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Tribunale di Rimini, Sentenza n. 813/2025 del 10-11-2025

... ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, necessaria per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, in data ###; - per dare compiutamente ### al progetto è necessaria l'autorizzazione sismica rilasciata dal Comune di ### tramite l'ente competente ### - lo sportello ### si è espresso in maniera positiva rispetto al progetto evidenziando la necessità che le opere di messa in sicurezza dell'immobile comprendano tutte le componenti strutturali dello stesso. Alla data della missiva - 20.08.2018 -, quindi, l'#### non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione scritta circa il progetto da presentare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Lo stesso ha precisato che “senza precise indicazioni da parte dei committenti non è possibile procedere alla presentazione di alcun progetto di messa in sicurezza dell'immobile e tantomeno l'esecuzione di ulteriori opere oltre quelle già eseguite in quanto fino ad ora tutto è stato finalizzato ai soli procedimenti urgenti per evitare pericoli di crollo delle parti strutturali collassate ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità oltre che alle indagini propedeutiche alla stesura (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. Nr. 3975/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3975/2020 promossa da: ### E ### S.N.C. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ### come da procura alle liti in atti; ATTORE contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. ### e dall'avv. ### come da procura alle liti in atti; ###: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art.  132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009. 
La società ### & ### snc ha convenuto in giudizio ### chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 51.048,14 dallo stesso dovuta in relazione al secondo SAL del 23.04.2019 relativo ai lavori oggetto del contratto di appalto che la società ha stipulato in data ### con ###### e ### quali committenti. 
L'### ha contestato la pretesa attorea, evidenziando come l'### & ### snc non abbia concluso i lavori nel termine contrattualmente previsto e, a fronte dell'inadempimento della società attrice, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di euro 48.651,18 - di cui “1) € 34.079,57 a titolo di penale per quota millesimale (533,47) di spettanza del sig. ### (ottenuta, così come previsto dall'art. 19 del capitolato, moltiplicando 90,00 € giornalieri per 410 giorni di ritardo, ipotizzando una interruzione dei lavori per le festività natalizie di 15 giorni, diviso per 577,62 millesimi, corrispondenti ai proprietari sottoscrittori del contratto di appalto, moltiplicato per 533,47 millesimi facenti capo al #### comprensivi e dei 343,78 millesimi suoi propri e dei 189,69 del condomino moroso ### in luogo del quale il primo si era obbligato nei confronti dell'impresa ### o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa; 2) € 10.361,91 corrispondente alla somma versata e versanda a titolo di ### dal #### per gli anni 2018 (precisamente dieci mesi del 2018 oltre il termine entro cui si sarebbe dovuto riconsegnare il cantiere) e 2019 e divisa a metà con i sigg.ri ### e quindi per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza; 3) € 4.209,70 a titolo di maggiori costi per nolo e gru per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza come sopra determinata, o diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa” - con le conseguenti compensazioni. 
Tanto premesso, occorre procedere alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, esaminando la documentazione acquista al presente giudizio da cui emergono anche circostanze utili a meglio comprendere lo svolgimento della dinamica contrattuale. 
Orbene, con Ordinanza n. 7 del 30.03.2017 - notificata a ########### di ### & C. s.a.s., quali proprietari interessati - il ### di ### a fronte della riscontrata sussistenza di condizioni di pericolo dovute allo stato del fabbricato ubicato a #### 29 - 31, ha ordinato di provvedere con urgenza all'ampliamento della delimitazione dell'area inaccessibile circostante al fabbricato - per evitare che la possibile caduta di materiali potesse causare danni a persone o cose in transito nei sottostanti spazi pubblici - e di disporre nelle suddette aree l'interdizione all'accesso alle persone e ai veicoli.  ### del ### di ### n. 8 del 31.03.2017, emessa in ragione della necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, è stato ordinato a ########### di ### & C. s.a.s. “di intervenire nel fabbricato ubicato a #### 29 - 31 (distinto al ### al F. part. 18) con la massima urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, adottando ogni possibile necessario accorgimento tecnico atto ad evitare improvvisi crolli e ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità finanche la demolizione dell'immobile e la sistemazione dell'area di pertinenza, facendosi assistere da personale tecnico competente; di far predisporre da tecnico competente, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, il progetto di messa in sicurezza e/o demolizione del fabbricato, da trasmettere unitamente alla documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento dei nulla osta / autorizzazioni di legge all'esecuzione dei lavori e, in caso di conservazione dell'immobile, la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 “### per le Costruzioni” e relativa circolare n. 617/2009”. 
Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'Ordinanza sindacale, ########## e ### quale amministratore della ### di ### & C. s.a.s., hanno affidato all'#### l'incarico professionale avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'immobile sito nel centro storico di #### 29-31, distinto al ### di detto Comune fg.24 part. 18, precisando che “La suddetta prestazione professionale si suddivide in due parti:1) valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 con indicazione delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile; 2) progetto esecutivo, dd.l e coordinamento della sicurezza delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile”. 
Con contratto di appalto del 21.06.2017, ###### e ### i c.d. committenti, e ### in qualità di titolare dell'### & ### snc, il c.d. appaltatore, “premesso che i ### hanno stabilito di eseguire i lavori per la messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, del fabbricato sito in ##### 29-31 (distinto in ### al Fg. 24 particella 18); che in seguito a procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'### e ### snc, per il prezzo complessivo di €150.000,00 (…) oltre ### ma comprensivi dei costi per la sicurezza, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta calcolata sull'elenco prezzi presentato dall'impresa; che verranno realizzate differenti fatturazioni in quota parte a tutti i committenti; che i ###ri committenti saranno responsabili in solido per le obbligazioni derivanti dal presente atto”, hanno convenuto e stipulato quanto segue: “### 1 - Oggetto del contratto: I committenti concedono all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M.  14/01/2008, del fabbricato sito in ##### 29-31 (distinto in ### al Fg. 24 particella 18). ### si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto”.  ###. 3, rubricato “### del contratto”, dispone che “### presunto del presente appalto ammonta a € 150.000,00 (…), compresi gli oneri della sicurezza e l'impianto di cantiere al netto dell'I.V.A., sulla base dell'offerta presentata dall'### salva la liquidazione finale, in quanto il contratto è stipulato interamente a misura. ### prezzi allegato tiene conto degli oneri della sicurezza, definiti al netto del ribasso d'asta. ### complessivo dei lavori sarà quello che scaturirà dall'applicazione dei prezzi unitari alle singole categorie di lavoro e quantità delle opere eseguite come da contabilità finale. Per eventuali lavorazioni non previste in contratto, o qualora si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi sulla base del prezziario regionale vigente al momento dell'esecuzione della lavorazione, decurtato del ribasso d'asta, considerato pari al 12%”.  ###. 11 del contratto, rubricato “### utile per l'ultimazione dei lavori” prevede che “Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. ### avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma concordato con i committenti ed alle indicazioni della direzione lavori. Le eventuali sospensioni dei lavori verranno accettate dalla D.L. solo per cause di forza maggiore riguardante le cattive sospensioni atmosferiche. 
In ogni caso l'appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L. con lettera raccomandata i motivi di sospensione con indicati il periodo presunto. La proroga dell'ultimazione dei lavori, verrà concessa nel caso di richiesta di opere supplettive ordinate in corso d'opera”. 
Il ### è stata predisposta la ### di ### al fine di comunicare l'avvio, in data ###, delle opere sinteticamente descritte come “opere relative alla messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza, di cui al DM 14/01/2008. Indagini conoscitive sulle murature e solai”. 
Nella missiva del 20.08.2018, inviata anche ad ### - il quale non ha negato di averla ricevuta - l'#### richiamato l'oggetto dell'incarico allo stesso conferito con lettera di incarico del 15.05.2017, ha rappresentato quanto segue: - terminata la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, lo stesso ha provveduto a redigere il progetto per la messa in sicurezza e recupero del fabbricato indicando due possibilità: una per il recupero completo dell'immobile al fine di accedere ai benefici del bonus sismico e una seconda per la sola messa in sicurezza dell'immobile; - i committenti hanno indicato di voler perseguire la sola messa in sicurezza dell'immobile senza accedere al beneficio del bonus sismico; - i lavori improcrastinabili per la sola messa in sicurezza dell'immobile avrebbero comportato un importo superiore ad euro 150.000,00, stimabile in euro 225.000,00; - in data ### l'Ing. ### ha presentato per conto di ##### e ### al SUE del Comune di ### e all'### competente per i beni paesaggistici presso l'### il progetto di messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in ### via ### 29 - 31, in ottemperanza all'ordinanza sindacale, progetto che ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, necessaria per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, in data ###; - per dare compiutamente ### al progetto è necessaria l'autorizzazione sismica rilasciata dal Comune di ### tramite l'ente competente ### - lo sportello ### si è espresso in maniera positiva rispetto al progetto evidenziando la necessità che le opere di messa in sicurezza dell'immobile comprendano tutte le componenti strutturali dello stesso. 
Alla data della missiva - 20.08.2018 -, quindi, l'#### non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione scritta circa il progetto da presentare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Lo stesso ha precisato che “senza precise indicazioni da parte dei committenti non è possibile procedere alla presentazione di alcun progetto di messa in sicurezza dell'immobile e tantomeno l'esecuzione di ulteriori opere oltre quelle già eseguite in quanto fino ad ora tutto è stato finalizzato ai soli procedimenti urgenti per evitare pericoli di crollo delle parti strutturali collassate ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità oltre che alle indagini propedeutiche alla stesura di un progetto strutturale come richiesto dal DM 14/01/2008 e dalle ### (…)”.
In risposta alla missiva dell'#### con lettera del 22.08.2018 ###### ed ### hanno confermato l'incarico all'#### per la messa in sicurezza dell'immobile dichiarando che “i committenti firmatari in calce chiedono all'#### di procedere con la richiesta all'ente competente ### (ex ###) dell'autorizzazione sismica per la messa in sicurezza dell'immobile secondo il progetto esistente. 
I committenti precisano che, viste le limitate risorse a disposizione saranno disponibili ad attuare solo un primo stralcio del progetto che dovrà prevedere solo ed esclusivamente le opere improrogabili per la messa in sicurezza dell'edificio in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2017.  ###. ### ha comunicato in precedenza ai committenti che, una prima fase del progetto per la sola messa in sicurezza, comporterebbe una spesa di €225.000 di cui €87.000 sono già stati spesi. 
Relativamente a questa prima fase del progetto, i committenti chiedono all'#### di a) informare dettagliatamente i committenti riguardo alle opere già svolte dalla ### e relativi importi b) per le opere che restano da svolgere (previa autorizzazione sismica), isolare quelle strettamente necessarie ed improrogabili per ottemperare all'ordinanza sindacale suddetta, e presentare committenti le ipotesi di spesa e le tempistiche relative Con tale richiesta i committenti si augurano che la cifra totale per le sole opere improrogabili ascrivibile alla prima fase del progetto unitario ammonta ad un importo inferiore ai €225.000 già stimati e che l'immobile possa essere messo in sicurezza nel minor tempo possibile”. 
Dal tenore della lettera sottoscritta anche da ### emerge che, alla data del 22.08.2018, le opere strettamente necessarie ed improrogabili per la messa in sicurezza dell'immobile in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza sindacale non erano state integralmente eseguite. 
Con missiva del 01.04.2019, l'Ing. ### ha comunicato ai proprietari dell'immobile sito in ### via ### 29 - 31 (tra i quali figura l'odierno convenuto) lo stato dei lavori e l'attuazione delle opere previste nella ### n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica ###2018/4048 DEL 2.11.2018. 
Nella predetta missiva si legge che le opere eseguite dall'### previste nelle autorizzazioni di cui alla ### n. 33/2017 del 23.06.2017 e ### n. 15/2018 del 30.03.2018 sono: “1)rimozione delle parti strutturali collassate della copertura e rimozione degli elementi aggettanti nonché delle porzioni murarie inidonee e deteriorate; 2)rimozione delle controsoffittature collassate; 3)asportazione degli intonaci in tutte le unità immobiliari tranne che sulle U.I. nn. 12-4 del piano terra e sui locali di servizio di tutte le proprietà posti al piano seminterrato; 4)ricucitura delle lesioni sulle murature riportate al vivo di cui al punto 3) tramite la tecnica del cuciscuci; 5)rifacimento del solaio di copertura con relativi corpi aggettanti come da progetto autorizzato con S.C.I.A. n. 15/2018 e ### n. 6/18 del 10.05.2018; 6)asportazione dei frammenti lapidei deteriorati facenti parte delle murature esterne e degli elementi decorativi in facciata, nonché fissaggio delle parti lapidee delle murature in evidente stato di degrado”. 
Nella stessa missiva, inoltre, è indicato che “### da eseguire lavorazioni, come da Vs. lettera del 21/08/2018 e nota del 9/9/2018, relative alla messa in sicurezza dell'immobile quali: 1) le riprese tramite cuci e scuci delle pareti esterne; 2) la sostituzione dei solai di soffittature assolutamente non agibili; 3) il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà; tutte opere facenti parte delle prime lavorazioni propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile in questione”.  ###. ### dato atto che “In maniera verbale alcuni comproprietari hanno indicato al sottoscritto che la prima fase dei lavori dovesse concludersi con le opere eseguite fino alla data odierna e sopra riportate e non con il portare a compimento tutte quelle di cui alle lettere e comunicazioni suddette”, ha chiesto a tutti i proprietari e committenti di comunicare allo stesso, in qualità di direttore dei lavori, “la decisione di interrompere i lavori di cui alle sopracitate autorizzazioni così come realizzati alla data del 31/03/2019”. 
Con sottoscrizione apposta in calce alla missiva, è stata confermata - anche da ### non avendo quest'ultimo negato la circostanza - la decisione di interrompere i lavori al 31.03.2019. 
E' per volontà dei committenti, quindi, che sono stati interrotti i lavori previsti nella ### n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica ###2018/4048 del 2.11.2018, necessari alla realizzazione di alcune opere propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile. 
Alla luce delle circostanze risultanti dalla documentazione di causa - mai contestate dall'odierno convenuto (limitatosi ad evidenziare la riferibilità di alcuni documenti al rapporto tra i committenti e l'#### il quale non ha disconosciuto la sottoscrizione dallo stesso apposta sui documenti versati in atti - non risulta imputabile alla società ### & ### snc alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto il ###.
Sui tempi di realizzazione delle opere, infatti, ha inciso la condotta dei committenti e comproprietari dell'immobile ed anche, quindi, quella dell'odierno convenuto che, ora, non può dolersi del mancato rispetto del termine di 210 giorni contrattualmente previsto. 
Ne deriva che nessun inadempimento può essere addebitato all'### & ### snc che, quindi, non può essere chiamata a rispondere dei pregiudizi asseritamente subiti dall'odierno convenuto a causa del presunto ritardo nella conclusione dei lavori. 
Quanto alla lamentata inottemperanza alla richiesta dell'### di ripristinare la volta del piano interrato, “crollata durante l'esecuzione dei lavori ai piani superiori (verosimilmente a causa della loro mancata preventiva puntellatura)”, l'odierno convenuto non ha fornito alcuna prova dell'imputabilità del crollo della volta alla società attrice e neppure della specifica inclusione del ripristino di tale volta tra le obbligazioni dedotte in contratto in cui l'oggetto dell'appalto è genericamente descritto come “messa in sicurezza” dell'immobile. Al contrario, dalla missiva dell'#### del 01.04.2019 - e sottoscritta dall'### - emerge come non fosse stato ancora definito quale intervento realizzare sulla volta del piano interrato - atteso che doveva ancora essere eseguito “il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà” - intervento che, poi, non è stato eseguito avendo i committenti interrotto i lavori così come realizzati al 31.03.2019. 
Da ultimo, non risultano meritevoli di accoglimento le domande con cui l'### ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino/ sostituzione in termini di funzionalità e corretto funzionamento (con spese a carico dell'### delle imposte e serramenti originari delle unità immobiliari di proprietà dell'### con conseguente accertamento e declaratoria del relativo obbligo di fare, da imporsi alla ### in favore dell'### o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti al relativo ripristino, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino / sostituzione (con spese a carico dell'### delle porte interne originarie degli appartamenti del ### smaltite senza sua autorizzazione o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti alla relativa sostituzione, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### a rientrare in possesso delle chiavi del fabbricato e degli appartamenti di sua proprietà e conseguentemente condannare l'### alla restituzione e consegna delle chiavi che l'attrice trattiene indebitamente”.  ### convenuto, infatti, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate a fondamento delle predette domande, ossia il rifiuto della società attrice a riconsegnare le chiavi degli appartamenti dell'### lo smaltimento, non autorizzato, delle porte interne degli appartamenti, la rovina, cattiva conservazione e mal riposizionamento delle persiane originarie degli infissi esterni, smontate quando ancora erano in stato di buon funzionamento ed utilizzabilità. 
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dalla società ### & ### snc, ### deve essere condannato al pagamento della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 4.500,00 indicata nella nota spese di parte attrice, in quanto inferiore a quella derivante dall'applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio alla luce del valore della controversia. 
Va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta dell'### la mala fede o colpa grave necessarie per la richiesta pronuncia, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.  3975/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore della società ### & ### snc della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo; - rigetta le domande riconvenzionali proposte da ### - condanna ### al pagamento in favore della società ### & ### snc delle spese di lite che si liquidano nell'importo di euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale e nell'importo di euro 286,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e ### come per legge; - rigetta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla società ### & ### snc. 
Manda alla ### per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza. 
Rimini, 10 novembre 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 3975/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Bertozzi - Bonetti

