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Tribunale di Torino, Sentenza n. 4725/2025 del 04-11-2025

... gravemente offensivi ipotizzandosi reati a suo carico (l'esercizio abusivo della professione, punita ex art. 348 c.p.) e fatti mai verificatisi (il coinvolgimento in fatti di affidi illeciti di minori). Quanto alla parte dell'articolo riportante il pezzo pubblicato dal “### delle “Stelle”, l'attore ha allegato il contenuto offensivo dello stesso poiché avente lo stesso contenuto dell'articolo 24.7.2019 dei convenuti. La domanda è fondata. ### contiene una notizia falsa, ossia il possibile esercizio abusivo della professione da parte dell'attore. Falsità nota allo stesso giornalista che ha redatto l'articolo in questione, posto che negli articoli precedenti - come detto - si dà atto di come il ### eserciti la professione in forza della sanatoria consentita dalla legge del 1989. Falsità non superata nemmeno dall'utilizzo da parte del giornalista della formula dubitativa (“presunto”), posto che la conoscenza di detta legge escludeva in radice ogni profilo illegittimità nell'attività professionale esercitata dall'attore. Se il giornalista intendeva, comunque, ipotizzare l'esercizio abusivo della professione avrebbe allora dovuto - quale corretto esercizio del diritto di critica - (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa ### in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21565/2022 avente ad oggetto: diffamazione a mezzo stampa promossa da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ATTORE contro ### c.f. ### Uomini & ### S.r.l., c.f./P.IVA #### c.f. #### *** 
Conclusioni: per parte attrice: “### 1) per tutti i fatti di cui in narrativa, valutati sia singolarmente che nel loro complesso, accertare e dichiarare la illiceità, in violazione del diritto all'onore e alla reputazione, dell'attore ### ex art. 595 c.p., aggravata dall'attribuzione di fatti specifici ex comma II e dalla diffusione a mezzo stampa ex comma ### e comunque ex artt. 2043 c.c., 2059 c.c., oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico; 2) in subordine, si chiede accertare e dichiarare per tutti i fatti di cui in narrativa, sia singolarmente che nel loro complesso, l'illiceità delle propalazioni oggetto di causa sotto il profilo della violazione dell'identità personale e professionale ai sensi degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c.; 3) per l'effetto, condannare ex art. 2059 c.c., o comunque ex art.  2043 c.c., art. 2049 c.c., artt. 11 e 13 L. 47/1948, oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, il Dr. ### in qualità di autore degli articoli oggetto di causa, in narrativa, la società ### & ### S.r.l., in qualità di società editrice del quotidiano online ###it, nonché il Dr. ### in qualità di ### del quotidiano online ###it per omesso controllo sul contenuto degli articoli ex art. 57 c.p., al pagamento in favore dell'attore della somma di ### 103.000,00 o di quella anche minore che l'###mo Tribunale vorrà liquidare, anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a partire dal novembre 2022 al saldo; 4) si chiede, inoltre, la condanna al pagamento della somma di ### 8.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 43/1948, nei confronti del solo Dr. ### considerando che gli articoli a sua firma hanno avuto una estrema visibilità e contengono affermazioni oltremodo gravi e infamanti; 5) si chiede, infine, l'eliminazione degli articoli dagli archivi del quotidiano online ###it e, in subordine, la loro deindicizzazione nei motori di ricerca, compreso ###it.; […] ###: Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario” *** 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con citazione regolarmente notificata l'attore ha convenuto in giudizio la srl ### & #### e ### nella loro qualità, rispettivamente, di società editrice, direttore e giornalista l'ultimo, in relazione a sei articoli pubblicati sul giornale on line “###it” in data 24,25,26 luglio 2019, 11 dicembre 2019 e 19 giugno 2021. Ha allegato l'attore che detti articoli avrebbero leso la sua reputazione personale e professionale avendogli attribuito l'immagine di un “ciarlatano”, che esercita abusivamente la professione e che è stato collegato a tragiche vicende di cronaca giudiziaria. Sulla base di queste premesse, ritenendo di essere stato gravemente leso nella reputazione personale e professionale, ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, quantificato in complessivi € 125.000 (€ 15.000 per un articolo ed € 22.000 per ciascuno degli altri cinque articoli), oltre ad € 8.000 da porsi a carico del solo giornalista ### (autore di 3 degli articoli censurati) a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 l. 43/1948. Ha altresì domandato ordinarsi l'eliminazione degli articoli dagli archivi web del quotidiano o la deindicizzazione degli stessi. 
Non si sono costituiti i convenuti. 
All'udienza 21.3.2023, dichiarata la contumacia di quest'ultimi, sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 5.10.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dell'attore come sopra riportate.  2. Costituisce granitico principio giurisprudenziale quello per cui il diritto di cronaca prevale sul diritto all'onore e alla reputazione solo in presenza di tre elementi, che devono coesistere: l'interesse dei fatti narrati per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza verbale; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, che può essere anche putativa (cfr. tra le tante, Cass. pen. n. 5941/2000). In tema, più specificatamente, di cronaca giudiziaria è stato affermato che essa “è lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti” (in termini, Cass. pen. n. ###/2008). 
Con particolare riguardo al diritto di critica, esso si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto di spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri e polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi” (in termini, Cass. pen. n. 17259/2020); “l'aggressione all'altrui reputazione non scriminata dal diritto di critica, e perciò fonte di responsabilità, si riscontra anche qualora vengano adoperate espressioni in sé non offensive, ma si abbia l'accostamento allusivo di fatti ed opinioni, che non consenta di distinguere gli uni dalle altre, tanto da finire per alterare la portata ed il significato dei primi, al fine di corroborare surrettiziamente le seconde. La rilevanza del criterio dell'allusività, nell'accertamento del carattere diffamatorio di uno scritto, è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza, penale e civile, come necessaria verifica del rapporto di interazione tra testo e contesto, giacché l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio” (in termini, Cass. civ. n. 12522/2016); “le opinioni espresse riguardo ai fatti esposti devono essere strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e non risolversi in un'aggressione gratuita e distruttiva della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. n. 12420/08); la natura diffamatoria di un articolo non dev'essere apprezzata sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione dell'articolo, in quanto il titolo è «specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione» (Cass. n. 29640/2017, Cass. n. 18769/2013, Cass. n. 20608/2011 e molte altre conformi). 
In ragione di tali principi di diritto vanno analizzati gli articoli oggetto di causa, con la premessa che in relazione a tutti gli articoli è rispettato il criterio della pertinenza delle notizie, ossia dell'interesse pubblico alle stesse, in verità nemmeno contestato dall'attore. Invero, gli articoli sono stati pubblicati quanto era in corso l'indagine giudiziaria sul cd. “caso Bibbiano”, in cui anche l'attore, all'epoca, era indagato (cfr. sentenze sul caso prodotte in atti). Indagine che ebbe grande risonanza mediatica in ragione dei delicati temi trattati (allontanamenti di minori dalle famiglie a seguito di denunce di abusi sessuali ottenute mediante interventi clinici di psicoterapeuti che, in tesi della ### operando con modalità suggestive, attuavano alterazioni degli stati psicologici ed emotivi dei minori stessi inducendoli a credere di essere stati abusati: cfr. sentenze prodotte in atti dall'attore). 
Articolo del 24.7.2019 Trattasi dell'articolo dal titolo “### il guru di ### senza laurea in ###
Esclusivo”, in cui il giornalista ### narra della scoperta che ### non ha una laurea in psicologia o psichiatria, ma solo in lettere (doc. 2).  ### contesta il titolo dell'articolo, nella parte in cui egli è definito come un “guru” rispetto alla vicenda di ### ossia rispetto ad un caso che ha suscitato grande scalpore poiché connesso ad asserite vicende di minori allontanati dalle famiglie, nonché nella parte in cui detto termine dispregiativo (“guru”) è associato all'assenza di una laurea in psicologia/psichiatria, presentata come notizia clamorosa (“Esclusivo”), così rendendola scandalosa e allarmante. 
Contesta, altresì, i seguenti passaggi dell'articolo: - “### il “guru” indagato per gli affidi da incubo dei bambini di ### non ha nemmeno la laurea in ### tanto meno in Psichiatria”. È laureato in ### all'### di ### nel 1978, dopo otto anni di studio. Nessuna laurea nelle materie della psiche”; - “Dietro al caso ### vi è anche questo singolare tratto del profilo professionale di uno dei principali attori in causa”; - “Il dato clamoroso risulta dai diversi curricula di ### pubblicati in rete da istituzioni, e precisamente dall'### sanitaria ### 9 Scaligera di ### e dall'ospedale infantile ### di Trieste”; - “Dopo “Lettere” ### ha all'attivo solo delle “### e gruppi di psicodramma” e un “tirocinio in qualità di psicologo”, presso il “servizio di ### infantile dell'### della ### di Novara”; - Come fa a fare un tirocinio in ospedale, in neuropsichiatria infantile un soggetto che ha solo la laurea in ### È uno “psicodrammista”, c'è scritto nel curriculum. In seguito ha fatto tantissimi corsi ma questi non possono essere equiparabili ad una Laurea”; - Voi affidereste vostro figlio di 5 anni o una persona con difficoltà psichiche a uno psicodrammista con la ### in #### neanche una laurea in ### o ###”; - “E che c'entra ### o ### con la ### infantile? E come mai tutti questi enti pubblici lo accreditato ad occuparsi della psiche dei più deboli?”; - Perché sia possibile ce lo spiegano vari ### regionali degli ### contattati e soprattutto quello del ### al quale ### risulta iscritto dal 1989 (…) ### che si definisce “direttore scientifico del ### “### e Gretel”, nel 1982 diventa “giudice onorario” per il Tribunale dei minori di ### Nell'89 è già docente all'### di ### psicoanalitica - Torino” e nel 1992 insegna educazione sessuale ai bambini delle scuole medie. 
Poi una carriera folgorante, forte nella sua collaborazione con gli enti pubblici”; - “Nel curriculum c'è anche scritto” che ### ha sostenuto numerosi corsi, scritto saggi, è formatore e addirittura docente delle stesse materie di ramo psicologico in qualche università”; - “Mostro o non mostro di certo la sua formazione professionale è discutibile perché non ha una laurea scientifica e specialistica in ### o ### tanto più occupandosi di vicende così delicate come quelle dei minori abusati e delle loro famiglie”; - “Per quanto iscritto all'### è sorprendente che questa mancanza non abbia fatto la differenza per nessuna istituzione”; - “Abbiamo contattato l'avvocato di #### per avere spiegazioni: “Lo conosco da 20 anni ed era già laureato. Non conosco il suo … ### chiederlo a lui. 
Immagino che se lui svolge la professione di psicoterapeuta lo faccia all'interno della legge”. 
Certo. Ma ha una laurea in ### o ### “### onesto non ho idea. ### chiederlo a lui. ### e la ricontatto se mi autorizza a darle il suo cellulare”. Stiamo aspettando la chiamata”. 
Argomenta l'attore come tutto l'articolo sia improntato a screditare la sua immagine professionale, etichettandolo come soggetto privo di competenze, nonostante egli abbia sempre svolto la professione nel rispetto della legge. Rileva come il giornalista abbia del tutto sminuito le sue competenze professionali quale conseguenza della manipolazione di un fatto neutro, ossia l'assenza di laurea in psicologia/psichiatria. Evidenzia, altresì, la falsità dell'affermazione per cui egli sarebbe stato coinvolto “negli affidi da incubo”, atteso che egli non è mai stato indagato per fatti relativi agli affidi, nonché sottolinea la mancanza di prova circa l'esistenza della telefonata fatta all'avv. ### Elemento, quest'ultimo, utilizzato dal giornalista solo per avvalorare la tesi dell'inadeguatezza professionale del ### La domanda è fondata.  ### muove da una notizia vera - l'attore ha una laurea in lettere, e non in psicologia o psichiatria (circostanza pacifica in causa) - sicché il requisito di verità è rispettato, mentre non lo è quello della forma espressiva della notizia, resa con modi atti a renderla denigratoria per il ### Effetto che nel lettore è tanto più reso dall'amplificazione ottenuta dal titolo e dall'accostamento della notizia ai fatti di ### Invero, il giornalista contorna detta notizia vera di informazioni, affermazioni e domande retoriche contenenti mezze verità, volutamente scelte al fine di rendere al lettore l'immagine di un professionista privo di reali competenze e di indurlo ad interrogarsi sulle ragioni della fama professionale dell'attore. 
Tanto si ricava dall'utilizzo dell'espressione per cui l'attore “non ha nemmeno la laurea in ### tanto meno in Psichiatria” associata al rilievo per cui “dopo Lettere” l'attore avrebbe avuto all'attivo solo delle “maratone e gruppi di psicodramma” e “un tirocinio come psicologo per il servizio di neuropsichiatria di Novara”, e ciononostante ha avuto una “folgorante carriera” Il giornalista rende quindi un giudizio dispregiativo (“non ha nemmeno la laurea”) affermando che il ### avrebbe svolto ben poco negli studi della psiche (solo gruppi di psicodramma e un tirocinio), quando, in verità, il curriculum vitae dell'attore (doc. 8) evidenzia come dagli anni '80 in poi il ### abbia dedicato la propria opera professionale alla psicologia e alla psicoanalisi. Curriculum di cui il giornalista era certamente in possesso (avendolo citato nell'articolo), ma dal quale ha estratto solo talune parti (i gruppi di psicodramma e il tirocinio come psicologo) al fine di corroborare l'idea dell'inadeguatezza dell'attore. 
Inadeguatezza espressa dal giornalista anche per il tramite della domanda retorica se una persona affiderebbe un figlio di 5 anni o una persona con difficoltà psichiche ad uno “psicodrammista con laurea in lettere”. Anche in tal caso, l'affermazione utilizza un dato vero (la specializzazione dell'attore in gruppi di psicodramma, ricavabile dal c.v.), ma senza spiegare che lo psicodramma ha una valenza terapeutica, con l'effetto di denigrare e financo ridicolizzare l'attore, passando, al lettore medio, l'idea che lo psicodramma sia cosa per nulla afferente alla scienza della psiche, da cui l'immagine di incompetenza del ### Solo dopo aver immesso nel lettore questa impressione di inadeguatezza dell'attore a svolgere la professione per non essere in possesso di laurea in psicologia o psichiatra, il giornalista spiega - quindi a metà dell'articolo - che l'attore ben poteva operare anche senza detto titolo di studi, in forza di una legge del 1989. 
Pertanto, il clamore e l'indignazione iniziali del giornalista (vedi il titolo “Esclusivo”) appaiono, in realtà, non giustificati, ed utilizzati solo al fine di passare al lettore il messaggio dell'inadeguatezza dell'attore. 
Vi sono, poi, due profili di non verità nella notizia: 1) la circostanza che l'attore sia stata “indagato per gli affidi”, posto che le accuse mosse all'attore - dalle quali lo stesso è stato poi assolto - afferivano ai reati di lesioni gravi su una minore, abuso d'ufficio e frode processuale (doc. 23) ; 2) la circostanza che il giornalista abbia telefonato al legale dell'attore per chiedergli conferma dell'assenza di una laurea in psicologia/psichiatria ricevendo dallo stesso l'impegno a rendere chiarimenti sul punto; impegno poi asseritamente non rispettato: sarebbe spettato ai convenuti di fornire la prova della verità di tale notizia, ma detta prova non è stata acquisita stante la contumacia dei convenuti. 
In definitiva, ritiene la scrivente che nell'articolo in questione il giornalista, lungi dall'esprimere una critica ragionata alle competenze professionali del ### abbia utilizzato l'elemento dell'assenza di titolo di studio in ambito psichico al solo fine di screditarne tutto l'operato e il percorso professionale, senza fornire elementi concreti - non offerti al lettore - per giungere a simile conclusione. Modalità di esercizio del diritto di cronaca/critica non conforme ai principi di diritto sopra riportati. 
Articolo del 25.7.2019 In questo pezzo - dal titolo “#### senza laurea in #### svicola” (doc.  3) - viene ripresa la notizia data “in esclusiva” nell'articolo precedente sull'assenza di laurea in psicologia del ### Si afferma che detta notizia era stata ripresa anche da Radio24 e che l'ex-### richiesto di prendere posizione sul punto, “svicola e non risponde nel merito”. 
Argomenta l'attore che l'articolo sarebbe falso e offensivo perché omette di riferire al lettore che l'attore ha sempre operato nell'ambito della legalità e perché strumentalizza il legittimo silenzio del ministro facendolo apparire come un “uomo e professionista impresentabile”. 
La domanda è fondata.  ### ribadisce l'informazione dell'articolo precedente dell'assenza di laurea in psicologia del ### in tal caso senza nemmeno spiegare come l'attore eserciti legalmente la professione in forza della legge del 1989, invece citata nell'articolo precedente. 
