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SENTENZA sul ricorso 10624-2017 proposto da: ### elettivament e domiciliato in ### , P.###' 10, presso lo stu dio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -2- D'### quale difensore di se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in ### alla ### 9; - ricorrente incidentale - nonché contro ### elettivame nte domiciliato in ####. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; ### elettivamen te domiciliato in #### 76, presso lo studio dell'avvocato ### DODARO, che lo rappresenta e difende; giusta procura in atti; - controricorrenti - nonché contro ############# - intimati - avverso la sentenza n. 796/2017 della CORTE ### di ### depositata il ###; Lette le conclusioni scritte del ###, in persona del ### dott.ssa ### DEL###, che ha chiesto accogliersi il p rimo motivo del ricorso principale, il primo ed il terzo m otivo d el ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti motivi; ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -3- Lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal ###. ### udito il ### , in persona del ### dot t.ssa ### che ha concluso in conformità delle conclusioni scritte; uditi l'avvocato ### l'avvocato ### l'avvocato ### e l'avvocato ### D'### RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rom a il fratel lo ### e D'### seconda moglie del padre, ### onde procedere alla divisione dei beni caduti nella successione paterna.
In particolare, rilevava che tra i beni caduti in comunione vi era anche l'appartamento in ### alla ### di ### meglio individuat o in citazione, sul quale Pa llottino ### padre del de cuius, vantava una quota pari al 37 %, e nei cui confronti il giudizio era quindi esteso. ### o, e subentrati i suoi ered i, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 11161/2011, dichiarava che l'immobil e in questione apparteneva per la quota di 3/12 a ### no, per 4/12 agli ered i di ### e per 5/12 agli eredi di ### disponendo per il prosieguo del giudizio. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -4- Avverso tale sentenz a proponevano ap pello #### e ### quali eredi di ### cui aderiva ### Proponevano a loro volta appello incidentale ### nonché D'### mentre restavano contumaci gli altri eredi di ### La Corte d'Appello di ### con la sentenza n. 796 d el 6 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenz a appell ata, dichiarava e trasferiva agli eredi di ### la quota di 37/100 dell'appartamento, e dichiarava per l'effetto che lo stesso apparteneva per 250/1000 a ### ottino ### o, per 370/1000 agli eredi di ### e per 380/1000 agli eredi di ### In primo luogo, riteneva che fosse fondata la deduzione degli appellanti principali secondo cui la quota che spet tava agli eredi di ### ino ### o era pari a 370/1000, così come fissata da ultimo nella scrittura del 12/9/1995, che appunto fissava la quota de qua in tali termini.
Quanto all'appello in cidentale di ### e, che contestava l'attribuzione al fratello Da miano d ella quota del 25%, la Corte distret tuale rico rdava che la scrittura privata del 1996, che era stata posta a fondamento della decisione del Tribunale , si ricollegava agli accordi intercorsi t ra il d e cuius e la prima moglie in occasione della separazione , allorché aveva assunto l'impegno a trasferire ai figli ### e ### all'epoca minori, la sua quota del 50% sull'appartamento oggetto di causa. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -5- Con la successiva scrittura del 25/11/1996, il de cuius aveva riconosciuto i diritti dei figli sul bene, ma aveva riacquistato dal figlio ### la quota del 2 5%, corrispondend ogli la somma di £. 250.000.000.
Nella stessa scrittura vi era quindi il riconoscimento del diritto in favore anche dell'altro figlio ### in conformità degli obblighi assunti in sede ###tale p attuizione era stata quindi trasferita la quota dell'immobile, come a suo tempo concordato in sede di separazione, e t ramite u na scrittura inquadrabile nell a previsione di cui all'art. 1333 c.c., per quanto concerneva in particolare il figlio ### che non era parte della stessa.
Pertanto, atteso il mancato rif iuto della proposta d el padre , questi era divenuto titolare della quota del 25 % del bene.
