su tutti gli importi, interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla realizzazione dei manufatti e sino al soddisfo e secondo ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 i criteri di liquidazione ex Cass. SSUU nr. 1712/95; condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori in solido degli importi corrispondenti agli esborsi sostenuti dai medesimi per la CTU in ### condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, come da parte motiva, che liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro 17.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge; pone le spese di CTU definitivamente su parte convenuta; dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e della relazione dr. ### comprensiva delle osservazioni delle parti, all'### del Comune di ### ed alla ### della Repubblica presso questo Tribunale per gli approfondimenti di loro rispettiva competenza”.  1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che i ricorrenti, a sostegno della domanda, avevano dedotto: - di aver acquistato dalla ### S.r.l. porzioni immobiliari facenti parte di un complesso residenziale sito in ### alla ### - che le unità immobiliari, a distanza di poco più di un anno dalla compravendita, presentavano tutte innumerevoli vizi e difformità (tra cui la perdita d'acqua dai tetti, infiltrazioni negli intonaci esterni ed interni, errata pendenza dei balconi e dei terrazzi con ristagni d'acqua ed ammaloramento delle pareti interne ed esterne, errata divisione degli impianti elettrici, malfunzionamento dell'autoclave, distacco dei mattoncini del terrazzo) ed anche le parti comuni presentavano vizi e difetti (tra cui il distacco dell'intonaco dai muri perimetrali di recinzione, la mancata realizzazione della griglia di raccolta dell'acqua piovana nel piazzale comune, l'errata pendenza della scala esterna di accesso, il malfunzionamento del cancello condominiale); - che, nel corso di un procedimento per ATP era stata riscontrata la presenza di vizi sia costruttivi che progettuali (quali mancanza di drenaggio del terreno ove insistono gli immobili e la mancanza dei giunti nel muro di cinta nonché impiego di materiale inidoneo); - che tali vizi erano riconducibili nell'ambito operativo dell'art. 1669 c.c.. 
Il Tribunale dava inoltre preliminarmente atto che si era costituita la società resistente, la quale aveva eccepito l'inammissibilità della domanda della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. 
Spiegava ancora che, stante la complessità delle questioni trattate, era stata disposta la trasformazione del rito ed era stata espletata una nuova ### 1.2. Ciò detto, richiamati i principi normativi e giurisprudenziali in materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., il giudice di prime cure escludeva che nella specie si fossero verificate decadenza o prescrizione, rilevando: - che, con riferimento ai vizi inizialmente denunciati nel ricorso per ATP e poi a quelli emersi nel corso della ### era evidente come proprio la ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 progressività di quelle acquisizioni tecniche avesse impedito alle parti ricorrenti di assumere un sufficiente grado di consapevolezza della loro esistenza e consistenza nonché soprattutto della loro imputabilità alla venditrice se non con il deposito dell'ATP del 9.01.2019; - che invero l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo del termine decadenziale della denuncia e, poi, da essa, del termine di prescrizione del diritto del committente al risarcimento, deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio, che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata; - che non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali; - che nella specie l'annosa vicenda relativa alle acquisizioni tecniche in sede di ATP comprovava la progressività ontologica di quel processo cognitivo e la raggiunta consapevolezza della gravità del fenomeno e della imputabilità di tale gravità a difetti e vizi di realizzazione e progettazione solo con il deposito della relazione di ATP del 2019; - che prima del deposito della CTU in ATP parte attrice non poteva avere assunto una piena consapevolezza della esistenza dei vizi, della gravità di essi, tale da essere sussunta nella fattispecie di cui all'art.  1669 c.c. nonché della imputabilità degli stessi non ad eventi esterni ma alla condotta o alle omissioni ascrivibili alla parte venditrice; - che ad ogni modo l'eventuale inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 1669, per sopravvenuta maturazione dei termini brevi di decadenza e prescrizione, non esclude che riprenda completo vigore la norma generale di cui all'art. 2043 c.c.; - che, avendo gli istanti agito per la generica responsabilità extracontrattuale della ### sussisteva comunque il dovere del ### di qualificare la domanda nelle forme ex art. 2043 c.c., seppur non esplicitamente richiesto dagli attori, avendo gli stessi allegato gli elementi di fatto idonei ad inquadrare la fattispecie anche in quella previsione normativa; - che peraltro, alla riunione condominiale del 17/04/2008, il sig.  ### presente quale delegato della ### S.r.l., aveva riconosciuto parzialmente i vizi lamentati dagli acquirenti, impegnandosi, in nome e per conto della ### esecutrice, al ripristino e all'eliminazione delle difformità poi riscontrate nel giudizio di ### 1.3. Dopo aver richiamato integralmente le risultanze della ### con analitica descrizione dei i vizi e le difformità riscontrate per ciascun immobile, e rilevata, per il muro di contenimento, la mancata verifica ai coefficienti di sicurezza, in assenza di progetto di un nuovo muro connesso a quello riconducibile al progetto originario depositato presso gli ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 organi competenti, il ### elencava sinteticamente le cause delle lacune realizzative e progettuali quali individuate dal ### - “inidoneo sistema di protezione dei muri interrati per l'assenza di sistema di drenaggio con apposita cunetta di raccolta acqua; inidonea esecuzione delle finiture superficiali; inidonea esecuzione dell'originario intervento di lucidatura della pavimentazione del parquet (come da risposta alle osservazioni formulate dal tecnico di parte resistente già riscontrate dal CTU in ATP come “lucidatura non a perfetta regola d'arte, in quanto presenta bolle e striature (cfr. foto ###- 16 e ###-17”); inidonea sigillatura nella fase di posa di infissi e relative soglie; inidoneità funzionale dei terrazzi in termini di mancata tenuta degli stessi unitamente alla presenza di soglie poste in opera quasi a livello con la quota della pavimentazione del terrazzo; inidoneo sistema di protezione dei muri interrati per l'assenza di sistema di drenaggio unitamente a carenze di tenuta dell'impermeabilizzazione dell'adiacente terrazzo (sul punto le osservazioni del tecnico di parte resistente non tengono conto delle indagini di natura strumentale eseguite dall'ausiliario ### srl, come da pgg. 22 e 23 delle risposte rese dal ###; carenze funzionali del solaio del terrazzo; inadeguata soluzione costruttiva che non impedisce accentuati fenomeni di dilavamento; inidonee pendenze con formazione di avvallamenti con ristagni d'acqua; carenze di tenuta dell'impermeabilizzazione dei terrazzi; inidoneo sistema di sigillatura in fase di posa dell'infisso; inidonee soluzioni costruttive (la produzione fotografica allegata alla relazione d'### unitamente a quella predisposta dall'ausiliare ### srl, evidenziano, contrariamente a quanto sostenuto dal tecnico di parte resistente uno stato generalizzato - e non puntuale - dei quadri di degrado riscontrati); mancata esecuzione del rivestimento esterno”.  1.4. Ciò evidenziato, venendo alla quantificazione dei danni, il Tribunale rilevava che l'ausiliare, per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, aveva redatto tre computi metrici, ciascuno in riferimento alla singola unità abitativa degli originari ricorrente - 1) - U.I. ### - ### € 96.557,47 oltre Iva ed oneri accessori; 2) - U.I. ### - ### € 85.063,61 oltre Iva ed oneri accessori; 3) - U.I. ### - D'### € 89.189,90 oltre Iva ed oneri accessori - mentre per il consolidamento del muro di contenimento aveva redatto due conteggi, il primo riferibile al consolidamento del muro ricadente nella porzione adiacente al lotto ### di proprietà del D'### per un totale di € 145.655,93, il secondo riferibile alla parte di muro ricadente anche nel lotto ###, non presente in giudizio e, pertanto, esclusa dal giudicante.  1.5. Ritenendo tali prospettazioni condivisibili, affermava la responsabilità di ### S.r.l., quale realizzatore/venditore degli immobili, responsabile nei confronti degli acquirenti ex art.  ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 1669 c.c. e la condannava a risarcire i singoli proprietari, ognuno per quanto di sua spettanza, in base alle risultanze della ### per gli importi di cui sopra, nonché per il lotto ### all'ulteriore pagamento della somma di € 145.655,93, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla realizzazione delle opere e sino al soddisfo. 
Poneva le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, antecedente al giudizio, a carico esclusivo della società e condannava, inoltre la parte convenuta al pagamento in favore degli attori in solido tra loro delle spese processuali pari ad € 17.000,00 per competenze ed € 634,00 per esborsi, ponendo anche le spese di CTU a carico della parte convenuta e disponendo la trasmissione della sentenza e della perizia tecnica al Comune e alla ### della Repubblica di ### 2. Tale sentenza è stata impugnata dalla ### S.r.l. che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame afferenti a: 1) Violazione o erronea applicazione dell'art. 1669 c.c., con riferimento ai denunciati profili di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia. Violazione o erronea applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., con riferimento all'effetto interruttivo dell'azione di accertamento tecnico preventivo ed alla sua estensione. Illogicità della motivazione per contraddittorietà; 2) Violazione o erronea applicazione dell'art. 2043 c.c., con riferimento al rapporto con l'art.  1669 c.c. ed ai relativi termini prescrizionali; 3) ### dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla specifica azione introdotta da parte attrice ed all'inquadramento sub art. 2043 operato dal ### 4) ### applicazione dell'art. 2944 c.c. e dell'art. 2946 c.c. con riferimento ai pretesi effetti interruttivi e ricognitivi del contenuto del verbale assembleare condominiale del 17/4/2008. Illogicità della motivazione; 5) ### valutazione delle risultanze processuali, in particolare della C.T.U., pedissequamente richiamate in sentenza; 6) Sulla condanna alla rivalutazione monetaria delle somme liquidate ed alla corresponsione degli interessi legali: erroneità del dies a quo di decorrenza.  ### ha anche invocato la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, proponendo anche ricorso ex art. 351 c.p.c. (che ha dato luogo all'introduzione di procedimento incidentale n. 1272-1/2023).  3. Si sono costituiti in giudizio gli originari attori ed hanno contestato il gravame, parzialmente aderendo al sesto motivo di gravame.  4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data ### in relazione all'udienza del giorno 19.03.2024 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) fissata nell'ambito del procedimento incidentale n. 1272-1/2023, il ### ha sospeso parzialmente la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, specificando che “per ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 quanto riguarda la posizione degli appellati ### e ### la provvisoria esecutorietà della sentenza deve essere sospesa limitatamente alla condanna al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute in linea capitale, sicché l'esecutorietà della sentenza persiste quanto alla condanna della appellante al pagamento, in favore dell'appellata ### della somma di € 96.557,47 oltre IVA ed in favore degli appellati ### della somma di € 85.063,61 oltre ### invece, per quanto riguarda la posizione dell'appellato D'### la provvisoria esecutorietà della sentenza deve essere sospesa con riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 89.189,90 oltre IVA e di quella ulteriore di € 145.655,93, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria”, precisando che la disposta sospensione non poteva riguardare la condanna al pagamento di spese di lite e di ### Nel corso della prima udienza fissata nell'ambito del procedimento principale, svoltasi in data ### con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ### ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 15.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali. 
Come detto anche l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 17.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.  5.1. Con tale motivo la società appellante denuncia che il Tribunale, ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., non ha rilevato la decadenza dall'azione, o, comunque, la sua prescrizione, tempestivamente eccepite in primo grado. 
Sostiene che la controparte sarebbe decaduta dall'azione di garanzia in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, seppure il termine per la denunzia dei vizi non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, gli acquirenti nella specie non hanno rispettato il termine di decadenza previsto per la denuncia dei gravi difetti e quello di prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia, avendo introdotto un ATP in data ###, con deposito della relazione in data ###, la quale descriveva la sussistenza di vizi e difetti per ciascuno dei tre immobili rispettivamente acquistati dai ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 ricorrenti, con elaborazione inoltre di un compiuto metrico di dettaglio relativo ai costi di ripristino a regola d'arte. 
Riferisce che solo con istanza del 4.07.2011, i ricorrenti, deducendo che erano fallite le trattative di bonario componimento sulla base della relazione depositata nell'ambito dell'### hanno chiesto al giudice di riconvocare il CTU per nuovi “chiarimenti”- Deduce che il giudice ha inopinatamente accolto la richiesta e riaffidato un nuovo incarico al ### il quale in data ### ha depositato una relazione datata 1.03.2016, anch'essa contenente un elaborato computo metrico per la quantificazione dei “costi di ripristino a regola d'arte”. 
Evidenzia che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è poi stato depositato in data ###. 
Spiega che nella specie non è stato rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia dei gravi difetti, né è stato rispettato il termine di prescrizione per l'azione di garanzia, avendo i ricorrenti introdotto in data ### un'azione di accertamento tecnico preventivo, con effetto interruttivo sino alla data di deposito della prima relazione avvenuto il ###, ma avendo poi esercitato l'azione di garanzia solo con il ricorso depositato nel giugno 2019. 
Denuncia l'erroneità della decisione del primo giudice sul punto, lamentando che egli ha violato un principio fondamentale in materia, atteso che, se l'introduzione del procedimento di accertamento tecnico sospende i termini di prescrizione dell'azione di garanzia, lo fa solo fino al deposito dell'elaborato peritale, senza poter invece considerare eventuali integrazioni peritali, come verificatosi nel caso di specie, con la conseguenza che l'effetto sospensivo del procedimento di ATP non avrebbe potuto estendersi oltre il termine previsto per il deposito della relazione peritale, perfezionatosi in data ###, che ha comunque confermato la presenza dei vizi rilevati dai ricorrenti, fissando inevitabilmente il dies a quo del termine prescrizionale (al riguardo richiama Cass. 8637/2020). 
Deduce che con il deposito della relazione di CTU del 2.03.2010 gli acquirenti hanno acquisito sia la sufficiente conoscenza dei fenomeni che avevano dato causa ai difetti, sia la sufficiente conoscenza del collegamento causale di essi con la responsabilità operativa del costruttore-venditore, sicché avevano a disposizione ogni elemento per attivare immediatamente la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. nei confronti della società costruttrice-venditrice, anche in relazione ai difetti dei muri di contenimento e/o di sostegno, poi oggetto della CTU di chiarimento depositata solo in data ###. 
