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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 18/2026 del 06-01-2026

... annesso solo un ripostiglio. Ed ancora, si rilevava l'erronea applicazione nell'atto di citazione dell'art. 682 c.c.. Invero la supposta intervenuta “revoca” tacita del primo testamento a favore della convenuta disposta con il secondo testamento nel quale è chiamato anche l'attore riguardo ai beni indicati in quest'ultimo, non trova fondamento, in quanto con il secondo testamento del 15/05/2022 la de cuius non dispone e non vuole revocare e/o annullare, seppur limitatamente ai beni di cui trattasi, il testamento precedente, né si può dedurre tale volontà della de cuius. Le disposizioni del testamento del 15/10/1982 sono infatti conciliabili con quelle del 15/05/2022, in quanto con quest'ultima dichiarazione la de cuius ha disposto di medesimi beni secondo un ordine successivo di chiamata ben definito senza revocare, anzi confermando, il primo testamento olografo del 15/10/198. Queste, pertanto, le conclusioni rassegnate dalla parte convenuta: accertare, per quanto in premessa esposto e indicato nel punto A), la nullità dell'atto di citazione notificato in data ### alla convenuta ### per assoluta incertezza - erronea indicazione dell'udienza di comparizione (16/01/2023) ex art. 164, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SUCCESSIONI CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2776/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2025 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.   ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliat ###di ### presso il difensore ATTORE contro ### (###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliata in ### al V.le A. Vespucci n. 2 presso lo studio del difensore (fax 085.4219961; pec: ### ) ###: accertamento revoca testamento e qualità di erede dell'attore ### come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n.1 c.p.c.depositate da ambo le parti il 10 ottobre 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### affinché volesse il Tribunale : “- accertare e dichiarare, nel merito e in via principale, l'intervenuta revoca tacita del testamento olografo del 15/10/1982 pubblicato il ### presso lo ### del Dott. ### registrato in ### il ###, ### n. 44.240. 
Raccolta n.20.667 in cui la de cuius dichiarava “di lasciare tutti i miei beni mobili et immobili di mia proprietà e in mio possesso all'apertura della successione“ alla parte convenuta perché in tal senso ha disposto e voluto la de cuius con testamento olografo posteriore del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510 riguardo ai seguenti beni “appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco a piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09;” e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; - per l'effetto dichiarare l'inefficacia della titolarità in capo alla convenuta “dei seguenti diritti immobiliari sui beni siti in ### al ### ri.133 e precisamente: * diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di ire (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, arca comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa.26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41” in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del Dott. ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - accertare e dichiarare, in via principale e nel merito, 1'attore erede testamentario dei beni, così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra (p.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 2ó, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41, in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - per l'effetto dichiarare la titolarità della nuda proprietà dei beni in favore dell'attore e l'usufrutto in favore di ### dei seguenti immobili così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra tp.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.  21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41; - ordinare la trascrizione della sentenza presso la ### dei ### di ### unitamente alla cancellazione delle formalità incompatibili, in particolare 1'accettazione de11'eredità della convenuta di cui alla nota di trascrizione n. 9290.1/2023, ### di ### in atti dal 18/08/2023 sugli immobili seguenti: diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa #### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5. superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro497,09;” (doc. 2) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, ### Gug1ie1mo #### T. Ze.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge.” - ### svolgeva detta domanda sulle seguenti premesse in fatto. 
La sig.ra ####, deceduta il ### in ### presso la sua abitazione, in data ### aveva redatto un testamento olografo in favore della sorella ### nominandola erede universale. Il ### compilava un secondo testamento olografo in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###.” ### convenuta sig.ra ### a seguito del decesso della sorella ### ha provveduto alla pubblicazione del primo testamento che, pertanto, veniva pubblicato il ### c/o lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### Rep. n. 44.240, Racc. n. 20.667. 
In data ### l'attore provvedeva a far pubblicare il secondo testamento del 15/05/2022 presso lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### n. 3400 Serie, ### n. 40514, Racc. n. 17510. 
La convenuta provvedeva ad effettuare la dichiarazione di successione a suo favore. 
Il ### l'attore diffidava la convenuta ad effettuare dichiarazione di successione modificativa adducendo di essere anche lui erede e in data ### veniva fatta dall'attore istanza di mediazione c/o la ### di ### di ### il cui relativo incontro tra le parti del 12/03/2024 ha avuto esito negativo.   Nelle premesse di diritto, a sostegno delle proprie richieste, l'attore, richiamando l'art. 682 del c.c. e volendo vedere nel secondo testamento una volontà post mortem della de cuius diversa rispetto a quella del primo testamento in conseguenza di una diversa situazione contingente della stessa testatrice, interpreta il testamento olografo del 15/05/2022 attribuendo alla de cuius la volontà di lasciare a lui la “nuda” proprietà dei beni immobili indicati nel suddetto testamento e alle sue sorelle, ### e ### l'usufrutto. 
Nel costituirsi, la convenuta rilevava quanto segue.   ### aveva due sorelle ###: la sig.ra ### (attuale convenuta) e la sig.ra ### che sono sempre state presenti nella vita di ### fino all'ultimo dei suoi giorni prendendosi amorevolmente cura della stessa specie negli ultimi mesi di vita. 
Le due sorelle ### e ### entrambi nubili e senza figli, nel corso della vita hanno sempre vissuto una a fianco all'altra ed insieme sostenendosi, collaborando e assistendosi reciprocamente, moralmente e materialmente. Il ### la de cuius ### aveva redatto testamento olografo con il quale disponeva che: “nelle piene facoltà mentali desidero quanto segue: ### tutti i miei beni mobili et immobili in mio possesso e o in di mia proprietà al momento dell'apertura della successione ..., cioè quanto mi appartiene; alla sorella ### unica mia erede universale; con grande affetto”. 
La sig.ra ### affetta da tumore al pancreas, e di cui era a conoscenza, è deceduta solo dopo tre mesi e mezzo dal ricovero ospedaliero diagnostico presso l'ospedale Civile di ### avvenuto dal 23/04/2022 al 13/05/2022. Il ### la stessa de cuius scriveva un secondo testamento in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott.  ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###. ...” La parte attrice, dott. ### è un lontano parente in linea collaterale della sig.ra ### che prima del ricovero all'ospedale civile di ### del 23/04/2022 non frequentava la sig.ra ### e le sue sorelle se non in sporadiche occasioni formali: il matrimonio del dott. ### i funerali del padre e della madre del dott. ### dei parenti ### e ### Solo nel corso del ricovero presso l'ospedale di ### dal 23/04/2022 al 13/05/2022 la de cuius per un parere professionale si è messa in contatto con il dott. ### Dopo le dimissioni del 13/05/2022 dall'ospedale di ### della de cuius, il dott. ### e la di lui coniuge nell'arco di tre mesi e mezzo solo saltuariamente si sono recati presso la de cuius per brevi/frettolose visite quando ormai la stessa si era aggravata e si trovava nella fase terminale della malattia.   Il dott. ### durante le visite alla sig.ra ### non avrebbe stretto rapporti affettivi con le due sorelle ### ed ### restando loro distaccato ed emotivamente non coinvolto tanto da interrompere con il decesso della sig.ra ### le visite e il rapporto con le sorelle.  ### era all'oscuro del secondo testamento olografo rilasciato al Dott. ### dalla sorella ### sapendo solamente che quest'ultima aveva espresso il desiderio che le sorelle lasciassero al loro decesso l'immobile de quo al ###
In data ###, a mezzo ### a/r la sig.ra ### veniva invitata e intimata da parte attrice a presentare dichiarazione di successione modificativa dichiarando che il sig.  ### era un ulteriore erede tenuto conto del testamento olografo datato il ###. 
Vista l'inottemperanza della sig.ra ### all'intimazione di cui sopra, il ### a mezzo ### A/r la stessa sig.ra ### riceveva dal sig. ### domanda di avvio di procedura di mediazione obbligatoria c/o la ### di ### di ### nella quale, dopo aver dichiarato genericamente di aver ricevuto un lascito avente ad oggetto un immobile sito in ### al ### G. ### 133, interno 2, con garage e ripostiglio, dalla sig.ra ### in virtù di testamento olografo a sua firma e datato 15/05/2022...” chiedeva “alla sig.ra ### dichiarazione di successione modificativa, essendo il medesimo ulteriore erede, per effetto traslativo della proprietà in virtù di testamento olografo e conseguente intestazione del bene immobile.”. 
La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, sviluppando le seguenti eccezioni ed argomentazioni. 
Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa-erronea indicazione dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione e/o per inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 - bis c.p.c. In via pregiudiziale si eccepiva infatti che nell'atto di citazione la data dell'udienza di comparizione manca in quanto la data ivi indicata (16/01/2023) è anteriore a quella di notifica della stessa citazione (18/09/2024) generando nella convenuta una incertezza e perplessità sulla citazione. Peraltro, non può neppure ipotizzarsi un errore dattilografico intuendo in luogo del “16/01/2023” la data del “16/01/2025” in quanto se così fosse non sarebbero rispettati i termini liberi di cui all'art. 163 bis c.p.c tra la notifica e l'udienza di comparizione indicata necessariamente dall'attore nell'atto di citazione. 
Sempre in via pregiudiziale si rilevava che la procedura di mediazione non può considerarsi validamente svolta per l'assoluta genericità/incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza di questa con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio (in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs. 28/2010).
Nell'atto di citazione l'attore evince dal secondo testamento del 15/05/2022 “...la volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario...” e, dopo aver chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'attore erede testamentario in forza del suddetto testamento dei beni ivi menzionati, chiede che venga dichiarata la titolarità della “nuda” proprietà a suo favore e l'usufrutto in favore della sola convenuta ### anziché l'usufrutto congiuntivo a favore delle due sorelle ### e ### come invece nelle premesse di diritto dell'atto di citazione. 
Tanto rilevato, quindi, si eccepiva, nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato dall'attore, il difetto di contraddittorio perché la decisione chiesta dall'attore produrrebbe effetti anche nei confronti della sig.ra ### l'altra sorella della de cuius. 
Tanto rilevato ed eccepito, si rilevava conseguentemente che l'esperimento del procedimento di mediazione conclusosi il ### con Verbale di mancato accordo è irregolare anche in quanto avvenuto senza la convocazione della sig.ra ### con la domanda di mediazione e pertanto in assenza della stessa. Si eccepiva, quindi, sempre nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato e palesato solo in atto di citazione dall'attore, l'irregolarità e non correttezza dello svolgimento della mediazione obbligatoria perché lesiva del principio del contradittorio con conseguente improcedibilità ex lege della domanda attorea e, dunque, del presente giudizio ### dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum a norma dell'art. 164 c.p.c Eccezione di difetto del contraddittorio Ed ancora, il valore della causa non è ricompreso nello scaglione dichiarato dall'attore per violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 13 D.P.R. n. 115/2002 e degli artt.10 e 15 c.p.c. In calce all'atto di citazione si legge che: “... il presente procedimento è di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato pari ad € 1.214,00 ...”, senza giustificazione e/o indicare il criterio utilizzato e, inoltre, non in simmetria al valore indicato dall'attore nella domanda di mediazione: “Medio, ossia fino ad € 250.000.” Nel merito.