Quanto all'appello incidentale della D'### la sentenza osservava che era infonda ta l'eccezione di pre scrizione dell'azione volta a dare att uazione all'obbli go scatu rente dall'interposizione reale intervenuta tra il de cuius ed il padre, e ciò in quanto ### aveva continuato a versare al padre un canone per l'utilizzo dell'immobile e fino alla data della sua morte. I noltre, l'int esa oggetto di causa rientrava evidentemente nello schema del negozio fiduciario , con l'attribuzione della quota a favo re degli eredi di Pal lottino ### secondo le percentuali fissate nell'ultima scrittura del 12 settembre 1995.
Quanto poi all'ap pello incidental e di ### la Corte osserva va che l'accordo con cui il d e cuius aveva ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -6- riacquistato da ### la quota del 25 % non era affetto da nullità non essendo configurabile quale patto successorio, e ciò sempre alla luce del suo collegamento con gli accordi presi in occasione delle separazione intervenuta tra il de cuius e la prima moglie.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso ### sulla base di tre motivi.
A tale ricorso resiste con controricorso ### Ha proposto autonomo ricorso per cassazione anche D'### sulla base di tre motivi. #### e ### hanno resistito con au tonomi controricorsi anche al ricorso incidentale.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Tutte le parti hanno d epo sitato memo rie in prossimità dell'udienza. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente occorre dare atto della successiva proposizione di autonomo controricorso da parte di D'### avverso la medesima sent enza già impugnata da ### così che tale ricorso deve essere qualificato come ricorso incidentale, in applicazione del principio per cui, stante l'unicità del processo di impugnazione contro u na stessa sentenza, u na volta avvenuta la notificaz ione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via inci dentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -7- tuttavia quest'ultima mod alità non può considerarsi essenziale, per cui og ni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (cfr. ex multis Cass. n. ### del 23/11/2021). 2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 1333 c.c., in combin ato disposto con gli artt. 922, 1362, 1363 e 1364 c.c., quanto all'affermazione dei giudici di appello secondo cui la scrittura privata del 25/11/1996, che vede come parti ### e ### valga come rico noscimento del diritto di comproprietà in cap o all'altro fratello ### e che comunque sia idonea a porre in essere il meccanismo p revisto d all'art. 1333 c.c., con la possibilità di annettere a tale scrittura l'idoneità a produrre il trasferimento della quota del 25 % dell'appartamento a favore dell'oblato, in assenza di un suo rifiuto.
Si sottolinea l'inammissibilità di atti ricognitivi di diritti reali, al di fuori dele ipotesi tassativamente previste dalla legge, e ciò in ragione dell'applicazione dell'art. 1988 c.c. ai soli diritti di credito.
Inoltre, sarebbe del tutto erroneo il richiamo al disposto di cui all'art. 1333 c.c., che presuppone una dichiarazione recettizia in favore del soggetto cui la parte intende trasferire il proprio diritto. ### della scrittura oggetto di cau sa non deporrebbe in questo senso, mancando la volontà di indirizzarla anche nei ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -8- confronti di ### o ### d i cui si fa menzione nelle premesse, ma non nella regolamentazione contrattuale.
La sentenza avrebbe altresì omesso di specificare se e quando tale scrittura sia entrata in possesso dell'altro fratello, il che impedisce quindi di ritenere avverata la fattispecie individuata in senten za. Inoltre, anche l'interpre tazione della volontà contrattuale, quale ricavabile dalle espressioni letterali utilizzate nella menzionata scrittura, non consente di rilevare una volontà di attribuire con la stessa diritti in favore dell'altro figlio.
Il terzo motivo del ricorso incidentale di D'### in relazione al medesi mo pun to della sentenza d'appello denuncia la violazione dell'art. 1333 c.c. e 12 disp. prel. sulla legge, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., nonché degli artt. 2934, 2935 e 2944 c.c., quanto alla valenza della detta scrittura del 25/11/1996.
