blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13661/2025 del 21-05-2025

... giorni, che dunque doveva considerarsi circostanza da espungere dall'ambito degli accertamenti di causa; anche tale motivo è infondato; vale in proposito il principio per cui l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatt o e non anche alla loro componente valutativa (Cass. 21 dicembre 2017, n. ###; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); il fatto storico qui consiste nello svolgimento del lavoro nei giorni festivi ed in ipo tesi nell'esi stenza di un'autorizzazione esplicita al lavoro, anche straordinario, in quegli stessi giorni; il desumere invece implicitamente l'autorizzazione allo straordinario dall'essenzialità od obbligatorietà del lavoro festivo è - per quanto la distinzione sia sottile - deduzione logica che rientra nell'ambito 4 di 7 delle valutazioni istruttorie e dunque estranea all'ambito della non contestazione dei fatti storici; pertanto, il motivo non coglie nel segno, in quanto l'accertamento dell'esistenza o meno di un'autorizzazione implicit amente desumibile dall'accaduto - consistendo in un giudizio - non è in sé profilo suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione; ciò fermo restando che quell'autorizzazione implicita (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19453/2024 R.G. proposto da: ###### rappresent ati e difesi dagli Avv.ti ### e ### - ricorrente - contro ### , rappresentato e difeso dall'### - controricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n . 1525 /2024 della CORTE D'### di NAPOLI, depositata il ###, R.G.N. 2405/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025 dal ###. ###; ### 1.  la Corte d'### di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di ### nel confermare l'accoglimento della 2 di 7 domanda con la quale i lavo rato ri megli o indicati in epigrafe, addetti ai servizi di vigil anza presso il ### di ### avevano chiesto il riconoscime nto del diritto al pagamen to del lavoro straordinario svolto fino al 31.12.2017, ha invece rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto in giorni festivi; la Corte d '### o, quanto allo straordinario nei giorni feriali, riteneva che esso fosse provato sulla base dell'inserimento di esso in banca ore e dovesse aversi per autorizzato sulla base dell'ordine di serviz io che aveva organizzat o il servizio in modo da rend ere necessario lo svolgimen to di quelle ore eccedenti la misura ordinaria; altrettanto - assume la Corte territoriale - non poteva invece dirsi per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, rispetto al quale mancava la prova di una specifica autorizzazione; 2.  i la voratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il Ministero d ella ### ra ha op posto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, è in atti memoria dei ricorrenti principali; ### 1.  il primo m otivo d i ricorso adduce la nullità del la sentenz a e del procedimento per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c. (art. 360 4 c.p. c.) e con esso si sostiene che erron eamente la Corte territoriale avrebbe valorizzato la distinzione operata dal Ministero con l'atto di appello tra autorizzazione al lavoro straordinario tout court rispetto all'autorizzazione al lavoro straordinario festivo, così avallando l'introduzione di una nuova eccezione, visto che nessuna 3 di 7 distinzione in proposito era contenuta nelle difese di primo grado della parte convenuta; il motivo è infondato, in quanto la questione poi valorizzata in sede di appello, ovverosia la distinzione tra lavoro straordinario feriale e lavoro festivo, anche straordinario, attiene al diritto azionato e non integra un'eccezione in senso stretto; pertanto, del tutto ritualm ente la Corte territoriale ha affrontato quello specifico aspet to, rispetto al quale quant o addotto dal Ministero attiene all'ambito delle mere difese sui fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso , poi sviluppate con l'atto di impugnazione in appello e non ad eccezioni in senso stretto delle quali si possa ipotizzare la tardiva introduzione nel processo; 2.  il second o motivo è rubricato con riferimento alla nullità della sentenza e dl procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si assum e che, essendo mancata la contestazione del fatt o consistente nell'essenzialità e l'obbli gatorietà del servizio e del lavoro festivo, ciò comp ortasse l'autorizzazione al lav oro in tali giorni, che dunque doveva considerarsi circostanza da espungere dall'ambito degli accertamenti di causa; anche tale motivo è infondato; vale in proposito il principio per cui l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatt o e non anche alla loro componente valutativa (Cass. 21 dicembre 2017, n. ###; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); il fatto storico qui consiste nello svolgimento del lavoro nei giorni festivi ed in ipo tesi nell'esi stenza di un'autorizzazione esplicita al lavoro, anche straordinario, in quegli stessi giorni; il desumere invece implicitamente l'autorizzazione allo straordinario dall'essenzialità od obbligatorietà del lavoro festivo è - per quanto la distinzione sia sottile - deduzione logica che rientra nell'ambito 4 di 7 delle valutazioni istruttorie e dunque estranea all'ambito della non contestazione dei fatti storici; pertanto, il motivo non coglie nel segno, in quanto l'accertamento dell'esistenza o meno di un'autorizzazione implicit amente desumibile dall'accaduto - consistendo in un giudizio - non è in sé profilo suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione; ciò fermo restando che quell'autorizzazione implicita o comunque il ricorrere dei presupposti per il pagamento rivendicato, può essere desunta dal complessivo e same dei dati istruttori, ma questo è profilo diverso, n on interessato dal motivo e da riscontrare sulla base degli elementi di causa, ivi compresa la non contestazione - quella sì riguardanti fatti storici - dello svolgimento del lavoro nei giorni festivi, su cui si va a dire immediatamente di seguito; 3.  il terzo motivo adduce ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1375 e 2697 c.c., degli artt. 36 e 111 della Costituzione (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui non si è ten uto conto che le prestazioni festive sono state sv olte non insciente o prohibente domino; il motivo è fondato; la Corte t erritoriale n on mette in discussione che vi sia stato svolgimento del lavoro nei giorni festivi, ma ritiene che manchi la specifica autorizzazione datoriale rispetto ad esso, che soltanto consentirebbe la remunerazione, an che sotto il profilo dello straordinario; in tal modo, richiedendosi evidentemente un'autorizzazione formale - ed essendo evidente che i lavoratori di certo non sono andati in servizio nei giorni festivi di loro iniziativa - non possono dirsi osservati i principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza di questa S.C.; 5 di 7 Cass. 27 luglio 2022, n. 23506, in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui «non è remune rabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutt o di libera determinazione del singolo dipendente e n on strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed u tilità per la P.A., dal dirigent e responsabile», precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lav oro straordinario svolto, che presu ppone la previa autorizz azione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e /o contraria a dis posizioni del contratto collettivo; il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass. 23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario; si tra tta di principi che valgon o per ogni t ipo di straordinario e dunque anche per quanto del lavoro svolto in giornata festiva sia da considerare straordinario, giornaliero o settimanale; 3.1 ciò comporta la cassazione della sent enza imp ugnata, perché il lavoro svolto nei giorni festivi va valuta to sotto il profilo dell'autorizzazione implicita datoriale, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulteriori atti formali; il giudice del rinvio valuterà quindi la pretesa, apprezzando, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto abbia in concreto integrato un a tipologia di straordinario, secondo la disciplina della contrattazione collett iva (v., senza pretesa d i esaustività, art. 26 CCNL di comp arto del 16 febbr aio 1999 e 6 di 7 normativa ivi richiamata) ed attribuend o quindi le differenze retributive in ipotesi maturate quali p reviste dalla medesima contrattazione 4.  resta assorbito il quarto motivo, con cui si adducono ragioni analoghe a quelle sviluppate con il terzo motivo, ma con particolare riferimento al significato da attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 2014 e sotto il profilo d el difetto assoluto di m otivazione e/o di motivazione apparente; 5.  il mot ivo di ricorso incidentale - formulato dal Ministero con riferimento alla domanda accolta riguardante lo straordinario feriale - denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del ### di comparto, dell'art . 2697 c.c. e si incentra altresì sulla valenza probatoria dell'ordine di servizio n. 18 del 2014; il motivo, articolato richiamando varie norme della contrattazione collettiva di comparto, evidenzia come l'inserimento delle ore nello strumento meramente contabile della “banca delle ore” non implica in sé la possi bilità di remunerare il lavoro straordinario , la qu ale richiede che esso sia stato debitamente autorizzato, non potendosi nel caso di specie neanche ritenere l'esistenza di un'autorizzazione implicita; il motivo è inammissibile; premesso che, rispetto alla valenza de ll'autorizzazione implicita, valgono i principi sopra richiam ati al punto 3, la v alutazione dell'ordine di servizio sui turni e gli orari da osservare come forma di auto rizzazione allo svolgimento dei corrispondenti st raordinari attiene al merit o e no n può essere scalfita - al di là della su a evidente plausibilità, non vedendosi come si possa negare un tale carattere alla predisposiz ione degli orari operata dal datore di lavoro al fine di g arantire la prestazione del servi zio - dalle generiche e contrarie affermazioni contenute nel motivo; 7 di 7 vale quindi il principio per cui la deduzione di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni de lla parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle v alutazioni e del convincimento tesa all'ottenimento di un a nuova pronunci a sul fatto, certamente e stranea alla natura ed ai fini de l giudizio di cassazione. (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, ###); 6.  in definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e rigettat i i primi due, men tre va d ichiarato inammissibile il ricorso incidentale; in ragione di ciò la causa va rinviata alla medesima Corte d'### la qua le, in diversa composizione, farà applicazione dei principi sopra enucleati.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due e d assorbito il q uarto; dichiara in ammissibile il ricorso incidentale. ### la sentenza in relazione al mot ivo accolto e rinvia alla Corte d'### di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle sp ese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### nella Cam era di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

