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Tribunale di Savona, Sentenza n. 1084/2022 del 21-12-2022

... a lavare il terrazzo per eliminare gli escrementi dei piccioni. 81. La guaina che ricopre il terrazzo è palesemente lacerata in più punti e in particolare in corrispondenza delle risvolte lungo le pareti verticali dei parapetti, del fabbricato annesso al terrazzo e dello scalino che immette nel limitrofo balcone (foto 146 -151-152 perizia che si mostra al teste). 82. ### l'estate con le temperature elevate la guaina si presenta liquefatta (foto 147 perizia che si mostra al teste). 83. I parapetti del terrazzo in muratura sono fatiscenti, privi di copertina sporgente con gocciolatoio, piante ed erbacce hanno trovato facile dimora negli interstizi della muratura (foto doc. 47 e foto da 156 a 162 e da 166 a 171 perizia che si mostrano al teste), nei canali di gronda e nel collettore fra canale di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE Nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### procedimento frutto della riunione dei giudizi nn. RG 453/2018 e 1261/2018, proposti dalle seguenti parti: - , (c.f. ), nata a ### il ###, rispettivamente attrice nel procedimento n. RG. 543/2018 e convenuta nel procedimento n. RG 1261/2018, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procure in atti; - attrice/convenuta - contro - , (c.f. ), residente ###, convenuta nel procedimento n. RG 453/2018 e attrice nel procedimento n. RG 1261/2018, rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procure in atti - convenuta/attrice - nonché contro - nato a ### il ### residente in ### ) e nato a ### il ### residente in ### ), entrambi rappresentati dall'avv. ### come da procure in atti; - convenuti - - (c. f. ), r appresentato e difeso dall'avv. ### come da procure in atti; - convenuto - ############ - , nato a ### il ### (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - convenuto - - (CF ), na to a ### il ### e residente a ####, ### 31/7, rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - convenuto - ### Pe : “Piaccia al ###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declaratorie meglio ritenute, per tutte le causali e le ragioni di cui in atti, previa, se ritenuto, rimessione della causa sul ruolo istruttorio e ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel merito - accertare e dichiarare che la signora non ha titolo e/o ragione alcuna per collocare qualsivoglia bene e/o arredo e/o corredo nel corridoio che dipartendosi dal cortile comune sub mapp. 1023 (“andamme”), (come indicato e descritto sub “A” nell'elaborato riportato a pag. 15 della sentenza n.742/09 di codesto Tribunale), porta al cortile di proprietà esclusiva dell'attrice sub mapp. 280, (come indicato e descritto sub “F” nella stessa sentenza), con ogni conseguente ordine di condanna della ridetta convenuta a lasciare detto corridoio libero e sgombro, fissando ex art. 614bis c.p.c. la somma dovuta dall'obbligata; - previo accertamento della illegittimità della eliminazione da parte della convenuta del serramento ### di accesso al predetto corridoio di proprietà della signora e del sig.  condannare a risarcire i danni subiti da per una somma pari al costo per la fornitura ed installazione di un analogo serramento ###, oltre interessi dalla data dell'illecito al saldo effettivo, quantificando tale somma, previa rimessione della causa in istruttoria, mediante apposita integrazione di CTU o, comunque, in una somma determinata in via equitativa; - accertare e dichiarare che il manufatto ### fatto realizzare dall'attrice a copertura delle condotte di acque fognarie in ### 14 a ### e successivamente rimosso non violava le norme codicistiche e che, pertanto, può essere legittimamente ricostruito; - determinare sulla scorta di quanto già accertato dal ### le cui risultanze sono sul punto pienamente condivise dalla conchiudente, le quote millesimali di proprietà generale e scale, in relazione ad ognuna delle unità immobiliari dell'edificio di ### 14 a ### disponendone l'adozione e la loro obbligatoria applicazione; - dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e/o diritto e//o non provate, le domande tutte, da chiunque proposte nel presente processo, nei confronti della conchiudente - in denegato subordine, per il quale si fa salvo il gravame, determinare in che misura l'attrice e/o altri condòmini debbano contribuire alle opere che la conchiudente fosse condannata ad eseguire in conseguenza delle domande di parte ; - sempre in denegata ipotesi, e sempre fatto salvo il gravame, accertare, ai fini del regresso, le diverse misure della responsabilità che dovesse essere ascritta alla conchiudente e ad altri soggetti, con diritto alla ripetizione in separato giudizio e/o alla compensazione, ove del caso, nel presente; - con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via istruttoria: ### per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi: 1) ### che ha occupato e tuttora occupa il corridoio compreso tra il passaggio comune mappale 1023 (“andamme”) e il cortile mappale 280 con un portaombrelli, una rete da pesca e un appendiabiti a muro, come da foto prodotte sub doc. 6 che si rammostrano al teste; 2) ### che, dopo diversi solleciti di aveva rimosso dal corridoio i predetti oggetti, salvo poi riposizionarli nel mese di settembre 2016 ove attualmente si trovano. 3) ### che n el settembre 2016 ha chiesto ad i rimuovere il porticino posto a chiusura del predetto corridoio di proprietà e e quest'ultimo vi ha provveduto; 4) ### che, nello stesso mese di settembre 2016, ha immediatamente diffidato e a ripristinare il portoncino di accesso al corridoio. 5) ### che ha comunicato all'ing.  , tecnico di fiducia di di essere disponibile a ripristinare il portoncino. 6) ### che ####### 3 in accordo con ha coperto la conduttura fognaria, che prospetta sul cortile mappale 280, con un “cassonetto” posto in aderenza alla facciata comune, a distanza di 1.10 m. da un finestrino di 0,45 m. che dà aria e luce alla scala in comunione a e come da foto prodotte sub doc. 2-4 che si rammostrano al teste. 7) ### che tale finestrino consente esclusivamente una veduta diretta sul cortile sottostante.  8) ### che e la madre di hanno appaltato nel 1985 l'esecuzione del lavoro di “tamponatura” del vano sottoscala al fine di rendere più stabile la muratura della parete condominiale soprastante, suddividendo in tre parti uguali i relativi costi. 9) ### che le chiavi del cancello di accesso al cortile mappale 280 sono sempre state nell'esclusiva disponibilità di e dei suoi danti causa. 10) ### che il cortile mappale 280 è stato sempre utilizzato in via esclusiva da 11) ### che il vano sottoscala, al quale si accede solo attraverso il cortile mappale 280, è sempre stato utilizzato fino al momento della sua “tamponatura”, in via esclusiva da 12) ### che, prima della demolizione della tamponatura, era posizionata una presa d'aria sulla parete del tamponamento al fine di consentire l'aerazione interna. 13) ### che i “marciapiedi” di cemento ai lati del cortile sub mappale 280 sono stati ivi posizionati in data anteriore al 2005 a copertura di tubazioni e intercapedini. 14) ### che, nel gennaio 2014, l'avv. ### per conto di ha chiesto all'ing. , tecnico di fiducia di parte di scollegare dalla rete fognaria il pluviale esistente nell'angolo tra il fabbricato su b mapp. 287 e il muro di separazione fra il cortile e il cortile sub mapp 281 b. 15) ### che l'ing. ha prospettato all'avv. ### le conseguenze negative che ne sarebbero potuto derivare, ricevendo comunque l'invito a procedere. 16) ### che h a più volte sollecitato verbalmente e per iscritto a d effettuare lavori di manutenzione straordinaria all'edificio condominiale, come anche risulta dalla raccomandata del 12.10.2015 che si produce (doc. 17) e si rammostra al teste. 17) ### che consentiva nel 2016 al geom. perito di parte di accedere unitamente all'ing.   alle proprie unità immobiliari e alle parti comuni per meglio individuare le opere da eseguire nell'interesse delle due condomine. 18) ### che a seguito del predetto accesso, l'ing. predisponeva una bozza di computo metrico (doc. 18) che nel settembre 2016 consegnava al geom. 19) ### che il corridoio posto fra l'“andamme” e la porta di accesso dal suddetto corridoio all'immobile ###: #### 2 Serial#: 124cee9 5 sub mapp. 287/7 è l'unico accesso alla cantina di proprietà 20) ### che ha posto nel corridoio una piccola libreria, come da foto prodotta sub doc. 15 che si rammostra al teste. 21) ### che ha posto nel corridoio svariati oggetti quali una pericolante catasta di legname, una bicicletta e una scala a pioli, come da foto prodotta sub doc. 16 che si rammostra al teste. 22) ### che l'immobile di proprietà mapp. 287 sub 7, era in origine un cortile coperto. 23) ### che ha sanato il cambio di destinazione d'uso in residenziale con il permesso in sanatoria n. 2/2005. 24) ### che il pavimento di detto immobile è posto direttamente a contatto con il terreno. 25) ### che le facciate del fabbricato di proprietà comune sono sempre state intonacate. 26) ### che il sottotetto a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine col mappale 279 è privo di solaio calpestabile. 27) ### che l'unico accesso al sottotetto avviene dal terrazzo di nord-est della come da foto prodotta sub doc. 13 che si rammostra al teste. 28) ### che h a chiuso con una grata l'apertura posta su detto terrazzo tramite la quale si accede al sottotetto di cui al precedente punto. Indica a testi . Chiede la controprova sui capitoli avversari che dovessero essere eventualmente ammessi indicando come testi in controprova i signori , ### per le istanze di CTU di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. ### per il rigetto delle avverse istanze istruttorie, per i motivi in atti; Per e : Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ### all'###mo Tribunale di #### istruttoria ammettere le prove per interrogatorio (ove specificato) e per testi - e l'eventuale prova contraria rispetto alle prove ex adverso dedotte qualora ammesse - sui capitoli dedotti nelle memorie ex art.183, comma 6, n.2 e n.3 c.p.c. e che qui si trascrivono e da intendersi preceduti dall'espressione “### che”. ###À ### PROPRIETÀ E ### COMPROPRIETÀ - ### - BOZZINI 1. Nell'appartamento di proprietà al piano terreno di cui al mappale 287 sub 7 nonché nel vano scala di accesso al soprastante appartamento di cui al mappale 287 sub 4 si verificano infiltrazioni e sono evidenti fenomeni di efflorescenza e distacco dei rivestimenti delle murature ### CP ### 4 come da foto da 3 a 15 perizia nonché foto doc. 34 che si mostrano al teste. 2. La dott. ha ripetutamente provveduto alla ripresa degli intonaci e alla frequente tinteggiatura delle pareti, in particolare sulla parete fra bagno e soggiorno-cucina ove è stato infine rimosso l'intonaco lasciando a vista la sottostante muratura in pietra con malta a calce e applicando più volte apposito fissativo; successivamente, poiché il problema del distacco si ripeteva, è stata applicata malta cementizia negli interstizi fra le pietre del muro, malta che comunque continua a distaccarsi come da foto 10-11-104 perizia nonché foto doc. 35 che si mostrano al teste; 3. In particolare, sono presenti evidenti segni di umidità e infiltrazioni: - sulla parete del vano soggiorno-cucina confinante con il lato est del cortile dal pavimento alla volta del soffitto come da foto doc.34 che si mostra al teste; - sugli arredi dello stesso vano e in particolare sul divano letto, bagnato, arrugginito, marcito quindi gettato e sui cuscini del nuovo divano letto come da foto doc. 36 che si mostrano al teste; - sulla parete divisoria fra soggiorno-cucina e bagno (che è la prosecuzione della parete del vano scala che confina con il cortile delimitandone il lato nord), in particolare al di sopra della piastrellatura e fino alla volta ove è stata riscontrata un'umidità fra il 95 e il 100%; - nello stesso vano cucina sulla parete confinante con il mappale 1023 (“andamme”) e sulla parete lato aiuola mappale 1022 in corrispondenza degli scalini di accesso alla stessa, ove all'esterno è stata rilevata una percentuale di umidità compresa fra il 71 e il 93%; - sulla parete dell'ingresso confinante con il vano scala e con il sottoscala accessibile da apertura ad arco nel cortile - nell'ingresso anche nella parete divisoria tra l'ingresso e il soggiornocucina; - nel bagno sulla parete divisoria fra bagno e soggiorno cucina ove al di sopra della piastrellatura si è rilevata un'umidità fra il 95 e il 100%; - sulla parete esterna del bagno nel corridoio di accesso all'appartamento a l piano terra (compreso fra il mappale 1023 e il cortile ove è stata rilevata una umidità compresa fra il 71 e il 93%; - nel vano scala avente inizio nel suddetto corridoio - che dà accesso all'appartamento al piano superiore (mapp.287 sub 4) -, ove è stata riscontrata la stessa percentuale di umidità. 4. ### al piano terreno è stato occupato da e dalla sua famiglia sino al 1994 come casa per vacanze e successivamente ceduto a terzi in locazione fino a dicembre 2013 come da copia di n.9 contratti di locazione che si producono doc. 37. ###À ### PROPRIETÀ ### 5. Il cortile di proprietà mappale 281 fino al 07/10/2013 è stato coperto con tettoie fissate ai muri perimetrali dell'immobile di comproprietà e che impedivano di vedere lo stato dei luoghi come da foto 22-23-24 perizia he si mostrano al teste 6. Il cortile, in origine sterrato e a cielo aperto, come da foto 17-18 perizia he si mostrano al teste, è rimasto tale sino al momento dei lavori di trasformazione dei locali, originariamente adibiti a forno pubblico, in ristorante nell'anno 2002; 7. Anche la zona adiacente al cortile (denominata ripostiglio nella planimetria fig. n. 16 della relazione pag.14 che si mostra al teste), in origine era sterrata ed aperta sul lato cortile ed è rimasta tale sino al momento dei lavori di trasformazione in ristorante avvenuti nell'anno 2002.  8. La zona ripostiglio è stata dai , chiusa da muratura, sopraelevata e pavimentata per la realizzazione delle cucine. 9. La chiusura in muratura, realizzata mediante costruzione di un ripostiglio, la cui profondità è pari, circa, alla profondità attuale del poggiolo sovrastante, come da foto 19-32 perizia che si mostrano al teste, ha determinato una riduzione della superficie scoperta originaria del cortile. 10. Il cortile è stato per lungo tempo coperto con tettoie in ardesia, legno, plexiglass e simili materiali, infisse anche nelle pareti del confinante fabbricato di comproprietà come da foto 22-23-24 perizia che si mostrano al teste. 11. Il cortile coperto dalle tettoie e chiuso ai lati dagli edifici circostanti era stato di fatto trasformato in un vano chiuso; 12. Le suddette tettoie più precisamente risultavano infisse su due pareti del fabbricato di comproprietà a ridosso delle quali erano stati anche costruiti tre pilastri di sostegno come anche accertato dalla ### di ### nel corso di sopralluogo del 23/04/2013, prot.5347 (allegato 6 che si mostra al teste) e ancora erano presenti alla data del 25/05/2013 come risulta dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo del 25/05/2013, prot. 12281 (allegato 11 perizia che si mostra al teste) ed altresì alla data del 3/10/2013 come da verbale prot.12298 (allegato 12 Perizia che si mostra al teste) (testi Dott. Dott. c/o . 13. I suddetti pilastri di sostegno sono quelli che risultano altresì meglio evidenziati nelle fotografie 25-26 e 27 (il pilastro ove viene inglobato il pluviale) alle pagine 20 e 21 della relazione tecnica del ### che si mostra al teste. 14. Le pareti esterne del fabbricato ove erano infisse le tettoie e addossati i pilastri di sostegno risultano danneggiate e non ripristinate a seguito della rimozione delle tettoie e dei diversi manufatti addossati ai muri perimetrali del fabbricato 15. A seguito della rimozione delle tettoie si è altresì potuto accertare che la pavimentazione del cortile era stata piastrellata come da foto 33 perizia che si mostra al teste; 16. le pareti del fabbricato c onfinante con il cortile e in particolare le pareti del confinante appartamento al piano terra e l'attiguo vano scale presentano evidenti macchie di umidità e ##### CP ### CP ### CP ####### 5 infiltrazioni. 17. i hanno intonacato con malta cementizia parte delle pareti del fabbricato confinanti con il loro cortile, foto 27-28 perizia che si mostrano al teste alterandone le originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche in pietre e malta; 18. nel corso del tempo, tra il 2013 e il 2015 i hanno dato corso a numerose alterazioni dello stato dei luoghi, prima demolendo la pavimentazione in piastrelle, poi ricoprendo con uno strato di terra e ghiaia la pavimentazione del cortile, poi ancora vi hanno posato uno strato di guaina bituminosa (dicembre 2013) e poi sopra tavole di legno e lastre di marmo (gennaio 2014) foto da 28 a 31 perizia che si mostrano al teste; 19.  successivamente, nel corso dell'ATP promosso dalla Dott. hanno realizzato una pavimentazione in mattoni posati di piatto e non “a coltello” (ottobre 2015) (foto 32 perizia che si mostra al teste) e la sottostante soletta di cemento su cui poggiava la pavimentazione non è mai stata demolita; 20. Al momento della demolizione delle tettoie (07/10/2013) nella pavimentazione del cortile erano presenti tre pozzetti di cui quello al centro del cortile, grigliato e una grossa vasca a perdere nell'angolo compreso fra la parete esterna dell'appartamento al piano terreno e quella del vano scala foto 33-50-52-53 perizia che si mostrano al teste; 21. la vasca a perdere non esisteva sino a quando il cortile è rimasto sterrato ed è stata realizzata in occasione della costruzione della soletta e della pavimentazione del cortile con piastrelle nel corso di lavori per la trasformazione del locale al piano terra in ristorante nell'anno 2002; 22. I hanno sempre cercato di occultare con coperture in materiali vari la presenza e la funzionalità sia della vasca sia dei pozzetti presenti nel cortile, in particolare di quello intermedio, sia nel corso dei ripetuti sopralluoghi del di ### (aprile, maggio e ottobre 2013 capitolo 12), dei successivi sopralluoghi dell'### del Comune di ### 23/12/2013 e 24/03/2015, sia nel corso dei sopralluoghi eseguiti durante l'ATP (foto 51-52-53-54-55-55a-59-99 perizia che si mostrano al teste); 23. il pozzetto posto al centro del cortile (identificato con la lettera B nella relazione disperde nel terreno le acque che raccoglie, comprese acque di scarico; 24. il pozzetto più vicino al fabbricato , identificato con la lettera A nella stessa perizia, raccoglieva le acque di una lavatrice installata nel cortile, gli scarichi della cucina del ristorante e anche quelli del soprastante appartamento . 25. Detto pozzetto era sì collegato con la rete fognaria, ma anche con il pozzetto intermedio (identificato con la lettera C) a sua volta collegato con il pozzetto al centro del cortile (identificato con la lettera B); 26. il pozzetto al centro del cortile fra l'altro raccoglie il pluviale delle acque piovane del tetto del fabbricato ; 27. a sua volta quest'ultimo pozzetto, nel quale confluivano quindi anche acque nere, come accertato dall'U del Comune di ### scaricava nella vasca a perdere in prossimità del fabbricato 28. la vasca a perdere tutt'ora presente, è coperta con chiusino grigliato, raccoglie le acque superficiali del cortile e acque di diversa natura provenienti dalle tubazioni che vi si immettono foto 57 perizia che si mostra al teste. 29. In aderenza alle due facciate del fabbricato - i avevano realizzato un sistema di blocchetti forati a vista su cinque strati di cui tre interrati, che immetteva acqua sia nella proprietà al piano terreno che nel vano scale attraverso dei grossi fori praticati nelle due facciate ad angolo dell'adiacente fabbricato attualmente tamponati in modo grossolano foto 58-59-60 perizia che si mostrano al teste. 30. Sono inoltre evidenti numerose manomissioni delle due facciate del fabbricato che prospettano sul cortile , in corrispondenza dei punti già sede dell'appoggio e dell'infissione delle tettoie già presenti su detto cortile, dei pilastri che le sostenevano e dei sistemi di ancoraggio delle stesse tettoie; inoltre sono evidenti crene, buchi e altre manomissioni successive alla demolizione delle tettoie e dei pilastri senza ripristino della muratura, così come è evidente il rinzaffo ed intonacatura di parte delle facciate foto da 60 a 81 perizia che si mostrano al teste. 31. Le facciate erano originariamente in pietra e mattoni a vista e senza intonaco. 32. Nello stesso cortile, a circa un metro dalla facciata del fabbricato - era presente un pluviale di raccolta delle acque del tetto del fabbricato che scaricava liberamente nel cortile a circa 100 cm di altezza da terra (foto 82 perizia pag.57 che si mostra al teste). 33. Successivamente detto pluviale è stato raccordato con altro pluviale realizzato nell'angolo fra i due fabbricati ( e in aderenza alla facciata del fabbricato inglobato in un pilastro che fungeva altresì da sostegno alla preesistente tettoia e collegato al pozzetto centrale esistente nel cortile (foto 83 pag. 58 perizia che si mostra al teste). 34. Per lungo tempo il raccordo con quest'ultima parte del pluviale è stato scollegato e così era anche all'epoca del primo e del secondo sopralluogo durante l'ATP (dicembre 2014 - aprile 2015) e il pluviale andava a bagnare la facciata del fabbricato in corrispondenza dell'appartamento al piano terreno (foto 84-85 pag. 59 perizia che si mostra al teste). 35. Nell'ottobre 2015 detto pluviale è stato eliminato e le acque del tetto del fabbricato vengono fatte confluire in un pluviale già esistente che attraversa il poggiolo che prospetta sul cortile di cui sopra; foto 88- 89- 90 perizia che si mostrano al teste 36. Nell'angolo del cortile lato sud sono inoltre presenti diversi tubi, la cui posizione nel tempo è stata modificata foto 61-62-63 perizia che si mostrano al teste. 37. Lungo il lato sud del cortile per lungo tempo e quanto meno fino ### CP ### CP ### CP ##### CP ### CP ### CP[...] ### CPCP ### CP ### CP alla fine del 2013 era presente uno scalino in muratura che occupava ulteriormente la pavimentazione del cortile e ne limitava la superficie scoperta come da foto 95 perizia che si mostra al teste. 38. Sul lato opposto nel cortile in prossimità della vasca a perdere, era posizionato un grosso masso poggiato su un basamento di cemento entrambi cementati al muro adiacente del fabbricato anche detto masso è stato rimosso, ma il muro non è stato ripristinato foto da 96 a 99 perizia che si mostrano al teste. 39. Dal gennaio 2014 nel cortile sono state riposizionate alcune tettoie in aderenza alle pareti dell'edificio c ome da fotografie n.31 e 32 pagg.24 e 26 foto 101 e 102 pag. 69 perizia c he si mostrano al teste. 40. Tali manufatti fungono da riparo a beni di diversa natura addossati ai muri della proprietà 41. La pavimentazione del cortile presenta ancora alla data odierna evidenti tracce di umidità ed è in larga parte coperta di muschio come da foto doc.38 che si mostra al teste. 42. I hanno realizzato un poggiolo con ringhiera ancorati alla parete del vano scala del fabbricato 43. Detto manufatto è stato realizzato mediante inserimento di una grossa putrella nel muro del fabbricato confinante di proprietà - 44. Nello stesso muro del fabbricato confinante di proprietà - risultano realizzati gli ancoraggi della ringhiera e le riprese dell'intonaco foto 100 e 103 perizia che si mostrano al teste. 45. Il poggiolo è stato oggetto di successivi ampliamenti passando dagli originari 80 cm di profondità come da planimetria catastale del 1940 a 85 cm nel 1980, come da P.E. allegato 22 alla ### e più recentemente a 115 cm nel 2002 e come è attualmente come da foto 22- 23 e 100 perizia c he si mostra al teste. 46. Il poggiolo raccoglie le acque piovane che cadono sullo stesso nonché le acque della tettoia realizzata in lastre di ardesia (foto 103 perizia che si mostra al teste) posizionata sulla sommità di porzione del muro divisorio tra il cortile (o meglio il poggiolo stesso) e l'adiacente cortile di proprietà 47. Il poggiolo è privo di canale di gronda e di pluviale e convoglia le acque di cui sopra verso il muro dell'edificio di comproprietà ove, all'interno, è stato riscontrato un livello di umidità pari al 95-100%. 48. La porzione del fabbricato confinante con il cortile ( mapp.280) ha copertura a falda e pendenza verso detto cortile ove scarica liberamente le acque piovane in quanto la falda, pur munita di cicogne, non è mai stata dotata di canale di gronda e relativo pluviale per convogliamento delle acque (foto 109 perizia che si mostra al teste). 49. Altra porzione del fabbricato , anch'essa con copertura a falda, scaricava fino al 2015 la maggior parte delle acque piovane mediante il pluviale posizionato nell'angolo fra la parete del fabbricato - e il lato sud del cortile , pluviale originariamente a circa un metro dalla facciata del fabbricato e che scaricava liberamente a circa un metro da terra (foto 82 pag. 57 perizia che si mostra al teste) e poi raccordato con pluviale in aderenza alla facciata del fabbricato (foto 83 pag.58 perizia che si mostra al teste). 50. La suddetta porzione di copertura dal 2015 scarica le acque piovane nel pluviale di cui alla foto 88 pag. 61 perizia che si mostra al teste. 51. Sul lato opposto parte delle acque raccolte dalla suddetta copertura e dalla copertura del camino adiacente, sono convogliate liberamente mediante un coppo rovesciato nella sottostante aiuola di proprietà ( mapp.  1022), come evidenziato nelle foto 106-107 e 108 pag. 73 e 74 della perizia che si mostra al teste, #### E ### E ### 52. Il cortile (mappale 280) originariamente era completamente sterrato come da foto 111 pag.77 perizia che si mostra al teste e tale è rimasto fino alla fine del 2000. 53. ha realizzato due ampi marciapiedi in cemento su due lati (foto 123 pag. 84, foto 112-113 pag 78 perizia c he si mostrano al teste). 54. La parte scoperta del cortile rimasta sterrata è stata compressa a partire dal maggio 2009 come da foto doc.  39 che si mostra al teste. 55. Lungo il muro del confinante edificio è stato realizzato uno scavo all'interno del quale sono stati posizionati più strati di blocchetti forati in cemento che costituiscono una intercapedine per la muratura dell'edificio stesso (foto 122- 123 pag. 84 perizia che si mostra al teste). 56. Tale sistema di blocchetti forati, che parzialmente fuoriescono dal piano di campagna del cortile, prosegue lungo il muro divisorio fra i due cortili, anche oltre la proprietà e fino al muro dell'adiacente fabbricato è coperto da guaina bituminosa (foto 124, 125 pag. 85 perizia che si mostra al teste) e convoglia le acque piovane verso la proprietà impedendo il drenaggio. 57. La stessa intercapedine in blocchetti forati con lo stesso convogliamento di acque verso la proprietà era stata realizzata all'interno del cortile e anche all'interno dell'attuale vano cucine. 58. Detta intercapedine in parte è stata demolita in occasione della demolizione delle tettoie sul cortile in data ###, eliminandone la porzione fuori terra solo in corrispondenza del cortile, come evidente dalle foto 58 e 59 pag. 45 perizia che si mostra al teste. 59. La parte del cortile rimasta sterrata dopo la realizzazione dei due marciapiedi su due lati e del rivestimento in guaina bituminosa dell'intercapedine sul lato del fabbricato , nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (mapp.279/1) che si affaccia su detto cortile, è stata in larga parte cementata (foto 114-115- ### CP ### CP ### CP ### CP ### CP ### CP ##### CP ### 7 116-117 pagg. 79-80-81 perizia che si mostrano al teste) e poi tutta la superficie del cortile è stata ricoperta con ciottoli di fiume di media pezzatura (foto 118-119 perizia che si mostra al teste) senza rimuovere la sottostante pavimentazione cementizia (foto 120 perizia che si mostra al teste). 60. Tutti i suddetti interventi hanno determinato un innalzamento del livello del cortile. 61. Le acque piovane che si riversano su detto cortile - provenienti anche dalla falda del tetto del fabbricato p rivo di gronda, non più smaltite naturalmente dal terreno sterrato, vengono convogliate in un unico scarico di circa 9 cm di diametro perennemente intasato che passa al di sotto del corridoio tra l'”andamme” e il cortile ( foto 128 e 128-a pag. 87 foto 130-132-133 pag.88-89 perizia he si mostra al teste; 62. Le acque che si raccolgono nel cortile ma pp.280 pertanto si riversano lungo la pavimentazione del suddetto corridoio (foto 126-127 perizia che si mostrano al teste) 63. In caso di pioggia, mentre i pluviali che scaricano nell'andamme (mapp.1023) portano acqua in abbondanza, lo scarico al di sotto del gradino di accesso al corridoio è praticamente asciutto (foto da 129 a 133 perizia che si mostrano al teste). 64. Nel cortile è inoltre presente un pluviale - all'angolo fra il fabbricato e il muro divisorio con il cortile -, che originariamente scaricava liberamente sul terreno e che successivamente, senza alcuna autorizzazione da parte dei ### ha fatto prolungare fino a terra e collegare alla vicina fognatura acque nere - fo to 134-135 perizia che si mostrano al teste. 65. Lo stato dei luoghi è stato modificato anche nel corso dell'ATP e in particolare nel corso del secondo sopralluogo avvenuto il ### si verificava che aveva fatto realizzare un foro nel pluviale stesso (non presente alla data del 1° sopralluogo del 3/12/2014) e l'acqua raccolta dal pluviale fuoriusciva da detto foro e non era più canalizzata (foto 134-135 pag. 90 perizia che si mostra al teste). 66. Nel mese di maggio 2018 il pluviale è stato scollegato dalla fognatura e scarica liberamente nel cortile come da foto doc. 41 che si mostra al teste. 67. Nel cortile sullo stesso lato dell'ingresso al medesimo, fino all'autunno 1985 era presente una apertura ad arco che dava accesso al sottoscala della scala di accesso alla proprietà e alla proprietà 68. Tale apertura era stata tamponata dalla ### re ndendo inaccessibile il vano suddetto (foto 136-137 perizia che si mostrano al teste). 69. Alla base del muro del fabbricato a confine con il cortile e nella porzione di muro divisorio tra il cortile e il cortile sono state realizzate due prese d'aria foto 138-138a-139-140- 140a-141 perizia che si mostrano al teste). 70. di propria iniziativa, senza alcuna autorizzazione dei comproprietari, ha intonacato vaste porzioni delle facciate del fabbricato di proprietà comune alterandone le originarie caratteristiche (foto 142-142-bis pag.96 perizia che si mostrano al teste): l'intonaco così realizzato va a coprire i muri originariamente in pietra e mattoni, inglobando fra l'altro anche gli elementi decorativi caratteristici quali gli archetti in mattoni sovrastanti l'accesso al cortile e l'arco di accesso al vano sottoscala tamponato di cui prima si è detto (foto 136 pag. 91 perizia che si mostrano al teste); ha altresì variato il raggio di curvatura dell'arco di accesso al cortile come risulta dal confronto fra le foto 136 e 142 della perizia he si mostrano al teste. 71. aveva fatto realizzare un bauletto in muratura a copertura di tubazioni di scarico, in aderenza alla facciata comune che prospetta sul cortile di proprietà mappale 280, senza il consenso e senza alcuna autorizzazione dei comproprietari e senza alcun provvedimento abilitativo. 72. Il suddetto manufatto aggettava di circa 40 cm rispetto alla facciata e conteneva le condotte fognarie a servizio della proprietà e (foto 142 perizia che si mostra al teste). 73. Detto manufatto la cui parte superiore era parzialmente disassata rispetto a quella sottostante occupava una porzione della facciata per una larghezza di circa 40 cm, occupava parte del sedime del cortile e arrivava in altezza circa al piano di calpestio del secondo piano dell'immobile come da foto 142 pag. 96 perizia che si mostra al teste. 74. Il suddetto cassonetto limitava la veduta laterale ed obliqua dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà (mapp.287/4) impedendo la veduta del muro divisorio fra il cortile e il cortile (foto 143-144 perizia che si mostrano al teste). 75.   dopo la notifica dell'atto di citazione (17/04/2018) ha demolito il cassonetto, ma la porzione di facciata su cui appoggiava risulta tuttora manomessa e non ripristinata e presenta i segni del manufatto demolito come da foto doc.42 e 71 che si mostrano al teste 76. A seguito della demolizione del cassonetto, dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà è ritornato visibile il muro divisorio fra il cortile e il cortile ivi compreso il moncone del vecchio muro medievale del fabbricato c ome da foto doc.43 che si mostra al teste. 77. Demolito il cassonetto, la tubazione di scarico delle acque nere confluisce in un basamento in mattoni forati ricoperti da cemento (come da foto doc. 44 che si mostrano al teste) che originariamente non esisteva (come da foto 111 perizia che si mostra al teste).  ### 78. Due camere dell'appartamento al primo piano e il sottostante appartamento al piano terreno e relativo corridoio di accesso sono coperti da un terrazzo lastrico solare di proprietà ed uso ### CP ### CP ### CP ### 8 esclusivo della ### (foto 145 perizia che si mostra al teste). 79. Detto terrazzo originariamente piastrellato e calpestabile, è stato ricoperto unicamente con una guaina (foto 145 perizia che si mostra al teste) per volontà esclusiva della ### , ma la stessa ha continuato e continua ad usarlo come calpestabile. 80. Su detto terrazzo sono posizionati numerosi e grossi vasi con limoni e varie piante ornamentali (come da foto 145 perizia che si mostra al teste) che vengono costantemente irrigati e la ### provvede altresì quotidianamente a lavare il terrazzo per eliminare gli escrementi dei piccioni. 81. La guaina che ricopre il terrazzo è palesemente lacerata in più punti e in particolare in corrispondenza delle risvolte lungo le pareti verticali dei parapetti, del fabbricato annesso al terrazzo e dello scalino che immette nel limitrofo balcone (foto 146 -151-152 perizia che si mostra al teste). 82. ### l'estate con le temperature elevate la guaina si presenta liquefatta (foto 147 perizia che si mostra al teste). 83. I parapetti del terrazzo in muratura sono fatiscenti, privi di copertina sporgente con gocciolatoio, piante ed erbacce hanno trovato facile dimora negli interstizi della muratura (foto doc. 47 e foto da 156 a 162 e da 166 a 171 perizia che si mostrano al teste), nei canali di gronda e nel collettore fra canale di gronda e pluviale come da foto doc.48 che si mostra al teste. 84. Gli scarichi presenti sul terrazzo sono perennemente occlusi e l'acqua ristagna sul terrazzo stesso (foto 177 perizia che si mostra al teste). 85. Il canale di gronda non riceve acqua dagli scarichi del terrazzo (foto 178-179 perizia che si mostrano al teste) e la facciata del fabbricato sottostante presenta evidenti segni del dilavamento delle acque che scendono dal terrazzo non raccolte negli scarichi (foto da 185 a 193 perizia che si mostrano al teste). 86. Il dilavamento della facciata si verifica sia in caso di pioggia come da foto da 185 a 189 perizia e foto doc.49 che si mostra al teste che in caso di lavaggio del terrazzo come da foto 190-191 perizia e foto doc. 50 che si mostrano al teste. 87. Le murature perimetrali della porzione di edificio di proprietà comune sottostante il terrazzo (foto da 185 a 189 perizia che si mostrano al teste) e le murature all'interno delle unità immobiliari di proprietà sottostanti il terrazzo, in special modo al primo piano ma finanche al piano terreno presentano evidenti macchie di umidità e infiltrazioni (foto da 194 a 209 perizia che si mostrano al teste). 88. Umidità e infiltrazioni sono evidenti nell'appartamento al piano terreno di proprietà ma ppale 287/7 tanto che l'agenzia incaricata di promuoverne la locazione ha dovuto rinunciarvi stanti le condizioni dell'immobile. 89.  nell'”andamme” scarica un pluviale del suddetto terrazzo (foto 180- 180bis perizia che si mostrano al teste); detto pluviale in aderenza alla facciata raccoglie anche le acque del lavaggio con detersivo del terrazzo scaricando nel cortile di accesso detto “andamme” defluendo fino al cancello su via ### (come da foto doc.51 che si mostrano al teste) e in corrispondenza dello stesso pluviale sono evidenti segni di umidità nell'appartamento a l piano terreno come da foto 5 perizia e foto doc. 52 che si mostrano al teste. 