M
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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3596/2025 del 15-07-2025

... tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione dei preliminari e a risarcire il danno subito dagli attori per effetto dell'invalidità contrattuale. Il convenuto ### va quindi condannato a restituire al sig. ### e alla sig.ra ### la somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente ricevuta in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 7.000,00 furono corrisposti dai promittenti acquirenti titolo di caparra (documento prodotto dagli attori n.2) e i restanti € 16.000,00 a titolo di acconto prezzo (documenti prodotti dagli attori nn. 5,6,7,8,9,10). ### va altresì condannato a restituire al sig. ### la somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente versata dall'attore in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 10.000,00 furono corrisposti a titolo di caparra (documento prodotto dall'attore n. 4); ulteriori € 32.000,00 furono successivamente corrisposti mediante assegni circolati in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. (documenti prodotti nn. 11, 14, 16). I suddetti obblighi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. ### Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7056/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### ATTORI contro Avv. ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e #### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###) ###'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.  #### Gli attori ### e ### riferivano che in data ### avevano sottoscritto preliminare di compravendita con il quale la società A.B. ### s.r.l., aveva promesso di vendere un appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto, sito in ### via ### n. 31-33, per il prezzo complessivo di euro 150.000,00; riferivano che in seno al preliminare la società promittente venditrice aveva dichiarato di avere acquistato gli immobili con atto rogato dal ### il ### e di averne piena proprietà e disponibilità; deducevano di aver versato caparra confirmatoria di euro 7.000,00 a mezzo di assegno postale non trasferibile intestato a ### padre della rappresentante legale ### e che il termine essenziale per la stipula del definitivo era stato fissato al febbraio 2017; ### riferiva poi che il ### aveva sottoscritto altro preliminare di compravendita con il quale la società convenuta aveva promesso di vendere un altro appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto siti nel medesimo complesso, per il prezzo complessivo di euro 90.000,00, deducendo che il contratto conteneva le medesime dichiarazioni e che era stata versata caparra confirmatoria di euro 10.000,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a ### con termine per la stipula del contratto definitivo al febbraio 2017. Gli attori esponevano che la sottoscrizione dei contratti preliminari era seguita a numerosi sopralluoghi e connesse trattative, intavolate con il sig. ### incaricato dalla figlia ### a coordinare le maestranze nel cantiere ed a intrattenere i rapporti commerciali con le persone interessate ad acquistare gli immobili; aggiungevano che i preliminari e le allegate planimetrie, muniti del timbro della società e della sovrastante apparente sottoscrizione di ### erano fatti firmare dal sig. ### ai promissari acquirenti nel cantiere di via ### Gli attori riferivano che, successivamente alla sottoscrizione dei preliminari, fra il 2016 e il 2017, su richiesta della A.B. ### s.r.l. avevano corrisposto ulteriori somme a titolo di acconto; in particolare, per il preliminare del 9.5.2016, avevano versato euro 16.000,00 e, per il preliminare del 16.5.2016, era stata versata la somma di euro 50.000,00, specificando che i pagamenti erano effettuati tramite assegni e vaglia postali intestati a ### o a dipendenti e fornitori della società promittente venditrice e che in definitiva, per il primo preliminare era stato corrisposto l'importo complessivo di euro 23.000,00 e per il secondo preliminare, l'importo complessivo di euro 60.000,00. 
Precisando che ### era il padre sia di ### legale rappresentante della società al momento della stipula dei preliminari, sia di ### succeduto alla sorella nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società a far data del 14.6.2016, riferivano che in data ###, in compagnia delle figlie e del tecnico di fiducia, architetto ### si erano recati in cantiere per verificare lo stato dei lavori ed avevano notato che all'interno dell'appartamento oggetto del preliminare del 16.5.2016, si trovava tale ### che dichiarava di essere proprietario dell'unità immobiliare per averla acquistata; deducevano dunque di aver contattato ### che si era giustificato dicendo di essere stato costretto a intestare ad altri soggetti le unità immobiliari oggetto dei due preliminari e che, effettuate le visure catastali e immobiliari, avevano appreso che, alla data di stipula dei preliminari, la società promittente venditrice non era proprietaria esclusiva delle unità immobiliari, bensì solo per i 6/12 indivisi, i restanti appartenendo al sig. ### riferivano altresì di aver dunque appreso che dopo la sottoscrizione dei preliminari, i medesimi immobili erano stati promessi in vendita a terzi con preliminari di vendita appositamente trascritti e che l'immobile oggetto del secondo preliminare era stato già trasferito a terzi; riferivano ancora di aver appreso che nel corso dei pagamenti era stato concesso e trascritto un sequestro conservativo per euro 250.000,00 sugli immobili oggetto dei preliminari, circostanza dolosamente taciuta; riferivano di aver dunque proposto querela e ricorso per sequestro conservativo nei confronti di ##### e di A.B. ### s.r.l. , concesso inaudita altera parte fino alla concorrenza di euro 120.000,00 nei soli confronti di A.B. ### s.r.l. ed esteso poi nei confronti di tutte le parti convenute con ordinanza del 17.2.2020 del Tribunale di ### deducevano che il Giudice della cautela: 1. aveva ritenuto sussistenti gli estremi del reato di truffa; 2. aveva ritenuto che il dominus effettivo di A.B. ### s.r.l. fosse ### 3. 
Aveva ritenuto che ### sebbene non avesse sottoscritto i due preliminari di vendita, fosse a conoscenza del rapporto contrattuale, avendo preso parte a un incontro avvenuto in cantiere in cui erano state affrontate tematiche di carattere tecnico relative alla ristrutturazione degli immobili; 4. 
Aveva ritenuto che ### succeduto alla sorella nella carica di amministratore della società, fosse consapevole della circostanza che gli immobili erano stati promessi in vendita ai ricorrenti, avendo partecipato ad almeno due o tre incontri tra l'autunno del 2017 e i primi mesi del 2017 avvenuti con l'ingegnere D'### promettendo in vendita a terzi gli stessi beni; 5. Aveva ritenuto che A.B.  ### s.r.l. dovesse rispondere in via contrattuale della invalidità dei due preliminari (annullabilità in quanto frutto di dolo, ovvero nullità per mancanza di accordo con la società che li ha sottoscritti), essendo alla stessa imputabili sotto il profilo civilistico, le condotte realizzate dai suoi rappresentanti. 
Gli attori riferivano che l'ordinanza cautelare era stata confermata dal Tribunale adito in sede di reclamo e, pertanto, chiedevano: accertarsi la responsabilità di #### e ### per gli illeciti precontrattuali ed extracontrattuali perpetrati, nonché dichiararsi la nullità dei due preliminari stipulati con A.B. ### s.r.l. che non li aveva validamente sottoscritti e dunque per assenza di accordo, ovvero annullarsi i contratti per dolo; in subordine, chiedevano risolversi i contratti per grave inadempimento; chiedevano, pertanto, condannarsi #### e ### alla restituzione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, dagli stessi patiti, con rivalutazione e maggiorazione degli interessi delle somme a essi spettanti e con vittoria di spese e compensi. 
Si costituivano #### e ### A.B. ### s.r.l., era dichiarata fallita in data ### e il ### rimaneva contumace.  ### si costituiva deducendo di non essere mai venuta a conoscenza dei preliminari oggetto di causa, sottoscritti dal padre ### personalmente e in nome proprio, che solo con lui erano state intrattenute le trattative e che solo a lui erano intestati i pagamenti; aggiungeva di non aver mai conferito alcun incarico al padre, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di pagamento agli attori e di non aver consegnato al padre il timbro della società o altra documentazione. Contestando poi le risultanze istruttorie della fase cautelare, deduceva di essere stata presente in cantiere solo a partire dal mese di ottobre 2017, quando si era trasferita in uno degli immobili ivi realizzati, riferendo che all'epoca dei fatti era impegnata altrove per la pratica forense e per il corso di preparazione agli esami presso la scuola forense, nonché, successivamente, per gli incombenti relativi alla preparazione del matrimonio celebrato il ###; deducendo pertanto di essere rimasta all'oscuro del presunto operato del padre, contestava di essere venuta meno ai propri doveri di vigilanza, attesa l'assenza di trascrizione dei preliminari nei pubblici registri, l'assenza di qualsivoglia pagamento o titolo ad essa indirizzato e l'assenza di contatto con gli attori; rilevando altresì la breve durata del proprio incarico di amministratore (dal 14.1.2016 al 14.9.2016) ed evidenziando che l'unico preliminare da essa effettivamente sottoscritto e conosciuto, nella qualità di legale rappresentante della A.B. ### s.r.l., era stato redatto innanzi a un notaio e trascritto nei registri immobiliari, allegava il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c. che avevano sottoscritto i preliminari in presenza del solo ### senza preoccuparsi di contattare il legale rappresentante della società promittente venditrice e corrispondendo al medesimo gli importi, effettuando per la prima volta una visura degli immobili solamente nel maggio 2018, nonostante fossero assistiti da due tecnici, #### ed #### D'### Contestando le richieste risarcitorie, rilevava che le fatture allegate dagli attori non avessero valore fiscale, evidenziando la singolarità della medesima data (13.5.2018), successiva di ben due anni alla stipula dei preliminari ed eccepiva l'assenza di prova del danno non patrimoniale. 
Chiedeva dunque il rigetto delle domande, accertarsi la propria totale estraneità ed assenza di responsabilità; in subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto e con vittoria di spese e compensi.  ### si costituiva, deducendo di non essere mai venuto a conoscenza dei preliminari, precisando di essere stato nominato amministratore di A.B. ### s.r.l. il ###, quindi in epoca successiva rispetto alla stipula dei predetti contratti, peraltro mai trascritti. Precisando che all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne e frequentava la V classe del ### G. Verga di ### deduceva di non essere stato presente in cantiere e di non aver partecipato ai sopralluoghi effettuati dal sig. ### rilevando poi che i pagamenti erano stati effettuati o intestati in favore di ### o di soggetti terzi, estranei ad A.B. ### s.r.l., e che, non essendo a conoscenza dei preliminari, aveva legittimamente promesso in vendita la quota indivisa degli immobili di proprietà di ### con scrittura autenticata e regolarmente trascritta l'11.4.2017. 
Allegava il concorso di colpa dei coniugi ### e ### e contestando la quantificazione delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale, chiedeva quindi accertarsi l'assenza di propria responsabilità e, in subordine, accertarsi il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
Si costituiva ### eccependo in via preliminare l'inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669-novies c.p.c., comunicato il ###, laddove il giudizio di merito era stato incardinato con atto la cui notifica si era perfezionata nei propri confronti il ###; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle domande, molteplici, tra loro in contraddizione e fondate su diversi presupposti; eccepiva il difetto di legittimazione attiva di ### che non aveva sottoscritto il preliminare del 16.5.2016, nonché il difetto di legittimazione attiva di ### che, pur sottoscrittore del detto contratto, non aveva materialmente corrisposto le somme di denaro, che gli erano state prestate dal fratello, come da esso dichiarato in seno alla querela. Rilevando che i contratti preliminari, quand'anche validi, erano risolti di diritto ex art. 1457 cc per scadenza del termine essenziale, deduceva infatti che alla scadenza del termine del febbraio 2017, gli attori non si erano presentati per la stipula del definitivo, adducendo varie giustificazioni. Riferiva, ancora, che il sig. ### gli aveva rilasciato procura speciale a vendere la quota indivisa di proprietà degli immobili e che in forza di tale procura aveva stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2020, assumendo l'obbligazione per conto di ### srl in relazione alla restante metà indivisa, ma precisando di aver sottoscritto e di aver agito per sé e in proprio; ### infine, contestava le somme richieste dagli attori, rilevando che dalla somma di euro 83.000,00 doveva essere scomputata quella di euro 20.000,00 corrisposta in contanti, non essendovi prova di collegamento con i contratti preliminari, nonché la somma di euro 17.200,00, corrisposta a mezzo di assegni intestati a soggetti terzi estranei al giudizio e piuttosto incaricati dagli attori. 
