testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6426/2023 R.G. proposto da: ### S.P.A., in perso na dell'avv. ### in qualità di procu ratore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. ### ed elettivamente domiciliat ###### via Mic hele ### n. 5 1 e digitalmente presso il seguente indirizzo di p.e.c. ### -ricorrente contro ### in perso na del legale rappresent ante p.t., elettivamente domiciliata in ### 32, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difend e -controricorrente 2 di 14 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 184/2023 depositata il ###.
Udita la relazione d ella causa svolta nella pu bblica udienza del 23/04/2025 dalla #### 1. La questione, per quel che qui rileva, trae origine dalla richiesta, azionata in via monitoria dalla società ### s.r.l., di rimborso da parte della società ### S.p.A. (d'ora innanzi, breviter, S.E.N.) della addizionale provinciale pagata dalla istante sulla fornitura di energia elettrica.
A fondam ento della sua pretesa, la società ### s.r.l. deduceva che la legge interna istitutiva dell'addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511/1988) - poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 - era in cont rasto con la ### n. 200 8/1 18/CE, imponendo una tassa (l'addizionale) che non risponde va ad una specifica finalità opportun amente individuata dal legislatore nazionale. 1.1. Con sentenza n. 703/2021, il Giudice di pace di ### adito dalla S.E.N. S.p.A., rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo 623/2020, con il quale le veniva ingiunt o i l pagame nto di ### 1.018,42, oltre accessori, in favore di ### s.r.l., a titolo di ripetizione degli importi versati da quest 'ultima per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. 2. ### nale di ### con sentenza n . 184/ 2023, rigettava l'appello interposto dal for nitore di energia e, per l'e ffetto, confermava la decisio ne di p rimo grado e il decreto ingiuntivo opposto; di talché, condannava l'a ppellant e alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata. 3. Per la cas sazione di tal e sentenza ha proposto ricorso la società S.E.N. S.p.A., affidato a due motivi, illustrati da memoria. 3 di 14 3.1. Ha resistito con controricorso la società ### s.r.l. 3.2. All'e sito di una prima adunanza camerale , con ordinan za interlocutoria n. ### del 12/ 12/2024 il ricorso è stato avviato alla discussione in pubblica udienza, per il rilievo nomofilattico della questione concernente la natura e la contrarietà al diritto europeo dell'addizionale alle accise e la non appli cazione nei rapporti orizzontali delle norme di diritto interno che si pong ano in eventuale contrasto col diritto unionale. 3.3. ### ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della ### n. 2008/118/### La censura i nveste la qualificazione giuridica dell'add izionale provinciale alle accise, ponendo il quesito se essa debba ritenersi configurabile quale tributo au tonomo, e perciò do tato di una propria causa giustific ativa, ovv ero se costituisca un mero incremento quantitativo dell'acc isa, insuscettibile di autonoma finalizzazione impositiva. ### la tesi prospettata dalla parte ricorrente, l'addizionale in esame non assum e rilievo quale figu ra tributaria distinta e autonoma, ma si atteggia, per definizion e, qua le componente accessoria della medesima accisa, cui si cumula esclusivamente sul piano quantitativo , senza che possa rinvenirsi una specifica funzione allocativa o redistributiva che ne legittimi l'introduzione ex se.
In tal senso deporrebbe la circostanza per cui l'addizionale sarebbe basata sul medesi mo presu pposto dell'accisa (i.e., la fornitu ra di energia ed il relativ o consumo), n onché su i medesimi soggetti passivi, sulla medesima base imponibile (i.e., la quantità di energia 4 di 14 consumata), sulla medesima stru ttura di aliquo ta (applicata sul singolo Kw/h immesso in consumo), sul le medesime mod alità applicative di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione (ad eccezione della destinazione del gettito, attribuito alle ### in cui è stato effettuato il consumo).
Ne consegue, secondo la prospettazione della ricorrente, che, non potendosi qualificare l'addizionale all'accisa come tributo autonomo, risulta irrilevante accertare se essa persegua u na finalità specifica, atteso che tale requisito è richiesto, ai sensi della ### n. 2008/118/CE, esclusivamente per le imposizioni fiscali che si connot ano pe r autonomia strutturale e funz ionale rispetto all'accisa cui si aggiungono. 4.2. Con il second o motiv o si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli art. 288 TFUE e 101 della ### Assoluta inconferenza ( e non deducibilità) nel presente giudizio - alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle ### - della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la ### n. 2008/118/CE e tra la prima e l'interpretazione accordata alla medesima dalla ### Il ricorso pone, in parte qua, la connessa e ulteriore questione se comunque, ove anche costituisca un autonomo tributo, il Giudice nazionale possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono, per contrasto con la ### europea.