90. Nell'angolo dell'aiuola mappale 1022 erano collocate alcune tubazioni che convogliavano acqua nell'aiuola stessa al piede del muro provocandovi un invaso che, a seguito delle lamentele della Dott. era stato grossolanamente riempito con cemento (foto 164 perizia che si mostra al teste). 91. Quantomeno fino all'estate 2012 la tubazione oggi tagliata in corrispondenza del gomito del tubo del gas (foto 165 perizia che si mostra al teste ove si nota ulteriore più recente riempimento dell'incavo nell'angolo fra le due facciate), proseguiva fino a terra e nello stesso angolo a terra era presente un'ulteriore tubazione (foto 164 perizia che si mostra al teste). 92. In corrispondenza del suddetto angolo all'interno dell'appartamento di proprietà so no evidenti ulteriori infiltrazioni e macchie di umidità come da foto doc.53 che si mostrano al teste. 93. Sullo stesso piano della terrazza lastrico solare, la proprietà prospetta sull'”andamme” mediante un balcone (foto da 181 a 184 perizia che si mostrano al teste).  94. Sia la superficie calpestabile che le strutture frontali e inferiori di tale balcone presentano distacchi di porzioni di intonaco e muratura e segni di infiltrazioni come da foto da 181 a 184 perizia e foto doc. 54 che si mostrano al teste. 95. ### piovana che si raccoglie su detto balcone, privo di canale di gronda e di gocciolatoio, scarica liberamente anche sul sottostante terrazzo di proprietà provocando danni e imbibisce le limitrofe facciate in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà a l primo piano e piano terreno. 96. In particolare l'acqua piovana si infiltra attraverso il pilastrino in muratura a confine fra il terrazzo - lastrico solare e il balcone, attraverso la guaina dello stesso terrazzo e dello scalino fra il terrazzo e il balcone (foto 152-153-154-155 perizia che si mostrano al teste). 97. ###. da lungo tempo ha invano chiesto alla ### di provvedere al rifacimento della terrazza. 98. Da qualche anno impedisce alla Dott. di accedere alla terrazza cosicché ogni tentativo di provvedere di comune accordo alla manutenzione della stessa è naufragato.  #### PRORIETÀ ### PROPRIETÀ ### di confine fra cortile e cortile 99. Fra il cortile e il le proprietà erano originariamente separate da un muro divisorio in pietra e mattoni in prosecuzione della facciata del fabbricato 100. I hanno innalzato il muro divisorio esistente ### CP costruendone una porzione ex novo in mattoni e blocchetti di cemento, molto più sporgente verso il cortile come da foto 210 pag.137 perizia e foto 211 pag.138 perizia e poi, nel corso del tempo, hanno intonacato detto muro così come tutta la facciata del loro fabbricato foto 212 pag.139 ### al 28 maggio 2009, fino ad inglobare quasi totalmente nel muro stesso il pluviale posto nell'angolo fra il muro divisorio e il fabbricato - (foto 142 pag. 96, 215 e 215-a pag. 140 perizia che si mostrano al teste), invadendo così la suddetta proprietà senza autorizzazione alcuna. 101. Sulla sommità di detto muro divisorio i hanno collocato una tettoia in lastre di ardesia, spiovente verso il balcone che prospetta sul loro cortile (foto 103 e foto 216 perizia che si mostra al teste) ### sulla facciata lato “andamme” 102. Il fabbricato al piano terreno sulla facciata lato “andamme” (mapp.1023) era dotato di due luci con inferriate rientranti rispetto al filo della facciata sulla aiuola di proprietà m appale 1022 (foto 217- 218 perizia .  103. I hanno ristrutturato dette luci dotandole di una cornice lungo tutto il perimetro, sporgente rispetto alla facciata stessa e che aggetta sulla proprietà si a in proiezione verticale sul mappale 1022, sia in proiezione orizzontale da un lato sulla facciata del fabbricato e dall'altro sul pilastro di sostegno della cancellata a confine fra l'aiuola mapp.1022 e ### foto 219 -220-221-222- 223 perizia che si mostrano al teste; 104. Contestualmente hanno spostato verso l'esterno fino al filo della facciata le inferriate e maggiorato le dimensioni del davanzale e del mezzanino anche in questo caso invadendo la proprietà sia in proiezione verticale che in proiezione orizzontale. Dilavamento acqua dalla facciata su ### 105. Cominciando dalla primavera 2017, nel 2018 e a tutt'oggi, ripetutamente, si sono verificati abbondanti percolamenti d'acqua dalla facciata e dalla soprastante terrazza di proprietà ( foto 224-225-226 perizia che si mostrano al teste). 106. ###, caduta dalla terrazza di proprietà , ha interessato il pilastro laterale della cancellata di accesso da ### alla proprietà e il muretto di sostegno della cancellata, ha formato ampie pozzanghere davanti all'ingresso alla proprietà d a ### nonché sulla stessa via pubblica (foto doc. 57 che si mostrano al teste). 107. Tale stato di cose è stato segnalato anche alla ### per il pericolo che detti sversamenti provocano anche rispetto alla pubblica via adiacente e ha comportato interventi dei ### del ### come da rapporto di intervento del 19/05/2017 e del 08/04/2018 (doc.58-59). 108. il pilastro laterale della cancellata di accesso alla proprietà è macchiato dagli sversamenti di acqua come documentato nella foto doc. 60 che si mostra al teste. Condizionatore e relativa tettoia a distanza inferiore a quella legale 109. I nel febbraio 2016 hanno installato l'unità esterna di un condizionatore fissandolo alla parete del loro edificio a circa 134 cm dalla parete dell'edificio di proprietà e quindi anche dalla finestra dell'appartamento al primo piano (mapp. 287/4) che si affaccia su detto cortile come da foto 100 pag. 68 perizia che si mostra al teste. 110. La suddetta apparecchiatura nello stesso periodo (febbraio 2016) è stata inoltre coperta con una tettoia metallica che produce rumore in caso di pioggia. #### PRORIETÀ ### PROPRIETÀ ### occupazione del corridoio DI proprietà posto al fondo dell'”andamme” (mappale 1023), corridoio di accesso alla proprietà unità immobiliare in ### n.15, piano terreno con diritto di passaggio per per accedere alla sua cantina (sul lato sinistro in fondo al corridoio entrando dall'”andamme”); 111. , senza alcuna autorizzazione, aveva collocato nel corridoio posto al fondo dell'”andamme” che dà accesso all'unità immobiliare di proprietà in ### n.15 (fg.14, mapp.287/8) un mobile che limitava notevolmente il passaggio (foto 228 pag.153 ### he si mostra al teste) e nonostante ripetuti solleciti della Dott. è stato rimosso solo dopo la notifica della citazione (maggio 2018). Danni alla facciata su ### 112.  , ha fatto eseguire uno scasso alla base della facciata dell'edificio su ### 113. In detto scasso sono collocate alcune tubazioni al servizio della sua proprietà e non è stato chiuso foto 229-230-231 pag 154-155 perizia che si mostra al teste. 114. 
Le acque piovane e quelle di lavaggio della strada si infiltrano nel predetto scasso alla base della facciata dell'edificio come da foto doc.62 che si mostra al teste. 115. Il canale di gronda sulla sommità della facciata su ### in corrispondenza del terrazzo di proprietà è intasato da materiale proveniente dal terrazzo stesso e dalla presenza di erbacce foto 232-233 pag. 156 perizia che si mostra al teste.  116. Le acque piovane che cadono sul terrazzo, non raccolte dal canale di gronda, si riversano lungo la facciata del fabbricato come da foto doc.63 che si mostra al teste. Il sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287 117. Il corpo principale del fabbricato mappale 287 nel quale sono comprese proprietà e proprietà è coperto da un tetto a doppia falda di cui una spiovente verso ### e l'altra sul lato opposto verso ### 118. Le falde del tetto sono separate dai piani sottostanti da un sottotetto non abitabile cui si accede da una apertura posta sulla facciata NO che prospetta su terrazzo di copertura del fabbricato mappale 279 di proprietà 119. Tale ### CP ### CP ### CP ##### CP ### CP ### 10 apertura, pur munita di chiusura, viene lasciata aperta dalla ### come da foto doc. 64 che si mostra al teste. 120. Il sottotetto è infestato e lordato da piccioni, altri volatili e topi. 121. ###. ha ripetutamente richiesto alla ### d i poter accedere al sottotetto e che vengano effettuati gli interventi necessari al fine di risanare lo stesso e impedire per il futuro l'accesso a piccioni o altri sgraditi ospiti, ma la ### non ha mai dato alcuna disponibilità in merito. ### (ove specificato) ### 1023 (“ANDAMME”) E #### (### 280) I - occupazione del corridoio tra l'andamme mapp.1023 e il cortile mapp.280 122. il corridoio posto fra il mappale 1023 (“andamme”) e il cortile di proprietà (mappale 280) è liberamente accessibile e transitabile e nulla impedisce il passaggio come da foto doc.65 che si mostra al teste. II - portoncino di accesso al corridoio 123. Il passaggio coperto, oggi chiuso con un cancello sul lato del cortile e di cui madre della convenuta ha avuto le chiavi fino al 2002, è stato aperto sempre sul lato confinante con la corte comune (“andamme”) almeno sino al 1982. 124. La scrittura prodotta come doc.4 da che si mostra al teste si riferiva alla porta collocata nel corridoio (tra l'andamme e il cortile m app.280) alla base delle scale di accesso al piano superiore alle proprietà e sostituita recentemente con un cancello. 125. La scrittura doc.5 di parte che si mostra al teste si riferiva sia alla prima porta (di cui alla scrittura del 1972) collocata alla base delle scale alla fine del corridoio, sia alla porta di accesso al corridoio dall'”andamme” comprendendole in un unico documento. 126. il portoncino che separava il cortile comune (l'”andamme”) dal corridoio di accesso al cortile di esclusiva proprietà (mapp.280) era stato collocato successivamente al 1982 come riferito dalla ###ra t este nella causa RG 1589/2002 vertita davanti al Tribunale di ### (doc.66). 127. Circa 45 anni fa non vi era alcuna porta a chiusura del corridoio cui si accede da lato sinistro dell'”andamme”. 128. Ho abitato nell'appartamento oggi di proprietà fino al 1956 e sino a tale data non vi era alcuna porta né chiusura del corridoio né dal lato dell'andamme né dal lato del cortile (mapp.280).  129. Nello stesso periodo e cioè fino a quando ho abitato nell'immobile oggi di proprietà si poteva accedere liberamente al cortile ###280 e dal cortile si accedeva al sottoscala. 130. ha collocato un canniccio sul cancello che dà accesso al suo cortile mappale 280 che limita il passaggio di aria e di luce all'interno del corridoio (foto 240-241 perizia che si mostra al teste). III - Servitù di passaggio sul corridoio fra il mappale 1023 “ e il cortile mapp. 280 131. e e i loro danti causa hanno sempre esercitato il diritto di passaggio sul corridoio (tra l'andamme e il cortile ma pp.280) per accedere oltre che all'immobile di loro proprietà al piano terreno mappale 287/7 alla scala posta sul lato sinistro di detto corridoio e da questa alla loro unità immobiliare al piano primo (mapp.287/4). *** ### n.133 del 9/01/2017 132. Dopo la notifica della citazione / (17/04/2018), ha provveduto alla demolizione del tamponamento della bucatura ad arco, ma non ha provveduto al ripristino della facciata neppure in corrispondenza dell'arco grossolanamente ripristinato come da foto doc. 71 che si mostra al teste; 133. ### data odierna (e comunque alla data della notifica della citazione) sono ancora presenti nel cortile mapp.280 i cordoli cementizi, veri e propri marciapiedi di circa 100 cm di larghezza, posizionati nel cortile mappale 280 non solo in adiacenza alla facciata del fabbricato sul mappale 279, ma anche in adiacenza alla facciata del fabbricato sul mappale 287 (foto 114-116 perizia che si mostrano al teste). 134. ### data odierna (e comunque alla data della notifica della citazione) la pavimentazione del cortile mappale 280 al sotto dei ciottoli bianchi lavati è rimasta in battuto di calcestruzzo (foto 120 perizia c he si mostra al teste). 135. Il vano sottoscala cui si accede dalla bucatura ad arco sulla parete del fabbricato mappale 287 che si affaccia sul cortile mappale 280 era accessibile dalla ### fino a quando l'apertura non è stata tamponata dalla sostenendo la necessità di provvedere al rinforzo della scala di accesso alle unità immobiliari e (mapp.287/4 e 279/2).  #### 136. ###à immobiliare 279/2 di proprietà ha unicamente accesso dalla scala nel corridoio tra il mappale 1023 e il mappale 280, scala sicuramente compresa nel mappale 287. 137. Il terrazzo/lastrico solare a copertura del fabbricato sul mappale 279 e in particolare dell'appartamento costituisce terrazza a livello al servizio e di pertinenza dell'unità immobiliare mappale 287 sub 3 di proprietà . 138. il muro perpendicolare a ### che separa il fabbricato sul mappale 287 da quello sul mappale 279 è comune ai due fabbricati e così anche la porzione di muro compresa fra il muro di cui sopra e il cortile mappale 280 come evidenziato nell'estratto di mappa fig.n.1, pag. 4 perizia ### 11 che si mostra al teste. 139. nel maggio 2009 ha aperto nell'immobile di sua proprietà al piano terreno mappale 279/1 una porta finestra in luogo di preesistente luce con inferriata: detta porta finestra mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280 (foto doc. 72 e foto 116 perizia che si mostra al teste). 140. nel luglio 2018 ha aperto nell'immobile di sua proprietà al piano terreno mappale 279/1 una ulteriore porta finestra in luogo di preesistente luce con inferriata: detta seconda porta finestra mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il cortile mappale 1023 “andamme” e il cortile di mappale 280 come da foto doc. 73 che si mostrano al teste. 141. ha collocato un campanello - e il relativo impianto elettrico -, a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287 come da foto doc.74 che si mostra al teste. 142. ### dal corridoio al fondo del mappale 1023 “andamme” al locale oggi di proprietà (### 13) è stato chiuso da almeno 40 anni e mai più ripristinato [segue l'indicazione di n. 35 testimoni]. Si deducono per interrogatorio del ### i capitoli: 53, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 99, 100, 102, 103, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 135, 136, 137, 139, 140,141). Si deduce per interrogatorio del ### il capitolo 142. ### l'eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali dedotte da stante la mancata indicazione specifica delle persone da interrogare sui singoli fatti dedotti, nonché le ulteriori eccezioni di inammissibilità e irrilevanza meglio precisate nella memoria ex art.183, comma 6, n.3 c.p.c., per la denegata ipotesi di ammissione delle stesse si insiste per l'ammissione della prova contraria (come dedotta nella stessa memoria) sugli stessi capitoli di parte e sugli specifici capitoli dedotti nella memoria ex art.183, comma 6, n.3 c.p.c. che qui si trascrivono: 143. ### che in occasione del sopralluogo eseguito nel cortile di proprietà di in data ### alla presenza della ### dell'Avv. ### dell'### , del P.I. e dell'Avv. ### l'### confermò che i marciapiedi in cemento realizzati lungo il perimetro del cortile stesso non erano stati demoliti (testi - ) . Sui capitoli di prova di cui alla 2^ memoria ex art.183, comma 6 c.p.c. Capo 1) - 2) la circostanza è smentita dalle fotografie prodotte doc.65 e in controprova si indicano i testi indicati in prova diretta sul capo 122 Capi 3-4-5) trattasi di circostanze del tutto irrilevanti ### 6-7) è pacifico che il cassonetto fosse stato realizzato da in accordo con ### alla distanza dalla finestra si contesta la misura indicata da ; trattasi comunque di circostanza in oggi non deducibile per testi. In relazione alla veduta si deduce a contestazione della circostanza: 144.  ### che la finestra sulla scala di proprietà c he prospetta sul cortile c onsente la veduta diretta, laterale e obliqua (testi ) . ### 8) si deduce in controprova: 145. ### che il lavoro di tamponatura del vano sottoscala è stato appaltato da : quest'ultima aveva chiesto ai ### e di partecipare alle spese asserendo che detto intervento aveva lo scopo di rinforzare la scala soprastante (teste - interrogatorio - vedasi capo 135) 146. ### che, eseguiti i lavori di tamponatura del vano sottoscala, e p agarono la quota di loro competenza, ma e constatarono che i lavori eseguiti erano diversi da quelli concordati e ne diedero atto con scrittura 25/08/2002 (doc.75 che si mostra al teste) (teste - interrogatorio . ### 9): si chiede comunque ammissione di prova contraria con i testi , e interrogatorio Ca po 16-17-18) del tutto irrilevanti. In ogni caso si deduce in prova contraria 147. ### che i lavori proposti risultavano parziali e diretti unicamente a tutelare la proprietà e come tali contestati dal ### ncaricato dalla Dott. (teste ### 19) Per quanto occorrer possa la circostanza si deduce anche in prova contraria 148. ### che la cantina di proprietà a cui si accede dal corridoio posto al fondo dell'”andamme” (mappale 1023), era accessibile anche dal confinante locale di proprietà con accesso da ### 17, oggi trasformato in appartamento come da foto doc.82 che si mostrano al teste (a teste -, residente in ### 73 - ###. ### 25) prova contraria testi e interrogatorio ### 1. Respingere siccome infondate in fatto e diritto le domande proposte da parte attrice in merito a: - ### di “arredi e corredi” dal corridoio compreso tra il passaggio comune mappale 1023 (“andamme”) e il cortile mappale 280 - ### del portoncino a chiusura dell'accesso al predetto corridoio dal mappale 1023 - ### del bauletto di contenimento degli scarichi fognari in aderenza alla facciata comune che prospetta sul predetto cortile ### 2. Dare atto della disponibilità della convenuta Dott. alla formazione di tabelle millesimali per l'intero complesso edilizio e alla individuazione dei criteri di riparto da applicarsi per la suddivisione delle spese comuni. A tal fine anche ### RICONVENZIONALE accertare: 2.1 ### che fanno parte dell'unitario complesso condominiale le seguenti unità ######### 12 immobiliari proprietà e foglio 14, mapp. 287 sub 4 ### 14 foglio 14, mapp. 287 sub 7 ### 14 foglio 14, mapp.287 sub 8 ### 15 proprietà : foglio 14, mapp. 287 sub 3 (che erroneamente a ### risulta graffato con il mappale 281, cortile scoperto di proprietà e foglio 14 mapp. 279 sub 1 foglio 14 mapp. 280 proprietà foglio 14 mapp. 279 sub 2 proprietà foglio 14 mapp. 287 sub 1 comproprietà - foglio 14 mappali 1022 - 1023 - 1024 con diritto di passaggio sul mappale 1023 a favore dell'unità immobiliare foglio 14, mappale 279 sub 2 di proprietà comproprietà - ( secondo la sentenza del Tribunale di ### n.742/09) corridoio compreso fra il mappale 1023 e il mappale 280 compreso nel mappale 287 sub 7 e da scorporare da quest'ultimo, con diritto di passaggio a favore delle unità immobiliari mappale 287 sub 7 e 287 sub 4 di proprietà 2.2. ###, qualora le unità immobiliari comprese nel mappale 279 siano ritenute estranee al complesso condominiale: 2.2.1. accertare e dichiarare che sono comune proprietà , e il muro perpendicolare a ### che separa il fabbricato sul mappale 287 da quello sul mappale 279 e la porzione di muro compresa fra il muro di cui sopra e il cortile ma ppale 280. 2.2.2. Dichiarare illegittima l'apertura delle due porte finestre aperte da , la prima aperta nell'anno 2009 che mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280 e la seconda aperta nel luglio 2018 che mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 e con il cortile stesso in quanto costituenti una servitù gravante su beni comuni - il mappale 1023 e la porzione di muro comune nel corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 -, a vantaggio di un immobile di proprietà esclusiva, mappale 279 sub 1 non facente parte del complesso condominiale ( 23858/2018) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a chiudere le suddette aperture 2.2.3. Dichiarare illegittima la collocazione di un campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287 in quanto costituente una servitù gravante su bene condominiale (i muri perimetrali e la facciata del fabbricato mappale 287) a vantaggio di un bene di proprietà esclusiva estraneo al (mappale 279 sub 1) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere il suddetto campanello, i cavi elettrici e le guaine al servizio dello stesso e a ripristinare la facciata e i muri comuni attraversati da guaine e cavi elettrici. 2.2.4. 
Accertare che il sottotetto comune a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine con il mappale 279 è accessibile unicamente da un'apertura sulla facciata del mappale 287 che prospetta sul terrazzo di copertura del mappale 279 e pertanto dichiarare che l'unità immobiliare di proprietà mappale 287/3 che comprende il terrazzo di copertura del mappale 279 è comunque gravata da servitù di passaggio per accedere al suddetto sottotetto a favore delle unità immobiliari di proprietà e mappale 287 sub 4 e sub 8 per accedere al suddetto sottotetto. 3. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana e di umidità provenienti dalla limitrofa proprietà e in particolare dal cortile mappale 281, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, dal sistema degli scarichi esistenti in detto cortile che raccolgono anche acque nere, dal cortile mappale 280, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati che sul cortile prospettano, dal terrazzo di proprietà che costituisce copertura di porzione della unità immobiliare mapp 287/4, di quella sottostante mapp.287/7 e del corridoio di accesso, dai parapetti e dagli scarichi di tale terrazzo, dalla gronda, dal pluviale e dal balcone adiacente al suddetto terrazzo di copertura; accertare i danni subiti dalle facciate comuni e dal terrazzo di proprietà (pertinenza dell'unità immobiliare part.287/4), per effetto dello scarico di acque piovane dal balcone di proprietà che prospetta sull' “andamme” (mapp.1023); 4. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo, dal terrazzo di proprietà sottostante al balcone di proprietà dalla unità immobiliare in ### 15 mapp.287 sub 8 nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto di tutti gli altri interventi e manomissioni ad opera della ### e dei ### meglio descritti nell'atto di citazione relativo alla causa RG.1261/2018, nella comparsa di risposta relativa alla causa RG.543/2018 e nella perizia del ### Viazzi 15/12/2017 (doc.2) 5. accertare che le suddette infiltrazioni sono determinate, per quanto derivante dalla proprietà , dalla mancanza di adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, dal sistema degli ### CP #### scarichi esistente o comunque sono stati provocati da inadeguato sistema di scarico di dette acque e delle acque nere ancorché oggi modificato, dagli interventi eseguiti dai nel cortile e sui fabbricati limitrofi mediante ampliamento non autorizzato dell'edificio di loro proprietà con conseguente riduzione della superficie sterrata del cortile - e quindi del drenaggio e della aerazione del cortile, mediante pavimentazione del locale originariamente indicato come ripostiglio ed oggi occupato dal vano cucine, mediante ampliamento non autorizzato del balcone in aggetto su detto cortile a distanza inferiore a quella legale dalla proprietà mediante realizzazione di una intercapedine con blocchetti forati lungo il muro della proprietà - med iante manomissioni dei muri della stessa proprietà n on ripristinate a regola d'arte ed anzi con interventi che ne hanno alterato l'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante realizzazione di una pavimentazione non drenante e di manufatti insistenti sul cortile che hanno limitato la superficie del cortile stesso; mediante l'infissione nei muri della proprietà e/ o l'appoggio sugli stessi di manufatti e materiali che ne hanno limitato e ne limitano la traspirabilità. 6. conseguentemente dichiarare tenuti e condannare e a provvedere ad eliminare le infiltrazioni e l'umidità provenienti dalla loro proprietà in danno della proprietà e della comproprietà media nte realizzazione di un efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, mediante ripristino delle dimensioni originarie del cortile e demolizione delle costruzioni e degli ampliamenti delle costruzioni sullo stesso realizzate senza autorizzazione e che non rispettano le distanze dalla limitrofa proprietà mediante eliminazione della intercapedine in blocchetti forati realizzata lungo il muro della proprietà - mediante ripristino a regola d'arte dei muri della stessa proprietàc on recupero dell'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante ripristino di una pavimentazione drenante del cortile e demolizione dei manufatti insistenti sul cortile che limitano la superficie del cortile stesso; mediante rimozione di ogni manufatto o materiale infisso o appoggiato ai muri della proprietà che ne limitano la traspirabilità inibendo anche per il futuro l'infissione o l'appoggio di qualunque manufatto o altro materiale ai muri della proprietà mediante ripristino dell'originario spessore e caratteristiche del muro di confine con il cortile mediante ripristino dell'originario spessore dell'intonaco del fabbricato a confine con il cortile in modo che lo stesso intonaco non vada ad occupare neppure in proiezione parte della superficie della facciata del fabbricato mediante realizzazione di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile mappale 280; mediante ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità. 7. accertare che le suddette infiltrazioni sono determinate, per quanto derivante dalla proprietà e con riferimento al cortile mapp.280, dalle opere realizzate nel cortile stesso e in particolare dalla cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante e la cui superficie, originariamente sterrata, è stata resa non drenante per effetto della realizzazione dei due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile, per la cementificazione della quasi totalità della restante parte e copertura dell'intera superficie del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; dalla realizzazione di intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; dalla mancanza di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile; dalla inefficienza del pluviale posto in angolo fra il fabbricato e il muro di confine con la proprietà ; dalla assoluta inadeguatezza ed inefficienza e mancanza di manutenzione dello scarico esistente al di sotto del corridoio coperto tra il cortile e l'”andamme”; dal tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato - dalla manomissione e intonacatura delle facciate del fabbricato che, oltre ad alterarne le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra, ne ha alterato la caratteristica traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; dalla realizzazione di un cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e che ha ulteriormente ridotto la superficie sterrata del cortile, ha ridotto la superficie traspirante della facciata oltreché limitato illegittimamente la veduta dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4; 8. Sempre in relazione alla proprietà con riferimento al terrazzo costituente copertura di porzione dell'appartamento ma pp.287/4, del sottostante appartamento al piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso, accertare che le infiltrazioni e relativi danni subiti dalla sottostante proprietà sono determinati dalla mancanza di piastrellatura, dallo stato di degrado della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura di proprietà ed uso esclusivo di degrado aggravato dall'appoggio su detta terrazza di numerosi e pesanti vasi di piante ornamentali e agrumi costantemente irrigati e dal ripetuto lavaggio della terrazza; dal degrado e assoluto difetto di manutenzione degli scarichi della suddetta terrazza, della gronda e del pluviale; dal difetto di manutenzione dei parapetti in muratura del terrazzo CP ### CP ##### CP ### 14 stesso; dallo stato di degrado e difetto di manutenzione del limitrofo balcone di proprietà dal pluviale che scarica nell'”andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; dai percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022. 9. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere le opere realizzate nel cortile mappale 280 e in particolare la cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante; a demolire i due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile; a rimuovere la copertura del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; a demolire l'intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; a realizzare adeguato ed efficiente sistema di scarico e smaltimento delle acque piovane che si raccolgono nel cortile e dai fabbricati limitrofi, con separazione degli scarichi delle acque bianche da quelli delle acque nere; a ripristinare le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra delle facciate del fabbricato ripristinandone altresì la traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; a ripristinare la guaina di impermeabilizzazione e la piastrellatura del terrazzo di proprietà ed uso esclusivo di costituente copertura di porzione dell'appartamento ma pp.287/4, del sottostante appartamento a l piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso; a ripristinare e manutenere gli scarichi della suddetta terrazza, la gronda e il pluviale; a ripristinare e manutenere i parapetti in muratura del terrazzo stesso; a ripristinare e manutenere il limitrofo balcone di proprietà a realizzare adeguato sistema di smaltimento delle acque del pluviale che scarica nell'”andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022, ad eliminare ogni tubazione sulla facciata non più utilizzata o necessaria e comunque ad eseguire ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità; 10. Accertare e dichiarare il diritto della Dott. di ispezionare a semplice richiesta il suddetto terrazzo / lastrico solare di copertura di porzione dell'unità immobiliare mapp.287/4 e dell'intera unità immobiliare 287/7, quale parte comune del caseggiato; 11. Dichiarare tenuti e condannare in via solidale e/o alternativa con o ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive responsabilità come emergende in corso di giudizio al ripristino della proprietà mediante risarcimento dei danni dalla stessa subiti e da quantificarsi in corso di causa mediante CTU nei costi necessari per il ripristino delle murature delle unità immobiliari di proprietà esclusiva e e per il ripristino delle murature delle parti comuni del caseggiato di proprietà , e, in parte, 12. Dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni subiti da per la impossibilità di utilizzare le camere della unità immobiliare mappale 287/4 poste al di sotto della terrazza di proprietà ed uso esclusivo di a causa dello stato di degrado provocato dalle infiltrazioni provenienti dalla detta terrazza di copertura e per la inutilizzabilità per lo stesso motivo anche a scopo locativo dell'unità immobiliare mappale 287/7, danni da quantificarsi sulla base del valore locativo delle suddette porzioni immobiliari e/o comunque secondo equità. 13. Dichiarare tenuta e condannare ad eliminare la crena alla base della facciata del fabbricato su ### e a ripristinare detta facciata a perfetta regola d'arte; dichiarare tenuta e condannare a ripristinare e manutenere il canale di gronda del terrazzo alla sommità del fabbricato mappale 279 lato ### 14. Inibire a di occupare con qualsiasi oggetto il corridoio di proprietà e posto fra l'”andamme” e la porta di accesso dal suddetto corridoio all'immobile di proprietà di questi ultimi fg. 14 mapp.287/8 ### civ.15 PT e comunque inibire alla ### ogni utilizzo del corridoio diverso dal passaggio pedonale per l'accesso alla cantina di sua proprietà. 15. Accertare che lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287 è determinato dalla condotta di che volutamente lascia aperto l'infisso a chiusura dell'accesso al suddetto sottotetto consentendo l'ingresso nel sottotetto a piccioni e altri volatili e altri sgraditi ospiti, determinare gli interventi necessari al fine di eliminare lo stato di degrado del sottotetto e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare all'esecuzione a sue spese dei suddetti interventi. Accertare e dichiarare il diritto della Dott.  d i ispezionare a semplice richiesta il suddetto sottotetto quale parte comune del caseggiato e dichiarare tenuta e condannare a mantenere chiuso l'infisso a protezione dell'accesso al suddetto sottotetto. 16. Dato atto che ha provveduto alla demolizione del cassonetto in muratura in fregio alla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280, ma non al ripristino della facciata stessa danneggiata dalla demolizione del cassonetto in muratura, inibire a la ricostruzione del suddetto manufatto e ciò in quanto detta costruzione verrebbe ad insistere sulla superficie del cortile mappale 280 che deve rimanere interamente ### CP ### 15 scoperta e drenante e inoltre verrebbe a limitare illegittimamente la veduta dalla finestra sita sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4; ordinare a il ripristino della suddetta facciata a perfetta regola d'arte e secondo le caratteristiche architettoniche del fabbricato. 17. Inibire a la ricostruzione del tamponamento della bucatura ad arco sulla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280. 18. Inibire a il ripristino del portoncino all'ingresso (lato andamme mappale 1023) del corridoio coperto compreso fra il suddetto mappale 1023 e il cortile mappale 280 19. accertare e dichiarare che il vano sottoscala nuovamente accessibile dal cortile mappale 280 a seguito della demolizione del tamponamento della bucatura ad arco, è di proprietà comune fra , e (e in subordine anche di ) e conseguentemente accertare che il corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 e lo stesso cortile mappale 280 sono gravati da servitù di passaggio in favore della proprietà ### 287/7 e 287/4 per accedere al suddetto vano sottoscala o, in subordine accertare e dichiarare il diritto di ai sensi art.843 c.p.c di accedere al cortile mappale 280 attraverso il suddetto corridoio al fine di verificare lo stato di manutenzione della facciata del fabbricato mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280 e del sottoscala 20. Determinare le somme dovute da per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art.614-bis c.p.c. 21. Accertare e dichiarare che il corridoio costituente porzione del mappale 287 del foglio 14 del ### di ### compreso fra il cortile di accesso detto “andamme” mappale 1023 foglio 14 e il cortile di proprietà mappale 280 è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore delle unità immobiliari di proprietà di e censite al ### del ### di ### foglio 14 mappale 287 sub 7 e foglio 14 mapp.287 sub 4 e ciò per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione. 22. Atteso che detto corridoio è compreso nella particella mappale 287/7 di proprietà autorizzare la parte che vi ha interesse a scorporare il suddetto corridoio dalla predetta unità immobiliare al fine di rendere possibile la trascrizione della servitù. 23. Dichiarare tenuta e condannare a rimuovere il canniccio collocato sul cancello che dà accesso al cortile mapp.280, inibendo alla stessa ogni altra opera che diminuisca il passaggio di aria e luce nel corridoio compreso fra il cortile mappale 280 e la corte “andamme” mappale 1023 rendendo più gravoso o comunque più incomodo il passaggio attraverso il suddetto corridoio. 24. Dichiarare tenuti e condannare e a d eliminare lo scarico di acque piovane di porzione della falda del fabbricato di loro proprietà sulla aiuola mappale 1022 mediante eliminazione del coppo rovesciato in prossimità della batteria dei camini del fabbricato e comunque con l'adozione di idoneo sistema raccolta e convogliamento nella loro proprietà, atto ad eliminare lo sversamento nella proprietà confinante; a ripristinare la facciata del loro fabbricato mediante eliminazione delle cornici poste a riquadro delle luci sulla facciata che prospetta sul mappale 1022 e mediante riduzione al pristino stato dei davanzali e dei mezzanini e arretramento delle inferriate delle suddette luci; a far cessare gli sversamenti di acqua lungo il fabbricato lato ### in danno della sottostante proprietà e specificamente del pilastro posto sul mappale 1022 sul confine con la proprietà e del muretto di contenimento dell'aiuola mappale 1022 e di sostegno della cancellata soprastante; a rimuovere la tettoia metallica e l'unità esterna del condizionatore fissato alla parete del loro edificio a circa 134 cm dalla parete dell'edificio di proprietà e quindi anche dalla finestra dell'appartamento a l primo piano (mapp. 287/4) che si affaccia su detto cortile. 25. Determinare le somme dovute dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art.614-bis c.p.c. Vinte le spese e compensi di giudizio ivi comprese spese di CTU e CTP oltre spese generali, iva e ca secondo legge. 