Tale omissione ha generato l'effetto denigratorio di trasmettere al lettore l'idea - errata - di una professione abusivamente esercitata. Circostanza tanto grave per il giornalista da indicare la scoperta come appunto “esclusiva” così da avvalorare maggiormente nel lettore l'idea della gravità della scoperta e del fatto. Effetto, poi, ulteriormente raggiunto col richiamo allo “svincolo” alla domanda sul punto asseritamente effettuato dal ministero ### ad evidenziare l'imbarazzo dato dalla circostanza emersa, a suffragio della gravità della stessa. 
Nuovamente, pertanto, la modalità espositiva, volutamente omissiva, ha avuto l'effetto di un gratuito attacco alla dignità professionale del ### sicché, nuovamente, il diritto di cronaca/critica non può dirsi legittimamente esercitato e quindi la derivata lesione alla reputazione dell'attore non scriminata. 
Articolo del 26.7.2019 Trattasi del pezzo del titolo “### ordine psicologi indaga su ### esercizio abusivo della professione?” (doc. 4), nel quale viene data l'informazione che, dopo l'“esclusiva” fornita con l'articolo del 24.7.2019, l'ordine degli psicologi avrebbe chiesto chiarimenti sulla posizione di ### Informazione che il giornalista dichiara di aver appreso da altra fonte (“secondo quanto riporta il quotidiano telematico ### Giornale”), che avrebbe altresì rivelato che “si potrebbe configurare l'esercizio abusivo della professione”. ### prosegue, poi, riportando interamente il contenuto del pezzo del 24.7.2019. 
Afferma l'attore la natura diffamatoria dell'articolo perché non gli risulta avviata un'azione disciplinare a suo carico e perché il riferimento all'esercizio abusivo della professione, pur nella formula dubitativa, è fortemente lesivo della propria persona. 
La domanda attorea è fondata. 
Sarebbe spettato ai convenuti provare la verità, anche solo putativa, della notizia riportata in ordine all'indagine aperta dall'ordine di psicologi sulla posizione dell'attore (Cass. 12985/2022: “### del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia sicché, secondo la distribuzione degli oneri probatori disciplinata dall'art. 2697 c.c., una volta provato dall'attore, che assume di essere stato leso da una notizia di stampa, il fatto della pubblicazione diffamatoria, spetterà al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione alla attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore dimostrarne l'inattendibilità”). 
Prova non offerta nella contumacia dei convenuti, sicché la notizia in questione risulta falsa e certamente dal contenuto diffamatorio. Infatti, dopo la notizia dell'assenza di laurea in psicologia/psichiatria, la comunicazione dell'apertura di un procedimento di verifica da parte dell'ordine degli psicologi, è elemento atto a denigrare ulteriormente l'attore, avvalorando nell'attore l'idea che il ### abbia esercitato abusivamente la professione, come riportato nel titolo. Quest'ultima notizia, però, era certamente falsa e di ciò ne era a conoscenza la redazione, posto che già nell'articolo del 24.7.2019, come detto, si spiegava che l'esercizio da parte del ### è avvenuto in forza della l. 56 del 1989. 
Pertanto, anche tale articolo, riportante notizie false, ha travalicato i limiti posti dalla giurisprudenza per un corretto esercizio del diritto di cronaca/critica, sicché la portata diffamatoria dell'articolo non risulta scriminata. 
Articolo del 26.7.2019 In questo articolo viene riportato interamente l'articolo comparso sul “### delle Stelle” in cui viene ripreso lo “scoop” sull'assenza di laurea in psicologia/psichiatri del ### lanciato da ###it con gli articoli che precedono. Il titolo è “Lo scoop di ### sul ### delle #### ecco chi era ### Foti” (doc. 5).  ### ha argomentato la portata diffamatoria di detto titolo in quanto contenente una falsità, ossia l'esistenza di uno scoop sull'assenza di laurea in psicologia/psichiatria, quando in realtà nulla di scandaloso vi sarebbe nella laurea in lettere e nel regolare accesso alla professione con la legge del 1989.  ### ha, poi, contestato il contenuto dell'articolo sia nella parte redatta dai giornalisti della rivista on line ###it (la prima parte dell'articolo) sia nella parte in cui è riportato l'articolo tratto dal “### delle Stelle”. In particolare, ha argomento la natura diffamatoria del riferimento al “presunto esercizio abusivo della professione di psicologo da parte di ### Foti” nonché la notizia che egli sarebbe “coinvolto nell'indagine di ### sugli affidi illeciti”, in quanto fatti falsi e gravemente offensivi ipotizzandosi reati a suo carico (l'esercizio abusivo della professione, punita ex art. 348 c.p.) e fatti mai verificatisi (il coinvolgimento in fatti di affidi illeciti di minori). Quanto alla parte dell'articolo riportante il pezzo pubblicato dal “### delle “Stelle”, l'attore ha allegato il contenuto offensivo dello stesso poiché avente lo stesso contenuto dell'articolo 24.7.2019 dei convenuti. 
La domanda è fondata.  ### contiene una notizia falsa, ossia il possibile esercizio abusivo della professione da parte dell'attore. Falsità nota allo stesso giornalista che ha redatto l'articolo in questione, posto che negli articoli precedenti - come detto - si dà atto di come il ### eserciti la professione in forza della sanatoria consentita dalla legge del 1989. Falsità non superata nemmeno dall'utilizzo da parte del giornalista della formula dubitativa (“presunto”), posto che la conoscenza di detta legge escludeva in radice ogni profilo illegittimità nell'attività professionale esercitata dall'attore. Se il giornalista intendeva, comunque, ipotizzare l'esercizio abusivo della professione avrebbe allora dovuto - quale corretto esercizio del diritto di critica - spiegare per quale ragione un esercizio abusivo della professione potesse comunque essere ravvisato, pure a fronte della sanatoria consentita con la legge citata e conosciuta dal giornalista. In assenza di tali elementi, la notizia appare falsa e lesiva dell'immagine professionale dell'attore. 
Lesione tanto più ottenuta dall'amplificazione data dal titolo “ecco chi era ### Foti” e dall'accostamento della notizia ai fatti di “Bibbiano”, che di per sé evoca un'immagine negativa nel lettore, in quanto termine usato per indicare la complessa vicenda giudiziaria inerente fatti ai danni di minori. Vicenda nella quale - e qui sta l'altro profilo di falsità della notizia - il ### non è stato indagato per fatti di “affidi illeciti”, ma per i reati di frode processuale, abuso d'ufficio e lesioni gravi su una minore (doc. 23 cit.). Reati dai quali è stato in ultimo assolto in via definitiva (cfr. sentenze Corte d'Appello e della Corte di Cassazione sub docc. 23,24). 
Quanto all'articolo del “### delle stelle” riportato nell'articolo in esame, valgono le considerazioni già sopra espressa in ordine all'articolo del 24.7.2019. 
Articolo dell'11.12.2019 E' l'articolo dal titolo “### lo scandalo ridicolizzato dalle tv. Ecco perché. La scomoda verità” (doc. 6). In esso il giornalista ### dopo essersi soffermato sul “mito” che il ### avrebbe creato della ### quale terra della “buona amministrazione”, riporta taluni episodi della vicenda di “Bibbiano” che secondo il giornalista sarebbero stati “manipolati” per far apparire meno gravi le vicende di quello che in realtà esse siano. 
Di tale articolo l'attore censura i seguenti passaggi: - “Se strupano tuo figlio ma è accaduto a ### è un errore o il fato, procurato dall'azione di una singola mela marcia”; - “Se per caso i magistrati aprono un'inchiesta giudiziaria su quel sistema di affidi, scoprendo manipolazioni di ogni genere, non è poi così reale, è solo una piccola vicenda circoscritta perché siamo in ### la terra della buona amministrazione. Se la Cassazione revoca gli arresti domiciliari al sindaco ### che continua ad essere indagato per abuso d'ufficio e falso, vuol dire che è innocente”. 
Afferma l'attore che tali affermazioni avrebbero creato il terreno di ostilità del lettore verso il ### nel quale il giornalista avrebbe poi inserito le successive falsità direttamente rivolte all'attore, che così sarebbero apparse al lettore vere e consequenziali. 
I successivi passaggi contestati sono i seguenti: - “### il “guru” indagato coinvolto nell'inchiesta, non ha nemmeno la laurea in psicologia e/o in psichiatria, è normale. Tutti gli affiderebbero la psiche del proprio figlio di 5 anni! E poi le richieste dei magistrati sarebbero prive di riscontri, lo dimostrano le videoriprese che ### ha fatto ai suoi piccoli pazienti”: afferma l'attore che il termine “guru” sarebbe usato come sinonimo di “impostore”, come dimostra il riferimento al non possesso “nemmeno” di una laurea in psicologia; lamenta altresì che il giornalista abbia fatto dileggio del suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale a suo carico, che peraltro non ha avuto ad oggetto “piccoli pazienti” ma una sola ragazzina di 16 anni; - “E' diventato questo il caso ### una paccottiglia ideologica di luoghi comuni tra boutade superficiali, pressappochismo, malafede e sfondoni ideologici, grazie soprattutto alla cura dei media televisivi (escluse rare eccezioni). Gli orrori e le manipolazioni si trasformano in casi isolati. Un bambino sottratto impropriamente alla propria famiglia e violentato in affido è il frutto del caso. Se le vicende sono truci si risponde che riguardano solo una decina di singoli. 
E che se vi fossero casi simili in ### o altrove i magistrati indagherebbero. Il giro di affari sarebbe circoscritto a poche migliaia di euro. Perché tener conto dell'estensione del fenomeno su territori più ampi di quelli sottoposti ad indagini accurate? E del fascino della minuta psicosi che si manifesta in chi esercita, fuori da ogni limite, il potere di vita e morte sui bambini e le loro famiglie?”: lamenta l'attore che tale contesto di “decadenza culturale, etica e professionale” sarebbe quello in cui il giornalista ha inserito il ### facendolo passare al lettore - tramite l'utilizzo del termine “guru” e il riferimento all'assenza di laurea - come il responsabile ed interprete; - “### giudiziaria ### e ### che ha rischiato di accendere un faro sui conflitti di interessi dietro il sistema degli affidi in Italia”: afferma il ### di non essere mai stato toccato da una simile accusa; - “come a ### le relazioni tecniche dei terapeuti avrebbero ingannato ### e tribunali dei minori”: afferma il ### che il giornalista avrebbe riportato tale informazione come una verità, quando invece egli è stato assolto dall'accusa di frode processuale; - “Molte inchieste giornalistiche hanno posto l'accento sui tecnici e i “giudici onorari” che decidono sui minori da sottrarre alle famiglie”; “### …### dei quali lavorano anche per le strutture a cui vengono affidati i bambini o prestano loro consulenza o addirittura le hanno fondate o ne sono soci”; “Un giro di affari che muove tra l'1 e i 2 miliardi di euro l'anno, ma opaco sotto il profilo della trasparenza”; “in ### il numero di minori in affido oscilla tra i 26.000 e gli oltre 30.000 soggetti in 10 anni (…) ### in ### e in ### non raggiungono mai i 10.000 bambini e sono ### molti più popolosi del nostro”: argomenta l'attore che si tratterebbe di informazioni del tutto prive di riscontri oggettivi e utili solo ad esasperare il lettore sulla vicenda; - “Così come è notizia di pochi giorni fa che ### direttore scientifico della onlus “### e Gretel”, uno dei centri italiani più accreditati almeno fino al caso ### e coinvolta in altre perizie dalla dubbia attendibilità che hanno portato alla sottrazione di altri minori, è stato sospeso temporaneamente dall'attività professionale di psicologo-psicoterapeuta. Per difendersi il “guru” ha depositato presso i giudici del materiale video. Ma la ### reggiana scrive che da quei video risulta in modo oggettivo che l'uomo “ha alterato lo stato psicologico ed emotivo di una minore”; “### ancora più grave ha, “al fine di trarre in inganno il consulente e l'autorità giudiziaria, alterato lo stato psicologico ed emotivo della minore, sui fatti oggetto del procedimento, sottoponendola a sedute serrate, attraverso modalità suggestive e suggerenti, con la voluta formulazione di domande sul tema dell'abuso sessuale ed ingenerando, in tal modo, in capo alla minore il convincimento di essere stata abusata sessualmente dal padre e dal socio”. “In tal modo”, spiega il Tribunale, “ha radicato nella minore un netto rifiuto nell'incontrare il padre, il quale veniva dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, con provvedimento emesso dal Tribunale per i ### di ### in data 12 ottobre 2017”: afferma l'attore che sarebbe falso che egli è stato coinvolto in casi di “perizie di dubbia attendibilità che hanno portato alla sottrazione di altri minori”; che la sospensione da parte dell'Ordine è avvenuta solo in via cautelativa stante la pendenza del procedimento penale, ma l'informazione è ricontestualizzata a supporto delle affermazioni calunniose utilizzate; che l'utilizzo del termine “guru” avrebbe avuto l'effetto di escludere ogni possibilità di innocenza dell'attore; che il riferimento alle affermazioni dell'autorità giudiziaria è utilizzato solo come una propalazione colpevolista dell'articolista, che offre come certe le valutazione dell'autorità, anche se nemmeno contenute in una sentenza. 
Anche la domanda in relazione a detto articolo è fondata, per i motivi che seguono. 
Rilevano i principi di diritto sopra esposti in ordine alla natura diffamatoria di un'affermazione che può risultare anche dal contesto in cui la stessa è inserita nonché in ordine all'importanza che le opinioni siano frutto di manifestazioni di un pensiero ragionato e motivato (Cass. civ. n. 12522/2016 e Cass. 12420/08). Principi ai quali affatto si è attenuto il giornalista.  ###, infatti, descrive un contesto di assoluto degrado relativo alla vicenda di ### (“se stuprano tuo figlio ma è avvenuto a Bibbiano…”, luogo “con sistema di affidi” fatto di “manipolazioni di ogni genere”, descritto come “paccottiglia ideologica di luoghi comuni tra boutade superficiali, pressappochismo, malafede e sfondoni ideologici” in cui è accaduto di “Un bambino sottratto impropriamente alla propria famiglia e violentato in affido”) che offre al lettore la chiave di lettura dell'articolo, ossia lo dispone ad un approccio del tutto negativo alle informazioni in esso contenute. 
Impressione creata nel lettore ma del tutto disarticolata da dati oggettivi, posto che il giornalista non spiega - né nell'articolo né l'ha provato nel presente giudizio - per quale motivo la vicenda di ### abbia avuto riguardo ad un “bimbo stuprato” o ad affidi con “manipolazioni di ogni genere”. 
Nulla in tal senso risulta provato in giudizio. In tale quadro il giornalista inserisce poi talune circostanze direttamente riferite all'attore, che, data la chiave di lettura di cui sopra e l'assenza di una completa informazione al lettore in ordine alle circostanze riportate, assumono un'accezione del tutto dispregiativa. Così, l'### scrive che il ### “non ha nemmeno la laurea in psicologia e/o in psichiatria” altresì dileggiandolo descrivendo la circostanza come “normale”, ma non spiega al lettore che in verità il ### esercitava legittimamente la professione in forza della legge del 1989 (di cui il giornalista era certamente a conoscenza, come sopra riportato) e che lo stesso era esperto sui temi della psiche come risultante dal pubblico curriculum vitae, in tal modo imprimendo nel lettore l'idea del ### come di persona del tutto priva di competenze professionali, in linea col descritto contesto degradato di ### Del pari il giornalista scrive che l'attore è “coinvolto in altre perizie dalla dubbia attendibilità che hanno portato alla sottrazione di altri minori” senza dire quali e da dove avrebbe ricavato l'informazione, oppure scrive il capo d'accusa rivolto al ### per la frode processuale senza in alcun modo spiegare che trattavasi di un'ipotesi di accusa, e non del contenuto di una sentenza (che infatti arriverà - quella di primo grado del Tribunale di ### - solo l'11.11.2021: doc. 23) e dunque offrendo al lettore l'idea di una verità assodata, ulteriormente comprovata dal dileggio che l'### fa del diritto di difesa dell'attore (“E poi le richieste dei magistrati sarebbero prive di riscontri, lo dimostrano le videoriprese che ### ha fatto ai suoi piccoli pazienti”) senza in alcun modo spiegare la ragione di una simile presa di posizione sulle videoregistrazioni prodotte dal ### nel procedimento. ### ha allegato che peraltro quest'ultime non avrebbero avuto ad oggetto “piccoli pazienti”, assumendo quindi la falsità di tale notizia. I convenuti, sui quali gravava l'onere della prova, non hanno fornito la prova della verità dell'informazione. 
Anche l'utilizzo del termine “guru” in tale contesto assume un'accezione che per il lettore non può che essere negativa, in linea con l'assenza di laurea del ### e il contesto degradato di ### In definitiva, anche in tale articolo la lesione alla reputazione del ### data dallo screditamento professionale dello stesso risultante dall'immagine trasmessa al lettore a mezzo del contesto descritto e della non completa informativa, non risulta quindi scriminata dal diritto alla libera manifestazione del pensiero, il cui esercizio si è tradotto - nel caso di specie - nell'offerta al lettore di insinuazioni gratuite del tutto lontane da quel “dissenso ragionato” richiesto dalla Suprema Corte per potersi dire il diritto di cronaca e critica correttamente esercitato. 
