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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5064/2025 del 11-12-2025

... atti, dall' Avv. ### O. Lagoteta; - convenuto - Esposizione del fatto Con atto di citazione notificato in data ###, ### citava in giudizio il ### S.p.A., esponendo: a) di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per l'abitazione sita in via A. Vespucci, n. 17, in Pontecagnano ###, giusto contratto del 06.03.2014 stipulato con la società convenuta, con il quale erano stati concordati, da un lato, la tariffa ### da applicarsi ai soli consumi effettuati e rilevati, dall'altro, le modalità per eventuali richieste di aumenti tariffari; b) di essere residente nell'abitazione indicata e titolare, altresì, di un impianto di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico da 5,92 kw, la cui produzione veniva ceduta alla società ### S.p.A., giusto contratto dell'08.08.2007, che a sua volta immetteva e cedeva al ### la produzione di energia “pulita”, tramite lettura del ### S.p.A.; c) che il ### S.p.A., in violazione delle norme morali e contrattuali, senza alcuna comunicazione p.e.c. e/o racc. a/r e senza alcun motivo, visto anche il riversamento in forma indiretta dell'energia pulita prodotta dall'utente stesso, nel periodo compreso tra la fine del 2020 ed il ###, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 750/2023, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ####, alla ###. Verdi, n. 35; - attore - E ### S.p.A., con sede ###, (c.f./P.Iva ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. ### O. Lagoteta; - convenuto - Esposizione del fatto Con atto di citazione notificato in data ###, ### citava in giudizio il ### S.p.A., esponendo: a) di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per l'abitazione sita in via A. Vespucci, n. 17, in Pontecagnano ###, giusto contratto del 06.03.2014 stipulato con la società convenuta, con il quale erano stati concordati, da un lato, la tariffa ### da applicarsi ai soli consumi effettuati e rilevati, dall'altro, le modalità per eventuali richieste di aumenti tariffari; b) di essere residente nell'abitazione indicata e titolare, altresì, di un impianto di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico da 5,92 kw, la cui produzione veniva ceduta alla società ### S.p.A., giusto contratto dell'08.08.2007, che a sua volta immetteva e cedeva al ### la produzione di energia “pulita”, tramite lettura del ### S.p.A.; c) che il ### S.p.A., in violazione delle norme morali e contrattuali, senza alcuna comunicazione p.e.c. e/o racc. a/r e senza alcun motivo, visto anche il riversamento in forma indiretta dell'energia pulita prodotta dall'utente stesso, nel periodo compreso tra la fine del 2020 ed il ###, applicava all'utente consistenti e notevoli aumenti tariffari, nella misura del triplo, ingiustificati, non autorizzati ed illegittimi, in quanto non oggetto di alcuna comunicazione della loro applicazione; d) che il ### erroneamente, inizialmente riteneva tale aumento frutto di un corrispondente aumento dei propri consumi, attesa la triplicazione dei costi addebitatigli; e) solo dopo accurati e complessi controlli incrociati consumi-produzione, operati anche per il tramite del ### l'attore appurava che tale triplicazione era imputabile solo ad un aumento tariffario, applicato unilateralmente e senza alcuna comunicazione e non ad un aumento dei consumi, che rimanevano costanti nel riferimento temporale indicato (diminuendo, anzi, in alcuni periodi); f) che al ### veniva preclusa la facoltà, prevista ex lege, di scegliere altro fornitore di energia elettrica, atteso che, se il ### avesse comunicato i vari aumenti applicati all'utente, quest'ultimo avrebbe sicuramente scelto altro e diverso gestore; g) che, in data ###, il ### proponeva regolare reclamo avverso la società di fornitura, per gli irregolari, illeciti ed arbitrari aumenti tariffari, applicati senza alcuna comunicazione e assenso; h) in data ###, veniva esperito il tentativo di conciliazione disposto dal servizio di conciliazione, con esito, tuttavia, negativo; l'organismo di mediazione, precisava l'attore, in violazione di norme procedurali, faceva intervenire, oltre al ### anche il ### pur non convocato in quanto non avente interesse in causa; i) che, allo stato, l'attore, con una famiglia a carico, è costretto a pagare regolarmente le bollette e, quindi, a subire incrementi ingiustificati ed indeterminati del prezzo dell'energia elettrica, sostenendo spese ingenti per evitare che la società di fornitura provveda al distacco, in quanto quest'ultima, malgrado le contestazioni, continua a non comunicare gli aumenti tariffari e neppure ad indicare i termini degli aumenti e/o le cause; j) che tali aumenti ingiustificati hanno colpito molti consumatori, al punto che l'### della ### e del ### in seguito a numerose segnalazioni, ha avviato dei procedimenti istruttori ed ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica, sanzionandole; k) che gli aumenti tariffari indicati hanno cagionato un maggiore esborso - a parità di consumi - da parte del ### pari ad € 5.100,00, come da fatture allegate. 
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: 1) nel merito, accertare l'illegittimità degli aumenti applicati dalla società di fornitura e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme indebitamente ricevute di € 5.100,00 oltre interessi legali e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa dal giudice, unitamente alla eventuale diversa quantificazione delle somme da restituire; 2) dichiarare inapplicabili e quindi nulli gli aumenti già applicati dal ### dal 2020 e quelli da applicare almeno fino alla data della comunicazione della richiesta di aumenti; 3) accertare la responsabilità della società E-### S.p.A. in merito alle dichiarazioni rese in sede di conciliazione, a sostegno della legittimità degli aumenti del fornitore e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito, quantificabile in via equitativa dal giudice. 
Si costituiva altresì in giudizio il ### S.p.A., contestando le domande formulate dall'attore, in quanto prive di ogni fondamento. Preliminarmente, si soffermava sui peculiari profili del quadro normativo regolante il settore elettrico specificando poi, che la convenuta ### S.p.A. 
è grossista di energia, rivenditore senza proprietà degli impianti di rete ed in particolare, il grossista cui è affidato sulla gran parte del territorio nazionale il cd. “servizio di maggior tutela”. In proposito, rammentava che, per disciplina vigente, la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'### che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, in base ai costi effettivi del servizio, i relativi corrispettivi da applicare. Precisava inoltre, che l'### ha disciplinato attraverso il cd. TIV (“Testo integrato delle disposizioni dell'### di ### per ### e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza”) le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, stabilendo in particolare che il prezzo dell'energia elettrica somministrata in regime di maggior tutela è fissato trimestralmente dalla stessa ### (### art. 15). 
In definitiva, segnalava la convenuta che, mentre nell'ambito del servizio di maggior tutela le condizioni economiche e contrattuali sono amministrate e cioè regolate dall'### trimestralmente, in base alle variazioni sul mercato del valore della materia prima, nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite liberamente dalle diverse compagnie energetiche che propongono prezzi e condizioni (e talvolta sconti) differenti in concorrenza tra loro. 
Le condizioni economiche fissate da ### per il servizio di maggior tutela sono, peraltro, pubblicate sul sito dell'### e dunque agevolmente e liberamente consultabili da chiunque, tant'è che dal sito web dell'### parte convenuta estraeva e depositava in allegato alla comparsa le tabelle relative al periodo 1.1.2019/31.3.2023, precisando che i prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono ovviamente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Quanto alla specifica articolazione del rapporto fra le parti, segnalava la società convenuta di aver somministrato - e a tutt'oggi somministrare - energia elettrica all'odierno attore, ### presso il punto di prelievo contraddistinto dal POD (### of ### n. ###, posto in ####, ###. Vespucci n. 17, alimentato in bassa tensione (400 Volt - trifase), a partire dal 2014, sulla base di due successivi contratti per uso “domestico residente” stipulati sul mercato di “maggior tutela” e, precisamente, in data ### il primo, che prevedeva una potenza disponibile di 18 kW e la misura della potenza prelevata (doc. 4), ed in data ### il secondo, a tutt'oggi in essere, che prevede una potenza impegnata di 9 kW (docc. 5-6). Conformemente a quanto più sopra precisato circa la provenienza e la modalità di fissazione delle tariffe del cd. servizio di maggior tutela, così come nel primo contratto era stabilito che “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità”, del pari, nel secondo contratto era stabilito che “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” . 
