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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12967/2023 del 12-05-2023

... rimento, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.; conf. Cass. n. 21736/2013; Cass. n. 11342/2004). E' p acifico che l'accordo originario non prevedesse il trasferimento automatico delle quote in favore dei figli, ma un impegno del de cuius ad operare tale trasferimento, così che risulta invocabile in ipotesi il precedente di questa Corte secondo cui, allorché un coniuge, in sede di separazione consensuale, assume l'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di provv edere al mantenimento del figli o mino re, impegnandosi a tal fine a trasferirgli un bene immobile, pone in essere con il detto coniu ge un con tratto preliminare a favore del figlio, con la conseguenza che l'atto scritto con cui il coniuge obbligato in esecuzione di tale contratto, dichiara di trasferire al figlio que l bene, essendo privo dello s pirito di liberalità, non configura una donazione, ma una proposta di ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -15- contratto unilaterale, gratuito ed atipico, che, ai sensi dell'art. 1333 cod. civ., in mancanza del rifiuto del destinatario in un termine adeguato (alla natura dell'affare o stabilito dagli usi), determina (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 10624-2017 proposto da: ### elettivament e domiciliato in ### , P.###' 10, presso lo stu dio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -2- D'### quale difensore di se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in ### alla ### 9; - ricorrente incidentale - nonché contro ### elettivame nte domiciliato in ####. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; ### elettivamen te domiciliato in #### 76, presso lo studio dell'avvocato ### DODARO, che lo rappresenta e difende; giusta procura in atti; - controricorrenti - nonché contro ############# - intimati - avverso la sentenza n. 796/2017 della CORTE ### di ### depositata il ###; Lette le conclusioni scritte del ###, in persona del ### dott.ssa ### DEL###, che ha chiesto accogliersi il p rimo motivo del ricorso principale, il primo ed il terzo m otivo d el ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti motivi; ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -3- Lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal ###. ### udito il ### , in persona del ### dot t.ssa ### che ha concluso in conformità delle conclusioni scritte; uditi l'avvocato ### l'avvocato ### l'avvocato ### e l'avvocato ### D'### RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rom a il fratel lo ### e D'### seconda moglie del padre, ### onde procedere alla divisione dei beni caduti nella successione paterna. 
In particolare, rilevava che tra i beni caduti in comunione vi era anche l'appartamento in ### alla ### di ### meglio individuat o in citazione, sul quale Pa llottino ### padre del de cuius, vantava una quota pari al 37 %, e nei cui confronti il giudizio era quindi esteso.  ### o, e subentrati i suoi ered i, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 11161/2011, dichiarava che l'immobil e in questione apparteneva per la quota di 3/12 a ### no, per 4/12 agli ered i di ### e per 5/12 agli eredi di ### disponendo per il prosieguo del giudizio. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -4- Avverso tale sentenz a proponevano ap pello #### e ### quali eredi di ### cui aderiva ### Proponevano a loro volta appello incidentale ### nonché D'### mentre restavano contumaci gli altri eredi di ### La Corte d'Appello di ### con la sentenza n. 796 d el 6 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenz a appell ata, dichiarava e trasferiva agli eredi di ### la quota di 37/100 dell'appartamento, e dichiarava per l'effetto che lo stesso apparteneva per 250/1000 a ### ottino ### o, per 370/1000 agli eredi di ### e per 380/1000 agli eredi di ### In primo luogo, riteneva che fosse fondata la deduzione degli appellanti principali secondo cui la quota che spet tava agli eredi di ### ino ### o era pari a 370/1000, così come fissata da ultimo nella scrittura del 12/9/1995, che appunto fissava la quota de qua in tali termini. 
Quanto all'appello in cidentale di ### e, che contestava l'attribuzione al fratello Da miano d ella quota del 25%, la Corte distret tuale rico rdava che la scrittura privata del 1996, che era stata posta a fondamento della decisione del Tribunale , si ricollegava agli accordi intercorsi t ra il d e cuius e la prima moglie in occasione della separazione , allorché aveva assunto l'impegno a trasferire ai figli ### e ### all'epoca minori, la sua quota del 50% sull'appartamento oggetto di causa. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -5- Con la successiva scrittura del 25/11/1996, il de cuius aveva riconosciuto i diritti dei figli sul bene, ma aveva riacquistato dal figlio ### la quota del 2 5%, corrispondend ogli la somma di £. 250.000.000. 
Nella stessa scrittura vi era quindi il riconoscimento del diritto in favore anche dell'altro figlio ### in conformità degli obblighi assunti in sede ###tale p attuizione era stata quindi trasferita la quota dell'immobile, come a suo tempo concordato in sede di separazione, e t ramite u na scrittura inquadrabile nell a previsione di cui all'art. 1333 c.c., per quanto concerneva in particolare il figlio ### che non era parte della stessa. 
Pertanto, atteso il mancato rif iuto della proposta d el padre , questi era divenuto titolare della quota del 25 % del bene. 
Quanto all'appello incidentale della D'### la sentenza osservava che era infonda ta l'eccezione di pre scrizione dell'azione volta a dare att uazione all'obbli go scatu rente dall'interposizione reale intervenuta tra il de cuius ed il padre, e ciò in quanto ### aveva continuato a versare al padre un canone per l'utilizzo dell'immobile e fino alla data della sua morte. I noltre, l'int esa oggetto di causa rientrava evidentemente nello schema del negozio fiduciario , con l'attribuzione della quota a favo re degli eredi di Pal lottino ### secondo le percentuali fissate nell'ultima scrittura del 12 settembre 1995. 
Quanto poi all'ap pello incidental e di ### la Corte osserva va che l'accordo con cui il d e cuius aveva ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -6- riacquistato da ### la quota del 25 % non era affetto da nullità non essendo configurabile quale patto successorio, e ciò sempre alla luce del suo collegamento con gli accordi presi in occasione delle separazione intervenuta tra il de cuius e la prima moglie. 
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso ### sulla base di tre motivi. 
A tale ricorso resiste con controricorso ### Ha proposto autonomo ricorso per cassazione anche D'### sulla base di tre motivi.  #### e ### hanno resistito con au tonomi controricorsi anche al ricorso incidentale. 
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 
Tutte le parti hanno d epo sitato memo rie in prossimità dell'udienza.  RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente occorre dare atto della successiva proposizione di autonomo controricorso da parte di D'### avverso la medesima sent enza già impugnata da ### così che tale ricorso deve essere qualificato come ricorso incidentale, in applicazione del principio per cui, stante l'unicità del processo di impugnazione contro u na stessa sentenza, u na volta avvenuta la notificaz ione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via inci dentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -7- tuttavia quest'ultima mod alità non può considerarsi essenziale, per cui og ni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (cfr. ex multis Cass. n. ### del 23/11/2021).  2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 1333 c.c., in combin ato disposto con gli artt. 922, 1362, 1363 e 1364 c.c., quanto all'affermazione dei giudici di appello secondo cui la scrittura privata del 25/11/1996, che vede come parti ### e ### valga come rico noscimento del diritto di comproprietà in cap o all'altro fratello ### e che comunque sia idonea a porre in essere il meccanismo p revisto d all'art. 1333 c.c., con la possibilità di annettere a tale scrittura l'idoneità a produrre il trasferimento della quota del 25 % dell'appartamento a favore dell'oblato, in assenza di un suo rifiuto. 
Si sottolinea l'inammissibilità di atti ricognitivi di diritti reali, al di fuori dele ipotesi tassativamente previste dalla legge, e ciò in ragione dell'applicazione dell'art. 1988 c.c. ai soli diritti di credito. 
Inoltre, sarebbe del tutto erroneo il richiamo al disposto di cui all'art. 1333 c.c., che presuppone una dichiarazione recettizia in favore del soggetto cui la parte intende trasferire il proprio diritto.  ### della scrittura oggetto di cau sa non deporrebbe in questo senso, mancando la volontà di indirizzarla anche nei ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -8- confronti di ### o ### d i cui si fa menzione nelle premesse, ma non nella regolamentazione contrattuale. 
La sentenza avrebbe altresì omesso di specificare se e quando tale scrittura sia entrata in possesso dell'altro fratello, il che impedisce quindi di ritenere avverata la fattispecie individuata in senten za. Inoltre, anche l'interpre tazione della volontà contrattuale, quale ricavabile dalle espressioni letterali utilizzate nella menzionata scrittura, non consente di rilevare una volontà di attribuire con la stessa diritti in favore dell'altro figlio. 
Il terzo motivo del ricorso incidentale di D'### in relazione al medesi mo pun to della sentenza d'appello denuncia la violazione dell'art. 1333 c.c. e 12 disp. prel. sulla legge, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., nonché degli artt. 2934, 2935 e 2944 c.c., quanto alla valenza della detta scrittura del 25/11/1996. 
La corret ta esegesi porterebbe a ritenere che sino a quella data non vi fosse stato il trasferimento della quota in favore dei figli, come appunto concordato in sede ###era in alcun modo contemplato con tale atto che si intendesse dare attuazione all'obbligo di trasferimento d ella quota in favore di ### che non è parte della scrittura né destinatario della stessa. Inoltre, non vi è prova che ### abbia avuto conoscenza della scrittura in data anteriore al 25/11/200 6, allorch é l'eventuale obbligo derivante da tale scrittura si sarebbe ormai prescritto. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -9- 2.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. 
I g iudici di appello, partend o dal ri lievo che il de cuius, in occasione della separazione dalla prima moglie, aveva assunto nei confronti dei figli l‘obbligo di trasferire la quota del 50 % (e precisame nte del 25 % per ognuno dei d ue figli), dell'appartamento oggetto di causa, quale adempimento degli obblighi di mantenimento, hanno sottolineato l'intimo legame che avvinceva tale impegno con la scrittura del 25/11/1996, che, quanto alla posizione di ### iano, costituiva atto inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1333 c.c., circa l'attuazione dell'obbligo di trasferimento assunto illo tempore. 
La scrittu ra avrebbe quindi disposto il trasferimento delle quote in favore dei figli, ed avrebbe poi, quanto alla posizione di ### previsto il ritrasferimento della quota in favore del padre, a fronte dell'impegno di questi di corrispondere le rate del mutuo che era stato acceso dal figlio per l'acquisto di un altro appartamento. 
