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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 301/2025 del 19-02-2025

... state fornite e ciò giustifica, in via assorbente, l'espunzione dal totale richiesto dell'importo in questione (€ 20.000,00). 3.1. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'opposta si osserva che è stato prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 3 del 08.01.2019 (doc. n. 6 fascicolo monitorio) relativo alla prima cessione intercorsa con contratto del 12.12.2018 tra l'originaria titolare del credito ### S.p.A. (fusa per incorporazione in ### di ### per ### “###” con effetto giuridico dal 20.2.2017, v. doc n. 5 fascicolo monitorio) e la ### S.r.l.. Consultando il link segnalato sul menzionato estratto della ### (“http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/”) è possibile accedere alla lista dei codici identificativi dei debitori e dei relativi rapporti ceduti con riferimento ai crediti ceduti da ### a ### nel dicembre 2018 (“###- Dicembre-2018.pdf”). Nel relativo file è rinvenibile il numero di riferimento del contratto 4566993-6746- 1-10550 riconducibile al rapporto di conto corrente per cui è causa. La parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1282/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (CF: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore-opponente E ### S.R.L. (CF: ###) e per essa ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### convenuta-opposta #### a decreto ingiuntivo.  ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e con provvedimento del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ### su richiesta della ### S.r.l., con cui gli era stato ingiunto il pagamento (in solido con la “### di ### Natale”) della complessiva somma di € 32.877,72, oltre interessi e spese.  ### S.r.l., per il tramite della mandataria ### S.r.l., assumeva in sede monitoria di essere creditrice del sig. ### quale fideiussore in virtù della garanzia da quest'ultimo prestata in data ### per le obbligazioni relative al rapporto di conto corrente bancario n. 6572/10550, stipulato dalla debitrice principale “### di ### Natale” con la ### S.p.A., poi ### S.p.A..  ### opponente ha eccepito: -il difetto di legittimazione attiva della ### S.r.l., per carenza di prova sull'intervenuta cessione e sullo specifico oggetto della stessa; -che il rapporto di conto corrente, anche relativamente agli affidamenti concessi, era stato garantito dalla ### e non vi è prova se tale garanzia sia stata previamente escussa; -la mancanza di prova circa la maggiorazione di € 20.000,00 subita dal saldo debitorio che alla data di chiusura del conto corrente bancario, ovvero all'1.10.2013, risultava essere pari ad € 9.268,83; -l'applicazione di interessi superiore alla soglia legale e la nullità delle operazioni effettuate per contrarietà all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
Ha concluso chiedendo: “### all'On. Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione; 2) revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 163/2021 per i motivi espressi nella presente opposizione; 3) accertare e dichiarare, anche previa CTU tecnico-contabile, la nullità del contratto di conto corrente per la natura extralegale ed illecita degli interessi applicati e non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte dell'opponente; 4) in via subordinata, sempre previa CTU tecnico-contabile, accertare e dichiarare la somma ancora effettivamente dovuta dall'opponente al medesimo titolo; 5) condannare parte opposta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.  2. Si è costituita in giudizio la ### S.r.l. in qualità di mandataria con rappresentanza della ### S.p.A. (già ### S.p.A.), la quale ha contestato e chiesto l'integrale rigetto di ogni avversa domanda e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività; in via subordinata e gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, ha chiesto che venga emessa ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia; con vittoria di spese e compenso professionale.
In particolare, per quanto attiene la maggiorazione di € 20.000,00 indicata nell'estratto conto rilasciato dalla banca ex art. 50 T.U.B., ha osservato che il richiamato addebito si riferisce all'escussione effettuata dell'obbligo di firma (rectius: fideiussione a prima richiesta), rilasciato dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.; più precisamente, a seguito del pagamento di quanto dovuto da parte dell'odierna opponente verso la società ### S.p.A.  questa ultima avrebbe escusso la garanzia a prima richiesta rilasciata dalla già ### S.p.A. ed effettuato il bonifico dell'importo garantito per cui il netto addebitato è stato annotato nel certificato di passaggio a sofferenza ex art. 50 T.U.B..  *************************  3. Giova anzitutto ricordare che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). 
Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c..  ### a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). 
Con segnato riferimento ai rapporti di conto corrente, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la banca nella fase monitoria può “produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. 9695 del 3 maggio 2011). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto” (Cass. Civ., sez. III, 19/10/2016, n. 21092).
Pertanto, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca (o della cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto), produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e depositare tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (cfr. Cass., Ordinanza 14640 del 06/06/2018; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313; Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541). 
Ebbene, nel caso di specie la parte opposta ha prodotto: -il contratto di apertura di conto corrente bancario n. 6572/10550, intestato alla ### di ### ed acceso in data ### con la allora ### S.p.A., filiale di ### con annesse condizioni economiche (doc. n. 1 fascicolo monitorio); -la fideiussione sottoscritta dal sig. ### in data ### in favore della ditta ### di ### sino alla concorrenza della complessiva somma di € 45.000,00 (doc. n. 3 fascicolo monitorio); -la comunicazione dell'1.10.2013 con la quale ### S.p.A. aveva comunicato al garante e alla debitrice principale il recesso dal rapporto di conto corrente sopra richiamato che presentava a quella data uno scoperto di € 9.268,83 (doc. n. 4 fascicolo monitorio); -la certificazione ex art. 50 T.U.B. all' ### (doc. n. 2 fascicolo monitorio); - gli estratti conto dal marzo 2006, data di accensione del rapporto di conto corrente, al settembre 2013 (doc. n. 5 fascicolo parte opposta). 
Pertanto, si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'opposta, attrice in senso sostanziale, in quanto sono stati offerti elementi certi che consentono di ricostruire in maniera non approssimativa le operazioni registrate dalla data di apertura del conto e che, dunque, comprovano il saldo per come espresso negli estratti conto. 
Va comunque operata una opportuna precisazione quanto all'importo di € 20.000,00 indicato nell'estratto conto ex art 50 T.U.B. in atti, registrato come “passaggio a sofferenze”, data valuta 21.2.2013.  ###, come illustrato in premessa, ha imputato tale somma all'escussione effettuata della fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla ### cedente a favore della ### S.p.A.. 
A sostegno di ciò ha prodotto la comunicazione del 15.1.2013 trasmessa alla ### di ### alla ### Coop a r.l. e per conoscenza all'odierno opponente con la quale ### S.p.A. invitava i suddetti soggetti a precostituire entro una certa data i fondi necessari al pagamento, avendo ricevuto la richiesta di escussione della garanzia, e al contempo avvisava che, in difetto, avrebbe provveduto al pagamento nei confronti della ### S.p.A.. 
Orbene, in primo luogo non vi è alcuna prova del fatto che tale importo sia stato poi effettivamente corrisposto dalla ### alla società garantita dal credito di firma in disamina.
In secondo luogo si ritiene che l'opposta avrebbe dovuto fornire prova del rapporto contrattuale su cui si fonda tale specifica pretesa. 
In altri termini avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto con il quale la ### cedente aveva rilasciato la garanzia in favore della ### S.p.A.. 
Tali evidenze, tuttavia, non sono state fornite e ciò giustifica, in via assorbente, l'espunzione dal totale richiesto dell'importo in questione (€ 20.000,00).  3.1. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'opposta si osserva che è stato prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 3 del 08.01.2019 (doc. n. 6 fascicolo monitorio) relativo alla prima cessione intercorsa con contratto del 12.12.2018 tra l'originaria titolare del credito ### S.p.A. (fusa per incorporazione in ### di ### per ### “###” con effetto giuridico dal 20.2.2017, v. doc n. 5 fascicolo monitorio) e la ### S.r.l.. 
Consultando il link segnalato sul menzionato estratto della ### (“http://hoistfinance.it/informativa-cessioni/”) è possibile accedere alla lista dei codici identificativi dei debitori e dei relativi rapporti ceduti con riferimento ai crediti ceduti da ### a ### nel dicembre 2018 (“###-
Dicembre-2018.pdf”). 
Nel relativo file è rinvenibile il numero di riferimento del contratto 4566993-6746- 1-10550 riconducibile al rapporto di conto corrente per cui è causa. 
La parte opposta ha inoltre prodotto l'estratto della ### della ### parte seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. n. 7 fascicolo monitorio) relativo alla seconda cessione stipulata il ### tra la ### S.r.l. e la ### S.r.l.. 
A riprova che in tale cessione sia ricompreso il credito azionato in sede monitoria è stata prodotta dalla parte opposta la dichiarazione resa dalla ### S.r.l. sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” (doc. n. 3 fascicolo parte opposta), nella quale il consigliere delegato dalla predetta società conferma che il credito vantato nei confronti del sig. ### per € 32.877,72 è stato ceduto alla ### S.r.l., come da cessione regolarmente pubblicata in ### della ### parte seconda, n. 141 del 30 novembre 2019. 
Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200). 
In conclusione, sulla scorta della sopra richiamata documentazione si ritiene che l'odierna opposta abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza delle intervenute cessioni in blocco nonché del fatto che il credito per cui è causa sia ricompreso tra quelli ceduti.  3.2. È infondata la doglianza relativa alla mancanza di prova della preventiva escussione della #### ha prodotto la comunicazione del 17.1.2013 con cui la stessa ### in persona del ### Dott. ### facendo seguito alla richiesta di pagamento della banca ha negato la liquidazione non potendo “la posizione di che trattasi…allo stato considerarsi assistita dalla garanzia consortile” (doc. n. 6 fascicolo parte opposta). 
Di conseguenza la richiesta avanzata nei confronti degli altri coobbligati, tra cui il sig. ### non può considerarsi illegittima.  3.3. La doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi illegittimi merita di essere disattesa in quanto del tutto generica e carente già in punto di allegazione.  ### si è limitato a denunciare in termini del tutto vaghi l'applicazione di interessi ultralegali senza operare alcun riferimento alle concrete pattuizioni contenute nel contratto sotteso alla domanda monitoria, né al tasso di interesse effettivamente applicato. 
È stato condivisibilmente affermato che nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. Tribunale Roma sez. XVI, 17/01/2018, n.1183) Nel caso in disamina la doglianza in questione non contiene nemmeno l'indicazione degli importi che sarebbero stati indebitamente incamerati dalla banca a titolo di interessi illegittimi.  4. In definitiva, in base a quanto argomentato l'opposizione va accolta solo in parte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.  ### va comunque condannato al pagamento in favore dell'opposta di € 12.877,72, oltre interessi.  5. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita: ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta da ### e per l'effetto ### il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data ###; CONDANNA ### al pagamento in favore della parte opposta (in solido con la ### di ###, della somma di € 12.877,72, oltre interessi come da domanda monitoria; COMPENSA le spese di lite. 
Castrovillari, 19/02/2025. 
Il Giudice Dott. ### redatto con la collaborazione dell'###.ssa ###.