Nel merito, in via preliminare e assorbente si eccepiva la nullita' della disposizione del testamento del 15/05/2022 della de cuius ### ex art. 692, c. 5, c.c. Nel secondo testamento del 15/05/2022 si legge che: “la sottoscritta ### ..., con il presente testamento olografo dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; l'appartamento... con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ###..”. Con detta disposizione testamentaria la de cuius dispone chiaramente e inequivocabilmente di stessi beni (senza alcuna restrizione e/o gravame nel godimento e nell'esercizio del potere di disposizione nei confronti dell'erede nominato con il primo testamento) secondo un ordine successivo di chiamata, in forza del quale i plurimi chiamati succedano l'uno all'altro. La testatrice ha lasciato dopo la sua morte propri beni alla prima erede ### fino alla sua morte e, successivamente al venir meno dell'erede ### agli altri chiamati per ordine successivo: “dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; ... vada a mio nipote Dott. ### ....”. Nella seconda disposizione testamentaria della de cuius non è ravvisabile la volontà di attribuire separatamente, direttamente e simultaneamente distinti diritti, in quanto la testatrice ha disposto chiaramente che propri beni solo dopo la sua morte, quella di ### e quella di ### vadano al dott. ### Dal combinato disposto del primo e del secondo testamento l'unica chiamata che succede direttamente alla de cuius ### è la sorella ### consistendo la seconda disposizione testamentaria in una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692, ult. c., c.c. In subordine, qualora non si ravvisasse nella dichiarazione della ###ra ### un ordine di chiamata va da sé che l'espressione usata va riferita ad un desiderio morale a che le due sorelle, al loro decesso, lascino l'appartamento con annesso ripostiglio e garage al dott. ### In subordine si eccepiva l'illegittimità e/o invalidità dell'atto di citazione nella parte in cui la disposizione testamentaria olografa del 15/05/2022 viene interpretata come dispositiva anche della titolarità del garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3. Con il secondo testamento la de cuius dispone dell'... appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage ...”. In primis si evidenzia che il garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3 non è una pertinenza dell'appartamento individuato al sub. 6 della stessa particella tanto che anche gli intestatari non coincidono essendo il primo di proprietà della ###ra ### e della ###ra ### in quote uguali mentre il secondo solo della ###ra ### Sul punto, infatti, si evidenzia che dal 30/09/1992 la de cuius ### e la sorella ### erano titolari di un mezzo (1/2) ciascuna del diritto di “piena” proprietà del garage (ex p.lla 306 sub. 3 già p.lla 419 sub. 3 sempre del c.f. foglio 26) unitamente ad altro appartamento della stessa palazzina (di cui erano già titolari di 1/2 ciascuna in forza di atto di donazione-compravendita a rogito del ### del 16/02/1981, rep. n. 6.945/2.060 e trascritto a ### il ### ai nn.1390/1235) della quota di 1/2 del diritto di usufrutto che era in capo al loro padre ### La sig.ra ### non era titolare (e/o contitolare) di altri garage nella palazzina e l'appartamento int.2 ha come annesso solo un ripostiglio. 
Ed ancora, si rilevava l'erronea applicazione nell'atto di citazione dell'art. 682 c.c.. Invero la supposta intervenuta “revoca” tacita del primo testamento a favore della convenuta disposta con il secondo testamento nel quale è chiamato anche l'attore riguardo ai beni indicati in quest'ultimo, non trova fondamento, in quanto con il secondo testamento del 15/05/2022 la de cuius non dispone e non vuole revocare e/o annullare, seppur limitatamente ai beni di cui trattasi, il testamento precedente, né si può dedurre tale volontà della de cuius. Le disposizioni del testamento del 15/10/1982 sono infatti conciliabili con quelle del 15/05/2022, in quanto con quest'ultima dichiarazione la de cuius ha disposto di medesimi beni secondo un ordine successivo di chiamata ben definito senza revocare, anzi confermando, il primo testamento olografo del 15/10/198. 
Queste, pertanto, le conclusioni rassegnate dalla parte convenuta: accertare, per quanto in premessa esposto e indicato nel punto A), la nullità dell'atto di citazione notificato in data ### alla convenuta ### per assoluta incertezza - erronea indicazione dell'udienza di comparizione (16/01/2023) ex art. 164, 1° comma, c.p.c. e l'inosservanza del termine libero minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art.5, 1 c., d.lgs. 28/2010 della domanda giudiziale attorea e, conseguentemente, del presente giudizio per la genericità e incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs.  28/2010 per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto B; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice e, conseguentemente, del presente giudizio per difetto del contraddittorio sin dalla domanda di mediazione obbligatoria, per quanto indicato nei punti B. e D. del presente atto essendo stata estromesso già dal procedimento di mediazione, la sig.ra ### nata a ### il ### e residente in ### a ### A. Vespucci n. 61 c.f.: ###, che è una delle due sorelle della testatrice deceduta ### con conseguente lesione del diritto di difesa anche dell'attuale convenuta; -- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, c.p.c. siccome incerto e indeterminato con riguardo al petitum per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto C; ### -- rigettare, adversis reiectis, le domande formulate dall'odierno attore perché assolutamente inamissibili/illegittime/infondate in fatto e in diritto per quanto dedotto ed eccepito in atto; in particolare in via preliminare ed assorbente: -- accertare e dichiarare, per quanto eccepito e dedotto al punto F. della presente comparsa, che il testamento olografo del 15/05/2022 della de cuisu ### -rogato per la pubblicazione dal ### dott. ### in #### il ### Rep.n.40514/17510 e registrato presso l'### il ### n. 3400 serie M- contiene sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692, ultimo comma, c.c. ovvero una disposizione morale con conseguente, rispettivamente, nullità o inefficacia della disposizione testamentaria stessa, confermando quindi che erede universale della testatrice ### è la sig.ra ### -- in subordine, sempre e comunque, accertare e dichiarare per quanto espresso in premessa ed in particolare al punto G. che la disposizione testamentaria del 15/05/2022 non ha riguardato diritti relativi al garage censito al ### del Comune di ### al foglio 26 particella 360 sub 3, e, per l'effetto, l'illegittimità e/o l'invalidità delle domande giudiziali di parte attrice ogni qual volta chiede a ###le Tribunale adito di decidere sulla titolarità del garage e/o sulla piena proprietà del garage. 
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande in estremo subordine si chiedeva che l'On.le Tribunale voglia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, quindi, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interpretazione data dall'attore all'ultima disposizione della de cuius quale “... volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario ...” e quindi riconoscimento del diritto di usufrutto congiuntivo con accrescimento reciproco a favore delle due sorelle superstiti (da una parte) e il diritto di “nuda” proprietà a favore di ### (dall'altra parte) --accertare e dichiarare la revoca parziale tacita del primo testamento olografo del 15/10/1982 della de cuius ### limitatamente alle disposizioni incompatibili del successivo testamento del 15/05/2022 in ordine soli ai beni immobili ivi indicati appartamento e annessi, escluso il garage distinto al c.f. al fog. 26 part.360 sub. 3 in quanto non pertinenza dell'appartamento e no di proprietà esclusiva della de cuius. in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento. 
La causa, ritenuta di natura documentale, con ordinanza dell'11/4/2025 era rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 10/12/25, con concessione dei termini come disciplinati dall'art 189 cpc. 
In sede di decisione va preliminarmente richiamato il principio cd della ragione più liquida, da applicare al caso di specie per le ragioni che più avanti verranno esposte. 
Si rammenta che detto principio consente al ### di decidere la causa sulla base d'una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre. 
Il principio in questione è stato utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, onde consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compressione della durata del giudizio, consentirebbe un risparmio dell'attività istruttoria. Il principio della ragione più liquida assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avrebbe fondamento costituzionale negli artt. 111, comma 2, 24, ### Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 ###, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020). 
Passando al caso di specie, la questione di carattere assorbente risulta l'accoglimento dei rilievi di nullità delle disposizioni testamentarie di cui al secondo testamento lasciato dalla de cuius. 
Attingendo dunque al principio della ragione più liquida è consentito al ### affrontare quest'ultima questione, di immediata soluzione, che pur essendo successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, risulta in grado di definire il giudizio. 
Va premesso e rammentato che il testamento, in qualunque delle forme con cui venga redatto, rappresenta un atto unilaterale, esclusiva espressione della volontà del testatore. 
Inoltre è un atto revocabile, in quanto in qualsiasi momento è dato al testatore di decidere di revocare le proprie volontà, mentre non è possibile rinunciare alla facoltà di revoca. 
Tuttavia, al di là del caso della revoca esplicita ovvero espressamente manifestata in occasione di un testamento redatto in tempo successivo rispetto al precedente, sussiste anche l'ipotesi del sopravvenienza di disposizioni incompatibili con le precedenti ( revoca tacita ). 
Con riferimento a questa fattispecie, la giurisprudenza ha enunciato il principio per il quale il primo testamento non si intende revocato per intero ma solo in relazione alle disposizioni incompatibili. 
Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che non si apprezza la dedotta incompatibilità intenzionale tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022, invocata dall'attore per sostenere la revoca tacita ex art. 682 c.c., delle prime, che non trova invece riscontro nel tenore letterale degli atti in esame. Infatti, dal testo della seconda disposizione testamentaria non emerge la volontà del testatore di revocare il precedente testamento. Il testamento del 1982 contiene chiaramente l'istituzione di un erede universale, mentre la disposizione del 2022 prevede semplicemente un ordine di successivo di chiamata.  ### “incompatibilità intenzionale” tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022 non trova riscontro neppure in elementi estrinseci al testamento, non idoneamente dedottie tanto meno provatida parte attrice. 
Si consideri che nel testamento la ### si limita a richiamare il fatto di aver ricevuto affettuosa assistenza professionale nel periodo della malattia dal ### ed anche dalla moglie di questi. 
Neppure sono state dedotte circostanze di particolare rilievo, tale in particolare non risultando l'aver l'attore nel 2021, somministrato la III dose del vaccino anti covid (doc. 9) alla sig.ra ### recandosi presso la sua abitazione in ### In ogni caso risulta inequivoco che con l'ultimo testamento la ### si limiti ad indicare alcuni beni che dovranno andare all'attuale attore dopo la morte propria e delle proprie sorelle. 
Nessun riferimento implicito o esplicito che faccia pensare ad una revoca del precedente negozio testamentario, ma neppure elementi chiari od impliciti della volontà di concedere i beni in nuda proprietà al ### con riserva di usufrutto in favore delle ### Ciò che all'evidenza viene espressa è la volontà di una sostituzione fidecommissaria, vietata. 
Si rammenta che la sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore. ### è vietato, con la sola eccezione di cui all'art 692 cc con il rispetto dei seguenti limiti: - il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito; - l'istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto; - i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell'istituito. Tale assistenza deve essere successiva all'apertura della successione ed essere continuativa. 
Dunque, essendo evidente che le ultime disposizioni testamentarie della ### non revocano le prime e che esse sono volte a prevedere una sostituzione fidecommissoria vietata -in quanto non sussistono i requisiti di cui sopranon resta che rigettare la domanda, ritenendosi fondati i profili di nullità sollevati dalla parte convenuta, senza necessità di esaminare gli altri profili oggetto di contestazione. 
Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ll Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### rigetta la stessa per le ragioni di cui in parte motiva e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 6.023,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.  spese generali.  ### 2 gennaio 2026 Il Giudice dott.

