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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1/2026 del 01-01-2026

... evidenziato che nell'atto di donazione del 06/06/1976, alla facciata n. 3, “…le parti dichiarano che il fabbricato rurale unito con la particella 320 e riportato in catasto alla partita I è completamente demolito”. Quanto indicato dal CTU appare attendibile e immune di vizi, in quanto effettivamente dalle foto allegate non risulta l'ingombro di cui all'attuale fabbricato e le parti non hanno in alcun modo provato che i beni in oggetto preesistessero all'anno 1967. ###, la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (### Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524, ### Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1476, 9 luglio 2018 n. 4168 e 30 marzo 2018 n. 2020). Ne deriva che tali beni non possono considerarsi legittimi urbanisticamente e che la domanda di scioglimento della comunione in ordine ad essi è inammissibile. Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono, infatti, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con i termini di legge all'udienza del 15.07.2025, TRA ### con il patrocinio dell'Avv. ###, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### n. 15, giusta procura in atti, #### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 2, giusta procura allegata alla nuova costituzione, #### con il patrocinio dall'Avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in #### n. 10, giusta procura allegata alla nuova costituzione, CONVENUTO ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava i convenuti in epigrafe indicati al fine di sciogliere la comunione ereditaria dei genitori con gli stessi, quali fratelli germani relativamente agli immobili siti nel Comune di ### Chiedeva: “### l'###mo Tribunale adito - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote e così provvedere; - ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli parteciparti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli del caso in denaro; - porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio. In subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote””. 
Si costituiva ritualmente ### il quale non si opponeva alla domanda di divisione contestandone i presupposti di fatto e diritto come dedotti dall'attore e svolgendo domanda riconvenzionale, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore dei seguenti beni: immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3; terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1, 2 ; p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Si costituiva anche ### il quale contestava in fatto e in diritto le pretese attoree aderendo alla domanda di divisione introduttiva, ma contestando ed impugnando quanto dedotto, eccepito e prodotto, anche in via riconvenzionale, da ### e ### in ordine all'intervenuta usucapione in loro favore dei beni facenti parte della massa ereditaria, in quanto infondato in fatto e diritto. 
In particolare, contestava che ### avesse esercitato il possesso uti dominus ultra ventennale sui beni descritti nell'atto introduttivo e, parimenti contestava ed impugnava che ### avesse esercitato un possesso uti dominus ultraventennale sul bene immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3 e sui terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1 e 2, p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Evidenziava, inoltre, che nell'asse ereditario dovevano essere ricomprese tutte le somme di cui ai BOT ed alle giacenze del conto corrente n. ### (agenzia ### di ###, riferite dal convenuto ### che non erano ancora state oggetto di divisione tra i fratelli, poiché ripartite solo in parte nonché tutte le giacenze di eventuali conti corrente e/o titoli intestati al de cuius per i quali chiedeva sin d'ora autorizzarsi l'accesso presso gli istituti di credito e finanziari onde acquisire notizie utili in ordine alla loro sussistenza. 
Chiedeva: “1) ordinare, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio per la formazione della complessiva massa ereditaria che dovrà essere divisa e delle singole quote, la divisione dei cespiti con l'attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli, del caso, in denaro; 2) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese di lite; in via subordinata: 3) laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; sulle domande riconvenzionali in via preliminare 4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionali di usucapione, giusti i motivi di cui in narrativa; in via gradata nel merito 5) nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di non accogliere la predetta eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare le suindicate domande riconvenzionali spiegate da ### e ### perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa, e comunque non provate; sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione; 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico. Con riserva di controdedurre, eccepire, produrre e depositare ulteriori documenti ed articolare i mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c.”. 
Istruita la causa, all'udienza, quindi, del 15.07.2025 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice concedeva termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche, all'esito delle quali seguiva il deposito di sentenza non definitiva, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. 
Tanto premesso, va in primo luogo dichiarata l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accertato e dichiarato che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno.  ### espletata ha provveduto a descrivere e stimare i beni oggetto di comunione ereditaria tra le parti. 
Deve rilevarsi che alcuni di essi sono indivisibili per effetto della accertata abusività.  ### ha, infatti, ritenuto, gli immobili di cui alla particella 1030 (fabbricato di tre livelli e fabbricato ad uso laboratorio/forno) risultano edificati negli anni '70 in assenza di titolo, per i quali risultano presentate istanze di ### ai sensi della L. 47/85 e che non risultano ancora rilasciate le relative concessioni edilizie in sanatoria. 
Rileva che il progetto allegato alle istanze di condono mostra, relativamente alle abitazioni al piano primo, due distinte unità ma prive di partizioni interne e pertanto l'attuale conformazione interna degli appartamenti, che si dimostra in linea con le planimetrie catastali acquisite, non risulta legittimata da alcun titolo/pratica edilizia e che in adiacenza al fabbricato ad uso forno è presente un piccolo manufatto di circa 15 mq con funzione di locale tecnico, che non risulta oggetto di istanza di condono e/o pratiche edilizie e che, altresì, sul lato posteriore della corte di cui alla particella 1030 sub. 1, sono presenti due ulteriori piccoli manufatti (baracche ad uso magazzino) in lamiera di cui uno con base in cemento che non risultano oggetto di titoli autorizzativi o pratiche edilizie. 
Circa gli immobili di cui alla particella 320 non è stata rinvenuta dal consulente alcuna documentazione negli archivi comunali, ma che dall'analisi dell'atto di donazione del 1976 (acquisito dal sottoscritto in data ### a seguito di richiesta integrativa di verifica dei titoli di provenienza degli immobili) con cui il de cuius ### entra in possesso dell'appezzamento, è emerso che alla data dell'atto era presente soltanto un fabbricato di minor volumetria (“ante 1967” come da mappa catastale di impianto degli anni 40) rispetto agli attuali, e pertanto non risulta possibile attestare la legittimità urbanistica degli immobili ricadenti attualmente sulla particella 320, che risultano catastalmente denunciati in data ###. 
Alla luce di quanto illustrato, oggi il fabbricato di destra di due livelli, composto dalle unità di cui ai sub. 3 (panificio e deposito PT), sub. 4 (abitazione PT) e sub. 5 (abitazione ###°) è totalmente differente (e di difficoltosa sovrapposizione) da quello originario per il quale è possibile accertare una legittimità urbanistica in quanto “ante 1967”, e per il fabbricato di sinistra (ferramenta PT sub. 2 ) non vi è nessun termine di paragone con eventuali preesistenze. 
Detto ciò, non avendo rinvenuto alcuna documentazione urbanistica presso l'### del Comune di ### e non essendo possibile accertare una preesistenza volumetrica totale “ante 1967”, gli attuali fabbricati (nonché le relative singole unità) non risultano urbanisticamente legittimati da alcun titolo a parere del ### Quanto all'immobile identificato con la particella 320, sub. 2 (negozio di ferramenta), è risultato già effettivamente presente alla data dello scatto fotografico datato 03/05/1970, mentre per il fabbricato di destra composto attualmente da due livelli fuori terra, identificato catastalmente al foglio 41, particella 320, sub. 3 (ex panificio e deposito), sub. 4 (abitazione piano terra) e sub. 5 (abitazione piano primo), la sovrapposizione non trova alcuna corrispondenza e quella poca volumetria di destra visibile nel 1970 che ha poco a che vedere con quanto si rileva all'attualità. 
Ha, poi, evidenziato che nell'atto di donazione del 06/06/1976, alla facciata n. 3, “…le parti dichiarano che il fabbricato rurale unito con la particella 320 e riportato in catasto alla partita I è completamente demolito”. 
Quanto indicato dal CTU appare attendibile e immune di vizi, in quanto effettivamente dalle foto allegate non risulta l'ingombro di cui all'attuale fabbricato e le parti non hanno in alcun modo provato che i beni in oggetto preesistessero all'anno 1967.  ###, la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (### Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524, ### Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1476, 9 luglio 2018 n. 4168 e 30 marzo 2018 n. 2020). 
Ne deriva che tali beni non possono considerarsi legittimi urbanisticamente e che la domanda di scioglimento della comunione in ordine ad essi è inammissibile.
Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono, infatti, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. 
Deve, sul punto, osservarsi come le ### unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 25021/19 del 7.10.2019, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “### sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. 
Sul punto va richiamata giurisprudenza con la quale veniva affermato il principio di diritto in ordine al fatto che l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), limitava espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli “atti tra vivi”, rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati (Cassazione, ### II, 1 febbraio 2010, n. 2313 Cass. n. 14764/2005 e Cass. 15133/2001). 
La Suprema Corte, a sezioni unite (SS. UU n. 25021/2019) ha, poi, affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. 
Ne discende l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale relativamente agli immobili al foglio 41 particella 320 sub. 3, 4 e 5. 
Quanto alle indennità, va osservato che alcuna domanda è stata svolta da parte attrice e neppure dai convenuti. 
All'uopo si legge un riferimento nelle sole conclusioni della parte ### in tali termini: “sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico.”. 
Né le parti hanno proposto domanda nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 1, depositata dalla sola parte ### Non può, pertanto, ritenersi formulata alcuna domanda in tal senso, cosicché l'accertamento peritale reso dal CTU in merito al valore dell'occupazione dei beni, in assenza di domanda, appare non utile ai fini del decidere. 
Quanto alle domande di usucapione, va osservato che alcuna domanda in tale senso è stata formulata da parte attrice, che si è limitata a dedurre la mera sussistenza di una situazione di fatto di occupazione. 
Quanto al convenuto ### la domanda appare, anche solo dal punto di vista dell'allegazione, piuttosto generica e non supportata da elementi e deduzioni tese a indicare un possesso esclusivo per oltre vent'anni, accompagnato dal relativo animus e dalla volontà di escludere gli altri comunisti. Le prove, poi articolate, sono state tutte rigettate dal precedente istruttore alla luce della mancata indicazione in esse della connotazione dell'esercizio uti dominus dell'asserito potere di fatto sugli immobili. 
All'uopo va detto che l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. 
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”. 
In tale direzione, si è precisato che in caso di bene in comunione, che è il caso che qui interessa, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001). Pertanto il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, purché dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (### Cass. n. 12260/2002). 
Inoltre, il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; a tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo (art. 1102, comma 2 c.c.) si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri (Cass. n. 10294/1990). 
Ne deriva che la domanda va rigettata.   Quanto, invece, al convenuto ### alcuna domanda è stata proposta, d'altronde dovendo, comunque, ritenersi la stessa inammissibile in considerazione della costituzione tardiva il giorno prima dell'udienza di prima comparizione e non ex art. 166 e 167 cpc nei venti giorni prima. 
Infine, quanto ai beni mobili, a seguito di acquisizione d'ufficio il CTU ha rilevato l'esistenza di giacenze sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44, il cui saldo può essere diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno. 
Quanto, poi, alle contestazioni alla ### in ordine a quanto dedotto dalla parte ### in ordine alla errata applicazione dei valori tecnici di riferimento per le valutazioni di zona e della qualificazione dello stato dei beni, va rilevato che trattasi di deduzioni nuove, che dovevano essere oggetto di controdeduzioni alla CTU nei termini concessi, per cui esse sono tardive e inammissibili. 
Quanto, poi, al valore eccessivamente alto relativamente ai beni ricadenti nella p.lla 320 sub. 3, 4 e 5, trattasi di profili irrilevanti ai fini del decidere, vista la ritenuta inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione di tali beni. 
Relativamente alla pratica di condono urbanistico relativa all'attuale posizione della pratica depositata c/o l'ufficio sanatoria e agli oneri per la chiusura della concessione di tutti gli immobili oggetto di sanatoria e nello specifico quelli ubicati nel foglio 41 p.lla 1030, pari a circa euro 20.000 ###, va sul punto integrata la ### Il valore, infatti, dei beni deve essere solo decurtato degli oneri necessari al completamento della pratica edilizia. 
Infine, in ordine alla errata quantificazione delle indennità di occupazione, come detto, non risulta avanzata da alcuno degli eredi domanda sul puto, per cui tale deduzione non rileva. 
La causa va rimessa sul ruolo al fine di formulare un progetto di divisione che non tenga conto dei beni la cui domanda di scioglimento della comunione è stata dichiarata inammissibile e delle giacenze del conto corrente, oltre a rivalutare il valore degli immobili oggetto di sanatoria decurtando solo le spese per il completamento della pratica.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accerta e dichiara che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti in ordine agli immobili in ### al ### 41 particelle 320 sub. 3, 4, 5, - accerta e dichiara l'esistenza tra le parti in giudizio di una comunione sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44 e, per l'effetto, dispone che il cui saldo sia diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibili e infondate tutte le altre domande delle parti, - dichiara ammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti con riferimento agli altri beni, disponendo la rimessione della causa sul ruolo ai fini della riformulazione del progetto di divisione.  ### 30.12.2025 Dott.ssa

