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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 188/2025 del 16-11-2025

... del nostro ordinamento giuridico e fondamento dell'exceptio doli generalis (Cass. n. 5273 del 2007), consente per altro verso di escludere dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro. Quanto al profilo risarcitorio, posta l'astratta potenzialità lesiva della condotta mobbizzante, deve precisarsi che la produzione di un pregiudizio in capo al lavoratore che ne sia vittima è soltanto eventuale. Pag.15 Dall'inadempimento datoriale e dalla illegittimità degli atti assunti nella gestione del rapporto di lavoro non discende automaticamente (e perciò solo) un danno in capo al lavoratore, danno che non è infatti ravvisabile in re ipsa, bensì è pur sempre un danno-conseguenza e come tale esige, a sua volta, una specifica allegazione e prova. Non è, in altri termini, sufficiente dedurre e dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo piuttosto sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 17 settembre 2010, n. (leggi tutto)...

testo integrale

###1 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. ### 2) dott. ### 3) dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 973 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello #### rappresentata e difesa dall'Avv.to ### presso il cui studio in ### via ### n.221 è elettivamente domiciliata appellante #### s.r.l. in confisca definitiva rappresentata e difesa dall'Avv.to ### presso il cui studio in ### via ### n.122 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 6 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti ### E ### 1) Con sentenza n.2675/2022, emessa in data ###, il Tribunale G.L di ### rigettava il ricorso col quale ### - dipendente della ### s.r.l. dal 10.12.2012 al 3.8.2020 con contratto di lavoro part-time di 20 ore settimanali - aveva chiesto la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive pari ad €11.146,57 (in relazione al rivendicato diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da 20 a 24 ore settimanali) o, in alternativa, ad €54.090,28 (in relazione al rivendicato diritto alla trasformazione del rapporto di
Pag.2 lavoro da tempo parziale a tempo pieno), nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, in ragione delle condotte vessatorie subite in costanza di rapporto che avevano compromesso la sua integrità psicofisica. 
Quanto alla domanda di “differenze retributive” fondata sulla pretesa estensione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il primo Giudice, dopo aver evocato l'art. 5, comma 2, del D.Lg.vo n.61/2000, riteneva inesistente “il diritto vantato dalla Mangano” atteso che il “contratto di lavoro individuale della lavoratrice … non attribuiva a quest'ultima alcuna precedenza rispetto al nuovo personale eventualmente assunto”. 
Rilevava, in ogni caso, che parte resistente avesse “dimostrato che i dipendenti ### e Bonura” erano “stati assunti con contratti a tempo parziale”. 
Sul presupposto, poi, che spettasse “al lavoratore che agisce in giudizio allegare con precisione i fatti costitutivi del proprio diritto”, osservava che non erano state contestate le “puntuali considerazioni … svolte dalla resistente in merito all'omessa assunzione di altro personale a tempo pieno adibito a mansioni equivalenti rispetto a quelle” della ricorrente. 
Quanto alla pretesa riguardante il diritto di prestare servizio per 24 ore settimanali, riteneva che, anche a “prescindere da ogni considerazione circa l'opponibilità all'odierna convenuta dell'accordo sindacale del 9 agosto 2012 …. l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato” non avrebbe potuto “comportare automaticamente né il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa (nella fattispecie pacificamente non svolta), né il diritto al risarcimento del danno parametrato al medesimo importo (considerato che il pregiudizio economico concretamente ristorabile non coincide con il mancato guadagno: in caso contrario il lavoratore che non ha prestato alcun servizio si vedrebbe riconosciuto un vantaggio superiore a quello che avrebbe percepito lavorando, senza neppure considerare quanto percepito dalla lavoratrice a titolo di lavoro supplementare/straordinario e che si andrebbe indebitamente ad aggiungere al risarcimento ambito)”. 
In relazione alla domanda “relativa al mobbing”, il Tribunale premetteva che “secondo la prospettazione attorea la condotta illecita della ### s.r.l. sarebbe consistita, da un lato, nell'impiego della lavoratrice in un numero di ore inferiore a quello imposto dall'accordo sindacale dell'agosto 2012 e nella violazione del diritto di precedenza nell'estensione del rapporto da part time a tempo pieno e, dall'altro lato, nel reiterato ricorso a contestazioni disciplinari pretestuose”.
Pag.3 Ciò posto, rilevava che “l'esame complessivo dei superiori comportamenti” non poteva “in alcun modo condurre all'accertamento di un intento persecutorio da parte della società” in quanto, da un lato, “il mancato adempimento dell'obbligazione assunta circa l'estensione del part time non” denotava “alcun intento discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice”, dall'altro, “buona parte delle contestazioni disciplinari” risultavano “basate su fatti materiali esistenti (cfr. le contestazioni disciplinari e le relative giustificazioni prodotte come allegato n. 9 del ricorso), seppur talvolta privi di rilevanza disciplinare (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione per le plurime sanzioni irrogate alla lavoratrice, compreso, da ultimo, il licenziamento per giusta causa comminato per l'abbandono definitivo del posto di lavoro)”. 
Osservava, inoltre, che la ricorrente non aveva “offerto alcuna prova circa il nesso di causalità tra la condotta datoriale (di per sé priva di carattere mobbizzante o stressogeno) e le patologie lamentate (cfr. certificati di cui all'allegato n. 9 del ricorso), rimanendo irrilevanti sia il certificato medico del 21 gennaio 2020 (comprovante tutt'al più l'alterco con il direttore del punto vendita, ma non certo una condotta datoriale unitaria e lesiva dell'integrità psico-fisica dedotta nell'atto introduttivo), sia il documento rilasciato dal ### (cfr. allegato n. 12 del ricorso), che a ben guardare nulla” attestava “circa l'eziologia delle patologie da cui” era “affetta la Mangano”. 
Sotto quest'ultimo aspetto, evidenziava “come, da un lato, lo stato d'ansia (neppure specificamente diagnosticato)” appariva “particolarmente lieve (visto il trattamento farmacologico prescritto: ### cioè un blando ansiolitico, ogni sera e ### solo al bisogno: cfr. certificato medico del 27 maggio 2020) e, dall'altro lato, le altre patologie (cioè obesità grave, noduli tiroidei, ascesso perianale con emorroidi, edemi agli arti inferiori e diabete mellito: certificato del 2 febbraio 2021) non” risultavano “univocamente riconducibili da un punto di vista eziologico allo stress da lavoro”. 
Avverso tale decisione ha interposto appello ### con ricorso depositato in cancelleria in data ###. 
Col primo motivo, concernente il diritto “ad avere esteso il numero di ore contrattuali a 24 come sancito dall'accordo sindacale”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato non potrebbe comportare automaticamente né il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa”.
Pag.4 Osserva che, “nonostante il disposto dell'accordo sindacale che prevedeva che tutti i lavoratori transitati alle dipendenze della ### srl, compresa la sig.ra ### dovessero avere il diritto di svolgere almeno 24 ore di lavoro settimanali, il giudice ha ritenuto non sussistente il diritto a rivendicare le relative differenze retributive da mancato innalzamento dell'orario”. 
Ritiene tale affermazione “priva di pregio in quando secondo la regola generale, il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente l'orario di lavoro in quanto la stessa ha un impatto sulla retribuzione e su tutte le voci accessorie”. 
Sostiene, inoltre, che nemmeno ha fondamento “l'eccezione di controparte circa l'esistenza del protocollo d'intesa sottoscritto dal datore di lavoro ed allegato al n.3 della memoria difensiva” atteso che lo stesso prevedeva che sarebbe rimasto “inalterato l'orario di lavoro di ciascun dipendente riferito alla data odierna”. 
Che, pertanto, “in base al predetto protocollo d'intesa” ella “aveva diritto anche dopo il detto protocollo al mantenimento delle precedenti condizioni contrattuali che, così come concordate dalle parti in sede sindacale nel 2012 e mai derogate con un successivo accordo, prevedevano lo svolgimento di almeno 24 ore alla settimana”. 
Sotto altro concorrente profilo di doglianza, riferita all'assunzione “di molti altri dipendenti sia a tempo parziale (24 ore ###, sia a tempo pieno (40 h settimanali)”, rileva che tale questione “avrebbe potuto essere dimostrata nel corso del giudizio di primo grado dalla ricorrente, solamente con prova testimoniale oppure con l'esibizione in giudizio dei ### del ### da parte del datore”. 
Che “al contrario, il giudice ha ritenuto sufficienti le mere affermazioni di controparte formulate nella memoria difensiva, così come ha ritenuto sufficiente l'allegazione del datore dei contratti di lavoro dei sigg.ri ### e ### che, secondo la ricostruzione del giudice, comprovano il reale orario di lavoro dei dipendenti assunti successivamente alle ripetute richieste di adeguamento dell'orario di lavoro” da ella “formulate”. 
Soggiunge di non aver “domandato il diritto di essere assunta precedentemente ad altri colleghi. Semplicemente ha osservato come, avendo diritto per contratto (rectius -accordo sindacale) a poter svolgere 24 ore settimanali, l'assunzione di altri dipendenti pur non violando nessuna precedenza in diritto, viola di fatto il diritto della ricorrente a svolgere il numero minimo di ore per cui è stata assunta palesandosi, in tal modo, anche il comportamento vessatorio del datore”. 
Col secondo motivo, lamenta che il Tribunale “non solo non ha ritenuto vessatorio l'insieme dei comportamenti posti in essere dal datore, ma nemmeno ha ritenuto sussistente il
Pag.5 nesso eziologico tra tali comportamenti ed i danni psico-fisici patiti dalla ricorrente e risultanti dalla certificazione del centro anti-mobbing”. 
Sostiene che “se il giudice avesse ammesso le chieste prove per testimoni così come l'esibizione del ### si sarebbe potuto provare il fatto che la ricorrente era l'unica tra i dipendenti transitati alla ### srl in forza del citato accordo sindacale del 2012, a non aver ottenuto l'aumento delle ore a 24. Tutti gli altri dipendenti invece hanno ricevuto l'aumento delle ore ed addirittura, il datore, ha assunto nuovi dipendenti a tempo pieno”. 
Deduce che “a tale comportamento datoriale, si sarebbero dovuti sommare tutti i procedimenti disciplinari assolutamente privi di fondamento posti in essere solamente per isolare la dipendente e farla apparire inadempiente agli occhi di un futuro, possibile, esame giudiziale dei fatti”. 
Che avendo lo stesso primo Giudice ritenuto che “…. talune sanzioni erano talvolta prive di rilevanza disciplinare”, doveva ritenersi sussistente il comportamento vessatorio; che un tanto si sarebbe potuto dimostrare ove “fosse stata ammessa la prova testimoniale articolata in ricorso, così come con lo svolgimento dell'interrogatorio formale”. 
Quanto al nesso eziologico “tra tali comportamenti datoriali e le patologie psico-fisiche insorte”, ritiene, “contrariamente a quanto sostenuto dal giudice in sentenza”, che la “certificazione medica prodotta dal centro anti-mobbing … pone con evidenza l'accento sui comportamenti del datore quale causa delle patologie della ricorrente”.   Che “sarebbe quindi stato più logico che il giudice, anziché ricercare nella perizia de qua improbabili certezze assolutistiche circa l'eziologia del danno, avesse nominato un consulente tecnico d'ufficio con competenze mediche per verificare l'assunto del centro anti-mobbing”. 
Col terzo motivo, ribadisce che “l'accordo sottoscritto in data ### tra la ### e l'Avv. ### ha piena efficacia giuridica proprio per la qualità che quest'ultimo ricopriva al momento della sottoscrizione, e cioè quella di ### pro tempore delle ### del ### Giacalone”. 
Che, pertanto, “nel momento in cui l'Avv. ### ha sottoscritto l'accordo sindacale aveva i pieni poteri per farlo e, conseguentemente, la sig.ra ### (soggetto terzo in buona fede rispetto all'accordo stesso) aveva pieno diritto a farvi affidamento e da richiederne la applicazione”. 
Precisa che in “data 09.08.2012 … il predetto amministratore ### si determinò a procedere all'affitto dei rami di azienda delle ### S.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l.”; che ella prima “di essere dipendente della ### … era stata dipendente della
Pag.6 ### s.r.l., facente parte del ### “### Battista”, gruppo che, a seguito di indagini, era stato posto in ### Giudiziaria”; che ella con “la ### s.r.l. … aveva intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”; che dopo “il licenziamento patito dalla ### s.r.l., e visto il coinvolgimento di numerosi lavoratori anche di altre società del ### si stipulò un accordo che prevedeva la riassunzione di numerose unità presso i punti vendita ### di #### e ### di ### e, pertanto, ad opera della ### s.r.l., come poi effettivamente avvenne”; che le “riassunzioni dovevano avvenire secondo determinate modalità inserite nel testo dell'accordo”; che la “stipula del contratto di lavoro del 10.12.2012 (doc. n.2) è la dimostrazione che fu data concreta applicazione all'accordo per cui è causa e il contratto veniva sottoscritto, oltre che dalla ricorrente, dall'### della ### S.r.l., Avv. ### Geraci”. 
Sostiene, pertanto, che “la ### quale soggetto avente causa (in quanto ha poi effettivamente proceduto alla assunzione dei lavoratori citati nell'accordo)” era “vincolata alla osservanza delle clausole ivi indicate”. 
Per tali ragioni spiega le seguenti domande: “condannare la società' “### S.r.l. -in confisca definitiva”, a pagare in favore della sig.ra ### per le causali meglio dedotte in narrativa del ricorso di primo grado e dei successivi atti di causa, la complessiva somma lorda di €.11.146,57o quella di €.54.090,28, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede la nomina di un ### d'### oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, come per legge; oppure, -condannare la società' “### S.r.l. -in confisca definitiva”, a pagare in favore della sig.ra ### per le causali meglio dedotte in narrativa del ricorso di primo grado e dei successivi atti di causa, la complessiva somma lorda di €.11.146,57o quella di €.54.090,28, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, per la mancata estensione di n.4 ore di lavoro alla settimana per il periodo di lavoro alle dipendenze dell'appellata e dedotto in ricorso, per la determinazione della quale si chiede la nomina di un ### d'### -determinare in via equitativa l'ammontare dei danni da usura psico-fisica causato dalla società “### S.r.l.” alla sig.ra ### stante la compromissione dell'integrità psicofisica e della vita di relazione della lavoratrice che il datore di lavoro ha realizzato nei suoi confronti a causa dei comportamenti vessatori, accertamento per il” quale “si chiede la nomina di
Pag.7 una CTU medica e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica e da mobbing”.  ### s.r.l. in confisca definitiva si è costituita in giudizio con memoria depositata il ###, resistendo al gravame. 
Alla prima udienza del 7.11.2024 parte appellante è stata onerata “di ridepositare il proprio fascicolo di parte del giudizio di primo grado inserendo ciascun documento in un file separato e nominato, corredando altresì il deposito di un separato file indice” (cfr. verbale in atti). 
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.  2) Il primo ed il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, devono essere disattesi. 
Per come emerge dalla piana lettura del ricorso di primo grado la ### - sul presupposto che l'accordo del 9.8.2012 avesse stabilito, ai fini della riallocazione del personale in esubero e/o licenziato, che l'orario di lavoro, in caso di sua riduzione, non sarebbe comunque mai andato al di sotto delle 24 ore settimanali - aveva lamentato che sin dalla stipula del contratto di lavoro con la ### s.r.l.  (avvenuta il ###) l'orario di lavoro era stato determinato in 20 ore settimanali. 
Per tale ragione aveva rivendicato (cfr. pag. 3 ricorso di primo grado) le “differenze retributive non corrisposte” pari alla differenza tra quelle lavorate (20 ore) e quelle (24 ore) previste dall'accordo dell'agosto del 2012. 
Segnatamente aveva sostenuto che: il “mancato regolare riconoscimento dello svolgimento di 24 ore settimanali nonché di un contratto a tempo indeterminato, ha generato numerose differenze retributive, sia quelle relative al mancato guadagno tra le 20 e le 24 ore settimanali, sia, in subordine, quelle che avrebbe maturato qualora il suo contratto avesse preveduto lo svolgimento di 40 ore settimanali. A tutt'oggi, pertanto, la sig.ra ### va creditrice nei confronti della società ### s.r.l., per i titoli sopra esposti, della complessiva somma lorda di €.11.146,57, qualora il suo contratto fosse stato adeguato a 24 ore settimanali e di €.54.090,28 qualora il suo contratto avesse previsto lo svolgimento di 40 ore settimanali, orario concesso ai nuovi assunti ma non a lei che risultava firmataria del citato accordo sindacale”.
Pag.8 Per tali ragioni aveva chiesto la condanna della “società' “### A ### in confisca con socio unico l'erario”, in persona del legale rapp.te pro tempore, a pagare in favore della sig.ra ### per le causali meglio dedotte in narrativa, la complessiva somma lorda di €.11.146,57 o quella di €.54.090,28, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede sin da adesso la nomina di un ### d'### oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, come per legge”. 
Orbene, a fronte di siffatta prospettazione, il Tribunale, ha evidenziato, anzitutto, che non sussistesse alcun diritto “all'estensione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno”. 
Ciò, sia in ragione del fatto che il contratto individuale di lavoro del 10 dicembre 2012 non contemplava alcun diritto di precedenza rispetto al nuovo personale eventualmente assunto, sia perché parte resistente aveva dimostrato che i dipendenti ### e ### erano stati assunti con contratti a tempo parziale. 
Il primo Giudice ha, inoltre, rilevato che parte ricorrente non aveva contestato le “puntuali considerazioni … svolte dalla resistente in merito all'omessa assunzione di altro personale a tempo pieno adibito a mansioni equivalenti rispetto a quelle” della ricorrente. 
Trattasi di percorso motivazionale che questa Corte condivide pienamente, in quanto il Tribunale ha ### tenuto conto della posizione processuale assunta dalle parti nei rispettivi atti difensivi. 
Infatti, a fronte della specifica deduzione (fatta nell'atto introduttivo del giudizio) che la parte datoriale avesse assunto a tempo pieno e indeterminato i lavoratori ### e ### la ### s.r.l. aveva replicato in memoria (e documentato mediante produzione dei relativi contratti - cfr. doc. n.6 e 7 fascicolo di parte) che i dianzi citati lavoratori erano stati, in realtà, assunti con contratti a termine ed a tempo parziale, in sostituzione di dipendenti in ferie. 
Inoltre, la precisa allegazione, contenuta nella memoria di primo grado, di aver assunto un solo dipendente (### con contratto a tempo pieno, con inquadramento nel livello II e mansioni di responsabile del punto vendita (ossia, in mansioni diverse e superiori rispetto a quelle dell'odierna appellante), non è stata specificamente contestata dalla ### - per come correttamente affermato dal Tribunale in sentenza - nel corso del giudizio di prime cure.
Pag.9 In ogni caso, rileva questa Corte, dirimente di ogni altra considerazione, rispetto alle pretese differenze retributive, si disvela il fatto che il primo Giudice ha disatteso la corrispondente domanda con autonoma argomentazione (seppur riferita al preteso orario di lavoro settimanale pari a 24 ore), di per sé sufficiente a sorreggere l'impianto motivazionale, che non risulta in alcuna parte scalfita dai motivi di gravame. 
Ha affermato, infatti, il Tribunale: “A prescindere da ogni considerazione circa l'opponibilità all'odierna convenuta dell'accordo sindacale del 9 agosto 2012 (cfr. memoria di costituzione), la pretesa ora in esame non merita di essere condivisa. 
Infatti, s'è vero che con il predetto accordo sembrerebbe essere stato attribuito alla lavoratrice il diritto di lavorare per un orario settimanale non inferiore a ventiquattro ore, questo giudice ritiene che l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato non potrebbe comportare automaticamente né il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa (nella fattispecie pacificamente non svolta), né il diritto al risarcimento del danno parametrato al medesimo importo (considerato che il pregiudizio economico concretamente ristorabile non coincide con il mancato guadagno: in caso contrario il lavoratore che non ha prestato alcun servizio si vedrebbe riconosciuto un vantaggio superiore a quello che avrebbe percepito lavorando, senza neppure considerare quanto percepito dalla lavoratrice a titolo di lavoro supplementare/straordinario e che si andrebbe indebitamente ad aggiungere al risarcimento ambito). 
In altri termini, il giudicante ha rilevato che la domanda di differenze retributive (per come spiegata in ricorso) non fosse invocabile; che, al contrario, se del caso e ricorrendo i presupposti di allegazione prova, fosse percorribile quella del risarcimento del danno, ossia una domanda non contenuta in ricorso. 
Ad ogni evidenza, dunque, il gravame, sul punto, non si confronta adeguatamente con (e non censura la) motivazione della sentenza impugnata, risultando in definitiva carente delle ragioni per cui la ### non condivide le argomentazioni poste dal Giudice a base della sua pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza. 