causa n. 2776/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4179/2021 del 12-11-2021

... 6. Con il primo motivo l'appellante si duole della erronea motivazione della sentenza derivante, a suo dire, da un inesatto iter logico-giuridico seguito dal Tribunale in sede di decisione; sostiene infatti l'appellante che sin dal 2002 la defunta madre ### non abbia mai superato i limiti reddituali richiesti dalle leggi regionali n. 10/96 e n. 18/97 per ottenere il subentro nel contratto di assegnazione dell'alloggio popolare. Più in particolare l'appellante, richiamando l'art. 21 L. 18/97 in virtù del quale l'assegnatario perde tale qualifica mantenendo quella di conduttore solo se il reddito previsto per l'assegnazione pari ad €. 19.814,90 superi per due anni consecutivi il tetto massimo pari al reddito base aumentato del 75% (e così in totale €. 34.676,07), sostiene che detto limite non sia mai stato superato neppure con il cumulo dei redditi di tutti i familiari conviventi con la defunta madre; ed infatti, premettendo di non aver mai goduto di alcun reddito proprio, afferma che la madre ### percepiva soltanto la pensione di reversibilità del marito, mentre il reddito del fratello convivente ### pur derivante da lavoro dipendente, non andava considerato nella sua interezza, ma (leggi tutto)...

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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### in persona dei magistrati: dott. ### dott. ### avv. ### est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello n. 2635/2016 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 3935/16, depositata il ###, resa nel procedimento n. 3274/2012 R.G. dal Tribunale di Napoli in materia di occupazione senza titolo di immobile, promossa da: ### c.f. ###, in qualità di erede di #### rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### di ### n. 53 APPELLANTE contro I.A.C.P. ###, c.f. 8001497638, in persona del legale ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. ### rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale ad lites a ministero del notaio ### del 06.09.2011, dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ### APPELLATA e ##### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Avverso la sentenza n. 3935/2016 con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda proposta da ### di subentro nel rapporto di locazione dell'immobile in Napoli alla via ### n. 224 all'esito del decesso dell'originario assegnatario ### ha interposto appello la figlia ### deducendo a sostegno tre motivi di appello.  2. L'### della ### di Napoli si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite; ### non si è costituito in sede di gravame.  3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.  4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente. 
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata il ###; b) non è stata notificata; c) l'atto di appello è stato notificato all'### in data ### mediante consegna di una copia all'avv. ### a mani di ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### D'### incaricata alla ricezione degli atti, nonché in data ### a ### mediante spedizione di una copia a mezzo racc. a/r n. ###-4 a norma di legge. 
Ne deriva che stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc - di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2012 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.  5. Va ora, per ragioni di comodità, brevemente riassunto il tema centrale della controversia. 
Con atto di citazione notificato il #### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### l'### della ### di ### premettendo di essere coniuge del defunto ### assegnatario dell'immobile sito in ### alla via ### n. 224, l'attrice chiedeva che, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di rigetto del 03.11.2011, venisse disposto in suo favore il subentro nel rapporto di locazione dell'immobile di proprietà dell'### convenuto. 
Costituendosi in giudizio, l'ente contestava ogni avverso assunto, sostenendo in particolare l'infondatezza della domanda avversa, per carenza in capo all'istante dei requisiti reddituali necessari per il richiesto subentro. 
Senza alcuna istruttoria il giudizio veniva definito con la gravata sentenza n. 3935/16, con la quale il Tribunale di ### rigettava la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'### convenuto. 
A seguito del decesso della ### avvenuto in data ###, l'appello avverso la ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### predetta sentenza è stato spiegato da ### nella sua qualità di erede e convivente nel nucleo familiare della de cuius. 
Prima di procedere all'esame del merito della controversia, si premette che i motivi di appello, pur illustrati singolarmente, vengono fatti oggetto di trattazione congiunta stante la loro intrinseca connessione in fatto e diritto.  6. Con il primo motivo l'appellante si duole della erronea motivazione della sentenza derivante, a suo dire, da un inesatto iter logico-giuridico seguito dal Tribunale in sede di decisione; sostiene infatti l'appellante che sin dal 2002 la defunta madre ### non abbia mai superato i limiti reddituali richiesti dalle leggi regionali n. 10/96 e n. 18/97 per ottenere il subentro nel contratto di assegnazione dell'alloggio popolare. 
Più in particolare l'appellante, richiamando l'art. 21 L. 18/97 in virtù del quale l'assegnatario perde tale qualifica mantenendo quella di conduttore solo se il reddito previsto per l'assegnazione pari ad €. 19.814,90 superi per due anni consecutivi il tetto massimo pari al reddito base aumentato del 75% (e così in totale €. 34.676,07), sostiene che detto limite non sia mai stato superato neppure con il cumulo dei redditi di tutti i familiari conviventi con la defunta madre; ed infatti, premettendo di non aver mai goduto di alcun reddito proprio, afferma che la madre ### percepiva soltanto la pensione di reversibilità del marito, mentre il reddito del fratello convivente ### pur derivante da lavoro dipendente, non andava considerato nella sua interezza, ma per la parte residuale alla decurtazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, disposto in seguito a separazione consensuale di coniugi omologata con decreto del 31.01.2001. 
In buona sostanza, a dire dell'appellante, poiché il reddito materno era pari ad €. 6.323,62 (come da dichiarazione dei redditi dell'anno 2006) e quello del fratello, calcolato al 60% del ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### netto, era pari ad €. 8.203,62, il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare al momento della richiesta di subentro era pari ad €. 14.527,24, dal quale andavano sottratti €. 516,45 per ciascun familiare residente con la ### ovvero per sé e per la figlia ### conviventi con l'istante nell'appartamento di via ### n. 224 sin dal 1996.  7. Con il secondo motivo l'appellante contesta che il Tribunale abbia considerato come componente effettivo del nucleo familiare anche suo marito ### nonostante questi abbia sempre avuto la residenza in ### alla via ### n. 10; precisa, infatti, che il marito abbia abitato in via ### n. 224 soltanto per un breve periodo di nove mesi nel 2011, essendo intervenuta tra loro dapprima una separazione di fatto, solo successivamente regolarizzata con l'omologa della separazione consensuale del Tribunale di ### in data ###; aggiunge inoltre l'appellante che, quand'anche si volesse considerare ### componente effettivo del medesimo nucleo familiare, cumulando ai fini del calcolo anche il suo reddito di €. 3.192,30 (al netto delle ritenute e dell'assegno di mantenimento per moglie e figli nati da un precedente matrimonio definito con sentenza di divorzio del Tribunale di ### n 5226/95), il reddito complessivo dei componenti sarebbe sempre e comunque inferiore al tetto massimo fissato dalla legge per ottenere il beneficio del subentro. 
L‘appellante afferma infine che, all'attualità, il nucleo familiare si sia notevolmente trasformato rispetto al passato a seguito dell'intervenuto decesso della madre ### e del trasferimento del fratello ### in ### alla via ### n.2, dichiarando che, a seguito di tali modifiche, il reddito familiare si sia completamente azzerato, essendo ella stessa, priva di alcun reddito, rimasta la sola occupante dell'appartamento dell'### 8. Con il terzo ed ultimo motivo ### lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. da parte dell'### appellato, avendo quest'ultimo eccepito la sua decadenza dal diritto al ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### subentro senza però provare le circostanze poste a fondamento di detta eccezione, nonostante le abbia sempre riconosciuto la qualità di conduttrice dell'immobile attraverso l'invio dei bollettini di canone esibiti in atti.  9. Tutti i motivi sono infondati e vanno disattesi. 
Per una esatta ricostruzione della fattispecie va premesso che il diritto subentro nel contratto di locazione negli immobili di edilizia residenziale pubblica è disciplinato dall'art. 25 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 applicabile su tutto il territorio nazionale, anche se in ogni ambito regionale è prevista una peculiare regolamentazione che tiene conto delle esigenze abitative della zona interessata. 
Nel territorio campano la relativa disciplina è contenuta nelle leggi regionali n. 18/1997 e 13/2000; in particolare, l'art. 33 comma 1 della L. n. 18/97, che costituisce legge quadro in materia, prevede la sanatoria delle occupazioni abusive in corso alla data del 31.12.94 su istanza della parte interessata ed all'esito di un positivo riscontro da parte della ### competente dell'esistenza in capo al richiedente dei requisiti personali e reddituali indicati analiticamente all'art. 2 della stessa legge; l'art. 1 della L. R. n.13/2000 prevede invece la possibilità di sanatoria relativa a situazioni in corso alla data del 31.12.1998 per coloro i quali non si siano potuti avvalere della precedente sanatoria, sempre che gli stessi rientrino nei limiti reddituali e personali già stabiliti dalla legge precedente. 
Tanto precisato, nei casi in cui venga richiesta l'assegnazione o la regolarizzazione del godimento di immobili di edilizia popolare da parte di soggetti diversi dagli originari assegnatari, il relativo procedimento si articola in un iter a struttura complessa, costituito dapprima da un atto amministrativo emesso dalla P.A. di verifica dei requisiti ed in seguito da un contratto di locazione di natura privatistica ad esso collegato, che viene successivamente ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### stipulato tra l'ente ed i nuovi richiedenti; tanto perchè, sebbene in caso di morte dell'originario assegnatario l'art. 14 della L.R. 18/97 preveda il subentro del congiunto al verificarsi del decesso, all'atto della stipula del contratto di locazione con il subentrante l'Ente interessato è tenuto a verificare sempre e comunque la permanenza in capo al subentrante dei requisiti richiesti e l'assenza di condizioni ostative alla prosecuzione del rapporto. 
Illuminante sul punto è una recentissima pronuncia del ### che ha chiarito che: “in tema di subentro nell'assegnazione di un alloggio popolare al decesso dell'originario assegnatario non si verifica un automatico subentro degli eredi, ovvero non si ha una successione nel contratto di locazione, ma la cessazione dell'assegnazione ed il rientro dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del D.P.R. n. 1035/1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale” (Cass. sez. III ord.  19.02.2020 n. 4236; Cass. 20.12.2019 n. ###). 
Applicando le suddette regole al caso di specie, dalla documentazione in atti si rileva che al momento del decesso dell'assegnatario ### aveva proposto istanza di voltura, senza dichiarare che nell'appartamento dell'ente convivesse dal 28.01.1991 anche la figlia ### sposata con ### inoltre, nelle autocertificazioni biennali dei redditi del periodo 2000 - 2010 la ### aveva omesso di aggiungere i redditi del genero ### corrispondendo così canoni inferiori di €. 6.000,00 rispetto a quanto effettivamente dovuto. 
Alla luce delle suddette circostanze lo I.A.C.P., rilevata la carenza dei requisiti in capo alla richiedente al momento di presentazione della domanda, aveva pertanto emesso in data ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### 04.11.2011 un motivato provvedimento di diniego rispetto alla richiesta di voltura dell'assegnazione in favore della ### invitando comunque la richiedente a fornire osservazioni e deduzioni motivate e circostanziate al fine di evitare l'attivazione della procedura di rilascio e di riassegnazione dell'alloggio ad altro nucleo familiare; la ### invece, disattendendo completamente l'invito dell'Ente, non aveva né prodotto le osservazioni richieste, né aveva impugnato il provvedimento di diniego, preferendo invece convenire immediatamente in giudizio lo I.A.C.P. per ottenere la disapplicazione dell'atto amministrativo di diniego alla voltura ritenuto illegittimo al fine di vedersi riconosciuto il diritto di subentro nell'immobile dell'Ente convenuto. 
Ciò posto, poiché è innegabile che la richiesta di subentro proposta originariamente dalla ### sia stata fortemente compromessa dalle dichiarazioni infedeli fornite all'### in particolare da quelle riguardanti il numero dei componenti il nucleo familiare e la conseguente situazione reddituale del medesimo, appare evidente che la stessa ### al momento di presentazione della domanda, fosse effettivamente sprovvista delle condizioni necessarie per avvalersi del richiesto subentro nell'immobile di via ### n. 224 in ### Peraltro, in relazione ai soggetti costituenti il nucleo familiare della ### ed in particolare alla eccepita residenza del genero ### nel comune di ### deve rilevarsi che detta circostanza non può produrre alcun vantaggio alla posizione della richiedente, trattandosi di un elemento presuntivo che non esclude che costui, a far tempo dal matrimonio contratto in data ###, possa aver vissuto con la moglie ### nello stesso alloggio di via ### n. 224 ove quest'ultima aveva dichiarato di risiedere sin dal 28.01.1991, concorrendo, con il suo reddito, ad elevare quello dell'unico nucleo familiare; com'è noto, infatti, l'unica circostanza validamente idonea ad escludere la convivenza tra i coniugi è ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### costituita dalla pronuncia dell'### competente che li abbia precedentemente autorizzati a vivere separati, il che è avvenuto molto dopo i fatti valutati dall'### Analogamente, a vantaggio della richiedente non può riconoscersi neppure il dedotto “favor familiae” in virtù del quale, in casi di subentro, viene accordata la precedenza ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario rispetto agli altri istanti collocati in graduatoria, poiché anche in questi casi la concessione del beneficio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge; a riprova di quanto testè affermato vale richiamare una recente pronuncia della Suprema Corte che così recita: “l'accertamento dei requisiti soggettivi che, in base alla legge regionale, qualificano l'erede dell'assegnatario come componente del nucleo familiare originario o ampliato (nella specie il coniuge convivente ed il figlio rientrato nel nucleo familiare di provenienza a seguito di separazione dal coniuge) costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nel rapporto locatizio, occorrendo, altresì, che in capo a tali soggetti si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti, per l'assegnazione dell'alloggio richiesti dalla legge regionale” (così 09.05.2017 n. 11230). 
Alla luce della considerazioni che precedono deve concludersi che, diversamente da quanto sostenuto sul punto dall'appellante, il giudice di prime cure abbia correttamente rigettato la domanda della ### avendo verificato che costei fosse sprovvista dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del suddetto beneficio; tanto perchè l'accoglimento o il diniego di un'istanza di subentro nell'assegnazione di una casa popolare dipendono dalla verifica dell'esistenza in capo al richiedente ed ai componenti del suo nucleo familiare dei requisiti richiesti dalla legge, da valutare con esclusivo riferimento alle effettive condizioni anagrafiche ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### e reddituali dell'istante al momento di presentazione della relativa istanza. 
Poiché dunque tutte le doglianze avanzate da ### e successivamente dalla figlia convivente ### appaiono evidentemente infondate per l'assenza in capo alle richiedenti dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il subentro nella posizione dell'originario assegnatario dell'alloggio popolare, deve concludersi che la sentenza impugnata è corretta, condivisibile e pertanto meritevole di integrale conferma.  10. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 37/18, con applicazione del secondo scaglione di valore.  11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 3935/2016 del Tribunale di ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: 1- rigetta l'appello; 2- condanna ### al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'### della ### di ### come in atti rappresentato, che liquida in € 1.830,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; 3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75
Corte d'Appello di ### 2^ sezione civile, causa n. 2635/2016 R.G. ### / I.A.C.P. DELLA ### unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228). 
Così deciso in ### il #### ausiliario est. ### avv. ### dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.  15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.  ### il: 20/10/2023 n.4179/2023 importo 208,75

