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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 300/2024 del 24-04-2024

... dell'ordinanza-ingiunzione opposta”. A sostegno di quanto esposto produceva la citata diffida del 10/7/2009 notificata a ### Eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva, quantomeno, compensato le spese di lite “in ragione del valore e dell'importanza delle domande delle parti e delle argomentazioni prospettate”. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di “dichiarare la nullità della sentenza impugnata ovvero riformarla integralmente perché errata ed ingiusta accogliendo la ricostruzione e la prospettazione indicata in parte motiva; - di conseguenza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.l.gs. 150/2011 richiesta da parte opponente; - rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 696/2018, in grado d'appello, avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” ####, in persona del ### pro tempore, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in ### in viale ### n. 160, giusta procura in atti. 
APPELLANTE contro CINA' ### nato a ### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in ### in viale ### n. 32, giusta procura in atti.  ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/10/2023 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data ###, il Comune di ### proponeva appello avverso la sentenza n. 105/2018, resa all'esito del giudizio n. 72/2018 R.G.C., con la quale il Giudice di ### di ### aveva accolto l'opposizione proposta da ### avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 7/2017, notificata in data ###, relativa al pagamento della somma di € 3.512,96 quali “maggiori oneri di esproprio” corrisposti dall'Ente ai proprietari dei fondi assegnati all'impresa ### dante causa dell'appellato, per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, come determinati dal Tribunale di ### con sentenza n. 26/2005. 
Nel corso del giudizio di primo grado, ### aveva, anzitutto, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando: a) di essere del tutto estraneo alla convenzione n. 3196 del 19/4/1980 stipulata tra il Comune e l'impresa ### b) di non essere socio di alcuna cooperativa edilizia, né assegnatario di un alloggio di edilizia economica e popolare, bensì “acquirente di una casa popolare, acquistata da una impresa edilizia privata di costruzioni”; c) che la legge non prevedeva l'obbligo per i singoli assegnatari di partecipare pro quota al pagamento dei maggiori oneri di esproprio, rimanendo inconferente il richiamo all'art. 46 della legge 457/1978 contenuto nell'ordinanza opposta, in quanto relativo unicamente al divieto di alienazione dell'alloggio entro i dieci anni dall'acquisto. 
Ancora in via preliminare, aveva eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme ingiunte, evidenziando che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15.07.2009, ben quasi otto anni fa”, e, in ogni caso, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. 
Nel merito, aveva evidenziato che la sentenza n. 26/05 del Tribunale di ### aveva condannato l'impresa ### in solido con il Comune di ### al pagamento della somma di € 25.738,93 “a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà dell'area di mq 2.400 sita in territorio di ### e già contraddistinta in catasto alla particella n. 43 del foglio n. 19, oltre interessi legali sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal 01.07.1983 e sino all'effettivo soddisfo” nonché alla somma di € 25.793,93 “a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima nel periodo compreso dal 01.07.1980 al 30.06.1983” e ad € 7.788,63 per spese legali; di contro, l'atto di compravendita del 18/12/1990, stipulato con la ditta ### aveva posto a carico dell'opponente “soltanto il pagamento delle somme dovute per l'acquisto delle aree espropriate” e non anche le maggiori somme a titolo di risarcimento del danno e spese di giudizio.  ### aveva, quindi, evidenziato che “le somme eventualmente ancora dovute per il rimborso dei costi di esproprio, salva la prescrizione maturata, sono di € 25.739,93 e non di € 70.29,24” e che, comunque, non erano state decurtate le somme già corrisposte dall'impresa ### alla ### e ### Sulla scorta di tali premesse, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 7/2017 dell'1/3/2017 o, in subordine, di rideterminare l'importo dovuto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.  ### di ### in via preliminare, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sul rilievo per cui “l'oggetto del giudizio, attiene, non soltanto alla interpretazione, ma anche alla validità ed esecuzione stessa della convenzione trascritta nell'atto di vendita in base alla quale sono stati realizzati gli alloggi de quo ricadenti in area compresa nei ### di edilizia economica e popolare, oltre alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 7/2017” e quindi, “non è riconducibile ad una questione di mero pagamento dell'obbligazione pecuniaria dovuta” ma “si risolve in una contestazione della legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A.” restando, pertanto, “devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. 
Aveva, inoltre, contestato l'eccezione di prescrizione evidenziando che i termini per richiedere le somme ingiunte decorrevano dalla data di pubblicazione dalla sentenza del Tribunale di ### n. 26 del 18/01/2005 e che detto termine era stato più volte interrotto mediante le notifiche di diverse diffide di pagamento (“raccomandata a/r n ###-2 del 10 luglio 2009 e da ultimo atto di diffida del 24/04/2013”). 
Nel merito, aveva evidenziato che mediante la stipulazione della convenzione del 19/04/1980 rep.  3196, si era instaurato un rapporto diretto tra il Comune e i singoli assegnatari/proprietari degli alloggi che legittimava il primo a pretendere dagli stessi le somme ingiunte; rapporto che era stato ulteriormente specificato e riconfermato negli atti di vendita degli alloggi popolari, compreso quello del ### con l'espressa previsione, agli artt. 10 e 11, dell'accollo da parte dei proprietari dei maggiori oneri di esproprio. 
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di ### superate le eccezioni preliminari formulate dal Comune, aveva accolto l'opposizione proposta dal ### ritenendo prescritto il diritto del Comune al pagamento delle somme ingiunte, essendo decorsi dieci anni dalla data di pubblicazione della sentenza del 2005 in assenza di validi atti interruttivi prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. 
Con il presente atto di appello, il Comune di ### contestava le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure, eccependo che quest'ultimo non aveva tenuto conto della “confessione giudiziale di parte opponente là dove espressamente ha dichiarato nell'atto di citazione che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/07/2009, ben a quasi otto anni fa” (pag. 3 dell'atto di citazione), nè della circostanza di fatto e di diritto, acclarata negli atti difensivi del giudizio di primo grado e mai contestata da parte avversa (piuttosto.... confermata!!!), relativa all'interruzione della prescrizione decennale mediante atto di diffida notificato al #### con raccomandata a/r n ###-2 del 10 Luglio 2009 prot. n. ###/09, e da ultimo con l'ordinanza ingiunzione opposta n. 7/2017 dell'1.03.2017, e notificata il ###”, con la conseguenza che “non sono ancora trascorsi dieci anni tra la notifica dell'atto di diffida e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta”. 
A sostegno di quanto esposto produceva la citata diffida del 10/7/2009 notificata a ### Eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva, quantomeno, compensato le spese di lite “in ragione del valore e dell'importanza delle domande delle parti e delle argomentazioni prospettate”. 
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di “dichiarare la nullità della sentenza impugnata ovvero riformarla integralmente perché errata ed ingiusta accogliendo la ricostruzione e la prospettazione indicata in parte motiva; - di conseguenza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere, trattare e decidere la controversia dedotta ad oggetto del presente giudizio, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.l.gs. 150/2011 richiesta da parte opponente; - rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione n. 7/17 opposta, dichiarandola immediatamente esecutiva; - conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di ### per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/9/2018 si costituiva in giudizio ### il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. 
Sempre in via preliminare, riproponeva l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado deducendo, altresì, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della raccomandata del 10/7/2009, prodotta dal Comune appellante per la prima volta solo nel presente grado di giudizio. 
Evidenziava ancora, che la frase “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/7/2009, ben a quasi otto anni fa” lungi dal rappresentare una “confessione giudiziale” era stata inserita “solo ai fini della formulazione dell'eccezione di prescrizione immediatamente formulata”, tra l'altro mediante l'uso del verbo al condizionale “proprio per non addivenire in alcun modo alla ricostruzione fattuale avversaria ma, anzi, per porla in dubbio”. 
Nel merito, ribadiva che poteva essere posto a suo carico unicamente il maggior costo sostenuto dal Comune per l'espropriazione legittima delle aree, non anche le somme liquidate ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno. 
Instava, pertanto, per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.  *** 
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. 
Difatti, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, deve ritenersi che l'art.  342 c.p.c., così come formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vada inteso nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. ex multis Cassazione civile, ### n. 27199/2017). 
Nella fattispecie, l'appellante ha indicato in maniera specifica i punti della decisione impugnati e i motivi di impugnazione, per cui non ricorre la dedotta inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. 
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo reiterata anche nel presente giudizio da parte appellante, ribadendo quanto già affermato da questo Tribunale in casi analoghi a quello in esame (in cui pure l'eccezione era stata sollevata dal Comune di ###.  ### quanto statuito dalle ### della Corte di Cassazione con sentenza del 26/3/2014, n. 7170, “la giurisdizione si determina sulla base della domanda con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione” (cfr. Cass. ord. 11.10.2011 n. 20902; Cass. ord. 25.6.2010 15323). 
In applicazione del superiore principio, la Corte ha ritenuto, anche richiamando le ### del 10/8/2011 n. 17142, che la domanda avente ad oggetto il pagamento del conguaglio del corrispettivo dovuto dalla ### per la concessione del diritto di superficie, sulla base della convenzione intercorsa fra le parti, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non involgente l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. In tal senso, più di recente, si è espressa anche Cassazione civile, sez. un., 22/06/2017, n.15635. 
Tale principio è stato ribadito, tra le più recenti, da Cassazione civile sez. I, 11/05/2022, n. 15049, secondo cui: “(…) le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica L. n. 865 del 1971, ex art. 35 ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U -, Ordinanza n. 16083 del 09/06/2021, Rv. 661538 - 01)”; di contro “La controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L.  167 del 1962, art. 10 poi sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35), appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b)) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A.  nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo ### alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, “ex post”, la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 5423 del 26/02/2021). 
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa del Comune per il pagamento delle somme connesse all'espropriazione delle aree utilizzate per realizzare gli interventi edilizi ex legge n. 865/1971 (di modifica e integrazione della legge 167/1962). 
Non sono, invece, in contestazione il titolo e il potere presupposto, pertanto, la causa rientra tra quelle escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
Ciò premesso, l'appello proposto dal Comune di ### è infondato e va rigettato. 
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito del Comune di ### Va premesso che il diritto del comune al pagamento delle somme ingiunte è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale decorrente dalla data definitiva di accertamento della indennità di espropriazione spettante ai proprietari ### è solo da tale data, infatti, che l'amministrazione ha effettivamente appreso il costo definitivo per l'acquisizione delle aree espropriate ed ha potuto correttamente ed utilmente avviare le operazioni necessarie per il calcolo delle somme a conguaglio da richiedere ai soggetti interessati. 
A riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità nonché del Consiglio di Stato ( Cass. n. 11032 del 1994; Cass. n. 5369 del 2002; n. 3018 del 2010; ### Stato n. 7820 del 2003; 577 del 2005; n. 50 del 2012; n. 3809 del 2014; n. 1492 del 2015), l'art. 35 della L. n. 865/1971, che pone il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal Comune per l'acquisizione dai privati delle aree necessarie per la realizzazione dei programmi per l'edilizia economica e popolare con la relativa urbanizzazione ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari, costituisce una norma imperativa ed inderogabile, in quanto predetermina il corrispettivo delle aree escludendo l'accollo di oneri da parte dell'Ente territoriale, in funzione di salvezza delle finanze locali (cfr. in tal senso Tribunale Spoleto sez. I, 17/01/2018, n.12). 