Il trasferiment o della quota a favor e di ### che no n è parte della scrittura, sarebbe stato assicurato dalla previsione di cui all'art. 1333 c.c., atteso il mancato rifiuto dell'oblato nel termine richiesto dalla natura dell'affare.   Ritiene la Corte che non possa però prescindersi dalla lettura della scrittura su cui si fonda la soluzione de l giudice di appello, scrittura che è fedelme nte riprodotta nel ricorso di ### Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -10- Nella stessa, dopo essersi fatto richiamo agli impegni assunti in occasione della separazione giudiziale (ed essersi ricordato che la quo ta del 50% era riservata al padre de l de cuius, ###, si ribadiva che ### si era impegnato a trasferire la sua quota a favore dei figli, che in tal modo sarebbero dive nuti ognuno proprietario della quota di un quarto. 
Quindi, richiamata la stima all'attualità dell'appartamento, si sottolineava che ### unica controparte del padre ### nella scrittura, era interessato all'acquisto di altro immobile e che a tal fine il padre, oltre a donargli in vista delle imminenti nozze la somma di £. 100.000.000, si sarebbe fatto carico del pagamento delle rate del mutuo acceso per il nuovo acquisto, per un importo di £. 250.000.000, importo che valeva come corrispettivo per il ritrasferimento da ### a ### della quota da trasferire pe r effett o degli accordi in pre cedenza intervenuti in sede di separazione. 
Si aggiungeva poi che il ritrasferimento della quota sarebbe avvenuto in maniera progressiva ed in misura corrispondente al pagamento delle singole rate di mutuo. 
Alla luce di t ale scrittura, dell'indic azione delle parti contraenti, e tenuto conto delle e spressioni verbali ivi contenute, non può accedersi alla soluzione dei giudici di merito che hann o ritenuto che la s tessa potesse risultare idonea ex art. 1333 c.c., al trasferimento della proprietà della quota che il de c uius si era imp egnato a cedere al figl io ### in occasione della precedente separazione. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -11- Occorre, in primo luogo, ribadire che, ai sensi dell'art. 2720 cod. civ. , l'efficacia probatoria d ell'atto ricognitivo, avent e natura confessoria, si esplica, nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante. Ne consegue che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali (Cass. n. 13625/2007, nella specie, è stato escluso che potesse avere valore confessor io la scrittura con cui il coerede aveva riconosciu to in favore deg li attori il diritto di proprietà sui beni cadut i in succession e; conf. Cass. 2088/1992; Cass. n. 9687/2003). 
Poiché quindi n ella scrittura si dava atto d ella titolarità del bene (quanto meno nella quota del 50 % in capo al de cuius, e si rico rdava che in sede di separazione era stat o assunto l'obbligo di trasferimento di detta quota in favore dei figli, in assenza di un valido atto idoneo ad assicurare il trasferimento di diritti reali im mobiliari, tal e carenza non può essere surrogata per effetto d ella dichiaraz ione contenuta nella scrittura, con la quale il de cuius affermava che ognuno dei figli era titolare del 25 %, e ciò anche in considerazione del fatto che il tenore letterale delle espressioni utilizzate, in parte qua, sottende un riconoscimento dei diritti , ma purché si a però avvenuta in maniera valida l'attuazione de gli impe gni assunti dal de cuius in precedenza. 
Una volta, quindi, esclusa l'ammissibilità, ove anche p er ipotesi contenuto nella scrittura de qua, di un atto ricognitivo ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -12- del diritto di proprietà in favore de i figlio ### ammissibilità che peraltro è stata negata anche dai giudici di merito, resta da esaminare se la medesim a scrittura po ssa essere riguardata alla luce della previsione di cui all'art. 1333 c.c., in quanto idonea, con dichiarazione proveniente dal solo padre, ad assicurare il trasferimento della proprietà in favore dell'odierno controricorrente. 
Nella più recent e giurispruden za di questa Corte è st ato precisato che un neg ozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfe zionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c. , salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivame nte vantag gio, configurandosi, in dife tto, u na proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile (Cass. n. 27857 del 04/12 /2020; Cass. n. 15997 del 18/06/2018), e ciò in quanto, pur sottraendosi la fattispecie del cosiddetto contratto unilaterale allo schema generale di formazione cont rattuale, derivante dall'incontro delle volontà delle parti, per il fatto di perfezionarsi in virtù del mancato rifiuto della proposta, il fine, cui sovrint ende la disposizione di cui al second o comma dell'art. 1333 cod. civ., di evitare che la sfe ra giuridica del soggetto possa essere int eressata da una m anifestazione di volontà altrui, consente che l'inefficacia della proposta possa desumersi, oltre che da un rifi uto espresso, anche da un comportamento del destinatario della proposta, inequivocabilmente apprezzabile come dettato dalla volontà di non avvalersene (Cass. n. 11391 del 04/09/2001). Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -13- Occorre, inoltre, verific are se gli impegni presi in sede di separazione pot essero in astratto giustificare il ricorso al la fattispecie dell'art. 1333 c.c. , onde assicurare la concreta attuazione degli obb lighi assunti, laddove gli stessi contemplino anche il trasferimento di diritti reali immobiliari. 
Sul punto va ricordato che le ### e di qu esta Corte hanno di recente affermat o che l e clau sole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la t itolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobilia ri, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 (Cass. n. 21761 del 29/07/2021). Accanto all'ipotesi in cui il trasferimento sia contenuto nel mede simo verbale di separazione, è ben possibile che l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovv ero maggiorenni non autosufficienti) possa ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -14- essere legitt imamente adempiuto dai genitori mediant e un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impe gni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, in quanto assolvendo esso, di converso, ad una fu nzione solutorio -compensativa dell'obbligo d i mantenimento, costituisce applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti (Cass. n. 3747/2006, che per l'ipotesi in cui vi si a un im pegno al successivo trasfe rimento, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.; conf. Cass. n. 21736/2013; Cass. n. 11342/2004). 
E' p acifico che l'accordo originario non prevedesse il trasferimento automatico delle quote in favore dei figli, ma un impegno del de cuius ad operare tale trasferimento, così che risulta invocabile in ipotesi il precedente di questa Corte secondo cui, allorché un coniuge, in sede di separazione consensuale, assume l'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di provv edere al mantenimento del figli o mino re, impegnandosi a tal fine a trasferirgli un bene immobile, pone in essere con il detto coniu ge un con tratto preliminare a favore del figlio, con la conseguenza che l'atto scritto con cui il coniuge obbligato in esecuzione di tale contratto, dichiara di trasferire al figlio que l bene, essendo privo dello s pirito di liberalità, non configura una donazione, ma una proposta di ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -15- contratto unilaterale, gratuito ed atipico, che, ai sensi dell'art.  1333 cod. civ., in mancanza del rifiuto del destinatario in un termine adeguato (alla natura dell'affare o stabilito dagli usi), determina l'irrevocabilità della proposta e quindi la conclusione del contratto, no nostante che la volontà di accettazione non risulti da at to scritto, dovendo si ritenere assolto l'obbligo della forma attraverso le modalità con cui è stata formulat a la proposta (così Cass. n. 9500 del 21/12/1987). 
Tuttavia, tale principio, al quale risulta avere fatto sostanziale rinvio il g iudice d i merito, non può rite nersi suscettibil e di applicazione nel caso in esame.  ### in disparte la n ecessità anche per la proposta di cui all'art. 1333 c.c. di dover assolvere agl i obblighi for mali imposti dala legge per gli atti traslativi di diritti reali (obblighi nella specie evid entemente no n soddisfatti, mancando ad esempio ogni riferimento nella scrittura de qua alle menzioni urbanistiche, la cui presenza è imposta a pena di nul lità dell'atto traslativo di diritti reali, ai sensi delle previsioni della legge n. 47/1985, all'epoca vigente), risulta evidente come sia ancor più a monte carente il presupposto dell'esistenza di una proposta indirizzata all'oblato da parte di colui che assume in maniera unilaterale tutti gli obblighi derivanti dal contratto ovvero che intende unilateralmente cedere i propri diritti su di un immobile. 
Sebbene nel precedente sopra richia mato, che secondo la dottrina più autorevole h a dato riconosci mento ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -16- giurisprudenziale alla figura del pagamento traslativo, la fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. si p resti anche al trasferimento di diritti reali immobiliari, ove lo stesso avvenga in attu azione di un preesistente obbligo assunto dal disponente, di modo da far assumere al contratto la funzione solutoria dello st esso obbligo, la scritt ura in esame risult a essere intervenut a esclusivamente tra ### e ### mentre di ### si fa menzione solo per ricordare come l'im pegno a trasferire vedesse come creditore anche quest'ultimo. 
La scrittura appare però destinata a rimanere interna ai soli ### e ### no n essendo anche rivolta o indirizzata a ### potendosi al più ritenere che con la stes sa i contraenti avessero inteso dare attuazione tra i medesimi agli accordi scaturen ti dalla separazione, con l'effettivo trasferimento della quot a a ### e con il contest uale accordo per il ritrasferimento a ### ovvero, come appare più ortodosso dal punto di v ista dell'interpretazione della volontà dell e parti, novare l'obbligaz ione originaria, sostituendo il trasferimento della quota con la dazione della somma di £. 250.000.000, il cui effettivo versamento avrebbe quindi definitivamente estinto l'impegno a trasferire la quota dell'appartamento.  ### non si configura in alcuna sua parte come una proposta indirizzata a ### il ch e re nde evidente l'erroneit à dell'applicazione della norma di cui all'art . 1333 c.c., o nde Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -17- giustificare l'attribuzione della ti tolarità della quot a del 25% dell'immobile in esclusiva all'attore.  ### dei motivi in esame determina pertanto la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, dovendo il giudice di rinvio procedere al la decisi one de lla domanda di divisione, considerando la detta quota come caduta ne lla successione di ### 3. ### dei motivi de quibu s, implica poi l'assorbimento del secondo e del t erzo motivo de l ricorso principale con i quali si denuncia rispettivamente la violazione dell'art. 1333, in combinato disposto con l'art. 1328 c. c., quanto alla mancata attenzione da parte del giudice di appello all'individuazione del momento in cui ### fosse venuto a conoscenza de lla scrittura de qua (circostanza rilevante ai fini della verifica di un'eventuale anteriore revoca della proposta), nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., quanto all'assenza di una scrittura ricognitiv a del diritto ai frutti in favore di ### al mancato inserimento nell'inventario della successione del pad re della circostanza che ### fosse già titolare della quota del 25% ed alla assenza di prova circa la data di acquisizione della scrittura sempre ad opera di ### 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale D'### denuncia la violazione dell'ar t. 112 c.p.c., ed in subordine dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per la motivazione apparente ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -18- della sentenza di appello, ed ancora più in subordine l'omessa pronuncia e la violazione degli artt. 1350, 2943 e 2944 E' specificamente impugnata la parte della sentenza di appello che ha rigettato l'appell o incidentale de lla D'### quanto all'accoglimento della domanda riconvenzionale degli eredi di ### accoglimento che aveva indotto il Tribunale a d isporre il trasferimento in loro favore della q uota di un terzo della propriet à dell'immobile, quota poi rettificata in appello nella diversa misura del 37%. 