Per ed : “### il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere tutte le domande attrici rivolte nei confronti dei conchiudenti e p erché infondate in fatto ed in diritto e comunque assolvere da esse i convenuti e Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande proposte dalle controparti. Vinte le spese di causa.” ###: “### all'###mo Giudice del Tribunale di ### premesso quanto esposto e dedotto, contrariis reiectis #### - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'irritualità e/o la tardività delle domande promosse contro il ### per i motivi sopra esposti; - e per l'effetto rigettare le domande svolte nei confronti del #### - rigettare le domande svolte nei confronti del ### in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti; ### - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle sopra indicate domande, tenuto conto delle allegazioni del convenuto, nella redazione di eventuali tabelle millesimali, considerare lo stato effettivo dei luoghi e dell'immobile ad uso magazzino del #### CP ### CP ### 16 e, per l'effetto, calcolare i millesimi di spesa del ### limita ndoli all'edificio sotto il cui tetto si trova l'immobile sito in ### 13 di proprietà dello stesso convenuto, tenendo conto dell'unico accesso posto sulla via ### - vinte le spese, comprese quelle tecniche di CTU e ###” ### 1) ### procedimento RG n. 1261/18, ### c itato in giudizio con atto Avv. ### del 09/04/2018 per parte "### l'On. Tribunale di ### nei limiti della Sua competenza e respinta ogni contraria istanza, - In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del 09/04/2018 notificato in data ### per parte nei confronti del ### ex art. 163 commi 3 e/o 4 cpc - in subordine e preliminarmente accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti di con conseguente estromissione da giudizio. - In estremo subordine rigettare la domanda attrice posta nei confronti del convenuto perché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali ed onorari ### CPA e spese forfettarie come per legge (15% ). ### ogni altro diritto. 2) ### procedimento RG 543/2018 riunito al procedimento R.G. 1261/2018 Richiamate tutte le difese, istanze, accezioni, produzioni e conclusioni di cui all'atto di costituzione e risposta del 07/11/2018 della causa riunita n. 1261/2018, " ### all' ###mo ### di ### contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie meglio ritenute, per tutte le causali e le ragioni di cui in atti, disporre idonea CTU che, esaminati gli atti di causa ed effettuate le necessarie verifiche tecniche, determini le consistenze delle unità immobiliari dell'edifìcio di ### 14 a ### disponendone l'adozione e la loro obbligatoria applicazione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge".  MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia relativa alla causa n. RG 453/2018 trae origine da un atto di citazione mediante il quale evocava in giudizio per sentir “accertare e dichiarare che la signora non ha titolo e/o ragione alcuna per collocare qualsivoglia bene e/o arredo e/o corredo nel corridoio che dipartendosi dal cortile comune, come indicato e descritto sub “A” nell'elaborato riportato a pag. 15 della sentenza n.742/09 di codesto ### porta al cortile di proprietà esclusiva dell'attrice, come indicato e descritto sub “F” nella stessa sentenza, con ogni conseguente ordine di condanna della ridetta convenuta a lasciare detto corridoio libero e sgombro, fissando ex art. 614bis c.p.c. la somma dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; previo accertamento della illegittimità della eliminazione da parte della convenuta del serramento ### di accesso al predetto corridoio di proprietà della signora e del sig.   condannare a risarcire ad una somma pari al costo, come accertando in istruttoria, per la fornitura ed installazione di un analogo serramento ###, oltre interessi dalla data dell'illecito al saldo effettivo; accertare e dichiarare che il manufatto ### fatto realizzare dall'attrice a copertura delle condotte di acque fognarie in ### 14 a ### non viola le norme codicistiche e che, pertanto, può essere legittimamente lasciato in opera nel suo stato attuale, ovvero, in denegato subordine, nel diverso stato che verrà eventualmente individuato all'esito dell'istruttoria, fermo restando il diritto dell'attrice consolidatosi come prima dell'avvenuta messa in opera del bauletto; previa se del caso integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascun proprietario di beni immobili facenti parte del compendio immobiliare per cui è causa, determinare a mezzo C.t.U. le quote millesimali di proprietà generale e scale, in relazione ad ognuna delle unità immobiliari dell'edificio di ### 14 a ### disponendone l'adozione e la loro obbligatoria applicazione”. ### 17 In particolare, premetteva di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in ####, contraddistinta dal numero interno 3 della ### civico 14, oltre che di una cantina posta al piano terra del medesimo edificio, nonché di un'ulteriore unità immobiliare sita nel medesimo complesso immobiliare, con accesso dalla ### civico 17. Inoltre, l'istante premetteva che la convenuta fos se com proprietaria, unitamente al fratello , di un appartamento e di due cantine poste al piano terra dell'edificio di ### 14 e di due appartamenti situati sempre al piano terra dello stabile con accesso dalla ### civico 15, nonché proprietaria esclusiva di un'unità immobiliare sita al primo piano del complesso di ### civico 14. Infine, l'attrice premetteva di essere comproprietaria del giardino che conduce all'ingresso dell'edificio, nonché comproprietaria del corridoio che consente l'accesso al cortile e alla scala di servizio unitamente al convenuto quest'ultimo a sua volta proprietario di una unità immobiliare sita al primo piano dell'edificio di ### 14.   ###, quindi, asseriva innanzitutto che, da tempo, la signora avesse occupato con “arredi, antiestetici ed ingombranti” il corridoio che dà accesso al cortile di proprietà e alla scala di servizio, di proprietà senza alcuna autorizzazione e contro la sua volontà, chiedendone la condanna alla rimozione (l'istante precisava la domanda nella prima memoria ex art. 183, c.p.6, c.p.c., producendo documentazione fotografica ritraente un portaombrelli e un appendiabiti a muro). ###, in secondo luogo, asseriva che nel settembre del 2016 la signora aveva rimosso, senza alcun titolo e contro la volontà della istante, una porta posta a chiusura del predetto corridoio, installata oltre trenta anni addietro dal signor chiedendone la condanna della al ripristino. ### fondava tali due domande sulla sentenza n. 742/2009 (doc.1 della produzione del ### di ### passata in giudicato, che aveva statuito che il corridoio di accesso al cortile di proprietà della signora fosse di sua proprietà esclusiva.   ###, inoltre, deduceva di aver realizzato unitamente con un cassonetto in muratura apposto sulla facciata condominiale, a copertura di una preesistente antiestetica conduttura fognaria; il suddetto cassonetto si trovava a distanza di 1.10 mt da una piccola veduta (di circa 0.45 mt.) che dava aria e luce alla scala in comunione tra i signori e ###, quindi, asseriva che , pur non avendone subito alcun pregiudizio, aveva contestato l'iniziativa degli altri comproprietari ed aveva invitato il ad ordinare la demolizione della copertura della conduttura fognaria, provvedimento che veniva emesso e ottemperato (cfr. n. prot. 4282/17 e successiva ispezione del 18.05.2018, doc. n.7 prod. . La signora deduceva di avere quindi interesse a che venisse accertata e dichiarata la legittimità della costruzione del cassonetto in questione, trattandosi di una mera copertura di una preesistente conduttura fognaria per la quale era già costituita una servitù a carico dell'intero edificio condominiale, non sussistendo in ogni caso violazione ### 18 del disposto di cui all'art. 907 co. 2 c.c., atteso che il finestrino in facciata che dà aria e luce alla scala non consente una veduta obliqua.   ###, quindi, asseriva che la scala principale del complesso immobiliare di ### 14, che dà accesso all'appartamento dei fratelli posto al primo piano ed all'appartamento di proprietà dell'istante posto al secondo piano, versasse in condizioni di estremo degrado in conseguenza della totale assenza di manutenzione straordinaria, e che fosse, pertanto, indispensabile provvedere con urgenza al ripristino della stessa, nonché degli intonaci delle pareti e dei soffitti verificandone le condizioni di sicurezza, chiedendo che venissero accertati i criteri di ripartizione tra essa ed i germani e , in relazione ai costi per l'effettuazione dei lavori in questione. A tal riguardo, l'istante deduceva, infine, che il complesso immobiliare oggetto di causa non fosse dotato di regolamento. Per tale motivo, riservandosi di convocare la comunione per deliberare le opere necessarie di manutenzione - ovvero di ricorrere all'A.G. affinché la loro esecuzione sia disposta iussu iudicis - chiedeva di determinare, in contraddittorio con la proprietà , i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e, più in generale, quelli di caratura millesimale delle parti comuni.   Si costituiva la convenuta la quale, riportandosi per buona parte a quanto già esposto e domandato nel precedente giudizio poco prima incardinato, formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, disporre la riunione alla presente causa della causa ### di ### N°1261/2018 Dott. 
F. Pelosi promossa da nei confronti e altri; hi Via ulteriormente preliminare disporre l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dell di e di Nel merito: 1.Respingere siccome infondate in fatto e diritto le domande proposte da parte attrice in merito a: ### di "arredi e corredi" dal corridoio compreso tra il passaggio comune mappale 1023 ("andamme") e il cortile mappale 280; ripristino del portoncino a chiusura dell'accesso al predetto corridoio dal mappale 1023; ### del bauletto di contenimento degli scarichi fognari in aderenza alla facciata comune che prospetta sul predetto cortile ### 2. Dare atto della disponibilità della convenuta alla formazione di tabelle millesimali per l'intero complesso edilizio e alla individuazione dei criteri di riparto da applicarsi per la suddivisione delle spese comuni. A tal fine anche IN ### accertare; ### che fanno parte dell'unitario complesso condominiale le seguenti unità immobiliari proprietà e foglio 14, mapp. 287 sub 4 ### 14 foglio 14, mapp. 287 sub 7 ### 14 foglio 14, mapp.287 sub 8 ### 15 proprietà : foglio 14, mapp. 287 sub 3 (che erroneamente a ### risulta graffato con il mappale 281, cortile scoperto di proprietà e foglio 14 mapp. 279 sub 1 foglio 14 mapp. 280 proprietà fo glio 14 mapp. 279 sub 2 proprietà fo glio 14 mapp. 287 sub 1 comproprietà - foglio 14 mappali 1022 - 1023 - 1024 con diritto di passaggio sul mappale 1023 a favore dell'unità immobiliare foglio 14, mappale 279 sub 2 di proprietà comproprietà (se condo la sentenza del ### di ### n.742/09) corridoio compreso fra il mappale 1023 e il mappale 280 compreso nel ### 19 mappale 287 sub 7 e da scorporare da quest'ultimo, con diritto di passaggio a favore delle unità immobiliari mappale 287 sub 7 e 287 sub 4 di proprietà ### qualora le unità immobiliari comprese nel mappale 279 siano ritenute estranee al complesso condominiale, accertare e dichiarare che sono comune proprietà , e il muro perpendicolare a ### che separa il fabbricato sul mappale 287 da quello sul mappale 279 e la porzione di muro compresa fra il muro di cui sopra e il cortile mappale 280. Dichiarare illegittima l'apertura delle due porte finestre aperte da , la prima aperta nell'anno 2009 che mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280 e la seconda aperta nel luglio 2018 che mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 in quanto costituenti una servitù gravante su beni comuni - il mappale 1023 e la porzione di muro comune nel corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 -, a vantaggio di un immobile di proprietà esclusiva, mappale 279 sub 1 non facente parte del complesso condominiale (cass. 23858/2018) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a chiudere le suddette aperture. Dichiarare illegittima la collocazione di un campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287 in quanto costituente una servitù gravante su bene condominiale (i muri perimetrali e la facciata del fabbricato mappale 287) a vantaggio di un bene di proprietà esclusiva estraneo al (mappale 279 sub 1) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere il suddetto campanello, i cavi elettrici e le guaine al servizio dello stesso e a ripristinare la facciata e i muri comuni attraversati da guaine e cavi elettrici. Accertare che il sottotetto comune a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine con il mappale 279 è accessibile unicamente da un'apertura sulla facciata del mappale 287 che prospetta sul terrazzo di copertura del mappale 279 e pertanto dichiarare che l'unità immobiliare di propietà part.287/3 che comprende il terrazzo di copertura del mappale 279 è comunque gravata da servitù di passaggio per accedere al suddetto sottotetto a favore della unità immobiliare di proprietà e mappale 287 sub 4 per accedere al suddetto sottotetto. Previa riunione delle cause come sopra instato, #### ferme restando le domande proposte anche nei confronti di e nella causa R.G. n. 1261/2018, si richiamano le conclusioni formulate nella predetta causa nei confronti di , che tenuto conto delle modificazioni della situazione di fatto intervenute nel tempo intercorso fra la notifica dell'atto di citazione relativo alla causa RG n.1261/2018 e la data odierna per effetto di interventi effettuati da , vengono già fin d'ora modificate e precisate come segue: 1. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana e di umidità provenienti {oltre che dalla limitrofa proprietà e in particolare dal cortile mappale 281, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, dal sistema degli scarichi esistenti in detto cortile che raccolgono anche acque nere, come richiesto nella causa RG 1261/###) dal cortile mappale 280, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati che sul cortile prospettano, dal terrazzo di proprietà che costituisce copertura di porzione ### CP_ ### 20 della unità immobiliare mapp 287/4, di quella sottostante mapp.287/7 e del corridoio di accesso, dai parapetti e dagli scarichi di tale terrazzo, dalla gronda, dal pluviale e dal balcone adiacente al suddetto terrazzo di copertura; accertare i danni subiti dalle facciate comuni e dal terrazzo di proprietà (pertinenza dell'unità immobiliare part.287/4), per effetto dello scarico di acque piovane dal balcone di proprietà che prospetta sull' "andamme" (mapp. 1023); 2. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo, dal terrazzo di proprietà sottostante al balcone di proprietà dalla unità immobiliare in ### 15 mapp.287 sub 8 nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto di tutti gli altri interventi e manomissioni ad opera della ### (e dei ### ) meglio descritti nel presente atto, nell'atto di citazione (doc.l) e nella perizia del ### 15/12/2017 (doc.2) 3. accertare che le suddette infiltrazioni sono determinate, oltre che dalle cause derivanti dalla proprietà come puntualmente descritte nel predetto atto di citazione e nelle conclusioni nello stesso formulate ai punti 3 e 4, per quanto derivante dalla proprietà e con riferimento al cortile mapp.280, dalle opere realizzate nel cortile stesso e in particolare dalla cementi ### della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante e la cui superficie, originariamente sterrata, è stata resa non drenante per effetto della realizzazione dei due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile, per la cementificazione della quasi totalità della restante parte e copertura dell'intera superficie del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle nonne edilizie; dalla realizzazione di intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; dalla mancanza di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile; dalla inefficienza del pluviale posto in angolo fra il fabbricato e il muro di confine con la proprietà ; dalla assoluta inadeguatezza ed inefficienza e mancanza di manutenzione dello scarico esistente al di sotto del corridoio coperto tra il cortile e l' "andamme"; dal tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato dalla manomissione e intonacatura delle facciate del fabbricato che, oltre ad alterarne le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra, ne ha alterato la caratteristica traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; dalla realizzazione di un cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e che ha ulteriormente ridotto la superficie sterrata del cortile, ha ridotto la superficie traspirante della facciata oltreché limitato illegittimamente la veduta dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4; 4. sempre in relazione alla proprietà con riferimento al terrazzo costituente copertura di porzione dell'appartamento mapp.287/4, del sottostante appartamento a l piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso, accertare che le infiltrazioni e relativi danni subiti dalla sottostante proprietà sono determinati dalla mancanza di piastrellatura dallo stato di degrado della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura di proprietà ed uso esclusivo di degrado aggravato dall'appoggio su detta terrazza di numerosi e pesanti vasi di piante ornamentali e agrumi costantemente irrigati e dal ripetuto lavaggio della terrazza; dal degrado e assoluto difetto di manutenzione degli scarichi della suddetta terrazza, della gronda e del pluviale; dal difetto di manutenzione dei parapetti in. muratura del terrazzo stesso; dallo stato di degrado e difetto di manutenzione del limitrofo balcone di proprietà dal pluviale che scarica nell' "andamme" ### CP_ ### CP_ ### CP_
CP_ ### CP_ ### 21 alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; dai percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022.  5. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere le opere realizzate nel cortile mappale 280 e in particolare la cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante; a demolire i due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile; a rimuovere la copertura del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; a demolire l'intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; a realizzare adeguato ed efficiente sistema di scarico e smaltimento delle acque piovane che si raccolgono nel cortile e dai fabbricati limitrofi, con separazione degli scarichi delle acque bianche da quelli delle acque nere; a ripristinare le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra delle facciate del fabbricato ripristinandone altresì la traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; a ripristinare la guaina di impermeabilizzazione e la piastrellatura del terrazzo di proprietà ed uso esclusivo di costituente copertura di porzione dell'appartamento mapp.287/4, del sottostante appartamento al piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso; a ripristinare e manutenere gli scarichi della suddetta terrazza, la gronda e il pluviale; a ripristinare e manutenere i parapetti in muratura del terrazzo stesso; a ripristinare e manutenere il limitrofo balcone di proprietà a realizzare adeguato sistema di smaltimento delle acque del pluviale che scarica nell' "andamme" alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022, ad eseguire ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità; 6. Accertare e dichiarare il diritto della Dott. di ispezionare a semplice richiesta il suddetto terrazzo / lastrico solare di copertura di porzione dell'unità immobiliare mapp.287/4 e dell'intera unità immobiliare 287/7, quale parte comune del caseggiato; 7. dichiarare tenuti e condannare (in via solidale e/o alternativa con o ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive responsabilità come emergende in corso di giudizio come richiesto nella causa R.G.1261/2018), al ripristino della proprietà mediante risarcimento dei danni dalla stessa subiti e da quantificarsi in corso di causa mediante ctu nei costi necessari per il ripristino delle murature delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ee per il ripristino delle murature delle parti comuni del caseggiato di proprietà , e, in parte, 8. Dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni subiti da per la impossibilità di utilizzare le camere della unità immobiliare mappale 287/4 poste al di sotto della terrazza di proprietà ed uso esclusivo di a causa dello stato di degrado provocato dalle infiltrazioni provenienti dalla detta terrazza di copertura e per la inutilizzabilità per lo stesso motivo anche a scopo locativo dell'unità immobiliare mappale 287/7, danni da quantificarsi sulla base del valore locativo delle suddette porzioni immobiliari e/o comunque secondo equità. 9. Dichiarare tenuta e condannare ad eliminare la crena alla base della facciata del fabbricato su ### e a ripristinare detta facciata a perfetta regola d'arte; dichiarare tenuta e condannare a ripristinare e manutenere il canale di gronda del terrazzo alla sommità del fabbricato mappale 279 lato ### 10. Inibire a ### CP_ ### 22 di occupare con qualsiasi oggetto il corridoio di proprietà ep osto fra l' "andamme" e la porta di accesso dal suddetto corridoio all'immobile di proprietà di questi ultimi fg. 14 mapp.287/8 ### civ.15 PT e comunque inibire alla ### ogni utilizzo del corridoio diverso dal passaggio pedonale per l'accesso alla cantina di sua proprietà. 11. Accertare che lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287 è determinato dalla condotta di che volutamente lascia aperto l'infisso a chiusura dell'accesso al suddetto sottotetto consentendo l'ingresso nel sottotetto a piccioni e altri volatili, determinare gli interventi necessari al fine di eliminare lo stato di degrado del sottotetto e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a ll'esecuzione a sue spese dei suddetti interventi. Accertare e dichiarare il diritto della Dott. di ispezionare a semplice richiesta il suddetto sottotetto quale parte comune del caseggiato e dichiarare tenuta e condannare a mantenere chiuso l'infisso a protezione dell'accesso al suddetto sottotetto. 12. Dato atto che ha provveduto alla demolizione del cassonetto in muratura in fregio alla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280, ma non al ripristino della facciata stessa danneggiata dalla demolizione del cassonetto in muratura, inibire a la ricostruzione del suddetto manufatto e ciò in quanto detta costruzione verrebbe ad insistere sulla superficie del cortile mappale 280 che deve rimanere interamente scoperta e drenante e inoltre verrebbe a limitare illegittimamente la veduta dalla finestra sita sulla scala di accesso alla proprietà m appale 287/4; ordinare a il ripristino della suddetta facciata a perfetta regola d'arte e secondo le caratteristiche architettoniche del fabbricato. 13. Inibire a la ricostruzione del tamponamento della bucatura ad arco sulla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280. 14. Inibire a il ripristino del portoncino all'ingresso (lato andamme mappale 1023) del corridoio coperto compreso fra il suddetto mappale 1023 e il cortile mappale 280 15. accertare e dichiarare che il vano sottoscala nuovamente accessibile dal cortile mappale 280 a seguito della demolizione del tamponamento della bucatura ad arco, è di proprietà comune fra , e e conseguentemente accertare che il corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 e lo stesso cortile mappale 280 sono gravati da servitù di passaggio in favore della proprietà ### 287/7 e 287/4 per accedere al suddetto vano sottoscala o, in subordine accertare e dichiarare il diritto di ai sensi art.843 c.p.c di accedere al cortile mappale 280 attraverso il suddetto corridoio al fine di verificare lo stato di manutenzione della facciata del fabbricato mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280 e del sottoscala 16. determinare le somme dovute da per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti del###614-bis c.p.c. 17. accertare e dichiarare che il corridoio costituente porzione del mappale 287 del foglio 14 del ### di ### compreso fra il cortile di accesso detto "andamme" mappale 1023 foglio 14 e il cortile di proprietà mappale 280 è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore delle unità immobiliari di proprietà di e censite al ### del ### di ### foglio 14 mappale 287 sub 7 e foglio 14 mapp.287 sub 4 e ciò per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione. 18. Atteso che detto corridoio è compreso nella particella mappale 287/7 di proprietà autorizzare la parte che vi ha interesse a scorporare il suddetto corridoio dalla predetta unità immobiliare al fine di rendere possibile la trascrizione della servitù. 19. Dichiarare ### 23 tenuta e condannare a rimuovere il canniccio collocato sul cancello che dà accesso al cortile mapp.280, inibendo alla stessa ogni altra opera che diminuisca il passaggio di aria e luce nel corridoio compreso fra il cortile mappale 280 e la corte "andamme" mappale 1023 rendendo più gravoso o comunque più incomodo il passaggio attraverso il suddetto corridoio ”.   In particolare, la convenuta, con riferimento alla occupazione mediante arredi nel corridoio che dà accesso al cortile di proprietà della contestava la genericità della domanda e, premettendo che sul corridoio gravasse quantomeno una servitù di passaggio in favore della proprietà , di cui chiedeva l'accertamento, eccepiva che comunque nessun “arredo e corredo” fosse stato collocato in detti spazi.   ### alla rimozione del portoncino nell' “andamme”, che dalla corte comune conduce al primo piano di proprietà e , la convenuta specificava che con una scrittura privata del 1972 (versata in atti, sub doc. 4 prod. ### e quest'ultima dante causa dei fratelli , avevano convenuto di installare, ad esclusive spese del una porta di ingresso ad utilizzo comune e che quest'ultimo si fosse impegnato, per il futuro, a ripristinare lo status quo ante su semplice richiesta della Nel 1982 il riconoscendo la proprietà del passaggio in capo ad aveva sottoscritto una ulteriore scrittura privata (anch'essa versata in atti, sub doc. 5 della prod. nella quale aveva ottenuto il permesso di installare due porte di ingresso alle due sommità del passaggio coperto, impegnandosi anche in tal caso alla rimozione pro futuro su semplice richiesta della o dei suoi aventi causa. A conferma di quanto dedotto, la convenuta evidenziava anche che la Sentenza n.742/2009 del ### di ### prodotta dalla controparte aveva reiteratamente affermato che il portoncino di separazione fra il cortile comune e il corridoio di accesso al cortile della era stato collocato successivamente al 1982, e che in precedenza non vi sarebbe stata nessuna chiusura. Di conseguenza, secondo la tesi della , quest'ultima si era limitata, in qualità di “avente causa” di ad esercitare il proprio diritto di passaggio facendo rimuovere un elemento spurio rispetto alle caratteristiche architettoniche originarie del fabbricato, che limitava l'areazione del corridoio e dei locali limitrofi, fra l'altro privo di alcuna rilevanza edilizia. La convenuta, pertanto, non solo si opponeva alla domanda ex adverso formulata su tale specifica questione, ma domandava l'inibitoria al ripristino della rivendicata chiusura ed il riconoscimento del proprio diritto di passaggio, “almeno” in virtù del proprio diritto di servitù.   A tal riguardo, la convenuta evidenziava che la menzionata sentenza del 2009, confondendo i piazzali, avesse parzialmente accolto la propria domanda di usucapione della comproprietà del locale contrassegnato alla lettera C della planimetria del ### (quale porzione della più ampia unità immobiliare di cui al foglio 14 mapp. 287/7 di proprietà ) ma non la domanda di accertamento della proprietà del corridoio annesso al suddetto locale, compreso fra l' “andamme” ed il cortile comune. 
Tuttavia, trattandosi di un corridoio da sempre di pacifica proprietà , (come era stato ### 24 riconosciuto anche dal nel 1982), quest'ultima godeva quantomeno di una servitù di passaggio, di cui ne domandava in via riconvenzionale l'accertamento e l'autorizzazione alle variazioni catastali serventi alla trascrizione.   Di contro, sempre in via riconvenzionale, la domandava la rimozione di un caniccio successivamente apposto sul diverso cancello che dà accesso al cortile di proprietà della controparte, il quale, senza giustificazione, limitava il passaggio di aria e luce nel predetto corridoio.   ### al bauletto di contenimento apposto sulla facciata, la convenuta eccepiva che la avesse ottemperato all'ordinanza sindacale del ### di ### cessando sul punto la materia del contendere. In ogni caso, ne chiedeva in via riconvenzionale l'inibitoria al ripristino. Di contro, con riferimento alle altre due opere oggetto dell'ordine di demolizione n.133/2017, la convenuta asseriva che l'attrice avesse provveduto alla demolizione del tamponamento della bucatura ad arco mediante parete intonacata realizzata sul medesimo prospetto e senza ripristinare la facciata (e comunque solo dopo la notifica della citazione inerente al parallelo giudizio riunito), senza provvedere alla demolizione degli ulteriori manufatti oggetto della predetta ordinanza, ovvero che la stessa non avesse provveduto alla rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo del cortile esterno realizzata mediante calcestruzzo, con annessi cordoli cementizi posizionati lateralmente e distribuzione di ciottoli bianchi all'interno della corte, limitativi della permeabilità del terreno, chiedendo in via riconvenzionale la demolizione di tali ulteriori opere e l'accertamento del proprio diritto ad accedere al sottoscala del cortile che era rimasto chiuso a causa del tamponamento in muratura della bucatura ad arco, anche al fine di verificarne lo stato di manutenzione ex art. 843 La convenuta, infine, chiedeva in via riconvenzionale la realizzazione, a carico della di un idoneo sistema di smaltimento delle acque piovane, al fine di eliminare i fenomeni infiltrativi nei locali di proprietà , infiltrazioni generatesi sulla facciata a causa di una non corretta impermeabilizzazione del lastrico solare e di una non efficace manutenzione dei parapetti e degli scarichi annessi al terrazzo, di proprietà aggravata dalla apposizione di grossi vasi costantemente irrigati da quest'ultima. Al fine di salvaguardare il contraddittorio in merito alla redazione delle tabelle millesimali, la convenuta chiamava in causa gli altri soggetti e condividendo la necessità di far provvedere alla manutenzione degli spazi comuni.   Contestualmente la convenuta , riportandosi a quanto dedotto nella citazione introduttiva nel parallelo giudizio riunito n. RG 1261/18 (preceduto da un procedimento ex art. 696bis c.p.c.), formulava 21 domande riconvenzionali già espressamente oggetto di domanda in quel procedimento, ad eccezione della domanda di rimozione di un campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1, asseritamente oggetto di una servitù. Sempre con riferimento alle condotte poste in essere dalla inoltre, la rilevava la presenza di un sottotetto non abitabile sul corpo principale del fabbricato (mappale 287 di proprietà , con copertura spiovente, cui si accede da una ### 25 apertura volutamente lasciata aperta dalla convenuta, consentendo l'accesso a piccioni e ad altri volatili, con conseguente pericolo di insalubrità sia del sottotetto che per la salute degli abitanti dei piani inferiori.   Nel giudizio riunito n. RG 1261/2018 , nelle diverse vesti di attrice, aveva lamentato il verificarsi di diversi fenomeni di infiltrazione d'acqua negli immobili di sua proprietà e negli spazi comuni, causate non solo dalle già descritte condotte tenute dalla convenuta ma anche - per quanto concerne le infiltrazioni presenti solo in alcuni locali (in particolare, il mappale 287) - dal cortile confinante di proprietà dei fratelli , corrispondente al mappale 281.   Occorre chiarire fin da subito che tale proprietà appare contraddistinta da un diverso immobile che costeggia le aiuole laterali poste alla sinistra dell'ingresso al fabbricato condominiale, lato ### con un annesso cortile che si colloca in posizione frontale rispetto agli altri immobili (il mappale 281), motivo per cui, nella presente controversia, il CTU ing. non ha considerato la proprietà come proprietà facente parte del complesso condominiale (la distribuzione delle aree esterne tra i fabbricati la si evince più chiaramente visionando la planimetria a pag. 149 della ###, e tale esclusione non è mai stata contestata da nessuna delle parti in causa.   Ciò posto, secondo la tesi di tale cortile è stato per lungo tempo illegittimamente coperto con tettoie fissate ai muri perimetrali dell'immobile in comproprietà - i n modo da impedire la visuale sullo stesso, il quale sarebbe stato così oggetto di numerose trasformazioni effettuate al fine di realizzare un ristorante (in origine sarebbe stato un cortile sterrato e a cielo aperto). 