Parte ricorre nte rileva, anzitutto, che il rapporto sostanziale controverso inerisce due privati (i.e., la S.E.N. S.p.A. e la ### s.r.l.); assume , così, che ove anche si riconosca ch e l'addizionale all'accisa configuri un a imposta auton oma, con il conseguente contrasto della n ormativa che la discipl inava con il diritto UE, per man cata individuaz ione, da parte del legislatore nazionale, di una specifica finalità perseguita con tale imposta, la normativa interna comunque non potrebbe venire non applicata dal Giudice nazionale, nella m isura in cui, per que sta via, si 5 di 14 postulerebbe una efficacia diretta della ### ttiva nei rapp orti tra privati, ciò che, invece, è a dirsi solo per i rapporti verticali, tra il privato e lo Stato o il potere pubblico.
Si richiama, inoltre, la sentenza della ### del 18 gennaio 2022, C-261/20, per sostenere che, n el caso di speci e, non sarebbe invocabile né il princi pio dell'inte rpretazione confo rme né quello dell'effetto utile, atteso che l'obbligo d el giudice nazion ale di interpretare il diritto interno alla luce della direttiva non può spingersi fino a det erminare un'interpretaz ione contra legem del diritto nazionale. 5.1. I motivi, congiuntamente esaminati, data la loro connessione, non meritano accoglimento. 5.2. In via preliminare, va evidenziato, in una prospettiva storicosistematica, che l'addizionale alle accise sull'energia el ettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del 1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abro gazione sull'in tero territorio nazionale, avvenu ta nel 2012.
La normat iva istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta. ### provinciale all'accisa su ll'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6 d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento d ella Di rettiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassaz ione dei p rodotti energetici e dell'elettricit à, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armo nizzata secondo le previsioni della ### n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 6 di 14 Nel dettaglio, l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par. 1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi fina lità specifiche, nella misura in cui esse rispe ttassero le regole di imposizione applicabili ai fin i delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibi le, il calcolo, l'esigibilit à e il controllo dell'imposta.
A tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da ### 9 novembre 2021, C-255/20, ### delle dogane e dei monopoli - ### delle dogane di ###, ai sensi del quale i singo li ### membri dell'Un ione ### possono introdurr e sulla fornitu ra di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità.
Tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'ad dizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità. ### del 2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1.4.2010.
Successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è st ato definitiv amente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Premessa tale ricostruzione di carattere generale, può passarsi ad esaminare la fattispecie oggetto della presente controversia. 5.3. Due sono le que stioni post e nel ricorso; segnatamente: a) l'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'acc isa con la ### n. 2008/118 /CE; b) l'appl icabilità orizzontale di quest'ultima nelle cause di ripetizione tra privati. 7 di 14 5.3.1. In premessa , osserva il Collegio che, ai f ini della composizione delle quest ioni di massima rimesse al l'esame di questa Corte, assume un rilievo assolutamente dirimente la recente declaratoria di incostituzionalità della stessa norma istitutiva della addizionale di cui qui si chiede la ripetizione.
Mette conto di osservare, infatti, che la Corte costituzionale, con la Sentenza n. 43/2025, ha d ichiarato la illegit timità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, ###, in relazione all'art. 1, p ar. 2, della ### 2008/118/CE, definitivamente dichiarando, o ra per allora, la contrarietà dell'addizion ale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica al diritt o europeo, e - segnatamente - alla ### n. 2008/118/CE.
Da ciò discende ipso iure la legittimità della domanda di rimborso, così come azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitore di energia, a tit olo di riva lsa, tale tributo, come ora si verrà ad illustrare nel dettaglio.