causa n. 1282/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Zibellini Raffaele

M

Tribunale di Catania, Sentenza n. 21/2026 del 02-01-2026

... antistatario;”, chiedendo, altresì, in via istruttoria l'espunzione dei documenti prodotti dall'appellante. Rigettata l'istanza avanzata dalla ### volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, si fissava l'udienza per la decisione. Nondimeno, attesa la necessità ai fini del decidere di acquisire il fascicolo di primo grado portante il n. R.G. 391/2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente. Infine, il giudizio andava a sentenza all'udienza del 29.09.2025, allorquando le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale. *************** Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato. Or, la vicenda in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1371/2021 emesso dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 2545/2021 R.G. con cui è stato ingiunto all'odierna appellata di pagare alla ### la somma di € 1.413,78 oltre interessi dalla scadenza sino al soddisfo e spese di procedura, in virtù di un credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019). Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 2912/2024 Il Tribunale, nella persona del ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2912/2024 R.G. promossa da: ### titolare della ditta individuale ### P. IVA ###, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio ### - ### - ### in #### n. 17.   ###. Coop. Agricola a r.l., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, ### n. 53, è elettivamente domiciliata.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.09.2025 che qui si intende richiamato. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### riassumeva il giudizio in appello avverso la sentenza n. 3034/2022 emessa dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., deducendo di aver già impugnato detto provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di ### la quale con la sentenza n. 264/2024 aveva così statuito: “- dichiara l'incompetenza funzionale della Corte, indi assegnando a parte appellante termine di mesi due (dalla comunicazione della presente sentenza) per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### nella specie competente per territorio e per grado, - riserva al giudice la cui competenza funzionale è stata dichiarata ogni statuizione sulle spese di giudizio.” Di talché con il suddetto atto di citazione formulava le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta ### preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza N. 3034/2022, nel procedimento rubricato al NRG 391/2022, resa inter partes dal Giudice di ### di ### in persona del Giudice Avv. ### depositata in data ### e pubblicata in pari data, notificata via ### direttamente alla parte, in data ###, i cui giusti motivi di urgenza sono rappresentati dal fatto che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, controparte ha già incardinato la procedura esecutiva mobiliare, rubricata al N.R.G.E. 23/2024 del Tribunale di ### assegnata al Giudice dell'###.ssa ### il quale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 29/03/2024. NEL ### riformare la sentenza di primo grado N. 3034/2022, emessa dal Giudice di pace di ### nel procedimento recante NRG 391/2022 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, rigettare ogni domanda formulata dalla società ### agricola ### nei confronti della ditta individuale ### di ### revocando e/o annullando l'accoglimento della citazione in opposizione al D.I. N. 1371/2021, emesso dal Giudice di ### di ### nei confronti della ditta individuale ### di ### e, conseguenzialmente, accogliere il presente appello con condanna della società ### agricola ### in persona del suo legale rappresentante, con sede ####### S.P. 74, partita IVA ###, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 1.413,78, oltre interessi moratori dal maturare del diritto sino al soddisfo, nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutte le causali di cui al presente atto, nonché delle spese, competenze, onorari, ### contributo unificato e spese di registrazione della sentenza, e altre occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”.  #### Agricola a r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e in particolare: “In via preliminare ed in rito, ➢ ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### per insussistenza sia del fumus che del periculum in mora all'uopo richiesti, condannando l'appellante alla sanzione pecuniaria di legge di cui all'art. 283, co. II, c.p.c.; ➢ ###, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello interposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### atteso che, per i motivi sopra esposti, l'impugnazione da quest'ultima proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, risultando anzi manifestamente infondata, provvedendo altresì alla regolazione delle spese di lite; Nel merito, in via principale e con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, ➢ ### per intero le domande, le difese e le conclusioni tutte, ivi inclusa la sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., rassegnate dalla #### Agricola a r.l. nell'atto di citazione in opposizione a ### notificato a mezzo p.e.c. in data ###, altresì consegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/10/2022 innanzi al Giudice di prime cure, e qui espressamente reiterate, riportate e fedelmente trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.; e per l'effetto, ➢ ### in toto, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### e, pertanto, confermare integralmente ###ultima poiché in tutto conforme al diritto; ➢ CONDANNARE, ex art. 96, co. III, c.p.c., la Dott.ssa ### al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio, per avere quest'ultima abusato del diritto d'impugnazione e per le plurime violazioni delle norme processuali che governano il giudizio d'appello; ➢ Con vittoria di spese, anche generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, e compensi di giudizio, gravati da IVA e ### anche relativi al procedimento rubricato al n. 1/2023 R.G.A.C. della Corte d'Appello di ### (atteso il disposto della Sentenza 264/2024, con la quale il Giudice a quo ha rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese anche di quel giudizio), da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;”, chiedendo, altresì, in via istruttoria l'espunzione dei documenti prodotti dall'appellante. 
Rigettata l'istanza avanzata dalla ### volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, si fissava l'udienza per la decisione. 
Nondimeno, attesa la necessità ai fini del decidere di acquisire il fascicolo di primo grado portante il n. R.G. 391/2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente. 
Infine, il giudizio andava a sentenza all'udienza del 29.09.2025, allorquando le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.  *************** 
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato. 
Or, la vicenda in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1371/2021 emesso dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 2545/2021 R.G. con cui è stato ingiunto all'odierna appellata di pagare alla ### la somma di € 1.413,78 oltre interessi dalla scadenza sino al soddisfo e spese di procedura, in virtù di un credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019). 
Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a r.l. e il relativo giudizio, che ha visto la ### contumace, si è concluso con la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### in data ### (v. all. 3 fasc. appellante). 
Detta sentenza, oggetto del presente gravame, ha quindi accolto l'opposizione spiegata e revocato il citato decreto ingiuntivo, affermando che “### ha, infatti, fornito prova documentale … dell'avvenuto pagamento mentre la ditta opposta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elemento alcuno da cui poter far desumere che tale pagamento possa essere imputato ad altro credito vantato dalla medesima opposta.”. 
Per completezza si osserva come il giudizio di appello avverso il dictum qui impugnato sia stato introitato dapprima innanzi alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale (v. all. 21. Fasc. appellante), e di poi riassunto in questa sede. 
Ebbene, all'uopo giova premettere che la contumacia della ### in primo grado non è certamente di per sé d'ostacolo alla possibilità di appellare la sentenza in esame. 
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto d'impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi.  “Né la mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina in sé (e tantomeno suggerisce) alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. n. 585 del 2014). Sicché la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati (Cass. n. 301 del 2012; cfr., altresì, Cass. n. 14020 del 2007). (Cfr. Cass. 4461/2019). 
Nondimeno, come anche affermato nella citata pronuncia, nel giudizio in appello la parte rimasta contumace in primo grado soggiace alle preclusioni e alle decadenze nelle more maturate, non potendo esserle riconosciute facoltà e/o diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio, e la stessa deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova (### Cass. n. 4461/2019). 
Difatti, i poteri riconosciuti in tale sede alle parti sono circoscritti nel ristretto ambito di cui all'art. 345 c.p.c., il quale testualmente prevede: “1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.” Pertanto, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., terzo comma, di introdurre non solo nuove domande e/o eccezioni ma anche nuovi documenti, quanto prodotto dall'appellante in sede di gravame è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo è tenuto a sottostare alle preclusioni probatorie già verificatesi. 
Né l'interpretazione testuale della formulazione dell'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l.  83 del 2012, convertito con l. n. 134/2012, può essere superata dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di nuove prove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale.  “Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese” (### Cass. n. 26522/2017). 
Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta contumace in primo grado. 
A corollario, quindi, ne discende che i motivi di gravame proposti dalla ### sono rimasti sforniti di riscontro probatorio, essendo stata la sentenza in esame sostanzialmente impugnata in quanto la ### per provare il pagamento della fattura n. 145/2019, di euro 1.413,78, si sarebbe servita del titolo già utilizzato per pagare la fattura n. 112/2019, di euro 1.484,74, non essendo, si ripete, utilizzabile per provare tale allegazione la produzione versata in atti.   Per le superiori ragioni, l'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) deve essere rigettato, confermandosi il provvedimento qui impugnato. 
Le reciproche domande di condanna per lite temeraria devono essere, infine, rigettate, in quanto non si ravvisano nelle rispettive posizioni e allegazioni la colpa grave o il dolo idonei a fondare tale pronuncia di condanna. 
Le spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### n. 1/2023 R.G.A.C., atteso il disposto della sentenza n. 264/2024, vengono poste in virtù del principio della soccombenza a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo. 
Inoltre, alla luce dell'integrale rigetto dell'appello proposto si deve, altresì, condannare l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115/2002.  P.Q.M.   Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza e eccezione, così provvede: - Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., confermando il provvedimento impugnato.  - Rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.  - Condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del giudizio liquidate in euro 1.923,00 per il giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### e in euro 1.701,00 per il presente grado di appello, oltre alle spese generali, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi antistatario delle stesse. Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'appello proposto, condanna l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. 
Così deciso in ### il 13 novembre 2025.   ### di sezione dott. #### 15 D.M. 44/2011 ###À Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c., e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c, il sottoscritto Avv. ### del foro di ### (c.f. ### - nato a ### il ###), con studio professionale in ####, alla via ### n. 53, nell'interesse e quale difensore di sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c., attesta che la su estesa copia informatica della Sentenza n. 21/2026 (R.G.A.C. n. 2912/2024) del Tribunale di ####, pubblicata il ###, è conforme al suo originale informatico contenuto nel fascicolo telematico rubricato al n. 2912/2024 R.G.A.C. del Tribunale di ### dal quale è stata estratta.  ### Avvocato, altresì, dichiara sotto la propria responsabilità che il presente ### è la sola copia esecutiva che intende azionare.  ### 27/01/2026 Avv. ### (f.to digitalmente)

