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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4551/2025 del 27-12-2025

... censurato la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale espletata e la scheda di pronto soccorso, nonché per aver ritenuto non provata l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore e per non aver considerato la CTU medico legale che riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e le modalità dell'evento. Ha chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della domanda svolta in primo grado. Si è costituita in giudizio la ### s.p.a. che ha spiegato le proprie difese, concludendo per il rigetto dell'appello. 3. Ciò posto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni che seguono. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria dell'odierno appellante sul presupposto che la deposizione testimoniale assunta era inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della convenuta ### in quanto “non credibile e non attendibile (…) e perché generica ed imprecisa”, e che “l''attore non ha provato di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto descritto”. Orbene, a parere di questo giudice, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 13735/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. ### (c.f.: ###), presso il cui studio, sito in ####, alla via A. Moro n.31, è elettivamente domiciliato; #### s.p.a. (P.iva ###) nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generali in atti, dall'avv. ### (C.F. ###), presso il cui studio, sito in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52, è elettivamente domiciliat ###atti ### E ### 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.  2. Con atto di citazione regolarmente notificato, ### ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 711/2022 emessa dal Giudice di ### di ### pubblicata il ###, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da egli avanzata nei confronti della ### s.p.a. nella qualità di impresa designata nella gestione del #### ha censurato la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente valutato la prova testimoniale espletata e la scheda di pronto soccorso, nonché per aver ritenuto non provata l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore e per non aver considerato la CTU medico legale che riconosce la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e le modalità dell'evento. 
Ha chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della domanda svolta in primo grado. 
Si è costituita in giudizio la ### s.p.a. che ha spiegato le proprie difese, concludendo per il rigetto dell'appello.  3. Ciò posto, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni che seguono. 
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria dell'odierno appellante sul presupposto che la deposizione testimoniale assunta era inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della convenuta ### in quanto “non credibile e non attendibile (…) e perché generica ed imprecisa”, e che “l''attore non ha provato di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto descritto”. 
Orbene, a parere di questo giudice, dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, deve ritenersi provato il fatto storico così come prospettato nella domanda. 
Ed invero, il teste ### escusso nel giudizio di primo grado, ha confermato la versione del sinistro per cui è causa prospettata dall'odierno appellante. In particolare, ha dichiarato che, mentre percorreva ### in direzione ### di ### per recarsi a casa, proprio nei pressi della rotonda di ### vide subito dopo la curva un'auto di piccole dimensioni e di colore scuro che tamponava con il proprio paraurti anteriore da tergo la bicicletta di ### Ha precisato che dopo l'urto il ### perdeva l'equilibrio e cadeva a terra sul lato sinistro, battendo violentemente il viso. Ha aggiunto che vi era scarsa illuminazione stradale e che “l'autovettura pirata si allontanava repentinamente”. (cfr. verbale di udienza del 06.03.2020, tenutasi dinnanzi al giudice di prime cure). 
Inoltre, dalla scheda di ### n. ### del ### S. ### di Napoli in atti, versata in atti, risulta che il ### si è recato al pronto soccorso dopo circa due ore dal sinistro e non dopo due giorni, come invece dichiarato dal giudice onorario. 
Quanto alla mancata prova da parte dell'attore di non aver avuto la possibilità di annotare il numero di targa dell'auto dopo l'impatto, dalla ricostruzione dell'accaduto desumibile dalle dichiarazioni del teste deve escludersi alcun tipo di negligenza dell'appellante per non aver rilevato il numero di targa del veicolo investitore. 
Invero, il teste ha precisato che l'auto si allontanava repentinamente, vi era scarsa illuminazione ed il ### a seguito dell'urto era caduto a terra, battendo il volto, per cui versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di memorizzare per poi annotare il numero di targa dell'auto che andava via velocemente.   Emerge, poi, dalla dinamica del sinistro così come accertato, il superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. e, di conseguenza, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto, senza alcun concorso di colpa dell'attore. 
Inoltre, sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado dal Dott. ### deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e le lesioni subite dall'attore. 
Ciò precisato, il consulente tecnico ha quantificato l'invalidità permanente (danno biologico) nella misura del 6%.  ###à temporanea totale è stata ritenuta pari a 20 gg. (venti giorni).  ###à temporanea parziale è risultata pari a 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 50% e 20 gg. (venti giorni), valutabili mediamente al 25%. 