Va da sé, dunque, che non vi è spazio alcuno, in questa sede, per procedere alla disamina di una ### domanda (ossia quella risarcitoria per equivalente) mai
Pag.10 spiegata in prime cure (e formulata in aggiunta e per la prima volta, come tale in maniera inammissibile, nelle conclusioni dell'atto gravame). 
In ogni caso, si osserva non può neanche condividersi, nel merito, quanto sostenuto dall'appellante secondo cui “il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente l'orario di lavoro in quanto la stessa ha un impatto sulla retribuzione e su tutte le voci accessorie” e che non avrebbe fondamento “l'eccezione di controparte circa l'esistenza del protocollo d'intesa sottoscritto dal datore di lavoro ed allegato al n.3 della memoria difensiva” in quanto lo stesso prevedeva che sarebbe rimasto “inalterato l'orario di lavoro di ciascun dipendente riferito alla data odierna”. 
Nella vicenda che occupa, invero, risulta documentalmente provato - al di là di quanto concordato in via programmatica nell'accordo dell'agosto del 2012 (nel corpo del quale, per altro, le parti avevano stabilito che “la modifica sopra indicata (### anziché ### presuppone comunque il preventivo benestare della società affiliante (### S.p.a.)” - che la ### venne assunta dalla ### s.r.l. a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali, con contratto sottoscritto (senza riserve) il ### (cfr. doc. fasc. di parte). 
Essendo, dunque, questo il momento genetico del rapporto di lavoro instaurato con la ### s.r.l. (dopo il licenziamento del 9.8.2012 a causa della cessazione dell'attività della precedente parte datoriale ### s.r.l., per come dedotto in ricorso), alcuna riduzione unilaterale dell'orario lavorativo può rinvenirsi nella vicenda che occupa. 
Né argomenti favorevoli alla prospettazione di parte appellante possono trarsi dal protocollo d'intesa del 29.2.2016 (cfr. doc. fasc. di parte), atteso che tale atto, nella parte in cui ha stabilito che “rimarrà inalterato l'orario di lavoro di ciascun dipendente riferito alla data odierna”, non ha fatto altro che cristallizzare e legittimare, per tutti i dipendenti all'epoca in organico (tra cui la ###, l'orario di lavoro esistente al momento della sua stipula; orario di lavoro che, per quanto riguarda a ### era (già) stato (come detto) stabilito in 20 ore settimanali col contratto di lavoro sottoscritto il ###. 
Al contrario, si osserva, il detto protocollo d'intesa (firmato anche dalla ### quale componente RSA - cfr. doc. fasc. di parte) dimostra - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - che il rapporto di lavoro in essere dovesse ormai svolgersi, a regime, proprio secondo tale orario.
Pag.11 A quanto or ora esposto, va ulteriormente aggiunto che parte appellata (già) in primo grado aveva documentalmente provato che anche altri dipendenti (inquadrati come la ### nel 4° livello con mansioni di “cassiera”), pure rientranti nell'accordo del 9.8.2012, avevano, poi, sottoscritto (proprio il ###, come l'appellante) con la ### s.r.l. contratti di lavoro a tempo indeterminato e parttime per 20 ore settimanali (cfr. contratti ##### e ### - doc. fasc. di parte). 
Circostanza, questa, anche riscontrata dal verbale del 5.2.2018 (già prodotto in prime cure dalla società appellata e ridepositato in questa sede ###), che non fa altro che confermare, da un lato, l'insussistenza di una condotta asseritamente discriminatoria posta in essere nei ### confronti della ### dall'altro, la disponibilità della parte datoriale “compatibilmente con le esigenze aziendali” ad “incrementare temporaneamente … a 24 ore sino al 14.2.2018 l'orario di lavoro delle quattro unita ##### e ### Mangano” e di prolungarne l'efficacia “fino al 14/05/2018”. 
Che, poi, la ### fosse stata, effettivamente, destinataria dell'estensione oraria da 20 a 24 ore settimanali in taluni periodi (dal 15.8.2016 al 30.10.2016, dall'1.12.2016 all'8.1.2017, dal 18.12.2017 al 13.5.2018), è un fatto allegato e adeguatamente provato dalla ### s.r.l. (cfr. doc. 4, 5, 20, 21, 22, 23 fascicolo di parte appellata), oltre che non specificamente contestato. 
Nel quadro fin qui delineato, pertanto, tenuto ### conto delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (nella parte in cui, lo si ripete, ha affermato che “l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato non potrebbe comportare automaticamente … il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa (nella fattispecie pacificamente non svolta)”), del tutto irrilevanti devono reputarsi le richieste istruttorie reiterate in questa sede ###quanto le stesse (vertenti, in parte, su fatti apprezzabili documentalmente e, in altra parte, su circostanze non specifiche, giacchè riferite genericamente ad asserite nuove assunzioni e ad estensioni degli orari di lavoro di dipendenti non meglio individuati) non sarebbero ### idonee a mutare le sorti della decisione.
Pag.12 3) Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame riguardante il risarcimento del danno da asserite condotte vessatorie subite in costanza di rapporto. 
Come è noto, il fenomeno del mobbing è il frutto di elaborazione giurisprudenziale che, seppur con varietà di contenuti, ha ritenuto di poterlo individuare nella condotta vessatoria, reiterata e duratura, individuale o collettiva, rivolta nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale), oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente), talora corrispondente ad una precisa strategia aziendale finalizzata all'estromissione del lavoratore dall'azienda ###. 
Ciononostante, allo stato, i contributi della dottrina e della giurisprudenza non sono stati recepiti e/o non si sono tradotti in un testo normativo. 
Pertanto, è proprio su questo terreno mobile dell'elaborazione giurisprudenziale che deve muoversi l'interprete nel tentativo di individuare gli strumenti, in termini di diritto positivo, di tutela. 
Trattasi per vero di fenomeno tutt'altro che nuovo nell'esperienza giuridica italiana. 
All'uopo è sufficiente ricordare l'enorme sforzo dottrinale, prima, giurisprudenziale, poi, operato alla fine degli anni ‘80 sui c.d. diritti della personalità, che, secondo l'impostazione tradizionale dell'epoca, non trovavano tutela nel corpo del codice civile del 1942, fortemente ispirato ad una concezione individualistica e proprietaria del diritto privato. Soltanto una rilettura costituzionalmente orientata consentì, come è noto, di individuare negli artt.2043, 2059 e, addirittura, nell'art.844 c.c. gli “strumenti” di tutela dei nuovi diritti della persona in quanto tale. 
Analogamente, oggi, va concretizzandosi, in un contesto di riconosciuta esplicazione della personalità umana ### nel luogo di lavoro, la figura del mobbing quale pratica lesiva dei diritti del lavoratore. 
Ciò è tanto vero che gli istituti ritenuti idonei a garantire la tutela del lavoratore sono stati individuati (come si è detto con varietà di decisioni) proprio negli articoli 2043, 2059 e 2087 c.c.. norme che, come è noto, nell'ottica del legislatore del 1942, erano ben lontani dal tutelare danni diversi da quelli patrimoniali (l'art. 2059,
Pag.13 infatti, si riteneva fosse applicabile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e, in particolare, da fatti costituenti reato). 
Va da sé, pertanto, che non possa più discutersi sulla risarcibilità del danno, in senso lato, alla persona. 
Purtuttavia, è d'obbligo, nell'operatore del diritto, il rigore nell'applicare norme di c.d. “diritto vivente”. 
Ne sono riprova le numerose pronunce che di volta in volta hanno individuato nell'art.2087 c.c. ovvero nell'art.2043 c.c. i riferimenti normativi da cui trarre la responsabilità del datore di lavoro. 
Più in generale secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n.89/2025, n.3785/2009, Cass. n.12048/2011) “per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”. 
Stabilito, dunque, che il mobbing rappresenta quella forma di “terrorismo” psicologico attuato nei confronti del lavoratore va poi precisato che esso (come autorevolmente detto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.359/2003) può configurarsi anche mediante l'adozione di atti (che presi singolarmente si presentino come) legittimi. 
Tuttavia, si osserva, la Corte delle ### lungi dal limitarsi ad affermare l'irrilevanza della legittimità dell'atto datoriale, ha ritenuto doveroso aggiungere e precisare che la condotta datoriale deve essere “caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione”. 
Per configurarsi il mobbing, pertanto, non può prescindersi dal fine, o meglio, dall'atteggiamento psicologico (animus nocendi) che sottende il compimento degli atti
Pag.14 datoriali, che devono essere finalizzati (siano essi formalmente legittimi e/o illegittimi) alla pura persecuzione del lavoratore ### “scomodo”. 
La necessita di cogliere l'elemento psicologico, si osserva, non muta anche muovendosi nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., giacchè se è vero, in questo caso, che il datore di lavoro deve provare di essere esente da colpa nell'inadempimento, è parimenti vero che il fatto illecito debba essere rigorosamente provato dall'attore. 
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, osservato: “in tema di mobbing e risarcimento del danno, affinché risultino violate le disposizioni ex art. 2087 c.c. è necessario l'effetto lesivo sull'equilibrio psico-fisico del dipendente, che dunque deve riuscire a dimostrare l'intento persecutorio sotteso a una serie di vessazioni, poste in essere in modo sistematico e prolungato, e la relazione causale fra la condotta e il pregiudizio alla sua integrità…” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 26.3.2010 n.7382). 
Di talchè, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, rimane fermo l'onere di dimostrare la sussistenza dell'intento vessatorio. 
In ogni caso, si osserva, non basta che gli effetti ### dannosi cadano nel raggio di cognizione di chi agisce giacchè - come ha insegnato in fattispecie analoghe la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen. n. 8802 del 1996) - occorre che essi costituiscano l'elemento polarizzante della sua volontà, per modo che si potrà ritenere sussistente l'illecito solo se si accerti che l'unica ragione della condotta è consistita nel procurare un danno al lavoratore, mentre bisognerà escluderlo in caso contrario, indipendentemente dall'eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti. 
Una restrizione del genere, se permette per un verso di rinvenire nel mobbing un'ulteriore manifestazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui, che costituisce canone generale del nostro ordinamento giuridico e fondamento dell'exceptio doli generalis (Cass. n. 5273 del 2007), consente per altro verso di escludere dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro. 
Quanto al profilo risarcitorio, posta l'astratta potenzialità lesiva della condotta mobbizzante, deve precisarsi che la produzione di un pregiudizio in capo al lavoratore che ne sia vittima è soltanto eventuale.
Pag.15 Dall'inadempimento datoriale e dalla illegittimità degli atti assunti nella gestione del rapporto di lavoro non discende automaticamente (e perciò solo) un danno in capo al lavoratore, danno che non è infatti ravvisabile in re ipsa, bensì è pur sempre un danno-conseguenza e come tale esige, a sua volta, una specifica allegazione e prova. 
Non è, in altri termini, sufficiente dedurre e dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo piuttosto sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 17 settembre 2010, n. 19785; Cass. 19 marzo 2013, n. 6797; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29047, Cass. n.13484/2018, Cass. n.7487/2020, n.###/2024). 
E se è vero che la dimostrazione del danno può essere data in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e, quindi, anche per presunzioni (coerentemente risalendo, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti attraverso un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, quale appunto l'esistenza del danno), non può trascurarsi che tanto presuppone che il danno in parola sia stato oggetto di specifica allegazione da parte del lavoratore. 
La più autorevole giurisprudenza di legittimità, infatti, si è ormai consolidata nel senso di ritenere che la prova del danno su cui si fonda la pretesa risarcitoria, deve essere fornita in concreto e deve essere particolarmente rigorosa non essendo “dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, poiché questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera soggettiva del lavoratore, alterandone gli equilibri e le abitudini di vita” (cfr. in particolare Cassazione S.U. n. 6575 del 24/03/2006 - anche Cass. n.23837/2015).  ### gli stessi giudici di legittimità “in tema di danno da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
Pag.16 all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 14.11.2016 n.23146 - anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 5.12.2017 n. 29047). 
Nel medesimo solco, le ### hanno affermato che “…nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Cassazione Civile, sezioni unite, 17.6.2004 n.11353). 
Resta, dunque, a carico del lavoratore un preciso onere di allegazione e prova del tipo ed entità del danno e del nesso di causalità con l'eventuale inadempimento datoriale. 
In altri termini, in casi del tipo di quello che occupa, l'eventuale illegittimità della condotta posta in essere nei confronti della ### nel periodo oggetto di causa non è, di per sé, destinata ad esaurire né, tampoco, ad assorbire quella che investe il ### diverso profilo dell'esistenza (in concreto) di un danno risarcibile e la riconducibilità dello stesso (in termini di causalità efficiente) all'illecito di parte datoriale. 
Tanto premesso, si osserva quanto segue. 
Per come sinteticamente (ma correttamente) osservato nella sentenza qui impugnata, la ### nel corpo del ricorso di primo grado, aveva posto a sostegno della domanda risarcitoria le seguenti circostanze: - che, nonostante l'accordo del 9.8.2012, il suo orario di lavoro, al contrario dei colleghi, non era “mai stato adeguato” a 24 ore settimanali e che, anzi, la società aveva assunto altri lavoratori full-time provvedendo “ad estendere a 40 ore settimanali tutti gli orari di lavoro degli altri lavoratori”; - che tale condotta manifestava “un atteggiamento ostruzionistico e discriminante del datore volto chiaramente alla emarginazione” della stessa;
Pag.17 - che il comportamento vessatorio del datore di lavoro si era anche manifestato con numerosissimi procedimenti disciplinari, pretestuosi e inconsistenti, iniziati il ###; - che tali contestazioni le erano state comunicate in spregio ai criteri di cui all'art.7 della legge n.300/1970 in ragione del fatto che gli addebiti “si riferivano ad episodi che venivano descritti in modo impreciso e privo di ogni specificità”; - che gran parte degli “addebiti disciplinari (sempre seguiti dalle relative giustificazioni … per iscritto o in sede di audizione sindacale)” erano stati “smentiti da una serie di dichiarazioni, scritte e orali, offerte dai clienti del punto vendita ...”; - che nonostante, negli anni, avesse “subito circa 13 contestazioni disciplinari” le era stata irrogata “esclusivamente una sanzione disciplinare con provvedimento del 21.2.2020 … consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per soli 3 giorni”; - che, infine, il ### le era stata contestata una condotta riferita ad un episodio occorso il ### che in realtà costituiva “l'ennesimo atteggiamento vessatorio subito …. e realizzato ai suoi danni dal direttore del punto vendita, sig. ### e dal preposto, sig. ### Drago”; episodio che descriveva nella sua dimensione fenomenica e che, a suo dire, ne aveva comportato il “tracollo” psicofisico. 
Orbene, per quel che riguarda il mancato adeguamento del contratto di lavoro da 20 a 24 ore di lavoro, questa Corte ritiene di dover condividere quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata (“il mancato adempimento dell'obbligazione assunta circa l'estensione del part-time non denota alcun intento discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice”). 
A quanto affermato dal primo Giudice, deve qui solo aggiungersi come in realtà la prospettazione della ### secondo cui il suo orario di lavoro non era “mai stato adeguato” a 24 ore settimanali, risulta smentita dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalla parte datoriale (tra cui anche il verbale del 5.2.2018 - doc. n.20) che dimostrano, da un lato, la disponibilità (anche se temporanea) all'estensione dell'orario lavorativo, dall'altro, l'effettivo prolungamento (come si è già esposto al punto 2 della presente sentenza) a 24 ore settimanali, in taluni periodi. 
Atteggiamento, questo, che non appare compatibile con un intento persecutorio.
Pag.18 Che poi non vi fosse una condotta caratterizzata, nel complesso, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione nei confronti della ### risulta viepiù suffragato dal fatto che anche altre sue colleghe (con le medesime mansioni e che rientravano nel bacino dei lavoratori di cui all'accordo dell'agosto 2012), erano state assunte il ### con contratto di lavoro part-time di 20 ore settimanali (ossia ##### e ###. 
Talchè, risulta pure smentita la testi sostenuta dall'appellante, ossia che “la ricorrente era l'unica tra i dipendenti transitati alla ### srl in forza del citato accordo sindacale del 2012, a non aver ottenuto l'aumento delle ore a 24 …”. 
Non è dato, dunque, comprendersi sotto quale profilo questa Corte dovrebbe giungere alle conclusioni auspicate dalla ### e ritenere, dunque, dimostrato che il mancato recepimento dell'accordo del 2012 (in punto di orario di lavoro) si fondasse sulla precisa ed unica intenzione della parte datoriale di discriminare e/o vessare la #### Né a diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ai procedimenti disciplinari. 
Anzitutto, va osservato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la ### risulta essere stata destinataria, in costanza di rapporto, di almeno tre sanzioni disciplinari che, tuttavia, non risulta che siano state mai impugnate ( lettera del 15.12.2017 contenente rimprovero scritto per fatti contestati il ###; lettera del 18.2.2020 contenente la sospensione per 3 giorni senza retribuzione per fatti contestati con missive del 5-10-18 luglio e 16 settembre 2019; lettera del 3.8.2020 contenente il licenziamento disciplinare per giusta causa per fatti contestati il ### - doc. fasc. di parte appellata). 
In particolare, si rileva, i fatti di cui alla lettera del 18.2.2020, che hanno comportato la sospensione per 3 giorni (sanzione, si ribadisce, che non risulta sia stata mai impugnata), rientrano proprio tra quelli evocati col ricorso di primo grado, per come è evincibile dai documenti prodotti dalla stessa ### Residuano, pertanto, le contestazioni del 6.5.2014, del 18.2.2015, del 28.5.2015, del 10.8.2017, del 12.2.2018, del 27.2.2018 e del 7.2.2020 le quali, tuttavia, appaiono null'altro che fisiologica espressione del potere disciplinare esercitato dal datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato.
Pag.19 Deve, invero, escludersi che le contestazioni operate con tali missive siano state formulate in maniera pretestuosa o con l'intento di vessare la ### al contrario di quanto assertivamente sostenuto dall'appellante, infatti, risultano espressamente indicati e descritti i fatti addebitati e pure concessi alla lavoratrice, nel rispetto dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori, i termini per fornire le proprie giustificazioni. 
Ciò è tanto vero che la ### per come risulta dai documenti prodotti, ha puntualmente esercitato il diritto di difesa, presentando le proprie controdeduzioni che, evidentemente, sono state pure accolte non avendo, la parte datoriale, irrogato (per tali casi) alcuna sanzione disciplinare. 
Del tutto corretta, dunque, deve reputarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “buona parte delle contestazioni disciplinari risultano basate su fatti materiali esistenti … seppur talvolta privi di rilevanza disciplinare”; dovendosi chiaramente intendere quest'ultima espressione riferita al fatto che la parte datoriale ha ritenuto, all'esito dei procedimenti incoati, di non dover irrogare alcuna sanzione nei confronti della lavoratrice. 
Né, d'altro canto, l'appellante ha allegato (prima ancora che provato e chiesto di provare) che la ### s.r.l., nel periodo oggetto di causa, non avesse esercitato, con analoga modalità e frequenza, l'azione disciplinare anche nei confronti degli altri dipendenti, al fine di avvalorare la tesi che, sottese alle contestazioni, vi fosse un mero intento persecutorio dispiegato nei suoi confronti. 
Quanto, infine, all'ultimo episodio del 19.1.2020 (di cui alla lettera di contestazione del 7.2.2020), è appena il caso di osservare che l'odierna parte appellante non ha neanche chiesto di provare che i fatti si fossero svolti nei termini descritti alle pagine 7 e 8 del ricorso di primo grado. 
Nel quadro fin qui delineato, in definitiva, deve categoricamente escludersi che nella vicenda oggetto di causa sia stata fornita la prova di un intento persecutorio e, dunque, il compimento di condotte mobbizzanti imputabili alla ### s.r.l., rimanendo, così, irrilevante la disamina del motivo di gravame che si appunta sul nesso di causalità (pure escluso in prime cure) col prospettato danno alla salute psico-fisica. 
Consegue la conferma della sentenza impugnata.
Pag.20 4) Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata nei termini di cui in parte dispositiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2675/2022 emessa dal Tribunale G.L. di ### in data ###. 
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge.  ### 6 febbraio 2025 il ### estensore

causa n. 973/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carmelo Ioppolo, De Maria Michele