Precisa che i chiarimenti alla consulenza, depositati dal CTU in data ###, quasi dieci anni dopo l'instaurazione del giudizio e dopo la chiusura della fase di ### non possono ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 pertanto avere efficacia sospensiva del decorso della prescrizione ex art. 2945 comma 2 c.c., risultando, comunque, l'istanza di riconvocazione del CTU intervenuta solo in data ###, quanto era già decorso il termine di prescrizione annuale dell'azione, nonché quello quinquennale ex art. 2043 5.2. ### ritiene utile premettere che nella specie, siccome peraltro non contestato nel presente grado dall'appellante, viene in considerazione la disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., atteso che i vizi accertati dal CTU (ovvero la presenza di umidità di risalita sulle pareti e di infiltrazioni, causata dall'insufficiente isolamento termico delle pareti perimetrali dello stabile, quale conseguenza dell'utilizzo di materiale di spessore inferiore a quanto previsto dai parametri costruttivi stabiliti dalla normativa in materia di abitazioni civili, nonché della mancanza di drenaggi) integrano quei gravi difetti di costruzione previsti dall'art. 1669 che tutela il committente/acquirente rispetto a tutte le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura tra le quali rientrano anche i vizi di realizzazione determinanti infiltrazioni d'acqua all'interno degli immobili e sui muri di contenimento.  5.3. ### quanto previsto dall'art. 1669 c.c. (che prevede una garanzia decennale) il committente/acquirente ha l'onere di provare di avere fatto la denuncia entro il termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei vizi e spetta al giudice del merito valutare se e quando questi abbia raggiunto la piena conoscenza dei difetti e della loro consistenza, di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente, nonché stabilire se le eventuali già inviate comunicazioni al costruttore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce atte a far decorrere invece il termine prescrizionale. 
Una volta denunziati tempestivamente i vizi, il committente/acquirente ha poi l'onere di far valere il proprio diritto entro il termine di prescrizione di un anno.  5.4. Ciò premesso, si rileva che l'impostazione seguita dal primo giudice, per escludere la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla resistenteconvenuta, risulta condivisibile. 
La stessa risulta in linea con l'orientamento interpretativo costantemente seguito dalla Suprema Corte (Cass. n. 10048 24/04/2018; Cass. n. 12829/2018 in motivazione; Cass. 3040/2015; Cass. n. 9966/2014; Cass. n. 2460/2008; Cass. n. 1463/2008, tutte richiamate da n. 23233/2024) secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. 
Nella pronuncia n. 23233/2024 la Suprema Corte ha anche ribadito l'importanza, sottolineata anche da Cass. n. 1463 del 2008, degli accertamenti tecnici, per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. 
La Suprema Corte ha altresì precisato (Cass. 28958/2023), ribadendo un principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, che la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate; sicché la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici.  5.5. Invero il primo giudice ha correttamente ritenuto (pag. 9-10 della sentenza impugnata) che proprio la progressività delle acquisizioni tecniche abbia consentito “alle parti ricorrenti di assumere un sufficiente grado di consapevolezza della loro esistenza e consistenza, nonché soprattutto della loro imputabilità alla parte venditrice, solo con il deposito dell'ATP del 9.01.2019”, atteso che nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazione tra le parti, abbiano per ciò stesso reso necessario l'espletamento di indagini tecniche, induce a ritenere che una denuncia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta di essi (tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine), solo quando in ragione degli accertamenti effettuati risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause (sul punto ha richiamato Cass. 28202/2013 e Cass. 3674/2019). 
Ha altrettanto correttamente evidenziato che, prima del deposito della relazione in ### gli istanti si fossero solo limitati a “notiziare” della situazione dello stabile la parte venditrice, senza formulare, al di là di meri ed atecnici sospetti, alcuna specifica e concreta ipotesi in ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 punto di ascrivibilità di quei difetti, apparsi nella loro complessiva gravità solo all'esito del deposito di quell'elaborato, all'intervento originario di realizzazione dell'immobile. 
Ha correttamente concluso nel senso che proprio l'annosa vicenda relativa alle acquisizioni tecniche in sede di ATP comprovava la progressività ontologica di quel processo cognitivo e la raggiunta consapevolezza della gravità del fenomeno e della imputabilità di tale gravità a difetti e vizi di realizzazione e progettazione, solo con il deposito della relazione finale del 2019.  5.6. In questa sede va ulteriormente precisato che la prima CTU depositata (in data ###) nell'ambito del procedimento per ATP non aveva indagato sulle strutture interrate con relative impermeabilizzazioni e drenaggi sì da rendere necessari successivi approfondimenti (svolti con l'impiego di strumentazione professionale, con effettuazione di carotaggi ed indagini geognostiche sul sottosuolo per spiegare i fenomeni di umidità che erano presenti su tutti i muri, di prove di allagamento, di verifiche granovolumetriche), e solo con il deposito della consulenza definitiva del gennaio 2019 (che dava conto degli accertamenti tecnici eseguiti dal 2011 in poi) i ricorrenti hanno acquisito contezza dei vizi che affliggevano il complesso immobiliare. 
In particolare, nel primo elaborato peritale depositato in data ### in fase di ATP il CTU arch. ### non aveva fatto riferimento agli ammaloramenti dei muri di contenimento e alla mancanza delle opere di drenaggio e di impermeabilizzazione degli immobili e delle parti comuni, poi riscontrati successivamente alla richiesta di integrazione peritale nei sopralluoghi che hanno portato alle verifiche di cui al definitivo deposito peritale del 9.1.2019 (nell'elaborato peritale del 2010 risultano descritti solo le difformità urbanistiche e i danni riscontrati nelle singole unità abitative, limitandosi a parlare di “errato drenaggio delle acque retrostanti il muro di contenimento” quale causa “dello scrostamento dell'intonaco del muro di contenimento prospiciente la scala di collegamento esterno”; mentre per le parti comuni il CTU riferisce che “Il piazzale condominiale pavimentato in betonella risulta deformato a causa di assestamenti del sottofondo, dovuti probabilmente ad un massetto non armato” e che “relativamente alla mancata realizzazione della griglia di raccolta di acqua piovana nel piazzale comune e l'errata pendenza della scala esterna di accesso lamentati da parte di corrente nel ricorso ex articolo 696 c.p.c. e, alla stregua dell'elaborato progettuale allegato al permesso di costruire 284/03 del 07/08/2003 la griglia non era prevista così come la scala. Inoltre la pendenza della scala esterna di accesso è vincolata all'elevato dislivello del terreno tra il piazzale condominiale e la strada comunale” (pagg. 13 e 14 della perizia del 01/03/2010)). 
Quanto al verbale di assemblea condominiale del 17.04.2008, va rilevato che esso, al pari del ricorso per ### contiene l'elencazione di vari difetti, carenze e deficienze delle unità ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 immobiliari oggetto di causa (come ad esempio infiltrazioni di acqua dal soffitto e sulle pareti interne, carenza di isolamento dei serramenti, errata pendenza dei terrazzi e dei balconi mancata realizzazione della griglia di raccolta dell'acqua piovana nelle parti comuni, distacco degli intonaci il giardino devastato e invaso dalle attrezzature di cantiere) con richiesta di rimessione in pristino, con descrizione del tutto generica, che non consente di ritenere provata una piena conoscenza dei difetti e delle loro cause da parte degli acquirenti come invece approfonditamente accertate ed elencate successivamente nell'elaborato peritale depositato in data ###, soprattutto con riferimento alle problematiche strutturali delle opere di muratura. 
Soltanto l'#### CTU autorizzato ad avvalersi di ditte specializzate, ha avuto modo, dall'anno 2011 in poi, tramite accertamenti tecnici invasivi, di rilevare e portare a conoscenza delle parti in modo dettagliato e tecnicamente inconfutabile che i muri perimetrali erano costruiti non a norma, perché era stato utilizzato un materiale inidoneo, non adeguatamente isolato né dall'esterno, né dall'interno, in mancanza dei drenaggi, con ciò individuando la causa tecnica dell'umidità di risalita presente nelle opere, nonché la sua attribuibilità al costruttore, specificando anche gravi difformità rispetto al progetto approvato ed accertando i difetti di costruzione molto più approfonditamente di quanto già riportato nella prima relazione peritale depositata il ###. 
Nessun rilievo può poi assumere il ritardo del deposito della relazione da parte del CTP in ### in quanto la responsabilità del ritardo va ascritta al perito e agli ausiliari che hanno espletato le indagini suppletive richieste ed autorizzate dal ### le cui risultanze, ad ogni modo, sono state confermate dalla CTU espletata nel giudizio di merito di primo grado. 
E' pertanto evidente che a fronte dell'acquisizione della piena cognizione avvenuta solo nel gennaio 2019 dell'entità dei vizi, delle loro cause e della riferibilità alla venditrice, l'introduzione del giudizio di primo grado con ricorso del giugno 2019 risulta operata nel rispetto sia del termine di decadenza che del termine di prescrizione previsti dall'art. 1669 5.7. Una volta chiarito che il momento dal quale far decorrere il termine di decadenza e prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. è individuabile nel 9.01.2019 -non nella data di assemblea condominiale dell'aprile 2008, non nella data del deposito del ricorso per ATP (promosso dai ricorrenti nel 2009 proprio per acquisire la conoscenza del vizio, della sua entità, delle sue cause e della sua riferibilità soggettiva) né nella data di deposito della prima consulenza tecnica nell'ambito del procedimento per ATP (che era stata svolta senza il compimento sugli immobili delle necessarie indagini strumentali al fine della individuazione dei vizi manifestatisi sulle villette)- non pertinenti si rivelano i rilievi che l'appellate ha basato sulla previsione dell'art. 2945 c.c. (di cui assume ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 la violazione da parte del primo giudice), atteso che, come sopra chiarito, nella specie il dies a quo del termine di prescrizione non decorre affatto dal 2009 (data di introduzione del procedimento per ###, sicché non rileva accertare la durata della sospensione operatasi per effetto dell'introduzione del giudizio per ATP (se cioè dall'introduzione al deposito della prima consulenza o dall'introduzione al deposito della seconda consulenza).  5.8. Va infine evidenziato che “ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del predetto termine purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. 13707/2023). 
Ne consegue che privo di pregio si rivela il rilievo di parte appellante secondo cui gli appellati sarebbero decaduti dall'azione di garanzia, per averla proposta oltre dieci anni dal compimento dell'opera. 
La Suprema Corte nella pronuncia appena richiamata ha invero chiarito che non è possibile “irrigidire indebitamente” ed “aggravare con formalità inopportune” l'interpretazione della nozione di “scoperta” del vizio di costruzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del rispetto del termine di dieci anni dal compimento dell'opera.  6. II secondo, terzo e quarto motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione congiunta, possono ritenersi assorbiti.  6.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità dell'ulteriore motivazione addotta dal Tribunale per rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente in primo grado. 
Spiega che il primo giudice ha ritenuto che l'eventuale inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. non escluderebbe l'applicazione dell'art. 2043 c.c., con possibilità per i danneggiati di perseguire i danneggianti in forza di tale disposizione, entro il termine di cinque anni (ma senza decadenze) ed in base al meno favorevole regime probatorio per il danneggiato previsto da tale disposizione.  ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00
Al riguardo deduce, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. ###/2023, che il fatto che l'azione di cui all'art. 1669 c.c. si ponga in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c. non giustifica affatto l'utilizzo del secondo rimedio al fine del riconoscimento del più ampio termine di prescrizione quando via sia dolo o colpa dell'attore. 
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudicante inquadrato l'azione sub art. 2043 c.c. pur in assenza di riferimento a tale norma da parte degli attori, che hanno fatto riferimento al solo art. 1669 c.c. ed alla garanzia ivi prevista. 
Con il quarto motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 2944 c.c. e dell'art.  2946 c.c. con riferimento ai pretesi effetti interruttivi e ricognitivi del contenuto del verbale assembleare condominiale del 17.04.2008. 
In particolare, contesta il riferimento, operato in sentenza, al verbale della riunione condominiale del 17.04.2008 in cui ### in rappresentanza della società convenuta, avrebbe riconosciuto parzialmente i gravi difetti riscontrati dagli attori sugli immobili acquistati, garantendo l'impegno della ### al ripristino delle opere e alla riparazione dei vizi, configurando un'autonoma fonte di obbligazione non novativa con termine di prescrizione decennale. 
Denuncia l'omessa pronuncia sull'eccepito difetto di rappresentanza del ### mero delegato in rappresentanza della ### alla partecipazione all'assemblea senza alcun potere di assumere impegni in nome e per conto della ### Rileva peraltro che tale verbale costituisce prova documentale del fatto che alla data del 17.04.2008 gli attori erano ben consapevoli dei difetti e degli ammaloramenti degli immobili, tanto da doversi considerare quale dies a quo per il computo dei termini decadenziali e prescrizionali ex artt. 1669 e 2043 c.c.. 
Infine sostiene che il predetto verbale costituisce un'eventuale fonte ricognitiva e obbligazionale per i soli interventi che vi sono elencati quali la realizzazione di una griglia di raccolta dell'acqua in cortile, il rifacimento dell'intonaco del muro perimetrale e l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dai tetti delle singole abitazioni.  6.2. Con il rigetto del primo motivo di gravame e la conferma dell'applicabilità nella specie della normativa prevista dall'art. 1669 c.c., debbono ritenersi assorbite tutte le questioni relative alla motivazione alternativa operata dal primo giudice in ordine alla ravvisabilità dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., atteso che il riconoscimento dell'erroneità della decisione del primo giudice sull'operatività della previsione dell'art. 2043 c.c. o il riconoscimento di una violazione da parte del primo giudice ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 dell'art. 112 c.p.c., come pur l'esclusione della configurabilità del riconoscimento dei vizi da parte della società venditrice per effetto delle dichiarazioni rese dal suo rappresentante nel corso dell'assemblea condominiale dell'aprile 2008, non potrebbero in alcun modo condurre ad una diversa soluzione della controversia.  7. Anche il quinto motivo di gravame deve essere rigettato.  7.1. Con tale motivo l'appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice, richiamando le risultanze della ### ha individuato e quantificato i gravi danni rilevati sugli immobili e sulle parti comuni determinando il quantum del danno liquidato in favore degli originari ricorrenti. 
