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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 73/2026 del 08-01-2026

... pari ad € 4.581,00 a titolo di spese straordinarie condominiali non corrisposte relative all'anno 2014-2015 (Settembre-Dicembre 2014; Gennaio-Maggio 2015), per spese straordinarie per euro 4.581,00oltre interessi e spese del procedimento monitorio; che avverso tale ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza provvedimento monitorio spiegava opposizione con domanda riconvenzionale, assumendo: che tale somma non sarebbe da lei dovuta, poiché l'esecuzione dei lavori per il cui pagamento è stato chiesto ed ottenuto il ### non ha prodotto alcun vantaggio per i condomini ma, al contrario, è stata causa di ingenti danni; che, in particolare, l'unità immobiliare di sua proprietà è stata interessata dalla presenza di copiose infiltrazioni e tracce di umidità che hanno provocato il distacco della tinteggiatura e reso gli ambienti insalubri, così come accertato e descritto dal consulente tecnico da lei incaricato, #### il quale ha provveduto a redigere apposita relazione datata 25/5/2015; che il CTP ha riferito che “da un'accurata visione dello stato dei luoghi, l'appartamento presenta alcuni locali in pessime condizioni di manutenzione a causa di tracce consistenti di umidità evidenti sui soffitti (leggi tutto)...

testo integrale

### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del Dott. ### in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9808/2017, avente ad oggetto: condominio TRA ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), nella qualità di eredi di ### MARIAGRAZIA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### di #### alla via ### n. 2, elettivamente domiciliano; - ####.3 (C.F.: ###), in persona dell'### p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  ### presso il cui studio, sito in ### alla via C.A. 
Alemagna n.2/C, elettivamente domicilia; - ### E ### S.R.L. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti ### e ### presso il cui studio, sito in #### alla via M. Cianciulli n. 14, elettivamente domicilia; - ####.B.C. ###. COOP. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla piazza ### n. 39, elettivamente domicilia; - ### NONCHE' ### S.P.A.  - #### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 24/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato ### MARIAGRAZIA ha convenuto in giudizio il ####.3, deducendo: che con ### n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato in cancelleria in data ###, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato, unitamente all'atto di precetto, in data ###, è stata ingiunta al pagamento, in favore dell'opposto, della somma pari ad € 4.581,00 a titolo di spese straordinarie condominiali non corrisposte relative all'anno 2014-2015 (Settembre-Dicembre 2014; Gennaio-Maggio 2015), per spese straordinarie per euro 4.581,00oltre interessi e spese del procedimento monitorio; che avverso tale ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza provvedimento monitorio spiegava opposizione con domanda riconvenzionale, assumendo: che tale somma non sarebbe da lei dovuta, poiché l'esecuzione dei lavori per il cui pagamento è stato chiesto ed ottenuto il ### non ha prodotto alcun vantaggio per i condomini ma, al contrario, è stata causa di ingenti danni; che, in particolare, l'unità immobiliare di sua proprietà è stata interessata dalla presenza di copiose infiltrazioni e tracce di umidità che hanno provocato il distacco della tinteggiatura e reso gli ambienti insalubri, così come accertato e descritto dal consulente tecnico da lei incaricato, #### il quale ha provveduto a redigere apposita relazione datata 25/5/2015; che il CTP ha riferito che “da un'accurata visione dello stato dei luoghi, l'appartamento presenta alcuni locali in pessime condizioni di manutenzione a causa di tracce consistenti di umidità evidenti sui soffitti e sulle mura perimetrali di alcuni locali. Si precisa che attualmente sull'immobile in oggetto sono in corso dei lavori di rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato, provocando delle infiltrazioni d'acqua e delle lesioni su alcune pareti interne all'appartamento, danneggiando le pareti dell'appartamento della sig.ra ### provocando infiltrazioni di acque meteoriche dalle pareti perimetrali con conseguenti diffuse tracce di umidità che hanno provocato il parziale distacco della tinteggiatura e sussiste ad oggi, nei suddetti locali, un pericolo parziale di distacco dell'intonaco.”; che il CTO indicava, inoltre, i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, per le zone interessate ai fenomeni di umidità, preventivando una spesa di € 5.689,30; che tali infiltrazioni d'acqua hanno reso inutilizzabile il piano cottura, del quale è stata indispensabile la sostituzione; che, non a caso, in data ###, ella ed altri condomini chiedevano, all'### del ### la convocazione di un'assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: 1) resoconto spese lavori eseguiti 2° lotto; 2) valutazione danni subiti; 3) varie ed eventuali; che tale convocazione non è ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza mai pervenuta ai condomini; che, pertanto, in data ###, il difensore della sig.ra ### inviava al ### formale diffida ad adempire, mediante la quale chiedeva di sospendere i pagamenti in favore dell'impresa appaltatrice e di provvedere al risarcimento dei danni in favore della sua assistita; che tale missiva restava priva di qualsiasi positivo riscontro, al contrario, il ### chiedeva ed otteneva il D.I.; che il ### è responsabile dei danni cagionati all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva ai sensi dell'articolo 2051 c.c., atteso che i lavori contestati avevano ad oggetto il rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato e le facciate di un fabbricato non possono che costituire parti comuni a tutti i condomini ai sensi dell'art. 1117, n. 1), c.c.; che la giurisprudenza riconosce, in genere, una corresponsabilità del ### committente sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c., che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister“ attuandone specifiche direttive.; che è innegabile che, pur a fronte dei lamentati danni, il ### non si sia attivato in alcun modo per tutelare gli interessi dei condomini; che, dunque, ella chiede in via riconvenzionale la condanna del ### al risarcimento dei danni nella misura accertata dal consulente tecnico di parte #### o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa; che si costituiva il ### nel giudizio innanzi al Giudice di ### formulando le seguenti conclusioni: - in via preliminare ed istruttoria autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della ### S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### in persona del legale rappresentante p.t. con sede ###R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza via F. Milione n. 5 in #### per essere manlevato e garantito in caso di remota e malaugurata soccombenza e fissando all'uopo nuova udienza; - in via preliminare ed istruttoria fissare il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di ### in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, disporre il prosieguo del presente giudizio solo in relazione alla domanda di revoca della ingiunzione impugnata; - in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza dei gravi motivi richiesti dall'art.  649 c.p.c.; - in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, rigettare la domanda di revoca del ### n. 192/2016; -ancora in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti perché infondata in fatto e in diritto; -in via subordinata e in caso di malaugurata soccombenzaa seguito di accertamento della responsabilità della ditta appaltatricee salvo gravame dichiarare la società ### S.R.L. e la G.B.C. ###À ### tenute a manlevare e garantire il ### in virtù del contratto di appalto del 31/07/2014 e del contratto di appalto del 19/10/2015; -condannare l'opponente a parte soccombente al pagamento in favore dell'opposto delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge; che il Giudice di ### di ### con sentenza n. 765/2017 del 03/7/2017, depositata e pubblicata in data ###, affermava la competenza per materia, funzionale e inderogabile, del Giudice di ### adito a decidere sull'opposizione a ### già provvisoriamente esecutivo, n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato il ### e notificato in data ###; dichiarava l'incompetenza per valore limitatamente alla spiegata domanda riconvenzionale per essere di competenza del Tribunale di ### fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione della succitata domanda come innanzi circoscritta, innanzi al predetto Giudice ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza superiore, e rimetteva al definitivo ogni provvedimento sulle spese e competenza di causa. 
In virtù di quanto innanzi esposto ### ha formulato le seguenti conclusioni: condannare il #### al risarcimento dei danni da lei patiti, quantificati in € 5.689,30, o nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il #### N.3, deducendo: che la domanda attorea è improcedibile, per non avere parte attrice espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, né quello di negoziazione assistita; che la domanda attorea è infondata e va rigettata; che seguito della stipula di contratto di appalto del 31/7/2014 la ### S.R.L. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (### in via ### n. 3 di Battipaglia; che tale intervento manutentivo è stato, poi, proseguito dalla G.B.G. ###À ### che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte sotto la guida del direttore dei lavori #### che, quindi, contesta la fantasiosa ricostruzione dei fatti operata da controparte, nonché gli addebiti per “culpa in vigilando” mossi genericamente nei confronti del ### che, dunque, non è ravvisabile alcuna sua responsabilità nella vicenda in esame; che, in ogni caso, contesta il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla condotta del ### che, infine impugna, oltre all'”an” anche il “quantum debeatur” della pretesa risarcitoria, che è totalmente ingiustificato; che laddove dovesse evincersi una qualsiasi sua, anche minima responsabilità nella vicenda, chiede di essere garantito e manlevato dalla ### S.P.A., società assicurativa che copre i rischi della responsabilità civile a terzi in virtù di polizza assicurativa ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 402733731 del 10/5/2017 valida ed operante all'epoca del fatto per cui è causa; che poi in forza di quanto stabilito dall'art. 7) del contratto di appalto del 31/7/2014 e dall'art. 7) del contratto di appalto del 19/10/2015, le società appaltatrici si sono obbligate a prestare in favore del ### le garanzie in caso di danni da esecuzione e da responsabilità civile verso terzi, impegnandosi alla stipula di una apposita polizza assicurativa; che, pertanto, chiede al Tribunale adito di autorizzare la chiamata in causa dell'### S.P.A. con sede ###in Milano ###, nonché della ### S.R.L. con sede ###in Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### con sede legale alla via F. Milone n.5 in ####, nei cui confronti in questa sede si propone formale e tempestiva istanza ex art.106 c.p.c. 
In virtù di quanto innanzi esposto il #### N.3 ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della ### S.P.A., della ### S.R.L. e della G.B.G. ###À ### per essere dalle stesse manlevato e garantito nella denegata ipotesi di soccombenza e fissando all'uopo una nuova udienza; in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e salvo gravame, dichiarare l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP. tenute a manlevare e garantire il ### in virtù della polizza assicurativa n.402733731, nonché in virtù dei contratti di appalto del 31/7/2014 e del 19/10/2015; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### prima udienza il precedente G.I. autorizzava il ### a chiamare in causa l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP., che a tanto provvedeva. 
Si costituiva in giudizio la ### S.R.L., deducendo: che in via preliminare eccepisce la nullità della domanda riconvenzionale rispetto a cui è stata chiamata in manleva per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; che, al contempo, impugna formalmente la documentazione prodotta ed in particolare la perizia del consulente di parte, #### trattandosi di atto unilaterale e di parte, privo di rilevanza probatoria; che parte attrice deduce di aver subito dei danni, ma omette di indicare e di specificare la tipologia dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti, ed il criterio di determinazione del risarcimento, limitandosi esclusivamente a formulare una generica domanda, priva di ogni elemento di specificità, e senza alcuna analitica determinazione; che la circostanza, oggettiva, della mancata indicazione di elementi da cui poter desumere la tipologia e l'ammontare del presunto credito risarcitorio costituisce, di per sé, lesione del principio del contraddittorio ed un grave pregiudizio per il suo diritto di difesa; che nel merito la domanda attorea è infondata; che, infatti, essa ha eseguito a regola d'arte gli appaltati lavori di manutenzione straordinaria all'interno del fabbricato (### in via ### n. 3 in Battipaglia, nel rispetto delle indicazioni della parte committente e del direttore dei lavori #### che a conferma di ciò vi è la circostanza che il ### committente ha corrisposto in suo favore, a più riprese, complessivi € 98.500,00; che il ### sottoscriveva e ratificava, unitamente al direttore dei lavori, il computo metrico finale ma non provvedeva al pagamento dell'importo a saldo di € 20.614,66 solamente ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza perché alcuni condomini non avevano provveduto a versare le relative quote condominiali; che, pertanto, essa era costretta a presentare ricorso per ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere il pagamento a saldo dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto del 31/7/2014; che, dunque, essa per tali causali chiedeva ed otteneva il ### n. 2123/2017 nei confronti del ### che non avendo quest'ultimo proposto opposizione nei termini di legge, con provvedimento del 22/11/2017, il Tribunale di ### in persona del dott.  ### D'### dichiarava la esecutorietà del ### 2123/2017; che la mancata opposizione al ### 2123/2017 del Tribunale di ### ed il computo metrico finale dei lavori a firma dell'### del ### e del direttore dei lavori comprovano la perfetta esecuzione delle opere appaltate; che le opere appaltate sono state eseguite a regola d'arte, non presentano alcun difetto e/o vizio e sono state accettate dal committente ### senza alcuna riserva, tanto che la direzione dei lavori nulla ha mai obiettato in merito; che in ogni caso eccepisce, formalmente, che la controparte è decaduta ex art. 1667 c.c. dal sollevare vizi e difformità, avendo accettato l'opera senza sollevare riserve, o meglio avendo accettato i lavori così come consegnati dalla ### S.R.L., e precisamente avendo accettato i lavori, contestualmente alla loro ultimazione; che essa non ha mai ammesso l'esistenza di alcun vizio e/o difetto e che il ### giammai ha sollevato vizi. 
In virtù di quanto innanzi esposto la ### S.R.L. ha formulato le seguenti conclusioni: via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale, per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno provvedimento ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza di rito e di merito; nel merito: - rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari. 
Si costituiva in giudizio la G.B.C. ###. COOP., deducendo: che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna sua responsabilità; che a seguito delle contestazioni della sig.ra ### il ### dei ##### effettuò, insieme ad un suo rappresentante, sig. ### una serie di accessi di controllo per la verifica degli asseriti danni sia da parte dell'attrice sia di altri condomini e redasse, a riguardo, una relazione tecnica illustrativa in data ###; che tale relazione chiarisce che in merito alla presenza di diverse efflorescenze di muffa lamentate dalla condomina al primo piano sig.ra ### si evince che, come riscontrato dal D.L. in un sopralluogo informale nei primi giorni di Dicembre 2014 (poco dopo l'inizio dei lavori), i danni non sono stati causati dalla G.B.G. 
SERVICE, ma, da fenomeni di condensa e/o vecchie infiltrazioni di acqua, dovute alle pareti esterne non correttamente isolate in passato, ad intonaco e tinteggiatura esterna esistenti molto degradate e ai balconi sovrastanti che presentavano una pavimentazione degradata ed erano privi di battiscopa ed impermeabilizzazione sottostante; che nella relazione si precisa che in data ###, alle ore 15.30, come da accordo, il D.L., insieme ad un suo rappresentante, sig. ### si recò sul posto per constatare i problemi lamentati dalla sig.ra ### la quale risultava assente e, secondo il parere del D.L., dopo l'intervento previsto di manutenzione all'intonaco esterno e la completa sostituzione con sigillatura delle colonne fecali, si è notevolmente migliorato l'isolamento igrometrico della parete esterna e lo sfogo temporaneo sulla parete interna è dovuto all'asciugamento della vecchia umidità presente ancora nella camera d'aria e nella parete esterna. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### virtù di quanto innanzi esposto la G.B.C. ###. COOP. ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare la domanda attorea e quella in manleva, in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'#### dichiaratosi anticipatario.  ### S.P.A., pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'atto di chiamata in causa non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. 
In data ### il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, il quale concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. 
Con provvedimento del 24/3/2021 reso all'esito dell'udienza tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, abilitando le terze chiamate alla prova diretta e contraria. 
All'udienza del 03/5/2022 veniva escusso il teste di parte attrice sig. 
D'### All'udienza del 22/11/2022, stante la declaratoria dell'intervenuto decesso della sig.ra ### da parte del difensore costituito Avv.  ### veniva dichiarata l'interruzione del processo. 
Il processo veniva tempestivamente riassunto con atto di citazione notificato alle controparti il ### da ##### e ### nella qualità di eredi di #### All'udienza del 17/9/2024 veniva escusso il teste di parte attrice sig.  ### All'udienza del 24/9/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.  ### 1. - ### attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 2051 c.c. oppure per “culpa in eligendo”, per avere scelto quali appaltatrici le terze chiamate ### S.R.L. e G.B.C. ###. 
COOP., a causa dei danni asseritamente occorsi all'unità immobiliare di cui è proprietaria esclusiva, dovuti ai lavori erroneamente eseguiti dalle predette appaltatrici. 
La domanda attorea è infondata e va rigettata.  ### attrice, infatti, pur essendo a ciò onerata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., non ha fornito la prova dell'esistenza dei danni asseritamente subiti a causa delle condotte a vario titolo ascrivibili al ### convenuto ed alle società appaltatrici terze chiamate, nè tanto meno ha dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra i comportamenti delle controparti, asseritamente illeciti, ed i pregiudizi che essa avrebbe patito. 
Infatti, non può innanzitutto tenersi conto delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice sig. D'### il quale, escusso all'udienza del 03/5/2022 (cfr.) ha risposto: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto riferitomi dal marito della sig.ra ### che si chiamata ### il quale mi riferii che quando sono finiti i lavori di ristrutturazione del condominio, ha iniziato a lamentare dei danni” ed ha altresì dichiarato, in risposta a tutti i capitoli di prova, “… posso riferire di non essere mai stato nell'appartamento della sig.ra ### per cui nulla so in merito alla circostanza”. 
Il testimone, dunque, ha dichiarato di avere appreso delle circostanze oggetto di causa dal marito della parte attrice, peraltro divenuto parte a ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza seguito dell'intervenuto decesso della sig.ra ### dunque di fatto “de relato actoris”. La conseguenza di una siffatta testimonianza, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione (“ex multis” Cass. Civ., 3137/2016) è che tale testimoni deponge su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o che è comunque parte nel giudizio, così che la rilevanza del suo assunto - peraltro neppure fornito, non avendo risposto ad alcuna domanda - è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. 
Quanto poi alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice ##### all'udienza del 17/9/2024 (cfr. verbale di udienza), questi si è limitato a confermare quanto già dichiarato nella consulenza tecnica di parte da lui redatta ed allegata all'atto di citazione in riassunzione, affermando che in occasione del sopralluogo nell'immobile di proprietà della sig.ra ### aveva potuto constatare che vi erano dei lavori di ristrutturazione del palazzo e che a causa degli stessi si erano verificate le infiltrazioni. Tuttavia nè nella consulenza tecnica di parte, nè in sede testimoniale l'#### ha spiegato le ragioni per cui il fenomeno infiltrativo da cui sarebbe stata attinta l'unità immobiliare di proprietà esclusiva della sig.ra ### sarebbe stato imputabile al ### nè tanto meno in che modo i lavori di ristrutturazione del palazzo sarebbero stati eseguiti erroneamente dalle società appaltatrici, nè come avrebbero cagionato i pregiudizi lamentati da parte attrice. Per ciò che riguarda gli altri testimoni indicati dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., ovvero i sigg.ri ### e ### essi non risultano essere stati citati e la parte attrice vi ha rinunciato all'udienza del 17/9/2024, allorquando, nonostante la loro mancata intimazione ed escussione, il difensore costituito ha chiesto rinviarsi la causa per la ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 17/9/2024). 
Quanto poi alle fotografie depositate da parte attrice in allegato alla consulenza tecnica di parte depositata con l'atto di citazione (cfr. all.  depositato telematicamente il ###) da esse non è possibile evincere alcunchè circa lo stato in cui si trovava l'immobile della sig.ra ### essendo esse scansionate in bianco e nero, peraltro in una modalità tale da non consentire, visionandole, di evincere alcunché. 
Da tanto consegue, dunque, che la domanda attorea è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.  2. - Il rigetto della domanda attorea comporta altresì l'assorbimento delle chiamate in manleva formulate dal ### per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice.  ### 3.1. - Nei rapporti processuali tra parte attrice ed il #### N.3 le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di ##### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.  n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.  3.2. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata ### S.R.L.  le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari.  3.3. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata G.B.C. ###. COOP. le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art.  91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 3.4. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata AXA ### S.P.A. atteso che la parte vittoriosa, cioè la ### è rimasta contumace, non avendo dunque sopportato alcun esborso (“ex multis” Cass. Civ., n. 14972/2015), nulla viene disposto in ordine alle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Dichiara la contumacia della ### S.P.A.; 2) Rigetta le domande attoree; 3) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore del #### N.3 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; 4) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della ### S.R.L., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli #### e ### dichiaratisi anticipatari; 5) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della G.B.C. ###. COOP., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario; 6) Nulla sulle spese tra #### e ### nella qualità di eredi di #### e la ### S.P.A. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 9808/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Mattia Caputo