La corret ta esegesi porterebbe a ritenere che sino a quella data non vi fosse stato il trasferimento della quota in favore dei figli, come appunto concordato in sede ###era in alcun modo contemplato con tale atto che si intendesse dare attuazione all'obbligo di trasferimento d ella quota in favore di ### che non è parte della scrittura né destinatario della stessa. Inoltre, non vi è prova che ### abbia avuto conoscenza della scrittura in data anteriore al 25/11/200 6, allorch é l'eventuale obbligo derivante da tale scrittura si sarebbe ormai prescritto. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -9- 2.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
I g iudici di appello, partend o dal ri lievo che il de cuius, in occasione della separazione dalla prima moglie, aveva assunto nei confronti dei figli l‘obbligo di trasferire la quota del 50 % (e precisame nte del 25 % per ognuno dei d ue figli), dell'appartamento oggetto di causa, quale adempimento degli obblighi di mantenimento, hanno sottolineato l'intimo legame che avvinceva tale impegno con la scrittura del 25/11/1996, che, quanto alla posizione di ### iano, costituiva atto inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1333 c.c., circa l'attuazione dell'obbligo di trasferimento assunto illo tempore.
La scrittu ra avrebbe quindi disposto il trasferimento delle quote in favore dei figli, ed avrebbe poi, quanto alla posizione di ### previsto il ritrasferimento della quota in favore del padre, a fronte dell'impegno di questi di corrispondere le rate del mutuo che era stato acceso dal figlio per l'acquisto di un altro appartamento.
Il trasferiment o della quota a favor e di ### che no n è parte della scrittura, sarebbe stato assicurato dalla previsione di cui all'art. 1333 c.c., atteso il mancato rifiuto dell'oblato nel termine richiesto dalla natura dell'affare. Ritiene la Corte che non possa però prescindersi dalla lettura della scrittura su cui si fonda la soluzione de l giudice di appello, scrittura che è fedelme nte riprodotta nel ricorso di ### Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -10- Nella stessa, dopo essersi fatto richiamo agli impegni assunti in occasione della separazione giudiziale (ed essersi ricordato che la quo ta del 50% era riservata al padre de l de cuius, ###, si ribadiva che ### si era impegnato a trasferire la sua quota a favore dei figli, che in tal modo sarebbero dive nuti ognuno proprietario della quota di un quarto.
Quindi, richiamata la stima all'attualità dell'appartamento, si sottolineava che ### unica controparte del padre ### nella scrittura, era interessato all'acquisto di altro immobile e che a tal fine il padre, oltre a donargli in vista delle imminenti nozze la somma di £. 100.000.000, si sarebbe fatto carico del pagamento delle rate del mutuo acceso per il nuovo acquisto, per un importo di £. 250.000.000, importo che valeva come corrispettivo per il ritrasferimento da ### a ### della quota da trasferire pe r effett o degli accordi in pre cedenza intervenuti in sede di separazione.
Si aggiungeva poi che il ritrasferimento della quota sarebbe avvenuto in maniera progressiva ed in misura corrispondente al pagamento delle singole rate di mutuo.
Alla luce di t ale scrittura, dell'indic azione delle parti contraenti, e tenuto conto delle e spressioni verbali ivi contenute, non può accedersi alla soluzione dei giudici di merito che hann o ritenuto che la s tessa potesse risultare idonea ex art. 1333 c.c., al trasferimento della proprietà della quota che il de c uius si era imp egnato a cedere al figl io ### in occasione della precedente separazione. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -11- Occorre, in primo luogo, ribadire che, ai sensi dell'art. 2720 cod. civ. , l'efficacia probatoria d ell'atto ricognitivo, avent e natura confessoria, si esplica, nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante. Ne consegue che a tale atto non può riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali (Cass. n. 13625/2007, nella specie, è stato escluso che potesse avere valore confessor io la scrittura con cui il coerede aveva riconosciu to in favore deg li attori il diritto di proprietà sui beni cadut i in succession e; conf. Cass. 2088/1992; Cass. n. 9687/2003).
Poiché quindi n ella scrittura si dava atto d ella titolarità del bene (quanto meno nella quota del 50 % in capo al de cuius, e si rico rdava che in sede di separazione era stat o assunto l'obbligo di trasferimento di detta quota in favore dei figli, in assenza di un valido atto idoneo ad assicurare il trasferimento di diritti reali im mobiliari, tal e carenza non può essere surrogata per effetto d ella dichiaraz ione contenuta nella scrittura, con la quale il de cuius affermava che ognuno dei figli era titolare del 25 %, e ciò anche in considerazione del fatto che il tenore letterale delle espressioni utilizzate, in parte qua, sottende un riconoscimento dei diritti , ma purché si a però avvenuta in maniera valida l'attuazione de gli impe gni assunti dal de cuius in precedenza.
