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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28728/2024 del 07-11-2024

... azionata dall'odierno controricorrente, incorrendo in un errore di fatto; − avrebbe erroneamente ritenuto che il controricorrente avesse svolto l'incarico di RUP all'interno dell'uff icio tecni co comunale, mentre in realtà lo stesso era solo responsabile presso l'### al ### e ### Operate tali premesse, il ricorrente censura l'interpretazione che la sentenza impugnata ha fornito dell'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006, argomentando che tale previsione - soggetta a stretta interpretazione ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 4 di 9 in quanto deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico - deve ritenersi riferita alle ipotesi in cui sia presente un'attività di progettazione, con conseguente esclusione dei lavori di man utenzi one ordinaria o straordinaria per i quali non sia necessaria tale attività. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa valutazione delle previsioni del contratto di lavoro concluso tra le parti in causa, e dalle quali si evincerebbe, da un lato, che il controricorrente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21395/2019 R.G. proposto da ### , in perso na del ### pro tempo re, domiciliato digitale presso PEC ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### elettiv amente domiciliato in #### 180, pre sso lo studio dell'avvocato #### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Compenso ex art. 92, D. 
Lgs. n. 163/2 006 - ###.G.N. 21395/2019 Ud. 25/10/2024 ###. ###/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 2 di 9 - controricorrente - avverso la senten za della CORTE D'### n. 53/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 25/10/2024 dal ###. ### 1. Con sentenza n. 53/2019, depositata in data 31 gennaio 2019, la Corte d'appello di Bologna, nella regolare costituzione dell'appellato ### ha respinto l'appello proposto dal ### nei confronti della sentenza del Tribunale di Parma, depositata in data 11 novembre 2016, la quale, a propria volta, aveva respinto l'opposizione proposta dal medesimo ### avverso il decreto ingiuntivo n. 3 64/2014, col quale era stat o ingiunto il pagamento in favore di ### - dipendente del medesimo COMUNE con contratto a te mpo determinato - dell'importo di € 7.544,04 quale compenso ex art. 92, D. Lgs. n. 163/2006 per interventi di manutenzione.  2. Per quan to ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame con il quale il ### contestava l'appl icabilità dell'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006, osservando preliminarmente che non erano state contestate dall'appellante le circostanze allegate dall'appellato - e cioè l'aver svolto l'incarico di RUP per gli interven ti di manut enzione in dicati nell'originario ricorso - peraltro suffragate anche sul piano probatorio. 
Quanto alla contestazione concernente l'applicabilità dell'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006 ad interventi manutentivi ordinari e straordinari, la Corte t erritoriale h a osservato, da un lato, che l'amb ito di ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 3 di 9 applicazione della previsione concerne non solo le opere pubbliche, ma anche i lavori di cui all'### 1, nel quale sono indicate le opere relative alla illuminazione ed alla segnaletica stradale, e, dall'altro lato che le ragioni del l'appellato si fondavano anche sul richia mo al regolamento comunale che espressamente rico nosce l'incentivo a coloro che ricoprono l'incarico di RUP all'interno dell'ufficio tecnico.  3. Per la cas sazione d ella sente nza della Corte d'appello di Bologna ricorre il ###. 
Resiste con controricorso ### 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
Il ricorrente ha depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi.  1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.  360, n. 3, c.p.c., la “errata interpretazione e applicazione dell'art. 92 D. Lgs. 163/2006”. 
Il ricorso, preliminarmente, deduce che la Corte territoriale: − avrebbe erroneamente ritenuto non contestati an e quantum della pretesa azionata dall'odierno controricorrente, incorrendo in un errore di fatto; − avrebbe erroneamente ritenuto che il controricorrente avesse svolto l'incarico di RUP all'interno dell'uff icio tecni co comunale, mentre in realtà lo stesso era solo responsabile presso l'### al ### e ### Operate tali premesse, il ricorrente censura l'interpretazione che la sentenza impugnata ha fornito dell'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006, argomentando che tale previsione - soggetta a stretta interpretazione ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 4 di 9 in quanto deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico - deve ritenersi riferita alle ipotesi in cui sia presente un'attività di progettazione, con conseguente esclusione dei lavori di man utenzi one ordinaria o straordinaria per i quali non sia necessaria tale attività.  1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.  360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa valutazione delle previsioni del contratto di lavoro concluso tra le parti in causa, e dalle quali si evincerebbe, da un lato, che il controricorrente non faceva parte dell '### del Comune , essendo stato assunto come responsabile del servizio “### Urbano”, e , dall'altro lato che le attività poste in essere dal controricorrente costituivano meri lavori di manutenzione, risultando inesisten te qualsiasi attività di progettazione.  2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 
Lo stesso, in realtà, risulta inammissibile nella parte in cui viene a dedurre una erronea applicazione del principio di non contestazione, dovendosi rammentare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ad onere probandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzame nto esige l'inte rpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e d elle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difett o assoluto o apparenza di mot ivazione o per manifesta ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 5 di 9 illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 de l 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007). 
Parimenti inammissib ili sono sia le ce nsure che vengono ad investire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte ter ritoriale in ordine alla qualità di ### del ### nto e di addetto all'### dell'odierno controricorrente, sia le censure riferite al ### adottato dal Comune, dal momento che tale atto - in violazione della regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. - non viene riprodotto nelle parti rilevanti e che non emerge in alcun modo che la violazione del medesim o sia stata dedotta nei gradi de l giudizio di merito. 
Il mot ivo risulta invece fondato nella p arte in cui dedu ce la violazione dell'art. 92 , D. Lgs. n. 163/2006 in quanto la deci sione impugnata non risulta aver verificato che l'attività dedotta dall'odierno controricorrente comprendesse la progettaz ione delle opere seguite nella veste di R.U.P. 
La previ sione citata, ed in particolar e il comma 5 nella sua formulazione ratione temporis vigente, («5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modali tà e i criteri p revisti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della di rezione dei lavori, de l collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita d al regolamento in rapporto all'ent ità e alla complessità dell'opera d a realizzare. ###. ###/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 6 di 9 ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente p reposto alla strutt ura competente, previo accertamento positivo delle spec ifiche attività svolte dai prede tti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazi one, l'incent ivo corrisposto al singolo di penden te non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organ ico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri») deve infatti essere letta ed interpretata alla luce delle disposizioni dettate dalla sezione I del ### le quali riguardano tutte l'attività di progettazione e sono - eloquentemente - intitolate “### incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”, da ciò dovendosi dedurre che il riconoscimento dell'incentivo viene a postula re lo svolgimento dell 'attiv ità di progettazione. 
Come chiarito da questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. ### del 2023), costituisce costante orientamento quello per cui il compenso incentivante previsto in favore «del personale degli uffici tecnici di P.A.  per la progett azione di opere pubbliche dall'art. 18, primo comma, legge n. 109 de l 1994 e succ. mod.», pos to a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titol ari di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva ‒ compenso che costituisce trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispe tto a quello ordinario ed incentivan te dell'attivit à lavorativa svo lta con mansioni di progettazione ‒ è disci plinato nei suoi presupposti dal ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 7 di 9 regolamento che tali amministrazioni sono chiamate ad emanare ai sensi dell'art. 6, legge n. 127 del 1997, e richiede in generale un'attività di progettazione per un'opera pubblica, prevista nel suddetto atto di pianificazione, per la realizzazione d ella quale ci sia st ata l'aggiudicazione dell'appalto (vedi ex plu rimis, Cass, ### L, 12/04/2019, n. 10344; cui adde Cass., Sez. L, 05/06/2017, n. 13937, Cass., Sez. L, 12/04/2011 n. 8344). 
Questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23849 del 2024), ulteriormente, ha richiamato anc he gli orientamenti del la giurisprudenza contabile, la quale, a propria volta, ha ritenuto che resti esclusa dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria, riconoscendo l'emolumento solo a favore delle attività di manutenzione straordinaria, purché si sia resa necessaria un'attività di progettazione, con d istinzione che la medesima giurisprudenza contabile ha poi ritenuto fosse stata addirittura su perata, in senso ulteriorment e restrittivo, dal sopravvenuto art. 97, comma 7-ter, nel senso dell'esclusione del diritto anche in relazione all'attività di manutenzione straordinaria ( cfr. Corte dei ### sez. autono mie, 18-23 marzo 2016). 
Rispetto a questi univoci dat i interpretativi non può invece assumere rilevanza il richiamo - operato dalla decisione impugnata - all'### I del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, in quanto quest'ultimo vale ad individuare le attività di cui all'art. 3, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006 («Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzi one o, congiu ntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del p rogetto definitivo, la progettazion e esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo ### capo IV, ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 8 di 9 l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un 'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara») ma non può invece valere ad individuare le att ività dalle qu ali scaturisce il diritto al compenso incentivante, non essendo a tal fine sufficiente l'aver ricoperto il ruolo di R.U.P., dal momen to che il dipendente cui venga attribuito tale ruolo può svolgere il proprio incarico anch e in relazione ad opere che non richiedono attivit à di progettazione. 
In sintesi, è da ritenere che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dell 'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006 , aven do valutato unicamente il ruolo di R.U.P. svolto dall'odierno controricorrente senza invece verificare se il medesimo ruolo - in relazione a tutti od alcuni degli interventi che assumeva di aver seguito - fosse stato ricoperto in relazione alla realizzazione di opere o di lavori richiedenti una previa progettazione che costituisce, invece, presu pposto per il riconoscimento dell'incentivo.  3. ### del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.  4. La decisione impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 9 di 9 Così deciso in ### nella cam era di consig lio della ### 

causa n. 21395/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27938/2024 del 29-10-2024