causa n. 1068/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Serino

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26852/2025 del 06-10-2025

... 935/2017 depositata il ### ha ritenuto, quanto alla facciata nord, che la scelta del vetro bianco in 3 sostituzione di quello previsto nel contratto concretizzava una modifica degli accordi contrattuali riferibile al direttore dei lavo ri e alla committenza; quindi ha escluso la respo nsabilità contrattuale dell'appaltatrice perché la difformità non era da qualificare occulta e l'accettazione dell'opera senza riserve , comunicata dal direttore de i lavori con lettera 7-2-2005, precludeva l'azione di garanzia. Quanto alla facciata sud, ha d ichiarato che il sistema facciata -vetri con veneziane integrateera un unico elemento, con impossibilità di intervento separato e, accertato il dif fuso non fun zionamento d elle veneziane e constatato che il vetro era inidoneo allo scopo, in quanto non era dotato di adeg uate caratteristiche sotto il profilo dell'isolamento termico, ha ritenuto la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1667 cod. civ.; ha altresì ritenuto il vizio incidente sul normale godimento della cosa e talmente grave da comportare responsabilità ex art. 1 669 cod. civ., ha respinto le e ccezioni di d ecadenza e prescrizione sollevate dalla società per il fat to che la (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 3143/2020 R.G. proposto da: ### S.R.L., p.i. ### 18, in persona del legale rappresentante pro tempo re, SCHÄ### c.f .  ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### ricorrenti contro ### c.f. ####, rappresent ato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### controricorrente nonché contro ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### controricorrente avverso la sentenza n.69/2019 della Corte d'appello di Trento sezione distaccata di ### depositata il ### OGGETTO: appalto RG. 3143/2020 C.C. 24-9-2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-9- 2025 dal consigliere ### 1.### ha convenuto avanti il Tribunale di ### K.G. des ### & ### s.a.s., con la quale aveva concluso contratto di appalto per la realizzazione delle facciate nord e sud di edif icio a ### per il corrispettivo complessivo di ### 171.561,79, mediante pannelli costituiti d a vetri doppi dotati di determinate caratteristiche tecniche e per la facciata sud mediante installazione, all'interno della camera vetrata, di sistema motorizzato di ten de lamellari parasole. ### e ha lamentato gravi difetti dell'opera, relat ivi all'inadeguatezza dell'isolamento termico, per essere stati mont ati vetri di colore extrachiaro non rispondenti alle caratteristiche pattuite e per il malfunzionamento degli avvolgibili delle tende. Ha chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 1 667 o in subordine art. 1669 cod. civ. per i vizi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.  ### K.G. des ### & ### s.a.s. si è costituita, contestando la domanda ed esponendo di essersi attenuta a quanto disposto dall'arch. ### progettista, direttore dei lavori nonché fratello e mandatario del committente, del quale ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa, deducendo che a lui dovesse essere imputata la scelta dei vetri installati e delle tende veneziane.  ### si è a sua volta costituito, escludendo qualsiasi propria responsabilità, in quanto egli aveva scelto il vetro extrachiaro solo perché più confacente al progetto originario, con scelta di natura esclusivamente estetica e non tecnica. 
Acquisito l'accertamento tecnico preventivo e istruita la causa, il Tribunale di ### con sentenza n. 935/2017 depositata il ### ha ritenuto, quanto alla facciata nord, che la scelta del vetro bianco in 3 sostituzione di quello previsto nel contratto concretizzava una modifica degli accordi contrattuali riferibile al direttore dei lavo ri e alla committenza; quindi ha escluso la respo nsabilità contrattuale dell'appaltatrice perché la difformità non era da qualificare occulta e l'accettazione dell'opera senza riserve , comunicata dal direttore de i lavori con lettera 7-2-2005, precludeva l'azione di garanzia. Quanto alla facciata sud, ha d ichiarato che il sistema facciata -vetri con veneziane integrateera un unico elemento, con impossibilità di intervento separato e, accertato il dif fuso non fun zionamento d elle veneziane e constatato che il vetro era inidoneo allo scopo, in quanto non era dotato di adeg uate caratteristiche sotto il profilo dell'isolamento termico, ha ritenuto la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1667 cod. civ.; ha altresì ritenuto il vizio incidente sul normale godimento della cosa e talmente grave da comportare responsabilità ex art. 1 669 cod. civ., ha respinto le e ccezioni di d ecadenza e prescrizione sollevate dalla società per il fat to che la stessa aveva riconosciuto i vizi; ha ritenuto in capo all'architetto ### una responsabilità concorrente del 25% e quindi, quantificato il danno per la sostit uzione delle facciate sul lato sud in ### 114.8 03,94 iva compresa ed ### 6.480,00 per il mancato godimento dell'immobile durante i lavori, ha condannato la società convenuta a pagare all'attore le somme, con gli interessi dalla decisione al saldo e il terzo ### a manlevare la società dalla condanna per l'importo di ### 30.320,98. Ha condannato la convenuta per la quota di tre quarti e il terzo chiamato per la quota di un quarto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore.  2.Avverso la sentenza Ino xstahlbau s.r.l., così trasformatasi ### s.a.s., e ### p ersonalmente hanno prop osto appello, che la Corte d'appello di ### ha integralmente rigettato con sentenza n. 69/20. 4 La sentenza ha rigettato i primi tre motivi di appello, con i quali era stata censurata la sentenz a di primo grado pe r avere rit enuto infondate le eccezioni di decade nza e di prescrizione dell'az ione di garanzia in ragione del riconoscimento dei vizi con riguardo alla facciata sud, mentre le medesime eccezioni erano state accolte per la facciata nord. Ha rigettato i mot ivi con i quali era stato censurato l'accertamento dei vizi e della responsabilità della società appaltatrice; ha rilevato che in base alle previsioni contrattuali l'appaltatrice aveva l'obbligo di segnalare per iscritto al committente ogni suo eventuale dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori, ha richiamato il principio sull'obbligo dell'appaltatore di realizzare l'opera in modo tecnicamente idoneo a soddisfare le esige nze del committente e d i in formare il committente di situazioni obiettive e carenze progettuali; ha rilevato che nella fattispecie spettava alla società, esperta del settore in quanto realizzatrice di facciate in acciaio e vetro, verificare l'idoneità del nuovo materiale scelto dalla committenza, fino a sconsigliarlo. Ha rigettato il nono motivo di ap pello, con il quale si sostene va la decadenza dell'azione ex art. 1669 cod. civ., dichiarando che sull'applicazione di tale disposizione non pareva esservi contrasto tra le parti, stante la gravità del difetto che impediva il normale utilizzo della cosa, e ha escluso la decadenza. Ha rigettato il motivo di appello con il quale l'appellante si lamentava del limitato accoglimento della domanda di manleva e il motivo avente a oggetto il riparto delle spese di lite di primo grado.  3.### s.r.l. e ### perso nalmente hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.  ### ed ### hanno resistito con distinti controricorsi. 
In prossi mità dell'adunanza in came ra di consiglio i rico rrenti hanno depositato memoria illustrativa. 5 All'esito della camera di consig lio del 24-9-2025 la Corte h a riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1667, 1326, 2944 e 2946 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia ritenuto gli interventi eseguiti da ### ahlbau sulla facc iata tacito riconoscimento del vizio idoneo a svincolare il diritto alla garanzia dai termini di decadenza e prescrizione ex art. 1667 cod. civ. Sostiene che la senten za abbia eseguito una aberrante interpretazione della condotta della società quale rinuncia a fare valere la prescrizione, il cui termine era spirato, a fronte della consegna dell'opera anteriore alla data del 7-2-2005, di cui alla missiva inviata dal direttore dei lavori a ringraziamento del lavoro fatto; lamenta che la sentenza non abbia spiegato mediante quale attività volitiva si sarebb e perfezionato il negozio generante lo svincolo dalla garanzia ed evidenzia come l'applicazione di t ale artific io dovrebbe avere valore retroattivo, comportare l'effetto aberrante di cancellare l'estinzione del diritto già avvenuta e determ inare il decor so del te rmine di prescrizione decennale, mentre il termine di prescrizione previsto dall'art. 1667 cod.  civ. è biennale.  1.1.Il motivo è inammissibile, in applicazione del principio secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e auto nome, ciascuna delle quali giuridicame nte e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che , essendo divenuta definitiva l'au tonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. Sez. 1 27-7-2017 n. 18641 Rv.  645076-01, Cass. Sez. 3 26-2-2024 n. 5102 Rv. 670188-01). 6 Nella fattispecie, è vero che la sentenza contiene le affermazioni delle quali si duole la ricorrente, in ordine al riconoscimento dei vizi in relazione alla garanzia ex art. 1667 cod. civ. Però, la decisione di seguito (pag.29) ha spiegato che nella fattispecie si applicava il termine di cui all'art. 1669 cod. civ., che non vi era neppure contrasto tra le parti in ordine all'applicazione della disposizione, stante la gravità del difetto che impediva il normale e conveniente utilizzo della cosa, che il termine non decorreva fino a quando il danneggiato non aveva una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, che tale termine poteva essere postergato all'esito degli accertamenti te cnici necessari per stabilire le cause dei vizi, che nella fattispecie il ripetuto e persistente danneggiamento dei motori di avviamento degli av volgibili e l'insufficienza della protezione dall'irraggiamento solare offerta dalla vetrata a sud eran o stati accertati nella loro gravità all' esito della consulenza tecnica svolta in sede di procedimento ex art. 696 cod.  proc. civ.; ha al tresì dichiarato che solo da allor a il danneggiato committente dell'opera aveva avuto la consapevolezza qualificata del vizio che faceva decorrere il termine per la denuncia e che quindi la denuncia eseguita in data 14/18-7-2011 a mezzo dell'avvocato ### in nome e per conto del committente era comunque tempestiva, il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato depositato il ###, la c.t.u. era st ata dep ositata il ### e l'atto di citazione era stato notificato il ### e perciò non si era verificata nessuna prescrizione. 
Quindi, la sentenza ha applicato alla fattispecie l'art. 1669 cod.  civ. e ha e spressamente dichiarato che il committen te aveva denunciato i vizi e agito in giudizio entro l'anno dalla scoperta, avendo avuto conoscenza circostanziata dei vizi solo dal momento del deposito della relazione nell'accertamento tecnico preventivo; tali statuizioni, non attinte in alcun modo dal primo motivo di ricorso, sono sufficienti 7 a sost enere la ritenuta tempe stività d ell'azione e a rendere perciò ininfluenti gli errori imputati con il medesimo motivo alla sentenza con riguardo all'erronea applicazione dei principi relativi al riconoscimento dei vizi. Del resto, è acquisito il principio secondo il quale il termine di decadenza per la denuncia dei vizi pr evisto d all'art. 1669 cod.  decorre solo dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conosce nza ogg ettiva della gravit à dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; l'accertamento del momento nel quale detta conosce nza è stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###entro i limiti nei quali rileva il vizio di motivazione (Cass. Sez. 3 27-1-2025 n. 1909 Rv. 673739-02, Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777 Rv. 656833-02, Sez. 2 29-3-2002 n. 4622 Rv. 553388-01).  2.Con il secondo mo tivo la parte ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art.  132 co. 2 n.4 cod. proc. civ. per radicale vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta inidoneità del sistema di vetrate e tende lamellari sulla facciata sud e al rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio integrativa; richiama le deduzioni svolte in primo grado e in appello, in ordine al fatto ch e il pro getto prevedeva la costruzione della cas a all'interno di parco totalmente ombreggiato da alberi di alto fusto, in area sottoposta a vincolo paesaggistico che non avrebbe potuto essere alterata e prevedeva l'impiego della geotermia per la refrigerazione e il riscaldamento, per cui era coerente la scelta del vetro extra-chiaro; quindi evidenzia che l'affermazione della sentenza, secondo la quale spettava all'appaltatore valutare la bontà del progetto, non tiene conto di que sti dati, perché successivament e alla consegna dell'opera gli 8 alberi erano stati abbattuti e l'impianto geotermico non era più stato realizzato; rileva che l'aumento dell'irraggiam ento solare e stivo e l'aumento delle temperature esterne d'estate potevano esporr e le tende lamellari a fenomeni di deformazione tali da causarne il cattivo funzionamento e quin di lamenta che la sent enza non abbia tenuto conto di tali dati.  2.1.Il motivo non può essere accolto. 