Si ded uce che in realtà ### tino ### , cui poi erano subentrati gli eredi, aveva in comparsa di rispost a proposto domanda riconvenzionale volta a fare acc ertare e dichiarare che per eff etto degli accordi intervenuti con il figlio, in occasione dell'acquisto del l'appartamento, poi successivamente modificati, l'acquisto del bene era nullo per effetto della simulazione, quan to all'attribuzione al solo ### della piena p roprietà, dovend osi per converso accertare che al me desimo spet tava la q uota del 37 %. Si aggiunge che, nonostante la difesa della ricorrente incidentale avesse evidenziato che i fatti dedotti in comparsa di risposta fossero idonei a configurare un'ipotesi di interposizione reale di perso na, gli eredi del convenut o nella comparsa conclusionale avevano confermato le concl usioni rese in comparsa di risposta. 
Si deduce che, quindi, il Tribunale nel trasferire agli eredi di ### la quota dai medesimi vantata sull'appartamento, ha violato il principio della corrispondenza ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -19- tra chiesto e pronunciato , avend o sostituito alla domanda effettivamente proposta una diversa domanda, senza che possa reputarsi che sia sufficiente a legittimare tale mutamento il solo richiamo ai fatti allegati a sostegno d elle proprie difese. 
Si aggiunge che la sentenza di appello nel rigettare l'analogo motivo di appello incidentale ha adottato una motivazione del tutto confusa, tale da risult are quindi apparent e e sostanzialmente elusiva dell'obbligo di risposta al motivo di gravame, con ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., in grado di appello. 
Inoltre, si eviden zia che la sentenza ha anche rigettato l'eccezione di pres crizione del d iritto al trasferimento della quota, ma con una soluzione erronea in p unt o di diritto. S i sottolinea che l'acquisto del bene e la conclusione delle coeve scritture tra il de cuius e ### risalivano al 1977- 78, e che ne i dieci ann i successivi non e ra mai interve nuta alcuna richiesta di trasferimento. 
Nel 199 5 era poi stata conclusa un a scrittura ch e aveva modificato la quota spettante ad ### , ma anche a tale scrittura erano seguiti d ieci anni senz a alcuna iniziativa da parte del fiduciante, in quanto la domanda riconvenzionale era stata avanzata solo nel 2008. Per disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla D'### si era fatto riferimento alla circost anza che ### le aveva contin uato a corrispondere al padre un canone p er il g odimento di parte dell'immobile, condotta che però non p uò essere ricondotta ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -20- nel novero degli atti interrutt ivi della prescrizione, né tanto meno della rinunzia al diritto sull'intero immobile. 
Infine, in via ancora più subordinat a, si lamen ta l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna degli eredi di ### al pagament o pro q uota degli oneri inerenti alla proprietà del bene ed alle spese di ristrutturazione, sostenute per l'intero da ### Il mot ivo è fondato, quanto al la dedu zione del vizio di violazione dell'art. 11 2 c.p.c., per essere stata accolt a la domanda di esecuzione dell'obbli go scaturent e dal patto fiduciario, in luogo di quella originariamente proposta in via riconvenzionale di accertamento della simulazione, e ciò in quanto effettivamente trattasi di domande diverse, ancorché possano trovare fondamento in fatti storici in parte suscettibili di assumere rilevanza per entrambe le domande. 
Quanto alla effettiva ricorrenza di un patto fiduciario, occorre ricordare come le ### abbiano di recente affermato che la d ichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fidu ciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di p agamento, ha soltanto effetto confermativo del preesi stente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a fav ore del fiduciant e, destinat ario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rappo rto ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -21- fondamentale, che si presume fin o a prova contrar ia ( S.U. n. 6459 del 06/03/2020), il che consente di annettere alle scritt ure con le quali tra ### ele ed A driano sarebb ero state regolate le quote di rispettiva titolarit à de ll'immobile, tanto la valenza di contro dichiaraz ione di una pret esa interposizione fittizia, qua nto di atto ricognitivo di un preesistente patto fiduciario. 
E' p erò ricorrente, e condivisibile, l'affermazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. 3134/2012), in tem a di modificazioni della dom anda giudiziale, laddove l'atto di citazione sia diretto ad ottenere il trasferimento di un determinato bene in favore dell'attore in forza dell'ob bligo assunto dall'intestatario fiduciario, costituisce domanda nuova — e non semplice precisazione o modificazione della domanda già proposta, consentita in virtù della facoltà concessa alle parti dall'art. 183 c. p.c. — la richiesta volta al ri conoscimento della p roprietà dello stesso bene, sul presupposto del caratte re fittizio dell'intestazione, discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello s tipulante, quanto dell'accettazione della persona no minata, e ciò data l a diversità tra le due anzidette fattispecie, deducendosi con la prima l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico d el fiduciario dell'obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante, e con la seconda, invece, un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione (per la differenza fra la domand a di simulazione e quella di accertament o ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -22- dell'interposizione reale, s veda da ultimo Cass. n .  ###/2022). 
In que sta direz ione è stato anche riba dito ( Cass. 4738/2015) che l'interposizione fittizia di persona p ostula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto inte rponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche su ccessivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttam ente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a q uello previsto per la rapp resentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, d egli acco rdi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattis pecie dell'interpo sizione reale di persona. 
Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita im mobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente consistere nella dimo strazione della partecipazione ad e sso anche del terz o contraente. Viceversa, la man cata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la m ancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. (Cass. Sez. 2, Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -23- Sentenza n. del 18/05 /2000; Cass. Sen tenza n. del 19/10/2007). 
E' st ato, quindi, anche in tale occasione confermato ch e la domanda di accertamento d'interposi zione reale di perso na deve ritenersi alla stregua di doma nda nuova, e qui ndi improponibile ex , comportando l'accertamento di fatti nuovi e div ersi rispetto all'originaria do manda d i simulazione relativa (Cass. S ez. 3, Sentenza n. del 22/03/2007; Cass. n. del 29/02/2012, citata).  ### tali p remesse, si osserva che nelle conclusioni della comparsa di risposta, quan to alla domanda riconvenzionale avanzata dal ### per come riportate alla pag. 6 del ricorso in cidentale, vi era un espresso richiamo alla simulazione cui era ricondott a la conseguenz a della nullità dell'atto, affermazione questa che appare incompatibile con il diverso piano effettuale che scaturisce dalla conclusione di un pactum fiduciae. 
Questa Corte ha a nche di recente ribad ito che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nul lità del procedimento o d ella sentenza impu gnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -24- 4, c.p.c. , e ci ò anche ove la censura sia relativa all'interpretazione dell'originaria domanda gi udiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 41465 del 24/12/2021).  ### la ri levazione ed interpre tazione del contenuto della domanda è attività riservat a al giud ice di merito ma resta sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual cas o è la difformità dell'attivit à del giu dice dal paradigma della norma p rocessuale violata che de ve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui , se la inesatta rilevazione del contenuto dell a domanda determi na un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrisponden za tra chiest o e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi del l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto i ntroduttivo, ovvero la ome ssa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va p roposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.  (Cass. n. 11103 del 10/06/2020; Cass. n. 13602/2019). 
Ancorché le vicende narrate in comparsa potessero in ipotesi giustificare anche l'accoglimento d i una domanda d i ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -25- esecuzione degli obblighi scaturenti dal negozio fiduciario, nella specie la volontà del convenuto era stata univocamente manifestata a favore dell 'accertament o della simulazion e e delle sue conseguenze sul piano eff ettuale, essendo stata sollecitata non già una pronuncia costitutiva, quale quella ex art. 293 2 c.c., ma di mero accertamento di un regime proprietario scaturente evidentemente dall'intesa simulatoria. 
Trattasi di considerazioni che dan no quindi contezza del perché debba reputarsi fondata la dedotta violazione dell'art.  112 c.p.c., avendo il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, accolto un a domanda diversa da q uella effe ttivamente avanzata e poi coltivata per tutto il giudizio di primo grado dal convenuto. 
In relazione alla pretesa esistenza di un giudicato interno in merito alla qualifi cazione della dom anda, effettivamente l'odierna ricorrent e incidentale nella comparsa di risposta in appello aveva confermato la correttezza della qualificazione in punto di diritto della vicenda in termini di patto fiduciario, cui peraltro era giunto anche il Tribunale, ma ciò proprio al fine di evidenziare come la pronuncia emessa, corret ta in via ipotetica alla luce della detta qualificazione g iuridica, non potesse però essere p resa, essendo in contras to con quello che era il tenore delle richieste formulate da parte convenuta, in relazione alla prospettazione di una ipotesi di simulazione, avendo infatti richiesto e mettersi una senten za dichiarativa del diritto di proprietà già acquisi to, ma non anche una pronuncia costitutiva. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -26- Né può invocarsi peer sostene re l'ammissibilit à della pronuncia del Tribunale, come soste nuto in controricorso da ### che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sarebbe giustificata alla luce delle precisazioni di cui a Cass. S.U. n. 12310/2015. 
Ed, infatti, ancorché per molti versi sia assimilabile il passaggio dall'azione di simulazione a quella di adempimento coatto del patto fiduciario al la modifica dell'originaria domanda formulata ex art. 2 932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo, che è appunto oggetto della questione decisa d alle ### il presupposto di ammissibilità della modifica è che la parte effettivamente provveda in tal senso, al più tardi nella memoria di cui al primo comm a dell'art. 183 c. p.c., at tività questa che nella specie è stata o messa avendo, come sottolineato in ricorso, parte conv enuta confermato nei successivi scritti difensivi le conclusioni inizialmente prese in comparsa di risposta. 
Il mot ivo è quindi fondato, e la sent enza impugnata deve essere cassata anche in parte qua, d ovendo il giudice di appello procedere a nuovo esame, sulla base della domanda originariamente proposta in via riconvenzionale, d i accertamento della simulazione per interposizione fittizia. 