... c.c.»). La Corte t erritoriale sare bbe incorsa in errore nel rit enere inapplicabile al caso di specie l'art. 2227 c.c., benché richiamato nell'art. 11 della convenzione stipulata tra le parti. 14 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### possibilit à di deroga all'art. 2237 c.c., sarebbe stata quella «di consentire alle parti di escludere, in radice, tale facoltà di recesso anticipato». Per il ricorrente, però, tale ragionamento sarebbe irragionevole, in quanto, proprio perché il principio enunciato dalla giurisprudenza di legitt imità (si cita Cass. n. 21904 del 2018) consente la derogabilità della disposizione, non costituendo norma imperativa, «nulla vieta alle parti di liberamente derogarvi in via pattizia, non solo nel senso di escludere in radice tale facoltà di recesso ma [..] anche mantenendo ferma detta facoltà ma a condizioni più onerose per il recedente». Se, dunque, dal carattere dispositivo della norma, consegue, addirittura, la potestà per le parti di escludere in radice la facoltà di recesso « a maggior rag ione dal sud detto carattere la norma non può che ragionevolmente inferirsi che le parti abbiano, certamente, anche il potere di mantenere ferma la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 17619/2022 r.g. proposto da: ### rappresentato e difes o dall'Avv. ### gius ta procura speciale app osta in calce al ricorso, elettivamente domiciliat ###### Via dell'### n. 74, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.  - ricorrente - contro 2 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### di ### io ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con questi elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio de ll'Avv.  ### giusta procura speciale rilasciata in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1525/2022, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal ### dott. ### D'### esaminate le conclusioni scritte de l ### dott.  ### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.  ###: 1.###. ### ha intrapreso due diverse iniziative giudiziarie nei confronti dell'ospedale ### 1.1. Inizialmente (ma questo giudizio è estraneo a qu ello in esame, come si chiarirà in seguit o al fin e di valutare l'e ventual e frazionamento o parcellizzazione del credito d el professi onista) l'architetto ### chiedeva ed otteneva dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 per il pagamento della complessiva somma di euro 1.224.591,22, a titolo di compensi che assumeva maturati per aver espletato, per conto dell'### di ### A. Card arelli, l'incarico di supporto al 3 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### responsabile unico del procedimento (### per le opere ospedaliere finanziate ex art. 20 legge 67/1988 - 2^ fase.  2. Il tribunale di Napoli, con ordinanza n. 4359 del 2014, ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., disp oneva il pagamento d ella minor somma di euro 467.8 35,30, revocan do il decreto ingiuntivo originariamente concesso. Con la separata ordinanza dichiarava estinto il giudizio.  3. La Corte d 'appello d i Napoli rigett ava il gravame proposto dall'### evidenziando l'inammissi bilità dello stesso non avendo l'appellante interesse ad ottenere una pronuncia differente da que lla impugnata nella qual e «era risultato totalmente vittorioso». 
A seguito dell'istanza presentata nel corso del giudizio di prime cure dal dif ensore dell'O rlacchio l'11/2/2014, denominat a «riproposizione domanda ingiunzionale», il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti nella quale si verbalizzata che «il difensore dell'opposto espre ssamente si riportava l'istanza ingiunzionale notificata alla controparte e chiedeva “la concessione della provvisoria e secuzione del decreto ingiuntiv o opposto e la concessione dell'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater, bis ovvero ter c.p.c. per euro 467.835,30 come accertato nella CTU ovvero in via subordinata di euro 131.449,25”, domanda che veniva accolta con l'ordinanza impugnata in sede d'appello. 
Il giu dice istruttore rinviava l'u dienza di precisazione delle conclusioni del 22/1/2015, poi celebratasi il ###. 
Il difensore dell'### chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo «stante la pendenza del grado di appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.». 
Il tribunale, considerato che la parte intimata (### non aveva manifestato la volontà che venisse pronunciata la sentenza ex art. 4 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 186-quater, comma 4 , c.p.c. e che, du nque, l'ordinanza av eva acquistato valore di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, dichiarava estinto il giudizio. 
La Corte territoriale, dunque, rilevava che avverso l'ordinanza di estinzione non era stata proposta impugnazione ex art. 308 c.p.c. e, pertanto, il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo era da intendersi definitivamente concluso, «per cui ogni altra valutazione estranea all'oggetto di cui all'ordinanza era inammissibile stante il disposto del comma 3 dell'art. 186-quater c.p.c., a mente del quale se d opo la pronuncia de ll'ordinanz a, il processo si estingueva, l'ordinanza acquistava l'effic acia della sentenza impug nabile sull'oggetto dell'istanza, efficace la cui sussistenza il comma 4 della norma in esame rimett eva la valutaz ione esclusiva della parte intimata che poteva e doveva entro 30 giorni chiedere che venisse pronunciata la sentenza eventualmente modificativa o annullativa dell'ordinanza emessa pena la acquiescenza la stessa». 
Pertanto, stante l'espressa richiest a, con la quale il dife nsore dell'### chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 467.835 ,30 a chiusura dell'istruttoria e stante l'espressa richiesta di parte i ntimata di cancellaz ione della causa dal ruolo, l'appello proposto era in ammissibile «avendo il giudic e istruttore accolto la richiesta e condannando l'opponente anche al pagamento delle spese della fase di opposizione».  4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15575 del 4/6/2024, accoglieva il ricorso dell'### precisando che l'ordinanza ex art.  186-quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del giudizio di primo grado «che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti 5 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### le domande o, in ipotesi, non si pronuncia affatto, implicitamente rigettando le domande». 
Nel caso di specie, il tribunale aveva definito, con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., «tutto il giudizio di primo grado, accogliendo la dom anda del professionista limitatam ente all'impo rto di euro 467.835,30, nella sostanza implicitamente rigettando la richiesta del maggiore importo di euro 1.224.591,22, con la conseguenza che per far valere il maggiore credito per euro 756.755,92 l'originario attore era gravato dall'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passata in giudicato».  #### non avrebbe invece potuto legittimamente richiedere la prosecuzione del giudizio di primo grado, né il giudice di primo grado avrebbe potuto proseguire il giudizio e definirlo con sentenza, «essendosi già esso concluso con l'adozione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che ha prodotto gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto d el giudizio, pur avendo pro nunciato solo su alcune domande o capi della domanda, non essendo stata richiesta dalla parte intimata - l'unica legittimata a chiederla - la pronuncia della sentenza». 
Per tale r agione, ad avviso del la Corte di cassazione, «correttamente l'### che si è ritenuto insoddisfatto dall'ordinanza del giudice di prime cure , ha impugnato il provvedimento in ragione del suo interesse ad una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado avrebbe potuto provvedere sui capi della domanda per i quali era mancat o la decisione di merito». 
Non vi era stata certamente da parte dell'### che pure aveva chiesto l'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater c.p.c. per la somma di euro 467.835,30, manifestazione di 6 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### volontà di prestare acquiescenza ovvero di rinunciare al maggiore credito preteso. 
Pertanto, la sentenza d'appell o veniv a cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per la pronuncia «sul merito dell'appello proposto dall'### 5. In parallelo l'architetto ### (ed è questo il giudizio che viene in esame dinan zi a que sto collegio), dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo nell'anno 2011 per il credito di euro 1.224.591,22, proponeva atto di citazione in d ata 26/7/2018 nei confronti dell'### di ### io ### (d'ora in poi solo ###. 
Deduceva che a partire dall'anno 1997 aveva svolto in favore dell'ospedale la sua attività di architetto nelle diverse operazioni di ristrutturazione del complesso ospedaliero.  5.1. In particolare , per quel che anc ora qui rilev a, era stato nominato redattore del progetto preliminare della seconda fase dei finanziamenti di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, nonché organo di supporto al RUP per l'attività di realizzazione della cucina e del centro ristoro dell'ospedale.  5.2. Successivamente, con delibera del direttore generale n. 282 del 27/3/2000 e n. 453 dell'8/5/2000 il ### aveva aderito al progetto esecutivo di realizzazione di st rutture di tipo ### destinate ai pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali ed alle loro famiglie. Ven iva, dunque, nominato, con delibera del direttore generale n. 674 del 10/7/2000, RUP del procedimento per la realizz azione della struttura, con il compito di c urare le progettazioni necessari al conseguimento del finanziamento. 
Con delibera del direttore generale n. 949 del 13/10/2000 veniva approvato il progetto tecnico redatto dall'### 7 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 5.3. Con l'art. 20 della legge finanziaria n. 67 del 1988 veniva autorizzata l'esecuzione di diversi inte rventi di ristru tturazione edilizia ed ammod ernamento te cnologico del patrimonio sanitario pubblico. #### redigeva il progetto preliminare di dette opere, appro vato con delibera del direttore ge nerale del ### n. 1200 del 13/12/ 2000. Con la delibera del direttore generale n. 924 del 23/9/2002 veniva conferito all'attore l'incarico di supporto al RUP per le dette opere di ristrutturazione.  ###à dell'attore si concludeva con l'ottenimento dei decreti di finanziamento del Ministero della ### in favore del ### 6. Con no ta del 17 /6/2010 il diretto re della gestione del ### comunicava all'attore l'avvio del procedimento di revoca degli incarichi conferiti con le delibere delle D.G. nn. 674/2000 e 949/2000, per la realizzazione d ella struttura ### non ché dell'incarico conferito con la deli bera n. 168 del 2003 (per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dei padiglioni ai sensi della legge n. 67 del 1988, per il quale ricopriva il ruolo di supporto al ###. 
Con le delibere del direttore generale nn. 521/2010 e 522/2010 veniva disposta la revoca dei due incarichi.  7. Pertanto, l'attore chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dagli incarichi, con condanna della convenuta ### al risarcimento degli stessi specificati in: a) spese di assicurazione per l'importo di euro 3.500,00; b) danni da perdita di chances da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque in somma non inferiore ad euro 348.717,65; c) danno all'immagine nella somma di euro 100.000,00.  8. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 25/10/2017, dichiarava improcedibile la prima domanda, ri gettand o le altre pro poste all'attore. 8 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 9. Con l'att o d'appello l'architetto ### chiedeva:1) accertare e dichiar are il dirit to ai compensi relativi all'at tività d i supporto al RUP che, in relazione finanziamenti statali, l' ### avrebbe dovuto svolgere in assenza di revoca degli incarichi, con conseguente condanna alla somma complessiva di euro 364.303,47; 2) in relazione all'attività svolta nell'ambito dell'### accertare e dichiarare la spettanza dei seguenti importi: euro 26.698,21 a saldo del compenso p er l'elaborazione del progetto preliminare della variante; euro 12.863,51 per gli adempimenti relativi alla produzione degli atti di archivio; per un totale di euro 39.561,72; 3) nell'ambito degli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, accertare e dichiarare la spettanza dell'importo di euro 278.279,00 a titolo di ingiustificato arricchimento per l'attività svolta dall'### quale redattore del progetto pre liminare dell'in sieme costituito dai sei progetti distinti. 
Nell'ambito dell'appello l'### deduceva tre motivi: 1) il difetto assoluto di motivazione della sentenza di prime cure; 2) l'erronea decisione del tribu nale di ritenere improcedibile la domanda per indebito frazionamento del credito - con riguardo alle fatture n. 3/2012 di euro 26.198,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51, entrambe relative all'attività espletata per la realizzazione dell'### (nell'ambito di questo secondo motivo venivano inserite quattro questioni: 1) intrinseca illogicità di tale capo della sentenza; 2) illegittimità della statuizione di improcedibilità della domanda per violazione e falsa applicazione di legge e dei principi giurisprudenziali più recenti; 3) illegittimità dell a statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa; 4) illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento); 9 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 3) accoglim ento della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 278.27 9,00 a tit olo di ingiustific ato arricchimento ex art. 2041 c.c. (attività di supporto al RUP per la ristrutturazione edilizia ex art. 20 legge n. 67 del 1988); nell'ambito del 3º mo tivo di appe llo veniva ricompresa anche la dogli anza relativa al rigetto da parte del tribunale della domanda «volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno in ragione della revoca dell'incarico di RUP per i finanziamenti statali, ex art. 2227 c.c.».  10. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'11/4/2022 accoglieva solo il terzo motivo di appello.  10.1. Reputava infondato il primo motivo di appello relativo al difetto assoluto di motivazione.  10.2. Riteneva infond ato anche il secondo motivo di appello dell'### relativo al frazionamento del credito. Infatti, il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di euro 46.657,24, relativa a prestazioni eseguite in esecuzione dell'incarico di RUP nell'ambito del procedimento attinente all'### Il tribunale aveva ritenuto improcedibile tale domanda. 
In particolare, rimarcava la Corte d'appello, il tribunale aveva correttamente reputato improcedibile la dom anda di pagamento relativa ai compensi pe r l'incarico svolt o di RUP nella proge tto ### in quanto l'### «ha richiesto ed ottenuto dal tribunale di Napo li decreto ingiunti vo n. 7680/2011 opposto dalla #### con conseguente instaurazione del relativo antecedente giudizio di cognizione» (veniv a richiamata la sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 4090 del 2017). 
Effettivamente, l'appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli con il decreto ingiuntivo n. 7680 del 2011 somme 10 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### «per il recupero dei compe nsi relativi all'attività svol ta fino alla revoca dell'incarico». 
La dom anda di pagamento per comp ensi rela tivi a pretese «attinenti alle medesime p restazioni», non ché «al med esimo rapporto intercorrente tra le parti», comporta va un indebito frazionamento del credito, con conseguent e improcedibilità d ella domanda. 
Aggiungeva la Corte territoriale che tale impro cedibilità comportava «il rituale assorbimento d elle ulteriori due questioni oggetto del motivo d'appello, attinenti al merito della stessa». 
Ed infat ti, con la terza questione l'### lament ava l'illegittimità della statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa, «violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione e 132, n. 4 c.p.c., nonché, comunque degli articoli 112,115 e 116 c.p.c.», me ntre con l a quarta censura deducev a «l'illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda su bordinata, volta ad ottene re il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento».  10.3. La Corte d'appello accoglieva il terzo motivo di gravame articolato dall'### In particolare , il tribunale di Napoli a veva affe rmato che difettavano di specifica allegazione, e comunque risultavan o non provati, i presupposti de lle cond izioni dell'azione ovvero l'impoverimento economico del professionista, e l'arricchimento dell'ente pubblico in conseguenza di detta attività professionale e, soprattutto, il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ospedale ### In realt à, ad avviso della Corte d'appello, doveva farsi applicazione del principio giurisprudenziale per cui, il privato attore 11 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione deve provare il fatto ogg ettivo dell'arricchimento , «senza che l'amministrazione possa opporre il mancat o riconoscimento dello stesso, potendo e ssa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluta o non fu consapevole». 
Nel caso di specie l'utilitas si era concretizzata nell'approvazione del progetto redatto dall'appellante per la realizzazione dell'opera. Il progetto preliminare riguardava le op ere di ristrutturazione dei padiglioni B, E, F e G ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988. 
L'### aveva sv olto i compiti di supporto al RUP oltre alla redazione del progetto preliminare. 
La Corte d 'appello procedeva ad una valutazione di car attere equitativa ex art. 1226 c.c., evidenziando che l'importo si componeva delle spese sostenute e delle p erdite patrimoniali sopportate dal professionista, «eccetto i benefi ci e le aspettative conn esse al corrispettivo non percepito per l'at tività professionale (l ucro cessante)». 
Chiarisce la Corte che «l'esten sione dell'indennizzo al lucro cessante svilirebbe la sanzione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme inderogabili». 
La somma rico nosciuta era, dunque, di euro 200 .000,00 già rivalutata al momento della decisione («attualità»), oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione.  10.3. La Corte territoriale rigettava, invece, l'altra porzione del terzo motivo d'appello, relativo alla mancata applicazione di quanto disposto dall'art. 2227 c.c., con rife rimento al pagament o dell'importo di euro 364.303,47, in relazione al progetto preliminare della 2° fase, a titolo di «mancato guadagno» in ragione della revoca dell'incarico di RUP per i finanziamenti statali. 12 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### l'appellan te doveva trovare applicazione l'art. 11 della convenzione sottoscritta dalle parti integrante la delibera del DG 168 del 2003 di nomina dell'### al ruolo di supporto al ### in quanto in detto articolo si stabiliva che «in tema di recesso avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2227 c.c.». 
In realt à - chiarisce la Corte d'appello - era condivisibil e la motivazione del tribunale di Napoli, per cui, tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'attore, «trattasi di una fattispecie sicuramente rientrante nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, per cui trovano applicazione le disposizioni speciali di cui agli articoli 2229- 2238 c.c., […] con prevalenza, in caso di contrasto, sulle disposizioni di carattere generale previste dal ### I per il lavoro autonomo».  ###. 2227 c.c. era norma di carattere generale che disciplinava il recesso unilaterale dal contratto di prestazione d'opera autonomo da parte del committen te, con la p revisione dell'obbligo per quest'ultimo di tenere indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e «delle mancato guadagno». 
