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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 664/2025 del 21-03-2025

... pregiudiziale: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai fini della sua esecuzione ex art. 648 c.p.c., attesa la non contestazione della ricezione della merce; in subordine previa compensazione di spese, fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### in funzione del Giudice del lavoro. * Nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate, comprese quelle in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti con la presente difesa, anche autonomamente considerati, e per l'effetto, oltre a rigettare ogni forma di compensazione richiesta da controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 386/2024, promossa da: ### c.f. ###, nato a #### il ### difeso dall'avv. ### unitamente all'avv.  #### (###) ### ATTORE opponente contro ### & ### S.P.A. , c.f. ### , difesa dall'avv.  ### con domicilio in ### 1 20121 ### opposta ### opp. D.i. 2620/2023 ### parti hanno concluso come segue. 
Parte opponente: ### ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare: - In accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e territorio formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio, accertare e ritenere la competenza del Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro a conoscere la presente controversia e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. - In ogni caso, sempre in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Nel merito: - Con qualsiasi statuizione ritenere e dichiarare nullo, e comunque revocare, annullare e/o dichiarare inefficace e/o inammissibile per le causali di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto n. 2620/2023, reso dal Tribunale di Velletri il ### e notificato il ###, e rigettare le domande proposte dalla ### & ### S.p.a. contro il sig. ### n.q. 
Ancora nel merito, anche in via riconvenzionale: - ### e dichiarare, in ogni caso, che il sig. ### è creditore della ### & ### S.p.a.  dell'importo di € 32.661,04 a titolo di indennità di fine rapporto, nonché dell'importo di € 60.000,00 oltre Iva (alla data del 31.12.2023) a titolo di corrispettivo per il deposito della merce. - Per l'effetto condannare la ### opposta al pagamento dei relativi importi, ovvero di quelli maggiori o minori che verranno accertati in corso di causa, oltre interessi legali sino alla domanda e moratori da quest'ultima sino al soddisfo. - Disporre, in subordine, la compensazione tra il credito vantato dall'Agente e l'eventuale somma di cui controparte dimostrerà di essere creditrice, condannando la società opposta al pagamento dell'eventuale somma della quale il sig. ### dovesse risultare ancora creditore, il tutto oltre interessi legali sino alla domanda e moratori da quest'ultima sino al soddisfo. - In ogni caso, rideterminare l'importo delle somme eventualmente dovute alla ### & ### S.p.a. sulla scorta dei rilievi formulati dall'opponente nei propri scritti difensivi. - Con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: - ### prova per testi sui seguenti articolati: 1) ### è che la ### & ### concordava con i propri agenti per ciascun cliente una soglia limite di affidamento, al fine di limitare il rischio di insoluti o tardivi pagamenti; 2) vero è che, superata la predetta soglia di affidamento, la società mandante pretendeva che fosse il singolo agente a provvedere ad ordinare ed acquistare in proprio i singoli prodotti che necessitavano ai clienti morosi o non puntuali pagatori; 3) vero è che per gli ordini di cui sopra effettuati dagli agenti a loro nome, venivano pattuiti con la società dei prezzi di vendita fortemente ridotti, così da consentire all'agente di avere un ristoro per le provvigioni non incassate; 4) vero è che la società opposta era perfettamente a conoscenza della circostanza che gli agenti rivendevano ai propri clienti non puntuali nei pagamenti i suoi prodotti, acquistati a prezzi di favore, tenuto conto che era lei stessa ad incentivare tale prassi; 5) vero è che la società opposta era perfettamente a conoscenza della circostanza che alcuni agenti, fra i quali il sig. ### lasciassero i prodotti da piazzare direttamente in conto deposito presso alcune strutture sanitarie clienti, le quali li andavano prelevando in caso d'uso, formalizzando successivamente i vari ordini ai fini del pagamento. Si indicano quali testi i sigg. ### nato a ### il ### ed ivi residente ###e ### nato a ### il ### ed ivi residente ###6) vero è che la ### & ### per finalità sue proprie, registrò sul conto depositi del sig. ### beni ordinati e dalla stessa inviati ad altro agente domiciliato in ### Si indica quale teste il sig. ### nato a ### il ### ed ivi residente ###; 7) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito all'opponente, la ### & ### invitò le strutture sanitarie presso le quali quest'ultimo aveva allocato parte del suo conto depositi, a non permettere al ### di poter accedere ai beni in questione, neppure per inventariarli, poichè di proprietà della ex mandante; 8) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito al sig. ### la ### & ### ha trasferito, di sua iniziativa e senza effettuare alcuna comunicazione all'interessato, i conti deposito aperti dal ricorrente presso le ### o cliniche sue clienti ad altri agenti, segnatamente i sigg. ##### che hanno creato a tal fine apposita società, denominata #### 9) vero è che, contrariamente a quanto previsto contrattualmente, la società opposta a partire dal 27.09.2020 istituì una nuova procedura per la restituzione dei beni in deposito presso gli agenti, che prevedeva che gli stessi fossero restituiti a cura e spese della mandante, come da comunicazione che mi viene esibita (doc.33). Si indica quale teste il sig. ### nato a ### il ### ed ivi residente ###; 10) vero è che in ossequio a tale nuova procedura di reso, l'agente doveva limitarsi a comunicare l'elenco con i codici dei beni da restituire, ricevuto il quale sarebbe stata la ### & ### ad occuparsi di contattare e pagare lo spedizioniere per il ritiro della merce presso il deposito dell'agente; 11) vero è che prima della cessazione del mandato, il sig. ### segnalò più volte la presenza di errori nell'elenco dei beni che secondo la ### & ### risultavano presenti nel suo conto deposito, fra i quali anche quelli spediti all'agente calabro, chiedendo il supporto della società per stilare un inventario corretto in contraddittorio. Si indicano quali testi i sigg. ### nato a ### il ### ed ivi residente ###e ### nato a ### il ### ed ivi residente ###; 12) vero è che il sig. ### nella sua qualità di agente della ### & ### S.p.A., aveva allocato, sino al 31.12.2020 allorquando gli venne revocato il mandato, presso la casa di cura ### dei ### di ####, della quale sono ### un conto deposito relativo ai prodotti medicali della società sua mandante; 13) vero è che la clinica da me amministrata, in caso di bisogno, andava prelevando dal suddetto conto depositi del ### i materiali medicali che di volta in volta si rendevano necessari per la propria attività, formalizzando successivamente i vari ordini all'agente ai fini della regolarizzazione dei pagamenti. 14) vero è che successivamente alla revoca del mandato conferito all'opponente, la ### & ### diede disposizioni alla predetta struttura sanitaria di non consentire al sig. ### di poter accedere ai beni presenti nel conto deposito allocato presso la casa di cura, neppure per inventariarli, comunicando contestualmente il nominativo dei nuovi responsabili del suddetto conto depositi. Si indica quale teste l'Avv. ### domiciliato presso la ### di cura ### dei ### con sede in ###. 
Manzoni 83 - ### - 91016 ####. 
Parte opposta: ### l'###mo Tribunale di Velletri adìto, accertati i fatti di causa e valutate le conseguenze giuridiche e processuali nell'interesse della società convenuta: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, e/o comunque rigettare in quanto pretestuose e strumentali in fatto ed in diritto, le domande ex adverso formulate, attesi gli invocati istituti della “exceptio doli generalis seu presentis” e dell'abuso del diritto e del processo imputabili a ### per le ragioni esposte con la presente difesa; dichiarare l'inammissibilità, e/o comunque rigettare in quanto pretestuose e strumentali in fatto ed in diritto, le domande di compensazione ex adverso formulate. * In via pregiudiziale: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai fini della sua esecuzione ex art. 648 c.p.c., attesa la non contestazione della ricezione della merce; in subordine previa compensazione di spese, fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### in funzione del Giudice del lavoro. * Nel merito: respingere tutte le domande ex adverso formulate, comprese quelle in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti con la presente difesa, anche autonomamente considerati, e per l'effetto, oltre a rigettare ogni forma di compensazione richiesta da controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione ex adverso formulata, nonché previa emissione di sentenza ex art. 653 c.p.c., condannare la parte opponente ### al pagamento, in favore di ### & ### S.p.A., della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo saldo, in rideterminazione dell'importo di euro 163.955,86; in ulteriore subordine in caso di translatio ### con istanze da trasmettersi all'### ritenuto competente, condannare la parte opponente ### al pagamento, in favore di ### & ### S.p.A., dell'importo di euro 163.955,86, oltre interessi sino all'effettivo saldo, e salvo diversa somma da accertarsi in corso di causa, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte con la presente difesa. * - in ogni caso, accertare ex art. 96 c.p.c. la responsabilità aggravata di ### per aver agito in giudizio con male fede o colpa grave e per l'effetto condannare ### al risarcimento che sarà accertato e liquidato anche d'ufficio e/o in via equitativa e/o sulla base delle risultanze di causa. * Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge. * in via istruttoria Si formula, in quanto occorra, istanza di verificazione ex art.  216 cod. proc. civ. in merito alla firma del sig. ### e da quest'ultimo disconosciuta, sui ### prodotti nel giudizio monitorio, per le ragioni meglio descritte con la presente difesa, cui occorre fare riferimento anche per i motivi di paternità della firma. * Si chiede, altresì, la produzione delle scritture contabili della ditta ### * Ferma la non contestazione, in modo specifico, delle circostanze elencate in atti, e fatto salvo quanto già provato documentalmente, senza inoltre alcun inversione dell'onere della prova, si chiede in quanto occorra l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: 1) ### che, tra ### e ### & ### S.p.A. è intercorso un rapporto di agenzia in base al quale il primo è stato incaricato di promuovere, in una determinata zona, la conclusione di contratti a favore del preponente, dietro corrispettivo provvigionale? 2) ### che le condizioni del rapporto di agenzia intercorso tra ### & ### S.p.A.  sono state regolate da un contratto di agenzia con deposito come da doc. 1) di controparte che si esibisce al teste? 3) ### che, in diverse occasioni, ### & ### S.p.A. ha fatturato gli ordini di acquisto merci direttamente a ### poiché quest'ultimo emetteva delle richieste d'ordine a suo nome? 4) ### che ### & ### S.p.A., quando riceveva una richiesta d'ordine a nome di ### fatturava direttamente a quest'ultimo a causa di ammanchi o smarrimenti del materiale da lui detenuto? 5) ### il teste se ### dopo la revoca dell'incarico di depositario da parte di ### & ### S.p.A., ha restituito la merce a lui consegnata dalla società preponente ed ancora in deposito presso di lui. 6) Dica il teste se ### ha mai venduto a terzi, senza autorizzazione di ### & ### S.p.A., prodotti che gli venivano consegnati da quest'ultima nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente tra le parti. 7) ### che ### ha rivenduto i prodotti della ### che gli erano stati consegnati da ### & ### S.p.A. nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente tra le parti? 8) ### il teste se ### & ### S.p.A. ha mai impedito a ### la restituzione della merce in giacenza presso di lui a seguito della cessazione sia del rapporto di deposito sia del rapporto di agenzia. 9) ### che ### & ### S.p.A., nel riconoscere a ### l'indennità di fine rapporto agenzia pari ad euro 32.661,04, ha altresì calcolato, all'interno della predetta somma, anche 15.000,00 euro per il protrarsi del deposito presso ### nell'anno 2020 e che quest'ultimo importo sarebbe stato erogato solo a condizione dell'immediata restituzione della merce? * Si indicano come testimoni i sig.ri: ### domiciliato presso ### & ### S.p.a. * Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte con i medesimi testimoni sopra indicati, ferme le eccezioni di inammissibilità e/o inutilizzabilità dei documenti nn. 31), 32), 33) e 34) prodotti da controparte. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### opposta ha agito in via monitoria nei confronti del signor ### per far valere la propria pretesa creditoria fondata su fatture emesse per forniture. 