causa n. 2912/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mariano Sciacca

M

Tribunale di Benevento, Sentenza n. 60/2026 del 14-01-2026

... circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità giuridica e di fatto sulla cosa. Pertanto, si definisce custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res, con il connesso potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007; S.U. n. 3853/1975). Nel caso di specie, l'appellante può ritenersi certamente “custode” ai sensi e agli effetti dell'art. 2051 c.c.: infatti, dall'istruttoria svolta e dalla stessa tesi difensiva dell'appellante, è emerso che nello spazio esterno dell'### vi fosse la presenza di un'area ludica allestita con delle giostre appartenenti alla struttura, che, quindi, deve ritenersi tenuta al controllo e al compimento dell'attività di manutenzione necessarie al fine di evitare infortuni ai terzi avventori. Al contrario, parte appellante, né ha dato prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una circostanza imprevedibile idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le giostre e l'evento denunciato, né ha dimostrato che le giostre fossero effettivamente interdette all'uso dei (leggi tutto)...

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R.G.N. 4765/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4765/2021 del R.G.A.C.C, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 27.6.2025, TRA ### “### ROAD”, C.F.: ###, con sede #######, località ### n.1, in persona del leg. rapp. p.t., ### C.F.: ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e con lo stesso elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n.2, giusta procura in atti; E ### C.F.: ###, nata a Napoli il ### ed #### C.F.: ###, nato a ### il ###, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, ### C.F.: ###, nata a ### il ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ####, alla via D. Chiesa n.2, giusta procura in atti; Oggetto: appello - risarcimento danni. 
Svolgimento del primo e secondo grado del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ed ### nella qualità di genitori della minore, ### come innanzi identificata, adivano, davanti al Giudice di ### di #### la ### “on the Road”, in persona del legale rappresentate p.t., per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti dalla minore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'incidente occorso in data ### presso la predetta struttura. 
In dettaglio, parte attrice deduceva che: - in data ###, alle ore 16:00 circa, in occasione di una festa privata presso il ristorante agriturismo denominato “On the Road” di ### in ####, nel mentre la propria figlia, minore, era intenta a giocare sulle attrezzature del parco giochi e sotto la diretta vigilanza del personale addetto all'animazione, cadeva al suolo e batteva il mento sul selciato; - il fatto si verificava in quanto le attrezzature del parco giochi di appartenenza del suddetto agriturismo erano tenute in uno stato obsoleto e di cattiva manutenzione; - a seguito dell'evento, la minore riportava lesioni personali refertate presso il ### dell'### di ### ove i sanitari le diagnosticavano una ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera con 4 punti di sutura. 
Pertanto, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'### the ### di ### per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla minore ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043; b) per l'effetto l'### the ### di ### a risarcire tutti i danni subiti dalla minore ### nella misura di € 6.640,99 per le lesioni tutte subite oltre le spese legali, o nella diversa misura che il Giudice di pace riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Si costituiva in giudizio, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta avvenuto in data ###, la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto dedotto dagli attori e, precisamente: - eccepiva l'incompetenza per valore del giudice di pace adito, atteso che nell'atto introduttivo veniva richiesto il risarcimento dei danni quantificati in euro € 6.640,99, dunque, in una somma maggiore al valore di competenza del giudice di pace adito; - l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; - nel merito, la genericità della domanda, per come prospettata, e l'infondatezza dei fatti rappresentati. 
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e con l'espletamento della consulenza medico legale. 
All'esito della decisione, il GDP adito, nel respingere tanto l'eccezione di incompetenza per valore che quella di improcedibilità della domanda, emetteva la sentenza n. 99/2021 depositata il ###, con la quale così statuiva: “- dichiara la responsabilità dell'### - Conseguentemente lo ### in persona del lrpt, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma che di € 4.504,75, come da motivazione, oltre interessi al tasso del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali da tale data al soddisfo; - lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi € 1.950,00, di cui € 600,00 per spese sostenute, oltre il 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge”. 
Avverso la predetta sentenza parte convenuta ha proposto l'odierno appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 99/2021 emessa dal G.d.P. di #### data la erroneità ed illogicità della stessa e precisamente: - in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore a decidere del Giudice di pace di #### e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Benevento; - in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio, di negoziazione assistita; - in via ancor preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per aver omesso, l'attrice, di riportare gli avvisi e le decadenze di cui agli artt. 38 sull'incompetenza per materia, per valore e per territorio e 167 c.p.c., e genericità della domanda per non avere compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda; con adozione degli opportuni provvedimenti; - nel merito, rigettare le domande tutte formulate dai ###ri ### ed ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; - condannare, in ogni caso, parte attrice, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed oneri come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. 
In particolare, l'istante ha dedotto: la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 10 e 320 c.p.c., per incompetenza del giudice di pace adito; la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l.  132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, per non essere stato rilevato il mancato espletamento della negoziazione assistita; la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 112 c.p.c. per genericità della domanda; in ogni caso, la infondatezza della domanda e l'erronea valutazione delle prove. 
Si sono costituiti gli appellati, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, per contrastare il proposto gravame e chiedere l'accoglimento delle seguenti richieste: “- l'inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi, violazione dell'art. 342 c,p.c.; - l'infondatezza dell'appello per i dedotti motivi; - condannarsi esso appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, e cpa come per legge”. 
Sicché, instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 15.2.2022, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e, pertanto, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. 
Assegnato il fascicolo alla scrivente il ###, in data ### veniva celebrata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con provvedimento del 18/9/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Ragioni in fatto e in diritto della decisione In via preliminare, deve essere vagliata l'eccepita incompetenza per valore del giudice adito nel primo grado di giudizio. 
Come è noto, la competenza del giudice di pace è disciplinata all'art. 7 del codice di rito che, sotto la vigenza della disposizione illo tempore applicabile, prevede, per le cause relative a beni mobili, una competenza limitata al valore di euro 5.000,00, quando dalla legge non sia attribuita alla competenza di altro giudice. 
Per giunta, ai sensi di quanto dispone l'art. 10 del codice di rito, il valore della causa è liberamente stabilito dall'attore allorché individua l'oggetto e il quantum della domanda, ed è lo stesso attore, quindi, a poter anche limitare il valore della domanda, chiedendo al giudice, attraverso la clausola di contenimento, che non si oltrepassi il limite della competenza del giudice adito, come innanzi precisata. 
Invero, con un orientamento ampiamente consolidato, la giurisprudenza della Cassazione chiarisce che l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare l'importo accertabile dalla sentenza (cfr. Cass. S.U. 26/11/2021, n. ###; Cass. n. 18065/2022). 
Pertanto, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata, che deriva dall'operatività della clausola di contenimento, va intesa come una forma di emendatio libelli, che, come tale, non muta gli elementi costitutivi della domanda e si limita ad una diversa quantificazione del danno. 
E' nota, infatti, la distinzione tra emendatio e mutatio libelli, laddove la prima consiste in una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione; la seconda, consiste, invece, nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure, si incida sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo al fine di renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. 
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, davanti al Giudice di pace la preclusione per la modifica delle domande è rappresentata dal termine della fase della trattazione della causa di cui all'art. 320 c.p.c., che può anche articolarsi in più udienze, se ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (cfr. Cass., n. 23774/2025). 
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame del verbale di prima comparizione delle parti dell'11.01.2018 (fascicolo 369/c/2018), emerge che, all'esito, il GDP rinviava ad un'ulteriore udienza per consentire alle parti di dedurre in merito alla questione dell'incompetenza per valore; alla successiva udienza del 29/03/2019, parte attrice, avvalendosi della clausola di contenimento, riduceva espressamente il quantum della domanda risarcitoria ad euro 5.000,00 e, conseguentemente, l'impugnata sentenza condannava la convenuta struttura al risarcimento dei danni liquidati in complessivi euro 4.504,75, oltre interessi dal fatto e fino al soddisfo, così rispettando il vincolo della domanda e non incorrendo, peraltro, in vizi di ultrapetizione. 
Ragion per cui si ritiene che, correttamente, la sentenza di primo grado abbia ritenuto superata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla difesa dell'odierna appellante, per effetto della clausola di contenimento quantitativo della domanda, di cui parte attrice si è avvalsa prima della maturazione delle preclusioni processuali. 
Il motivo di appello, quindi, va rigettato. 
Va ulteriormente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita.  ### ha infatti impugnato la sentenza nella parte in cui stabilisce che “non sussiste improcedibilità della domanda, non essendo prevista dalla normativa vigente (per le ipotesi di risarcimento danni è prevista, di contro, la negoziazione assistita)”, sul presupposto di aver sollevato l'ulteriore eccezione del mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio relativo alla negoziazione assistita. 
