testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2034/2022 R.G. proposto da ##### e ### rappresentati e di fesi dall'Avv. ### domiciliati digitalmente ex lege; - ricorrenti - contro Presidenza del Consiglio dei ### rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; - controricorrente - e nei confronti di ### civile p.a. — Mancata attuazione direttive comun itarie — ### specializzandi Ministero della ### Ministero dell'### dell'### e della ### e ### o dell'### a e delle #### degli studi di ### a, ### rco, ####### te #### i #### ilio ####### io, Cal vi ##### i ##### ncenzo ### o, ### oriana ########## e ### (quali eredi di ###, ########## Ghi rardo ######### Lig orio Ma ria, ###### e ### e ### ietti M aria ### (quali eredi di ###, ###### a ###### a ###### a, ### lo, ##### o ### Ros i ### Sa nna #### , #### o ##### To rregiani ### Tra valca #### o ##### pe ########## - intimati - nonché sul ricorso successivamente proposto da ### rco, ########### io, ##### (in proprio e quale procuratrice generale di ### entrambi quali eredi di ###, ########### io, ##### to ############ T iziana, ####### e ### E rmenegildo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### domiciliati digitalmente ex lege; - ricorrenti - contro Presidenza del Consiglio dei #### della #### dell'### dell'### e della ### a e ### dell'### e delle ### - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di ### n. 1142/2021, depositata l'11 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025 dal #### 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, 4 convennero davanti al Tribunale di ### la ### del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R. , il ### della ### il ### dell'### e delle ### e l '### degli ### i di ### chiedendone la condanna, in soli do, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attu azione delle direttive europee 75/362/### 75/363/CEE e 82/76/### in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all'anno accademico 1991/92. 2. Con s entenza n. 3954 del 2018 il Tribunale, accolse alcune domande, tra le quali quelle degli odierni ricorrenti e ne rigettò altre; per l' effetto condannò la ### enza del Consiglio dei ### al pagamento in favore dei predetti dell'importo di ### 6.713,94, oltre rivalutazione e interessi, per ciascun anno di corso di specializzazione, o parte di esso, frequentata dopo il 1° gennaio 1983. 3. Pronun ciando sui grav ami interposti, in via principale dalla ### del Consiglio dei ### (sull'an della responsabilità) e in via in cidentale da alcuni dei med ici suindicati (sul quantum dell'indennizzo liquidato) la Corte d'appello di ### con sentenza 1142/2021, resa pubblica l'11 novembre 2021, ha accolto il primo e rigettato gli altri, per l'effetto rigettando, in riforma della decisione di primo grado, le domande di tutti i medici avendo ritenuto prescritti i crediti azionati.
Al riguardo , con particolare riferimento alla posizione del dott. ### ha ritenuto insussistente la prov a di valido atto interruttivo, rilevando che non era stato prodotto il docume nto contenente l'atto di costituzi one in mora asseritamente spedito nel 2007 e che, mancando altresì la fotocopia della facciata dell'avviso di ricevimento recante l'indicazione del mittente, era del tutto carente la prova della spedizione della diffida, per cui non sussistevano l e condizioni perché potesse operare la presunzi one di riceviment o dell'atto spedito. 5 4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi, nell'ordine: ─ ### e gli altri tre medici indicati in epigrafe con il patrocinio dell'Avv. ### con un solo motivo; ─ ### e gli altri quarantatre medici indicati in epigrafe con il patrocini o dell'Avv . ### orella, articolando due motivi.
Le amm inistrazioni intimate resistono al prim o ricorso, depositando controricorso.
Non svolgono difese, invece, in relazione al ricorso successivo.
Non sono state depositate conclusioni dal ### I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Osservazioni preliminari 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui con fronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tra questi anche i dottori ###### M.P., ### G., #### nonché gli eredi di ### che pur compresi nel primo ricorso tra gli intimati non risultano destinatari di alcuna notifica dello stesso.
Tuttavia, trattandosi di litisco nsorti facoltativi ed ess endo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordi ne di notificazione dell'impugnaz ione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. I due ricorsi, ai sensi de ll'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, q uello proposto per secondo in or dine cronologico di notifica e di deposito (Avv. ### dovendo considerarsi a tutti gli effetti quale ricorso incidentale (v., ex multis, Cass. n. ### del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 6 del 06/12/2005), del quale possiede tutti i requisiti.