Il signor ### ha proposto opposizione eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### A fondamento dell'opposizione ha sostenuto che in data ### le parti avevano stipulato un contratto di agenzia con deposito, in virtù del quale l'odierno opponente era stato incaricato di “promuovere la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti di ### & ### S.p.A.”. In virtù di tale contratto il sig. ### aveva curato nel territorio della provincia di ### la promozione dei prodotti della ricorrente presso strutture sanitarie ed ospedaliere, sia pubbliche che private, provvedendo direttamente alla consegna dei beni che lo stesso aveva in deposito, una volta perfezionati i relativi contratti di vendita. Ha precisato che, in taluni casi, il “conto deposito” in carico al sig. ### era stato allocato direttamente presso le strutture sanitarie che, di volta in volta e in caso di necessità, apprendevano i prodotti sanitari dal conto deposito del quale avevano la disponibilità, perfezionando successivamente il relativo ordine con la J&J che, a sua volta, riconosceva le provvigioni al sig. ### suo agente. Ha ancora sostenuto che, in data ###, la ### a parziale modifica del contratto di agenzia, aveva revocato al sig. ### l'incarico di depositario dei prodotti, comunicando che avrebbe preso contatti “per definire le modalità della riconsegna dei Prodotti attualmente in deposito presso il ###”. Tuttavia, la ### non aveva mai provveduto al ritiro delle merci giacenti presso il deposito del sig.  ### né aveva preso contatti per definire le modalità di riconsegna dei prodotti.  ### ha aggiunto che, al fine di garantire i propri incassi da possibili insoluti, stante la circostanza che i pagamenti da parte delle strutture sanitarie non venivano sempre eseguiti con puntualità, la società opposta aveva assegnato a ciascun cliente una soglia massima di “affidamento”, superata la quale era l'agente stesso che doveva sostituirsi al cliente, facendo gli ordini in prima persona e provvedendo direttamente al pagamento degli stessi. In altri termini, per tutti gli ordini di prodotti i cui corrispettivi rientravano nella soglia limite pattuita con l'agente, il rapporto si svolgeva nell'ambito del contratto di agenzia con deposito esistente tra le parti. Il sig. ### in tali casi girava alla mandante gli ordini ricevuti, provvedendo a consegnare la merce giacente nel proprio deposito al cliente, il quale provvedeva direttamente al pagamento in favore della società, a fronte di emissione da parte di questa di regolare fattura. Il sig. ### su tali ordini maturava il diritto alle provvigioni. Superata la soglia di c.d. “affidamento” la società mandante pretendeva che fosse il singolo agente ad ordinare in prima persona il materiale occorrente al cliente finale. In tali casi la J&J emetteva fatture di vendita direttamente al sig. ### ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello applicato normalmente alle strutture sanitarie clienti, di modo che l'agente, rivendendo il bene al cliente finale, avesse un utile che lo ristorasse della provvigione persa. Nella prassi in uso tra le parti, l'Agente faceva dunque richiesta alla J&J, a mezzo e-mail, di autorizzazione all'acquisto di merce a prezzi abbattuti; in riscontro alle predette e-mail veniva rilasciato il nulla osta da parte della direzione vendite e/o commerciale della ### cui faceva seguito la fatturazione da parte della ### direttamente al sig.  ### e la consegna dei prodotti.  ### ha proseguito la narrazione, esponendo che, con nota del 27.11.2020, la ### & ### aveva comunicato al sig. ### il recesso dal summenzionato contratto di agenzia con effetto dal 1° gennaio 2021, senza erogare l'indennità di fine rapporto, opponendo un illegittimo ostruzionismo alla redazione dell'inventario da parte del sig. ### dei beni giacenti nel suo conto deposito ed impedendo la restituzione degli stessi. In particolare, con pec del 19.05.2021 la J&J aveva trasmesso un elenco di materiale che risultava ancora in carico al sig. ### invitando lo stesso “a prendere contatti con il dott. ### Tiburzi” per l'effettuazione dell'inventario. In pari data il sig. ### aveva comunicato che avrebbe immediatamente attivato le procedure di controllo sul file inviatogli. In data ### il sig. ### recatosi presso la ### di ### era stato informato che alcuni incaricati della ### & ### avevano dato disposizioni alla ### di cura di inibire al sig. ### l'accesso ai beni da lui lasciati a suo tempo in deposito, e che detto deposito era passato sotto la competenza di altri soggetti. Con pec del 25.05.2021 il sig. ### per il tramite del proprio difensore, aveva chiesto chiarimenti alla ### di ### di quanto accaduto, senza ricevere alcun riscontro. Esaminando il file trasmesso dalla ### l'opponente aveva scoperto che della merce caricata sul suo conto deposito era stata già venduta dalla ### ma non fatturata; la circostanza era stata contestata con pec del 6.6.2021. Nella medesima data il sig. ### aveva comunicato di trovarsi costretto a sospendere l'inventario temporaneamente e comunque fino alla trasmissione da parte della ### & ### di un nuovo file aggiornato, poiché aveva scoperto che erano stati caricati anche prodotti da lui acquistati. In data ### il sig. ### aveva comunicato al dott. ### indicato dalla ### quale referente per l'inventario, alcuni lotti pronti per la restituzione, chiedendo di provvedere al ritiro tramite corriere, secondo gli usi intercorsi tra le parti. Analoga richiesta era stata tramessa il ### in relazione ad altra merce. In questa ultima nota il sig. ### aveva trasmesso anche un elenco di codici e lotti che non erano compresi nel file inviato dalla società, comunicando che gli stessi erano disponibili per il ritiro. Ha precisato che gli usi intercorsi tra le parti prevedevano che la società provvedesse, tramite corriere, al ritiro della merce. Tuttavia, né il dott. ### né altri responsabili della società avevano dato seguito alle richieste inoltrate dal sig. ### Solo con pec del 16.12.2022, infine, la ### & ### S.p.A, si era riconosciuta debitrice dell'agente dell'importo di € 32.661,04 a titolo di competenze e indennità di fine rapporto, comunicando, tuttavia, che avrebbe provveduto al pagamento solo quando il sig. ### avesse corrisposto il costo del materiale asseritamente in deposito, per un importo di ### 143.593,61. Aveva poi agito in via monitoria per la complessiva somma di € 163.955,86 sostenendo di aver effettuato, fra il novembre 2020 ed il dicembre 2022, diverse forniture di prodotti medici in favore della ditta del signor ### senza, tuttavia, precisare di aver ricevuto da parte di quest'ultima il pagamento dei corrispettivi e senza menzione del rapporto di agenzia inter partes e del controcredito del sig. ### pari ad € 32.661,04. 
Con particolare riferimento all'eccepita incompetenza del giudice adito, l'opponente ha sostenuto che la materia, ai sensi dell'art. 413 c.p.c, era rimessa in via esclusiva ed inderogabile al Giudice del ### nella cui circoscrizione si trovava il domicilio dell'agente, vale a dire, il Giudice del lavoro di ### essendo nulle le clausole derogative della competenza territoriale. Ha aggiunto che la circostanza che alcune delle fatture utilizzate da controparte per l'emissione del provvedimento monitorio opposto, segnatamente la n. 22277202 e la n. 22278596, recassero data successiva alla cessazione del summenzionato contratto di agenzia non era rilevante in senso contrario, in quanto le fatture si riferivano a materiale presuntivamente giacente in deposito presso il magazzino dell'agente all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, come confermato dalla stessa produzione avversaria alle pag. 19 e 33 dell'allegato 1, dove, dopo l'intestazione delle relative fatture, il numero d'ordine cliente riportava la dicitura “### DEPOSITO” - documento di trasporto: 0. 1.2. 
In sostanza, ad avviso della parte opponente, le pretese azionate reciprocamente nel presente giudizio, ovvero quella al pagamento della fornitura azionata in via monitoria ed il controcredito opposto in compensazione per le indennità di fine rapporto maturate dal signor ### originando dal rapporto di agenzia intercorso fra le parti, fondavano la competenza funzionale ed esclusiva del Giudice del ### nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, il quale , nella specie, era domiciliato e risiedeva nel Comune di ### in provincia di ### Sul punto, la difesa della società ricorrente non si è opposta ad una eventuale translatio iudicii, precisando di non aver fatto riferimento al rapporto di agenzia nel proprio ricorso monitorio perché era stata contestata l'omessa restituzione di merci consegnate durante il rapporto di agenzia, ma la cui mancata restituzione era avvenuta a seguito del recesso dal rapporto di agenzia.  *****  ### di incompetenza del Tribunale adito è fondata. 
E' pacifico, infatti, che le reciproche pretese azionate dalle parti nel presente procedimento originano entrambe dal pregresso rapporto di agenzia e rientrano, dunque, nella competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ.. 
Ed invero, sebbene la controversia sia stata instaurata per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, ha ad oggetto la responsabilità contrattuale collegata al pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante dalla cessazione di esso. In tema di competenza territoriale per le controversie del lavoratore parasubordinato, il foro esclusivo del domicilio del prestatore di lavoro opera anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell'estinzione (Cass. 114/2012). 
La fondatezza dell'eccezione di incompetenza impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la regolazione delle spese di lite. 
Non essendo state addotte ragioni gravi da giustificare la compensazione, le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente come liquidate in dispositivo ai minimi della tariffa stante la semplicità della questione preliminare trattata. 
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (Cass. n. 15988/2023).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Revoca il decreto ingiuntivo opposto, stante la sua nullità perché emesso da
Giudice incompetente, - ### la controversia avanti al Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### - ### la opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite liquidandole in euro 7.052,00 oltre spese forf iva e cpa ### 20/03/2025 Il Giudice dott.