Inoltre, segnalava la convenuta che, già in data ###, l'odierno attore chiedeva una riduzione della potenza disponibile da 18 kW a 12 kW. La convenuta riscontrava la predetta richiesta con circostanziata lettera del 6.10.2021, nella quale informava il cliente che la modifica della potenza disponibile (da 18 kW a 12 kW) richiesta non avrebbe in concreto condotto ad un risparmio, in quanto il contatore elettronico apprestato alla fornitura era all'epoca senza limitazione di potenza, sicché l'addebito in fattura per la voce “potenza” era proporzionale alla potenza effettivamente prelevata dal cliente stesso. La circostanza era evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” era agevole constatare che la quota potenza addebita era solo quella effettivamente prelevata e non per l'intero valore di 18 kW, in ragione della tipologia di contratto all'epoca in essere che, come detto, prevedeva la “fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata”. A distanza di un anno circa, il ###, perveniva alla convenuta un reclamo con il quale il cliente lamentava l'applicazione di aumenti tariffari non previsti dal contratto e che si assumeva non fossero giustificati dall'aumento della materia prima “perché fornita da me stesso con fotovoltaico”. Il predetto reclamo veniva prontamente riscontrato con lettera del 12.10.2022. Sempre in data ### l'attore presentava la domanda di conciliazione avanti all'### e comunicata all'esponente il ###. La conciliazione, come documentato dall'attore stesso, si chiudeva con esito negativo. In data ###, l'attore chiedeva copia del contratto in essere e la richiesta veniva riscontrata dalla convenuta il ###, allegando la copia del contratto. In data ### l'attore chiedeva poi copia delle fatture dell'anno 2022 e la richiesta veniva riscontrata dall'esponente il ### laddove precisava di non poter accogliere la richiesta e chiarendo al cliente che “la responsabilità della conservazione delle fatture già pagate è esclusivamente a carico del cliente e che la richiesta di duplicazione di tali fatture, può essere accolta solo in casi del tutto eccezionali (ad esempio distruzione degli archivi del cliente per incendi) e per periodi comunque limitati (due o tre fatturazioni al massimo)” e, comunque, ricordando al cliente che “accedendo alla sua ### potrà visualizzare tutte le fatture relative alla sua fornitura” . Il giorno 19.11.22, l'attore contattava il servizio clienti richiedendo ed ottenendo un preventivo di spesa per la modifica del contratto di fornitura con riduzione ad una potenza impegnata di 9 kW ed in data ### sottoscriveva e trasmetteva il nuovo contratto con potenza impegnata di 9 kW, successivamente parte convenuta comunicava al ### territorialmente competente la relativa richiesta di lavoro che veniva da quest'ultimo eseguita nei tempi di legge.
Come la convenuta aveva segnalato all'attore già il ###, a tale modifica non conseguiva alcun risparmio, ma una maggiore spesa ed infatti, mentre sulla base del precedente contratto, la potenza fatturata era quella in concreto prelevata, il nuovo contratto stabiliva che “le componenti annuali, per Cliente e per kW impegnato, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia”. La circostanza è invero evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” è agevole constatare che la quota potenza addebita è sempre e per intero quella impegnata e non, come accadeva con il precedente contratto, quella effettivamente prelevata. 
All'esito di tali vicende, l'attore promuoveva il presente giudizio. Tutto ciò premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda dell'attore. 
In seguito alla prima udienza di trattazione della causa, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.  6, c.p.c. e le relative memorie venivano ritualmente depositate dalle parti. Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, valutate le richieste articolate dalle parti, ritenuta non necessaria la nomina di c.t.u. ai fini del decidere e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la medesima, per la precisazione delle conclusioni, al 07.04.2025, e successivamente, per discussione orale ex art. 281 sexies, al 01.12.2025. 
Motivi della decisione ###, titolare di un contratto di somministrazione di energia in regime di maggior tutela, lamentava la circostanza di aver il fornitore convenuto, applicato aumenti tariffari consistenti, arbitrari e non autorizzati, senza alcuna comunicazione, impedendogli di esercitare il diritto di recesso e di scegliere altro gestore. Dopo il reclamo ed il tentativo di conciliazione terminato con esito negativo, promuoveva la presente azione giudiziaria per accertare l'illegittimità di detti aumenti ed ottenere restituzione e risarcimento. 
La convenuta, dal suo canto, contestava le domande attoree, sostenendo che le tariffe applicate risultavano essere esattamente quelle fissate dall' ### di ### per ### e Ambiente, “ARERA”, e che, peraltro, anche i contratti tra le stesse parti rinviavano alle disposizioni dell'### Gli aumenti derivavano da variazioni del costo della materia prima, pubblicate sul sito dell'### e non oggetto di obbligo di comunicazione individuale all'utente, in quanto conoscibili allo stesso mediante consultazione del sito istituzionale. La società convenuta esponeva più dettagliatamente fatti, circostanze e dinamiche del rapporto di somministrazione in essere con l'odierno attore. 
Preliminarmente, si rileva che, in materia di somministrazione di energia, nel regime c.d. “di maggior tutela” è pacifico che il prezzo sia fissato dalla ### e non già dal fornitore. Invero, la legge n. 481/1995 ha intestato alla detta ### funzioni di regolazione e controllo in merito all'erogazione dei servizi in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia, ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi medesimi e la tutela dei consumatori. Il d.l. n. 73/2007 ha, poi, istituito il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, consistente in un servizio di vendita erogato originariamente nei confronti di clienti domestici e di piccole imprese che restino privi d'un fornitore; il servizio - successivamente confermato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/11 - è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante apposita società di vendita, ed è regolato dall'### anche sotto il profilo delle condizioni economiche “in base ai costi effettivi del servizio” ( articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07); con il ### l'### ha regolato le condizioni di erogazione, anche economiche, del servizio di maggior tutela; il prezzo dell'energia elettrica somministrato in regime di maggior tutela è liberamente consultabile sul sito web dell'### medesima (dallo stesso, è possibile consultare le tabelle dei prezzi fissati dall'### relative al periodo d'interesse, allegato dalla convenuta sub doc. 2). I prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono chiaramente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Nel caso che ci occupa, pertanto, si ritiene che la convenuta società non ha “ingiustificatamente” determinato nè arbitrariamente applicato le tariffe di somministrazione, atteso che gli aumenti risultano derivati da provvedimenti autoritativi e non da scelte negoziali. 
Quanto alla sussistenza, in capo alla convenuta, di un obbligo informativo circa le variazioni tariffarie, in caso di contratto a condizioni regolate dall'### le modalità di indicizzazione sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore. Nel caso di specie, il tenore delle disposizioni contrattuali [ovvero: “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità” (cfr. doc. 4, art. 5.1 condizioni particolari); e, del pari, nel secondo contratto, “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” (cfr. doc. 6, art.  5.1)], porta ad escludere che vi fosse, in capo all'esercente del servizio di maggior tutela, un vero e proprio obbligo in tal senso, in virtù del rinvio operato dai contratti e della trasparenza in merito alle variazioni tariffarie intervenute - che, in quanto operate dall'### sono state pubblicate e rese disponibili agli utenti mediante il sito istituzionale della medesima. 
Quanto al conteggio dell'importo di € 5.100,00, di cui l'attore chiede la restituzione nella misura in cui l'aumento della bolletta lamentato deve ricondursi ad un aumento delle tariffe e non a maggiori consumi, di conseguenza l'aumento risulta determinato non, unilateralmente ed arbitrariamente, dalla società convenuta, quanto, piuttosto, secondo i termini descritti, dall'#### a ciò preposta. In più, la convenuta ha chiarito e provato, che una maggiore - sia pur marginale rispetto all'ineluttabile aumento delle tariffe dell'energia - spesa per l'utente, è altresì derivata dalla modifica della potenza della fornitura espressamente richiesta e voluta dall'attore, modifica che la convenuta aveva espressamente sconsigliato (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa). 
È altresì infondata la contestazione che i consumi fatturati siano stati determinati senza decurtare la produzione dei pannelli fotovoltaici. Infatti, secondo l'attore, solo sulla differenza dovevano essere applicati gli aumenti tariffari, tuttavia, come eccepito dalla convenuta e come si ricava dalla documentazione prodotta dall'attore stesso (cfr. la cd. “convenzione tariffe fotovoltaico” stipulata dal ### con il G.S.E.), l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non è specificamente ceduta alla società convenuta ma è ceduta al ### S.p.A. a prezzo incentivato e da quest'ultimo venduta agli operatori del mercato pertanto tutta l'energia autoprodotta risulta essere ceduta al ### S.p.A. invece in che misura e se da questo sia stata, poi, effettivamente ceduta alla odierna convenuta, resta circostanza indimostrata. 
Infine, la tabella riepilogativa in atti, con il dettaglio dei consumi rilevati e validati dal distributore presso il punto di prelievo nella titolarità dell'attore ed oggetto delle fatture contestate, relative al periodo dal 1.1.2019 al 31.1.2023, prova l'esattezza dei consumi fatturati dalla società convenuta al cliente, coincidenti, appunto, con quelli rilevati e comunicati dal distributore. 
In definitiva, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, in considerazione della natura stessa del contratto, non è possibile imputare al fornitore alcun inadempimento, avendo questi applicato tariffe fissate da provvedimenti dell'### e non già arbitrariamente ed unilateralmente determinate, conseguentemente, la domanda di restituzione delle somme, in mancanza di una dimostrazione di errori di calcolo o di applicazione di tariffe diverse da quelle dell'### è inaccoglibile analogamente alla domanda di risarcimento dei danni, mancando un illecito imputabile al fornitore. Come noto, il risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno. Nel caso di specie, il danno lamentato coincide con il maggior esborso che discende da tariffe legittimamente fissate dall'### quindi alcun illecito è configurabile in capo alla società convenuta. Tutto ciò chiarito, le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza, in considerazione del valore della causa e secondo i parametri minimi.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore; 2) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione. 
Così deciso in ### lì 11.12.2025 ###.O.P. 
Dott.