Risulta che, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ( pag. 5 e 9), parte attrice eccepiva l'omesso espletamento della mediazione, eccezione poi ribadita alle udienze dell'11/1/2018 e del 29/3/2019. 
Tale eccezione, come già chiarito dal giudice di prime cure, merita di essere rigettata, in quanto la controversia in esame non rientra nelle materie per le quali la normativa vigente stabilisce l'obbligo della mediazione ai fini di procedibilità della domanda. 
In effetti, la materia in esame rientra tra le materie per le quali il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “### urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l'obbligo della negoziazione assistita per proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro. 
Cionondimeno, l'improcedibilità per omesso espletamento della negoziazione assistita deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e, nel caso di specie, tale circostanza non appare trovare riscontro dall'esame degli atti di causa e dei verbali di udienza. 
In mancanza del rispetto del termine di cui innanzi, l'eccezione di improcedibilità appare quindi infondata. 
Deve a questo punto esaminarsi il gravame nel merito. 
Con il proposto appello, la ditta “On the Road” ha impugnato la sentenza che l'ha condannata al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito della caduta avvenuta presso l'area giochi esterna, deducendo, in particolare, la genericità dei fatti dedotti da parte attrice in primo grado e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del ### Orbene, l'appello non è fondato e deve essere respinto. 
Anzitutto, quanto alla dedotta genericità della domanda di risarcimento, la stessa non è meritevole di pregio. 
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., debba essere valutata non in astratto, ma caso per caso, tenendo in considerazione che la ratio ispiratrice della norma, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). 
Pertanto, nell'indagare se l'atto di citazione sia o meno generico, deve necessariamente guardarsi all'intero contenuto dell'atto introduttivo e al comportamento della parte convenuta, dovendosi accertare se quest'ultima sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. n. 11751/2013). 
Nella fattispecie, si osserva che l'eccepita nullità della domanda non trova riscontro negli atti di causa, considerato che parte attorea ha sufficientemente contestualizzato i fatti denunciati sotto il profilo spazio-temporale e che, dall'esame della comparsa di costituzione della convenuta, risulta che quest' ultima ha regolarmente esercitato il diritto di difesa, contestando quanto denunciato dai genitori della minore e proponendo, in parte, una differente ricostruzione delle circostanze di fatto. 
In tal modo, l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha raggiunto lo scopo e la dedotta nullità non sussiste. 
Ciò chiarito, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui statuisce che la dinamica dell'evento dannoso, come esposta in citazione, ha trovato sostanziale riscontro nell'istruttoria. 
Per l'esattezza, secondo l'appellante, la dinamica dei fatti emersa dalla escussione dei testi risulterebbe diversa da quella raccontata in atti, non emergendo la circostanza che "...la bambina cadeva dal tronco dell'area giochi, che aveva la maniglia per la presa da un solo lato...", come invece statuito in sentenza. 
Al riguardo, si rileva che, in punto di qualificazione giuridica della domanda, la responsabilità per i danni arrecati alla minore nell'episodio occorso il ###, vada certamente ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. che individua una forma di responsabilità extra-contrattuale oggettiva che attenua l'onere probatorio per il danneggiato a fronte di una presunzione di responsabilità del custode della res dalla quale il fatto illecito scaturisce.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. costituisce estrinsecazione di un dovere, gravante sul custode, in relazione al potere fisico che egli ha sulla cosa, di vigilare e mantenere la stessa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. tra tutte Cass. 14.1.1992, n. 347; 23.1.1985, n. 288). 
Infatti, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode, essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente l'accertamento che le stesse originino dalla cosa in custodia al danneggiante, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. , ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito ( Cass. n. 2332/2018). 
Tali princìpi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (sent.  20943/2022), le quali hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. 
Quanto all'individuazione del custode poi, si tratta di un'operazione da fare non già in astratto, bensì in base alle concrete circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità giuridica e di fatto sulla cosa. 
Pertanto, si definisce custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res, con il connesso potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007; S.U. n. 3853/1975). 
Nel caso di specie, l'appellante può ritenersi certamente “custode” ai sensi e agli effetti dell'art.  2051 c.c.: infatti, dall'istruttoria svolta e dalla stessa tesi difensiva dell'appellante, è emerso che nello spazio esterno dell'### vi fosse la presenza di un'area ludica allestita con delle giostre appartenenti alla struttura, che, quindi, deve ritenersi tenuta al controllo e al compimento dell'attività di manutenzione necessarie al fine di evitare infortuni ai terzi avventori. 
Al contrario, parte appellante, né ha dato prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una circostanza imprevedibile idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le giostre e l'evento denunciato, né ha dimostrato che le giostre fossero effettivamente interdette all'uso dei clienti ed in buono stato manutentivo. 
Pertanto, quanto alla ricostruzione dei fatti, il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato le deposizioni testimoniali. 
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. 
Nel quadro del principio di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). 
Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015). 
Anzitutto, i testi di parte attrice hanno fornito una versione chiara, coerente e concordante circa la dinamica dell'incidente, attestando entrambi che, al momento del sinistro, la minore stava utilizzando le giostre e che le stesse non si presentavano sicure stante l'assenza di una maniglia nella giostrina su cui giocava la minore (cfr. dichiarazione del teste ### e la presenza di pietrisco sul suolo sottostante (cfr. dichiarazione del teste ### e ###. 
Tali dichiarazioni risultano attendibili, coerenti e logicamente motivate, né emergono elementi idonei a inficiarne la credibilità anche se rese da persone legate da rapporti parentali le quali assistevano direttamente al fatto, ivi trovandosi per partecipare ai festeggiamenti della prima comunione della minore (cfr. sul punto l'orientamento pacifico della Suprema Corte per cui “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”, Cass. Ordinanza n. 98 del 04/01/2019) Diversamente, le deposizioni rese dai testimoni indicati dalla parte convenuta in primo grado e oggi appellante non risultano idonee a smentire efficacemente la suddetta ricostruzione: deve considerarsi che questi testi non hanno assistito personalmente all'evento perché non si trovavano nell'area esterna alla struttura e, quindi, nulla hanno saputo riferire circa le modalità con cui si verificava il sinistro, ma hanno entrambi confermato la presenza in sala di una bambina che piangeva perché si era fatta male e che presentava sul volto delle macchie di sangue. 
Nel dettaglio, il teste ### riferiva che, recatosi presso altra sala rispetto a quella dove stava pranzando, notava una bambina in braccio ai suoi genitori che piangeva (“A questo punto mi sono avvicinato per chieder ai predetti genitori cosa fosse successo e gli stessi rispondevano che la loro figlia era caduta e si era fatta male”). 
Anche il teste ### riferiva di aver visto una bambina in presenza dei propri genitori “che piangeva ed aveva una escoriazione con una lieve macchia di sangue”. 
Quanto poi riferito dai summenzionati testi, circa il fatto che ai clienti dell'### era inibito l'accesso alle giostre (### in particolare, riferiva che non era presente alcun tronco di legno o ferro all'interno del parco giochi e che c'era un castello con una rete), va evidenziato che ciò non trova alcun riscontro probatorio in atti. 
Invero, l'intera difesa dell'appellante si è limitata ad affermazioni generiche sulla inaccessibilità delle giostre ai terzi e sulla loro regolarità manutentiva, senza offrire concreti riscontri documentali, né elementi specifici idonei ad escludere il nesso causale tra l'utilizzo della giostra e l'evento dannoso. 
Parimenti ininfluente è la deduzione relativa alla responsabilità dei genitori della minore. 
Non è emerso alcun comportamento negligente degli stessi idoneo a interrompere o attenuare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
La vigilanza genitoriale, infatti, non esclude né attenua automaticamente la responsabilità del custode di strutture ludiche destinate all'uso dei minori, gravando sul gestore un obbligo particolarmente rigoroso di manutenzione e sicurezza. 
Sulla gravità dell'incidente e sulle reali ferite riportate dalla minore si ritiene di non poter prendere in considerazione le valutazioni dei testimoni dell'appellante, i quali, essenzialmente, riferiscono di mere escoriazioni sul volto della bambina: sul punto, infatti, determinante quanto riportato nel verbale di ### della struttura ospedaliera, presso la quale la minore veniva visitata, in cui è dato leggere testualmente che “la paziente presenta ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera. Si procede a sutura con 4 punti cute previa completa toilette locale e recentazione dei margini con buon risultato estetico”. 
Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente accertato la responsabilità della struttura appellante e il conseguente obbligo risarcitorio, avendo fatto buon governo delle risultanze istruttorie e corretta applicazione delle norme di diritto. 
Da ultimo, la censura in ordine alla quantificazione dei danni patiti dalla minore è inammissibile poiché, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio dispositivo, parte appellante si è limitata a dolersi di una quantificazione “eccessiva” del danno, senza indicare alcun errore tabellare o matematico in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, né proporre una liquidazione alternativa. 
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. 
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del disputatum (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00), della natura delle questioni trattate, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta, oltre l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.  4, comma 2 D.M. 55/14).  P.Q.M.  Il Tribunale di Benevento, ###, in persona del G.U. dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### quale legale rapp.te p.t.  dell'### “On the road”, contro ### e ### quali genitori di ### ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna parte appellante a rifondere in favore degli appellati le spese di lite liquidate in complessivi € 2.211,30, oltre accessori come legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 4765/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Protano Valeria

