testo integrale
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da: Dott. ####ssa ### rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 46921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7/7/2025 e vertente TRA ### S.P.A. - SOCIETÀ ###'ESTERO (C.F. ###) Con gli avv.ti ### e ##### (C.F. ###) ### (C.F. . ###) Con gli avv.ti ####### (C.F. ###)
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### (C.F. ###) Con l'avv. #### (iscritta al ### (i.e. registro delle imprese inglese) al n. ###) Con gli avv.ti ### e #### S.P.A. (C.F. ###) Con l'avv. #### (C.F. ###) VERSILIA 3000 S.R.L. (C.F. ###) A ### srl (C.F. ###) ### 1 ss (C.F. ###) Con l'avv. ####.S. (C.F. ###) Con l'avv. ### 10 S.S. (C.F. ###) Con l'avv. ### (C.F. ###) Con l'avv. ### (C.F. ###) Con gli avv.ti ### e ### S.P.A. in ### (C.F. ###) Con gli avv.ti ### e #### S.A. - ###'### (C.F. ###) Con l'avv. ####
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA All'udienza del 7/7/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per la decisione. ###: Con atto di citazione del 18/10/2023, ### s.p.a. - Società italiana per le imprese all'estero agiva contro ### e ### per il pagamento degli importi dovuti alla stessa a titolo di risarcimento del danno o indennizzo, dovuti per mancato adempimento agli obblighi assunti a loro carico in forza di “lettera di patronage”. Contestualmente, agiva per la revocatoria ordinaria di numerosi atti lesivi del credito avente fonte nella ### di ### A tal fine ha dedotto che: - ### è una società a partecipazione pubblica di ### e ### s.p.a., il cui intervento si fonda, essenzialmente, su tre attività: la concessione di prestiti partecipativi, l'erogazione di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione e il supporto del credito all'esportazione. ###à di concessione di prestiti partecipativi consiste principalmente ### nell'acquisizione temporanea, a titolo oneroso, di partecipazioni di minoranza in imprese o società estere, promosse o partecipate da imprese italiane e ### nella successiva dismissione delle partecipazioni acquisite a favore, generalmente, della medesima partner italiana (dopo circa 6-8 anni), ad un corrispettivo determinato secondo criteri prestabiliti e, comunque, non inferiore all'importo finanziato da ### - I dott.ri ### e ### sono imprenditori a capo di un gruppo di imprese, il gruppo ### da non confondere con la ### che è la società operativa del gruppo. ### e ### sono soci rispettivamente al 50% della ###, della quale ### è inoltre amministratore unico (all. 3 citazione). - Il 23 giugno 2015 ### e ### concludevano un accordo, modificato successivamente il 30 dicembre 2016, per la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza nella società ### da parte di ### al fine di fornire un supporto finanziario a ### per l'internazionalizzazione (il ### di ###, stabilendo il versamento nella ### di complessivi € 11.000.000,00 (doc. 7 citazione). In forza del contratto: #### si impegnava a pagare a ### entro il 21 dicembre 2021, un importo corrispondente a quanto erogato, anche mediante il riacquisto da parte di ### della partecipazione di minoranza acquistata da #### durante il periodo in cui fosse stata socio di ### sarebbe stata riconosciuti alla ### una predeterminata remunerazione economica. - Il 30 dicembre 2016, data in cui è stato modificato per la prima volta il ### di #### e ### nella loro qualità di soci di PSC ### inviano a ### la “### di Patronage” (doc. 8 citazione) con la quale: ### dichiaravano di ### essere a conoscenza delle obbligazioni assunte da
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### in forza del ### di #### essere soci di maggioranza di ### e ### avere interesse a che la controllata ### adempia alle obbligazioni aventi fonte nel ### di #### si impegnavano a: a) mantenere, in via congiunta o singola, una partecipazione di maggioranza assoluta nel capitale sociale di ### per la durata del ### di ### nonché b) fare “quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di ### S.p.A. ai sensi del ### di Partecipazione”. - Il 21 febbraio 2022 ### in forza di quanto previsto nel ### di ### (art. 12), cedeva a ### la propria quota di partecipazione in ### (“### di Dilazione”, doc. 10 citazione), al prezzo di € 11.000.000,00, il cui valore era stato predeterminato in base alle previsioni dell'art. 12 del ### di #### di ### prevedeva che il prezzo fosse pagato a rate (€ 2.000.000,00 entro il 30 giugno 2022; € 3.600.000,00 entro il 31 dicembre 2022; € 2.700.000,00 entro il 30 giugno 2023 e € 2.700.000,00 entro il 31 dicembre 2023) (art. 3 del ### di ### e che su tali importi maturassero interessi convenzionali al tasso del 5,50% annuo ed interessi moratori, in caso di mancato pagamento, sugli importi capitale delle rate non pagati tempestivamente al tasso del 6,00% annuo. - In pari data, ### costituiva a favore di ### un pegno di primo grado su n. 276.000 azioni ordinarie del valore nominale di €1,00, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di ### (doc. 11 citazione), corrispondenti al 19,286% del capitale sociale di ### - A partire dal 16 giugno 2022, la ### si rivolgeva al Tribunale di Lagonegro per essere ammessa al concordato preventivo. In merito a tale procedura, parte attrice ha rappresentato nella propria comparsa conclusionale che: il ### veniva approvato dai creditori concordatari ammessi al voto ed omologato con decreto del 26-29 aprile 2024 (doc. 108 ###; il decreto di omologa veniva impugnato davanti alla Corte d'appello di Potenza; il Tribunale di Lagonegro aveva autorizzato la modifica delle modalità attuative dell'esecuzione del concordato, prevedendo, tra l'altro, la costituzione delle newco ### s.r.l. (“### PSC”) e ## s.r.l. (“TE”) in cui era previsto che l'assuntore conferisse gli attivi aziendali a seguito dell'assunzione concordataria; il 24-25 giugno 2024 veniva eseguito il ### (doc. 110 e 111 ###; il 19 febbraio 2025 ### ha cambiato la propria denominazione in ## s.r.l., è stata trasformata in s.r.l. ed è stata posta in liquidazione (doc. 188 ###. - In merito all'inadempimento della ### al ### di ### e al ### di ### nonché all'inadempimento di ### e ### alla ### di ### il 30 giugno 2022 la ### in vista della scadenza della prima rata prevista nel ### di ### informava la ### della procedura di concordato che era stata avviata (doc. 13 ###. ### rispondeva in
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA data 4 agosto 2022, negando che l'avvio della procedura concordataria di ### potesse avere ripercussioni sulle obbligazioni di pagamento a carico di PSC ### in forza del ### di ### né sugli autonomi impegni dei ### previsti dalla ### di ### (doc. 14 ###. Sempre il 4 agosto, ### provvedeva ad inviare a ### e ### una richiesta di escussione della lettera di patronage del 30 dicembre 2016 (doc. 15 ###, intimando il pagamento dell'importo previsto per la prima rata (€ 2.000.000,00) e dei relativi accessori, per un totale di € 2.327.438,36. Il 22 agosto ### e i ### chiedevano congiuntamente a ### di concedere un termine di standstill volto a consentire a ### di completare la procedura di concordato (doc. 16 ###. Il 24 agosto ### e ### contestavano l'escussione della ### di ### (doc. 17 ###. Il 23 settembre 2022, ### rispondeva ad entrambe le lettere del 22 e del 24 agosto, ribadendo la propria richiesta di pagamento, anche nei confronti dei ### (doc. 18 ###, alla quale ### e ### si opponevano nuovamente con risposta del 5 ottobre 2022 (doc. 19 ###. - Il 17 novembre 2022 ### dichiarava decaduta ### dal beneficio del termine concesso con il ### di ### e le intimava di pagare immediatamente l'importo dovuto di € 11.594.904,11, di cui ### 11.000.000,00 a titolo di capitale, ### 594.904,11 a titolo di ### calcolati fino al 15 novembre 2022 e, inoltre, ### un ulteriore importo a titolo di ### corrispondente ad 1.808,22 pro die di ritardo dal 16 novembre 2022 fino al giorno di effettivo pagamento dell'intero importo dovuto (doc. 20 ###. Seguivano a tale comunicazione una nuova intimazione di pagamento del 13 febbraio 2023 (doc. 25 ### e la risposta di ### del 1 marzo 2023, con cui, rappresentando la necessità di far fronte alla situazione di difficoltà finanziaria, attraverso la soluzione della crisi di ### si inviata ### a desistere da eventuali iniziative giudiziarie (doc. 26 ###. - Il procedimento di mediazione avviato da ### in data 11 settembre 2023, al quale ### aveva aderito chiedendo l'estensione della procedura nei confronti di ### e ### si concludeva con esito negativo per mancato accordo in data 26 settembre 2023 (doc. 92 ###. - ### ha appreso l'avvenuto compimento, da parte di ### e ### di una lunga serie di atti lesivi del proprio credito nei loro confronti in forza della ### di ### nonché di ulteriori atti lesivi del credito di ### nei confronti di PSC ### indicati analiticamente in relazione a ciascun soggetto nell'atto di citazione (pag. 17 e ss.). - Nella propria comparsa conclusionale, l'attrice ha inoltre rappresentato che risultano attualmente pendenti davanti al Tribunale di Roma due ulteriori giudizi (pag. 38 comparsa conclusionale): ### le vicende dei ### di ### e di ### nel rapporto tra ### e ### sono oggetto del giudizio pendente R.G.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 46828/2023, rimesso all'udienza del 27 gennaio 2026 in decisione; #### è stata anche chiamata da ### in un secondo giudizio, avente R.G. 50417/2023, che era stato avviato da ### e ### nei confronti di ### che aveva chiamato in causa ### con prossima udienza fissata al 14 aprile 2026 all'esito del completamento della consulenza tecnica disposta.