Chiedeva, pertanto, dunque dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree, la nullità dell'atto di citazione, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il rigetto di ogni domanda; in subordine chiedeva ridursi il risarcimento richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 9.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. 
Deve preliminarmente dichiararsi l'efficacia del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di ### - V sezione civile con ordinanza del 17.2.2020. In particolare, il provvedimento cautelare è stato comunicato il ### e il giudizio di merito è stato validamente instaurato il ###, giorno in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale ha poi eseguito la notifica a mezzo del servizio postale. Occorre infatti richiamare il disposto dell'art. 149, comma 3, c.p.c., il quale prevede che, quando eseguita a mezzo del servizio postale, “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”. 
In considerazione, dunque, della sospensione dei termini processuali civili disposta dal legislatore dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per via dell'emergenza sanitaria da ###19 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), il giudizio di merito risulta essere stato introdotto entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 669-octies c.p.c In via ulteriormente preliminare, va osservato che parte attrice non ha svolto domande nei confronti del ### srl, sebbene sia stato notificato l'atto di citazione, sicchè non va adottata alcuna pronunzia di eventuale improcedibilità. 
Deve altresì disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio. 
Diversamente d quanto affermato dal convenuto ### le domande formulate dagli attori sono sufficientemente determinate, sia con riferimento al petitum, sia con riferimento alla causa poetendi. Gli attori hanno formulato molteplici domande, ma tutte fondate sui medesimi presupposti in fatto, allegati con sufficiente precisione. Neppure può ritenersi che le domande siano tra loro contraddittorie, in quanto vengono formulate in via principale le domande volte a far valere l'invalidità dei due preliminari oggetto del giudizio e le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie; solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui venga riconosciuta la validità dei contratti, vengono formulate la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e le conseguenti domande restitutorie risarcitorie. 
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### egli, infatti agisce facendo valere diritti di cui afferma essere titolare per avere stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2016 e per aver corrisposto le somme di cui in domanda a titolo di caparra e di acconto prezzo in esecuzione di quei contratti. Nessun rilievo ha la circostanza che quelle somme gli siano state girate dal fratello, per conto del quale agiva; trattasi infatti di evento che può al più rilevare nei rapporti interni tra i due. 
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### va osservato che in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, ella ha precisato di non aver avanzato domande in relazione al preliminare del 16.5.2020. 
Passando all'esame del merito delle domande, va innanzitutto esaminata la sorte dei due contratti preliminari oggetto del presente procedimento. Orbene, dall'esame dei documenti allegati dagli attori emerge con evidenza che i contratti sono stati stipulati, nella qualità di promittente venditrice, da A.B.  ### s.r.l., tramite il legale rappresentante ### Entrambi i contratti, infatti, indicano esplicitamente quest'ultima, nella qualità di rappresentante legale della società quale parte contrattuale promittente acquirente; è pertanto destituita di ogni fondamento la tesi delle parti convenute secondo cui i contratti sarebbero stati stipulati in nome proprio da ### soggetto del quale il contratto non contiene alcun riferimento. È inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 1478 c.c., che disciplina l'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui un soggetto vende o promette in vendita a nome proprio un bene appartenente a un soggetto terzo. ### infatti non è il soggetto che ha stipulato i preliminari e non ha promesso di vendere a nome proprio beni appartenenti a un terzo soggetto (la quota indivisa di proprietà della A.B. ### s.r.l.). 
I contratti in questione, vanno ritenuti nulli, essendo emersa la falsità della firma di ### apposta in calce ai due preliminari di vendita; tale circostanza è emersa nel corso del procedimento cautelare ante causam per via del disconoscimento della sottoscrizione da parte della sig.ra ### I due contratti sono dunque nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per assenza del consenso della parte promissaria venditrice, elemento essenziale del contratto. 
Quanto alle conseguenze restitutorie e risarcitorie della predetta nullità, va esaminata separatamente la posizione delle parti convenute, distinguendo la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e ### La natura precontrattuale della responsabilità di ### va affermata alla luce del ruolo rivestito nel corso delle trattative che hanno preceduto la stipula dei due preliminari; che egli abbia intavolato le trattative con gli odierni attori è circostanza pacifica, neppure contestata dalle parti convenute. È altresì pacifico, perché non contestato, che egli abbia indotto gli attori a stipulare i contratti, poi rivelatisi nulli per la falsità della firma in calce a essi apposta. Trova quindi applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c., che costituisce specificazione del generale principio di cui all'art.  1337 c.c. e che sancisce la responsabilità precontrattuale della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte. 
Tuttavia, va precisato che presupposto per l'operatività della responsabilità è non solo la conoscenza o conoscibilità della causa di invalidità di una parte, ma anche l'assenza di colpa dell'altra parte per averla ignorata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c., mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass., Sez. III, sent.  dell'8.7.2010, n. 16149). Orbene, nel caso di specie non può configurarsi alcun profilo di colpa nella condotta dei promittenti acquirenti, i quali hanno ragionevolmente confidato sulla validità dei contratti conclusi con ### Tale convinzione derivava ragionevolmente da plurimi elementi: lo strettissimo legame familiare intercorrente tra ### e ### (padre e figlia), il carattere familiare della compagine sociale (nel 2016 ### era socia al 95%, mentre il restante 5 % era in possesso di ### madre di ### e moglie di ###. Inoltre, appare ragionevole l'affidamento degli odierni attori sulla veridicità della firma in considerazione del fatto che ### era e appariva all'esterno il dominus effettivo della A.B.  ### s.r.l., come dimostrato nell'odierno giudizio dalle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi #### D'###### e ### Essi hanno riferito che il responsabile del cantiere volto alla ristrutturazione degli immobili era proprio ### sempre presente in cantiere, di cui aveva le chiavi e soggetto che impartiva gli ordini ai dipendenti, ovvero persona a cui i promittenti acquirenti, insieme ai tecnici di fiducia, materialmente si rivolgevano per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e concordare eventuali modifiche nella ristrutturazione delle unità immobiliari. 
In considerazione di tutti i suesposti elementi, i coniugi ### e ### non avevano ragione di dubitare della buona fede del sig. ### e della veridicità della firma -apparentemente di ### che era apposta in calce ai preliminari che lo stesso presentava a loro per la sottoscrizione. 
In conclusione, la nullità dei contratti, ben nota a ### unitamente all'assenza di qualsivoglia profilo di colpa in capo agli attori, fondano la responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. del primo, tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione dei preliminari e a risarcire il danno subito dagli attori per effetto dell'invalidità contrattuale. 
Il convenuto ### va quindi condannato a restituire al sig. ### e alla sig.ra ### la somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente ricevuta in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 7.000,00 furono corrisposti dai promittenti acquirenti titolo di caparra (documento prodotto dagli attori n.2) e i restanti € 16.000,00 a titolo di acconto prezzo (documenti prodotti dagli attori nn. 5,6,7,8,9,10).  ### va altresì condannato a restituire al sig. ### la somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente versata dall'attore in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 10.000,00 furono corrisposti a titolo di caparra (documento prodotto dall'attore n. 4); ulteriori € 32.000,00 furono successivamente corrisposti mediante assegni circolati in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. (documenti prodotti nn. 11, 14, 16). 
I suddetti obblighi restitutori, trattandosi di debiti di valuta, non sono soggetti a rivalutazione monetaria. 
Le ulteriori somme chieste dall'attore non risultano documentalmente provate. Né può a tal fine farsi riferimento alla ricevuta di pagamento a firma del sig. ### (documento n. 12), atteso che in essa vengono indicate diverse somme, nessuna delle quali trova riscontro con le somme degli assegni circolari prodotti da parte attrice. Per alcune di tali somme vengono altresì indicate le date di pagamento, anch'esse prive di riscontro con le date dei pagamenti documentalmente provati. Detta ricevuta di pagamento non può dunque essere utilizzata a fini probatori, in quanto il suo contenuto è incoerente, non trovando riscontro con le allegazioni di parte attrice e con i documenti da quest'ultima prodotti in giudizio. 
Invece, quanto alla somma di € 17.200,00 corrisposta a mezzo di assegni in favore di soggetti diversi dal sig. ### (doc. n. 11), appare inverosimile la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui si tratterebbe di soggetti che lavoravano saltuariamente nel cantiere su incarico dei sig.ri ### e ### Infatti, tra i beneficiari delle somme, tutte corrisposte lo stesso giorno (il ###), vi è anche il sig. ### il quale, sentito come testimone, ha affermato di conoscere il sig. ### per motivi di lavoro e che saltuariamente lavorava nel cantiere per dare un aiuto; è dunque verosimile che anche gli altri beneficiari dei pagamenti, fossero creditori di ### per motivi di lavoro o perché fornitori della società dallo stesso di fatto amministrata.  ### va infine condannato a risarcire i danni patrimoniali ingiustamente sofferti dal sig.  ### allegati e provati per una somma di € 11.652,00, corrisposta o comunque dovuta all'ingegnere D'### (fattura di pagamento, doc. n. 29, per “competenze tecniche per direzione dei lavori architettonica delle unità immobiliari site in ### via ### n. 31-33-35, con accesso delle stesse unità da via ### Redazione di eventuali planimetrie in variante, assistenza alla scelta definitiva di tutte le opere, pavimentazione, climatizzatori, tinteggiatura, etc. Con l'obbligo di eseguire visite in cantiere almeno una volta a settimana nelle lavorazioni normali, e di più volte nel caso di lavorazioni importanti (piazzamento porte, realizzazione aperture, etc.), compreso l'obbligo dello scrivente di interfacciarsi con l'impresa esecutrice per la scelta dei materiali e delle opere da realizzare, anche in mancanza del committente. Prezzo soltanto delle opere da realizzare €90.000,00”). 