M

Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1601/2025 del 05-11-2025

... nel senso di partire dal primo estratto conto e di espungere solo la C.M.S., senza alcun richiamo ai criteri sanciti nel precedente grado; tale indicazione si giustifica con l'infondatezza delle altre doglianze, in particolare di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale, espunta dal calcolo in entrambi i gradi e specificamente contestata dalla ### appellata. Ebbene questa contestazione della ### reiterata in questo giudizio, appare fondata. Va ricordato che con delibera del ### del ### e del ### C.I.C.R. , del 9.2.2000 all'articolo 2 commi I e II si dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.” Sicché, se la capitalizzazione degli interessi è e resta illegittima per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della delibera cioè al 22.4.2000, per i rapporti sorti dopo tale data, quale è quello oggetto di questo giudizio, la capitalizzazione è legittima a patto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, ###, composta dai signori: Dott. #### relatore ed estensore #### riunita in ### di Consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1546/2020, posta in decisione in data ### per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado ###'ALÌ S.R.L. ###.###.  ####Ì (C.F. ###), ###Ì ### (C.F.  ###), nato a ### in data ###, #### (C.F. ###), nata a ### in data ###, ###Ì ### (C.F. ###), nato a ### in data ###, con il patrocinio dell'Avv. ### e con elezione di domicilio in via C/###.249/A 91025 MARSALA presso il medesimo difensore ### CONTRO ### - SOCIETÀ ### - S.P.A. (C.F. e P.IVA ###) N.Q. ###.### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'Avv. ### e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore #### Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Baglio D'### s.r.l. unitamente a ### D'#### D'### e ### (fideiussori della prima) citavano ### di #### di ### avanti al Tribunale di ### esponendo: che la società aveva acceso il conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il ###; che, con lettera raccomandata del 21.01.2014, la ### revocava la linea di credito concessa, individuando l'esposizione debitoria della ### D'### al 3.12.2013 in € 114.719,47; che tale saldo negativo era viziato per effetto della applicazione di interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia ex lege 108/96, capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, per addebiti di commissioni di massimo scoperto, spese, commissioni varie privi del carattere della determinatezza e/o di giustificazione causale o in assenza di un valido contratto; che la ### aveva altresì applicato interessi indebiti in conseguenza dei c.d. “giorni di valuta fittizi”, nonché interessi ultra legali in mancanza di pattuizione scritta, stante l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente ordinario n.### e del contratto di apertura di credito da valere sullo stesso; che dalla nullità delle obbligazioni principali della ### D'### S.r.l., discendeva l'invalidità delle obbligazioni assunte dai fidejussori ### D'#### D'### e ### e la non debenza di interessi e accessori. 
Ritualmente costituitasi, la ### contestava quanto dedotto dagli attori e chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto. 
Nelle more del giudizio, interveniva ### - ### per la ### dei ### - S.p.A., nella qualità di procuratrice con rappresentanza del ### del ### avendo quest'ultima acquistato prosoluto, in virtù di contratto di cessione del 2 dicembre 2017, i rapporti creditizi costituenti un blocco, tra cui anche quello oggetto di causa. 
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione. 
Con sentenza n. 122/2020 del giorno 11.2.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente le pretese attoree. 
In motivazione, il Giudice di prime cure, rigettate le questioni preliminari, riteneva che parte attrice avesse solo parzialmente adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante, mancando una parte degli estratti conto, ritenendo dunque di dover procedere al chiesto ricalcolo solo a partire dalla serie ininterrotta di estratti conto depositati e cioè dal primo trimestre 2011. Quanto alle specifiche censure riscontrava la legittimità della C.M.S., l'assenza di usurarietà dei tassi e anatocismo illegittimo. Rideterminava quindi il saldo del conto in € 108.947,58. 
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello ### D'### s.r.l., ### D'#### D'### e ### al quale resisteva ### nella qualità di procuratrice con rappresentanza del ### del ### cessionaria del credito oggetto di causa. 
Indi, a seguito del richiamo del ### in data ###, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione. 
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa rettifica del saldo del conto corrente) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado). 
Nel merito, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, facendo proprie le conclusioni del ### non ha applicato il saldo zero posto che, nonostante la richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB e il chiesto ordine di esibizione, la ### non ha provveduto a depositare l'intera filiera di estratti conto. 
Argomentano che il CTU avrebbe dovuto parametrare il saldo iniziale del primo estratto conto dallo stesso utilizzato (anno 2011) come uguale a zero. 
Ebbene, in punto di diritto, giova rammentare che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (ex multis Cass. 26916/2023). Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova di produrre la documentazione a corredo della domanda ricadeva sugli odierni appellanti, i quali hanno versato in atti l'intera filiera degli estratti conto ad esclusione di alcuni trimestri dagli stessi indicati e oggetto di richiesta alla ### unitamente ai contratti, ai sensi dell'art. 119 TUB. Al riguardo, occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (vedi Cass. n. ###del 29.11.2022) secondo il quale, in tema di rapporti bancari, “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni” (cfr. da ultimo Cass. 18227/2024). 
Più specificamente, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992 (poi trasfusa nel predetto d. lgs). 
Infatti, l'art. 2220, comma 1, c.c. stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (appunto la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio. 
Pertanto, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio della copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura delle norme codicistiche e di legislazione speciale di cui si è dato conto: la lettera in particolare dell'art. 119 T.U.B. è chiara nel limitare il diritto a ricevere i documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, espressione che però impone di circoscrivere il diritto ai documenti relativi ai 10 anni precedenti le operazioni registrate nei conti correnti, indipendentemente dalla data di chiusura del conto. 