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 64/2026 del 14-01-2026

... riconvenzionale (avente ad oggetto il mancato pagamento di oneri condominiali, di cui si dirà meglio infra). Quanto ai fatti oggetto di causa ha, poi, premesso di aver stipulato con l'impresa ### nell'anno 2008, un contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori di rifacimento del terrazzo condominiale, di tinteggiatura delle facciate condominiali e di sistemazione di tutte le superfici che presentavano danni. Ha, tuttavia, riferito che le suddette opere non sono state eseguite a regola d'arte, tanto è vero che il condominio è stato costretto a porvi rimedio, sborsando l'ulteriore somma di € 19.500,00, ragion per cui ogni eventuale responsabilità riferita agli asseriti danni lamentati dalla signora ### e dagli altri condomini è da imputare esclusivamente alla condotta inadempiente dell'impresa appaltatrice. Per tali motivi ha, quindi, chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta ### Nel merito, ha impugnato e contestato ogni avversa pretesa, siccome infondata in fatto ed in diritto ed ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di ### al pagamento di € 8.085,00 dovuti a titolo di oneri condominiali, oltre che la sua condanna alle spese, competenze e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione seconda civile in persona del giudice unico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1319 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente TRA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio sito a ### in P.zza F. Stocco n. 10 elettivamente domicilia, come da procura in atti -parte attrice
E ### Acli di ### (C.F. ###) in persona del suo ### e legale rappresentante pro tempore “### immobiliari ### di ### Prunesti”, elettivamente domiciliat ###p.zza ### n. 9, presso e nello studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; -parte convenuta avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni. 
Conclusioni delle parti: come da rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 18.11.2025 sostituita ex art. 127-ter c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### premettendo di essere proprietaria di un immobile sito a ### in via ### n. 6, catastalmente indentificato al foglio di mappa n. 89, part. n. 281 sub. n. 19, posto all'ultimo piano di un fabbricato denominano ### Acli di ### ha convenuto in giudizio detto ### per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio appartamento, a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare condominiale. 
Ha dedotto di aver più volte sollecitato il ### ad eseguire i lavori necessari ad eliminare tali problematiche e a procedere al ristoro dei danni patiti, ma di non aver ottenuto alcun riscontro, tanto è vero che, negli anni, la situazione si è notevolmente aggravata, a causa della presenza di muffa e umidità tali da rendere gli ambienti insalubri, per come è stato accertato dalla perizia tecnica di parte a firma del geom. ### allegata in atti. 
Ha, quindi, allegato di aver proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (iscritto al n. 627/2014 R.G.A.C.  del Tribunale di ### al fine di espletare consulenza tecnica preventiva per verificare e accertare l'esistenza, la causa e l'ammontare dei danni, nonché i lavori necessari da eseguire per ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi, quantificando l'importo delle relative opere. 
Espletata la richiesta CTU a cura dell'architetto ### l'attrice ha incardinato il giudizio di merito dinanzi al giudice di pace di ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale dichiarare il ### Acli, in persona dell'### p.t., unico responsabile dei danni subiti dall'unità immobiliare di proprietà della sig.ra ### e per l'effetto: condannarlo al pagamento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, pari ad € 4.701,53, di cui € 1.550,00 quale intervento strutturale sull'unità immobiliare interessata dalle infiltrazioni, € 2.330,00 quale danno patrimoniale effettivamente subito dall'attrice ed € 821,53 quale spese di ### giusto decreto di liquidazione in atti, il tutto oltre interessi come per legge; condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.  2. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il ### Acli di ### eccependo, preliminarmente, un difetto di competenza per valore del giudice di pace adito in vista della proposizione della propria domanda riconvenzionale (avente ad oggetto il mancato pagamento di oneri condominiali, di cui si dirà meglio infra). 
Quanto ai fatti oggetto di causa ha, poi, premesso di aver stipulato con l'impresa ### nell'anno 2008, un contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori di rifacimento del terrazzo condominiale, di tinteggiatura delle facciate condominiali e di sistemazione di tutte le superfici che presentavano danni. 
Ha, tuttavia, riferito che le suddette opere non sono state eseguite a regola d'arte, tanto è vero che il condominio è stato costretto a porvi rimedio, sborsando l'ulteriore somma di € 19.500,00, ragion per cui ogni eventuale responsabilità riferita agli asseriti danni lamentati dalla signora ### e dagli altri condomini è da imputare esclusivamente alla condotta inadempiente dell'impresa appaltatrice. 
Per tali motivi ha, quindi, chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta ### Nel merito, ha impugnato e contestato ogni avversa pretesa, siccome infondata in fatto ed in diritto ed ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di ### al pagamento di € 8.085,00 dovuti a titolo di oneri condominiali, oltre che la sua condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio.  3. Con l'ordinanza n. 114/19 del 19.02.2019, il Giudice di ### adito ha preliminarmente rilevato che, sebbene il ### fosse stato autorizzato alla chiamata in causa dell'impresa ### non vi aveva provveduto, per cui lo ha dichiarato decaduto da tale facoltà ed ha contestualmente statuito sulla questione della propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale sollevata dall'odierno convenuto, rimettendo le parti dinanzi all'intestato Tribunale.  4. ### ha, quindi, riassunto la causa, reiterando le medesime conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.  5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 giugno 2019 si è costituito il ### Acli di ### riportandosi, anch'esso, a tutto quanto già eccepito e dedotto nei precedenti atti e verbali di causa.  6. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 (sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.), previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.  7. Tanto premesso, la domanda di ### è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento per quanto di ragione.  8. Giova premettere, al riguardo, che la responsabilità civile per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti dall'immobile di proprietà dell'attore è da inquadrare nell'ambito del disposto dell'art. 2051 c.c., che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (Cass. S.U. n. 9449/2016).  ###. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. 2477/2018).
Non assume rilievo, a tal fine, la condotta del custode e l'osservanza degli obblighi di vigilanza, ragion per cui tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento (Cass. n. 15383/2006; Cass. 2563/2007). 
Trattasi, infatti, di un criterio di imputazione di responsabilità che prescinde dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno ( civ. Sez. 3, Sent. n. 28811 del 05/12/2008). 
Inoltre, è pacifico che l'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. 
Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento. 
Può, dunque, rilevarsi che il danno si considera arrecato “dalla cosa”, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno. 
Quanto poi al riparto dell'onere probatorio l'art. 2051 c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode pone a carico di chi agisce in giudizio di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito; mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; confr., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2011, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814).
Pertanto, in caso di danni alla proprietà esclusiva di un condomino cagionati da parti comuni, il soggetto danneggiato può innanzitutto ottenere il risarcimento del danno dal condominio, provando il danno, il nesso tra danno e cosa che lo ha generato ed il rapporto di custodia, che implica la prova della condominialità del bene. 
Dimostrati i suddetti elementi, il condominio per andare esente da responsabilità, deve dare la prova del caso fortuito, che può consistere in fattori naturali del tutto eccezionali ed imprevedibili ovvero anche nel fatto colposo di un terzo o dello stesso danneggiato, che sia però in grado di interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.  9. Venendo al caso concreto, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione versata in atti e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ### possono ritenersi provati tanto l'esistenza delle infiltrazioni lamentate da parte attrice, quanto i danni arrecati all'interno del proprio appartamento. 
Ed invero, nella richiamata relazione di c.t.u., le cui conclusioni meritano di essere interamente condivise, poiché opportunamente motivate sulla base della documentazione versata in atti ed alla luce dell'esame dello stato dei luoghi, l'ausiliare ha esaustivamente argomentato sulla eziologia del fenomeno infiltrativo e, altresì, sugli interventi da effettuare sull'immobile oggetto di causa. 
In particolare, il consulente ha, innanzitutto, descritto lo stato dell'appartamento di proprietà dell'attrice al momento delle operazioni peritali, evidenziando che: “###, adibito ad abitazione principale, al momento del sopralluogo si presentava con finiture standard ed adatte all'uso residenziale per cui è stato costruito, inoltre come dimostrano le fotografie allegate era totalmente arredato. Sin da subito è emersa la presenza di copiose infiltrazioni d'acqua visibili ed evidenti specie nel soffitto della stanza adibita a soggiorno, ma occorre precisare che anche nel resto dell'immobile seppur in maniera poco visibile ed in parte appena percettibile, vi sono segni di pregresse infiltrazioni e di altre ancora in atto, atteso che la pioggia aveva anticipato di poche ore il sopralluogo. Appare il caso di ribadire che le infiltrazioni più evidenti, quelle della stanza adibita a soggiorno, hanno interessato sia parte dei mobili presenti che alcuni cd audio presenti nella stanza al momento del sopralluogo e riportati anche nella perizia tecnica di parte allegata agli atti di causa. 
La pittura murale utilizzata per tinteggiare l'alloggio si presentava scrostata e distaccata da supporto specie nella parte interessata dalle recenti infiltrazioni. Appare il caso di sottolineare che nell'espletamento del sopralluogo è stata effettuata prova a campione circa il funzionamento dei supporti audio e si è potuto constatare che gran parte degli stessi erano funzionanti mentre la sola copertina risultava ammuffita per il contatto prolungato in ambiente umido. Parimenti, la ###ra ### proprietaria dell'alloggio, al fine di contenere i danni derivanti dalle infiltrazioni, ha posto, sul mobile del soggiorno, delle bacinelle in plastica atte a contenere l'acqua infiltratesi” (cfr. pagg.  6/7 ctu).  ### ha, altresì, rilevato che: “Al momento del sopralluogo vi era una percettibile ed anomala umidità nell'aria, e cattivo odore legato alla formazione di muffe, caratterizzante un ambiente insalubre per gli occupanti dell'alloggio e non idoneo alla residenza. Vi è da dire che anche nelle aree scoperte dell'alloggio sono evidenti segni di infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare, ciò a significare che il problema risulta essere piuttosto diffuso e non contenuto solamente a determinati ambienti dell'appartamento”. 
In ordine, invece, ai danni relativi agli oggetti presenti all'interno dell'appartamento, risulta che “il retro del mobile presente nel soggiorno risultava interessato da fenomeni di degrado legati alla presenza di forte umidità e contatto con l'acqua, tanto da renderne lo stesso quasi inservibile all'uso”; nonché che “anche gli spazi scoperti, quale il balcone della cucina, presentano segni di infiltrazioni d'acqua che, da1 sovrastante lastrico solare, percola al piano sottostante, lasciando segni evidenti con la cristallizzazione dei sali presenti, i quali costituiscono un problema per la tenuta dell'intonaco e per il possibile innesco di processi di carbonatazione del ferro di armatura con successive espulsioni di materiale” (cfr. pagg 8-10 ctu). 
Di conseguenza, risulta pienamente dimostrata la derivazione causale delle infiltrazioni denunziate da parte attrice alle condizioni del lastrico solare, che, all'atto del sopralluogo, si presentava con ristagni d'acqua piovana in più punti, dovuti all'assenza di idonee pendenze di sottofondo che ne consentissero il regolare deflusso.  ### di contro, non ha fornito una prova contraria atta a superare la presunzione di responsabilità che discende dalle norme in precedenza richiamate, ragion per cui la domanda di ### deve essere accolta.  10. Accertato l'an della responsabilità, occorre procedere alla liquidazione dei danni. 
Il consulente tecnico ha precisato che i danni riscontrati nell'immobile di parte attrice sono tutti circoscritti all'ammaloramento dell'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento e li ha quantificati, complessivamente, in € 3.880,00 (di cui, € 1.330,00 per rasatura e tinteggiatura a tre mani del soffitto e delle pareti; € 600,00 per i danni al mobile del soggiorno; € 400,00 per cd audio nella sola parte riguardante le copertine in cartoncino; € 1.550,00 per gli interventi di risoluzione delle infiltrazioni). 
Sull'importo indicato, trattandosi di debito di valore, andranno corrisposti la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ### dal 21.06.2013 (epoca della stima della c.t.u.) alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno con le decorrenze già indicate (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione. 
A seguito della liquidazione operata in questa sede, il debito di valore si converte in debito di valuta, sicché su di esso dovranno computarsi i normali interessi moratori ex lege.  11. Quanto alla domanda avanzata, in via riconvenzionale, dal ### ed avente ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della complessiva somma di € 8.085,00 a titolo di oneri condominiali, deve osservarsi quanto segue.  11.1. ### ha eccepito, in primis, l'inammissibilità della suddetta domanda, sul presupposto che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, il convenuto non avrebbe adeguatamente formalizzato tale richiesta, ma si sarebbe limitato ad operare un semplice e mero richiamo a quanto dedotto ed eccepito nel giudizio incardinatosi dinanzi al Giudice di ### Tale eccezione, tuttavia, non coglie nel segno, atteso che, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato: “in caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito e di fissazione alle parti di un termine di riassunzione, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto nei termini da una delle parti costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice adito proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita ma in equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pur in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di voler proseguire il precedente processo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/11/2007, n.24444). 
Orbene, nel caso di specie, dal tenore letterale degli scritti difensivi depositati nel presente giudizio dal ### si evince chiaramente la volontà della parte di reiterare le medesime domande già avanzate nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di pace dichiaratosi incompetente. 
Ed invero, sia il thema decidendum della causa che le situazioni giuridiche dalle quali traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti e su cui si fonda la riconvenzionale, risultano già cristallizzati nei medesimi termini di quelli già delineati nel precedente giudizio, per cui è evidente che la riassunzione della causa dinanzi all'intestato Tribunale non può essere considerata come l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma - ai sensi dell'art. 50 c.p.c. - la prosecuzione del giudizio originario.  11.2. Ciò detto, la domanda riconvenzionale proposta dal ### Acli deve essere rigettata per difetto di allegazione e di prova.
Il convenuto ha, invero, richiesto alla condomina il pagamento degli oneri condominiali, senza, tuttavia, né specificare le voci di spesa richieste e non saldate, né indicare i periodi di riferimento, tanto è vero la domanda si appalesa sul punto del tutto generica e priva di elementi utili dai quali poter dedurre l'inadempimento dell'attrice. 
Risultano, inoltre, prodotti in atti bollettini che provano il pagamento delle quote condominiali da parte della ### a partire dall'anno 2013, ossia da quando ella ha ricevuto in donazione l'immobile in oggetto, per cui, in assenza di una specifica indicazione di quali siano gli oneri dovuti e non pagati, la domanda non può trovare accoglimento.  12. Quanto, infine alla regolamentazione delle spese di lite, l'attrice ha chiesto la condanna della controparte delle spese di accertamento tecnico preventivo. 
Al riguardo, la Cassazione ha a più riprese affermato che “le spese di accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cassazione civile sez. VI, 26.05.2020, n. 9735). 
Ne consegue che, se la consulenza d'ufficio disposta in sede di ATP viene acquisita nel successivo giudizio di merito e in esso la parte ricorrente risulti vittoriosa, il Giudice, in applicazione del principio di causalità, condanna la parte soccombente alla refusione anche delle spese sostenute dalla parte ricorrente per l'### Ciò posto, occorre, quindi, regolamentate le spese di lite, sia con riferimento al presente procedimento di merito, che al procedimento per accertamento tecnico ante causam. 
E pertanto, attesa la soccombenza del ### resistente, lo stesso deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali del presente giudizio e di quelle della fase di ### liquidate come in dispositivo secondo i seguenti parametri: - per la fase di ### € 147,88 per spese vive (di cui € 103,00 per contributo unificato, € 27,00 per diritti di cancelleria ed € 17,88 per spese di notifica) ed € 2.225,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, calcolati sulla base del DM n. 55/2014 nel testo applicabile ratione temporis, della tipologia di contenzioso (procedimento di istruzione preventiva), dello scaglione applicabile per il valore della causa (fino ad € 5.200,00), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva ed istruttoria) e di un importo pari ai medi tariffari; - per il presente giudizio di merito, € 850,50 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da attribuire in favore dell'### (in ragione dell'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), calcolati sulla base del DM n. 55/2014 (nel testo modificato dal DM n. 147/2022), della tipologia di contenzioso (causa di cognizione dinanzi al tribunale), dello scaglione applicabile per il valore della causa (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), delle singole fasi del processo (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di un importo pari ai medi tariffari, ulteriormente dimezzato ex art. 130 DPR n. 115/2002. 
Per effetto del principio di soccombenza, anche le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di ATP sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: • accoglie la domanda proposta da ### nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto: a) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del “### Acli di Catanzaro”; b) condanna quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore di ### quantificandoli in misura pari ad € 3.880,00, oltre interessi come indicato in motivazione; • condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed ### se dovute, come per legge, da attribuire in favore dell'### • condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite relative al procedimento iscritto al n. 627/2014 R.G.A.C. del Tribunale di ### R.G., liquidate in € 147,88 per spese vive (di cui € 103,00 per contributo unificato, € 27,00 per diritti di cancelleria ed € 17,88 per spese di notifica) ed € 2.225,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte attrice; • pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio resa in sede di ### Si comunichi.  ### lì 14/1/2026 Il Giudice dott.