Ebbene, la suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico, per cui questo ### ritiene di dover condividere e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 
Per quanto attiene alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, osserva il Tribunale che essi vanno obbligatoriamente quantificati ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005, venendo in rilievo nel caso di specie delle lesioni c.d. micropermanenti. 
Pertanto, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (35 anni), il danno biologico permanente viene liquidato nella misura di € 8.598,35.  ###à temporanea viene liquidata nella misura di € 1.966,30. 
Si ottiene in tal modo un totale di € 10.564,65 all'attualità. 
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). 
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.06.2018) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ### e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Non va, invece, effettuata una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, poiché la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.  ### un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali … del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972). 
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016). 
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi in base ai quali si possa accertare presuntivamente la causazione di un danno morale. 
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017). Ebbene, nel caso di specie, a parere del ### dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Non risultano provati, poi, neanche altri pregiudizi ulteriori rispetto a quelli sopra liquidati, né spese mediche ed altre spese documentate. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, l'odierna appellata va condannata al risarcimento, nei confronti di parte appellante, della somma di € 10.564,65 oltre rivalutazione ed interessi come sopra chiarito.  5. Le spese del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Per lo stesso principio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. 
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono il principio della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### s.p.a., nella qualità di impresa designata nella gestione del ### per la ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 10.564,65, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva; • condanna il ### s.p.a., in persona del ### p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si liquidano: ➢ per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 2.090,00 a titolo di compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; ➢ per il secondo grado, in € 382,50 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi antistatario.  • pone definitivamente a carico di ### s.p.a. le spese della C.T.U. espletata in primo grado. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 13735/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caserta Paola

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9030/2019 del 14-10-2019

... n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### poiché erroneamente indicato a pagina 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” in luogo di “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”, letto il decreto; ritenuto che, alla luce dell'interpretazione costante in giurisprudenza, “l'errore materiale, rettificabile mediante l'apposita procedura di carattere amministrativo, consista in una incongruenza non incidente sul contenuto concettuale del giudizio, ossia in una fortuita divergenza tra il dictum il cui contenuto resta individuabile senza incertezza, e la sua formulazione esteriore o scriptum, la cui evidente erroneità rende tale divergenza praticamente irrilevante quanto alla corretta (leggi tutto)...

testo integrale

n. 24575 2015 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - ###. ### - Giudice.- Dott. ### - Giudice rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24575 del ### degli ### dell'anno 2015 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### A #### NAPOLI RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in P.### 7 NAPOLI RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  ###'udienza del 21.5.19 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.  ### ha chiesto dichiararsi la separazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, notificato al resistente sig. ### la ricorrente sig.ra ### chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli la pronuncia della separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; che fosse stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente; che fosse posto a carico del sig. ### un assegno quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.  ### si costituiva in giudizio chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi; il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. ### per insussistenza della violazione da parte dello stesso dei doveri coniugali; il rigetto della richiesta di pagamento a carico del sig. ### a titolo di mantenimento della sig.ra ### la riduzione dell'ammontare della somma mensile da versarsi a carico del sig.  ### a titolo di mantenimento della figlia ### tenuto conto delle condizioni del padre; nulla sia dovuto alla figlia ### in quanto economicamente autosufficiente. 
All'udienza presidenziale del 29.2.2016, il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto; assegnava la casa coniugale alla moglie; poneva a carico di ### un assegno di €300,00 mensili come contributo per il mantenimento della figlia #### nominava G.I. la Dott.ssa ### Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni la causa era rimessa al collegio per la decisione. 
Eccezione di decadenza della parte ricorrente per tardivo deposito della comparsa conclusionale con documentazione allegata. 
Va rilevato che in base al comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/14, "il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia". A dar manforte all'art. 16bis vi è anche il preesiste articolo 13, co. 3, DM 44/2011 tuttora in vigore (ad eccezione del secondo periodo, quello sulle ore 14, superato dalla disposizione contraria contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 16bis, co. 7, del d.l. 179/12), per cui : 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. 
Tanto premesso è indubbia la tardività del deposito della comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte ricorrente. 