In primo luogo, si esclu de che gli argomenti dei rico rrenti individuino nella motivazione della sentenza vizi tali da determinarne la nullità, in quanto è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 Cost. e nel processo civile dall'art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia tot almente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contradd ittoriet à o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di un diverso esito della controversia ( Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880- 01, Cass. Sez. 1 14-2-2022 n. 4777 Rv. 669598-02). 
Nella fattispecie va esclusp che la sentenza non sia rispettosa del minimo costituzionale, in quanto oltre ad avere diffusamente esposto -9 da pag. 23 a pag. 28- le ragioni per le quali ha ritenuto la responsabilità della società appaltatrice, ha anche specificamente esaminato (pag.  27) la questione relativa al taglio degli alberi secolari e al sistema di riscaldamento prescelto mediante ge otermia; ha esclu so che si trattasse di elementi idonei a in cidere sulla responsabilità dell'appaltatore, dichiarando che sarebbe stato comunque compito dell'appaltatore segnalare i suoi dubbi sull'idoneit à del vetro scelto rispetto a quello previsto nel contratto; ha aggiunto che all'appaltatore, consapevole del fattore di isola mento termico e di difesa dall'irraggiamento solare proprio delle vetrate scelte, sarebbe spettato informarsi e sincerarsi anche dell'immutazione della situazione rispetto a q uella in essere al momen to dell a progettazione; h a altresì espressamente dato atto (pag. 28) che non sussistevano i presupposti per introdurre la nuova consulenza tecnica chiesta dall'appellante. La pronuncia è coerente con il principio sul quale la sentenza ha fondato la disamina, riferito al fatto che la società appaltatrice, quale esperta del settore in quanto realizzatrice di facciate di acciaio e vetro, a fronte della modifica d ell'originario accordo con la previ sione della sostituzione del tipo di vetro, avrebbe dovuto verificare l'idoneità del nuovo materiale al raggiungimento del fine perseguito. E' evidente che la circostanza che i ricorrenti non condividano le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte d'appello non rende fondata la loro doglianza sul vizio della motivazione, mentre nessuno degli argomenti svolti è utile a ritenere una violazione o falsa applicazione dei principi in materia di responsabilità dell'appaltatore. Infatti la senten za impugnata, nel sottolineare la necessità che la società appaltatrice -esperta del settoreverificasse che il vetro scelto fosse idoneo allo scopo, ha correttamente applicato alla fattispecie il princi pio secondo il quale l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnic a relativi al particolare lavor o affidato gli, è 10 obbligato a controllare, nei limit i delle sue cognizioni, la bontà d el progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove le istruzioni ricevute siano errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manif estato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle quale nudus minister, per le insist enz e del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777 Rv. 65683 3-01, Cass. Sez. 1 9-10-2017 n. 23594 Rv. 645788 -01, Cass. Sez. 2 21-5-2012 n. 8016 Rv. 622408-01, Cass. Sez. 2 29-1- 1983 n. 821 Rv. 425574-01). 
Invece, il motivo proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod.  proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell'introduzione del giudizio d'appello successivamente all'11- 9-2012 e all'introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2- 2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme". 
Il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art.  360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rige tto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro dive rse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202 -01, Cass. Sez. 1 22-12- 2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte). 
Al contrar io la parte ricorrente, limi tandosi a lamentare che la Corte d'app ello non abbia esaminato le su e deduzioni, pre suppone l'inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado.   3.Con il terzo mo tivo la ricorrente deduce, in relazione alla ritenuta responsabilità di ### per i vizi e per il danno nella misura del 75% e del dirett ore dei lavori nell a misura del 25%, l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., il vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., in relazione 11 all'art. 132 co. 2 n.4 cod. proc. civ., nonché la violazione, ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ., degli artt. 1659, 1176 co. 2 e 1669 cod.  In primo luogo si sostiene che siano le circostanze inerenti al venire meno dell'ombreggiatura naturale per effetto dell'abbattimento delle piante solo dopo la consegna dei lavori e la manca ta realizzazione dell'impianto geotermico a dimostrare che all'appaltatrice non era consentito di riconoscere eventuali e sopraggiunte inadeguatezz e prestazionali del sistema costituit o dal vetro extra-chiaro e dalle tendine; quindi assume che non potesse pretendersi dall'appaltatrice l'esercizio di alcuna dell e attivi tà che la giurisprud enza ritiene espressione di diligenza idonea a esime re da responsabilità l'appaltatore. In secondo luogo, reputa essere comunque censurabile la ripartizione di responsabilità maggioritaria a carico dell'appaltatrice anziché del progettista e direttore dei lavori. Con riguardo alla scelta delle tende lame llari, la parte ricorrente lamenta che sia stata totalmente omessa la disamina delle dichiarazioni del teste ### e non sia stato considerato quanto dal teste dedotto in ordine al fatto che la scelta del modello di tende fosse presupposta dalla scelta del colore. Con riguardo alla scelta del vetro extra-chiaro, evidenzia che essa era stata effettuata solo dal progettista e che l'appaltatrice era stata privata di ogni autonomia in proposito; aggiunge che il progettista era anche direttore dei lavori e che entrambe le figure erano gravate dal dovere di diligenza specifica ex art. 11 76 cod. civ., che era inapplicabile l'art. 1669 cod. civ. ed era fondata la relativa eccezione di prescrizione, in quanto fin dall'inizio erano note la tipologia del vetro e tutte le caratteristiche conne sse, che vi erano i presupposti per applicare i principi sul raggruppamento temporaneo di imprese e sul relativo riparto di responsabilità. 12 3.1.Il motivo in primo luogo presenta profili di inammissibilità per le modalità con le quali è formulato, in quanto accumula una serie di argomentazioni che non è sempre possibile inquadrare nei vizi dedotti. 
A ogni modo, per quanto è dato comprendere, richiamando quanto sopra esposto sul vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, si esclude che la sentenza non rispetti il minimo costituzionale. La Corte d'appello -punto 6 della sentenzaha esposto i criteri utilizzati per ripartire la responsabilità, sulla base dell'accertamento in fatto che la scelta del sistema delle tende lamellari era da imputare unicamente alla ditta appaltatrice (50%) e la scelta del vetro extra-chiaro era da imputare sia al proget tista dirett ore dei lavori che all'appaltatrice specialista del settore (25% a testa), con la conseguente attribuzione della responsabili tà per l'unitario sistema di vetrat a composta dalle lastre di vetro e dalle tende lamellari. La sentenza ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la scelta delle tende fosse da imputare alla società appaltatrice, con riferimento al fatto che né nell'offerta né nel contratto era indicat o il tip o di tende e con riferimento an che alle dichiarazioni del testimone ### per cui la preferenza era stata espressa dal progettista con limitato riferimento al colore e non al tipo di ten de; ha considerato le dichiarazioni d ei testim oni, trovandovi conferma che il legale rappresentante dell'appaltatrice non aveva segnalato le conseguenze de ll'uso del bianco extrachiaro. Quindi, il ragionamento è coerente e consente di seg uire il p ercorso logico eseguito per giungere alla conclusio ne, risultando all'evidenza irrilevante al fine di fare emergere il vizio di motivazione la circostanza che tale conclusione non sia condivisa dai ricorrenti. 
Il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile per le ragioni già sopra esposte, vertendosi in ipotesi di doppia conforme. 13 Le ulteriori affermazioni svolte nel motivo, in ordine al fatto che era inapp licabile l'art. 1669 cod. civ., non possono neppure essere esaminate, non essendo accomp agnate da una q ualche deduzione volta a censurare la statuizione della sentenza impugnata, riguardo al dato che i vizi accertati, per la loro gravità, impedivano il normale e conveniente utilizzo della cosa e al dato che sull'applicazione dell'art.  1669 cod. civ. non vi era neppure contestazione delle parti. Del resto la senten za, laddove ha accertato in fatto che i vizi im ped ivano il normale utilizzo dell'immobile, ha dimostrato di fare applicazione del principio corretto secondo il quale sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 16 69 cod. civ., anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori -quali impermeabilizzazioni, rivestimenti e infissi purché tali da comprometterne la funz ionalità globale e la normale utilizzazione, secondo la destinazione propria di quest'ultima ( Sez. U 27-3-2017 n. 7756 Rv. 643560-02, Cass. Sez. 2 11-2-1995 1164 Rv. 490191-01). 
Infine, è totalmente infondato il richiamo al principio del riparto delle responsabilità nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese nell'appalt o pubblico, in quanto si verte in ipo tesi di responsabilità solidale ex art. 1669 cod.  4.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione ex art.  360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360 co.1 n. 4 cod.  proc. civ. in relazione all'art.132 co. 2 n.4 cod. proc. civ., con riguardo al rigetto del loro motivo di appello avente a oggetto la ripartizione delle spese di lite di primo grado e la pro nuncia di inte grale compensazione delle relativ e spese tra la società app altatrice e il progettista; sostengono che la pron uncia compo rti violazione del principio di soccombenza, essendo l'arch. ### risultato soccombente, rispetto alla domanda di manleva, per il 25%; 14 aggiungono che la pronuncia comporta violazione anche dell'art. 92 cod. proc. civ., non essendo vi le gravi ed eccez ionali ragioni che giustificano la compensazione ed essendo la motivazione solo apparente e comunque contraddittoria.  4.1.Il motivo è infondato. 
La sentenza impugnata ha dichiarato che correttamente il giudice di primo grado aveva posto le spese di lite dell'attore a carico della società convenut a appaltatrice per tre quarti e a carico del terzo chiamato progettista per un quarto e che l'esito della lite consentiva di compensare per intero le spese di li te tra la convenut a e il t erzo chiamato, stante il giudizio di maggiore responsabilità de lla società rispetto al progettista per l'insorgere del danno. 
La pronuncia si sottrae a tutte le critiche dei ricorrenti, perché non ha alcun fondamento la loro pretesa di ottenere la rifusione delle spese di lite, anche solo pro quota, dal progettista, nei cui confronti essi erano risultati soccombenti, in ragione del ricono scimento della maggiore quota di responsabilità a carico della parte appaltatrice. Quindi, esclusa la viola zione del principio di soccombe nza, i ricorren ti non hanno neppure interesse a svolgere d oglianze in ordine al l'erro nea applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. che, se esistente, si è risolta a loro favore.  5.In conclusione il rico rso è interament e rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono condannati alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità. 
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 15 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giu dizio di legittim ità, che liquida a fav ore di ciascun controricorrente in ### 200,00 pe r esborsi ed ### 8.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. 
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamen to da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il #### 

Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Cavallino Linalisa

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1484/2025 del 23-06-2025

... al 7° piano del medesimo edificio e di parte della facciata condominiale; rilevava che prima del presente giudizio di merito si era svolto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale era stata espletata una consulenza tecnica che aveva accertato le predette cause, individuando i lavori da eseguire per la loro rimozione e gli interventi idonei a rimediare ai danni subiti dall'appartamento del ### stimati, questi ultimi, in € 1.300,00, oltre iva; chiedeva, pertanto, che il condominio convenuto fosse condannato ad eseguire i lavori idonei a rimuovere le cause delle lamentate infiltrazioni, come indicate nella c.t.u depositata nel procedimento preventivo, nonché a pagare la somma di € 1.300,00, oltre iva, quali spese ripristinatorie per le opere da eseguire all'interno dell'immobile dell'attore in seguito alle infiltrazioni subite, nonché a risarcire tutti i danni conseguenti al limitato godimento dell'immobile di sua proprietà, oltre al danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa; • rilevato che il condominio in epigrafe indicato non si costituiva; • rilevato che, su richiesta della parte attrice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - ### - Il Giudice Unico, dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3465 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore ### di ### n. 18 e ### in #### (c.f. ###), convenuto - non costituito E ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (C.F. ###), quali eredi di ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### altri convenuti ###udienza del 10.12.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, che qui si intendano integralmente trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE • rilevato che ### quale proprietario dell'immobile sito in #### in ### n. 18, riportato nel catasto fabbricati al fg. 115, p.lla 1930, sub 48, facente parte del condominio di C.so ### n. 18, piano 6°, conveniva davanti a questo Tribunale il condominio in epigrafe indicato, dolendosi delle infiltrazioni assertivamente causate dallo stato di degrado della terrazza a livello di pertinenza dell'appartamento posto al 7° piano del medesimo edificio e di parte della facciata condominiale; rilevava che prima del presente giudizio di merito si era svolto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale era stata espletata una consulenza tecnica che aveva accertato le predette cause, individuando i lavori da eseguire per la loro rimozione e gli interventi idonei a rimediare ai danni subiti dall'appartamento del ### stimati, questi ultimi, in € 1.300,00, oltre iva; chiedeva, pertanto, che il condominio convenuto fosse condannato ad eseguire i lavori idonei a rimuovere le cause delle lamentate infiltrazioni, come indicate nella c.t.u depositata nel procedimento preventivo, nonché a pagare la somma di € 1.300,00, oltre iva, quali spese ripristinatorie per le opere da eseguire all'interno dell'immobile dell'attore in seguito alle infiltrazioni subite, nonché a risarcire tutti i danni conseguenti al limitato godimento dell'immobile di sua proprietà, oltre al danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa; • rilevato che il condominio in epigrafe indicato non si costituiva; • rilevato che, su richiesta della parte attrice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'appartamento sito al 7° piano del medesimo edificio (sovrastante quello attoreo), vale a dire nei confronti di ### verso la quale la parte attrice estendeva, per quanto di ragione, le domande di condanna avanzate nei confronti del condominio; • rilevato che la ### costituitasi, si opponeva all'accoglimento delle domande attoree; • rilevato che, a seguito del decesso della ### dichiarata l'interruzione del processo e riassunto lo stesso su iniziativa della parte attrice, si costituivano #### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 ### e ### in qualità di eredi di ### i quali si riportavano a quanto dedotto dalla propria de cuius; • osservato che i dubbi rappresentati con provvedimento del 23.03.2021 in ordine alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza al condominio convenuto (e la conseguente necessità dei chiarimenti richiesti alla parte attrice con il medesimo provvedimento) sono venuti meno in conseguenza del fatto che il condominio, nel costituirsi nel subprocedimento (iscritto al n. 3465-1/2020 r.g.), introdotto dalla parte attrice con ricorso ex art. 700 c.p.c., riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64, vale a dire nel luogo in cui venivano notificati il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ed il decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza; peraltro, si osserva che anche nel procedimento ex art.  696 bis c.p.c. (iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale e acquisito al presente procedimento) il condominio, odierno convenuto, si costituiva con comparsa in cui si riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64; deve ritenersi, pertanto, che la notifica al condominio odierno convenuto dell'atto introduttivo e del decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza sia stata rituale, in quanto eseguita nel domicilio del suo amministratore e legale rappresentante p.t.; • rilevato che il predetto subprocedimento ex art. 700 c.p.c. veniva dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese, all'udienza del 27.09.2022 a seguito di rinuncia della parte ricorrente, accettata dalle controparti; • rilevato che in tema di lastrico solare e di danni da infiltrazioni vigono i seguenti principi di diritto, tratti dall'interpretazione degli artt. 1117 e 1126 c.c.: 1) il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini e ad analogo regime è soggetta la terrazza a livello, in quanto assolve alla medesima funzione; 2) la richiesta di esecuzione di lavori che incidano sulla struttura del lastrico o della terrazza a livello deve essere rivolta nei confronti del condominio e lo stesso vale per la richiesta di risarcimento del danno conseguente ad infiltrazioni esclusivamente dovute ad un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza; 3) sussiste, invece, la legittimazione passiva del proprietario esclusivo del lastrico o della terrazza nel caso in cui i danni siano stati provocati da un diretto comportamento dello stesso e non dipendano da un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (cfr. Cass. n. 20/10; Cass. n. 3676/06; Cass. n. 10233/02; Cass. n. 642/03; Trib. Bari 05.05.2010 n. 1562); • rilevato che nella relazione del c.t.u., geom. ### redatta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 556/2019 si legge, tra l'altro, che “[…] ### base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite, nell'appartamento del ### sono stati riscontrati fenomeni infiltrativi sull'intradosso del solaio ed in corrispondenza del piede di alcuni muri esterni, determinando negli ambienti interessati uno stato di insalubrità generale In particolare si è riscontrata una fenomenologia di percolazione diretta in concomitanza di eventi piovosi continuativi con formazione di macchie d'acqua localizzate sia nell'angolo Sud del soggiorno che nella cameretta dell'immobile del ### nonché nel sottocielo del balcone prospiciente la via ### Nello specifico sull'intradosso del solaio è stata accertata l'esfoliazione dello strato di pittura nonché il distacco dello strato di intonaco. Inoltre, nella camera da letto ed anche nella cameretta sono stati accertati fenomeni di infiltrazione ai piedi della muratura esterna che hanno generato l'evoluzione e la proliferazione di muffe nonché l'esfoliazione della pittura. Pertanto alla luce di quanto sopra, lo scrivente ### sulla base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite e documentate fotograficamente, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 nell'appartamento del ### ha accertato la presenza di fenomeni di infiltrazione e successivi stati di degrado determinati in esfoliazione di pittura, distacco dello strato di intonaco e proliferazione di muffe in corrispondenza dei solai ed in alcune zone delle pareti.  […]. ### base dei sopralluoghi effettuati e delle rilevazioni eseguite, i fenomeni di ammaloramento, oggetto della presente relazione di consulenza tecnica, sono sicuramente dovuti a infiltrazioni meteoriche provenienti dal terrazzo a livello del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ### sovrastante l'immobile del ### Infatti, la pavimentazione del terrazzo del settimo piano risulta essere la causa dei problemi di infiltrazione in quanto vi è diretta percolazione dallo stesso all'interno dell'alloggio del ### Al fine di accertare le cause, sul terrazzo della sig.ra ### è stata eseguita una ispezione accurata dei luoghi, con particolare attenzione proprio delle zone poste in corrispondenza delle massime manifestazioni di degrado dell'appartamento sottostante. In seguito agli accertamenti eseguiti è emerso, su più punti della pavimentazione del terrazzo, uno scarso stato di manutenzione, riscontrando, un distaccamento delle fughe in diverse zone della stessa pavimentazione ed il deterioramento e sfaldamento della maggior parte dei giunti di dilatazione presenti. In definitiva, le cause dei problemi lamentati dal ### riscontrati in prossimità dei solai e nelle parti superiori delle murature perimetrali sono da attribuire allo stato di degrado e vetustà dello strato impermeabilizzante del terrazzo del sovrastante piano settimo attico. I fenomeni di ammaloramento presenti ai piedi delle murature esterne delle due camere sono da attribuire allo stato di degrado in cui versano le facciate esterne dell'intero fabbricato e che sono state già occasione di rifacimento in alcune zone del complesso. […]. Lo scrivente ### prima di procedere a determinare le soluzioni tecniche utili alla eliminazione delle problematiche infiltrative riscontrate, deve necessariamente dire che i lavori, commissionati dal “condominio di corso ### n.18 e via Pisanelli”, effettuati sul terrazzo del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ###, sovrastante l'immobile del ### non hanno in definitiva sortito alcun beneficio all'appartamento del ricorrente. Le opere eseguite dalla ditta D&F ### di D'#### non sono stati altro che dei semplici interventi di manutenzione ordinaria, che hanno dato un beneficio solo per un determinato e limitato periodo di tempo, e, che, purtroppo, in seguito, non avendo eseguito ulteriori e necessari lavori di manutenzione, non hanno eliminato i danni lamentati dal ### In definitiva il CTU ritiene che l'unico intervento idoneo che renda funzionale lo smaltimento delle acque piovane sul terrazzo del settimo piano attico e, quindi, di conseguenza, eliminare i fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente sia il rifacimento totale dello strato di impermeabilizzazione dello stesso. […]; da quanto innanzi riportato si evince, ad avviso di questo Tribunale, che i danni subiti dall'attore siano da imputare a responsabilità del solo condominio, posto che non è emerso che gli stessi danni siano stati provocati da un diretto comportamento del proprietario della sovrastante terrazza a livello (vale a dire da un comportamento dannoso attivo dello stesso), né è stato adeguatamente dimostrato che detto proprietario abbia frapposto impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati; gli stessi danni appaiono, piuttosto, riconducibili a difetti di manutenzione di detta terrazza e di parte della facciata condominiale; le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel procedimento preventivo appaiono condivisibili e, peraltro, non sono state oggetto di una specifica e convincente critica; • ritenuto, pertanto che il condominio convenuto debba essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge, corrispondente alla somma stimata dal c.t.u. innanzi citato per eseguire i lavori di ripristino dei danni riportati dall'appartamento del ### in conseguenza delle lamentate infiltrazioni; detta somma deve essere rivalutata dal 12.12.2019 (data della relazione di c.t.u. redatta nel corso del procedimento preventivo) alla data di pubblicazione della presente sentenza e spettano, inoltre, all'attore gli interessi legali dalla data del 28.01.2019 (data di deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) al soddisfo sulla somma mediamente devalutata; il medesimo condominio deve essere, inoltre, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 condannato ad eseguire i lavori tesi all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come specificati, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del predetto c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; • ritenuto che non sia stato adeguatamente dimostrato un apprezzabile danno conseguente alla impossibilità di utilizzo del bene ed un preteso danno esistenziale non meglio specificato, tenuto anche conto della relativamente modesta spesa stimata dal c.t.u. per porre rimedio ai danni medesimi; • rilevato che il condominio convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese del presente grado di giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza; le spese della c.t.u. espletata nel medesimo procedimento preventivo, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del condominio convenuto; fra l'attore e gli eredi di ### le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del fatto che il coinvolgimento del proprietario della terrazza sulla quale occorrerà eseguire gli interventi di manutenzione descritti dal c.t.u. nella relazione depositata nel procedimento preventivo non appariva priva di ragionevolezza; P.T.M. 
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dall'attore nei confronti del condominio convenuto e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a pagare al primo la somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione; condanna, inoltre, il medesimo condominio ad eseguire le opere finalizzate all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate dall'attore, come descritte, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale; b) rigetta le domande proposte dall'attore originariamente nei confronti di ### e poi dei suoi eredi, in epigrafe indicati; c) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge; pone le spese relative al compenso del c.t.u., geom. ### come liquidate nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, definitivamente a carico del condominio convenuto; d) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese di questo giudizio, che liquida in € 299,23 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p.  ed i.v.a. come per legge; e) compensa le spese di lite nel rapporto processuale fra l'attore e gli eredi di ### in epigrafe indicati. 
Taranto, 23.06.2025 Il giudice dott. ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00

causa n. 3465/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lisco Remo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27938/2025 del 20-10-2025