Va in o gni caso evidenziato che, anche a voler per ipotesi reputare che rientrasse nei poteri del g iudice di merit o riqualificare la domanda riconvenz ionale in te rmini di domanda di esecuzione forzata dell 'obbligo gravat e sul ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -27- fiduciario, risulta del tutto erronea l'affermazione secondo cui non vi sarebbe alcun problema di prescrizione. 
Ed, infatti , oltre a doversi sott olineare che tra la data dell'ultima scrittura determinativa della quota asseritame nte spettante sul bene a ### o ### (1 995) e la proposizione della domanda riconvenzionale (2008), sarebbe decorso oltre un decennio, il semplice versamento da parte del de cuius di un canone in favore del padre per il godimento dell'appartamento non può essere univocamente confi gurato alla stregua di una rinuncia ad avvalersi della prescrizione, in quanto la condotta asseritamente individuata come tale non si palesa incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. 
In tal senso rileva la circostanza che un'obbligazione siffatta si potrebbe giustificare al più nell'ottica dell'accertamento della simulazione (e ciò sul pre supposto che fin dall'inizio la proprietà sia stata attribuita pro quota all'interpone nte), ma non anche nella diversa prospettiva del negozio fiduciario, in quanto, fin quando lo stesso non riceva att uazione, la proprietà resta appieno in capo al fiduciario, senza che possa quindi legittimament e esigersi, se non sotto forma di risarcimento del danno de rivante dalla tardiva attuazione dell'obbligo inadempiuto, il pagamen to di un canone corrispondente alla fruizione esclusiva del bene da parte del titolare formale.  5. ### del primo motivo di ricorso incidentale comporta poi l'asso rbimento del secondo motivo del ricorso ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -28- incidentale con il quale si denuncia l'erro neo acco glimento dell'appello principale degli eredi di ### quanto alla quota loro effettivamente trasferita sul bene o ggetto di causa.  6. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinv io per n uovo esame alla Corte d'App ello di ### in diversa composizione, che 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Criscuolo Mauro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7198/2023 del 10-03-2023

... domanda di restituzione delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado a causa della manca ta indic azione degli importi da restituire, che erano invece agevolmente quantificabili mediante il calcolo matem atico della differenza tra le somme og getto della condanna di primo grado e quelli minori liquidate in appello. Il motivo è infondato. Il vizio di motivazione è insussist ente: nel sostenere che l'appellante non aveva specificato l'ammontare dell'importo oggetto della domanda di restituzione, la sentenza ha - sia p ure con motivazione sintetica - inteso riferirsi alla somm a effettivam ente versata in esecuzione della sentenza di primo grado, trattandosi di dato imprescindibile per calcolare il dovuto. 14 di 18 In mancan za di allegazione e di p rova deg li esborsi sostenuti - prova che compete va alla ricorren te (Cass. 11115/2021) - il giudice ha legittimament e motivazione esente da vizi logici, ha negato il diritto al rimborso, non potendosi diversamente stabilire l'eventuale spettanza e l'e satto ammontare delle somme da restituire, in confronto alle somme defi nitivamente liquidate in appello. 7. Il settimo motivo lament a la violazione dell'art. 91 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8249/2017 R.G. proposto da ### S.P.A., in perso na del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto in ### via ### n. 54.  - RICORRENTE contro ###, in perso na del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G iuseppe ### con domicilio eletto in ### via degli ### n. 268/A.  -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE e ### rappresent ato e difeso dall'avv. ### ppo ### con domicilio eletto in #### delle ### 18.  -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE e ### E ### -###: compensi professionali 2 di 18 avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n. 2576/2016, pubblicata in data ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 21.12.2022 dal #### 1. ###à di gestione per il realizzo s.p.a. (da ora ### s.p.a.) ha proposto distinte opposizioni ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla ### S tilianova (da ora ###, società di ingegneria internazionale di diritto bulgaro , e da ### a titolo di compenso - rispettivamente - per la progettazione degli interventi volti al recupero e alla valorizzazione dell'area dell'antica filanda in località ### in ### o mediante realizzazione di residenze sanitarie assistite per an ziani (###, nonché per la valorizzazione di immobil i siti in località S. Gemini di ### mediante la costruzione di una struttura alberghiera. 
La società opponente ha eccepito la mancanza dei necessari poteri rappresentativi in capo al funz ionari ### e ### che aveva no sottoscritto gli atti di incarico e le istanze amministrative; h a dedotto che l'elaborato costituiva una progettazione di massima e non una progettazione esecutiva, come invece sostenut o dai professionisti, disconoscendo la documentazione depositata in giudizio.  ### si è costituita, chiedendo la chiamata in causa ### e ### per essere manlevata. ### ha insistito per la conferma delle ingiunzioni. 
Disposta l'integrazion e del contraddittorio e la riunione dei d ue giudizi ad una te rza causa in cui la ### ave va chiesto il pagamento del saldo del compenso, il Tribunale ha respinto le 3 di 18 opposizioni, accogliendo anche la domanda di pagamento proposta in via ordinaria, regolando le spese. 
La sentenza, impugnata in via principale dalla S.G.R. s.p.a. e in via incidentale dalla ### e di ### è stata parzialmente riformata in appello. 
Respinta l'eccezione di improcedibilit à del gravame e riten uta la ritualità della costituzione in giudizio dell'appellante principale pur senza il d eposito dell'originale dell'atto di citazione, la Corte distrettuale ha ritenuto che la collaborazione professionale affondasse le proprie radici in una prassi consolidata di affidamento di incarichi di progettazione urbanist ica, coerentem ente con gli scopi sociali di liquidazione del beni alle migliori condizioni possibili. 
Ha evidenziato che la S.G.R. s.p.a. era stata costituita dai maggiori creditori della ### con lo scopo di liquidarne il patrimonio e che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la società aveva i l potere di gest irne i beni in vista della loro successiva vendita, potendo porre in essere anche gli interventi di manutenzione indispensabili per la conservazione e valorizzazione del patrimonio im mobiliare residuo . Erano dunque coerenti con l'oggetto sociale anche le attività di progettazione, considerato che la Reg ione avrebbe contributo alla realizzazione della RSA con investimenti a fondo perduto, con un e vide nte vantaggio per la società, risultando notevolmente accresciuto il valore degli immobili destinati alla vendita. 
Vi era poi - secondo la pronuncia - una copiosa documentazione che dimostrava la legittimità dell'operato degli ing. ### e ### era stata intessuta, difatti, tutta una rete di attività rispetto alla quale era improbabile che a muovere le fila fosse stato un soggetto estraneo alla società ed era ampiamente provato lo svolgimento di un iter che trovava un inequivoco presupposto nel 4 di 18 pregresso conferimento dell'in carico di progettazione, pur se non formalizzato per iscritto. 
Le acquisizioni processuali conducevano, infatti, a ritenere che il rapporto era stato costituito per facta concludentia dai funzionari muniti del potere di im pegnare la società, dato il ruolo da essi rivestito nell'ambito dell'organizzazione aziendale, a prescindere dai limiti delle procure rilasciate dalla ### La Corte d i merito ha infine revocato i decreti ingiu ntivi ed ha quantificato il compenso in € 203.386 in favore della ### e di € 153.894 in favore dell'arch. Re ali, osser vando che i pro getti risultavano perfettamente de finiti in senso architettonico e planivolumetrico ed erano assimilabili ad un livello di progettazione intermedio in grado di cond urre all'otte nimento del pe rmesso a costruire, ma non erano idonei all a immediata e secuzione delle opere, necessitando di sostanziali integrazioni. 
Per la cas sazione della sentenza la S ### s.p.a., quale avente causa dalla S.G.R., propone ricorso in sei motivi.  ### e ### hanno proposto separati controricorsi, con ricorsi incid entali in due motivi, cui la Sm ia ha replicato con controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.. 
In prossimità dell'adun anza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2697, 2727 e 27 29 c.c., sostenendo ch e la pronuncia abbia desunto la prova del conferimento dell'incarico da due fax del 12.6. 1997 e del 2.4.2017 immediatamente disconosciuti e di 5 di 18 cui non era stata confermata l'au tenticit à, documenti d i cui non poteva tenersi conto ai fini della decisione. 
Nell'accertare il perfezionament o del rapp orto professionale la Corte avre bbe poi dato rilievo ad elementi presuntivi p rivi di univocità e gravità, non tenendo conto della qualità delle parti e della natura e dell'oggetto del contratto, che non si prestava, per la sua rilevanz a economica, al perfeziona mento per facta concludentia. 
Erano irrilevan ti anche le missive, datate 4 .8.1997 e 11 .2. 1997, non riguardan ti la progettazione esecutiv a, non ché le lettere del 16.10.1996 del 30.1.1997, del 7.3. 1997, inviat e dal Comune di ### e non riferibili ai cont raenti, peraltro relative al la pratica ammin istrativa di rilascio della concessione e non al perfezionamento del contratto professionale. 
Il motivo è inammissibile. 
Nel richiamare una pluralità di documenti di cui contesta la valenza probatoria, il ricorso non ne riproduce minimamente il contenuto, tralasciando che questa Corte non ha il potere di accedere agli atti di causa ove siano dedotte violazioni di norme sostanziali. 
La ricorrente estrae, poi, quasi a campione, dalla notevole massa di acquisizioni processuali, un nu mero limitatissimo di att i, proponendone una personale lettura, che non può avere ingresso in cassazione. 
Le contestazioni sollevate in ricorso non inficiano, pertanto, con la dovuta compiutezza, l'art icolato impianto argomentativo della sentenza, che ha ricostruito l'i ntero iter d i perfeziona mento del contratto di incarico mediante l'esame di una notevole mole di atti, ritenuti convergenti nel loro significato probatorio, giungendo alla motivata conclusione che la collaborazione professionale era stata il frutto di una prassi negoziale consolidata tra le parti. 6 di 18 Quanto ai fax d el giugno e aprile 1997, la Corte di me rito li h a ritenuti non decisivi, evidenziando c he vi era altra “copiosa documentazione che comprovava la legittimità dell'op erato dei protagonisti, sia interni alla S.G.R., in g. Frosin a e ing.  ### come dei professionisti esterni ### e arch. Reali” (cfr. sentenza, pag. 15). 
Dai num erosi documenti, compresi que lli volti al rilascio dei permessi a costruire, era eme rsa la prova - secondo il giudice distrettuale - di una rete di attiv ità di cui erano parte attiva soggetti interni ed esterni a ### proprio in considerazione della particolare rilevanza economi ca dell'operazione, era improb abile che l'affare fosse stato deciso a ll'insapu ta della società, real e beneficiaria della valorizzazione degli immobili, o che quest'ultima non si si fosse av veduta di u n'eventuale macchin azione ai suoi danni. 