causa n. 2635/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Gallo Sergio, Gesmundo Daniela

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3035/2025 del 27-10-2025

... irragionevolezza della pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle prove testimoniali. 5. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2025 si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, sia con riferimento alla mancanza di contestazione relativa alla esistenza di un giudicato, sia con riferimento all'accertato svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore. 6. Osserva questa Corte che le doglianze contenute nell'atto di appello si rivelano nel complesso fondate e pertanto la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata. In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, il procedimento logico giuridico che conduce alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive consistenti: a) nell'individuare qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; b) nell'accertare in fatto le attività lavorative concretamente svolte; c) nel raffrontare i risultati di tali due indagini (Cass. sez. L. n. ###/2019). Ne consegue che la domanda del lavoratore, volta a conseguire le differenze retributive, postula che siano state svolte, nell'esecuzione della (leggi tutto)...

testo integrale

 CORTE ### di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: ### rel. 
All'udienza del 02/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3068/2024 del ### degli affari contenziosi e vertente tra ### 118 - ### in persona del ### generale, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### , giusta procura in atti; ### E ### rappresentato e difeso dagli Avv.  ### e ### giusta procura in atti; APPELLATO ha pronunziato la presente ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 937/2024 depositata in data ###. 
Conclusioni: come in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato e ritualmente notificato, ### adiva il Tribunale di Tivoli chiedendo: “… In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente ha svolto di fatto in maniera prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni riconducibili alla qualifica professionale di “C -profilo professionale di ### specializzato esperto dal 25.01.2015; Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione aggiuntiva, a titolo di differenze retributive, quale differenziale economico (per ciascun anno), tra la fascia economica iniziale della categoria immediatamente superiore ### e la fascia economica iniziale della categoria di formale assegnazione ###…..” Deduceva al punto 12 del ricorso che “… Con precedente giudizio definito dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 144/2018 (all. sub 12 al fascicolo di primo grado) il Tribunale di Tivoli in accoglimento della domanda presentata da ### ha riconosciuto a seguito di svolgimento di mansioni superiori domanda presentata dato dello stesso a percepire in ragione delle mansioni da “C” svolte le differenze retributive per il periodo dal 1.12.2011 al 31.01.2013. 
Per il periodo successivo al 31/1/2014 l'istante ha continuato a rendere la prestazione lavorativa con le medesime modalità rese sino al 31/1/2013, non vi è stata alcuna modifica delle mansioni svolte…”, sottolineando il formarsi del giudicato, di cui chiedeva applicazione al caso di specie, stante il persistere della medesima situazione di fatto nel rapporto lavorativo in corso. 
Affermava di lavorare alle dipendenze dell'### 118 (### 118) con mansioni di autista, inquadrato nel profilo professionale di “operatore tecnico specializzato” BS (all. 1), dal 2006, all'epoca del ricorso in servizio presso la postazione di ### e, nonostante il formale inquadramento nella categoria BS, allegava di avere svolto mansioni superiori, riconducibili al profilo C del ### di categoria (settore ### pubblica).  2. Si costituiva ### 118 con memoria del 09.10.2020, sostenendo in primo luogo che le mansioni svolte da ### fossero aderenti al profilo contrattuale BS, come da job description allegata e opponendosi alla richiesta. Infatti, le attività descritte (supporto al personale infermieristico) erano da considerare operazioni elementari e materiali, non riconducibili a un profilo superiore e ciò, in particolare, avendo riguardo ai riferimenti normativi e giurisprudenziali, che richiedono la prevalenza delle mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale (### 52 del D.lgs. 165/2001), con specifico onere della prova a carico del lavoratore, che deve illustrare, tra l'altro, il confronto tra le mansioni svolte e quelle previste contrattualmente. Nel merito, riteneva che le attività svolte da ### non contemplavano conoscenze teoriche elevate, né richiedevano un addestramento complesso, e che a causa della riduzione degli equipaggi (effettuata con D.C.A. n.518/2015) l'autista, pur svolgendo in talune occasioni un supporto materiale all'infermiere, non è comunque abilitato a svolgere mansioni superiori, anche perché le linee guida nazionali prevedono che l'autista soccorritore partecipi all'intervento, ma non assume in alcun caso ruoli superiori. 
Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali, opponendosi alla richiesta di prove orali e, in subordine, richiedeva prova contraria con indicazione di due testimoni. 3. Con sentenza del 6 giugno 2024 il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta (mediante documenti e audizione dei testi), ha accolto la domanda del ricorrente e riconosciuto il diritto alla percezione delle retribuzioni per mansioni superiori svolte dal 25.01.2015, nei limiti della prescrizione quinquennale a far data dal deposito del ricorso introduttivo.  4. Con atto di appello dell'8.11.2024 ### 118 impugnava la detta sentenza, allegando la violazione del contraddittorio, per avere il giudice ammesso le sentenze passate in giudicato tra i documenti oggetto di procedimento, ponendole a base della decisione, e sostenendo la manifesta illogicità e irragionevolezza della pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle prove testimoniali.  5. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2025 si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, sia con riferimento alla mancanza di contestazione relativa alla esistenza di un giudicato, sia con riferimento all'accertato svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore.  6. Osserva questa Corte che le doglianze contenute nell'atto di appello si rivelano nel complesso fondate e pertanto la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata. 
In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, il procedimento logico giuridico che conduce alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive consistenti: a) nell'individuare qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; b) nell'accertare in fatto le attività lavorative concretamente svolte; c) nel raffrontare i risultati di tali due indagini (Cass. sez. L. n. ###/2019). Ne consegue che la domanda del lavoratore, volta a conseguire le differenze retributive, postula che siano state svolte, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento, con conseguente attribuzione della qualifica superiore. 
In particolare, a fronte della puntuale contestazione del datore di lavoro, il lavoratore è onerato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare, in caso di mansioni promiscue, la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi attribuire valore decisivo alle mansioni cosiddette caratterizzanti, cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (Cass. sez. L.  2969/2021). 
In quest'ordine di idee, deve essere riconosciuto che il giudice di primo grado non ha rilevato correttamente quanto emerso dalle risultanze istruttorie, che hanno solo evidenziato la miscellanea delle mansioni svolte e la occasionalità di talune sporadiche mansioni superiori, con conseguente difetto dei requisiti di prevalenza e continuità, necessari al riconoscimento dell'invocata differenza retributiva.
Risulta, infatti, pacifico che, secondo le declaratorie contrattuali del ### del comparto ### pubblica (v. ### all. nn. 5-6-7 ricorso I ###, la categoria B, cui appartiene il lavoratore, include coloro che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. 
All'interno di questa declaratoria è stato creato il livello B super ### in cui il medesimo lavoratore è inquadrato formalmente, e che ricomprende “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità nel loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. 
Nella superiore categoria C, rivendicata dall'odierno appellato, rientrano invece i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomie e responsabilità, secondo metodologie definite e precisi ambiti di ambiti di intervento operativo, proprie del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità nei risultati conseguiti. 
I profili professionali sono poi ulteriormente specificati nella contrattazione integrativa (v. all. n. 1 declaratorie e profili, ### 20.09.2001, ### 19.04.2004, doc. 3 allegato ricorso I ###, secondo cui, nella categoria BS, rientra la figura dell'operatore tecnico specializzato il quale “riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo, si indicano il conduttore di caldaie a vapore il cuoco diplomato l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore l'autista di autoambulanza”.  7. Quanto alla sollevata questione del giudicato, asseritamente formatosi in virtù di precedente sentenza, davanti al medesimo Tribunale, resa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, occorre precisare che, tra il periodo lavorativo oggetto della prima sentenza (Tribunale di ### 749/2017) e quello affrontato nell'odierno procedimento non sussiste identità, in quanto nella prima decisione è stato esaminato il periodo lavorativo del 2011-2013, mentre in quello oggetto dell'odierno procedimento, nonostante la pretesa continuità, non si ritiene che sia stata validamente raggiunta la piena prova dello svolgimento di mansioni superiori.
In particolare, quanto ai periodi oggetto di domanda, la teste ### ha riferito solo sul range 2016-2019; il teste ### nonostante abbia riferito di “conoscere” il ricorrente da vent'anni, ha affermato “è capitato spesso in questi anni di lavorare sulle stesse ambulanze, per un paio d'anni abbiamo fatto il turno insieme, eravamo nello stesso equipaggio”, ma, come evidente, senza precisare gli anni in cui ciò si sia verificato, con ciò rendendo impossibile identificare la successione temporale degli eventi. Infine, i testi di parte resistente nulla hanno specificato in relazione all'effettivo svolgimento di mansioni superiori riconducibili a declaratoria diversa rispetto a quella del formale inquadramento; ciò implica come risulti non provato lo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo di cui al presente procedimento, con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta dal ricorrente. 