Proprio valorizzando tale circostanza deve affermarsi che il dies a quo del termine di prescrizione del credito del Comune abbia cominciato a decorrere solo dalla data in cui si è formato il titolo che ha definito i costi nei confronti dei soggetti cessionari dell'area data in concessione, cui va rapportato quello dovuto dai concessionari. 
Prima della pubblicazione della sentenza n. 26 del 18/01/2005, in particolare, il credito degli ex proprietari non era, infatti, liquido ed esigibile essendo sub iudice, e correlativamente non era né liquido né esigibile e, dunque, non poteva esser fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., neppure il credito del Comune nei confronti degli assegnatari degli alloggi. 
Nella fattispecie, dunque, il dies a quo va individuato nella data di pubblicazione della sentenza (18/01/2005) con conseguente maturazione della prescrizione, in assenza di atti interruttivi, in data ###. 
Quanto alla prova di atti interruttivi della prescrizione, nella giurisprudenza di legittimità è stato osservato che “### nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto a istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della ### rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 15/11/2019, n.29714). 
Pertanto, vero è che l'interruzione del corso della prescrizione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (ovverosia, anche in assenza di una formale eccezione o istanza di parte in tal senso), ma solo se essa emerga da allegazioni assertive o documentali ritualmente acquisite in giudizio, circostanza, per quanto detto, non ricorrente nella fattispecie.  ### atto interruttivo validamente acquisito agli atti del giudizio è, infatti, la notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta nel settembre 2017. 
La diffida del 10/7/2009, invece, non è utilizzabile perché prodotta solo in grado di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.. 
Non vale ad escludere l'intervenuta prescrizione del credito (rectius l'assenza di rituale prova dell'interruzione del relativo termine decennale) la circostanza che, in seno all'atto di opposizione, ### abbia dichiarato che “l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe al lontano 15/07/2009, ben a quasi otto anni fa”. 
Tale affermazione, infatti, oltre risultare dal tenore dell'atto unicamente funzionale all'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ivi formulata, non rivela il pieno riconoscimento dell'atto interruttivo, anche tenuto conto che la diffida indicata in opposizione era espressamente richiamata nell'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché dell'uso del modo verbale condizionale. 
Pertanto, non è possibile attribuire portata confessoria sotto questo profilo al contenuto dell'atto di opposizione. 
In ogni caso, l'opposizione risulta fondata anche nel merito.  ### la costante interpretazione giurisprudenziale, “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 346 del Cpc” (Cass. civ., sez. II , 04/12/2023 , n. ###). 
In particolare, l'appellante ha riproposto la doglianza relativa alla non ripetibilità dai singoli assegnatari degli alloggi delle somme che il Comune sia stato tenuto a corrispondere agli ex proprietari a titolo di risarcimento del danno. 
Occorre, in proposito, muovere dall'esame dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 35 della legge 865 del 1971. 
Va premesso che la legge 865/1971 contiene la disciplina riguardante la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali; in particolare l'art. 27 della citata legge prevede la stipula per atto pubblico tra il Comune, da una parte, e il concessionario o acquirente dell'area, dall'altra, di una convenzione attraverso la quale disciplinare i relativi oneri ed obblighi; l'art. 35 della medesima legge prevede, al comma 8, tra gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella convenzione il corrispettivo della concessione e il corrispettivo delle opere di urbanizzazione e, nella formulazione attualmente vigente, al comma 12, dispone che “i corrispettivi della concessione in superficie (…) ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune (…) per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano (…)” ###. 35, comma 8, appena citato, vigente al momento della stipulazione della convenzione, è stato interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime (cfr. ### Stato, sez. IV, 1117 e 1492 del 2015; sez. V, n. 3809 del 2014); facendo riferimento ai “costi” e ai “corrispettivi” delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande, la norma comprende anche i costi sostenuti per l'esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere, con la precisazione che al concessionario possono essere addebitati solo i costi relativi alle opere di urbanizzazione funzionali all'edificabilità dell'area assegnatagli e non anche ad opere prive di tale carattere (v. Cass. 2706/2007). 
La Corte di Cassazione, poi, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della pretesa dell'Ente all'integrazione del corrispettivo fissato nella convenzione in misura corrispondente all'effettivo costo sopportato per l'acquisizione delle aree espropriate e concesse all'impresa, ha precisato che il comma 8 appena citato costituisce “come affermato da unanime giurisprudenza di questa Corte e del ### di Stato, (…) una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419 c.c., comma 2 (…)”, formulando il principio di diritto, secondo cui “il corrispettivo per la concessione dell'area deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della norma, a pretendere la differenza” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2016, n. 6928). 
Da quanto sopra deriva che l'assegnatario o anche il suo avente causa sono tenuti al pagamento del conguaglio per stessa disposizione di legge, posto che anche qualora nulla fosse disposto nella convenzione o nell'atto di assegnazione, l'inderogabilità del principio di pareggio porterebbe a dover ritenere integrata la convenzione della clausola mancante, ex artt. 1339 e 1419 c.c. (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. I, 05/05/2016, n.9024; si vedano anche: Corte appello ### sez. I, 15/03/2019, n.369: “E' orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa che sussista il diritto del Comune a richiedere ai soggetti assegnatari dei singoli lotti, a titolo di conguaglio sul prezzo provvisorio di esproprio, le maggiori somme che lo stesso ha corrisposto a fronte dell'espropriazione di terreni inclusi in un PI., a seguito di contenzioso promosso dai proprietari delle aree espropriate; ciò anche in mancanza di specifica pattuizione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1339 del cod. civ., stante la natura inderogabile delle disposizioni normative in materia (artt. 27-35 L.865/1971)in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi in questione (T.A.R. Toscana, sez. I, 2.10.2007 n. 2905; ### di Stato sez. IV 21.02.2005 n. 577)”; Tribunale Rimini sez. I, 11/04/2017, n.406: “Giova ricordare che, anche nei casi in cui la convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare quantifichi espressamente il costo delle aree e le spese di urbanizzazione, il Comune ha, in ogni caso, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e ciò anche nell'ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso sia contenuta nella convenzione, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto prevista dall'art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, in tema di copertura delle spese sostenute dall'Ente pubblico per gli scopi questione, fissa il principio del perfetto pareggio economico”). 
Pertanto, ove si verifichi una ipotesi di obiettiva discordanza tra la somma versata dall'espropriante all'espropriato e quella indicata in seno alla convenzione, la seconda va sostituita con la prima, con conseguente spettanza del conguaglio a pareggio, a prescindere da indagini sulla volontà espressa dalle parti, e siffatta conclusione è conforme alla ratio e all'effetto cui è preordinata la previsione dell'art. 35 della L. n. 865 del 1971 in funzione di salvezza delle finanze locali. 
Tuttavia, i principi richiamati, valgono solo nel caso di definizione legittima del procedimento di espropriazione dell'area destinata alla costruzione di alloggi popolari, non anche nel caso di esborso sostenuto a seguito di c.d. occupazione acquisitiva del terreno, che costituisce un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto al risarcimento del danno e trova la sua fonte nella responsabilità aquiliana, e, quindi, in un titolo diverso. 
Infatti, il principio della integrale copertura dei costi di acquisto delle aree deve essere necessariamente collegato al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge, e, in tal caso, implica il diritto al conseguimento di ogni ulteriore importo che - a qualunque titolo (ad es. sostenuto a seguito della definizione giuridica di contenzioso civile con la proprietà originaria) - sia stato corrisposto in applicazione della legge a chi abbia perso il diritto di proprietà di aree date in concessione, anche a titolo di superficie (cfr. Trib. Palermo sez. III, 22/02/2021, n.712). 
Nel caso, invece, di fatto illecito, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non può applicarsi la regola prevista dall'art. 35 L. n. 865/1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e sui loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza dell'acquisizione delle aree, realizzata mediante un fatto illecito. 
In tal caso, infatti, il principio dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree va collegato necessariamente al rispetto, da parte dell'ente concedente, della procedura espropriativa prevista dalla legge (cfr. Cass. civ., sez. I , 05/05/2016, n. 9024; in tal senso, ex plurimis, anche ####. V, 23 agosto 2019, n. 5825; 22 luglio 2010, n. 4813). 
Non rientrano, quindi, nella nozione di “corrispettivo” della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, le somme dovute ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui soli concessionari/assegnatari delle aree i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito, che si pone al di fuori della lettera e dalla ratio dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (Cass. civ. Sez. I, ord. 12/4/2018, n. 9066; ### Stato, sez. IV, 22/02/2005, n. 577). 
Nella fattispecie, nella convenzione del 19/04/1980 l'impresa ### aveva assunto l'impegno di “procedere direttamente in conformità alle vigenti disposizioni di legge, all'acquisizione dell'area in proprietà” (art. 2), a corrispondere ai soggetti espropriati “la somma relativa al costo di acquisizione dell'area” e a procedere “direttamente all'espropriazione assumendo i relativi oneri”. 
E', nondimeno, incontestato, oltre che documentato dalla sentenza n. 26/2005, che, dopo l'ordinanza sindacale n. 5 del 5/6/1980, con cui l'impresa ### è stata autorizzata ad occupare in via d'urgenza le aree da espropriare per un periodo di 3 anni decorrente dall'immissione in possesso, avvenuta in data ###, alla scadenza dei tre anni, pur completate le opere e modificata irreversibilmente l'area, l'iter amministrativo non è stato completato con l'emissione del decreto di esproprio. 
Ed infatti, nella citata sentenza, in applicazione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia (si vedano Cass. civ. n. 849/2007; Cass. civ. n. 12137/2001; Cass. civ. n. 9812/2001), l'impresa ### quale delegata a porre in essere gli adempimenti di legge per l'acquisizione della proprietà del suolo, e il Comune di ### quale delegante tenuto al dovere di sorveglianza, sono stati condannati in solido al pagamento in favore dei proprietari dell'area delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà e per l'occupazione illegittima, con i relativi interessi.  ### risarcitorio, in quanto tale, non può che gravare unicamente sui soggetti responsabili dell'illecito, non anche sui singoli proprietari degli alloggi, del tutto estranei al titolo da cui origina l'obbligazione risarcitoria (il fatto illecito, appunto). 
Il fondamento di tale obbligo non si rinviene nemmeno nel contratto di acquisto stipulato dall'appellato con l'impresa ### Le somme corrisposte ai proprietari a titolo di risarcimento per l'irreversibile trasformazione del fondo non rientrano, infatti, nel “costo di acquisizione dell'area di impianto” di cui agli artt. 10 e 11 del contratto. 
Tali clausole, invero, sanciscono l'obbligo dei singoli assegnatari di rispondere pro quota dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree nell'ambito di una regolare procedura espropriativa. 
Non fondano, invece, l'obbligo per gli assegnatari di partecipare anche al pagamento delle somme corrisposte a causa dell'occupazione usurpativa dell'area, imputabile esclusivamente al Comune e al concessionario eventualmente delegato, come nella specie. 
Non è nemmeno possibile procedere alla rideterminazione dell'importo ingiunto, in quanto, sebbene dalla lettura della sentenza n. 26/2005 risulta essere stata liquidata anche l'indennità dovuta ai proprietari per l'occupazione legittima del fondo dall'1/7/1980 al 30/6/1983, non si evince dalla pronuncia o dall'ordinanza, né è stato precisato dal Comune, l'importo esatto delle somme pagate a tale titolo (e a tale titolo ingiunte all'appellato), tanto più che gli importi liquidati in sentenza risultano essere stati oggetto di un accordo transattivo con i proprietari (richiamato nell'ordinanzaingiunzione) non allegato in atti. 
Pertanto, deve confermarsi la statuizione adottata in primo grado di annullamento integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. 7/2017 dell'1/3/2017. 
Va altresì confermata la statuizione in punto di spese, tenuto conto della integrale soccombenza del Comune di ### e dell'assenza dei presupposti per operare la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. 
Stante il rigetto integrale dell'appello, anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del Comune di ### e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi espletate (valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale).  P.Q.M.  Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 696/2018 R.G., così statuisce: - RIGETTA l'appello proposto dal Comune di ### - CONDANNA il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 696/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Criscione Paola