Invero, nonostante la ricorrente abbia dedotto, e non provato, che sarebbe dipeso da un erroneo rifiuto della cancelleria di accettazione dell'atto, avrebbe potuto comunque nei termini provvedere a un nuovo tempestivo deposito della comparsa prima rifiutata. Infatti, la pec della cancelleria che rifiuta l'atto è datata martedì 16.07.2019 ore 8:50, laddove il termine ultimo cadeva il lunedì 22.7.2019. Nè parte ricorrente ha provveduto a proporre un'istanza di rimessione in termini. 
Pertanto, sarebbe stato onere della ricorrente, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data di scadenza per il deposito delle repliche, depositando nel termine per la comparsa di replica nella sostanza una nuova comparsa conclusionale. 
Pertanto è inammissibile anche tutta la documentazione allegata alla comparsa di replica.  i Sulle istanze istruttorie di parte resistente. 
In ordine alle richieste della difesa del resistente di rimessione sul ruolo o ulteriore istruttoria sulla condizione lavorativa della figlia ### va rilevato che parte resistente non ha dimostrato trattarsi di circostanze successive allo scadere dei termini perentori ex art 183 c.p.c., essendo documentata come unica circostanza successiva il conseguimento della laurea magistrale mentre le esperienze lavorative sarebbero anteriori.  i Sulle domande di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito. 
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C.  09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762, Cass. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. 
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.   Ed invero la difesa di parte resistente ha dedottoma non provatoche la convivenza dei genitori della ricorrente presso la casa coniugale avesse portato nei coniugi tensioni ed incomprensioni che sono andate progressivamente ad acuirsi, fino a minare la solidità del rapporto coniugale; tanto da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Dal canto suo la difesa di parte ricorrente ha dedotto a carico del coniuge, quali cause e/o concause della crisi coniugale, la violazione da parte del marito del dovere della coabitazione. 
Ebbene la difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, tali da giustificare una intollerabilità della convivenza anteriore all'abbandono della casa coniugale, laddove, diversamente, quella della resistente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio. 
Infatti, premesso che il resistente non ha contestato di essersi allontanato per due volte dalla casa coniugale per poi allontanarsi definitivamente dal domicilio coniugale, i testimoni escussi hanno confermato l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, che non ha trovato altra giustificazione. 
E' evidente che tali prove dimostrano in modo inconfutabile la trasgressione dei citati doveri coniugali e, dunque, la riferibilità dell'addebito in capo al ricorrente in ossequio all'orientamento consolidato tra i ### in ordine alla violazione del dovere coniugale di coabitazione. 
In particolare secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione ( cfr. tra le molte altre Cass. Civ. Sez. I n. 10682 dell'11.08.2000; Cass. Civ. Sez. I n. 12373 del 10.06.2005; Cass. Sez. I n. 17056 del 3.08.2007; Cass. Civ. Sez. I n. 2059 del 14.02.2012), condivisi dal Collegio,” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” Orbene, non avendo il resistente dimostrato la riferibilità alla moglie di specifiche condotte tali da giustificare la sua scelta di andare via da casa o l'esistenza di una crisi coniugale in atto in occasione dell'abbandono, deve ritenersi fondata la domanda de qua che va, pertanto, accolta. 
La separazione personale dei coniugi va, dunque, pronunciata con addebito a ### i Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene il Tribunale che possa essere rigettata la domanda della moglie volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della predetta. 
E' noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass. 18613/2008; Cass.n.28/2008; Cass. n. 3922/2012), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. 
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzi tutto, evidenziato la specifica contestazione del resistente che il tenore di vita durante il matrimonio fosse possibile grazie ai suoi soli redditi, e della precedente esperienza lavorativa della ricorrente. 
Sul piano probatorio va rilevato che parte resistente ha eccepito la capacità lavorativa della ricorrente per aver lavorato in passato presso diversi istituti finanziari, e di lavorare ancora oggi, oltre alla disponibilità della casa coniugale circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente, se non deducendo, e producendo documentazione inammissibile, per le ragioni suddette, e comunque non adeguatamente probatoria della cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente, non specificando nemmeno le motivazione di una non provata cessazione di tale attività lavorativa. 
Inoltre la stessa ricorrente ha dedotto e provato a mezzo prova testimoniale che durante la convivenza matrimoniale erano i propri genitori a contribuire alle spese di vitto e spese per le minori, e quindi il tenore familiare non era sicuramente dovuto alle sole entrate del resistente. 