Interpretazione avvalorata dall'art. 2220 c.c., che impone “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione”.  ###, come sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza ###/2022 “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”. 
Tenuto conto dei principi sopra espressi, correttamente la ### unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., ha prodotto in giudizio i contratti per cui è causa. 
In ogni caso, la mancanza dell'intera filiera di estratti conto non è di ostacolo nel ricalcolo del rapporto dare - avere tra le parti; difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, benché di regola l'onere probatorio possa dirsi soddisfatto soltanto in caso di produzione di tutti gli estratti conto, la mancanza di documentazione relativa ad alcuni segmenti temporali non deve necessariamente condurre al rigetto della domanda del correntista (Cass. 13.1.2021, n. 450 e 17.4.2020, n. 7895, Cass. 4.4.2019, n. 9526; Cass. 4.2.2020, n. 2435). Da ultimo, come ribadito dall'ordinanza n. 4718/2022, “in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”. 
Proprio in ragione di ciò, questa Corte ha provveduto a richiamare il CTU affinché provvedesse al ricalcolo “- principiando dal primo estratto conto in atti (IV 2002) e dal saldo iniziale ivi indicato; - procedendo, in presenza di soluzioni di continuità nella serie degli estratti conto, secondo opportuni criteri di raccordo che provvederà a specificare; - escludendo per tutta la dura del rapporto quanto addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto”. 
Con una prima conclusione, la C.T.U. ha accertato che il saldo del conto corrente, alla data del 31/3/2014 è pari ad € 93.874,55 a debito del correntista, senza escludere gli interessi maturati per c.d. “usura sopravvenuta” (giusta il preciso insegnamento delle ### unite della Cassazione del 19.10.2017 n. 24675), sulla base dei criteri sanciti da questa Corte nell'ordinanza del 4.6.2021 interpretandoli come integrativi di quelli indicati dal primo Giudice. 
Il tenore dell'ordinanza della Corte, tuttavia, era chiaramente nel senso di partire dal primo estratto conto e di espungere solo la C.M.S., senza alcun richiamo ai criteri sanciti nel precedente grado; tale indicazione si giustifica con l'infondatezza delle altre doglianze, in particolare di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale, espunta dal calcolo in entrambi i gradi e specificamente contestata dalla ### appellata. 
Ebbene questa contestazione della ### reiterata in questo giudizio, appare fondata. 
Va ricordato che con delibera del ### del ### e del ### C.I.C.R. , del 9.2.2000 all'articolo 2 commi I e II si dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.” Sicché, se la capitalizzazione degli interessi è e resta illegittima per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della delibera cioè al 22.4.2000, per i rapporti sorti dopo tale data, quale è quello oggetto di questo giudizio, la capitalizzazione è legittima a patto che sia pattuita per iscritto e sia convenuta altresì la pari periodicità tra debitore e creditore. 
Ebbene, dal contratto di apertura di credito prodotto del 18.9.2002, che contiene anche le condizioni dell'apertura di credito, emerge chiaramente la pattuizione della capitalizzazione degli interessi e con pari periodicità, a tre mesi, per entrambe le parti. 
Conseguentemente, va recepito il conteggio effettuato dalla C.T.U. nel supplemento di relazione svolto in questo giudizio, laddove, espungendo solo la C.M.S.(e lasciando la capitalizzazione composta) come detta il quesito della Corte, perviene a determinare il saldo del conto corrente in € 100.140,86, con un ulteriore riduzione del saldo banca. Il motivo trova quindi parziale accoglimento. 
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza dell'originario contratto di apertura di credito da valere sul conto corrente n.###, considerato che, pur mancando il contratto di apertura di credito, si evince che il rapporto è affidato per € 100.000,00. Argomentano che il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto, in primis dichiarare l'inesistenza del contratto di apertura di credito indi, in presenza di un affidamento cd. “di fatto” avrebbe dovuto chiedere al CTU di epurare il saldo del c/c da tutti gli addebiti effettuati a titolo di spese, commissioni, interessi anatocistici disponendo il ricalcolo degli interessi applicati al saggio legale. 
La censura è infondata. Va infatti ricordato che secondo costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente che le condizioni siano presenti nel contratto di apertura del conto corrente, così poi da leggersi in combinato disposto con l'apertura di affidamento. Anche da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che “l'art.  117, comma 2, del T.U.L.B., abilita la ### d'### su conforme delibera del ### a stabilire che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste ### stabilito circa la non necessità della forma scritta in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta, in un'equilibrata visione degli interessi in campo, una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel contratto madre, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il contratto figlio” (27836/2017). 
Ebbene, nel caso di specie, a pag. 5 del contratto di conto corrente si leggono chiaramente le condizioni economiche attinenti a fidi e sconfinamenti, con puntuale indicazione del tasso applicabile, per cui la circostanza che non sia presente la lettera di apertura di affidamento non comporta alcuna nullità, dovendosi considerare l'affidamento assoggettato a quelle condizioni.  ### viene quindi parzialmente accolto. 
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e ### alla luce dei criteri dell'art. 92 c.p.c., va disposta la compensazione delle stesse in ragione della metà Le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, ripartite per metà per ciascuna delle due parti.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i ### delle parti: 1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da ### D'### s.r.l. ### D'#### D'### e ### nei confronti di ### S.p.A. ### per la ### dei ### n.q., avverso la sentenza n. 122/2020 pronunziata in data ### dal Tribunale di ### accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. ###9 intrattenuto da ### d'### S.r.l. con ### di ### “#### Grammatico” #### di ### oggi ### S.p.A. alla data del 31.3.2014 era di -€ 100.140,86 a favore della ### 2) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della metà delle spese del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, CPA e ### compensando la restante metà.  3) pone le spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### il giorno 23.10.2025.  ###### 