causa n. 1319/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella

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Giudice di Pace di Naso, Sentenza n. 89/2025 del 19-12-2025

... accoglimento. È principio pacifico che le spese condominiali ordinarie (pulizia, servizi periodici, utenze, ecc.), in quanto oneri periodici, soggiacciano alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; per le spese straordinarie, invece - come i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione dell'edificio - la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di prestazioni aventi carattere occasionale e non periodico. Nel caso di specie, il credito azionato attiene a lavori di ristrutturazione straordinaria delle facciate, dei parapetti e dei balconi del condominio “Mirage”, come risulta dalla documentazione prodotta. Deve, quindi, ritenersi applicabile il termine decennale di prescrizione, decorrente quantomeno dall'approvazione del piano di riparto o, comunque, dall'ultimazione dei lavori e dalla piena esigibilità del credito. In ogni caso, la notifica della diffida del 9.10.2017 - specificamente riferita ai lavori condominiali e alla quota dovuta dal sig. ### - ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione, come confermato dal riscontro a mezzo PEC del procuratore del destinatario. Considerato che (leggi tutto)...

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N.RG 330 / 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NASO SEZIONE 1 SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G.  n. 330 / 2021 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### GIORGIANNI -RICORRENTE contro ### (CF ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (Cf. ###) -RESISTENTE ha pronunciato ### decreto ingiuntivo n. 42/2021, emesso in data ### dal Giudice di ### di ### nel proc. n. 161/2021 R.G., veniva ingiunto al sig. ### il pagamento, in favore del sig. ### dell'importo di euro 1.293,37 oltre interessi legali e spese, a titolo di quota millesimale dovuta per lavori di ristrutturazione eseguiti sul fabbricato condominiale “Mirage” in ### via ### Il sig. ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo, in sintesi: a) l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### in favore del Giudice di ### di ### b) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c. e per insussistenza dei presupposti della rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c.; c) l'estinzione del diritto azionato per intervenuta prescrizione; d) la nullità del decreto per difetto di prova del credito (mancata produzione del contratto di appalto, della delibera assembleare e del riparto in base ai millesimi) e per difetto di legittimazione passiva in capo al condomino, ritenendo unico legittimato l'amministratore del condominio. 
Si costituiva in giudizio il sig. ### opposto, il quale contestava integralmente i motivi di opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione, la condanna dell'opponente al pagamento di spese e compensi nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. ### produceva, tra l'altro, contratto di appalto del 2.12.2014, verbale di consegna, atto di sottomissione del 29.3.2017, verbale di ultimazione, registro di contabilità, fattura n. 2/2018 e comunicazione dell'amministratore del condominio recante elenco dei condomini morosi e relative quote. 
Esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di note conclusionali, con cui l'opposto ribadiva l'infondatezza dell'opposizione e insisteva per la conferma del decreto e per la condanna dell'opponente, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
IN DIRITTO ### eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### assumendo che, in mancanza di contratto sottoscritto da entrambe le parti e di titolo negoziale idoneo a rendere liquido il credito, non sarebbe applicabile il foro del “destinatario della prestazione” ex art. 1182, 3° co., c.c., dovendosi invece applicare il foro del debitore o il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta.  ### non è fondata. 
Dalla documentazione prodotta dall'opposto - contratto di appalto, verbali di consegna e ultimazione lavori, atto di sottomissione, registro di contabilità nonché comunicazione dell'amministratore con indicazione nominativa dei condomini morosi e relativa quota di debito - emerge l'esistenza di un titolo contrattuale scritto e di un complesso documentale idoneo a determinare, in maniera oggettiva e non discrezionale, l'ammontare della prestazione pecuniaria dovuta dal condominio e, per effetto del riparto, dal singolo condomino. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, 3° co., c.c., sono esclusivamente quelle liquide, il cui ammontare risulti dal titolo o sia determinabile attraverso criteri non discrezionali, e che, in tali ipotesi, il foro del luogo di adempimento ex art. 20 c.p.c. coincide con il domicilio del creditore (forum destinatae solutionis). 
Nel caso concreto, la pretesa creditoria dell'opposto è fondata su un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione straordinaria e sul successivo atto di sottomissione che determinano l'importo complessivo dei lavori; la comunicazione dell'amministratore ex art. 63 disp. att. c.c. indica poi le singole quote dovute dai condomini morosi secondo le tabelle millesimali. Ciò rende il credito liquido già in base al titolo, con conseguente applicabilità del foro facoltativo del luogo di adempimento. 
Pertanto, deve dichiararsi la competenza territoriale del Giudice di ### di ### e l'eccezione sollevata dall'opponente va respinta.  ### deduce che il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto inefficace, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., poiché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, contestando altresì la legittimità della rimessione in termini concessa in sede monitoria.  ###. 644 c.p.c. prevede, in effetti, che il decreto ingiuntivo divenga inefficace se non notificato nel termine di sessanta giorni (novanta per l'estero), trattandosi di termine perentorio. Tuttavia, l'art. 153, 2° co., c.p.c., nel testo riformato, configura la rimessione in termini come istituto di carattere generale, applicabile a tutti i termini processuali, anche perentori, quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte. 
Dottrina e giurisprudenza, anche di merito, hanno ribadito la compatibilità dell'istituto con il termine di cui all'art. 644 c.p.c., riconoscendo la possibilità di rimettere in termini il creditore che dimostri che il procedimento notificatorio non si è concluso positivamente per ragioni estranee alla sua sfera di controllo (ad es. ritardo nella restituzione del plico, mancata indicazione dell'esito nel sistema informatico del gestore postale). 
Nel caso di specie, dagli atti risulta che: - l'opposto ha tempestivamente consegnato il decreto all'ufficiale giudiziario per la notifica; - il plico è stato restituito con notevole ritardo, a seguito di irreperibilità del destinatario, come comprovato dalla documentazione prodotta e dal reclamo inoltrato a ### - la mancata restituzione nei termini del plico ha impedito all'opposto di procedere, entro il termine di sessanta giorni, alla rinotifica del decreto. 
Si ritiene, pertanto, che nel caso concreto ricorrano i presupposti dell'art. 153, 2° co., c.p.c.: la decadenza è stata determinata da una causa non imputabile al creditore, consistita nel disservizio dell'operatore postale, debitamente documentato. Ne consegue la legittimità della rimessione in termini concessa in sede monitoria e, per l'effetto, la valida ed efficace notifica del decreto ingiuntivo.  ### di inefficacia ex art. 644 c.p.c. deve, quindi, essere rigettata.  ### assume che il credito azionato sia ormai prescritto, individuando il dies a quo nella delibera condominiale di affidamento dei lavori e sostenendo la natura quinquennale della prescrizione. 
La censura non merita accoglimento. 
È principio pacifico che le spese condominiali ordinarie (pulizia, servizi periodici, utenze, ecc.), in quanto oneri periodici, soggiacciano alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; per le spese straordinarie, invece - come i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione dell'edificio - la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di prestazioni aventi carattere occasionale e non periodico. 
Nel caso di specie, il credito azionato attiene a lavori di ristrutturazione straordinaria delle facciate, dei parapetti e dei balconi del condominio “Mirage”, come risulta dalla documentazione prodotta. Deve, quindi, ritenersi applicabile il termine decennale di prescrizione, decorrente quantomeno dall'approvazione del piano di riparto o, comunque, dall'ultimazione dei lavori e dalla piena esigibilità del credito.
In ogni caso, la notifica della diffida del 9.10.2017 - specificamente riferita ai lavori condominiali e alla quota dovuta dal sig. ### - ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione, come confermato dal riscontro a mezzo PEC del procuratore del destinatario. 
Considerato che il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato (all'esito della rimessione in termini) ben prima del decorso di dieci anni dalla detta delibera/piano di riparto, deve escludersi che la prescrizione sia maturata. ### va, pertanto, rigettata.  ### deduce che il decreto ingiuntivo sarebbe nullo per violazione dell'onere della prova, essendo stato fondato su una mera fattura unilaterale, priva di richiamo al contratto di appalto, alla delibera assembleare e al riparto millesimale. 
Va premesso che la fattura, in quanto atto unilaterale di parte, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto e la debenza del credito, costituendo al più elemento indiziario. Tuttavia, nel caso concreto, il decreto ingiuntivo è stato sorretto da un corredo documentale ben più ampio, costituito dal contratto di appalto, dai verbali di consegna e ultimazione lavori, dall'atto di sottomissione che quantifica l'importo dei lavori, dal registro di contabilità, dalla fattura riepilogativa e, soprattutto, dalla comunicazione dell'amministratore ex art.  63 disp. att. c.c., recante l'elenco nominativo dei condomini morosi e delle relative quote. 
Tale complesso documentale è idoneo a dimostrare: - l'esistenza del rapporto di appalto e l'esecuzione dei lavori; - la determinazione dell'importo complessivo dovuto dal condominio; - il riparto pro quota tra i singoli condomini, secondo i millesimi di proprietà; - la posizione di morosità del sig. ### e l'ammontare del suo debito. 
In presenza di un titolo scritto così strutturato, il credito deve ritenersi liquido ed esigibile, anche ai fini della procedura monitoria, non essendo richiesta alcuna valutazione discrezionale del giudice per la sua quantificazione. La doglianza, pertanto, va respinta. ### invoca il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### sostenendo che il creditore avrebbe dovuto agire esclusivamente nei confronti dell'amministratore del condominio. 
La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha affermato il principio di parziarietà delle obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio: il terzo creditore può agire, in sede cognitiva e monitoria, tanto nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, quanto direttamente nei confronti dei singoli condomini morosi, per la quota di spesa ad essi imputabile ex art. 1123 È stato, in particolare, chiarito che la natura parziaria dell'obbligazione non limita il diritto di azione del creditore, ma opera come regola interna di imputazione del debito, nel senso che ciascun condomino risponde nei limiti della propria quota, fermo restando che il creditore può conseguire un titolo esecutivo sia nei confronti dell'ente di gestione, sia direttamente nei confronti dei singoli condomini inadempienti. 
Nel caso concreto, l'opposto ha agito nei confronti del singolo condomino moroso, per la sola quota di spesa a lui imputata in base al riparto dell'amministratore. Ciò è pienamente conforme ai suddetti principi, con la conseguenza che deve riconoscersi in capo al sig. ### la piena legittimazione passiva. 
Rigettate le eccezioni preliminari e processuali, può esaminarsi il merito. 
Come già evidenziato, dalla documentazione in atti risulta che: - tra la ditta dell'opposto e il condominio “Mirage” è stato concluso un contratto di appalto per lavori straordinari di ristrutturazione; - i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati; - l'importo complessivo dovuto dal condominio è stato determinato nell'atto di sottomissione e nella contabilità; - l'amministratore ha comunicato all'appaltatore l'elenco dei condomini morosi e l'importo dovuto da ciascuno; - il sig. ### figura tra i condomini morosi per la somma di euro 1.293,37; - non risulta fornita dall'opponente prova dell'avvenuto pagamento della quota dovuta all'amministratore, né sono emerse contestazioni specifiche sui lavori eseguiti.
Le generiche contestazioni dell'opponente in ordine alla fattura, alla mancata produzione della delibera e ai criteri di riparto non appaiono idonee a scalfire la prova del credito, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo. 
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata nel merito e il decreto ingiuntivo 42/2021 va integralmente confermato.  ### ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 1° co., c.p.c., deducendo la temerarietà dell'opposizione.  ### della domanda principale non comporta automaticamente la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che richiede la prova di una condotta connotata da mala fede o colpa grave, desumibile da elementi oggettivi e univoci. 
Nel caso di specie, le eccezioni sollevate dall'opponente (competenza territoriale, rimessione in termini, prescrizione, prova del credito, legittimazione passiva) - pur risultando infondate - attengono a questioni giuridiche non manifestamente pretestuose, come dimostrato dal vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui profili dedotti. 
Non possono, quindi, ritenersi integrate una mala fede processuale o una colpa grave tali da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. La relativa domanda deve, pertanto, essere rigettata. 
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, della non univocità della giurisprudenza in materia di prescrizione delle spese condominiali straordinarie, nonché delle peculiarità della vicenda notificatoria connesse a disservizi non imputabili alle parti.  P. Q. M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### contro ### ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, 1. rigetta l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2021 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###; 2. per l'effetto, conferma integralmente il suddetto decreto ingiuntivo 42/2021 in favore di ### 3. rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.  proposta da ### nei confronti di ### 4. spese compensate. 
Così deciso in ### lì 17 DICEMBRE 2025 Il Giudice di

causa n. 330/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Piccolo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 30856/2024 del 02-12-2024

