r.g. n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: dr. ### relatore dr. ### dr. ### all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero5817 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti ### E ### S.p.A. (“CAI”), quale società incorporante la società ### S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ###, come da procura in atti #### & ### S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti ### E ### delle #### S.r.l., ### S.p.a., ### S.p.a., non costituiti ### OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13192/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30 settembre 2020 RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Il signor ### introduceva il giudizio di merito a r.g. n. 2 seguito di opposizione all'esecuzione presentata il ###, rubricata sub 31, nella procedura esecutiva N. 906/2008, in merito alla quale era stata rigettata istanza di sospensione della procedura esecutiva con provvedimento del G.E. del 30.06.2016, assegnando termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. In detto provvedimento il G.E. rilevava che il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato in data ### riproduceva motivi già oggetto di precedenti opposizioni, nelle quali era stata rigettata l'istanza cautelare proposta (ciò vale per quanto concerne i vizi di notifica del D.I. 2452/05 azionato quale titolo esecutivo dal creditore procedente) e che considerato il disposto dell'art. 669 septies e lo strumento del reclamo esperibile avverso le ordinanze rese dal G.E. nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., non potevano essere oggetto di nuovo esame da parte del G.E.. Rilevava, inoltre, il G.E., quanto all'ulteriore motivo inerente l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo da ### che la circostanza era da ritenersi irrilevante, atteso che l'eventuale accoglimento di tale opposizione non avrebbe prodotto, nei confronti dell'esecutato ### l'effetto di travolgere la stabilità di giudicato che il decreto ingiuntivo aveva acquistato nei suoi confronti; ### introduceva il giudizio di merito premettendo che: - ### aveva ottenuto decreto ingiuntivo dell'importo di € 6631,07 nei confronti di ### srl quale debitore e di ### quale fideiussore; ### una prima tornata di notifiche negative - alla ### s.r.l. in quanto l'ufficiale giudiziario asseriva di non avere rinvenuto il nominativo della società sul citofono/cassette; al ### in quanto aveva trasferito la residenza - si aveva una nuova notifica alla società ### presso la residenza del l.r., risultata temporaneamente assente e senza che vi sia prova della spedizione della raccomandata informativa richiesta dal D.L. n. 35 del 14.03.2015 che aveva modificato l'art. 8 L. 890/82. - La seconda notifica al ### doveva essere indirizzata a ### via ### 1, scala F. lotto 1, int. 4 in Roma ma non era andata a buon fine; - ### detti profili di invalidità delle notifiche era stata apposta l'esecutorietà al D.I. in data ### sulla scorta della dichiarazione del cancelliere che le notifiche si erano perfezionate il ### ex art. 140 c.p.c. nei confronti degli ingiunti. - Rappresentato che il G.E. con precedente provvedimento datato 16.10.2015 aveva erroneamente ritenuto inammissibile la querela presentata avverso la attestazione redatta dal funzionario di cancelleria in data ###, sull'assunto che “rileva in questo giudizio soltanto quanto attiene alla notifica del D.I. al ### stesso e non anche al gruppo ### atteso che il ### risulta dal titolo, essere fideiussore e come tale obbligato direttamente nei confronti del creditore”; - ### invece che la notifica dovesse essere eseguita ad entrambi i condebitori in solido a pena di violazione del contraddittorio e che la notifica al gruppo ### è r.g. n. 3 inesistente e non semplicemente nulla, in quanto non è stata eseguita la spedizione della raccomandata richiesta dall'art. 8 L. 890/82; - considerato che erroneamente il G.E. riteneva rilevante la questione se la notifica al fideiussore ### fosse stata o meno eseguita, nell'insussistenza della notifica al debitore principale, contestava il diritto di ### S. ### di procedere ad esecuzione forzata in ragione della contestazione dell'esecutività del D.I.; l'invalidità del titolo originale travolgeva la procedura nonostante gli ulteriori interventi; - Rappresentato che sarebbe incerta anche la notifica al fideiussore, non potendosi “escludere che possa essere stato notificato ad un omonimo residente allo stesso indirizzo ma in abitazione ubicata in altra scala ed interno. Tale omonimo non ha alcun rapporto col debitore esecutato e comunque dall'avviso di ricevimento postale agli atti non è dato neanche evincere l'indirizzo completo”; - ### che l'obbligazione del fideiussore con beneficio di escussione ha carattere accessorio, la domanda nei confronti del fideiussore principale “è improcedibile ove il debitore principale si opponga al D.I. asserendo e provando che nulla deve al richiedente il D.I.”