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17642/2025 del 30-06-2025

... esclusivamente per le imposte autonome. 5.4. ### espunzione, con effetti ex tunc (salvo per i rapporti esauriti), della normativa di riferimento in tem a di addizionale 11 di 14 all'accisa sull'energia elettrica, mercé l'intervento caudat ario del Giudice delle leggi, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di ricorso; questione che, parimenti, trova ormai perentoria composizione alla luce del menzionato arresto, là dove la ### (al par. 8.2 .) ha rinv enuto nell'accoglimento della q uestione di legittimità costituzionale l'un ica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore). Né rileva alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di ### per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, p rovocata dalla pronuncia de lla Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. 5.5. Per le esp oste ragioni, il motivo non conduce alla anelata cassazione della gravata (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6426/2023 R.G. proposto da: ### S.P.A., in perso na dell'avv.  ### in qualità di procu ratore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. ### ed elettivamente domiciliat ###### via Mic hele ### n. 5 1 e digitalmente presso il seguente indirizzo di p.e.c.  ### -ricorrente contro ### in perso na del legale rappresent ante p.t., elettivamente domiciliata in ### 32, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difend e -controricorrente 2 di 14 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 184/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione d ella causa svolta nella pu bblica udienza del 23/04/2025 dalla #### 1. La questione, per quel che qui rileva, trae origine dalla richiesta, azionata in via monitoria dalla società ### s.r.l., di rimborso da parte della società ### S.p.A. (d'ora innanzi, breviter, S.E.N.) della addizionale provinciale pagata dalla istante sulla fornitura di energia elettrica. 
A fondam ento della sua pretesa, la società ### s.r.l.  deduceva che la legge interna istitutiva dell'addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511/1988) - poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 - era in cont rasto con la ### n. 200 8/1 18/CE, imponendo una tassa (l'addizionale) che non risponde va ad una specifica finalità opportun amente individuata dal legislatore nazionale.  1.1. Con sentenza n. 703/2021, il Giudice di pace di ### adito dalla S.E.N. S.p.A., rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo 623/2020, con il quale le veniva ingiunt o i l pagame nto di ### 1.018,42, oltre accessori, in favore di ### s.r.l., a titolo di ripetizione degli importi versati da quest 'ultima per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.  2. ### nale di ### con sentenza n . 184/ 2023, rigettava l'appello interposto dal for nitore di energia e, per l'e ffetto, confermava la decisio ne di p rimo grado e il decreto ingiuntivo opposto; di talché, condannava l'a ppellant e alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata.  3. Per la cas sazione di tal e sentenza ha proposto ricorso la società S.E.N. S.p.A., affidato a due motivi, illustrati da memoria. 3 di 14 3.1. Ha resistito con controricorso la società ### s.r.l.  3.2. All'e sito di una prima adunanza camerale , con ordinan za interlocutoria n. ### del 12/ 12/2024 il ricorso è stato avviato alla discussione in pubblica udienza, per il rilievo nomofilattico della questione concernente la natura e la contrarietà al diritto europeo dell'addizionale alle accise e la non appli cazione nei rapporti orizzontali delle norme di diritto interno che si pong ano in eventuale contrasto col diritto unionale.  3.3. ### ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L.  n. 511/1988 e della ### n. 2008/118/### La censura i nveste la qualificazione giuridica dell'add izionale provinciale alle accise, ponendo il quesito se essa debba ritenersi configurabile quale tributo au tonomo, e perciò do tato di una propria causa giustific ativa, ovv ero se costituisca un mero incremento quantitativo dell'acc isa, insuscettibile di autonoma finalizzazione impositiva.  ### la tesi prospettata dalla parte ricorrente, l'addizionale in esame non assum e rilievo quale figu ra tributaria distinta e autonoma, ma si atteggia, per definizion e, qua le componente accessoria della medesima accisa, cui si cumula esclusivamente sul piano quantitativo , senza che possa rinvenirsi una specifica funzione allocativa o redistributiva che ne legittimi l'introduzione ex se. 
In tal senso deporrebbe la circostanza per cui l'addizionale sarebbe basata sul medesi mo presu pposto dell'accisa (i.e., la fornitu ra di energia ed il relativ o consumo), n onché su i medesimi soggetti passivi, sulla medesima base imponibile (i.e., la quantità di energia 4 di 14 consumata), sulla medesima stru ttura di aliquo ta (applicata sul singolo Kw/h immesso in consumo), sul le medesime mod alità applicative di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione (ad eccezione della destinazione del gettito, attribuito alle ### in cui è stato effettuato il consumo). 
Ne consegue, secondo la prospettazione della ricorrente, che, non potendosi qualificare l'addizionale all'accisa come tributo autonomo, risulta irrilevante accertare se essa persegua u na finalità specifica, atteso che tale requisito è richiesto, ai sensi della ### n. 2008/118/CE, esclusivamente per le imposizioni fiscali che si connot ano pe r autonomia strutturale e funz ionale rispetto all'accisa cui si aggiungono.  4.2. Con il second o motiv o si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli art. 288 TFUE e 101 della ### Assoluta inconferenza ( e non deducibilità) nel presente giudizio - alla luce del fermo principio della inefficacia c.d.  orizzontale delle ### - della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la ### n. 2008/118/CE e tra la prima e l'interpretazione accordata alla medesima dalla ### Il ricorso pone, in parte qua, la connessa e ulteriore questione se comunque, ove anche costituisca un autonomo tributo, il Giudice nazionale possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono, per contrasto con la ### europea. 
Parte ricorre nte rileva, anzitutto, che il rapporto sostanziale controverso inerisce due privati (i.e., la S.E.N. S.p.A. e la ### s.r.l.); assume , così, che ove anche si riconosca ch e l'addizionale all'accisa configuri un a imposta auton oma, con il conseguente contrasto della n ormativa che la discipl inava con il diritto UE, per man cata individuaz ione, da parte del legislatore nazionale, di una specifica finalità perseguita con tale imposta, la normativa interna comunque non potrebbe venire non applicata dal Giudice nazionale, nella m isura in cui, per que sta via, si 5 di 14 postulerebbe una efficacia diretta della ### ttiva nei rapp orti tra privati, ciò che, invece, è a dirsi solo per i rapporti verticali, tra il privato e lo Stato o il potere pubblico. 
Si richiama, inoltre, la sentenza della ### del 18 gennaio 2022, C-261/20, per sostenere che, n el caso di speci e, non sarebbe invocabile né il princi pio dell'inte rpretazione confo rme né quello dell'effetto utile, atteso che l'obbligo d el giudice nazion ale di interpretare il diritto interno alla luce della direttiva non può spingersi fino a det erminare un'interpretaz ione contra legem del diritto nazionale.  5.1. I motivi, congiuntamente esaminati, data la loro connessione, non meritano accoglimento.  5.2. In via preliminare, va evidenziato, in una prospettiva storicosistematica, che l'addizionale alle accise sull'energia el ettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del 1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abro gazione sull'in tero territorio nazionale, avvenu ta nel 2012. 
La normat iva istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta.  ### provinciale all'accisa su ll'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6 d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento d ella Di rettiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassaz ione dei p rodotti energetici e dell'elettricit à, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armo nizzata secondo le previsioni della ### n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 6 di 14 Nel dettaglio, l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par. 1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi fina lità specifiche, nella misura in cui esse rispe ttassero le regole di imposizione applicabili ai fin i delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibi le, il calcolo, l'esigibilit à e il controllo dell'imposta. 
A tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da ### 9 novembre 2021, C-255/20, ### delle dogane e dei monopoli - ### delle dogane di ###, ai sensi del quale i singo li ### membri dell'Un ione ### possono introdurr e sulla fornitu ra di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità. 
Tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'ad dizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità.  ### del 2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs.  29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1.4.2010. 
Successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è st ato definitiv amente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44. 
Premessa tale ricostruzione di carattere generale, può passarsi ad esaminare la fattispecie oggetto della presente controversia.  5.3. Due sono le que stioni post e nel ricorso; segnatamente: a) l'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'acc isa con la ### n. 2008/118 /CE; b) l'appl icabilità orizzontale di quest'ultima nelle cause di ripetizione tra privati. 7 di 14 5.3.1. In premessa , osserva il Collegio che, ai f ini della composizione delle quest ioni di massima rimesse al l'esame di questa Corte, assume un rilievo assolutamente dirimente la recente declaratoria di incostituzionalità della stessa norma istitutiva della addizionale di cui qui si chiede la ripetizione. 
Mette conto di osservare, infatti, che la Corte costituzionale, con la Sentenza n. 43/2025, ha d ichiarato la illegit timità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, ###, in relazione all'art. 1, p ar. 2, della ### 2008/118/CE, definitivamente dichiarando, o ra per allora, la contrarietà dell'addizion ale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica al diritt o europeo, e - segnatamente - alla ### n. 2008/118/CE. 
Da ciò discende ipso iure la legittimità della domanda di rimborso, così come azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitore di energia, a tit olo di riva lsa, tale tributo, come ora si verrà ad illustrare nel dettaglio. 