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21888/2024 del 02-08-2024

... 1375 (principio di buona fede e riconoscimento dell'exceptio doli generalis). Si fa valere che l'eccezione d'inadempimento è sostanziata con l'allegazione della negligenza nell'avere omesso l'appello incidentale sull'accoglimento della domanda di rimborso delle spese straordinarie proposta dagli intervenuti ### accoglimento che perciò non è stato sottoposto a riesame in appello pur dopo che la Corte di appello ha affermato incidentalmente che il rimborso non sarebbr dovuto; con la conseguenza che il cliente ha pagato € 505.163 non dovuti, a titolo del 50% della somma da rimborsare. Il terzo motivo (p. 24) denuncia il rigetto dell'eccezione di compensazione. Si fa valere che, se il controcredito non è di facile e pronta liquidazione, il giudice può disporre la compensazione per la parte riconosciuta esistente. Si deduce violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 cost. per il carattere apparente della motivazione e violazione dell'art. 1243 Il quarto motivo (p. 25) denuncia che la Corte di appello, pur affermando il valore della domanda è pari a € 4.957.558 circa ha applicato i parametri per le cause di valore tra € 8.000.000 ed € 16.000.000. Si effettua un (leggi tutto)...

testo integrale

ordinanza sul ricorso n. 15210/2022 proposto da ### difeso dall'avvocato ### -ricorrente e controricorrente all'incidentale contro ### e ### difesi dall'avvocato ### ziani; -controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3839/2021 depositata il ###. 
Ascoltata la relazione del ### Fatti di causa Nel 2021 gli avvocati ### e ### adirono la Corte di appello di Roma per ottenere la liquidazione, nei confronti della cliente ### e poi dell'erede di lei, ### dei compensi per l'attività professionale svolta in primo grado e in appello (fino alla revoca del mandato) in un giudizio di divisione di un complesso immobiliare. 
Il valore indicato era pari a € 20.334.372,00 circa ### e € 441.575,00 ###.  2 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### La Corte di appello (p. 6-11), respinte le eccezioni pregiudiziali di rito, ha accertato che gli avvocati avevano dimostrato l'attività svolta, e, in applicazione del d.m. 55/2014, ha determinato il valore ex art. 5 co. 1 e 2 d.m.  cit. sulla base della quota assegnata a parte convenuta (€ 4.957.558,00 circa), poiché non era stata contestata l'entità del patrimonio della comunione ereditaria; ha applicato il criterio del decisum, ha indicato più ragioni per l'aumento dei valori medi, ha riconosciuto l'aumento ex art. 4 co. 2 d.m.  cit. poiché gli interventi avevano ampliato il thema decidendum; inoltre, ha rigettato un'eccezione ex art. 1460 c.c. per difetto di proporzionalità tra i contrapposti inadempimenti, tenuto conto del risultato utile dell'attività professionale, e ha rigettato un'eccezione di compensazione con la pretesa risarcitoria per i danni, poiché il controcredito era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ha dichiarato assorbita la censura circa l'attribuzione dei compensi a ciascuno dei due difensori per il fatto che l'art. 8 co.  1 d.m. cit. non era stato applicato; ha liquidato quindi il compenso in € 238.346,90 (dopo aver dedotto gli acconti di € 42.853 circa) oltre interessi legali dall'ordinanza al saldo e ha rigettato la domanda di interessi moratori. 
Contro tale provvedimento, ricorre in cassazione il cliente con cinque motivi, illustrati da memoria. 
Resistono gli avvocati con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi (illustrati da memoria), cui replica la parte ricorrente con controricorso. 
Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo del ricorso principale (p. 16) il cliente denuncia che la Corte di appello ha rigettato la propria eccezione d'inadempimento. 
Si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'ultrapetizione, in relazione all'art. 1460 c.c. Si fa valere che gli avvocati non hanno eccepito l'inadempimento del cliente ma hanno agito semplicemente per la determinazione del loro compenso; quindi, la Corte di appello ha motivato il rigetto 3 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### della eccezione ex art. 1460 c.c. (sulla base del difetto di proporzionalità tra gli inadempimenti) sulla base di un'eccezione mai sollevata dagli avvocati. 
Il secondo motivo (p. 18) denuncia il rigetto dell'eccezione d'inadempimento. Si deduce violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 cost. per il carattere meramente apparente della motivazione e violazione dell'art. 1460 c.c. anche in coordinazione con gli artt. 1175 e 1375 (principio di buona fede e riconoscimento dell'exceptio doli generalis). Si fa valere che l'eccezione d'inadempimento è sostanziata con l'allegazione della negligenza nell'avere omesso l'appello incidentale sull'accoglimento della domanda di rimborso delle spese straordinarie proposta dagli intervenuti ### accoglimento che perciò non è stato sottoposto a riesame in appello pur dopo che la Corte di appello ha affermato incidentalmente che il rimborso non sarebbr dovuto; con la conseguenza che il cliente ha pagato € 505.163 non dovuti, a titolo del 50% della somma da rimborsare. 
Il terzo motivo (p. 24) denuncia il rigetto dell'eccezione di compensazione. Si fa valere che, se il controcredito non è di facile e pronta liquidazione, il giudice può disporre la compensazione per la parte riconosciuta esistente. Si deduce violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 cost. per il carattere apparente della motivazione e violazione dell'art. 1243 Il quarto motivo (p. 25) denuncia che la Corte di appello, pur affermando il valore della domanda è pari a € 4.957.558 circa ha applicato i parametri per le cause di valore tra € 8.000.000 ed € 16.000.000. Si effettua un ricalcolo (p. 28), si censura l'omessa applicazione della riduzione dell'art. 4 co. 4 d.m. d.m. 55/2014 (quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto) nell'applicare l'aumento del precedente secondo comma, Si deduce violazione dell'art. 4 co. 4 cit., omessa pronuncia sull'eccezione di riduzione ivi prevista e illogicità della motivazione. 4 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### Il quinto motivo (p. 29) denuncia ex artt. 91-92, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 cost. la pronuncia sulle spese processuali secondo soccombenza, mentre si sarebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, tenuto conto della riduzione notevole in appello del compenso richiesto nel ricorso introduttivo (€ 697.816 circa).  2. - Con il primo motivo del ricorso incidentale gli avvocati censurano che il compenso sia stato determinato con riferimento ad uno scaglione inferiore a quello corretto in forza della considerazione che la controversia non riguardasse la massa da dividere, mentre al contrario essa investe anche la divisibilità. Si deduce violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012, 5 co. 1 d.m. 55/2014, 2233 co. 1 e 2 c.c., in relazione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. 
Il secondo motivo denuncia che gli interessi siano stati qualificati come legali, mentre sono moratori, con decorrenza dalla pronuncia anziché dalla domanda. Si deduce violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., anche in relazione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.  3. - I primi tre motivi del ricorso principale sono da esaminare contestualmente per connessione. 
Essi sono infondati. 
Innanzitutto, non sussistono i profili lamentati di apparenza della motivazione (su cui Cass. SU 2767/2023, p. 10), come si constata nel prosieguo. 
Quanto al primo motivo, l'art. 112 c.p.c. è invocato in modo inappropriato con riferimento ad un'ultrapetizione allegata per una pronuncia su un'eccezione d'inadempimento (dell'obbligo del cliente del pagamento dei compensi) che in realtà non è tale. ### di tale inadempimento è in re ipsa, cioè nella formulazione della domanda relativa al pagamento dei compensi (ove mai il pagamento non fosse mai stato richiesto in via stragiudiziale, ciò potrebbe rilevare in tema di liquidazione di spese di lite; né rileva la riduzione in appello del compenso richiesto). 5 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### Quanto al secondo motivo, la pronuncia sull'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un giudizio di comparazione tra le condotte delle parti diretto ad accertare la responsabilità prevalente nell'alterazione del sinallagma (cfr. Cass. 1904/2015); se motivato in modo effettivo, risoluto e coerente il giudizio non è sindacabile in sede di legittimità (cfr.  13840/2010). Così è nel caso attuale, ove la Corte di appello ha considerato il risultato utile dell'attività professionale, mentre l'inadempimento degli avvocati è ancora incerto e sottoposto ad un separato giudizio risarcitorio. 
La constatazione svolta nella proposizione finale del precedente capoverso fonda anche il rigetto del terzo motivo, trattandosi di un'eccezione relativa a controcredito risarcitorio privo dei requisiti per essere opposto in compensazione. 
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'e- satta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). 
I primi tre motivi del ricorso principale sono pertanto rigettati.  4. - A questo punto, per ragioni di priorità logica va esaminato il ricorso incidentale, che nel suo primo motivo relativo alla individuazione del valore della lite, è fondato alla luce dell'art. 5 d.m. 55/2014 perché emerge dagli atti che nel giudizio di divisione si è contestata la divisibilità della massa (emerge da più riscontri, che controversa è anche la «comoda divisibilità del complesso immobiliare ### v. anche controricorso pag. 6 che riporta la domanda degli avvocati). 
Il primo motivo del ricorso incidentale è dunque accolto. 6 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### 5. - ### di tale motivo determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale (che denunzia violazione di legge sulla qualificazione e decorrenza degli interessi), nonché del quarto e del quinto motivo del ricorso principale.  6. - In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, sono rigettati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, è cassata l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Caponi Remo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 865/2025 del 13-01-2025

... che l'ordinamento vieta; d. sia prop onibile la cd. exceptio doli generalis seu presenti s, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantit o per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa. 2.1. Nel paragrafo 9.5 della medesima pronuncia si legge ancora, e tali passaggi sono st ati richiamati in parte nella sentenza oggi im pugnata, “Se, d ifatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a p rima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. […] ### è di "autonomizzare" il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica”. Sennonché, il primo inciso del periodo sopra riportato, riferibile ad una fideiussione a prima richiesta nella quale il garante è tenuto al pagamento (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16544/2022 R.G., proposto da ### in persona del ### generale p.t.  rappresentata e difesa dall'### dello Stato domiciliata come da indirizzo telematico in atti, - ricorrente - contro ### s.r.l. e ### rappresentati e difesi dall'avv. prof. ### domiciliat ###calce su foglio separato allegato a l controricorso, domiciliati come da indirizzo telematico in atti, - controricorrente - contro ####Ó###.A. #### in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa dall'avv.  prof. ### e dall'avv. ### domiciliata come da indirizzo telematico in atti, ### autonoma - “exceptio doli” - Esperibilità - Presupposti - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 240/2022 della CORTE d'APPELLO di Bari pubblicata il ###; udita la relazione svolta nella ### di consiglio del 6.10.2024 dal Consigliere dott. #### 1. ### N.V., riassumendo dinanzi al Tribunale di Foggia il giu dizio promosso presso il Tribunale di Roma, che si era dichiarato incompetente con sent enza del 20.9.201 2, chiese l'accertam ento della non debenza della somma di euro 141.966,09, versata il ### all'### delle ### con condanna alla restituz ione oltre gli interessi anatocistici. In via subordinata l'attrice chiese la condann a in solido di ### s. r.l. e di A ntonia ### al rimborso, oltre gli interessi al TUS maggiorati di tre punti dalla data del versamento all'### delle ### Con sentenza n. 1559/2017, pubblicata il ###, il Tribunale di Foggia accolse la domanda subordinata svolta dall'attrice nei confronti di ### s.r.l. e ### Osservò il Tribunale di Foggia che il garante "autonomo", una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei co nfronti di quest 'ultimo (salvo nel caso di escussion e fraudolenta), avendo rinunciato anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia. 
Tuttavia, il garante può esperire l'azione di re gresso ex art. 1950 c.c. ne i confronti del debitore garantito senza possibilità per quest'ultimo di opporsi al pagamento richiesto né di eccepire alcunché in merito all'avvenuto pagamento.  2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza pubblicata il ###, rigettato l'appello principale proposto da ### s.r.l. e ### in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ### y ### S.A. ### y R easeguros (quale incorpo rante di ### d'ora in avanti indicata come ### S.A.) ed in parziale riforma della sentenza del primo grado, condannò, secondo quanto si legge nel dispositivo, l'### delle ### al pagamento in favore di ### y ### S.A. ### y ### dell'importo di euro 141.996,09 oltre in teressi legali al ### maggiorato di tre punti, da l 29.7. 2008 al sald o. La Corte d'appello, in oltre, condannò in solido gli appellanti principali e l'### delle ### alla rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi in favore dell'appellante incidentale.   La corte d'appello, premesso che nella vicenda in esame veniva in rilievo un contratto autonomo di garanzia, notò che in primo grado l'attrice aveva agito in via principale per far accertare il carattere indebito del pagamento preteso dall'### delle ### Data l'in esistenza de ll'obbligazione garantita, annullata dalla ### di ### con sentenza n. 204/01/08, il solvens legittimamente aveva agito verso l'accipiens per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato ai sensi dell'art. 2033 cod.   In relazione agli appelli principali proposti da ### s.r.l. e ### poi riuniti, osservò la corte che ### S.A. in sede di appello incidentale, oltre all'accoglimento della domanda principale non accolta in primo grado, aveva chiesto la conferma della sentenza nei confronti di ### s.r.l. e ### contro i quali aveva proposto in via subordinata l'azione di regresso. Questi ultimi, pacifico il venir me no del debito garantito, avevano perce pito tra novembre/dicembre 2017 la somma di euro 168.628,79 senza provvedere alla rimessa in favore di ### S.A., che l'aveva corrisposta nel frattempo prima della sospensione dell'avvis o di accer tamento da parte della ### ne ### di ### Tale condotta, secondo la corte, contrastava con il principio della buona fede. In particolare, trattandosi di garanzia a prima richiesta ### S.A. non avrebbe potuto contestare l'escussione della garanzia (non avvenuta in modo fraudolento) sulla base della mera comunicazione da parte dei debitori principali di voler impugnare l'avviso di accertamento inviato dall'### delle ### la quale, tuttavia, avreb be dovuto provvedere alla restitu zione al garante o accertarsi che i d ebitori principal i aves sero l'avessero rimborsato. ### S.A. in sede di appello incidentale esercitato la domanda di ripetizione, senza rinunciare all'azione di regresso, pur se svolta in via subordinata, la Corte d'appello, per quanto riportato in motivazione, cond annò in solido “tutte le convenute in primo grado” alla restituzione delle somme in favore dell'appellate incidentale. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre l'### delle ### sulla base di due motivi . Rispo ndono con controricorso ### s.r.l., ### e ### S.A. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. 
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1936 ss. cod. civ. ed in particolare degli artt. 1944, 1949 e 1950 cod.  per avere la corte d'appello applicato ad un contratto autonomo di garanzia i principi afferenti alla diversa ipotesi della fideiussione come elaborati dal diritto vivente (Cass., sez. III, 14583/2007; SU, 3497/2010; sez. III, 18995/2016). 
Si duole che la corte d'appello in una vicenda relativa ad un contratto autonomo di garanzia abbia erroneamente ammesso la possibilità per il garante di agire per la ripetizio ne del paga mento effettuato, pur in assenza d i una escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore, dovendo, invece, agire in rivalsa contro il debitore principale, in violazione invero del principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 3947 del 2010. 
Lamenta che, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte dell'### delle ### la corte di merito ha ammesso l'esercizio dell'azione ex art. 2033 cod. civ. interpretando erroneamente il paragrafo 9.5 della ridetta pronuncia, ove si legge: «Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia p agato nelle man i del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei co nfronti di quest 'ultimo (salvo nel caso d i escussione fraudolenta), rinunciando, per l'e ffetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito […], senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede ###merito all'avvenuto pagam ento (così Cass. n. 8324/2 001; n. 7502/2004; 14853/2007)». Azione preclusa, invece, quando il garante, pur potendo opporsi ad una escussione fraudolenta, non lo ha fatto, ed in tal caso non potrebbe riversare sul debitore principale le conseguenze della sua condotta scorretta. Anche in ipotesi di inesistenza del debito originale, secondo la ricorrente, la possibilità di agire in ripetizione, stante il carattere autonomo della garanzia, non potrebbe prescindere dall'escussione fraudolenta della garanzia.  2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.   Non è in d iscussione che ne lla vicenda in esame si verta in tema d i contratto autonomo di garanzia, nel quale la più rilevante differenza operativa rispetto alla fideiussione “[…] non riguarda, peraltro, il momento del pagamento - cui (an che) il fideiussore "atipico" pu ò essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento” (v. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, 3947, paragrafo 9.4).   La stessa pronuncia delle ### sulla cui portata applicativa la ricorrente e ### S.A. dissentono, ebbe a precisare (v. sempre il paragrafo 9.4) che il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia incontra un limite quando: a. le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia ovvero al rapporto garante/beneficiario; b. il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; c. la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta; d. sia prop onibile la cd. exceptio doli generalis seu presenti s, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantit o per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa.  2.1. Nel paragrafo 9.5 della medesima pronuncia si legge ancora, e tali passaggi sono st ati richiamati in parte nella sentenza oggi im pugnata, “Se, d ifatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a p rima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. […] ### è di "autonomizzare" il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica”. 
Sennonché, il primo inciso del periodo sopra riportato, riferibile ad una fideiussione a prima richiesta nella quale il garante è tenuto al pagamento salvo chiedere l'eventuale restituzione, non attiene all'ipotesi del contratto autonomo di garanzia. Infatti, si legge sempre in Cass., sez. un., 3947/2010 (paragrafo 9.5., secondo capoverso), “Il garante «autonomo», invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 195 0 c.c. unicamente n ei confronti del debitore garantito […] , senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede ###merito all'avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007)”. Di qui, il riferito effetto di autonomizzazione del rapporto di garanzia quanto alle azioni di rivalsa dopo il pagamento rispetto alla fideiussione tipica. Per questa vale il principio secondo il qu ale "quando si esting ue l'obblig azione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale" (v., sempre, Cass., sez. un., 3497/2010, che richiama Cass., sez. III, 7 ottobre 1967, 2334; più di recente, v., Cass., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5630).  2.2. Passando all'organizzazione dell'az ione di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento: “[s]arà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto d al garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della mala fede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.” (v. Cass., sez. un., 3947/2010, cit. paragrafo 9.5, ultimo capoverso).   È st ato, altresì, affermato da questa Corte, così sup erando la lettura riduttiva fatta da ### s S.A., che , il rapporto autonomo di garanzia si caratterizza per il fatto che nessun rapporto sorge tra garante e garantito, sì che “il garante che abbia pagato in eccedenza potrà agire in rivalsa non verso il garantito ma verso il debitore principale, per recuperare la differenza (salvo il caso di pagam ento e seguito dal garante nonostante la consapevolezza della mala fede del beneficiario). A sua volta, il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripeter e dal garantit o quanto percepito in eccedenza med iante l'intera escussione della garanzia, rispetto all'importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario (v. Cass. S.U. n. 3947 del 2010), in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia. In mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha pe rcepito non da lui ma da un t erzo” (v., in motivazione, Cass., sez. III, 27 settembre 2016, n. 18995).  2.3. Conclusivamente, la possibilità per il garante nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia di paralizzare la richiesta d i pagamento da parte del beneficiario ricorre solo in ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. 
È stato di recente riaffermato da questa Corte che il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della pe rdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (v., Cass., sez. III, 30 agosto 2024, 23434). Detta affermazione è stata effettuata richiamando quanto sostenuto da Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8342 (a sua volta richiamante Cass., sez. III, 24 aprile 20 08, n. 10 652), nella quale si legge come “lo scollament o tra il rapporto di valut a e que llo di garanzia non possa spi ngersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi d alla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesi stenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza -originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo ad esclud ere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che - dall'inadempimento di quel rapporto - sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»”.  2.4. Sennonché, al momento dell'escussione della garanzia e del pagamento effettuato il ###, l'obbligazione garantita non era estinta, poiché, dopo averlo sospeso il ###, solo nel 2008 la ### di ### ebbe ad annullare l'avviso di accertamento con sentenza n. 204/01/08. 
Decisione passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'### delle ### da parte d ella ### issione ### di ### Nel present e giudizio, tuttavia, non è determinante l'int ervenuto annullamento dell'avviso di accertamento da parte della ### provinciale con sentenza n. 204 /01 /08, sulla cui base la corte d'app ello ha ritenuto fondato l'appello incidentale proposto da ### S.A. È pur vero che “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento («condictio indebiti sine causa») o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo («condictio ob causam finitam»)” (v., Cass., sez. III, 1° luglio 2005, n. 14084; 23 febbraio 2016; 28 maggio 2013, n. 13207; sez. II, 3 luglio 2013, n. 16629; più di recente Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 61; 20 luglio 2023, n. 20361; 26 marzo 2024, n. 8202; 23434/2024, cit.). 
In questa sede, invece, è dirimente il regime dell'azione di rivalsa dopo il pagamento, che marca sul piano funzionale la distinzion e tra fid eiussion e e contratto autonomo di garanzia. Infatti, come già detto, “[s]arà il d ebitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valut a, nei conf ronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della mala fede del benefi ciario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.” (v. Cass., sez. un., 3947/2010, cit. paragrafo 9.5, ultimo capoverso). 
Orbene, la corte d'ap pello ha disatteso i suindicati principi là dove ha ritenuto di dare preminenza alle condizioni per l'esercizio dell'azione di indebito, sul rilievo dell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento, attribuendo quindi carattere assorbente al sopravvenuto venire meno del rapporto garantito, mentre, data la non ricorrenza di una escussione fraudolenta della garanzia, il garante avrebbe potuto soltanto promuovere l'azione di rivalsa nei confronti del debitore principale, come peraltro chiesto da ### S.A. in via subordinata rispetto alla condictio indeb iti promossa in via principale n ei confronti dell'### delle ### 3. ### nei suindicati termini del primo motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il secondo motivo ( con cui ### delle ### si duole, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.  per ), comporta l'acc oglimento e l a cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati principi applicazione. 
Il giu dice del rinvio provvederà an che in ordine alle spe se del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il 1° motivo di ricordo nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il 2° motivo. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Simone Roberto