M

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 145/2026 del 15-01-2026

... ragione, cioè, di un inadempimento datoriale che, come esposto in precedenza, può dar vita solo ad un rimedio avente carattere risarcitorio. Allo stesso modo, si ritengono infondate le pretese di risarcimento del danno c.d. curricolare - per la mancata acquisizione di esperienza professionale - nonché del danno asseritamente subìto “alla luce della sequenza degli accadimenti dedotti e documentati (articoli di giornali e procedimento penale subito)” (cfr. ricorso) atteso che, oltre alla estrema genericità della domanda sotto il profilo assertivo e deduttivo, la ricorrente, da un lato, ha omesso di dimostrare il concreto depauperamento professionale e, dall'altro, nulla ha allegato né tantomeno provato in ordine alla sussistenza di un danno - patrimoniale e non - per effetto di indagini a proprio carico per i reati di cui all'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 483 c.p., conclusesi con l'archiviazione del procedimento penale e dei relativi articoli di giornale. La dedotta carenza allegativa neppure può essere colmata dalla documentazione versata in atti, dalla quale nulla emerge né da un punto di vista causale né tantomeno sul piano dell'imputabilità del danno all'ente (leggi tutto)...

testo integrale

###### nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6156/2019 promossa da: ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e con la stessa elettivamente domiciliat ###atti RICORRENTE contro ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### de ### e con lo stesso elettivamente domiciliato RESISTENTE ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Comune di ### in persona del ### p.t., chiedendo di: “### e dichiarare per le causali di cui in narrativa e, in particolare, per l'accertata illegittimità dell'operata esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per cui è causa, il diritto di quest'ultima al risarcimento economico per equivalente da statuirsi a carico del resistente Comune di ### in persona del l.r. p.t., in base alle seguenti voci: 1) mancato percepimento del corrispettivo di retribuzione annuale pari ad € 10.000,00 (ore 500 X € 20,00= € 10.000,00) come si evince dalla lettera h) di pag. 3 dell'avviso pubblico qui integralmente allegato (### 19); 2) danno curriculare connesso alla mancata prestazione della propria opera quale psicologa alle dipendenze, seppure in regime di co.co.pro.  dell'Ente, da liquidarsi in via equitativa tenuto conto che nei concorsi banditi per analoghe figure professionali il requisito del pregresso espletamento di funzioni analoghe a quelle messe a concorso si pone come requisito essenziale per l'utile partecipazione a tale tipologia di concorso; 3) indennità ### riconosciuta ai lavoratori oggetto di contratto di collaborazione continuativa per come quantificabile nella misura del 75% del compenso percepito nei sei mesi di attività svolta determinata come segue: € 10.000,00 (compenso annuo spettante) : 2 = € 5.000,00 (pari al 50% del compenso lordo annualmente percepibile). ### annuale = 75% di € 5.000,00 = € 3.750,00 5) danno subito dalla ricorrente in conseguenza degli articoli di stampa immediatamente conseguenti alla sua operata illegittima esclusione dalla procedura selettiva de qua da liquidarsi in via equitativa; 5) danno subito dalla ricorrente quale conseguenza del procedimento penale instauratosi su impulso dell'Ente all'esito dell'operata ed illegittima esclusione dalla procedura per cui pende giudizio. da liquidarsi in via equitativa. Il tutto con conseguente condanna, a carico dell'Ente resistente, in persona del l.r.p.t. per le suindicate voci al pagamento della somma omnicomprensiva di € 25.500,00 a titolo risarcitorio o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia da determinarsi anche ai sensi dell'articolo 1.226 c.c. Il tutto nei limiti dei valori di competenza dell'adita Giustizia. Vinte le spese legali con attribuzione”. 
A sostegno della propria domanda, la ricorrente esponeva che, con sentenza n. 1181/2015 del 15.01.2015, il T.A.R. ###, ### Vª, in accoglimento dello spiegato gravame avverso la determinazione dirigenziale n. 1013 del 2104 del Comune di ### per il tramite della quale la stessa era stata esclusa dalla graduatoria relativa alla selezione, indetta da tale Ente, finalizzata al reperimento di figure professionali a cui conferire incarichi per l'attuazione del servizio di segretariato sociale, servizio professionale e servizio affido familiare nell'àmbito territoriale ###, disponeva l'annullamento del provvedimento impugnato; dedotto che, all'esito di tale giudizio, veniva dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell'Ente per effetto del quale non le era stato consentito di ricoprire, almeno nella prima annualità, la veste di psicologa per il suddetto servizio, affermava di aver promosso giudizio di ottemperanza cautelare n. 3918/2014, azionato davanti al medesimo ### di Napoli, ### Vª, all'esito del quale, il Giudice adito, con propria ordinanza cautelare n. 6522/2014, ordinava al Comune di ### in persona del rappresentante legale p.t., di portare ad esecuzione piena la precedente ordinanza cautelare 1494/2014 con la tempestiva adozione di ogni provvedimento reintegrativo della posizione originariamente acquisita dalla ricorrente in graduatoria, nominando, in caso di inutile decorso del termine previsto, il ### di ### quale ### ad acta, con facoltà di delega ad altri e con obbligo di provvedere in sostituzione del Comune inadempiente. 
Lamentava, che, in esecuzione di tale ordinanza, il ### di ### dott. d'### - nelle vesti di commissario ad acta, nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza - con propria nota prot. n. ### del 04.02.2015 avrebbe rappresentato che, con determinazione 1918/2014, il Dirigente coordinatore dell'### di ### nel prendere atto dei pronunciamenti cautelari del T.A.R., si sarebbe limitato a ricollocare al primo posto della relativa graduatoria l'odierna ricorrente, senza, cioè, alcun concreto beneficio per la ricorrente; per tale ragione, quest'ultima riferiva che, con nota del 23.03.2015 - avente ad oggetto «A) ### di risarcimento danni conseguenti all'illegittima adozione della determina numero 1013 del 27.06.2014 per come annullata con sentenza del ### n. 1181/2015" B) ### di informazioni chiarificatorie conseguenti al pronunciamento della sentenza n. 1181/2015, consequenziale manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di psicologa presso l'ambito ###» - inoltrava richiesta risarcitoria nei termini di cui al ricorso (cfr. pagina 7) e deduceva che, con nota prot. n. 24802 del 29.10.2015, la stessa veniva riscontrata dal ### dell'Ente resistente, allorquando era già pendente innanzi al TAR il giudizio n. 2538/2015, al termine del quale “tuttavia, il Giudice adito, per la parte che qui rileva, e in relazione all'azione vòlta all'annullamento del silenzio-inadempimento e alla conseguente condanna al risarcimento dei danni, con propria sentenza n. 1469 del 18.03.2019 (All. 15), respingeva l'originario ricorso (n. 2538/2015 R.G.) sulla base di un declinato difetto di giurisdizione in ordine all'azionata domanda”. 
La ricorrente, pertanto, in questa sede, concludeva affermando la sussistenza della responsabilità risarcitoria in capo all'Ente comunale, deducendo la sua illegittima esclusione dalla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di psicologa territoriale ### all'esito della verifica dei titoli prodotti dall'istante dopo un notevole lasso temporale ed in violazione della lex specialis e per i motivi specificamente dedotto in ricorso. 
Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, che, con una serie di argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso. 
Più specificamente, il Comune di ### nel costituirsi, deduceva l'infondatezza della pretesa risarcitoria, assumendo che l'ente non aveva potuto agire diversamente da come, nel concreto, aveva agito e, dunque, che il mancato conferimento dell'incarico alla ricorrente non sarebbe dipeso da causa a sé imputabile. 
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza. 
La domanda è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono. 
Preliminarmente, va osservato che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla tardiva ed omessa assunzione della ricorrente a seguito dell'approvazione della graduatoria per l'assegnazione del posto. 
Nello specifico, va evidenziato che la ricorrente lamenta che per effetto, dapprima, del ritardo dell'### nell'attività di verifica dei titoli e delle autocertificazioni necessari per l'assunzione e, successivamente, alla luce dell'esternalizzazione del servizio per il cui svolgimento la stessa era stata selezionata, aveva subìto un pregiudizio nei termini indicati in ricorso. 