Articolo del 19.6.2021 ### articolo censurato dall'attore, a firma ### ha il titolo “### i ### intervenuti? ### ad ### & ### di Bibbiano”. Nel sottotitolo si legge: “E spunta l'associazione di #### & ### nella formazione dei ### intervenuti per ### Le singolarità nella gestione del caso” (doc. 7).  ### è così strutturato. Nella prima parte il giornalista descrive le interrogazioni dei consiglieri comunali della ### volte a mettere in luce una asserita cattiva gestione, da parte dei ### del caso della minore ### ossia la ragazza pakistana residente nel Comune di ### (### uccisa dalla famiglia nel 2021 (dati notori). In particolare, le critiche dei politici al ### territorialmente competente per il caso di ### sono (nell'articolo) di non aver evitato che la minore ritornasse presso la sua famiglia di origine, dove poi è stata uccisa. Il giornalista prosegue poi affermando che la formazione degli operatori del ### in questione nel 2017 è stata curata dall'### & ### Il giornalista conclude poi scrivendo che la ### & ### è “la onlus ascesa alle cronache e coinvolta nel caso degli affidi di ### Fa capo al guru ### e alla moglie ### Bolognini” e che detta onlus era comparsa “anche nell'inchiesta bufala di fine anni '90 “### della ### Modenese”: bimbi sottratti alle famiglie dai ### locali per abusi di gruppo, riti satanici e pedofilia. Anni dopo si scoprì che gli abusi non c'erano mai stati”.  ### lamenta che l'articolo dia conto di un suo coinvolgimento nelle vicende di ### e dei cd.  “Diavoli della ### Modenese”, invece del tutto assente. Argomenta poi che la vicenda dei ### della ### si è conclusa con la condanna di tutti gli imputati, da cui la falsità dell'affermazione per cui gli abusi sui minori non ci sarebbero mai stati. 
La domanda è fondata. 
Dalla complessiva lettura dell'articolo si evince che ### per il tramite della onlus di cui è fondatore, sarebbe stato coinvolto anche nelle vicende di ### e dei “cd. Diavoli della ### Modenese”.  ### del ### a dette terribili vicende (nella prima, una minore venne uccisa; la seconda, come descrive lo stesso articolo, aveva ad oggetto bambini abusati) rende di immediata evidenza l'effetto lesivo della sua reputazione, atteso che il lettore è indotto a ritenere un coinvolgimento della onlus, e quindi del ### nelle vicende medesime. Induzione del lettore amplificata dal collegamento ###onlus risultante dal titolo “### i ### intervenuti? ### ad ### & ### di Bibbiano”.  ### che, però, è capzioso, in quanto risulta fondato sulla sola circostanza che nel 2017 la onlus in questione tenne un corso presso i ### che si occuparono del caso di ### Null'altro fonda il collegamento in questione. Eppure, dalla lettura del curriculum vitae dell'attore (doc. 8) si legge che egli dagli anni '90 in avanti in poi svolse, mediante la onlus, corsi di formazione in pressoché tutte le regioni italiane sulle tematiche dei maltrattamenti e abusi sui minori, sull'ascolto del bambino e sulla cura del trauma. Risulta quindi come la circostanza di un corso tenuto nel 2017 a ### sia un dato del tutto neutro, che il giornalista, tuttavia, utilizza per creare il collegamento con la vicenda di #### nemmeno spiegare in che modo il corso tenuto dalla onlus del ### avrebbe influito sui comportamenti tenuti dagli operatori che si occuparono del caso di ### Quanto al riferimento alla vicenda dei “### della ### Modenese”, attesa la contestazione sulla verità fatta dall'attore, sarebbe spettato ai convenuti dimostrare la verità del coinvolgimento della onlus ### & ### nella triste vicenda così come di dimostrare la verità dell'affermazioni per cui gli abusi sui minori non furono mai compiuti. Nella contumacia dei convenuti tale prova non è emersa. 
Nuovamente, pertanto, il diritto di critica/cronaca si è tradotto in un attacco all'attore ingiustificato agli occhi del lettore, e dunque del tutto in contrasto coi principi di diritto sopra riportati.  3. Merita, pertanto, accoglimento la domanda risarcitoria dell'attore in relazione ai cinque articoli oggetto di causa. 
Trattasi, invero, di articoli che hanno certamente leso l'immagine, personale e professionale, dell'attore, per i motivi sopra esposti. 
In punto liquidazione del danno, la Suprema Corte ha di recente affermato che “anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa; l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione; il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione; la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie; la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato; la limitata riconoscibilità del diffamato; la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione» (in termini, Cass. n. 8248/2024).  ### al caso di specie dei criteri di liquidazione indicati nelle tabelle milanesi ed. 2024 porta a valorizzare i seguenti elementi, rilevanti per tutti gli articoli: essi sono apparsi sono un quotidiano che esiste solo on line, sebbene abbia un elevato numero di lettori (cfr. docc. 18 da cui risulta il rilevante numero di utenti che accedono al sito, sebbene con riguardo al mese di marzo 2020); il giornalista (### non è soggetto dotato di grande notorietà (dalla pagina ### dello stesso prodotta dall'attore - doc. 19-sexies - risultano 564 follower); gli episodi diffamatori sono stati più di uno; il ### è soggetto che, nel suo settore lavorativo di appartenenza ###, gode di buona notorietà; l'offesa alla reputazione del ### è stata grave sia in relazione al supposto esercizio abusivo della professione (articoli 24.7.2019, 25.7.2019, i due del 26.7.2019, 11.12.2019) stante la prospettazione al lettore di possibili fatti di reato sia in relazione all'ultimo articolo del 19.6.2021 in cui v'è stata un'associazione del tutto gratuita del ### a gravi fatti di cronaca giudiziaria. 
Il dolo diffamatorio risulta maggiore negli articoli 25.7.2019, nel primo dei due del 26.7.2019 e in quello dell'11.12.2019 nei quali all'affermazione dell'assenza di una laurea in psicologia/psichiatra del ### non è affiancata l'informazione, pur nota alla redazione perché contenuta nel primo articolo del 24.7.2019, circa la legittimità dell'esercizio della professione da parte del ### in forza della l.  56/1989. Il dolo diffamatorio è, invece, minore nell'ultimo articolo - quello del 19.6.2021 - nel quale pare assumere i connotati del dolo eventuale: il collegamento dell'attore, a mezzo della ### & ### a fatti di cronaca giudiziaria senza fornire al lettore alcuna effettiva motivazione di tale collegamento consente di ritenere che il giornalista abbia consapevolmente assunto il rischio di offendere la reputazione del ### e tale rischio abbia accettato. 
Quanto alla durata della diffamazione, fa rilevare l'attore come essa si sia perpetrata per due anni.  ### non è corretta. Gli articoli in questione si sono per lo più concentrati in tre giorni consecutivi (24.7.2019, 25.7.2019, 26.7.2019), a distanza di cinque mesi si colloca l'articolo dell'11.12.2019 e ad un anno e mezzo dopo quello del 19.6.2021: collocazione temporale che non consente di dare significativa rilevanza alla ripetizione nel tempo della condotta dei convenuti. 
Occorre, poi, considerare che gli articoli oggetto di causa sono stati pubblicati quando era in corso il procedimento penale a carico del ### per i fatti di “Bibbiano”, atteso che, come detto, la sentenza di condanna di primo grado risale a. 11.11.2021, ossia poco prima dell'ultimo degli articoli oggetto di causa. Processo sui fatti di “Bibbiano” che, come sopra detto, ha avuto grande risalto pubblico ( sentenza n. 22112/2025 della scrivente, prodotta in atti dall'attore) e che già - e dunque a prescindere dagli articoli oggetto di causa - aveva contribuito a ledere la diffamazione dell'attore. 
Tenuto quindi conto di tali elementi complessivi e degli indici risultanti dalle citate tabelle milanesi, ritiene la scrivente che gli articoli in questione abbiano complessivamente dato vita ad una diffamazione di media gravità, da liquidarsi nell'importo di € 35.000. 
Somma liquidata all'attualità sulla quale decorrono gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.  4. Di detto danno devono rispondere, in solido, il direttore della testata e la società editrice srl ### & ### Quanto alla posizione del direttore, deve ritenersi sussistente la sua responsabilità ex art. 57 c.p. avendo egli evidentemente colposamente omesso il doveroso controllo sulle modalità di esposizione delle notizie, così contribuendo, in spregio alla posizione di garanzia rivestita, a cagionare l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 1052/2014, secondo cui “La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione; conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori. … Il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con il giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo, nel qual caso risponderà a titolo di colpa, quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel reato di diffamazione ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nel qual caso risponderà per dolo... 
I poteri di controllo che devono essere esercitati dal direttore responsabile di un giornale non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo che si esprime nella oculata scelta da parte del direttore responsabile per la redazione di una determinata inchiesta giornalistica di un giornalista che ritiene idoneo, ma anche nella vigilanza ex post, sui contenuti e sulle modalità di esposizione di essi nell'articolo destinato alla pubblicazione (oltre che sulla collocazione, sul risalto, sulla titolazione)”). 
Quanto all'editore, la sua responsabilità in solido deriva dalla legge sulla stampa (art. 11 l. 47/1948), quale diretta conseguenza dell'accertamento in questa sede dell'astratta configurabilità del reato di diffamazione connesso alla pubblicazione degli articoli oggetto di causa. 
Del predetto danno risponde in solido anche il giornalista ### Egli è, tuttavia, autore di soli tre degli articoli oggetto di causa (articoli del 24.7.2019, 11.12.2019 e 19.6.2021), essendo gli altri articoli a lui non direttamente riferibili. Tenuto conto che gli articoli non redatti dall'### (25.7.2019, i due del 26.7.2019) contengono per lo più richiami all'articolo del 24.7.2019 redatto dall'### e che gli altri articoli da lui redatti (11.12.2019 e 19.6.2021) hanno un contenuto autonomamente lesivo, si ritiene che il giornalista convenuto debba rispondere in solido al direttore e alla casa editrice limitatamente alla minor somma di € 23.000. 
E' poi fondata la domanda attorea di condanna al pagamento della sanzione ex art. 12 l. 47/1948, che si aggiunge al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio e che può essere inflitta agli autori del delitto di diffamazione, dunque al giornalista; non anche, quindi, alla società editrice e al direttore responsabile ove, come nel caso di specie, costui non sia stato ritenuto concorrente nel reato di diffamazione (Cass. n. 16054/2015). 
Tenuto conto della media gravità dell'offesa, della circostanza che si tratta di più episodi di diffamazione, dell'intensità del dolo sotteso a taluni degli articoli pubblicati, nonché valutata la non elevata diffusione dello scritto data dall'essere il giornale solo on line e considerata la non notorietà del diffamante - tutti elementi di cui sopra si è dato conto - si ritiene di quantificare la sanzione in questione complessivamente in € 5.000. Anche su detta somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo Va accolta la domanda dell'attore di condanna della società editrice alla rimozione degli articoli diffamatori, al fine di non renderli più fruibili al pubblico indifferenziato. A ciò la società editrice dovrà provvedere entro il termine di giorni 30 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.  5. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza, ex art. 91 cpc, sicché esse vengono poste a carico dei convenuti. 
La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, introduttiva, trattazione, decisoria), del valore del decisum (€ 35.000 per ### e la srl ### & ### € 28.000 per ### e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento per la fasi di mediazione, studio e introduttiva e dei valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria in ragione della natura contumaciale della causa e dell'assenza di attività istruttoria. 
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  PQM Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta: ### la srl ### & ### e ### in solido tra loro, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 35.000, di cui € 23.000 in solido anche con ### il tutto oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; ### alla srl ### & ### di provvedere alla rimozione degli articoli oggetto di causa dal quotidiano online ###it, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza; ### la srl ### & #### e ### in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite del presente giudizio, di cui € 545 per esborsi (c.u.  rapportato al valore del decisum e marca da bollo) ed € 5796 per compensi (€ 536 per mediazione, € 1701 per studio, € 1204 per introduttiva, € 903 per trattazione, € 1452 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.c., da pagarsi a favore dell'avv. ### antistatario. 
Così deciso in ### il #### sensi dell'art. 52 comma 3 ### si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.  

causa n. 21565/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gemelli Claudia

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 795/2025 del 16-10-2025

... significa che la garanzia non deve essere legata all'esercizio della professione, né strettamente necessaria al suo svolgimento (Cass. Civ. n.12286/2024). Inoltre, il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito, ciò in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore ( Civ., n. 25459/2023). Ebbene, dalla visura della società debitrice principale, ### di ### & C. s.a.s., risulta che, al momento del rilascio della fideiussione, la ### non ricopriva alcuna carica in seno alla società, ragion per cui è evidente che la stessa si costituiva garante per scopi del tutto estranei ad un'eventuale attività professionale svolta. Sulla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.. La diversa valutazione in merito alla qualifica soggettiva dei due opponenti comporta diverse conclusioni relativamente all'accertamento della natura abusiva della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., prevista all'art. 5 della fideiussione conclusa dai primi (all. 6 di parte (leggi tutto)...

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N. 2253/2023 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2253/2023 R.Gen.Aff.Cont. rimessa in decisione all'udienza del 15/10/2025 TRA ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 86, risultano elettivamente domiciliati; - ### E ### 1904 S.R.L. #### S.P.A. E ### S.R.L., (c.f.  ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in #### n. 17; - #### S.P.A. (c.f. ###), rappresentata e difesa da ### S.T.A.R.L. e dall'Avv. ### giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede operativa della stessa sita in ####. Belzoni. N. 65; - - 2 - Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.. 
Conclusioni: all'udienza del 15.10.2025, come in atti riportate. 
Svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### proponevano opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., per una molteplicità di motivi, relativamente al decreto ingiuntivo n. 506/2022, con il quale venivano ingiunti al pagamento della somma pari ad € 52.106,05, nei confronti di ### 1904 s.r.l., in forza di un contratto di fideiussione concluso, in data ###, a garanzia delle obbligazioni contratte da ### di ### & C. s.a.s. derivanti da un contratto di conto corrente stipulato da quest'ultima. 
La presente domanda veniva riqualificata in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., rispetto al motivo concernente la domanda di nullità della clausola del contratto di fideiussione, derogativa dell'art. 1957 c.c., in quanto asseritamente abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 206/2005, e ne veniva disposta la separazione, con ordinanza del 14.12.2023, con assegnazione allo scrivente magistrato, in quanto tabellarmente competente per la materia bancaria. 
Si costituiva in giudizio ### 1904 s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con decreto del 04.04.2024 lo scrivente magistrato, preso atto dell'assegnazione del presente procedimento, relativamente alla sola domanda di nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. ed alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente alla riqualificazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ed alla separazione delle stesse, onerava le parti di depositare gli atti introduttivi e le memorie ex art. 171 ter c.p.c., unitamente agli allegati. 
Con ordinanza del 14.01.2025, resa all'esito dell'udienza svoltasi in pari data con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. 
In data ### si costituiva in giudizio ### s.p.a., quale interventore ex art.  111 c.p.c., stante l'avvenuta cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, in data ###, da parte di ### 1904 s.r.l. in favore della prima, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito da parte convenuta opposta. - 3 - All'udienza del 15.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione. 
Sull'applicazione dello statuto dei consumatori. 
Il motivo di opposizione che rileva in tale sede si incentra, perlopiù, sulla vessatorietà della clausola contenuta nella suddetta fideiussione all'art. 5, comportante la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto violativa della disciplina consumeristica (artt. 33 e ss D.lgs.  206/2005). 
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle ### della Corte di Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui stabilisce che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio. 
Dunque, le ### oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.. 
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria. 
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione. 
Orbene, la valutazione preliminare che deve essere effettuata attiene alla verifica in merito ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica. 
A tal proposito, nel caso di specie, bisogna distinguere tra la posizione di ### e quella di ### - 4 - Ebbene, in tema di fideiussione, va osservato che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (“in materia di contratti stipulati dal "consumatore", con riferimento ad un contratto di fideiussione stipulato da uno dei soci in favore della società, i requisiti soggettivi validi per l'applicazione della disciplina legislativa consumeristica, vanno stimati tenendo conto delle parti del medesimo (e non già del differente contratto principale), attribuendo rilievo -sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (### sent. 19/11/2005, in causa C-74/15 Tarcau)- sia all'entità della partecipazione al capitale sociale, sia all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Corte appello ### 940/2022). Dunque, bisogna ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (ex multis Cass. Civ. n. 28217/2021; Cass. Civ. n. 1666/2020; Cass. Civ. Sez. Un.  5868/2023; Cass. Civ. n. 19516/2024). 
Pertanto, deve darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. Civ. n. ###/2018). 
Quanto alla posizione di ### lo stesso, al momento del rilascio della fideiussione, ricopriva la carica di socio accomandante della ### di ### & C.  s.a.s. con titolarità di una quota pari a circa un terzo dell'ammontare complessivo dei conferimenti alla società (all. 11 di parte convenuta opposta). 