Premesso ciò, parte attrice chiedeva (pag. 59 e ss. atto di citazione): di condannare ### e ### a pagare in solido tra loro l'importo capitale di € 11.000.000, oltre interessi corrispettivi e interessi moratori, in forza della lettera di patronage emessa a favore di ### il 30 dicembre 2016; di revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. a favore di ### gli atti lesivi del diritto di credito della stessa nei confronti di ### e ### espressamente indicati nelle conclusioni ai numeri da ### a (###ii). ^^^^^^^^^^^ Si costituivano in giudizio ### e ### eccependo: - ###à della domanda per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in ragione della inesistenza del diritto di credito derivante dalla lettera di patronage. - Inammissibilità della pretesa per frazionamento della domanda giudiziale, in quanto proposta separatamente dal giudizio avente ad oggetto il preteso inadempimento della ### rispetto al ### di ### del 2015 e successivi atti integrativi, pendente dinanzi ad altro ### - Chiedendo la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per connessione con il giudizio r.g. 46828/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Roma (####, essendo la richiesta di pagamento dell'attrice correlata al presunto inadempimento della PSC #### giudizio pendente verte sull'accertamento della nullità ex artt. 2265, 1344, 1418,1419 1346 e/o 1938 c.c. (e sulla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. etc.) di molteplici clausole contenute nel contratto di partecipazione. - Il difetto di contraddittorio per omessa chiamata in causa della società principale obbligata ### in quanto il presupposto per poter agire nei confronti dei patronnant's è rappresentato proprio dall'inadempimento di PSC #### di inadempimento nei confronti di ### in assenza di citazione del legittimato passivo, sarebbe stata sollevata senza assicurare il contradditorio nei suoi confronti. - Chiedendo la chiamata in causa del terzo ### S.A. ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di essere manlevati ai sensi del contratto di assicurazione n. ### (all. 12 comparsa di costituzione). - Nel merito, rappresentando che la prima bozza di lettera di patronage, la cui esistenza veniva sottaciuta da parte attrice, prevedeva un impegno economico e personale a carico di ### e ### sancendo che “il suddetto impegno viene assunto per l'importo di euro 12.100.000 ### e avrà durata sino al 30 aprile 2022 ovvero, in caso di rinnovo del ### di ### entro la scadenza del
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ..ottobre 2023”. Tale bozza non fu accettata dai convenuti, i quali non assumevano nessun impegno a garanzia, come si desumerebbe dalla corrispondenza intercorsa con ### (all. 8 comparsa). All'esito della rimozione di qualsiasi impegno e importo economico a carico dei convenuti, sarebbe residuato in capo a questi ultimi soltanto l'impegno di conservare la partecipazione azionaria e l'impegno, ognuno per quanto di loro competenza, di facere “quanto nelle loro possibilità affinché la società adempia”. - La nullità della lettera di patronage ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto. Infatti, ### non sarebbe in grado di specificare il contenuto dell'obbligo di facere al quale sarebbero venuti meno i convenuti, essendo peraltro assente qualsiasi richiamo agli obblighi della società ### contenuti nel ### di partecipazione. - La nullità della lettera di patronage ai sensi dell'art. 1938 c.c. per mancata previsione dell'importo massimo garantito. - Estraneità al contratto di partecipazione del 2015 della patronage del 2016, essendo quest'ultima riferita solo al contratto del 2016, non avendo efficacia rispetto alle obbligazioni riferibili all'acquisto della partecipazione del 5% già eseguita con il contratto del 2015. - ### interpretazione, alla luce dei criteri fissati dall'art. 132 c.c., della lettera di patronage da parte di ### in quanto i convenuti, non approvando la bozza inziale, non hanno accettato di impegnarsi personalmente e direttamente in luogo della PSC ### al fine di adempiere le obbligazioni assunte da quest'ultima. - In via subordinata, il diverso perimetro della lettera di patronage, all'interno del quale non sarebbe ricompreso il mancato adempimento, da parte di ### dell'obbligo di riacquistare la partecipazione posseduta da ### in ### in forza della cd. opzione put prevista all'art. 12 del ### di ### trattandosi di un obbligo ben diverso da un impegno di natura finanziaria. Tale obbligo, infatti, deriva dalla successiva stipula del ### di ### del 21 febbraio 2022 (all. 13 comparsa), con contestuale atto costitutivo di pegno sulle azioni di ### di proprietà di ### (all. 14). - ### della domanda attorea, avendo i convenuti interamente rispettato gli impegni assunti con la lettera di patronage. ### avrebbe altresì omesso di provare gli inadempimenti dei patronnants, essendosi limitata ad indicare una serie di atti ritenuti lesivi del proprio asserito credito, chiedendone la revocatoria. I convenuti avrebbero infatti rispettato l'obbligo di mantenere la partecipazione nel capitale sociale almeno per il 51%, come risultante dalla visura camerale prodotta in giudizio (all. 2 comparsa). Quanto all'ulteriore impegno di fare tutto il possibile per consentire a PSC di adempiere, anch'esso sarebbe stato pienamente rispetto mediante il compimento di attività concrete e puntuali, quali: il reperimento, a seguito della grave crisi causata dalla pandemia, di nuove risorse finanziarie a favore del ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ovvero un primo finanziamento deliberato da un pool di banche guidate da ### S.p.A., per un importo pari ad € 75.000.000,00 (all. 15), un secondo finanziamento di € 7,8 mln da ### più € 45 mln (30+15) da ### (all. 16) e un terzo finanziamento da ### e prestiti, che da ### ad agosto 2021 risultava “deliberabile” per 59 mln di ### e poi erogato nel marzo 2022 sia pure per 39 Meuro (all. 17); la sottoscrizione di un accordo di subordinazione, richiesto ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, con i quali i convenuti si impegnavano a non percepire utili e non richiedere il rimborso dei crediti prima del soddisfacimento integrale delle banche finanziatrici (all. 15), escludendo l'applicazione di tale accordo dai diritti di socio spettanti a ### un aumento di capitale di ### di circa € 20.000.000 con la società ### al fine di poter ripristinare la facoltà di poter ridistribuire utili tra tutti i soci (all. 18). Oltre a tali operazioni volte al reperimento di nuove risorse finanziarie a favore del ### i convenuti: hanno permesso il pagamento da parte di ### S.p.A. a ### dei corrispettivi annui di 605.000,00 anche quando ### non distribuiva utili (all. 24); hanno provveduto alla trasmissione in massima trasparenza di ogni documento rilevante previsto dal contratto di partecipazioni (cfr. all. 28); hanno ottenuto l'autorizzazione da ### per l'ingresso nella compagine sociale di ### S.p.A. di Fincantieri (cfr. all. 29); hanno tempestivamente comunicato la scelta di attivare (come unica scelta percorribile) il concordato preventivo di ### S.p.A. (all. 30); richiesto la clausola di stand still a ### nell'interesse dei creditori (cfr. all. 31); hanno comunicato tempestivamente l'avvio del progetto di acquisizione di ### hanno comunicato l'acquisizione di ### tempestivamente; hanno nominato come advisor finanziario la società ### La diligenza dei convenuti sarebbe pertanto provata dalla crescita finanziaria del ### che dal 2015 al 2021 ha visto il suo valore aumentare da € 100 mln ad € 250 mln, come attestato da ### e ### (all. 23 comparsa). - ### di qualsiasi responsabilità di ordine contrattuale dei patronnants, avendo la ### omesso di specificare quali modalità, mezzi e sistemi i convenuti avrebbero dovuto adottare per ottemperare agli obblighi presunti, in mancanza di previsioni in tal senso nella lettera di patronage, contenente solo una dichiarazione d'intenti. - La mancanza nella disciplina civilistica della previsione di indennizzo ex art. 1381 La lettera di patronage, in questo caso, non può essere inquadrata nell'alveo della promessa del fatto del terzo, dal momento che l'impegno dei patronnants si sostanzia nel “fare affinché il terzo faccia”, ovvero nel corretto adempimento del dovere di diligenza che i patrocinanti devono osservare per indurre il terzo ad eseguire quanto richiesto, trattandosi di obbligo del fatto proprio. - ### di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, in mancanza di una qualsiasi dichiarazione falsa nella lettera di patronage e un fatto di
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA inadempimento dei patronnants. ### avrebbe infatti omesso di provare la condotta colpevole dei ### e il nesso di causalità tra la stessa e la patronage. - ### estinzione degli obblighi ex art. 1957 c.c., avendo l'attrice dichiarato la decadenza dal beneficio del termine per la rateizzazione del debito in data ### (doc. 20bis comparsa). Sarebbe pertanto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto la ### avrebbe dovuto agire nei confronti dei patronnants entro il ###. - La mancata prova dell'inadempimento di ### alla quale nessun inadempimento può essere mosso, anche alla luce del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di ###.G. n. 46828/2023. Il contratto sottoscritto da ### conterrebbe numerose clausole contrarie a norme imperative, con particolare riferimento alla presenza di numerose clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., la previsione di una put option a prezzo predeterminato, in elusione dell'art. 2265 c.c., la nullità delle clausole di manleva, comportanti un'esclusione totale dalle perdite della ### - ### doli generalis e l'exceptio doli specialis, avendo l'attrice posto in essere un abuso del diritto attraverso una riscossione abusiva del credito, che si sostanzia anche in un abuso di direzione e coordinamento ex art. 2497 - Domandando, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno da parte di ### per responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c., chiedendo, previo accertamento dell'attività di etero direzione abusiva compiuta da ### che quantificazione del danno in base al decremento del patrimonio netto di PSC partecipazioni, ridottosi per effetto di ### restituzione delle somme versate a ### in corso di contratto; ### riduzione del valore della partecipazione in ### e negli utili non percepiti a causa delle dazioni in favore di ### - Con riferimento agli atti di disposizione oggetto di domanda revocatoria, l'insussistenza dei requisiti di legge ex art. 2901 c.c. e dei singoli atti dispositivi oggetto di causa compiuti da ### e ### Non risulterebbe infatti dimostrata l'esistenza di un credito di ### nei confronti dei convenuti. - Esaminando i singoli atti di disposizione oggetto di azione revocatoria (pag. 72 e ss. comparsa di costituzione e risposta).