Medesimo discorso vale per la zona adiacente al cortile (nella zona denominata “ripostiglio” nella planimetria fig. 16 visibile nella relazione pag. 14, versata in atti). ### l'attrice, la chiusura in muratura operata mediante la realizzazione di un avancorpo, sopraelevato e pavimentato, aggiunto al locale “ripostiglio”, avrebbe determinato, oltre ad una grave riduzione delle misure originarie del cortile, anche la riduzione del cavedio e delle murature delimitanti il cortile e una conseguente riduzione del drenaggio delle acque meteoriche. Inoltre, tale cortile, come si è detto, sarebbe stato coperto per lungo tempo coperto da tettoie in ardesia, legno e plexiglass infisse nei muri perimetrali che lo avrebbero trasformato in un locale chiuso. Successivamente alla rimozione di queste tettoie è emersa una pavimentazione mediante piastrelle, asseritamente contraria alle prescrizioni edilizie, poi sostituita da una pavimentazione a mattoni, che ha provocato la perdita del drenaggio del cortile. Al di sotto di questa pavimentazione, secondo la convenuta, sono presenti tre pozzetti (occultati perché privi di autorizzazione) non idonei a fungere da scarico e perciò causa delle infiltrazioni nei muri adiacenti. Nel medesimo cortile, secondo la convenuta, ci sarebbe stata una pluviale di raccolta delle acque meteoriche dell'immobile di proprietà che scaricava direttamente nel cortile, poi successivamente rimossa, così come altre opere non presenti allo stato attuale. Ad oggi, invece, è presente un poggiolo con ringhiera ancorato ai muri perimetrali del fabbricato - realizzato in violazione delle distanze ### 26 legali e senza il consenso dei suddetti comproprietari - poggiolo che provocherebbe una ulteriore raccolta e successivo scarico delle acque piovane provenienti da una tettoia in ardesia posizionata sulla sommità del muro divisorio fra il cortile e il cortile ### muro divisorio, fin da sempre esistente, sarebbe stato innalzato dai con una nuova porzione in mattoni e cemento intonacato, sulla sommità della quale sarebbe stata apposta tale copertura, la quale avrebbe incrementato lo scarico dell'acqua verso il poggiolo, e, conseguentemente, nel cortile, contribuendo ad incrementare le infiltrazioni nei muri perimetrali della .   ### lamentava, altresì, che il fabbricato , al piano terra, sulla facciata lato “andamme” (mappale 1203), presenta ad oggi due luci con inferriate che nel tempo sono state dai ristrutturate e dotate di una cornice sporgente rispetto alla facciata stessa, con spostamento delle inferriate in avanti, invadendo la proprietà comune sia in proiezione verticale che orizzontale, con conseguente inutilizzabilità dell'aiuola.   ### si doleva, infine, dell'istallazione di un rumoroso condizionatore esterno sulla facciata esterna non rispettoso delle distanze legali, del quale ne chiedeva la rimozione. Per tutti questi motivi, l'attrice, mediante la formulazione di molteplici domande, chiedeva ai convenuti e ciascuno secondo le relative responsabilità, il compimento delle opere necessarie per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi ed il ripristino dello status quo ante, ovvero: “1. Accertare i danni subiti alle unità immobiliari di e site in ### individuate al catasto sul foglio 14, mappale 277 sub 7 e sub 4, oltre che nelle parti comuni del predetto fabbricato, per effetto delle infiltrazioni d'acqua piovana e umidità provenienti dalla limitrofa proprietà , in particolare a causa dell'inadeguato sistema di raccolta delle acque presente sul cortile del mappale 281; 2. Accertare i danni subiti dalle predette unità immobiliari e dalle parti comuni per effetto di tutti gli altri interventi e manomissioni meglio descritti nella perizia del 15.12.2017; 3. Accertare che le predette infiltrazioni sono causate anche dall'ampliamento non autorizzato dell'edificio di proprietà di ed mediante pavimentazione del locale originariamente indicato come ripostiglio ed oggi occupato dal vano cucine, mediante ampliamento non autorizzato del balcone aggettante su detto cortile a distanza inferiore a quella legale; mediante realizzazione di una intercapedine con blocchetti forati lungo il muro della proprietà - mediante ripetute manomissioni di quest'ultimo e mediante la realizzazione di un pavimento non drenante e di altri manufatti sul cortile; 4. Conseguentemente condannare e a provvedere ad eliminare le infiltrazioni e le umidità generate in danno alla proprietà m ediante realizzazione di un efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, mediante ripristino delle dimensioni originarie del cortile e demolizione delle costruzioni realizzate senza autorizzazione e che non rispettano le distanze le distanze dalla limitrofa proprietà mediante ripristino a regola d'arte dei muri della stessa proprietà co n recupero dell'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante ripristino di una pavimentazione drenante del cortile e demolizione dei manufatti insistenti sul cortile che limitano la superficie del cortile stesso; mediante rimozione di ogni manufatto o materiale infisso o ### CP_ ### CP_ ### 27 appoggiato ai muri della proprietà che ne limitano la traspirabilità inibendo anche per il futuro l'infissione o l'appoggio di qualunque manufatto o altro materiale ai muri della proprietà m ediante ripristino dell'originario spessore dell'intonaco del fabbricato a confine con il cortile in modo che lo stesso intonaco non vada ad occupare neppure in proiezione parte della superficie della facciata del fabbricato mediante realizzazione di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile m appale 280; mediante ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo ### diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità. 5 accertare che le suddette infiltrazioni e relativi danni alla proprietà e alla comproprietà so no determinate: per quanto derivante dalla proprietà e con riferimento al cortile mappp. 280 dalle opere realizzate nel cortile stesso e, in particolare, dalla cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante e la cui superficie, originariamente sterrata, è stata resa non drenante per effetto della realizzazione dei due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile e per la cementificazione della quasi totalità della restante parte e copertura dell'intera superficie del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; dalla realizzazione di intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; dalla mancanza di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile; dalla inefficienza del pluviale posto in angolo fra il fabbricato e il muro di confine con la proprietà ; dalla assoluta inadeguatezza ed inefficienza e mancanza di manutenzione dello scarico esistente al di sotto del corridoio coperto tra il cortile e l' “andamme”; dal tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato dalla manomissione e intonacatura delle facciate del fabbricato che, o ltre a d a lterarne le o riginarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra, ne ha alterato la caratteristica della traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; dalla realizzazione di un cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e che ha ulteriormente ridotto la superficie sterrata del cortile, ha ridotto la superficie traspirante della facciata oltre che limitato illegittimamente la veduta dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4. 6.  sempre in relazione alla proprietà con riferimento al terrazzo costituente copertura di porzione dell'appartamento m app. 287/4, del sottostante appartamentoa l piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso, accertare che le infiltrazioni e relativi danni subiti dalla sottostante proprietà sono determinati dallo stato di degrado della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura di proprietà ed uso esclusivo di degrado aggravato dall'appoggio su detta terrazza di numerosi pesanti vasi di piante ornamentali costantemente irrigati e dal ripetuto lavaggio della terrazza; dal degrado e assoluto difetto di manutenzione degli scarichi della suddetta terrazza, delle gronde e dei pluviali; dal difetto di manutenzione dei parapetti in muratura del terrazzo stesso; dallo stato di degrado e difetto di manutenzione del limitrofo balcone di proprietà dal pluviale che scarica nell' “andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; dai percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022. 7. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere le opere realizzate nel cortile mappale 280 e, in particolare, la cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come ### CP_ ### CP_
CP_ ### CP_ ### 28 tale non drenante; a demolire i due marciapiedi lungo i due lati del suddetto cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; a demolire l'intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; a eliminare il collegamento alla rete fognaria del pluviale nell'angolo fra il fabbricato ed il muro divisorio fra i due cortili, ripristinandone la funzionalità; a realizzare adeguato ed efficiente sistema di scarico e smaltimento delle acque piovane che si raccolgono nel cortile e dai fabbricati limitrofi, con separazione degli scarichi delle acque bianche da quelli delle acque nere, a demolire il tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato a ripristinare le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra delle facciate del fabbricato rip ristinandone, altresì, la traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; a demolire il cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e a ripristinare la guaina e la impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà ed uso esclusivo di costituente copertura di porzione dell'appartamento mapp. 287/4, del sottostante appartamento al pian terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso; a ripristinare e manutenere gli scarichi della suddetta terrazza, le gronde e i pluviali; a ripristinare e manutenere i parapetti in muratura del terrazzo stesso; a ripristinare e manutenere il limitrofo balcone di proprietà a realizzare adeguato sistema di scarico delle acque del pluviale che scarica nell' “andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliarea l pian terreno mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e la'uoa mappale 1022, ad eseguire ogni altro intervento meglio definito da accertarsi in corso di causa a mezzo ### diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni ed umidità; 8. Dichiarare tenuti e condannare e , in via solidale e/o alternativa o ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive responsabilità come emergende in corso di giudizio al ripristino della proprietà mediante dei danni dalla stessa subiti e da quantificarsi in corso di causa, mediante ### nei costi necessari per il ripristino delle murature delle parti comuni del caseggiato di proprietà , e, in parte, 9. Dichiarare tenuta e condannare a ripristinare e manutenere il canale di gronda del terrazzo alla sommità del fabbricato mappale 279 lato ### 10 Dichiarare tenuta e condannare a liberare il corridoio di proprietà e posto fra l' “andamme” e la porta di accesso al suddetto corridoio all'immobile di proprietà di questi ultimi fg. Mapp. 287/8 ### civ. 15 PT e, specificamente a rimuovere dal suddetto corridoio l'armadio ivi depositato inibendo alla ### ogni utilizzo del corridoio diverso dal passaggio pedonale per l'accesso alla cantina di sua proprietà. 11. Accertare lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287, gli interventi necessari al fine di eliminare lo stesso e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a consentire l'esecuzione a spese comuni dei suddetti interventi. 12. Dichiarare tenuti e condannare ad eliminare lo scarico di acque piovane di porzione della falda del fabbricato di loro proprietà sulla aiuola mappale 1022 mediante eliminazione del coppo rovesciato in prossimità della batteria dei camini del fabbricato ; a ripristinare la facciata del loro fabbricato mediante eliminazione delle cornici poste a riquadro delle luci sulla facciata che prospetta sul mappale 1022 e mediante riduzione al CP_ ### CP_ pristino dello stato dei dvanzali e dei mezzanini e arretramento delle inferriate delle suddette luci; a far cessare gli sversamenti di acqua lungo il fabbricato di via ### in danno della sottostante proprietà e, specificamente, del pilastro posto sul mappale 1022 sul confine con la proprietà e del muretto di contenimento dell'aiuola mappale 1022 e di sostegno della cancellata soprastante. 13. Determinare le somme dovute dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 614bis c.p.c.”.   In questo distinto procedimento, di poco antecedente, si era costituita contestando che il passaggio coperto al fondo del mapp. 1023 costituisse bene di proprietà dell'attrice e del fratello, trattandosi di bene in comproprietà fra i sig.ri e come stabilito nella sentenza n.742/09 emessa dal ### di ### e passata in giudicato, nonché contestando che la parete di ingresso confinante con il vano scala e con il sottoscala, originariamente accessibile da apertura ad arco nel cortile fosse stato successivamente reso inaccessibile da quest'ultima mediante tamponatura del varco di accesso. La convenuta, a tal riguardo, aveva sostenuto che la tamponatura del vano sottoscala era stata realizzata in epoca remota e di recente era stata demolita in esecuzione di una ordinanza del ### di ### emessa nei confronti di tutti e tre i soggetti ( e e a spese anticipate della convenuta. La convenuta aveva anche contestato quanto domandato dalla controparte con riferimento al ripristino del cortile originariamente sterrato, asserendo che non sarebbe stata dimostrata l'originaria consistenza dello stesso e, comunque, che la controparte non avrebbe comunque potuto domandare l'esecuzione del ripristino dello status originario del cortile ma solo di quello antecedente alle opere realizzate, e che nessuna norma tecnica detterebbe regole in tema di ciottoli e relative dimensioni (pagg. 2-3 della comparsa di risposta). La aveva contestato quanto dalla controparte attribuitole con riferimento allo “scarico di dimensioni insufficienti e perennemente intasato che passa al di sotto del corridoio tra l'andamme e il cortile , ritenendo che dovesse essere un intervento preso su decisione condominiale. ### al cassonetto di contenimento della conduttura fognaria, la convenuta, pur confermando di aver ottemperato all'ordine di demolizione del manufatto, deduceva quanto già esposto nell'atto introduttivo del parallelo giudizio n. RG. 543/2018, ovvero che per quel tipo di opera non dovessero essere rispettate le distanze dettate dalla legge per le “vedute” e che, comunque, la normativa richiamata troverebbe applicazione del tutto relativa nei contesti condominiali, chiedendone che ne venisse acclarata la legittimità. La convenuta negava di aver effettuato “scassi sulla facciata e di aver tenuto i comportamenti attribuiti dalla controparte, asserendo, quanto al terrazzo, di essersi più volte proposta al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria dello stesso ricevendo solo una chiusura dalla . La convenuta pertanto, in questo distinto giudizio aveva domandato, oltre al rigetto delle domande ex adeverso formulate a causa della loro inammissibilità ed infondatezza, di accertare, ai fini del regresso, le diverse responsabilità ascrivibili agli altri soggetti coinvolti, con diritto alla ripetizione in separato giudizio. ### CP_ ### 30 Riunitesi le cause in un unico giudizio, si costituiva , in qualità di comproprietario di alcuni immobili (foglio 14, mapp. 287 sub 4 ### 14; foglio 14, mapp. 287 sub 7 ### 14 foglio 14, mapp.287 sub 8 ### 15) il quale, condividendo le domande e le eccezioni formulate dalla sorella e aderendo alla domanda di redazione delle tabelle millesimali, asseriva che, nel caso in cui le unità immobiliari comprese nel mappale 279 non sarebbero state ritenute parte dell'unitario complesso condominiale, le due porte/finestre aperte da (la prima aperta nell'anno 2009, che mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280, la seconda aperta nel luglio dell'anno 2018, che mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280), sarebbero state da considerarsi illegittime, costituendo esse delle servitù gravanti su beni comuni. Analogamente si esprimeva con riferimento al campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287. Egli, pertanto, formulava le due domande riconvenzionali qualificabili come negatorie servitutis, sia pur in via gradata. Lo stesso chiedeva anche di accertare che il sottotetto comune a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine con il mappale 279 è accessibile unicamente da un'apertura sulla facciata del mappale 287 che prospetta sul terrazzo di copertura del mappale 279 e pertanto dichiarare che l'unità immobiliare di proprietà part.287/3, che comprende il terrazzo di copertura del mappale 279, è comunque gravata da servitù di passaggio per accedere al suddetto sottotetto a favore della unità immobiliare di proprietà e m appale 287 sub 4 per accedere al suddetto sottotetto.   Si costituiva , il quale, in rito contestava la nullità dell'atto di citazione a lui notificato in quanto privo della espressa domanda di chiamata in causa nei suoi confronti, non effettuata nelle forme di cui all'art. 269 c.p.c. Nel merito asseriva di essere proprietario di un piccolo locale ad uso magazzino di circa 30 mq. sito in #### 13. Quest'ultimo, sulla base della documentazione fotografica e catastale che versava in atti, unitamente alla presenza di un ingresso indipendente rispetto alla restante parte del complesso immobiliare, contestava la sua qualità di condomino. In via ulteriormente gradata, chiedeva al ### di far redigere delle tabelle millesimali che calcolassero l'effettiva entità del proprio magazzino e l'unico accesso presente su ### Si costituiva il quale, previo licenziamento di una ### aderiva alla domanda di individuazione e determinazione delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in ### via ### 14, e conseguente determinazione e adozione di tabelle millesimali.   Seppur tardivamente, ovvero solo in data ###, si costituivano in giudizio anche ed , i quali contestavano alla che nel proprio atto introduttivo vi fosse una commistione fra i fenomeni infiltrativi e alcune opere legittimamente poste in essere dagli stessi. In ### 31 particolare, secondo i convenuti, il fondo del cortile di loro proprietà era sì in precedenza sterrato ma successivamente sarebbe stato semplicemente coperto da mattoni: non vi sarebbe stata alcuna sottostante “soletta di cemento, né guaina bituminosa”. I convenuti confermavano che sotto tale pavimentazione erano stati sistemati due pozzetti a norma, uno che raccoglie gli scarichi delle “acque nere”, regolarmente allacciato alla fognatura, e l'altro che raccoglie “le acque bianche”, negando che avessero mai occultato la presenza di questi scarichi e ne avessero compromesso la funzionalità. I convenuti, quindi, negavano che la pavimentazione in mattoni limiti il drenaggio delle acque. I convenuti asserivano, altresì, che l'immobile prospiciente sul cortile era in precedenza aperto sul lato confinante con il cortile stesso: anni addietro il volume esistente era stato chiuso con muratura ed installazione di serramenti (porta vetrata e finestra), il tutto in posizione arretrata rispetto al filo esterno del soprastante poggiolo, ma ciò non aveva comportato alcuna “riduzione delle misure originarie del cortile”, alcuna “riduzione dell'aerazione dello stesso ###, del cavedio e delle murature delimitanti il cortile”, né alcuna “riduzione del drenaggio”. Nessun rilievo avrebbero assunto le opere eseguite dai signori nel proprio cortile e nella “zona ripostiglio” in relazione alle infiltrazioni lamentate dalla attrice, contestando la responsabilità loro attribuita. I , inoltre, asserivano che il poggiolo era presente da prima del 1942 e che, comunque, non contribuisse in alcun modo ai convogli dell'acqua piovana, negando l'esistenza di tutti le manomissioni e gli ulteriori addebiti, anche con riferimento alle luci sul corridoio esterno.   Esaurita la trattazione, il Giudice precedentemente assegnatario delle due cause riunite, al termine della fase di trattazione licenziava una CTU al fine di chiarire e dirimere le questioni di natura eminentemente tecnica. Esaurita l'istruttoria lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva per la stesura della presente sentenza.  1 Sulle domande formulate da nei confronti di e viceversa, aventi ad oggetto lo sgombero dei corridoi ed il diritto di passaggio.   Le prime due domande formulate da nelle vesti di attrice, nel procedimento 543/2018 - aventi ad oggetto rispettivamente la condanna alla rimozione di “ingombranti ed antiestetici arredi” dal corridoio che conduce alla proprietà così come la condanna al ripristino della porta presente sul lato iniziale del medesimo corridoio, rimossa dalla controparte - possono essere qualificate e ricondotte nel perimetro dell'actio negatoria servitutis. La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta a tal riguardo, invece, può essere qualificata come confessoria servitutis, mirando essa al riconoscimento di una servitù di passaggio in capo a sé e contro coloro che ne negano, viceversa, l'esistenza.   Le prime due domande attoree, infatti, presuppongono il diritto di proprietà pieno ed esclusivo del predetto corridoio, che però non è oggetto di una vera e propria domanda di rivendicazione della proprietà del bene ma solo di accertamento negativo del diritto della controparte, con conseguente ### 32 condanna a non frapporvi ostacoli. ### consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, nella rivendica l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; nella negatoria, invece, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua (ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, 20068; Cass. 11/01/2017, n. 472). Chi agisce in negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà secondo lo scema della probatio diabolica, ovvero dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa risalendo all'acquisto a titolo originario, bensì può dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possede ###forza di un solo e valido titolo.   Per maggior comprensione, il tratto oggetto di contesa è quello posto tra il cortile comune mapp. 1023 denominato ”andamme” ed il piazzale di proprietà di sub mapp. 280 (tratto contrassegnato con il n.13 di color magenta della ### pag. 134). ### planimetria utilizzata come riferimento dalla sentenza, presente anche agli atti di questo giudizio, tutto il tratto da sinistra a destra guardando la planimetria è contrassegnato dalla lettera “F”.   Diverso ma parimenti conteso è il disimpegno che conduce alla cantina n.2 di proprietà e alle unità 4 e 11 di proprietà (contrassegnato nella CTU al n. 3, di color magenta, privo di autonomia funzionale e specifica indicazione catastale), oggetto della diversa domanda n.10 presente nell'atto di citazione (12 della comparsa di risposta), afferente allo sgombero del passaggio comune.   Ebbene, quanto all'onere probatorio incombente sulla attrice, deve ritenersi che esso, sia pure nella forma attenuata sopra descritta, non sia stato assolto.   La sentenza del ### di ### n. 742/2009 versata in atti, infatti, ha chiaramente accertato, all'epoca, che il solo locale contraddistinto alla lettera “C” della relazione del ### fosse stato usucapito da e che il medesimo spettasse, quindi, alle sue eredi e a ciascuna per quota indivisa al 50%, quote poi pervenute per successione mortis causa a e , ciascuno secondo il titolo ereditario non oggetto di quella controversia, con rigetto di tutte le altre domande, compreso quelle dell'attrice. Ebbene, se è pur vero che la menzionata pronuncia rigetta la diversa domanda di usucapione del corridoio adiacente al locale “C”, annesso al cortile contrassegnato dalla lettera “F” della medesima perizia, è anche vero che non si evince in nessun punto della sentenza versata in atti un esplicito ed inequivoco accertamento, idoneo a passare in giudicato, della proprietà esclusiva del corridoio oggetto delle sopraindicate domande. Anche il titolo ereditario rinvenibile nel testamento di ### 33 versato in atti, nei confronti dei figli (all. 19 testamento di , prevede il solo lascito delle rispettive case e magazzini presenti nel complesso immobiliare, con un generico riferimento ad un “piazzale in comune”. Non vi è traccia, viceversa, della proprietà esclusiva del corridoio in questione.   Né può ritenersi che tale proprietà sia provata in virtù del contegno processuale di non contestazione dell'altrui diritto reale posto in essere da , come pure è stato affermato dalla attrice. Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non opera laddove il fatto da provare sia sotteso ad un diritto reale, ovvero consista in un diritto ricavabile soltanto da un atto avente ex lege forma scritta ad substantiam, attenendo, in tali casi, l'imposizione normativa dell'onere formale non soltanto alla dimostrazione del fatto, ma ancor prima alla stessa esistenza dell'effetto giuridico fatto valere (Cass. n. 25999/18).   Pertanto, a fronte della assenza di un titolo comprovante la inequivoca proprietà esclusiva, si ritiene che il corridoio in questione sia di proprietà comune ed indivisa ab origine, trattandosi di un camminamento che conduce agli ingressi nelle rispettive proprietà. Il diritto di utilizzo e di passaggio riconosciuto nelle scritture private prodotte in atti (in virtù delle quali la non avrebbe fatto altro che esercitare il suo diritto di rimozione del cancello, in qualità di avente causa di , in questa sede rivendicato da , pertanto, deve essere garantito a monte ex art. 1102 c.c., in quanto confermativo del medesimo godimento.   Ed invero, l'azione con cui un metta in comunicazione spazi comuni con una sua proprietà individuale, estranea alla comunione, determina uno stato di fatto corrispondente ad una servitù di passaggio in favore di tale proprietà (cfr. ###, ### Sez. II, n.3345/2018). Se, però, lo specifico diritto di servitù prediale attribuisce un diritto maggiore rispetto a quello normalmente gravante su tutti i condomini ed in favore del singolo, allore è necessaria la costituzione di una servitù mediante il consenso unanime; se invece tale diritto non costituisce altro che la estrinsecazione del normale uso della cosa comune, allora esso deve essere garantito come tale e l'entità del godimento deve essere regolata sula base del principio di divieto di alterazione dell'altrui pari godimento, dettato dall'art. 1102 c.c. (in questi termini, cfr. Cassazione civile sez. II, 28/01/1985, n.434; più di recente Cass. 24.7.2018, n.19550).   Nel caso di specie, il passaggio che pone in comunicazione i due cortili, ove insiste l'ingresso alla proprietà (particella 287 sub 7 del foglio 14), è insito nel normale utilizzo del corridoio comune e non può sussistere il diritto di di posizionare un serramento ostativo al passaggio. 
Di contro, anche la domanda di riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio deve essere rigettata per inammissibilità, ex art. 100 c.p.c., in virtù del principio nemini res sua servit.   Ovviamente - ma tale assunto può valere solo come obiter dicta - nulla esclude che le parti si accordino pro futuro per l'allocazione condivisa di un cancello aperto al passaggio di luce ed aria, con ### 34 uso paritario, così come individuato nella relazione del CTU (pag. 198), ma tale soluzione conciliativa non poteva essere in questa sede adottata ai fini della risposta alle sopraindicate domande giudiziali.   ### alle rispettive condotte di allocazione degli arredi sui due corridoi (compreso, quindi, l'altro di color magenta contrassegnato con il numero 3 nella ### - beni che ad un esame della documentazione fotografica più datata presente agli atti di causa appaiono invero, per entità ed asportabilità, non ostativi all'uso della cosa comune (si veda, in particolare, la foto 6 della prod.  - si rileva che tali beni mobili appaiono reciprocamente rimossi nella documentazione fotografica più recente, presente nella relazione peritale. Per tale motivo, su tale specifica questione deve ritenersi cessata la materia del contendere.   2. sulla domanda avente ad oggetto il preteso diritto di ricollocazione del cassonetto di contenimento dello scarico fognario sulla facciata.   Tale domanda deve essere rigettata per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Se è pur vero che la materia della violazione delle distanze legali, calata in un contesto condominiale, implichi valutazioni privatistiche di equo contemperamento dei contrapposti interessi, da valutarsi caso per caso (cfr. Cass. Civ. 18.08.2020, n. 17216), è anche vero che la rimozione del cassonetto è avvenuta in ottemperanza ad una ordinanza comunale, di rilevanza pubblicistica, la quale non risulta che sia stata opposta ed impugnata. Anche nell'eventualità che venisse accertato, in questa sede, il diritto alla allocazione del bauletto di contenimento perché non violativo delle distanze legali, residuerebbe comunque l'efficacia dell'ordine di demolizione, non conoscibile dallo scrivente in questa sede, al quale i destinatari del provvedimento amministrativo hanno evidentemente manifestato quiescenza.   Pari conclusione deve essere raggiunta con riferimento alla domanda di inibitoria al ripristino della tamponatura nel vano sottoscala, fra l'altro mai paventata dalla controparte.   3. Sulla domanda avente ad oggetto il canniccio apposto sul portoncino di separazione fra la parte finale del corridoio n.13 ed il cortile interno ( mapp. 280).   La domanda è infondata e non può essere accolta. Proprio perché attualmente non vi è ostruzione della luce e dell'aria nel passaggio posto sul lato “andamme”, all'inizio del corridoio magenta n.13 oggetto di contesa, non può essere inibito alla parte il diritto alla apposizione, sul diverso portoncino che accede al proprio cortile, del canniccio oggetto di domanda riconvenzionale della convenuta (domanda riconvenzionale n. 21 dell'atto introduttivo). Ciò sempre in virtù del medesimo principio ricavabile dall'art. 1102 c.c., secondo il quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo i loro diritto”. ### ha, infatti, rilevato che il canniccio allocato sul portoncino in questione determina una riduzione della luminosità di lieve entità, “poiché il corridoio stesso è aperto da entrambi gli accessi ### 35 da cui prende luce”. Per lo stesso motivo, non si ha una limitazione rilevante del passaggio di aria, non trattandosi di una chiusura ermetica (cfr. CTU pp. 200, 201). La domanda di parte , sul punto, deve quindi essere rigettata.   Le domande riconvenzionali della convenuta , aventi ad oggetto la negatoria servitutis relativa al campanello, l'apertura della veduta, la comunione del muro sono state formulate in via subordinata, per l'ipotesi in cui le unità immobiliari comprese nel mappale 279 fossero state ritenute estranee al complesso immobiliare. Essendo queste ultime state ricomprese nel , come vedremo, dette domande devono ritenersi assorbite.   4. Sulle tabelle millesimali.   La domanda è fondata e merita accoglimento.   A tal riguardo, si precisa innanzitutto che è pacifico che le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che l'allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, non potendosi escludere che i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle, possano, ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purché sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle (Cass. 13505/99). Del resto, la ###esistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del , non solo ai fini della ripartizione delle spese ma neppure per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni (Cass. 6202/98; 431/90; 5794/83), tanto più se si considera che la necessità del regolamento di condominio e delle annesse tabelle millesimali è obbligatoria (art. 1138 c.c., comma 1) solo per i condomini con più di dieci partecipanti. La circostanza che per il condominio in oggetto, composto da meno di dieci condomini, non sussista l'obbligo di predisporre il regolamento condominiale non può comunque precludere ad ogni condomino il diritto di chiedere giudizialmente la formazione di tabelle, sussistendo l'interesse concreto di ogni condominio diretto alla determinazione, in via generale, dei criteri di ripartizione delle spese condominiali tra i diversi condomini che lo legittima all'azione giudiziaria di accertamento (cfr. Cass. civ., sent. 16.04.2018, n. 9280).   La sussistenza di detto interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) è da ravvisare in quanto l'attuale situazione di incertezza circa l'ammontare delle spese condominiali cui sono tenuti i condomini, la quale può essere rimossa dalla pronuncia giudiziaria, impedendo, quindi, che, in futuro, la ripartizione delle spese condominiali non sia correttamente determinata.   Ciò premesso tra le parti non vi è alcuna contestazione sulla esistenza, di fatto, di un fabbricato condominiale ex art. 1117 c.c. e sulla necessità di redigere le tabelle millesimali per il riparto delle spese ### 36 comuni, ad eccezione delle doglianze, di rito e di merito, formulate dal convenuto , che devono quindi essere esaminate.   In primo luogo, parte ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di una vera e propria chiamata in causa nei suoi confronti, caratterizzata dai crismi procedurali di cui all'art. 269 c.p.c. 
Tale eccezione di rito è del tutto priva di fondamento, in quanto il convenuto va considerato litisconsorte necessario su tale accertamento, motivo per cui correttamente è stato integrato il contraddittorio nelle forme più libere di cui all'art. 102 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2019 n.3831; Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13637). Nessuna doglianza di irritualità o intempestività può essere mossa dal convenuto.   Nel merito, si ritiene che non sia possibile escludere il convenuto dal complesso condominiale solo perché avente un accesso indipendente rispetto a quello principale del fabbricato (lato “andamme”), sussistendo un evidente connessione strutturale fra il magazzino in sua proprietà individuale e una delle palazzine comuni. Corretto, quindi, è l'inserimento nella tabella “A” della proprietà - per i soli millesimi che gli competono in proporzione all'entità del suo immobile (art. 1118 c.c.) - ma egli non dovrà essere convocato e non dovrà concorrere nel piano di riparto tutte le volte che dovranno essere deliberate spese generali non afferenti a quella parte del fabbricato. Osservazione condivisibile è, quindi, quella relativa alle spese del cortile lato “andamme”, cui il non dovrà concorrere, trattandosi di spese che non afferiscono alla sua palazzina e per le quali non è proprio esistente l'uso astrattamente possibile, sia pur in misura minore, ex art. 1123, co.2, c.c. Tale problematica, tuttavia, afferisce al c.d.  condominio parziale di cui al 1123, co.3, secondo il quale “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Tale conclusione è confortata anche dalla giurisprudenza, secondo la quale "### condominio parziale ex lege, in base alla previsione di cui all'art. 1123 c.c., comma 3, ogniqualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio condominiale; tale figura risponde alla "ratio" di semplificare i rapporti gestori interni alla collettività condominiale, sicché il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate" (cfr. Corte appello ### sez. II, 05/10/2020, n. 907).   Non sussistendo altre contestazioni concernenti i criteri adottati per il calcolo dei millesimi - che appaiono allo scrivente condivisibili - deve essere accolta la domanda di accertamento delle quote millesimali secondo le ### redatte a pag. 158 e 159 della CTU che qui devono intendersi recepite integralmente. ### 37 5. Sulle manomissioni e infiltrazioni attribuite alla responsabilità di e conseguenti danni.   Con riferimento ai fenomeni infiltrativi, parte ha lamentato la presenza di diverse infiltrazioni sia nei propri alloggi che sulle parti comuni, riconducendole alla responsabilità civile della condomina e dei proprietari frontisti , chiedendone l'accertamento delle relative responsabilità. ### ha inoltr e chi esto l'a dozione di v arie pro nunce di conda nna tut te riconducibili al ripristino dello status quo ante, nonché la condanna, in solido o pro quota, al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla a e al comproprietario che vi aderiva (domanda n. 8 della citazione introduttiva).   s i è difesa ritenendo che le problematiche riconducibili alla omessa manutenzione e impermeabilizzazione delle parti comuni del fabbricato, che in parte si sono riversate sulla proprietà del singolo, siano questioni condominiali che rendono le domande formulate dalla controparte inammissibili in violazione dell'art. 1105 c.c., norma che offre per tali problematiche, ed in caso di inerzia del condominio, una tutela non contenziosa che non appare alternativa o cumulativa all'azione di risarcimento del danno derivante alle cose comuni (pag. 8 della comparsa di risposta .   Tale eccezione deve essere rigettata nei termini che seguono.   Occorre ricordare che in tema di comunione, l'art. 1105 c.c., comma 4, prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione, tuttavia, “concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario" (Cassazione civile sez. II, 20/06/2022; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 11802 del 2020; Cassazione civile sez. II, 04/03/2015, n.4372 ).   Nel caso di specie e hanno lamentato danni prevalentemente arrecati ai loro appartamenti e agli spazi comuni per i quali risultano essere contitolari, attribuendoli specificamente alla responsabilità civile dei convenuti. Le domande devono quindi essere esaminate nel merito.   Tuttavia, specialmente con riferimento alle parti comuni, le considerazioni svolte dalla convenuta appaiono in parte pertinenti nella misura in cui esse rilevano non in termini di inammissibilità astratta delle domande, bensì in termini di riduzione, in concreto, delle responsabilità ascritte agli odierni convenuti per concorso del fato colposo del creditore, ex art. 1227, co.1, c.c. ### 38 A tal riguardo, appare necessario premettere una importante distinzione fra obblighi di “custodia” e obblighi di “manutenzione”. La responsabilità per infiltrazioni d'acqua e umidità provenienti da uno o più immobili, foriera di danni alle unità immobiliari sottostanti o confinanti e agli spazi comuni, è riconducibile non all'art. 2043 c.c. ma al paradigma legale di cui all'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Tale responsabilità, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità cd. oggettiva che pone a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità a suo carico solamente mediante la prova liberatoria del “caso fortuito”, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza o di manutenzione da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, quale evento eziologicamente esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cassazione civile, ### un., 30/06/2022, n. 20943). ### la giurisprudenza unanime, resta onere del danneggiato provare la sussistenza del fatto dannoso ed il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio, percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cass. n. 1064/2018; analogamente: Cass. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).   