... di aspetto architettonico con riguardo agli edifici condominiali aventi una struttura complessa, articolata in diversi piani e facciate ma espressione di un unico progetto. 4.1. ### t. 1127 c.c. prevede il diritto di sopraeleva zione del proprietario dell'ultimo piano, salvo che diversamente risulti dal titolo, ma i condomini possono opporsi alla sopraelevazione se le condizioni statiche dell'edi ficio non la consentono, se la sopraelevazione led e l'aspetto architettonico dell'edificio stesso oppure comporti una notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti. 4.2. ### spetto architettonico, quale limite alla sopraelevazione, prevede una nozi one diversa da qu ella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4 c.c., 1122, comma 1 e 1122 bis Come noto, per decor o architettonico si intende l'estetica confe rita allo stabile dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel su o insieme , una sua determinata armonica fisionomia e specifica identità, visibil e ed apprezzabile dall'esterno (Cass., Sez. II, 16 gennaio 2007 n. 851); 8 di (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20498/2018 R.G. proposto da: #### O, ### elettivamente domiciliati in ### 7, presso lo studio dell'avvocato ### (### ) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###); -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in ### E.DUSE 35, presso lo studio dell' avvocato ### O (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (####); controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2060/2018 depositata il ###.  2 di 16 Udita la relazi one sv olta nell'udienza pubblica del 09/05/2024 dal ### udito il Pubbl ico Ministero, in persona del ###.ssa ### che ha concl uso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avv.to ### (con de lega orale dell'Avv.to ###, per parte controricorrente.  ### 1. #### e ### condomini dello stabile di ### n. 126 a Milano, convennero in giudizio, innanzi al Tr ibunale di Milano, ### per chiedere l'acce rtamento dell'illegittimità dell'intervento edilizio effettu ato dalla convenuta, consistito nel recupero, a fini abitativi, del sottotetto di sua proprietà, attraverso il taglio del tetto e la costruzione in sopraelevazione di un manufatto. 
Gli attori lamentarono che l'intervento edilizio era stato effettuato in violazione dell'art. 5, lett. c) del regolamento condominiale, nonchè degli artt. 1130 c.c. e 1127 c.c., e ne chiesero la riduzione in pristino, rilevando che il manufatto era stato effettuato nonostante l'espresso diniego dell'assemblea condominiale dell'1.7.2008.  1.1. Si costituì ### ed eccepì l'inopponibilità, nei suoi confronti, delle previsioni del regola mento condominiale in quanto non espre ssamente menzionato nel decreto di tras ferimento dell a proprietà av venuto in sede fallimentare e, sotto altro profilo, dell'assenza di lesione del decoro e/o dell'aspetto architettonico , rilevando che i lavori aveva no rice vuto le autorizzazioni in sede amministrativa, comprensiva dell'au torizzazione da parte della ### dei ### 3 di 16 1.2. ### ale di ### disposta ### accolse la domanda ed accertò l'illegittimi tà dell'intervento edilizio, sia sotto il profilo de lla violazione del decoro e/o aspetto architettoni co, sia sotto il prof ilo della violazione del l'art.5, lett. c) del ###, avente natura contrattuale, che era stato richiamato nel decreto di trasferimento.  1.3. La Corte d'appello di ### disposta la rinnovazione della ### con sentenza n. 2060/2018 del 27.4.2018, in acc oglimento dell'appello di ### rigettò la domanda. 
La Corte di merito rilevò che il primo gi udice av eva erroneamente ritenuto che l'intervento di sopraelevazione effettuato dalla convenuta avesse riguardato il tetto dell'intero stabile mentre, invece, la falda del tetto su cui aveva effettuato la sopraelevazione riguardava solo la facciata che si affacciava su #### in questione si componeva, infatti, di un corpo di fabbrica di nove piani fuori terra in corrispondenza dell'angolo tra ### e ### di un corpo di fabbrica di cinque piani fuori terra che si affacciava sulla ### e di un altro corpo di fabbrica di sette pi ani fuori terra prospicente ### La riduzione dell'altezza dei due corpi di fabbrica rispetto alla costruzione ad angolo aveva lo scopo di rispettare il vincolo di rispetto alla ### del ### ed agli edifici storici circostanti. 
La Corte d'appello disattese le conclusioni del CTU nominato in grado d'appello, il quale aveva concluso nel senso che il nu ovo volume realizzato da ### pregi udicasse l'aspetto architettonico dell'edificio in quanto, quale corpo autonomo, non trov ava alcun rapporto di dialogo con le parti esistente dell'edificio condominiale; la sopraelevazione risultava spezzata ed asimmetrica rispetto alla facciata prospicien te ### e slegata dal cont esto 4 di 16 architettonico originario. ### il perito, la sopraelevazione, costituita da un manufatto rialzato sopra la falda del tetto, sormontato da un comignolo rappresentavano una stonatura, offriva all'osservatore una vista tutt'altro che armonica. 
La Corte di merito andò di contrario avviso e ritenne che il giudizio relativo all'impatto sulla sopraelevazione dovesse essere condotto non tenendo conto delle regole compositive dell'edificio condominiale nel suo comp lesso ma co n riferimento alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile.  ### la Corte distrettuale, il Tribunale aveva errato nell'affermare che il tetto dell'edi ficio era costituito da un'unica falda mentre, considerate le diverse altezze del l'edificio, il tetto non poteva che essere a più falde e il manufatto della ### aveva, pertanto, interrotto solo la falda del tetto che si affacciava sulla ### Dopo aver messo in luce gli in terventi degli alt ri condomini che avevano interessato la facciata, la Corte di merito non aderì alle conclusioni del CTU perché esprim eva un personale giudi zio squisitamente architettonico, che non teneva conto della tipologia e del contesto cui detto edificio apparteneva. ### la Corte d'appello, il manufatto realizzato dalla convenuta poteva considerarsi come un corpo autonomo solo avendo riguardo alla facciata centrale prospiciente ### in quanto il manufatto non era visibile da ### in ogni caso, il manufatto realizzato dalla ### non costituiva un elemento di distu rbo nemmeno co nsiderando come punti di osservazione ### o ### tenendo conto dell'autonomia della parte più bassa del l'edificio delle modifiche ad esso apportate prima delle opere effettuate dalla convenuta, che costituivano delle stonature rispetto all'originario aspetto dell'edificio (si trattava del la chiusura di alcune logge, dell'a pplicazione di 5 di 16 vetroresina ondulata su un terrazzo e della chiusura di una griglia verde scuro). 
La Corte esaminò quindi l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 5, lettera c) del regolam ento cond ominiale, il qu ale vietava di fare varianti all'immob ile che potessero pregiudicare la simmetria, l'estetica, la sol idità e la sicurezza, senza l'autorizzazione dell'assemblea. 
La Corte di merito ritenne che per opporre una limitazione derivante dal regolamento condominiale, occorreva che tale limitazione, e non solo il reg olamento, fosse espre ssamente menzionata nell'atto di acquisto con l' indicazione della specifica clausola, sicchè era irrilevante la conoscenza effetti va derivante dal comportamento processuale di ### in altri giudizi ove aveva invocato il contenuto del regolamento condominiale. 
Nel caso di specie, il decreto di trasferimento da parte del Tribunale fallimentare si limitava ad un generic o richia mo all'atto per notar ### che, a sua volta richiamava il regolamento condominiale e non la specifica clausola prevista dall'art. 5, lett. c), né tale clausola era opponibile a ### perchè non espressamente riportata nella nota di trascrizione.  2. Pessin a #### lli ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di ### sulla base di sei motivi.  2.1. ### ha resistito con controricorso.  2.2. ### in persona della dott.ssa ### ha chiesto l'accoglimento del ricorso.  2.3. In prossimit à dell'udienza le parti han no depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 6 di 16 1. Con il prim o motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. e dell'art. 1120 c.c., oltre al vizio di motivazione, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso che vi fosse una lesione dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale sol perché la sopraelevazione era visibile solo da alcune angolature dell'edificio. Tale affermazione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, anche in relazione all'aspetto architettonico , richiederebbe una verifica della conformità dell'opera alle direttive architettoniche impresse dal progettista. Tale indagine avrebbe dovuto riguardare sia la facciata principale che quella secondaria, che rappresenterebbero l'immagine dell'edificio ovvero la sua sagoma esterna. La Corte di merito non avrebbe considerato che, nel caso in cui un edificio investa un intero isolato con facciate che danno su tre strade, sussiste la violazi one dell'aspetto architettonico anche se il manufatto sia visibile solo da un angolo visuale e non da tutti.  2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.  113, 115, e 116 c.p.c., oltre all'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze delle CTU svolte nei gradi di merito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., che, concordemente , avrebbero ravvisato la lesione dell'aspett o architettonico. In particolare, la CTU svolta in primo grado av eva so ttolineato il contrasto della sopraelevazione con l'identità stilistica dell'edificio e la CTU sv olta in grado d'appello aveva, altre sì, affermato l'assenza di dialogo del man ufatto con i vo lumi dell'edi ficio esistente. La Corte d'appello avrebbe erron eamente disatteso le conclusioni del CTU nominato in primo grado sul l'erroneo presupp osto che l'inda gine avrebbe riguardato solo la facciata su cui insisteva la sopraelevazione e non l'in tero edificio, mentre il perito avrebbe 7 di 16 considerato l'edificio nel suo complesso; quanto alla CTU svolta in grado d'ap pello, la Corte di merito s i sarebbe limitata a disse ntire dalle conclusioni con motivazione apodittica, ritenendo che il giudizio del CTU fosse “squisitamente architettonico”, risolvendosi in un mero “parere estetico”. In realt à, considerato che la consulenza tecnica aveva natura percipiente, la Corte di merito av rebbe potuto discostarsene solo attraverso adeguata motivazione.  3. I motivi, che per la loro conn essione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.  4. La questione di diritto posta all'attenzione della Corte riguarda la nozione di aspetto architettonico con riguardo agli edifici condominiali aventi una struttura complessa, articolata in diversi piani e facciate ma espressione di un unico progetto.  4.1. ### t. 1127 c.c. prevede il diritto di sopraeleva zione del proprietario dell'ultimo piano, salvo che diversamente risulti dal titolo, ma i condomini possono opporsi alla sopraelevazione se le condizioni statiche dell'edi ficio non la consentono, se la sopraelevazione led e l'aspetto architettonico dell'edificio stesso oppure comporti una notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.  4.2. ### spetto architettonico, quale limite alla sopraelevazione, prevede una nozi one diversa da qu ella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4 c.c., 1122, comma 1 e 1122 bis Come noto, per decor o architettonico si intende l'estetica confe rita allo stabile dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel su o insieme , una sua determinata armonica fisionomia e specifica identità, visibil e ed apprezzabile dall'esterno (Cass., Sez. II, 16 gennaio 2007 n. 851); 8 di 16 esso va valu tato con riferimento alle caratteristi che proprie dell'edificio, individualmente consi derato e non con riferimento all'ambiente nel quale esso si trova (Cass, ### Un., 28 giugno 1975 n. 2552).  ### di verso è, invece, quello di aspetto architettonico , ex art.  1127 c.c., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare e che si identifica come la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio (ex multis, Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2014 n. 1025 ), destinata a det eriorarsi, secondo l'“occhi o” di qualunque osservatore, in caso di adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente (Cass., Sez. II, 22 genn aio 2023 n.17920; Cass., S ez. II, 12 settembre 2003 13426) 4.3. Il pregiud izio all'aspetto architettonico, che ai sen si del terzo comma dell'art. 1127 c.c. consente l'opposizione dei co ndomini, consiste in un'incidenza di particolare rilievo della nuova opera sullo stile archi tettonico dell'edificio, che, essendo immediatamente apprezzabile ictu oculi ad un 'osservazione operata in condizioni obiettive e sogg ettive di normalità da parte di persone di media preparazione, si traduce in una dim inuzione del pregio estetico e quindi economico del fabbricato.  4.4. Le due nozi oni, tuttavia, lung i dall'esser tra lo ro indipendenti, sono legate da un vincolo di complementarità, nel senso che esse non possono prescindere l'u na dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista (Cass., Sez. VI -2, 23/07/2020 n. 15675; Cass., VI-2, 25/08/2016 n.17350; Cass., sez. II, 24 aprile 2013 n. 10048). 9 di 16 Mentre la lesione del decoro architettonico è ravvisabile in presenza di qualunque offesa all'estetica susce ttibile di turbare l'armonia, la purezza o la bellezza del le line e archi tettoniche, la lesione dell'aspetto architettonico è integrata da una semplice stonatura rispetto allo stile architettonico dell'edificio.  4.5. Il giudizio re lativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto esc lusivamente in base all e caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale e ver ificando, altresì, l'esistenza di un danno economico valutabile.  4.6. Il pregiudizio estetico, per poter assurgere ad impedimento del diritto di sopraelevazione, deve incidere sulla valutazione del bene, determinandone una diminuzione.  4.7. La verifica s ulla lesione dell'aspetto architettonico, seco ndo l'interpretazione della Suprema Corte, deve av venire median te un'indagine di fatto, demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità qualora tale verifica venga co ngruamente motivata (Cass., Sez. 6-2, 12/09/20 18 22156; Cass., Sez. 2, n. 23 256 del 15/11/2016; Cass., Sez. 2, 10048 del 24/04/2013; Cass., Sez. 2, n. 2865 del 07/02/2008; Cass., Sez. 2, n. 1025 del 22/01/2004).  4.8. Perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato, non oc corre che l'edificio abbia un parti colare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarm onia; deve, pertanto, considerarsi illecita ogni alterazion e produttiva di tale conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costrutti ve o le modifi cazioni apportate, si 10 di 16 presenti in un o stato di tale degrado complessivo da rend ere ininfluente allo sguardo ogni ul teriore intervento (Cass., sez. II, 26/05/2021 n.14598; Cass., Sez. 2, 13/11/2020 n. 2579 0; Cass., Sez. 2, 19/06/2009 n. 14455; Cass., Sez. 2, 14/12/2005 n. 27551; Cass., Sez. 2, 30/08/2004 n. 17398).  5. A tali principi non si è uniformata la Corte d'appello di ### 6. La sentenza impugnata ha accertato che l'edificio condominiale era espressione dello stile “modernista” dominante nell' edilizia residenziale milanese dalla ricos truzione post-bellica fino agli an ni ottanta.  ### caratteristico dell'edificio era costituito dalla “tripartizione” della facciata in quanto il tratto distintivo dello stile architettonico era costituito dall'eliminazione del l'unitarietà del muro di facciata e dall'articolazione delle diverse parti dell'edificio.  ### in questione si componeva, infatti, di un corpo di fabbrica di nove piani fuori terra in corrispondenza dell'angolo tra ### e ### di un corpo di fabbrica di cinque piani fuori terra che si affacciava sulla ### e di un altro corpo di fabbrica di sette pi ani fuori terra prospi cente ### e. La riduzione dell'altezza dei due corpi di fabbrica rispetto alla costruzione ad angolo aveva lo scopo precipuo di rispettare il vin colo rispetto alla ### del ### ed agli edifici storici circostanti. 
Per l' edificazione dell'edificio condomin iale era stato presentato un unico progetto, a riprova della volontà del progettista di imprimere uno stile all'intero complesso da realizzare.  6.1. ### edilizio effettuato dalla convenuta era consistito nel recupero, a fini abitativi, del sottotetto di sua proprietà, attraverso il taglio del tetto e la costruzione in sopraelevazione di un manufatto 11 di 16 sormontato da un co mignolo, con la creazione di una parete nella quale erano state inserite finestre e luci.  6.2. La Corte d'appello ha esclu so che il manufatto arrecasse un pregiudizio all'aspetto archi tettonico dell'edificio con siderando in modo autonomo le tre facciate, senza considerare l'identità stilistica dell'edificio, le cui linee architettoniche erano espressione di un'idea progettuale.  ### della Corte d'appello è stata viziata dall'aver considerato l'impatto della sopraelevazione con riferimento alla parte dell'edificio su cui essa insisteva, considerata come entità autonoma, laddove è stato accertato che i tre volumi di cui si componeva il complesso condominiale erano tra loro integrati ed erano espressione di un ben preciso stile, quello “modernista”.  6.3. La Corte d'appello ha, inoltre, affermato che il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettoni co andava condotto avendo esclusivo riguardo all e caratteristiche visivamente percepibili dell'immobile co ndominiale, inteso come struttura dotata di un aspetto autonomo e non con riguardo al contesto architettonico dei fabbricati nel loro insieme, secondo lo stile i mpresso dal progettista.  ### di fondo del ragionamento della Corte d'appello ha, quindi, investito l'ulteriore aspetto della visibilità della sopraelevazione, essendo stato escluso il pregiudizio all'aspetto architettonico perché il manufatto non era visibile da ### Si tratta di affermazione che consegue alla er ronea scissione dell'unità del complesso in parti frazionate ed autonome, portando la Corte di merito a sostenere che se il manufatto in sopraelevazione lede l'aspetto architettonico di una parte dello stabile - nella specie la facciata prospicien te su piazza ### - non pu ò essere 12 di 16 considerato lesivo dell'art. 1127 c.c. se non sia visibile dagli altri lati dello stabile.  6.4. ### architettonico non va considerato solo con riferimento alla facciata principale del fabbricato; nella sagoma esterna e visibile dell'edificio rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile (Cass., sez. VI, 28/06/2017 n.16258 non massimata).  6.5. ### tervento edificatorio in sopraelevazio ne deve rispettare lo stile del fabbricato nel suo complesso e la lesione dell'aspetto architettonico va ravvisata ove sussista una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne la originaria fisionomia ed alte rare le linee impresse dal progetti sta, in modo percepibile da qualunque osservatore ed in relazion e a qualsiasi angolo visuale.  6.6. Nonostante la peculiarità dell'edificio condominiale, composto da tre corpi di fabbrica aventi diverse altezze e volu mi, il pregiudizio dell'aspetto architettonico doveva essere valutato indipendentemente dalla maggiore o minore visibilità de lla so praelevazione dai diversi punti di osservazione (Cass., Sez. II, 12.6.2023 n.16518; Cass., II, 16.1.2007 n.851).  6.7. Sotto tale profilo, sebbene sia i periti nominati in primo grado e nel giudizio d'appello abbiano concluso nel senso che la costruzione effettuata della convenuta alterasse le linee impresse dal progettista e fo sse avulso dall'or iginario contesto, la Corte d'appello, co n motivazione apodittica, ha esc luso la sussistenza del pregiud izio all'aspetto architettonico.  ### nominato nel giudizio di primo grado aveva, infatti, ritenuto che la sopraelevazione costituisse “un manufatto del tutto autonomo ed avulso dalle linee originarie del fabbricato di ### n.126, 13 di 16 che ha modificato le linee di fo rma e simmetria complessiva dello stabile condominiale alterandone lo stato originario della copertura “. 
Ugualmente, il CTU nominato in grado d'appello aveva ritenuto che il nuovo volume reali zzato da ### pregiudicas se l'aspetto architettonico dell'edificio in quanto, quale corpo autonomo, non trovava alcun rappo rto di dialogo con le parti esistente dell'edificio condominiale; la sopraelevazione risultava spezzata ed asimmetrica rispetto all a facciata prospi ciente ### e slegata dal contesto architettonico originario.  6.8. La Corte d'appello ha disatteso le conclusioni cui erano giunti entrambi i periti e, con riferimento alla co nsulenza sv olta in grado d'appello, ha ritenuto che il consulente avesse espresso “un personale giudizio squisitamente archi tettonico”, senza tener conto della tipologia e del contesto cui detto edificio apparteneva.  6.9. Osserva il Collegio che al consulente era stato richiesto proprio l'accertamento della violazione dell'aspetto ar chitettonico sotto il profilo della diso mogeneità della sopraelevazione rispetto allo stile architettonico dell'edificio condominiale, sicchè la Corte d'appello era tenuta a motivare le ragioni per le qu ali si discostava dalle conclusioni del ### non essendo sufficiente, a tal fine che il manufatto non fosse visi bile da tutte le possibili prospetti ve dell'osservatore. 
Poiché i consulenti avevano accertato che l'intervento edificatorio in sopraelevazione non rispettava lo stile del fabbricato, arrecava una rilevante disarmonia al comp lesso preesistente, pregiudicava l'originaria fisionomia ed alterava le linee impresse dal progettista, la Corte d'appello poteva disattenderne le risultanze solo motivando in ordine agli element i di valutazion e adottati e a quelli probatori 14 di 16 utilizzati per addivenire a diverse conclusioni (Cass., sez. III, 25/11/2021 n.###; Cass., sez. VI-2, 23/07/2020 n.15675).  6.10. La Corte d'appello, oltre ad aff ermare erroneamente che il manufatto realizzato dal la convenuta poteva considerarsi com e un corpo autonomo solo a vendo rigu ardo alla facci ata centrale prospiciente ### ha ritenuto che esso non costituisse un elemento di di sturbo nemmeno considerando come punti di osservazione ### o ### in considerazione delle modifiche peggiorative apportate dai condomini prima delle opere effettuate dalla convenuta, che costituivano delle stonature rispetto all'originario aspetto dell'edificio. 
Si tratta di un ulteriore errore cui è incorsa la Corte d'appello, che si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della lesione dell'aspetto architettonico, non occorre che il fabbricato abb ia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata g ià comp romessa da precedenti interventi sull'immobile (Cass., Sez. II, 26.5.2021 n.14598; Cass., Sez. II, 13.11.2020 n. 2579 0; Cass., Sez. II, 19.6.2009 n. 14455). 
Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico, deve essere adottato un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribui ti all'u nitarietà di linee e di stile originari, le menomazioni apportate da precedenti modifiche e l'alterazione prodotta dall'opera mo dificativa sottoposta a giudizio, senza che possa co nferirsi rilevanz a da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesi one del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni. 
Nel caso di specie, il CTU aveva ravvisato un intervento peggiorativo negli interventi realizzati da altri condomini, consistenti nella 15 di 16 chiusura di alcune logge, nell'applicazione di vetroresina ondulata su un terrazzo e nella chiusura di una griglia verde scuro, ma aveva ritenuto che si trattava di interv enti pegg iorativi di minor impatto sulla facciata rispetto alla sopraelevazione realizzato da ### che aveva inciso sul volume e sul carattere architettonico, sicchè, anche in relazione a tale aspetto la Corte d'appello avrebbe dovuto svolgere un giud izio volto ad adott are un crit erio di reciproco temperamento le precedenti modifiche e l'alterazione prodotta dalla sopraelevazione oggetto di causa.  7. I re stanti motivi, che denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1127 dell'art. 1120 e dell'art. 1362 c.c. (il terzo mezzo), degli artt. 1362 e ss c.c., degli artt. 1102, 1138 e 1106 c.c., oltre ad omessa motivazione (il quarto mezzo), degli artt. 1027 e ss, 1332, 1372, 2643, 2644, 2645, 2659, 2910, 2915 e 2919 c.c., oltre a vizio di moti vazione (il quint o mezzo), degli artt. 832, 1027 e ss, 1058, 1332, 1372, 2643, 2644, 2645, 2659 c.c. (i l sesto mezzo), rimangono assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in quanto con gli stessi i ricorrenti censurano la sentenza impugnata con riferimento all'applicabilità ed all'opponibilità alla controricorrente delle limitazioni contenute nell'art. 5, lettera c) del regolamento condominiale, che vietava di fare varianti all'immobile che potessero pregiudicare la simmetria, l'estetica, la solidità e la sicurezza, senza l'autorizzazione dell'assemblea.  8. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.  8.1. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che si atterrà ai seguent i principi di diritto: ”### un edificio condominiale sia articolato in più corpi di fabbrica, con diversità di volumi e facciate, ma sia espressione di un'unica idea progettuale, la sopraelevazione 16 di 16 deve rispettare lo stile del fabbricato nel suo complesso e non deve alterare le linee impresse dal progettista, indipendentemente dalla maggiore o minore visibil ità del manufatto o dalla assenza di visibilità in relazione ai possibili punti di osservazione rispetto all'edificio condominiale unitariamente considerato”.  “Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sull'aspetto architettonico, deve essere adottato un criterio di reciproco temperamento tra le menomazioni allo stile del fabbricato apportate da precedenti modifiche e l'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa confer irsi rilevanza da sola deci siva, al fine di escludere un'attu ale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni”.  9. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il primo ed il secondo motivo di ricorso, di chiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Giannaccari Rossana