Ed invero, i ### delle leggi, premessa la non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, hanno escluso che l'addiziona le provinciale in questione rispettasse il requisito di legittimità de lla “finali tà specifica” espressamente rich iesto dall'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE; conclusione questa che - osserva la ### - trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, e in particolare in Cass. n. 27101/201 9, confermata di recente da Cass. 24373/2024 (v. “Considerato in diritto”, par. 11).  5.3.2. Varrà considerar e, infatti, come anche questa Corte, da ultimo con la Ordinanza n. 9450 d el 10/04/2025, aveva ritenuto “incontestabile” l'autonomia dell'addiziona le rispetto all'accisa, motivata proprio attraverso il riferimento al fatto che, per vero, è la stessa ### n. 2008/118/CE a chiarire che le addizionali sono 8 di 14 imposte diverse rispetto alla accisa, non potendo ritenersi che le prime siano dunque una mera componente della seconda. 
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di precisare, a partire dalla Sentenz a n. 27101 del 23/10/2019, che l'autono mia strutturale delle addiziona li provinciali rispetto all'accisa emerge chiaramente dal tenore delle disposizioni contenute nella ### n. 2008/ 118/CE, le quali pure ammettono l'introduzion e d i imposizioni fiscali aggiuntive, sempreché rispettose di condizioni previamente determinate (in tal senso, v. anche Sez. 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019). 
In particolare - come specificato da Cass. civ., Sez. 5, Sente nza 28/07/2020 n. 16142 - ai fini della legittim ità delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica (in conformità con l'art.  1, parr. 1 e 2, Direttiva n. 200 8/118/ CE, che sostanzi almente riproduce le previgenti disposizioni di cui all'art. 3, par. 2, Direttiva n. 1992/ 12/### cfr. ### 9 novembre 2021, causa C-255/20, ### delle dogane e dei monopoli - ### delle dogane di ### punto 27; ### 5 marzo 2015, cau sa C-553/13, ### punto 3 4), deve ritener si soddisfatto il cumulativo riscontro di due requisi ti, quali: 1. il rispetto delle regole di imposizione dell'### applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2. la sussistenza di una finalità specifica. 
In tale ultima occasione , questa Corte aveva osservato che: a) sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ult. per., d.l. n. 511/1988 chiarisce che «[l ]e addizionali sono liq uidate e riscosse con le stesse modali tà dell'accisa sull'energia elettrica», sicché - notava questa Corte - la con dizione sub 1. è sicuramente rispett ata; b) non risultava, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartime nto per le politiche fiscali del M.E. F., previsto da l comma 2 d el mede simo articolo, chiarivano in alcun modo le 9 di 14 specifiche finalità al cui soddisfaci mento le addizionali sareb bero state teleologicamente implementate, non essendo in armonia con il diritto unionale la mera destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (cfr., ex multis, ### 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019; ### 7 febbraio 2022, causa C-460/21, ### punti 19 ss.; ### 9 novemb re 2021, causa C- 255/20, ### delle ### e dei ### punti 27 e ss. ### 25 luglio 2018, C-103/17, ### punti 34 ss.). 
Ne discende che, una volta affermata la autonomia strutturale della addizionale all'accisa per il consum o di energia elettrica rispetto all'accisa stessa, è già stata la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver a più riprese preci sato, nella vige nza dell 'ormai espunto art. 6 d.l. n. 511/1988, tramite un consolidato orientamento, che le addizionali provinciali avrebbero dovuto comunque rispondere ad una o più finalità specifiche, in conformità al disposto dell'art. 1, parr. 1 e 2, Direttiva n. 20 08/118/CE, come interpretata dalla ### dovendosi e vitare che le imposizioni ind irette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate , ostacolassero inde bitamente gli scambi (### 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019). 
Per altro verso, nel caso che ci occupa, lo stesso giudice d'appello ha espre ssamente evocato e si è, perciò, allineato ai precedenti della giurispruden za della ### di questa Co rte del 2019, dinanzi richiamati, e ripresi anche dalla ### (cfr. pagg.  4-5 della sentenza impugnata). 
Ciò in q uanto t ale giurisprudenza già costitu iva, da tempo, jus receptum. 
Ne è autorevole prova, inter alia, oltre ai numerosi arresti ut supra evocati, il ### n. 125 02 del 10/05/202 3, con cui la ### a Presidente di questa Corte, esaminando l'ordinan za di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. resa dal Tribunale di Verona sulle questioni d i odierno interesse, ha osserva to che, n ella giurisprudenza della Corte di cassazione, non manca l'enunciazione 10 di 14 di princip i idonei ad orien tare la risoluzione della quest ione interpretativa posta dal rimetten te, con la conseguent e inammissibilità del rinvio pregiudiziale, per d ifetto del requ isito della novità de lla questione, richiesto dallo st esso art. 363-bis c.p.c. (quando, pe r ritenersi superata tale condizione di ammissibilità, sarebbe bastata anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della ### rte, dovendosi valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la que stione non fosse stata ancor a “affrontata” dalla Corte di legittimità, come è stato recentemente puntualizzato da ### U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).  5.3.3. Nondimeno, è app ena il caso di osservare che la tentata ricostruzione diacronica delle richiamate pronunzie di legittimità e dei principi in esse enunciati non può che risolversi, allo stato, in un mero esercizio diege tico, volta che la stessa norma che istituiva l'addizionale de qua è stata ormai, e in via definitiva, espunta dal nostro ordinamento, mercé la già menzionata pronunzia di accoglimento della Corte costituzionale. 
Di talch é, l'addizionale stessa va qualificata ipso facto indebit a e indebita è la sua percezione, a p rescindere da ogn i pregress a discussione sulla natura del tributo. 
Tanto premesso, dun que, risulta destituita d i alcun fondamento normativo, oltre che teorico, e quindi ormai d el tutto in utile, la sollecitazione dell'od ierno ricorrente, il quale, postulata la non autonomia dell'addizionale all'accisa, ricondotta a mera porzione del quantu m del tributo principale ( l'accisa medesima), fa questione della inutilità dell'interrogativo se tale imposta debba o meno rispondere ad una specifica finalità, asseren do che la questione si porrebbe esclusivamente per le imposte autonome.  5.4. ### espunzione, con effetti ex tunc (salvo per i rapporti esauriti), della normativa di riferimento in tem a di addizionale 11 di 14 all'accisa sull'energia elettrica, mercé l'intervento caudat ario del Giudice delle leggi, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di ricorso; questione che, parimenti, trova ormai perentoria composizione alla luce del menzionato arresto, là dove la ### (al par. 8.2 .) ha rinv enuto nell'accoglimento della q uestione di legittimità costituzionale l'un ica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore). 
Né rileva alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di ### per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, p rovocata dalla pronuncia de lla Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi.  5.5. Per le esp oste ragioni, il motivo non conduce alla anelata cassazione della gravata sentenza, dell a quale, tuttavia, occor re emendare la motivazione, ai sensi d ell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. 
La conferma della pronuncia di prime cure, in punto di condanna del fornitore di energia elettrica alla ripetizione degli importi versati dal consumato re finale, a titolo di rivalsa, p er l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, è stata così giustificata dal Tribunale : «E, d'altronde, pur assumen do l'esisten za di una clausola contrattuale che di fatto avesse previsto il ribaltamento al cliente finale delle imposte relative al rapporto contrattuale di cui è causa, alla luce della non debenza all'ente impositore dell'importo relativo alle addizionali (per violazione della disciplina comunitaria), tale clausola risult erebbe pacificamen te nulla, perché priva di causa. Dalla nullità di tale clausola, quindi, deriverebbe comunque il pieno d iritto de ll'appellato di ripetere ex art. 2033 c.c. quanto versato per rimborsare il pagamento di una imposta non dovuta. E, 12 di 14 del resto, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il cliente finale ha l a sola possibilità di convenire in giudizio il fornitore energetico al fi ne di ottenere la ripetizione di quant o indebitamente versato per addizionali anticomunitarie, non potendo - se n on in casi eccezionali - adire direttam ente l'erario, nei cui confronti ha normalment e azione dire tta il solo fornitore energetico: “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l.  20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pag amento indebito, è l'unico soggetto legittimat o a presentare istanza di rimborso all'### finanzia ria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le su ddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'impost a derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttament e il rimbo rso all'### finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”. (Sez. 5, Ordinanza n. 299 80 del 19/11/2019, Rv. 655922 - 01)». 
Si tratta di motivazione errata: va qui ancora una volta rilevato che la questione va risolta in base alla dirimente considerazione della sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmen te ex tun c, della norma che aveva legittimato la percezione dell 'addizionale all'accisa da parte del forni tore di energia elettrica nei confronti dell'utente finale, a titolo di rivalsa (art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988), ad opera della Sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale. 13 di 14 Così corretta la motivazione in parte qua della sentenza impugnata, la doglianza va disattesa.  5.6. Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forz a della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di g iustizia, resa in data 1 1 aprile 2 024, in causa C-316/22.  5.7. Ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato e deciso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto che segue: «In tema d i rimborso dell'add izionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumato re finale, che ha corrispost o al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito».  6. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso.  7. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, per essere state definite le questioni trattate, in via dirimente, solo in forza di pron uncia d i illegittimità costituzionale sopravvenu ta in corso di causa.  P. Q. M.  La Corte rigett a il ricorso e compensa le spese de l giudizio di legittimità. 14 di 14 Dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Pellecchia Antonella