. Concludeva chiedendo: “-in via cautelare -anche inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza da voler fissare in data antecedente all'udienza di prima comparizione sospendere la procedura esecutiva immobiliare NRG 906/2008 per i gravi motivi sopra esposti, o, in subordine, sospendere l'efficacia esecutiva disposta ai sensi dell'art. 647 c.p.c. del D.I. n. 2452/2005 in considerazione che la stessa esecutorietà è stata apposta in totale assenza dei presupposti di legge; - in via preliminare, stante i vizi efferenti al titolo esecutivo del creditore procedente, per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva NRG 906/2008 perchè viziata ab origine; nel merito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertato e dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione qui opposta e gli insanabili vizi del ### azionato, in ogni caso, divenuto irritualmente esecutivo in mancanza dei presupposti di legge, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare dell'immobile staggito e di tutti gli atti esecutivi conseguenti nonché emettere ogni conseguenziale provvedimento senza esclusione della dichiarazione dell'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione”.
Si costituiva il ### quale cessionario pro soluto di ### a sua volta cessionaria di ### che chiedeva il rigetto delle domande facendo rilevare la correttezza della notifica al ### l'eventuale intempestività della opposizione relativa alla nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto per raggiungimento dello scopo dimostrato dall'opposizione di merito; l'irrilevanza della nullità/invalidità/inesistenza della notifica alla debitrice ### s.r.l. r.g. n. 4 Si costituiva anche Tom & ### S.r.l. (cessionario di ### a sua volta cessionaria di ###, sia nella causa di merito sia per resistere alla domanda cautelare in corso di causa, deducendo la mancanza dei presupposti per la concessione della cautela e comunque l'infondatezza della domanda. (…).
Alla data del 25.10.2018 si teneva la prima udienza di comparizione ove ancora la difesa del ### instava per la sospensione di qualsiasi atto esecutivo e il ### personalmente proponeva querela di falso avverso il certificato del ### dell'### decreti ingiuntivi che, a seguito di dichiarazione di parte istante, attestava l'avvenuta notifica in data ### al ### quale società debitrice. Il querelante indicava quali prove dell'asserita falsità la relata di notifica del predetto decreto ingiuntivo. In aggiunta, il #### chiedeva di ammettersi ulteriore querela di falso avverso la relata di notifica del precetto indirizzato al debitore principale nell'anno 2008, producendo documentazione a sostegno della stessa. (..) All'udienza del 9.10.2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza di distribuzione somme e comunque in ordine all'emissione di provvedimenti in grado di mettere nel nulla la procedura esecutiva, in quanto la procedura esecutiva RGE n. 906/2008 era chiusa ed il provvedimento di assegnazione delle somme era stato eseguito; ciò rendeva comunque non revocabile il provvedimento emesso. In pari data il signor ### presente personalmente proponeva querela di falso verso il certificato del cancelliere dell'ufficio D.I che, a seguito di dichiarazione di parte istante attestava falsamente l'avvenuta notifica datata 23.03.2005 al debitore principale ### (litisconsorte necessaria); il querelante indica quali prove dell'asserita falsità la relata di notifica del predetto D.I. e le notifiche dello stesso”. “Il signor ### in aggiunta intende proporre querela di falso: in via gradata sui seguenti documenti 1) certificato di cancelliere datato 26.11.2005 attestante l'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso monitorio e del pedissequo D.I. alla debitrice principale in esso indicato ### in persona della signora ### nonché nei confronti dello stesso ### come fideiussore della società; 2) relata di notifica ex art. 140 c.p c.. al gruppo ### dello stesso D.I. perché il procedimento di verificazione dovrà attestare la data di perfezionamento della stessa notifica; 3) relata di notifica ex art. 140 c.p.c. che si asserisce eseguita nei confronti del medesimo ### con data apparente 26.03.2005, la verificazione dovrà accertare l'indirizzo presso il quale sono state esperite le attività postali afferenti alla stessa notifica nonché la persona che abbia apposto sullo stesso avviso delle sigle, non essendo sullo stesso avviso presente né la mia sigla né la mia firma; 4) avviso di ricevimento afferente alla notifica ex art. 140 c.p.c. del precetto redatto nel 2008 nei confronti della ### srl: il procedimento di verificazione dovrà accertare quale sia la data di perfezionamento della r.g. n. 5 notifica indicata sull'avviso di ricevimento postale che notoriamente equivale alla relata dell'ufficiale giudiziario”.