Una volta, quindi, esclusa l'ammissibilità, ove anche p er ipotesi contenuto nella scrittura de qua, di un atto ricognitivo ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -12- del diritto di proprietà in favore de i figlio ### ammissibilità che peraltro è stata negata anche dai giudici di merito, resta da esaminare se la medesim a scrittura po ssa essere riguardata alla luce della previsione di cui all'art. 1333 c.c., in quanto idonea, con dichiarazione proveniente dal solo padre, ad assicurare il trasferimento della proprietà in favore dell'odierno controricorrente.
Nella più recent e giurispruden za di questa Corte è st ato precisato che un neg ozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfe zionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c. , salva l'ipotesi che sia stato accertato che l'acquirente ne tragga esclusivame nte vantag gio, configurandosi, in dife tto, u na proposta contrattuale non ancora accettata e, quindi, non trascrivibile (Cass. n. 27857 del 04/12 /2020; Cass. n. 15997 del 18/06/2018), e ciò in quanto, pur sottraendosi la fattispecie del cosiddetto contratto unilaterale allo schema generale di formazione cont rattuale, derivante dall'incontro delle volontà delle parti, per il fatto di perfezionarsi in virtù del mancato rifiuto della proposta, il fine, cui sovrint ende la disposizione di cui al second o comma dell'art. 1333 cod. civ., di evitare che la sfe ra giuridica del soggetto possa essere int eressata da una m anifestazione di volontà altrui, consente che l'inefficacia della proposta possa desumersi, oltre che da un rifi uto espresso, anche da un comportamento del destinatario della proposta, inequivocabilmente apprezzabile come dettato dalla volontà di non avvalersene (Cass. n. 11391 del 04/09/2001). Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -13- Occorre, inoltre, verific are se gli impegni presi in sede di separazione pot essero in astratto giustificare il ricorso al la fattispecie dell'art. 1333 c.c. , onde assicurare la concreta attuazione degli obb lighi assunti, laddove gli stessi contemplino anche il trasferimento di diritti reali immobiliari.
Sul punto va ricordato che le ### e di qu esta Corte hanno di recente affermat o che l e clau sole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la t itolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobilia ri, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 (Cass. n. 21761 del 29/07/2021). Accanto all'ipotesi in cui il trasferimento sia contenuto nel mede simo verbale di separazione, è ben possibile che l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovv ero maggiorenni non autosufficienti) possa ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -14- essere legitt imamente adempiuto dai genitori mediant e un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impe gni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, in quanto assolvendo esso, di converso, ad una fu nzione solutorio -compensativa dell'obbligo d i mantenimento, costituisce applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti (Cass. n. 3747/2006, che per l'ipotesi in cui vi si a un im pegno al successivo trasfe rimento, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.; conf. Cass. n. 21736/2013; Cass. n. 11342/2004).
E' p acifico che l'accordo originario non prevedesse il trasferimento automatico delle quote in favore dei figli, ma un impegno del de cuius ad operare tale trasferimento, così che risulta invocabile in ipotesi il precedente di questa Corte secondo cui, allorché un coniuge, in sede di separazione consensuale, assume l'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di provv edere al mantenimento del figli o mino re, impegnandosi a tal fine a trasferirgli un bene immobile, pone in essere con il detto coniu ge un con tratto preliminare a favore del figlio, con la conseguenza che l'atto scritto con cui il coniuge obbligato in esecuzione di tale contratto, dichiara di trasferire al figlio que l bene, essendo privo dello s pirito di liberalità, non configura una donazione, ma una proposta di ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -15- contratto unilaterale, gratuito ed atipico, che, ai sensi dell'art. 1333 cod. civ., in mancanza del rifiuto del destinatario in un termine adeguato (alla natura dell'affare o stabilito dagli usi), determina l'irrevocabilità della proposta e quindi la conclusione del contratto, no nostante che la volontà di accettazione non risulti da at to scritto, dovendo si ritenere assolto l'obbligo della forma attraverso le modalità con cui è stata formulat a la proposta (così Cass. n. 9500 del 21/12/1987).