Gli atti d ei procedimenti di rilascio delle concessioni edilizie non hanno costituto - dunque - l'esclusiva fonte del convincimento del giudice, ma elementi rafforzativi pos ti in raffronto alle rest anti acquisizioni di causa. 
Non era infine preclusa la prova indiretta del contratto di incarico, potendo il giudice valore anche le presunzioni (o la prova per testi) in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c., in virtù del potere discrezionale conferito dall'art. 2721, comma 2 c. c., in relazione alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza. 
Il relat ivo apprezzamento - sorretto, nella specie, da ampia e logica motiva zione - appare incensurabile (Cass. 23692 /2004; Cass. 136 21/2004; Cass. 575/1982; Cass. 5746/1981; 1741/1975; Cass. 4314/1974). 7 di 18 2. Il second o motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte dist rettuale omesso di considerare che la SGR ave va conferito, prima del giugno 1997, d ue distinti incarichi di progettazione urbanistica in vista dell'espletamento delle procedure amministrative volte alla valorizzazione dei siti di ### e di ### I documenti di cui h a t enuto conto la sentenza riguardavano i rapporti instaurati precedentemente e non l'incarico oggetto di causa. 
Il motivo è inammissibile. 
Riguardo al perfezionamento del contratto di incarico, la pronuncia ha risolto le questioni in fatto, su punti dirimenti, in modo conforme alla decisione del Tribunale, che ha riformato solo relativamente al quantum debeatur, senza porre in dubbio che la società, tramite i suoi funzionari, avesse effettivamente confe rito l'incarico de lla progettazione relativa alle residenze di ### e ### di cui si discute nel presente giudizio. 
Una dive rsa valutazione, derivante dall'omessa considerazione di elementi documental i, è preclusa, stante il disposto dell'art. 348 ter, commi IV e V, c.p.c.. 
Il fatt o storico del conferimento d ell'incarico appare inol tre esaminato, non potendo procedersi ad un ulteriore apprezzamento delle prove sulla base di una diversa interpretazione degli atti di causa, profilo che concerne il merito della lite, non censurabile in cassazione sotto i profili dedotti in ricorso (Cass. s.u. 8053/2014).  3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., sostenendo che l'oggetto sociale non ricomprendeva anche la possibilità di conferire incarichi di progettazione esecutiva per la realizzazione di una residenza per anziani, avendo la società il solo scopo di acquisire il patrimonio di ### e di procedere alla 8 di 18 sua liqu idazione senza finalità di lucro , considerato inoltre ch e il potere di autorizzare atti di valore superiore ai duecento milioni di lire competeva al Consiglio di amminist razione e no n ai singoli funzionari. 
Si sostiene che anche in passato erano stati conferiti solo incarichi estimativi e di progettazione urbanistica e mai di progettazione di massima o esecutiva, in coerenza con l'oggetto sociale, i cui limiti erano opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2384 bis c.c.. 
Il motivo non è fondato. 
La senten za ha stabilito che l'at tività d i progettazione era compatibile con lo scopo sociale, interpre tand o le clausole statutarie in raffronto con la relazione illustrativa di bilancio 1999, ove era p revisto ch e le finalità di gestione e conservazione del patrimonio immobiliare acquisito da ### non escludevano la valorizzazione dei cespiti, sia pure in previsione della successiva vendita a terzi. 
Ha poi spiegato che la progettazione era finalizzata all'ottenimento delle concessioni amministrative per la costruzione della ### alla cui realizz azione la ### av rebbe cont ribuito per il 50% delle spese edili, strutturali, impiantistiche e di arredamento allestimento, mediante somme erogate a fond o perduto, con un importante ritorno economico per la ricorrente, data la consistente lievitazione del valore di mercato dei cespiti destinati alla vendita. 
Era p erciò necessaria la p redisposizione di un proget to architettonico ai fini della concessione edilizia e per ot tenere la preventiva approvazione dell '### sanitaria ### secondo le previsioni della normativa regionale. 
A conferma della compatibilità dell'operazione con lo scopo sociale, si è e videnzia to che la realizzazione delle RSA non avreb be comportato un impegno diretto di spesa da parte di ### essendo 9 di 18 programmato solo l'avvio della procedu ra al fine di ottenere la concessione per le opere che sarebbero state realizzate dai futuri acquirenti. 
Appare - in defi nitiva - correttamente valorizzato il profilo funzionale delle attività deliberate (e degli incarichi professionali ad esse strumentali) rispetto all'oggetto sociale, ponendo in rilievo che la società si era fatta carico di svolgere tutta l'attività preparatoria - di caratte re tecnico ed amminis trativo - volta alla successiva realizzazione - ad opera dei potenziali acquirenti - delle ### ma pur sempre ne ll'ottica della liquidazione del patrimonio alle condizioni più favorevoli. 
In effe tti, per stabilire se una data attività sia coerente con l'oggetto sociale e si a vincolant e per la società ai sensi dell'art.  2384 c.c., deve val utarsi la strument alità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica concordata d ai soci nell'atto cost itutivo in vist a del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente. 
Non sono sufficien ti n é il criterio della astratta pre visione, ne llo statuto, del tip o di atto posto in essere ( la cui elencazio ne non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, funzionali all'e sercizio di una determinata at tività, né assicurando l'espressa previsione statutaria di un atto tipico che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), né il criterio della conformità dell'atto all'interesse della società (cfr., letteralmente, Cass. 16416/2002; Cass. 17761/2016; 61213/2017). 
Giova infine rammentare che l'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una società, così come quella di ogni atto contrattuale, richiedendo l'accertame nto della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in 10 di 18 un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, ed è pertanto censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la mot ivazione tale da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudi ce per attribuire all'atto un determin ato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (Cass. 26683/2006; Cass. 2836/1987; Cass. 3330/1979). 
Su tali premesse, ribadita l'incensurabilità dell'accertamento delle attività ricomprese nell'ogg etto sociale, non può darsi rilievo alle previsioni degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., norme che si riferiscono al diver so caso in cui gli o rgani rappresentativi abbiano posto in essere atti in violazione dei limiti dello statuto o dei poteri legali di rappresentanza, non coerenti con gli scopi perseguiti dalla società.  4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che con la domanda monitoria era stato chiesto il compe nso per la progettazione esecutiva, men tre la s entenza, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha ricono sciuto il compenso per la progettazione urbanistica finalizzata al rilascio della concessione edilizia. 
Il motivo è infondato. 
La Corte d i merito - dando conto che il comp enso era stato richiesto per la progettazione esecutiva - ha valutato i medesimi elaborati posti a fond amento della richiesta di pagam ento e, in adesione alle conclusioni del c.t.u., ha evidenziato che mancavano i calcoli esecutivi e i grafici e che la progett azione aveva le connotazioni che caratterizzano i progett i de finitivi, idonei per l'ottenimento del permesso a costruire (cfr. sentenza, pag. 27). 
Non è qui ndi ravvis abile alcuna diversità - dal punto di vista oggettivo - tra le prestazioni per le quali la sentenza ha riconosciuto il compenso e quelle che Int arh e il ### i avevano sostenuto di aver effettuato in esecuzione degli incarichi ricevuti e 11 di 18 per le quali hann o chiesto il pagam ento, avendo la sent enza operato solo una div ersa quali ficazione delle attività professionali concretamente svolte.  ###. 112 c.p.c. implica, invece, il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispo ndenza nella do manda e deve ritenersi violato ogni qualvolt a il giudice, interferendo nel p otere d ispositivo delle parti, alteri alcu no degli element i identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"; Cass. 9255/2021). 
La norma non osta alla possibilità di una qualificazione giuridica dei fatti acquisiti al processo (Cass. 513/2019; Cass. 11289/2018). 
Ad ulteriore confutazione del motivo di censura è utile evidenziare che - a pag. 29 della pronuncia - la Corte di merito ha spiegato di non poter ricon oscere il corrispettivo p er la progettazione esecutiva, oggetto di domanda, ma solo quanto spettante per la progettazione di massima e per un progett o preventivo o sommario, poiché quello esecutivo implicava un impegno di risorse non compatibile con i limiti degli scopi sociali della commit ten te, che non potevano non esser noti ai professionisti, avendo essi già collaborato con SGR “secondo un sistema già praticato in passato”.  5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2206 e ss.  c.c., per aver il giudice ricon osciuto agli ing. Fro sina ed ### la qualifica di procuratori commerciali , pur e ssendo essi prepost i allo svolgimento di atti d i natura puramente esecutiva, senza possibil ità di adottare scelte riservate all'imprenditore. 
Il pot ere di rappresentanza generale ch e compete ai procuratori commerciali sarebbe sempre contenuto nei limiti dell'oggett o sociale e, comunque, lo specifico affare doveva ritenersi atto di alta 12 di 18 amministrazione che eccedeva dai poteri attribuiti con le procure, i cui limiti erano pienamente opponibili ai terzi. 
Il motivo è infondato. 
Come si è in p recedenza e videnzia to, il giudice distrettuale ha motivatamente negato che l'affare fosse incompatibile con lo scopo sociale, potendo SGR legittimamente perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare e, dunque, anche mediante la prevista realizzazione delle RSA (nel senso innanzi precisato) con i benefici derivanti dalle erogazioni pubbliche accordate all'interven to edificatorio. 
Tale premessa, che qui trova conferma, conduce a neg are che l'operazione fosse sottratta alle com petenze d el Consiglio di amministrazione, né trova alcun avallo nella pronuncia che l'affare fosse stato autonomamente deliberato dai procuratori commerciali in virtù di una loro scelta gestionale della quale fosse all'oscuro - o di cui fosse stata inconsapevole vittima - la società. 
Era stata, invece, “intessuta tutta una rete di attività cui avevano partecipato diversi soggetti in terni ed esterni, rispetto alla quale rete è improbabile che a muovere le fila fosse stato un soggetto estraneo alla società, con le conseguenze e i rischi propri legati al considerevole impegno di spesa derivante alfa società committente, senza che ciascuno degli altri organi coinvolti si rendesse conto per tempo della macchinazione. Il carattere assolutamente dirompente degli accadimenti prospettati da S.G .R., diretti a scardinare ogni interno riparto di competenz e, di interesse, in ipotesi, anche penalistico, è contraddetto dalla portata stessa dell'affare, diretto a produrre notevole incremento patrimoniale dei beni di proprietà della S.G.R. che qui si pretende lesa, né è pensabile il concorso di una pluralità di persone, avvero le quali S.G.R. non ha esercitato alcuna iniziativa”. 13 di 18 E' ap parso in prop osito decisivo il ruolo rivestito dai fun zionari nell'ambito della compagine sociale, precisando che il potere di rappresentanza, rispetto allo specifico affare considerato, costituiva l'effetto naturale della loro collocazione nell'organizzazione dell'impresa, che poi aveva utilizzato i risultati dell'attività svolta, non venendo ne ppure in rilievo i limi ti della procura, essendo il potere rappresentativo diretta emanazione delle mansioni affidate ai singoli funzionari e connaturale al ruolo ricoperto (cfr. sentenza, pag. 24 e 35). 