Con riferimento al nesso causale, appare necessario ricordare che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta "causalità adeguata", sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, quello civile e quello penale. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, infatti, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, e la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto (cfr. Cass. Civ. sez. III, 08/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 08/01/2020), n.122; Sez. Un. Sent. n. 576 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).   Con particolare riferimento al caso fortuito circoscrivibile alla condotta del danneggiato, esso si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, c.c., secondo il quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno (inteso come danno-evento) il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate”. Tale incidenza eziologica deve essere valutata “tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cassazione civile, ### un., 30/06/2022, n. 20943 cit.).   Con specifico riguardo alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura/lastrico solare in proprietà o in uso esclusivo del singolo condomino, inoltre, la Suprema Corte ha di recente chiarito che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve parimenti essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all' art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell' art. 1130, comma 1, n. 4, c.c. , nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c. , tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati, con riferimento a questi danni, va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell' art. 2055 e 1126 c.c. , con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio anche gli altri (cfr. Cassazione civile, Cassazione civile , sez. VI , 11/01/2022 , n. 516; Cass. Civ., Sez. un., 10/05/2016, n.9449).   I principi di cui sopra non vengono meno per il solo fatto che il sia composto da soli cinque soggetti e sia privo di organi deliberativi o amministrativi, non essendo necessario un atto costitutivo o di autonomia negoziale per la formazione di una entità condominiale. Quest'ultima viene infatti ad esistere di fatto dal momento in cui il singolo proprietario del tutto inizia a disporre delle singole proprietà individuali, che rimangono funzionalmente connesse a beni o a servizi in comune. Pertanto, ogni eventuale inerzia nella stimolazione di una decisione comune manifestata da parte di uno dei condomini - specie se di maggioranza - potrà quindi rilevare ex art. 1227, co.1, Occorre ora calare tali conclusioni nella vicenda specifica.   Ebbene, venendo al caso che ci occupa, i fenomeni infiltrativi hanno interessato, in misura diversa, l'alloggio al piano terra (bagno e cucina), attiguo al vano scala, situato in corrispondenza della facciata corrispondente al cortile esterno mapp. 280 (cfr. foto pag. 275) e l'alloggio posto al primo piano, ### 40 ove le infiltrazioni hanno interessato prevalentemente le due camere da letto (cfr. foto pag. 181 della relazione).   Con riferimento ai costi di ripristino relativi al terrazzo e alla rimozione dei danni al primo piano, il CTU ha rilevato la necessità di provvedere al “rifacimento copertura del blocco ###, ossia del terrazzo (necessario ed urgente); rimozione vasi ivi presenti e accatastamento in altro luogo, rimozione della guaina impermeabilizzante, smaltimento e trasporto in discarica, pulizia e preparazione delle superfici, ripristino di strato di pendenza, fornitura e posa in opera di scarichi opportunamente dimensionati dal ### delle opere (tipo “messicani”), fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante in doppio strato, compresi i risvolti di almeno 20 cm sulle superfici verticali, i sormonti e l'esecuzione di particolari costruttivi e dei raccordi con gli scarichi (come sarà dettagliato nelle specifiche del ### e del ###, formazione di massetto alleggerito a protezione della guaina impermeabilizzante, guaina liquida tipo a protezione del massetto, pavimentazione da esterno, fornitura e posa in opera di copertine in pietra per i parapetti per un totale di ### 7.829,07 oltre iva s.e.e.o.. [voci da 4 a 8 del ###. Sistemazione della copertina in elementi laterizi del muretto del terrazzo (blocco ###) (necessario ed urgente): rimozione delle parti sollevate con recupero, pulizia delle superfici, posa del rivestimento e sigillatura dei giunti per un totale di ### 100,00 oltre iva s.e.e.o.. [voce 9 del ### d. Sistemazione degli intradossi e dei frontalini dei balconi e (lavorazione necessaria ed urgente) mediante rifacimento di intonaco esterno, compresa la preventiva rimozione delle parti lesionate (scrostamento e spazzolatura), la picchettatura dell'intonaco per favorire l'aggrappaggio a lavorazioni successive, il rifacimento della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione, pulizia, trasporto a discarica e smaltimento per un totale di ### 2.14,39 per il terrazzo ed ### 1.309,30 per il terrazzo oltre iva s.e.e.o.. [voci da 10 a 12 del ### ponteggiature nella voce 1bis non incluse nei suddetti importi].   ### ai danni nell'alloggio posto al primo piano (unità immobiliare 9), il CTU ha rilevato che questo ha subito danni patrimoniali, quantificati nei costi di ripristino, che ammontano ad € 4.034,00 otre IVA. (cfr. pagg. 182 - 183 della ###, eziologicamente riconducibili alla non corretta impermeabilizzazione del terrazzo.   Ebbene, alla luce della documentazione presente agli atti di causa, per quanto concerne le infiltrazioni direttamente riconducibili complessivamente alle condizioni del ### di copertura e alla assenza di idonei scarichi pluviali di convogliamento delle acque meteoriche, parte può essere esposta, quale custode del terrazzo in suo uso esclusivo, interamente e solidalmente (come si è detto) per il combinato disposto degli artt. 1126, 2051 e 2055 c.c., fungendo i ### anche da copertura della parte di fabbricato d'interesse per gli altri condomini. Per tale motivo, si ritiene che non possa sussistere, a riguardo, alcun concorso di colpa. Tuttavia, nei rapporti interni, la convenuta si potrà rivalere in regresso nella misura di 2/3 nei confronti della parte del condominio interessata e, più specificamente, del gruppo di condomini che da tale copertura trae comunque utilità (ovvero e , dirit to che, come da domanda, potrà far valere in separata sede giudiziale. ### 41 Tutte le altre opere a farsi sugli spazi comuni, ed i relativi costi, non possono essere imputate alla responsabilità civile della convenuta in quanto non eziologicamente rilevanti, a prescindere da quali comportamenti essa abbia in concreto tenuto. ### documentazione fotografica presente agli atti di causa, infatti, si evince che il fabbricato condominiale sito in ### alla via ### n.14 appare visibilmente ed interamente vetusto, oltre che caratterizzato da una radicata e longeva assenza di manutenzione dei beni comuni da parte di tutti i contitolari facenti parte del fabbricato, coinvolti nella presente controversia, compreso evidentemente i . Tale aspetto è stato reiteratamente evidenziato dal CTU in vari passaggi della relazione.   Lo stesso CTU ha rilevato, in diversi punti del suo elaborato, che non sussistono infiltrazioni sull'alloggio di proprietà lato via ### n.15 al piano terra, né sussistono particolari problematiche che possono essere ricollegate a “scassi” per il passaggio di tubazioni, o comunque a manomissioni delle facciate riconducibili ad un diretto intervento umano. Con particolare riferimento all'ammaloramento dei parapetti dei balconi di proprietà posto al secondo piano, il CTU non ha riscontrato la caduta di calcinacci ma ha rilevato che “le cause delle problematiche sono da ricercarsi nella mancanza di manutenzione delle facciate e dei balconi e nella vetustà complessiva del compendio immobiliare”. (cfr. CTU pagg. 188-189. Vedasi anche successivi chiarimenti, ove si specifica ancora: “le cause che hanno dato origine degli elementi edilizi sui quali sono previsti i suddetti interventi sono legate alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria generale del compendio” (pag. 10 chiarimenti del CTU del 21.05.2022). I frontalini dei balconi aggettanti, infatti, proprio se contribuiscono al decoro e alla resa architettonica della facciata non possono che essere considerati beni comuni (cfr. Cass. Civ. sent, 10848 n.2020).   Trattasi quindi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, aventi ad oggetto gli spazi comuni (in particolare le facciate), che dovranno essere decisi e deliberati dal e ripartiti secondo le tabelle millesimali.   Anche con riferimento alle opere effettuate relative alla installazione e successiva rimozione del bauletto, alla luce degli atti di causa si ritiene che tali opere non abbiano avuto nessuna incidenza causale sulle condizioni complessive del fabbricato, che appare semplicemente bisognoso delle opere di manutenzione di cui al computo metrico redatto dal ### Medesimo discorso deve valere per il vano sottoscala ed il cortile lato “andamme.” ### del in questo senso, analogamente alle doglianze relative alla facciata e agli altri spazi comuni (dati anche i millesimi attribuibili alle proprietà e , rileva in parte come fattore esterno, ed in altra parte (con specifico riferimento alla inerzia della creditrice ), quale causa idonea ad escludere la attribuibilità degli ulteriori eventi dannosi lamentati alla convenuta. In questo senso, se la maggioranza dei condomini resta inerte nell'adempiere agli oneri di manutenzione degli spazi comuni, il singolo partecipante potrà stimolare una decisione di carattere condominiale o, in caso di inerzia, adire l'autorità giudiziale nelle forme di cui all'art. 1105, co.4, ### 42 c.c., situazione che non è stata neppure ipotizzata dalla , la quale ha attribuito pretestuosamente tutto quanto rilevato dal CTU a comportamenti umani del singolo (innaffiare le piante, passaggio di tubazioni, scassi, manomissioni, riparazioni erroneamente eseguite e altre analoghe condotte), secondo lo schema della responsabilità ex art. 2043 ### all'apertura del sottotetto, ammalorato in virtù della presenza di piccioni, il CTU ha, sul punto, rilevato che “tale porticina è lasciata aperta e dalla stessa entrano ed escono i piccioni. Inoltre, sono visibili la sporcizia ed il guano lasciati dai volatili. Per l'eliminazione di tali problematiche, occorre chiudere il passauomo di accesso al sottotetto ed effettuare la pulizia della zona in prossimità dell'ingresso dopo essersi assicurati che sia uscito ogni animale, eventualmente inserendo tale clausola all'interno del regolamento di Condominio”. (cfr. CTU pag. 190). Anche in questo caso si tratta pacificamente di uno spazio comune, anche se ad esso si accede tramite la proprietà La convenuta deve, a riguardo, essere condannata a consentire il ripristino dello stato di degrado del sottotetto a spese comuni, come da domanda.   5.1 Sulla violazione delle distanze legali e sulla responsabilità per le infiltrazioni attribuibile ai convenuti e ### essere ora trattate le responsabilità attribuite dall'attrice ai convenuti e afferenti alle condizioni del cortile mappale 280 ed alle opere ivi realizzate, rinviandosi per le premesse relative al regime giuridico ex art. 2051c.c. a quanto detto nel paragrafo precedente, valevoli anche in questa sede. Sul punto, tuttavia, occorre fare una premessa preliminare afferente alla domanda dell'attrice.   ### ha domandato a codesto ### nel proprio atto introduttivo (fra le varie) “di accertare che le predette infiltrazioni sono causate anche dall'ampliamento non autorizzato dell'edificio di proprietà di ed m ediante pavimentazione del locale originariamente indicato come ripostiglio ed oggi occupato dal vano cucine, mediante ampliamento non autorizzato del balcone aggettante su detto cortile a distanza inferiore a quella legale; mediante realizzazione di una intercapedine con blocchetti forati lungo il muro della proprietà - mediante ripetute manomissioni di quest'ultimo e mediante la realizzazione di un pavimento non drenante e di altri manufatti sul cortile; 4. Conseguentemente condannare e a provvedere ad eliminare le infiltrazioni e le umidità generate in danno alla proprietà m ediante realizzazione di un efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, mediante ripristino delle dimensioni originarie del cortile e demolizione delle costruzioni realizzate senza autorizzazione e che non rispettano le distanze le distanze dalla limitrofa proprietà mediante ripristino a regola d'arte dei muri della stessa proprietà co n recupero dell'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante ripristino di una pavimentazione drenante del cortile e demolizione dei manufatti insistenti sul cortile che limitano la superficie del cortile stesso; mediante rimozione di ogni manufatto o materiale infisso o appoggiato ai muri della proprietà ch e ne limitano la traspirabilità inibendo anche per il futuro ### CP_ ### 43 l'infissione o l'appoggio di qualunque manufatto o altro materiale ai muri della proprietà m ediante ripristino dell'originario spessore dell'intonaco del fabbricato a confine con il cortile in modo che lo stesso intonaco non vada ad occupare neppure in proiezione parte della superficie della facciata del fabbricato mediante realizzazione di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile m appale 280; mediante ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo ### diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità […] (cfr. atto di citazione, domanda n. 4).   Nei propri scritti conclusivi parte attrice ha lamentato una carenza di istruttoria sulle questioni afferenti alla asserita violazione delle distanze legali ed alla conseguente condanna al ripristino delle “dimensioni originarie” del cortile.   Ebbene, la domanda così formulata, oltre ad essere contenuta in una domanda più ampia avente ad oggetto le cause delle infiltrazioni, appare totalmente generica con riferimento alla violazione delle distanze legali.   Ed invero, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare può anche non dare la prova del danno ma deve rigorosamente allegare e provare i fatti afferenti alla costruzione e, soprattutto, alle distanze in concreto violate (cfr. Cassazione civile , II , 06/06/2022, n. 18021). Di recente, inoltre, si è detto che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno “in re ipsa”, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi di norma presumere l'esistenza di un pregiudizio iuris tantum, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cassazione civile, sez. II, 30/06/2022 , n. 20839).   In altri termini, quando si parla di “danno in re ipsa” non ci si riferisce ad un pregiudizio automatico, il cui ripristino o ristoro può essere ottenuto mediante la semplice generica istanza riferita alla edificazione del fabbricato in violazione delle distanze di legge, corredata da una richiesta di espletamento di una ### Trattasi, infatti, di una prova di carattere presuntivo che deve essere ricavata dalle allegazioni, chiare e precise, della parte richiedente. In tali casi, lo scarto concettuale fra onere di allegazione e successivo onere probatorio si riduce notevolmente in favore del primo, spettando pur sempre all'attore l'allegazione di elementi, concreti e specifici, del fatto costitutivo della propria pretesa (in questo senso si vedano, ad esempio, le recenti ### in tema di “danno figurativo” da mancato godimento di un immobile, Cass. Civ. a Sez. ### n. ### del 2022).   Pertanto, in mancanza di chiare e puntuali allegazioni in merito a quali distanze in concreto siano state violate e rispetto a cosa, ogni CTU disposta a riguardo si risolverebbe in una indagine esplorativa in ### CP_ ### 44 merito ai fatti costitutivi della domanda (sui poteri ampi ma non suppletivi del ### si veda Cass. Civ, Sez. Un., 1° febbraio 2022 n. 3086).   Solo successivamente al completamento dell'istruttoria, parte ha indicato e valorizzato, fra i documenti allegati alle osservazioni del ### la sentenza Tar 433/2021 che ha respinto il ricorso dei avverso l'ordinanza del ### di ### che aveva disposto “la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi per le opere di aumento volumetrico del locale sito in via ### n 16 piano terreno ad uso cucina del ristorante “ , tramite chiusura operata con tamponatura esterna all'intradosso del terrazzino aggettante sul cavedio di cui al foglio 14 mappale 281”, (chiedendone l'autorizzazione al deposito quale atto formatosi successivamente ma in realtà già entrato nel processo). 
Tale documento, tuttavia, non solo non può ritenersi suppletivo del proprio onere di allegazione nel presente giudizio, ma non può ritenersi esaustivo sotto il profilo probatorio in quanto la pronuncia non appare riferita alle distanze privatistiche che in concreto sarebbero state violate rispetto alla facciata frontista (né avrebbe potuto esserlo), ma solo al successivo ed ulteriore ampliamento volumetrico del ristorante fino alla parte finale del poggiolo (quindi non utile rispetto alla odierna domanda di ripristino delle distanze e delle “condizioni originarie” del cortile). La domanda su tale specifico punto deve essere, quindi, rigettata.   ### tutto quanto innanzi esposto, deve ora essere esaminata la questione del concorso dei e della convenuta sulle cause delle lamentate infiltrazioni riferibili all'alloggio posto al piano terra.   ### documentazione fotografica versata in atti e presente nella perizia del CTP si evince che la pavimentazione del cortile sia stata oggetto, nel tempo, di reiterate modificazioni. In punto di cause delle infiltrazioni, tuttavia, il CTU ha rilevato che “le più probabili cause delle lamentate problematiche infiltrative inerenti l'alloggio al piano terra di proprietà (u.i. n. 1) ed il vano scale lato monte sono da ricercarsi nell'umidità di risalita dal terreno, situazione che interessa le murature perimetrali del cortile ### 281 e del cortile ### 280 per l'assenza di sistemi di captazione delle acque meteoriche e nello stato di conservazione delle facciate (i due lati del ### 281, lato andamme e lato ### 280). Queste ultime, infatti, sono ormai vetuste e la malta e/o l'intonaco non svolgono più la propria funzione di protezione dalle infiltrazioni. Un ulteriore contributo che aggrava il quadro infiltrativo è certamente collegato alla copertura ### adibita a terrazzo dell'alloggio al secondo piano di proprietà che ha un'impermeabilizzazione a vista in guaina bituminosa ormai vetusta ed esposta da decenni alle intemperie e ai raggi solari e pertanto consente alle acque meteoriche di percolare ai piani sottostanti, entrambi di proprietà Un ulteriore fattore che non favorisce lo smaltimento dell'umidità dalle murature è la ridotta areazione dei locali determinata dalle caratteristiche costruttive, dalla ridotta esposizione, dalla dislocazione al piano terra e dalla distribuzione delle aperture. 
I costi per il ripristino degli intonaci interni all'alloggio di proprietà al piano terra vengono riportati nel ### a pagina 192 e sommano ad euro 2.596,92 […]oltre IVA”. (cfr. pag. 180 della ###. ### 45 Anche in questo caso, il CTU ha rilevato che le responsabilità attribuibili ai convenuti siano di entità ridotta rispetto a quelle illustrate da parte .   In particolare, il CTU ha rilevato che l'ancoraggio del poggiolo alle pareti laterali del fabbricato siano solo una concausa non rilevante rispetto ai problemi di infiltrazione generatisi nel vano scale, date le condizioni generali delle facciate. Egli ha infatti ritenuto e documentato, con argomenti condivisibili, che l'omessa manutenzione delle facciate abbia rilievo prevalente ed assorbente. Parimenti irrilevante, sotto il profilo eziologico, è l'innalzamento del muro frontista con l'apposizione della tettoia spiovente in ardesia sulla sommità. Anche in sede di risposta alle osservazioni il CTU ha rilevato che il poggiolo non influisce sulla quantità di acqua meteorica che va a riversarsi sul cortile, in quanto essa cadrebbe comunque sul medesimo spazio (cfr. pag. 210 CTU).   Lo scrivente, alla luce dei rilievi fotografici effettuati, ritiene che tale conclusione sia condivisibile, rilevato che essi dimostrano una facciata ancora in pietra nuda, mai manutenuta (pag. 178 CTU), sul retro della quale - più in basso rispetto all'altezza del cortile ed in corrispondenza dei propri locali cantinati - si evince che parte abbia provveduto ad adibire gli stessi ad uso civile abitazione, rivestendo la parete interna con stucco ed intonaco (cfr. pag. 174 e 175).   In sede di chiarimenti, tuttavia, il CTU ha ricondotto l'eziologia e le responsabilità afferenti all'umidità di risalita, in misura pari al 20% ad un non corretto regime di convoglio delle acque meteoriche di proprietà e nella misura del 30% alle percolazioni provenienti dal terrazzo ###, sia pur per il tramite delle mura perimetrali portanti del fabbricato, ripartendo il restante 50% fra le condizioni vetuste della facciata e le condizioni intrinseche dell'alloggio (cfr. pag. 14 dei chiarimenti del 21.05.2022).   Lo scrivente ritiene di doversi in parte discostare da tale conclusione, alla luce della documentazione fotografica presente agli atti e dei rilievi del CTP (pag. 86 perizia , in parte riportati anche nella ### dimostrativi di un vero e proprio “effetto piscina” che evidentemente si verifica a causa di una non corretto scolo delle acque meteoriche sul cortile mappale 280, di proprietà ove convogliano le acque pluviali provenienti in parte dal terrazzo ed in parte dalla proprietà . È evidente che l'acqua trova sfogo laterale nel perimetro posto in corrispondenza con i locali di proprietà , sia pur originariamente cantinati.   Né rileva la asserita “regolarità urbanistica” dei tre pozzetti presenti al di sotto della pavimentazione “semplicemente” ripristinata in mattoni, genericamente dedotta dai convenuti. Quale che siano le soluzioni rimediali concesse dal (problema che si pone, al più, in fase esecutiva, per il quale è comunque possibile rinviare in questa sede al sistema di drenaggio escogitato dal ###, si ritiene che sia eziologicamente provata la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. dei convenuti e nel la misura del 70%, motivo per cui costoro dovranno essere condannati, in solido fra loro, alla refusione del 70% dei costi di ripristino relativi alla impermeabilizzazione del cortile mapp. 280 e alla ### 46 realizzazione di un adeguato sistema di tubazioni pluviali, oltre che al 70% dei danni interni rilevati nei locali , ovvero nella misura di € 1.108,87 (oltre ###; La rimanente quota va imputata, in parti uguali, alle condizioni vetuste delle facciate e dello stesso immobile in proprietà , da escludersi ex art. 1227, co.1, c.c. per i motivi già esposti in premessa (punto 5).   Trattandosi di credito risarcitorio, sulle somme così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### 6. Su tutte le altre domande di ripristino dei beni e degli spazi comuni; Per quanto riguarda tutte le altre domande aventi ad oggetto gli spazi comuni, specificamente rivolte nei confronti di e relative alle varie forature, agli scassi, ai danneggiamenti, alla rimozione delle crene su porzioni di facciate, ai grossi fori nelle due facciate ad angolo comproprietà e ai “blocchetti forati” (quest'ultima problematica neanche rilevata dal ###, nonché al ripristino delle condizioni del locale sottoscala antecedentemente tamponato, alle “rinzaffature” ed intonacature delle facciate e a tutte le alte asserite manomissioni, si ritiene che i danni siano da ricondursi interamente alla omessa manutenzione dei beni Le domande devono quindi essere rigettate.   Anche la domanda afferente al ripristino dei marciapiedi e dei cortili in ciottoli deve essere respinta in quanto trattasi di questione afferente ai beni comuni, già oggetto di ordinanza sindacale di ripristino. Fra l'altro, l'ordinanza del versata in atti non ha operato distinzioni fra i destinatari, specificamente individuati nei proprietari e 6. Sul diritto di ispezionare il lastrico di copertura e sul diritto di ispezionare ilo locale sottoscala. Sulla occupazione dello spazio dal vano già esistente aperto lato “andamme” e sulla relativa condanna al ripristino nei confronti dei convenuti . Sulla domanda di rimozione del condizionatore rivolta nei confronti dei convenuti .   ### alle questioni residuali, diverse dalle cause delle infiltrazioni, deve ritenersi che le relative domande siano solo parzialmente fondate.   I terrazzi di copertura ###, ###, ###, e ###, pur essendo di uso esclusivo, sono pacificamente destinati alla copertura delle altre proprietà immobiliari. Gli accessi, quindi, potranno avvenire solo per motivazioni di carattere tecnico e la loro regolamentazione può essere governata solo da un regolamento di condominio. La relativa domanda relativa all'accertamento del diritto di ispezionare i terrazzi deve essere, quindi, dichiarata inammissibile. ### 47 Diverso discorso vale per il vano sottoscala, per il quale, nel dubbio, deve valere la presunzione di condominialità, e quindi di contitolarità. È possibile, quindi, in questa sede accertare il diritto di accesso e di pari godimento di parte di tale bene comune, paritariamente a quello degli altri condomini.   ### alla finestra lato andamme, si ritiene che lo spostamento in avanti di pochi centimetri sia talmente irrilevante (circa 2 cm la cornice e 8 cm il davanzale, cfr. pagg. 186 - 187) da rendere la domanda del tutto emulativa.   ### al condizionatore, si rileva che non ne è stata contestata la non tollerabile rumorosità. I convenuti devono quindi essere condannati alla rimozione.   7. sulla domanda di condanna ex art. 614bis c.p.c.   Tale strumento prevede la possibilità che venga comminata dal giudice, a seguito di una attenta ponderazione che tenga conto del valore della controversia, della natura della prestazione e del danno quantificato o prevedibile, una c.d. astreinte, ovvero una misura coercitiva economica per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Detta norma, inserita mediante la l. 69/2009 e riformata con l 132/2015, prevede ora due soli limiti: il primo, afferente alla prestazione, che non può consistere nel pagamento di una somma di denaro; il secondo consistente nella esclusione - già originariamente contemplata - della materia giuslavoristica dal proprio ambito applicativo. È stato reciso, invece, ogni legame testuale con l'infungibilità della prestazione, già in precedenza intesa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente come “infungibilità” in senso ampio, anche solo derivante da difficolta insite nella complessità dell'esecuzione o sottese alle tempistiche processuali, e non in termini di incoercibilità assoluta della prestazione (cfr. Trib. Terni, ord. del 04/08/2009). Si deve quindi ritenere che, ad oggi, tale domanda sia accoglibile a prescindere dalla stretta fungibilità della prestazione (cfr. Cass. civile, sez. VI, 01/12/2021, n.###, che a sua volta richiama Cass. n. 18779 del 2014 e Cass. n. 19454 del 2011). 
Nel caso di specie, tuttavia, l'inerzia nella risoluzione delle problematiche relative agli spazi comuni, ed in parte anche quelle relative alla rimozione cause dell'infiltrazioni, ha caratterizzato per lungo tempo l'intero complesso condominiale, di cui rappresenta uno dei condomini di maggioranza. Data anche la natura fungibile delle prestazioni, pertanto, si ritiene del tutto inopportuna la comminatoria di una misura coercitiva.   8. spese di lite A tal riguardo, si rileva che i procedimenti in epigrafe venivano riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, pur mantenendo la loro autonomia. Appare tuttavia opportuno rammentare che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente ### 48 unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, e la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (cfr. Cass. civ. sez. I, 10/07/2014, n.15860; Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2006 n. 15954).   Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ai fini del governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e ss. c.c. e del D.M. 55/2014 - così come modificate dal DM 147/2022, trattandosi di attività professionale esauritasi antecedentemente alla sua entrata in vigore ex art. 6 - e pertanto: - con riferimento al giudizio n. RG 543/2018, quanto ai rapporti fra l'attrice e la convenuta principale occorre considerare che nel rapporto fra le domande rispettivamente formulate (al netto delle riconvenzionali riproposte identiche nell'altro giudizio) vi sia stata una sostanziale soccombenza reciproca. Ciò legittima questo ### a compensare le spese di lite fra queste due parti.   ### ai rapporti fra le parti principali ed i terzi chiamati in causa, trattandosi di domanda di accertamento di interesse comune per la quale nessuno può essere considerato effettivamente soccombente - ad eccezione di , che però ha posto questioni estremamente marginali e di agevole definizione - sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite fra tutte le altre parti in causa.  - con riferimento al giudizio n. RG 1261/2018, data la sostanziale soccombenza di e ed con riferimento a buona parte delle domande principali sollevate dall'attrice i primi devono essere condannati, in solido fa loro, alla refusione delle spese di lite sopportate dalla attrice e che qui si liquidano mediante i medesimi parametri di legge, dimidiate al 50% per soccombenza reciproca e parziale con riferimento alle altre domande aventi ad oggetto gli spazi comuni. Trattandosi di domande di valore indeterminato, esse si liquidano mediante applicazione della tabella 2, fascia III (tutte le fasi, valori medi, al 50%), in € 2.538,50 per compensi professionali, con aumento del 10% per la presenza di parte , il quale, assistito dal medesimo difensore ex art. 4, ha fatto proprie le difese e le domande spiegate dalla attrice nei confronti della convenuta principale, oltre ad € 545,00 per spese vive, da versarsi in favore di ### inoltre soffermarsi su una ulteriore questione.  nel primo procedimento 1261/2018 ha frammentato le proprie domande risarcitorie e di ripristino dello status quo ante in 13 domande di accertamento e condanna. Nel successivo giudizio 543/2018 incardinato da la medesima parte, nelle vesti di convenuta, oltre a prendere posizione sulle domande formulate nei propri confronti ha spiegato 21 domande riconvenzionali, riproponendo buona parte delle medesime questioni - alcune di queste anche futili nell'economia del ### 49 giudizio - già sollevate nel primo procedimento, duplicandole (e quindi raddoppiandole) in domande di accertamento e condanna, presumibilmente al fine di garantirsi la trattazione unitaria dei giudizi ( conclusioni comparsa di costituzione ).   All'esito del giudizio riunito, ha quindi depositato 51 pagine di precisazione delle conclusioni.   A tal riguardo, si rileva che il legislatore ha inserito all'art. 96, co.3, c.p.c. una vera e propria pena pecuniaria che, diversamente dall'indennizzo di cui al co.1, può essere inflitta per sanzionare quella parte che abbia abusato dello strumento processuale o che abbia appesantito inutilmente il corso della giustizia agendo con dolo o per imprudenza (cfr. Cass. Civ. del 19.04.2016, n.7726; Cass. Civ. dell'8.02.2017, n.3311; Trib. Roma, 28.09.2017), strumento che è indipendente dalla prova del danno e che è rimesso ad una valutazione discrezionale del giudicante (cfr. Cass. Civ. 19.04.2016, n.7726; Cass. Civ. 11.02.2014, n.3003).   Nel caso di specie, la condotta processuale tenuta da non solo si è risolta in un sovradimensionamento di domande di agevole definizione ma ha reso più complessa l'esplicazione delle difese delle altre parti chiamate in causa, della fase istruttoria, nonché più onerosa la trattazione ed il sindacato giudiziale sulle questioni da essa stessa sollevate e ritenute all'esito fondate. La medesima parte deve, pertanto, essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria che lo scrivente ritiene equo quantificare in € 1.000,00 nei confronti di ciascuna delle parti costituite.  P.Q.M.  ### adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte nelle sopraindicate cause riunite: - con riferimento al giudizio n. RG 543/2018 promosso da : RIGETTA la domanda di accertamento della proprietà esclusiva del corridoio contrassegnato alla lettera “F” della perizia formulata da ed il conseguente diritto di ricostruzione del portoncino a spese di parte ; RIGETTA la domanda riconvenzionale di riconoscimento di una servitù su detto passaggio, formulata dalla convenuta , in quanto inammissibile; ACCOGLIE la domanda di inibitoria al ripristino del portoncino e, per l'effetto, ### a la ricostruzione del portoncino nel corridoio comune, “lato andamme”; RIGETTA la domanda di rimozione del canniccio sul portoncino del medesimo corridoio, lato cortile, formulata da parte ; RIGETTA la domanda di ripristino del cassonetto di contenimento formulata dalla attrice in quanto inammissibile; RIGETTA la domanda di inibitoria al ripristino della bucatura ad arco formulata dalla convenuta, in quanto inammissibile; ### 50 DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alle reciproche domande di sgombero dei corridoi di uso comune; ACCOGLIE le domande di accertamento della esistenza di un fabbricato condominiale, per la coesistenza di proprietà individuali e spazi comuni, e dichiara che il valore delle rispettive proprietà, esclusive e comuni, delle parti è quello indicato nelle tabelle millesimali redatte dal CTU ing.   a lle quali si rinvia integralmente, che qui si abbiano per ripetute e trascritte; COMPENSA interamente le spese legali fra ed ### interamente la spese fra le parti principali ed i terzi chiamati in causa e fra questi ultimi; - con riferimento al giudizio n. RG 1261/2018 promosso da : ACCERTA che e hanno subito danni all'immobile in loro comproprietà sito in #### n.14, posto al primo piano, meglio identificato come da domanda, pari ad € 4.034,00 (oltre iva) e per l'effetto ### al risarcimento del danno così quantificato in favore dei creditori. Trattandosi di credito risarcitorio, sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti #### al ripristino integrale della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di sua proprietà, o comunque in suo uso esclusivo, compreso i parapetti di questo, nonché alla rimozione dei vasi ornamentali e alla realizzazione di un adeguato sistema di scarico pluviale e alla realizzazione degli interventi afferenti al terrazzo così come individuati dal ### il tutto a propri costi e spese; in accoglimento della domanda della convenuta posta in via gradata, ### che nei rapporti interni fra da un lato e i condomini e da ll'altro, sia i costi che i danni sono da ripartirsi nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.  ### che e hanno subito danni all'immobile in loro comproprietà sito in #### n.14, posto al piano terra, meglio identificato come da domanda, pari ad € 2.217,75 (oltre iva); e, per l'effetto, ### i convenuti e , in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti da e quantificato nella minor somma di € 1.108,87 (oltre ###; ### di credito risarcitorio, sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti #### 51 ### la domanda n. 4 formulata da e, per l'effetto, ### ed in solido fra loro, a provvedere a loro spese al ripristino della pavimentazione del cortile mapp. 280 tramite adeguato sistema di drenaggio delle acque piovane e, a spese , allocazione di adeguato sistema di scarico pluviale e delle acque nere su proprietà , nelle modalità esecutive individuate dal #### lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mapp. 287 e per l'effetto ### consentire l'esecuzione, a spese comuni, degli interventi necessari al ripristino dello stesso; RIGETTA tutte le altre domande di ripristino formulate nei confronti dei convenuti da e ; RIGETTA la domanda n.12 afferente all'avanzamento delle cornici e del davanzale della apertura presente sul mappale 1022 in quanto inammissibile ex art. 100 c.p.c.; RIGETTA la domanda n.13 di adozione di misura coercitiva ex art. 614bis c.p.c.; ### l'attrice e ed alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.792,35 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre spese di CTP se documentate, da versarsi in favore di e ; PONE le spese di CTU per il 50% a carico delle parti , , , ; il restante 50% a carico di , e d ; ### ex art. 96, co.3, c.p.c. al pagamento di una pena pecuniaria pari ad € 1.000,00 nei confronti di ciascuna delle parti costituite; Così è deciso. Si comunichi ### 21/12/2022 