... nel 2007 e che, mancando altresì la fotocopia della facciata dell'avviso di ricevimento recante l'indicazione del mittente, era del tutto carente la prova della spedizione della diffida, per cui non sussistevano l e condizioni perché potesse operare la presunzi one di riceviment o dell'atto spedito. 5 4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell'ordine: ─ ### e gli altri tre medici indicati in epigrafe con il patrocinio dell'Avv. ### con un solo motivo; ─ ### e gli altri quarantatre medici indicati in epigrafe con il patrocini o dell'Avv . ### orella, articolando due motivi. Le amm inistrazioni intimate resistono al prim o ricorso, depositando controricorso. Non svolgono difese, invece, in relazione al ricorso successivo. Non sono state depositate conclusioni dal ### I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Osservazioni preliminari 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui con fronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tra questi anche i dottori ###### M.P., ### G., #### nonché gli eredi di ### che pur compresi nel primo ricorso tra gli intimati (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2034/2022 R.G. proposto da ##### e ### rappresentati e di fesi dall'Avv. ### domiciliati digitalmente ex lege; - ricorrenti - contro Presidenza del Consiglio dei ### rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; - controricorrente - e nei confronti di ### civile p.a. — Mancata attuazione direttive comun itarie — ### specializzandi Ministero della ### Ministero dell'### dell'### e della ### e ### o dell'### a e delle #### degli studi di ### a, ### rco, ####### te #### i #### ilio ####### io, Cal vi ##### i ##### ncenzo ### o, ### oriana ########## e ### (quali eredi di ###, ########## Ghi rardo ######### Lig orio Ma ria, ###### e ### e ### ietti M aria ### (quali eredi di ###, ###### a ###### a ###### a, ### lo, ##### o ### Ros i ### Sa nna #### , #### o ##### To rregiani ### Tra valca #### o ##### pe ########## - intimati - nonché sul ricorso successivamente proposto da ### rco, ########### io, ##### (in proprio e quale procuratrice generale di ### entrambi quali eredi di ###, ########### io, ##### to ############ T iziana, ####### e ### E rmenegildo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### domiciliati digitalmente ex lege; - ricorrenti - contro Presidenza del Consiglio dei #### della #### dell'### dell'### e della ### a e ### dell'### e delle ### - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n. 1142/2021, depositata l'11 novembre 2021. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal #### 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, 4 convennero davanti al Tribunale di ### la ### del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R. , il ### della ### il ### dell'### e delle ### e l '### degli ### i di ### chiedendone la condanna, in soli do, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attu azione delle direttive europee 75/362/### 75/363/CEE e 82/76/### in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all'anno accademico 1991/92.  2. Con s entenza n. 3954 del 2018 il Tribunale, accolse alcune domande, tra le quali quelle degli odierni ricorrenti e ne rigettò altre; per l' effetto condannò la ### enza del Consiglio dei ### al pagamento in favore dei predetti dell'importo di ### 6.713,94, oltre rivalutazione e interessi, per ciascun anno di corso di specializzazione, o parte di esso, frequentata dopo il 1° gennaio 1983.  3. Pronun ciando sui grav ami interposti, in via principale dalla ### del Consiglio dei ### (sull'an della responsabilità) e in via in cidentale da alcuni dei med ici suindicati (sul quantum dell'indennizzo liquidato) la Corte d'appello di ### con sentenza 1142/2021, resa pubblica l'11 novembre 2021, ha accolto il primo e rigettato gli altri, per l'effetto rigettando, in riforma della decisione di primo grado, le domande di tutti i medici avendo ritenuto prescritti i crediti azionati. 
Al riguardo , con particolare riferimento alla posizione del dott.  ### ha ritenuto insussistente la prov a di valido atto interruttivo, rilevando che non era stato prodotto il docume nto contenente l'atto di costituzi one in mora asseritamente spedito nel 2007 e che, mancando altresì la fotocopia della facciata dell'avviso di ricevimento recante l'indicazione del mittente, era del tutto carente la prova della spedizione della diffida, per cui non sussistevano l e condizioni perché potesse operare la presunzi one di riceviment o dell'atto spedito. 5 4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell'ordine: ─ ### e gli altri tre medici indicati in epigrafe con il patrocinio dell'Avv. ### con un solo motivo; ─ ### e gli altri quarantatre medici indicati in epigrafe con il patrocini o dell'Avv . ### orella, articolando due motivi. 
Le amm inistrazioni intimate resistono al prim o ricorso, depositando controricorso. 
Non svolgono difese, invece, in relazione al ricorso successivo. 
Non sono state depositate conclusioni dal ### I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc.  civ..  RAGIONI DELLA DECISIONE I. Osservazioni preliminari 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui con fronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tra questi anche i dottori ###### M.P., ### G., #### nonché gli eredi di ### che pur compresi nel primo ricorso tra gli intimati non risultano destinatari di alcuna notifica dello stesso. 
Tuttavia, trattandosi di litisco nsorti facoltativi ed ess endo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordi ne di notificazione dell'impugnaz ione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.  2. I due ricorsi, ai sensi de ll'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, q uello proposto per secondo in or dine cronologico di notifica e di deposito (Avv. ### dovendo considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis, Cass. n. ### del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 6 del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti. 
II. ##### e ### (Avv.  ### 1. Con l'unico motivo del proprio ricorso i medici difesi dall'Avv.  ### denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o falsa app licazione della direttiva 1975/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/### d el principio di effettività dell a tutela giurisdizionale ex art. 19 co. 1 Trattato sull'### europea e art. 47 Carta dei ### dell'### del principio del primato del diritto dell'### anche ai sensi dell'art. 117 Cost., del principio di leale collaborazione ex art. art. 10 TCE, oggi art. 4, n. 3 TUE), dell'art. 2935 cod. civ.». 
Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell'ordinamento interno delle ### e CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla ### 82/76/### non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del relativo termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999), atteso che, in tal e data, il dann eggiato n on era nell e condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritt o a causa dell'incompletezza degli atti normativi adottati dalla R epubblica Italiana e, comunque, a causa del susseguirsi di atti norm ativi e orientamen ti giurisprudenzi ali ondivaghi. Per tale ragione, secondo i ricorrenti, la decorrenza della prescrizione dovrebbe farsi decorrere dal 2007 (anno di entrata in vigore del d.p.c.m. 2 novembre 2007, in attuazione dell'art. 30 d.lgs.  n. 368 del 1999), ovvero dal 2011 (anno in cui la Cassazione ammise che il medico avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 11 L. 370/1999 anche qualor a lo stesso non fosse parte dei giudizi amministr ativi indicati dalla norma). 
III. ### e altri (Avv. ### 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i medici difesi dall'Avv. 7 ### denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazion e delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del ### E, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comm a 1, seconda parte, del Tr attato sull '### E uropea; dell'### 47 della ### dei diritti fo ndamentali dell'### cd. ### di ### (approvata il 7 dicembre 2000); delle ### CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dell e sentenze della Corte di ### 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., nonché dell'art.  11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica). 
Sostengono che la leg ge n. 370 del 1999 non può ass umere rilievo ai fini d ella determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. 
La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, n el 2005 sulla gi urisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla lu ce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessi tà di assicurar e la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.  2. Il second o motivo del ricorso incidentale investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata, con riferimento alla posizione del dott. ### l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. 
Con esso si denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa app licazione degli artt. 8 2697, 2943 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c.». 
Si lamenta che erroneamente la Corte d'appello abbia ritenuto che non fo sse stato prodotto il documen to contenente l' atto di costituzione in mora spedito nel 2007, dal momento che, come si era precisato con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, c.p.c., il modulo contenente la diffida rivolta alla ### del Consiglio dei ### e all'### rsità di ### «era stato inviato e ricevut o a mezzo di raccomandata alla ### del Consiglio dei ### sia in data ### (circostanza non contestata), sia in data 19 aprile 2019» (quest'ultima indicazione in ricorso può presumersi, alla luce dell'intero contesto, frutto di mero lapsus calami, dovendo ritenersi che la seconda data indicata sia quella del 19 aprile 2007). 
Si sostiene che, pertanto, avrebbe dovuto nel la specie far si applicazione del principio secondo cui la pro duzione dell'avviso di ricevimento e della copia della lettera di costituzione in mora implica una presunzione di corrispondenza di contenuto, salvo prova contraria da parte del destinatario, nella specie mancante. 