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente - l'### e il ### non avevano ag ito motu proprio, ma nell'esercizio di un potere che aveva anche trovato avall o nel convergente operato degli altri organi sociali rispetto a un'operazione che non eccedeva dall'oggetto sociale e che detti funzionari non avevano - comunque - autonomamente deliberato (cfr. sentenza, pag. 25 e 26).  6. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 336, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver la sentenza immotivatame nte respinto la domanda di restituzione delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado a causa della manca ta indic azione degli importi da restituire, che erano invece agevolmente quantificabili mediante il calcolo matem atico della differenza tra le somme og getto della condanna di primo grado e quelli minori liquidate in appello. 
Il motivo è infondato. 
Il vizio di motivazione è insussist ente: nel sostenere che l'appellante non aveva specificato l'ammontare dell'importo oggetto della domanda di restituzione, la sentenza ha - sia p ure con motivazione sintetica - inteso riferirsi alla somm a effettivam ente versata in esecuzione della sentenza di primo grado, trattandosi di dato imprescindibile per calcolare il dovuto. 14 di 18 In mancan za di allegazione e di p rova deg li esborsi sostenuti - prova che compete va alla ricorren te (Cass. 11115/2021) - il giudice ha legittimament e motivazione esente da vizi logici, ha negato il diritto al rimborso, non potendosi diversamente stabilire l'eventuale spettanza e l'e satto ammontare delle somme da restituire, in confronto alle somme defi nitivamente liquidate in appello.  7. Il settimo motivo lament a la violazione dell'art. 91 c.p.c., affermando che la ricorrente non doveva risp ondere delle spese, essendo i professionisti parzialmente soccombenti a seguito della notevole riduzione delle richieste economiche avanzate in giudizio. 
Il motivo è infondato.  ### in misura minore a quella richiesta di una domanda costituita da un unico capo non dà luogo a soccombenza parziale, la quale postula il rigetto di domande contrapposte o l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi. 
Nel primo caso possono al più configurarsi le gravi ed eccezionali regioni per disporre la compensazione delle spese (art. 92 c.p.c. ), che resta facoltativa ed il cui mancato esercizio non è censurabile in cassazione (Cass. s.u. ###/2022). 
In que ste ipotesi il sindacat o di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudic e di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in p arte ( 18128/2020; Cass. 24502/2017; Cass. 19613/2017; 8421/2017) 8. Il prim o motivo del ricorso in cidentale di ### ali denuncia la violazione delle LL. 143/1949, 143/1958, 340/176, dei 15 di 18 DD.MM. 21.8.1958,25.2.1965, 18.11.1971, 13.4.1976, 29.6.1981, 11.6.1987, degli artt. 16, comma 4, e 1 7, comma 1 4 ter, L.  109/1994, nonché la violazione del principio di ragionevolezza. 
Si lamenta che la Corte, pur avendo ammesso che i professionisti avevano elaborato i progetti architettonici esecutivi e di massima delle strutture e degli impianti, abbia riconosciuto quanto spettante per la sola progettazione di massima e nulla abbia liquidato per la progettazione degli arredi. 
Il second o motivo del ricorso in cidentale denuncia la violazione dell'art. 111 Cost., censurando la contraddittorietà della decisione per aver affe rmato che il R eali aveva elaborato un progetto definitivo, liquidando il solo compenso spettante per la redazione di un progetto di massima. 
Il prim o motivo del ricorso in cidentale della ### denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto ch e, come emerso anche dalla c.t.u., la ricorrente era stat a incaricata d i redigere una progettazione di livello intermedio (tra quello di massima e quello esecutivo) assimilabile alla progettazione definitiva ed utile ad ottenere il permesso a costruire, ma che doveva altresì presentare un grado di dettaglio pari alla progettazione esecutiva, per cui il compenso doveva essere quantificato in applicazione dei parametri previsti per quest'ultima attività, sulla base del parere di congruità del Consiglio dell'ordine professionale. 
Il second o motivo del ricorso in cidentale denuncia la violazione dell'art. 111 Cost., lamentando che la Corte di merito, pur avendo stabilito che la società aveva elab orato una progettazione definitiva, abbia riconosciuto il compenso per una progettazione di massima. 16 di 18 Il terzo motivo ripropone le questioni ritenute assorbite dalla Corte di appello riguardo alla ratifica degli incarichi conferiti alla società dall'ing. ### e alla responsabilità professionale di quest'ultimo verso la ### I due motivi del ri corso di ### ed i primi due motivi del ricorso della I ntarh possono essere e saminati congiuntamen te e vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. 
La Corte di merito ha dato motivatamente conto delle ragioni per le quali, pur avendo affermato che i tecnici avevano elaborato una progettazione definitiva, ha poi liquidato il compenso per quella di massima, specificando a pag. 29 della sent enza - sia pure con riferimento alla maggiorazione per i ncarico sospeso - che la redazione di un progetto esecutivo avrebbe richiesto un impegno di risorse non comp atibile con i limiti d egli scopi sociali della committente - che non potevano essere ignorati dai professionisti - avendo essi già collaborato con la S.G.R. per le medesime finalità e secondo sistema già praticato in passato. 
La riduzione delle spett anze professionali, rispetto alle richieste recepite anche nel parere di congruità de l Consiglio dell'ordine professionale, non è scaturita da un'errata valu tazione o d a un travisamento del contenuto de lla prestazione sv olta, ma dalla constatazione che non era stato reda tto un proget to ese cutivo e che potevano, comunque, liquidarsi solo importi corrispondenti alle attività che la società, compati bilmente con l'oggetto sociale, avrebbe potuto commissionare. 
Appare dunque valorizzata l'impossibilità che la società assumesse un ben p iù gravoso impegno economico, statuizion e quest'ultim a con cui non si confrontano minimamente i due ricorsi incidentali, proponendo censure non pertinenti rispetto al contenuto effettivo della pronuncia. 17 di 18 Non sussiste alcun omesso esame di circostanze decisive, avendo il giudice esaminato le prestazioni svolte e motivatamente disatteso le richieste della società. 
In conclus ione, è respinto il ricorso princip ale, mentre il ricorso incidentale di ### è dichiarato inammissibile. 
I primi due motivi del ricorso incidentale della ### sono, per le medesime ragioni, inammis sibili, mentre il terzo è assorbito, essendo proposto in via condizionata all'accogliment o del ricorso principale. 
Le spese di legittimità sono integralmente compensate in relazione all'esito del presente giudizio. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorr enti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu ello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili entrambi i ricorsi incidentali e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. 
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell a ricorrente principa le e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo d i contributo unif icat o, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 18 di 18 Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Fortunato Giuseppe

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8178/2025 del 28-03-2025

... operazioni di investimento o disi nvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro” stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudiz io patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcime nto pu ò esser fatto vale re rispetto ad un danno effettivamente determinatosi». «### dividuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/inve stitore, divenga o sia diven uto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazion ari; derivati e prodotti simili; etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili; ii) del fatto che, nel caso degli (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 24390/2020 proposto da: ######## rappresentati e difesi dall'avv. ### per procura speciale in atti; -ricorrenti - -contro ### s.p.a. , in persona del legale rappres. p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti ### tiello e ### per procura in calce al ricorso; -controricorrente avverso la sentenza n. 739/2020 della Corte d'appel lo di ### pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella ca mera di consigl io del 26/02/2025 dal ### rel., dott. #### citazione del 5.4.2012, ### in proprio e quale erede del marito ### conveniva innanzi al Tribunale di ### il ### spa, chiedendo di accertare la nullità di acquisti di obbligazioni ### e ### na, effettuati tra il 200 e 2001, in mancanza della forma scritta, per la somma di euro 2.199.496,54 o, in subordine, la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della banca con risarcimento dei danni. 
Al riguardo, l'attrice assumeva che dopo l'insolvenza della ### allo scopo di limitare i danni, aveva ri venduti i tit oli acquistati, tra il 2004 e 2005, con minusvalenze complessive di euro 1.056.597,86. 
Con sent enza del 10.2.2012, il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: l'attrice non aveva indicato i singoli titoli oggetto di causa, né quando le operazioni sarebbero state eseguite, né quale fra i cli enti le avrebbe ordinate , ed og ni alt ra circostanza relativa agli acquisti, per cui er a impossibile risali re agli esatti fatti posti a fondamento dell'azione. 
Con sentenza del 6.4.2020 , la Corte territor iale rigettava l'appello proposto dagli eredi dell'attrice, osservando che: il diritto fatto valere si era prescritto, essendo decorso il termine decennale dall'acquisto dei titoli, data del dies a quo dell'azione, non essendo condivisib ile il diverso orientamento che fa decorrere tale termine dal momento in cui l'investitore ha avuto conoscenza del verifi cars i dei danni; circa la questione della mancata individuazione dei titoli acquistati (e di cui era documentata la sola gi acenza sul deposito-titoli), l'attrice avre bbe dovuto, preliminarmente alla causa in questione, acquisire i documenti necessari attraverso altra azione giudiziale diretta al fine. 3 Gli eredi dell'attrice ricorrono in cassazione con tre motivi. ### s.p.a. resiste con controricorso. 
Entrambe le parti depositano memoria.  ### primo motivo denunzia violazione degli artt. 2935, 2946, cc, 5, c.6, d.lgs. n. 28/2010, per aver la Corte d'appello ritenuto maturata la prescrizione del diritto decorsa dall'acquisto dei titoli, lamentando la mancata applicazione del diverso, consolidato orientamento, secondo il quale tale termine decorre, invece, dal giorno nel quale la produzione del danno si manifesta all'esterno, di venendo oggettiva mente percepibile e riconoscibile da parte del dan neggiato, anche considerando che secondo un orientamento consolidato il dies a quo coincideva con la data del default dello Stato argentino, il ###. 