Dunque, è evidente che lo stesso non può qualificarsi consumatore posto che, vista la sua partecipazione societaria, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa (Tribunale Nocera Inferiore n. 793/2023). Appare, quindi, evidente che l'opponente ### abbia prestato la fideiussione per scopi inerenti - 5 - all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita. 
Quanto alla posizione di ### invece, vanno fatte diverse considerazioni. 
Ed infatti, nel contratto di fideiussione, per stabilire se il fideiussore può beneficiare delle tutele previste dal ### del ### occorre valutare le caratteristiche del fideiussore stesso, indipendentemente dal contratto principale garantito. In particolare, si ritiene consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un'attività professionale, stipula la fideiussione per scopi estranei a tale attività. Questo significa che la garanzia non deve essere legata all'esercizio della professione, né strettamente necessaria al suo svolgimento (Cass. Civ. n.12286/2024). 
Inoltre, il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito, ciò in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore ( Civ., n. 25459/2023). 
Ebbene, dalla visura della società debitrice principale, ### di ### & C. s.a.s., risulta che, al momento del rilascio della fideiussione, la ### non ricopriva alcuna carica in seno alla società, ragion per cui è evidente che la stessa si costituiva garante per scopi del tutto estranei ad un'eventuale attività professionale svolta. 
Sulla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.. 
La diversa valutazione in merito alla qualifica soggettiva dei due opponenti comporta diverse conclusioni relativamente all'accertamento della natura abusiva della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., prevista all'art. 5 della fideiussione conclusa dai primi (all. 6 di parte convenuta). 
Quanto alla posizione di ### avendo lo stesso rilasciato la fideiussione non nella qualità di consumatore, in quanto socio accomandante della debitrice principale, risulta che le parti hanno validamente inteso derogare all'art. 1957 c.c.. Ciò in quanto la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore. 
La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, infatti, vale come deroga all'obbligo della forma (ossia alla regola che impone - 6 - di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Tribunale Monza 1043/2023; Cass. Civ. n. 660/2025).  ###. 5 della fideiussione in questione prevedeva che: “i diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.  1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”. 
Orbene, stante la validità della clausola nei confronti di ### bisogna verificare se la ### abbia agito, anche stragiudizialmente, nel rispetto del termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. 
Dalla produzione documentale, risulta che la ### in data ###, revocava nei confronti della debitrice principale l'affidamento del credito per cui è causa, intimandone l'immediato pagamento, e che, lo stesso giorno, informava i fideiussori, compreso quindi ### dell'avvenuta revoca, intimando gli stessi al pagamento (all. 15 di parte convenuta opposta). 
Pertanto, è evidente che risulta rispettato il termine di 36 mesi, motivo per il quale alcuna decadenza risulta maturata nei confronti di ### rispetto al quale l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. 
Lo stesso non può dirsi per la posizione i ### per la quale deve essere ritenuta applicabile la disciplina del ### del ### Parte opponente fa valere la nullità della clausola inserita nella fideiussione all'art.5, contenente la deroga all'art. 1957 c.c. e, dunque, la possibilità per la ### di escutere il debitore o il fideiussore senza il rispetto del limite temporale di cui alla norma richiamata, restando i diritti di credito integri sino alla totale estinzione di ogni credito verso il debitore. Tale clausola, secondo la prospettazione di parte opponente, si porrebbe in contrasto con la disciplina consumeristica.  ### l'orientamento giurisprudenziale più recente ma costante, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei - 7 - diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal ### del ### con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, D.lgs.  206/2005, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art.  1341 c.c. (Trib. Firenze 2023, ### Milano 2019, ### Lecco 2024). 
Tali principi sono stati di recente affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 2023 n. 27558), che ha sottolineato come con la deroga all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la ### può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita ### Tale clausola, in assenza di trattativa privata, il cui onere incombe sul professionista, appare idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore. 
Nel caso di specie non risulta provata alcuna trattativa intercorsa con ### Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione sottoscritta da ### in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. t), Cod. Cons., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno come oggetto o come effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. 
Va altresì precisato che il Giudice del monitorio era tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale clausola o comunque a dare atto in motivazione dell'accertamento effettuato, pur non essendo una clausola che attiene direttamente ai fatti costitutivi del credito. 
Il mancato rilievo della nullità della clausola di rinuncia all'eccezione di decadenza non ha quindi consentito al consumatore di valutare la possibilità di proporre opposizione al fine di sollevare tale eccezione, che può quindi avanzare per la prima volta in questa sede ###/2025). - 8 - Conseguentemente deve ritenersi operante il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore, non potendo sottrarsi agli effetti decadenziali previsti dall'art. 1957 mediante il semplice compimento di un atto stragiudiziale (### 10.06.2025). 
Nel caso di specie, il suddetto termine non risulta rispettato, posto che alcuna iniziativa giudiziale risulta essere stata intrapresa dalla ### nei confronti del debitore principale né del fideiussore nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. 
Ed infatti, come già detto, dalla produzione documentale, risulta che la ### in data ###, revocava nei confronti della debitrice principale l'affidamento del credito per cui è causa, intimandone l'immediato pagamento, e che, lo stesso giorno, informava i fideiussori dell'avvenuta revoca, intimando gli stessi al pagamento (all. 15 di parte convenuta opposta). 
Successivamente a tale momento non risulta alcuna iniziativa giudiziale intrapresa dalla ### fino al deposito del ricorso monitorio nel luglio 2022. 
Ragion per cui è evidente che, essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il decreto ingiuntivo deve essere, senz'altro, revocato nei confronti di ### Ogni altra eccezione o questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita. 
Sulle spese di lite. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta (per la fase istruttoria e per quella decisionale si applicano i valori minimi), e della natura documentale dell'istruttoria.  P.Q.M.  ### di ### sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - 9 - a) rigetta l'opposizione proposta da ### e per l'effetto conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 506/2022 emesso dal ### di ### il ###, già esecutivo; b) revoca il decreto ingiuntivo n. 506/2022 emesso dal ### di ### il ### nei confronti di ### a) condanna ### al pagamento nei confronti di ### s.p.a. delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb.  spese forf. (nella misura del 15% del compenso); b) condanna ### al pagamento nei confronti di ### 1904 s.r.l. delle spese di lite che si liquidano in € 7.015,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); c) condanna ### s.p.a. e ### 1904 s.r.l. al pagamento, in solido, nei confronti di ### delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi e in € 786,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf.  (nella misura del 15% del compenso). 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2253/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5936/2024 del 05-03-2024

... allorquando un soggetto stipula un contratto non nell'esercizio della sua professione egli è «per ciò stesso debole rispetto alla controparte per la qu ale invece tale 6 di 19 stipulazione integri un atto della professione, co n conseguente necessità di farsi pertanto luogo al giudiziale controllo, di carattere sostanziale, della regolamentazione contrattuale dalle parti posta in essere», cosicché la disciplina di tutela deve allora ricevere in tale ipotesi comune e generale applicazione, «in presenza cioè sia di contratti conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti - in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti - da un o dei contraent i, sia di contratto da uno dei contraenti predisposto in vista della singola stipula per lo specifico affare (v. Cass., 27/2/2009, n. 4 914; Cass., 26/9/2008, 24262)». Trattasi di disciplina, invero, altra e diversa da quella - concorrente - posta d all'art. 1341 ss. c.c., essendosi al riguardo sottoli neato che, lad dove l'onerosità ex art. 1341 c.c., comma 2, attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8415/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 39, pre sso lo studio dell'av vocato ### O (###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.R.L. SOCIETÀ ### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e di feso dall'avvocato #### (###), -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### O ### n. 8460/2021 depositata il ###.  2 di 19 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal ##### alella aveva concluso con la ### useppe s.r.l. in data ### concluso un contratto di appalto relat ivo alla ristrutturazione del proprio im mobile sito in ### via ### 21/### 16. 
La Corte d'appello di ### con sentenza n. 8460/2021 pubblicata il ###, in giudizio promosso da ### nei confronti della ### s.r.l. ha respinto l'impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto il ###, con il quale, respinta l'eccezione di nullità del contra tto (per essere state eseguite le opere senza autorizzazione), era stato determinato in € 1 70.952,70 l'importo dovuto dalla committente e, dato atto del versamento di acconto pari ad € 138.332,33, era stata condannata la ### al pagamento della differenza. 
In parti colare, i giudici hann o ritenuto che, poiché il contratto d'appalto contenente la clausola compromissoria era stato stipulato in data ###, doveva essere applicato l'ar t.829 c.p.c.  novellato, con co nseguente esclu sione dell'impugnabilità del lodo per questioni di diritto attinenti al merito della controversia; quindi, è stato respinto il primo motivo di impugnazione, con il quale la ### sosteneva la nullità della clau sola com promissoria ed il conseguente difetto di potestas iudicandi in capo al coll egio arbitrale, in quanto, attes a la qualità di profession ista in capo all'appaltatore e la qualità di consumatore, in capo alla ### la clausola doveva ritenersi vessatoria, ex art.33 comma 1, d.lgs.  2006/2005, perché determinante un signi ficativo squilibrio tra le parti, con conseguente nullità del lodo, ex art.829, comma 1, n. 1 c.p.c. 3 di 19 La Corte territoriale ha rilevato che l'eccezione era stata sollevata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo, in violazione dell'art.829 comma 2, secondo cui la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale (nella specie la nullità della convenzione di arbitrato) deve essere sollevata nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbi tri nel giudizio arbitrale (Cass. 15613/2021). 
Avverso la suddetta pronuncia, ### propone ricorso per cassazione, notificato il 21 /3/2022, affidato a due motivi, nei confronti di ### s.r.l. (che resiste con controricorso). 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 33 del D.lgs. 206/2005 e 1341 c.c., ex ar t 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Ap pello erroneamente respinto l'eccezione di nu llità della clausola compromissoria, e di conseguente nullità del lodo, per violazione dell'art. 829, comma 1°, c.p.c., in ragione della vessatorietà della clausola compromissoria contenuta nel contratto tra un consumatore ed un professionista, rilevabile in ogni stato e grado, perché tardiva in quanto non proposta in sede di giudizio arbitrale (presunta violazione dell'art. 829 co mma 2 c.p.c.); b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli art.  817 e 829 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e/o l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, co mma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente rigettato la domanda di nu llità del lodo per violazione ex art 817 e 829, I comma, c.p.c., omettendo l'esame circa la nullità della clausola compromissoria, ritenendo illegittimamente ed immotivatamente applicabile al caso di specie le preclu sioni ex art. 829 comma 2 c.p.c.. senza provvedere all'esame della normativa a tutela e protezione del consumatore ex 4 di 19 art 3 e 33 del D.lgs. 206/2005 che gli era stata sottoposta, peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente ulteriore e contestale motivo ex art 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 
Lamenta la ricorrente che la clauso la compromissoria (art.11), presente nel contratto di appalto sottoscritto il ### - allorché ella era co nduttrice dell' immobile, adibito a casa di abitazione, oggetto d ei lavori di ristrutturazione, e quindi doveva qualificarsi come un consumatore in rapporto a contratto di consumo -, non era stata oggetto di specifica sottoscr izione, malgrado la sua vessatorietà, e che, pur non essendo la qu estione della relativ a nullità stata sollevata in sede di arbitrato, trattandosi di inefficacia a vantaggio del consumatore essa doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado.  2. La controricorrente chi ede il rigetto del ricorso, rileva ndo di avere, nel merito, allegato e provato che il contratto di appalto era stato stip ulato a seguito di trattativa, caratterizzata dai re quisiti della individualità, serietà ed effettività, cosicché la sottoscrizione della clausola compromissoria non poteva rientra re tra quelle indicate dall'art.33 del d.lgs. 206/2005, né poteva ritenersi applicabile l'art.1341 c.c., non ess endo stato il contratto predisposto unilateralm ente, ma oggetto di trattativa individuale. 
In ogni caso, quand'anche si potesse ritenere applicabile la tutela del consum atore, non vi era stato alcun significativo squi librio contrattuale e operava la preclusione dettata dall'art.829, comma 1, n. 1 c.p.c., trattandosi di eccezione processuale (sulla validità della clausola compromissoria) che doveva essere sollevata a pena di decadenza nella comparsa di risposta davanti agli arbitri come difetto di potestas iu dicandi degli arbitri e non poteva essere rilevata neppure d'ufficio dalla Corte d'appello, alla luce dell'art.38 c.p.c. e dell' art.829 c.p. c., non essendo stata eccepita alcuna nullità nel corso del giudizio arbitrale. 5 di 19 3. Oc corre osservare che l'eccezione della controricorrente, in punto di inoperatività della normativa consumeristica, vertendosi in tema di contratto di appalto sottoscritto a seguito di trattativa individuale, attiene a profilo che non è stato affrontato dalla Corte d'appello, avendo essa ritenuto, in via preliminare, oper ante la preclusione all'ingresso del motivo di nullità del lodo rappresentata dall'art.816 c.p.c. 
Questa Corte ha inver o chi arito (Cass. 6802/2010; 21379/2010) che «La disciplina di tutela del consumatore po sta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura dell a prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell 'utilizzazione per una serie indefinita di rappor ti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a ga rantire il consumatore dalla uni laterale predispo sizione e sostanziale imposizione del contenuto co ntratt uale da parte del professionista, quale possibile fonte di abu so so stanziantesi nella preclusione per il consumator e della possibilità di esplicare la propria autonomia contrat tuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapport o contrattuale che sia stato singolarmente ed in dividualme nte negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lav ori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'on erosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contra tti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti». 
In motivazione, si è precisato che, allorquando un soggetto stipula un contratto non nell'esercizio della sua professione egli è «per ciò stesso debole rispetto alla controparte per la qu ale invece tale 6 di 19 stipulazione integri un atto della professione, co n conseguente necessità di farsi pertanto luogo al giudiziale controllo, di carattere sostanziale, della regolamentazione contrattuale dalle parti posta in essere», cosicché la disciplina di tutela deve allora ricevere in tale ipotesi comune e generale applicazione, «in presenza cioè sia di contratti conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti - in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti - da un o dei contraent i, sia di contratto da uno dei contraenti predisposto in vista della singola stipula per lo specifico affare (v. Cass., 27/2/2009, n. 4 914; Cass., 26/9/2008, 24262)». 
Trattasi di disciplina, invero, altra e diversa da quella - concorrente - posta d all'art. 1341 ss. c.c., essendosi al riguardo sottoli neato che, lad dove l'onerosità ex art. 1341 c.c., comma 2, attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art.  33 ss. può in vece attenere anche al sin golo contratto (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262), essendo la disciplina posta dal ### del consumo volta a garantire e tutelare il co nsumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professio nista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nel la preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia co ntrattuale, nel la fondamentale espressione rappresentata dal la libertà di determinazione del contenuto del contratto. 
Sempre nel precedente citato del 2010, si è poi chiarito che per escludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore è necessario che ricorra il presupposto ogge ttivo della trattativa D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 34, comma 4, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (v. 
Cass., 2 6/9/2008, n. 24262), trattativa «la cui sussistenza è 7 di 19 pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la re lativa inapplicabilità dar e la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e dell a relativa idoneità, i n qua nto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad atteggiarsi ad og gettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262.  altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)». Ad avviso della Corte, «non è allora il consum atore a dover provare il fatto negativo della mancanza di negoziazione, ma è invece il professionista che intenda far valere la disapplicazione, nel singolo cas o concreto, della disciplina di tutela del consumatore a dover dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei car atteri essenziali suoi propri, qu ale fatto impeditivo della relativa applicazione». 
Ma, nel la fattispecie qui in esame, non si è arrivati neppure alla prova dello svolgimento di una trattativa individuale, essendo stato «sbarrato» l'esame della inefficacia della clausola compromissoria per viola zione della normativa consumeri stica, in considerazione della rilevata precl usione dettata dall'art.829 , comma 2, secondo cui la vio lazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale (nella specie la nullità della convenzione di arbitrato) deve essere sollevata nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri nel giudizio arbitrale, considerato che l'eccezione era stata sollevata per la prim a volta in sede di impugnazione del lodo.  4. Le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.  5. Occorre operare uno specifico richiamo alle pronunce della Corte di Giustizia sul tema che interessa. 8 di 19 Va, in generale, rammentato che le modalità di tutela dei diritti di origine comunitaria non debbono essere meno favorevoli delle forme di tutela previste per i diritti di natura interna (c.d. principio di effettività) e non debbono rendere in prati ca impo ssibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferito dall'ordinamento giuridico comunitario (c.d. principio di effettività).  5.1. Orbene, la Corte di giustizia, 26/10/2006, C-168/05, ### in una fattispecie regolata dal diritt o spagnolo (giova rammentare che la legge spagnola 5 dicembre 1988, n. 36 all'art.  23 di sponeva:«1.### all'arbitrato per incompetenza oggettiva degli arbitri, ine sistenza, nullità o decadenza del compromesso arbitrale dev'essere proposta dall e parti in concomitanza alla presentazione dei loro rispettivi motivi iniziali») , ha affermato che «La direttiva del Consiglio n. 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consum atori, deve essere interpretata nel senso che ess a implica che un giudice nazionale chiamato a pronun ciarsi sull'impugnazione di un lodo arbitra le rilevi la nullità de ll'accor do arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell'amb ito del procedim ento arbitrale, ma solo in quello per l'impugnazione del lodo». 
