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Tribunale di Trapani Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 869 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2022 vertente ### “### GREEN” della ### n. 610 di Alcamo (### Fisc. ###), in persona del suo amministratore pro tempore, difeso dall'Avv. ### per mandato in atti; - attore - CONTRO ### (### Fisc. #####), nato ad ####, in data ###, difeso dall'Avv. ### per mandato in atti; - convenuto - E #### (### Fisc. ###), nato ad ####, in data ###, difeso dall'#### per mandato in atti; - terzo chiamato - SOCIETÀ ### S.P.A. (### IVA ###), con sede ###persona del suo legale rappresen - 2 - Tribunale di ###.G. n. 869/2022 tante pro tempore, difeso dall'Avv. ### per mandato in atti; - terzo chiamato - ### S.R.L. (### IVA ###), con sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore, difeso dall'Avv. #### per mandato in atti; - terzo chiamato - OGGETTO: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc). ### le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 18.3.25. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ###, il condominio “### Green” conveniva in giudizio ### esponendo che: - il complesso edilizio del condominio, composto da tre corpi di fabbrica in aderenza tra di essi, ubicati in #### nn. 6-10, su quattro elevazioni fuori terra, con 12 appartamenti, oltre a 13 box al piano seminterrato e un box al piano terra, era stato realizzato dall'impresa individuale del convenuto, su area di sua esclusiva proprietà, in forza del permesso di costruire n. 71, rilasciato dal ### consorzio comunale di ### in data ###, in variante alla concessione edilizia n. 66 del 31.3.2016; - “successivamente alla vendita dei singoli appartamenti e all'abitazione degli stessi da parte dei condomini, via via, sono cominciate ad emergere - 3 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 diverse problematiche, di vario tipo per le quali con intimazioni ad adempiere - rispettivamente - del 18 giugno 2020 e del 20 luglio 2020 si notiziava formalmente la convenuta costruttrice. Veniva, infatti, lamentata la mancata esecuzione a regola d'arte delle pluviali e delle grondaie e, più in generale, del sistema di smaltimento dell'acqua piovana, oltre alla cattiva realizzazione del marciapiede insistente lungo la via ### per tutta l'estensione del fabbricato, oltre all'allocazione e al funzionamento del sistema di smaltimento delle acque nere, della rete fognaria e del suo posizionamento rispetto alle cisterne in uso alle abitazioni per l'approvvigionamento delle stesse dell'acqua per l'uso corrente quotidiano da parte dei singoli condomini”; - nell'inerzia di ### parte attrice, con ricorso iscritto al RG 689/2021 di questo Tribunale, chiedeva disporsi ### al fine di accertare i vizi lamentati e le rispettive cause, nonché gli eventuali rimedi e i relativi costi.
Quindi, producendo la relazione tecnica depositata nel procedimento di istruzione preventiva, gli attori concludevano chiedendo: “### ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa: - accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti di realizzazione del complesso immobiliare sul qual insiste il ### di che trattasi e, comunque, la realizzazione di opere non a regola d'arte, per le ragioni di cui alla parte motiva; - accertare e dichiarare l'univoca responsabilità per quanto lamentato in capo ai convenuti, anche in solido tra loro, e per l'effetto: - condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere al - 4 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 ### a titolo di spese e risarcimento danni per le causali di cui alla parte motiva che si quantificano in € 71.770,92 - come da CTU resa in seno all'### n°689/2021, od anche la minore o maggiore somma che dovesse emergere in corso di istruttoria e all'esito del giudizio, tenendo conto del concreto ed imminente aggravamento del danno al decorso del tempo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'intimazione del 18 giugno 2020 almeno sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, oltre le spese e le competenze di giudizio del procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al RG n°689/2021, oltre le spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice per il citato procedimento di ###”. 2. Il convenuto, regolarmente costituito in giudizio, resisteva alle domande di controparte, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del ### relativamente ai difetti di realizzazione delle 14 cisterne dell'acqua a servizio dei singoli appartamenti, poiché di proprietà esclusiva dei rispettivi condomini, eccezion fatta per una di proprietà condominiale. ### rilevava, inoltre, che: A) sia la progettazione, che la direzione dei lavori edilizi per la realizzazione del complesso immobiliare erano stati affidati all'#### che, pertanto, si era assunto l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e dettata dal PRG oltre che alle regole dell'arte, nonché di controllare e verificare, in corso di realizzazione, la corretta esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto; - 5 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 B) i lavori di costruzione del condominio ### erano stati effettuati dalla ditta ### unitamente alla ### S.r.l., con la quale esisteva una società di fatto, in cui i due soci si erano impegnati “alla gestione di taluni cantieri”, tra i quali quello relativo alla costruzione del ### attore, “suddividendone gli utili, secondo un criterio di ripartizione in misura del 50% ciascuno”; C) ### aveva stipulato la “polizza rischi tecnologici” ###069, in forza della quale la ### ni - S.p.A. aveva prestato garanzia assicurativa per i danni derivanti al realizzando complesso immobiliare da rovina totale o parziale, o da gravi difetti costruttivi, nonché per la responsabilità civile verso terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, giusta; ### convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale di ### rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - In via preliminare, si chiede che il Tribunale, preso atto dell'istanza contenuta nella presente comparsa, ### autorizzare il convenuto a chiamare in giudizio la ### S.p.A., società con la quale è stata stipulata garanzia assicurativa per i danni all'immobile e per la responsabilità civile verso terzi; l'#### progettista e direttore dei lavori; nonché la ### S.r.l., società che, unitamente alla ditta ### ha acquisto il lotto di terreno e commissionato la costruzione dell'edificio condominiale; per l'effetto, procedere allo spostamento della data dell'udienza di com - 6 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 parizione inizialmente fissata per permettere la citazione dei terzi meglio sopra indicati nel rispetto dei termini a comparire; - Nel merito, rigettare le domande proposte nei suoi confronti dal ### minio ### perché infondate ed inammissibili; - Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal ### - ritenere e dichiarare che la società ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza nr. ###069 è obbligata a garantire e tenere indenne la ditta ### da ogni esborso e conseguentemente condannare la società assicurativa al pagamento in favore del sig. ### di una somma pari a quella che quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare in favore del condominio attore; - accertata e dichiarata la responsabilità dell'arch. ### progettista e direttore dei lavori, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti al ### e/o ritenere quest'ultimo obbligato a tenere indenne la ditta ### per tutte le somme che questa dovesse essere condannata a corrispondere nei confronti dell'attore, che trovino titolo in responsabilità ascrivibile all'inadempimento o negligenza del progettista e del direttore dei lavori; - ritenere e dichiarare la corresponsabilità di ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ragione della società di fatto sussistente con la ditta ### e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti al ### e in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della convenuta ditta ### di ripetere dal - 7 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 la ### S.r.l. il cinquanta per cento delle somme che dovesse essere costretta a corrispondere al ### attore.
Spese come per legge.”.