causa n. 750/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Pagano

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 37/2026 del 21-01-2026

... giudizio” solo danni a cose * * * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione la ### S.r.l., premesso che: aveva ricevuto notificazione del ### n. 336/2024 depositato il ###, con cui il ### di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di € 14.640,00 oltre interessi e spese in favore di ### a titolo di corrispettivo per intervento di ripristino tetto in pannelli coibentati danneggiati da incendio presso la sua unità immobiliare in via ### n. 1481, ###.ni, come da fatture; nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: imputazione dell'incendio allo stesso ### il quale l'aveva provocato eseguendo lavori di manutenzione sulla copertura del fabbricato attiguo; erano conseguiti danni alla copertura, impianti e all'interno della sua proprietà (quantificati in € 52.780,13), oltre a € 6.800,00 per mancata percezione di canoni di locazione dalla ditta terza conduttrice, la quale aveva dovuto interrompere l'attività; l'ingiungente era intervenuto spontaneamente per mettere in sicurezza i fabbricati e ripristinare i danni alla copertura dei vicini, al fine di mitigare i danni per il decorso del tempo, senza negoziare prezzi, (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1348/2024 R. G.  ### nome del popolo italiano TRIBUNALE DI AREZZO - sezione civile - Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1348/2024 del ###, vertente tra - ### S.R.L. (###), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. ### (###) #### (###) come da procura in calce a atto di citazione con domicilio eletto c/o il loro studio in S.G. V.no, P.zza Libertà 22 -parte attrice opponente
CONCLUDE come da verbale udienza del 12.11.25: “nel merito revocare e dichiarare privo di effetti il d.i. n. 336/24 emesso il ### dal Tribunale di Arezzo stante l'infondatezza in fatto e in diritto del credito azionato da controparte per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese e competenze di causa” - ### (###) in persona del l.r.p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) ### (###) come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto c/o suo studio in ### 111 ###.no - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da note ### n.1: “Nel merito: dichiarare l'infondatezza delle allegazioni avversarie e previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, respingere l'opposizione proposta da ### srl perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il d.i. emesso dal ### nale di Arezzo; ### nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione di ### srl: anche in caso di revoca del d.i. opposto, condannare ### srl e/o ### spa, per le causali di cui in narrativa, a pagare in favore di ### la somma di € 14650 ### oltre interessi commerciali o comunque moratori ex art 1284 c IV cc, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. ### con vittoria di competenze e spese” E - ### S.p.A., in persona del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###), come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in ###. MATTEOTTI 12 AREZZO - parte terza chiamata - CONCLUDE come da note 13.11.25: “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### spa estromettendola dal giudizio. ### di spese e competenze del giudizio; nel merito, respingere, l'opposizione a d.i. promossa dalla società ### srl in quanto infondata in fatto e in diritto confermando il d.i. n. 336/24 emesso dal ### di Arezzo in data ### e respingendo ogni domanda proposta nei confronti del ##### di spese e competenze del giudizio” solo danni a cose * * * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione la ### S.r.l., premesso che: aveva ricevuto notificazione del ### n. 336/2024 depositato il ###, con cui il ### di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di € 14.640,00 oltre interessi e spese in favore di ### a titolo di corrispettivo per intervento di ripristino tetto in pannelli coibentati danneggiati da incendio presso la sua unità immobiliare in via ### n. 1481, ###.ni, come da fatture; nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: imputazione dell'incendio allo stesso ### il quale l'aveva provocato eseguendo lavori di manutenzione sulla copertura del fabbricato attiguo; erano conseguiti danni alla copertura, impianti e all'interno della sua proprietà (quantificati in € 52.780,13), oltre a € 6.800,00 per mancata percezione di canoni di locazione dalla ditta terza conduttrice, la quale aveva dovuto interrompere l'attività; l'ingiungente era intervenuto spontaneamente per mettere in sicurezza i fabbricati e ripristinare i danni alla copertura dei vicini, al fine di mitigare i danni per il decorso del tempo, senza negoziare prezzi, condizioni di fornitura e caratteri dell'intervento; a chiusura della vertenza aveva accettato € 25.000,00 dall'### Ciò premesso, adiva l'intestato ### bunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.   Nel costituirsi, parte convenuta ribadiva l'incarico dell'opponente per l'intervento di ripristino del tetto danneggiato, realizzato a regola d'arte, come confermato dalla richiesta di questa, e non da parte dell'opposto, dell' indennizzo assicurativo. Previa richiesta di chiamare in causa in garanzia della ### assicuratrice della rc c/o terzi, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.   Nel costituirsi, infine, la ### confermava l'imputabilità del fatto-incendio al chiamante. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione e titolarità passiva dell'obbligazione, non essendole opponibili eventuali accordi assicurato-danneggiato ed essendo liberata con il riconoscimento dell'indennizzo. Concludeva come in epigrafe.  * * *  Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c.  costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto. 
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione. 
Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pretesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposizione non può revocare il decreto ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accettata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c..   Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art. 2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius opponente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto). 
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie. 
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc. 
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto - il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pretesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.   Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l'art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV, L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c. 
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".  ### univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, 5356, Cassazione civile ### III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. 
La contestazione, inoltre, deve essere tempestiva; l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078). 
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, alcuni dei fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia la esecuzione dell'intervento per il quale l'opposto ha richiesto il pagamento del corrispettivo ed ha instaurato azione in via monitoria. 
Quanto invece al titolo di tale intervento, lo stesso è stato contestato da parte opponente, la quale ha affermato che l'opposto è intervenuto a titolo spontaneo per mitigare gli effetti del proprio illecito, ### di elemento costitutivo della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la prova di questo elemento doveva essere fornita da parte convenuta opposta, a prescindere e prima dell'esame della fondatezza dei motivi di opposizione. 
Ritiene il ### che parte opposta non abbia fornito prova sufficiente in proposito.   Premesso che, pur non essendo la circostanza oggetto di prova né ad sustantiam né ad probationem (Cass., 16530/16; 22616/09) nessun documento - contratto - è stato prodotto dall' opposta; inoltre, non possono innanzitutto costituire prova sufficiente dell'incarico la fattura azionata, né il preventivo prodotto da parte opposta (doc. 3), né la ricevuta di pagamento della ### (doc. 4) non recante data certa né firma per accettazione da parte opponente - ed anzi la seconda quietanzata dallo stesso solo opposto - tutti di provenienza della stessa parte che ne vorrebbe trarre argomento di prova. Né tale valore possiedono le mail pec inviate dall'opponente, con cui viene richiesta in modo assolutamente generico la “terminazione a regola d'arte dei lavori” (docc. 5, 5bis), dunque a prescindere dal titolo della loro esecuzione e al solo semplice scopo, perfettamente ragionevole, di sollecitare il compimento delle opere promesse - cioè di completare il risarcimento del danno in forma specifica - senza lasciarle a metà.   Ed invece, è agli atti la richiesta di indennizzo presentata dall'opponente alla terza, nella quale si legge che “ricordiamo che per quanto riguarda le opere di rifacimento della copertura, per quanto di nostra conoscenza, secondo accordi intercorsi con il ### Luzzi titolare di ### srl, il Contraente si era offerto di eseguire direttamente i lavori, come da preventivo fornito ed allegato alla presente” (doc. 1); con ciò lasciando intendere un intervento a tacitazione del danno già prodotto.   Si deve poi aggiungere che, all'udienza del 17.07.2025 il geom. ### ha confermato che l'”accordo” fosse nel senso e allo scopo di limitare il danno economico già subito dall'opponente, perciò senza che ciò comportasse oneri economici per l'opposto, e in definitiva senza il conferimento di un incarico il quale comportasse il pagamento di un corrispettivo. 
Non vale a smentire tale efficacia probatoria l'affermazione di segno opposto, resa all' udienza del 05.06.2025 dal Sig. ### (operaio della convenuta, per cui la sua attendibilità è minore rispetto a quella del teste precedente), stante il riferimento generico ad un “incarico”, il quale potrebbe significare - come certamente significa - al semplice accordo circa la concreta effettuazione delle opere (in mancanza del quale l' intervento dell'opposto avrebbe integrato invasione illecita della proprietà altrui), senza che fosse integrata la conclusione di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, rientrante nella fattispecie del contratto d'opera professionale.   Infine, atteso che è pacifico - poiché non contestato - il fatto che l'incendio che ha reso necessario l'intervento di ripristino fosse stato cagionato dall'opposto, appare irragionevole ritenere che per detto intervento le parti avessero previsto un corrispettivo.   In conclusione, sul punto. ### deve essere accolta, con conseguente revoca del ### opposto.   Passando alla domanda di garanzia svolta dall'opposto nei confronti della terza chiamata, la stessa deve essere rigettata, pur non essendo decisiva la circostanza - non contestata - per la quale l'### ha già provveduto ad indennizzare l' opponente del danno subito, in misura di € 25.000,00. Ed infatti, se è pur vero che l'accordo intervenuto fra questi ultimi non è opponibile al terzo assicurato, il quale conserva il proprio diritto all'indennizzo - in assenza di contestazioni circa l'operatività della polizza a copertura del rischio. 
Se ciò è pur vero, vero è anche che l'opposto avrebbe avuto diritto a vedersi indennizzato l' importo corrispondente al valore del (e a titolo di) pregiudizio arrecato a terzi, in virtù del meccanismo della assicurazione del rischio per la ipotesi di responsabilità civile presso terzi. Valore e titolo che sono assolutamente diversi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del presente giudizio, il quale concerne l'accertamento e riconoscimento di un corrispettivo per una prestazione professionale rientrante nel contratto d' opera professionale o in alternativa - e invece si ritiene più corretto all'esito del giudizio - per effetto dell'esecuzione spontanea della medesima prestazione. 
Per cui l'opposto avrebbe avuto diritto a rivalersi sulla ### in via di garanzia, nella ipotesi in cui fosse stato assicurato il rischio relativo al pregiudizio costituito dal mancato guadagno ricevuto per la prestazione (lucrum cessans, come del resto ammesso dallo stesso: “in caso di accoglimento dell'opposizione di ### invero, il patrimonio di ### risulterebbe depauperato per € 14.640,00: comp.concl. p. 5), cioè per un titolo (risarcitorio di una voce di danno) diverso rispetto a quello che egli ha azionato in via monitoria e ha ribadito nella presente fase. 
Le spese di parte attrice opponente e di parte terza seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta opposta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale - valore minimo, stante la mole e pregio dell'opera prestata) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 4227 ciascuna per competenze, oltre alle ### in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. 
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.  * * * * *  P. Q. M.  ### di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - Revoca il ### n. 336/2024 depositato il ###, emesso dal ### di Arezzo in favore di ### - Rigetta la domanda proposta da ### nei confronti di ### razioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; - ### alle spese di giudizio di ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per € 4.227,00 ciascuna, oltre accessori, come da motivazione; Arezzo, 21/01/2026 Il giudice ### 

causa n. 1348/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pieschi Fabrizio