Orbene, considerate le disponibilità economiche di entrambe le parti, ed il tenore di vita coniugale, il Tribunale ritiene non provata alcuna disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie.  i Sulla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti. 
In via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni chiarendo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002). 
Dagli atti, le deduzioni delle parti e le prove raccolte, è emerso che la figlia ### va considerata ormai economicamente autosufficiente, lavorando ormai stabilmente, mentre attualmente la figlia ### non è ancora economicamente autosufficiente, in quanto pur essendosi laureata e iniziando a pubblicare articoli giornalistici e partecipare a programmi radiofonici, non vi è prova che si sia adeguatamente inserita nel mondo del lavoro. 
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. 
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### altresì, posto a carico di ### l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate.  i Sull'assegnazione della ex casa familiare.   Va confermata l'assegnazione a ### del godimento della ex casa coniugale perché, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse della stessa a conservare il proprio habitat domestico.  i Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della reciproca soccombenza e del comportamento processuale della richiesta di assegno per la figlia ### seppur economicamente autosufficiente si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: i Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a ### i Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### maggiorenne economicamente non autosufficiente. Dette somme saranno annualmente ed automaticamente rivalutate, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; i Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate; i assegna a ### la ex casa coniugale i ### le altre domande.  i Compensa le spese processuali i ### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985). 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/09/2019 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ###75/2015 r.g.a.c. 
Tribunale di Napoli 1 SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa Rosaria Gatti Giudice dott.ssa Ivana Sassi Giudice Relatore Nella causa civile iscritta al n. r.g. 24575/2015 promossa da: ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE NONCHÉ ###.M. presso il Tribunale di Napoli, ### ha pronunciato il seguente ### Vista l'istanza depositata nell'interesse della ricorrente di correzione dell'errore materiale della sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### poiché erroneamente indicato a pagina 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” in luogo di “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”, letto il decreto; ritenuto che, alla luce dell'interpretazione costante in giurisprudenza, “l'errore materiale, rettificabile mediante l'apposita procedura di carattere amministrativo, consista in una incongruenza non incidente sul contenuto concettuale del giudizio, ossia in una fortuita divergenza tra il dictum il cui contenuto resta individuabile senza incertezza, e la sua formulazione esteriore o scriptum, la cui evidente erroneità rende tale divergenza praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione della decisione”, (cfr.  civ., sez. I, 24/07/2003, n.11458; Cass. civ., sez. I, 07/06/2000, n.7712); rilevato che nel caso di specie sia chiaro il mero errore materiale; ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratti di errore materiale emendabile con il procedimento azionato; visto l'art.288 c.p.c., P. Q. M.  Dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### sostituendo a pag. 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.  3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” con “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Napoli, 21/11/2025 ####: #####: 490033de34b6ef29d812f65a8fda3ad###irmato Da: #####: 61199b0b70551ad8ba9c1dd9583b01ee

causa n. 24575/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Imperiali Carlo, Arena Angela, Cozzolino Immacolata, Caiazzo Rosario

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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 26/2026 del 19-01-2026

... impugnando le parti della sentenza di primo grado in cui erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la doglianza formulata. La censura è fondata. La fattispecie in esame va collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., mediante il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra, all'esecuzione di un'opera o di un servizio con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Più nello specifico, l'articolo 2226 c.c prevede che all'atto della consegna dell'opera compiuta, affinchè il prestatore d'opera sia liberato da responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, è necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del committente. ### dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina è l'evidenza o riconoscibilità del vizio: nel caso di vizi noti o facilmente riconoscibili da parte del committente, l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera; al contrario, nel caso di vizi occulti, la disposizione prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi, entro cui il committente ha l'onere di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 47/2021, vertente TRA ### C.F.: ###, nato a #### in data ###, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima autocarrozzeria, con sede ####### nella via ### n. 7, elettivamente domiciliato in ####, nella via ### n. 88 presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Attore-#### C.F.: ###, nato a ####, in data ###, residente in #### nella via G. Puccini n. 13, elettivamente domiciliato in ### di #### nella ### n. 12/A, presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Convenuto-###: appello avverso sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017 notificata in data ###.  ###: all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello del 18.1.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. ### impugnava la sentenza emessa dal Giudice di ### di ### n. 51/2020 del 24.12.2020, nel corso del procedimento n. RG.  164/2017, notificata in data ###, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.  ### nella qualità di proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### conveniva in giudizio l'odierno appellante, ### innanzi al Giudice di ### di ### al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla predetta autovettura: deduceva, infatti, di aver consegnato al convenuto (di professione carrozziere) l'autovettura affinchè la riparasse, ma che non solo gli veniva riconsegnata con notevole ritardo, ma che le opere commissionate non venivano eseguite dall'### a perfetta regola d'arte, non essendo stata conservata la storicità del veicolo. 