Il Giudice con ordinanza emessa in data ### riteneva non ammissibile la querela di falso (..)e non essendo stati chiesti termini ex art. 183 VI c.p.c. veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.2020. (..) All'udienza del 19.02.2020 veniva presentata nuova querela di falso e precisate le conclusioni. Il Giudice riteneva di non sospendere la causa, rimettendo gli atto al collegio competente per decidere sulle ricusazioni, dichiarava non ammissibile la nuova querela di falso e tratteneva la causa in decisione con termini dimezzati. (..)”.
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso: “(..) 1) Dichiara la contumacia di #### S.R.L; #### 2) Rigetta l'opposizione all'esecuzione presentata da ### quale merito dell'opposizione sub 31 depositata il ### nella procedura esecutiva RGE 906/08. 3) Condanna altresì la parte ### a rifondere alle parti costituite e quindi a #### S.P.A le spese di lite, che si liquidano in €21.205 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali; a Tom & ### srl le spese di lite, che si liquidano in €27.205 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. 4) Condanna altresì ### ex art. 96 III c.p.c. a versare l'importo di €2500 cadauno a #### e a Tom & ### S.p.a.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### rassegnando le seguenti conclusioni: “(..) -In via cautelare sospendere la procedura la procedura esecutiva immobiliare NRG 906/2008 per i gravi motivi sopra esposti, o, in subordine, sospendere l'efficacia esecutiva disposta ai sensi dell'art. 647 c.p.c. del D.I. n. 2452/2005 in considerazione che la stessa esecutorietà è stata apposta in totale assenza dei presupposti di legge; - In via preliminare, stante i vizi afferenti al titolo esecutivo del creditore procedente, per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva NRG 906/2008 perché viziata ab origine ovvero laddove conclusasi in pendenza del giudizio di primo grado dichiarare il vizio ab origine dell'esecuzione n. 906/2008 ; - In via principale e nel merito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertato e dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione qui opposta e gli insanabili vizi del ### (n. 2452/2005 Tribunale di Roma) azionato, in ogni caso, divenuto irritualmente esecutivo (ex art. 647 c.p.c.) in mancanza dei presupposti di legge, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare dell'immobile staggito e di tutti gli atti esecutivi conseguenti nonché emettere ogni conseguenziale provvedimento senza esclusione della dichiarazione dell'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione con ogni conseguenza di legge In ogni caso, riformare la sentenza impugnata in ragione della dedotta r.g. n. 6 inesistenza e/o invalidità originaria del titolo esecutivo e/o del precetto del creditore procedente, da cui deriva l'illegittimità dell'intera procedura esecutiva ### 906/2008 E.I. Tribunale di Roma con caducazione degli interventi di altri creditori muniti (o meno) di autonomi titoli esecutivi che hanno fatto affidamento sull'originario (ed unico) pignoramento posto in essere contra legem. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, nonché con condanna ex art. 96 c.p.c. in danno del sedicente creditore procedente. Con riserva di risarcimento danni in separato giudizio.”.
Si è costituito in giudizio il ### S.p.a. contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio Tom & ### S.r.l., eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Rigettate le istanze di sospensione e dichiarate inammissibili le querele di falso, la Corte, all'udienza del 4 luglio 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ### di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. deve essere disattesa, in quanto dal contenuto complessivo dell'appello sono evincibili i motivi posti a base dell'impugnazione, pur non essendo stati enucleati in modo specifico.