Tuttavia, tale principio, al quale risulta avere fatto sostanziale rinvio il g iudice d i merito, non può rite nersi suscettibil e di applicazione nel caso in esame. ### in disparte la n ecessità anche per la proposta di cui all'art. 1333 c.c. di dover assolvere agl i obblighi for mali imposti dala legge per gli atti traslativi di diritti reali (obblighi nella specie evid entemente no n soddisfatti, mancando ad esempio ogni riferimento nella scrittura de qua alle menzioni urbanistiche, la cui presenza è imposta a pena di nul lità dell'atto traslativo di diritti reali, ai sensi delle previsioni della legge n. 47/1985, all'epoca vigente), risulta evidente come sia ancor più a monte carente il presupposto dell'esistenza di una proposta indirizzata all'oblato da parte di colui che assume in maniera unilaterale tutti gli obblighi derivanti dal contratto ovvero che intende unilateralmente cedere i propri diritti su di un immobile.
Sebbene nel precedente sopra richia mato, che secondo la dottrina più autorevole h a dato riconosci mento ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -16- giurisprudenziale alla figura del pagamento traslativo, la fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. si p resti anche al trasferimento di diritti reali immobiliari, ove lo stesso avvenga in attu azione di un preesistente obbligo assunto dal disponente, di modo da far assumere al contratto la funzione solutoria dello st esso obbligo, la scritt ura in esame risult a essere intervenut a esclusivamente tra ### e ### mentre di ### si fa menzione solo per ricordare come l'im pegno a trasferire vedesse come creditore anche quest'ultimo.
La scrittura appare però destinata a rimanere interna ai soli ### e ### no n essendo anche rivolta o indirizzata a ### potendosi al più ritenere che con la stes sa i contraenti avessero inteso dare attuazione tra i medesimi agli accordi scaturen ti dalla separazione, con l'effettivo trasferimento della quot a a ### e con il contest uale accordo per il ritrasferimento a ### ovvero, come appare più ortodosso dal punto di v ista dell'interpretazione della volontà dell e parti, novare l'obbligaz ione originaria, sostituendo il trasferimento della quota con la dazione della somma di £. 250.000.000, il cui effettivo versamento avrebbe quindi definitivamente estinto l'impegno a trasferire la quota dell'appartamento. ### non si configura in alcuna sua parte come una proposta indirizzata a ### il ch e re nde evidente l'erroneit à dell'applicazione della norma di cui all'art . 1333 c.c., o nde Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -17- giustificare l'attribuzione della ti tolarità della quot a del 25% dell'immobile in esclusiva all'attore. ### dei motivi in esame determina pertanto la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, dovendo il giudice di rinvio procedere al la decisi one de lla domanda di divisione, considerando la detta quota come caduta ne lla successione di ### 3. ### dei motivi de quibu s, implica poi l'assorbimento del secondo e del t erzo motivo de l ricorso principale con i quali si denuncia rispettivamente la violazione dell'art. 1333, in combinato disposto con l'art. 1328 c. c., quanto alla mancata attenzione da parte del giudice di appello all'individuazione del momento in cui ### fosse venuto a conoscenza de lla scrittura de qua (circostanza rilevante ai fini della verifica di un'eventuale anteriore revoca della proposta), nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., quanto all'assenza di una scrittura ricognitiv a del diritto ai frutti in favore di ### al mancato inserimento nell'inventario della successione del pad re della circostanza che ### fosse già titolare della quota del 25% ed alla assenza di prova circa la data di acquisizione della scrittura sempre ad opera di ### 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale D'### denuncia la violazione dell'ar t. 112 c.p.c., ed in subordine dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per la motivazione apparente ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -18- della sentenza di appello, ed ancora più in subordine l'omessa pronuncia e la violazione degli artt. 1350, 2943 e 2944 E' specificamente impugnata la parte della sentenza di appello che ha rigettato l'appell o incidentale de lla D'### quanto all'accoglimento della domanda riconvenzionale degli eredi di ### accoglimento che aveva indotto il Tribunale a d isporre il trasferimento in loro favore della q uota di un terzo della propriet à dell'immobile, quota poi rettificata in appello nella diversa misura del 37%.