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 189/2026 del 12-01-2026

... ingiuntivo del 10.9.2015, derivante, per € 102.087,13 per esposizione da conto corrente affidato n. 51306 ed € 7.030,24 per finanziamento anticipi n. 51306 della società ### srl, della quale ### era fideiussore; (-) CRF di € 263.556,95, come portata da decreto ingiuntivo del 30.11.2015 per un prestito d'oro n. n. 8783/10347 in favore di ### srl, della quale ### era fideiussore. Avevano inoltre dedotto che ricorrevano le condizioni per la revocatoria, anche in considerazione del fatto che ### si era spogliato del suo patrimonio, stipulando contestualmente, a ministero del medesimo notaio, vendita di appezzamenti di terreno in ### e avendo già stipulato, a rogito ### di ### la vendita di altro suo immobile di ### 1.2 Si erano separatamente costituiti sia il ### sia l'### per resistere alle domande. 1.2.a ### aveva sostenuto che, all'epoca delle vendita non era prevedibile che le difficoltà economiche della società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1037/2021 promossa da: ### S.P.A. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. #### nei confronti di ### E ### S.C. (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ###### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### PRINCIPALI e #### 2021 S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### E ### con il patrocinio dell'Avv.  #### ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### spa, con il patrocinio dell'Avv. ##### ex art. 111 c.p.c.  avverso la sentenza n. 424/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il ###.  ### data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante ### e parte intervenuta ### Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta, #### s.p.a. dal presente giudizio ### In totale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 424/2021 in data 30 aprile 2021, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito ### l'interesse della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a.: - dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29 gennaio 2015 (### 20458, Raccolta 13723), stipulato da ### quale venditore e da ### quale acquirente, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere del credito di ###sa ### s.p.a. e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. in favore della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o in subordine in favore di quest'ultima; - Ordinare al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza.  - Condannare l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 7.127,80 corrisposta a fronte dell'atto di precetto intimato in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di ### - ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 5.683,00, corrisposta all'avv. ### delegata all'incasso di tale somma, sulla base della sentenza di ### - Con vittoria di spese e competenze di primo grado e del presente grado di giudizio, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Per la parte appellante incidentale ### “###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata n. 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ###(### n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### di ### e ### s.c., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29.1.2015 (Rep. N. 20458, Raccolta n.13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente, e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c.. 
Con ordine al ### dei registri ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla banca esponente la somma di € 6930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; ### a restituire alla banca esponente la somma di € 5683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; Con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art.15 tariffa forense, diritti ed onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Immobiliari”. 
Per la parte intervenuta ### 2021: “### la ###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ### (rep. n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### 2021 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che l'atto di compravendita per rogito notaio dr.  ### del 29.01.2015 rep. n. 20458 racc. n. 13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. Con ordine al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quali difensore distrattario di ### a restituire alla ### esponente la somma di € 6.930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva; condannare ### a restituire alla banca esponente, la somma di euro 5.683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, diritti e onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche per le spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la conservatoria dei registri immobiliari”. 
Per la parte appellata ### conclude per il rigetto dell'appello proposto da ### nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.). 
Con vittoria delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### Per la parte appellata ### si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ed insiste per il rigetto dell'appello proposto da ### S.p.A. nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.) se del caso previa assunzione delle prove richieste e non ammesse dal Tribunale di primo grado, che qui debbono essere intese come integralmente riproposte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE * 1. Il Tribunale di ### con sentenza n. 424/2021 pubblicata il ###, ha così deciso: - rigetta la domanda in quanto infondata; - condanna le attrici, in solido, al pagamento, nei confronti dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 9.500,00 per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione, quanto al convenuto ### a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  1.1 ### di ### e ### s.c. (di qui innanzi anche solo ### di ### e la ### C.R. ### spa (di qui innanzi anche solo ###, con unico atto di citazione, avevano convenuto in giudizio ### e ### svolgendo, ciascuna a tutela di un suo credito, azione revocatoria ordinaria riguardo al contratto di compravendita stipulato il ### per rogito del ### (### N. 20458, Raccolta n.13723), col quale ### aveva venduto a ### un appartamento per civile abitazione in ### 41, con garage da ### 37. 
Avevano dedotto d'essere creditrici del ### (-) ### di ### di € 108.575,07, come portato da decreto ingiuntivo del 10.9.2015, derivante, per € 102.087,13 per esposizione da conto corrente affidato n. 51306 ed € 7.030,24 per finanziamento anticipi n. 51306 della società ### srl, della quale ### era fideiussore; (-) CRF di € 263.556,95, come portata da decreto ingiuntivo del 30.11.2015 per un prestito d'oro n. n. 8783/10347 in favore di ### srl, della quale ### era fideiussore. 
Avevano inoltre dedotto che ricorrevano le condizioni per la revocatoria, anche in considerazione del fatto che ### si era spogliato del suo patrimonio, stipulando contestualmente, a ministero del medesimo notaio, vendita di appezzamenti di terreno in ### e avendo già stipulato, a rogito ### di ### la vendita di altro suo immobile di ### 1.2 Si erano separatamente costituiti sia il ### sia l'### per resistere alle domande.  1.2.a ### aveva sostenuto che, all'epoca delle vendita non era prevedibile che le difficoltà economiche della società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di mille euro.  1.2.b ### aveva dedotto la propria buona fede, rappresentando di aver acquistato l'immobile per le proprie esigenze di vita (e infatti ivi aveva fissato la propria residenza; successivamente vi aveva assunto la residenza la compagna del fratello).  ### precisato, in particolare, di aver eseguito nell'immobile lavori edilizi di manutenzione nonché di ammodernamento dell'impianto idraulico; e rimarcava la congruità del prezzo pattuito per la compravendita, per pagare il quale aveva ottenuto un mutuo.  1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria solo documentale, aveva respinto le domande, perché, pur essendo dimostrati i crediti, e l'eventus damni (per la variazione patrimoniale del ### che, con lo scambio di un bene immobile con denaro, aveva reso più difficile il recupero dei crediti delle banche); nonché, infine, la scientia damni in capo al debitore ### mancava però la prova dell'analogo elemento soggettivo del terzo acquirente ### perché essa si sarebbe dovuta fondare su nient'altro se non sull'incontestato rapporto di affinità tra ### e ### che aveva sposato ### figlia del debitore. 
Un rapporto di parentela o affinità, d'altra parte, costituiva elemento di per sé solo inidoneo a dimostrare la scientia damni, anche perché nessun altro elemento era stato fornito; e, inoltre, ### aveva davvero abitato nell'immobile, ove poi aveva posto la residenzxa ### compagna del fratello di ### 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### S.P.A. (di seguito anche appellante), nella quale era stata fusa per incorporazione ### ha, come rappresentata da ### spa, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la ### E ### S.C., ### e ### (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico motivo di appello: “Violazione dell'art. 2901 c.c., in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c.” La banca si duole che il Tribunale abbia escluso la scientia damni in capo al terzo acquirente, svalutando ingiustificatamente il rapporto di affinità tra #### e ####, laddove la giurisprudenza di legittimità ha talora considerato ciò sufficiente per la prova, addirittura, della participatio fraudis. 
Il primo giudice, inoltre, aveva trascurato di considerare il contesto nel quale la vendita impugnata era stata stipulata; in particolare, non aveva considerato che in sequenza, quello stesso giorno, ### si era spogliato di altro compendio immobiliare, vendendolo a ### madre di #### residenza nell'immediatezza spostata nel bene comprato dall'### trovava giustificazione nella opportunità di ottenere le agevolazioni prima casa (come si ricava dal contratto, punto b dell'art. 11 di pag. 5 del rogito). 
Per di più, lo stesso Tribunale di ### una settimana dopo la sentenza qui impugnata, ne aveva emessa un'altra (n. 446/2021 del 7.5.2021) che aveva invece revocato, su domanda delle medesime banche, il coevo contratto con ### In quella sede, il Tribunale aveva osservato sull'elemento soggettivo della terza acquirente ### «… Quanto alla scientia damni da parte del terzo acquirente, essa consiste, come è noto, nella generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assume l'atto dispositivo; conoscenza/conoscibilità che può essere desunta anche da elementi presuntivi. 
Nel caso in esame, tale presunzione non potrebbe essere ricavata esclusivamente dal rapporto, certamente esistente, tra il debitore ed il terzo acquirente, in quanto il ### è consuocero di ### e del marito intervenuto all'atto, ### genitori del coniuge della figlia del ### (rapporto che non è neppure di affinità: adfines inter se non sunt adfines), anche alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. 13447/2013 e 1286/2019) in relazione alla rilevan-za dei rapporti di parentela ai fini che qui interessano e che devono valere, a fortio-ri, ove tale rapporto non sussista. 
Sussiste, tuttavia, un elemento ulteriore, allegato dalla parte attrice prima dello spirare delle preclusioni assertive, ossia in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; tale circostanza consiste in ciò: nel medesimo giorno e dinanzi al medesimo notaio, ### figlio di ### acquistava altro immobile da parte del ### Il relativo atto di compravendita è stato versato in atti (doc. 11 fascicolo di parte attrice) e i convenuti non hanno contestato la circostanza se-condo la quale l'### è figlio della ### di talché essa può ritenersi provata. 
Parimenti non ### non contestato è che gli immobili in questione fossero gli ultimi due nella disponibilità del ### (allegavano le ### nella prima memoria ex art.  183 c.p.c., che il ### avesse inteso "liberarsi" di tutti i suoi beni; nulla i convenuti hanno dedotto sul punto). 
Dalla lettura dell'atto di compravendita tra il ### e ### e di quello del quale si discute nella presente sede, emerge che essi furono stipulati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro (la sottoscrizione del primo è delle 11.15; quella del secondo avvenne alle 11.45); tale circostanza, unita al rapporto di parentela in linea retta di primo grado tra la ### e l'### (madre e figlio) induce a ritenere del tutto inverosimile che la prima non fosse a conoscenza dell'atto dispositivo del ### nei confronti del figlio.  ### quanto statuito, dalla Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni ovvero del suo unico bene, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. n. 18034/2013; Cass. n. 7507/2007 e 10430/2005).
Nel caso in esame, in conclusione, la prova della scientia damni deve essere desunta dalle seguenti circostanze: - ### e ### sono consuoceri; - lo stesso giorno dell'atto revocando, il ### vendeva altro immobile al figlio di ### (circostanza della quale è assolutamente inverosimile che quest'ultima non fosse a conoscenza, anche alla luce della vicinanza temporale tra i due atti); - si trattava degli ultimi due beni immobili di proprietà del ### …». 
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'### richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; nonché con condanna di ### (e, per esso, del suo procuratore antistatario Avv. ### e di ### alla restituzione degli importi percepiti a seguito della sentenza di primo grado.  3. Radicatosi il contraddittorio, la ### E #### S.C., con comparsa depositata il ###, si è costituita e, chiesto l'accoglimento dell'appello principale, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, per riproporre anche la sua domanda revocatoria, svolgendo un motivo del tutto sovrapponibile a quello dell'appellante principale.  4. ### si è costituito, chiedendo il rigetto dell'avverso appello. 
A tal fine, ha sostenuto la correttezza della motivazione del Tribunale, il quale, al contrario di quanto riportato in modo fuorviante dalle controparti, aveva notato che, nel contesto emerso, l'affinità era restata l'unico, isolato, elemento a favore della tesi delle banche, e, dunque, prova ampiamente insufficiente dell'elemento soggettivo del terzo acquirente. 