In particolare ripropone tutte le censure espressamente mosse alla CTU nel giudizio di primo grado estendendole alla sentenza che ha recepito integralmente tale ### in particolare denunciando: 1) erroneità ed illogicità manifesta del criterio di individuazione e quantificazione dei gravi difetti applicati dal ### 2) vizio di ultrapetizione della CTU per violazione dell'art. 62 c.p.c.; 3) violazione da parte del giudicante del principio del prudente apprezzamento sancito dall'art. 116 c.p.c.; 4) difetto di motivazione in ordine alle censure sollevate da parte convenuta.  7.1.1. Con riferimento alla censura di cui al punto 1) ripropone l'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità della consulenza tecnica integrativa resa a chiarimenti dal CTU nella fase di ATP in data ###, perché contenente risposte a quesiti non ammessi dal giudice, per violazione del contradditorio, per mancato rispetto del termine assegnato per il deposito, intervenuto sei anni dopo la scadenza del termine, per mancata trasmissione alle parti della bozza successiva alla richiesta di chiarimenti. 
Evidenzia che la consulenza tecnica definitiva svolta nel giudizio di merito depositata in data ### dall'#### ricalca perfettamente le valutazioni e le risultanze di quella resa a chiarimenti dall'#### in data ###.  7.1.2. Quanto alla censura di cui al punto 2) lamenta che il ### di propria iniziativa e del tutto fuori quesito, ha svolto un complesso accertamento sulla staticità del muro esterno di contenimento ricadente nella proprietà ### (sul punto evidenzia che su tale aspetto alcuna doglianza era stata formulata dai ricorrenti i quali avevano solo messo in discussione la mancanza, nei muri di contenimento, di drenaggi per le acque piovane, aspetto diverso dal presunto difetto di staticità rilevato dal ### mentre il giudicante ha erroneamente ritenuto che il tema della staticità fosse stato introdotto dalla denuncia relativa alla mancanza dei drenaggi e all'uso di materiale inidoneo).  ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00
Evidenzia peraltro che le conclusioni sul punto risultano correttamente contestate dal ###. Ing. ### che ha certificato la regolarità del muro e l'idoneità dei materiali utilizzati per la sua edificazione.  7.1.3. Quanto alla censura di cui al punto 3) ribadisce l'eccezione di nullità della CTU per extrapetizione.  7.1.4 Quanto alla censura di cui al punto 4) lamenta che il primo giudice ha recepito in toto la valutazione e quantificazione dei vizi operata dal CTU che ha incluso nel quantum definitivo contabilizzato a carico della società convenuta, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, anche i costi di eliminazione dei vizi connessi e dipesi dalle modifiche sostanziali contra legem effettuate sulle singole unità immobiliari ad opera degli attori, mentre il CTU dell'ATP aveva accertato l'esistenza di opere abusive realizzate dopo l'acquisto escludendo il computo dei relativi vizi e difetti dal risarcimento del danno. 
Deduce che il CTU avrebbe dovuto operare una precisa distinzione dei vizi connessi alle opere abusive rispetto a quelli connessi alle opere regolarmente assentite, con esclusione del risarcimento dei danni dei costi di ripristino dei difetti conseguenti agli abusi edilizi.  7.2. ### rileva in primo luogo come tutte le questioni relative alle reiterate eccezioni di nullità, sollevate dall'appellante in ordine alla CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP in data ###, debbano ritenersi superate alla luce della considerazione che nel giudizio di merito è stata disposta ed espletata nuova CTU le cui risultanze sono state utilizzate dal giudice ai fini della decisione. 
Se è vero che la CTU svolta nel giudizio di merito (dall'arch. ### è giunta a conclusioni sostanzialmente collimanti con quelle della CTU depositata (dall'arch. ### in data ### nell'ambito del procedimento per ### va tuttavia rilevato che l'arch. ### ha effettuato di nuovo tutte le indagini tecniche sugli immobili, procedendo alle prove di allagamento sui terrazzi, alla effettuazione di indagini igrometriche e termografiche, di indagini strutturali (attraverso indagini endoscopiche, prelievi di carote di ### prelievi di barre di armatura, indagini pacometriche e di carbonatazione) per verificare l'esistenza di opere drenanti e l'esecuzione delle opere in calcestruzzo, il tutto avvalendosi dell'ausiliario ### S.r.l. giusta autorizzazione del giudice.  7.3. Quanto alle censure sopra riassunte ai sottoparagrafi 7.1.2. e 7.1.3, si rileva in primo luogo che gli accertamenti svolti dal CTU non possano considerarsi extrapetita, atteso che i ricorrenti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giugno 2019) avevano espressamente fatto riferimento ai muri esterni di recinzione, denunciando la presenza di vizi costruttivi, di drenaggio e impermeabilizzazione, oltre che ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 di edificazione con materiali scadenti dei muri di contenimento e/o di sostegno del complesso residenziale. 
Per il resto si evidenzia che le osservazioni svolte dal CTP dell'attuale appellante alla bozza di CTU in punto di verifica sulla stabilità del muro di contenimento in discussione (muro di contenimento dell'immobile D'### hanno trovato esaustiva e convincente replica nelle risposte rese dal CTU in sede di chiarimenti alle osservazioni. 
Si premette che in nessuna parte delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni del CTP di parte appellante (allora resistente) ha dichiarato di aver eseguito l'indagine solo su dati ipotetici. 
Invero l'arch. ### richiamando i chiarimenti forniti dall'ausiliare ### (nella figura dell'ing. ###, ha spiegato: - che le verifiche di stabilità hanno condotto (con valutazione del comportamento dell'opera nella sua complessità e con analisi dei singoli parametri) a risultati (Fs=1,20 e Fs=1,26) che “pur garantendo l'assenza di collasso stante un valore superiore all'unità, comunque non soddisfano i requisiti normativi che prevedevano un valore minimo di 1,3 (### D.M. 11.03.1988)”; che “la scelta di considerare i muri separati è scaturita principalmente dall'analisi degli elaborati grafici depositati ed autorizzati dal ### Civile” e che, ad ogni modo, difettano “dati che accertino la connessione dei due paramenti” nonché “l'insieme dei parametri tecnici necessari in relazione alla nuova tipologia strutturale indicata” (solo in sede di osservazioni) “da parte resistente” che sarebbe, del resto, del tutto difforme da quella autorizzata (con conseguente necessità di effettuare la verifica sulla ma della, più stringente, normativa dell'epoca); - che le verifiche eseguite sul posto non hanno consentito di rinvenire “elementi riconducibili a contrafforti, in grado di contrastare le spinte orizzontali derivanti dal sovraccarico del terreno e dei carichi agenti stradali”, “né in tal senso, si possono intendere, in difetto di specifiche previsioni progettuali, i muri che si assestano ai due estremi del lotto, distanti tra loro ben 40cm circa e di altezza ridotta rispetto al muro oggetto di verifica, caratterizzato, peraltro, da una geometria planimetricamente irregolare”; che “dalle prove effettuate dall'ausiliario ### il calcestruzzo utilizzato risulta essere conforme a quello di progetto e lo spessore del copriferro adeguato, e tanto emerge fin dalla precedente relazione”; - che “la logica della modellazione di calcolo utilizzata nasce dall'analisi della documentazione resa a disposizione dal ### oltre che alle indagini strutturali della condotte dal laboratorio ### in situ”; - che il CTP nel fornire le proprie motivazioni con riferimento alle “forze di spinta” … “non ha tenuto conto dell'assenza di coesione in caso di drenaggio. Tale situazione comporterebbe un aumento considerevole della spinta agente sul muro ed un' ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 inevitabile ulteriore diminuzione del fattore sicurezza, rispetto ai modelli di calcolo redatti dall'ausiliario del CTU”; - che, con riferimento alle considerazioni effettuate dalla parte resistente sull'angolo di “attrito pari o superiore a 35°”, i parametri necessitano di essere confermati da una relazione geologica certificata, per poter essere considerati attendibili; - che la spinta passiva è stata considerata nel modello di calcolo utilizzato; - che, nelle verifiche di stabilità eseguite in base al livello di conoscenza acquisito, “il fattore di sicurezza non soddisfa i requisiti contenuti nelle norme di riferimento dell'epoca”.  7.4. Con riferimento, infine, alle doglianze sopra riassunte al sottoparagrafo 7.1.4., si premette che l'appellante addebita agli appellati di aver realizzato dopo l'acquisto opere abusive (consistite in: trasformazione di un locale garage, destinato al solo ricovero dell'auto, in taverna con cucina e bagno; chiusure dei terrazzi su tutti i lati, trasformazioni dei locali di sgombero sottotetto in camere da letto) e deduce che, avendo dette opere prodotto vizi sugli immobili, il computo dei vizi riconducibili agli abusi era stato correttamente escluso dal CTU dell'ATP nella prima relazione depositata, lamentando che il giudice di prime cure non ha invece provveduto a tale scomputo. 
Ciò premesso si rileva che dall'esame della prima CTU depositata nell'ambito dell'ATP emerge che alcuni vizi sono stati addebitati alla realizzazione di alcuni abusi, ma non si tratta degli abusi oggi richiamati dall'appellante, bensì: - “dello sbancamento di terreno e spostamento della scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il seminterrato” che avrebbe provocato il vizio descritto sub L.1a (deformazione pavimentazione esterna prospiciente l'ingresso al piano seminterrato della proprietà ###; - “dello sbancamento del terreno” che avrebbe provocato il vizio descritto sub L.2a (deformazione pavimentazione esterna prospiciente l'ingresso al piano seminterrato della proprietà ###; - “dello sbancamento del terreno e dello spostamento della scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il piano seminterrato” che avrebbe provocato la difformità descritta sub ###a (mancato rivestimento con mattoncini il giunto tra le struttura in c.a. sul muto di contenimento della proprietà D'###. 
Trattasi all'evidenza di abusi (movimentazione di terrapieni, sbancamento di piazzali, spostamenti di scale e di pluviali) che hanno preceduto gli atti di acquisto. 
Ad ogni modo gli abusi (diversi da quelli appena descritti) dedotti dall'appellante risultano del tutto ininfluenti rispetti alle cause dei vizi emersi che spiegherebbero i loro effetti a prescindere dall'uso interno degli immobili e dalla presenza delle verande.  8. Fondato, invece, nei termini che appresso si diranno, risulta il sesto motivo di gravame.  ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 8.1. Con tale motivo l'appellante denuncia che il primo giudice ha condannato la società convenuta alla corresponsione, sulle somme liquidate, degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria, senza esclusione del cumulo, con decorrenza dalla realizzazione dei manufatti, senza tenere conto del fatto che le somme indicate per ciascuna unità immobiliare erano state calcolate dal perito sulla base del prezziario della ### del 2022. 
In particolare, lamenta che, sulla scorta della sentenza impugnata, gli appellati le hanno intimato il pagamento delle somme liquidate in sentenza rivalutate ed accresciute degli interessi per importi pari ad € 160.916,77 oltre IVA in favore della sig.ra ### € 141.761,93 oltre IVA in favore dei coniugi ### ed € 391.379,96 oltre Iva in favore del sig. 
D'### oltre al pagamento delle spese di lite e rimborso spese di ### per un totale di € 740.775,22.  8.2. Occorre in primo luogo dare atto che gli appellati, in comparsa di costituzione, hanno aderito formalmente al motivo di appello chiedendo espressamente che l'appellante venisse condannata (oltre che al pagamento delle somme in linea capitale, maggiorate di ### anche “alla maggiorazione, a favore di tutti gli appellati, a titolo di interessi e danno da svalutazione, a far data dal deposito della prima perizia svolta in primo grado -### arch. ### del 23.11.2022- sino al soddisfo”. 
Tali conclusioni hanno poi espressamente ribadito in sede di precisazione delle conclusioni finali. 
Solo in sede di comparsa conclusionale hanno richiesto l'applicazione di una diversa modalità di calcolo in base al principio espresso dalla Suprema Corte a ### nella sentenza n. 1712/1995: in particolare, sulla base della considerazione che le somme accertate dal CTU arch. ### sono state stimate in base del prezziario regionale 2022 (quindi attualizzate al 2022) hanno chiesto procedersi alla devalutazione della sorte capitale all'anno di riferimento del commesso illecito (anno 2006 in cui sono ultimati i lavori) e successivamente rivalutata di anno in anno con l'aggiunta degli interessi, così quantificando -alla data del 31/01/2025- gli importi per la sig.ra ### di € 136.176,74 (capitale attualizzato al 2022 = 96.557,47, capitale devalutato al 2006 = euro 77.184,23 e successivamente rivalutato anno per anno con l'aggiunta degli interessi al tasso legale e del maggior danno per complessivi euro 58.992,51, di cui euro 31.182,43 per la rivalutazione ed euro 27.810,08 per gli interessi); per coniugi ### di ### 119.966,74 (capitale attualizzato al 2022 = 85.063,61, capitale devalutato al 2006 = euro 67.996,49 e successivamente rivalutato anno per anno con l'aggiunta degli interessi al tasso legale e del maggior danno per euro ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 51.970,25, di cui euro 27.470,58 per rivalutazione ed euro 24.499,67 per interessi); e per il sig D'### di ### 331.263,66 (capitale attualizzato al 2022 = 234.885,83 , capitale devalutato al 2006 = euro 187.758,46 e successivamente rivalutato anno per anno con l'aggiunta degli interessi al tasso legale e del maggior danno per euro 143.505,20, di cui euro 75.854,42 per la rivalutazione ed euro 67.650,78 per interessi).  8.3. La Corte rileva in primo luogo come, con la sostanziale adesione al sesto motivo di appello formulato dall'appellate e con la formulazione delle conclusioni negli esatti termini in epigrafe riportati, gli appellati abbiano rinunciato alla richiesta di rivalutazione (invero non spettante essendo la liquidazione dei danni stata operata dal primo giudice con riferimento a valori riferiti al novembre 2022) ed agli interessi legali per il periodo antecedente al 22.11.2022. 