Tuttavia, nel caso di specie, trat tandosi di r apporto di lav oro professionale, di natura intellettuale, trovava applicazione l'art. 2237 c.c., per il qu ale, in ipote si di recesso ad nut um da parte d el committente, quest'ultimo doveva rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e pagare il compenso per attività svolta «senza il mancato guadagno previsto invece dall'art. 2227 c.c.». 
Sulla derogabilità dell'art. 2237 c.c. la Corte di cassazione si era espressa favorevolmente solo nel senso di consentire alle parti di escludere la facoltà di recesso anticipato del committente, in quanto tale norma non costituiva di per sé norma imperativa, ma non già anche di prevedere, in caso di recesso del committente, il diritto del prestatore d'opera anche al m ancato guadagno, previo richiamo della disciplina di cui all'art. 2227 c.c.. 13 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### parziale delle pretese dell'### giustificava la compensazione nei limiti del 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### depositando memoria.  12. Ha resistito con controricorso l'### di ### 13. ### generale, nella persona del dott. ### ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380- bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rig ettata la domanda di pagamento dell'importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno ( violazione e falsa applicazione di legge: art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2237 e 2227 c.c. e, in generale, dei principi disciplinanti la distinzione tra norme imperative e dispositivi)». 
In partic olare, il ricorrente impugna la sente nza del la Corte d'appello nella parte in cui ha negato all'### l'indennizzo per mancato guadagno previsto dall'art. 2227 c.c., per l'importo di euro 364.303,47, benché pattiziamente e, dunque, con contratto scritto disciplinante il rapporto, si facesse riferimento nell'art. 11 della convenzione proprio all'art. 2227 c.c. («In caso di recesso i rapporti saranno regolati dal codice civile ed in particolare dall'applicazione dell'art. 2227 c.c.»). 
La Corte t erritoriale sare bbe incorsa in errore nel rit enere inapplicabile al caso di specie l'art. 2227 c.c., benché richiamato nell'art. 11 della convenzione stipulata tra le parti. 14 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### possibilit à di deroga all'art. 2237 c.c., sarebbe stata quella «di consentire alle parti di escludere, in radice, tale facoltà di recesso anticipato». 
Per il ricorrente, però, tale ragionamento sarebbe irragionevole, in quanto, proprio perché il principio enunciato dalla giurisprudenza di legitt imità (si cita Cass. n. 21904 del 2018) consente la derogabilità della disposizione, non costituendo norma imperativa, «nulla vieta alle parti di liberamente derogarvi in via pattizia, non solo nel senso di escludere in radice tale facoltà di recesso ma [..] anche mantenendo ferma detta facoltà ma a condizioni più onerose per il recedente». Se, dunque, dal carattere dispositivo della norma, consegue, addirittura, la potestà per le parti di escludere in radice la facoltà di recesso « a maggior rag ione dal sud detto carattere la norma non può che ragionevolmente inferirsi che le parti abbiano, certamente, anche il potere di mantenere ferma la facoltà di recesso, rendendone solo più oneroso l'esercizio».  2. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.  2.1. Occorre prelimin armente suddividere i lavori espletati dall'architetto ### in favore dell'osp edale ### in tre diverse tipologie. 
Il lavoro espletato in favore del ### in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione, è quello che attiene al «progetto preliminare della 2° fase dei lavori», quale supporto al ### per la somma di euro 364.303,47, chiesta in sede di appello per mancato guadagno, con riferimento alle «attività che avrebbe dovuto svolgere in assenza della revoca», ai sensi dell'art. 2237 c.c..  2.2. Altra tipologi a di prestazione riguarda il lavoro espletato dall'### per la realizzazione della struttura dell'### con nomina RUP attraverso la delibera del DG n. 674 del 10/7/2000. Con delibera n. 949 del 2002 è stato app rovato il progetto tecnico 15 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### dell'### In appello l'architetto ### ha chiesto la somma totale di euro 39.561,72, di cui euro 22.698,21 a saldo del compenso per il progetto preliminare della variante, ed euro 12.863,51, per la produzione di atti di archivio. 
La revoca da parte del ### ha riguardato proprio le delibere n. 674 del 2000 e n. 949 del 2000 , entrambe relative alla realizzazione dell'### 2.3. La terza tipologia di prestazioni è quella riferita alla delibera DG n. 924 del 23/9 /2002, con lo svolgimento dell'incarico di supporto al RUP per la ristruttu razione edilizia di vari p adiglioni dell'ospedale, ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, con richiesta in appello, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di euro 278.279,00.  3. Tornando, dunque, alla richiesta di pagamento per «mancato guadagno» ex art. 2227 c.c., formulata dall'Avv.  ### io, deve reputarsi consentita la dero ga convenzionale a qu anto dis posto dall'art. 2237 c.c. (con la previsione dunque della spettanza anche del mancato guadagno in caso di recesso ad nutum del cliente), per la prest azione resa dal professionista inte llettuale, nel la specie avente la qualifica di architetto - dunque quale «profession ista tecnico» - (mentre alcune precisazioni dovranno essere inserite in ordine ad altre figure professionali peculiari, ove vengono in gioco interessi presidiati dalla ###.  3.1. Ed infat ti, ai sensi dell'art. 2237 c.c. ###, inserito nell'ambito del ### del codice civile, nelle norme dedicate alle «professioni intellettuali», si prevede che «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta». Non v'è, dunque, alcun riferimento al diritto del prest atore d 'opera, che abbia s ubito il recesso ad nut um da parte d el cliente, di pretend ere anche il «mancato guadagno». 16 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'####. 2227 c.c., invece, dedicato alle modalità di esercizio del recesso unilaterale del contratto, nell'ambito del contratto d'opera «relativo al «lavoro auto nomo» “manuale”, come dis cipli nato dal ### I del codice civile, stabilisce che «il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno».  4. È pacifico in dottrina che la peculiare modalità di declinazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nut um nei confronti del professionista intellettuale, si collega proprio alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto (Cass., 10/1/1962, n. 10), la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuaz ione (Cass., sez. 2, 1 7/3/1980, n. 1760, che sottolinea il carattere particolarmente fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale sicché la facoltà di recesso del commit tente risulta elemento caratterizzante del rapporto; anche Corte cost., sentenza n. 25 del 1974, ha reputato che il recesso ad nutum del cliente deriva dalla circostanza che la prestazione del professionista è basata sull a fiducia e non è fungibile). 
Si è anche rimarcato in dottrina che il recesso ### irretroattivo ad nutum spettante al cliente si fonda su: accentuata fiduciarietà; obbligazione potestativa ex parte creditoris; tutela del contraente “debole”. Tutti element i che convergono a garantire l'interesse all'estinzione, rovesciando l'ordine sancito dall'art. 1372 Pertanto, il cliente che m anifesti la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale ha l'obbligo di rimborsare al prestatore d'opera le spese da lui sostenute e di corrispondere un compenso per l'opera svolta, da determinarsi in base ai criteri di cui 17 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### all'art. 2233 c.c., tenen do conto non solta nto dell'attività preparatoria, ma anche degli esborsi a cui il professionista abbia dovuto far fronte con riguardo alla programmazione dell'intera opera affidatagli. 
Tuttavia, tale indennizzo - in base alla secca disposizione di legge - non si estende al mancato guadagno. Deve, invece, verificarsi se le p arti possano c onvenzionalmente derogare a quanto previsto dall'art. 2237 c.c., sia in ordine al re cesso ad nut um, sia con riferimento alla eventuale previsi one di ristor are il professionista intellettuale del mancato guadagn o, essendo entram bi i profili strettamente legati tra loro, e fondati en trambi sulla peculiare fiduciarietà dell'incarico.  5. ### di legittimità più recente afferma che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in gen erale. Posto che la disciplina del re cesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso de lle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera esegu ita, men tre quella dettata dall'art. 2227 c. c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiari tà che contraddist inguono la prestazione d'opera intellettuale (Cass., sez. 9/1/2020, n. 185). 
Del resto, questa Corte, a conferma della circostanza per cui, in caso di recesso del cliente, nel contratto di opera professionale, non spetta il mancato guadagno, ma solo il compenso per la porzione di opera svolta, ha ritenuto che, in materia di prestazioni professionali, 18 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il recesso del cliente, g iustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in c aso di pattuizione forfettaria del cor rispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass., 29/12/2020, n. 29745; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11264). 
Analogamente, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione di opera professionale il client e può sempre recedere dal contrat to, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art 2237, primo comma, cod. civ). Se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, essa - salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere p roporzionalmente rid otto in relazione all'opera prestata (Cass., sez. 3, 11/10/1973, n. 2558; di recente Cass., 2, 9/12/2022, n. ###, con riferimento al contratto di prestazione professionale dell'avvocato in materia stragiudiziale).  6. Va rammentata, sul punto, la tesi dottrinale per cui il recesso del cliente opera ex nunc e salva il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta, mentre una diversa volontà od opinione del cliente medesimo sulle conseguenze della propria dic hiarazione di recesso, anche se espressa formalmente nell'atto, rimane priva di rilevanza. 
Ciò in quanto l'esercizio da parte del cliente del potere di recesso ad nutum non può essere fonte di responsabilità, in base al principio qui iure suo utitur neminem laedit, né può legittimare la proposizione da parte del professionista dell'azione di risoluzione del contratto per 19 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### inadempimento (in giurisprudenza di merito C. App., Milano, sez. 1, 13/2/1970, per cui l'invito rivolto al professionista di non interessarsi più dell'opera affidatagli e di restituire i relativi documenti, implica la comunicazione della propria v olontà di recedere d al rapporto, esercitando una facoltà espressamente riconosciuto dalla legge: il cliente non incorre in responsabilità, ma deve rimborsare all'altra parte le spese sostenute e pagarle il compenso per l'opera svolta).  7. Nonostante il carattere fortemente fiduciario del rapporto tra cliente e professionista nell'ambit o delle prestazioni int ellettuali, tuttavia questa Corte, di recente ha ritenuto sussistere la possibilità di deroga con sp ecifico riferimento alla recedibilità ad nutum in favore del cliente, nel senso che questi può esserne privato mediante espressa e inequivoca pattuizione negoziale. 
In questo caso, la deroga negoziale favorisce, con tutta evidenza, il professionista intellettuale. 
Pertanto, si è chiarito che, in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di re cesso "ad nut um" d el cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di inte grare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mer a apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interru zione unilaterale dal contratto da parte del committe nte compo rta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass., sez. L, 7/10/2013, n. 22786; anche Cass., sez. L, 7/9/2018, n. 21904). 20 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 8. In taluni casi si è ritenuto che l'obbligo di rimborso possa essere derogato dalle parti, le quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizz azione di un determinato risultato, sicché il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condiz ione sospensiv a, comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte d el cliente sia st ato causa d el venir meno d el risulta to oggetto di tale condizione (Cass., n. 14510 del 2012; Cass. n. 11497 del 1992). 
In que sto caso, dunque, la clau sola negoziale è a favore del cliente, in quanto, in caso di mancato avveramento della condizione, il professionista intellettuale non ha diritto al compenso. 
Ci si trova, insomma, dinanzi a clau sole convenzionali che denotano la derogabilità della norma di cui all'art. 2337 c.c., ad opera delle parti, talora a vantaggio di una, talora a vantaggio dell'altra.  9. Se così è, a llor a deve repu tarsi consentito, con speci fico riferimento alla prestazione resa dall'architetto, un accordo negoziale con cui si preveda che, in caso di recesso ad nutum da parte del cliente, nei confronti del professionista intellettuale, a quest'ultimo spetti anche il «mancato guadagno», come nell'ipotesi di cui all'art.  2227 c.c., event ualmente richiamat o - come n ella specie - in apposita convenzione tra le parti. 
Trattasi - è vero - di diversa disciplina, che il legislatore ha voluto disegnare proprio per mettere in evidenza le peculiari distinzioni tra il contratto d'opera manuale ed il contratto reso nell'ambito delle professioni intellettuali. Ciò, probabilmente, per garantire in modo significativo il peculiare rapporto fiduciario che dev e necessariamente intercorrere fra le parti n el contratto d'opera professionale, per tutto il corso di svolgimento dello stesso. 21 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### non sussistono i requis iti necessari per ritenere che l'art. 2237 c.c. - per lo men o con rifer imento al rapporto professionale tra architetto e cliente - costituisca una norma imperativa, e quindi inderogabile dalle parti.  10. E' sufficiente osservare che sovente sono ritenute imperative le norme che sono poste a presidio di interessi pubblicistici tutelati dalla ### come per esempio in materia di tutela - anche indiretta - della salute ( Cass., sez. 2, 18/7/200 3, n. 112 56, con riferimento ad una fornitura di caffè, ove le relative confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto; Cass., sez. L., 6/5/2021, n. 12030, in ordine agli specifici requisiti richiesti per chi è chiamato a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo della ### o in tema di tutela dell'evidenza pubblica (Cass., sez. 1, 12/8/2010, n. 18644 ove è considerat a norma imp erativa quella che att ribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore d ell'appal to la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cu i base soltanto si può pro cedere all'affi damento dei lav ori; ved i anche Cass., sez. 5, 24/7/202 4, n. 206 13, in tema di disciplina del compenso degli am ministratori di società d i capitali). La norma imperativa è stata ravvisata anche in caso di condot te tenute in contrasto con norme penali (Cass., sez. 2, 19/7/2023, n. 21434; Cass., sez. 2, 7/3/2022, n. 7363). 
Pertanto, si è chiarito che, poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 cod. civ. il contrat to è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di un a norma pro ibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della san zione dell'invalidità dell'atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della 22 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma (Cass., Sez.U., 21/8/1972, n. 2697; Cass., Sez.U., 16/11/2022, n. ###, ha, invece, escluso la natura imp erativa all'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al limite di finanziabilità del mutuo fondiario; Cass., Sez.U., 15/3/2022, n. 8472, che ha ricono sciuto la validità della fideiussione prestata da un confidi minore nell'interesse di un proprio associato).   11. La possibilità per le parti di derogare al disposto dell'art.  2237 c.c., con specifico riferimento all'architetto (o all'ingegnere), e quindi al «professionista tecnico», non solo quanto ai limiti al potere di recesso ad nutum, ma anche in ordine al riconoscimento, tramite accordo negoziale, del mancato guadagno, può individuarsi anche negli artt. 10 e 18 della legge 2/3/1949, n. 143, tuttora vigente. 
Si premette che tale normativa speciale trova applicazione solo in mancanza di un diverso accordo negoziale, come è accaduto nel caso che è oggetto di esame, in cui le parti hanno concordato di applicare al contratto di prestazione intellettuale ex art. 2237 quanto previsto per il contratto di prestazione manuale ex art. 2227 c.c., soprattutto per il riconoscimento anche del mancato guadagno.  ###. 2230 c.c., infatti, dispone che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è regolato «dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente», facendo salve però «le disposizioni delle leggi speciali». 
Infatti, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie, tra architetti ed una società privat a), quando esista una valid a intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della 23 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; né possono applicarsi le disposizioni dell'art.  10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, ope rando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass., sez. 2, 11/7/2011, 15206; più recentemente Cass., 15/12/2021, n. 40182).  12. ###. 10 della legge n. 143 del 1949, dunque, prevede che «la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professio nista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso».  ###. 18, poi, della legge n. 143 del 1949, stabilisce che «quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si li mitano solo ad alcu ne funzioni parziali, alle q uali fu limitato l'incarico origin ario, la valutazione dei compensi a pe rcentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'all egata tabella B aumentata del 2 5 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10».  13. Un elemento di interpretazione forte - che spinge verso la possibilità di deroga negoziale alle previsioni dell'art. 2237 c.c., con specifico riferimento ad ingegneri e architetti - affonda le proprie radici nella sentenza n. 366 del 2000 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949. 
In particolare, in motivazione si è chiarito che la maggiorazione del 25 per cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli 24 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### artt. 10 e 18 della legge n. 143 del 1949, nell'ipotesi di “sospensione” dell'incarico - anche se «il lemma è inte rpretato dalla costante giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e prop ria» - costituisca una forma forfet taria di risarcimento del danno. 
Ha e videnziato la Corte cost ituzionale che «la suddetta maggiorazione è volta sia a compensare l'ingegnere o architetto per l'impossibilità di realizzare il proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto; sia a tener conto della circostanza che il lavoro dell'ingegnere o architetto racchiude un 'utilità potenziale, suscettibile di essere apprez zata soltanto n ei successivi stadi di realizzazione dell'opera». 