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di #### tolica ### - S.p.A. e ### S.r.l., regolarmente citati dal convenuto. 3. Si costituiva in giudizio ### S.r.l., la quale, pur confermando l'esistenza del rapporto societario di fatto con il chiamante, rilevava, in primo luogo, di avere definito ogni rapporto con il ### relativamente al complesso immobiliare oggetto di causa, in forza del contratto di transazione allegato al verbale di conciliazione del 28.12.2020, sottoscritto nell'ambito del procedimento di mediazione n. 330/2020, instaurato innanzi l'Organismo di mediazione, ###A., con sede in ### del ### Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai assunto la veste di appaltatrice delle opere ed essendo, pertanto, “terza estranea rispetto alla domanda di attivazione della garanzia per i vizi dell'opera appaltata”. Ed ancora, ### S.r.l. eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, ex art. 1667 c.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 1669 ### S.r.l. concludeva chiedendo: “Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di #### tutti i suesposti motivi, sia preliminari che di merito, che devono intendersi qui analiticamente trascritti. - In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della - 8 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 chiamata del terzo ### S.r.l. per intervenuta transazione in mediazione della vicenda; - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### S.r.l. per quanto esposto nel motivo lettera B; - Accertare l'infondatezza delle domande nei confronti di ### S.r.l., dichiararne - stante la carenza di legittimazione quale appaltatore - l'inopponibilità e comunque la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.. - Accertare l'intervenuta decadenza e la prescrizione in ordine ai vizi denunciati e su cui viene attivata la garanzia, sia per quanto attiene alla denuncia nei confronti dell'appaltatore, sia per quanto riguarda la denuncia da parte dell'appaltatore nei confronti della #### S.r.l. - Condannare la ### in persona del titolare per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - In ogni caso, rigettare tutte le domande formulate contro la ### S.r.l. - Pronunciare ex officio ogni più idoneo provvedimento finalizzato a garantire la posizione processuale della ### S.r.l.
Con vittoria di spese, anche alla luce dell'art. 96 c.p.c.”. 4. ### - S.p.A., regolarmente costituita in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la non operatività della copertura assicurativa invocata da ### in ragione del fatto che, a termini di contratto, l'assicurato/beneficiario della polizza doveva individuarsi nel soggetto acquirente l'edificio ovvero una porzione di esso. ### assicuratrice eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza del ### dalla copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 - 9 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 c.c., avendo il chiamante omesso di darle avviso del sinistro e, comunque, di non averla convenuta nel procedimento per ### la mancata copertura dei rischi per i vizi e per i danni lamentati dal ### attore; l'intervenuta decadenza del ### dalla invocata garanzia per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., per non aver provveduto a denunziare al ### i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta; l'intervenuta prescrizione, ai sensi del successivo 3° comma dell'art. 1495 c.c., dell'azione promossa dal ### per decorso del termine annuale dalla consegna; escluse in ogni caso la rifusione delle spese di lite nei confronti del ### e del ### per violazione della clausola contrattuale del “patto di gestione lite”. ### assicuratrice concludeva chiedendo: “- ritenere e dichiarare l'eccepita e rilevata non operatività, con riguardo ai fatti di causa ed alle pretese avanzate dall'attore, della copertura assicurativa invocata dalla chiamante in causa impresa individuale ### nei confronti della comparente ### di ### - dichiarare, inoltre, per quanto in precedenza esposto, l'intervenuta decadenza del ### dall'invocata copertura assicurativa ai sensi degli artt.1913 e 1915 c.c. e delle condizioni di assicurazione. In subordine, dichiarare il diritto dell'odierna comparente ad ottenere una congrua riduzione dell'eventuale indennizzo che si ritenesse di dover porre a suo carico; - dichiarare altresì l'intervenuta violazione, da parte del ### chiamante in causa, del “patto di gestione della lite” di cui all'art.17 delle condizioni di assicurazione, con conseguente perdita dell'eventuale diritto - 10 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 dell'indicata chiamante in causa ad essere manlevata e tenuta indenne dalla deducente ### sia in relazione alle spese di lite -anche del procedimento di ### al cui pagamento essa dovesse essere condannata in favore del ### attore che di quelle relative alla propria difesa; - dichiarare ancora l'intervenuta decadenza del ### attore, nei confronti della convenuta impresa ### dalla invocata garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi dell'art.1495 comma 1° c.c. (ed in subordine dell'art.1669 comma 1° c.c.), ed inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione in questa sede proposta dal ### medesimo in danno della predetta impresa ### ai sensi dell'art.1495 comma 3° c.c. (ed in subordine dell'art.1669 comma 2° c.c.).
Con vittoria, in tutti i casi, di spese e compensi.
Senza recesso, nel merito, in via principale, rigettare comunque con la più opportuna statuizione le domande avanzate dal ### nei confronti dell'impresa ### e, di converso quelle di manleva avanzate dall'indicata impresa in danno dell'odierna comparente.
Con vittoria di spese e compensi.
In assoluto subordine, voglia l'adito Tribunale ridurre l'entità delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei limiti del corretto minore ammontare che sarà stato dalla stessa idoneamente dimostrato e che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria e della disponenda rinnovazione dell'espletata #### altresì ed in ogni caso il Decidente limitare l'entità dell'obbligo di manleva e garanzia che si ritenesse di potere porre a carico della deducente ### di ### in favore della chiamante in causa dit - 11 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 ta individuale ### tenendo all'uopo conto sia dei pattuiti scoperti e franchigie di polizza, che del pattuito massimale, che, ancora, della presenza di altri possibili obbligati pure chiamati in causa dall'indicata impresa ### (con la conseguenza che, per quanto ovvio, l'eventuale pronunzia obbligo di manleva e garanzia in favore della stessa andrebbe comunque contenuto nei limiti della quota del preteso risarcimento che risulterà al definitivo di sua pertinenza, al netto di quanto dovranno pagare direttamente, o in mancanza rifonderle, la ### srl e/o l'### ciò che qui espressamente si richiede) ed inoltre, di tutto quanto ulteriormente evidenziato, eccepito e dedotto nella presente comparsa.
Vinte o in mancanza compensate in detta ipotesi gradata le spese di lite.”. 5. Si costituiva in giudizio anche ### il quale eccepiva, preliminarmente, l'inopponibilità della relazione di CTU redatta nel procedimento di ATP instaurato dal ### attore, non essendone stato parte; nel merito, contestava la fondatezza delle domande avanzate dal ### dominio, sia nell'an che nel quantum debeatur, eccependo, in via subordinata, il concorso di colpa del ### nella produzione del danno e/o nell'aggravamento dello stesso. ### pertanto, concludeva, chiedendo: “In via principale: - dire inopponibili al comparente le risultanze dell'ATP e statuire in conseguenza - comunque rigettare qualsivoglia domanda da chiunque spiegata nei confronti dell'#### in quanto infondata e non provata per quanto - 12 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 esposto in narrativa e statuire in conseguenza; In subordine: - ridurre la domanda nei limiti del danno effettivamente subìto e rigorosamente provato, tenuto conto del concorso colposo dell'attore nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. I e II comma, graduando le colpe dei soggetti ritenuti responsabili e dicendo tenuto l'#### esclusivamente nei limiti del danno a sé eventualmente ascrivibile, avendo riguardo esclusivamente al ruolo rivestito dal concludente Con riserva di articolare mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. 6. A seguito della costituzione in giudizio dei chiamati, parte attrice, con memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., estendeva le proprie domande al solo ### costituitosi in giudizio tardivamente.
Così compendiate le opposte pretese delle parti, la causa, istruita mediante CTU, viene ora in decisione. * * *
Vanno, in primo luogo, esaminate le domande avanzate dal ### nio nei confronti di ### e di ### Al riguardo occorre, preliminarmente, procedere all'inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio, anche in ragione delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, sollevate dalle controparti.