Ed invero, i ### delle leggi, premessa la non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, hanno escluso che l'addiziona le provinciale in questione rispettasse il requisito di legittimità de lla “finali tà specifica” espressamente rich iesto dall'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE; conclusione questa che - osserva la ### - trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, e in particolare in Cass. n. 27101/201 9, confermata di recente da Cass. 24373/2024 (v. “Considerato in diritto”, par. 11). 5.3.2. Varrà considerar e, infatti, come anche questa Corte, da ultimo con la Ordinanza n. 9450 d el 10/04/2025, aveva ritenuto “incontestabile” l'autonomia dell'addiziona le rispetto all'accisa, motivata proprio attraverso il riferimento al fatto che, per vero, è la stessa ### n. 2008/118/CE a chiarire che le addizionali sono 8 di 14 imposte diverse rispetto alla accisa, non potendo ritenersi che le prime siano dunque una mera componente della seconda.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di precisare, a partire dalla Sentenz a n. 27101 del 23/10/2019, che l'autono mia strutturale delle addiziona li provinciali rispetto all'accisa emerge chiaramente dal tenore delle disposizioni contenute nella ### n. 2008/ 118/CE, le quali pure ammettono l'introduzion e d i imposizioni fiscali aggiuntive, sempreché rispettose di condizioni previamente determinate (in tal senso, v. anche Sez. 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019).
In particolare - come specificato da Cass. civ., Sez. 5, Sente nza 28/07/2020 n. 16142 - ai fini della legittim ità delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica (in conformità con l'art. 1, parr. 1 e 2, Direttiva n. 200 8/118/ CE, che sostanzi almente riproduce le previgenti disposizioni di cui all'art. 3, par. 2, Direttiva n. 1992/ 12/### cfr. ### 9 novembre 2021, causa C-255/20, ### delle dogane e dei monopoli - ### delle dogane di ### punto 27; ### 5 marzo 2015, cau sa C-553/13, ### punto 3 4), deve ritener si soddisfatto il cumulativo riscontro di due requisi ti, quali: 1. il rispetto delle regole di imposizione dell'### applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2. la sussistenza di una finalità specifica.
In tale ultima occasione , questa Corte aveva osservato che: a) sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ult. per., d.l. n. 511/1988 chiarisce che «[l ]e addizionali sono liq uidate e riscosse con le stesse modali tà dell'accisa sull'energia elettrica», sicché - notava questa Corte - la con dizione sub 1. è sicuramente rispett ata; b) non risultava, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartime nto per le politiche fiscali del M.E. F., previsto da l comma 2 d el mede simo articolo, chiarivano in alcun modo le 9 di 14 specifiche finalità al cui soddisfaci mento le addizionali sareb bero state teleologicamente implementate, non essendo in armonia con il diritto unionale la mera destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (cfr., ex multis, ### 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019; ### 7 febbraio 2022, causa C-460/21, ### punti 19 ss.; ### 9 novemb re 2021, causa C- 255/20, ### delle ### e dei ### punti 27 e ss. ### 25 luglio 2018, C-103/17, ### punti 34 ss.).
Ne discende che, una volta affermata la autonomia strutturale della addizionale all'accisa per il consum o di energia elettrica rispetto all'accisa stessa, è già stata la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver a più riprese preci sato, nella vige nza dell 'ormai espunto art. 6 d.l. n. 511/1988, tramite un consolidato orientamento, che le addizionali provinciali avrebbero dovuto comunque rispondere ad una o più finalità specifiche, in conformità al disposto dell'art. 1, parr. 1 e 2, Direttiva n. 20 08/118/CE, come interpretata dalla ### dovendosi e vitare che le imposizioni ind irette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate , ostacolassero inde bitamente gli scambi (### 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019).
Per altro verso, nel caso che ci occupa, lo stesso giudice d'appello ha espre ssamente evocato e si è, perciò, allineato ai precedenti della giurispruden za della ### di questa Co rte del 2019, dinanzi richiamati, e ripresi anche dalla ### (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).
Ciò in q uanto t ale giurisprudenza già costitu iva, da tempo, jus receptum.
Ne è autorevole prova, inter alia, oltre ai numerosi arresti ut supra evocati, il ### n. 125 02 del 10/05/202 3, con cui la ### a Presidente di questa Corte, esaminando l'ordinan za di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. resa dal Tribunale di Verona sulle questioni d i odierno interesse, ha osserva to che, n ella giurisprudenza della Corte di cassazione, non manca l'enunciazione 10 di 14 di princip i idonei ad orien tare la risoluzione della quest ione interpretativa posta dal rimetten te, con la conseguent e inammissibilità del rinvio pregiudiziale, per d ifetto del requ isito della novità de lla questione, richiesto dallo st esso art. 363-bis c.p.c. (quando, pe r ritenersi superata tale condizione di ammissibilità, sarebbe bastata anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della ### rte, dovendosi valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la que stione non fosse stata ancor a “affrontata” dalla Corte di legittimità, come è stato recentemente puntualizzato da ### U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024). 5.3.3. Nondimeno, è app ena il caso di osservare che la tentata ricostruzione diacronica delle richiamate pronunzie di legittimità e dei principi in esse enunciati non può che risolversi, allo stato, in un mero esercizio diege tico, volta che la stessa norma che istituiva l'addizionale de qua è stata ormai, e in via definitiva, espunta dal nostro ordinamento, mercé la già menzionata pronunzia di accoglimento della Corte costituzionale.