Si ded uce che in realtà ### tino ### , cui poi erano subentrati gli eredi, aveva in comparsa di rispost a proposto domanda riconvenzionale volta a fare acc ertare e dichiarare che per eff etto degli accordi intervenuti con il figlio, in occasione dell'acquisto del l'appartamento, poi successivamente modificati, l'acquisto del bene era nullo per effetto della simulazione, quan to all'attribuzione al solo ### della piena p roprietà, dovend osi per converso accertare che al me desimo spet tava la q uota del 37 %. Si aggiunge che, nonostante la difesa della ricorrente incidentale avesse evidenziato che i fatti dedotti in comparsa di risposta fossero idonei a configurare un'ipotesi di interposizione reale di perso na, gli eredi del convenut o nella comparsa conclusionale avevano confermato le concl usioni rese in comparsa di risposta.
Si deduce che, quindi, il Tribunale nel trasferire agli eredi di ### la quota dai medesimi vantata sull'appartamento, ha violato il principio della corrispondenza ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -19- tra chiesto e pronunciato , avend o sostituito alla domanda effettivamente proposta una diversa domanda, senza che possa reputarsi che sia sufficiente a legittimare tale mutamento il solo richiamo ai fatti allegati a sostegno d elle proprie difese.
Si aggiunge che la sentenza di appello nel rigettare l'analogo motivo di appello incidentale ha adottato una motivazione del tutto confusa, tale da risult are quindi apparent e e sostanzialmente elusiva dell'obbligo di risposta al motivo di gravame, con ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., in grado di appello.
Inoltre, si eviden zia che la sentenza ha anche rigettato l'eccezione di pres crizione del d iritto al trasferimento della quota, ma con una soluzione erronea in p unt o di diritto. S i sottolinea che l'acquisto del bene e la conclusione delle coeve scritture tra il de cuius e ### risalivano al 1977- 78, e che ne i dieci ann i successivi non e ra mai interve nuta alcuna richiesta di trasferimento.
Nel 199 5 era poi stata conclusa un a scrittura ch e aveva modificato la quota spettante ad ### , ma anche a tale scrittura erano seguiti d ieci anni senz a alcuna iniziativa da parte del fiduciante, in quanto la domanda riconvenzionale era stata avanzata solo nel 2008. Per disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla D'### si era fatto riferimento alla circost anza che ### le aveva contin uato a corrispondere al padre un canone p er il g odimento di parte dell'immobile, condotta che però non p uò essere ricondotta ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -20- nel novero degli atti interrutt ivi della prescrizione, né tanto meno della rinunzia al diritto sull'intero immobile.
Infine, in via ancora più subordinat a, si lamen ta l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna degli eredi di ### al pagament o pro q uota degli oneri inerenti alla proprietà del bene ed alle spese di ristrutturazione, sostenute per l'intero da ### Il mot ivo è fondato, quanto al la dedu zione del vizio di violazione dell'art. 11 2 c.p.c., per essere stata accolt a la domanda di esecuzione dell'obbli go scaturent e dal patto fiduciario, in luogo di quella originariamente proposta in via riconvenzionale di accertamento della simulazione, e ciò in quanto effettivamente trattasi di domande diverse, ancorché possano trovare fondamento in fatti storici in parte suscettibili di assumere rilevanza per entrambe le domande.
Quanto alla effettiva ricorrenza di un patto fiduciario, occorre ricordare come le ### abbiano di recente affermato che la d ichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fidu ciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di p agamento, ha soltanto effetto confermativo del preesi stente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a fav ore del fiduciant e, destinat ario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rappo rto ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -21- fondamentale, che si presume fin o a prova contrar ia ( S.U. n. 6459 del 06/03/2020), il che consente di annettere alle scritt ure con le quali tra ### ele ed A driano sarebb ero state regolate le quote di rispettiva titolarit à de ll'immobile, tanto la valenza di contro dichiaraz ione di una pret esa interposizione fittizia, qua nto di atto ricognitivo di un preesistente patto fiduciario.