M
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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 960/2025 del 16-12-2025

... quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui il d.i. stesso si fonda e dopo aver evidenziato la peculiarità della materia condominiale e la specialità della relativa disciplina, è giunto ad affermare che il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non esten dendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni. ### della deliberazione su cui si fonda l'ingiunzione emessa ex art. 63 disp. att. c.c. rappresenterebbe un fatto sopravvenuto all'emissione del d.i. che, “con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”. Alla stregua di tale orientamento di legittimità sarebbe ammessa “sostanzialmente senza limiti processuali, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione per dedurre la avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2511/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F./P.IVA: ###), con sede ###### via ### notti n. 1, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, #### (C.F.: ###), nato a ### il 25 settembre 1967 e residente ###(di seguito, l' ‘###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### via ### rio n. 7, attrice opponente/convenuta in riconvenzionale contro ### posto in ### n° 25, ### in persona dell'amministratore ### snc, corrente in ### viale ### n° 9, P.I.  ### a sua volta in persona del legale rappresentante ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### in virtù di delibera assembleare del 28/10/2024, ed elettivamente domiciliat ###### via ### ducci n° 23 Convenuto opposto/attore in via riconvenzionale nonché nei confronti di ### nato a ### (### il ### ed ivi residente ###(C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 43 è elettivamente domiciliato ### nato a ### il ### e residente a ### della ####, viale ### n.4, (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 69 è elettivamente domiciliato ### nata a ### il ### ed ivi residente ###(C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio sito in ### n. 41 è elettivamente domiciliata; ### nato a Napoli il ### e residente ###(C.F. ###), rappresentato e difeso dagli ### e ### presso il cui studio sito in #### n. 19 è elettivamente domiciliato intervenuti #### - impugnazione di delibera assembleare - infiltrazioni provenienti da lastrico - risarcimento danno La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 20 novembre 2025. 
Per parte attrice ### S.R.L. (foglio di PC del 16.9.2025): “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare 1.Dichiarare cessata, a spese di lite compensate, la materia del contendere in ordine alle domande riconvenzionali promosse dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###) e, in parte qua, dalle parti intervenute attesa la loro definizione nell'ambito del subprocedimento cautelare N.R.G. 2511-1/2024 giusto verbale di conciliazione giudiziale cron.  635/2022 del 19 ottobre 2022.  2.Accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai ###ri ##### e ### per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione e successivi scritti difensivi.  3.In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai ###ri #### e ### per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto esposte all'udienza del 19 giugno 2025. 
Nel merito 4.Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F. ###), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione.  5.Condannare il ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###) alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla ### S.r.l., di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'#### all'esito dell'#### N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da ### in via equitativa. 6.In ogni caso, rigettare le domande risarcitorie spiegate dalle parti intervenute in quanto infondate e sfornite di idonea prova. 
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge. 
In via istruttoria Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte”. 
Per parte convenuta ### (foglio di pc de 5.9.2025).: “ voglia il Giudice adito: in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse; nel merito: - respingere tutte le domande di controparte perchè infondate in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese ed onorari; nonché condanna di controparte al pagamento di € 5.000,00 per responsabilità processuale aggravata, per aver rifiutato la proposta del Giudice formulata ex art.  185 bis cpc” Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “ Voglia il Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui la ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto con-cerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste dalle parti intervenute in atti e, allo stato, non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà della signora ### quantificati in € 40.529,70 oltre iva (come da computo metrico doc.  10 all.to alla comparsa di intervento volontario del 23.12.2024) o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; Con vittoria di spese ed onorari”. 
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia il Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la domanda riconvezionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sig. ### quantificati in € 39.692,00, oltre IVA ( per quel che concerne le voci ripristino dei danni interni, sostituzione serramenti e costi professionali ), oltre € 27.115,00, a titolo di danno da mancato utilizzo dell'immobile, il tutto come da relazione tecnica del 26/03/2025, in atti (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria del 27/03/2025). Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia l'###mo Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sig. ### quantificati in € 41.000/00 o nella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. 
Con vittoria di spese e competenze di causa”. 
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia l'ill.mo Giudice adito: in via preliminare di rito dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio del condomino istante sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la do-manda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; in via istruttoria si insite per l'ammissione della CTU chiesta negli atti depositati; nel merito in accoglimento delle argomentazioni e delle domande tutte formulate nell'atto di intervento e nelle me-morie depositate, respingere e rigettare tutte le domande di parte attrice, con tutti gli effetti di legge, siccome infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'odierno istante terzo intervenuto, condannare la società ### al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del si-gnor ### quantificati in € 20.000,00, come risulta dalla perizia redatta dall'arch. Bag-giani e depositata in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.  ### atto di citazione (iscritto a ruolo in data ###), ritualmente notificato, #### S.R.L. ha convenuto dinanzi all'intestato ### il ### sito in #### n. 23 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo ### adito, contrarii rejectis: - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui al presente atto. Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre accessori come per legge”. 
La società attrice, a tal fine, ha allegato in punto di fatto le seguenti circostanze: - di aver acquistato in data 30 giugno 2021 da ### S.r.l.u. l'appartamento sito al piano atti co dello stabile in ####, ### n. 24, e relativo terrazzo a livello ad uso esclusivo, facente parte del ### convenuto; - che l'immobile de quo era pervenuto alla ### (dante causa di ### in forza di datio in solutum del 3 marzo 2016 con la quale la C.A.T. - ### smo S.r.l. (precedente unica proprietaria dell'intero stabile e committente dei lavori di trasformazione del compendio immobiliare da originario complesso alberghiero - ### simo - in fabbricato residenziale con fondi commerciali) aveva estinto il proprio debito nei confronti di ### quale impresa subappaltatrice dei predetti lavori; - che all'esito dei predetti lavori di trasformazione dell'intero stabile ed una volta ceduta la quasi totalità delle unità immobiliare ricavate agli attuali proprietari, il ### nelle more costituitosi (tramite l'amministratore E.P.AMM. ### s.n.c.), aveva promosso ATP (R.G. 110/2019) in danno di CAT (precedente unica proprietaria dell'intero stabile) e di ### (quale impresa subappaltatrice dei predetti interventi), lamentando infiltrazioni ed altri vizi costruttivi; - che il CTU (####, nell'ambito di tale procedimento (R.G.  110/2019) accertava, inter alia, a) che il “il lastrico solare e le terrazze al piano terzo” presentavano “pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a regola d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione”; b) la riconducibilità causale degli inconvenienti al sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare, alle non corrette pendenze dei massetti delle terrazze e lastrico ed all'esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse; - che il CTU stimava il costo complessivo delle opere di ripristino (comprendente interventi sul sistema di smaltimento delle acque, interventi sulle facciate ed una serie di “interventi puntuali”) in € 207.879,11 oltre IVA e spese tecniche (come da computo metrico dallo stesso redatto); - che sarebbe seguita la citazione (### - R.G ###/2021) con cui il ### minio (tramite l'amministratore E.P.AMM. ### ed alcuni condòmini (segnatamente #### e ### proprietari delle unità immobiliari sottostanti il lastrico solare) convenivano in giudizio sia la CAT che #### per ottenere, alla luce dei rilevati vizi costruttivi e danni, la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni in favore di E.P.AMM. ### s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra ### nella sua qualità di amministratrice del ### di ### n. 23 a ### (### nonché in favore dei singoli condòmini attori oltre alla dichiarazione di inefficacia nei loro confronti di due contratti stipulati dalla CAT con terzi (segnatamente con ### con riferimento ad un fondo commerciale posto nel ### ex ### e #### con riferimento ad un appartamento posto nel medesimo condominio); - che il predetto giudizio (così come altri giudizi relativi o connessi alle medesime problematiche infiltrative di cui all'espletato procedimento di ATP e radicati presso l'intestato ### sarebbe tuttora pendente e che, a definizione dell'intero contenzioso, le parti si sarebbero accordare per eseguire i lavori descritti dal CTU “nell'ambito di un più ampio progetto di risanamento dell'intero stabile potendo a tal fine beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 119 e 121 del D.l. n. 34/2020 e s.m.i.”; - che, in particolare, le parti avevano inizialmente convenuto che CAT e ### “avrebbero sostenuto i costi degli interventi non ricadenti nell'ambito della richiamata normativa mentre i condomini solo ed esclusivamente gli oneri finanziari, pari ad € 284.188,11, che la ### impresa individuata per l'esecuzione dell'intera commessa, avrebbe sostenuto per la liquidazione dei crediti d'imposta generati dall'iniziativa” e che, in ossequio agli impegni assunti, sarebbe stato approvato, de facto, un apposito bilancio straordinario per il versamento dell'importo complessivo di € 284.188,11 “autorizzando l'amministratore alla firma del contratto d'appalto solo all'atto dell'integrale raccolta della predetta somma”; - che, tuttavia, il ### pur avendo sottoscritto l'atto transattivo così come convenuto, avrebbe revocato le precedenti deliberazioni provvedendo ad approvare, giusta impugnata delibera del 18 marzo 2024, con il voto contrario di ### 1) (punto 2 della delibera) il progetto redatto dall'#### “contestualmente aggiudicando i lavori ivi indicati all'impresa ### per l'importo complessivo di € 658.492,41, oltre iva”; 2) (punto 3) la nomina ed i compensi dei professionisti come indicati nel predetto computo per complessivi € 76.338,75 nonché il “compenso amministratore pari al 3% oltre iva e oneri di legge sull'importo lavori”; 3) (punto 4) il ‘piano dei conti' dei predetti lavori per il complessivo importo (compensi professionali ed accessori di legge inclusi) di € 829.985,31 ed il relativo schema di ripartizione (doc. 13), autorizzando l'amministratore “a richiedere gli importi in un'unica rata con scadenza 10 aprile 2024” (per ### pari a ben € 154.700,50); 4) (punto 5) la sottoscrizione del contratto d'appalto con la ### affidandone la redazione al legale di fiducia del ### In punto di diritto, ### eccepiva l'invalidità delle delibere dell'### del 18 marzo 2024: A) per violazione dell'art. 1135 c.c. nonché degli artt. 1126 e 2051 c.c. per aver, tramite le deliberazioni impugnate, il ### esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c., imposto ad ### proprietaria esclusiva del lastrico solare (e, per l'effetto, unica sua custode ex art. 2051 c.c.), la tipologia ed i costi degli interventi da eseguirsi su detta porzione immobiliare, sostituendosi all'esponente società anche per quel che riguarda la scelta dell'impresa appaltatrice e dei professionisti previsti dal D. Lgs. 81/2008: l' “illegittima ingerenza del ### dominio si è tradotta nell'imputazione in capo all'esponente società di una contribuzione finale per i lavori finiti relativi al predetto lastrico solare pari ad € 145.147,70 (cfr. doc. 13 cit.) e, dunque, di gran lunga superiore alla somma di € 51.497,16 (sia pure al netto di iva e spese tecniche) come risultante dal prospetto di spesa elaborato dallo stesso ### sulla scorta del computo metrico redatto dalla #### (cfr. doc. 6 cit.)”; B) per violazione dell'art. 1135 c.c. atteso che la soluzione tecnica individuata dall'### Paoletti per risolvere la problematica del deflusso delle acque piovane sul terrazzo a livello della ### (id est, inversione delle pendenze mediante l'innalzamento del piano di calpestio) comporterebbe “il ‘taglio' delle porte finestre di accesso dall'appartamento onde evitare l'ingresso dell'acqua piovana nonché l'installazione di nuove ed ulteriori griglie di raccolta lungo tutto il perimetro, lato interno, della predetta copertura” con conseguente indebita lesione del diritto di proprietà della società attrice e conseguente nullità della delibera impugnata perché esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c.;
C) per violazione dell'art. 1120 comma 4 c.c. atteso che l'esecuzione dei lavori determinerebbe “una sostanziale modifica delle linee architettoniche del fabbricato in ragione dell'installazione in facciata di ‘cassonetti verticali e sporti orizzontali di rivestimento realizzati in lastre cementizie per esterni', delle dimensioni (i più grandi) L cm 72 x P cm 12 x H cm 36, a copertura dell'intero sviluppo dei nuovi pluviali” con conseguente violazione del decoro architettonico del palazzo; D) per violazione del vincolo paesaggistico gravante sull'intera zona ove il complesso immobiliare insiste non avendo adottato la delibera previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al progetto impugnato; E) per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1136 e 66, comma 3 disp att.  c.c. nella parte in cui la delibera impugnata ha autorizzato l'amministratore “ad utilizzare il conto corrente straordinario per la gestione degli importi e detrarre quanto già pagato dai condomini per il precedente appalto” perché tale tematica integrerebbe argomento non ricompreso nell'avviso di convocazione dell'assemblea; F) per violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. per non aver l'assemblea costituito nuovo fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori” come prescritto dalla predetta disposizione e per non aver “adeguato l'importo di quello precedente, ove mai configurabile come tale e comunque pari ad € 284.188,11 (cfr. doc. 09 cit.), all'importo finale dell'appalto, ovvero € 829.985,31 (cfr. doc. 13 cit.), così come di recente statuito da Cass., ord. n. 9388/2023”. 
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si è costituito il ### in persona dell'amministratore ### s.n.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il ### a) respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto; b) ed in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 1, condannare ### srl: - a consentire immediatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato; - al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare. ### chiede che il Giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 2, voglia condannare ### srl: - all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio; - al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”. 
A tal fine il condominio Convenuto ha allegato ed eccepito in punto di fatto quanto segue: - che in data 30 giugno 2021 ### s.r.l. aveva venduto l'appartamento posto al 4° piano del complesso condominiale, con annesso lastrico solare al terzo ed al quarto piano dell'edificio (lastrico con funzione di copertura rispetto agli appartamenti sottostanti) ad ### - che nonostante l'espletato ATP e nonostante il trascorrere degli anni né ### né ### avrebbero provveduto ad effettuare l'impermeabilizzazione del lastrico solare, rimediando agli originari vizi costruttivi nonché ad effettuare le necessarie manutenzioni al lastrico solare per impedire l'aggravamento del problema; - che la costante e rapida progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo del piano 4° avrebbe gravemente danneggiato sia gli appartamenti sottostanti il lastrico nonché le parti condominiali tanto da poter temere un imminente pericolo di crollo parziale dell'edificio come da perizie dell'arch. ### e dell'### Rum; - che vi sarebbe stata anche una progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti anche dai terrazzi del terzo piano, chiaramente visibili dall'esterno in corrispondenza dei soffitti dei balconi del secondo piano; - che le infiltrazioni avrebbero intaccato anche alcune porzioni di facciata al terzo piano causando distacchi di elementi, alcuni dei quali in situazione di pericolosa instabilità; - che sarebbe stata compromessa la completa fruibilità di alcuni alloggi al terzo piano (appartamenti proprietà ### e ### sgomberati dai rispettivi proprietari; in particolare nell'appartamento ### la copiosità dell'acqua passante attraverso il solaio richiederebbe, in occasione di piogge anche di modesta entità, il posizionamento di contenitori di raccolta per evitare fenomeni di allagamento); - che, comunque il danno infiltrativo in essere avrebbe intaccato la salubrità degli ambienti con affioramento di muffe diffuse sulle superfici orizzontali e verticali degli appartamenti; - che il ### con assemblea del 18 marzo 2024 avrebbe deciso di effettuare lavori di straordinaria manutenzione al complesso condominiale (ivi compreso il rifacimento del lastrico di proprietà ### con espressa autorizzazione del ### a stipulare contratto di appalto con la ### (contratto stipulato successivamente in data 4 luglio 2024); - che non si tratterebbe più di riparazione ma di risanamento del lastrico solare atteso che la situazione nel tempo sarebbe drasticamente peggiorata per cui una mera riparazione (così come suggerita dal #### nel 2020) non risulterebbe più sufficiente ed idonea ad arginare i fenomeni di infiltrazione; - che il progetto predisposto terrebbe conto del fatto che si andrebbe ad intervenire su un organismo edilizio esistente e non di nuova fabbricazione; - che all'esito di contatti presi con l'### di ### (incontri in presenza presso i relativi ### nelle date del 12 dicembre 2023 e 19 marzo 2024) si sarebbe “convenuto che le opere di progetto” potessero rientrare nella casistica di “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'### Paesaggistica”; - che i lavori di cui al contratto d'appalto in corso (29.10.2024 avvio prime attività di cantieramento; 18.11.2024 avvio attività di demolizione terrazzi piano terzo) starebbero interessando i primi 3 piani dello stabile “in attesa che la ditta appaltatrice possa entrare nell'immobile del 4° piano, di proprietà ### per provvedere al rifacimento del lastrico solare”; - che i lavori al lastrico solare presenterebbero carattere di urgenza “essendo a rischio di crollo alcuni appartamenti sottostanti ed alcune parti condominiali” e che l'#### palesando una condotta ostruzionistica, starebbe impedendo l'accesso alla ditta appaltatrice al lastrico solare, omettendo parte attrice stessa di effettuare gli interventi di rifacimento del lastrico. 