A tanto consegue che inammissibile è la richiesta (svolta dopo la rinuncia) di riconoscimento degli interessi compensativi nella misura legale dalla data degli acquisti dell'immobile.  8.4. Alla luce di quanto sopra esposto, confermata la condanna dell'appellante al pagamento delle somme già liquidate dal primo giudice, con maggiorazione dell'### l'appellante va condannata alla corresponsione della rivalutazione monetaria su detti importi dal 22.11.2022 alla data di pronuncia della sentenza di primo grado nonché alla corresponsione degli interessi legali sulle somme rivalutate sempre dal 22.11.2022 alla data di pronuncia della sentenza di primo grado. Dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado al saldo effettivo sono invece dovuti gli interessi legali sulla somma risultante dalla rivalutazione alla data della pronuncia della sentenza.  9. Venendo al regolamento delle spese di lite si rileva che, a fronte del parziale accoglimento dell'appello, sussistono i presupposti per compensare nella misura di 1/6 le spese del presente grado e per condannare l'appellante al pagamento, in favore degli appellati (in solido) dei residui 5/6 delle spese, liquidate nell'intero come da dispositivo ex D.M.  147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione per il presente grado nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, stante lo svolgimento di udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede così provvede in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) In parziale accoglimento dell'appello -confermata la condanna dell'appellante al pagamento, in favore degli appellati dei seguenti importi: - U.I. ### - ### € ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00 96.557,47; - U.I. ### - ### € 85.063,61 e - U.I. ### - D'### € 89.189,90 oltre ad ulteriori € 145.655,93, oltre #### l'appellante alla corresponsione sui predetti importi della rivalutazione monetaria dal 22.11.2022 ed agli interessi legali con la stessa decorrenza, il tutto fino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, nonché al pagamento dei soli interessi legali dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado al saldo sulle somme quali rivalutate alla data di pronuncia della sentenza di primo grado; 2) CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza; 3) DICHIARA compensate tra le parti nella misura di 1/6 le spese del presente grado e ### l'appellante al pagamento, in favore degli appellati in solido, dei residui 5/6 delle spese, liquidate nell'intero in complessivi € 17.179,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge. 
Così deciso in L'### nella camera di consiglio del giorno 8.05.2025.   ### rel. est. ### dott.ssa ### dott. ### il: 17/07/2025 n.2428/2025 importo 200,00

causa n. 1272/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

M
3

Tribunale di Trani, Sentenza n. 812/2025 del 02-09-2025

... denunciate infiltrazioni debbono essere ricondotte dall'errata pendenza del lastrico solare nonché all'occlusione dei pluviali a servizio del terrazzo, pluviali, peraltro, in numero e con sezione inferiore a quella necessaria a convogliare le acque meteoriche di un terrazzo ampio complessivamente circa 300 mq. Il consulente d'ufficio nella sua relazione (le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa oltre che sullo studio degli atti del precedente ###, ha, dopo aver preso visione dei luoghi, preliminarmente osservato che l'appartamento di parte attrice “si presenta in ottimo stato conservativo, fatta eccezione per l'intradosso del solaio della veranda e dell'attiguo aggetto in cui sono evidenti i segni di degrado dovuti ai fenomeni infiltrativi oggetto di causa. Infatti, nelle immediate vicinanze di un pilastro in cemento armato ivi presente, l'intradosso del solaio della veranda presenta una zona caratterizzata da ammaloramento di intonaco con conseguente distacco di alcune porzioni dello stesso e dei relativi strati di finitura. Tale situazione si aggrava ulteriormente all'intradosso della soletta dell'adiacente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI Il Tribunale in persona del ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 6047/2019 a cui è stata riunita quella recante il n. R.G. 806/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.02.2025 e vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###C.### 16 ### attrice E #### Trani rappresentato e difeso dall'avv. ### all'indirizzo di posta elettronica certificata: ### Nonché contro ### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### MONTI ed elettivamente domiciliat ###### alla ###. ### n. 92/### convenute ### contro #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 4; E ### F.### S.A.S. di ### e C., in nome del loro legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall' Avv. ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ### alla ### n°193 Terzi chiamati in causa **** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data ### la sig.ra ### conveniva in giudizio il #### sito in ### nonché i sigg.ri ### e ### lamentando che il proprio appartamento era interessato da anni da fenomeni infiltrativi (che avevano danneggiato sia l'intradosso dei balconi posti a ovest, che il vano bagno ad est nonché la veranda e la relativa vetrata), provenienti dal lastrico solare e comunque dalla proprietà sovrastante, chiedeva accertarsi la responsabilità di dette infiltrazioni, l'eliminazione delle stesse e la conseguente esecuzione dei lavori di riparazione, la rifusione delle spese dell'ATP precedentemente espletata, ivi comprese le spese legali delle stesse. Riferiva che la causa rappresentava il merito dell'### già espletato tra le stesse parti. 
Si costituivano i convenuti contestando qualsivoglia responsabilità. ### declinava la propria responsabilità sostenendo che la stessa doveva essere attribuita esclusivamente all'impresa edile, che anni prima aveva effettuato i lavori di ristrutturazione, nonché al direttore dei lavori nominato nell'occasione. 
Insisteva, pertanto, per essere autorizzato (autorizzazione concessa), alla chiamata in causa dell'### F.### S.A.S. di ### e C. e dell'ing. ### al fine, in caso di condanna, di essere manlevata da ogni responsabilità. Sosteneva, infatti, che i lavori commissionati non erano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite. Gli altri convenuti principali, sigg.ri ### e ### eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dalla ### I chiamati in causa respingevano gli addebiti: l'impresa edile osservava che i lavori di ristrutturazione erano stati completati ed accettati regolarmente dal ### e dai condomini e che erano decorsi più di due anni dalla conclusione degli stessi per cui era intervenuta la prescrizione; il direttore dei lavori, contestava gli addebiti affermando la correttezza del proprio operato sollevando altre eccezioni pregiudiziali, poi superate durante il corso del giudizio (riunione con altra causa pendente, espletamento della negoziazione assistita ecc.). Le terze chiamate rilevavano anche che il direttore dei lavori giammai doveva essere chiamato in causa ed incorreva in responsabilità, in quanto il contratto sottoscritto per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione prevedeva espressamente l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al direttore dei lavori per danni causati dall'esecuzione dei lavori. 
La causa veniva riunita, con quella recante il n. R.G. 806/2021 avente ad oggetto la richiesta di ristoro dei danni patrimoniali subiti dall'attrice per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà. Il giudizio rubricato al n. R.G. 806/2021, a sua volta, era stato instaurato con atto di riassunzione a seguito dell'ordinanza emessa dal ### di ### di ### il quale si era dichiarato incompetente per valore a decidere sulla vertenza e aveva rilevato ragioni di continenza tra detta causa e quella oggi in esame. 
Successivamente veniva svolta altra CTU al fine di rispondere alle molteplici domande formulate dalle parti. 
La causa, quindi, pervenuta al sottoscritto G.O. già istruita, veniva inizialmente rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di un accordo conciliativo e successivamente introitata per la decisione.  **** 
In primo luogo, si osserva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti ### e ### (la prima attuale proprietaria del piano attico con uso esclusivo del terrazzo che funge anche da lastrico solare e il secondo suo dante causa), da ritenersi più propriamente come attinente ad un difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, è priva di pregio dato che il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice, iniziato subito dopo il 2014 (dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio e quando proprietario del piano attico e dell'uso esclusivo del terrazzo era il sig. ###, si è protratto per molto tempo ed è attualmente in atto. Infatti, pur essendo il lastrico solare/terrazzo a livello una parte comune dell'edificio, l'uso esclusivo dello stesso da parte della sig.ra ### e prima ancora del sig.  ### comporta una responsabilità di custodia e manutenzione che ricade anche sul proprietario dell'attico. Poiché è stato accertato che il danno è c.d. “continuo” la responsabilità ex art. 2051 c.c., potrebbe estendersi ad entrambi i suddetti convenuti oltre che al condominio. 
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla impresa edile chiamata in causa, si osserva che i danni sono stati tempestivamente denunciati da parte attrice al condominio, il quale, a sua volta, ebbe ad invitare l'impresa ed il direttore dei lavori ad eliminare le cause ed i difetti della ristrutturazione anche durante l'esecuzione dei lavori medesimi. Si aggiunga che l'impresa può essere ritenuta responsabile dei danni, quando gli stessi non siano immediatamente riconoscibili o siano affetti da gravi difetti, o ancora, quando la responsabilità sia derivante dalla violazione dei doveri di diligenza e corretta esecuzione dei lavori, anche oltre i termini di prescrizione invocati e ciò soprattutto se trattasi (come nel caso di specie), di omissione nel verificare e nel porre rimedio alle errate pendenze del lastrico solare. 
Deve inoltre respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal direttore dei lavori #### Infatti, è chiara l'intenzione del condominio di chiedere di essere manlevato da qualsiasi responsabilità, per i danni subiti dall'attrice, sia dall'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione che dal direttore dei lavori. 
Tanto chiarito, e passando alla disamina del merito della questione sottoposta a questo giudicante, dall'esame della documentazione in atti e dalle consulenze tecniche espletate, emerge chiaramente che le cause delle denunciate infiltrazioni debbono essere ricondotte dall'errata pendenza del lastrico solare nonché all'occlusione dei pluviali a servizio del terrazzo, pluviali, peraltro, in numero e con sezione inferiore a quella necessaria a convogliare le acque meteoriche di un terrazzo ampio complessivamente circa 300 mq. 
Il consulente d'ufficio nella sua relazione (le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa oltre che sullo studio degli atti del precedente ###, ha, dopo aver preso visione dei luoghi, preliminarmente osservato che l'appartamento di parte attrice “si presenta in ottimo stato conservativo, fatta eccezione per l'intradosso del solaio della veranda e dell'attiguo aggetto in cui sono evidenti i segni di degrado dovuti ai fenomeni infiltrativi oggetto di causa. Infatti, nelle immediate vicinanze di un pilastro in cemento armato ivi presente, l'intradosso del solaio della veranda presenta una zona caratterizzata da ammaloramento di intonaco con conseguente distacco di alcune porzioni dello stesso e dei relativi strati di finitura. Tale situazione si aggrava ulteriormente all'intradosso della soletta dell'adiacente balcone che costituisce copertura per l'immobile di proprietà di ### attrice, ovvero calpestio del lastrico solare ad accesso esclusivo dell'abitazione superiore di proprietà della ### convenuta secondaria ###ra ### Rossella…. Lo stillicidio di acqua, mista ai materiali di finitura in dilavamento durante eventi meteorici, ha sporcato in maniera palese la struttura in anticorodal e vetro ivi presente, oltre che danneggiato lo strato più superficiale della pavimentazione posta a calpestio del corrispondente balcone di proprietà di attrice.” Per quanto riguarda le lamentate infiltrazioni nel vano bagno al momento della consulenza, la situazione era stata già risolta.  ###. ###, ha poi individuato le cause delle infiltrazioni affermando che: “###analisi dello stato dei luoghi emerge che i fenomeni infiltrativi siano generati dalla combinazione di più cause. Queste si possono riassumere in due macrocategorie: - ### ravvisabili nei pluviali ivi presenti; - ### insufficienti”. 
In particolare, “Per quanto concerne i pluviali si è già detto essere in numero insufficiente considerato soprattutto che la loro sezione utile è di gran lunga inferiore a quella nominale per via delle ostruzioni ivi presenti, riducendone sensibilmente le capacità di deflusso. Per quanto riguarda l'evento infiltrativo ancora in corso in corrispondenza dell'aggetto posto a est e insistente sull'abitazione di ### attrice, la concausa è da ricercare anche nelle esigue pendenze rilevate su quest'ultimo e che come si è detto sono all'incirca dello 0,3%.” “una ulteriore concausa può essere ravvisata nella non perfetta adesione tra il bocchettone di scarico e la guaina circostante. Inoltre l'eccessiva pressione a cui detti pluviali sono sottoposti durante eventi meteorici molto intensi, anche in virtù della loro sezione molto ristretta, potrebbe provocare la fuoriuscita di acqua nei punti di giunzione tra i diversi elementi aggravandone gli effetti.”. 
Occorre precisare che, come riferito dall'####, benchè il computo metrico relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio e del terrazzo non contemplassero la revisione delle pendenze e la sostituzione dei pluviali, nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione deliberati dai condomini si ravvisò la necessità di provvedervi tanto che furono emessi due ordini di servizio da parte del direttore dei lavori. 
Il primo disponeva “di liberare le ostruzioni che si suppone si siano formate lungo i tratti verticali delle colonne montanti al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque meteoriche” comunicando altresì che “…nel corso dell'assemblea di condominio del 24.07.2012, è stata approvata la variazione dei lavori consistenti nel modificare le pendenze della parte dei balconi aggettanti sulle pubbliche strade volgendola verso i pluviali esistenti…”. Il secondo, emesso in data ###, informava che “…nel corso dell'assemblea di condominio del 27.09.2012 è stata approvata la variazione dei lavori consistenti, oltre alla modifica delle pendenze della parte dei balconi aggettanti sulle pubbliche strade volgendola verso i pluviali esistenti, anche il rifacimento di tutte le pendenze dei terrazzi dei piani attici”. 
Ciononostante, l'impresa non ha dato seguito agli ordini di servizio impartiti, omettendo di effettuare gli ulteriori lavori necessari al fine di eliminare i difetti riscontrati, e, sia il condominio che il D.L. non hanno opportunamente vigilato affinchè l'impresa desse esecuzione agli ordini di cui sopra. 
Il consulente aggiunge che “### per quanto riguarda la corretta sigillatura dell'imbocco del pluviale con la guaina circostante, tale situazione seppur non prevista nell'ambito del computo metrico, doveva essere comunque gestita durante l'esecuzione dei lavori in applicazione del principio della diligenza del buon padre di famiglia da parte dell'impresa esecutrice e di chi vigilava i lavori, ovvero della ###” È stata quindi raggiunta pienamente la prova che il danno alla proprietà della ### sussiste ed è derivato dall'errata ed omissiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati dal ### con conseguente esclusione di responsabilità diretta a carico dei sigg.ri ### e ### (i quali peraltro si sono attivati per mettere in sicurezza i luoghi per quanto di loro competenza). 