Il Giudice
dott. ####


causa n. 543/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Riccardo Spagliardi

M
1

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2411/2023 del 16-01-2024

... conduttore, sia di competenza del ### (escrementi dei piccioni; pulizia dei locali condominiali; mancanza delle cassette della posta condominiali); - doveva essere rigettata anche la domanda riconvenzionale di ### s.n.c. di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e di risarcimento del danno, avendo avuto la locatrice piena consapevolezza della modifica della destinazione di uso da parte della conduttrice (art. 80 legge 392/1978). 3. Contro la sentenza ha proposto appello ### s.r.l. lamentando: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 1578 c.c. al caso de quo. Il richiamo del Tribunale alla sentenza della Corte di Cassazione n. 23447/2014 sarebbe errato e dimostrerebbe, anzi, l'assoluta fondatezza delle domande proposte nei confronti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA SEZIONE QUARTA CIVILE La Corte di appello di Venezia, composta dai ### dott.ssa ### relatore dott.ssa ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 394/2023, in grado di appello, promossa da ### s.r.l. Unipersonale (C.F. e P.IVA ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata a #### delle ### 4, presso lo studio del difensore; appellante contro ### S.r.l. (C.F. ###), appellato contumace contro ### s.n.c. di ### & C. (C.F. e P.IVA ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata a ### piazza delle ### 5, presso lo studio del difensore; appellata contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato a #### 6, presso lo studio del difensore; appellato contro ### s.r.l. (C.F. e P.IVA ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata a ####, via del ### 10, presso lo studio del difensore; appellata contro ### s.a.s. di ### & C. (C.F. e P.IVA ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata a ### via ### 15, presso lo studio del difensore; appellata contro ### s.r.l. (P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata a ### via del ### 56, presso lo studio del difensore; appellata ### appello avverso la sentenza n. 254/2023 del Tribunale di ### s.r.l. 
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata: ### 1) In totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi le conclusioni formulate nei singoli motivi di appello dedotti, nonché tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado da ### srl ### nei confronti di ### snc di ### & C. e delle terze chiamate.  2) Condannarsi le odierne appellate a rimborsare all'odierna appellante tutte le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, anche per la C.T.U..  3) Spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi per il primo e secondo grado di giudizio.  4) In subordine, spese, anche generali, compensi professionali di causa e relativi accessori integralmente compensati fra le parti.  ###: -Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da ### srl ### nel ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.  -Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura n° 4687/17 - Tribunale di ### -Si deposita il fascicolo di primo grado e copia autentica della sentenza 254/2023.  ### s.n.c. 
In via preliminare: dichiararsi l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. 
In via Principale: rigettarsi integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra indicate e, di conseguenza, confermarsi la sentenza di primo grado impugnata. 
In ogni caso: rigettarsi tutte le domande, sia di merito che istruttorie formulate dall'appellante nei confronti di ### S.n.c.  -con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge. 
Per il ### integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra indicate e, di conseguenza, confermarsi la sentenza di primo grado impugnata. 
In ogni caso: rigettarsi tutte le domande, sia di merito che istruttorie formulate dall'appellata principale ### nei confronti del ### terzo chiamato.  -con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.  ### s.r.l. 
In via principale: rigettarsi l'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra indicate, e confermare la sentenza di primo grado.  in ogni caso: rigettarsi tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di ### in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra indicate. 
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.  ### s.a.s. di ### & C. 
In via preliminare 1) ### la manifesta infondatezza dell'appello promosso da ### S.r.l. ### per le ragioni di cui in narrativa, pronunciarsi ogni conseguente provvedimento ex art. 348 bis c.p.c.; 2) Dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. di tutte le domante promosse da ### S.r.l. ### nei confronti di ### S.a.s. di ### & C. S.a.s., ivi comprese le domande di condanna di cui al quinto e settimo motivo d'appello, per le ragioni di cui in narrativa; 3) Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di ### S.a.s. di ### & C. S.a.s. e, per gli effetti, estromettersi la medesima dal presente giudizio per le ragioni di cui in narrativa; In via principale: 4) rigettarsi l'appello promosso da ### S.r.l. ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 254/2023 Sent. e 4687/2017 R.G. del Tribunale di ### 5) rigettare altresì tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di ### S.a.s. di ### & C. S.a.s. in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. 
In via subordinata: 6) nella negata ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità di ### S.a.s. di ### & C. S.a.s., contenere l'eventuale condanna della medesima nei limiti del danno effettivamente provato, tenuto conto altresì della sola quota parte di responsabilità direttamente riconducibile alla ### S.a.s. di ### & C. S.a.s. 
In ogni caso: 7) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.  ### s.r.l. 
In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e/o 348 - bis cpc per i motivi esposti in narrativa; In via principale: - rigettare tutte le domande dell'appellante per i motivi esposti in narrativa e perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il contenuto della sentenza del Tribunale di ### n. 254/2023, pubblicata il ###. 
In ogni caso condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di causa. 
Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ### s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di ### le società ### s.r.l. e ### s.n.c. di ### & C. affinché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per tutti i danni conseguenti alle plurime inadempienze della parte locatrice in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione a uso non abitativo del 30.7.2015, avente ad oggetto l'immobile sito a ### via ### n. 5, sub 72, facente parte del complesso condominiale denominato ### contratto originariamente stipulato con ### s.r.l. a cui era subentrata ### s.n.c. a seguito dell'acquisto della proprietà dell'unità immobiliare in data ###. 
La ricorrente lamentava: - danni da ritardo nella consegna dell'immobile e per esborsi connessi alle spese di pulizia dello stesso; - danni da immissioni sonore riscontrate già nella fase precontrattuale, immissioni provenienti dalla macchina dell'aria primaria condominiale posta sul tetto dell'edificio della cui eliminazione si era impegnata la locatrice, la quale, però, non aveva successivamente adempiuto all'obbligo assunto; - l'inutilizzabilità del terrazzino di 12 mq per motivi di sicurezza; - ulteriori problematiche dell'immobile (acqua piovana stagnante nel terrazzino; costante presenza di piccioni; pulizie condominiali non idonee; immissioni rumorose provenienti dai locali vicini a causa dello scarso isolamento; sistema di cablaggio della rete non conforme alle previsioni contrattuali e privo di certificazione; carenza dell'impianto illuminotecnico; mancanza delle cassette postali condominiali; laschi e fessure presenti nel pavimento flottante dell'immobile; porta scorrevole). 
La ricorrente agiva anche per la ripetizione di una quota delle spese relative alla fornitura di riscaldamento, condizionamento, aria primaria e acqua e contestava anche la quantificazione di quelle condominiali, spese che, per contratto, avrebbero dovuto essere ripartite in base ai consumi effettivi dei condomini, da rilevare per il tramite di contatori divisionali che, tuttavia, la parte locatrice aveva omesso di far installare. 
A fronte di tali fatti la ricorrente chiedeva la condanna sia di ### s.r.l. che di ### s.n.c. al risarcimento del danno patrimoniale patito e alla restituzione delle somme versate in eccedenza per consumi e spese condominiali; la condanna di ### s.n.c. a fare rientrare le immissioni rumorose all'interno della soglia della normale tollerabilità e a provvedere a eliminare tutte le problematiche suddette; la riduzione del canone mensile di locazione a euro 766,00, in luogo di quello previso pari a euro 2.500,00, sino all'eliminazione di tutte le inadempienze della locatrice; la condanna di ### s.n.c. alla ripetizione dei maggiori importi eventualmente percepiti dal mese di giugno 2017 fino alla risoluzione di tutte le problematiche contestate e a tenerla indenne dalle richieste di pagamento, in misura superiore al dovuto, di spese e forniture condominiali.  1.1 Si costituiva ### s.r.l. contestando la sussistenza di un suo inadempimento in relazione ai singoli addebiti e, in particolare, con riferimento alle doglianze sulla rumorosità dell'immobile locato, rilevava non soltanto che le stesse erano infondate, ma anche che, avendo la ricorrente individuato la causa delle immissioni sonore nei macchinari condominiali, tali doglianze andavano esaminate in contraddittorio con il ### e con i singoli comproprietari ### s.r.l., ### s.r.l. ed ### s.r.l. 
Infondata appariva, inoltre, la domanda di ripetizione dell'indebito e/o di manleva in relazione agli importi versati dalla ricorrente a titolo di spese e forniture condominiali, sia per la sua carenza di legittimazione passiva, a fronte di una richiesta restitutoria che aveva ad oggetto somme corrisposte al ### sulla base di delibere assembleari di approvazione dei bilanci non impugnate da ### sia per la sua infondatezza nel merito, a fronte dell'assenza di una pattuizione, precontrattuale o contrattuale, che stabilisse la suddivisione delle predette spese in base a subcontatori o contatori divisionali, non previsti neppure dal regolamento condominiale, che essa non si era impegnata a installare, né aveva mai concordato con la conduttrice gli importi al mq indicati in ricorso. 
Pertanto, ### s.r.l. chiedeva, e otteneva, di essere autorizzata a chiamare in causa il ### e i singoli proprietari al fine di essere manlevata pro quota in caso di accoglimento, anche parziale, delle richieste di ### in relazione a causali riferibili al rapporto di comproprietà di porzioni condominiali o costi/spese condominiali e per ripetizione dell'indebito.  1.2 Si costituiva ### s.n.c. la quale domandava anch'essa la chiamata in causa del ### e dei singoli proprietari, formulava difese analoghe a IPA e chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di locazione in ragione del grave inadempimento della conduttrice per avere unilateralmente modificato la destinazione dell'immobile locato e la sua condanna al risarcimento del danno derivante dall'interruzione del rapporto contrattuale.  1.3 I terzi chiamati, ad eccezione di ### s.r.l. che rimaneva contumace, si costituivano in giudizio rilevando l'infondatezza delle questioni per le quali risultavano coinvolti (rumorosità dei locali e asserita erronea ripartizione degli addebiti/spese condominiali), associandosi alle difese formulate dalle resistenti ### s.r.l. e ### s.n.c., mentre eccepivano la loro estraneità rispetto alle ulteriori questioni che riguardavano il rapporto contrattuale di locazione o compiti di manutenzione ordinaria inerenti alla singola proprietà. Con particolare riferimento ai criteri di suddivisione delle spese per le forniture condominiali, il ### precisava di aver commissionato, su incarico dei condomini, una verifica tecnica di fattibilità per procedere, eventualmente, all'installazione di subcontatori nelle singole unità immobiliari, all'esito della quale era emersa l'antieconomicità della modifica, con conseguente abbandono della proposta da parte dei condomini.  1.4 Il giudizio, interrotto a seguito del fallimento di ### s.r.l., veniva riassunto da ### anche nei confronti del ### s.r.l. che non si costituiva e rimaneva contumace. 
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, affidata all'arch. ### volta ad accertare la sussistenza e l'entità delle immissioni rumorose all'interno degli ambienti locati alla ricorrente. Veniva, inoltre, disposta una integrazione della ### alla luce dei lavori svolti sugli impianti oggetto di causa dopo la conclusione delle indagini peritali, al fine di accertare se gli interventi più recenti avessero potuto ritenersi risolutivi delle problematiche lamentate dalla conduttrice.  2. Con sentenza n. 254/2023, il Tribunale di ### così pronunciava: “1) dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti del #### s.r.l.; 2) rigetta le domande proposte da parte ricorrente nei confronti di #### & C.; 3) rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione proposta da ### & C.; 4) condanna ### s.r.l. ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempo, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente ### & C. e dai terzi chiamati ### “### PLATINUM”, ### srl, ### srl, liquidate in favore di ciascuna delle predette parti nella misura, già oggetto di compensazione parziale nella quota del 50%, di € 3.808,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; 5) pone definitivamente gli oneri della c.t.u., liquidati con i decreti del 7.09.2021 e del 31.01.2023, a carico di tutte le parti costituite - eccetto il #### s.r.l. - nella misura di 1/5 ciascuna”.  2.1 Osservava: - l'azione di inadempimento contrattuale, proposta da ### andava esaminata unicamente nel suo rapporto con ### s.n.c., stante l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti di ### s.r.l., fallita in data ###; - infondata era la domanda di risarcimento del danno da immissioni sonore atteso che, sebbene nelle conclusioni finali il perito d'ufficio avesse rilevato che le immissioni rumorose provenienti dagli impianti condominiali erano da ritenersi non accettabili e non tollerabili, tuttavia, a seguito dell'indagine tecnica integrativa disposta con ordinanza del 31.3.2022 a fronte dell'esecuzione in corso di causa di lavori modificativi dell'impianto condominiale, il problema delle immissioni sonore, pur se ancora esistente, si era notevolmente ridotto (gli interventi effettuati non potevano ritenersi completamente risolutivi in quanto la rilevazione a finestre aperte dimostrava che l'impianto ancora eccedeva i limiti di normale tollerabilità, ma con la precisazione che si trattava di una problematica avente una rilevanza limitata e circoscritta a un periodo limitato di tempo, visto che l'impianto in esame era in funzione esclusivamente nel periodo estivo, quando in realtà l'ufficio opera con finestre chiuse per beneficiare dell'aria condizionata).  - parimenti infondate erano le ulteriori domande (condanna a far rientrare le immissioni rumorose all'interno della soglia della tollerabilità; condanna al risarcimento del danno per il mancato godimento di una stanza di mq 52 e dei restanti locali dell'immobile) trattandosi di molestie di fatto, in cui rientravano le immissioni, per le quali la garanzia del locatore non opera e il conduttore può agire direttamente nei confronti del terzo, non potendosi le immissioni essere considerate alla stregua di vizi della cosa locata, non riguardando né la struttura intrinseca dell'immobile, né l'interazione dello stesso con l'ambiente che lo circondano, ma dipendono dal fatto del terzo, sicché, ove eccedano la normale tollerabilità, il conduttore è legittimato ad agire per la loro eliminazione e per il risarcimento del danno direttamente nei confronti del terzo che ha arrecato pregiudizio al suo godimento, a norma dell'art. 1585 c.c. (Cass. n. 23447/2014), dovendosi invece escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti; - la domanda di ### s.r.l. diretta ad ottenere l'eliminazione delle immissioni sonore illegittime (tramite l'installazione di un nuovo gruppo frigo o l'adozione di idonee barriere fonoassorbenti) andava dichiarata inammissibile e, per l'effetto rigettata, in quanto essa aveva ad oggetto un “facere” non esigibile nei confronti di ### s.n.c., visto che le immissioni oggetto di giudizio provenivano da impianti di proprietà di uso comune e gli accorgimenti tecnici da adottare, per ricondurle nei limiti della normale tollerabilità, comportavano interventi che erano di competenza del #### non aveva mai esteso le sue domande nei confronti del ### e dei singoli condomini una volta che questi si erano costituiti a seguito della loro chiamata in causa a opera delle convenute. Nel giudizio, infatti, la ricorrente aveva esercitato unicamente un'azione d'inadempimento contrattuale verso la locatrice sebbene, già prima dell'instaurazione della causa, la conduttrice si era procurata una perizia di parte che accertava la provenienza dei rumori dalla macchina dell'aria primaria condominiale e, pertanto, essa avrebbe dovuto introdurre un giudizio ordinario nei confronti del ### avvalendosi del diverso rimedio di cui all'art. 844 c.c., il quale, pur costituendo un'azione reale, è certamente esperibile anche dal titolare di un diritto personale di godimento, quale è il conduttore di un immobile in forza del disposto dell'art. 1585, II comma, c.p.c.; - doveva essere parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni che avrebbe dovuto essere indirizzata al ### facendone accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. in relazione ai pregiudizi asseritamente patiti a causa delle immissioni rumorose intollerabili; - ### s.r.l. non aveva dato prova dell'effettiva assunzione di uno specifico obbligo di garanzia da parte dell'originaria locatrice. Sebbene la ricorrente avesse allegato di avere rilevato l'eccessiva rumorosità dei locali già nel corso del primo sopralluogo nella primavera del 2015, la stessa non si era premurata di far inserire nel contratto di locazione alcuna pattuizione inerente la problematica riscontrata, né aveva adeguatamente dimostrato l'esistenza di un successivo riconoscimento dell'intollerabilità dei rumori con impegno a ridurli da parte di ### non essendo valorizzabile in tal senso il doc. 3 fascicolo attoreo, nel quale era riprodotta una bozza di accordo che la locatrice aveva inteso proporre alla controparte a soli fini transattivi e senza nulla riconoscere; - l'azione risarcitoria risultava carente anche sotto il profilo della prova dei danni asseritamente sofferti in quanto, in relazione al mancato utilizzo dell'ufficio di 52 mq, la ricorrente aveva solo allegato e non anche dimostrato l'esistenza di immissioni sonore intollerabili al punto di impedire l'utilizzazione di quella stanza (peraltro neppure agevolmente individuabile nella planimetria di cui al doc. 13 fascicolo attoreo), nella quale non era stata svolta alcuna indagine fonometrica nel corso le operazioni peritali, né ### che pure ne aveva interesse, ne aveva ha fatto richiesta al ### Relativamente alle restanti parti dell'immobile locato, la ricorrente non aveva articolato adeguate istanze istruttorie al fine di comprovare la serietà dei pregiudizi che sosteneva di aver patito in termini di diminuzione dell'uso o del godimento della cosa locata, oppure l'effettivo sconvolgimento dell'attività lavorativa esercitata in conseguenza delle immissioni rumorose provenienti dall'impianto condominiale. Peraltro, le allegazioni operate sul punto dalla ricorrente apparivano contraddittorie, avendo essa richiesto di essere risarcita per tutti i mesi di durata della locazione nonostante quanto dedotto in corso di causa, e poi confermato dalla ### in ordine al fatto che la problematica dei rumori si presentava sostanzialmente nel solo periodo estivo quando era in funzione l'impianto di raffrescamento condominiale; - infondata era anche la domanda di restituzione di somme versate in eccesso per spese e forniture condominiali alla luce delle previsioni contrattuali, dove non vi era traccia di una quantificazione preventiva delle spese condominiali di pertinenza della conduttrice, e della circostanza che gli esborsi per i consumi di riscaldamento, condizionamento, aria primaria e acqua erano stati effettuati da ### sulla base di delibere dell'assemblea condominiale, mai da essa impugnate. Quanto alla installazione dei subcontatori, non era configurabile un inadempimento della locatrice non essendo stato previsto un tale obbligo nel contratto e trattandosi di un intervento di competenza del ### unico soggetto passivamente legittimato, nei cui confronti ### s.r.l. non aveva svolto alcuna domanda; - infondate erano anche le domande di risarcimento del danno da tardiva consegna e per spese di pulizia (la conduttrice aveva ricevuto le chiavi dell'immobile al momento della stipulazione del contratto; vi aveva eseguito delle opere; IPA ha documentato di aver concorso nel pagamento delle spese per pulizie), così come le domande relative alle ulteriori inadempienze contrattuali della locatrice, trattandosi di interventi sia riconducibili a lavori di manutenzione ordinaria, che competono al conduttore, sia di competenza del ### (escrementi dei piccioni; pulizia dei locali condominiali; mancanza delle cassette della posta condominiali); - doveva essere rigettata anche la domanda riconvenzionale di ### s.n.c. di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e di risarcimento del danno, avendo avuto la locatrice piena consapevolezza della modifica della destinazione di uso da parte della conduttrice (art. 80 legge 392/1978).  3. Contro la sentenza ha proposto appello ### s.r.l. lamentando: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 1578 c.c. al caso de quo. 
Il richiamo del Tribunale alla sentenza della Corte di Cassazione n. 23447/2014 sarebbe errato e dimostrerebbe, anzi, l'assoluta fondatezza delle domande proposte nei confronti della locatrice ### s.n.c. atteso che nella fattispecie non si tratterebbe di immissioni rumorose provenienti da terzi estranei (da immobili vicini di casa), ma di immissioni rumorose provenienti dall'immobile stesso condotto da ### in virtù di contratto di locazione, in quanto gli impianti per il riscaldamento e condizionamento dell'aria sono parti comuni dell'edificio, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari, fra i quali ### s.n.c. In sostanza da impianti di proprietà, pro quota, della locatrice; 2) vizio di motivazione per violazione ed erronea applicazione dell'art. 1585 c.c. al caso de quo: nella fattispecie le immissioni rumorose provengono da impianti vincolati al tetto dell'immobile di proprietà comune della locatrice ### e dei terzi chiamati; non vi sarebbe, pertanto, nessuna parte terza autrice delle immissioni rumorose, come previsto dall'art. 1585 c.c. e ### s.n.c. dovrebbe rispondere delle immissioni rumorose in quanto locatrice e proprietaria pro quota degli impianti e macchinari dai quali provengono tali rumori. ### avrebbe, quindi, correttamente rivolto le proprie domande nei confronti della locatrice ### s.n.c. in quanto proprietaria dei macchinari rumorosi e autrice quindi delle immissioni rumorose; 3) vizio di motivazione per mancata applicazione degli artt. 1576 c.c. e 1584 al caso de quo: alla luce degli esiti della ### e della successiva integrazione, la sostituzione/modifica/rifacimento degli impianti rientrerebbe fra i lavori di straordinaria manutenzione, ai quali sarebbe tenuto il locatore proprietario (### s.n.c., in solido con i comproprietari costituiti in giudizio). Sussisterebbe, inoltre, il diritto, ex art. 1584 c.c. di ### a ottenere una riduzione del canone di locazione proporzionata alla durata della riparazione e all'entità del mancato godimento; 4) vizio di motivazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 844 c.c. al caso de quo: le domande svolte nei confronti di ### s.n.c. sarebbero valide non solo in quanto quest'ultima ne dovrebbe rispondere in qualità di locatrice, ma anche perché ne dovrebbe rispondere in qualità di proprietaria degli impianti dai quali hanno avuti origine le immissioni rumorose; 5) erronea interpretazione delle norme concernenti l'estensione della domanda nei confronti dei terzi chiamati: avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare inammissibile la domanda rivolta nei confronti di ### s.n.c., in quanto legittimato passivo sarebbe stato il ### e ### non avrebbe esteso le sue domande nei confronti di ### e degli altri singoli condomini costituiti in causa, atteso che vi sarebbe stata l'estensione automatica della domanda attorea; 6) vizio di motivazione ed erronea interpretazione degli obblighi di garanzia assunti da ### e ### s.n.c. nei confronti di ### s.r.l.: il Tribunale non avrebbe tenuto conto che ### s.r.l. aveva riconosciuto l'esistenza dei rumori e si era impegnata a eliminarli; 7) vizio di motivazione ed illogicità della sentenza riguardo all'asserita carenza di prova per comprovare la serietà dei pregiudizi in termini di diminuzione d'uso e godimento della cosa locata: non corrisponderebbe al vero che ### s.r.l.  non avesse articolato adeguate istanze istruttorie al fine di comprovare la serietà dei pregiudizi, avendo essa formulato quattro capitoli in ricorso inerenti la presenza, la consistenza, la tipologia e la durata dei rumori presenti all'interno dell'immobile concesso in locazione, così come la circostanza che le immissioni rumorose fossero presenti solamente nel periodo estivo; 8) vizio di motivazione ed illogicità della sentenza riguardo all'asserita carenza di legittimazione passiva della convenuta per l'errata quantificazione delle spese di acqua, riscaldamento e raffrescamento e forniture condominiali e mancata installazione dei contatori e contabilizzatori: l'obbligazione di calcolare le spese di acqua, riscaldamento e raffrescamento sulla base dei reali consumi e non sulla base dei millesimi di proprietà discenderebbe dal contratto di locazione del quale sarebbe parte integrante il regolamento dell'edificio; 9) vizio di motivazione ed illogicità della sentenza riguardo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da tardiva consegna, spese di pulizia ed ulteriori inadempienze contrattuali: risulterebbe documentalmente che l'immobile è stato consegnato in data 1° dicembre 2015, anziché in data 1° settembre 2015 come concordato, e che nel verbale di sopralluogo del 15.10.2015 si dava atto dell'esistenza di problematiche da risolvere a causa delle quali non era possibile consegnare i locali a ### come previsto. Inoltre, gli altri problemi segnalati da ### non erano riconducibili a lavori di ordinaria manutenzione a carico della conduttrice trattandosi di un immobile nuovo appena consegnato; 10) in subordine si deduce vizio di motivazione ed illogicità della sentenza riguardo alla regolamentazione delle spese di lite: il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata partecipazione di IPA alla mediazione obbligatoria, né del fatto che ### s.n.c. aveva eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione, salvo poi dichiarare di non avere intenzione di proseguire con tale tentativo. Inoltre, il Tribunale, nel compensare le spese di lite nella misura della metà, aveva valorizzato le conclusioni della CTU ritenendole parzialmente favorevoli, mentre esse erano completamente favorevoli avendo confermato le doglianze di ### 4. Tutte le parti convenute, a eccezione del ### rimasto contumace, si sono costituite contestando la fondatezza dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.  5. All'udienza del 13 dicembre 2023 i difensori hanno proceduto alla discussione e, all'esito, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.  6. Ritiene il Collegio che l'appello non sia fondato e debba essere rigettato.  6.1 Infondati sono i primi quattro motivi di impugnazione che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, ### immediatamente evidenziare che, come correttamente precisato dal Tribunale e senza che sul punto l'appellante abbia formulato nessuna censura, ### aveva esercitato unicamente un'azione d'inadempimento contrattuale verso le locatrici (IPA e ### e non un'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del ### e dei singoli proprietari, inclusa ### s.n.c. 
Infatti, l'azione tendente all'eliminazione delle immissioni nocive ex art. 844 c.c., o al risarcimento dei danni conseguenti, attiene a un illecito extracontrattuale, rispetto al quale legittimati passivi sono gli autori delle immissioni. Tale domanda, però, non è stata formulata dalla società appellante nel giudizio di primo grado, avendo la stessa agito unicamente a titolo contrattuale, precisamente sulla base del contratto di locazione stipulato con IPA nel quale era subentrata ### s.n.c. 
Peraltro, ### ben avrebbe potuto introdurre tale azione atteso che essa, prima di instaurare il procedimento di primo grado nei confronti di IPA e di ### aveva commissionato una perizia in base alla quale risultava evidente che i rumori provenivano dalla macchina dell'aria primaria condominiale e non dall'immobile locato. Problematiche, quindi, ben conosciute dalla conduttrice ancor prima di stipulare il contratto di locazione.  ### di eliminare le immissioni rumorose non era esigibile in capo alla locatrice provenendo le stesse dall'impianto condominiale sul quale la predetta non aveva nessun potere di intervento. Né rileva che ### s.n.c. sia anche proprietaria pro quota dell'impianto condominiale, essendo rimesse le decisioni al riguardo soltanto all'assemblea condominiale e non al singolo condomino. 
Si ribadisce che l'azione proposta dalla ricorrente in primo grado era soltanto di natura contrattuale e che mai la ricorrente aveva neanche adombrato una responsabilità di ### s.n.c. ai sensi degli artt. 844 e 2043 Né i lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti per eliminare totalmente le immissioni rumorose possono farsi rientrare nei lavori di straordinaria manutenzione di competenza del locatore, costituendo essi un facere non esigibile nei confronti di ### s.n.c., provenendo da impianti di proprietà e uso comune e comportando, gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurle nei limiti della normale tollerabilità, interventi che sono di competenza del ### 6.2 Priva di pregio è la tesi dell'appellante secondo cui vi sarebbe stata una estensione automatica delle sue domande ai terzi chiamati (quinto motivo di impugnazione). 
In realtà l'appellante tenta di introdurre nel processo domande nuove, mai formulate nel giudizio di primo grado, chiedendo la condanna anche dei terzi chiamati. 
Nel giudizio di primo grado ### s.r.l. e ### s.n.c., nei confronti delle quali la ricorrente aveva proposto la domanda di natura contrattuale, avevano chiamato in giudizio il ### e i singoli proprietari non al fine di vedere affermata l'esclusiva loro responsabilità in relazione alle contestazioni mosse dalla ricorrente, bensì al solo fine di essere da questi, terzi comproprietari delle parti comuni, manlevate in caso di soccombenza, facendo valere una responsabilità extracontrattuale dei terzi chiamati. Ciò impedisce l'estensione diretta della domanda attorea ai terzi chiamati, in mancanza, come nella fattispecie, di una espressa e autonoma domanda della ricorrente. 
Infatti, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, e in particolare, ove l'azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente e autonomo rispetto a quello invocato dall'attore (Cass. 25559/2008), come nel caso di specie, posto che in primo grado ### azionava nei confronti di ### e IPA una responsabilità di tipo contrattuale, mentre IPA azionava nei confronti delle terze chiamate una responsabilità di tipo extracontrattuale, non sussistendo alcun legame contrattuale IPA e le terze chiamate.  6.3 Infondato è anche il sesto motivo di impugnazione: in primo luogo, la conduttrice era a conoscenza delle asserite problematiche relative alla rumorosità dei locali, avendole riscontrate già nel corso del primo sopralluogo nella primavera del 2015, ma, nonostante ciò, come correttamente rilevato dal Tribunale, la stessa non si è premurata di far inserire nel contratto di locazione alcuna pattuizione inerente alla problematica riscontrata. Né il documento n. 3 (allegato al ricorso di ### permette di ritenere che la locatrice avesse riconosciuto l'intollerabilità dei rumori e si fosse impegnata a eliminarli, essendo tale documento soltanto una bozza di accordo, finalizzato a risolvere tutte le contestazioni della conduttrice senza nulla riconoscere, documento che non riporta la sottoscrizione o l'accettazione della conduttrice. 
Il riferimento all'art. 11 del contratto, mai menzionato nel giudizio di primo grado, non porta a diverse conclusioni, trattandosi soltanto di una clausola di stile con la quale la locatrice si impegnava a mantenere l'immobile in conformità all'uso convenuto, e senza assunzione di ulteriori impegni in ordine alle condotte da essa esigibili, tanto che era previsto che in caso di inadempimento la conduttrice avrebbe avuto diritto a far compiere direttamente le relative opere.  6.4 Parimenti infondato è anche il settimo motivo di appello: ### afferma di avere formulato quattro capitoli in ricorso, inerenti alla presenza, alla consistenza, alla tipologia e alla durata dei rumori presenti all'interno dell'immobile concesso in locazione, motivo per cui, non le si potrebbe imputare una carenza di prova, derivando eventualmente, tale carenza, dalla mancata ammissione delle istanze istruttorie. 
Premesso che l'appellante non specifica quali sarebbero i quattro capitoli a cui fa riferimento, e precisato che nelle conclusioni la stessa chiedeva genericamente: “Si chiede prova per testi con i ### ri ### presso ### s.r.l., ### presso ### srl, ### presso ### srl, #### e ### presso ### srl e ### presso ### di pulizie orchidea snc sui capitoli della premessa in fatto - da 1 a 15 - da intendersi come capitoli di prova emendati di ogni componente valutativa e preceduti dalla locuzione “vero che”, osserva il Collegio che ### non aveva chiesto di provare, come puntualmente rilevato dal Tribunale, i danni asseritamente sofferti, in particolare, la serietà dei pregiudizi che sosteneva di aver patito in termini di diminuzione dell'uso o del godimento della cosa locata, oppure l'effettivo sconvolgimento dell'attività lavorativa esercitata in conseguenza delle immissioni rumorose provenienti dall'impianto condominiale. 
Nessun capitolo di prova era volto a provare tali allegazioni.  6.5 Quanto alla somma da determinarsi equitativamente, indicata da ### in euro 1.000,00 mensili, quale risarcimento per l'esposizione dei dipendenti alle immissioni rumorose, tale richiesta si presenta contraddittoria con quanto affermato in corso di causa dalla predetta (istanza del 17.10.2019 all'esito del primo incontro effettuato dal CTU nella sede ###data ###) e confermato dagli esiti della ### circa il fatto che tale problematica era presente nel solo periodo estivo, quando era in funzione l'impianto di raffrescamento condominiale, ma quando, però, le finestre erano chiuse e i rumori non erano percepibili. 
In relazione al mancato utilizzo dell'ufficio di 52 mq e la valutazione del Tribunale non è stata oggetto di nessuna censura in sede di appello.  6.6 Priva di pregio è la censura svolta con l'ottavo motivo di impugnazione, atteso che nel contratto di locazione la locatrice non aveva assunto nessuna obbligazione in relazione alla quantificazione delle spese condominiali, essendo stato convenuto (art. 13) che le spese accessorie sarebbero state quantificate e suddivise sulla base dei millesimi di proprietà di ciascuno, come previsto nel ### condominiale, tanto che nel contratto la locatrice aveva precisamente indicato la quota dei millesimi di pertinenza degli immobili oggetto della locazione.  ### condominiale si rimanda al criterio di riparto millesimale legale (artt.11 - 12 e 13) e senza che l'art. 15, relativo alle spese di somministrazione esclusiva a servizio di ciascuna unità immobiliare, possa considerarsi derogatoria del criterio millesimale, alla luce del complessivo contenuto del ### valendo, semmai, quale criterio integrativo per la somministrazione di servizi esclusivi.  6.7 Generiche e infondate appaiono, poi, le doglianze dell'appellante in ordine alla domanda di risarcimento del danno da tardiva consegna, spese di pulizia e ulteriori inadempienze contrattuali: ### era in possesso delle chiavi dell'immobile dal momento della conclusione del contratto di locazione; la locatrice aveva eseguite la pulizia dell'immobile, sostenendo le relative spese (doc. 6 IPA), in misura ben più rilevante di quelle sostenute da ### in mancanza di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti si deve presumere che la ricorrente avesse ricevuto l'immobile in buono stato di manutenzione (art.1590, II comma, c.c.); le ulteriori doglianze sono relative a problematiche da porsi nei confronti del ### (peraltro, alcune, erano state risolte, come già rilevato dal Tribunale).  6.8 Tenuto conto dell'esito della causa introdotta da ### s.r.l., le cui domande sono state tutte rigettate, non si vede come possa essere riformata la decisione del Tribunale in punto spese di lite.  7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite del grado in favore di ciascuna parte appellata, liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato dall'appellante (indeterminabile - complessità media), tra valori minimi e medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e nel valore minimo per la fase decisionale (discussione orale), fatta applicazione dell'onere del doppio contributo a carico di parte appellante.  P.Q.M.  La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 254/2023 del Tribunale di ### così pronuncia: - rigetta l'appello proposto da ### s.r.l. ### - condanna ### s.r.l. ### alla rifusione delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate, liquidate in euro 5.211,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e accessori di legge, se dovuti, per ciascuna di esse; - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ### s.r.l. ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002. 
Venezia, 13 dicembre 2023 ### estensore ### 

causa n. 394/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Elena

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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 610/2023 del 27-03-2023

... intonaci esterni, sia l'accumulo di escrementi di piccioni che si poggiano nelle parti sporgenti del prospetto posto sul cortile dell'attore chiedendo quindi in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma complessiva di euro 7.200,00. All'udienza del 15 dicembre 2022, tenuta ai sensi dell'art. 221 comma 4 del DL 37/2020, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione, veniva decisa come da dispositivo che segue. *********** Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rimozione dei beni ubicati sul cortile atteso che in esito ai lavori di ristrutturazione posti in essere in pendenza di giudizio (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2915/2015 RG promossa da: ### nato a ### il ###, (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### nato a ### il ### (C.F. ###) residente ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ###: azione negatoria di servitù ###udienza di precisazione delle conclusioni del 15.12.2022, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art.  221 comma 4° legge n. 77/2020, la causa veniva posta in decisione concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  nella massima estensione e decisa come da dispositivo che segue.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato come in atti ### conveniva in giudizio ### per fare accertare la illegittimità dell'istallazione, ad opera del convenuto, nel cortile di proprietà dell'attore, di un condizionatore, di una pensilina, di uno stenditoio fisso al muro e di un'inferriata con apertura verso l'esterno, chiedendo la condanna alla rimozione di detti beni e pronunciarsi statuizione volta a disporre il divieto di apertura verso l'esterno dell'inferriata. 
In via subordinata l'attore chiedeva la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00 o in altra somma equitativamente determinata dal giudice. 
Deduceva l'attore di essere proprietario, in forza di successione testamentaria di ### di un immobile facente parte di un palazzo, sito in ### n. 33, identificato al ### al foglio 170 p.lla 143, sub 3,4,5,8 e premesso che il convenuto era proprietario di un appartamento posto a piano terra dello stesso stabile, con due finestre con affaccio sul cortile di proprietà esclusiva dello stesso attore, deduceva che il ### aveva collocato nel summenzionato cortile un condizionatore, una pensilina, uno stenditoio fisso al muro e aveva istallato ad una delle finestre una inferriata con apertura verso l'esterno. 
Si costituiva in giudizio ### e deduceva che i detti beni erano collocati nel muro comune; che lo stenditoio era stato rimosso prima di ricevere la notifica dell'atto di citazione e che il condizionatore e la pensilina erano stati collocati in modo da non arrecare pregiudizio all'attore nell'uso dello spazio sovrastante la sua proprietà.   Con riferimento alla finestra - inferriata con apertura verso l'esterno, precisava che esisteva da data antecedente al 1945 e quindi eccepiva la prescrizione del diritto e che era collocata ad una altezza tale da non pregiudicare l'attore nell'uso dello spazio sovrastante la sua proprietà. 
Lamentava poi la presenza di infiltrazioni provenienti da un'aiuola posta nel cortile dell'attore a ridosso del prospetto esterno e l'ammaloramento degli intonaci esterni, sia l'accumulo di escrementi di piccioni che si poggiano nelle parti sporgenti del prospetto posto sul cortile dell'attore chiedendo quindi in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma complessiva di euro 7.200,00. 
All'udienza del 15 dicembre 2022, tenuta ai sensi dell'art. 221 comma 4 del DL 37/2020, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione, veniva decisa come da dispositivo che segue.  *********** 
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rimozione dei beni ubicati sul cortile atteso che in esito ai lavori di ristrutturazione posti in essere in pendenza di giudizio sono stati rimossi . 
In considerazione tuttavia della richiesta reciproca delle parti di condanna alle spese processuali, la detta domanda andrà esaminata secondo i principi della soccombenza virtuale unitamente invece a quella con cui si chiede di vietare l'apertura verso l'esterno dell'inferriata della finestra. 
Quest'ultima merita non accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
Non è inutile ricordare che il diritto dominicale del proprietario di immobile si estende all'area che sovrasta quest'ultimo, assunto che ha trovato conferma nel più recente arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la colonna d'aria sovrastante un'area, configurandosene come proiezione verso l'alto, appartiene anch'essa al proprietario dell'area medesima” (v. Cass. Civ. Sez. II 20.8.2002, n. 12258; v. già Cass. Civ. Sez. II 21.10.1991, n. 11117). 
Pertanto, in assenza di diverso titolo, è il proprietario dell'immobile il soggetto che gode e dispone dello spazio sovrastante, ne è proprietario, può costituirvi servitù e gode di tutela contro le occupazioni di tale area sovrastante operate dai terzi, laddove invece in assenza di titoli diversi, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., grava sulla parte convenuta fornire la prova dell'esistenza di eventuali diritti limitativi . 
Nella fattispecie in esame non emergono titoli idonei a giustificare la costituzione di pesi a carico della colonna d'aria che sovrasta la proprietà dell'attore. 
Non può essere applicato nemmeno il disposto, invocato dal convenuto, dell'art. 840, comma 2, cc per il quale “Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle”. 
Ebbene, come è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del chiaro tenore letterale del richiamato art. 840, comma 2, c.c., grava sul proprietario la prova dell'interesse ad impedire le intromissioni operate nello spazio aereo sovrastante il proprio immobile da terzi (ved. Cass. Civ. Sez. II 28.2.2018, n. 4664, “l'art. 840, comma secondo, c.c. stabilisce che il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o a tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle. È onere del proprietario provare che l'attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto”). 
Tale interesse deve essere valutato dal giudice di merito secondo la concreta possibilità di utilizzazione dello spazio come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili destinazioni future (così Cass. Civ. Sez. II 9.11.2001, n. 13852). 
Nel caso di specie l'opera di cui si duole l'attore, ovvero la istallazione di inferriata apribile verso l'esterno su finestra preesistente risulta posta ad un'altezza (1,70 m. come dichiarato da parte convenuta)tale da non far si che si non si configuri un pregiudizio concreto in capo all'attore, proprietario del cortile su cui si apre l'inferriata, impedendogli di goderne pienamente. 
Del resto è pacifico che sia nell'atto di divisione del 30.03.1938 sia nell'atto di acquisto dell'immobile del 17.12.1945, da parte del dante causa dell'odierno convenuto, si fa espresso riferimento all'esistenza di finestre che quindi consentono l'affaccio nel cortile di proprietà esclusiva del ### Va quindi considerato che il fatto che non si sia operato nei titoli richiamati alcun riferimento all'inferriata con apertura verso l'esterno non può dirsi lesivo del diritto dominicale del ### in quanto lo stesso era già gravato dalla possibilità di affaccio correlata alla esistenza delle finestre rispetto alle quali la presenza della inferriata costituisce piuttosto un peso di minore entità a carico del proprietario del cortile, rispetto a quello che deriva dalla presenza delle finestre e dell'affaccio che dalle stesse può derivare. 
Non si si vede quindi quale pregiudizio concreto possa derivare all'attore dalla installazione delle inferriate che anzi una volta chiuse costituiscono con evidenza un ostacolo all'affaccio e quindi rafforzano il godimento del diritto dell'attore quale proprietario sul cortile. 
Né del resto può condividersi l'assunto difensivo di parte attrice secondo cui i suddetti beni arrecherebbero pregiudizio all'utilizzazione dello spazio aereo soprastante il cortile di proprietà esclusiva dell'attore con riferimento a pretesi vincoli paesaggistici, al decoro architettonico trattandosi di argomenti del tutto labiali che non rivestono l'interesse per escludere l'opera del terzo. 
Anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal ### deve essere rigettata in quanto sfornita di prova sia in ordine al danno che al nesso di causalità, non potendosi invocare la nomina di CTU che non costituisce mezzo di acquisizione di prova ma mezzo di valutazione di elementi di prova agli atti acquisiti, che nel caso sono del tutto mancanti essendosi rivelati del tutto carenti sul punto le testimonianze assunte e considerato che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU n. 13902/2013). 
Quanto alle spese processuali, vista la reciproca soccombenza, vanno compensate essendovene giusti motivi.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 2915/2015 r.g. a seguito della domanda proposta da ### nei confronti di ### e della riconvenzionale da quest'ultimo proposta così decide: - dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda rimozione dei beni mobili; - rigetta per il resto la domanda principale e la riconvenzionale - ### compensate fra le parti le spese processuali ### deciso in ### il 27 marzo 2023 ###ssa ### 

causa n. 2915/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Maiore Concetta, Cartia Patrizia

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 345/2022 del 22-06-2022

... verso l'esterno, che permettevano ai piccioni di entrare o, comunque, di depositare all'interno degli stessi locali i propri escrementi, con scadimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente lavorativo. La società consigliava, pertanto, di garantire all'interno di tutto l'ultimo piano sottotetto condizioni degli ambienti tali da essere destinati a contenere luoghi di lavoro. A tal fine si consigliava di interdire l'ingresso negli ambienti ai piccioni, bonificare e ripulire i locali dagli escrementi ed eliminare il forte odore sgradevole che era diffuso in tutti i locali. Nel frattempo si consigliava di spostare le postazioni dei dipendenti che all'epoca vi lavoravano (ovvero il ricorrente ed il ### in altri ambienti idonei dal punto di vista igienico. A seguito del sopralluogo il ### (leggi tutto)...