Con la pronuncia impugnata, il sig. ### veniva condannato a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni la somma di euro 4.572,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di esecuzione dell'opera fino alla soddisfazione del credito su tale somma già rivalutata e devalutata alla stregua degli indici annuali ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data della decisione fino alla data dell'esecuzione dell'opera e rivalutata di anno in anno in base agli stessi indici fino alla data della decisione. 
Il Giudice di ### condannava, altresì, il sig. ### a rifondere all'attore le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre ad euro 152,33 per esborsi, ponendo a suo carico anche le spese di consulenza tecnica.  ### attore appellante ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che l'intestato Tribunale di Sciacca volesse: - “Annullare la sentenza n° 51/2020 resa e pubblicata in data ###, notificata il ### dal Giudice di ### di ### nella causa recante il n. 164/2017 RG condannando parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c. in ragione della quale il sottoscritto avvocato dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso alcuno.  - Condannare l'appellato ### al pagamento della residua somma di €.1.200,00 portata nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 (all. alla cit.)” A fondamento delle proprie domande, l'odierno attore deduceva: - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2226 c.c. e dell'art.  1667 c.c., con illegittima inversione dell'onere della prova; - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. relativo all'onere della prova, mai fornita, circa l'asserito sofferto danno e la riparazione non a regola d'arte; - il mancato esame e la mancata valutazione delle prove documentali offerte dalle parti; - la mancata prova del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. 
Con comparsa del 20.4.2021, si costituiva nel presente procedimento ### che concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse: “rigettare le domande avanzate dall'appellante, confermando la sentenza 51/20 resa e pubblicata in data ###, emessa dal Giudice di ### di ###” A fondamento delle proprie domande, il convenuto deduceva: - l'infondatezza e pretestuosità della censura relativa all'asserita violazione degli artt. 2226 e 1667 c.c.; - la mancata riparazione a perfetta regola d'arte del veicolo, in disparte il riconoscimento della sua storicità; - l'irrilevanza delle osservazioni con riferimento al mancato accertamento dello status quo ante del mezzo; - la congruità della valutazione dei danni espressi dal ctu, per l'importo di euro 4.572,00.  ###, dunque, contestava la domanda formulata da controparte volta ad ottenere il pagamento della residua somma di euro 1.200,00 portato nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 sui compensi per le attività svolte, perché inammissibile e improcedibile ed, in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta. 
All'udienza del 22.4.2021, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
All'udienza del 27.1.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito di diversi rinvii, determinati dall'intervenuto il trasferimento del Giudice titolare della causa, all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con ordinanza del 25.10.2024, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. 
Nel merito. 
La domanda proposta dall'attore-appellante è volta ad ottenere l'annullamento e la riforma della sentenza n. 51/20 del Giudice di ### di ### emessa in data ### RG 164/2017 nonché la condanna dell'appellato al pagamento a favore dell'appellante della somma residua di euro 1.200,00 sul corrispettivo originariamente pattuito per le opere da poste in essere sul veicolo dell'odierno appellato. 
Nello specifico, la doglianza sollevata dalla parte appellante riguarda l'intervenuta decadenza del committente appellato dall'eccezione di cui all'art.  2226 c.c., impugnando le parti della sentenza di primo grado in cui erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la doglianza formulata. 
La censura è fondata. 
La fattispecie in esame va collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., mediante il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra, all'esecuzione di un'opera o di un servizio con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. 
Più nello specifico, l'articolo 2226 c.c prevede che all'atto della consegna dell'opera compiuta, affinchè il prestatore d'opera sia liberato da responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, è necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del committente.  ### dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina è l'evidenza o riconoscibilità del vizio: nel caso di vizi noti o facilmente riconoscibili da parte del committente, l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera; al contrario, nel caso di vizi occulti, la disposizione prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi, entro cui il committente ha l'onere di denunciarne l'esistenza al prestatore d'opera.  “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 15503 del 13 giugno 2018). 