Sul punto, si osserva che la Suprema Corte ha al riguardo rinnegato ogni vacuo formalismo e l'affermazione della prevalenza del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ponendo l'accento sul fatto che il processo civile è caratterizzato da un “assetto teleologico” di cui vi è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, donde da ciò ne consegue che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
Decisivi nella prospettiva della Corte sono le norme sovranazionali ed i principi imposti dall'appartenenza all'### tra i quali quello della effettività della tutela giurisdizionale, proclamato dall'art. 6 CEDU ed applicabile negli ordinamenti degli stati membri in forza del richiamo contenuto nell'art. 6, comma 3 del ### sul funzionamento dell'### Le sezioni unite hanno evidenziato, dunque, come nell'interpretare tale norma la Corte di ### (### ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli r.g. n. 7 organi giudiziari degli ### membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della ### del 1950” (Cass. civ., ordinanza 30 maggio 2018, n. 13535, Cass. Civ. Sez. Unite 12 dicembre 2014 26242). ### ha censurato la sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto che la domanda monitoria proposta dal creditore sia nei confronti del debitore principale che del medesimo, quale fideiussore, abbia determinato una causa inscindibile caratterizzata dal litisconsorzio necessario, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore ove non sia stato tempestivamente notificato al debitore principale, come avvenuto nel caso in esame, in ragione dell'inesistenza della notifica effettuata nei confronti del debitore principale. ### la prospettazione dell'appellante, pertanto, il fideiussore è legittimato a far valere il vizio di inesistenza della notifica nei confronti del contraddittore necessario (debitore principale), perché l'inefficacia dell'ingiunzione che ne deriva si riflette automaticamente sulla sfera giuridica del garante.
Ha sostenuto che il Giudice di prime cure ha confuso la solidarietà passiva del coobbligato condebitore (che ha lo stesso debito di altro debitore) con la solidarietà passiva atipica del fideiussore, che non è contitolare dello stesso rapporto di conto corrente dedotto in giudizio ed è un garante del debito altrui, la cui obbligazione è accessoria subordinata e dipendente rispetto a quella del coobbligato/debitore principale, e, su tale erroneo presupposto, ha ritenuto che l'omessa notifica del D.I. al debitore principale non avesse impedito l'autonoma formazione di titolo giudiziale in capo al fideiussore.
Ha proseguito sostenendo che, avendo la ricorrente scelto di agire in via monitoria sia nei confronti del debitore principale, sia nei confronti del fideiussore, si è concretizzata la fattispecie del litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'omessa notifica del D.I. al debitore principale ha impedito la formazione del titolo giudiziale anche in capo al fideiussore.
Ha evidenziato, infine, a sostegno della sua tesi, che la fideiussione è intrinsecamente connotata da accessorietà, ossia da quel legame, genetico e funzionale che - vincolando inscindibilmente il rapporto di garanzia al rapporto principale - rende le sorti del primo inevitabilmente condizionate dalle vicende che ineriscono il secondo, con la conseguenza che la ### non poteva esimersi dal notificare il decreto ingiuntivo al debitore principale, quale litisconsorte necessario, pena la nullità del procedimento monitorio e l'inefficacia ex lege dell'ingiunzione anche nei confronti del fideiussore. r.g. n. 8 La censura è infondata.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha osservato: “ Occorre chiarire, inoltre, che la difesa del signor ### si focalizza fin dal ricorso in opposizione in fase sommaria sulla asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice principale ### da questo elemento di fatto deduce che non possa essersi formato ‘il giudicato' in merito al provvedimento monitorio neppure nei confronti dello stesso, ingiunto quale fideiussore. Nella prospettazione attorea l'omessa notifica a tutte le parti condannate in via provvisoria ed inaudita altera parte dal decreto ingiuntivo avrebbe impedito l'instaurazione del contraddittorio, ritenendo che la decisione dell'istituto di credito di ricorrere al procedimento monitorio contestualmente sia nei confronti del debitore principale sia nei confronti del fideiussore abbia necessariamente creato un rapporto di litisconsorzio necessario. Si giunge a sostenere che diversamente opinando il garante non sarebbe legittimato ad eccepire nei confronti del creditore i vizi del rapporto principale. Invero, la circostanza che il ### abbia deciso di ricorrere in via monitoria nello stesso ricorso sia nei confronti del ### sia nei confronti del ### non ha creato un rapporto di litisconsorzio necessario, né ha reso rilevante e sindacabile da parte del ### il procedimento notificatorio attuato nei confronti del debitore principale. Come è ben noto, la nozione di litisconsorzio necessario, disciplinata dall'art. 102 c.p.c. rimanda in modo circolare all'ipotesi in cui la decisione non possa essere pronunciata che in confronto di tutte le parti. Oltre a casi ex lege di litisconsorzio, ad esempio, azione di disconoscimento di paternità (art. 247 c.c.), il