La sentenza n. 446/2021 sulla vendita ### a sua volta, non era in alcun modo contraddittoria rispetto a quella qui gravata, dal momento che in quel caso erano emersi elementi ulteriori; fermo restando che anche in quel caso il Tribunale aveva espresso il principio che il mero rapporto di affinità non sarebbe stato sufficiente per dimostrare la scientia damni della terza acquirente ### In particolare, l'elemento ulteriore era che la ### avendo stipulato il contratto dopo che era già stato stipulato quello oggetto di questa causa, era necessariamente consapevole, in quanto madre di ### che ### si stava spogliando dell'unico bene residuo.  5. ### si è costituito e ha chiesto il rigetto delle impugnazioni delle banche. 
Egli ha ribadito di avere acquistato senza in alcun modo sapere, né; comunque, voler nuocere a un ceto creditorio che gli era del tutto sconosciuto; e che sull'immobile de quo sin dal 2016 aveva svolto lavori di manutenzione, sopportandone ogni costo. 
Ha poi sostenuto la motivazione del primo giudice e, in particolare, ha affermato che il mero rapporto di afrfinità non era sufficiente a dimostrare la participatio fraudis. 
Sulla sentenza n. 446/2021 ha esposto argomenti analoghi a quelli spesi dal ### 6. Il ### è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., ### 2021 S.r.l. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da do### spa, in quanto cessionaria del credito di ### di ### Ha dunque fatto proprio l'appello incidentale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  7. Il ### è intervenuta ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da ### spa, quale cessionaria del credito di ### spa. 
Ha dunque fatto proprio l'appello principale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  8. La Corte aveva trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 12.4.2023, ma l'aveva rimessa sul ruolo, con provvedimento del presidente della sezione del 23/24.5.2023, perché la presidente del collegio, prima che la decisione fosse deliberata, era stata destinata a comporre la ### esaminatrice di un ### in ### Indi, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data ###, a seguito di udienza a trattazione scritta. ***  9. Entrambi gli appelli delle banche, non contestati essendo i fatti che legittimano gli interventi ex art. 111 c.p.c. delle società ### e ### sono fondati e devono essere accolti.  ### punto controverso in appello è quello relativo alla prova della scientia damni in capo al terzo acquirente ### tutti gli altri elementi della revocatoria, quali i crediti, l'eventus damni e l'elemento soggettivo del debitore ### infatti, sono stati affermati dal Tribunale, con ampia e condivisibile motivazione, che né ### né ### hanno qui contestato e che il collegio, sulla scorta dei documenti prodotti, condivide anche a una autonoma rivalutazione; senza che vi sia necessità, appunto per l'assenza di controversia, di approfondire la trattazione.  9.1 ### soggettivo rilevante è quello della scientia damni, poiché è pacifico e documentato che i crediti delle banche, a prescindere dalla data di loro riconoscimento giudiziale, erano sorti per rapporti pregressi di ### quale fideiussore di ### srl, ben prima del contratto impugnato, stipulato il ###. 
Pertanto, osservato incidentalmente che non ha ragion d'essere il peraltro ingiustificato riferimento di ### alla participatio fraudis, non si può che ribadire che la scientia damni consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio - e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. - uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ. 5.7.2013 n. 16825).  9.2 Colgono nel segno gli appelli nel rilevare che l'affinità tra ### e ### non è l'unico elemento di fatto che depone per la conoscenza, da parte dell'### della potenziale dannosità del contratto per il ceto creditorio.
Infatti, a tal fine, devono anche essere considerati anche il contesto, in quanto connotato dalla contestuale vendita alla ### madre dell'### e consuocera di ### nonché l'intrinseco contenuto del contratto.  9.2.a ### il venditore (e non il compratore), ### aveva piena consapevolezza che il suocero stesse operando quella modificazione qualitativa del suo patrimonio, che lo stesso Tribunale ha correttamente ritenuto sostanziare l'eventus damni.  ### stava, cioè, scambiando un cespite immobile con un somma di denaro, la cui intrinseca volatilità ne fa un elemento patrimoniale di gran lunga meno idoneo a offrire garanzia ai creditori rispetto a un immobile.  ### dunque, comprendeva dallo stesso negozio giuridico che stava ponendo in essere che ### stava riducendo la garanzia offerta ai suoi creditori.  9.2.b ### inoltre, conosceva bene la contestuale vendita che sua madre ### stava facendo con ### Sul punto, la contraddittorietà fra la sentenza impugnata e quella n. 446/2021 non potrebbe essere, a dispetto di quanto argomentano gli appellati, più macroscopica. 
I contratti sono stati stipulati presso la stesso notaio in sequenza, come si ricava dall'esame dei rogiti, depositati (docc. 11 e 12 banche 1^ grado). 
Il #### nel suo studio di ### 7, ha rogato: (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20458 (raccolta n. 13721), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,15; (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20460 (raccolta 13723), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,45. 
Nello stesso luogo, a ministero del medesimo notaio, i due contratti sono stati conclusi a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro. 
Sostenere che mentre la ### in quanto acquirente del secondo contratto, conoscesse l'esistenza del primo, perché stipulato dal proprio figlio ### e che, al contempo, ### in quanto acquirente del primo contratto, non conoscesse l'esistenza del secondo, nonostante che l'acquirente fosse sua madre è intrinsecamente illogico e contraddittorio.
Il contesto spazio temporale, in particolare, è troppo concentrato per non coinvolgere tutti i soggetti interessati, in quanto fra sé intimi congiunti, nelle medesime identiche conoscenze. 
Così come, dunque, la ### madre di ### sapeva che suo figlio aveva appena comprato da ### così ### figlio di casini, sapeva che sua madre avrebbe immediatamente dopo il suo atto, comprato anch'ella da ### 9.2.c Altro elemento da considerare è che nel gennaio 2015 per ### era imminente l'escussione delle garanzie personali rilasciate alla sua società ### srl: in quello stesso anno 2015 le banche revocarono ogni affidamento, chiusero ogni rapporto e ottennero ingiunzioni contro ### Che questa situazione di crisi potesse essere sconosciuta al genero di ### è francamente ipotesi recessiva rispetto a quella inversa, dal momento che si trattava, evidentemente, di difficoltà in alcun modo transeunti o facenti parte del fisiologico andamento degli affari, ma strutturali e gravi, come si desume dalla pluralità di istituiti di credito che agirono contro di lui.  9.2.d Qualsiasi dubbio che si volesse mantenere, sarebbe dissolto dalla valutazione complessiva del rapporto di strettissima parentela o affinità fra #### e Cassini, dalla concentrazione spazio-temporale dei due contratti e dalla collocazione di questi atti, oggettivamente denotanti la dismissione del patrimonio immobiliare, posti in essere da ### quando erano prossime le azioni dei suoi creditori.  ### né ### in questo contesto, possono aver equivocato sul carattere complessivamente spoliatorio del patrimonio immobiliare di ### che, per ciò solo, dava evidenza alla riduzione della garanzia generica offerta ai creditori. 
Non importa che ### non conoscesse, nello specifico, i debiti del suocero vero le banche odierne appellanti, essendo sufficiente, come già premesso, la consapevolezza del danno intrinseca al cambio patrimoniale fra beni immobili e denaro; danno che, a sua volta, può essere anche solo potenziale, ossia collegato, per l'appunto, alla maggior difficoltà al quale è esposto il creditore nel momento in cui anziché un bene immobile deve rivalersi su somme di denaro.  9.2.e Gli argomenti spesi, più che altro dalla difesa ### sulla effettività della vendita, ossia sul reperimento della provvista mediante mutuo e sul reale interesse che egli aveva per l'immobile, oggetto di lavori da parte sua sin dal 2016, sono qui del tutto recessivi, perché essi, per l'appunto, potrebbero valere a escludere la participatio fraudis, non anche la scientia damni. 
Si può, cioè, anche concedere all'### di non avere consapevolmente aiutato il suocero a ostacolare i suoi creditori dismettendo il patrimonio immobiliare, ma non per questo ### sarebbe meno consapevole della oggettiva diminuzione patrimoniale che conseguiva dalle compravendite del 29.1.2015. 
Ne segue l'irrilevanza delle istanze istruttorie, peraltro solo genericamente reiterate, in ogni caso vertenti sui lavori e sul mutuo.  9.3 Deve impartirsi non tanto l'ordine di trascrizione della sentenza, ma l'ordine di annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c.- 10. All'accoglimento delle domande revocatorie consegue la condanna di ### e ### delle spese dei due gradi di merito in favore delle banche appellanti. 
A tal fine, per il primo grado, nel quale CRF e ### di ### hanno agito unitariamente, si deve liquidare una sola somma; mentre per l'appello, la liquidazione va distinta; fermo restando che le società intervenute in secondo grado ex art. 111 c.p.c. si considerano, a questi specifici fini, come un solo soggetto assieme alle rispettive danti causa. 
Si applica, per il resto, il D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, ove non diversamente stabilito. 
Il valore di causa è pari ai crediti in difesa dei quali le azioni revocatorie sono state proposte: per il primo grado le domande si sommano fra sé, mentre per il secondo grado a ciascun rapporto si applica il relativo valore. 
Pertanto: 1^ grado (nei limiti della nota spese 8.4.2021): € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 fase 4, in tutto € 13.430,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 518,00.  2^ grado (### e ### come da nota spese 20.5.2025), valore oltre 260mila euro): € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 14.239,00, oltre accessori e spese vive per € 1.848,00. 2^ grado (### e ### senza nota spese), valore di causa oltre 52mila euro: € 2.977,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori e spese vive per € 1.241,00. 
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.  11. Le domande restitutorie avanzate da entrambe le appellanti - in ciò uniche legittimate, non essendovi evidenza che il relativo credito sia stato ceduto, né che esso faccia parte di quelli che di per sé seguono il credito ceduto - vanno accolte come di seguito.  11.1 ### deve restituire sia a ### sia a ### di ### le somme che quelle banche hanno documentato d'avergli corrisposto in forza della sentenza di primo grado e, dunque, (-) a ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (27.5.2021) al saldo; (-) a ### di ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (14.5.2021) al saldo.  11.2 Le analoghe domande di ### e di ### di ### dirette nei confronti dell'Avv. ### il quale, in quanto anticipatario, è il soggetto che ha riscosso in proprio le somme, devono del pari essere accolte. 
Senza dubbio l'Avv. ### in quanto accipiens, è la giusta parte passiva delle domande di ripetizione dell'indebito e senza dubbio le domande potevano essere dirette contro di lui già in questa sede d'appello (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 24.2.2022 n. 6225 rv 664078-01), senza che fosse necessaria la sua evocazione personale in giudizio (Cass. sez. 6^-3 ord. 25.10.2017 24247 rv 646824-01).  ###. ### dovrà dunque restituire a ### la somma di € 6.035,30, con interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; e a ### di ### la somma di € 5.838,32, con gli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza 424/2021 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ### e, in sua totale riforma: 1.1 dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di ### S.R.L., quale cessionaria del credito di ### S.P.A., nonché nei confronti di ### 2021 S.R.L., quale cessionaria del credito di ### E #### S.C., il contratto di compravendita stipulato il ### per atto pubblico rogato dal ### (### 20458, Raccolta 13723), con il quale #### ha trasferito a ### la piena proprietà dell'immobile sito in #### n.41, così descritto e catastalmente censito: - “appartamento di civile abitazione al piano terzo, con ingresso di fronte a destra per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispettivo pianerottolo, composto da: ingressodisimpegno, altro disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, rispostiglio e due terrazze; integrato da: locale cantina al piano seminterrato; locale garage al piano seminterrato, avente accesso da via Po. Racchiuso, il tutto, tra i seguenti confini: ### parti comuni, ### Rappresentato, il tutto, al ### del Comune di ### in ### A, foglio 126, particella 1031, subalterni: - 29, via ### n. 41, piani ###-3, zona censuaria 2, categ. A/3, classe 5, vani 6,5, rendita euro 537,12, così come risulta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, presentata alla ### delle ### - ### di ### in data 18 novembre 2014 ed ivi protocollata al n. ###; - 37, via Po, piano ###, zona censuaria 2, categ. C/6, classe 4, mq. 10, rendita euro 28,92”.  1.2 ordina al ### dei ###, con suo esonero da responsabilità, di annotare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza a margine dell'atto revocato; 1.3 condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### E ### S.C. le spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 13.948,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 2. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### E ### S.C. e ### 2021 S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.232,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 4. condanna ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 27.5.23021 al saldo; 5. condanna ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 14.5.23021 al saldo; 6. condanna l'Avv. ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 6.035,30, oltre agli interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; 7. condanna l'Avv. ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.838,32, oltre agli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  ### camera di consiglio del 24 novembre 2026.  ### est.  ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1037/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia

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Giudice di Pace di Alcamo, Sentenza n. 27/2026 del 21-01-2026

... la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa (leggi tutto)...

testo integrale

-### I - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Il Giudice nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n° 1996/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data ### nella ### di questo ### del Giudice di ### DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce-allegato al presente atto, dall'Avv. ### -ricorrente - ### di ### del ### , in persona del ### pro-tempore, domiciliato per la carica presso la ### codice fiscale: ### - resistente contumace CONCLUSIONI all'udienza del 16.01.2026 il procuratore di parte ricorrente discute la causa concludendo come in atti, quindi il giudice dà lettura di quanto segue ### definitivamente pronunciando; visti gli artt. 6 e 7 d.lgs. 01.09.2011, n. 150 accoglie Il ricorso presentato da #### e per gli effetti ### il verbale n . V/###/2025 (prot. 10594/2025) del 17.09.2025 Condanna il Comune di ### del ### a rifondere al ricorrente le spese di lite pari a pari ad €. 220.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spese generali con distrazione a favore dell'odierno procuratore dichiaratosi antistata -Pag. II - rio MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo . Parte ricorrente, dopo aver riconosciuto la accertata violazione dell'art. 142 comma 9 del CDS poiché superava il limite massimo di velocità imposto dall'Ente proprietario della strada. accertato nel Comune di ### del ### in località SS 187 Km 34+800, adduceva quale motivo di ricorso la mancanza di omologazione dell'apparecchiatura ; ### dell'art. 142 c.d.s. ;### d.l. 123/24 del Ministero dei ### Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, occorre in via preliminare esaminare la questione , del tutto assorbente e per la ragione più liquida non si esamineranno le altre, dell'assenza di omologazione dell'apparecchio autovelox usato dall'### resistente e prendere atto e fare applicazione delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione sul punto. -Pag. III - Difatti, ritiene il Giudice di doversi conformare ai principi da ultimo espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione 10505/2024, pubblicata in data ###. Nella predetta pronuncia, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “### che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del … non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente - sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i “controlli ed 5 omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto -Pag. IV - di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: ### trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. 
Operata tale ricostruzione sistematica, la Suprema Corte ha quindi precisato che: “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.  (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve esse -Pag. V - re comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”. 
Nello specifico, e con riferimento all'orientamento contrario seguito, la Corte ha precisato che “naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”. Si è quindi giunti a chiarire la distinta natura dei due procedimenti indicati, evidenziando che: “### stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omolo -Pag. VI - gati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”. 
Inoltre, di recente la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione indicata, e con ordinanza 26/7/2024 n. 20913, la seconda sezione della Cassazione Civile, ha confermato che: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs.  285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r.  495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi. 
Ne consegue che gli apparecchi di rilevamento della velocità devono essere non solo approvati dal Ministero delle ### ma anche omologati dopo le opportune procedure tecniche. Si tratta di due distinte procedure: l'approvazione serve solo ad autorizzare il prototipo di autovelox secondo gli standard di legge previsti; l'omologazione serve ad accertare che tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consenta la riproduzione in serie. Orbene, a questo punto occorre rilevare che se la norma di legge in materia di violazione del limite di velocità (che prescrive l'omologazione dell'apparecchio di rilevamento) non ha trovato una norma d'esecuzione (peraltro sott' ordinata), con la conseguenza che nessuno degli apparecchi è omologato, ciò non può ricadere ovviamente sul cittadino, il quale non può -Pag. VII - subire una contestazione di infrazione se non v'è debita prova che l'abbia commessa. 
Nel caso di specie è pacifico che l'autovelox sia stato solo approvato ma non omologato, così come espressamente richiesto dalla legge, circostanza che porta a ritenere illegittimi i verbali oggi opposti ed, applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, mancando la prova dell'omologazione dello strumento di rilevamento e quindi la certezza della violazione del limite di velocità, è pertanto evidente che il verbale di contestazione va annullato. 
Poiché la presente sentenza definisce il giudizio va provveduto in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c. e si liquidano con applicazione dei valori minimi previsti dalle ### dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita, attesa la controvertibilità della questione e l'impatto innovativo assunto dalla sentenza della Corte di Cassazione da ultimo menzionata. Sono quindi pari a complessivi €. 220.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spese generali con distrazione a favore dell'odierno procuratore dichiaratosi antistatario “### come in epigrafe. 
Così deciso in ### 16.01.2026 ### (Dott. ###