In punto di diritto, il ### convenuto ha eccepito: i) che la fonte del danno (ergo la parte interessata dal risanamento di cui all'appalto) non sarebbe solo il lastrico solare (di proprietà esclusiva ### ma “anche parti di proprietà condominiale, per quanto adiacenti al lastrico solare”; ii) che all'interno della parte privata sarebbero collocati elementi rientranti tra le parti comuni dell'edificio (lucernario illuminazione scala secondaria; elementi di raccolta acque piovane; ringhiere/elemento caratterizzante di facciata; ripristino delle esalazioni colonne di scarico) e su tali parti comuni non vi sarebbe dubbio sulla possibilità per l'### condominiale di deliberare; iii) che la fonte del danno non sarebbe dovuta solo a difetti originari di costruzione (segnatamente, erronea impermeabilizzazione in occasione della trasformazione da ### ad appartamenti) ma anche all'omessa manutenzione dal 2015 ad oggi; iv) che il nuovo progetto non modificherebbe le altezze del piano di calpestio della proprietà ### provvedendo, per contro, solo ad una modifica delle attuali erronee pendenze ed al convoglio delle acque perimetralmente al fabbricato; v) l'insussistenza di alcuna compromissione del decoro architettonico non andando le opere di progetto ad alterare né la percezione complessiva del fabbricato né il rapporto con il contesto in cui lo stesso si sviluppa e la percezione complessiva della ### a mare che caratterizzerebbe quel tratto di affaccio sul mare; vi) che il ### in ordine alla costituzione del fondo speciale, si sarebbe determinato per la costituzione di un fondo nella totalità delle somme necessarie ai lavori (con unica rata di scadenza) ed utilizzo di apposito conto (n. 12830) appositamente aperto per la raccolta dei versamenti e dei pagamenti relativi ai lavori straordinari.  ### convenuto ha poi spiegato domanda riconvenzionale sia in via principale che in via subordinata. 
Quanto alla domanda riconvenzionale “principale” ha chiesto (unitamente al rigetto della domanda attorea) la condanna di ### a consentire l'ingresso della ditta appaltatrice al lastrico solare per l'esecuzione dei lavori ed al pagamento di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. 
A fondamento di tale domanda, ha allegato che: - i ponteggi sarebbero stati installati ed i lavori ai piani inferiori già iniziati; - che, in ragione dell'ostruzionismo di ### sarebbe stato definito in maniera congiunta tra il ### committente, il D.L. e l'impresa appaltatrice un programma di interventi che, in luogo di un unico cantieramento (con ottimizzazione dei tempi), ha previsto interventi per piccole aree (dapprima sui terrazzi del terzo piano) con evidente rilevante incidenza economica in relazione a) alla necessità di allestire più volte ed in più tempi gli apprestamenti previsti per garantire la sicurezza sul cantiere; b) al reperimento dei materiali da parte della ditta appaltatrice (soggetti a determinate tempistiche di consegna ed oscillazioni dei costi nel breve e medio termine); c) al numero ed alla durata delle richieste di occupazione del suolo pubblico; d) all'incertezza tem porale della programmazione delle attività; e) all'esposizione del ### all'eventuale azione risarcitoria della ditta appaltatrice; f) all'aggravamento dei danni all'immobile; g) al perdurare dell'inutilizzabilità delle varie unità immobiliari sottostanti il lastrico. 
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata “in ipotesi” (per il caso in cui il ### dovesse annullare la delibera impugnata), il ### ha chiesto la condanna di #### al facere consistente nell'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel relativo progetto attuativo ed alla corresponsione di una somma pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c. 
Nella stessa comparsa di costituzione il ### convenuto ha, quindi, avanzato istanza ex art. 700 c.p.c. chiedendo, quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 1, la condanna di parte attrice (resistente in cautelare) a consentire immediatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### affinché le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato nonché la condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare ex art.614 bis c.p.c. 
A sostegno della domanda cautelare de qua, il ### convenuto (ricorrente ex art.  700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante la validità della delibera impugnata e l'ingiustificato ostruzionismo del proprietario attore) e del periculum in mora (il gravissimo danno economico che subirebbe il ### in caso di mancata esecuzione dei lavori al lastrico; danno integrato dal pericolo di crollo dell'edificio e dall'azione di risarcimento danni cui si vedrebbe esposto nei confronti della ditta appaltatrice laddove non rispettasse le tempistiche del contratto di appalto). 
Quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 2, il ### minio ha chiesto la condanna di ### all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nello stipulato contratto di appalto ed al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c. 
A sostegno della domanda cautelare de qua, il ### convenuto (ricorrente ex art.  700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante l'allegazione difensiva di ### in sede di citazione secondo cui sarebbe parte attrice stessa e solo lei a poter intervenire per il rifacimento del lastrico solare) e del periculum in mora (pericolo di crollo dell'intero edificio). 
Con provvedimento del 23 dicembre 2024 il giudice del turno (dott.ssa ###, rigettava la richiesta di concessione della cautela inaudita altera parte e rimetteva il fascicolo al Giudice titolare assegnatario del fascicolo (dott.ssa ### per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. 
Con provvedimento del 24 dicembre 2024 il Giudice assegnatario dott.ssa ### sa), rilevato che il valore della causa indicato in citazione era esorbitante rispetto alla competenza del Giudice ordinario, rimetteva il fascicolo al Presidente di ### per la riassegnazione. 
Lo scrivente ### con provvedimento del 28 dicembre 2024 “letto il provvedimento del Presidente di ### del 24 dicembre 2024 di riassegnazione del fascicolo allo scrivente ### ritenuto che la convocazione della controparte non possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento e che, comunque, non vi siano elementi che consentano di decidere inaudita altera parte” fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 gennaio 2025.  ### con memoria depositata in data 17 gennaio 2025 prendeva posizione sull'istanza cautelare avversaria chiedendone la reiezione. 
A tal fine eccepiva: il difetto di periculum atteso che il progetto allegato al contratto d'appalto non prevederebbe l'esecuzione di alcuna opera strutturale presso il lastrico solare né in altro piano o porzione dello stabile e che le uniche “opere strutturali” di cui al capitolato (per l'importo complessivo di € 20.960,00) riguarderebbero l'installazione di barre e mensole per ancoraggio cassonetti verticali e sporti orizzontali del nuovo impianto di raccolta acque piovane; - che non vi sarebbe nella relazione di progetto a firma dell'### Paolini alcuna menzione ad opere di consolidamento delle travi in cemento armato o di altro elemento strutturale portante; - che, pertanto, l'accesso al lastrico di ### non sarebbe giustificato dalla necessità di eseguire alcuna opera tesa ad escludere cedimenti strutturali; - che sussisterebbe una evidente sproporzione tra le lavorazioni previste dal tecnico del ### e quelle di cui ai computi metrici redatti dall'#### quale CTU nell'ambito di tre procedimenti instaurati dinanzi all'intestato ### (l'ultimo elaborato peritale sarebbe stato reso in data 23 aprile 2024 nell'ambito del proce dimento R.G. ###/2019); - che parte convenuta (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) a sostegno dell'invocata cautela non avrebbe allegato alcuna richiesta di accesso al lastrico solare né tantomeno il cronoprogramma dei lavori per cui è causa (lavori che risulterebbero, allo stato, sospesi a seguito di richieste documentali da parte della ASL competente); - che il contratto d'appalto (il cui paventato inadempimento per cause riconducibili alla #### esporrebbe il ### ad eventuale azione risarcitoria) non è stato sottoscritto né sottoposto all'attenzione di ### (circostanza quest'ultima che condurrebbe ad una accettazione del rischio da parte del ### del fermo lavori nel momento in cui si sarebbe determinato a dar seguito ad un rapporto trilaterale in difetto della sottoscrizione di una delle parti interessate); - il difetto del fumus boni iuris atteso che le problematiche infiltrative del lastrico solare non potrebbero essere ricondotte a carenza di manutenzione “in quanto i primi percolamenti risultano verificatisi a distanza di nemmeno tre anni dall'ultimazione dei lavori di trasformazione del complesso da alberghiero a residenziale”.  ### si è riportata, per il resto, ai propri motivi di impugnazione della delibera assembleare affermando l'infondatezza delle controdeduzioni avversarie. 
Con comparsa depositata in data 23 dicembre 2025 spiegavano intervento (dagli stessi qualificato ex art. 105 comma 2 c.p.c., ergo adesivo dipendente) i sigg.ri ### rad, #### e ### quali proprietari degli appartamenti posti al terzo piano del ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. 
B) Nel merito rigettare la domanda proposta dalla società ### S.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto; C) In accoglimento delle domande riconvenzionali: - condannare la società ### S.r.l., entro un termine stabilito, all'obbligo di fare consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redatto dall'arch. ### approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti agli appartamenti di proprietà del signor ### quantificati in € 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà del signor ### quantificati in € 34.492,80 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà della signora ### quantificati in € 40.529,70 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà del signor ### quantificati in € 41.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio”. 
A tal fine gli intervenuti, previa allegazione dei titoli di acquisto1 legittimanti la rispettiva titolarità delle unità immobiliari del 3° piano del ### interessate dai copiosi fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti dal lastrico solare di copertura, allegavano in punto di fatto: - che le infiltrazioni sarebbero causate non solo da vizi e difetti del lastrico solare ma anche da vizi e difetti interessanti le parti comuni del fabbricato (come ravvisato dal #### sia nel procedimento recante R.G. ###/2019 alla stregua della quale le caratteristiche del “degrado” sarebbero riconducibili “a più cause” tra cui “l'errato o assente sistema di smaltimento delle acque piovane” e il “sottodimensionamento degli elementi di captazione (griglie, pozzetti, canali e discendenti” sia nel procedimento recante R.G. 155/2018 promosso dal sig. ### nei confronti di ### e ###; - che, dunque, i fenomeni infiltrativi sarebbero causati da una molteplicità di fattori “alcuni 1 segnatamente a) ### titolare di n. 4 appartamenti distinti al catasto fabbricati del comune di ### al foglio 5, mappale 58, subalterni 624-625-626 e 616, giusto atto di compravendita stipulato in data 24 febbraio 2016 dal dott. ### notaio in ### b) ### comproprietario per la quota di ½ di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 627, in virtù di successione ex lege della madre ### in data 13 giugno 2022, alla medesima pervenuto con atto di compravendita stipulato in data 28 luglio 2016 dal dott. ### notaio in ### c) #### proprietaria di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 155, subalterno 617, giusto atto di compravendita stipulato in data 20 dicembre 2018 dal dott. ### notaio in ### d) #### proprietario di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 629, giusto atto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 2016 dal dott. ### notaio in ### attinenti a proprietà private - lastrico solare - mentre molte altre interessano proprietà condominiali - gronde, discendenti, canali di scolo, griglie, lucernari, colonne”; - che la ### non avrebbe mai effettuato alcuna manutenzione (né ordinaria né straordinaria) della terrazza di sua proprietà (nonostante fosse a piena conoscenza sin dall'acquisto del suo immobile delle problematiche in parola) serbando nel tempo, per contro, una condotta ostruzionistica “opponendosi o contestando qualsiasi tentativo posto in essere dal condominio per la risoluzione del problema”; - che tutti gli appartamenti sottostanti il lastrico solare avrebbero subito un consistente aggravamento dei danni già patiti ed in alcuni casi sarebbe stata finanche impedita la fruibilità delle unità abitative. 
In punto di diritto, gli intervenuti evidenziavano la legittimità della delibera condominiale impugnata da ### richiamando il disposto di cui alla pronuncia n. 9449/2016 delle ### (spettando l'onere del pagamento dei danni derivanti dal lastrico solare dell'edificio di proprietà esclusiva di un condomino nella misura di 1/3 al proprietario della terrazza e nella misura dei restanti 2/3 al ### il quale, tramite l'amministratore è tenuto ad assicurare i controlli necessari per la conservazione delle parti comuni e, mediante l'### a provvedere alle necessarie opere di manutenzione straordinaria). 
Gli intervenuti, poi, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione della delibera, hanno chiesto la condanna ex art. 2051 c.c. della ### dei danni cagionati agli appartamenti sottostanti ed alle parti comuni del fabbricato con conseguente condanna della società attrice opponente ad un obbligo di fare “consistente nell'effettuare tutti i necessari lavori per eliminare i vizi e i difetti presenti nella terrazza di sua esclusiva proprietà”, al “pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine” giudizialmente fissato. 
Hanno, infine, chiesto la condanna di ### al ristoro dei danni patiti dagli appartamenti di ciascun intervenuto essendo la società attrice sin dall'acquisto pienamente consapevole della situazione in cui versava la terrazza (essendo in quel periodo pendenti ben due cause di risarcimento del danno promosse rispettivamente dal sig. ### - r.g.  ###/2019 - e dal ### - r.g. ###/2021 - nei confronti anche della dante causa della ### id est ###. 
Con comparsa depositata in data 21 gennaio 2025 spiegavano, altresì, intervento ex art. 105 comma 2 c.p.c. nel subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) i sigg.ri ###### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale: - consentire l'accesso alla terrazza di proprietà esclusiva della società ### S.r.l. al fine di effettuare tutti i lavori appaltati alla ### secondo quanto già deliberato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato B) In ipotesi, in ottemperanza alla domanda riconvenzionale spiegata nel proprio atto di intervento: - condannare la società ### S.r.l., entro un termine determinato, all'obbligo di fare consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redatto dall'arch. ### approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato. 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente ricorso”. 
A tal fine gli intervenuti sostenevano la fondatezza delle ragioni del ### (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) evidenziando le “disastrose condizioni” in cui versavano i loro appartamenti generate dalla gravità delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà della ### Richiamavano le osservazioni del consulente di parte del ### nio (Ing. ### in punto di degrado delle parti strutturali dell'edificio derivante dalle infiltrazioni manifestatesi da tempo e l'assoluta urgenza dell'intervento di ripristino così come suggerito nel progetto a firma dell'#### Evidenziavano, poi, l'incidenza del fattore “tempo” in ordine all'ingravescenza dei fenomeni infiltrativi (le cui prime manifestazioni risalivano al 2018, cfr. pag. 5 comparsa di intervento “### quindi, trascorsi oltre sette anni senza che le società proprietarie nel tempo del lastrico solare - ### casa prima e ### poi - abbiano mai eseguito alcun intervento né di manutenzione ordinaria né tantomeno di manutenzione straordinaria al fine di eliminare o quantomeno limitare la causa delle infiltrazioni”) e l'inerzia della proprietà del lastrico che con il suo comportamento aveva contribuito all'aggravarsi della situazione di degrado e di pericolo alle strutture portanti del fabbricato e delle singole unità abitative degli intervenuti. 
Con provvedimento emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 3 gennaio 2025 veniva rinviata la prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c all'udienza del 17 aprile 2025. 