causa n. 386/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Aratari

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 231/2025 del 31-03-2025

... gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ne notificato il 30 agosto 2019; - In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per l'errata applicazione del tasso di interesse ex D.Lgs 231/2002 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di ### [RG 1873/2019] in data 30 giugno 2019 e notificato il 30 agosto 2019; - Nel merito, accertare l'illegittimità del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che ### e ### nulla debbono a ### e ### sportivi ### srl; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Si è costituita in (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Arezzo SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3014/2019 promossa da: ### (c.f. ###) e ### (###) rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat #### contro Parchi e ### s.r.l. (p.iva ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 756/2019 del 2.7.2019 (Rg 1873/2019) con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto di pagare in solido tra loro, in favore di ### e ### s.r.l. (d'ora innanzi ### s.r.l.) la somma di € 53.393,60 oltre interessi come da domanda nonché spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo per lavori realizzati in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in data ### avente ad oggetto la realizzazione di alcune opere sul fabbricato di proprietà di ### sito in ### loc. Ca di Ciò. 
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno preliminarmente contestato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c., in quanto la stessa sarebbe stata concessa sulla base del contenuto di una corrispondenza intercorsa tra ### e ### s.r.l. assunto con valore di riconoscimento di debito che, in base alla ricostruzione degli opponenti, non sarebbe stata riferita alle opere di cui alla contabilità di novembre e dicembre 2013 richieste in pagamento con il decreto opposto, ma bensì ad altre lavorazioni oggetto di un diverso ed autonomo giudizio pendente tra le medesime parti. Nel merito, hanno allegato l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto i lavori richiesti in pagamento dalla ditta creditrice non sarebbero mai stati realizzati. Infine, hanno dedotto illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per l'errata determinazione degli interessi applicati, in quanto la ricorrente aveva chiesto il pagamento dell'asserito credito nonché il pagamento accessorio degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo e il giudice del monitorio aveva ingiunto il pagamento degli stessi come da domanda, pur non ricorrendo i presupposti per la loro applicazione. 
Sulla base di tali allegazioni, gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa, - In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ne notificato il 30 agosto 2019; - In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per l'errata applicazione del tasso di interesse ex D.Lgs 231/2002 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di ### [RG 1873/2019] in data 30 giugno 2019 e notificato il 30 agosto 2019; - Nel merito, accertare l'illegittimità del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che ### e ### nulla debbono a ### e ### sportivi ### srl; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria. 
Si è costituita in giudizio ### e ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore che ha, in primo luogo, manifestato la volontà di limitare gli interessi al solo tasso legale. 
Ha poi contestato espressamente l'asserita circostanza di non aver terminato e consegnato le opere dettagliate nella proforma azionata del 31.12.2013 relativa ai lavori di novembre e dicembre 2013 confermandone, invece, l'avvenuta esecuzione. 
Sulla base di queste allegazioni, parte opposta ha chiesto: “l'###mo Tribunale di ### respinta ogni contraria istanza, voglia, per i motivi di cui in premessa: - respingere, per le ragioni indicate in premessa, la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i gravi motivi previsti dall'art 649 c.p.c.  - in ipotesi, disporre la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente agli interessi di mora, e non con riferimento alla somma dovuta in linea capitale - rigettare l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di ### in data ###, con ogni conseguenziale pronuncia in punto di conferma e definitiva esecutività del suddetto decreto.  - condannare in ogni caso la ###ra ### a pagare alla #### e ### in solido con il #### quale accollante e/o garante del credito, la somma di euro 53.393,60, oltre agli interessi su detta somma al tasso legale dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01.01.2014) al saldo effettivo.  - dichiarare prescritta e in ogni caso decaduti gli opponenti dall'azione di garanzia da rigettarsi anche per indeterminatezza; Con vittoria di compensi ed esborsi, oltre Iva e Cap di legge”. 
Con ordinanza del 21.9.2020 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. 
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, interrogatorio formale di ### nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio. 
Precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Gli attori opponenti hanno concluso come segue: “- In via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse; - In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per l'errata applicazione del tasso di interesse ex D.Lgs 231/2002 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di ### [RG 1873/2019] in data 30 giugno 2019 e notificato il 30 agosto 2019; - Nel merito, in tesi, accertare l'illegittimità del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che ### e ### nulla debbono a ### e ### sportivi ### srl; - Nel merito, in ipotesi, non creduta e denegata, accertare la minor somma dovuta dalla ###ra ### alla ### ed ### sportivi ### srl; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, in relazione ai quali, il difensore si dichiara antistatario per il #### Casini”. 
Parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### respinta ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di ### in data 2 luglio 2019 e conseguentemente accertato e dichiarato che la signora ### giusto contratto d'appalto inter partes sottoscritto in data 30 aprile 2012 deve pagare in favore della società ### e ### srl la somma di euro 48.835,00 oltre IVA dovuta per le lavorazioni eseguite ed accertate, giusta contabilità dei lavori dei mesi di novembre e dicembre 2013 effettuata dal CTU geometra ### condannare per l'effetto la medesima signora ### a pagare alla società ### e ### srl la complessiva somma di euro 59.578,70, o in ipotesi la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale su detta somma dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01 gennaio 2014) fino alla data di costituzione della società opposta nel presente giudizio di opposizione, ed oltre agli interessi di mora ex art. 1284 4 comma c.c. su detta somma dalla data di costituzione dell'opposta nel presente giudizio fino al saldo effettivo. 
Dichiarare anche prescritta e in ogni caso decaduti gli opponenti dall'azione di garanzia, da rigettarsi anche per indeterminatezza.  in via istruttoria in quanto occorra, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse. 
Con vittoria di compensi, esborsi e spese generali iva e cpa di legge oltre al rimborso delle spese di CTU”. 
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, prima di procedere alla disamina della res controversa, deve in primo luogo essere confermata l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le istanze di prova orale richieste da parte opponente con riferimento ai capitoli d e g in quanto irrilevanti, e e f in quanto genericamente formulati. 
Nel merito, è opportuno premettere che, in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., si apre un giudizio di cognizione governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa. 
Nello stesso senso depongono anche i principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e controllo esso si è verificato: è senz'altro più agevole per il debitore provare il proprio adempimento che per il creditore provare l'inadempimento della controparte. Il debitore, infatti, proverà un fatto positivo, verificatosi grazie alla sua condotta diligente, di cui ha il diritto di ricevere quietanza ai sensi dell'art. 1189 c.c., il che semplifica l'assolvimento dell'onere probatorio. Il creditore, invece, dovrebbe provare il fatto, negativo, che la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, ma la prova dei fatti negativi, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, si rivela particolarmente difficile da fornire. 
Sulla base dei medesimi principi, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. civ. SS. UU. n. 13533/2001) Fornite tali coordinate ermeneutiche e andandole ad applicare al caso di specie, occorre rilevare quanto segue.  ### s.r.l. ha dimostrato la fonte negoziale del credito producendo il contratto di appalto del 30.4.2012 nonché il relativo elenco prezzi, entrambi firmati da ### (doc. 1 e 2 monitorio) e non contestati. 
Quanto alla posizione di ### dalla documentazione versata in atti si evince che lo stesso, pur non avendo firmato né il contratto di appalto né l'elenco prezzi allegato, all'interno di uno scambio di corrispondenza con la ditta ### s.r.l. aveva manifestato l'intenzione di onorare un debito nei confronti dell'opposta attraverso un piano di pagamenti. Dalle mail prodotte, tuttavia, non emerge con chiarezza se tale riconoscimento di debito fosse effettivamente riferibile alla contabilità di novembre e dicembre 2013 oggetto del presente contenzioso. Nella mail del 4.4.2014 (doc. 4 citazione) vengono infatti menzionate le fatture pro forma relative alla contabilità di giugno, settembre e ottobre, mentre “per quello che riguarda l'ultima contabilità - si legge - dovrà essere controllata e vista insieme a ### per chiarire alcune cose”. Né le successive mail del 1.7.2014, del 18.7.2014 e del 24.11.2014 (doc. 5,6,7 citazione), nelle quali ### reiterava genericamente la promessa di pagamento, si sono rivelate utili a fornire elementi più specifici circa la contabilità oggetto del presente giudizio. 
Orbene, ai sensi dell'art. 1273 c.c., se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. 
Dunque, in assenza di un accordo chiaro e specifico sull'oggetto dell'assunzione del debito, non può essere riconosciuto un accollo da parte di ### in relazione alla contabilità di novembre e dicembre 2013 richiesta in pagamento.  ### le deduzioni di parte convenuta opposta, ### avrebbe inoltre riconosciuto il debito per fatti concludenti avendo proposto a ### s.r.l. di pagare il debito trasferendo alla società creditrice le unità immobiliari di proprietà ### La tesi non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta (doc. 2 comparsa di costituzione) infatti, si evince esclusivamente che ### intratteneva i rapporti con ### s.r.l. per conto della coniuge ### ma non si obbligava in proprio, anche considerato che l'immobile offerto quale datio in solutum era di esclusiva proprietà della stessa. 
Dalle considerazioni che precedono deve dunque escludersi che ### abbia assunto tanto espressamente quanto indirettamente la qualifica di soggetto obbligato nei confronti di ### s.r.l.. 
Proseguendo nella trattazione del merito, si rileva che, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta dagli odierni opponenti, ### s.r.l. ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando altresì il corretto adempimento delle opere richieste in pagamento. 
I testimoni evocati da parte opposta ed escussi alle udienze del 21.4.2022 (####, del 20.3.2023 (###, ### e del 29.9.2022 (###) infatti, sono stati chiari e netti nel confermare che nei mesi di novembre e dicembre 2013 ### s.r.l. aveva realizzato le lavorazioni di cui quest'ultima aveva chiesto il pagamento. Inoltre, il teste ### legale rappresentante della ### s.r.l. che secondo gli opponenti sarebbe subentrata a ### s.r.l. nella ultimazione dei lavori, dopo l'abbandono del cantiere da parte di quest'ultima, ha disconosciuto la paternità delle opere, avendo dichiarando ADV “di tutti questi lavori che mi vengono elencati, noi non ne abbiamo realizzato alcuno”. 
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, le cui conclusioni meritano di essere recepite nella presente statuizione, in quanto frutto di una seria e completa valutazione degli elementi messi a sua disposizione, scevra di contraddizioni, vizi logici ed errori di metodo, ha confermato l'avvenuta esecuzione di tutte le opere a misura e in economia riportate nell'estratto conto lavori novembre e dicembre 2013. In particolare, il ctu, sulla base della copiosa documentazione fotografica versata in atti e mediante gli opportuni sopralluoghi, ha verificato l'esatta consistenza dei lavori realizzati da ### s.r.l. in esecuzione del contratto di appalto in oggetto. 
Inoltre, nell'analizzare singolarmente ciascun punto contabilizzato nell'estratto conto, dovendo verificare la corrispondenza dei prezzi applicati a quelli concordati per i lavori eseguiti a misura nonché quantificare il costo dei lavori in economia sulla base dell'elenco prezzi in atti, il ctu ha rideterminato il costo complessivo delle opere realizzate in € 48.835,00 (in luogo dei 51.340,00 ingiunti) oltre iva e a tale somma si è limitata la richiesta di pagamento di ### s.r.l. nei confronti degli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni.  ### documentale e testimoniale, confortata dall'indagine peritale, ha provato ampiamente quanto dedotto da ### s.r.l. che, in ossequio ai principi sull'onere della prova, ha fornito ampia dimostrazione in merito all'esistenza del credito vantato nei confronti di ### ma alla luce di una minima rideterminazione di tale credito, così come accertato in questa sede, la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo è fondata. 
In relazione al secondo motivo di opposizione, ovvero all'errata applicazione degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento (1.1.2014) al saldo effettivo, rileva il Tribunale che la doglianza è fondata. 
Come è noto, l'ambito di applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 è limitato, come descritto all'art. 1, ai “pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” che, a norma del successivo art. 2, deve essere intesa come “contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. 
Il rapporto intercorso tra ### e ### s.r.l. si configura come un contratto di appalto stipulato tra una impresa commerciale e un privato consumatore. La circostanza è stata espressamente riconosciuta da parte opposta che, infatti, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha ridotto la domanda, chiedendo la condanna degli opponenti al pagamento degli interessi al tasso legale su detta somma dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01 gennaio 2014) fino alla data di costituzione della società opposta nel presente giudizio di opposizione, ed oltre agli interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. su detta somma dalla data di costituzione dell'opposta nel presente giudizio fino al saldo effettivo. 
Sotto questo profilo, pertanto, sulla sorte capitale sono dovuti gli interessi come sopra riqualificati e richiesti da parte opposta nel presente giudizio. 
Considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento in favore dell'opposta di un importo ridotto in misura irrisoria rispetto a quanto riconosciuto già nel decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente ### e sono liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori medi tabellari previsti dal d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 147/del 2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro 52.000,00 a euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
In considerazione della soccombenza della convenuta opposta ### s.r.l. nei soli confronti dell'attore opponente ### le relative spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta opposta e sono liquidate in dispositivo in misura pari ai valori medi tabellari previsti dal d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 147/del 2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro 52.000,00 a euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto condotta ai soli fini di un accertamento del credito non riferibile all'opponente ### Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, queste sono poste definitivamente a carico della opponente ### come liquidate in separato provvedimento.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 756/2019 del 2.7.2019 (Rg n. 1873/2019) emesso dal Tribunale di ### b) condanna ### al pagamento in favore di ### e ### s.r.l. della somma di € 48.835,00 oltre ### oltre interessi come indicati in parte motiva; c) condanna ### alla rifusione in favore di ### e ### s.r.l. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge; d) condanna ### e ### s.r.l. alla rifusione in favore di ### delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. ### dichiaratosi antistatario; e) pone definitivamente a carico di ### le spese di ctu, come liquidate con decreto del 5.7.2024.  ### 31/03/2025 ### 

causa n. 3014/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Marina

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2891/2025 del 04-04-2025

... ex art. 649 cpc di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente ### ha rigettato l'istanza di verificazione e la CTU grafologica richiesta dalla ### opposta perché esplorativa e ### ha rinviato la causa al 5.12.2024 per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, con termine alle parti sino al 21.11.2024 per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, della memoria conclusiva, della visura camerale e dell'eventuale nota spese, evidenziandosi che la sola ### opposta ha depositato la memoria conclusiva. A tale udienza, sentita la discussione e ritenuta la necessità di un maggiore approfondimento della decisione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. 4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i (leggi tutto)...