Il giudice - afferma la Corte - può rilevare anche d'ufficio l'abusività della clausola (punto 27). Questa soluzione è l' unica in grad o, secondo la Corte, di dotare di effettività la tutela dei consumatori imposta dall'art. 6 Dir. n. 13/1993 (concernente le clausole abusive nei contra tti stipulati dai consumatori), disposizi one imperativa (punto 36) e di ordine pubblico (punto 38) ai sensi della quale le clausole abusive non devono vincolare i consumatori. 
La Corte UE si è discostata dalle conclusioni dell'###, che suggeriva di ritenere la norma del tenore di quella enunciata, precludendo l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale derivante 9 di 19 da una clausola compromissoria abusiva, lesiva del fondamentale diritto di difesa e per questa via contrastante con l'ordine pubblico comunitario; la Corte di Giustizia ha invece qualificato direttamente la normativa a tutela dei consumatori come di ordine pubblico, tale dunque da rilevare in sede di controllo giudiziale sui lodi. 
Detta tu tela può essere conseguita so lo consentendo sempre all'autorità giudiziaria statale di giud icare della abusività della clausola, il che non accade se il giud ice dell' impugnazione non potesse annullar e il lodo perché il consumatore non ha sollevato l'eccezione di nullità dell'accordo di arbitrato davanti agli arbitri. 
Quindi, la clausola compromissoria annessa a un contratto stipulato da un consumatore deve essere considerata nulla per vessatorietà e il lodo reso sul la sua sco rta deve essere annulla to, anche allorquando la relativa eccezione non sia stata sollevata nel corso del procediment o arbitrale, non potendo maturare alcuna preclusione nel corso de giudizio davanti agli arbitri. 
La Corte UE ha riconosciuto che, in linea di principio, la natura e l'importanza dell'interesse pubblico su cui si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumator i potrebbero persino giustificare che il giudice nazionale sia tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale, in tal modo ponendo un argin e allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista. 
Tuttavia, in tal e sentenza, la Corte non ha tratto alcuna conseguenza da tale considerazione, poiché essa era stata adita in merito alla questione se un consumatore possa invocare la nullità di una clausola compromissoria per la prima volta dinanzi al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su una domanda di annullamento di un lodo arbitrale.  5.2. Nella successiva sen tenza del 4 giugno 2009, ### (C‑243/08, punti 32 e 35), in cui, nell'amb ito di un giudizio per ingiunzione di pagamento rivo lta a consum atore, si poneva la 10 di 19 questione dell'eventual e abusività della clausola attributiva di competenza inclusa nelle cond izioni generali del co ntratto controverso, la Corte UE ha chiarament e indicato che il ruolo attribuito al giudice nazionale dal di ritto dell'### non si limita alla mera facoltà di pronun ciarsi sull'event uale natura abu siva di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione di tale diretti va, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (punto 32: «Il giudice adito ha dunque il compito di garantire l'effetto utile della tutela cui mirano le disposizioni della direttiva. Di conseguenza, il ruolo co sì attribuito al giudice nazionale dal diritto comunitario nell'ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui deve pronunciarsi sulla propria competenza territoriale»; punto 35: «Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necess ari a tal fin e. Se ess o considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale»).  5.3. Un ul teriore passo in avanti è stato compiuto con altra sentenza resa nel 2009. 
La Corte di Giustizia era stata chiamata (Corte di ###, 6 ottobre 2009, C-40/08, ### ad affrontare, sempre in via di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, un delicato profilo relativo alla facoltà per il giudice nazionale del l'esecuzione di 11 di 19 rilevare d'ufficio la nullità di una clausola compromissoria abusiva. 
La Corte si è dovuta confrontare con la peculiare situazione, in cui l'inerzia della consumatrice av eva determinato la formazione del giudicato sulla pronuncia arbitrale e il rilievo della abusività della clausola compromissoria era effettuato, d'ufficio, soltanto in fase di esecuzione forzata del lodo. La Corte UE ha quindi risolto la questione dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che un giudi ce nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore di cui trattasi non sia vinco lato da detta clausola. Si è affermato contestualmente che «considerate la natura ed importanza dell'interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la dir. 93/13 garantisce ai consumatori, si deve c onstatare che il suo art. 6 dev'essere co nsiderato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordiname nto giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico» (punto 52). 
Il che che consente alla Corte di arrivare alla conclusione secondo la qu ale il lodo che ha acquistato autorità di cosa giudicata pronunciato sulla base di una clausola compromissoria vessatoria secondo la dir. 93/13 cade di fronte alla finalità di tutela dell'ordine pubblico che la direttiva persegue. 
Quindi, la Corte UE, confermando in maniera ancor più esplicita di quanto non avesse fatto nella pronuncia ### la natura di 12 di 19 ordine pubblico della disciplina di tutela del consumatore di fronte alle clausole vessatorie, ha dichiarato che, dal momento in cui il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricors o per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo dispone degl i elementi di fatto e di diritto necessari, quest'ultimo deve procedere d'ufficio a un controllo sul carattere abusivo delle clausole contrattuali su cui si basa il credito accertato in tale lodo rispetto alle disposizioni della direttiva 93/13, quando, in forza delle norme procedurali interne, egli deve, nell'ambito di un procedimento di esecuzione simile, valutare d'ufficio la contrarietà tra clausole di tal genere e le norme nazionali di ordine pubblico 5.4. Il principio è stato successivamente ribadito (ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, punti 51, 53 e 54, nonché sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť, C‑470/12, punto 42). 
Facendo richiamo allo spartiacque, nell'interpretazion e della normativa euro -unitaria consumeristica, rappresenta to dalla sentenza del 4/6/2009, la Corte di Giustizia ha escluso la manifesta violazione del dritto dell' ### in riferime nto a «un organo giurisdizionale nazionale, il qu ale, prima della sentenza del 4 giugno 2009 , ### (C‑243/08, EU:C:2009:35 0), si era astenuto, nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbit rale che accoglieva una domanda di condanna al pagamento di cre diti in applicazione di una clausola contrattuale che deve essere considerata abusiva, ai sensi della direttiva 93/13, dal valuta re d'ufficio il carattere abusivo di tale clausola, pur disponendo degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine» (Corte Giustizia, 2 8/7/2016, causa C -168/15, Tomášová, punto 33).  6. Questa Corte ritiene che vada cassata la decisione impugnata, dovendosi affermare, alla l uce dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia della normativa euro-unitaria, che un lodo ### reso sulla base di una clausola arbitrale, contenuta in un 13 di 19 contratto fra un consumatore ed un professionista e che non abbia formato oggetto di trattativa in dividuale (nell a specie, parte resistente ha peraltro allegato e offerto prova contraria, cui non si è dato però sfogo, avendo la Corte d'appello ritenuto precluso il motivo di impugna zione per invalidi tà, in via preliminare), può essere annullato anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non sia stata eccepita la vessatorietà (e dunque la nullità) della stessa.  6.1. In generale, sul rilievo officioso dell'abusività delle clausole nei contratti stipulati tra consumatore e professionista, va richiamata, da ul timo, la pronuncia delle ### unite n. 9374/20 23, sulla questione di diritto (bilanciamento tra diritto del consumatore ad una tutela giurisdizionale effettiva e giudicato) sorta a seguito di quattro coeve pronunce della ### emesse dal Collegio della ### in data 17 maggio 2022 (se ntenza in C-600/19, ### sentenza in cause riunite C-693/19, ### t 1503, e C- 831/19, ### di ### e della ### sentenza in C- 725/19, Impul s ### sentenza in C-869/19, ###, una delle quali (sentenza in cause riunite C-693/19, SPV ### 1503, e C- 831/19, ### di Des io e della B rianza) a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019.  ### tale pronuncia « Ai fini del rispetto del principi o di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/### co ncernente le clausole abusive dei cont ratti stipu lati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della ### del 17 maggio 2022, il giudice del proc edimento monitorio, nell a fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qu alifica di consumatore del debi tore) - e motivare 14 di 19 sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con l o stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile ; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppu re se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale qu ella tramite l'assunzione d i testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incomp atibile col procedimento monitori».  6.2. Orbene, la disciplina italiana, in tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito della riforma recata dal d. lgs. 40 del 2006, prevede la censurabilit à del lodo a cagione della nul lità della convenzione compromissoria soltanto laddove la relativa questione sia stata fatta valere dinanzi gli arbitri. 
Infatti, a norma d ell'art. 817, c. 2, sec ondo periodo, richiamato dall'art. 829, c. 1, n. 1, c.p.c. ( l'imp ugnazione per nullità è ammessa, malgrado rinun cia preventiva, nel caso (1) in cui «la convenzione d'arbitrato è in valida, ferma la disposizione dell'art.817, terzo comma»), « la par te che non eccepi sce nell a prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile». 
Quindi l'impugnazione per nullit à del lodo è ammes sa se la convenzione di arbitrato è invalida (ex art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c., come modi ficato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 40/2006); tuttavia, la medesi ma discipli na dispone (all'art. 817, co mma 2, c.p.c., ex art. 22, D.Lgs. cit.) che l'incompetenza degli arbitri per invalidità della convenzione di arbitrato deve essere eccepita nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri. 15 di 19 Si prevede quindi un'unica ma importante e ccezione a questa regola generale: la nullità - o inesistenza che dir si voglia - della convenzione arbitrale per non compromettibilità della controversia può costit uire valido motivo di impugnazione, a prescindere dall'eccezione nel corso del giudizio arbitrale.  6.3. In ordine al modo con cui superare le preclusioni poste, nel nostro ordin amento, dal combinato disposto degli artt.829 e 817 terzo comma c.p.c., si osserva quanto segue. 
Sebbene una prima lettura degli artt. 829, co. 1, n. 1, e 817, co. 3, c.p.c. possa far ritenere che la nu ova no rmativa si pong a in contrasto con la diretti va 13/93, si è proposta, in dottrin a, un'interpretazione non collidente, facendo richiamo all'art. 817, c.  2, secondo periodo, c.p.c., che esclude il vigore della preclusione per le convenzioni di arbitrato, che siano nulle per non arbitrabilità della controversia e si è ritenuto che, se è vietata la inclusione di una clausola arbitrale in un cont ratto tra un consumatore ed un professionista, a meno di una seria e specifica trattativa individuale, pena la nullità ai sensi dell'art. 36, ciò significa che le controversie che eventualmente traggano origine da quel contratto non sono arbitrabili a norma dell'art. 806 c.p.c. 
Si evidenzia che l'art.806, nel testo introdotto con la ### 2006, individua le controversie non arbitrabili, oltre per il contenuto ed all'oggetto delle stesse («le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili»), anche nell' «espresso divieto di legge». 
Altra tesi, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia laddove, nell'affermare la nullità della convenzione di arbitrato contenuta in un contra tto stipulato tra un consumator e e un professionista, perché contraria alle norme imperative di tutela del consumatore, norme di ordine pubblico ###, ritiene applicabile l'art.829, comma 3, c.p.c. 16 di 19 ###.829, comma 3, introdotto con la Ri forma 2006, consente l'impugnazione del lodo, anche d'equità, per contrasto con l'ordine pubblico. Più precisamente, il disp osto del novellato art. 829, comma 3, c.p.c. ha esc luso, in via generale, la possibi lità di impugnare il lodo per violazione di norme di di ritto relative al merito della controversia, se tale possibilità non è espressamente prevista dalle parti o dalla legge, consentendola, in via eccezionale, solo nel caso in cui la decisione sia contraria a principi di ordine pubblico.  ### tale impostazione della questione, il lodo, reso sulla base di un acc ordo di ar bitrato contenuto in un cont ratto tra un consumatore ed un professionista, a sua volta contrario all'ordine pubblico (perché contraria è la clausola arbitrale per effetto della quale esso è stato pronunciato), è impugnabile con il nuovo motivo di impugnazione previsto nell'art. 829, c. 3, c.p.c.. 
Tuttavia, si è obiettato che, ai sensi dell'art.829, comma 3, il lodo può essere annullato, in forza di qu esto motivo, solo se il suo contenuto e i suoi effetti contrastino con l'ordine pubblico, mentre nel caso risolto dalla Corte di giustizi a, invece, la nullità de lla decisione degli ar bitri per contra sto con l'ordine pu bblico è stata delineata come nullità del lodo «derivata» dal la nullità del la convenzione di arbitrato per violazione dell'ordi ne pubblico, cosicché si tratterebbe così di un contras to con l'ordine pubb lico che non concerne il contenuto e il dispositivo del lodo; sarebbe poi una nullità del lodo per ragioni di rito, giacché esso sarebbe reso da arbitri che risultano privi della potestas iu dicandi a causa della nullità, per violazione dell'ordine pubblico, della clausola arbitrale, mentre la nozione presa in esa me dal terzo comma dell'art.829 c.p.c. guarda l'ordine pubblico c.d. sostanziale.. 
Questa Corte (Cass. 21850/2020) ha affermato, aderendo ad una interpretazione restrittiva (rispetto ad altra secondo cui la nozione di ordine pubblico, in esame, coincide con l'insieme delle norme 17 di 19 imperative dell'ord inamento) che il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico operato in sede di impugnazione del lodo vada interpretato come rinvio all e norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento. 
Sempre questa Corte (Cass. 14405/2022) ha anche affermato che «In tema di impug nazione di lodo arbitrale, gli arbitri han no l'obbligo di segnalare alla parte l'esistenza di una null ità c.d. di protezione, qu ale la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122 del 2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse. Qualora gli arbitri non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., attenendo la disposizione che commina la nullità di protezione all'ordine pubblico comunitario». 