Per tale ragione, dunque, si deve escludere «che l'indennità di cui agli articoli 10 e 18 della legge n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima».  ### il risarcimento del danno, nell'ipotesi prevista dall'art.  10, secondo comma, può essere preteso dal professionista soltanto «deducendo, e provando, l'altrui colpevole condotta» (si cita n. 401 del 1985). 
Precisa, quindi, la Corte costituzionale che «la maggiorazione del 25 percent o della tariffa in caso di revo ca dell'incarico non è ingiustificata […] il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente [… ] non è consentito il cumulo di inde nnità e risarcimento, ove questo sia maggiore». 
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa de lla peculiarità delle prestazioni d ovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico». 25 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 13. La sentenza di questa Corte (n. 401 del 1985), richiamata espressamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n.366 del 2000, affermava che, in tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 1 43 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 cod. civ., in quant o, pur non limitand o l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria "ex lege", statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25%. La norma del secondo comma dell'art. 10 configura, invece, una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colp evole condott a del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza non potendo limitare il suo esame al danno eccedente il pred eterminato inde nnizzo, il quale resta assorbito nel risarcimento, ove risulti di entità minore del danno in concreto provato. 
In tal senso si è pronu ncia ta quest a Corte (Cass., sez. 1, 11/9/2009, n. 19700) successivamente, rilevando che la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa delle peculiarità delle prestazioni d ovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la mag giorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico».  13.1. Già in precedenza la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 d el 1984, avev a ritenuto n on fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 143 del 1949, con riferimento all'art. 3 Cost. 
Aveva, infatti, affermato che «la maggiorazione del compenso per l'incarico parziale, ha nella specie un sicuro e razionale nesso con 26 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e architetti». 
Ciò in q uanto v a ravvisato «uno specifi co e rilevan te interesse dell'ingegnere od architetto a seguire lo svi luppo completo dell'opera», sia per quanto concerne «la fedele esecuz ione del progetto», sovraintendendo «direttamente all'integrale compimento dei lavori», sia perché «il progetto esige, invero, l'intuizione e la soluzione dei fondam entali problemi tecnico architettonici che condizionano il compimento dell'opera: e di questa esso contiene, in nuce, i caratteri e gli eventuali pregi». 
Di qui, la conseguenza che, per lo meno in materia di liquidazione dei compensi di ingegneri e architetti, vi sia spazio per la derogabilità di cui all'art. 2237 c.c. , con la previ sione convenzionale della corresponsione in favore del professionista intellettuale anche del mancato guadagno, in caso di recesso del cliente.  14. Permangono, invece, seri dubbi in ordine alla possibilità che, in presenza di interessi pubblicistici di elevato rilievo, perché tutelati dalla ### possa convenzionalmente derogarsi all'art. 2237 c.c., con la previsione che, in caso di recesso del cliente, quest'ultimo possa obbligarsi a pagare al professionista intellett uale anch e il mancato guadagno. 
Del resto, già in passato, questa Corte (Cass., sez. 3, 3/4/1974, n. 947) ha afferma to che «mentre, in te ma di contratt o d'opera manuale, il committente in caso di recesso, deve tenere indenne il prestatore d'opera, oltre che delle spese e del lavoro eseguito, del mancato guadagno, in vece, in tema di prestazione d'opera intellettuale, il cliente che recede non è tenuto a corrispondere un compenso professionist a per il mancato guadagno. E, cioè, è evidente che il legislatore ha inteso assicurare, in ogni caso, la concreta possibilità del recesso proprio per quel carattere fiduciario, particolarmente intenso del rapporto, negando al prestatore d'opera 27 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il det to compenso e con ciò liber ando da remore di carat tere economico del cl iente (che de ve appunto sentirsi effe ttivamente libero di recedere dal contratto, qualora ritenga non più meritevole della sua fiducia professionista)». 
Peraltro, la dottrina ha rimarcato che, per quanto riguarda in particolare la prestazione d'opera del professionista, la difesa legale, come pure la cura di un malato, vengono qui in considerazione non già per quel risultato che da esse può attendersi in un momento successivo, ma come complesso di attività dovute dal debitore in relazione ad un'utilità immediata, che discende dalla loro idoneità a far conseguire altra utilità ### per i fini del cliente. 
Nel caso di attività dell'avvocato o del medico è chiaro che vengono in rilievo interessi pu bblici costituzionalmente prote tti, come il diritto alla difesa delle proprie ragioni ex art. 24 Cost. ed il diritto alla salute ex art. 32 Cost., con la possibilità concreta che si ponga la questione della natura imperativa dell'art. 2237 c.c., con riferimento a tali specifiche fattispecie.  14.1. Per lo meno in questi specifici ambit i potreb be essere seguita la dottrina, per la quale gli elementi fiduciari e l'analogia con l'appalto danno corpo alla convinzione che si tratti di un'ipotesi di recesso che non richiede motivazione ed è del tutto arbitrario. È proprio perché il recesso del cliente prescinde dalla presenza o meno di giust i motivi a carico del p restatore d'opera inte llet tual e, la risoluzione unilaterale del contratto ha effetto ex nunc, ma il cliente è in ogni caso tenuto a determinate prestazioni. 
Insomma, la disciplina speciale dell'art. 2237 c.c. trova il suo fondamento nella natura fiduciaria del rapporto, che determina la prevalenza dell'interesse ### del cliente, rispetto a quello del professionista. ### del professionista a portare a compimento l'opera intellett uale, anche per i riflessi di natura morale che ne 28 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### derivano, non trova nella vigente normativa autonoma tutela, tanto che la dich iarazione negoziale di recesso viene qualificata come negozio astratto, seppure esistano norme in senso contrario, che però, per la loro specifica portata, non sembra possano incidere sul principio generale della disposizione esaminata. 
Per tale r agione l'art. 2237 c.c. attribuis ce al cliente l'incondizionato diritto, potesta tivo, di recedere dal rapporto, ponendo a carico dello stesso cliente il solo vincolo di corrispondere il compenso per l'opera prestata dal professionista.  15. Presenta aspetti condivisibili, allora - nell'ambito circoscritto di talune professioni intellettuali particolarmente sensibili alla tutela di valori costituzionali - la tesi dottrinale per cui le ragioni sulle quali si fonda la tutela d el premin ente interesse del cliente, vanno ricercate nella circostanza che la prestazione d'opera intellettuale è destinata a soddisfare gli inte ressi del creditore-cliente, cui si aggiunge, a rafforzare la valutazione del legislatore, la particolare natura e centralità degli interessi medesimi, che spesso assumono - in partico lare nelle tradizionali professioni liberali - rilievo costituzionale, come appunto indicat o per le professioni dell'avvocato e del medico.  16. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di pagamento della fattura n. 3/2012 di euro 26.698,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51. A. violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione ai principi in tema di frazionamento del debito». 
Il giudice d'appello erroneamente, decidendo sul secondo motivo di gra vame articolato dal ricorrent e, relativo all'attività esp letata dall'### con riferimento alla real izzazione dell'### e segnatamente in relazione alla fattur a n. 3 del 2012 per e uro 29 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 26.698,21 ed alla fattura n. 5 del 2012, per euro 12.863,51, avrebbe ritenuto improcedibile la domanda per illegittimo frazionamento del credito, avendo in precedenza il ricorrente chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nell'anno 2011 dal tribunale di Napoli, per tutte le prestazioni eseguite fino alla revoca degli incarichi, avvenuta con delibere del DG n. 521 del 2010 e n. 522 del 2010. 
Sussisterebbe, aggiunge il ricorrente, un «interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata», senza contare che la stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 4080 del 2017 ha reputato che «il creditore può , in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma p rovata do cumenta lmente e con il proce dimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito». 
Poiché il ricorrente che ha agito con ricorso monitorio per la somma prov ata documentalmente avrebbe diritto di agire in via ordinaria per ottenere, invece, il pagamento dell'attività residua.  16.1. Sempre n ell'ambito del secondo mo tivo di ricorso per cassazione, ma sotto la lettera B (a pagina 10 del ricorso) il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per irragionevolezza e, dunque, carenza, della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c.) e, comunque, sua illegittimità per vizio di motivazione (art. 360, primo comma, 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, oggetto di discussione tra le parti)». 
Il ricorre nte, infatti, aveva chiesto, in v ia subordinata, il pagamento delle dette due fatture e, in particolare della fattura n. 5 del 2012, «a titolo di ingiustificato arricchimento», sicché sarebbe errata la motivaz ione de lla Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che «la declaratoria di improcedibilità della domand a 30 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### comporta il rituale assorbimento delle ulteriori due questioni oggetto del motivo d'appello, attinenti al merito della stessa». 
In particolare, si impugna la sentenza d'appello nella parte in cui è stata rigettata la «quarta censura» relativa alla «illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento». 
Ad avviso d el ricorrente, la domanda di in giustificato arricchimento, presupponendo che la p restazione non sia riconducibile nell'ambito del rap porto contrattuale, «non può mai dare origine ad un indebito fraz ionamento del credito» , sicché si sarebbe dinanzi ad un vizio di nullità per omessa motivazione in quanto manifestamente irragionevole. 
Del resto, la domanda di ingiustificato arricchimento, in ordine a quanto spettante all'architetto ### per la fattura n. 5 del 2012, era stata proposta «a pag. 12 della propria conclusionale», con cui si era dedotto « D. in via gradata: domanda di in giustificato arricchimento - ### quanto sopra, in via tuzioristica, non può che ribadirsi, ad ogni mo do, che le attività espletate, in quanto esplicitamente richiesta dall'appellata (e quin di necessaria) dovranno, se non altro, essere remunerate a titolo di ingiustificato arricchimento considerato che delle stesse l'A.O. si è irrefutabilmente avvantaggiata a spese del ### Arlocchio, il quale ne ha sopportato tutti i costi».  ###à resa ad oggetto della fattura n. 5 del 2012 era stata, dunque, espletata a seguito di specifica richiesta della committente A.O. e, anzi, add irittura dietro ### diffida. Il tutto, peraltro, dopo la revoca dell 'incarico e dopo la propo sizione del ricorso monitorio, promosso infatti del 2011.  17. Il motivo è inammissibile. 31 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### realt à, la Corte d'appello ha, dapprima, riportato quanto affermato dal tribunale di Napoli, ossia che «la prima domanda di pagamento (…) è improcedibile per in debito frazionamen to del credito in quanto, come dichiarato dalla stessa parte attrice nell'atto di citaz ione alla pagina 19, per il recupero dei compensi re lativi all'attività svolta fino alla revoca dell'incarico questi ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 opposto dalla ### A. ### Successivamente, la Corte territoriale ha aggiunto in motivazione che «nel caso di specie, l'appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 7380/2011 per il recupero dei compensi relativi all'attività svolta fino alla revoca dell'incarico […] ### la proposizione in un giudizio (peraltro successivo a quello instauratosi a seguito di opposizione a detto decreto ingiuntivo) della domanda di pagament o per compensi relativi a pretese attinenti all e medesime prestazioni, non ché al medesimo rapporto intercorrente tra le parti, comporta un indebito frazionamento del credito con conseguente im procedibilità de lla domanda».  ### la Corte d'appello ha espressamente affermato che vi sarebbe stata una duplicazione di richieste da parte dell'### tant'è vero che tr attavasi di p retese att inenti alle «medesime prestazioni». 
Il ricorrente, con il motivo di impugnazione, non censura in alcun modo l'affermazione della Corte d'appello, relativa alla duplicazione delle richieste di pagamento, non confrontandosi su tale dirimente aspetto della controversia. 
Il motivo, dunque, non risulta specifico e non intacca in alcun modo l'affermazione perentoria resa dalla Corte territoriale, in ordine alla duplicazione della richiesta di pagamento. 32 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 18. Il terzo motivo di impugnazione è infondato. 
La Corte d 'appello, nell'accogliere il motivo di impugna zione relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in relazione al la delib era del diretto re generale n. 924 del 23/9/2002, per la realizzazione dei padiglioni ai sensi dell'art. 70 della legge n. 67 del 19 88, ha quan tificato la somma spettante all'### in via equit ativa ne lla somma d i euro 200.000,00, liquidata «all'attualità», a fronte della richiesta di pagamento di euro 278.279,00. 
L'### i è stato condannato al pag amento dell'importo di euro 200.000,00 «oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo». 
Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli interessi, non a d ecorrere dalla data de lla sentenza, ma dalla data de lla perdit a di godimento del bene (si citano Cass., n. 6981 del 1986; Cass., n. 1690 del 1991; Cass., 10433 del 1992; Cass. n. 11296 del 1993; Cass. n. 12779 del 1993; Cass. n. 517 del 1994; Cass. n. 12493 del 1997).  ### nella specie, poiché il progetto preliminare dell'intera fase 2° è stato approvato dall'ospedale ### con la delibera 1200 del 13/12/2000 e regolarmente finanziato sempre nel 2000, gli interessi, al tasso moratorio o, comunque , in subordine, quello legale, devono decorrere «dal dicembre 2000».  19. Inve ro, va condiviso l'orientamento consolidato di q uesta Corte per cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c. , in qu anto cre dito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dip endente dal mancato tempestivo 33 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compen sativi, i quali sono diretti a coprir e l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi im piegati nell'ope ra, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., sez. 1, 5/10/2022, n. 28930 ; Cass., sez. 3, 28/1/2013, n. 1889; Cass., sez. 1, 11/5/2007, n. 10884; Cass., sez. 2, 26/11/1986, n. 6981).   20. Trattasi di debito di valore, si cché deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il d ebito di valore , va computato tenendo conto sia della rivalutazione monetaria che degli interessi legali, i quali, p erò, non p ossono e ssere calcolati sulla somma interamente rivalutata, ma, alternativamente, o sulla somma via via rivalutata, oppure sulla somma interamente rivalutata, ma con applicazione di un tasso determinato in via equitativa (Cass., sez. 2, 19/1/2022, n. 1627).  21. Si muove dal principio univoco che, trattandosi di debito di valore, deve essere ne cessariamente riconosciuta la rivalutazione monetaria. 
Infatti, l'obbligazione risarcitoria (del danno da occupazione appropriativa) costituisce debito di valo re e deve reintegrare p er equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquid ata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compe nsativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati d al creditore (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 21 aprile 2006, 9410). Il pregiudizio deriv ante da l ritardato conseguimento del 34 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 3 agosto 2010, n. 18028; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23232). 
Del resto, per questa Corte l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalut azione monetaria sopr avvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a p rescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. 
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pre giudizio subito dal creditore per il mancato e diverso go dimento dei beni e dei servi zi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., 28 gennaio 2013, n. 1889). 
Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una '"utilitas" s uperiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera m odalità liquidat oria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamen te rivalutate; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un 35 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (Cass., 17 maggio 2005, n. 10354).  22. ### della Cassazione (17 febbraio 1995 n. 1712) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e q uindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorr e tra il fatto e la liquidazione ###. La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c.. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.  23. ### va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli intere ssi compensat ivi costituiscono una modalità liquidatoria del dan no causato dal ritardato pagament o dell'equivalente monetario attuale della somma dovut a all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezz i monet ari tra la somma rivaluta ta riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allor a dovutogli secondo le for me considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile 36 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass., 24 ottobre 2007, 22347). Il giudice del merito è ten uto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., sez. L, 2 0/1/2020, n 1111), non essendovi alcun auto matismo nel riconosci mento degli interessi compensativi (Cass., sez. 3, 13/7/2018, n. 18564). È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul pian o probatorio, la dimo strazione del magg ior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differ enti (Cass., sez . 3, 8/11/2016, n. 22607). 
Nel caso in esame, la Corte territ oriale ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo in via equitativa, calcolandolo «all'attualità», quindi con una somma ricomprensiva di interessi e rivalutazione fino al momento della decisione. 
Ovviamente, una volta determin ato l'ammontare de l risarcimento «all'attualità», si conv erte in ob bligazione di val uta, sulla quale decorrono gli ordinari in teressi legali dalla data della decisione fino al saldo defin itivo (Cass., sez . 1, 2 0/4/2023, 10634). 
La pred etta specifica allegazione non v'è stata da parte dell'appellante.  24. La sentenza deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M. 37 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il primo m otivo; dichiara inammissibile il secondo; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 ottobre 