Quanto alle responsabilità delle parti in causa, vi è da dire che il ### in qualità di committente è responsabile ex art. 2051 c.c dell'esecuzione dei lavori e della vigilanza sull'appaltatore nonché per i danni a terzi causati dall'appaltatore a meno che non provi il caso fortuito. Infatti, la responsabilità oggettiva si fonda sul nesso causale tra la cosa e il danno, e spetta al condominio dimostrare il caso fortuito per esonerarsi dalla responsabilità. Nel caso in esame, escluso il verificarsi del caso fortuito, il condominio si è reso responsabile dei danni causati alla ### per non aver opportunamente vigilato sull'esecuzione dei lavori ed in particolare sull'esecuzione degli ordini di servizio impartiti omettendo, ad esempio, di mettere formalmente in mora l'impresa concedendole un termine per l'esecuzione dei sopradetti lavori. Si ritiene, pertanto, che il ### debba ritenersi responsabile nella misura del 20%.  ### il Direttore dei ### risulta responsabile ex art. 2043 c.c., e quindi a titolo extracontrattuale, dei danni subiti dall'attrice. ###.L., infatti, risponde per omissione di vigilanza sull'impresa quando i vizi derivino da una sua negligenza, configurandosi una responsabilità solidale con l'appaltatore. ###.L. è tenuto costantemente a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori: il suo intervento non è limitato, nell'interesse del committente, a rilevare i vizi ma egli è onerato, nell'esecuzione del mandato ricevuto, a impedire la realizzazione di opere difettose, attivandosi anche per far effettuare gli interventi correttivi necessari (specie se i difetti incidano sulla sicurezza e su elementi essenziali dell'edificio). Nella fattispecie in esame l'#### ha operato negligentemente omettendo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori ed in particolare sull'esecuzione di quelli descritti nei due ordini di servizio da lui stesso suggeriti ed impartiti. Addirittura, a fine lavori, ha redatto un ### di ### con garanzia valevole 6 anni a decorrere dal 01.06.2014. Si ritiene, pertanto, che egli sia responsabile nella misura del 20%. 
Infine, l'impresa edile è nella vicenda, maggiormente responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni. 
Infatti, non solo non ha eseguito i lavori commissionati dal condominio in aggiunta ed a modifica di quelli preventivati e resisi necessari nel corso dell'esecuzione, ma ha omesso di agire con correttezza e perizia. Non vi è chi non veda che, in applicazione del principio della diligenza del buon padre di famiglia, l'impresa unitamente al ### dei ### avrebbero dovuto porre rimedio ai difetti riscontrati (si pensi all'ostruzione dei pluviali), a prescindere dagli ordini di servizio impartiti e proprio al fine di evitare danni successivi. Del resto, il contratto sottoscritto con il committente prevedeva espressamente la possibilità di effettuare lavori in misura maggiore rispetto a quelli preventivati con un incremento del 10% del compenso pattuito. Si ritiene, pertanto, che l'impresa debba ritenersi responsabile dei danni nella misura pari al 60%. 
In definitiva si concorda con il consulente d'ufficio nell'attribuire la responsabilità per i danni causati all'attrice in via solidale - seppur a vario titolo - (ai sensi degli artt. 2055 e 1298 c.c.) al ### al ### dei ### ed all'### Per quanto riguarda la risoluzione delle infiltrazioni e il ripristino delle zone ammalorate dell'immobile dell'attrice, il consulente tecnico ha compiutamente ed esattamente elencato i lavori (nella relazione peritale e nelle controdeduzioni alle osservazioni delle parti), da effettuarsi, consistenti nel “ripristinare la sezione utile di tutti i pluviali presenti sul lastrico solare di estensione maggiore, ivi compresa la riapertura di quello attualmente chiuso, attraverso la sostituzione degli imbocchi e la messa in atto di un intervento di pulizia con acqua in pressione, al fine di eliminare eventuali ostruzioni lungo il tratto verticale. ### immediatamente intorno a ciascun pluviale deve essere opportunamente liberata dalla pavimentazione e del sottostante massetto, per procedere all'inserimento del nuovo imbocco, in luogo di quello esistente, e alla sigillatura dello stesso con la guaina circostante. Successivamente si potrà procedere al rifacimento del massetto di posa e della pavimentazione. E' opportuno, altresì, dotare ciascun imbocco di griglia parafoglia al fine di evitare la nuova ostruzione degli stessi. Tale intervento deve essere accompagnato da un'opera di rifacimento delle pendenze dei due aggetti prospicienti la strada pubblica ad est, mediante rimozione della pavimentazione e del relativo sottofondo, il rifacimento del massapendio con una pendenza di almeno del 2%, la nuova impermeabilizzazione degli aggetti con resina e/o guaina liquida fibrorinforzata e il ripristino della pavimentazione. Per quanto riguarda il ripristino delle porzioni di immobile danneggiato, si dovrà procedere alla rimozione completa degli intonaci ammalorati, al rifacimento degli stessi, alla rasatura completa della superficie interessata e alla nuova tinteggiatura. Contestualmente si dovrà procedere anche alla pulizia della struttura a chiusura della veranda dell'abitazione di ### attrice”. *Tale ultima affermazione è stata in parte modificata a seguito delle osservazioni del consulente di parte, cosicchè il consulente d'ufficio ha rivisto il proprio computo metrico inserendo anche gli importi dovuti per la sostituzione della veranda ammalorata. 
I costi previsti per l'esecuzione dei lavori sono stati riportati nella relazione peritale alle pagg. 17-18 e 19 nonché nel computo metrico revisionato e allegato alle controdeduzioni alle osservazioni delle parti (che fanno parte integrante della medesima relazione peritale) e sono stati calcolati, applicando le tariffe orarie pubblicate dall'### e Bat attualmente vigenti, in €. 4.851,51 oltre IVA per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, mentre per il ripristino dell'immobile della sig.ra ### in €. 10.327,11 oltre ### Ogni altra domanda assorbita e/o respinta: la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla presunta lesione del diritto di proprietà, formulata genericamente solo con memoria ex art.  183 VI co c.p.c. e formalizzata nella comparsa conclusionale, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile; va respinta, altresì, la domanda di condanna ex art. 96 3^ co c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge. 
Rimane da regolare le spese di lite e di ctu, comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva. 
Tenuto conto dell'esito della lite, della misura di corresponsabilità accertata, le spese legali, liquidate come in dispositivo, (tenuto conto che il ### di ### ha dichiarato oltre che la continenza con altro giudizio, anche la sua incompetenza per valore, e che il giudizio di riassunzione non si è svolto poichè la causa è stata immediatamente riunita alla presente), vanno poste solidalmente a carico del ###### in persona dell'### p.t. per la quota del 20%, dell'### F.###
S.A.S. di ### e C. per la quota del 60% e dell'#### per la quota del 20% con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al nr. 686/2018 R.G. e liquidate in quella sede, nonché le spese liquidate al #### svolta in questo giudizio (€ 1.246,66) vanno poste solidalmente a definitivo carico dei convenuti.  P.Q.M.  il Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona del ### definitivamente pronunciando, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione: 1) accoglie la domanda e accertato il nesso causale tra l'inesatta, omissiva e negligente esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale e il verificarsi dei fenomeni infiltrativi che hanno causato danni ad alcune parti dell'immobile di proprietà dell'attrice, 2) dichiara la responsabilità concorrente e solidale per i suddetti danni: del condominio ###### in persona dell'amministratore pro-tempore, del direttore dei lavori ##### nonché dell'### F.### S.A.S. di ### e C. e per l'effetto condanna in solido tra loro: 3) il condominio ##### in persona dell'amministratore pro-tempore, l'### F.### S.A.S. di ### e C. Ing. ### alla immediata esecuzione a loro cura e spese dei lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni e indicati dal c.t.u. nel computo metrico allegato alla relazione peritale ed alle osservazioni alle controdeduzioni; 4) il condominio ##### in persona dell'amministratore pro-tempore, l'### F.### S.A.S. di ### e C. Ing. ### al pagamento in favore dell'attrice ### - ciascuno per la percentuale sopra indicata dell'importo di € 10.327,11 oltre oneri accessori, se dovuti, quale importo ritenuto congruo dal CTU nel computo metrico in atti allegato alla relazione peritale ed alle osservazioni alle controdeduzioni depositate in questo giudizio, per il ripristino delle zone ammalorate nel suo appartamento.  5) a rifondere all'avv. ### dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, nella misura media e per il valore della causa, in complessivi € 5.077,00 per compenso oltre accessori come per legge ed oltre esborsi del presente giudizio ed in particolare: il ###### in persona dell'amministratore pro-tempore nella misura del 20%, l'### F.### S.A.S. di ### e C. nella misura del 40% e l'##### nella misura del 20%; 6) a rifondere integralmente all'attrice le spese liquidate al #### per la consulenza svolta in questo giudizio (€ 1.246,66), nonché quelle di ### nella misura di € 4.557,58, ed in particolare: il ##### in persona dell'amministratore pro-tempore nella misura del 20%, l'### F.### S.A.S. di ### e C. nella misura del 40% e l'#### nella misura del 20%; 7) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti ### e #### lì 2/9/2025

causa n. 6047/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Grazia Maria Lopopolo

M
3

Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1330/2025 del 23-07-2025

... secondo motivo l'appellante incidentale lamenta l'errata applicazione dell'art. 1669 c.c. con riferimento ai difetti attinenti alla “pendenza della pavimentazione del terrazzo, alla “canna fumaria”, ai “cordoli” ed al “difetto di prestazione energetica”, con conseguente errata applicazione dell'art. 1495 c.c. in relazione alla ritenuta prescrizione dell'azione di garanzia promossa dall'attrice per i suddetti difetti. 35. Con particolare riferimento alle “anomalie nella pendenza del retrostante terrazzo del primo piano”, deduce l'appellante che il ### attraverso le prove (scarico dell'acqua dal foro di uscita del balcone) e le misure eseguite nel corso dell'ATP (pendenze praticamente nulle), aveva accertato “l'insufficiente pendenza della pavimentazione del terrazzo al primo piano. Le cause sono imputabili ad una non corretta progettazione e posa in opera del massetto delle pendenze”, prevedendo di rimediare al problema con il rifacimento del massetto delle pendenze al costo stimabile in euro 3.630,00 lordi. Dunque, secondo l'appellante, il difetto de quo costituirebbe evidentemente un grave di difetto di costruzione dell'immobile (nello specifico, il terrazzo), che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2172/2021 promossa da: ### di ### & C. s.a.s. (P.I.: ###) ### con il patrocinio dell'avv. ### contro ### (###) con il patrocinio dell'avv. ### e ### Conclusioni per l'appellante: “Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnativa, in riforma della sentenza n. 619/2021 del 30/9/2021 del Tribunale di Ferrara nella causa di RG. 2720/2018, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in atto di citazione perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti anche negli scritti difensivi di primo grado, a cui ci si richiama e nello specifico: • Riformare il capo 1 e 5 della sentenza appellata, attesa anche la prescrizione di ### i vizi denunciati in
ATP, dichiarandosi corretto l'importo complessivamente già versato in € 8117,76, a prescindere dall'imputazione effettuata da parte “debitrice”, e quindi per somma capitale interessi rivalutazione spese tecniche legali, nulla più dovendo corrispondere ### per il giudizio di ### • Riformare il punto 2 della sentenza ritenendo non dovuto l'importo di € 8.828,71 per i motivi 1-2-3 del presente appello e quindi perché somme non riconosciute nemmeno dalla ### (quanto ad € 4942,00), perché prescritte in quanto vizi non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1669 cc, perché oggetto di domande nuove sulle quali non è mai stato accettato il contraddittorio e perché accertate da una CTU che, sul punto, deve essere ritenuta nulla in quanto meramente esplorativa.  • Riformare il punto 3 della sentenza, attesa la tempestiva contestazione circa il mancato adempimento delle obbligazioni assunte con scrittura del 18/12/2015, riconoscendo che nulla è dovuto da ### in quanto parte attrice non ha assolto all'onere probatorio relativamente al contestato inadempimento delle obbligazioni in essa contenute e comunque, nel merito, rigettare la domanda in quanto non vi è stato alcun inadempimento imputabile a ### • Riformare comunque il punto 6 della sentenza e condannare la ### al pagamento delle spese vive della CTU indicate dall'### Rubin, e quindi € 8292,00, confermando invece la compensazione di quanto liquidato al solo ### € 6316,40; ove invece vengano accolti i precedenti motivi di appello e quindi non si configuri soccombenza, nemmeno parziale, a carico di ### si chiede l'integrale riforma della sentenza sul punto e quindi la condanna della ### all'integrale rifusione delle spese della CTU (spese vive e compenso al ### oltre a quelle del CT di #### Buoso, come da domanda e allegati depositati nelle note conclusive del giudizio di primo grado.  • Riformare il punto 7 della sentenza e disporre la compensazione delle spese legali di causa del primo grado per il caso permanga una soccombenza parziale in capo a ### mentre, per il caso invece di rigetto integrale delle domande attoree, si chiede la condanna della ### alla rifusione delle spese di causa del giudizio di primo grado, come da nota spese depositata nel fascicolo di primo grado. 
Con condanna alle spese di lite del presente grado. 
Conclusioni per l'appellata: Piaccia all'###ma Corte di Appello di Bologna, 1) ### l'appello principale proposto dalla società ### sas e da ### perché infondato in fatto ed in diritto; 2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza n 619/2021 resa dal Tribunale di Ferrara in data ###, ### la società ### di ### & C. sas, in persona del suo legale rappresentante sig. ### e quest'ultimo personalmente, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali della predetta società, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad euro 88.475,73 oltre iva di legge per l'eliminazione dei gravi difetti che affliggono l'immobile costruito e venduto dalla società ### sas, comprensivo dell'importo corrispondente al diminuito valore dell'immobile a causa del difetto strutturale ai cordoli ed al netto dell'acconto versato all'attrice dalla società ### sas, somma meglio specificata, per in singoli difetti, nella narrativa dei motivi di appello incidentale nn. 1, 2a, 2b e 2c sopra elencati, o somma più vera, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; 3) porre a carico della società ### sas e ### tutte le spese della CTU espletata nel corso della causa di merito di primo grado; 4) ### la società della società ### sas e ### in solido tra di loro, a rifondere alla sig.ra ### tutte le spese di consulenza tecnica di parte affrontate per la causa di merito di primo grado, ammontanti a complessivi euro 9.999,83 o, in subordine, quelle relative al proprio ### Montrucchio ivi nominato, per euro 6.246,00; 5) confermare nel resto l'impugnata sentenza. 