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R.G.N. 1932 /2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO GIUDICE DEL LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### a seguito dell'udienza del 22/06/2022 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, pronuncia la seguente ### motivazione contestuale nella causa civile di I ### promossa da: ### nato in #### il ###, C.F.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F.  ### - P.E.C. ###), in forza di giusta procura in atti, per elezione domiciliat ###(studio avv. ### RICORRENTE ### (C.F. ###), in persona del ### in carica, rappresentato e difeso dall'avv. ### (cod. fisc. ###) ed elettivamente domiciliato in ### viale G. Mazzini n. 2, presso lo studio dell'avvocato ### giusta procura in atti, conferita in virtù della delibera della ### comunale n. 273 del 28.12.2018 e della determina del ### dell'### n. 6 del 30.1.2019 (difensore munito di telef ax 0862.421602 e di posta elettronica certificata ### ) RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente: “### il Giudice adito, contrariis reiectis, ### accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare: 1. La responsabilità del ### di ### per una serie di comportamenti vessatori perpetrati ai danni del ricorrente sopra descritti, che integrano gli estremi di cui all'art. 590 c.p.; 2. La esclusione, per le ragioni anzidette, delle assenze per malattia (dal 9.11.2015 al 7.12.2015 e dal 13.01.2016 all'11.02.2016) dal computo del comporto; 3. Per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto e condannarlo all'integrale risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, comprensivo dei seguenti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria: a) per danno biologico, €.  33.000,00; b) per danno morale, un terzo del danno biologico, pari ad €.  11.000,00; c) per danno da perdita di chance e di reddito futuro: €.  5.000,00; d) per danno alla capacità lavorativa, ex art. 4 L. 39/77 c. 1, €.  23.419,04 (€uro 32.000,00 x 0,05 x 14,6369 (### - ####) e) per risarcimento danno da trattamento illecito dei dati personali sensibili (stato di salute): € 10.000,00 in via equitativa (v. a parametro le sentenze della Cassazione intervenute in materia (####, ###), per un totale (parziale “A”) pari a complessivi €. 82.419,04, salva la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.  4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e al risarcimento del danno contrattuale per l'omesso pagamento di una serie di prestazioni lavorative e, quindi, a percepire il compenso per le prestazioni lavorative sopra elencate e la sussistenza delle condizioni necessarie per la loro liquidazione, e, per l'effetto, condannare, altresì, il convenuto: a) al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 26.656,46, quali rivendicazioni economiche a titolo di compenso ### spettante per responsabilità di struttura apicale dall'anno 2002 all'anno 2005 ( Art. 15 CCNL enti locali 2002 - 2005) (precedente punto ###), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.  b) al pagamento in favore del ricorrente, in qualità di ### di servizio e direzione di ### della somma complessiva di €. 34.980,73 per mancato adeguamento della ### dal 1/12/2012 e dall'1/05/2015 e successiva perdita P.O. come meglio specificato nei precedenti punti ###.1 e ###.2, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.  c) al pagamento della somma complessiva di €. 17.220,00 per l'attività svolta di ### e gestore del sito web istituzionale (precedente punto ###), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.  d) al pagamento della somma complessiva di €. 7.000,00 per l'attività svolta di “### di Sistema” (precedente punto ###), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo; e) al pagamento del compenso, determinato in via equitativa, di €. 2.000,00 per l'attività svolta di redazione dei ### per la ### 24(precedente punto ###), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati fino all'effettivo soddisfo; f) al rimborso del costo della perizia medico legale di fiducia, pari ad €. 793,00 (Ricevuta n. 29/2018 - ####); 5. dichiarare il diritto all'integrazione contributiva relativamente alle voci sopra indicate della retribuzione e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dell'importo corrispondente ai contributi non versati all'ente previdenziale ovvero, per quanto non possa essere più versato all'ente previdenziale, il risarcimento del danno in favore del ricorrente, stimato in complessivi ### 24.500,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria; 6. Dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito perché il ricorrente si trova a tutt'oggi a svolgere tutte le attività e i procedimenti dei servizi di ### affari istituzionali, legali, trasparenza, anticorruzione, ecc. da solo, anche quelle di categoria professionale inferiore, quindi alle stesse condizioni indicate sopra, nonostante la ridotta capacità lavorativa e la condizione di stress subito e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di ### 10.000,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria; 7. per un totale (parziale “B”) pari a complessivi €. 123.150,19. 
Il tutto per un totale complessivo finale di ### 205.569,23 , somma totali parziali “A” + “B”), salva la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.”. 
Parte resistente: “voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere ogni domanda avversaria, in quanto infondata, o altrimenti, per quanto di ragione, prescritta, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.”. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data ###, DELLA ### dipendente del ### di #### dal 01.10.1977, ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del comportamento vessatorio datoriale e la condanna dell'ente, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale al risarcimento dei danni (biologico, morale, da perdita di chance e reddito futuro, da riduzione della capacità lavorativa, da trattamento illecito dei dati personali sensibili) da liquidare nella somma complessiva pari ad € 84.419,04, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno di natura contrattuale per l'omesso pagamento del compenso a titolo di prestazioni lavorative effettivamente svolte, da liquidare nella misura complessiva pari ad € 123.150,19. 
A sostegno della domanda, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del ### di ### in base all'ultimo contratto di lavoro, con il profilo di “### di ### ed ### agli Organi” - ### giuridica ###, e di essere stato titolare sino al 31 gennaio 2016 dell'incarico di ### di ### e direzione dell'### I “### istituzionali, sviluppo e innovazione - ### culturali, turismo e sport” - ### in ruolo apicale con titolarità della relativa posizione organizzativa, nonché dell'incarico di ### e ### del sito web a tempo indeterminato, deduceva quanto segue: A. Comportamenti vessatori posti in essere dall'### comunale di ### che hanno costretto il ricorrente, allo scopo di salvaguardare il suo stato di salute, a rinunciare all'incarico di “### di ### e direzione di ### e alla relativa ### Relativamente a tale doglianza, le condotte vessatorie perpetrate dall'ente ai danni del ricorrente e dallo stesso lamentate per aver danneggiato il suo stato di salute, la sua reputazione professionale e le sue prospettive di carriera, sono molteplici.  - Attribuzione con atti illegittimi di compiti esorbitanti ed eccessivi senza il conferimento dei mezzi necessari per gestirli. ### riferiva di essere titolare alla data del 30 aprile 2015 dell'incarico apicale di ### direzione e coordinamento dell'### I “### istituzionali, sviluppo e innovazione” e della relativa ### con tre unità lavorative alle sue dipendenze, finché l'### comunale non ha trasferito all'### I anche i servizi “#### e Sport” con ### G.M. n. 76/2015 e poi con provvedimento sindacale n. 3 del 29.04.2015 ha assegnato al ricorrente a far data dal 1 maggio 2015 l'incarico di responsabile, direzione e coordinamento dell'area I, integrata con suddetti ulteriori servizi e della relativa ### Il lavoratore sottolineava l'illegittimità dell'assegnazione dei suddetti servizi, per avere l'### trasferito nuove attribuzioni al ricorrente in maniera autoritaria e vessatoria, senza tenere conto del vigente “Disciplinare” contenente i criteri e le condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi di ### e ### L'### comunale pertanto avrebbe agito in violazione dell'art. 2 del Disciplinare di cui sopra nonché delle disposizioni relative al procedimento amministrativo, violazione che non solo costituiva atto illecito ma che era altresì sintomatica dell'atto abusivo e vessatorio posto in essere nei suoi confronti.  ### a fronte di tale situazione rappresentava all'### con corrispondenza (cui purtuttavia non fece seguito alcuna risposta o provvedimento dell'Ente) l'insostenibilità della gestione dei servizi a lui assegnati, sia per motivi di salute, sia per carenza di personale, del tutto inadeguato per lo svolgimento del lavoro, considerate anche le attività connesse ai nuovi incarichi per i quali fra l'altro non fu disposta alcuna formazione. 
Il ricorrente riferiva che solo dopo nove mesi e una serie di azioni invocate a sua tutela, il ### a seguito di ### di G.M. n. 21 del 28.01.2016, ritenuta dal lavoratore irregolare in quanto il parere tecnico non fu reso dal ### del ### titolare del procedimento amministrativo, provvedeva (senza neppure attendere che il provvedimento diventasse esecutivo, ovvero prima che fossero decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, a dimostrazione della illegittimità dell'atto ma anche del suo intento punitivo) a revocare al ### l'incarico di responsabilità, direzione e coordinamento dell'### I, ma anche l'incarico a tempo indeterminato di referente informatico e responsabile del sito web istituzionale dell'ente, immotivatamente in quanto non richiesto né previsto nel suddetto atto di indirizzo della G.M.. Il ricorrente sottolineava altresì che dopo essere stato esautorato, l'### provvedeva ad adottare una nuova riorganizzazione, sicché la mole di lavoro che il ricorrente svolgeva con esiguità di personale veniva ripartita tra quattro distinti ### di servizio, nonostante non avessero le competenze previste dal ### ragion per cui ogni atto adottato in violazione dello stesso andrebbe ritenuto illegittimo, realizzato con l'esclusivo intento di revocare l'incarico al ricorrente.  - Svuotamento della funzione di ### di ### e di ### e dai poteri gestori connessi (### sull'### degli uffici e servizi). Il ricorrente lamentava di non aver mai avuto la possibilità di gestire in piena autonomia le attività relative agli incarichi di responsabilità, direzione e coordinamento dell'### I di cui era titolare, a causa di una serie di vicende, dell'indifferenza dell'### comunale, della mancata collaborazione nella gestione del lavoro, che non hanno consentito il regolare espletamento delle proprie mansioni. E ciò in violazione della normativa vigente e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, che attribuivano al responsabile del servizio autonomo potere di gestione dell'attività amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il ricorrente riferiva dunque di non essere mai stato preventivamente ascoltato o che fossero puntualmente disattese le sue richieste, sia verbali che scritte, per l'incremento di risorse umane. Numerose situazioni venivano riportate infatti dal ### a dimostrazione della mancanza di considerazione nei suoi riguardi e dell'azione di isolamento avviata nei suoi confronti. Ne era un esempio la necessità di dover svolgere mansioni inferiori e sostituire il ### comunale durante i periodi di assenza nonostante avesse ripetutamente richiesto un'apposita unità da adibire a quelle funzioni, o le continue lamentele e sollecitazioni da parte degli uffici comunali per i disservizi causati dalle frequenti interruzioni della rete LAN ed apparati di networking.  - Ambiente di lavoro stressante e insalubre - violazione dell'art. 2087 c.c. e della normativa in tema di prevenzione e sicurezza con danno alla salute. 
Quanto al danno alla salute, il ricorrente deduceva che fosse dovuto alla prolungata attribuzione allo stesso di compiti lavorativi esorbitanti ed eccessivi nonché al suo isolamento fisico e morale, situazioni che fra l'altro lo hanno costretto a chiedere la revoca dell'incarico di ### direzione e coordinamento dell'### I. 
Il ricorrente riferiva in proposito che dopo l'assegnazione dei ### e ### si premurava di far presente all'Ente in svariate occasioni, sia verbalmente che per iscritto, di essere portatore di talune patologie che ne limitavano la capacità lavorativa e che gli impedivano di sostenere un ulteriore aggravio di compiti, soprattutto a causa della carenza di personale adibito alla gestione dei servizi assegnati, come più volte rappresentato all'### dal ricorrente. Solo a seguito della riunione dell'11.05.2015 in sede sindacale, cui partecipò anche il ### veniva affrontato il problema prevedendo l'inserimento di unità di supporto al ricorrente, proposta che tuttavia ebbe esito negativo in quanto le unità designate non vennero mai assegnate, se non dopo il trasferimento dei servizi informatici e gestione del sito web, precedentemente in capo al ### all'attuale ### Contestualmente il ricorrente, a fronte della perdurante indifferenza dell'### comunale e del suo stato di salute, chiedeva di essere sottoposto a visita medico-collegiale alla competente ### della ASL la quale gli riconosceva una invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari al 67%, cui tuttavia non fece seguito iniziative dell'Ente volte a rimuovere le suddette condizioni di salute. Pertanto il ricorrente, suo malgrado, si trovava costretto a chiedere la immediata rimozione delle condizioni di disturbo alla salute, la revoca dell'incarico di direzione e responsabilità dell'### I e della relativa P.O.  con le relative conseguenze economiche che ne potevano derivare. Nonostante la prescrizione del ### per la ### avesse disposto la rimozione delle cause di stress con limitazione delle responsabilità e del carico di lavoro ritenuti determinanti per il danno alla sua salute e la documentazione sul suo stato di salute, perdurava l'inerzia del datore di lavoro e l'assetto dell'### I non venne modificato né il personale venne aumentato, e l'incarico di responsabile venne revocato solo in data ###, sebbene l'### fosse in possesso della documentazione medica già dal 12.11.2015. 
Aggiungeva il ricorrente che questo stato di cose non fece altro che determinare una forte condizione di stress psicofisico manifestatosi con perita di sonno, nervosismo, ansia e difficoltà di concentrazione sul lavoro, nonché, nei momenti di maggiore tensione in ufficio, bocca amara e disturbi dell'apparato gastroenterico, cui fecero seguito numerosi periodi di cura e riposo disposti da un medico specialista della ### ma anche di periodi di ferie per cercare di allentare la tensione, conseguente all'aggravamento delle condizioni riguardanti un'altra patologia invalidante alle vie respiratorie. 
Rimaste inevase le sue richieste, il ricorrente si trovava costretto a diffidare il ### e il ### del ### a dare adempimento a quanto prescritto dal ### competente con prospettazione di denuncia all'autorità giudiziaria. 
Solo a seguito della suddetta diffida il ### provvedeva a revocare al ricorrente non solo l'apicale incarico di responsabilità, direzione e coordinamento dell'### I e relativa ### ma anche gli incarichi di ### e ### del sito web istituzionale, per i quali il ### non aveva chiesto la revoca né questa era contemplata nell'atto di indirizzo della G.M. n. 21 del 28.01.2016, e nonostante il medico competente della ASL avesse disposto la limitazione delle responsabilità e del carico di lavoro e non l'azzeramento delle responsabilità. Nell'atto G.M. di riorganizzazione n. 65/2016 successivo alla revoca dell'incarico e con il quale è stata soppressa l'ex ### I e istituita una nuova ### + P.O., non è stato coinvolto il ricorrente in alcun contraddittorio circa la sua ricollocazione, che non gli è stata persino comunicata. Il ricorrente dunque riprendeva servizio pur rimanendo in cura presso lo specialista della ### permanendo ancora i disturbi conseguenti alla prolungata esposizione ad una condizione lavorativa particolarmente stressante. 
Quanto alle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro il ### deduceva che la situazione di disagio era dovuta anche all'indecorosa situazione dell'ambiente di lavoro per le pessime condizioni igienico sanitarie dell'ufficio, che hanno inciso sulla sua salute già cagionevole e che, anzi, hanno reso ancora più vulnerabile il suo sistema immunitario. Il lavoratore, infatti, riportava le situazioni di criticità e insalubrità segnalate negli anni, quali uffici dislocati nel sottotetto senza condizionatori o l'esposizione prolungata a polveri di escrementi di piccioni presenti nelle controsoffittature della stanza del ricorrente e di quelle attigue, con odore nauseabondo e frequente presenza di fastidiosi mosconi ### in data 20 novembre 2017 lo spostamento dell'ufficio fu completato, nonostante le prescrizioni sanitarie di allontanamento da detti locali e le numerose richieste anche a mezzo ### di ### di trasferimento in locali idonei ed adeguati che non comportassero l'esposizione a sostanze irritanti e/o potenziali fonti di infezione e infiammazione. Circa un mese dopo il ricorrente veniva nuovamente trasferito nello stesso ufficio occupato in precedenza senza che ne fosse accertata l'idoneità igienico sanitaria, perdurando dunque l'esposizione a polveri ed esalazioni fino al mese di aprile 2018. Aggiungeva il ### che anche la pulizia ordinaria dei locali utilizzati dallo stesso per l'attività lavorativa era sporadica, ciò contribuendo ad alimentare l'inadeguatezza igienico sanitaria degli uffici. 
Parte ricorrente deduceva inoltre che alla luce del ### unico sulla sicurezza - D.Lgs. n. 81 del 02.04.2008 la valutazione dello stress da lavoro correlato rientra tra gli obblighi posti in capo al datore di lavoro, l'inosservanza dei quali e la mancata predisposizione delle misure preventive individuate sono puniti anche con pesanti sanzioni. Si trattava inoltre di adempimenti che dovevano essere effettuati con “immediatezza”. Ebbene, il ### di ### dei ### e il ### di ### del rischio stress da lavoro correlato risultavano aggiornati al 2012, nonostante il ricorrente avesse ripetutamente segnalato il rischio derivante dalla presenza di escrementi di piccioni nel 2003 e l'### comunale avesse modificato nel 2015 l'assetto organizzativo, con l'aggiunta di nuovi gravosi compiti nell'attività dell'### I, dannosi per la salute del ricorrente. Ciò a dimostrazione della sottovalutazione del rischio da parte del datore di lavoro e delle sue conseguenze.  - Dequalificazione da revoca dell'incarico di “###” e “### del sito web” e danno da perdita di chance. 
Il ricorrente lamentava conseguenze significative a fronte del provvedimento di revoca dell'incarico di Referente informatico, ancorché privo dei presupposi di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del ### Da un lato infatti, la suddetta revoca comportava la rinuncia da parte dell'Ente a professionalità e competenze acquisite negli anni dal ricorrente sulla specifica materia e all'impegno e collaborazione profusi anche verso il personale per tenerlo aggiornato sulla materia di cui solo il ricorrente poteva dirsi esperto. Dall'altro lato la perdita di chance, avendo l'Ente precluso al ### ogni futura spendibilità di tali competenze per ottenerne benefici di carattere economico/stipendiale e premialità, avuto riguardo al ruolo svolto in materia di innovazione ed attuazione degli obblighi previsti dal ### Aggiungeva il ricorrente di aver perduto, con tale revoca, anche la possibilità di usufruire del consistente punteggio previsto dalla ### G.M. n. 168 del 08.09.2016 per la erogazione dell'indennità per le particolari responsabilità previste dal ### di riferimento, nonché la possibilità di acquisire i maggiori punteggi per “### rese con maggior grado di arricchimento professionale” sia come responsabile di ### che di ### nella valutazione della ###D per la progressione economica orizzontale. Parte ricorrente quantificava il danno da perdita di chance conseguente alla perdita delle suddette indennità, quantificabile nella misura pari ad € 5.000,00.  - Lesione della reputazione professionale del dipendente per non averlo dotato degli strumenti adeguati (risorse umane ecc.) e messo in condizione di poter operare in base a principi di buon andamento, efficienza ed efficacia, determinando una serie di malfunzionamenti dei servizi gestiti.  ### a fronte del provvedimento del 23.4.2015 con il quale gli venivano assegnati nuovi incarichi, esorbitanti ed eccessivi, si trovava ad affrontare una serie di attività e procedimenti del tutto nuovi per molti dei quali era privo di una conoscenza e formazione specifica, sicché spesso si ritrovava a dover fronteggiare istanze e sollecitazioni da parte degli utenti per ritardo nella esecuzione dei servizi. Ciò aveva determinato rallentamenti e interruzioni dell'attività amministrativa dell'area, nonché la convinzione da parte di molti che i servizi non fossero adeguatamente gestiti dagli operatori ad essi preposti. Parte ricorrente pertanto lamentava un danno alla reputazione professionale in quanto impossibilitato a svolgere le proprie mansioni adeguatamente e nel rispetto dei principi ispiratori della ### di buon andamento, efficacia ed efficienza, sottolineando un complessivo atteggiamento da parte dell'Ente vessatorio e svilente nei confronti del ricorrente, con il solo intento di sfinirlo e indurlo alla rinuncia dell'incarico.  - Trattamento illecito dei dati personali riguardo al contenuto della deliberazione G.M. n. 21 del 28.01.2016, in cui si fa espresso riferimento ad un certificato medico facendo presupporre l'esistenza di condizioni di salute a monte della richiesta di revoca e del ### del ### n. 2 del 01.02.2016, in cui si fa espresso riferimento ad accertamenti sanitari effettuati nei confronti del ricorrente e del loro esito. 
Parte ricorrente lamentava i danni da trattamento illecito dei dati personali sensibili sul suo stato di salute, di cui chiedeva la condanna al suo risarcimento quantificabile in € 10.000 in via equitativa. Al riguardo sottolineava che venivano riportati i nel proprio atto introduttivo gli estratti di una ### della ### e di un ### del ### entrambi pubblicati all'### on line, con cui si assumeva essere stato violato il divieto che deriva dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza inerente il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nonché le linee guida emanate dal ### della ### in materia di trattamento dei dati personali contenenti i limiti alla diffusione dei dati personali nella pubblicazione di atti e documenti su web per finalità diverse dalla trasparenza. 
B. La esclusione per le ragioni anzidette delle assenze per malattia (dal 9.11.2015 al 7.12.2015 e dal 13.1.2016 all'11.2.2016) dal computo del comporto.  ### sosteneva infatti che a fronte della inadempienza del datore di lavoro all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 che impone di attuare le misure necessarie per la tutela della integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, le assenze per malattia andavano escluse dal computo del comporto, essendo queste ultime imputabili al datore per violazione degli obblighi di sicurezza. 
C. Risarcimento del danno contrattuale per omesso pagamento di prestazioni lavorative rese in qualità di “### di ### e ### di Area” e “### e responsabile sito web. 
Il ricorrente reclamava le rivendicazioni economiche nei confronti del datore di lavoro che avrebbe dovuto riconoscergli previo accertamento delle condizioni necessarie per la relativa liquidazione, e che il ### vantava anche a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.  ### - Anzitutto, il ricorrente lamentava la mancata corresponsione dei compensi previsti dall'art. 15 ### enti locali spettanti per il conferimento di incarichi apicali di responsabilità, direzione e coordinamento dall'anno 2002 all'anno 2005. 
Infatti, il ### di ### in applicazione della suddetta disposizione contrattuale e con delibera G.M. n. 90 del 2005, aveva riconosciuto il ruolo apicale del ricorrente dall'01.01.2002 ed attribuito allo stesso la ### poiché in possesso dei requisiti di responsabilità necessari, senza tenere conto però che la decorrenza della stessa sarebbe dovuta essere non dal 09.05.2005 come erroneamente disposto in delibera, bensì dalla data di conferimento dell'incarico di cui sopra, proprio in virtù della suddetta disposizione. Pertanto parte ricorrente chiedeva l'accertamento e la successiva corresponsione dei compensi mai erogati e a lui spettanti dalla data di conferimento dell'incarico (01.01.2002) fino al giorno antecedente la intervenuta “regolarizzazione” da parte del ### di ### (08.05.2005) per un totale complessivo di € 26.656,46.  ### - il ricorrente rivendicava l'adeguamento della ### in godimento dall'01.12.2012 e dall'01.05.2015 a seguito di nuove responsabilità derivanti da incarichi e compiti svolti e attribuiti; tale adeguamento sarebbe dovuto avvenire utilizzando il “sistema di valutazione” adottato dal ### di ### e la competenza a definire la “graduazione” delle ### spettava al ### di ### mentre nel caso concreto l'attribuzione del punteggio è stata effettuata dalla ### Il ricorrente, dunque, al fine di individuare quanto di sua spettanza rideterminava i punteggi e il compenso con riferimento alle responsabilità assunte quantificato in un importo complessivo di € 13.459,90. Il ricorrente chiedeva altresì un importo pari a € 21.520,83 per la perdita, a seguito di atti adottati illegittimamente e della revoca operata dal ### con ### n. 2 del 2016, anche della ### detenuta dal 1.12.2012 come responsabile dell'### I, quantificato per il periodo dal 01.02.2016 fino al 20.05.2019.  ### - il ### lamentava la mancata corresponsione dei compensi dovuti per i servizi resi negli anni in qualità di referente informatico e responsabile del sito web istituzionali, come lo svolgimento di interventi diretti e supporto fornito agli uffici e alle ditte affidatarie di servizi informatici, implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale o creazione della sezione di ### così determinando cospicui risparmi per l'ente e un corrispondente danno per il lavoratore.  ### - Il ricorrente deduceva di aver ricoperto il ruolo di ### dell'Ente svolgendo dunque funzioni di ### di ### sin dall'anno 2006, incarico poi confermato fino alla sua revoca avvenuta il ###. Si trattava, a dire del medesimo, di una figura preposta ad operazioni da cui discendono grandi responsabilità ed elevate criticità, come delineato dal ### 196/2003 relativo alla protezione dei dati personali. ### da parte del ricorrente di tali responsabilità aveva consentito al ### di ### sia di evitare le pesanti sanzioni previste per la mancata individuazione sia il ricorso ad un soggetto esterno per l'affidamento del suddetto incarico, che avrebbe comportato dei costi per l'Ente, compenso che il ricorrente rivendicava per un totale complessivo di € 7.000.  ### - Il ricorrente rivendicava, infine, la corresponsione di quanto di sua spettanza a titolo di compenso, quantificato in via equitativa in € 2.000,00, per il servizio reso all'Ente consistente nella redazione dei ### per la ### negli anni 2006-2011. 
Inoltre, a fronte di una perizia effettuata dal CTP medico legale con cui era stato riscontrato un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso e un danno all'integrità psico-fisica in misura del 12% e con incidenza sulla capacità lavorativa specifica del paziente in misura di un ventesimo, chiedeva la liquidazione anche del risarcimento del danno morale e il danno alla capacità lavorativa.  1.2. Si costituiva in giudizio con memoria difensiva il ### di ### in persona del ### pro tempore, contestando integralmente il contenuto del ricorso e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti. 
In particolare dal punto di vista fattuale, l'Ente comunale procedeva con la contestazione di ogni singola doglianza avanzata da parte ricorrente. 
Sulla pretesa attribuzione, con atti illegittimi, di compiti eccessivi senza la necessaria correlata dotazione dei mezzi per gestirli, parte resistente ne contestava la infondatezza, in quanto i provvedimenti organizzatori dell'Ente, compreso dunque quello concernente il trasferimento all'### I anche dei servizi “### e Turismo”, erano di competenza della ### comunale, che non andava concertato con i responsabili delle ### e che non aveva comportato alcuno svantaggio per il ricorrente, né dal punto di vista economico né del carico di lavoro. Inoltre, a fronte dell'assegnazione dei suddetti servizi e del conseguente aumento del carico di lavoro, l'### I era stata dotata di ulteriore personale, dipendente e non. 
Confutava la asserita di dover escludere ipotesi di vessazione da parte dell'### locale nei confronti del ricorrente per averlo privato di collaboratori e aver aumentato al contempo i servizi assegnati all'### I, dal momento che la dotazione organica dell'ente, in virtù di precedenti delibere, era già numericamente inferiore rispetto a quanto previsto per via dei pensionamenti e del “blocco” delle assunzioni. Ad ogni modo, rilevava che in conformità a quanto previsto dal ### anche presso il ### di ### la individuazione delle unità organizzative compete alla ### che avveniva secondo criteri di efficienza, funzionalità ed economicità, nonché finalizzata allo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati.  ### deduceva l'assenza di fondamento della doglianza del ricorrente secondo cui sarebbe stato illegittimamente privato oltre che dell'incarico di responsabile di ### I, anche dell'incarico di referente informatico e responsabile di sito web, per aver egli chiesto e poi sollecitato la revoca, per ragioni di salute, dell'incarico di responsabile. A tal proposito la G.M. si era limitata ad esprimere indirizzo favorevole alla richiesta del dipendente ed il sindaco ha ritenuto di doversi conformare alla prescrizione del medico competente, soddisfacewndo le richieste del ricorrente per averlo sollevato dall'incarico di responsabilità. 
Contestava anche il preteso svuotamento delle funzioni assegnate al ricorrente, per essere stato lasciato privo di personale ausiliario a fronte delle sue richieste e per essere stato costretto a supplire il messo comunale nei periodi di assenza dello stesso per penuria di collaboratori, nonché per essere stato di frequente sollecitato da altri uffici comunali per la soluzione di disservizi informatici. 
Per quanto concerne la doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 2087 c.c. e della normativa in tema di prevenzione e sicurezza con danno alla salute, ne veniva contestato il fondamento sottolineando la contraddittoria oscillazione del ricorrente nel lamentare da un lato l'affidamento di compiti incompatibili con le patologie insorte, dall'altro lato, il mancato affidamento di nuovi incarichi apicali. ### infatti ribadiva, quanto al primo profilo, l'ottemperanza del sindaco alla diffida del ricorrente; quanto al secondo, che l'affidamento di incarichi di direzione delle ### e dei ### costituiva un atto di natura fiduciaria riservato alla esclusiva competenza del sindaco. ### di ### a fronte di quanto addotto dal ricorrente in relazione ai disagi determinati dall'indecorosa situazione dell'ambiente di lavoro per le condizioni igienico sanitarie dell'ufficio nel quale si sarebbe trovato a lavorare, adduceva che le circostanze reali fossero ben diverse da quelle descritte dal ricorrente, in quanto i locali situati all'ultimo livello del palazzo municipale erano stati sempre adibiti ad uffici e che quando il ricorrente si era riposizionato negli uffici all'ultimo piano nel gennaio 2018, ciò sarebbe avvenuto senza un provvedimento formale e quindi su iniziativa del ricorrente, a dimostrazione del fatto che medio tempore quei locali erano stati perfettamente bonificati. 
Quanto all'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, predisposto nel 2012, con riferimento alla situazione suddetta accertata nell'agosto 2017, l'ente replicava affermando che non ci fosse un rischio specifico, ma una situazione contingente dovuta alla non idonea chiusura del predetto ripostiglio e immediatamente risolta dall'ente con risultati definitivi, mediante una chiusura ermetica e la bonifica di tutti i locali situati all'ultimo piano del palazzo municipale. 
Il resistente ribadiva altresì quanto già dedotto in merito alla presunta pretesa dequalificazione da revoca dell'incarico di referente informatico e responsabile di sito web e sul preteso danno da perdita di chance, trattandosi di revoca avvenuta a seguito di richiesta del ricorrente stesso ed in ottemperanza alle prescrizioni del medico competente di ridurre le responsabilità ed il carico di lavoro dello stesso. Non si era trattato dunque di revoca di incarichi disposta per ragioni di demerito o disciplinari o per il venir meno del rapporto fiduciario, bensì di provvedimento richiesto dal ricorrente reso necessario dalla prescrizione del medico competente. 
Alla luce di quanto dedotto infatti parte resistente sottolineava la conseguente infondatezza delle doglianze avversarie relative alla perdita di chance e al danno derivante dal minor punteggio per accedere alla progressione orizzontale da calcolare fino al collocamento a riposo, evidenziando a tale ultimo riguardo che il ricorrente, fra tutti i dipendenti comunali in servizio, era colui che ha colto il maggior numero di chance, avendo beneficiato di ben 13 progressioni di carriera con una media di 1 progressione ogni anno e mezzo, oltre ad aver ottenuto l'affidamento delle posizioni organizzative. 
Sulla pretesa lesione della reputazione professionale del ricorrente determinata dalla mancata messa a disposizione delle risorse umane, con conseguente malfunzionamento dei servizi gestiti, si replicava che non solo si trattava di lamentele completamente infondate ma che del presunto danno alla reputazione professionale il ricorrente non forniva neppure la prova, privando dunque di fondamento le pretese risarcitorie avanzate in tal senso. 
Sul presunto trattamento illecito dei dati personali, si replicava che difficilmente il sindaco e la giunta avrebbero potuto riportare altro rispetto a quanto scritto nei provvedimenti richiamati dal ricorrente, avendo dovuto motivare la necessità di soddisfare la specifica richiesta del ricorrente ed ottemperare la prescrizione del medico competente. 
Quanto alla richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuta la esclusione delle assenze per malattia dal computo del comporto, se ne contestava la fondatezza dal punto di vista giuridico, dal momento che i periodi di malattia in questione non erano imputabili alla responsabilità dell'ente, ma alle condizioni di salute del ricorrente. 
Il ricorrente lamentava altresì l'omesso pagamento delle prestazioni lavorative quale responsabile di servizio e direzione di area e referente informatico e responsabile di sito web, cui l'Ente replica sostenendo che una volta conferito al ricorrente la posizione organizzativa, la relativa retribuzione percepita a decorrere dal conferimento che era avvenuto nel 2005, fosse pacificamente onnicomprensiva. ### contestava infatti i conteggi elaborati con sconosciuti criteri autoreferenziali e faceva rilevare che in ogni caso dagli emolumenti richiesti dal ricorrente andavano comunque sottratte tutte le somme percepite nel periodo 2002-2005 dal ricorrente a titolo di straordinari e di indennità per affidamento di particolari responsabilità. Ad ogni modo il comune di ### rispetto a tale domanda eccepiva l'avvenuta prescrizione, trattandosi di pretese economiche relative al periodo 2002-2005. 
Una contestazione analoga veniva proposta dall'ente resistente rispetto ai conteggi elaborati dal ricorrente per la quantificazione dei compensi dovutigli a titolo di risarcimento danni da inadempimento, per il mancato adeguamento della posizione organizzativa rispetto all'accrescimento delle connesse responsabilità. Si trattava infatti di incarichi inerenti le funzioni di referente informatico e responsabile del sito web assegnate al ricorrente sin dal 2004 e che nulla comportavano relativamente alla posizione organizzativa e alla conseguente retribuzione. 
Infine, quanto alla doglianza relativa al danno biologico e morale e al conseguente diritto al risarcimento danni, non sussistendo il denunciato mobbing, era da ritenersi infondata, non solo in quanto le patologie da cui il ricorrente affermava di essere stato affetto a decorrere dall'estate del 2015 non erano state originate da comportamenti datoriali, ma anche perché la relazione scientifica in virtù della quale il ricorrente avanzava la domanda risarcitoria avesse ben poco di scientifico, non risultando dunque i problemi lamentati afferenti a fattori esogeni.  1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediane produzione documentale ed escussione testimoniale, al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 22.6.2022 per discussione con termine per note. 
In ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica, l'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 221 d.l. n. 34 del 2020, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. 
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.  2. Il ricorrente, ### dipendente del ### di #### dal 1.10.1977, da ultimo con la qualifica di ### direttivo di segreteria ed assistenza agli organi - categoria ###, ha agito in giudizio formulando una pluralità di domande che possono essere così riassunte: a) Risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance quale conseguenza di atti illegittimi, di compiti esorbitanti ed eccessivi, senza il conferimento di mezzi necessari per gestirli, che lo hanno costretto a chiedere la revoca dell'incarico di responsabile dell'### I; condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro insalubre, mancata revisione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; dequalificazione in conseguenza della revoca dell'incarico di “referente informatico” e responsabile del sito web”; lesione della reputazione professionale per non aver avuto strumenti adeguati per la gestione efficiente ed efficace del servizio assegnato; trattamento illecito di dati personali con riguardo al contenuto della deliberazione G.M. n. 21 del 28.1.2016; esclusione ai sensi dell'articolo 2087 c.c. delle assenze per malattia dal 9.11.2015 al 7.12.2015 e dal 13.1.2016 all'11.2.2016 dal periodo di comporto; b) Compenso posizione organizzativa spettante per le responsabilità apicali dall'anno 2002 anziché dall'anno 2005; c) Mancato adeguamento della posizione organizzativa a seguito di nuove responsabilità di incarichi e compiti svolti; d) Retribuzione dei servizi prestati in qualità di referente informativo e responsabile del sito istituzionale, nonché per lo svolgimento di funzioni di amministratore di sistema e redazione dei documenti programmatici per la sicurezza. 
Stante la molteplicità delle domande formulate e la eterogeneità delle questioni sottostanti, le stesse saranno trattate separatamente e per capitoli dedicati.  a) Risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance quale conseguenza di atti illegittimi, di compiti esorbitanti ed eccessivi, senza il conferimento di mezzi necessari per gestirli, che lo hanno costretto a chiedere la revoca dell'incarico di responsabile dell'### I; condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro insalubre, mancata revisione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; dequalificazione in conseguenza della revoca dell'incarico di “referente informatico” e responsabile del sito web”; lesione della reputazione professionale per non aver avuto strumenti adeguati per la gestione efficiente ed efficace del servizio assegnato; trattamento illecito di dati personali con riguardo al contenuto della deliberazione G.M. n. 21 del 28.1.2016; esclusione ai sensi dell'articolo 2087 c.c. delle assenze per malattia dal 9.11.2015 al 7.12.2015 e dal 13.1.2016 all'11.2.2016 dal periodo di comporto. 
Come già evincibile dalla intitolazione del paragrafo di riferimento, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance formulata dal ricorrente, è a sua volta caratterizzata da una molteplicità di allegazioni formulate a vario titolo dal dipendente. 
In particolare, il ### rivendica il risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di danno biologico e danno morale, nonché il danno alla capacità lavorativa specifica, assumendo di essere stato destinatario nel 2015 di compiti esorbitanti ed eccessivi, contrari al proprio stato di salute, che lo hanno indotto a richiederne la revoca nel 2016, e che lo hanno costretto ad assentarsi dal servizio per malattia, con relativa esclusione delle assenze dal periodo di comporto, anche in ragione dell'ambiente insalubre di lavoro. 
Rivendica, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al trattamento illeciti dei dati personali, con riguardo al contenuto della deliberazione G.M. n. 21 del 28.1.2016, nonché la dequalificazione in conseguenza della revoca dell'incarico di “referente informatico” e responsabile del sito web” e la lesione della reputazione professionale per non aver avuto strumenti adeguati per la gestione efficiente ed efficace del servizio assegnato. 
Ciò premesso, effettuando una breve premessa di carattere sistematico, con l'espressione di "mobbing", in assenza di una definizione normativa, si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. 
La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze pregiudizievoli deve essere, dunque, verificata - sulla base di una valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato (Cass. nn. 19814/2013, 18927/2012, 87/2012). 
Le condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing hanno un contenuto atipico e possono anche essere, se valutate singolarmente, prive di connotati di illiceità e formalmente legittime; esse assumono un valore molesto ed una capacità lesiva in quanto parte di una "strategia di attacco" e perciò connotate da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore. 