A seconda che i vizi lamentati siano o meno occulti varia, quindi, il regime di liberazione da responsabilità del prestatore d'opera, essendo questi liberato da responsabilità per effetto della mera accettazione dell'opera da parte del committente soltanto in presenza di vizi noti o facilmente riconoscibili, mentre quando i vizi sono occulti il prestatore non può più essere chiamato a risponderne solo ove gli stessi, indipendentemente dall'accettazione dell'opera, non siano stati tempestivamente denunciati dal committente al prestatore d'opera nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio.  ### senza riserva dell'opera da parte del committente produce dunque l'effetto giuridico della liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera stessa, sempre che le difformità ed i vizi fossero riconoscibili e purché non fossero stati dolosamente occultati (Cass. n. 4384/1974). 
Nel caso in cui i vizi siano occulti è onere del prestatore d'opera eccepire la decadenza, mentre è onere del committente provare la tempestività della denuncia: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sez. II, sentenza n. 4908 del 11/03/2015). 
Nel caso di specie, risulta incontestata la circostanza che la consegna dell'auto sia avvenuta nel corso dell'Agosto 2016 (data non meglio specificata) mentre la diffida con la quale il committente ha denunciato l'esistenza dei vizi riporta data 5 settembre, inviata in data 7 settembre 2016. 
Alla luce di questo, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto tempestiva la denuncia della scoperta dei vizi e delle difformità che l'opera consegnata presentava. 
Tuttavia, in considerazione dell'istruzione probatoria svolta e della ctu acquisita, emerge che parte dei vizi denunciati dall'appellante fossero riconoscibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, già al momento della consegna. 
Invero, gli elementi che emergono dall'esame della ctu riguardano la verniciatura, che si ritiene essere stata eseguita in maniera grossolana (“gran parte della carrozzeria risulta con delle bolle”), i paraurti che non sono stati sostituiti, gli interni dell'auto che non sono stati restaurati, il cofano anteriore e lo sportello di sinistra lato guidatore che non risultano perfettamente chiudibili, motivo per il quale il ctu ha ritenuto che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte. 
Nondimeno, anche nella lettera di denuncia dei vizi inviata per conto del sig.  ### il lavoro svolto viene descritto come “visibilmente non a regola d'arte” e ancora continua sostenendo che “prescindendo dalla perizia già effettuata dall'esperto, quanto sopra (riparazione difettosa e numerose omissioni) può agevolmente evincersi anche da parte di un non esperto”. 
Pertanto, la riconoscibilità già al momento della consegna emerge non solo dalla natura dei vizi ma anche dal comportamento postumo del committente, che lo dichiara in un momento successivo.  ### della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del committente in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice e immediata percezione.  ### diligenza che è richiesta dall'art. 2226 co. 1 c.c., infatti, va intesa come la diligenza del bonus pater familias, ovvero l'uomo medio, ragionevole e prudente che adopera un normale livello di cura e attenzione nell'adempimento di un'obbligazione, ai sensi dell'art. 1176 Dal momento che il committente ha accettato la consegna dell'auto, non avanzando alcuna contestazione sui vizi - poi successivamente individuati ed elencati dal ctu - che apparivano già riconoscibili ed evidenti, si ritiene che il prestatore d'opera vada esonerato dalla responsabilità per tali vizi riconoscibili, non denunciati al momento della consegna della vettura, decadendo così ### dalla possibilità di dolersene in un momento successivo. 
Devono considerarsi ora i vizi c.d. occulti, non visibili ad un primo controllo da parte del committente e che richiedevano un'attenzione maggiore, in quanto situati in parti più interne dell'autovettura: “parte interna del cofano anteriore in corrispondenza del gancio utilizzato per mantenere aperto lo stesso; parte interna del cofano posteriore ove ubicato il motore; prese d'aria del cofano posteriore e alloggio luce targa; parte interna della chiusura dello sportello destro”. 
Con riguardo a tali vizi, deve ricordarsi, come sopra riportato che ai sensi dell'articolo 2226 co. 1 c.c., al fine di far valere la responsabilità del prestatore d'opera, è necessario che la denuncia dell'esistenza del vizio venga fatta entro otto giorni dalla scoperta dello stesso con contestuale prova della tempestiva scoperta: “### l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Civ. n. 10579/2012). 