Di talch é, l'addizionale stessa va qualificata ipso facto indebit a e indebita è la sua percezione, a p rescindere da ogn i pregress a discussione sulla natura del tributo.
Tanto premesso, dun que, risulta destituita d i alcun fondamento normativo, oltre che teorico, e quindi ormai d el tutto in utile, la sollecitazione dell'od ierno ricorrente, il quale, postulata la non autonomia dell'addizionale all'accisa, ricondotta a mera porzione del quantu m del tributo principale ( l'accisa medesima), fa questione della inutilità dell'interrogativo se tale imposta debba o meno rispondere ad una specifica finalità, asseren do che la questione si porrebbe esclusivamente per le imposte autonome. 5.4. ### espunzione, con effetti ex tunc (salvo per i rapporti esauriti), della normativa di riferimento in tem a di addizionale 11 di 14 all'accisa sull'energia elettrica, mercé l'intervento caudat ario del Giudice delle leggi, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di ricorso; questione che, parimenti, trova ormai perentoria composizione alla luce del menzionato arresto, là dove la ### (al par. 8.2 .) ha rinv enuto nell'accoglimento della q uestione di legittimità costituzionale l'un ica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore).
Né rileva alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di ### per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, p rovocata dalla pronuncia de lla Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. 5.5. Per le esp oste ragioni, il motivo non conduce alla anelata cassazione della gravata sentenza, dell a quale, tuttavia, occor re emendare la motivazione, ai sensi d ell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La conferma della pronuncia di prime cure, in punto di condanna del fornitore di energia elettrica alla ripetizione degli importi versati dal consumato re finale, a titolo di rivalsa, p er l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, è stata così giustificata dal Tribunale : «E, d'altronde, pur assumen do l'esisten za di una clausola contrattuale che di fatto avesse previsto il ribaltamento al cliente finale delle imposte relative al rapporto contrattuale di cui è causa, alla luce della non debenza all'ente impositore dell'importo relativo alle addizionali (per violazione della disciplina comunitaria), tale clausola risult erebbe pacificamen te nulla, perché priva di causa. Dalla nullità di tale clausola, quindi, deriverebbe comunque il pieno d iritto de ll'appellato di ripetere ex art. 2033 c.c. quanto versato per rimborsare il pagamento di una imposta non dovuta. E, 12 di 14 del resto, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il cliente finale ha l a sola possibilità di convenire in giudizio il fornitore energetico al fi ne di ottenere la ripetizione di quant o indebitamente versato per addizionali anticomunitarie, non potendo - se n on in casi eccezionali - adire direttam ente l'erario, nei cui confronti ha normalment e azione dire tta il solo fornitore energetico: “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pag amento indebito, è l'unico soggetto legittimat o a presentare istanza di rimborso all'### finanzia ria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le su ddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'impost a derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttament e il rimbo rso all'### finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”. (Sez. 5, Ordinanza n. 299 80 del 19/11/2019, Rv. 655922 - 01)».
Si tratta di motivazione errata: va qui ancora una volta rilevato che la questione va risolta in base alla dirimente considerazione della sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmen te ex tun c, della norma che aveva legittimato la percezione dell 'addizionale all'accisa da parte del forni tore di energia elettrica nei confronti dell'utente finale, a titolo di rivalsa (art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988), ad opera della Sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale. 13 di 14 Così corretta la motivazione in parte qua della sentenza impugnata, la doglianza va disattesa. 5.6. Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forz a della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di g iustizia, resa in data 1 1 aprile 2 024, in causa C-316/22. 5.7. Ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato e deciso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto che segue: «In tema d i rimborso dell'add izionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumato re finale, che ha corrispost o al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito». 6. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso. 7. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, per essere state definite le questioni trattate, in via dirimente, solo in forza di pron uncia d i illegittimità costituzionale sopravvenu ta in corso di causa. P. Q. M. La Corte rigett a il ricorso e compensa le spese de l giudizio di legittimità. 14 di 14 Dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###