Con vittoria delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio, oltre accessori di legge.  ### 1. ### conveniva in giudizio la “### di ### & C.  s.a.s.” e il socio illimitatamente responsabile ### al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti all'accertata esistenza di vizi e difetti dell'immobile compravenduto, quantificati in € 153.402,24 (al netto dell'acconto ricevuto di € 8.117,76), oltre ad € 4.000,00 derivante dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte con scrittura privata del 18.12.2015. 
In particolare, la attrice deduceva: a) di aver acquistato in data ### dalla predetta società (costruttrice-venditrice) un immobile sito a ### e di aver accertato vizi inerenti: lo scarso isolamento acustico, fenomeni di condensa nel bagno, la assenza di valvole termostatiche nei radiatori, anomalie nella pendenza del terrazzo retrostante, cattivo odore proveniente dalle fogne e assenza di conformità della canna fumaria; b) di aver richiesto un accertamento tecnico preventivo il cui esito era di parziale riscontro dei vizi lamentati emendabili con l'importo di € 11.365,00; c) di aver effettuato ulteriori accertamenti dai quali era emerso che la prestazione energetica dell'immobile non corrispondeva a quella indicata nell'Ape allegata al contratto di compravendita (classe energetica C in luogo di B) e la non conformità alla normativa sismica dell'immobile, vizi riconducibili alla ipotesi di cui all'art. 1669 2. Si costituivano i convenuti dando atto di aver versato € 8.177,76 in data ### (imputati per € 4.620,00 al denunciato vizio relativo allo scarso isolamento acustico, € 240,00 per l'assenza delle valvole termostatiche, € 200,00 per il problema delle fogne, oltre ad una quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio), eccependo per gli ulteriori vizi - non oggetto dell'accertamento tecnico preventivo - la intervenuta decadenza e prescrizione.  3. La causa veniva istruita mediante CTU e decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di ### 1) dichiarava i convenuti, in solido tra loro, tenuti al pagamento a favore di ### di € 5.060,00 per i vizi e difetti della abitazione venduta in data ### oggetto dell'accertamento tecnico preventivo, dando atto che tale somma era già stata integralmente versata il giorno 11.01.2018; 2) condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore di ### di € 8.828,71, oltre ### oltre rivalutazione (in quanto debito di valore) e interessi legali dalla data di notificazione dell'atto di citazione al saldo, a titolo di vizi e difetti della abitazione venduta in data ### ai sensi dell'art. 1669 c.c.; 3) condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore di ### di € 4.000,00 a titolo di inadempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura del 18.12.2015; 4) dichiarava la prescrizione dei crediti ai sensi dell'art. 1495 c.c. di tutti gli ulteriori vizi e difetti denunciati ed accertati dai ctu; 5) condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di accertamento tecnico preventivo; 6) dichiarava integralmente compensate le spese di consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di merito; 7) condannava i convenuti, in solido, a rifondere a ### le spese di lite del giudizio; 8) respingeva nel resto la domanda.  4. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado osservava che i convenuti nella comparsa di costituzione e risposta avevano ripetutamente invocato l'eccezione di decadenza e l'eccezione di prescrizione ma nel corpus dell'atto, tuttavia, avevano dato atto, dopo gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, di aver versato € 8.117,76 (imputati per € 4.620,00 al denunciato vizio di scarso isolamento acustico; € 240,00 per la assenza di valvole termostatiche, € 200,00 per il “problema odori delle fogne” oltre ad un contributo alle spese di consulenza tecnica).  5. Avendo poi concluso per il rigetto delle domande formulate previo riconoscimento di congruità e correttezza di quanto versato, il giudice di primo grado riteneva rinunciata l'eccezione di prescrizione limitatamente ai vizi sopra indicati, mentre riteneva che le eccezioni di decadenza e di prescrizione erano state ritualmente formulate in relazione ai dedotti vizi attinenti la condensa, le presunte anomalie della pendenza del terrazzo, la assenza di conformità della canna fumaria, nonché i vizi azionati ex art. 1669 c.c. per la prima volta con l'atto di citazione.  6. Per quanto concerneva i vizi e i difetti oggetto di indagine in sede di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale richiamava gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata che aveva puntualmente individuato quali dei vizi e difetti lamentati fossero presenti, quantificando il danno in € 11.365,00 (Iva inclusa), oltre ai costi per € 300,00 per il disagio dovuto alla necessità di desinare fuori dalla abitazione, ritenendo che l'importo dovuto per tali vizi era, tuttavia, riducibile all'importo già versato dalla resistente, poiché gli ulteriori difetti erano certamente riconducibili nell'alveo di applicazione dell'art. 1495 c.c. e non dell'art. 1669 c.c., con la conseguenza della maturata prescrizione del diritto essendo decorso oltre un anno tra la consegna dell'immobile (23.07.2015) e l'esercizio dell'azione (13.01.2017). 
Il Tribunale stabiliva, dunque, che l'importo versato di € 8.117,76 (in data ###) doveva essere pertanto imputato per € 5.060,00 ai riconosciuti vizi e per € 3.057,76 alle spese di consulenza tecnica d'ufficio (in sede di ###.  7. Per quanto concerneva i vizi e difetti asseritamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. osservava che parte attrice aveva dedotto quale fatto principale il “vizio strutturale derivante dalla non conformità dell'immobile alle prescrizioni normative antisismiche e difformità della classe energetica attribuibile all'immobile rispetto a quella reale”. 
In relazione alla classe energetica, il Tribunale osservava che il CTU aveva evidenziato come non vi fosse corrispondenza tra la classe energetica attribuita dall'ape allegata al rogito notarile (classe B) e quella realmente attestata (classe C), ma ciò nonostante riteneva che occorreva ricondurre il vizio lamentato, che comportava un limitatissimo maggior consumo di energia, nell'ambito di cui all'art. 1495 Ribadito, dunque, come le eccezioni di decadenza e prescrizione fossero state formulate tempestivamente, il Tribunale dava atto della intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 1495 c.c., poiché l'immobile era stato consegnato il ### e la causa introdotta il ###.  8. Diversamente, invece, il Tribunale accertava la sussistenza del vizio strutturale costituito dal mancato rispetto della normativa antisismica limitatamente al “pilastro in muratura antistante il garage” (pp. 32 ss. della ctu), ai “parapetti in muratura dei balconi”- ai sensi dell'art.  1669 c.c., quantificando il correlato danno in € 1.931,25, oltre IVA per gli interventi sul pilastro in muratura ed € 1.955,40 per l'intervento sui parapetti dei balconi, oltre al 7% per oneri di sicurezza (pari ad € 272,06, oltre ### ed € 3.200,00 oltre cassa ed IVA per spese tecniche ed € 1.470,00, oltre IVA per inabilità temporanea dei locali, per un complessivo importo di € 8.828,71, oltre ### 9. Infine, il Tribunale osservava come non vi fosse stata tempestiva contestazione circa il mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura del 18.12.2015 e, conseguentemente, dell'obbligo di pagamento di € 4.000,00, quale somma forfettariamente pattuita nell'ipotesi di inadempimento ad opera del venditore.  10. Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale riteneva che le stesse dovevano seguire la soccombenza, sia in relazione al procedimento di ATP (ivi comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio e quelle di assistenza tecnica alla parte ricorrente), sia in relazione alla successiva causa di merito, mentre le spese di CTU dovevano essere poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte poiché era stata riconosciuta come dovuta solo una somma assai inferiore rispetto a quella prospettata da parte attrice.  11. Avverso la sentenza hanno proposto appello la ### s.a.s. e il socio accomandatario ### in proprio chiedendone la riforma, e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione nonché proponendo appello incidentale. 
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE APPELLO PRINCIPALE.  12. Con il primo motivo si lamenta l'errato riconoscimento di importi esclusi espressamente dalla CTU e l'omessa motivazione in ordine all'assunzione di conclusioni contrarie alla ### Deduce l'appellante che nell'importo di € 8.828,71 riconosciuto al punto 2 della sentenza per vizi, ritenuti “strutturali”, il Giudice, errando, ha ricompreso altresì le spese tecniche e le spese per l'inagibilità temporanea dei locali (€ 272 oneri per la sicurezza + € 3200 + € 1470: totale € 4.942), somme invece espressamente riconosciute come non dovute dal C.T.U. che le aveva conteggiate solo per altro tipo di vizio (ai cordoli), poi non riconosciuto in sentenza perché prescritto.  13. A tale riguardo si evidenzia che la richiesta delle spese tecniche e di un importo per inagibilità temporanea dei locali era stata formulata, per la prima volta, dal consulente di parte della ###ra #### Montrucchio, nell'ambito delle osservazioni alla C.T.U..; alla pagina 54 il c.t.u. aveva riconosciuto “fondate le rimostranze del consulente per la mancata quantificazione nella bozza trasmessa degli onorari relativi alla sicurezza delle spese tecniche per la progettazione e direzione lavori e l'eventuale periodo di inagibilità, queste ultime da conteggiarsi nel costo convenzionale dei ###”. 
Avendo il Tribunale di ### escluso il risarcimento per il “vizio” di cui ai cordoli (non ritenuto strutturale e quindi fuori dal campo di applicazione dell'art. 1669 cc), non sarebbe quindi dovuto l'importo di € 4.942,00 ma, salve le eccezioni di cui al motivo di appello n. 3, solo il minor importo di € 3.886,65 (€ 1.931,25 interventi al pilastro in muratura + € 1.955,40 intervento ai parapetti dei balconi).  14. Il motivo è infondato.
Dalla lettura della relazione peritale emerge chiaramente che gli importi stabiliti in sentenza sono relativi a voci di danno riconosciute all'attrice non solo per gli interventi sui cordoli, ma anche per i lavori di ripristino da eseguirsi sul pilastro in muratura e sui parapetti dei balconi ### ha infatti riconosciuto dovuti gli oneri di sicurezza e le spese tecniche con riferimento a tutti gli interventi sopra detti, quantificandoli in misura pari al 7% dell'importo complessivo occorrente per tutti i ripristini relativi ai cordoli, al pilastro e ai parapetti (1.224,00 oltre ### cfr. pagg. 39-43 della relazione). 
Pertanto, gli oneri di sicurezza e le spese tecniche sono dovute anche con riferimento agli interventi destinati alla eliminazione dei difetti accertati in corso di causa sul pilastro in muratura e sui parapetti dei balconi e vanno quantificati nel 7% dell'importo complessivo di tali interventi, cioè nella somma di euro 272,00 oltre ### esattamente riconosciuta dal giudice di prime cure che ha escluso il 7% dell'importo per i ripristini ai cordoli (1.224,00 - 952,00 = 272,00).  ### ha poi previsto ulteriori spese di inagibilità temporanea dei locali (pari ad euro 1.470,00 oltre ### non solo per l'intervento sui cordoli, ma anche per gli altri lavori osservando testualmente: “### per l'inagibilità temporanea dei locali: nel costo convenzionale di ripristino normativo della sezione dei cordoli e per l'esecuzione degli altri ripristini, nonché per l'esecuzione degli interventi relativi al ripristino della classe energetica …., lo scrivente ritiene possa essere considerata l'inagibilità della casa per un periodo di tre settimane…..pari a euro 1.470,00 oltre Iva” (cfr. CTU pag.  43, punto 6).  15. Con il secondo motivo si lamenta l'errato riconoscimento della natura strutturale, ex art.  1669 cc., dei vizi accertati dal ### ma da questi ricondotti espressamente a particolari costruttivi secondari. 
Si deduce, a tale riguardo, che la sentenza appellata avrebbe erroneamente riconosciuto come dovuto l' importo di € 3.886,65 ex art. 1669 cc per l'intervento sui parapetti dei balconi e sulla colonna, importo ricompreso nella maggior somma di € 8.828,71 e di cui al punto 2 del dispositivo, nonostante colonna e parapetto dei balconi siano elementi non strutturali come precisato dallo stesso ### “In condizioni sismiche i parapetti vengono considerati elementi NON strutturali” (pag. 36), evidenziando però un fattore di sicurezza insufficiente rispetto alla richiesta normativa, normativa che però non riguarda la “sismica” dell'edificio non essendo applicabile come ammesso dal CTU ad elementi non strutturali degli edifici.  16. Sostiene l'appellante che ad escluderne la natura di vizio ex art. 1669 cc sarebbe lo stesso ### il quale ha complessivamente accertato un “livello di sicurezza globale della costruzione essere maggiore di quello richiesto dalla normativa” e, nell'elaborato peritale, ha inserito l'esame del vizio riconosciuto nell'ambito della verifica delle regole costruttive di dettaglio, oltre all'esiguo costo di emenda riconosciuto (€ 3.886,65 complessivo) che deve fare propendere per la natura non grave del vizio pur riscontrato. 
In conclusione l'appellante deduce che il difetto deve essere ricondotto alla più breve garanzia di cui all'art. 1495 cc. e come tale sarebbe prescritto in quanto vizio “denunciato” dal CT di parte attrice solo nelle more della CTU e quindi quattro anni dopo la consegna dell'immobile avvenuta il ###.  17. Il motivo è infondato. 
I parapetti dei balconi e i pilastri in muratura non sono solo elementi decorativi, ma svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza di coloro che abitano l'edificio e la loro costruzione deve rispettare normative specifiche che ne regolano altezza, resistenza e materiali. ### ha verificato che sussiste una insufficiente capacità resistente (pari al 58%) del pilastro in muratura antistante l'entrata dei garage per instabilità, con una parziale riduzione dei margini di sicurezza previsti dalle norme; nonché un fattore di sicurezza insufficiente (pari al 39% circa) rispetto alla normativa, relativamente al possibile collasso dei parapetti in muratura dei balconi (cfr. CTU pagg. 35 e 36).  18. La nozione di gravi difetti è stata negli anni oggetto di una ormai consolidata giurisprudenza che ne ha ampliato l'ambito applicativo, ricomprendendovi “qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica” (Cass. Sez. Unite, 27/03/2017, n. 7756; Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20644; Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 2, 04/10/2011, n. 20307; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, 19868).
La Suprema Corte ha chiarito inoltre come: “il vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell'abrogato c.c. del 1865, configuri una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale. Peraltro, l'art. 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”. 
In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.” (Cass. ord. n. 1423/2019)”. 