In una recente sentenza della Corte di Cassazione è stato ribadito che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori, in modo inequivoco, di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginazione del dipendente, occorrendo, pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette ### all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà e prevaricazione, nonché sorrette ### da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente” (Cass. Sez. Lav. n. 1258/2015). In tale ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito l'essenzialità, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, della componente psicologica della condotta vessatoria, il cui onere probatorio è posto a carico della parte attrice. 
Per principio generale il datore di lavoro deve garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, anche sotto il profilo della serenità delle condizioni di lavoro. A tal fine, egli deve evitare situazioni 'stressogene' per i lavoratori, che diano origine ad una condizione che, per gravità, frustrazione personale o professionale, possa ricondurre ad una qualche forma di danno. 
In tale ottica si pone lo 'straining', che è una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie; tali azioni, però, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c.. 
In particolare, a differenza del mobbing, lo straining si caratterizza per la particolare aggressività del comportamento attuato dal datore di lavoro, manifestata attraverso la repentinità o la natura eclatante dell'azione o insita nelle specifiche circostanze del demansionamento, ovvero nel concomitante verificarsi di altri atti vòlti ad isolare, anche dal punto di vista umano, il lavoratore. 
Tuttavia, al pari del mobbing anche lo straining provoca al dipendente problemi di autostima e salute, turbative professionali e di serenità familiare, incidenti sulla sua qualità della vita. Entrambe le fattispecie, nel persistente vuoto normativo, sono tutelabili in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 c.c., che, quale norma aperta, rappresenta strumento sanzionatorio atto a punire tutte quelle condotte del datore di lavoro capaci di ledere la personalità e la dignità del lavoratore. 
Il lavoratore, però, deve sempre dedurre compiutamente e provare le circostanze rilevanti, anche ai più limitati fini dell'integrazione della condotta di straining, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art. 2087 c.c., che gravi sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.  ###. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva, posto che la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e va collegata alla violazione degli obblighi imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Ne consegue, dunque, che il lavoratore che affermi di aver subito un danno a causa delle condizioni di lavoro insalubri o non sicura deve dimostrare la nocività delle condizioni di lavoro ed il nesso causale fra tali condizioni ed il danno subito; a sua volta il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. 
Sotto il profilo dell'onere probatorio va anche aggiunto che l'attore danneggiato deve allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento. 
Il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda - alla luce delle recenti decisioni del ### (cfr. Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) - le due distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore. Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate. 
In particolare si richiama la sentenza della Cass. 25164/2020, secondo la quale «l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento». 
Tale allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento di "tutti" i danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato. 
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno. 
In merito, invece, al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, lo stesso è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18489; 8 agosto 2007, n. 17397, e 21 aprile 2010, n. 9444). Più nello specifico, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr., in questo senso, Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2014, n. 25211). 
Trasponendo tali principi al caso di specie la domanda non può trovare accoglimento. 
Al riguardo si ritiene che dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie non sia emersa in maniera sufficientemente univoca la prova della condotta illecita dell'azienda resistente, nel senso che non risulta sufficientemente dimostrato che il ### resistente abbia negligentemente imposto al ricorrente dei ritmi di lavoro eccessivi ed intollerabili, tali da indurlo alla rinuncia degli stessi, o che lo abbia sottoposto ad un ambiente di lavoro insalubre. 
In particolare, il ricorrente sostiene, l'illegittimità della delibera della ### 76/2015 (all. ### fas. ric.) che ha trasferito all'### I, di cui il ### stesso era già titolare, i servizi “### e Turismo”, assumendo che il ### prima di riassegnare tali servizi all'### I, li avrebbe dovuti sottrarre all'### precedente, a cui fino a qual momento era stato stati assegnati. 
Si ritiene che tale doglianza non sia decisiva o comunque non sia rilevante ai fini della presente controversia, in quanto non si vede come tale eccezione abbia potuto incidere sulla integrità psico fisica del ricorrente e sui danni dallo stesso rivendicati. 
Si ritiene, altresì, doveroso sottolineare che trattandosi di atto di macro organizzazione, con il quale l'ente determina e decide la propria organizzazione degli uffici e dei servizi, il Giudice ordinario non ha alcun potere di sindacarne il contenuto. Ed infatti, in merito agli atti di macro - organizzazione, contemplati dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, in quanto protesi a garantire alla P.A. la conservazione di quell'innata prerogativa propria di tutti gli enti pubblici di disciplinare, in autonomia e con atti unilaterali, l'organizzazione fondamentale della propria struttura al fine di renderla adeguatamente proporzionata agli interessi pubblici da perseguire, così come contemplato dall'art. 97 Cost., la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Sicchè tutte quelle doglianze con le quali il ricorrente intende contestare la legittimità degli atti di macro organizzazione adottati dal ### resistente si ritengono con sindacabili dal giudice ordinario. 
Il fulcro della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente ruota intorno alla ritenuta eccessività dei servizi allo stesso conferiti con la delibera n. 76 del 23.4.2015 della ### stante la mancanza dei mezzi necessari per gestirli e nello specifico, stante la mancanza di personale aggiuntivo assegnato, come più volte dallo stesso richiesto. 
Sotto il profilo fattuale risulta che il ricorrente, alla data del 30.4.2015, era titolare dell'incarico di responsabilità, direzione e coordinamento dell'### I “affari istituzionali, sviluppo e innovazione” e della relativa posizione organizzativa. 
Con delibera della ### n. 76 del 23.4.2015, il ### di ### considerato che con delibera n. 21 del 15.1.2015 si era proceduto alla rideterminazione della struttura organizzativa ed all'istituzione dell'### di supporto al Giudice di ### con sottrazione di risorse umane alle ### e ### ha disposto la rimodulazione dell'assetto organizzativo nel modo seguente: - Incardinare nell'### I rinominata “affari istituzionali, sviluppo e innovazione - servizi culturali - turismo e sport”, oltre i servizi già assegnati, anche i servizi cultura, turismo e sport, con l'assegnazione delle risorse umane indicate nell'allegato A. In particolare, per il servizio cultura - turismo - sport, venivano assegnati un amministrativo part time, ### ed un altro dipendente full time, ### oltre al personale già presente, #### - Incardinare nell'### il nuovo servizio “lavori pubblici - centrale di committenza” e ridefinire le competenze dei diversi servizi; - Procedere, in funzione della modifica organizzativa, alla rinnovazione della graduazione di posizione organizzativa “affari istituzionali, sviluppo e innovazione - servizi culturali - turismo e sport”, con assegnazione di punti 75 e valore economico € 9.000. 
Risulta, altresì, che il ricorrente denunciava sin da subito la carenza di risorse per provvedere ad espletare i servizi assegnati, deducendo di aver avviato presso la Asl di ### un procedimento per la verifica del proprio stato di salute a seguito di frequenti episodi di tosse asmatica concausata dallo stress (cfr. doc. ###-### fas. ric.). 
Ed infatti, con provvedimento del 10.7.2015, la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, riconosceva il ricorrente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza dal 16.6.2015. La diagnosi era di ipoacusia neurosensoriale e bilaterale, bronchite asma allergico, discopatie lombosacrali. 
A seguito di una riunione sindacale dell'11.5.2015 (non contestata nella sua realtà storica ed anche confermata dai testi escussi), il ### del ### di ### con provvedimento n. 6 del 28.5.2015 (all. ### fas. ric.) assegnava temporaneamente i servizi “cultura turismo e sport” al segretario generale, fino al 31.7.2015. 
Veniva successivamente eseguita visita per la verifica di idoneità alle mansioni, che si concludeva in data ### con giudizio di “idoneità con prescrizione: limitare la responsabilità ed il carico di lavoro”. 
A tale provvedimento seguiva un periodo di malattia del ricorrente dal 9.11.2015 al 7.12.2015 e dal 13.1.2016 all'11.2.2016 ed una lettera di diffida del 26.1.2016 con cui si chiedeva di dare attuazione a quanto prescritto dal medico competente, richiamando la lettera del 21.8.2015 con cui chiedeva di essere revocato dall'incarico di responsabile di ### con rinuncia alla relativa posizione organizzativa.  ### con delibera n. 2 del 1.2.2016 il ### del ### provvedeva a revocare il decreto sindacale n. 3 del 29.4.2015 con cui veniva conferito al ricorrente l'incarico di responsabilità, direzione e coordinamento dell'area funzionale “affari istituzionali, sviluppo e innovazione - servizi culturali - turismo e sport”, nonché la relativa posizione organizzativa, ed a revocare anche il decreto sindacale n. 3 dell'8.9.2004 con cui era stato conferito l'incarico di referente informatico e di responsabile del sito web del ### di ### Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il provvedimento di revoca suddetto era un atto dovuto da parte del ### e non certo una concessione da riconoscere al dipendente, in quanto conseguenziale alle prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità del medico competente. Da ciò ne consegue che l'ente comunale non era tenuto, nella determinazione delle misure da adottare, ad attuare le richieste del ricorrente, nel senso che la scelta di revocare anche l'incarico di informatico e di responsabile del sito web del ### di ### è stata ritenuta necessaria conseguenza delle prescrizione limitative del medico competente, e non poteva ritenersi certo impedita dalla non inclusione di tale servizio nella richiesta formulata dal dipendente con missiva dell'agosto 2015, in cui veniva richiesta solo la revoca dell'incarico di responsabilità di area. 
Ciò premesso, il ricorrente sostiene che la richiesta di revoca dall'incarico di responsabile di ### sia stata indotta dalla condotta illecita del ### di ### in quanto conseguente alla illegittima assegnazioni di servizi eccessivi ed esorbitanti, chiedendo, di conseguenza, di non considerare le assenze per malattia nel periodo novembre 2015- gennaio 2016 ai fini del comporto. 
Sul punto la prospettazione difensiva non si ritiene convincente e fondata. 
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'assegnazione dei servizi disposta nell'aprile 2015, oltre ad essere esorbitante rispetto alle risorse assegnate, non fosse consona alla condizione di salute di cui lo stesso era già portatore, tanto da essere riconosciuto invalido al 67% in data ###. 
Orbene, dallo sviluppo meramente cronologico degli eventi, in particolare, considerata la estrema vicinanza tra l'assegnazione di servizi dell'aprile 2015, la data della visita di accertamento dell'invalidità civile di luglio 2015, e la diagnosi di idoneità alle mansioni con prescrizione di ottobre 2015, non può ritenersi sussistente il collegamento eziologico tra le patologie evidenziate ed il decreto sindacale dell'aprile 2015. Né si ritiene che la malattia che ha visto il ricorrente assente nel periodo novembre 2015-gennaio 2016 sia imputabile al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c., considerato, peraltro, che a seguito delle doglianze evidenziate dal ricorrente, parte dei servizi sono stati temporaneamente assegnati al segretario generale e poco dopo, il ### ha provveduto a revocare l'incarico affidato. 
In altri termini non si ritiene verosimile che la richiesta di revoca di responsabilità, formulata dal ricorrente sin dall'agosto 2015, sia causalmente imputabile ad una condotta illecita del datore di lavoro, tanto è vero che la richiesta stessa risiede nella rappresentazione di una condizione di salute preesistente e per la quale era stata avanzata procedura di accertamento per l'invalidità civile. 
Ad ogni modo, affrontando in maniera più approfondita la prospettazione difensiva del ricorrente, si ritengono, in primo luogo, irrilevanti le considerazioni dallo stesso esposte nella parte in cui vengono effettuate comparazioni con altre aree, non essendo il giudice adito competente, come già rilevato, a sindacare nel merito le scelte organizzative dell'ente pubblico. 
Si ritiene, inoltre, generica ed infondata l'allegazione secondo cui l'aggravio di servizi assegnati nell'aprile 2015 non fosse accompagnata da un adeguato conferimento di mezzi necessari per gestirli, atteso che, per quanto possa concordarsi sull'aggravio effettivo di attività, è altresì vero che con la medesima delibera, furono assegnati dalla G.M. all'### I anche gli ulteriori dipendenti comunali ### (part time al 50%, cat C) e ### (cat. B) nonchè il L.S.U. ### e, a decorrere dal mese di maggio 2015, la dipendente ### In tal senso anche la teste ### “### 5): “E' vero, a seguito della riorganizzazione ci hanno affidato, oltre ai servizi già svolti, anche il servizio cultura e turismo e sport che prima non facevamo. Senza personale aggiuntivo e quindi ci siamo trovato con un onere maggiore. Tale servizio è arrivato all'improvviso, era il periodo in cui c'erano manifestazioni sportive estive, c'era L'### nel 2015 a ### di cui non sapevamo niente. In 10 giorni abbiamo dovutoi fare l'iscrizione all'### trovare gli alberghi, organizzare lo stand espositivo, poi c'era la stagione estiva da affrontare. Non c'è stata fatta alcuna formazione, soprattutto io ho dovuto curare questi nuovi servizi senza formazione. Non c'era alcuna organizzazione, ho dovuto cominciare da capo, ho dovuto quasi costruire l'ufficio ed invece il ricorrente doveva occuparsi di quello che facevo prima io, ovvero servizi legali, affari istituzionali.”…. Cap. 6): “E' vero, avevamo chiesto un'unità che non ci è stata mai data”,….. Cap. 21): “E' vero, confermo, #### si occupava delle liquidazioni dell'ufficio cultura e sport, lavorava con me e quelle mansioni furono svolte da ### Lei veniva da un settore privato ed ho dovuto insegnerle molte cose da capo.” Ed allora, a fronte di un indubbio aggravio di lavoro, conseguente all'assegnazione dei predetti ### l'### I ha visto un incremento della dotazione di personale, il che già rende infondata la difesa del ricorrente, a nulla rilevando che tale incremento sia ritenuto non idoneo, o che nelle riorganizzazioni successive, siano stati previsti contingenti di personale differenti. 
Peraltro, come affermato dal teste ### la riassegnazione e la distribuzioni di nuovi servizi ha riguardato tutti i dipendenti: “### 5): “A seguito della riassegnazione si è visto assegnato nuovi servizi, come tutti, anche a me sono stati affidati nel tempo tanti diversi nuovi servizi e mi sono sempre dovuta adattare e corciare, studiare ed andare avanti. La riorganizzazione in qualche modo ha riguardato vari aspetti, perché i lavori pubblici si è trovato con lo sporto, noi ci siamo trovati con la cultura. Territorio si è trovato con l'informatica, ognuno di noi si è trovato un servizio.” Va anche aggiunto che dopo la soppressione dell'### I “### sviluppo e innovazione - servizi culturali turismo e sport”, per effetto della delibera di G.M. 65/2016 del 24.3.2016, la dotazione organica dell'ente è andata ulteriormente riducendosi o comunque è rimasta costante (v. l'allegato A a detta delibera; doc. 5 fasc. comune), ciò a dimostrazione che la carenza di organico costituiva un problema endemico dell'ente locale e non fosse una condotta ritorsiva posta in essere ai danni del ricorrente. 
Lamenta, poi, il ### di essere stato illegittimamente privato, per effetto della delibera di G.M. n. 21 del 28.1.2016 e del decreto sindacale n. 2 del 1.2.2016, oltre che dell'incarico di responsabile dell'### I, anche dell'incarico di “referente informatico” e di “responsabile del sito web”, e di non essere stato preposto alla posizione apicale di responsabile della nuova ### “### - ### e Legali” istituita con la delibera di G.M. n. 65 del 24.3.2015. 
Si ritiene che anche tali doglianze non siano fondate, in quanto, come già dedotto, l'ente comunale, nel dare attuazione alle prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità del medico competente, ha ritenuto di dover revocare l'incarico di responsabile dell'### I, come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente, e di revocare anche l'incarico di “referente informatico” e di “responsabile del sito web”, in quanto ritenuto ostativo rispetto alle prescrizioni mediche da rispettare, a nulla rilevando che tale incarico fosse stato conferito a tempo indeterminato.  ### comunale, quindi, si è puntualmente attenuto alle prescrizioni del ### competente, ed ha in tale modo soddisfatto anche le richieste del ricorrente, avendolo sollevato dall'incarico di responsabilità, riducendone al contempo il carico di lavoro. 
Si ritiene, pertanto, contradditoria, la difesa del ricorrente dove lamenta di non essere stato preposto alla direzione della nuova ### assegnata al ### comunale, dato che tale preposizione sarebbe risultata incompatibile con le condizioni di salute del ricorrente e contraria alle anzidette prescrizioni del ### competente. 
Parimenti irrilevante è se l'affidamento dei servizi informatici ad altro funzionario apicale dell'ente sia stato legittimamente disposto o se tale affidamento sia stato conferito a personale non qualificato, atteso che rispetto a tale doglianza il ricorrente è privo di interesse sostanziale, essendo stato revocato l'incarico, al fine di rispettare le prescrizioni impartite nel giudizio di idoneità alle mansioni dal medico competente. 
Nè il ricorrente puo' sostenere che il predetto incarico non potesse essergli revocato in quanto il ### comunale (articoli 11 e 12 del regolamento, cfr. doc. A 14 fas. ric.) ne prevede il conferimento a tempo indeterminato, atteso che nel caso di specie la revoca non è stata disposta per ragioni disciplinari, ma per ragioni di carattere oggettivo, conseguenti alla necessità di conformazione dell'ente a prescrizioni di idoneità alle mansioni provenienti dal medico competente. Peraltro, che si trattasse di un incarico che imponesse delle particolari responsabilità è ammesso dallo stesso ricorrente nella parte in cui ne enuclea i contenuti, al fine di rivendicarne una maggiorazione nella retribuzione. 
Il ricorrente sostiene, inoltre, che la sua condizione fisica è stata preceduta ed accompagnata anche da una serie di disagi determinati dall'indecorosa situazione dell'ambiente di lavoro per le pessime situazioni igienico sanitarie dell'ufficio. 
In particolare assume di aver lavorato presso uffici dislocati nel sottotetto, privi di condizionatori e nei quali ha subito la prolungata esposizione a polveri di guano di piccione, diffuse nell'intero piano sottotetto. 
Al riguardo, dalla prova testimoniale escussa è emerso che effettivamente il ricorrente ed il collega ### per un periodo anche la dipendente ### sono stati dislocati per diversi anni in un ufficio collocato nel sottotetto, dove mancavano i condizionatori e dove vi era una reale problematica derivante dallo stazionamento dei piccioni nell'intercapedine interna. 
Sul punto la teste ### ha affermato: “### 1): “All'inizio, per parecchi anni siamo stati a fianco alla stanza del sindaco, stavamo al primo piano dell'edificio. In un secondo tempo, non ricordo il periodo, siamo stati trasferiti al sottotetto. Non c'erano condizionatori, i termosifoni si. ### era un problema lavorare nel sottotetto perché faceva molto caldo. I condizionatori sono stati richiesti tante volte, alla fine, dopo tanto tempo sono arrivati, io già non ero più in quell'ufficio. Io sono andata nell'area 2 nell'aprile 2016”. Cap. 2): “E' vero c'era un cattivo odore per gli escrementi dei piccioni. 
All'inizio era insostenibile, ci mettemmo un pannello di plastica con dello scoch per sigillare meglio, ma non serviva perché era inutile, non attenuava la puzza. Avevamo fatto presente questo problema, spesso non ci rispondevano, non abbiamo avuto riscontro”. 
Il teste ### ha confermato: “### 1: premetto di aver lavorato presso il ### di ### dal 1980 fino al 1/02/2021. La circostanza è vera. Nel sottotetto d'estate la situazione era invivibile per il caldo, anche a finestre aperte. I condizionatori furono richiesti ma arrivarono solo dopo diversi anni. Inoltre, eravamo costretti a tenerli spenti tanto forte era il rumore che facevano. ### richiese i condizionatori ma inizialmente detti condizionatori furono portati in altri uffici, ###ufficio dove eravamo io ### furono portati dopo molto tempo. Prima di ### in quel sottotetto ci stavano tre colleghe. Quando quelle andarono via, fummo sistemati io e il ### CAP. 2: è vero. Fummo costretti a isolare l'intercapedine interna dove stazionavano i piccioni con un telo di plastica. ### richiese di bonificare l'area, ma non fu preso in considerazione e per diversi anni abbiamo lavorato con un odore nauseabondo che aveva impregnato le stanze. Ciò ci costringeva a tenere le finestre aperte anche d'inverno ed eravamo imbarazzati con l'utenza che chiedeva come mai non risolvessimo il problema.” Dalle dichiarazioni rese dal teste ### risulta che in quello stesso ufficio vi avevano prima lavorato altri tre colleghi (quindi presumibilmente con le stesse problematiche), e ciò si ritiene che valga ed escludere una qualche forma di volontà ritorsiva o di isolamento ai danni del ricorrente. 
Il teste conferma, anche, la condizione effettivamente degradante dell'ambiente di lavoro, che, però, in base alle risultanze della planimetria depositata, non interessava direttamente l'ufficio del ricorrente ma prevalentemente quello che viene indicato come “ex ufficio protocollo” (cfr. do9c. 7 fas. res.). In particolare, dalla planimetria in atti risulta che l'ufficio di ### era situata nel punto piu' lontano dal locale “ripostiglio” dove era presente l'apertura, successivamente bonificata e chiusa con sistema idoneo. Ciò, tuttavia, non esclude la doverosità dell'ente comunale di intervenire alla bonifica degli ambienti. 
In base alle risultanze documentali emerge che, a seguito della situazione denunciata dal ricorrente con la lettera del 1.8.2017, il ### resistente delegò la società ### affidataria del servizio di ### e ### sul luogo di lavoro, ad effettuare i dovuti accertamenti, avvenuti con sopralluogo del 10.8.2017, le cui risultanze, però, sono state comunicate al ### con la nota datata 11.8.2017, pervenuta tuttavia al protocollo comunale 17016 solamente in data ###, come emerge dallo stesso documento depositato da parte ricorrente (cfr. doc. ### fas. ric.). 
La società ### in tale missiva, accertava che nello stesso piano dove era collocato il ricorrente si trovavano locali che presentavano aperture verso l'esterno, che permettevano ai piccioni di entrare o, comunque, di depositare all'interno degli stessi locali i propri escrementi, con scadimento delle condizioni di salubrità dell'ambiente lavorativo. 
La società consigliava, pertanto, di garantire all'interno di tutto l'ultimo piano sottotetto condizioni degli ambienti tali da essere destinati a contenere luoghi di lavoro. A tal fine si consigliava di interdire l'ingresso negli ambienti ai piccioni, bonificare e ripulire i locali dagli escrementi ed eliminare il forte odore sgradevole che era diffuso in tutti i locali. Nel frattempo si consigliava di spostare le postazioni dei dipendenti che all'epoca vi lavoravano (ovvero il ricorrente ed il ### in altri ambienti idonei dal punto di vista igienico. 
A seguito del sopralluogo il ### ha, dunque, provveduto a bonificare l'area ed a spostare la postazione di lavoro del ricorrente. 
Orbene, accertata la condizione insalubre dell'ambiente di lavoro in cui il ricorrente lavorava, ma soprattutto in cui era maggiormente esposto il collega ### risolta dal ### a seguito del sopralluogo effettuato dalla società addetta, si ritiene che il danno conseguente a tale esposizione non sia stato sufficientemente provato, atteso che sul punto la relazione medica, già molto scarna e generica, non vi ha fatto alcun cenno e che le allegazioni e deduzioni contenute nel ricorso, in ordine al profilo del risarcimento del danno, non offrono alcun elemento di valutazione, apparendo, sul punto, la domanda generica ed indeterminata. Agli atti risulta solo una visita medica presso l'### del 25.07.2017, in cui si consigliava al ricorrente di evitare l'esposizione a sostanze irritanti e/o potenziali fonti di infezione ed infiammazione, come gli escrementi di piccioni riferiti essere presenti in prossimità dell'ambiente lavorativo. 
Come poi effettivamente avvenuto, dopo il sopralluogo disposto dal ### di ### ed effettuato nell'agosto 2017, ma acquisito al protocollo solo nel settembre 2017. 
Quale ultimo profilo di doglianza, il ricorrente sostiene che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto modificare il documento di valutazione dei rischi, sia a seguito della denunciata condizione di insalubrità degli ambienti (già evidenziata con le lettere del 2013 e 2014), sia a seguito del nuovo assetto organizzativo, con l'aggiunto di nuovi gravosi compiti all'### I allo stesso assegnata. 
Anche sotto tale aspetto la domanda non appare fondata. 
In ordine alla problematica derivante dall'ingresso dei piccioni nell'area attigua agli uffici, non si trattava di un rischio specifico, ma di una condizione contingente, dovuta alla non idonea chiusura del “ripostiglio”, successivamente risolta dall'ente mediante una chiusura ermetica e la bonifica di tutti i locali situati all'ultimo livello del palazzo municipale. 
Rispetto al mutamento organizzativo non vi è alcun idoneo supporto probatorio che la riorganizzazione delle ### nell'aprile 2015 avesse comportato la sopravvenienza di un rischio specifico diverso da quello preesistente, essendo sul punto l'allegazione estremamente generica ed apodittica. 
Per quanto riguarda, invece, la asserita illegittimità della revoca dell'incarico di referente informatico e responsabile del sito web, come già sopra dedotto, si ritiene che lo stesso sia stato un atto dovuto e conseguenziale alle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento di idoneità delle mansioni, con cui veniva prescritto al ### di ### di ridurre le responsabilità ed il carico di lavoro del ricorrente. 
Nè appare fondata la doglianza concernente la presunta perdita della possibilità di fruire di maggior punteggio per la erogazione delle “particolari responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. F ### 1.4.1999”, dato che per l'anno 2016 in base alla scheda di valutazione delle responsabilità formalmente assegnate al ricorrente dal ### di ### lo stesso ha conseguito 9 punti per l'anno 2016 collocandosi nella fascia del 75% del compenso massimo assegnato nell'anno anche se l'assegnazione delle particolari responsabilità è datato 6/10/2016 (doc. 8 fasc. res.). 
Il ricorrente lamenta la lesione della reputazione professionale per non essere stato dotato degli strumenti idonei ed adeguati per realizzare ed adempiere ai servizi assegnati. 
Le allegazioni contenute sul punto appaiono estremamente generiche ed apodittiche, oltre che prive di fondamento nel merito, se si considera soprattutto la ridotta durata nell'assegnazione dei compiti ritenuti esorbitanti. Come già sottolineato, al ricorrente sono stati affidati nuovi servizi di responsabilità, da includere nell'### I di cui era già responsabile, nell'aprile 2015. Successivamente, da maggio 2015 al 31.7.2015 i servizi “cultura, turismo e sport” sono stati assegnati temporaneamente al segretario generale (proprio per assecondare le richieste del ricorrente), per poi essere revocati in toto nel febbraio 2016. 
Stante la minima durata del periodo di assegnazione dei servizi che il ricorrente ritiene eccessivi ed esorbitanti, non si vede come ciò abbia potuto incidere sulla reputazione professionale del medesimo, atteso, peraltro, che la revoca di affidamento di responsabilità è stata effettuata nel febbraio 2016 in quanto atto dovuto, per dare attuazione alle prescrizioni contenute nel verbale di idoneità alle mansioni del medico competente. 
Appare, altresì, infondata la doglianza del ricorrente in ordine al trattamento illecito dei dati personali. 
Sul punto il ricorrente lamenta che il ### avrebbe violato l'obbligo di riservatezza, perchè la ### con la delibera del 28.1.2016, ed il sindaco (con il decreto n. 2 del 3.2.2016) hanno fatto riferimento alla prescrizione del ### competente di riduzione delle responsabilità e del carico di lavoro assegnate al #### si ritiene evidentemente infondata, non vedendo come l'ente comunale avrebbe potuto diversamente motivare le proprie determinazioni, se non facendo riferimento agli esiti delle verifiche mediche di accertamento all'idoneità alle mansioni.  b) Compenso posizione organizzativa spettante per le responsabilità apicali dall'anno 2002 anziché dall'anno 2005. 
Il ricorrente sostiene di avere diritto al compenso per posizione organizzativa per responsabilità apicali, sin dall'anno 2002 e non dall'anno 2005, come invece riconosciuto dal ### resistente. 
In particolare assume che, a fronte del provvedimento sindacale n. 1 del 2.1.2002 con cui veniva conferito al ricorrente l'incarico apicale di responsabilità, direzione e coordinamento della struttura ### denominata “segreteria & Organizzazione”, il ### di ### con delibera G.M. n. 90 del 9.5.2005 ha riconosciuto il ruolo apicale dall'1.2.2002 ed attribuito allo stesso posizione organizzativa erroneamente con decorrenza dal 9.5.2005, anziché dal conferimento dell'incarico sindacale. 
Il credito deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, come eccepita regolarmente dalla parte resistente, non essendo stati depositati atti interruttivi della prescrizione precedenti al deposito del presente ricorso. 
Di converso, deve ritenersi infondata la deduzione di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di danno da responsabilità contrattuale, per la quale è previsto un termino di prescrizione decennale. 
La domanda con la quale il ricorrente rivendica il pagamento della posizione organizzativa sin dal 2002, anziché dal 2005, ha natura evidentemente economica, funzionale alla rivendicazione di un emolumento retributivo, per il quale non può che operare la prescrizione quinquennale. 
Ad ogni modo, anche considerando la prescrizione decennale, come assume il ricorrente, non risultano atti interruttivi della prescrizione, antecedenti alla notifica del ricorso, effettuata in data ###. 
Mancato adeguamento della posizione organizzativa a seguito di nuove responsabilità di incarichi e compiti svolti.   Il ricorrente lamenta il mancato adeguamento della posizione organizzativa, a seguito all'accrescimento delle responsabilità connesse alla stessa per il sopraggiungere dei nuovi incarichi, che sostanzialmente attengono alle funzioni di referente informatico e responsabile di sito web.  ### al fine di individuare il compenso presuntivamente spettante, ha effettuato una rideterminazione dei punteggi dalla quale deriverebbe un credito di € 13.459,90. 
In punto di diritto, è doveroso prima di tutto sottolineare che l'istituto delle posizioni organizzative è rimesso alle autonome determinazioni dell'ente sia per ciò che concerne il numero delle stesse sia per ciò che concerne la loro distribuzione all'interno delle diverse strutture. 
Nessuna pretesa può, dunque, essere avanzata dai singoli dipendenti in quanto il conferimento del relativo incarico deve avvenire sulla base di una disciplina specificamente adottata da ogni amministrazione. 
In particolare, il C.C.N.L. 31 marzo 1999, art. 8, (### delle posizioni organizzative) prevede che: "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui al C.C.N.L. 6 luglio 1995, art. 37, comma 4, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9". 
Il successivo art. 9, (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative) invece dispone che: "1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D (...)"; ### di una posizione organizzativa da parte dell'ente in un servizio rientra, dunque, nella piena discrezionalità organizzativa dell'amministrazione così come l'attribuzione dell'incarico a uno specifico dipendente.  ### 10, (### di posizione e retribuzione di risultato) regola il trattamento economico accessorio connesso alla titolarità della posizione organizzativa, distinguendolo in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato e specificando che "tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998 - 2001". 
In termini non diversi si è espresso il C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che all'art. 10, (Valorizzazione delle alte professionalità) ha previsto, al comma 1, che gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina del C.C.N.L. 31 marzo 1999, art. 8, comma 1, lett. b) e c), con l'osservanza di quanto previsto del medesimo C.C.N.L., artt. 9, 10, e 11, e stabilito, al successivo comma 3, che gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente, volti alla preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di cui agli incarichi ed il relativo affidamento nonché per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato e per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno. 
Vanno sul punto richiamati i principi già affermati dalla Corte di legittimità con riferimento alla natura delle posizioni organizzative ed alle condizioni che devono ricorrere affinché la relativa indennità possa essere rivendicata dal dipendente, evidenziandosi, da un lato, che condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive (si vedano, per il comparto degli enti pubblici non economici, Cass. 15.10.2013 n. 23366 e 18.12.2015 n. 23366) e, dall'altro, quanto alla natura dell'istituto, che "la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico; si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva" (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2008, 16540 e Cass. 15 ottobre 2015, n. 20855 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali; si veda anche Cass. 3 aprile 2018, n. 8141 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti pubblici non economici). 
E' stato precisato anche che l'esclusiva rilevanza da attribuire all'atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente, comporta che è da escludere che prima dell'adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico e l'irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali nonché dell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902 proprio in relazione alla disciplina dettata dal C.C.N.L. 31 marzo 1999, di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locale. 
E' stato altresì affermato che, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il C.C.N.L. 31 marzo 1999, art. 8, nel prevedere la istituzione delle posizioni organizzative, pur non imponendo, come il contratto collettivo del comparto sanitario, che tali posizioni siano costituite "secondo le esigenze di servizio", non stabilisce un obbligo incondizionato per la P.A., atteso che tale attività rientra nelle funzioni organizzative dell'ente che, in via generale, e a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che, altrimenti, non risulterebbero rispettati" (Cass. n. 11198/2015 cit.). 
Tutti gli indicati principi sono stati di recente ribaditi da Cass. 9 novembre 2021, n. ### sempre con riferimento al C.C.N.L. enti locali. 
In definitiva sintesi la valutazione sul se una determinata posizione di lavoro possieda le caratteristiche di cui alle disposizioni contrattualcollettive citate, e quindi possa essere istituita quale posizione organizzativa o possa essere assegnata ad un determinato punteggio nella graduazione di funzioni, attiene all'intero complesso dei compiti propri della posizione di lavoro, e va operata con riferimento a questo. 
Ne consegue che dal fatto che per un complesso di attività, unitariamente e complessivamente considerato, sia stata costituita una posizione organizzativa non discende affatto che lo svolgimento isolato di ulteriori attività richieda, per sé solo, il possesso di particolari capacità direttive o professionali analoghe a quelle necessarie per l'affidamento di posizione organizzativa, né che l'assegnazione di esse a lavoratore già titolare di altra posizione organizzativa comporti una significativa modificazione del complessivo contenuto direttivo o professionale della posizione stessa. 
In ogni caso, il riconoscimento di siffatta modificazione avrebbe dovuto, in base alle disposizioni contrattualcollettive citate, comportare l'istituzione di una nuova e diversa posizione organizzativa (di oggetto comprensivo di quello già proprie della posizione ricoperta dal ricorrente e delle citate attività aggiuntive), con adozione da parte del ### resistente di apposito atto organizzativo, ciò che non risulta, né tale mancata istituzione è in alcun modo sindacabile, in quanto rientrante nella libertà organizzativa della p.A. datrice di lavoro ex art. 10 ### di comparto 31.3.1999 cit. (cfr. Cass. Sez. L. n. 23366 del 15/10/2013 rv. 628351). 
Va anche aggiunto che in base all'art. 10 c. 2° ### 31.3.1999 l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità, e ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.   ### della retribuzione di posizione collegata alle singole posizioni organizzative discende, dunque, dai criteri di graduazione delle posizioni stesse adottate con l'atto organizzativo all'epoca efficace, sicché ogni modificazione al riguardo presupporrebbe la revisione, da parte del competente ente, della valutazione della posizione stessa, cioè una nuova graduazione della posizione, che non risulta nella fattispecie effettuata, né, per quanto sopra osservato, ciò è giudizialmente sindacabile. 
Da un lato, quindi, l'ammontare della retribuzione di posizione fissata è da ritenersi definitivo, in base alla graduazione delle posizioni organizzative all'epoca efficace, dall'altro la mancata revisione della graduazione non è in alcun modo sindacabile perché la materia rientra nella libertà organizzativa della p.A. datrice di lavoro.  ### modifica ritenuta rilevante dall'ente comunale è stata quella disposta dalla G.M.  con la delibera n. 76/2015, che ha trasferito all'### I, all'epoca diretta dal ricorrente, i servizi “culturali turistici e sportivi”. Ma a tale trasferimento è seguita la rideterminazione del punteggio della posizione organizzativa del ricorrente, quantificata in 75 punti, rispetto ai 40 punti precedenti, con la correlata la assegnazione del massimo valore di fascia, comportante una indennità pari ad € 9.000,00, oltre l'indennità di risultato, rispetto a quella di € 5.164,00, oltre indennità di risultato, sino a quel momento assegnata al ricorrente quale titolare dell'### I. 
In definitiva sintesi deve ritenersi infondata la domanda con cui il ricorrente rivendica una diversa graduazione delle posizioni organizzative, in ragione degli incarichi di referente informativo e di responsabile del sito web, atteso che tali incarichi non sono stati oggetto di posizione organizzativa da parte dell'ente resistente, né una tale valutazione può essere demandata al giudice ordinario.  b) ### dei servizi prestati in qualità di referente informativo e responsabile del sito istituzionale, nonché per lo svolgimento di funzioni di amministratore di sistema e redazione dei documenti programmatici per la sicurezza. 
Il ricorrente rivendica, infine, il pagamento del compenso asseritamente spettante per una serie di attività svolte quale referente informativo e responsabile del sito istituzionale, nonché per lo svolgimento di funzioni di amministratore di sistema e redazione dei documenti programmatici per la sicurezza. 
Come sopra esposto il ricorrente è dipendente con categoria D ed era anche titolare di posizione organizzativa sin dal 2002, sicchè, in base alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva di comparto sopra richiamata, deve ritenersi che l'attribuzione della retribuzione premiale conseguente abbia natura onnicomprensiva legata alla posizione stessa, con esclusione quindi di qualsiasi compenso aggiuntivo. 
Peraltro non risulta sufficientemente dimostrato che le mansioni affidate al ricorrente e di cui lo stesso rivendica la retribuzione, siano esulanti rispetto al livello di inquadramento assegnato, sicchè anche sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento. 
Né può valere in senso contrario il riferimento al costo che l'ente sosteneva per le medesime attività, affidate in diversi periodi a ditte esterne, non rilevando tale elemento ai fini della sussistenza del diritto ad un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione già corrisposta, comprensiva anche delle indennità relative alla posizione organizzativa ricoperta. 
Anche sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento. 
Si ritiene, infine, di dover sottolineare come le allegazioni contenute nel ricorso, con particolare riferimento alla specificazione delle poste risarcitorie pretese, appaia estremamente generica, priva di riferimenti puntuali e precisi in ordine alla diversa natura dei danni rivendicati, soprattutto in merito al risarcimento del danno biologico, su cui viene effettuato un breve richiamo alla relazione medita depositata, a sua volta particolarmente generica, nonché in ordine al danno da perdita di capacità lavorativa, su cui nulla è stato dedotto in punto di allegazione fattuale degli elementi costitutivi della domanda.  3. ### equivocità dei fatti allegati, la particolarità della vicenda e la natura delle parti in causa, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1932/2018 così provvede: • Rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione; • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.  ### 22.6.2022 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 1932/2018


causa n. 1932/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Matalucci Daniela

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