causa n. 1546/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marletta Virginia, Antonino Liberto Porracciolo

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5405/2025 del 03-11-2025

... l'effetto, il saldo del rapporto di corrente senza espungere, contrariamente alle osservazioni del consulente tecnico, le somme dalla ### addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Dichiarava altresì inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito perché non vi era prova della chiusura del conto corrente. Così pertanto statuiva: 1.accoglie in parte le domande di parte attrice ed accerta i nuovi saldi dei rapporti di cui è causa secondo quanto segue: - conto 100.20 al 20/09/2012 Euro - 69.172,77; - conto 305.40 al 30/06/2012 Euro 1.075,35; - conto 4430.71 al 30/06/2012 Euro 6083,36; -conto 10000.75 al 30/06/2012 Euro - 9.215,43; 2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte attrice anticipatario, che si liquidano in euro 4.500,00 oltre iva cassa e spese generali e di ctu. Avverso tale sentenza con atto notificato in data ### la ### s.r.l. proponeva appello sostenendo la non corretta applicazione da parte del giudice di prime cure dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie tra cliente e ### nella rideterminazione dell'esatto ammontare del rapporto di dare-avere, ove (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta Dr.ssa ### D'### est.   Dr.###.### riunita in ### di Consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. 5393//2021 ### avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4964/2021 emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio n. R.G.  8785/2013 e pubblicata in data ### TRA ### S.R.L. (C.F.###), con sede ####### al ### n.100, in persona dell'amministratore unico ### (C.F.###), elettivamente domiciliat ####### al ### n.139, presso lo studio dell'Avv. ### e dell'Avv.###, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ### E ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ###'
AMCO - ### S.p.A., con sede ###, (C.F. ###), e per essa ### S.p.A., con sede #######, in virtù di procura del 04.02.2021 per #### 49794/22934, in persona del procuratore Dott. ### nato a #### il ###, (C.F.###), in virtù di procura del 25.9.2020 per #### 22298 Racc.10843, rappresentata e difesa dall'avv.  ### del ### di ### presso il cui studio in ### alla via On.le F. Napolitano n. 64, elettivamente domiciliata, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta #### le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.  ### atto di citazione notificato in data ### la società ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la ### dei ### di ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva che: - a far data dal 3.5.1988 aveva intrattenuto con il citato istituto di credito rapporto di conto corrente identificato con il numero 100.20 e relativi sottoconti, contrassegnati rispettivamente dai numeri 305.240,4430.71,10000.75; - nel corso del rapporto la ### aveva illegittimamente applicato tassi di interessi ultralegali e tassi di interesse usurari; aveva riscosso indebitamente somme in forza di clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non validamente pattuita nonché aveva addebitato somme a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni illegittime. 
Tanto premesso, chiedeva: A) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei rapporti di conto corrente in premessa indicati ed oggetto del presente giudizio con particolare riferimento alle clausole relative al saggio d'interesse, alle spese e commissioni, alle commissioni di massimo scoperto ed alla pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale;
B) determinare l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti de quibus; C) determinare, quindi l'ammontare delle somme indebitamente versate dall'attrice in relazione ai rilievi di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare la ### convenuta alla restituzione in favore della medesima attrice di tutte le predette somme addebitate e/o riscosse in eccesso rispetto ai meri interessi legali e/o determinati ex art.117 TUB , ivi incluse le somme addebitate per spese e commissioni non espressamente pattuite, con interessi e svalutazione monetaria e gli interessi sugli interessi a far data dalla domanda; D) condannare la convenuta ### al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avv.ti anticipatari. 
Si costituiva tardivamente in data ### la ### dei ### di ### che contestava la documentazione prodotta ed eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla ### in forza di clausole nulle. Chiedeva dunque il rigetto delle domande proposte dalla società attrice con vittoria delle spese del giudizio. 
Depositata documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica contabile e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n.4964/2021 pubblicata il ### accoglieva parzialmente la domanda attorea. In particolare, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica, dichiarava nulla la clausola di commissioni di massimo scoperto e delle spese variamente denominate, rideterminava, per l'effetto, il saldo del rapporto di corrente senza espungere, contrariamente alle osservazioni del consulente tecnico, le somme dalla ### addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi. 
Dichiarava altresì inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito perché non vi era prova della chiusura del conto corrente. 
Così pertanto statuiva: 1.accoglie in parte le domande di parte attrice ed accerta i nuovi saldi dei rapporti di cui è causa secondo quanto segue: - conto 100.20 al 20/09/2012 Euro - 69.172,77; - conto 305.40 al 30/06/2012 Euro 1.075,35; - conto 4430.71 al 30/06/2012 Euro 6083,36; -conto 10000.75 al 30/06/2012 Euro - 9.215,43; 2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale di parte attrice anticipatario, che si liquidano in euro 4.500,00 oltre iva cassa e spese generali e di ctu. 
Avverso tale sentenza con atto notificato in data ### la ### s.r.l.  proponeva appello sostenendo la non corretta applicazione da parte del giudice di prime cure dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie tra cliente e ### nella rideterminazione dell'esatto ammontare del rapporto di dare-avere, ove ometteva di espungere anche le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi; deduceva l'intervenuta chiusura del rapporto di conto corrente nelle more del giudizio di primo grado ed invocava la condanna della ### dei ### di ### al pagamento delle somme indebitamente riscosse. 
Censurava altresì il capo relativo alle spese contestando la compensazione parziale di esse. 
Chiedeva dunque “1) in accoglimento del presente gravame e di tutte le conclusioni formulate in primo grado, previo tutte le altre declaratorie del caso, in parziale riforma dell'appellata sentenza ai sensi della motivazione indicata, ritenere ed affermare, che il saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, alla data del 20.9.2012, risulta essere a credito della correntista nella misura di E. 106.951,44 (ipotesi I della relazione del CTU ) ovvero, in subordine nella misura di €.102.191,75 (### della relazione del ### e comunque in una somma maggiore di quella accertata dal Tribunale, depurando il conto dell'effetto anatocistico o, in subordine, quella somma che l'adita Corte riterrà congrua rispetto alla documentazione in atti; 2) attesa l'avvenuta chiusura dei conti correnti in corso di causa in data ### condannare la ### alla restituzione della predetta somma di cui al punto che precede maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo; 3) riformulare il governo delle spese per i motivi di cui sopra anche del primo grado del giudizio e condannare la ### alla rifusione di spese e compensi del doppio grado del giudizio con attribuzione; Non si costituiva la ### dei ### di ### S.p.A., benchè regolarmente citata, restando pertanto contumace. 
Interveniva in giudizio in data ### la ### S.p.A., (e per essa la mandataria ### in qualità di cessionaria della ### dei ### di ### in virtù di operazione di cartolarizzazione delle posizioni giuridiche soggettive dell'istituto suddetto, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché privo di fondamento in fatto e in diritto. 
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa in decisione con la concessione di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.  sollevata da #### S.p.A..  ### attiene ad una questione che deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422). 
Ciò premesso, prima di procedere alla disamina delle censure formulate dall'appellante è opportuno esporre brevemente i fatti di causa.  ### assume di aver intrattenuto con la ### dei ### di ### rapporto di conto corrente identificato con n.100.20 e relativi sottoconti a far data dal 3.05.1988. 
Agisce in giudizio per ottenere la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, previa declaratoria di nullità di clausole aventi ad oggetto tassi di interessi ultralegali e tassi di interessi usurari; capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e altre commissioni illegittime, e formula domanda di ripetizione dell'indebito della somma ricalcolata all'esito dell'espletamento di consulenza tecnico-contabile.
Il giudice di primo grado dichiara inammissibile la domanda di condanna dell'indebito non ricorrendo la prova della chiusura del conto corrente ed accoglie la domanda di accertamento del saldo. 
Avverso tale sentenza la ### propone appello formulando un unico, complesso ed articolato motivo di gravame. 
In primo luogo l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure laddove dopo aver affermato che “la commissione di massimo scoperto va detratta per indeterminatezza, così come le voci addebitate per anatocismo, per quanto si dirà in seguito”, ha ritenuto di non dover eliminare dalla determinazione del saldo le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi. 
Più specificamente contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, discostandosi dalle conclusioni cui perveniva il C.T.U., accoglieva la domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente di cui si discute, ricalcolando il reale rapporto di dare-avere senza espungere gli interessi a titolo di capitalizzazione trimestrale, adducendo che fosse di ostacolo al ricalcolo, limitatamente agli effetti anatocistici, la frammentarietà degli estratti conto depositati dal correntista.  ###, a sostegno della fondatezza della formulata censura, deduce, anzitutto, che non occorre l'integrale produzione degli estratti conto ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente; sostiene che la mancanza di documentazione, anche con riferimento ad una consistente parte dei periodi in cui si è svolto il rapporto di conto corrente, non può portare al rigetto della domanda per quei periodi in cui gli estratti conto sussistono, poiché in tali periodi gli addebiti illegittimi non cessano di essere tali. 