N. ###/2023 R.G.   #### - ### - Il Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente ### nella causa di primo grado, iscritta al n. ###/2023 R.G. il ###, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il ###, promossa da: ### C.F.: ###, titolare dell'omonima impresa individuale, P.I. 2182340691, con sede in ####, via ### 1, di seguito, per brevità: “PALMER”, rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### e con lo stesso elettivamente domiciliato in ####, via ### 22, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione; -Attore opponente contro ### S.R.L. C.F. ###, corrente in ### via ### n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “MIXER”, rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di ### e con lo stesso elettivamente domiciliat ###### via ### 4, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo; -Convenuta opposta * * * 
Udienza di trattenimento della causa in decisione: 5.12.2024.  * * * 
OGGETTO: compravendita di cose mobili.  * * *  CONCLUSIONI per parte ### opponente: “Voglia l'###mo Tribunale di ### contrariis rejectis:
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 1) Nel merito: ### ammissibile e fondata l'opposizione per le ragioni tutte sopra esposte in atti tanto in fatto quanto in diritto, dichiarare il decreto ingiuntivo 11391/2023 del Tribunale di ### emesso in favore della ### nell'ambito del procedimento n. 24301/23 R.G. Tribunale di ### inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo oltre che erroneo ed infondato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; 2) In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto alla ### per difetto di prova del credito, per difetto di prova della consegna del materiale e per tutte le causali di cui alla presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo esposto; 3) Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla ### per le spese di procedura della fase monitoria; 4) Condannare la ### in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese di lite, come da separata nota spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” * * *  CONCLUSIONI per parte ### opposta: “Voglia l'###mo Tribunale di ### richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni in fatto ed in diritto contenute in atti, a costituire parte integrante delle presenti conclusioni, anche per quanto non ritrascritto, previa ogni declaratoria del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche nuova, sulla quale si dichiara sin da ora di non accettare il contradditorio, accogliere tutte le domande formulate e, comunque, così giudicare: Nel merito, in ogni caso: rigettare l'opposizione avversaria giacché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 11391/2023, per tutto quanto esposto; In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze formulate in atti e non ammesse. 
In particolare, ### formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.  chiedendo la comparazione delle firme contestate con quella apposta sulla procura alle liti e sulla ricevuta di invio delle raccomandate contenenti gli assegni (doc. 7) e si richiede la redazione di una scrittura di comparazione ai sensi dell'art. 219 c.p.c. e/o una perizia calligrafica volta ad accertare la paternità delle firme apposte sugli assegni protestati. 
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre ### CPA e spese generali come per legge” FATTO E DIRITTO 1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. 
Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue: - a seguito di conforme ricorso di ### il Tribunale di ### ha emesso il ### a carico di ### il decreto ingiuntivo telematico n. 11391, pubblicato il ###, notificato da ### a ### il ### tramite ###
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 - ### ha, a sua volta, notificato via PEC a ### l'atto di citazione in opposizione avverso detto decreto il ### e si è costituito in giudizio il medesimo giorno.  ###, pertanto, risulta procedibile ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attore opponente l'ha promossa entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituito in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.  2. Allegazioni delle parti ### ha chiesto con ricorso monitorio e ottenuto, mediante l'emissione del decreto ingiuntivo n. 11391/2023, la condanna di ### a pagare la somma di € 10.140,04 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo di merce venduta, come portato da due fatture emesse nel 2023 (fatt. n. 443/2023 del 28.02.2023 dell'importo di € 3.817,41 e fatt.  604/2023 del 17.03.2023 dell'importo di € 6.323,26, cfr. docc. 12-13 Opposta) e da due assegni sottoscritti da ### a favore di ### per il complessivo importo dovuto pari a € 10.140,04 (n. ###-04 del 30.03.2023 e n. ###-06 del 30.04.2023, cfr. docc. 4-5 fasc. monitorio).  ### ha opposto il suddetto decreto ingiuntivo, concludendo come sopra, eccependo: - l'inesistenza del contratto di vendita inter partes dedotto in giudizio, in quanto ### non ha mai richiesto né ordinato alcunché da ### - ### è vittima del reato di sostituzione di persona e/o truffa, per il quale ha già sporto querela in epoca antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. docc. 2-3); - il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 cpc della firma e del timbro apposti sugli assegni prodotti da ### per non essere in alcun modo riconducibili a ### inoltre, come risulta dalla relazione di protesto prodotta dalla ### opposta quale doc. 4, i detti assegni sono tratti su un conto corrente intestato a tale “### Finizii”, soggetto terzo e sconosciuto all'### opponente; - peraltro, dai messaggi di posta elettronica prodotti da ### recanti in allegato immagine degli assegni e dell'invio a mezzo raccomandata dei predetti, prodotti dall'Opposta quali docc. 7-8, si ricava che le raccomandate sono state spedite l'una dall'ufficio postale di ### (provincia di ### e l'altra dall'ufficio postale di ### tutti luoghi molto distanti da ####, ove ### esercita la propria attività d'impresa; - anche tali bollettini di invio di raccomandata riportano delle sottoscrizioni apocrife, che sono espressamente disconosciute ai sensi dell'art. 214 cpc; - il disconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria di cui al messaggio di posta del 12.04.2023 (cfr. doc. 16 Opposta), con cui ### avrebbe asseritamente concordato con ### il pagamento a mezzo bonifico in luogo dell'assegno oggetto di protesto; infatti, tale messaggio di posta è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica sconosciuto, non riconducibile in alcun modo a ### e firmata da tale “
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 ###”, anch'esso sconosciuto e del tutto estraneo all'impresa dell'Opponente, che peraltro è priva di dipendenti, come risulta dalla visura camerale (cfr. doc. 5); - inoltre, tale messaggio di posta è visibilmente fraudolento, in quanto contiene l'indicazione di un indirizzo PEC e di un sito internet inesistenti, nonché un numero di cellullare non riferibile a ### che la ### opposta avrebbe dovuto verificare; - i documenti di trasposto prodotti da ### privi della sottoscrizione del destinatario e dell'indicazione del soggetto a cui sarebbe stata consegnata la merce, riportano quale luogo di consegna un cantiere sito in ### del ### via ### n. 39, ove ### non si è mai recato né ha mai eseguito alcun lavoro e che, a seguito di ricerche, è risultato del tutto inesistente (non esiste alcuna via ### nel Comune di ### del ###; - inoltre, anche in tali d.d.t. è stato riportato il medesimo numero di cellulare indicato nel messaggio di posta elettronica del 12.04.2023, da preavvisare prima della consegna, in alcun modo riferibile a ### (cfr. doc. 6 fasc. monitorio).  ### ha resistito all'opposizione e concluso come sopra, deducendo: - il #### ha contattato a mezzo posta elettronica ### richiedendo il preventivo per l'acquisto di “30 Latte impermeabilizzazioni nuova star flex ultra” e, a seguito di interlocuzioni per posta elettronica, ha effettuato due ordini, da pagarsi mediante emissione di assegno a 30 ### giorni; - una volta ricevuta la copia degli assegni, il ### e il ###, ### ha spedito e consegnato a ### la merce ordinata, secondo le indicazioni ricevute dallo stesso (cfr. docc. 4-11 Opposta); - il ### e il ###, ### ha scoperto che gli assegni di ### non potevano essere incassati poiché recanti “una firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen” e ha dovuto sopportare ulteriori spese di incasso e protesto pari a € 154,73 (cfr. docc. 14-15); a fronte del protesto del primo assegno, ### aveva promesso il pagamento dell'insoluto tramite un bonifico, mai ricevuto (cfr. doc. 16); - pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale risulta dal fitto scambio di corrispondenza elettronica avvenuto tra le parti nel febbraio 2023 (cfr. docc. 5-.8); - stante il disconoscimento della firma e del timbro apposti sugli assegni, ### ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 cpc, utilizzando quali scritture comparative la firma apposta da ### sulla procura alle liti e sulla ricevuta di invio delle raccomandate contenenti gli assegni o, in subordine, ha chiesto la redazione di una scrittura di comparazione ex art. 219 cpc e/o una perizia calligrafica.  - il disconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica del 12.04.2023 è del tutto generico e non circostanziato e pertanto non idoneo a paralizzare l'efficacia ricognitiva di tali messaggi di posta, con riguardo sia all'esistenza del rapporto contrattuale sia dell'esistenza del debito di ### nei confronti di ### - i d.d.t. forniscono piena prova dell'avvenuta consegna in quanto sottoscritti dal vettore, con conseguente esonero di responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1510 cc; - inoltre, la circostanza che sia stato indicato un indirizzo inesistente è dovuto al fatto che ### consapevole di tanto, ha chiesto di essere contattato prima della consegna al numero di cellulare indicato dallo stesso, così da consentire, tramite tale
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 espediente, che la consegna fosse effettuata in un luogo sconosciuto ma al contempo regolarmente nelle mani del destinatario.  3. Trattazione del processo Il Giudice, all'udienza ex art. 183 cpc, tenuta il ###, ### ha accolto l'istanza ex art.  649 cpc di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente ### ha rigettato l'istanza di verificazione e la CTU grafologica richiesta dalla ### opposta perché esplorativa e ### ha rinviato la causa al 5.12.2024 per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, con termine alle parti sino al 21.11.2024 per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, della memoria conclusiva, della visura camerale e dell'eventuale nota spese, evidenziandosi che la sola ### opposta ha depositato la memoria conclusiva. 
A tale udienza, sentita la discussione e ritenuta la necessità di un maggiore approfondimento della decisione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.  4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e l'istruzione svolta è idonea a decidere la lite. 
Tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti: - corrispondenza elettronica tra ### e l'indirizzo ###, nel periodo febbraio-marzo 2023 (docc. 4-8 fasc. 
Opposta), e messaggio di posta elettronica inviato il ### da ### a firma di ### D'### indirizza a ### contenente promessa di pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 3.817,14, pari al primo assegno oggetto di protesto (doc. 16 Opposta); si precisa che ### ha disconosciuto la riferibilità a sé di tale indirizzo di posta elettronica ordinaria - conferme d'ordine n. 412/2023 del 16.02.2023 e n. 613/2023 del 6.03.2023, emesse da ### che indicano come acquirente ### e come indirizzo di destinazione della merce un cantiere sito in ### del ### via ### n. 39 (docc. 9-10 Opposta); - due D.D.T. (n. 448/V del 27.02.2023 e n. 603/V del 9.03.2023), sottoscritti dal vettore, che indicano come destinatario ### e come indirizzo di destinazione della merce un cantiere sito in ### del ### via ### n. 39 e con l'indicazione di “preavvisare prima della consegna 348/1622902” ( doc. 11 Opposta); - due fatture emesse da ### a carico di ### nel febbraio-marzo 2023 e azionate nell'ambito del procedimento monitorio, segnatamente: n. 443 del 28.02.2023 e n. 604 del 17.03.2023 (docc. 12-13 Opposta); - scansione digitale dei due protesti di assegno bancario rilasciate da ### l'8.05.2023 e il ### relativi ai due assegni in tesi timbrati e sottoscritti da ### a favore di ### con copia di tali assegni (segnatamente assegno ### per € 3.817,14 del 30.03.2023 e assegno n. ### per € 6.323,26 del 30.04.2023) con la specificazione che sono stati presentati per il pagamento
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 rispettivamente il ### e il ### e che vi è stata comunicazione di non pagamento il ### e l'11.05.2023 con causale 32 “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen”, con ulteriore indicazione che gli assegni erano tratti sul conto corrente intestato a tale ### - verbale di querela sporta da ### il ### presso la ### dei ### e ### sezione ### contro ignoti, che hanno “utilizzato a loro insaputa, i propri dati personali, nell'attivazione di conti correnti postali, nella compravendita di uova pasquali e del mancato pagamento di contributi all'### …” e successiva integrazione di querela datata 5.10.2023 nella quale ha denunciato che “ignoti hanno eseguito ordini di materiali utilizzando i miei dati personali e la partita iva a me intestata dell'impresa individuale ### e probabilmente ricevendo il materiale ordinato sempre con il medesimo intento delittuoso e garantendo l'operazione con la mia firma contraffatta.” (docc. 2-3 Opponente); - visura storica camerale dell'impresa individuale di ### aggiornata al 23.06.2023, da cui risulta che l'impresa non aveva alcun dipendente all'epoca dei fatti di causa (doc. 5, pag. 3).  5. Thema decidendum ### ha svolto contro ### in via monitoria una domanda contrattuale di adempimento, diretta alla condanna della stessa di pagare il prezzo per vendita di merce consegnata nel 2023.  ### ha proposto opposizione, eccependo: ### l'inesistenza del rapporto contrattuale, per non aver mai effettuato alcun ordine di merce a #### ha disconosciuto la riferibilità a sé delle firme e del timbro apposti sugli assegni prodotti dall'Opposta (evidenziando che tali assegni sono tratti su conto corrente di soggetto mai conosciuti) e le sottoscrizioni in calce ai bollettini postali di invio di raccomandate recanti detti due assegni; ### ha disconosciuto la riferibilità a sé dell'indirizzo di posta elettronica ### da cui sono partiti a suo nome gli ordini di merce e la promessa di pagamento del 12.04.2023 indirizzata a ### peraltro in tesi proveniente da tale ####, soggetto sconosciuto a #### ha negato di avere ricevuto la merce di cui ai ### evidenziando che l'indirizzo di ### via ### 39 è inesistente; ### ha negato la riferibilità a sé del numero di telefonia mobile indicato nei messaggi di posta elettronica disconosciuti e nei d.d.t..  ### ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o la condanna dell'Opponente a pagare la somma di € 10.140,40 oltre interessi commerciali moratori: ### svolgendo istanza di verificazione di tutte le sottoscrizioni disconosciute, indicando come scritture comparative la procura alle liti e un saggio grafico ex art. 219 cpc; ### contro-eccependo che i d.d.t. sottoscritti dal vettore provano la consegna della merce.  6. Diritto Il Tribunale osserva che, come sancito da consolidate pronunce di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda tanto la legittimità dell'emanazione del