Si sottolinea che nell'interpretare solidamente le norme materia, la Suprema Corte ha chiarito che il giudicato stesso non si estende automaticamente a periodi diversi, anche se tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, salvo che il rapporto giuridico sia identico e continuativo. In caso contrario, l'applicazione del giudicato a un periodo diverso si porrebbe in contrasto con l'art. 2909 c.c., perché si attribuirebbe una efficacia vincolante a un accertamento relativo a diversi presupposti temporali (v. Cass. civ., SS.UU. 12/12/2014, n. 26242, “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non si estende a fatti successivi o a periodi diversi, salvo che si tratti di rapporti giuridici identici e continuativi”). Inoltre “l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato non può essere esteso a un diverso periodo temporale se non si dimostra l'identità del rapporto giuridico” (Cass. civ., Sez. I civ n. 28/2017). 
Inoltre, con riferimento agli effetti di una decisione resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è noto che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, se svolte in modo continuativo e non abusivo, non comporta automaticamente il diritto all'inquadramento superiore, pur potendo dare diritto alla retribuzione corrispondente, ove siano giudizialmente accertati i requisiti. Ne deriva che la prova di tale svolgimento contenuta in un accertamento giudiziale, come quello di cui il ricorrente chiedeva una applicazione ultronea, non è idonea a produrre effetti automatici e incontestabili nel futuro, essendo la disciplina delle mansioni superiori avulsa dal sistema privatistico (art. 52 d.lgs. n. 165/2001 che deroga all'art. 2103 c.c.), in omaggio ai superiori principi costituzionali (artt. 3, 51 e 97 e 98 Cost.). 
È del resto proprio in omaggio a tali principi (divieto di automatismo alla qualifica superiore) che il lavoratore dipendente pubblico con rapporto di impiego contrattualizzato è indotto (come nel caso di specie) ad inoltrare una nuova domanda giudiziale, per determinati periodi del rapporto stesso nel corso dei quali adduce di avere svolto mansioni superiori.
Emblematica al riguardo è la Cass. sez. L. n. 7577/2003, secondo cui “### contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto. 
Il caso che occupa configura l'esatto opposto, poiché la nuova domanda, oggetto del presente giudizio, ha prodotto risultati del tutto diversi, non sovrapponibili a quelli oggetto del precedente accertamento (sentenza n. 749/2017), dove invece il giudicante, sulla base dell'istruttoria svolta, ha riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori.  8. In questa sede, dinanzi al quadro probatorio raccolto (testimoni ### e ###, occorre rilevare che l'attività del ### anche alla luce della job description contenuta nel contratto integrativo sopravvenuto, si era svolta, oltre che nelle mansioni tipiche di guida e cura del veicolo, solo in via del tutto occasionale in termini di “ausilio” all'infermiere preposto. 
È infatti emerso che in taluni casi gli stessi autisti si vedono costretti a svolgere attività su indicazione e direttive dello stesso infermiere, anche se limitate a prestazioni di mero aiuto manuale, ovviamente con minore impegno sia temporale sia logistico rispetto a quelle proprie della qualifica infermieristica. 
Il teste Mari di parte resistente, escusso in data ###, ha infatti dichiarato che “### però è standardizzata, i compiti derivanti dalle job description valgono per tutta la ### In base a queste, le mansioni dell'autista consistono nella guida e nel controllo del mezzo, nonchè nella collaborazione con l'infermiere durante la fase di soccorso, ovvero nell'aiutare l'infermiere nello svolgimento delle manovre sanitarie. Quando si fa parte di un sistema di emergenza sanitaria su un'ambulanza si è tutti soccorritori, tutti contribuiscono al soccorso”.
Analogamente, il teste ### coordinatore infermieristico di ### 118 per la postazione di ### escusso all'udienza del 27.02.2024, ha riferito: “### alla guida del mezzo, il ricorrente poteva essere di supporto su indicazione dell'infermiere, ma non poteva eseguire alcun tipo di manovra in autonomia oltre a guidare. Questo in base alle job description aziendali. Se mancava l'operatore tecnico le sue mansioni, che consistevano essenzialmente nel trasporto della barella e dei presidi, venivano svolte dai due che rimanevano” Ne deriva che, se anche il ### ha svolto alcune attività tipiche del profilo infermieristico, con un certo grado di autonomia, le stesse si sono rese necessarie per lo svolgimento del supporto all'attività emergenziale, mentre è evidente dalla declaratoria contrattuale, nell'interpretazione che ne deve dare il giudice di merito, che i requisiti della responsabilità e dell'autonomia sono rinvenibili esclusivamente nell'attività tipica del soccorso, appannaggio di infermieri ed eventualmente medici, senza che possa essere in alcun modo bypassato il soggetto che tale attività deve necessariamente dirigere, anche nei momenti più delicati, stabilendo cosa e come deve essere fatto in via esclusiva e indipendente. 
La teste ### ha affermato che le mansioni del ### erano “quelle di controllare che vi fossero tutti i presidi sul mezzo, di trasportare il paziente e di fornire sul posto un supporto assistenziale infermieristico nella rilevazione dei parametri del paziente, nella mobilizzazione dei pazienti politraumatizzati, nell'applicazione dei presidi di immobilizzazione e nell'utilizzo dei presidi medicali (ad esempio il pallone autoespansibile, il va e vieni, il defibrillatore semi automatico). Nello svolgimento di queste attività il ricorrente mi forniva un continuo supporto, anche perché sul mezzo eravamo praticamente sempre in due, non c'era un soccorritore oltre all'infermiere”. 
Ciò dimostra che una eventuale attività di supporto del ### dovuta all'urgenza della situazione, non è comunque idonea a delineare i confini di una autonomia e/o responsabilità nello svolgimento delle mansioni. 
Analogamente, il teste ### ha sottolineato che, al venir meno della figura professionale del barelliere, l'autista soccorritore “ha acquistato sempre più importanza. Ad esempio la barella adesso la prende l'autista. Quando lavoro con il ricorrente, io mi occupo della parte infermieristica, del monitoraggio del paziente, della rilevazione dei parametri e della somministrazione eventuali farmaci. Il ricorrente, sempre sotto mio comando, mi aiuta a prendere i presidi medicali occorrenti, ad esempio l'ago cannula…” con ciò convalidando la conclusione che l'attività svolta dal ### per come emergente in questo procedimento, e a prescindere dai periodi accertati in altri procedimenti (v. sentenza relativa al periodo 2011-2013) è stata svolta sempre “insieme” ed in “aiuto” all'infermiere.
Difettano, come evidente, i requisiti dell'autonomia e della prevalenza delle diverse e rivendicate mansioni, che ricadrebbero nella declaratoria C.  9. Questa Corte ritiene, pertanto, che difetti in giudizio la prova dello svolgimento effettivo e continuativo delle mansioni superiori, in quanto non sono emerse né la stabilità né la continuatività dello svolgimento di mansioni superiori (Cass. civ., sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore deve provare di avere svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che contraddistinguono la qualifica superiore”. 
Come anticipato, del resto, la giurisprudenza richiede un'analisi complessa, non limitata a valutazioni generiche, in quanto il ragionamento motivazionale va supportato per il tramite della prova delle tre fasi del concreto accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte, dell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e del raffronto tra le mansioni svolte e quelle previste per la qualifica superiore (Cass. n. 1231/2024). 
Come detto, il riconoscimento delle mansioni superiori poggia sui requisiti della autonomia e responsabilità nell'esercizio delle mansioni e sulla verifica della circostanza che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato appunto l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica o svolgimento (Cass. n. 21224/2024). Nel caso di specie le mansioni svolte in concreto dal ### non sono sussumibili all'interno dei concetti di “autonomia” e “responsabilità” sopra indicati, né dall'istruttoria espletata è verificabile l'ulteriore requisito della prevalenza qualitativa (contenuto professionale) e quantitativa (tempo dedicato) rispetto a quelle ordinarie svolte, ovvero la guida dell'ambulanza (cfr. Cass. n. 25772/2024). 
La superiore categoria C, del resto, comprende l'operatore tecnico specializzato esperto, che si contraddistingue per lo svolgimento, in aggiunta alle mansioni di tipo manuale e tecnico, di attività particolarmente qualificate, che non possono essere identificate di per sé con le sole attività consistenti nel coadiuvare o supportare il personale infermieristico durante le operazioni di soccorso. 
Quanto alla frequenza, pure indicata dal ricorrente, di corsi di formazione e di aggiornamento in materia di tecniche salvavita, di pronto soccorso, di utilizzo di strumenti infermieristici su soggetti in emergenza sanitaria, si deve rilevare che essi fanno parte dell'attività formativa prevista dalle disposizioni sopra richiamate, necessarie per svolgere le mansioni di autista tipiche del settore emergenziale; si sottolinea infatti che le stesse non possono che essere connaturate all'esercizio di tale attività, ma non valgono a configurare un proprium del livello superiore rivendicato.
Va dunque ribadito, in senso opposto alle risultanze del primo grado, che le mansioni di mero supporto sanitario durante le operazioni di soccorso non costituiscono di per sé un tratto differenziale tra i due inquadramenti in questione. Ne deriva che perde rilevanza decisoria il riconoscimento, effettuato dal Tribunale di ### delle mansioni superiori per le quali è stata disposta la condanna alle differenze retributive nei confronti del datore di lavoro.  10. Per quanto fin qui esposto, e in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da ### condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado in € 2.695,00 e quanto al presente grado di giudizio in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.   ###. est.