causa n. 1996/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Giuseppe Pintacuda

M

Tribunale di Ancona, Sentenza n. 324/2016 del 22-02-2016

... integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE 1. Si premette in fatto che: - con atto di citazione depositato in data ###, ritualmente notificato, i ###ri ### e ### convenivano in giudizio i ###ri ####### nonché la società #### di ### & C. S.n.c., chiedendo di revocare il trasferimento di quote avvenuto dal #### alle ###re ### e ### nell'ambito della predetta compagine sociale (con conseguente ripristino dell'originario rapporto societario) e di disporre la liquidazione della quota del ### (al suo valore patrimoniale); - a sostegno della domanda parte attrice assumeva (in sintesi per quanto quivi interessa e per le ragioni meglio espresse nell'atto introduttivo) la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere la revocatoria ex art. 2901 c.c. di tale atto di trasferimento di quote (sussistenza della ragione di credito; eventus damni; consilium fraudis “tra alienante ed acquirente”); - assumeva, altresì, la liquidabilità della quota del socio, in considerazione della insufficienza dei beni del debitore a soddisfare i propri crediti; - con comparsa di risposta depositata in data ### si costituivano in giudizio i (leggi tutto)...

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R.G. Nr. 4080/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al Nr. 4080 del ### dell'anno 2013 e trattenuta in decisione alla udienza del 17.11.2015, promossa da: ### e ### entrambi elettivamente domiciliati in ####, alla ### nr. 11/ter, presso lo studio dell'Avv. D. Moschini, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti.  - parte attrice - CONTRO ###### MANOLITA e ### di ### & C. S.n.c., tutti elettivamente domiciliati in ### alla ### nr. 5 presso lo studio dell'Avv. E. Menotti, che li rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura alle liti in atti.  - parte convenuta - OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 CONCLUSIONI: ### udienza del 17.11.2015 i difensori hanno concluso per i propri assistiti come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE 1. Si premette in fatto che: - con atto di citazione depositato in data ###, ritualmente notificato, i ###ri ### e ### convenivano in giudizio i ###ri ####### nonché la società #### di ### & C. S.n.c., chiedendo di revocare il trasferimento di quote avvenuto dal #### alle ###re ### e ### nell'ambito della predetta compagine sociale (con conseguente ripristino dell'originario rapporto societario) e di disporre la liquidazione della quota del ### (al suo valore patrimoniale); - a sostegno della domanda parte attrice assumeva (in sintesi per quanto quivi interessa e per le ragioni meglio espresse nell'atto introduttivo) la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere la revocatoria ex art.  2901 c.c. di tale atto di trasferimento di quote (sussistenza della ragione di credito; eventus damni; consilium fraudis “tra alienante ed acquirente”); - assumeva, altresì, la liquidabilità della quota del socio, in considerazione della insufficienza dei beni del debitore a soddisfare i propri crediti; - con comparsa di risposta depositata in data ### si costituivano in giudizio i ###ri ####### nonché la società ### di ### & C. S.n.c. (di seguito ###, i quali, richiedendo preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio della ###ra #### e della ### contestavano - nel merito - la fondatezza delle domande attoree e ne chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite, deducendo: 1) il difetto dei presupposti per ottenere la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento di quote oggetto di causa (tanto con riferimento al consilium fraudis, quanto con riferimento all'eventus damni); 2) il difetto di legittimazione degli attori a richiedere la liquidazione della quota del socio debitore ai sensi dell'art. 2305 c.c.; - acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la trattazione della causa, rigettate le istanze istruttorie dal precedente Giudice Istruttore (diversa persona fisica dallo scrivente) per le motivazioni di cui alla relativa ordinanza dell'08.04.2015 (da ritenersi quivi riportata e integralmente condivisa), il processo proseguiva (dinanzi al mutato ### all'udienza del 17.11.2015 in cui le parti precisavano le conclusioni; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. Si premette in primo luogo - in ordine alla individuazione del materiale istruttorio utilizzabile dal Giudice ai fini della decisione della presente causa - che: • la parte convenuta ha omesso di restituire per la decisione il proprio fascicolo di parte (ritirato in data ###: cfr. l'annotazione posta in calce al verbale dell'udienza del 17.11.2015); • qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il Giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio (cfr., sul punto, Cass. Sez. I, Sent. nr. 12317/2004 e Cass. nr. 136/1966); • ne consegue che, in tali casi, la decisione deve essere assunta dal Giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole (si veda Cass. Sez. III, Sent. nr. 5681/2006 e Cass. nr. 136/1966).  3. La richiesta di estromissione dal giudizio di ### (alla quale si riferiscono le quote di partecipazione oggetto di cessione) e della ###ra ### (socia della ### cfr. visura camerale in atti) non può trovare accoglimento, in considerazione dei possibili effetti diretti derivanti (sul piano societario) per entrambi dall'eventuale accoglimento delle domande attoree di (revoca della cessione e) liquidazione della quota del socio debitore (cfr. atti e documenti di causa).  4. Nel merito, deve riconoscersi la infondatezza della domanda di revocatoria spiegata dalla parte attrice per le ragioni che si vanno ad esporre. 
Come è noto, la finalità dell'azione revocatoria è la restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito. Perciò la sentenza che dichiara l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per tale tutela del creditore ha efficacia retroattiva e la ragione è che l'atto dispositivo è viziato fin dal momento in cui è posto in essere perché proprio l'esistenza di detti presupposti limitano il potere dispositivo dell'autore dell'atto nei confronti del creditore (cfr., per tutte, Civ., Sez. III, Sent. nr. 19131/2004). 
E' opportuno, altresì, premettere che - ai fini dell'accoglimento di una domanda di azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e ss. c.c. - sono necessari e sufficienti i seguenti presupposti: a) esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass., SS. UU. Ord. nr. 9440/2004; Cass. Civ., Sent. nr. 12678/2001; Cass. Civ., Sent. nr. 12144/1999). La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che anche il credito litigioso, come tale eventuale, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. SS.UU., Ord. nr. 9440/2004). 
Del resto, il principio, secondo cui per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (cfr., Cass. Civ., nr. 14166/2001; Cass. Civ., nr. 12144/99; Cass. Civ., nr.  5863/98; Cass. Civ., nr. 1712/98), è coerente con un'interpretazione lata dell'art. 2901 c.c. e si giustifica con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore dei creditori, compresi quelli meramente eventuali, per il cui pregiudizio è sufficiente la prova della difficoltà o della incertezza della esazione del credito stesso, derivata dall'atto dispositivo patrimoniale. Partendo, inoltre, da un'analisi prettamente letterale della normativa in esame, non può non notarsi che, ammettendo espressamente l'azione revocatoria anche a tutela dei crediti sottoposti a termine o a condizione, l'art. 2901 c.c. consente, perciò, l'esercizio dell'azione anche quando il credito, appunto, non sia ancora certo e determinato nel suo ammontare (cfr., Cass. Civ., nr. 2400/90; Cass. Civ., nr. 1712/98). Un ulteriore argomento a favore dell'ammissibilità della domanda revocatoria per il titolare di una semplice aspettativa di credito (che non si riveli "prima facie" del tutto pretestuosa e che si presenti, invece, come probabile nella sua esistenza, anche se ancora non accertata definitivamente) viene dalla previsione di cui all'art. 2902 c.c. Detta norma, invero, autorizzando, dopo la pronuncia positiva sull'azione revocatoria, sia atti conservativi che atti di esecuzione contro il terzo revocato, logicamente presuppone la possibilità di agire ex art. 2901 anche a tutela di un credito non ancora certo, liquido ed esigibile, per il quale ancora non sono proponibili azioni esecutive (v., Cass. Civ., nr. 1712/98); b) esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito. Al riguardo, il cd. eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); cfr., sul punto, Cass. Civ., nr. 16986/2007; Cass. Civ., nr.  15265/2006; Cass. Civ., nr. 5972/2005; Cass. Civ., nr. 12678/2001; Cass. Civ., nr. 12144/1999; Cass. Civ., nr. 6676/1998; Cass. Civ., nr. 4578/1998. In tal caso, peraltro, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario né provare l'entità del patrimonio residuo del debitore, né valutare il danno, essendo sufficiente, piuttosto, dimostrare da parte dell'istante la pericolosità dell'atto impugnato nei termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva sui beni del debitore. 