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, ma, piuttosto, l'esistenza e consistenza del credito azionato dall'Opposta alla data della sentenza: “### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…”1. 
Altresì, quanto al criterio di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione2. 
Orbene, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, svolta da ### contro ### è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto3. 
I criteri sopra esposti debbono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato4. In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”5. Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore6. Disciplina consimile è prevista per le fatture: “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e 1 Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ. 8.03.2012 n. 3649; 2 in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448 3 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629 4 ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594; 5 Cass. civ. sez. 6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701; 6 Cass. civ., sez. L, del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ., sez. 2, del 1^.12.2021 n. ###; Cass. civ., sez. 6-3, del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ., sez. 2, del 29.09.2020 n. 20525;
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' “an” o sul “quantum debeatur”, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità”7. 
Circa il valore probatorio dei messaggi di posta elettronica, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici il messaggio di posta elettronica (c.d. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”8. 
Quanto poi al disconoscimento della sottoscrizione, a mente dell'artt. 214 co. 1 cpc colui contro cui è prodotta una scrittura è tenuto a negarne la riferibilità a sé della sottoscrizione nella prima difesa successiva utile. 
In tema di istanza di verificazione della scrittura la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta o non riconosciuta, prevista dall'art. 216 cpc, la Corte di Cassazione ha in più pronunce chiarito che non vi sono forme sacramentali da rispettare ma è necessaria tuttavia la produzione o l'indicazione delle scritture comparative: “la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione; né evidentemente tale onere può essere assolto mediante l'allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che eventuale, è in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione”9. 
La parte che sia nel possesso dell'originale del documento recante firma disconosciuta deve necessariamente produrre l'originale al fine di svolgere la consulenza tecnica di ufficio grafologica: “In tema di disconoscimento, la parte che -intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertatane ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. 
Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale.” (Cass. civ., sez. 3, 7 Tribunale Monza, sez. II, 04/05/2016, n. 1222; conformi, ex permultis, Cass. civ., sez. 2, 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ., sez. 6, 11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21599; Cass. civ. sez. 3 3.03.2009 n. 5071; Cass. civ., sez. 2, 3.03.1994 n. 2108; Cass. civ. sez. 2 11.05.2007 n. 10860; Cass. civ. sez. 2 8.06.2004 n. 10830; 8 Cass. civ., sez. 6, 14.05.2018, n. 11606; 9 Cass. civ., sez. 2, 17.10.2014, n. 22078;
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 n. 2777 del 4.02.2025; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 3603 dell'8.02.2024). La produzione dell'originale deve avvenire entro i termini di legge: “In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la “novità” cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. Fattispecie relativa alla copia di una scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica” (Cass. civ., sez. 3, n. ### del 18.11.2022).  5. Merito: decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, ### non ha fornito sufficiente prova dell'esistenza del contratto inter partes e dunque dell'obbligazione di pagare il prezzo a carico dell'Opponente dedotta in giudizio, onde l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi. 
A sostegno dell'esistenza del contratto dedotto in giudizio e della consegna della merce, ### ha prodotto: ### gli ordini di acquisto, privi di sottoscrizione; ### le fatture; ### copia dei due protesti e dei due assegni in tesi sottoscritti da ### (con firma disconosciuta) per il pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione; ### messaggi di posta elettronica provenienti da ### recanti gli ordini, avviso dell'invio di raccomandata con l'assegno in pagamento, messaggio del 12.04.2023 recante la promessa di pagamento della prima fattura emessa (n. 443 del 28.02.2023) pari a € 3.817,14 mediante bonifico bancario; ### i d.d.t. sottoscritti dal vettore. 
Orbene, l'Attore opponente ha tempestivamente e validamente disconosciuto la firma e il timbro apposti sugli assegni prodotti dall'Opposta, nonché ha contestato la riferibilità a sé dell'indirizzo di posta ###. 
Il Tribunale osserva che i disconoscimenti della sottoscrizione e del timbro sono stati ambedue tempestivi, atteso che il disconoscimento della sottoscrizione e del timbro presenti in calce ai due assegni, prodotti da ### in allegato al ricorso monitorio, è avvenuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo; altresì il disconoscimento delle sottoscrizioni e del timbro in calce ai bollettini postali, prodotti da ### in allegato alla comparsa di costituzione, è avvenuto nella memoria ex art. 171ter n. 1 cpc (pag. 4), ovvero la prima difesa utile. 
Detti disconoscimenti della firma e del timbro sono altresì validi ed efficaci, atteso che sono entrambi espliciti, chiari e circostanziati, in quanto sostenuto da elementi specifici, posto che ### ha dedotto che: a) il timbro è stato artefatto e la firma non è leggibile; b) gli assegni erano tratti su un conto corrente intestato ad una terza persona, tale ### sconosciuto alle parti; c) ### è stato vittima di furto d'identità e di truffa da terzi. Orbene, ### ha documentato che: a) la firma in calce agli assegni obiettivamente non è leggibile, come si ricava dai detti assegni e come s legge nella lettera di protesto della ### che ha rifiutato l'incasso dell'assegno poiché recava una firma di traenza illeggibile (docc. 4-5 fasc. monitorio); b) gli assegni sono stati tratti su conto corrente di tale ### soggetto sconosciuto alle parti, come
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 risulta dalle lettere di protesto di ### c) ### ha denunciato furto d'identità e truffa a carico di ignoti ai ### della ### di ### in epoca anteriore alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto. 
Parimenti tempestivo, esplicito, chiaro e circostanziato, in quanto sostenuto da elementi specifici, è il disconoscimento della riferibilità a sé dei messaggi di posta elettronica prodotti da ### in allegato al ricorso monitorio ed altri in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con cui ### avrebbe asseritamente ordinato la merce, concordato le modalità di pagamento e consegna e infine promesso il pagamento dell'importo di € 3.817,14 a seguito della comunicazione di ### dell'impossibilità di incassare l'assegno. Infatti, l'### opponente, sin dall'atto di citazione in opposizione ha sostenuto, e poi ha ribadito nella memoria ex art. 171ter n. 1 cpc, che: a) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ### non è in alcun modo riconducibile allo stesso; b) molti messaggi di posta riportano in calce il nome di tale “####”, soggetto sconosciuto e del tutto estraneo all'impresa ### che, peraltro, non ha alcun dipendente, come risultante della visura storica camerale prodotta; c) i messaggi riportano altresì in calce un indirizzo PEC (###) e un sito internet (www.palmerorlando.net) inesistenti, nonché un numero di cellulare (+###02) in alcun modo riferibile all'Opponente. 
Orbene, a fronte di tali tempestivi ed efficaci disconoscimenti, ### ha svolto istanza di verificazione dei documenti recanti in calce sottoscrizioni disconosciute, senza tuttavia produrre gli originali degli assegni controversi, originali che ha dichiarato essere in suo possesso, senza allegare né provare di avere ricevuto la consegna degli originali in data successiva al decorso del termine per memoria istruttoria, senza chiedere l'esibizione dei bollettini postali oggetto della sua istanza di verificazione e, infine, senza neanche produrre una consulenza di parte grafologica sulla conformità. 
In aggiunta, a fronte dell'ulteriore deduzione difensiva di ### circa il fatto che via ### di ### del ### indicata da ### nei d.d.t., sia una strada inesistente in quel Comune, non solo non ha provato di avere consegnato la merce in un luogo esistente e riferibile a ### ma addirittura ha ammesso, o comunque non ha contestato specificamente quanto allegato da ### con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. 
In conclusione, può affermarsi che i d.d.t. prodotti da ### sono privi di sottoscrizione del destinatario e recano come indirizzo di consegna un luogo inesistente. 
Pertanto, non solo ### non ha provato l'esistenza di un rapporto contrattuale inter partes di compravendita, avente ad oggetto la merce d cui alle fatture ma, altresì la ### opposta neppure ha fornito prova di avere consegnato la merce a ### né di averla consegnata in un luogo o ad un soggetto riferibile a ### In definitiva, ### ha formulato tempestiva istanza di verificazione delle sottoscrizioni degli assegni ma da un lato non ha prodotto l'originale degli assegni onde poter verificare, con l'ausilio di una CTU grafologica, l'autenticità delle sottoscrizioni, senza tralasciare il fatto che l'unica firma di ### di comparazione disponibile, ovvero quella apposta sulla procura alle liti, appare ictu oculi alquanto diversa da quelle apposte in calce agli assegni, per il poco che si intravede delle stesse; dall'altro, non ha neppure formulato
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 istanze di prova volte a provare l'esistenza del contratto e/o l'avvenuta consegna della merce all'Opponente o a persona a lui riferibile. 
Inoltre, come scritto, le ulteriori circostanze emerse in causa depongono a favore dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'Opposta: infatti, è emerso che ### ben prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, l'Opponente aveva proposto denuncia-querela per furto d'identità; ### gli asseriti assegni emessi da ### a pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione sono tratti su un conto corrente intestato ad una terza persona, estranea e sconosciuta alle due parti; ### i d.d.t. e gli ordini di acquisto riportano un indirizzo di destinazione della merce inesistente, nonché significativamente distante dal luogo in cui esercita l'attività d'impresa l'### opponente; ### la presunta promessa di pagamento di cui al messaggio di posta elettronica del 12.04.2023, oltre a provenire da indirizzo di posta non riferibile all'### opponente, appare proveniente da un soggetto terzo, anch'esso sconosciuto e non riferibile a ### In conclusione, all'esito dei disconoscimenti effettuati dall'Attore opponente, ### non ha fornito evidenza del credito azionato in quanto gli assegni e i messaggi di posta elettronica prodotti a sostegno dell'esistenza del contratto inter partes non sono utilizzabili a tale fine, in quanto disconosciuti, e non è stata fornita altra prova documentale né sono state richieste istanze istruttorie orali. 
Deve dunque concludersi che la ### opposta non ha fornito idonea prova del credito azionato in via monitoria, onde l'opposizione è risultata fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso il ### e pubblicato il ###, con cui è stato ingiunto a ### di pagare a favore di ### a titolo di prezzo per merce venduta la somma di € 10.140,04 per sorte, oltre interessi moratori commerciali. Nulla deve provvedersi in punto di restituzione degli importi pagati in esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo non sia stato pagato dalla persona ingiunta.  6. ### spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost.  77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. 
Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza di ### che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di ### Quanto alla liquidazione delle spese di ### le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, dimezzati per la fase istruttoria (svolta senza istruzione orale) e decisionale (svolta in modalità semplificata, senza deposito di memorie conclusive da parte di ### e con il deposito di una sola memoria conclusiva da parte della ### opposta), previsti dal
Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025 citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e, quindi, in complessivi € 3.386,50 per compenso, oltre € 145,40 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di ###, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute.  P. Q. M.  il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso il ###, pubblicato il ###, a carico di ### titolare dell'omonima impresa individuale, e a favore di ### S.R.L.; per l'effetto, revoca l'anzi detto decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso a carico di ### titolare dell'omonima impresa individuale, e a favore di ### S.R.L.; letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna ### S.R.L. a pagare a favore dell'avv. ### dichiaratosi difensore antistatario per ### a titolo di refusione integrale delle spese della causa di opposizione, la somma di € 3.386,50 per compenso, oltre € 145,50 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e ### se e come dovute.  ### provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.  ### 31.03.2025 