Pertanto, poiché la S.C. nella pronuncia 26 giugno 2017 n. 15846 ha stabilito che in ogni caso spetta al giudice la valutazione in concreto degli elementi di fatto forniti dalle parti, con il supporto delle indagini peritali, al fine di accertare le conseguenze che siano derivate o possano derivare dalla gravità del danno, correttamente il Tribunale ha riconosciuto alle difformità relative ai parapetti e al pilastro antistante il garage il carattere di gravità, in considerazione delle difformità riscontrate e della riduzione dei margini di sicurezza previsti dalle norme, e ciò indipendentemente dalla modesta entità dei costi per il ripristino.  19. Con il terzo motivo si lamenta l'inammissibilità/tardività delle domande nuove introdotte e la nullità della parte meramente esplorativa della ### deducendo l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di ### nello stabilire: “relativamente alle indagini ulteriori effettuate dal consulente tecnico d'ufficio sulla base di osservazioni del consulente tecnico di parte, debbono considerarsi legittime perché afferenti a fatti secondari specificativi di quello principale tempestivamente entrato nel thema decidendum et probandum”.  20. Si deduce che l'interpretazione offerta sul punto dal Tribunale non è condivisibile in quanto lo stesso CTU aveva operato un preciso distinguo tra le doglianze di parte attrice di cui all'atto di citazione, pagg. 17/31 CTU, e quelle, tardive, introdotte dal CT di parte attrice nelle more della CTU (pagg. 31 e ss. CTU), e che il thema decidendum della presente causa doveva rimanere circoscritto nei limiti delle contestazioni sollevate in atto di citazione, avendo il CTU concluso in modo inequivocabile per il non riconoscimento totale delle doglianze attoree (pag. 31), evidenziando che: “Il livello di sicurezza globale della costruzione risulta essere maggiore di quello richiesto dalla normativa” ed ancora “la struttura risulta essere molto rigida e gli spostamenti laterali sotto azione sismica molto ridotti, dell'ordine di qualche millimetro… in ordine alle doglianze di parte attrice di cui all'atto di citazione, punti ### e ### che non trovano quindi conferma” 21. Sostiene l'appellante che la successiva verifica dei possibili collassi locali (pagg. 31/42 della CTU), e di cui alla condanna al risarcimento dei danni al punto 2 del dispositivo, ha indagato quindi fatti nuovi del tutto estranei al thema decidendum, introdotti, nelle more della consulenza tecnica, dal CT di parte attrice ### Montrucchio, e che non possono costituire assolutamente fatti secondari specificativi di quello principale, ma mere domande nuove, in quanto mai prima della CTU era stata messa in discussione la corrispondenza alla normativa degli elementi secondari (colonna e parapetti); in buona sostanza, si deduce che detta contestazione non era specificativa di quella “principale”, ma costituiva denuncia di un vizio nuovo che avrebbe dovuto trovare ingresso in atto di citazione, o al più tardi con la memoria 183 n. 1 c.p.c. se eventualmente ritenuta emendatio e non mutatio libelli.  22. Infine, si deduce che non a caso il ### pur esaminando le ulteriori e diverse doglianze, ha rimesso (pag. 18) al Giudice la valutazione della loro ammissibilità alla luce anche della mancata accettazione del contraddittorio sulle domande nuove formalizzata dalla difesa al CTU in data ### e di cui il CTU ha dato atto. 
Salva l'eccezione sopra riportata, si deduce che la sentenza del Tribunale di ### sarebbe comunque errata nella misura in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della parte della CTU avente natura e contenuto meramente esplorativa.  23. Il motivo è infondato. 
Osserva la Corte che parte attrice ha denunciato in citazione una violazione della normativa antisismica e sulla base di ciò il Giudice ha sottoposto al perito il seguente quesito: “### ed esaminati gli atti e i documenti di causa, verifichi il C.T.U. se l'immobile rispetti la normativa antisismica in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire. In caso di esito negativo accerti i costi per l'eliminazione del difetto, ovvero, il minor valore dell'immobile”.
Sulla base di tale quesito il consulente del Tribunale ha accertato correttamente, ad avviso di questa Corte, sia il livello di sicurezza sismica dell'immobile nel suo complesso, sia l'esistenza di possibili collassi locali in caso di sisma, con riferimento agli elementi della colonna in muratura (non realizzati in cemento armato, come da progetto) e dei parapetti dei balconi. La circostanza che l'accertamento su possibili collassi locali sia stato sollecitato dal CTP durante lo svolgimento delle operazioni peritali, peraltro nel contraddittorio delle parti, non incide sulla correttezza della perizia, né introduce elementi di verifica nuovi rispetto all'accertamento di violazioni della normativa antisismica.  ###, pertanto, non risulta affetta dalla lamentata natura esplorativa, avendo invece il consulente risposto esaurientemente al quesito posto dal Giudice, evidenziando, nell'effettuare la verifica, che la costruzione ha sì un livello di sicurezza globale superiore rispetto a quello richiesto dalla normativa, ma parimenti accertando che vi sono concreti pericoli di collassi locali dovuti alle difformità riscontrate. 
Anche su tale punto la sentenza merita dunque conferma.  24. Con il quarto motivo si lamenta la condanna della convenuta ### alle spese di cui all'### deducendo che sulla base di una valutazione globale dell'esito del giudizio, attesa la grandissima difformità tra le richieste di parte attrice e quanto riconosciuto invece dal Tribunale di ### la condanna alle spese di cui all'ATP appare del tutto iniqua, e in particolare la condanna a rifondere le spese del consulente di parte ricorrente, ### Brina, mentre il Tribunale nel caso di specie, ex art. 92, comma 1 cpc, avrebbe dovuto avvalersi della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Si deduce a tale riguardo che la perizia del tecnico di parte ricorrente, oltre ad avere esaminato vizi, tutti, riconosciuti poi prescritti in causa, non ha fornito alcuna indicazione tecnica utile in quanto tutti gli interventi suggeriti sono stati esclusi dal ### 25. Deduce, inoltre, l'appellante che appare del tutto iniqua la condanna di ### alla rifusione anche del 100% delle spese del ### ing. Mallardo, dovendo trovare applicazione sul punto quantomeno la compensazione tra attore e convenuto del relativo costo della ### atteso proprio l'esito del giudizio. 26. Con il quinto motivo si lamenta la compensazione delle spese di consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, deducendo che appare del tutto evidente la macroscopica difformità tra le richieste della parte attrice e la decisione del Giudice. 
Si deduce che la compensazione delle spese della CTU al 50% appare quindi del tutto iniqua nella parte in cui non ha posto l'importo dell'ausiliario strutturista e l'importo sostenuto per il laboratorio analisi a carico della sola parte attrice che, in punto a dette verifiche, è rimasta del tutto soccombente.  27. Con il sesto motivo si lamenta la condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali della lite, deducendo che vi sarebbe una soccombenza reciproca fra le parti, o parziale dell'attrice, che giustificherebbe la compensazione delle spese della causa di primo grado: la soccombenza parziale sarebbe costituita dal fatto che la sig.ra ### ha proposto una domanda risarcitoria quantificando inizialmente il danno subìto in oltre 150.000 euro, mentre gliene sono stati riconosciuti in minima parte. 
Il quarto, quinto e sesto motivo, tutti relativi alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio, verranno esaminati congiuntamente dopo lo scrutinio dell'appello incidentale e tenuto conto dell'esito complessivo della lite.  28. Con il settimo motivo si lamenta la condanna al pagamento di € 4.000,00 a titolo di inadempimento alle obbligazioni di cui alla scrittura 18/12/2015, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale in punto di mancata contestazione dell'odierna appellante circa il mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura del 18/12/2015, in comparsa di costituzione e risposta ### aveva invece specificatamente contestato la domanda attorea volta ad ottenere la corresponsione di € 4.000,00 quale somma pattuita per l'ipotesi di inadempimento, così precisando: “Da ultimo, non si è verificato alcun inadempimento relativamente alle obbligazioni di cui alla scrittura inter partes del 18/12/2015. ### come verrà documentato ha svolto tutto quanto richiestole dal perito della #### Vincenzi. Non vi è quindi inadempimento alcuno e pertanto la domanda attorea va rigettata”.  29. Si deduce, a tale riguardo, che l'onere della prova dell'inadempimento competeva a parte attrice che non l'ha assolto, precisando comunque che tutti i lavori sono stati eseguiti come da indicazioni del direttore dei lavori incaricato da parte attrice, ### Vincenzi, ed infatti nessun addebito è stato riconosciuto in sede di ### il CTU incaricato non ha verificato alcun odore o problematica agli scarichi dell'abitazione della ### e, comunque sia, tutti i lavori erano stati eseguiti così come richiesti dal ### Vincenzi, tecnico incaricato dalla ### come si evince dalla copiosa corrispondenza intervenuta tra il tecnico e il ### Tassinari incaricato da ### allegata al doc. 3 della memoria 183 VI comma. 
Da ultimo si deduce che parte attrice mai ha contestato il pagamento del compenso al professionista incaricato della direzione dei lavori, avvenuto come da impegno scritto da ### ed essendo l'assegno stato rilasciato proprio a garanzia di tale obbligazione, nessun importo può essere, nel merito, riconosciuto non essendovi prova alcuna di un inadempimento che nel merito non vi è stato.  30. Il motivo è infondato.  “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. (cfr. tra le altre Cassaz.18/02/2020, n.3996”. 
Sulla base del principio di diritto appena richiamato consegue, dunque, che il Tribunale del tutto correttamente ha ritenuto che il convenuto, cui competeva l'onere di contestare specificamente l'inadempimento dedotto di parte attrice, non lo avesse fatto nella prima risposta utile, limitandosi ad una contestazione puramente generica, e che quindi i fatti dedotti in atto di citazione relativamente all'inadempimento alla scrittura privata 18.12.2015 devono ritenersi provati, con conseguente applicazione della penale contrattualmente prevista. 
Pertanto, la sentenza deve essere confermata anche sul punto.  ### 31. Con il primo motivo di appello incidentale si lamenta l'errata quantificazione del costo di euro 4.620,00 per l'eliminazione del difetto dello “scarso isolamento acustico dell'immobile” di cui è stata accertata l'esistenza e la responsabilità del venditore costruttore ### sas, difetto che il Tribunale di ### ha ritenuto riconosciuto dai convenuti per rinuncia alla eccezione di prescrizione sollevata sul punto. 
Si deduce che il costo complessivo per l'intervento di sostituzione degli infissi (per mq 14 circa di superficie vetrata, pari ai 2/3 della superficie complessiva degli stessi, come stabilito dal ### in sede di ###, necessario ad eliminare il grave difetto dello scarso isolamento acustico dell'immobile per cui è causa, ammonterebbe ad euro € 13.592,50 IVA compresa (cioè euro 1.751,44 + 11.841,06) e non a quello di euro 4.620,00 iva compresa, come erroneamente stabilito dal primo Giudice senza alcun vaglio critico delle valutazioni in merito espresse dal ### In particolare, la differenza a favore della sig.ra ### ammonterebbe ad euro 8.972,50.  32. Il motivo è infondato. 
Il vizio relativo allo scarso isolamento acustico è stato ampiamente esaminato in sede di ATP e il consulente del Tribunale ha quantificato i costi necessari per eliminare l'inconveniente. Peraltro anche in tale sede il consulente della sig.ra ### ha contestato la quantificazione dei costi necessari per la sostituzione completa dei 2/3 dei serramenti e il CTU ha analizzato compiutamente le osservazioni, nel contraddittorio delle parti, rispondendo in perizia ai punti “####” e “####” (### 22 ATP) e formulando poi le proprie conclusioni che hanno tenuto conto dei rilievi di entrambi i consulenti di parte. Peraltro in questa sede l'appellante incidentale contesta anche il prezzo unitario degli infissi, problema nemmeno sollevato in sede di ATP e ripropone le critiche già avanzate circa l'insufficienza delle somme necessarie per i ripristini considerando errata la sentenza che ha recepito le risultanze degli accertamenti peritali contestate.  33. Invero è principio pacifico che “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che, nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del proprio convincimento; non è necessario, quindi, che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia. Le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive che non possono configurare né un vizio di motivazione né, a maggior ragione, un vizio di violazione di legge ( sent. n. 282/2009, Cass. Ord. 4356/24). Le censure contenute nel motivo di appello si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta al giudice del gravame di una complessiva rivalutazione del danno mediante la richiesta di un riesame generale degli esiti delle indagini peritali svolte e già oggetto di confutazione in contraddittorio tra le parti. 
Sul punto la sentenza di primo grado merita dunque conferma.  34. Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta l'errata applicazione dell'art.  1669 c.c. con riferimento ai difetti attinenti alla “pendenza della pavimentazione del terrazzo, alla “canna fumaria”, ai “cordoli” ed al “difetto di prestazione energetica”, con conseguente errata applicazione dell'art. 1495 c.c. in relazione alla ritenuta prescrizione dell'azione di garanzia promossa dall'attrice per i suddetti difetti.  35. Con particolare riferimento alle “anomalie nella pendenza del retrostante terrazzo del primo piano”, deduce l'appellante che il ### attraverso le prove (scarico dell'acqua dal foro di uscita del balcone) e le misure eseguite nel corso dell'ATP (pendenze praticamente nulle), aveva accertato “l'insufficiente pendenza della pavimentazione del terrazzo al primo piano. Le cause sono imputabili ad una non corretta progettazione e posa in opera del massetto delle pendenze”, prevedendo di rimediare al problema con il rifacimento del massetto delle pendenze al costo stimabile in euro 3.630,00 lordi. 
Dunque, secondo l'appellante, il difetto de quo costituirebbe evidentemente un grave di difetto di costruzione dell'immobile (nello specifico, il terrazzo), che incide sulla sua fruibilità, compromette la sua funzionalità e ne altera la normale utilità. 
Si deduce che l'eliminazione del grave difetto alla pavimentazione del terrazzo al primo piano ha un costo realistico di euro € 4.726,00 iva compresa (di cui € 3.300,00 stimati dall'#### in ATP al netto della voce “disagi in casa” + € 1.426,00, compresa la voce costo “disagi in casa”, ricalcolata).  36. Deduce ancora l'appellante che la stessa argomentazione deve valere anche per il vizio attinente alla canna fumaria, che non è conforme alla normativa vigente e non è stata realizzata correttamente, come risulta dalle verifiche effettuate dall'ing. ### nel corso dell'ATP che hanno consentito di accertare che la certificazione della canna fumaria “non contiene il disegno della canna fumaria e l'indicazione degli elementi costituenti….mancano le dimensioni delle coppelle, giunzioni isolanti certificate, intercapedini di aerazione, distanze di sicurezza, tutti elementi indispensabili per poter garantire la sicurezza della canna fumaria durante il suo utilizzo. Tali dimensioni non sono riportate, né sono ottenute seguendo un percorso progettuale di dimensionamento. … la dichiarazione di conformità della canna fumaria fornita …non presenta il timbro con data dell'### ricezione del Comune di Ferrara”. 