II. ##### e ### (Avv. ### 1. Con l'unico motivo del proprio ricorso i medici difesi dall'Avv. ### denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o falsa app licazione della direttiva 1975/363/CEE come modificata dalla direttiva 82/76/### d el principio di effettività dell a tutela giurisdizionale ex art. 19 co. 1 Trattato sull'### europea e art. 47 Carta dei ### dell'### del principio del primato del diritto dell'### anche ai sensi dell'art. 117 Cost., del principio di leale collaborazione ex art. art. 10 TCE, oggi art. 4, n. 3 TUE), dell'art. 2935 cod. civ.».
Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell'ordinamento interno delle ### e CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla ### 82/76/### non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del relativo termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999), atteso che, in tal e data, il dann eggiato n on era nell e condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritt o a causa dell'incompletezza degli atti normativi adottati dalla R epubblica Italiana e, comunque, a causa del susseguirsi di atti norm ativi e orientamen ti giurisprudenzi ali ondivaghi. Per tale ragione, secondo i ricorrenti, la decorrenza della prescrizione dovrebbe farsi decorrere dal 2007 (anno di entrata in vigore del d.p.c.m. 2 novembre 2007, in attuazione dell'art. 30 d.lgs. n. 368 del 1999), ovvero dal 2011 (anno in cui la Cassazione ammise che il medico avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 11 L. 370/1999 anche qualor a lo stesso non fosse parte dei giudizi amministr ativi indicati dalla norma).
III. ### e altri (Avv. ### 1. Con il primo motivo del proprio ricorso i medici difesi dall'Avv. 7 ### denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazion e delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del ### E, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comm a 1, seconda parte, del Tr attato sull '### E uropea; dell'### 47 della ### dei diritti fo ndamentali dell'### cd. ### di ### (approvata il 7 dicembre 2000); delle ### CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dell e sentenze della Corte di ### 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica).
Sostengono che la leg ge n. 370 del 1999 non può ass umere rilievo ai fini d ella determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.
La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, n el 2005 sulla gi urisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla lu ce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessi tà di assicurar e la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 2. Il second o motivo del ricorso incidentale investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata, con riferimento alla posizione del dott. ### l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Con esso si denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa app licazione degli artt. 8 2697, 2943 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c.».
Si lamenta che erroneamente la Corte d'appello abbia ritenuto che non fo sse stato prodotto il documen to contenente l' atto di costituzione in mora spedito nel 2007, dal momento che, come si era precisato con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, c.p.c., il modulo contenente la diffida rivolta alla ### del Consiglio dei ### e all'### rsità di ### «era stato inviato e ricevut o a mezzo di raccomandata alla ### del Consiglio dei ### sia in data ### (circostanza non contestata), sia in data 19 aprile 2019» (quest'ultima indicazione in ricorso può presumersi, alla luce dell'intero contesto, frutto di mero lapsus calami, dovendo ritenersi che la seconda data indicata sia quella del 19 aprile 2007).
Si sostiene che, pertanto, avrebbe dovuto nel la specie far si applicazione del principio secondo cui la pro duzione dell'avviso di ricevimento e della copia della lettera di costituzione in mora implica una presunzione di corrispondenza di contenuto, salvo prova contraria da parte del destinatario, nella specie mancante.