causa n. 17619/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11837/2025 del 15-12-2025

... ###, nella prospettazione attorea, ha indotto in errore il ### presentando l'immobile in maniera difforme dalla realtà, senza aver mai fornito alcuna documentazione sulla proprietà e sulla sua conformità edilizia. La difesa in proposito evidenzia plurimi profili di illegittimità poiché l'immobile di via ### 17/19/21 è stato abusivamente accatastato come un unico subalterno n. 150, senza autorizzazioni edilizie alla fusione di tre unità autonome con diverse categorie catastali e destinazioni d'uso. Inoltre, la superficie dichiarata di “170 mq” è difforme p. 4 rispetto alla consistenza catastale di soli 128 mq. Mancano titoli di provenienza per due delle tre unità, essendo la denuncia di successione un mero atto dichiarativo privo di valore probatorio. La relazione tecnica conferma la non regolarizzazione e la conseguente intrasferibilità del bene. Si eccepisce inoltre che la prestazione non è stata svolta dall'amministratrice in carica, ### mai conosciuta dal ### e che la società ha “pubblicamente confessato” ex art. 2709 c.c. di non vantare crediti verso terzi al 31/12/2023, come risulta dal bilancio approvato il 26 giugno 2024. Infine, si contesta l'inapplicabilità (leggi tutto)...