litisconsorzio necessario è stato ritenuto presente nei casi di divisione di beni ereditari, di usucapione di beni condominiali, di costituzione coattiva di servitù tra tutti i proprietari dei fondi. In merito alle obbligazioni solidali passive, è principio consolidato che non sussista litisconsorzio necessario poiché tra i debitori non sorge un rapporto unico e inscindibile (ex multis: Cass. I, n. 23422/2016, Cass., I n. 3573/2011; Cass, II, n. 24425/2006). Carattere fondamentale delle solidarietà passiva è l'autonomia dei rapporti tra condebitori, la quale non può non riflettersi nelle rispettive posizioni processuali, che sono e rimangono pertanto distinte. In applicazione di tale principio, “questa Corte del resto ha già avuto modo di precisare che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali acquista efficacia esecutiva nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, efficacia che resta insensibile anche di fronte all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato condebitore solidale” (Cass. n. 7881 del 2003; Cassazione civile sez. II, 13/05/2008, Cass. 21.12.1990, n. 11251). La disciplina delle obbligazioni solidali richiama all'art. 1306 I comma c.c. il principio della efficacia soggettiva delle sentenze ex art. 2909 c.c. tra le parti, loro eredi ed aventi causa, mentre al secondo comma apre ad una limitata espansione r.g. n. 9 dell'efficacia soggettiva della sentenza nel senso che, nell'ipotesi in cui la pronuncia giudiziale sia resa in confronto di uno dei condebitori solidali o di uno dei concreditori solidali, gli effetti sfavorevoli non operino contro gli altri condebitori o contro gli altri concreditori. Gli stessi, invece, possono giovarsi degli effetti favorevoli della pronuncia, “opponendola” al creditore, salvo che la pronuncia si fondi sulle ragioni personali al condebitore o al concreditore che ha partecipato al giudizio. Peraltro, come si chiarisce in costante giurisprudenza, le regole sancite dalla norma estensiva trovano applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla; se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. 20559/2014; Cass. n. 13458/2013; Cass. n. 12515/2012). Il rapporto, pertanto, è scindibile. A maggior ragione non può revocarsi in dubbio che sia scindibile il rapporto tra debitore principale e fideiussore. La posizione del fideiussore, per come statuita dalla disciplina del codice civile, configura un'obbligazione solidale con quella del debitore principale, che potrebbe finanche non essere a conoscenza della concessione della garanzia personale. Il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore, anche se la sussistenza della sua obbligazione è condizionata dalla validità dell'obbligazione debitoria principale. La peculiare accessorietà della posizione del garante rispetto a quella del debitore principale non implica alcun litisconsorzio in quanto il fideiussore non ha bisogno della partecipazione al giudizio del debitore principale per potere opporre al creditore le eccezioni che spettano proprio al debitore principale. Deve quindi reputarsi errata la tesi per la quale sia necessaria una valida notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di tutte le parti ingiunte affinché possa divenire inoppugnabile il decreto nei confronti di ogni singola parte per mancata opposizione. Invero, l'ingiunto deve proporre tempestiva opposizione, non rilevando in alcun modo il processo notificatorio nei confronti di altri ingiunti in quanto non si tratta di litisconsorzio necessario ed ogni ingiunto è obbligato autonomamente nei confronti del creditore. Questa conclusione vale pure nel caso in cui uno degli ingiunti sia fideiussore. ### sostiene di potere eccepire quale eccezione del debitore l'omessa notifica del D.I., ma invero avrebbe dovuto nel merito (del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) far valere eventuali ragioni di inesistenza del credito del debitore principale o di invalidità/estinzione della fideiussione, rimanendogli preclusa la possibilità di eccepire l'omessa notifica che è eccezione processuale che r.g. n. 10 non gli compete. Quale prima conclusione deve essere dichiarata irrilevante ogni questione in merito alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e per tale ragione è stata dichiarata inammissibile la querela di falso in relazione alle relate formate nel procedimento notificatorio nei confronti del debitore principale”. ### motivazione del Tribunale, supportata dalla costante giurisprudenza di legittimità, non è minimamente scalfita dal motivo di appello, in quanto esso parte da un presupposto assolutamente erroneo, ossia che nel caso in esame si profili un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Condivisibilmente con quanto sostenuto dal Tribunale, invece, solo quando una decisione deve essere emessa nei riguardi di più parti, per ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), la partecipazione necessaria delle stesse alla lite diviene imprescindibile, tanto che il giudice, in assenza di una o più parti, deve fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.). ### solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Né tantomeno può ritenersi che la scelta del creditore di agire contestualmente nei confronti dei debitori solidali faccia assumere alla causa la natura di inscindibilità.