M

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 73/2026 del 23-01-2026

... appello (docc. 10 e 11) e, per l'effetto, disporsi l'espunzione. ### condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del grado si appello e, in caso di accoglimento dell'appello incidentale condizionato, di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E #### ha adito il Tribunale di ### allegando − di essere l'unico proprietario dell'appartamento sito al terzo piano dello stabile ubicato in ### alla ### n. 10, ereditato dalla madre ### deceduta in data 7 aprile 2020, − che già a quella data (e più precisamente a partire dall'autunno 2019, momento in cui l'allora proprietaria ### veniva trasferita in una ###, il predetto immobile era detenuto a titolo gratuito dalla sorella del ricorrente, ### in forza di comodato precario, − che, pertanto, nell'aprile 2020 il sig. ### quale erede della madre, è divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento in commento ed è subentrato nel rapporto di comodato precario con la sorella ### − che in data #### è deceduta; − che con raccomandata del 24.5.2024 ### ha vanamente intimato la restituzione dell'immobile all'ex convivente della sorella, sig. ### che, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione III Civile Riunita in ### di Consiglio in persona dei ### - Dott. ### - Dott. ### - Dott. ### ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2770/2025 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il ### e notificato il ###, da ### (cod. fisc. ###), con patrocinio dell'avvocato ### e con domicilio eletto presso il suo studio in ### alla ### n. 4 Appellante contro ### (cod. fisc. ###), con patrocinio dell'avvocato ### e con domicilio eletto presso il suo studio in ### alla ### n. 1 ###: ### di immobile urbano ### “Voglia l'ill.ma ### d'Appello di ### contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, compiuto ogni accertamento ed emessa ogni dichiarazione ritenuta anche solo opportuna, in riforma parziale della sentenza del 23 settembre 2025, n. 7053, non notificata del Tribunale di #### civile, R.G. n. 12291/2025, G.U. dott. ### così giudicare i. disporre che la condanna del #### emessa dalla sentenza n. 7053/2025 del Tribunale di ### a rilasciare in favore del #### libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in #### n. 10 debba essere eseguita immediatamente o entro il più breve termine, al massimo entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di appello di accoglimento del presente gravame; ii. condannare il #### a risarcire il #### il danno per il mancato godimento dell'appartamento per la somma di euro 1.300,00 per ogni mese di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino all'effettiva liberazione da cose e persone e così per euro 19.500,00 fino al 25 settembre 2025, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; iii. condannare il #### in ogni caso, al pagamento degli interessi legali al saggio di mora ex art.1284, IV comma, c.p.c. dalla scadenza di ogni mensilità, ed in ogni caso dalla pendenza del presente giudizio, fino all'effettivo soddisfo; iv. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio e anche per la preliminare fase di negoziazione assistita, e spese forfettarie ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 con la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del DM 55/20144, in quanto ### redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentono la ricerca dei documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto”.  ### “chiede che codesta ecc.ma ### d'Appello di ### voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti #### rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o manifestamente infondato ex art. 348bis c.p.c., non risultando ragionevoli probabilità di accoglimento.  ###: rigettare integralmente l'appello proposto dal #### perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7053/2025 del Tribunale di #####., se del caso, anche con motivazione diversa; ###: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma ### d'### ravvisasse presupposti per una riforma anche solo parziale della sentenza impugnata, riformato in via incidentale il capo della sentenza sopra testualmente riportato (pag. 3), confermi in ogni caso il decisum della sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione.  ###: ### dichiarare inammissibili e tardive ex art. 345 comma 3 c.p.c.  le produzioni documentali di parte appellante effettuate con l'atto di appello (docc. 10 e 11) e, per l'effetto, disporsi l'espunzione.  ### condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del grado si appello e, in caso di accoglimento dell'appello incidentale condizionato, di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E #### ha adito il Tribunale di ### allegando − di essere l'unico proprietario dell'appartamento sito al terzo piano dello stabile ubicato in ### alla ### n. 10, ereditato dalla madre ### deceduta in data 7 aprile 2020, − che già a quella data (e più precisamente a partire dall'autunno 2019, momento in cui l'allora proprietaria ### veniva trasferita in una ###, il predetto immobile era detenuto a titolo gratuito dalla sorella del ricorrente, ### in forza di comodato precario, − che, pertanto, nell'aprile 2020 il sig. ### quale erede della madre, è divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento in commento ed è subentrato nel rapporto di comodato precario con la sorella ### − che in data #### è deceduta; − che con raccomandata del 24.5.2024 ### ha vanamente intimato la restituzione dell'immobile all'ex convivente della sorella, sig. ### che, trasferitosi nell'appartamento in commento unitamente alla signora ### ha continuato ad abitarlo anche dopo la sua morte. 
Date queste premesse, il ricorrente ha quindi chiesto la condanna di ### al rilascio immediato dell'unità abitativa ed al pagamento di un'indennità di occupazione, pari ad €. 1.300,00 (o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia) per ogni mese di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino all'effettiva liberazione oltre interessi legali al saggio di mora dalla scadenza di ogni mensilità al saldo. Ha chiesto inoltre la condanna del resistente al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata per la mancata partecipazione, senza giustificati motivi, al procedimento di mediazione. 
Costituendosi nel giudizio così radicato ed iscritto al n. 12291/2025 RG, il sig. ### ha resistito alla domanda rivendicando il diritto di abitazione ex L. 76/2016 in forza della convivenza more uxorio con la signora ### durata sedici anni. 
Con sentenza n. 7053/2025 pubblicata il ###, il Tribunale di ### ha parzialmente accolto la domanda del ricorrente ### condannando ### a rilasciare l'immobile entro il ###, avendo egli diritto di abitarvi sino a quella data ai sensi dell'art. 1, co. 42, L. 20/5/2016, 76. Rigettata la domanda risarcitoria, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite. 
Con ricorso in appello depositato in data ###, ### ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone la riforma con condanna del sig. ### al rilascio immediato dell'immobile reiterando la richiesta di essere risarcito del danno per il mancato godimento dell'appartamento per la somma di euro 1.300,00 per ogni mese di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino all'effettiva liberazione da cose e persone e così per euro 19.500,00 fino al 25 settembre 2025, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi di mora dalla scadenza di ogni mensilità fino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese processuali. 
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato notificato a parte appellata che, costituendosi con comparsa depositata telematicamente in data ###, ha contestato in toto l'appello avversario ritenuto inammissibile ex art. 348bis cpc e comunque infondato, chiedendone conseguentemente il rigetto, con conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. In denegata ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza gravata, il convenuto appellato ha chiesto in via incidentale la riforma del capo della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto accertata la titolarità del diritto reale di proprietà azionato. 
All'udienza del 14.1.2026, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale. 