IV. Scrutinio dei motivi.  1. Rilievo prioritario assumono i motivi dedotti in punt o di decorrenza della prescrizione, os sia: l'unico motivo del ricorso proposto da ##### e ### (con l'Avv. ### ed il primo motivo del ricorso proposto da ### e dagli altri medici difesi dall'Avv. ### Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..  1.1. L a Corte territoriale ha motivato sulla ra gione ass orbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si 9 prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio solt anto in favore di quanti, tra c ostoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice ammini strativo , rendendo defin itivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn.  10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 1786 8, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U.  ### del 2018; ### U. n. 17619 del 2022; ### U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. ###-### del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. ### del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018). 
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seg uito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalter ata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai sogg etti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.  11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, han no avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempim ento alla normativa ### Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa 10 risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». 
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prud enziale in ottica di conformit à comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a resp ingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successi vamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspett i quali: l'individuazione della giuri sdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termin e di prescrizione; l' individuazione del legitti mato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. 
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarc are ─ sono del tu tto infondati e inidonei a i ndurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non poters i più riferire solo al rig etto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. 
È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non in cide affatto sulla consapevolezza della cristalliz zazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescr izionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. 
Per lo stess o motivo non ha alcun rilievo l'in dividuazione della natura dell'azione esperib ile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostrui ta, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. 
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona del la ### del co nsiglio dei Mi nistri, mentre 11 l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi del l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. ###), sicché solo se diretta nei confronti della sola ### l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti , fermo restando che dalla stessa normativa del 19 99 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell 'autonomia universitaria. 
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbl igazione risarcitoria per mancata attu azione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave ### la non irrisorietà della quanti ficazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e ###-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per un a più ampia ricostruzione giurisprudenziale). 
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione un ionale sulla q uantificazione della «adeguata remunerazione», per altro ver so non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. 
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 12 del d.lgs . n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di rip etuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'ann o accademico 2006-2007 e non a quell i iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs.  n. 257 del 1991, sia sotto il profil o ordinamentale che economi co, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo all a misura della borsa di studio (Cass ., 14/03/2018, n. 6 355, e le moltissime successive conformi , quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). 
Ciò per d ire che non è individ uabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutar si come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclu sivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. 
Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazi onale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legisl ative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).  1.2. C ome desum ibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qu i in scrutin io, che imponga il rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano. 
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del primo motivo del secondo ricorso, i medici specializzati difesi dall'Avv. ### hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di ### dell'### 13 la seguent e questione pregi udiziale: «se, alla stregua del diritto dell'### un rimedio giurisdizi onale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termin i di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prim a che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». 
Si tratta di una istan za, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata. 
Per qu anto già detto, in fatti, non solo a parti re dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuover e un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su qu ale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'in dividuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso del la prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva e ssere rimediat o mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.  2. Il second o motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile.  ## di sparte il rilievo del la natura meramente oppositiva della censura, co me tale inidonea a costituire valido motivo di cr itic a cassatoria, rispetto a quella che costituisce legitti ma e non sindacabile valutazione di merito circa l'efficacia probatoria del documento in question e, è comunque dirimente osservare che non risulta in alcun modo censurata l'aggiuntiva ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, rappresentata dalla mancata produzione (come peraltro co nfermato anche dalle immagini riprodotte in seno al ricorso: pag. 23) di copia della facciat a dell'avviso di ricevimento 14 recante l'indicazione del mittente.  3. Le memorie che, come detto , sono state depositate da entrambi i gruppi di ricorrenti, ai sensi dell' art. 380 -bis.1, prim o comma, cod. proc. civ., reiterano le tesi censorie già espos te in ricorso e non offrono argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiament e scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi. 
In particolare, la sentenza della Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C -590/20, richiamata nella memoria depositata dall'Avv .  ### attiene a diversa e non interferente questione. 
Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett.  c), l' art. 3, par. 1-2 e l'all egato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qu alsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve ─ per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 ─ essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli ### o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della ### 75/363/CEE: principio, questo, che evide ntemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato. 
Ne di scende anche l'irrilevanza del rifer imento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al ### no per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'### europea - Legge di delegazione europea 2024) che all'art. 3 si limita a istituire presso il ### della salute «un tavolo tecnico a fini ricognitivi» avente ad oggetto la detta sentenza della Corte di giustizia. 15 Come gi à rilevato, in propos ito, da Cass. Sez. 3 Ordinanza 22445 del 4/08/2025, «è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luog o, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda a d una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica». 
V. Conclusioni 1. E ntrambi i ricorsi devono dunque ess ere di chiarati inammissibili.  2. Alla soccomb enza segue la condanna dei rico rrenti difesi dall'Avv. ### in solido tra di essi, alla rifusione, in fa vore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.  3. Da analoga condanna si sottraggono invece gli altri ricorrenti (difesi dall'A vv. ### non avendo le amministrazioni intimate svolto difese per resistervi 4. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giu diziari e dei diritt i di cancelleria e di ufficiale giudizi ario, la condann a alla rifusione del le spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).  5. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui con fronti è pronunciata condanna alle spese al pag amento di ulteriore somm a ex art. 96, 16 terzo comma, c. p.c., tenuto co nto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso: somma liquidata come da dispositivo.  6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, co mma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  dichiara inammissibili i ricorsi.  ##### e Fi lippo ### in so lido, al pag amento, in fa vore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.  ### i predetti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, co mma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di ### 2.200. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ul teriore importo a titolo di co ntributo unifi cato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Iannello Emilio