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12749/2025 del 18-09-2025

... un'esclusione totale dalle perdite della ### - ### doli generalis e l'exceptio doli specialis, avendo l'attrice posto in essere un abuso del diritto attraverso una riscossione abusiva del credito, che si sostanzia anche in un abuso di direzione e coordinamento ex art. 2497 - Domandando, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno da parte di ### per responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c., chiedendo, previo accertamento dell'attività di etero direzione abusiva compiuta da ### che quantificazione del danno in base al decremento del patrimonio netto di PSC partecipazioni, ridottosi per effetto di ### restituzione delle somme versate a ### in corso di contratto; ### riduzione del valore della partecipazione in ### e negli utili non percepiti a causa delle dazioni in favore di ### - Con riferimento agli atti di disposizione oggetto di domanda revocatoria, l'insussistenza dei requisiti di legge ex art. 2901 c.c. e dei singoli atti dispositivi oggetto di causa compiuti da ### e ### Non risulterebbe infatti dimostrata l'esistenza di un credito di ### nei confronti dei convenuti. - Esaminando i singoli atti di disposizione oggetto di azione revocatoria (pag. 72 e ss. comparsa di (leggi tutto)...

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R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da: Dott. ####ssa ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 46921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7/7/2025 e vertente TRA ### S.P.A. - SOCIETÀ ###'ESTERO (C.F. ###) Con gli avv.ti ### e ##### (C.F. ###) ### (C.F. . ###) Con gli avv.ti ####### (C.F. ###)
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### (C.F. ###) Con l'avv. #### (iscritta al ### (i.e. registro delle imprese inglese) al n. ###) Con gli avv.ti ### e #### S.P.A. (C.F. ###) Con l'avv. #### (C.F. ###) VERSILIA 3000 S.R.L. (C.F. ###) A ### srl (C.F. ###) ### 1 ss (C.F. ###) Con l'avv. ####.S. (C.F. ###) Con l'avv. ### 10 S.S. (C.F. ###) Con l'avv. ### (C.F. ###) Con l'avv. ### (C.F. ###) Con gli avv.ti ### e ### S.P.A. in ### (C.F. ###) Con gli avv.ti ### e #### S.A. - ###'### (C.F. ###) Con l'avv. ####
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA All'udienza del 7/7/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per la decisione.  ###: Con atto di citazione del 18/10/2023, ### s.p.a. - Società italiana per le imprese all'estero agiva contro ### e ### per il pagamento degli importi dovuti alla stessa a titolo di risarcimento del danno o indennizzo, dovuti per mancato adempimento agli obblighi assunti a loro carico in forza di “lettera di patronage”. Contestualmente, agiva per la revocatoria ordinaria di numerosi atti lesivi del credito avente fonte nella ### di ### A tal fine ha dedotto che: - ### è una società a partecipazione pubblica di ### e ### s.p.a., il cui intervento si fonda, essenzialmente, su tre attività: la concessione di prestiti partecipativi, l'erogazione di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione e il supporto del credito all'esportazione. ###à di concessione di prestiti partecipativi consiste principalmente ### nell'acquisizione temporanea, a titolo oneroso, di partecipazioni di minoranza in imprese o società estere, promosse o partecipate da imprese italiane e ### nella successiva dismissione delle partecipazioni acquisite a favore, generalmente, della medesima partner italiana (dopo circa 6-8 anni), ad un corrispettivo determinato secondo criteri prestabiliti e, comunque, non inferiore all'importo finanziato da ### - I dott.ri ### e ### sono imprenditori a capo di un gruppo di imprese, il gruppo ### da non confondere con la ### che è la società operativa del gruppo. ### e ### sono soci rispettivamente al 50% della ###, della quale ### è inoltre amministratore unico (all. 3 citazione).  - Il 23 giugno 2015 ### e ### concludevano un accordo, modificato successivamente il 30 dicembre 2016, per la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza nella società ### da parte di ### al fine di fornire un supporto finanziario a ### per l'internazionalizzazione (il ### di ###, stabilendo il versamento nella ### di complessivi € 11.000.000,00 (doc. 7 citazione). In forza del contratto: #### si impegnava a pagare a ### entro il 21 dicembre 2021, un importo corrispondente a quanto erogato, anche mediante il riacquisto da parte di ### della partecipazione di minoranza acquistata da #### durante il periodo in cui fosse stata socio di ### sarebbe stata riconosciuti alla ### una predeterminata remunerazione economica.  - Il 30 dicembre 2016, data in cui è stato modificato per la prima volta il ### di #### e ### nella loro qualità di soci di PSC ### inviano a ### la “### di Patronage” (doc. 8 citazione) con la quale: ### dichiaravano di ### essere a conoscenza delle obbligazioni assunte da
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### in forza del ### di #### essere soci di maggioranza di ### e ### avere interesse a che la controllata ### adempia alle obbligazioni aventi fonte nel ### di #### si impegnavano a: a) mantenere, in via congiunta o singola, una partecipazione di maggioranza assoluta nel capitale sociale di ### per la durata del ### di ### nonché b) fare “quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di ### S.p.A. ai sensi del ### di Partecipazione”.  - Il 21 febbraio 2022 ### in forza di quanto previsto nel ### di ### (art. 12), cedeva a ### la propria quota di partecipazione in ### (“### di Dilazione”, doc. 10 citazione), al prezzo di € 11.000.000,00, il cui valore era stato predeterminato in base alle previsioni dell'art. 12 del ### di #### di ### prevedeva che il prezzo fosse pagato a rate (€ 2.000.000,00 entro il 30 giugno 2022; € 3.600.000,00 entro il 31 dicembre 2022; € 2.700.000,00 entro il 30 giugno 2023 e € 2.700.000,00 entro il 31 dicembre 2023) (art.  3 del ### di ### e che su tali importi maturassero interessi convenzionali al tasso del 5,50% annuo ed interessi moratori, in caso di mancato pagamento, sugli importi capitale delle rate non pagati tempestivamente al tasso del 6,00% annuo.  - In pari data, ### costituiva a favore di ### un pegno di primo grado su n. 276.000 azioni ordinarie del valore nominale di €1,00, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di ### (doc. 11 citazione), corrispondenti al 19,286% del capitale sociale di ### - A partire dal 16 giugno 2022, la ### si rivolgeva al Tribunale di Lagonegro per essere ammessa al concordato preventivo. In merito a tale procedura, parte attrice ha rappresentato nella propria comparsa conclusionale che: il ### veniva approvato dai creditori concordatari ammessi al voto ed omologato con decreto del 26-29 aprile 2024 (doc. 108 ###; il decreto di omologa veniva impugnato davanti alla Corte d'appello di Potenza; il Tribunale di Lagonegro aveva autorizzato la modifica delle modalità attuative dell'esecuzione del concordato, prevedendo, tra l'altro, la costituzione delle newco ### s.r.l. (“### PSC”) e ## s.r.l. (“TE”) in cui era previsto che l'assuntore conferisse gli attivi aziendali a seguito dell'assunzione concordataria; il 24-25 giugno 2024 veniva eseguito il ### (doc. 110 e 111 ###; il 19 febbraio 2025 ### ha cambiato la propria denominazione in ## s.r.l., è stata trasformata in s.r.l. ed è stata posta in liquidazione (doc. 188 ###.  - In merito all'inadempimento della ### al ### di ### e al ### di ### nonché all'inadempimento di ### e ### alla ### di ### il 30 giugno 2022 la ### in vista della scadenza della prima rata prevista nel ### di ### informava la ### della procedura di concordato che era stata avviata (doc. 13 ###. ### rispondeva in
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA data 4 agosto 2022, negando che l'avvio della procedura concordataria di ### potesse avere ripercussioni sulle obbligazioni di pagamento a carico di PSC ### in forza del ### di ### né sugli autonomi impegni dei ### previsti dalla ### di ### (doc. 14 ###. Sempre il 4 agosto, ### provvedeva ad inviare a ### e ### una richiesta di escussione della lettera di patronage del 30 dicembre 2016 (doc. 15 ###, intimando il pagamento dell'importo previsto per la prima rata (€ 2.000.000,00) e dei relativi accessori, per un totale di € 2.327.438,36. Il 22 agosto ### e i ### chiedevano congiuntamente a ### di concedere un termine di standstill volto a consentire a ### di completare la procedura di concordato (doc. 16 ###. Il 24 agosto ### e ### contestavano l'escussione della ### di ### (doc. 17 ###. Il 23 settembre 2022, ### rispondeva ad entrambe le lettere del 22 e del 24 agosto, ribadendo la propria richiesta di pagamento, anche nei confronti dei ### (doc. 18 ###, alla quale ### e ### si opponevano nuovamente con risposta del 5 ottobre 2022 (doc. 19 ###.  - Il 17 novembre 2022 ### dichiarava decaduta ### dal beneficio del termine concesso con il ### di ### e le intimava di pagare immediatamente l'importo dovuto di € 11.594.904,11, di cui ### 11.000.000,00 a titolo di capitale, ### 594.904,11 a titolo di ### calcolati fino al 15 novembre 2022 e, inoltre, ### un ulteriore importo a titolo di ### corrispondente ad 1.808,22 pro die di ritardo dal 16 novembre 2022 fino al giorno di effettivo pagamento dell'intero importo dovuto (doc. 20 ###. Seguivano a tale comunicazione una nuova intimazione di pagamento del 13 febbraio 2023 (doc. 25 ### e la risposta di ### del 1 marzo 2023, con cui, rappresentando la necessità di far fronte alla situazione di difficoltà finanziaria, attraverso la soluzione della crisi di ### si inviata ### a desistere da eventuali iniziative giudiziarie (doc. 26 ###.  - Il procedimento di mediazione avviato da ### in data 11 settembre 2023, al quale ### aveva aderito chiedendo l'estensione della procedura nei confronti di ### e ### si concludeva con esito negativo per mancato accordo in data 26 settembre 2023 (doc. 92 ###.  - ### ha appreso l'avvenuto compimento, da parte di ### e ### di una lunga serie di atti lesivi del proprio credito nei loro confronti in forza della ### di ### nonché di ulteriori atti lesivi del credito di ### nei confronti di PSC ### indicati analiticamente in relazione a ciascun soggetto nell'atto di citazione (pag. 17 e ss.).  - Nella propria comparsa conclusionale, l'attrice ha inoltre rappresentato che risultano attualmente pendenti davanti al Tribunale di Roma due ulteriori giudizi (pag. 38 comparsa conclusionale): ### le vicende dei ### di ### e di ### nel rapporto tra ### e ### sono oggetto del giudizio pendente R.G.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 46828/2023, rimesso all'udienza del 27 gennaio 2026 in decisione; #### è stata anche chiamata da ### in un secondo giudizio, avente R.G. 50417/2023, che era stato avviato da ### e ### nei confronti di ### che aveva chiamato in causa ### con prossima udienza fissata al 14 aprile 2026 all'esito del completamento della consulenza tecnica disposta. 
Premesso ciò, parte attrice chiedeva (pag. 59 e ss. atto di citazione): di condannare ### e ### a pagare in solido tra loro l'importo capitale di € 11.000.000, oltre interessi corrispettivi e interessi moratori, in forza della lettera di patronage emessa a favore di ### il 30 dicembre 2016; di revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. a favore di ### gli atti lesivi del diritto di credito della stessa nei confronti di ### e ### espressamente indicati nelle conclusioni ai numeri da ### a (###ii).  ^^^^^^^^^^^ Si costituivano in giudizio ### e ### eccependo: - ###à della domanda per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in ragione della inesistenza del diritto di credito derivante dalla lettera di patronage.  - Inammissibilità della pretesa per frazionamento della domanda giudiziale, in quanto proposta separatamente dal giudizio avente ad oggetto il preteso inadempimento della ### rispetto al ### di ### del 2015 e successivi atti integrativi, pendente dinanzi ad altro ### - Chiedendo la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per connessione con il giudizio r.g. 46828/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Roma (####, essendo la richiesta di pagamento dell'attrice correlata al presunto inadempimento della PSC #### giudizio pendente verte sull'accertamento della nullità ex artt.  2265, 1344, 1418,1419 1346 e/o 1938 c.c. (e sulla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. etc.) di molteplici clausole contenute nel contratto di partecipazione.  - Il difetto di contraddittorio per omessa chiamata in causa della società principale obbligata ### in quanto il presupposto per poter agire nei confronti dei patronnant's è rappresentato proprio dall'inadempimento di PSC #### di inadempimento nei confronti di ### in assenza di citazione del legittimato passivo, sarebbe stata sollevata senza assicurare il contradditorio nei suoi confronti.  - Chiedendo la chiamata in causa del terzo ### S.A. ai sensi dell'art. 269 c.p.c.  al fine di essere manlevati ai sensi del contratto di assicurazione n. ### (all. 12 comparsa di costituzione).  - Nel merito, rappresentando che la prima bozza di lettera di patronage, la cui esistenza veniva sottaciuta da parte attrice, prevedeva un impegno economico e personale a carico di ### e ### sancendo che “il suddetto impegno viene assunto per l'importo di euro 12.100.000 ### e avrà durata sino al 30 aprile 2022 ovvero, in caso di rinnovo del ### di ### entro la scadenza del
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ..ottobre 2023”. Tale bozza non fu accettata dai convenuti, i quali non assumevano nessun impegno a garanzia, come si desumerebbe dalla corrispondenza intercorsa con ### (all. 8 comparsa). All'esito della rimozione di qualsiasi impegno e importo economico a carico dei convenuti, sarebbe residuato in capo a questi ultimi soltanto l'impegno di conservare la partecipazione azionaria e l'impegno, ognuno per quanto di loro competenza, di facere “quanto nelle loro possibilità affinché la società adempia”.  - La nullità della lettera di patronage ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto. Infatti, ### non sarebbe in grado di specificare il contenuto dell'obbligo di facere al quale sarebbero venuti meno i convenuti, essendo peraltro assente qualsiasi richiamo agli obblighi della società ### contenuti nel ### di partecipazione.  - La nullità della lettera di patronage ai sensi dell'art. 1938 c.c. per mancata previsione dell'importo massimo garantito.  - Estraneità al contratto di partecipazione del 2015 della patronage del 2016, essendo quest'ultima riferita solo al contratto del 2016, non avendo efficacia rispetto alle obbligazioni riferibili all'acquisto della partecipazione del 5% già eseguita con il contratto del 2015.  - ### interpretazione, alla luce dei criteri fissati dall'art. 132 c.c., della lettera di patronage da parte di ### in quanto i convenuti, non approvando la bozza inziale, non hanno accettato di impegnarsi personalmente e direttamente in luogo della PSC ### al fine di adempiere le obbligazioni assunte da quest'ultima.  - In via subordinata, il diverso perimetro della lettera di patronage, all'interno del quale non sarebbe ricompreso il mancato adempimento, da parte di ### dell'obbligo di riacquistare la partecipazione posseduta da ### in ### in forza della cd. opzione put prevista all'art. 12 del ### di ### trattandosi di un obbligo ben diverso da un impegno di natura finanziaria. Tale obbligo, infatti, deriva dalla successiva stipula del ### di ### del 21 febbraio 2022 (all. 13 comparsa), con contestuale atto costitutivo di pegno sulle azioni di ### di proprietà di ### (all. 14).  - ### della domanda attorea, avendo i convenuti interamente rispettato gli impegni assunti con la lettera di patronage. ### avrebbe altresì omesso di provare gli inadempimenti dei patronnants, essendosi limitata ad indicare una serie di atti ritenuti lesivi del proprio asserito credito, chiedendone la revocatoria. I convenuti avrebbero infatti rispettato l'obbligo di mantenere la partecipazione nel capitale sociale almeno per il 51%, come risultante dalla visura camerale prodotta in giudizio (all. 2 comparsa). Quanto all'ulteriore impegno di fare tutto il possibile per consentire a PSC di adempiere, anch'esso sarebbe stato pienamente rispetto mediante il compimento di attività concrete e puntuali, quali: il reperimento, a seguito della grave crisi causata dalla pandemia, di nuove risorse finanziarie a favore del ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ovvero un primo finanziamento deliberato da un pool di banche guidate da ### S.p.A., per un importo pari ad € 75.000.000,00 (all. 15), un secondo finanziamento di € 7,8 mln da ### più € 45 mln (30+15) da ### (all. 16) e un terzo finanziamento da ### e prestiti, che da ### ad agosto 2021 risultava “deliberabile” per 59 mln di ### e poi erogato nel marzo 2022 sia pure per 39 Meuro (all. 17); la sottoscrizione di un accordo di subordinazione, richiesto ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, con i quali i convenuti si impegnavano a non percepire utili e non richiedere il rimborso dei crediti prima del soddisfacimento integrale delle banche finanziatrici (all. 15), escludendo l'applicazione di tale accordo dai diritti di socio spettanti a ### un aumento di capitale di ### di circa € 20.000.000 con la società ### al fine di poter ripristinare la facoltà di poter ridistribuire utili tra tutti i soci (all. 18). Oltre a tali operazioni volte al reperimento di nuove risorse finanziarie a favore del ### i convenuti: hanno permesso il pagamento da parte di ### S.p.A. a ### dei corrispettivi annui di € 605.000,00 anche quando ### non distribuiva utili (all. 24); hanno provveduto alla trasmissione in massima trasparenza di ogni documento rilevante previsto dal contratto di partecipazioni (cfr. all. 28); hanno ottenuto l'autorizzazione da ### per l'ingresso nella compagine sociale di ### S.p.A. di Fincantieri (cfr. all. 29); hanno tempestivamente comunicato la scelta di attivare (come unica scelta percorribile) il concordato preventivo di ### S.p.A. (all. 30); richiesto la clausola di stand still a ### nell'interesse dei creditori (cfr. all. 31); hanno comunicato tempestivamente l'avvio del progetto di acquisizione di ### hanno comunicato l'acquisizione di ### tempestivamente; hanno nominato come advisor finanziario la società ### La diligenza dei convenuti sarebbe pertanto provata dalla crescita finanziaria del ### che dal 2015 al 2021 ha visto il suo valore aumentare da € 100 mln ad € 250 mln, come attestato da ### e ### (all.  23 comparsa).  - ### di qualsiasi responsabilità di ordine contrattuale dei patronnants, avendo la ### omesso di specificare quali modalità, mezzi e sistemi i convenuti avrebbero dovuto adottare per ottemperare agli obblighi presunti, in mancanza di previsioni in tal senso nella lettera di patronage, contenente solo una dichiarazione d'intenti.  - La mancanza nella disciplina civilistica della previsione di indennizzo ex art. 1381 La lettera di patronage, in questo caso, non può essere inquadrata nell'alveo della promessa del fatto del terzo, dal momento che l'impegno dei patronnants si sostanzia nel “fare affinché il terzo faccia”, ovvero nel corretto adempimento del dovere di diligenza che i patrocinanti devono osservare per indurre il terzo ad eseguire quanto richiesto, trattandosi di obbligo del fatto proprio.  - ### di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, in mancanza di una qualsiasi dichiarazione falsa nella lettera di patronage e un fatto di
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA inadempimento dei patronnants. ### avrebbe infatti omesso di provare la condotta colpevole dei ### e il nesso di causalità tra la stessa e la patronage.  - ### estinzione degli obblighi ex art. 1957 c.c., avendo l'attrice dichiarato la decadenza dal beneficio del termine per la rateizzazione del debito in data ### (doc. 20bis comparsa). Sarebbe pertanto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto la ### avrebbe dovuto agire nei confronti dei patronnants entro il ###.  - La mancata prova dell'inadempimento di ### alla quale nessun inadempimento può essere mosso, anche alla luce del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di ###.G. n. 46828/2023. Il contratto sottoscritto da ### conterrebbe numerose clausole contrarie a norme imperative, con particolare riferimento alla presenza di numerose clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., la previsione di una put option a prezzo predeterminato, in elusione dell'art. 2265 c.c., la nullità delle clausole di manleva, comportanti un'esclusione totale dalle perdite della ### - ### doli generalis e l'exceptio doli specialis, avendo l'attrice posto in essere un abuso del diritto attraverso una riscossione abusiva del credito, che si sostanzia anche in un abuso di direzione e coordinamento ex art. 2497 - Domandando, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno da parte di ### per responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c., chiedendo, previo accertamento dell'attività di etero direzione abusiva compiuta da ### che quantificazione del danno in base al decremento del patrimonio netto di PSC partecipazioni, ridottosi per effetto di ### restituzione delle somme versate a ### in corso di contratto; ### riduzione del valore della partecipazione in ### e negli utili non percepiti a causa delle dazioni in favore di ### - Con riferimento agli atti di disposizione oggetto di domanda revocatoria, l'insussistenza dei requisiti di legge ex art. 2901 c.c. e dei singoli atti dispositivi oggetto di causa compiuti da ### e ### Non risulterebbe infatti dimostrata l'esistenza di un credito di ### nei confronti dei convenuti.  - Esaminando i singoli atti di disposizione oggetto di azione revocatoria (pag. 72 e ss.  comparsa di costituzione e risposta). 