Incontestata tra le parti - oltre che risultante dalla documentazione in atti - è, innanzitutto, la circostanza che la ricorrente, dopo aver partecipato alla procedura selettiva per titoli e colloquio per il reperimento di figure professionali a cui conferire incarichi per l'attuazione del servizio di segretariato sociale, servizio sociale professionale e servizio affido familiare nell'ambito territoriale ###, si sia collocata nella prima posizione della graduatoria provvisoria, per poi essere esclusa dalla graduatoria definitiva per aver presentato, unitamente a titoli valutabili, anche titoli, ad avviso della ### non valutabili; pacifica - oltre che documentalmente dimostrata - appare altresì la circostanza che, con sentenza n. 1181/2015 del 15.01.2015, il T.A.R. ###, ### Vª, il relativo provvedimento veniva annullato (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente) e che, successivamente, dopo aver promosso un giudizio di ottemperanza cautelare, veniva nominato un commissario ad acta (cfr. allegati nn. 4 e 10) con facoltà di delega ad altri e con obbligo di provvedere in sostituzione del Comune inadempiente, il quale non poteva fare altro che ricollocare al primo posto della graduatoria l'odierna ricorrente, avendo l'ente resistente, nel frattempo, esternalizzato il servizio oggetto di concorso. 
Tanto precisato, con riferimento alla pretesa azionata - avente ad oggetto il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa della mancata assunzione da parte del Comune resistente - va, innanzitutto, rilevato che, sul punto, in modo costante (ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 05/01/2016, n. 36 e Cass. sez. lav. 16665/2020) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “###esito di un concorso nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano, tra vincitore e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile”. 
A tale riguardo, il giudice di legittimità, con condiviso e costante orientamento, ha, infatti, chiarito che dall'approvazione della graduatoria discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile nella graduatoria, a cui corrisponde l'obbligo di adempimento da parte dell'amministrazione che ha bandito il concorso. 
Qualificata in questi termini la domanda, dunque, trova applicazione lo schema previsto dall'art. 1218 In base a tale regime, poiché gli effetti che l'ente comunale era obbligato a realizzare in favore della ricorrente (conferimento dell'incarico) non si sono realizzati, era onere della parte resistente dimostrare l'esistenza di una causa alla stessa non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. (Sez. Un. civ., 30 ottobre 2001, n. 13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad esempio, nella sostanza Cass. civ., 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori). 
Ebbene, ritiene questa giudicante, alla luce delle difese svolte, che l'amministrazione convenuta non abbia adempiuto tale onere. 
Ed, invero, nella fattispecie in esame l'ente resistente non ha dedotto né tantomeno dimostrato - come, invece, era suo onere - alcuna circostanza ad esso non imputabile tale da comportare un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, corrispondente, in concreto, all'impossibilità di assumere la ricorrente. 
Del tutto genericamente, infatti, il Comune si è limitato ad affermare di aver dovuto procedere alla verifica dei titoli, con ritardi non imputabili allo stesso ed, ancora, di aver successivamente esternalizzato il servizio, omettendo, cioè, di assolvere l'onere probatorio sullo stesso incombente del c.d. fatto sopravvenuto non imputabile all'amministrazione. 
Deve, pertanto, ritenersi illegittima la condotta tenuta dal Comune convenuto, non essendo emersa alcuna causa idonea a giustificare l'inadempimento dell'ente.
Appare, del resto, innegabile il profilo della colpa da parte dell'amministrazione resistente e della violazione dei principi di correttezza e buona fede, atteso che il ricollocamento al primo posto della graduatoria dell'odierna ricorrente è avvenuta soltanto all'esito dell'accertamento, passato in giudicato, nel processo amministrativo, dell'illegittimità della procedura selettiva e della esclusione dalla graduatoria definitiva, anche con nomina del commissario ad acta (cfr. allegati produzione parte ricorrente). 
In tale ipotesi, il rimedio all'inadempimento dell'ente non può che essere risarcitorio, non essendo mai avvenuta l'attribuzione dell'incarico; conseguentemente, non può parlarsi di inadempimento di obblighi retributivi. 
In questi termini, il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'incarico fosse dovuto. 
Deve, quindi, riconoscersi alla ricorrente il risarcimento del danno commisurato al pregiudizio economico subìto a causa del mancato conferimento dell'incarico, che può essere determinato nella misura della retribuzione già quantificata in euro 10.000 annui (euro 20,00 x 500 ore), come risultante dall'avviso di selezione versato in atti dalla parte ricorrente (cfr. pagina 3 dell'allegato n. 19). 
La mancata assunzione della ricorrente ha, infatti, certamente comportato un danno economico in capo alla stessa, pari alle retribuzioni che avrebbe maturato se fosse avesse ricevuto l'incarico.  ### assunzione di colui che abbia per legge diritto all'assunzione determina, infatti, il diritto al risarcimento del danno ed il danno, da provare anche in via presuntiva, è costituito dalla retribuzione che il richiedente avrebbe percepito. 
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale a titolo di indennità di disoccupazione mensile (###, attesa la estrema genericità della domanda, anche in ordine alla sussistenza dei presupposti. 
Ciò vale a maggior ragione se si considera che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata rappresenta una misura di sostegno per cessazioni involontarie dal lavoro; logica conseguenza è che la stessa non può maturare in assenza di attribuzione dell'incarico, della prestazione lavorativa e, comunque, di retribuzione, in ragione, cioè, di un inadempimento datoriale che, come esposto in precedenza, può dar vita solo ad un rimedio avente carattere risarcitorio. 
Allo stesso modo, si ritengono infondate le pretese di risarcimento del danno c.d. curricolare - per la mancata acquisizione di esperienza professionale - nonché del danno asseritamente subìto “alla luce della sequenza degli accadimenti dedotti e documentati (articoli di giornali e procedimento penale subito)” (cfr. ricorso) atteso che, oltre alla estrema genericità della domanda sotto il profilo assertivo e deduttivo, la ricorrente, da un lato, ha omesso di dimostrare il concreto depauperamento professionale e, dall'altro, nulla ha allegato né tantomeno provato in ordine alla sussistenza di un danno - patrimoniale e non - per effetto di indagini a proprio carico per i reati di cui all'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 483 c.p., conclusesi con l'archiviazione del procedimento penale e dei relativi articoli di giornale. 
La dedotta carenza allegativa neppure può essere colmata dalla documentazione versata in atti, dalla quale nulla emerge né da un punto di vista causale né tantomeno sul piano dell'imputabilità del danno all'ente comunale, comunque asseritamente subìto dalla ricorrente, in quanto rimasto privo di riscontro probatorio. 
Di conseguenza, a fronte di tale difetto allegativo, le relative domande vanno rigettate, non essendo in alcun modo emersa una lesione nella sfera patrimoniale e non della ricorrente. 
In definitiva, in accoglimento parziale della domanda, il Comune resistente va condannato a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, conseguente a responsabilità ex art. 1218 c.c., la somma complessiva di euro 10.000.  ### di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa, che può determinarsi nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c.. 
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate tra le parti nella misura della metà; per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa: 1) in accoglimento parziale della domanda, condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., alla corresponsione a favore della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di euro 10.000,00, oltre la rivalutazione monetaria ed gli interessi legali come specificato nella parte motiva; 2) compensa le spese di lite per metà; 3) condanna, per la restante parte, il Comune di ### in persona del ### p.t., al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.800,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. ### dichiaratasi anticipataria. 
S. ### C.V., 15.01.2026 La Giudice dott.ssa

causa n. 6156/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina Paglionico

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 984/2025 del 13-11-2025

... prev.). In primo grado, e in continuità con quanto esposto, gli appellati non avevano messo in discussione la consulenza tecnica e l'avevano richiamata al solo fine di escludere che nel caso ricorressero i gravi difetti ex art. 1669 c.c. o i danni ex art. 2043 Anche le difese in questo grado vertono esclusivamente sulla qualificazione dei vizi al fine di escludere la responsabilità ex art. 1669 La consulenza tecnica disposta nella fase di primo grado verte sull'accertamento del dato attuale circa i fenomeni di umidità e di infiltrazione e di nuovo sull'individuazione delle cause delle infiltrazioni già accertate nel procedimento di istruzione preventiva. Il consulente tecnico ha potuto appurare che «il fenomeno delle infiltrazioni, rilevate nel passato dallo stesso ### non si [è] manifestato durante il periodo intercorso tra la nomina e la consegna della presente relazione» (p. 2 rel. per.). Il consulente tecnico ha anche fornito una spiegazione del rilievo: «1) E' possibile che la falda freatica abbia, nel corso degli ultimi anni, avuto un abbassamento per cui la superficie piezometrica non ha più interessato il fabbricato; || 2) E' possibile che non si trattasse di vera e (leggi tutto)...