All'udienza del subprocedimento cautelare (RG.2511-1/2024) del 23 gennaio 2025 il legale di ### eccepiva l'inammissibilità degli interventi spiegati dai proprietari delle unità abitative del 3° piano del ### di cui si discute. I legali degli intervenuti replicavano affermando la legittimità del loro intervento affermando il loro interesse al procedimento cautelare. Veniva instaurato il contraddittorio in ordine alla produzione documentale effettuata dal legale del ### ricorrente dopodiché lo scrivente ### sottoponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “#### S.r.l. presta il consenso all'accesso dei tecnici della cooperativa ### quale ditta appaltatrice ed al ### dei ### all'area di esclusiva titolarità di ### S.r.l. ai fini della realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il ### e la relativa cooperativa appaltatrice; impregiudicata ogni determinazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto; In particolare, #### S.r.l. permetterà l'accesso ai predetti tecnici entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale; ### di lite del presente procedimento cautelare integralmente compensate tra le parti”. 
Alla successiva udienza di trattazione del citato sub procedimento cautelare (udienza del 30 gennaio 2025) le parti conciliavano il procedimento cautelare sulla traccia della proposta conciliativa giudiziale (con consenso della società attrice all'accesso dei tecnici della ditta appaltatrice ### al lastrico entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo al fine della successiva realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il ### e la relativa cooperativa appaltatrice, impregiudicata ogni determinazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto) con compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare. 
Alla prima udienza di comparizione delle parti (del giudizio di merito) del 17 aprile 2025, il legale della ### insisteva nell'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati dai singoli condomini.
Il legale del ### formulava eccezione di giudicato esterno sul rapporto che aveva dato origine al decreto ingiuntivo n. 1078/2024 richiesto dal ### ed emesso dall'intestato ### in data 14 novembre 2024 con cui ### era stata condannata al pagamento di € 159.506,48 oltre interessi e spese legali (d.i. divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini da parte dell'odierna società attrice) così argomentando: “### di questo giudizio è l'impugnazione della delibera assembleare 18.3.2024. 
Sulla base dell'### del 18.3.2024 è stato chiesto ed ottenuto il d.i. n. 1078/2024 #### nei confronti di ### per il pagamento di oneri condominiali. ###.I. è stato notificato in data 8 gennaio 2025 ed è divenuto definitivo, per mancata opposizione, come risulta dalla dichiarazione della ### prodotta in atti. Per giurisprudenza costante (ex plurimis Cass. ###/2023) la mancata opposizione al d.i. determina un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza: a) del credito azionato; b) del rapporto da cui esso origina; c) sulla inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiunto. Quindi, si è formato giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. e, cioè sulla validità dell'### 18.3.2024”. 
Il legale di ### si opponeva all'eccezione de qua. 
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.4.2025 lo scrivente ### tenuto conto delle allegazioni dei procuratori delle parti (anche in tema di eccepito giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione da parte di ### S.r.l. del d.i.  1078/2024 emesso dall'intestato ### in data 14 novembre 2024 - R.G. 2520/2024); formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “### attrice ### S.R.L., a titolo meramente transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalle parti intervenute e riconducibile ai fatti per cui è causa corrisponde: a ### la somma omnicomprensiva di € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 26.345,00 (diconsi euro ventiseimilatrecentoquarantacinque/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 26.650,00 (diconsi euro ventiseimilaseicentocinquanta/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 32.885,00 (diconsi euro trentaduemilaottocentoottantacinque/00) in cui si è anche tenuto conto dell'allegato danno da mancato utilizzo dell'immobile da giugno 2022 al maggio 2024 incluso); • ### di lite integralmente compensate; • Le parti costituite rispettivamente rinunciano agli atti del presente giudizio ed accettano le rinunce altrui”. 
Alla successiva udienza del 19 giugno 2025 il legale di ### rappresentava al ### la mancata adesione alla proposta conciliativa giudiziale in ragione della “mancanza di adesione tout court del ### (che l'ha condizionata a questioni interne all'### poi perché non possono trovare spazio le domande degli intervenuti atteso che per il sig. ### pende un procedimento di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) promosso dal sig. ### contro ### dante causa del ### per i medesimi danni e fatti storici già dedotti nel presente procedimento palesandosi pertanto anche un problema di ne bis in idem. 
Nei confronti delle sigg.ri ### e ### l'avv. ### dà atto che pende attualmente un processo dinanzi all'intestato ### (G.I. dott. ###.G. ###/2021) avente ad oggetto i medesimi fatti e danni qui richiesti in forza di un ATP espletato su richiesta del ### della sig.ra ### e del sig. ### In tali sedi i legali dei citati attori hanno azionato la responsabilità di ### ex art. 1490 e 1495 (avendo ### venduto le abitazioni alla sig.ra ### ed al sig. ### Per quanto riguarda la posizione di ### il legale del medesimo attore ha azionato la responsabilità di ### ex art. 1669 c.c. e 2043 c.c.”. 
Il legale del ### precisava di aver inteso inserire la rinuncia all'azione onde evitare che venisse riproposta in altra sede l'azione di impugnazione per nullità della delibera del 18 marzo 2024 ed affinché l'eventuale transazione rivestisse carattere tombale. Contestava, quindi, la sussistenza nel caso di specie del ne bis in idem atteso che “dalla terrazza sono stati causati danni quando la stessa era di proprietà di ###
SA e su questo c'è un effettivamente giudizio pendente (R.G. ###/2021 dott. ### in fase istruttoria; poi la terrazza è stata venduta da ### ad ### la quale non ha eliminato la fonte del danno; ergo dalla terrazza sono derivati altri danni”.
I legali degli intervenuti prendevano posizione sull'eccezione di ne bis in idem evidenziando la tardività dell'eccezione e la diversità dell'oggetto dei diversi procedimenti. 
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, lo scrivente ### ritenuta “l'insussistenza di bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato ### nale (G.I. assegnatario ### - R.G. ###/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) atteso che, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacificamente ### S.R.L. parte in tali procedimenti”, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione. 
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate. 
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la società attrice opponente ha così concluso in via istruttoria “Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte”; il ### convenuto ha così concluso: “in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse” e la prevalenza degli intervenuti (segnatamente ###
CENTINI, ### e ### hanno così concluso: “in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse” e l'intervenuto ### ha così concluso: “Si insiste per l'ammissione della CTU chieste negli atti depositati”. 
Ad avviso dello scrivente ### si tratta di formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### n. 1578 del 22.7.2022). 
Trova dunque applicazione, a sfavore di tutte le parti, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in mo do specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022). 
Anche a voler ritenere in ipotesi puntualmente individuate le istanze istruttorie articolate dalle parti, le stesse sarebbero irrilevanti ai fini della presente decisione.  2. Ciò premesso, la domanda principale di annullamento della delibera assembleare del 18 marzo 2024 merita reiezione stante il giudicato pacificamente formatosi sulla validità della stessa a seguito della mancata tempestiva opposizione da parte della società odierna attrice opponente al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato ### la cui pretesa creditoria ### era appunto fondata sulla delibera assembleare in questa sede oggetto di opposizione. 
Le domande riconvenzionali originariamente formulate in comparsa dal ### (sia la domanda riconvenzionale principale tesa ad ottenere la condanna della ### S.r.l. a consentire l'immediato accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### “perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato” nonché volta ad ottenere il “pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare” sia la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata tesa ad ottenere la condanna di ### S.R.L. i) “all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio” e ii) “al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”) - domande cui era stata altresì inizialmente collegata apposita richiesta cautelare - sono state oggetto di rinuncia da parte del ### convenuto non avendo quest'ultimo insistito nel relativo accoglimento in sede di precisazione delle conclusioni.
Laddove il ### avesse voluto coltivarle in sede di precisazione delle conclusioni, le medesime avrebbero incontrato, in tutta evidenza, la pronuncia di cessata materia del contendere all'esito dell'intervenuta conciliazione giudiziale del giudizio cautelare ( verbale di conciliazione allegato all'udienza del 30.1.2025). 
In assenza di domanda riconvenzionale e comunque ravvisata la cessata materia del contendere in parte qua, non può che venir meno anche quella domanda formulata dalla società attrice ### S.R.L. in via di reconventio reconventionis in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e volta ad ottenere la condanna “in ogni caso” del ### dominio convenuto “alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla ### S.r.l., di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'#### all'esito dell'#### N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da ### in via equitativa”. 
Ciò, al netto della pur condivisibile eccezione di inammissibilità della “nuova” e “tardiva” domanda de qua così come correttamente formulata dal ### in sede di 2° memoria integrativa (cfr. pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del ### “Un primo dato certo: la domanda è mal formulata, in quanto recita " in ogni caso condannare il ###." In ogni caso certamente no: se la domanda principale di annullamento è infondata, allora l'assemblea 18/3/2024 è legittima, quindi anche i lavori sono stati effettuati legittimamente ed ### dovrà pagare la sua quota senza possibilità di ripetizioni o risarcimenti. Il problema si pone astrattamente solo in caso di accoglimento della domanda principale di dichiarazione di nullità della delibera 18/3/2024. Rimodulando quanto dedotto in maniera imprecisa, la posizione di ### è la seguente: dato che la delibera è nulla, restituisci quanto pagato in esecuzione della delibera nulla. In altre parole, la nuova domanda è la conseguenza logica dell'accoglimento della domanda principale. 
Ma se è così, ed è così, la necessità della nuova domanda non può certamente derivare da eccezioni o domande riconvenzionali proposte dal ### convenuto, unici requisiti previsti dall'art. 171 ter cpc n° 1 per la proposizione di nuove domande. La nuova domanda avrebbe dovuto e potuto essere formulata fin dalla citazione. Per questi motivi la domanda è inammissibile perché proposta tardivamente”). 
Ad ogni modo, come si esporrà, è proprio il rigetto della domanda principale - stante il giudicato esterno di cui al d.i. emesso dall'intestato ### il ### sulla validità della delibera - a comportare la legittima esecuzione dei lavori appaltati dal ### alla ### ed alla conseguente debenza da parte della società proprietaria del lastrico delle relative somme. 
Quanto, infine, alla posizione processuale dei sig.ri ##### ed ### si deve dare atto della legittimità del loro intervento - da qualificarsi adesivo dipendente (rispetto alla posizione processuale del ### convenuto) quanto alle allegazioni circa la fondatezza della delibera assembleare in questa sede impugnata ed intervento autonomo con riferimento alla domanda riconvenzionale risarcitoria ex art. 2051 formulata dai singoli condòmini avverso la società attrice quale “custode” dell'ultimo piano e soprattutto della terrazza/lastrico da cui risultano provenire le lamentate infiltrazioni. 
Come si avrà modo di esporre, le pretese risarcitorie degli intervenuti meritano accoglimento in conformità della motivazione che segue.  2.1 Tutto ciò premesso, è appena il caso di vagliare la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno tempestivamente formulata dal ### convenuto in sede di 2° memoria integrativa. 
E' pacifico (all. 14 parte convenuta) che il predetto ### con ricorso monitorio datato 16 ottobre 2024, dopo aver premesso il mancato pagamento da parte del condòmino ### S.r.l. degli oneri condominiali per l'importo di € 159.506,48 (gestione ordinaria 2024 e gestione straordinaria 2024), ha dato atto che le relative spese e ripartizioni risultavano, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, approvate nell'### del 18 marzo 2024 (deliberazione quest'ultima, si badi bene, oggetto di impugnazione ex art.  1137 c.c. nel presente procedimento).  ### di ### (G.I. dott.ssa ###, in accoglimento della pretesa monitoria del ### con d.i. n. 1078/2024 del 14.11.2024 (R.G. 2520/2024) ha ingiunto ad ### S.r.l. il pagamento dell'importo di € 159.506,48 oltre interessi e spese di procedura monitoria.
Con atto di precetto datato 8 gennaio 2025 il ### - odierno convenuto - ha intimato all'odierna società attrice il pagamento del capitale di cui al precetto oltre diritti ed oneri liquidati, spese e compensi di cui all'atto di precetto. 
Non vi è contestazione tra le parti circa la mancata opposizione al d.i. da parte della #### S.R.L. nel termine di legge. 
Orbene, deve convenirsi con l'assunto del ### convenuto secondo cui la definitività del d.i. va equiparata al giudicato (principio affermato dalla Suprema Corte per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa; da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti; Sez. 3, Ordinanza n. ### del 2023, ud. 6/11/2023 dep. 28/12/2023). 
Deve pertanto affermarsi che la mancata opposizione del d.i. (a fondamento della di cui pretesa creditoria vi era la delibera condominiale in questa sede impugnata) ha comportato inesorabilmente il giudicato sull'esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso originava) ed anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo, precludendone la deduzione, ad opera dell'ingiunta ### con un'azione di accertamento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (espressamente, sul punto, 19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044). 
Formatosi il giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. de quo, non si può in questa sede più validamente discutere sulla validità della delibera assembleare del 18 marzo 2024.  ### giurisprudenziale richiamato da ### S.R.L. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 18/12/2024) per confutare l'eccezione di giudicato formulata dal ### dominio non porta, ad avviso del ### a diversi risultati ermeneutici.  ### giurisprudenziale de quo, facendo leva su quanto precedentemente affermato dalle ### nel 2007 sull'autonomia e rigorosa distinzione dell'ambito dell'oggetto del giudizio di opposizione al d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e di quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui il d.i. stesso si fonda e dopo aver evidenziato la peculiarità della materia condominiale e la specialità della relativa disciplina, è giunto ad affermare che il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non esten dendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni.  ### della deliberazione su cui si fonda l'ingiunzione emessa ex art. 63 disp. att.  c.c. rappresenterebbe un fatto sopravvenuto all'emissione del d.i. che, “con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”. 
Alla stregua di tale orientamento di legittimità sarebbe ammessa “sostanzialmente senza limiti processuali, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione per dedurre la avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché l'azione di ripetizione, laddove l'opposizione all'esecuzione non sia possibile”. 
Orbene, tale soluzione, per quanto autorevolmente sostenuta, non appare ad oggi più condivisibile. 
Del resto, è la stessa Cassazione, nella citata ordinanza del n. ### del 18/12/2024 - richiamata, peraltro, dalla società attrice in sede di scritti difensivi conclusionali - a dare atto al paragrafo 2.2.2. che i “presupposti logici e sistematici dell'indirizzo interpretativo di cui si è sin qui dato conto hanno subito, negli anni più recenti, una sorta di progressiva “erosione”, culminata con una decisione delle ### di questa Corte che, pur senza espressamente contraddire tale indirizzo o dichiarare il superamento di tutte le sue implicazioni concrete, ha affermato che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 02; in precedenza, del resto, già in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020, Rv. 658949 - 01 era stato affermato il principio per cui «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.»)”. 
Pertanto, sempre citando le testuali parole della Suprema Corte di cui all'ordinanza richiamata dall'attrice “Una volta che si ammetta l'estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. anche alla verifica dei presupposti di validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione (e, addirittura, al credito sottostante, quanto meno per i contributi per le spese cd. ordinarie; per la distinzione tra contributi per lavori straordinari o innovazioni e contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o l'esercizio dei servizi comuni, cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza 25839 del 14/10/2019, Rv. 655467 - 01), in effetti, pare difficile continuare a sostenere l'insussistenza dei presupposti per la sospensione di detto giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., laddove sia pendente quello di impugnativa delle deliberazioni sottostanti e, comunque, in generale, per la necessaria attivazione degli altri strumenti processuali che assicurano il coordinamento preventivo tra tali giudizi, quali la riunione dei procedimenti ovvero la sospensione di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (o anche l'eventuale rilievo della continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., laddove la si ritenga configurabile), in quanto, in definitiva, viene ad essere compromessa la stessa premessa sistematica della differenza ed autonomia di oggetto tra i due giudizi, che ne costituisce la base”. 