La fattura prodotta in giudizio costituisce idonea prova del danno patito dall'attore, in quanto, seppure non integri dimostrazione dell'effettivo pagamento, attesta l'esistenza di un debito, ovvero dell'obbligo di pagamento dell'attore nei confronti del professionista. Non rileva che la fattura sia stata emessa solo il ###, a distanza di due anni dalla stipulazione dei contratti preliminari, in quanto le prestazioni cui si è obbligato l'### D'### per loro natura erano effettuate nel tempo, durante l'esecuzione dei lavori sulle unità immobiliari; è dunque verosimile che la fattura sia stata emessa in epoca successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori, peraltro pochi mesi dopo che gli attori scoprivano gli illeciti perpetrati in loro danno nel corso della vicenda contrattuale de quo. 
Nessun danno patrimoniale risulta provato da ### Infine, va rigettata la domanda con cui gli attori chiedono che il sig. ### venga condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo rimasta meramente labiale l'affermazione di aver patito un pregiudizio quantificabile in € 40.000,00. 
Le domande formulate nei confronti di ### e ### sono anch'esse in parte fondate nei termini che si dirà. 
Vanno richiamati alcuni dati di fatto acquisiti e pacifici, quali punti di partenza per la valutazione di tutta la vicenda: A.B. ### s.r.l. è una società a compagine sociale familiare, atteso che ### è socia al 95% mentre il restante 5% è in possesso di ### (madre dei fratelli ### e moglie di ###; ### è stata altresì amministratore unico e legale rappresentante dal 14.1.2016 al 14.9.2016, mesi durante i quali vennero sottoscritti i preliminari di compravendita (maggio 2016); ### è diventato legale rappresentante della società nel mese di settembre ed è colui che, nella veste di legale rappresentante della società, ha trasferito a terzi i beni immobili già promessi in vendita agli attori, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, misura poi effettivamente concessa nella misura di € 250.000,00; ### padre degli altri due convenuti, è colui che di fatto gestiva integralmente la società, intrattenendo i rapporti con gli operai, con i terzi, incassando somme, etc.. 
I convenuti ### e ### non potevano non sapere che il padre, ### era colui che gestiva di fatto l'attività della società. La costante presenza nel cantiere del sig. ### che si comportava come colui che ne era responsabile, aprendolo ai terzi, impartendo ordini alle maestranze e intrattenendo le trattative con i terzi interessati all'acquisto degli immobili, è un dato che porta inequivocabilmente a ritenere che gli amministratori (### e, successivamente, ### avevano conferito al padre nei fatti una delega in bianco, ingiustificatamente ampia e contrastante con il ruolo da essi assunto. 
Le risultanze istruttorie hanno altresì confermato la presenza di ### e di ### in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati dai sig.ri ### e ### dopo la stipulazione dei preliminari. Essi, dunque, non potevano non sapere che i beni immobili fossero già stati promessi in vendita. 
In particolare, la presenza in cantiere di ### è confermata dalla testimonianza resa dal teste ### che nel 2016 era il tecnico di fiducia dei coniugi ### e ### in forza di un incarico professionale da essi ricevuto. Egli affermava di essersi recato in quanto tale più volte in cantiere e che in occasione di un sopralluogo ### aveva accanto una ragazza, più giovane di lui e di cui non ricordava il nome e il cognome, e che tuttavia riconosceva nella foto che ritraeva ### Il teste aggiungeva che nel corso di quell'incontro la ragazza aveva dato indicazioni su come arredare o completare l'immobile. 
La presenza nel cantiere di ### è emersa altresì dalla testimonianza di ### suocera del fratello di ### la quale dichiarava che, in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel giugno 2016, il sig. ### le presentava la figlia ### la quale commentava le modifiche proposte, affermando che erano realizzabili, seppur affidandosi al giudizio del padre, precisando di non essere un tecnico. 
Quanto emerso dalle prove testimoniali non risulta smentito dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi (in particolare, #### e ###; infatti, seppure essi abbiano dichiarato di non aver mai visto ### incontrare gli attori o di non aver mai visto la stessa far visionare appartamenti a terzi, ciò può spiegarsi in ragione del fatto che ella si recava in cantiere rare volte, come anche confermato dalla teste ### (la quale dichiarava “### veniva pochissimo”); è quindi verosimile che in quelle poche occasioni in cui ### presenziava agli incontri con gli attori non fossero presenti i testimoni che hanno riferito di non averla vista parlare con gli acquirenti. Né infine la presenza di una donna in cantiere può ricondursi solo all'architetto ### che, escussa come teste, ha dichiarato di non conoscere gli attori ed ha precisato di non aver mai parlato con gli acquirenti, precisando che prima di porre in vendita gli immobili, sarebbe stato necessario presentare al Comune una richiesta di variante. 
Le risultanze istruttorie hanno infine confermato che ### assunta la carica di rappresentante legale, era più volte presente in cantiere e incontrava i coniugi ### e ### il loro tecnico di fiducia e in un'occasione anche il sig. ### amico dell'attore ### Il teste ### D'### tecnico di fiducia degli attori subentrato al geometra ### dopo l'estate del 2016, riferiva che nel settembre 2016, in occasione di un sopralluogo in cantiere, il sig. ### gli aveva presentato il figlio ### che aveva partecipato alle conversazioni inerenti lo stato di avanzamento dei lavori; ha inoltre aggiunto che successivamente, fino ai primi mesi del 2017, aveva incontrato ### in altre occasioni, e che quest'ultimo assisteva sempre accanto al padre alle conversazioni aventi carattere tecnico, inerenti il capitolato lavori, ovvero l'umidità di risalita e i modi possibili per frenarla. 
Il teste ### ha dichiarato di aver conosciuto ### in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel periodo di ### 2018; ha riferito che era stato ### a presentargli il figlio e che in quell'occasione, ### e ### avevano intrattenuto una conversazione di carattere tecnico e ### era rimasto all'interno dell'automobile, precisando tuttavia che la conversazione era avvenuta a pochissima distanza dall'autovettura. Anche se il testimone si è espresso in termini dubitativi in ordine alla circostanza che ### stesse ascoltando la conversazione, le dichiarazioni provano la presenza del convenuto in cantiere durante un incontro tra il padre ### e i promissari acquirenti. 
In conclusione, raggiunta la prova che i due convenuti erano presenti in cantiere in occasione di alcuni incontri tra ### e gli attori, incontri durante i quali peraltro venivano affrontate tematiche di carattere tecnico riguardanti la ristrutturazione degli immobili promessi in vendita, si può ragionevolmente affermare che ### e ### fossero a conoscenza - ovvero erano nelle condizioni di conoscere e, in qualità del ruolo ricoperto avrebbero dovuto conoscere, informarsi e sapere - che gli immobili erano già stati promessi in vendita. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata la responsabilità dei convenuti per i danni patiti dagli odierni attori per effetto della nullità dei contratti preliminari di che trattasi responsabilità che va ricondotta a quella extracontrattuale, riconducibile al disposto di cui all'art. 2476, comma 6, Ai sensi dell'art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; il comma sesto del medesimo articolo stabilisce che: “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”; il comportamento doloso o colposo dell'amministratore che rileva nella detta fattispecie non può che essere quello inerente il ruolo ricoperto; può poi essere ritenuto che gli obblighi cui è tenuto l'amministratore vadano assolti con la diligenza richiesta in relazione alla natura degli affari di volta in volta considerati, ma pur sempre con un grado di diligenza minima, al di sotto della quale il ruolo di amministratore non può che considerarsi esercitato in senso contrario agli interessi della società, dei soci e dei terzi con cui la stessa si trova a contrattare per qualsivoglia titolo. 
Orbene, nel caso di specie ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, venuta a conoscenza ( o dovendo conoscere) dell'avvenuta promessa in vendita degli immobili da parte del padre, senza che quest'ultimo fosse munito del potere di rappresentanza della società, non ha esercitato alcuno dei poteri che le spettavano in qualità di amministratore per rimediare agli illeciti posti in essere in nome della società e in danno dei promissari acquirenti. 
Ugualmente, ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, pur essendo a conoscenza ( o dovendo essere a conoscenza del fatto) che gli immobili erano già stati promessi in vendita ai coniugi ### e ### successivamente ha trasferito a terzi i medesimi beni, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, poi effettivamente concesso. 
Va peraltro aggiunto che, anche ove i convenuti non sapessero dell'attività contrattuale realizzata dal padre, essi hanno violato i più elementari doveri di controllo e vigilanza su di essi incombenti per la rivestita qualità di amministratori unici e legali rappresentanti della società. È evidente che essi, che avevano interamente delegato la gestione della società al padre ### non hanno mai svolto in concreto la vigilanza e il controllo sul suo operato. ### di qualsivoglia attività di controllo e vigilanza emerge inequivocabilmente dalle circostanze emerse nel corso del giudizio; in particolare, è emerso che ### era in possesso dei documenti della società inerenti gli immobili, tanto da averne promesso in vendita due, con atti completi di planimetrie e timbri della società, ed è emerso che ### era sempre presente in cantiere e che a lui rispondevano operai e maestranze.  ### anche minimo al dovere di diligenza, di controllo e vigilanza sull'operato dell'amministratore di fatto, avrebbe infatti consentito di apprendere l'illecita stipulazione dei preliminari da parte di ### e l'assunzione dei rimedi per impedire il perpetrarsi degli illeciti in danno degli attori.  ### e ### vanno dunque condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dai sig.ri ### e ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 23.000,00, di cui €7.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 16.000,00 che furono pagati a titolo acconto prezzo.  ### e ### vanno altresì condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dal sig. ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 42.000,00, di cui € 10.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 32.000,00 che furono successivamente corrisposti mediante assegni circolari in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. 
Gli stessi convenuti vanno infine condannati in solido a risarcire i danni patiti dal sig. ### pari a € 11.652,00, corrispondenti al debito sorto nei confronti dell'ingegnere D'### per prestazioni professionali inerenti alla ristrutturazione degli immobili. 
Ogni altra domanda va respinta. 
Le spese di giudizio - liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014- seguono la soccombenza; pertanto, ##### in solido fra loro, vanno condannati al pagamento delle spese processuali in favore di ### e di ### possono essere compensate le spese del processo nei confronti di ### srl. 
I convenuti #### e ### vanno altresì condannati al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### quantificate tenendo conto del II scaglione della tabella inerente i procedimenti cautelari.  PQM Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede: - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e ### da un lato, e A.B. ### s.r.l., dall'altro lato; - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e A.B. ### s.r.l.; - Dichiara la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e di ### - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### e di ### della somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, sino al soddisfo; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, nonché al pagamento della somma di € 11.652,00, rivalutata e maggiorata degli interessi legali, dalla domanda al soddisfo; - Rigetta ogni altra domanda; - ##### in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi € 800,00 per esborsi ed € 7.052,00 ciascuno per compensi oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### liquidate in complessivi € 1751,5 ciascuno per compensi, oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - Compensa le spese del procedimento nei confronti di ### di ### srl. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.sa ### presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa ### magistrato ordinario in tirocinio.  