Sebbene risulti agli atti incontestata la circostanza secondo cui la consegna del bene sia avvenuta nel corso della fine del mese di Agosto 2016, alcuna prova viene fornita dal committente in merito al momento della scoperta del vizio occulto, men che meno del fatto che la denuncia inviata in data 7 settembre 2016 sia stata effettuata tempestivamente e dunque entro il termine di decadenza di otto giorni imposto dall'art. 2226 c.c., il quale esplicitamente richiama la disciplina della garanzia in materia di appalto (art. 1667 c.c.), non potendosi far ricadere tale onere della prova sull'odierno appellante. 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017, con rigetto della domanda formulata da ### di risarcimento dei danni. 
In considerazione di ciò, giova evidenziare ulteriormente che, come da accordo economico firmato prodotto in atti, il sig. ### aveva corrisposto ad ### la somma di euro 500,00 in data ### a titolo di secondo acconto per la riparazione e la somma di euro 300,00 in data ### a titolo di terzo acconto, specificando poi che l'acconto totale era pari ad euro 1.800,00 con una rimanenza di euro 1.200,00 ancora dovuti. 
Il ctu ha quantificato il lavoro svolto dal prestatore d'opera in euro 1.500,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice, ritenendo dunque opportuno obbligare ### alla restituzione nei confronti di ### della differenza, pari ad euro 300,00, i quali in seguito a devalutazione e rivalutazione ammontano ad euro 331,72. 
Sul punto la doglianza volta ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha condannato ### a corrispondere ad ### la somma residua pattuita come compenso per le opere svolte sul veicolo, pari ad € 1.200,00, non può trovare accoglimento.  ###, nominato nel procedimento di primo grado, con percorso logico condivisibile, ha quantificato i lavori eseguiti in € 1.500,00, con il sorgere dell'obbligo in capo ad ### di restituire l'eccedenza già ricevuta a titolo di acconto di € 331,72, (pari ad € 300,00 oltre devalutazione e rivalutazione monetaria.) Quantificato dal CTU in tali termini il compenso spettante per le opere poste in essere, la domanda spiegata dall'appellante sul punto non può trovare accoglimento. 
In ordine alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse seguano il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., pertanto vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: - accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva; - in riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### RG n. 164/2017, rigetta la domanda di risarcimento danno formulata da ### nei confronti di ### - condanna ### a rifondere in favore di ### la somma di euro 312,72 a titolo di restituzione, oltre interessi legali fino al soddisfo; - condanna ### a rifondere in favore di ### le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge e a rifondere le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 700,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario; - pone a carico di ### le spese della consulenza tecnica, come liquidate nel giudizio di primo grado. 
Così deciso, in ### 15/1/2026.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 47/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Messana Veronica

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 483/2026 del 16-01-2026

... caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 16/1/2026 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23573 R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio dell' Avv. ### e dell' avv. ### , elettivamente domiciliato in ### TELEMATICO ; contro ###'ISTRUZIONE, contumace ### rappresentato e difeso dall' avv. ### con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 23573/2024 il #### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e l' ### chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €.  1.465,05 (euro millequattrocentosessantacinque/05), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. 
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 1.465,05.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 1.465,05 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' ### atteso il ruolo assunto in questo giudizio, tenuto conto delle conclusioni del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso .  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.465,05, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 16.1.2026 La Giudice Dott.ssa ### n. 23573/2024

causa n. 23573/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 488/2026 del 16-01-2026

... caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ###, all'udienza del 16/1/2026 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23576 R.G. 2024 promossa da: ### con il patrocinio dell' Avv. #### e dell' avv. ### , elettivamente domiciliato in ### ; contro ###'ISTRUZIONE, contumace ### rappresentato e difeso dall' avv. ### con elezione di domicilio in ### via ### 29 ### ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 23573/2024 il #### , ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e l' INPS chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede in #### 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €.  1.495,75, oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorazione per spese generali, maggiorazione compensi per inserimento nell'atto processuale dei collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 1-bis, IVA e ### da attribuirsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari “. 
A sostegno di queste domande, la parte ricorrente premesso di essere stato destinataria nell' anno scolastico 2020/2021 , in qualità di docente , di reiterati incarichi di supplenza breve e saltuaria, come dettagliatamente indicati in ricorso, ha dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL del ### del 15.03.2001. 