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R.G. n. 1648/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE ### di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati: ### presidente ### consigliere ### consigliere rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1648/2022 promossa da ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in ### via ### del lebbroso, n. 37 appellanti contro ### s.r.l. (p. i.v.a. ###), nella persona del legale rappresentante pro tempore, ### (c.f. ###), difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in ### via ### n. 10 appellati ### e ### hanno precisato queste conclusioni: «### la Corte d'### di ### cosi decidere • in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello precisati nell'atto di citazione in appello • accogliere le conclusioni tolte nel giudizio di primo grado, cosiccome precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che si riportano di seguito: Vista l'acquisizione del fascicolo dell'ATP rg: 875/20176: - condannare i convenuti in solido tra loro ad eseguire, a loro cura e spese, i lavori descritti dalla CTU dell'### necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, i convenuti saranno tenuti a corrispondere all'attore l'importo di € 14.212,85, o di quella diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa; - Si specifica come già dichiarato in memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n° 1 che “la quantificazione dell'importo da pagare in caso di inadempimento non può essere intesa pro quota, avendo il precipuo scopo di costituire la provvista per far eseguire i lavori a terze ditte”.  - Con favore di spese anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo.  • con favore di spese di primo e secondo grado».  ### s.r.l. e ### hanno precisato queste conclusioni: «### la Corte d'###.ma, previe le declaratorie del caso, richiamate le deduzioni e le eccezioni di cui alla comparsa costitutiva in appello, In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto, non avendo esso una ragionevole probabilità di essere accolto; Nel merito: respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere gli appellati arch. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni istanza e pretesa avversaria. 
In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado, con distrazione a favore dell'antistatario avv. ### Svolgimento del processo 1. ### e ### avevano convenuto ### s.r.l. e ### innanzi al Tribunale di ### quali rispettivamente venditrice/costruttrice e direttore dei lavori, assumendo di essere comproprietari di un alloggio e di un posto auto coperto presso il ### nella località ### di ### dal 21 marzo 2007, e che, nel marzo 2015, delle infiltrazioni d'acqua sulle scale condominiali avevano interessato anche il loro posto auto, denunciate ai convenuti da ### il 24 luglio 2015.  ### aveva promosso nei confronti dei convenuti e del ### un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale erano state accertate la presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri, e l'esecuzione non corretta delle riprese di getto o quantomeno di alcune di esse. 
Gli attori avevano dunque chiesto la condanna dei convenuti ad eseguire i lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio, necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, la controparte avrebbe dovuto pagare la somma di euro 14.212,85, o di altra somma da accertare nel corso del processo.  2. ### s.r.l. e ### si erano costituiti in giudizio, eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto dedotto e chiedendo il rigetto delle domande, anche per difetto di legittimazione ad agire, e in subordine il contenimento della condanna alla pretesa da accertarsi.  3. Con sentenza n. 202/2022 del 15 giugno 2022, il Tribunale di ### ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e le domande attoree e ha compensato per intero le spese processuali, anche quelle dell'accertamento tecnico preventivo, ponendo a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nella fase di merito.  4. Avverso la sentenza, ### e ### hanno proposto appello sulla base di quattro motivi e hanno riproposto le domande avanzate in primo grado.  ### s.r.l. e ### hanno chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello.  5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria. 
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione 1. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. per carenza della ragionevole probabilità di accoglimento.  ### va valutata direttamente nell'esame dei singoli motivi.  2. Con i primi due motivi d'appello, gli appellanti hanno censurato la qualificazione del vizio dedotto, quindi del tipo di responsabilità invocata, e la ritenuta decadenza dalla garanzia (primo motivo), nonché l'accertamento negativo di concreti rischi di ripresa del fenomeno delle infiltrazioni d'acqua (secondo motivo). 
I motivi meritano la trattazione congiunta, poiché vertono sul rigetto della domanda di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 1669 I motivi sono fondati.  ### il giudice di primo grado, la carente impermeabilizzazione, causativa delle infiltrazioni nell'area comune destinata a parcheggio, costituisce un vizio ai sensi dell'art.  1667 c.c., poiché non ha precluso la fruizione dell'unità immobiliare; siccome la contezza dei vizi risaliva al 7 aprile 2015, data della perizia ottenuta dagli appellanti, mentre la denuncia agli appellati era stata fatta in data 24 luglio 2015, è maturata la decadenza dal diritto sotteso alla garanzia. 
Ad avviso degli appellanti, il vizio accertato va considerato un grave difetto agli effetti dell'art. 1669 c.c., la cui applicazione contrasta con l'accertata decadenza. 
Prima di sciogliere la questione della qualificazione, occorre riprendere i dati di fatto. 
Vanno pertanto esaminate le consulenze tecniche assunte nel processo ed espletate dal medesimo consulente. 
All'esito dell'accertamento compiuto in sede preventiva, il consulente tecnico ha ritenuto che «[i]l problema delle infiltrazioni che si manifestano in occasione di eventi meteorici importanti riguard[i], con ragionevole certezza, la ripresa di getto fra platea di fondazione e muri verticali. Il sottoscritto c.t.u., vista la provenienza delle infiltrazioni, ritiene molto probabile che tale dettaglio non sia stato correttamente progettato e/o realizzato. Le riprese di getto, normalmente, vengono dotate di cordoli bentonitici in grado di aumentare il proprio volume di cinque volte se imbibiti di acqua. Tali dettagli permettono di rendere perfettamente stagne le riprese di getto. || Le cause [d]elle infiltrazioni, quindi, sono due: || 1) presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri;|| 2) esecuzione non corretta delle riprese di getto o, quanto meno, di alcune di esse» (pp. 4 s. rel. per. prev. di cui al doc. n. 2 fasc. primo grado appellanti). 
Il consulente tecnico ha dunque elencato le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni (p. 5 rel. per. prev.), precisate nel computo metrico estimativo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino (all. c. rel. per. prev.). 
Il consulente tecnico ha anche accertato i danni provocati dalle infiltrazioni, avendo cura di distinguere i diversi ambiti. 
Rispetto alla struttura, e cioè i muri perimetrali in conglomerato cementizio armato, «al momento attuale le infiltrazioni non poss[o]no aver causato danni […]. Non si esclude che in futuro, nel caso in cui il fenomeno continuasse, si potrebbe assistere a un locale ammaloramento strutturale. Si esclude, in ogni caso, che un'infiltrazione […] del tipo di quella che si è manifestata possa comportare, nella vita utile dell'edificio, riduzioni di capacità portanti tali da rendere staticamente inadeguato l'edificio. […] le strutture portanti sono state trattate con tinteggiatura sul paramento interno. Tale trattamento, […], ha subito evidenti ammaloramenti: il ristagno di acqua, infatti, ha inumidito la base della muratura e l'umidità è stata trasportata verso l'alto per capillarità» (p. 6 rel. per. prev.). 
Rispetto agli impianti (quello di illuminazione), non sono stati riscontrati danni (p. 7 rel. per. prev.). 
Rispetto ai pavimenti, i ristagni di acqua hanno provocato il deposito di salnitro, che ha cagionato un danno molto modesto, rimediabile mediante la pulitura e la verniciatura, sì da restituire omogeneità cromatica alla pavimentazione ###. 
In sede di conclusioni finali, il consulente tecnico ha stimato in euro 13.712,85 il costo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino, ed in euro 1.748,16 i danni arrecati alle parti comuni, comprese l'autorimessa comune e la porzione spettante agli appellanti (allegati sub e, f rel. per. prev.), comprensivi dei danni alla pavimentazione (euro 500,00, p. 10 rel. per. prev.). 
La consulenza tecnica non è stata attinta da critiche dei consulenti delle parti con riguardo al metodo, ai rilievi e alle conclusioni circa le cause delle infiltrazioni. 
Il consulente tecnico di parte appellata ha concordato con l'analisi delle cause delle infiltrazioni, con le modalità di risanamento, salvi modesti interventi integrativi, mentre ha contestato la ricorrenza di danni alla pavimentazione (p. 9 rel. per prev.).
In primo grado, e in continuità con quanto esposto, gli appellati non avevano messo in discussione la consulenza tecnica e l'avevano richiamata al solo fine di escludere che nel caso ricorressero i gravi difetti ex art. 1669 c.c. o i danni ex art. 2043 Anche le difese in questo grado vertono esclusivamente sulla qualificazione dei vizi al fine di escludere la responsabilità ex art. 1669 La consulenza tecnica disposta nella fase di primo grado verte sull'accertamento del dato attuale circa i fenomeni di umidità e di infiltrazione e di nuovo sull'individuazione delle cause delle infiltrazioni già accertate nel procedimento di istruzione preventiva. 
Il consulente tecnico ha potuto appurare che «il fenomeno delle infiltrazioni, rilevate nel passato dallo stesso ### non si [è] manifestato durante il periodo intercorso tra la nomina e la consegna della presente relazione» (p. 2 rel. per.). 
Il consulente tecnico ha anche fornito una spiegazione del rilievo: «1) E' possibile che la falda freatica abbia, nel corso degli ultimi anni, avuto un abbassamento per cui la superficie piezometrica non ha più interessato il fabbricato; || 2) E' possibile che non si trattasse di vera e propria falda freatica, bensì di venuta localizzata di acqua che ha trovato un'altra via e, quindi, non interessa più il fabbricato» (p. 3 rel. per.). 
Avuto riguardo alle cause delle infiltrazioni il consulente tecnico ha confermato gli esiti già raggiunti in sede di istruzione preventiva. 
Infatti, si legge nella relazione peritale: «E' evidente, in ogni caso, che le infiltrazioni si sono manifestate a causa di una discontinuità dell'impermeabilizzazione, dovuta ad una non corretta progettazione/esecuzione dei dettagli di giunzione tra le riprese di getto» ###. 
Il consulente tecnico ha infine accertato la persistenza del difetto: «si può affermare con certezza che le cause di assenza delle infiltrazioni riguardano un differente andamento delle acque sotterranee, assolutamente imprevedibile, e non una possibile “autoriparazione” dell'impermeabilizzazione del fabbricato» ###. 
Anche per questa consulenza tecnica non si sono registrate contestazioni di metodo, né censure alla parte percipiente. 