Pertanto, i ricorrenti invocano l'efficace interruzione della prescrizione il ### con l'avvio del procedimento di mediazione. 
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 119, c.4, Tuf, 210 cpc, 157, c.3, cpc, per av er la Corte territor iale rigettato la richi esta di disporre l'ordine di esibi zione della documentazione ban caria, su istanza degli interessati, ritenendo la domanda esplorativa, in quanto non strumentale ad una domanda determinata. 
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92, cpc, per non aver la Corte d'appello compensato le spese, data la decisione difforme dal consolidato orientamento della Cassazione. 
Il primo motivo è infondato, seppur e in ragione di un percorso argomentativo diverso da quello adottato dalla Corte d'appello. 
In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei 4 titoli, bensì da que llo in cui si man ifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rapp resentata dalla perdita patrimoniale sofferta (Cass., n. 2066/2023). 
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto il lecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di aver e c onoscenza dell'ille cito, del danno e del la derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (Cass., n. 4683/2023).  ### più recente orientamento, è stato precisato che, in tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l' esercizio dell'azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invec e, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale (Cass., n. 3226/2024). 
Tale ultima ordinanza ha evidenziato il seguente principio di diritto:«In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'ese rcizio, da parte del cliente/investitore, dell'azione di risarcimento danni nei confronti dell'intermediario, per responsabilità contrattuale dello stesso derivante da inadempimento agli obblighi 5 informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disi nvestimento compiute in esecuzione di un "contratto quadro” stipulato con il primo, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto, per il cliente/investitore medesimo, il pregiudiz io patrimoniale, e cioè la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcime nto pu ò esser fatto vale re rispetto ad un danno effettivamente determinatosi». «### dividuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/inve stitore, divenga o sia diven uto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazion ari; derivati e prodotti simili; etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili; ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale». 
Nella specie, richiamati i prin cipi generali in materia di cui sopra, l'evento “anomalo” dal quale far decorrere il termine decennale della 6 prescrizione può dunque essere correttamente ravvisato nel default dello Stato argentino, quale data della effettiva percepibilità del danno provocato dall'investimento, e non nella data d'acquisto dei titoli. 
Tuttavia, nel caso concreto, va osservato che i ricorrenti non hanno dimostrato la regolare notifica dell'introduzione del procedimento di mediazione (per il quale è stata indicata la data del 7.12.2001); né tale documento è stato indicato o trascritto nel ricorso. 
Al riguardo, va rilevato che l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio ) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controll o del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibi lità di conosce nza del relativo contenuto (Cass., n. 27412/2021; n. 12182/2021). 
In particolare, è stato affermato che, in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termi ne semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito (Cass., n. 2273/2019). 7 Ne co nsegue che non pu ò dirsi interr otto il termine decennal e di prescrizione, rispetto alla data del fallimento del lo Stato argentin o (23.12.2011- 23.12.2001). 
Il secondo motivo è infondato.  ### un primo orientamento di questa Corte, il ti tolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (###, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non po tendosi ritenere corr etta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non pu ò convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penal izzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di docum entazione da lib era facoltà ad onere vincolante (Cass., n. 3875/2019; n. 13277/2018). 
Successivamente, questa Corte, mutando orientamento, ha affermato che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerent e a singole operazioni poste in esser e negl i ultimi di eci anni, ivi co mpresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p. c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che de tta documentazione sia s tata precedentemente richiesta all a banca e qu est'ultima, senza giustificazione, non abbia o ttemperato (Cass ., n. 24641/2021; 23861/2022). 
Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che l'istanza avente ad oggetto l' ordine, ex art. 119, c.4 , Tub, di acquisizione del la documentazione relativa ai titoli oggetto di causa, non era accoglibile 8 in quanto essa era funzionale ad una domand a indeterminata, riguardante titoli dei quali er a documentata la sola giacenza sul deposito-titoli, e non anche il relativo acquisto con l'intermediazione della medesima banca. 
Se ne può dedurre che la statuizione impugnata non merita censura, in quanto i ricorrenti non hanno neppure fornito la prova dell'esistenza del rappor to contrattuale circa i titoli che sarebbero stati oggetto d'acquisto da parte della banca convenuta, adempimento che anche il primo orientamento richiamato (che, ai fini dell'istanza in questione, non contemplava la previa richiesta alla banca) riteneva necessario. 
Infine, anche il terzo motivo è infondato.  ### parte, la stessa Corte territoriale ha posto in evidenza che la fattispecie in esa me era differ ente da quella oggetto del la citata ordinanza della Cassazione (n 3875/20 19), in quanto tale orientamento presupponeva, come d etto, che l'ordine di esibizione fosse funzionale ad una domanda valida, mentre nel caso concreto non era stata proposta una domanda valida poiché troppo generica, “che lasciando nel vago le operazioni inficiate da carenza informativa, non permetteva al Tribunale il puntuale esercizio del diritto di difesa della banca”. 
Infine, anche il terzo motivo è infondato. 
I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non abbia compensato le spese di lite, avendo pronunciato “discostandosi dal consolidatissimo orientamento” di qu esta Corte, e di aver avuto necessità d'intraprendere il giudizio esclusivamente a causa del comportamento ostruzionistico della banca. 
Come sop ra esposto, la domand a dei ricorrenti non er a affatto conforme all'orientamento della Cassazione emerso alla data del ricorso, in quanto generica. 9 Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rig etta il ricorso e condanna i ricorrenti al pag amento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 14.200,00 di cui 200,00 per esborsioltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Caiazzo Rosario

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3289/2025 del 05-12-2025

... compenso richiesto dagli opposti per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma non può ritenersi dovuto ai procuratori, in quanto lo stesso, conclusosi per incompetenza territoriale e riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, deve essere ritenuto parte di un unicum processuale con il processo proseguito. Ne consegue che il compenso liquidato nella ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Napoli deve ritenersi comprensivo anche delle fasi processuali svoltesi nel corso del processo riassunto. Non a caso il Tribunale di Roma aveva omesso di liquidare le spese rimettendo ogni decisione al Tribunale competente ed il Tribunale di Napoli ha posto a fondamento della sua assegnazione la dichiarazione positiva fatta dal terzo innanzi al Tribunale di Roma, per cui alcuna nuova attività di pignoramento è stata operata dai procuratori della creditrice. ### dovuto agli opposti andrà, dunque, limitato ad euro 4.704,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli, oltre interessi al tasso legale sull'imponibile di euro 5.409,60 dalla domanda all'effettivo soddisfo. Quanto, poi, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###.G. 5935/2024 #### E ### S.P.A. /#### 04/12/2025 Il Giudice Dr. ### preso atto del deposito delle note scritte difensive depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza e dato atto che la discussione orale è stata sostituita dal deposito delle predette note; decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5935/2024 del R.G. contenzioso vertente TRA ### E ### S.P.A. ###, come in atti rappresentata e difesa #####, e ####, come in atti rappresentati e difesi ### avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali. 
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ### e ### spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1690/2024 emesso dal Tribunale di Nola in data ### su istanza degli avv.ti ### e ### e notificatole in data ### con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.61,29 per compenso professionale non ancora versato, oltre interessi e spese della fase monitoria.  ### si fonda sui seguenti motivi: applicazione nel giudizio esecutivo di pignoramento presso terzi di uno scaglione di valore superiore rispetto al credito effettivamente portato in esecuzione con conseguente liquidazione di un compenso superiore a quello dovuto; richiesta di un compenso superiore a quello effettivamente dovuto di euro 15.780,00 come sancito dai provvedimenti giurisdizionali; richiesta di compenso non dovuto per il giudizio esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma poi riassunto innanzi al Tribunale di Napoli; che la opponente era stata sempre disposta a pagare i compensi professionali come liquidati dall'### giudiziaria; che il procedimento esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma si era concluso con una statuizione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, per cui era stato promosso erroneamente dagli stessi avvocati che non avrebbero dovuto far ricadere sulla opponente le conseguenze economiche del loro errore; che per questo motivo non poteva essere considerata legittimo il parere di congruità rilasciato dal COA di ### che aveva valutato l'opera professionale prestata in quel giudizio in euro 5.156,06; che detto parere prevedeva un compenso anche per la fase di trattazione e decisionale senza che le stesse fossero state mai svolte dai legali.
Tanto esposto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e provvedere alla esatta determinazione delle somme dovute. 
Si costituivano in giudizio gli opposti, i quale eccepivano che solo in data ### l'opponente aveva provveduto a versare agli opposti le somme liquidate come compenso professionale dal Tribunale di Milano nel decreto ingiuntivo n.14.245/2021 pari ad euro 8.895,16, per cui restavano ancora da saldare i compensi per il procedimento esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma ed al Tribunale di Napoli; che per quest'ultimo il Tribunale di Napoli aveva liquidato un compenso di euro 6.885,11 già incassato dall'opponente in data ### e non corrisposto ai suoi procuratori; che anche se eccessivo rispetto al valore del credito portato in esecuzione, esattamente indicato nell'atto di pignoramento, l'importo era stato liquidato dal Tribunale e come tale andava corrisposto ai procuratori, in quanto se ciò non fosse avvenuto della somma ritenuta in eccesso si sarebbe avvantaggiata la stessa opponente e non certo la debitrice esecutata, che aveva già corrisposto quanto disposto dal Tribunale nella sua ordinanza di assegnazione: che avrebbe dovuto la parte soccombente (debitore esecutato) rilevare l'errore commesso dal Tribunale nella liquidazione del compenso; che ad oggi l'opponente non aveva ancora corrisposto l'importo di euro 6.885,11 liquidato dal Tribunale di Napoli pur avendolo già incassato; che la questione della competenza del Tribunale di Roma per il giudizio di pignoramento presso terzi non era di pacifica soluzione, per cui non poteva discorrersi di un palese e grave errore; che ad ogni modo a seguito di quel pignoramento era stata ottenuta la dichiarazione positiva del terzo ### di ### che era stata poi utilizzata anche innanzi al procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli con un chiaro vantaggio per la opponente; che l'opponente nel proprio atto di citazione aveva utilizzato frasi sconvenienti ed offensive ex art. 89 cpc, di cui si chiedeva la cancellazione con condanna al risarcimento dei danni; che le frasi erano le seguenti: “l'illecita condotta assunta dall'avv. ### e ### Damiano” (pag. 8 dell'atto di citazione) … “meccanismo orchestrato per rendere esose le spese di lite” (pag. 9 dell'atto di citazione) ….”la slealtà comportamentale di parte opposta” (pag. 9 dell'atto di citazione)….. “fiutata per tabulas la scorrettezza processuale adottata dall'avv. ### per la richiesta arbitraria del proprio compenso e per il meccanismo orchestrato al fine di vedersi maggiorate le spese di liti” (pag. 9 dell'atto di citazione). 