causa n. 3068/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Taverna, Giovanna Ciardi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16052/2024 del 10-06-2024

... c.p.c. (D.Igs. n. 51 del 1998, art. 56); si deduce la erronea applicazione, in ipotesi di giudizio di rendiconto della amministrazione di sostegno ex art. 386 ult. co. c.c., del rito camerale in luogo del rito ordinario di cognizione. La parte contesta la competenza della Corte d'appello rilevando che il decreto di non approvazione del rendiconto si impugna -come egli ha fattocon un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario innanzi al Tribunale e che per questo provvedimento non vale la regola enunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d'appello dei decreti del Giudice tutelare. Pertanto, rileva il ricorrente, erroneamente il Tribunale di ### ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza "in via preliminare" e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l'incompetenza 4 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 (leggi tutto)...

testo integrale

A.M.  ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ### sul ricorso iscritto al n. 7074/2023 R.G. proposto da: G.G. , avvocato orni ssis rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c.p.c.  -ricorrente ###.P. I, elettivamente domiciliato in ### TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###), come da procura speciale in atti.  -controricorrente nonché contro ###.G. LI -intima ti
Avverso il ### della CORTE ### di TORINO 45/2022 depositato il ###. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal #### ha impugnato il decreto reso in data 20 febbraio 2020 con il quale il Giudice Tutelare di ### non approvando i rendiconti relativi agli anni 2015,2016, 2017 da lui presentati in qualità di amministratore di sostegno della madre R.D. I nonché il rendiconto finale 2018 ha dichiarato chiusa l'amministrazione di sostegno a favore della signora ###.D. Unelle more interdetta su iniziativa dell'altro figlio) disponendo la trasmissione del provvedimento alla ### della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 314, 323, 328 c.p. nonché al tutore e al protutore per le iniziative ex art. 382 e 411 Ai rendiconti erano state presentate osservazioni depositate dal tutore della signora R.D. L, avv. ###.M. I, nonché dall'altro figlio I dell'amministrata, G.P. e dal nipote, evidenziando prelievi non giustificati da parte dell'amministratore di sostegno per rilevanti importi negli anni 2015-2016-2017-2018, con bonifici in favore dello stesso amministratore per oltre 100.000,00 euro nel 2015, per oltre 230.000,00 euro nel 2016, per oltre 220.000,00 euro nel 2017 e per oltre 275.000,00 euro nel 2018. Si contestava che l'amministratore di sostegno, avvocato, avesse provveduto ad assumere, di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudice tutelare, il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali e controversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiaria contrapposta ai familiari; inoltre che le consistenti parcelle fatturate per asserite prestazioni professionali rese nell'interesse dell'amministrata fossero state emesse in autonomia, avendo provveduto l'amministratore di sostegno ad autoliquidare in proprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a 2 di 1 1 G.G. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente della beneficiaria senza alcun nulla asta o autorizzazione del Giudice tutelare; ed infine l'omesso tempestivo deposito dei rendiconti annuali, deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte del Giudice tutelare. 
G.G. ha proposto reclamo, osservando che il Giudice tutelare avrebbe errato a consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede e in ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari, poiché egli non necessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resistere in giudizio a difesa della madre, essendo il suo legale rappresentante. 
La Corte d'appello, adita in riassunzione dopo che il Tribunale di ### si era dichiarato incompetente, ha respinto il reclamo, osservando che l'art. 380 secondo comma c.c., dettato in materia di tutela, ma richiamato dall'art. 411 c.c., consente al giudice di sottoporre il conto annuale dell'amministrazione a qualche prossimo parente o affine; ha ritenuto infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termine per controdeduzioni, richiesta valutata come meramente dilatoria, posto che nella relazione acconnpagnatoria G.G.  aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestione contenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e, nel merito, ha ritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione di quanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezione la beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importi superiori ad euro 500,00 se non con l'assistenza dell'amministratore e l'autorizzazione del Giudice tutelare; nella specie, ha osservato la Corte che l'amministratore aveva ecceduto i propri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stesso un mandato professionale oneroso.  3 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G.G. affidandosi a due motivi. Si è difeso con controricorso G.P. Il ricorrente ha depositato memoria.  ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360, n. 4, c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini per il deposito sia delle memorie istruttorie che delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 45 disp. att.  c.c. terzo comma, in applicazione del quale l'impugnazione del rendiconto dell'amministratore deve decidersi con sentenza dal Tribunale in sede ###composizione collegiale ex art.  50 bis c.p.c. (D.Igs. n. 51 del 1998, art. 56); si deduce la erronea applicazione, in ipotesi di giudizio di rendiconto della amministrazione di sostegno ex art. 386 ult. co. c.c., del rito camerale in luogo del rito ordinario di cognizione. La parte contesta la competenza della Corte d'appello rilevando che il decreto di non approvazione del rendiconto si impugna -come egli ha fattocon un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario innanzi al Tribunale e che per questo provvedimento non vale la regola enunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d'appello dei decreti del Giudice tutelare. Pertanto, rileva il ricorrente, erroneamente il Tribunale di ### ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza "in via preliminare" e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l'incompetenza 4 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 funzionale della Corte per essere ancora competente in materia il Tribunale di ### in composizione collegiale; ed, in ogni caso, sempre in via preliminare, chiedendo la concessione dei termini per deduzioni istruttorie e per le doverose repliche, istanze istruttorie e repliche difensive. 
Controparte eccepisce che il ricorrente invece di riassumere innanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedotta in udienza e non con il ricorso per riassunzione.  2.- Il motivo è inammissibile. 
Il ricorrente deduce di avere contestato la competenza innanzi alla stessa Corte d'appello davanti alla quale aveva riassunto il giudizio, ma non di avere proposto regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. e quindi ha prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale di ### che ha dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d'appello, inquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelli impugna bili ex art. 720 bis c.p.c. (ratione temporis vigente e come intrepretato dalle sezioni unite di questa Corte). Deve qui ricordarsi che la riassunzione, anche a fini cautelativi, non preclude di per sé la contestazione della competenza (Cass. n. 19654 del 13/09/2006) che è però preclusa dall'inutile scadere del termine di cui all'art. 47 c.p.c.; e nel caso di specie non risulta che la parte, riassumendo davanti al giudice indicato come competente, abbia anche e separatamente proposto, nei termini, il regolamento di competenza. Come correttamente osserva la controparte, è improduttiva di effetti la contestazione della competenza esplicitata nel giudizio di riassunzione -e peraltro non con il ricorso ma solo in udienzapoiché le pronunce negative sulla competenza si impugnano soltanto con il regolamento di competenza.  5 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Ne consegue anche l'inammissibilità del rilievo in ordine alla mancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale, dal momento che la parte, non impugnando la decisione sulla competenza, ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativa del Tribunale di ### presupposti e connessi con la declinatoria della competenza, in essi compresi quelli relativi al rito applicabile. 
Il Tribunale di ### infatti ha negato la propria competenza poiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione del rendiconto nell'ambito di quelli resi ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.  ratione temporis vigente, da trattarsi con il rito camerale. 
Quanto al resto, la Corte d'appello ha verificato che il contraddittorio era stato rispettato, accertando che la parte aveva avuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore, così attenendosi al principio che il rito camerale è improntato alla regola della flessibilità e quindi, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( Cass. n. 29865 del 12/10/2022).  3.-Con il secondo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c. per errore nella ricostruzione del fatto posto a fondamento della decisione e per omesso esame ed omessa motivazione sulla giustificazione della intera attività gestionale compiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistente al momento della nomina quale amministratore di sostegno e contenente un mandato gestionale in rem propriam, illimitato ex art. 1723 comma 2 cc, nonché una procura generale alle liti ex art.  1722 c.c.; con la conseguente totale obliterazione di elementi 6 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torinese avrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazione dell'intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previa ratifica del rendiconto dell'amministratore di sostegno in esame. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Torino è incorsa in un errore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto a fondamento della decisione, laddove ha omesso completamente di valutare l'esistenza, pacificamente documentale, dell'atto notarile contenente la procura speciale con un mandato anche in rem propriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonio immobiliare della amministrata, anche per quota indivisa, con poteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo e di spesa e una procura generale alle liti. Si tratta di un atto notarile precedente all'incardinarsi del procedimento di amministrazione di sostegno, valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di ### che ne ha tenuto in debito conto, come si evince dal decreto di nomina in continuità gestionale amministrativa. La parte deduce che il mandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativi all'esercizio di una attività continuativa (dal 1985) di gestione e messa a reddito di immobili che, non essendo la sopravvenuta incapacità del mandante idonea all'estinzione, è certamente da considerarsi in vigore in perfetta continuità, essendo irrevocabile non avendo il provvedimento di nomina ad amministratore di sostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul punto. 
Il ricorrente in memoria precisa, inoltre, che nel procedimento penale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione.  4.- Il motivo è inammissibile.  4.1.- In primo luogo, si osserva che la parte pur deducendo che si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quando, dove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito; nel 7 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 provvedimento impugnato non si fa cenno della questione, tanto che la controparte ne eccepisce la novità, in quanto solo oggi il ricorrente, per la prima volta, parla di una procura generale mentre innanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazioni contratte in precedenza; il controricorrente peraltro contesta articolatamente che le attività per cui il ricorrente si è autoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generale. 
Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove una determinata questione giuridica — che implichi un accertamento di fatto — non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; 907/2018).  4.2.- Deve anche osservarsi, sotto il profilo della rilevanza della censura e della pretesa decisività del fatto dedotto, che, come questa Corte ha già affermato, il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria se e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali il Giudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dalle norme che regolano l'interdizione e la inabilitazione. 
Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di 8 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitator venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. A mente dell'ad 1722 c.c., infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante ( n. 3600 del 08/02/2024, in motivazione).  ### 1722 c.c. è stato scritto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizione e la inabilitazione, e — verosimilmente per un difetto di coordinamentonon è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel codice la nuova misura di protezione per la persona priva di autonomia. Tuttavia, l'art. 411 c.c., introdotto dalla predetta legge 6/2004, consente di estendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato, sebbene con la specifica indicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità di agire va limitata nella minore misura possibile; ne discende -a cascatache si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioni imposte che siano previsti ex lege (e quindi anche gli effetti previsti dall'ad 1722 c.c.) sia pure con riferimento ai soli atti espressamente indicati dal Giudice tutelare. Ciò vale non solo nel 9 di 1 1 Oscuramento disposto d'ufficio affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto ### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116f2024 caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.  4.3.- Nel caso di specie, la Corte ha accertato che gli atti compiuti dall'amministratore erano atti per i quali la capacità di agire della beneficiaria era stata limitata, prevedendo che detti atti si potessero compiere solo con la assistenza dell'amministratore e previa autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il punto qui rilevante, e non gli esiti del procedimento penale, di cui peraltro non si ha piena contezza. 
Quanto al resto, si tratta di osservazioni di merito che non trovano ingresso in sede di legittimità, dovendosi qui ricordare che la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 10,1:### P.Q.M.  - Dichiara inammissibile il ricorso; - ### il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.  - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52; - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a 704 Da: ##### 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Russo Rita Elvira Anna