Premesso ciò, le parti convenute chiedevano: in via pregiudiziale e in rito, gradatamente, di accertare e dichiarare la nullità e inammissibilità dell'atto di citazione, l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, l'inammissibilità per avvenuto frazionamento della domanda giudiziale, l'inammissibilità e improcedibilità per il difetto di contraddittorio nei confronti della obbligata principale ### e per omessa chiamata in causa, di sospendere ex art. 295 c.p.c. il procedimento in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 46828/2023; autorizzare il convenuto a chiamare in giudizio la ### S.A., al fine di essere manlevati dalle pretese di parte attrice; nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo ad ### e ### e di qualsivoglia credito della ### in via
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA subordinata, accertare e dichiarare che non vi è alcun inadempimento colpevole da parte di ### anche alla luce delle eccezioni di nullità del “### di Partecipazione”; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che i patronnants hanno adempiuto gli impegni di cui alla lettera di patronage, non sussistendo alcun profilo di responsabilità; in ogni caso, accertare e dichiarare la condotta abusiva di ### in via di eccezione riconvenzionale, in base all'exceptio doli e in base all'abuso dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.; in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. ^^^^^^^^^^^ Si costituivano in giudizio i convenuti per la domanda revocatoria proposta da #### e #### S.P.A.; #### 3000 S.R.L., A ### e ### 1 S.S.; ###.S.; ### 10 S.S.; ##### S.P.A. ### - ### e ### hanno chiesto di ### dichiarare l'illegittimità, inammissibilità e improcedibilità della domanda revocatoria della ### dei #### respingere tale domanda revocatoria in quanto asseritamente illegittima, improcedibile, inammissibile, improponibile, infondata, e ### disporre la cancellazione dai registri immobiliari della domanda revocatoria azionata. - ### ha chiesto ### il rigetto delle domande di ### per insussistenza del diritto di credito di ### nei confronti del dott. ### e in quanto estranea ai fatti contestati e, in subordine, ### l'accertamento del suo diritto ad essere indennizzata sul patrimonio dell'### per le passività che dovesse subire ai sensi dell'art. 13.4 del “Declaration of Trust” (l'“### Trust”), affermando comunque la sua pretesa estraneità agli atti lesivi dell'### in quanto, ### sono “stati effettuati direttamente dal Disponente del ### senza sollecitazione alcuna da parte di ### che non aveva alcun interesse rispetto agli stessi […]” (pag. 10 della comparsa di risposta di ###, ### “Il ruolo di semplice trustee ricoperto […] da ### esclude, in radice, qualsiasi coinvolgimento della stessa nelle determinazioni assunte dal Disponente e poste a fondamento del conferimento dei beni in trust e dei successivi atti dispositivi […]” (pag. 11 della comparsa di risposta di ###, ### “Il compito del trustee è, quindi, quello di gestire, amministrare, e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor” nei limiti della volontà del settlor stesso dichiarata nell'atto costituito del trust e delle norme di legge applicabili (pag. 11 della comparsa di risposta di ###, e #### ha diritto di essere indennizzata dal patrimonio dell'### di qualunque perdita, passività, costo e spesa subita in relazione all'amministrazione del trust da parte sua (pagg. 11 e 12 della comparsa di risposta di ###. - #### 3000, A-### e ### 1 si sono costituiti chiedendo ### la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ### l'accertamento della nullità totale o
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA parziale, l'inefficacia, decadenza, estinzione o comunque non operatività della ### di #### in subordine, nel caso la ### di ### fosse valida, di accertare l'assenza di un inadempimento colpevole di ### e, quindi, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria, ### in subordine, l'accertamento dell'adempimento dei ### agli obblighi di cui alla ### di ### e, quindi, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria e ### in subordine, il rigetto delle domande revocatorie ordinarie di ### in difetto dei relativi presupposti. - ### ha chiesto ### in via preliminare, l'accertamento della nullità dell'atto di citazione, ### nel merito in via principale, l'accertamento della nullità totale o parziale, inefficacia, decadenza, estinzione o non operatività della ### di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria proposta nei suoi confronti, ### in subordine, se la ### di ### fosse ritenuta valida, l'assenza di un inadempimento colpevole di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, ### in subordine, l'accertamento dell'adempimento dei ### agli obblighi di cui alla ### di ### e, per l'effetto il rigetto della medesima domanda revocatoria ordinaria e ### in subordine, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria stessa. - ### 10 ha chiesto ### in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione, e ### l'improcedibilità e inammissibilità della domanda per non revocabilità della ### e ### di #### nel merito, l'accertamento della nullità totale o parziale, inefficacia, decadenza, estinzione o non operatività della ### di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, ### in subordine, ove la ### di ### fosse valida, l'assenza di un inadempimento colpevole di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, e l'accertamento dell'adempimento dei ### alla ### di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, ### in subordine, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria verso di lei in assenza dei relativi presupposti e, in ogni caso, ### la condanna per lite temeraria di ### - ### ha chiesto ### in via preliminare, il rigetto per carenza di interesse di agire delle domande di revocatoria ordinaria, l'inefficacia della ### di ### l'improcedibilità delle domande di ### per omessa chiamata in causa di PSC ### e, in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e ### nel merito, il rigetto delle domande di revocatoria ordinaria in difetto dei relativi presupposti. - ### ha chiesto ### la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ### la declaratoria di inammissibilità della domanda di ### di condanna dei dott.ri ### e ### per carenza di legittimazione attiva e nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza determinata dalla mancata esplicitazione nelle conclusioni delle ragioni a fondamento della domanda, ### la declaratoria di
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria di ### per nullità dell'atto di citazione e carenza dei presupposti per il suo esercizio, ### l'accertamento della invalidità o inefficacia della ### di ### e ###, in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria di ### ex art. 1227 c.c. ### il rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e ### con riserva di chiedere l'ammissione di una CTU tecnico-contabile per determinare il valore del debito da mantenimento del dott. ### e degli atti lesivi contestati. - ### ha chiesto ### in via preliminare, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., l'inammissibilità della domanda per difetto di contraddittorio e mancata chiamata in causa di ### la nullità dell'atto di citazione di ### e ### nel merito, il rigetto delle domande di ### in assenza dei relativi presupposti. ^^^^^^^^^^^ Con provvedimento dell'11.04.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa di ### richiesta da ### e ### nella propria comparsa di costituzione e risposta, rinviando la trattazione del giudizio all'udienza del 20.01.2025, con il conseguente rinnovato decorso dei termini ex art. 171 ter c.p.c In data ###, si costituiva in giudizio la ### chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande contro i dott.ri ### e ### e, per l'effetto, il rigetto della loro domanda di manleva contro ### in via subordinata, di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con i dott.ri ### e ### (la “Polizza”) e il conseguente rigetto delle domande dei dott.ri ### e ### nei suoi confronti; in via ulteriormente subordinata, di ridurre l'indennizzo dovuto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale stato delle cose e, comunque, entro i limiti del massimale pari a € 10.000.000,00.
Il 10-11 dicembre 2024 l'attrice ### ed i convenuti ### e ##### 10, #### 3000, A-#### 1, ###### e ### e ### depositavano le rispettive prime memorie ex art. 171 ter c.p.c.
L'11 dicembre 2024 si costituiva in giudizio ### deducendo di non essere più co-trustee dell'### dal 24 febbraio 2023, avendo dato le dimissioni, chiedendo di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e la condanna alle spese di lite delle sue controparti in caso di contestazione di tale sua eccezione.
Tra il 23 e il 31 dicembre 2024 l'attrice ### e i convenuti ### e ##### 10, #### 3000, A-#### 1, ####### e ### e la terza chiamata AIG hanno depositato le seconde memorie ex art. 171 ter c.p.c.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Tra il 9 e il 10 gennaio 2024 l'attrice ### e i convenuti ### e ##### 10, #### 3000, A-#### 1, ####### e ### e la terza chiamata AIG hanno depositato le rispettive terze memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con provvedimento del 26.03.2025, ritenuto che la controversia abbia natura documentale, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.07.2025 per la remissione al collegio, concedendo i relativi termini ex art. 189 c.p.c.
Tra il 7 e l'8 maggio 2025 tutte le parti hanno precisato le rispettive conclusioni tramite note di trattazione scritta.
Osserva in diritto: 1. ### s.p.a. - ### italiana per le imprese all'estero agisce contro ### e ### sulla base: del “### di Partecipazione”, stipulato tra ### e PSC ### s.p.a. il 23 giugno 2015 e modificato, con successivo accordo tra le parti, il 30 dicembre 2016 (doc. 7 ###; della “### di Patronage”, sottoscritta in data 30 dicembre 2016 da ### e ### nella loro qualità di soci di ### al 50% ciascuno (doc. 8 ###; del “### di Dilazione” del 21/2/2022, con il quale ### cedeva a ### la propria quota di partecipazione in ### al prezzo, predeterminato nel ### di ### di € 11.000.000 (doc. 10 ###.
In forza del ### di ### (doc. 7 ###, ### si impegnava a versare nella ### la somma di € 11.000.000,00, divenendo così titolare del 9,643% del capitale sociale di ### (vd. doc. 4 ###, mentre ### si impegnava a restituire l'importo dell'erogazione, anche mediante il riacquisto da parte di ### della partecipazione di ### (tramite cd. opzione put), ed a riconoscere a ### per tutto il periodo in cui fosse stata socio di ### una predeterminata remunerazione economica.