Considerato il rapporto tra costruttore - venditore e acquirenti delle singole unità immobiliari componenti il complesso edilizio, si verte in un caso di azione per “rovina e difetti di cose immobili” di cui all'art. 1669 c.c., che è di natura extracontrattuale ed opera, per ragioni e finalità di - 13 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 interesse generale, non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente, pur in mancanza tra essi di un contratto di appalto e anche quando l'opera sia stata eseguita (in tutto o in parte) da un terzo, su incarico del costruttore (cfr. Cass. civ., sez. 2, sent. 30.9.2020, n. 20877; conff. Cass. 26574/2017; Cass. n. 2238/ 2012; Cass. n. 7634/2006; Cass. 4622/2002; Cass. n. 8109/1997; Cass. n. 11450/1992).
Quanto agli elementi oggettivi della tutela invocata da parte attrice, “deve trattarsi di gravi difetti, ravvisabili in qualsiasi alterazione dell'opera, conseguente alla sua inadeguata realizzazione, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e non determinandone pertanto la rovina o il pericolo di rovina, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori o secondari che dell'opera stessa consentono l'impiego duraturo cui è destinata e tali, quindi da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento della stessa (Cass. n. 10893/2013)”; in altri termini, i gravi difetti dell'immobile idonei a determinare una responsabilità del costruttore nei confronti dell'acquirente, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, possono consistere “anche nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o abitabilità dell'immobile medesimo” (Cass. civ., sez. 2, sent. 30.9.2020, n. 20877).
Nel merito, le domande del condominio attore sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
Le doglianze di parte attrice hanno, infatti, trovato riscontro nella C.T.U. dell'ing. ### le cui conclusioni devono appieno condivider - 14 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 si in quanto congruamente motivate ed esaustive rispetto ai quesiti sottoposti. ###, che si è pure servito degli elaborati tecnici sviluppati dal CTU del procedimento per ATP (R.G. n. 689/2021), ha, infatti, accertato per i diversi vizi lamentati quanto segue: A) “####” (pagg. 5-8 rel. CTU): la copertura dei tre corpi di fabbrica componenti il complesso immobiliare, estesa complessivamente 508,50 mq, è “costituita da un solaio piano, con una pendenza est-ovest, ottenuta mediante l'installazione di lastre prefabbricate isolanti e impermeabili tipo ### pannelli isolanti sandwich, che convogliano le acque piovane in una grondaia in PVC larga 16 cm e profonda circa 15”; sulla grondaia si innestano, poi, “quattro pluviali discendenti in lamiera zincata preverniciata, con diametro di 100 mm […]che inizialmente si innestavano in pozzetti di PVC 40x40x40 cm, collegati tramite un tubo in PVC grigio ###, posto sotto il marciapiede, che funge da fognatura mista per acque bianche e nere”, ma che al momento del sopralluogo si presentavano “disconnessi dai pozzetti presenti alla base degli stessi e mediante l'aggiunta di una curva 90° vengono indirizzati direttamente in strada”. ### ha, inoltre, accertato che, in origine, i pluviali “si innestavano in pozzetti di PVC 40x40x40 cm, collegati tramite un tubo in PVC grigio ###, posto sotto il marciapiede, che funge da fognatura mista per acque bianche e nere. Questa tubazione collegava tutti i pozzetti sotto il marciapiede, inclusi quelli delle colonne di scarico delle acque nere”. Quindi, ”in seguito all'intervento della ditta ### i pluviali sono stati disconnessi dai pozzetti presenti alla base degli stessi e mediante - 15 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 l'aggiunta di una curva 90° vengono indirizzati direttamente in strada”.
Tuttavia, tale modifica, effettuata dal ### per ovviare all'inefficienza del sistema, “comporta il non rispetto dell'art. 70 del Regolamento edilizio comunale”, che fa divieto di convogliare le acque meteoriche sul suolo pubblico.
Ciò posto, il consulente del Tribunale ha avuto cura di evidenziare che “il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e fognarie originario era fortemente inefficiente e non conforme alle prescrizioni del vigente ### mento Edilizio del Comune di Alcamo”. Ed, infatti, a fronte di un'estensione della superficie di copertura di mq 508,50, in fase di progetto, sono stati previsti soltanto 4 pluviali, in luogo dei 10 che sarebbero stati necessari, a norma dell'art. 65 del ### edilizio comunale, che testualmente dispone: "### coperture a terrazzo, deve essere previsto un pluviale con bocchettoni sufficienti per garantire il tempestivo scarico delle acque piovane ogni 50 m² di superficie.". ### ha, inoltre, messo in evidenza “l'insufficienza delle sezioni delle tubazioni installate dal costruttore […] ivi comprese quelle (n.d.r.) delle tubazioni di scarico sotto il marciapiede […] e la tubazione di collegamento tra i pozzetti d'ispezione e la fognatura è in PVC ###, che si è dimostrata inadeguata per gestire la portata idraulica durante le piogge, anche di intensità moderata.” (cfr. pagg. 6-7).
In merito ai rimedi necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità regolamentari riscontrate, il consulente del Tribunale ha individuato i seguenti interventi: A.1.) Installazione di nuovi pluviali. - 16 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 In particolare: A.1.a) È necessario installare almeno 10 pluviali ### in copertura per l'intero complesso edilizio. Per garantire un'estetica architettonica coerente e sfruttare adeguatamente lo spazio disponibile, si prevede l'aggiunta di 4 pluviali per ogni ### con relativi pozzetti di raccolta, come indicato nei prospetti dell'### 4.4 (si veda l'elaborato grafico contenuto nella ### Barbera); A.1.b) Connessione e dismissione: l'ultima veranda centrale sarà collegata ai due pluviali discendenti esistenti tramite una braga di collegamento. Inoltre, i pluviali aggiuntivi richiederanno l'utilizzo di una piattaforma aerea con gru per facilitare l'installazione. I fori esistenti saranno sigillati e la canaletta di gronda, attualmente in uso, sarà rimossa e sostituita.
A.2.) Modifica delle pendenze e canaletta di gronda: A.2.a) ### delle pendenze: le pendenze della canaletta di gronda saranno rimodulate, con un colmo sollevato di 10 cm tra due pluviali e i compluvi sistemati all'interno del pluviale discendente; A.2.b) Ricollocazione della canaletta: una nuova canaletta sarà installata con lo stesso materiale dell'esistente, ben sigillata ai bordi per garantire un efficace smaltimento delle acque; Costo stimato degli interventi, al netto degli oneri tecnici di progetta zione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto dei sfabbricidi a discarica, pari ad € 5.839,40 oltre ### come da computo metrico allegato alla relazione di ### B) “#### M. PATTI” (pagg. 8-12 rel.
CTU): - 17 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 In merito ai vizi dei marciapiedi antistanti l'ingresso condominiale, il CTU ha accertato che “l'attuale marciapiede è realizzato con piastrelle in ceramica monocottura che non soddisfano i requisiti di resistenza all'usura e all'attrito e sono già danneggiate in più punti. Inoltre, il marciapiede esistente non rispetta l'altezza minima di sicurezza prevista (D.M. Infrastrutture 5.11.2001), il che espone i pedoni a rischi aggiuntivi.”.