IV. Scrutinio dei motivi. 1. Rilievo prioritario assumono i motivi dedotti in punt o di decorrenza della prescrizione, os sia: l'unico motivo del ricorso proposto da ##### e ### (con l'Avv. ### ed il primo motivo del ricorso proposto da ### e dagli altri medici difesi dall'Avv. ### Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 1.1. L a Corte territoriale ha motivato sulla ra gione ass orbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si 9 prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio solt anto in favore di quanti, tra c ostoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice ammini strativo , rendendo defin itivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 1786 8, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. ### del 2018; ### U. n. 17619 del 2022; ### U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. ###-### del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. ### del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seg uito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalter ata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai sogg etti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, han no avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempim ento alla normativa ### Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa 10 risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prud enziale in ottica di conformit à comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a resp ingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successi vamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspett i quali: l'individuazione della giuri sdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termin e di prescrizione; l' individuazione del legitti mato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarc are ─ sono del tu tto infondati e inidonei a i ndurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non poters i più riferire solo al rig etto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non in cide affatto sulla consapevolezza della cristalliz zazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescr izionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per lo stess o motivo non ha alcun rilievo l'in dividuazione della natura dell'azione esperib ile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostrui ta, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona del la ### del co nsiglio dei Mi nistri, mentre 11 l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi del l'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. ###), sicché solo se diretta nei confronti della sola ### l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti , fermo restando che dalla stessa normativa del 19 99 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell 'autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbl igazione risarcitoria per mancata attu azione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave ### la non irrisorietà della quanti ficazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e ###-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per un a più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione un ionale sulla q uantificazione della «adeguata remunerazione», per altro ver so non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 12 del d.lgs . n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di rip etuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'ann o accademico 2006-2007 e non a quell i iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profil o ordinamentale che economi co, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo all a misura della borsa di studio (Cass ., 14/03/2018, n. 6 355, e le moltissime successive conformi , quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò per d ire che non è individ uabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutar si come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclu sivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazi onale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legisl ative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 1.2. C ome desum ibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qu i in scrutin io, che imponga il rinvio pregiudiziale che entrambi i patrocinatori dei due gruppi di ricorrenti sollecitano.
Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del primo motivo del secondo ricorso, i medici specializzati difesi dall'Avv. ### hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di ### dell'### 13 la seguent e questione pregi udiziale: «se, alla stregua del diritto dell'### un rimedio giurisdizi onale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termin i di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prim a che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».
Si tratta di una istan za, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.
Per qu anto già detto, in fatti, non solo a parti re dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuover e un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su qu ale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'in dividuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso del la prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva e ssere rimediat o mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 2. Il second o motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile. ## di sparte il rilievo del la natura meramente oppositiva della censura, co me tale inidonea a costituire valido motivo di cr itic a cassatoria, rispetto a quella che costituisce legitti ma e non sindacabile valutazione di merito circa l'efficacia probatoria del documento in question e, è comunque dirimente osservare che non risulta in alcun modo censurata l'aggiuntiva ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, rappresentata dalla mancata produzione (come peraltro co nfermato anche dalle immagini riprodotte in seno al ricorso: pag. 23) di copia della facciat a dell'avviso di ricevimento 14 recante l'indicazione del mittente. 3. Le memorie che, come detto , sono state depositate da entrambi i gruppi di ricorrenti, ai sensi dell' art. 380 -bis.1, prim o comma, cod. proc. civ., reiterano le tesi censorie già espos te in ricorso e non offrono argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiament e scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi.
In particolare, la sentenza della Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C -590/20, richiamata nella memoria depositata dall'Avv . ### attiene a diversa e non interferente questione.
Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l' art. 3, par. 1-2 e l'all egato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qu alsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve ─ per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 ─ essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli ### o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della ### 75/363/CEE: principio, questo, che evide ntemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato.
Ne di scende anche l'irrilevanza del rifer imento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al ### no per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'### europea - Legge di delegazione europea 2024) che all'art. 3 si limita a istituire presso il ### della salute «un tavolo tecnico a fini ricognitivi» avente ad oggetto la detta sentenza della Corte di giustizia. 15 Come gi à rilevato, in propos ito, da Cass. Sez. 3 Ordinanza 22445 del 4/08/2025, «è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luog o, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda a d una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica».
V. Conclusioni 1. E ntrambi i ricorsi devono dunque ess ere di chiarati inammissibili. 2. Alla soccomb enza segue la condanna dei rico rrenti difesi dall'Avv. ### in solido tra di essi, alla rifusione, in fa vore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 3. Da analoga condanna si sottraggono invece gli altri ricorrenti (difesi dall'A vv. ### non avendo le amministrazioni intimate svolto difese per resistervi 4. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giu diziari e dei diritt i di cancelleria e di ufficiale giudizi ario, la condann a alla rifusione del le spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 5. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui con fronti è pronunciata condanna alle spese al pag amento di ulteriore somm a ex art. 96, 16 terzo comma, c. p.c., tenuto co nto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso: somma liquidata come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co mma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi. ##### e Fi lippo ### in so lido, al pag amento, in fa vore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. ### i predetti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, co mma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di ### 2.200.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ul teriore importo a titolo di co ntributo unifi cato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025. ###