In forza della ### di #### ed ### in qualità di soci della ### S.p.A. (“### Affidata”): “ ### si impegnano nei confronti di ### S.p.A., per tutta la vigenza del ### di ### a mantenere - congiuntamente ovvero singolarmente - una partecipazione nel capitale sociale della ### almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso; e ### dichiarano di: ### conoscere integralmente le disposizioni del ### di ### e, in particolare, gli impegni di natura finanziaria della #### avere un proprio personale interesse a che la ### adempia alle obbligazioni di cui al ### di ### secondo le modalità e i termini in esso previsti. Per tali ragioni, i sottoscritti ### e ### si impegnano, ognuno per quanto di propria spettanza, a favore di ### S.p.A. a fare quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di ### S.p.A. ai sensi del ### di Partecipazione” (doc. 8 ###.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In forza del ### di ### (doc. 10 ###, ### cedeva a ### la propria quota di partecipazione in ### al prezzo di € 11.000.000,00, secondo quanto stabilito all'art. 12 del ### di ### (cd. opzione put). ### di ### prevedeva che il prezzo fosse pagato a rate (€ 2.000.000,00 entro il 30 giugno 2022; € 3.600.000,00 entro il 31 dicembre 2022; € 2.700.000,00 entro il 30 giugno 2023 e € 2.700.000,00 entro il 31 dicembre 2023) (art. 3 del ### di ### e che su tali importi maturassero ### interessi convenzionali al tasso del 5,50% annuo, b) interessi moratori, in caso di mancato pagamento, sugli importi capitale delle rate non pagati tempestivamente al tasso del 6,00% annuo. Contestualmente alla stipula del ### di ### in data #### costituiva a favore di ### un pegno di primo grado su n. 276.000 azioni ordinarie della ### s.p.a. del valore nominale di €1,00, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di ### (doc. 11 ###.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum del presente giudizio, occorre evidenziare che ### agisce nei confronti di ### e ### fondando il proprio credito sulla ### di ### sottoscritta dai convenuti il 30 dicembre 2016 al fine di offrire maggiori garanzie in merito all'adempimento del ### di ### stipulato da ### con ### il 23 giugno 2015 e modificato, con successivo accordo tra le parti, il 30 dicembre 2016.
A seguito della stipula del ### di ### del 2022, conformemente alla clausola contenente la cd. opzione put di cui all'art. 12 del ### di ### in cui è previsto il riacquisto della quota partecipativa di ### in ### da parte di ### è sorto l'obbligo in capo a ### di corrispondere il prezzo di € 11.000.000 a ### secondo il piano di rateizzazione predisposto dalle parti. ### ha dedotto l'inadempimento, da parte di ### dell'obbligazione derivante dal ### di ### rappresentando che, pochi mesi dopo la sottoscrizione di tale accordo, ### informando ### dell'avvio della procedura di ### chiedeva alla propria creditrice di concedere un “periodo di standstill” per consentire il completamento della procedura di concordato (pag. 12 ss. atto di citazione). A seguito della richiesta di pagamento inviata da ### a ### e ### per l'escussione della ### di ### alla quale i soggetti intimati si rifiutavano di dare seguito, ### ha dichiarato ### decaduta dal beneficio del termine di rateizzazione concesso con il ### di ### chiedendo il pagamento immediato dell'importo dovuto di 11.594.904,11, di cui ### € 11.000.000,00 a titolo di capitale, ### € 594.904,11 a titolo di ### e ### un ulteriore importo a titolo di ### corrispondente ad € 1.808,22 pro die (lettera ### del 17/11/2022, all. 20 ###.
La presente controversia riguarda, pertanto, il pagamento da parte di ### e ### costituitisi garanti attraverso la ### di ### del 2016, del debito sorto in capo a ### a seguito della stipula del ### di ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### sulla base del credito vantato nei confronti di ### e ### agisce inoltre per la revocatoria di vari atti posti in essere da parte dei propri debitori, in quanto asseritamente compiuti per distrarre i loro beni dalla garanzia del pagamento del debito nei confronti di ### derivante dalla ### di ### Sempre con riguardo alla delimitazione del thema decidendum, i convenuti, dopo aver eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, hanno domandato, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'abuso dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di ### a scapito di una corretta e proficua gestione societaria e imprenditoriale di ### essendo ### tenuta a risarcire il danno equivalente alla diminuzione del valore della partecipazione in ### 2. Una volta delimitato l'oggetto del giudizio, è utile porre in rilievo che tra le parti in causa non figura il debitore “principale”, ovvero ### essendo stati evocati in giudizio da ### solo i patrocinanti ### ed ### i quali, a loro volta, non hanno chiesto la chiamata in giudizio della ### A tal riguardo, l'assenza di ### non osta alla definizione della controversia, non essendosi in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nei rapporti di garanzia, il cui paradigma deve essere rinvenuto nel contratto di fideiussione, la posizione del garante risulta essere autonoma rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale, dovendosi porre un problema non tanto di litisconsorzio necessario, ma di opponibilità della sentenza contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (cfr. Cass. 23422/2016). ### proposta nei confronti dei garanti, i quali, convenuti nel presente giudizio, non hanno chiesto la chiamata in causa della ### pur essendo quest'ultima il soggetto obbligato, richiede in ogni caso l'accertamento, in via incidentale e senza valore di giudicato, dell'inadempimento da parte di ### non essendo stata proposta alcuna domanda ex art. 34 c.p.c. dalle parti.
In mancanza di ### nel presente giudizio, quale unico soggetto legittimato passivamente a contraddire in merito al proprio inadempimento del ### di ### l'accertamento in via incidentale e senza valore di giudicato del suo inadempimento non può che far salvi gli accertamenti oggetto di altri giudizi pendenti tra ### e ### Alla luce di tali considerazioni, non può pertanto accogliersi la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dai convenuti, al fine di attendere la definizione del contenzioso avviato da ### nei confronti di ### (vd. pag. 38 comparsa conclusionale ###, volto all'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultima, non rinvenendosi alcuna questione pregiudiziale dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Infatti, gli effetti della presente pronuncia si riflettono nei rapporti interni tra gli odierni convenuti ### e ### facendo emergere solo un problema di opponibilità della decisione nei confronti dell'obbligato in via principale.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 3. In considerazione del principio della ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (Cass. n. 12002/2014; Cass. sez. un. n. 26242/2014), la domanda deve essere respinta sulla base della questione dell'adempimento, da parte dei convenuti, degli obblighi assunti con la ### di ### A tal proposito, la giurisprudenza (a partire da Cass. n. 10235/1995) ha chiarito che la rilevanza delle lettere di patronage non è sempre la stessa, ma varia a seconda del loro contenuto, dovendosi comunque escludere che esse diano vita a vere e proprie obbligazioni di tipo fideiussorio. Quando tali dichiarazioni hanno un contenuto meramente “informativo” (ad es. circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato), una eventuale responsabilità del patrocinante può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Se invece, il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume degli “impegni” (ad es. di previa comunicazione dell'intenzione di cedere la propria partecipazione o di futuro mantenimento della medesima, ovvero anche di salvaguardia della solvibilità della controllata), lo schema delineato dall'art. 1333 c.c. si adatta perfettamente alle lettere di patronage che abbiano “carattere impegnativo”, non essendovi motivo di dubitare della loro efficacia vincolante, posto che tali dichiarazioni, sia pure con strumenti diversi da quelli propri delle garanzie personali tipiche, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2 Nei casi in cui il patrocinante assume un impegno, secondo lo schema delle lettere di patronage “forti”, la giurisprudenza ha chiarito come “la funzione delle lettere di patronage “forti” - se non è quella di “garantire” l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) - consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posizione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria (non necessariamente maggioritaria nella società patrocinata” (Cass. n. 4888/2001).
In giurisprudenza, viene dunque evidenziato che le differenze tra lettera di patronage e fideiussione sono evidenti, in quanto “il patronnant non assume mai, come il fideiussore, l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato”, ricorrendo, in quest'ultimo caso, un'ipotesi di fideiussione, stante l'impegno direttamente assunto dal patrocinante, dovendo adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato (Cass. ###/2019).
Anche in dottrina, viene sostenuta l'impossibilità di ricondurre in via automatica le lettere di patronage allo schema della fideiussione, in quanto, ai sensi dell'art. 1937 c.c. la volontà di
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA prestare fideiussione deve essere espressa. Inoltre, nelle lettere di patronage mancherebbe l'accessorietà della garanzia del patronnant rispetto all'obbligazione assunta dal debitore principale.
Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale intervenuta in materia di lettera di patronage cd. “forte” (in particolare Cass. n. 10235/1995 e Cass. n. ###/2019), tale strumento, sia pure a contenuto variabile, svolge la funzione di rafforzare nel creditore il convincimento che il patronato farà fronte ai propri impegni, senza però “garantire” l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione. In questi casi, gli impegni assunti dal patrocinante attraverso la lettera di patronage forte soggiacciono al regime generale delle obbligazioni, venendo in rilievo la disciplina dell'esatto adempimento in relazione alla natura della promessa formulata (Cass. 4888/2001; Cass. n. 16259/2012) 4. Nel caso di specie, l'esame della lettera di patronage a firma di ### e ### porta ad escludere che si tratti di una lettera a contenuto cd. “debole”, non contenendo essa mere informazioni, bensì impegni di diversa natura, secondo lo schema delle lettere di patronage “forti”. I convenuti si sono infatti impegnati ### “per tutta la vigenza del ### di ### a mantenere - congiuntamente ovvero singolarmente - una partecipazione nel capitale sociale della ### almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso”, nonché “ognuno per quanto di propria spettanza, a favore di ### S.p.A. a fare quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di ### S.p.A. ai sensi del ### di Partecipazione” (doc. 8 ###.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. n. 10235/1995), si tratta di impegni vincolanti assunti ai sensi della disciplina in materia di formazione del contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c., comportanti, in caso di lettera di patronage cd. forte, responsabilità contrattuale secondo la disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni.