M

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 170/2026 del 15-01-2026

... condominio che una canna fumaria sia pure appoggiata alla facciata del fabbricato, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, ove sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà esclusiva (Cass. Sez. 6-2, n. 4499 Del 2020; n. 18350 del 2013; 9231 1991, ### Cass., Sent. n. 15278/2023). Orbene, in fattispecie, sebbene la canna fumaria fu installata dal costruttore ### all'atto della costruzione del palazzo, avvenuta nel 1982, per poi vendere, nel 2009, l'immobile agli odierni attori già munito dell'impianto, il quale attraversa il muro al sesto piano e in parte il vano macchine dell'ascensore, la predetta canna fumaria è destinata esclusivamente a servire il loro caminetto. Posto che l'edificio in parola costituisce un condominio formatosi per l' effetto automatico, poiché vi sono più proprietari diversi con parti comuni in comproprietà ex art. 1117 c.c., occorre verificare se tali opere, insistenti sulle mura perimetrali dell'edificio -quindi su parti comuni, adempiendo il muro perimetrale a talune funzioni principali indispensabili per l'esistenza stessa dell'edificio (quali anche quelle di consentire l'appoggio (leggi tutto)...

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R.G. n. 2630/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, I sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2630 del ### dell'anno 2024, avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare” e promossa DA ### C.F. ### e ### C.F.  ### elettivamente domiciliati in ### alla via ### 112 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### CONTRO ### “### 79” sito in ### alla ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, #### D'### C.F. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 3 presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTO ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, in qualità di proprietari dell'immobile - identificato al ### del predetto Comune al foglio 5, part.lla 5308, sub. 10- facente parte del ### “### 79”, sito in ### alla ### 12 (d'ora in poi “Condominio”) -, hanno adito l'intestato Tribunale onde ottenere, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della delibera assunta in data ### dall' assemblea condominiale e, nel merito affinché fosse dichiarata la nullità della suddetta delibera, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Esponevano che con nota pec del 4 gennaio 2024, l'### p.t. del ### dott.  ### D'### trasmetteva il verbale dell'assemblea del ### convocata per i giorni 3 gennaio 2024 (in prima convocazione) e 4 gennaio (in seconda convocazione straordinaria); che la delibera, sulla base della documentazione trasmessa e dell'Ordine del ### ivi riportato,
R.G. n. 2630/2024 risultava avere ad oggetto: “1) richiesta dei condomini #### e ### per vagliare in termini di legge il ripristino ed il funzionamento dell'ascensore, valutando il caso di intraprendere azione risarcitoria nei confronti del responsabile per i disagi arrecati ai condomini, come da missiva che si allega; 2) varie ed eventuali”; che in pari data, con comunicazione a mezzo pec, segnalavano prontamente all'### del ### l'intenzione di voler procedere al ripristino dell'impianto ascensore invitando i condomini a valutare la relazione dell' ### Puca (cfr. doc. depositato in data ###). 
Evidenziavano, al contempo, che l'### dava seguito alla richiamata nota rigettando anche la relazione integrativa dell' ### Puca, in quanto i sig.ri condomini #### ( in proprio e per delega di ### e ### evidenziavano “la grave compromissione dei diritti condominiali ed il nocumento alle loro proprietà in violazione degli art. 1102 c.c., lesione delle mura perimetrali 1117 c.c. nonché la violazione dell'art. 30 del Regolamento edilizio di ### e della normativa in materia di antincendio”. 
Su tali premesse, essendo rimasti infruttuosi i tentativi di conciliazione anche a mezzo dell'espletato procedimento di mediazione, chiedevano: 1) sospendere l'esecuzione della delibera attesa la sua palese nullità; 2) in ogni caso annullare la deliberazione assembleare del 4.1.2024 perché assunta in violazione dell'art. 1136 c.c. per quanto concerne il difetto del quorum, per la carenza di interesse ad agire perché avente un oggetto impossibile, in fatto ed in diritto e, per tutti gli altri motivi di cui in premessa (conflitto di interesse, eccesso di potere) e perché tesa surrettiziamente a rimuovere lo stato di fermo illegittimo dell'ascensore perché non imposto da alcuna autorità. 3) Con vittoria di spese ed onorari sia della fase di mediazione che di quelle di lite oltre accessori con attribuzione. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il ### il quale, nel contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte attrice, eccepiva la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e, in ogni caso, l'assoluta infondatezza della avversa domanda, con la condanna al pagamento delle spese processuali e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. 
All'esito delle verifiche preliminari, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, la causa veniva rinviata al 19 dicembre 2025 con i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. 
All'udienza del 19.12.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione ( ordinanza del 19.12.2025 comunicata il ###). 
Affermata la procedibilità della domanda (verbale negativo di mediazione ### n. 011-2024 cfr. doc.  in fasc. parte attrice), venendo al merito della res controversa la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
R.G. n. 2630/2024 In punto di diritto si osserva che in conformità all'insegnamento del ### di nomofilachia "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto; in relazione alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito, e non anche da altri condomini, realizzandosi così una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui (cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014). 
In applicazione dei citati principi, la giurisprudenza ha elaborato una serie tassativa di nullità del verbale assembleare per mancanza dei requisiti essenziali di forma; al di fuori di dette tassative ipotesi di nullità, si ricomprendono nel concetto di annullabilità tutte le altre ipotesi di vizi o irregolarità possibili nell'ambito della una gestione condominiale; di conseguenza, si considera meramente annullabile, e non nulla, pertanto, ogni delibera che contenga omissioni, inesattezze e/o errori poiché la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera in quanto presa non in conformità della legge applicando il citato regime ex art. 1337 c.c.. 
Inoltre secondo il principio, espresso dalla Suprema Corte, sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
R.G. n. 2630/2024 Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012, n. 10199; Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. II, 09.07.1971 n. 2217). 
Depone in tal senso il chiaro dettato normativo, l'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna.   Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, la pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del condominio, condizionandone nel merito le relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165). 
Tanto premesso, nel caso di specie le doglianze avverso la delibera impugnata sono infondate. 
Quanto al primo motivo di impugnazione si rileva quanto segue. 
In base al dettato normativo dell'art.1136 c.c. l'assemblea si costituisce regolarmente nel momento in cui il suo Presidente abbia constatato e verbalizzato che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convocati e presenti in assemblea, personalmente o per delega. 
Infatti, trovando applicazione le norme dettate dall'art. 1136 c.c., la delibera doveva essere assunta con la maggioranza di cui al comma 5 della norma in parola. 
Relativamente all'interesse ad ottenere la nullità della delibera del 4-1-2024, giova osservare che in materia di condominio di edifici, ciascun condomino è interessato alla regolare costituzione dell'assemblea e alla partecipazione a essa di tutti i condomini, in quanto portatore dell'interesse che tutti i condomini siano posti in grado di esprimere una propria opinione in ordine all' oggetto della delibera. 
Nel caso di specie la delibera del 4-1-2024 con cui l'assemblea è da ritenersi valida perché adottata alla presenza di 4 condomini su 9 pari a 656,50 millesimi.
R.G. n. 2630/2024 Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione va osservato quanto segue. 
Va precisato che la controversia ha ad oggetto la impugnativa della delibera condominiale del 4 gennaio 2024 (ed in particolare il punto 1 all' OdG della predetta delibera), inerente le determinazioni assunte dall'assemblea in merito al rispristino dell'impianto ascensore (bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.), bloccato dall'### a causa della illegittimità della canna fumaria di proprietà degli odierni istanti. 
Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non ha rilievo la titolarità, in capo ad essi, dell'immobile di cui al quinto piano nell'ambito dello stesso fabbricato condominiale, perché nella specie la controversia attiene all' utilizzo della canna fumaria per il tramite del collegamento operato con il camino posto nella proprietà dei medesimi con l'unità immobiliare posta al piano superiore passando attraverso il muro perimetrale del vano ascensore e del locale macchina. 
È pacifico in giurisprudenza, con riguardo agli edifici in condominio che una canna fumaria sia pure appoggiata alla facciata del fabbricato, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, ove sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà esclusiva (Cass. Sez. 6-2, n. 4499 Del 2020; n. 18350 del 2013; 9231 1991, ### Cass., Sent. n. 15278/2023). 
Orbene, in fattispecie, sebbene la canna fumaria fu installata dal costruttore ### all'atto della costruzione del palazzo, avvenuta nel 1982, per poi vendere, nel 2009, l'immobile agli odierni attori già munito dell'impianto, il quale attraversa il muro al sesto piano e in parte il vano macchine dell'ascensore, la predetta canna fumaria è destinata esclusivamente a servire il loro caminetto. 
Posto che l'edificio in parola costituisce un condominio formatosi per l' effetto automatico, poiché vi sono più proprietari diversi con parti comuni in comproprietà ex art. 1117 c.c., occorre verificare se tali opere, insistenti sulle mura perimetrali dell'edificio -quindi su parti comuni, adempiendo il muro perimetrale a talune funzioni principali indispensabili per l'esistenza stessa dell'edificio (quali anche quelle di consentire l'appoggio di canne fumarie e simili)- costituiscono o meno un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune. 
Occorre verificare, in sostanza, se la canna fumaria sia tale da alterare la destinazione della cosa comune o tale da comprimere l'uso paritetico della cosa comune da parte degli altri condomini. 
Nel caso in esame, è emerso che la canna fumaria degli attori ha reso inutilizzabile l'impianto condominiale dell'ascensore , alterando, pertanto, la destinazione della cosa comune. 
E' dimostrato per tabulas che l' ente certificatore, il Comune di ### ed il ### FF. di Caserta, nelle loro rispettive qualità, avevano accertato la non conformità dell'impianto ascensore
R.G. n. 2630/2024 per la presenza della canna fumarie di proprietà degli istanti , diffidandoli alla regolarizzazione della canna fumaria (e da ultimo il divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria). 
Precisamente risulta che in data ### avveniva il fermo dell'impianto ascensore da parte dell'ente certificatore; a seguito dell'esito negativo della verifica per la presenza della canna fumaria per cui è causa, veniva trasmesso il verbale al competente Comune di ### (cfr. Verbale di verifica biennale del 6.12.2023, all.1) contenente la “###à” dell'impianto ascensore in relazione al codice 21 (### 21 che recita: Nel locale macchine sono presenti impianti non pertinenti ossia la canna fumaria); inoltre l '### con successiva nota del 13.12.2023 specificava, altresì, che: “Nel caso in oggetto l'impianto ascensore è difforme rispetto all'art. 6, comma 1, del DPR 1497/63 rilevando la presenza di impianti non pertinenti” riconducibile alla presenza di una canna fumaria in acciaio estranea all'ascensore, diffidando l'uso dell'ascensore de quo fino a quando non sarà accertato, per il tramite di una verifica straordinaria, che le cause che hanno stabilito il fermo non siano state rimosse (cfr. nota del 13.12.2023 dell'### dell'impianto ascensore### 2); infine , il ### dei VV. FF di Caserta aveva verificato che: “Nel corso del sopralluogo effettuato, si è constatato che vi era in funzione un termo camino a legna con canna fumaria che attraversa il muro del vano ascensore, locale macchine al sesto piano confinante con l'appartamento della sig.ra ### ivi residente, provocando il surriscaldamento del rivestimento in piastrelle del muro del locale cucina confinante con il vano ascensore ( Provvedimento n. 23232 del 13.12.2023 del ### dei VV. FF. di Caserta - ###3). 
Ad integrazione del predetto provvedimento il ### dei VV. FF di Caserta, richiamando il DM 15/09/2005 e la direttiva comunitaria 95/16/CE, a tutela della pubblica e privata incolumità, aveva fatto divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria fino all'adeguamento secondo la regola dell'arte a cura di un installatore abilitato (D.M. 37/2008) (cfr. Provvedimento n. 300 dell' ### del ### dei VV. FF di Caserta - ###4); infine il Comune di ### con Ordinanza 20/2023 del 15.12.2023 aveva ordinato al ### la regolarizzazione della canna fumaria, così come disposto dal ### dei VV. FF. di Caserta (cfr. Ordinanza n. 20/2023 del 15.12.2023 del Comune di ### - ###5). 
Dalla documentazione in atti, è emerso, inoltre, che “l'installazione della canna fumaria è illegittima per motivi di proprietà, sicurezza e autorizzativa (cfr. relazione tecnica depositata in data ###, di parte a firma dell' ####.  ###à della canna fumaria, come dedotto anche nel provvedimento di urgenza azionato da altri condomini (cfr. ordinanza del 13.8.2025 G.I. dott.ssa ### deriva dal fatto che la canna fumaria attraversa il vano ascensore (bene comune) il vano macchina ed il muro perimetrale e privato del sesto piano, causando il surriscaldamento.
R.G. n. 2630/2024 Ne consegue che il ### ha agito nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni, che includono il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (art. 1130, n. 4, c.c.) attivandosi per rimuovere una situazione di pericolo e di violazione di legge, accertata - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa degli istantida numerosi provvedimenti delle autorità competenti (non impugnati dagli attori). 
Alla luce delle suesposte considerazioni ne deriva che la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data ### con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno è valida per le motivazioni indicate in parte motiva. 
In merito alla domanda avanzata ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che il comportamento processuale tenuto dagli istanti induce a ritenere fondata la richiesta avanzata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. a tenore del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
In merito si osserva che il Tribunale aderisce alla tesi secondo cui tale norma ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (ex multis cfr. Tribunale Varese 21-22 gennaio 2011; ### Piacenza 22 novembre 2010; ### di Piacenza 7 dicembre 2010; ### Verona 20 settembre 2010; ### Milano 29 agosto 2009). 
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito (ex multis ### Milano 18.7.2016 n.8983) depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. 
La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al "pagamento di una somma", segnando così una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.. 
Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96 c.p.c. la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente) collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91"; e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.
R.G. n. 2630/2024 Infine la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152 ha, altresì, affermato che "###.  96, comma ### c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti”. 
Tanto premesso, nel caso di specie si ravvisano tutti i presupposti per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. Quanto alla determinazione della somma, si stima equo indicare in € 1.701,00 ovvero in una somma pari alle spese di lite, l'entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al ### tenuto conto del valore della controversia in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con attribuzione al procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  ### di ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2630/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, pendente tra ### e ### contro il ### “### 79” sito in ### alla via ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, C.F.  ###, ogni contraria istanza disattesa così provvede: - rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera assunta dall'assemblea del ### “### 79” ### 12 - ### nell'adunanza del 4-1-2024, per le ragioni di cui in parte motiva; - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv.  ### - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### della somma di euro 1.701,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Dichiara la presente sentenza per legge provvisoriamente esecutiva. 
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 
Così deciso in ### il 15 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott. ssa R.G. n. 2630/2024


causa n. 2630/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sequino

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