Tanto esposto, gli opposti chiedevano la condanna dell'opponente a versare la residua somma ancora dovuta di euro 11.721,13, oltre interessi, e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni ex art. 89 cpc con vittoria di spese. 
La causa veniva rinviata per l'udienza di comparizione ex art. 281 duodecies cpc con concessione dei termini di cui al IV comma della stessa norma. 
All'udienza del 23.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.  ******  ### deve ritenersi solo parzialmente fondata. 
A parere di questo Tribunale il compenso richiesto dagli opposti per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma non può ritenersi dovuto ai procuratori, in quanto lo stesso, conclusosi per incompetenza territoriale e riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, deve essere ritenuto parte di un unicum processuale con il processo proseguito. Ne consegue che il compenso liquidato nella ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Napoli deve ritenersi comprensivo anche delle fasi processuali svoltesi nel corso del processo riassunto. Non a caso il Tribunale di Roma aveva omesso di liquidare le spese rimettendo ogni decisione al Tribunale competente ed il Tribunale di Napoli ha posto a fondamento della sua assegnazione la dichiarazione positiva fatta dal terzo innanzi al Tribunale di Roma, per cui alcuna nuova attività di pignoramento è stata operata dai procuratori della creditrice.  ### dovuto agli opposti andrà, dunque, limitato ad euro 4.704,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli, oltre interessi al tasso legale sull'imponibile di euro 5.409,60 dalla domanda all'effettivo soddisfo. 
Quanto, poi, alle espressioni utilizzate dall'opponente per contrastare la domanda degli opposti si ritiene che le stesse siano ai limiti della convenienza e siano scaturite solo da un'errata rappresentazione degli eventi processuali comunque funzionale alla difesa della parte e pertinente all'oggetto della causa. 
Non si ritiene, pertanto, di poter accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dagli opposti ai sensi dell'art. 89 cpc.  P.Q.M.  il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato dalla SCG ### spa agli avv.ti ### e ### rigettata ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Condanna l'opponente ### e ### spa a corrispondere agli opposti avv. ### ed avv. ### in quote uguali, a titolo di compenso professionale dovuto per i procedimenti di cui al ricorso per ingiunzione la somma di euro 4.704,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli emessa nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare n. 702/2023 R.G., oltre interessi al tasso legale sull'imponibile di euro 5.409,60 dalla domanda all'effettivo soddisfo; 3) Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 89 cpc; 4) Compensa integralmente le spese tra le parti. 
Così deciso in ### il ### È verbale.   Il Giudice

causa n. 5935/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Ruggiero

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13789/2023 del 19-05-2023

... somma di euro 30.000,00, pari all'importo versato in esecuzione de l contratto, det ratto quan to già rimborsatole, oltre interessi e rivalu tazione, e al risarcimento dei danni; iii) in via subordinata, di risoluzione del contratto medesimo per inadempimento, con condanna dei convenuti ### e ### dei ### di ### s.p.a. al risarcimento dei danni, ovvero di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da contratto e da fatto illecito; - la Corte d i appello ha riferito che il giudice di prime cure ave va disatteso le domande dell'attrice in ragione della non riconducibilità del contratto di assicurazione concluso al novero dei contratti finanziari disciplinati dal t.u.f. e dell 'assenza di violazioni della normativa in materia di assicurazioni private e di responsabilità dei convenuti; - ha, quindi, disatteso il gravame confermando la qualificazione del Tribunale del contratto dedotto in giudizio quale prodotto assicurativo, sia pure caratterizzato da una componente finanziaria in relazione al fatto che la determinazione dell'importo della prestazione dovuta era legata al valore di un fondo comune, ed evidenziando che a tale tipo di polizza vita (cd. unit-linked) (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6438/2019 R.G. proposto da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, sito in ### via della ### 3 - ricorrente - contro ### dei ### di ### s.p.a., in perso na del legal e rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. #### e ### con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in ### via ### 2/3 - controricorrente - ### - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2070/2018, depositata il 17 settembre 2018. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 Oggetto: intermediazione finanziaria dal #### - ### propone ricorso per cassaz ione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 17 settembre 2018, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di ### che aveva respinto le domande: i) di nullità del contratto di assicurazione dalla medesima concluso con il pro mot ore ### ano ### operante per conto de lla ### s. p.a., successivame nte incorporata nella ### dei ### di ### s.p.a., per violazione degli artt. 29 e 30 t.u.f. o di annullamento di tale contratto per errore o dolo; ii) di condanna dei predetti ### e ### dei ### di ### s.p .a. alla restitu zione della somma di euro 30.000,00, pari all'importo versato in esecuzione de l contratto, det ratto quan to già rimborsatole, oltre interessi e rivalu tazione, e al risarcimento dei danni; iii) in via subordinata, di risoluzione del contratto medesimo per inadempimento, con condanna dei convenuti ### e ### dei ### di ### s.p.a. al risarcimento dei danni, ovvero di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da contratto e da fatto illecito; - la Corte d i appello ha riferito che il giudice di prime cure ave va disatteso le domande dell'attrice in ragione della non riconducibilità del contratto di assicurazione concluso al novero dei contratti finanziari disciplinati dal t.u.f. e dell 'assenza di violazioni della normativa in materia di assicurazioni private e di responsabilità dei convenuti; - ha, quindi, disatteso il gravame confermando la qualificazione del Tribunale del contratto dedotto in giudizio quale prodotto assicurativo, sia pure caratterizzato da una componente finanziaria in relazione al fatto che la determinazione dell'importo della prestazione dovuta era legata al valore di un fondo comune, ed evidenziando che a tale tipo di polizza vita (cd. unit-linked) trovava applicazione unicamente il codice delle assicurazioni private e non anche, ratione temporis, l'art. 25 bis 3 t.u.f.; - ha aggiunto che dalla docum entazione prodotta in giu dizio non emergeva l'esistenza di violazioni della disciplina relativa alle assicurazioni private, né gli estremi dell'allegato errore essenziale e riconoscibile, né, infine, la mancata osservanza di obblighi diligenza e correttezza contrattuale da parte dell'intermediario; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la ### dei ### di ### s.p.a., mentre ### non spiega alcuna attività difensiva; - la ### dei ### di ### s.p.a. deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; ###: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.  1362, 1366 e 1370 cod. civ. e 1 e 21 e ss. t.u.f., per aver la sentenza impugnata qualificato il contratto di assicurazione dedotto in giudizio quale contratto assicurativo, benché fosse assente l'alea assicurativa della garanzia per il rischio di un determinato evento, e fosse presente unicamente l'alea finanziaria propria dei prodotti finanziari disciplinati dal testo unico finanza; - osserva, sul punto, che nessuna prestazione assicurativa era prevista alla scadenza o in caso di premorienza, e che l'assenza della garanzia della restituzione integrale del capitale investito non consentiva di poter qualificare il contratto quale polizza vita; - il motivo è inammissibile; - deve osservarsi che in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato - come pacificamente nel caso in esame - prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenz a del contrat to o al verif icarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere 4 all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al mom ento stesso (polizze den ominate unit-linked), il giud ice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 cod. civ., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio av ente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossat o sull'assicurato (cfr. Cas. 18 maggio 2021, n. 13517; Cass. 5 marzo 2019, n. 6319; Cass. 18 aprile 2012, n. 6061); - tale interpret azione non è censurabile in sede di legit timità se congruamente e logicamente motivata; - orbene, la Corte di appello, dopo aver richiamato tale principio, ha ritenuto che nel caso in esame si fosse in presenza di un prodotto assicurativo, sottolineando l'assunzione da parte dell'assicuratore di un rischio demografico, in relazione all'obbligo di pagare ai beneficiari, al verificarsi dell'evento, l'importo del capitale aumentato dell '1%, nonché di un rischio di pe rdite finanziarie legate all'andam ento del fondo; - una siffatta attività di qualificazione della polizza vita appare coerente con i richiamat i pri ncipi e, per tale ra gione, si sottrae alla censura prospettata; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.  1325, 1418, 1429, 1469 bis e 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che il contratto era viziato per errore essenziale sull'ogget to del contratto e per dolo, in relaz ione alla convinzione della invest itrice di concludere un contratto di assicurazione sulla vita con u na società italia na che prevedeva il 5 versamento di un premio a fronte di un rischio assicurativo; - evidenzia, sul punto, che nessuna nota infor mativa le era stata consegnata e che non vi erano elementi da cui evincere che si trattasse di una polizza unit-linked e che i fondi collegati fossero ad altissimo rischio; - il motivo è inammissibile; - la doglianza si fonda sull'assenza della volontà della ricorrente di concludere un contratto ad alta volatilità, quale quello in esame, e sulla mancata ricezione delle condizioni generali di polizza e della relativa scheda informativa; - non si confronta, tuttavia, con la decisione impugnata la quale ha ritenuto insussistente il dedotto vizio in ragi one de l fatto che la contraente aveva ricevuto la documentazione riguardante il contratto concluso e la relativa scheda informativa contenente le caratteristiche tecniche del prodotto ass icurativo acquistat o e, in ogni caso, h a evidenziato che l'eventuale vizio era stato convalidato dalla contraente ex art. 1444 cod. civ.; - infatti, la censura si limita a contestare l'accertamento fat tuale operato dalla Corte d i appello, sollecitan do impl icitamen te questo giudice a un'inammissibile revisione delle risu ltanze probatorie effettata dal giudice di merito e, comunque, non sottopone a critica la autonoma ratio costituita della convalida del contratto; - con l'ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 177 cod. ass. priv ., nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per mancata previsione de ll'informativa sul diri tto di recesso; - il motivo è inammissibile, in quanto è sviluppato sul fondamento - espressamente negato dalla Corte di appell o - della mancata previsione nel contratto di assicurazione concluso dalle parti del diritto di recesso previsto dal menzionato art. 177; - come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può 6 che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificab ile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - il mancato rispetto dell'accertamento del giudice di merito sul punto osta, dunque, alla possibilità di esaminare la doglianza; - pertanto, per le suindicate considerazioni, il ricorso va dich iarato inammissibile; - le sp ese processuali segu ono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 2 maggio 2023.   

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Catallozzi Paolo

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