In base al tenore letterale degli obblighi assunti dai ### si deve ritenere che, oltre al primo impegno riguardante il mantenimento della partecipazione sociale di almeno il 51%, non vi sia stata l'assunzione di uno specifico obbligo di fare volto a porre in essere la prestazione in luogo della patrocinata, qualora risultante inadempiente, secondo lo schema tipico della fideiussione.
La stessa parte attrice afferma che “tale dichiarazione non è una fideiussione”, fermo restando che si tratti di un “impegno vincolante in capo ai Patronnants” (vd. memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ### pag. 46; comparsa conclusionale ### pag. 85).
Per tale ragione, gli obblighi genericamente assunti dai patrocinanti “a fare tutto quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente”, determinabili in base alla posizione di controllo dei patronnants all'interno del ### non ricomprendono l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA della patrocinata, come nella disciplina della fideiussione. La stessa parte attrice afferma che l'oggetto della prestazione “è determinabile e tipico della lettera di patronage forte” (pag. 50 memoria 171 ter, n. 1), per la quale si è visto che la giurisprudenza esclude l'assunzione da parte del patrocinante dell'impegno di eseguire personalmente la prestazione (dovendo in questi casi qualificare la lettera di patronage piuttosto come contratto di fideiussione, Cass. ###/2019).
Non potendo qualificare la ### di ### inviata da ### e ### come fideiussione, in assenza dell'assunzione dell'impegno diretto ad adempiere in luogo della patrocinata, come affermato anche dalla stessa ### occorre dunque stabilire se la società patrocinata abbia adempiuto la propria obbligazione e se i patrocinanti abbiano rispettato o meno gli obblighi da essi assunti con la ### di ### A tal riguardo, giova precisare che l'impegno assunto dalla ### deve essere rinvenuto nel ### di ### del 2022, contenente l'obbligo di corrispondere a ### il prezzo di € 11.000.000,00 per il riacquisto della quota di partecipazione nella ### acquistata da ### nel 2016. ### derivante dal ### di ### del 2022 è sorto a seguito dell'esercizio, da parte di ### del diritto di “opzione put”, in base a quanto previsto all'art. 12 del ### di ### del 2016.
Ai presenti fini, si deve dunque accertare, in via incidentale e senza valore di giudicato, che ### si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di corresponsione dell'importo, rateizzato, di € 11.000.000,00 nei confronti di ### Le circostanze affermate da ### (pag. 12 e ss. atto di citazione), non specificamente contestate dai convenuti al momento della costituzione in giudizio, portano infatti a ritenere che ### abbia rifiutato di adempiere la propria prestazione, richiedendo, congiuntamente ai patronnants, un periodo di standstill (doc. 16 ###, non concesso dal creditore (doc. 18 ###, il quale dichiarava ### decaduta dal beneficio del termine, intimando il pagamento immediato della somma di € 11.594.904,11 (doc. 20 ###.
A fronte del rifiuto da parte di ### di corrispondere a ### tale importo, motivato dall'asserito stato di difficoltà finanziaria e dalla necessità di risolvere la crisi del ### attraverso la procedura di concordato preventivo, nel rispetto della par condicio creditorum (doc. 26 ###, si deve pertanto dichiarare, in via incidentale e senza valore di giudicato, che la ### non ha correttamente adempiuto gli impegni assunti con il ### di ### Il presente accertamento incidenter tantum, in ogni caso, fa salvi gli effetti del giudizio ancora pendente tra ### e ### avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito derivante dal mancato adempimento di PSC ### (vd. pag. 38 comparsa conclusionale ###. 5. In merito all'asserito inadempimento dei convenuti rispetto agli obblighi assunti con la ### di ### al quale si applica la disciplina in materia di inadempimento delle obbligazioni, giova porre in premessa che, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), il creditore che agisca per la risoluzione
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame, l'attrice, dopo aver provato il titolo rappresentato dalla ### di ### insieme al ### di ### e al ### di ### (doc. 7, 8 e 10 ###, nonché la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione (vd. doc. 20 ### contenente la dichiarazione di decadenza del termine concesso alla PSC ### da ### ha allegato l'inadempimento della ### di ### da parte dei convenuti nei seguenti termini: producendo la corrispondenza intercorsa con i fratelli ### dal 30 giugno 2022 al 14 aprile 2023, dalla quale risulta desumibile il rifiuto di adempiere a quanto previsto nella ### di ### (pag. 12 e ss. atto di citazione; doc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 ###; affermando che gli obblighi di facere in capo a ### (nella sua qualità di socio e di amministratore di ### e ### (nella qualità di socio), “coincidono con gli atti loro disponibili”, quali “in primo luogo, l'obbligo di capitalizzare ### in misura tale da consentirle di rispettare nei termini gli obblighi di pagamento”, nonché “di porre in essere gli atti di corretta gestione che, invece, l'organo gestorio di ### non ha posto in essere, stando al ### giudiziale del ### e al suo ausiliario, dott. ### (doc. 103 e 105 ###” (pag. 15 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###; rappresentando che i ### “non hanno ottenuto ingenti finanziamenti bancari a favore di ### (controllata da PSC ###, ma hanno unicamente ottenuti i € 50.000.000,00di finanziamento pubblico che non sono stati restituiti” (pag. 48 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###; affermando che “invece di cercare a tutti i costi finanziamenti (che devono essere restituiti), i ### avrebbero dovuto versare capitale con le risorse che hanno cercato di sottrarre all'aggressione di ### e porre in essere gli atti nella loro disponibilità, quali soci e amministratori di PSC ### e ### in conformità alla legge ed ai migliori standard di diligenza professionale, anche in adempimento agli obblighi assunti con la ### di ### come risulta che abbiano fatto” (pag. 49 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###.
La responsabilità dei patrocinanti, rispetto agli “atti loro disponibili” in relazione ai rispettivi ruoli ricoperti in ### e ### sarebbe infatti confermata dalle verifiche del ### giudiziale del ### da cui sarebbero emerse numerose “operazioni lesive” (vd. nota n. 13 pag. 47 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###, nonché dalle conclusioni rassegnate dall'esperto dott. ### nominato dal ### giudiziale (vd. nota n. 14 pag. 49 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###. Occorre tuttavia dare atto che di tali operazioni parte attrice non spiega in cosa sia consistita la lesività del proprio credito nei confronti della ### essendosi limitata ad affermare che gli atti posti in essere non sarebbero risultati conformi alla legge ed ai migliori standard di diligenza professionale.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### l'attrice, in definitiva, i convenuti avrebbero dovuto esercitare i propri diritti di soci per far sì che ### adempisse al ### di ### considerato che “Il mancato raggiungimento del risultato del pagamento integrale e tempestivo da parte di ### degli importi dovuti a ### ai sensi del ### di ### ai nuovi termini convenuti ai sensi del ### di ### determini di per sé la responsabilità dei dott.ri ### e ### in forza della ### di ### in assenza di diverse risultanze dedotte e dimostrate dai convenuti onerati a farlo” (pag. 46 e 47 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###. 5.1 A fronte dell'allegazione da parte di ### dell'inadempimento, come riportato in precedenza, i convenuti hanno offerto la prova del proprio adempimento nei seguenti termini.
Con riferimento al primo obbligo assunto con la ### di ### riguardo il mantenimento di una posizione di maggioranza nella ### hanno provato il proprio adempimento facendo riferimento alla visura camerale prodotta in giudizio da parte attrice (doc. 3 ###.
Riguardo l'impegno a fare “quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di Simest”, i convenuti hanno offerto la prova di aver svolto determinate attività (vd. pag. 40 e ss. comparsa di costituzione e risposta ###: - adoperandosi nel reperimento di nuove risorse finanziarie a favore del ### richiedendo: un primo finanziamento deliberato da un pool di banche guidate da ### S.p.A., per un importo pari ad € 75.000.000,00 assistito da ### per il 90% dell'erogazione (all. 15 ###; un secondo finanziamento di € 7,8 mln da ### più € 45 mln (30+15) da ### (all. 16) ed un terzo finanziamento da ### e prestiti, che da ### ad agosto 2021 risultava “deliberabile” per 59 mln di CDP, e poi erogato nel marzo 2022 sia pure per 39 Meuro (all. 17); - derogando a favore di ### all'accordo di subordinazione (all. 15), che prevedeva l'obbligo dei convenuti di non percepire utili e non richiedere il rimborso dei loro crediti prima del soddisfacimento integrale delle banche finanziatrici, sebbene nel bilancio al 31.12.2019, ### S.p.A. aveva generato utili per € 19.030.140,00, mentre ### in forza della deroga, continuava a percepire utili a differenza degli altri soci; - concludendo nel novembre del 2021 un'ulteriore operazione finanziaria con la società ### soggetto arranger per un aumento di capitale di ### S.p.A. di circa € 20.000.000,00, che avrebbe riequilibrato i parametri richiesti da ### per poter ripristinare la facoltà di poter distribuire gli utili tra tutti i soci (cfr. all. 18); - permettendo il pagamento da parte di ### S.p.A. a ### dei corrispettivi annui di € 605.000,00 anche quando ### non distribuiva utili, adempiendo correttamente alle obbligazioni del contratto di partecipazione (art. 6 del contratto) (all. 24);
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - provvedendo alla trasmissione in massima trasparenza di ogni documento rilevante previsto dal contratto di partecipazioni (all. 28); - ottenendo l'autorizzazione da ### per l'ingresso di ### nella compagine sociale di ### S.p.A., trasmettendo tutta la documentazione richiesta (all. 29); - comunicando tempestivamente la scelta di attivare (come unica scelta percorribile) il concordato preventivo di ### S.p.A. (all. 30); - richiedendo la clausola di stand still a ### nell'interesse dei creditori (all. 31); - comunicando tempestivamente l'avvio del progetto di acquisizione di ### - comunicando l'acquisizione di ### tempestivamente; - nominando come advisor finanziario la società ### In definitiva, secondo i convenuti, l'adempimento degli obblighi assunti con la ### di ### sarebbe dimostrato dalla “crescita finanziaria del ### s.p.a. che, dal 2015 al 2021, come attestato da CDP tramite i soggetti specificamente accreditati, ha visto il suo valore aumentare da € 100 mln ad € 250 mln (cfr. all. 23)” (pag. 44 comparsa costituzione ###.