In secondo luogo contesta la decisione del giudice di prime cure che rigettava la domanda di ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla ### in forza di clausole nulle, perché il conto corrente al momento della proposizione della domanda era ancora aperto, senza considerare ai fini dell'accoglimento della domanda di ripetizione del saldo così ricalcolato che il conto corrente era stato chiuso in data ###, nelle more del giudizio di primo grado. 
Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti di quanto in seguito esposto. 
Con riguardo alla domanda di accertamento del saldo, le argomentazioni di parte appellante recepiscono correttamente l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidatosi, secondo il quale allorquando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative, ad esempio, alla misura degli interessi, all'anatocismo ed alla commissione di massimo scoperto, nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 17584 e 1763 del 2024; Cass. nn. ###, ###, 28191 e 25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. ### del 2018; Cass. n. 24948 del 2017); con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati. (Cass. Ord. 12464/2025). Invero, l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art.  2697 c.c. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2.5.2019, 11543). 
La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. 
Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato.
Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza per il ricalcolo che sia concretamente affidabile e che può essere individuato nel saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile, o in quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, sono i dati più sfavorevoli al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 15/05/2023, n.13139; 12/05/2023, n.12993; 27.12.2022 ###). 
Delineato tale principio in materia di riparto dell'onere probatorio nei rapporti tra correntista e istituto di credito, va osservato che il giudice di primo grado non ne ha fatto una coerente applicazione al caso in esame, in quanto, a fronte della lacunosità e non completezza della documentazione contabile agli atti, ha da una parte ritenuto che la frammentarietà degli estratti conto non fosse preclusiva del ricalcolo del saldo per le voci relative agli addebiti delle cms e delle spese non dovute, dall'altra poi ha argomentato differentemente con riferimento all'anatocismo, perché “l'applicazione degli interessi sul capitale, che poi diventa capitale nuovamente, base per applicare altri interessi, implica la continuità della verifica contabile per individuare il quantum di interesse anatocistico”. (cfr.sentenza pag.13) ### del giudice di primo grado non pare sorretta da idonea motivazione che giustifichi la diversa modulazione del principio di diritto innanzi enunciato a fronte dell'accertata illegittimità della clausola che disciplina l'anatocismo.  ###.T.U. Dr.### ha ritenuto che “la frammentarietà della documentazione depositata non inficia la possibilità di ricostruire, con un'approssimazione accettabile, i rapporti in assenza di capitalizzazione e per data operazione: invero le competenze ricalcolate dei singoli periodi (per i quali è possibile) vengono sommate alla fine del rapporto. 
Diversamente una simulazione con capitalizzazione porterebbe a risultati alterati e non corrispondenti al reale effetto della capitalizzazione stessa, la cui diretta conseguenza sarebbe un'ipotesi non oggettiva e non attendibile. (relazione tecnica pag.12). 
Ed ancora la frammentarietà degli estratti conto sono stati “motivo per il quale si è reso necessario il ricorso alle cosiddette quadrature di raccordo o di quadratura. Tale criticità, a parere dello scrivente, non inficia la possibilità di ricostruire, con un'approssimazione accettabile, i rapporti in ipotesi in assenza di capitalizzazione e per data operazione: invero le competenze ricalcolate dei singoli periodi vengono sommate alla fine del rapporto. 
Diversamente una simulazione con capitalizzazione porterebbe a risultati alterati e non corrispondenti al reale effetto della capitalizzazione stessa, la cui diretta conseguenza sarebbe un'ipotesi non oggettiva e non attendibile (pag. 6 relazione tecnica integrativa) Più in generale va osservato che l'elaborato peritale non è stato oggetto di puntuali critiche in ordine alla correttezza della metodologia di calcolo utilizzato, né in ordine alle risultanze contabili. 
Pertanto, si deve ritenere che nella rideterminazione del saldo del conto corrente n. 100.20 su cui poggiano i conti correnti n.305.40, n.4430.71, n.10000.75 si devono stornare le annotazioni a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi. 
Al riguardo, le due ipotesi formulate dal consulente tecnico comprendono, l'una, il riconteggio del saldo senza capitalizzazione e in assenza di condizioni convenute con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente coinvolti per un totale di E. 106.951,44 a credito dell'appellante, l'altra, la quantificazione della reale entità del rapporto di dare-avere senza capitalizzazione in ipotesi di condizioni convenute valide per il solo conto corrente n.4430.71, per un ammontare di E.102.191,75 sempre a credito del correntista. 
Appare dirimente ai fini della individuazione della corretta ipotesi di ricalcolo del saldo, la circostanza, non contestata dalla parte interessata, che il giudice di prime cure ha ritenuto valido il conto corrente n.4430.71, non sussistendo elementi in grado di inficiare la validità del contenuto. 
Pertanto, deve ritenersi che alla data del 28.09.2012 il conto corrente n.100.20 presentava quale saldo finale a credito della correntista l'importo di E.102.191,75. 
La domanda di accertamento del saldo va accolta secondo tale importo e in tali sensi va riformata la sentenza di primo grado. 
Va a questo punto esaminata la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito, dichiarata improponibile dal giudice di prime cure per essere il conto ancora aperto al momento della instaurazione del giudizio, che sul punto afferma che “la domanda di ripetizione di indebito è proponibile solo se il conto corrente non sia aperto” (cfr.pag 14 sentenza), ritenendo evidentemente irrilevante la chiusura dello stesso intervenuta in data ###, nelle more del giudizio di primo grado. 
Ritiene invece la Corte che la domanda sia proponibile atteso che la chiusura del conto corrente non è qualificabile come presupposto di ammissibilità della domanda, da accertarsi in riferimento alla data di instaurazione del giudizio, ma come condizione dell'azione, da valutarsi con riferimento alla data della decisione (in tali sensi Cass.19750/2025 in motivazione pag.8), sicchè rileva la chiusura del conto intervenuta in corso di causa. 
La domanda di condanna non è tuttavia meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni di seguito esposte. 
Sul punto giova ricordare che come affermato dalla Suprema Corte nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art.1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia in proprio favore della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data. Prima della chiusura del conto è senz'altro ammissibile, l'azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. 5 settembre 2018, n. 21646). Per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, però, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato. E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto quest'ultimo che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa. (Cass. Sent. 16602/2024) Deve affermarsi, in conclusione, che la domanda del correntista proposta prima della chiusura del conto e diretta all'ottenimento di una condanna della banca al pagamento del saldo intermedio rideterminato per effetto dello storno di addebiti illegittimi operati nel corso del rapporto, non può essere accolta ove il correntista stesso non alleghi e inoltre dimostri, in caso di contestazione, l'attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione.
Nel caso di specie il saldo a credito della società appellante accertato in giudizio - saldo rettificato di E.102.191,75 - è saldo intermedio, riferito alla data del 28.09.2012, precedente alla estinzione del conto intervenuta in data ###.  ### non ha allegato, né fornito prova dell'attualità alla data di chiusura del conto del saldo così ricalcolato.  ### è pertanto meritevole di accoglimento limitatamente alla domanda di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente de quo. 
Va invece rigettata la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito.  ### anche parziale dell'appello e la riforma della sentenza impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559). 
Rimane così assorbito il secondo motivo di appello avente ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio. 
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985). 
In ragione dell'esito della controversia le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della appellata nella misura della metà dichiarandole compensate per la restante parte. 
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.  n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
In considerazione del valore della causa e del relativo scaglione di riferimento (da 52.001 a 260.000), delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in secondo grado, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M..  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### s.r.l. avverso la sentenza n. 4964/2021 del Tribunale di Napoli, nei confronti di ### dei ### di ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data ###, e con l'intervento volontario della cessionaria ### S.p.A. e per essa della mandataria ### così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, accerta alla data del 28.9.2012 il saldo creditore di E.102.191,75 del rapporto n.100.20 e relativi sottoconti, contrassegnati rispettivamente dai numeri 305.240, 4430.71,10000.75; b) rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito; c) condanna l'appellata e la terza interventrice al pagamento in solido in favore dell'appellante della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che in tale proporzione liquida quanto al primo grado in E.330,00 per esborsi ed E.7.051,5 per compensi e quanto al secondo grado in E.402,00 per esborsi ed E.4.995,5 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione agli Avv.ti ### e ### procuratori anticipatari, dichiarandole compensate per la restante metà; d) pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione della metà le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa. 
Così deciso in Napoli addì 9.10.2025 ###.ssa ### D'