Sempre, in relazione all'art.829, comma 3, c.p.c., si segnala 27615/2022: «In t ema di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in s é un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2004». In motivazione, si è ribadito che «solo se l'error iuris in iu dicando comporta la violazione di un prin cipio che è espressione di un valore essenziale dell'ordinamento (cioè di ordine pubblico), il lodo stesso frustra tale valore e diviene intollerabile, al punt o da giustificarne la rimozione degli effetti (fase re scindente) e la riforma della decisione (fase rescissoria)» e che « il richiamo alla clausola dell 'ordine pubblico, operato dall'art. 829, comma 3, 18 di 19 c.p.c., deve ess ere interpretato come rinvio alle nor me fondamentali e cogenti dell'ordinam ento e non sottende una nozione "atten uata" di ordine pubbl ico, che comprende tutte le norme imperative esistenti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020 e Cass., Sez. 2, Ordin anza n. 2518 7 del 17/09/2021)»; deve trattarsi in sostanza di violazi one di «quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano il nostro ordiname nto nei vari campi della co nvivenza sociale, i "valori dì fondo" del sistema giuridico italiano, che trovano in larga parte espressione nella ### costituzionale», di quel «complesso di norme e prin cipi ch e esprimono in teressi e valori generalizzati dell'intera collettività, dettati a tutela di interessi generali, per questo non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di compromesso» 6.4. Ritiene il Collegio che, nel confronto tra la disciplina generale sull'arbitrato (artt.829 e 817, terzo comma, c.p.c.) e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consum atore, che rappresenta una base fondante de ll'ordinamento euro-unitario essendo i diritt i dei consumatori fondamentali per i cittadin i dell'### si debba procedere comunque alla disapplicazione da parte del giudice, per contrarietà alla legislazione comun itaria (quale originata anche dalle pronunce interpretative della ### di Giustizia), della norma di cui al combinato disposto degli artt. 829 n. 1 e 817, 3° comma, c.p.c. secondo cui l'impugnazione per nullità del lodo basata sul l'inva lidità della convenzione d'arbitrato non è ammessa se non è stata eccepi ta nel corso del procedimento arbitrale.  ###à del maturare di preclusioni nel corso del giudizio arbitrale dipende direttam ente da una deroga di origine comunitaria rispetto a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 829, c. 1, n. 1, e 817, c. 2, secondo periodo, c.p.c. 19 di 19 Sarà oggetto di prova contraria, nel giudizio di merito, l'allegata circostanza, invocata dal professionista, del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, impedi tiva della relativa applicazione della normativa consumeristica.  7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla ### in diversa composizione. Il gi udice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla ### d'appello di ### in diversa composizione, 

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Iofrida Giulia

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 28274/2024 del 04-11-2024

... ciascuno procurati, aspet to quest'ultimo proprio dell'esercizio della libera professione. 20. ### ento compiuto dai giudici di merito non ha trascurato nessuno degli ind ici significativi che, complessivamente letti, hanno portato ad escludere l'esercizio di un po tere confo rmativo unilaterale del lo ### sia sul contenuto prettamente professionale dell'attività svo lta e sia sulla organizz azione e sulle modalità di espletamento dell a stessa, sia pure n ell'accezio ne attenuata propr ia del lavoro intellettuale. ### della natura subordinata del rapporto in esame si basa su una razio nale anali si dei dati probat ori raccolti, svolta secondo il punto focale dello spazio per il libero esercizio della professione, non solo nei suoi contenuti tecnici ma anche nelle sue mo dalità temporali e g estionali, spazio risultato non intaccato e n on etero-diretto dallo ### Né , d'altra parte, le critiche possono validamente spingersi fino a degradare nella contrapposizione sull'apprezzamento di merito dei singoli dati di giudizio, come noto preclusa in questa sede di legittimità, specie in una ipotesi, come quella in esame, di cd. doppia conforme (v. art. 348 ter c.p.c., ora art. 360, comma 4 (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 22552-2023 proposto da: ### elettivamente domi ciliata in #### 154, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro LEGANCE - ###, i n persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat ####### CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ##### - controricorrente - ### forense - lavoro autonomo R.G.N. 22552/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/09/2024 PU avverso la sentenza n. 780/2023 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 690/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2024 dalla ### udito il P.M. in persona del ###.  ###, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### uditi gli avvocati #### Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo di ### confermando la sentenza di primo grado che, al pari dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, aveva rigettato le domande proposte dalla ### nei confronti dello ### - ### e volte ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con lo St udio legal e, ai sensi dell'articolo 2094 cod. civ. o, comunque, l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi degli artt. 61 e 69 del d.lgs. 276 del 2003 o dell'art. 2 del d.lgs. 81 del 2015; la declaratoria di nullità del licenziamento intimato il ###, co n ordine di reintegra e con le altre conseguenze di legge; la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per violazi one dell'art. 2087 cod. civ. e l a condanna al pagamento dei danni pu nitivi per discriminazione per genere ed età nonché, in caso di mancato riconoscimento della natura subordinata, i danni derivanti dall'abuso di posizione dom inante consi stito nell'ingiustificata interruzione del rapporto professionale in reg ime di monocommittenza, senza concessione di un congruo preavviso.  2. All'esito dell'istruttoria, La Corte d'appello ha concluso, in conformità al Tribunale, per l a sussiste nza di un genuino 3 rapporto di lavoro autonom o nell'amb ito di prestazioni a contenuto professionale.  3. ### della natura subordinata del rapporto in esame ha reso irrilevante, secondo i giudici di appello, la questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa dell'avvocata ### dell'articolo 3, R.D.L. 157 8 del 1933 e dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2012 numero 147, questione che la sentenza im pugnata ha, comunque, giudicato priva del requisito della non manif esta infondatezza. Parimenti irrilevante è st ata dichiarata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 61, comma 1, e 69, comma 1 , del decreto legislativo 2 76 del 20 03 e dell'articolo 2, del decreto legislativo 81 del 2015, nella parte in cui escludono dal loro ambito di applicazione rispettivamente “le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professio nali” e “le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi”, per la inidoneità della questione a co nsentire il risultato auspicato, a causa della permanente incompatibilità dell' esercizio della professione forense in regime di subordinazione, secondo il disposto della legge professionale. È risultato, di conseguenza, superfluo ogni accertamento sulla riconducibilità del rapporto in oggetto alle fattispecie di collaborazione coord inata e con tinuativa, di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e agli artt. 61 e ss. d.lgs. 276 del 2003, e di etero-organizzazione di cui all'articolo 2, del d.lgs.  81 del 2015. La Corte ter ritoriale ha, infine, confe rmato la statuizione di primo grado in ordine alla inammissibilità in rito delle domande di r isarcimento dei danni in quanto no n strettamente correlate alla vicenda estintiva del rapporto bensì 4 al suo complessivo svolgimento negli anni e, come tali, esorbitanti dal perimetro di applicazione del rito cd. Fornero.  4. Avver so tale sentenza ### '### ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. ### - ### ha resistito con controricorso. ### ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 
Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., viol azione o f alsa applicazione dell'art. 2904 cod. ci v. Si assume che la Corte d'appello, disattendendo l'orien tamento giurisprudenziale che ravvisa l'indice d ecisivo della subordinazion e attenuata nello stabile ed organico i nserimento della prestazione nell'organizzazione produttiva unilateralmente decisa dal committente, sia giunta a negare la nat ura subord inata del rapporto di lavoro sulla b ase di due e lementi, non solo superficialmente analizzati ma niente affatto decisivi e cioè: a) la mancata soggezione della ricorrente ad un incisivo potere di conformazione esercitato dal socio di riferimento dello ### con riguardo al merito-contenutistico delle sue prestazioni come avvocato; b) la sussistenza di ambiti di auto -organizzazione dell'orario individuale di lavoro e delle assenze per ferievacanze. La Corte d'appello avrebbe, invece, svalutato il dato dirimente costituito dal radicato e profondo inserimento organico dell'attività d ella ricorrente nella struttura organizzativa dello ### accompagnat o all'esercizio di un forte potere confo rmativo, al di là del me rito contenutistico dell'attività di difesa giudiziale e di con sulenza strag iudiziale prestata dalla ricorrente, e relativo alle modalità organizzative e procedurali da osservare, a partire dall'obbligo di garantire 5 costante disponibilit à per l'esecuzione del lavoro fino alla gestione del rapporto col cliente e alla determinazione del corrispettivo da questi dovuto. A parere della ricorrente, la Corte d'appello ha errato nel ricostruire il potere di direzione, di cui all'art. 2094 cod. civ. , in termini di potere confo rmativo del contenuto dell'attività intel lettuale richiesta al lavoratore subordinato, anziché come potere di conformazione unilaterale da parte del datore/committente in ordine alla organizzazione e alle modalità di espletamento della prestazione.  6. Con il secondo motivo di ricorso si ripropone l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, R.D.L. 1578 del 1933 e dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2012 n. 147, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost.  7. Con il terzo motivo ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in via subordinata, violazione o falsa applicazione dell'art. 409 cod. proc. civ., degli articoli 61 e 69, del decr eto legislati vo 276 del 2003, dell 'articolo 2, del decreto legislativo 81 del 2015 e dell'art. 2126 cod. civ . Si assume che la ### e d'appello av rebbe dovuto verificare la riconducibilità del rapporto in esame alla fatti specie della collaborazione coordinata e continuativa opp ure del lavoro etero-organizzato e, in caso di esito positivo di tale indagine, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono i professionisti per cui è prevista l'iscrizione all'albo dall'ambito di applicazione di tali discipline. Ciò sul presupposto che, in caso di pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni appena richiamate, la ricorrente avrebbe potuto godere delle medesime protezioni legali previste per i lavoratori subordinati, senza che alcu n effetto ostativo pote sse derivare 6 dall'incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, R.D.L. 1578 del 1933 e all'articolo 18, co mma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2012 n. 147, operante esclusivamente per i lavoratori subordinati di cui all'art. 2094 co d. civ. ma non per i collaboratori cui sono applicate le tutele del lavoro subordinato; ove anche si volesse riconoscere l'incom patibilità estesa a queste ultime ipotesi, residuerebbe la tutela di cui all'art. 2126 cod.  8. Con il quarto mo tivo si de nuncia, ai sensi dell'art . 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 47 e 48, della legge 92 del 2012, dell'art.  2087 cod. civ. e dell'art. 3, comma 4, della legge n. 81 del 2017. 
Si sostiene che sia la domanda di risarcimento del danno per discriminatorietà del licenziamento sia quella per abusività del recesso attenevano alla qualificazione del rapporto in esame e agli stessi fatti addotti a sostegno dell'illegittimità della vicenda estintiva del rapporto e, come tali, potevano essere introdotte con il rito cd. Fornero.  9. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  10. La questi one di diritto che il motivo pone attiene all a qualificazione come autonoma o subordinata dell'attività professionale svolta da una avvocata in uno ### legale di grandi dimensioni, in cui operano professionisti associati e altri non associati (tra questi l'attuale ricorrente).  11. Nei precedenti di legittimità che hanno affrontato il tema della qualificazione come autonoma o subordinata dell'attività resa da un professi onista in u no studio professionale, si è affermato che “la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla i ntensità d ella etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'at tività del 7 professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordi namento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola ass icurazione di prestazioni altrui” (Cass. n. 5389 del 1994; n. 9894 del 2005; n. 3594 del 2011; n. 22634 del 2019). In tal i pronunce si è precisato che, trattandosi di prestazioni professionali che per loro natura non richiedono l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini specifici e nell'esercizio del potere disciplinare, non risultano significativi i criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare e che neppure possono considerarsi sintomatici del vincolo della subordinazione elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione o eve ntuali controlli sull'adempimento della stessa, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul con tenuto della prestazione proprio del datore d i lavoro. In particolare, la sentenza di questa ### n. 3594 del 2011 ha confermato la decisione d'appello che ave va negato natura subordinata al rapporto di lavoro interco rso tra la r icorrente ed uno S tudio ### presso il quale aveva svolto attività di consulenza fiscale e revisione contabile, sul rilievo che «non si fosse in presenz a di un po tere del datore di lavo ro di improntare "in termini vincolanti e continuativi" le modalità della prestazione lavorativa, quanto piuttosto di una organizzazione del lavoro finalizzata al mero coor dinamento dell'attività del professionista con quella dello studio […]. ###, quindi, veniva svolto in completa autonomia ed in assenza di indicazioni e dir ettive nonché controlli se non per il risultato della prestazione […] mancando qualsiasi pro va del fatt o che la 8 dott.ssa […] dovesse attenersi ad indicazioni circa i criteri (sia pure di massima) per l'elaborazione della consulenza, parimenti è indimostrato che vi fosse una verifica, durante l'espletamento dell'incarico, sulle modalità di espletam ento medesimo» ( per una fattispecie analoga v. Cass. n. 9894 del 2005). In altri casi, è stat o riconosciuto il vincolo della subordinazione dei professionisti in ragione dell'obbligo dei medesimi di attenersi ad una organizzazion e, comprensiva di turni e ferie, unilateralmente predi sposta da parte datoriale e ad essi imposta. La sentenza n. 10043 del 2004 ha giudicato esente da vizi la decisione di appello che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgi mento dell'attività, l'obbligo di r imettersi alla pianificazione dell'amministrazione in ordine alla fruizione delle ferie. Più recentemente, l'ordinanza n. 26558 del 20 24 ha confermato la natura subordinata d el lavo ro svolto da due medici veterinari p resso un ambulatorio essendo le loro “prestazioni […] inserite in una organizzazione etero decisa ed etero diretta, fun zionali a una continuità di servizio: i professionisti mettevano a disposizione del (titolare dell'ambulatorio) l'attività lavorativa secondo le disp osizioni organizzative di quest'ultimo […] erano inseriti nell'organizzazione aziendale unilateralmente decisa e gestita dal ###, in maniera da garantire la ### presenza nelle giornate e negli orari e secondo i turni di reperibilità dallo stesso stabiliti”. Si è valorizzata, in quest 'ultim a pronuncia, ai fini dell'art. 2094 cod. civ., la “predisposizione un ilaterale dell'organizzazione e delle esigenze dello studio veterinario in funzione delle quali è acquisita la disponibilità del tempo e delle 9 prestazioni dei medici veterinari” (v. anche Cass. n. 22634 del 2019, che ha confermato la natura subordinata del lavoro svolto all'interno di uno studio legale d a persona priva del tit olo di avvocato).  12. La censur a mossa col m otivo in esame at tiene ad una asserita erronea appli cazione dell'art. 2094 co d. civ., nella forma della subo rdinazione attenu ata, per avere la ### d'appello, in contrasto con i precede nti richiam ati, dato esclusivo o preminente rilievo all'assenza di potere conformativo (del committente) sul contenuto della prestazione professionale dell'avvocata, trascurando o sminuendo i l potere di conformazione unilaterale riguardo all'or ganizzazione e alle modalità esterne di espletamento dell'attività, che si assume, invece, dimostrato.  13. Contrariam ente a quanto sostiene parte ricorrente, la ### di merito si è atten uta alle linee direttr ici ind icate d a questa S.C. ed ha approfonditamente indagato, esaminando il complesso materiale istru ttorio, non solo sul potere d i conformazione esercitato dal socio o dai soci di riferimento sul contenuto prettamente profe ssionale dell'attività svolta dalla ricorrente, escludendone l'esistenza, ma anche sull'inserimento organico dell'avvocata nello ### vale a dire sul modo in cui l'attività della stessa era inseri ta e regol ata all'interno dello ### legale, ed eve ntualmente sottoposta a co ntrolli, prescrizioni, limiti o direttive tali da surclassare le strette necessità di coordinamento.  14. ### di merito ha accertato (in relazione al periodo temporale dall'1.12.2007, data in cui la attuale ricorrente ha iniziato a collaborare con lo ### fino al 30.9.2020) che, nel corso di oltre tr edici anni di durata del rapporto, la ### ha svolto l'attività di avvocata in modo libero, 10 autonomo e indipendente, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello ### 15. Sotto il profilo contenutistico dell'attività professionale, la ### d'appello ha valutato la documentazione pr odotta dall'appellante (numerose e-mail scambiate con l'avv. ### e l'avv. ### e appurato come la stessa “non era vincolata dalle determinazioni di ### o ### e poteva dissentire dalle stesse”; che tali colleghi, interpellati per lo più su iniziativa della stessa ### ocenti, hanno di volta in volta espresso suggerimenti e consigli (”invitando la D egl'Inn ocenti alla riconsiderazione, magari attraverso una nuova discussione fra loro, dei punti segnalati”); che la ricorrente “nel confronto con i colleghi dello ### ass umeva iniziative per sonali ed esprimeva proprie consideraz ioni sulle questioni tratt ate”; inoltre, che era “interpellata personalmente, e a volte anche esclusivamente, sia dai clienti e sia dai procu ratori del le controparti”; che i pareri trasmessi ai colleghi erano sottoscritti unicamente dalla predetta.  16. Sotto i l secondo profilo, del poter e conformativo della prestazione, la sentenza impugnata ha partitamente analizzato: le regol e organizzative dello S tudio, l'obbligo di esclusiva, il rapporto con i clienti, l'utilizzo degli strumenti informatici, delle risorse umane e mat eriali dello Stu dio, l a previsione di un compenso fisso, l'impegn o temporale richi esto all'avv.  ### e gli eventuali controlli sullo stesso.  17. Sulla struttura organizzativa in cui era inserita l'attività della ricorrente, la ### d'appello ha premesso che lo ### è un'associazione professionale composta da 50 soci e 296 professionisti, iscritti all'albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti o al registro dei praticanti avvocati, con 95 dipendenti a supporto dell'attività professionale e con sedi a 11 Milano, #### e ### Si tratta di uno studio legale multidisciplinare, che ha come clienti in prevalenza società di medie o grandi dimensioni e fornisce assistenza in molteplici rami del diritto, cui corrispondono singoli dipartimenti. I giudici di appello hanno preso in esame i documenti che disciplinano i vari aspetti della vita dello ### in particolare il regolamento associativo, il sistema di gestion e per la si curezza delle informazioni e quello di apertura dell e prati che, ed hanno ritenuto come essi rispondessero essenzialmente all'esigenza di coordinamento dell'attività dei numerosi professionisti coinvolti, conclusione avvalorata dal fatto che le regole imposte con i citati documenti valessero per tutti i professionisti dello ### compresi i soci, non rilevando, in senso eccedente rispetto alle esigenze di coordinamento, il fatto che la predisposizione del regolamento e degli altri documenti, così come l'esercizio dei poteri decisionali e di gestione, facesse capo esclusivamente ai soci.  18. Sull'ob bligo di esclusiva o condizione di monocommittenza, la ### d'appello ha dato atto di come tutti gli incarichi di difesa e assi stenza leg ale fossero acquisiti dal lo ### e da questo di stribu iti ai sing oli professionisti. T utti i professionisti, compresi i soci, lavorano per lo ### che in via esclusiva intrattiene i rapporti contrattuali con i clienti ed emette le fatture nei confronti degli stessi. Tutti i professionisti hanno un obbligo di esclusiva, nel senso che non possono gestire una propria clientela collaterale a quella dello ### ma possono certamente proporre nuovi clienti ed anzi lo sviluppo d ella clientela è incoraggiato e incentivato ed ha riflessi positivi anche in termini economici poiché il professionista partecipa ai ricavi provenienti dalle relative pratiche. Queste regole compongono - insieme ad una serie di altri dati, come l'utilizzo da parte dei 12 professionisti delle risorse (locali, strume nti informatici, dipendenti) dello ### un sistema organizzato all'interno del quale il singolo avvocato decide di prestare la propria attività professionale, accettando alcune limitazion i in cambio di altrettante agevolazioni e prerog ative. Le regole sul funzionamento del rapporto con i clienti e il connesso obbligo di esclusiva sono sì decise uni lateralmente d agli or gani dello ### associato ma, come accertato dai giudici di appello , rispondono alle esigenze di coordinamento dell'attività dei tanti professionisti che vi operano, nessuno de i quali è svincolato dalla loro osser vanza. Ed è propr io quest'ultimo aspetto che pone in risalto il lato oggettivo e funzionale dell'organizzazione in cui la stessa ricor rente era inserita: non u n sistema di comando imposto ai professionisti non soci, bensì un insieme organico di regole (per la gestione delle pratiche, per l'utilizzo degli strumenti informatici, per la sicurezza delle informazioni) destinate a fissare alcuni limiti e a tracciare alcune procedure al fine di gestire la comple ssità connessa al numero di professionisti e alla tipologia di client ela. In tale contesto, l'obbligo di esclusiva trova una plausibile spiegazione, all'interno della cornice del coordinamento, nello scopo di evitare conflitti di inter esse che potrebbero sorger e se ciascuno dei professionisti potesse gestire, in modo parallelo, una propria clientela, tenuto anche conto dell'ambito di copertura dei rischi in base alla polizza professionale sottoscritta dallo ### 19. Sull'impegno temporale, la ### territoriale ha escluso che le tempi stiche indicate nelle e-mail, in base al te nore dell e stesse comple ssivamente interpretate, fossero espressione di un poter e conformativo dello St udio sulla prestazione professionale dell'avv. ### rispo ndendo quelle tempistiche alla necessità, insita nel l'attività di avvocato, di 13 rispettare i termini processuali e le cadenze temporali imposte dalle scelte e dalle richieste dei clienti (“dalle e-mail …emerge infatti che in generale le tempi stiche non ché le esigenze di urgenza, anche nel periodo natalizio ovv ero nel gior no di ferragosto, trovano origine in scelte del cliente in relazione a complesse operazioni ch e coinvolgono contemporaneamente una pluralità di professionisti…ovvero in precise richieste di un cliente”). Ha accertato, in sintonia col tribunale, che il badge aveva la sola funzione di chiave di accesso ai locali dello ### e che la compilazi one de i “time sheet”, r ichiesta a tutti i professionisti dello ### soci compresi, rispondesse a mere esigenze di natura contabile e non nascondesse alcuna forma di controllo sui tempi dell'attività svolta. ### territoriale ha condiviso la valutazione del tribunale sulla compilazione dei time sheet come indice e ssa stessa del carattere a utonomo d ella prestazione sul rilievo che “in assenza di un orario di lavoro da rispettare, le ore … erano quelle indic ate nei time sheet dal professionista stesso, senza che tale compi lazione fosse soggetta ad alcun controllo o verifica di merito, da parte di terzi dello ### sul l'effettività di quanto di chiarato dal professionista”. I giudici di appello hanno ancora appurato che la disposizione del regolamento in punto di ferie non prevedeva alcuna autorizzazione del piano ferie, predisposto in base alle indicazioni fornite dai singoli professionisti per consentire a tutti di sapere chi fosse presente in studio e chi no in una certa data. 