Premesso ciò, le parti convenute chiedevano: in via pregiudiziale e in rito, gradatamente, di accertare e dichiarare la nullità e inammissibilità dell'atto di citazione, l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, l'inammissibilità per avvenuto frazionamento della domanda giudiziale, l'inammissibilità e improcedibilità per il difetto di contraddittorio nei confronti della obbligata principale ### e per omessa chiamata in causa, di sospendere ex art.  295 c.p.c. il procedimento in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 46828/2023; autorizzare il convenuto a chiamare in giudizio la ### S.A., al fine di essere manlevati dalle pretese di parte attrice; nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo ad ### e ### e di qualsivoglia credito della ### in via
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA subordinata, accertare e dichiarare che non vi è alcun inadempimento colpevole da parte di ### anche alla luce delle eccezioni di nullità del “### di Partecipazione”; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che i patronnants hanno adempiuto gli impegni di cui alla lettera di patronage, non sussistendo alcun profilo di responsabilità; in ogni caso, accertare e dichiarare la condotta abusiva di ### in via di eccezione riconvenzionale, in base all'exceptio doli e in base all'abuso dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.; in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.  ^^^^^^^^^^^ Si costituivano in giudizio i convenuti per la domanda revocatoria proposta da #### e #### S.P.A.; #### 3000 S.R.L., A ### e ### 1 S.S.; ###.S.; ### 10 S.S.; ##### S.P.A. ### - ### e ### hanno chiesto di ### dichiarare l'illegittimità, inammissibilità e improcedibilità della domanda revocatoria della ### dei #### respingere tale domanda revocatoria in quanto asseritamente illegittima, improcedibile, inammissibile, improponibile, infondata, e ### disporre la cancellazione dai registri immobiliari della domanda revocatoria azionata.  - ### ha chiesto ### il rigetto delle domande di ### per insussistenza del diritto di credito di ### nei confronti del dott. ### e in quanto estranea ai fatti contestati e, in subordine, ### l'accertamento del suo diritto ad essere indennizzata sul patrimonio dell'### per le passività che dovesse subire ai sensi dell'art. 13.4 del “Declaration of Trust” (l'“### Trust”), affermando comunque la sua pretesa estraneità agli atti lesivi dell'### in quanto, ### sono “stati effettuati direttamente dal Disponente del ### senza sollecitazione alcuna da parte di ### che non aveva alcun interesse rispetto agli stessi […]” (pag. 10 della comparsa di risposta di ###, ### “Il ruolo di semplice trustee ricoperto […] da ### esclude, in radice, qualsiasi coinvolgimento della stessa nelle determinazioni assunte dal Disponente e poste a fondamento del conferimento dei beni in trust e dei successivi atti dispositivi […]” (pag. 11 della comparsa di risposta di ###, ### “Il compito del trustee è, quindi, quello di gestire, amministrare, e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor” nei limiti della volontà del settlor stesso dichiarata nell'atto costituito del trust e delle norme di legge applicabili (pag. 11 della comparsa di risposta di ###, e #### ha diritto di essere indennizzata dal patrimonio dell'### di qualunque perdita, passività, costo e spesa subita in relazione all'amministrazione del trust da parte sua (pagg. 11 e 12 della comparsa di risposta di ###.  - #### 3000, A-### e ### 1 si sono costituiti chiedendo ### la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ### l'accertamento della nullità totale o
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA parziale, l'inefficacia, decadenza, estinzione o comunque non operatività della ### di #### in subordine, nel caso la ### di ### fosse valida, di accertare l'assenza di un inadempimento colpevole di ### e, quindi, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria, ### in subordine, l'accertamento dell'adempimento dei ### agli obblighi di cui alla ### di ### e, quindi, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria e ### in subordine, il rigetto delle domande revocatorie ordinarie di ### in difetto dei relativi presupposti.  - ### ha chiesto ### in via preliminare, l'accertamento della nullità dell'atto di citazione, ### nel merito in via principale, l'accertamento della nullità totale o parziale, inefficacia, decadenza, estinzione o non operatività della ### di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria proposta nei suoi confronti, ### in subordine, se la ### di ### fosse ritenuta valida, l'assenza di un inadempimento colpevole di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, ### in subordine, l'accertamento dell'adempimento dei ### agli obblighi di cui alla ### di ### e, per l'effetto il rigetto della medesima domanda revocatoria ordinaria e ### in subordine, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria stessa.  - ### 10 ha chiesto ### in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione, e ### l'improcedibilità e inammissibilità della domanda per non revocabilità della ### e ### di #### nel merito, l'accertamento della nullità totale o parziale, inefficacia, decadenza, estinzione o non operatività della ### di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, ### in subordine, ove la ### di ### fosse valida, l'assenza di un inadempimento colpevole di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, e l'accertamento dell'adempimento dei ### alla ### di ### e, per l'effetto, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria nei suoi confronti, ### in subordine, il rigetto della domanda revocatoria ordinaria verso di lei in assenza dei relativi presupposti e, in ogni caso, ### la condanna per lite temeraria di ### - ### ha chiesto ### in via preliminare, il rigetto per carenza di interesse di agire delle domande di revocatoria ordinaria, l'inefficacia della ### di ### l'improcedibilità delle domande di ### per omessa chiamata in causa di PSC ### e, in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e ### nel merito, il rigetto delle domande di revocatoria ordinaria in difetto dei relativi presupposti.  - ### ha chiesto ### la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ### la declaratoria di inammissibilità della domanda di ### di condanna dei dott.ri ### e ### per carenza di legittimazione attiva e nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza determinata dalla mancata esplicitazione nelle conclusioni delle ragioni a fondamento della domanda, ### la declaratoria di
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria di ### per nullità dell'atto di citazione e carenza dei presupposti per il suo esercizio, ### l'accertamento della invalidità o inefficacia della ### di ### e ###, in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria di ### ex art. 1227 c.c. ### il rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e ### con riserva di chiedere l'ammissione di una CTU tecnico-contabile per determinare il valore del debito da mantenimento del dott. ### e degli atti lesivi contestati.  - ### ha chiesto ### in via preliminare, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., l'inammissibilità della domanda per difetto di contraddittorio e mancata chiamata in causa di ### la nullità dell'atto di citazione di ### e ### nel merito, il rigetto delle domande di ### in assenza dei relativi presupposti.  ^^^^^^^^^^^ Con provvedimento dell'11.04.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa di ### richiesta da ### e ### nella propria comparsa di costituzione e risposta, rinviando la trattazione del giudizio all'udienza del 20.01.2025, con il conseguente rinnovato decorso dei termini ex art. 171 ter c.p.c In data ###, si costituiva in giudizio la ### chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande contro i dott.ri ### e ### e, per l'effetto, il rigetto della loro domanda di manleva contro ### in via subordinata, di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con i dott.ri ### e ### (la “Polizza”) e il conseguente rigetto delle domande dei dott.ri ### e ### nei suoi confronti; in via ulteriormente subordinata, di ridurre l'indennizzo dovuto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale stato delle cose e, comunque, entro i limiti del massimale pari a € 10.000.000,00. 
Il 10-11 dicembre 2024 l'attrice ### ed i convenuti ### e ##### 10, #### 3000, A-#### 1, ###### e ### e ### depositavano le rispettive prime memorie ex art. 171 ter c.p.c. 
L'11 dicembre 2024 si costituiva in giudizio ### deducendo di non essere più co-trustee dell'### dal 24 febbraio 2023, avendo dato le dimissioni, chiedendo di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e la condanna alle spese di lite delle sue controparti in caso di contestazione di tale sua eccezione. 
Tra il 23 e il 31 dicembre 2024 l'attrice ### e i convenuti ### e ##### 10, #### 3000, A-#### 1, ####### e ### e la terza chiamata AIG hanno depositato le seconde memorie ex art. 171 ter c.p.c.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Tra il 9 e il 10 gennaio 2024 l'attrice ### e i convenuti ### e ##### 10, #### 3000, A-#### 1, ####### e ### e la terza chiamata AIG hanno depositato le rispettive terze memorie ex art. 171 ter c.p.c. 
Con provvedimento del 26.03.2025, ritenuto che la controversia abbia natura documentale, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.07.2025 per la remissione al collegio, concedendo i relativi termini ex art. 189 c.p.c. 
Tra il 7 e l'8 maggio 2025 tutte le parti hanno precisato le rispettive conclusioni tramite note di trattazione scritta. 
Osserva in diritto: 1. ### s.p.a. - ### italiana per le imprese all'estero agisce contro ### e ### sulla base: del “### di Partecipazione”, stipulato tra ### e PSC ### s.p.a. il 23 giugno 2015 e modificato, con successivo accordo tra le parti, il 30 dicembre 2016 (doc. 7 ###; della “### di Patronage”, sottoscritta in data 30 dicembre 2016 da ### e ### nella loro qualità di soci di ### al 50% ciascuno (doc. 8 ###; del “### di Dilazione” del 21/2/2022, con il quale ### cedeva a ### la propria quota di partecipazione in ### al prezzo, predeterminato nel ### di ### di € 11.000.000 (doc. 10 ###. 
In forza del ### di ### (doc. 7 ###, ### si impegnava a versare nella ### la somma di € 11.000.000,00, divenendo così titolare del 9,643% del capitale sociale di ### (vd. doc. 4 ###, mentre ### si impegnava a restituire l'importo dell'erogazione, anche mediante il riacquisto da parte di ### della partecipazione di ### (tramite cd. opzione put), ed a riconoscere a ### per tutto il periodo in cui fosse stata socio di ### una predeterminata remunerazione economica. 
In forza della ### di #### ed ### in qualità di soci della ### S.p.A. (“### Affidata”): “ ### si impegnano nei confronti di ### S.p.A., per tutta la vigenza del ### di ### a mantenere - congiuntamente ovvero singolarmente - una partecipazione nel capitale sociale della ### almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso; e ### dichiarano di: ### conoscere integralmente le disposizioni del ### di ### e, in particolare, gli impegni di natura finanziaria della #### avere un proprio personale interesse a che la ### adempia alle obbligazioni di cui al ### di ### secondo le modalità e i termini in esso previsti. Per tali ragioni, i sottoscritti ### e ### si impegnano, ognuno per quanto di propria spettanza, a favore di ### S.p.A. a fare quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di ### S.p.A. ai sensi del ### di Partecipazione” (doc. 8 ###.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In forza del ### di ### (doc. 10 ###, ### cedeva a ### la propria quota di partecipazione in ### al prezzo di € 11.000.000,00, secondo quanto stabilito all'art. 12 del ### di ### (cd. opzione put). ### di ### prevedeva che il prezzo fosse pagato a rate (€ 2.000.000,00 entro il 30 giugno 2022; € 3.600.000,00 entro il 31 dicembre 2022; € 2.700.000,00 entro il 30 giugno 2023 e € 2.700.000,00 entro il 31 dicembre 2023) (art. 3 del ### di ### e che su tali importi maturassero ### interessi convenzionali al tasso del 5,50% annuo, b) interessi moratori, in caso di mancato pagamento, sugli importi capitale delle rate non pagati tempestivamente al tasso del 6,00% annuo. Contestualmente alla stipula del ### di ### in data #### costituiva a favore di ### un pegno di primo grado su n. 276.000 azioni ordinarie della ### s.p.a. del valore nominale di €1,00, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti di ### (doc. 11 ###. 
Ai fini della delimitazione del thema decidendum del presente giudizio, occorre evidenziare che ### agisce nei confronti di ### e ### fondando il proprio credito sulla ### di ### sottoscritta dai convenuti il 30 dicembre 2016 al fine di offrire maggiori garanzie in merito all'adempimento del ### di ### stipulato da ### con ### il 23 giugno 2015 e modificato, con successivo accordo tra le parti, il 30 dicembre 2016. 
A seguito della stipula del ### di ### del 2022, conformemente alla clausola contenente la cd. opzione put di cui all'art. 12 del ### di ### in cui è previsto il riacquisto della quota partecipativa di ### in ### da parte di ### è sorto l'obbligo in capo a ### di corrispondere il prezzo di € 11.000.000 a ### secondo il piano di rateizzazione predisposto dalle parti.  ### ha dedotto l'inadempimento, da parte di ### dell'obbligazione derivante dal ### di ### rappresentando che, pochi mesi dopo la sottoscrizione di tale accordo, ### informando ### dell'avvio della procedura di ### chiedeva alla propria creditrice di concedere un “periodo di standstill” per consentire il completamento della procedura di concordato (pag. 12 ss. atto di citazione). A seguito della richiesta di pagamento inviata da ### a ### e ### per l'escussione della ### di ### alla quale i soggetti intimati si rifiutavano di dare seguito, ### ha dichiarato ### decaduta dal beneficio del termine di rateizzazione concesso con il ### di ### chiedendo il pagamento immediato dell'importo dovuto di 11.594.904,11, di cui ### € 11.000.000,00 a titolo di capitale, ### € 594.904,11 a titolo di ### e ### un ulteriore importo a titolo di ### corrispondente ad € 1.808,22 pro die (lettera ### del 17/11/2022, all. 20 ###. 
La presente controversia riguarda, pertanto, il pagamento da parte di ### e ### costituitisi garanti attraverso la ### di ### del 2016, del debito sorto in capo a ### a seguito della stipula del ### di ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### sulla base del credito vantato nei confronti di ### e ### agisce inoltre per la revocatoria di vari atti posti in essere da parte dei propri debitori, in quanto asseritamente compiuti per distrarre i loro beni dalla garanzia del pagamento del debito nei confronti di ### derivante dalla ### di ### Sempre con riguardo alla delimitazione del thema decidendum, i convenuti, dopo aver eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, hanno domandato, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'abuso dell'attività di direzione e coordinamento ex art.  2497 c.c. da parte di ### a scapito di una corretta e proficua gestione societaria e imprenditoriale di ### essendo ### tenuta a risarcire il danno equivalente alla diminuzione del valore della partecipazione in ### 2. Una volta delimitato l'oggetto del giudizio, è utile porre in rilievo che tra le parti in causa non figura il debitore “principale”, ovvero ### essendo stati evocati in giudizio da ### solo i patrocinanti ### ed ### i quali, a loro volta, non hanno chiesto la chiamata in giudizio della ### A tal riguardo, l'assenza di ### non osta alla definizione della controversia, non essendosi in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nei rapporti di garanzia, il cui paradigma deve essere rinvenuto nel contratto di fideiussione, la posizione del garante risulta essere autonoma rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale, dovendosi porre un problema non tanto di litisconsorzio necessario, ma di opponibilità della sentenza contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (cfr. Cass. 23422/2016).  ### proposta nei confronti dei garanti, i quali, convenuti nel presente giudizio, non hanno chiesto la chiamata in causa della ### pur essendo quest'ultima il soggetto obbligato, richiede in ogni caso l'accertamento, in via incidentale e senza valore di giudicato, dell'inadempimento da parte di ### non essendo stata proposta alcuna domanda ex art. 34 c.p.c. dalle parti. 
In mancanza di ### nel presente giudizio, quale unico soggetto legittimato passivamente a contraddire in merito al proprio inadempimento del ### di ### l'accertamento in via incidentale e senza valore di giudicato del suo inadempimento non può che far salvi gli accertamenti oggetto di altri giudizi pendenti tra ### e ### Alla luce di tali considerazioni, non può pertanto accogliersi la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dai convenuti, al fine di attendere la definizione del contenzioso avviato da ### nei confronti di ### (vd. pag. 38 comparsa conclusionale ###, volto all'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultima, non rinvenendosi alcuna questione pregiudiziale dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Infatti, gli effetti della presente pronuncia si riflettono nei rapporti interni tra gli odierni convenuti ### e ### facendo emergere solo un problema di opponibilità della decisione nei confronti dell'obbligato in via principale.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 3. In considerazione del principio della ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (Cass. n. 12002/2014; Cass. sez. un. n. 26242/2014), la domanda deve essere respinta sulla base della questione dell'adempimento, da parte dei convenuti, degli obblighi assunti con la ### di ### A tal proposito, la giurisprudenza (a partire da Cass. n. 10235/1995) ha chiarito che la rilevanza delle lettere di patronage non è sempre la stessa, ma varia a seconda del loro contenuto, dovendosi comunque escludere che esse diano vita a vere e proprie obbligazioni di tipo fideiussorio. Quando tali dichiarazioni hanno un contenuto meramente “informativo” (ad es. circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato), una eventuale responsabilità del patrocinante può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Se invece, il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume degli “impegni” (ad es.  di previa comunicazione dell'intenzione di cedere la propria partecipazione o di futuro mantenimento della medesima, ovvero anche di salvaguardia della solvibilità della controllata), lo schema delineato dall'art. 1333 c.c. si adatta perfettamente alle lettere di patronage che abbiano “carattere impegnativo”, non essendovi motivo di dubitare della loro efficacia vincolante, posto che tali dichiarazioni, sia pure con strumenti diversi da quelli propri delle garanzie personali tipiche, sono pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2 Nei casi in cui il patrocinante assume un impegno, secondo lo schema delle lettere di patronage “forti”, la giurisprudenza ha chiarito come “la funzione delle lettere di patronage “forti” - se non è quella di “garantire” l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) - consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posizione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria (non necessariamente maggioritaria nella società patrocinata” (Cass. n. 4888/2001). 
In giurisprudenza, viene dunque evidenziato che le differenze tra lettera di patronage e fideiussione sono evidenti, in quanto “il patronnant non assume mai, come il fideiussore, l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato”, ricorrendo, in quest'ultimo caso, un'ipotesi di fideiussione, stante l'impegno direttamente assunto dal patrocinante, dovendo adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato (Cass. ###/2019). 
Anche in dottrina, viene sostenuta l'impossibilità di ricondurre in via automatica le lettere di patronage allo schema della fideiussione, in quanto, ai sensi dell'art. 1937 c.c. la volontà di
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA prestare fideiussione deve essere espressa. Inoltre, nelle lettere di patronage mancherebbe l'accessorietà della garanzia del patronnant rispetto all'obbligazione assunta dal debitore principale. 
Alla luce della ricostruzione giurisprudenziale intervenuta in materia di lettera di patronage cd. “forte” (in particolare Cass. n. 10235/1995 e Cass. n. ###/2019), tale strumento, sia pure a contenuto variabile, svolge la funzione di rafforzare nel creditore il convincimento che il patronato farà fronte ai propri impegni, senza però “garantire” l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione. In questi casi, gli impegni assunti dal patrocinante attraverso la lettera di patronage forte soggiacciono al regime generale delle obbligazioni, venendo in rilievo la disciplina dell'esatto adempimento in relazione alla natura della promessa formulata (Cass. 4888/2001; Cass. n. 16259/2012) 4. Nel caso di specie, l'esame della lettera di patronage a firma di ### e ### porta ad escludere che si tratti di una lettera a contenuto cd. “debole”, non contenendo essa mere informazioni, bensì impegni di diversa natura, secondo lo schema delle lettere di patronage “forti”. I convenuti si sono infatti impegnati ### “per tutta la vigenza del ### di ### a mantenere - congiuntamente ovvero singolarmente - una partecipazione nel capitale sociale della ### almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso”, nonché “ognuno per quanto di propria spettanza, a favore di ### S.p.A. a fare quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di ### S.p.A. ai sensi del ### di Partecipazione” (doc. 8 ###. 