causa n. 5393/2021 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ambrosio Aurelia

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4789/2025 del 24-02-2025

... nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito dell'ICI di un determinato anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate negli anni precedenti per la loro modestia, e quindi non consolidate. 4.1. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo cui la previsione del consolidamento per gli anni successivi del contributo statale determinato sulla base del minor gettito dell'ICI verificatosi in un determinato anno non costituisce un elemento determinante per considerare rilevanti, ai fini del riconoscimento del contributo, i soli immobili di categoria D passati in autodeterminazione nel medesimo anno, trattandosi di una modalità tecnica meramente contabile, che lascia intatto l'obbligo del Comune di certificare, anche per gli anni successivi, il superamento delle soglie di legge, ed essendo la perdita di gettito destinata a ripetersi anche negli anni successivi, fino all'individuazione della rendita catastale definitiva. Nessun rilievo può assumere, in contrar io, la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13895/2023 R.G. proposto da ###'OGLIO, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### piazzale ### n. 8; - ricorrente - contro ###'INTERNO e ###'#### in persona dei ### p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### n. 12; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1473/22, depositata il 12 dicembre 2022. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal #### 1. ### di ### sull'### convenne in giudizio il M inistero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, per sentirli condannare al pagamento della somma di ### 142.133,64, dovuta a titolo di compensazione per i minori introiti dell'ICI relativi agli anni compresi tra il 2001 e il 2009, ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il subordine al risarcimento del danno. 
Si costituirono i ### ed eccepirono la prescrizione e l'infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna del Comune al pagamento della somma di ### 172.085,52, a titolo di restituzione delle somme erogate in assenza della dichiarazione prescritta dal d.m. 1° luglio 2002, n. 197, detratti gl'importi già recuperati o non corrisposti.  1.1. Con sentenza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di Brescia accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale, condannando i ### al pagamento della somma di ### 142.133,64, oltre interessi legali.  2. ### zione proposta dai M inisteri è sta ta parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Brescia, che con sentenza del 12 dicembre 2022 ha rideterminato la somma dovuta al Comune in ### 3.399,26, oltre interessi. 
Premesso che la ratio della disciplina introdotta dall'art. 64 della legge 388 del 2000 consisteva nel compensare la riduzione del gettito dell'ICI determinata dal passaggio dalla modalità di calcolo della base imponibile degli immobili classificati nel gruppo catastale D parametrata sul valore contabile a quella modulata sulla rendita catastale, la Corte ha osservato che la perdita subìta dai ### per effetto di tale riduzione non era limitata all'anno in cui aveva avuto luogo il predetto passaggio, ma era destinata a ripetersi anche negli anni successivi, per i quali si poneva dunque la questione dell'individuazione degl'immobili di categoria D rilevanti ai fini del superamento della soglia cui la norma in esame subordinava l'insorgenza del diritto ai trasferimenti. 
Rilevato che l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e l'art. 2 del d.m. n. 197 del 2002, nel menzionare i minori introiti derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite, non distinguevano a seconda degli anni di passaggio a tale modalità di calcolo, coerentemente con la considerazione complessiva di 3 tali introiti dal punto di vista contabile, ha ritenuto infondata la tesi sostenuta dai ### secondo cui il decremento del gettito doveva essere valutato per ciascun anno al netto delle perdite già attestate nell'anno precedente: ha osservato infatti che il riferimento ai singoli bilanci di previsione trovava giustificazione nel calcolo dell'ICI su base annuale e nella corrispondente cadenza delle attestazioni, mentre quello ai singoli fabbricati era giustificato dal fatto che la base imponibile complessiva era costituita dalla sommatoria dei dati relativi alle singole unità. Ha aggiunto che il consolidamento dei trasferimenti erariali, previsto dall'art. 3, comma secondo, del d.m. n. 197 costituiva soltanto una modalità tecnica contabile, che non escludeva l'obbligo del Comune di certificare, anche per gli anni successivi, il superamento delle soglie di legge anche per i minori introiti corrispondenti a contributi già consolidati, con la conseguenza che, in difetto di attestazione ovvero in caso di mancato raggiungimento dei parametri previsti dall'art. 64, il Comune perdeva il diritto al trasferimento a prescindere dal consolidamento pregresso. Ha ritenuto infine che tale interpretazione trovasse conferma nella circolare F.L. n. 6 del 24 dicembre 2008, rispetto alla quale i comunicati del 1° dicembre 2009 e del 23 gennaio 2009 avevano comportato un deciso mutamento d'indirizzo, non giustificato da sopravvenute disposizioni di legge. 
Ciò posto, e precisato che ai fini del riconoscimento dei contributi il legislatore aveva previsto un procedimento caratterizzato da precise scadenze temporali, la cui applicabilità non poteva ritenersi esclusa dalla circolare F.L.  n. 6 del 2008, avente efficacia meramente interna, la Corte ha rilevato che per l'anno 2009 il Comune aveva ricevuto la somma di ### 138.734,38, pur non avendo formulato la richiesta mediante la presentazione del modulo di cui al d.m. n. 197 del 2002, ed ha pertanto concluso che tale importo era stato indebitamente erogato. 
In ordine alle restanti annualità, ha invece disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dai ### osservando che nella specie non trovavano applicazione né il termine quinquennale, in mancanza di un'espressa disposizione di legge, né l'art. 2948, primo comma, n. 4 cod. civ., ma l'ordinaria prescrizione decennale, non trattandosi d'importi da corrispondere annualmente in base al medesimo titolo, ma di crediti distinti ed eventuali, che po-4 tevano sorgere o meno di anno in anno sulla base delle certificazioni periodicamente inviate ai sensi del d.m. n 197 del 2002; pur ancorandone la decorrenza alla data in cui il Ministero aveva effettuato le trattenute, ha ritenuto che, in mancanza della relativa prova, il dies a quo dovesse essere individuato nella data del 1° dicembre 2009, in cui il Ministero aveva riconosciuto il proprio debito, mediante la pubblicazione sul proprio sito web degl'importi attribuiti a ciascun ente per i periodi dal 2002 al 2008 e la precisazione che, essendo ancora in corso ulteriori controlli, essi erano suscettibili di modifiche e correzioni, e che, per quanto concerneva l'anno 2009, la verifica non era ancora stata effettuata, non essendo disponibile il dato della spesa corrente rendicontata riferita a tale anno. 
Sulla base di tali considerazioni, ha proceduto infine alla rideterminazione del credito del Comune, detraendo dall'importo di ### 142.133,64 (ivi compresi ### 81.091,39 recuperati dall'### ed ### 61.42,25 inizialmente assegnati ma non erogati) quello di ### 138.734,38, erogato in mancanza della prescritta dichiarazione.  3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. I ### hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il Comune denuncia la violazione dell'art. 2, comma quarto, del d.m. n. 197 del 2002 e dell'art. 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la falsa applicazione dell'art.  2-quater, comm a settimo, del d.l. 7 ottobre 2008, n. 15 4 e dell'a rt. 14, comma 33-quater, della legge 30 luglio 2010, n. 122, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non dovuti i contributi relativi all'anno 2009, a causa della mancata presentazione della relativa certificazione, senza tener conto d el consolidamento del contributo relativo all'anno pr ecedente, ch e escludeva l'obbligo di presentare la predetta certificazione, in mancanza di un'ulteriore riduzione di gettito. Sostiene che tale interpretazione, conforme alla natura annuale dell'ICI ed alla conseguente durevolezza del minor gettito, 5 destinato a consolidarsi nel tempo, trovava conforto nella circolare F.L. n. 9 del 18 maggio 2007, la quale imponeva la presentazione della certificazione soltanto in presenza di variazioni rispetto agli anni precedenti o di perdite accertate e non certificate, non potendo trovare invece applicazione l'art. 2- quater, comma settimo, del d.l. n. 154 del 2008 e l'art. 14, comma 33-quater, della legge n. 122 del 2010, i quali riguardavano le dichiarazioni relative all'anno 2005 ed a quelli precedenti.  2. Con il secondo motivo, il Comune deduce la violazione del divieto di venire contra factum proprium, dell'autovincolo procedimentale, del legittimo affidamento e della buona fede di cui agli artt. 2 e 97, secondo comma, ###, agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. ed all'art. 88 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non avere valutato il comportamento tenuto dai Ministeri, che, dopo avere escluso, con la circolare F.L. n. 9 del 2007, la necessità della presentazione di nuove dichiarazioni, avevano sostenuto in giudizio l'opposta tesi.  3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, i ### denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002, sostenendo che i minori introiti derivanti dall'ICI in conseguenza dell'autodeterminazione pr ovvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, che costituiscono la sola quantità rilevante ai fini dell'interpretazione dell' art. 64 cit., vanno indiv iduati esclusivamente in quelli derivanti dai nuovi immobili che nella singola annualità passano, ai fini della determinazione dell'imponibile, dal riferimento al valore contabile a quello alla rendita catastale provvisoria. Premesso infatti che l'art. 64 cit., nel sostituire il meccanismo di compensazione previsto dallo art. 53, comma quattordicesimo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che teneva conto di tutti i fabbricati che nel triennio erano passati dal valore contabile alla rendita catastale provvisoria, ha previsto innanzitutto il consolidamento delle somme relative al contributo riguardante il triennio 1998-2000, disponendo inoltre che, a decorrere dall'anno 2001, dev'essere versato, oltre al contributo, un aumento calcolato di anno in anno in misura corrispondente ai minori introiti derivanti d all'ICI in conseguenz a dell'autodeterminazione 6 provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, affermano che il termine aumento si