il Giudice
dott.ssa ### Repert. n. 3185/2025 del 09/04/2025


causa n. 38725/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gentile Ilaria

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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 736/2025 del 25-03-2025

... concedersi/confermarsi la provvisoria esecutorietà del D.I. 4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di ### nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo D.I. 4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di ### nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la non contestazione in ordine al conferimento dell'incarico, all'esatto adempimento al mandato ad opera di ### e alla non contestazione degli (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 15280/2022 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  #### elettivamente domiciliat ###presso il difensore ### contro ### FRONTALI (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###presso il difensore #### S.R.L.: “Voglia l'###mo Tribunale adito, B) accertare e dichiarare l'inesistenza del debito, a ragione del disconoscimento della firma e dell'assenza di prova concreta a dimostrazione della sussistenza del diritto alla pretesa, nonché la mancanza di prova che attesti l'attività prestata dallo studio di consulenza; C) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia del D.I. avversato n. 4979/2022 del 16/11/2022 RG. n. 12971/2022 emesso dal Tribunale di ### e, pertanto, revocarlo; Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione a favore dello sottoscritto difensore “.  ### FRONTALI: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché stante gli esiti del procedimento cautelare inter partes conclusosi con ordinanza in data ### di rigetto dell'istanza di sospensione avversaria (proc.  15280-1/2022 R.G.), concedersi/confermarsi la provvisoria esecutorietà del D.I.  4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di ### nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G. 
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo D.I.  4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di ### nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la non contestazione in ordine al conferimento dell'incarico, all'esatto adempimento al mandato ad opera di ### e alla non contestazione degli importi richiesti con nota pro forma, accertare il credito dovuto da ### S.r.l. nei confronti dello ### di ### Frontali e, per l'effetto, condannare la prima al pagamento in favore dell'odierna opposta dell'importo di € 7.541,04 aumentata degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di giustizia.  - Condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa; In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende sia della fase cautelare che di quella di merito”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ### s.r.l.  proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4979/2022 emesso il ### con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro € 7.541,04, oltre interessi e spese. 
Il suddetto decreto veniva pronunciato su ricorso dello ### di ### Frontali (d'ora innanzi ###, in qualità di cessionaria del credito maturato dallo ### 016/001/UL, con sede ###/C, nei confronti della società ### S.R.L, per le prestazioni svolte di tenuta della contabilità, tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, gestione paghe e attività di consulenza, come da incarico prodotto sub doc. 2 nel fascicolo monitorio.  ### eccepiva che nulla era dovuto alla parte opposta, essendo stato del tutto estinto il debito da questa vantato. A tal proposito, infatti, disconosceva la paternità, in capo alla ### legale rappresentante della ditta opponente, della sottoscrizione della disdetta del mandato datata 15.3.2017, allegato dalla controparte al doc. 3 (rectius 4) del fascicolo monitorio, contenente la ricognizione del debito, negando altresì di aver mai concordato con lo ### un piano di rientro. Rappresentava di aver presentato anche denuncia presso la ### di ### in data ### (doc. 3) in merito alla vicenda sottesa al ricorso per ingiunzione, nella quale denuncia deduceva, in particolare, che la raccomandata inoltrata il ### allo ### e datata 15.3.2017, contenente la disdetta del mandato in favore dello ### risultava inoltrata da un'utenza associata alla ditta individuale intestata al marito ### chiusa tra gli anni 2013/2014. Pertanto, negava di aver mai firmato ed inoltrato detta disdetta, sulla base della quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. 
Alla luce di tali evidenze, chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la revoca dell'ingiunzione, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. 
Nel giudizio di opposizione così incardinato si costituiva lo ### contestando le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione di cui, stante l'infondatezza, chiedeva il rigetto. In via subordinata, attesa la non contestazione in ordine al conferimento dell'incarico, l'esatto adempimento del mandato ad opera di ### ed al quantum richiesto con nota pro-forma, chiedeva di accertare il credito dovuto e, per l'effetto, emettere condanna al pagamento della somma di € 7.541,04, aumentata degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo o a quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia. Infine, chiedeva la condanna della controparte ai sensi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. 
Con ordinanza del 27.9.2023 emessa nell'ambito del sub-procedimento n. 15280-1/2022 R.G. veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività decreto opposto avanzata ex art. 649 c.p.c.. 
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prova per interpello della legale rappresentante dell'opponente, ### Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.  2. ### è infondata e va dunque rigettata per i motivi che seguono. 
E' provato che lo ### (rectius il cedente ### era stato investito dalla società opponente dell'incarico della tenuta della contabilità valido “fino a revoca”. Tale circostanza, oltre ad emergere dal contratto allegato sub doc. 2 del fascicolo monitorio, sottoscritto dall'allora rappresentante legale della società, ### è stata altresì pacificamente ammessa dalla stessa parte opponente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. 
Il corretto adempimento dell'incarico professionale non è mai stato messo in discussione, né nell'atto di citazione in opposizione, né in sede di denuncia presentata dall'attuale legale rappresentante dell'opponente, nè tantomeno a fronte della formale diffida inoltrata all'opponente a mezzo pec in data ### (doc. 6 monitorio). Al contrario, la linea difensiva sin da subito approntata dall'opponente è stata nel senso di aver interamente saldato il compenso dovuto, come richiesto con la nota pro-forma (doc.  3 fascicolo monitorio) e mai contestato. Solo nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento dello ### Tale eccezione, oltre che tardivamente avanzata (come rilevato da parte opposta alla prima difesa successiva), è infondata, alla luce della produzione avversaria (doc. 9), da cui si evince l'esecuzione degli adempimenti fiscali oggetto dell'incarico professionale. 
La ricostruzione dell'opponente, tesa a negare la sussistenza del credito ingiunto, è smentita dalle risultanze documentali e della prova per interpello. 
Quanto a quest'ultima, infatti, la legale rappresentante della società opponente ha confermato (verbale di udienza del 16.4.2024) che: - lo ### era stato sostituito dalla dottoressa ### nell'incarico di tenuta della contabilità ed erogazione paghe, sebbene la dichiarante non abbia saputo riferire esattamente quando ciò era avvenuto; - la società opponente era impossibilitata a pagare in un'unica soluzione l'importo dovuto allo ### di euro 8.421,04 per l'attività svolta dall'1.1.2016 al 31.3.2017, di cui alla nota pro forma trasmessa il ###, “perché avevamo perso tutto, anche la casa, ed avevamo un sacco di problemi economici”; - era stato concordato di rateizzare l'importo dovuto ed in favore dello ### sono state versate solo due rate per euro 900 complessivi, aggiungendo “perché pensavo si chiudesse lì la cosa, anche perché lo ### non aveva fatto niente e la somma di euro 8.421,04 sembrava molto alta e poi la nuova commercialista ha dovuto fare tutto, mentre ### non aveva versato tasse o contributi”. 
Dalle dichiarazioni della legale rappresentante sopra riportate, si evince che la stessa era a conoscenza, per averlo accettato, dell'importo dovuto come compenso allo ### e di non aver potuto onorare il debito a causa delle difficoltà economiche in cui versava, confidando che, con il pagamento delle prime due rate del piano di rientro concordato, il debito fosse considerato estinto. ### dell'incarico ad altro professionista era stato motivato dal fatto che lo ### inizialmente incaricato era ritenuto troppo esoso, non anche (o solo) perché inadempiente. ### inadempimento dello ### oltre che genericamente dedotto, è, come visto, comunque smentito dall'allegazione di controparte relativa agli adempimenti fiscali svolti su incarico della società. 
Le dichiarazioni della legale rappresentante avallano, dunque, le difese della parte opposta, mentre nessun riscontro hanno trovato le argomentazioni sollevate dall'opponente quanto l'avvenuta estinzione del debito e l'asserito inadempimento di controparte. 
Anche la disamina della documentazione agli atti restituisce una versione discordante da quanto sostenuto da parte opponente in ordine all'avvenuto pagamento del debito. A tal fine, vale evidenziare che la revoca dell'incarico allo ### era di fatto già intervenuta nel marzo 2017, con il conferimento dell'incarico ad altra professionista (dott.ssa ###. Ciò si desume dalla mail datata 15.3.2027 inoltrata dalla dott.ssa ### a ### e, per conoscenza, alla stessa nuova professionista incaricata, dott.ssa ### (doc. 6 parte opposta). Con la stessa mail, era stata inoltrata in allegato la nota pro-forma dello ### (doc. 3 fascicolo monitorio) “come da accordi” e sollecitato l'inoltro di una formale disdetta, come contrattualmente prevista, unitamente ad un piano di rientro. La dott.ssa ### sollecitava in seguito più volte tale inoltro (v. messaggi del 22.3.2017 e del 3.4.2017 - doc. 5 opposta), fino a che il ### con messaggio del 19.4.2017, comunicava l'avvenuto invio della disdetta a mezzo fax e anticipava che la settimana seguente avrebbe versato un primo acconto di 500 euro (doc. 5 parte opposta), con ciò evidentemente rimandando ad un piano di rientro concordato tra le parti. 
La disdetta risulta infine inoltrata con fax del 27.4.2017 (doc. 4 fascicolo monitorio), sebbene rechi la data del 15.3.2017 (a ben vedere, la stessa data della mail sopra citata della dott.ssa ### che sollecitava una disdetta formale). 
Nelle more, la società in data ### aveva versato il “primo acconto” di euro 500 (v.  messaggio di ### del 19.4.2017), cui seguiva il versamento di una seconda rata di euro 400 il ###. ### complessivamente corrisposto per euro 900 non può che essere giustificato come mero pagamento parziale del compenso, non quale saldo. 
Ciò è avallato non solo dallo scambio di messaggi ed e-mail sopra riportati, tra il ### (che evidentemente ha di fatto continuato a gestire i contatti con la società opposta, anche dopo che nella legale rappresentanza era subentrata sua moglie), bensì anche da quanto dichiarato in sede ###sede di denuncia dalla stessa ### In particolare, si osserva che nella denuncia sporta il ###, la denunciante ha riferito che lo ### aveva seguito la contabilità della società fino al giorno 17.3.2017 (giorno in cui veniva incaricata altra commercialista al posto dello ### e che ella aveva saldato tutto quanto dovuto per le competenze fornite nel tempo in cui lo ### aveva seguito la contabilità aziendale. ###, in sede di denuncia, ha altresì ammesso di aver pagato le prime due rate di euro “500” del “preventivo di spesa” di circa 8000 euro vantato dallo ### Tali dichiarazioni riportate in denuncia sono coerenti con quanto sostenuto dalla parte opposta e con quanto emerge dalla documentazione agli atti, sia in ordine alla revoca dell'incarico allo ### (collocato in denuncia in data ###, vale a dire due giorni dopo la mail della dott.ssa ###, sia in ordine alla trasmissione del “preventivo” da parte dello ### riportante il credito da questo vantato (da intendersi come nota pro-forma dallo ###, sia infine all'accordo su un piano di rientro del debito di cui sono state onorate solo le prime due rate. 
Alla luce di tali evidenze, risulta fondata la domanda monitoria, essendo stata data prova dell'esistenza del credito nell'importo ingiunto quale residuo del compenso pattuito tra le parti. Dal canto suo, l'opponente non ha provato il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento dell'intero debito, così come eccepito. 
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, che va dunque rigettata, con conseguente conferma dell'ingiunzione.  3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. 147/2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione (scaglione euro 5.201 - 26.000). 
Tali spese devono ritenersi comprensive della fase incidentale di delibazione dell'istanza di sospensione del decreto opposto.  4. Parte opposta ha infine chiesto emettersi pronuncia di condanna a carico della controparte ex art. 96 c.p.c.. 
Anche tale domanda va accolta e la parte opponente va condannata al pagamento di una somma in favore di parte attrice ex art. 96 comma III c.p.c.. 
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.  96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass, civ., Sez. III, 30/12/2014, 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016). 
La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art.  96, comma 1, c.p.c.. La disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. (Trib. Catania 13.3.2024; Trib. Padova, 27/11/2014; ### Lodi 4.4.2013 e ### Monza 9.1.2013). 
Nella specie, l'avere dedotto fatti assolutamente privi di sostegno probatorio, a fronte della dimostrata sussistenza del credito ingiunto, costringendo la parte opposta a contrastare l'ingiustificata iniziativa avversaria promossa a fini dilatori, integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c.. 
La somma da liquidare - rimessa ad una valutazione equitativa - può essere quantificata nella metà del compenso defensionale liquidato alla controparte (e così pari ad euro 2.118,50).  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; - condanna la parte opponente a rimborsare allo ### di #### le spese di lite, che si liquidano in € 4.237 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali; - condanna la parte opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore dello ### di #### di euro 2.118,50.  ### 19 marzo 2025 La Giudice Dott.ssa ### 

causa n. 15280/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nunno Daniela, Mazzone Emilio

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7313/2024 del 21-11-2024

... consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero5817 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti ### E ### S.p.A. (“CAI”), quale società incorporante la società ### S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ###, come da procura in atti #### & ### S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti ### E ### delle #### S.r.l., ### S.p.a., ### S.p.a., non costituiti ### OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13192/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30 settembre 2020 RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Il signor ### introduceva (leggi tutto)...