In merito agli atti di mala gestio allegati da ### i convenuti hanno controdedotto che sarebbe la stessa relazione ex art. 172 l. fall., redatta dal ### giudiziale e dal perito dott. ### ad aver specificato che le reali cause che hanno portato alla crisi della ### siano derivate dalla crisi epidemiologica (pag. 27 e ss. memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. ### contenente puntuali riferimenti alla relazione del ### giudiziale, all. 72 bis ###. Inoltre, la situazione di crisi sarebbe stata aggravata dal ritardo, da parte di ### e ### nell'erogazione della misura di sostegno denominato “### rilancio” (pag. 28 e ss. memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. ###. Infine, il ### giudiziale non avrebbe fatto alcun riferimento all'asserita mala gestio da parte degli amministratori come causa della crisi della ### compendiando le cause della crisi nella perdita di marginalità derivante dalla crisi epidemiologica, nonché dalla intempestiva e insufficiente messa a disposizione delle risorse finanziarie, in particolare con riferimento a quelle di cui al ### (pag. 30 memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. ### vd. pag. 174 e ss. all. 72 bis ###, mentre la relazione ex art. 160, comma 2 l. fall. del Prof. Mazzei (pag. 74 doc. 24 ###, ha chiaramente indicato che non è possibile prefigurare uno scenario di responsabilità dei singoli ### e sindaci (pag. 30 memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. ###. Ad ogni modo, secondo i convenuti, le condotte poste in essere dagli amministratori non possono essere confuse con il piano di responsabilità imputabile ai soci per inadempimento della ### di ### (pag. 8 memoria art. 171 ter n. 3 c.p.c. ###.
All'esito della ricostruzione delle regole in materia di onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale, nonché dell'esame delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti in giudizio, occorre a questo punto porre tali tematiche in relazione all'asserito inadempimento da parte dei convenuti della ### di ### come affermato da parte attrice.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 6. La domanda proposta da ### nei confronti di ### e ### sulla base della ### di ### firmata il ### è infondata e merita di essere rigettata. ### ha allegato l'inadempimento dei convenuti sostenendo che, in forza della ### di ### essi avrebbero dovuto porre in essere gli obblighi di facere che si sostanziano essenzialmente con gli atti loro disponibili in qualità di soci, tra i quali, in primo luogo, quello di capitalizzare ### in modo tale da consentire alla società patrocinata di far fronte all'obbligazione assunta. ### di capitalizzazione, posto da parte attrice in relazione ad atti asseritamente lesivi del proprio credito, attuati dai convenuti disponendo del proprio patrimonio personale, non è previsto espressamente dalla ### di ### e dovrebbe, pertanto, essere desunto dagli “atti disponibili” che i patrocinanti avrebbero dovuto porre in essere per consentire alla patrocinata di adempiere.
Tale assunto non può essere condiviso in quanto l'ammontare del capitale sociale della ### holding del gruppo della famiglia ### non attiene all'effettiva capacità della società debitrice di far fronte agli impegni stipulati con #### sostiene che i ### avrebbero dovuto conferire le proprie risorse personali nel patrimonio della società, ma tale obbligo, non desumibile esplicitamente dalla ### di ### non si pone in linea con la disciplina generale delle società di capitali dotate di personalità giuridica, nell'ambito della quale “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (art. 2325 c.c. riguardo le società per azioni).
Pertanto, alla luce degli obblighi assunti dai convenuti con la ### di ### in qualità di soci della società patrocinata, l'obbligo di operare un aumento di capitale, tramite conferimento dei beni facenti parte del patrimonio personale dei patrocinanti, si sarebbe potuto desumere solo nel caso in cui si fosse verificata una riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale ex art. 2447 c.c., venendosi a sostanziare un obbligo di fonte legale che, se inadempiuto, avrebbe potuto comportare la violazione dell'impegno assunto con la ### di ### La mancata capitalizzazione della ### da parte dei ### peraltro, non risulta essere stata dirimente nel rifiuto, da parte della debitrice, di corrispondere quanto richiesto da #### per la quale non risultano essere state presentate domande di liquidazione giudiziale o attivati strumenti per la soluzione della crisi per insolvenza, ha motivato il proprio rifiuto di corrispondere quanto dovuto a ### in base alla necessità di attuare il concordato della società controllata ### della quale ### ha detenuto e poi dismesso una quota partecipativa avvalendosi delle previsioni del ### di ### Non può quindi ritenersi che dalla ### di ### sottoscritta dai convenuti, discenda l'obbligo di attuare un aumento di capitale della ### da parte loro, trattandosi di un'operazione che non rinviene una diretta correlazione con gli obblighi assunti dalla società patrocinata e con la capacità di quest'ultima di far fronte ad essi, non essendo il capitale sociale sceso al di sotto del limite legale e in assenza di alcuna
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA domanda volta ad attivare gli strumenti per la soluzione della crisi di impresa nei confronti di #### ha poi allegato l'inadempimento dei ### adducendo condotte di mala gestio nell'ambito della gestione della ### emerse, in particolare, nella relazione del ### giudiziale del concordato della ### e negli elaborati peritali disposti durante tale procedura concorsuale.
Tale allegazione non coglie nel segno, alla luce della scelta da parte di ### di attivare, tramite la stipula del ### di ### nel 2022, il meccanismo previsto dalla clausola contenente una cd. opzione put, ai sensi dell'art. 12 del ### di ### del 2016.
A seguito dell'esercizio da parte di ### dell'opzione put contenuta all'art. 12 citato, ai sensi del quale ### si obbligava a riacquistare la partecipazione oggetto di cessione ad un prezzo predeterminato di € 11.000.000,00, corrispondente al valore dell'investimento attuato da ### si deve ritenere che le vicende che hanno portato all'azzeramento del valore del capitale della ### (vd. pag. 18 comparsa conclusionale ### non rilevano in merito all'adempimento del ### di ### da parte di PSC ### Infatti, ### ha scelto di uscire dalla ### ottenendo in cambio, sulla base delle previsioni del ### di ### del 2022, la corresponsione del prezzo di € 11.000.000,00, a prescindere dal valore effettivo che la partecipazione aveva assunto in quel momento.
In merito alla cd. opzione put, l'orientamento unanime della giurisprudenza ritiene che si tratti di una garanzia atipica, che consente al socio, a favore del quale viene prevista, di essere manlevato dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, attraverso la previsione dell'obbligo di acquisto della partecipazione a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto (Cass. civ. n. 7934/2024; cfr. Trib. di Roma, sez. spec. ### del 16/10/2022, in ### in merito al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. al quale la previsione di un'opzione put deve essere assoggettata).
Pertanto, le vicende che hanno interessato la ### dalle cui conseguenze negative ### risulta essere stata manlevata attraverso l'esercizio dell'opzione put, non possono essere allegate in relazione all'inadempimento, da parte dei convenuti, della ### di ### Infatti, dal momento che, a seguito della stipula del ### di #### ha scelto di riottenere da parte di ### l'importo corrisposto in forza del ### di ### l'inadempimento da parte dei convenuti nel presente giudizio non può che riguardare gli atti che essi avrebbero dovuto compiere per consentire alla PSC ### di corrispondere il prezzo concordato di € 11.000.000,00 a seguito dell'esercizio dell'opzione put. Pertanto, esulano dalla odierna controversia le cause che hanno portato alla crisi del ### risultando parte attrice essere stata manlevata da eventuali perdite, attraverso l'esercizio dell'opzione put previsto dalle parti già a partire dal ### di ### del 2016.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In definitiva, secondo ### il mancato raggiungimento del risultato dell'integrale pagamento da parte di ### della somma concordata determinerebbe di per sé la responsabilità dei convenuti, che hanno sottoscritto la ### di ### (vd. pag. 47 memoria 171 ter n. 1 c.p.c.). Tuttavia, stante la genericità dell'impegno assunto dai patrocinanti nella ### del 2016 che, secondo la natura tipica delle lettere di patronage, riguarda il fatto proprio dei patronnants e non l'obbligo di prestazione in luogo della patrocinata, l'allegazione dell'inadempimento da parte dell'attrice deve riguardare in maniera specifica le condotte dei convenuti nella loro qualità di esponenti della ### che avrebbero consentito (qualora attuate) o impedito (qualora evitate) l'adempimento degli obblighi assunti dalla PSC ### Dal canto loro, i convenuti hanno provato che le ragioni della crisi di ### sono da rinvenire, in particolare, nell'emergenza epidemiologica, come attestato anche durante il ### anziché nelle condotte di mala gestio allegate da parte attrice. Anche in questo caso, si tratta di considerazioni che esulano dall'adempimento della ### di ### poiché, come esposto in precedenza, ### è stata manlevata, tramite l'esercizio dell'opzione put, dalle vicende che hanno portato all'azzeramento del valore del capitale della ### Sotto altro profilo, i convenuti hanno provato di essersi attivati per ottenere le risorse necessarie non solo per far fronte all'impegno concordato con ### ma per consentire al ### di proseguire proficuamente le proprie attività, pur a fronte della situazione di crisi derivante dalla pandemia. In tal senso, occorre apprezzare con favore, alla luce dell'interesse di ### a ottenere l'adempimento della prestazione, il fatto che i convenuti si siano attivati per il reperimento di nuove risorse finanziarie, sia presso le banche che attraverso l'ottenimento di fondi pubblici, nonché acconsentendo alla deroga dell'accordo di subordinazione, in modo da garantire a ### l'ottenimento della distribuzione degli utili durante il periodo in cui ciò non era consentito agli altri soci.