riferisce esclusivamente al differenziale, che costituisce una perdita per il Comune, e non anche ai trasferimenti statali, già stabilizzatisi come entrate, i quali non possono essere presi nuovamente in considerazione negli anni successivi, al fine di verificare il superamento delle soglie previste dal comma primo dell'art. 64. Diversamente opinando, non troverebbe giustificazione il comma secondo dell'art. 64, il quale prevede che, qualora la determinazione della rendita catastale definitiva comporti un aumento degli introiti superiore al 30%, i trasferimenti erariali di parte corrente in favore del Comune sono ridotti in misura corrispondente. Aggiungono che tale interpretazione trova conforto nel d.m. n. 197 del 2002, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti in misura pari all'eccedenza di gettito ed il consolidamento della stessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui le rendite catastali sono divenute inoppugnabili. Sostengono inoltre che l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata, oltre a comportare una moltiplicazione dei valori da accertare rispetto al complesso degl'immobili censiti nella categoria catastale D, implicherebbe necessariamente il superamento dei parametri di legge. Precisato infine che il meccanismo del consolidamento è previsto direttamente dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000, alla quale il d.m. n. 197 del 2002 si è limitato a dare attuazione, affermano che il criterio in tal modo adottato costituisce espressione di una scelta non irrazionale compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità.  4. Il ricorso incidentale, da esaminarsi prioritariamente rispetto a quello principale, in quanto riguardante il diritto del Comune al riconoscimento dei contributi dovuti per gli anni compresi tra il 2001 e il 2009, è fondato. 
La questione proposta dai controricorrenti ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale, a decorrere dallo anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai ### per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, dovevano essere compensati con corrispondente aumento d ei trasferimenti statali se d i importo superiore a ### 3.000,00 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. La de-7 terminazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di tale disposizione era demandata dal comma terzo al ### dell'interno, il quale vi ha provveduto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il d.m. n. 197 del 2002: l'art. 2 di tale decreto, dopo aver ribadito che i trasferimenti erariali devono essere aumentati in misura pari alla perdita di gettito subìta dal Comune ove quest'ultima sia di un importo superiore a ### 1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si era verificata la perdita, definitivamente assestato (comma primo), ha stabilito che il contributo statale deve essere pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal d.m. n. 701 del 1994 e quello derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali; l'entità del minor gettito deve essere calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del predetto decreto ministeriale; il contributo statale deve essere attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei ### interessati. 
La questione in esame è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, e risolta mediante l'enunciazione del seguente principio di diritto, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede: «i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002 e volti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai ### per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal d.m. n. 701 del 1994, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a ### 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni pre-8 sentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con tr asferimenti erariali consolidati» (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2023, nn.  18701, 18705, 18718; 6/07/2023, nn. 19168, 19895). 
A fondamento di tale conclusione, si è osservato che a) la ratio del contributo in questione consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i ### derivanti dall'applicazione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione introdotto dall'art. 1, comma terzo, del d.m. n. 701 del 1994, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta», b) l'art. 64, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2001, nuove modalità di determinazione del contributo, diverse da quelle previste per gli anni precedenti dall'art. 31, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e dall'art. 53, comma quattordicesimo, della legge n. 388 del 2000, e consistenti da un lato nella stabilizzazione del diritto dei ### ai trasferimenti compensativi e dall'altro nell'introduzione di una franchigia, la cui operatività è condizionata al mancato superamento di due soglie quantitative, una determinata in misura fissa, e volta a neutralizzare variazioni «bagatellari», l'altra in misura percentuale, e volta a penalizzare i ### poco virtuosi che non tengano sotto controllo la spesa, c) la fissazione di tali soglie (soprattutto della prima) verrebbe sostanzialmente vanificata ove si consentisse di computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato mediante trasferimenti erariali consolidati) anche ai fini della verifica in ordine al superamento delle soglie negli anni successivi, d) il consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti, previsto dal d.m. n. 197 del 2002, non si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 64, il quale, oltre a rimettere al decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, presuppone l'operatività di tale principio, prevedendo la riduzione dei trasferimenti erariali soltanto nel caso in cui, per effetto 9 della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, derivino ai ### introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, e) è quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti dell'ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un determinato anno, a causa del mancato superamento delle soglie nello anno di riferimento, f) tale sterilizzazione non si estende tuttavia agli anni successivi, ove in riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito dell'ICI di un determinato anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate negli anni precedenti per la loro modestia, e quindi non consolidate.  4.1. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo cui la previsione del consolidamento per gli anni successivi del contributo statale determinato sulla base del minor gettito dell'ICI verificatosi in un determinato anno non costituisce un elemento determinante per considerare rilevanti, ai fini del riconoscimento del contributo, i soli immobili di categoria D passati in autodeterminazione nel medesimo anno, trattandosi di una modalità tecnica meramente contabile, che lascia intatto l'obbligo del Comune di certificare, anche per gli anni successivi, il superamento delle soglie di legge, ed essendo la perdita di gettito destinata a ripetersi anche negli anni successivi, fino all'individuazione della rendita catastale definitiva. 
Nessun rilievo può assumere, in contrar io, la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, che l'art. 2, comma primo, del d.m. n. 197 del 2002, nel fissare le soglie quantitative il cui superamento legittima il riconoscimento del contributo, determini quella variabile in misura pari allo 0,5% «della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita»: tale previsione, anzi, ancorando il riconoscimento del contributo al confronto tra il minor gettito dell'ICI registratosi in un determinato anno e il volume complessivo della spesa corrente risultante dal bilancio del 10 medesimo anno, conferma la già segnalata impossibilità di computare il minor gettito degli anni precedenti (già compensato mediante trasferimenti erariali consolidati) ai fini della verifica in ordine al superamento della soglia negli anni successivi.  5. E' altresì fondato il primo motivo del ricorso principale, riguardante il rigetto della domanda di riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2009, a causa della mancata presentazione della relativa certificazione. 
In p roposito, la sentenza impugnata ha richiam ato a) l'art. 2-quater, comma settimo, del d.l. n. 154 del 2008, che per gli anni precedenti al 2005 richiedeva, a pena di decadenza, la presentazione delle dichiarazioni entro il 31 gennaio 2009, b) l'art. 14, comma 33-quater, del d.l. n. 78 del 2010, che differiva il predetto termine al 30 ottobre 2010, c) l'art. 1, comma 712, della legge 296 del 2006, che per gli anni successivi al 2006 prevedeva la presentazione della dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo. Ha ritenuto inoltre che la circolare F.L. n. 9 del 2007, la quale escludeva la necessità della presentazione della dichiarazione in mancanza di variazioni, non fosse avvalorata da alcuna disposizione di legge, affermandone comunque l'efficacia meramente interna. 
Orbene, il richiamo all'art. 2-quater del d.l. n. 154 del 2008 non può considerarsi pertinente, poiché lo stesso (così come l'art. 14, comma 33-quater, del d.l. n. 78 del 2010, che lo modificava) si riferiva alle dichiarazioni relative all'anno 2005 ed a quelle precedenti. Con riguardo alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2009, trova invece applicazione l'art. 1, comma 712, della legge n. 296 del 2006, che stabiliva il termine perentorio del 30 giugno 2010. In riferimento a quest'ultima disposizione, la circolare F.L. n. 9 del 2007 precisava peraltro che «i certificati devono essere presentati dagli enti interessati solo se è avvenuta una variazione rispetto a quelli in precedenza certificati, ovvero se trattasi di perdita accertata e non certificata. Pertanto, gli enti che hanno già fatto richiesta e non hanno subìto ulteriori perdite non devono presentare alcuna dichiarazione, in quanto l'importo attribuito si consolida nei tra sferiment i erariali»: ta le precisaz ione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non può considerarsi in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 1, comma 712 cit., poiché appare coerente con 11 il consolidamento previsto dall'art. 64, comma secondo, della legge n. 388 del 2000, che consente al Comune di fruire del contributo precedentemente riconosciuto anche per gli anni successivi in cui non si sia verificata alcuna ulteriore riduzione del gettito.  6. Tale rilievo, consentendo di ritenere superflua la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2009, ove in tale anno non si sia verificata una ulteriore riduzione di gettito, comporta l'assorbimento del secondo motivo, concernente la contraddittorietà del comportamento tenuto dai ### 7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Mercolino Guido