r.g. n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: dr. ### relatore dr. ### dr. ### all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero5817 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti ### E ### S.p.A. (“CAI”), quale società incorporante la società ### S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ###, come da procura in atti #### & ### S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti ### E ### delle #### S.r.l., ### S.p.a., ### S.p.a., non costituiti ### OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13192/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30 settembre 2020 RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Il signor ### introduceva il giudizio di merito a r.g. n. 2 seguito di opposizione all'esecuzione presentata il ###, rubricata sub 31, nella procedura esecutiva N. 906/2008, in merito alla quale era stata rigettata istanza di sospensione della procedura esecutiva con provvedimento del G.E. del 30.06.2016, assegnando termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. In detto provvedimento il G.E.  rilevava che il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato in data ### riproduceva motivi già oggetto di precedenti opposizioni, nelle quali era stata rigettata l'istanza cautelare proposta (ciò vale per quanto concerne i vizi di notifica del D.I. 2452/05 azionato quale titolo esecutivo dal creditore procedente) e che considerato il disposto dell'art. 669 septies e lo strumento del reclamo esperibile avverso le ordinanze rese dal G.E.  nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., non potevano essere oggetto di nuovo esame da parte del G.E.. Rilevava, inoltre, il G.E., quanto all'ulteriore motivo inerente l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.  proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo da ### che la circostanza era da ritenersi irrilevante, atteso che l'eventuale accoglimento di tale opposizione non avrebbe prodotto, nei confronti dell'esecutato ### l'effetto di travolgere la stabilità di giudicato che il decreto ingiuntivo aveva acquistato nei suoi confronti; ### introduceva il giudizio di merito premettendo che: - ### aveva ottenuto decreto ingiuntivo dell'importo di € 6631,07 nei confronti di ### srl quale debitore e di ### quale fideiussore; ### una prima tornata di notifiche negative - alla ### s.r.l. in quanto l'ufficiale giudiziario asseriva di non avere rinvenuto il nominativo della società sul citofono/cassette; al ### in quanto aveva trasferito la residenza - si aveva una nuova notifica alla società ### presso la residenza del l.r., risultata temporaneamente assente e senza che vi sia prova della spedizione della raccomandata informativa richiesta dal D.L. n. 35 del 14.03.2015 che aveva modificato l'art. 8 L. 890/82. - La seconda notifica al ### doveva essere indirizzata a ### via ### 1, scala F. lotto 1, int. 4 in Roma ma non era andata a buon fine; - ### detti profili di invalidità delle notifiche era stata apposta l'esecutorietà al D.I. in data ### sulla scorta della dichiarazione del cancelliere che le notifiche si erano perfezionate il ### ex art. 140 c.p.c. nei confronti degli ingiunti. - Rappresentato che il G.E. con precedente provvedimento datato 16.10.2015 aveva erroneamente ritenuto inammissibile la querela presentata avverso la attestazione redatta dal funzionario di cancelleria in data ###, sull'assunto che “rileva in questo giudizio soltanto quanto attiene alla notifica del D.I. al ### stesso e non anche al gruppo ### atteso che il ### risulta dal titolo, essere fideiussore e come tale obbligato direttamente nei confronti del creditore”; - ### invece che la notifica dovesse essere eseguita ad entrambi i condebitori in solido a pena di violazione del contraddittorio e che la notifica al gruppo ### è r.g. n. 3 inesistente e non semplicemente nulla, in quanto non è stata eseguita la spedizione della raccomandata richiesta dall'art. 8 L. 890/82; - considerato che erroneamente il G.E. riteneva rilevante la questione se la notifica al fideiussore ### fosse stata o meno eseguita, nell'insussistenza della notifica al debitore principale, contestava il diritto di ### S. ### di procedere ad esecuzione forzata in ragione della contestazione dell'esecutività del D.I.; l'invalidità del titolo originale travolgeva la procedura nonostante gli ulteriori interventi; - Rappresentato che sarebbe incerta anche la notifica al fideiussore, non potendosi “escludere che possa essere stato notificato ad un omonimo residente allo stesso indirizzo ma in abitazione ubicata in altra scala ed interno. Tale omonimo non ha alcun rapporto col debitore esecutato e comunque dall'avviso di ricevimento postale agli atti non è dato neanche evincere l'indirizzo completo”; - ### che l'obbligazione del fideiussore con beneficio di escussione ha carattere accessorio, la domanda nei confronti del fideiussore principale “è improcedibile ove il debitore principale si opponga al D.I. asserendo e provando che nulla deve al richiedente il D.I.”. Concludeva chiedendo: “-in via cautelare -anche inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza da voler fissare in data antecedente all'udienza di prima comparizione sospendere la procedura esecutiva immobiliare NRG 906/2008 per i gravi motivi sopra esposti, o, in subordine, sospendere l'efficacia esecutiva disposta ai sensi dell'art. 647 c.p.c. del D.I. n. 2452/2005 in considerazione che la stessa esecutorietà è stata apposta in totale assenza dei presupposti di legge; - in via preliminare, stante i vizi efferenti al titolo esecutivo del creditore procedente, per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva NRG 906/2008 perchè viziata ab origine; nel merito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertato e dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione qui opposta e gli insanabili vizi del ### azionato, in ogni caso, divenuto irritualmente esecutivo in mancanza dei presupposti di legge, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare dell'immobile staggito e di tutti gli atti esecutivi conseguenti nonché emettere ogni conseguenziale provvedimento senza esclusione della dichiarazione dell'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione”. 
Si costituiva il ### quale cessionario pro soluto di ### a sua volta cessionaria di ### che chiedeva il rigetto delle domande facendo rilevare la correttezza della notifica al ### l'eventuale intempestività della opposizione relativa alla nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto per raggiungimento dello scopo dimostrato dall'opposizione di merito; l'irrilevanza della nullità/invalidità/inesistenza della notifica alla debitrice ### s.r.l.  r.g. n. 4 Si costituiva anche Tom & ### S.r.l. (cessionario di ### a sua volta cessionaria di ###, sia nella causa di merito sia per resistere alla domanda cautelare in corso di causa, deducendo la mancanza dei presupposti per la concessione della cautela e comunque l'infondatezza della domanda. (…). 
Alla data del 25.10.2018 si teneva la prima udienza di comparizione ove ancora la difesa del ### instava per la sospensione di qualsiasi atto esecutivo e il ### personalmente proponeva querela di falso avverso il certificato del ### dell'### decreti ingiuntivi che, a seguito di dichiarazione di parte istante, attestava l'avvenuta notifica in data ### al ### quale società debitrice. Il querelante indicava quali prove dell'asserita falsità la relata di notifica del predetto decreto ingiuntivo. In aggiunta, il #### chiedeva di ammettersi ulteriore querela di falso avverso la relata di notifica del precetto indirizzato al debitore principale nell'anno 2008, producendo documentazione a sostegno della stessa. (..) All'udienza del 9.10.2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza di distribuzione somme e comunque in ordine all'emissione di provvedimenti in grado di mettere nel nulla la procedura esecutiva, in quanto la procedura esecutiva RGE n. 906/2008 era chiusa ed il provvedimento di assegnazione delle somme era stato eseguito; ciò rendeva comunque non revocabile il provvedimento emesso. In pari data il signor ### presente personalmente proponeva querela di falso verso il certificato del cancelliere dell'ufficio D.I che, a seguito di dichiarazione di parte istante attestava falsamente l'avvenuta notifica datata 23.03.2005 al debitore principale ### (litisconsorte necessaria); il querelante indica quali prove dell'asserita falsità la relata di notifica del predetto D.I. e le notifiche dello stesso”. “Il signor ### in aggiunta intende proporre querela di falso: in via gradata sui seguenti documenti 1) certificato di cancelliere datato 26.11.2005 attestante l'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso monitorio e del pedissequo D.I. alla debitrice principale in esso indicato ### in persona della signora ### nonché nei confronti dello stesso ### come fideiussore della società; 2) relata di notifica ex art. 140 c.p c.. al gruppo ### dello stesso D.I.  perché il procedimento di verificazione dovrà attestare la data di perfezionamento della stessa notifica; 3) relata di notifica ex art. 140 c.p.c.  che si asserisce eseguita nei confronti del medesimo ### con data apparente 26.03.2005, la verificazione dovrà accertare l'indirizzo presso il quale sono state esperite le attività postali afferenti alla stessa notifica nonché la persona che abbia apposto sullo stesso avviso delle sigle, non essendo sullo stesso avviso presente né la mia sigla né la mia firma; 4) avviso di ricevimento afferente alla notifica ex art. 140 c.p.c. del precetto redatto nel 2008 nei confronti della ### srl: il procedimento di verificazione dovrà accertare quale sia la data di perfezionamento della r.g. n. 5 notifica indicata sull'avviso di ricevimento postale che notoriamente equivale alla relata dell'ufficiale giudiziario”. 
Il Giudice con ordinanza emessa in data ### riteneva non ammissibile la querela di falso (..)e non essendo stati chiesti termini ex art.  183 VI c.p.c. veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2020. (..) All'udienza del 19.02.2020 veniva presentata nuova querela di falso e precisate le conclusioni. Il Giudice riteneva di non sospendere la causa, rimettendo gli atto al collegio competente per decidere sulle ricusazioni, dichiarava non ammissibile la nuova querela di falso e tratteneva la causa in decisione con termini dimezzati. (..)”. 
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “(..) 1) Dichiara la contumacia di #### S.R.L; #### 2) Rigetta l'opposizione all'esecuzione presentata da ### quale merito dell'opposizione sub 31 depositata il ### nella procedura esecutiva RGE 906/08. 3) Condanna altresì la parte ### a rifondere alle parti costituite e quindi a #### S.P.A le spese di lite, che si liquidano in €21.205 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali; a Tom & ### srl le spese di lite, che si liquidano in €27.205 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. 4) Condanna altresì ### ex art. 96 III c.p.c. a versare l'importo di €2500 cadauno a #### e a Tom & ### S.p.a.”. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### rassegnando le seguenti conclusioni: “(..) -In via cautelare sospendere la procedura la procedura esecutiva immobiliare NRG 906/2008 per i gravi motivi sopra esposti, o, in subordine, sospendere l'efficacia esecutiva disposta ai sensi dell'art. 647 c.p.c. del D.I. n. 2452/2005 in considerazione che la stessa esecutorietà è stata apposta in totale assenza dei presupposti di legge; - In via preliminare, stante i vizi afferenti al titolo esecutivo del creditore procedente, per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva NRG 906/2008 perché viziata ab origine ovvero laddove conclusasi in pendenza del giudizio di primo grado dichiarare il vizio ab origine dell'esecuzione n. 906/2008 ; - In via principale e nel merito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertato e dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione qui opposta e gli insanabili vizi del ### (n. 2452/2005 Tribunale di Roma) azionato, in ogni caso, divenuto irritualmente esecutivo (ex art. 647 c.p.c.) in mancanza dei presupposti di legge, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare dell'immobile staggito e di tutti gli atti esecutivi conseguenti nonché emettere ogni conseguenziale provvedimento senza esclusione della dichiarazione dell'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione con ogni conseguenza di legge In ogni caso, riformare la sentenza impugnata in ragione della dedotta r.g. n. 6 inesistenza e/o invalidità originaria del titolo esecutivo e/o del precetto del creditore procedente, da cui deriva l'illegittimità dell'intera procedura esecutiva ### 906/2008 E.I. Tribunale di Roma con caducazione degli interventi di altri creditori muniti (o meno) di autonomi titoli esecutivi che hanno fatto affidamento sull'originario (ed unico) pignoramento posto in essere contra legem. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, nonché con condanna ex art. 96 c.p.c. in danno del sedicente creditore procedente. Con riserva di risarcimento danni in separato giudizio.”. 
Si è costituito in giudizio il ### S.p.a. contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite. 
Si è costituito in giudizio Tom & ### S.r.l., eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
Nel merito, ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite. 
Rigettate le istanze di sospensione e dichiarate inammissibili le querele di falso, la Corte, all'udienza del 4 luglio 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ### di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere disattesa, in quanto dal contenuto complessivo dell'appello sono evincibili i motivi posti a base dell'impugnazione, pur non essendo stati enucleati in modo specifico. 
Sul punto, si osserva che la Suprema Corte ha al riguardo rinnegato ogni vacuo formalismo e l'affermazione della prevalenza del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ponendo l'accento sul fatto che il processo civile è caratterizzato da un “assetto teleologico” di cui vi è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, donde da ciò ne consegue che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto. 
Decisivi nella prospettiva della Corte sono le norme sovranazionali ed i principi imposti dall'appartenenza all'### tra i quali quello della effettività della tutela giurisdizionale, proclamato dall'art. 6 CEDU ed applicabile negli ordinamenti degli stati membri in forza del richiamo contenuto nell'art. 6, comma 3 del ### sul funzionamento dell'### Le sezioni unite hanno evidenziato, dunque, come nell'interpretare tale norma la Corte di ### (### ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli r.g. n. 7 organi giudiziari degli ### membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della ### del 1950” (Cass. civ., ordinanza 30 maggio 2018, n. 13535, Cass. Civ. Sez. Unite 12 dicembre 2014 26242).  ### ha censurato la sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto che la domanda monitoria proposta dal creditore sia nei confronti del debitore principale che del medesimo, quale fideiussore, abbia determinato una causa inscindibile caratterizzata dal litisconsorzio necessario, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore ove non sia stato tempestivamente notificato al debitore principale, come avvenuto nel caso in esame, in ragione dell'inesistenza della notifica effettuata nei confronti del debitore principale.  ### la prospettazione dell'appellante, pertanto, il fideiussore è legittimato a far valere il vizio di inesistenza della notifica nei confronti del contraddittore necessario (debitore principale), perché l'inefficacia dell'ingiunzione che ne deriva si riflette automaticamente sulla sfera giuridica del garante. 
Ha sostenuto che il Giudice di prime cure ha confuso la solidarietà passiva del coobbligato condebitore (che ha lo stesso debito di altro debitore) con la solidarietà passiva atipica del fideiussore, che non è contitolare dello stesso rapporto di conto corrente dedotto in giudizio ed è un garante del debito altrui, la cui obbligazione è accessoria subordinata e dipendente rispetto a quella del coobbligato/debitore principale, e, su tale erroneo presupposto, ha ritenuto che l'omessa notifica del D.I. al debitore principale non avesse impedito l'autonoma formazione di titolo giudiziale in capo al fideiussore. 
Ha proseguito sostenendo che, avendo la ricorrente scelto di agire in via monitoria sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del fideiussore, si è concretizzata la fattispecie del litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'omessa notifica del D.I. al debitore principale ha impedito la formazione del titolo giudiziale anche in capo al fideiussore. 
Ha evidenziato, infine, a sostegno della sua tesi, che la fideiussione è intrinsecamente connotata da accessorietà, ossia da quel legame, genetico e funzionale che - vincolando inscindibilmente il rapporto di garanzia al rapporto principale - rende le sorti del primo inevitabilmente condizionate dalle vicende che ineriscono il secondo, con la conseguenza che la ### non poteva esimersi dal notificare il decreto ingiuntivo al debitore principale, quale litisconsorte necessario, pena la nullità del procedimento monitorio e l'inefficacia ex lege dell'ingiunzione anche nei confronti del fideiussore.  r.g. n. 8 La censura è infondata. 