Per quanto attiene agli scarichi fognari di deflusso e allaccio alla fognatura di via M. ### il consulente ha appurato che “il sistema originariamente progettato prevedeva correttamente il convogliamento delle acque meteoriche in una fognatura mista. Tuttavia, tale configurazione è stata modificata successivamente, con le acque meteoriche deviate all'esterno (in violazione dell'art. 71 del Reg. ### n.d.r.). Inoltre, “la tubazione di collegamento tra i pozzetti d'ispezione e la fognatura è in PVC ###, che si è dimostrata inadeguata per gestire la portata idraulica durante le piogge, anche di intensità moderata. ### ha, quindi, suggerito i seguenti correttivi: B.1) ###. ### (pagg. 10-12 rel. CTU): - rimozione e sostituzione delle tubazioni: - sostituzione: “### integralmente le tubazioni esistenti sotto il marciapiede, ad eccezione dei tratti di allaccio ai pozzetti ### e ###, che verranno mantenuti poiché garantiscono un ulteriore smaltimento”; - nuove tubazioni: “### nuove tubazioni in PVC ###.40, che corrispondono alla dimensione della fognatura comunale, per garantire una portata adeguata”; - 18 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 B.1.a) Allacciamenti aggiuntivi: - “realizzare due ulteriori allacci alla fognatura comunale con tubazioni ###.4: ### B: ### dal pozzetto sifonato ###, posizionato in prossimità del giunto tecnico tra la ### B e il corpo centrale; ### na A: ### dal pozzetto sifonato ###, situato all'angolo nord-ovest della ### A”; - tappo removibile: “nel pozzetto ###, sarà installato un tappo removibile per consentire la separazione degli scarichi delle due palazzine. Questo tappo potrà essere temporaneamente rimosso in caso di emergenza o per manutenzione”; B.1.b) Aggiornamento dei pozzetti e chiusini: - “sostituzione dei pozzetti: tutti i pozzetti su marciapiedi saranno sostituiti con pozzetti sifonati di dimensioni 80x50x50 cm e chiusini progettati per resistere al calpestio pedonale”; - nuovi pozzetti: “aggiungere ulteriori pozzetti ai piedi dei nuovi pluviali per garantire una corretta ispezione e manutenzione”.
B.2) ### (pagg. 8-10 rel. CTU): B.2.a) demolizione e scavo: - demolizione: “rimozione del massetto e della pavimentazione esistente”; - scavo: “realizzazione di uno scavo profondo 60 cm per l'installazione delle nuove tubazioni in PVC ###.4”; B.2.b) costruzione della spalletta e preparazione del fondo: - spalletta: “costruzione di una spalletta in calcestruzzo armato di spessore 20 cm lungo il bordo dello scavo, per definire il bordo del marciapiede”; - 19 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 - preparazione del fondo: “compattamento del fondo dello scavo, seguito dalla posa di uno strato di magrone di 10 cm e sabbia per l'alloggiamento delle tubazioni e dei pozzetti”; B.2.c) ricolmo e massetto: - ricolmo: “utilizzo del materiale di risulta dello scavo miscelato con stabilizzante di cava per il ricolmo”; - massetto: “gettata di calcestruzzo di 10 cm per costituire un massetto resistente che supporterà la nuova pavimentazione”; B.2.d) pavimentazione: - materiale: “installazione di pavimentazione in prodotti cementizi economici ma altamente resistenti all'usura e al gelo. La pavimentazione presenterà uno strato doppio a base di cemento e una superficie “grezza” naturale, con colorazioni a scelta del condominio”; - caratteristiche: “le piastrelle cementizie saranno scelte per garantire durabilità e resistenza, rispondendo così alle esigenze funzionali e estetiche del marciapiede”.
Costo stimato degli interventi per sistema fognario e marciapiede, al netto degli oneri tecnici di progettazione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto dei sfabbricidi a discarica, pari ad € 21.315,64 oltre IVA, come da computo metrico allegato alla relazione di ### C) ### (pagg. 12-15): ### ha accertato che, “nel piazzale est, che funge da accesso ai box posti al piano seminterrato delle ### A e B sono installate 14 cisterne idriche, di 10.000 litri ciascuna, in calcestruzzo armato vibrocompresso - 20 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 (C.A.V.); di queste, 13 sono di proprietà esclusiva dei singoli condomini e una è di uso comune per l'intero complesso”.
Il consulente ha, inoltre, appurato che “a causa di un errore di quota nella posizione del fondo delle cisterne - posto almeno 15 cm più alto del necessario - il costruttore ha optato per la rimozione del collare del tappo, tagliandolo e lasciandolo esposto”; “per coprire l'accesso alla cisterna, è stato costruito un cordolo in calcestruzzo armato attorno al foro e installata una botola in ghisa sferoidale 70x70 cm, fornita dalla ditta ### Tuttavia, la botola, rialzata di 25-30 cm rispetto al piano asfaltato, non è completamente ermetica, permettendo infiltrazioni di acqua piovana e piccole specie animali, compromettendo l'igiene e la potabilità dell'acqua…Per affrontare questo problema, è stato aggiunto un coperchio metallico in acciaio inox di circa 3-4 mm di spessore. Tuttavia, il transito dei veicoli su questo coperchio causa rumori molesti e vibrazioni che compromettono ulteriormente la tenuta. Allo stato del sopralluogo alcuni coperchi in metallo giacevano fuori dalla loro sede ###calcestruzzo non è stato impermeabilizzato, facilitando ulteriori infiltrazioni di acque superficiali.”. Ed ancora: “i pozzetti di ispezione e le tubazioni di scarico, posizionati vicino alle cisterne idriche, rischiano di contaminare le riserve d'acqua potabile con acque reflue, soprattutto in caso di rottura o tracimazione. Le tubazioni esistenti in PVC ### non garantiscono un'adeguata protezione, e le attuali soluzioni di chiusura non impediscono la fuoriuscita di liquami o infiltrazioni di acqua superficiale.” Al fine di ovviare alle criticità riscontrate e onde minimizzare i disagi derivanti dalla perdita di autonomia idrica conseguente agli interventi in - 21 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 dividuati, il CTU ha prospettato: C.1) ### (pagg. 12-14 rel. CTU): C.1.a) pulizia e preparazione: - pulizia dei bordi: “pulire i bordi in calcestruzzo della botola per rimuovere polvere e detriti”; - livellamento e impermeabilizzazione: “livellare le pareti e il fondo del pozzetto con malta reoplastica cementizia ad alta resistenza meccanica.
Applicare una impermeabilizzazione a due mani con membrana elastocementizia o similari. ### dovrà essere effettuata in più strati, a mano incrociata, su sottofondo pulito e saturato d'acqua”; C.1.b) installazione del nuovo coperchio ermetico: - coperchio in acciaio inox: “installare un coperchio ermetico in acciaio inox di dimensioni circa 585x585 mm (da verificare in sito), con uno spessore di 3 mm. Il coperchio deve essere dotato di una maniglia girevole di sollevamento e sigillato con guaina in neoprene ai bordi”; - telaio e fissaggio: “il telaio in acciaio inox sarà ancorato ai bordi del pozzetto con fissaggi ### di diametro 5 mm, posti ogni 100 mm d'interasse. Sigillare i bordi con gel siliconico e montare una guarnizione in neoprene per garantire un'ulteriore protezione all'ermeticità”; - cunei di bloccaggio: “posizionare cunei di bloccaggio in acciaio inox ai quattro lati del coperchio per assicurare la tenuta”; C.1.c) coordinamento dei lavori: - assistenza professionale: “richiedere assistenza di muratori, idraulici e fabbri per l'adattamento preciso del coperchio e la garanzia di un'installazione a regola d'arte”; - 22 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 - interventi specifici: “operare su ogni cisterna individualmente per minimizzare l'interferenza con le operazioni di parcheggio e uscita dai box auto, garantendo il minimo disagio per i condomini”.