M

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1801/2025 del 20-11-2025

... interessi passivi, delle commissioni e delle spese; espungere totalmente gli interessi passivi siccome capitalizzati trimestralmente; - ### e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto in aggiunta agli interessi passivi; - ### il saldo effettivo dei singoli rapporti riquantificando lo stesso per tutta la durata e sin dall'apertura senza interessi, ovvero con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, di commissioni (comunque denominate) e di spese nonché di spese legali, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. - In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93). - In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari con attribuzione. - In via del tutto gradata, nel (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale Ordinario di ### dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025 Il Giudice - preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza; - rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate; pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Il Giudice dott.
Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. ### nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 20/11/2025 nella causa n. 1769/2017 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data ###, in materia di “contratti bancari” e vertente tra ### (C.F./P.IVA: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### - opponente - e ### S.P.A. (C.F./P.IVA: ###), e per essa do### S.p.A.  (già do### S.p.A. già ### S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. #### - opposta - nonché FINO 2 ### S.R.L. (C.F./P.IVA: ###), e per essa do### S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. (già dobank S.p.A. già ### S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di ### 2 S.r.l.  stessa, rappresentata e difesa dall'avv. ### - intervenuta - ###udienza del 20/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate ### I. Fatti rilevanti della causa ### e per essa la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, odierna opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di ###
Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. ### odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € 70.202,41, oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante da due distinti rapporti, un contratto di conto corrente contraddistinto al nr. 10871702 e un contratto di finanziamento contraddistinto al nr. 1354449, facenti capo alla #### S.r.l. (fallita nel 2011), di cui il sig. ### era amministratore unico e fideiussore (v. decreto ingiuntivo n. 310/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data ###; nonché allegato ricorso). 
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione #### il quale premesso […] di non aver apposto mai alcuna firma sulle presunte fideiussioni sulle quali oggi la banca fonda la propria pretesa [...] risultando evidentemente false le firme apposte su tali documenti […] eccepiva altresì: che […] le fideiussioni azionate dalla ingiungente sono inefficaci essendo scaduta oramai da tempo l'obbligazione principale […] poiché […] nel paragrafo dedicato alle “### SIGNIFICATIVE”, alla voce “### della garanzia - ### del fideiussore”, è espressamente derogato l'art.  1957 c.c., stabilendosi che “I diritti derivanti alla ### dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita”. Tale clausola viene sostanzialmente ribadita nelle condizioni generali di contratto fideiussorio e approvata specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 II comma c.c. [...]; nonché che […] è quanto mai evidente che la banca abbia applicato interessi usurari [...]; e infine che […] è possibile solo presumere, in base ai documenti ex adverso prodotti, che la opposta abbia capitalizzato trimestralmente unicamente gli interessi a debito del correntista, e non anche quelli a credito, come provano gli estratti conto depositati […], rassegnando all'esito le seguenti conclusioni: […] - Accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte sulle fideiussioni a firma del sig.  ### - ### e dichiarare ai sensi dell'art. 1957 c.c. l'estinzione della garanzia fideiussoria per essere decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, all'uopo ordinando alla opposta di cancellare il nominativo del sig. ### dalle centrali rischi finanziarie, pubbliche e private, per estinzione dell'obbligazione fideiussoria; - ### e dichiarare estinte e/o inefficaci le obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di apertura di credito e di conto corrente, per i gradati motivi di cui in narrativa; - ### e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni (a qualsiasi titolo definite) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali
Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. ### successive alla stipula del contratto; ovvero ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese; espungere totalmente gli interessi passivi siccome capitalizzati trimestralmente; - ### e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto, calcolate in costanza di utilizzo del rapporto in aggiunta agli interessi passivi; - ### il saldo effettivo dei singoli rapporti riquantificando lo stesso per tutta la durata e sin dall'apertura senza interessi, ovvero con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, di commissioni (comunque denominate) e di spese nonché di spese legali, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. - In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.  (D.lgs. 385/93). - In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari con attribuzione. - In via del tutto gradata, nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme siccome richieste dalla ingiungente a titolo di interessi di mora e di penale ai sensi dell'art. 117 ultimo comma […], con vittoria di compensi e spese. 
Costituitasi in giudizio, la ### e per essa la #### in persona del legale rappresentante pro tempore, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dei motivi di cui all'opposizione proposta, rassegnando le seguenti conclusioni: […] - Preliminarmente, onerare parte attrice all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010 per le causali di cui in premessa; - Nel merito rigettare l'avverso atto di citazione in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto concedendo la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo; - In ogni caso, rigettare ogni altra deduzione, istanza, eccezione di parte opponente con concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo; - Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo nr. 310/2017 reso dal Tribunale di Avellino in persona del giudice dott.ssa ### - In ogni caso, accertare e dichiarare il credito della società ### S.p.A. nei confronti del sig. ### della somma di € 70.202,41 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento della predetta somma in favore di ### S.p.A.; - Condannare gli opponenti alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di lite […].
Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. ### il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, disposta CTU grafologica, poi non più espletata per effetto della rinuncia di parte opponente al disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni (v. da ultimo note del 03/12/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione nella medio tempore avutasi costituzione in giudizio della ### 2 ### S.R.L., quale cessionaria del credito originariamente azionato, giungeva all'udienza indicata per la pronuncia della sentenza ex art.  281seixes c.p.c. previo mutamento dell'### ed assegnazione alle parti di un termini per il deposito di note conclusionali. 
II. Ragioni giuridiche della decisione ###opposizione ### per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. 
In particolare, suscettibile di accoglimento si ritiene l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte opponente, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. 
A ben guardare, infatti, i contratti di fideiussione sottesi alla pretesa azionata in sede monitoria (id est: contratto di fideiussione del 23.07.2007 e contratto di fideiussione del 26.05.2008, stipulati dall'odierno opponente in favore della Co. ### S.r.l.) recano entrambi una clausola - specificamente sottoscritta dal fideiussore anche ai sensi dell'art. 1341, 2° comma c.c. (v.  contratti in atti) - recante un'espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. dal seguente tenore: I diritti derivanti alla ### dalla fideiussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita (v. testualmente art.  6 contratto del 23.07.2007; nonché art. 5 contratto del 26.06.2008). 
Alla stregua della suddetta clausola, dunque, il termine (di sei mesi) previsto dall'art. 1957 c.c. per la proposizione, e diligente continuazione, da parte del creditore delle proprie istanze verso il debitore ### ai fini della conservazione della garanzia è stato concordemente prolungato a 36 mesi dalla scadenza dell'operazione garantita, non potendo, in difformità da quanto sostenuto dall'opposta (v. scritti difensivi), elidere tale esplicita pattuizione, dando rilevanza alla sola parte in cui la citata clausola reca la previsione della integrità dei diritti facenti capo alla ### fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore (v. supra citata clausola), quale sintomo della volontà delle parti di escludere l'operatività di qualsivoglia termine di decadenza sul punto.
Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. ### disparte l'evidente contrasto di tale interpretazione con un testo contrattuale che, per converso, disciplina espressamente - ed addirittura in melius per la ### - la durata del termine decadenziale asseritamente inoperante, non ci si può esimere dal rilevare come, in presenza di una concorde volontà dei contraenti in tal senso, non sarebbe stata necessaria - né tantomeno logica - alcuna specifica previsione circa la estensione nel tempo del suddetto termine, peraltro a mezzo dell'utilizzo di una specifica pattuizione, sottoscritta persino in più di un'occasione (v. contratti in atti, entrambi recanti la medesima clausola). 
Posta dunque la necessità, contrattualmente prevista, per il creditore garantito di attivarsi, e diligentemente proseguire le proprie istanze, entro il citato termine di 36 mesi, non si vede come escludere l'operatività della eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. in una fattispecie, quale quella in esame, ove l'istituto ingiungente, comprovatamente attivatosi per la notifica del decreto ingiuntivo opposto in data ### (v. decreto ingiuntivo, così come notificato in atti), risulta essere rimasto inerte per un periodo ben superiore a quello da ultimo indicato, non avendo fornito prova, né tantomeno allegato, di aver intrapreso, e diligentemente continuato, iniziative idonee a tal fine: né successivamente alla revoca dei fidi e contestuale risoluzione dei rapporti in essere, risalente al maggio 2010 (v. missiva di cui in atti, dichiaratamente ricevuta dal garante in data ###); né successivamente alla medio tempore avutasi declaratoria di fallimento della medesima Co. ### S.r.l., risalente all'ottobre 2011 (v. riferimenti alla sentenza del Tribunale di Nola del 20 ottobre 2011 di apertura del fallimento, chiusosi per assenza di attivo, con decreto del 21/11/2016).   Alla stregua di quanto precede, pertanto, non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo, fermo l'assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle questioni sin qui esposte, di ogni altra domanda od eccezione comunque sollevata o rilevabile, in applicazione dell'orientamento secondo cui il principio della "ragione più liquida" imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (### 6 - L, ### n. 12002 del 28/05/2014).  ### spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e dell'interventrice debitamente costituitesi ed avente interesse comune nella
Tribunale di Avellino n. 1769/2017 R.G. ### controversia, e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 260.000,00), della natura e della complessità ### della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità ### delle questioni trattate.  PQM il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2017, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data ###, nei confronti di ### S.P.A., e per essa do### S.p.A.  (già do### S.p.A. già ### S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'intervento di ### 2 ### S.R.L., e per essa do### S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. (già dobank S.p.A. già ### S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di ### 2 S.r.l. stessa, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 310/2017, emesso dal Tribunale di Avellino in data ###; condanna parte opposta e l'interventrice, in solido, alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre ### e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv.  ### manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in data ### entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. 
Il Giudice dott.

causa n. 1769/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Pasquariello Antonio

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22497 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.108 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 1293 utenti online