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha osservato: “ Occorre chiarire, inoltre, che la difesa del signor ### si focalizza fin dal ricorso in opposizione in fase sommaria sulla asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice principale ### da questo elemento di fatto deduce che non possa essersi formato ‘il giudicato' in merito al provvedimento monitorio neppure nei confronti dello stesso, ingiunto quale fideiussore. Nella prospettazione attorea l'omessa notifica a tutte le parti condannate in via provvisoria ed inaudita altera parte dal decreto ingiuntivo avrebbe impedito l'instaurazione del contraddittorio, ritenendo che la decisione dell'istituto di credito di ricorrere al procedimento monitorio contestualmente sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del fideiussore abbia necessariamente creato un rapporto di litisconsorzio necessario. Si giunge a sostenere che diversamente opinando il garante non sarebbe legittimato ad eccepire nei confronti del creditore i vizi del rapporto principale. Invero, la circostanza che il ### abbia deciso di ricorrere in via monitoria nello stesso ricorso sia nei confronti del ### sia nei confronti del ### non ha creato un rapporto di litisconsorzio necessario, né ha reso rilevante e sindacabile da parte del ### il procedimento notificatorio attuato nei confronti del debitore principale. Come è ben noto, la nozione di litisconsorzio necessario, disciplinata dall'art. 102 c.p.c. rimanda in modo circolare all'ipotesi in cui la decisione non possa essere pronunciata che in confronto di tutte le parti. Oltre a casi ex lege di litisconsorzio, ad esempio, azione di disconoscimento di paternità (art. 247 c.c.), il litisconsorzio necessario è stato ritenuto presente nei casi di divisione di beni ereditari, di usucapione di beni condominiali, di costituzione coattiva di servitù tra tutti i proprietari dei fondi. In merito alle obbligazioni solidali passive, è principio consolidato che non sussista litisconsorzio necessario poiché tra i debitori non sorge un rapporto unico e inscindibile (ex multis: Cass. I, n. 23422/2016, Cass., I n. 3573/2011; Cass, II, n. 24425/2006). Carattere fondamentale delle solidarietà passiva è l'autonomia dei rapporti tra condebitori, la quale non può non riflettersi nelle rispettive posizioni processuali, che sono e rimangono pertanto distinte. In applicazione di tale principio, “questa Corte del resto ha già avuto modo di precisare che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali acquista efficacia esecutiva nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, efficacia che resta insensibile anche di fronte all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato condebitore solidale” (Cass. n. 7881 del 2003; Cassazione civile sez. II, 13/05/2008, Cass. 21.12.1990, n. 11251). La disciplina delle obbligazioni solidali richiama all'art. 1306 I comma c.c. il principio della efficacia soggettiva delle sentenze ex art. 2909 c.c. tra le parti, loro eredi ed aventi causa, mentre al secondo comma apre ad una limitata espansione r.g. n. 9 dell'efficacia soggettiva della sentenza nel senso che, nell'ipotesi in cui la pronuncia giudiziale sia resa in confronto di uno dei condebitori solidali o di uno dei concreditori solidali, gli effetti sfavorevoli non operino contro gli altri condebitori o contro gli altri concreditori. Gli stessi, invece, possono giovarsi degli effetti favorevoli della pronuncia, “opponendola” al creditore, salvo che la pronuncia si fondi sulle ragioni personali al condebitore o al concreditore che ha partecipato al giudizio. Peraltro, come si chiarisce in costante giurisprudenza, le regole sancite dalla norma estensiva trovano applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla; se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. 20559/2014; Cass. n. 13458/2013; Cass. n. 12515/2012). Il rapporto, pertanto, è scindibile. A maggior ragione non può revocarsi in dubbio che sia scindibile il rapporto tra debitore principale e fideiussore. La posizione del fideiussore, per come statuita dalla disciplina del codice civile, configura un'obbligazione solidale con quella del debitore principale, che potrebbe finanche non essere a conoscenza della concessione della garanzia personale. Il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore, anche se la sussistenza della sua obbligazione è condizionata dalla validità dell'obbligazione debitoria principale. La peculiare accessorietà della posizione del garante rispetto a quella del debitore principale non implica alcun litisconsorzio in quanto il fideiussore non ha bisogno della partecipazione al giudizio del debitore principale per potere opporre al creditore le eccezioni che spettano proprio al debitore principale. Deve quindi reputarsi errata la tesi per la quale sia necessaria una valida notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di tutte le parti ingiunte affinché possa divenire inoppugnabile il decreto nei confronti di ogni singola parte per mancata opposizione. Invero, l'ingiunto deve proporre tempestiva opposizione, non rilevando in alcun modo il processo notificatorio nei confronti di altri ingiunti in quanto non si tratta di litisconsorzio necessario ed ogni ingiunto è obbligato autonomamente nei confronti del creditore. Questa conclusione vale pure nel caso in cui uno degli ingiunti sia fideiussore. ### sostiene di potere eccepire quale eccezione del debitore l'omessa notifica del D.I., ma invero avrebbe dovuto nel merito (del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) far valere eventuali ragioni di inesistenza del credito del debitore principale o di invalidità/estinzione della fideiussione, rimanendogli preclusa la possibilità di eccepire l'omessa notifica che è eccezione processuale che r.g. n. 10 non gli compete. Quale prima conclusione deve essere dichiarata irrilevante ogni questione in merito alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e per tale ragione è stata dichiarata inammissibile la querela di falso in relazione alle relate formate nel procedimento notificatorio nei confronti del debitore principale”.  ### motivazione del Tribunale, supportata dalla costante giurisprudenza di legittimità, non è minimamente scalfita dal motivo di appello, in quanto esso parte da un presupposto assolutamente erroneo, ossia che nel caso in esame si profili un'ipotesi di litisconsorzio necessario. 
Condivisibilmente con quanto sostenuto dal Tribunale, invece, solo quando una decisione deve essere emessa nei riguardi di più parti, per ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), la partecipazione necessaria delle stesse alla lite diviene imprescindibile, tanto che il giudice, in assenza di una o più parti, deve fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.).  ### solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. 
Né tantomeno può ritenersi che la scelta del creditore di agire contestualmente nei confronti dei debitori solidali faccia assumere alla causa la natura di inscindibilità. 
La natura della causa non può dipendere dalla volontà dell'attore, dovendo ricollegarsi esclusivamente al rapporto dedotto in giudizio, che, solo ove sia caratterizzato dalla contitolarità del diritto azionato, dà vita ad una causa inscindibile. 
Quanto fin qui detto, appare di maggiore evidenza nell'obbligazione solidale fideiussoria, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante. 
La norma di cui all'art. 1936 c.c. così definisce l'istituto della fideiussione “ È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. 
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.” Dunque, l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale; invero, l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche r.g. n. 11 oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione (Cass. Sez. U. 05/02/2008, n. 2655; Cass. 05/12/2011, n. 25934). 
In sostanza, carattere fondamentale delle solidarietà passiva è l'autonomia dei rapporti tra condebitori - anche se essi sono fra loro connessi e l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale-, la quale non può non riflettersi nelle rispettive posizioni processuali, che sono e rimangono distinte. 
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha precisato, valorizzando il profilo dell'autonomia, che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali acquista efficacia esecutiva nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, efficacia che resta insensibile anche di fronte all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato condebitore solidale (Cass. n. 7881del 2003). 
Da ciò ne segue che l'asserita omessa notifica del decreto ingiuntivo al debitore principale e la correlata inefficacia, non può essere posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione da parte del fideiussore, posto che, per l'appunto, dall'autonomia dei rapporti deriva che il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace solo eventualmente nei confronti del debitore principale, senza che il fideiussore ne possa beneficiare. 
Per completezza, si osserva che la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno della sua tesi non è pertinente. 
Ed invero, la Suprema Corte, con le sentenze n. 20860 del 21/08/2018 e 20313 del 26/07/2019, esaminando la necessità o meno del litisconsorzio processuale necessario in appello (quindi una fattispecie in cui non rientra quella in esame) ha ribadito che di regola l'obbligazione solidale passiva “non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede ###quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito”, specificando che tale regola, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro”. 
Ebbene, nel caso in esame, la su delineata piena autonomia dei rapporti, sia pur connessi, esclude in radice un rapporto di subordinazione del rapporto r.g. n. 12 di garanzia rispetto al rapporto principale, sicché l'accertamento della responsabilità del fideiussore non presuppone necessariamente l'accertamento della responsabilità del creditore principale. 
Dunque, il creditore ben può agire solo nei confronti del fideiussore, senza dover necessariamente chiamare in giudizio il debitore principale. 
Ad abundantiam, si osserva che il vizio di notifica al debitore principale dedotto da ### anche ove fondato, giammai avrebbe potuto condurre all'inesistenza della notifica - considerato che il procedimento di notificazione è stato attuato, sia pure, ad avviso dell'appellante, irregolarmente -, ma piuttosto avrebbe costituito un motivo di nullità, da far valere con l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e non in sede di opposizione all'esecuzione, come pacifico in giurisprudenza (tra le tante, Cass. ordinanza n. 23903/2018, secondo cui: “Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art.  140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”).  ### in via subordinata, ha censurato la sentenza anche per non aver esaminato una serie di eccezioni dal medesimo sollevate in primo grado, che ha riproposto in questa sede, così specificandole: “ 1) l'inesistenza della dichiarazione di esecutorietà del D.I. de quo (rilasciata ai sensi dell'art. 647 c.p.c. sul falso presupposto che fosse stata eseguita la notifica nei confronti degli ingiunti); 2) l'inesistenza del debito indicato nel decreto ingiuntivo n. 2452/2015 (mai oggetto di contraddittorio con il debitore principale); 3) l'estinzione della fideiussione ex art 1955 e ss.  (a causa della negligenza per mezzo della quale il creditore non si è attivato nei confronti del debitore in relazione ad entrambi le azioni pre esecutive); 4) l'inesistenza del diritto di credito indicato nel precetto (nei confronti del fideiussore); 5) l'inesistenza del precetto per omessa notifica (assorbente quella alla debitrice correntista); 6) l'inefficacia e/o annullabilità del D.I. del precetto e del pignoramento alla base dell'esecuzione; 7) l' invalidità genetica che interessa la formazione del titolo del procedente; 8) il vizio ab origine dell'esecuzione (cfr. verbale dell'udienza del 09/10/2019) per le ulteriori questioni prospettate al G.E.  sulle quali non si è pronunciato”. 
Ha evidenziato, in particolare, che “il debitore garantito, per pacifica ammissione del creditore, non deve le somme indicate nell'ingiunzione 2452/2005” e che “non vi è prova di un inadempimento al pagamento dell'ingiunzione n. 2452/2005 da parte del debitore principale ingiunto”.  r.g. n. 13 La Corte osserva che sulle eccezioni relative alle asserite omesse notifiche, costituenti l'oggetto del primo motivo di appello, il Tribunale si è pronunciato, con motivazione, che, per quanto sopra detto, la Corte condivide, così come si è pronunciato anche in relazione alle eccezioni attinenti al merito (debenza delle somme ingiunte da parte del debitore principale), avendo il Tribunale osservato, con motivazione assolutamente condivisibile, perché in linea con la costante e pacifica giurisprudenza, “A fronte di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, l'ambito del sindacato del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato: il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ.  22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3. n. 8928 del 18/04/2006; 28.8.1999 n..9061), ove per difetto del titolo esecutivo si intendono vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3277; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2013, n.3667).   Posto che il ### si limita ad affermare l'inesistenza del debito principale senza allegare alcun fatto estintivo o modificativo, ad eccezione della postulata inesistente notifica al debitore primariamente obbligato, né articola in alcun modo la sussistenza dell'asserito beneficio di preventiva escussione del debitore principale che si limita a declamare e che non è un effetto automatico della fideiussione, la domanda deve essere rigettata.” Ebbene, a prescindere della piena condivisibilità di detta motivazione, la Corte fa presente che nessuna censura specifica è stata mossa dall'appellante rispetto ad essa, ossia rispetto al principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione non possono farsi valere questioni attinenti al merito della pretesa creditoria (prima fra tutte la debenza delle somme consacrate come dovute dal titolo esecutivo, a meno che non siano sopravvenute alla formazione del titolo). 
Con ulteriore censura, sempre proposta in via subordinata, ### ha contestato la sentenza, per non aver accolto l'eccezione di inesistenza della notifica dell'ingiunzione n. 2452/2005 nei suoi confronti, attribuendo ad esso i segni grafici presenti sull'avviso di ricevimento postale afferente alla RAG ex art. 140 c.p.c. relativa al procedimento monitorio, “senza che si sia proceduto a verificazione della firma disconosciuta e senza che sull'avviso de quo risulti l'indirizzo preciso dell'opponente, ben potendo essere stata recapitato/consegnato il plico ex art. 140 c.p.c. all'omonimo che è residente ###edificio diverso”. 
La censura è inammissibile. 
La Corte premette che sul punto il Tribunale ha osservato: “In secondo luogo, deve ritenersi che lo stesso ### non abbia presentato domanda volta a sostenere l'omessa notifica nei propri confronti, avendo lo stesso solo paventato che la relata di notifica non provasse l'esecuzione della notifica presso l'indirizzo ### di via ### 1, scala F, lotto 1, interno 4. Nell'atto di citazione si legge: “Le risultanze dell'avviso di r.g. n. 14 ricevimento rendono quanto meno incerto, anzi, escludono, che il luogo in cui l'agente postale ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 cod. proc.  sia quello della effettiva ed attuale residenza ubicata alla scala F interno 4 anziché presso la scala D interno 6 dell'omonimo”. 
Invero, il tema della validità della notifica all'opponente è stato tardivamente introdotto con la presentazione di querela di falso pure avverso la sottoscrizione a nome di ### attestata dall'agente postale e redatta sulla cartolina di ritiro presso l'ufficio postale della raccomandata di avviso di deposito. Lo stesso ha disconosciuto l'apparente sottoscrizione. Tuttavia, nell'atto di citazione (ed in assenza di precisazione della domanda non essendo state richieste memorie ex art. 183 VI c.p.c.) non vi è alcuna domanda volta a far dichiarare l'inesistenza della notifica al ### in quanto dall'omessa notifica al debitore principale si deduceva la non formazione di un decreto ingiuntivo inoppugnabile in capo al ### Interpretando in senso letterale la domanda attorea si deve ritenere la querela di falso con disconoscimento della sottoscrizione “### Marino” all'atto del ritiro della comunicazione di avvenuto deposito presso l'### inammissibile per mancato collegamento con gli elementi identificativi della domanda”. 
Ebbene, la decisione sul punto da parte del Tribunale si è basata su tale motivazione, in quanto solo ad abundantiam (come si desume anche dagli incisi: “questione di nullità della notifica al ### ove si voglia ritenere insita nel corpo della domanda”; “Ove pure si volesse ritenere insita nella domanda attorea l'eccezione di inesistenza della notifica al Barzaghi”) è stata evidenziata l'infondatezza di quanto sostenuto dal ### ossia dell'inesistenza della notifica nei suoi confronti, affermando, in primo luogo, evidentemente sul presupposto che la notifica al ### fosse nulla e non inesistente, “che la generica censura di nullità della notifica doveva essere formulata ex art. 650 c.p.c. e comunque risulterebbe tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (..), posto che “(..) secondo la consolidata giurisprudenza, “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza; cfr anche ordinanza n. 29729/2019, pubblicata il 15 novembre 2019, “ la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione r.g. n. 15 intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc.  civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell'art 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.   ###à per tardività o incompetenza funzionale della questione di nullità della notifica al ### ove si voglia ritenere insita nel corpo della domanda, comporta la formazione del titolo giudiziale nei confronti del fideiussore”. 
Tanto detto, non può che rilevarsi l'inammissibilità dell'appello in parte qua, per l'assorbente motivo che non è stata articolata alcuna specifica censura sulla ragione della decisione, che si ripete è da individuarsi nel non aver ### formulato nell'atto introduttivo espressa domanda di accertamento dell'omessa notifica del titolo esecutivo nei suoi confronti, essendo stati indicati gli ulteriori motivi della decisione ad abundantiam. 
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 
La liquidazione giudiziale dei compensi professionali per gli avvocati sarà basata sui parametri ministeriali medi, disciplinati dal D.M.  55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, facendo riferimento allo scaglione da 260.001,00 a € 520.000,00, tenuto conto che, essendo stato il giudizio incardinato al fine di ottenere la caducazione dell'intera procedura e, quindi, anche degli interventi successivi, per la determinazione del valore della causa deve farsi riferimento anche all'importo degli interventi.  PER QUESTI MOTIVI La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello proposto da ### - condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### S.p.A. (“CAI”), che liquida in complessivi € 20.119,00, oltre spese forfettarie, IVA e ### - condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di Tom & ### S.r.l., che liquida in complessivi € 20.119,00, oltre spese forfettarie, IVA e ### - nulla sulle spese di lite per gli ulteriori appellati, in quanto non si sono costituiti; - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante, della somma pari al contributo unificato.  r.g. n. 16 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 31 ottobre 2024.  ### estensore Dott.ssa ### 

causa n. 5817/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Dedato Gisella

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