C.2) ### (pagg. 14-15 rel. CTU): C.2.a) incamiciatura delle tubazioni: - incamiciatura con tubo coassiale: “le tubazioni di scarico in PVC ### saranno sostituite con tubazioni coassiali ###, ben sigillate ai bordi dei pozzetti di immissione e sbocco. Questo sistema coassiale garantisce una protezione ermetica migliorata e riduce il rischio di contaminazione delle cisterne”; - rimozione della vecchia tubazione: “rimuovere le tubazioni esistenti e procedere con l'incamiciatura della nuova tubazione. La nuova tubazione sarà sigillata ai bordi dei pozzetti per evitare perdite”; C.2.b) ### (pagg. 14-15 rel. CTU): - rimozione e demolizione: “rimuovere il tratto di asfalto, demolire eventuali massetti e cordoli in calcestruzzo, e rimuovere le vecchie tubazioni”; - nuova tubazione e impermeabilizzazione: “installare la nuova tubazione, scavo fino al piano di allettamento, e gettare il calcestruzzo per l'allettamento. Ricolmare con materiale proveniente dagli scavi e stabilizzante di cava. La pavimentazione in conglomerato bituminoso del piazzale sarà ricostituita”. - mezzi e metodi: “utilizzare mezzi meccanici leggeri ### e operare manualmente nei tratti complessi. Evitare l'uso di autocarri pesanti sopra le cisterne idriche per prevenire danni”; - 23 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 C.2.c) #### (pag. 15 rel.
CTU): - pozzetti: “i pozzetti ###, ###, ###, ### e ### saranno sostituiti con nuovi pozzetti in calcestruzzo armato (c.a.v.) 50x50x50 cm. Le tubazioni provenienti dalle abitazioni saranno a pressione e rese ermetiche con innesti simili a quelli esistenti nei pozzetti ### e ###”; - impianto di scarico: “la conduttura di sbocco nella fognatura stradale, attualmente di diametro 110 mm, sarà incamiciata in tubo PVC ermetico di diametro 160 mm per prevenire perdite”; C.2.d) #### (pagg. 15 rel. CTU): - “pozzetti in c.a.v. saranno impermeabilizzati a due mani con membrana liquida del tipo ### o similari. ### sarà effettuata in più strati su sottofondo pulito e saturato d'acqua”; C.2.e) #### (pagg. 15 rel. CTU): - assistenza professionale: “l'intervento richiede l'assistenza di muratori, idraulici e fabbri per adattare i pozzetti e le tubazioni al sito specifico, nonché per le opere accessorie e le deviazioni o adeguamenti delle tubazioni esistenti”; - alternative ai pozzetti: “i pozzetti possono essere realizzati anche in PVC di medesime dimensioni, con innesti delle tubazioni perfettamente sigillati e tappo di chiusura carrabile”; Costo stimato degli interventi per sistema fognario e marciapiede, al netto degli oneri tecnici di progettazione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto degli sfabbricidi a discarica, pari ad €15.238,87 - 24 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 oltre IVA, come da computo metrico allegato alla relazione di ### D) #### A ### (pagg. 16-20 rel. CTU): In merito ai difetti dei balconi lamentati dal ### il consulente dell'### ha constatato che “dopo soli tre anni dal completamento della costruzione, i prospetti Est e ### del condominio mostrano evidenti segni di degrado superficiale”. In particolare, sia nel prospetto ### che in quello est-ovest del condominio, si evidenziano “segni di ruscellamento dell'acqua sulle pareti verticali” dovuti alla originaria mancanza di cornicioni o di scossaline con gocciolatoio, poiché non previsti in fase di realizzazione e, ciò, in contrasto con la normale tecnica costruttiva. ### ha inoltre accertato come l'altezza dei parapetti dei balconi, pari a 93 cm, sia inferiore a quella minima di sicurezza (100 cm). ### ha, inoltre, avuto cura di precisare che alcune delle cause degli inconvenienti accertati sul prospetto ovest sono state risolte dal ### minio, con il montaggio della grondaia metallica e con l'aggiunta di nuovi pluviali, nonché dagli stessi condomini che affacciano sul lato ovest, i quali hanno provveduto a dotare i parapetti dei propri balconi di copertine di marmo con gocciolatoio.
Quindi, allo scopo di garantire la durevole protezione dell'estetica del complesso edilizio, compromessa dalla percolazione delle acque meteoriche, nonché al fine di ripristinare l'altezza minima di sicurezza dei parapetti, l'Ing. ### ha previsto l'esecuzione dei seguenti interventi: D.1) ### - ### - ### E ### D.1.a) #### E ### - 25 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 CONI: - “cornicioni e scossalina: ### di cornicioni o scossalina con gocciolatoio sui prospetti Est e ### per deviare l'acqua piovana e prevenire il ruscellamento e il dilavamento dei materiali di finitura”; - gocciolatoi: “installazione di bocchettoni-gocciolatoi sui balconi di ogni piano, ove sprovvisti, per garantire un'adeguata evacuazione delle acque piovane e prevenire l'accumulo e il ruscellamento”; - parapetti dei balconi: “adeguamento dell'altezza dei parapetti a 100 cm, conformemente alle normative di sicurezza. Aggiunta di copertine in marmo con gocciolatoi dove mancano”; D.1.b) #### - pulizia e ripristino: “pulizia delle superfici degradate e rimozione dei materiali compromessi. Trattamento con prodotti specifici per la riparazione delle finiture e per il recupero della superficie”; - impermeabilizzazione: “applicazione di trattamenti impermeabilizzanti sulle pareti verticali e sui balconi per prevenire ulteriori danni da umidità.
Utilizzo di membrane liquide o altri materiali di impermeabilizzazione adatti per esterni”; D.1.c) #### - controllo dell'### “verifica dello stato dell'isolamento a cappotto e trattamento di eventuali danni per evitare che muffe e parassiti compromettano l'efficacia dell'isolamento”; D.1.d) ###: - manutenzione periodica: “pianificazione di interventi di manutenzione periodica per monitorare lo stato delle finiture e garantire la loro durabilità - 26 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 nel tempo”; Costo stimato degli interventi per il rispristino dei prospetti e dei balconi, al netto degli oneri tecnici di progettazione e coordinamento lavori, nonché delle spese di trasporto degli sfabbricidi a discarica, pari ad € 33.137,98 oltre ### come da computo metrico allegato alla relazione di ### E) ### E ### (pagg. 20-21 rel. CTU): - Trasporto a discarica: € 524,75 oltre ### - ### di progettazione, coordinamento e sicurezza: € 5.800,00 oltre #### “A”, “B”, “C”, “D”, “E”: € 97.7247,79 IVA compresa.
Gli accertamenti tecnici e le conclusioni cui è giunto il CTU della causa, peraltro in linea con quanto già rilevato in sede di ### resistono alle osservazioni critiche delle parti, che si sono incentrate sul riparto di responsabilità tra ### ed ### di cui si tratterà in seguito.
Quindi, sulla scorta delle risultanze peritali, va in primo luogo osservato che le anomalie tecnico - edilizie, i cui effetti si sono manifestati a meno di due anni di distanza dalla fine dei lavori (cfr. art. 7, all. 20 atto di citazione), afferiscono, prevalentemente, alle parti comuni dell'edificio (pluviali e grondaie; marciapiedi; fognature, prospetti, ivi compresi i frontali dei balconi), in ordine alle quali va, dunque, affermata la legittimazione attiva di parte attrice. Lo stesso è a dirsi per quanto attiene alle 14 cisterne interrate, delle quali una soltanto di proprietà condominiale e ciò in considerazione del precipuo interesse di parte attrice ad evitare il rischio concreto che i propri scarichi fognari e superficiali contaminino le - 27 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 riserve di acqua potabile dei singoli condomini, così come motivatamente paventato dal CTU (cfr. pag. 13 rel. CTU).