Il consulente di parte appellata non ha soltanto condiviso la conclusione prognostica circa la verificazione nel futuro di infiltrazioni, assumendo che dipenderebbe da eventi eccezionali, «quali quelli illustrati a pagina 2 della presente relazione (evento eccezionale) o […] d[a] un evento della portata paragonabile all'alluvione del 2000 che ha devastato l'intera regione, ma che ha un tempo di ritorno pari a settecento anni» (pp. 24 s. rel. per.).
Si possono considerare ulteriori rilievi del consulente di parte appellata, tra l'altro da quest'ultima neanche richiamati in sede di appello. 
Si legge nelle osservazioni che «[p]ur essendo difficile risalire alle cause che hanno portato alla presenza di umidità e di stillicidi nell'autorimessa esistono tuttavia alcuni aspetti incontrovertibili che restringono le possibilità interpretative sulle cause stesse tra cui: || - La natura del terreno messa in evidenza dagli scavi era tale da escludere qualsiasi presenza di acqua di qualsivoglia natura (sorgenti, falde a varie profondità, ecc). || - E' certo che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte, in caso contrario le infiltrazioni si sarebbero verificate già nella primavera del 2005 (terminati gli interrati) e non nel 2009 dopo quattro anni. || Le guaine sono di qualità, infatti a distanza di quasi vent'anni il soffitto dell'autorimessa è totalmente privo di macchie di umidità nonostante il pavimento si trovi a circa otto metri più in basso della quota del primo livello abitabile, e che sorregga il peso di tonnellate di terreno riportato» (p. 24 rel. per.). 
Queste considerazioni non inficiano la bontà dell'esito peritale. 
Anzitutto, il consulente di parte ha evidenziato che «[n]on si è mai negata l'esistenza di moderate infiltrazioni di acqua negli scantinati» ###. 
Inoltre, le considerazioni circa la fonte delle infiltrazioni vanno filtrate alla luce della riserva fatta in esordio dal consulente sulle difficoltà di accertamento, la quale ne riduce il grado di concludenza. 
Ancora, va evidenziata la diversa posizione assunta in sede di accertamento tecnico preventivo, atteso che, come sopra esposto, il medesimo consulente non aveva illustrato prospettazioni alternative circa le cause delle infiltrazioni. 
Il rilievo riduce ulteriormente la possibilità di fare affidamento sulle valutazioni in esame. 
Infine, né allora, né nella fase di merito, il consulente di parte ha negato la presenza della discontinuità di impermeabilizzazione e l'ascrizione della stessa a ###causa delle infiltrazioni. 
A questo punto occorre accertare in diritto gli estremi della responsabilità invocata da parte appellante.  ###. 1669 c.c. dispone che «[q]uando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. || Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia». 
La diposizione prevede una forma aggravata di responsabilità dell'appaltatore o del costruttore in generale, se si accoglie la tesi che ravvisa nella norma una figura di illecito extracontrattuale, contro il quale può reagire anche il terzo danneggiato. 
Il committente (o committente-acquirente o il terzo) deve provare il danno (o pericolo di danno) - rovina totale o parziale dell'opera, evidente pericolo di rovina, gravi difetti - e il nesso tra esso e una delle cause tipizzate - vizio del suolo o difetto costruttivo -. 
Gli appellanti hanno assolto l'onere della prova (art. 2697, co. 1, c.c.). 
Le emergenze peritali illuminano sulla ricorrenza degli elementi costitutivi. 
Ricorre il grave difetto. 
La giurisprudenza di legittimità ne ha attribuito, nel tempo, un significato esteso: «la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto. Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera […], purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici» (Cass. civ., sez. II^, ord. 4 settembre 2019, 22903); Le infiltrazioni d'acqua in un fabbricato sono un evento normalmente inatteso. 
I fabbricati sono costruiti perché siano protetti dalle intemperie. 
Gli appellati hanno insistito sulla fruibilità del parcheggio, anche al momento delle infiltrazioni. 
Sennonché, il grave difetto non va misurato solo in termini di utilizzo, ma anche in base alla destinazione funzionale dell'immobile.
Le infiltrazioni mal si adattano alle esigenze abitative di un edificio, quale è quello di specie, intese in senso ampio, con estensione anche alle aree di parcheggio, meritevoli di essere preservate nella loro integrità. 
Inoltre, il rischio di infiltrazioni può incidere sul valore economico del bene. 
La proprietà di un immobile soggetta a questo rischio ha ragionevolmente minore “appetibilità” sul mercato o è passibile di svalutazione. 
Circa l'entità delle infiltrazioni d'acqua registrate, si osserva che è apprezzabile come significativa. 
Le riproduzioni fotografiche acquisite agli atti rappresentano un fiotto d'acqua che dal terz'ultimo gradino della seconda rampa dell'autorimessa scende verso il basso sino a raggiungere la superficie del vano destinato ad autorimessa (cfr. fotografie nn. 12-17, 20 di cui alla relazione peritale acquisita nel procedimento di istruzione preventiva). 
In ogni caso, anche se l'entità delle infiltrazioni può non impedire l'uso della cosa, rimane ferma l'incompatibilità dell'evento (e, per l'avvenire, del rischio dell'evento) con la funzione protettiva di un edificio e quindi con il ### godimento atteso da un edificio. 
Va infine sottolineato il carattere permanente del rischio delle infiltrazioni d'acqua, la cui verificazione potrebbe cagionare anche ammaloramento strutturale. 
Ricorre il difetto costruttivo. 
È accertata infatti la discontinuità (quindi l'inidoneità anche solo parziale) dell'opera di impermeabilizzazione. 
Ricorre il nesso di causa tra le infiltrazioni e il difetto costruttivo. 
È accertata infatti la natura di concausa della predetta discontinuità. 
Spetta all'appaltatore superare la presunzione di colpa: «nell'azione speciale ex art.  1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria […]. Mentre nell'azione generale ex art. 2043 c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all'evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 10 novembre 2023, n. ###). 
Gli appellati hanno ascritto a fenomeni eccezionali la verificazione delle infiltrazioni e pregresse e potenziali. 
In continuità con quanto esposto circa le osservazioni del loro consulente tecnico, va aggiunto che, in primo grado, gli appellati non avevano riferito di eventi eccezionali.
Il consulente tecnico ha escluso l'eccezionalità delle precipitazioni, qualificandole come “abbondanti” o “importanti” (p. 4 rel. per. prev.) o ancora “forti” (p. 5 rel. per. prev.). 
Vi è un'ultima ragione di inattendibilità della prospettazione degli appellati. 
Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato la relazione geologica redatta nel luglio 2004, prima della costruzione del fabbricato, nella quale si legge che, «in base a quanto osservato, alla morfologia dell'area ed all'entità degli sbancamenti in progetto, si ritiene che essi non andranno a interferire con la falda idrica permanente; sono comunque possibili infiltrazioni d'acqua anche copiose in occasione di forti precipitazioni e spandimenti residui» (p. 4 rel. per. prev.). 
Era stato dunque registrato inequivocabilmente il rischio di infiltrazioni a causa di forti precipitazioni e non di eventi eccezionali. 
Il dato della relazione geologica suffraga ulteriormente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. 
Gli appellati non hanno fornito alcun contributo per escludere la responsabilità di uno di loro. 
Non risulta infatti che abbiano sostenuto l'esclusività dell'errore di progettazione o di realizzazione. 
Non ricorrono pregnanti contestazioni circa le opere da eseguire. 
Il consulente tecnico ha recepito l'osservazione del consulente di parte appellata in ordine ai lavori di tinteggiatura, mentre ha confermato l'intervento alla pavimentazione, visto che il ristagno d'acqua aveva comportato il deposito di salnitro. 
Si tratta di una conclusione condivisibile. 
Gli appellati sono dunque condannati all'esecuzione delle opere meglio indicate nel computo metrico allegato alla relazione in sede di istruzione preventiva (allegati sub e, f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 rel. per. prev.). 
Le opere dovranno essere eseguite entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. 
In difetto, gli appellati saranno tenuti al pagamento in favore della controparte della somma di euro 14.212,85, in conformità alla domanda. 
I motivi sono accolti.  3. ### dei primi due motivi priva logicamente di fondamento l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello e assorbe l'esame del terzo motivo d'appello, vertente sul rigetto della domanda ex art. 2043 c.c., strumentale ad assegnare la stessa utilità attesa dall'accoglimento della domanda ex art.1669 4. Gli appellanti hanno chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo dell'accoglimento dei primi motivi (art. 336, co. 1, c.p.c.). 
Le difese non costituiscono dunque un vero e proprio motivo, da intendersi come specifica critica alla statuizione sulle spese processuali.  5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.). 
Parte appellata è soccombente. 
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, che va applicato ratione temporis, a seconda del momento di conclusione delle differenti fasi di giudizio. 
Il valore della controversia corrisponde all'utilità attribuita agli appellanti, quindi al valore delle opere oggetto di condanna (scaglione euro 5.201,00-26.000,00). 
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, avuto riguardo alle spese processuali e dell'accertamento tecnico preventivo e del primo grado di giudizio. 
Le spese processuali per l'istruzione preventiva sono liquidate nella somma di euro 2.225,00 per compensi (euro 540,00 per la fase di studio, euro 675,00 per la fase introduttiva, euro 1.010,00 per la fase istruttoria). 
Le spese processuali per il primo grado di giudizio sono liquidate nella somma di euro 4.835,00 per compensi (euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria, euro 1.620,00 per la fase decisionale). 
Per le spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857). 
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale). 
Non si devono aumentare i compensi in ragione della pluralità delle parti (art. 4, co.  2, d.m. n. 55/2014), atteso che la circostanza non ha implicato l'esplicazione di difese differenziate.
Per tutti e tre i momenti processuali sono dovute anche le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate, sono poste a carico degli appellati nel rapporto interno, in ragione della soccombenza.  P.Q.M.  La Corte d'appello di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 202/2022, emessa dal Tribunale di ### il 15 giugno 2022: condanna ### s.r.l. e ### ad eseguire le opere annoverate nel computo metrico di cui alla consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, contenuto negli allegati sub e) e f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 della consulenza), entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, e, in difetto, al pagamento a favore di ### e ### della somma di euro 14.212,85; condanna ### s.r.l. e ### al rimborso a favore di ### e ### delle spese processuali dell'accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi euro 2.225,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; condanna ### s.r.l. e ### al rimborso a favore di ### e ### delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; condanna ### s.r.l. e ### al rimborso a favore di ### e ### delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; pone definitivamente a carico di ### s.r.l. e ### le spese delle consulenze tecniche d'ufficio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.   Il consigliere estensore ### presidente