causa n. 7056/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Bella Gaia

M

Giudice di Pace di Prato, Sentenza n. 2/2026 del 08-01-2026

... N.RG 1746 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRATO @@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@ ### dal Giudice di ### di ### avv. ### nella causa civile R.G. n. 1746 / 2024 vertente tra ### & C. S.N.C. (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### '##### S.R.L. (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ###; ### contumace. -RESISTENTI ### di danni materiali ad automobile, cagionati da sinistro stradale. Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ### RG n. 1746/2024 CONCLUSIONI - Per la ricorrente: ““Voglia l'###mo Sig. Giudice di ### adito, ogni contraria ista nza, eccezione e deduzione respinta: - ### - rigettare le eccezioni processuali e di merito ex adverso tardivamente sollevate, siccome inammissibili, oltrechè infondate in fatto e diritto; - ### - accertata la responsabilità in via esclusiva di ### nella causazione del sinistro de quo, condannare ### “#### and Health”, in persona del legale rappresentante pro -tempore, domiciliata ex lege ai fini del presente giudizio presso la propria mandataria ### : A) al risarcimento dei danni patrimoniali, per le causali di cui in premessa, nella misura di ### 2.168,5 (leggi tutto)...

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N.RG 1746 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRATO @@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@ ### dal Giudice di ### di ### avv. ### nella causa civile R.G. n. 1746 / 2024 vertente tra ### & C. S.N.C. (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE contro ### '##### S.R.L.  (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ###; ### contumace.  -RESISTENTI ### di danni materiali ad automobile, cagionati da sinistro stradale. 
Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 CONCLUSIONI - Per la ricorrente: ““Voglia l'###mo Sig. Giudice di ### adito, ogni contraria ista nza, eccezione e deduzione respinta: - ### - rigettare le eccezioni processuali e di merito ex adverso tardivamente sollevate, siccome inammissibili, oltrechè infondate in fatto e diritto; - ### - accertata la responsabilità in via esclusiva di ### nella causazione del sinistro de quo, condannare ### “#### and Health”, in persona del legale rappresentante pro -tempore, domiciliata ex lege ai fini del presente giudizio presso la propria mandataria ### : A) al risarcimento dei danni patrimoniali, per le causali di cui in premessa, nella misura di ### 2.168,5 9, di cui: - ### 1.004,29 , comprensivi di quanto residua per spese di riparazione dei danni subiti dal veicolo per cui è causa; - ### 366,00, comprensivi delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva ; - ### 414,00, comp rensivi dei compensi legali della procedura di negoziaz ione assistita ; - ### 384,30, comprensivi delle spese di CTP ; o, comunque, in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo ; B) al pagamento delle spese di CTU nella misura liquidata dall'On. Giudicante ; C) in ogni caso , vittoria di spese e di compensi professionali, oltre maggiorazione 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), rimborso forfettario 15% ex art.  2, co. 2, DM n. 55/14, IVA e CPA come per legge”.  - Per la convenuta assicurazione: -1) dichiarare la improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.Lgs.vo 209/2005; 2) Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per violazione dell'art. 163, IV comma, c.p.c.; Nel merito: 3) nel merito, rigettare la domanda siccome generica, infondata in fatto ed in diritto, in quanto la pretesa risarcitoria dell'attore è stata già pienamente soddisfatta dalla #### e soprattutto non provata nel maggiore importo richiesto; 4) gradatamente, applicare alla fattispecie che occupa, il “concorso di colpa” di cui all'art.  2054, comma 2, c.c., e ridurre, con seguentem ente, la co ndanna risarcitoria nella misura del 50%; 5) con vittoria di spese e competenze di lite.  .   #### Con ricorso, ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l' ### di ### & C. s.n.c. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di ### di ### la compagnia assicuratrice ### and ### presso ### s.r.l. e ### per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti materialmente dal cedente il credito per responsabilità aquiliana , in occasione di un sinistro stradale accaduto in ### il 28 giugno 2023, all'altezza del numero civico 1 della via ### il veicolo del cedente il credito extracontrattuale alla carrozzeria attrice, assicurato con la menzionata convenuta ### and ### in tal giorno e luogo, secondo la narrativa contenuta in ricorso , era stato tamponato da quello a ppartenente a L i ### assicurato presso la compagnia assicuratrice ### s.pa. . 
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, la quale contestava integralmente la domanda attrice chiedendone il rigetto, dopo aver sollevato le eccezioni di cui alle conclusioni trascritte in epigrafe. 
Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024
Il responsabile civile, invece, ometteva ogni difesa: essendo a lui stati regolarmente notificati gli atti introduttivi del giudizio, ne era dichiarata la contumacia. 
Il giudizio con prova testimoniale, consulenza tecnica e documentalmente. 
Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione .   * 
Vanno rigettate l' eccezioni sollevate dalla convenuta costituita. 
La ricorrente spedì una missiva moratoria che fu recapitata, tramite pec, il 3 luglio 2023 all'eccepie nte ed ampiamente dopo il decorso del term ine di “spa tium deliberandi” concesso dalla legge, le notificò gli atti introduttivi del giudizio, il 26 settembre 2024. 
Si deve , poi, osservare com e emerge - esa minato l' atto di citazione, nel suo complesso e nella parte espositiva (essendone stata eccepita la nullità), che tutte le pretese attoree sono state articolate e dunque, la costituita convenuta ( la quale fu posta in grado, in ogni modo, di formulare l'offerta a tenore di legge), ha potuto trarre ampi argomenti difensivi (c.f.r. Cass. 1681/2015, ex pluribus), tramite una comparsa di risposta che consta di otto pagine. 
La domanda attrice viene accolta. 
In argomento di an debeatur, la formazione dal modello di constatazione del sinistro, con duplicità di firme nel modulo in esame, con indicazione tracciata dei punti dell'urto inflitti contro il veicolo attoreo, e con crocesegno relativo alla condotta da ascriversi al conducente del veicolo B , ( casella numero 8: “ tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”), appare essere assorbente del mancato tracciato del grafico nell'apposito spazio cartaceo, essendo già in sé stata evidenziata la dinamica del fatto ( viste la doppia sottoscrizione, la crocettatura dei punti d'impatto, ed il segno apposto nella casella predisposta al numero 8 del modello de quo ), e opera, di conseguenza la presunzione normativa, ex art. 143 c.d.a., secondo cui l'incidente stradale, si sarebbe verificato in conformità del contenuto de quo, non avendo vinto, non fornita nessuna prova contraria, la compagnia assicuratrice convenuta. 
La ricorrente ( iuxta ut supra, ossia: come da lettera a mezzo pec, ricevuta il 3 luglio 2023 dall'ufficio dell'avversaria costituita, documento versato in allegazione, rispetto ad un atto introduttivo del giudizio notificato alla compagnia convenuta in data 26 Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 settembre 2024), ebbe ad inoltrare, in via stragiudiziale alla anzi detta convenuta, il modulo in parola e, di qui, vi è la valenza ai fini processuali, con la presunzione legale ai sensi d ell'art. 143 c.d.a. , salvo prova contrari a (Cass. 25468/ 12.11.2020, Cass.22415/2017), nella fattispecie non offerta. 
Sull'istanza di riconoscimento di un concorso colposo, formulata dalla compagnia convenuta, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'11 novembre 2024 n. 29009, ha proseguito nel suo orientamento costante : “la presunzione di colpa posta, ex art.  2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione mer amente sussid iaria, costituisce un criteri o residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. 
Pertanto, ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass. 28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, 4055, cit.). Inoltre, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evita ndo collisioni con il veicolo che preced e, per cui l'avvenuto tamponamento pone a cari co del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, di recente, Cass., sez. 6 - 3, ord.  01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703)“ : stante questo insegnamento costante della stessa Corte di Cassazione ,si rileva che, in questo processo, nessuna prova contraria è stata offerta in istruttoria ###esito dell'espletata consulenza tecnica, condivisibile perché correttamente eseguita secondo criteri analitici e logici, l'ausiliario del giudice , in risposta al quesito a lui proposto, ha scritto: “la stima del danno è stat a redatta con sultando le banche dati di proprietà di ### ed utilizzando parametri economici medi tra quelli vigenti sulla piazza di ### all'epoca del fatto (tariffa oraria di manodopera, costo materiali di consumo, oneri smaltimento rifiuti ed ###, potrebbe, la carrozzeria esecutrice dei Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 lavori, aver applicato tariffe diverse che, se regolarmente fatturate, potranno essere eventualmente giustificate e sostenute dalla stessa. 
I danni sono da ritenersi coerenti con la dinamica descritta in atti e compatibili con il profilo dell'altro vei colo coinvolto. ### in co nformità ed a regola d 'arte dell'intervento riparativo ha comportato un fermo tecnico di giorni 5 ### che però corrispondono con la sosta forzata in officina di giorni 6### dovendo considerare che uno dei giorni era festivo (1/11/2023) e quindi "improduttivo" durante il quale il ripristino non è tecnicamente progredito”. 
Ha poi, l'ausiliario, concluso: “ In risposta al quesito postomi dall'###mo Giudice il sottoscritto, considerato quanto sopra esposto e dopo aver risposto a tutte le richieste di chiarimento espresse dai ###, è potuto giungere alle seguenti conclusioni: • ### BMW ### targata ### di proprietà di ### e riparata presso la ### odierna ### nel l'evento per cui è cau sa subì danni da tamponamento che interessarono il paraurti posteriore e il portello. Tali danni richiesero una spesa di circa € 3.543 iva compresa .   I danni sono da ritenersi coerenti con la dinamica descritta in atti e compatibili con il profilo dell'altro veicolo coinvolto.   ### in conformità ed a regola d'arte dell'intervento riparativo ha comportato un fermo tecnico di giorni 5 ### che però corrispondono con la sosta forzata in officina di giorni 6 ### dovendo considerare che uno dei giorni era festivo (1/11/2023) e quindi "improduttivo" durante il quale il ripristino non è tecnicamente progredito. 
Congrua, se confermata, la richiesta di € 366 iva compresa”.   In punto di quantum debeatur, dunque, il consulente tecnico ha relazionato, ed ha risposto affermativamen te sulla compatibilità dei danni de quibus, sti mandoli in un'entità pari ad euro 3.543,00 =, con comprensione di i.v.a. (voce d'imposta sempre di spettan za, dovendo il danneggiato esse re anche risarcito di accesso ri e consequenziali: Cass. 1688/2010 e successiva giurisprudenza conforme). 
Dimostrata peritalmente, altresì, la sosta forzata necessaria del mezzo: essa è stata espressa nella durat a di sei giorni. Eq uitativamente, secondo criteri di comune esperienza, ai sensi dell'art. 115 Co. 2 c.p.c., per ogni giorno di sosta può essere correttamente quantificato, come riconosciuto dal ###, un importo di circa euro 50,00 giornalieri, e, dunque, in complessivo, di euro 366,00, comprensivo di i.v.a ( cfr. Cass. 1688/2010 cit.). Al riguardo, la teste escussa ha così dichiarato : Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 “confermo, visto il documento mostratomi”, in ordine alla consegna del veicolo sostitutivo il 30 ottobre 2023 ed alla restituzione di esso il successivo 8 novembre. In ogni caso, in argomento di “ auto sostitutiva”, si è sempre pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 2016 sent. n. 21789), decidendo che il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un‘au tomobile sostitutiva sono di spettanza , anche in assenza di prova. E' chiaro che la privazione, per motivi riparatori, del mezzo, rende insita in sé la necessità di noleggiarne ### essere riconosciute come di spettanza le spese di negoziazione assistita, come richieste e nell'entità di € 414,00 ossia: € 284,00 , oltre al rimborso forfattario di legge ( 15% ), c.a.p. ed i.v.a. di legge. 
E' dovuta una definitiva risultanza risarcitoria, aritmeticamente ottenutasi nella somma di euro 2.168,59, detratto l'importo in acconto di € 2.538,71 con addizione delle spese di noleg gio dell'automobile sostitu tiva, dei compensi relativi alla procedura negoziazione assistita, e delle spese di c.t.p. , documentate in € 384,30. 
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima in tema di debito di valore ) sono dovuti dal giorno del fatto a quello del saldo effettivo, tenutosi conto della mancanza di godimento immediato del provato. 
La condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza , con liquidazione in disposi tivo, vista la nota professional e del procurato re attoreo e redatta conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, concesso il richiesto aumento in ragione del 30% ( in scaglione di cui al menzionato D.M. 55/2014 poco sopra ai minimi dello scaglione stesso , cioè da € 1.000,01 ad € 26.000,00 come noto), tenutosi conto delle difficoltà i nformatico-telematiche , d'indubb ia complicazione anche nella collazione, rispetto ad un precedente metodo cartaceo. 
Ugualmente si dispone delle spese di c.tu., pur non apparsa depositata la nota da parte del p.i. ### ma che possono essere liquidate sulla scorta di quelle di ctp, e in via definitiva a carico della parte soccombente in euro 300, 00=, oltre oneri di legge, se dovuti.. 
La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.   P.Q .M.  Il Giudice di ### definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: Sentenza n. 2/2026 pubbl. il ###
RG n. 1746/2024 1) conda nna la convenuta assicurazion e, in pe rsona del legale rappresenta nte, a rifondere all'attore euro 2.168,59 oltre interessi regali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo; 2) pone a carico della convenuta assicurazione, in persona del legale rappresentante) le spese di c.t.u., liquidate in euro 300,00=, oltre oneri di legge, se dovuti in favore del p.i. ### 3) condanna la convenuta assicurazione, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.892,00 , di cui: euro 236,00 per fase di studio, euro 252,00 per fase introduttiva, euro 352,00 per fase istruttoria ed euro 425,00 per fase decisoria, € 380,00 per l' aumento concesso in misura del 30% per ” utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis, DM n. 55/14” (liquidato in € 380,00 , somma calcolata sulla base tabellare di € 1.265,00), € 247,00 per il rimborso forfettario (15%), oltre ad euro 137,80 per spese non imponibili e, inoltre al rimborso del c.a.p. (4%) e di i.v.a. (22%), come di legge.   Se nte nza provvisoriamente esecutiva.  ### 8.1.26 