Trattasi, inoltre, di “gravi difetti” funzionali degli elementi, anche accessori e/o secondari, dell'opera, che incidono negativamente ed in misura considerevole sul pieno e duraturo godimento della stessa (cfr. civ., sez. 2, sent. 30.9.2020, n. 20877; conf. Cass. n. 10893/2013).
Deve, poi, escludersi che parte attrice sia incorsa nelle ipotesi di decadenza e/o prescrizione dell'azione previste dall'art. 1669 Ed infatti, contrariamente a quanto eccepito da ### S.r.l., i difetti lamentati dal ### lungi dall'essere immediatamente rilevabili da parte di un soggetto dotato di comune esperienza, si sono resi manifesti soltanto con il trascorrere del tempo, attraverso le conseguenze dannose che hanno prodotto. Si considerino, ad esempio, i segni di ruscellamento sugli intonaci dei balconi e dei prospetti ovvero il deterioramento della pavimentazione del marciapiede, effetti che, secondo la comune esperienza, richiedono un lasso di tempo non breve per il loro manifestarsi; ed ancora, le problematiche afferenti al sistema interrato di smaltimento dei liquami in relazione al rischio, più volte rimarcato dal ### di contaminazione delle cisterne dell'acqua potabile, interrate e, pertanto, non visibili.
Ciò posto, in assenza di prova contraria sulla data di effettiva conoscenza dei vizi e dei difetti dell'opera da parte dell'attore, deve presumersi che la denunzia degli stessi al costruttore sia stata effettuata in data prossima alla loro scoperta, come peraltro può evincersi dalla nota di “integrazione delle contestazioni afferenti la realizzazione di opere relative al condominio Green” inviata a mezzo pec il ### dal legale del ### - 28 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 minio, in seno alla quale si fa riferimento, oltre che alla precedente nota di denunzia dei difetti del 8.6.2020, anche al sopralluogo effettuato in contraddittorio con ### (cfr. all.ti 14-15 atto di citazione).
Va, pure, esclusa l'ipotesi di prescrizione dell'azione, avendo parte attrice instaurato il procedimento per ATP (R.G. n. 689/21), nei confronti del ### a marzo 2021, quindi, ben prima del decorso del termine annuale previsto dall'ultimo comma dell'art. 1669 c.c.; lo stesso valga per il presente giudizio, che è stato introdotto nell'aprile 2022 e, cioè, entro l'anno dalla definizione del procedimento per ### conclusosi in data ### con il deposito della relazione di CTU a firma dell'### Barbera (cfr. all.ti 4-5 atto di citazione).
Quanto alle cause dei difetti, vanno condivisi i rilievi del ### che ne ha individuato la fonte nelle carenze progettuali e/o realizzative dell'opera.
In particolare, per quanto concerne il sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane, possono condividersi le conclusioni dell'#### che ha sottolineato la violazione dell'art. 65 del ### edilizio comunale, che imponeva la realizzazione sul tetto di copertura di almeno 10 bocchette di scarico (una ogni 50 mq di superficie), a fronte delle quattro previste dal progettista (cfr. pag. 7). Del pari condivisibili si rivelano le considerazioni sulle inadempienze del costruttore, che, nella realizzazione delle tubazioni di adduzione delle acque meteoriche al sistema fognario, ha utilizzato tubi in PVC ### di sezione nettamente insufficienti allo scopo (cfr. pagg. 6 e 10); circostanza, quest'ultima non rilevata dal direttore dei lavori. - 29 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 In ordine al marciapiede antistante l'ingresso condominiale, il consulente del Tribunale ha constatato il mancato rispetto dell'altezza minima di cm 15 dal piano stradale, in violazione delle prescrizioni di cui al D.M.
Infrastrutture del 5.11.2001, nonché la finitura con piastrelle in ceramica monocottura, inadeguate sotto il profilo del coefficiente di attrito e della loro resistenza all'usura. Al riguardo, vanno, inoltre, condivisi i profili di responsabilità individuati dal CTU nella mancata previsione di dettaglio in fase progettuale ed in fase di controllo delle lavorazioni, nonché alla scelta del costruttore di procedere ugualmente alla realizzazione di tale elemento nonostante l'assenza delle necessarie indicazioni tecniche e con l'utilizzo di materiali palesemente inadeguati allo scopo (cfr. pag. 23 rel.
CTU).
Per quanto concerne le cisterne di raccolta dell'acqua potabile può concordarsi con il CTU circa la chiara responsabilità del costruttore, il quale, per ovviare all'insufficiente quota di scavo delle fondamenta delle cisterne, ne ha arbitrariamente e pericolosamente alterato la conformazione, privandole del relativo tappo ermetico e compromettendone la tenuta alle infiltrazioni. Ciò ancor più in ragione della loro estrema vicinanza con la tubazione fognaria, peraltro, di sezione sottodimensionata, e con i relativi pozzetti di ispezione, che il CTU ha accertato essere privi dei necessari accorgimenti atti a garantirne l'ermeticità. Sul punto, l'#### che ha precisato di non avere rinvenuto tra gli elaborati progettuali di Artale alcun riferimento alla sezione dei tubi, ne ha sottolineato la negligenza, anche in qualità di direttore dei lavori, per non avere sollevato alcuna obiezione in merito all'operato della ditta costruttrice, nonostante la pale - 30 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 se evidenza delle anomalie e delle difformità (cfr. pagg. 10-11 rel. CTU).
Non convincono in senso contrario le osservazioni mosse dal CTP di ### il quale ha sostenuto che sia la rimozione dei tappi delle cisterne, che la realizzazione della tubazione fognaria e dei pozzetti, questi ultimi, peraltro, non previsti in progetto, sono da attribuire all'esclusiva ed arbitraria iniziativa del costruttore, posta in essere all'insaputa del direttore dei lavori.
Ed infatti, oltre ad apparire inverosimile che il sistema di tubazione fognaria sia stato rivoluzionato all'indomani del collaudo dell'opera, l'assunto in commento è smentito dalla stessa documentazione fotografica allegata da ### alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 1.6.2023 (allegati: “foto_2.jpg” “foto_4.jpg”), nei quali sono chiaramente visibili, a ridosso della pavimentazione del marciapiede condominiale e a breve distanza dalle cisterne, sia la tubazione, che i pozzetti di ispezione in pvc, in fase di interramento; in particolare, nella parte centrale del fotogramma “foto_4.jpg”, in secondo piano, si notano un tubo a gomito e un pozzetto in pvc, adiacenti ad un pilastro dell'edificio, del tutto corrispondenti al pozzetto di ispezione ritratto nella foto n. 23 dell'allegato fotografico alla relazione del ### dalla quale può apprezzarsi la ridotta distanza con il coperchio d'ispezione di una delle cisterne.
Per quanto, poi, concerne i problemi di ruscellamento delle acque meteoriche sui materiali di finitura riscontrati sulle pareti di prospetto e sui balconi del condominio, vanno certamente condivise le conclusioni del ### che ne ha attribuito la causa alla mancata previsione e posa in opera, secondo la normale tecnica costruttiva, di comuni accorgimenti quali: - 31 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 le scossaline rompi-goccia sui cornicioni e le copertine di marmo con gocciolatoi sui balconi, (cfr. pag. 16 rel. CTU).