La parte ricorrente ha richiamato la normativa pattizia di riferimento (art. 7 del CCNL del ### biennio 2000-2001 e art. 25 del CCNI del 31.08.2119) rilevando che la stessa, nella parte in cui riserva al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo), ovvero con contratto a tempo determinato ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), il diritto a percepire la retribuzione professionale di cui al cit. art. 7, costituisce specifica violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato (###, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. 
Ha quindi eccepito l'illegittimità della normativa collettiva appena richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell'### al pagamento delle differenze retributive calcolate in ricorso - sulla base dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 e dell'art. 38 del CCNL di settore - in complessivi € 1.495,75.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Si è costituito l' ### chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) Tenere l'### indenne dalle spese di giudizio. 
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito illustrati.  ###. 7 del CCNL del 15.03.2001, rubricato “### professionale docenti” prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995.”.  ###. 25 del CCNI 31.08.1999, che disciplina le modalità di erogazione del compenso de quo, elenca al comma 1, lett. a), b) e c) il personale avente diritto “A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei ### delle ### e degli ### è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e ### allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”; nei successivi commi la disposizione in rassegna disciplina le modalità di calcolo e corresponsione dell'emolumento in parola stabilendo, tra le altre, che (commi 4 e 5) : “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”. 
Si tratta allora di interpretare le clausole contrattuali di cui sopra, al fine di accertare se effettivamente il disposto delle norme testé richiamate prevedono la corresponsione della retribuzione professionale docente (### esclusivamente al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, escludendo dalla platea degli aventi diritto, ai fini che qui interessano, i docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, ovvero se il rinvio operato dall'art. 7 comma 3 del ### 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI, sia limitato alle sole modalità di calcolo e corresponsione della ### ma non anche alle categorie di personale che ne avrebbe diritto. 
A tali fini interpretativi soccorre la sentenza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione resa in identica fattispecie, alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c. 
Nella pronunzia in rassegna la Suprema Corte, dopo aver richiamato le disposizioni che regolano la materia (art. 7 del ### 15.3.2001 e art. 25 del CCNI del 31.8.1999), ha osservato che: “3.dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; 5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese”. 
Ha quindi concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";”. 
In tali termini, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta. 
Ed invero, alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###, rilevato che nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” che possano giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, né in relazione a quest'ultima categoria, tra docenti destinatari di incarichi di supplenza annuale ovvero breve e saltuaria - dovendo anche rilevare a tal riguardo che come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata non può ritenersi neppure incompatibile con la fruizione dell'emolumento in parola la durata limitata delle prestazioni rispetto alla durata dell'anno scolastico atteso che l'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 stabilisce le modalità di calcolo anche nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" - si deve ritenere che nulla osta al riconoscimento ai docenti con contratto a tempo determinato con durata “temporanea”, come la ricorrente, della retribuzione professionale di cui all'art. 7 del ### del 15.3.2001; del resto, alla medesima conclusione interpretativa si perviene anche alla luce del tenore letterale della norma (art. 7), la quale non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, non potendo desumersi tale distinzione neppure dal richiamo all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, al contrario, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”. 
Va per l'effetto dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire nell' anno scolastico 2020/2021, in relazione ai singoli periodi indicati in ricorso, la ### di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001. 
Conseguentemente, rilevato che sotto il profilo del quantum debeatur l'### convenuta non ha operato alcuna contestazione, va condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle rivendicate differenze retributive, calcolate in ricorso ,con solo riferimento ai giorni di lavoro effettivamente svolti in complessivi € 1.495,75 oltre interessi legali dal dì di ogni singola scadenza sino al saldo. 
Vanno, invece, compensate le spese nei confronti dell' ### atteso il ruolo assunto in questo giudizio, tenuto conto delle conclusioni del ricorso. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività processuale svolta e alla serialità del contenzioso .  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire nell'a.s. 2020/2021 , in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ### del 15.03.2001; 2) Condanna il Ministero dell'### al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.495,75, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo; 3) Condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi; 4) Compensa le spese nei confronti dell' #### 16.1.2026 La Giudice Dott.ssa ### n. 23576/2024

causa n. 23576/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alfonsina Bellini

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