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p. 1 R.G. N. 10383/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da: ###### IL ### (C.F.: ###) E ### 76, ###'AVV.  ### (C.F.: ###) ### E #### 11, ###### P.T., SIG. ### (####), ### S. ### 46, #####' AVV. ### (CF: ###) #### E.  ###.217, ### E ### p. 2 ###. 1582/2024, DEL 21/03/2024 (R.G. 5755/2024) E ### 28/03/2024; CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E ### DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. - 118 disp. att. c.p.c.) La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1582/2024 del Tribunale di ### per contestare l'intimazione di pagamento della provvigione per l'intermediazione immobiliare svolta. 
Il ricorrente rappresenta che, nell'estate 2023, fu avvicinato da soggetti qualificatisi come agenti ### i quali gli proposero l'acquisto di locali confinanti al proprio esercizio commerciale, promettendo un prezzo vantaggioso.  ### manifestò un mero interesse condizionato alla verifica della pretesa economica del venditore e alla possibilità di ottenere un mutuo. 
Per tale preliminare valutazione, gli intermediari gli fecero sottoscrivere il ### una dichiarazione di riconoscimento di € 10.000 a titolo di provvigione qualora il venditore avesse accettato un prezzo di circa € 155.000-160.000. Successivamente, gli stessi lo indussero a formulare un'offerta scritta di € 190.000, supportata da assegno, pur senza che egli avesse mai visionato l'immobile né conosciuto il venditore. 
Dopo pochi giorni, gli intermediari comunicarono di aver ottenuto l'accettazione del prezzo da parte del venditore, ma l'affare non ebbe seguito. 
Nonostante ciò, in data ###, l'agenzia richiese il pagamento immediato della provvigione, condizionando ogni ulteriore attività alla consegna di € 10.000. Tuttavia, nonostante molteplici tentativi, l'affare non si concluse. 
Tanto premesso, l'opposizione si fonda su plurimi motivi. 
In primo luogo, la parte attrice richiama l'art. 1759 c.c., che impone al mediatore obblighi di correttezza e buona fede, inclusa la puntuale informazione sulle circostanze rilevanti per l'affare. Tale obbligo nella prospettazione dell'attore opponente è stato violato, poiché il ### non ha mai ricevuto notizie sullo stato giuridico e urbanistico dell'immobile, privo di certificato di agibilità e con difformità catastali. Inoltre, la scrittura sottoscritta il ### non costituisce allegato alla proposta del p. 3 23/09/2023, né vi è stata intesa sull'entità della provvigione, che, secondo gli usi della ### di ### di ### non avrebbe dovuto superare l'1,5-2% del prezzo.  ### evidenzia che la proposta di acquisto è una mera manifestazione di interesse, priva di elementi essenziali per configurare un preliminare vincolante: mancata visione dell'immobile, assenza di titolo di provenienza chiaro, inesistenza di termini rispettati per il versamento dell'acconto e stipula notarile. In proposito, richiama la giurisprudenza (ord. Cassazione n. 11371/2023) secondo cui il diritto alla provvigione sorge solo se l'affare è concluso, ossia quando si costituisce un vincolo giuridico azionabile ex art. 2932 c.c.; inoltre, invoca l'art. 33 del Codice del ### che qualifica come vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio tra professionista e consumatore, come quella che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di mancata conclusione dell'affare. 
Si contesta altresì la nullità della clausola relativa al compenso, per difetto di approvazione specifica ex art. 1341 c.c., e l'abusiva utilizzazione di una dichiarazione antecedente come allegato alla proposta. ### richiesto è ritenuto sproporzionato rispetto agli usi e alle condizioni dell'immobile. Infine, si eccepisce l'inesistenza del diritto alla provvigione per difetto di iscrizione della società nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, come prescritto dalla L. 39/1989. 
La difesa sottolinea altresì che nessuna compravendita è stata mai realizzata atteso che il bene a trasferirsi sarebbe stato un aliud pro alio. 
La scrittura predisposta dall'agenzia immobiliare secondo la difesa non costituisce un preliminare idoneo alla proposizione di domanda ex art. 2932 c.c., ma al più, una pura manifestazione d'interesse che non obbliga a riconoscere alcun compenso.  ###, nella prospettazione attorea, ha indotto in errore il ### presentando l'immobile in maniera difforme dalla realtà, senza aver mai fornito alcuna documentazione sulla proprietà e sulla sua conformità edilizia. 
La difesa in proposito evidenzia plurimi profili di illegittimità poiché l'immobile di via ### 17/19/21 è stato abusivamente accatastato come un unico subalterno n. 150, senza autorizzazioni edilizie alla fusione di tre unità autonome con diverse categorie catastali e destinazioni d'uso. Inoltre, la superficie dichiarata di “170 mq” è difforme p. 4 rispetto alla consistenza catastale di soli 128 mq. Mancano titoli di provenienza per due delle tre unità, essendo la denuncia di successione un mero atto dichiarativo privo di valore probatorio. La relazione tecnica conferma la non regolarizzazione e la conseguente intrasferibilità del bene. 
Si eccepisce inoltre che la prestazione non è stata svolta dall'amministratrice in carica, ### mai conosciuta dal ### e che la società ha “pubblicamente confessato” ex art. 2709 c.c. di non vantare crediti verso terzi al 31/12/2023, come risulta dal bilancio approvato il 26 giugno 2024. Infine, si contesta l'inapplicabilità della dichiarazione di riconoscimento della provvigione di € 10.000, sottoscritta il ### in relazione alla prima proposta di acquisto, poi decaduta; la successiva proposta del 23/09/2023 non conteneva alcun nuovo accordo sulla provvigione, sicché l'opposta ha abusivamente utilizzato la dichiarazione perenta. 
Pertanto, chiede di accogliere l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata, qualora fosse riconosciuto un compenso, di quantificarlo nella misura del 2% sul prezzo di € 190.000, secondo gli usi locali. 
Si è costituita regolarmente la convenuta opposta ### S.r.l., contestando integralmente le deduzioni avverse, sostenendo che l'opposizione è destituita di fondamento e contrastante con il reale svolgimento dei fatti. 
La convenuta prospetta che il ### era fortemente interessato all'acquisto e che nessun adescamento è avvenuto in danno del ### rappresentando unicamente attività di promozione alla vendita.  ### la convenuta, dopo aver visionato l'immobile in più occasioni, anche in presenza di un tecnico di fiducia, il ### sottoscrisse il ### una prima proposta di acquisto per € 180.000 con “contestuale riconoscimento del compenso provvigionale in misura fissa di € 10.000,00 oltre Iva”. 
La proposta fu rifiutata dal venditore, ma il ### il ### presentò una nuova offerta di € 190.000, poi accettata, confermando il precedente accordo sulla provvigione, di cui la convenuta di conseguenza vanta diritto. p. 5 Ebbene, secondo il Tribunale la domanda attorea in opposizione è fondata e deve essere accolta, in relazione alla presenza di irregolarità urbanistiche dell'immobile per cui è stata svolta la mediazione. 
Preliminarmente, il Tribunale osserva che la proposta di acquisto reca tutti gli elementi essenziali affinché la stessa possa spiegare gli effetti di un preliminare di compravendita. 
In proposito occorre fare riferimento alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 4628/2015 e Cass. 20132/2022) per cui “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando… si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio”. 
Inoltre, non è applicabile l'invocato disposto del ### del ### poiché il contratto è stato sottoscritto tra parti private - promissari acquirente e venditore - e non con un professionista, che nella specie ha solo mediato l'affare. 
Peraltro, in ordine alla capacità legale della società, deve evidenziarsi che la stessa è regolarmente iscritta al Registro delle ### e al REA di ### e che sia l'ex amministratrice, ### sia l'attuale amministratore, ### risultano iscritti quali agenti d'affari in mediazione. Pertanto, l'eventuale mancata iscrizione di collaboratori non assume rilievo, trattandosi di attività meramente accessorie. 
Con riferimento alla conclusione dell'affare, è astrattamente applicabile l'articolo 1755 del codice civile, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità precisa che l'incontro tra proposta e accettazione ha perfezionato un contratto preliminare di compravendita, fonte di obbligazioni reciproche e tutelabile in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 c.c.; nel caso di specie, infatti, la proposta prevedeva che con la conoscenza dell'accettazione il vincolo giuridico si sarebbe manifestato, radicando a tutti gli effetti la costituzione di contratto preliminare. 
È altresì valido astrattamente l'accordo sulla provvigione, poiché il documento sottoscritto il primo agosto 2023 è stato confermato con la seconda proposta. p. 6 Tuttavia, ancorché in presenza di astratto titolo a chiedere il compenso provvigionale, il Tribunale ritiene fondata la pretesa dell'attore in opposizione in relazione ai profili di irregolarità dell'immobile non compiutamente rappresentati al ### In particolare, l'immobile di via ### 17/19/21 è stato abusivamente accatastato come un unico subalterno n. 150, senza autorizzazioni edilizie alla fusione di tre unità autonome con diverse categorie catastali e destinazioni d'uso. Inoltre, la superficie dichiarata di “170 mq” è difforme rispetto alla consistenza catastale di soli 128 mq. 
Mancano titoli di provenienza per due delle tre unità, essendo la denuncia di successione un mero atto dichiarativo privo di valore probatorio. La relazione tecnica conferma la non regolarizzazione e la conseguente intrasferibilità del bene. 
Tali aspetti, decisamente determinanti per la conclusione dell'affare, pienamente conoscibili per il mediatore, non sono stati adeguatamente prospettati al ### il quale pertanto non ha provveduto a pagare la provvigione. 
Sul punto è idonea a rappresentare la fondatezza della domanda attorea la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9612/2023; Cass. 11371/2023) secondo cui il diritto alla provvigione sorge solo con la conclusione dell'affare e che “la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica o edilizia non ancora sanata della quale il mediatore stesso doveva o poteva essere edotto, rende lo stesso responsabile verso il cliente e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione”. 
Pertanto, è corretto il rifiuto alla provvigione da parte attore in opposizione, dovendo di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo emesso. 
A fronte dell'accoglimento della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06). 
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano - per tutte le fasi processuali - gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.  P.Q.M. p. 7 Il Tribunale di ### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: − Accoglie la domanda attorea, revocando il decreto ingiuntivo opposto; − condanna ### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### (####), con sede ### alla ###. ### dei ### 46, al pagamento delle spese di lite a favore di #### A #### IL ### (C.F.: ###) che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; Così deciso, in ### il ### IL GIUDICE dott.