Il Giudice
di #### n. 2/2026 pubbl. il ### RG n. 1746/2024


causa n. 1746/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Vittorio Troili

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 311/2026 del 09-01-2026

... verbali contravvenzionali al #### è un precetto e l'esecuzione non è ancora iniziata. Esame della competenza territoriale. La competenza territoriale è del giudice adito. I verbali sono stati emessi dal ### di ### La ricorrente risiede in ### alla ### luogo dell'eventuale esecuzione. Esame dei documenti prodotti. ### ha prodotto: ingiunzione di pagamento ###1 del 22-05-24, comunicazione preventiva cautelare/esecutiva n. ###0, procura ad litem della sig.ra ### ricorso al ### di ### del 19-11-21, ordinanza n. 3737/2024 emessa dalla Corte di ### di ### N.O.V. S.R.L. ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta con procura, il ricorso, il provvedimento di sgravio. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve essere accolta. Esame del merito. Sul sollecito di pagamento n. ###0 del 26- 06-24 di € 268,01, grava l'ingiunzione n. ###1 del 22-05-24 per il verbale n. B### del 07-10-21. ### s.r.l. ha prodotto il decreto di sgravio del documento n. ###0, per la somma di € 268,01 nel quale si legge “è stato riconosciuto il/i discarichi come di seguito specificato per la seguente motivazione ### 07/02/2025 - ### di riferimento: ### 24”. Tuttavia, in tale documento, non è (leggi tutto)...

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N.RG 51258 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di #### Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 51258 r.g. Affari contenzioso civile del 2024, avente per oggetto:” opposizione ex art. 615 c.p.c.”, assegnata a sentenza il 7 gennaio 2026, vertente TRA ### c.f. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### D'### c.f.  ###, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti RICORRENTE CONTRO ### s.r.l. P.I. ### in persona del L.r.p.t. elettivamente domiciliato in ### alla ###. Caravita n. 29, presso lo studio dell'Avv. ### c.f. ### che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE E ### in persona del ### p.t. c.f. ###, con sede in ### alla via P.zza Municipio, ### RESISTENTE CONTUMACE ### della causa: € 268,01 ### il ricorrente: a) preliminarmente, dichiarare nulla e/o inesistente la comunicazione preventiva dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive impugnata ###0, poiché la ### s.r.l. non è iscritta all'albo e non ha un capitale sociale sufficiente; b) nel merito, dichiarare estinto e/o inesistente il credito, illegittimo e non dovuto, annullare le iscrizioni a ruolo e, per l'effetto, la comunicazione preventiva di procedure cautelari ed esecutive n. ###0 e l'ingiunzione di pagamento in essa sottesa n. ###1 poiché entrambe basate su dei titoli inesistenti, prescritti, estinti e/o annullati; c) condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, oltre rimborso, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione al procuratore antistatario l'Avv. ### D'####.O.V. S.R.L.: a) dichiarare cessata la materia del contendere; b) in ogni caso, compensare le spese di lite nei confronti della ### s.r.l.; c) via subordinata, condannare il solo ### di #### 04-11-24, N.O.V. S.R.L. notificava alla sig.ra ### il sollecito di pagamento n. ###0 del 26-06-24 relativo all'ingiunzione ###1 del 22-05-24 (per il verbale n. B### del 07-10- 21. ### sosteneva che il verbale a fondamento dell'atto era stato oggetto di opposizione innanzi al ### di ### che non emetteva alcuna ordinanza di ingiunzione; pertanto, il diritto alla riscossione era illegittimo. Contestava, inoltre, la legittimazione attiva di ### S.r.l. perché non iscritta nell'albo dei soggetti abilitati a svolgere la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.   ### della proponibilità e ammissibilità. La domanda non è soggetta a condizioni di proponibilità. La sentenza della Cassazione n. 9617/14 statuisce che la contestazione di decadenza, ovvero di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo come la prescrizione, possono essere proposti con opposizione introdotta con rito ordinario. Inoltre, la sentenza della Cassazione n. 3751/16 statuisce che l'opposizione all'ingiunzione per inesistenza del titolo esecutivo (o per prescrizione), va proposta con opposizione introdotta con le predette forme e pertanto non soggiace ad alcun termine di decadenza. 
Esame della procedibilità. La domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità.  ### dell'atto introduttivo del giudizio non evidenzia nessun vizio rilevabile di ufficio. Il ricorso è stato ritualmente notificato a N.O.V. S.R.L. (che si è costituita) ed al ### di ### (rimasto contumace).
Esame delle legittimazioni. Le legittimazioni attiva e passiva fra le parti tutte sono evincibili dalla documentazione prodotta (intimazione di pagamento). ### di ### è l'Ente creditore che ha disposto ed è responsabile della formazione e trasmissione dei ruoli, ### s.r.l. è responsabile della gestione del ruolo e della sua esazione. 
Esame della giurisdizione. La giurisdizione è del giudice ordinario perché il ricorrente contesta l'inefficacia del credito avente come titolo esclusivamente sanzioni amministrative derivanti da verbali contravvenzionali al #### è un precetto e l'esecuzione non è ancora iniziata. 
Esame della competenza territoriale. La competenza territoriale è del giudice adito. 
I verbali sono stati emessi dal ### di ### La ricorrente risiede in ### alla ### luogo dell'eventuale esecuzione. 
Esame dei documenti prodotti. ### ha prodotto: ingiunzione di pagamento ###1 del 22-05-24, comunicazione preventiva cautelare/esecutiva n. ###0, procura ad litem della sig.ra ### ricorso al ### di ### del 19-11-21, ordinanza n. 3737/2024 emessa dalla Corte di ### di ### N.O.V. S.R.L. ha prodotto: la comparsa di costituzione e risposta con procura, il ricorso, il provvedimento di sgravio.   MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve essere accolta. 
Esame del merito. Sul sollecito di pagamento n. ###0 del 26- 06-24 di € 268,01, grava l'ingiunzione n. ###1 del 22-05-24 per il verbale n. B### del 07-10-21. ### s.r.l. ha prodotto il decreto di sgravio del documento n. ###0, per la somma di € 268,01 nel quale si legge “è stato riconosciuto il/i discarichi come di seguito specificato per la seguente motivazione ### 07/02/2025 - ### di riferimento: ### 24”. Tuttavia, in tale documento, non è indicato né il numero di protocollo né è riportata nel prospetto la data del provvedimento; pertanto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere. 
La domanda deve essere accolta, a maggior garanzia della parte ricorrente, in quanto null'altro produce N.O.V. s.r.l., se non l'atto sopramenzionato che, comunque, costituisce il fumus bonis iuris circa le ragioni della ricorrente. 
Governo delle spese. Le spese seguono la soccombenza, anche perché il provvedimento di sgravio è avvenuto solo in seguito alla notifica del ricorso. Il giudice tiene conto: a) che la causa non è di particolare pregio (trattasi di un vasto contenzioso di ripetitivo contenuto) ed è volta, essenzialmente, al riconoscimento della decadenza del diritto di credito; b) dell'evoluzione giurisprudenziale (per tutte cfr. Cass. 6034/17 e Cass. 19704) in conflitto con quella che ha determinato l'accoglimento, che giustifica una compensazione anche parziale delle competenze. Pertanto, le spese e le competenze di patrocinio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18, alle percentuali dei minimi tabellari diminuiti del 50% (con la fase istruttoria abbattuta del 70%), considerando lo scaglione per valore fino a 1.100,00 €, l'attività effettivamente svolta, della difficoltà del processo, della circostanza che la causa (di contenuto documentale) ha avuto una sola udienza e si è svolta in parziale contumacia della parte convenuta.   P.Q.M.  Il Giudice, pronunziandosi sul processo, così provvede: 1) dichiara la contumacia del ### di ### in pers. del L.r.p.t.; 2) accoglie la domanda; 3) annulla il sollecito di pagamento n. ###0 del 26-06-24 di € 268,01 relativo all'ingiunzione n. ###1 del 22-05-24, con tutte le conseguenze di legge; 4) dichiara che la sig.ra ### nulla deve per sollecito di pagamento ###0 del 26-06-24 di € 268,01; 5) condanna ### s.r.l. e il ### di ### in pers. dei rispettivi L.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 243,00 (duecentoquarantatre/00) di cui € 43,00 per spese, € 200,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv.  ### D'### anticipatario. 
La sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 51258/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Spinelli