Il tutto, non obliterando la circostanza non secondaria secondo cui la fattispecie processuale posta al vaglio dell'orientamento (solo in ipotesi) favorevole alla tesi attorea riguardava un processo (all'esito del quale si era formato il giudicato sul rigetto dell'opposizione a d.i.) svoltosi tra il 2007 ed il 2012 , ergo allorquando non era possibile, secondo l'orientamento a suo tempo integrante “diritto vivente”, ottenere né la sospensione del giudizio di opposizione a d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base della quale era stata emessa l'ingiunzione. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, valorizzato il giudicato esterno sulla validità della delibera assembleare oggetto del presente giudizio di impugnazione, sia la domanda principale che quella (in ipotesi “nuova”) formulata da ### S.R.L.  in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter meritano reiezione.  3. Come si è già esposto, l'intervento dei sig.ri ###### e ### - nella qualificazione di adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.c. quanto alla dedotta legittima della deliberazione impugnata ed intervento autonomo quanto alle domande risarcitorie relative ai danni patiti dalle singole unità immobiliari di reciproca e documentata titolarità - è legittimo, ammissibile e tempestivo. 
In particolare, con riferimento alle richieste risarcitorie, ciascun soggetto intervenuto ha inteso far valere nel presente giudizio un proprio ed autonomo diritto di credito nei confronti della società proprietaria del 4° piano dell'immobile che oggi ci occupa. 
Come noto, con l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 cod. proc. civ., il terzo fa valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in conflitto con entrambe (ipotesi nella quale si configura il cd. intervento principale) o solo con alcune di esse (cd.  intervento litisconsortile o adesivo autonomo) - e non quindi una posizione giuridica soggettiva di mero fatto o legata ad un'aspettativa meramente ipotetica (Cass., sez. U, 05/02/2013, n. 2593; Cass., sez. 1, 07/04/1983, n. 2453). 
Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274). Tuttavia, ai fini dell'intervento autonomo non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, come è stato chiarito da Cass. n. 14844 del 27 giugno 2007, secondo cui la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamen to con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale della originaria controversia, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11085). 
La diversità dei rapporti dedotti in giudizio, dunque, non esclude in sé l'ammissibilità dell'intervento del terzo, il quale diviene parte nella causa tra altre persone, pur non essendo necessariamente parte nel rapporto cui quella causa si riferisce; da ciò consegue che il terzo può intervenire nel processo non necessariamente nei casi in cui egli stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque far valere in un altro procedimento (così, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023, Rv. 666810 - 01). 
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che ciascun interveniente vanta un diritto che in ipotesi avrebbe potuto essere pregiudicato dalla decisione dell'impugnativa della deliberazione assembleare. 
Laddove l'impugnata delibera fosse stata accolta, i lavori di risanamento del lastrico affidati dal ### alla cooperativa ### non sarebbero stati certamente portati a termine con evidente ulteriore pregiudizio della già “degradata” situazione in cui sono risultati versare i singoli appartamenti.  4. Infondate, come già osservato nell'ordinanza riservata del 20 giugno 2025 - da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta - le eccezioni di inammissibilità formulate dall'attrice ed argomentate sulla pretesa esistenza di ne bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato ### (G.I. assegnatario #### - R.G.  ###/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G.  851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026). 
Ed invero, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacificamente ### S.R.L. parte in tali procedimenti per essere, per contro, destinataria delle doglianze dei condòmini #### e ### la dante causa della ### 5. Le domande risarcitorie formulate “in via riconvenzionale” (rectius, in via autonoma) dai singoli intervenienti nei confronti della ### meritano accoglimento. 
Le fotografie, i video (cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo i docc. 12-15 di cui alla produzione documentale di parte intervenuta ### le relazioni peritali a firma del #### nonché le relazioni dei consulenti di parti offerte in produzione dal ### convenuto nonché dai singoli intervenienti (all. 4 di parte convenuta ### minio ### - elaborato peritale a firma dell'#### all. 6 parte convenuta ### - ### sullo stato attuale dell'immobile a firma del dott. #### all. 8 dell'intervenuto ### elaborato peritale a firma dell'### Baggianti; all. 11 dell'intervenuto ### - consulenza di parte a firma del ### Monari) offrono un compendio probatorio di decisiva rilevanza per addossare alla società attrice la responsabilità, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., dei pregiudizi patiti dai singoli proprietari intervenienti. 
Si riportano in questa sede solo alcune delle numerose fotografie allegate all'elaborato peritale dell'arch. ### che danno atto, con solare evidenza, delle disastrose condizioni degli appartamenti degli intervenienti.
Il compendio fotografico e audiovisivo (cfr. all.ti 7-9 di cui alla produzione documentale del ### convenuto attestanti lo stato delle infiltrazioni all'interno rispettivamente la proprietà #### ed ### all.ti 12-15 di cui alla produzione documentale ### attestante lo stato dei luoghi al febbraio 2015; all. 13 di cui alla produzione documentale ###, mai specificamente contestato dalla società attrice e, pertanto, munito di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2712 in ordine ai luoghi ivi rappresentati, si presenta di indubbia ed autoevidente rilevanza al fine di ascrivere alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo/lastrico di proprietà esclusiva della società attrice l'efficacia eziologica di tutti i disagi patiti dagli odierni intervenienti.  5.1 Non sembra superfluo rammentare che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affermato dalla ### della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data ###, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri). 
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle ### che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»2.  2 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le ### hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013). 
È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli. 
Orbene, acclarato che gli intervenuti hanno adeguatamente fornito prova sia della derivazione del danno ### dalla cosa (lastrico di proprietà esclusiva di ### c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". 
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente - cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01). e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (l'odierna società attrice ####, considerato che ### per contro, non è riuscita a fornire la prova liberatoria della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, deve affermarsi l'an della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. in capo ad ### 5.2 Si deve ora procedere alla valutazione del quantum delle pretese risarcitorie degli intervenienti. 
E' appena il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalle ### nella nota pronuncia del 10 maggio 2016, n. 9449 secondo cui in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini ma sia di proprietà esclusiva di un singolo proprietario, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023, Rv. 669173 - 01). 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la regolamentazione della responsabilità per i danni patiti dai singoli intervenienti non potrà che essere regolamentata sulla scorta dei noti criteri di cui all'art. 1126 c.c.: 1/3 a carico del proprietario esclusivo e 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. 
Va detto che l'#### nominato CTU nell'ambito dei vari procedimenti di accertamento tecnico preventivo che hanno interessato l'ex ### non ha ravvisato una esclusiva riconducibilità dei pregiudizi al “fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare”. 
Ed invero, dalla piana lettura dell'elaborato peritale sub all. 5 di cui alla produzione documentale di parte attrice, il CTU a pag. 25, all'esito dei sopralluoghi effettuati, ha potuto ac certare i seguenti inconvenienti: “1. la gran parte delle solette aggettanti sui terrazzi fronte mare presentano segni di infiltrazioni d'acqua con lesioni ed ammaloramento degli intonaci; 2. le facciate presentano un rivestimento non omogeneo per coloritura, con elementi rotti o scollati e difetti di sigillatura tra le piastrelle; 3. in molti punti, sulla faccia interna delle murature perimetrali degli appartamenti visitati e sulle spallette dei vani porta finestra, sono presenti esfoliazioni e umidità nella parte basale; 4. gli appartamenti direttamente sottostanti il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano infiltrazioni, puntuali o più estese, all'intradosso del solaio; 5. il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a regola d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione; 6. la scala condominiale, con accesso da ### ha le ringhiere in acciaio che non risultano essere stabili, presentano salti di altezza del corrimano e distanze tra gli elementi orizzontali maggiori di cm 12. Inoltre si evidenzia che l'accesso al condominio da ### non è accessibile e non è dotato di pedana servoscala”. 
Inoltre, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, “Le problematiche attinenti alle infiltrazioni, e che si manifestano con efflorescenze, esfoliazione e lesioni degli intonaci e dei rivestimenti in vari punti dell'edificio, derivano: 1. dal sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare; 2. da pendenze non corrette dei massetti delle terrazze e lastrico; 3. da esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse”. 
Il medesimo #### nella perizia depositata nel ricorso per accertamento tecnico preventivo - R.G. 155/2018 (doc.6 di cui alla produzione documentale degli intervenuti) - promosso dal signor ### nei confronti di CAT e ### aveva rilevato che: “Le caratteristiche del degrado riscontrato negli appartamenti al piano terzo sono con ogni evidenza riconducibili a diverse concause” (cfr. pag.20) tra le quali la mancata adozione di “sistemi di raccolta perimetrali (come gronde o canali di scolo)” ( pag.21). 
Orbene, la riconducibilità eziologica della verificazione delle infiltrazioni ad una pluralità di fattori non può comportare, come vorrebbero gli intervenienti, una esclusiva responsabi lità del proprietario esclusivo del lastrico con conseguente deroga ai criteri di cui all'art.  1126 Ferma, dunque, la responsabilità di ### quale custode del lastrico esclusivo - del resto che la situazione via via ingravescente di degrado generata dalle infiltrazioni connesse all'erronea impermeabilizzazione del lastrico sia stata, di fatto, colposamente ignorata dalle società che nel tempo si sono avvicendate nella titolarità dell'immobile sito al 4° piano del ### è circostanza difficilmente superabile alla luce della pletora di elementi probatori sopra richiamati - il ristoro dei pregiudizi patiti dagli intervenienti andrà necessariamente parametrato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 1126 ### al momento dell'acquisto dell'immobile, non poteva non essere a conoscenza delle problematiche ### che avevano interessato sia le parti comuni che i singoli immobili sottostanti al lastrico. 
Del resto, vi è prova in atti - anche sulla scorta di quanto allegato dalla stessa #### - che quantomeno dal 2019 (R.G. ###/2019) i singoli condomini avevano avanzato rimostranze nei confronti della originaria società proprietaria dell'intero complesso (### che nei confronti della dante causa di ### (### lamentando la presenza di infiltrazioni e la provenienza delle stesse dal lastrico che oggi ci occupa. 
Al di là delle allegazioni attoree secondo cui ### si sarebbe prodigata nella risoluzione delle problematiche in discorso, resta una inequivoca circostanza: l'ostruzionismo della società attrice all'adozione dei lavori e delle misure adottate a maggioranza dei ### nella contestata deliberazione del 18.3.2024 per la definitiva rimozione delle problematiche sempre più ingravescenti e tali da porre finanche a rischio la tenuta statica dell'edificio. 
Solo all'esito della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel gennaio 2025 l'ostruzionismo attoreo sembrerebbe cessato e si auspica che i lavori affidati alla ditta appaltatrice possano definitivamente risolvere le problematiche da tempo segnalate dai proprietari intervenienti. 
Procedendo, quindi, alla liquidazione dei danni, si consideri che la società attrice #### si è prevalentemente soffermata nel corso del presente giudizio ad eccepire l'illegittimità/inammissibilità dell'intervento dei singoli proprietari del terzo piano ma non ha mai tempestivamente contestato sia le consulenze degli stessi sia le quantificazioni dei relativi danni puntualmente articolate da quest'ultimi, salva la generica (quanto tardiva) contestazione nei soli scritti difensivi conclusionali secondo cui “### dei documenti in atti, infatti, certifica l'entità dei danni riconducibili al solo ### a far data del 30 giugno 2021 sino ad oggi, inidonei essendo a tal fine anche le perizie ed i computi ex adverso allegati, risolvendosi questi ultimi, nel migliore dei casi, in meri preventivi di rimessa in pristino degli appartamenti danneggiati formulati dall'impresa aggiudicataria dei ### su richiesta del ### (anziché dei ###” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale ###.  ### pertanto, nella liquidazione del danno, utilizzerà quale pattern di riferimento le consulenze delle parti con i relativi computi metrici estimativi ed applicherà i criteri di liquidazione di cui all'art. 1126 c.c. in ossequio all'insegnamento della più volte citata pronuncia delle ### del 10 maggio 2016, n. 9449. 
E quindi: - quanto alla posizione ### considerato l'importo richiesto di € 40.529,70 (cfr. perizia #### doc. 7 nonché computo metrico estimativo delle “opere interne di ripristino per danni infiltrativi” del 6.5.2024 predisposto dalla ### sulla base degli accertamenti eseguiti dal progettista #### doc. 10), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 13.509,90 (pari ad 1/3 di € 40.529,70) ed interessi legali dalla domanda al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 39.692,80 (quanto alle opere edili di ripristino comprensive di sostituzione dei serramenti e costi professionali) ed in € 27.115,00 (quanto al danno da mancato utilizzo dell'immobile de quo per l'evidente insalubrità degli ambienti3; importo quest'ultimo puntualmente individuato dall'#### nella relazione peritale sub all. 12 di parte ### 3 Come affermato dall'intervenuto ### (e come allegato anche in sede di consulenza di parte a firma dell'#### e mai contestato dalla società attrice, dal giugno 2022 l'immobile in esame, a seguito del decesso della madre del ### e del trasferimento della di lui sorella, prima in altra abitazione e poi presso una ### risulta disabitato in ragione della compromessa fruibilità dell'abitazione in termini di salubrità dell'ambiente. La presenza di umidità ristagnante, la presenza di muffe e microrganismi non può, del resto, che porsi come un ostacolo insuperabile alla pacifica godibilità e fruizione dell'alloggio. previa consultazione dei valori OMI di riferimento e quantificazione di apposito valore medio di riferimento stimando il valore di locazione di immobile avente la medesima superficie), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 22.269,26 (pari ad 1/3 di € 66.807,80) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 20.000,00 (cfr. perizia #### - doc. 8), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 6.666,66 (pari ad 1/3 di € 20.000,00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 41.000,00 (cfr. perizia #### - doc. 11), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 13.666,66 (pari ad 1/3 di € 41.000,00) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Per quanto ovvio, il restante importo di 2/3 rispetto alle somme sopra riportate, in assenza di domanda da parte dei singoli intervenuti, non potrà essere oggetto di alcuna pronuncia di condanna.  6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue. 
Le spese di cui al subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) restano integralmente compensate tra le parti così come convenuto tra le stesse sottoscrivendo il verbale di conciliazione del 30 gennaio 2025. 
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al ### per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione4 e de4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ul cisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate. 
Non si ritiene di dare seguito alla richiesta applicazione del disposto di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che le cause dei pregiudizi lamentati dagli intervenienti non sono integralmente ascrivibili alla sola proprietà del lastrico e tenuto conto altresì che gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai singoli intervenuti sono risultati inferiori (alla luce dell'applicazione del criterio di cui all'art. 1126 c.c.) rispetto a quanto originariamente proposto dallo scrivente ### in sede di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Rigetta le domande proposte da ### S.r.l. per le ragioni di cui in parte motiva; 2) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 13.509,90 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 3) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € € 22.269,26 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 4) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 13.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 5) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 6.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 6) ### S.r.l. a rifondere al convenuto ###
MO le spese di lite che si liquidano in € 17.131,40 per compensi (di cui € 2.552,00 teriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600). per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 6.380,00 per la fase decisionale; apportato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 pari al 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degli atti e degli allegati), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 7) ### a rifondere all'intervenuta ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 8) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 9) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 10) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge. 
Così deciso in data 16 dicembre 2025 dal ### di ### dott.

causa n. 2511/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi

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