E' p erò ricorrente, e condivisibile, l'affermazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. 3134/2012), in tem a di modificazioni della dom anda giudiziale, laddove l'atto di citazione sia diretto ad ottenere il trasferimento di un determinato bene in favore dell'attore in forza dell'ob bligo assunto dall'intestatario fiduciario, costituisce domanda nuova — e non semplice precisazione o modificazione della domanda già proposta, consentita in virtù della facoltà concessa alle parti dall'art. 183 c. p.c. — la richiesta volta al ri conoscimento della p roprietà dello stesso bene, sul presupposto del caratte re fittizio dell'intestazione, discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello s tipulante, quanto dell'accettazione della persona no minata, e ciò data l a diversità tra le due anzidette fattispecie, deducendosi con la prima l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico d el fiduciario dell'obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante, e con la seconda, invece, un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione (per la differenza fra la domand a di simulazione e quella di accertament o ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -22- dell'interposizione reale, s veda da ultimo Cass. n . ###/2022).
In que sta direz ione è stato anche riba dito ( Cass. 4738/2015) che l'interposizione fittizia di persona p ostula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto inte rponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche su ccessivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttam ente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a q uello previsto per la rapp resentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, d egli acco rdi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattis pecie dell'interpo sizione reale di persona.
Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita im mobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente consistere nella dimo strazione della partecipazione ad e sso anche del terz o contraente. Viceversa, la man cata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la m ancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. (Cass. Sez. 2, Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -23- Sentenza n. del 18/05 /2000; Cass. Sen tenza n. del 19/10/2007).
E' st ato, quindi, anche in tale occasione confermato ch e la domanda di accertamento d'interposi zione reale di perso na deve ritenersi alla stregua di doma nda nuova, e qui ndi improponibile ex , comportando l'accertamento di fatti nuovi e div ersi rispetto all'originaria do manda d i simulazione relativa (Cass. S ez. 3, Sentenza n. del 22/03/2007; Cass. n. del 29/02/2012, citata). ### tali p remesse, si osserva che nelle conclusioni della comparsa di risposta, quan to alla domanda riconvenzionale avanzata dal ### per come riportate alla pag. 6 del ricorso in cidentale, vi era un espresso richiamo alla simulazione cui era ricondott a la conseguenz a della nullità dell'atto, affermazione questa che appare incompatibile con il diverso piano effettuale che scaturisce dalla conclusione di un pactum fiduciae.
Questa Corte ha a nche di recente ribad ito che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nul lità del procedimento o d ella sentenza impu gnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -24- 4, c.p.c. , e ci ò anche ove la censura sia relativa all'interpretazione dell'originaria domanda gi udiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 41465 del 24/12/2021). ### la ri levazione ed interpre tazione del contenuto della domanda è attività riservat a al giud ice di merito ma resta sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual cas o è la difformità dell'attivit à del giu dice dal paradigma della norma p rocessuale violata che de ve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui , se la inesatta rilevazione del contenuto dell a domanda determi na un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrisponden za tra chiest o e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi del l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto i ntroduttivo, ovvero la ome ssa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va p roposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103 del 10/06/2020; Cass. n. 13602/2019).
Ancorché le vicende narrate in comparsa potessero in ipotesi giustificare anche l'accoglimento d i una domanda d i ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -25- esecuzione degli obblighi scaturenti dal negozio fiduciario, nella specie la volontà del convenuto era stata univocamente manifestata a favore dell 'accertament o della simulazion e e delle sue conseguenze sul piano eff ettuale, essendo stata sollecitata non già una pronuncia costitutiva, quale quella ex art. 293 2 c.c., ma di mero accertamento di un regime proprietario scaturente evidentemente dall'intesa simulatoria.
Trattasi di considerazioni che dan no quindi contezza del perché debba reputarsi fondata la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, accolto un a domanda diversa da q uella effe ttivamente avanzata e poi coltivata per tutto il giudizio di primo grado dal convenuto.