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1075/2024 del 11-03-2024

... in comunione ereditaria (### e ###, le stesse, in esecuzione dell'incarico ricevuto con delibera del 22.1.2014, avevano diffidato l'Avv. ### alla restituzione del locale entro 5 giorni e, in mancanza, a sostituire il lucchetto della porta d'ingresso; che l'Avv. ### oltre che spogliato del possesso dell'immobile, così come ### ed ### era stato privato degli arredi dell'ufficio e dei documenti professionali ivi custoditi; che, in definitiva, gli attori avevano riportato danni materiali e morali per la mancata disponibilità del locale e per l'azione violenta subìta. Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio ### che aderiva alla domanda attorea e non si opponeva all'accoglimento della stessa; in data ### si costituivano, altresì, ### e ### le quali, dedotta l'infondatezza della domanda, concludevano per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite. Infine, si costituivano #### ed ### evidenziando l'assoluta infondatezza della domanda avanzata onde ottenerne il rigetto, anche ai fini dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare e di reclamo, con clausola di attribuzione in favore del costituito (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa ### d'### - Presidente rel. 
Dr. ### - #### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2510 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, pendente TRA ### (###), #### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n.52 appellante E ### (###), rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n.25 appellato NONCHÉ ### (###), #### (###) ed ### (###), elettivamente domiciliati nel primo grado del giudizio in ### al ### n.24 appellati contumaci E ### (###) e #### (###) appellati non costituiti ### I procuratori delle ### hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ##### e ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli nord ####### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e urgente reintegrare immediatamente gli attori nel possesso del locale sito in ### alla ###. ### n. 10 piano terra…..al fine di far cessare l'azione furtiva e violenta che allo stato perdura ed in modo da reintegrare l'Avv.  ### nella disponibilità dei suoi beni mobili, presenti in tale locale; B) nel merito accogliere la domanda e condannare i convenuti a reintegrare gli attori nel possesso materiale del locale e nell'uso dell'ufficio, così come riportato in narrativa; C) nel merito accogliere la domanda ed accertata l'illiceità, la furtività e la violenza dell'azione commessa dai convenuti, condannarli in solido o chi di ragione ala risarcimento del danno, da liquidarsi dal Giudice nei limiti di euro 26.000,00 in virtù delle risultanze processuali, o anche in via equitativa, per danni morali e materiali, in favore degli attori; D) condannare i convenuti o chi di ragione alla refusione delle spese processuali”. 
A sostegno della domanda esponevano: di essere possessori del locale sito in ### alla ###. ### n. 10; che detto possesso veniva esercitato dal ricorrente, Avv. ### in forza di delibera assembleare del 18.2.2011 con la quale, ricevuto l'incarico di amministratore dei beni in comunione ereditaria, era stato autorizzato a utilizzare tale locale, oltre che per le attività di amministrazione anche per le altre sue attività, impegnandosi quest'ultimo anche ad attrezzare e arredare il locale stesso; che l'ufficio in questione era stato perciò impiegato dall'Avv.  ### oltre che per l'amministrazione degli immobili di proprietà degli eredi di ### anche per le altre sue attività, utilizzandolo per ricevervi occasionalmente qualche suo cliente e per svolgervi l'attività di amministratore di condominio e le riunioni assembleari della comunione; che gli attori ### ed ### in possesso delle chiavi siccome consegnate loro dall'Avv. ### in osservanza dell'accordo che prevedeva l'uso comune, recatisi sul posto in data ### per una riunione, non erano riusciti ad accedere al locale stesso essendo stato sostituito il lucchetto a chiusura della serranda posta davanti all'unica porta di ingresso; che, nonostante la denuncia di quanto accaduto alle nuove amministratrici dei beni in comunione ereditaria (### e ###, le stesse, in esecuzione dell'incarico ricevuto con delibera del 22.1.2014, avevano diffidato l'Avv. ### alla restituzione del locale entro 5 giorni e, in mancanza, a sostituire il lucchetto della porta d'ingresso; che l'Avv. ### oltre che spogliato del possesso dell'immobile, così come ### ed ### era stato privato degli arredi dell'ufficio e dei documenti professionali ivi custoditi; che, in definitiva, gli attori avevano riportato danni materiali e morali per la mancata disponibilità del locale e per l'azione violenta subìta. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio ### che aderiva alla domanda attorea e non si opponeva all'accoglimento della stessa; in data ### si costituivano, altresì, ### e ### le quali, dedotta l'infondatezza della domanda, concludevano per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Infine, si costituivano #### ed ### evidenziando l'assoluta infondatezza della domanda avanzata onde ottenerne il rigetto, anche ai fini dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare e di reclamo, con clausola di attribuzione in favore del costituito procuratore. 
Acquisito il fascicolo della fase cautelare, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti ### e ### (i quali, tuttavia, non comparivano all'udienza dell'8.3.2016 fissata per l'espletamento senza giustificato motivo), nonché la prova testimoniale articolata da parte attrice; all'udienza del 14.9.2018 (cui veniva rinviato il giudizio stante la mancata comparizione del difensore di parte attrice e dei testimoni da escutere) il Tribunale riservava la causa in decisione e la definiva con la sentenza n.3215/2018, pronunciata in data ###, con cui rigettava la domanda, oltre che la domanda ex art.96 c.p.c.  avanzata dai convenuti, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti mentre le compensava nei confronti di ### In particolare, il Tribunale rigettava la domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni: “In particolare, dall'esame della documentazione in atti, emerge in primo luogo che i comunionisti ### ed #### sono stati specificatamente invitati dagli altri comunionisti - odierni convenuti a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura ( racc. a/r inviate dai resistenti ### ed ### e ritualmente e tempestivamente ricevute dai ricorrenti in data ### per il giorno 26.2.2014), sicchè non può ravvisarsi uno spoglio avente carattere duraturo, ma, piuttosto, solo un impedimento di natura provvisoria e transitoria all'esercizio del potere di fatto (cfr., in tal senso, Cassazione 04/18227 e 94/7887); difettano, inoltre, i caratteri della violenza e della clandestinità dello spoglio in quanto gli attori ### e ### consci della sostituzione del lucchetto di accesso, ben avrebbero potuto prendervi parte così mantenendo il possesso dell'immobile. Quanto alla posizione dell'attore ### in difetto di ulteriori e significativi elementi di prova rispetto a quelli valutati in sede ###possono ritenersi integrati dalla semplice mancata comparizione dei convenuti chiamati a rendere il deferito interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. - alla luce della significativa documentazione in atti emerge con chiarezza che lo stesso è stato immesso dai comunionisti nella disponibilità del locale in questione esclusivamente per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità ### qualificandosi, perciò, come mero detentore non qualificato cui non compete la legittimazione all'azione di reintegrazione.”. Rigettava, altresì, la domanda ex art.96 c.p.c. stante “La complessità e l'incertezza delle questioni trattate nonché l'assoluta carenza di allegazione del danno patito, escludono qualsivoglia statuizione ex art. 96 c.p.c.” e liquidava le spese di lite “per ciascuno dei convenuti, a titolo di compensi professionali, in €. 635,00 per la fase cautelare, €. 435,00 per la fase del reclamo ed in €. 630,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge”. 
Avverso detta sentenza proponevano appello #### e ### invocandone la parziale riforma ai soli limitati fini dell'accoglimento della domanda ex art.96 c.p.c. avanzata nel primo grado del giudizio nei confronti di ##### e ### e onde sentire correttamente liquidare sempre nei loro confronti le spese giudiziali, comprensive della fase interdittale e della seguente fase di reclamo, posto che il Tribunale avrebbe violato i minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali. 
Si costituiva in giudizio ### instando per il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e riservata la causa in decisione all'udienza del 16 febbraio 2023, la Corte, con ordinanza pronunciata in data 27/4- 5/5/2023 la rimetteva sul ruolo ravvisata la necessità che la notifica dell'atto di appello eseguita dovesse essere depositata, in quanto effettuata via ### con gli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (nell'apposito formato nativo “.eml” o “.msg”). 
Con successiva ordinanza, pronunciata in data 25/26.5.2023, la Corte, rilevato che parte appellante aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di depositare detti files, pur provvedendo a fornire attestazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis/ter legge 53/1990 delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, depositate unitamente all'atto di appello in formato “.pdf”, e aveva chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica laddove dette ricevute non fossero state ritenute idonee allo scopo, e ritenuta la necessità che la notificazione dell'atto di appello fosse rinnovata nei confronti degli appellati non costituiti nel presente grado di giudizio stante l'inidoneità della documentazione depositata a provare la regolarità della notifica eseguita via pec, disponeva in tal senso.  ### provvedeva, quindi, a depositare i files nell'apposito formato nativo “.eml” comprovanti l'avvenuta notifica dell'atto di rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### presso l'indirizzo pec dell'Avv. ### procuratore costituito nel primo grado del giudizio per detti soggetti. 
Quindi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 dicembre 2023, la Corte riservava nuovamente la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa riduzione a cinquanta giorni del solo primo termine. 
Preliminarmente va esaminata la ritualità della notifica dell'atto di appello. 
Va, quindi, evidenziato che la notifica nei confronti di ### risulta irritualmente eseguita personalmente presso il suo indirizzo di residenza a mezzo del servizio postale, nonostante nel primo grado del giudizio risultasse rappresentato dall'Avv. ### eppure, in caso di elezione di domicilio di più parti presso il medesimo difensore nel giudizio di primo grado, è ritualmente eseguita la notifica dell'appello presso tale domiciliatario anche nei confronti delle parti già da questi rappresentate ma che non abbiano proposto impugnazione, salvo che sia sopravvenuta un'incompatibilità del domiciliatario rispetto alla posizione delle parti non appellanti, idonea a determinare una violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16311 del 04/08/2016), affatto dedotta. 
Anche la notifica nei confronti di ### risulta non correttamente eseguita per le ragioni di seguito esposte. Né entrambe dette notificazioni sono state successivamente rinnovate nonostante l'ordinanza pronunciata dalla Corte in data 25/26.5.2023 di rinnovazione nei confronti degli appellati non costituiti. 
Tuttavia, deve ritenersi che detta attività nei confronti di detti soggetti è stata ordinata ai soli fini della litis denuntiatio poiché l'appello ha ad oggetto la parte della pronuncia di prime cure non incidente sulla posizione soggettiva di ### e di ### che, anzi, condividevano la stessa posizione giuridica degli odierni appellanti. Di conseguenza, va esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, della sanzione di cui all'art. 331, secondo comma, c.p.c. coerentemente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5160 del 27/2/2024 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 06/06/1983). 
Va, poi, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### documentata a mezzo del file “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, quale procuratore e difensore di #### ed ### e nei confronti sempre dell'Avv. ### nella stessa data alle ore 18:11:40, quale difensore e procuratore di se stesso (cfr. in atti, documenti depositati in data ###). 
Orbene, l'appellante ha depositato, a seguito di richiesta della Corte, la scansione analogica della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, nonché la riproduzione grafica degli altri atti della procedura di notifica, corredati dell'attestazione di conformità, e non risulta però mai effettuato il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi della documentazione medesima, né l'unica parte appellata che si è costituita in giudizio ha prodotto documentazione contenente l'originale o la copia dei predetti files. 
A detta notifica ha fatto seguito la rinnovazione eseguita in data ### e in data ###, documentata a mezzo degli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nell'apposito formato nativo “.eml” (cfr. files depositati in data ### e 24.7.2023). 