Al riguardo, ferma restando la responsabilità di ### per fatto proprio e per quello dei propri incaricati, non possono trovare accoglimento le difese di ### che ha affermato: “non esiste nessun dettaglio o regola tecnica che impone la presenza di tale copertina, sarebbe stato sicuramente utile ma assolutamente a discrezione del costruttore che, infatti, sul fronte opposto ha allocato apposite soglie in marmo con gocciolatoio, mentre sul fronte principale, sicuramente per una sua scelta di economia, sono state omesse” (cfr. pag. 4 comparsa risposta ###.
Ed infatti, a prescindere dalla necessità tecnica dei particolari edilizi in esame, peraltro, ritenuti “utili” dallo stesso convenuto, la mancanza delle scossaline e dei gocciolatoi, ancor più soltanto su di un lato dell'edificio, avrebbe quanto meno imposto la segnalazione dell'anomalia al costruttore. Rientra, infatti, tra i compiti del direttore dei lavori la segnalazione di situazioni anomale riscontrate nel corso dell'appalto e l'adozione dei relativi accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti e vizi.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in merito al mancato rispetto dell'altezza minima dei parapetti dei balconi (cfr. pag. 16 rel. CTU), in considerazione del fatto che, pur non essendo stati rilevati errori di progettazione dell'elemento architettonico in esame, la responsabilità della loro inesatta realizzazione è da attribuirsi, sia all'impresa costruttrice, che non ha curato la realizzazione a regola d'arte, sia al direttore dei lavori, che ha omesso i necessari controlli e collaudi. - 32 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 Ciò posto, vanno, senz'altro accolte le domande avanzate dal condominio attore nei confronti di ### e di ### In ragione della natura aquiliana dell'azione ex art. 1669 c.c., alla responsabilità del costruttore - tenuto a garantire che l'opera realizzata sia esente da gravi difetti, a prescindere dal fatto che l'opera sia stata eseguita, su suo incarico, in tutto o in parte da un terzo, (Cass. civ., sez. 2, sent. 30.9.2020, n. 20877; conff. Cass. n. 26574/2017; Cass. n. 2238/ 2012; Cass. n. 7634/2006; Cass. n. 4622/2002; Cass. n. 8109/1997; Cass. 11450/1992) - si affianca quella del progettista e direttore dei lavori, che ha colposamente contribuito all'insorgenza dei vizi, “trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art.1669, rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale” (Cass. civ., sez. 2, ord. 1.8.2023 n. 23470; conff. Cass. 18289 /2020; Cass. n. 29218/2017; Cass. n. 17874/2013).
In definitiva, ### ed ### vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere al condominio attore la somma di € 97.247,79, a titolo di risarcimento per l'eliminazione dei vizi e dei danni derivanti dai vizi dell'immobile, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. - 33 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 Nei rapporti interni tra i convenuti, l'obbligazione risarcitoria va ripartita in ragione delle rispettive quote di responsabilità.
Al riguardo, se per un verso, appare corretta sul piano metodologico la tripartizione delle percentuali di responsabilità operata dal CTU in relazione alla fase progettuale, a quella esecutiva e a quella della direzione di lavori, non possono condividersi le conclusioni raggiunte in concreto dall'#### In particolare, in relazione al “sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane”, la problematica riscontrata è riconducibile all'errata previsione in fase progettuale del numero minimo di pluviali rispetto alla superficie complessiva dei tetti, in violazione delle norme del ### nonché alla mancata specificazione della corretta sezione dei tubi di scarico, per altro, neppure rimediata in fase di direzione dei lavori, cui è seguita la realizzazione da parte del costruttore, nonostante la mancanza di un progetto di dettaglio, che imponeva la richiesta di chiarimenti al progettista. In ragione di quanto precede, è congruo imputare a ### il 35% della responsabilità e ad ### il rimanente 65%, sia per negligenza in fase progettuale che per negligenza durante la direzione lavori.
Per quanto concerne la “realizzazione del marciapiede antistante l'ingresso condominiale”, vanno riconosciute le medesime percentuali di responsabilità, 35% a carico di ### e 65% a carico di ### sia per la mancata progettazione in dettaglio, pur nella non particolare criticità dell'elemento architettonico in esame, sia per la mancata sorveglianza della lavorazione, che avrebbe agevolmente evidenziato l'insufficiente altezza del marciapiede e l'utilizzo di rivestimenti palesemente inadeguati - 34 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 per un utilizzo esterno intensivo; il rimanente 35% va imputato al costruttore, che ha eseguito il manufatto senza rispettare la normale tecnica costruttiva ed omettendo di raccordarsi con il direttore dei lavori.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il “sistema di smaltimento delle acque nere e interferenze con cisterne”. Ed, infatti, anche in questo caso vanno registrate carenze negli elaborati progettuali, in seno ai quali non sono state previste le sezioni dei tubi e le loro pendenze, oltre agli accorgimenti atti a garantire l'ermeticità del sistema; mentre, per quanto concerne la direzione dei lavori, vanno evidenziati il mancato controllo sull'ermeticità dei pozzetti di ispezione e sulle modifiche apportate ai tappi delle cisterne; vanno, invece, imputati al costruttore di avere proceduto alla realizzazione dell'impianto in mancanza di un progetto di dettaglio, nonché di aver proceduto, arbitrariamente, alla modifica delle cisterne per ovviare al loro errato interramento. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va attribuita a ### il 35% della responsabilità e ad ### il rimanente 65%.
Infine, in merito ai “difetti e danni a balconi e prospetti”, va ribadita la rilevanza della mancata previsione progettuale degli accorgimenti volti a scongiurare i ruscellamenti delle acque meteoriche sui prospetti e sui balconi, in assenza di prova su di una precisa scelta architettonica del costruttore, che incide sulla responsabilità a carico di ### un'ulteriore quota di responsabilità, sempre in capo ad ### è riconducibile alla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo, in qualità di direttore di lavori, in primo luogo per quanto attiene all'insufficiente altezza dei parapetti, accertata in sede di ### il tutto come detto per il 65%, mentre il - 35 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 rimanente 35% di responsabilità va, invece, attribuito a ### il quale, oltre ad avere omesso di dotare l'edificio di scossaline e gocciolatoi, in violazione delle più comuni norme tecnico edilizie, non ha rispettato neppure il parametro di altezza minima dei parapetti.
In conclusione, nei rapporti interni tra i condebitori, anche ai fini dell'eventuale rivalsa, accertato che l'obbligazione grava a carico di ### per il 65% ed a carico di ### per il 35%.
Venendo all'esame delle domande formulate da ### nei confronti delle altre parti chiamate in garanzia, va in primo luogo esaminata la posizione di ### S.r.l., nei confronti della quale il convenuto ha affermato la sussistenza di una società di fatto, avente ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale nell'ambito edile.