Si consideri che è praticamente impossibile elencare tutte le ipotesi nelle quali il pregiudizio, come sopra inteso, si può verificare. La sua sussistenza deve essere accertata caso per caso. Tale accertamento richiede - intuitivamenteche vengano messi a confronto due valori: il patrimonio del debitore subito dopo la modificazione subita a seguito del compimento dell'atto di disposizione e la entità dei debiti preesistenti al compimento dell'atto, atteso che solo attraverso una valutazione comparativa della intera situazione debitoria e della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore il Giudice può stabilire in concreto se la ### esecuzione forzata del creditore revocante sul patrimonio del debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente o sarebbe seriamente ostacolata in conseguenza dell'atto compiuto da quest'ultimo (così testualmente Cass. Civ., Sez. I, Sent. nr. 9092/1998). Il Giudice non potrebbe ritenere la sussistenza dell'estremo in parola se nel momento del compimento dell'atto dispositivo colui che lo pone in essere non ha creditori - a meno che non ricorra l'ipotesi dell'atto dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, nel qual caso la revocatoria è ammessa anche a favore di creditori il cui credito sia sorto successivamente al compimento dell'atto - oppure se questi hanno possibilità di soddisfarsi senza particolari difficoltà sui beni residui (cfr. ancora Cass. Civ., Sez. I, Sent. nr.9092/1998, cit.); c) nel caso di atto pregiudizievole a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del citato pregiudizio ex art. 2901, comma primo, nr. 2 c.c., ossia la consapevolezza (dimostrabile anche in base a presunzioni: Cass. Civ., nr. 5095/1995; Cass. Civ., nr. 1054/1999; Cass. Civ., nr. 402/1984) del pregiudizio - inteso nel senso prima precisato - che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, senza la contestuale necessità né di un animus nocendi da parte del terzo, né di una volontà concertata con il debitore, né la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (v., Cass. Civ., nr. 1007/1990; Cass. Civ., nr.  987/1989; Cass. Civ., nr. 8930/1987; Cass. Civ., nr. 5824/1985; Cass. Civ., nr. 398/1982). 
Applicando i superiori principi al caso di specie si osserva quanto segue: • gli attori ritengono che l'eventus damni sia in re ipsa “posto che la diminuzione della partecipazione alla proprietà della società, determina inevitabilmente una sottrazione di garanzia …” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione); • quanto, invece, al requisito del consilium fraudis, i medesimi attori si limitano ad affermare che esso “deve ritenersi presunto quanto meno in ragione del vincolo parentale” che lega il socio debitore alle figlie cessionarie (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), ma senza - tuttavia - aggiungere nulla al riguardo (si vedano, sul punto, i verbali di udienza e le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; il riferimento alle ulteriori circostanze della “antieconomicità dell'acquisto di quote di una impresa cessata” e del “trasferimento della proprietà dell'immobile con evidenti vantaggi fiscali …” è stato compiuto dalla parte attrice - con specifico riguardo al requisito che qui ci occupa - per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma, nr. 3 c.p.c., sicché deve ritenersi tardivo - alla luce del rigido regime delle preclusioni che caratterizza il nostro sistema processuale civile - e non merita, pertanto, di essere preso in considerazione); • ora, è pur vero che la prova dell'atteggiamento soggettivo (sia del debitore che del terzo) può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr. Cass. nr. 5359/2009; Cass. nr. 9367/2006 e Cass. nr. 15257/2004), ma è pur vero che la circostanza del grado di compenetrazione familiare tra i protagonisti dell'operazione di cessione non può costituire - da sola - la prova (ancorché presuntiva) della consapevolezza (in particolare del terzo) del pregiudizio che l'atto di cessione avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori, anche in considerazione delle controdeduzioni fornite - al riguardo - dalla parte convenuta (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta: “### prova è stata fornita in merito all'esistenza del consilium fraudis … Il sig. ### si è risolto solo nel 2008 a cedere parte delle proprie quote societarie alle sigg.re ### e ### che, divenute nel frattempo maggiorenni, hanno deciso di entrare a far parte della società con l'obiettivo di riavviare l'attività … Il sig. ### ha comunque mantenuto una partecipazione societaria e, al pari della sig.ra ### il ruolo di ### proprio per supportare le figlie nell'eventuale avvio della nuova attività. Da quanto sopra risulta evidente che la cessione delle quote è avvenuta senza che vi fosse alcun intento di nuocere agli odierni attori, creditori particolari del sig. ### …”), alle quali gli attori non hanno specificamente replicato né all'udienza del 17.04.2014 (cfr. verbale in atti), né nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, nr. 1 c.p.c. (pure in atti).  5. ###.ri ### e ### chiedono, altresì, che venga disposta la liquidazione della quota di ### La parte convenuta sostiene che gli attori non abbiano alcun titolo per agire in tal senso ed invoca, a sostegno, l'art. 2305 c.c., ai sensi del quale “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore” (cfr., sul punto, pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta: “E' dunque evidente che essendo ancora ### una durante societate ed essendo altresì il sig. ### ancora socio della stessa, avendo soltanto ceduto parte delle proprie quote, agli attori non compete alcun titolo per richiederne la liquidazione; la stessa situazione si ripresenterebbe nella denegata ipotesi di revoca della parziale cessione delle quote del sig. ### e del richiesto ripristino dell'assetto societario alla data del 30/11/08 poiché l'esistenza del vincolo societario impedirebbe la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2305 c.c.”). 
La parte attrice (ancor prima che i convenuti potessero prendere posizione al riguardo nella propria comparsa di costituzione e risposta) si è limitata a richiamare, sul punto, una non ben precisata “giurisprudenza e dottrina”, secondo le quali - a suo dire - “qualora i beni del debitore siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore può chiedere la liquidazione della quota al suo debitore ai sensi dell'art. 2270, comma ###.C.” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione; si veda anche, da ultimo, dello stesso tenore letterale, pag. 4 della comparsa conclusionale). 
In realtà, gli attori hanno semplicemente riportato il testo dell'art. 2270, secondo comma, c.c., ai sensi del quale “se gli altri beni del creditore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore …”. 
Tale disposizione normativa, tuttavia, trova applicazione nei confronti delle società semplici. 
Viceversa, nei confronti delle società in nome collettivo (e, dunque, anche con riferimento al caso di specie, posto che la vicenda contenziosa coinvolge le quote di partecipazione ad una s.n.c.) trova applicazione l'art.  2305 c.c., ai sensi del quale “il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”. 
Ora, la Dottrina più autorevole ritiene - sul punto - che la disposizione normativa da ultimo richiamata non impedisca l'applicazione dell'art. 2270, primo comma, c.c. (ai sensi del quale “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione”), ma nulla dice sui rapporti tra art. 2305 c.c. ed art. 2270, secondo comma, Ne deriva che gli attori (nella loro qualità di creditori particolari del ### sono legittimati ad avanzare domanda revocatoria (posto che l'azione ex art. 2901 c.c., al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, esercita una funzione cautelare-conservativa, essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c.; cfr., in diritto, Cass. nr. 5455/2003 e Cass. nr. 13972/2007), ma non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, in considerazione della preclusione normativa rappresentata dall'art. 2305 c.c., in quanto: - la ### benché inattiva, è ancora “formalmente” in vita (cfr. visura camerale in atti); - il Sig. ### ne è ancora socio (cfr. visura camerale cit.; si veda, al riguardo, l'atto di citazione, ove si afferma che il debitore ha ceduto le proprie quote alle figlie soltanto “parzialmente”).  6. Non si rinvengono i presupposti della responsabilità aggravata di alcuna delle parti (cfr. la memoria di costituzione e la richiesta di condanna avanzata dalla parte reclamata); è noto, infatti, che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), onde ove dagli atti del processo non risultino né a maggior ragione siano stati allegati da ciascuna delle parti in causa - come nella specie - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr., ex multis, Civ., nr. 12422/95; Cass. Civ., nr. 6637/92).  7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano nel dispositivo.   PQM Il Tribunale Ordinario di Ancona, in persona del Giudice Dott. ### definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al nr. 4080 del ### degli ### dell'anno 2013, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: RIGETTA le domande di parte attrice, poiché infondate, per tutte le considerazioni di cui in motivazione. 
RIGETTA ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale per tutte le considerazioni di cui in motivazione. 
CONDANNA la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi ### 2.700,00, di cui ### 700,00 per fase di studio, ### 500,00 per la fase introduttiva, ### 700,00 per la fase istruttoria ed ### 800,00 per la fase decisoria, oltre accessori fiscali e previdenziali nella misura di ### Manda alla ### per tutti gli adempimenti di rito. 
Così è deciso in ### in data ###.   

Il GIUDICE
Dott. ###


causa n. 4080/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Di Tano Alessandro

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