La natura della causa non può dipendere dalla volontà dell'attore, dovendo ricollegarsi esclusivamente al rapporto dedotto in giudizio, che, solo ove sia caratterizzato dalla contitolarità del diritto azionato, dà vita ad una causa inscindibile.
Quanto fin qui detto, appare di maggiore evidenza nell'obbligazione solidale fideiussoria, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
La norma di cui all'art. 1936 c.c. così definisce l'istituto della fideiussione “ È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.” Dunque, l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale; invero, l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche r.g. n. 11 oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione (Cass. Sez. U. 05/02/2008, n. 2655; Cass. 05/12/2011, n. 25934).
In sostanza, carattere fondamentale delle solidarietà passiva è l'autonomia dei rapporti tra condebitori - anche se essi sono fra loro connessi e l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale-, la quale non può non riflettersi nelle rispettive posizioni processuali, che sono e rimangono distinte.
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha precisato, valorizzando il profilo dell'autonomia, che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali acquista efficacia esecutiva nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, efficacia che resta insensibile anche di fronte all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato condebitore solidale (Cass. n. 7881del 2003).
Da ciò ne segue che l'asserita omessa notifica del decreto ingiuntivo al debitore principale e la correlata inefficacia, non può essere posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione da parte del fideiussore, posto che, per l'appunto, dall'autonomia dei rapporti deriva che il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace solo eventualmente nei confronti del debitore principale, senza che il fideiussore ne possa beneficiare.
Per completezza, si osserva che la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno della sua tesi non è pertinente.
Ed invero, la Suprema Corte, con le sentenze n. 20860 del 21/08/2018 e 20313 del 26/07/2019, esaminando la necessità o meno del litisconsorzio processuale necessario in appello (quindi una fattispecie in cui non rientra quella in esame) ha ribadito che di regola l'obbligazione solidale passiva “non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede ###quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito”, specificando che tale regola, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro”.
Ebbene, nel caso in esame, la su delineata piena autonomia dei rapporti, sia pur connessi, esclude in radice un rapporto di subordinazione del rapporto r.g. n. 12 di garanzia rispetto al rapporto principale, sicché l'accertamento della responsabilità del fideiussore non presuppone necessariamente l'accertamento della responsabilità del creditore principale.
Dunque, il creditore ben può agire solo nei confronti del fideiussore, senza dover necessariamente chiamare in giudizio il debitore principale.