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. n. 10235/1995), si tratta di impegni vincolanti assunti ai sensi della disciplina in materia di formazione del contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c., comportanti, in caso di lettera di patronage cd. forte, responsabilità contrattuale secondo la disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni. 
In base al tenore letterale degli obblighi assunti dai ### si deve ritenere che, oltre al primo impegno riguardante il mantenimento della partecipazione sociale di almeno il 51%, non vi sia stata l'assunzione di uno specifico obbligo di fare volto a porre in essere la prestazione in luogo della patrocinata, qualora risultante inadempiente, secondo lo schema tipico della fideiussione. 
La stessa parte attrice afferma che “tale dichiarazione non è una fideiussione”, fermo restando che si tratti di un “impegno vincolante in capo ai Patronnants” (vd. memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ### pag. 46; comparsa conclusionale ### pag. 85). 
Per tale ragione, gli obblighi genericamente assunti dai patrocinanti “a fare tutto quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente”, determinabili in base alla posizione di controllo dei patronnants all'interno del ### non ricomprendono l'impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA della patrocinata, come nella disciplina della fideiussione. La stessa parte attrice afferma che l'oggetto della prestazione “è determinabile e tipico della lettera di patronage forte” (pag. 50 memoria 171 ter, n. 1), per la quale si è visto che la giurisprudenza esclude l'assunzione da parte del patrocinante dell'impegno di eseguire personalmente la prestazione (dovendo in questi casi qualificare la lettera di patronage piuttosto come contratto di fideiussione, Cass. ###/2019). 
Non potendo qualificare la ### di ### inviata da ### e ### come fideiussione, in assenza dell'assunzione dell'impegno diretto ad adempiere in luogo della patrocinata, come affermato anche dalla stessa ### occorre dunque stabilire se la società patrocinata abbia adempiuto la propria obbligazione e se i patrocinanti abbiano rispettato o meno gli obblighi da essi assunti con la ### di ### A tal riguardo, giova precisare che l'impegno assunto dalla ### deve essere rinvenuto nel ### di ### del 2022, contenente l'obbligo di corrispondere a ### il prezzo di € 11.000.000,00 per il riacquisto della quota di partecipazione nella ### acquistata da ### nel 2016. ### derivante dal ### di ### del 2022 è sorto a seguito dell'esercizio, da parte di ### del diritto di “opzione put”, in base a quanto previsto all'art. 12 del ### di ### del 2016. 
Ai presenti fini, si deve dunque accertare, in via incidentale e senza valore di giudicato, che ### si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di corresponsione dell'importo, rateizzato, di € 11.000.000,00 nei confronti di ### Le circostanze affermate da ### (pag. 12 e ss. atto di citazione), non specificamente contestate dai convenuti al momento della costituzione in giudizio, portano infatti a ritenere che ### abbia rifiutato di adempiere la propria prestazione, richiedendo, congiuntamente ai patronnants, un periodo di standstill (doc. 16 ###, non concesso dal creditore (doc. 18 ###, il quale dichiarava ### decaduta dal beneficio del termine, intimando il pagamento immediato della somma di € 11.594.904,11 (doc. 20 ###. 
A fronte del rifiuto da parte di ### di corrispondere a ### tale importo, motivato dall'asserito stato di difficoltà finanziaria e dalla necessità di risolvere la crisi del ### attraverso la procedura di concordato preventivo, nel rispetto della par condicio creditorum (doc. 26 ###, si deve pertanto dichiarare, in via incidentale e senza valore di giudicato, che la ### non ha correttamente adempiuto gli impegni assunti con il ### di ### Il presente accertamento incidenter tantum, in ogni caso, fa salvi gli effetti del giudizio ancora pendente tra ### e ### avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito derivante dal mancato adempimento di PSC ### (vd. pag. 38 comparsa conclusionale ###.  5. In merito all'asserito inadempimento dei convenuti rispetto agli obblighi assunti con la ### di ### al quale si applica la disciplina in materia di inadempimento delle obbligazioni, giova porre in premessa che, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), il creditore che agisca per la risoluzione
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. 
Nel caso in esame, l'attrice, dopo aver provato il titolo rappresentato dalla ### di ### insieme al ### di ### e al ### di ### (doc. 7, 8 e 10 ###, nonché la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione (vd. doc. 20 ### contenente la dichiarazione di decadenza del termine concesso alla PSC ### da ### ha allegato l'inadempimento della ### di ### da parte dei convenuti nei seguenti termini: producendo la corrispondenza intercorsa con i fratelli ### dal 30 giugno 2022 al 14 aprile 2023, dalla quale risulta desumibile il rifiuto di adempiere a quanto previsto nella ### di ### (pag. 12 e ss. atto di citazione; doc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 ###; affermando che gli obblighi di facere in capo a ### (nella sua qualità di socio e di amministratore di ### e ### (nella qualità di socio), “coincidono con gli atti loro disponibili”, quali “in primo luogo, l'obbligo di capitalizzare ### in misura tale da consentirle di rispettare nei termini gli obblighi di pagamento”, nonché “di porre in essere gli atti di corretta gestione che, invece, l'organo gestorio di ### non ha posto in essere, stando al ### giudiziale del ### e al suo ausiliario, dott. ### (doc. 103 e 105 ###” (pag. 15 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###; rappresentando che i ### “non hanno ottenuto ingenti finanziamenti bancari a favore di ### (controllata da PSC ###, ma hanno unicamente ottenuti i € 50.000.000,00di finanziamento pubblico che non sono stati restituiti” (pag. 48 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###; affermando che “invece di cercare a tutti i costi finanziamenti (che devono essere restituiti), i ### avrebbero dovuto versare capitale con le risorse che hanno cercato di sottrarre all'aggressione di ### e porre in essere gli atti nella loro disponibilità, quali soci e amministratori di PSC ### e ### in conformità alla legge ed ai migliori standard di diligenza professionale, anche in adempimento agli obblighi assunti con la ### di ### come risulta che abbiano fatto” (pag. 49 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###. 
La responsabilità dei patrocinanti, rispetto agli “atti loro disponibili” in relazione ai rispettivi ruoli ricoperti in ### e ### sarebbe infatti confermata dalle verifiche del ### giudiziale del ### da cui sarebbero emerse numerose “operazioni lesive” (vd. nota n. 13 pag. 47 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###, nonché dalle conclusioni rassegnate dall'esperto dott. ### nominato dal ### giudiziale (vd. nota n. 14 pag. 49 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###. Occorre tuttavia dare atto che di tali operazioni parte attrice non spiega in cosa sia consistita la lesività del proprio credito nei confronti della ### essendosi limitata ad affermare che gli atti posti in essere non sarebbero risultati conformi alla legge ed ai migliori standard di diligenza professionale.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### l'attrice, in definitiva, i convenuti avrebbero dovuto esercitare i propri diritti di soci per far sì che ### adempisse al ### di ### considerato che “Il mancato raggiungimento del risultato del pagamento integrale e tempestivo da parte di ### degli importi dovuti a ### ai sensi del ### di ### ai nuovi termini convenuti ai sensi del ### di ### determini di per sé la responsabilità dei dott.ri ### e ### in forza della ### di ### in assenza di diverse risultanze dedotte e dimostrate dai convenuti onerati a farlo” (pag. 46 e 47 memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c. ###.  5.1 A fronte dell'allegazione da parte di ### dell'inadempimento, come riportato in precedenza, i convenuti hanno offerto la prova del proprio adempimento nei seguenti termini. 
Con riferimento al primo obbligo assunto con la ### di ### riguardo il mantenimento di una posizione di maggioranza nella ### hanno provato il proprio adempimento facendo riferimento alla visura camerale prodotta in giudizio da parte attrice (doc. 3 ###. 
Riguardo l'impegno a fare “quanto nelle loro possibilità affinché la ### adempia puntualmente agli impegni di natura finanziaria assunti nei confronti di Simest”, i convenuti hanno offerto la prova di aver svolto determinate attività (vd. pag. 40 e ss. comparsa di costituzione e risposta ###: - adoperandosi nel reperimento di nuove risorse finanziarie a favore del ### richiedendo: un primo finanziamento deliberato da un pool di banche guidate da ### S.p.A., per un importo pari ad € 75.000.000,00 assistito da ### per il 90% dell'erogazione (all. 15 ###; un secondo finanziamento di € 7,8 mln da ### più € 45 mln (30+15) da ### (all. 16) ed un terzo finanziamento da ### e prestiti, che da ### ad agosto 2021 risultava “deliberabile” per 59 mln di CDP, e poi erogato nel marzo 2022 sia pure per 39 Meuro (all. 17); - derogando a favore di ### all'accordo di subordinazione (all. 15), che prevedeva l'obbligo dei convenuti di non percepire utili e non richiedere il rimborso dei loro crediti prima del soddisfacimento integrale delle banche finanziatrici, sebbene nel bilancio al 31.12.2019, ### S.p.A. aveva generato utili per € 19.030.140,00, mentre ### in forza della deroga, continuava a percepire utili a differenza degli altri soci; - concludendo nel novembre del 2021 un'ulteriore operazione finanziaria con la società ### soggetto arranger per un aumento di capitale di ### S.p.A. di circa € 20.000.000,00, che avrebbe riequilibrato i parametri richiesti da ### per poter ripristinare la facoltà di poter distribuire gli utili tra tutti i soci (cfr. all. 18); - permettendo il pagamento da parte di ### S.p.A. a ### dei corrispettivi annui di € 605.000,00 anche quando ### non distribuiva utili, adempiendo correttamente alle obbligazioni del contratto di partecipazione (art. 6 del contratto) (all. 24);
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - provvedendo alla trasmissione in massima trasparenza di ogni documento rilevante previsto dal contratto di partecipazioni (all. 28); - ottenendo l'autorizzazione da ### per l'ingresso di ### nella compagine sociale di ### S.p.A., trasmettendo tutta la documentazione richiesta (all. 29); - comunicando tempestivamente la scelta di attivare (come unica scelta percorribile) il concordato preventivo di ### S.p.A. (all. 30); - richiedendo la clausola di stand still a ### nell'interesse dei creditori (all. 31); - comunicando tempestivamente l'avvio del progetto di acquisizione di ### - comunicando l'acquisizione di ### tempestivamente; - nominando come advisor finanziario la società ### In definitiva, secondo i convenuti, l'adempimento degli obblighi assunti con la ### di ### sarebbe dimostrato dalla “crescita finanziaria del ### s.p.a. che, dal 2015 al 2021, come attestato da CDP tramite i soggetti specificamente accreditati, ha visto il suo valore aumentare da € 100 mln ad € 250 mln (cfr. all. 23)” (pag. 44 comparsa costituzione ###. 
In merito agli atti di mala gestio allegati da ### i convenuti hanno controdedotto che sarebbe la stessa relazione ex art. 172 l. fall., redatta dal ### giudiziale e dal perito dott. ### ad aver specificato che le reali cause che hanno portato alla crisi della ### siano derivate dalla crisi epidemiologica (pag. 27 e ss. memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c.  ### contenente puntuali riferimenti alla relazione del ### giudiziale, all. 72 bis ###. Inoltre, la situazione di crisi sarebbe stata aggravata dal ritardo, da parte di ### e ### nell'erogazione della misura di sostegno denominato “### rilancio” (pag. 28 e ss. memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. ###. Infine, il ### giudiziale non avrebbe fatto alcun riferimento all'asserita mala gestio da parte degli amministratori come causa della crisi della ### compendiando le cause della crisi nella perdita di marginalità derivante dalla crisi epidemiologica, nonché dalla intempestiva e insufficiente messa a disposizione delle risorse finanziarie, in particolare con riferimento a quelle di cui al ### (pag. 30 memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. ### vd. pag. 174 e ss. all. 72 bis ###, mentre la relazione ex art. 160, comma 2 l. fall. del Prof. Mazzei (pag. 74 doc. 24 ###, ha chiaramente indicato che non è possibile prefigurare uno scenario di responsabilità dei singoli ### e sindaci (pag. 30 memoria art. 171 ter n. 2 c.p.c. ###. Ad ogni modo, secondo i convenuti, le condotte poste in essere dagli amministratori non possono essere confuse con il piano di responsabilità imputabile ai soci per inadempimento della ### di ### (pag. 8 memoria art. 171 ter n. 3 c.p.c. ###. 
All'esito della ricostruzione delle regole in materia di onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale, nonché dell'esame delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti in giudizio, occorre a questo punto porre tali tematiche in relazione all'asserito inadempimento da parte dei convenuti della ### di ### come affermato da parte attrice.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 6. La domanda proposta da ### nei confronti di ### e ### sulla base della ### di ### firmata il ### è infondata e merita di essere rigettata.  ### ha allegato l'inadempimento dei convenuti sostenendo che, in forza della ### di ### essi avrebbero dovuto porre in essere gli obblighi di facere che si sostanziano essenzialmente con gli atti loro disponibili in qualità di soci, tra i quali, in primo luogo, quello di capitalizzare ### in modo tale da consentire alla società patrocinata di far fronte all'obbligazione assunta.  ### di capitalizzazione, posto da parte attrice in relazione ad atti asseritamente lesivi del proprio credito, attuati dai convenuti disponendo del proprio patrimonio personale, non è previsto espressamente dalla ### di ### e dovrebbe, pertanto, essere desunto dagli “atti disponibili” che i patrocinanti avrebbero dovuto porre in essere per consentire alla patrocinata di adempiere. 
Tale assunto non può essere condiviso in quanto l'ammontare del capitale sociale della ### holding del gruppo della famiglia ### non attiene all'effettiva capacità della società debitrice di far fronte agli impegni stipulati con #### sostiene che i ### avrebbero dovuto conferire le proprie risorse personali nel patrimonio della società, ma tale obbligo, non desumibile esplicitamente dalla ### di ### non si pone in linea con la disciplina generale delle società di capitali dotate di personalità giuridica, nell'ambito della quale “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (art. 2325 c.c. riguardo le società per azioni). 
Pertanto, alla luce degli obblighi assunti dai convenuti con la ### di ### in qualità di soci della società patrocinata, l'obbligo di operare un aumento di capitale, tramite conferimento dei beni facenti parte del patrimonio personale dei patrocinanti, si sarebbe potuto desumere solo nel caso in cui si fosse verificata una riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale ex art. 2447 c.c., venendosi a sostanziare un obbligo di fonte legale che, se inadempiuto, avrebbe potuto comportare la violazione dell'impegno assunto con la ### di ### La mancata capitalizzazione della ### da parte dei ### peraltro, non risulta essere stata dirimente nel rifiuto, da parte della debitrice, di corrispondere quanto richiesto da #### per la quale non risultano essere state presentate domande di liquidazione giudiziale o attivati strumenti per la soluzione della crisi per insolvenza, ha motivato il proprio rifiuto di corrispondere quanto dovuto a ### in base alla necessità di attuare il concordato della società controllata ### della quale ### ha detenuto e poi dismesso una quota partecipativa avvalendosi delle previsioni del ### di ### Non può quindi ritenersi che dalla ### di ### sottoscritta dai convenuti, discenda l'obbligo di attuare un aumento di capitale della ### da parte loro, trattandosi di un'operazione che non rinviene una diretta correlazione con gli obblighi assunti dalla società patrocinata e con la capacità di quest'ultima di far fronte ad essi, non essendo il capitale sociale sceso al di sotto del limite legale e in assenza di alcuna
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA domanda volta ad attivare gli strumenti per la soluzione della crisi di impresa nei confronti di #### ha poi allegato l'inadempimento dei ### adducendo condotte di mala gestio nell'ambito della gestione della ### emerse, in particolare, nella relazione del ### giudiziale del concordato della ### e negli elaborati peritali disposti durante tale procedura concorsuale. 
Tale allegazione non coglie nel segno, alla luce della scelta da parte di ### di attivare, tramite la stipula del ### di ### nel 2022, il meccanismo previsto dalla clausola contenente una cd. opzione put, ai sensi dell'art. 12 del ### di ### del 2016. 
A seguito dell'esercizio da parte di ### dell'opzione put contenuta all'art. 12 citato, ai sensi del quale ### si obbligava a riacquistare la partecipazione oggetto di cessione ad un prezzo predeterminato di € 11.000.000,00, corrispondente al valore dell'investimento attuato da ### si deve ritenere che le vicende che hanno portato all'azzeramento del valore del capitale della ### (vd. pag. 18 comparsa conclusionale ### non rilevano in merito all'adempimento del ### di ### da parte di PSC ### Infatti, ### ha scelto di uscire dalla ### ottenendo in cambio, sulla base delle previsioni del ### di ### del 2022, la corresponsione del prezzo di € 11.000.000,00, a prescindere dal valore effettivo che la partecipazione aveva assunto in quel momento. 
In merito alla cd. opzione put, l'orientamento unanime della giurisprudenza ritiene che si tratti di una garanzia atipica, che consente al socio, a favore del quale viene prevista, di essere manlevato dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, attraverso la previsione dell'obbligo di acquisto della partecipazione a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto (Cass. civ. n. 7934/2024; cfr. Trib. di Roma, sez. spec. ### del 16/10/2022, in ### in merito al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. al quale la previsione di un'opzione put deve essere assoggettata). 
Pertanto, le vicende che hanno interessato la ### dalle cui conseguenze negative ### risulta essere stata manlevata attraverso l'esercizio dell'opzione put, non possono essere allegate in relazione all'inadempimento, da parte dei convenuti, della ### di ### Infatti, dal momento che, a seguito della stipula del ### di #### ha scelto di riottenere da parte di ### l'importo corrisposto in forza del ### di ### l'inadempimento da parte dei convenuti nel presente giudizio non può che riguardare gli atti che essi avrebbero dovuto compiere per consentire alla PSC ### di corrispondere il prezzo concordato di € 11.000.000,00 a seguito dell'esercizio dell'opzione put. Pertanto, esulano dalla odierna controversia le cause che hanno portato alla crisi del ### risultando parte attrice essere stata manlevata da eventuali perdite, attraverso l'esercizio dell'opzione put previsto dalle parti già a partire dal ### di ### del 2016.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In definitiva, secondo ### il mancato raggiungimento del risultato dell'integrale pagamento da parte di ### della somma concordata determinerebbe di per sé la responsabilità dei convenuti, che hanno sottoscritto la ### di ### (vd. pag. 47 memoria 171 ter n. 1 c.p.c.). Tuttavia, stante la genericità dell'impegno assunto dai patrocinanti nella ### del 2016 che, secondo la natura tipica delle lettere di patronage, riguarda il fatto proprio dei patronnants e non l'obbligo di prestazione in luogo della patrocinata, l'allegazione dell'inadempimento da parte dell'attrice deve riguardare in maniera specifica le condotte dei convenuti nella loro qualità di esponenti della ### che avrebbero consentito (qualora attuate) o impedito (qualora evitate) l'adempimento degli obblighi assunti dalla PSC ### Dal canto loro, i convenuti hanno provato che le ragioni della crisi di ### sono da rinvenire, in particolare, nell'emergenza epidemiologica, come attestato anche durante il ### anziché nelle condotte di mala gestio allegate da parte attrice. Anche in questo caso, si tratta di considerazioni che esulano dall'adempimento della ### di ### poiché, come esposto in precedenza, ### è stata manlevata, tramite l'esercizio dell'opzione put, dalle vicende che hanno portato all'azzeramento del valore del capitale della ### Sotto altro profilo, i convenuti hanno provato di essersi attivati per ottenere le risorse necessarie non solo per far fronte all'impegno concordato con ### ma per consentire al ### di proseguire proficuamente le proprie attività, pur a fronte della situazione di crisi derivante dalla pandemia. In tal senso, occorre apprezzare con favore, alla luce dell'interesse di ### a ottenere l'adempimento della prestazione, il fatto che i convenuti si siano attivati per il reperimento di nuove risorse finanziarie, sia presso le banche che attraverso l'ottenimento di fondi pubblici, nonché acconsentendo alla deroga dell'accordo di subordinazione, in modo da garantire a ### l'ottenimento della distribuzione degli utili durante il periodo in cui ciò non era consentito agli altri soci. 