Inoltre, contestualmente alla stipula del ### di ### i convenuti non si sono opposti alla costituzione del pegno sulle azioni della ### come richiesto da ### A ben vedere, gli atti compiuti da ### e ### risultano coincidere con gli “atti disponibili” che, in qualità di soci e di patrocinanti in forza della ### di ### essi avrebbero dovuto compiere, in modo da far fronte alla situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica e adempiere l'impegno assunto nei confronti di ### Per le ragioni esposte, si deve ritenere che i convenuti abbiano dato prova di aver posto in essere gli atti oggetto dell'impegno assunto con la ### di ### avendo mantenuto una partecipazione totalitaria in ### e avendo fatto, per quanto di propria spettanza, ciò che era nelle loro possibilità affinché la ### adempisse puntualmente agli obblighi assunti nei confronti di ### Infatti, all'esito delle considerazioni svolte, non può ritenersi che l'allegazione da parte di ### di atti di disposizione, realizzati dai convenuti sul proprio patrimonio personale, si sostanzi in un inadempimento della ### di ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In definitiva, l'impegno assunto dai convenuti non si sostanzia, in base alla ricostruzione della funzione tipica della lettera di patronage, nell'obbligo di attuare la medesima prestazione in luogo della patrocinata, trattandosi altrimenti di un contratto di fideiussione che, invero, le parti escludono pacificamente. Alla luce di tale assunto, l'impegno oggetto della ### di ### risulta essere stato rispettato in relazione a quanto in essa previsto.
Dal rigetto della domanda di ### volta all'accertamento della responsabilità contrattuale dei patrocinanti, discende l'assorbimento della exceptio doli sollevata dai convenuti ### (pag. 57 comparsa di costituzione e risposta). ^^^^^^^^^^^ 7. La domanda proposta da ### per ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1381 c.c. in caso di mancato fatto del terzo è infondata. ### ha dedotto che “### qualora i ### dimostrassero di aver posto in essere tutti gli atti dovuti volti a far sì che ### pagasse tempestivamente e per intero gli importi dovuti a ### (circostanza smentita dagli atti dei ### dedotti e dimostrati in causa), i dott.ri ### e ### dovrebbero comunque indennizzare ### degli importi che ### non ha pagato alla stessa Simest” (vd. pag. 40 atto di citazione). A tal riguardo, ha affermato che l'importo dell'indennizzo dovuto dai convenuti ### e ### sarebbe pari all'importo del danno che dovrebbero risarcire nel caso di loro inadempimento all'impegno con la ### di ### considerato l'inadempimento integrale di ### e l'utilità che ### non ha conseguito in assenza dei pagamenti dovuti dalla medesima ### In merito all'istituto della promessa del fatto del terzo, la giurisprudenza ha stabilito che “con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzio si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di “facere” non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario acquirente non ottenga il risultato separato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo” (Cass. n. 13105/2004).
Con riferimento alla lettera di patronage, la giurisprudenza ha chiarito che, qualora il patrocinante si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle obbligazioni, pur in presenza di una lettera di patronato cd. forte, egli non assume anche l'impegno di eseguire
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA personalmente la prestazione, come avviene nella promessa del fatto del terzo, dove, in caso di inadempimento, il promittente è obbligato ad indennizzare il creditore, mentre quando il patrocinante abbia assunto l'impegno direttamente e debba quindi adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato, ricorre un'ipotesi di fideiussione. Ad ogni modo, la lettera di patronage “forte” è stata ricondotta anche all'interno della fattispecie della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.), ove il patronnant non assuma un impegno diretto nei confronti del debitore (seppure solo attinente ad un obbligo di fare, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze nn. 4888/2001 e 11987/2001), ma si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni (Cass. n. ###/2019).
Dovendo applicare al caso in esame i principi enunciati dalla giurisprudenza, occorre escludere che nella ### di ### firmata dai ### sia contenuta una promessa del fatto del terzo.
I convenuti, infatti, si sono impegnati a mantenere il controllo della società patrocinata ed a fare tutto il possibile, considerato il ruolo da loro ricoperto all'interno del ### affinché la società adempia la propria obbligazione. In base al tenore della ### in parola, deve dunque porsi in evidenza che i convenuti hanno assunto un impegno che riguarda specificamente la propria posizione di patrocinanti, obbligandosi a mantenere il controllo azionario ed a svolgere determinate attività. ### infatti, non vi è, anche alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, una promessa affinché la patrocinata adempia la propria obbligazione, in quanto i patronnants hanno promesso un fatto proprio, ovvero un obbligo di facere che solo loro stessi, in quanto soci che detengono il controllo della società, avrebbero potuto svolgere.
Non risulta, dunque, configurata l'ipotesi indicata in giurisprudenza (Cass. n. ###/2019) per la quale la lettera di patronage forte possa essere ricondotta alla fattispecie della promessa del terzo ex art. 1381 c.c., ove il patronnant non assuma un impegno diretto nei confronti del debitore, ma si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni. Invero, nel caso di specie, i patrocinanti hanno assunto un vero e proprio obbligo diretto nei confronti del creditore (mantenimento del controllo sociale e fare il possibile affinché il debitore svolga la prestazione), senza però impegnarsi a svolgere la prestazione, in luogo della debitrice, ai sensi della disciplina della fideiussione.
In definitiva, l'impegno assunto dai conventi non ha riguardato l'adempimento da parte della ### della prestazione oggetto del rapporto con ### bensì l'obbligo di svolgere in proprio le attività necessarie affinché la debitrice adempisse la propria obbligazione. Non risulta pertanto riconoscibile l'indennizzo di cui all'art. 1381 c.c., spettante nei soli casi in cui il patronnant si limiti a promettere che il debitore patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni. 8. La domanda proposta da ### in merito alla responsabilità civile dei convenuti ### e ### per averla indotta “nel legittimo affidamento a che PSC ### avrebbe regolarmente adempiuto” non merita accoglimento.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### parte attrice “anche qualora non fosse configurata la loro responsabilità per inadempimento agli obblighi assunti o il loro obbligo di indennizzo per mancato compimento del fatto del terzo promesso, i dott.ri ### e ### sarebbero comunque responsabili nei confronti di ### in via extracontrattuale, per aver indotto la stessa ### con dolo o colpa, nel legittimo affidamento a che ### avrebbe regolarmente adempiuto” (pag. 41 atto di citazione).
Riguardo tali ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile una responsabilità risarcitoria del patrocinante, il quale, inserendosi nelle trattative al fine di agevolare la positiva conclusione, crea ragionevoli aspettative sul buon esito dell'operazione in capo al creditore, nei casi in cui le dichiarazioni contenute nella lettera di patronage abbiano un contenuto meramente “informativo” (ad es. circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato). In tal casi, l'eventuale responsabilità del patrocinante può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c., considerato che la sua posizione è ben diversa da quella di un terzo che “accidentalmente” venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea, essendo tale diversità sufficiente a giustificare quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede, dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti (art. 1337 c.c.) o anche negligenti (art. 1338 c.c.) (Cass. n. 10235/1995; cfr. Cass. n. ###/2019).
Nel caso in analisi, i patrocinanti non solo hanno offerto un quadro informativo corrispondente al vero (in particolare riguardo la posizione di controllo ricoperta all'interno della società patrocinata), ma si sono impegnati a svolgere determinate attività, secondo lo schema della responsabilità contrattuale. Posto dunque che, secondo quando considerato in precedenza, i patrocinanti hanno adempiuto agli obblighi assunti con la ### di ### non residua pertanto alcun margine per poter affermare che vi sia stato un fatto illecito comportante un danno ingiusto per il creditore danneggiato. La giurisprudenza ha infatti chiarito che quest'ultimo è tutelato in maniera più stringente rispetto al regime della responsabilità extracontrattuale, dovendo applicarsi i canoni di diligenza, correttezza e buona fede rinvenibili nelle norme di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., non potendo il patrocinante essere considerato come terzo che accidentalmente venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea. ### la medesima giurisprudenza, tuttavia, tale tipo di responsabilità si configura nei casi in cui in cui il contenuto “informativo” delle dichiarazioni si riveli tale da generare, violando i principi di diligenza, correttezza e buona fede, ragionevoli aspettative in capo al creditore sul buon esito dell'operazione.
Non colgono dunque nel segno le argomentazioni offerte da parte attrice, in quanto il regime della responsabilità extracontrattuale non risulta applicabile al caso di specie, non essendo i convenuti qualificabili alla stregua di terzi estranei che si sono inseriti accidentalmente nelle trattative tra ### e ### Peraltro, a fronte dell'ipotesi di una responsabilità in capo ad essi per “aver indotto la stessa ### con dolo o colpa, nel
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA legittimo affidamento a che ### avrebbe regolarmente adempiuto” (pag. 41 atto di citazione), occorre tuttavia escludere che vi sia stata la lesione del legittimo affidamento della creditrice, in quanto le informazioni offerte dai patrocinanti si sono rivelate corrette e gli obblighi da essi assunti, soggetti alla disciplina della responsabilità contrattuale in quanto rientranti nella fattispecie di cd. lettera di patronage forte, sono stati correttamente adempiuti.