causa n. 10383/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo Rubano

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Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n. 1279/2025 del 27-11-2025

... destinatario. Qualora il messaggio Le sia pervenutoper errore, L e è fatto divie to di uti lizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi a zione basa ta su questomessaggio o sulle informazi oni in esso contenute. L a preghiamo quindi di eliminarlo , dandocen e gentilme ntecomunicazione.Grazie.depositominutasentenzasemplific… a.pdfrelata dinotifica_signed… .pdf (leggi tutto)...

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N. RG 4134 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 4134 / 2023 vertente tra ### (C.F. ###), nato a ### il ###, residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### e rappresentato e difeso unitamente all'Avv. ### giusta procura in atti; - RICORRENTE/OPPONENTE - ###.T.I. I.C.A. ### - ### composto dalla società ### e ### (I.C.A.) ### (P.IVA e C.F. ###) e dalla ### (C.F.  ###), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo ### degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti; - CONVENUTA/OPPOSTA - Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento ### Conclusioni delle parti: come in atti ### ricorso depositato in data 11 ottobre 2023, il sig. ### proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 23387 del 17/08/2023, notificatagli in data ###, con cui la R.T.I. I.C.A. ### - ### in qualità di concessionaria per la riscossione per il Comune di ### gli intimava il pagamento della somma di € 459,16 a titolo di ### (### per l'### di ### ed ### per le annualità 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi, in relazione a un presunto passo carrabile sito in ### Via dei ### n. 20. 
A sostegno del ricorso, l'opponente deduceva la nullità dell'atto per violazione dello ### del Contribuente (L. 212/2000), la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, e nel merito l'insussistenza dei presupposti impositivi, non avendo mai richiesto né utilizzato alcun passo carrabile, e non essendovi prova di un effettivo utilizzo privato del suolo pubblico. Richiamava altresì precedenti pronunce favorevoli in contenziosi analoghi. 
Si costituiva in giudizio la R.T.I. I.C.A. ### - ### contestando integralmente le avverse deduzioni. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività della pretesa, stante la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento n. 1896/2017 e n. 835/2018, asseritamente notificati nel 2018 e 2019. Nel merito, sosteneva la piena legittimità della pretesa, fondata sull'oggettiva esistenza di un abbassamento del marciapiede idoneo a consentire l'accesso veicolare alla proprietà del ricorrente, a prescindere dall'uso effettivo, dalla richiesta di autorizzazione o dalla paternità dell'opera. 
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposta dal sig. ### è fondata e merita accoglimento.  1. Sulla natura giuridica del ### e sull'eccezione di inammissibilità. 
In via preliminare, occorre delibare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla convenuta, la quale assume la definitività della pretesa creditoria in virtù della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, notificati al contribuente nel 2018 e 2019. 
Tale eccezione è infondata. ### della concessionaria si basa sull'erroneo presupposto che al ### si applichi la disciplina propria delle entrate tributarie, per le quali l'atto di accertamento non impugnato nei termini di legge acquista carattere di definitività, rendendo incontestabili i vizi di merito della pretesa. Al contrario, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, il ### per l'### di ### ed ### (###, istituito dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, non ha natura tributaria, configurandosi piuttosto come un corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'uso particolare di un bene pubblico. Si tratta, pertanto, di un'entrata patrimoniale di diritto privato. 
In tal senso, la Suprema Corte ha statuito che: ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. ### [Cass. Civ., Sez. 1, N. 10727 del 20-04-2023] Ne consegue che, trattandosi di un'entrata di natura privatistica, la sua riscossione coattiva non può fondarsi su atti (quali gli avvisi di accertamento) che acquistano efficacia esecutiva per mera inerzia del destinatario.  ###. 21 del D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce infatti che “le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 10727 del 20-04-2023]. 
Gli avvisi di accertamento menzionati dalla convenuta, pertanto, non costituiscono atti impositivi idonei a divenire definitivi, ma semplici atti di costituzione in mora. La loro mancata impugnazione non preclude al debitore la facoltà di contestare l'esistenza e l'ammontare del credito nell'ambito del giudizio di opposizione all'atto esecutivo o preesecutivo successivamente notificato, quale è l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente causa.   ### di inammissibilità va dunque rigettata e il merito della controversia può essere esaminato.  2. Nel merito: sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del canone. 
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata. 
Grava sulla parte convenuta, in qualità di creditrice, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero la sussistenza di un'occupazione di suolo pubblico che legittimi l'imposizione del canone.
Il presupposto per l'applicazione del ### non è la mera esistenza di un'opera che *potenzialmente* consenta un uso particolare del suolo pubblico, ma l'effettiva sottrazione di una porzione di tale suolo all'uso generale della collettività per destinarla a un vantaggio esclusivo del singolo. 
Ciò che rileva è l'“utilizzazione particolare che ne trae il singolo” (cfr. Cass. Civ., sent.  n. 18037/2009, citata dalla stessa convenuta). 
Nel caso di specie, la concessionaria ha documentato, tramite fotografie, la presenza di un abbassamento del marciapiede (“smusso”) antistante la proprietà del sig. ### Tale circostanza, tuttavia, dimostra unicamente la possibilità astratta di un accesso veicolare, ma non prova in alcun modo l'effettivo e concreto utilizzo di tale varco come passo carrabile. Il ricorrente ha negato sin dal principio di utilizzare l'accesso per il transito di veicoli, e la convenuta non ha fornito alcuna prova contraria (ad esempio, testimonianze, ulteriori rilievi fotografici attestanti il passaggio di automezzi, etc.). 
La presenza di un cancello chiuso con catena e lucchetto, come descritto dalla stessa convenuta, e l'assenza di un cartello di passo carrabile, pur non essendo di per sé dirimenti, costituiscono ulteriori elementi indiziari che, letti unitariamente, corroborano la tesi del mancato utilizzo sostenuta dal ricorrente. La mera deduzione che l'abitazione sia dotata di garage, desunta da una planimetria, è parimenti insufficiente a dimostrare che l'accesso a tale garage avvenga proprio attraverso il varco in questione e, soprattutto, che tale utilizzo si sia concretizzato negli anni di imposta 2017 e 2018. 
In assenza di una prova certa e rigorosa dell'effettiva utilizzazione particolare del suolo pubblico da parte del sig. ### la pretesa della concessionaria risulta sfornita del suo presupposto fondamentale.   ### della prova, gravante sulla parte che agisce per il pagamento, non può ritenersi assolto sulla base di mere presunzioni o della sola potenzialità d'uso del manufatto. 
Pertanto, la domanda di pagamento del ### per le annualità 2017 e 2018 deve essere respinta. 
Ogni altra questione sollevata dalle parti, inclusi i vizi procedurali eccepiti dal ricorrente, resta assorbita dall'accoglimento dell'opposizione nel merito.  3. Sulle spese di lite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta. 
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nella causa n. 4134/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ### l'ingiunzione di pagamento n. 23387 del 17/08/2023 emessa dalla R.T.I. I.C.A. ### - ### nei confronti del sig.  ### 2. CONDANNA la convenuta R.T.I. I.C.A. ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ##### ex art.3 bis L.21 gennaio 1994 n.53
Io sottoscritto Avv. ### (C.F. ###) (### - fax ###), con studio in #### 94, procuratore domiciliat ###relazione al procedimento nanti il Giudice di ### di ### RG n. 4134/2023 NOTIFICO ad ogni effetto di legge, in particolare ai fini del gravame, in allegato: 1)sentenza n.1279/2025, pubblicata il ### resa dal Giudice di ### di ### nel procedimento RAC n. 4134/2023
 R.T.I. ### spa - ### spa, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in ### ed ivi nel domicilio eletto presso lo studio dei procuratori costituiti Avv. ### (###) e
Avv. ### (###) mediante invio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata estratti in data corrispondente a quella di notifica dal registro REGINDE: ### - ### DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento nanti il Giudice di ### di ### RG n. 4134/2023 ed ai fini dell'eventuale gravame ### sensi di ### e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 2 e dell'art. 6 comma 1 della
L. 53/94 e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e succ. mod., che la copia informatica: [depositominutasentenzasemplificata.pdf] sentenza n.1279/2025, pubblicata il ### resa dal Giudice di ### di ### nel procedimento RAC n. 4134/2023, è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento nanti il Giudice di ### di ### RG n. 4134/2023 dal quale è stata estratta.  ### il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico: 1)sentenza n.1279/2025, pubblicata il ### resa dal Giudice di ### di ### nel procedimento RAC n. 4134/2023 ### 28/11/###vv. ### conto di: ###sta-certifi###Oggetto:###: notifica ex L.53/###ata:28 novembre 2025 alle ore 20:###:###,###Messaggio di posta certificataIl giorno 28/11/2025 alle ore 20:00:33 (+0100) il messaggio conoggetto "notifica ex L.53/1994" è stato inviato da"###" ed indirizzato a:###Il messaggio originale è incluso in allegato.Identificativo messaggio:jpec1214.###Certified mail messageOn 28/11/2025 at 20:00:33 (+0100) the message with subject "notificaex L.53/1994" was sent by "###" andaddressed to:###The original message is included as an attachment.Message identifier:jpec1214.###Da: ###Oggetto: notifica ex L.53/###ata: 28 novembre 2025 alle ore 20:00:32 CETA: ###,###Rispondi a: ### prenda cortese visione degli atti in allegato cordiali saluti___________________________________________AVV. ### G.B. ### N°9409129 ###070.650.827 - FAX 070.796.1859___________________________________________________________________________________________________Ai sensi del ### 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio possonoessere di natura riservata e confidenziale, ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le sia pervenutoper errore, L e è fatto divie to di uti lizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi a zione basa ta su questomessaggio o sulle informazi oni in esso contenute. L a preghiamo quindi di eliminarlo , dandocen e gentilme ntecomunicazione.Grazie.depositominutasentenzasemplific… a.pdfrelata dinotifica_signed… .pdf