Inoltre, contestualmente alla stipula del ### di ### i convenuti non si sono opposti alla costituzione del pegno sulle azioni della ### come richiesto da ### A ben vedere, gli atti compiuti da ### e ### risultano coincidere con gli “atti disponibili” che, in qualità di soci e di patrocinanti in forza della ### di ### essi avrebbero dovuto compiere, in modo da far fronte alla situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica e adempiere l'impegno assunto nei confronti di ### Per le ragioni esposte, si deve ritenere che i convenuti abbiano dato prova di aver posto in essere gli atti oggetto dell'impegno assunto con la ### di ### avendo mantenuto una partecipazione totalitaria in ### e avendo fatto, per quanto di propria spettanza, ciò che era nelle loro possibilità affinché la ### adempisse puntualmente agli obblighi assunti nei confronti di ### Infatti, all'esito delle considerazioni svolte, non può ritenersi che l'allegazione da parte di ### di atti di disposizione, realizzati dai convenuti sul proprio patrimonio personale, si sostanzi in un inadempimento della ### di ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In definitiva, l'impegno assunto dai convenuti non si sostanzia, in base alla ricostruzione della funzione tipica della lettera di patronage, nell'obbligo di attuare la medesima prestazione in luogo della patrocinata, trattandosi altrimenti di un contratto di fideiussione che, invero, le parti escludono pacificamente. Alla luce di tale assunto, l'impegno oggetto della ### di ### risulta essere stato rispettato in relazione a quanto in essa previsto. 
Dal rigetto della domanda di ### volta all'accertamento della responsabilità contrattuale dei patrocinanti, discende l'assorbimento della exceptio doli sollevata dai convenuti ### (pag. 57 comparsa di costituzione e risposta).  ^^^^^^^^^^^ 7. La domanda proposta da ### per ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1381 c.c. in caso di mancato fatto del terzo è infondata.  ### ha dedotto che “### qualora i ### dimostrassero di aver posto in essere tutti gli atti dovuti volti a far sì che ### pagasse tempestivamente e per intero gli importi dovuti a ### (circostanza smentita dagli atti dei ### dedotti e dimostrati in causa), i dott.ri ### e ### dovrebbero comunque indennizzare ### degli importi che ### non ha pagato alla stessa Simest” (vd. pag. 40 atto di citazione). A tal riguardo, ha affermato che l'importo dell'indennizzo dovuto dai convenuti ### e ### sarebbe pari all'importo del danno che dovrebbero risarcire nel caso di loro inadempimento all'impegno con la ### di ### considerato l'inadempimento integrale di ### e l'utilità che ### non ha conseguito in assenza dei pagamenti dovuti dalla medesima ### In merito all'istituto della promessa del fatto del terzo, la giurisprudenza ha stabilito che “con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di “dare”, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzio si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di “facere” non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di “facere” e, ciononostante, il promissario acquirente non ottenga il risultato separato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo” (Cass. n. 13105/2004). 
Con riferimento alla lettera di patronage, la giurisprudenza ha chiarito che, qualora il patrocinante si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle obbligazioni, pur in presenza di una lettera di patronato cd. forte, egli non assume anche l'impegno di eseguire
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA personalmente la prestazione, come avviene nella promessa del fatto del terzo, dove, in caso di inadempimento, il promittente è obbligato ad indennizzare il creditore, mentre quando il patrocinante abbia assunto l'impegno direttamente e debba quindi adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato, ricorre un'ipotesi di fideiussione. Ad ogni modo, la lettera di patronage “forte” è stata ricondotta anche all'interno della fattispecie della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.), ove il patronnant non assuma un impegno diretto nei confronti del debitore (seppure solo attinente ad un obbligo di fare, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze nn. 4888/2001 e 11987/2001), ma si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni (Cass. n. ###/2019). 
Dovendo applicare al caso in esame i principi enunciati dalla giurisprudenza, occorre escludere che nella ### di ### firmata dai ### sia contenuta una promessa del fatto del terzo. 
I convenuti, infatti, si sono impegnati a mantenere il controllo della società patrocinata ed a fare tutto il possibile, considerato il ruolo da loro ricoperto all'interno del ### affinché la società adempia la propria obbligazione. In base al tenore della ### in parola, deve dunque porsi in evidenza che i convenuti hanno assunto un impegno che riguarda specificamente la propria posizione di patrocinanti, obbligandosi a mantenere il controllo azionario ed a svolgere determinate attività. ### infatti, non vi è, anche alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, una promessa affinché la patrocinata adempia la propria obbligazione, in quanto i patronnants hanno promesso un fatto proprio, ovvero un obbligo di facere che solo loro stessi, in quanto soci che detengono il controllo della società, avrebbero potuto svolgere. 
Non risulta, dunque, configurata l'ipotesi indicata in giurisprudenza (Cass. n. ###/2019) per la quale la lettera di patronage forte possa essere ricondotta alla fattispecie della promessa del terzo ex art. 1381 c.c., ove il patronnant non assuma un impegno diretto nei confronti del debitore, ma si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni. Invero, nel caso di specie, i patrocinanti hanno assunto un vero e proprio obbligo diretto nei confronti del creditore (mantenimento del controllo sociale e fare il possibile affinché il debitore svolga la prestazione), senza però impegnarsi a svolgere la prestazione, in luogo della debitrice, ai sensi della disciplina della fideiussione. 
In definitiva, l'impegno assunto dai conventi non ha riguardato l'adempimento da parte della ### della prestazione oggetto del rapporto con ### bensì l'obbligo di svolgere in proprio le attività necessarie affinché la debitrice adempisse la propria obbligazione. Non risulta pertanto riconoscibile l'indennizzo di cui all'art. 1381 c.c., spettante nei soli casi in cui il patronnant si limiti a promettere che il debitore patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni.  8. La domanda proposta da ### in merito alla responsabilità civile dei convenuti ### e ### per averla indotta “nel legittimo affidamento a che PSC ### avrebbe regolarmente adempiuto” non merita accoglimento.
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### parte attrice “anche qualora non fosse configurata la loro responsabilità per inadempimento agli obblighi assunti o il loro obbligo di indennizzo per mancato compimento del fatto del terzo promesso, i dott.ri ### e ### sarebbero comunque responsabili nei confronti di ### in via extracontrattuale, per aver indotto la stessa ### con dolo o colpa, nel legittimo affidamento a che ### avrebbe regolarmente adempiuto” (pag. 41 atto di citazione). 
Riguardo tali ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile una responsabilità risarcitoria del patrocinante, il quale, inserendosi nelle trattative al fine di agevolare la positiva conclusione, crea ragionevoli aspettative sul buon esito dell'operazione in capo al creditore, nei casi in cui le dichiarazioni contenute nella lettera di patronage abbiano un contenuto meramente “informativo” (ad es. circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del patrocinato). In tal casi, l'eventuale responsabilità del patrocinante può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt.  1337 e 1338 c.c., considerato che la sua posizione è ben diversa da quella di un terzo che “accidentalmente” venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea, essendo tale diversità sufficiente a giustificare quelle regole di diligenza, di correttezza e di buona fede, dettate proprio al fine di evitare che gli interessi di quanti partecipano alle trattative possano essere pregiudicati da comportamenti altrui scorretti (art. 1337 c.c.) o anche negligenti (art.  1338 c.c.) (Cass. n. 10235/1995; cfr. Cass. n. ###/2019). 
Nel caso in analisi, i patrocinanti non solo hanno offerto un quadro informativo corrispondente al vero (in particolare riguardo la posizione di controllo ricoperta all'interno della società patrocinata), ma si sono impegnati a svolgere determinate attività, secondo lo schema della responsabilità contrattuale. Posto dunque che, secondo quando considerato in precedenza, i patrocinanti hanno adempiuto agli obblighi assunti con la ### di ### non residua pertanto alcun margine per poter affermare che vi sia stato un fatto illecito comportante un danno ingiusto per il creditore danneggiato. La giurisprudenza ha infatti chiarito che quest'ultimo è tutelato in maniera più stringente rispetto al regime della responsabilità extracontrattuale, dovendo applicarsi i canoni di diligenza, correttezza e buona fede rinvenibili nelle norme di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., non potendo il patrocinante essere considerato come terzo che accidentalmente venga ad interferire in una vicenda precontrattuale a lui estranea. ### la medesima giurisprudenza, tuttavia, tale tipo di responsabilità si configura nei casi in cui in cui il contenuto “informativo” delle dichiarazioni si riveli tale da generare, violando i principi di diligenza, correttezza e buona fede, ragionevoli aspettative in capo al creditore sul buon esito dell'operazione. 
Non colgono dunque nel segno le argomentazioni offerte da parte attrice, in quanto il regime della responsabilità extracontrattuale non risulta applicabile al caso di specie, non essendo i convenuti qualificabili alla stregua di terzi estranei che si sono inseriti accidentalmente nelle trattative tra ### e ### Peraltro, a fronte dell'ipotesi di una responsabilità in capo ad essi per “aver indotto la stessa ### con dolo o colpa, nel
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA legittimo affidamento a che ### avrebbe regolarmente adempiuto” (pag. 41 atto di citazione), occorre tuttavia escludere che vi sia stata la lesione del legittimo affidamento della creditrice, in quanto le informazioni offerte dai patrocinanti si sono rivelate corrette e gli obblighi da essi assunti, soggetti alla disciplina della responsabilità contrattuale in quanto rientranti nella fattispecie di cd. lettera di patronage forte, sono stati correttamente adempiuti. 
Il rigetto della domanda di ### volta ad accertare la responsabilità dei convenuti ### comporta l'assorbimento della domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti di ### ^^^^^^^^^^^ 9. Il rigetto delle domande proposte da ### volte a far accertare il credito derivante dalla ### di ### nei proprio confronti e la conseguente condanna di ### e ### comporta l'infondatezza dell'azione revocatoria esperita nei confronti dei convenuti #### 3000 S.R.L., A #### 1 S.S., ##### ltd, ### S.P.A., ### S.S., ### 10 S.S., #### e ### S.P.A. in #### revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., prevista quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, presuppone infatti la sussistenza di un credito, che nel caso di specie, tuttavia, deve essere esclusa, non derivando in capo ai convenuti ### alcun debito dalla ### di ### da loro sottoscritta. 
Non può dunque condividersi l'assunto di parte attrice, in base al quale gli atti dispositivi del patrimonio personale posti in essere da ### e ### siano da considerare come lesivi delle ragioni del proprio credito derivante dalla ### di ### considerato che, non essendosi costituiti i convenuti come fideiussori della #### non può vantare alcun credito nei confronti dei patronnants, stante anche il mancato riconoscimento in capo ad essi di una responsabilità per inadempimento. 
In altri termini, in presenza dell'adempimento da parte dei convenuti degli obblighi assunti con la ### di ### in relazione al fatto proprio, non sussiste alcuna responsabilità contrattuale, né tantomeno un debito nei confronti di ### Pertanto, la domanda revocatoria proposta nei confronti degli altri convenuti risulta sprovvista dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla sussistenza del credito da tutelare attraverso il rimedio revocatorio.  ^^^^^^^^^^^ 10. La domanda riconvenzionale proposta da ### e ### volta a far accertare la responsabilità di ### ai sensi dell'art. 2497 c.c. è infondata e deve essere rigettata. 
I convenuti ### hanno dedotto che dalle vicende che hanno interessato i rapporti con la ### si evincerebbe “un contegno abusivo di ### S.P.A. a danno della controllata PSC ### S.P.A., la quale si è trovata a dover prendere determinate “decisioni” sotto la
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA direzione e l'influenza dell'attrice generando (alla luce degli art. 2497 c.c. e ss.) un danno considerevole ed una perdita di valore della partecipazione detenuta dai germani Pesce”. 
In base alla ricostruzione dei convenuti, posto che l'eterodirezione abusiva può sorgere anche sulla base di un contratto sottoscritto con la società eterodiretta, il dominio può essere esercitato mediante diverse modalità e non soltanto attraverso il controllo assembleare o attraverso un'influenza dominante (in via partecipativa o contrattuale), potendo concretizzarsi con le modalità più disparate (pag. 59 e ss. comparsa di risposta). 
Posto il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2497 c.c., i convenuti hanno dedotto (pag. 63 e pag. 65 comparsa di costituzione e risposta) che le condotte di ### asseritamente abusive si sarebbero sostanziate: - manifestando il consenso, ai sensi dell'art. 8 del “### di Partecipazione”, all'operazione di investimento di ### S.p.A. nel capitale sociale di ### S.p.A.  (all. 29); - manifestando il consenso all'operazione di finanziamento in corso di definizione con un pool di banche garantite dalla garanzia ### (all. 28); - manifestando il consenso all'operazione denominata “### Rilancio” ad opera di ### affermando che: “### inteso che il consenso di ### S.p.A. all'operazione: ### non costituisce, in alcun modo, un'accettazione, nemmeno tacita o indiretta, di eventuali limitazioni ai diritti acquisiti ed esercitabili da ### S.p.A. nei confronti della ### S.p.A., ai sensi del ### di ### ovvero nei confronti della ### S.p.A. e ### non genera alcun legittimo affidamento in merito a qualsiasi operazione tra ### S.p.A., la ### S.p.A. e le altre società da esse controllate e/o collegate da un lato e ### S.p.A e le altre società del gruppo CDP dall'altro” (all. 28).  - impedendo a ### di effettuare talune operazioni tra cui l'operazione ### (all. 32); - obbligando ### a sottoscrivere un accordo di subordinazione (nell'ambito del prestito ### in base al quale ### si impegnava a subordinare il rimborso di qualsivoglia credito vantato nei riguardi della ### S.p.A., con unica eccezione dei dividendi da “garantire” (quindi in ogni caso) alla socia di minoranza ### S.p.A. derivanti dal contratto di partecipazione del 2016; - rifiutando di prorogare il contratto di partecipazione di due anni, come richiesto da ### nel giugno 2021 e poi successivamente con altre richieste nel 13.01.2022, nonostante fosse consapevole della difficoltà economica di PSC ### e della società ### S.P.A. quale principale asset della società (all. 19); - obbligando ### alla sottoscrizione di un accordo di dilazione (e a non concedere una semplice proroga del contratto, come richiesto) con la concessione di un pegno sulle quote di ### (principale asset della società)
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA per un importo eccessivo rispetto al credito, generando agli occhi dei finanziatori un'incertezza rilevante sulle capacità economiche effettive di ### la quale non è più riuscita a trovare finanziatori; - rifiutando di sottoscrivere lo standstill richiesto in data ###.  ### i convenuti ### in definitiva, ### in forza del rapporto contrattuale costituito con il ### di ### si sarebbe garantita, oltre alla certezza della dismissione della partecipazione con l'opzione put, la manleva dalle perdite, e l'ottenimento di utili a mezzo dividendi privilegiati (anche nella circostanza in cui tutti i soci si sono obbligati con un accordo di subordinazione). 
Nondimeno, la domanda risulta infondata. 
Le condotte indicate dai convenuti non risultano infatti abusive, considerato che: gli atti con i quali ### ha espresso il consenso non possono di per sé risultare abusivi, non avendo in alcun modo impedito alla ### di attuare le scelte deliberate dai propri organi sociali; i restanti atti indicati dai ### invece, rinvengono la propria fonte di legittimazione nei contratti stipulati tra ### e ### considerata anche l'ingente posizione debitoria della società, peraltro durante un acclarato periodo di crisi.  ### abusività del rifiuto ad effettuare “l'operazione Acotel” non risulta essere provata, in quanto nella lettera inviata da ### il ### (all. 32, file denominato “psc comunica”), la motivazione offerta, riguardo l'impossibilità per essa, stabilita dalla normativa vigente, di acquisire quote partecipative in società in difficoltà finanziaria, non risulta essere abusiva, essendosi ### limitata a richiamare gli impegni contrattuali assunti con il ### di ### La sottoscrizione del contratto di subordinazione, con contestuale esenzione per il socio ### risultava propedeutica all'ottenimento del finanziamento da parte del pool di banche (pag. comparsa costituzione ### e all. 15), non potendo essere considerata imposta da ### la quale, per tutelare i propri interessi, ha legittimamente preteso l'esenzione da tale accordo, al fine di recuperare gli importi ad essa spettanti in base al ### di ### Infine, il rifiuto a prorogare il termine previsto dal ### di ### l'esercizio dell'opzione put tramite il ### di ### ed il rifiuto a concedere un termine di standstill non risultano fare emergere i connotati di abusività richiesti dall'art. 2497 c.c., in quanto, a fronte della crisi del ### non può ritenersi irragionevole o abusiva la pretesa di ### di ricevere il pagamento di quanto a lei spettante.   11. In conclusione, le domande proposte da ### nei confronti di ### e ### sulla base della ### di ### devono essere rigettate sulla base della ragione più liquida dell'avvenuto adempimento, da parte dei convenuti ### delle obbligazioni assunte con la medesima ### con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta dai convenuti con la chiamata in causa di ### Di conseguenza, la domanda revocatoria proposta da ### deve essere rigettata, in quanto difetta il requisito della sussistenza di un credito, in capo a ### nei confronti di ### e ###
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ### riguardo la condotta abusiva di eterodirezione ex art. 2497 c.c. da parte di ### deve essere rigettata, non essendo le condotte indicate dai convenuti connotate dal requisito dell'abusività, come richiesto dalla norma citata. 
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022. 
Stante la reciproca soccombenza di ### nei confronti di ### e ### in relazione alle domande relative alla ### di ### nonché di ### e ### nei confronti di ### in relazione alla domanda risarcitoria per abusiva eterodirezione ai sensi dell'art. 2497 c.c., le spese del giudizio possono essere compensate limitatamente a tali domande. 
Le spese vanno invece liquidate in favore di ### alla luce della soccombenza di ### rispetto alle domande proposte nei confronti dei convenuti ### Rispetto all'infondatezza della domanda revocatoria, ### deve rifondere le spese del giudizio, sulla base del valore dell'atto rispettivamente oggetto di domanda revocatoria, nei confronti di ciascuno degli ulteriori convenuti costituitisi in giudizio, ovvero #### 3000 S.R.L., A #### 1 S.S., ##### ltd, ### S.P.A., ### S.S., ### 10 S.S., #### e ### S.P.A. in ### P.Q.M.  1) RIGETTA le domande proposte dall'attrice ### nei confronti dei convenuti ### e ### sulla base della ### di ### 2) per l'effetto, ### la domanda di manleva proposta dai convenuti ### e ### nei confronti di ### 3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice ### nei confronti dei convenuti #### 3000 S.R.L., A #### 1 S.S., ##### ltd, ### S.P.A., ### S.S., ### 10 S.S., #### e ### S.P.A. in ### 3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ### e ### nei confronti di ### in relazione all'art. 2497 c.c.; 4) COMPENSA le spese di giudizio tra ### ed i convenuti ### e ### 5) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### che si liquidano in € 15.784,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
R.G. n. 46921/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 6) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### e ### costituitisi congiuntamente in giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.598,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 7) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### per #### che si liquidano per ciascuna parte in € 14.598,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 8) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ##### 3000 srl, A ### srl, ### 1 ss, costituitisi congiuntamente in giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.229,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 9) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### s.s., che si liquidano in € 3320,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 10) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### 10 s.s., che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 11) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 12) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 13) CONDANNA l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite, in favore di ### s.p.a. in ### che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; Si comunichi. 
Roma, 15.09.2025 ### relatore ### dott.ssa ### dott.