In relazione alla pretesa esistenza di un giudicato interno in merito alla qualifi cazione della dom anda, effettivamente l'odierna ricorrent e incidentale nella comparsa di risposta in appello aveva confermato la correttezza della qualificazione in punto di diritto della vicenda in termini di patto fiduciario, cui peraltro era giunto anche il Tribunale, ma ciò proprio al fine di evidenziare come la pronuncia emessa, corret ta in via ipotetica alla luce della detta qualificazione g iuridica, non potesse però essere p resa, essendo in contras to con quello che era il tenore delle richieste formulate da parte convenuta, in relazione alla prospettazione di una ipotesi di simulazione, avendo infatti richiesto e mettersi una senten za dichiarativa del diritto di proprietà già acquisi to, ma non anche una pronuncia costitutiva. Ric. 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -26- Né può invocarsi peer sostene re l'ammissibilit à della pronuncia del Tribunale, come soste nuto in controricorso da ### che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito sarebbe giustificata alla luce delle precisazioni di cui a Cass. S.U. n. 12310/2015.
Ed, infatti, ancorché per molti versi sia assimilabile il passaggio dall'azione di simulazione a quella di adempimento coatto del patto fiduciario al la modifica dell'originaria domanda formulata ex art. 2 932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo, che è appunto oggetto della questione decisa d alle ### il presupposto di ammissibilità della modifica è che la parte effettivamente provveda in tal senso, al più tardi nella memoria di cui al primo comm a dell'art. 183 c. p.c., at tività questa che nella specie è stata o messa avendo, come sottolineato in ricorso, parte conv enuta confermato nei successivi scritti difensivi le conclusioni inizialmente prese in comparsa di risposta.
Il mot ivo è quindi fondato, e la sent enza impugnata deve essere cassata anche in parte qua, d ovendo il giudice di appello procedere a nuovo esame, sulla base della domanda originariamente proposta in via riconvenzionale, d i accertamento della simulazione per interposizione fittizia.
Va in o gni caso evidenziato che, anche a voler per ipotesi reputare che rientrasse nei poteri del g iudice di merit o riqualificare la domanda riconvenz ionale in te rmini di domanda di esecuzione forzata dell 'obbligo gravat e sul ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -27- fiduciario, risulta del tutto erronea l'affermazione secondo cui non vi sarebbe alcun problema di prescrizione.
Ed, infatti , oltre a doversi sott olineare che tra la data dell'ultima scrittura determinativa della quota asseritame nte spettante sul bene a ### o ### (1 995) e la proposizione della domanda riconvenzionale (2008), sarebbe decorso oltre un decennio, il semplice versamento da parte del de cuius di un canone in favore del padre per il godimento dell'appartamento non può essere univocamente confi gurato alla stregua di una rinuncia ad avvalersi della prescrizione, in quanto la condotta asseritamente individuata come tale non si palesa incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
In tal senso rileva la circostanza che un'obbligazione siffatta si potrebbe giustificare al più nell'ottica dell'accertamento della simulazione (e ciò sul pre supposto che fin dall'inizio la proprietà sia stata attribuita pro quota all'interpone nte), ma non anche nella diversa prospettiva del negozio fiduciario, in quanto, fin quando lo stesso non riceva att uazione, la proprietà resta appieno in capo al fiduciario, senza che possa quindi legittimament e esigersi, se non sotto forma di risarcimento del danno de rivante dalla tardiva attuazione dell'obbligo inadempiuto, il pagamen to di un canone corrispondente alla fruizione esclusiva del bene da parte del titolare formale. 5. ### del primo motivo di ricorso incidentale comporta poi l'asso rbimento del secondo motivo del ricorso ### 2017 n. 10624 sez. ### - ud. 27-04-2023 -28- incidentale con il quale si denuncia l'erro neo acco glimento dell'appello principale degli eredi di ### quanto alla quota loro effettivamente trasferita sul bene o ggetto di causa. 6. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinv io per n uovo esame alla Corte d'App ello di ### in diversa composizione, che