Il rigetto della domanda di ### volta ad accertare la responsabilità dei convenuti ### comporta l'assorbimento della domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti di ### ^^^^^^^^^^^ 9. Il rigetto delle domande proposte da ### volte a far accertare il credito derivante dalla ### di ### nei proprio confronti e la conseguente condanna di ### e ### comporta l'infondatezza dell'azione revocatoria esperita nei confronti dei convenuti #### 3000 S.R.L., A #### 1 S.S., ##### ltd, ### S.P.A., ### S.S., ### 10 S.S., #### e ### S.P.A. in #### revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., prevista quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, presuppone infatti la sussistenza di un credito, che nel caso di specie, tuttavia, deve essere esclusa, non derivando in capo ai convenuti ### alcun debito dalla ### di ### da loro sottoscritta.
Non può dunque condividersi l'assunto di parte attrice, in base al quale gli atti dispositivi del patrimonio personale posti in essere da ### e ### siano da considerare come lesivi delle ragioni del proprio credito derivante dalla ### di ### considerato che, non essendosi costituiti i convenuti come fideiussori della #### non può vantare alcun credito nei confronti dei patronnants, stante anche il mancato riconoscimento in capo ad essi di una responsabilità per inadempimento.
In altri termini, in presenza dell'adempimento da parte dei convenuti degli obblighi assunti con la ### di ### in relazione al fatto proprio, non sussiste alcuna responsabilità contrattuale, né tantomeno un debito nei confronti di ### Pertanto, la domanda revocatoria proposta nei confronti degli altri convenuti risulta sprovvista dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla sussistenza del credito da tutelare attraverso il rimedio revocatorio. ^^^^^^^^^^^ 10. La domanda riconvenzionale proposta da ### e ### volta a far accertare la responsabilità di ### ai sensi dell'art. 2497 c.c. è infondata e deve essere rigettata.
I convenuti ### hanno dedotto che dalle vicende che hanno interessato i rapporti con la ### si evincerebbe “un contegno abusivo di ### S.P.A. a danno della controllata PSC ### S.P.A., la quale si è trovata a dover prendere determinate “decisioni” sotto la
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA direzione e l'influenza dell'attrice generando (alla luce degli art. 2497 c.c. e ss.) un danno considerevole ed una perdita di valore della partecipazione detenuta dai germani Pesce”.
In base alla ricostruzione dei convenuti, posto che l'eterodirezione abusiva può sorgere anche sulla base di un contratto sottoscritto con la società eterodiretta, il dominio può essere esercitato mediante diverse modalità e non soltanto attraverso il controllo assembleare o attraverso un'influenza dominante (in via partecipativa o contrattuale), potendo concretizzarsi con le modalità più disparate (pag. 59 e ss. comparsa di risposta).
Posto il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2497 c.c., i convenuti hanno dedotto (pag. 63 e pag. 65 comparsa di costituzione e risposta) che le condotte di ### asseritamente abusive si sarebbero sostanziate: - manifestando il consenso, ai sensi dell'art. 8 del “### di Partecipazione”, all'operazione di investimento di ### S.p.A. nel capitale sociale di ### S.p.A. (all. 29); - manifestando il consenso all'operazione di finanziamento in corso di definizione con un pool di banche garantite dalla garanzia ### (all. 28); - manifestando il consenso all'operazione denominata “### Rilancio” ad opera di ### affermando che: “### inteso che il consenso di ### S.p.A. all'operazione: ### non costituisce, in alcun modo, un'accettazione, nemmeno tacita o indiretta, di eventuali limitazioni ai diritti acquisiti ed esercitabili da ### S.p.A. nei confronti della ### S.p.A., ai sensi del ### di ### ovvero nei confronti della ### S.p.A. e ### non genera alcun legittimo affidamento in merito a qualsiasi operazione tra ### S.p.A., la ### S.p.A. e le altre società da esse controllate e/o collegate da un lato e ### S.p.A e le altre società del gruppo CDP dall'altro” (all. 28). - impedendo a ### di effettuare talune operazioni tra cui l'operazione ### (all. 32); - obbligando ### a sottoscrivere un accordo di subordinazione (nell'ambito del prestito ### in base al quale ### si impegnava a subordinare il rimborso di qualsivoglia credito vantato nei riguardi della ### S.p.A., con unica eccezione dei dividendi da “garantire” (quindi in ogni caso) alla socia di minoranza ### S.p.A. derivanti dal contratto di partecipazione del 2016; - rifiutando di prorogare il contratto di partecipazione di due anni, come richiesto da ### nel giugno 2021 e poi successivamente con altre richieste nel 13.01.2022, nonostante fosse consapevole della difficoltà economica di PSC ### e della società ### S.P.A. quale principale asset della società (all. 19); - obbligando ### alla sottoscrizione di un accordo di dilazione (e a non concedere una semplice proroga del contratto, come richiesto) con la concessione di un pegno sulle quote di ### (principale asset della società)
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA per un importo eccessivo rispetto al credito, generando agli occhi dei finanziatori un'incertezza rilevante sulle capacità economiche effettive di ### la quale non è più riuscita a trovare finanziatori; - rifiutando di sottoscrivere lo standstill richiesto in data ###. ### i convenuti ### in definitiva, ### in forza del rapporto contrattuale costituito con il ### di ### si sarebbe garantita, oltre alla certezza della dismissione della partecipazione con l'opzione put, la manleva dalle perdite, e l'ottenimento di utili a mezzo dividendi privilegiati (anche nella circostanza in cui tutti i soci si sono obbligati con un accordo di subordinazione).
Nondimeno, la domanda risulta infondata.
Le condotte indicate dai convenuti non risultano infatti abusive, considerato che: gli atti con i quali ### ha espresso il consenso non possono di per sé risultare abusivi, non avendo in alcun modo impedito alla ### di attuare le scelte deliberate dai propri organi sociali; i restanti atti indicati dai ### invece, rinvengono la propria fonte di legittimazione nei contratti stipulati tra ### e ### considerata anche l'ingente posizione debitoria della società, peraltro durante un acclarato periodo di crisi. ### abusività del rifiuto ad effettuare “l'operazione Acotel” non risulta essere provata, in quanto nella lettera inviata da ### il ### (all. 32, file denominato “psc comunica”), la motivazione offerta, riguardo l'impossibilità per essa, stabilita dalla normativa vigente, di acquisire quote partecipative in società in difficoltà finanziaria, non risulta essere abusiva, essendosi ### limitata a richiamare gli impegni contrattuali assunti con il ### di ### La sottoscrizione del contratto di subordinazione, con contestuale esenzione per il socio ### risultava propedeutica all'ottenimento del finanziamento da parte del pool di banche (pag. comparsa costituzione ### e all. 15), non potendo essere considerata imposta da ### la quale, per tutelare i propri interessi, ha legittimamente preteso l'esenzione da tale accordo, al fine di recuperare gli importi ad essa spettanti in base al ### di ### Infine, il rifiuto a prorogare il termine previsto dal ### di ### l'esercizio dell'opzione put tramite il ### di ### ed il rifiuto a concedere un termine di standstill non risultano fare emergere i connotati di abusività richiesti dall'art. 2497 c.c., in quanto, a fronte della crisi del ### non può ritenersi irragionevole o abusiva la pretesa di ### di ricevere il pagamento di quanto a lei spettante. 11. In conclusione, le domande proposte da ### nei confronti di ### e ### sulla base della ### di ### devono essere rigettate sulla base della ragione più liquida dell'avvenuto adempimento, da parte dei convenuti ### delle obbligazioni assunte con la medesima ### con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta dai convenuti con la chiamata in causa di ### Di conseguenza, la domanda revocatoria proposta da ### deve essere rigettata, in quanto difetta il requisito della sussistenza di un credito, in capo a ### nei confronti di ### e ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ### riguardo la condotta abusiva di eterodirezione ex art. 2497 c.c. da parte di ### deve essere rigettata, non essendo le condotte indicate dai convenuti connotate dal requisito dell'abusività, come richiesto dalla norma citata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022.
Stante la reciproca soccombenza di ### nei confronti di ### e ### in relazione alle domande relative alla ### di ### nonché di ### e ### nei confronti di ### in relazione alla domanda risarcitoria per abusiva eterodirezione ai sensi dell'art. 2497 c.c., le spese del giudizio possono essere compensate limitatamente a tali domande.
Le spese vanno invece liquidate in favore di ### alla luce della soccombenza di ### rispetto alle domande proposte nei confronti dei convenuti ### Rispetto all'infondatezza della domanda revocatoria, ### deve rifondere le spese del giudizio, sulla base del valore dell'atto rispettivamente oggetto di domanda revocatoria, nei confronti di ciascuno degli ulteriori convenuti costituitisi in giudizio, ovvero #### 3000 S.R.L., A #### 1 S.S., ##### ltd, ### S.P.A., ### S.S., ### 10 S.S., #### e ### S.P.A. in ### P.Q.M. 1) RIGETTA le domande proposte dall'attrice ### nei confronti dei convenuti ### e ### sulla base della ### di ### 2) per l'effetto, ### la domanda di manleva proposta dai convenuti ### e ### nei confronti di ### 3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice ### nei confronti dei convenuti #### 3000 S.R.L., A #### 1 S.S., ##### ltd, ### S.P.A., ### S.S., ### 10 S.S., #### e ### S.P.A. in ### 3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ### e ### nei confronti di ### in relazione all'art. 2497 c.c.; 4) COMPENSA le spese di giudizio tra ### ed i convenuti ### e ### 5) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### che si liquidano in € 15.784,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 6) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### e ### costituitisi congiuntamente in giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.598,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 7) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### per #### che si liquidano per ciascuna parte in € 14.598,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 8) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ##### 3000 srl, A ### srl, ### 1 ss, costituitisi congiuntamente in giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.229,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 9) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### s.s., che si liquidano in € 3320,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 10) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### 10 s.s., che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 11) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 12) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 13) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### s.p.a. in ### che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; Si comunichi.
Roma, 15.09.2025 ### relatore ### dott.ssa ### dott.
causa n. 46921/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mazzaro Flora, Giuseppe Di Salvo