A ciò si aggiunga che secondo il CTU sono altresì necessari interventi per adeguare la canna fumaria all'uso previsto (sia essa destinata all'utilizzo di una caldaia a condensazione o di una stufa a pellet), con riferimento alla coppella isolante, alle distanze ed alle giunzioni con gli elementi circostanti (lignei o muratura).  37. ### censura inoltre la quantificazione dei costi per l'eliminazione del grave difetto alla canna fumaria dell'immobile, che il ### ha stimato in euro 880,00, iva compresa, per la certificazione della stessa secondo legge (le singole voci che compongono tale importo, sono precisate nell'elaborato peritale dell'ing. ### pag. 16 e 17, “quesito 2”). A tale somma, il ### aggiunge quella necessaria all'esecuzione degli interventi per adeguare la canna fumaria all'uso previsto (con riferimento alla coppella isolante, alle distanze ed alle giunzioni con gli elementi circostanti, lignei o muratura) per euro 1.045,00 iva compresa, per un totale complessivo di euro 1.925,00 iva compresa, secondo il “listino prezzi ### 2017” citato dall'#### Si lamenta, dunque, che la quantificazione del CTU non sarebbe corretta in quanto il danno complessivo ammonterebbe invece a € 7.844,23 lordi come analiticamente specificato in atti.  38. Lamenta inoltre l'appellante incidentale che altro errore in cui sarebbe incorso il Tribunale è la ritenuta non applicabilità dell'art. 1669 c.c. al difetto strutturale dei cordoli dell'immobile accertato nel corso della CTU espletata nella causa di merito, deducendo che nessuna logica motivazione espone sul punto la sentenza per escludere la qualità di grave difetto rilevante ai sensi dell'art. 1669
Conseguentemente, si deduce che la sig.ra ### avrebbe diritto sia al rimborso dei costi dell'intervento strutturale (di ingrossamento dei cordoli) quantificati dal CTU in € 13.600,00 oltre Iva, sia al risarcimento per la diminuzione del valore dell'immobile, pari a € 28.900,00, oltre ### in quanto l'intervento strutturale non sarebbe comunque risolutivo in termini di sicurezza sismica.  39. Con ulteriore doglianza si lamenta che il Tribunale avrebbe inoltre errato nell'escludere dall'alveo di applicazione dell'art. 1669 c.c. anche il difetto di prestazione energetica dell'immobile, classificato nell'APE come appartenente alla classe "B" “anziché alla classe “C” come effettivamente accertato, deducendo che a tale riguardo il giudice di primo grado non avrebbe considerato la sussistenza del c.d. “Ponte termico” che influisce in maniera determinante sulla prestazione energetica dell'intero edificio e, soprattutto, sul comfort climatico degli ambienti con l'insorgere di umidità durante i mesi invernali al piano secondo dell'edificio e di condensa nel bagno della zona notte. 
Per rimediare a tali inconvenienti, e adeguare lo stato di fatto alla classe energetica effettivamente attestata, il CTU avrebbe quantificato un costo di € 17.500,00 oltre ### mentre in realtà la spesa preventivata anche per la coibentazione della copertura ammonterebbe a € 6.363,00, oltre ### per un totale di € 23.863,00 oltre IVA a cui devono sommarsi € 570,00 stimati in sede di ATP per il maggior consumo energetico nel sessennio preso in considerazione del tecnico.  40. Il secondo motivo di appello incidentale è parzialmente fondato, nei limiti che verranno esaminati, con riferimento ai difetti relativi alla pendenza del terrazzo e alla canna fumaria, non altrettanto per ciò che riguarda i cordoli la classe energetica dell'immobile e i costi di ripristino dei vizi. 
Ritiene la Corte che l'erronea pendenza della terrazza del primo piano dell'edificio deve essere, effettivamente, ricondotta nell'alveo di applicazione dell'art. 1669 c.c., sulla base della già richiamata giurisprudenza della S.C. che ha chiarito che per "gravi difetti" non si intendono solo quelli che riguardano la struttura portante dell'edificio, ma anche quelli relativi a elementi secondari e accessori, come impermeabilizzazioni, rivestimenti e, appunto, pendenze, se compromettono la funzionalità dell'immobile. 42. Sotto questo profilo appare evidente che l'errata pendenza della terrazza impedisce il regolare deflusso dell'acqua con il verificarsi di fenomeni di ristagno e quindi incide sulla sua normale fruibilità, menomandone la sua piena utilizzabilità e il suo godimento. 
Per ciò che riguarda i costi per il ripristino, la Corte ritiene di aderire alla quantificazione effettuata dal #### in sede ###quanto già oggetto di confronto con i CTP di entrambe le parti, anche se in considerazione del tempo intercorso la somma di € 3.300,00, oltre ### dovrà essere rivalutata dal giorno dell'ATP (11.12.2017) alla data dell'effettivo pagamento.  43. Anche i difetti riscontrati sulla canna fumaria che ne impediscono il normale uso in condizioni di sicurezza devono essere ricondotti nel perimetro di applicazione dell'art. 1669 c.c. in quanto è ravvisabile anche per tale difetto una “alterazione che incide sulla funzionalità globale dell'edificio, menomando, così, in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima o la capacità della stessa a fornire l'utilità economica e pratica per cui è stata costruita” (Cass. Civ. 8 maggio 2007 10533). I difetti sono stati posti in evidenza dall'ATP che ha escluso la possibilità di usufruire della canna fumaria in sicurezza senza porre rimedio ai difetti riscontrati. Del resto la canna fumaria è un elemento cruciale per la sicurezza e l'efficienza del sistema di riscaldamento e i difetti di funzionamento o di installazione, che possono rivelarsi dannosi per l'incolumità dei soggetti che ne usufruiscono, e i difetti ad essa relativi, devono ritenersi gravi in quanto costituiscono un impedimento al godimento di un ambiente domestico sicuro e confortevole. 
Anche in ordine a tali difetti la somma che deve essere riconosciuta alla sig.ra ### è quella stimata dal ### dalla cui valutazione non vi è motivo di discostarsi, ed è pari a € 1.750,00, oltre ### importo da rivalutarsi annualmente dall'11.12.2017 fino alla data dell'effettivo pagamento.  44. Per ciò che riguarda la diversa prestazione energetica tra quella attestata ### e quella accertata come effettiva ###, ritiene la Corte che tale vizio non possa essere ricompreso tra i gravi difetti di cui all'art. 1669
La difformità tra APE e realtà, come verificato dal ### non è qualificabile ex se come grave difetto, non essendo emerso in causa, nemmeno in sede di operazioni peritali, che da tale difformità sia derivata una considerevole compromissione del godimento dell'immobile. 
Invero la sig.ra ### ha dedotto che da tale difformità di classe energetica è derivato un duplice ordine di conseguenze: da un lato, la riduzione del valore di mercato dell'immobile, ossia un deprezzamento del valore dello stesso in caso di vendita, nonché una maggiore spesa su base annua derivante da un più elevato consumo energetico, dall'altro, la compromissione in maniera determinante del pieno godimento dell'abitazione, a causa del c.d. “###” che determinerebbe fenomeni di umidità e di condensa, senza però fornire alcuna ulteriore e puntuale specificazione in merito al concreto impatto di tale difformità sulle attività della vita quotidiana e sulla normale fruibilità e godimento dell'appartamento. Nemmeno in sede di operazioni peritali è stata rilevata una menomazione apprezzabile del godimento dell'abitazione a causa del vizio riscontrato. 
Le conseguenze meramente economiche della difformità della classe energetica, non accompagnate dalla comprovata limitazione dell'utilità pratica che l'immobile deve fornire rientra in una mancanza delle qualità promesse, ovvero essenziali, e come tali soggette ai termini di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., come correttamente affermato dal Giudice di prime cure.  45. Come già sopra anticipato, anche con riferimento al difetto dei cordoli la sentenza del Tribunale merita conferma nella parte in cui ritiene che i difetti riscontrati su tali elementi strutturali non possano essere ritenuti gravi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., in quanto gli stessi non incidono sulla stabilità e sicurezza dell'edificio e non ne compromettono il pieno godimento dello stesso. 
A tale conclusione si giunge esaminando le risultanze della CTU nella parte in cui si afferma: “tale violazione non può essere quantificata in termini di minore sicurezza, non potendosi ritenere, nel caso in esame, che la geometria sopra descritta determini la loro parziale o totale inadeguatezza alle funzioni di vincolo contro il ribaltamento delle murature e collegamento tra le stesse, in particolare considerata anche la presenza delle solette in calcestruzzo nei solai di tutti i livelli.
La violazione della normativa sopra descritta configura semmai una caratteristica qualitativa e prestazionale inferiore a quella prevista dalla normativa italiana.) (Pag. 39 CTU). 
Il difetto così come rappresentato dal CTU non rientra, dunque, nella pur ampia casistica elaborata dalla giurisprudenza che considera gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche quelli secondari che siano, però, in grado di compromettere la stabilità e sicurezza dell'edificio o la piena fruibilità e godibilità dello stesso.  46. Con l'ultimo motivo di appello incidentale si lamenta, infine, la compensazione delle spese di CTU e di CTP operata dal Giudice di prime cure sul presupposto del valore della domanda proposta dall'attrice e di quella realmente accolta, nettamente inferiore. 
Si deduce, a tale riguardo, che le valutazioni del danno operate dai CTU e riprese acriticamente dal Tribunale sarebbero state inadeguate perché inferiori a quelle realmente dovute, ed inoltre che l'esclusione di alcune voci tra quelle risarcibili operata ingiustamente dal Tribunale avrebbero penalizzato la sig.ra ### senza il riconoscimento integrale delle sue legittime pretese.  ### deduce pertanto che, in accoglimento dei motivi di appello incidentale, la domanda della sig.ra ### dovrebbe avere il giusto riconoscimento con l'integrale ristoro di tutti i danni così come dalla stessa quantificati e di conseguenza anche le spese di CTU e CTP dovranno essere addossate alla parte soccombente.  47. Il motivo è infondato. 
La decisione del Tribunale di compensare le spese della CTU deve essere confermata in quanto la consulenza è stata funzionale ad accertare le pretese di entrambe le parti, e mentre per un verso ha verificato l'esistenza e l'ammontare del diritto di credito della sig.ra ### dall'altro lo ha ampiamente ridimensionato nell'interesse della controparte che ne ha tratto anch'essa un indubbio vantaggio. 
Peraltro la Suprema Corte ha stabilito che consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, e pertanto le relative spese possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso. (Cass. n. 16074 del 7 giugno 2023). 48. Sciogliendo a questo punto la riserva presa al punto 22. sul quarto, quinto e sesto motivo dell'appello principale, ritiene la Corte che in considerazione del totale rigetto dei motivi di merito dell'appello principale e dell'accoglimento, nei limiti su esposti, dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado meriti conferma sia in ordine alla condanna della ### alla rifusione integrale delle spese di ### sia come già visto in ordine alla compensazione al 50% delle spese di CTU e di ### E' principio pacifico in giurisprudenza che: “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod.  proc. civ.” (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965.  ###à di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico della controparte, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Nel caso di specie la nomina di un tecnico per affiancare il CTU nelle operazioni peritali al fine di verificare, ed eventualmente contraddire, le conclusioni del tecnico del Tribunale, era un diritto della sig.ra ### e pertanto deve escludersi che le spese per l'assistenza tecnica di parte possano considerarsi inutili o superflue, stante la particolarità e specificità degli accertamenti da eseguirsi sull'immobile. ### dell'ATP ha poi dimostrato che le doglianze della sig.ra ### erano parzialmente fondate e che la stessa non è risultata soccombente nel giudizio, motivo per cui è esente da vizi la sentenza del giudice di prime cure che ha ritenuto di addossare all'odierno appellante principale sia le spese del giudizio di ### sia quelle del consulente di parte ritenendole congrue in ragione dell'attività effettivamente svolta. 
La successiva ### disposta dal Giudice, necessaria per la complessità delle indagini da esperire, ha messo in evidenza una serie di vizi imputabili al venditore - costruttore e l'esito del giudizio di merito ha confermato le doglianze della sig.ra ### che in ogni caso è risultata vittoriosa, anche se per importi inferiori a quelli richiesti in citazione.  49. In conclusione mentre l'appello principale deve essere rigettato, l'appello incidentale deve essere accolto nei limiti di cui sopra, con conferma per il resto della sentenza impugnata, e pertanto alla sig.ra ### dovranno essere riconosciute a titolo risarcitorio le ulteriori somme necessarie per il ripristino dei vizi della terrazza e della canna fumaria (€ 3.300,00 + 1.750,00), oltre ### rivalutazione monetaria e interessi legali. 
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese del grado, liquidate in dispositivo ad eccezione della fase istruttoria non svolta, devono essere poste per 2/3 a carico della ### di ### & C. s.a.s. e ### con compensazione del residuo 1/3 tra le parti. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla ### n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale a norma dell'art. 13, comma 1 - bis.  P.Q.M.  La Corte d'### di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva: - rigetta l'appello principale; - accoglie parzialmente l'appello incidentale per le causali di cui in parte motiva, e per l'effetto: - condanna ### di ### & C. s.a.s. e ### in solido, al pagamento in favore della sig.ra ### dell'ulteriore somma di € 5.050,00 oltre ### rivalutazione monetaria e interessi legali dall'11.12.2017; - conferma per il resto la sentenza impugnata; - condanna ### di ### & C. s.a.s. e ### in solido, al pagamento in favore della sig.ra ### di 2/3 delle spese legali del grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, CAP e IVA come per legge; dichiara compensato il residuo 1/3 tra le parti. 
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante principale. 
Così deciso in ### il ### dott. ### dott.

causa n. 2172/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Velotti Manuela, Fabio Cartelli

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22491 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.393 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1114 utenti online