In tale assetto, la previsione di un compenso fisso mensile è stata corret tamente giudicata inidonea ad incidere sull'inquadramento tipologico della fattispecie sia per il rilievo pacificamente sussidiario di tal e elemento nell 'indagine sulla natura subordinata o autonoma di un rapporto e sia pe r l'accertamento, compiuto dal tribunale e fatto proprio dai giudici 14 di appell o, sulla partecipazione deg li avvocati dello Stu dio, quindi anche della attuale ricorrente, a quanto ricavato dalle pratiche relative ai clie nti da ciascuno procurati, aspet to quest'ultimo proprio dell'esercizio della libera professione.  20. ### ento compiuto dai giudici di merito non ha trascurato nessuno degli ind ici significativi che, complessivamente letti, hanno portato ad escludere l'esercizio di un po tere confo rmativo unilaterale del lo ### sia sul contenuto prettamente professionale dell'attività svo lta e sia sulla organizz azione e sulle modalità di espletamento dell a stessa, sia pure n ell'accezio ne attenuata propr ia del lavoro intellettuale. ### della natura subordinata del rapporto in esame si basa su una razio nale anali si dei dati probat ori raccolti, svolta secondo il punto focale dello spazio per il libero esercizio della professione, non solo nei suoi contenuti tecnici ma anche nelle sue mo dalità temporali e g estionali, spazio risultato non intaccato e n on etero-diretto dallo ### Né , d'altra parte, le critiche possono validamente spingersi fino a degradare nella contrapposizione sull'apprezzamento di merito dei singoli dati di giudizio, come noto preclusa in questa sede di legittimità, specie in una ipotesi, come quella in esame, di cd.  doppia conforme (v. art. 348 ter c.p.c., ora art. 360, comma 4 c.p.c.).  21. Il rigetto del primo motivo di ricorso e la conferma della natura autonoma dell'attività professionale svol ta dalla avvocata ricorrente presso lo ### legale rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, R.D.L. 1578 del 1933 e dell'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2012 nume ro 147, oggetto del secondo motivo di ricorso. 15 22. In proposito, deve darsi atto di come il disegno legislativo tradottosi nel regime di inco mpatibilità de ll'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore “con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza l egale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, secondo la formula dell'art. 3, R.D.L.  1578 del 1923, e “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”, in base all'art. 18 della legge n. 247 del 2012, ha trovato conforto in diverse pronunce della ### e della ### di cassazione che hanno ribadito, anche recentemente, il carattere di norma eccezionale dell'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge citato (ora dell'art. 18 cit.), che riguarda gli avvocati addetti agli uffici legali degli e nti pubblici, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al principio generale di incompatibilità dell'attività professionale con la qualità di impiegato (v. ### n. 91 del 2013; Cass., S.U. n. 3733 del 2002; S.U.  21164 del 2021; v. anche ### n. 390 del 2006 sulla legge n. 339 del 2003 che ha ripristinato l'incompatibilità della professione di avvocato con il lavo ro a tempo parziale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, venuta meno per effetto della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 56; sulla medesima questione v. ### n. 166 del 2012; Cass., S.U.  n. 21949 del 2015; v. anche Cass., S.U. n. 15208 del 2016 che, pronunciandosi sulla i ncompatibilità della iscrizione nell'albo degli avvocati con l'iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l'iscrizione è espressamente consentita ai sensi dell'art. 18, legge 247 del 2012, ha escluso che la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità potesse apparire lesiva di precetti costituzionali e delle esigenze di compatibilità comunitaria). Anche recentemente, l'i ncompatibilità è st ata 16 riaffermata per il personale assunt o alle dipend enze dell'amministrazione della giustizia e da destinare all'ufficio per il processo. ###. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021, ha sancito che “### di cui al p resente arti colo confi gura causa di incompatibilità con l'esercizio della profession e forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica”. Il susseguirsi delle pronunce richiamate si basa sul principio di ordine sistematico della ir rinunciabilità delle garanzie di autonomia e indipendenza dell'avvocato, a tutela sia del corretto esercizio della professione nei confronti del cliente e sia del ruolo insostituibile al medesimo spettante per la tutela dei diritti fondamentali e, in ultima analisi, per la garanzia dello stato di diritto nel suo complesso (v. ### n. 18 del 2022, n. 4.4.2. del Considerato in diritto).  23. Sul ter zo motivo di ricorso, occorre prem ettere che il rapporto tra l'avv. ### e lo ### si è svolto dal 2007 al 2020. ###. 61 del d.lgs. n. 273 del 2003, nella originaria versione, prevedeva che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedur a civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programm i di lavoro o fasi di esso determinati dal comm ittente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risul tato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committent e e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa” (comma 1). Inoltre, che “### escluse dal campo d i applicazione del presen te capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in 17 appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…” (comma 3). Il primo comma è poi stato sostituito, ad opera dell'art. 1, comma 23, lett. a) della legge 92 del 2012, dal seguent e: «…i rapp orti di collaborazione coordinata e continuat iva prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del ### di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti spe cifici d eterminati dal committente e gestiti autonomamen te dal collaboratore. Il progetto deve essere funzional mente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del commit tente, avuto riguardo al coordinamento con l' org aniz zazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorati va…”. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, nel testo orig inario, “I rappo rti di collaborazi one coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell' articolo 61, comma 1, sono considerati rappor ti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla dat a di costituzione del rapporto”. Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 1, comma 24, della legge 92 del 2012 “nel senso che l'indivi duazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza d etermina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  24. In base al disposto dell'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato an che ai rapporti di collaborazione ch e si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, 18 continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate median te piattaform e anche digitali” (comma 1). Inoltre, “La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: … b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (comma 2).  25. ### co significato letterale della no rmativa appena riportata preclude la possib ilità di ritenere integr ata una violazione di legge, considerata l'espressa inapplicabilità di dette disposizioni alla professione forense, p er il cui es ercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposito albo.  26. La difesa della ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 e 117 ###, ed ha argomentato che, pur considerando l'incompatibilità dell 'esercizio della professione forense in regime d i subordin azione, tale incompatibil ità opererebbe rispetto ai lavoratori qualificati come subordinati ai sensi dell'art. 2094 cod. civ. ma non anche per i collaboratori coordinati e continuativi che godono delle medesime tutele del lavoro subordinato.  27. La questi one di legittimità costituzionale p osta in riferimento agli artt. 61 e 69 del d.lgs. 276 del 2003 è irrilevante poiché in nessun mod o è dedot ta dalla ricorrente né è astrattamente configurabile, rispett o all'esercizio della professione forense, la riconducibi lità “a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collabo ratore”. E se è vero che “l'individuazio ne di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinat a e continuativa, la cui 19 mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 69, comma 1 cit. ad opera dell'art. 1, comma 24 della legge 92 del 20 12 (sull'originario testo dell 'art. 69, comma 1, cit. v. Cass. n. 27543 del 2020; n. 17707 del 2020; n. 17127 del 2016), è altrettanto vero che in tanto possono farsi derivare dalla mancanza del requisito di validità le conseguenze normativamente previste in quanto quel req uisito sia astrattamente compatibile col tipo di rapporto cui si vorrebbe estenderlo. Tale compatibilità difetta, dal punto di vista logico e giuridico, tra l'esercizio della pr ofessione f orense e la realizzazione di uno specifico progetto determina to dal committente, per l'intrinseca au tonomia e indipendenza che costituisce la cifra insostituibile di tale professione nell'assetto legislativo esistente. Posto quindi che per le attività autonome coordinate e continuative l'o rdiname nto predispone un particolare statuto protettivo ove manchino determinati requisiti, nella specie espressi dall a riconducibilità ad uno specifico progetto, non è consentito invocare il meccanismo di cui all'art . 69 cit. ove non siano allegati e comprovati, e addirittura neanche astrattamente c onfigurabili, tutti gli elementi della fattispecie normativa.  28. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lgs.  n.81 del 2015 è manifestamente infondata.  29. Ai fini di un cor retto inquadramen to sistema tico della disposizione citata occorre partire dal principio d'indisponibilità del tipo negoziale, ribadito a più riprese dal giudice delle leggi. 
In vir tù di tale principio è precluso al legislato re negare la qualificazione giuridica di lavoro subordi nato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò d erivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili pre viste 20 dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla ### a tutela del lavoro subordinato (### n. 121 del 1993; n. 115 del 1995; da ulti mo sentenza n. 76 del 2015). Tale principio obbedisce all'esigenza, imposta dalla ### fondamentale, di «vagliare in modo critico le scelte del legislatore, volte a sottrarre arbitrariamente taluni rapporti di lavoro subord inato alla sfera delle norme inderogabili, espressione di principi costitu zionali» e presidia «[l]o statuto protettivo, che alla subordinazione si accompagna» (sentenza n. 76 del 2015, punto 8 del “### in diritto”).  30. ### onibilità del tipo contrattuale opera rispetto a rapporti ontologicamente di natura subordinata ed esige, anche nei confronti del legislatore, che essi siano assistiti dallo statuto protettivo che alla subordinazione s'accompagna.  31. Su un piano diverso, che non interferisce col principio di indisponibilità del tipo negoziale, si collocano le scelte legislative volte ad estendere le tutele del lavoro subordinato a rapporti che si coll ocano al di fuori della cornice t ipolog ica delineata dall'art. 2094 cod. civ. È certamente consentito al legislatore di estendere le tutele, che la ### e e il diritto unionale riservano al lavoro subordinato, a rapporti che non abbiano tale natura, e quindi anc he a r apporti di lavoro auton omo che si realizzano attraverso forme di collaborazione. In tal caso, tuttavia, la selezione degli ambiti destinati a beneficiare delle maggiori garanzie è rimessa al potere discrezionale d el legislatore, che dovrà essere esercitato in conformità ai canoni di ragionevolezza ed uguaglianza.  32. ###. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 ha esteso la disciplina del lavoro subord inato a fattispe cie estranee alla cornice dell'art. 2094 cod. civ., esattamente alle collaborazioni etero-organizzate, riconducibili a forme di lavoro autonomo. 21 ### legislativa, di escluder e da tale beneficio le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, non appare manifestamente irragionevole in quanto fondata sul presupposto, assolutamente plausibile, del possesso da parte del professionista di un potere contrattuale che lo rende immune dalle pratiche el usive e di sfruttamento cui il legislatore ha voluto porre rimedio. La scelta normativa non appare neanche in contrasto con il principi o di uguag lianza, post o che l'esclusione dal comma 1 interessa figure rientranti nel campo delle professioni “pr otette”, facenti capo ad un ordine professionale, quindi una categoria disomog enea rispetto a quelle prive di un si mile statuto professionale ed anzi suscettibili, finanche, di modalità di esecuzione della prestazione “organizzate mediante piattaforme anche digitali”.  33. E' utile ricordare, come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 81 del 2015, che la norma in esame (art. 2) “interviene in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo, al fine di estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcuni tipi di collaborazione, morfologicamente contigue al lavoro subordinato, e di sopprimere l'istituto del lavo ro a progetto e dell'associazione i n parte cipazione con apporto di lavoro, sovente abusati a fini elusivi” e ancora che dal novero dei rapporti etero-organizzati “sono esclusi alcuni particolari tipi di collaborazione, vuoi per esigenze legate al settore produttivo cui ineriscono, vuoi per ragioni soggettive”. In modo piano si evidenzia la ratio “soggettiva” d ella non estensione della disciplina antielusiva agli esercenti le professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi e, alla luce di quanto sopra detto, non pare possibi le ritenere costituzionalme nte 22 necessitata l'inclusione dei medesimi tra le categorie beneficiate dall'estensione delle tutele proprie del lavoro dipendente.  34. Ad analog a conclusione si giunge quanto alla dedotta contrarietà con gli artt. 4 e 35 ### perché il solo dato della dipendenza economica, affermata in ragione della condizione di mono-committenza dell'avv. ### non può di per sé rappresentare una lesione del diritto al lavoro. In nessun modo sono illustrat e nel ricorso le ragioni di con trasto della disposizione in esame con l'art. 117 Co st., non e ssendo pertinenti le considerazioni svolte dalla difesa della ricorrente sul contrasto, con l'art. 117 cit., del regime di incompatibilità di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e alla legge n. 247 del 2012, questione giudicata da questo Collegio non rilevante ai fini del decidere. Comunque, l'ambito del lavoro autonomo in cui si colloca, in base all'accertamento svolto in appello, l'attività professionale della ricorrente esclude che possa profilarsi qualche ragione di contrasto con i principi di diritto unionale (sulla nozione di “lavoratore” v. da ultimo le plurime decisioni sui giudici di pace: ### C-41/23; n. 236/20; C-658/18).  35. La confermata natura autonoma del rapporto professionale della ricorrente di per sé esclude la denunciata viol azione dell'art. 2126 cod. civ., nor ma - appunto - inapplicabile ai rapporti di lavoro autonomo.  36. Il quarto motivo di ricorso, ancor prima che infondato è inammissibile per il rilievo, di per sé assorbente, che l'ipotetica erronea scelta d'un rito anziché d'un altro non importerebbe omessa pronuncia, bensì - a t utto voler astrattamen te concedere - un mero errore procedurale non implicante nullità della sentenza o del procedimento e, quindi, non censurabile ex art. 360 n. 4 c.p.c.; è no to, infatt i, che la trattazione dell a controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da 23 quello previsto dalla l egge non determina alcuna n ullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, ove la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (v., ex aliis, n. 23682/17, nonché, in motivazione e più di recente, Cass. S.U.  n. 365/21).  37. A sua volta la statuizione (emessa in sede di merito) di inammissibilità della domanda dell'odiern a ricorrente relat iva all'abusivo recesso dal rapporto di lavoro autonomo in violazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 81 del 2017, e alla mancata osservanza del termi ne di preavvi so in violazione dell'art. 3, comma 1, della stessa legge, ha natura meramente processuale e, come tutte le pronunce di mero rito, non pregiudica un nuovo esercizio dell'azione e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggetti va fatta valere in giudizio: i n proposito la giurisprudenza di questa S.C. è costante (v., ex aliis, Cass. 983/22; Cass. 15860/2013).  38. Per le rag ioni f inora espost e, il ricorso deve essere respinto.  39. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.  40. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U.  4315 del 2020).  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. 24 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam ento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della pubblica udienza del 

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Ponterio Carla

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14602/2025 del 30-05-2025

... nel caso di geometra dipendente v'è il rischio di esercizio abusivo di attività in violazione al divieto di concorrenza sleale con altri esercenti la med esima attività non schermata dal rapp orto lavorativo subordinato, e per tale ragione era stato previsto (delibera 123/09) che il geometra potesse dichiarare il non esercizio della professione se: a) è inqu adrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal ### e l'attività svolta nel solo esclusivo interesse del datore rientri fra le mansioni proprie di tale ruolo, e b) presenti una dichiarazione del datore attestante che nello svolgimento delle mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale rico nducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale. Nel caso specifico, il ### è iscritto all'albo ed è tenuto a versare il 8 contributo minimo in funzione solidaristica, obbligo già previsto da art. 10 co.2 L.773/82, a prescindere dall'accertamento sulla continuità di cui all'art. 22 L.773/82, con obbligo di iscrizione ex art.1 L.37/67, e non è inquadrato in un ruolo professionale del ### bensì come impiegato, non prevedendo il ### applicato dall'azienda l'istituzione di un ruolo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 26819-2019 proposto da: ### elettivame nte domiciliat ####### 1, presso lo studio dell'avvocato ### PACE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro #### (###, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 173, presso lo studio legale ### rappresentata e difesa dagli avvocati #### MAZZARELLA; - controricorrente - nonché contro ### S.P.A.; ### prova professionalità R.G.N. 26819/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/01/2025 CC - intimata - avverso la senten za n. 5 0/2019 della ####'APPELLO di POTENZA, depositata il ### R.G.N. 106/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal ###. #### 1.### d'appello di Potenza ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di ### volta ad accertare l'illegittimità della iscrizione alla ### italiana di ### ed ### geometri per gli anni dal 2008 al 2012 e della pretesa contributiva a tale titolo riportata in una cartella di paga mento emessa da ### s.p. a. Agente di ### e notificata il ###. 