causa n. 1648/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Giovanni Melani, Cecilia Marino

M

Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 993/2025 del 26-11-2025

... misura di € 42.087,68. Alla luce di tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società L'### va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 82.548,45, in solido con ### limitatamente, con riguardo a quest'ultima, all'importo di € 40.460,77, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. Venendo alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data ### dal Tribunale di ### 2. ###'### S.r.l. al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 82.548,45 di cui € 40.460,77 in solido con ### nella sua qualità fideiussore in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo; 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. ### nell'### 26 novembre 2025 Il Giudice dott. (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di #### Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente. 
Il Giudice N. R.G. 1928/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nell'### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1928/2024 promossa da: “L'### S.R.L.” (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###. ###. 22 42124 ### presso il difensore avv. #### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###. ###. 22 42124 ### presso il difensore avv. #### OPPONENTI contro ### 2018 S.R.L. (C.F. ###) tramite la mandataria ### S.p.a., con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ###. ###/###.###. 22 ### elettivamente domiciliat ###20149 MILANO presso il difensore avv. ##### parti hanno concluso come da fogli di p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con citazione ritualmente notificata, L'### S.r.l. e ### hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data ### dal Tribunale di ### con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, la somma di € 123.009,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore di ### 2018 S.r.l., tramite la mandataria ### S.p.a. quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 42923 acceso in data ### dalla società ingiunta presso ### dei ### di ### S.p.a. e quali rate impagate del contratto di finanziamento n. 741429752 concesso alla società opponente dal medesimo istituto di credito, in data ###. 
Gli opponenti, in estrema sintesi, hanno eccepito 1) il difetto di legittimazione attiva di ### 2018, stante l'inesistenza della cessione del credito; 2) l'assenza di prova del credito; 3) l'inesistenza di alcuna garanzia a manleva del preteso credito derivante da scoperto di conto corrente conto; 4) la nullità della garanzia personale con riguardo al contratto di mutuo chirografario del 28/4/2009, in quanto a) non sottoscritta da ### b) contenente clausole vessatorie non sottoscritte specificamente dal fideiussore; c) contenente la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., in violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia nei confronti di ### 5) la prescrizione di ogni diritto di credito nei confronti di ### quale persona fisica. 
Sulla scorta di quanto sopra hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio ### 2018 S.r.l., tramite la mandataria ### S.p.a., contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte opposta, costituendosi ha dato atto che a seguito della richiesta di escussione, il ### di ### aveva liquidato l'importo di € 40.460,78, somma da porre a deconto del maggior dovuto con riguardo esclusivamente al contratto di finanziamento. 
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e ordine di esibizione, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.  ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà. 
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di titolarità/legittimazione attiva in capo all'opposta. 
Si osserva preliminarmente che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione e il giudizio di merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto nella domanda, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Essa, pertanto, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore. 
E' pertanto evidente che, sulla base di quanto allegato da ### 2018, sussiste senz'altro la legittimazione attiva, dovendosi esaminare, invece, l'effettiva titolarità attiva del rapporto oggetto di causa. 
Sotto tale profilo si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di ### nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n. 10200/2021). 
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla ### rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. ###à della pubblicazione dell'avviso in ### a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “### pubblicato sulla ### dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023). 
Nel caso in esame risulta dimostrato, per via documentale, che i crediti azionati con il procedimento monitorio sono stati oggetto di cessione da parte di ### dei ### di ### in favore di ### 2018. 
E, infatti, nella ### n. 151 del 23/12/2017 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità della ### cedente a ### 2018 aventi, per quanto nella presente sede rileva, le seguenti caratteristiche: “rapporti giuridici sorti in capo a ### (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” (doc.  3 fascicolo monitorio).  ### ha altresì prodotto la comunicazione con cui MPS ha confermato che “il credito vantato nei confronti della L'### s.r.l. (C.F. e P. IVA ###), derivante finanziamento chirografario 741429752 di originari € 150.000,00, concesso dalla filiale di ### della ### dei ### di ### S.p.a. alla società L'### S.R.L. e dal contratto di conto corrente n. 42923 intestato alla società L'### S.R.L., acceso in data ### presso la filiale di ### della ### dei ### di ### S.p.a., è rientrato nell'operazione di cessione pro-soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data ### tra la ### S.p.A. e la società ### 2018 S.r.l.” (doc. 7 parte opposta). 
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo l'opponente dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito (all'ingiungente e al creditore originario). Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (Cass. 18016 del 9/7/2018). 
In ragione di quanto precede, dunque, vi è chiara evidenza della inclusione dei crediti oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, con la conseguenza che risulta pienamente dimostrata la titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta. 
Venendo al merito si osserva innanzitutto che parte opposta ha prodotto il contratto di conto corrente 42923.53 (doc. 6 fascicolo monitorio); il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento e quietanza di erogazione (doc. 7 fascicolo monitorio); l'estratto ex art. 50 TUB del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 9 fascicolo monitorio); le comunicazioni di costituzione in mora e le revoche degli affidi ritualmente notificate (doc. 11 fascicolo monitorio). Costituendosi in giudizio, parte opposta ha prodotto gli estratti conto integrali, a partire dal 24/4/2009, del contratto di conto corrente n. 42923.53 (doc. 8 comparsa di costituzione), nonché il piano di ammortamento del finanziamento con indicazione specifica della quota di capitale e della quota di interessi applicata (doc.  9). 
Il Tribunale rileva, in via del tutto dirimente, e salve le specificazioni di cui si darà conto nel prosieguo, relative all'incasso della garanzia prestata da ### Coop. a r.l. a garanzia del mutuo chirografario, che la documentazione superiormente indicata prova l'esistenza del credito nella misura azionata. 
Non risulta dimostrata inoltre la tesi degli opponenti relativa all'intervenuta estinzione dei crediti vantati da ### osservandosi che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento, trova applicazione la regola generale secondo cui mentre il creditore che agisce è tenuto a provare l'esistenza di una valida pretesa creditoria (come nel caso di specie), grava sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo del credito. Tale prova nel presente giudizio è del tutto carente. 
Si osserva ancora che la circostanza relativa alla sottoscrizione, da parte di ### di titoli obbligazionari MPS gravati da pegno in garanzia dei debiti contratti con la banca dalla società L'### di valore maggiore rispetto agli sconfinamenti di volta in volta registrati negli estratti conto trimestrali è in ogni caso irrilevante nel presente giudizio, atteso che, secondo la stessa prospettazione degli opponenti, ### aveva acquistato una somma pari a circa € 200.000,00 in titoli obbligazionari quale forma di investimento personale, sicché tali rapporti sono estranei alla presente controversia. 
Ciò posto va chiarito, che, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, è fondata l'eccezione degli opponenti secondo cui ### non ha mai assunto la veste di fideiussore con riguardo rapporto di conto corrente. 
Esaminando quindi le doglianze con riguardo alla fideiussione prestata in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, stipulato in data ### con ### dei ### di ### si osserva quanto segue. 
Emerge documentalmente che ### legale rappresentante della società L'### ha sottoscritto apposita fideiussione specifica contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento in data ### (doc. 7 fascicolo monitorio); la stessa ha altresì rilasciato fideiussione specifica (doc.  10 fascicolo monitorio), senz'altro riferita, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, al contratto di finanziamento dedotto in lite. Ciò risulta chiaramente dall'esame della documentazione in oggetto, ove emerge che la garanzia è prestata in relazione al “finanziamento del valore di €.  150.000,00 durata 60 mesi”, che altro non è che l'importo e la durata del finanziamento di cui si discorre.  ### opposta ha, quindi, provato che ### si è costituita fideiussore della società L'### in relazione agli obblighi di cui al contratto di finanziamento n. 741429752. 
Con riguardo alla garanzia concessa contestualmente alla stipula del prestito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per difetto di accordo per non essere il negozio stato sottoscritto da ### personalmente, ma solo in qualità di legale rappresentante della società contraente. 
Dall'esame della scheda negoziale emerge infatti che alla sottoscrizione del contratto di finanziamento hanno partecipato la società l'### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### e ### in proprio quale garante (pag. 1). Inoltre, il contratto di finanziamento è sottoscritto dalla società, la quale ha apposto sul contratto il proprio timbro, in persona del legale rappresentante [### che ha apposto la propria sigla al timbro della società, nonché da ### in proprio, quale garante (pag. 5), sottoscrizioni mai disconosciute. Il contratto prevede espressamente, alla clausola n. 6, la costituzione di ### quale garante della società.  ### è quindi infondata. 
Tanto chiarito, va altresì respinta l'eccezione di vessatorietà ai sensi del codice del consumo delle clausole contenute all'interno del contratto di finanziamento, in quanto non sottoscritte specificamente dal fideiussore. Si rileva infatti che ### al momento del perfezionamento del contratto, rivestiva, come già evidenziato, la qualità di legale rappresentante, essendo altresì socia al 99% di L'### come emerge chiaramente sia dall'intestazione del contratto di finanziamento, sia dalla visura della società in atti (doc. 4 fascicolo monitorio). Alla luce di ciò deve escludersi la qualità di consumatore in capo alla medesima, con conseguente rigetto delle eccezioni fondate sulla violazione della disciplina di cui agli artt. 33 comma II lett.t) e 36 cod. consumo.
Il fideiussore ha altresì eccepito la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 per violazione della normativa antitrust, in quanto realizzante una pratica commerciale distorsiva della concorrenza, in virtù del provvedimento 55 del 2 maggio 2005 della ### d'### con conseguente decadenza dell'opposta dal diritto di escutere qualsivoglia garanzia, clausola prevista sia all'art. 6 della garanzia rilasciata il ### (doc. 7), sia all'art. 5 della garanzia del 27/4/2009 (doc. 10). 
Tanto premesso, si osserva che le fideiussioni in esame sono state stipulate nell'aprile 2009 e, quindi, in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla ### d'### col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005. Le stesse inoltre non sono fideiussioni omnibus, bensì ordinarie (o specifiche), essendo volte a garantire uno specifico rapporto negoziale. 
Rileva il Tribunale che nelle ipotesi di fideiussione specifica il fideiussore non può giovarsi dell'accertamento della ### d'### che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Come affermato da condivisibile orientamento giurisprudenziale, il richiamato provvedimento della ### d'### ha infatti l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria, la parte attrice non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento (Tribunale di Milano 21/6/2022, n. 5481, Tribunale di Bologna 13/1/2022, n. 64; Tribunale di ### 31/3/2023 412/2023). In tali casi deve essere verificata in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza. 
Ne consegue che l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sull'attore, che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust. 
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, difatti, che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della ### d'### su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n. ###/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019). 
Nel presente giudizio l'opponente ha chiesto dichiararsi la nullità delle richiamate clausole delle fideiussioni per cui è causa, per violazione della normativa antitrust, in quanto riproducenti lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, senza però offrire la prova che MPS abbia realizzato, tramite lo schema recante tali clausole, unitamente ad altri istituti di credito, neppure identificati, un'intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/1990. 
Il fatto che la banca abbia proposto a ### un contratto, contenente clausole conformi allo schema uniforme ### non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust. 
Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate. Da tanto deriva il rigetto della eccezione. 
Va infine respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti di ### per essere stata la diffida notificata alla stessa unicamente nella sua qualità di legale rappresentante. 
Si rileva che è pacifico oltre che documentale (doc. 11 fascicolo monitorio) che in data ### si è verificata la revoca del mutuo. Orbene in data ### si è perfezionata la notifica della diffida da parte dell'odierna opposta nei confronti del debitore principale, ciò essendo sufficiente al rigetto dell'eccezione in esame atteso che, come noto, con riferimento all'obbligazione solidale passiva, ai sensi dell'art. 1310 c.c. l'atto, rivolto ad uno dei debitori, con cui il creditore interrompe la prescrizione ha effetto anche nei confronti degli altri coobbligati. 
Va infine dato atto che a seguito di ordine di esibizione disposto da questo Giudice, è stato accertato l'incasso della garanzia prestata da ### Coop. a r.l. riferita alla rimessa del ### di ### a favore dell'### di credito ### dei ### di ### a garanzia del mutuo chirografario n. 741429752 dedotto in lite (pratica ### n. 50334999, azienda registro ### n. 50017698) per € 40.460,78. 
Pertanto, tale somma deve essere detratta dall'importo indicato nel decreto ingiuntivo quale residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n. 741429752, pari a € 80.921,55, che all'esito dell'operazione aritmetica risulta quindi pari a € 40.460,77. Solo con riguardo al pagamento di tale somma, inoltre, ### deve essere condannata quale debitore solidale in forza della fideiussione prestata, essendo stata accertata l'assenza di alcuna garanzia dalla medesima assunta con riguardo al contratto di conto corrente n. 42923, il cui saldo debitore, all'esito del giudizio va confermato nella misura di € 42.087,68. 
Alla luce di tutto quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la società L'### va condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 82.548,45, in solido con ### limitatamente, con riguardo a quest'ultima, all'importo di € 40.460,77, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo. 
Venendo alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 372/2024, emesso in data ### dal Tribunale di ### 2. ###'### S.r.l. al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 82.548,45 di cui € 40.460,77 in solido con ### nella sua qualità fideiussore in relazione al contratto di finanziamento n. 741429752, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo; 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.  ### nell'### 26 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 1928/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fioroni Laura