Tuttavia, mentre deve ritenersi correttamente eseguita la suindicata notifica nei confronti dell'Avv. ### in proprio, la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita nell'anno 2023 nei confronti di ### ed ### costituiti nel primo grado del giudizio a mezzo dell'Avv. ### sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il ###, e ciò in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c. deve ritenersi nulla posto che detta norma che così dispone: "Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss.", si applica difatti anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006; conformi, tra varie, Cass. 31 luglio 2018, n. 20255, Cass. 17 luglio 2019, 19218 e Cass. 18 marzo 2022 n. 8818). 
Di poi, la rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 20255 del 31/07/2018). 
Deve, tuttavia, ritenersi la ritualità della notificazione originaria eseguita in data ### alle ore 18:13:44 nei confronti di #### ed ### presso il procuratore Avv. ### documentata a mezzo del file in formato “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, posto che l'Avv. ### in data ###, si è costituito in cancelleria per ### e non anche per gli altri due appellati a cui l'appello è stato notificato con la stessa pec. 
Pertanto, se la notifica dell'atto di citazione in appello si è perfezionata per ### consentendone la sua costituzione nel presente giudizio, deve ritenersi perfezionata anche per gli appellati non costituiti, essendo stato notificato un solo atto di appello all'Avv. ### nella qualità di procuratore e difensore dei suoi assistiti. 
Invero, quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018). 
Ebbene, la notifica eseguita secondo tali modalità e con la costituzione in giudizio di uno solo dei destinatari deve farla ritenere validamente eseguita nei confronti di tutti potendosi la prova della tempestiva e regolare consegna ritenere raggiunta aliunde ovvero per mezzo della costituzione in giudizio di ### con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c. nei confronti di ### ed ### (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023). 
Tanto premesso in ordine alla ritualità della notifica dell'atto di appello e passandone a esaminare il merito, ritiene la Corte che lo stesso sia parzialmente fondato. 
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità parziale dei documenti depositati dagli appellanti il ###, il ### e il ### trattandosi di documenti facenti parte del fascicolo interdittale; diversamente risultano depositate irritualmente nel presente grado di giudizio le sentenze nn. 969/2016 del Tribunale di Napoli nord, 1537/2016 del Tribunale di Cassino - ### specializzata agraria e n. 1955/2017 del Tribunale di Napoli nord e, quindi, sono inutilizzabili ai fini della decisione. 
Dette sentenze risultano depositate unitamente alla comparsa conclusionale nel primo grado del giudizio e per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., oltre che nei termini di legge dettati per il processo di primo grado; in difetto, come nella specie, rimane precluso a questo giudice dell'impugnazione l'esame della produzione onde assicurare il rispetto della regola stabilita dall'art.  345, comma 3, c.p.c.. 
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erroneamente omesso di condannare gli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e deducono che, secondo quanto affermato dal ###, in assenza della prova del danno patito, il giudice, tenendo conto di tutti gli elementi della controversia, può attribuire alla parte vittoriosa il riconoscimento del danno patrimoniale, liquidandolo in via equitativa; assumono, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli appellati ##### nonché l'Avv. ### al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c., terzo comma, perchè, come evidenziato dallo stesso Tribunale: - dall'esame della documentazione in atti emergeva che gli appellati ### e ### erano stati invitati dagli altri comunisti, odierni appellanti, a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura per il giorno 26.2.2014; - nessuna azione illecita era stata posta in essere dagli odierni appellanti tanto che con l'ordinanza interdittale del 25.7.2014 il Tribunale aveva rilevato che non risultava nessuno spoglio clandestino essendo gli appellati stati invitati dagli altri comunisti a partecipare al sopralluogo tendente al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'accesso al locale e contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'istallando lucchetto di chiusura; - l'Avv. ### era stato immesso dai comunisti nella disponibilità del locale in questione per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità di ### per cui, come mero detentore non qualificato, non gli competeva la legittimazione all'azione di reintegrazione. 
Gli appellanti evidenziano, infine, come ##### nonché l'Avv. ### hanno preferito insistere nel procedimento di merito (pur in presenza dell'ordinanza loro sfavorevole del procedimento cautelare e del reclamo) con la consapevolezza dell'infondatezza delle loro tesi, costringendo gli appellanti a difendersi nelle ordinarie vie giudiziarie. 
Il motivo è infondato. 
Non sono ravvisabili dalla Corte gli estremi della malafede o colpa grave, quali elementi idonei a giustificare l'accoglimento della richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti degli appellati, non emergendo che questi ultimi abbiano introdotto il giudizio di primo grado, sia nella fase interdittale che di merito, nella sicura consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è dell'avviso che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata (art.96, comma I, c.p.c.), responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. I, 27/08/2013, n. 19583; Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2013, n. 9080; civ., sez. un., 20 aprile 2004 n. 7583). 
Non ricorrono, però, le suindicate condizioni per la condanna degli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. come richiesto dagli appellanti. 
Detta responsabilità aggravata sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi ( Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19298 del 29/09/2016 e Cass. n. 15629/2010). 
In difetto di tali situazioni, che non ricorrono obiettivamente nella specie, la domanda va disattesa; a dimostrazione della non manifesta infondatezza della tesi difensiva degli originari attori vale evidenziare che sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dagli stessi e che l'interrogatorio formale dei convenuti non è stato espletato per la mancata comparizione a renderlo degli interrogandi. 
Va ulteriormente osservato che nella giurisprudenza è anche fermo il convincimento sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla ### la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C. Cost. 23.12.2008, n. 435). 
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.  ### orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass. 4096/2007; Cass. 3388/2007; 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere «d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa. 
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio di primo grado. 
Non sussistono, inoltre, i presupposti per disporre, a carico degli appellati, il pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., in assenza, in particolare, dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave in capo all'appellante), necessario, secondo la giurisprudenza più recente, anche nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 96 del codice di rito (Cass. SS.UU. sent. n. 9915/2018) e secondo le argomentazioni sopra esposte.  ### ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., comma 3, ( 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 7726); e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620), caratteri questi che non sembrano rinvenirsi nella domanda giudiziale. 
Sussiste, invece, la denunciata violazione con il secondo motivo di gravame dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui all'art. 4, 1° comma, del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 2 - giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale - e n. 10 - procedimenti cautelari - delle tabelle allegate al medesimo d.m. n. 55/2014 (non si applica al caso de quo, ratione temporis, il d.m. 13 agosto 2022, n. 147). 
Gli appellanti hanno, invero, chiesto rideterminarsi le spese di lite in € 2.738,00 per la fase cautelare, in € 1.890,00 per il reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, senza considerare i dovuti aumenti per la presenza di più parti, manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ed esito positivo della vertenza (cfr. atto di appello). 
Ebbene, in rapporto allo scaglione di riferimento (€. 5.201,00 ad €. 26.000,00), per essere stato indicato dagli stessi appellati in € 26.000,00 il limite della domanda di risarcimento dei danni, i minimi si specificano come segue: per la fase interdittale: fase di studio € 473,00, fase introduttiva € 320,00, fase istruttoria/trattazione € 803,00, fase decisionale € 303,00 per cui i "minimi" sono pari a € 1.899,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 635,00. Parimenti per la fase di reclamo così come per il giudizio di merito dinanzi al Tribunale i cui minimi si specificano come segue: fase di studio € 810,00, fase introduttiva € 370,00, fase istruttoria/trattazione € 1.120,00, fase decisionale € 2.738,00 per cui i "minimi" sono pari a € 2.738,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 630,00. 
La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata limitatamente alla liquidazione delle spese di lite da porre a carico dei soli attori del primo grado del giudizio e in favore dei soli appellanti rideterminandosi le minori somme liquidate dal Tribunale nelle somme di € 1.899,00 per la fase interdittale e per il giudizio di reclamo e di € 2.738,00 per il giudizio di merito. 
Invero, la condanna alle spese di lite nel primo grado del giudizio ha chiaramente coinvolto solo gli attori, #### e ### e non anche ### costituitosi in data ###, per aderire alla domanda attorea e senza opporsi al relativo accoglimento, per cui la riforma della sentenza riguarderà solo detti soggetti non avendo gli appellanti mosso alcun motivo di censura alla condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite del primo grado e non anche di ### Né, peraltro, risulta che quest'ultimo abbia avanzato alcuna domanda nei confronti degli odierni appellanti o che, di converso, l'abbia avanzata nel qual caso sarebbe occorsa una specifica doglianza degli appellanti circa la relativa omessa disamina. 
Circa la regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### Invero, si è ritenuta l'impossibilità che la domanda ex art.96 c.p.c. integri una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione al quale è stato instaurato il processo: il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un determinato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio.  “Nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà […..] Conseguenza, allora, dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà - è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza” ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 e nello stesso senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25230 del 24/8/2023 e Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4137 del 14/2/2024). 
Diversamente gli appellanti sono tenuti a rimborsare le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ### avendo chiesto la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. e la riliquidazione delle spese di giudizio anche nei suoi confronti nonostante né nell'ordinanza interdittale, né nella sentenza del giudizio di merito sia stata mai esaminata l'eventuale domanda avanzata dal medesimo e senza che alcuna statuizione delle spese di lite sia stata adottata nei rapporti tra lo stesso e gli odierni appellanti, senza che questi ultimi ne abbiano fatto motivo di censura alcuna, come già sopra accennato. 
Invero, a suffragare detta considerazione vale leggere l'ordinanza interdittale con cui il Tribunale di Napoli nord nella valutazione dei fatti esamina unicamente la posizione dei ricorrenti ### ed ### oltre dell'Avv. ### tanto che conclude in tali termini il provvedimento: “In conseguenza di quanto precede, va rigettata la domanda ex art. 1688 cod. civ., proposta da ##### E ### MAGLIONE”. Negli stessi termini è stata pronunciata anche l'ordinanza in sede ###la sentenza di merito impugnata il medesimo Tribunale indica ### nell'intestazione della sentenza quale convenuto e considera la sua posizione giuridica unicamente in ordine alla compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e gli attori; inoltre, anche nel dispositivo dispone la condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite mentre le compensa tra gli attori e “il convenuto ### Antonio”, in tal senso sottolineando la posizione giuridica di quest'ultimo diversa da quella degli attori per non aver avanzato alcuna domanda. 
In tali termini, le spese del presente grado vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.  236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata mentre nulla va disposto nei confronti degli appellati rimasti contumaci.  PQM La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e ### avverso la sentenza 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina nei soli confronti degli appellanti le spese di lite del primo grado del giudizio in € 1.899,00 per la fase interdittale, in € 1.899,00 per il giudizio di reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in luogo delle diverse minori somme di € 635,00, di € 435,00 e di € 630,00 liquidate dal Tribunale; b) compensa le spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### c) condanna #### e ### al pagamento delle spese del grado in favore di ### che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 29 febbraio 2024.  ### est.  dr.ssa ### d'### 

causa n. 2510/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, D'Amore Assunta

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