Giudice/firmatari: Luigia Frau

M

Giudice di Pace di Genova, Sentenza n. 2045/2025 del 15-10-2025

... imbarcazione di parte attrice, il CTU specifica che l'errore della ### V non riguarda tanto la manovra in sé quanto il ritardo con la quale è stata eseguita. Ritiene altresì che la ### V “non possa invocare la mancanza di tempo per manovrare” in quanto “è emerso dagli atti e dalle testimonianze che la situazione di incrocio di rotte perdurasse da alcuni minuti e che il pericolo di collisione fosse evidente ad entrambi gli equipaggi”. ### V doveva sincerarsi che l'altra imbarcazione manovrasse in modo adeguato (regola 17b) e manovrare nel modo più opportuno per evitare la collisione come descritto dalla regola 8 che impone di eseguire manovre con ampio margine di tempo. ### emerge che questo non sia stato fatto dalla ### V (### 17 - ### della nave che non deve manovrare - b) ### per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità si viene a trovare a distanza cosi' ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso). Per quanto riguarda le violazioni commesse dalla Out of the blue, le risultanze istruttorie (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 6691 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Genova Sezione 03 Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6691 / 2019 ### contenzioso dell'anno 2019 TRA ### (CF ###) - Avv. ### contro ### (CF ###) - Avv. ### MARESCA - Avv. ### - Avv. ### - Avv.  #### Le parti costituite precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi
Ragioni di ### e di ### della Decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proprietario armatore dell'imbarcazione a vela da diporto denominata ### V, conveniva in giudizio #### dell'imbarcazione denominata Out of the ### per sentirlo condannare al risarcimento dei danni quantificati nella misura di ### 10.760, al netto dell'### a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria imbarcazione a seguito di un sinistro verificatosi in data ### intorno alle 12:30 durante “###” organizzata dallo ###. 
Il convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria assicuratrice ### . 
Nel merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda ex adverso proposta, affermando che l'integrale responsabilità del sinistro andava ascritta alla parte attrice, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda. 
Nessuno si costituiva per la terza chiamata in garanzia, che veniva dichiarata contumace. 
La causa veniva istruita con l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti e con licenziamento di ### prima di essere trattenuta in decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art 127-ter cpc. 
I fatti di causa possono essere così riassunti. 
In data ### si svolgeva davanti a ### una regata organizzata dallo ###. 
A tale regata partecipavano, fra gli altri, l'attore ### proprietario della barca a vela ### V, e il convenuto #### della barca a vela Out of the blue.  ### la regata, nell'approssimarsi di un incrocio di rotte, le due barche a vela entravano in collisione, urtando le due fiancate di destra. 
La dinamica del sinistro ricostruita dal CTU dott. ing. ### sulla base delle testimonianze e della documentazione in atti, si può schematizzare in questi punti: -Le condizioni meteo permettevano una buona visibilità in orario diurno, le imbarcazioni erano in vista l'una dell'altra e non avevano alcun impedimento alla navigazione.  -Le due imbarcazioni procedevano, con velocità simile di circa 6,5 nodi, nella stessa direzione con rotte convergenti; ed è proprio l'incrocio di rotte che ha portato alla collisione, secondo le testimonianze -### le testimonianze entrambi gli equipaggi erano in vista dell'altra imbarcazione e consapevoli della situazione dell'incrocio delle rotte. 
In particolare il teste ### riferisce che la situazione di incrocio durava da circa 3-4 minuti, e che la Out of the ### manovrava (“iniziava la poggiata”) per dare acqua alla ### V, quando le imbarcazioni si trovavano a circa 6 lunghezze di distanza (70 m). Con la poggiata la rotta della Out of the blue svolta verso destra.  -Successivamente anche la ### V poggiava (svoltando verso sinistra).  -In questo modo le due imbarcazioni si sono trovate con una traiettoria che le portava in rotta di collisione frontale.  -Quindi la Out of the blue orzava (svoltando in allontanamento) per evitare un urto frontale.  -Avveniva comunque una collisione sulle fiancate delle due imbarcazioni. Più precisamente, la ### V veniva colpita nel fianco di destra verso il centro barca, mentre la Out of the blue veniva colpita nel fianco destro verso poppa. 
La dinamica dell'incidente deve essere valutata secondo le regole internazionali ### del 1972 su cui si basa il regolamento di regata. 
In tale contesto le regole del ### che qui rilevano: -Regola 12 - ### a vela - a) ### due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, cosi' da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra (…).
Nel caso di specie Out of the blue doveva lasciare libera la rotta a ### V.  - Regola 17 - ### della nave che non deve manovrare - a) i) ### una delle due navi deve lasciar libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità. ii) quest'ultima nave può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole (...) Nel caso di specie, la ### V avrebbe dovuto mantenere la rotta. 
Tuttavia, come ricostruito dal ### è verosimile che la ### V non abbia percepito la manovra dell'altra barca o l'abbia ritenuta insufficiente per evitare la collisione, decidendo di manovrare sulla scorta della regola 17 ii). 
Posto che il CTU valuta adeguate le condizioni di navigazione, per quanto riguarda la velocità stimata di 6.5 nodi, le buone condizioni di visibilità, il meteo e la mancanza di altri ostacoli nelle vicinanze, è importante a questo punto stabilire se i comportamenti delle due imbarcazioni sono stati o meno rispettosi della normativa di riferimento. 
Per quanto riguarda la ### V, il ### osserva che dagli elementi in atti risulta che la manovra di poggiata eseguita dalla ### V non sia stata condotta con ampio margine di tempo e non sia stata tale da permettere di passare a distanza di sicurezza (come invece previsto dalla regola 8 - ### per evitare l'abbordaggio - al punto a) ### manovra intrapresa allo scopo di evitare un abbordaggio, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita con decisione ed ampio margine di tempo (...).Punto d) La manovra intesa ad evitare l'abbordaggio con un'altra nave deve essere tale da condurre a passare a distanza di sicurezza (...)). 
Per quanto riguarda la Out of the blue, il ### ritiene che la manovra eseguita dalla barca a circa 70 metri di distanza dalla ### V e a circa 14 secondi dalla collisione è stata tardiva e/o eseguita senza la dovuta decisione (come invece previsto dalla regola 8a), tale da non risultare evidente a ### V (come invece previsto dalla regola 8b, secondo cui ### variazione di rotta o di velocità o di entrambe per evitare l'abbordaggio deve, se le circostanze del caso lo consentono, essere abbastanza ampia da risultare evidente all'altra nave che osserva visualmente o con il radar; una successione di piccole variazioni di rotta o di velocità o di entrambe dev'essere evitata), o non sufficiente a passare a distanza di sicurezza (come previsto dalla regola 8d) ed ha creato una nuova situazione di vicinanza (come indicato dalla regola 8c secondo cui Se lo specchio d'acqua e' sufficientemente ampio, la variazione di rotta da sola può essere la manovra più efficace per evitare avvicinamenti pericolosi, purché sia fatta in tempo utile, sia decisa e non causi altra situazione di eccessiva vicinanza con altre navi). 
Tornando al comportamento tenuto dalla imbarcazione di parte attrice, il CTU specifica che l'errore della ### V non riguarda tanto la manovra in sé quanto il ritardo con la quale è stata eseguita. Ritiene altresì che la ### V “non possa invocare la mancanza di tempo per manovrare” in quanto “è emerso dagli atti e dalle testimonianze che la situazione di incrocio di rotte perdurasse da alcuni minuti e che il pericolo di collisione fosse evidente ad entrambi gli equipaggi”.  ### V doveva sincerarsi che l'altra imbarcazione manovrasse in modo adeguato (regola 17b) e manovrare nel modo più opportuno per evitare la collisione come descritto dalla regola 8 che impone di eseguire manovre con ampio margine di tempo. ### emerge che questo non sia stato fatto dalla ### V (### 17 - ### della nave che non deve manovrare - b) ### per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità si viene a trovare a distanza cosi' ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso). 
Per quanto riguarda le violazioni commesse dalla Out of the blue, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che la barca non sarebbe comunque riuscita a passare agevolmente di poppa alla ### V, anche se quest'ultima avesse proseguito la sua rotta senza poggiare. Infatti, “il fatto che JV sia riuscita a passare sottovento a ### nonostante quest'ultima stesse poggiando, suggerisce che JV fosse in ritardo rispetto a ### e che pertanto quest'ultima non sarebbe passata agevolmente di poppa alla prima”. 
La situazione di pericolo di collisione esisteva a prescindere ed era obbligo di Out of the blue di manovrare in modo tale da rendere evidente a ### V che la propria manovra avrebbe estinto tale pericolo. 
Concludendo, oltre a quanto sopra esposto, per determinare il grado di responsabilità in capo alle due imbarcazioni, è importante soffermarsi su quanto espresso alle pagg. 28 e 29 della ### Dalla dinamica del sinistro emerge che la situazione di pericolo (eccessiva vicinanza) è stata creata dal mancato rispetto da parte di Out of the blue delle regole di navigazione sopra esposte e probabilmente la manovra da essa eseguita non è stata sufficientemente ampia e tempestiva da risultare evidente alla ### V e/o a passare a distanza di sicurezza. 
Tuttavia, “a sua volta la ### V, “anziché virare portandosi sulle stesse mura di Out of the blue” (quindi allontanandosi da Out of the blue), “ha poggiato (in direzione di Out of the blue)”, avvicinandosi e quindi “riducendo il tempo residuo alla collisione”.  #### V, nonostante non avesse l'obbligo di lasciare libera la rotta, avrebbe dovuto, in forza della situazione di pericolo creata da Out of the blue e delle regole 2, 8a) e 17b) manovrare per tempo, senza creare una nuova situazione di vicinanza”, come invece ha fatto. 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene equo ascrivere i 2/3 della responsabilità nella causazione del sinistro alla Out of the blue, in quanto il suo comportamento ha causato la situazione di pericolo.   La rimanente quota di 1/3 della responsabilità rimane in capo alla ### V, in quanto la sua risposta alla situazione di pericolo non è stata adeguata. 
Per quanto riguarda la valutazione dei danni, la perizia ### rileva che l'urto ha interessato l'opera morta (la parte dello scafo che si trova al di sopra della linea di galleggiamento, cioè la parte emersa della barca che non è a contatto con l'acqua quando la barca galleggia) della fiancata destra per circa 2-3 metri a centro barca, e il distacco della base di un candeliere (montante metallico verticale che fa parte della ringhiera di sicurezza presente sul ponte che impedisce ai membri dell'equipaggio e ai passeggeri di cadere in mare). Il contatto non ha interessato elementi strutturali della barca e non ha richiesto delle riparazioni immediate. 
I costi per le riparazioni sono sia diretti che indiretti. 
Per i costi diretti, necessari per la riparazione (come il ripristino della base candeliere, la carteggiatura, il fondo e la verniciatura), sono stimati dal CTU in €.  8700,00, mentre quelli indiretti, ma ugualmente necessari e causalmente riconducibili al sinistro (come l'alaggio, cioè il sollevamento dell'imbarcazione dall'acqua e il trasferimento a terra per eseguire i lavori, il varo, il ponteggio, la copertura e la sosta in cantiere), sono stimati dal CTU in €.1150,00. 
Rapportato l'importo complessivo di ### 9850,00 al grado di responsabilità ascritto alla parte convenuta, va riconosciuto definitivamente all'attore, a titolo di risarcimento del danno per i fatti di causa, l'importo di ### 6566,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo. 
La terza chiamata ### è tenuta a garantire e manlevare il proprio assicurato dalle condanne emesse nei confronti di quest'ultimo, sia in sorte capitale ed accessori, sia in punto spese. 
Le spese di ### per il caso esse siano state anticipate dall'attore, vanno definitivamente poste a carico del convenuto e del terzo chiamato in via solidale, fatto salvo l'obbligo di manleva del secondo nei confronti del primo. 
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza, ed i compensi professionali si liquidano, sia nell'ambito del contraddittorio tra l'attore ed il convenuto, sia tra quest'ultimo e la terza chiamata, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.  P.Q.M Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, così provvede: a)- Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del convenuto ### in ragione della quota di 2/3, e dell'attore ### in ragione della residua quota di 1/3.  b)- Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da ### nei limiti precisati in motivazione, condanna il convenuto ### al pagamento in favore dell'attore ### per i titoli di cui in premessa, della somma di ### 6566,66, oltre accessori come da motivazione.  c)- Condanna il convenuto ### a rifondere all'attore ### le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi ### 2327,00, di cui ### 2090,00 per compensi professionali ed ### 237,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, ### CPA e quant'altro dovuto per legge.  d)- Condanna la terza chiamata ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il convenuto ### dalle condanne emesse sub b) e sub c) emesse nei confronti di quest'ultimo in favore dell'attore.  d)- Condanna la terza chiamata ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al convenuto ### le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi ### 2090,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, ### CPA e quant'altro dovuto per legge.  e)- Pone le spese di ### per il caso in cui le stesse siano state anticipate dall'attore, definitivamente a carico del convenuto ### e della terza chiamata ### tra loro in solido, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di manleva della terza chiamata in favore del convenuto. 
Cosi deciso in ### lì 15-10-2025 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 6691/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Riccardo Tanas

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