Ad abundantiam, si osserva che il vizio di notifica al debitore principale dedotto da ### anche ove fondato, giammai avrebbe potuto condurre all'inesistenza della notifica - considerato che il procedimento di notificazione è stato attuato, sia pure, ad avviso dell'appellante, irregolarmente -, ma piuttosto avrebbe costituito un motivo di nullità, da far valere con l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e non in sede di opposizione all'esecuzione, come pacifico in giurisprudenza (tra le tante, Cass. ordinanza n. 23903/2018, secondo cui: “Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”). ### in via subordinata, ha censurato la sentenza anche per non aver esaminato una serie di eccezioni dal medesimo sollevate in primo grado, che ha riproposto in questa sede, così specificandole: “ 1) l'inesistenza della dichiarazione di esecutorietà del D.I. de quo (rilasciata ai sensi dell'art. 647 c.p.c. sul falso presupposto che fosse stata eseguita la notifica nei confronti degli ingiunti); 2) l'inesistenza del debito indicato nel decreto ingiuntivo n. 2452/2015 (mai oggetto di contraddittorio con il debitore principale); 3) l'estinzione della fideiussione ex art 1955 e ss. (a causa della negligenza per mezzo della quale il creditore non si è attivato nei confronti del debitore in relazione ad entrambi le azioni pre esecutive); 4) l'inesistenza del diritto di credito indicato nel precetto (nei confronti del fideiussore); 5) l'inesistenza del precetto per omessa notifica (assorbente quella alla debitrice correntista); 6) l'inefficacia e/o annullabilità del D.I. del precetto e del pignoramento alla base dell'esecuzione; 7) l' invalidità genetica che interessa la formazione del titolo del procedente; 8) il vizio ab origine dell'esecuzione (cfr. verbale dell'udienza del 09/10/2019) per le ulteriori questioni prospettate al G.E. sulle quali non si è pronunciato”.
Ha evidenziato, in particolare, che “il debitore garantito, per pacifica ammissione del creditore, non deve le somme indicate nell'ingiunzione 2452/2005” e che “non vi è prova di un inadempimento al pagamento dell'ingiunzione n. 2452/2005 da parte del debitore principale ingiunto”. r.g. n. 13 La Corte osserva che sulle eccezioni relative alle asserite omesse notifiche, costituenti l'oggetto del primo motivo di appello, il Tribunale si è pronunciato, con motivazione, che, per quanto sopra detto, la Corte condivide, così come si è pronunciato anche in relazione alle eccezioni attinenti al merito (debenza delle somme ingiunte da parte del debitore principale), avendo il Tribunale osservato, con motivazione assolutamente condivisibile, perché in linea con la costante e pacifica giurisprudenza, “A fronte di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, l'ambito del sindacato del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato: il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3. n. 8928 del 18/04/2006; 28.8.1999 n..9061), ove per difetto del titolo esecutivo si intendono vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3277; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2013, n.3667). Posto che il ### si limita ad affermare l'inesistenza del debito principale senza allegare alcun fatto estintivo o modificativo, ad eccezione della postulata inesistente notifica al debitore primariamente obbligato, né articola in alcun modo la sussistenza dell'asserito beneficio di preventiva escussione del debitore principale che si limita a declamare e che non è un effetto automatico della fideiussione, la domanda deve essere rigettata.” Ebbene, a prescindere della piena condivisibilità di detta motivazione, la Corte fa presente che nessuna censura specifica è stata mossa dall'appellante rispetto ad essa, ossia rispetto al principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione non possono farsi valere questioni attinenti al merito della pretesa creditoria (prima fra tutte la debenza delle somme consacrate come dovute dal titolo esecutivo, a meno che non siano sopravvenute alla formazione del titolo).
Con ulteriore censura, sempre proposta in via subordinata, ### ha contestato la sentenza, per non aver accolto l'eccezione di inesistenza della notifica dell'ingiunzione n. 2452/2005 nei suoi confronti, attribuendo ad esso i segni grafici presenti sull'avviso di ricevimento postale afferente alla RAG ex art. 140 c.p.c. relativa al procedimento monitorio, “senza che si sia proceduto a verificazione della firma disconosciuta e senza che sull'avviso de quo risulti l'indirizzo preciso dell'opponente, ben potendo essere stata recapitato/consegnato il plico ex art. 140 c.p.c. all'omonimo che è residente ###edificio diverso”.
La censura è inammissibile.