In particolare, ### ha dedotto che con la ### S.r.l. sarebbe intercorso un contratto di società, in base al quale le parti si erano accordate per “la gestione di taluni cantieri edili (tra i quali quello della ### ti di ### n.d.r.) suddividendone gli utili, secondo un criterio di ripartizione in misura del 50% ciascuno” (cfr. pagg. 5-6 comparsa risposta ###. ### ha, pertanto, chiesto che venisse accertata la corresponsabilità di ### S.r.l., nonché il proprio diritto a ripetere dalla società convenuta il 50% delle somme che lo stesso avrebbe, eventualmente, corrisposto per effetto dell'accoglimento delle domande avanzate dal #### S.r.l., dal canto suo, ha affermato che: “#### S.r.l. e la ### hanno gestito degli affari immobiliari stabilendo, convenzionalmente, di suddividerne gli utili. Si è costituito, in sostanza, un accordo finalizzato alla suddivisione dell'utile d'impresa in rela - 36 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 zione agli apporti di capitale. Il criterio di gestione dei rapporti ha comportato che le parti, in relazione alle specifiche competenze, spartissero gli utili in misura del 50% ciascuno”, precisando, tuttavia, di essersi “limitata a finanziare economicamente la costruzione dei cantieri, senza ovviamente divenire “appaltatore” e senza avere mai impiegato proprie maestranze, senza aver mai gestito il cliente e senza assumere alcun obbligo nei confronti dello stesso; in ogni caso, senza mai assumere alcun rischio d'impresa”. La convenuta ha, inoltre, precisato di avere “versato alla ditta ### l'importo di € 150.000,00 quale apporto del 50% di capitale per finanziare l'avvio dei cantieri”, sotto forma di corrispettivo per due contratti preliminari di compravendita. ### S.r.l. ha, infine, eccepito di avere definito, in via transattiva, “ogni reciproco rapporto in ordine all'oggetto di causa” (cfr. pagg. 3-4 comparsa risposta ###.
Ciò posto, deve ritenersi che tra ### e ### S.r.l. è intercorsa una società di fatto avente ad oggetto attività di impresa in campo edilizio, militando in tal senso le concordi affermazioni delle parti sulla “gestione comune dei cantieri”, “sull'apporto paritetico del capitale (€ 150.000 ciascuno)” e sulla quota di ripartizione degli utili (50%); affermazioni, queste, che trovano preciso riscontro nell'istanza di mediazione notificata dal legale di ### a ### in data ###, in seno alla quale è dato leggersi: “tra le parti chiamate in mediazione, #### S.r.l. e ### individuale ### è stato stipulato un contratto di società non registrato, cui è possibile per pacifica giurisprudenza estendere le norme sulla società di fatto. In particolare, il criterio di gestione di tale società ha comportato - quanto meno prima che la ditta ### venisse meno agli - 37 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 obblighi assunti - che entrambe le parti, in modo equanime e in relazione ai reciproci obblighi, provvedessero alla gestione di taluni cantieri edili suddividendone gli utili, secondo un criterio di spartizione in misura del 50%”. Il contratto di società, ancora, prevedeva che la gestione materiale del cantiere (dunque il coordinamento diretto delle maestranze) spettasse alla ditta ### il reperimento dell'affare, òla gestione del cliente, la gestione burocrativco amministrativa e la contabilità tra le due parti fosse a carico di entrambe le società, appunto ### e ditta Ragona” (cfr. all. 8 comparsa risposta ###; Conseguentemente, la ripartizione delle perdite subite per effetto dell'esercizio dell'attività d'impresa è regolata dall'art. 2263 c.c., in base al quale “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato, esse si presumono eguali”.
In definitiva, va accolta la domanda di rivalsa avanzata nei confronti di ### S.r.l., la quale dovrà tenere indenne ### per la metà delle somme che lo stesso sarà tenuto a versare al condominio attore in forza della presente pronuncia, non potendosi riconoscere alcun effetto estintivo dell'obbligazione al contratto di transazione versato in atti da ### s.r.l.
Ed infatti, l'accordo allegato al verbale di conciliazione del 28.12.2020, era finalizzato al soddisfacimento del diritto agli utili che ### vantava nei confronti di ### per effetto del rapporto societario di fatto alla data del 28.12.2020 e, quindi, ben prima che il condominio “### green” avanzasse le proprie pretese nel procedimento per ATP iscritto al - 38 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 R.G. n. 689/2021). A ciò si aggiunga che le parti, pur avendo convenuto la tacitazione delle pretese di ### anche per il cantiere della ### di ### con il versamento della somma di € 105.000,00, hanno dichiarato di non avere “più nulla a che pretendere reciprocamente in ordine ai cantieri: di #### via G. Valenti; ### c/da #### di Cillo”, escludendo dalle reciproche pretese, tra gli altri, proprio il cantiere di ### con il quale si è proceduto alla costruzione del condomino attore (cfr. all.to “Accordo ragona” in comparsa risposta ###.
Va, infine, rigettata la domanda con la quale ### ha chiesto di “essere garantito e manlevato” ### di ### ne S.p.A., in forza della “polizza rischi tecnologici (pol. nr. ###069)”, stipulata dal convenuto a garanzia dei rischi derivanti “sia da rovina totale o parziale, o da gravi difetti costruttivi (dell'immobile oggetto di causa n.d.r.); sia per responsabilità civile verso terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione” (cfr. pagg. 3-4 comparsa risposta ###.
Al riguardo, va in primo luogo osservato che la polizza assicurativa, invocata da ### è stata dallo stesso stipulata, unicamente, al fine di ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 4 D.Lgs n. 122/2005, che impone al costruttore di “contrarre e consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei la - 39 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 vori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita”. La polizza in questione, infatti, è espressamente richiamata, all'art. 6 dell'atto pubblico di compravendita di uno degli appartamenti facenti parte del complesso condominiale “### green”, in seno al quale viene dato atto della consegna di una copia all'acquirente (cfr. all. 20 atto di citazione).
Inoltre, come correttamente eccepito dalla società assicuratrice, la polizza non fornisce alcuna copertura assicurativa al costruttore contraente, ma individua quale soggetto “###Beneficiario”, unicamente, “il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla quota di proprietà, ovvero l'acquirente vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso” e, quale rischio assicurato, “gli eventi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1669 ###- le che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile” (cfr. pag. 4 “condizioni di polizza” in all. 01 comparsa risposta ###.
In definitiva, la domanda di manleva avanzata da ### nei confronti della ### di ### S.p.A. va rigettata. - 40 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 Va, da ultimo, preso atto che parte attrice, riservandosi ogni decisione sull'eventuale estensione delle proprie domande ai terzi chiamati in causa (cfr. note trattazione scritte condominio del 16.12.2022), le ha espressamente estese al solo ### (cfr. memoria 183 n. 1 condominio del 20.01.2023).
Le spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento di ATP e della CTU disposta nel presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione dell'accoglimento delle diverse domande. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; − condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 97.247,79, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo; − accerta e dichiara che, nei rapporti interni tra ### e ### l'obbligazione grava a carico di ### per il 65% ed a carico di ### per il 35%; − condanna ### S.r.l. a tenere indenne ### nella misura del 50% di quanto dovrà versare a parte attrice in forza della presente decisione; − rigetta le domande avanzate da ### nei confronti della ### di ### S.p.A. − ### alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, nei confronti di quest'ultima - 41 - Tribunale di ### R.G. n. 869/2022 parte in solido con ### ed in favore della ### di ###.p.a., spese che liquida, per ciascuna, in complessivi € 5.597,00, di cui € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. − ### alla rifusione delle spese di lite per il procedimento di ATP in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 1.914,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. − Pone definitivamente a carico di ### e ### in solido tra loro, le spese per la CTU disposta nel presente giudizio e a carico del solo ### le spese di CTU nel procedimento di ### Così deciso in ### in data ###.
causa n. 869/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Hamel Carlo Salvatore