M
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Tribunale di Messina, Sentenza n. 92/2026 del 20-01-2026

... indicata nel suindicato documento. In ragione di quanto esposto, tenuto conto della documentazione in atti, va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione dei ratei arretrati della pensione n. 45005442 cat. VOS dall'1 giugno 2007 a maggio 2016 e, per l'effetto, va condannato l'### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore di detti ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto sino al soddisfo. 5.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del presente procedimento vengono poste a carico dell'### e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026 P.Q.M. Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione dei ratei arretrati della pensione n. 45005442 cat. VOS dall'1 giugno 2007 a maggio 2016 e, per l'effetto, condanna l'### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore di detti ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto sino al soddisfo; b) (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### Il Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato, in esito all' udienza del 19 gennaio 2026, a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente ### controversia iscritta al n. R.G. 951/2020 TRA ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti RICORRENTE E I.N.P.S., ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore ###: Pensione di vecchiaia MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso, depositato in data 19 febbraio 2020, ### premetteva che il 2 maggio 2016, avendone il diritto per aver accumulato periodi assicurativi italiani ed esteri, aveva presentato all'### tramite ### domanda di pensione di vecchiaia che le era stata accolta, giusta provvedimento del 26 ottobre 2016, con prospetto di liquidazione del trattamento portante 45005442/VOS, dapprima con decorrenza dall'1 giugno 2016 e successivamente con retrodatazione dall'1 giugno 2007, giusta provvedimento dell'11 ottobre 2018. 
Esponeva che, nonostante la retrodatazione della decorrenza della pensione alla data dell'1 giugno 2007, non le erano stati riconosciuti i ratei arretrati e correnti dal giugno 2007 sino a maggio 2016, sicchè aveva presentato ricorso in data 16 gennaio 2019, rimasto privo di esito. 
Rappresentava di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dei ratei arretrati, in quanto il suo diritto era maturato prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del ### legge n.98/2011, il cui art. 38, comma 1 lett. d), numero 2) aveva modificato ed integrato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026 l'art. 47 del D.P.R. n.639/1970, rideterminando il termine prescrizionale dei trattamenti pensionistici, così ridotto da dieci a cinque anni. 
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto alla liquidazione dei ratei arretrati della pensione n. 45005442 cat. VOS dall'1 giugno 2007 a maggio 2016 e che, per l'effetto, l'### venisse condannato al pagamento in suo favore di detti ratei maturati e non riscossi, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal dovuto sino al soddisfo; instava per le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.  2.- ### del 17 novembre 2023 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.  3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'### in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato nel termine assegnato con provvedimento del 23 aprile 2021.  4.- Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla liquidazione dei ratei arretrati della pensione n. 45005442 cat. VOS dall'1 giugno 2007 a maggio 2016, con condanna dell'### al relativo pagamento.   Dalla documentazione in atti emerge che l'### ha provveduto alla liquidazione della pensione in regime internazionale, intestata alla ricorrente, con comunicazione del 26 ottobre 2017 fissando la decorrenza del diritto dal mese di giugno 2016. 
In data 17 novembre 2017 la ricorrente ha presentato domanda di ricostituzione della pensione per motivi documentali, chiedendo la retrodatazione della decorrenza della stessa dall'1 giugno 2007 “in quanto nella domanda di pensione era stata richiesta la decorrenza dalla data di maturazione del diritto e non dall'1 giugno 2016.” L'### con nota dell'11 ottobre 2018, ha, dunque, emesso un nuovo prospetto di liquidazione in cui ha indicato come decorrenza originaria 1 giugno 2007. 
Nel presente giudizio, l'### non si è costituito e non ha, dunque, formulato eccezioni in ordine alla liquidazione richiesta dalla ricorrente con la decorrenza indicata nel suindicato documento. 
In ragione di quanto esposto, tenuto conto della documentazione in atti, va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione dei ratei arretrati della pensione n. 45005442 cat. VOS dall'1 giugno 2007 a maggio 2016 e, per l'effetto, va condannato l'### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore di detti ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto sino al soddisfo.  5.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese del presente procedimento vengono poste a carico dell'### e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026 P.Q.M.  Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione dei ratei arretrati della pensione n. 45005442 cat. VOS dall'1 giugno 2007 a maggio 2016 e, per l'effetto, condanna l'### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore di detti ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto sino al soddisfo; b) condanna l'### al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate nella somma di € 4.635,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali di cui € 2.799, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore ### Manda alla ### per quanto di Sua competenza. 
Messina, 20 gennaio 2026 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/01/2026

causa n. 951/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Bonanzinga

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