La Corte premette che sul punto il Tribunale ha osservato: “In secondo luogo, deve ritenersi che lo stesso ### non abbia presentato domanda volta a sostenere l'omessa notifica nei propri confronti, avendo lo stesso solo paventato che la relata di notifica non provasse l'esecuzione della notifica presso l'indirizzo ### di via ### 1, scala F, lotto 1, interno 4. Nell'atto di citazione si legge: “Le risultanze dell'avviso di r.g. n. 14 ricevimento rendono quanto meno incerto, anzi, escludono, che il luogo in cui l'agente postale ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 cod. proc. sia quello della effettiva ed attuale residenza ubicata alla scala F interno 4 anziché presso la scala D interno 6 dell'omonimo”.
Invero, il tema della validità della notifica all'opponente è stato tardivamente introdotto con la presentazione di querela di falso pure avverso la sottoscrizione a nome di ### attestata dall'agente postale e redatta sulla cartolina di ritiro presso l'ufficio postale della raccomandata di avviso di deposito. Lo stesso ha disconosciuto l'apparente sottoscrizione. Tuttavia, nell'atto di citazione (ed in assenza di precisazione della domanda non essendo state richieste memorie ex art. 183 VI c.p.c.) non vi è alcuna domanda volta a far dichiarare l'inesistenza della notifica al ### in quanto dall'omessa notifica al debitore principale si deduceva la non formazione di un decreto ingiuntivo inoppugnabile in capo al ### Interpretando in senso letterale la domanda attorea si deve ritenere la querela di falso con disconoscimento della sottoscrizione “### Marino” all'atto del ritiro della comunicazione di avvenuto deposito presso l'### inammissibile per mancato collegamento con gli elementi identificativi della domanda”.
Ebbene, la decisione sul punto da parte del Tribunale si è basata su tale motivazione, in quanto solo ad abundantiam (come si desume anche dagli incisi: “questione di nullità della notifica al ### ove si voglia ritenere insita nel corpo della domanda”; “Ove pure si volesse ritenere insita nella domanda attorea l'eccezione di inesistenza della notifica al Barzaghi”) è stata evidenziata l'infondatezza di quanto sostenuto dal ### ossia dell'inesistenza della notifica nei suoi confronti, affermando, in primo luogo, evidentemente sul presupposto che la notifica al ### fosse nulla e non inesistente, “che la generica censura di nullità della notifica doveva essere formulata ex art. 650 c.p.c. e comunque risulterebbe tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (..), posto che “(..) secondo la consolidata giurisprudenza, “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza; cfr anche ordinanza n. 29729/2019, pubblicata il 15 novembre 2019, “ la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione r.g. n. 15 intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell'art 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”. ###à per tardività o incompetenza funzionale della questione di nullità della notifica al ### ove si voglia ritenere insita nel corpo della domanda, comporta la formazione del titolo giudiziale nei confronti del fideiussore”.
Tanto detto, non può che rilevarsi l'inammissibilità dell'appello in parte qua, per l'assorbente motivo che non è stata articolata alcuna specifica censura sulla ragione della decisione, che si ripete è da individuarsi nel non aver ### formulato nell'atto introduttivo espressa domanda di accertamento dell'omessa notifica del titolo esecutivo nei suoi confronti, essendo stati indicati gli ulteriori motivi della decisione ad abundantiam.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
La liquidazione giudiziale dei compensi professionali per gli avvocati sarà basata sui parametri ministeriali medi, disciplinati dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, facendo riferimento allo scaglione da 260.001,00 a € 520.000,00, tenuto conto che, essendo stato il giudizio incardinato al fine di ottenere la caducazione dell'intera procedura e, quindi, anche degli interventi successivi, per la determinazione del valore della causa deve farsi riferimento anche all'importo degli interventi. PER QUESTI MOTIVI La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello proposto da ### - condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### S.p.A. (“CAI”), che liquida in complessivi € 20.119,00, oltre spese forfettarie, IVA e ### - condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di Tom & ### S.r.l., che liquida in complessivi € 20.119,00, oltre spese forfettarie, IVA e ### - nulla sulle spese di lite per gli ulteriori appellati, in quanto non si sono costituiti; - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante, della somma pari al contributo unificato. r.g. n. 16 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 31 ottobre 2024. ### estensore Dott.ssa ###
causa n. 5817/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Dedato Gisella