Dedotta l'ille gittimità dell'art. 5 dello Statuto della ### geometri circa l'obbligatorietà d ell'iscrizione in difetto del carattere di continuità ed esclusività, in contrasto con quanto previsto dall'art. 22 L. 773/82 ed in dife tto di una delega legislativa, ai sensi del d. lgs. 50 9/94, in favore dell 'ente professionale di categoria ad emettere disposizioni derogatorie o abrogative della norma primaria, e la sussistenza di un onere a carico della ### previdenziale di provare che il geometra svolga attività prof essionale, la ### territoriale ha ritenuto infondato il gravame così proposto dal ### avendo, invece, il primo giudice respinto la domanda non già in ragione della obbligatorietà dell'iscrizione alla ### per i geom etri iscritti all'### bensì dell'effet tivo impiego delle competenze dell'iscritto nell'esercizio della sua attività principale, a cui si ricollegano le cognizioni tecnich e d el professionista; presupposto legittimante per la soggezione al potere impositivo delle casse professionali non sarebbe soltanto un'attività che 3 concreti l'esercizio della professione ma anche un'attività libero professionale, seppur non continuativa, che richieda per il suo svolgimento il possesso del bagaglio conoscitivo proprio della professione di che trattasi. S econdo la ### d 'appello, il ### impiegato tecnico e poi dirigente di società private esercenti nel settore costruzioni, avev a utilizzato il bagag lio culturale della professione di geometra in tale attività, ed era tenuto all'iscrizione alla ### pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e di iscrizione ad ### Si intendeva quindi superata la presunzione d i eserciz io di attività libero professionale in virtù dell'iscrizione all'### da cui discendeva ai sensi dell'art.5 dello Statuto l'obbligo di iscrizione alla ### trovando esso fondamento nella circostanza di effettivo impiego delle proprie compete nze di iscritto nell'e sercizio dell'attività principale alla stregua dell'o ggettiva ricon ducibilità alla professione dell'attività concreta sul cui esercizio influiscono le cognizioni tecniche del professionista. 
Ancora, la ### territoriale ha rilevato che non solo non era stata fornita la prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione degli iscritti all'albo, ma anzi, risultava, al contrario, lo svolgimento d i att ività conformi alla sua specialità di geometra, siccome em ergenti dalla stessa produzione di parte concernente un att estato d i servizio del datore di lavoro del maggio 20 15, da cui risultava che il dipendente ### aveva esercitato attivit à tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, argomentazione non censurata e passata in giudicato. Nel caso in esame , dunque, l'obbligo di iscrizione alla ### non era ricondotto all'esistenza di una previsione solo regolamentare e non già legale, ma alla natura stessa dell'attività prestata in cui il dip endente ha versato la sua professionalità. Ric hiamando 4 giurisprudenza di legittimità formatasi per altra categ oria professionale (ingegneri e architetti) ed in linea con la pronuncia della ### n. 402/1991, l'impugnata sentenza conclusivamente ha ritenuto che nel concetto di attività prestata mediante l'impiego del bagaglio conoscitivo proprio della professione di che trattasi si intenda compre so, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali, anche l'esercizio di attività che, pur no n professionalm ente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competen ze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione-tipo logicamente propria della sua professione; restano incluse le prestazioni intrinsecamente connesse ai conten uti del l'attività propria della libe ra professione e le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libere profession ali in senso stretto. In d efinitiva, “il parametro dell'ass oggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cu i i l reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda; e il limite di tale connessione (e, pertanto, il parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione”.  2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione ### articolando due motivi , a cui la ### geo metri resiste con controricorso; non si è costituita ### Il ricorrente ha poi depositato memorie in prossimità dell'udienza. 5 3. Il ricorso è stato fissato per la tratt azione in camera di consiglio e, all'esit o, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.  ### 1. Con il primo m otivo, il ricorren te denuncia, in relazione all'art. 360, co.1, n . 3, c.p.c., la vi olaz ione e/o la falsa applicazione dell'art. 22 L.773/1982, ed art. 3 lett.b) del D.Lgs.  509/94 per avere l'impugn ata sentenza fond ato la sua motivazione sulla base della normativa prevista dall'art. 5 dello Statuto della ### violando la previsione legale di facoltatività dell'iscrizione per i geometri che esercitano l'attività di lavoro dipendente e sono iscritti ad altra forma di previden za obbligatoria, dando prevalenza, in vece, al concetto di libera professione ai fini dell'obbligatorietà di iscrizione; in tal modo si è data applicazione alla citata norma statutaria che ha illegittimamente ampliato la platea dei soggetti te nuti ad iscriversi alla ### in clusi i geomet ri che esercitano la professione senza continuità ed i geometri iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, con implicita abrogazione dell'art.22 L.773/82, laddove la previdenza privata deve osservare i limiti legali ex art. 3 co.12 L. 335/95 e rispettare il numerus clausus dei provvedimenti adottabili (limitati alle variazioni di aliquote contributive ed alla riparametrazion e dei coefficien ti di rendimento) ai quali resta estraneo il contributo di solidarietà nel rispetto del principio del pro-rata, quale limite dell'autonomia normativa delle Casse. Sul punt o, richiama giurisprudenza di legittimità e di merito sulla preclusione della potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria a fronte di presupposti di iscrizione previsti da norma di rango primario, potendo, in definitiva, la ### pretendere la 6 contribuzione in relazione a quei soli redditi che dis cendo no dall'esercizio continuativo della professione di geometra.  2. Con il secondo motiv o il ric orrente lamenta, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., nonché dell'art. 3 lett.b) del d.lgs. 509/94 e dell'art. 5 dello Statuo della ### e delle delibere del Consiglio di Amm inistrazione della ### n.2/2003 e n.123/2 009, per avere la ### di merito ritenuto fondata l'iscrizione nonostante si tratt i di lavoratore dipe ndente , non esercente libera professione con carattere di continuità (aveva eseguito nel periodo in osservazione soltanto n.3 pratiche professionali per familiari senza trarne reddito); evidenzia quindi la illegittimità delle norme regolam entari e di attu azione delle norme statutarie laddove si prevede l'obbligatorietà di iscrizione anche per coloro che esercitano la libera professione senza carattere di continuità e di esclusività, e si dispone la modalità della prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione per gli iscrit ti all'albo (o ssia mediante aut ocertificazione di esercitare la professione di geometra soltanto con il vincolo di subordinazione e senza titolarità d i partita ###, e m ediante dichiarazione attestante la mancanza di redditi di natura professionale), in tal modo po nendosi in contrasto con il generale principio di riparto degli oneri probatori.  3. Nel controricorso, la ### rileva che la sentenza impugnata poggia la soluzione su questione m eramente fattuale, e non v'è alcuna estensione della platea degli iscritti poiché già in base all'art. 1 L.37/67 era previsto che fossero iscritti alla ### tutti i geometri iscritti all'### richiama quindi la funz ione solidaristica della con tribuzione minima e l'ammissibilità della delegificazione consentita dal d.lgs. 7 509/94, ed evidenzia che il giudice di merito aveva accertato, anche indipendentemente dalla presunzione statutaria, che il ricorrente avesse svolto attività conformi alla speciali tà di geometra (desunte da alcuni atti tecnici compiuti per familiari e da due attestazioni di servizio dei datori di lavoro). Eccepisce quindi l'inammissibilità dei motivi di ricorso perché travisano la ratio decidendi della pronuncia che ha valorizzato lo speciale contributo fornito dal p rofessionista in funzione delle sue specifiche competenze, tali da influire direttamente nell'attività svolta; la ### aveva seguito una tesi sostanzialista e non è ammissibile una diversa valutazione i n sede di legitt imità, peraltro sul punto d ella prova del concreto apporto professionale si era formato giudicato per assenza di specifiche contestazioni. Rammentato il quadro normativo, la finalità e la disciplina contributi va, sostiene la ### che sia irril evante l'occasionalità dell'attività, sussi stendo l'obbligo di contributo minimo anche se il redd ito è pari a zero, utile anche a fini previdenziali, per solidarietà endocategoriale; nel caso di geometra dipendente v'è il rischio di esercizio abusivo di attività in violazione al divieto di concorrenza sleale con altri esercenti la med esima attività non schermata dal rapp orto lavorativo subordinato, e per tale ragione era stato previsto (delibera 123/09) che il geometra potesse dichiarare il non esercizio della professione se: a) è inqu adrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal ### e l'attività svolta nel solo esclusivo interesse del datore rientri fra le mansioni proprie di tale ruolo, e b) presenti una dichiarazione del datore attestante che nello svolgimento delle mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale rico nducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale. Nel caso specifico, il ### è iscritto all'albo ed è tenuto a versare il 8 contributo minimo in funzione solidaristica, obbligo già previsto da art. 10 co.2 L.773/82, a prescindere dall'accertamento sulla continuità di cui all'art. 22 L.773/82, con obbligo di iscrizione ex art.1 L.37/67, e non è inquadrato in un ruolo professionale del ### bensì come impiegato, non prevedendo il ### applicato dall'azienda l'istituzione di un ruolo professionale sul quale il ricorrente nulla dice.  4. I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, avvinti da inscindibile connessione, e si dimostrano infondati.  5. Le censure sollevate del ricorrente non mirano a confutare il nucleo centrale delle argomentaz ioni svolte ne lla impugnata sentenza. In primo luogo è stato espressamente escluso che il primo giud ice avesse argomentato l'obbligo di contribuz ione sulla legittimità dell'art. 5 dello Statuto della ### laddove esso si incentra sulla circostanza dell'effettivo impiego delle competenze dell'iscritto nell'eserciz io della sua attività principale; non viene in rilievo, quindi, a fondam ento dell'obbligo di iscrizione, la richiamata norma statutaria, per cui le censu re sui limiti d ella deleg ificazione, sulla auton omia normativa della ### previdenziale privatizzata, sul numerus clausus dei provvedimenti impositivi della contribuzione privata e sulla lamentata implicita abrogazione della norma primaria di cui all'art. 22 L. 773/82, non sono pertinenti alla ratio decidendi che ha ricondo tto l'obbl igo di iscrizione non alla pre visione statutaria espressiva di una contestata illegittima delegificazione del citato art. 22, ma al concreto apporto professionale profuso dal geometra nella sua attività lavorativa, sì che lo speciale contribu to fornito dal professionista in funzione delle su e specifiche competen ze, nello svol gimento delle sue mansioni, sia stato tale influire diret tamente 9 sull'attività svolta e da connotarla signific ativamente. Tale argomento non risulta confutato né specificamente censurato.  6. Ancora, la ### territo riale non h a fondato la conferma dell'obbligatorietà dell'iscrizione sulla presunzione di esercizio di attività derivante dall'iscrizio ne all'albo professionale, ma su una prova d ocumentale eme rsa sin dal primo grado, come esplicitamente riportato in sentenza quando si afferma lo svolgimento di attività conformi alla speci alità di geometra “anche indipendentemente dalla presunzione posta dal D.M.”; la prova positiva dell'im piego delle proprie competenze nell'esercizio dell'attività lavorat iva, risultante da due attestazioni di servizio del maggio 2015 d i provenienza datoriale, è stata infatti acquisita in primo grado e il giudice di appello ne ha confermato la valenza euristica riconoscendo il nesso tra l'espleta mento delle prestazioni tipic amente professionali riservate agli iscritti negli appositi albi, e l'attività professionale strettamente intesa, in quanto entrambi richiedenti le stesse competenze tecniche di cui ordinariamente l'iscritto si avvale nell'esercizio della sua attività.  7. Trattasi di “prestazioni contigue” a quelle libero professionali in senso stretto, sicché non si pone un problema di discontinuità o saltu arietà dell'attività professionale svolta attraverso il compimento di singoli atti tipici al l'esterno delle mansioni espletate alle dipendenze di società in cui il geometra risulti impiegato, bensì di aderenza delle prestazioni svolte ad attività professionalmente tipiche; la continuità si ri nviene, dunque, all'interno dell'attività espletata, attraverso l'impiego del proprio bagaglio di competenze, posto a frutto dell'attività di lavoro dipendente, così for nendo l'apporto professionale con specialità di geometra, come risultante dall'attestato di servizio. 10 8. ### questione della ammissibilità della iscrizione alla cassa professiona le in pendenza di iscriz ione ad ### è agevolmente superato dallo stesso tenore letterale del secondo comma dell'art. 22 della L. n.773/82; sul punto, si veda anche ord. n.157 36/24 (“l'iscrizione del cont ribuente alla ### è legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il diviet o di doppia contribuzione p erché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, si tratta di esercizio di attivi tà distinte, l'una prestata nel l'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione”).  9. Sul secondo motivo di ricorso, in particolare, va stigmatizzata la doluta violazione dell'art. 2697 c.c. Nel ritenere illegittimi i rimedi di prova liberatoria previsti dalla dis ciplina regolamentare interna, il ricorrente ha inteso individuare una violazione della rego la generale del riparto d ell'onere probatorio, senza considerare che, da u n lato, l'ipotizzata presunzione semplice ammette la prova cont raria (diversamente da una presunzione legale) e che, dall'altro, il lamentato vizio si fonda sull'utilizzo di documenti che la stessa parte privata aveva prodot to in giudizio. E non si verte in un'ipotesi di inversione di on ere probatorio ma di corretta applicazione della dialettica processuale su oggetto e fine della prova gravante sulle parti contrapposte, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2697 c.c., il cui malgoverno può essere denunciato allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: “1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentit o dall a legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prude nte apprezz amento, de lle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano 11 soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori“ (cfr. Cass. sent. 15827/23). Alcuna delle predette ipotesi ricorre nel caso in esame.  10. Si appre zza, allora, una pronuncia che, nel merito, h a esaminato il fondamento de ll'obblig o di iscrizione indipendentemente da disposizioni regolamentari derogatorie e dalla presunzione d i esercizio di attività professionale. Sul concreto apporto si è poi formato il giudicato, in assenza di specifiche contestazioni. Per contro, le denunciate violazioni di legge, non colgono nel segno, mirando da un lato ad introdurre nuove valutazioni su obbligatorietà e continuità non affrontate in sentenza, dall'altro non affrontando la ratio decidendi sottesa ad ogni argomentazione svolta dal giudice di appello, fondata su un concreto accertamento dello speciale contributo fornito dal professionista in funzione delle specifiche competenze, tale da influ ire direttamente sull'at tività svolta; la soluzione “sostanzialista” ha prevalso sul ragionamento presuntivo ed una sua rivisitazione non è ammissibile in sede di legittimità.  11. Dai rilievi e sposti dis cendono il rigetto del ricor so e la condanna del ricorrente, per soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in ragione del valore della controversia desunto dall'importo della cartella di pagamento. Segue altresì la pronuncia in tema di versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in ### 3.000,00, oltre accessori di rito ed euro 200,00 per esborsi. 12 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.  ### 28 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Orio Attilio Franco

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