causa n. 46921/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mazzaro Flora, Giuseppe Di Salvo

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1449/2025 del 21-08-2025

... applicazione della deroga all'art. 1945 c.c. o dell'exceptio doli generalis) o svolte generiche censure (es. mancata prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito) o semplicemente reiterati argomenti già spesi in primo grado e disattesi (adozione di formula del TEG a fini usura diversa da quella di ### d'### senza confutazione né delle risultanze istruttorie (### nè dell'ampio impianto motivazionale del primo giudice. Ne consegue che non è rispettata la prescrizione del 342 ratione temporis vigente. Ad abundantiam la Corte osserva quanto segue. Sono incomprensibili e contraddittorie le censure che l'appellante svolge “in merito alle fideiussioni” ove si duole della mancata produzione del contratto di apertura di credito: infatti, proprio perché non era prodotto il contratto di apertura di credito ma solo il documento di sintesi 7.3.2012, il CTU ha applicato i tassi BOT fino al 6.3.2012 e successivamente quelli risultanti dal documento di sintesi, senza censura specifica sul punto. Le argomentazioni relative alla questione della nullità della fideiussione redatta su schema ABI in violazione della normativa antitrust, sono aspecifiche (con richiamo di ampi stralci (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. ###ssa ### rel. 
Dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 774/2022 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso da Avv.ti ### e ### con domicilio telematico presso le caselle PEC #### APPELLANTE contro ### S.P.A. (C.F. ###) non costituita ### con l'intervento volontario di ###. ###.A. quale procuratrice speciale di #### S.P.A.  rappresentato e difes da Avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio in ### n. 6 e con l'intervento volontario di ### - ### S.P.A. 
Rappresentato e difeso da Avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio in ###, ### n. 22 OGGETTO: ###
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 21.1.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue: - Per l'appellante “… preliminarmente insiste integralmente nell'atto di Appello e, in particolare, nell'ammissione /rinnovazione della CTU contabile alla luce di quanto esposto e richiesto nel gravame. 
In subordine, si precisano le conclusioni così come formulate nell'atto di appello.” - Per parte intervenuta ####.A. “Si precisano le conclusioni come segue: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado; sempre in via preliminare dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'appello nei confronti di ### s.p.a. e, comunque, in ipotesi, di ### s.p.a., data la fusione per incorporazione della prima società nella seconda; in subordine, rigettare l'appello per l'inammissibilità e in ogni caso per infondatezza; in ogni caso, e per ogni altro motivo, rigettare le domande nei confronti di ### s.p.a. e/o in ipotesi nei confronti di ### s.p.a., confermando la sentenza appellata (sentenza del Tribunale di ### n. 685/2022) che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di ### n. 6734/2018; con vittoria di spese e compensi anche del grado di appello, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.” - Per parte intervenuta ### - ### S.P.A. ““Voglia l'###ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione: a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado; b) sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'appello nei confronti di ### s.p.a. e, comunque, in ipotesi, di ### S.p.a., data la fusione per incorporazione della prima società nella seconda; c) in subordine, rigettare l'appello per l'inammissibilità e in ogni caso per infondatezza; d) in ogni caso, e per ogni altro motivo, rigettare le domande nei confronti di ### s.p.a. e/o in ipotesi nei confronti di ### s.p.a., confermando la sentenza appellata (sentenza del Tribunale di ### n. 685/2022) che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di ### n. 6734/2018; e) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 
Con sentenza n. 685/2022 del 14/16.3.2022 il Tribunale di ### rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, che per l'effetto confermava integralmente, proposta da #### nei confronti di ### S.P.A. (nel prosieguo anche solo ### o la banca) ottenuto dalla banca nei confronti della debitrice principale ### sociale ### e dei due fideiussori ### e ### per il saldo debitore del c/c della società acceso nel gennaio 2007.  2.  ### contabile, osservava il primo giudice, in sintesi, che trattandosi di contratto autonomo di garanzia tutti i rilievi oppositivi concernenti il rapporto principale di c/c o di apertura di credito non potevano essere fatti valere dal garante, ad eccezione dell'usura quale unico rilievo che poteva integrare l'exceptio doli; che il rilievo di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non era supportato da idonea allegazione e prova e in ogni caso avrebbe dato luogo a nullità parziale per il cui accertamento non ricorrevano i presupposti ex art 1419 c.c.; che il rilievo di usurarietà del c/c era infondato sulla base delle risultanze della CTU che aveva accertato l'erroneità del metodo di calcolo del TEG a fini usura con sommatoria delle CMS in aperto contrasto con le istruzioni di BI e senza tenere conto di quanto indicato dalla S.C. sul raffronto tra CMS applicata e CMS soglia e del margine residuo di utilizzabilità della CMS oltre soglia per gli interessi; che le istruzioni di ### d'### avevano valore vincolante.  3. 
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC presso il procuratore domiciliat ###data #### appellava innanzi a questa Corte senza indicazione specifica dei motivi di appello. 
Non si costituita parte appellata ### S.P.A. che veniva dichiarata contumace con ordinanza collegiale del 21.1.2025. 
Con “atto di intervento” del 3.10.2022 interveniva volontariamente in causa #### S.C.P.A. non in proprio ma nell'interesse di ### S.P.A. (nel prosieguo anche solo ### e, successivamente con “ricorso per intervento ex art. 111 c.p.c.” interveniva volontariamente ### - ### S.P.A. (nel prosieguo anche solo ### i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello a seguito di fusione per incorporazione di ### in ### avvenuta nel 2019 nel corso del primo grado di giudizio, con conseguente nullità della notifica presso il procuratore domiciliatario del soggetto estinto e inammissibilità del gravame perché proposto contro soggetto estinto; eccepivano entrambi, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ne chiedevano il rigetto perché infondato.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate ad udienza del 21.1.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs.  149/2022 e 127 ter c.p.c.  4. 
E' ammissibile l'intervento di ### sebbene avvenuto in data ###, dopo la precisazione delle conclusioni. 
Infatti, la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.  (cfr. Cassazione civile , sez. I , 22/12/2015 , n. 25798).  5. 
Sui rilevi preliminari delle parti intervenute circa gli effetti della fusione per incorporazione di ### in ### avvenuta in data ###, va rilevato che correttamente la sentenza è stata resa nei confronti di ### perché la circostanza non è mai stata rappresentata nel corso del primo grado di giudizio, nelle modalità previste ex artt. 300 c.p.c. né ### si era costituita volontariamente in giudizio. 
Quanto alla regolare instaurazione del presente grado di giudizio va rilevato che il vizio di nullità della notifica (presso il procuratore domiciliatario di ### è sanato dalla costituzione di ### quale successore in tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo alla società incorporata. 
Rispetto alla regolarità della vocatio in ius di società estinta perché precedentemente fusa per incorporazione, alla luce del nuovo 2504 bis c.c. introdotto per effetto del D. Lgs. 17 gennaio 2003, è stato lungamente controverso se vi fosse effetto estintivo sul soggetto incorporato. 
Con precedente orientamento la Cassazione era ferma nel delineare la fusione come fenomeno di carattere modificativo-evolutivo senza effetto estintivo-successorio (ex multis cfr. Cass. civ. Sez. trib. 12.2.2019 n. 4042) salvo poi ondivagare sugli effetti di tale impostazione a seconda delle circostanze (a meno che la incorporata non fosse stata cancellata cfr. Cass. civ. sez. trib. n. ### del 2019 o addirittura nonostante la cancellazione cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 4042 del 12.2.2019) Nel 2021 Cass. Sez. Un. n. 21970 afferma invece che la fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della incorporante con subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 105 c.p.c. (in motivazione espone diffusamente l'orientamento precedente e le problematiche interpretative poste dal nuovo art. 2504 bis c.p.c.) Ora pertanto la giurisprudenza, di legittimità e merito, è unanime nell'affermare che la fusione per incorporazione dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria parificabile alla successione universale "mortis causa" tra persone fisiche, con la estinzione della società incorporata (cfr. Cass. civ. ### 13685 del 18.5.2023; ### n. 1351/2023; ### n. 1859/2023; Tribunale Milano 1396/2022, ### n. 175/2022). 
Dunque va senz'altro affermato che la fusione per incorporazione ha effetto estintivo-successorio e che la citazione di soggetto estinto perché fuso per incorporazione è radicalmente nulla. 
Nondimeno, tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia ex tunc perché l'atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, e la predetta sanatoria opera indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dal medesimo convenuto. Cassazione civile, sez. I, 28/05/2008, n. 14066; conf. Cass. civ. Sez. III, 18.3.2014 n. 6202). 
Ne consegue l'infondatezza dei rilievi delle parti intervenute.  6. 
In via preliminare le parti appellate deducono l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. 
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320). 
Nella fattispecie l'atto di appello consiste in una prolissa, discontinua e a tratti incomprensibile sequela di generiche doglianze; non vi è indicazione specifica delle “parti del provvedimento che si intende appellare” se non con generico richiamo ai paragrafi che strutturano la parte motivazione (3 paragrafi, ciascuno dei quali contenente più temi e ampi argomenti motivazionali) , né sono indicate le ragioni per le quali il giudice sarebbe incorso in violazione di legge o errata ricostruzione del fatto, essendo enunciati generici errori (es. errata applicazione della deroga all'art. 1945 c.c. o dell'exceptio doli generalis) o svolte generiche censure (es. mancata prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito) o semplicemente reiterati argomenti già spesi in primo grado e disattesi (adozione di formula del TEG a fini usura diversa da quella di ### d'### senza confutazione né delle risultanze istruttorie (### nè dell'ampio impianto motivazionale del primo giudice. 
Ne consegue che non è rispettata la prescrizione del 342 ratione temporis vigente. 
Ad abundantiam la Corte osserva quanto segue. 
Sono incomprensibili e contraddittorie le censure che l'appellante svolge “in merito alle fideiussioni” ove si duole della mancata produzione del contratto di apertura di credito: infatti, proprio perché non era prodotto il contratto di apertura di credito ma solo il documento di sintesi 7.3.2012, il CTU ha applicato i tassi BOT fino al 6.3.2012 e successivamente quelli risultanti dal documento di sintesi, senza censura specifica sul punto. 
Le argomentazioni relative alla questione della nullità della fideiussione redatta su schema ABI in violazione della normativa antitrust, sono aspecifiche (con richiamo di ampi stralci di decisioni di altri giudici) ed assertive (sulla rispondenza allo schema ABI delle clausole contrattuali) e reiterano argomenti disattesi (nullità totale) senza incentrarsi sulle ragioni del rigetto della relativa domanda (difetto dei presupposti per la declaratoria di nullità parziale). 
Le censure sull'usura, riproponendo i calcoli del CTP sulla base di formula diversa da quella di ### d'### reiterano argomenti disattesi dal CTU e dal giudice con analitica motivazione non fatta oggetto di specifica censura.  7.  ### in memoria conclusionale solleva per la prima volta la contestazione del difetto di prova della legittimazione processuale/titolarità del credito di ### che non sarebbe provata dall'atto di fusione, ma il rilievo è assertivo, generico e non argomentato; sostiene inoltre che anche l'interveniente ### non avrebbe fornito prova della intervenuta cessione del credito con il semplice estratto della GU senza il contratto di cessione.
In ogni caso rilievi sono infondati alla luce delle risultanze documentali: l'atto di fusione è esaustivo ai fini probatori della successione di ### in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla incorporata ### quanto alla legittimazione sostanziale di ### quest'ultima con la replica conclusionale ha prodotto attestazione della cedente del 19.3.2025 che il credito per cui è causa e ricompreso fra quelli ceduti (doc. 2) senza dubbio idonea a dare la prova del negozio traslativo, non avendo la cedente alcun interesse a rendere dichiarazione a sé contraria (cfr. ### n 220 del 2023) 8. 
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) con riduzione del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit., in favore di ### per le prime tre fasi di giudizio e di ### per la sola fase decisoria. 
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U.  spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da #### nei confronti di ### S.P.A. con atto di appello notificato in data ###, con l'intervento volontario di ####.A. quale procuratrice speciale di ### S.P.A. e di ### - #### S.P.A., nella contumacia di ### S.P.A., ogni diversa eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto ### integralmente la sentenza del Tribunale di ### n. 685 del 14/16.3.2022 ### al rimborso in favore delle parti intervenute delle spese del grado di appello, che liquida in favore di #### S.P.A. in € 7.051,00 e di ### - ### S.P.A. in € 4.326,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge. 
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002. 
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di ### in data ###.  ### est. 
Dr.ssa ###

causa n. 774/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Romagnoli, Giovanni Salina

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