Osserva la ### che, con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato la violazione e/o erronea applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 42, della l. n. 76/2016 per avere il Tribunale ritenuto esistente il diritto di abitazione del #### pur in assenza del fatto costitutivo oggettivo atteso che la convivente defunta sig.ra ### non era proprietaria dell'immobile abitato. 
Il motivo merita accoglimento dovendosi osservare che il diritto di abitazione previsto dall'art. 1, comma 42, della L. 76/2016 a favore del convivente superstite, si applica solo nel caso in cui il convivente defunto fosse proprietario dell'immobile adibito a residenza comune. 
La norma, infatti, riconosce al convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nell'immobile solo "in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza" (art. 1, comma 42, L. 76/2016) con la conseguenza che il diritto di abitazione del convivente superstite non sorge se il defunto non era proprietario dell'immobile, ma solo comodatario o detentore a diverso titolo” (in tal senso C.  15000/2021). 
In questi casi, infatti, il diritto di abitazione non può essere opposto al proprietario dell'immobile, che ha diritto a rientrare nella disponibilità del bene alla cessazione del comodato. 
Sicché presupposto necessario per riconoscere il diritto di abitazione del sig. ### era la proprietà dell'immobile di via ### n. 10 (piano terzo) in capo alla convivente deceduta signora ### Sul punto si inserisce l'argomentazione dell'appellato - qualificata come motivo di appello incidentale condizionato pur trattandosi di mera difesa - a mezzo della quale il sig. ### ha censurato il Tribunale per aver ritenuto fornita dal sig. ### adeguata prova della propria legittimazione attiva e, dunque, della titolarità del diritto di proprietà dallo stesso vantato sull'immobile de quo al momento della proposizione della domanda di rilascio e lamentando altresì l'inammissibilità delle note di trascrizione prodotte tardivamente dall'attore solo in questa sede di impugnazione. 
La doglianza è infondata dovendosi osservare - a prescindere da ogni valutazione circa l'ammissibilità della documentazione relativa alla provenienza dell'immobile prodotta a corredo della citazione in appello e indipendentemente dalla considerazione che l'esclusiva proprietà dell'immobile oggetto di comodato in capo alla dante causa dell'odierno appellante non è mai stata contestata anteriormente al giudizio - che ### ha agito prospettando di essere subentrato nel contratto di comodato concluso tra la madre e la sorella sia quale comodante, a seguito del decesso della prima, sia quale erede della comodataria, a seguito del decesso della seconda, con conseguente estinzione del contratto di comodato essendo venuta meno la distinzione tra le parti. 
Su tale prospettazione il sig. ### nulla ha opposto limitandosi ad eccepire la mancata compiuta dimostrazione del diritto di proprietà del sig. ### Occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, da questa ### pienamente condiviso, in base al quale “a fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite” (così C. 
Ord. 11809/2025). 
Nel caso di specie la domanda principale del sig. ### (attore in primo grado) è stata quella di accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa da parte del sig.  ### Di conseguenza, l'onere della prova a carico del ricorrente era esclusivamente quello di provare la sua versione dei fatti, ovvero che il contratto di comodato intercorso tra la madre (nella qualità di esclusiva proprietaria) e la figlia ### al quale lui era subentrato, nella qualità di erede, alla morte della prima, non era esteso al sig. ### (convenuto in primo grado) che dunque era privo di alcun titolo che lo legittimasse a rimanere nel proprio immobile. 
Era dunque a carico del sig. ### l'onere di provare la sua tesi difensiva ossia di aver diritto di abitare l'immobile in quanto di proprietà della convivente more uxorio deceduta, signora ### Tale prova non è stata fornita essendosi il sig. ### limitato a sostenere l'irrilevanza del testamento e della visura catastale prodotti dal sig. ### in primo grado ai fini della dimostrazione del proprio diritto di proprietà dell'immobile in commento. 
È pertanto escluso che il sig. ### possa vantare un diritto di abitazione sull'immobile di proprietà di ### essendo venuto meno il titolo di detenzione ### con la morte della comodataria ### Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ha reiterato la domanda risarcitoria atteso il mancato godimento dell'immobile alla luce dell'illegittima occupazione da parte del sig. ### La domanda merita accoglimento nei termini che seguono. 
Va premesso che le ### della ### hanno recentemente composto un contrasto circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo. 
Premesso che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, la violazione del diritto di godere della cosa, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria nei termini emersi a quella parte della giurisprudenza secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando così la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato e, in assenza di una prova concreta, detto danno è comunque risarcibile e può essere liquidato dal giudice in via equitativa anche mediante il parametro del canone locativo di mercato” (C. SS.UU.  ###/2022). 
Nel caso di specie, premessa la mancata allegazione, da parte dell'appellato, dell'impossibilità del proprietario del bene di esercitare il diritto di godimento sull'immobile per cui è causa, ritiene questo Collegio che il danno subito dal sig. ### in conseguenza della mancata restituzione del bene da parte del sig. ### possa essere equitativamente determinato attenendosi prudenzialmente al valore locativo di poco superiore al medio delle abitazioni di tipo economico tenendo in considerazione le dimensioni e le caratteristiche dello stesso ovvero €. 10,00/mq x 100 mq (indicati da parte appellante) per un importo pari ad €. 1.000,00 mensile, senza che, d'altro canto, parte appellata abbia sollevato alcuna censura al riguardo o fornito una controprospettazione che induca a ritenere scorretta la predetta quantificazione del canone. 
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra deduzione ed argomentazione, l'appello va accolto con condanna di ### al rilascio immediato dell'immobile in favore di ### ed a corrispondere in suo favore la somma di €. 1.000,00 mensili a titolo di indennità di occupazione del suddetto immobile a far data dal mese di giugno 2024 fino all'effettivo rilascio oltre interessi dalla richiesta di rilascio alla domanda giudiziale ex art. 1284, I comma c.c. e dalla domanda giudiziale al saldo, ex art. 1284, IV comma ### il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, ### deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia indicato nel ricorso introduttivo (scaglione compreso tra €. 5.200,01 e 26.000,00) ed al valore medio per le fasi di studio e introduttiva e al valore minimo per quella di trattazione e decisionale, compiute oralmente, con l'integrazione (pari al 20%) prevista dall'art. 4 per essere stato il ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentono la ricerca dei documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto.  P.Q.M.  ### d'### di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### contro ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 7053/2025, pubblicata in data ###, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: 1. in accoglimento dell'appello proposto da ### e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna ### al rilascio immediato, in favore dell'appellante, dell'immobile oggetto di causa; 2. condanna ### a corrispondere a #### la somma di € 1.000,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione del suddetto immobile, dal 25.6.2024 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalla richiesta di rilascio alla domanda giudiziale ex art. 1284, I comma c.c. e dalla domanda giudiziale al saldo, ex art. 1284, IV comma c.c.; 3. ### a rimborsare all'appellante le spese di entrambi gradi del giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 4.064,00 per compensi e, quanto al presente grado, in complessivi € 4.719,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 14 gennaio 2026.  ### dr. ### dr. ### 

causa n. 2770/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rosalia Carmela Imeneo, Roberto Aponte, Giampiero Barile

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