M
1

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 73/2026 del 27-01-2026

... gravame: 1) nullità della sentenza per violazione e/o erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 36 Cost. e 7 della direttiva 2003/88/CE, nonché art. 5 d.l. n. 95/2012 e L. n. 135/2012, in relazione all'art. 2697c.c.. Motivazione erronea, insufficiente ed illogica in ordine alla disposta monetizzazione delle ferie non godute. Erronea applicazione del vigente C.C.N.L.. Infondatezza della pretesa per insussistenza dei presupposti; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 5 d.l. n. 95/2012, conv. ###. 135/2012 e 2697 c.c.. Erroneità della statuizione in ordine alla quantificazione delle somme oggetto del procedimento monitorio. Nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo. Violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme in ordine alla monetizzazione delle festività soppresse. Violazione degli artt. 1, l. n. 937/1977, 2697 c.c., 113 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c.; 4) nullità della decisione in ordine alla disciplina delle spese di lite. Violazione delle norme di cui agli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.. Erroneità della statuizione sul regolamento delle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 (leggi tutto)...

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Corte d'Appello di ##### N.155/2025 @-### - ### - ODI (### 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona, ### e ### composta dai seguenti magistrati: Dr. ### relatore Dr.ssa ###ssa ### nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Gennaio 2026 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data ###, e vertente tra A.S.T. di ### - ### di #### e #####, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°88/2025 emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in data ###. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E #### A.S.T. di ### ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°212/2024 emesso dal Tribunale di ### in data ###, con il quale era stato ingiunto alla medesima AST il pagamento della somma lorda di €.7.476,60 in favore di ### già dirigente medico di 1° livello, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2022). ### ha censurato la decisione del primo giudice, riproponendo le medesime argomentazioni già allegate in prime cure, trasfuse nei seguenti motivi di gravame: 1) nullità della sentenza per violazione e/o erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 36 Cost. e 7 della direttiva 2003/88/CE, nonché art. 5 d.l. n. 95/2012 e L. n. 135/2012, in relazione all'art. 2697c.c.. 
Motivazione erronea, insufficiente ed illogica in ordine alla disposta monetizzazione delle ferie non godute. Erronea applicazione del vigente C.C.N.L.. Infondatezza della pretesa per insussistenza dei presupposti; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 5 d.l. n. 95/2012, conv. ###.  135/2012 e 2697 c.c.. Erroneità della statuizione in ordine alla quantificazione delle somme oggetto del procedimento monitorio. Nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo. Violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme in ordine alla monetizzazione delle festività soppresse. Violazione degli artt. 1, l. n. 937/1977, 2697 c.c., 113 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 2697 c.c.; 4) nullità della decisione in ordine alla disciplina delle spese di lite. Violazione delle norme di cui agli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.. Erroneità della statuizione sul regolamento delle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.. Erroneità e/o illogicità della motivazione. 
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello e previa riproposizione delle istanze istruttorie, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle avverse pretese, perché infondate, ingiuste ed illegittime (o, in subordine, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al lavoratore), con il favore delle spese di lite del doppio grado. 
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art.434 c.p.c., , come novellato dal D.Lgs.  10 ottobre 2022, n.149. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.  1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c., atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. 
Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "###"), che prevede che: “### deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
La novella legislativa, oltre a rendere chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d.  progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. 
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. 
Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.  ***  2.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso, “sulla scorta della irrinunciabilità del “diritto alle ferie”, garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e della responsabilità datoriale in ordine al mancato godimento dei giorni di riposo, dedotta da parte opposta e valorizzata dal Giudice di prime cure per effetto del rigetto delle richieste di ferie nel periodo Aprile-Giugno 2022, ha ritenuto fondata la pretesa azionata dalla ex dipendente sia in ordine alle ferie non godute che alle indennità per le festività soppresse”.  ### l'appellante, in particolare, che nessun comportamento inadempiente sarebbe imputabile alla A.S.T. di ### sul presupposto che “il mancato godimento delle ferie è stato determinato, in via diretta ed esclusiva, dal comportamento libero e consapevole della stessa ricorrente”, atteso che il rapporto era cessato per dimissioni volontarie della ### in data ###, al termine di un periodo di aspettativa di mesi sei, giusta determina del D.G. di ### n.4 del 12.05.2022. 
Il motivo non è fondato. 
Prima di tutto, va chiarito che i contratti collettivi del pubblico impiego sono inderogabili e dotati di efficacia erga omnes, quale conseguenza del vincolo ex lege gravante sulle amministrazioni di conformarsi agli impegni assunti con i contratti stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 45, 2° co., d.lg. 165/2001); pertanto, trattandosi di fonte normativa eteronoma, i contratti collettivi devono essere applicati nel lavoro pubblico anche in difetto di loro produzione in giudizio. 
Ciò premesso, la contrattazione collettiva nazionale di settore, pacificamente applicabile (v. art.32 C.C.N.L. ### triennio 2019/2021; art.9 C.C.N.L. ### triennio 2022/2024), pone i seguenti principi di ordine generale: a) le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro; b) le ferie vanno fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente, nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda; c) in caso di “indifferibili esigenze di servizio o personali”, che non abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, le ferie devono essere godute entro il primo semestre dell'anno successivo; d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite “per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente”, l'### procede al pagamento sostitutivo delle medesime ferie. 
Orbene, in assenza di una diversa disciplina dettata dalle parti sociali e per effetto della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro del personale della ### deve ritenersi che, anche per i dirigenti delle ### possano applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di godimento delle ferie da parte dei dirigenti delle imprese private. 
In particolare, è stato affermato in passato che il lavoratore con qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, il periodo nel quale godere delle ferie, sicché, ove non abbia fruito delle stesse, non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento; ne consegue il suddetto dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi gli impedimenti di cui sopra alla suddetta fruizione o che non era abilitato all'attribuzione del periodo feriale senza ingerenza datoriale (v., ex multis, Cass., sez. lav., 24/5/2006 12226; Cass., sez. lav., 8/6/2005, n. 11936; Cass., sez. lav., 7/6/2005, n. 11786). 
La più recente elaborazione giurisprudenziale in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute ha tuttavia chiarito quanto segue: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo” (### n. 9982 del 12/04/2024). E ancora “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento (Cass. n. 18140/2022). Si è infatti chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'### europea ### sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C- 570/2016 ###, in causa C-619/2016, ### W. Kreuziger ed in causa C-684/16 ###, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; - di averlo al contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). ### l'indirizzo della Corte di Giustizia, l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore (v. Cass. n. 9877/2024 e 9982/2024) (Cass. n. 5496/2025). 
Alla luce di tale orientamento, anche se la contrattazione collettiva prevede uno specifico obbligo per il dirigente di comunicare al datore di lavoro la pianificazione delle ferie compatibilmente co le esigenze di servizio, la valutazione in ordine all'indennità per ferie non godute deve muovere, in ogni caso, dalla verifica della condotta tenuta dal datore di lavoro affinché le ferie siano effettivamente godute. 
Nel caso di specie, l'appellante ha allegato e provato documentalmente di aver maturato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (rectius, al momento del collocamento in aspettativa), n. 30 gg. di ferie e festività non godute (n.12 giorni anno precedente, n.16 giorni anno corrente e n.2 festività soppresse - v. cartellino rilevazioni timbrature mese giugno 2022), esponendo che il mancato godimento sarebbe da attribuirsi ad esigenze di servizio e di continuità assistenziale. ### resistente, dal canto suo, non ha dimostrato di aver invitato la lavoratrice a godere delle ferie maturate, limitandosi ad eccepire genericamente che “il mancato godimento delle ferie è stato determinato, in via diretta ed esclusiva, dal comportamento libero e consapevole della stessa ricorrente”, atteso che il rapporto era cessato per dimissioni volontarie della ### in data ###, al termine di un periodo di aspettativa di mesi sei, giusta determina del D.G. di ### n.4 del 12.05.2022. Il che avrebbe precluso ogni possibilità datoriale di programmare il godimento delle ferie residue. 
La tesi di parte appellante non ha fondamento, atteso che, in disparte la circostanza ### che la A.S.T. di ### non ha dimostrato di aver formalmente invitato la dirigente a godere delle ferie maturate e non ancora godute, nella fattispecie non può non rilevarsi che la Dr.ssa ### era dirigente di 1° livello, in posizione non apicale, e che quindi non era titolare del potere di articolare autonomamente la propria presenza in servizio nel modo ritenuto più opportuno in relazione all'organizzazione dell'ufficio, e, conseguentemente, di autodeterminare la fruizione delle proprie ferie (essendo, al contrario, assoggettata al potere organizzativo del dirigente di secondo livello). Nel caso di specie, quindi, la Dott.ssa ### non aveva alcun potere di autodeterminare le modalità di godimento delle ferie, trattandosi di dirigente di 1° livello, assoggettato al potere organizzativo del dirigente di 2° livello, come dimostrato dalle produzioni documentali di parte appellata, che ha dimostrato come le proprie domande di ferie in data ###, 30.04.2022, 05.05.2022, 18.05.2022, 04.06.2022 e 18.06.2022 siano stata tutte rigettate dal superiore gerarchico “per ragioni di servizio causa grave carenza di Dirigenti”. Provvedimenti che fanno seguito ai rigetti delle precedenti domande di ferie presentate tra il 2018 ed il 2019, sempre per le stesse motivazioni (v. istanze 01.10.2018, 06.11.2018, 30.11.2018, 16.03.2019 e 05.04.2019), nonché agli ordini di servizio in data ### e 29.07.2019, con cui alla ### è stato ordinato di prestare servizio, “al fine di garantire la continuità assistenziale”, in periodi destinati alla fruizione di ferie e riposi compensativi, a causa della “grave criticità” derivante dalla “carenza di personale medico della UOC di Pediatria”. 
La responsabilità della mancata fruizione delle ferie è quindi direttamente ascrivibile al datore di lavoro, il quale ha negato il godimento alle ferie residue all'appellata, senza neanche indicare un diverso periodo durante il quale la Dr.ssa ### avrebbe potuto fruire delle ferie residue. 
Sul punto, il T.A.R. ### , sez. I, con sentenza n. 683 del 2 settembre 2011, pronunciatosi proprio per la ### pubblica, ha confermato che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non può considerarsi assoluto, nel senso di proibire radicalmente il pagamento del compenso sostitutivo. 
Pertanto, a fronte di evidenti impossibilità al godimento delle ferie non attribuibili in alcun modo alla volontà del lavoratore (come nella fattispecie), la mancata corresponsione del compenso sostitutivo configura “un comportamento censurabile, non essendo logico far derivare da una violazione dell' art.  36 della Costituzione imputabile alla p.a. il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione comunque effettuata”. 
Ad ogni buon conto, ai fini della monetizzazione delle ferie alla data della cessazione del rapporto è necessario e sufficiente, da un lato, che il Dirigente abbia fatto la relativa richiesta in tempi compatibili con la loro fruizione, e, dall'altro, che tale richiesta sia stata respinta dall'amministrazione per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente. Entrambi i suddetti presupposti sono presenti nella fattispecie in esame. In quest'ordine di concetti, deve ritenersi che nel caso in esame, poiché la mancata fruizione delle ferie deve essere imputata all'organizzazione aziendale, e non a volontà dell'appellata, giustamente il primo giudice ha respinto l'opposizione proposta dall'appellante A.S.T. di ### che deve ritenersi tenuta al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, nella misura (risultante dal cartellino del mese di giugno 2022) di n.30 giorni (n.12 giorni anno precedente, n.16 giorni anno corrente e n.2 festività soppresse).  ***  3.- Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata denunciando l'erroneità della quantificazione contenuta nel ricorso monitorio e recepita nel decreto ingiuntivo, in cui non si era tenuto conto delle festività soppresse (che avrebbero dovuto esser fruite nel corso dell'anno solare) e delle assenze maturate e non giustificate per permessi goduti e non autorizzati (7 giorni non giustificabili, per la cui copertura devono intendersi utilizzati quali giorni di ferie). 
Anche tali motivi non sono fondati. 
Per quanto concerne le festività soppresse, come già evidenziato, il residuo di due giorni emerge dal cartellino del mese di giugno 2022. Trattasi di documento di provenienza datoriale, il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione alcuna, né di disconoscimento, e quindi di documento che fa piena prova nei confronti dell'azienda. 
Del tutto irrilevante è la circostanza che le festività soppresse vanno fruite entro il 31 dicembre, atteso che alla data del 30 giugno 2022 erano già maturati due giorni di festività soppresse (### 26 maggio e ### 16 giugno), la cui fruizione poteva avvenire entro il ###. Il tutto pienamente in linea con quanto riportato sul cartellino del mese di giugno 2022, che assevera la sussistenza di due giorni di festività soppresse non godute. 
Nessun dubbio sussiste in ordine alla monetizzazione dei riposti non fruiti per festività soppresse, come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass.Civ., sez. lav., 04/04/2024, n.8926: “###, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”; v. anche Cass.Civ., sez. lav., 13/04/2015, n.7400). 
Per quanto concerne le assenze non giustificate, l'appellata ha documentalmente dimostrato: a) la avvenuta autorizzazione a fruire di un giorno di permesso in data ### per attività di aggiornamento professionale, avvalendosi della riserva oraria di cui all'art.24 quarto comma C.C.N.L.  (non avendo l'azienda provato che i suddetti permessi erano stati già fruiti precedentemente); b) la intervenuta regolarizzazione dell'omessa timbratura degli orari di entrata ed uscita in data ###, che essa stessa ha sottoscritto in qualità di ### f.f. dell'U.O.; c) l'autorizzazione a fruire di un giorno di ferie in data ###, che essa stessa ha sottoscritto in qualità di ### f.f.  dell'U.O.; d) di aver fruito di un giorno di riposo compensativo in data ###, per aver prestato servizio il giorno precedente ### dalle ore 12,30 alle ore 0,30 (v. cartellino presenze maggio 2022); e) di aver partecipato ad un tirocinio formativo dal 06.06.2022 al 10.06.2022 e ad un ### dal 13.06.2022 al 14.06.2022 (v. attestati), fruendo della riserva oraria di cui all'art.24 quarto comma C.C.N.L.. 
Ad ogni buon conto, si ripete, , il residuo di ferie e festività soppresse emerge per tabulas dal cartellino del mese di giugno 2022. Trattasi di documento di provenienza datoriale, il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione alcuna, e quindi di documento che fa piena prova nei confronti dell'azienda. 
Entrambi i motivi in disamina vanno dunque disattesi.  ***  4.- Non ha infine fondamento l'ultimo motivo di gravame, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l.  12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” - v. Corte Cost. n.77/2018). Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite pregiudicherebbe ingiustamente la parte vittoriosa. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata la integrale applicazione, da parte del primo giudice, del principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.. 
Va altresì confermata la condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., non avendo la parte opponente adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, agendo senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per avvedersi della totale carenza di fondamento dell'opposizione, tenuto conto della giurisprudenza consolidata formatasi in subiecta materia.  ***  5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la fondatezza delle pretese di parte appellata, il gravame va dunque respinto, con conferma dell'impugnata sentenza, senza necessità di alcuna integrazione istruttoria. 
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione di responsabilità aggravata ex art.96 terzo comma c.p.c.. 
Si applica l'art. 1 comma 17 della 1egge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Ancona, ### e ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°88/2025 emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, in data ###, contrariis reiectis, così decide: - rigetta l'appello; - condanna la A.S.T. di ### a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; - condanna la A.S.T. di ### a versare alla controparte l'importo di €.1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art.96 terzo comma c.p.c., nonché a corrispondere alla ### delle ### l'importo di €.500,00 ai sensi dell'art.96 quarto comma c.p.c.; - dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. 
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 Gennaio 2026.   ### est.   ### (### sottoscritto digitalmente) RG n. 155/2025

causa n. 155/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Santini

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